ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2012.070.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 70E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
8 marzo 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2010-2011
Sedute dal 19 al 21 ottobre 2010
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 12 E del 15.1.2011.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 19 ottobre 2010

2012/C 070E/01

Lavoratrici precarie
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie (2010/2018(INI))

1

 

Mercoledì 20 ottobre 2010

2012/C 070E/02

Il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa (2010/2039(INI))

8

2012/C 070E/03

Crisi finanziaria, economica e sociale, raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (2009/2182(INI))

19

2012/C 070E/04

Migliorare la governance economica e il quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (2010/2099(INI))

41

ALLEGATO

48

 

Giovedì 21 ottobre 2010

2012/C 070E/05

Futuro della normazione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea (2010/2051(INI))

56

2012/C 070E/06

Riforme attuate e sviluppi nella Repubblica di Moldova
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulle riforme poste in atto e gli sviluppi nella Repubblica di Moldova

68

2012/C 070E/07

Politica marittima integrata
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) - Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (2010/2040(INI))

70

2012/C 070E/08

Relazioni commerciali dell'UE con l'America latina
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America Latina (2010/2026(INI))

79

2012/C 070E/09

Espulsioni coatte in Zimbabwe
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sugli sgomberi coatti nello Zimbabwe

88

2012/C 070E/10

Cambogia, in particolare il caso di Ram Rainsy
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla Cambogia, segnatamente il caso di Sam Rainsy

90

2012/C 070E/11

Caucaso settentrionale, in particolare il caso di Oleg Orlov
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla situazione dei diritti umani nel Caucaso settentrionale (Federazione russa) e sul procedimento penale a carico di Oleg Orlov

93

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 20 ottobre 2010

2012/C 070E/12

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione
Decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2010/2118(ACI))

98

ALLEGATO

101

2012/C 070E/13

Adeguamento del regolamento del Parlamento all'accordo quadro rivisto sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione
Decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento europeo all'accordo quadro riveduto sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2010/2127(REG))

119

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 19 ottobre 2010

2012/C 070E/14

Rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))

124

P7_TC1-COD(2010)0041Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

124

2012/C 070E/15

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Nordjylland/Danimarca
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Danimarca) (COM(2010)0451 – C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD))

125

ALLEGATO

127

2012/C 070E/16

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: NXP Semiconductors/Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Paesi Bassi) (COM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))

128

ALLEGATO

130

2012/C 070E/17

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Qimonda/Portogallo
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portogallo) (COM(2010)0452 – C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD))

131

ALLEGATO

133

2012/C 070E/18

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Cataluña automoción/Spagna
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/002 ES/Cataluña automoción) (COM(2010)0453 – C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD))

134

ALLEGATO

136

2012/C 070E/19

Regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

137

P7_TC1-COD(2009)0051Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio

138

ALLEGATO

138

2012/C 070E/20

Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))

138

 

Mercoledì 20 ottobre 2010

2012/C 070E/21

Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna (COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

139

P7_TC1-COD(2010)0054Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

140

ALLEGATO

140

2012/C 070E/22

Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti (COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0171Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti

141

ALLEGATO

141

2012/C 070E/23

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010: Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio; sezione III - Commissione; sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II - Consiglio europeo e Consiglio; sezione III - Commissione; sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

142

2012/C 070E/24

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010, Sezione III – Commissione – Misure di accompagnamento nel settore delle banane (BAM)
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))

144

2012/C 070E/25

Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio 2011 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, tutte le sezioni (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))

149

2012/C 070E/26

Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

162

P7_TC1-COD(2008)0193Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e che introduce misure intese a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare

163

2012/C 070E/27

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

176

P7_TC1-COD(2009)0054Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)

177

 

Giovedì 21 ottobre 2010

2012/C 070E/28

Strumento per la stabilità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))

178

P7_TC1-COD(2009)0058Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità

179

2012/C 070E/29

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

183

P7_TC1-COD(2009)0060APosizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

184

2012/C 070E/30

Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

188

P7_TC1-COD(2009)0060BPosizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

188

2012/C 070E/31

Strumento finanziario per la cooperazione con i paesi industrializzati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

192

P7_TC1-COD(2009)0059Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito[Emendamento 3, salvo dove diversamente indicato]

193

ALLEGATO

201

2012/C 070E/32

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))

203

P7_TC1-COD(2010)0059Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

204

ALLEGATO I

210

ALLEGATO II

211

2012/C 070E/33

Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

211

P7_TC1-COD(2005)0254Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi

212

ALLEGATO

219

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2010-2011 Sedute dal 19 al 21 ottobre 2010 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 12 E del 15.1.2011. TESTI APPROVATI

Martedì 19 ottobre 2010

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/1


Martedì 19 ottobre 2010
Lavoratrici precarie

P7_TA(2010)0365

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie (2010/2018(INI))

2012/C 70 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione del 18 dicembre 2009 sulla parità tra donne e uomini – 2010 (COM(2009)0694),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2003«Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: un'analisi degli ultimi progressi» (COM(2003)0728),

vista la relazione della Commissione del 2004 dal titolo «Lavoro precario in Europa: uno studio comparativo dei rischi connessi sul mercato del lavoro nelle economie flessibili»,

vista la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione - Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (COM(2010)0193),

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2009 (flessicurezza in tempi di crisi),

vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente le agenzie di lavoro temporaneo (1),

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2),

vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (3),

vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (4),

visto il documento di base 2010 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dal titolo «lavoro molto atipico»,

vista la relazione del 2008 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro su «misure per lottare contro il lavoro nero nell'Unione europea»,

vista la relazione del 2007 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro su «condizioni di lavoro nell'Unione europea: la prospettiva di genere»,

vista la relazione del 1998 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro su «precariato e condizioni di lavoro nell'Unione europea»,

vista la relazione di Eurobarometro di ottobre 2007 dal titolo «Il lavoro sommerso nell'Unione europea»,

vista la relazione 2009 del Gruppo di esperti sulle questioni di genere e l'occupazione della Commissione europea (EGGE) dal titolo «La segregazione di genere nel mercato del lavoro»,

vista la relazione 2006 del gruppo di esperti sul genere, l'inclusione sociale e occupazione della Commissione europea intitolata «le disuguaglianze di genere nel rischio di povertà e di esclusione sociale per gruppi svantaggiati in trenta paesi europei»,

vista la relazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (OIL) intitolata «Un lavoro dignitoso per i lavoratori domestici», elaborata per la 99a sessione della Conferenza internazionale del lavoro a giugno 2010,

vista la relazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (OIL) del 2009 intitolata «La dimensione di genere del lavoro domestico in Europa occidentale»,

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria (5),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (6),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini (7),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul futuro della Strategia di Lisbona per quanto riguarda la prospettiva di genere (8),

vista la sua risoluzione del 18 settembre 1998 sul ruolo delle cooperative nella crescita dell'occupazione femminile (9),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 1998 su «rispetto dei diritti umani nell’Unione europea (1996)» (10),

visto il parere della sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza del Comitato economico e sociale europeo del 12 maggio 2010 su «La professionalizzazione del lavoro domestico» (SOC/372 - CESE 336/2010 fin),

viste le statistiche di Eurostat in focus n. 12/2010, dal titolo «Mercati del lavoro nell'UE-27 ancora in crisi»,

visto l’articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0264/2010),

A.

considerando che l'individualizzazione e la crescente flessibilità del mercato del lavoro – comportando una riduzione della contrattazione collettiva – pone i lavoratori, in particolare le donne, che spesso devono conciliare il lavoro con gli impegni familiari, in una posizione più debole che può portare a posti di lavoro precari, in quanto essa rende più facile per i datori di lavoro offrire condizioni lavorative peggiori,

B.

considerando che le donne sono sovrarappresentate nell'occupazione precaria sul mercato del lavoro e che certe forme di lavoro precario svolte dalle donne, come il lavoro domestico retribuito e il lavoro di assistenza, sono lavori invisibili sul mercato del lavoro, e considerando che nonostante l’attuale quadro legislativo, nell’UE le donne sono come sempre soggette a disparità per quanto riguarda le opportunità occupazionali, la qualità del lavoro, il salario di sussistenza nonché la parità di retribuzione per pari lavoro e per lavoro di pari valore,

C.

considerando che la sovrarappresentazione delle donne nei posti di lavoro precari è uno dei principali fattori che contribuiscono al divario di genere a livello retributivo, che continua a essere elevato; considerando che, di conseguenza, attraverso il miglioramento della qualità del lavoro femminile si otterrà una riduzione del divario di genere a livello retributivo,

D.

considerando che il lavoro a tempo parziale imposto è diffuso nel settore dei servizi, in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione, nell'istruzione, nella sanità, nei servizi sociali e in altri servizi di assistenza comunitaria, sociale e personale, ove la maggior parte dei dipendenti è di sesso femminile,

E.

considerando che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro riflette il ruolo di queste ultime all'interno della famiglia e che tendono infatti ad accettare posti di lavoro che consentano loro di conciliare le attività retribuite con quelle che non lo sono,

F.

considerando che la crisi economica e finanziaria ha avuto un duplice effetto sull'occupazione precaria, dato che la prima reazione di molte imprese è stata quella di ridurre l'occupazione temporanea e considerando inoltre che si teme che molti dei posti di lavoro permanenti persi durante la recessione non saranno ripristinati ma sostituiti da regimi occupazionali atipici, per non dire precari,

G.

considerando che il lavoro precario si riferisce a forme occupazionali non standardizzate con una delle seguenti caratteristiche:

scarsa o nessuna sicurezza del posto di lavoro a causa del carattere non permanente, spesso di tipo casuale del lavoro, con contratti che hanno basse condizioni oppure senza neanche un contratto scritto, ad esempio nel caso di contratti temporanei, part time imposto, orari e mansioni non definiti che variano a piacimento del datore di lavoro;

un basso livello di stipendio che può anche essere indefinito e al nero;

nessun diritto di tutela sociale o di prestazioni connesse con il lavoro;

nessuna protezione dalle discriminazioni;

nessuna prospettiva o prospettive limitate di avanzamento sul mercato del lavoro;

nessuna rappresentanza collettiva dei lavoratori;

un ambiente di lavoro che non osserva nessuno standard minimo sanitario e di sicurezza,

H.

considerando che la condizioni di lavoro precario, come i contratti non scritti, il lavoro a tempo parziale imposto e il persistente divario nelle retribuzioni hanno un effetto a lungo termine sulla tutela di sicurezza sociale e sulle pensioni ed espongono i lavoratori ad un maggiore rischio di povertà,

I.

considerando che in alcuni contesti le donne rischiano di essere soggette a condizioni non dignitose di lavoro e meritano quindi una particolare attenzione al riguardo, soprattutto le gestanti e le donne che allattano,

J.

considerando che la globalizzazione e l'attuale contesto economico, unitamente ai progressi tecnologici, stanno comportando cambiamenti nei rapporti di lavoro e nel contenuto delle mansioni dei lavoratori,

K.

considerando che le lavoratrici precarie hanno meno possibilità di essere informate in merito ai loro diritti e sono più esposte al rischio di essere private della tutela giuridica e/o di essere licenziate ingiustamente,

L.

considerando che occorre sottolineare l’importanza del diritto di tutti i lavoratori, incluse le lavoratrici precarie, alla formazione e al perfezionamento professionali,

M.

considerando che definire le donne come seconda fonte di reddito famigliare non rende giustizia alla rilevante percentuale di lavoratrici che da sole sostentano la famiglia,

N.

considerando che il numero di lavoratrici non dichiarate è in continuo aumento, specialmente nel settore domestico,

O.

considerando che la maggior parte dei lavoratori domestici che svolgono lavori come l'assistenza domestica, la pulizia e la ristorazione sono donne; considerando che il lavoro domestico nei paesi industriali assorbe fra il 5 e il 9 % dell'occupazione totale, mentre tale lavoro è per la maggior parte precario, sottovalutato e non formalizzato; considerando inoltre che la vulnerabilità dei lavoratori domestici significa che sono spesso vittime di discriminazioni e che possono essere facilmente soggetti a un trattamento iniquo, sleale o abusivo,

P.

considerando che la dequalificazione di lavoratori altamente qualificati è un problema comune nel contesto dei lavori precari, in particolare nel caso di lavoratori che sono licenziati o lavoratori migranti che assumono posti poco qualificati per continuare a stare sul mercato del lavoro, e che tale situazione, che riguarda in particolare le donne, mette a rischio la progressione della carriera e il conseguimento di livelli retributivi adeguati alle competenze acquisite e possedute,

Q.

considerando che donne migranti che svolgono lavori temporanei di basso livello ai margini del mercato del lavoro o lavori di carattere domestico possono essere esposte a una doppia discriminazione in quanto, oltre al fatto che spesso lavorano in condizioni precarie, irregolari se non addirittura illegali, esse hanno più probabilità di essere maltrattate o sottoposte a violenze o abusi sessuali; considerando inoltre che esse spesso ignorano i loro diritti e hanno un accesso limitato ai servizi pubblici, hanno limitata conoscenza della lingua locale e non riescono ad aggregarsi; considerando altresì che i lavoratori irregolari non osano rivolgersi alle autorità per chiedere protezione temendo di essere rimpatriati,

R.

considerando che l'accordo del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1969 sul collocamento di lavori alla pari non è aggiornato e di conseguenza non affronta i problemi che attualmente si possono presentare in relazione all'uso dei lavoratori alla pari in molti Stati membri,

S.

considerando che l’UE continua ad adoperarsi per l’integrazione dell’uguaglianza di genere nelle diverse politiche; che, nell'ambito delle politiche occupazionali, occorre promuovere attivamente le pari opportunità tra uomini e donne;

Aspetti di genere del lavoro precario

1.

sottolinea il carattere di genere del lavoro precario e ricorda il passaggio nel mercato lavorativo da un tipo di lavoro conforme a standard a uno non conforme che rende necessari appositi interventi atti a evitare che le forme di occupazione atipiche si trasformino in lavoro precario; sottolinea inoltre che, per contrastare tali fenomeni, occorre sollecitare gli Stati membri e le parti sociali a procedere ad un sostanziale allineamento della regolamentazione legislativa e contrattuale tra lavoro standard e lavoro atipico, per eliminare gli effetti di «spiazzamento» della forma più conveniente e meno costosa, tenuto conto comunque dei rischi relativi al possibile aumento del ricorso al lavoro sommerso;

2.

esorta il Consiglio e la Commissione a individuare le caratteristiche del lavoro precario negli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri e nella nuova strategia per la parità di genere;

3.

invita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative volte a porre termine ai contratti a zero ore, che sono comuni in posti di lavoro tipicamente ricoperti da donne in settori come il lavoro domestico, l'assistenza, la ristorazione e l'industria alberghiera, nonché a regolamentare, prevedendo strumenti per un controllo diffuso, ogni forma di presenza nelle imprese e in altri luoghi di lavoro, consentita formalmente a fini di orientamento e di formazione ma che sta di fatto diventando un'ulteriore causa di abusi, nascondendo vere e proprie prestazioni senza retribuzioni e tutele;

4.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto strategie sul lavoro precario che mettano l’accento su attività dignitose e «verdi» e tengano conto dell’equilibrio di genere;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere iniziative volte a ridurre il doppio carico di lavoro che incombe sulle donne, che è una delle cause dell’eccessiva presenza di donne nel lavoro precario; invoca un migliore equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita privata nell’occupazione regolare, al fine di ridurre il lavoro precario;

Condizioni sociali

6.

esprime delusione per il fatto che il pacchetto di diritto comunitario sull'occupazione e le succitate direttive riguardanti il lavoro a tempo determinato, a tempo parziale e il lavoro interinale non affrontano in maniera adeguata il carattere precario del lavoro; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di adottare ulteriori e specifiche misure legislative quali l'introduzione di norme minime vincolanti in materia sociale per i lavoratori e la concessione a tutti i dipendenti di parità di accesso ai servizi e alla tutela sociale, compreso il congedo di maternità, l'assistenza sanitaria e le pensioni di anzianità nonché l'istruzione e la formazione professionale, a prescindere dalle condizioni di lavoro; invita inoltre gli Stati membri ad attuare una legislazione volta a garantire un orario di lavoro ragionevole nonché periodi di riposo e tempo libero adeguati per i lavoratori;

7.

invita gli Stati membri ad accertarsi che i datori di lavoro che pongono in essere comportamenti abusivi o pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici siano perseguiti legalmente in tempi quanto più possibile brevi;

8.

sottolinea la necessità di fornire alle donne che occupano posti di lavoro precari l'opzione della tutela di diritti come una retribuzione decorosa, il congedo di maternità, un orario di lavoro equo e regolare e un ambiente di lavoro non discriminante, che sono fondamentali per queste donne e invita gli Stati membri a sanzionare l'imposizione di ostacoli alla partecipazione ai sindacati in generale e incoraggia inoltre gli Stati membri ad offrire servizi di consulenza facilmente accessibili alle donne che non possono beneficiare del sostegno di un comitato aziendale, ad esempio le donne che lavorano presso privati; incoraggia le parti sociali a migliorare la partecipazione delle donne nei loro organismi a tutti i livelli;

9.

sottolinea la necessità di provvedimenti legislativi al fine di garantire la parità di genere e ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro; ricorda quindi la sua succitata risoluzione del 18 novembre 2008 e sollecita la Commissione a presentare una proposta relativa all'applicazione del principio della parità di retribuzione per uomini e donne e ricorda agli Stati membri di recepire senza indugio la direttiva 2006/54/CE;

10.

invita gli Stati membri ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza ai figli al fine di migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e l'indipendenza economica delle donne; invita altresì gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di prestare il numero di ore lavorative da esse desiderato (tempo pieno o parziale);

11.

sottolinea la necessità di abbattere la segregazione professionale e settoriale sul mercato del lavoro attraverso la sensibilizzazione e l'educazione fin dalla tenera età, ad esempio promuovendo presso gli uomini posti di lavoro connessi con le competenze femminili, e viceversa incentivando le studentesse a studi scientifici e contrastando la percezione del lavoro femminile come fonte di reddito secondaria, in collaborazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a pianificare e attuare misure per facilitare alle ragazze e alle giovani donne l’accesso a un’istruzione, a una formazione e a studi universitari di buona qualità, offrendo un sostegno particolare alle ragazze e alle giovani donne migranti; sottolinea inoltre la necessità che le donne, dopo la sospensione dovuta alla maternità, possano rientrare attivamente nel mondo del lavoro;

13.

invita gli Stati membri a combattere il lavoro sommerso, trasformandolo in occupazione regolare, per mezzo di misure preventive come la concessione di immunità per procedimenti giudiziari per i dipendenti che abbiano segnalato il loro status illegale di occupazione e intraprendere azioni dissuasive nei confronti dei datori di lavoro; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a migliorare la raccolta dei dati e a monitorare i progressi in questo campo;

14.

sottolinea che la tutela sociale è una parte essenziale della flessicurezza; rileva che il concetto di flessicurezza ha ripercussioni diverse sugli uomini e sulle donne e che lo stesso tende a rafforzare gli attuali ruoli di genere; ricorda agli Stati membri e alle parti sociali le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2009 su «Flessicurezza in tempi di crisi», in particolare l'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere nell'attuazione dei principi di flessicurezza;

15.

ritiene che la sostenibilità dei regimi pensionistici, l’accesso al prestito per i progetti di autosostegno nonché la creazione di posti di lavoro e di redditi alternativi possano migliorare le condizioni delle lavoratrici precarie;

16.

raccomanda che in futuro i posti di lavoro tradizionali siano organizzati in base ai principi del «buon lavoro» e non siano trasformati in posti di lavoro precari; ritiene opportuna una migliore regolamentazione dei mercati del lavoro, grazie ad ispezioni rigorose che consentano di ridurre il lavoro precario;

17.

esorta il Consiglio europeo ad adottare orientamenti chiari e misure concrete per salvaguardare l'occupazione e creare opportunità di lavoro nel quadro della Strategia UE 2020;

18.

invita la Commissione, sulla base dei risultati ottenuti sul terreno, a fornire agli Stati membri orientamenti sulle migliori pratiche per combattere la discriminazione diretta e indiretta, inserire l’uguaglianza di genere nelle diverse politiche e ridurre il lavoro precario fra le donne;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a regolamentare per legge la posizione sociale e giuridica dei lavoratori stagionali e a garantirne la sicurezza sociale; ricorda in tale contesto che, per lavoratori stagionali, si intendono i lavoratori che hanno concluso un contratto di lavoro formale o informale il cui inizio e la cui durata sono influenzati in modo determinante da fattori stagionali quali le condizioni metereologiche, le feste ufficiali e/o i periodi dei raccolti agricoli;

20.

ricorda che gli studi hanno mostrato che il lavoro precario, nell'ambito del quale i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sono potenzialmente ignorati, comporta un più alto tasso di infortuni e un maggiore rischio di malattia e di esposizione ai rischi; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la sorveglianza dei requisiti minimi di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, prestando una particolare attenzione ai rischi specifici per le lavoratrici;

Collaboratori domestici

21.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi e a fare pienamente uso delle opportunità di cofinanziamento offerte dai Fondi strutturali, in particolare dal Fondo sociale europeo, per garantire l'accesso più ampio a strutture di assistenza all'infanzia e agli anziani economicamente accessibili e di qualità in modo che le donne non siano costrette a svolgere tali mansioni in maniera non formalizzata; sottolinea inoltre la necessità di garantire che i posti di lavoro di assistenza a domicilio precari si trasformino, ove possibile, in posti di lavoro dignitosi a lungo termine;

22.

invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella messa a punto di una campagna finalizzata a una graduale trasformazione dei lavoratori precari in lavoratori regolari; invita la Commissione ad approvare un programma volto ad informare i lavoratori sugli effetti e le ripercussioni del lavoro precario, incluse la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;

23.

invita la Commissione a proporre un nuovo accordo europeo sulle norme concernenti i lavoratori alla pari che abbassi il limite di età dagli attuali 30 anni in modo che un capo famiglia vicino ai 30 anni non possa essere inserito tra i lavoratori alla pari e che ponga l'accento sul loro ruolo di collaborazione nell'ambito delle incombenze familiari quotidiane e sulla partecipazione alle attività della famiglia, senza superare le trenta ore a settimana, nonché sul fatto che l'obiettivo è di sviluppare la comprensione culturale e le competenze linguistiche del lavoratore alla pari;

Lavoratori migranti

24.

invita la Commissione, nella sua nuova strategia di parità di genere, a rafforzare il suo impegno per promuovere l'uguaglianza di genere nelle politiche di migrazione e d'integrazione, in particolare al fine di utilizzare completamente il potenziale occupazionale delle donne migranti;

25.

sottolinea che l'integrazione sociale delle donne migranti è ancora più difficile di quella dei loro omologhi maschi in quanto esse sono vittima di una duplice discriminazione; incoraggia pertanto i datori di lavoro ad adottare misure specifiche per agevolare l'integrazione sociale delle donne migranti, ad esempio l'organizzazione di appositi corsi di lingua e/o servizi di sostegno, e ad accertarsi che i lavoratori migranti siano debitamente registrati in modo che possano usufruire di tutte le prestazioni loro spettanti;

Ricerca in materia

26.

richiama in particolare l'attenzione sulla mancanza di ricerca sull'argomento del lavoro precario e invita la Commissione e Eurofound a cooperare con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e ad avviare ricerche mirate al fine di valutare, tra l'altro, il costo della dequalificazione e della perdita di benessere derivante dalla precarietà del lavoro, tenendo conto della dimensione di genere; sottolinea che i futuri programmi di ricerca europei dovrebbero prestare maggiore attenzione alle questioni sociali, come l'occupazione precaria;

27.

plaude agli obiettivi generali del progetto pilota per favorire la conversione del lavoro precario in lavoro dotato di diritti e sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla connotazione di genere del lavoro precario nell'attuazione del progetto;

*

* *

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.

(2)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(3)  GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

(4)  GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0231.

(6)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(7)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.

(8)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 323.

(9)  GU C 313 del 12.10.1998, pag. 234.

(10)  GU C 80 del 16.3.1998, pag. 43.


Mercoledì 20 ottobre 2010

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/8


Mercoledì 20 ottobre 2010
Il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa

P7_TA(2010)0375

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa (2010/2039(INI))

2012/C 70 E/02

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 4, 9, 14, 19, 151 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata nel 1979,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, riconfermata in occasione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, segnatamente gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 27 e 29,

visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti economici, sociali e culturali,

visti gli obiettivi del millennio per lo sviluppo definiti dalle Nazioni Unite nel 2000, segnatamente la riduzione della povertà estrema e della fame (obiettivo 1), il raggiungimento di un'istruzione primaria per tutti (obiettivo 2) e le pari opportunità uomo-donna (obiettivo 3),

viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 26 e 131 sulla fissazione di salari minimi e nn. 29 e 105 sull'abolizione del lavoro forzato,

visto il Patto globale per l'occupazione adottato dall'OIL,

viste le agende delle Nazioni Unite e dell'OIL sul lavoro dignitoso,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, segnatamente le disposizioni relative ai diritti sociali,

visti gli articoli 34, 35 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che definiscono specificamente il diritto all'assistenza sociale e abitativa, un livello elevato di protezione della salute umana e l'accesso ai servizi di interesse economico generale,

vista la relazione dell'OIL «Un'alleanza globale contro il lavoro forzato. Relazione globale nell'ambito del seguito dato alla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Relazione del direttore generale, 2005»,

vista la raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (raccomandazione sul reddito minimo) (1),

vista la raccomandazione del Consiglio 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (2),

viste le conclusioni del Consiglio EPSCO adottate in occasione della 2916a sessione del 16 e 17 dicembre 2008 (3),

vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (4),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro (5),

visti la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell’inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (6) e la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ad essa afferenti (A6-0364/2008),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata (7),

viste la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa alla raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro, e la sua risoluzione, del 6 maggio 2009, sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (8),

vista la sua dichiarazione scritta 0111/2007, del 22 aprile 2008, sulla soluzione del problema dei senzatetto (9),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la proposta della Commissione, del 27 aprile 2010, di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2010)0193),

visto l’articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0233/2010),

A.

considerando che l’Agenda sociale 2005-2010 della Commissione europea ha designato il 2010 quale «Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale» al fine dichiarato di riaffermare e rafforzare l’iniziale impegno politico dell’UE formulato all’avvio della strategia di Lisbona, per «imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà»,

B.

considerando che la povertà e l'esclusione sociale costituiscono violazioni della dignità umana e dei diritti umani fondamentali e che l'obiettivo centrale dei regimi di sostegno al reddito deve essere quello di far uscire le persone dalla povertà e di consentire loro di vivere in modo dignitoso,

C.

considerando che, nonostante la prosperità economica e tutte le dichiarazioni in materia di riduzione della povertà, le disuguaglianze sociali si sono aggravate e il 17 % della popolazione (pari a circa 85 milioni di persone), alla fine del 2008, viveva al di sotto della soglia di povertà, anche dopo i trasferimenti sociali (10), mentre nel 2005 tale percentuale era pari al 16 % e nel 2000 il dato registrato nell'UE-15 era del 15 %,

D.

considerando che l’indicatore del rischio di povertà è più elevato per i bambini e i giovani fino ai 17 anni rispetto alla popolazione totale e ha raggiunto nel 2008 il 20 % nell’UE-27, dove l'indice più elevato registrato è stato del 33 %,

E.

considerando che anche le persone anziane sono esposte a un rischio di povertà più elevato rispetto alla popolazione nel suo insieme; considerando che l’indicatore del rischio di povertà degli anziani ultra 65enni era del 19 % nell'UE-27 nel 2008, mentre la percentuale era del 19 % nel 2005 e del 17 % nel 2000,

F.

considerando che il livello costantemente elevato del lavoro precario e dei salari bassi in alcuni settori significa che la percentuale di lavoratori minacciati dal rischio di povertà è costantemente a un livello elevato; considerando che il tasso medio di popolazione che, pur avendo un impiego, era esposta al rischio di povertà nell'UE-27 era dell'8 % nel 2008, mentre nell'UE-15 la percentuale era dell'8 % nel 2005 e del 7 % nel 2000,

G.

considerando che nella raccomandazione 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, il Consiglio raccomanda agli Stati membri di riconoscere il diritto basilare di ogni persona a disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso; che nella raccomandazione 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, il Consiglio raccomanda agli Stati membri di garantire un livello di risorse dignitoso; che nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 il Consiglio ha approvato la promozione dell'integrazione sociale quale uno degli obiettivi per la modernizzazione ed il miglioramento della protezione sociale,

H.

considerando che le donne rappresentano un segmento importante della popolazione a rischio di povertà, a causa della disoccupazione, delle responsabilità non condivise in fatto di cure, del lavoro precario e mal retribuito, delle discriminazioni salariali e dei trattamenti pensionistici inferiori,

I.

considerando che il rischio di cadere nell'estrema povertà è maggiore per le donne rispetto agli uomini; che la persistente tendenza alla femminilizzazione della povertà nelle società europee dimostra che l'attuale quadro dei regimi di protezione sociale e la vasta gamma di politiche sociali, economiche e occupazionali nell'Unione europea non sono pensati per soddisfare le esigenze delle donne o per far fronte alle differenze proprie al lavoro femminile; che la povertà tra le donne e la loro esclusione sociale in Europa richiede risposte specifiche, molteplici e legate al genere,

J.

considerando che il rischio di cadere nell'estrema povertà è maggiore per le donne rispetto agli uomini, in particolare durante la vecchiaia, perché i sistemi di sicurezza sociale sono spesso basati sul principio del lavoro subordinato continuo; considerando che il diritto ad personam a un reddito minimo che possa prevenire la povertà non dovrebbe dipendere da contributi legati all'attività lavorativa,

K.

considerando che la disoccupazione giovanile è giunta a livelli senza precedenti, raggiungendo il 21,4 % nell'Unione europea, con un tasso che varia dal 7,6 % nei Paesi Bassi al 44,5 % in Spagna e al 43,8 % in Lettonia, e che l'apprendistato e i tirocini offerti ai giovani sono spesso non retribuiti o sottopagati,

L.

considerando che nell'Unione europea, uno su cinque dei giovani al di sotto dei 25 anni è disoccupato, mentre i lavoratori con più di 55 anni sono i cittadini europei più colpiti dalla disoccupazione e devono altresì far fronte al grave e specifico problema della diminuzione delle probabilità di trovare un lavoro con l'avanzare dell'età,

M.

considerando che la crisi economica e finanziaria ha portato a una contrazione dell'offerta di posti di lavoro, tanto che secondo le stime sono stati persi più di 5 milioni di posti di lavoro dal settembre 2008, e una crescente precarietà,

N.

considerando che non esistono dati ufficiali europei sulle situazioni di estrema povertà, come quella dei senzatetto, e che è quindi difficile seguire le tendenze attuali,

O.

considerando che l'Anno europeo della lotta alla povertà dovrà essere un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica alla povertà e al suo corollario, l’esclusione sociale, nonché migliorare le risposte politiche a tale esclusione, promuovere l’inclusione attiva, un reddito adeguato, l’accesso a a servizi di qualità e approcci di sostegno a un lavoro dignitoso, cosa che richiede un’equa ridistribuzione delle ricchezze e presuppone misure e politiche che garantiscano un’effettiva coesione economica e sociale in tutta l’Unione europea e tra le regioni, come pure che il reddito minimo può costituire un adeguato sistema di protezione delle persone emarginate e vulnerabili,

P.

considerando che gli obiettivi e i principi guida dell’Anno europeo della lotta alla povertà sono: riconoscimento dei diritti, responsabilità condivisa e partecipazione, coesione, impegno e azioni concrete,

Q.

considerando che il clima economico e finanziario nell'UE-27 deve essere valutato correttamente per incoraggiare gli Stati membri a definire una soglia minima di reddito, che contribuirebbe al miglioramento della qualità della vita e promuoverebbe, nel contempo, la competitività,

R.

considerando che l’Unione europea si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Uniti e della risoluzione che proclama il secondo Decennio delle Nazioni Unite per l’eliminazione della povertà (2008-2017),

S.

considerando la natura multidimensionale della povertà e dell'esclusione sociale, l'esistenza di gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili e dipendenti (bambini, donne, persone anziane, persone con disabilità, ecc.) compresi gli immigrati, le minoranze etniche, le famiglie numerose o monoparentali, i malati cronici e i senza tetto, nonché la necessità di integrare la prevenzione e la lotta alla povertà e all'esclusione nelle altre politiche europee; considerando che occorre definire orientamenti per gli Stati membri onde includerli nelle politiche nazionali per garantire sistemi di sicurezza e di protezione sociale di qualità, l’accesso universale alle infrastrutture pubbliche accessibili e ai servizi pubblici d’interesse generale di qualità, a condizioni di lavoro e a posti di lavoro decenti, di qualità e con tutela dei diritti, nonché ad un reddito minimo garantito che permetta di evitare la povertà e che offra a tutti la possibilità di partecipare alla vita sociale, culturale e politica come pure di vivere dignitosamente,

T.

considerando che l'enorme livello di povertà non incide soltanto sulla coesione sociale in Europa, ma anche sull'economia europea, poiché l'esclusione permanente di vaste parti della società indebolisce la competitività dell'economia e aumenta la pressione sulle famiglie,

U.

considerando la necessità di stabilire un obiettivo globale, segnatamente nell’ambito della strategia Europa 2020, riconoscendo priorità alla coesione economica, sociale e territoriale nonché alla difesa dei diritti umani fondamentali, cosa che richiede un equilibrio tra le politiche economiche, dell'occupazione, sociali, regionali e ambientali come pure un'equa ridistribuzione della ricchezza e del reddito, tenendo conto del brusco aumento del tasso di dipendenza, da cui deriva la necessità di eseguire studi d'impatto sociale relativi a tutte le decisioni, nonché la necessità di applicare la clausola sociale trasversale del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articolo 9),

V.

considerando che il rispetto della dignità umana è un principio fondante dell'Unione Europea, la cui azione è volta a promuovere la piena occupazione e il progresso sociale, a lottare contro l'esclusione sociale e la discriminazione nonché a promuovere la giustizia e la protezione sociale,

W.

considerando la necessità di garantire l'applicazione, l'aumento e il migliore sfruttamento dei Fondi strutturali in materia di prevenzione della povertà, inclusione sociale e creazione di occupazione accessibile, di qualità e con tutela dei diritti,

X.

considerando il ruolo dei sistemi di protezione sociale nell'assicurare il livello di coesione sociale necessario allo sviluppo volto a garantire l'inclusione sociale e assorbire le conseguenze sociali della crisi economica, cosa che richiede un reddito minimo garantito individualmente a livello nazionale che prevenga la povertà, il miglioramento del livello di competenza ed istruzione dei soggetti esclusi dal mercato del lavoro per effetto della concorrenza e la garanzia di pari opportunità nel mercato del lavoro e nell'esercizio dei diritti fondamentali,

Y.

considerando che l'introduzione e il rafforzamento dei regimi di reddito minimo è un mezzo importante ed efficace per superare la povertà sostenendo l'integrazione sociale e l'accesso al mercato del lavoro e consentendo alle persone di condurre una vita dignitosa,

Z.

considerando che i regimi di reddito minimo sono uno strumento importante per garantire la sicurezza alle persone che devono superare le conseguenze dell'esclusione sociale e della disoccupazione e per sostenere l'accesso al mercato del lavoro; considerando che tali dispositivi svolgono un ruolo rilevante nella ridistribuzione della ricchezza e nel garantire la solidarietà e la giustizia sociale, nonché un ruolo di carattere anticiclico, soprattutto in tempi di crisi, fornendo risorse aggiuntive per rafforzare la domanda e i consumi nel mercato interno,

AA.

considerando che, secondo un recente sondaggio Eurobarometro sull’atteggiamento dei cittadini dell’UE riguardo alla povertà, la grande maggioranza (73 %) ritiene che la povertà sia un problema diffuso nei rispettivi paesi, l’89 % chiede ai propri governi un’azione urgente per contrastarla e il 74 % si attende che anche l’UE svolga un ruolo importante in tale contesto,

AB.

considerando i dolorosi effetti sociali della crisi economica, con oltre 6 milioni di cittadini europei che hanno perso il lavoro negli ultimi due anni,

AC.

considerando la gravità della crisi economica e sociale e il suo impatto sull'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, con un aumento della disoccupazione (dal 6,7 % all'inizio del 2008 al 9,5 % alla fine del 2009) e una disoccupazione di lunga durata che interessa un disoccupato su tre, situazione ancor più grave nei paesi caratterizzati da economie più vulnerabili,

AD.

considerando che alcuni Stati membri sono stati obbligati dal Consiglio, dalla Commissione e da organizzazioni internazionali, quale l'FMI, a ridurre entro breve termine i deficit di bilancio, aggravatisi a causa della crisi, e le spese, comprese quelle sociali, indebolendo lo stato sociale e aggravando la povertà,

AE.

considerando l'aumento delle disuguaglianze sociali in alcuni Stati membri, derivanti, in particolare, da disuguaglianze economiche nella ripartizione del reddito e della ricchezza, disuguaglianze nel mercato del lavoro, caratterizzato dalla precarietà sociale, disuguaglianze nell'accesso alle funzioni sociali dello Stato, quali la sicurezza sociale, la sanità, l'educazione, la giustizia e così via,

AF.

considerando l'applicazione della politica europea di inclusione sociale, in particolare gli obiettivi e il relativo programma europeo approvato nell'ambito della strategia di Lisbona all'inizio degli anni 2000 con l'applicazione del metodo di coordinamento aperto e gli obiettivi comuni da conseguire nell'ambito dei piani d'azione nazionali,

AG.

considerando l'elevato numero di senzatetto nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, dovuto a ragioni diverse, che rende necessarie misure specifiche volte alla loro integrazione sociale,

1.

sottolinea la necessità di misure concrete che sradichino la povertà e l'esclusione sociale, esplorando strategie di ritorno all’occupazione, favorendo un'equa ridistribuzione del reddito e della ricchezza, garantendo regimi di reddito minimo e, dunque, dando un senso e un contenuto autentici all’Anno europeo della lotta alla povertà e assicurando altresì un potente retaggio politico alla realizzazione degli obiettivi del millennio per lo sviluppo, compresa la garanzia di sistemi di reddito minimo atti a prevenire la povertà e a favorire l'inclusione sociale sulla base delle varie prassi nazionali, delle convenzioni collettive o della legislazione nazionale in tutta l'Unione europea, nonché lavorando attivamente alla promozione di regimi adeguati di reddito e di protezione sociale; invita gli Stati membri a rivedere le loro politiche intese a garantire un reddito adeguato, consapevole che la lotta alla povertà presuppone la creazione di posti di lavoro dignitosi e durevoli per le categorie sociali svantaggiate sul mercato del lavoro; ritiene che tutti i lavoratori abbiano diritto ad un’esistenza dignitosa; considera che una politica sociale nazionale presupponga altresì una politica attiva in materia di mercato del lavoro;

2.

richiama l'attenzione sul fatto che il recente rallentamento economico, l'aumento del tasso di disoccupazione e la diminuzione delle opportunità di lavoro, espone molte persone al rischio di povertà e di esclusione sociale, come dimostrano in particolare taluni Stati membri in cui si registrano tassi di disoccupazione o di inattività di lungo termine;

3.

chiede che si compiano progressi reali nell'ambito dell'adeguatezza dei regimi di reddito minimo, affinché essi siano in grado di sottrarre ogni bambino, adulto e anziano alla povertà e garantire loro il diritto a una vita dignitosa;

4.

sottolinea le differenze nei vari settori (salute, alloggi, istruzione, reddito e occupazione) tra i gruppi sociali che vivono in povertà e invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto di tali differenze nelle rispettive misure mirate; sottolinea che il modo più efficace per ridurre la povertà è rendere il mercato del lavoro accessibile a tutti;

5.

sottolinea l'esigenza di valorizzare i programmi di apprendimento permanente quali strumenti di base con cui combattere la povertà e l'esclusione sociale attraverso l'incremento dell'occupabilità e l'accesso alle conoscenze e al mercato del lavoro; ritiene necessario incentivare una maggiore partecipazione all'apprendimento permanente da parte dei lavoratori, dei disoccupati e di tutti i gruppi sociali vulnerabili e intraprendere azioni efficaci per contrastare i fattori che portano all'abbandono scolastico, nonché migliorare il livello delle qualifiche professionali e l'acquisizione di nuove competenze, al fine di favorire una più rapida reintegrazione nel mercato del lavoro, aumentare la produttività e aiutare le persone a trovare un lavoro migliore;

6.

sottolinea la necessità che gli Stati membri intervengano concretamente per definire una soglia di reddito minimo, in base a indicatori pertinenti, che garantiscano la coesione socioeconomica, ridurre il rischio di livelli di remunerazione differenti per la medesima attività, ridurre il rischio di una popolazione povera in tutta l'Unione europea e chiede raccomandazioni più risolute da parte dell'Unione europea in merito a questi tipi di azioni;

7.

sottolinea che l'occupazione deve essere percepita come la protezione più efficace contro la povertà, e che quindi occorre adottare misure che incentivino l'occupazione femminile, fissando obiettivi qualitativi per i posti di lavoro offerti;

8.

sottolinea l'esigenza di intervenire sia a livello europeo che nazionale per tutelare cittadini e consumatori da clausole abusive sul rimborso dei prestiti e delle carte di credito e per stabilire le condizioni per disciplinare l'accesso ai prestiti ed evitare che le famiglie contraggano debiti eccessivi che le spingono nella povertà e l'esclusione sociale;

9.

sottolinea la natura multidimensionale della povertà e dell'esclusione sociale ed insiste sulla necessità di garantire l’integrazione degli obiettivi sociali nonché sull’importanza della dimensione e della sostenibilità sociale delle politiche macroeconomiche; ritiene che gli obiettivi sociali debbano fare parte integrante della strategia di uscita dalla crisi nonché della strategia Europa 2020 e della coesione economica, sociale e territoriale, cosa che implica un orientamento sociale convergente e l’effettiva valutazione dell’impatto sociale che assicuri la ridefinizione delle priorità e delle politiche, in particolare delle politiche monetarie, delle politiche dell’occupazione, delle politiche sociali macroeconomiche, compreso il patto di stabilità e di crescita, delle politiche di concorrenza, del mercato interno e delle politiche di bilancio e fiscali; ritiene che tali politiche non debbano ostacolare la coesione sociale e debbano garantire l’attuazione delle misure interessate e la promozione della parità di opportunità onde consentire la definitiva uscita dalla crisi, il ritorno alla solidità di bilancio e l’avvio delle riforme necessarie all’economia per ritrovare la via della crescita e della creazione di posti di lavoro; chiede l’attuazione di politiche di sostegno concreto a favore degli Stati che ne hanno maggiormente bisogno attraverso meccanismi adeguati;

10.

ritiene che la creazione di posti di lavoro debba essere una priorità per la Commissione e i governi degli Stati membri, quale primo passo verso la riduzione della povertà;

11.

ritiene che i regimi di reddito minimo debbano essere integrati in un approccio strategico orientato all'integrazione sociale, che preveda sia misure generali sia politiche mirate relative ad alloggi, assistenza sanitaria, istruzione e formazione e servizi sociali, al fine di aiutare le persone a uscire dalla povertà e ad adoperarsi per l'inclusione sociale e l'accesso al mercato del lavoro; ritiene che il reale obiettivo dei regimi di reddito minimo non sia semplicemente assistere, ma soprattutto sostenere i beneficiari a passare da situazioni di esclusione sociale a una vita attiva;

12.

insiste sulla necessità di tenere conto delle persone a carico nella definizione delle soglie di reddito minimo, in particolare dei bambini, per infrangere il circolo vizioso della povertà infantile; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sullo stato di avanzamento della lotta contro la povertà infantile;

13.

insiste sulla necessità di modificare le politiche di austerità imposte in alcuni paesi nell'ambito della lotta alla crisi e sottolinea l'importanza di misure concrete di solidarietà che comprendano il rafforzamento, la mobilità, l'anticipazione dei trasferimenti e la diminuzione del co-finanziamento delle risorse di bilancio per la creazione di posti di lavoro dignitosi, il sostegno ai settori produttivi, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la prevenzione di nuove dipendenze e l'aumento del debito;

14.

ritiene che l'introduzione in tutti gli Stati membri dell'UE di regimi di reddito minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno alle persone con un reddito insufficiente attraverso una prestazione economica e l'accesso agevolato ai servizi, sia uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l'integrazione sociale;

15.

ritiene che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60 % del reddito mediano dello Stato membro interessato;

16.

insiste sulla necessità di una valutazione della politica di inclusione sociale, di applicazione del metodo di coordinamento aperto, di conseguimento degli obiettivi comuni dei piani d'azione nazionali visto l'aumento della povertà, per un'azione più incisiva a livello europeo e nazionale e una lotta alla povertà mediante politiche più complete, coerenti e meglio articolate volte all'eliminazione della povertà assoluta e della povertà infantile entro il 2015 e alla riduzione sostanziale della povertà relativa;

17.

ribadisce che, benché importanti, i regimi di reddito minimo debbano essere accompagnati da una strategia coordinata a livello nazionale e di Unione europea, incentrata su azioni di ampia portata, oltre che da misure specifiche, tra cui politiche attive per il mercato del lavoro rivolte ai gruppi più distanti da tale mercato, istruzione e formazione per le persone meno qualificate, retribuzioni minime, politiche di edilizia popolare e fornitura di servizi pubblici accessibili, di qualità e a prezzi accessibili;

18.

insiste sulla promozione dell'integrazione e dell'inclusione sociale al fine di garantire una tutela efficace dei diritti umani fondamentali e sull'assunzione di impegni chiari in relazione all'elaborazione delle politiche nazionali e dell'Unione europea per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; ritiene necessario garantire un migliore accesso ai servizi pubblici essenziali relativi alla salute, all'istruzione e alla formazione (dalla formazione prescolastica al primo ciclo di studi universitari), alla formazione professionale, agli alloggi popolari, alla fornitura di energia e alla protezione sociale; ritiene che i posti di lavoro devono essere accessibili e di qualità e con tutela dei diritti; che i salari devono essere dignitosi e le pensioni di vecchiaia devono permettere ai pensionati che hanno lavorato tutta la vita di percepire un importo decente; ricorda che i regimi di reddito minimo adeguato per tutti devono prevenire il rischio di povertà e garantire l’inclusione sociale, culturale e politica nel rispetto delle prassi nazionali, degli accordi collettivi e della legislazione degli Stati membri; osserva inoltre che a lungo termine, più gli Stati membri investiranno in queste politiche, meno sarà necessario il ricorso al sistema del reddito sufficiente per famiglia; ricorda che tali misure devono essere adottate nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà degli Stati membri e delle varie prassi, degli accordi collettivi e delle legislazioni nazionali; ritiene che solo in tal modo può essere rispettato il diritto di ciascuno alla partecipazione alla vita sociale, politica e culturale;

19.

richiama nuovamente l'attenzione sui bisogni dei giovani che incontrano difficoltà specifiche per quanto riguarda l'integrazione economica e sociale, correndo il rischio di abbandonare l'istruzione in giovane età; invita gli Stati membri a garantire che la lotta alla disoccupazione giovanile sia un obiettivo specifico, con priorità proprie, attraverso misure di azione specifica e formazione professionale, il sostegno ai programmi europei (LifeLongLearning, Erasmus, Mundus) e l'incoraggiamento di iniziative imprenditoriali;

20.

ricorda che l'abbandono scolastico e l'accesso limitato all'istruzione superiore e universitaria sono fattori alla base di un tasso elevato di disoccupazione di lunga durata che minano gravemente la coesione sociale; ritiene che questi due punti figurino tra i grandi obiettivi indicati dalla Commissione nella strategia Europa 2020, per cui sarà necessario prestare un'attenzione particolare alla messa a punto di azioni e politiche specifiche per l'accesso dei giovani all'istruzione attraverso borse di studio, sovvenzioni e prestiti per studenti e iniziative che rendano l'istruzione maggiormente dinamica;

21.

ritiene che la Commissione debba studiare l'impatto che una sua iniziativa legislativa relativa alla definizione di un salario minimo a livello europeo avrebbe in ogni Stato membro; suggerisce, in particolare, che la differenza tra il reddito minimo adeguato e il salario minimo nello Stato membro considerato e le relative conseguenze sull'ingresso nel mercato del lavoro formino oggetto di tale studio;

22.

insiste sull'importanza di adottare norme relative all'indennità di disoccupazione che consentano agli interessati di evitare la povertà, di incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure che agevolino il ritorno dell'occupazione in settori in difficoltà, anche agevolando la mobilità in seno all'Unione europea;

23.

sottolinea che gli investimenti nei regimi di reddito minimo costituiscono un elemento fondamentale nella prevenzione e riduzione della povertà, che anche in periodi di crisi, i regimi di reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, bensì un elemento centrale della lotta alla crisi, che investimenti tempestivi per contrastare la povertà apportano un contributo importante alla riduzione dei costi di lungo periodo per la società;

24.

insiste sul ruolo della protezione sociale, in particolare per quanto riguarda la malattia, gli assegni familiari, la pensione e la disabilità e chiede agli Stati membri di prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, garantendo loro un minimo di diritti anche in assenza di occupazione;

25.

sottolinea il diritto fondamentale della persona a disporre di risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana, nel contesto di un dispositivo globale e coerente di lotta contro l'esclusione sociale; nel quadro di una strategia attiva di inclusione sociale invita gli Stati membri ad adottare politiche nazionali utili all'integrazione economica e sociale delle persone interessate;

26.

richiama l'attenzione sul numero crescente di lavoratori poveri e la necessità di affrontare questa nuova sfida attraverso la combinazione di strumenti diversi; chiede che il salario di sussistenza sia sempre superiore alla soglia di povertà; che i lavoratori che, per varie ragioni, restano al di sotto della soglia di povertà ricevano integrazioni non soggette a condizioni e facilmente fruibili; rammenta le esperienze positive negli Stati Uniti riguardo all'imposta negativa sul reddito per portare i lavoratori a bassa retribuzione al di sopra della soglia di povertà;

27.

nota che, nella sua comunicazione dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», la Commissione propone di assegnare all'UE cinque grandi obiettivi, tra cui quello di ridurre di 20 milioni il numero di persone minacciate di povertà; rammenta che tale obiettivo è inferiore alle ambizioni iniziali della strategia di Lisbona, che purtroppo non hanno potuto essere realizzate (superamento della povertà); ritiene che la povertà e l'esclusione sociale debbano essere debellate attraverso misure credibili, concrete e vincolanti; ritiene che tale obiettivo non sia abbastanza ambizioso e che non si possa rinunciare all'obiettivo di un'Europa senza povertà; ritiene che a tal fine sia opportuno adottare misure appropriate e che a tale obiettivo definito in termini di valore assoluto si dovrà aggiungere un obiettivo di riduzione della povertà in ogni Stato membro onde stimolare tutti a partecipare al suo conseguimento, rendendolo credibile attraverso l'adozione di misure idonee, in particolare per quanto riguarda le politiche di sostegno alle persone dipendenti; ritiene che tale obiettivo dovrà essere raggiunto mediante misure idonee e concrete, in particolare con l'introduzione di regimi di reddito minimo in tutti gli Stati membri;

28.

considera prioritaria la lotta alle disuguaglianze sociali, in particolare alle disuguaglianze economiche, nella ripartizione del reddito e della ricchezza, alle disuguaglianze nel mercato del lavoro, caratterizzato dalla precarietà sociale, alle disuguaglianze nell'accesso alle funzioni sociali dello Stato, quali la sicurezza sociale, la sanità, l'educazione, la giustizia e così via;

29.

invita il Consiglio e gli Stati membri dell'UE a fondare l'obiettivo principale della strategia «Europa 2020», onde affrontare la povertà, sull'indicatore di povertà relativa (60 % della soglia di reddito mediano), come approvato dal Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001, dato che tale indicatore colloca la realtà della povertà nel contesto di ciascuno Stato membro, in quanto riflette una visione della povertà quale condizione relativa;

30.

invita gli Stati membri a tradurre l'obiettivo principale dell'Unione europea sulla povertà in obiettivi nazionali concreti e raggiungibili relativamente ai temi prioritari della strategia di inclusione sociale dell'UE, quali la soluzione del problema dei senzatetto entro il 2015, conformemente alla dichiarazione scritta n. 0111/2007;

31.

ritiene che la situazione dei senzatetto necessiti di particolare attenzione e richieda ulteriori misure, sia da parte degli Stati membri sia da parte della Commissione europea, al fine della loro completa integrazione sociale entro il 2015, cosa che richiede la raccolta di dati comparabili e statistiche affidabili a livello di Unione europea, la loro pubblicazione annuale corredata dai progressi registrati e dagli obiettivi definiti nelle rispettive strategie nazionali e a livello di Unione europea per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

32.

ritiene che ogni Stato membro abbia il dovere di adottare tutte le misure possibili per prevenire la precarietà finanziaria dei suoi cittadini evitando un loro eccessivo indebitamento, in particolare in caso di ricorso a prestiti bancari, e prevedendo la tassazione delle banche e degli istituti finanziari che accettano di concedere prestiti a persone non solvibili;

33.

ritiene che gli Stati membri debbano assumersi un impegno esplicito per l'attuazione dell'inclusione attiva: ridurre la condizionalità, investire nell'attivazione del sostegno, difendere un reddito minimo adeguato e preservare gli standard sociali vietando i tagli ai servizi pubblici essenziali, affinché non siano i poveri a dover pagare per la crisi;

34.

ritiene che le diverse esperienze in materia di redditi minimi e di reddito di base incondizionato per tutti, accompagnati da misure supplementari di integrazione e di protezione sociale, dimostrano come questi siano strumenti efficaci di lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonché capaci di garantire una vita dignitosa per tutti; chiede pertanto alla Commissione di adottare un'iniziativa per sostenere altre esperienze negli Stati membri che tengano conto delle migliori prassi e li incoraggino, come pure che permettano di garantire individualmente vari modelli di reddito minimo adeguato e di reddito di base per prevenire la povertà quale misura di lotta per debellare la povertà e garantire la giustizia sociale e la parità di opportunità per tutti i cittadini, la cui indigenza è da comprovare secondo i rispettivi criteri regionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e senza rimettere in questione le specificità di ciascuno Stato membro; ritiene che la predetta iniziativa della Commissione dovrebbe sfociare nell’elaborazione di un piano d’azione destinato ad accompagnare l’attuazione di un’iniziativa europea sul reddito minimo negli Stati membri, nel rispetto delle varie prassi nazionali, degli accordi collettivi e delle legislazioni nazionali onde conseguire gli obiettivi seguenti:

definire standard e indicatori comuni sulle condizioni di ammissibilità e accessibilità dei regimi di reddito minimo,

adottare criteri per valutare quali livelli istituzionali e territoriali, compreso il coinvolgimento delle parti sociali e dei pertinenti soggetti interessati, risulterebbero più adatti ad attuare le misure relative ai regimi di reddito minimo,

definire indicatori e parametri comuni per la valutazione dei risultati, degli esiti e dell'efficacia della politica contro la povertà,

garantire il monitoraggio e lo scambio efficace di migliori prassi;

35.

sottolinea che un reddito minimo adeguato è un elemento imprescindibile per una vita dignitosa e che il reddito minimo e la partecipazione sociale rappresentano i presupposti necessari affinché le persone possano sviluppare appieno il proprio potenziale e contribuire a un'organizzazione democratica della società;

36.

ritiene che nell'iniziativa della Commissione europea sul reddito minimo garantito si tenga conto della raccomandazione 92/441/CEE, la quale riconosce «il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana», insistendo affinché l'obiettivo centrale dei regimi di sostegno del reddito debba essere quello di far uscire le persone dalla povertà, consentendo loro di vivere dignitosamente, comprese le pensioni di invalidità e di anzianità dignitose; in tale ottica, al fine di raggiungere tale obiettivo, raccomanda alla Commissione di prevedere la creazione di un metodo comune di calcolo del minimo vitale e del costo della vita (paniere di beni e servizi) onde disporre di unità di misura comparabili dei livelli di povertà e definire metodi di intervento sociale;

37.

invita gli Stati membri ad adottare azioni urgenti per migliorare la fruizione dei benefici, monitorare i livelli di mancata fruizione e le loro cause (che secondo l'OCSE sono pari al 20-40 % dei benefici) attraverso una maggiore trasparenza, informazioni e strutture di consulenza più efficaci, la semplificazione delle procedure e l'attuazione di misure e politiche per combattere la stigmatizzazione e la discriminazione associate ai beneficiari del reddito minimo;

38.

sottolinea l'importanza dell'esistenza di un sussidio di disoccupazione che garantisca un tenore di vita dignitoso ai beneficiari, nonché la necessità di ridurre la durata del periodo di assenza dal lavoro, rendendo inoltre più efficienti i servizi per l'impiego nazionali;

39.

sottolinea l'esigenza di adottare regole in materia di assicurazione, al fine di istituire un collegamento tra la pensione minima versata in ciascuno Stato membro e la corrispondente soglia di povertà;

40.

critica gli Stati membri in cui i regimi di reddito minimo non raggiungono la soglia di povertà relativa; ribadisce la propria richiesta agli Stati membri affinché pongano rimedio a tale situazione quanto prima; chiede che la Commissione prenda in considerazione le buone e le cattive prassi in fase di valutazione dei piani d'azione nazionali;

41.

sottolinea l'importante discriminazione fondata sull'età riguardante i regimi di reddito minimo, per esempio stabilire il reddito minimo per i minori al di sotto della soglia di povertà oppure escludere i giovani, che non versano i contributi previdenziali, dai regimi di reddito minimo; sottolinea che ciò mette a repentaglio l'incondizionalità e la correttezza dei regimi di reddito minimo;

42.

sottolinea l’urgenza di elaborare e adottare indicatori economico-sociali adeguati nei diversi settori, quali salute, abitazione, fornitura di energia, inclusione sociale e culturale, mobilità, educazione, reddito (quale il coefficiente di Gini che misura l'evoluzione dei divari di reddito), la privazione materiale, l'occupazione e i servizi di aiuto sociale che consentano di controllare e misurare i progressi compiuti nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da presentare con cadenza annuale in occasione della Giornata internazionale di lotta contro la povertà (17 ottobre), con particolare attenzione al suo andamento e in considerazione del genere, della fascia d’età, del nucleo familiare, delle condizioni di disabilità, immigrazione, malattia cronica e dei diversi livelli di reddito (60 % del reddito mediano, 50 % del reddito mediano; 40 % del reddito mediano) al fine di prendere in considerazione la povertà relativa, la povertà estrema e i gruppi più vulnerabili; sottolinea la necessità urgente di disporre di dati statistici europei, che vadano oltre gli indicatori monetari, sulle situazioni di estrema povertà, come quelle dei senzatetto, attualmente non incluse nell'EU-SIL; chiede che tali indicatori economico-sociali sono trasmessi con cadenza annuale in una relazione agli Stati membri e al Parlamento europeo, affinché questi ne discutano e definiscano altre possibilità concrete di azione;

43.

insiste sulla necessità di sussidi aggiuntivi mirati a favore delle fasce più svantaggiate (quali persone con disabilità o malattie croniche, famiglie monoparentali o numerose) che coprano le spese extra originate dalla loro condizione mediante, tra l'altro, l'assistenza personale e l'uso di strutture specifiche e cure mediche e sociali;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a esaminare in che modo i diversi modelli di redditi di base non condizionali e preclusivi della povertà per tutti possano contribuire all'inclusione sociale, culturale e politica, tenuto conto in particolare del loro carattere non stigmatizzante e della loro capacità di prevenire casi di povertà nascosta;

45.

ritiene che per le politiche di riduzione della povertà che accompagnano la definizione di un reddito minimo adeguato negli Stati membri, il metodo di coordinamento aperto dovrebbe essere trasformato per consentire un vero e proprio scambio delle migliori prassi tra gli Stati;

46.

osserva che il reddito minimo conseguirà il proprio obiettivo di combattere la povertà soltanto se sarà esentato da imposte e raccomanda di valutare la possibilità di ancorare il livello del reddito minimo alle fluttuazioni dei costi dei servizi di utilità generale;

47.

ricorda che il rischio di trovarsi in una situazione di povertà estrema è superiore per le donne rispetto agli uomini, a causa delle carenze dei sistemi di protezione sociale e delle discriminazioni che permangono, in particolare nel mercato del lavoro, cosa che richiede risposte politiche specifiche e articolate, in funzione del genere e della situazione concreta;

48.

ritiene che la povertà che colpisce le persone che hanno un lavoro riflette condizioni di lavoro inique e invita a concentrare gli sforzi per modificare tale situazione, affinché la retribuzione in generale e i salari minimi in particolare possano garantire un livello di vita dignitoso, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti per legge o mediante accordi collettivi;

49.

chiede l’integrazione delle persone che vivono in povertà (per le quali occorre incoraggiare fortemente iniziative di integrazione sul mercato del lavoro) e invita la Commissione e gli Stati membri a instaurare un dialogo con le organizzazioni che rappresentano i soggetti in condizioni di povertà, le loro reti e le parti sociali; ritiene che occorra vigilare affinché le persone che sperimentano la povertà e le organizzazioni che li rappresentano siano resi partecipi in quanto soggetti interessati e vengano dotati di risorse finanziarie e di altra natura e di sostegno adeguati, per consentire loro di partecipare all'elaborazione, all’applicazione e al monitoraggio delle politiche, delle misure e degli indicatori a livello europeo, nazionale, regionale e locale, in particolare in relazione ai programmi di riforma nazionali nel quadro della strategia Europa 2020 e al metodo aperto di coordinamento per la protezione sociale e l'inclusione sociale; sottolinea inoltre la necessità di agire per contrastare i datori di lavoro che assumono illegalmente gruppi emarginati con un salario inferiore al minimo;

50.

ritiene che gli sforzi di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale debbano essere sostenuti ed estesi, al fine di migliorare la situazione delle persone più esposte al rischio di povertà e di esclusione, quali i lavoratori precari, i disoccupati, le famiglie monoparentali, le persone anziane che vivono da sole, le donne, i bambini svantaggiati, nonché le minoranze etniche, le persone malate o diversamente abili;

51.

si rammarica che alcuni Stati membri non sembrino tenere conto della raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, che riconosce «il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana»;

52.

insiste sul coinvolgimento a pieno titolo delle parti sociali nell'elaborazione dei piani d'azione nazionali per combattere la povertà e nella fissazione degli obiettivi di riferimento a ogni livello di governance;

53.

sottolinea l'esigenza di pianificare e attuare interventi mirati, attraverso politiche occupazionali attive a livello geografico, settoriale e aziendale e con il coinvolgimento attivo delle parti sociali, al fine di migliorare l'accesso al mercato del lavoro delle persone provenienti da settori o regioni geografiche caratterizzati da tassi di disoccupazione particolarmente elevati;

54.

sottolinea l'esigenza di concentrare l'attenzione su fasce di popolazione selezionate (migranti, donne, disoccupati prossimi all'età pensionabile, ecc.) al fine di migliorare le competenze, prevenire la disoccupazione e rafforzare il tessuto dell'integrazione sociale;

55.

sollecita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure volte a integrare i giovani e le persone anziane nel mercato del lavoro, dato che si tratta di gruppi vulnerabili, gravemente colpiti dalla mancanza di posti di lavoro nell'attuale recessione;

56.

sottolinea che i regimi di reddito minimo devono coprire il costo del riscaldamento, per consentire alle famiglie povere colpite da povertà energetica di pagare le bollette dell'energia; i regimi di reddito minimo devono essere calcolati sulla base di valutazioni realistiche del costo del riscaldamento di un'abitazione, tenuto conto delle specifiche esigenze della famiglia, per esempio in presenza di bambini, anziani e disabili.

57.

rileva che benché la maggior parte degli Stati membri dell'UE-27 disponga di regimi di reddito minimo, vari altri Stati ne sono privi; chiede agli Stati membri di prevedere l'introduzione di regimi di reddito minimo garantiti per prevenire la povertà e favorire l'inclusione sociale e li sollecita a scambiare le migliori prassi; riconosce che, laddove venga prestata assistenza sociale, gli Stati membri hanno il dovere di garantire che i cittadini comprendano e siano in grado di ottenere le prestazioni a cui hanno diritto.

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati.


(1)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

(2)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.

(3)  Conseil de l'Union européenne, Communiqué de presse, 16825/08 (Presse 358), pag. 18.

(4)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.

(5)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 141.

(6)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

(7)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 11.

(8)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(9)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 19.

(10)  Soglia di povertà fissata al 60 % del reddito mediano nazionale in ciascun paese, inferiore al reddito medio.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/19


Mercoledì 20 ottobre 2010
Crisi finanziaria, economica e sociale, raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)

P7_TA(2010)0376

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (2009/2182(INI))

2012/C 70 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la propria decisione del 7 ottobre 2009 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (1), adottata a norma dell'articolo 184 del suo regolamento,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (A7-0267/2010),

Cause

1.

rileva che le cause dell'attuale crisi sono molteplici e che i suoi effetti sono sia immediati che a lungo termine, che diversi segnali negativi sono stati trascurati e che la portata della crisi così come il suo impatto e i suoi effetti diffusivi (spillover) sono stati sottovalutati;

2.

rileva che la crisi, che ha avuto inizio negli Stati Uniti con la bolla dei subprime, ha origini che vanno molto indietro nel tempo;

3.

osserva che gli squilibri globali, la governance regolamentare (regolamentazione e vigilanza) e la politica monetaria - insieme a fattori specifici inerenti al sistema finanziario, quali la complessità e l'opacità dei prodotti finanziari, sistemi di remunerazione a breve termine e modelli imprenditoriali inadeguati - sono i principali fattori che contribuiscono all'attuale crisi finanziaria;

4.

ritiene che il moltiplicarsi dei conflitti d'interesse nel settore finanziario, degli interessi acquisiti e dei casi di operatori «troppo vicini per parlare» (too close to talk) abbia contribuito in alcuni casi ad aggravare la crisi;

5.

rileva che la politica monetaria espansionistica degli Stati Uniti ha favorito un eccesso di liquidità alla ricerca di rendimenti elevati e lo sviluppo di una domanda interna fondata sul credito al consumo e quindi sull'indebitamento delle famiglie, come pure elevate spese pubbliche finanziate tramite un accesso poco costoso al capitale;

6.

osserva che i mercati finanziari sono stati caratterizzati da un atteggiamento speculativo che ha portato alcuni investitori ad assumere rischi estremamente elevati, e che tale fenomeno è stato aggravato dall'oligopolio delle agenzie di valutazione dei crediti (rating); fa notare che qualunque economia di mercato funziona al meglio se suffragata da norme trasparenti, a più livelli e concordate democraticamente, accompagnate da un'etica e valori morali solidi in grado di favorire l'instaurazione di sistemi economici e finanziari sani e quindi di evitare danni all'economia reale;

7.

rileva che la proliferazione di complessi prodotti fuori bilancio (SPV, CDO, CDS, ecc) e meccanismi di cartolarizzazione derivanti da un sistema bancario parallelo non regolamentato hanno aumentato, e non diminuito, i rischi sistemici; rileva che gli istituti che si concentrano sui risparmiatori e il finanziamento per le PMI hanno dimostrato di essere validi;

8.

ritiene che l'assenza di un modello più sostenibile di produzione, distribuzione e consumo di fronte ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e all'esaurimento delle risorse naturali alimenti le cause fondamentali della crisi;

9.

ritiene che le strutture in materia di governance economica e finanziaria esistenti allo scoppio della crisi – a livello planetario, negli Stati Uniti o in seno all'Unione europea – mancassero di coerenza nel separare la vigilanza macroprudenziale da quella microprudenziale e fossero eccessivamente concentrate sulla vigilanza microprudenziale dal basso verso l'alto degli istituti finanziari e sul monitoraggio a livello nazionale degli indicatori macroeconomici, trascurando la visione sistemica degli sviluppi finanziari e macroeconomici che richiederebbero il controllo dell'interconnessione tra istituti finanziari e tra paesi;

10.

rileva che la globalizzazione si è sviluppata senza la contemporanea nascita o evoluzione di strutture di governance mondiale che accompagnassero l'integrazione dei mercati, in particolare per quanto concerne gli equilibri o squilibri mondiali e i mercati finanziari, e ritiene che il processo del G20 costituisca un passo nella giusta direzione, ma sottolinea che è necessaria una rappresentanza efficace dalla posizione dell'UE in seno al G20;

11.

constata che l'Unione europea ha riconosciuto la libera circolazione dei capitali come prevista dai trattati dell'UE nel luglio 1990, il che ha contribuito allo sviluppo economico; rileva, tuttavia, che la libera circolazione dei capitali non è stata accompagnata da un'armonizzazione delle imposte sul risparmio né da un'adeguata regolamentazione o vigilanza transfrontaliera a livello europeo;

12.

condanna il fatto che i principi dell'SGP non sempre sono stati rispettati in passato e osserva che si sono verificati squilibri sostanziali tra le economie della zona euro;

13.

osserva che la mancanza di una regolamentazione adeguata e di una rigorosa vigilanza nonché la completa assenza di strumenti di gestione congiunturale nel caso di una crisi bancaria hanno evidenziato ulteriormente che l'Unione europea deve predisporre meccanismi per affrontare le sfide politiche associate al fatto di avere un mercato interno e un sistema finanziario integrato; osserva in particolare la mancanza di un meccanismo relativo ai fallimenti transfrontalieri;

Effetti

14.

constata che il deficit pubblico nell'Unione europea è passato dal 2,3 % del PIL nel 2008 al 7,5 % nel 2010, e nella zona euro dal 2 % al 6,3 % secondo Eurostat, mentre il rapporto fra debito pubblico e PIL è passato dal 61,6 % del 2008 al 79,6 % del 2010 nell'Unione europea, e dal 69,4 % all'84,7 % nella zona euro, spazzando via in due anni tutti gli sforzi di risanamento di bilancio compiuti in quasi due decenni da alcuni Stati membri; deplora questo regresso in quanto renderà molto più difficile affrontare le sfide demografiche e della disoccupazione;

15.

reputa che la situazione delle finanze pubbliche dell'Europa fosse già difficile prima della crisi: dagli anni '70, il livello del debito pubblico degli Stati membri è aumentato poco a poco in conseguenza dei vari periodi di rallentamento economico verificatisi nell'UE; rileva che il costo dei piani di rilancio, il calo delle entrate fiscali e le elevate spese di protezione sociale hanno provocato l'aggravarsi del debito pubblico e della sua incidenza sul PIL in tutti gli Stati membri, anche se in misura diversa;

16.

ritiene che la crisi non abbia ancora prodotto tutti i suoi effetti e che una ricaduta, come in una doppia recessione, non possa essere esclusa, specialmente per quanto riguarda il livello della disoccupazione;

17.

osserva che la crisi ha avuto un impatto sull'occupazione in tutta l'UE, anche se il tasso di disoccupazione è aumentato in media solo dell'1,9 % nei 27 Stati membri dell'UE, e che l'impatto negativo sull'occupazione continuerà a causa del ritardo abituale con cui le tendenze economiche si riflettono nel mercato del lavoro; sottolinea che, secondo le stime della Commissione, il tasso di disoccupazione nell'UE sarà prossimo all'11 % nel 2010, il che avrà conseguenze pesanti sulla forza lavoro UE;

18.

rileva che gli effetti sociali della crisi sono molto diversi a seconda degli Stati membri: mentre il tasso di disoccupazione è del 10 % in media, in alcuni paesi raggiunge il 20 %, arrivando a oltre il 40 % nel caso dei giovani, il che mette in evidenza l'entità dei miglioramenti strutturali necessari in alcuni paesi;

19.

ritiene che, mentre una politica di riduzione del debito sia importante, un rapido consolidamento delle finanze pubbliche non dovrebbe avvenire a scapito dei sistemi di protezione sociale e dei servizi pubblici, dal momento che il loro ruolo di stabilizzatori automatici e di ammortizzatori della crisi è stato giustamente riconosciuto; è del parere che promuovere l'efficienza nella protezione sociale e nei servizi pubblici possa al contempo migliorare l'efficienza economica e la qualità dei servizi; riconosce che, se non si trova il giusto equilibrio, si rischia una crescita fiacca per un lungo periodo, accompagnata da una disoccupazione persistente, e quindi l'inesorabile erosione della competitività globale dell'Europa;

20.

rileva che gli elevati livelli di disoccupazione comportano non solo costi sociali ma anche elevati costi economici in quanto i disoccupati non possono contribuire molto alla domanda interna e pagano meno tasse e contributi previdenziali; rileva che ciò aumenta l'onere per i lavoratori, sotto forma di tasse più elevate, e per le generazioni future attraverso un livello di indebitamento più elevato;

21.

constata che, sulla base dei dati del 2007 che sono gli ultimi disponibili e risalgono quindi a prima della crisi, il numero di lavoratori poveri era pari a 30 milioni, che, secondo dati recenti, 79 milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà nell'Unione europea mentre da allora tale cifra è verosimilmente aumentata;

22.

rileva che, al di là della disoccupazione, la crisi ha avuto un impatto sociale multiforme, compresa in particolare una certa erosione delle condizioni di lavoro, aumentando le difficoltà per alcune persone di soddisfare i bisogni di base e accedere ai servizi, accrescendo il numero dei senzatetto, il sovraindebitamento e l'esclusione finanziaria;

23.

rileva che, come qualsiasi crisi, quella attuale sta avendo effetti negativi sulla crescita e l'occupazione, colpendo innanzitutto le categorie più vulnerabili, compresi i giovani, i bambini e le donne, così come le minoranze etniche e i migranti;

24.

condivide le preoccupazioni riguardanti gli aspetti prociclici delle normative regolamentari, prudenziali, contabili e fiscali che amplificano le fluttuazioni inerenti al funzionamento dell'economia di mercato;

Risposta

25.

rileva che il salvataggio del settore bancario da parte dei governi rappresenta solo parte dei costi imposti alla società dalla crisi finanziaria, mentre i costi della recessione e l'aumento del debito pubblico saranno considerevoli, visto che, a livello mondiale, si sono persi circa 60 trilioni di dollari USA;

26.

segnala che la crisi ha portato a una sensazionale crescita degli aiuti di Stato in seguito all'adozione del quadro transitorio per gli aiuti di Stato, e deplora gli effetti pregiudizievoli che ciò può aver avuto sul mantenimento di condizioni di parità in Europa; invita la Commissione ad assumere un ruolo forte nella lotta contro il protezionismo e contro le distorsioni della concorrenza;

27.

approva le misure non convenzionali applicate dalla BCE e dalle banche centrali nazionali negli ultimi due anni per il salvataggio di banche negli Stati membri a rischio di fallimento a causa dei livelli inusuali di titoli spazzatura; accoglie con particolare favore il fatto che ai clienti di dette banche siano state fornite garanzie sui depositi, ma segnala la necessità di sopprimere gradualmente dette misure non convenzionali al fine di prevenire la concorrenza sleale nel settore bancario;

28.

ricorda che nell'ottobre 2008, l'Unione europea ha adottato il piano europeo di ripresa economica con una dotazione pari all'1,6 % del suo PIL, rispetto al 5 % della Cina e al 6,55 % degli Stati Uniti;

29.

accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio Ecofin, il 10 maggio 2010, del piano di stabilizzazione di 750 miliardi di euro, piano che ha definito un meccanismo finanziario di stabilità per affrontare i rischi di insolvenza dei mutuatari sovrani, parzialmente utilizzando l'articolo 122 del TFUE come base giuridica; segnala il deficit democratico strutturale e il vuoto di responsabilità del pacchetto di decisioni per uscire dalla crisi elaborate dal Consiglio, che non prevedono la consultazione del Parlamento europeo; chiede di essere coinvolto, in qualità di colegislatore, nelle prossime decisioni e proposte per uscire dalla crisi;

Piani nazionali di rilancio

30.

deplora il basso livello di coordinamento tra i diversi piani nazionali di rilancio, dato che l'effetto moltiplicatore e il potenziale di leva del coordinamento a livello UE avrebbe molto probabilmente conseguito effetti ben più estesi di quelli che si possono ottenere attraverso una pianificazione realizzata prevalentemente a livello nazionale che rischia di contraddirsi; sollecita un potenziamento in direzione della dimensione europea dei futuri piani di rilancio e degli investimenti su larga scala;

31.

chiede alla Commissione di fornire una relazione estremamente precisa sull'efficacia dei pacchetti nazionali di salvataggio delle banche e dei piani nazionali ed europei di rilancio, decisi nell'autunno-inverno 2008-2009 in relazione agli obiettivi a lungo e breve termine dell'Unione, compresa un'analisi approfondita delle conseguenze dei meccanismi riveduti per gli aiuti di Stato adottati per rispondere alla crisi e per quanto riguarda la concorrenza e il mantenimento di condizioni di parità all'interno dell'UE, la riforma finanziaria e la creazione di posti di lavoro;

32.

osserva che taluni Stati membri, in particolare quelli che hanno ricevuto l'assistenza della bilancia dei pagamenti CE, non hanno attualmente la possibilità di istituire concreti piani nazionali di rilancio con elementi che consentano di stimolare la crescita e l'occupazione, dato che fino al 2012 le uniche opzioni sono limitate a tagli alle spese pubbliche, aumenti dell'imposizione fiscale e riduzione del debito pubblico lordo;

Il futuro - un'Europa del valore aggiunto

33.

ritiene inaccettabile che l'Unione sia l'unico spazio integrato nel quale la questione dell'energia, soprattutto del mix energetico, non venga considerata una questione strategica sia a livello interno che nel contesto delle relazioni con i paesi partner; ritiene che le iniziative dell'UE sul fabbisogno energetico debbano essere adottate in stretto coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e i settori industriali interessati al fine di garantire l'approvvigionamento di fonti di energia (come il petrolio ed il gas) ai suoi Stati membri attraverso una rete diversificata di pipeline dell'energia, in particolare negoziando i contratti di forniture e organizzando le capacità di stoccaggio nonché finanziando e coordinando la ricerca e lo sviluppo di nuove fonti energetiche in quanto elementi costitutivi di qualunque programma attinente, ad esempio il Settimo programma per la ricerca 2007-2013 e le successive revisioni;

34.

propone alla Commissione di assumersi la piena responsabilità del pilotaggio e del finanziamento dei progetti, in particolare nei seguenti settori:

nuovi investimenti in ricerca e sviluppo e nella diffusione delle fonti di energia rinnovabile, nell'efficienza energetica, in particolare nel parco immobiliare europeo, così come nell'uso efficiente delle risorse più in generale;

potenziamento della rete energetica europea attraverso l'interconnessione di reti nazionali e la distribuzione di energia da importanti centri di produzione di energia rinnovabile ai consumatori, nonché l'introduzione di nuove forme di immagazzinamento dell'energia e della corrente continua ad alta tensione (HVDC) europea «super rete»;

promozione delle infrastrutture UE basate nello spazio nel settore della radionavigazione e dell'osservazione terrestre al fine di incrementare la fornitura di nuovi servizi UE e lo sviluppo di applicazioni innovative nonché di agevolare l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE;

sviluppo di un servizio ferroviario pubblico ad alta velocità che colleghi l'Unione da est a ovest e da nord a sud, unitamente a piani volti ad agevolare gli investimenti nelle sue infrastrutture e nelle infrastrutture critiche di proprietà pubblica;

fornitura di un accesso veloce ad Internet in tutta l'Unione, esecuzione rapida dell'agenda digitale dell'UE e fornitura a tutti i cittadini di un accesso affidabile e libero;

potenziamento del ruolo guida dell'UE nel settore della sanità elettronica;

completamento dello sviluppo della mobilità elettrica e definizione di standard comuni ad essa applicabili;

35.

ritiene che, esistendo un accordo su questi elementi di governance e di azione dell'Unione europea in termini di competenze condivise e di iniziative complementari, l'Unione si debba dotare dei mezzi per perseguire questa strategia, in particolare di risorse finanziarie;

Regolamentazione e vigilanza finanziaria

36.

ricorda che la finalità ultima del sistema finanziario è di fornire strumenti appropriati al risparmio e di destinare quest'ultimo a investimenti che forniscano sostegno all'economia reale, promuovano l'efficienza economica assumendosi parte del rischio delle imprese e dei nuclei domestici, ottimizzino le condizioni di finanziamento degli investimenti a lungo termine delle pensioni e creino posti di lavoro, come è stato fatto, ad esempio, dalle banche al dettaglio regionali e locali; rileva che questa funzione è particolarmente importante in un contesto che richiede nuove modalità di crescita e che esige investimenti sostanziali nelle tecnologie pulite;

37.

sottolinea che lo sviluppo finanziario deve anche essere posto al servizio dell'equità estendendo, in adeguate condizioni di sicurezza, l'accesso al credito e alle assicurazioni delle fasce della popolazione che ne sono escluse; insiste sul fatto che la riforma regolamentare nel settore finanziario non deve essere attuata al solo scopo di garantire la stabilità finanziaria, ma deve anche riflettere gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

38.

rileva che questa crisi evidenzia i limiti di un sistema di autoregolamentazione e di un'eccessiva fiducia nella capacità dei partecipanti ai mercati del settore finanziario e delle agenzie di rating di valutare e gestire sempre correttamente i rischi e di evitare l'azzardo morale;

39.

accoglie con favore le attuali proposte presentate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e il ruolo svolto dall'istituzione in quanto tale, pur tenendo presente che un approccio comune non giova agli istituti finanziari dell'UE; ritiene che la regolamentazione dovrebbe essere pianificata e proposta alla luce di approfondite valutazioni del suo impatto sulla misura in cui gli istituti finanziari servono l'economia reale e la società; condivide le preoccupazioni espresse in merito al giusto livello di requisiti patrimoniali e alla durata dei periodi di transizione;

40.

rileva che la trasparenza dei rendiconti finanziari, sia delle imprese sia degli Stati membri, è necessaria per ripristinare la fiducia; invita quindi la Commissione a indagare sul ricorso a operazioni fuori bilancio, a impegni senza copertura e al proliferare di SPV e SPE e a valutare la possibilità di limitare tale ricorso o introdurre l'obbligo di dichiarazioni da allegare ai rendiconti pubblicati;

41.

segnala che la crisi ha messo in evidenza una grave lacuna nel sistema di vigilanza; chiede che le opportunità di arbitraggio regolamentare siano ridotte al minimo in ambito mondiale attraverso un fermo accordo a livello di G20 e all'interno dell'Unione europea, e, ove possibile, che siano soppresse mediante l'applicazione di un libro di regole comuni per i servizi finanziari;

42.

ritiene che si debba porre rimedio alle lacune nella regolamentazione che hanno consentito a filiali di servizi finanziari stranieri di svolgere attività significative nell'UE senza essere sottoposte ad alcuna regola;

43.

constata che l'attuale normativa internazionale in materia di gestione delle crisi nel settore finanziario è insufficiente; invita la Commissione ad avanzare proposte concrete per un quadro UE di gestione delle crisi transfrontaliere nel settore finanziario, tenendo conto delle iniziative prese dagli organismi internazionali, come il G20 e l'FMI, al fine di garantire condizioni di parità a livello globale;

44.

rileva che le norme, in particolare quando si utilizza il valore equo, sono pro-cicliche quanto al loro impatto sul processo decisionale, in particolare degli istituti finanziari che hanno fatto eccessivo affidamento su di loro; segnala che questo difetto può essere rilevato anche in alcune norme di regolamentazione, prudenziali e fiscali;

45.

è a conoscenza dei problemi specifici connessi con la notevole parte dei settori bancario ed assicurativo detenuta da istituti stranieri in molti dei nuovi Stati membri;

46.

rileva che è necessario raggiungere un equilibrio tra l'esigenza di compiere passi che aiutino a salvaguardare la stabilità finanziaria e la necessità di mantenere la capacità delle banche di fornire credito all'economia; reputa importante che il sistema bancario sia in grado di adempiere ai suoi compiti fondamentali in tempi normali così come in tempi di crisi;

47.

rileva che la dimensione degli istituti finanziari e dei loro rispettivi bilanci hanno introdotto il concetto di «troppo grandi per fallire»; esorta pertanto la Commissione ad imporre alle banche l'obbligo di redigere un «testamento biologico» per stabilire nei dettagli la loro liquidazione regolare in caso di crisi;

48.

apprezza il ruolo forte della Banca centrale europea (BCE) nel quadro del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), che le ha consentito di apportare un importante contributo alla stabilità finanziaria dell'Unione europea;

49.

sottolinea la necessità di introdurre nuovi standard per i dati statistici relativi al settore finanziario, rafforzando la capacità di monitoraggio dei rischi e di vigilanza della Commissione europea;

50.

desidera incoraggiare l'innovazione finanziaria a condizione che consenta la messa a punto di strumenti trasparenti che permettano di finanziare un'utile innovazione tecnologica, investimenti a lungo termine, fondi pensioni, posti di lavoro e l'economia verde; attende ulteriori azioni dell'UE in materia di finanziamento innovativo con l'obiettivo di mobilitare il risparmio a lungo termine a favore di investimenti sostenibili e strategici a lungo termine e di ampliare l'accesso ai servizi finanziari;

51.

ribadisce l'importanza fondamentale di un sistema di vigilanza e regolamentazione che non consenta di omettere dai libri contabili alcuna transazione finanziaria e alcuno strumento finanziario; insiste sul fatto che per i fondi speculativi (hedge funds) devono valere le stesse regole che si applicano a qualsiasi altro fondo d'investimento; sottolinea che la vigilanza e la regolamentazione devono concentrarsi sui movimenti speculativi nei mercati finanziari per poter frenare e controllare la speculazione ai danni di paesi, valute ed economie;

52.

ritiene che il governo societario debole degli istituti finanziari abbia contribuito alla crisi e che questo aspetto debba essere affrontato al fine di garantire che i comitati di rischio siano operativi ed efficaci, i membri del comitato esecutivo siano sufficientemente consapevoli dei prodotti offerti dall'istituto e gli amministratori delegati e i direttori non esecutivi si assumano la responsabilità di allineare gli interessi degli investitori e dei dipendenti in termini di politiche compensative;

53.

rileva una mancanza di valori e di etica quanto al comportamento di alcuni attori nei mercati e istituti finanziari; sottolinea che i mercati e gli istituti finanziari devono tener conto, nell'ambito della loro responsabilità sociale d'impresa, degli interessi di tutte le parti interessate, come i loro clienti, azionisti e dipendenti;

54.

considera necessario utilizzare una serie sufficientemente ampia di criteri per quanto concerne i rischi sistemici ai fini della classificazione degli istituti finanziari, in particolare in seno all'Unione europea; ritiene che l'uso di questi criteri porti a osservare in quanti Stati membri gli istituti operano nonché la loro dimensione e, aspetto ancora più importante, ad accertare la capacità di questo o quell'istituto di perturbare il funzionamento del mercato interno, tanto più che questa crisi ha mostrato che l'ampiezza delle dimensioni ha rappresentato soltanto uno dei diversi fattori che hanno comportato un rischio sistemico;

55.

reputa essenziale che l'Unione europea tenga conto, nel definire nuove norme, della necessità di mantenere e sviluppare la diversità strutturale del suo settore finanziario, e ritiene che l'economia europea necessiti di una solida rete di banche regionali e locali, come le casse di risparmio e le banche cooperative, riconoscendo che banche diverse hanno diverse aree di competenza e conoscenze di base; rileva che la pluralità si è dimostrata utile nella crisi finanziaria e ha apportato stabilità, e che l'uniformità può condurre ad una fragilità sistemica;

56.

chiede che si torni al ruolo del direttore di banca tradizionale che, conoscendo il carattere, i precedenti e il piano d'impresa dei singoli richiedenti i prestiti, è in grado di assumere un rischio calcolato sulla base di conoscenze personali, in conformità con la normativa UE, come la direttiva MIFID e le direttive sul credito al consumo che prevedono l'informazione e la protezione dei consumatori;

57.

sottolinea che, al fine di rivitalizzare e di sbloccare il flusso di credito ad imprese e singoli individui, è fondamentale cercare soluzioni a lungo termine relativamente alle difficoltà legate all'enorme quantità di debito privato sia delle famiglie che delle imprese;

58.

chiede una maggiore trasparenza nelle relazioni tra gli Stati membri e tra questi e i principali istituti finanziari;

59.

si compiace della proposta della Commissione del 2 giugno 2010 e ritiene che il modello aziendale delle agenzie di valutazione dei crediti possa portare a conflitti di interesse, dato che le agenzie sono chiamate a misurare la forza finanziaria delle imprese che le pagano, e che il modello non consente loro di valutare gli elementi macroeconomici delle decisioni; si rende conto che le agenzie di valutazione dei crediti hanno contribuito alla crisi in quanto i loro incentivi sono stati configurati in modo dannoso derivando in ampia misura da una mancanza di concorrenza; propone che si effettuino ricerche sull'affidabilità di un sistema in cui gli investitori ed i risparmiatori pagano per l'accesso alle informazioni di cui hanno bisogno;

60.

chiede alla Commissione di avviare uno studio di fattibilità e d'impatto sull'istituzione di un'agenzia europea di valutazione dei crediti pubblica e indipendente e ritiene che le Corti dei conti, in quanto organi indipendenti, dovrebbero fornire un contributo attivo alla valutazione del debito sovrano; reputa che una tale evoluzione porterebbe a un'auspicabile pluralità delle norme; ritiene che una maggiore concorrenza sul mercato della valutazione dei crediti potrebbe migliorare la qualità delle valutazioni;

61.

invita la Commissione a esaminare proposte relative ai diritti di voto degli azionisti nella prospettiva di fornire una maggiore trasparenza quanto alle identità e alle strategie degli azionisti stessi e di favorire gli investimenti a lungo termine;

EU governance

62.

ritiene che, in epoca di crisi economica e sociale, i cittadini europei si attendono che responsabilità e solidarietà siano i principi guida alla base del processo decisionale dell'Europa;

63.

osserva che, per decenni prima della crisi, molti paesi europei hanno registrato una scarsa crescita economica e un'elevata disoccupazione a causa della mancanza di capacità di taluni Stati membri di riformare le rispettive economie verso un'economia guidata dalla conoscenza e di ripristinare la propria competitività sui mercati internazionali, nonché di una domanda interna modesta; nota che l'Europa ha bisogno di mercati finanziari più trasparenti ed efficienti e di una maggiore crescita economica che porti ad un'occupazione di qualità elevata e all'inclusione sociale;

64.

rileva che l'Unione europea ha maggiori difficoltà a uscire dalla crisi rispetto ad altre regioni del mondo, in gran parte a causa di risposte politiche alla crisi inadeguate, troppo modeste e tardive e della debolezza strutturale della sua capacità di governance, e che la crisi rischia di indebolire seriamente e in modo duraturo la sua posizione economica, e quindi politica, a livello mondiale che forse sarà riconquistata soltanto nel lungo termine e se l'UE sarà in grado di considerare il concetto del «modo di vita europeo» senza minarne i valori fondamentali;

65.

ritiene che per l'Unione sarà necessario conseguire maggiore coerenza nelle procedure politiche per rispondere alla sfida cui è confrontata; ritiene quindi essenziale che le politiche attuate siano coerenti; ritiene al riguardo determinante l'azione delle istituzioni dell'UE;

66.

prende altresì atto delle strutture deficitarie di governance economica dell'Unione europea per cui tale frammentazione nuoce alla capacità dell'Unione di essere influente nei dibattiti sui grandi squilibri macroeconomici, in particolare rispetto agli Stati Uniti e alla Cina;

67.

ritiene che la crisi abbia rivelato una tendenza nelle politiche economiche degli ultimi anni che ha lasciato molti paesi, sia all'interno che all'esterno dell'area euro, con un allarmante tasso di indebitamento pubblico;

68.

sottolinea che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche è essenziale per la stabilità e la crescita; si compiace delle proposte della Commissione volte a rafforzare la gestione dell'area euro a medio e lungo termine, il cui fine è di evitare il ripetersi dell'attuale crisi monetaria, e ne condivide la tesi secondo cui il patto di stabilità e di crescita richiede meccanismi di incentivazione e sanzionamento più efficaci;

69.

sottolinea che, al fine di ripristinare tassi di crescita sani e pervenire all'obiettivo dello sviluppo e della coesione economica e sociale sostenibili, occorre attribuire priorità alla lotta ai persistenti e significativi squilibri macroeconomici e ai divari di competitività; plaude al riconoscimento di tale necessità da parte della Commissione nella sua Comunicazione sul coordinamento delle politiche economiche;

70.

rileva che la crisi ha evidenziato le debolezze strutturali di taluni Stati membri e segnala che i problemi registrati da alcuni Stati membri nel finanziamento del debito sui mercati possono essere attribuiti ad una governance inadeguata e, come riferito dal FMI, ai falsi allarmi lanciati dai mercati finanziari internazionali;

71.

ritiene che la crisi finanziaria in Grecia e in altri paesi all'interno dell'area euro costituiscano una sfida per l'area euro nel suo complesso e che essa rispecchi le debolezze dell'area euro nel far fronte alle ricadute provocate dal settore finanziario globale;

72.

ritiene che qualsiasi modello di sviluppo basato sul non-ritorno allo status quo, al quale tutti dicono di aspirare, debba essere improntato alla sostenibilità e alla solidarietà; propone che la futura strategia dell'Unione sia sostenibile per quanto riguarda mercati finanziari, economia, spesa pubblica, dinamica economica e sociale, clima e ambiente;

73.

è favorevole all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie i cui proventi migliorerebbero il funzionamento del mercato riducendo la speculazione e contribuendo a finanziare i beni pubblici mondiali e a ridurre i deficit pubblici; ritiene che tale tassa dovrebbe essere fissata sulla base più ampia possibile o, se così non fosse, che la tassa sulle transazioni finanziarie dovrebbe essere introdotta come primo passo a livello UE; invita la Commissione a elaborare rapidamente uno studio di fattibilità tenendo conto della parità di condizioni a livello globale e ad avanzare proposte legislative concrete;

74.

ritiene che, al fine di evitare il rischio di effetti collaterali strutturali, il criterio guida per operare le scelte politiche dovrebbe essere una strategia di uscita focalizzata sulla crescita sostenibile a lungo termine; che, in tale prospettiva, il contenuto dei pacchetti fiscali sia essenziale; che le scelte politiche dovrebbero essere compiute nel rispetto degli obiettivi a medio-lungo termine e che gli investimenti pubblici debbano essere adeguatamente mirati e concentrarsi in via prioritaria sull'innovazione, la ricerca, l'istruzione, l'efficienza energetica e le nuove tecnologie;

75.

ricorda che i maggiori dell'Unione sono nati dalla realizzazione di progetti concreti e dall'attuazione di politiche di contenuti, come il mercato interno, la politica commerciale comune (PCC), l'euro, il lancio delle riforme strutturali e il programma Erasmus, per i quali l'azione della Commissione svolge un ruolo di primo piano;

76.

ritiene che la solidarietà tra generazioni significhi che né i giovani né gli anziani dovrebbero essere oberati dal debito contratto in passato;

77.

rileva che il grande crack ha gettato una nuova luce sulla sfida demografica e su quella relativa al finanziamento delle pensioni; ritiene che il finanziamento delle pensioni non possa essere totalmente lasciato al settore pubblico, ma che occorra fare affidamento a sistemi tripartiti che comprendano regimi pensionistici pubblici, professionali e privati debitamente garantiti da una normativa e da una sorveglianza specifiche al fine di tutelare gli investitori; ritiene che le pensioni dovranno essere soggette a riforme a livello europeo per contribuire a finanziare la solidarietà intergenerazionale; ritiene che l'allungamento della speranza di vita sollevi questioni trasversali in termini di organizzazione della società, che non sono state anticipate;

78.

ritiene che ciò di cui l'Europa ha bisogno è di un'Unione più unita ed efficiente e meno burocratica e non solo di un maggior coordinamento; è del parere che la Commissione, responsabile della definizione e della tutela dell'interesse generale europeo, debba, in via prioritaria e nel quadro del suo diritto di iniziativa, impegnarsi ad agire per conto dell'Unione nei settori in cui dispone di competenze condivise o della competenza di coordinare l'intervento degli Stati membri, attuando nel contempo politiche comuni e fissando confini per l'azione del mercato o degli attori statali che ostacolerebbero il mercato interno; giudica essenziale che la Commissione scelga come base giuridica i regolamenti anziché le direttive in modo da favorire l'uniformità della normativa in tutta l'UE e prevenire le distorsioni;

79.

invita la Commissione ad organizzare, se necessario, tavole rotonde settoriali per giungere a un lavoro in comune da parte dei diversi attori del mercato, promuovere il rilancio di una vera politica industriale europea, nonché stimolare l'innovazione e la creazione di posti di lavoro; ricorda che in tale sforzo occorre tenere presenti gli impegni assunti in relazione al cambiamento climatico e al potenziale di talune tecnologie verdi; ritiene che il bilancio dell'UE debba essere utilizzato in maniera più efficiente in modo che possa trasformarsi in un vero e proprio catalizzatore di tutti gli sforzi profusi a livello nazionale nei settori ricerca e sviluppo, innovazione e creazione di nuove imprese e posti di lavoro; invita inoltre la Commissione a presentare proposte concrete sulle possibili soluzioni per incrementare la cooperazione tra aziende e ricerca e per promuovere i cluster e a sostenere tale strategia con risorse finanziarie adeguate; sottolinea che uno dei motori fondamentali dello sviluppo di qualsiasi mercato è rappresentato da una concorrenza libera e leale che consenta ai nuovi operatori di inserirsi facilmente, senza privilegi distorsivi del mercato stesso;

80.

invita la Commissione ad applicare pienamente la lettera e lo spirito dell'accordo quadro riguardo al partenariato speciale con il Parlamento europeo, affinché le priorità dell'agenda europea siano stabilite nell'interesse di tutti i cittadini; chiede un dialogo più intenso con i parlamenti nazionali, soprattutto in materia di questioni di bilancio e finanziarie; ammonisce contro ogni tentativo di creare istituzioni separate aventi base intergovernativa, il che escluderebbe alcuni paesi dal processo decisionale e impedirebbe di dare pari importanza ai punti di vista di tutti gli Stati membri;

81.

ritiene che un'efficace governance economica comporti il conferimento alla Commissione di un'effettiva e maggiore responsabilità gestionale, che le consenta di avvalersi degli strumenti esistenti e di quelli recentemente introdotti dal trattato di Lisbona, come gli articoli 121, 122, 136, 172, 173 e 194, che affidano alla Commissione il compito di coordinare i piani e gli interventi di riforma e di definire una strategia comune;

82.

ritiene che il rafforzamento della governance economica debba andare di pari passo con il rafforzamento della legittimità democratica della governance europea, da conseguire tramite una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali lungo l'intero processo;

83.

propone che il responsabile delle questioni economiche e monetarie in seno alla Commissione europea sia uno dei vicepresidenti della Commissione stessa; propone che tale persona vegli alla coerenza dell'azione economica dell'Unione, che le siano attribuiti, in seno alla Commissione, i compiti che incombono a quest'ultima nel settore economico, monetario e dei mercati finanziari, nonché il coordinamento degli altri aspetti dell'azione economica dell'Unione, suggerisce inoltre che partecipi ai lavori del Consiglio europeo, presieda il Consiglio Ecofin e l'Eurogruppo e rappresenti l'Unione nelle sedi internazionali pertinenti;

84.

ritiene che le difficoltà di bilancio in cui attualmente versano gli Stati membri e la necessità di investimenti considerevoli per raggiungere gli obiettivi strategici dell’Unione entro il 2020, richiedano nuovi modelli di finanziamento che coinvolgano fondi sia pubblici che privati;

85.

esorta gli Stati membri e la Commissione ad accelerare la creazione di condizioni affinché il settore pubblico e il settore privato cooperino strettamente anche sotto forma di partenariati pubblico-privato, al fine di raccogliere la sfida degli investimenti a lungo termine a livello nazionale ed europeo che portino ad una crescita sostenibile, inclusiva e competitiva;

Unione economica e monetaria

86.

conferma il suo impegno a favore dell'euro; riconosce la funzione e l'importanza di una valuta comune in termini strategici; sottolinea la trasparenza e i benefici economici che l'euro ha portato all'area euro; ritiene che l'euro debba prima di tutto essere un pilastro della stabilità dell'economia europea;

87.

rileva che l'obiettivo prioritario della politica monetaria della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi; evidenzia che l'obiettivo della stabilità dei prezzi può essere conseguito con efficacia solo se si affrontano alla radice le cause dell'inflazione; ricorda che l'articolo 127 del TFUE affida alla BCE anche il compito di sostenere le politiche economiche generali della Comunità; ritiene essenziale che gli Stati membri dell'area euro e quelli con uno status speciale rispettino rigorosamente gli obblighi assunti e non lascino dubbi circa gli obiettivi comuni di stabilità dei prezzi, indipendenza della BCE e disciplina di bilancio e il loro impegno nella promozione della crescita, dell'occupazione e della competitività;

88.

plaude all'impegno della BCE finalizzato a controllare l'inflazione, ma sollecita la BCE a svolgere un ruolo maggiore in termini di controllo dell'inflazione degli attivi;

89.

constata che l'Unione monetaria richiede un forte coordinamento delle politiche economiche per riprendersi dalla recessione economica; deplora che nell'Unione economica e monetaria l'attenzione sia stata perlopiù incentrata sul termine «monetaria»;

90.

concorda con l'FMI nel ritenere che la gestione della crisi non rappresenta un'alternativa alle azioni politiche correttive e alle riforme fondamentali necessarie per rafforzare le fondamenta dell'Unione monetaria europea;

91.

sottolinea la necessità per l'area euro di aumentare la propria capacità di ripresa completando un assetto istituzionale parimenti basato su sanzioni e incentivi volti a intraprendere le azioni necessarie;

92.

ribadisce che il patto di stabilità e crescita è l'unico strumento regolamentare esistente che può fornire un quadro normativo fondamentale alle politiche macroeconomiche e alle finanze pubbliche nell'UE;

93.

osserva che il passaggio all'euro ha altresì evidenziato – come dimostra il bilancio dei primi dieci anni dell'euro – un aggravamento delle divergenze di competitività tra le economie dell'area, che ha acuito le conseguenze della crisi per i paesi economicamente più deboli e ha determinato considerevoli squilibri commerciali all'interno dell'area euro; rileva tuttavia che i benefici dell'euro per l'Unione nel complesso, ad esempio in termini di stabilità economica relativa, stabilità dei prezzi e bassa inflazione, sono stati considerevoli;

94.

sottolinea la necessità che molti paesi rimettano ordine nei propri bilanci e riducano in modo significativo i propri livelli di disavanzo e debito; conviene con il Consiglio sulla necessità di assicurare la sostenibilità fiscale e una maggiore crescita economica ed occupazione in tutti gli Stati membri, e riconosce pertanto la necessità di definire e attuare di conseguenza i piani di risanamento dei conti pubblici e le riforme strutturali;

95.

rileva che ciò potrebbe portare a strategie di consolidamento finanziario che limiteranno notevolmente la capacità dei governi di agire; avverte nel contempo che questi pacchetti di austerità non dovrebbero condurre a misure che potrebbero rallentare la ripresa economica, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale;

96.

ritiene che il patto di stabilità e crescita sia uno strumento importante per far pressione sulla sostenibilità delle finanze pubbliche che ha contribuito alla responsabilità economica all'interno dell'area euro; riconosce tuttavia che è stato ostacolato dalla sua stessa scarsa applicazione, e che non ha rappresentato un coadiuvante sufficiente ad ottimizzare la politica economica di ciascuno degli Stati membri e dell'area euro nel suo insieme; ritiene che questo strumento di politica economica non sia stato concepito per essere impiegato come una procedura correttiva sostenibile per compensare gli squilibri attuali e gestire i periodi di crisi o di crescita molto debole; ritiene che gli Stati membri, oltre ad applicare le norme esistenti, debbano adottare politiche interne volte a incoraggiare la crescita, l'innovazione, la competitività e l'obiettivo qualitativo per cui il deficit pubblico non deve superare determinati parametri;

97.

ritiene che il patto di stabilità e crescita non tenga conto di altri squilibri come quelli del debito privato e delle partite correnti che hanno altresì un impatto sull'unione monetaria;

98.

rileva che, anche quando è risultato evidente che in taluni casi l'accuratezza dei dati statistici comunicati da alcuni Stati membri poteva essere messa in discussione, durante la precedente legislatura, al momento della revisione della direttiva su Eurostat, il Consiglio si è opposto a che gli fossero affidati poteri di verifica concreti in loco come raccomandato dal Parlamento europeo;

99.

ritiene che gli autori del trattato di Maastricht si attendessero una convergenza di competitività tra gli Stati membri dell'area euro e non avessero anticipato l'elevato livello di divergenze nel rispetto del patto di stabilità e di crescita, che hanno portato in ultima istanza ad un aumento degli scarti, in quanto i timori concernenti la solvibilità di taluni Stati membri hanno incrementato il loro premio di rischio;

100.

rileva che questi ultimi mesi hanno visto una serie di eccezioni temporanee all’applicazione delle norme europee sugli aiuti di Stato, grazie alle quali gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di limitare l'impatto della crisi; rileva che la fase di crescita, verso la quale ci dirigiamo, richiede solide fondamenta ed è in tale contesto che abbiamo bisogno di tornare gradualmente al normale regime di aiuti di Stato, assicurando così parità di condizioni in Europa;

101.

sollecita il rafforzamento delle disposizioni del atto di stabilità e crescita, in particolare del suo «braccio preventivo», nell'ambito del quale i mezzi di pressione reciproca costituiscono lo strumento più efficace attualmente disponibile per far sì che gli Stati membri si attengano alle raccomandazioni del Consiglio; sollecita altresì un maggiore rigore delle misure di vigilanza economica della Commissione; ritiene opportuno prendere in considerazione la possibilità di creare incentivi per il risanamento dei conti pubblici;

102.

propone l'istituzione di un meccanismo più efficace di incentivazione e sanzionamento da applicare all'attuazione del patto di stabilità e crescita che contribuirebbe a prevenire un peggioramento dell'attuale crisi e a garantire la prevenzione di una nuova crisi in futuro;

103.

ritiene che la sorveglianza multilaterale e le domande di adeguamento debbano riguardare sia le situazioni di deficit che le situazioni di eccedenza, tenendo conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato, ad esempio in termini di demografia, nonché integrare i livelli di indebitamento privato, l'evoluzione dei salari rispetto alla produttività, l'occupazione – in particolare l'occupazione dei giovani – e la bilancia delle partite correnti; ritiene che questi fattori debbano essere utilizzati come indicatori di allerta, quando non possano essere utilizzati come i criteri attualmente previsti dal patto di stabilità; ritiene che sia necessaria maggiore trasparenza per quanto riguarda i dati delle finanze pubbliche e si compiace della proposta della Commissione sulla qualità dei dati statistici;

104.

esorta la Commissione a introdurre, nell'ambito dell'area euro, un meccanismo obbligatorio europeo di sanzioni che rientri chiaramente nell'ambito della sua competenza, onde obbligare gli Stati membri ad attenersi alle regole del patto di stabilità e di crescita;

105.

ritiene che il patto di stabilità e di crescita non si sia dimostrato sufficientemente efficace nel coordinare le politiche fiscali, che il fatto che si fondi sulle politiche dei singoli paesi sia stato causa di problemi in termini di applicazione del patto stesso e di equità delle informazioni e che esso non sia riuscito a fare il collegamento tra livelli occupazionali e creazione di posti di lavoro in modo da ottenere un mix adeguatamente equilibrato di politiche economiche e che non sia riuscito inoltre ad affrontare le questioni della convergenza reale, della competitività e della creazione di sinergie nell'area euro; ritiene pertanto necessario un ulteriore coordinamento tra gli Stati membri e, in particolare, tra le economie dell'area euro, per rafforzare l'equilibrio economico dell'area euro;

106.

ritiene che gli indirizzi di massima per le politiche economiche per la stabilità e per la crescita codecisi con il Parlamento europeo dovrebbero servire da quadro a un dibattito e a una valutazione dei bilanci degli Stati membri prima della loro presentazione dinanzi ai parlamenti nazionali competenti;

107.

ritiene che, oltre a disporre di una moneta unica, i paesi membri dell'area euro dovrebbero passare a una fase ulteriore che consentirebbe l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza del FME e del SESF, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito;

108.

ritiene che l’attuazione delle riforme strutturali, specialmente l'adeguamento e la ristrutturazione dei sistemi di distribuzione sociale nei nuovi Stati membri, richieda un forte sostegno e solidarietà da parte dell'Unione; sottolinea che, indipendentemente da qualsiasi situazione di crisi globale finanziaria, economica e sociale, l'area euro e l'ERM II devono essere ulteriormente ampliate dai nuovi Stati membri che abbiano soddisfatto i criteri di Maastricht; che una simile decisione comproverebbe, fra l'altro, la stabilità e la sostenibilità della stessa area euro;

109.

ritiene che il riassorbimento degli importanti scarti di competitività esistenti nell'area euro, ottenuto mantenendo gli aumenti retributivi in linea con i guadagni della produttività locale e con le aspettative inflazionistiche, sia fondamentale per evitare la comparsa di divergenze nell'area euro;

110.

chiede un sostanziale miglioramento del dialogo sociale in materia macroeconomica, che non può consistere solo nella comunicazione alle parti sociali degli orientamenti proposti o accolti;

111.

chiede alla Commissione e al Consiglio di definire indirizzi di massima comuni perché l'UE attui un'economia di mercato sostenibile; ritiene che tali indirizzi dovrebbero essere definiti ogni anno sulla base di una valutazione che comprenda l'andamento dei salari e della produttività a livello nazionale ed europeo attraverso un opportuno dialogo sociale;

Politica di bilancio

112.

chiede una strategia di bilancio comune al fine di ripristinare e salvaguardare l'UE in quanto zona di crescita economica a lungo termine;

113.

ritiene che una spesa pubblica ben utilizzata con un occhio al futuro (in materia di istruzione, formazione, infrastrutture, ricerca, ambiente ecc.) possa avere un effetto stabilizzante sull’economia sostenendo una crescita forte e sostenuta nel tempo; ritiene che una spesa pubblica di qualità gestita in modo responsabile, combinata con un rafforzamento del potenziale imprenditoriale e di innovazione del settore privato, possa rappresentare un motore del progresso economico e sociale;

114.

sottolinea l'importanza di stabilire un più forte legame tra il patto di stabilità e crescita, gli strumenti macroeconomici e i programmi di riforma nel quadro di Europa 2020, presentandoli in maniera coerente ed assicurando quindi una migliore comparabilità dei bilanci nazionali per quanto riguarda le diverse categorie di spesa; ritiene che gli Stati membri dovrebbero vedere le rispettive politiche economiche non solo in un’ottica di interesse nazionale, ma anche in una prospettiva di interesse comune, e dovrebbero formulare le proprie politiche in modo conseguente; rammenta agli Stati membri il ruolo accresciuto degli indirizzi di massima per le politiche economiche;

115.

insiste sul fatto che, ai fini della credibilità della strategia Europa 2020, occorrono una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE; sottolinea la maggiore importanza che il bilancio UE dovrebbe rivestire in quanto strumento in grado di mettere risorse in comune;

116.

ritiene che gli investimenti pubblici, mirati in modo intelligente, possano avere un effetto leva fondamentale sugli investimenti a lungo termine; propone di estendere il mandato della BEI affinché possa emettere eurobond per investire in grandi progetti strutturali in linea con le priorità strategiche UE;

117.

sottolinea che la moneta comune può funzionare soltanto se gli Stati membri coordinano le loro politiche di bilancio mettendo a reciproca disposizione i propri libri contabili; riconosce che tale processo necessita di una stretta collaborazione con i parlamenti nazionali;

118.

invita la Commissione e il Consiglio, con il sostegno di Eurostat, a rafforzare la comparabilità della spesa dei bilanci nazionali, per identificare il carattere complementare e convergente delle politiche attuate;

119.

ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano adoperarsi per introdurre principi di fiscalità che smettano di favorire l'indebitamento nei settori pubblico e privato e le remunerazioni a breve termine nel settore privato e che potrebbero eventualmente comportare meccanismi di bonus-malus in funzione dei criteri relativi ad un lavoro dignitoso e all'ambiente;

120.

rileva che il recupero dalla crisi finanziaria, economica e sociale e l'uscita dalla crisi del debito sovrano richiederanno un processo a lungo termine che deve essere ben concepito e garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile; riconosce la possibilità di compromessi tra crescita, equità e stabilità finanziaria e che detti compromessi devono essere oggetto di una decisione politica; invita la Commissione europea a presentare proposte di sviluppo finanziario che tengano conto di questi obiettivi, in particolare nel quadro della strategia UE 2020, e a indicare quali tipi di compromesso possano essere oggetto di scelte politiche; auspica che l'Unione europea possa organizzare su questa base uno spazio di dibattito e confronto politico, previa consultazione dell'insieme delle parti interessate alla riforma dei mercati finanziari (banche, investitori, risparmiatori e parti sociali); chiede inoltre alla Commissione di coinvolgere maggiormente il Parlamento europeo in tale processo, segnatamente quando metterà a punto e poi attuerà la strategia UE 2020;

121.

esorta l'Unione a dotarsi di migliori strumenti controciclici di gestione delle politiche economiche;

122.

ritiene che il trattato di Lisbona metta a disposizione tutti gli strumenti necessari in questa fase per dar vita a una effettiva governance economica dell'Unione, nonché per garantire un miglior controllo dello stato delle finanze pubbliche degli Stati membri;

Mercato interno

123.

mette in evidenza gli inviti, contenuti nel rapporto di Mario Monti e in quello di Louis Grech, approvati dal Parlamento europeo il 20 maggio 2010, ad adottare un approccio più olistico al mercato interno sia in termini di strategia che di percezione, al fine di renderlo più efficace e di ristabilirne la percezione pubblica; sottolinea l'importanza dell'iniziativa «atto sul mercato unico» riguardo alle proposte legislative e non legislative per rafforzare e aggiornare il mercato interno, completare il mercato interno digitale e affrontare e infrangere i rimanenti ostacoli;

124.

ritiene essenziale che l'iniziativa «atto sul mercato unico» comprenda un'agenda ambiziosa in materia di protezione sociale e dei consumatori tramite l'inserimento di una clausola sociale in tutta la legislazione attinente al mercato interno, una legislazione relativa ai servizi di interesse economico generale, un programma legislativo per rafforzare i diritti dei lavoratori, un pacchetto legislativo di ampio aggio per la protezione dei consumatori tale da incidere nella vita quotidiana dei cittadini e un migliore coordinamento fiscale tramite l'armonizzazione della base imponibile dell'imposta sulle società e le aliquote dell'IVA;

125.

rileva che il mercato interno richiede il sostegno di tutti in quanto pietra angolare del progetto europeo e fondamento della creazione di ricchezza sostenibile nell'UE;

126.

segnala che il mercato unico europeo è uno dei principali motori della crescita europea; sottolinea che la strategia UE 2020 dovrebbe servire come programma concreto di crescita e occupazione per far fronte alla crisi economica e rafforzare il mercato interno;

127.

ritiene che le iniziative dei singoli Stati membri non possano risultare efficaci in assenza di azione coordinata a livello dell'UE, cosicché è fondamentale che l'Unione europea si esprima con un'unica voce autorevole e attui azioni comuni; rileva che la solidarietà su cui si basa il modello europeo di economia sociale e il coordinamento delle risposte nazionali sono stati elementi indispensabili per evitare misure protezionistiche di breve durata da parte di singoli Stati membri; esprime la propria preoccupazione perché il riemergere del protezionismo economico a livello nazionale potrebbe con tutta probabilità comportare una frammentazione del mercato interno e una riduzione della competitività, che vanno pertanto evitate; è preoccupato del fatto che l'attuale crisi economica e finanziaria potrebbe essere sfruttata per giustificare il riaccendersi di misure protezionistiche in vari Stati membri mentre la recessione impone invece meccanismi comuni di salvaguardia;

128.

ritiene che i progressi nel mercato interno non dovrebbero essere basati sul minimo comune denominatore; invita pertanto la Commissione a prendere l'iniziativa e a presentare proposte audaci; esorta gli Stati membri a utilizzare il metodo della cooperazione rafforzata negli ambiti in cui il processo di ricerca di un accordo a 27 non è fattibile, ferma restando la possibilità per altri paesi di aderire a queste iniziative di punta in una fase successiva;

129.

mette in guardia dall'idea secondo la quale l'economia europea potrebbe in qualche modo svilupparsi e crescere senza scambi liberi ed equi con gli altri paesi nel mondo, compresi i nostri principali partner commerciali odierni, gli USA e le economie emergenti come Cina, India e Brasile; ritiene che l'Unione europea debba contare anche sulle proprie forze valorizzando meglio il proprio mercato interno, visto che la sua crescita è essenzialmente legata anche alla sua domanda interna;

130.

sottolinea la necessità di liberare il potenziale del mercato interno per le imprese nell'epoca della globalizzazione, per incrementare la creazione di posti di lavoro e l'innovazione nel settore delle nuove tecnologie in Europa;

131.

ritiene che, per conseguire un mercato interno efficace, la Commissione debba presentare una serie di priorità politiche chiare adottando un «atto sul mercato unico», che dovrebbe includere iniziative sia legislative sia non legislative, intese a creare un'economia sociale di mercato altamente competitiva;

132.

riconosce che all'interno dell'Unione europea la costruzione del mercato interno senza qualche forma di armonizzazione fiscale, segnatamente per quanto riguarda l'imposta sulle società e la definizione degli elementi della previdenza sociale, ha portato, in certa misura, a fare entrare eccessivamente in concorrenza fra loro gli Stati membri che cercano di attirare i contribuenti di altri Stati membri; osserva tuttavia che uno dei vantaggi più importanti del mercato interno è stata la rimozione delle barriere alla mobilità e l'armonizzazione delle normative istituzionali, fattori i quali hanno promosso la comprensione culturale, l'integrazione, la crescita economica e la solidarietà europea;

133.

raccomanda che la Commissione realizzi un'analisi indipendente per individuare i venti principali motivi di insoddisfazione e frustrazione legati al mercato interno con i quali i cittadini si scontrano quotidianamente, in particolare in relazione al commercio elettronico, all'assistenza medica transfrontaliera e al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

134.

invita gli Stati membri ad accettare finalmente le tavole di concordanza per quanto riguarda l'attuazione della legislazione, al fine di rendere più trasparenti i deficit normativi;

135.

sottolinea che per il mercato interno è fondamentale il corretto funzionamento del mercato degli appalti; è tuttavia preoccupato in quanto le autorità pubbliche incontrano ancora notevoli problemi per raggiungere i loro obiettivi strategici in un contesto contraddistinto da una complessa serie di norme, nonché per garantire l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici;

136.

esorta la Commissione a presentare una proposta per introdurre una clausola di attivazione che assicuri che le disposizioni relative al mercato interno dell'UE entrino automaticamente in vigore in un dato momento anche se gli Stati membri non le hanno recepite in tempo utile;

137.

ritiene che dotare uno spazio economico di un quadro normativo incisivo ed efficace, dopo una crisi di ampia scala come quella che abbiamo sperimentato, rappresenti un contributo rilevante alla competitività; ritiene che le autorità europee abbiano una responsabilità particolare nel mantenimento di questa agenda di riforma, anche nei confronti delle autorità politiche nazionali;

138.

ritiene che l'Europa debba tornare a essere una meta interessante per gli investimenti e la produzione e quindi diventare il termine di paragone a livello mondiale per l'innovazione e la crescita; è del parere che gli istituti di credito, pubblici e privati, debbano impegnarsi al massimo per garantire che i mercati finanziari operino a beneficio dell'economia reale e delle piccole e medie imprese;

139.

chiede alla Commissione di procedere ogni anno alla valutazione dei bisogni di investimenti pubblici/privati e il modo in cui sono o dovrebbero essere soddisfatti;

Regime fiscale

140.

riconosce che per sviluppare ulteriormente il mercato interno dell'Unione è necessario adottare un approccio coordinato sia a livello nazionale che a livello UE per valorizzare le migliori prassi nella lotta alla frode e all'evasione fiscale, definendo al contempo incentivi adeguati che inducano i contribuenti a versare le imposte dovute e le autorità tributarie degli Stati membri ad adottare misure preventive efficaci contro qualsiasi illecito fiscale;

141.

ritiene che la riduzione del livello della frode fiscale contribuirebbe a ridurre i disavanzi pubblici senza aumenti delle imposte e senza riduzione della spesa sociale; è preoccupato per la distorsione determinata nel mercato interno dai diversi livelli di frode fiscale negli Stati membri; chiede alla Commissione di elaborare una valutazione d'impatto per valutare i diversi problemi provocati dall'evasione fiscale e dall'economia sommersa in tutti gli Stati membri;

142.

sottolinea che la sostenibilità delle finanze pubbliche richiede non soltanto una spesa responsabile, ma anche una tassazione adeguata ed improntata ad equità, un più efficace processo di prelievo delle imposte da parte delle competenti autorità fiscali e una più intensa lotta all'evasione; invita a tal proposito la Commissione a proporre una serie di misure per aiutare gli Stati membri a ripristinare l'equilibrio dei conti pubblici e a finanziare gli investimenti pubblici attingendo a fonti finanziarie innovative;

143.

prende atto, facendo eco ai lavori svolti da Mario Monti, del fatto che gli aumenti delle entrate pubbliche, legati ad una buona congiuntura si sono spesso tradotti in diminuzioni d'imposta; rileva che l'imposizione sul lavoro va ridotta al fine di aumentare la competitività europea; sostiene le proposte di Mario Monti tese a istituire un gruppo per la politica fiscale, che riunisca rappresentanti degli Stati membri, quale passo importante per incoraggiare il dialogo tra i paesi europei; invita il gruppo politico a discutere in via prioritaria il quadro per un regime fiscale calibrato al raggiungimento degli obiettivi ambientali e al sostegno dell'uso efficace delle risorse; accoglie con favore la proposta di direttiva su una base imponibile consolidata comune dell'imposta sulle società presente nel programma di lavoro della Commissione;

144.

riconosce che un'importante forza trainante del miglioramento istituzionale e della crescita economica negli Stati membri è la loro sovranità nel scegliere le modalità dell'imposizione fiscale; ritiene essenziale alleggerire la fiscalità che pesa sul lavoro, in modo da permettere ai meno fortunati e alle classi medie di condurre una vita dignitosa grazie al frutto del loro lavoro;

145.

chiede una fiscalità che consenta di alleggerire gli oneri sul lavoro e promuova e predisponga incentivi mirati a occupazione, innovazione e investimenti a lungo termine;

Coesione regionale, economica e sociale

146.

ritiene che la politica di coesione sia da considerare uno dei pilastri della politica economica dell'Unione, in quanto elemento della strategia a lungo termine dell'UE in materia di investimenti;

147.

osserva che la politica di coesione è diventata un elemento essenziale del piano europeo di ripresa economica in quanto politica pubblica che può essere orientata contro la crisi e si fa carico a breve termine degli stimoli alla domanda investendo contestualmente nella crescita e nella competitività a lungo termine;

148.

ritiene che la forza della politica di coesione nel collegare la ripresa alla crescita a lungo termine provenga dalle sue tre caratteristiche di base: delinea orientamenti strategici come premessa per il trasferimento delle risorse e vincolanti per gli Stati membri e le regioni; lascia agli Stati membri e alle regioni lo spazio per poter calibrare gli interventi alle specificità locali; infine è in grado di monitorare e sostenere gli obiettivi da conseguire;

149.

sottolinea che l'impatto ineguale della crisi nel territorio dell'Unione europea rispecchia le diverse situazioni iniziali in termini di competitività nonché i vari gradi di ricorso alle misure anticrisi e implica diverse prospettive a lungo termine; segnala che se non si interviene con politiche in grado di affrontare i problemi specifici in maniera differenziata, gli effetti della crisi potrebbero causare un indebolimento della coesione territoriale; osserva che in alcuni paesi più colpiti dalla crisi la politica di coesione rappresentava la quota maggiore degli investimenti pubblici complessivi;

150.

ritiene che la strategia dopo la crisi sarà più efficace se nella sua attuazione saranno coinvolte regioni e città; la governance multilivello offre più ampio spazio alle politiche, consentendo di promuovere con maggiore efficacia la ripresa economica nell'UE, dato che livelli regionali e locali di governance europea hanno la capacità di convertire gli obiettivi strategici generali europei nelle loro specificità territoriali e sono in grado di sfruttare gli strumenti politici di cui dispongono, nonché l'entusiasmo di tutti i partner – imprese, università e società civile;

151.

rileva che oggi molti sono gli strumenti politici a livello di governance locale e regionale; osserva che sia per l'innovazione, la quale può generare incremento di produttività, sia per una svolta verde, la quale può creare nuova domanda e nuovi mercati, sono necessari un'attenzione prioritaria per il livello locale e regionale e un approccio integrato e basato sul territorio per quanto riguarda le politiche di investimento e di crescita; una regione, una città, un centro abitato, una zona rurale possono essere il luogo in cui riunire tutti i partner e tutti gli elementi necessari per giungere a una soluzione;

152.

esprime pertanto preoccupazione per l'assenza di progressi nel conferimento di poteri alle comunità, dato che le comunità locali e rurali offrono opportunità in termini di economia, occupazione e sviluppo comunitario e fornire sostegno a queste comunità significa anche ridurre l'esclusione per mezzo del rafforzamento del tessuto comunitario e aumentare la sua capacità di assorbimento;

153.

sottolinea che le regioni continueranno ad assumere sempre maggiore importanza nel definire le priorità economiche dell'UE, il sistema dei prestiti locali deve essere mantenuto o addirittura rafforzato e le banche regionali possono offrire uno stimolo in tal senso; rileva che la regolamentazione del settore dei servizi finanziari deve considerare la necessità di stimolare l'imprenditorialità e i finanziamenti destinati alle PMI e che il supporto finanziario alle PMI previsto dalla politica di coesione deve tendere al finanziamento del capitale di rischio, in quanto ciò consentirebbe un maggiore coinvolgimento del settore bancario e un uso più efficiente dei fondi strutturali;

154.

chiede che la prossima riforma dell'attuale politica di coesione consenta l'erogazione più spedita ed efficiente dei fondi agli Stati membri, alle regioni e alle città; evidenzia che occorre maggiore flessibilità e che la Commissione deve tenerne conto nell'elaborazione della futura politica di coesione;

155.

ritiene indispensabile che qualsiasi strategia di investimento a lungo termine dell'UE sostenuta dalla politica di coesione sia connessa a risultati in termini di competitività, innovazione, creazione di posti di lavoro, crescita «verde» nonché miglioramenti nella coesione economica, sociale e territoriale a livello europeo, soprattutto tra i nuovi e i vecchi Stati membri;

EU 2020

156.

chiede che la strategia UE 2020 persegua un concetto politico di ampio respiro riguardo al futuro dell'UE in quanto Unione competitiva, sociale e sostenibile, che pone le persone e la tutela dell'ambiente al centro della formulazione delle politiche;

157.

ritiene che per conseguire detti obiettivi sia giunto il momento di coordinare strettamente le nostre politiche macroeconomiche, puntando in via prioritaria a incrementare il potenziale di crescita dell'Unione e concentrandosi su un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile, senza il quale nessuno dei nostri problemi può essere risolto; reputa che la futura strategia «UE 2020» dovrebbe essere finalizzata a detto obiettivo;

158.

riconosce che, per evitare che le risposte alla crisi dell'euro si traducano in un lungo periodo di stagnazione economica, l'Unione dovrebbe, contemporaneamente, attuare una strategia per accelerare la crescita economica sostenibile, parallelamente a riforme miranti a ripristinare e migliorare la competitività;

159.

prende atto dei cinque obiettivi principali concordati dal Consiglio europeo sul tasso di occupazione, la ricerca e lo sviluppo, le emissioni di gas serra, i livelli di istruzione e l'inclusione sociale; sottolinea che questi obiettivi principali dovrebbero essere formulati nel quadro di una strategia di sviluppo omogenea e coerente che combini i programmi delle politiche economiche, sociali e ambientali;

160.

ritiene che l'istruzione debba essere posta al centro della strategia economica dell'Unione, con l'obiettivo di migliorare la qualità globale di tutti i livelli di istruzione e formazione nell'Unione europea, combinando l'eccellenza e l'equità e riformando il sistema educativo tradizionale; ritiene che per l'Unione europea l'educazione dovrà costituire un bene comune, con investimenti in tutti gli aspetti del sistema educativo, nella qualità dell'istruzione e nel numero di persone che hanno accesso all'insegnamento superiore; propone che sia creato un sistema permanente inclusivo di apprendimento lungo tutto il corso della vita su scala europea, che includa la generalizzazione dei programmi Erasmus e Leonardo per la mobilità nell'apprendimento e nella formazione; rileva la necessità di aumentare d'urgenza il volume degli investimenti nel settore della R&S, in particolare in vista della valutazione intermedia del 7o programma quadro e delle prossime prospettive finanziarie dell'Unione europea;

161.

osserva che la lotta contro la disoccupazione giovanile e la promozione di una reale corrispondenza tra competenze e domanda di mercato dovrebbero essere punti centrali; ritiene che occorra sviluppare i partenariati pubblico-privato nel settore dell'istruzione e che la mobilità transfrontaliera per studenti e ricercatori nel quadro di scambi e tirocini dovrebbe contribuire a rafforzare l'attrattività internazionale degli istituti europei di istruzione superiore, nel contempo conferma che l'obiettivo di destinare il 3 % del PIL alla R&S stimolerà l'innovazione attraverso la ricerca e l'istruzione superiore,

162.

ritiene che la strategia UE 2020 proposta dalla Commissione dovrebbe concentrarsi sull'impegno per rendere il mercato interno meno burocratico, riducendo gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese del 25 % entro il 2012 ed essere più orientata all'efficienza, utilizzando Internet come spina dorsale di un «mercato elettronico» a livello UE che generi nuovi servizi e posti di lavoro;

163.

ritiene che la struttura di governance della strategia Europa 2020 dovrebbe essere rafforzata per garantire che essa raggiunga il proprio obiettivo; è del parere che un più ampio ricorso a misure vincolanti sia necessario per portare al successo la nuova strategia, anziché continuare ad usare il metodo aperto di coordinamento nel settore della politica economica; esorta il Consiglio e la Commissione a proporre una strategia economica per la ripresa economica basata soprattutto sugli strumenti UE e non sostanzialmente su iniziative intergovernative;

164.

è consapevole che una buona governance o un governo economico, da soli, non saranno sufficienti a garantire all'Unione europea la strategia di crescita necessaria per rispondere alla crisi e far fronte alla concorrenza mondiale; è tuttavia convinto che dieci anni di UEM ne abbiano dimostrato, nel quadro specifico dell'euro, il carattere indispensabile di detta strategia;

165.

insiste che la strategia UE 2020 dovrebbe includere l'obiettivo di dimezzare la povertà nell'UE e sottolinea che la maggioranza degli europei che attualmente vivono in stato di povertà, o a rischio di povertà, è costituita da donne, in particolare anziane, migranti, madri single e donne impegnate nell'assistenza dei familiari; osserva inoltre che dovrebbe essere introdotto un approccio che consideri tutto l'arco della vita, in quanto la povertà dei genitori ha un impatto diretto sulla vita, lo sviluppo e il futuro dei figli;

166.

chiede che sia definita un'ambiziosa strategia a lungo termine contro la povertà, allo scopo di ridurre le diseguaglianze e l'esclusione sociale, con obiettivi di vasta portata in termini di riduzione della povertà e della povertà dei lavoratori; propone a tale riguardo una politica quadro dell'UE per programmi relativi a un reddito minimo, nel rispetto della sussidiarietà, delle diverse prassi, della contrattazione collettiva e della legislazione nazionale degli Stati membri, secondo norme europee che tengano conto del tenore di vita di ogni Stato membro; chiede altresì la creazione di un assegno per i figli per contribuire, come summenzionato, a ridurre la povertà, le diseguaglianze e l'esclusione sociale;

167.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero organizzare un dibattito in seno ai rispettivi parlamenti prima dell'adozione del loro programma di stabilità e di crescita (UE 2020);

Innovazione

168.

osserva che la tabella di marcia dell'innovazione della Commissione mostra che l'Europa è ancora molto indietro rispetto al Giappone e agli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione;

169.

è del parere che, oltre a finanziare le piccole e medie imprese, l'Unione europea debba adottare un approccio dinamico e coordinato nei confronti dei finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, impegnandosi altresì in prima linea per promuovere i nuovi settori di occupazione e attirare gli investimenti privati;

170.

osserva che la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico come mezzo per migliorare la sicurezza energetica dell'UE dovrebbe costituire una delle priorità della Commissione europea e degli Stati membri; ritiene che l'UE dovrebbe incoraggiare l'innovazione nel campo della generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione per le fonti locali a basso contenuto di carbonio;

171.

ritiene che le interconnessioni tra reti energetiche siano essenziali per il funzionamento del mercato interno nel settore dell'energia, nonché per una più ampia generazione di energia da fonti rinnovabili; sottolinea l'importanza dello sviluppo della rete intelligente («smart grid»);

172.

rileva che le PMI dovrebbero costituire la spina dorsale dello sviluppo di tecnologie basate sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica; osserva che la creazione di strumenti finanziari volti a incoraggiare l'efficienza energetica e l'innovazione nell'utilizzo delle energie rinnovabili è essenziale;

173.

ritiene che gli investimenti nel rinnovo del parco immobiliare e il trasporto collettivo debbano costituire una priorità per ridurre la fattura e la povertà energetica e avviare un circolo virtuoso;

174.

auspica una transizione giusta ed equa verso un'economia verde; ritiene che la disoccupazione risultante dalla transizione debba essere anticipata accrescendo la formazione e le competenze dei lavoratori in materia di nuove tecnologie; osserva che la povertà di combustibile resta una preoccupazione grave e crescente;

175.

invita la Commissione a elaborare e a proporre un meccanismo mediante il quale offrire alle PMI e ad altri innovatori un finanziamento per attenuare il rischio nel quadro del partenariato pubblico-privato, con i fondi di private equity, dove il denaro proveniente dalla Banca europea degli investimenti, con denaro pubblico da parte degli Stati membri e con il sostegno del meccanismo di garanzia dei rischi da parte del Fondo europeo d'investimento, distribuiti tramite il Fondo di private equity, consentirebbe ai progetti di dar luogo a investimenti privati fino all'80 %;

176.

è favorevole alla creazione di istituti finanziari preposti a finanziare in tutta l'Unione i progetti nel settore dell'innovazione che sono fondamentali per una futura crescita sostenibile;

177.

sollecita la Commissione a intervenire per sopprimere gli ostacoli amministrativi e migliorare le condizioni per l'innovazione, per esempio istituendo un brevetto unico dell'UE; rileva che i programmi positivi, volti a dare impulso alla competitività e alla definizione di un'economia sostenibile, non funzionano correttamente in quanto le PMI, le università e le multinazionali non sono incoraggiate a partecipare ai programmi europei;

178.

osserva che le politiche fiscali e monetarie non sono un sostituto delle riforme strutturali, le quali devono affrontare le debolezze alla base dell'economia europea, ossia i debiti e i deficit in netto aumento, l'invecchiamento della popolazione, la probabilità di un'ondata inflattiva o di un processo di deflazione, i rischi che le politiche in materia di cambiamento climatico generano per le industrie, in particolare a causa dell'incertezza in merito ai nuovi obiettivi e standard, la produttività ridotta e la mancanza di competitività; chiede che il denaro pubblico sia utilizzato con maggiore efficienza, sia a livello europeo che nazionale; è del parere che in sede di adozione di politiche e obiettivi coordinati sia necessario tenere conto delle differenze in termini di tempistiche e di intensità della crisi tra i vari Stati membri nonché delle relative posizioni ex ante a livello fiscale e monetario; ritiene che detti sforzi dovrebbero portare più rapidamente a una reale convergenza tra le economie nazionali;

179.

ritiene che una strategia europea di successo debba basarsi su accorte politiche fiscali tali da promuovere l'innovazione, l'istruzione e l'occupabilità della manodopera – unico modo per incrementare la produttività, l'occupazione e la crescita nel rispetto della sostenibilità;

180.

sottolinea che vanno affrontate questioni come il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse e l'arresto della perdita di biodiversità, le quali sono le condizioni quadro per la futura crescita economica dell'Europa; rileva che tale crescita deve quindi basarsi sullo sganciamento della crescita economica dall'utilizzo delle risorse, le innovazioni verdi e il progresso economico ecologicamente sostenibile;

181.

si compiace della strategia adottata nel marzo 2007 dal Consiglio europeo, mirante ad accrescere l'indipendenza energetica dell'Unione europea e a definire impegni precisi per la lotta al riscaldamento climatico; ritiene che la crisi abbia ulteriormente evidenziato la pertinenza di questa strategia; ritiene tuttavia che perché questa strategia abbia successo, oltre agli elementi di regolamentazione del mercato interno, essa debba tradursi in azioni più ambiziose dell'Unione;

Occupazione

182.

ritiene che una delle grandi sfide dell'Unione europea sia quella di salvaguardare la propria competitività, rafforzando la propria crescita e di combattere l'elevata disoccupazione;

183.

ribadisce che un'occupazione di elevata qualità dovrebbe costituire una priorità chiave della strategia UE 2020 e che è essenziale concentrarsi maggiormente sul buon funzionamento dei mercati del lavoro e sulle condizioni sociali per migliorare i risultati in materia di occupazione; chiede pertanto che sia fissata una nuova agenda per promuovere il lavoro dignitoso, garantire i diritti dei lavoratori in tutta l'Europa e migliorare le condizioni di lavoro;

184.

ritiene che la nuova strategia debba porre maggiormente l'accento sul lavoro dignitoso, compresa la lotta al lavoro sommerso, e assicurare che le persone attualmente escluse dal mercato del lavoro possano accedervi;

185.

ritiene che la nuova strategia dovrebbe incoraggiare i mercati del lavoro che migliorano gli incentivi e le condizioni delle persone sul luogo di lavoro, aumentando al contempo gli incentivi per i datori di lavoro che assumono o mantengono personale;

186.

pone l'accento sull'importanza di concentrarsi sul problema della sempre minor competitività dell'Europa sulla scena mondiale; osserva che, tenendo conto della scarsità di forza lavoro prevista a lungo termine, è importante guardare oltre la crisi e studiare soluzioni europee atte a consentire la migrazione delle conoscenze e a prevenire la «fuga dei cervelli» europei;

187.

ritiene che un'azione volontarista forte per l'occupazione è assolutamente necessaria visto che l'Unione corre il rischio di una ripresa senza creazione di posti di lavoro sostenibili;

188.

invita l'Unione ad associare la sua iniziativa a favore dell'occupazione a misure di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, unitamente a un mercato interno che funzioni efficacemente per i lavoratori all'interno dell'UE, per evitare che la crisi scavi ancora maggiori ineguaglianze;

189.

invita gli Stati membri e la Commissione a conseguire entro il 2020 un tasso di occupazione maschile e femminile del 75 %, riducendo la segmentazione del mercato del lavoro e intensificando gli sforzi volti a facilitare l'equilibrio tra attività professionale, responsabilità di assistenza e vita familiare;

190.

ritiene che gli sforzi volti a sostenere la creazione di posti di lavoro dovrebbero concentrarsi sull'offerta di un impiego ai giovani, che a sua volta necessita una maggiore fornitura di programmi che tengano conto delle questioni di genere, miranti a dotare i giovani delle competenze necessarie nell'economia reale;

191.

sottolinea la necessità di creare mercati del lavoro inclusivi e competitivi, che forniscano una maggiore flessibilità per i datori di lavoro, garantendo al contempo sussidi di disoccupazione affiancati da un sostegno attivo ai fini al reinserimento professionale in caso di perdita del posto di lavoro;

192.

ritiene che, mentre l’educazione dovrà continuare a rimanere di competenza degli Stati membri, gli investimenti dell’Unione europea e il riconoscimento a livello europeo delle qualifiche sono necessari in tutti gli aspetti del sistema educativo, nella qualità dell'istruzione o nel numero di persone che hanno accesso all'insegnamento superiore; propone che sia creato un sistema permanente e inclusivo di orientamenti di apprendimento lungo tutto il corso della vita su scala europea, che includa la generalizzazione dei programmi dell'UE Erasmus e Leonardo per la mobilità nell'apprendimento e la formazione;

193.

ricorda che l’occupazione è uno dei motori determinanti dell'economia, in quanto contribuisce al potere d'acquisto; ritiene che l'UE debba perseguire l'obiettivo della piena occupazione di qualità e che il funzionamento duraturo del mercato interno è condizionato da un mercato del lavoro dignitoso e favorevole all'innovazione;

194.

esorta gli Stati membri ad affrontare, attraverso misure politiche connesse con il mercato del lavoro, sia la dimensione ciclica che quella a lungo termine della disoccupazione;

195.

ritiene che l’Europa necessiti di una crescita solida per sostenere il proprio sistema sociale, che contribuisce alla competitività dell'economia sociale di mercato europea;

196.

osserva che è importante agevolare la mobilità, il che peraltro rende più facile per le imprese trovare le competenze di cui necessitano e agevola un miglior funzionamento del mercato unico, anche in una crisi; ricorda che la mobilità dei lavoratori deve essere accompagnata da un miglioramento delle condizioni di lavoro;

Creazione di nuovi posti di lavoro attraverso la promozione delle PMI

197.

osserva che le PMI e gli imprenditori svolgono un ruolo significativo in tutte le economie, sono i principali fattori che generano occupazione e reddito e sono all'avanguardia dell'innovazione e della crescita; è convinto che le PMI siano essenziali per lo sviluppo futuro, la crescita e il benessere nell'UE e che la competitività dell'UE a livello mondiale possa essere rafforzata accordando priorità alle PMI;

198.

ritiene sia giunto il momento di guardare al futuro e apprendere dal passato, realizzando nel tempo quei cambiamenti strutturali che renderanno le nostre PMI più competitive e capaci di affrontare le ulteriori pressioni cui saranno sottoposte da parte del contesto globalizzato e dalla capacità dei nostri concorrenti di accedere a mercati sempre più innovativi e, in tal modo, potenzialmente garantendo posti di lavoro per molti tra i membri più vulnerabili della forza lavoro e le loro famiglie;

199.

riconosce la necessità di riesaminare l'attuale definizione di PMI nell'UE e di ridurre i criteri relativi al numero di dipendenti, al fine di consentire l'attuazione di politiche più mirate rivolte alle PMI;

200.

constata che l'ambizioso obiettivo di guidare l'industria e le PMI verso l'innovazione non sarà raggiunto soltanto migliorando l'accesso al capitale in generale, ma che occorre anche puntare alla diversificazione delle fonti di finanziamento;

201.

ritiene che, nel contesto della ripresa, dovrebbe essere prestata un’attenzione particolare al ruolo delle PMI in termini di produttività e creazione di nuove attività e che dovrebbero pertanto essere applicati meccanismi volti a impedire l'uscita delle PMI dal mercato, causa di ulteriore disoccupazione e di estensione della fragilità economica. ritiene che dovrebbe essere inoltre garantita una distribuzione efficace delle risorse del Fondo sociale europeo;

202.

reputa che le PMI debbano essere considerate un motore per investimenti minori, finanziati dai fondi di coesione; ritiene che a tale riguardo i finanziamenti alle università e la promozione di partenariati con le PMI siano determinanti;

203.

è consapevole che il mercato interno dell'UE contribuisce a creare un contesto imprenditoriale fertile all'interno dell'Unione, offrendo al tempo stesso vantaggi ai consumatori; ciò nondimeno, è consapevole del fatto che le PMI devono affrontare numerose sfide per operare nel mercato interno, che spesso lo fanno senza raggiungere la scala dell'efficienza e che, a livello microeconomico in particolare, è necessario sostenere le PMI affinché possano essere attive su tutto il mercato interno ed è opportuno istituire piattaforme transeuropee che garantiscano alle PMI un accesso ampliato alle informazioni utili per cogliere nuove possibilità commerciali; solo così le PMI saranno in grado di esplorare nuove opportunità, di riconoscerne la complementarità e di trovare infine i mezzi per accedere ai mercati dell'Unione;

204.

ritiene che mantenere i cittadini attivi e produttivi dopo il pensionamento rientri fra gli interessi economici dell'Europa e che sia possibile mitigare la perdita della loro esperienza incoraggiando i cittadini senior in attività basate sull'impegno civile presso reti e strutture più informali e mettendoli in contatto con gli operatori economici e i centri accademici; ritiene che le PMI potrebbero beneficiare in massima misura dei servizi offerti da una tale rete di strutture informali, che potrebbe essere consultata, dal momento che i servizi di consulenza presenti sul mercato hanno in generale un costo difficilmente accessibile per la maggioranza di esse; fa notare che le conoscenze accumulate dai cittadini senior devono circolare a vantaggio di tutti e attraverso una rete a livello dell'UE;

205.

invita l'UE a sostenere la propria rete di PMI, fondamentale per la creazione di posti di lavoro nel suo interno, facilitandone l'accesso al credito, in particolare sostenendo i sistemi di cauzioni e la creazione di nuovi prodotti normalizzati, che consentirebbero di raggruppare i prestiti o i fondi propri per queste imprese; esorta l'Unione a creare un Fondo di garanzia dell'UE per le PMI; chiede altresì una valutazione dei sistemi di finanziamento esistenti, segnatamente il programma CIP, e sforzi particolari per rendere accessibili i prestiti garantiti dall'UE alle imprese in tutti gli Stati membri, nonché lo sviluppo di servizi alle PMI e di strutture di dialogo sociale;

206.

esorta l'Unione a mirare a una composizione maggiormente equilibrata del finanziamento delle PMI; osserva che è necessario incrementare la quota dei mercati dei capitali nel finanziamento delle PMI; considera necessario incrementare e stimolare la quota di finanziamento delle PMI attraverso i mercati di capitale, il capitale di rischio, gli investitori privati e i partenariati pubblico-privato; esorta la Commissione e gli Stati membri a ridurre in modo significativo la burocrazia per le PMI nell'ambito degli appalti pubblici e a tagliare gli oneri burocratici, un passo fondamentale per la vitalità delle PMI;

207.

esorta a creare borse valori specializzate, rivolte esclusivamente alle PMI e che abbiano limitate barriere di accesso al fine di facilitare il processo azionario; ritiene che le PMI debbano concentrarsi maggiormente sui titoli azionari e propone a tale riguardo la rimozione degli incentivi fiscali negativi per entrambe le componenti del mercato, gli investitori e il mercato stesso;

208.

esorta gli Stati membri dell'UE a impegnarsi al fine di coordinare la tassazione relativa alle PMI; ritiene che per promuovere la ripresa dell'UE sia necessario il completamento del mercato interno al fine di garantire finanziamenti transfrontalieri e opportunità commerciali per le PMI;

209.

sottolinea che un legame organico tra l'industria e l'innovazione, e di conseguenza l'istruzione, è fortemente auspicabile; i soggetti innovatori, incluse le PMI, devono essere in cima alla lista degli investimenti a livello europeo e nazionale; osserva che, dal momento che le PMI innovative in fase di avvio sono caratterizzate per definizione da un profilo ad alto rischio di fallimento, è necessario un completo ripensamento del loro finanziamento e delle attività connesse; sottolinea che, poiché tali nuove imprese di questo tipo si trovano nella posizione più difficile quando si tratta di ottenere finanziamenti attraverso il sistema bancario, è necessario realizzare dei sistemi di garanzia del credito specifici per questo segmento;

210.

propone che la Commissione metta a punto un progetto «One SME – One Job», creando un nuovo strumento finanziario a livello dell'UE che consenta di promuovere le attività delle PMI nell'Unione; ritiene che sia necessario raggiungere una composizione più equilibrata del finanziamento delle PMI;

211.

invita a riformare il documento Small Business Act, incluse le disposizioni vincolanti che devono essere applicate a tutti gli Stati membri, e a elaborare un nuovo Social Small Business Act, che fungerebbe da necessario rafforzamento dell'economia sociale di mercato europea nell'era post-crisi;

212.

raccomanda la creazione di uno sportello unico; gli sportelli unici sono necessari per tutte le questioni amministrative delle PMI; reputa di fondamentale importanza ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI, nonché introdurre una componente sociale nella legislazione europea in materia di PMI; ritiene che l'Europa debba diventare la regione del mondo più a misura di PMI;

Sviluppo

213.

osserva che, sebbene alcuni dei paesi emergenti e in via di sviluppo sembrano essere stati risparmiati dagli effetti più gravi della crisi, il 40 % dei paesi in via di sviluppo è stato ciò nondimeno fortemente esposto all'impatto della crisi finanziaria e, secondo le stime, 90 milioni di persone precipiteranno di conseguenza in una condizione di povertà;

214.

chiede di riconfermare la promessa dello 0,7 % del RNL degli Stati membri a favore dell'aiuto allo sviluppo, e che siano esaminate ulteriori fonti di finanziamento innovative per colmare il deficit di finanziamento causato dalla contrazione delle economie nel mondo in via di sviluppo;

215.

chiede alle imprese europee, in particolare alle multinazionali, di garantire la responsabilità sociale delle rispettive imprese subappaltanti nelle catene di produzione;

Governance globale

216.

riconosce le debolezze e i problemi causati dalla mancanza di poteri giuridicamente vincolanti e di connessione tra gli istituti finanziari ed economici globali; accoglie pertanto con favore le iniziative volte a migliorare, mediante riforme, l'efficacia, la portata globale e la responsabilità del FMI e di altre istituzioni delle Nazioni Unite, al fine di dotarle del mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale del settore economico e finanziario nonché, se del caso, dei poteri per fissare norme giuridicamente vincolanti nella forma di convenzioni internazionali;

217.

ritiene che le sfide globali dell'UE riguardino la capacità di far corrispondere la sua forza economica con la sua autorevolezza a livello mondiale parlando con un'unica voce; ritiene che uno dei progetti centrali della politica estera dell'UE debba essere il contributo alla riforma dell'ONU e delle istituzioni legate all'ONU, trasformandole in istituzioni globali con reali poteri politici moltiplicatori in merito a questioni di rilevanza internazionale come il cambiamento climatico, la vigilanza e la regolamentazione finanziaria, la riduzione della povertà e gli obiettivi di sviluppo del millennio;

218.

chiede al Consiglio europeo di convocare un vertice del G20 consacrato esclusivamente alla necessaria riforma della governance mondiale;

219.

condanna fermamente il ruolo svolto dai paradisi fiscali che incitano a praticare l’evasione fiscale, la frode fiscale e la fuga di capitali nonché a trarne profitto; invita quindi insistentemente gli Stati membri a rendere una loro priorità la lotta contro i paradisi fiscali, la frode fiscale e la fuga illecita di capitali; invita l’Unione europea a rafforzare la sua azione e ad adottare misure concrete ed immediate – quali sanzioni – contro i paradisi fiscali, l’evasione fiscale e la fuga illecita di capitali; chiede al Consiglio di rilanciare un piano che proponga l'eliminazione dei paradisi fiscali, nel quadro delle Nazioni Unite e di altri istanze internazionali di cui fanno parte l’Unione europea e i suoi Stati membri;

220.

raccomanda che, contemporaneamente al miglioramento della governance e del funzionamento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ci si adoperi per rafforzare i regimi di governance internazionale per altri segmenti del mercato; propone che le norme del Comitato di Basilea entrino in vigore sotto forma di trattati internazionali;

221.

prende atto dei progressi compiuti sulla governance fiscale dall'OCSE e in seno al G20, ma auspica un'azione urgente ed energica in vista di un rafforzamento delle conseguenze giuridiche ed economiche dell'inserimento nella lista nera delle giurisdizioni non cooperative dell'OCSE; chiede un'azione concreta e rapida a favore di uno scambio di informazioni automatico e multilaterale come norma mondiale, al fine di rafforzare la trasparenza fiscale e la lotta contro la frode e l'evasione fiscale;

222.

propone che l'Unione europea, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, diventi firmataria diretta delle convenzioni dell'OIL e firmi l'insieme delle convenzioni sinora adottate dall'OIL;

Conclusione

223.

conclude che c'è bisogno di più Europa; ritiene che vi sia urgente necessità di una leadership politica e intellettuale per rilanciare il progetto europeo; ritiene che la Commissione debba fare pienamente ricorso ai suoi diritti di iniziativa nei settori di competenze condivise, in particolare nel campo delle politiche energetiche, affinché l'UE sia rafforzata dinanzi alle sfide del futuro; ritiene che il progetto del mercato interno ecologicamente e socialmente sostenibile che è alla base dell'Unione debba essere completato; ritiene necessario rafforzare i meccanismi di governance economica all'interno dell'Unione, in particolare ai fini di una migliore responsabilità, gestione delle crisi e un migliore coordinamento della politica economica e occupazionale; sostiene che il programma di riforme finanziarie e di vigilanza debba proseguire con rapidità, affrontando non solo le carenze emerse durante la crisi, ma anche la necessità di delineare un sistema finanziario che sostenga l'economia reale, conduca alla stabilità finanziaria e generi una crescita economica, investimenti a lungo termine, creazione di posti di lavoro, coesione sociale e lotta contro la povertà; considera necessario rielaborare i sistemi fiscali in modo equo, per scoraggiare la formazione di divari eccessivi e promuovere la giustizia sociale, lo spirito imprenditoriale e l'innovazione; chiede che siano rivitalizzati l'economia di mercato sociale sostenibile e i valori che essa implica;

224.

esprime il suo impegno, nel quadro della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale, a raggiungere gli obiettivi previsti nel suo mandato in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali dell'UE, in vista dell'adozione di raccomandazioni comuni;

*

* *

225.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente dell'Eurogruppo, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali.


(1)  GU C 230 E del 26.8.2010, pag. 11.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/41


Mercoledì 20 ottobre 2010
Migliorare la governance economica e il quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro

P7_TA(2010)0377

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (2010/2099(INI))

2012/C 70 E/04

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea,

visti gli articoli 121, 126, 136, 138 e 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi e il protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste le comunicazioni della Commissione, del 12 maggio 2010, dal titolo «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)0250), e del 30 giugno 2010, dal titolo «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE» (COM(2010)0367),

vista la raccomandazione della Commissione, del 27 aprile 2010, per una raccomandazione del Consiglio relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione: Parte I degli orientamenti integrati di Europa 2020 (SEC(2010)0488),

vista la proposta della Commissione, del 27 aprile 2010, per una decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (COM(2010)0193) e la sua posizione dell'8 settembre 2010 (1) in materia,

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo ”Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020),

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (2),

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (3),

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (4),

visto il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (5),

visto il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 7 settembre 2010 che sanciscono un più forte monitoraggio delle politiche economiche e di bilancio (Semestre europeo),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010,

viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 9 e 10 maggio 2010,

vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area euro del 7 maggio 2010,

vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area euro del 25 marzo 2010,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,

vista la dichiarazione sul sostegno alla Grecia da parte dei paesi membri dell'area euro dell’11 aprile 2010,

viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 16 marzo 2010,

viste le conclusioni dell'Eurogruppo sulla sorveglianza della competitività e degli squilibri macroeconomici dell'area intraeuro del 15 marzo 2010,

visto il mandato dell'Eurogruppo sulle strategie di uscita e le priorità strategiche a breve termine nella strategia Europa 2020: conseguenze per l'area euro del 15 marzo 2010,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000,

vista la risoluzione del Consiglio europeo, del 13 dicembre 1997, sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM e sugli articoli 109 e 109 B del trattato CE,

vista la risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita del 17 giugno 1997 (7),

vista la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione del 16 giugno 1997 (8),

vista la nota della Banca centrale europea sul rafforzamento della governance economica nell'area euro, del 10 giugno 2010,

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla qualità dei dati statistici nell'Unione e il rafforzamento dei poteri di verifica contabile da parte della Commissione (Eurostat) (9),

vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla governance economica (10),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulla relazione relativa alla dichiarazione annuale sull'area dell'euro e sulle finanze pubbliche per il 2009 (11),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla strategia EU 2020 (12),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sull'UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (13),

visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0282/2010),

A.

considerando che i recenti sviluppi economici hanno chiaramente evidenziato che il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione, in particolare nell'area euro, non ha funzionato in maniera soddisfacente e che, nonostante gli obblighi loro derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno omesso di considerare le loro politiche economiche come una questione di interesse comune e di coordinarle nell'ambito del Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato, pur nel rispetto del ruolo fondamentale della Commissione nella procedura di sorveglianza,

B.

considerando che sia l'attuale quadro di governance economica e vigilanza sia il quadro normativo relativo ai servizi finanziari non hanno assicurato sufficiente stabilità e crescita,

C.

considerando che è essenziale andare al di là delle misure transitorie volte a stabilizzare la zona euro,

D.

considerando che occorre rafforzare il coordinamento e la sorveglianza in materia economica a livello di Unione, rispettando il principio di sussidiarietà e tenendo conto delle particolari esigenze dell'area euro e delle lezioni da trarre dalla recente crisi economica, senza peraltro compromettere l'integrità dell'Unione europea e garantendo la parità di trattamento degli Stati membri,

E.

considerando che occorre rafforzare il coordinamento economico in tutta l'Unione, visto che la stabilità economica dell'UE può dipendere dalla situazione economica di uno dei suoi membri; che esiste una quanto mai stretta interdipendenza economica fra i vari Stati membri nell'ambito del mercato interno e che occorre prepararsi all'ampliamento dell'area euro,

F.

considerando che, nei limiti del possibile, tutti i ventisette Stati membri dovrebbero seguire pienamente tutte le proposte in materia di governance economica, riconoscendo che, per gli Stati membri non partecipanti all'area dell'euro, ciò sarà in parte un processo volontario,

G.

considerando che il trattato di Lisbona trasforma il precedente «metodo comunitario», adeguandolo e rafforzandolo, in un «metodo dell'Unione» in cui, in sostanza:

il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali,

la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta iniziative adeguate a tal fine,

il Parlamento europeo e il Consiglio esercitano congiuntamente la funzione legislativa e la funzione di bilancio sulla base delle proposte della Commissione,

H.

considerando che la nuova governance economica rafforzata dovrebbe integrare pienamente e rafforzare il principio di solidarietà dell'UE, in quanto precondizione della capacità dell'area euro di far fronte agli shock asimmetrici e agli attacchi speculativi,

I.

considerando che l'attuale crisi economica dell'Unione è una crisi di solvibilità inizialmente manifestatasi come crisi di liquidità che non può, pertanto, essere risolta nel lungo periodo semplicemente iniettando nuovo debito in paesi già fortemente indebitati, in combinazione con piani accelerati di consolidamento fiscale,

J.

considerando che le politiche occupazionali hanno un importante ruolo di stimolo della crescita e della competitività nell'economia sociale di mercato europea, in quanto prevengono gli squilibri macroeconomici e garantiscono l’inclusione sociale e la redistribuzione del reddito,

K.

considerando che occorre rispettare il ruolo della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) previsto dal TFUE,

L.

considerando che la piena indipendenza della BCE è un requisito necessario per la stabilità dell'euro, per il mantenimento dell'inflazione a un livello basso e per condizioni di finanziamento favorevoli alla crescita e l'occupazione,

M.

considerando che occorre prestare maggiore attenzione alle passività implicite e alle operazioni fuori bilancio, che possono gonfiare il debito pubblico nel medio e lungo periodo e ridurre la trasparenza,

N.

considerando che i responsabili politici devono identificare e affrontare in modo coordinato le sfide economiche e sociali comuni che le economie UE si trovano ad affrontare,

O.

considerando che un più forte interessamento delle parti sociali a livello nazionale ed europeo contribuirà a una maggiore ownership dell'attuazione della governance economica e della strategia globale Europa 2020,

P.

considerando l’opportunità di istituire un meccanismo permanente di soluzione delle crisi, che comprenda procedure di ristrutturazione del debito o di default ordinato, finalizzate a salvaguardare la stabilità finanziaria in caso di crisi del debito sovrano e del debito privato, e di tutelare al tempo stesso l'indipendenza della BCE,

Q.

considerando che le attuali regole del patto di stabilità e crescita (PSC), unite allo scarso grado di applicazione effettiva delle stesse non sono bastate a garantire sane politiche fiscali e politiche macroeconomiche di più ampio respiro; che è necessario rafforzare il quadro fiscale e macroeconomico dell'UE attraverso una più rigorosa applicazione codificata di misure preventive, sanzionatorie e incentivanti,

R.

considerando che l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio delle finanze pubbliche è una necessità per i paesi eccessivamente indebitati, ma che non basterà da solo a risolvere il problema degli squilibri economici tra i paesi dell'area euro e più in generale dell'Unione,

S.

considerando che il modello sociale europeo è una reale risorsa per la concorrenza mondiale, peraltro indebolita dalle disparità tra gli Stati membri in termini di competitività economica,

T.

considerando che la conoscenza, il capitale, le innovazioni, e in misura minore, il lavoro, hanno la tendenza a migrare verso certe regioni, e che i meccanismi di solidarietà finanziaria dell'UE devono essere ulteriormente sviluppati in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 per concentrarsi, in particolare sulla ricerca e sviluppo, sulla formazione e sulle attuali iniziative di cooperazione nel campo dell'istruzione, come pure su un’economia verde a basse emissioni di carbonio volta a promuovere l’innovazione, la coesione territoriale e sociale e la crescita economica,

U.

considerando che siccome l'Unione deve affrontare la feroce concorrenza delle economie emergenti, sono indispensabili solide finanze pubbliche per promuovere le opportunità, le innovazioni, la crescita economica e quindi la creazione di una società europea della conoscenza,

V.

considerando che il consolidamento di bilancio rischia di compiersi a scapito dei servizi pubblici e della protezione sociale,

W.

considerando che la crescita economica e la sostenibilità delle finanze pubbliche sono un requisito fondamentale della stabilità economica e sociale, del consolidamento fiscale duraturo e della prosperità,

X.

considerando che siccome le politiche fiscali di molti Stati membri sono state spesso procicliche e specificamente concepite su base nazionale, raramente gli obiettivi di bilancio a medio termine del PSC sono stati attuati o applicati in modo rigoroso,

Y.

considerando che le politiche occupazionali svolgono un ruolo chiave nel garantire una crescita ad alta intensità di lavoro e la competitività dell'economia europea, in particolare nel contesto dell’invecchiamento della popolazione,

Z.

considerando che il completamento del mercato interno, così come contemplato dalla relazione Monti (14), è essenziale per un'autentica governance economica europea,

AA.

considerando che l’insostenibilità delle finanze e il livello eccessivamente elevato del debito aggregato (pubblico e privato) di un singolo Stato membro può ripercuotersi sull’intera Unione; che nel corso del ciclo economico occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli investimenti in crescita sostenibile e generatrice di posti di lavoro e la prevenzione dei disavanzi eccessivi, in linea con gli impegni e gli orientamenti a livello di Unione, tenendo conto al tempo stesso della coesione sociale e degli interessi delle generazioni future, in modo da ristabilire la fiducia nelle finanze pubbliche europee,

AB.

considerando che il processo di riduzione a lungo termine dei deficit deve essere combinato con altre iniziative per stimolare l'economia, come il miglioramento delle condizioni preliminari per gli investimenti e un migliorato e sviluppato mercato interno che assicuri maggiori opportunità e più competitività,

AC.

considerando che dovrebbe essere riconosciuta l'importanza delle politiche finanziate dal bilancio dell'Unione europea, compresa la politica di coesione, per la crescita economica e l'incremento della competitività dell'Unione,

AD.

considerando che la recente crisi economica ha evidenziato come le eccessive divergenze macroeconomiche e di competitività e gli squilibri di bilancio e delle partite correnti all'interno dell'area euro, e più in generale nell’Unione, abbiano registrato un costante aumento nel corso degli anni precedenti la crisi, anche per la mancanza di un forte coordinamento economico e di una stretta vigilanza, donde la necessità di affrontare decisamente tali problemi,

AE.

considerando che il Parlamento europeo sollecita da anni il miglioramento della governance economica sia all'interno dell'Unione sia a livello della rappresentanza esterna dell'UE nelle sedi economiche e monetarie internazionali,

AF.

considerando che, siccome il rafforzamento della governance economica deve andare di pari passo con il rafforzamento della legittimità democratica della governance europea, da realizzare attraverso un coinvolgimento più forte e più tempestivo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali in tutto il processo, è necessario un ulteriore coordinamento, in uno spirito di rispetto reciproco, tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali,

AG.

considerando che le decisioni adottate nella primavera del 2010 per salvaguardare la stabilità dell'euro sono solo soluzioni temporanee che dovranno essere sostenute da misure strategiche a livello nazionale e da un quadro più rigoroso di governance economica a livello dell’UE, in particolare per gli Stati membri della zona euro,

AH.

considerando che qualsiasi miglioramento della sorveglianza e della governance economiche deve contare su statistiche accurate e comparabili in relazione alle politiche e posizioni economiche adottate dagli Stati membri interessati,

AI.

considerando che, per rendere l'Europa un protagonista globale e fare di essa la società della conoscenza maggiormente competitiva, occorre varare al più presto misure orientate alla crescita a lungo termine,

AJ.

considerando che il TFUE dà all'Unione maggiori poteri per rafforzare la governance economica all'interno dell'Unione e che occorre, pertanto, fare pieno uso delle sue disposizioni, senza escludere la possibilità in futuro di apportare al TFUE modifiche che potranno risultare problematiche,

AK.

considerando che eventuali sanzioni per violazione degli obiettivi del PSC devono essere la conseguenza di una mancata volontà di attenersi alle regole o di frodi e mai dell'incapacità di rispettare le regole per ragioni che superano le capacità dello Stato membro interessato,

AL.

considerando che le istituzioni devono prepararsi alla possibilità che si renda necessaria una revisione dei trattati,

AM.

considerando che, ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo può presentare progetti intesi a modificare i trattati,

AN.

considerando che, per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in questo settore, occorre emanare ed applicare una legislazione secondaria completa; che è essenziale migliorare la governance economica dell'Unione sulla base delle disposizioni del TFUE; che occorre sfruttare appieno il metodo dell'Unione e rispettare il ruolo fondamentale del Parlamento europeo e della Commissione, in modo da promuovere politiche fra loro sinergiche,

AO.

considerando che qualsiasi proposta legislativa deve promuovere solidi incentivi per politiche economiche sostenibili «pro-crescita», evitare il rischio morale, essere in linea con altri strumenti e regole UE, sfruttare al massimo i benefici dell'euro come moneta comune per l”Eurozona e ripristinare la fiducia nelle economie europee e nell'euro,

AP.

considerando che occorre rafforzare la coerenza tra investimenti pubblici a breve, medio e a lungo termine e che tali investimenti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, devono essere utilizzati in modo efficiente e allocati tenendo conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 - in particolare in materia di ricerca e sviluppo, innovazione e istruzione - al fine di rafforzare l’efficienza delle risorse e la competitività, migliorare la produttività, creare occupazione e consolidare il mercato interno,

AQ.

considerando che, per favorire la crescita economica, le imprese e gli imprenditori devono avere la reale possibilità di progredire e di contare sui 500 milioni di consumatori dell'Unione; che, di conseguenza, il mercato interno dei servizi deve essere pienamente sviluppato,

AR.

considerando che i diversi modelli di competitività nell'Unione devono rispettare le priorità e le necessità specifiche dei vari paesi, tenendo peraltro conto degli obblighi derivanti dal TFUE,

AS.

considerando che l'Unione deve essere rappresentata con una posizione comune nel sistema monetario internazionale e nelle istituzioni e forum finanziari internazionali; che, nello spirito del TFUE, il Consiglio deve consultare il Parlamento europeo prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 138 TFUE e deve ottenere l'approvazione del Parlamento europeo prima di definire posizioni comuni che riguardano settori cui si applica, internamente, la procedura legislativa ordinaria,

AT.

considerando che gli obiettivi del PSC devono essere compatibili non solo con la strategia Europa 2020, ma anche con altri compromessi relativi alle spese per l'aiuto allo sviluppo, la R&S, l'ambiente, l'istruzione e l'eliminazione della povertà,

AU.

considerando che, per evitare di allargare ulteriormente le divergenze esistenti in materia di competitività all'interno dell'UE e di minare il successo della nuova governance economica europea rafforzata nonché gli obiettivi UE 2020 in materia di creazione di occupazione e crescita sostenibile, la strategia europea di consolidamento fiscale dovrebbe tener pienamente conto delle particolarità di ciascuno Stato membro e evitare un semplicistico approccio erga omnes,

AV.

considerando che ogni nuova misura proposta non dovrebbe avere un impatto sproporzionato sugli Stati membri più vulnerabili, tale da ostacolare la loro crescita economica e i loro sforzi di coesione,

AW.

considerando che la crisi economica, che ha portato all'adozione d'urgenza, nel maggio 2010, del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria mediante il regolamento del Consiglio (UE) n. 407/2010, avente quale base giuridica l'articolo 122, paragrafo 2, TFUE, non è stata trattata in consultazione con il Parlamento europeo,

AX.

considerando che la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2010 prevede le necessarie modifiche per la creazione, all'interno della rubrica 1a, di una nuova voce di bilancio 01 04 01 03 relativa alla garanzia dell'Unione europea per prestiti fino a 60 miliardi di EUR conformemente alle disposizioni dell'articolo 122, paragrafo 2, TFUE, e di un corrispondente nuovo articolo 8 0 2 nella parte delle entrate,

AY.

considerando che alcuni Stati membri potrebbero dover far uso del pacchetto di misure di salvataggio, ma che saranno obbligati al tempo stesso a tener conto delle misure specificamente concepite per ciascun paese beneficiario,

AZ.

considerando che il 29 settembre 2010, la Commissione ha adottato delle proposte legislative sulla governance economica, che in parte rispondono alla necessità di interventi per il miglioramento della governance come quelli indicati nella presente risoluzione; che il Parlamento esaminerà dette proposte secondo le pertinenti disposizioni del TFUE; che la presente risoluzione lascia impregiudicata ogni posizione futura che il Parlamento potrà adottare in materia,

1.

chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento, dopo aver consultato tutte le parti interessate e sulla base delle opportune disposizioni del TFUE, proposte legislative volte a migliorare il quadro della governance economica dell'Unione, in particolare all'interno dell'area euro, e in linea con le raccomandazioni particolareggiate figuranti nell'allegato, se e in quanto tali raccomandazioni non siano già trattate nelle proposte legislative sulla governance economica presentate dalla Commissione il 29 settembre 2010;

2.

conferma che le raccomandazioni contenute nell'allegato rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea;

3.

chiede alla Commissione di avviare, al di là delle misure che possono e devono essere adottate in tempi brevi nel quadro dei trattati in vigore, una riflessione sugli sviluppi istituzionali che potrebbero risultare necessari in vista dell'attuazione di una governance economica coerente ed efficace;

4.

ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio, tenendo conto delle posizioni di deficit e delle misure di austerità attualmente in vigore negli Stati membri;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate contenute in allegato alla Commissione, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al presidente dell’Eurogruppo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0309.

(2)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(3)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(5)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(6)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(7)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(8)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0230.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0224.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0072.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0053.

(13)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.

(14)  «Una nuova strategia per il mercato unico: al servizio dell'economia e della società europee»: Relazione del Professor Mario Monti al Presidente della Commissione europea del 9 maggio 2010.


Mercoledì 20 ottobre 2010
ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione n. 1:   Istituire un quadro coerente e trasparente per la sorveglianza multilaterale degli sviluppi macroeconomici nell'Unione e negli Stati membri e potenziare la vigilanza fiscale

L'atto legislativo dovrebbe assumere la forma di uno o più regolamenti sulla sorveglianza multilaterale di politiche e sviluppi economici, sulla base dell'articolo 121, paragrafo 6, TFUE, che modifichi il regolamento (CE) n. 1466/97 sul braccio preventivo del patto di stabilità e crescita (PSC) e lo completi con un nuovo regolamento volto a definire un quadro di sorveglianza trasparente e basato su regole per le eccessive disparità macroeconomiche, gli effetti di ricaduta e gli sviluppi della competitività. L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:

assicurare un dibattito annuale tra il Parlamento europeo, la Commissione, il Consiglio e i rappresentanti dei parlamenti nazionali sui programmi di stabilità e convergenza (PSC) e i programmi nazionali di riforma (PNR) nonché sulla valutazione dell’andamento delle economie nazionali, nel quadro del semestre europeo;

definire il campo di applicazione della sorveglianza multilaterale basata su strumenti del TFUE e valutazioni della Commissione (articolo 121, in particolare paragrafi 5 e 6, e articolo 148) al fine di includere la «crescita e il suo impatto economico sull’occupazione» nello stesso quadro normativo degli attuali strumenti finalizzati ad evitare squilibri macro-economici eccessivi, insostenibili politiche fiscali e di altro genere e ad affrontare le questioni della stabilità finanziaria (ad esempio evitando le bolle finanziarie risultanti dall’enorme afflusso di credito), degli investimenti a lungo termine e della crescita sostenibile, allo scopo di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e di altre pertinenti iniziative; la valutazione regolare del rischio sistemico da parte del comitato europeo per il rischio sistemico deve formare parte integrante della procedura annuale di sorveglianza;

definire un quadro analitico rafforzato di sorveglianza (tra cui uno scoreboard che preveda valori limite specifici per l'allerta precoce), dotato di adeguati strumenti metodologici e di trasparenza per una efficace sorveglianza multilaterale che si basi su indicatori economici armonizzati (reali e nominali) della situazione della competitività e/o degli squilibri eccessivi; tali indicatori chiave potranno essere: tassi di cambio reali, partite correnti, produttività (fra cui produttività delle risorse e produttività totale dei fattori), costo del lavoro unitario, sviluppo del credito ed evoluzione dei prezzi delle attività (inclusi gli attivi finanziari e i mercati immobiliari), tasso di crescita e di investimenti, tasso di disoccupazione, attività nette con l’estero, evoluzione della base imponibile, povertà e coesione sociale ed esternalità ambientali. Per gli indicatori inclusi nello scoreboard andrebbero definite le soglie d'allerta; inoltre le evoluzioni di tali indicatori andrebbero integrate da un’analisi qualitativa condotta dalla Commissione;

effettuare un'approfondita sorveglianza per paese, qualora lo scoreboard e l’analisi qualitativa di cui sopra ne evidenziassero la necessità. Oltre a questa sorveglianza per paese, gli Stati membri hanno la responsabilità di decidere in merito alle politiche nazionali volte a contrastare (prevenire e correggere) gli squilibri macroeconomici, tenendo adeguatamente conto delle specifiche raccomandazioni della Commissione e della dimensione a livello di Unione di quelle politiche nazionali, in particolare degli Stati dell'area euro. Gli interventi devono riguardare sia gli Stati con deficit eccessivi sia quelli con eccessivi surplus, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun Paese, come i fattori demografici, il livello del debito privato, le dinamiche salariali rispetto alla produttività del lavoro, l’occupazione – specie quella giovanile – e l’equilibrio delle partite correnti;

affidare alla Commissione il compito di mettere a punto strumenti di analisi e consulenza atti ad esaminare le ragioni profonde alla base del persistere delle tendenze divergenti all'interno dell'area euro; ciò comprende l’analisi dell'impatto delle politiche comuni su sistemi economici differenziati al suo interno;

stabilire norme comuni relative ad un uso più efficace degli indirizzi di massima per le politiche economiche in coordinamento con gli orientamenti in materia di occupazione, come strumento chiave per l'orientamento economico, la sorveglianza e le raccomandazioni specifiche per Stato membro, in linea con la strategia Europa 2020, tenendo conto delle convergenze e divergenze tra gli Stati membri e dei loro vantaggi competitivi nazionali, compresa la loro situazione demografica. Lo scopo è di rafforzare la resistenza dell'economia agli shock esterni e all'impatto che le decisioni degli Stati membri possono avere su altri Stati membri, soprattutto nell'area euro;

istituire un meccanismo a livello nazionale per valutare l'attuazione delle priorità di Europa 2020 e il grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma nazionale di riforma, allo scopo di sostenere la valutazione annuale da parte delle istituzioni dell'UE;

stabilire procedure che permettano alla Commissione di emettere segnalazioni e di fornire consulenze programmatiche direttamente agli Stati membri, con opportuna tempestività. Nei casi in cui si registri un acuto e persistente squilibrio macroeconomico, una procedura trasparente ed obiettiva dovrebbe permettere di inserire uno Stato membro in una «posizione di squilibrio eccessivo» innescando una sorveglianza più severa;

istituire un «semestre europeo» per un raffronto e una valutazione dei progetti di bilancio degli Stati membri (principali elementi e ipotesi (assumptions)) previo dibattito in seno ai parlamenti nazionali, al fine di meglio valutare l'attuazione ed esecuzione futura dei PSC e dei PNR. Le norme e procedure di bilancio dell’UE e degli Stati membri dovrebbero essere rispettate. In aprile, gli Stati membri presentano alla Commissione i propri PSC e PNR, con il necessario coinvolgimento dei parlamenti nazionali e tenendo conto delle disposizioni e delle conclusioni a livello UE; il Parlamento europeo può, da parte sua, dare sostegno sistematico a un dibattito pubblico e aumentare la consapevolezza, la visibilità e la accountability di tali procedure e delle modalità con cui le istituzioni dell'UE hanno attuato le norme concordate;

istituire un «semestre europeo» per trattare le possibili ricadute negative delle politiche fiscali nazionali, identificare precocemente i deficit eccessivi di bilancio e garantire la coerenza tra gli interventi a livello dell'Unione e degli Stati membri nel quadro degli orientamenti integrati e la realizzazione degli obiettivi quantitativi, come crescita e occupazione; ciò consentirebbe a tutte le parti interessate, compresi i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, di dare un contributo reale e tempestivo, nonché alle parti sociali di essere consultate;

assicurare che le raccomandazioni programmatiche annuali siano discusse in seno al Parlamento europeo prima delle discussioni in seno al Consiglio europeo;

garantire che le principali ipotesi (assumptions) e gli indicatori più importanti utilizzati per le previsioni alla base dell'elaborazione dei PSC e dei PNR siano determinati in modo solido e coerente, segnatamente all'interno dell'area euro; adottare un approccio a tre livelli che comprenda uno scenario macroeconomico negativo, uno di base e uno favorevole, tenendo conto delle incertezze del panorama economico internazionale; armonizzare ulteriormente le metodologie di calcolo dei principali aggregati di bilancio per facilitare i raffronti tra Stati membri;

introdurre nei PSC e nei PNR un maggiore impegno ad aderire all'obiettivo di bilancio a medio termine (MTFO), che tenga conto degli attuali livelli di debito e di passività implicite degli Stati membri, con particolare riferimento all'invecchiamento della popolazione;

rafforzare il collegamento tra PSC e PNR e i quadri di bilancio annuali e pluriennali nazionali, nel rispetto delle norme e procedure nazionali;

rafforzare la valutazione dei PSC analizzandone le interconnessioni con gli obiettivi degli altri Stati membri e quelli dell'Unione, prima dell'adozione delle politiche previste nei PSC a livello nazionale;

prevedere un forte coinvolgimento dei parlamenti nazionali e la consultazione delle parti sociali prima della presentazione formale dei PSC e dei PNR a livello dell'UE secondo una scadenzario concordato, per esempio attraverso un dibattito annuale, da tenersi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, sugli orientamenti integrati e sui rispettivi orientamenti di bilancio;

istituire un raffronto ex post più sistematico tra le politiche in materia di bilancio, crescita e occupazione adottate dagli Stati membri nei loro PSC e PNR e i loro effettivi risultati, analizzando le più importanti divergenze tra i valori programmati e quelli realizzati ed assicurando il necessario seguito;

assicurare che le raccomandazioni politiche annuali e gli avvertimenti della Commissione in merito al rispetto degli obiettivi della strategia UE 2020 da parte degli Stati membri abbiano un seguito mediante la politica del «bastone e della carota», onde garantire che gli Stati membri rispettino questi obiettivi;

garantire maggiore accountability e trasparenza nei confronti del Parlamento per la valutazione a livello dell'Unione di PSC e PNR, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica ed accrescere la pressione reciproca (peer pressure);

istituire, sotto l'egida della Commissione, un solido processo di valutazione sistematica e indipendente nei confronti dei PSC e PNR al fine di adottare un approccio più trasparente e aumentare l'indipendenza delle valutazioni;

istituire procedure specifiche e l'obbligo, per gli Stati membri, in particolare quelli dell'area euro, di informarsi reciprocamente e di informare la Commissione prima di adottare decisioni di politica economica con prevedibili e significativi effetti di ricaduta che possano compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria (UEM);

qualora si presenti il serio rischio che le politiche condotte possano compromettere la crescita in tutta l’Unione, il corretto funzionamento del mercato interno o l'UEM oppure mettere a repentaglio gli obiettivi fissati a livello dell’Unione, in particolare la strategia Europa 2020, istituire l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni supplementari alla Commissione;

prendere in considerazione la valutazione del Comitato europeo per il rischio sistemico nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare per quanto riguarda la stabilità finanziaria, gli scenari di crisi, le potenziali ricadute passive ed attive e l'accumulo eccessivo di debito privato;

istituire un quadro valido e trasparente di sorveglianza costituito da due pilastri – le politiche economiche e le politiche dell'occupazione – sulla base degli articoli 121 e 148 TFUE. All'interno del pilastro occupazione tale quadro, in quanto elemento della strategia europea per l'occupazione rivista e rafforzata, dovrebbe consentire di valutare l'adeguatezza delle politiche occupazionali alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, al fine di permettere la formulazione di linee guida reali che tengano conto della dimensione europea e degli effetti di ricaduta nonché del modo in cui questi si traducono successivamente nel processo di definizione delle politiche interne. Occorre inoltre stabilire raccomandazioni tempestive di carattere preventivo per far fronte alle principali debolezze e sfide che attendono le politiche in materia di occupazione e i mercati del lavoro degli Stati membri;

rafforzare il ruolo del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150 TFUE, in particolare allorché si tratta di affrontare problemi occupazionali transfrontalieri, e il ruolo del comitato per la protezione sociale di cui all'articolo 160 TFUE;

assicurare che, in tutte le valutazioni di bilancio, si tenga esplicitamente conto delle riforme strutturali intraprese dagli Stati membri, in particolare quelle in materia di pensioni, sanità e protezione sociale miranti ad affrontare gli sviluppi demografici, così come quelle relative all'assistenza, all'istruzione e alla ricerca, riconoscendo pari importanza ai principi di sostenibilità ed adeguatezza. È altresì opportuno effettuare anche una valutazione degli effetti sull'occupazione e dell'impatto sociale di dette riforme, in particolare sui gruppi sociali vulnerabili, affinché nessuna norma possa essere varata senza una previa valutazione del suo impatto sull'occupazione e sulla protezione sociale negli Stati membri;

attivare la clausola sociale orizzontale del trattato di Lisbona, prendendo in considerazione i diritti e gli obiettivi sociali durante la definizione delle nuove politiche dell'UE;

provvedere affinché il Parlamento europeo sia adeguatamente coinvolto nel ciclo di sorveglianza delle politiche economiche e dell'occupazione e nella valutazione dell'impatto sociale di queste politiche. In tale contesto, il calendario e il processo di adozione degli orientamenti integrati, in particolare gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, dovrebbero essere impostati in modo tale da concedere al Parlamento europeo il tempo necessario per svolgere il ruolo consultivo di cui all'articolo 148, paragrafo 2, TFUE;

per gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, introdurre un valido e trasparente quadro di monitoraggio e valutazione, basato sugli obiettivi principali dell'UE, che dovrà essere seguito con l'ausilio di appropriati sotto-obiettivi, indicatori e scoreboard, tenendo in considerazione gli aspetti specifici che emergono per ciascuno Stato membro in linea con i diversi punti di partenza di ciascun paese;

invitare le formazioni EPSCO ed ECOFIN del Consiglio, e i rispettivi gruppi di lavoro, a rafforzare la loro cooperazione, in particolare organizzando riunioni congiunte annuali al fine di garantire una reale integrazione delle rispettive politiche.

Raccomandazione n. 2:   Rafforzare le regole del Patto di stabilità e crescita (PSC)

L'atto legislativo da adottare (sulla base, tra l'altro, dell'articolo 126 TFUE) dovrebbe mirare, in particolare, a rafforzare il braccio preventivo del PSC e prevedere sanzioni ed incentivi economicamente e politicamente più ragionevoli, tenendo debitamente conto della struttura del deficit e del debito nazionale (incluse le passività implicite), del «ciclo economico» - onde evitare politiche di bilancio pro-cicliche - e della tipologia delle entrate e spese pubbliche necessarie per riforme strutturali che promuovano la crescita; tutti gli Stati membri dovrebbero mirare a compiere progressi, ma quelli con un deficit più ampio dovrebbero in linea generale contribuire maggiormente al conseguimento degli obiettivi relativi allo stock del debito e al disavanzo. Nel valutare gli squilibri delle partite correnti occorre tener conto anche dell'evoluzione demografica. L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:

integrare meglio il criterio del «debito» («aspetto sostenibilità») in ogni fase della procedura per disavanzi eccessivi (EDP) ed istituire una procedura di sorveglianza per indebitamento eccessivo (EDSP) sulla base dei livelli del debito lordo. L’EDSP richiederà periodiche relazioni dettagliate sulla dinamica, l’interconnessione e l’evoluzione del debito e del deficit, tenendo conto delle specifiche condizioni nazionali e concedendo a ciascuno Stato membro tempi di rientro diversi rispetto ai valori target definiti nel PSC. Nel quadro della EDSP, la Commissione europea dovrebbe consultare le parti sociali europee e nazionali interessate;

tenere maggiormente conto del livello, del profilo (inclusa la maturity) e della dinamica del debito (valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche) ai fini della determinazione del ritmo di convergenza verso MTFO specifici per Stato membro da includere nei PSC;

come parte della EDSP, definire un quadro chiaro armonizzato per misurare e monitorare la dinamica del debito, comprese le passività implicite e contingenti, come i livelli di esposizione delle pensioni pubbliche e le garanzie pubbliche su investimenti in partnership pubblico-privato (precisando se su capitale, interessi o flussi di reddito), e i costi che questo tipo di investimenti comportano per il bilancio nazionale nel corso degli anni;

stabilire un periodo differenziato e specifico per paese per il processo di consolidamento fiscale previsto al più tardi per il 2015, al fine di riallineare tutti i livelli di disavanzo pubblico con i requisiti previsti dal PSC;

istituire un meccanismo di monitoraggio con possibilità di segnalazioni pubbliche, sanzioni e incentivi incrementali per gli Stati membri che non hanno raggiunto il proprio MTFO o che non lo stanno raggiungendo al ritmo concordato, o di stimoli economici per i paesi che hanno raggiunto il proprio MTFO più rapidamente del previsto;

definire norme e orientamenti di minima per le procedure di bilancio nazionali (vale a dire quadri finanziari annuali e pluriennali) al fine di onorare l'obbligo di cui all'articolo 3 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Tali quadri finanziari nazionali dovrebbero contenere informazioni sufficienti, dal lato delle spese e delle entrate, sulle azioni pianificate in bilancio, onde consentire un ragionevole esame e controllo dei programmi di bilancio a livello sia nazionale sia dell'Unione; inoltre, è necessario compiere progressi sulla comparabilità dei bilanci nazionali relativamente alle categorie di spesa e di entrata e alle priorità politiche che essi riflettono;

promuovere l'istituzione di meccanismi di controllo di bilancio con allerta precoce a livello nazionale;

definire in anticipo misure preventive per l'area euro, da decidersi in virtù di precise competenze della Commissione, nel quadro del braccio preventivo e correttivo del PSC;

attuare ed applicare tali sanzioni ed incentivi per gli Stati membri dell'area euro, tenendo conto delle interconnessioni molto strette con le economie non appartenenti all'area euro - in particolare quelle per cui è prevista l’adesione - nell'ambito del nuovo quadro di sorveglianza multilaterale e dei nuovi e più efficaci strumenti del PSC, ponendo in particolare l’accento sul rafforzamento del ruolo del MTFO;

apportare le modifiche necessarie alla procedura decisionale interna della Commissione, nel debito rispetto dei principi attualmente sanciti dal TFUE, al fine di garantire un'applicazione efficiente e rapida dei meccanismi di sanzionamento nel quadro di precise competenze, in particolare per gli Stati membri dell'area euro;

fare in modo che, per assicurare il pieno rispetto dei principi del PSC, la decisione in merito alla conformità degli Stati membri al PSC sia presa dalla Commissione con maggiore autonomia rispetto al Consiglio.

Raccomandazione n. 3:   Rafforzare nella zona euro la governance economica da parte dell'Eurogruppo e dell'Unione europea nel suo insieme

Riconoscendo l'importanza della partecipazione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea al conseguimento della convergenza economica, ma riconoscendo anche che i paesi dell’area euro sono in una situazione diversa da altri Stati membri poiché non dispongono del meccanismo di cambio in caso di necessità di adeguamento dei prezzi relativi e condividono la responsabilità del funzionamento dell'Unione monetaria europea nel suo complesso, le nuove disposizioni, basate su altre raccomandazioni di questa risoluzione, nonché sull'articolo 136 TFUE e sul protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo, dovrebbero mirare a:

creare un quadro specifico all'area euro per un rafforzamento del controllo incentrato sulle eccessive divergenze macroeconomiche, la crescita economica, i livelli di disoccupazione, la competitività dei prezzi, i tassi di cambio reali, lo sviluppo del credito e l'andamento delle partite correnti degli Stati membri interessati;

istituire un quadro regolare per rafforzare il coordinamento tra tutti gli Stati membri dell'UE al fine di monitorare e promuovere la convergenza economica e discutere di potenziali squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione;

aumentare l'importanza delle relazioni annuali di sorveglianza dell’area euro basate su relazioni trimestrali tematiche multistato con particolare riguardo, da un lato, ai potenziali effetti di ricaduta determinati da sviluppi economici globali e da politiche e condizioni che hanno esercitato un impatto particolare su alcuni Stati membri dell’area euro e, dall'altro, all'influenza che le decisioni economiche adottate dall'Eurogruppo possono avere sui paesi e sulle regioni non appartenenti all'area euro; speciale attenzione dovrebbe essere dedicata all’identificazione di politiche capaci di generare ricadute positive, specie in periodi di congiuntura negativa, e pertanto di sostenere la crescita sostenibile in tutta l'area euro;

rafforzare il segretariato del Presidente dell'Eurogruppo;

stabilire che il Commissario per gli affari economici e monetari sia anche uno dei vicepresidenti della Commissione, con il compito di garantire la coerenza dell'attività economica dell'Unione, sovrintendere all'esercizio da parte della Commissione delle sue responsabilità nei settori dell’economia, del bilancio e dei mercati finanziari e di coordinare altri aspetti dell'attività economica dell'Unione;

accrescere la trasparenza e la responsabilità del processo decisionale dell'Eurogruppo stabilendo un dialogo regolare con il suo Presidente nell'ambito della competente commissione del Parlamento e pubblicando rapidamente le decisioni adottate sulla pagina web dell’Eurogruppo; garantire che almeno gli Stati membri dell'UE che non fanno parte dell'area euro, ma che hanno l'obbligo di adottare la valuta comune, abbiano accesso alle discussioni in seno all'Eurogruppo.

Raccomandazione n. 4:   stabilire un meccanismo solido e credibile di prevenzione e gestione/soluzione del debito eccessivo per l’area euro.

Una valutazione d'impatto e uno studio di fattibilità, da completare nel giro di un anno, dovrebbero precedere l'adozione di qualsiasi atto legislativo (basato sugli articoli 122, 125, 329 (cooperazione rafforzata) e 352 del TFUE o su qualsiasi altra idonea base giuridica) che miri a:

istituire un meccanismo o organismo permanente (Fondo monetario europeo) – previo attento esame dei suoi pro e contro da completare entro un anno - per sorvegliare gli sviluppi del debito sovrano ed integrare il PSC come meccanismo di ultima istanza nei casi in cui il finanziamento del mercato non sia più disponibile per un governo e/o uno Stato membro che incontri problemi di bilancia dei pagamenti; esso è basato su meccanismi già esistenti (lo strumento europeo per la stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e lo strumento europeo per la bilancia dei pagamenti) e comprende regole chiare, tra l'altro sui seguenti aspetti:

a)

criteri di partecipazione, come il soddisfacimento dei requisiti minimi per le regole/autorità in materia di bilancio;

b)

processo decisionale e finanziamento,

c)

condizionalità per prestiti eccezionali,

d)

monitoraggio, e

e)

risorse e poteri.

Tale meccanismo non dovrebbe limitare le prerogative dell'autorità di bilancio di adottare il bilancio dell'UE al livello adeguato, dovrebbe evitare l'azzardo morale ed essere coerente con i principi degli aiuti di Stato e le conseguenze di una loro inosservanza. Occorre anche valutare attentamente, caso per caso, la possibilità che gli Stati membri che non fanno parte dell'area euro aderiscano al meccanismo europeo di stabilizzazione dopo aver soddisfatto determinati criteri predefiniti;

informare il Parlamento europeo in merito ai prevedibili effetti sul rating creditizio dell'UE prodotti

a)

dalla creazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,

b)

dall'utilizzo dell'intera linea;

fornire informazioni sufficienti sulle norme di applicazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria in relazione ai limiti del quadro finanziario pluriennale (QFP); in considerazione del suo possibile forte impatto di bilancio riflettere ulteriormente sul meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, prima di procedere all’adozione del QFP;

permettere ad entrambi i rami dell'autorità di bilancio di essere coinvolti nelle decisioni concernenti l'impatto che questo meccanismo potrebbe avere sul bilancio dell'UE;

sostenere la posizione che l’eventuale fabbisogno di bilancio legato a questo meccanismo sia finanziato grazie a una revisione ad hoc del QFP così da garantire a tempo debito un sufficiente coinvolgimento dell’autorità di bilancio.

Raccomandazione n. 5:   Rivedere gli strumenti di bilancio, finanziari e fiscali dell'UE

L'atto legislativo dovrebbe essere adottato o lo studio di fattibilità intrapreso entro dodici mesi al fine di:

produrre entro un anno una valutazione di fattibilità relativa all'istituzione, a lungo termine, di un sistema in base al quale gli Stati membri possano partecipare all'emissione di titoli europei e che ne esamini la natura, i rischi e i vantaggi. La valutazione dovrebbe chiarire le varie alternative giuridiche e gli obiettivi, come il finanziamento di progetti strategici ed infrastrutturali europei a lungo termine con apposite obbligazioni. Vanno analizzate le forze e le debolezze delle varie opzioni, tenendo conto delle possibili implicazioni di rischio morale per i partecipanti;

rafforzare e aggiornare, in particolare tenendo conto degli obiettivi della strategia Europa 2020, la politica di coesione dell'Unione europea, operando in stretta collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di ridurre le carenze strutturali, smantellare le disparità in materia di benessere, rafforzare il potere d'acquisto e la competitività delle regioni economicamente più deboli, in particolare agevolando le esigenze di finanziamento delle PMI e una loro fattiva partecipazione al mercato interno;

reiterare l'importanza dell'indipendenza della Banca centrale europea, che è essenziale per la stabilità finanziaria e l'economia di libero mercato dell'Unione europea;

raccomandare il mantenimento di una chiara separazione tra politiche fiscali e monetarie, per non pregiudicare l'indipendenza della Banca centrale europea;

sviluppare principi di bilancio comuni in relazione alla qualità della spesa pubblica (sia per i bilanci nazionali sia per il bilancio dell'UE) e un pacchetto di politiche e strumenti comuni a supporto della strategia Europa 2020, mantenendo un equilibrio tra gli obiettivi in fatto di disciplina di bilancio e prevedendo possibilità di finanziamento a lungo termine di progetti di occupazione e di investimento sostenibili;

definire un quadro chiaro per un rinnovato impegno congiunto dei fondi di bilancio dell'Unione europea e delle risorse finanziarie della BEI, per sfruttare ulteriormente nel prossimo quadro finanziario pluriennale le risorse di bilancio, beneficiando della competenza della BEI in materia di ingegneria finanziaria, del suo impegno nei confronti delle politiche dell'UE e del ruolo guida che essa svolge tra le istituzioni finanziarie del settore pubblico e privato, nonché per rafforzare il ruolo della BEI e del Fondo di coesione, specie in periodi di congiuntura economica negativa;

istituire un comitato di alto livello per la politica fiscale presieduto dalla Commissione, con il compito di produrre entro, un anno, una tabella di marcia per un approccio strategico e pragmatico alle questioni di politica fiscale, che presti particolare attenzione alla lotta contro le frodi fiscali e i paradisi fiscali, rafforzi il codice di condotta sulla fiscalità societaria, facendo nel contempo un uso più ampio delle procedure contro la concorrenza sleale in materia fiscale, che estenda lo scambio automatico di informazioni, che agevoli l’adozione di riforme fiscali atte a stimolare la crescita e che esplori il ricorso a nuovi strumenti. L'agenda esterna dell'Unione europea in materia fiscale, in particolare nel quadro del G20, dovrebbe essere analizzata dal comitato di alto livello in materia di politica fiscale di cui sopra;

istituire un comitato di alto livello presieduto dalla Commissione con il compito di studiare possibili modifiche istituzionali nel quadro del processo di riforma della governance economica, fra cui la creazione di un Tesoro comune europeo (TCE), con l'obiettivo di dotare l'Unione europea delle risorse finanziarie proprie previste dal trattato di Lisbona e di ridurre in tal modo la dipendenza dai trasferimenti nazionali;

rafforzare il mercato interno, promuovendo il commercio elettronico e gli scambi transnazionali, semplificare le procedure di pagamento on-line e armonizzare gli strumenti fiscali come mezzo per rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia europea.

Raccomandazione n. 6:   prevedere una regolamentazione e vigilanza del mercato finanziario con una chiara dimensione macroeconomica

L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:

garantire che tutte le iniziative legislative in materia di servizi fiscali siano in linea con le politiche macroeconomiche, onde assicurare la necessaria trasparenza e stabilità dei mercati e stimolare di conseguenza la fiducia nei mercati e nello sviluppo economico;

promuovere mezzi per conseguire un'attuazione coerente dei requisiti patrimoniali del secondo pilastro in risposta a bolle speculative dei prezzi su beni specifici o a problemi di disponibilità dei capitali;

regolamentare le interconnessioni tra i mercati finanziari e le politiche macroeconomiche al fine di garantire stabilità, trasparenza, accountability e disincentivare un’eccessiva presa di rischi;

prevedere una valutazione, su base regolare, dell'andamento dei prezzi degli attivi e della crescita del credito negli Stati membri e del loro impatto sulla stabilità finanziaria e sull’andamento delle partite correnti nonché sui tassi di cambio effettivi degli Stati membri;

conferire alle autorità europee di vigilanza poteri di controllo esclusivi sugli istituti finanziari transfrontalieri di grandi dimensioni.

Raccomandazione n. 7:   Migliorare l'affidabilità delle statistiche dell'UE

L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:

garantire un'attuazione rigorosa degli impegni politici concordati nel settore statistico;

rafforzare i poteri di indagine della Commissione (Eurostat), prevedendo ispezioni in loco senza preavviso e accesso a tutte le informazioni contabili e di bilancio, inclusi incontri con singoli o con altri soggetti che hanno familiarità con tali informazioni, per esempio economisti indipendenti, organizzazioni imprenditoriali e sindacati, per valutare la qualità delle finanze pubbliche. Tali misure dovrebbero, se opportuno, essere accompagnate da un aumento delle risorse della Commissione in termini di bilancio e di personale;

chiedere agli Stati membri di fornire alla Commissione (Eurostat) dati conformi ai principi statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (1);

chiedere agli Stati membri di indicare quali dati forniti alla Commissione (Eurostat) siano supportati dalla relazione di un revisore indipendente;

introdurre sanzioni finanziarie e non finanziarie per chi fornisce statistiche non conformi ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009;

verificare la necessità di una maggiore armonizzazione dei dati pertinenti ai fini del quadro della governance economica proposto nel presente allegato. In particolare, garantire un adeguato quadro qualitativo per le statistiche europee necessarie a potenziare il quadro analitico di sorveglianza (prevedendo anche uno scoreboard) ai fini dell’efficacia del controllo multilaterale di cui alla Raccomandazione n. 1;

armonizzare i dati di finanza pubblica basati su metodi di contabilizzazione normalizzati e accettati a livello internazionale;

garantire un’informativa coerente e trasparente di determinate passività fuori bilancio, in particolare per quanto riguarda i futuri pagamenti necessari per le pensioni del settore pubblico e per i contratti a lungo termine con il settore privato per la locazione o la fornitura di servizi e strutture pubbliche.

Raccomandazione n. 8:   Migliorare la rappresentanza esterna dell'Unione nel campo degli affari economici e monetari

L'atto legislativo (basato sull'articolo 138 TFUE) da adottare dovrebbe mirare a:

cercare di accordarsi su una eventuale rappresentanza dell'area euro/UE nel FMI e in altre istituzioni finanziarie, se del caso;

rivedere gli accordi per la rappresentanza dell'area euro/UE in altri organismi internazionali nel settore della stabilità economica, monetaria e finanziaria;

includere, nello spirito delle disposizioni del TFUE, una procedura per informare e coinvolgere pienamente il Parlamento europeo prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 138 TFUE;

istituire un'agenda internazionale dell'area euro/UE chiara e mirata, che garantisca parità di condizioni a livello internazionale all'agenda UE in materia fiscale, di lotta alla frode, regolamentazione finanziaria e di vigilanza;

parallelamente alle misure che possono e devono essere adottate quanto prima sulla base del quadro istituzionale vigente, avviare una riflessione volta a individuarne i limiti e a delineare possibili percorsi in vista di una riforma dei trattati che consenta di porre in essere i meccanismi e le strutture indispensabili per una governance economica coerente ed efficace e di giungere a un'effettiva convergenza macroeconomica tra gli Stati membri, appartenenti o meno dell'area euro.


(1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


Giovedì 21 ottobre 2010

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/56


Giovedì 21 ottobre 2010
Futuro della normazione europea

P7_TA(2010)0384

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea (2010/2051(INI))

2012/C 70 E/05

Il Parlamento europeo,

vista l'audizione pubblica sul futuro della normazione europea organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori il 23 giugno 2010,

viste le risposte alla consultazione pubblica della Commissione sulla revisione del sistema europeo di normalizzazione (svoltasi dal 23 marzo al 21 maggio 2010),

visto lo studio di valutazione d'impatto sul «pacchetto normazione» svolto per conto della Direzione generale Imprese e industria della Commissione (9 marzo 2010),

vista la relazione del Gruppo di esperti per la revisione del sistema europeo di normazione (EXPRESS) dal titolo «Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020» («Normazione per un'Europa competitiva e innovativa: una visione per il 2020») (febbraio 2010),

vista la relazione del 9 maggio 2010 del Prof. Mario Monti al Presidente della Commissione dal titolo «Una nuova strategia per il mercato unico»,

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visto lo studio in materia di accesso delle PMI alla normazione europea, dal titolo «Enabling small and medium-sized enterprises to achieve greater benefit from standards and from involvement in standardisation» («Consentire alle piccole e medie imprese di trarre maggior beneficio dalle norme e dalla partecipazione alla normazione»), commissionato dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) (agosto 2009),

visto lo studio sull'accesso alla normazione effettuato per conto della Direzione generale Imprese e industria della Commissione (10 marzo 2009),

visti la relazione della Commissione del 21 dicembre 2009 sul funzionamento della direttiva 98/34/CE negli anni 2006-2008 (COM (2009)0690) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SEC(2009)1704),

visto il Libro bianco del 3 luglio 2009 dal titolo «Ammodernamento della normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE - Prospettive» (COM(2009)0324),

viste le conclusioni del Consiglio del 25 settembre 2008 in materia di normalizzazione e innovazione,

vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa)» (COM(2008)0394),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2008 dal titolo «Verso un maggior contributo della normalizzazione all'innovazione in Europa» (COM(2008)0133),

visti la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2004 sul ruolo della normazione europea nel quadro della legislazione e delle politiche europee (COM(2004)0674) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna intitolato «The challenges for European standardisation» («Le sfide per la normazione europea»),

vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2004 dal titolo 'Integrazione degli aspetti ambientali nella normazione europea' (COM(2004)0130),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 luglio 2001 dal titolo «European Policy Principles on International Standardisation» («Principi di politica europea in materia di normazione internazionale») (SEC(2001)1296),

vista la propria risoluzione del 12 febbraio 1999 sulla relazione della Commissione in materia di efficacia e legittimità della normalizzazione europea nell'ambito del nuovo approccio (1),

vista la relazione della Commissione del 13 maggio 1998 in materia di «Efficacia e legittimità della normalizzazione europea nell'ambito del nuovo approccio» (COM(1998)0291),

vista la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea (2),

vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3),

vista la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (4),

visto l'accordo di Vienna del giugno 1991 sulla cooperazione tecnica tra ISO e CEN e l'accordo di Dresda del settembre 1996 sullo scambio di dati tecnici tra CENELEC e IEC,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0276/2010),

A.

considerando che il sistema europeo di normazione ha rivestito un ruolo essenziale nella creazione del mercato unico, grazie specialmente all'uso di norme in settori fondamentali della legislazione di «nuovo approccio», integrate nel nuovo quadro legislativo,

B.

considerando che l'attuale quadro giuridico ha contribuito al successo della normazione europea, consentendo lo sviluppo di norme europee che sono necessarie a tutti gli attori economici al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato interno, facilitare il commercio mondiale e l'accesso ai mercati e dare impulso alla crescita sostenibile e alla competitività,

C.

considerando che il sistema europeo di normazione svolge un ruolo essenziale nel rispondere alla crescente necessità, nella politica e nella legislazione europea, di norme capaci di garantire la sicurezza dei prodotti, l'accessibilità, l'innovazione, l'interoperabilità e la protezione ambientale,

D.

considerando che il principio VII del «quadro fondamentale per la piccola impresa» sottolinea l'importanza di promuovere la partecipazione delle PMI e difendere gli interessi delle PMI nella normazione,

E.

considerando che lo sviluppo di norme europee contribuisce allo sviluppo di norme globali,

F.

considerando che un sistema moderno e flessibile di normazione europea rappresenta una componente fondamentale per una ambiziosa e rinnovata politica industriale dell'Europa,

G.

considerando che la normazione europea opera all'interno e, per vari aspetti, verso l'ecosistema globale e si fonda su strutture specifiche e una serie dedicata di processi per lo sviluppo di norme quali attuate dal CEN e dal CENELEC, in base al principio della delegazione nazionale, e dall'Istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni (ETSI) sulla base dell'appartenenza diretta,

H.

considerando che la relazione Monti su una nuova strategia per il mercato unico afferma che la normazione è fondamentale per la governance del mercato unico e sottolinea che occorre riesaminare il processo di normazione a livello europeo, conservando i vantaggi del sistema attuale e trovando al tempo stesso il giusto equilibrio tra dimensione europea e dimensione nazionale,

I.

considerando che la normazione europea - per affrontare le future esigenze di imprese e consumatori e produrre tutti i suoi potenziali benefici a sostegno di obiettivi pubblici e societali - deve adeguarsi alle sfide lanciate dalla globalizzazione, dai cambiamenti climatici, dall'emergere di nuove potenze economiche e dall'evoluzione tecnologica,

J.

considerando che è necessario sviluppare un approccio strategico alla normazione europea e rivedere l'attuale sistema affinché continui a dare risultati e a rispondere alle esigenze del prossimo decennio, consentendo quindi all'Europa di mantenere un ruolo guida nel sistema globale di normazione,

Introduzione

1.

plaude all'intenzione della Commissione di rivedere il sistema europeo di normazione per preservarne i numerosi elementi positivi correggendone i difetti e per puntare al giusto equilibrio tra la dimensione europea, nazionale e internazionale; sottolinea che la revisione proposta dovrebbe poggiare sui punti di forza del sistema esistente, che costituiscono una solida base per un miglioramento, senza intraprendere cambiamenti radicali che minerebbero i valori essenziali del sistema;

2.

esorta la Commissione ad adottare e presentare senza indugio una proposta per una politica moderna e integrata in materia di normazione, che comprenda una revisione della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, della decisione 87/95/CEE relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e della decisione 1673/2006/CE relativa al finanziamento della normalizzazione europea, come enunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2010;

3.

sottolinea che la revisione del sistema europeo di normazione deve contribuire all'innovazione e allo sviluppo sostenibile dell'Europa, rafforzare la competitività dell'Unione, consolidare il suo ruolo nel commercio internazionale e concorrere al benessere dei cittadini;

4.

plaude alla relazione del Gruppo di esperti per la revisione del sistema europeo di normazione (EXPRESS); invita le organizzazioni di normazione europee e nazionali, gli Stati membri e la Commissione ad attuare le raccomandazioni strategiche del Gruppo onde dar vita a un sistema europeo di normazione capace di rispondere alle esigenze societali ed economiche e di mantenere il suo ruolo guida nel sistema di normazione mondiale;

5.

invita la Commissione a corredare la proposta di revisione dell'attuale quadro giuridico della normazione europea di un documento di strategia che definisca un quadro globale d'azione a livello europeo e nazionale, e rechi anche proposte concrete per i miglioramenti che non possono essere realizzati attraverso la revisione della legislazione; sottolinea che il documento di strategia non dovrebbe limitarsi alle raccomandazioni contenute nella relazione EXPRESS;

6.

si compiace del Libro bianco della Commissione dal titolo «Ammodernamento della normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE - Prospettive»; invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare le raccomandazioni chiave delineate nel Libro bianco, al fine di garantire la messa a punto, nell'ambito dei sistemi di normazione europei e internazionali, delle pertinenti norme globali in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) al fine di attuarle e utilizzarle nelle politiche e negli appalti pubblici dell'UE;

7.

approva l'intenzione della Commissione di integrare nel quadro giuridico della normazione europea i principi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio (trasparenza, apertura, imparzialità, consenso, efficacia, pertinenza e coerenza), così da rafforzarne l'applicazione nell'ambito del sistema europeo di normazione; ritiene che l'integrazione di tali principi non dovrebbe aumentare il numero delle organizzazioni europee di normazione (OEN) riconosciute oltre alle tre già esistenti, vale a dire il CEN, il CENELEC, e l'ETSI;

8.

ritiene che tali principi potrebbero essere affiancati da altri attributi come la manutenzione, la disponibilità, la qualità, la neutralità e la responsabilità; ritiene che tutti questi principi debbano essere ulteriormente dettagliati e definiti, e che occorra introdurre un sistema di monitoraggio specifico per assicurarne l'attuazione a livello nazionale ed europeo nello sviluppo di norme a sostegno delle politiche e della legislazione UE;

9.

sottolinea tuttavia che tali principi non sono di per sé sufficienti a garantire che tutti i soggetti interessati - in particolare quelli che rappresentano gli interessi della salute e della sicurezza, dei consumatori e dell'ambiente - siano adeguatamente rappresentati nel processo europeo di normazione; ritiene pertanto che un elemento essenziale sia costituito dall'introduzione del principio aggiuntivo della «rappresentanza adeguata», poiché riveste la massima importanza, ogni volta che sia in gioco l'interesse pubblico, includere le posizioni di tutti i soggetti interessati in maniera adeguata, soprattutto nello sviluppo di norme destinate a sostenere la legislazione e le politiche dell'UE, pur riconoscendo l'esigenza di coinvolgere gli esperti tecnici più preparati per un determinato progetto di normazione;

10.

sottolinea che le PMI, pur rappresentando una parte essenziale del mercato europeo, non sono adeguatamente coinvolte nel sistema di normazione e non possono quindi sfruttare interamente i vantaggi derivanti dalla normazione; ritiene che sia essenziale migliorarne la rappresentanza e partecipazione al sistema, soprattutto in seno ai comitati tecnici a livello nazionale; chiede alla Commissione di individuare, attraverso la sua valutazione d'impatto nel quadro della revisione del sistema europeo di normazione, il modo migliore per raggiungere questo obiettivo, valutando il finanziamento necessario per aiutare le PMI;

11.

fa osservare che, sebbene le norme abbiano contribuito a un notevole miglioramento della qualità e della sicurezza dei beni, la loro disponibilità nel settore dei servizi è lungi dall'essere commisurata all'importanza e potenzialità economica del settore; rileva in particolare che il numero di norme nazionali per i servizi sviluppate in Europa negli ultimi anni supera di gran lunga il corrispondente numero di norme europee elaborate nello stesso settore;

12.

riconosce che le norme sui servizi rispondono spesso a specificità nazionali e che il loro sviluppo è legato alle esigenze del mercato, all'interesse dei consumatori e a quello pubblico; sottolinea che lo sviluppo di norme europee sui servizi e l'elaborazione a livello di Unione di carte o marchi di qualità da parte degli organismi professionali, come prevede la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, potrebbe andare a beneficio di un'ulteriore armonizzazione nel settore dei servizi, accrescere la trasparenza, la qualità e la competitività dei servizi europei e promuovere la concorrenza, l'innovazione, la riduzione delle barriere commerciali e la protezione dei consumatori;

13.

appoggia quindi l'intenzione della Commissione di includere norme sui servizi nel quadro giuridico della normazione europea, in quanto ciò non solo garantirà la notifica di tutte le norme nazionali sui servizi che potrebbero eventualmente costituire ostacoli tecnici agli scambi nel mercato interno, ma fornirà anche una base giuridica appropriata grazie alla quale la Commissione potrà chiedere alle OEN di sviluppare norme in aree ben definite e attentamente valutate nel settore dei servizi; propone quindi alla Commissione di incoraggiare i fornitori di servizi a sviluppare norme in seno alle OEN per evitare, nella misura del possibile, la frammentazione tra le varie norme nazionali, garantendo comunque che le norme sui servizi siano connesse alle esigenze del mercato nonché agli interessi pubblici e dei consumatori; appoggia quindi gli interventi compiuti per garantire la qualità della prestazione di servizi come le carte o i marchi di qualità, elaborati dagli organismi professionali, e incoraggia tutti gli attori interessati a partecipare al processo europeo di normazione;

Rafforzare il sistema europeo di normazione

a)   Aspetti generali

14.

ribadisce che la normazione europea a sostegno della legislazione di «nuovo approccio» ha dimostrato di essere uno strumento valido ed essenziale per il completamento del mercato unico; rileva che il numero dei mandati di normazione a sostegno della legislazione in settori che non rientrano nel «nuovo approccio» è aumentato negli ultimi anni, il che indica che questo modello è stato adottato in un ampio ventaglio di politiche UE; ritiene auspicabile estendere l'uso delle norme in altri ambiti della legislazione e delle politiche dell'Unione al di là del mercato unico, tenendo conto delle specificità dei settori interessati, in conformità con i principi di una migliore regolamentazione;

15.

sostiene che riveste la massima importanza tracciare una netta demarcazione tra legislazione e normazione, al fine di evitare ogni falsa interpretazione per quanto riguarda gli obiettivi delle disposizioni legislative e il livello di protezione desiderato; sottolinea che il legislatore europeo deve essere estremamente vigile e preciso nel definire i requisiti essenziali della regolamentazione, mentre la Commissione deve definire chiaramente e con esattezza nei mandati gli obiettivi del lavoro di normazione; sottolinea che il ruolo degli autori delle norme dovrebbe limitarsi a definire i mezzi tecnici per raggiungere gli obiettivi fissati dal legislatore nonché garantire un elevato livello di protezione;

16.

ribadisce che è essenziale sviluppare norme europee entro un periodo ragionevole di tempo, soprattutto nei settori in cui esse si rivelino urgenti per far fronte alle esigenze delle politiche pubbliche e a condizioni di mercato in rapido mutamento; invita, pertanto, gli organismi di normazione europei e nazionali a continuare a migliorarne l'efficienza ed efficacia, tenendo presente che l'accelerazione del processo di normazione non deve avvenire a scapito dei principi di apertura, qualità, trasparenza e consenso fra tutte le parti interessate;

17.

riconosce l'importanza di semplificare la procedura per la definizione delle norme; invita la Commissione, in collaborazione con i soggetti interessati, a trovare nuovi modi per ottimizzare l'adozione effettiva delle norme europee;

18.

ritiene che il processo di normazione sarà parzialmente accelerato attraverso una migliore consultazione fra la Commissione e le OEN prima di conferire un mandato, il che permetterà loro di rispondere più rapidamente, possibilmente entro un periodo di due mesi, in merito alla propria possibilità di intraprendere un progetto di normazione;

19.

rileva l'importanza del comitato previsto dalla direttiva 98/34/CE quale forum tra la Commissione e gli Stati membri per la discussione di questioni correlate alle regolamentazioni tecniche e alla normazione; ritiene che rappresentanti del Parlamento europeo dovrebbero essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato (o dell'organo che gli succederà) che, pur mantenendo lo status di osservatore degli organismi di normazione europei e nazionali, dovrebbe essere altresì aperto, se del caso, a osservatori delle organizzazioni di settore a livello europeo, specie durante la discussione dei mandati di normazione;

20.

sollecita la Commissione a sviluppare e applicare, in cooperazione con le OEN, un sistema migliore e coerente per il coordinamento della politica e delle attività di normazione, che dovrebbe coprire tutti gli aspetti del processo di normazione, dalla preparazione e dal conferimento dei mandati, passando per il monitoraggio del lavoro del comitato tecnico, garantendo che le norme prodotte siano compatibili con le politiche UE e soddisfino i requisiti essenziali della rispettiva legislazione, fino all'adozione ufficiale, alla pubblicazione e all'utilizzazione delle norme; sottolinea il ruolo che le rispettive categorie di soggetti interessati potrebbero svolgere in qualità di gruppo consultivo preposto ad assistere la Commissione nella creazione di una piattaforma europea armonizzata sulla politica di normazione;

21.

invita gli Stati membri ad attuare una politica coordinata in materia di normazione e ad adottare un approccio coerente per quanto riguarda l'uso delle norme a sostegno della legislazione; chiede alla Commissione di verificare che il raggiungimento degli obiettivi delle politiche UE non sia pregiudicato da sforzi di normazione non coordinati, da norme discordanti o superflue o dall'inutilità dei sistemi di certificazione;

22.

invita la Commissione a rivedere e razionalizzare la procedura di trasmissione dei mandati di normazione alle OEN, al fine di includere una fase di consultazione con i soggetti interessati e un'analisi approfondita che giustifichi la necessità di una nuova attività di definizione delle norme, che ne garantisca la pertinenza ed eviti la duplicazione e il moltiplicarsi di norme e specifiche divergenti;

23.

invita la Commissione a presentare un piano d'azione mirante a un sistema di normazione UE più integrato, a una definizione di norme più efficiente ed efficace, a un migliore accesso alla normazione, soprattutto per le PMI, a un ruolo più energico dell'UE nella definizione di norme a livello internazionale e a un sistema di finanziamento più sostenibile per la definizione delle norme;

24.

sottolinea l'importanza del ruolo dei «consulenti di nuovo approccio» nel verificare che le norme armonizzate siano conformi alla corrispondente legislazione UE; richiama l'attenzione sul fatto che tali consulenti sono attualmente selezionati dalle OEN e operano al loro interno, il che impone un notevole onere amministrativo a queste organizzazioni e, a volte, suscita preoccupazione tra i soggetti interessati circa l'imparzialità e l'indipendenza del processo; invita pertanto la Commissione a valutare la necessità di rivedere le procedure esistenti; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe individuare una procedura per garantire che le norme oggetto di mandato siano conformi alle altre politiche e normative UE al di là del campo d'applicazione del «nuovo approccio»; ritiene che ciò dovrebbe avvenire durante l'elaborazione delle norme al fine di evitare ritardi e inefficienze dovuti a un rifiuto ex-post;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a verificare le norme sulla base del conferimento in modo più approfondito al fine di garantire che esse rispettino i requisiti del mandato, in particolare quando le norme sono utilizzate ai fini della legislazione di «nuovo approccio», garantendo nel contempo che la procedura per l'approvazione delle norme non comporti ulteriori ritardi; intende esaminare – nel contesto della prossima revisione del sistema di normazione europeo – la possibilità di estendere al Parlamento il diritto, di cui attualmente beneficiano la Commissione e gli Stati membri, di contestare una norma armonizzata che non sembri soddisfare interamente i requisiti essenziali della legislazione corrispondente;

26.

invita la Commissione, a fini di trasparenza, a rendere pubbliche le decisioni sulle obiezioni formali alle norme in forma consolidata e a mettere a disposizione una tabella aggiornata delle azioni connesse alle obiezioni formali; invita altresì la Commissione a presentare una relazione annuale sui mandati di normazione e sull'avanzamento della loro attuazione;

27.

invita le OEN a rafforzare i loro attuali meccanismi di ricorso che vanno utilizzati qualora sorgessero disaccordi in merito a una norma; rileva che gli attuali meccanismi potrebbero non essere sempre efficaci poiché la loro composizione riflette in pratica la posizione di coloro che hanno approvato una norma; propone pertanto di ampliarne la composizione per consentire la partecipazione di esperti indipendenti esterni e/o soggetti interessati della società europea che sono attualmente membri associati o soci collaboratori delle OEN;

28.

esprime il suo sostegno a Keymark, un marchio volontario europeo di certificazione, di proprietà del CEN/CENELEC, che indica la conformità con gli standard europei; sottolinea che il marchio Keymark rappresenta una valida alternativa ai diversi sistemi di certificazione nazionali che comportano numerosi test e certificazioni di prodotti in diversi Stati membri e possono pertanto diventare un ostacolo al commercio nell'ambito del mercato interno e generare costi significativi per le piccole imprese che possono riflettersi in un aumento dei prezzi per i consumatori; incoraggia quindi gli organismi di normazione nazionali e altri organismi nazionali di certificazione a promuovere Keymark quale alternativa ai programmi di certificazione nazionali; chiede altresì l'organizzazione di una campagna d'informazione paneuropea al fine di sensibilizzare le imprese e i consumatori in merito ai benefici di Keymark;

29.

è consapevole del fatto che l'attuale sistema di finanziamento UE a sostegno della normazione europea spesso comporta frustrazioni in termini di modifiche delle norme, costi elevati dei controlli e ritardi nell'autorizzazione dei pagamenti; sottolinea l'urgente necessità di ridurre tali costi e l'elevato onere amministrativo che a volte prevalgono sui vantaggi del sostegno finanziario fornito, nel rispetto delle regole finanziarie dell'UE; invita la Commissione e tutti i soggetti interessati ad assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema, anche attraverso partenariati pubblico-privato e una programmazione finanziaria pluriennale, essenziale per garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema nella concorrenza globale; ritiene che la Commissione e le OEN potrebbero migliorare la propria cooperazione al fine di garantire un quadro stabile e di facile impiego per il contributo finanziario dell'UE alla normazione europea, in modo da accrescere notevolmente l'efficacia del sistema;

b)   Migliorare l'accesso al processo di normazione

30.

riconosce il principio delle delegazioni nazionali come pietra miliare del sistema europeo di normazione, soprattutto nel processo di sviluppo delle norme del CEN e del CENELEC; osserva tuttavia che nella grande maggioranza dei paesi europei - come confermato dallo studio sull'accesso alla normazione - la partecipazione dei soggetti societali interessati al processo di definizione delle norme è inesistente o assai scarsa;

31.

incoraggia perciò gli organismi di normazione europei e nazionali a promuovere e agevolare l'effettiva partecipazione al processo di normazione di tutte le parti interessate, in particolare i rappresentanti delle PMI e tutti i soggetti interessati che rappresentano il pubblico interesse tra cui i consumatori (compresi i disabili e i consumatori vulnerabili), gli ambientalisti, i lavoratori e gli organismi che esprimono altri interessi societali;

32.

invita inoltre la Commissione ad analizzare le ragioni dello scarso livello di partecipazione dei soggetti societali interessati e delle PMI a livello nazionale e, ove opportuno, a promuovere misure per gli Stati membri intese a dare ai soggetti societali interessati e alle PMI un migliore accesso al processo di normazione nazionale; plaude agli sforzi del CEN/CENELEC e degli organismi nazionali di normazione (ONN) nell'attuare il «dispositivo di 58 raccomandazioni» dello studio sull'accesso delle PMI alla normazione e le raccomandazioni della relazione EXPRESS per quanto riguarda il miglioramento dell'accesso per tutti i soggetti interessati;

33.

sottolinea la necessità, che è stata riconosciuta fin dagli anni '90, di garantire a livello europeo la partecipazione diretta delle parti interessate della società, affinché le loro opinioni siano rispecchiate in modo più efficace, dato che la loro rappresentanza nei comitati tecnici nazionali resta scarsa nella maggior parte degli Stati membri; afferma che, essendo molto limitati i successi ottenuti per aumentare la partecipazione a livello nazionale dei soggetti societali interessati, il sostegno finanziario e politico alle organizzazioni europee istituite per rappresentare tali soggetti deve essere mantenuto e rafforzato almeno nel periodo da qui fino al 2020; invita tali organizzazioni a svolgere un ruolo di rilievo nel fornire consulenza agli Stati membri e alle associazioni nazionali dei soggetti interessati, al fine di incrementare la partecipazione delle parti interessate a livello nazionale;

34.

ritiene che tali organizzazioni europee che rappresentano gli interessi societali debbano ottenere un ruolo più significativo in seno alle OEN; chiede quindi alla Commissione e alle OEN di promuovere varie misure per conseguire tale obiettivo anche assicurando a tali organizzazioni, nel rispetto del principio della delegazione nazionale, un'effettiva appartenenza, ma senza diritti di voto, all'interno delle OEN, purché siano membri associati o soci collaboratori; ritiene inoltre che gli ONN debbano svolgere un ruolo chiave nel promuovere e rafforzare la partecipazione dei soggetti societali interessati al processo di normazione, considerato il primato del principio delle delegazioni nazionali,

35.

prende atto dei recenti sviluppi in seno all'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), in particolare il modello utilizzato per sviluppare la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale, in cui gli ONN avevano diritto di designare per il rispettivo gruppo di lavoro un solo rappresentante per ciascuna delle sei categorie di parti interessate identificate (industria, consumatori, governo, lavoratori, ONG, SSRO (servizi, supporto, ricerca e altri)); sostiene che è opportuno che le OEN e la Commissione, in cooperazione con tutte le parti interessate, valutino attentamente la possibilità di ricorrere a un analogo modello in alternativa all'elaborazione di norme in settori di interesse pubblico eccezionale e che le risultanze di tale valutazione siano comunicate al Parlamento; invita la Commissione a proporre mezzi finanziari a sostegno di questo modello alternativo;

c)   Rafforzare il principio delle delegazioni nazionali

36.

osserva che, benché costituiscano un elemento centrale del sistema di normazione europeo, gli ONN sono caratterizzati da grandi differenze in termini di risorse, competenze tecniche e partecipazione delle parti interessate al processo di normazione; sottolinea che, a causa delle disuguaglianze esistenti, la partecipazione effettiva degli ONN al sistema europeo di normazione risulta notevolmente squilibrata, mentre le risorse limitate in alcuni ONN possono ostacolarne il coinvolgimento effettivo nel processo di definizione delle norme;

37.

invita la Commissione e le OEN a promuovere programmi di formazione e ad adottare tutte le misure necessarie per consentire agli ONN più deboli, che attualmente non gestiscono segretariati di comitati tecnici o non partecipano all'attività di normazione europea ad un livello commisurato alla loro struttura economica, di assumere un ruolo più attivo nel processo di normazione, al fine di rafforzare la fiducia nel mercato interno e garantire parità di condizioni; ritiene che siano altresì necessari per le PMI programmi di formazione per rafforzarne la partecipazione al processo di definizione delle norme e accrescere l'importanza della normazione in quanto strumento strategico di attività;

38.

plaude all'iniziativa del CEN e del CENELEC di introdurre un processo di valutazione tra pari al fine di valutare la corretta applicazione, da parte degli ONN, dei principi OMC (e degli attributi aggiuntivi) e di incoraggiare il miglioramento costante e lo scambio di buone pratiche; sottolinea che questo progetto dovrebbe fungere da efficace strumento per il rafforzamento degli ONN e per una maggiore partecipazione di tutte le parti interessate a livello nazionale; ritiene che tale progetto dovrebbe coinvolgere tutti gli ONN ed essere avvalorato da verifiche indipendenti; invita il CEN e il CENELEC a predisporre e rendere disponibile al pubblico una relazione sui risultati del processo di valutazione tra pari;

39.

sollecita gli Stati membri ad assicurare una rappresentanza effettiva di tutti i soggetti interessati nei comitati tecnici nazionali, istituendo meccanismi di monitoraggio e notifica e fornendo sostegno formativo e finanziario ai più deboli fra i soggetti societali interessati e, se necessario, alle federazioni delle PMI nonché alle imprese artigiane, al fine di garantirne un'efficace partecipazione; sottolinea l'importanza di fornire l'accesso digitale agli utenti in merito alle informazioni sulle norme;

40.

invita le OEN e gli Stati membri a fornire periodicamente alla Commissione una relazione sullo stato delle loro iniziative per assicurare un'idonea rappresentanza di tutti i soggetti interessati in seno agli organismi tecnici incaricati dello sviluppo di norme vincolanti, che dovrebbe essere basata su requisiti specifici di informazione; sottolinea che tali relazioni dovrebbero successivamente essere inserite in una relazione della Commissione sugli sforzi intrapresi dalle organizzazioni di normazione europee e nazionali e sui risultati ottenuti;

41.

invita gli ONN a fornire alle parti interessate più deboli l'accesso gratuito ai comitati di normazione e a sviluppare strumenti volti a migliorare la partecipazione delle parti interessate, tra cui un meccanismo di consultazione on-line gratuito e di facile utilizzo per tutte le nuove proposte normative; invita tali organizzazioni a sfruttare appieno le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di consolidare la partecipazione delle parti interessate mediante riunioni via web e il dialogo online; incoraggia inoltre gli ONN a garantire la comunicazione oltre i confini del sistema, in particolare per le domande del pubblico in merito alle nuove norme, dal momento che le domande del pubblico sono solitamente rivolte a coloro che partecipano attualmente al sistema;

42.

deplora che nella maggior parte degli Stati membri le autorità pubbliche mostrino un interesse limitato a partecipare al processo di sviluppo delle norme, nonostante l'importanza della normazione quale strumento a sostegno della legislazione e delle politiche pubbliche; sollecita gli Stati membri - in qualità di rappresentanti degli interessi dei cittadini - e in particolare le autorità di vigilanza del mercato, a partecipare tramite loro rappresentanti a tutti i comitati tecnici nazionali, rispecchiando lo sviluppo di norme a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione europea; sottolinea che la presenza delle autorità nazionali nel dibattito sullo sviluppo delle norme è fondamentale per il regolare funzionamento della legislazione nei settori che rientrano nel «nuovo approccio» e per evitare obiezioni formali ex-post a norme armonizzate;

43.

invita gli ONN, a fini di equa concorrenza nel mercato interno, a rispettare il codice etico ISO al fine di garantire che l'imparzialità delle norme non sia messa a repentaglio da altre attività quali la certificazione o l'accreditamento; sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare norme e guide per la valutazione di conformità e di promuoverne l'adozione e l'utilizzo leale, in particolare per quanto riguarda i requisiti di integrità, obiettività e imparzialità;

d)   Facilitare l'accesso alle norme

44.

riconosce che la normazione europea contribuisce a creare parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato, soprattutto per le PMI che formano l'ossatura dell'economia europea e che forniscono un contributo essenziale al sistema; riconosce, tuttavia, che la loro partecipazione alla normazione non è sempre commisurata alla loro importanza economica mentre la complessità e il costo delle norme possono rappresentare un ostacolo per le PMI;

45.

sottolinea che le norme devono essere concepite e adattate in modo da tener conto della caratteristiche e del contesto delle PMI, in particolare delle piccole imprese, delle microimprese e delle imprese artigiane; plaude alle recenti iniziative adottate dagli organismi di normazione europei e nazionali per attuare le raccomandazioni dello studio sull'accesso delle PMI alla normazione europea, e ritiene che esse vadano considerate come migliori pratiche; apprezza e incoraggia inoltre le misure previste nel programma per le PMI del CEN/CENELEC, volte a facilitare l'utilizzo delle norme da parte delle PMI; sottolinea che sarebbe opportuno adottare nuove misure per garantire che le PMI possano partecipare pienamente allo sviluppo delle norme e possano accedervi in modo più agevole e meno costoso;

46.

sottolinea in particolare che l'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero consentire di tenere maggiormente conto degli interessi delle PMI e delle imprese artigiane nell'elaborazione delle norme nell'attuazione delle misure strategiche contenute nello «Small Business Act», conformemente al suo settimo principio: sostegno finanziario dell'UE, riduzione dei costi di accesso alle norme, pubblicazione sistematica dei sommari delle norme europee ed equa composizione dei comitati di normazione;

47.

invita la Commissione a semplificare, ove possibile, le procedure e a prendere in considerazione nelle future modifiche il principio «Pensare innanzitutto in piccolo»; raccomanda alla Commissione di includere la questione della normazione nella prossima edizione della settimana europea delle PMI;

48.

afferma che l'accesso degli utilizzatori alle norme europee elaborate a sostegno delle politiche e della legislazione UE costituisce una questione importante che richiede ulteriore esame; ritiene che si dovrebbero prendere in considerazione sistemi diversi di fissazione dei prezzi per le norme private/industriali e per le norme armonizzate/vincolanti; chiede in particolare agli ONN di ridurre i costi, attraverso tariffe speciali e offrendo pacchetti di norme a prezzo ridotto, e di studiare altri modi di migliorare l'accesso, specialmente per le PMI;

49.

ricorda, tuttavia, che il prezzo di acquisto di una norma corrisponde soltanto a una piccola percentuale dei costi complessivi sostenuti dagli utenti delle norme che solitamente debbono destinare risorse ben più congrue al recepimento della norma richiesta nelle loro pratiche aziendali;

50.

sottolinea che le norme devono essere comprensibili, semplici e di facile utilizzo in modo da poter essere meglio applicate dagli utenti; ritiene essenziale ridurre, ove opportuno, l'eccessivo numero di riferimenti incrociati tra norme e cercare di eliminare le difficoltà che attualmente s'incontrano nell'individuare il gruppo di norme pertinenti per un determinato prodotto o processo; invita gli organismi di normazione nazionali ed europei e le associazioni di categoria a fornire linee guida di facile impiego per l'utilizzo delle norme, estratti on-line gratuiti e un migliore accesso on-line alle bozze di consultazione e funzioni semplici di ricerca elettronica;

51.

accoglie con favore l'attuale iniziativa delle OEN di elaborare e pubblicare on-line, senza alcuna restrizione di accesso, un compendio di tutte le loro norme, e chiede una tempestiva realizzazione di questo progetto; sottolinea, tuttavia, che questo progetto dovrebbe essere implementato anche a livello nazionale, al fine di consentire agli utenti delle norme di ottenere informazioni sulle voci contemplate da ciascuna norma nella propria lingua, attraverso il sito web degli ONN;

52.

sottolinea l'importanza di fornire norme in tutte le lingue ufficiali dell'UE al fine di garantire la corretta comprensione da parte degli utenti; invita la Commissione a sostenere ulteriormente e semplificare le disposizioni finanziarie relative alla traduzione di norme armonizzate;

La normazione a sostegno dell'innovazione e della competitività sostenibile in un contesto globalizzato

53.

riconosce che la normazione europea è uno strumento importante per promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e contribuire alla competitività dell'Unione e al completamento del mercato interno; sottolinea i suoi importanti vantaggi economici grazie ai quali le imprese sono in grado di trasferire più rapidamente le conoscenze, ridurre i costi e i rischi, accelerare i tempi di commercializzazione e ottenere un ritorno più elevato per l'innovazione;

54.

riconosce che, sebbene la normazione possa agevolare considerevolmente l'impiego delle nuove tecnologie, si riscontra una considerevole mancanza di raccordo nel trasferimento dei risultati della R&S allo sviluppo delle norme; sottolinea la necessità di migliorare la reciproca conoscenza e la cooperazione tra autori delle norme, innovatori, comunità accademica e comunità di ricerca; mette in risalto che, includendo nelle norme il nuovo sapere, frutto in particolare dei programmi di ricerca e innovazione finanziati dal settore pubblico, si promuoveranno l'innovazione e la competitività;

55.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, in cooperazione con gli ONN, l'inclusione della normazione nei curriculum accademici, nei programmi scolastici (ad esempio negli istituti economici e tecnici), nei programmi di apprendimento permanente e nelle campagne di informazione, al fine di sensibilizzare gli operatori economici attuali e futuri e i responsabili politici circa l'importanza e i vantaggi delle norme; invita gli ONN a rafforzare la loro cooperazione con le associazioni di categoria e a fornire alle PMI informazioni plausibili sui benefici economici apportati dall'utilizzo delle norme; invita altresì la Commissione a garantire che la questione della normazione sia sollevata nell'ambito del programma Erasmus per giovani imprenditori; incoraggia le iniziative volte a valutare, quantificare e comunicare i benefici economici e sociali della normazione;

56.

è dell'avviso che i programmi quadro europei di ricerca, competitività e innovazione possano fornire un importante contributo al processo di definizione delle norme, dedicando un capitolo alla normazione; ritiene che tale misura rafforzerebbe la comprensione dei vantaggi delle norme e contribuirebbe a promuovere un approccio sistematico più a monte tra ricerca, innovazione e normazione; invita la Commissione a introdurre la «pertinenza con la normazione» fra i criteri di valutazione dei progetti di R&S finanziati dall'UE, a promuovere progetti connessi alla normazione e ad incrementare la sensibilizzazione in merito a tali progetti attraverso strumenti innovativi;

57.

invita inoltre la Commissione a sviluppare attività di controllo tecnologico, in modo da individuare i futuri risultati delle attività di ricerca e sviluppo che potrebbero trarre beneficio dalla normazione e ad agevolare il flusso e la trasparenza delle informazioni necessarie per la penetrazione nel mercato e l'attività di R&S e, al riguardo, a sviluppare meccanismi di valutazione online accessibili e di facile utilizzo;

58.

invita gli Stati membri a utilizzare le norme europee negli appalti pubblici al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici e favorire le tecnologie innovative; sottolinea tuttavia che l'impiego di norme non dovrebbe tradursi in ulteriori ostacoli, in particolare per le piccole imprese che cercano di partecipare alle procedure degli appalti pubblici;

59.

ribadisce che la lotta al cambiamento climatico e le altre future sfide globali nel settore ambientale ed energetico richiedono lo sviluppo e la promozione di tecnologie pulite e di prodotti verdi; ritiene pertanto che vi sia l'urgente necessità di integrare gli aspetti ambientali in tutti i prodotti e servizi interessati, e che il sistema europeo di normazione debba sviluppare un sistema migliore per garantire che tali aspetti siano affrontati correttamente in sede di definizione delle norme; sottolinea la necessità di promuovere la partecipazione attiva nei comitati di normazione - a livello nazionale ed europeo - delle organizzazioni ambientaliste e delle autorità pubbliche responsabili della protezione dell'ambiente; sottolinea che la necessità di orientare gli sforzi d'innovazione europei verso strategie globali di lotta contro il cambiamento climatico e di risposta alle sfide energetiche, sociali e ambientali deve altresì riflettersi nell'elaborazione di nuovi orientamenti per i modelli di normazione;

60.

sottolinea che il miglioramento delle condizioni di salute e di vita dell'uomo comporta lo sviluppo di prodotti che possano contribuire al sano sviluppo della popolazione e migliorare l'accessibilità, in particolare per i bambini e le persone vulnerabili; ritiene pertanto che vi sia l'urgente necessità di integrare gli aspetti sanitari in tutti i prodotti e servizi interessati, e che il sistema europeo di normazione debba sviluppare un sistema migliore per garantire che tali aspetti siano affrontati correttamente in sede di definizione delle norme; chiede al riguardo, ad esempio, la definizione di norme europee in materia di calzature ortopedicamente corrette per i bambini; sottolinea la necessità di promuovere la partecipazione attiva nei comitati di normazione di esperti sanitari e delle autorità pubbliche responsabili per le questioni sanitarie;

61.

sottolinea che la normazione ha un grande potenziale per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone disabili e alle persone anziane di esercitare le loro capacità e partecipare su un piede di parità in tutti gli ambiti della vita; invita, pertanto, a elaborare norme che tengano conto delle diverse necessità della popolazione e creino nuove opportunità che permettano alle imprese di fornire soluzioni innovative, al fine di promuovere lo sviluppo di prodotti, servizi e infrastrutture che siano accessibili a tutti; sottolinea l’importanza del concetto «Design for All», il che costituisce una sfida creativa ed etica per gli autori delle norme, i disegnatori, gli imprenditori, le autorità pubbliche e i decisori politici, dal momento che il suo obiettivo è quello di consentire a tutte le persone pari accesso, tra l’altro, all’ambiente edificato, ai trasporti, all’istruzione, all’occupazione, all’alloggio, alle strutture mediche, all’informazione e alla comunicazione, alla cultura, alle attività ricreative e ai prodotti e servizi di consumo;

62.

invita, pertanto, la Commissione e le OEN a sviluppare e a sostenere un approccio sistematico alle loro attività di normazione in modo da garantire che le norme integrino requisiti adeguati di accessibilità, rispettando i principi del «Design for All», compreso un meccanismo adeguato di verifica per assicurare che le norme in questione rispecchino correttamente le esigenze delle persone disabili e delle persone anziane; invita inoltre la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni di normazione europee e nazionali a sviluppare e sostenere corsi formativi per le persone disabili, volti ad aumentare la loro effettiva partecipazione al processo di definizione delle norme, e per gli autori delle norme per familiarizzarli con le questioni relative alla disabilità e all’accessibilità;

63.

esorta tutti gli Stati membri a ratificare senza indugio la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ad attuare efficacemente le sue disposizioni per quanto riguarda la promozione dei principi di design universale nel processo di definizione delle norme; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l’attuale normativa sugli appalti pubblici in modo da promuovere l’inclusione di clausole di accessibilità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, al fine di promuovere l’accessibilità e offrire incentivi ai fabbricanti affinché elaborino e offrano prodotti e servizi accessibili; chiede la promozione di progetti di R&S finanziati dall'UE per sviluppare prodotti della tecnologia di assistenza innovativi e che le disposizioni in materia di accessibilità costituiscano un criterio nell’assegnazione di fondi strutturali a livello nazionale e regionale;

64.

sottolinea che, al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei consumatori, dovrebbe essere privilegiata la procedura di definizione delle norme relative alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti;

65.

richiama l'attenzione sulla risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2010 sui veicoli elettrici, in cui si sottolinea la necessità di una maggior efficacia dei processi normativi in diversi settori per accelerare l’introduzione sul mercato dei veicoli elettrici, a fini di competitività e miglioramento delle condizioni ambientali;

66.

evidenzia che tanto i diritti di proprietà intellettuale (DPI) quanto l'esercizio di normazione incoraggiano l'innovazione e favoriscono la diffusione delle tecnologie; sottolinea che occorrerebbe stabilire un giusto equilibrio tra gli interessi degli utenti delle norme e i diritti dei detentori di proprietà intellettuale; invita gli organismi di normazione europei e nazionali a prestare particolare attenzione in sede di elaborazione di norme basate su tecnologie proprietarie, in modo da consentire un ampio accesso a tutti gli utenti; sottolinea la necessità di garantire che le licenze per eventuali DPI fondamentali contenuti nelle norme siano fornite a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

67.

riconosce che i forum e i consorzi contribuiscono notevolmente al sistema di normazione, fornendo specifiche aventi pertinenza globale, che sono spesso più aperte alle tecnologie innovative; rileva che, soprattutto nel settore delle TIC, diversi forum e consorzi si sono trasformati in organizzazioni mondiali che producono, mediante processi di sviluppo aperti, trasparenti e basati sul consenso, specifiche di larga applicazione; è convinto che le OEN e i forum/consorzi debbano trovare i modi per cooperare nella pianificazione delle loro attività trasferendo le norme al livello più appropriato, internazionale o europeo, al fine di garantire coerenza ed evitare frammentazioni o duplicazioni;

68.

invita altresì le OEN a sviluppare e attuare un meccanismo migliore per l'adozione di specifiche di forum e consorzi quali norme europee, attraverso cui garantire il consenso da parte di tutti i soggetti interessati, grazie alle procedure stabilite per la consultazione di tutti le parti in causa, conformemente al principio delle delegazioni nazionali; sottolinea che ciò non dovrebbe limitare la possibilità di presentare specifiche di forum e consorzi direttamente a organizzazioni di normazione internazionali, per cercare di ottenere uno status più ampiamente riconosciuto a livello mondiale, sempreché siano rispettati i principi stabiliti dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli ostacoli tecnici al commercio (trasparenza, apertura, imparzialità, consenso, efficacia, pertinenza e coerenza);

69.

riconosce che l'interoperabilità è fondamentale per l'innovazione e la competitività, soprattutto nel settore delle TIC, in cui forum e consorzi svolgono un ruolo fondamentale; evidenzia che l'interoperabilità dipende non solo dalla definizione di norme e/o specifiche, ma anche dalla loro attuazione da parte degli utenti; riconosce il ruolo importante svolto dai forum e dai consorzi di utenti ai fini della realizzazione dell'interoperabilità; invita la Commissione a rafforzare il coordinamento tra i forum e consorzi nel settore delle TIC e gli organismi ufficiali di normazione, al fine di aumentare l'interoperabilità e ridurre al minimo il rischio di duplicazione e conflitto tra le norme nel settore delle TIC;

70.

sottolinea la necessità imperativa di adattare la politica di normazione in materia di TIC agli sviluppi del mercato e delle politiche, per consentire in futuro di raggiungere gli importanti obiettivi delle politiche europee che necessitano di interoperabilità, quali la sanità elettronica, l'accessibilità, la sicurezza, il commercio elettronico, l'e-government, i trasporti ecc., e di contribuire alla definizione di norme per la protezione dei dati personali;

71.

chiede alla Commissione, al fine di sostenere altre politiche dell'UE, di attuare una politica di normazione UE ammodernata e ampia nel settore delle tecnologie dell'informazione che assicuri, fra l'altro, l'interoperabilità, la certezza del diritto e l'applicazione di opportune garanzie riducendo nel contempo gli oneri aggiuntivi per le imprese, i rischi per gli utenti e gli ostacoli alla libera circolazione delle tecnologie dell'informazione;

72.

chiede alla Commissione di fare un uso efficace delle basi giuridiche esistenti per consentire la normazione della tecnologia dell'informazione e di individuare altri settori, ambiti o applicazioni delle tecnologie dell'informazione nei quali la normazione UE potrebbe essere utilizzata in modo efficace a sostegno delle politiche dell'UE e di presentare opportune proposte al riguardo; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la possibilità di utilizzare eventualmente il «nuovo approccio» e il «nuovo quadro legislativo» come modello per una moderna politica di normazione nel settore delle TIC a sostegno delle politiche UE;

73.

sottolinea che le norme internazionali sono fattori chiave di un mercato globale, grazie all'utilizzo di una stessa norma in molti paesi, che si fondano su un approccio «basato sui risultati» e promuovono la chiarezza per i consumatori e la fiducia nel mercato;

74.

sottolinea che il dialogo normativo costituisce un aspetto importante della dimensione esterna del mercato interno e che vi è quindi l'esigenza di salvaguardare e rafforzare la posizione del sistema europeo di normazione nella normazione internazionale, onde promuovere lo sviluppo di norme internazionali dotate di reale pertinenza globale, agevolare gli scambi e accrescere la competitività europea, tenendo al contempo in considerazione gli interessi legittimi dei paesi in via di sviluppo e facendo attenzione a non duplicare inutilmente il lavoro già svolto a livello internazionale;

75.

è favorevole all'invio di due esperti europei di normazione in Cina e India, con l'obiettivo di sostenere le OEN, promuovere le norme europee e fornire un riscontro sui sistemi di normazione di tali paesi; invita la Commissione ad esplorare la necessità di distaccare esperti di normazione in altre regioni del mondo al fine di promuovere ulteriormente il sistema europeo di normazione;

76.

invita la Commissione a coordinare le sue attività di normazione con i partner internazionali dell'UE, ad esempio nel quadro del dialogo transatlantico; invita inoltre la Commissione, in quest'ottica, a valutare l'influenza della normazione europea e ad adottare le misure necessarie per consolidarla a livello mondiale, al fine di rafforzare la competitività dei prodotti e servizi europei nell'ambito del commercio internazionale;

77.

chiede un impegno rinnovato in materia di normazione internazionale da parte dei soggetti europei interessati e degli ONN europei, al fine di trarre profitto dalla leadership europea e di ottenere i vantaggi «del primo arrivato» sui mercati mondiali; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento tra soggetti europei interessati e ONN europei, a livello tecnico e politico, nella normazione internazionale;

*

* *

78.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 150 del 28.5.1999, pag. 624.

(2)  GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9.

(3)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(4)  GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.


8.3.2012   

IT

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CE 70/68


Giovedì 21 ottobre 2010
Riforme attuate e sviluppi nella Repubblica di Moldova

P7_TA(2010)0385

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulle riforme poste in atto e gli sviluppi nella Repubblica di Moldova

2012/C 70 E/06

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra la Repubblica di Moldova e l'Unione europea, firmato il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1o luglio 1998,

vista la dichiarazione comune del Consiglio di cooperazione UE-Moldova del 21 dicembre 2009,

visti i negoziati in corso in vista della conclusione di un accordo di associazione tra la Repubblica di Moldova e l'Unione europea, e i negoziati sulla liberalizzazione del regime dei visti tra l'Unione e la Repubblica di Moldova,

vista la relazione della Commissione del 12 maggio 2010 sui progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova (COM(2010)0207),

viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Moldova/Transnistria, del 17 maggio 2010, sulle misure restrittive nei confronti della leadership della regione della Transnistria, del 27 settembre 2010, e sulla ratifica, da parte della Repubblica di Moldova, dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale, del 14 ottobre 2010,

visti i risultati delle elezioni parlamentari del 29 luglio 2009 e quelli del referendum sulla riforma della Costituzione del 5 settembre 2010 nonché la decisione di tenere elezioni parlamentari anticipate il 28 novembre 2010,

viste la sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica di Moldova e sulla regione della Transnistria,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la politica europea di vicinato (PEV) e il partenariato orientale varato nel maggio 2009 hanno riconosciuto le aspirazioni europee della Repubblica di Moldova e l'importanza della Moldova come paese con profondi legami storici, culturali ed economici con gli Stati membri dell'Unione europea,

B.

considerando che l'accordo di associazione che è attualmente oggetto di negoziati tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova dovrebbe migliorare in modo significativo il quadro istituzionale comune UE-Repubblica di Moldova, agevolare l'approfondimento delle relazioni in tutti i settori e rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica, con diritti e obblighi reciproci,

C.

considerando che le relazioni UE-Moldova hanno registrato progressi sostanziali nel corso dell'ultimo anno, un fatto che risulta debitamente dalla relazione della Commissione del 12 maggio 2010 sui progressi compiuti, la quale constata che sono stati fatti passi avanti nella maggior parte degli ambiti settoriali coperti dal piano d'azione della PEV,

D.

considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna e la nomina del vicepresidente/alto rappresentante conferiscono all'Unione europea un nuovo impulso verso l'assunzione di un ruolo maggiormente proattivo nella gestione di conflitti latenti nel suo stesso vicinato, compresa la questione della Transnistria,

1.

accoglie favorevolmente i progressi compiuti nel corso dell'ultimo anno dalla Repubblica di Moldova e auspica che il processo elettorale possa consolidare ulteriormente le istituzioni democratiche e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo in Moldova; si aspetta che le autorità della Moldova proseguano le riforme necessarie e onorino i loro impegni per condurre il paese verso un'integrazione europea stabile;

2.

si compiace dell'avvio dei negoziati sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova il 12 gennaio 2010 e rileva con soddisfazione gli ottimi risultati che la Commissione sta ottenendo dalla Repubblica di Moldova nell'ambito di tale processo;

3.

invita il Consiglio a chiedere alla Commissione che proceda, in occasione della sua prossima riunione il 25 ottobre 2010, all'elaborazione rapida del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti, inaugurando così la fase pienamente operativa del dialogo in materia di visti sulla base dei progressi realizzati dalla Repubblica di Moldova a seguito dei colloqui esplorativi sui quattro blocchi del dialogo in materia di visti;

4.

accoglie con favore la concessione alla Repubblica di Moldova di un'assistenza macrofinanziaria sotto forma di una sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di EUR, con lo scopo di sostenere la stabilizzazione economica e alleggerire la bilancia dei pagamenti e le esigenze di bilancio, quali identificate nell'attuale programma dell'FMI; sottolinea la necessità che la Repubblica di Moldova intensifichi gli sforzi per attuare le riforme strutturali in modo efficace, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione e il clima imprenditoriale e degli investimenti;

5.

ritiene che i miglioramenti conseguiti nel contesto in cui operano le imprese e a livello del quadro normativo dell'attività imprenditoriale costituiscano una misura essenziale per attrarre gli investimenti, ed è fiducioso nel fatto che i negoziati relativi all'accordo di libero scambio con l'Unione europea, come parte dell'accordo di associazione, avanzeranno rapidamente;

6.

sostiene l’iniziativa «Amici della Moldova» – che annovera parecchi ministri degli Esteri degli Stati membri e il Commissario europeo responsabile per l'allargamento e la politica europea di vicinato, Štefan Füle – che è volta ad esprimere l'evidente sostegno dell'UE alla Repubblica di Moldova e la solidarietà con tale paese, e che costituisce il segnale chiaro di un impegno determinato a sostenere il paese nella gestione delle sfide che deve affrontare; ritiene che tale iniziativa possa aiutare efficacemente la Repubblica di Moldova ad attuare le riforme interne e avvicinare il paese all'Unione europea;

7.

ritiene che l'UE possa contribuire a risolvere il problema della Transnistria promuovendo la costruzione della fiducia, in particolare sostenendo l'attuazione di progetti comuni che affrontino le esigenze comuni della popolazione collaborando con le comunità locali e la società civile e fornendo assistenza per alleviare la crisi economica su entrambe le sponde del fiume Nistru;

8.

sottolinea che la soluzione della questione della Transnistria rappresenta un elemento fondamentale ai fini della promozione della stabilità politica e della prosperità economica nella Repubblica di Moldova e nell'intera regione; ribadisce il suo sostegno a favore dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e sottolinea la necessità che l'Unione europea svolga un ruolo più incisivo nella ricerca di una soluzione per la questione della Transnistria, dal momento che il perdurare della problematica non dovrebbe ostacolare l'integrazione della Moldova nell'Unione;

9.

accoglie favorevolmente le riunioni informali che si sono svolte dal giugno 2009 a questa parte nel formato 5 + 2 riguardo a iniziative volte a risolvere la questione della Transnistria e invita le parti a cogliere la prima occasione per riprendere i negoziati formali in base a questo stesso formato; plaude all'iniziativa di Meseberg per la risoluzione del conflitto della Transnistria, avviata dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal Presidente russo Dmitri Medvedev, e ritiene che un forum sulla sicurezza a livello di ministri degli Esteri potrebbe contribuire all'individuazione di una soluzione sostenibile del conflitto;

10.

sottolinea la necessità di rafforzare la fiducia delle persone nelle istituzioni dello Stato e nelle autorità giudiziarie, in particolare a seguito del coinvolgimento di alcuni funzionari e ufficiali degli organi incaricati dell'applicazione della legge negli episodi di violenza verificatisi durante gli avvenimenti dell'aprile 2009, e si attende che tutti coloro che sono stati identificati come responsabili degli atti di violenza siano assicurati alla giustizia;

11.

incoraggia tutte le forze politiche democratiche e le comunità etno-culturali a evitare i confronti inutili e a concentrarsi sullo sviluppo di una visione ampia per la Repubblica di Moldova, con lo scopo di indirizzare il paese verso il raggiungimento dei suoi obiettivi europei;

12.

auspica che le prossime elezioni previste per il 28 novembre 2010 si tengano nel pieno rispetto delle norme internazionali e ricorda a tutti i soggetti interessati che la campagna preelettorale deve prevedere pari opportunità per tutte le forze politiche; si aspetta l'adozione di misure volte a garantire l'efficacia del diritto di voto dei cittadini moldovi residenti all'estero e afferma che le autorità de facto della regione separatista della Transnistria non hanno il diritto di impedire ai cittadini moldovi di prendere parte al processo elettorale;

13.

invita il parlamento della Repubblica di Moldova a prendere parte all'Assemblea parlamentare Euronest in conformità dell'atto costitutivo di detta Assemblea;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Moldova.


8.3.2012   

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CE 70/70


Giovedì 21 ottobre 2010
Politica marittima integrata

P7_TA(2010)0386

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) - Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (2010/2040(INI))

2012/C 70 E/07

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (1),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Una politica marittima integrata per l'Unione europea» (COM(2007)0575),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE» (COM(2009)0540),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE (SEC(2009)1343),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo» (COM(2009)0466),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Sviluppare la dimensione internazionale della politica marittima integrata dell'Unione europea» (COM(2009)0536),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE» (COM(2009)0538),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)» (COM(2008)0068),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Programma di lavoro della Commissione per il 2010 - E' ora di agire» (COM(2010)0135),

visto il Libro bianco della Commissione: «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE» (COM(2008)0791),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Orientamenti per un approccio integrato alla politica marittima: Verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate» (COM(2008)0395),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «La strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico» (COM(2009)0248),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «L'Unione europea e la regione artica» (COM(2008)0763),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo: «Costruire una infrastruttura europea della conoscenza marina: Tabella di marcia per un'osservazione marina e una rete di dati europee» (SEC(2009)0499),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo: «Infrastruttura dei dati marini, esito di una consultazione pubblica» (SEC(2010)0073),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo: «Non-documento sulla sorveglianza marittima» (SEC(2008)2337),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Una strategia europea per la ricerca marina e marittima: Uno spazio europeo della ricerca per promuovere l'uso sostenibile degli oceani e dei mari» (COM(2008)0534),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018» (COM(2009)0008),

viste le conclusioni del Consiglio sulla politica marittima integrata del 16 novembre 2009,

viste le conclusioni del Consiglio sulla sorveglianza marittima integrata del 17 novembre 2009,

viste le conclusioni del Consiglio sulla politica marittima integrata del 14 giugno 2010,

visti la convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento ed i suoi protocolli (2),

visto il parere del Comitato delle regioni in merito al pacchetto marittimo e costiero del 17-18 giugno 2009,

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su una futura politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari (3),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea (4),

visto l’articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per la pesca e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0266/2010),

A.

considerando che gli oceani e i mari sono realtà estremamente complesse e che subiscono l'influenza di molteplici attività, interessi e politiche; considerando che le competenze necessarie per affrontare le diverse sfide degli affari marittimi e il potere di farvi fronte sono ripartiti tra diversi attori pubblici e privati a vari livelli di governance,

B.

considerando che gli oceani e i mari sono interconnessi e interdipendenti e che, inoltre, lo sfruttamento sempre più intenso degli oceani e dei mari da parte di settori come trasporti, pesca, energia, turismo e ricerca, unitamente al cambiamento climatico, hanno contribuito ad aumentare la pressione sull'ambiente marino,

C.

considerando che il trasporto marittimo e la cantieristica navale contribuiscono in maniera significativa alla prosperità economica dei paesi dell'Unione europea e che tali settori rendono un valido servizio ai consumatori e all'industria a livello europeo e mondiale,

D.

considerando che l'approccio della PMI rappresenta una chiara risposta alla questione di come raggiungere una maggiore coerenza tra le azioni condotte a titolo delle diverse politiche che interessano i mari e le zone costiere e la necessità di un uso più ecocompatibile delle risorse di tali ecosistemi,

E

considerando che la direttiva quadro sulla strategia marina costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata (PMI); che tale approccio dovrebbe essere meglio collegato alle altre politiche settoriali,

F.

considerando che un'efficace PMI dovrebbe basarsi sull'eccellenza nel settore della ricerca, della tecnologia e dell'innovazione marine e dovrebbe portare ad un approccio «one-stop-shop» nel processo decisionale e quindi a una riduzione della duplicazione dei poteri di regolamentazione, tenendo comunque conto delle specificità regionali e locali,

G.

considerando che tali strutture di governance marittima integrata dovrebbero rafforzare la pianificazione coordinata di attività marittime concorrenti, la gestione strategica delle zone marittime, la qualità delle attività di sorveglianza e l'applicazione delle leggi; che un tale obiettivo necessita di misure atte a identificare con precisione l'insieme di queste strutture nonché a garantirne la visibilità e a migliorarne la cooperazione, e tutto questo in un quadro trasparente e coerente,

H.

considerando che l'Unione europea è la prima potenza marittima mondiale e che essa dovrà contare sulla PMI e sui relativi risultati per agire quale propulsore internazionale al fine di migliorare la pianificazione delle attività marittime, la protezione dell'ambiente e la promozione delle buone pratiche marittime in sedi internazionali,

I.

considerando che le regioni costiere e insulari ultraperiferiche d'Europa svolgono un ruolo particolare in materia di sicurezza e di protezione contro le minacce ambientali e gli atti criminali,

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore il pacchetto della Commissione dell'ottobre 2009 sulla politica marittima integrata (PMI) considerandolo un bilancio tempestivo e incoraggiante dell'attuazione del piano d'azione del Libro blu 2007, e riconosce al contempo che le nuove iniziative già adottate e previste sono pienamente coerenti con gli obiettivi del Libro blu e ne costituiscono la logica conseguenza; conferma la validità generale di un approccio integrato agli affari marittimi;

2.

concorda con la Commissione che la nostra «forte tradizione marittima» è uno dei cardini dell'Europa; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le potenzialità offerte dai vari settori marittimi, definendo una strategia ambiziosa di crescita nel settore marittimo ( «crescita blu»); ritiene che la PMI debba contribuire a instaurare un'Unione competitiva, sociale e durevole; è del parere, a tal proposito, che lo sviluppo di tale politica debba integrare in modo armonioso gli impegni volti a conseguire lo sviluppo economico, alti livelli occupazionali, in particolare rendendo il settore di maggiore attrattiva per i giovani grazie ad azioni di formazione e al lancio del progetto «Erasmus marittimo», e la protezione dell'ambiente; afferma, pertanto, che la PMI dovrebbe essere interconnessa con gli obiettivi e le iniziative della strategia UE 2020;

3.

chiede quindi alla Commissione di proporre, entro il 2013, una strategia globale ed intersettoriale per la crescita sostenibile nelle regioni costiere e marittime, sulla base di un'ampia analisi del potenziale e delle opzioni politiche e di una vasta consultazione dei soggetti interessati; ritiene che uno degli elementi di questa strategia dovrebbe essere un nuovo approccio integrato per rafforzare la leadership mondiale dell'Europa nella ricerca in materia marina e marittima, nello sviluppo tecnologico e nel campo dell'ingegneria marittima in settori come la cantieristica navale, lo sviluppo sostenibile delle risorse marine, la navigazione pulita nonché lo sviluppo dell'energia off-shore e delle relative tecnologie; afferma la necessità di trovare soluzioni a livello internazionale per eliminare pratiche di concorrenza sleale in seno al settore della cantieristica navale;

4.

invita la Commissione a prendere provvedimenti dopo la catastrofe della marea nera nel Golfo del Messico e a instaurare una certezza giuridica nel campo dell'estrazione petrolifera offshore in Europa, presentando una strategia d'azione europea coordinata in materia di prevenzione delle catastrofi e di lotta contro gli incidenti provocati dalle piattaforme estrattive e dalle petroliere, a livello internazionale soprattutto nei casi di inquinamento transfrontaliero; chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri ad attuare pienamente il quadro giuridico internazionale già in vigore, quale definito dalle convenzioni internazionali dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia, di individuare, parallelamente, tutte le misure possibili atte a prevenire tali disastri e tutte le possibili lacune legislative a livello dell'UE e degli Stati membri e di adattare di conseguenza, al più presto, l'insieme delle azioni e della legislazione UE pertinenti, tenendo conto delle caratteristiche diverse del golfo del Messico e delle regioni costiere e marittime europee;

5.

sollecita la Commissione ad ampliare il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) in materia di ispezioni di sicurezza degli impianti offshore e di pulizia delle fuoriuscite di petrolio nella revisione del regolamento dell'EMSA;

6.

ritiene urgente, in tale contesto, rivedere la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, poiché essa non include la responsabilità secondo il principio «chi inquina paga» nel caso dell'estrazione petrolifera offshore;

7.

invita a tale proposito la Commissione a esaminare se il mandato EMSA debba essere ampliato e se i controlli concernenti il rispetto delle norme di sicurezza nelle estrazioni petrolifere offshore e la verifica dei piani d'emergenza debbano essere, in tale contesto, posti sotto la sua responsabilità;

8.

si compiace dello studio della Commissione intitolato «Base di dati sui progetti finanziati dall'UE nelle regioni marittime» (5) e invita la Commissione a fornire nella sua prossima relazione intermedia sulla PMI una panoramica completa e sistematica di tutti i fondi messi a disposizione in tutte le linee di bilancio per le attività connesse ai settori marittimi, alle regioni costiere e ai mari;

9.

chiede alla Commissione di insistere sulla necessità che la PMI riceva un finanziamento adeguato nelle prossime prospettive finanziarie e di considerare tutte le possibilità di finanziamento, tra cui sia la proposta del Comitato delle regioni di un fondo costiero che un coordinamento efficace dei diversi regimi di finanziamento;

10.

appoggia l'intenzione dichiarata della Commissione di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni di euro nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza;

Governance marittima

11.

si congratula con gli Stati membri e le regioni che hanno già messo a punto politiche e strutture integrate di governance marittima; invita tutti gli Stati membri le cui strutture amministrative relative alla PMI mostrano ancora una frammentazione elevata a instaurare senza indugio delle strutture uniformi e integrate di governance marittima;

12.

concorda con gli orientamenti della Commissione in materia di governance marittima e con la sua analisi dei promettenti, ma non ancora soddisfacenti, progressi compiuti negli ultimi anni;

13.

invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni costiere a intensificare gli sforzi volti alla definizione delle politiche marittime integrate e alla costituzione di adeguate strutture di governance marittima, che consentano di prendere decisioni sulla base delle migliori informazioni disponibili, coinvolgendo tutte le parti interessate e rispettando quindi maggiormente i diversi obiettivi politici;

14.

sottolinea l'esigenza di promuovere strategie di sviluppo locale ad hoc basate su un processo di consultazione dal basso verso l'alto e di scoraggiare un approccio unico valido per tutti; ritiene, pertanto, che la governance marittima integrata sia essenziale per evitare eventuali sovrapposizioni di competenze tra diversi livelli governativi e per rafforzare la cooperazione e il dialogo con le autorità locali e regionali, le comunità costiere, gli attori della società civile e altri soggetti marittimi interessati; caldeggia l'elaborazione e lo sviluppo di piani per le macroregioni marittime dell'Unione europea nel contesto di approcci strategici per le zone marittime regionali;

15.

invita la Commissione a valutare più nel dettaglio, sulla base delle prestazioni, la qualità delle strutture di governance marittima a livello nazionale e regionale e a scambiare le migliori pratiche per raggiungere gli obiettivi della PMI; è dell'avviso che una governance marittima integrata e trasparente garantisca una pianificazione ottimale, crei numerose sinergie e favorisca la nascita di uno spazio marittimo europeo senza barriere;

16.

concorda con la Commissione che la partecipazione delle parti interessate alla definizione delle politiche marittime dovrebbe essere maggiormente radicata nelle strutture di governo; invita a tal fine tutti gli Stati membri costieri che non l'hanno ancora fatto a designare quanto prima punti di contatto nazionali per la PMI, apportando così una risposta positiva alla domanda della Commissione; sottolinea la necessità di attivare al più presto questa rete operativa; sostiene la formazione di una piattaforma trasversale per il dialogo tra le parti interessate sulle questioni marittime; chiede l'introduzione di disposizioni in vista di un partenariato concreto tra la Commissione e le regioni, ribadisce il suo sostegno alla Giornata marittima europea e chiede che si esaminino ulteriormente le disposizioni relative all'informazione dei cittadini dell'UE e alla partecipazione pubblica in ordine a tutti gli aspetti della PMI;

17.

accoglie con favore la rete europea di poli marittimi e chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle regioni di sostenere, a tutti i livelli, tali organizzazioni emergenti, in particolare sostenendo la loro capacità d'innovazione, la loro integrazione nelle politiche e nei programmi nazionali e dell'UE, rafforzando le cooperazioni transnazionali, garantendo una maggiore apertura alle piccole e medie imprese e migliorando la loro visibilità;

18.

invita gli Stati membri e la Commissione a intensificare il dialogo a livello internazionale sulla PMI e altre questioni marittime nelle sedi competenti, anche quanto alla ratifica e all'attuazione dell'UNCLOS; propone che sia istituita una riunione sulla PMI a livello ministeriale degli Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), da tenersi almeno una volta l'anno;

19.

invita l'Unione europea a promuovere in seno all'Unione per il Mediterraneo l'integrazione del progetto di un codice comune di buone prassi nei settori della pesca e dell'acquacoltura nel programma di questa nuova organizzazione internazionale;

20.

invita la Commissione a rafforzare la dimensione internazionale della PMI e attira l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla necessità che i miglioramenti in materia di condizioni lavorative in mare, di sicurezza e di prestazioni ambientali delle imbarcazioni siano trattati nelle sedi internazionali e ratificati nel quadro di accordi internazionali firmati dagli Stati portuali, di bandiera e costieri se si vuole pervenire a un miglioramento, su scala mondiale, nel campo della navigazione marittima;

21.

invita la Commissione e il Consiglio a sostenere l'integrazione della PMI negli strumenti di leva finanziaria e negli obiettivi della politica estera dell'UE mediante l'adozione di iniziative appropriate incentrate sulla lotta contro problemi quali l'inquinamento, la pesca illegale e la pirateria;

Iniziative e strategie per i bacini marittimi

22.

accoglie con favore le iniziative e le strategie regionali in materia di bacini marittimi nonché le strategie macroregionali connesse al mare finora proposte dalla Commissione; riconosce che l'attuazione dei principi della PMI richiede che essi siano tradotti in strategie mirate e in misure specifiche, adeguate alle specificità di ciascun bacino marittimo e, nel caso del Mediterraneo, alle diverse sub-regioni che vi si affacciano; chiede dialogo e cooperazione ulteriori al fine di migliorare la governance dello spazio marino e delle zone costiere nel quadro di un approccio multilivello nei diversi bacini marittimi, compreso il Mare del Nord, il Mar Baltico, l'Atlantico, il Mar Nero e l'area del Mediterraneo, e invita la Commissione a procedere rapidamente, in collaborazione con gli Stati membri, all'elaborazione e alla presentazione di azioni in tali regioni;

23.

invita la Commissione ad accordare particolare attenzione alle specificità delle regioni ultraperiferiche dell'UE, le cui acque territoriali assicurano che l'UE disponga della più grande zona economica esclusiva del mondo; ritiene pertanto che tali territori potrebbero svolgere un ruolo centrale nella dimensione internazionale della PMI e invita la Commissione a includere una dimensione marittima nei suoi accordi internazionali con i gruppi subregionali;

24.

rileva che gran parte delle acque del Mediterraneo e del Mar Nero sia al di fuori delle zone sotto la giurisdizione o i diritti sovrani degli Stati costieri, e che pertanto tali Stati non abbiano poteri prescrittivi ed esecutivi per regolare in maniera integrata le attività umane al di là di tali zone;

25.

chiede quindi agli Stati costieri interessati di risolvere i problemi di delimitazione sulla base dell'UNCLOS e di accordarsi sulle loro zone marittime;

Pianificazione dello spazio marittimo

26.

si rende conto che la stabilità, la prevedibilità e la trasparenza della gestione degli spazi marini sono fondamentali per garantire uno sviluppo ottimale e sostenibile delle attività economiche, una nuova crescita e nuovi posti di lavoro in mare, compreso l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili, come l'energia eolica e l'energia del moto ondoso, ferme restando le attività più tradizionali;

27.

è del parere che la gestione su base ecosistemica di usi del mare sempre più intensivi e competitivi richieda una pianificazione coordinata, snella e transfrontaliera dello spazio marittimo come strumento neutro, che abbia le potenzialità per contribuire in modo significativo all'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marina e per favorire la coesistenza armoniosa di diversi usi del mare;

28.

accoglie con favore la tabella di marcia sulla pianificazione dello spazio marittimo (PSM), basata su un approccio ecosistemico e la definizione dei dieci principi di pianificazione e ritiene che tale strumento di politica intersettoriale sia essenziale per l'attuazione della PMI; chiede alla Commissione di presentare nel 2011 un progetto di direttiva sulla PSM o comunque di proporre il tipo di strumento più appropriato per garantire la coerenza tra la PSM e le altre iniziative in corso (gestione integrata delle zone costiere - ICZM, Natura 2000, direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

29.

suggerisce di valutare le opportunità di utilizzo congiunto dello spazio marittimo da parte di diversi settori (ad esempio navigazione, energia rinnovabile/eolica e acquacoltura);

30.

ricorda l'estrema importanza della pianificazione dello spazio marittimo europeo e dei suoi usi per le regioni costiere, in particolare per le regioni ultraperiferiche, e rileva la necessità di tutelare le regioni biogeografiche marine più sensibili dal punto di vista ecologico, garantendo al settore della pesca uno sfruttamento sostenibile delle risorse;

Sorveglianza marittima

31.

si attende che un approccio alla sorveglianza marittima ben coordinato e integrato tra pilastri, intersettoriale e transfrontaliero migliori la tutela degli interessi degli Stati membri e dell'Unione europea nonché la prevenzione dell'inquinamento marino e delle attività illecite, mettendo a disposizione delle autorità che operano in mare informazioni in materia di monitoraggio e sorveglianza in vari settori pertinenti di attività e favorendo così una maggiore efficienza;

32.

invita pertanto la Commissione, gli Stati membri, le agenzie dell'UE e in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), nonché le organizzazioni competenti ad accelerare i loro sforzi in termini di cooperazione e coordinamento nonché per quanto concerne i necessari adeguamenti legislativi;

33.

chiede alla Commissione di individuare, in cooperazione con gli Stati membri, gli ostacoli allo scambio di dati nella legislazione UE e nazionale e nei mandati delle agenzie, di trarre insegnamento dalle esperienze acquisite nelle iniziative regionali e nazionali, nei progetti di ricerca e nei progetti pilota e dalle operazioni della PESD nei settori della sorveglianza marittima, al fine di presentare nel 2010 una tabella di marcia in materia di sorveglianza marittima integrata e di esplorare aree di cooperazione con paesi terzi, in particolare quelli del bacino del Mediterraneo che hanno ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), nonché con le organizzazioni competenti;

34.

chiede alla Commissione di individuare le risorse finanziarie aggiuntive necessarie a creare un ambiente comune per la condivisione delle informazioni, nel quadro della sorveglianza marittima integrata, in tempo utile prima delle prossime prospettive finanziarie, a tutto vantaggio dell'UE e dei suoi Stati membri;

35.

invita la Commissione a proporre un quadro giuridico per l'integrazione della sorveglianza marittima, nella prospettiva di un ambiente comune per la condivisione delle informazioni;

36.

ribadisce la sua richiesta di una migliore cooperazione tra gli ispettorati, le guardie costiere e le marine nazionali degli Stati membri e ricorda alla Commissione di svolgere - come richiesto in precedenza dal Parlamento europeo per il 2005 nella direttiva 2005/35/CE - uno studio di fattibilità su un'ulteriore collaborazione o integrazione tra i diversi servizi di guardia costiera, con una maggiore interoperabilità tra i diversi sistemi di vigilanza e in vista dell'istituzione di una guardia costiera europea; ritiene che esista un considerevole potenziale in termini di maggiore coinvolgimento dell'EMSA nella sorveglianza delle zone costiere e di aumento del sostegno offerto agli Stati membri per le attività di contrasto dell'inquinamento marittimo;

Varie

37.

ribadisce la posizione e le richieste espresse nella sua risoluzione sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018;

38.

chiede alla Commissione, in vista della prossima elaborazione del Libro bianco sul futuro dei trasporti, di tenere conto del ruolo fondamentale attualmente svolto dal trasporto marittimo in ambito commerciale, di promuovere lo sviluppo di porti secondari meno congestionati e di affrontare in maniera adeguata la questione delle misure di sicurezza per il trasporto marittimo all'interno e all'esterno dell'UE, investendo sul miglioramento di sistemi di gestione del rischio multilivello che consentano di individuare e ispezionare i carichi pericolosi;

39.

sottolinea l'importanza di uno spazio marittimo senza frontiere e invita la Commissione e gli Stati membri a:

valutare e preservare i piccoli porti;

accrescere la rete di trasporto marittimo a corto raggio al fine di ridurre al minimo le distanze di trasporto via terra;

sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di modalità di carico, di movimentazione delle merci e logistica al fine di trovare soluzioni che riducano i tempi e i costi di trasporto;

sostenere lo sviluppo delle infrastrutture portuali;

40.

chiede alla Commissione di integrare la politica marittima europea e le politiche relative alla rete idroviaria interna, in modo da sfruttare al massimo il potenziale della navigazione interna e creare modi di trasporto diversificati ed efficienti;

41.

invita la Commissione, gli Stati membri e il settore marittimo a intensificare gli sforzi di ricerca e sviluppo relativi all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per quanto concerne sia la propulsione delle navi che l'elettricità necessaria a bordo;

42.

sollecita la Commissione a migliorare le condizioni lavorative del personale marittimo mediante misure adeguate, ad applicare nel diritto dell'UE la convenzione sul lavoro marittimo dell'OIL e a proporre un programma di qualificazione e formazione del personale marittimo, prevedendo in particolare l'assunzione di giovani, inclusi quelli provenienti da paesi terzi;

43.

chiede alla Commissione di prendere in considerazione un'iniziativa per una politica industriale europea coordinata mirante ad aumentare la competitività, sostenendo l'eccellenza della costruzione navale europea, la sicurezza e le prestazioni e la competitività ambientali del trasporto marittimo nello spazio marittimo comune senza frontiere, sfruttando pienamente, a tal fine, la capacità concorrenziale dell'industria cantieristica europea e utilizzando le tecnologie rispettose dell'ambiente e i carburanti alternativi per le navi al fine di promuovere la cosiddetta «navigazione verde»; chiede agli Stati membri di ratificare la convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e contemporaneamente compatibile con l'ambiente;

44.

ritiene essenziale – fondandosi sul riferimento alla coesione territoriale nel trattato sul funzionamento dell'UE e al fine di migliorare l'accessibilità – continuare a rendere la mobilità di passeggeri e merci una parte integrante della politica del mercato interno, promuovendo il trasporto marittimo a corto raggio e il cabotaggio marittimo tra i territori e, nel contempo, assicurando migliori collegamenti tra regioni marittime periferiche, regioni ultraperiferiche e isole, da una parte, e territori continentali e centri economici, dall'altra; sottolinea, nello stesso quadro, che è di importanza cruciale far fronte alle difficoltà che affliggono le zone insulari dell'UE, soprattutto le piccole comunità insulari, per quanto attiene al trasporto di persone e merci, rafforzando i collegamenti marittimi non adeguatamente serviti dal mercato e garantendo per i trasporti di persone gli stessi costi per chilometro, a prescindere dalla loro ubicazione; chiede l'adozione di misure concrete per le regioni ultraperiferiche tenendo conto delle loro specificità;

45.

richiama l'attenzione sull'importanza particolare dell'economia marittima per gli Stati membri con una zona economica esclusiva di ampia estensione e sulla necessità di favorire lo sviluppo di cluster economici marittimi, il cui contributo per la crescita e l'occupazione deve essere incentivato in linea con la strategia UE 2020;

46.

sottolinea che la pesca e l'acquacoltura hanno a buon diritto il loro posto nell'economia marittima e nello sviluppo delle regioni costiere spesso remote di cui la politica marittima integrata dovrà potenziare la crescita;

47.

insiste che nella PMI si tenga conto dei vincoli e delle caratteristiche specifiche della pesca e dell'acquacoltura, per quanto riguarda l'uso dello spazio marittimo, in particolare quanto alla disponibilità degli spazi necessari per svolgere queste attività e alla necessità di preservare gli habitat marini istituendo riserve marine e adottando altre misure a tale scopo, ponendo l'accento su una ricerca meglio pianificata e integrando pienamente le diversità geografiche e climatiche di ciascun bacino marino;

48.

ricorda la particolare vulnerabilità delle regioni costiere e insulari all'impatto dei cambiamenti climatici; sottolinea che la pianificazione di tutti gli sviluppi lungo l'estesa fascia costiera dell'UE, compreso l'entroterra, deve tenere conto delle conseguenze dei cambiamenti climatici; suggerisce di tenere in considerazione la vulnerabilità ai cambiamenti climatici in fase di elaborazione della futura politica regionale per non pregiudicare l'attuazione della PMI;

49.

invita la Commissione a integrare in maniera coerente nel settore marittimo gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e a introdurre strumenti economici fondati sul mercato, ad esempio sistemi di scambio di quote di emissione (ETS); ricorda, in seguito all'esito della 61a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO (27 settembre 2010 - 1o ottobre 2010), e mantenendo la sua richiesta di ulteriori sostanziali progressi in seno all'IMO, l'impegno per iniziative della Commissione presente nella direttiva ETS (2009/29/CE); chiede inoltre alla Commissione di sviluppare una strategia volta a mitigare gli impatti specifici dei cambiamenti climatici sulle regioni costiere e insulari, come seguito del Libro bianco sui cambiamenti climatici;

50.

ribadisce l'urgente necessità di alleviare le pressioni che da terra sono esercitate sull'ambiente marino, come l'inquinamento derivante dagli effluenti industriali e agricoli e la scarsa gestione delle zone costiere, nel contesto di un approccio ecosistemico integrato;

51.

invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, a procedere a una valutazione della situazione ambientale dei rispettivi mari entro il 15 luglio 2012, a fissare obiettivi in materia di ambiente e a predisporre programmi di sorveglianza; invita inoltre gli Stati membri a elaborare ambiziosi programmi di misure volti a conseguire un buono stato ecologico delle acque;

52.

esorta gli Stati membri a rispettare gli obblighi in materia di individuazione delle aree protette imposti dall'articolo 13 della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino; esorta altresì gli Stati membri a vigilare efficacemente sul rispetto delle misure di protezione;

53.

rileva che dal 1o luglio 2010 sono in vigore nuovi valori limite per quanto concerne il tenore di SO2 nei carburanti per le navi che attraversano la Manica oppure i mari del Nord e Baltico, ossia aree dichiarate zone di controllo delle emissioni di zolfo ai sensi di una decisione dell'IMO; è conseguentemente del parere che tutte le zone costiere d'Europa debbano essere tutelate in modo analogo e che dall'applicazione di nuovi valori limite per il tenore di SO2 soltanto in alcune zone potrebbe derivare una distorsione della concorrenza; ritiene che sarebbero preferibili norme uniformi per tutta l'UE e che occorre evitare a qualsiasi costo un trasferimento modale dal trasporto marino a quello via terra;

54.

osserva che i mari sono diventati una sorta di discarica in cui vengono riversati volumi sempre più ingenti di rifiuti, in gran parte di materiale plastico, oltre che di container marittimi persi; invita la Commissione a promuovere un dibattito, a livello europeo e internazionale, volto a esaminare possibili soluzioni per ridurre il fenomeno in questione;

55.

chiede alla Commissione di elaborare una strategia per un turismo costiero, insulare e marino sostenibile, al fine di rafforzare la sostenibilità e l'attrattiva delle aree in questione per abitanti e turisti, trattandosi di uno degli obiettivi della protezione della natura nelle aree marine, quali il Mare di Wadden, e di elaborare detta strategia facendo pieno ricorso alle nuove disposizioni sul turismo contenute nel trattato di Lisbona e promuovendo iniziative come la rete EDEN;

56.

sottolinea che, considerati l'elevato potenziale di sviluppo e la funzione di importante motore della crescita attribuibili al turismo marittimo e costiero nonché ai settori connessi, le zone litoranee costituiscono la principale meta turistica in Europa e chiede alla Commissione di includere le problematiche citate nella sua strategia per un turismo costiero e marino sostenibile;

57.

sottolinea l'importanza del valore aggiunto della politica marina e marittima per il rafforzamento della cooperazione tra paesi vicini, in particolare tra Stati membri e paesi candidati;

58.

accoglie con favore la strategia di ricerca marina e marittima europea così come gli inviti congiunti nell'ambito del programma quadro di ricerca sugli 'Oceani di domani' come segno concreto di un approccio integrato all'attuazione della PMI; propone di inserire le scienze legate al mare tra le aree tematiche prioritarie dell'Ottavo programma quadro per la ricerca, così come la creazione di un Istituto europeo di ricerca marina;

59.

concorda sul fatto che è essenziale costruire una base interdisciplinare di conoscenze scientifiche e tecnologiche sui mari e le coste d'Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare, in collaborazione con gli attori regionali e locali, le basi di dati esistenti e i programmi di osservazione e ad accelerare i loro sforzi per rendere operativa nel più breve tempo possibile la rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (EMODNET);

60.

esorta la Commissione ad aiutare gli Stati membri a lanciare un piano di rilevamento e mappatura dei relitti e dei siti archeologici sommersi – che fanno parte del patrimonio storico e culturale dell'Unione – in modo da facilitare la comprensione e lo studio dei siti stessi contribuendo così alla prevenzione dei saccheggi cui sono esposti e quindi alla relativa preservazione;

61.

accoglie con favore l'Atlante dei mari, recentemente elaborato dalla Commissione, e incoraggia le parti interessate ad avvalersi del Forum marittimo in quanto nuovo strumento di cooperazione e a coinvolgere con maggiore efficienza il pubblico;

*

* *

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0128.

(3)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 531.

(4)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 30.

(5)  Relazione finale. Contratto quadro FIS/2007/04, contratto specifico n. 4 del dicembre 2009.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/79


Giovedì 21 ottobre 2010
Relazioni commerciali dell'UE con l'America latina

P7_TA(2010)0387

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America Latina (2010/2026(INI))

2012/C 70 E/08

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni dell'1 dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (1), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong (2), dell'1 giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (3), del 27 aprile 2006 su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina (4), del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale (5), del 23 maggio 2007 sugli aiuti al commercio dell'Unione europea (6), del 12 luglio 2007 sull'Accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (7), del 29 novembre 2007 sul commercio e il cambiamento climatico (8), del 24 aprile 2008 sul quinto Vertice ALC-UE di Lima (9), del 24 aprile 2008 su «Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio» (10), del 20 maggio 2008 sul commercio di materie prime e prodotti di base (11), del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo (12) e del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina (13),

viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e in particolare quelle del 19 dicembre 2007 sulle sfide e opportunità derivanti dalla globalizzazione per le relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina, dell'1 maggio 2008 sulle sfide e opportunità del ciclo di Doha, dell'8 aprile 2009 sul commercio e il cambiamento climatico e del 14 maggio 2010 sulla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio,

viste le dichiarazioni finali delle sessioni della Conferenza parlamentare sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) adottate a Ginevra il 18 febbraio 2003, a Cancún il 12 settembre 2003, a Bruxelles il 26 novembre 2004, a Hong Kong il 15 dicembre 2005 e a Ginevra il 2 dicembre 2006 e il 12 settembre 2008,

viste le dichiarazioni dei sei Vertici dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea e dell'America latina e dei Caraibi finora svoltisi a Rio de Janeiro (28 e 29 giugno 1999), a Madrid (17 e 18 maggio 2002), a Guadalajara (28 e 29 maggio 2004), a Vienna (12 e 13 maggio 2006), a Lima (16 e 17 maggio 2008) e a Madrid (18 maggio 2010),

visti i comunicati congiunti del quinto Vertice UE-Messico (16 maggio 2010), del quarto Vertice UE-Mercosur (17 maggio 2010), del quarto Vertice UE-Cile (17 maggio 2010), del quarto Vertice UE-Cariforum (17 maggio 2010), del quarto Vertice UE-America centrale (19 maggio 2010) e del Vertice UE-Comunità andina (19 maggio 2010),

visti l'Accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e l'Accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America,

visti l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, e l'Associazione per lo sviluppo e l'innovazione tra Cile e UE,

visti l'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, e il parteneriato strategico tra il Messico e l'Unione europea,

vista la conclusione dei negoziati su un accordo di associazione tra l'UE e l'America Centrale,

vista la conclusione dei negoziati tra l'UE e la Colombia e il Perù su un accordo commerciale multilaterale,

visto il riavvio dei negoziati UE-Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione ambizioso ed equilibrato tra le due regioni, che porti a un approfondimento delle relazioni e offra a entrambe le parti grandi vantaggi politici ed economici,

vista la dichiarazione adottata il 1o aprile 2010 dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sull'Accordo UE-America latina sulle banane e le sue conseguenze per i produttori ACP e UE,

visto il comunicato congiunto della XIV riunione ministeriale fra l'Unione europea e il Gruppo di Rio, svoltasi a Praga dall'11 al 14 maggio 2009,

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2009 intitolata «L'Unione europea e l'America latina: attori globali in partenariato» (COM(2009)0495),

visto il documento tematico del 2 giugno 2010 attraverso il quale la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sulla futura direzione della politica commerciale dell'UE,

viste le conclusioni dell'8 dicembre 2009 del Consiglio dell'Unione europea sulle relazioni tra l'Unione europea e l'America latina,

vista la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) nn. 964/2007 e 1100/2006 della Commissione (14),

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (15),

visto l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,

viste le dichiarazioni delle conferenze ministeriali dell'OMC adottate a Doha il 14 novembre 2001 e a Hong Kong il 18 dicembre 2005 e la relazione di sintesi della presidenza adottata a Ginevra il 2 dicembre 2009,

vista la relazione del gennaio 2005 del Consiglio consultivo presieduto da Peter Sutherland sul futuro dell'OMC (16),

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000 che stabilisce gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) come criteri congiuntamente stabiliti dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,

vista la relazione 2009 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio e la relazione del 12 febbraio 2010 del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'attuazione della dichiarazione del Millennio, intitolata «Mantenere la promessa: una revisione lungimirante per promuovere un programma d'azione concordato per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio entro il 2015»,

visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il protocollo di Kyoto relativo all'UNFCCC e l'esito della quindicesima conferenza delle parti aderenti all'UNFCCC svoltasi a Copenaghen (17),

vista la sedicesima conferenza delle parti aderenti all'UNFCCC, che si terrà in Messico,

visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le convenzioni internazionali sui diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR),

visti il trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 3 e 21, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le clausole sui diritti umani negli accordi esterni dell'UE,

vista l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione dell'OIL approvato per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro,

vista la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e il suo Protocollo opzionale,

visti la relazione Stiglitz e il documento conclusivo della Conferenza sulla crisi finanziaria ed economica mondiale e il suo impatto sullo sviluppo (24-26 giugno 2009),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0277/2010),

A.

considerando che l'America latina e l'Unione europea non solo condividono valori, storia e cultura, ma formano anche un'associazione strategica,

B.

considerando che negli ultimi trent'anni l'America latina ha intrapreso un notevole processo di diversificazione sul piano delle relazioni internazionali, con l'obiettivo di ridurre il suo livello di dipendenza,

C.

considerando che l'Unione europea ha rafforzato le sue relazioni economiche e commerciali con l'America latina, diventando il suo secondo partner commerciale e il principale partner commerciale per il Mercosur e il Cile; considerando inoltre che, secondo Eurostat, tra il 1999 e il 2008 il volume degli scambi commerciali è raddoppiato, con un aumento delle importazioni dell'Unione europea provenienti dall'America latina a 96,14 miliardi di EUR e delle esportazioni dell'Unione europea verso tale regione a 76,81 miliardi di EUR, e che si è registrato anche un costante aumento degli scambi di servizi; considerando che, a causa degli effetti drammatici della crisi finanziaria ed economica, nel 2009 queste cifre sono scese a 70,11 miliardi di EUR per le importazioni e a 61,57 miliardi di EUR per le esportazioni, ma hanno ripreso a salire nel 2010; considerando altresì che i paesi europei costituiscono la principale fonte di investimenti esteri diretti (IED) in America latina,

D.

considerando che, sebbene ricca di risorse naturali, l'America latina figura fra le regioni che non hanno potuto ampliare la loro quota nel commercio internazionale e ha perso terreno nei confronti delle economie asiatiche, più competitive e dinamiche,

E.

considerando che numerosi paesi dell'America latina sono stati classificati fra i più vulnerabili del mondo ai cambiamenti climatici e tenendo conto del forte impatto dei processi di desertificazione e deforestazione, e dell'aumento di fenomeni come i cicloni e l'estinzione di specie che interessano in ampia misura l'America latina, come anche degli allarmanti esempi concreti e altamente significativi della minaccia globale posta dai cambiamenti climatici, come lo stato della foresta pluviale amazzonica o il rischio rappresentato dallo scioglimento dei ghiacciai andini,

F.

considerando che, secondo la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (ECLAC), sono stati realizzati considerevoli progressi nella riduzione della povertà, con una diminuzione del tasso di povertà in America latina dal 44,4 % nel 2003 al 33 % nel 2010, e che la povertà e la migrazione riguardano sempre più le donne; considerando altresì che, secondo l'ECLAC e l'UNICEF, quasi il 63 % dei bambini e degli adolescenti dell'America latina soffrono a causa della povertà,

G.

considerando che i diversi livelli di sviluppo spiegano il fatto che il commercio tra determinati paesi dell'UE e della regione America latina e Caraibi (ALC) è asimmetrico quanto al tipo di beni che esportano; considerando altresì che gli scambi commerciali tra le due regioni sono fortemente concentrati e che, più che raddoppiati dal 1990 a questa parte, si sviluppano a un ritmo più lento di quello osservato per ciascuna delle due regioni con altre aree del mondo,

H.

considerando che il vertice UE-ALC tenutosi a Lima nel 2008 ha portato alla definizione degli assi principali del partenariato strategico biregionale, con lo scopo di creare una rete di accordi di associazione tra l'UE e i vari gruppi di integrazione sub-regionali; considerando inoltre che il Vertice UE-ALC tenutosi a Madrid nel maggio del 2010 ha significato un notevole avanzamento rispetto a tale approccio consentendo di sbloccare tutti i negoziati commerciali con l'ALC arenatisi negli ultimi anni,

I.

considerando che la creazione di una rete di accordi globali già in vigore, conclusi o in fase di negoziazione con i diversi gruppi di paesi latinoamericani è intesa a contribuire a intensificare la cooperazione fra i due continenti, rendendo possibili processi di integrazione regionale a più velocità,

J.

considerando che il PIL pro capite nella regione va dai 1 211 dollari USA di Haiti e dai 2 635 dollari USA del Nicaragua agli 11 225 dollari USA del Brasile e ai circa 15 000 dollari USA di Argentina, Cile e Messico,

K.

considerando che, nonostante siano stati compiuti progressi significativi al livello della gestione delle finanze pubbliche, l'onere del debito, spesso ereditato da un'epoca precedente, resta uno degli ostacoli più gravi agli investimenti legati al commercio, allo sviluppo e a finanze statali sane in numerosi paesi dell'America latina,

L.

considerando che in America latina vi è un desiderio generalizzato di aumentare l'importanza economica della regione nell'economia globale e che l'America latina ha ridotto la propria dipendenza dagli Stati Uniti diversificando attivamente le sue relazioni economiche; considerando inoltre che l'Europa dovrebbe agire in modo opportuno per rafforzare, a tal fine, il suo ruolo di partner commerciale di grande rilievo e che l'Europa e l'America latina mantengono l'impegno di continuare a rafforzare le loro relazioni strategiche basate su principi, valori e interessi comuni,

M.

considerando che la nuova politica commerciale dell'UE adattata alla strategia Europa 2020 dovrebbe tenere in considerazione la particolare situazione della regione America latina,

N.

considerando che l'esportazione di prodotti intelligenti e di alta qualità promossa nel quadro della strategia Europa 2020 richiede clienti solvibili; considerando che, nell'interesse di entrambe le parti, gli accordi tra l'America latina e l'UE devono continuare a produrre benefici tangibili per le loro società rispettive,

O.

considerando che nel 2004 i negoziati volti a istituire una zona di libero scambio di 750 milioni di consumatori erano stati bloccati a seguito di una controversia in gran parte legata all'accesso degli esportatori del Mercosur ai mercati agricoli europei,

1.

sottolinea che il trattato di Lisbona definisce la politica commerciale dell'UE come parte integrante e pertinente dell'azione esterna globale dell'Unione e che la politica commerciale può svolgere un ruolo decisivo e positivo nel creare ricchezza, nel promuovere relazioni economiche e politiche fra i popoli e i paesi, nel garantire la pace e nel rispondere agli obiettivi di sviluppo, ambientali e sociali, e che tali politiche devono completarsi a vicenda al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nel trattato sull'Unione europea; ritiene che una politica commerciale europea moderna possa svolgere un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e degli impegni internazionali a favore dei diritti umani, della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale;

2.

si compiace del fatto che le relazioni commerciali con partner dell'America latina siano diventate una priorità per l'Unione europea;

3.

evidenzia che la politica commerciale è uno strumento importante ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di un partenariato strategico biregionale tra l'Unione europea e l'America latina; appoggia a tale riguardo la creazione di un'area euro-latinoamericana di partenariato interregionale basata su un modello compatibile con lo scenario «OMC-Regionalismo»;

4.

osserva che l'obiettivo di un'integrazione più stretta delle aree economiche europea e latinoamericana è di creare una situazione vantaggiosa per entrambe le parti; osserva altresì che relazioni commerciali più intense ed eque dovrebbero favorire le creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori in entrambe le regioni e sostenere l'obiettivo di economie più rispettose dell'ambiente e maggiormente efficienti in termini di risorse; osserva in particolare che un aumento degli scambi commerciali non dovrebbe portare alla deforestazione e a un aumento delle emissioni di gas a effetto serra;

5.

invita la Commissione a sostenere attivamente lo sviluppo di meccanismi commerciali equi e il commercio di risorse gestite in modo sostenibile;

6.

accoglie favorevolmente il fatto che la Dichiarazione di Madrid riconosca esplicitamente il principio del diritto sovrano degli Stati di gestire e regolare le proprie risorse naturali, precisando che dovrebbero essere presi in considerazione criteri di sostenibilità;

7.

insiste sul fatto che tutti i paesi hanno il diritto di istituire i meccanismi necessari per difendere la loro sicurezza alimentare e per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dei piccoli e medi produttori alimentari;

8.

ritiene che, per trarre un maggiore beneficio dalle loro relazioni commerciali e distribuire in modo adeguato i profitti degli scambi fra la popolazione, i governi di entrambe le regioni dovrebbero utilizzare tali benefici al fine di migliorare il loro benessere sociale e affiancare alla politica commerciale l'adozione di riforme interne e strutturali adeguate, segnatamente nei settori sociale e fiscale, promuovendo riforme commerciali responsabili e aumentando la capacità istituzionale in materia commerciale;

9.

sottolinea che è necessario promuovere l'attuazione di politiche complementari specifiche per paese, volte ad aumentare le opportunità di scambi commerciali tra soggetti interessati, in conformità degli obiettivi di sviluppo specifici; ritiene che ai fini dello sviluppo sia fondamentale mobilitare lo strumento «Aiuto al commercio» e mettere a frutto l'intensificazione degli scambi commerciali;

10.

accoglie favorevolmente gli sviluppi positivi intervenuti nei paesi latinoamericani, dove le nuove politiche del commercio e delle risorse associate a riforme interne hanno contribuito a ridurre la povertà e le diseguaglianze, come documenta il miglioramento del loro coefficiente Gini, e ritiene che tali sviluppi mostrino a quali condizioni la politica commerciale può avere effetti distributivi del progresso;

11.

accoglie con favore il fatto che in America latina si stanno esplorando nuove forme ambiziose di cooperazione economica, che sono legate a politiche socioeconomiche; invita la Commissione ad appoggiare siffatti approcci all'integrazione Sud-Sud e a evitare, negli accordi commerciali dell'UE, clausole suscettibili di pregiudicare gli effetti positivi dei rispettivi approcci all'integrazione;

12.

sottolinea che occorre mobilitare risorse e assistenza tecnica per individuare e finanziare programmi che forniscano alle comunità escluse, che si collocano ai piedi della piramide socioeconomica, nonché alle piccole e medie imprese, opportunità di produzione locali e regionali intese a garantire la sicurezza alimentare e un accesso sostenibile ai mercati;

13.

ritiene che l'assistenza legata al commercio dovrebbe aiutare i produttori a ridurre i costi di transazione che comporta l'osservanza delle norme di regolamentazione e di qualità, e che si dovrebbero elaborare programmi volti ad assistere le imprese nei controlli, i collaudi e le certificazioni ufficiali;

14.

insiste sull'importanza di imporre norme ambientali, di tracciabilità e di sicurezza alimentare per i prodotti agricoli importati nel quadro degli accordi conclusi tra l'UE e i paesi dell'America latina;

15.

ritiene che per l'America latina sia essenziale diversificare i propri scambi commerciali, che sono sostanzialmente basati sulle materie prime, e continuare ad avanzare in direzione del commercio sostenibile di prodotti e servizi di maggior valore aggiunto per poter competere a livello globale; ritiene che i trasporti mondiali legati alle attuali catene di approvvigionamento e la divisione internazionale del lavoro dovrebbero prendere in considerazione le preoccupazioni ambientali;

16.

chiede una più stretta cooperazione tra l'UE e i paesi dell'America latina affinché, in linea con gli impegni assunti nella Dichiarazione di Madrid, coordinino i loro sforzi in vista della rapida conclusione in ambito OMC di un accordo di Doha ambizioso, equo ed esauriente; sottolinea che un sistema commerciale multilaterale aperto e basato su regole eque contribuirà alla ripresa delle economie mondiali dalla crisi economica nonché alla promozione della crescita e dello sviluppo, applicando una riduzione progressiva ed equilibrata delle barriere commerciali tariffarie e non tariffarie in linea con il principio del trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo, contribuendo nel contempo efficacemente alla riduzione della povertà;

17.

deplora le misure protezionistiche che sono state prese durante la crisi finanziaria da alcuni paesi dell'America latina, in particolare dall'Argentina; sollecita la Commissione ad affrontare con i paesi latinoamericani la questione dell'accesso al mercato;

18.

sottolinea che il conseguimento di tutti e otto gli OSM delle Nazioni Unite va considerato come un compito cruciale degli attuali negoziati commerciali multilaterali e bilaterali; sottolinea altresì che il rispetto degli impegni rinnovati nella Dichiarazione di Madrid sugli OSM e l'eradicazione della povertà globale richiederanno un contesto commerciale in cui i paesi in via di sviluppo dell'America latina abbiano un accesso reale ai mercati dei paesi sviluppati e possano preservare e sviluppare proprie industrie manifatturiere e alimentari competitive, un contesto in cui siano applicate pratiche commerciali più eque e regole rigorose in materia di protezione ambientale e dei diritti sociali;

19.

ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per proporre un'offerta più allettante servendo gli interessi di sviluppo economico dei suoi partner al fine di garantire la propria presenza nella regione, accanto a Stati Uniti e Cina; è del parere che ciò dovrebbe includere offerte complementari, ad esempio in relazione alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologie; sottolinea la necessità di trattare con rispetto i partner e di riconoscere le asimmetrie a livello dei fabbisogni;

20.

ribadisce l'importanza di includere gli standard in materia di diritti dell'uomo, ambientali e sociali in tutti gli accordi commerciali conclusi dall'UE con paesi terzi, compresi quelli latinoamericani, in vista di un'azione esterna coerente che rispecchi gli interessi economici dell'Unione europea e promuova i suoi valori fondamentali;

21.

sottolinea che positivi sviluppi di mercato lungo tutta la catena del valore devono dare luogo a livelli di reddito adeguati e che tutti gli attori di tale catena dovrebbero beneficiare dei margini di profitto;

22.

reputa necessario conferire al partenariato commerciale una dimensione autenticamente europea, aumentando gli scambi dei paesi latinoamericani con tutti i paesi, compresi quelli dell'Europa centrale e orientale; reputa altresì necessario che gli scambi coprano una gamma più ampia di attività economiche;

23.

sottolinea il ruolo costruttivo che le imprese con sede nell'UE che operano in America latina sono chiamate a svolgere, applicando standard elevati in materia di protezione sociale, ambiente e gestione della qualità, e offrendo salari dignitosi e la sicurezza del posto di lavoro;

24.

è consapevole del fatto che in passato si sono verificati alcuni casi di comportamenti scorretti da parte di imprese che operano in America latina, con degrado ambientale, sfruttamento della forza lavoro e gravi violazioni dei diritti umani; ricorda che l'Unione europea nel suo insieme e le imprese con sede nell'UE che operano in America latina devono servire da modello di comportamento socio-lavorativo e ambientale, in un contesto di trasparenza e di rispetto dei diritti umani che garantisca la protezione di tutti gli attori; sottolinea che le imprese multinazionali europee sono in ampia misura responsabili dell'immagine dell'UE nella regione e devono promuoverne i valori osservando i principi della responsabilità sociale delle imprese;

25.

riconosce che la conclusione degli accordi OMC sul commercio delle banane ha definitivamente risolto un'annosa controversia con i paesi latinoamericani e i paesi ACP fornitori di banane, ha facilitato l'avanzamento dei negoziati del ciclo di Doha e ha contribuito alla conclusione dei negoziati relativi a vari accordi con i paesi dell'America centrale nonché Colombia e Perù; chiede tuttavia che si tenga conto degli impegni assunti nei confronti dei partner ACP e degli interessi dei produttori dell'Unione europea; chiede, al fine di evitare nuovi contenziosi, che sia garantito un equo trattamento a tutti i partner commerciali in America latina, inclusi quelli che non hanno concluso un accordo commerciale con l'Unione europea;

26.

ricorda che gli accordi adottati a livello di OMC e gli accordi bilaterali in corso di negoziato con determinati paesi dell'America latina hanno un impatto sulle vulnerabili economie delle regioni ultraperiferiche, a causa delle similarità tra i settori agricoli di queste ultime e quelli del continente latinoamericano; appoggia pertanto l’impostazione in base alla quale, nelle relazioni commerciali tra UE e America latina, le filiere strategiche e tradizionali delle regioni ultraperiferiche sono preservate e sono oggetto sia di compensazioni adeguate che di un’attenzione particolare onde evitare di compromettere gli impegni che l’UE ha assunto nel 2009 nei confronti di tali regioni nell’ambito della strategia europea per le regioni ultraperiferiche;

27.

osserva che l'attuazione di tutti gli accordi di associazione deve considerare gli interessi delle persone coinvolte e deve essere oggetto di ratifica parlamentare con riferimento a tutti i loro pilastri, segnatamente dialogo politico, cooperazione e commercio;

28.

prende atto della conclusione positiva dei negoziati relativi all'accordo di associazione tra l'UE e l'America centrale che, come primo esempio di accordo biregionale, dovrebbe contribuire, unitamente ad adeguate politiche di accompagnamento, a promuovere non solo la ricchezza, ma anche l'ulteriore integrazione dei paesi dell'America centrale; prende atto della decisione di Panama di dare inizio al processo di adesione al sottosistema di integrazione economica centroamericana;

29.

sottolinea che i negoziati relativi a un accordo commerciale multilaterale tra l’UE e la Colombia e il Perù si sono conclusi con esito soddisfacente; prende atto della decisione della Bolivia di ritirare il ricorso presentato dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità andina in relazione all'accordo commerciale multilaterale; invita pertanto le parti interessate ad operare a favore di un futuro accordo di associazione negoziato con tutti i paesi della Comunità andina;

30.

appoggia la ripresa dei negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Mercosur, giacché un accordo di associazione di questo tipo, che riveste la massima importanza e interessa 700 milioni di persone, costituirebbe se fosse concluso rapidamente, l'accordo biregionale più ambizioso al mondo; sottolinea pertanto che il Parlamento europeo dovrebbe essere strettamente associato a tutte le fasi dei negoziati; è consapevole del fatto che le questioni agricole rappresentano probabilmente uno dei temi sensibili dei negoziati; chiede che le importazioni agricole nell'Unione europea possano essere autorizzate solo se rispettano le norme europee in materia di protezione dei consumatori, benessere degli animali e tutela dell'ambiente nonché requisiti sociali minimi; sottolinea che occorre pervenire a un esito equilibrato per entrambe le parti garantendo che i negoziati tengano pienamente conto dei recenti sviluppi dell’economia globale, delle sfide ambientali globali, come il cambiamento climatico, e delle richieste e preoccupazioni espresse dal Parlamento;

31.

invita la Commissione ad associare strettamente il Parlamento ai negoziati relativi al necessario aggiornamento degli accordi con il Cile e il Messico;

32.

è decisamente favorevole all'approvazione del piano di lavoro congiunto nel quadro del partenariato strategico UE-Messico e ai negoziati intesi a pervenire ad una modernizzazione ambiziosa delle relazioni commerciali che consenta di realizzare tutto il potenziale dell'accordo di associazione UE-Messico, che dall’entrata in vigore, ha permesso di incrementare i flussi commerciali del 122 %;

33.

condivide pienamente la «road map» e il programma di lavoro dell'associazione per lo sviluppo e l'innovazione Cile-UE nonché l'approfondimento, soddisfacente per entrambe le parti a livello di scambi di beni e servizi, dell'accordo di associazione che, dal 2003 a oggi, ha consentito di più che raddoppiare gli scambi commerciali fra il Cile e l'UE;

34.

sottolinea la necessità di intraprendere uno studio d'impatto preliminare sulle conseguenze di un accordo con il Mercosur a motivo del previsto aumento delle importazioni di carni nel territorio europeo – 70 % per le carni bovine e 25 % per quelle di pollame – che risultano meno costose trattandosi di carni prodotte in base a requisiti sanitari, ambientali e sociali meno rigorosi;

35.

invita la Commissione e i suoi partner dell'America latina a coinvolgere la società civile nella valutazione del rispetto delle norme in materia di lavoro, diritti umani e ambiente inserite negli accordi commerciali, e a promuovere lo svolgimento dei dialoghi periodici con la società civile previsti dagli accordi di associazione;

36.

è profondamente preoccupato per le misure restrittive recentemente adottate dalle autorità argentine nei confronti dei prodotti alimentari importati da paesi terzi, compresa l'Unione europea; ritiene che dette misure costituiscano un reale ostacolo non tariffario incompatibile con gli obblighi OMC; invita quindi le autorità argentine a rimuovere tale onere illegale gravante sui prodotti alimentari, che potrebbe inviare un segnale negativo e rappresentare un serio ostacolo per i negoziati UE-Mercosur in corso;

37.

invita la Commissione a rendere più trasparenti i negoziati commerciali consentendo a tutte le parti sociali dei settori potenzialmente interessati dall'esito degli accordi commerciali di accedere rapidamente ai documenti chiave e ai progetti di accordo, ferma restando l’applicazione delle procedure abituali per quanto concerne i documenti soggetti all’obbligo di riservatezza, e a istituire un processo continuo e formalizzato di consultazione con dette parti sociali;

38.

richiama l'attenzione sull'importante ruolo svolto dall'Unione delle nazioni sudamericane (UNASUD);

39.

invita la Commissione a considerare la possibilità di instaurare una stretta cooperazione fra i due continenti per lo sviluppo di una nuova rete ferroviaria latinoamericana;

40.

prende atto della decisione di istituire la Comunità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi (CELAC); evidenzia che l'integrazione regionale è un processo essenziale per aiutare l'America latina ad adeguarsi alle nuove sfide globali;

41.

reputa che i quadri di riferimento per il commercio, l'energia e il cambiamento climatico debbano sostenersi reciprocamente;

42.

invita la Commissione a dare appoggio ai partner latinoamericani impegnati nella creazione di impianti di produzione competitivi e a valore aggiunto; propone la creazione, sia in America latina che negli Stati membri dell'UE, di accademie commerciali regionali intese a rafforzare le capacità delle PMI attraverso sessioni di formazione sui prerequisiti per il commercio di prodotti agricoli, beni e servizi con la regione partner;

43.

sollecita i paesi dell'America latina a compiere seri sforzi per lottare contro il cambiamento climatico e, in particolare, per arrestare la deforestazione;

44.

incoraggia un sostegno da parte dell'UE all'organizzazione di fiere commerciali UE-America latina nei vari paesi europei e latinoamericani, quale occasione per stabilire contatti e concludere accordi di partenariato, in particolare per quanto concerne le PMI;

45.

ritiene che la prossima riforma del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) debba renderlo più efficiente e stabile onde garantire che i produttori dell'America latina ne raccolgano i potenziali benefici; è del parere che i negoziati relativi ad accordi commerciali con paesi che già beneficiano del regime SPG + debbano consentire un certo grado di asimmetria che tenga conto, in larga misura, del livello delle preferenze di cui fruiscono nel quadro di tale regime; sottolinea che tutti i paesi sono liberi di non avviare i negoziati e possono quindi continuare a beneficiare del regime SPG + fintantoché soddisfano le pertinenti condizioni;

46.

prende atto della creazione da parte dell'UE di un nuovo Fondo di investimenti per l'America latina, il cui obiettivo principale dovrebbe essere di fungere da leva per mobilitare ulteriori finanziamenti destinati a diversificare gli investimenti in America latina al fine di promuovere i progressi in aree prioritarie quali sistemi di trasporto pubblico e di mobilità efficaci, risparmio energetico, energie rinnovabili, istruzione e ricerca;

47.

si compiace della decisione di creare una fondazione UE-ALC che sarà utile, anche sul piano commerciale, per rafforzare il partenariato biregionale, favorirne la visibilità e realizzarne tutto il potenziale;

48.

ritiene che la formulazione dei capitoli sulla protezione degli investimenti debba contribuire a garantire la certezza giuridica necessaria per lo sviluppo di questi ultimi senza incidere sulla capacità dei governi di rispondere alle esigenze ambientali, sanitarie e sociali delle loro popolazioni;

49.

riconosce l'importanza dell'audit del debito estero dell'Ecuador effettuato da una commissione internazionale e incoraggia gli altri paesi a intraprendere processi analoghi; invita la Commissione e il Consiglio a risolvere celermente il problema del debito estero di alcuni paesi latinoamericani e caraibici, sia bilateralmente che nell’ambito delle istituzioni finanziarie internazionali;

50.

invita l'Unione europea ad appoggiare il nuovo concetto di sostegno alla tutela dell'ambiente, che consiste nel compensare la perdita di potenziali entrate commerciali, e a cofinanziare la creazione del Fondo fiduciario Yasuni-ITT sotto gli auspici del PNUS quale proposto dal governo ecuadoriano, fondo che è destinato a compensare il popolo ecuadoriano per il fatto di rinunciare a estrarre petrolio dai giacimenti situati nel parco nazionale Yasuni;

51.

ribadisce che l'UE deve sostenere attivamente e concretamente i paesi in via di sviluppo che ricorrono alle cosiddette flessibilità incluse nell'accordo TRIPS per poter fornire farmaci a prezzi accessibili nell'ambito dei programmi nazionali di assistenza sanitaria pubblica;

52.

invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni della presente relazione nella sua nuova strategia commerciale dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il futuro degli scambi commerciali UE-ALC;

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(2)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(3)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 261.

(4)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.

(5)  GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.

(6)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 291.

(7)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591.

(8)  GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 193.

(9)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 64.

(10)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.

(11)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 5.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0089.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2010)0141.

(14)  GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 126.

(15)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(16)  «Il futuro dell'OMC - Affrontare le sfide istituzionali del nuovo Millennio», relazione del Consiglio consultivo destinata al Direttore generale Supachai Panitchpakdi (OMC, gennaio 2005).

(17)  Progetto di decisione UNFCCC -/CP.15, accordo di Copenaghen, FCCC/CP/2009/L.7.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/88


Giovedì 21 ottobre 2010
Espulsioni coatte in Zimbabwe

P7_TA(2010)0388

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sugli sgomberi coatti nello Zimbabwe

2012/C 70 E/09

Il Parlamento europeo,

viste le sue numerose precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe, più recentemente quella dell'8 luglio 2010 (1),

visto l'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, l'articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l'articolo 27, paragrafo 3, della convenzione ONU sui diritti del fanciullo, l'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e gli articoli 7, paragrafo 1, lettera d) e 7, paragrafo 2, lettera d) dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale,

visti la decisione 2010/92/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010 (2), che proroga al 20 febbraio 2011 le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe imposte dalla posizione comune 2004/161/PESC (3), e il regolamento (CE) n. 1226/2008 (4) della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sullo Zimbabwe, del 22 febbraio 2010, e le conclusioni del decimo dialogo politico ministeriale UE-Sud Africa sullo Zimbabwe, dell'11 maggio 2010,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, che lo Zimbabwe ha ratificato,

vista la relazione del luglio 2005 dell'inviata speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle problematiche degli insediamenti umani, Anna Tibajuka,

visto l'accordo di partenariato ACP-UE (accordo di Cotonou), firmato il 23 giugno 2000,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che sino a 20 000 abitanti di una baraccopoli alla periferia di Harare, detta Hatcliffe Extension, sono stati minacciati di sgombero coatto per non aver pagato i proibitivi canoni di rinnovo dei contratti di locazione imposti dalle autorità,

B.

considerando che il governo dello Zimbabwe sta imponendo canoni di rinnovo del contratto di locazione che si elevano sino a 140 USD, senza consultare i residenti sui canoni o sul processo di rinnovo, il quale impone scadenze restrittive entro le quali rinnovare i contratti di locazione o affrontare lo sgombero coatto; considerando che la carenza di alloggi destinati alle persone a basso reddito ha portato alla costruzione di casupole o di estensioni nei cortili degli edifici, che risultano ora essere in palese violazione delle norme edilizie,

C.

considerando che i residenti di Hatcliffe Extension sono tra i più poveri abitanti dello Zimbabwe, un paese in cui il reddito pro capite è inferiore ai 100 USD e la disoccupazione cronica si avvicina al 90 %; considerando che questi sgomberi coatti stanno smantellando anche un settore di occupazione informale, privando così le famiglie di un reddito stabile,

D.

considerando che la maggior parte dei residenti avevano ricevuto lotti di terreno dopo essere stati sfrattati con la forza dalle autorità nell'ambito dell'operazione Murambatsvina, un programma di sgomberi coatti di massa attuato nel paese nel 2005, durante il quale circa 700 000 persone hanno perso le proprie case e mezzi di sussistenza,

E.

considerando che l'operazione Garikai, volta a ospitare le vittime degli sfratti, è stata del tutto inadeguata a porre rimedio alle gravi violazioni del diritto a un alloggio adeguato perpetrate nell'ambito dell'operazione Murambatsvina,

F.

considerando che, cinque anni dopo gli sgomberi coatti di massa, i residenti in insediamenti dell'operazione Garikai sopravvivono in condizioni deplorevoli, senza disporre dell'accesso ai servizi più primordiali,

G.

considerando che il problema dei canoni di locazione esorbitanti non si limita al sito di Hatcliffe e che i residenti di altre baraccopoli in tutto il paese vivono sotto la minaccia di uno sgombero coatto sanzionato dallo Stato,

H.

considerando che la spaventosa situazione umanitaria, politica ed economica nello Zimbabwe continua a peggiorare, con milioni di cittadini dello Zimbabwe che rischiano continuamente la fame e sopravvivono grazie agli aiuti alimentari, in un paese che registra il quarto tasso più elevato del mondo di prevalenza dell'HIV, carenze di carburante e i picchi più cospicui di mortalità infantile,

1.

chiede che sia immediatamente posta fine alla minaccia di sgomberi forzati di massa in Zimbabwe e insiste affinché le agenzie di soccorso e umanitarie si vedano garantito un accesso senza restrizioni, al fine di poter prestare assistenza alle persone a rischio e ad altri sfollati all'interno del paese;

2.

invita il governo dello Zimbabwe a abrogare immediatamente i canoni di rinnovo dei contratti di locazione arbitrariamente imposti, che i residenti non hanno nessuna possibilità di pagare; insiste, a tale proposito, affinché le autorità dello Zimbabwe cessino di servirsi delle norme del piano regolatore territoriale, in combinazione con gli sgomberi forzati, per ottenere benefici per i partiti politici, come è avvenuto durante la campagna operazione Murambatsvina nel 2005; invita pertanto il governo dello Zimbabwe a sviluppare una politica degli alloggi che soddisfi le esigenze dei residenti, in consultazione con tutte le vittime di sgomberi coatti;

3.

ricorda al governo dello Zimbabwe il suo dovere, a norma delle convenzioni internazionali, di fornire un alloggio adeguato a tutte le persone a basso reddito sgomberate con la forza dalle proprie case, a garantire il diritto alla vita, alla sicurezza e al cibo e a fornire ai suoi cittadini protezione dal ciclo di insicurezza e da ulteriori violazioni, offrendo loro la sicurezza del possesso e piani di pagamento sostenibili per gli affitti, avvalendosi tra l'altro delle entrate del settore minerario per soddisfare le esigenze della sua popolazione;

4.

suggerisce che il governo dello Zimbabwe svolga una valutazione delle perdite materiali e sociali provocate dall'operazione Murambatsvina e da altri sgomberi coatti, al fine di risarcire quanti hanno perso le loro case, mezzi di sussistenza e reti sociali, comprese le persone che vivono nella zona diamantifera di Marange o nelle sue vicinanze, e lo invita a consultare le comunità locali prima di prendere qualsiasi decisione;

5.

insiste affinché il governo dello Zimbabwe riesamini e modifichi l'operazione Garikai, con una reale consultazione dei superstiti, in modo da affrontare le esigenze abitative di tutti i superstiti dell'operazione Murambatsvina;

6.

deplora profondamente che i tentativi dello Zimbabwe di realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio, già gravemente compromessi, saranno ulteriormente minati da questi sgomberi di massa;

7.

ricorda che la lotta contro l'HIV/AIDS e la mortalità materna è compromessa da prassi abusive del governo quali il suo programma di sfratti, che ha interrotto l'accesso all'assistenza sanitaria di base e all'istruzione;

8.

invita il Sudafrica e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), nel proprio interesse così come in quello dello Zimbabwe e della più ampia regione australe africana, ad adottare ulteriori misure per favorire il ritorno alla piena democrazia dello Zimbabwe e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani dei cittadini dello Zimbabwe; riconosce che Robert Mugabe e i suoi stretti sostenitori continuano a costituire un ostacolo al processo di ricostruzione politica ed economica e di riconciliazione nello Zimbabwe, poiché saccheggiano le risorse economiche del paese per il proprio beneficio;

9.

sottolinea l'importanza del dialogo tra l'Unione europea e lo Zimbabwe e si compiace dei progressi compiuti in questa direzione;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati, alla Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe e del Sudafrica, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, alle istituzioni dell'Unione africana, compreso il parlamento panafricano, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della SADC e al Segretario generale del Commonwealth.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0288.

(2)  GU L 41 del 16.02.10, pag. 6.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(4)  GU L 331 del 10.12.2008, pag. 11.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/90


Giovedì 21 ottobre 2010
Cambogia, in particolare il caso di Ram Rainsy

P7_TA(2010)0389

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla Cambogia, segnatamente il caso di Sam Rainsy

2012/C 70 E/10

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 13 gennaio 2005 sulla tratta di donne e minori in Cambogia (1), del 10 marzo 2005 sulla Cambogia (2), del 1o dicembre 2005 sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, Laos e Vietnam (3), del 19 gennaio 2006 sulla repressione politica in Cambogia (4) e del 15 marzo 2007 sulla Cambogia (5),

visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia (6), in particolare l'articolo 1 (rispetto dei diritti umani), l'articolo 19 (sospensione dell'accordo in caso di violazione dell'articolo 1 da parte di uno dei contraenti) e l'allegato 1 (relativo all'articolo 19),

vista la dichiarazione dell'ONU sui difensori dei diritti umani del 1998,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani approvati dal Consiglio il 14 giugno 2004 e aggiornati nel 2008,

visti il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

vista la relazione del 17 giugno 2010 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, nella quale si deplorano le ingerenze esterne nel lavoro degli organi giudiziari (7),

vista la decisione della commissione dell'Unione interparlamentare sui diritti umani dei parlamentari, adottata nella riunione del 12-15 luglio 2010,

vista la risoluzione del 6 ottobre 2010 del consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che negli ultimi anni si è profilata in Cambogia una preoccupante tendenza autoritaria; considerando che essa si manifesta sotto forma di deterioramento della situazione dei diritti umani, restrizione delle libertà fondamentali, spietate espropriazioni fondiarie che colpiscono soprattutto i poveri, soppressione di tutti i tipi di critica e protesta, repressione dell'opposizione parlamentare e dei militanti della società civile, uso del potere giudiziario a fini politici e spinte verso un sistema a partito unico,

B.

considerando che Sam Rainsy, membro del parlamento della Cambogia e dirigente del secondo maggiore partito politico del paese, è stato vittima di persecuzioni del partito autoritario al potere e del governo della Cambogia,

C.

considerando che il 23 settembre 2010 il dirigente dell'opposizione Sam Rainsy è stato condannato in contumacia a dieci anni di detenzione con l'imputazione di disinformazione e falso in atti pubblici dal tribunale municipale di Phnom Penh; considerando che la sua condanna era basata su un atto di disobbedienza civile, ossia l'abbattimento di sei cippi confinari temporanei di legno lungo la frontiera tra Vietnam e Cambogia tuttora oggetto di contenzioso tra i due paesi; considerando che l'azione è stata condotta per sostenere gli abitanti della zona, i quali denunciavano di essere vittime di sottrazione di terreni affermando che i vietnamiti avevano illegalmente spostato i cippi in territorio cambogiano nelle loro risaie e che le loro denunce alle autorità locali erano rimaste senza esito,

D.

considerando che il 13 ottobre 2010 la corte d'appello di Phnom Penh ha deliberato di confermare la condanna in contumacia a due anni pronunciata a carico di Sam Rainsy dal tribunale provinciale di Svay Rieng il 27 gennaio 2010 nel contesto delle proteste contro presunti sconfinamenti vietnamiti in territorio cambogiano, ma ha deciso la liberazione di due abitanti del villaggio condannati assieme a Sam Rainsy, dopo nove mesi e venti giorni di detenzione,

E.

considerando che la strategia del partito al potere in Cambogia è di usare una magistratura prona al potere politico per reprimere ogni critica al governo,

F.

considerando che in Cambogia si registra un numero elevato e allarmante di detenuti a causa di svariate disfunzioni della giustizia penale e che non esistono ancora garanzie di indipendenza e imparzialità della magistratura,

G.

considerando che secondo le ONG operanti nel settore dei diritti umani il governo utilizza i tribunali per mettere a tacere le critiche rivolte contro le sue risposte alle espropriazioni di terreni, alla corruzione e ai contenziosi di frontiera,

H.

considerando che il 30 agosto 2010 Leang Sokchoeun, collaboratore della ONG Licadho, è stato condannato dal tribunale provinciale di Takeo a due anni di detenzione con l'imputazione di aver distribuito volantini antigovernativi nel gennaio 2010; considerando tuttavia che il processo è stato viziato da gravi irregolarità procedurali,

I.

considerando che il deputato Mu Sochua, membro dell'opposizione in parlamento, è stato condannato per diffamazione del primo ministro,

J.

considerando che il giornalista Hang Chakra è stato imprigionato per nove mesi per aver denunciato la corruzione negli ambienti prossimi al vicepresidente Sok An,

K.

considerando che nel 1995 Sam Rainsy è stato espulso in modo anticostituzionale dall'Assemblea nazionale, ma è riuscito a riprendere il proprio seggio parlamentare nel corso delle successive elezioni; considerando che è sfuggito a diversi tentativi di assassinio, tra cui un attentato con granate nel 1997, in cui sono stati uccisi circa ottanta suoi sostenitori,

L.

considerando che il partito al potere lo ha privato dell'immunità parlamentare tre volte con motivazioni opinabili per riuscire a farlo condannare a pene detentive,

M.

considerando che l'UE è il principale donatore di aiuti alla Cambogia,

1.

condanna tutte le sentenze con motivazioni politiche a carico di rappresentanti dell'opposizione e di ONG, segnatamente le sentenze del 23 settembre 2010, 13 ottobre 2010 e 27 gennaio 2010 a carico di Sam Rainsy, nonché la sentenza del 30 agosto 2010 a carico di Leang Sokchoeun e quelle a carico di Mu Sochua e del giornalista Hang Chakra;

2.

rammenta al governo cambogiano che esso deve onorare i suoi obblighi e impegni in materia di principi democratici e diritti umani fondamentali, i quali sono elementi essenziali dell'accordo di cooperazione succitato, a norma dell'articolo 1 dell'accordo stesso;

3.

invita la autorità cambogiane a provvedere a che la legislazione sulle ONG attualmente in preparazione non limiti le attività delle organizzazioni della società civile cambogiana per motivi legati a un'interpretazione discrezionale e non sia applicata a detrimento della società civile e dell'opposizione;

4.

invita tutti i responsabili politici a favorire, da un lato, politiche di buon vicinato nella regione e, dall'altro, una politica di riconciliazione tra i gruppi etnici e culturali in Cambogia;

5.

prende atto del fatto che relatore speciale dell'ONU ha rilevato progressi e sforzi da parte del governo cambogiano e auspica che siano compiuti passi concreti per migliorare in modo tangibile e duraturo la situazione dei diritti umani e l'indipendenza del potere giudiziario;

6.

invita le autorità cambogiane a:

avviare riforme politiche e istituzionali per costruire uno Stato democratico retto dal primato della legge e basato sul rispetto delle libertà fondamentali;

dimostrare la volontà di lottare in modo efficace contro i flagelli endemici della corruzione, della deforestazione massiccia con conseguenti esodi di popolazione e dell'industria del turismo sessuale, respingere l'attuale cultura dell'impunità e assicurare alla giustizia quanti sono coinvolti un siffatte attività;

garantire un'espressione politica libera ed equa senza intimidazioni e pressioni;

elaborare un programma d'azione e un calendario per attuare le raccomandazioni formulate nella relazione del relatore speciale;

7.

esprime la propria inquietudine per il processo e la sentenza a dodici anni di detenzione a carico di Sam Rainsy, dirigente dell'opposizione, per un gesto che il Parlamento europeo considera di natura simbolica e chiaramente politica;

8.

è in particolare allarmato per il fatto che, ove confermata, la sentenza potrebbe impedire Sam Rainsy di candidarsi alle elezioni parlamentari del 2013 e potrebbe avere conseguenze ben più ampie del caso di Sam Rainsy, dato che colpirebbe l'opposizione in quanto tale, tanto più che gli ultimi procedimenti penali contro numerosi membri particolarmente attivi dell'opposizione hanno già ristretto gli spazi politici, e pertanto pregiudicherebbe il processo democratico in Cambogia;

9.

chiede pertanto alle autorità cambogiane di esplorare vie e mezzi per risolvere dette problematiche tramite il dialogo politico e di consentire a Sam Rainsy di riprendere quanto prima le proprie attività parlamentari;

10.

invita la autorità cambogiane a tenere in seria considerazione le raccomandazioni formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia; invita il parlamento della Cambogia a discutere tale relazione in sede parlamentare e ad adottare le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle raccomandazioni;

11.

invita l'Unione europea a compiere passi per assicurare che le libertà fondamentali, quali enunciate all'articolo 1 dell'accordo di cooperazione succitato, siano rispettate e che gli attacchi alle libertà civili non restino senza conseguenze; invita inoltre l'Unione europea a subordinare il proseguimento del suo aiuto finanziario a un miglioramento della situazione dei diritti umani in Cambogia;

12.

chiede che sia istituito un piano umanitario d'urgenza, con la partecipazione dell'UE e il coordinamento dell'ONU, al fine di fornire aiuto alle popolazioni della Cambogia più colpite dalla crisi, segnatamente i lavoratori del settore tessile e dell'edilizia che hanno perso il posto di lavoro;

13.

incarica la sua delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e la sua commissione per gli affari esteri di seguire l'evoluzione della situazione;

14.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi a ai parlamenti degli Stati membri, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN e dell'ASEM, al segretariato ASEM, al Segretario generale dell'ONU e all'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani nonché al governo e all'Assemblea nazionale del Regno di Cambogia.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2005)0012.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2005)0081.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2005)0462.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0032.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2007)0085.

(6)  GU L 269 del 19.10.1999, pag. 18.

(7)  http://www.un.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=330:united-nations-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-cambodia-statement&catid=44:un-speeches-and-statements&Itemid=77.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/93


Giovedì 21 ottobre 2010
Caucaso settentrionale, in particolare il caso di Oleg Orlov

P7_TA(2010)0390

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla situazione dei diritti umani nel Caucaso settentrionale (Federazione russa) e sul procedimento penale a carico di Oleg Orlov

2012/C 70 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sull’uccisione di attivisti per i diritti umani in Russia (1),

visto il conferimento, il 16 dicembre 2009, del suo Premio Sakharov a Oleg Orlov, Sergei Kovalev e Lyudmila Alexeyeva, per conto del Centro per la difesa dei diritti umani Memorial e di tutti gli altri difensori dei diritti umani in Russia,

visto l’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Federazione russa, entrato in vigore nel 1997 e prorogato in attesa che venga sostituito da un nuovo accordo,

visti i negoziati in corso per un nuovo accordo che fornisca un nuovo quadro completo per le relazioni UE-Russia,

viste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, quale membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nonché firmataria delle dichiarazioni delle Nazioni Unite, la Russia si è impegnata a proteggere e a promuovere i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto,

B.

considerando che dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo vi sono circa 20 000 casi pendenti che riguardano la Federazione russa e principalmente la regione del Caucaso settentrionale; considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Federazione russa per gravi violazioni dei diritti umani commesse nella regione in oltre 150 sentenze e sottolinea l'importanza di un'esecuzione rapida e completa di tali sentenze,

La situazione dei diritti umani nel Caucaso settentrionale

C.

considerando che la situazione dei difensori dei diritti umani nella regione del Caucaso settentrionale, in particolare nella Repubblica cecena, Inguscezia e Daghestan, è preoccupante; considerando che giornalisti indipendenti, attivisti civili, avvocati e difensori dei diritti umani di quella regione sono stati spesso vittime di minacce e violenze, maltrattamenti e intimidazioni e le loro attività sono state limitate da membri delle forze dell'ordine, considerando che i responsabili delle violazioni dei diritti umani continuano a godere dell'impunità e che lo Stato di diritto continua a essere negato; considerando che la popolazione civile resta esposta alla violenza perpetrata dai gruppi armati di opposizione e delle forze dell'ordine; che la tortura, i maltrattamenti e la detenzione arbitraria sono diffusi e che le ONG indipendenti dai governi nazionali sono importanti per lo sviluppo della società civile,

D.

considerando che si percepisce un clima generalizzato di paura in Cecenia nonostante i successi innegabili ottenuti nell'ambito della ricostruzione e il netto miglioramento delle infrastrutture della regione; che la situazione dei diritti umani e il funzionamento della giustizia e delle istituzioni democratiche continuano a destare la massima preoccupazione,

E.

considerando che le diverse scomparse di oppositori governativi e di difensori dei diritti umani sono rimaste impunite e non vengono investigate con il dovuto impegno,

F.

considerando che, nonostante il dialogo costruttivo che si è instaurato tra le autorità e la società civile in Inguscezia dall'insediamento del nuovo Presidente, si è assistito a una preoccupante recrudescenza delle violenze dal 2009, sfociate in alcuni casi nell'omicidio e nella scomparsa di oppositori governativi e giornalisti senza che finora siano state avviate azioni penali,

G.

considerando che apparentemente un numero crescente di abitanti delle repubbliche del Caucaso settentrionale sono stati rapiti in altre regioni della Russia; considerando che si sono perse le tracce di Ali Dzhaniev, Yusup Dobriev, Yunus Dobriev e Magomed Adzhiev dalla mezzanotte del 28 dicembre 2009 a San Pietroburgo e che non si hanno notizie di cinque persone, Zelimkhan Akhmetovich Chibiev, Magomed Khaybulaevich Israpilov, Dzhamal Ziyanidovich Magomedov, Akil Dzhavatkhanovich Abdullaev e Dovar Nazimovich Asadov, tre dei quali risiedono nel Caucaso settentrionale, dalla notte del 24-25 settembre 2010, quando si sono recati alla moschea storica a Mosca,

H.

considerando che nel Caucaso settentrionale vi sono ancora circa 80 000 sfollati interni a più di 18 anni da quando sono stati costretti ad abbandonare le loro case per la serie di guerre scoppiate tra l'Inguscezia e l'Ossezia settentrionale nel 1992 e in Cecenia nel 1994 e nel 1999; considerando che tali persone hanno difficoltà a trovare alloggio, a prorogare la propria iscrizione al registro dei residenti, il che limita il loro accesso ai servizi sociali, al rinnovo dei passaporti interni e dello status di «immigrante forzato» di cui hanno bisogno per trovare lavoro, accedere ai servizi sociali e percepire sussidi,

I.

considerando che il 3 settembre 2010 il Presidente Buzek ha espresso la sua profonda solidarietà alle famiglie delle vittime della tragedia di Beslan e ha esortato vivamente il Presidente della Federazione russa a garantire il pieno rispetto dei loro diritti e l'accertamento della verità dietro i fatti di settembre 2004,

J.

considerando che gli atti di violenza indiscriminata contro la popolazione civile sono assolutamente ingiustificabili,

K.

prendendo atto dell'iniziativa dei rappresentanti della società civile russa e internazionale volta alla creazione del Centro di documentazione Natalia Estemirova per i possibili crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nel corso delle guerre in Cecenia,

Indagini penali a carico di Oleg Orlov

L.

considerando che il lavoro svolto dalle organizzazioni per i diritti umani, quali Memorial, è essenziale per la creazione di una società stabile e libera in Russia e per una vera e propria stabilità duratura, in particolare nel Caucaso settentrionale; considerando che il governo russo e i governi delle repubbliche del Caucaso settentrionale possono pertanto essere orgogliose del ruolo importante svolto da tali organizzazioni,

M.

considerando che Natalia Estemirova, a capo di Memorial in Cecenia, è stata rapita il 15 luglio 2009 a Grozny e trovata morta nella vicina Inguscezia; considerando che le indagini sul suo omicidio non hanno registrato progressi nell'individuazione dei suoi assassini e dei mandanti,

N.

considerando che il 21 gennaio 2010 Oleg Orlov e il Centro per i diritti umani Memorial sono stati condannati dal tribunale civile di Mosca al risarcimento dei danni nei confronti di Ramzan Kadyrov, Presidente della Cecenia,

O.

considerando che il 9 febbraio 2010 Ramzan Kadyrov aveva dichiarato pubblicamente che avrebbe ritirato la denuncia per diffamazione presentata nei confronti di Oleg Orlov, Presidente del Comitato direttivo del Centro per i diritti umani Memorial, e di Ludmila Alexeyeva, Presidente del Gruppo Mosca Helsinki,

P.

considerando che il 6 luglio 2010 Oleg Orlov è stato incriminato in base all'articolo 129 del codice di procedura penale russo e rischia una condanna fino a tre anni di carcere se sarà ritenuto colpevole,

Q.

considerando che vi sono state gravi violazioni del codice di procedura penale della Federazione russa (in particolare l'articolo 72) durante le indagini penali a carico di Oleg Orlov,

R.

considerando che gli uffici di numerose organizzazioni di primo piano per i diritti umani, tra cui Memorial, sono stati perquisiti tra il 13 e il 16 settembre 2010 e che a tali organizzazioni è stato ordinato di consegnare numerosi documenti sulle loro attività con breve preavviso,

1.

condanna tutti gli atti di terrorismo e sottolinea che non vi può essere alcuna giustificazione per atti di violenza indiscriminata nei confronti della popolazione civile; esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà agli amici e alle famiglie di tutte le vittime della violenza, incluse quelle dei recenti attentati alla metropolitana di Mosca, dei recenti attacchi contro il parlamento ceceno e degli innumerevoli e continui attacchi compiuti contro la popolazione delle repubbliche caucasiche;

2.

esprime la sua più profonda preoccupazione per la recrudescenza della violenza e degli atti terroristici nel Caucaso settentrionale; chiede, da una parte, che cessi il terrorismo e invita, dall'altra, le autorità russe a porre fine al diffuso clima di impunità nei confronti delle violazioni dei diritti umani e all'assenza di uno Stato di diritto nella regione;

3.

riconosce il diritto della Russia di combattere il vero terrorismo e l'insurrezione armata nel Caucaso settentrionale, ma esorta le autorità a farlo nel rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani; avverte che i continui abusi e i metodi antisommossa illegali accresceranno l'ostilità della popolazione e, anziché portare alla stabilità, avranno come conseguenza un'ulteriore intensificazione della violenza nella regione;

4.

esorta le autorità russe a fare tutto quanto in loro potere per garantire la protezione dei difensori dei diritti umani, come affermato nella dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti;

5.

sottolinea che la persistente impunità in Cecenia contribuisce alla destabilizzazione dell'intera regione del Caucaso settentrionale;

6.

condanna duramente qualsiasi forma di punizione collettiva nei confronti di individui sospettati di avere legami con i ribelli, inclusa la pratica di incendiare le abitazioni delle famiglie di membri attivi o presunti dell'opposizione armata; chiede alle autorità di adottare misure concrete per impedire il ripetersi di tali violazioni e di punire i funzionari responsabili a tutti i livelli;

7.

esorta la Russia a consentire il libero accesso al Caucaso settentrionale alle organizzazioni internazionali per i diritti umani, ai mezzi di informazione e alle istituzioni governative internazionali, quali il Consiglio d'Europa, il Comitato internazionale della Croce Rossa, l'OSCE e le Nazioni Unite; invita inoltre, in particolare, le autorità responsabili a creare le circostanze che consentano a Memorial e ad altre organizzazioni per i diritti umani di riprendere pienamente le loro attività nel Caucaso settentrionale in condizioni di sicurezza;

8.

esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di abitanti delle repubbliche del Caucaso settentrionale scomparsi, che sarebbero stati rapiti in altre regioni della Russia, e si aspetta che la Procura generale della Federazione russa chiarisca e confermi dove si trovano questi cittadini;

9.

esorta le autorità federali russe a garantire che siano messe in pratica soluzioni a lungo termine per gli sfollati interni; chiede il rafforzamento delle azioni dei governi nazionali a sostegno delle operazioni dell'UNHCR intese a portare avanti i programmi abitativi per gli sfollati interni e a promuovere misure che consentano loro di accedere a servizi e sussidi; sottolinea la necessità di un continuo monitoraggio degli sfollati interni per assicurare che non si verifichino nuove violazioni dei loro diritti; esorta il governo russo a riconoscere giuridicamente il concetto di «sfollati interni» e ad adattare la sua legislazione di conseguenza;

10.

invita le autorità federali russe a condurre indagini rapide, accurate ed efficaci sull'omicidio di Natalia Estemirova e a condurre dinanzi alla giustizia i responsabili di questo atto brutale e quanti vi sono implicati;

11.

respinge e condanna i cinici e assurdi tentativi di implicare Memorial nell'appoggio di organizzazioni terroristiche;

12.

condanna l'apertura di un'indagine penale a carico di Oleg Orlov ed esorta le autorità responsabili a riconsiderare la decisione di avviare un procedimento penale; ricorda che affermazioni come quelle di Orlov sono legittime in una democrazia e non dovrebbero essere soggette a sanzioni in base al diritto civile o penale;

13.

invita le autorità russe, nel caso in cui il procedimento dovesse andare avanti, a garantire che non vi saranno nuove violazioni del diritto nei procedimenti d'indagine e giudiziari a carico di Oleg Orlov e a conformarsi, in ogni caso, alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e agli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificati dalla Federazione russa;

14.

ricorda che Oleg Orlov ha ricevuto il premio Sacharov 2009 del Parlamento europeo ed è pertanto sotto la sua speciale protezione morale e politica; esorta il governo russo ad autorizzare Oleg Orlov a partecipare alla cerimonia di premiazione del premio Sacharov 2010 a Strasburgo, senza opporre difficoltà;

15.

condanna le perquisizioni intimidatorie effettuate negli uffici delle organizzazioni per i diritti umani e si attende un chiarimento in merito alla legalità e agli scopi di queste azioni;

16.

si rammarica del fatto che i continui abusi dei diritti umani hanno ripercussioni estremamente negative sull'immagine e la credibilità della Russia nel mondo e gettano un'ombra sulle importanti relazioni tra l'Unione europea e la Federazione russa, che dovrebbero trasformarsi in un partenariato strategico, considerata la reciproca dipendenza e i diversi interessi comuni di entrambe le parti, in particolare per quanto riguarda la cooperazione politica, in materia di sicurezza, economica ed energetica, ma anche il rispetto dei principi e delle procedure democratiche e dei diritti umani fondamentali;

17.

sostiene vivamente le raccomandazioni della risoluzione del 22 giugno 2010 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui mezzi di ricorso giuridici per le violazioni dei diritti umani nel Caucaso settentrionale, che potrebbero ampiamente contribuire a porre fine all'impunità di cui godono i responsabili delle violazioni dei diritti umani e a ripristinare la fiducia dei cittadini nelle forze dell'ordine;

18.

invita le autorità russe a rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ad attuare misure per correggere le violazioni in casi individuali, anche garantendo che siano condotte indagini efficaci e che i responsabili siano consegnati alla giustizia, nonché ad adottare misure generali al fine di applicare le sentenze, incluse modifiche delle prassi e del diritto volte a impedire il ripetersi di violazioni analoghe;

19.

raccomanda che le autorità statali a livello federale, regionale e locale diano inizio a un dialogo costruttivo con gli attivisti della società civile, in modo da consentire il buon funzionamento delle strutture democratiche;

20.

chiede l'intensificazione delle consultazioni tra l'Unione europea e la Russia in materia di diritti umani e chiede con enfasi che questo processo di consultazione sia aperto a un effettivo contributo del Parlamento europeo, della Duma, delle autorità giudiziarie russe e delle organizzazioni della società civile e di quelle impegnate a favore dei diritti umani; invita la Russia a rispettare pienamente i suoi obblighi in quanto membro dell'OSCE e del Consiglio d'Europa;

21.

richiama specialmente l'attenzione sulla situazione delle migliaia di rifugiati del Caucaso settentrionale in alcuni Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla diaspora cecena in Austria, che conta almeno 20 000 persone, tra cui numerosi minori; esprime profonda preoccupazione, a tale riguardo, per l'omicidio di un rifugiato ceceno a Vienna nel maggio 2010 e per le gravi accuse concernenti l'implicazione del presidente ceceno in tale reato; chiede agli Stati membri di attuare una politica più coordinata, coerente e visibile sulla protezione dei rifugiati del Caucaso settentrionale nel territorio europeo, conformemente ai loro obblighi umanitari e in materia di diritti umani;

*

* *

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa, all'OSCE e al Consiglio d'Europa.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2009)0022.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 20 ottobre 2010

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/98


Mercoledì 20 ottobre 2010
Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione

P7_TA(2010)0366

Decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2010/2118(ACI))

2012/C 70 E/12

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste la sua decisione del 26 maggio 2005 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione (1) e la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura (2),

viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 26 novembre 2009 e del 1o luglio 2010,

visto il progetto di revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (di seguito «l'accordo rivisto»),

vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento europeo all'accordo quadro riveduto sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (3),

visti l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 127, nonché l'allegato VII, sezione XVIII, punto 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0279/2010),

A.

considerando che attualmente i trattati prevedono espressamente, per la prima volta, una base giuridica per gli accordi interistituzionali,

B.

considerando che il trattato di Lisbona conferisce nuovi poteri al Parlamento e alla Commissione e prevede un nuovo equilibrio interistituzionale che deve riflettersi nell'accordo rivisto,

C.

considerando che il trattato di Lisbona rafforza sensibilmente la democrazia nell'Unione europea, conferendo ai cittadini dell'Unione, principalmente attraverso il Parlamento, un maggiore potere di controllo sulla Commissione,

D.

considerando che il trattato di Lisbona pone il Parlamento in una posizione di parità con il Consiglio nella procedura legislativa ordinaria e nelle questioni di bilancio e rafforza il ruolo del Parlamento nella politica esterna dell'Unione europea, compresa la politica estera e di sicurezza comune, conformemente alle rispettive disposizioni,

E.

considerando che l’accordo rivisto riflette tali sviluppi, pur richiedendo alcuni chiarimenti che sono indicati di seguito,

1.

considera la revisione dell'accordo un progresso importante per il Parlamento nella sua cooperazione con la Commissione;

2.

rammenta i poteri che sono tradizionalmente attribuiti ai parlamenti alla luce del principio della separazione dei poteri, che saranno alla base, nel pieno rispetto del trattato di Lisbona, dei risultati dell'accordo rivisto: le competenze legislative, il controllo dell'esecutivo da parte del Parlamento (compresa la dimensione delle relazioni internazionali), gli obblighi di fornire informazione e la presenza dell'esecutivo nel Parlamento;

3.

si compiace, in particolare, dei seguenti miglioramenti contenuti nel nuovo accordo:

Procedura e pianificazione legislative: cooperazione reciproca

a)

le disposizioni riviste relative al programma di lavoro della Commissione e alla programmazione dell'Unione europea, che migliorano la partecipazione del Parlamento (punti 33, 36 e 53 e allegato 4),

b)

la revisione di tutte le proposte in sospeso all'inizio del mandato di una nuova Commissione, tenendo conto dei pareri formulati dal Parlamento (punto 39),

c)

il requisito, negli ambiti in cui il Parlamento partecipa generalmente al processo legislativo, secondo cui la Commissione ricorre a norme non vincolanti soltanto su una base debitamente giustificata e previa consultazione del Parlamento (punto 43),

d)

l'impegno della Commissione per quanto riguarda l’adeguamento, il più rapidamente possibile, dell'acquis dell'Unione al nuovo regime di atti delegati (punto 51),

e)

l'impegno assunto dalla Commissione a rendere conto del seguito concreto dato alle richieste d'iniziativa legislativa conformemente all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Controllo parlamentare

f)

le disposizioni dettagliate sull'elezione del Presidente della Commissione e di quest'ultima quale organo collegiale, nonché sulla sua composizione, le sue modifiche e la sua riorganizzazione eventuali,

g)

le nuove norme per la partecipazione dei Commissari a campagne elettorali (punto 4),

h)

l'obbligo per la Commissione di chiedere il parere del Parlamento se intende rivedere il Codice di condotta dei Commissari,

i)

l'obbligo per i candidati ai posti di direttore esecutivo delle agenzie di regolazione di presentarsi dinanzi alle commissioni parlamentari competenti per un'audizione (punto 32),

Dimensione interistituzionale delle relazioni internazionali dell'Unione europea

j)

le disposizioni dettagliate concernenti il rafforzamento del ruolo del Parlamento nei negoziati internazionali, compreso l'impegno della Commissione a trasmettere documenti riservati relativi a tali negoziati applicando procedure e garanzie adeguate (punti da 23 a 27 e allegato 3),

Obblighi di fornire informazione

k)

il riconoscimento da parte della Commissione dei ruoli conferiti rispettivamente al Parlamento e al Consiglio dai trattati, in particolare con riferimento al principio di base della parità di trattamento, specialmente per quanto riguarda l'accesso a riunioni e l'apporto di contributi o altre informazioni, in particolare sulle questioni legislative e di bilancio (punto 9),

l)

l'istituzione di un dialogo regolare tra il Presidente della Commissione e il Presidente del Parlamento sulle questioni orizzontali fondamentali e sulle principali proposte legislative, fatti salvi il ruolo della Conferenza dei presidenti o le procedure di bilancio e legislative statutarie (punto 11, secondo trattino),

m)

le disposizioni dettagliate sulle informazioni che devono essere fornite al Parlamento in merito alle riunioni della Commissione con esperti nazionali nonché alla preparazione e all'attuazione della legislazione dell'Unione e delle norme non vincolanti (punto 15 e allegato 1),

n)

le modalità di cooperazione nel campo delle relazioni con i parlamenti nazionali (punto 18),

o)

le disposizioni dettagliate sull'accesso del Parlamento a informazioni riservate, inclusi i documenti confidenziali (allegato 2),

Presenza della Commissione nel Parlamento

p)

l'impegno assunto dalla Commissione di dare priorità alla sua presenza, se richiesto, alle sedute plenarie o alle riunioni di altri organi del Parlamento (punto 45),

q)

la nuova ora delle interrogazioni con tutti i membri della Commissione, secondo il modello dell'ora delle interrogazioni con il Presidente della Commissione (punto 46),

r)

i miglioramenti del tempo di parola, rispettando la distribuzione indicativa del tempo,

s)

l'invito a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione (punto 11, trattino 3),

4.

invita la sua commissione competente a consultare la Commissione quando il Parlamento presenta una proposta di revisione del regolamento sulle relazioni con la Commissione;

5.

ritiene che il parere di cui al punto 8 dell'accordo rivisto debba essere trasmesso dal Presidente del Parlamento a seguito di una decisione della Conferenza dei presidenti; reputa che prima di prendere tale decisione, la Conferenza dei presidenti debba chiedere il parere della Conferenza dei presidenti di commissione sul Codice di condotta rivisto dei Commissari in materia di conflitto di interessi o di comportamento etico;

6.

osserva che in tutte le conferenze internazionali la Commissione accorda lo status di osservatori ai deputati del Parlamento e facilita la loro presenza a tutte le riunioni pertinenti, in particolare alle riunioni di coordinamento, nelle quali la Commissione deve comunicare la sua posizione nel processo di negoziazione; osserva che solo in casi eccezionali, in mancanza di possibilità giuridiche, tecniche o diplomatiche, la Commissione può rifiutare di accordare lo status di osservatori ai deputati del Parlamento, ma ritiene che tali concetti debbano essere in precedenza illustrati al Parlamento e interpretati in modo estremamente rigoroso dalla Commissione;

7.

ritiene che con il termine «conferenze internazionali», di cui ai punti 25 e 27 dell'accordo rivisto, non si debbano intendere soltanto gli accordi multilaterali, ma anche quelli bilaterali di particolare rilevanza politica (vale a dire quelli che riguardano accordi importanti di cooperazione politica, commercio o pesca), per i quali è richiesta in ogni caso l'approvazione del Parlamento;

8.

ritiene che nel termine «riunioni degli organismi istituiti dagli accordi internazionali multilaterali» di cui al punto 26 dell'accordo rivisto rientrino anche gli organismi istituiti dagli accordi bilaterali, purché le condizioni esposte a tale punto siano soddisfatte;

9.

osserva che l'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che la Commissione informi il Parlamento immediatamente e pienamente quando intende proporre provvisoriamente l’applicazione di un accordo internazionale o proporne la sospensione e che tenga conto del parere del Parlamento prima che il Consiglio prenda le decisioni pertinenti;

10.

invita la Commissione a fornire al Parlamento tutte le informazioni concernenti la negoziazione di accordi internazionali, incluse le informazioni riservate ai sensi del punto 1.2.1 dell'allegato 2 dell'accordo rivisto, conformemente alle disposizioni dettagliate definite in tale allegato; ritiene che ciò si applichi anche ai documenti riservati degli Stati membri o di paesi terzi, previa autorizzazione dell'originatore;

11.

ritiene che, nel quadro dell'accordo rivisto, il concetto di norme non vincolanti debba includere le raccomandazioni, le comunicazioni interpretative, gli accordi volontari e gli strumenti facoltativi;

12.

approva l'accordo rivisto in allegato alla presente decisione;

13.

decide di allegare l'accordo rivisto al suo regolamento, in sostituzione del suo allegato XIV, al fine di facilitare l'accesso e di garantire la trasparenza;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 117E del 18.5.2006, pag. 123.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0009.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0367.


Mercoledì 20 ottobre 2010
ALLEGATO

Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

Il Parlamento europeo e la Commissione europea, in prosieguo «le due istituzioni»,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) , il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 295, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo «i trattati»),

visti gli accordi interistituzionali e i testi che regolano i rapporti fra le due istituzioni,

visto il regolamento del Parlamento (1), in particolare gli articoli 105, 106 e 127 e gli allegati VIII e XIV ,

visti gli orientamenti politici esposti e le pertinenti dichiarazioni espresse dal presidente eletto della Commissione il 15 settembre 2009 e il 9 febbraio 2010 e viste le dichiarazioni formulate da ciascuno dei candidati membri della Commissione nel corso delle loro audizioni davanti alle commissioni parlamentari,

A.

considerando che il trattato di Lisbona rafforza la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione,

B.

considerando che le due istituzioni attribuiscono la massima importanza all'efficace recepimento ed attuazione del diritto dell'Unione ,

C.

considerando che il presente accordo quadro fa salvi i poteri e le prerogative del Parlamento, della Commissione o di ogni altra istituzione o organo dell'Unione, bensì tende ad assicurare che tali poteri e prerogative siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile,

D.

considerando che il presente accordo quadro dovrebbe essere interpretato conformemente al quadro istituzionale quale organizzato dai trattati,

E.

considerando che la Commissione tiene debitamente conto dei rispettivi ruoli conferiti dai trattati al Parlamento e al Consiglio, in particolare con riferimento al principio fondamentale della parità di trattamento di cui al punto 9,

F.

considerando che è opportuno aggiornare l'accordo quadro concluso nel maggio 2005  (2) e sostituirlo con il testo seguente,

adottano il seguente accordo:

I.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

Per rispecchiare al meglio il nuovo «partenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione, le due istituzioni stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità politica della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e a migliorare lo scambio di informazioni fra le due istituzioni e la cooperazione sulle procedure e la pianificazione.

Essi concordano altresì disposizioni specifiche:

sulle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali, di cui all'allegato 1;

sulla trasmissione di informazioni riservate al Parlamento , di cui all'allegato 2 ;

sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, di cui all'allegato 3;

e sul calendario per il programma ▐ di lavoro della Commissione di cui all'allegato 4 .

II.   RESPONSABILITÀ POLITICA

2.

Dopo essere stato proposto dal Consiglio europeo, il presidente designato della Commissione presenta al Parlamento gli orientamenti politici per il suo mandato onde consentire che uno scambio di opinioni informato con il Parlamento abbia luogo prima che quest'ultimo esprima il suo voto elettivo.

3.

A norma dell'articolo 106 del suo regolamento, il Parlamento prende contatto con il presidente eletto della Commissione in tempo utile prima dell'avvio della procedura di approvazione della nuova Commissione. Il Parlamento tiene conto delle osservazioni formulate dal presidente eletto.

I membri designati della Commissione assicurano la piena pubblicità di tutte le informazioni pertinenti, in conformità degli obblighi di indipendenza di cui all'articolo 245 TFUE.

Le procedure sono concepite in modo da assicurare che l'intera Commissione designata sia giudicata in modo aperto, equo e coerente.

4.

Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione assume la responsabilità politica dell'azione nel settore di cui è incaricato.

Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di identificare ogni conflitto di interessi che renda un membro della Commissione inidoneo ad assolvere il proprio mandato.

Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in dette circostanze e ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento.

La partecipazione di membri della Commissione a campagne elettorali è disciplinata dal Codice di condotta dei commissari.

I membri della Commissione che partecipano attivamente a campagne elettorali in veste di candidati alle elezioni al Parlamento europeo dovrebbero prendere un congedo elettorale non retribuito a decorrere dalla fine dell'ultima tornata prima delle elezioni.

Il presidente della Commissione comunica tempestivamente al Parlamento la sua decisione di concedere detto congedo, specificando quale membro della Commissione assumerà il portafoglio in questione durante tale periodo di congedo.

5.

Qualora il Parlamento chieda al presidente della Commissione di ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione , il presidente prende seriamente in considerazione la possibilità di chiedere a tale membro di rassegnare le dimissioni , in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, TUE. Il presidente chiede le dimissioni di tale membro ovvero illustra al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo nel corso della tornata successiva.

6.

Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione nel corso del suo mandato, a norma del secondo comma dell'articolo 246 TFUE , il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione l'esito della consultazione del Parlamento prima di prestare accordo alla decisione del Consiglio.

Il Parlamento assicura che le sue procedure siano espletate con la massima sollecitudine, onde consentire al presidente della Commissione di prendere seriamente in considerazione il parere del Parlamento prima che il nuovo membro sia nominato.

Allo stesso modo, a norma del terzo comma dell'articolo 246 TFUE, quando la restante durata del mandato della Commissione è breve, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione la posizione del Parlamento.

7.

Qualora il presidente della Commissione intenda modificare la ripartizione delle competenze tra i membri della Commissione nel corso del suo mandato a norma dell'articolo 248 TFUE, informa il Parlamento in tempo utile per la relativa consultazione parlamentare in merito a tali modifiche. La decisione del presidente di modificare la ripartizione dei portafogli può avere effetto immediato.

8.

Qualora presenti una revisione del Codice di condotta dei membri della Commissione in materia di conflitto di interessi o di regole deontologiche, la Commissione chiede il parere del Parlamento .

III.   DIALOGO COSTRUTTIVO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

i.   Disposizioni generali

9.

La Commissione garantisce di applicare il principio fondamentale della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio, segnatamente per quanto concerne l'accesso alle riunioni e la messa a disposizione di contributi o di altre informazioni, in particolare nei settori legislativo e di bilancio.

10.

Nell'ambito delle sue competenze, la Commissione prende disposizioni volte a migliorare la partecipazione del Parlamento, in modo da tener conto dei pareri del Parlamento nella misura più ampia possibile nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

11 .

Le disposizioni seguenti sono adottate per attuare il «partenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione:

su richiesta del Parlamento, il presidente della Commissione incontra la Conferenza dei presidenti almeno due volte l'anno per discutere questioni di interesse comune;

il presidente della Commissione intrattiene un dialogo regolare con il presidente del Parlamento sulle grandi questioni orizzontali e sulle principali proposte legislative. Tale dialogo dovrebbe altresì comprendere l'invito al presidente del Parlamento a partecipare alle riunioni del Collegio dei commissari;

il presidente della Commissione o il vicepresidente responsabile per le relazioni inter-istituzionali deve essere invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione quando devono essere discusse questioni specifiche inerenti alla predisposizione dell'ordine del giorno della plenaria, alle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione e ai settori legislativo e di bilancio;

si tengono annualmente riunioni tra la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione e il Collegio dei commissari per discutere di questioni di rilievo, tra cui la preparazione e l'attuazione del programma di lavoro della Commissione;

la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione informano la Commissione a tempo debito in merito ai risultati delle loro discussioni aventi una dimensione interistituzionale. Il Parlamento informa inoltre la Commissione in modo esaustivo e regolare dei risultati delle sue riunioni dedicate alla preparazione delle tornate, tenendo conto dei pareri della Commissione. È fatto salvo il punto 45;

al fine di assicurare un flusso regolare di informazioni pertinenti tra le due istituzioni, i Segretari generali del Parlamento e della Commissione si incontrano regolarmente.

12.

Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare.

13.

La Commissione non rende pubblica una proposta legislativa o un'iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento per iscritto.

Sulla base del programma ▐ di lavoro della Commissione ▐, le due istituzioni individuano preventivamente e di comune accordo ▐ le iniziative chiave da presentare in seduta plenaria. In linea di principio, la Commissione presenta queste iniziative prima in seduta plenaria e solo successivamente al pubblico.

Analogamente, esse individuano le proposte e le iniziative sulle quali fornire informazioni presentandole alla Conferenza dei presidenti o prendendo opportuni contatti con la competente commissione parlamentare e il suo presidente.

Tali decisioni sono adottate nel quadro del dialogo regolare fra le due istituzioni previsto al punto 11 e sono aggiornate regolarmente, tenendo conto di ogni sviluppo politico.

14.

Se un documento interno della Commissione, di cui il Parlamento non è stato informato a norma del presente accordo quadro , è diffuso all'esterno delle istituzioni, il presidente del Parlamento può chiedere che esso venga trasmesso al Parlamento senza indugio, al fine di inoltrarlo ai deputati che ne facciano richiesta.

15.

La Commissione fornisce informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione e l'attuazione della normativa dell'Unione, ivi compresi norme non vincolanti e atti delegati. Se richiesta dal Parlamento, la Commissione può altresì invitare degli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni.

Le disposizioni pertinenti sono stabilite nell'allegato I.

16.

Entro tre mesi dall'approvazione di una risoluzione parlamentare la Commissione riferisce ▐ per iscritto al Parlamento sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivoltele dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere. Tale termine può essere abbreviato se la richiesta è urgente. Esso può essere prorogato di un mese, se una richiesta richiede un lavoro più esaustivo e ciò è debitamente comprovato. Il Parlamento garantisce che tali informazioni siano ampiamente diffuse in seno all'istituzione.

Il Parlamento si adopera per evitare la presentazione di interrogazioni orali o scritte su questioni in relazione alle quali la Commissione ha già informato il Parlamento della sua posizione mediante una comunicazione scritta sul seguito dato.

La Commissione si impegna a riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi richiesta di presentare una proposta ai sensi dell'articolo 225 TFUE (relazione d'iniziativa legislativa) entro tre mesi dall'adozione della corrispondente risoluzione in plenaria. La Commissione presenta una proposta legislativa al più tardi entro un anno o inserisce la proposta nel suo programma di lavoro per l'anno seguente. Qualora non presenti una proposta, la Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata dei motivi.

La Commissione si impegna altresì a favorire fin dalle prime fasi una stretta cooperazione con il Parlamento su qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa derivante da iniziative dei cittadini.

In merito alla procedura di discarico, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 31.

17.

Qualora siano presentate iniziative, raccomandazioni o richieste di atti legislativi a norma dell'articolo 289, paragrafo 4, TFUE , la Commissione, previa richiesta in tal senso, informa il Parlamento, dinanzi alla commissione parlamentare competente, in merito alla sua posizione su tali proposte.

18.

Le due istituzioni concordano di cooperare nell'ambito delle relazioni con i parlamenti nazionali.

Il Parlamento e la Commissione cooperano sull'attuazione del protocollo n. 2 TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale cooperazione include le disposizioni relative all'eventuale necessaria traduzione dei pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali.

Qualora le soglie di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2 TFUE siano rispettate, la Commissione fornisce le traduzioni di tutti i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali insieme alla sua posizione al riguardo.

19.

La Commissione trasmette al Parlamento l'elenco dei gruppi di esperti da essa costituiti per assistere la Commissione nell'esercizio del suo diritto di iniziativa. L'elenco è aggiornato con regolarità e reso di pubblico dominio.

Inoltre, la Commissione informa opportunamente la commissione parlamentare competente, su richiesta specifica e motivata del suo presidente, in merito alle attività e alla composizione di tali gruppi.

20.

Le due istituzioni, servendosi di meccanismi appropriati, intrattengono un dialogo costruttivo su importanti questioni amministrative, in particolare sulle questioni che hanno implicazioni dirette sull'amministrazione del Parlamento.

21.

Il Parlamento chiede il parere della Commissione ogniqualvolta presenti una modifica del suo regolamento per quanto concerne le relazioni con la Commissione.

22.

Qualora sia invocata la riservatezza sulle informazioni trasmesse a norma del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2 .

ii)   ▐ Accordi internazionalie allargamento

23 .

Il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, compresa la definizione delle direttive negoziali. La Commissione agisce in modo da dare piena attuazione ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 218 TFUE, nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE.

La Commissione applica le disposizioni di cui all'allegato 3.

24.

Le informazioni di cui al punto 23 sono fornite al Parlamento, in tempo utile, per consentire a questi di esprimere eventualmente il suo parere e alla Commissione di tener conto del parere del Parlamento nella misura più ampia possibile. Tali informazioni sono, di norma, fornite al Parlamento per il tramite della commissione parlamentare responsabile e, se del caso, in seduta plenaria. In casi debitamente motivati, le stesse sono fornite a più di una commissione parlamentare.

Il Parlamento e la Commissione si impegnano a determinare adeguate procedure e garanzie per la trasmissione di informazioni riservate dalla Commissione al Parlamento, a norma delle disposizioni dell'allegato 2 .

25.

Le due istituzioni riconoscono che, in virtù dei loro diversi ruoli istituzionali, la Commissione deve rappresentare l'Unione europea nei negoziati internazionali, ad eccezione di quelli relativi alla politica estera e di sicurezza comune e degli altri casi previsti dai trattati.

Su richiesta del Parlamento, quando la Commissione rappresenta l'Unione in conferenze internazionali , essa facilita la partecipazione, di una delegazione di deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, alle delegazioni dell'Unione , in modo che lo stesso sia immediatamente e pienamente informato sullo svolgimento della conferenza . La Commissione si impegna , se del caso, a informare sistematicamente la delegazione del Parlamento sull'esito dei negoziati.

I deputati del Parlamento europeo non possono partecipare direttamente a tali negoziati . A condizione che sia possibile sotto il profilo giuridico, tecnico e diplomatico, la Commissione può accordare loro lo status di osservatori. In caso di rifiuto, la Commissione informa il Parlamento dei motivi dello stesso.

La Commissione facilita inoltre la partecipazione dei deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, a tutte le relative riunioni di sua competenza prima e dopo le sessioni negoziali.

26.

Alle stesse condizioni, la Commissione tiene sistematicamente informato il Parlamento e facilita l'accesso, in qualità di osservatori, ai deputati del Parlamento europeo che fanno parte di delegazioni dell'Unione alle riunioni di organismi istituiti da accordi internazionali multilaterali di cui l'Unione è parte, quando tali organismi sono chiamati a prendere decisioni che necessitano dell'approvazione del Parlamento o la cui attuazione può richiedere l'adozione di atti giuridici secondo la procedura legislativa ordinaria.

27.

La Commissione accorda altresì alla delegazione del Parlamento che fa parte di delegazioni dell'Unione a conferenze internazionali l'accesso, in tali occasioni, a tutte le infrastrutture della delegazione dell'Unione, in linea con il principio generale di buona cooperazione tra le istituzioni e tenendo conto della logistica a disposizione.

Il presidente del Parlamento trasmette al presidente della Commissione una proposta per l'inclusione di una delegazione del Parlamento nella delegazione dell'Unione al più tardi 4 settimane prima dell'inizio della conferenza, specificando il capo della delegazione del Parlamento e il numero di deputati del Parlamento europeo da includere. In casi debitamente motivati, tale termine può essere eccezionalmente abbreviato.

Il numero di deputati del Parlamento europeo inclusi nella delegazione del Parlamento e quello del personale di sostegno devono essere proporzionati alla dimensione complessiva della delegazione dell'Unione.

28.

La Commissione tiene il Parlamento pienamente informato sullo svolgimento dei negoziati di adesione, e in particolare sugli aspetti e sviluppi principali di tali trattative, in modo da consentirgli di formulare il suo parere in tempo utile nel quadro delle appropriate procedure parlamentari.

29.

Allorché il Parlamento adotta una raccomandazione sulle questioni di cui al punto 28 , a norma dell' articolo 90, paragrafo 5, del suo regolamento, e allorché la Commissione decide, per importanti motivi, di non poterla sostenere, essa ne illustra i motivi dinanzi al Parlamento in seduta plenaria o durante la successiva riunione della commissione parlamentare competente.

iii)   Esecuzione del bilancio

30.

Prima di assumere, nel corso delle conferenze dei donatori, obbligazioni finanziarie che implichino nuovi impegni finanziari e richiedano l'accordo dell'autorità di bilancio, la Commissione informa l'autorità di bilancio e ne esamina le osservazioni.

31.

Nell'ambito del discarico annuale di cui all' articolo 319 TFUE , la Commissione trasmette ogni informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio considerato, che venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico a norma dell' allegato VII del regolamento del Parlamento.

Se intervengono nuovi elementi riguardo ad esercizi precedenti per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti.

iv)     Relazioni con le agenzie di regolamentazione

32.

I candidati alla carica di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione dovrebbero presentarsi per un'audizione dinanzi alle commissioni parlamentari.

Inoltre, nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie, costituito nel marzo 2009, la Commissione e il Parlamento si impegnano ad adottare un approccio comune per quanto riguarda il ruolo e la posizione delle agenzie decentrate nel panorama istituzionale dell'Unione, accompagnato da orientamenti comuni per la creazione, la struttura e il funzionamento di tali agenzie, nonché per le questioni in materia di finanziamento, bilancio, controllo e gestione.

IV.   COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE E DI PIANIFICAZIONE LEGISLATIVA

i)    Programma di lavoro della Commissione e programmazione ▐ dell'Unione europea

33.

La Commissione avvia la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione ▐ al fine di concludere accordi interistituzionali .

34.

Ogni anno la Commissione ▐ presenta ▐ il suo programma di lavoro .

35.

Le due istituzioni collaborano secondo il calendario di cui all'allegato 4 .

La Commissione tiene conto delle priorità indicate dal Parlamento.

La Commissione fornisce dettagli sufficienti circa i contenuti di ciascun punto previsto nel suo programma ▐ di lavoro.

36.

La Commissione motiva la mancata presentazione di singole proposte del suo programma di lavoro per l'anno considerato o i casi in cui se ne discosta.

Il vicepresidente della Commissione incaricato delle relazioni interistituzionali si impegna a riferire regolarmente alla Conferenza dei presidenti di commissione per esporre l'attuazione politica del programma ▐ di lavoro della Commissione per l'anno considerato ▐.

ii)   Procedure per l'adozione di atti

37.

La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate.

Formulando il suo parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell' articolo 294 TFUE , la Commissione si impegna a tenere nella massima considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura. Nel caso in cui, dopo l'esame da parte del collegio, la Commissione decida, per importanti motivi, di non approvare o sostenere detti emendamenti, ne espone i motivi dinanzi al Parlamento e, comunque, nel parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell' articolo 294 , paragrafo 7 , ▐ lettera c), TFUE .

38.

In sede di esame di un'iniziativa presentata da almeno un quarto degli Stati membri, in conformità dell'articolo 76 TFUE, il Parlamento si impegna a non adottare alcuna relazione nella commissione competente prima di aver ricevuto il parere della Commissione sull'iniziativa in questione.

La Commissione si impegna a esprimere il suo parere su una siffatta iniziativa entro 10 settimane dalla sua presentazione.

39.

▐ La Commissione fornisce a tempo debito una motivazione dettagliata prima di ritirare qualsivoglia proposta , su cui il Parlamento abbia già espresso la sua posizione in prima lettura.

La Commissione procede a un esame di tutte le proposte pendenti all'inizio di ogni nuovo mandato della Commissione, al fine di confermarle politicamente o di ritirarle, tenendo debitamente conto della posizione del Parlamento.

40.

Per le procedure legislative speciali sulle quali il Parlamento deve essere consultato, incluse altre procedure quali quelle previste all'articolo 148 TFUE , la Commissione:

i)

adotta misure intese a migliorare la partecipazione del Parlamento, in maniera da tener conto, nella misura del possibile, della sua posizione e, in particolare, da garantire che il Parlamento disponga del tempo necessario per esaminare la proposta della Commissione;

ii)

provvede a rammentare, in tempo utile, alle istanze del Consiglio di non pervenire a un accordo politico sulle sue proposte, fintantoché il Parlamento non abbia adottato il proprio parere e chiede che la discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che i membri del Consiglio abbiano avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole entro il quale esaminare il parere del Parlamento;

iii)

provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che richiedono una nuova consultazione del Parlamento in caso di modifica sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione, e informa il Parlamento sull'eventuale richiamo alla necessità di una nuova consultazione fatto al Consiglio;

iv)

si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal Parlamento. Nel caso in cui, per motivi importanti e previo esame della questione da parte del Collegio, decidesse di non ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione davanti al Parlamento.

41.

Da parte sua, al fine di migliorare la pianificazione legislativa, il Parlamento si impegna a:

i)

programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattandoli al programma di lavoro della Commissione in vigore e alle risoluzioni adottate su quest'ultimo , in particolare ai fini di una migliore programmazione delle discussioni prioritarie ;

ii)

rispettare un termine ragionevole, sempreché ciò sia utile alla procedura, per adottare la sua posizione in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria o il suo parere secondo la procedura di consultazione;

iii)

nominare, nella misura del possibile, i relatori sulle future proposte non appena adottato il programma di lavoro della Commissione ;

iv)

esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consultazione qualora gli siano state trasmesse tutte le informazioni utili.

iii)     Questioni legate all'accordo «Legiferare meglio»

42.

La Commissione assicura che le sue valutazioni d'impatto siano svolte sotto la sua responsabilità, attraverso una procedura trasparente che garantisca una valutazione indipendente. Le valutazioni d'impatto sono pubblicate a tempo debito, tenendo conto di un certo numero di scenari diversi, tra cui l'opzione di mantenimento dello status quo, e sono, in linea di massima, presentate alla commissione parlamentare competente durante la fase di messa a disposizione d'informazioni ai parlamenti nazionali prevista dai protocolli nn. 1 e 2 TFUE.

43.

Nei settori in cui il Parlamento partecipa abitualmente al processo legislativo, la Commissione fa ricorso a norme non vincolanti, ove opportuno e in casi debitamente motivati, dopo aver accordato al Parlamento la possibilità di esprimere il proprio parere. La Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata su come il suo parere sia stato tenuto in conto in sede di adozione della proposta.

44.

Al fine di garantire un migliore controllo del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione e il Parlamento si impegnano a inserire tavole di concordanza obbligatorie e termini ultimi vincolanti per il recepimento, che, nel caso delle direttive, non dovrebbero di norma essere superiori ai due anni.

Oltre alle relazioni specifiche e alla relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione mette a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto dal Parlamento, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, in particolare di quelle riconosciute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

V.   PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI LAVORI PARLAMENTARI

45.

La Commissione accorda priorità alla sua presenza, se richiesta, alle sedute plenarie o alle riunioni di altri organi del Parlamento, rispetto ad altri eventi o inviti concomitanti.

In particolare, la Commissione assicura che di norma i membri della Commissione siano presenti ogni volta che il Parlamento lo richieda, alle sedute plenarie per l'esame dei punti figuranti all'ordine del giorno che sono di loro competenza. Ciò si applica ai progetti preliminari di ordine del giorno approvati dalla Conferenza dei presidenti nel corso della tornata precedente.

Il Parlamento si adopera in generale per riunire i punti figuranti all'ordine del giorno delle tornate che rientrano nelle competenze di un membro della Commissione.

46.

Su richiesta del Parlamento è regolarmente prevista un'ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L'ora delle interrogazioni è articolata in due parti: la prima parte prevede gli interventi dei leader dei gruppi politici o di loro rappresentanti, e si svolge in maniera totalmente libera; la seconda parte è dedicata a un tema politico deciso in anticipo, al più tardi il giovedì che precede la tornata in questione, ma senza domande già preparate.

Inoltre, allo scopo di riformare l'attuale tempo delle interrogazioni, è introdotta un'ora delle interrogazioni con i membri della Commissione, incluso il vicepresidente per le relazioni esterne/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul modello dell'ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L'ora delle interrogazioni riguarda i portafogli dei rispettivi membri della Commissione.

47.

I membri della Commissione sono ascoltati su loro richiesta .

Fatto salvo l'articolo 230 TFUE, le due istituzioni concordano regole generali relative alla ripartizione del tempo di parola tra le istituzioni.

Le due istituzioni concordano sulla necessità di rispettare il tempo di parola loro concesso a titolo indicativo.

48.

Al fine di garantire la presenza dei membri della Commissione, il Parlamento si impegna a fare quanto in suo potere per mantenere invariati i suoi progetti definitivi di ordine del giorno.

Quando il Parlamento modifica il suo progetto di ordine del giorno definitivo o quando sposta punti all'interno dell'ordine del giorno di una tornata, ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione si adopera al massimo per garantire la presenza del membro della Commissione responsabile.

49.

La Commissione può proporre di iscrivere punti all'ordine del giorno, ma non successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata. Il Parlamento tiene nella massima considerazione tali proposte.

50.

Le commissioni parlamentari si adoperano per mantenere invariati i propri progetti di ordini del giorno e ordini del giorno.

Qualora una commissione parlamentare modifichi il suo progetto di ordine del giorno o l'ordine del giorno, ne informa immediatamente la Commissione. In particolare, le commissioni parlamentari si impegnano a rispettare un termine ragionevole per consentire la presenza dei membri della Commissione alle loro riunioni.

Quando la presenza di un membro della Commissione a una riunione di commissione parlamentare non è espressamente richiesta, la Commissione provvede a farsi rappresentare da un funzionario competente al livello appropriato.

Le commissioni parlamentari si adoperano per coordinare le loro attività, anche evitando di organizzare riunioni in contemporanea sullo stesso argomento, e si impegnano a non discostarsi dall'ordine del giorno, affinché la Commissione possa garantire di essere rappresentata a un livello appropriato.

Se è stata richiesta la presenza di un alto funzionario (direttore generale o direttore) in occasione di una riunione di commissione in cui è trattata una proposta della Commissione, il rappresentante della Commissione è autorizzato a intervenire.

VI.   DISPOSIZIONI FINALI

51.

La Commissione conferma il proprio impegno a esaminare quanto prima gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di determinare se tali atti devono essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE.

L'obiettivo finale della creazione di un sistema coerente di atti delegati e di atti di esecuzione, pienamente conforme al trattato, dovrebbe essere conseguito attraverso una valutazione graduale della natura e dei contenuti delle misure attualmente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo, al fine di adeguarle a tempo debito al regime di cui all'articolo 290 TFUE.

52.

Le disposizioni del presente accordo quadro integrano l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3) senza modificarlo e senza pregiudicare una sua eventuale revisione. Fatti salvi i prossimi negoziati tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, le due istituzioni si impegnano ad accordarsi sulle modifiche essenziali in preparazione dei futuri negoziati sull'adeguamento dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» alle nuove disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona, tenendo conto delle prassi attuali e del presente accordo quadro.

Esse concordano altresì sulla necessità di rafforzare l'attuale meccanismo di relazione interistituzionale, a livello politico e tecnico, nell'ambito dell'accordo «Legiferare meglio», onde garantire un'efficace cooperazione interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio.

53.

La Commissione si impegna ad avviare rapidamente la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, al fine di concludere accordi interistituzionali a norma dell'articolo 17 TUE.

Il programma di lavoro della Commissione costituisce il contributo della Commissione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione. Successivamente alla sua adozione da parte della Commissione, si dovrebbe tenere un trilogo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione al fine di trovare un accordo sulla programmazione dell'Unione.

In tale contesto, e non appena il Parlamento, il Consiglio e la Commissione abbiano raggiunto un consenso sulla programmazione dell'Unione, le due istituzioni rivedono le disposizioni del presente accordo quadro relative alla programmazione.

Il Parlamento e la Commissione invitano il Consiglio a intraprendere quanto prima le discussioni sulla programmazione dell'Unione a norma dell'articolo 17 TUE.

54.

Le due istituzioni procedono regolarmente a una valutazione dell'attuazione pratica del presente accordo quadro e dei suoi allegati. Entro la fine del 2011 esse procedono a una revisione alla luce dell'esperienza pratica.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per la Commissione europea

Il presidente

ALLEGATO 1

Riunioni della Commissione con gli esperti nazionali

Il presente allegato stabilisce le modalità di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro.

1.     Ambito di applicazione

Le disposizioni del punto 15 dell'accordo quadro riguardano le seguenti riunioni:

1)

le riunioni della Commissione che si svolgono nell'ambito di gruppi di esperti costituiti dalla Commissione, alle quali sono invitate autorità nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati;

2)

le riunioni ad hoc della Commissione alle quali sono invitati esperti nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati.

Le riunioni dei comitati di «comitatologia» sono escluse, fatte salve specifiche disposizioni attuali e future riguardanti la messa a disposizione d'informazioni al Parlamento per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

2.     Informazioni da trasmettere al Parlamento

La Commissione si impegna a trasmettere al Parlamento la stessa documentazione che fornisce alle autorità nazionali in relazione alle riunioni summenzionate. La Commissione trasmette tali documenti, inclusi gli ordini del giorno, a una casella di posta elettronica funzionale del Parlamento contemporaneamente al loro invio agli esperti nazionali.

3.     Invito degli esperti del Parlamento

Su richiesta del Parlamento, la Commissione può decidere di invitare il Parlamento a inviare esperti del Parlamento a partecipare alle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali di cui al punto 1.

ALLEGATO 2

Trasmissione al Parlamento ▐ di informazioni riservate

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate , quali definite al punto 1.2., della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati ▐.

1.2.

Per «informazione» si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.

1.2.1.

Per informazioni riservate si intendono le «informazioni classificate UE» (ICUE) e «altre informazioni riservate» non classificate.

1.2.2.

Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intendono le informazioni e i materiali, classificati come «TRES SECRET UE/ EU TOP SECRET», «SECRET UE», «CONFIDENTIEL UE» o «RESTREINT UE» o aventi contrassegni di classificazione nazionali o internazionali equivalenti, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o a uno o più Stati membri, indipendentemente dal fatto che le informazioni suddette provengano dall'interno dell'Unione ovvero dagli Stati membri, da Stati terzi o da organizzazioni internazionali.

a)    TRES SECRET UE/ EU TOP SECRET:

questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

b)    SECRET UE:

questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

c)    CONFIDENTIEL UE:

questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

d)    RESTREINT UE:

questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.

1.2.3

Per «altre informazioni riservate» si intendono le altre informazioni riservate, incluse le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, richieste dal Parlamento e/o trasmesse dalla Commissione.

1.3.

La Commissione assicura al Parlamento l'accesso a informazioni riservate , conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da uno degli organi parlamentari o da uno dei titolari di un mandato indicati nel punto 1.4 riguardo alla trasmissione di informazioni riservate. Inoltre, la Commissione può trasmettere di propria iniziativa al Parlamento qualsiasi informazione riservata conformemente alle disposizioni del presente allegato.

1.4.

Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione :

il presidente del Parlamento,

i presidenti delle commissioni parlamentari interessate,

l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti, e

il capo della delegazione del Parlamento facente parte della delegazione dell'Unione ad una conferenza internazionale.

1.5.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, nella misura in cui non siano coperte, al momento della richiesta di uno degli organi parlamentari / titolari di un mandato di cui al punto 1.4. , da una decisione definitiva della Commissione o da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea , e le informazioni relative alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Tale disposizione si applica senza pregiudizio del punto 44 dell'accordo quadro e dei diritti di controllo del bilancio del Parlamento.

1.6.

Le presenti disposizioni si applicano senza pregiudizio della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (5), nonché le pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (6).

2.   Regole generali

2.1.

La Commissione, appena possibile, trasmette agli organi parlamentari / titolari di un mandato di cui al punto 1.4 che ne abbiano fatto richiesta ogni informazione riservata necessaria all'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, rispettano:

i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti a un equo processo e il diritto alla tutela della vita privata;

le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari;

la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali;

la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano nell'ambito della sicurezza pubblica, della difesa, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari.

In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o di un'organizzazione internazionale sono trasmesse solo previo accordo dei medesimi.

2.2.

Le ICUE sono trasmesse al Parlamento e trattate e protette da quest'ultimo in conformità delle norme minime comuni in materia di sicurezza, applicate dalle altre istituzioni dell'Unione, e in particolare dalla Commissione.

Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, la Commissione si assicura di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le norme e le definizioni internazionali e con le sue norme interne, tenendo conto nel contempo della necessità del Parlamento di poter accedere ai documenti classificati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.

2.3.

Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione o sul suo livello adeguato di classificazione , o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2, le due istituzioni si consultano senza indugio e prima della trasmissione del documento. Nel corso di tali consultazioni, il Parlamento è rappresentato dal presidente dell'organo parlamentare interessato , accompagnato se del caso dal relatore, ovvero dal titolare di un mandato, che ha presentato la richiesta. La Commissione è rappresentata dal competente membro della Commissione , previa consultazione del Commissario responsabile per le questioni di sicurezza. In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

2.4.

Se, al termine della procedura di cui al punto 2.3 , il disaccordo persiste, il presidente del Parlamento, su richiesta motivata del competente organo parlamentare / titolare di un mandato che ha presentato la richiesta , invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3.2 del presente allegato. La Commissione informa per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso.

2.5.

L'accesso alle ICUE è concesso in conformità delle norme applicabili in materia di nulla osta personale di sicurezza.

2.5.1.

L'accesso alle informazioni classificate «TRÈS SECRET UE /EU TOP SECRET», «SECRET UE» e «CONFIDENTIEL UE» può essere concesso unicamente ai funzionari del Parlamento e ai dipendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici per i quali tali informazioni sono assolutamente necessarie, che siano stati previamente designati dall'organo parlamentare / dal titolare di un mandato come aventi la«necessità di sapere» e ai quali sia stato rilasciato un nulla osta di sicurezza adeguato.

2.5.2

Tenuto conto delle prerogative e delle competenze del Parlamento, i deputati cui non sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza possono accedere ai documenti classificati «CONFIDENTIEL UE» sulla base di modalità pratiche definite di comune accordo, comprendenti la firma di una dichiarazione sull'onore in cui si impegnano a non diffondere tali documenti a terzi.

L'accesso ai documenti classificati «SECRET UE»è concesso ai deputati cui sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza adeguato.

2.5.3.

Con il sostegno della Commissione sono adottate delle disposizioni atte a garantire che il Parlamento possa ottenere quanto prima il necessario contributo da parte delle autorità nazionali nel quadro della procedura di nulla osta.

I dettagli sulla categoria o sulle categorie di persone che devono avere accesso alle informazioni riservate sono comunicate contemporaneamente alla richiesta. Prima di ottenere l'accesso a tali informazioni, gli interessati sono informati sul grado di riservatezza delle informazioni e sugli obblighi in materia di sicurezza che ne derivano. La questione dei nulla osta di sicurezza sarà riesaminata nel quadro della revisione del presente allegato e delle future disposizioni in materia di sicurezza di cui ai punti 4.1 e 4.2.

3.   Modalità di accesso e di trattamento delle informazioni riservate

3.1.

Le informazioni riservate comunicate a norma delle procedure di cui al punto 2.3 e, se del caso, di cui al punto 2.4 sono messe a disposizione, sotto la responsabilità del presidente o di un membro della Commissione , dell' organo parlamentare / del titolare di un mandato che ne abbia fatto richiesta alle seguenti condizioni:

Il Parlamento e la Commissione garantiscono la registrazione e la tracciabilità delle informazioni riservate.

Nello specifico, le ICUE classificate come«CONFIDENTIEL UE» e «SECRET UE» sono trasmesse dal registro centrale del Segretariato generale della Commissione al corrispondente servizio competente del Parlamento, che sarà responsabile di metterle a disposizione, secondo le modalità concordate, dell'organo parlamentare / titolare di un mandato che ha presentato la richiesta.

La trasmissione di ICUE classificate come«TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» è soggetta a ulteriori modalità concordate tra la Commissione e l'organo parlamentare / il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, al fine di garantire un livello di protezione proporzionato alla classificazione.

3.2.

Fatte salve le disposizioni i cui ai punti 2.2. e 2.4. e le future disposizioni in materia di sicurezza di cui al punto 4.1, l'accesso e le modalità previsti per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo prima di trasmettere l'informazione . Tale accordo tra il membro della Commissione competente per il settore interessato e l' organo parlamentare ( rappresentato dal suo presidente ) / il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, prevede la scelta di una delle opzioni di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 al fine di garantire il grado di riservatezza adeguato .

3.2.1.

Per quanto concerne i destinatari delle informazioni riservate si dovrebbe prevedere una delle seguenti opzioni:

▐ l'informazione destinata unicamente al presidente del Parlamento , in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali ;

l'Ufficio di presidenza e/o la Conferenza dei presidenti,

il presidente e il relatore della commissione parlamentare interessata;

tutti i membri (titolari e sostituti) della commissione parlamentare interessata;

tutti i deputati del Parlamento europeo.

È vietato rendere pubbliche le informazioni riservate in questione o trasmetterle a qualsiasi altro destinatario senza il consenso della Commissione .

3.2.2.

Per quanto concerne le modalità per il trattamento delle informazioni riservate, si dovrebbero prevedere le seguenti opzioni:

a)

l'esame dei documenti in una sala di lettura sicura se le informazioni sono classificate come «CONFIDENTIEL UE» e oltre;

b)

lo svolgimento di una riunione a porte chiuse, cui partecipano esclusivamente i membri dell'Ufficio di presidenza, i membri della Conferenza dei presidenti o i membri titolari e sostituti della commissione parlamentare competente, nonché i funzionari del Parlamento e i dipendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici, che siano stati previamente designati dal presidente come aventi la «necessità di sapere» e la cui presenza sia assolutamente necessaria, a condizione che sia stato loro rilasciato il nulla osta di sicurezza del livello richiesto, tenendo conto delle seguenti condizioni:

tutti i documenti possono essere numerati, distribuiti all'inizio della riunione e nuovamente ritirati al termine di quest'ultima. Non è consentito prendere appunti né fare fotocopie;

il verbale della riunione non fa alcun riferimento all'esame del punto trattato secondo la procedura riservata.

Prima della trasmissione, tutti i dati personali sono soppressi dai documenti.

Le informazioni riservate trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento sono soggette a un livello di protezione equivalente a quello riconosciuto alle informazioni riservate trasmesse per iscritto. Ciò può includere una dichiarazione sull’onore ad opera dei destinatari dell'informazione di non divulgarne il contenuto a terzi.

3.2.3

Quando informazioni scritte devono essere esaminate in una sala di lettura sicura, il Parlamento assicura che siano applicate le seguenti misure:

sistema di archiviazione sicuro per le informazioni riservate ;

una sala di lettura resa sicura ▐ senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza fax, senza «scanner» o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmissione di documenti, ecc.▐;

disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla sala di lettura, che prevedano di firmare all'entrata in un registro apposito e una dichiarazione sull'onore con cui ci si impegna a non diffondere le informazioni riservate esaminate.

3.2.4.

Ciò non preclude che altre misure equivalenti siano concordate tra le istituzioni.

3.3.

In caso di mancata osservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni dei membri di cui all'allegato VIII del regolamento del Parlamento e, per quanto riguarda i funzionari e gli altri dipendenti del Parlamento europeo, le disposizioni applicabili dell'articolo 86 dello Statuto dei funzionari  (7) o dell'articolo 49 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.     Disposizioni finali

4.1.

La Commissione e il Parlamento europeo prendono tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente allegato.

A tal fine, i servizi competenti della Commissione e del Parlamento coordinano strettamente l'attuazione del presente allegato. Ciò comprende la verifica della tracciabilità delle informazioni riservate e il controllo congiunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate.

Il Parlamento si impegna ad adeguare, ove necessario, le sue disposizioni interne così da attuare le norme sulla sicurezza relative alle informazioni riservate stabilite nel presente allegato.

Il Parlamento si impegna ad adottare quanto prima le sue future disposizioni in materia di sicurezza e a verificare tali disposizioni di concerto con la Commissione, al fine di stabilire l'equivalenza delle norme di sicurezza. Si tratterà di dare attuazione al presente allegato per quanto riguarda:

le disposizioni e le norme tecniche di sicurezza relative al trattamento e all'archiviazione delle informazioni riservate, incluse le misure di sicurezza nei settori della sicurezza materiale, del personale, dei documenti e informatica;

l'istituzione di una commissione di controllo ad hoc, costituita da deputati debitamente autorizzati alla gestione delle ICUE classificate come «TRES SECRET UE/ EU TOP SECRET».

4.2.

Il Parlamento e la Commissione rivedono il presente allegato e, se necessario, lo adeguano, al più tardi al momento della revisione di cui al punto 54 dell'accordo quadro, alla luce degli sviluppi relativi a:

le future disposizioni in materia di sicurezza che interessano il Parlamento e la Commissione;

altri accordi o atti giuridici rilevanti per la trasmissione di informazioni tra le istituzioni.

ALLEGATO 3

Negoziazione e conclusione di accordi internazionali

Il presente allegato definisce modalità dettagliate per la messa a disposizione di informazioni al Parlamento in merito alle negoziazioni e alla conclusione di accordi internazionali di cui ai punti 23, 24 e 25 dell’accordo quadro:

1)

La Commissione informa il Parlamento della sua intenzione di proporre l'avvio di negoziati nello stesso momento in cui ne informa il Consiglio.

2)

In linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell’accordo quadro, la Commissione, nel proporre progetti di direttive negoziali in vista della loro adozione da parte del Consiglio, li presenta contemporaneamente al Parlamento.

3)

La Commissione tiene in debito conto le osservazioni del Parlamento durante le negoziazioni.

4)

In linea con le disposizioni di cui al punto 23 dell’accordo quadro, la Commissione tiene regolarmente e tempestivamente informato il Parlamento in merito allo svolgimento dei negoziati finché l'accordo non sia stato siglato e indica se e in che modo le osservazioni del Parlamento sono state integrate nei testi oggetto di negoziato e, in caso contrario, ne illustra i motivi.

5)

Nel caso di accordi internazionali la cui conclusione richieda l'approvazione del Parlamento, la Commissione fornisce al Parlamento, durante la procedura negoziale, tutte le informazioni importanti che trasmette anche al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio). Tali informazioni includono i progetti di emendamento alle direttive negoziali adottate, i progetti di testi negoziali, gli articoli concordati, la data concordata per la firma dell'accordo nonché il testo dell'accordo da siglare. La Commissione trasmette altresì al Parlamento, così come trasmette al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio) qualsiasi documento pertinente ricevuto da terzi, previo consenso dell'originatore. La Commissione tiene informata la commissione parlamentare responsabile circa l'evoluzione dei negoziati e, in particolare, illustra in che modo le osservazioni del Parlamento siano state enute in considerazione.

6)

Nel caso di accordi internazionali per la cui conclusione non è necessaria l'approvazione del Parlamento, la Commissione assicura che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato, fornendo informazioni che coprono almeno i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali adottate, il successivo svolgimento dei negoziati nonché la conclusione degli stessi.

7)

In linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell’accordo quadro, la Commissione fornisce al Parlamento informazioni esaustive a tempo debito al momento della firma di un accordo internazionale, e informa quanto prima il Parlamento qualora ne intenda proporre al Consiglio l'applicazione provvisoria, illustrandone le ragioni, a meno che motivi di urgenza non glielo impediscano.

8)

La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento contemporaneamente e a tempo debito della propria intenzione di proporre al Consiglio la sospensione di un accordo internazionale e ne illustra i motivi.

9)

Per quanto riguarda gli accordi internazionali che rientrano nell'ambito della procedura di approvazione disciplinata dal TFUE, la Commissione tiene altresì il Parlamento pienamente informato prima di approvare le modifiche a un accordo, autorizzate in deroga dal Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

ALLEGATO 4

Calendario per il programma ▐ di lavoro della Commissione

Il programma di lavoro della Commissione è corredato da un elenco di proposte legislative e non legislative per gli anni successivi. Il programma di lavoro della Commissione copre l'anno successivo e fornisce un'indicazione dettagliata delle priorità della Commissione per gli anni seguenti. Il programma di lavoro della Commissione può quindi costituire la base per un dialogo strutturato con il Parlamento, al fine di conseguire un’intesa comune.

Il programma di lavoro della Commissione include altresì le iniziative programmate in materia di norme non vincolanti, di ritiri e di semplificazione.

1.

Nel primo semestre di un determinato anno, i membri della Commissione avviano un dialogo regolare e continuo con le commissioni parlamentari competenti sull'attuazione del programma di lavoro della Commissione per quell'anno e sulla preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione. Sulla base di tale dialogo, ogni commissione parlamentare riferisce in merito agli esiti alla Conferenza dei presidenti di commissione.

2.

Parallelamente, la Conferenza dei presidenti di commissione avvia uno scambio di opinioni regolare con il vicepresidente della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali, onde valutare lo stato di attuazione dell'attuale programma di lavoro della Commissione, discutere della preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione e tracciare il bilancio dei risultati del dialogo bilaterale in corso fra le commissioni parlamentari interessate e i membri della Commissione competenti.

3.

In giugno, la Conferenza dei presidenti di commissione presenta alla Conferenza dei presidenti una relazione sintetica, che dovrebbe includere i risultati dell'analisi dell'attuazione del programma di lavoro della Commissione e le priorità del Parlamento per il successivo programma di lavoro della Commissione. Il Parlamento informa la Commissione in merito a tali priorità.

4.

Sulla base di detta relazione sintetica, il Parlamento, nella tornata di luglio, adotta una risoluzione in cui illustra la sua posizione e che include, in particolare, le richieste basate su relazioni di iniziativa legislativa.

5.

Ogni anno durante la prima tornata di settembre, si tiene una discussione sullo stato dell'Unione, durante la quale il presidente della Commissione pronuncia un discorso in cui fa il punto della situazione per l'anno in corso e presenta le priorità per gli anni successivi. A tal fine, il presidente della Commissione presenta contemporaneamente per iscritto al Parlamento i principali elementi che sottendono all'elaborazione del programma di lavoro della Commissione per l'anno seguente.

6.

Dall'inizio di settembre, le commissioni parlamentari e i membri della Commissione competenti possono incontrarsi per uno scambio di opinioni maggiormente approfondito sulle priorità future per ciascuna delle rispettive aree d'azione. Tali riunioni si concludono, se del caso, con una riunione tra la Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei Commissari e una riunione tra la Conferenza dei presidenti e il presidente della Commissione.

7.

In ottobre la Commissione adotta il suo programma di lavoro per l'anno seguente. Successivamente, il presidente della Commissione presenta tale programma di lavoro al Parlamento a un livello adeguato.

8.

Il Parlamento può tenere una discussione e adottare una risoluzione nella tornata di dicembre.

9.

Il presente calendario si applica a ogni ciclo regolare di programmazione, eccezion fatta per gli anni in cui si tengono le elezioni del Parlamento e che coincidono con la fine del mandato della Commissione.

10.

Il presente calendario non inficia alcun accordo o programmazione interistituzionale futura.


(1)  GU L 44 del 15.2.2005, pag. 1.

(2)  GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 125.

(3)   GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1 .

(4)   Le informazioni da fornire al Parlamento europeo sulle attività dei comitati di «comitatologia» e le prerogative del Parlamento nell'esperimento delle procedure di comitatologia sono chiaramente definite in altri atti: 1) la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità. per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); 2) l'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008 tra il Parlamento e la Commissione sulle procedure di comitatologia; 3) gli strumenti necessari per l'applicazione dell'articolo 291 TFUE .

(5)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(7)   egolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/119


Mercoledì 20 ottobre 2010
Adeguamento del regolamento del Parlamento all'accordo quadro rivisto sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione

P7_TA(2010)0367

Decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento europeo all'accordo quadro riveduto sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2010/2127(REG))

2012/C 70 E/13

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 127, 211 e 212 del suo regolamento,

vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 relativa alla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1),

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0278/2010),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche figuranti in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore dell'accordo quadro riveduto;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 – paragrafo 2

2.   Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento.

2.   Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento. I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.

Il mancato rispetto di tali elementi può comportare l'applicazione delle misure previste agli articoli 152, 153 e 154.

Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 152, 153 e 154.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 23 – paragrafo 11 bis (nuovo)

 

11 bis.     L'Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di cariche e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e allegate al presente regolamento.

 

(L'allegato VIII, parte A, paragrafo 1, comma 4, è soppresso)

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 35

Programma legislativo e di lavoro della Commissione

Programma di lavoro della Commissione

1.   Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.

1.   Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.

Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma legislativo e di lavoro della Commissione in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni e allegati al regolamento.

Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione , che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni e allegati al regolamento.

2.   In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma legislativo e di lavoro annuale .

2.   In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma di lavoro della Commissione .

3.   Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.

3.   Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma di lavoro della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.

4.   Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.

4.   Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 3

Qualora una proposta figuri nel programma legislativo annuale , la commissione competente può decidere di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria della proposta.

Qualora una proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione , la commissione competente può decidere di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria della proposta.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 44 – paragrafo 3

3.   Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull'iniziativa e , in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione .

3.   Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se sta preparando un parere sull'iniziativa . In caso affermativo, la commissione competente non approva la propria relazione prima di aver ricevuto il parere della Commissione.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 45 – paragrafo 2

2.   Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 46, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma legislativo e di lavoro annuale concordato a norma dell'articolo 35.

2.   Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 46, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma di lavoro della Commissione concordato a norma dell'articolo 35.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 90 – paragrafo 1

1.   Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale , ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. A seconda del caso, si applicano l'articolo 188, paragrafo 2, e gli articoli 50 o 51.

1.   Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. A seconda del caso, si applicano l'articolo 188, paragrafo 2, e gli articoli 50 o 51.

I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che la Commissione informi esaurientemente il Parlamento in merito alle raccomandazioni sul mandato a negoziare , se necessario in forma riservata, e gli fornisca le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 .

I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che il Parlamento riceva informazioni immediate, regolari ed esaurienti , se necessario in forma riservata, in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi inclusi i progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni di cui al paragrafo 3 da parte:

della Commissione conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai suoi impegni nell’ambito dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e

del Consiglio conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 90 – paragrafo 4

4.     Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata.

soppresso

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 91

Qualora la Commissione e/o il Consiglio siano tenuti a informare immediatamente e pienamente il Parlamento a norma dell'articolo 218, paragrafo 10 , del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, viene resa una dichiarazione in Aula seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 90 o dell'articolo 97 del presente regolamento.

Qualora la Commissione a norma dei suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea informi il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale , viene resa una dichiarazione in Aula seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 90 o dell'articolo 97 del presente regolamento.

 

La stessa procedura si applica quando la Commissione informa il Parlamento di una proposta relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 137 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma legislativo e di lavoro annuale concordato conformemente all'articolo 35.

1.   Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma di lavoro della Commissione concordato conformemente all'articolo 35.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 193 – paragrafo 2 – interpretazione – comma 3 bis (nuovo)

 

Le disposizioni di questo paragrafo sono da interpretarsi in conformità del punto 50 dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 3

3.

Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

3.

Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, o qualora siano semplicemente volte a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III – paragrafo 3

3.

Se un’interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, il Segretariato trasmette all’interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.

3.

Se un’interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all’interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato VIII – parte A – paragrafo 5

5.

Sanzioni: in caso di infrazione, il presidente della commissione , previa consultazione dei vicepresidenti, adotta con decisione motivata le sanzioni (ammonizione, espulsione temporanea, prolungata o definitiva dalla commissione) .

Contro tale decisione il membro interessato può presentare un ricorso non sospensivo. Questo ricorso è esaminato congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dall'ufficio di presidenza della commissione interessata. La decisione, adottata a maggioranza, è senza appello.

Qualora sia provato che un funzionario non ha rispettato il segreto, gli sono comminabili le sanzioni previste dallo Statuto del personale.

5.

Sanzioni: in caso di infrazione, il presidente della commissione agisce conformemente all' articolo 9, paragrafo 2, e agli articoli 152, 153 e 154 .


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0366.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 19 ottobre 2010

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/124


Martedì 19 ottobre 2010
Rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ***I

P7_TA(2010)0358

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))

2012/C 70 E/14

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0065),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0068/2010),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 settembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0217/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 19 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2010)0041

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1090/2010)


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/125


Martedì 19 ottobre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Nordjylland/Danimarca

P7_TA(2010)0359

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Danimarca) (COM(2010)0451 – C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD))

2012/C 70 E/15

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0451 – C7-0222/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0270/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Danimarca ha richiesto assistenza in relazione a 951 esuberi in 45 imprese operanti nella divisione 28 NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) nella regione NUTS II del Nordjylland,

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi a titolo del FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva che, ai fini della mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica, che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.

rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 19 ottobre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Danimarca)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 22 gennaio 2010 la Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature nella regione del Nordjylland, e ha fornito informazioni supplementari fino al 28 aprile 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 7 521 359 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 7 521 359 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/128


Martedì 19 ottobre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: NXP Semiconductors/Paesi Bassi

P7_TA(2010)0360

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Paesi Bassi) (COM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))

2012/C 70 E/16

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0446 – C7-0210/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0269/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 512 esuberi nella NXP Semiconductors Netherlands operante nel settore elettronico nelle regioni NUTS II di Gelderland e Eindhoven,

E.

considerando che le domande di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi a titolo del FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

prende atto che, ai fini della mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell’innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica, che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.

rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 19 ottobre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 26 marzo 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nella NXP Semiconductors Netherlands BV, e hanno fornito informazioni supplementari fino al 3 giugno 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 809 434 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 1 809 434 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/131


Martedì 19 ottobre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Qimonda/Portogallo

P7_TA(2010)0361

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portogallo) (COM(2010)0452 – C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD))

2012/C 70 E/17

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0452 – C7-0223/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0271/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che il Portogallo ha richiesto assistenza in relazione a 839 esuberi nella multinazionale Qimonda AG operante nel settore elettronico nella regione NUTS II del Nord,

E.

considerando che le domande di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi a titolo del FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

rileva che, ai fini della mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica, che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.

rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 19 ottobre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portogallo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28 dello stesso,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1 ° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 17 dicembre 2009 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nella Qimonda Portugal S.A., e ha fornito informazioni supplementari fino al 28 aprile 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 405 671 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Portogallo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 405 671 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/134


Martedì 19 ottobre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Cataluña automoción/Spagna

P7_TA(2010)0362

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/002 ES/Cataluña automoción) (COM(2010)0453 – C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD))

2012/C 70 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0453 – C7-0224/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0272/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 1 429 esuberi in 23 imprese operanti nel settore 29 NACE Rev. 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella regione NUTS II della Catalogna,

E.

considerando che le domande di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi non utilizzati a titolo del Fondo sociale europeo, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

prende atto che, ai fini della mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica, che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.

rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 19 ottobre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/002 ES/Cataluña automoción)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 29 gennaio 2010 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 23 imprese operanti nel settore 29 NACE Rev. 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) in un'unica regione NUTS II, la Catalogna (ES51) e ha fornito informazioni supplementari fino al 26 aprile 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 752 935 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 752 935 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/137


Martedì 19 ottobre 2010
Regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale ***I

P7_TA(2010)0363

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

2012/C 70 E/19

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0151),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0009/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0260/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 19 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2009)0051

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1236/2010)

ALLEGATO

Dichiarazioni relative all'articolo 48

osservano che ognuna delle disposizioni di carattere non essenziale dell'atto legislativo di base, ora elencate all'articolo 51 del regolamento (delega di poteri), può diventare in futuro, in qualunque momento, un elemento politicamente significativo del vigente regime di controllo della NEAFC, nel qual caso il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che entrambi i legislatori, il Consiglio o il Parlamento europeo, possono immediatamente esercitare il diritto di sollevare obiezioni a un progetto di atto delegato della Commissione o il diritto di revocare i poteri delegati, ai sensi rispettivamente degli articoli 48 e 49 del regolamento.

convengono che l'inserimento di una qualsivoglia disposizione del regime di controllo della NEAFC nel presente regolamento tra gli elementi non essenziali, ora elencati all'articolo 51, non implica di per sé che tale disposizione sarà automaticamente considerata dai legislatori come avente carattere non essenziale in eventuali futuri regolamenti.

dichiarano che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 TFUE o singoli atti legislativi contenenti disposizioni siffatte.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/138


Martedì 19 ottobre 2010
Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ***

P7_TA(2010)0364

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))

2012/C 70 E/20

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (11076/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0181/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0262/2010),

1.

dà la sua approvazione alla modifica della convenzione;

2.

chiede al Consiglio e alla Commissione di istituire, prima dell'apertura dei negoziati sulla revisione delle disposizioni nel quadro delle organizzazioni regionali della pesca che deve essere eseguita dall'Unione europea, i meccanismi necessari a garantire la debita partecipazione degli osservatori del Parlamento a tali negoziati;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale.


Mercoledì 20 ottobre 2010

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/139


Mercoledì 20 ottobre 2010
Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna ***I

P7_TA(2010)0368

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna (COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

2012/C 70 E/21

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0085),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0086/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti del 29 aprile 2010 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 ottobre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0263/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 145 del 3.6.2010, pag. 4.


Mercoledì 20 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2010)0054

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010)

Mercoledì 20 ottobre 2010
ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione

La Commissione affronterà la questione dello strumento del Fondo europeo di sviluppo al fine di integrarlo nel bilancio dell'Unione nel quadro delle sue proposte relative al prossimo quadro finanziario pluriennale.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/140


Mercoledì 20 ottobre 2010
Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità ***I

P7_TA(2010)0369

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti (COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

2012/C 70 E/22

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0309),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0146/2010),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 ottobre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0288/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto delle dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della dichiarazione della Commissione allegate alle presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.


Mercoledì 20 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2010)0171

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010)

Mercoledì 20 ottobre 2010
ALLEGATO

Dichiarazione dell'alto rappresentante sull'equilibrio geografico in seno al SEAE

L'alto rappresentante accorda la massima importanza all'assunzione secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione, nonché alla necessità di garantire una presenza adeguata e significativa di cittadini di tutti gli Stati membri.

Il SEAE dovrebbe sfruttare appieno la diversità e la mole di esperienza e perizia acquisite nei vari ministeri degli esteri dell'Unione.

Per conseguire tali obiettivi, l'alto rappresentante utilizzerà tutte le possibilità offerte dall'applicazione della procedura SEAE di nomina. Nella sua relazione annuale sulla copertura dei posti nel SEAE, l'alto rappresentante dedicherà una sezione a tale riguardo.

Dichiarazione dell'alto rappresentante sull'equilibrio di genere in seno al SEAE

L'alto rappresentante accorda la massima importanza alla promozione dell'equilibrio di genere nell'organico del SEAE.

Essenziale per promuovere l'equilibrio di genere è incoraggiare le candidature presentate dalle donne a posti nel SEAE e rimuovere gli ostacoli al riguardo. Sulla base dell'esperienza acquisita tramite la procedura di nomina per la rotazione dei capi delegazione nel 2010, il SEAE esaminerà come tenere meglio in considerazione le caratteristiche spesso non lineari di candidatura delle donne nelle future procedure di nomina e come rimuovere gli eventuali ostacoli. L'alto rappresentante individuerà inoltre le migliori pratiche dei servizi diplomatici nazionali e le applicherà al SEAE ogniqualvolta possibile.

L'alto rappresentante sfrutterà appieno le possibilità offerte dall'articolo 1 quinquies, paragrafi 2 e 3 dello statuto per promuovere l'occupazione femminile nel servizio.

Nella sua relazione annuale sulla copertura dei posti nel SEAE l'alto rappresentante dedicherà una sezione all'equilibrio di genere.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 95, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari

La Commissione motiverà debitamente nei confronti dell'alto rappresentante eventuali pareri negativi che possa esprimere in merito ad una persona figurante nell'elenco dei candidati.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/142


Mercoledì 20 ottobre 2010
Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010: Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio; sezione III - Commissione; sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna

P7_TA(2010)0370

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II - Consiglio europeo e Consiglio; sezione III - Commissione; sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

2012/C 70 E/23

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, presentato dalla Commissione il 17 giugno 2010 (COM(2010)0315),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010, adottata dal Consiglio il 13 settembre 2010 (13475/2010 – C7-0262/2010),

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0283/2010),

A.

considerando che il presente bilancio rettificativo è il terzo e ultimo di una serie di atti normativi necessari per attuare l'accordo politico e la successiva decisione del Consiglio che istituisce il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), gli altri due essendo costituiti da una modifica del regolamento finanziario e da una modifica dello statuto del personale,

B.

considerando che l'istituzione del SEAE deve essere improntata ai principi dell'efficacia in termini di costi, della neutralità di bilancio e di una gestione sana ed efficiente, tenendo nel contempo pienamente conto dell'impatto della crisi economica sulle finanze pubbliche e della necessità del rigore di bilancio,

C.

considerando inoltre che occorre compiere ogni sforzo per garantire di evitare eventuali duplicazioni e potenziali conflitti di competenze, soprattutto in quanto ciò determinerebbe non solo politiche esterne meno efficaci, ma anche un uso inefficace delle scarse risorse di bilancio,

D.

considerando che il fabbisogno per il 2011 è coperto dalla lettera rettificativa 1/2010 al bilancio 2011 e sarà integrato nella procedura generale di bilancio per tale esercizio,

E.

considerando che gran parte delle risorse necessarie sarà semplicemente trasferita dalle Sezioni relative al Consiglio europeo e Consiglio e alla Commissione, ma un limitato importo di nuove risorse è altresì necessario in termini di organico e di personale contrattuale,

F.

considerando che questo progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 integrerà formalmente questo adeguamento di bilancio nel bilancio 2010, compresa la creazione di una nuova Sezione X distinta, che fa parte dell'accordo politico,

G.

considerando che è necessario salvaguardare i poteri del Parlamento in materia di discarico di bilancio,

H.

considerando che è opportuno ricordare ancora una volta come sia essenziale che l'Unione europea sia in grado di gestire l'intera gamma dei suoi strumenti esterni nell'ambito di una struttura coerente, e considerando che la messa a disposizione di risorse del bilancio 2010 per istituire tale struttura, nella sua fase iniziale, costituisce l'obiettivo politico della presente risoluzione,

I.

considerando che il Consiglio ha adottato la sua posizione il 13 settembre 2010,

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010;

2.

approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2010 e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 6/2010 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alle altre istituzioni e organi interessati.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 12.3.2010.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/144


Mercoledì 20 ottobre 2010
Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010, Sezione III – Commissione – Misure di accompagnamento nel settore delle banane (BAM)

P7_TA(2010)0371

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))

2012/C 70 E/24

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 310 e 314 e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 37,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, presentato dalla Commissione l'8 aprile 2010 (COM(2010)0149),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità, presentata dalla Commissione l'8 aprile 2010 (COM(2010)0150),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, presentata dalla Commissione il 17 marzo 2010 (COM(2010)0102),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010, adottata dal Consiglio il 13 settembre 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010),

visto l'articolo 75 ter del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0281/2010),

A.

considerando che la Commissione propone di modificare il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per consentire il finanziamento delle misure di accompagnamento nel settore bananiero (Banana Accompanying Measures – BAM) negli anni dal 2010 al 2013, con una dotazione complessiva di 190 milioni di EUR, cui potrebbero aggiungersi altri 10 milioni di EUR se il margine lo consentirà,

B.

considerando che la ripartizione annuale proposta per l'assistenza finanziaria per le BAM prevede un importo di 75 milioni di EUR nel 2010,

C.

considerando che il margine disponibile della rubrica 4 è di soli 875 530 EUR, a causa della necessità di finanziare in misura massima, nel 2010, le priorità dell’Unione europea quale attore globale,

D.

considerando che la parte maggiore di tale assistenza finanziaria nel 2010 proviene da una riassegnazione nell'ambito della rubrica 4 del bilancio (55,8 milioni di EUR su un totale di 75 milioni di EUR),

E.

considerando che la riassegnazione proposta incide su strumenti e azioni che l'Unione europea e il Parlamento europeo in particolare hanno definito di grande interesse,

F.

considerando che la necessità di assistenza finanziaria per le BAM non era prevista al momento dell'adozione dell'attuale quadro finanziario pluriennale,

G.

considerando che le precedenti procedure di bilancio hanno mostrato l'estrema pressione cui è sottoposta la rubrica in questione,

H.

considerando che non dovrebbe essere messa in discussione l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai paesi ACP fornitori di banane, i quali subiscono le conseguenze della liberalizzazione dello status di nazione più favorita nell'ambito dell'OMC, e che lo sforzo di bilancio non dovrebbe essere rinviato,

I.

considerando che, nella sostanza, il Parlamento è pronto a negoziare, nella fase di conciliazione, con l'altro ramo dell'autorità di bilancio,

J.

considerando che il margine restante di 875 530 EUR potrebbe essere utilizzato per il finanziamento delle BAM,

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010 e della posizione del Consiglio;

2.

ricorda la sua posizione di principio, secondo la quale le nuove priorità dovrebbero essere finanziate con nuovi fondi;

3.

ritiene che il finanziamento della BAM soddisfi le condizioni di cui al punto 27 dell'AII del 17 maggio 2006 sul ricorso allo strumento di flessibilità;

4.

invita la Commissione a presentare una nuova proposta per la mobilitazione dello strumento di flessibilità per il restante importo di 74 124 470 EUR;

5.

ha deciso di modificare la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010 nel modo indicato in appresso;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, insieme all'emendamento, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

SEZIONE: III -   Commissione

 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

07 02 04 Azione preparatoria - Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero

Stanziam.

2 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

1 500 000

0

2 000 000

2 000 000

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

19 06 08 Risposta di emergenza alla crisi finanziaria ed economica nei paesi in via di sviluppo

Stanziam.

3 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

2 500 000

0

3 000 000

2 000 000

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

19 09 01 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell’America latina

Stanziam.

356 268 000

306 484 268

355 268 000

306 484 268

355 268 000

306 484 268

1 000 000

0

356 268 000

306 484 268

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

19 10 01 01 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

Stanziam.

523 450 000

483 097 103

521 450 000

483 097 103

521 450 000

483 097 103

2 000 000

0

523 450 000

483 097 103

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21 02 01 Sicurezza alimentare

Stanziam.

238 766 452

190 000 000

237 766 452

190 000 000

237 766 452

190 000 000

1 000 000

0

238 766 452

190 000 000

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21 05 01 01 Salute

Stanziam.

45 885 491

16 271 430

44 885 491

16 271 430

44 885 491

16 271 430

1 000 000

0

45 885 491

16 817 430

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21 05 01 06 Azione preparatoria - Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo

Stanziam.

3 300 000

3 000 000

p m

3 000 000

p m

3 000 000

3 300 000

0

3 300 000

3 000 000

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21 06 03 Sostegno all’adeguamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero

Stanziam.

175 756 786

80 000 000

151 432 316

80 000 000

151 432 316

80 000 000

24 324 470

0

175 756 786

80 000 000

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21 07 04 Accordi sui prodotti di base

Stanziam.

4 600 000

4 600 000

2 800 000

4 600 000

2 800 000

4 600 000

1 800 000

1 800 000

4 600 000

4 600 000

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilancio 2010

PBR 3/2010

della Commissione

Posizione del Consiglio

Emendamento del PE

Nuovo importo

 

 

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21 02 03 Strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

Stanziam.

162 700 000

342 700 000

145 300 000

342 700 000

145 300 000

342 700 000

17 400 000

0

162 700 000

342 700 000

Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA

Non modificata

COMMENTI

Non modificati

MOTIVAZIONE

Si veda la risoluzione approvata dal Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 12.3.2010.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/149


Mercoledì 20 ottobre 2010
Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio 2011 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

P7_TA(2010)0372

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, tutte le sezioni (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))

2012/C 70 E/25

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle priorità per il bilancio 2011, sezione III – Commissione (4),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2011 (5),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 presentato dalla Commissione il 27 aprile 2010 (COM(2010)0300),

vista la posizione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 adottata dal Consiglio il 12 agosto 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

vista la lettera rettificativa n. 1/2011 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 presentata dalla Commissione il 15 settembre 2010,

visto l'articolo 75 ter del regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0284/2010),

SEZIONE III

Questioni chiave e priorità per il bilancio 2011

1.

è fermamente convinto che la procedura di bilancio a norma del nuovo trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) richieda una piena partecipazione politica ad alto livello di tutte le istituzioni interessate; sottolinea che la procedura di conciliazione è intesa ad avvicinare le opinioni di entrambi i rami dell'autorità di bilancio e che il testo comune sul bilancio 2011 dovrà comunque essere approvato dai due rami di tale autorità secondo le rispettive regole e ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 7, TFUE;

2.

ritiene che il ricorso alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio sia particolarmente inappropriato trattandosi della procedura di bilancio e considera discutibile il fatto che un atto legislativo essenziale dell'Unione europea non sia soggetto a un'approvazione politica pubblica e chiara da parte del Consiglio a livello ministeriale;

3.

esprime inoltre preoccupazione circa le modalità di valutazione della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio (PB) per l'esercizio 2011, visto che i tagli decisi dal Consiglio non corrispondono a obiettivi chiaramente definiti ma, al contrario, sembrano essere ripartiti in modo aleatorio e radicale sull'interno bilancio; ritiene che le riduzioni arbitrarie degli stanziamenti non siano compatibili con una sana gestione finanziaria;

4.

ritiene che a seguito dell'entrata in vigore del TFUE, che rafforza le politiche dell'Unione europea e crea nuovi ambiti di competenza – in particolare la politica estera e di sicurezza comune, la competitività e l'innovazione, lo spazio, la politica energetica, il turismo, la lotta ai cambiamenti climatici, lo sport e la gioventù, la politica sociale, la politica in materia di giustizia e affari interni – e che comporta una «lisbonizzazione» del bilancio, l'Unione europea dovrebbe essere dotata delle risorse finanziarie necessarie per conseguire i suoi obiettivi e ritiene pertanto necessario che i due rami dell'autorità di bilancio diano prova di coerenza e congruenza riguardo a una maggiore capacità finanziaria;

5.

rammenta che, nonostante le successive modifiche del trattato e il trasferimento di maggiori competenze a livello di Unione, il bilancio dell'Unione corrisponde ad appena l'1 % del RNL; manifesta pertanto la propria contrarierà ai drastici tagli decisi dal Consiglio;

6.

comprende le preoccupazioni espresse da alcune delegazioni in seno al Consiglio secondo cui le pressioni sui bilanci degli Stati membri sono particolarmente forti per l'esercizio 2011 ed è quanto mai necessario realizzare risparmi, ma ritiene tuttavia che le riduzioni arbitrarie degli stanziamenti di pagamento non siano compatibili con una sana gestione finanziaria; ritiene altresì che le riduzioni arbitrarie degli stanziamenti d'impegno compromettano l'attuazione delle politiche e dei programmi dell'Unione già adottati;

7.

rammenta inoltre al Consiglio e alla Commissione la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'UE (6), nella quale il Parlamento sottolinea che l'attuale sistema di risorse proprie dell'Unione europea, in cui il 70 % delle entrate dell'Unione proviene direttamente dai bilanci nazionali, fa sì che il contributo all'Unione europea sia percepito come un ulteriore aggravio per i bilanci nazionali; è fermamente convinto che tutte le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero concordare un calendario chiaro e vincolante per definire un nuovo sistema di risorse proprie prima dell'entrata in vigore del prossimo QFP post 2013; esprime la sua disponibilità a esplorare tutte le possibili strade al riguardo;

8.

ricorda nuovamente che il bilancio dell'Unione europea non dovrebbe in alcun caso essere percepito e valutato semplicemente come una componente finanziaria che costituisce un onere supplementare per i bilanci nazionali, ma dovrebbe invece essere visto come un'opportunità per potenziare le iniziative e gli investimenti che presentano un interesse e un valore aggiunto per l'Unione europea nel suo insieme, gran parte dei quali sono adottati in codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e sono pertanto legittimati anche a livello nazionale; invita le istituzioni dell'Unione europea a definire un meccanismo adeguato per valutare il «costo della non Europa», che ponga in evidenza i risparmi nei bilanci nazionali ottenuti dalla condivisione delle risorse;

9.

ribadisce che la natura complementare del bilancio dell'Unione europea rispetto ai bilanci nazionali e l'impulso che esso crea non dovrebbero essere messi in discussione e limitati da riduzioni arbitrarie che rappresentano una quota infinitesimale (meno dello 0,02 %) rispetto ai bilanci complessivi dei 27 Stati membri;

10.

ricorda che il Parlamento ha incluso le politiche per la gioventù, l'istruzione e la mobilità tra le principali priorità per il bilancio 2011, al pari delle altre priorità menzionate nella risoluzione del Parlamento sul mandato per il trilogo approvata nel giugno 2010, in quanto esse costituiscono elementi essenziali e necessari della strategia dell'Unione europea per la ripresa economica e della strategia Europa 2020; sottolinea che l'aumento degli stanziamenti proposto per una serie di voci di bilancio riguarda strategie a breve e a lungo termine per il futuro dell'Unione europea;

11.

ribadisce la propria ferma convinzione che, in un contesto di risorse limitate e di crisi economica globale, il finanziamento delle politiche dell'Unione europea dovrebbe essere attentamente monitorato al fine di evitare qualsiasi spesa che non sia finalizzata a un obiettivo chiaramente identificabile, tenendo presente il valore aggiunto europeo del bilancio dell'Unione europea, in quanto espressione di solidarietà e di efficienza nel riunire risorse finanziarie altrimenti separate a livello nazionale, regionale e locale; sottolinea altresì che la maggior parte delle spese a titolo del bilancio dell'Unione europea sostengono investimenti a lungo termine necessari per stimolare la crescita economica dell'Unione europea;

12.

sottolinea che i margini previsti dal quadro finanziario pluriennale (QFP) non consentono un reale spazio di manovra, in particolare all'interno delle sottorubriche 1a e 3b e della rubrica 4, e riducono la capacità dell'Unione europea di far fronte ai cambiamenti politici e ai fabbisogni imprevisti pur mantenendo le sue priorità; sottolinea che, vista la portata delle sfide che l'Unione europea è chiamata ad affrontare, sarebbero necessarie risorse ben superiori rispetto a massimali fissati dall'attuale QFP; ricorda, a tale riguardo, che è assolutamente necessario procedere a una profonda revisione del bilancio e che le diverse sfide esistenti e le nuove priorità rendono inevitabile una revisione immediata dei massimali dell'attuale QFP, nonché di alcune disposizioni dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

13.

esorta il Consiglio a tenere pienamente conto delle chiare condizioni enunciate nella sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (COM(2010)0072 – 2010/0048 (APP)) (7), in base a cui il Parlamento darà la sua approvazione al nuovo regolamento sul QFP, come previsto dal TFUE;

14.

ricorda che il finanziamento delle sue priorità e delle nuove politiche a seguito dell'entrata in vigore del TFUE non è possibile entro i massimali fissati dal QFP; sottolinea che, al fine di facilitare i negoziati sul bilancio 2011 in seno al comitato di conciliazione, ha proposto, accettando pesanti compromessi, di finanziare tali politiche al di sotto dei massimali; sottolinea, tuttavia, che ciò sarà possibile solamente riducendo gli stanziamenti iscritti a determinate linee di bilancio selezionate con attenzione;

15.

sostiene fermamente la creazione di un fondo di garanzia nel bilancio dell'UE collegato al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria; ribadisce che entrambi i rami dell'autorità di bilancio devono essere coinvolti nelle decisioni che riguardano l'attivazione di detto meccanismo; chiede che ogni eventuale necessità di bilancio legata a detto meccanismo sia finanziata attraverso una revisione ad hoc dell'attuale QFP 2007-2013 o dell'AII del 17 maggio 2006, al fine di garantire un sufficiente coinvolgimento dell'autorità di bilancio nei tempi previsti;

16.

reputa inaccettabile, per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, che l'importo totale della posizione del Consiglio sia calcolato limitandosi ad applicare una riduzione o un incremento delle spese iscritte su diverse linee di bilancio, senza procedere a una valutazione approfondita dei fabbisogni reali;

17.

ricorda che questa prassi seguita dal Consiglio può influire sui tassi di esecuzione degli impegni per l'esercizio in questione, rallentando la conclusione di nuovi contratti, in particolare nell'ultimo trimestre, il che si ripercuote negativamente sul carattere pluriennale dei programmi dell'Unione europea;

18.

sostiene l'idea generale che le spese amministrative relative ai programmi dell'Unione europea non dovrebbero essere ridotte, in modo tale da garantire una rapida esecuzione dei programmi come pure la qualità e un adeguato monitoraggio dell'esecuzione stessa; ripristina pertanto tutti i tagli decisi dal Consiglio per quanto concerne le linee relative alla gestione amministrativa dei programmi;

Sottorubrica 1a

19.

ricorda che, in quanto priorità orizzontali del Parlamento europeo per il bilancio 2011, le politiche per la gioventù, l'istruzione e la mobilità richiedono, nel quadro delle varie azioni, investimenti intersettoriali mirati per promuovere la crescita e lo sviluppo dell'Unione europea; afferma pertanto l'intenzione di aumentare gli stanziamenti per tutti i programmi connessi a tali priorità, segnatamente il programma per l'apprendimento permanente, il programma People e il programma Erasmus Mundus;

20.

ritiene, in particolare, che la mobilità professionale dei giovani costituisca uno strumento chiave per garantire lo sviluppo di un mercato del lavoro dinamico e competitivo in Europa e che, in quanto tale, vada promossa; è pertanto favorevole a un aumento degli stanziamenti destinati al Servizio europeo per l'occupazione e, a tal fine, sostiene fermamente l'avvio dell'azione preparatoria «Il tuo primo impiego EURES», che è intesa a facilitare l'accesso dei giovani al mercato dal lavoro o a lavori specializzati in un altro Stato membro, quale primo passo verso la creazione di un programma specifico non accademico per la mobilità dei giovani;

21.

riconosce il valore aggiunto della ricerca finanziata dall'Unione europea, che permette di dare slancio agli sforzi e agli investimenti a livello nazionale nel campo della ricerca, in particolare nel settore dell'energia, tra cui il settore dell'energia rinnovabile, come pure il ruolo fondamentale svolto dalle PMI per la crescita e l'occupazione in Europa; ribadisce pertanto il proprio sostegno al programma quadro per la competitività e l'innovazione, in particolare al programma per l'innovazione e l'imprenditorialità e al programma Energia intelligente, aumentando gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per determinate linee di bilancio; osserva che dovrebbe essere garantita la corretta attuazione dei programmi di R&S, per evitare che alla fine del periodo di bilancio gli stanziamenti siano trasferiti verso finalità lontane dalla loro destinazione originale;

22.

è profondamente preoccupato per l'insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento delle politiche essenziali per la competitività per la crescita e l'occupazione e per il peggioramento della situazione a causa dell'imminente finanziamento della strategia Europa 2020; ricorda che gli investimenti in politiche quali l'istruzione, la ricerca, l'innovazione, i trasporti (in particolare le RTE-T) e il turismo hanno un ruolo cruciale da svolgere nel portare avanti la crescita e l'occupazione;

23.

ritiene che sia della massima importanza che le costituende Autorità finanziarie europee siano finanziate sin dall'inizio in modo adeguato e sufficiente, in modo da consentire loro di contribuire alla stabilità del sistema finanziario europeo e internazionale;

24.

è convinto che il finanziamento dell'impresa comune Euratom per il progetto ITER dovrebbe essere rivisto alla luce della proposta della Commissione relativa al finanziamento di ITER per gli anni 2012 e 2013; non è disposto ad accettare ridistribuzioni nell'ambito dell'esistente settimo programma quadro per la ricerca al fine di finanziare l'aumento del fabbisogno finanziario che non corrisponde più alla proposta iniziale; ritiene pertanto che, alla luce dei ritardi nell'esecuzione e al fine di avviare negoziati con il Consiglio sul futuro finanziamento del progetto ITER, la decisione di bilancio più appropriata consista nel ridurre di 47 milioni di EUR gli stanziamenti d'impegno e di pagamento iscritti alla linea 08 20 02;

25.

sostiene la proposta della Commissione di introdurre stanziamenti di pagamento nella rubrica sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, al fine di semplificare le procedure finanziarie relative alle domande approvate dai due rami dell'autorità di bilancio; ripristina di conseguenza il valore predefinito, osservando che esso potrà essere insufficiente per le esigenze del 2011;

26

ritiene che sia necessaria una prospettiva strategica per quanto concerne la situazione energetica europea; rileva che la Commissione ha definito un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET), per il quale le condizioni di finanziamento non sono ancora chiare; ha pertanto creato linee p.m. per diversi campi del piano SET, che dovrebbe presto essere attivato;

Sottorubrica 1b

27.

osserva che la posizione del Consiglio non modifica la proposta della Commissione per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno e sottolinea che tale posizione è pienamente in linea con le dotazioni fissate nel QFP, tenendo conto dell'adeguamento tecnico rispetto al quadro finanziario per il 2001, secondo quanto previsto dal punto 17 dell'AII del 17 giugno 2006;

28.

deplora l'approccio restrittivo adottato dal Consiglio per quanto riguarda i pagamenti, che sono stati ridotti di 1 075 milioni di EUR (di cui il 50 % per il completamento del periodo di programmazione 2006-2010) rispetto alle previsioni della Commissione relative al fabbisogno di pagamenti per il 2011; sottolinea che il Parlamento europeo aveva già valutato tale fabbisogno come probabilmente sottostimato e che l'approccio adottato dal Consiglio potrebbe compromettere il necessario recupero del ritardo nell'esecuzione dei programmi dopo il lento avvio all'inizio del periodo di programmazione 2007-2013, nonché le recenti modifiche legislative concordate tra il Parlamento e il Consiglio nel quadro del piano europeo di ripresa economica;

29.

ripristina pertanto gli stanziamenti di pagamento ridotti dal Consiglio al livello del progetto di bilancio, pur mantenendo la sua posizione iniziale secondo cui la Commissione e il Consiglio dovrebbero presentare e adottare rapidamente un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti di pagamento risultino insufficienti per coprire i fabbisogni; accoglie con favore la dichiarazione del Consiglio a tale riguardo;

30.

ricorda che il piano d'azione strategico dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico afferma che le azioni proposte dovrebbero, nella misura del possibile, essere finanziate impiegando fonti esistenti, tra le quali i fondi strutturali e di coesione; sottolinea che le conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico affermano che tale strategia si basa su un'utilizzazione più efficace degli attuali strumenti e fondi dell'Unione europea, nonché delle altre risorse e strumenti finanziari esistenti; sottolinea che a questa strategia deve essere dato il debito riconoscimento e assegnato il necessario finanziamento;

Rubrica 2

31.

sottolinea che l'obiettivo principale della PAC dovrebbe consistere nel garantire la stabilità dei mercati, la sicurezza alimentare e prezzi e redditi equi per gli agricoltori, tra cui la tutela dell'ambiente e del paesaggio naturale e invita pertanto la Commissione a prevedere una riserva nel bilancio 2011 al fine di garantire un accesso agevole ai finanziamenti in caso di volatilità dei mercati nel 2011;

32.

riconosce i benefici apportati dal finanziamento eccezionale di 300 milioni di EUR per il settore lattiero-caseario nel bilancio 2010; è favorevole alla creazione di una nuova linea di bilancio relativa a un Fondo per il latte per sostenere la modernizzazione, la diversificazione e la ristrutturazione e migliorare la commercializzazione e la posizione negoziale dei produttori del settore, al fine di rispondere al crescente potere di mercato dei trasformatori e dei dettaglianti nella filiera alimentare; sottolinea che la Commissione ha già approvato la creazione di tale fondo;

33.

ritiene che il programma di sostegno nazionale al settore vitivinicolo dovrebbe essere mantenuto, seppure a un livello ridotto, e sottolinea che, al momento della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la Commissione aveva chiaramente indicato che tale riforma doveva essere neutra sul piano del bilancio;

34.

riconosce che i programmi «Frutta nelle scuole» e «Latte nelle scuole» sono importanti per favorire un'alimentazione sana tra i bambini; accoglie con favore l'aumento dei finanziamenti destinati a questi programmi proposto dalla Commissione e decide un ulteriore incremento degli stanziamenti; sottolinea l'importanza del programma a favore degli indigenti e decide di aumentare i relativi stanziamenti, ma ricorda che esso deve essere eseguito alla luce del procedimento dinanzi al Tribunale;

35.

sostiene, in linea con le sue priorità, la creazione di un progetto pilota inteso promuovere lo scambio di buone prassi tra giovani agricoltori, in particolare in relazione alle sfide cui si trova confrontato il settore agricolo in Europa;

36.

è convinto che LIFE+ (strumento finanziario per l'ambiente 2007-2013) dovrebbe essere ulteriormente rafforzato per tener conto delle misure supplementari; sottolinea che le problematiche ambientali costituiscono una priorità nell'ambito della politica agroambientale e che un aumento dei finanziamenti in tale settore è essenziale per tutelare l'ambiente e preservare la biodiversità; oltre a LIFE+, considera la necessità di integrare i criteri di sviluppo sostenibile in tutti i pertinenti strumenti dell'Unione europea;

Sottorubrica 3a

37.

ritiene che vari programmi, quali il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo», siano cruciali per l'attuazione del programma di Stoccolma e ribadisce il proprio sostegno al programma «Lotta contro la violenza (Daphne)», nel cui ambito programmi validi non possono essere finanziati a causa della carenza di stanziamenti, nonché al programma «Prevenzione e informazione in materia di droga»; in tale contesto, pone soprattutto l’accento sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, perpetrata anche sotto forma di aborto coatto, mutilazione genitale, sterilizzazione forzata o con ogni altro trattamento crudele, inumano o degradante;

38.

vista la scarsità delle informazioni fornite al Parlamento sulle prossime fasi del progetto SIS II, ritiene che l'iscrizione in riserva degli stanziamenti sia lo strumento più idoneo per ottenere le informazioni richieste sui miglioramenti considerati necessari;

39.

ritiene che la programmazione indicata dalla Commissione nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 21 settembre 2010 non basti a soddisfare le richieste del Parlamento, che chiedeva informazioni sui miglioramenti considerati necessari e un riepilogo completo delle iscrizioni in bilancio a titolo del SIS II;

Sottorubrica 3b

40.

ricorda che la rubrica 3b include politiche che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini europei ed è assolutamente convinto che l'effettivo potenziale di questa rubrica non possa essere pienamente sfruttato a causa del margine limitato fissato dall'attuale QFP; sottolinea che il finanziamento di questi strumenti proposto dal Consiglio non rispecchia le priorità chiave di questa rubrica e sottolinea, in particolare, che i tassi di esecuzione estremamente elevati registrati finora dai programmi per la gioventù dimostrano l'opportunità di investimenti molto più cospicui;

41.

ribadisce l'intenzione di aumentare gli stanziamenti destinati al programma «Gioventù in azione», alle Olimpiadi estive speciali, alle antenne d’informazione e all'azione preparatoria in corso nel settore dello sport; prende atto dell'iniziativa del Consiglio di presentare una nuova azione preparatoria relativa ai siti commemorativi in Europa e ritiene che tale azione potrebbe promuovere la cittadinanza europea preservando i siti storici legati alla memoria comune europea e facilitando l'accesso ad essi;

42.

ritiene che la Commissione debba presentare una strategia globale per il miglioramento della comunicazione con i cittadini europei e la creazione di uno spazio pubblico europeo, in linea con la dichiarazione congiunta interistituzionale «Insieme per comunicare l'Europa» dell'ottobre 2008;

Rubrica 4

43.

è assolutamente convinto che il ruolo dell'Unione europea quale attore globale non possa essere adeguatamente finanziato entro i margini fissati dal QFP e che i due rami dell'autorità di bilancio non dovrebbero rispondere a questa carenza di risorse mediante compromessi dell'ultimo minuto senza un'adeguata riflessione sui fabbisogni a medio termine; ricorda che, al fine di garantire la buona gestione e la sostenibilità di questa rubrica, è indispensabile procedere a una revisione del QFP e del massimale della rubrica 4 per tener conto dei nuovi fabbisogni che non hanno potuto essere previsti nel 2006;

44.

è del parere che, nel contesto del margine di manovra estremamente limitato all'interno di questa rubrica e degli sforzi mirati al risparmio messi in atto dal Consiglio, il finanziamento delle priorità possa essere garantito solamente mediante opportune riduzioni degli stanziamenti iscritti a un numero limitato di linee di bilancio; ritiene che gli stanziamenti previsti per l'assistenza al risanamento dell'Afghanistan e per l'assistenza macrofinanziaria potrebbero essere parzialmente ridotti senza pregiudicare sostanzialmente le attività; nella stessa ottica, decide di ripristinare gli stanziamenti per la politica estera e di sicurezza comune al livello del bilancio 2010, come previsto dal punto 42 dell'AII;

45.

ribadisce il proprio impegno a non ridurre arbitrariamente gli stanziamenti destinati all'assistenza finanziaria alla Palestina, al processo di pace e all'UNWRA; ribadisce tuttavia la sua profonda convinzione che la discrepanza tra l'assistenza finanziaria globale dell'Unione europea, che nel suo insieme è il principale donatore, e la sua influenza relativamente limitata sul processo di pace non sia giustificata né comprensibile e che essa debba essere risolta, in particolare nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna di recente istituzione;

46.

ribadisce la sua opposizione alla proposta di riassegnazione degli stanziamenti da vari strumenti e programmi alle misure di accompagnamento nel settore delle banane e allo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati (ICI+), il cui finanziamento non era previsto al momento dell'adozione dell'attuale QFP, ma rinnova il suo sostegno a tali strumenti; sottolinea che lo Strumento di cooperazione allo sviluppo non può essere considerato come un fondo da utilizzare per finanziare nuovi fabbisogni a titolo della rubrica 4, ma che è stato creato e finanziato per rispondere a una serie di obiettivi specifici che l'Unione europea, in varie occasioni, si è impegnata a realizzare; invita pertanto il Consiglio ad accettare il finanziamento pluriennale di tali misure con tutti i mezzi previsti dall’AII;

47.

decide di iscrivere in riserva una parte degli stanziamenti per l’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, fra cui l’energia, in attesa che la Commissione presenti un documento politicamente vincolante che dimostri come il pacchetto finanziario «fast start» sul clima sia effettivamente addizionale, assegni risorse dell'Unione europea a regioni partner secondo criteri di equilibrio geografico e non vada a scapito degli attuali programmi di cooperazione allo sviluppo, che dia chiare informazioni sui criteri di selezione dei beneficiari e che illustri i particolari degli accordi con i paesi in via di sviluppo;

48.

avvia una procedura intesa a integrare il sostegno dell'Unione europea al commercio equo in tutte le linee di bilancio;

49.

ritiene che, in linea con i negoziati quadripartiti sulla creazione del Servizio europeo per l'azione esterna, si dovrebbe favorire un'identificazione più precisa delle missioni PESC e PESD ai fini di una maggiore trasparenza e di una più chiara definizione dei fabbisogni finanziari; decide, pertanto, di dividere le linee 19 03 01, 19 03 03 e 19 03 07 per creare linee di bilancio distinte per le missioni EUMM in Georgia, EULEX in Kosovo e EUPOL in Afghanistan, che sono le più importanti missioni nel quadro della PESC/PESD previste per il 2011;

50.

si chiede per quale motivo si continuino ad effettuare versamenti a Commissari in pensione, che pur ricoprono altri incarichi; chiede formalmente alla Commissione di sottoporre a revisione completa le attuali disposizioni e a presentare una relazione particolareggiata al Parlamento entro il 30 aprile 2011;

51.

ritiene, in linea con le proprie risoluzioni sulle relazioni transatlantiche, che il partenariato strategico UE-USA debba essere chiaramente identificato attraverso la creazione di una linea di bilancio specifica denominata «Cooperazione con gli Stati Uniti»;

52.

è persuaso che un ulteriore rafforzamento della dotazione a favore della comunità turco-cipriota sia necessario per sostenere finanziariamente in modo adeguato le attività del Comitato per le persone scomparse di Cipro e i progetti di restauro del Comitato tecnico per i beni culturali; considera il lavoro di tali comitati di capitale importanza per ambedue le comunità di Cipro;

Rubrica 5

53.

respinge la posizione generale del Consiglio sulle spese nell'ambito della rubrica 5, che prevede una riduzione complessiva di oltre 115 milioni di EUR, mediante la mancata iscrizione in bilancio dell'adeguamento dell'1,85 % delle retribuzioni e delle pensioni, un taglio globale alle linee di bilancio relative alle scuole europee, che contrasta con le priorità del Parlamento riguardanti la gioventù, l'istruzione e la mobilità;

54.

sottolinea che un approccio così restrittivo, pur permettendo di realizzare risparmi a breve termine per il bilancio dell'Unione europea e i bilanci degli Stati membri, pregiudica l'attuazione delle politiche e di programmi dell'Unione europea; evidenzia inoltre che le istituzioni dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti per svolgere le loro funzioni, in particolare dopo l'entrata in vigore del TFUE;

55.

ripristina pertanto in generale i tagli operati dal Consiglio, iscrivendo in riserva gli importi corrispondenti all'adeguamento delle retribuzioni dell'1,85 % in attesa della sentenza della Corte di giustizia; ritiene che l'iscrizione in bilancio di tale spesa sia una decisione di gestione finanziaria sana e prudente;

56.

ripristina il progetto di bilancio della Commissione per tutte le altre riduzioni summenzionate, fatta eccezione per le conferenze, le riunioni e le riunioni di comitati; considera inaccettabili i tagli al bilancio delle scuole europee; si interroga inoltre su come il Consiglio possa valutare il fabbisogno di personale dei servizi della Commissione con maggiore precisione della Commissione stessa;

57.

chiede al Consiglio di adottare rapidamente la lettera rettificativa n. 1/2011, affinché il Servizio europeo per l'azione esterna possa cominciare a operare con risorse sufficienti fin dall'inizio del 2011, ma decide di iscrivere gli stanziamenti in riserva in attesa che il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulti gli organi competenti del Parlamento sulle priorità da realizzare con le risorse rese disponibili a seguito della fusione delle attuali strutture della Commissione e del Consiglio;

58.

crea riserve per determinate linee amministrative, in attesa di azioni specifiche, azioni di seguito o proposte della Commissione o allo scopo di ottenere informazioni supplementari dalla Commissione; chiede in particolare una revisione del codice di condotta dei Commissari e la sua applicazione rigorosa per quanto riguarda le modalità che regolano il riconoscimento delle pensioni agli ex Membri, in modo da liberare parte delle relative riserve;

Agenzie

59.

approva, in generale, le stime dei fabbisogni finanziari delle agenzie elaborate dalla Commissione e respinge i principi sui cui si basa la posizione del Consiglio sui bilanci delle agenzie decentrate dell'Unione europea rispetto al 2010, vale a dire:

la limitazione dell'aumento all'1,5 % per le agenzie che sono operative già da vari anni,

la limitazione dell'aumento al 3 % per le agenzie alle quali sono affidati nuovi compiti con solamente la metà dei posti richiesti,

la mancata modifica della proposta della Commissione relativa alla creazione di nuove agenzie;

60.

ritiene, tuttavia, che la sovvenzione dell'Unione europea alle agenzie che percepiscono diritti non dovrebbe essere ridotta dell'importo delle entrate con destinazione specifica, in modo tale da garantire alle agenzie un'adeguata flessibilità di bilancio in considerazione della volatilità dei diritti riscossi;

61.

decide inoltre di aumentare la dotazione nel bilancio 2011 delle tre nuove agenzie per la vigilanza finanziaria, in conformità delle stime disponibili relative all'impatto finanziario del risultato dei negoziati con il Consiglio, di creare una riserva per l'Accademia europea di polizia in attesa dell'esito della procedura di discarico 2008, di aumentare gli stanziamenti destinati alla Fondazione europea per la formazione professionale, in linea con le priorità del Parlamento, e di aumentare la dotazione finanziaria dell'Agenzia per il controllo della pesca affinché essa possa ottemperare ai suoi obblighi di controllo nelle acque internazionali;

Progetti pilota e azioni preparatorie

62.

sottolinea che i progetti pilota e le azioni preparatorie, approvati in numero limitato, sono stati sottoposti e un esame e una valutazione approfonditi, anche alla luce della prima valutazione utile e costruttiva effettuata dalla Commissione nel luglio 2010, al fine di evitare una duplicazione di azioni già coperte da programmi dell'Unione europea già esistenti; ricorda che i progetti pilota e la azioni preparatorie sono intesi a formulare priorità politiche e ad avviare nuove iniziative che potrebbero essere trasformate in futuro in attività e programmi dell'Unione europea;

SEZIONI I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Quadro generale

63.

ricorda che le istituzioni dovrebbero elaborare i loro bilanci sulla base di una gestione sana ed efficiente e, in considerazione degli effetti della crisi economica attuale, dovrebbero compiere gli sforzi necessari per utilizzare le risorse in modo efficace, il che consentirebbe loro di ottemperare agli obblighi derivanti dal trattato di Lisbona pur realizzando, laddove possibile, dei risparmi;

64.

richiama l'attenzione sulla causa intentata dalla Commissione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea concernente l'adeguamento delle retribuzioni e ha deciso di iscrivere in riserva, conformemente al principio di prudenza di bilancio, gli stanziamenti per coprire l'impatto nel 2011 qualora la Corte si pronunciasse a favore della Commissione per quanto concerne l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,85 %;

65.

constata che il Consiglio ha ridotto gli stanziamenti relativi alla Croazia, basandosi su un'ipotesi di lavoro diversa da quella utilizzata dalla Commissione per quanto riguarda la data di adesione del paese; decide, in assenza di nuovi elementi che giustifichino una modifica in questa fase, di seguire l'ipotesi adottata dalla Commissione;

66.

ha deciso, a seguito di una valutazione delle richieste di ciascuna istituzione, di ripristinare una parte dei tagli apportati dal Consiglio ai bilanci delle istituzioni, nei casi in cui le richieste specifiche di ciascuna istituzione siano considerate pienamente giustificate;

67.

sottolinea che il Consiglio non è ancora riuscito ad adottare una posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 relativo al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale, per cui tale progetto di bilancio rettificativo dovrà essere necessariamente esaminato nell'ambito delle discussioni sul bilancio 2011;

Sezione I –     Parlamento europeo

Quadro generale

68.

sottolinea che, nel corso di due riunioni di preconciliazione in marzo e aprile 2010, si sono tenuti negoziati e che, su un grande numero di questioni, sono stati conseguiti risultati chiari in fase di elaborazione dello stato di previsione; accoglie con favore la buona volontà e lo spirito costruttivo che hanno caratterizzato tali riunioni; si compiace del fatto che la lettera rettificativa approvata dall'Ufficio di presidenza nel settembre 2010 non comporta modifiche di rilievo dello stato di previsione;

69.

è consapevole della necessità di trovare un equilibrio soddisfacente, per quanto difficile, tra la necessità di svolgere pienamente i compiti conferiti al Parlamento dal trattato di Lisbona, che implicano un aumento delle risorse, e l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di rigore in questo periodo di crisi finanziaria; ha pertanto effettuato un esame approfondito delle diverse linee di bilancio e ha apportato alcuni adeguamenti agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione;

70.

sottolinea che l'importo totale del suo bilancio ammonta a 1 700 349 283 EUR, importo che equivale al 20,21 % delle spese nell'ambito della rubrica 5 (spese amministrative) del QFP ed è pertanto in linea con le sue precedenti risoluzioni secondo cui la spesa si dovrebbe attestare circa al 20 %;

71.

sottolinea, a tale riguardo, che questo importo tiene conto del considerevole aumento delle competenze a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e del conseguente fabbisogno di personale e di altre risorse;

72.

osserva che l'importo definitivo deciso dall'autorità di bilancio rappresenta una netta riduzione di 6 198 071 EUR rispetto al progetto di bilancio e di 25 029 014 EUR rispetto alle proposte di bilancio iniziali prima della concertazione con l'Ufficio di presidenza;

73.

ribadisce la sua posizione secondo cui, in ogni caso, la realizzazione di economie laddove possibile e il proseguimento della riorganizzazione e della riassegnazione delle risorse esistenti sono elementi cruciali della sua politica di bilancio, in particolare nell'attuale periodo di crisi economica;

Risorse umane

74.

prende atto della proposta dell'Ufficio di presidenza di accordare priorità all'assistenza indiretta ai deputati, approvata dalla commissione per i bilanci, potenziando notevolmente all'interno del Parlamento europeo settori quali gli studi e la capacità di analisi politica, i servizi della biblioteca, i dipartimenti tematici e i settori collegati; ricorda che si tratta di misure connesse al nuovo e più importante ruolo del Parlamento, a complemento delle misure di assistenza diretta già potenziate nel bilancio 2010 e nel bilancio rettificativo n. 1/2010;

75.

ricorda la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2011 (8) e il relativo organigramma; decide di apportare alcuni adeguamenti descritti nei paragrafi in appresso;

76.

ricorda la sua decisione di potenziare i servizi della biblioteca confermando la creazione di 15 nuovi posti nel 2011 e trasformando i 13 posti di agente contrattuale in posti permanenti nel quadro di questa procedura; decide di ridurre gli stanziamenti relativi a 8 di questi posti per ripartire le assunzioni su un periodo di due anni;

77.

ha tuttavia deciso di mantenere in riserva gli stanziamenti collegati ai 30 posti (6 AD5 e 24 AST1) per «altri settori» in attesa della trasmissione delle informazioni richieste;

78.

decide di approvare l'internalizzazione del servizio di accreditamento, come proposto nella lettera rettificativa, e, di conseguenza, di creare 16 nuovi posti in organigramma (1 AD5 e 15 AST1) e di iscrivere gli stanziamenti corrispondenti;

79.

approva, a seguito della lettera rettificativa, le seguenti misure neutre sul piano del bilancio:

la trasformazione di 5 posti temporanei in posti permanenti (1 AD9T in 1 AD5P, 1 AD8T in 1 AD5P, 1 AD5T in 1 AD5P e 2 AST3T in 2 AST1P),

la rivalutazione di due posti temporanei AD11 in AD12,

la trasformazione di 15 posti AST (5 AST10, 5 AST6 e 5 AST5) in 15 posti AD5;

80.

ha sbloccato i 3 milioni di EUR di stanziamenti iscritti in riserva per la Croazia, in conformità della sua precedente decisione relativa allo storno di stanziamenti C1/2010, trasferendo tali fondi sulla linea di bilancio relativa all'assunzione di agenti contrattuali;

Assistenza diretta ai deputati

81.

decide, a seguito della discussione approfondita sull'indennità di assistenza parlamentare nel quadro del bilancio rettificativo n. 1/2010 e delle proposte dell'Ufficio di presidenza relative a una seconda quota di aumento nel 2011, di mantenere gli stanziamenti iscritti in riserva; prende atto delle risposte trasmesse dall'amministrazione ma le considera insufficienti per giustificare un ulteriore aumento in questa fase; reitera la sua richiesta di informazioni, votata con la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2011 (9);

82.

respinge la richiesta dell'Ufficio di presidenza di accordare agli assistenti dei Questori una rivalutazione dal grado AST 4 al grado AST 8;

Politica immobiliare

83.

ha modificato la denominazione della voce di bilancio 2008 per garantire una maggiore trasparenza riguardo ai diversi progetti immobiliari;

84.

chiede di essere regolarmente informato sui nuovi sviluppi relativi a progetti immobiliari che hanno incidenze finanziarie significative sul bilancio, quali l'edificio KAD, e attende le risposte relative all'impatto finanziario di eventuali progetti immobiliari paralleli a Bruxelles;

Politica di comunicazione e informazione

85.

prende atto della risposta pervenuta sullo stato di avanzamento del progetto di gestione delle conoscenze, sebbene in questa fase non sia possibile valutare se il progetto sarà in grado di soddisfare le attese; sottolinea la necessità di un calendario per l’attuazione del sistema; rammenta la sua richiesta, formulata nella risoluzione sugli orientamenti, di rendere tale sistema facilmente accessibile per i cittadini europei tramite Internet; chiede informazioni sui risparmi che possono essere realizzati dopo l'attuazione di questo sistema di gestione delle conoscenze;

86.

osserva che un numero significativo di deputati hanno sollevato questioni circa il contenuto e lo stato di avanzamento del progetto di mobilità informatica, che potrebbe richiedere un'analisi e una discussione più approfondite; ha deciso di iscrivere in riserva gli stanziamenti relativi a questo progetto, onde consentire il tempo necessario per lo svolgimento di queste discussioni e analisi;

87.

chiede di essere informato sugli sviluppi riguardanti la Web Tv del Parlamento europeo e decide di iscrivere in riserva 1 milione di EUR;

Questioni relative all'ambiente

88.

ribadisce il proprio sostegno alla creazione di incentivi e misure concreti per favorire un uso migliore e più generalizzato di mezzi di trasporto meno inquinanti dell'aereo e dell'automobile, quali i trasporti pubblici e la bicicletta, che possono contribuire a realizzare eventuali risparmi in futuro su linee di bilancio quali quelle relative ai veicoli;

89.

sottolinea, nella stessa ottica, la necessità di sviluppare ulteriori misure per migliorare l'efficienza delle risorse, in termini sia finanziari che ambientali;

90.

è convinto che sia possibile realizzare ulteriori risparmi alla linea di bilancio relativa alle spese di viaggio dei deputati e a quella relativa ai consumi energetici per un totale di 4 milioni di EUR;

Progetti pluriennali e altri voci di spesa

91.

decide, per quanto riguarda la Casa della storia europea, di iscrivere in riserva l'importo di 2,5 milioni di EUR richiesto per la realizzazione di studi complementari; osserva che, in attesa della valutazione delle proposte degli architetti, non è ancora disponibile un quadro generale del costo globale del progetto; ricorda inoltre le altre richieste formulate dal Parlamento in diverse risoluzioni che non hanno ancora ricevuto una risposta, ad esempio per quanto riguarda un'eventuale cooperazione con altre istituzioni e partner interessati;

92.

decide di adeguare gli stanziamenti iscritti ad altre voci di bilancio e di creare alcune riserve alle linee di bilancio per le quali è difficile prevedere l'importo esatto degli stanziamenti necessari oppure possono emergere fabbisogni supplementari o, al contrario, si possono realizzare risparmi in corso di esercizio;

93.

rammenta che, in sede di previsione e nel corso della procedura di concertazione tra la propria commissione per i bilanci e l'Ufficio di presidenza, l'importo iniziale di 1,2 milioni di EUR previsto per la copertura della decisione dell'Ufficio di presidenza di introdurre un'indennità di funzione, è stato ridotto a 400 000 EUR; rammenta inoltre che le spese relative a tale indennità di funzione possono essere rimborsate soltanto su presentazione dei documenti giustificativi che comprovano pienamente i costi in questione; rileva che gli altri incrementi di spesa rispetto all'esercizio 2010 sono imputabili per lo più al rinnovo dello stock di articoli di rappresentanza per i servizi del protocollo; ritiene che, se si procede quest'anno al rinnovo di tale stock, la spesa per questa voce potrà probabilmente essere ridotta negli anni a venire; sottolinea la necessità di adottare un approccio improntato alla prudenza di bilancio per quanto riguarda le richieste di missione tra i luoghi di lavoro del Parlamento e di altre missioni, nonché di contenere al massimo le spese di rappresentanza in questo periodo di crisi economica; accoglierebbe pertanto di buon grado un taglio di tali spese nel corso dell'anno rispetto al fabbisogno inizialmente preventivato;

Sezione IV –     Corte di giustizia

94.

decide di creare 29 nuovi posti dei 39 richiesti, principalmente a seguito del forte aumento del numero delle cause e del corrispondente carico di lavoro che comporta un fabbisogno supplementare di giuristi-linguisti e di traduzioni (24 posti sono destinati a questo settore) e un numero limitato di altri aumenti giustificati;

95.

rileva che, in sede di lettura del bilancio, il Consiglio ha ridotto gli stanziamenti per il personale che non tiene adeguatamente conto dell'elevato tasso di copertura dei posti raggiunto dalla Corte di giustizia nel 2009 e durante la prima metà del 2010; ha pertanto deciso che la riduzione del 3 % imposta dal Consiglio (pari a un incremento dal 2,5 % al 5,5 % della riduzione forfetaria) deve essere ridotta all'1 % al fine di soddisfare il fabbisogno di personale e di consentire alla Corte di giustizia di svolgere correttamente le sue funzioni;

96.

adotta una posizione di compromesso per quanto riguarda varie linee relative alle spese di sostegno, autorizzando un importo superiore a quello previsto dal Consiglio ma inferiore a quello iscritto nel progetto di bilancio; prevede un'eccezione per alcune spese relative all'informatica per le quali, a seguito delle raccomandazioni formulate da audit esterni, l'intero importo è ripartito su due linee;

Sezione V –     Corte dei conti

97.

constata che il progetto di bilancio della Corte dei conti è stato modificato solo parzialmente dal Consiglio e che, nel complesso, gli importi risultanti da tali modifiche sono accettabili; rileva che, in seguito alla creazione di 32 nuovi posti di revisore contabile negli ultimi due anni, la Corte non ha presentato alcuna richiesta di posti supplementari, a differenza di quanto inizialmente previsto, in uno sforzo di contenimento della spesa;

98.

accoglie con favore l'impegno sistematico della Corte dei conti a ridurre le spese di sostegno amministrativo e a effettuare revisioni contabili interne; intende esaminare ulteriormente in quale misura le altre istituzioni possono avvalersi delle competenze della Corte dei conti in questo settore;

Sezione VI –     Comitato economico e sociale europeo

99.

decide di adottare una soluzione di compromesso per quanto concerne i nuovi posti richiesti a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in conformità delle proposte presentate dalla Presidenza spagnola durante l'estate che prevedevano la creazione di 11 nuovi posti al fine di far fronte all'aumento delle competenze e del carico di lavoro, ripartiti nel modo seguente: 6 posti AD5, 3 posti temporanei AD9 e 2 posti AST3;

100.

osserva che questi posti sono destinati, tra l'altro, a potenziare la capacità del Comitato nei settori dei lavori consultivi, della programmazione e delle relazioni con la società civile e che essi rappresentano un compromesso accettabile tra le richieste iniziali del Comitato e il progetto di bilancio del Consiglio;

101.

decide, in considerazione degli attuali tassi di posti vacanti e dopo aver ascoltato il Comitato al riguardo, di applicare alle retribuzioni una riduzione forfetaria del 4,5 %, invece del 5,5 % proposto dal Consiglio, al fine di non ostacolare la copertura dei posti vacanti;

102.

sottolinea la necessità di applicare senza indugio la decisione del Comitato di rimborsare in linea di principio le spese di viaggio dei suoi membri sulla base delle spese effettivamente sostenute e di sopprimere l'attuale sistema di rimborso forfetario; accoglie favorevolmente questa decisione di principio, ha previsto gli stanziamenti necessari per questo cambiamento del sistema di rimborso e continuerà a seguire la questione;

103.

concorda su un numero limitato di aumenti rispetto agli importi decisi dal Consiglio, che rappresentano comunque un risparmio rispetto al progetto di bilancio, per quanto riguarda varie linee relative alle spese di supporto;

Sezione VII –     Comitato delle regioni

104.

decide di adottare una soluzione di compromesso per quanto concerne i nuovi posti richiesti a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in conformità delle proposte presentate dalla Presidenza spagnola durante l'estate che prevedevano la creazione di 18 nuovi posti per fine di far fronte all'aumento delle competenze e del carico di lavoro, ripartiti nel modo seguente: 2 posti AD9, 5 posti AD7, 7 posti AD5, 2 posti AST3 e 2 posti AST1;

105.

osserva che questi posti sono destinati, tra l'altro, a potenziare la capacità del Comitato nei settori della sussidiarietà, della coesione territoriale, delle valutazioni d'impatto, dei lavori consultivi e dell'espansione delle attività interregionali;

106.

decide di introdurre una riduzione forfetaria del 5 %, dopo aver ascoltato le argomentazioni addotte dal Comitato per quanto concerne i livelli di assunzione e i tassi di posti vacanti;

107.

adotta una posizione di compromesso tra le richieste del Comitato e le riduzioni operate dal Consiglio per quanto riguarda varie linee relative alle spese di supporto;

Sezione VIII –     Mediatore europeo

108.

ritiene che il progetto di bilancio di questa istituzione sia ampiamente soddisfacente e prende atto delle scarse modifiche apportate dal Consiglio;

109.

sottolinea, tuttavia, il proprio disaccordo con il Consiglio per quanto riguarda la creazione di un posto temporaneo, che non avrebbe alcun impatto sul bilancio in quanto le stesse spese sono attualmente coperte mediante contratti, e decide pertanto di dare la propria approvazione;

Sezione IX –     Garante europeo della protezione dei dati

110.

ha deciso di creare 2 nuovi posti per il 2011 (1 AD6 e 1 AD9) per tener conto dell'aumento del carico di lavoro di questa istituzione dovuto alla combinazione degli obblighi precedenti con i nuovi obblighi derivanti dal trattato di Lisbona, che comportano una crescente attività di consultazione del Garante prima dell'adozione di atti legislativi aventi un impatto sulla protezione dei dati;

111.

ha adottato un approccio restrittivo per quanto concerne l'aumento richiesto per altre linee di bilancio e chiede al Garante di far fronte a tali fabbisogni internamente ricorrendo alle dotazioni finanziarie esistenti;

*

* *

112.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0086.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0205.

(6)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2010)0328.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2010)0171.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0087.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/162


Mercoledì 20 ottobre 2010
Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ***I

P7_TA(2010)0373

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

2012/C 70 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0637),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 137, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0340/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» COM(2009)0665),

visti l’articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 153, paragrafo 2 e l’articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 maggio 2009 (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 37, 55 e 175 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0267/2009),

visti la seconda relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0032/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 277 del 17.11.2009, pag. 102.


Mercoledì 20 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2008)0193

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e che introduce misure intese a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 153, paragrafo 2, e 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 151 TFUE, l'Unione sostenga e completi l'azione degli Stati membri diretta a migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e salute dei lavoratori e a garantire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro.

(2)

L'articolo 157 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

(3)

Poiché la presente direttiva riguarda non soltanto la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ma anche, intrinsecamente, le questioni della parità di trattamento, come il diritto di essere reintegrato nello stesso posto di lavoro o in un posto di lavoro equivalente, le norme sul licenziamento e sui diritti dei lavoratori o su un migliore sostegno finanziario durante il congedo, gli articoli 153 e 157 TFUE ne costituiscono congiuntamente la base giuridica.

(4)

L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i campi , anche nel conseguimento di un equilibrio tra vita professionale e vita privata .

(5)

Secondo l'articolo 3 del trattato dell'Unione europea, promuovere la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentale dell'Unione. Analogamente, l'articolo 8 TFUE dell'Unione stabilisce che l'azione della Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.

(6)

Nella sentenza emessa il 26 febbraio 2008 nella causa C-506/06 Mayrc/Flöckner (3), la Corte di giustizia ha ritenuto che si configura una discriminazione diretta fondata sul sesso se una lavoratrice viene svantaggiata a motivo della sua assenza per un trattamento di fecondazione in vitro.

(7)

Il diritto della donna a riprendere il proprio lavoro o a essere reintegrata in un posto di lavoro equivalente alla fine del periodo di congedo per maternità è sancito dall'articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (4).

(8)

La direttiva 92/85/CEE del Consiglio (5) prevede una serie di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

(9)

Conformemente agli obiettivi definiti nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, gli Stati membri dovrebbero eliminare i disincentivi alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e sforzarsi di predisporre, entro il 2010, strutture di accoglienza per almeno il 90 % dei bambini di età compresa tra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33 % dei bambini di età inferiore ai tre anni, strutture cui i bambini dovrebbero aver accesso in egual misura sia nelle città che nelle zone rurali.

(10)

La Strategia globale per l'alimentazione del neonato e del bambino enunciata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 16 aprile 2002, e recepita nella risoluzione 55.25 della 55a Assemblea mondiale della sanità, stabilisce che l'allattamento esclusivo al seno nei primi sei mesi di vita del bambino garantisce una crescita e uno sviluppo ottimali. Sulla base di detta risoluzione, è necessario che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di congedi volti a permettere la realizzazione di tale obiettivo.

(11)

Una delle sei priorità stabilite nella comunicazione della Commissione del 1o marzo 2006, dal titolo «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010» è quella di favorire l'equilibrio tra vita professionale e familiare. A questo riguardo la Commissione ha intrapreso un riesame della legislazione vigente in materia di parità dei sessi nell'intento di aggiornarla, se necessario. La Commissione ha inoltre annunciato che intende, per migliorare il trattamento di questa problematica, 'riesaminare la legislazione esistente esclusa dalla rifusione del 2005 al fine di aggiornarla, modernizzarla e rifonderla, se necessario'. La direttiva 92/85/CEE non è stata inclusa nella rifusione.

(12)

Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008, dal titolo «Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo», la Commissione ha affermato la necessità di migliorare la conciliazione di vita privata e professionale.

(13)

Tutti i genitori hanno il diritto di prendersi cura dei loro figli.

(14)

Le disposizioni della presente direttiva in materia di congedo di maternità non dovrebbero pregiudicare altre norme sul congedo parentale in vigore negli Stati membri, né dovrebbero indebolirle. Il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale sono complementari e, se abbinati, possono favorire un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella familiare.

(15)

La lavoratrice che adotta un bambino dovrebbe avere gli stessi diritti di un genitore biologico e dovrebbe potersi avvalere del congedo di maternità secondo le stesse condizioni.

(16)

La vulnerabilità delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento esige che sia loro riconosciuto il diritto a un congedo di maternità di almeno venti settimane ininterrotte , prima e/o dopo il parto, con un periodo obbligatorio di almeno sei settimane successivo al parto.

(17)

L'assistenza di figli con disabilità rappresenta una sfida particolare per le madri che lavorano e dovrebbe essere riconosciuta dalla società. La maggiore vulnerabilità delle lavoratrici che hanno figli con disabilità esige che sia concesso loro un congedo di maternità supplementare, la cui durata minima dovrebbe essere fissata nella presente direttiva.

(18)

Per poter essere ritenuto congedo di maternità ai sensi della presente direttiva, il congedo familiare previsto a livello nazionale dovrebbe essere esteso oltre i periodi di cui alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (6) e dovrebbe essere retribuito conformemente a quanto previsto nella presente direttiva; si dovrebbero altresì applicare le garanzie contemplate dalla presente direttiva in materia di licenziamento, di reintegro nelle stesse mansioni o assegnazione a mansioni equivalenti e di discriminazione.

(19)

La Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza. Ha inoltre costantemente affermato che ogni trattamento sfavorevole subito dalle donne in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso.

(20)

In base al principio della parità di trattamento, la Corte ha inoltre riconosciuto la protezione dei diritti delle donne all'impiego e in particolare del loro diritto di essere reintegrate nello stesso posto di lavoro o in un posto di lavoro equivalente a condizioni non meno favorevoli e di beneficiare dei miglioramenti delle condizioni di lavoro introdotte durante la loro assenza.

(21)

Per «posto di lavoro equivalente» dovrebbe intendersi un posto identico a quello precedente, in termini di retribuzione e di mansioni, ovvero, qualora ciò non sia possibile, un posto analogo, corrispondente alle qualifiche e alla retribuzione della lavoratrice.

(22)

Considerata l'evoluzione demografica nell'Unione, è necessario promuovere un aumento del tasso di natalità attraverso una legislazione e misure specifiche che consentano di conciliare più efficacemente la vita professionale con quella privata e familiare.

(23)

Le donne dovrebbero quindi essere protette dalla discriminazione in caso di gravidanza o di congedo di maternità e disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica , onde garantire il loro diritto a condizioni di lavoro dignitose e una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare .

(24)

Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio, del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare (7), gli Stati membri sono stati incoraggiati a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori di sesso maschile, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, senza che essi perdano i propri diritti inerenti al lavoro.

(25)

Al fine di aiutare i lavoratori a conciliare la loro vita professionale e familiare, è essenziale estendere la durata del congedo di maternità e di paternità, anche in caso di adozione di bambini di età inferiore ai dodici mesi. Il lavoratore che adotta un bambino di età inferiore ai dodici mesi dovrebbe godere degli stessi diritti di un genitore naturale e dovrebbe potersi avvalere del congedo di maternità e di paternità alle stesse condizioni.

(26)

Per aiutare i lavoratori a conciliare la loro vita professionale e familiare e conseguire un'autentica parità di genere, è essenziale che gli uomini abbiano diritto a un congedo di paternità retribuito, concesso secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità - tranne per quanto riguarda la durata - di modo che possano essere progressivamente create le condizioni necessarie. Detto diritto dovrebbe essere riconosciuto anche alle coppie non sposate. Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori di sesso maschile, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, senza che essi perdano i propri diritti inerenti al lavoro.

(27)

Nel contesto del fenomeno dell'invecchiamento demografico nell'Unione e della comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 dal titolo «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità», sarà necessario fare ogni sforzo per assicurare una tutela effettiva della maternità e della paternità.

(28)

Nel Libro verde della Commissione intitolato: «Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici», si fa riferimento al fatto che il tasso di fertilità negli Stati membri è poco elevato e insufficiente ai fini del rinnovo della popolazione. Occorre varare misure per le lavoratrici prima, durante e dopo la gravidanza, per quanto riguarda le condizioni sul posto di lavoro. Si raccomanda di seguire le buone pratiche applicate negli Stati membri che vantano tassi di fertilità elevati e garantiscano la continua partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

(29)

Nelle conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, sanità e consumatori (EPSCO) del dicembre 2007 relative a «ruoli equilibrati di uomini e donne per l'occupazione, la crescita e la coesione sociale», il Consiglio riconosce che la conciliazione della vita professionale con quella familiare e privata è fondamentale ai fini della promozione della parità di genere nel mercato del lavoro.

(30)

La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (8), rifusa nella direttiva 2006/54/CE.

(31)

La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento dovrebbe essere garantita nel rispetto dei principi sanciti nelle direttive concernenti la parità di trattamento tra uomini e donne.

(32)

Per rendere più efficace la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le regole sull'onere della prova devono essere adattate nei casi di violazione manifesta dei diritti conferiti dalla presente direttiva. Affinché tali diritti possano essere realmente esercitati, nei casi in cui la violazione è evidente l'onere della prova deve spettare alla parte convenuta.

(33)

Le disposizioni concernenti il congedo di maternità sarebbero prive di effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento di tutti i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento della piena retribuzione e il versamento di un'indennità equivalente.

(34)

Un'applicazione efficace del principio della parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.

(35)

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(36)

Gli Stati membri sono invitati a introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire che l'eventuale danno subito da una lavoratrice a causa di una violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito, secondo quanto da essi ritenuto opportuno, in modo dissuasivo, effettivo e proporzionato al danno stesso.

(37)

L'esperienza dimostra che la protezione contro le violazioni dei diritti conferiti dalla presente direttiva può essere rafforzata attribuendo agli organismi per la parità di ciascuno Stato membro la competenza di analizzare i problemi in causa, esaminare le possibili soluzioni e fornire assistenza pratica alle vittime. Occorre quindi che la presente direttiva contenga disposizioni in tal senso.

(38)

È necessario che le vittime di discriminazioni dispongano di strumenti adeguati di protezione giuridica. Al fine di assicurare una protezione più efficace, è opportuno che ad associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche sia consentito avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, conformemente a quanto ritenuto idoneo dagli Stati membri, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(39)

Sarà necessario che gli Stati membri incoraggino e promuovano la partecipazione attiva delle parti sociali, per garantire una migliore informazione degli interessati e soluzioni più efficaci. Incoraggiando il dialogo con gli organismi summenzionati gli Stati membri potrebbero acquisire una conoscenza più approfondita e farsi un'idea più precisa dell'attuazione concreta della presente direttiva, come anche dei problemi che potrebbero emergere, allo scopo di eliminare le discriminazioni.

(40)

La presente direttiva stabilisce norme minime e lascia quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'applicazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro , in particolare rispetto a legislazioni nazionali che, combinando il congedo parentale e il congedo di maternità, contemplano il diritto della madre ad almeno venti settimane di congedo, ripartite prima e/o dopo il parto e retribuite almeno al livello stabilito dalla presente direttiva .

(41)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il dialogo tra le parti sociali e con le Organizzazioni non governative, al fine di essere sensibilizzati sulle diverse forme di discriminazione e combatterle.

(42)

Poiché gli obiettivi dei provvedimenti da adottare, ossia l'innalzamento del livello minimo di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e il miglioramento dell'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto i livelli di tutela da essi offerti differiscono, e possono quindi essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/85/CEE è così modificata:

1)

all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.    La presente direttiva mira altresì a porre le lavoratrici gestanti o puerpere in migliori condizioni di restare sul mercato del lavoro o di rientrarvi, nonché a permettere di conciliare maggiormente la vita professionale con quella privata e familiare.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

lavoratrice gestante, ogni lavoratrice gestante, qualunque sia il suo contratto di lavoro, incluso un contratto di lavoro domestico, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

b)

lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, qualunque sia il suo contratto di lavoro, incluso un contratto di lavoro domestico, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi; ai fini della presente direttiva, anche ogni lavoratrice che abbia recentemente adottato un bambino;

c)

lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, quale che sia il suo contratto di lavoro, incluso un contratto di lavoro domestico, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.»;

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Linee guida

1.     La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con l'assistenza del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, elabora le linee guida concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la salute riproduttiva dei lavoratori e delle lavoratrici e per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 2. Tali linee guida sono riesaminate e, a decorrere dal 2012, aggiornate almeno ogni cinque anni.

Le linee guida di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2.

2.     Le linee guida di cui al paragrafo 1 sono intese a servire come base per la valutazione prevista all'articolo 4, paragrafo 1.

A tal fine, gli Stati membri portano tali linee guida a conoscenza degli datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti nonché delle parti sociali nel rispettivo Stato membro.»;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Valutazione, informazione e consultazione

1.     Nella valutazione dei rischi effettuata conformemente alla direttiva 89/391/CEE il datore di lavoro include una valutazione dei rischi per la salute riproduttiva dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile. Per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura nell'allegato I, la natura, il grado e la durata dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato, delle lavoratrici di cui all'articolo 2 e delle lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE, al fine di poter:

valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2 della presente direttiva e delle lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva,

definire le misure da adottare.

2.     Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato le lavoratrici ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva e le lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva e/o i loro rappresentanti, nonché le parti sociali interessate, sono informati dei risultati della valutazione prevista al paragrafo 1 e di tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

3.     Sono adottate le misure appropriate per garantire che le lavoratrici e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento interessato possano sorvegliare l'applicazione della presente direttiva o essere coinvolti in tale processo, in particolare per quanto riguarda le misure definite dal datore di lavoro di cui al paragrafo 1, fatta salva la responsabilità che incombe al datore di lavoro per l'adozione di tali misure.

4.     La consultazione e la partecipazione delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva avvengono conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.»;

5)

all'articolo 5 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.     Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre mansioni.

3.     Se l'assegnazione ad altre mansioni non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile, la lavoratrice in questione è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»;

6)

all'articolo 6 è aggiunto il seguente punto:

«3)

le lavoratrici gestanti inoltre non svolgeranno mansioni quali portare e sollevare oggetti pesanti nonché lavori pericolosi, faticosi o che comportano rischi per la salute.»;

7)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Lavoro notturno e straordinario

1.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici ai sensi dell'articolo 2 non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno e ad effettuare ore di lavoro straordinario:

a)

nelle dieci settimane che precedono la data prevista del parto;

b)

per il resto della gravidanza, se ciò è necessario per proteggere la loro salute o quella del nascituro;

c)

per l'intero periodo dell'allattamento.

2.     Le misure contemplate al paragrafo 1 devono comportare la possibilità, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:

a)

dell'assegnazione ad un orario di lavoro diurno compatibile, oppure

b)

di una dispensa dal lavoro o di una proroga del congedo di maternità qualora tale assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o oggettivamente possibile.

3.     Le lavoratrici che desiderano essere dispensate dal lavoro notturno informano il loro datore di lavoro, conformemente alle norme stabilite dagli Stati membri, e nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli presentano un certificato medico.

4.     Nel caso delle famiglie monoparentali e dei genitori di bambini con gravi disabilità, i periodi di cui al paragrafo 1 possono essere prolungati conformemente alle procedure stabilite dagli Stati membri.»;

8)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Congedo di maternità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di almeno venti settimane ininterrotte , ripartite prima e/o dopo il parto.

2.     In merito alle ultime quattro settimane del periodo di cui al paragrafo 1, un regime di congedo per motivi familiari applicato a livello nazionale può essere considerato congedo di maternità ai fini della presente direttiva purché preveda una tutela globale delle lavoratrici, ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva, equivalente al livello stabilito nella presente direttiva. In tal caso, il periodo complessivo del congedo concesso deve essere superiore a quello del congedo parentale di cui alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (9).

La retribuzione per le ultime quattro settimane di congedo di maternità non è inferiore all'indennità di cui all'articolo 11, paragrafo 5 o, in alternativa, può essere la media della retribuzione per le venti settimane di congedo di maternità, che è almeno pari al 75 % dell’ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media, come previsto dalla legislazione nazionale, fatti salvi eventuali massimali stabiliti da quest'ultima. Gli Stati membri possono stabilire i periodi per i quali sono calcolate le retribuzioni mensili medie.

Qualora uno Stato membro abbia previsto un periodo di congedo di maternità di almeno diciotto settimane, tale Stato membro può decidere che le ultime due settimane siano completate mediante un congedo di paternità disponibile a livello nazionale, con lo stesso livello di retribuzione.

3.   Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 include un congedo di maternità obbligatorio pienamente retribuito di almeno sei settimane dopo il parto , fatte salve le disposizioni nazionali esistenti che prevedono un periodo di congedo obbligatorio di maternità prima del parto. Il periodo di congedo di maternità obbligatorio di sei settimane si applica a tutte le lavoratrici a prescindere dal numero di giorni di lavoro prestati prima del parto. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 possano scegliere liberamente quando fruire del periodo non obbligatorio del congedo di maternità, prima o dopo il parto , fatte salve le disposizioni e/o prassi nazionali esistenti che fissano un numero massimo di settimane prima del parto .

4.     Tale periodo può essere condiviso con il padre, in conformità della legislazione dello Stato membro interessato, se la coppia è d'accordo e lo richiede.

5.     Al fine di proteggere la salute della madre e del bambino, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le lavoratrici possano decidere liberamente e senza costrizioni di usufruire o meno del periodo di congedo di maternità non obbligatorio prima del parto.

6.     La lavoratrice deve indicare il periodo da lei scelto per la parte non obbligatoria del congedo di maternità entro un mese dalla data d'inizio del congedo.

7.     Nel caso di parti plurimi la durata del congedo di maternità obbligatorio di cui al paragrafo 3 è aumentata per ogni altro figlio conformemente alla legislazione nazionale.

8.   La durata della parte del congedo di maternità precedente il parto è prolungata del periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parto, senza riduzione della parte restante del congedo.

9.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia concesso un congedo supplementare pienamente retribuito in caso di parto prematuro, ricovero in ospedale del neonato, neonato affetto da disabilità , madre disabile e parto plurimo. La durata del congedo supplementare deve essere proporzionata e permettere di soddisfare le necessità particolari della madre e del neonato o dei neonati. Il periodo totale di congedo di maternità è prolungato di almeno otto settimane dopo il parto in caso di neonato affetto da disabilità e gli Stati membri prevedono inoltre un periodo di congedo aggiuntivo di sei settimane in caso di parto di feto morto.

10.   Gli Stati membri garantiscono che gli eventuali periodi di congedo di malattia concessi in caso di malattia o di complicazioni derivanti dalla gravidanza e manifestatesi quattro settimane o più prima del parto non riducono la durata del congedo di maternità.

11.     Gli Stati membri tutelano i diritti delle madri e dei padri garantendo che siano previste condizioni di lavoro speciali per aiutare i genitori di figli con disabilità.

12.     Gli Stati membri adottano misure idonee per riconoscere la depressione post partum come malattia grave e sostengono campagne di sensibilizzazione per promuovere una corretta informazione al riguardo e combattere i pregiudizi ed i rischi di stigmatizzazione tuttora legati ad essa.

9)

sono inseriti l seguenti articoli:

«Articolo 8 bis

Congedo di paternità

1.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i lavoratori la cui partner stabile ha partorito di recente abbiano diritto a un periodo continuativo di congedo di paternità retribuito e non trasferibile di almeno due settimane, concesso secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità – tranne per quanto riguarda la durata – da prendere, dopo il parto della moglie o partner, durante il periodo del congedo di maternità.

Gli Stati membri che non hanno ancora introdotto un congedo di paternità retribuito e non trasferibile, concesso secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità – tranne per quanto riguarda la durata – da prendere obbligatoriamente durante il congedo di maternità per un periodo continuativo di almeno due settimane dopo il parto della moglie o partner del lavoratore, sono vivamente incoraggiati a farlo, al fine di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i genitori all'esercizio dei diritti e delle responsabilità familiari.

2.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ai lavoratori la cui partner ha partorito di recente venga concesso un periodo di congedo speciale, compresa la parte non utilizzata del congedo di maternità in caso di decesso o di incapacità fisica della madre.

Articolo 8 ter

Congedo di adozione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le disposizioni della presente direttiva in materia di congedo di maternità e di congedo di paternità si applichino anche in caso di adozione di bambini di età inferiore ai dodici mesi.»;

10)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Divieto di licenziamento

Per garantire alle lavoratrici di cui all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:

1)

gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento e ogni misura destinata a preparare il licenziamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e almeno i sei mesi successivi al termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l'autorità competente abbia dato il suo accordo;

2)

qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il periodo di cui al punto 1), il datore di lavoro deve giustificare per iscritto il motivo del licenziamento; ▐

3)

gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere le lavoratrici di cui all'articolo 2 contro le conseguenze di un licenziamento che a norma dei punti 1) e 2) è illegittimo;

4)

gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare discriminazioni a danno delle gestanti nel mercato del lavoro, garantendo loro pari opportunità nell'assunzione, qualora le interessate presentino tutti i requisiti richiesti per la posizione interessata;

5)

il trattamento meno favorevole di una donna in relazione alla gravidanza o al congedo di maternità di cui all'articolo 8 della presente direttiva costituisce una discriminazione ai sensi della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (10);

6)

gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che, durante il congedo di paternità/co-maternità, i lavoratori fruiscano della stessa protezione dal licenziamento assicurata dal punto 1 alle lavoratrici di cui all'articolo 2;

7)

gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure volte ad assicurare che una lavoratrice possa scegliere di lavorare a tempo parziale per un periodo non superiore a un anno, fruendo pienamente della protezione dal licenziamento e del diritto a riavere, al termine di tale periodo, la posizione occupata durante l'impiego a tempo pieno e la relativa retribuzione.

11)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Diritti connessi con il contratto di lavoro

Per garantire alle lavoratrici di cui all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo, occorre prevedere che:

1)

nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità equivalente;

2)

una lavoratrice ai sensi dell' articolo 2 a cui è precluso l'esercizio di un'attività professionale dal datore di lavoro, che la considera inabile al lavoro senza che la lavoratrice abbia fornito un attestato medico in tal senso, può sottoporti di propria iniziativa a una visita medica. Se il medico certifica la sua idoneità al lavoro, essa deve continuare ad essere occupata come in precedenza dal datore di lavoro oppure percepisce una somma pari alla sua intera retribuzione fino all'inizio del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 3 ;

3)

gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti per quanto riguarda le condizioni ergonomiche, l'orario di lavoro (compresi il lavoro notturno e il cambiamento di mansioni) e l'intensità del lavoro, nonché per potenziare la protezione contro agenti infettivi specifici e le radiazioni ionizzanti;

4)

nel caso contemplato all'articolo 8, devono essere garantiti:

a)

i diritti connessi con il contratto di lavoro e delle lavoratrici di cui all'articolo 2, diversi da quelli specificati nella lettera b) del presente punto;

b)

il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità equivalente alle lavoratrici ai sensi dell'articolo 2;

c)

il diritto delle lavoratrici in congedo di maternità di ricevere automaticamente un aumento salariale, ove applicabile, senza dover temporaneamente interrompere il congedo di maternità per beneficiare di tale aumento;

d)

il diritto delle lavoratrici di cui all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro posto di lavoro o in un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per esse meno favorevoli , con la stessa retribuzione, lo stesso inquadramento professionale e le stesse mansioni del periodo precedente al congedo di maternità, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui avrebbero avuto diritto durante la loro assenza; in situazioni eccezionali di ristrutturazione o di profonda riorganizzazione del processo produttivo, la lavoratrice avrà la possibilità di discutere con il datore di lavoro l'impatto di detti cambiamenti sulla sua situazione professionale e, indirettamente, sulla sua situazione personale;

e)

il mantenimento, per le lavoratrici ai sensi dell'articolo 2, di opportunità di crescita professionale grazie all'istruzione, unita alla formazione continua e alla formazione complementare, al fine di consolidare le loro prospettive di carriera;

f)

un periodo di congedo di maternità non deve pregiudicare i diritti pensionistici della lavoratrice e va considerato come periodo lavorativo ai fini della pensione; parimenti, le lavoratrici non devono essere penalizzate da una riduzione dei diritti pensionistici per aver fruito del congedo di maternità;

5)

l'indennità di cui al punto 4), lettera b), è ritenuta equivalente se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media . Le lavoratrici in congedo di maternità percepiscono la retribuzione completa e l'indennità è pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media . Gli Stati membri possono stabilire il periodo per il quale è calcolata la retribuzione mensile media;

6)

l'indennità percepita dalle lavoratrici ai sensi dell'articolo 2 non può in alcun caso essere inferiore all'indennità che dette lavoratrici percepiscono nel caso di un'interruzione dell'attività per motivi connessi al loro stato di salute;

7)

gli Stati membri provvedono affinché sia garantito alle lavoratrici in congedo di maternità il diritto di ricevere automaticamente, se del caso, un aumento salariale, senza dover temporaneamente interrompere il congedo di maternità per usufruire di tale aumento;

8)

gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 possano, durante il congedo di maternità o al ritorno dal congedo di maternità di cui all'articolo 8, chiedere una modifica dell'orario e delle modalità di lavoro e i datori di lavoro siano tenuti a prendere in considerazione tali richieste, tenendo conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori;

9)

gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare i datori di lavoro e a promuovere il dialogo tra le parti sociali al fine di prevedere la reintegrazione e il sostegno alla formazione delle lavoratrici che rientrano al lavoro dopo un congedo di maternità, ove necessario e/o se richiesto dalla lavoratrice e in conformità con la legislazione nazionale;

10)

il datore di lavoro garantisce che l'orario di lavoro delle lavoratrici gestanti tenga conto della necessità di controlli medici periodici e straordinari;

11)

gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro a creare strutture di accoglienza per i figli delle dipendenti di età inferiore ai tre anni.»;

12)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

Esonero dal servizio per l'allattamento al seno

1.     La madre che allatta il proprio figlio ha diritto a un apposito periodo di congedo frazionato in due periodi distinti, ciascuno della durata di un'ora, salvo quanto altrimenti concordato con il datore di lavoro, senza perdere alcun privilegio legato al suo lavoro.

2.     In caso di parti plurimi, il congedo di cui al paragrafo 1 è prorogato di trenta minuti per ogni altro figlio.

3.     In caso di lavoro a tempo parziale, il congedo di cui al paragrafo 1 è ridotto in proporzione al normale orario di lavoro, ma non può essere inferiore a trenta minuti.

4.     Nel caso di cui al paragrafo 3, il congedo è accordato per un periodo non superiore a un'ora e, se del caso, per un secondo periodo che copra la durata residua, salvo quanto altrimenti concordato con il datore di lavoro.

Articolo 11 ter

Prevenzione delle discriminazioni e integrazione della dimensione di genere

Gli Stati membri, nel rispetto delle loro tradizioni e prassi nazionali, adottano opportune misure volte a promuovere il dialogo tra le parti sociali ai livelli adeguati al fine di porre in essere provvedimenti efficaci per prevenire le discriminazioni a danno delle donne per motivi di gravidanza, maternità o adozione.

Gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro, per il tramite di prassi o accordi collettivi, a prendere misure efficaci per evitare le discriminazioni nei confronti delle donne per motivi di gravidanza, maternità o congedo di adozione.

Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo della parità tra uomini e donne nel formulare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva e nel dar loro attuazione.»;

13)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 12 bis

Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone compresi i testimoni da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da una denuncia che hanno presentato o da un'azione che hanno promosso al fine di ottenere il rispetto dei diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Articolo 12 ter

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la sua applicazione. Le sanzioni possono consistere nel pagamento di un indennizzo ▐ e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12 quater

Organismo per la parità

Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo o gli organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso, designati a norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, abbiano anche competenza nelle questioni cui si applica la presente direttiva, qualora si tratti di questioni riguardanti principalmente la parità di trattamento e non solo la salute e la sicurezza dei lavoratori.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle contenute nella presente direttiva.

2.     Gli Stati membri possono adottare misure preventive e di controllo per la protezione e la sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere.

3.   L'applicazione della presente direttiva non può in alcun caso giustificare una riduzione del livello di protezione dei lavoratori nei settori oggetto della presente direttiva.

4.     Le disposizioni della presente direttiva sono incorporate nel testo dei contratti collettivi e dei contratti di lavoro applicabili negli Stati membri.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (11). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   Entro … (12) e successivamente ogni tre anni , gli Stati membri e gli organismi nazionali per la parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di predisporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 92/85/CEE modificata dalla presente direttiva.

2.   La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Secondo il principio detto gender mainstreaming, la relazione fornisce anche una valutazione delle conseguenze che le disposizioni adottate hanno per le donne e per gli uomini. Detta relazione include anche una valutazione d'impatto che analizza gli effetti sociali ed economici, nell'Unione nel suo complesso, di un ulteriore prolungamento della durata del congedo di maternità e dell'applicazione del congedo di paternità. In base alle informazioni ricevute, la relazione contiene, se necessario, proposte di modifica e aggiornamento della direttiva 92/85/CEE quale modificata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 277 del 17.11.2009, pag. 102.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010.

(3)   Racc. 2008, pag. I-01017.

(4)   GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(5)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(6)   GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

(7)   GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.

(8)  GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.

(9)   GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4. »;

(10)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.»;

(11)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(12)   Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/176


Mercoledì 20 ottobre 2010
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ***I

P7_TA(2010)0374

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

2012/C 70 E/27

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0126),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0044/2009),

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 dicembre 2009 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 18 maggio 2010 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 settembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0136/2010),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ne' la proposta in questione ne' il parere del gruppo consultivo dei servizi giuridici contengono modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 255 del 22.9.2010, pag. 42.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Mercoledì 20 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2009)0054

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/7/UE)


Giovedì 21 ottobre 2010

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/178


Giovedì 21 ottobre 2010
Strumento per la stabilità ***I

P7_TA(2010)0378

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))

2012/C 70 E/28

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0195),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 179, paragrafo 1, e l'articolo 181 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0042/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 209, paragrafo 1, e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2008 relativa alla causa C-91/05, Commissione contro Consiglio, che annulla la decisione del Consiglio 2004/833/PESC, del 2 dicembre 2004, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0066/2009),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, nonché alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


Giovedì 21 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2009)0058

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209, paragrafo 1, e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Scopo del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (2) era permettere alla Comunità di dare una risposta coerente e integrata in situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, utilizzando uno strumento giuridico unico con procedure decisionali semplificate.

(2)

In esito al riesame di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1717/2006 si è concluso che occorre proporre determinate modifiche al regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1717/2006 deve essere allineato con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 20 maggio 2008 (3), in cui si è stabilito che le misure di lotta contro la proliferazione e l’uso illecito delle armi leggere e di piccolo calibro, e l’accesso alle stesse, possono essere attuate dalla Comunità nell’ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo, e quindi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1717/2006.

(4)

Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1717/2006 e migliorare la coerenza, è opportuno autorizzare la partecipazione su base globale all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento, regola che si applica già alle misure di cui all'articolo 3, in modo da allineare le disposizioni sulla partecipazione e sulle norme di origine per l’assistenza alla risposta alle crisi con quelle riguardanti la preparazione alle crisi.

(5)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a documenti di strategia multipaese, a documenti di strategia tematici e a programmi indicativi pluriennali, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1717/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che la Commissione intraprenda, nel corso dei suoi lavori preparatori, consultazioni adeguate anche a livello di esperti.

(6)

La quota della dotazione finanziaria indicata nell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1717/2006 per le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento si è dimostrata insufficiente e dovrebbe essere aumentata. Solo pochi dei numerosi settori contemplati possono essere gestiti in modo efficace, anche attraverso programmi a obiettivi molteplici, con le scarse risorse disponibili. Lo sviluppo di azioni efficaci in materia di infrastrutture critiche, rischi per la salute pubblica e risposte globali alle minacce transregionali richiede misure più sostanziali che garantiscano una reale incidenza, visibilità e credibilità. Lo sviluppo di azioni transregionali complementari alle dotazioni nazionali e regionali richiede inoltre finanziamenti sufficienti per raggiungere una massa critica. Per favorire ulteriormente il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1717/2006 occorre aumentare dal 7 % al 10 % la percentuale massima della dotazione finanziaria globale destinata alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1 di tale regolamento.

(7)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, vista l’entità, possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in base al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1717/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

il sostegno a misure per affrontare, nel quadro delle politiche dell'Unione di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da fuoco e dell'accesso ad esse; tale sostegno può comprendere anche attività d'indagine, assistenza alle vittime, programmi di sensibilizzazione, sviluppo di capacità giuridiche e amministrative e di buone prassi,»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al punto 1, il primo comma della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

il rafforzamento della capacità di far rispettare le leggi, delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi da fuoco, leggere e di piccolo calibro e materiali esplosivi, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti.»;

b)

al punto 3, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

«c)

sviluppo e organizzazione della società civile e sua partecipazione al processo politico, ivi comprese misure per promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media.»;

c)

al punto 3, è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al presente punto possono essere attuate, se del caso, per il tramite del partenariato dell'Unione europea per il consolidamento della pace.»;

3)

all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.     Se il costo di una misura di assistenza straordinaria supera i 20 000 000 EUR essa è adottata dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.     La Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace esecuzione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione. I programmi di intervento transitori si basano sulle misure di assistenza straordinaria e sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

4)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     I documenti di strategia multipaese e tematici, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 22 e soggetta alle condizioni stabilite dagli articoli 22 bis e 22 ter. Essi coprono un periodo iniziale che non può eccedere il periodo di applicazione del presente regolamento e sono sottoposti a una revisione intermedia.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     I programmi indicativi pluriennali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 22 e soggetta alle condizioni stabilite dagli articoli 22 bis e 22 ter. Essi sono fissati, ove opportuno, in consultazione con i paesi o le regioni partner interessati.»;

5)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     I programmi d’azione annuali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

6)

all’articolo 9 i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.     Le misure speciali il cui costo supera i 5 000 000 EUR sono adottate dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.     La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro un mese dall'adozione delle misure speciali che costano fino a 5 000 000 EUR.»;

7)

all’articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Nel caso delle misure di assistenza straordinaria e dei programmi di intervento transitori di cui all'articolo 6 e nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, punto 3, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.

5.   Nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, punti 1 e 2, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in transizione quali definiti dall’OCSE, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi altro paese ammissibile a norma della strategia pertinente e alle stesse si estendono le norme di origine.»;

8)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Valutazione

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza delle politiche e dei programmi, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al Parlamento europeo e al Consiglio, perché vi siano discusse. I risultati confluiscono nell'elaborazione del programma e nell'allocazione di risorse.»;

9)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente;

«Articolo 22

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 7, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 22 bis e 22 ter.

Articolo 22 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22 ter

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il termine è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.»;

10)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 2062000000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Per il periodo 2007-2013:

a)

non più del 10 % della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 1);

b)

non più del 15 % della dotazione finanziaria sono stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 2);

c)

non più del 10 % della dotazione finanziaria sono stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 3) , a condizione che l'aumento sia compatibile con l'attuale revisione del partenariato dell'Unione europea per il consolidamento della pace e le risorse interne .».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(3)  Causa C-91/05 Commissione/Consiglio (Raccolta 2008, pag. I-3651).


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/183


Giovedì 21 ottobre 2010
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***I

P7_TA(2010)0379

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

2012/C 70 E/29

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0194),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, e 181, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0043/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l’articolo 294, paragrafo 3, e l’articolo 209, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0078/2009),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentare nuovamente la proposta al Parlamento qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 21 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2009)0060A

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ▐

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l’esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8).

(2)

Dall’attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti di tale regolamento per allinearle con quelle degli altri strumenti.

(3)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia geografici, i programmi indicativi pluriennali e i documenti di strategia per i programmi tematici, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1905/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(4)

Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(5)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1905/2006 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 17, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori istruzioni relative alla ripartizione dell'importo globale tra i beneficiari sono definite dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e alle condizioni previste di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.»;

2)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Adozione di documenti di strategia e programmi indicativi pluriennali

I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui all'articolo 17, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.»;

3)

all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

4)

all'articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.     Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua decisione.

4.     Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, purché non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione, sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.»;

5)

all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In linea di massima, l'assistenza dell'Unione non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»;

6)

all’articolo 33, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.     La Commissione procede al regolare monitoraggio e riesame dei suoi programmi e alla valutazione dei risultati dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Le proposte del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali o del Consiglio relative a valutazioni esterne indipendenti sono tenute in debita considerazione. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM.

2.     La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati della discussione.»;

7)

all’articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati e, nella misura del possibile, sulle principali conseguenze e incidenze degli aiuti. La relazione è inoltre trasmessa ai parlamenti nazionali, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»;

8)

l'articolo 35 è sostituito dai seguenti:

«Articolo 35

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.

Articolo 35 bis

Revoca della delega

1.     La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 35 ter

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

(7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/188


Giovedì 21 ottobre 2010
Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ***I

P7_TA(2010)0380

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

2012/C 70 E/30

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, 181 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0158/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l’articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 209, paragrafo 1, 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0188/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 21 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2009)0060B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) ▐ n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212.

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l’esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8).

(2)

Dall’attuazione di detti regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) ▐ n. 1889/2006 per allinearle con quelle degli altri strumenti.

(3)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia, in quanto tali documenti integrano il regolamento (CE) n. 1889/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(4)

Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1889/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     I documenti di strategia, e relative revisioni e estensioni, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

3)

all’articolo 7, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.     I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.     Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nei dieci giorni lavorativi dall’adozione della decisione.»;

4)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle misure ad hoc adottate.»;

5)

all’articolo 13 il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In linea di massima, l'assistenza dell'Unione non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»;

6)

all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati della discussione.»;

7)

l'articolo 17 è sostituito dai seguenti:

«Articolo 17

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.

Articolo 17 bis

Revoca della delega

1.     La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17 ter

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

(7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/192


Giovedì 21 ottobre 2010
Strumento finanziario per la cooperazione con i paesi industrializzati ***I

P7_TA(2010)0381

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

2012/C 70 E/31

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0197),

visto l'articolo 181A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0101/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0052/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

ritiene che la proposta sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2007–2013; ricorda nondimeno che gli stanziamenti annuali per il periodo 2010–2013 saranno decisi dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 21 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2009)0059

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

[Emendamento 3, salvo dove diversamente indicato]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, e l’articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 2007 la Comunità ha razionalizzato la sua cooperazione geografica con i paesi in via di sviluppo dell’Asia, dell’Asia centrale e dell’America latina, nonché con l’Iraq, l’Iran, lo Yemen e il Sudafrica, mediante il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2).

(2)

L'obiettivo primario e generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 è l'eliminazione della povertà mediante il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Inoltre, per i programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo istituiti a norma del regolamento la cooperazione si limita materialmente al finanziamento delle misure destinate a rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (criteri APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DCS).

(3)

È nell’interesse dell'Unione approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi in via di sviluppo in questione, che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei consessi multilaterali e nell’ambito della governance globale, con i quali l'Unione è strategicamente motivata a diversificare i contatti, specie in settori come gli scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici. Occorre pertanto uno strumento finanziario che permetta di finanziare queste misure le quali, in linea di principio , non possono beneficiare dell’aiuto pubblico allo sviluppo conformemente ai criteri APS , pur rivestendo un'importanza fondamentale per il consolidamento delle relazioni e contribuendo in modo decisivo al progresso dei paesi in via di sviluppo interessati .

(4)

A tal fine, le procedure di bilancio 2007 e 2008 hanno istituito quattro azioni preparatorie per avviare questa cooperazione rafforzata in conformità dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3): scambi aziendali e scientifici con l’India; scambi aziendali e scientifici con la Cina; cooperazione con i paesi a reddito medio dell’Asia; cooperazione con i paesi a reddito medio dell’America latina. A norma dello stesso articolo, la procedura legislativa a seguito delle azioni preparatorie deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio.

(5)

Gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio (4) ▐ permettono di portare avanti questa cooperazione rafforzata con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006. Occorre pertanto estendere la copertura geografica del regolamento (CE) n. 1934/2006 e prevedere una dotazione finanziaria per coprire la cooperazione con questi paesi in via di sviluppo.

(6)

In conseguenza dell'estensione dell'ambito di applicazione geografico del regolamento (CE) n. 1934/2006, i paesi in via di sviluppo interessati rientrano in due strumenti di finanziamento diversi a titolo della politica estera. È opportuno provvedere a che i due strumenti di finanziamento restino strettamente distinti l'uno dall'altro. Nel quadro generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 saranno finanziate le misure che soddisfano i criteri APS, mentre nel quadro del regolamento (CE) n. 1934/2006 saranno prese in considerazione solo le misure che, in linea di principio, non soddisfano tali criteri. È inoltre necessario garantire che l'estensione dell'ambito di applicazione geografico non abbia per effetto di collocare in una posizione meno favorevole, in particolare dal punto di vista finanziario, i paesi finora coperti dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, ossia i paesi e i territori industrializzati nonché i paesi e i territori ad alto reddito.

(7)

Poiché la crisi economica ha creato in tutta l'Unione una situazione di bilancio estremamente tesa e l'estensione proposta riguarda paesi che hanno talvolta raggiunto un livello di competitività paragonabile a quello dell'Unione ed un livello di vita medio prossimo a quello di taluni Stati membri, la cooperazione dell'Unione europea dovrebbe tener conto degli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispettare gli accordi internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e partecipare agli obiettivi mondiali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(8)

Il riesame dell’attuazione degli strumenti finanziari dell'azione esterna ha individuato incoerenze nelle disposizioni che escludono, considerandoli non ammissibili, i costi legati a tasse, dazi o altri oneri. Per motivi di coerenza, si propone di allineare queste disposizioni con quelle degli altri strumenti.

(9)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione di programmi pluriennali di cooperazione, in quanto tali programmi integrano il regolamento (CE) n. 1934/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livelli di esperti.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1934/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1934/2006 è così modificato:

1)

il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

2)

gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Obiettivo

1.    Ai fini del presente regolamento, tra i paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito rientrano i paesi e territori di cui allegato I del presente regolamento e tra i paesi in via di sviluppo rientrano quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo (5), ed elencati nell'allegato II del presente regolamento. Essi sono denominati in prosieguo “paesi partner”.

I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sovvenzionano la cooperazione economica, ▐ finanziaria, ▐ tecnica , culturale e accademica negli ambiti di cui all'articolo 4 , che rientrano nella sua sfera di competenza, con i paesi partner . Il presente regolamento è inteso a finanziare misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DCS).

2.   La cooperazione con i paesi partner si prefigge in via prioritaria di fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un contesto più favorevole e trasparente allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione e i paesi partner, conformemente ai principi guida dell'azione esterna dell'Unione quali stabiliti nel trattato . Ciò riguarda tra l'altro la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo stato di diritto, il lavoro dignitoso, il buongoverno e la salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di contribuire al progresso e ai processi di sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con paesi partner al fine di potenziare il dialogo e il ravvicinamento e di condividere e promuovere strutture e valori politici, economici e istituzionali simili.L'Unione mira altresì ad intensificare la cooperazione e gli scambi con partner e attori bilaterali consolidati o sempre più importanti e che svolgono un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell’ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali l'Unione ha un interesse strategico a rafforzare i legami e i propri valori quali sanciti dal trattato .

2.   ▐ In circostanze debitamente giustificate e allo scopo di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione nonché di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione annuali di cui all'articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possono beneficiare delle misure adottate a titolo del presente regolamento, qualora il progetto o il programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia sono previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5.

3.    La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell’elenco di paesi in via di sviluppo del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE e ne informa il Parlamento europeo ed il Consiglio.

4.     Ai fini dei finanziamenti dell'Unione nel quadro del presente regolamento, occorre prestare particolare attenzione, se del caso, alla conformità dei paesi partner con le norme fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e ai loro sforzi nel perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

5.     In relazione ai paesi elencati nell'allegato II del presente regolamento, è rigorosamente monitorata la coerenza politica con le misure finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1905/2006 e del regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (6).

Articolo 3

Principi generali:

1.     L’Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto e cerca di promuovere, sviluppare e consolidare l’impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

2.     Nell’attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità dell'Unione.

3.     Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano e sono coerenti con i settori di cooperazione contemplati segnatamente negli strumenti, negli accordi, nelle dichiarazioni e nei piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner nonché con i settori che rappresentano interessi e priorità specifici dell'Unione.

4.     Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, l'Unione intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche dell'Unione, in particolare la cooperazione allo sviluppo. Questo è assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure.

5.     Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici dell'Unione nel settore delle relazioni commerciali e negli scambi culturali, accademici e scientifici.

6.     La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il finanziamento dell'Unione sostiene le azioni di cooperazione a norma dell'articolo 1 ed è conforme alle finalità globali, all'ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Il finanziamento dell'Unione riguarda azioni che, in via di principio, non soddisfano i criteri APS, e che possono includere una dimensione regionale, nei seguenti settori di cooperazione:»;

b)

i punti da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1)

la promozione della cooperazione, dei partenariati e le imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell'Unione e nei paesi partner;

2)

l'incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici, tra cui una particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

3)

la promozione del dialogo tra attori politici, economici, sociali e culturali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti dell'Unione e dei paesi partner;

4)

la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture, in particolare a livello familiare, comprese le misure per garantire e rafforzare la partecipazione dell'Unione a Erasmus Mundus e congressi sui sistemi europei di istruzione;

5)

la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, lo sport e la cultura, l'energia (in particolare l'energia rinnovabile), i trasporti, l'ambiente (compresi i cambiamenti climatici), le questioni finanziarie, giuridiche e attinenti ai diritti umani e altre materie di comune interesse tra l'Unione e i paesi partner»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.»;

4)

all’articolo 5 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.     I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi e le priorità specifici, gli obiettivi generali e i risultati previsti che l'Unione si prefigge. Per quanto riguarda in particolare Erasmus Mundus, i programmi rispettano una ripartizione geografica il più equilibrata possibile. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento dell'Unione e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione. Ciò, eventualmente, con l'indicazione di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti a revisione intermedia o ad eventuali revisioni ad hoc.

3.     I programmi di cooperazione pluriennali e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati secondo l'articolo 14 bis e alle condizioni di cui agli articoli 14 ter e 14 quater.»;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     La Commissione adotta annualmente programmi d’azione elaborati in base ai programmi pluriennali di cooperazione di cui all'articolo 5 e li trasmette simultaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     I programmi di azione pluriennali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Non è necessario avvalersi di questa procedura per gli emendamenti dei programmi di azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all’interno del bilancio previsionale, l’aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, o la riduzione del bilancio, purché dette modifiche siano conformi agli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione.»;

[Emendamento 4]

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dall'Unione;

f)

istituzioni e organismi dell'Unione, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all'articolo 9;»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1bis.     Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (7), nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (8) o nel regolamento (CE) n. 1905/2006, e ammissibili a un finanziamento a tale titolo non sono finanziate a titolo del presente regolamento.

1 ter.     Il finanziamento dell'Unione a titolo del presente regolamento non può essere destinato all'acquisto di armi o munizioni, né per operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.

7)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   «In linea di massima, i finanziamenti dell'Unione non vengono usati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi partner.»;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l’attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Le misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali di cooperazione sono adottate dalla Commissione, la quale le trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

9)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Tutela degli interessi finanziari dell'Unione»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (9), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10), del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (11).

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi dell'Unione. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.»;

10)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Valutazione

1.     La Commissione procede regolarmente ad una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell’intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.

2.     La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione dell'Unione prevista a norma del presente regolamento.»;

[il paragrafo 2 corrisponde all'emendamento 5]

11)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Relazione annuale

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell’attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta una relazione annuale dettagliata sull’attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta tutte le azioni e tutti i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.»;

12)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 14 ter e 14 quater.

Articolo 14 ter

Revoca della delega

1.     La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si impegna a informare l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.»;

13)

l'articolo 15 è soppresso; [Emendamento 6]

14)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Disposizioni finanziarie

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007–2013 è pari a 172 milioni di EUR per i paesi elencati nell’allegato I e a 176 milioni di EUR per i paesi elencati nell’allegato II. Gli stanziamenti annuali per il periodo 2010–2013 saranno decisi dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio. La Commissione fornisce all'autorità di bilancio informazioni dettagliate su tutte le linee di bilancio e gli stanziamenti annuali da utilizzare per il finanziamento delle misure ai sensi del presente regolamento. Tali stanziamenti sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. A tale riguardo occorre provvedere, se del caso, a che i paesi e territori industrializzati figuranti nell'allegato I nonché gli altri paesi e territori a reddito elevato non siano penalizzati dall'applicazione del presente regolamento ai paesi partner figuranti nell'allegato II.

Gli stanziamenti programmati per essere utilizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1905/2006 non sono utilizzati per tale fine.» ;

[Emendamento 1 PC]

15)

il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

16)

è aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.

(2)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

(5)   GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(6)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.»;

(7)   GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(8)   GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.»;

(9)   GU L 312 del 23.12.1995. pag. 1.

(10)   GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(11)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.»;

Giovedì 21 ottobre 2010
ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei paesi in via di sviluppo contemplati dal presente regolamento

America latina

1.

Argentina

2.

Bolivia

3.

Brasile

4.

Cile

5.

Colombia

6.

Costa Rica

7.

Cuba

8.

Ecuador

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Messico

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Perù

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asia

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhutan

22.

Cambogia

23.

Cina

24.

India

25.

Indonesia

26.

Repubblica democratica popolare di Corea

27.

Laos

28.

Malaysia

29.

Maldive

30.

Mongolia

31.

Myanmar/ex Birmania

32.

Nepal

33.

Pakistan

34.

Filippine

35.

Sri Lanka

36.

Thailandia

37.

Vietnam

Asia centrale

38.

Kazakistan

39.

Repubblica del Kirghizistan

40.

Tagikistan

41.

Turkmenistan

42.

Uzbekistan

Medio Oriente

43.

Iran

44.

Iraq

45.

Yemen

Sudafrica

46.

Sudafrica».


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/203


Giovedì 21 ottobre 2010
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***I

P7_TA(2010)0382

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))

2012/C 70 E/32

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0102),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0079/2010),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A7-0285/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

ritiene che, riducendo in maniera drastica il margine al di sotto del massimale della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio non lasci un margine di manovra sufficiente per far fronte e reagire adeguatamente a un'eventuale crisi futura;

3.

ritiene che, data l'annosa questione relativa al commercio delle banane, le misure proposte avrebbero potuto essere iscritte ben prima nel QFP;

4.

ribadisce la propria ferma contrarietà al finanziamento di eventuali nuovi strumenti tramite ridistribuzione delle risorse, giacché ciò pregiudicherebbe le priorità esistenti;

5.

rammenta che lo strumento di flessibilità di cui al punto 27 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) mira a finanziare «spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili» e ritiene che le misure inerenti al commercio di banane siano misure di accompagnamento rientranti in tale categoria;

6.

è pertanto del parere che la proposta non sia compatibile con il massimale della rubrica 4 del QFP, di cui chiede una revisione con tutte le modalità previste ai punti da 21 a 23 dell'AII o con altre modalità contemplate ai punti 25 e 27;

7.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Giovedì 21 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2010)0059

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La politica di sviluppo dell'Unione persegue la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà.

(2)

L’Unione, quale parte contraente dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà , eliminandola a termine, in tutto il mondo.

(3)

L’Unione sostiene il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel cammino verso la riduzione della povertà e lo sviluppo economico e sociale sostenibile e riconosce l’importanza dei suoi settori dei prodotti di base.

(4)

L’Unione si è impegnata a sostenere l’integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall’evoluzione dei regimi commerciali, specialmente la liberalizzazione della tariffa della nazione più favorita (NPF) nel quadro dell’OMC e gli accordi bilaterali e regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina . Occorre pertanto aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2).

(5)

È opportuno che le misure di assistenza finanziaria da adottare nell’ambito di tale programma migliorino il livello e le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle zone della coltura bananiera e ricavano un reddito dalle catene di valore del settore della banana, più specificamente i piccoli coltivatori e le piccole imprese, nonché che garantiscano il rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro e protezione dell'ambiente, in particolare quelle che riguardano l'impiego dei pesticidi e l'esposizione agli stessi, facilitando l’adeguamento e includendo, se del caso, la riorganizzazione delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. È opportuno che le misure prevedano politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, laddove ciò risulti attuabile, tenuto conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio (3), e la disciplina speciale per l’assistenza (RSA) ai fornitori ACP tradizionali di banane, istituita a norma del regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio (4), e del regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione (5). L'Unione riconosce l'importanza di promuovere una più equa distribuzione dei redditi delle banane.

(6)

Il programma dovrebbe accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nell'Unione negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell’OMC (6) o a seguito degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina . Il programma poggia sulla RSA ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito dell’OMC, persegue chiaramente un obiettivo di ristrutturazione e di miglioramento della competitività ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata ▐ di quattro anni (2010-2013).

(7)

Secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2010, intitolata «Relazione biennale sulla disciplina speciale di assistenza a favore dei fornitori ACP tradizionali di banane», i precedenti programmi di assistenza hanno fornito un sostanziale contributo al concreto miglioramento della capacità di diversificazione economica, benché non sia ancora possibile quantificare l'impatto esatto, e il carattere sostenibile delle esportazioni di banane dagli ACP permanga fragile.

(8)

La Commissione ha proceduto a una valutazione del programma RSA, senza realizzare alcuna analisi d'impatto delle misure di accompagnamento nel settore della banana (BAM).

(9)

La Commissione dovrebbe curare il coordinamento effettivo di tale programma con i programmi indicativi regionali e nazionali in atto nei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in materia economica, agricola, sociale e ambientale.

(10)

Circa il 2 % del commercio mondiale di banane è certificato da organizzazioni di produttori partecipanti al commercio equo. I prezzi minimi del commercio equo sono fissati sulla base del calcolo dei «costi sostenibili di produzione» determinati a seguito di una consultazione delle parti interessate al fine di internalizzare i costi di allineamento a norme sociali e ambientali decenti e di generare un profitto ragionevole mediante il quale i produttori possano investire nella stabilità di lungo termine della loro attività,

(11)

Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori locali, gli attori nella filiera di produzione del settore bananiero dovrebbero accordarsi su una ripartizione equa dei redditi generati dal settore.

(12)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia geografici, i programmi indicativi pluriennali e i documenti di strategia relativi ai programmi tematici e alle misure di accompagnamento, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1905/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(13)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1905/2006 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Attuazione dell’assistenza dell’Unione

Coerentemente con le finalità globali, il campo d’applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l’assistenza dell’Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

Principali paesi ACP fornitori di banane

1.   I paesi ACP fornitori di banane elencati nell’allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L’assistenza dell’Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento ▐ alla liberalizzazione del mercato delle banane dell’Unione nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L'assistenza dell'Unione deve in particolare essere utilizzata per lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate, se del caso delle piccole entità, incluso il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all'impiego di pesticidi e all'esposizione agli stessi. L’assistenza dell’Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare) e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione:

a)

aumentare la competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena;

b)

promuovere la diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane , qualora una tale strategia sia praticabile ;

c)

far fronte alle più vaste conseguenze del processo di adeguamento, eventualmente collegate all’occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale e alla stabilità macroeconomica, ma non limitate a tali settori.

2.   Nei limiti dell’importo di cui all’allegato IV, la Commissione fissa l’importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1, sulla base dei seguenti indicatori oggettivi e ponderati:

a)

in primo luogo, il commercio di banane con l’Unione;

b)

in secondo luogo, l’importanza delle esportazioni di banane per l’economia del paese ACP in questione e il livello di sviluppo del paese.

La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2010 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni e su uno studio della Commissione inteso a valutare l'impatto sui paesi ACP dell'accordo concluso in seno all'OMC e degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina, che sono i principali paesi esportatori di banane .

3.   La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l’articolo 19 e in conformità dell’articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.

Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:

a)

un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l'attenzione tra l'altro sui pesticidi;

b)

informazioni sui risultati ottenuti durante i precedenti programmi di sostegno alla banana;

c)

indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al bilancio;

d)

i risultati attesi grazie all'aiuto;

e)

un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione per ciascun paese beneficiario;

f)

la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell'OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.

Diciotto mesi prima della scadenza il programma e i progressi fatti dai paesi formeranno oggetto di una valutazione che comprenda raccomandazioni sulle eventuali azioni da prevedere e il loro carattere. »;

3)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali

I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 bis sono adottati dalla Commissione , mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35 e alle condizioni di cui agli articoli 35bis e 35ter .»;

4)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

5)

all’articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.     Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua decisione.

4.     Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, purché non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione, sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.»;

6)

all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     In linea di massima, l'assistenza dell'Unione non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»;

7)

all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 26, paragrafo 1.»;

8)

all’articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La partecipazione all’aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall’OCSE/DAC e nell’allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l’allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell’elenco dei beneficiari degli aiuti dell’OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.»;

9)

all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati della discussione.»;

10)

l'articolo 35 è sostituito dai seguenti:

«Articolo 35

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.

Articolo 35 bis

Revoca della delega

1.     La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 35 ter

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.»;

11)

all’articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni di EUR.

2.   Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell’allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.»;

12)

è inserito l’allegato III bis, che figura nell’allegato I del presente regolamento;

13)

l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.

(2)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(3)  GU L 286 del 5.11.1994, pag. 1.

(4)  GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2.

(5)  GU L 190 del 23.7.1999, pag. 14.

(6)  Accordo di Ginevra sul commercio delle banane, GU L 141 del 9.6.2010, pag. 3.

Giovedì 21 ottobre 2010
ALLEGATO I

«ALLEGATO III bis

Principali paesi ACP fornitori di banane

1.

Belize

2.

Camerun

3.

Costa d’Avorio

4.

Dominica

5.

Repubblica dominicana

6.

Ghana

7.

Giamaica

8.

Santa Lucia

9.

Saint Vincent e Grenadine

10.

Suriname»

Giovedì 21 ottobre 2010
ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Dotazioni finanziarie indicative per il periodo 2007-2013

(milioni di EUR)

Totale

17 087

Programmi geografici:

10 057

America latina

2 690

Asia

5 187

Asia centrale

719

Medio Oriente

481

Sudafrica

980

Programmi tematici:

5 596

Investimento nelle persone

1 060

Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali

804

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo

1 639

Sicurezza alimentare

1 709

Migrazione e asilo

384

Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero

1 244

Principali paesi ACP fornitori di banane

190»


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/211


Giovedì 21 ottobre 2010
Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi ***I

P7_TA(2010)0383

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

2012/C 70 E/33

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0661),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto l’articolo 294, paragrafo 2 e l’articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a norma del quale la proposta è stata presentata dalla Commissione (C7-0048/2010),

visto l’articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0273/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 21 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2005)0254

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea non dispone di norme armonizzate o prassi uniformi sul marchio di origine nell'Unione, eccezion fatta per taluni casi specifici nel settore agricolo.

(2)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti industriali importati, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2), e ad esclusione dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3).

(3)

Numerose imprese dell'Unione utilizzano già oggi volontariamente il marchio di origine.

(4)

La mancanza di norme a livello dell'Unione e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine su determinati prodotti hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da paesi terzi e distribuiti sul mercato dell'Unione risultino non riportare alcuna informazione, o informazioni ingannevoli, relativamente al paese di origine. Tali differenze stanno conducendo altresì ad una situazione in cui il traffico delle importazioni provenienti da paesi terzi sta convergendo verso determinati punti d'entrata nell'Unione che convengono maggiormente al paese esportatore.

(5)

Dai risultati della consultazione generale delle parti interessate (comprese imprese del settore, importatori, associazioni di consumatori, sindacati) da parte della Commissione sull'eventuale elaborazione di un regolamento dell'Unione in materia di marchio di origine emerge una percezione generalmente elevata da parte dei consumatori europei dell'importanza del marchio di origine per la loro informazione in relazione alla sicurezza e agli aspetti sociali e ambientali dei prodotti.

(6)

Un regolamento europeo del marchio di origine è avvertito dai cittadini europei come strettamente legato alla tutela della loro sicurezza e della loro salute.

(7)

Nell'agenda di Lisbona l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di rafforzare l'economia dell'Unione, in particolare migliorando la competitività dell'industria dell'Unione nel contesto dell'economia mondiale, e la strategia «UE 2020» è impegnata ad avanzare sulla base di questa esigenza di miglioramento della competitività; per talune categorie di prodotti di consumo, la competitività può consistere nel fatto che la loro produzione nell'Unione europea è associata a una reputazione di qualità e di elevati standard produttivi.

(8)

Una disciplina europea del marchio di origine rafforzerebbe la competitività delle aziende dell'Unione e di tutta l'economia dell'Unione permettendo ai cittadini e ai consumatori di scegliere in modo consapevole.

(9)

La rilevanza economica del marchio di origine per la scelta dei consumatori e per il commercio è evidenziata nella pratica adottata dagli altri maggiori partner commerciali, i quali hanno sancito l’obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l’origine sui prodotti che intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali.

(10)

Sono stati segnalati numerosi casi di incidenti relativi alla salute e alla sicurezza derivanti da prodotti importati nell'Unione europea da paesi terzi. Una chiara indicazione dell'origine fornirà ai cittadini dell'Unione maggiori informazioni e un maggiore controllo sulle loro scelte, mettendoli in tal modo al riparo dall'acquisto inconsapevole di prodotti potenzialmente di dubbia qualità.

(11)

È opportuno che le autorità doganali degli Stati membri effettuino le verifiche e i controlli alla frontiera sull'applicazione del presente Regolamento attraverso un'unica procedura armonizzata, in modo da evitare aggravi amministrativi e burocratici.

(12)

Onde garantire che sia efficace e imponga solo oneri amministrativi minimi, assicurando nel contempo la massima flessibilità alle imprese dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe essere conforme alla normativa vigente a livello internazionale in materia di indicazione di origine.

(13)

È necessario che l'Unione europea consegua la parità di condizioni con tali partner commerciali grazie all’introduzione di una legislazione equivalente, che servirà inoltre da deterrente contro le indicazioni di origine false o ingannevoli di talune merci importate.

(14)

In base alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (4), il consumatore può attribuire un valore commerciale alle informazioni sull’origine geografica di un prodotto. Conformemente a questa direttiva, ci si può trovare in presenza di una pratica commerciale sleale allorché informazioni false o ingannevoli circa l'origine geografica inducano il consumatore ad acquistare un prodotto che non avrebbe altrimenti acquistato. La direttiva non rende tuttavia obbligatorio fornire informazioni sull'origine geografica delle merci, né definisce il concetto di «origine».

(15)

L'indicazione del paese di origine consentirebbe ai consumatori di rapportare i prodotti alle norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate al paese di origine.

(16)

L’elaborazione di una definizione comune di origine ai fini dell’apposizione del marchio, l’istituzione di norme in materia di marchio di origine e di norme comuni in materia di controlli determinerebbero quindi condizioni di parità, agevolerebbero la scelta dei consumatori nei settori interessati e contribuirebbero a ridurre il numero di indicazioni di origine ingannevoli.

(17)

L’introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme dell'Unione in un vantaggio per l’industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese , che spesso profondono sforzi reali nella qualità dei loro prodotti e che garantiscono oltretutto la sopravvivenza di posti di lavoro e metodi di produzione tradizionali e artigianali, ma che sono anche fortemente esposte alla concorrenza mondiale, la quale non dispone di regole per operare una distinzione tra i metodi di produzione. Non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell’industria dell'Unione venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona e di quelli della strategia UE 2020 .

(18)

L’articolo IX dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 stabilisce che i membri dell’OMC possono adottare e applicare leggi e regolamenti relativi ai marchi di origine sulle importazioni, segnatamente allo scopo di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o ingannevoli.

(19)

La disciplina del marchio di origine costituisce altresì una valida difesa contro la contraffazione e la concorrenza sleale, corroborando l'efficacia del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (5) (regolamento «anti-contraffazione») e conferendo alla produzione dell'Unione un ulteriore e rilevante strumento di tutela e valorizzazione.

(20)

In virtù degli accordi tra la Comunità europea e ▐ la Turchia e le Parti contraenti dell’accordo SEE, è necessario escludere i prodotti originari di detti paesi dal campo di applicazione del presente regolamento.

(21)

Le norme di origine non preferenziale in vigore nell'Unione sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (6), e le relative disposizioni di applicazione sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7). Ai fini del presente regolamento è preferibile ricorrere a queste norme di origine per determinare l’origine delle merci importate: l'impiego di un concetto già familiare tanto per gli operatori commerciali come per le amministrazioni dovrebbe facilitarne l’introduzione e l’applicazione. Le norme di origine non preferenziale dovrebbero applicarsi per tutti gli obiettivi di politica commerciale non preferenziale. Sarebbe opportuno evitare i doppioni per quanto riguarda sia le dichiarazioni sia la documentazione.

(22)

Al fine di limitare l’onere per l’industria, il commercio e l’amministrazione, si dovrebbe rendere obbligatorio il marchio di origine per i settori nei quali la Commissione ritenga, sulla base di una consultazione preliminare, che vi sia un valore aggiunto. Si dovrebbero prendere disposizioni ▐ per esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o ▐ nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento. L’esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l’apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime.

(23)

Si dovrebbero adottare disposizioni affinché sia possibile scambiare le informazioni sull’origine dei prodotti raccolte e/o verificate nel corso dei controlli da parte delle autorità competenti, ivi compreso lo scambio con le autorità e le altre persone o organizzazioni alle quali gli Stati membri contemplano la possibilità di conferire un ruolo di effettiva applicazione della normativa, ai sensi della direttiva 2005/29/CE. Occorre tenere in debito conto le esigenze di protezione dei dati personali, di tutela del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo.

(24)

A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento, restano di applicazione le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8) , ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile .

(25)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, al fine di decidere in quali casi è ammissibile che il marchio venga apposto sull'imballaggio invece che sulle merci stesse o in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici, nonché al fine di stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi al presente regolamento o di aggiornare l'allegato dello stesso in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per un settore specifico.

(26)

Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate all'uso personale sono escluse dall’applicazione del presente regolamento, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni che tali merci fanno parte di un traffico commerciale. Sarebbe necessario prevedere che anche gli altri casi contemplati dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (versione codificata) (9) possano essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento mediante le relative misure di esecuzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti di consumo finale , ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.    I prodotti di consumo finale su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelli destinati ai consumatori finali, elencati nell’allegato del presente regolamento e importati da paesi terzi, ad eccezione dei prodotti originari del territorio dell'Unione europea , della ▐ Turchia e delle Parti contraenti dell’accordo SEE.

È possibile esentare taluni prodotti di consumo finale dall'obbligo del marchio di origine qualora, per motivi tecnici ▐, risulti impossibile apporre su di essi detto marchio.

Il presente regolamento si applica unicamente ai prodotti destinati ai consumatori finali. L'ambito di applicazione del presente regolamento può essere esteso dalla Commissione previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

In caso di materie tessili e loro manufatti (capitoli dal 50 al 63), calzature, ghette ed oggetti simili (capitolo 64), agli indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali (codici NC 4303/4304), lavori di cuoio o di pelle, oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella (codici NC 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)), per «prodotto di consumo finale» s'intende il prodotto finito e/o il prodotto semilavorato che deve essere sottoposto ad ulteriori fasi di lavorazione nell'Unione prima di essere commercializzato.

3.   I termini «origine» e «originario» si riferiscono all’origine non preferenziale delle merci ai sensi degli articoli 22-26 del codice doganale comunitario.

4.   Per «immissione sul mercato» s’intende la messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto destinato ad un’utilizzazione finale in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

5.   Per «autorità competenti» s’intende qualsiasi autorità incaricata del controllo delle merci al momento della loro importazione o al momento della loro immissione sul mercato.

6.   Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale.

Qualora alle merci importate possa essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009 e non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale, le merci in questione sono anch’esse escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

7.     Il presente regolamento deve essere conforme alla normativa vigente a livello internazionale in materia di indicazione di origine, onde garantire una regolamentazione efficace caratterizzata da oneri amministrativi minimi e un maggior grado di flessibilità per le imprese dell'Unione.

Articolo 2

L’importazione o l’immissione di merci sul mercato è subordinata all’apposizione del marchio di origine alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le merci riportano il marchio con l’indicazione del loro paese di origine. Qualora le merci siano confezionate, il marchio è apposto anche separatamente sull’imballaggio.

La Commissione può adottare , mediante atti delegati, misure ▐ per decidere i casi in cui è accettato che il marchio venga apposto sull’imballaggio invece che sulle merci stesse. Ciò dovrebbe essere accettato, in particolare, nel caso in cui le merci pervengono di norma al consumatore o all’utilizzatore finale confezionate nel loro imballaggio usuale. Dette misure e le eventuali revisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

2.   L'origine delle merci è indicata dalla dicitura «Fabbricato in» accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio può essere redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate , oppure in lingua inglese utilizzando la dicitura «Made in» e il nome inglese del paese di origine .

3.   Il marchio di origine è apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di manipolazione, risulta nettamente distinto da altre informazioni ed è presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un’impressione errata riguardo all'origine del prodotto.

La marcatura non può essere effettuata utilizzando caratteri differenti da quelli dell'alfabeto latino per i prodotti commercializzati in paesi dove la lingua è scritta usando tale alfabeto.

4.   Le merci riportano il marchio richiesto all’atto dell'importazione. Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, il marchio non può essere rimosso o manomesso fino a quando i beni non siano stati venduti al consumatore o all’utilizzatore finale.

Articolo 4

1.    La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al fine di:

stabilire con precisione forma e modalità del marchio di origine;

stilare un elenco di termini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio;

decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento.

2.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati, misure volte a:

decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici o economici;

stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento;

aggiornare l’allegato del presente regolamento in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno specifico settore.

Dette misure e le eventuali revisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 5

1.   Le merci non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento se:

non riportano il marchio di origine;

il marchio di origine non corrisponde all'origine delle merci in questione;

il marchio di origine è stato modificato o rimosso, o è stato altrimenti manomesso, tranne nei casi in cui si è reso necessario modificarlo o rettificarlo ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   La Commissione può adottare ulteriori misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3     La Commissione propone livelli minimi comuni per le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento , sulla base dei livelli minimi comuni proposti dalla Commissione, e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive. La Commissione deve garantire quanto meno un livello minimo di armonizzazione tra i sistemi sanzionatori nei diversi Stati membri, in modo da evitare che le differenze tra questi ultimi spingano gli esportatori di paesi terzi a preferire alcuni punti di entrata nell'Unione rispetto ad altri.

5.   Qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per imporre al proprietario delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l’apposizione a proprie spese del marchio sulle merci in conformità con il presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione al più tardi entro … (10) e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

6.   Se necessario per un’efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiare le informazioni ottenute nel corso dei controlli svolti sull’osservanza del presente regolamento, segnatamente con le autorità e le altre persone o organizzazioni abilitate dagli Stati membri a norma dell’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita da un comitato del marchio di origine, di seguito denominato «il comitato». Tale comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e delle imprese e associazioni del settore.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 8 e 9.

Articolo 8

Revoca della delega

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Opposizione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano dodici mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione può prorogare tale periodo del lasso di tempo necessario agli operatori per dare attuazione pratica agli obblighi in materia di marchio di origine stabiliti dalle misure di esecuzione; tale proroga non è in ogni caso inferiore a sei mesi.

Entro … (11), la Commissione procede a uno studio sugli effetti del presente regolamento.

Il presente regolamento cessa di produrre i suoi effetti il … (12). Un anno prima del periodo di scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione, decideranno se prorogarlo o modificarlo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.

(2)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(3)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(5)   GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(10)   Nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(11)   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(12)   Cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Giovedì 21 ottobre 2010
ALLEGATO

I prodotti cui si applica il presente regolamento sono identificati dai rispettivi codici NC.

Codice NC

Designazione delle merci

4011 92 00

Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per i veicoli e congegni agricoli e forestali (esclusi quelli a ramponi, a spina di pesce o simili)

4013 90 00

Camere d'aria, di gomma (esclusi quelli del tipo utilizzato per autoveicoli da turismo, inclusi: autoveicoli tipo «break» e auto da corsa, autobus, autocarri e biciclette)

4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)

Cuoi in crosta e cuoi finiti

4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31)

8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90

Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri

4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206

Oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella

4303 / 4304

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

Capitoli dal 50 al 63

Materie tessili e loro manufatti

6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406

Calzature, ghette ed oggetti simili

6904 / 6905 / 6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 6914 90 100

Prodotti ceramici

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / 7013 21 99 / 7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 / 7013 91 90

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di cristallo al piombo , fabbricati a mano

7113/7114/7115/7116

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

8201 / 8202 / 8203 / 8205 / 8207 / 8208/ 8209/ 8211 / 8212 / 8213 / 8214 / 8215

Utensili e utensileria

8302 20 00

Rotelle con montatura di metalli comuni

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

9307

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

Capo 94

Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate

9603

Scope e spazzole, ▐ scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili