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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.080.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 080/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/1 |
2012/C 80/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 febbraio 2012 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-545/09) (1)
(Convenzione recante statuto delle scuole europee - Interpretazione e applicazione degli articoli 12, punto 4, lettera a), e 25, punto 1 - Diritto degli insegnanti comandati all’accesso agli stessi avanzamenti in carriera ed alla stessa progressione salariale dei loro omologhi nazionali - Esclusione di taluni insegnanti comandati dal Regno Unito presso le scuole europee dall’accesso a schemi salariali più vantaggiosi e ad altri pagamenti addizionali concessi agli omologhi nazionali - Incompatibilità con gli articoli 12, punto 4, lettera a), e 25, punto 1)
2012/C 80/02
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, J. Coppel, barrister)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 12, n. 4, lett. a), della Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212, pag. 3) — Retribuzione degli insegnanti comandati presso scuole europee — Esclusione, durante il loro comando, dagli adeguamenti di stipendio riconosciuti agli insegnanti che lavorano nelle scuole nazionali
Dispositivo
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1) |
L’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione recante Statuto delle scuole europee del 21 giugno 1994, deve essere interpretato nel senso che esso obbliga gli Stati membri parti a tale Convenzione a vigilare affinché gli insegnanti assegnati o comandati presso le scuole europee fruiscano, per tutta la durata della loro assegnazione o del loro comando, degli stessi diritti alla progressione in carriera e alla pensione applicabili ai loro omologhi nazionali in forza della normativa dello Stato membro d’origine. |
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2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo escluso gli insegnanti inglesi e gallesi assegnati o comandati presso le scuole europee, durante il periodo dell’assegnazione o del comando, dall’accesso a schemi di stipendio più vantaggiosi e, segnatamente, da quelli designati come «threshold pay», «excellent teacher system» oppure «advanced skills teachers», e dall’accesso ad altri pagamenti aggiuntivi, come i «teaching and learning responsibility payments», previsti dallo «School Teachers Pay and Conditions Document», ha applicato in modo scorretto l’articolo 12, punto 4, lettera a), e l’articolo 25, punto 1, di detta Convenzione. |
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3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungheria) — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága
(Causa C-210/10) (1)
(Trasporti su strada - Violazioni delle norme relative all’utilizzo del cronotachigrafo - Obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate - Sanzione forfetaria - Proporzionalità della sanzione)
2012/C 80/03
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Márton Urbán
Convenuto: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1) nonché degli articoli 13-16 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8) — Normativa nazionale che sanziona tutte le ipotesi di violazione delle norme relative all'utilizzazione del cronotachigrafo con una sanzione amministrativa di unico importo, senza prendere in considerazione la gravità dell’infrazione di cui trattasi e senza prevedere alcuna possibilità di un motivo di giustificazione — Obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate
Dispositivo
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1) |
Il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime sanzionatorio come quello introdotto dal decreto governativo n. 57/2007, recante fissazione dell’importo delle sanzioni amministrative che possono essere inflitte in caso di violazione di determinate disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. rendelet), del 31 marzo 2007, che prevede l’imposizione di una sanzione amministrativa di importo forfetario per tutte le infrazioni, qualunque sia la loro gravità, alle disposizioni relative all’utilizzo dei fogli di registrazione contenute negli agli articoli 13-16 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento n. 561/2006. |
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2) |
Il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un regime sanzionatorio quale quello introdotto dal decreto governativo n. 57/2007, del 31 marzo 2007, recante fissazione dell’importo delle sanzioni amministrative che possono essere inflitte in caso di violazione di determinate disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone, che istituisce una responsabilità oggettiva. Detto requisito, per contro, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’entità della sanzione prevista da tale sistema. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 febbraio 2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC)
(Causa C-249/10 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 1472/2006 - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articoli 2, paragrafo 7, 9, paragrafo 5, e 17, paragrafo 3 - Status di impresa operante in economia di mercato - Trattamento individuale - Campionamento)
2012/C 80/04
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop, C. Dackö, avocats)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, R. Szostak, agenti, G. Berrisch, Rechtsanwalt, N. Chesaites, Barrister), Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e H. van Vliet, agenti), Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 marzo 2010, nella causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio dell’Unione europea, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 marzo 2010, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (T-401/06), è annullata. |
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2) |
Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è annullato nella parte in cui riguarda la Brosmann Footwear (HK) Ltd, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la Risen Footwear (HK) Co. Ltd. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Brosmann Footwear (HK) Ltd, dalla Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, dalla Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e dalla Risen Footwear (HK) Co. Ltd sia nel procedimento di primo grado sia nell’ambito del presente procedimento. |
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4) |
La Commissione europea e la Confederazione europea dell’industria calzaturiera (CEC) sopportano le proprie spese sostenute sia nel procedimento in primo grado sia nell’ambito del presente procedimento. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Martin Luksan/Petrus van der Let
(Causa C-277/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttive 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2006/116/CE - Ripartizione contrattuale dei diritti di sfruttamento di un’opera cinematografica tra il regista principale e il produttore dell’opera - Normativa nazionale che attribuisce tali diritti, in via esclusiva e a pieno titolo, al produttore della pellicola - Possibilità di deroga a tale norma mediante accordo tra le parti - Diritti a remunerazione susseguenti)
2012/C 80/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Martin Luksan
Convenuto: Petrus van der Let
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 2, 5 e 6, nonché dell’articolo 4 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), degli articoli 1, paragrafo 5, e 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), degli articoli. 2, 3 e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12) — Ripartizione contrattuale dei diritti di sfruttamento di un’opera cinematografica tra l'autore e il produttore dell’opera medesima — Normativa nazionale che attribuisce integralmente tali diritti al produttore
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 1 e 2 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, da un lato, e gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e con l’articolo 2 della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica, come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di riproduzione, diritto di diffusione via satellite e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), spettano a pieno titolo, direttamente e originariamente, al regista principale. Di conseguenza, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che attribuisca, a pieno titolo ed in via esclusiva, detti diritti di sfruttamento al produttore dell’opera in questione. |
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2) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, dei diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), purché una simile presunzione non abbia carattere assoluto, tale da escludere la possibilità per il regista principale di detta opera di convenire diversamente. |
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3) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, nella sua qualità di autore dell’opera cinematografica, il regista principale della stessa deve beneficiare a pieno titolo, direttamente e originariamente, del diritto ad un equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in base all’eccezione detta «per copia privata». |
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4) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, una presunzione di trasferimento del diritto ad un equo compenso spettante al regista principale di detta opera, tanto nel caso in cui tale presunzione sia formulata in maniera assoluta quanto nel caso in cui essa sia suscettibile di deroga. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 novembre 2011 — Bernhard Rintisch/Klaus Eder
(Causa C-553/11)
2012/C 80/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch
Convenuto: Klaus Eder
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 10, nn. 1, e 2, lett. a), della direttiva 89/104/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che tale norma osta in generale ad una disposizione nazionale ai sensi della quale si deve presumere l’uso di un marchio (marchio 1) anche qualora il marchio (marchio 1) sia utilizzato in una forma che si differenzia da quella in cui è stato registrato, senza che le differenze alterino il carattere distintivo del marchio (marchio 1), e qualora il marchio sia parimenti registrato nella forma in cui viene usato (marchio 2). |
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2) |
In caso di soluzione negativa della prima questione: se la disposizione menzionata supra, alla prima questione, sia compatibile con la direttiva 89/104/CEE, qualora la disposizione nazionale venga interpretata restrittivamente nel senso che essa non viene applicata ad un marchio (marchio 1) registrato solo al fine di garantire o estendere la portata della tutela di un altro marchio registrato (marchio 2), il quale è registrato nella forma in cui viene usato. |
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3) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione o di soluzione negativa della seconda questione:
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(1) Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, GU L 40, pag. 1.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/5 |
Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 9 settembre 2011, causa T-257/07, Francia/Commissione
(Causa C-601/11 P)
2012/C 80/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, C. Candat, S. Menez e R. Loosli-Surrans, agenti)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2011, causa T-257/07, Francia/Commissione; |
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— |
decidere la controversia in via definitiva, annullando il regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), o rinviare la causa al Tribunale; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, il governo francese deduce quattro motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione a cui è tenuto, non avendo adeguatamente risposto, da un lato, alle sue censure relative alla mancata considerazione, da parte della Commissione, dei dati scientifici disponibili, avendo il Tribunale, a torto, ritenuto che dette censure intendessero addebitare alla Commissione di non essere stata a conoscenza di tali dati, e dall’altro, alle censure del governo francese relative alla violazione dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001, avendo il Tribunale ritenuto che tali censure intendessero verificare che le misure contestate erano atte a garantire un elevato livello di protezione della salute umana.
Con il secondo motivo, che si suddivide in tre parti, il governo francese sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti dedotti dinanzi ad esso. In tal senso, la ricorrente sostiene innanzitutto che il Tribunale ha snaturato i pareri dell’agenzia europea per la sicurezza alimentare («EFSA») dell’8 marzo 2007 e del 24 gennaio 2008, avendo ritenuto che la Commissione avrebbe potuto dedurre da tali pareri, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che il rischio di trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE era estremamente debole (prima parte). Con la seconda parte, la ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale ha snaturato i pareri dell’EFSA del 17 maggio e del 26 settembre 2005, avendo considerato che la Commissione avrebbe potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che la valutazione dell’affidabilità dei test diagnostici rapidi contenuta in tali pareri fosse valida per l’utilizzo di tali test nell’ambito del controllo dell’immissione al consumo umano di carne di ovini o di caprini. Con la terza parte, il governo francese sostiene infine che il Tribunale ha snaturato i fatti dedotti dinanzi ad esso, avendo ritenuto che gli elementi scientifici dedotti dalla Commissione per giustificare l’adozione delle misure contestate del regolamento n. 746/2008 costituissero nel loro insieme elementi nuovi rispetto alle precedenti misure di prevenzione.
Con il terzo motivo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti, avendo qualificato gli elementi scientifici dedotti dalla Commissione come elementi nuovi, tali da modificare la percezione del rischio, o avendo dimostrato che tale rischio può essere circoscritto con misure meno coercitive rispetto a quelle esistenti.
Con il quarto motivo, che consta di tre parti, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’applicare il principio di precauzione. In tale contesto, la ricorrente sostiene innanzitutto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo ritenuto che la Commissione non avesse violato le disposizioni dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001, dal momento che, secondo il Tribunale, essa avrebbe rispettato l’obbligo, di cui all’articolo 152, paragrafo 1, CE, di garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Con la seconda parte del motivo, il governo francese sostiene, inoltre, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo presunto che gli elementi scientifici dedotti dalla Commissione per giustificare l’adozione del regolamento n. 746/2008 dovessero necessariamente comportare un’evoluzione del livello di rischio giudicato accettabile. In subordine, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo tralasciato di verificare se, per determinare il livello di rischio giudicato accettabile, la Commissione avesse tenuto conto della gravità e dell’irreversibilità degli effetti nocivi delle TSE per la salute umana. Con la terza parte, il governo francese sostiene infine che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non avendo tenuto conto del fatto che il regolamento n. 746/2008 non si sostituisce alle precedenti misure preventive, bensì le integra con misure alternative più blande.
(1) GU L 202, pag. 11.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/6 |
Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Centrotherm Systemtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 15 settembre 2011, causa T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-609/11 P)
2012/C 80/08
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 15 settembre 2011, nella causa T-427/09; |
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— |
respingere il ricorso della centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4; |
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— |
condannare la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della presente ricorrente contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009 relativa ad un procedimento di decadenza fra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH.
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
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1) |
la decisione impugnata violerebbe l’articolo 65 dello RMC (1) e l’articolo 134, § 2 e § 3 del regolamento di procedura del Tribunale. In base a tali disposizioni il Tribunale sarebbe stato tenuto a prendere in considerazione tutti i motivi e gli argomenti difensivi addotti dalla ricorrente della presente impugnazione. |
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2) |
Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con gli articoli 51, paragrafo 1, lettera a) e 76 dello RMC. La sentenza si baserebbe sull’erroneo presupposto che l’onere della prova dell’uso a titolo conservativo del marchio in questione graverebbe sulla ricorrente della presente impugnazione. Nel procedimento di decadenza ex articolo 51, paragrafo 1, lettera a) RMC e ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1 RMC vigerebbe tuttavia, concretamente, da un lato, il principio dell’esame d’ufficio dei fatti. D’altro lato, dalle disposizioni e dalla sistematica dello RMC, segnatamente da un parallelo fra le disposizioni della procedura di decadenza e quelle della procedura di opposizione e di annullamento per motivi relativi di rifiuto risulterebbe che la prova dell’uso nel procedimento di decadenza non graverebbe in via di principio sul titolare del marchio controverso. Ne discenderebbe, in particolare, che la mancata considerazione di mezzi probatori da parte dell’Ufficio sulla base di una loro presentazione oltre i termini non sarebbe giustificata. |
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3) |
Il Tribunale, sostenendo erroneamente e in contraddizione con la giurisprudenza della Corte che il concetto di utilizzazione effettiva sarebbe in contrasto con utilizzo semplicemente minimo, avrebbe interpretato scorrettamente l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) RMC. |
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4) |
Infine, l’affermazione dell’Ufficio, non contraddetta dal Tribunale, secondo cui la dichiarazione scritta in forma solenne dell’amministratore della ricorrente non costituirebbe un mezzo di prova ammissibile ex articolo 78, paragrafo 1, lettera f) RMC, sarebbe errata e in contrasto con la stessa giurisprudenza del Tribunale. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/7 |
Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Centrotherm Systemtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 15 settembre 2011, causa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-610/11 P)
2012/C 80/09
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 15 settembre 2011, nella causa T-434/09; |
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui accoglie la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio comunitario n. 1 301 019 CENTROTHERM, e |
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condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della presente ricorrente contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009 relativa ad un procedimento di decadenza fra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH.
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
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1) |
La decisione impugnata violerebbe l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) dello RMC (1), in quanto avrebbe ignorato il valore probatorio della dichiarazione scritta in forma solenne dell’amministratore della ricorrente presentata dinanzi alla divisione di annullamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione di ricorso e dal Tribunale, la menzionata dichiarazione in forma solenne costituirebbe un mezzo di prova ammissibile ex articolo 78, paragrafo 1, lettera f) RMC persino secondo la giurisprudenza del Tribunale stesso. |
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2) |
Il Tribunale avrebbe inoltre interpretato erroneamente l’articolo 76, paragrafo 1 RMC. Contrariamente a quanto sostenuto dinanzi alle istanze precedenti, sia in base al chiaro dettato dell’articolo 76, paragrafo 1 RMC, sia in base alla sistematica del RMC rispetto al procedimento di decadenza ex articolo 51, lettera a), risulterebbe l’obbligo di esaminare i fatti d’ufficio. |
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3) |
La ricorrente lamenta che la documentazione da essa presentata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stata scorrettamente considerata prodotta oltre i termini. A sostegno della sua affermazione fa valere, da un lato, la sistematica dello RMC, segnatamente un parallelo fra le disposizioni in tema di utilizzo vigenti nella procedura di decadenza e quelle della procedura di opposizione e di annullamento per motivi assoluti di rifiuto, e, dall’altro, i principi generali dell’onere della prova. In tale contesto sarebbe necessaria una riduzione teleologica della regola n. 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione RMC (2). |
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4) |
Nell’ipotesi in cui la Corte respingesse una riduzione teleologica della regola n. 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione RMC, ciò sarebbe inapplicabile in quanto contrario alle disposizioni e alla sistematica dello RMC, e costituirebbe una violazione del principio giuridico generale di proporzionalità. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 30 novembre 2011 — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso
(Causa C-614/11)
2012/C 80/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer
Resistente: Anneliese Kuso
Questione pregiudiziale
Se l’art. 3, n. 1, lett. a) e c), della direttiva 76/207/CEE (1), come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, osti ad una normativa nazionale in base alla quale la sussistenza di una discriminazione fondata sul sesso connessa con la fine di un rapporto di lavoro — che avvenga esclusivamente in seguito alla scadenza di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato concluso prima dell’entrata in vigore della direttiva medesima (nella fattispecie prima dell’adesione dell’Austria all’Unione europea) — debba essere verificata non alla luce delle pattuizioni contrattuali concluse nel periodo antecedente all’adesione, attinenti alla scadenza del contratto di lavoro, intese quali «condizioni relative al licenziamento», bensì soltanto con riguardo al diniego di proroga del contratto, inteso quale «condizione relativa all’assunzione».
(1) Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Braunschweig (Germania) il 7 dicembre 2011 — sanzioni pecuniarie nei confronti di International Jet Management GmbH
(Causa C-628/11)
2012/C 80/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Braunschweig
Parti nella causa principale
International Jet Management GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se ricada nella sfera di applicazione del principio di non discriminazione disciplinato dall’art. 18 TFUE (ex art. 12 CE) la fattispecie in cui uno Stato membro (Repubblica federale di Germania) richieda ad un vettore aereo che dispone di una valida licenza d’esercizio ai sensi degli artt. 3 e 8 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, rilasciata in un altro Stato membro (Repubblica d’Austria), l'autorizzazione all'ingresso per voli charter (voli commerciali non di linea) che, provenienti da Stati terzi, entrino nel territorio dello Stato membro? |
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2) |
Se — in caso di soluzione affermativa della questione 1 — sussista una violazione dell’art. 18 TFUE (ex art. 12 CE) già, in re ipsa, nella necessità di richiesta dell’autorizzazione, qualora un’autorizzazione all’ingresso per servizi aerei da Stati terzi, il cui rilascio possa essere conseguito a fronte del versamento di una sanzione pecuniaria, venga richiesta ai soli vettori aerei in possesso di un'autorizzazione di volo (licenza d’esercizio) negli altri Stati membri, ma non ai vettori aerei con licenza di esercizio nella Repubblica federale di Germania? |
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3) |
Se — nell'ipotesi in cui, pur ricadendo la fattispecie de qua nella sfera di applicazione dell’art. 18 TFUE (ex art. 12 CE) (questione sub 1), la richiesta di un’autorizzazione non venga tuttavia considerata di per sé discriminatoria (questione sub 2) — il rilascio di un’autorizzazione all’ingresso per servizi aerei effettuati dalle imprese interessate, diretti verso (punto 3) la Repubblica federale di Germania in provenienza da Stati terzi, possa essere subordinato, a pena di una sanzione pecuniaria, senza che ciò implichi violazione del principio di non discriminazione, dal fatto che il richiedente vettore aereo dello Stato membro fornisca all’autorità competente per il rilascio delle licenze la prova che i vettori aerei muniti di permesso nella Repubblica federale di Germania non siano in condizione di effettuare i voli (dichiarazione di non disponibilità)? |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad — Varna (Bulgaria) il 15 dicembre 2011 — Stroy Trans EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
(Causa C-642/11)
2012/C 80/12
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad — Varna.
Parti
Ricorrente: Stroy Trans EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata in fattura da un soggetto sia dovuta indipendentemente dalla sussistenza di motivi che ne giustifichino l’esposizione (mancata effettuazione di una cessione, di una prestazione di servizi o di un pagamento), e nel senso che le autorità chiamate a verificare l’applicazione del Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull’imposta sul valore aggiunto), in considerazione di una norma di diritto nazionale in base alla quale una fattura può essere rettificata soltanto dal soggetto che l’ha emessa, non possono operare rettifiche all’imposta indicata da tale soggetto. |
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2) |
Se i principi della neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento siano violati da una prassi amministrativa e giurisdizionale in base alla quale con un avviso di accertamento viene negato ad una parte (indicata in fattura come acquirente o destinatario del servizio) il diritto alla detrazione, mentre — anche in questo caso con un avviso di accertamento — nei confronti dell’altra parte (l’emittente della fattura) non viene operata nessuna rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indicata, in particolare nei seguenti casi:
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(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad — Varna (Bulgaria) il 15 dicembre 2011 — LVK–56 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
(Causa C-643/11)
2012/C 80/13
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad — Varna
Parti
Ricorrente: LVK–56 EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, si riferisca a tutte le ipotesi di imposta sul valore aggiunto erroneamente indicata in fattura, ivi compresi i casi in cui è stata emessa una fattura con indicazione dell’imposta sul valore aggiunto senza che si sia verificato il fatto generatore dell’imposta. In caso di risposta affermativa a tale questione, se gli articoli 203 e 273 della direttiva 2006/112 impongano agli Stati membri di prevedere espressamente la debenza dell’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura non correlata ad alcuna operazione, oppure se sia sufficiente l’attuazione della regola generale della direttiva, in base alla quale l’imposta sul valore aggiunto è dovuta da chiunque la indichi in fattura. |
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2) |
Se gli articoli 73, 179 e 203 della direttiva 2006/112 impongano, tenuto conto del trentanovesimo considerando della medesima direttiva, e al fine di garantire la correttezza delle detrazioni, che, qualora sia stata indicata l’imposta sul valore aggiunto in una fattura senza che si sia verificato il fatto generatore dell’imposta, le autorità competenti per la riscossione operino una rettifica della base imponibile e dell’IVA esposta in fattura |
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3) |
Se le misure speciali ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112 possano consistere in una prassi fiscale, come quella di cui alla causa principale, in base alla quale le autorità competenti per la riscossione, al fine di controllare le detrazioni, verificano soltanto la detrazione operata, mentre l’imposta sulle operazioni effettuate viene considerata come dovuta per il fatto stesso di essere stata indicata in fattura. Nel caso di risposta affermativa a tale questione, se, in base all’articolo 203 della direttiva 2006/112, sia ammissibile — e, se lo è, in quali casi — che per la stessa operazione venga riscossa l’imposta sul valore aggiunto una prima volta dal fornitore o dal prestatore del servizio, avendo questi indicato l’imposta in fattura, e una seconda volta dall’acquirente della fornitura o dal destinatario del servizio, essendo stato a quest’ultimo negato il diritto alla detrazione. |
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4) |
Se una prassi fiscale come quella di cui alla causa principale — in base alla quale viene negato all’acquirente di una fornitura imponibile o al destinatario di una prestazione di servizi imponibile il diritto alla detrazione per «mancata prova del compimento dell’operazione», senza considerare che è già stato accertato che l’imposta è divenuta esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore del servizio e che l’imposta è da questi dovuta, e senza che, prima di valutare se sia venuto ad esistenza il diritto alla detrazione, sia stato modificato il relativo avviso di accertamento o sia emerso o si sia riscontrato un motivo per modificarlo secondo le modalità previste dallo Stato — violi il divieto di cumulo dell’imposta sul valore aggiunto e contrasti con i principi fondamentali della certezza del diritto, della parità di trattamento e della neutralità fiscale. |
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5) |
Se, in base agli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, sia legittimo negare il diritto alla detrazione all’acquirente di una fornitura imponibile o al destinatario di una prestazione di servizi imponibile che soddisfano tutte le condizioni previste dall’articolo 178 della direttiva, dopo che con un avviso definitivo di accertamento emesso nei confronti del fornitore o del prestatore del servizio non sia stata operata alcuna rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indicata in fattura per tale operazione a motivo del «mancato verificarsi del fatto generatore dell’imposta», e l’imposta sia stata invece riconosciuta come esigibile e sia stata presa in considerazione al fine di determinare il risultato del relativo periodo d’imposta. Se, per rispondere a tale questione, rilevi il fatto che nel corso della verifica fiscale il fornitore o il prestatore del servizio abbiano omesso di produrre i documenti contabili, e il risultato per detto periodo sia stato ottenuto esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni IVA e nei registri vendite e acquisti. |
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6) |
A seconda della risposta data alle questioni che precedono, se gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto impone che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, il soggetto passivo dell’imposta possa detrarre l’imposta indicata in fattura per le relative operazioni. |
(1) GU L 347, pag. 1.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 16 dicembre 2011 — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir e a.
(Causa C-645/11)
2012/C 80/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Land Berlin
Convenuti: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il rimborso di un pagamento effettuato senza giusta causa sia materia civile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), anche nel caso in cui un Land, a cui un’autorità abbia imposto di corrispondere come risarcimento ai danneggiati una parte del ricavo di un contratto di vendita di terreni, per errore trasferisca loro invece l’intero prezzo di vendita. |
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2) |
Se lo stretto nesso tra più domande, necessario ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, sussista anche nel caso in cui i convenuti si richiamino a diritti al risarcimento più estesi, relativamente ai quali può decidersi solo unitariamente. |
|
3) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 sia applicabile anche a convenuti non domiciliati nell’Unione europea. In caso di risposta affermativa, se ciò valga anche nel caso in cui, nello Stato in cui il convenuto è domiciliato, il riconoscimento della sentenza potrebbe essere negato per mancanza di competenza in forza di accordi bilaterali con lo Stato di emissione. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona (Spagna) il 30 dicembre 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.
(Causa C-664/11)
2012/C 80/15
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Mercantil de Barcelona
Parti
Ricorrente: Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L.
Convenuto: Banco Mare Nostrum, S.A.
Questioni pregiudiziali
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1) |
«Se la proposta da parte un ente creditizio ad un cliente di uno swap di interessi al fine di coprire il rischio di variazioni dei tassi di interesse relativi a sue precedenti operazioni finanziarie debba essere considerata un servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alla definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 4), della direttiva 2004/39/CE (1) (Mifid). |
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2) |
Qualora non venga effettuata la valutazione di idoneità, prevista dall’articolo 19, paragrafo 4 della citata direttiva nel caso di un investitore al dettaglio, se tale omissione comporti la nullità assoluta dello swap di interessi sottoscritto dall’investitore con l’ente creditizio che ha fornito la consulenza. |
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3) |
Nel caso in cui il servizio prestato nei termini appena descritti non debba essere considerato un servizio di consulenza in materia di investimenti, se il mero fatto di procedere all’acquisto di un prodotto finanziario complesso come uno swap di interessi senza che sia stata previamente effettuata la valutazione dell’appropriatezza prevista dall’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva Mifid, per cause imputabili all’impresa di investimento, comporti la nullità assoluta del contratto di acquisto sottoscritto con l’ente creditizio stesso. |
|
4) |
Se, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva Mifid, il mero fatto che un ente creditizio proponga ad un cliente uno strumento finanziario complesso vincolato ad un mutuo ipotecario, stipulato con il medesimo ente o con un ente diverso, costituisca un motivo sufficiente per escludere l’applicazione degli obblighi di procedere alle valutazioni dell’idoneità e dell’appropriatezza previste dal citato articolo 19, che l’impresa di investimento è tenuta ad effettuare relativamente cliente al dettaglio. |
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5) |
Se, al fine di poter escludere l’applicazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 della direttiva Mifid, costituisca una condizione necessaria la circostanza che il prodotto finanziario cui è vincolato lo strumento finanziario proposto sia assoggettato a prescrizioni normative di tutela dell’investitore simili a quelle imposte dalla citata direttiva». |
(1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona (Spagna) il 30 dicembre 2011 — Alfonso Carlos Amselem Almor/NCG Banco, S.A.
(Causa C-665/11)
2012/C 80/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Mercantil de Barcelona
Parti
Ricorrente: Alfonso Carlos Amselem Almor
Convenuto: NCG Banco SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
«Se la proposta da parte un ente creditizio, ad un cliente con il quale abbia già stipulato un contratto di mutuo ipotecario, di uno swap di interessi al fine di coprire il rischio di variazioni dei tassi di interesse relativi a tale precedente operazione debba essere considerata un servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alla definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 4), della direttiva 2004/39/CE (1) (Mifid). |
|
2) |
Qualora non venga effettuata la valutazione di idoneità, prevista dall’articolo 19, paragrafo 4 della citata direttiva nel caso di un investitore al dettaglio, se tale omissione comporti la nullità assoluta dello swap di interessi sottoscritto dall’investitore con l’ente creditizio che ha fornito la consulenza. |
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3) |
Nel caso in cui il servizio prestato nei termini appena descritti non debba essere considerato un servizio di consulenza in materia di investimenti, se il mero fatto di procedere all’acquisto di un prodotto finanziario complesso come uno swap di interessi senza che sia stata previamente effettuata la valutazione dell’appropriatezza prevista dall’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva Mifid, per cause imputabili all’impresa di investimento, comporti la nullità assoluta del contratto di acquisto sottoscritto con l’ente creditizio stesso. |
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4) |
Se, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva Mifid, il mero fatto che un ente creditizio proponga ad un cliente uno strumento finanziario complesso vincolato ad un mutuo ipotecario, costituisca un motivo sufficiente per escludere l’applicazione degli obblighi di procedere alle valutazioni dell’idoneità e dell’appropriatezza previste dal citato articolo 19, che l’impresa di investimento è tenuta ad effettuare relativamente cliente al dettaglio. |
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5) |
Se, al fine di poter escludere l’applicazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 della direttiva Mifid, costituisca una condizione necessaria la circostanza che il prodotto finanziario cui è vincolato lo strumento finanziario proposto sia assoggettato a prescrizioni normative di tutela dell’investitore simili a quelle imposte dalla citata direttiva». |
(1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italia) il 2 gennaio 2012 — Danilo Tola/Ministero della Difesa
(Causa C-4/12)
2012/C 80/17
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo per la Sardegna
Parti nella causa principale
Ricorrente: Danilo Tola
Convenuto: Ministero della Difesa
A seguito del ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale in data 5 gennaio 2012, con ordinanza 18 gennaio 2012 la Corte di giustizia ha cancellato la causa dal ruolo.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Lettonia) il 17 gennaio 2012 — Mohamad Zakaria
(Causa C-23/12)
2012/C 80/18
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Mohamad Zakaria
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 562/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), contempli il diritto della persona di presentare ricorso non solo contro il provvedimento di diniego di ingresso nel paese, ma anche contro le violazioni commesse nel corso del procedimento di adozione della decisione con cui si autorizza l’ingresso. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se la citata norma imponga allo Stato membro, tenuto conto delle disposizioni del ventesimo considerando e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’obbligo di garantire un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1) e di risposta negativa alla questione sub 2), se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 562/2006 imponga allo Stato membro, tenuto conto delle disposizioni del ventesimo considerando e dell’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’obbligo di garantire un ricorso effettivo dinanzi ad un organo amministrativo che, dal punto di vista istituzionale e funzionale, offra le stesse garanzie di un organo giurisdizionale. |
(1) GU L 105, pag. 1.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/13 |
Ricorso presentato il 31 gennaio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-48/12)
2012/C 80/19
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, S. Petrova e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1) e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, della stessa direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE ad una penalità, per essere venuta meno all’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di trasposizione della direttiva 2008/50/CE, per un importo giornaliero di EUR 71 521,38 e calcolata a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza nella presente causa; |
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— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia la violazione dell’obbligo previsto all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE (in prosieguo: la direttiva CAFE).
La direttiva CAFE costituisce il principale strumento normativo a livello dell’Unione riguardante inquinanti dell’aria ambiente, ha perciò l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute umana. Essa stabilisce tra l’altro standard di valutazione nonché obiettivi di riduzione della concentrazione nell’aria ambiente di particelle costituenti le sostanze nell’aria ambiente di gran lunga più nocive per la salute umana. Gli Stati membri sono obbligati a ridurre il tetto di concentrazione dell’esposizione di particelle sospese PM 2,5 a 20 microgrammi/m3 nel 2015. Fissa inoltre il valore–obiettivo per le PM 2,5 al livello di 25 microgrammi/m3 da raggiungere al 1o gennaio 2010. Prescrive anche agli Stati membri, per il 2015, di raggiungere il valore limite per le PM 2,5 pari a 25 microgrammi/m3 (fase 1), per contro nella seconda fase (al 2020), pari a 20 microgrammi/m3. Inoltre, in forza della direttiva CAFE, gli Stati membri provvedono ad informare il pubblico in merito alla qualità dell’aria ambiente ed alle altre misure adottate sul fondamento della medesima.
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva CAFE, la Repubblica di Polonia doveva adottare e mettere in vigore le disposizioni legali necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente all’11 giugno 2010.
La Repubblica di Polonia non ha trasposto nell’ordinamento polacco né messo in vigore tutte le disposizioni necessarie. L’elaborazione dei principi basilari del disegno di legge di modifica della legge in materia di tutela dell’ambiente nonché di alcune altre leggi da parte del Ministero per l’ambiente non costituisce un adempimento dell’obbligo previsto all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE.
La Commissione è stata informata dalle autorità polacche solo in merito alla parziale attuazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 23 della direttiva CAFE grazie all’istituzione, negli articoli 13 e 15 della legge del 17 luglio 2009, del sistema di trattamento delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze via la creazione del sistema di trattamento delle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossido di azoto (NO) nonché grazie all’obbligo di elaborare un progetto di piano nazionale di riduzioni.
(1) GU L 152, pag. 1.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/14 |
Impugnazione proposta il 1o febbraio 2012 dalla Kendrion NV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 16 novembre 2011, nella causa T-54/06, Kendrion contro Commissione
(Causa C-50/12 P)
2012/C 80/20
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Kendrion NV (rappresentanti: P. Glazener e T. Ottervanger, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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— |
Annullare integralmente o parzialmente la sentenza, conformemente ai motivi dedotti nella presente impugnazione; |
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— |
Annullare integralmente o parzialmente la decisione, nella parte relativa alla ricorrente; |
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— |
Annullare o ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente; |
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— |
In subordine, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio in conformità al giudizio della Corte; |
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— |
Condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Ai sensi del primo motivo, il Tribunale è incorso in errore nell'interpretazione del diritto dell'Unione ed ha motivato il suo giudizio in modo contraddittorio e carente, dichiarando che la Commissione aveva sufficientemente chiarito in diritto perché avesse inflitto alla Kendrion un’ammenda superiore a quella inflitta alla Fardem. |
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2) |
Ai sensi del secondo motivo, il Tribunale, nel giudicare se la Commissione potesse ritenere la Kendrion responsabile in solido per l’ammenda da infliggere alla sua ex-controllata Fardem, è incorso in un errore di interpretazione giuridica e ha mancato nell'esame concreto delle prove, commettendo pertanto errori procedurali. Nella sentenza il Tribunale ha ripartito l’onere della prova in modo iniquo, ha manifestamente travisato i fatti ed ha valutato in modo chiaramente erroneo i mezzi di prova. Il Tribunale ha inoltre motivato le proprie considerazioni in maniera carente e non ha sufficientemente approfondito gli argomenti avanzati dalla Kendrion. |
|
3) |
Con il terzo motivo la Kendrion censura le dichiarazioni contenute nella sentenza impugnata nelle quali il Tribunale tratta e respinge il secondo, il quarto e il quinto motivo dedotti dalla Kendrion in primo grado. A giudizio della Kendrion, il Tribunale si è fondato su un'interpretazione errata del diritto dell’Unione presumendo che alla società controllante Kendrion, non implicata nell’infrazione, potesse essere inflitta un propria ammenda, superiore a quella inflitta alla controllata Fardem, che ha commesso l’infrazione. Inoltre il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento ed ha motivato il suo giudizio in modo contraddittorio e carente. |
|
4) |
Con il quarto motivo la Kendrion fa valere che il Tribunale ha respinto illegittimamente, in quanto «irrilevante», l’argomento dedotto dalla Kendrion secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale è durato troppo a lungo. Il Tribunale sembra dunque ritenersi incompetente a pronunciarsi su irregolarità nella procedura dinanzi al Tribunale stesso. Anche ammesso che il Tribunale non sia competente a ridurre l’ammenda a causa di un’eccessiva durata del procedimento svoltosi dinanzi ad esso, la Corte è in ogni caso tenuta a pronunciarsi su questo punto essenziale per la certezza del diritto ed a trarne le debite conseguenze. |
Tribunale
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/15 |
Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012 — EI du Pont de Nemours e altri/Commissione
(Causa T-76/08) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma cloroprene - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Fissazione dei prezzi - Ripartizione del mercato - Imputabilità del comportamento illecito - Impresa comune - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Circostanze attenuanti - Cooperazione)
2012/C 80/21
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti), DuPont Performance Elastomers LLC (Wilmington), e DuPont Performance Elastomers SA (Grand-Saconnex, Svizzera) (rappresentanti: J. Boyce e A. Lyle-Smythe, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e V. Bottka, successivamente V. Bottka e V. Di Bucci, e infine V. Bottka, S. Noë e A. Biolan, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione C(2007) 5910 def., della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.629 — Gomma cloroprene), come modificata dalla decisione C(2008) 2974 def. della Commissione, del 23 giugno 2008, nella parte in cui riguardano la EI du Pont de Nemours and Company e, dall’altro, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti con detta decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La EI du Pont de Nemours and Company, la DuPont Performance Elastomers LLC e la DuPont Performance Elastomers SA sono condannate alle spese. |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/15 |
Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012 — Dow Chemical/Commissione
(Causa T-77/08) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma cloroprene - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Fissazione dei prezzi - Ripartizione del mercato - Imputabilità del comportamento illecito - Impresa comune - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Circostanze attenuanti - Cooperazione)
2012/C 80/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti D. Schroeder e T. Graf)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e V. Bottka, successivamente V. Bottka e V. Di Bucci, e infine V. Bottka, P. Van Nuffel e L. Malferrari, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2007) 5910 def., della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.629 — Gomma cloroprene), come modificata dalla decisione C(2008) 2974 def. della Commissione, del 23 giugno 2008, nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con detta decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La The Dow Chemical Company è condannata alle spese. |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/16 |
Sentenza del Tribunale 2 febbraio 2012 — Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione
(Causa T-83/08) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato della gomma cloroprene - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Fissazione dei prezzi - Ripartizione del mercato - Prova della partecipazione all’intesa - Prova della dissociazione dall’intesa - Durata dell’infrazione - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Irretroattività - Legittimo affidamento - Principio di proporzionalità - Circostanze attenuanti)
2012/C 80/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Giappone) e Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente G. van Gerven, T. Franchoo e D. Fessenko, successivamente T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière e A. de Beaugrenier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e V. Bottka, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2007) 5910 def., della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.629 — Gomma cloroprene), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti con detta decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e la Denka Chemicals GmbH sono condannate alle spese. |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/16 |
Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012 — skytron energy/UAMI (arraybox)
(Causa T-321/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo arraybox - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 80/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H.J. Omsels e C. Danziger, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 giugno 2009 (procedimento R 1680/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo arraybox come marchio comunitario
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La skytron energy GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/16 |
Sentenza del Tribunale 2 febbraio 2012 — Grecia/Commissione
(Causa T-469/09) (1)
(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Settore della trasformazione dei pomodori e del magazzinaggio del riso - Controlli essenziali - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Principio di proporzionalità)
2012/C 80/25
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. K. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e A. Markoulli, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2009/721/CE della Commissione, del 24 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 257, pag. 28)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/17 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Hartmann — Lamboy/UAMI — Diptyque (DYNIQUE)
(Causa T-305/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo DYNIQUE - Marchio comunitario denominativo anteriore DIPTYQUE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 80/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Marlies Hartmann-Lamboy (Westerburg, Germania) (rappresentante: avv. R. Loos)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente G. Schneider, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Diptyque SAS (Parigi, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 7 maggio 2010 (procedimento R 1217/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Diptyque SAS e la sig.ra Marlies Hartmann-Lamboy.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Marlies Hartmann-Lamboy è condannata alle spese. |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/17 |
Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012 — Goutier/UAMI — Euro Data (ARANTAX)
(Causa T-387/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ARANTAX - Marchio nazionale denominativo anteriore ANTAX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso serio del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)
2012/C 80/27
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. Happe)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst (Saarbrücken, Germania) (rappresentante: avv. D. Wagner)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 1o luglio 2010 (procedimento R 126/2009-4), relativa ad un’opposizione tra la Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst e il sig. Klaus Goutier.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Klaus Goutier è condannato alle spese. |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/17 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Dosenbach-Ochsner/UAMI — Sisma (Rappresentazione di elefanti in un rettangolo)
(Causa T-424/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo che rappresenta elefanti in un rettangolo - Marchi internazionale e nazionale figurativi anteriori che rappresentano un elefante e marchio nazionale denominativo anteriore elefanten - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere distintivo dei marchi anteriori)
2012/C 80/28
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport (Dietikon, Svizzera), (rappresentante: O. Rauscher, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sisma SpA (Mantova) (rappresentate: F. Caricato, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 luglio 2010 (procedimento R 1638/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport e la Sisma SpA
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 luglio 2010 (procedimento R 1638/2008-4) è annullata. |
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2) |
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport. |
|
3) |
La Sisma SpA sopporterà le proprie spese. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/18 |
Sentenza del Tribunale 2 febbraio 2012 — Almunia Textil/UAMI — FIBA-Europa (EuroBasket)
(Causa T-596/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket - Marchio comunitario figurativo Basket - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 80/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spagna) (rappresentante: J.E. Astiz Suárez, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: FIBA-Europe eV (Monaco, Germania) (rappresentante: T. Hogh Holub, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 ottobre 2010 (procedimento R 280/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Almunia Textil, SA e la FIBA-Europe eV.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Almunia Textil, SA, sopporterà, oltre alle proprie, spese, anche le spese sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla FIBA-Europe eV, ivi comprese, per quanto concerne quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/18 |
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Run2Day Franchise/UAMI — Runners Point (Run2)
(Causa T-64/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Run2 - Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori RUN2DAY - Marchio Benelux figurativo anteriore RUN2DATE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 80/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. H. Koenraad)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Germania) (rappresentante: avv. H. Prange)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 novembre 2010 (procedimento R 349/2010-1), relativa ad un’opposizione tra la Run2Day Franchise BV e la Runners Point Warenhandels GmbH.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dell’11 novembre 2010 (procedimento R 349/2010-1), è annullata. |
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2) |
L’UAMI e la Runners Point Warenhandels GmbH sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Run2Day Franchise BV. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/18 |
Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2012 — Groupe Partouche/Commissione
(Causa T-315/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Concentrazioni - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità)
2012/C 80/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Groupe Partouche (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-J. Sebag)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek e N. von Lingen, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: La française des jeux (Boulogne-Billancourt, Francia); e Groupe Lucien Barrière (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti D. Théophile e P. Mèle)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2010) 3333 della Commissione, del 21 maggio 2010, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l’operazione di concentrazione di imprese diretta all’acquisizione da parte della la Française des jeux e dal Groupe Lucien Barrière del controllo comune dell’impresa Newco (caso COMP/M.5786 — Française des jeux/Groupe Lucien Barrière/JV).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Groupe Partouche sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Française des jeux e dal Groupe Lucien Barrière. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/19 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 gennaio 2012 — Henkel e Henkel France/Commissione
(Causa T-607/11 R)
(Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione che nega la trasmissione di documenti a un’autorità nazionale garante della concorrenza - Domanda di provvedimenti provvisori - Mancanza di interesse ad agire - Mancato rispetto dei requisiti di forma - Assenza di carattere provvisorio dei provvedimenti richiesti - Irricevibilità)
2012/C 80/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedenti: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania) e Henkel France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentant: avv.ti R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet e É. Paroche)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e P. J. O. Van Nuffel, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori relativi alla decisione della Commissione, del 30 settembre 2011 (caso COMP/39.579 — Detersivi per i consumatori — e caso 09/0007 F), recante rigetto della domanda dell’Autorità garante della concorrenza francese di trasmetterle, nell’ambito del caso 09/0007 F, avente ad oggetto il settore francese dei detersivi, alcuni documenti prodotti nel caso COMP/39.579
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/19 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 gennaio 2012 — Euris Consult/Parlamento
(Causa T-637/11 R)
(Procedimento sommario - Appalto pubblico di servizi - Gara d’appalto - Servizi di traduzione verso il maltese - Rigetto dell’offerta di un offerente - Modalità di comunicazione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Perdita di un’opportunità - Insussistenza di un danno grave ed irreparabile - Insussistenza dell’urgenza)
2012/C 80/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedente: Euris Consult Ltd (Floriana, Malta) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e F. Poilvache, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2011, adottata nell’ambito della gara d’appalto (MT/2011/EU) vertente sulla prestazione di servizi di traduzione in maltese (GU S 56-090372), che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/19 |
Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — TV2/Danimarca/Commissione europea
(Causa T-674/11)
2012/C 80/34
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: TV2/Danimarca A/S (Odense, Danimarca) (rappresentante: advokat O. Koktvedgaard)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
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— |
In via principale, annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, sulle misure della Danimarca in favore di TV2/Danimarca (C-2/2003), nella parte in cui ha dichiarato che le misure investigate costituivano aiuti di Stato compresi nel disposto dell’articolo 107, paragrafo1, TFUE (punti 101,153 e paragrafo 1 delle conclusioni della decisione). |
|
— |
In subordine, annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, sulle misure della Danimarca in favore di TV2/Danimarca (C-2/2003), nella parte in cui ha dichiarato che:
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, con l’art. 14 TFUE e con il Protocollo di Amsterdam. Pertanto la ricorrente ritiene che:
|
— |
la ricorrente non ha ricevuto l’aiuto di Stato, in quanto le misure investigate non attribuivano a TV2/Danimarca un vantaggio ai sensi dell’articolo 107 TFUE, ma costituivano esclusivamente un canone per l’espletamento di pubblici servizi forniti da TV2/Danimarca. La ricorrente afferma che la Commissione non ha applicato i requisiti posti dalla sentenza Altmark, in conformità con il suo spirito e finalità, e incorrettamente ha dichiarato che non ricorrevano i requisiti secondo e quarto stabiliti da detta sentenza. |
|
— |
L’asserito aiuto alla TV2/Danimarca sotto forma di canone ed esenzioni dall’imposta sulle società non ha costituito un aiuto nuovo ai sensi del regolamento sulla procedura (1), poiché dette misure erano precedenti all’adesione della Danimarca alla UE. |
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— |
Il canone che è stato trasferito alle emissioni regionali mediante la TV2/Danimarca fra il 1997 e il 2002 non può qualificarsi come un aiuto statale alla TV2/Danimarca, poiché la TV2/Danimarca non è stato l’effettivo destinatario dei detti fondi, e |
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— |
i fondi che furono trasferiti dalla TV2/Reclame A/S alla TV2/Danimarca mediante il fondo della TV2, provenienti dalla vendita di messaggi pubblicitari, non hanno costituito aiuto statali, poiché si trattava del pagamento alla TV2/Danimarca della diffusione di messaggi pubblicitari realizzati sulla sua rete televisiva. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22.3.1999 recante modalità di applicazione dell’(articolo 108 TFUE) (GU L 83, pag. 1).
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/20 |
Ricorso proposto il 2 gennaio 2012 — Francia/Commissione
(Causa T-1/12)
2012/C 80/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e J. Gstalter, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare integralmente la decisione impugnata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2011) 7808 def., del 24 ottobre 2011, mediante la quale la Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno taluni aiuti alla ristrutturazione programmati dalle autorità francesi a favore della SeaFrance SA sotto forma di un aumento di capitale e di prestiti concessi dalla SNCF alla SeaFrance.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul travisamento della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, allorché la Commissione ha considerato che l’oculatezza dei due prestiti programmati dalla SNCF doveva essere valutata unitamente all’aiuto finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione. Detto motivo si suddivide in due parti, basate:
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2) |
Secondo motivo, vertente sul travisamento della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE allorché la Commissione ha ritenuto, ad abundantiam, che le autorità francesi non avessero dimostrato che i due prestiti programmati dalla SNCF, valutati isolatamente, sarebbero stati concessi al tasso di mercato. Tale motivo si suddivide in due parti, basate:
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3) |
Terzo motivo, vertente su errori in diritto e in fatto commessi quando la Commissione ha ritenuto che l’aiuto alla ristrutturazione è incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE interpretato alla luce degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. |
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4) |
Quarto motivo vertente su una violazione dell’articolo 345 TFUE che prevede che i trattati lascino del tutto impregiudicato il regime della proprietà esistente negli Stati membri. |
(1) GU C 14, pag. 6.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/21 |
Ricorso proposto il 9 gennaio 2012 — Interbev/Commissione
(Causa T-18/12)
2012/C 80/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Morrier e A. Bouviala, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, aiuto di Stato SA. 14974 (C 46/2003) — Francia — relativa ai contributi a vantaggio di INTERBEV, C(2011) 4923 def., non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, in quanto qualifica come aiuti di Stato le azioni condotte da INTERBEV tra il 1996 e il 2004 in materia di pubblicità, promozione, assistenza tecnica, nonché ricerca e sviluppo, da una parte, e i contributi volontari estesi, che servono a finanziare tali azioni, come risorse pubbliche, facenti parte integrante dei suddetti provvedimenti, aventi ad oggetto aiuti di Stato, dall’altra; |
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— |
in subordine, annullare la decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, aiuto di Stato SA.14974 (C 46/2003) — Francia — relativa ai contributi a vantaggio di INTERBEV, C(2011) 4923 def., non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, in quanto invita i giudici nazionali a disporre il rimborso dei contributi volontari estesi (decisione impugnata, punti 201 e 202); |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su una motivazione insufficiente della decisione impugnata alla luce dell’articolo 296 del TFUE e, in particolare, delle condizioni relative i) ad un vantaggio economico selettivo a beneficio degli operatori delle filiere bovine e ovine, ii) all’origine statale delle azioni condotte dalla ricorrente, iii) al pregiudizio alla concorrenza e al commercio tra Stati membri e iv) al nesso vincolante tra le azioni condotte dalla ricorrente e i contributi volontari estesi, anche denominati contributi volontari obbligatori, prelevati tra il 1996 e il 2004. |
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2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto le azioni condotte dalla ricorrente tra il 1996 e il 2004:
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3) |
Terzo motivo, vertente, in subordine, su un errore manifesto di valutazione quanto all’esistenza di un nesso di destinazione vincolante tra i contributi volontari estesi e le azioni condotte dalla ricorrente. |
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4) |
Quarto motivo, vertente, in ulteriore subordine, su un errore manifesto di valutazione in merito alle conseguenze che il giudice nazionale dovrebbe trarre dall’assenza di notifica dei contributi volontari estesi. La Commissione esorterebbe, al punto 202 della decisione impugnata, i giudici nazionali a disporre la restituzione dei contributi volontari estesi, nonché a dichiarare l’invalidità degli aiuti, e gli interessati ad adire il giudice nazionale, sebbene il giudice nazionale non sia tenuto a disporre la restituzione degli aiuti e dei contributi volontari estesi per l’inopportunità e l’impossibilità pratica di tale restituzione. |
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/22 |
Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — Fomanu/UAMI (Qualität hat Zukunft)
(Causa T-22/12)
2012/C 80/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 ottobre 2011, procedimento R 1518/2011-1; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Qualität hat Zukunft» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 40.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/22 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — PT Musim Mas/Consiglio
(Causa T-26/12)
2012/C 80/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medam, Indonesia) (rappresentante: avv. D. Luff)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che
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3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che
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4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che
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5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che
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(1) GU L 343, pag. 51.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/23 |
Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — Bauer/UAMI — BenQ Materials (Daxon)
(Causa T-29/12)
2012/C 80/39
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Erika Bauer (Schaufling, Germania) (rappresentante: avv. A. Merz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare in toto la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 9 novembre 2011, procedimento R 2191/2010-2; |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la BenQ Materials Corp.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Daxon» per prodotti delle classi 3, 5 e 10.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «DALTON» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 18, 25, 35, 41 e 44.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto sussisterebbe un rischio di confusione.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/24 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2012 — Piotrowski/UAMI (MEDIGYM)
(Causa T-33/12)
2012/C 80/40
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Elke Piotrowski (Viernheim, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 18 novembre 2011, procedimento R 734/2011-4; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MEDIGYM» per prodotti della classe 10.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, poiché la decisione della commissione di ricorso si sarebbe basata su argomenti in ordine ai quali la ricorrente non avrebbe potuto presentare le proprie deduzioni, nonché violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009, in quanto sarebbe stata rifiutata la protezione del marchio comunitario di cui trattasi a norma degli articoli 154, paragrafo 3, e 37, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sebbene il marchio non sia stato escluso né in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), né ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/24 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Herbacin cosmetic/UAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
(Causa T-34/12)
2012/C 80/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Germania) (rappresentante: avv. J. Eberhardt)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratoire Garnier et Cie (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 22 novembre 2011, procedimento R 2255/2010-1; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la Laboratoire Garnier et Cie.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HERBA SHINE» per prodotti della classe 3.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale e comunitario «HERBACIN» per prodotti della classe 3, registrazione internazionale.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché, già al momento della decisione di opposizione di primo grado non sussisteva più alcuna valida richiesta di documenti relativi all’uso da parte della richiedente; violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso del convenuto, non avendo tenuto conto delle considerevoli vendite all’esportazione con il marchio contrapposto «HERBACIN», avrebbe commesso un errore di diritto; nonché violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, dato che le prove dell’uso in relazione ai clienti all’interno della Comunità sarebbero state valutate erroneamente.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/25 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Athens Resort Casino/Commissione
(Causa T-36/12)
2012/C 80/42
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grecia) (rappresentanti: N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis e. K. Spyropoulos, avvocati e F. Carlin, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione 2011/716/UE del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, dell’1.11.2011, pag. 25) (in prosieguo: la «decisione impugnata»); o |
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— |
in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui si applica alla ricorrente; o |
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— |
in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero di somme presso la ricorrente; e |
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— |
condannare la convenuta a pagare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che:
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che:
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che
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(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 (ora articolo 108) del trattato CE (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1)
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/25 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2012 — Hamcho e Hamcho International/Consiglio
(Causa T-43/12)
2012/C 80/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Mohamad Hamcho (Damasco, Siria) e Hamcho International (Damasco) (rappresentante: avv. M. Ponsard)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
assoggettare il presente ricorso al procedimento accelerato; |
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— |
annullare, nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti:
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— |
annullare la decisione del Consiglio inclusa nella sua comunicazione del 21 dicembre 2011 indirizzata ai ricorrenti, per la parte in cui essa mantiene la loro iscrizione negli elenchi controversi; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-653/11, Jaber/Consiglio.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/26 |
Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Commissione
(Causa T-337/09) (1)
2012/C 80/44
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/26 |
Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2012 — Ghost Brand/OHMI — Procter & Gamble International Operations (GHOST)
(Causa T-298/11) (1)
2012/C 80/45
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/26 |
Ordinanza del Tribunale 18 gennaio 2012 — Otto/UAMI — Nalsani (TOTTO)
(Causa T-300/11) (1)
2012/C 80/46
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/26 |
Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2012 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione
(Causa T-362/11) (1)
2012/C 80/47
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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17.3.2012 |
IT |
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C 80/26 |
Ordinanza del Tribunale del 26 gennaio 2012 — Symfiliosi/FRA
(Causa T-397/11) (1)
2012/C 80/48
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.