ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.088.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 88

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
24 marzo 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 088/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 088/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6452 — Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL) ( 1 )

3

2012/C 088/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 088/04

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

6

2012/C 088/05

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/167/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

7

2012/C 088/06

Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

9

2012/C 088/07

Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/639/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

10

 

Commissione europea

2012/C 088/08

Tassi di cambio dell'euro

11

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 088/09

Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 85, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 15; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 18; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 6; GU C 273 del 16.9.2011, pag. 11; GU C 357 del 7.12.2011, pag. 3)

12

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 088/10

MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/09/12 — Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale

18

2012/C 088/11

MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/10/12 — Sostegno per l’attuazione di progetti pilota

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 88/01

Data di adozione della decisione

16.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32603 (11/N)

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Base giuridica

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale, tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 25,7 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 25,7 Mio EUR

Intensità

37 %

Durata

2011-2012

Settore economico

Trasporti ferroviari

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6452 — Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 88/02

In data 16 marzo 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6452. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 88/03

Data di adozione della decisione

5.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33053 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pannonia Ethanol Zrt. fejlesztési adókedvezménye

Base giuridica

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Tipo di misura

Singolo aiuto

Pannonia Ethanol Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Obiettivo

Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione

Forma dell'aiuto

Detrazione di imposta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 9 836,17 milioni di HUF

Intensità

37,63 %

Durata

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministry for National Economy

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

29.2.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33176 (11/N)

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Misura 223 — Imboschimento di superfici non agricole

Base giuridica

risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l'Unione europea 1999/C 56/01,

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2005) 84 def. del 10 marzo 2005,

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d’azione dell’UE per le foreste (Forest Action Plan) sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2006) 302 def. del 15 giugno 2006,

Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche,

Decreto ministeriale 15 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale»,

Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008,

leggi e regolamenti regionali e, in assenza, Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267,

norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile. Tali norme sono di competenza della Regioni e sono formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione Forestale sostenibile (Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Amministrazioni regionali

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 40,86 milioni di EUR

Intensità

80 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/6


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

2012/C 88/04

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/168/PESC (1), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 264/2012 (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K — Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 87 del 24.3.2012.

(2)  GU L 87 del 24.3.2012.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/7


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/167/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

2012/C 88/05

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/167/PESC (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2012 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.

In data 29 novembre 2011, 6 gennaio, 13 febbraio e 1 e 16 marzo 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette a misure restrittive.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall'ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC e dal regolamento (UE) n. 753/2011. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 87 del 24.3.2012.

(2)  GU L 87 del 24.3.2012.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/9


Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

2012/C 88/06

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172/PESC (1) del Consiglio, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 (2) del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/782/PESC e dal regolamento (UE) n. 36/2012 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Le persone e entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K — Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 87 del 24.3.2012.

(2)  GU L 87 del 24.3.2012.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/10


Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/639/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

2012/C 88/07

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato V della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio (1), e nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio (2), relativi a misure restrittive nei confronti della Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/639/PESC e dal regolamento (CE) n. 765/2006 relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K — Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 87 del 24.3.2012.

(2)  GU L 87 del 24.3.2012.


Commissione europea

24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 marzo 2012

2012/C 88/08

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3242

JPY

yen giapponesi

109,10

DKK

corone danesi

7,4355

GBP

sterline inglesi

0,83630

SEK

corone svedesi

8,9240

CHF

franchi svizzeri

1,2054

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6380

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,725

HUF

fiorini ungheresi

294,48

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6969

PLN

zloty polacchi

4,1682

RON

leu rumeni

4,3723

TRY

lire turche

2,3862

AUD

dollari australiani

1,2745

CAD

dollari canadesi

1,3263

HKD

dollari di Hong Kong

10,2839

NZD

dollari neozelandesi

1,6300

SGD

dollari di Singapore

1,6748

KRW

won sudcoreani

1 504,36

ZAR

rand sudafricani

10,2241

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3450

HRK

kuna croata

7,5235

IDR

rupia indonesiana

12 127,58

MYR

ringgit malese

4,0739

PHP

peso filippino

56,931

RUB

rublo russo

38,9144

THB

baht thailandese

40,732

BRL

real brasiliano

2,4109

MXN

peso messicano

17,0186

INR

rupia indiana

67,8980


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/12


Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 85, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 15; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 18; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 6; GU C 273 del 16.9.2011, pag. 11; GU C 357 del 7.12.2011, pag. 3)

2012/C 88/09

La pubblicazione dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

BELGIO

Sostituisce le informazioni pubblicate nella GU C 247 del 13.10.2006

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

Carta d'identità diplomatica (carta D)

Recto

Verso

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Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

Carta d'identità consolare (carta C)

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Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

(Carta d'identità speciale — colore blu — carta P), rilasciata prima o dopo l'1.2.2012

Prima dell'1.2.2012

Recto

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Dopo l'1.2.2012

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Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)

Carta d'identità speciale — colore rosso (carta S)

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Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau

(Certificato d'identità E per i figli, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di stranieri titolari di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale — colore blu o carta d'identità speciale — colore rosso)

Recto

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V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/18


MEDIA 2007

Invito a presentare proposte — EACEA/09/12

Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale

2012/C 88/10

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Una delle misure da porre in essere nel quadro di tale decisione è il sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale.

Il sistema di video on demand e di distribuzione cinematografica digitale costituisce uno dei modi in cui il programma MEDIA 2007 garantisce che le ultime tecnologie e tendenze siano integrate nelle pratiche commerciali dei beneficiari del programma.

L’obiettivo principale di tale sistema è il sostegno alla creazione e all’utilizzazione di cataloghi di opere europee da distribuire in formato digitale a livello internazionale a un più vasto pubblico e/o a gestori di sale cinematografiche mediante servizi di distribuzione avanzati, integrando ove necessario sistemi di sicurezza digitali per proteggere i contenuti on line.

2.   Richiedenti ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

i 27 paesi dell’Unione europea,

paesi SEE,

la Svizzera,

la Croazia,

la Bosnia e l'Erzegovina (a condizione che il processo di negoziazione sia ultimato e la partecipazione di tale paese al programma MEDIA sia formalizzata).

3.   Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono le seguenti:

1)

Video on Demand (VoD): servizio che consente all’utente di selezionare opere audiovisive da un server centrale per visionarle su uno schermo a distanza in tempo reale e/o scaricandole;

2)

Distribuzione cinematografica digitale (DCD): consegna digitale (ad uno standard commerciale accettabile) di «contenuti essenziali» (Core Content), ovvero lungometraggi, film o serie televisivi, corti (fiction, animazione e documentari creativi) a sale cinematografiche per sfruttamento commerciale (tramite disco rigido, satellite, online ecc.).

La durata minima delle azioni è di 3 anni.

Le nuove azioni devono iniziare tra il 1o luglio 2012 e il 1o marzo 2013.

4.   Criteri di aggiudicazione

Ogni azione presentata ammissibile sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

catalogo e linea editoriale (10 %),

dimensione europea del catalogo (20 %),

qualità e rapporto costo/efficacia del modello commerciale presentato (20 %),

strategia di marketing (20 %),

aspetti innovativi dell’azione (10 %),

dimensione del consorzio e della rete (10 %),

pubblico destinatario e impatto potenziale (10 %).

5.   Bilancio

Il bilancio complessivo disponibile è di 6 725 000 EUR.

Il contributo massimo per azione nel quadro delle presenti linee guida è di 1 000 000 EUR.

Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanziario assegnato non potrà superare il 50 % dei costi ammissibili.

L’Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l’intero ammontare dei fondi a disposizione.

6.   Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate all’Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 25 giugno 2012.

Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente quanto segue:

MEDIA 2007 — Video on Demand e distribuzione cinematografica digitale — EACEA/09/12

Le domande devono essere spedite, a spese del richiedente, per lettera raccomandata o mediante corriere al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

MEDIA 2007 — Video on Demand e distribuzione cinematografica digitale — EACEA/09/12

Sig. Constantin DASKALAKIS

BOUR 03/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.

7.   Informazioni complete

Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm

Le domande devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate utilizzando i moduli previsti a tale effetto.


24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/21


MEDIA 2007

Invito a presentare proposte — EACEA/10/12

Sostegno per l’attuazione di progetti pilota

2012/C 88/11

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Una delle misure da porre in essere nel quadro di tale decisione è il sostegno per l’attuazione di progetti pilota.

Il programma può sostenere dei progetti pilota per garantire l’adeguamento dello stesso agli sviluppi del mercato, con particolare riferimento all’introduzione e all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2.   Richiedenti ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

i 27 paesi dell’Unione europea,

paesi SEE,

la Svizzera,

la Croazia,

la Bosnia e l'Erzegovina (a condizione che il processo di negoziazione sia ultimato e la partecipazione di tale paese al programma MEDIA sia formalizzata)

3.   Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono le seguenti:

1.

distribuzione: nuovi modi di creare e distribuire contenuto audiovisivo europeo tramite servizi non lineari;

2.

ambiente aperto di produzione mediatica;

3.

distribuzione — promozione e commercializzazione: l’uso di tecniche del web volte a sviluppare comunità cinematografiche locali;

4.

«Portale di congiunzione audiovisiva»: per allargare e migliorare l’accesso e lo sfruttamento delle informazioni strutturate del contenuto audiovisivo europeo mediante varie banche dati.

La durata delle azioni può essere di 12, 24 o 36 mesi.

Le azioni devono iniziare il 1o gennaio 2013.

4.   Criteri di aggiudicazione

Ogni azione presentata ammissibile sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

pertinenza dell’attività rispetto agli obiettivi del programma (20 %),

dimensione europea dell’attività (20 %),

chiarezza degli obiettivi e dei gruppi di destinatari (15 %),

chiarezza e coerenza della concezione generale dell’azione e probabilità di raggiungere gli obiettivi auspicati nel corso del periodo dell’azione (15 %),

rapporto costo/efficacia dell’azione (10 %),

esperienza delle organizzazioni partecipanti e qualità del programma di gestione dell’azione (10 %),

qualità ed efficacia del programma di divulgazione dei risultati (10 %).

5.   Bilancio

Il bilancio complessivo disponibile è di 1,5 Mio EUR.

Non è previsto un importo massimo.

Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanziario assegnato non potrà superare il 50 % dei costi ammissibili.

L’Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l’intero ammontare dei fondi a disposizione.

6.   Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate all’Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 18 giugno 2012.

Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente quanto segue:

MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12

Le domande devono essere spedite, a spese del richiedente, per lettera raccomandata o tramite corriere al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

MEDIA 2007 — Pilot Projects — EACEA/10/12

Mr Constantin DASKALAKIS

BOUR 03/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.

7.   Informazioni complete

Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm

Le domande devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate utilizzando i moduli previsti a tale effetto.