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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.065.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 065/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/1 |
2012/C 65/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/2 |
Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 da Zdeněk Altner avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 luglio 2011, Altner/Commissione, T-190/11
(Causa C-411/11 P)
2012/C 65/02
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Zdeněk Altner (rappresentante: J. Čapek, advokát)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 15 dicembre 2012 la Corte di giustizia (Quinta sezione) ha respinto l’impugnazione e condannato Z. Altner alle spese.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 20 ottobre 2011 — Mehmet Arslan/Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
(Causa C-534/11)
2012/C 65/03
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Mehmet Arslan
Resistente: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 2, n. 1, in combinato disposto con il nono «considerando» della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), debba essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica al cittadino di un paese terzo che ha presentato domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2). |
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2) |
Nell’ipotesi di risposta affermativa alla prima questione, se il trattenimento dello straniero debba essere fatto cessare qualora egli presenti domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE e non sussistano altre ragioni per il perdurare del trattenimento. |
(1) GU L 348, pag. 98.
(2) GU L 326, pag. 13.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mönchengladbach (Germania) il 2 novembre 2011 — Gisbert Thöne/MF Global UK Ltd e Frank Kucksdorf
(Causa C-552/11)
2012/C 65/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Mönchengladbach
Parti
Ricorrente: Gisbert Thöne
Resistenti: MF Global UK Ltd e Frank Kucksdorf
Con ordinanza della Corte 8 dicembre 2011 è stata disposta la radiazione della causa C-552/11 dal ruolo della Corte.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 novembre 2011 — Grattan plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-606/11)
2012/C 65/05
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Grattan plc
Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
Se la Corte di giustizia ritiene che la risposta alla prima questione sollevata nella causa Littlewoods Retail Ltd e a./The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (C-591/10) sia negativa:
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1) |
Se i principi di diritto dell'Unione dell’effettività e/o dell’equivalenza esigano che i mezzi di ricorso avverso un pagamento dell’IVA eccessivo imposto in violazione del diritto dell'Unione siano costituito da un unico mezzo di ricorso, diretto al rimborso sia della somma principale pagata in eccesso, sia del valore d’uso delle eccedenze e/o gli interessi; |
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2) |
Qualora nel diritto nazionale esistano mezzi di ricorso alternativi, se la circostanza che essi non siano contemplati nelle disposizioni di legge che disciplinano la domanda di rimborso principale ed i ricorsi contro le decisioni amministrative relative a tali domande costituisca una violazione del principio di effettività e/o di equivalenza; |
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3) |
Se costituisca una violazione del principio di effettività e/o del principio di equivalenza esigere dal ricorrente che reclami nel contesto di un medesimo procedimento dinanzi al Tax Tribunal il rimborso principale ed il rimborso per gli interessi semplici, e nel contesto di un diverso procedimento, dinanzi alla High Court, il rimanente richiesto dal diritto dell'Unione per quanto riguarda il valore d’uso delle somme pagate in eccedenza e/o degli interessi. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 28 novembre 2011 — ITV Broadcasting Limited e a./TV Catch Up Limited
(Causa C-607/11)
2012/C 65/06
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrenti: ITV Broadcasting Limited e altri
Convenuta: TV Catch Up Limited
Questioni pregiudiziali
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1), sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (omissis):
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1) |
Prima questione. Se il diritto di autorizzare o vietare una «comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva si estenda al caso in cui:
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Se, ai fini della soluzione di detta questione, rilevi la circostanza che:
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a) |
il soggetto terzo consenta unicamente un collegamento individuale per ogni abbonato, nell’ambito del quale ciascun abbonato crea il suo specifico collegamento al server e i singoli pacchetti di dati trasmessi dal server attraverso Internet sono destinati esclusivamente a uno specifico utente; |
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b) |
il servizio offerto dal soggetto terzo si finanzi grazie a messaggi pubblicitari «pre-roll» (vale a dire trasmessi nel lasso di tempo che intercorre tra il login da parte dell’abbonato e il momento in cui questi inizia a ricevere il contenuto della trasmissione) o «in-skin» (vale a dire, all’interno della cornice del software di visualizzazione del programma che l’utente riceve sul suo apparecchio video, ma al di fuori dell’immagine del programma), ma all’utente vengano presentate le pubblicità originarie contenute nel programma nel punto del programma in cui sono state inserite dall’emittente; |
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c) |
l’organizzazione interveniente:
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(1) GU L 167, pag. 10.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 30 novembre 2011 — Procedimento penale a carico di Vincenzo Veneruso
(Causa C-612/11)
2012/C 65/07
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parte nella causa principale
Vincenzo Veneruso
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 43 e 49 del Trattato [CE], con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi, consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisce un regime di monopolio ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all’interno di un numero determinato di concessioni, prevede:
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a) |
l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che ha illegittimamente escluso una parte degli operatori; |
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b) |
la presenza di disposizioni che garantiscono, di fatto, il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che, illegittimamente, ha escluso una parte degli operatori (come, ad esempio, il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al disotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); |
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c) |
la fissazione di ipotesi di decadenza dalla concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/4 |
Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2011, Ryanair Ltd/Commissione europea, T-442/07, con l’intervento di Air One SpA
(Causa C-615/11 P)
2012/C 65/08
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grenspan, S. Noë, agenti)
Altre parti nel procedimento: Ryanair Ltd, Air One SpA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza della Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2011, notificata alla Commissione il 30 settembre 2011, Ryanair Ltd/Commissione europea, T-442/07, in quanto dichiara che la Commissione delle Comunità europee non ha adempiuto i suoi obblighi derivanti dal Trattato CE non adottando una decisione riguardo al trasferimento dei 100 dipendenti Alitalia, come lamentato nella lettera; |
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— |
respingere la domanda di declaratoria in carenza da parte della Commissione delle Comunità europee, per essere venuta meno all’obbligo di adottare una decisione riguardo al trasferimento dei 100 dipendenti Alitalia, come lamentato nella lettera del 16 giugno 2006 inviata alla Commissione dalla Ryanair Ltd; |
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— |
condannare la Ryanair Ltd alle spese; |
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— |
altrimenti:
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Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
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— |
errata interpretazione degli articoli 10, paragrafo 1, e 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1). Il Tribunale avrebbe errato in diritto nell’esporre i criteri che stabiliscono se la Commissione sia in possesso di informazioni o di una denuncia relativa all’asserito aiuto illegale; |
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— |
errore nella qualificazione giuridica della lettera della Ryanair del 16 giugno 2006. Il Tribunale avrebbe concluso che la Commissione avesse ricevuto una denuncia o un’informazione con riferimento all’asserito aiuto illegale nella forma della lettera del 16 giugno 2006. La Commissione considera che, in tal modo, il Tribunale avrebbe errato in diritto per un’errata qualificazione di detta lettera; |
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— |
errore in diritto nell’accertare se la Commissione avesse il dovere di agire ai fini dell’articolo 232 CE e alla luce dei requisiti previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 6 dicembre 2011 — S.C. «AUGUSTUS» S.R.L. Iași/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
(Causa C-627/11)
2012/C 65/09
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: S.C. «AUGUSTUS» S.R.L. Iași
Convenuta: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Questione pregiudiziale
Se i regolamenti del Consiglio dell’Unione europea n. 1260/1999 (1) e n. 1268/1999 (2), siano da interpretarsi nel senso che l’attività economica svolta dai beneficiari dei fondi SAPARD concessi nel periodo precedente all’adesione della Romania all’Unione europea deve essere svolta nel rispetto dei requisiti previsti per la loro concessione, in conformità con il principio dell’efficienza economica e della redditività per il beneficiario, considerato anche lo specifico contesto invocato delle calamità naturali avvenute localmente.
(1) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161, pag. 87).
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/5 |
Impugnazione proposta il 12 dicembre 2011 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) pronunciata il 27 settembre 2011, causa T-199/04: Gul Ahmed/Consiglio dell’Unione europea, sostenuto da Commissione europea
(Causa C-638/11 P)
2012/C 65/10
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, avv. G. Berrisch)
Altre parti nel procedimento: Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza impugnata (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2011, causa T-199/04, nella parte in cui il Tribunale (i) ha annullato il regolamento (CE) n. 397/2004 (1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan («regolamento contestato»), e (ii) ha ordinato al Consiglio di sopportare le sue spese nonché quelle sostenute dal ricorrente); |
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— |
respingere la terza parte del quinto motivo del ricorso; |
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— |
rinviare, per il resto, la causa dinanzi al Tribunale; |
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— |
condannare il ricorrente alle spese dell’impugnazione; e |
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— |
riservare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’abolizione dei precedenti dazi antidumping sulla biancheria da letto proveniente dal Pakistan e l’attuazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a favore del Pakistan all’inizio del 2002 costituissero «altri fattori» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel considerare che, nella fattispecie, le istituzioni avevano commesso una violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, per non aver separato e distinto i pretesi effetti pregiudizievoli di detti fattori.
(1) Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan.
GU L 66, pag. 1.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/6 |
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2011 dalla 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 27 settembre 2011, 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissione europea, T-30/03 RENV
(Causa C-646/11 P)
2012/C 65/11
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (rappresentanti: F. Torbøl, advokat, V. Edwards)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale impugnata; |
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— |
pronunciarsi definitivamente sulla controversia; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata va annullata per i seguenti motivi:
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— |
il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’interpretare ed applicare la giurisprudenza relativa alla valutazione della durata del procedimento di esame preliminare ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; |
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— |
il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’interpretare ed applicare la giurisprudenza riguardante il significato di «gravi difficoltà» e nel determinare la sussistenza di siffatte difficoltà; |
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— |
il Tribunale ha commesso errori di diritto poiché non si è pronunciato in merito al motivo della ricorrente vertente sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione; in subordine, il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto ha interpretato ed applicato erroneamente la giurisprudenza attinente a detto principio. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 19 dicembre 2011 — MA, BT, DA/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-648/11)
2012/C 65/12
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: MA, BT, DA
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Parte interessata: Aire Centre
Questioni pregiudiziali
Nel contesto del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1), quale sia lo Stato membro al quale il paragrafo 2 dell’articolo 6 attribuisce la competenza a pronunciarsi sulla domanda d’asilo quando un richiedente asilo, che sia un minore non accompagnato e sprovvisto di familiari che si trovino legalmente in un altro Stato membro, ha presentato domande di asilo in più di uno Stato membro.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 19 dicembre 2011 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Paul Newey t/a Ocean Finance
(Causa C-653/11)
2012/C 65/13
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
Resistente: Paul Newey t/a Ocean Finance
Questioni pregiudiziali
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1) |
Quale sia, in circostanze come quelle del caso di specie, il peso che un giudice nazionale deve attribuire ai contratti nello stabilire chi, ai fini dell’IVA, abbia effettuato una prestazione di servizi. In particolare, se la posizione contrattuale sia determinante per stabilire, ai fini dell’IVA, la posizione di detta parte con riferimento alla prestazione. |
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2) |
Qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, la situazione contrattuale non sia determinante, a quali condizioni un giudice nazionale debba discostarsi da quest’ultima. |
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3) |
In che misura sia rilevante, in circostanze come quelle del caso di specie, in particolare, il fatto che:
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4) |
Se, in circostanze come quelle del caso di specie, il giudice nazionale debba discostarsi dall’analisi contrattuale. |
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5) |
Qualora la risposta alla questione 4 sia negativa, se accordi come quelli stipulati nel caso di specie diano luogo a un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria alla finalità della sesta direttiva (1) ai sensi dei punti 74-86 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax Plc e a. (C-255/02, Racc. pag. I-1609). |
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6) |
Qualora la risposta alla questione 5 sia affermativa, come debbano essere riqualificati accordi come quelli stipulati nel caso di specie. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU C 145, pag. 1).
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/7 |
Impugnazione proposta il 20 dicembre 2011 dalla Seven for all mankind LLC avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 6 ottobre 2011, causa T-176/10, Seven SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-655/11 P)
2012/C 65/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Seven for all mankind LLC (rappresentante: avv. A. Gautier-Sauvagnac)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2011, notificata il 7 ottobre 2011 (causa T-176/10); |
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— |
confermare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 gennaio 2010, notificata il 15 febbraio 2010 (procedimento R 1514/2008-2); |
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— |
condannare la Seven SpA alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Seven For All Mankind nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
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— |
in primo luogo, in sede di valutazione del carattere distintivo del termine SEVEN, il Tribunale avrebbe commesso un errore procedurale pregiudizievole per gli interessi della ricorrente; |
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— |
in secondo luogo, in sede di valutazione della nozione di somiglianza tra i marchi di cui all’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, il Tribunale non avrebbe soddisfatto i requisiti della giurisprudenza consolidata e non avrebbe tenuto conto di tutti i fattori pertinenti per la fattispecie. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 22 dicembre 2011 — Anita Chieza/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-680/11)
2012/C 65/15
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal
Parti
Ricorrente: Anita Chieza
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il trattamento differenziato in funzione del sesso nell’ambito del regime di prestazione per inabilità al lavoro sia necessariamente ed obiettivamente collegato alla differenza dell’età pensionabile, rientrando così nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/7 (1), in una situazione in cui il richiedente:
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mentre un richiedente di sesso maschile che si ammala poco prima del compimento del sessantesimo anno di età, percepisce uno SSP dal proprio datore di lavoro per un periodo di 28 settimane e, all’età di 60 anni, presenta domanda per ottenere prestazioni per inabilità al lavoro di breve durata, ha diritto, in linea di principio, alla prestazione per inabilità al lavoro di breve durata, in quanto il suo periodo di inabilità al lavoro ha avuto inizio prima del raggiungimento dell’età pensionabile, sebbene dopo il compimento del sessantesimo anno di età.
(1) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/8 |
Impugnazione proposta il 27 dicembre 2011 dalla GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2011, GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, T-149/11
(Causa C-682/11 P)
2012/C 65/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (rappresentante: J. Schmidt, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2011, T-149/11, e accogliere le conclusioni presentate in primo grado; |
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— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente censura la decisione del Tribunale, che ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per mancanza di incidenza diretta.
La ricorrente deduce di essere direttamente interessata dal regolamento impugnato (1). Ciò risulterebbe dal fatto che appariva evidente, già al momento dell’adozione del regolamento e prima della sua entrata in vigore, che gli Stati membri interessati, di fatto, eserciteranno il potere discrezionale concesso loro dal regolamento in un unico senso. La possibilità di una diversa decisione da parte degli Stati membri interessati o dei loro organi sarebbe, quindi, meramente teorica.
(1) Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1).
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 4 gennaio 2012 — Nadežda Riežniece/Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests
(Causa C-7/12)
2012/C 65/17
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Nadežda Riežniece
Convenuti: Zemkopības ministrija (Repubblica di Lettonia), Lauku atbalsta dienests
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni della direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 (1), che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, e quelle dell’Accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 (2) concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a qualsiasi azione intrapresa dal datore di lavoro (in particolare la valutazione del dipendente effettuata in sua assenza) che abbia come risultato che una donna in congedo parentale, dopo essere rientrata al lavoro, possa perdere il suo posto. |
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2) |
Se la risposta alla precedente questione sarebbe diversa qualora il motivo di tale azione del datore di lavoro sia da rinvenire nel fatto che, a causa della recessione economica dello Stato, in tutte le amministrazioni dello Stato si è provveduto all’ottimizzazione dell’organico e alla soppressione di posti di lavoro. |
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3) |
Se debba considerarsi una discriminazione indiretta la valutazione del lavoro e dei meriti della ricorrente che tenga conto della sua ultima valutazione annuale, dello svolgimento delle sue mansioni di funzionaria, e dei risultati da lei ottenuti prima del congedo parentale, rispetto alla valutazione, effettuata in base a nuovi criteri, del lavoro e dei meriti di altri funzionari rimasti in servizio attivo (e che hanno usufruito peraltro della possibilità di aumentare i propri meriti). |
(1) GU L 269, pag. 15.
(2) GU L 145, pag. 4.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/9 |
Impugnazione proposta il 5 gennaio 2012 da Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 ottobre 2011, causa T-192/08, Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-10/12 P)
2012/C 65/18
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG (rappresentanti: A. Willems, avocat, S. De Knop, advocate)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Euroalliages
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, in quanto il Tribunale non ha annullato il regolamento impugnato e ha condannato le ricorrenti a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale; |
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— |
adottare una pronuncia definitiva e annullare il regolamento impugnato; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale; |
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— |
condannare gli eventuali intervenienti alle spese dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale:
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— |
è incorso in errore di diritto nel dichiarare che le violazioni, da parte delle Istituzioni, dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base (1) non erano sufficienti ad annullare il regolamento impugnato (2); |
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— |
è incorso in errore di diritto nel dichiarare che le Istituzioni non erano obbligate ad effettuare un’analisi collettiva del pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping; |
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— |
è incorso in errore nel condannare le ricorrenti alle spese sopportate dal Consiglio e dalla Euroalliages. |
(1) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6).
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/10 |
Impugnazione proposta il 10 gennaio 2012 da Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2011, causa T-190/08, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-13/12 P)
2012/C 65/19
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (rappresentanti: P. Vander Schueren, advocate, N. Mizulin, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
dichiarare l’impugnazione fondata e annullare integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la condanna alle spese; |
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— |
statuire definitivamente sulla controversia, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, e annullare il regolamento (1) impugnato nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e |
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— |
condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti sia in primo grado sia nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
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Le ricorrenti sostengono che il Tribunale (i) ha snaturato gli elementi di prova rilevanti e, in ogni caso, non ha adeguatamente motivato la sua decisione relativa all’utilizzo di un margine di profitto fittizio nella determinazione del prezzo all’esportazione. |
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Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale (ii) è incorso in un errore di diritto nel concludere che l’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) autorizzava una discriminazione nei confronti delle ricorrenti; (iii) è incorso in un errore di diritto nella valutazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, paragrafo 7, e 8, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base (2) e nella valutazione del principio del rispetto dei diritti della difesa; (iv) ha valutato erroneamente l’importanza delle garanzie procedurali e dei pertinenti doveri delle Istituzioni nell’ambito dei procedimenti amministrativi nelle cause in materia di antidumping e (v) ha snaturato i fatti relativi all’impegno offerto dalle ricorrenti e a quello offerto da un altro produttore, pervenendo quindi, su tale punto, a una conclusione erronea che inficia la legittimità della sentenza impugnata. |
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Infine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale (vi) ha interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base e la metodologia applicata per determinare il notevole pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione nelle cause in materia di antidumping; (vii) ha interpretato erroneamente il nesso di causalità a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e (viii) ha interpretato erroneamente l’obbligo di motivazione imposto alle Istituzioni in relazione alla determinazione del pregiudizio nelle cause in materia di antidumping. |
(1) Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6)
(2) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/10 |
Impugnazione proposta il 17 gennaio 2012 da Gino Trevisanato avverso l'ordinanza del Tribunale (settima sezione) 13 dicembre 2011, causa T-510/11, Gino Trevisanato/Commissione europea
(Causa C-25/12 P)
2012/C 65/20
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Gino Trevisanato (rappresentante: L. Sulfaro, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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— |
Annullare totalmente l'ordinanza, resa il 13 dicembre 2011, dalla settima sezione del Tribunale nella causa T-510/11, dichiarando l'ammissibilità e la competenza del Tribunale a statuire delle richieste del ricorso in carenza, depositato il 29 settembre 2011 dal ricorrente contro la Commissione europea ai sensi dell'art. 265, terzo comma, TFUE; |
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— |
come conseguenza dell'accoglimento delle suddette conclusioni, in via principale, statuire sul merito del ricorso e deliberare secondo prassi e soccombenza al risarcimento delle spese o, in subordine, decidere il rinvio del ricorso al Tribunale per le appropriate statuizioni. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.
Il ricorrente sostiene, anzitutto, che l'ordinanza sia viziata da un decisivo errore di fatto per il travisamento di quanto richiesto dalla parte. Egli non avrebbe, infatti, richiesto al Tribunale di voler constatare l'illegittima astensione della Commissione dal prendere una posizione, tramite un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE, sulla inadeguata trasposizione della direttiva 98/59/CE (1) sui licenziamenti collettivi nell'ordinamento giuridico italiano, come presuppone l'ordinanza. Egli avrebbe, invece, richiesto al Tribunale di accertare l'illegittima inerzia ad agire della Commissione, competente a definire e notificare al ricorrente la posizione legalmente vincolante sul quesito che, dopo 4 anni dalla denuncia, fu riproposto con l'invito dell'11 luglio 2011 con riguardo al diritto o meno dei dipendenti dirigenti in Italia di fruire della tutela della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi, diritto negato dalla Magistratura italiana al ricorrente, vittima di una tale tipologia di licenziamento effettuato da IBM in Italia.
Il Tribunale avrebbe errato, poi, nel dichiarare la propria incompetenza basandosi sulla giurisprudenza risultante dall'ordinanza della Corte 26 ottobre 1995, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Pevasa e Inpesca. Tale giurisprudenza non sarebbe pertinente nel caso di specie, venendo in rilievo una fattispecie che differisce in modo sostanziale da quella alla base della predetta ordinanza.
Infine, il Tribunale avrebbe violato il suo regolamento di procedura e l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, omettendo di notificare il ricorso alla controparte e di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso nonché tralasciando la consultazione dell'Avvocato generale.
(1) GU L 225, pag. 16.
Tribunale
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/12 |
Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2012 — Indo Internacional/UAMI — Visual (VISUAL MAP)
(Causa T-260/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VISUAL MAP - Marchio nazionale denominativo anteriore VISUAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2012/C 65/21
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Indo Internacional, SA (Sant Cugat del Vallès, Spagna) (rappresentanti: inizialmente X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà, poi M. Curell Aguilà e J. Güell Serra, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Pohlmann e R. Manea, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Visual SA (Saint-Apollinaire, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2008 (procedimento R 700/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Visual SA e l’Indo Internacional, SA
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Indo Internacional, SA è condannata alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/12 |
Sentenza del Tribunale 19 gennaio 2012 — Xeda International e Pace International/Commissione
(Causa T-71/10) (1)
(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva difenilammina - Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Proporzionalità - Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414 - Diritti della difesa - Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007)
2012/C 65/22
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); e Pace International LLC (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e P. Sellar, solicitor)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Parpala, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Xeda International SA e la Pace International LLC sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle inerenti al procedimento sommario. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/12 |
Sentenza del Tribunale 25 gennaio 2012 — Viaguara/UAMI
(Causa T-332/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VIAGUARA - Marchio comunitario denominativo anteriore VIAGRA - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 65/23
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Viaguara S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: avv.ti R. Skubisz, M. Mazurek e J. Dudzik)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Zajfert, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente M. Hawkins, solicitor, V. von Bomhard e A. Renck, avvocati, poi V. von Bomhard, A. Renck e M. Fowler, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 (procedimento R 946/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pfizer Inc. e la Viaguara S.A.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Viaguara S.A. è condannata alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
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C 65/13 |
Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Ruan (B)
(Causa T-593/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo B - Marchio comunitario figurativo anteriore B - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 65/24
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Jian Min Ruan (Mem Martins, Portogallo)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 ottobre 2010 (procedimento R 576/2010-2), relativa al procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA ed il sig. Jian Min Ruan
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/13 |
Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2012 — Shang/UAMI (justing)
(Causa T-103/11) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo justing - Marchio nazionale figurativo anteriore JUSTING - Rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore - Assenza d’identità dei segni - Articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 65/25
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Tiantian Shang (Roma) (rappresentante: A. Salerni, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 dicembre 2010 (procedimento R 1388/2010-2), relativa a una rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale figurativo JUSTING detenuto dalla sig.ra Tiantian Shang.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Tiantian Shang è condannata alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/13 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — Hostel drap/UAMI — Aznar textil (MY drap)
(Causa T-636/11)
2012/C 65/26
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Hostel drap, SL (Monistrol de Montserrat, Spagna) (rappresentante: C. Prat, abogado)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Aznar textil, SL (Paterna, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 26 settembre 2011, procedimento R 2127/2010-2; |
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— |
respingere l’opposizione; |
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— |
rinviare la causa all’UAMI affinché registri il marchio richiesto in tutte le classi richieste; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «MY drap» per prodotti delle classi 16, 21 e 24.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Aznar textil, SL.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario e notorio «BON DRAP» per prodotti delle classi 23, 24 e 26.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero simili e non sussisterebbe rischio di confusione tra essi.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/14 |
Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Eugène Emile Kimman avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, Kimman/Commissione, F-74/10
(Causa T-644/11 P)
2012/C 65/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 29 settembre 2011, causa F-74/10; |
|
— |
di conseguenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dal ricorrente e, pertanto:
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|
— |
condannare la convenuta a tutte le spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 8, dell’allegato I delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, su uno snaturamento degli elementi del fascicolo nonché su una violazione del sindacato sull’errore manifesto di valutazione in occasione dell’esame, effettuato dal TFP, del motivo riguardante l’omessa presa in considerazione, da parte del valutatore, del parere del gruppo ad hoc. |
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2) |
Secondo motivo, vertente su uno snaturamento del fascicolo e dell’onere della prova e su una violazione, da parte del TFP, del suo obbligo di motivazione in occasione dell’esame, compiuto dal medesimo, del motivo attinente all’irregolarità del procedimento di appello ed al difetto di motivazione del rapporto informativo impugnato in primo grado. |
|
3) |
Terzo motivo, riguardante una violazione del sindacato sull’obbligo di motivazione e sull’errore manifesto di valutazione nonché una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari in occasione dell’esame, effettuato dal TFP, della censura relativa all’omessa presa in considerazione del lavoro realizzato dal ricorrente nell’interesse dell’istituzione. |
|
4) |
Quarto motivo, vertente su uno snaturamento del fascicolo e su una violazione dell’onere della prova e del sindacato sull’errore manifesto di valutazione in occasione dell’esame, compiuto dal TFP, della censura attinente alla valutazione del valutatore relativa al rispetto, da parte del ricorrente, dell’asserita riorganizzazione del servizio introdotta, in via sperimentale, dal 2008. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/14 |
Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Michael Heath avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, Heath/BCE, F-121/10
(Causa T-645/11 P)
2012/C 65/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michael Heath (Southampton, Regno Unito) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 29 settembre 2011 nella causa F-121/10; |
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— |
di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado e, pertanto:
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— |
condannare la convenuta al pagamento di EUR 5 000, per risarcire il danno materiale del ricorrente risultante dalla perdita del suo potere d’acquisto; |
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— |
condannare la convenuta al pagamento di EUR 5 000, valutati ex aequo et bono per risarcire il suo danno morale; |
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— |
condannare la convenuta all’insieme delle spese; |
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— |
condannare la convenuta a tutte le spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto, su una violazione della nozione di atto che arreca pregiudizio e sulla violazione del principio della certezza del diritto. |
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2) |
Secondo motivo e terzo motivo, attinenti ad una violazione del sindacato sull’errore manifesto di valutazione, ad uno snaturamento del fascicolo e ad una violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 17, paragrafo 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego e delle norme relative all’onere della prova in occasione del sindacato, compiuto dal TFP, sulla legittimità del parere dell’attuario e sulla legittimità del suo contenuto. |
|
3) |
Quarto motivo, vertente su uno snaturamento del fascicolo e su una violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa, nella parte in cui il TFP non avrebbe minimamente esaminato la regolarità dell’intervento posteriore al 1o novembre 2009 dell’attuario della BCE, il cui incarico terminava il 31 ottobre 2009. |
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4) |
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 48 delle condizioni di impiego nonché su una violazione della libertà di associazione e del diritto fondamentale alla negoziazione collettiva, quali sanciti, in particolare, dall’articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché il TFP ha dichiarato che «il ricorrente non può addebitare alla BCE di non aver consultato il comitato del personale prima di determinare l’adeguamento delle pensioni per il 2010». |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/15 |
Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — Polytetra/UAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)
(Causa T-660/11)
2012/C 65/29
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Polytetra GmbH (Mönchengladbach, Germania) (rappresentante: avv. R. Schiffer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 29 settembre 2011, procedimento R 2005/2010-1; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «POLYTETRAFLON» per prodotti e servizi delle classi 1, 11, 17 e 40 — domanda di marchio comunitario n. 6131015.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «TEFLON», per, tra l’altro, prodotti e servizi appartenenti alle classi 1, 11, 17 e 40, registrazione comunitaria n. 432120.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di marchio comunitario.
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, n. 1, lettera b), 15, n. 1, 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso erroneamente che esisteva un rischio di confusione tra il marchio di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio anteriore, e che l’uso effettivo del marchio anteriore è stato dimostrato.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/16 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 — Spa Monopole/UAMI — Royal Mediterranea (THAI SPA)
(Causa T-663/11)
2012/C 65/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu e E. De Gryse)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Royal Mediterranea, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 ottobre 2011, procedimento R 1238/2010-4; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Royal Mediterranea, SA
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «THAI SPA» per prodotti e servizi delle classi 16, 41 e 43
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la richiedente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni Benelux dei marchi denominativi «SPA» e «Les Thermes de Spa» per prodotti e servizi delle classi 32 e 42 (divenuta oggi classe 44)
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso non ha riconosciuto l’esistenza di una somiglianza tra i «servizi di ristorazione (alimentazione)» della classe 43 designati dal marchio richiesto e le «acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande» designati dal marchio denominativo «SPA» oggetto della registrazione Benelux; violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del citato regolamento n. 207/2009 in quanto la quarta commissione di ricorso non ha riconosciuto l’esistenza di un «nesso» tra i marchi «SPA» della classe 32 e «THAI SPA» della classe 43; e violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 75 del citato regolamento n. 207/2009.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/16 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 — Spa Monopole/UAMI — Royal Mediterranea (THAI SPA)
(Causa T-664/11)
2012/C 65/31
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu e E. De Gryse)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Royal Mediterranea, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 ottobre 2011, procedimento R 1976/2010-4; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Royal Mediterranea, SA
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «THAI SPA» per prodotti e servizi delle classi 16, 41 e 43
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la richiedente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni Benelux dei marchi denominativi «SPA» e «Les Thermes de Spa» per prodotti e servizi delle classi 32 e 42 (divenuta oggi classe 44)
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso non ha riconosciuto l’esistenza di una somiglianza tra i «servizi di ristorazione (alimentazione)» della classe 43 designati dal marchio richiesto e le «acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande» designati dal marchio denominativo «SPA» oggetto della registrazione Benelux; violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del citato regolamento n. 207/2009 in quanto la quarta commissione di ricorso non ha riconosciuto l’esistenza di un «nesso» tra i marchi «SPA» della classe 32 e «THAI SPA» della classe 43; e violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 75 del citato regolamento n. 207/2009.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/17 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 — Spirlea e Spirlea/Commissione
(Causa T-669/11)
2012/C 65/32
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Darius Nicolai Spirlea (Cappezzano Piamore, Italia) e Mihaela Spirlea (Cappezzano Piamore) (rappresentanti: avv.ti V. Foerster e T. Pahl)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
ammettere il presente ricorso ex articolo 263 TFUE; |
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
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— |
dichiarare il ricorso fondato e, pertanto, dichiarare che la Commissione è incorsa in gravi irregolarità procedurali e in altre violazioni del diritto di natura sostanziale; |
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— |
su tali basi, annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione del 9 novembre 2011 (SG.B.5/MKu/rc-Ares [2011]); |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla mancata osservanza dell’ordine di esame previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (1)
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità delle armi
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti al contraddittorio
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4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha respinto la seconda fattispecie derogatoria
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla mancata identificazione del documento oggetto della domanda di accesso dei ricorrenti
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6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio nel corso della procedura di consultazione
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7) |
Settimo motivo, vertente sull’illegittima applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001
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8) |
Ottavo motivo, vertente sul mancato esame concreto con riferimento all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001
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9) |
Nono motivo, vertente sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla divulgazione (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001) |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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3.3.2012 |
IT |
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C 65/18 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — IPK International/Commissione
(Causa T-671/11)
2012/C 65/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Pitschas, Rechtsanwalt)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione del 14 ottobre 2011 (ENTR/R1/HHO/lsa — entr.r.1[2011]1183091), nella parte in cui assegna alla ricorrente solo interessi pari a EUR 158 618,27; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe violato l’articolo 266 TFUE, in quanto avrebbe calcolato in maniera errata gli interessi compensatori e gli interessi di mora da corrispondere in conseguenza della sentenza del Tribunale del 15 aprile 2011, causa T-297/05, IPK International/Commissione.
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3.3.2012 |
IT |
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C 65/18 |
Ricorso proposto il 29 dicembre 2011 — Sigla/UAMI (VIPS CLUB)
(Causa T-673/11)
2012/C 65/34
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sigla (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, abogado)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso unitamente agli allegati, constatare la proposizione nei termini e nelle forme di legge del ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 6 ottobre 2011, procedimento R 641/2011-1 e, previ gli adempimenti processuali del caso, pronunciare una sentenza di annullamento della citata decisione, condannando espressamente l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VIPS CLUB» per beni e servizi delle classi 29, 30 e 43.
Decisione dell’esaminatore: rifiuto della registrazione del marchio richiesto.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il segno richiesto non sarebbe descrittivo ed avrebbe carattere distintivo.
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3.3.2012 |
IT |
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C 65/18 |
Ricorso proposto il 3 gennaio 2012 — Kreyenberg/UAMI — Commissione (MEMBER OF €e euro experts)
(Causa T-3/12)
2012/C 65/35
Lingua in cui è redatto il ricorso: tedesco
Parti
Ricorrente: Heinrich Kreyenberg (Ratingen, Germania) (rappresentante: avv. J. Krenzel)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 ottobre 2011 nel procedimento R 1804/2010-2 e |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo, contenente gli elementi verbali «MEMBER OF €e euro experts», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 e 45
Titolare del marchio comunitario: Il ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Commissione europea
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per un asserito rischio di confusione sulla qualità dei prodotti e servizi contrassegnati dal marchio, nonché violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento per l’asserita individuazione, nel marchio, di un’imitazione dal punto di vista araldico della bandiera europea depositata presso l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), ai sensi dell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, con il n. 3556 (circula number), e violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del predetto regolamento per la monopolizzazione attraverso il marchio del ricorrente del simbolo «€» precisato graficamente dalla Commissione nella sua comunicazione COM(97) 418 def.
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe una riproduzione identica del segno ufficiale «€», necessaria l’applicazione di detto articolo e, in subordine, ricorrerebbe in ogni caso la disposizione derogatoria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Parigi, poiché il pubblico non presumerebbe che il marchio figurativo del ricorrente sia collegato all’Unione monetaria europea (o all’Unione europea), nonché, in subordine, violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), del medesimo regolamento, in quanto nella sua domanda di dichiarazione di nullità la Commissione europea ha fatto valere espressamente la lettera c), cosicché la domanda di dichiarazione di nullità potrebbe essere soltanto considerata non corretta, e la deduzione del motivo di impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), avvenuta per la prima volta nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, dovrebbe essere considerata tardiva e irricevibile.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/19 |
Ricorso proposto il 4 gennaio 2012 — BSH Bosch und Siemens/UAMI (Wash & Coffee)
(Causa T-5/12)
2012/C 65/36
Lingua processuale: tedesco
Parti
Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: avv. S. Biagosch)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 7 novembre 2011 nel procedimento R 992/2011-4, e dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Dipartimento marchi) dell’11 marzo 2011 riguardo alla domanda di registrazione di marchio comunitario CTM 9094459 nella parte in cui tale domanda è stata respinta; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «Wash & Coffee» per beni e servizi di cui alle classi 25, 37 e 43.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto l’Ufficio non avrebbe esaminato, nel modo prescritto, i fatti posti a base della sua decisione, nonché violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in quanto il marchio di chi è chiesta la registrazione avrebbe carattere distintivo.
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/19 |
Ricorso proposto il 10 gennaio 2012 — Kazino Parnithas/Commissione
(Causa T-14/12)
2012/C 65/37
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Elliniko Kazino Parnithas AE (Maroussi, Grecia) (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis e K. Spyropoulos, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, pag. 25); |
|
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui si applica alla ricorrente; o |
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— |
in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero di somme presso la ricorrente; e |
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— |
condannare la convenuta all’integralità delle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE decidendo che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato, in quanto:
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’articolo 296 TFUE non avendo motivato sufficientemente la sua decisione al fine di consentire alla ricorrente di capire e alla Corte di esaminare i motivi per cui essa ha ritenuto che la ricorrente abbia fruito di un vantaggio selettivo, che siffatto vantaggio fosse finanziato mediante risorse statali e che fosse atto a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che, richiedendo alla ricorrente il recupero degli aiuti, la decisione impugnata viola:
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(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
Tribunale della funzione pubblica
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/21 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-125/11)
2012/C 65/38
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Blot)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione nell’ambito del concorso EPSO/AST/111/10.
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione con cui si nega alla ricorrente il diritto di partecipare alle prove di valutazione del concorso EPSO/AST/111/10 — Segretari di grado AST 1; |
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— |
reintegrare la ricorrente nella procedura di assunzione posta in essere mediante detto concorso, ove necessario organizzando nuove prove di valutazione; |
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— |
invitare, comunque, EPSO a fornire le informazioni in suo possesso riguardanti i risultati ottenuti da tutti i candidati ai test d) ed e); |
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— |
in subordine, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale, quod non, versare alla ricorrente una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono in EUR 50 000; |
|
— |
ad ogni modo, versare alla ricorrente una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono in EUR 50 000, quale risarcimento del danno morale. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/21 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-127/11)
2012/C 65/39
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: P. Nelissen Grade e G. Leblanc, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/177/10;
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione della commissione giudicatrice del 3 febbraio 2011 di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/177/10; |
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— |
annullare la decisione della commissione giudicatrice del 4 aprile 2011 che conferma la sua decisione del 3 febbraio 2011 di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/177/10; |
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— |
annullare la decisione dell’EPSO del 29 agosto 2011 che rigetta il reclamo proposto dal ricorrente sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/21 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — ZZ/BEI
(Causa F-128/11)
2012/C 65/40
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: BEI
Oggetto e descrizione della controversia
In primo luogo, l'annullamento, dei messaggi di posta elettronica e delle decisioni della BEI riguardanti il procedimento amministrativo nel quadro della valutazione delle prestazioni del ricorrente durante l'anno 2010. In secondo luogo, l’annullamento della decisione con la quale il presidente della BEI ha rifiutato di avviare la procedura di conciliazione ex. art. 41 del regolamento del personale. In terzo luogo, l’annullamento del rapporto di notazione del ricorrente per l’anno 2010, nella parte in cui non gli attribuisce la nota «exceptional performance» o «very good performance» e non lo propone per la promozione alla funzione D. Infine, la condanna della BEI al risarcimento dei danni morali e materiali che il ricorrente pretende aver subito.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare il messaggio di posta elettronica datato 4 luglio 2011, con il quale «la segreteria» del Comitato dei Ricorsi ex art. 22 reg. pers. ed ex Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks del 25. marzo 2010, comunicava al ricorrente che non avrebbe mai consegnato al «Comitato» la copia del suo ricorso avverso il rapporto informativo del 2010; il messaggio di posta elettronica del 12. agosto 2011 con il quale la medesima «segreteria» informava il ricorrente che il Comitato dei Ricorsi intendeva sentire le parti sulla sola questione della sua ammissibilità e della decisione del 27.09.11, con la quale il «Comitato» ha preso atto della rinuncia del ricorrente; |
|
— |
annullare la Note to Staff HR/P&O/2011-079/Ks del 25. marzo 2011 e a nota CD/Pres/2011-35 del 6. settembre 2011 con la quale, affermando che sarebbe stata abolita dalla richiamata «Note to Staff.», il presidente della BEI ha rifiutato di avviare la procedura di conciliazione ex art. 41 reg. pers., richiestagli dal ricorrente con nota del 2. agosto 2011 e sollecitata con e-mail del 2. settembre 2011; |
|
— |
annullare le linee guida stabilite dalla direzione HR con nota 698 RH/P&O/2010-0265 del 20 dicembre 2010 e relative «Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise», anche nella parte in cui (punto 12.1) prevedono che il giudizio finale debba essere espresso con una sintesi verbale, ma non stabiliscono i criteri cui deve attenersi il valutatore affinché una performance debba essere considerata «exceptionnelle dépassant les attentes»; ovvero «très bonne»; oppure «répondant à toutes les attentes»; ma neanche quando è «répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations», ovvero è «ne répondant pas aux attentes». |
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— |
annullare l'intero rapporto informativo 2010, e cioè sia nella parte valutazione, che nella parte in cui non lo sintetizza come «exceptional performance o very good performance» e non propone il ricorrente per la promozione alla funzione D, e sia nella parte in cui fissa gli obiettivi per l'anno 2011; |
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— |
annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui sono sicuramente comprese le promozioni di cui alla nota «2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles» del Direttore HR, di aprile 2011 atteso che, alla luce del giudizio espresso dai suoi superiori ed oggi impugnato, la BEI ha omesso di prendere in considerazione il ricorrente al punto «Promotions from Function E to D»; |
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condannare la convenuta al risarcimento dei conseguenti danni morali e materiali; |
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condannare la convenuta alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/22 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — ZZ e a./Commissione
(Causa F-130/11)
2012/C 65/41
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all’entrata in servizio alla Commissione sulla base della proposta ricalcolata del PMO.
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare le decisioni che annullano e sostituiscono le proposte di trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti nell’ambito della loro domanda formulata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che contiene una nuova proposta calcolata sulla base delle DGE adottate il 3 marzo 2011; |
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condannare la Commissione alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/23 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-131/11)
2012/C 65/42
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione basata sulla proposta del PMO contenente un nuovo calcolo.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 15 giugno 2011 con cui è annullata e sostituita la proposta di trasferimento dei diritti pensionistici del ricorrente nell’ambito della sua domanda di sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che contiene una nuova proposta calcolata in base alle DGE adottate il 3 marzo 2011. |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/23 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-132/11)
2012/C 65/43
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente, in primo luogo, di farle sapere per iscritto il numero totale di giorni lavorativi di congedo, maturati in anni precedenti al 2005 e maturati nel corso dei anni 2005 al 2010, al cui godimento ha diritto alla data d’introduzione della sua domanda e il numero di giorni lavorativi di congedo che verranno a maturazione in suo favore alla fine del 2010, in secondo luogo, di prendere tutti questi giorni di congedo e, in terzo luogo, d'indicarli gli eventuali motivi ostativi per cui queste richieste potrebbero essere rifiutate.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa dei petita attorei di cui alla domanda datata 25 settembre 2010, inviata all'APN; |
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— |
dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero l'annullamento, entrambi comunque quatenus opus est, della nota registrata in data 28 febbraio 2011 con il rif. Ares(2011) 217354, pervenuta al ricorrente in data non anteriore al 6 aprile 2011; |
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— |
annullare la decisione, promanante dalla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei petita attorei di cui al reclamo datato 25 aprile 2011; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/23 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — ZZ e ZZ/Commissione
(Causa F-134/11)
2012/C 65/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.–N. Louis, D. Abreu Caldas)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza dei ricorrenti ai sensi dell’art. 24 dello Statuto a seguito del ritiro di una proposta di trasferimento dei diritti pensionistici accettata dai ricorrenti e del trascorrere di un termine ragionevole affinché questi ultimi beneficiassero della facoltà di trasferire i loro diritti pensionistici.
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
Annullare la decisione del 9 maggio 2011, recante rigetto della domanda di assistenza dei ricorrenti con cui essi chiedevano di poter disporre di tutti gli elementi utili a decidere, eventualmente, di trasferire i loro diritti pensionistici; |
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condannare la Commissione a versare 500 per ciascun mese di ritardo trascorso per la trasmissione, nella debita forma, di un offerta di trasferimento dei diritti pensionistici dei ricorrenti, a partire dal giorno in cui il PMO ha deciso di ritirare l’offerta accettata dai ricorrenti e dagli enti previdenziali, ossia il 25 gennaio per il primo ricorrente e il 5 febbraio per il secondo ricorrente, o perlomeno a partire dal rigetto, in data 9 marzo 2011, della loro domanda di assistenza; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/24 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2011 — ZZ/EMA
(Causa F-135/11)
2012/C 65/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 30 maggio 2011 con la quale l’EMA ha rifiutato di esaminare le possibilità di rinnovo del contratto del ricorrente; |
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— |
condannare l’EMA a versare al ricorrente, salvo maggiorazione, 1 euro di acconto; |
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— |
condannare l’EMA alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/24 |
Ricorso proposto il 19 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-136/11)
2012/C 65/46
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione che stabilisce il riconoscimento dei diritti pensionistici della ricorrente maturati prima della sua entrata in servizio nel regime pensionistico comunitario.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione del 24 maggio 2011 che annulla e sostituisce la proposta di trasferire i diritti pensionistici della ricorrente nell'ambito della sua domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, la quale contiene una nuova proposta calcolata sulla base delle DGE adottate il 3 marzo 2011; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
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C 65/24 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-138/11)
2012/C 65/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L.Levi e A. Blot)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione basata sulla proposta rielaborata dal PMO.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione dell’11 maggio 2011 che annulla e sostituisce la decisione del 22 ottobre 2009; |
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constatare la validità dell’accordo sul trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente basato sull’offerta accettata in base al calcolo effettuato nella decisione del 22 ottobre 2009; |
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per quanto necessario, annullare la decisione del 12 settembre 2011 recante diniego espresso del reclamo del ricorrente; |
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— |
in subordine, riconoscere il danno subito e accordare al ricorrente un importo pari a EUR 6 207,71 a titolo di danni e interessi compensatori, maggiorato degli interessi di mora, calcolati al tasso della Banca centrale europea e aumentati di due punti; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/25 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-139/11)
2012/C 65/48
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del direttore generale dell’OLAF che reca ultimo sollecito all’escussione del ricorrente nell'ambito di un’indagine interna e comunica che sarà adottata una relazione finale sull’indagine unicamente sulla base delle informazioni raccolte e analizzate unilateralmente dall’OLAF, qualora il ricorrente non ottemperi a tale sollecito, nonché della lettera che respinge il suo reclamo.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione del 28 ottobre 2011; |
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annullare la lettera del 2 dicembre 2011 che decide sul reclamo del 21 novembre 2011; |
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accordare al ricorrente la somma di EUR 6 000 a titolo di danni e interessi compensatori; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
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C 65/25 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-140/11)
2012/C 65/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del direttore generale dell’OLAF che reca ultimo sollecito all’escussione del ricorrente nell'ambito di un’indagine interna e comunica che sarà adottata una relazione finale sull’indagine unicamente sulla base delle informazioni raccolte e analizzate unilateralmente dall’OLAF, qualora il ricorrente non ottemperi a tale sollecito, nonché della lettera che respinge il suo reclamo.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione del 28 ottobre 2011; |
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annullare la lettera del 2 dicembre 2011 che decide sul reclamo del 21 novembre 2011; |
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accordare al ricorrente la somma di EUR 7 000 a titolo di danni e interessi compensatori; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
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C 65/25 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-141/11)
2012/C 65/50
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della domanda del ricorrente di versargli gli arretrati della retribuzione per i mesi da settembre a dicembre 2010 e gennaio 2011.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare ognuna delle seguenti cinque decisioni di ripulsa, ognuna delle quali comunque formatasi e promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione nonché di natura parziale ovvero totale, dei petita attorei di cui alle seguenti cinque domande: (1a) decisione di ripulsa dei petita attorei di cui alla domanda 5 ottobre 2010, inviata all'APN; (l.b) decisione di ripulsa, sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei petita attorei di cui alla domanda datata 2 novembre 2010, inviata all'APN; (1.c) decisione di ripulsa, sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei petita attorei di cui alla domanda datata 6 dicembre 2010, inviata all'APN; (1.d) decisione di ripulsa, sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei petita attorei di cui alla domanda datata 3 gennaio 2011, inviata all'APN; (1.e) decisione di ripulsa, sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei petita attorei di cui alla domanda datata 3 febbraio 2011, inviata all'APN; |
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dichiarare l'inesistenza ex lege, quatenus opus est, della nota registrata in data 28/02/2011 con il rif. Ares(2011) 217354; |
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annullare le seguenti cinque decisioni, ognuna delle quali promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa dei seguenti reclami formati dall'attore, sia ognuna delle decisioni di ripulsa dei reclami de quibus di natura parziale ovvero totale: (3.a) decisione di ripulsa del reclamo datato 26 aprile 2011 avverso la decisione di ripulsa della domanda 05/10/2010; (3.b) decisione di ripulsa, sia essa ripulsa parziale ovvero totale, del reclamo datato 23 maggio 2011; (3.c) decisione di ripulsa, sia essa ripulsa parziale ovvero totale, del reclamo datato 20 giugno 2011; (3.d) decisione di ripulsa, sia essa ripulsa parziale ovvero totale, del reclamo datato 24 giugno 2011; (3.e) decisione di ripulsa, sia essa ripulsa parziale ovvero totale, del reclamo datato 23 luglio 2011; |
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annullare la nota prot. HR.D.21MB/ac Ares(2011) 941139, datata 8 agosto 2011; |
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condannare la convenuta alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
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C 65/26 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 — ZZ/Consiglio
(Causa F-142/11)
2012/C 65/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 a seguito del buon esito del concorso EPSO/AD/113/07 «Capi unità (AD 9) di lingua ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, maltese, polacca, slovacca e slovena nel settore della traduzione», nonché domanda di risarcimento danni.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 9 dicembre 2010, nonché la susseguente decisione 7 ottobre 2011; |
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condannare il Consiglio a risarcire i danni subiti dal ricorrente; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/26 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-143/11)
2012/C 65/52
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione implicita della Commissione di non rimborsare un quarto delle spese, esposte dal ricorrente nel quadro della causa F-81/09, Marcuccio/Commissione, al quale la convenuta è stata condannata con la sentenza del 15 febbraio 2011.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa dei suoi petita di cui alla domanda datata 16 agosto 2011, inviata alla Commissione in persona del legale rappresentante pro tempore ed all'APN della Commissione; |
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— |
constatare che è venuta in essere l'astensione, da parte della Commissione, di porre in essere le misure di esecuzione della Sentenza emessa, in data 15 febbraio 2011, dal Tribunale nella causa F-81/09, Marcuccio/Commissione, e precisamente le misure di esecuzione del disposto della Sentenza 15/02/2011 inerente le spese della causa a qua; |
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— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 3 316,31 euro, la quale somma, se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; |
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— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 5,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 180 giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di 5,00 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell' attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo; |
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— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 6,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181 giorno successivo al 17 agosto 2011 che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 270 giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di 6,00 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo; |
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— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 7,50 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271 giorno successivo al 17 agosto 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 360 giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di 7,50 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo; |
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— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 10,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361 giorno successivo al 17 agosto 2011et ad infinitum, che spirerà persistendo l'astensione de qua, la quale somma di 10,00 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell' attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/27 |
Ricorso proposto il 29 dicembre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-144/11)
2012/C 65/53
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. I. Ruiz Garcia)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente alle prove di selezione dopo la pubblicazione di una rettifica del bando di concorso con cui é annullato il voto eliminatorio per la prova (d), consistente in un test situazionale.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione EPSO/R/17/11 e la decisione recante rigetto della candidatura del ricorrente in applicazione della rettifica; |
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invitare il ricorrente alla seconda fase del concorso EPSO/AST/111/10; |
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— |
accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per un importo pari a EUR 10 400; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/27 |
Ricorso proposto il 4 gennaio 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-3/12)
2012/C 65/54
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
La condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ritiene di aver subito in ragione della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità di malattia della quale ha sofferto.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 23 novembre 2010, inoltrata dal ricorrente all’APN; |
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annullare la nota prot. HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, datata 24 gennaio 2011, ricevuta dal ricorrente nelle sue proprie mani in data 3 marzo 2011, e, nelle mani di persona di sua fiducia, in data non anteriore al 25 febbraio 2011; |
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— |
quatenus oportet, annullare l’atto, comunque formatosi, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo, datato 20 maggio 2011, avverso la decisione di rigetto della domanda datata 23 novembre 2010 e per l’annullamento di quest’ultima decisione di rigetto nonché l’accoglimento della domanda datata 23 novembre 2010, reclamo datato 20 maggio 2011 inoltrato dal ricorrente all’APN; |
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— |
nella misura del necessario, accertare il fatto che si è protratta per più di cinque anni la procedura volta a provvedere sulla domanda, datata 25 novembre 2002, dal ricorrente inoltrata alla CE; |
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— |
nella misura del necessario, dichiarare che la durata della procedura a qua, già alla data della domanda datata 23 novembre 2010, aveva ecceduto quella ragionevole, e, non foss’altro che per questa ragione, era eccessiva ed illecita; |
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— |
per l’effetto, condannare la Commissione a risarcire il danno, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente, fino alla data della domanda datata 23 novembre 2010, in relazione all’irragionevole eccessiva ed illecita durata della procedura a qua, elargendogli la somma di 10 000, euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa; |
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— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 novembre 2010 pervenne alla Commissione e fino all’effettivo pagamento della somma di 10 000 euro, gli interessi su quest’ultima, con capitalizzazione annuale, nella misura del 10 % all’anno ovvero in quella misura che il Tribunale riterrà giusta ed equa; |
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condannare la convenuta alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/28 |
Ricorso proposto il 4 gennaio 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-4/12)
2012/C 65/55
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente di inviargli tutti i codici d'accesso ai siti Internet della Commissione che sono accessibili ad ogni funzionario della medesima, in seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, F-41/06, che annulla la decisione della detta instituzione che lo ha collocato a riposo per invalidità.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione di ripulsa, dei petita attorei di cui alla domanda datata 20 ottobre 2010, inviata all'APN; |
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quatenus oportet, annullare la decisione di ripulsa del reclamo datato 24 maggio 2011, inoltrato dall'attore alla Commissione, avverso la decisione di ripulsa della domanda 20 ottobre 2010; |
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dichiarare l'inesistenza ex lege, quatenus opus est, della nota registrata in data 28/02/2011 con il rif. Ares(2011) 217354; |
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condannare la convenuta alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/28 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — ZZ/AESA
(Causa F-8/12)
2012/C 65/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. B.-H. Vincent)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di licenziamento del ricorrente e risarcimento del danno asseritamente subito a causa di detto licenziamento e delle molestie addotte.
Conclusioni del ricorrente
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Condannare l’AESA al pagamento di un importo di EUR 1 514 257,48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla perdita della sua funzione di agente temporaneo, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla loro data di esigibilità; |
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condannare l’AESA al pagamento di un importo quantificato ex aequo et bono in EUR 500,00 per ogni giorno compreso tra il 31 maggio 2010 e il giorno della notifica della decisione che verrà pronunciata a titolo di risarcimento dell’intero danno derivante dalle molestie commesse dai suoi agenti, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla loro data di esigibilità; |
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condannare l’AESA alle spese. |
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3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/29 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-10/12)
2012/C 65/57
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S.A. Pappas)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione recante diniego di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliere.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione del 24 maggio 2011 e la decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente del 24 ottobre 2011, nonché condannare la Commissione al pagamento delle indennità giornaliere; |
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condannare la Commissione alle spese. |