ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.089.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 89

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
24 marzo 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 089/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 80 del 17.3.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 089/02

Causa C-1/11 SA: Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata il 19 dicembre 2011 — Luigi Marcuccio/Commissione europea

2

2012/C 089/03

Causa C-595/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 novembre 2011 — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

2

2012/C 089/04

Causa C-661/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 23 dicembre 2011 — Martin y Paz Diffusion SA/David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

3

2012/C 089/05

Causa C-663/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 27 dicembre 2011 — SC Scandic Distilleries SA/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

3

2012/C 089/06

Causa C-667/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 27 dicembre 2011 — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna

4

2012/C 089/07

Causa C-668/11 P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2011 dall’Alliance One International, Inc, già Agroexpansión, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 ottobre 2011, causa T-38/05, Agroexpansión, S.A./Commissione europea

5

2012/C 089/08

Causa C-669/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (VINIFLHOR)

5

2012/C 089/09

Causa C-670/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA

6

2012/C 089/10

Causa C-671/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des legumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

7

2012/C 089/11

Causa C-672/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

8

2012/C 089/12

Causa C-673/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Organizzazione di produttori Les Cimes

8

2012/C 089/13

Causa C-674/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Società Agroprovence

9

2012/C 089/14

Causa C-675/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, de vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura/Società Regalp SA

10

2012/C 089/15

Causa C-676/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (Cooperativa dei produttori di asparagi di Montcalm)

10

2012/C 089/16

Causa C-677/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 29 dicembre 2011 — Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

11

2012/C 089/17

Causa C-681/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 27 dicembre 2011 — Bundeswettbewerbsbehörde/Schenker und Co AG e a.

11

2012/C 089/18

Causa C-1/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 3 gennaio 2012 — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência

12

2012/C 089/19

Causa C-3/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 gennaio 2012 — Syndicat OP 84/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et d l'horticulture (VINIFLHOR) venant aux droits de l’ONIFLHOR

12

2012/C 089/20

Causa C-12/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 gennaio 2012 — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

13

2012/C 089/21

Causa C-15/12 P: Impugnazione proposta il 13 gennaio 2012 dalla Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio

13

2012/C 089/22

Causa C-19/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 16 gennaio 2012 — Efir OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Plovdiv

14

2012/C 089/23

Causa C-34/12 P: Impugnazione proposta il 24 gennaio 2012 da Idromacchine Srl e a., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, causa T-88/09, Idromacchine Srl e a./Commissione

15

2012/C 089/24

Causa C-35/12 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 dalla Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione

15

2012/C 089/25

Causa C-36/12 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 dalla Armando Álvarez, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-78/06, Álvarez/Commissione

16

2012/C 089/26

Causa C-37/12 P: Impugnazione proposta il 26 gennaio 2012 dalla Saupiquet avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 novembre 2011, causa T-131/10, Saupiquet/Commissione

17

2012/C 089/27

Causa C-40/12 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2012 dalla Gascogne Sack Deutschland GmbH, ex Sachsa Verpackung GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-79/06, Sachsa Verpackung/Commissione

17

2012/C 089/28

Causa C-55/12: Ricorso proposto il 2 febbraio 2012 — Commissione europea/Irlanda

18

2012/C 089/29

Causa C-58/12 P: Impugnazione proposta il 6 febbraio 2012 dal Groupe Gascogne SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione, T-72/06

18

 

Tribunale

2012/C 089/30

Causa T-80/06 e T-182/09: Sentenza del Tribunale 13 febbraio 2012 — Budapesti Erőmű/Commissione (Aiuti concessi dagli Stati — Mercato all’ingrosso dell’elettricità — Condizioni favorevoli concesse da un’impresa pubblica ungherese a taluni produttori di elettricità nel contesto di accordi per l’acquisto di energia elettrica — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Aiuto nuovo — Criterio dell’investitore privato)

20

2012/C 089/31

Causa T-267/06: Sentenza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Italia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifiche finanziarie — Ortofrutticoli — Ammasso pubblico di carni bovine)

20

2012/C 089/32

Causa T-59/09: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2012 — Germania/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi ad una procedura di inadempimento chiusa — Documenti provenienti da uno Stato membro — Concessione dell’accesso — Previo accordo dello Stato membro]

20

2012/C 089/33

Cause riunite T-115/09 e T-116/09: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2012 — Electrolux e Whirlpool Europe/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione a favore di un fabbricante di grandi elettrodomestici notificato dalla Repubblica francese — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a determinate condizioni — Errori manifesti di valutazione — Orientamenti per gli aiuti di Stato diretti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà)

21

2012/C 089/34

Causa T-32/11: Sentenza del Tribunale 10 febbraio 2012 — Verenigde Douaneagenten/Commissione [Unione doganale — Importazione di zucchero di canna grezzo proveniente dalle Antille olandesi — Recupero a posteriori di dazi all’importazione — Domanda di sgravio di dazi all’importazione — Art. 220, n. 2, lett. b) e art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Violazione di forme sostanziali]

21

2012/C 089/35

Causa T-33/11: Sentenza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Peeters Landbouwmachines BV/UAMI — Fors MW (BIGAB) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo BIGAB — Impedimento assoluto alla registrazione — Insussistenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2012/C 089/36

Causa T-90/09: Ordinanza del Tribunale 26 gennaio 2012 — Mojo Concerts e Amsterdam Music Dome Exploitatie/Commissione (Aiuti di stato — Ricorso per annullamento — Investimenti del Gemeente Rotterdam nel complesso Ahoy’ — Decisione che constata l’inesistenza di aiuti di Stato — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità)

22

2012/C 089/37

Causa T-527/09: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Ayadi/Commissione [Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere]

23

2012/C 089/38

Causa T-359/10: Ordinanza del Tribunale 3 febbraio 2012 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione [Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al piano di sviluppo del quartiere del Cabanyal a Valencia (Spagna) — Documenti provenienti da uno Stato membro — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale — Informazioni ambientali — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento in diritto]

23

2012/C 089/39

Causa T-98/11 P: Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2012 — AG/Parlamento (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Licenziamento al termine del periodo di prova — Termine di ricorso — Carattere tardivo — Impugnazione manifestamente infondata)

24

2012/C 089/40

Causa T-330/11: Ordinanza del Tribunale 25 gennaio 2012 — MasterCard e a./Commissione [Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi ad uno studio sui costi e benefici per i commercianti nell'accettare diversi metodi di pagamento — Documenti redatti da un terzo — Diniego implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita adottata dopo la presentazione del ricorso — Non luogo a provvedere]

24

2012/C 089/41

Causa T-436/11: Ordinanza del Tribunale del 17 gennaio 2012 — Afriqiyah Airways/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Cancellazione dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere)

24

2012/C 089/42

Causa T-4/12: Ricorso proposto il 3 gennaio 2012 — Olive Line International/UAMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

24

2012/C 089/43

Causa T-13/12: Ricorso proposto il 9 gennaio 2012 — Andechser Molkerei Scheitz/Commissione

25

2012/C 089/44

Causa T-17/12: Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — Hagenmeyer e Hahn/Commissione

26

2012/C 089/45

Causa T-21/12: Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — Alfacam e a./Parlamento

27

2012/C 089/46

Causa T-30/12: Ricorso proposto il 19 gennaio 2012 — IDT Biologika/Commissione

28

2012/C 089/47

Causa T-38/12: Ricorso proposto il 23 gennaio 2012 — Pips/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)

28

2012/C 089/48

Causa T-53/12: Ricorso proposto il 12 febbraio 2012 — CF Sharp Shipping Agencies Pte/Consiglio

29

2012/C 089/49

Causa T-454/07: Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Prym e altri/Commissione

29

2012/C 089/50

Causa T-500/11: Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2012 — Germania/Commissione

29

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/1


2012/C 89/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 80 del 17.3.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 73 del 10.3.2012

GU C 65 del 3.3.2012

GU C 58 del 25.2.2012

GU C 49 del 18.2.2012

GU C 39 del 11.2.2012

GU C 32 del 4.2.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/2


Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata il 19 dicembre 2011 — Luigi Marcuccio/Commissione europea

(Causa C-1/11 SA)

2012/C 89/02

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

togliere l'immunità alla Commissione europea e autorizzarlo a procedere a pignoramento, eventualmente anche nelle forme del pignoramento presso terzi e nei limiti di legge, dei beni necessari alla copertura del credito che egli vanta nei confronti della Commissione europea, conformemente al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Tricase in data 1o febbraio 2010;

notificare alla Commissione europea qualsivoglia atto, e più in generale fare tutto quanto necessario ex lege ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo e più in generale del soddisfacimento del credito;

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente vanterebbe un credito nei confronti della Commissione a titolo di spese giudiziarie. La Commissione non avrebbe ad oggi soddisfatto tale credito.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 novembre 2011 — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-595/11)

2012/C 89/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Steinel Vertrieb GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld

Questioni pregiudiziali

Se

a)

il regolamento (CE) del Consiglio 16 luglio 2001, n. 1470 (1), che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

e

b)

il regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 2007, n. 1205 (2), che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, debbano essere interpretati nel senso che rientrano nel loro ambito di applicazione anche le lampade elettroniche fluorescenti compatte con interruttore crepuscolare importate dalla ricorrente e descritte in dettaglio nell’ordinanza.


(1)  GU L 195, pag. 8, come modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio del 1o settembre 2006 (GU L 244, pag. 1).

(2)  GU L 272, pag. 1.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 23 dicembre 2011 — Martin y Paz Diffusion SA/David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

(Causa C-661/11)

2012/C 89/04

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Martin y Paz Diffusion SA

Resistenti: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

Questioni pregiudiziali

1.1)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE (1) debbano essere interpretati nel senso che il diritto esclusivo conferito dal marchio registrato non può essere più opposto a un terzo in modo definitivo da parte del suo titolare, per tutti i prodotti considerati al momento della registrazione:

qualora, per un lungo periodo, il titolare abbia condiviso lo sfruttamento di tale marchio con il terzo in una forma di comproprietà riguardante una parte dei prodotti considerati;

qualora, in occasione di tale condivisione, costui abbia prestato al terzo il proprio consenso irrevocabile a che quest’ultimo facesse uso di tale marchio per i suddetti prodotti;

1.2)

Se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che l’applicazione di una norma nazionale, come quella secondo la quale il titolare di un diritto non può esercitare quest’ultimo scorrettamente o abusivamente, può avere come conseguenza di impedire definitivamente l’esercizio di tale diritto esclusivo per una parte dei prodotti considerati o nel senso che tale applicazione deve essere limitata a sanzionare diversamente detto esercizio scorretto o abusivo del diritto;

2.1)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE debbano essere interpretati nel senso che, qualora il titolare di un marchio registrato ponga fine al proprio impegno nei confronti del terzo di non fare uso di tale marchio per alcuni prodotti, e intenda in tal modo riprendere esso stesso tale uso, il giudice nazionale può tuttavia vietare definitivamente tale ripresa dell’uso in ragione del fatto che questa è costitutiva di un atto di concorrenza sleale in quanto per il titolare ne potrà derivare un profitto conseguente alla pubblicità realizzata in precedenza sul marchio dal terzo summenzionato ed una possibile confusione nella clientela, ovvero se debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve adottare una sanzione diversa che non osti definitivamente a tale ripresa dell’uso da parte del titolare;

2.2)

Se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che il divieto definitivo di uso del marchio da parte del titolare è giustificato qualora il terzo abbia effettuato investimenti da diversi anni per far conoscere al pubblico i prodotti per i quali è stato autorizzato dal titolare a fare uso del marchio.


(1)  GU L 40, pag. 1.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 27 dicembre 2011 — SC Scandic Distilleries SA/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-663/11)

2012/C 89/05

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrente: SC Scandic Distilleries SA.

Convenuta: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca violazione del diritto europeo (articoli 7 e 22 della direttiva 92/12/CEE (1), ovvero i considerando della direttiva) il rifiuto delle autorità fiscali rumene di accoglimento di una domanda di rimborso delle accise, atteso che:

a)

l’operatore che richiede il rimborso delle accise ha addotto la prova che erano soddisfatte tutte le condizioni tecniche previste dalla legislazione rumena per l’ammissibilità della domanda di rimborso e in special modo quelle relative a: (i) prova di pagamento delle accise in Romania; (ii) prova della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro;

b)

secondo i requisiti del diritto tributario rumeno (articolo 192 septies del codice tributario, punto 18 quinquies delle disposizioni di attuazione di cui alla decisione di governo n. 44/2004 e all’allegato n. 11 al titolo VII del codice tributario), taluni documenti che dovevano accompagnare la domanda di rimborso potevano essere forniti solo dopo la consegna dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro;

c)

la legislazione fiscale rumena (articolo 18 quinquies, paragrafo 4, delle disposizioni di attuazione, con riferimento all’articolo 135 del codice di procedura tributaria) prevede un periodo generale di cinque anni per ogni domanda di restituzione/rimborso.

2)

Se l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/12/CEE debba essere interpretato nel senso che la mancata presentazione da parte di un operatore della domanda di rimborso delle accise nello Stato membro in cui sono state pagate le accise, prima della fornitura dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro dove i prodotti sono destinati al consumo, implica la perdita del diritto dell’operatore a ottenere il rimborso delle accise pagate.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se sia conforme al principio di neutralità fiscale la decisione relativa alla perdita del diritto dell’operatore di ottenere il rimborso delle accise, la quale comporta una doppia imposizione dei medesimi prodotti soggetti ad accisa (nello Stato membro in cui i prodotti soggetti ad accisa sono stati inizialmente immessi in consumo e nello Stato membro in cui i prodotti sono destinati al consumo).

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se possa essere ritenuto conforme ai principi di equivalenza e di effettività il periodo estremamente breve tra la data del pagamento delle accise per i prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e la data di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro in cui essi sono destinati al consumo. Sotto tale aspetto, se sia rilevante il fatto che il periodo generale in cui può essere richiesta la restituzione/rimborso di un’imposta, tassa o contributo nello Stato membro in oggetto sia significativamente più lungo.


(1)  Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).


24.3.2012   

IT

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C 89/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 27 dicembre 2011 — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna

(Causa C-667/11)

2012/C 89/06

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Paltrade EOOD

Convenuta: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia legittima la riscossione retroattiva di un dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (1) del Consiglio, del 18 luglio 2011, senza che vi sia stata registrazione dell’importazione — ad eccezione della registrazione del documento amministrativo unico (DAU) nel sistema BIMIS — con iscrizione del codice addizionale TARIC di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 91/2009 (2) del Consiglio, del 26 gennaio 2009.

2)

Quale sia, conformemente al diciottesimo considerando del regolamento n. 966/2010 (3), l’importo appropriato al fine della riscossione retroattiva di un dazio antidumping in attuazione del regolamento n. 723/2011.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6).

(2)  Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 282, pag. 29).


24.3.2012   

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C 89/5


Impugnazione proposta il 27 dicembre 2011 dall’Alliance One International, Inc, già Agroexpansión, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 ottobre 2011, causa T-38/05, Agroexpansión, S.A./Commissione europea

(Causa C-668/11 P)

2012/C 89/07

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc, già Agroexpansión, S.A. (rappresentanti: M. Odriozola e A. Vide, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-38/05, Agroexpansión, S.A./Commissione;

ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1)

La ricorrente ritiene che la Commissione e il Tribunale, considerando la Dimon responsabile in solido per l’infrazione commessa dall’Agroexpansión, abbiano applicato erroneamente l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1). La ricorrente sostiene che il Tribunale, stabilendo nella sentenza (e quindi ex post) lo standard di prova applicato dalla Commissione nella decisione (2), ha violato i suoi diritti della difesa e l’articolo 296 TFUE. Di conseguenza, trattando altre imprese in modo più favorevole, il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento previsto all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, il Tribunale non potrebbe aver ignorato il fatto che, nella decisione, la Commissione non ha debitamente motivato gli argomenti relativi alla confutazione della presunzione.

2)

La ricorrente afferma che vi sia stato un errore nell’applicazione della comunicazione di ammende e dei principi di individualizzazione della sanzione e di proporzionalità rispetto al periodo durante il quale l’Agroexpansión non apparteneva al gruppo Dimon. La ricorrente adduce che, al fine di determinare l’importo della sanzione inflitta all’Agroexpansión per il periodo anteriore al suo ingresso nel gruppo Dimon, non andrebbe applicato alcun fattore di correzione all’importo di base dell’ammenda dell’Agroexpansión, dal momento che tale società non sarebbe stata, durante detto periodo, controllata da nessun gruppo multinazionale. In subordine, nel caso in cui la Corte ritenga che debba applicarsi un’unica ammenda, la ricorrente sostiene che tale ammenda dev’essere ridotta al fine di escludere l’applicazione sproporzionata del fattore moltiplicatore.


(1)  Del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Decisione C(2004)4030 def. della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE], paragrafo 1 (caso COMP/C.38.238/B2 — Tabacco greggio — Spagna).


24.3.2012   

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C 89/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (VINIFLHOR)

(Causa C-669/11)

2012/C 89/08

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Société ED et F Man Alcohols

Convenuto: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR)

Questioni pregiudiziali

1)

Se la perdita, per un importo di ECU 12,08 per ettolitro di alcole non esportato nel termine previsto, della cauzione di buona esecuzione costituita dall’aggiudicatario presso gli organismi di intervento detentori dell’alcole aggiudicato, prevista dal paragrafo 5 dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995 (1) in caso di superamento del termine di esportazione da parte dell’aggiudicatario, e la perdita, in ragione del 15 % in ogni caso e dello 0,33% dell’importo rimanente per giorno di ritardo, della cauzione intesa a garantire l’esportazione prevista dal paragrafo 12 dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 (2) in caso di ritardo nell’esportazione dell’alcole aggiudicato costituiscano sanzioni amministrative o misure di altra natura.

2)

Se la semplice inosservanza, da parte di un operatore economico, del termine di esportazione di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi di intervento che siano stati ad esso attribuiti dalla Commissione nell’ambito di una procedura di gara costituisca un inadempimento che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci da queste gestite, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 (3).

3)

Se, per quanto concerne l’eventuale combinato disposto delle disposizioni del regolamento orizzontale (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, e di quelle del regolamento settoriale (CE) n. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995:

In caso di risposta affermativa alla questione posta al punto 2), il regime dell’incameramento della cauzione in caso di ritardo nell’esportazione previsto dal regolamento settoriale della Commissione del 22 febbraio 1995 si applichi ad esclusione di ogni altro regime di misure o di sanzioni amministrative previsto dal diritto dell’Unione europea; ovvero, il regime di misure e di sanzioni amministrative previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, sia, al contrario, l’unico applicabile; ovvero ancora, se le disposizioni dei due regolamenti n. 360/95 e n. 2988/95 debbano essere letti in combinato disposto al fine di determinare le misure e le sanzioni da applicare e, in caso affermativo, in qual modo.

In caso di risposta negativa alla questione posta al punto 2), se le disposizioni del regolamento orizzontale (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 vietino l’applicazione dell’incameramento della cauzione prevista al paragrafo 5 dell’articolo 5 del regolamento settoriale (CE) n. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995, in ragione del fatto che tale regolamento orizzontale, prevedendo una condizione relativa all’esistenza di un danno economico per le Comunità, avrebbe impedito, in mancanza di siffatto pregiudizio, l’applicazione di una misura o di una sanzione prevista da un regolamento agricolo settoriale precedente o successivo.

4)

Se, tenuto conto delle risposte fornite alle questioni precedenti, nell’ipotesi in cui l’incameramento della cauzione costituisca una sanzione applicabile in caso di superamento del termine di esportazione da parte dell’aggiudicatario, si debbano applicare retroattivamente e, in caso di risposta affermativa, secondo quali modalità, ai fini del calcolo dell’incameramento della cauzione per inosservanza del termine di esportazione, fissato per le gare n. 170/94 CE e n. 171/94 CE dal regolamento n. 360/95 come modificato, le disposizioni del paragrafo 12 dell’articolo 91 del regolamento n. 1623/2000, sebbene, da un lato, quest’ultimo regolamento non abbia né modificato né abrogato espressamente le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento n. 360/95 che disciplina specificamente le gare n. 170/94 CE e n. 171/94 CE, ma soltanto quelle del regolamento (CE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993 (4), che fissava il regime di diritto comune delle gare di alcoli provenienti da distillazioni detenuti dagli organismi di intervento e rinviava, quanto alle modalità di svincolo delle cauzioni di buona esecuzione costituite dagli aggiudicatari, al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 (5) al quale le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento n. 360/95 derogano espressamente, e [sebbene] dall’altro, il regolamento n. 1623/2000 sia stato previsto dopo la riforma dell’organizzazione comune dei mercati vitivinicoli adottata nel 1999, modifichi sostanzialmente il sistema delle gare e il regime delle cauzioni costituite in tale ambito, relativamente sia al loro oggetto sia al loro importo e alle modalità della loro perdita e del loro svincolo e, infine, cancelli il Brasile dalla lista dei paesi terzi nei quali sono autorizzate le esportazioni degli alcoli aggiudicati, in vista dell’uso esclusivo nel settore dei carburanti.


(1)  Regolamento (CE) N. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995 relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione (GU L 41, pag. 14).

(2)  Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 43, pag. 6).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5).


24.3.2012   

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C 89/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA

(Causa C-670/11)

2012/C 89/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Convenuta: Société Vinifrance SA

Questioni pregiudiziali

1)

Quando risulta che un produttore, che ha beneficiato di aiuti comunitari al magazzinaggio di mosti di uve concentrati come contropartita della stipulazione con l’organismo nazionale d’intervento di un contratto di magazzinaggio, ha acquistato da una società fittizia o inesistente i mosti di uve che ha poi fatto concentrare sotto la sua responsabilità prima di immagazzinarli, se lo stesso produttore possa essere qualificato come «proprietario» dei mosti di uve concentrati ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1059/83 della Commissione del 29 aprile 1983 (1); se sia possibile applicare l’articolo 17 del medesimo regolamento quando il contratto di magazzinaggio concluso con l’organismo nazionale d’intervento è inficiato da un vizio di particolare gravità, riguardante in particolare la circostanza che la società che ha stipulato il contratto con l’organismo nazionale d’intervento non possa essere considerata quale proprietaria dei prodotti immagazzinati;

2)

se, quando un regolamento settoriale, come il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 (2), istituisce un sistema di aiuti comunitari senza corredarlo di un regime sanzionatorio in caso di violazione delle relative disposizioni, nell’ipotesi in cui ricorra siffatta violazione, trovi applicazione il regolamento n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 (3);

3)

se, quando un operatore economico è venuto meno agli obblighi previsti da un regolamento comunitario settoriale, come il regolamento n. 1059/83, e alle condizioni da questo fissate per conferire il diritto al beneficio degli aiuti comunitari e quando tale regolamento settoriale prevede, come nel caso dell’articolo 17 del regolamento summenzionato, un regime di misure o di sanzioni, detto regime si applichi ad esclusione di ogni altro regime previsto dal diritto dell’Unione europea, anche nel caso in cui l’inadempimento in questione arrechi pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione europea; ovvero se il regime di misure e di sanzioni amministrative previsto dal regolamento n. 2988/95, ricorrendo siffatto inadempimento, sia al contrario l’unico applicabile, ovvero ancora se siano applicabili entrambi i regolamenti;

4)

nel caso in cui il regolamento settoriale e il regolamento n. 2988/95 siano entrambi applicabili, quale debba essere il combinato disposto delle rispettive disposizioni ai fini della determinazione delle misure e delle sanzioni da applicare;

5)

se, quando un operatore economico ha commesso ripetute violazioni del diritto dell’Unione e alcune di queste violazioni rientrano nell’ambito di applicazione del regime di misure o di sanzioni previsto da un regolamento settoriale, mentre altre costituiscono irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95, trovi applicazione solo quest’ultimo regolamento.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione del 29 aprile 1983 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (GU L 166, pag. 77).

(2)  Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


24.3.2012   

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C 89/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des legumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

(Causa C-671/11)

2012/C 89/10

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des legumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)

Convenuta: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

Questioni pregiudiziali

1)

come la facoltà, conferita dal paragrafo 4 dell’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), di estendere il periodo controllato «per periodi (…) che precedono o seguono il periodo di dodici mesi», determinati dallo Stato membro, possa essere esercitata da tale Stato, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e, dall’altro, del principio della certezza del diritto e della necessità di non lasciare alle autorità di controllo un potere indeterminato.

2)

In particolare:

se il periodo sottoposto a controllo debba concludersi, in ogni caso, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, durante il periodo di dodici mesi che precede il periodo, cosiddetto «di controllo», nel corso del quale sono effettuate le operazioni di controllo;

in caso di risposta affermativa alla questione precedente, come debba essere intesa la facoltà, espressamente prevista dal regolamento, di estendere il periodo controllato per periodi «che seguono il periodo di dodici mesi»;

in caso di risposta negativa alla prima questione, se il periodo controllato debba tuttavia comportare, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, un periodo di dodici mesi che si conclude durante il periodo di controllo che precede quello in cui ha luogo il controllo, ovvero se il controllo possa riferirsi soltanto a un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).


24.3.2012   

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C 89/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

(Causa C-672/11)

2012/C 89/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR)

Convenuta: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes

Questioni pregiudiziali

1)

Come la facoltà, conferita dal paragrafo 4 dell’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), e che abroga la direttiva 77/435/CEE, di estendere il periodo controllato «per periodi (…) che precedono o seguono il periodo di dodici mesi», determinati dallo Stato membro, possa essere esercitata da tale Stato, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e, dall’altro, del principio della certezza del diritto e della necessità di non lasciare alle autorità di controllo un potere indeterminato.

2)

In particolare:

se il periodo sottoposto a controllo debba concludersi, in ogni caso, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, durante il periodo di dodici mesi che precede il periodo, cosiddetto «di controllo», nel corso del quale sono effettuate le operazioni di controllo;

in caso di risposta affermativa alla questione precedente, come debba essere intesa la facoltà, espressamente prevista dal regolamento, di estendere il periodo controllato per periodi «che seguono il periodo di dodici mesi»;

in caso di risposta negativa alla prima questione, se il periodo controllato debba tuttavia comportare, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, un periodo di dodici mesi che si conclude durante il periodo di controllo che precede quello in cui ha luogo il controllo, ovvero se il controllo possa riferirsi soltanto a un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).


24.3.2012   

IT

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C 89/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Organizzazione di produttori Les Cimes

(Causa C-673/11)

2012/C 89/12

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)

Convenuta: Organizzazione di produttori Les Cimes

Questioni pregiudiziali

1)

Come la facoltà, conferita dal paragrafo 4 dell’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), e che abroga la direttiva 77/435/CEE, di estendere il periodo controllato «per periodi (…) che precedono o seguono il periodo di dodici mesi», determinati dallo Stato membro, possa essere esercitata da tale Stato, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e, dall’altro, del principio della certezza del diritto e della necessità di non lasciare alle autorità di controllo un potere indeterminato.

2)

In particolare:

se il periodo sottoposto a controllo debba concludersi, in ogni caso, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, durante il periodo di dodici mesi che precede il periodo, cosiddetto «di controllo», nel corso del quale sono effettuate le operazioni di controllo;

in caso di risposta affermativa alla questione precedente, come debba essere intesa la facoltà, espressamente prevista dal regolamento, di estendere il periodo controllato per periodi «che seguono il periodo di dodici mesi»;

in caso di risposta negativa alla prima questione, se il periodo controllato debba tuttavia comportare, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, un periodo di dodici mesi che si conclude durante il periodo di controllo che precede quello in cui ha luogo il controllo, ovvero se il controllo possa riferirsi soltanto a un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Società Agroprovence

(Causa C-674/11)

2012/C 89/13

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)

Convenuta: Società Agroprovence

Questioni pregiudiziali

1)

Come la facoltà, conferita dal paragrafo 4 dell’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), di estendere il periodo controllato «per periodi (…) che precedono o seguono il periodo di dodici mesi», determinati dallo Stato membro, possa essere esercitata da tale Stato, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e, dall’altro, del principio della certezza del diritto e della necessità di non lasciare alle autorità di controllo un potere indeterminato.

2)

In particolare:

se il periodo sottoposto a controllo debba concludersi, in ogni caso, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, durante il periodo di dodici mesi che precede il periodo, cosiddetto «di controllo», nel corso del quale sono effettuate le operazioni di controllo;

in caso di risposta affermativa alla questione precedente, come debba essere intesa la facoltà, espressamente prevista dal regolamento, di estendere il periodo controllato per periodi «che seguono il periodo di dodici mesi»;

in caso di risposta negativa alla prima questione, se il periodo controllato debba tuttavia comportare, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, un periodo di dodici mesi che si conclude durante il periodo di controllo che precede quello in cui ha luogo il controllo, ovvero se il controllo possa riferirsi soltanto a un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).


24.3.2012   

IT

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C 89/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, de vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura/Società Regalp SA

(Causa C-675/11)

2012/C 89/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, de vins et de l’horticulture (VINIFLHOR)

Convenuta: Società Regalp

Questioni pregiudiziali

1)

Come la facoltà, conferita dal paragrafo 4 dell’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), di estendere il periodo controllato «per periodi (…) che precedono o seguono il periodo di dodici mesi», determinati dallo Stato membro, possa essere esercitata da tale Stato, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e, dall’altro, del principio della certezza del diritto e della necessità di non lasciare alle autorità di controllo un potere indeterminato.

2)

In particolare:

se il periodo sottoposto a controllo debba concludersi, in ogni caso, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, durante il periodo di dodici mesi che precede il periodo, cosiddetto «di controllo», nel corso del quale sono effettuate le operazioni di controllo;

in caso di risposta affermativa alla questione precedente, come debba essere intesa la facoltà, espressamente prevista dal regolamento, di estendere il periodo controllato per periodi «che seguono il periodo di dodici mesi»;

in caso di risposta negativa alla prima questione, se il periodo controllato debba tuttavia comportare, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, un periodo di dodici mesi che si conclude durante il periodo di controllo che precede quello in cui ha luogo il controllo, ovvero se il controllo possa riferirsi soltanto a un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).


24.3.2012   

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C 89/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)/Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (Cooperativa dei produttori di asparagi di Montcalm)

(Causa C-676/11)

2012/C 89/15

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura)

Convenuta: Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (Cooperativa dei produttori di asparagi di Montcalm)

Questioni pregiudiziali

1)

Come la facoltà, conferita dal paragrafo 4 dell’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), di estendere il periodo controllato «per periodi (…) che precedono o seguono il periodo di dodici mesi», determinati dallo Stato membro, possa essere esercitata da tale Stato, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e, dall’altro, del principio della certezza del diritto e della necessità di non lasciare alle autorità di controllo un potere indeterminato.

2)

In particolare:

se il periodo sottoposto a controllo debba concludersi, in ogni caso, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, durante il periodo di dodici mesi che precede il periodo, cosiddetto «di controllo», nel corso del quale sono effettuate le operazioni di controllo;

in caso di risposta affermativa alla questione precedente, come debba essere intesa la facoltà, espressamente prevista dal regolamento, di estendere il periodo controllato per periodi «che seguono il periodo di dodici mesi»;

in caso di risposta negativa alla prima questione, se il periodo controllato debba tuttavia comportare, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, un periodo di dodici mesi che si conclude durante il periodo di controllo che precede quello in cui ha luogo il controllo, ovvero se il controllo possa riferirsi soltanto a un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).


24.3.2012   

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C 89/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 29 dicembre 2011 — Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

(Causa C-677/11)

2012/C 89/16

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE

Convenuti: Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, letto alla luce della sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C-345/02, debba essere interpretato nel senso che la decisione di un’autorità nazionale che estende a tutti gli operatori di una filiera un accordo che, al pari dell’accordo concluso in seno al comitato interprofessionale del tacchino francese (CIDEF), istituisce un contributo nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dall’autorità nazionale e lo rende in tal modo obbligatorio, al fine di realizzare azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore, nonché per acquisire studi e panel di consumatori, tenuto conto della natura, delle modalità di finanziamento e delle condizioni di attuazione delle azioni in questione, abbia per oggetto un aiuto di Stato.


24.3.2012   

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C 89/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 27 dicembre 2011 — Bundeswettbewerbsbehörde/Schenker und Co AG e a.

(Causa C-681/11)

2012/C 89/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt

Resistenti: Schenker und Co AG, ABX Logistics (Austria) GmbH, Logwin Invest Austria GmbH, Logwin Road + Rail Austria GmbH, Alpentrans Spedition und Transport GmbH, Kapeller Internationale Spedition GmbH, Johann Strauss GmbH, Wildenhofer Spedition und Transport GmbH, DHL Express (Austria) GmbH, G. Englmayer Spedition GmbH, Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft mbH, Leopold Schöffl GmbH & Co KG, Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH, Rail Cargo, A. Ferstl Speditionsgesellschaft mbH, Spedition, Lagerei und Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen Alois Herbst GmbH & Co KG, Johann Huber Spedition und Transportgesellschaft mbH, Keimelmayr Speditions- u. Transport GmbH, «Spedpack»-Speditions- und Verpackungsgessellschaft mbH, Thomas Spedition GmbH, Koch Spedition GmbH, Maximilian Schludermann als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kubicargo Spedition GmbH, Kühne + Nagel GmbH, Lagermax Internationale Spedition Gesellschaft mbH, Morawa Transport GmbH, Johann Ogris Internationale Transport- und Speditions GmbH, Traussnig Spedition GmbH, Treu SpeditionsgesmbH, Spedition Anton Wagner GmbH, Gebrüder Weiss GmbH, Marehard u. Wuger Internat. Speditions- u. Logistik GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se le violazioni dell’articolo 101 TFUE da parte di un’impresa possano essere sanzionate con un’ammenda, qualora questa abbia valutato erroneamente la legittimità del proprio comportamento e tale errore non sia imputabile.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

1a)

Se a un’impresa non possa essere imputata una valutazione errata della legittimità del proprio comportamento, qualora abbia agito in base al parere di un consulente giuridico esperto in materia di diritto della concorrenza e l’inesattezza del parere fornito non fosse manifesta né potesse emergere dall’esame che ragionevolmente ci si poteva attendere dall’impresa.

1b)

Se a un’impresa non possa essere imputata una valutazione errata della legittimità del proprio comportamento, qualora abbia fatto affidamento sulla correttezza della decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza, la quale abbia esaminato il comportamento di cui trattasi unicamente sulla base del diritto nazionale in materia di concorrenza, ritenendolo ammissibile.

2)

Se le autorità nazionali garanti della concorrenza siano competenti a dichiarare che un’impresa era parte di un’intesa in violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, allorché non può essere irrogata all’impresa alcuna ammenda in quanto ha presentato domanda di trattamento favorevole.


24.3.2012   

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C 89/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 3 gennaio 2012 — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência

(Causa C-1/12)

2012/C 89/18

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti

Ricorrente: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

Resistente: Autoridade da Concorrência

Questioni pregiudiziali

1)

Se un organismo come l’OTOC [Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas] debba essere considerato, nel suo insieme, come un’associazione di imprese agli effetti dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza (mercato della formazione). In caso di risposta affermativa, se l’attuale articolo 101, paragrafo 2, TFUE, debba essere interpretato nel senso che vi è assoggettato anche un organismo che, come l’OTOC, adotta norme vincolanti di applicazione generale in attuazione degli obblighi di legge, relativamente alla formazione obbligatoria dei TOC [revisori ufficiali dei conti], allo scopo di garantire ai cittadini un servizio affidabile e di qualità.

2)

Qualora un organismo come l’OTOC sia tenuto per legge a gestire un sistema di formazione obbligatoria per i suoi membri, se l’attuale articolo 101 TFUE possa essere interpretato nel senso che permette di contestare la messa in atto di un sistema di formazione richiesto per legge, da parte dell’OTOC e del regolamento [sui crediti formativi] che lo ha istituito, nella parte in cui si limita a tradurre rigorosamente tale obbligo giuridico. O se, invece, tale questione esuli dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 e debba essere valutata alla luce degli attuali articoli 56 e seguenti TFUE.

3)

Tenuto presente che nella sentenza Wouters (1), e in altre pronunce simili, si controverteva su una normativa che incideva sull’attività economica di professionisti iscritti all’ordine professionale interessato in quelle cause, se gli attuali articoli 101 e 102 TFUE ostino ad una regolamentazione in materia di formazione dei TOC che non incide direttamente sull’attività economica dei professionisti interessati.

4)

Se, alla luce del diritto della concorrenza (nel mercato della formazione) dell’Unione, un ordine professionale possa esigere, per l’esercizio della professione di cui trattasi, una determinata formazione che solo esso impartisce.


(1)  Sentenza del 19 febbraio 2002, C-309/99, Racc. 2002, pag. I-01577.


24.3.2012   

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C 89/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 gennaio 2012 — Syndicat OP 84/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et d l'horticulture (VINIFLHOR) venant aux droits de l’ONIFLHOR

(Causa C-3/12)

2012/C 89/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Syndicat OP 84

Convenuti: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) venant aux droits de l’ONIFLHOR

Questioni pregiudiziali

1)

Se il «periodo di controllo» compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno seguente menzionato all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia (1), debba essere inteso come quello nel corso del quale l’amministrazione competente deve informare l’organizzazione di produttori del controllo previsto, avviare e concludere tutte le operazioni di controllo in loco e sui documenti e comunicarne i risultati, oppure come quello nel corso del quale devono essere effettuati solo alcuni di tali atti procedurali.

2)

Se, nel caso in cui il comportamento o le carenze dell’organizzazione di produttori rendano impossibile l’effettivo svolgimento di un controllo avviato nel corso di un periodo di controllo, l’amministrazione possa, pur in mancanza di espresse disposizioni in tal senso nel regolamento citato, proseguire le proprie operazioni di controllo durante il periodo di controllo seguente senza commettere un’irregolarità tale da inficiare il procedimento e da poter essere invocata dal controllato contro la decisione adottata sulla base dei risultati di tale controllo.

3)

Se, in caso di soluzione negativa della questione precedente, nel caso in cui il comportamento o le carenze dell’organizzazione di produttori rendano impossibile un controllo effettivo, l’amministrazione possa esigere la restituzione degli aiuti percepiti. Se una misura del genere costituisca una delle sanzioni che possono essere irrogate in applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).


24.3.2012   

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C 89/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 gennaio 2012 — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

(Causa C-12/12)

2012/C 89/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: Colloseum Holding AG

Attrice e resistente in cassazione: Levi Strauss & Co.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 (1) debba essere interpretato nel senso che

1)

un marchio che è parte di un marchio complesso e che ha acquisito carattere distintivo solo a seguito dell’uso di quest’ultimo può essere usato in maniera idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti qualora venga impiegato solo il marchio complesso;

2)

un marchio viene usato in maniera idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti qualora esso venga impiegato solo insieme ad un altro marchio, il pubblico ravvisi nei due marchi dei segni autonomi, ed entrambi i marchi siano inoltre registrati congiuntamente come marchio.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)


24.3.2012   

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C 89/13


Impugnazione proposta il 13 gennaio 2012 dalla Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio

(Causa C-15/12 P)

2012/C 89/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e R. Luff)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, T-423/09, e statuire sulla controversia che ne costituisce l’oggetto;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado ed annullare pertanto il dazio antidumping imposto nei confronti della ricorrente dal regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (1), in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo applicato durante l’inchiesta iniziale per tener conto del mancato rimborso dell’IVA cinese sull’esportazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (2);

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce tre motivi, diretti contro il rigetto, da parte del Tribunale, del suo secondo motivo di annullamento, vertente su una violazione, da parte del Consiglio e della Commissione, dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo rifiutato di risolvere la questione relativa a quale metodo di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione fosse stato applicato nell’inchiesta iniziale e non avendo quindi potuto concludere in maniera certa che non vi è stato, nel procedimento di riesame, «cambiamento di metodo» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. In realtà, avrebbe avuto luogo un radicale cambiamento del metodo di confronto tra l’inchiesta iniziale, in cui il confronto è stato effettuato su una base «IVA esclusa», e il procedimento di riesame, in cui il confronto è stato effettuato su una base «IVA inclusa». L’applicazione di quest’ultimo metodo ha condotto ad un margine di dumping superiore a quello che sarebbe risultato applicando il metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo ritenuto che le istituzioni siano tenute a non applicare più il metodo di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione applicato durante l’inchiesta iniziale se tale metodo conduce ad un adeguamento non autorizzato dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, confondendo in tal modo i concetti di «adeguamento» e di «metodo di confronto».

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo concluso che la differenza dell’aliquota di rimborso dell’IVA all’esportazione tra il periodo coperto dall’inchiesta iniziale e quello coperto dal procedimento di riesame costituisce un mutamento di circostanze che giustifica un cambiamento di metodo, mentre non è stato stabilito che tale differenza avrebbe reso inapplicabile il metodo di confronto utilizzato nell’inchiesta iniziale. Poiché l’eccezione dovuta al «mutamento di circostanze» dev’essere interpretata restrittivamente, la motivazione che figura ai punti 62-64 della sentenza impugnata manifestamente non soddisfa tale requisito rigoroso.


(1)  GU L 240, pag. 7.

(2)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).


24.3.2012   

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C 89/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 16 gennaio 2012 — Efir OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

(Causa C-19/12)

2012/C 89/22

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione: Efir OOD

Resistente in cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, vada interpretato nel senso che la nozione di fatto generatore dell’imposta si riferisce sia a operazioni imponibili, sia a operazioni esenti.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se sia ammissibile una disposizione nazionale come quella applicabile nel procedimento principale, secondo cui si verifica un fatto generatore dell’imposta anche nel momento in cui si compiono operazioni esenti.

3)

Se gli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112 abbiano efficacia diretta.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


24.3.2012   

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C 89/15


Impugnazione proposta il 24 gennaio 2012 da Idromacchine Srl e a., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, causa T-88/09, Idromacchine Srl e a./Commissione

(Causa C-34/12 P)

2012/C 89/23

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, resa nella causa T-88/09, nella misura in cui:

non ha riconosciuto un danno patrimoniale in capo a ldromacchine;

ha riconosciuto un danno morale irrisorio in capo a ldromacchine;

non ha riconosciuto un danno morale in capo ai Signori Capuzzo;

con conseguente accoglimento delle conclusioni presentate dai ricorrenti in primo grado.

Condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti denunciano i seguenti errori di diritto commessi dal Tribunale:

I.

Errore manifesto, risultante dagli atti, nell’aver ritenuto che non costituisse oggetto del ricorso l’accertamento della non veridicità dei fatti pregiudizievoli attribuiti a Idromacchine;

II.

Insufficiente e comunque errata motivazione in ordine al rigetto delle censure di violazione del dovere di diligenza e del diritto di difesa;

III.

Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova per quanto riguarda il danno patrimoniale — Violazione delle regole alla base dell’onere della prova — Vizi di motivazione;

IV.

Violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e di non discriminazione e diniego di giustizia per quanto riguarda i criteri di quantificazione del danno morale riconosciuto a Idromacchine;

V.

Violazione del principio di non discriminazione, omessa motivazione, manifesta inesattezza materiale risultante dagli atti, in ordine al mancato riconoscimento di un indennizzo per il danno morale subito dai Signori Capuzzo.


24.3.2012   

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C 89/15


Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 dalla Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione

(Causa C-35/12 P)

2012/C 89/24

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) (rappresentanti: avv.ti E. Garayar Gutiérrez e M. Troncoso Ferrer)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione;

in subordine, ridurre considerevolmente l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione e confermata dal Tribunale dell’Unione europea, tenendo conto degli obblighi derivanti dai principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1)

Primo motivo di impugnazione , vertente su una violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa a tale disposizione e al concetto di «infrazione unica e continuata», nonché su una violazione delle norme di procedura applicabili in materia di onere e di valutazione della prova.

La sentenza impugnata contiene errori di valutazione delle prove prodotte dalla Commissione per applicare all’ASPLA la nozione di infrazione unica e continuata, sia in relazione alla sua presunta partecipazione alle infrazioni relative ai settori dei sacchi a bocca aperta e delle block bags, sia per quanto riguarda la conoscenza, da parte dell’ASPLA, dei comportamenti illeciti realizzati in sottogruppi ai quali essa non partecipava e dell’inclusione di tali comportamenti in uno «schema collusivo generale».

2)

Secondo motivo di impugnazione , vertente su un errore di diritto, consistente nel dichiarare tardiva l’allegazione riguardante l’inesattezza dei dati relativi alle vendite considerati al fine di determinare la sanzione pecuniaria inflitta all’ASPLA. In subordine, tale allegazione è in relazione diretta con una questione di ordine pubblico, la cui mancata valutazione da parte del Tribunale costituisce parimenti un errore di diritto.

In relazione con il motivo principale, l’errore in cui è incorso il Tribunale risiede nel fatto che l’allegazione non costituisce un motivo nuovo, bensì, se del caso, l’ampliamento di un motivo preesistente, nonché nell’utilizzo stesso dei dati relativi alle vendite del Grupo Armando Álvares invece di quelli dell’ASPLA, per il calcolo della sanzione.

Per quanto riguarda il motivo dedotto in subordine, l’errore di diritto consiste nel fatto che il Tribunale non ha valutato la portata dell’obbligo di motivazione che incombeva alla Commissione in relazione al metodo di calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta all’ASPLA.


24.3.2012   

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C 89/16


Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 dalla Armando Álvarez, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-78/06, Álvarez/Commissione

(Causa C-36/12 P)

2012/C 89/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Armando Álvarez, S.A. (rappresentanti: avv.ti E. Garayar Gutiérrez e M. Troncoso Ferrer)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 novembre 2011, causa T-78/06, Álvarez/Commissione, e, di conseguenza, la decisione della Commissione C(2005) 4634 def. del 30 novembre 2005, caso COMP/F/38.354, nella parte in cui si riferisce all’attribuzione di responsabilità dell’Armando Álvarez, S.A.;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1)

Motivo principale , vertente sull’errore di diritto e sulla violazione dei diritti della difesa commessi analizzando l’attribuibilità della responsabilità dell’infrazione alla ricorrente.

Il Tribunale attribuisce all’Armando Álvarez la responsabilità dell’infrazione a titolo di partecipante diretta al cartello, accogliendo in tal modo non solo motivi nuovi, ma anche capi di imputazione diversi da quello stabilito nella decisione impugnata. Dall’altro lato, il Tribunale respinge le allegazioni della domanda, ritenendo che non siano sufficienti a confutare la presunzione dell’esercizio del controllo effettivo dell’Armando Álvarez sulla sua società controllata. Tuttavia, nella decisione della Commissione non si stabilisce alcuna presunzione relativa al fatto che il controllo della società controllata sia stato effettivamente esercitato da parte della ricorrente, per cui non spetterebbe a quest’ultima confutare tale presunzione, bensì l’onere della prova sarebbe interamente a carico della Commissione.

Così facendo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore nell’applicare i concetti di partecipazione all’infrazione ed attribuzione della stessa ed avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente.

2)

Motivo dedotto in subordine , vertente sul difetto di motivazione riguardante le allegazioni relative alla mancanza di controllo effettivo dell’Aspla da parte dell’Armando Álvarez.

In subordine, qualora dovesse venire accolta la teoria dell’imputazione diretta all’Armando Álvarez del comportamento lesivo dell’articolo 101 TFUE ed applicata la presunzione di responsabilità controllante/controllata, quod non, il Tribunale si limita a considerare che gli argomenti dedotti dall’Armando Álvarez non metterebbero in discussione la sua responsabilità, ma non effettua una valutazione delle allegazioni effettivamente presentate nella domanda di annullamento. La sentenza del Tribunale sarebbe pertanto viziata da un evidente difetto di motivazione.


24.3.2012   

IT

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C 89/17


Impugnazione proposta il 26 gennaio 2012 dalla Saupiquet avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 novembre 2011, causa T-131/10, Saupiquet/Commissione

(Causa C-37/12 P)

2012/C 89/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Saupiquet SAS (rappresentante: R. Ledru, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011, causa T-131/10, Saupiquet/Commissione;

accogliere integralmente le conclusioni della presente impugnazione e le conclusioni presentate in primo grado dalla società Saupiquet;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua istanza, la ricorrente solleva, in primo luogo, la violazione da parte del Tribunale, dei principi fondamentali di parità di trattamento e di non discriminazione e, di conseguenza, degli articoli 2 e 9 del Trattato sull’Unione europea, 8 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.

In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale la violazione dell’articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che conferisce a quest’ultima competenze e, segnatamente, responsabilità esclusiva in materia doganale.

In terzo luogo, la ricorrente solleva la violazione degli articoli 247 e 247 bis del Codice doganale comunitario (1).

In quarto e ultimo luogo, la ricorrente fa infine valere la violazione dell’articolo 7 del regolamento del Consiglio n. 975/2003 (2).

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, emergerebbe dall’applicazione del combinato disposto delle succitate norme che la Commissione è tenuta a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla chiusura degli uffici doganali la domenica in alcuni Stati membri e deve adottare i provvedimenti necessari per evitare tali conseguenze.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1996, L 97, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 975/2003 del Consiglio, del 5 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70 (GU L 141, pag. 1).


24.3.2012   

IT

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C 89/17


Impugnazione proposta il 27 gennaio 2012 dalla Gascogne Sack Deutschland GmbH, ex Sachsa Verpackung GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-79/06, Sachsa Verpackung/Commissione

(Causa C-40/12 P)

2012/C 89/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gascogne Sack Deutschland GmbH, ex Sachsa Verpackung GmbH (rappresentanti: F. Puel e L. François-Martin, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del 16 novembre 2011, pronunciata dalla Quarta Sezione del Tribunale dell’Unione europea, causa T-79/06 (…), e rinviare gli atti al Tribunale affinché statuisca in conformità a quanto disposto dalla Corte, incluse le conseguenze finanziarie per la ricorrente del tempo trascorso oltre il termine ragionevole;

ridurre l’importo della sanzione per tenere conto delle conseguenze finanziarie per la ricorrente del tempo trascorso oltre il termine ragionevole;

condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il suo primo motivo, la ricorrente osserva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non traendo le conseguenze dell’entrata in vigore, il 1 dicembre 2009, del trattato sull’Unione europea e, segnatamente, del suo articolo 6, che conferisce alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo stesso valore giuridico dei trattati.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sua decisione quanto all’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) e dell’articolo 15 del regolamento n. 17 (2).

Con il suo terzo motivo, la ricorrente osserva che il Tribunale non ha esercitato il controllo giurisdizionale e non ha controllato in misura sufficiente la motivazione e l’argomentazione svolte dalla Commissione per quanto riguarda l’impatto della pratica sul mercato.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente invoca, in subordine, il mancato rispetto da parte del Tribunale della procedura, per la violazione del principio del termine ragionevole sancito dall’articolo 6 della CEDU e del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Tale motivo induce la ricorrente a chiedere, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, di ridurre l’importo della sanzione per tenere conto delle conseguenze finanziarie per la ricorrente del tempo trascorso oltre il termine ragionevole.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962: Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).


24.3.2012   

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C 89/18


Ricorso proposto il 2 febbraio 2012 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-55/12)

2012/C 89/28

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che concedendo un’esenzione dall’accisa per il carburante utilizzato da persone disabili per veicoli a motore senza rispettare i livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva 2003/96/CE (1) del Consiglio, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tale direttiva;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che, mantenendo l’esenzione dall’accisa per i carburanti per motori utilizzati da persone disabili, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva.


(1)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).


24.3.2012   

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C 89/18


Impugnazione proposta il 6 febbraio 2012 dal Groupe Gascogne SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione, T-72/06

(Causa C-58/12 P)

2012/C 89/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Gascogne SA (rappresentanti: P. Hubert e E. Durand, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza in quanto ha respinto il ricorso proposto dal Groupe Gascogne avverso la decisione C(2005) 4634 def., della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/38354 – Sacchi industriali) e ha condannato il Groupe Gascogne alle spese;

annullare la sentenza in quanto ha confermato la sanzione inflitta alla ricorrente con la decisione;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca in conformità a quanto disposto dalla Corte, oppure fissare direttamente la sanzione ad un importo:

che non superi il 10% del fatturato cumulativo delle società Sachsa e Groupe Gascogne S.A., uniche imprese ad essere coinvolte nel presente procedimento;

e/o che tenga conto della durata manifestamente eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione europea, parte convenuta, all’integralità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di valutare l’impatto delle modifiche intervenute nell’ordinamento giuridico dell’Unione al momento dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009 più in particolare per quanto riguarda le conseguenze dell’applicazione alla presente fattispecie delle disposizioni dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutela la presunzione di innocenza del Groupe Gascogne.

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le disposizioni dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, imputandogli a torto la responsabilità congiunta e solidale delle pratiche della società Sachsa a partire dal 1 gennaio 1994, sulla sola base della constatazione che il Groupe Gascogne deteneva al 100 % il capitale della Sachsa, e confermando la decisione in quanto lo dichiarava congiuntamente e solidalmente responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla Sachsa per l’ammontare di EUR 9,90 milioni.

Con il terzo motivo, presentato in subordine, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, interpretando erroneamente la nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 101 del Tratto sul funzionamento (1) dell’Unione europea e, di conseguenza, verificando il rispetto del massimale del 10 % del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 rispetto al fatturato consolidato del gruppo Gascogne, mentre avrebbe dovuto basarsi, in quanto il Groupe Gascogne possa essere considerato congiuntamente e solidalmente responsabile della violazione contestata alla Sachsa, sul fatturato sociale cumulativo delle sole società Groupe Gascogne e Sachsa, in mancanza di una chiara esposizione delle ragioni per le quali le altre controllate del Groupe Gascogne dovrebbero essere incluse nell’«impresa» responsabile delle asserite pratiche anticoncorrenziali della società Sachsa.

Infine, mediante il quarto e ultimo motivo, del pari presentato in subordine, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le disposizioni di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua causa non è stata esaminata in un termine ragionevole.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


Tribunale

24.3.2012   

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C 89/20


Sentenza del Tribunale 13 febbraio 2012 — Budapesti Erőmű/Commissione

(Causa T-80/06 e T-182/09) (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Mercato all’ingrosso dell’elettricità - Condizioni favorevoli concesse da un’impresa pubblica ungherese a taluni produttori di elettricità nel contesto di accordi per l’acquisto di energia elettrica - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Aiuto nuovo - Criterio dell’investitore privato)

2012/C 89/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Budapesti Erőmű Zrt (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: nelle cause T-80/06 e T-182/09, M. Powell, solicitor, C. Arhold e K. Struckmann, avvocati, nonché, nella causa T-182/09, A. Hegyi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nelle cause T-80/06 e T-182/09, N. Khan, L. Flynn e K. Talabér Ritz, nonché, nella causa T-80/06, V. Di Bucci, agente)

Oggetto

Nella causa T-80/06, domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione, notificata all’Ungheria con lettera del 9 novembre 2005, di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE, relativo all’aiuto di Stato C 41/2005 (ex NN 49/2005) — «Costi non recuperabili» in Ungheria, e, nella causa T-182/09, domanda diretta all’annullamento della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di stato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti

2)

La Budapesti Erőmű Zrt è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


24.3.2012   

IT

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C 89/20


Sentenza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-267/06) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Rettifiche finanziarie - Ortofrutticoli - Ammasso pubblico di carni bovine)

2012/C 89/31

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2006/554/CE della Commissione, del 27 luglio 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore degli ortofrutticoli e dell’ammasso pubblico di carni bovine

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.


24.3.2012   

IT

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C 89/20


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-59/09) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ad una procedura di inadempimento chiusa - Documenti provenienti da uno Stato membro - Concessione dell’accesso - Previo accordo dello Stato membro)

2012/C 89/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, B. Klein e A. Wiedmann, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Costa de Oliveira e F. Hoffmeister, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Centeno Huerta, agenti); e Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, M. Szpunar e B. Majczyna, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J. Bering Liisberg e B. Weis Fogh, successivamente S. Juul Jørgensen e C. Vang, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente); e Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, A. Falk e S. Johannesson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SG.E.3/RG/mbp D(2008) 10067 della Commissione, del 5 dicembre 2008, che concede a taluni cittadini l’accesso a determinati documenti trasmessi dalla Repubblica federale di Germania nell’ambito della procedura di inadempimento n. 2005/4569

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)

Il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Polonia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


24.3.2012   

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C 89/21


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2012 — Electrolux e Whirlpool Europe/Commissione

(Cause riunite T-115/09 e T-116/09) (1)

(Aiuti di Stato - Aiuto alla ristrutturazione a favore di un fabbricante di grandi elettrodomestici notificato dalla Repubblica francese - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune a determinate condizioni - Errori manifesti di valutazione - Orientamenti per gli aiuti di Stato diretti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà)

2012/C 89/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Electrolux AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, avvocati) (causa T-115/09); Whirlpool Europe BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente F. Tuytschaever e B. Bellen, successivamente H. Burez e F. Wijckmans, avvocati) (causa T-116/09)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. Giolito, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); Fagor France SA (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati

Oggetto

Annullamento della decisione 2009/485/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell’impresa FagorBrandt (GU 2009, L 160, pag. 11)

Dispositivo

1)

La decisione 2009/485/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell’impresa FagorBrandt, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Electrolux AB e dalla Whirlpool Europe BV.

3)

La Repubblica francese e la Fagor France SA sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


24.3.2012   

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C 89/21


Sentenza del Tribunale 10 febbraio 2012 — Verenigde Douaneagenten/Commissione

(Causa T-32/11) (1)

(Unione doganale - Importazione di zucchero di canna grezzo proveniente dalle Antille olandesi - Recupero a posteriori di dazi all’importazione - Domanda di sgravio di dazi all’importazione - Art. 220, n. 2, lett. b) e art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Violazione di forme sostanziali)

2012/C 89/34

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Verenigde Douaneagenten BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. van der Meché e S. Moolenaar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Bouyon e B. Burggraaf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 1oottobre 2010, C(2010) 6754 def., che constata, da un lato, che è giustificato procedere al recupero a posteriori di dazi all’importazione e, dall’altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare (fascicolo REC 02/09)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 1oottobre 2010, C(2010) 6754 def. è annullata nella parte in cui constata che lo sgravio di dazi all’importazione di un importo pari a EUR 531 985,59, ex art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, non è giustificata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


24.3.2012   

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C 89/22


Sentenza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Peeters Landbouwmachines BV/UAMI — Fors MW (BIGAB)

(Causa T-33/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo BIGAB - Impedimento assoluto alla registrazione - Insussistenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 89/35

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Peeters Landbouwmachines BV (Etten-Leur, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Claassen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: AS Fors MW (Saue, Estonia) (rappresentanti: M. Nielsen e J. Hansen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 novembre 2010 (caso R 210/ 2010-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Peeters Landbouwmachines BV e la AS Fors MW.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peeters Landbouwmachines BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 12.03.2011.


24.3.2012   

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C 89/22


Ordinanza del Tribunale 26 gennaio 2012 — Mojo Concerts e Amsterdam Music Dome Exploitatie/ Commissione

(Causa T-90/09) (1)

(Aiuti di stato - Ricorso per annullamento - Investimenti del Gemeente Rotterdam nel complesso Ahoy’ - Decisione che constata l’inesistenza di aiuti di Stato - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità)

2012/C 89/36

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Mojo Concerts BV (Delft, Paesi Bassi) e Amsterdam Music Dome Exploitatie BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Beeston, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Gross, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Noort, C. Wissels, M. de Grave, Y. de Vries e J. Langer, agenti); Gemeente Rotterdam [Comune di Rotterdam] (Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Feenstra e J. Fanoy, avvocati); e Ahoy’ Rotterdam NV (Rotterdam) (rappresentanti: inizialmente M. van der Woude e E. Offers, in seguito M. Maas-Cooymans, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, relativa all’investimento del Comune di Rotterdam nel complesso Ahoy’ [aiuto di Stato C 4/2008 (ex n. 97/2007, ex C P 91/2007)]

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Mojo Concerts BV e la Amsterdam Music Dome Exploitatie BV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Gemeente Rotterdam e dalla Ahoy’ Rotterdam NV.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


24.3.2012   

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C 89/23


Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Ayadi/Commissione

(Causa T-527/09) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)

2012/C 89/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente B. Emmerson, QC, S. Cox, barrister, e H. Miller, solicitor, in seguito E. Grieves, barrister e E. Miller)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e R. Szostak, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui tale atto riguarda il ricorrente

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chafiq Ayadi e sarà tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate a titolo di gratuito patrocinio.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


24.3.2012   

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C 89/23


Ordinanza del Tribunale 3 febbraio 2012 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione

(Causa T-359/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al piano di sviluppo del quartiere del Cabanyal a Valencia (Spagna) - Documenti provenienti da uno Stato membro - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale - Informazioni ambientali - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento in diritto)

2012/C 89/38

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J. Ramos Segarra)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral e P. Costa de Oliveira, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Centeno Huerta, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2010, con la quale è stato negato alla ricorrente l’accesso a taluni documenti riguardanti l’indagine condotta dalle autorità spagnole sul fascicolo EU-PILOT 724/09/02 ENVI, relativo al piano speciale di protezione e di riforma del quartiere del Cabanyal della città di Valencia (Spagna)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ecologistas en Acción-CODA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


24.3.2012   

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C 89/24


Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2012 — AG/Parlamento

(Causa T-98/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Licenziamento al termine del periodo di prova - Termine di ricorso - Carattere tardivo - Impugnazione manifestamente infondata)

2012/C 89/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AG (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e V. Montebello-Demogeot, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 16 dicembre 2010, AG/Parlamento (F-25/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e volta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)

AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 120 del 16.4.2011.


24.3.2012   

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C 89/24


Ordinanza del Tribunale 25 gennaio 2012 — MasterCard e a./Commissione

(Causa T-330/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ad uno studio sui costi e benefici per i commercianti nell'accettare diversi metodi di pagamento - Documenti redatti da un terzo - Diniego implicito di accesso - Interesse ad agire - Decisione esplicita adottata dopo la presentazione del ricorso - Non luogo a provvedere)

2012/C 89/40

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: MasterCard, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti); MasterCard International, Inc. (Wilmington); MasterCard Europe (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: B. Amory, V. Brophy e S. McInnes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di non concedere alle ricorrenti l’accesso a determinati documenti redatti da un terzo, relativi ad uno studio sui «costi e benefici per i commercianti nell'accettare diversi metodi di pagamento».

Dispositivo

1)

Non è più necessario statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


24.3.2012   

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C 89/24


Ordinanza del Tribunale del 17 gennaio 2012 — Afriqiyah Airways/Consiglio

(Causa T-436/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Cancellazione dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)

2012/C 89/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Afriqiyah Airways (Tripoli, Libia) (rappresentante: avv. B. Sarfati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/300/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 136, pag. 85), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


24.3.2012   

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C 89/24


Ricorso proposto il 3 gennaio 2012 — Olive Line International/UAMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(Causa T-4/12)

2012/C 89/42

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv.to M. Aznar Alonso)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa — Firenze)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso e dichiarare non conforme al regolamento n. 40/94, del Consiglio, sul marchio comunitario (attualmente regolamento n. 297/2009) la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2011, procedimento R 1612/2010-2, con cui, annullando la decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI, del 20 luglio 2010, opposizione n. B 1344995, è stata respinta la domanda d’iscrizione come marchio comunitario della registrazione internazionale n. 938 133 per parte dei prodotti richiesti nelle classi 29 e 30;

condannare il convenuto e, se del caso, la parte interveniente, a tutte le spese del procedimento e a quelle originate nelle fasi amministrative di opposizione e di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Maestro de Oliva» per prodotti delle classi 29 e 30.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Carapelli Firenze SpA.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «MAESTRO» per prodotti delle classi 29 e 30.

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda per parte dei prodotti richiesti.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e disposizioni corrispondenti, del regolamento n. 207/2009, poiché l’utilizzo che la controinteressata fa del marchio opposto presuppone un cambiamento intenzionale del concetto originale di marchio che tale marchio opposto rappresenta dando pertanto luogo a un’alterazione sostanziale del carattere distintivo del marchio «MAESTRO», e violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


24.3.2012   

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C 89/25


Ricorso proposto il 9 gennaio 2012 — Andechser Molkerei Scheitz/Commissione

(Causa T-13/12)

2012/C 89/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Germania) (rappresentante: avv. H. Schmidt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nullo il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i glicosidi steviolici, nella misura in cui esso autorizza l’utilizzo dei glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni solo come additivi alimentari e non come ingredienti alimentari vegetali di origine agricola o come estratti aromatici;

accertare in via di principio che l’Unione europea è obbligata a risarcire alla ricorrente il danno che le deriva dal fatto che il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, autorizza l’utilizzo dei glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni solo come additivi alimentari e non come ingredienti alimentari vegetali di origine agricola o come estratti aromatici, e altre imprese, pertanto, utilizzano i glicosidi steviolici per la produzione dei loro latticini tradizionali, determinando così per la ricorrente uno svantaggio nella concorrenza, mentre le prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 impediscono alla ricorrente, in quanto biocaseificio e produttrice di prodotti biologici, di impiegare glicosidi steviolici come additivi alimentari, ancorché essa li ricavi dalle foglie della pianta Stevia coltivata biologicamente mediante estrazione con i procedimenti autorizzati dal diritto dell’Unione per i prodotti biologici.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente propone ricorso avverso il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i glicosidi steviolici (1) nella misura in cui esso autorizza l’utilizzo dei glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni solo come additivi alimentari e non come ingredienti alimentari vegetali di origine agricola o come estratti aromatici.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio «non ultra vires»

In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe ingiustamente considerato i glicosidi steviolici che vengono estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni alla stregua di additivi alimentari, e avrebbe così adottato il regolamento, che costituisce l’oggetto del presente procedimento, al di fuori dei poteri che le sono conferiti. I glicosidi steviolici verrebbero selezionati in modo differenziato a seconda del loro sapore. Pertanto, per motivi tecnologici essi non sarebbero utilizzati come additivi alimentari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 (2) bensì, ai sensi del quinto considerando del regolamento, esclusivamente per dare un aroma e/o un sapore. I glicosidi steviolici sarebbero pertanto da classificarsi come ingredienti alimentari vegetali o estratti aromatici. Conseguentemente, la Commissione avrebbe agito ultra vires.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

In secondo luogo, la ricorrente deduce di essere stata violata nel suo diritto fondamentale alla parità di trattamento nel senso di un veto all’arbitrio, in quanto a essa, in quanto biocaseificio, sarebbe impedito di produrre e commercializzare jogurt biologico ottenuto con glicosidi steviolici biologici, mentre ai suoi concorrenti che propongono jogurt da agricoltura tradizionale sarebbe consentito l’utilizzo di glicosidi steviolici. L’impiego dei glicosidi steviolici biologici come additivo alimentare sarebbe vietato dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 (3), secondo il quale possono essere utilizzati solo gli additivi alimentari autorizzati per l’uso nella produzione biologica. Quest’autorizzazione non sarebbe prevista né all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 889/2008 (4) né mediante l’inclusione nell’elenco positivo dell’allegato VIII, sezione A, di detto regolamento. Pertanto la Commissione, autorizzando i glicosidi steviolici solo come additivi alimentari, sarebbe illecitamente intervenuta sul mercato imponendo limitazioni dal punto di vista della concorrenza a favore degli operatori che offrono prodotti tradizionali.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla tutela della proprietà e della libertà d’impresa

In terzo luogo, la ricorrente rinvia a una violazione del suo diritto fondamentale alla tutela della proprietà e della sua libertà di impresa.

4)

Quarto motivo, vertente sulla carenza di motivazione

Il regolamento n. 1131/2011 sarebbe altresì carente di motivazione, in quanto nei motivi non sarebbe specificato perché i glicosidi steviolici, che servirebbero esclusivamente a dare un sapore, addolcire e a conferire una nota di sapore amarognolo, sarebbero considerati additivi alimentari.


(1)  Regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (GU L 295, pag. 205).

(2)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189, pag. 1)

(4)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).


24.3.2012   

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C 89/26


Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — Hagenmeyer e Hahn/Commissione

(Causa T-17/12)

2012/C 89/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Moritz Hagenmeyer (Amburgo, Germania) e Andreas Hahn (Hannover, Germania) (rappresentante: avv. T. Teufer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la parte del regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 299, pag. 1), che concerne l’indicazione proposta dai ricorrenti «[i]l consumo regolare di quantità significative di acqua può ridurre il rischio di disidratazione e di concomitante diminuzione dell’efficienza»;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Secondo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del menzionato regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate.

Il presente ricorso viene proposto avverso il regolamento n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (2) nella misura in cui con esso è stata rifiutata l’inclusione della seguente indicazione, proposta ai fini dell’autorizzazione, riguardante la riduzione del rischio di malattia in un elenco di indicazioni autorizzate: «Il consumo regolare di quantità significative di acqua può ridurre il rischio di disidratazione e di concomitante diminuzione dell’efficienza».

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’indispensabilità della menzione di un «fattore di rischio»

In primo luogo, i ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe dichiarato vincolante la menzione di un «fattore di rischio» ai fini della domanda di autorizzazione, benché un siffatto obbligo non risulti dal regolamento n. 1924/2006.

2)

Secondo motivo, vertente sulla mancata considerazione dell’effettiva menzione di un «fattore di rischio» nella domanda di autorizzazione

I ricorrenti deducono altresì che alla convenuta sarebbe sfuggito che i ricorrenti, nelle loro proposte di formulazione dell’indicazione proposta sulla salute, avrebbero effettivamente menzionato un «fattore di rischio».

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della proporzionalità

I ricorrenti deducono altresì che il regolamento n. 1170/2011 sarebbe nel suo complesso sproporzionato.

4)

Quarto motivo, vertente sulla carenza di una base giuridica sufficiente

Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, al contestato regolamento mancherebbe una base giuridica sufficiente, in quanto esso si fonderebbe sulle disposizioni di cui all’articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, le quali a loro volta violerebbero il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio della proporzionalità.

5)

Quinto motivo, vertente su uno strumento legislativo inammissibile

In quinto luogo, i ricorrenti deducono che la convenuta sarebbe incorsa nella violazione di forme sostanziali, in quanto essa avrebbe adottato un regolamento, anziché la decisione prevista nel regolamento n. 1924/2006.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze

In questo contesto i ricorrenti deducono che nel procedimento la convenuta non avrebbe rispettato la ripartizione delle competenze prevista nel regolamento n. 1924/2006 tra la convenuta, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e il Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Ufficio federale per la tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare).

7)

Settimo motivo, vertente sull’assenza di una decisione adottata entro i termini

I ricorrenti deducono altresì che non sarebbero stati rispettati i termini tassativi per l’inoltro della domanda di autorizzazione, la predisposizione del parere scientifico e l’adozione della decisione sull’autorizzazione di cui al regolamento n. 1924/2006.

8)

Ottavo motivo, vertente sulla carente considerazione dell’argomento

I ricorrenti deducono inoltre che la convenuta sarebbe incorsa nella violazione di forme sostanziali, in quanto, nell’adozione della sua decisione sull’autorizzazione, non avrebbe considerato una parte essenziale dell’argomento dei ricorrenti e di terzi interessati coinvolti nel procedimento.

9)

Nono motivo, vertente sulla carenza di motivazione

I ricorrenti deducono infine che la convenuta non avrebbe adempiuto in modo sufficiente all’obbligo di motivazione a essa spettante ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

(2)  Regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 299, pag. 1).


24.3.2012   

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C 89/27


Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — Alfacam e a./Parlamento

(Causa T-21/12)

2012/C 89/45

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alfacam (Lint, Belgio); Via Storia (Schiltigheim, Francia); DB Video Productions (Aartselaar, Belgio); IEC (Rennes, Francia); e European Broadcast Partners (EUBROPA) (Aartselaar) (rappresentante: avv. B. Pierart)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dal Parlamento europeo il 18 novembre 2011, che attribuisce alla società anonima di diritto belga WATCH TV S.A. l’appalto EP/DGCOMM/AV/11/11, lotto n. 1, Prestazioni di servizi video, radio e multimediali — Servizi da fornire al Parlamento europeo a Bruxelles;

conseguentemente, annullare la decisione adottata dal Parlamento europeo che non ha preso in considerazione l’offerta delle prime quattro ricorrenti, che operano nell’ambito dell’associazione temporanea EUROPEAN BROACAST PARTNERS, offerta che è stata classificata in seconda posizione per l’appalto EP/DGCOMM/AV/11/11, lotto n. 1, Prestazioni di servizi video, radio e multimediali — Servizi da fornire al Parlamento europeo a Bruxelles;

condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico relativo ad una violazione dell’articolo 94 del regolamento finanziario (1), poiché l’offerta dell’offerente prescelto conterrebbe false dichiarazioni di modo che tale offerente avrebbe dovuto essere escluso dall’attribuzione dell’appalto.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


24.3.2012   

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C 89/28


Ricorso proposto il 19 gennaio 2012 — IDT Biologika/Commissione

(Causa T-30/12)

2012/C 89/46

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Gross e T. Kroupa)

Convenua: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia del 5 ottobre 2011, con cui è stata respinta l’offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/130686/C/SUP/RS Re-Launch LOT 1, per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l’agricoltura, le foreste e per l’approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l’appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s.;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 252, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (1), poiché, a suo avviso, in considerazione del fatto che per il vaccino proposto era richiesta la non virulenza nei confronti dell’uomo e con riguardo alle licenze richieste, l’offerta aggiudicataria non corrisponde ai requisiti tecnici contenuti nei documenti del bando di gara e, pertanto, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione.

Inoltre, la presa in considerazione dell’offerta del consorzio diretto dalla Biovet a. s., favorita nel confronto in termini di prezzo, costituirebbe una disparità di trattamento, in quanto solo l’offerta della ricorrente soddisferebbe realmente tutte le condizioni inerenti alle specificazioni tecniche della procedura di aggiudicazione dell’appalto controversa e sarebbe quindi l’unica offerta regolare di cui alla procedura.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


24.3.2012   

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C 89/28


Ricorso proposto il 23 gennaio 2012 — Pips/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)

(Causa T-38/12)

2012/C 89/47

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pips BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.A.K. van den Berg)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 ottobre 2011, procedimento R 2420/2010-1;

accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 7024961 per il marchio denominativo «ISABELLA OLIVER» per tutti i prodotti e servizi soggetti al procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ISABELLA OLIVER» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 7024961.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 4, 16, 20, 21 e 24, domanda di marchio comunitario n. 6819908; il marchio figurativo «s.Oliver» per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 28 e 35, registrazione di marchio comunitario n. 4504569; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 10, 12 e 21, registrazione tedesca n. 30734710.9; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25 e 26, registrazione comunitaria n. 181875; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 10, 12 e 21, registrazione internazionale n. 959255.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, poiché la commissione di ricorso; (i) ha valutato la somiglianza dei marchi sulla base di fatti/circostanze che non sono stati forniti dalle parti, con la conseguenza che la conclusione in merito alla somiglianza dei segni è errata; e (ii) ha ingiustamente applicato i principi formulati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione.


24.3.2012   

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C 89/29


Ricorso proposto il 12 febbraio 2012 — CF Sharp Shipping Agencies Pte/Consiglio

(Causa T-53/12)

2012/C 89/48

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: S. Drury, solicitor, K. Adamantopoulos e J. Cornelis, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto retroattivo ed immediato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 (1) del Consiglio e il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio (2), nella parte in cui il ricorrente è stato iscritto nell’Allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il convenuto, allorché ha affermato che essa è una società prestanome dell’Islamic Republic of Iran Shipping Lines, detenuta o controllata da quest’ultima, ha manifestamente snaturato i fatti ed ha commesso un manifesto errore di diritto in relazione all’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, nell’iscrivere la ricorrente nell’Allegato VIII del medesimo regolamento.

2)

Nell’ambito del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il convenuto ha violato l’obbligo di motivazione che gli è imposto dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio.

3)

Nell’ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che il difetto di motivazione ha comportato la violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in particolare del diritto di essere sentiti e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11)

(2)  Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1)


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/29


Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Prym e altri/Commissione

(Causa T-454/07) (1)

2012/C 89/49

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/29


Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-500/11) (1)

2012/C 89/50

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.