ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.093.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
30 marzo 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2012/C 093/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 23 marzo 2012, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banque de France (BCE/2012/5)

1

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2012/C 093/02

Parere della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2012, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione (CON/2012/10)

2

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 093/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

13

2012/C 093/04

Avvio di procedura (Caso COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) ( 1 )

15

2012/C 093/05

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

16

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 093/06

Tassi di cambio dell'euro

18

2012/C 093/07

Dichiarazione della Commissione

19

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 093/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

20

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 093/09

Invito a presentare proposte — Indicatori periodici ad alta frequenza per gli scambi a livello mondiale e regionale

21

2012/C 093/10

Azione preparatoria Circolazione dei film nell'era digitale — Invito a presentare proposte 2012

30

2012/C 093/11

Invito a presentare candidature per la nomina di membri del Consiglio di vigilanza dell’EFRAG esperti in politiche pubbliche

32

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 093/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

34

2012/C 093/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 marzo 2012

al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banque de France

(BCE/2012/5)

2012/C 93/01

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Ai sensi dell’articolo L.142-2 del Codice monetario e finanziario, il Consiglio generale della Banque de France nomina due revisori per verificare i conti della Banque de France. Ai sensi dell’articolo L.823-1 del Codice del commercio, uno o più revisori supplenti sono nominati al fine di sostituire i revisori designati in caso di rifiuto, impedimento, dimissioni o decesso.

(3)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Banque de France terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2011. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2012.

(4)

La Banque de France ha selezionato Deloitte & Associés e KPMG SA quali propri revisori esterni, nonché B.E.A.S. e KPMG Audit FS I SAS quali revisori supplenti degli stessi, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2012 e il 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Si raccomanda che Deloitte & Associés e KPMG SA siano nominati congiuntamente revisori esterni della Banque de France per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2017.

2.

Si raccomanda che B.E.A.S. e KPMG Audit FS I SAS siano nominati quali revisori supplenti, rispettivamente di Deloitte & Associés e KPMG SA, per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


PARERI

Banca centrale europea

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 febbraio 2012

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Introduzione e base giuridica

Il 30 novembre 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione (1) (di seguito la «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La proposta di direttiva modifica la direttiva 2004/109/CE (2) con l’intento di perseguire, tra l’altro, i seguenti obiettivi normativi.

1.

Limitare l’onere di segnalazione degli emittenti di titoli quotati eliminando o armonizzando taluni obblighi di segnalazione. La proposta di direttiva prevede l’abolizione dell’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione da parte degli emittenti per ridurre l’onere di segnalazione divenuto eccessivo in particolare per le piccole e medie imprese (3). La BCE in linea di principio sostiene tali modifiche, mentre ritiene che l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione dovrebbe continuare ad applicarsi alle istituzioni finanziarie al fine di contribuire alla fiducia del pubblico nelle stesse e mantenere la stabilità finanziaria (4). Al contempo, i formati standard e i modelli utilizzati per la redazione di relazioni sulla gestione e relazioni intermedie sulla gestione dovrebbero essere armonizzati mediante l’uso di norme tecniche sviluppate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il contenuto dei bilanci che accompagnano le relazioni sulla gestione e le relazioni intermedie sulla gestione dovrebbe ugualmente essere armonizzato mediante l’uso di norme tecniche (5).

2.

Assicurare l’efficacia dell’obbligo di segnalazione dell’acquisizione di partecipazioni rilevanti, tra cui le acquisizioni effettuate mediante l’uso di strumenti finanziari derivati. La proposta di direttiva introduce un obbligo di segnalazione degli strumenti finanziari con effetti economici simili al conferimento al possessore del diritto di acquisire le azioni sottostanti di una società quotata, anche laddove tale effetto economico si produca in assenza di un accordo formale tra il possessore di uno strumento finanziario e la sua controparte (6). Di conseguenza, la proposta di direttiva assoggetta all’obbligo di segnalazione tre categorie di partecipazioni: a) partecipazioni rilevanti in azioni o partecipazioni in percentuali rilevanti di diritti di voto (7), b) partecipazioni in strumenti con effetti equivalenti alle partecipazioni di cui alla prima categoria (8), e c) partecipazioni aggregate nelle due precedenti categorie (9). La BCE concorda su tale modifica ed inoltre sostiene il mantenimento delle vigenti esenzioni dagli obblighi di comunicazione, tra cui l’esenzione delle partecipazioni relative ad attività di market making.

3.

Migliorare l’accesso alle informazioni finanziarie comunicate dagli emittenti. La proposta di direttiva delega alla Commissione il potere di adottare misure e norme tecniche sviluppate dall’AESFEM, volte a: a) introdurre regole di interoperabilità che devono essere osservate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente per la raccolta delle informazioni previste dalla regolamentazione presso gli emittenti di titoli quotati, e b) facilitare la creazione di un punto centrale di accesso a tali informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione (10). La BCE sostiene tali modifiche ma elabora alcune proposte redazionali volte ad incrementare la loro efficacia e precisione legislativa (11).

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 febbraio 2012

Il vicepresidente della BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 definitivo.

(2)  Direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(3)  Si veda l’articolo 1, paragrafi 5 e 6, della proposta di direttiva.

(4)  Si vedano le modifiche n. 1, n. 2 e n. 5 proposte in allegato.

(5)  Si vedano le modifiche n. 3 e n. 4 proposte in allegato.

(6)  Si veda l’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di direttiva.

(7)  Si vedano gli articoli da 9 a 10 della direttiva 2004/109/CE.

(8)  Si veda l’articolo 13 della direttiva 2004/109/CE.

(9)  Si veda l’articolo 13 bis della direttiva 2004/109/CE introdotto dall’articolo 1, paragrafo 9, della proposta di direttiva.

(10)  Si veda l’articolo 1, paragrafi 12 e 13, della proposta di direttiva.

(11)  Si vedano le modifiche n. 6, n. 7 e n. 8 proposte in allegato.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 5 della proposta di direttiva

«(5)

Per garantire che l’onere amministrativo venga effettivamente ridotto in tutta l’Unione, occorre che gli Stati membri non siano autorizzati a continuare a imporre l’obbligo di pubblicare i resoconti intermedi sulla gestione nella propria legislazione nazionale.»

«(5)

Per garantire che l’onere amministrativo venga effettivamente ridotto in tutta l’Unione, occorre che gli Stati membri non siano autorizzati a continuare a imporre nella propria legislazione nazionale l’obbligo generale di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione . Tale requisito dovrebbe essere mantenuto unicamente per le istituzioni finanziarie laddove considerazioni relative alla stabilità finanziaria impongono livelli più elevati di trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere mantenuta la possibilità per tutte le categorie di emittenti di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione o le relazioni trimestrali su base volontaria, oppure laddove ciò sia richiesto dal regolamento di una sede di negoziazione come parte delle norme specifiche per la quotazione.»

Nota esplicativa

L’abolizione dell’obbligo di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione non dovrebbe applicarsi alle istituzioni finanziarie. A tale riguardo, dovrebbero essere mantenuti livelli più elevati di trasparenza che contribuiscano alla fiducia del pubblico nelle istituzioni finanziarie e a preservare la stabilità finanziaria. Tale modifica è collegata alle modifiche n. 2 e n. 5.

Inoltre, le modifiche introdotte non dovrebbero incidere sulla possibilità per tutti gli emittenti di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione o le relazioni trimestrali su base volontaria o laddove l’emittente intenda adempiere a specifiche norme per la quotazione dettate da una sede di negoziazione. Comunicazioni di tal genere rispondono alla richiesta di un livello di trasparenza più elevato da parte di alcune categorie di investitori. Tale possibilità di effettuare divulgazioni più complete contribuisce al funzionamento efficiente dei mercati dei capitali e dovrebbe essere mantenuta.

Modifica n. 2

Articolo 1, paragrafo 1, della proposta di direttiva

«(1)   l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

(c)

viene aggiunta la seguente lettera q):

“q)   ‘accordo formale’: accordo vincolante in base al diritto applicabile.” »

«(1)   l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

c)

la lettera o) è sostituita dalla seguente:

o)   ‘ente creditizio’: un’impresa quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (7) ”;

d)

viene aggiunta la seguente lettera q):

“q)   ‘istituzione finanziaria’:

un’entità autorizzata a svolgere le attività elencate nella direttiva xx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (8), nel regolamento (UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data]sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. xx/xx [EMIR] del [data] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (9), nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (10), nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (11), nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (12), così come nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (13).

e)

viene aggiunta la seguente lettera (r):

“(r)   ‘accordo formale’: accordo vincolante in base al diritto applicabile.”.»

Nota esplicativa

La BCE propone di non eliminare l’obbligo di rendere pubblici i resoconti intermedi sulla gestione per quanto riguarda le istituzioni finanziarie (si vedano le modifiche n. 1 e n. 5). Di conseguenza, è necessario introdurre nella proposta di direttiva una definizione di «istituzione finanziaria». Inoltre, la definizione di «ente creditizio» di cui alla direttiva 2004/109/CE, riferendosi alla direttiva 2000/12/CE, deve essere aggiornata per fare riferimento alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Modifica n. 3

Articolo 1, paragrafo 3, della proposta di direttiva

«(3)   All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7.   L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in prosieguo ‘AESFEM’), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), emana orientamenti, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere nella relazione sulla gestione.

«(3)   All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«(3)“7.   L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in prosieguo ‘AESFEM’), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), sviluppa, in collaborazione con l’Autorità bancaria europea (di seguito «EBA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010  (16), progetti di norme tecniche di attuazione, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere:

a)

nella relazione sulla gestione, laddove l’AESFEM garantisce che tali modelli siano compatibili con gli articoli 20 e 29 della direttiva xx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese  (17);

b)

nei resoconti finanziari di cui al paragrafo 2, laddove l’AESFEM garantisce che tali modelli siano compatibili con i modelli per la segnalazione di informazioni finanziarie da parte degli enti creditizi e imprese di investimento che saranno specificati nei progetti di norme tecniche di attuazione sviluppate dall’EBA in base all’articolo 95 del regolamento (UE) n. xx/xx [relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento].

L’AESFEM coinvolge, ove opportuno, il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (di seguito il ‘comitato congiunto’) di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Nota esplicativa

Nell’intento di raggungere gli obiettivi della proposta di direttiva volti a modernizzare il quadro degli obblighi di segnalazione per gli emittenti e ridurre l’onere di segnalazione, l’AESFEM dovrebbe sviluppare norme tecniche di attuazione per armonizzare i formati standard e i modelli usati per adempiere agli obblighi di segnalazione. Tale armonizzazione dovrebbe riguardare sia le relazioni sulla gestione sia i resoconti finanziari che le accompagnano, per cui:

a)

i formati standard e i modelli utilizzati per le relazioni sulla gestione dovrebbero essere allineati alle disposizioni sui contenuti delle relazioni sulla gestione e alle relazioni consolidate sulla gestione di cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese  (2);

b)

i formati standard e i modelli per i resoconti finanziari che accompagnano le relazioni sulla gestione dovrebbero essere allineati con i modelli per la segnalazione che devono essere sviluppati dall’EBA in base alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Modifica n. 4

Articolo 1, paragrafo 4, della proposta di direttiva

«(4)   All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7.   L’AESFEM emana orientamenti, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere nella relazione intermedia sulla gestione.”.»

«(4)   All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«(4)“7.   L’AESFEM , sviluppa, in collaborazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di attuazione, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere:

a)

nella relazione intermedia sulla gestione;

b)

nel bilancio abbreviato di cui al paragrafo 2, laddove l’AESFEM garantisce che tali modelli siano compatibili con i modelli per la segnalazione di informazioni finanziarie da parte degli enti creditizi e imprese di investimento che saranno specificati nei progetti di norme tecniche di attuazione sviluppati dall’EBA in base all’articolo 95 del regolamento (UE) n. xx/xx [relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento].

L’AESFEM coinvolge, ove opportuno, il comitato congiunto e presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 3 che si applica ai formati standard e modelli per le relazioni intermedie sulla gestione e i bilanci abbreviati che le accompagnano.

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 5, e nuovo articolo 1, paragrafo 5 bis, della proposta di direttiva

«(5)   L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Relazione sui pagamenti ai governi

…”.»

«(5)   L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Resoconti intermedi sulla gestione

«(5)1.   Fatto salvo l’articolo 12 del regolamento (UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (18), un emittente che sia un’istituzione finanziaria, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, pubblica i resoconti sulla gestione nel primo e nel secondo semestre dell’esercizio finanziario. Tali resoconti sono presentati in un periodo compreso tra le dieci settimane successive all’inizio le sei settimane antecedenti la fine del semestre in questione. I resoconti contengono informazioni che coprono il periodo fra l’inizio del semestre in questione e la data di pubblicazione. Forniscono:

una spiegazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo pertinente e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate, e

una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo pertinente.

2.   Le istituzioni finanziarie emittenti che pubblicano relazioni finanziarie trimestrali ai sensi della legislazione nazionale, delle norme che disciplinano il mercato regolamentato pertinente o di loro iniziativa, non sono tenute a pubblicare i resoconti intermedi sulla gestione di cui al paragrafo 1.

«(5)3.   Un’autorità competente ha facoltà di decidere che un’istituzione finanziaria emittente possa ritardare la pubblicazione di informazioni specifiche in un resoconto intermedio sulla gestione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le informazioni sono di importanza sistemica;

b)

il ritardo nella pubblicazione risponde a un interesse pubblico;

c)

può essere garantita la confidenzialità delle informazioni.

L’autorità competente adotta la decisione di propria iniziativa o su richiesta di un’istituzione finanziaria emittente, della pertinente banca centrale del SEBC, dell’autorità di vigilanza sull’istituzione finanziaria emittente o dell’autorità nazionale macroprudenziale.

La decisione è adottata in forma scritta.

L’autorità competente garantisce che la pubblicazione sia ritardata unicamente per un periodo giustificato dall’interesse pubblico.

L’autorità competente valuta almeno una volta alla settimana che le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) siano soddisfatte, in stretta collaborazione con la pertinente banca centrale del SEBC, l’autorità di vigilanza sull’istituzione finanziaria emittente e, ove opportuno, l’autorità nazionale macroprudenziale e revoca immediatamente la propria decisione se una qualunque delle condizioni risulti non più soddisfatta.

4.   L’AESFEM sviluppa, in collaborazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di attuazione, tra cui formati standard o modelli, specificando le informazioni da includere nei resoconti intermedi sulla gestione di cui al paragrafo 1, laddove l’AESFEM garantisce che tali modelli siano compatibili con i modelli per la segnalazione di informazioni finanziarie da parte degli enti creditizi e imprese di investimento che saranno specificati nei progetti di norme tecniche di attuazione sviluppate dall’EBA in base all’articolo 95 del regolamento (UE) n. xx/xx [relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento].

L’AESFEM coinvolge, ove opportuno, il comitato congiunto e presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(5 bis)   È inserito il seguente articolo 6 bis:

Articolo 6 bis

Relazione sui pagamenti ai governi

”.»

Nota esplicativa

L’attuale articolo 1, paragrafo 5, della proposta di direttiva sostituisce il vigente articolo 6 della direttiva 2004/109/CE, relativo ai resoconti intermedi sulla gestione, con un nuovo testo sulle segnalazioni da parte degli emittenti operanti nell’industria estrattiva o forestale primaria. La BCE propone di mantenere l’articolo 6 come disposizione relativa ai resoconti intermedi sulla gestione. Al contempo, la BCE propone una modifica dell’articolo 6 per perseguire i seguenti obiettivi:

a)

l’obbligo di pubblicare i resoconti intermedi sulla gestione dovrebbe continuare ad applicarsi unicamente alle istituzioni finanziarie emittenti (si vedano le note esplicative relative alle modifiche n. 1 e n. 2);

b)

le norme tecniche di attuazione sviluppate dall’AESFEM dovrebbero essere utilizzate per armonizzare i resoconti intermedi sulla gestione e allinearli con i modelli per la segnalazione sviluppati dall’EBA in base alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

c)

la competente autorità del mercato dei valori mobiliari dovrebbe essere in grado di ritardare la divulgazione da parte dell’emittente di informazioni di importanta sistemica, laddove ciò risulti nell’interesse pubblico, di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione finanziaria emittente, della pertinente banca centrale del SEBC, dell’autorità di vigilanza sull’istituzione finanziaria emittente o dell’autorità nazionale macroprudenziale  (3). Tale proposta è coerente con l’articolo 12 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)  (4);

d)

Il riferimento alla direttiva 2003/6/CE nell’articolo 6 della direttiva 2004/109/CE deve essere sostituito con un riferimento alla proposta di regolamento sopra menzionata.

Modifica n. 6

Nuovo articolo 1, paragrafo 11 bis, della proposta di direttiva

[nessun testo]

«(11 bis)   All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«(11 bis)5.   L’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti:

a)

l’introduzione di una classificazione armonizzata per i tipi di informazioni previste dalla regolamentazione;

b)

l’armonizzazione dei formati in cui le informazioni previste dalla regolamentazione sono segnalate, tenuto conto dei vari livelli di armonizzazione che possono essere realizzati per tipi specifici di informazioni previste dalla regolamentazione.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”.»

Nota esplicativa

La BCE sostiene le iniziative volte a migliorare l’accesso alle informazioni finanziarie, tra cui anche l’accesso all’informativa societaria disciplinato dalla direttiva 2004/109/CE. L’attuazione di pratiche di segnalazione ben definite, basate su formati standard per i dati e su un’efficiente infrastruttura per la segnalazione, consentirà l’uso delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte degli investitori e delle autorità di regolamentazione per monitorare gli sviluppi del mercato e, in particolare, per analizzare i rischi sistemici in maniera tempestiva. La BCE sostiene quindi le modifiche introdotte dalla proposta di direttiva per migliorare l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione attraverso un migliore funzionamento dei meccanismi designati ufficialmente e stabilendo un punto unico di accesso a livello dell’Unione per la ricerca delle informazioni raccolte dai meccanismi nazionali designati ufficialmente. Al contempo, la BCE rileva che l’utilità di un punto unico di accesso dipenderà da un certo numero di fattori, tra cui:

a)

l’introduzione di una classificazione armonizzata per i tipi di informazioni previste dalla regolamentazione;

b)

l’armonizzazione dei formati utilizzati per la segnalazione delle informazioni previste dalla regolamentazione che tengano conto delle differenze tra i tipi di informazioni facilmente armonizzabili, quali ad esempio la segnalazione di partecipazioni rilevanti, e altri tipi di informazioni previste dalla regolamentazione che invece sono più eterogenei, quali ad esempio le informazioni privilegiate, in cui l’armonizzazione può essere limitata a categorie generali di segnalazione;

c)

l’armonizzazione di norme tecniche per l’archiviazione utilizzate dagli emittenti per archiviare presso i meccanismi designati ufficialmente, che dovrebbero prevedere 1) il trattameto diretto delle informazioni segnalate e 2) registrazione elettronica e funzioni per la gestione delle versioni affidabili;

d)

la scelta di soluzioni tecniche efficienti per la funzionalità centrale di ricerca, tra cui l’ambito delle informazioni, quale ad esempio metadati o indici, raccolte in modo centralizzato rispetto alle informazioni e documenti conservati al livello dei meccanismi designati ufficialmente;

e)

la disponibilità di un’adeguata interfaccia di ricerca multilingue per gli utenti che accedono ai meccanismi designati ufficialmente attraverso il punto di accesso centrale, che dovrebbe includere: 1) funzioni di ricerca interattiva, quali ricerche dinamiche o concatenate, e 2) ricerche su più paesi tramite un’unica richiesta;

f)

l’armonizzazione delle interfacce di ricerca fornite dai meccanismi nazionali designati ufficialmente, utile in particolare gli investitori che intendano migliorare i risultati di ricerca ottenuti attraverso un punto di accesso centrale attraverso ricerche successive nei pertinenti meccanismi nazionali designati ufficialmente.

Obblighi dettagliati negli ambiti sopra elencati dovrebbero essere stabiliti nelle misure adottate dalla Commissione e nelle norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’AESFEM per essere adottate dalla Commissione. La BCE propone talune proposte redazionali a tale riguardo, basate sulle precedenti raccomandazioni della Commissione e del CESR  (5).

Inoltre, la BCE considera per ragioni di corretta tecnica legislativa che: 1) i poteri delegati relativi alla classificazione armonizzata e ai formati per la segnalazione dovrebbero essere inclusi nell’articolo 19 della direttiva 2004/109/CE, 2) i poteri delegati relativi alle disposizioni tecniche utilizzate nell’archiviazione per i meccanismi nazionali designati ufficialmente e relative all’armonizzazione delle interfacce di ricerca dei meccanismi designati ufficialmente dovrebbero essere inclusi nell’articolo 21 di tale direttiva, e 3) i poteri delegati relativi all’interoperabilità dei meccanismi nazionali ufficialmente designati, tra cui l’uso di un identificatore unico, così come quelli relativi al funzionamento del punto di accesso centrale a livello dell’Unione dovranno essere inseriti nell’articolo 22 di tale direttiva, come proposto nelle modifiche dal n. 6 al n. 8.

Modifica n. 7

Articolo 1, paragrafo 12, della proposta di direttiva

«(12)   L’articolo 21, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«(12)“4.   La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a specificare gli standard minimi e le regole seguenti:

a)

standard minimi per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

standard minimi per il meccanismo di stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2;

c)

regole relative all’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente e regole riguardanti l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, di cui al paragrafo 2.

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.”.»

«(12)   Nell’articolo 21, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«(12)“   

;

;

5.   L’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono requisiti tecnici riguardanti:

a)

l’armonizzazione di norme tecniche per l’archiviazione utilizzate dagli emittenti per archiviare presso i meccanismi designati ufficialmente, che consentano in particolare l’uso di tecnologie per il trattamento diretto, la registrazione dell’ora dell’archiviazione (registrazione elettronica) e la registrazione di tutte le successive modifiche alle informazioni inizialemente registrate (gestione delle versioni);

b)

l’amonizzazione delle interfacce di ricerca fornite dai meccanismi designati ufficialmente.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 6. I poteri delegati ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE dovrebbero riguardare l’armonizzazione delle disposizioni tecniche per l’archiviazione e delle interfacce di ricerca gestite dai meccanismi nazionali designati ufficialmente, basate a tale riguardo sulle precedenti raccomandazioni della Commissione e del CESR.

Modifica n. 8

Articolo 1, paragrafo 13, della proposta di direttiva

«(13)   L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione

«(13)1.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono alcuni requisiti tecnici in merito all’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, così da specificare quanto segue:

a)

i requisiti tecnici relativi all’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente;

b)

i requisiti tecnici per il funzionamento di un punto d’accesso centrale per la ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione;

c)

i requisiti tecnici relativi all’utilizzo di un identificativo unico per ciascun emittente da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente;

d)

un formato standard per l’archiviazione delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente;

e)

una classificazione comune delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente ed un elenco comune dei tipi di informazioni previste dalla regolamentazione.

2.   All’atto dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM assicura che i requisiti tecnici di cui all’articolo 22, paragrafo 1, siano compatibili con quelli per la rete elettronica dei registri nazionali delle imprese istituita dalla direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

«(13)   L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Interoperabilità e accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione

«(13)1.   Alla Commissione è delegato il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a specificare gli standard minimi e le regole seguenti:

a)

regole relative all’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente;

b)

regole per il funzionamento del punto d’accesso centrale alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione per facilitare la conduzione da parte degli investitori di ricerche efficienti, complete e affidabili sulle informazioni previste dalla regolamentazione e, in particolare, per consentire il confronto diretto tra informazioni segnalate dagli emittenti dai diversi Stati membri.

«(13)2.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono alcuni requisiti tecnici in merito a quanto segue:

a)

l’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente;

b)

il funzionamento a livello dell’Unione di un punto d’accesso centrale ai meccanismi ufficialmente designati che quanto meno: i) sarà basato su una soluzione tecnica che consenta efficienti ricerche di informazioni previste dalla regolamentazione su più paesi tramite un’unica richiesta; e ii) offrirà un’interfaccia di ricerca multilingue con funzioni avanzate quali ricerche dinamiche o concatenate;

c)

l’utilizzo di un identificativo unico per ciascun emittente da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente e l’applicazione dell’identificativo unico alle funzioni di ricerca dei meccanismi nazionali designati ufficialmente e del punto di accesso centrale per consentire agli investitori di individuare le relazioni societarie di base tra le entità con identificativi unici diversi

;

3.   All’atto dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM assicura che i requisiti tecnici di cui all’articolo 22, paragrafo 2, siano compatibili con quelli per la rete elettronica dei registri nazionali delle imprese istituita dalla direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2016 in merito al funzionamento delle disposizioni sull’interoperabilità e l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, per analizzare se le soluzioni adottate per l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione realizzano l’obiettivo di consentire agli investitori di confrontare in modo efficiente emittenti provenienti da diversi Stati membri. Tale relazione comprende una valutazione d’impatto di qualunque proposta di modifica del presente articolo.”.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 6. I poteri delegati in virtù dell’articolo 22 della direttiva 2004/109/CE dovrebbero riguardare complessivamente l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione, l’interoperabilità tra i meccanismi nazionali designati ufficialmente e il funzionamento del punto di accesso centrale a livello dell’Unione. I parametri tecnici e le caratteristiche dell’interfaccia di tale punto di accesso centrale dovrebbero consentire agli investitori di considerarlo un pratico punto unico di accesso a livello dell’Unione per la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione segnalate a tutti i meccanismi nazionali designati ufficialmente e di ottenere un’affidabile comparabilità delle informazioni in merito ad emittenti provenienti dai vari Stati membri. Il funzionamento dell’interoperabilità e le disposizioni del punto di accesso centrale dovrebbero essere valutate dalla Commissione dopo un periodo determinato al fine di proporre eventuali adeguamenti necessari.

Lo sviluppo e l’uso di un identificatore unico per ogni emittente è un elemento particolarmente utile delle disposizioni proposte. Le proposte della Commissione a tale riguardo potrebbero giovarsi dei risultati del lavoro svolto a livello internazionale sull’introduzione del «Legal Entity Identifier» (identificativo della persona giuridica) quale codice di riferimento standard per gli emittenti e le controparti delle operazioni finanziarie  (6). Più specificamente, un identificativo unico accrescerà l’affidabilità e la comparabilità delle informazioni previste dalla regolamentazione raccolte dai meccanismi nazionali designati ufficialmente e consentirà di mettere in relazione tali informazioni con i dati raccolti in altre banche dati che possono utilizzare il medesimo identificativo unico. I vantaggi dell’utilizzo di un identificativo unico saranno evidenti in relazione a vari tipi di obblighi di segnalazione, quali la pubblicazione di relazioni annuali che identifichino società controllate o la segnalazione di acquisizioni di partecipazioni rilevanti. Le informazioni in merito alla composizione del gruppo e le relazioni all’interno del gruppo hanno molteplici implicazioni per gli investitiori nonché per le autorità di vigilanza e di regolamentazione le quali ultime, per esempio, potrebbero essere in grado di meglio valutare il potenziale contagio dei rischi all’interno del gruppo societario. Mentre potrebbero sussistere alcune limitazioni di ordine pratico alla comunicazione delle relazioni interne al gruppo, un accesso anche parziale a tali informazioni potrebbe rappresentare un miglioramento apprezzabile.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  COM(2011) 684 definitivo.

(3)  Si veda a tale riguardo la raccomandazione del CESR (Comitato europeo per il rischio sistemico) CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, disponibile sul sito Internet del CERS all’indirizzo http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 definitivo.

(5)  Si veda la raccomandazione della Commissione dell’11 ottobre 2007 sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 12.10.2007, pag. 16); si veda altresì il documento di consultazione del CESR del luglio 2010 «Sviluppo del sistema di accesso paneuropeo alle informazioni finanziarie messe a disposizione del pubblico dalla società quotate», disponibile sul sito Internet dell’AESFEM all’indirizzo http://www.esma.europa.eu

(6)  Si veda la relazione sugli obblighi di comunicazione e aggregazione dei dati riguardanti i derivati OTC («Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report») del Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CPSS), Comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli (International Organisation of Securities Commissions — IOSCO) dell’agosto 2011, Sezione 4.5.1, disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) all’indirizzo http://www.bis.org

(7)  GU L […].

(8)  GU L […].

(9)  GU L […].

(10)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(11)   GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(12)   GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(13)   GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.”;

(14)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.”.»

(15)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(16)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(17)  GU L […]..” »

(18)  GU L […].».

(19)  GU L […].» ”

(20)  GU L […]


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/13


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 93/03

Data di adozione della decisione

11.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33499 (11/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régimen español de I + D para TIC: Ayudas a la innovación en materia de procesos y organización en actividades de servicios

Base giuridica

Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza 2, en el marco de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Innovazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 311 Mio EUR

Intensità

35 %

Durata

Fino al 31.12.2011

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

C/ Capitán Haya, 41

28071 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.2.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34229 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

País Vasco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

La promoción, difusión, y/o normalización del Euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (Convokatoria IKT)

Base giuridica

Borrador del orden, de 21 de diciembre de 2011, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura, sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 1,46 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 1,46 Mio EUR

Intensità

60 %

Durata

Fino al 31.12.2012

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección de Promoción del Euskera

Viceconsejería de Política Lingüistica

Departamento de Cultura

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Álava, País Vasco

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/15


Avvio di procedura

(Caso COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 93/04

Il 23 marzo 2012 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 / 22967244) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/16


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 93/05

Data di adozione della decisione

7.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33174 (11/N)

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Misura 221 — Imboschimento di terreni agricoli

Base giuridica

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, b, i; articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005] dei Programmi di sviluppo rurale regionali 2007-2013:

risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l'Unione europea 1999/C 56/01,

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2005) 84 def. del 10 marzo 2005,

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d’azione dell’UE per le foreste (Forest Action Plan) sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2006) 302 def. del 15 giugno 2006,

decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche,

decreto ministeriale 16 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale»,

programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008,

leggi e regolamenti regionali e, in assenza, Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dall' R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267,

norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile.

Tali norme sono di competenza della Regioni e sono formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione forestale sostenibile [Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo italiano e dalle Amministrazioni regionali. […]

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale, Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 235,10 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 235,10 milioni di EUR

Intensità

80 %

Durata

7.12.2011-31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/18


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 marzo 2012

2012/C 93/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3272

JPY

yen giapponesi

109,21

DKK

corone danesi

7,4372

GBP

sterline inglesi

0,83580

SEK

corone svedesi

8,8450

CHF

franchi svizzeri

1,2051

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6320

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,778

HUF

fiorini ungheresi

294,36

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7007

PLN

zloty polacchi

4,1612

RON

leu rumeni

4,3807

TRY

lire turche

2,3677

AUD

dollari australiani

1,2830

CAD

dollari canadesi

1,3271

HKD

dollari di Hong Kong

10,3048

NZD

dollari neozelandesi

1,6292

SGD

dollari di Singapore

1,6705

KRW

won sudcoreani

1 509,85

ZAR

rand sudafricani

10,2562

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3652

HRK

kuna croata

7,5108

IDR

rupia indonesiana

12 164,39

MYR

ringgit malese

4,0738

PHP

peso filippino

57,139

RUB

rublo russo

38,9600

THB

baht thailandese

40,971

BRL

real brasiliano

2,4315

MXN

peso messicano

16,9975

INR

rupia indiana

68,1120


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/19


Dichiarazione della Commissione

2012/C 93/07

Dichiarazione della Commissione riguardante la posizione del Consiglio sull’adozione di una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio («istituzione di un programma comune di reinsediamento UE»).

La Commissione, in uno spirito di compromesso e al fine di permettere l’adozione immediata della proposta, appoggia il testo finale; osserva tuttavia che ciò lascia impregiudicato il suo diritto di iniziativa riguardo alla scelta delle basi giuridiche, in particolare per quanto concerne il futuro ricorso all’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/20


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2012/C 93/08

Aiuto n.: SA.34532 (12/XA)

Stato membro: Belgio

Regione: Vlaams Gewest

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidie Workshops biologische landbouw en voeding 2012-2013

Base giuridica: Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Velt vzw voor het project „Workshops Biologische Voeding 2012-2013”

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,02 milioni EUR

Intensità massima di aiuti: 90 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o maggio 2012-30 aprile 2013

Obiettivo dell'aiuto: assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE)n. 1857/2006]

Settore economico: agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Vlaamse Overheid

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/21


Invito a presentare proposte — Indicatori periodici ad alta frequenza per gli scambi a livello mondiale e regionale

2012/C 93/09

1.   CONTESTO

La Commissione europea indice un invito a presentare proposte (rif. ECFIN/D/12/004) per l’elaborazione e la produzione mensile di indicatori periodici sugli sviluppi degli scambi a livello mondiale e regionale. Gli indicatori mondiali sono elaborati secondo un approccio di tipo «bottom-up» partendo dagli indicatori regionali, dove per «livello regionale» si intendono tutti gli Stati membri dell’UE e i paesi candidati.

Gli indicatori degli scambi mondiali saranno elementi essenziali per una valutazione tempestiva del ciclo globale. Il progetto consentirà inoltre di migliorare la valutazione e le previsioni delle stime relative agli scambi e al PIL per le regioni e i paesi terzi negli esercizi di previsione intermedi e completi della Commissione.

Gli indicatori regionali saranno usati dalla Commissione per misurare tempestivamente ogni mese l’andamento delle esportazioni nell’UE, nell’area dell’euro e nei singoli Stati membri. Queste misurazioni costituiranno uno strumento estremamente utile nel processo di sorveglianza economica della UEM, sia per gli attuali che per i futuri Stati membri dell’area dell’euro.

Questa cooperazione assumerà la forma di una convenzione quadro di partenariato tra la Commissione e un istituto per un periodo di quattro anni.

2.   FINALITÀ E SPECIFICHE DELL’AZIONE

2.1.   Obiettivi

L’obiettivo è elaborare una serie, sufficientemente omogenea e esaustiva, di variabili degli scambi regionali che insieme permettano di coprire il mondo intero. Tale serie deve essere disponibile in tempi brevi per segnalare ai responsabili politici europei possibili cambiamenti nella forza del contesto esterno o eventuali problemi di competitività di determinati Stati membri. La serie di variabili non può essere considerata statistica in senso stretto in quanto molti dati mancanti dovranno essere stimati.

2.2.   Specifiche tecniche

2.2.1.   Calendario e comunicazione dei risultati

I risultati devono essere trasmessi (per e-mail) alla Commissione con cadenza mensile entro il 25o giorno del mese. Essi saranno costituiti da un insieme aggiornato di serie temporali mensili a partire, preferibilmente, dal gennaio 1991. La data di chiusura delle serie temporali da consegnare il 25o giorno del mese t è il mese t-2. Per esempio: i risultati fino a settembre devono pervenire alla Commissione al più tardi entro il 25 novembre.

2.2.2.   Contenuto dei risultati

Per i paesi e le regioni indicati di seguito i risultati dovrebbero contenere le seguenti variabili:

valori delle esportazioni e importazioni (euro a prezzi correnti),

prezzi delle esportazioni e importazioni (prezzi in euro),

volumi delle esportazioni e importazioni (euro a prezzi costanti),

un indice della produzione industriale,

(facoltativo) PIL in volume.

Se non disponibili, i valori e i prezzi degli scambi devono essere stimati. I volumi degli scambi devono essere calcolati sulla base dei valori e dei prezzi degli stessi. Per quanto riguarda l’uso delle variabili dei prezzi: se disponibili, dovrebbe essere data preferenza agli indici dei prezzi reali piuttosto che agli indici del valore unitario, la cui composizione non è esente da condizionamenti. Tutte le serie devono essere destagionalizzate e, nella misura del possibile, corrette per i giorni lavorativi.

I paesi o regioni da considerare sono:

ogni Stato membro dell’UE e ogni paese candidato (deve essere adottata una definizione flessibile: ogni paese accettato come paese candidato deve essere aggiunto al campione),

aggregati flessibili per l’area dell’euro e l’UE,

il mondo,

ciascun paese terzo o ciascuna regione elencati nella tabella 56 dell’allegato statistico del documento di previsione della Commissione,

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf

A questo elenco occorre aggiungere:

—   «altri paesi dell’Asia»= Asia a esclusione del Giappone, dei paesi mediorientali, della Cina, di Hong Kong e della Corea,

—   «altri paesi dell’America Latina»= America Latina esclusi Brasile e Messico.

3.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DURATA

3.1.   Disposizioni amministrative

L’istituto è selezionato per un periodo massimo di quattro anni. La Commissione intende stabilire un rapporto di cooperazione a lungo termine con il proponente prescelto. A tal fine viene conclusa fra le parti una convenzione quadro di cooperazione della durata di quattro anni, nella quale sono indicati gli obiettivi comuni e la natura delle azioni previste e nell’ambito della quale possono essere concluse tra le parti quattro convenzioni specifiche annuali di sovvenzione. La prima convenzione specifica di sovvenzione riguarda il periodo da giugno 2012 a maggio 2013 (di conseguenza la prima serie di risultati deve essere consegnata entro il 25 giugno 2012 e l’ultima entro il 25 maggio 2013).

3.2.   Durata

Ciascuna convenzione di sovvenzione riguarda la realizzazione di 12 serie mensili di indicatori.

4.   QUADRO FINANZIARIO

4.1.   Fonti di finanziamento dell’Unione

Le azioni prescelte sono finanziate a titolo della voce di bilancio 01 02 02 — Coordinamento e sorveglianza dell’Unione economica e monetaria.

4.2.   Stima dello stanziamento globale dell’Unione per il presente invito

Lo stanziamento indicativo totale per i quattro periodi previsti per questa azione ammonta a 200 000 EUR o 50 000 EUR l’anno. Per gli anni successivi lo stanziamento potrebbe aumentare del 2 % circa l’anno, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

4.3.   Percentuale di cofinanziamento dell’Unione

La partecipazione della Commissione al cofinanziamento non può superare il 50 % dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per la produzione delle serie di dati. La Commissione stabilisce la percentuale del cofinanziamento.

4.4.   Finanziamento dell’azione da parte del beneficiario e costi ammissibili

Il beneficiario deve presentare il bilancio previsionale particolareggiato per il primo anno, comprendente la stima dei costi e del finanziamento dell’azione, espresso in euro e comprensivo dell’IVA. Il bilancio particolareggiato per il secondo, il terzo e il quarto anno, nell’ambito della convenzione quadro di partenariato, è presentato su richiesta della Commissione.

La sovvenzione chiesta alla Commissione, da indicare nel bilancio previsionale, va arrotondata alla decina più vicina. Il bilancio è accluso, come allegato, alla convenzione specifica di sovvenzione.

I costi ammissibili possono essere sostenuti solo dopo che tutte le parti abbiano firmato la convenzione di sovvenzione, salvo in circostanze eccezionali, ma in ogni caso non prima della presentazione della domanda di sovvenzione. I contributi in natura non sono considerati costi ammissibili.

4.5.   Modalità di pagamento

Entro i 45 giorni successivi alla data alla quale la convenzione specifica è firmata dall’ultima delle due parti, al partner viene erogato un prefinanziamento pari al 40 % dell’importo massimo della sovvenzione di cui all’articolo 3 della convenzione specifica di sovvenzione.

La domanda di pagamento del saldo corredata del rendiconto finanziario dei costi effettivamente sostenuti e della distinta dei costi per l’intera durata dell’azione è presentata entro due mesi dalla data di conclusione dell’azione.

La domanda di pagamento del saldo è preceduta dalla presentazione, entro i termini stabiliti, delle serie di dati richiesti.

L’importo del pagamento finale è stabilito sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti che devono essere rintracciabili e identificabili nel sistema contabile del beneficiario.

La Commissione può svolgere un audit sull’utilizzo delle sovvenzioni concesse.

4.6.   Subappalto

Non è autorizzato il subappalto.

4.7.   Proposte congiunte

In tutti i casi di proposte congiunte si devono indicare con precisione le prestazioni e il contributo finanziario di tutti i partecipanti alla proposta, i quali devono presentare, riguardo a tali prestazioni, tutta la documentazione necessaria per la valutazione della proposta nel suo insieme, in base ai criteri di esclusione, di selezione e di aggiudicazione (vedere oltre, punti 5, 6 e 7).

Uno dei partecipanti svolgerà la funzione di coordinatore e:

assumerà nei confronti della Commissione l’intera responsabilità del partenariato,

controllerà le attività degli altri partecipanti,

assicurerà la coerenza globale e la presentazione delle serie di dati entro i termini stabiliti,

centralizzerà la firma della convenzione e consegnerà alla Commissione (eventualmente tramite un rappresentante) la convenzione debitamente firmata da tutti i partecipanti,

centralizzerà il contributo finanziario della Commissione ed erogherà i pagamenti ai partecipanti,

raggrupperà i documenti giustificativi delle spese sostenute da ciascun partecipante e li presenterà tutti insieme.

5.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

5.1.   Status giuridico dei proponenti

L’invito a presentare proposte è rivolto agli organismi/istituti (soggetti giuridici) aventi status giuridico in uno degli Stati membri dell’UE. I proponenti devono dimostrare di essere soggetti giuridici e fornire la necessaria documentazione mediante il modulo standard «soggetto giuridico».

5.2.   Criteri di esclusione

In conformità con gli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea, non sono considerate ai fini della sovvenzione le proposte presentate da proponenti:

a)

i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)

che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d)

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev’essere eseguita la convenzione;

e)

nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione;

f)

che, a seguito dell’aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio dell’Unione, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell’esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;

g)

che si trovino in situazione di conflitto d’interessi;

h)

che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste o che non abbiano fornito tali informazioni.

I proponenti devono attestare che non si trovano in una di tali situazioni per mezzo del modulo standard di dichiarazione sull’onore (riguardo ai criteri di esclusione).

5.3.   Sanzioni amministrative e finanziarie

5.3.1.   Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste nel contratto, i candidati od offerenti e i contraenti che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, oppure una grave violazione degli obblighi contrattuali, possono essere esclusi da tutti gli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell’Unione per non oltre cinque anni dalla data in cui viene accertato l’illecito quale confermato dopo un procedimento giudiziario in contraddittorio con il contraente.

Tale periodo può essere prorogato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalla data di cui al primo comma.

5.3.2.   Agli offerenti o candidati che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, possono essere inflitte anche sanzioni pecuniarie, d’importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale, secondo le stime, dell’appalto in corso di aggiudicazione.

Agli appaltatori che hanno violato gravemente gli obblighi contrattuali possono essere inflitte sanzioni pecuniarie, d’importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale dell’appalto loro aggiudicato.

Tali percentuali possono essere aumentate rispettivamente al 4 % e al 20 %, in caso di recidiva entro cinque anni dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma.

1.

Nel caso previsto al punto 5.2, lettera c), i candidati o gli offerenti sono esclusi da ogni appalto e sovvenzione per non oltre cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato commesso l’illecito o, nell’evenienza di illeciti continuati o ripetuti, dalla data in cui l’illecito è cessato.

2.

Nei casi di cui al punto 5.2, lettere b) ed e), i candidati o gli offerenti sono esclusi da ogni appalto e sovvenzione per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della sentenza passata in giudicato.

Tali periodi di esclusione possono essere aumentati a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalle date di cui ai precedenti punti 1 e 2.

5.3.4.   I casi di cui al punto 5.2, lettera e), sono i seguenti:

a)

i casi di frode di cui all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

b)

i casi di corruzione di cui all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione europea o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997;

c)

i casi di partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’azione comune 98/733/GAI del Consiglio (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1);

d)

i casi di riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

6.   CRITERI DI SELEZIONE

I proponenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività durante il periodo di realizzazione dell’azione. Devono disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l’azione o il programma di lavoro proposti.

6.1.   Capacità finanziaria dei proponenti

I proponenti devono possedere la capacità finanziaria di portare a termine l’azione proposta e devono presentare i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi per i quali i conti sono stati chiusi.

Tale disposizione non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali.

6.2.   Capacità operativa dei proponenti

I proponenti devono possedere la capacità operativa necessaria per portare a termine l’azione proposta e dovrebbero fornire la documentazione giustificativa appropriata.

L’idoneità dei proponenti è valutata in base ai criteri seguenti:

esperienza comprovata di almeno tre anni nella preparazione di serie analoghe di indicatori,

esperienza comprovata nell’elaborazione di indicatori relativi agli scambi internazionali e nella trattazione di questioni metodologiche (destagionalizzazione e correzione per i giorni lavorativi, aggregazione, metodologia di stima per i valori e i deflatori mancanti …).

7.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I criteri elencati qui di seguito saranno utilizzati per valutare le proposte e assegnare i punteggi (vedi in appresso) per classificarle, nonché stipulare una convenzione di sovvenzione con il proponente selezionato, tenendo conto dell’efficacia rispetto ai costi delle proposte e dello stanziamento di bilancio disponibile:

adeguatezza delle risorse assegnate per l’elaborazione di indicatori relativi agli scambi internazionali, ivi compresi il personale qualificato, le modalità del monitoraggio, le supervisioni e la gestione dei rischi (massimo 20 punti),

qualità della metodologia proposta, inclusi gli aspetti relativi alla destagionalizzazione e correzione per i giorni lavorativi, alla deflazione, all’aggregazione e alla metodologia di stima per i valori e i deflatori mancanti (massimo 60 punti),

efficienza organizzativa del proponente in termini di flessibilità, infrastrutture e strutture per lo svolgimento del lavoro, la comunicazione dei risultati e la cooperazione con la Commissione (massimo 20 punti).

8.   MODALITÀ PRATICHE

8.1.   Elaborazione e presentazione delle proposte

Le proposte devono contenere il modulo standard di domanda di sovvenzione compilato e firmato e tutti i documenti giustificativi indicati al punto 8.2.

Le proposte devono essere suddivise in tre parti:

proposta amministrativa,

proposta tecnica,

proposta finanziaria.

Si possono ottenere dalla Commissione i seguenti moduli standard:

modulo standard per la domanda di sovvenzione,

bilancio previsionale standard,

modulo standard d’identificazione finanziaria,

modulo standard «soggetto giuridico»,

modulo standard di dichiarazione sull’onore (riguardo ai criteri di esclusione),

nonché la documentazione riguardante gli aspetti finanziari della convenzione:

modello della convenzione quadro di partenariato,

modello della convenzione specifica annuale di sovvenzione;

a)

scaricandoli dal seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

b)

o, se questa opzione non fosse praticabile, chiedendoli per iscritto alla Commissione (unicamente per e-mail) all’indirizzo:

E-mail: ECFIN-CALL-2012-TRADE-INDICATORS@ec.europa.eu

Si prega di menzionare sempre «Invito a presentare proposte — ECFIN/D/12/004» come oggetto dell’e-mail.

Le proposte devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e preferibilmente in una delle lingue di lavoro dell’Unione europea (francese, inglese o tedesco).

Il proponente deve far pervenire la proposta originale firmata e tre copie, non spillate, per facilitare il lavoro amministrativo di preparazione delle copie/documenti necessari per il comitato di valutazione.

Le proposte devono essere inviate in una busta chiusa contenuta in un’altra busta anch’essa chiusa.

La busta esterna deve recare l’indirizzo di cui al punto 8.3 infra.

La busta interna, chiusa, deve contenere la proposta e recare la dicitura «Invito a presentare proposte — ECFIN/D/12/004 — Il servizio di posta interna è pregato di non aprire la busta» («Call for proposals — ECFIN/D/12/004 — not to be opened by internal mail departement»).

La Commissione informa i proponenti di aver ricevuto la loro proposta.

8.2.   Contenuto delle proposte

8.2.1.   Proposta amministrativa

La proposta amministrativa deve comprendere:

il modulo standard per la presentazione della domanda di sovvenzione, debitamente compilato e firmato,

il modulo standard «soggetto giuridico», debitamente compilato e firmato, e la documentazione richiesta comprovante lo status giuridico dell’istituto,

il modulo standard d’identificazione finanziaria, debitamente compilato e firmato,

la dichiarazione sull’onore (riguardo ai criteri di esclusione), debitamente firmata,

l’organigramma dell’istituto, nel quale vanno indicati i nominativi e la funzione dei membri degli organi direttivi e del servizio operativo responsabile dell’elaborazione e della presentazione dei risultati richiesti,

la documentazione comprovante una sana situazione finanziaria: i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi finanziari per i quali i conti siano stati chiusi.

8.2.2.   Proposta tecnica

La proposta tecnica deve comprendere:

la descrizione delle attività dell’istituto, che consenta di valutarne i titoli e l’ampiezza e durata dell’esperienza nei settori di cui al punto 6.2. Vi si dovranno elencare i pertinenti studi realizzati, i contratti di servizi, le consulenze, le inchieste, le pubblicazioni e altre attività svolte in passato, indicando i nominativi dei clienti e precisando quali delle suddette attività siano state eventualmente effettuate per la Commissione europea. Si dovranno allegare gli studi e/o i risultati più pertinenti,

una descrizione particolareggiata dell’organizzazione operativa prevista per elaborare le serie di dati. Deve essere acclusa la documentazione relativa alle infrastrutture, alle strutture, alle risorse e al personale qualificato (CV concisi del personale maggiormente coinvolto nell’elaborazione delle serie di dati) a disposizione del proponente,

una descrizione particolareggiata della metodologia: fonti dei dati, destagionalizzazione e correzione per i giorni lavorativi, deflazione, aggregazione, metodologia di stima per i valori e i deflatori mancanti.

8.2.3.   Proposta finanziaria

La proposta finanziaria deve comprendere:

il bilancio previsionale standard (in euro e al netto dell’IVA), debitamente compilato e particolareggiato, riguardante un periodo di 12 mesi, comprendente un piano finanziario per l’azione e la ripartizione particolareggiata dei costi totali e unitari ammissibili, necessari per produrre la serie di dati. Per gli organismi privati il bilancio previsionale può (in via eccezionale) comprendere l’IVA, a condizione che un attestato emesso dall’autorità fiscale competente certifichi che il beneficiario non è in grado di recuperarla. Per gli organismi pubblici, l’IVA non è ammissibile in nessun caso,

un documento che certifichi l’eventuale contributo finanziario di altre organizzazioni (cofinanziamento).

8.3.   Indirizzo e termine ultimo per la presentazione delle proposte

Si invitano gli interessati a presentare le loro proposte alla Commissione europea.

Le proposte possono essere presentate:

a)

per posta o tramite un servizio di corriere, entro il 30 aprile 2012 (farà fede il timbro postale o la data apposta sul bollettino di spedizione del servizio di corriere), all’indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale degli Affari economici e finanziari

Invito a presentare proposte rif. ECFIN/D/12/004

Unità ECFIN/R2 — Gestione finanziaria

Ufficio BU24 — 4/13

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

b)

o mediante consegna al servizio postale centrale della Commissione europea (di persona o per mezzo di un rappresentante autorizzato del proponente, ivi compresi i servizi di corriere) al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale degli Affari economici e finanziari

Invito a presentare proposte rif. ECFIN/D/12/004

Unità ECFIN/R2 — Gestione finanziaria

Ufficio BU24 — 4/13

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del 30 aprile 2012. In questo caso la prova della presentazione della proposta sarà costituita dalla ricevuta datata e firmata dal funzionario del suddetto servizio postale al quale è stato consegnato il plico. Detto servizio è aperto dalle ore 8 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8 alle 16 del venerdì; è chiuso il sabato, la domenica e nei giorni festivi della Commissione.

9.   CHE COSA SUCCEDE DOPO IL RICEVIMENTO DELLE PROPOSTE?

Tutte le proposte verranno controllate per verificare se rispondono ai criteri formali di ammissibilità.

Le proposte considerate ammissibili saranno valutate in base ai criteri di selezione; successivamente a ciascuna verrà assegnato un punteggio in base ai criteri di aggiudicazione di cui sopra per reperire il proponente che potrà beneficiare del finanziamento dell’UE per l’azione, tenendo conto dell’efficacia rispetto ai costi della proposta e dello stanziamento di bilancio disponibile per il presente invito.

La valutazione delle proposte avrà luogo nel corso dei mesi di aprile/maggio 2012. A tale scopo si costituirà un comitato di valutazione, soggetto all’autorità del direttore generale della DG Affari economici e finanziari. I proponenti saranno informati individualmente dell’esito delle loro proposte. In seguito verrà firmato con il proponente prescelto un accordo quadro di partenariato e successivamente la convenzione specifica di sovvenzione per il primo anno.

10.   IMPORTANTE

La Commissione può informare gli interessati di eventuali errori, imprecisioni, omissioni o altre lacune materiali presenti nel testo dell’invito a presentare proposte, o fornire ulteriori precisazioni inserendo l’informazione nel sito seguente:

http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

I proponenti sono invitati a consultare il sito regolarmente.

Su richiesta dei proponenti, la Commissione può fornire informazioni supplementari unicamente al fine di chiarire aspetti dell’invito a presentare proposte. Le richieste di informazioni supplementari devono essere trasmesse, unicamente per iscritto, all’indirizzo ECFIN-CALL-2012-TRADE-INDICATORS@ec.europa.eu menzionando chiaramente nell’oggetto dell’e-mail il riferimento seguente: «Invito a presentare proposte — ECFIN/D/12/004». Le richieste d’informazioni supplementari ricevute meno di cinque (5) giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte potrebbero non ottenere risposta.

Il presente invito a presentare proposte non comporta nessun obbligo contrattuale da parte della Commissione nei confronti degli istituti proponenti. Ogni comunicazione relativa al presente invito va fatta per iscritto.

I proponenti devono prendere visione delle disposizioni contrattuali, che diventeranno vincolanti in caso di aggiudicazione.

Allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, i dati personali dei proponenti possono essere trasmessi ai servizi di audit interno, alla Corte dei conti europea, all’istanza specializzata in materia d’irregolarità finanziarie e/o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I dati degli operatori economici che si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all’articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, possono essere inclusi in una banca dati centrale e comunicati alle persone designate della Commissione, alle altre istituzioni, alle agenzie, alle autorità e agli organismi di cui all’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. Lo stesso vale anche per le persone aventi poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dei suddetti operatori economici. Ogni persona od organismo i cui dati siano stati immessi nella base di dati ha il diritto di essere informato dei dati che la o lo riguardano, facendone richiesta al contabile della Commissione.


30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/30


Azione preparatoria «Circolazione dei film nell'era digitale» — Invito a presentare proposte 2012

2012/C 93/10

1.   Obiettivi

Il 26 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha adottato un bilancio di 2 milioni di EUR per il primo anno di esercizio dell'azione preparatoria «Circolazione dei film nell'era digitale». Questa azione mira a sperimentare strategie innovative in materia di diffusione dei film europei (sale cinematografiche, DVD, video a richiesta, festival, stazioni televisive, ecc.).

Si tratta in particolare di definire le condizioni suscettibili di aumentare la complementarietà tra i sostegni alla diffusione onde migliorare la circolazione transnazionale e l'audience globale dei film europei all'interno dell'Unione europea.

2.   Azioni ammissibili

L'azione preparatoria sosterrà progetti che propongano di sperimentare uscite simultanee o quasi simultanee sull'insieme dei supporti di diffusione e su diversi territori europei.

Limitati alle opere cinematografiche europee e alla loro distribuzione all'interno dei paesi dell'Unione europea, i progetti dovranno coprire un numero sostanziale di film e di territori.

Questo parametro dimensionale è essenziale per poter trarre insegnamenti significativi dall'azione preparatoria e imporla come sussidio al processo decisionale delle autorità pubbliche e degli operatori dell'industria cinematografica europea.

In questa prospettiva, i progetti dovranno prevedere anche l'organizzazione, al termine dell'azione, di una riunione pubblica destinata a presentare agli operatori e ai poteri pubblici i principali risultati della sperimentazione e gli insegnamenti che se ne sono tratti.

3.   Candidature ammissibili

Per essere ammissibili, le proposte dovranno essere presentate da un gruppo che soddisfi i seguenti tre criteri:

il gruppo deve comprendere imprese o organizzazioni legale ai mercati audiovisivi (produttori, agenti di vendita, distributori, titolari di diritti, società di marketing, sale cinematografiche, piattaforme di video a richiesta ecc.),

l'insieme dei membri (coordinatori e partner) del gruppo candidato deve avere la propria sede sociale in uno Stato membro dell'Unione europea,

il gruppo candidato deve comprendere almeno due agenti di vendita.

Il contributo richiesto dal gruppo candidato non può superare il 70 % dell'insieme dei costi ammissibili del progetto.

4.   Criteri d'attribuzione

Le candidature ammissibili riceveranno un punteggio su un totale di 100 punti in base alla seguente ponderazione:

Criterio d'attribuzione n. 1:   qualità del contenuto dell'attività, (50 punti)

numero, diversità e complementarietà dei film e territori coperti dall'azione (15 punti),

pertinenza della strategia di marketing (15 punti),

pertinenza delle strategie poste in atto per approfondire la questione della complementarietà tra i territori e i segmenti di diffusione (15 punti),

grado di innovazione dell'azione (5 punti).

Criterio d'attribuzione n. 2:   gestione del progetto (50 punti)

qualità del gruppo candidato (10 punti),

qualità del piano di gestione del progetto e del gruppo (15 punti),

qualità della metodologia proposta per la raccolta, l'analisi e la messa in prospettiva dei risultati ottenuti (15 punti),

analisi costi/benefici dell'azione proposta (10 punti).

5.   Bilancio destinato ai progetti

L'importo disponibile a titolo del presente invito a presentare proposte ammonta a 1 994 000 EUR. Il contributo finanziario della Commissione non può superare il 70 % del totale dei costi ammissibili.

Il contributo finanziario è attribuito in forma di sovvenzione.

6.   Data limite di presentazione delle candidature

Le domande devono essere inviate entro il 6 settembre 2012 a:

Sig.ra Aviva SILVER

Commissione europea

Direzione generale dell’Istruzione e della cultura

Direzione D — Cultura e media

Unità D3 — Programma MEDIA ed educazione ai media

Ufficio: MADO 18/68

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

7.   Informazioni complete

Il programma di lavoro, le linee guida e i formulari di candidatura possono essere ottenuti al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/media

Le candidature devono essere conformi a tutte le istruzioni della guida, essere presentate mediante i formulari forniti e contenere tutte le informazioni e gli allegati indicati nel testo completo dell'invito a presentare proposte.


30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/32


Invito a presentare candidature per la nomina di membri del Consiglio di vigilanza dell’EFRAG esperti in politiche pubbliche

2012/C 93/11

L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è stato istituito nel 2001 per fornire consulenza alla Commissione in sede di approvazione di principi contabili. Oltre alla funzione consultiva, l’EFRAG svolge anche un ruolo proattivo nel garantire che i punti di vista europei in materia di reporting finanziario siano espressi correttamente e chiaramente nel procedimento di formazione delle norme internazionali (1).

L’EFRAG attualmente sta effettuando una revisione della sua governance. Il mandato dei membri del Consiglio di vigilanza scade nel 2012. Il nuovo Consiglio di vigilanza dell’EFRAG dovrà essere nominato nel mese di ottobre 2012 e sarà immediatamente operativo.

Le principali responsabilità dell’attuale Consiglio di vigilanza dell’EFRAG comprendono:

approvare la strategia generale dell’EFRAG,

nominare i membri del Gruppo di esperti tecnici (TEG) e del Comitato della programmazione e delle risorse (PRC),

esaminare le questioni di bilancio e di finanziamento,

controllare l'indipendenza del TEG, l'efficienza della sua organizzazione e la qualità delle procedure,

assicurare il collegamento con le istituzioni europee e con i membri («Trustees») della fondazione IFRS e controllare la cooperazione con gli organismi nazionali di normalizzazione contabile.

Il Consiglio di vigilanza è composto da personalità di alto livello interessate allo sviluppo mondiale del reporting finanziario e dovrà rappresentare un buon equilibri fra le varie componenti professionali, comprendente utenti, redattori e contabili. Tutti i membri del Consiglio di vigilanza agiscono a titolo individuale e devono impegnarsi formalmente ad operare nell'interesse pubblico europeo, indipendentemente dalla loro appartenenza a determinate attività o settori professionali. Il Consiglio di vigilanza è composto da 17 membri, di cui quattro hanno un profilo professionale basato su un'esperienza maturata in politica pubblica, a livello nazionale o europeo. Il Consiglio di vigilanza attualmente è presieduto dal signor Pedro SOLBES MIRA.

La Commissione lancia un invito a presentare candidature, sulla base delle quali proporrà un elenco di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di vigilanza esperti in politiche pubbliche.

In sede di valutazione delle candidature la Commissione applicherà i seguenti criteri:

esperienza nelle politiche pubbliche a livello europeo o a livello internazionale, impegno ad agire nell'interesse pubblico europeo,

esperienza professionale svolta presso un’autorità pubblica, ente pubblico o università,

alto livello e integrità morale,

buona conoscenza della lingua inglese,

familiarità col settore della contabilità sarà considerato un fattore preferenziale,

necessità di una composizione equilibrata in relazione alla provenienza geografica, al sesso e all’esperienza professionale.

La domanda di partecipazione, debitamente firmata, deve pervenire ai servizi della Commissione entro il 15 maggio 2012. Le candidature presentate dopo tale data saranno prese in considerazione dalla Commissione esclusivamente in caso di sostituzioni o avvicendamenti.

Le candidature devono essere:

inviate per raccomandata o corriere privato all’indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale del Mercato interno e dei servizi

All’attenzione del sig. Jonathan FAULL, Direttore generale

Rue de Spa 2, 03/205

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

o inviate per posta elettronica al seguente indirizzo:

MARKT-F3@ec.europa.eu

indicando in oggetto: «EFRAG Public Policy Supervisory Board Members».

Ciascuna candidatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea; deve essere indicata chiaramente la nazionalità del candidato e deve essere acclusa la necessaria documentazione. Le candidature contengono tutte le informazioni utili per la loro valutazione; tra cui un curriculum vitae che documenti l’esperienza professionale ed il livello di conoscenze del candidato, nonché una breve illustrazione delle ragioni della candidatura. Devono altresì essere fornite le seguenti informazioni in merito al candidato:

Per quali autorità/organizzazioni ha lavorato? Per quanto tempo?

Quali sono le sue competenze specifiche?

A quali progetti o compiti specifici ha partecipato?

Dove ha acquisito esperienza a livello UE e/o internazionale?

Ha interessi che potrebbero pregiudicarne l’indipendenza?

I candidati selezionati saranno nominati a titolo personale e agiranno indipendentemente da qualsiasi influenza esterna. Non possono essere rappresentati da supplenti. I membri del Consiglio di vigilanza saranno nominati dall’Assemblea generale dell’EFRAG per un mandato rinnovabile di tre anni. Possono esercitare le loro funzioni per un massimo di 6 anni.

L'elenco dei membri del Consiglio di vigilanza sarà pubblicato sul sito Internet dell’EFRAG e su quello della DG Mercato interno e servizi. I nomi dei membri saranno raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001 (2).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il signor Ugo BASSI, Direttore, telefono +32 22953118, e-mail: Ugo.Bassi@ec.europa.eu, il signor Jeroen HOOIJER, Capo unità, telefono +32 22955885, e-mail: Jeroen.Hooijer@ec.europa.eu


(1)  Per ulteriori informazioni cfr. http://www.efrag.org

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/34


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 93/12

1.

In data 22 marzo 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Global Infrastructure Partners-A1 LP, Global Infrastructure Partners-B LP e Global Infrastructure Partner-C LP («GIP», Stati Uniti), controllate congiuntamente, in ultima istanza, da General Electric Company («GE», USA), e il gruppo Crédit Suisse («Crédit Suisse», Svizzera), da un lato, e Fluxys G SA («Fluxys», Belgio), controllata in ultima istanza da Publigas (Belgio), dall'altro, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo comune dell’impresa FluxSwiss SA («FluxSwiss», Svizzera) mediante acquisto di quote. Attualmente FluxSwiss è una controllata al 100 % di Fluxys.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GIP: fondo di investimento specializzato nelle infrastrutture e negli attivi collegati su scala mondiale,

Fluxys: gestisce infrastrutture di trasmissione del gas naturale in Europa,

FluxSwiss: gestisce un gasdotto per il trasporto del gas naturale in Svizzera,

GE: impresa diversificata che opera anche nella fornitura di beni e servizi alle infrastrutture per il gas naturale e nella concessione di prestiti finanziari ai progetti di produzione e prospezione di gas,

Crédit Suisse: servizi finanziari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/35


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 93/13

1.

In data 23 marzo 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione PGGM Vermogensbeheer B.V. («PGGM») e Barclays Bank (Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa UPP Group (Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PGGM (Paesi Bassi): offre servizi di gestione di fondi pensione, gestione di attivi, sostegno alla gestione e consulenza strategica a diversi fondi pensione regolamentati dei Paesi Bassi,

Barclays Bank: è l'impresa operativa del gruppo Barclays. Barclays offre servizi finanziari su scala mondiale nei seguenti settori: servizi bancari al dettaglio e a carattere commerciale, carte di credito, servizi bancari d’investimento, gestione patrimoniale e gestione degli investimenti,

Gruppo UPP: attualmente controllato al 100 % dal Barclays Fund Manager, offre soluzioni per il finanziamento, la progettazione, lo sviluppo e la gestione di infrastrutture universitarie, anche residenziali, nel Regno Unito e servizi di gestione per le infrastrutture esistenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).