ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.049.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 49

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
18 febbraio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 049/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 39 dell'11.2.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 049/02

Causa C-27/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2011 — Repubblica francese/People's Mojahedin Organization of Iran, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo — Posizione comune 2001/931/PESC — Regolamento (CE) n. 2580/2001 — Congelamento dei capitali applicabile ad un gruppo inserito in un elenco redatto, riesaminato e modificato dal Consiglio dell’Unione europea — Diritti della difesa]

2

2012/C 049/03

Causa C-28/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 29 CE — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione — Trasporti — Direttive 96/62/CE e 1999/30/CE — Divieto settoriale di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci — Qualità dell’aria — Tutela della salute e dell’ambiente — Principio di proporzionalità — Coerenza)

2

2012/C 049/04

Causa C-271/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Ambito di applicazione — Fondi di pensione aperti — Restrizione all’investimento di capitali all’estero — Proporzionalità)

3

2012/C 049/05

Causa C-318/09 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A SpA, già ASM Brescia SpA/Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire — Art. 87 CE — Nozione di aiuto — Art. 88 CE — Nozione di aiuto nuovo — Art. 10 CE — Obbligo di leale cooperazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 1 e 14 — Legittimità di un ordine di recupero — Principio della certezza del diritto — Obbligo di motivazione]

3

2012/C 049/06

Causa C-319/09 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — ACEA SpA/Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire — Art. 87 CE — Nozione di aiuto — Art. 88 CE — Nozione di aiuto nuovo — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 1 e 14 — Legittimità di un ordine di recupero — Obbligo di motivazione]

4

2012/C 049/07

Causa C-320/09 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A SpA, già AEM SpA/Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire — Art. 87 CE — Nozione di aiuto — Art. 88 CE — Nozione di aiuto nuovo — Art. 10 CE — Obbligo di leale cooperazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 1 e 14 — Legittimità di un ordine di recupero — Principio della certezza del diritto — Obbligo di motivazione]

4

2012/C 049/08

Causa C-329/09 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — Iride SpA, già Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire)

5

2012/C 049/09

Causa C-242/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — ENEL Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas (Direttiva 2003/54/CE — Mercato interno dell’energia elettrica — Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica — Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica — Servizi di dispacciamento e di bilanciamento — Oneri di servizio pubblico)

5

2012/C 049/10

Causa C-250/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf (Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica — Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea — Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell’aeromobile medesimo per voli effettuati a fini diversi alla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso)

6

2012/C 049/11

Causa C-316/10: Sentenza della Corte (Terzo Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet [Art. 288, secondo comma, TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto stradale di animali domestici della specie suina — Altezza minima dei compartimenti — Ispezione durante il viaggio — Densità di carico — Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate]

6

2012/C 049/12

Causa C-366/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc., United Airlines Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra — Direttiva 2008/101/CE — Inclusione delle attività di trasporto aereo in tale sistema — Validità — Convenzione di Chicago — Protocollo di Kyoto — Accordo sui trasporti aerei UE/Stati Uniti — Principi di diritto internazionale consuetudinario — Effetti giuridici — Invocabilità — Extraterritorialità del diritto dell’Unione — Nozioni di onere e di tassa)

7

2012/C 049/13

Cause riunite C-411/10 e C-493/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) e dalla High Court of Ireland — Regno Unito, Irlanda] — N. S./Secretary of State for the Home Department (C-411/10) e M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10) [Diritto dell’Unione — Principi — Diritti fondamentali — Attuazione del diritto dell’Unione — Divieto dei trattamenti inumani o degradanti — Sistema europeo comune di asilo — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Nozione di paesi sicuri — Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente — Obbligo — Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali]

8

2012/C 049/14

Cause riunite C-424/10 e C-425/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)/Land Berlin (Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno permanente — Art. 16 — Soggiorno legale — Soggiorno basato sul diritto nazionale — Soggiorno compiuto anteriormente all’adesione all’Unione dello Stato d’origine del cittadino interessato)

9

2012/C 049/15

Causa C-465/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre [Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3 — Fondi a finalità strutturali — Regolamento (CEE) n. 2052/88 — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Amministrazione aggiudicatrice che fruisce di una sovvenzione rientrante nei Fondi strutturali — Mancato rispetto delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte del beneficiario di una sovvenzione FESR — Fondamento dell’obbligo di recupero di una sovvenzione dell’Unione in caso di irregolarità — Nozione di irregolarità — Nozione di irregolarità permanente — Modalità di recupero — Termine di prescrizione — Termini di prescrizione nazionali più lunghi — Principio di proporzionalità]

10

2012/C 049/16

Causa C-482/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italia) — Teresa Cicala/Regione Siciliana (Procedimento amministrativo nazionale — Provvedimenti amministrativi — Obbligo di motivazione — Possibilità d’integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo — Interpretazione degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Incompetenza della Corte)

11

2012/C 049/17

Causa C-495/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Centre hospitalier universitaire de Besançon/Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Ambito di applicazione — Regime nazionale che prevede, a carico delle strutture sanitarie pubbliche, l’obbligo di risarcire i danni subiti da un paziente a causa del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato nell’ambito delle cure fornite, anche in mancanza di colpa imputabile a tali strutture)

11

2012/C 049/18

Causa C-499/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Vlaamse Oliemaatschappij NV/FOD Financiën (Sesta direttiva IVA — Debitori dell’imposta — Terzo responsabile in solido — Regime del deposito diverso dal deposito doganale — Responsabilità solidale del depositario di beni e del soggetto passivo proprietario di tali beni — Buona fede o assenza di colpa o negligenza del depositario)

12

2012/C 049/19

Causa C-503/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia Mitnitsi [Direttiva 2003/30/CE — Art. 2, n. 2, lett. a) — Nozione di bioetanolo — Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato — Rilevanza dell’utilizzo effettivo come biocarburante — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise — Direttiva 2003/96/CE — Prodotti energetici — Direttiva 92/83/CEE — Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b) — Nozione di alcole etilico — Esenzione dall’accisa armonizzata — Denaturazione]

12

2012/C 049/20

Causa C-507/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze — Italia) — procedimento penale a carico di X (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Tutela delle persone vulnerabili — Audizione di minori in qualità di testimoni — Incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova — Rifiuto del pubblico ministero di chiedere al Giudice per le indagini preliminari di procedere a un’audizione)

13

2012/C 049/21

Causa C-72/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedimento penale a carico di Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel [Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Art. 7, nn. 3 e 4 — Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran — Nozione di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento — Nozione di elusione del divieto di messa a disposizione]

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2012/C 049/22

Causa C-519/10: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 18 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari — Italia) — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi [Rinvio pregiudiziale — Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Settore vitivinicolo — Regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 343/94 — Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli — Irricevibilità manifesta]

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2012/C 049/23

Causa C-67/11 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 20 ottobre 2011 — DTL Corporación, SL/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Opposizione — Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo Solaria e marchio figurativo nazionale anteriore contenente l’elemento denominativo Solartia — Diniego parziale di registrazione — Rischio di confusione — Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale — Mancata presentazione della domanda in tempo utile]

14

2012/C 049/24

Causa C-585/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Karlsruhe (Germania) il 24 novembre 2011 — Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg

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2012/C 049/25

Causa C-592/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 novembre 2011 — Anssi Ketelä

15

2012/C 049/26

Causa C-618/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 1o dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda Pública

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2012/C 049/27

Causa C-619/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 novembre 2011 — Patricia Dumont de Chassart/Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

16

2012/C 049/28

Causa C-629/11 P: Impugnazione proposta l’8 dicembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011, causa T-298/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

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2012/C 049/29

Causa C-637/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 12 dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda pública

17

2012/C 049/30

Causa C-647/11 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dal Dimos Peramatos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2011, Dimos Peramatos/Commissione europea, T-312/07

18

2012/C 049/31

Causa C-650/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 19 dicembre 2011 — Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests

18

2012/C 049/32

Causa C-652/11 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dalla Mindo Srl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 5 ottobre 2011, causa T-19/06, Mindo Srl/Commissione europea

19

2012/C 049/33

Causa C-654/11 P: Impugnazione proposta il 20 dicembre 2011 da Transcatab SpA, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 5 ottobre 2011, causa T-39/06, Transcatab/Commissione

19

2012/C 049/34

Causa C-656/11: Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

20

2012/C 049/35

Causa C-659/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 27 dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda Pública

21

2012/C 049/36

Causa C-356/10: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 22 novembre 2011 — Commissione europea/Irlanda

21

2012/C 049/37

Causa C-535/10 P: Ordinanza del presidente della Corte 14 novembre 2011 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Laboratorios Diafarm, SA

21

2012/C 049/38

Causa C-568/10: Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

22

2012/C 049/39

Causa C-582/10: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 22 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

22

 

Tribunale

2012/C 049/40

Causa T-462/09: Sentenza del Tribunale del 12 gennaio 2012 — Storck/UAMI — RAI (Ragolizia) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Ragolizia — Marchio comunitario denominativo anteriore FAVOLIZIA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

23

2012/C 049/41

Causa T-311/09 P: Ordinanza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso di spese mediche — Decisione della Commissione che nega il rimborso al 100 % di talune spese mediche sostenute dal ricorrente — Snaturamento — Obbligo di motivazione — Istruzione — Atto che arreca pregiudizio — Autorità di cosa giudicata — Litispendenza — Atto confermativo)

23

2012/C 049/42

Causa T-202/10: Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Stichting Woonlinie e a./Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi a favore di società di edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro — Ricorso di annullamento — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità)

23

2012/C 049/43

Causa T-203/10: Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Stichting Woonpunt e a./Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi a favore delle società di edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro — Decisione che dichiara compatibile un nuovo aiuto — Ricorso di annullamento — Assenza di pregiudizio individuale — Assenza di interesse ad agire — Irricevibilità)

24

2012/C 049/44

Causa T-285/11: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2011 — Gooré/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Costa d’Avorio — Eliminazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento — Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento)

24

2012/C 049/45

Causa T-593/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 22 dicembre 2011 — Al-Chihabi/Consiglio (Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Richiesta di misure provvisorie — Mancanza di urgenza — Assenza di pregiudizio grave e irreparabile)

25

2012/C 049/46

Causa T-595/11 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 da A avverso la sentenza del 14 settembre 2011 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-12/09, A/Commissione

25

2012/C 049/47

Causa T-626/11: Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Sky Deutschland e Sky Deutschland Fernsehen/Commissione

26

2012/C 049/48

Causa T-627/11: Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — ATMvision/Commissione

26

2012/C 049/49

Causa T-628/11: Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — Biogas Nord/Commissione

27

2012/C 049/50

Causa T-629/11: Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — Biogas Nord Anlagenbau/Commissione

28

2012/C 049/51

Causa T-630/11 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Peter Strobl avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, causa F-56/05, Peter Strobl/Commissione

28

2012/C 049/52

Causa T-638/11: Ricorso proposto il 12 dicembre 2011 — European Dynamics Belgium e a./Agenzia europea dei medicinali

29

2012/C 049/53

Causa T-639/11: Ricorso proposto il 14 dicembre 2011 — Heads!/UAMI (HEADS)

29

2012/C 049/54

Causa T-641/11 P: Impugnazione proposta l'8 dicembre 2011 da Harald Mische avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-70/05, Mische/Commissione

30

2012/C 049/55

Causa T-642/11 P: Impugnazione proposta l'8 dicembre 2011 da Harald Mische avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-93/05, Mische/Parlamento

30

2012/C 049/56

Causa T-643/11: Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio

31

2012/C 049/57

Causa T-661/11: Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Italia/Commissione

32

2012/C 049/58

Causa T-662/11: Ricorso proposto il 28 dicembre 2011 — Müller/UAMI — Loncar (Sunless)

32

2012/C 049/59

Causa T-6/12: Ricorso proposto il 5 gennaio 2012 — Godrej Industries e V V F/Consiglio

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2012/C 049/60

Causa T-523/11: Ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 2011 — Maxima Grupė/UAMI — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

33

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

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GU C 39 dell'11.2.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 32 del 4.2.2012

GU C 25 del 28.1.2012

GU C 13 del 14.1.2012

GU C 6 del 7.1.2012

GU C 370 del 17.12.2011

GU C 362 del 10.12.2011

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2011 — Repubblica francese/People's Mojahedin Organization of Iran, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

(Causa C-27/09 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Congelamento dei capitali applicabile ad un gruppo inserito in un elenco redatto, riesaminato e modificato dal Consiglio dell’Unione europea - Diritti della difesa)

2012/C 49/02

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, agenti)

Altre parti nel procedimento: People's Mojahedin Organization of Iran (rappresentanti: J.-P. Spitzer, avvocato, D. Vaughan QC e M.-E. Demetriou, Barrister), Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio, che annulla, nella parte riguardante la People's Mojahedin Organisation of Iran, la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


18.2.2012   

IT

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C 49/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-28/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 29 CE - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione - Trasporti - Direttive 96/62/CE e 1999/30/CE - Divieto settoriale di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci - Qualità dell’aria - Tutela della salute e dell’ambiente - Principio di proporzionalità - Coerenza)

2012/C 49/03

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, A. Alcover San Pedro e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: E. Riedl, G. Eberhard e C. Ranacher, agenti, L Schmutzhard, J. Thudium)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente sig.ra I. Bruni, successivamente sig.ra G. Palmieri, agenti, assistite dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries e M. Noort, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 29 CE — Divieto di circolazione per i camion con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci su un tratto dell’autostrada A12 «Inntalautobahn» — Giustificazione di tale divieto sulla base dell’art. 30 CE e della normativa comunitaria relativa alla qualità dell’aria ambiente

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, imponendo agli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci un divieto di circolazione su un tratto dell’autostrada A 12 nella valle dell’Inn (Austria), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 29 CE.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

3)

La Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


18.2.2012   

IT

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C 49/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-271/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Ambito di applicazione - Fondi di pensione aperti - Restrizione all’investimento di capitali all’estero - Proporzionalità)

2012/C 49/04

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E.Montaguti e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz, M. Szpunar, M. Jarosz e P. Kucharski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’at. 56 CE — Fondi di pensione rientranti in un meccanismo nazionale di affiliazione obbligatoria e basato sul sistema di capitalizzazione — Normativa nazionale che limita e svantaggia l’investimento di capitali all’estero ad opera di tali fondi

Dispositivo

1)

Mantenendo in vigore gli artt. 143, 136, n. 3, e 136a, n. 2, della legge 28 agosto 1997, sull’organizzazione ed il funzionamento dei fondi di pensione (Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych), come successivamente modificata, nella parte in cui pongono restrizioni agli investimenti dei fondi di pensione aperti polacchi in altri Stati membri, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art. 56 CE.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 233 del 26.9.2009.


18.2.2012   

IT

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C 49/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A SpA, già ASM Brescia SpA/Commissione europea

(Causa C-318/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Art. 87 CE - Nozione di «aiuto» - Art. 88 CE - Nozione di «aiuto nuovo» - Art. 10 CE - Obbligo di leale cooperazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 1 e 14 - Legittimità di un ordine di recupero - Principio della certezza del diritto - Obbligo di motivazione)

2012/C 49/05

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: A2A SpA, già ASM Brescia SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff e G. Pizzonia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-189/03, ASM Brescia SpA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

L’A2A SpA è condannata a sopportare le spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


18.2.2012   

IT

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C 49/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — ACEA SpA/Commissione europea

(Causa C-319/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Art. 87 CE - Nozione di «aiuto» - Art. 88 CE - Nozione di «aiuto nuovo» - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 1 e 14 - Legittimità di un ordine di recupero - Obbligo di motivazione)

2012/C 49/06

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ACEA SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, A. Giardina e T. Ubaldi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, V. Di Bucci e D. Grespan, agenti), Iride SpA, già AEM SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Merola, T. Ubaldi e A. Santa Maria, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-297/02, ACEA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

L’ACEA SpA è condannata alle spese inerenti al procedimento di impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese inerenti al procedimento di impugnazione incidentale.

4)

L’Iride SpA sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


18.2.2012   

IT

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C 49/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A SpA, già AEM SpA/Commissione europea

(Causa C-320/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Art. 87 CE - Nozione di «aiuto» - Art. 88 CE - Nozione di «aiuto nuovo» - Art. 10 CE - Obbligo di leale cooperazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 1 e 14 - Legittimità di un ordine di recupero - Principio della certezza del diritto - Obbligo di motivazione)

2012/C 49/07

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: A2ASpA, già AEM SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina e G. Pizzonia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-301/02, AEM/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

L’A2A SpA è condannata alle spese inerenti all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese inerenti all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


18.2.2012   

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C 49/5


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — Iride SpA, già Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA/Commissione europea

(Causa C-329/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire)

2012/C 49/08

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Iride SpA, già Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Merola e T. Ubaldi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, E. Righini e D. Grespan, agenti), A2A SpA, già ASM Brescia SpA

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-300/02, AMGA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Iride SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative alla domanda di sostituzione della motivazione.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


18.2.2012   

IT

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C 49/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — ENEL Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Causa C-242/10) (1)

(Direttiva 2003/54/CE - Mercato interno dell’energia elettrica - Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica - Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica - Servizi di dispacciamento e di bilanciamento - Oneri di servizio pubblico)

2012/C 49/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrente: ENEL Produzione SpA

Convenuta: Autorità per l'energia elettrica e il gas

con l’intervento di: Terna rete elettrica nazionale SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché dell’art. 11, nn. 2 e 6 e dell’art. 24 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) — Normativa nazionale che impone a determinati produttori di energia elettrica di rispettare, nella formulazione delle offerte di fornitura di elettricità, regole stabilite dal soggetto incaricato della gestione della rete di trasporto e dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e, segnatamente, gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


18.2.2012   

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C 49/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-250/10) (1)

(Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica - Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea - Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell’aeromobile medesimo per voli effettuati a fini diversi alla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso)

2012/C 49/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Haltergemeinschaft LBL GbR

Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) — Portata dell’esenzione prevista per i prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o commestibili per la navigazione aerea — Esenzione del carburante messo a disposizione dal locatore o noleggiatore di un aeromobile, che non sia un’impresa di navigazione aerea, ed utilizzato dai locatari dell’aeromobile per i voli da essi effettuati a fini commerciali

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che un’impresa, come quella di cui è causa nel procedimento principale, qualora conceda in locazione o noleggio un aeromobile ad essa appartenente, unitamente al carburante, ad imprese le cui operazioni di navigazione aerea non siano direttamente finalizzate alla prestazione, da parte delle imprese medesime, di servizi aerei a titolo oneroso, non può beneficiare dell’esenzione dalla tassa sui prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dall’aviazione di diporto privato, prevista da detta disposizione.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


18.2.2012   

IT

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C 49/6


Sentenza della Corte (Terzo Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet

(Causa C-316/10) (1)

(Art. 288, secondo comma, TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto stradale di animali domestici della specie suina - Altezza minima dei compartimenti - Ispezione durante il viaggio - Densità di carico - Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate)

2012/C 49/11

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Danske Svineproducenter

Convenuto: Justitsministeriet

In presenza dell’Union européenne du commerce de bétail et de la viande

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione dell’art. 249, secondo comma, CE (divenuto art. 288, secondo comma, TFUE) e del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1) — Diritto degli Stati membri di adottare norme nazionali dettagliate in merito all’altezza minima dei compartimenti, all’altezza per ispezione e alla densità di carico all’interno dei veicoli per il trasporto di suini

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, dev’essere interpretato nel senso che:

tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini, le quali, al fine di rafforzare la certezza del diritto, precisano, nel rispetto dell’obiettivo di protezione del benessere degli animali e senza stabilire criteri eccessivi in materia, i requisiti previsti da detto regolamento per quanto concerne l’altezza interna minima dei compartimenti destinati agli animali, purché tali norme non provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche tali da svantaggiare vuoi i produttori dello Stato membro che ha adottato dette norme, vuoi i produttori degli altri Stati membri che intendano esportare i loro prodotti verso o attraverso il primo Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; non possono tuttavia considerarsi proporzionate norme come quelle enunciate nella disciplina transitoria di cui all’art. 36, n. 4, del decreto 21 dicembre 2006, n. 1729, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, laddove lo stesso Stato membro abbia adottato norme meno rigorose, come quelle di cui all’art. 9, n. 1, di tale decreto, nell’ambito del regime di diritto comune;

tale regolamento osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini volte a precisare i requisiti previsti da detto regolamento per quanto riguarda l’accesso agli animali al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere esclusivamente per i viaggi di durata superiore a otto ore, e

tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme secondo le quali, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie che corrisponde, per un animale di 100 kg, a 0,42 m2 quando la durata del viaggio è inferiore a otto ore e a 0,50 m2 per i viaggi di durata superiore.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


18.2.2012   

IT

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C 49/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc., United Airlines Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Causa C-366/10) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra - Direttiva 2008/101/CE - Inclusione delle attività di trasporto aereo in tale sistema - Validità - Convenzione di Chicago - Protocollo di Kyoto - Accordo sui trasporti aerei UE/Stati Uniti - Principi di diritto internazionale consuetudinario - Effetti giuridici - Invocabilità - Extraterritorialità del diritto dell’Unione - Nozioni di «onere» e di «tassa»)

2012/C 49/12

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: The Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc., United Airlines Inc.

Convenuto: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Intervenienti: International Air Transport Association (IATA), National Airlines Council of Canada (NACC), Aviation Environment Federation, WWF-UK, European Federation for Transport and Environment, Environmental Defense Fund, Earthjustice

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU 2009, L 8, pag. 3) — Invocabilità di alcune norme e/o disposizioni di diritto internazionale

Dispositivo

1)

Tra i principi e le disposizioni di diritto internazionale menzionati dal giudice del rinvio, i soli che possono essere invocati, in circostanze quali quelle della causa principale e ai fini dell’esame della validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, sono:

da un lato, entro i limiti di una verifica dell’esistenza di un manifesto errore di valutazione imputabile all’Unione riguardo alla propria competenza, alla luce dei suddetti principi, ad adottare la direttiva sopra menzionata:

il principio secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo;

il principio secondo cui nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità una parte qualsivoglia dell’alto mare, nonché

il principio che garantisce la libertà di sorvolo dell’alto mare,

e, dall’altro,

gli artt. 7 e 11, nn. 1 e 2, lett. c), dell’Accordo sui trasporti aerei concluso il 25 e il 30 aprile 2007 tra gli Stati Uniti d’America, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, come modificato dal protocollo, nonché

l’art. 15, n. 3, del suddetto accordo, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, n. 4, di quest’ultimo.

2)

L’esame della direttiva 2008/101 non ha evidenziato elementi idonei a pregiudicare la validità di quest’ultima.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) e dalla High Court of Ireland — Regno Unito, Irlanda] — N. S./Secretary of State for the Home Department (C-411/10) e M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10)

(Cause riunite C-411/10 e C-493/10) (1)

(Diritto dell’Unione - Principi - Diritti fondamentali - Attuazione del diritto dell’Unione - Divieto dei trattamenti inumani o degradanti - Sistema europeo comune di asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Nozione di «paesi sicuri» - Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente - Obbligo - Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali)

2012/C 49/13

Lingua processuale: l'inglese

Giudici del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: N. S. (C-411/10), M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. (C-493/10)

Convenuti: Secretary of State for the Home Department (C-411/10), Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10)

con l’intervento di: Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C-411/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (UK) (C-411/10), Equality and Human Rights Commission (EHRC) (C-411/10), Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (IRL) (C-493/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (IRL) (C-493/10)

Oggetto

(C-411/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) — Interpretazione dell’art. 3, nn. 1 e 2, nonché delle disposizioni del capo III del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Interpretazione delle norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo quali previste dalle disposizioni delle direttive del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) e del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13) — Procedimento di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino afgano — Rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di ripresa a carico da parte dello Stato membro in precedenza competente — Natura e portata della protezione conferita ad un richiedente asilo dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(C-493/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli artt. 3, n. 2, e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Procedura di determinazione dello Stato membro competente a esaminare domande d’asilo presentate da cittadini di vari paesi terzi (l'Afghanistan, l'Iran e l'Algeria) — Obbligo, per uno Stato membro, di assumere la competenza per l'esame di una domanda di asilo sulla base dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 in caso di rischio di violazione dei diritti fondamentali del richiedente e/o di mancata applicazione delle norme minime imposte dalle direttive 2003/9/CE, 2004/83/CE e 2005/85/CE da parte dello Stato membro competente riguardo alla domanda in forza dei criteri fissati da tale regolamento

Dispositivo

1)

La decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell’Unione ai fini dell’art. 6 TUE e/o dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

Il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione.

Ferma restando la facoltà, di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell’Unione europea che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l’esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.

È necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.

3)

Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non comportano una risposta differente.

4)

Nella misura in cui le questioni che precedono concernono obblighi incombenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prendere in considerazione il Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito non ha incidenza sulle risposte apportate alle questioni da seconda a sesta deferite nella causa C-411/10.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.

GU C 13 del 15.1.2011.


18.2.2012   

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C 49/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)/Land Berlin

(Cause riunite C-424/10 e C-425/10) (1)

(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno permanente - Art. 16 - Soggiorno legale - Soggiorno basato sul diritto nazionale - Soggiorno compiuto anteriormente all’adesione all’Unione dello Stato d’origine del cittadino interessato)

2012/C 49/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)

Convenuto: Land Berlin

Con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell’art. 16, n. 1, prima frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente più di cinque anni nello Stato membro ospitante, in conformità con il diritto di detto Stato, ma che, durante il suo soggiorno, non ha mai soddisfatto i presupposti di cui all’art. 7 della direttiva 2004/38/CE — Nozione di «soggiorno legale» — Soggiorno che raggiunge la durata di cinque anni soltanto qualora si prendano in considerazione i periodi che sono maturati prima della data di adesione dello Stato d’origine dell’interessato all’Unione europea — Determinazione della durata del soggiorno necessaria ai fini dell’acquisto del diritto di soggiorno permanente

Dispositivo

1)

L’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell’Unione che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva.

2)

I periodi di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul territorio di uno Stato membro, compiuti anteriormente all’adesione di detto Stato terzo all’Unione europea, devono, in assenza di disposizioni specifiche contenute nell’atto di adesione, essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente a norma dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, purché siano stati compiuti in conformità alle condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


18.2.2012   

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C 49/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

(Causa C-465/10) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 3 - Fondi a finalità strutturali - Regolamento (CEE) n. 2052/88 - Regolamento (CEE) n. 4253/88 - Amministrazione aggiudicatrice che fruisce di una sovvenzione rientrante nei Fondi strutturali - Mancato rispetto delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte del beneficiario di una sovvenzione FESR - Fondamento dell’obbligo di recupero di una sovvenzione dell’Unione in caso di irregolarità - Nozione di “irregolarità” - Nozione di “irregolarità permanente” - Modalità di recupero - Termine di prescrizione - Termini di prescrizione nazionali più lunghi - Principio di proporzionalità)

2012/C 49/15

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Ministre de l’Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

Convenuta: Chambre de commerce et d'industrie de l’Indre

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1) nonché del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Mancato rispetto delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte del beneficiario delle sovvenzioni versate a titolo del FESR e del FNADT — Fondamento dell’obbligo di recupero di un aiuto comunitario in caso di irregolarità — Modalità di recupero di un aiuto indebitamente versato — Termine di prescrizione

Dispositivo

1)

In circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, l’articolo 23, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081, costituisce un fondamento giuridico che consente alle autorità nazionali, senza che vi sia necessità di una prescrizione di diritto nazionale, di recuperare presso il beneficiario l’intera sovvenzione concessa dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il motivo che questo beneficiario, in qualità di «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, non ha rispettato le prescrizioni di tale direttiva in ordine all’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi che aveva ad oggetto la realizzazione dell’operazione per la quale era stata concessa a detto beneficiario tale sovvenzione.

2)

La violazione, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice che beneficia di una sovvenzione FESR, delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 93/36, in sede di conferimento dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata, costituisce un’«irregolarità» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, anche se l’autorità nazionale competente, nel momento in cui tale sovvenzione è stata concessa, non poteva ignorare che il beneficiario aveva già deciso a quale prestatore affidare la realizzazione dell’azione sovvenzionata.

3)

In circostanze come quelle della causa principale in cui il beneficiario di una sovvenzione FESR, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, non abbia rispettato le norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 93/36, in sede di conferimento dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata:

l’irregolarità di cui trattasi deve essere considerata un’«irregolarità permanente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 e, di conseguenza, il termine di prescrizione di quattro anni previsto da tale disposizione ai fini del recupero della sovvenzione indebitamente versata a detto beneficiario comincia a decorrere dal giorno in cui termina l’esecuzione del contratto di appalto pubblico illegittimamente stipulato;

la trasmissione al beneficiario della sovvenzione di una relazione di controllo con cui viene constatata l’inosservanza delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e con cui viene raccomandato all’autorità nazionale di esigere, pertanto, il rimborso delle somme versate costituisce un atto sufficientemente preciso avente natura istruttoria o volto a perseguire l’«irregolarità» a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95.

4)

Il principio di proporzionalità osta, nell’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, all’applicazione di un termine di prescrizione trentennale al recupero di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


18.2.2012   

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C 49/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italia) — Teresa Cicala/Regione Siciliana

(Causa C-482/10) (1)

(Procedimento amministrativo nazionale - Provvedimenti amministrativi - Obbligo di motivazione - Possibilità d’integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo - Interpretazione degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Incompetenza della Corte)

2012/C 49/16

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parti

Ricorrente: Teresa Cicala

Convenuta: Regione Siciliana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte dei Conti — Sezione Giuridizionale per la Regione Siciliana — Interpretazione dell'art. 296 TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Compatibilità di una normativa nazionale che prevede la facoltà, per la pubblica amministrazione, di non motivare i propri atti in presenza di determinate condizioni o di colmare l'omessa motivazione di un atto amministrativo in pendenza di un procedimento giudiziario promosso avverso detto atto

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a risolvere le questioni proposte dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nella decisione 20 settembre 2010.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


18.2.2012   

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C 49/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Centre hospitalier universitaire de Besançon/Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

(Causa C-495/10) (1)

(Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Ambito di applicazione - Regime nazionale che prevede, a carico delle strutture sanitarie pubbliche, l’obbligo di risarcire i danni subiti da un paziente a causa del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato nell’ambito delle cure fornite, anche in mancanza di colpa imputabile a tali strutture)

2012/C 49/17

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Centre hospitalier universitaire de Besançon

Convenuti: Thomas Dutrueux, Caisse primaire d’assurance maladie du Jura

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell’art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29) — Responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti dei loro pazienti — Ammissibilità di un regime nazionale di responsabilità che consenta ad una vittima di ottenere, anche in assenza di colpa, il risarcimento del danno cagionato dal malfunzionamento dei prodotti difettosi — Limitazione della responsabilità del prestatore di servizi

Dispositivo

La responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell’ambito di una prestazione di servizi quale l’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE, e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Quest’ultima non osta, pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda la responsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


18.2.2012   

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C 49/12


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Vlaamse Oliemaatschappij NV/FOD Financiën

(Causa C-499/10) (1)

(Sesta direttiva IVA - Debitori dell’imposta - Terzo responsabile in solido - Regime del deposito diverso dal deposito doganale - Responsabilità solidale del depositario di beni e del soggetto passivo proprietario di tali beni - Buona fede o assenza di colpa o negligenza del depositario)

2012/C 49/18

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: Vlaamse Oliemaatschappij NV

Convenuto: FOD Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interpretazione dell’art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Debitori dell’imposta — Terzo responsabile in solido — Normativa nazionale che considera il depositario dei beni responsabile in solido del pagamento dell’imposta dovuta dal soggetto passivo proprietario di tali beni, in un regime di deposito diverso dal deposito doganale, anche in caso di buona fede del depositario o in assenza di colpa o negligenza che possa essere addebitata a quest’ultimo

Dispositivo

L’art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di prevedere che il gestore di un deposito diverso dal deposito doganale sia responsabile in solido per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per una fornitura di merci, provenienti da tale deposito, effettuata a titolo oneroso dal proprietario delle stesse merci assoggettato a tale imposta, anche qualora il gestore del deposito sia in buona fede o non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


18.2.2012   

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C 49/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(Causa C-503/10) (1)

(Direttiva 2003/30/CE - Art. 2, n. 2, lett. a) - Nozione di bioetanolo - Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato - Rilevanza dell’utilizzo effettivo come biocarburante - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise - Direttiva 2003/96/CE - Prodotti energetici - Direttiva 92/83/CEE - Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b) - Nozione di alcole etilico - Esenzione dall’accisa armonizzata - Denaturazione)

2012/C 49/19

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Evroetil AD

Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42) e dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1) — Interpretazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) e dell’art. 20, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Prodotto ricavato dalla biomassa, contenente esteri, alcoli superiori e aldeidi, con un contenuto di alcole superiore al 98 % e che non viene denaturato — Nozione di bioetanolo — Classificazione nella sottovoce 2207 20 00 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo) o nella sottovoce 2207 10 00 (Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol), ai fini del percepimento delle accise

Dispositivo

1)

La definizione del bioetanolo, che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, dev’essere interpretata nel senso che essa include un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, ricavato segnatamente dalla biomassa e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che a un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, dev’essere applicata l’accisa prevista all’art. 19, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, anche qualora sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfi i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante ed eventualmente corrisponda alla definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


18.2.2012   

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C 49/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze — Italia) — procedimento penale a carico di X

(Causa C-507/10) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Tutela delle persone vulnerabili - Audizione di minori in qualità di testimoni - Incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova - Rifiuto del pubblico ministero di chiedere al Giudice per le indagini preliminari di procedere a un’audizione)

2012/C 49/20

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti nel procedimento penale

X

con l’intervento di: Y

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Firenze — Interpretazione degli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1) — Audizione di minori in qualità di testimoni — Audizione di un minore, vittima di abuso sessuale — Mezzi di tutela che non sono resi obbligatori dalla normativa nazionale

Dispositivo

Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui agli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis, e 394 del codice di procedura penale, che, da un lato, non prevedono l’obbligo per il pubblico ministero di rivolgersi al giudice affinché quest’ultimo consenta ad una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell’incidente probatorio nell’ambito della fase istruttoria del procedimento penale e, dall’altro, non autorizzano detta vittima a proporre ricorso dinanzi ad un giudice avverso la decisione del pubblico ministero recante rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


18.2.2012   

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C 49/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedimento penale a carico di Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel

(Causa C-72/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Regolamento (CE) n. 423/2007 - Art. 7, nn. 3 e 4 - Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran - Nozione di «messa a disposizione indiretta» di «una risorsa economica» a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento - Nozione di «elusione» del divieto di messa a disposizione)

2012/C 49/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Imputati nella causa principale

Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’art. 7, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1) — Fornitura di un’apparecchiatura citata all’allegato II del regolamento (CE) n. 423/2007, in uno stato inutilizzabile, a una persona giuridica iraniana non citata negli allegati IV e V di tale regolamento — Apparecchiatura asseritamente destinata a una produzione successiva a favore di un’entità citata nei due suddetti allegati — Portata del divieto di mettere a disposizione risorse economiche a favore delle persone di cui agli allegati IV e V del citato regolamento — Nozione di «messa a disposizione indiretta» — Simultanea applicabilità delle disposizioni che vietano la messa a disposizione delle risorse economiche, da un lato, e l’elusione di tale divieto, dall’altro

Dispositivo

1)

L’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, deve essere interpretato nel senso che il divieto di messa a disposizione indiretta di una risorsa economica, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del citato regolamento, comprende gli atti relativi alla fornitura e all’installazione in Iran di un forno di sinterizzazione in grado di funzionare, ma non ancora pronto all’impiego, in favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento, intende sfruttare tale forno per produrre, a beneficio di una tale persona o entità oppure di un tale organismo, beni che possono contribuire alla proliferazione nucleare in detto Stato.

2)

L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 deve essere interpretato nel senso che:

comprende le attività che, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento, hanno nondimeno per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto sancito da quest’ultima disposizione;

i termini «consapevolmente» e «deliberatamente» comportano gli elementi cumulativi della conoscenza e della volontà, i quali ricorrono quando la persona che partecipa a un’attività avente un tale obiettivo o un tale risultato lo persegue deliberatamente o, perlomeno, considera che la sua partecipazione possa avere tale obiettivo o tale risultato e ne accetta la possibilità.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


18.2.2012   

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C 49/14


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 18 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari — Italia) — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

(Causa C-519/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Settore vitivinicolo - Regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 343/94 - Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli - Irricevibilità manifesta)

2012/C 49/22

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bari

Parti

Ricorrente: Giovanni Colapietro

Convenuto: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bari — Settore vitivinicolo — Regime di distillazione obbligatoria — Campagna 1993/1994 — Ambito di applicazione rationae temporis del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1) — Abrogazione del citato regolamento ad opera del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9) — Sanzione amministrativa prevista dal diritto nazionale in caso di violazione del regolamento n. 822/87 — Applicabilità in caso di violazione del regolamento n. 343/94 — Proporzionalità della sanzione amministrativa comminata

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994, dà attuazione al regolamento n. 822/87 senza abrogarlo né sostituirlo.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


18.2.2012   

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Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 20 ottobre 2011 — DTL Corporación, SL/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL

(Causa C-67/11 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Opposizione - Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Solaria» e marchio figurativo nazionale anteriore contenente l’elemento denominativo «Solartia» - Diniego parziale di registrazione - Rischio di confusione - Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale - Mancata presentazione della domanda in tempo utile)

2012/C 49/23

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTL Corporación, SL (rappresentante: A. Zuazo Araluze, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL (rappresentanti: M. Polo Carreño e M. Granado Carpenter, abogadas)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-188/10, DTL/UAMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 febbraio 2010 (procedimento R 767/2009-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL e la DTL Corporación SL

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sull’impugnazione per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 37 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)

L’impugnazione è respinta per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42 ai sensi del citato Accordo di Nizza.

3)

La DTL Corporación SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


18.2.2012   

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C 49/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Karlsruhe (Germania) il 24 novembre 2011 — Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg

(Causa C-585/11)

2012/C 49/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Karlsruhe

Parti

Ricorrente: Philipp Seeberger

Convenuto: Studentenwerk Heidelberg

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale che nega la concessione di sussidi alla formazione per il compimento di studi in un altro Stato membro per il solo motivo che lo studente, che si è avvalso del diritto alla libera circolazione, non possiede, alla data di inizio degli studi, la residenza stabile da almeno tre anni nel proprio Stato membro di origine (1).


(1)  Interpretazione degli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) — Cittadinanza dell’Unione e libertà di circolazione.


18.2.2012   

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C 49/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 novembre 2011 — Anssi Ketelä

(Causa C-592/11)

2012/C 49/25

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Anssi Ketelä

Altre parti nel procedimento: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Questioni pregiudiziali

1)

In quale modo debbano interpretarsi l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1698/2005 (1) («si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda») e l’articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 (2) in una situazione in cui l’agricoltura viene esercitata come parte dell’attività di una società. Quando si esamina il punto se una persona si sia insediata per la prima volta in qualità di capo dell’azienda, se debba annettersi rilevanza decisiva, nel valutare l’attività precedente, al fatto che la persona possiede azioni che conferiscono il controllo della società; a quale sia l’entità del reddito tratto dall’agricoltura da essa percepito; o al punto se la sua attività in seno alla società si differenzi sotto il profilo funzionale ed economico da un’unità di produzione autonoma. O se occorra valutare la qualità di capo dell’azienda nella sua globalità tenendo contro, oltre che delle summenzionate circostanze, della sua posizione nella società, nonché il punto se effettivamente assuma il rischio incombente ad un imprenditore.

2)

Quando si valuta la rilevanza della precedente attività in sede di concessione del sostegno per un’altra attività, se la qualità di capo dell’azienda debba essere interpretata allo stesso modo quanto alla precedente attività ed all’attività costituente la base della domanda di sostegno. Se il rifiuto del sostegno ai giovani agricoltori, di cui all’articolo 22 del regolamento del Consiglio, sulla base dell’attività esercitata in precedenza, presupponga che quest’ultima attività sarebbe stata un’attività in linea di principio idonea ad ottenere il sostegno in virtù delle disposizioni vigenti.

3)

Se l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento della Commissione debba essere interpretato nel senso che, in virtù del medesimo, si possono precisare o definire più dettagliatamente nella normativa nazionale i criteri menzionati supra nella questione n. 1, in base ai quali si considera una persona quale capo dell’azienda agricola, ovvero se la disposizione in parola autorizzi soltanto la definizione del momento di insediamento dell’azienda agricola.


(1)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag.1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).


18.2.2012   

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C 49/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 1o dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda Pública

(Causa C-618/11)

2012/C 49/26

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: TVI Televisão Independente, S.A.

Resistente: Fazenda pública

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 16, n. 1, del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l’imposta sulla pubblicità commerciale attiene alle prestazioni di servizi pubblicitari e deve essere pertanto inclusa nella base imponibile IVA della prestazione di servizi) sia compatibile con l’articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) della direttiva 77/388/CE (1) (ora articolo 73 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006), in particolare con l’espressione «corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni».

2)

Se l’articolo 16, n. 6, lett. c), del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l’imposta sulla pubblicità commerciale non costituisce un importo versato in nome e per conto del destinatario dei servizi, pur essendo contabilizzata tra i conti provvisori di terzi e pur essendo destinata a enti pubblici, e non resta pertanto esclusa dalla base imponibile IVA) sia compatibile con l’articolo 11, parte A, n. 3, lett. c), della direttiva 77/388/CE (ora articolo 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE), in particolare con la nozione di «somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell’acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori».


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


18.2.2012   

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C 49/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 novembre 2011 — Patricia Dumont de Chassart/Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

(Causa C-619/11)

2012/C 49/27

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Patricia Dumont de Chassart

Convenuto: Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), violi i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti, tra l’altro, dall’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, in combinato disposto, eventualmente, con gli articoli 17, 39 e/o 43 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea, qualora sia interpretato nel senso che esso autorizzerebbe solo il genitore defunto a beneficiare delle norme per l’assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo di cui all’articolo 72 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, cosicché l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, escluderebbe pertanto in capo al genitore superstite che abbia lavorato in un altro paese dell’Unione europea durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, quale che sia la sua cittadinanza e sempre che sia cittadino di uno Stato membro o che ricada nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, la possibilità di fornire la prova di soddisfare la condizione per cui, in qualità di assegnatario ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, punto 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, egli avrebbe avuto diritto a sei assegni forfettari mensili nel corso dei dodici mesi precedenti il decesso, laddove il genitore superstite, cittadino belga o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che abbia lavorato esclusivamente in Belgio durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l’articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, se del caso, per non aver mai lasciato il territorio belga, sarebbe autorizzato a fornire tale prova.


(1)  GU L 149, pag. 2.


18.2.2012   

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C 49/17


Impugnazione proposta l’8 dicembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011, causa T-298/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-629/11 P)

2012/C 49/28

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

esercitare la sua piena competenza e annullare la decisione della DG EAC di selezionare le offerte della ricorrente presentate in risposta alla gara d’appalto EAC/01/2008 relativa alla prestazione di servizi esterni per programmi d'istruzione (ESP-ISEP) (GU 2008/S 158-212752) per il lotto n. 1 «Sviluppo e manutenzione del sistema informatico» e il lotto n. 2 «Studi, testaggio, formazione e supporto a sistemi informatici», in quanto secondo contraente nel meccanismo a cascata, comunicata alla ricorrente con due lettere distinte datate 12 maggio 2009, nonché una domanda di risarcimento danni ai sensi dei vecchi articoli 225, 235 e 288 CE (divenuti articoli 256, 268 e 340 TFUE) per i danni subiti in conseguenza della procedura di gara in questione per un importo pari a EUR 9 544 480 (EUR 3 945 040 per il lotto n. 1 ed EUR 5 599 440 per il lotto n. 2);

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso, comprese le spese sostenute relativamente al procedimento iniziale avente ad oggetto il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1)

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo riguardante l’errata interpretazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario (1) e dell’articolo 149, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione.

2)

La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza nella causa T-298/09, in quanto la Commissione non avrebbe ottemperato entro i termini a quanto prescritto dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dall’articolo 149, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione, norme che prevedono requisiti procedurali essenziali. Inoltre, le informazioni limitate comunicate con ritardo alla ricorrente non possono assolutamente essere considerate sufficienti né tali da soddisfare l’obbligo di motivazione, come previsto dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in quanto esse non hanno fornito nessuna motivazione o giustificazione per la rispettiva valutazione e non contengono indicazioni concernenti le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerente meglio classificato.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


18.2.2012   

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C 49/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 12 dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda pública

(Causa C-637/11)

2012/C 49/29

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: TVI Televisão Independente, S.A.

Convenuta: Fazenda pública

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 16, n. 1, del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l’imposta sulla pubblicità commerciale attiene alle prestazioni di servizi pubblicitari e deve essere pertanto inclusa nella base imponibile IVA della prestazione di servizi) sia compatibile con l’articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) della direttiva 77/388/CE (1) (ora articolo 73 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006), in particolare con l’espressione «corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni».

2)

Se l’articolo 16, n. 6, lett. c), del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l’imposta sulla pubblicità commerciale non costituisce un importo versato in nome e per conto del destinatario dei servizi, pur essendo contabilizzata tra i conti provvisori di terzi e pur essendo destinata a enti pubblici, e non resta pertanto esclusa dalla base imponibile IVA) sia compatibile con l’articolo 11, parte A, n. 3, lett. c), della direttiva 77/388/CE (ora articolo 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE), in particolare con la nozione di «somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell’acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori».


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


18.2.2012   

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C 49/18


Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dal Dimos Peramatos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2011, Dimos Peramatos/Commissione europea, T-312/07

(Causa C-647/11 P)

2012/C 49/30

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimos Peramatos (rappresentante: avv. G. Gerapetritis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

1. Annullare la sentenza del Tribunale impugnata nella parte in cui respinge il ricorso con cui è stata chiesta la cessazione di qualsiasi obbligo per il ricorrente di restituire le somme versategli nell’ambito del programma LIFE/ENV/GR/000380 o, in subordine, riformare l'atto impugnato in modo da imporre al ricorrente il pagamento della somma di EUR 93 795,32 a titolo di contabilizzazione di spese non ammissibili, come ha ammesso la stessa Commissione;

2. rinviare la causa al Tribunale per il suo riesame;

3. condannare la Commissione europea a pagare le spese processuali e gli onorari d’avvocato sostenuti dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce due motivi di impugnazione:

1)

Interpretazione erronea dei termini della convenzione di finanziamento stipulata tra il Dimos Peramatos (Comune di Perama)e la Commissione europea n. C (97) 1997/def./29 in data 17 luglio 1997 nell’ambito dell’esecuzione di un’azione rientrante nel programma LIFE e del suo contesto normativo (regolamento 1973/1992), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che non è stato correttamente adempiuto l’obbligo del Comune di piantumazione di alberi, come risultante dalla convenzione di finanziamento.

2)

Interpretazione erronea e violazione del principio di buona amministrazione nonché della certezza del diritto a causa di una motivazione insufficiente dell’atto impugnato nella parte riguardante l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi lesivi adottati da istituzioni dell’Unione europea.


18.2.2012   

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C 49/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 19 dicembre 2011 — Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests

(Causa C-650/11)

2012/C 49/31

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāta

Parti

Ricorrente: Ilgvars Brunovskis.

Convenuta: Lauku atbalsta dienests.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 (1) debba essere interpretato nel senso che il premio da stabilire per vacca nutrice sia applicabile a tutte le vacche nutrici nat durante l’anno civile.

2)

Se l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. 1973/2004 (2) debba essere interpretato nel senso che con periodo di sei mesi occorre intendere il termine per la presentazione delle domande di premio.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, nell’ipotesi che uno Stato membro abbia ridotto tale termine di presentazione, se detto Stato membro avrebbe l’obbligo di risarcire le perdite subite dall’agricoltore nel caso in cui quest’ultimo non avesse potuto fare pienamente uso del termine per le domande fissato nel regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345, pag. 1).


18.2.2012   

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C 49/19


Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dalla Mindo Srl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 5 ottobre 2011, causa T-19/06, Mindo Srl/Commissione europea

(Causa C-652/11 P)

2012/C 49/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mindo Srl (rappresentanti: avv.ti C. Osti, A. Prastaro, G. Mastrantonio)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare interamente la sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, nella causa T-19/06, Mindo/Commissione e, di conseguenza,

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ordinando a quest’ultimo di decidere nuovamente nel merito, in quanto la sua sentenza ha privato la Mindo del suo diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale in primo grado,

ordinare alla Commissione di sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è basato sui seguenti motivi:

 

Il Tribunale afferma che la Mindo non ha interesse alla prosecuzione del procedimento in quanto non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’annullamento della decisione impugnata di per sé, né nel rapporto con la domanda di contribuzione della Alliance One International Inc. («Alliance One»), o con gli eventuali ricorsi per risarcimento di terzi.

 

In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’accertamento sopra menzionato dovrebbe essere annullato in quanto esso viola il diritto vigente, è basato su un travisamento dei fatti ed è comunque caratterizzato da una motivazione insufficiente e contraddittoria.

 

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata in quanto priva la Mindo del suo diritto di accesso al giudice (e conseguentemente del suo diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale) ovvero, se la sentenza impugnata dovesse essere interpretata nel senso che la Mindo e la Alliance One avrebbero dovuto ricorrere congiuntamente, essa violerebbe i diritti della difesa della Mindo e della Alliance One.


18.2.2012   

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C 49/19


Impugnazione proposta il 20 dicembre 2011 da Transcatab SpA, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 5 ottobre 2011, causa T-39/06, Transcatab/Commissione

(Causa C-654/11 P)

2012/C 49/33

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Transcatab SpA, in liquidazione (rappresentanti: C. Osti, A. Prastaro e G. Mastrantonio, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la [sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 5 ottobre 2011, nella causa T-39/06 Transcatab/Commissione (la «Sentenza»)], laddove essa ha ritenuto che Standard Commercial Corp. (e dunque, Alliance One) dovesse essere considerata responsabile in solido delle infrazioni commesse da Transcatab;

ridurre di conseguenza la sanzione inflitta a quest’ultima, annullando parzialmente l’articolo 2 c) [della la decisione della Commissione, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81(1) CE, caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia (la «Decisione»)], determinando che la sanzione deve essere calcolata con riferimento al fatturato di Transcatab, pari per l’anno finanziario chiuso al marzo 2005 a 32,338 milioni di Euro, in adesione al disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento n. 17/62 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento n. 1/2003;

annullare, di conseguenza, la Decisione, nella parte in cui applica a Transcatab il moltiplicatore di 1,25 all’importo di base della sanzione;

annullare la Sentenza, nelle parti in cui rigetta le censure di Transcatab, relativamente a: a) la mancata riduzione della sanzione inflitta in conseguenza dell’assenza dell’impatto concreto sul mercato, b) l’affievolimento nell’intensità della infrazione verificatosi nel periodo 1999-2002, nonché c) l’attenuante del «ragionevole dubbio», applicata invece nell’analogo caso spagnolo, e, di conseguenza, provvedere a ridurre la sanzione;

ordinare alla Commissione di sopportare tutte le spese e i costi del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la sentenza violerebbe l’articolo 296 TFUE, gli articoli 48 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e, in ogni caso, i principi che governano l’onere della prova e i diritti di difesa di Transcatab. Nel corso del giudizio di primo grado, sarebbero stati forniti argomenti e prove per vincere la presunzione dell’effettivo esercizio dell’influenza decisiva sul comportamento di Transcatab da parte di SCC. Tali argomenti e prove, in quanto rilevanti o comunque non insignificanti in base alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, avrebbero richiesto, quantomeno, una concreta valutazione e, in caso di rigetto, un’adeguata motivazione. L’appellante ritiene che il Tribunale non abbia fornito né l’una né l’altra. In ogni caso, l’appellante afferma che la sentenza, ritenendo ammissibile l’utilizzo di nuove prove nella decisione impugnata dinanzi ad esso, ha violato i principi che governano l’onere della prova e, in ogni caso, i diritti di difesa di Transcatab.

In secondo luogo, l’appellante ritiene che, non accogliendo le censure relative al mancato impatto concreto dell’infrazione sul mercato e dell’affievolimento nell’intensità dell’infrazione verificatosi nel periodo 1999-2002, il Tribunale sia incorso nell’errore da snaturamento dei fatti, e, in ogni caso, abbia violato i principi generali che governano l’interpretazione degli atti amministrativi delle istituzioni europee, l’obbligo di motivazione ad esso incombente, le regole in materia di onere della prova, il diritto di difesa di Transcatab e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In terzo luogo, secondo l’appellante la sentenza è affetta da errore di diritto, difetto, illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale rigetta la censura mossa da Transcatab relativamente alla violazione del principio di parità di trattamento consistente nella mancata applicazione della circostanza attenuante dell’esistenza di un «ragionevole dubbio», applicata invece nell’analogo caso spagnolo.


18.2.2012   

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C 49/20


Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-656/11)

2012/C 49/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, e A. Dashwood, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011 (1), relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Con il suo ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede l’annullamento, conformemente all’articolo 264 TFUE, della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2)

L’articolo 48 TFUE è l’unico fondamento giuridico sostanziale indicato nella decisione.

3)

La decisione riguarda la modifica dell’allegato II dell’accordo del 21 giugno 1999 tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. L’allegato II dell’accordo riguarda esclusivamente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra l’Unione europea e la Svizzera. Le modifiche che la decisione controversa apporterebbe all’allegato II mirano a riflettere i cambiamenti nei meccanismi di coordinamento della sicurezza sociale dell’Unione europea. Uno degli effetti delle modifiche previste dell’allegato II sarebbe quello di estendere ai cittadini svizzeri che non sono economicamente attivi né sono familiari di una persona attiva in tal senso («persone inattive») i diritti non contemplati dall’attuale regime predisposto dall’allegato II.

4)

Ad avviso del Regno Unito, l’articolo 48 TFUE non può servire come unico fondamento giuridico sostanziale di una misura atta a comportare conseguenze del genere. Si tratta di una disposizione intesa a facilitare la libertà di movimento a) all’interno dell’Unione, non tra l’Unione e paesi terzi e b) da parte di persone che sono economicamente attive o loro familiari, non da persone inattive. Il fondamento giuridico corretto sarebbe l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che conferisce la competenza ad adottare misure nel settore della «definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri».

5)

L’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura al Titolo V della parte terza del Trattato. Conformemente al Protocollo 21 dei Trattati, le misure adottate a norma del Titolo V si applicano al Regno Unito (o all’Irlanda) solo qualora essi manifestino l’intenzione di «partecipare» a tali misure. Scegliendo erroneamente l’articolo 48 TFUE invece dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE come fondamento giuridico sostanziale della decisione, il Consiglio ha negato di riconoscere il diritto del Regno Unito di scegliere di non partecipare alla decisione e di esserne vincolato.

6)

Si richiede pertanto l’annullamento della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011, a motivo del fatto che essa è stata adottata partendo da un fondamento giuridico errato, con la conseguenza che i diritti del Regno Unito ai sensi del Protocollo 21 non sono stati rispettati.


(1)  GU L 341, pag. 1.


18.2.2012   

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C 49/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 27 dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda Pública

(Causa C-659/11)

2012/C 49/35

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: TVI Televisão Independente, S.A.

Resistente: Fazenda pública

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 16, n. 1, del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l’imposta sulla pubblicità commerciale attiene alle prestazioni di servizi pubblicitari e deve essere pertanto inclusa nella base imponibile IVA della prestazione di servizi) sia compatibile con l’articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) della direttiva 77/388/CE (1) (ora articolo 73 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006), in particolare con l’espressione «corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni».

2)

Se l’articolo 16, n. 6, lett. c), del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l’imposta sulla pubblicità commerciale non costituisce un importo versato in nome e per conto del destinatario dei servizi, pur essendo contabilizzata tra i conti provvisori di terzi e pur essendo destinata a enti pubblici, e non resta pertanto esclusa dalla base imponibile IVA) sia compatibile con l’articolo 11, parte A, n. 3, lett. c), della direttiva 77/388/CE (ora articolo 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE), in particolare con la nozione di «somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell’acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori».


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


18.2.2012   

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C 49/21


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 22 novembre 2011 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-356/10) (1)

2012/C 49/36

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


18.2.2012   

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C 49/21


Ordinanza del presidente della Corte 14 novembre 2011 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Laboratorios Diafarm, SA

(Causa C-535/10 P) (1)

2012/C 49/37

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


18.2.2012   

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C 49/22


Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-568/10) (1)

2012/C 49/38

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


18.2.2012   

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C 49/22


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 22 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-582/10) (1)

2012/C 49/39

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


Tribunale

18.2.2012   

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C 49/23


Sentenza del Tribunale del 12 gennaio 2012 — Storck/UAMI — RAI (Ragolizia)

(Causa T-462/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Ragolizia - Marchio comunitario denominativo anteriore FAVOLIZIA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 49/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Rohr, P. Goldenbaum e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Radiotelevisione italiana SpA (RAI) (Roma, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2009 (procedimento R 1779/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Radiotelevisione italiana SpA (RAI) e August Storck KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La August Storck KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


18.2.2012   

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C 49/23


Ordinanza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-311/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Rimborso di spese mediche - Decisione della Commissione che nega il rimborso al 100 % di talune spese mediche sostenute dal ricorrente - Snaturamento - Obbligo di motivazione - Istruzione - Atto che arreca pregiudizio - Autorità di cosa giudicata - Litispendenza - Atto confermativo)

2012/C 49/41

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 20 maggio 2009, causa F-73/08, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 233 del 26.9.2009.


18.2.2012   

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C 49/23


Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Stichting Woonlinie e a./Commissione

(Causa T-202/10) (1)

(Aiuti di Stato - Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi a favore di società di edilizia residenziale sociale - Aiuti esistenti - Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro - Ricorso di annullamento - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità)

2012/C 49/42

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Paesi Bassi); Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Paesi Bassi); Woningstichting Volksbelang (Wijk Bij Duurstede, Paesi Bassi); Stichting WoonInvest (Leidschendam-Voorburg, Paesi Bassi); nonché Stichting Woonstede (Ede, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Glazener, E. Henny e T. Ottervanger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti, assistiti da H. Gilliams, avvocato)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetto a vantaggio delle società di edilizia residenziale sociale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre statuire sulle domande di intervento della Vesteda Groep BV, dell’Associazione degli investitori istituzionali nell’immobiliare dei Paesi Bassi, della Società vallona per l’edilizia residenziale, dell’Unione sociale per l’alloggio e del Comitato europeo di coordinamento per l’alloggio sociale (Cecodhas).

3)

La Stiching Woonlinie, la Stichting Allee Wonen, la Woningstichting Volksbelang, la Stichting Wooninvest e la Stichting Woonstede sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Vesteda Groep, l’Associazione degli investitori istituzionali nell’immobiliare dei Paesi Bassi, la Società vallona per l’edilizia residenziale, l’Unione sociale per l’alloggio e il Cecodhas, che hanno presentato domanda di intervento, sosterranno le proprie spese.


(1)  GU C 179 del 3 luglio 2010.


18.2.2012   

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C 49/24


Ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Stichting Woonpunt e a./Commissione

(Causa T-203/10) (1)

(Aiuti di Stato - Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi a favore delle società di edilizia residenziale sociale - Aiuti esistenti - Decisione che accoglie gli impegni dello Stato membro - Decisione che dichiara compatibile un nuovo aiuto - Ricorso di annullamento - Assenza di pregiudizio individuale - Assenza di interesse ad agire - Irricevibilità)

2012/C 49/43

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt (Beek, Paesi Bassi); Stichting Com.wonen (Rotterdam, Paesi Bassi); Woningstichting Haag Wonen (L’Aia, Paesi Bassi); nonché Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Glazener, E. Henny e T. Ottervanger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti, assistiti da H. Gilliams, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetto a vantaggio delle società di edilizia residenziale sociale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre statuire sulle domande di intervento della Vesteda Groep BV e dell’Associazione degli investitori istituzionali nell’immobiliare dei Paesi Bassi.

3)

La Stichting Woonpunt, la Stichting Com.wonen, la Woningstichting Haag Wonen, la Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Vesteda Groep e l’Associazione degli investitori istituzionali nell’immobiliare dei Paesi Bassi, che hanno presentato domanda di intervento, sosterranno le proprie spese.


(1)  GU C 179 del 3 luglio 2010.


18.2.2012   

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C 49/24


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2011 — Gooré/Consiglio

(Causa T-285/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Costa d’Avorio - Eliminazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento)

2012/C 49/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charles Kader Gooré (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. F. Meynot)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, G. Étienne e M. Chavrier, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10), nella parte in cui concerne il ricorrente, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio.

2)

La domanda di risarcimento è respinta.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

4)

Non vi è più luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Commissione europea.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


18.2.2012   

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C 49/25


Ordinanza del presidente del Tribunale 22 dicembre 2011 — Al-Chihabi/Consiglio

(Causa T-593/11 R)

(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Richiesta di misure provvisorie - Mancanza di urgenza - Assenza di pregiudizio grave e irreparabile)

2012/C 49/45

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: Fares Al-Chihabi (Alep, Siria) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann e W. Berg)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Sostanzialmente, domanda di sospendere l’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33), e del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


18.2.2012   

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C 49/25


Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 da A avverso la sentenza del 14 settembre 2011 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-12/09, A/Commissione

(Causa T-595/11 P)

2012/C 49/46

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: A (Port-Vendres, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Cambier, A. Paternostre e L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 14 settembre 2011, causa F-12/09;

accogliere di conseguenza le domande presentate in primo grado e pertanto,

annullare le decisioni con le quali la Commissione europea nega al ricorrente il versamento delle indennità dovute ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto e condannare la Commissione europea a versare immediatamente al ricorrente tali indennità, nonché un’indennità aggiuntiva ai sensi del diritto comune corrispondente alla differenza tra l’ammontare del danno concretamente subìto e la parte di tale pregiudizio indennizzata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto,

condannare la Commissione a versare al ricorrente interessi di mora calcolati a decorrere dal mese di dicembre 2004, data in cui l’origine professionale della malattia del ricorrente, l’ammontare del danno subìto e la stabilizzazione del suo stato di salute avrebbero dovuto essere riconosciuti,

condannare la Commissione europea a versare al ricorrente l’importo che il Tribunale ritenga adeguato a titolo di risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente a causa dei molteplici errori e irregolarità commessi dai servizi della Commissione europea nell’istruzione dei procedimenti di carattere medico che lo riguardano,

condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto di un termine ragionevole, del principio di sollecitudine e del principio del legittimo affidamento, nonché sullo snaturamento degli elementi del fascicolo.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto all’integrale risarcimento del danno subìto.

3)

Terzo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione degli articoli 73 e 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dei principi di buona amministrazione, di economia processuale, di irretroattività, di gerarchia delle norme e della nozione di consolidamento e, dall’altro, sullo snaturamento dei fatti e degli argomenti del ricorrente.


18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/26


Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Sky Deutschland e Sky Deutschland Fernsehen/Commissione

(Causa T-626/11)

2012/C 49/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Sky Deutschland AG (Unterföhring, Germania) e Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (Unterföhring) (rappresentanti: A. Cordewener, F. Kutt e C. Jehke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare nel suo complesso la decisione della convenuta, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

in subordine, annullare detta decisione almeno nella misura in cui non prevede che, in virtù del principio della tutela del legittimo affidamento, imprese come le ricorrenti possano essere esonerate dall’obbligo di restituzione sancito agli articoli 4 e 5 o, quantomeno, nella misura in cui non prevede disposizioni transitorie da applicare a simili imprese;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere, in sostanza, quanto segue.

Nella decisione impugnata la convenuta perverrebbe all’erronea conclusione che la clausola di risanamento di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG costituisce un aiuto illegittimo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Secondo le ricorrenti, in particolare, la convenuta muove erroneamente dall’assunto che la disposizione prevista all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG sia di natura selettiva e integri un’ingiustificata eccezione al principio consacrato nell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, in base al quale in determinate circostanze le perdite di una società in caso di modifiche del suo assetto societario non rilevano. A torto la convenuta considererebbe la disposizione dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG come il contesto di riferimento nazionale pertinente ai fini dell’esame dell’aiuto.

Il sistema di riferimento pertinente consisterebbe nella possibilità, che il diritto tedesco in linea di principio riconosce, di compensare le perdite tra differenti esercizi, quale risulterebbe dal principio cosiddetto netto obiettivo. Le ricorrenti ritengono che la clausola di risanamento che figura all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG si limiti a confermare questo sistema di riferimento. Peraltro, l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG non potrebbe rappresentare il contesto di riferimento nazionale pertinente altresì perché tale disposizione sarebbe incostituzionale alla luce delle disposizioni della Legge fondamentale tedesca.

La norma dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG costituirebbe, inoltre, una misura generale di cui possono beneficiare tutti gli operatori economici che abbiano subito perdite, e non soltanto un gruppo determinato di imprese. Per questo, ad avviso delle ricorrenti, la clausola di risanamento non ha carattere selettivo.

La clausola di risanamento di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG sarebbe altresì giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale tedesco, nella misura in cui essa limita gli effetti dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, che restringe la possibilità di dedurre le perdite. Le ricorrenti fanno valere al riguardo che l’articolo 8c KStG, nella sua versione iniziale, costituiva una disposizione antifrode concepita in termini troppo ampi e che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, andando successivamente ad integrare (con effetti retroattivi) tale disposizione, non ha fatto che ridimensionare l’enorme portata dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, ristabilendo così l’applicazione del principio generale di compensazione delle perdite tra esercizi fiscali come sistema di riferimento pertinente.

Infine, le ricorrenti invocano la tutela del legittimo affidamento, in quanto non era prevedibile una decisione negativa della convenuta e quest’ultma, da parte sua, non aveva mai criticato la disposizione, similmente strutturata, contenuta nell’articolo 8, paragrafo 4, KStG, vecchia versione, né analoghe disposizioni in vigore in altri Stati membri.


18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/26


Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — ATMvision/Commissione

(Causa T-627/11)

2012/C 49/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ATMvision AG (Salem, Germania) (rappresentanti: A. Cordewener, F. Kutt e C. Jehke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare nel suo complesso la decisione della convenuta, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

in subordine, annullare detta decisione almeno nella misura in cui non prevede che, in virtù del principio della tutela del legittimo affidamento, imprese come la ricorrente possano essere esonerate dall’obbligo di restituzione sancito agli articoli 4 e 5 o, quantomeno, nella misura in cui non prevede disposizioni transitorie da applicare a simili imprese;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere, in sostanza, quanto segue.

Nella decisione impugnata la convenuta perverrebbe all’erronea conclusione che la clausola di risanamento di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG costituisce un aiuto illegittimo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Secondo la ricorrente, in particolare, la convenuta muove erroneamente dall’assunto che la disposizione prevista all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG sia di natura selettiva e integri un’ingiustificata eccezione al principio consacrato nell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, in base al quale in determinate circostanze le perdite di una società in caso di modifiche del suo assetto societario non rilevano. A torto la convenuta considererebbe la disposizione dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG come il contesto di riferimento nazionale pertinente ai fini dell’esame dell’aiuto.

Il sistema di riferimento pertinente consisterebbe nella possibilità, che il diritto tedesco in linea di principio riconosce, di compensare le perdite tra differenti esercizi, quale risulterebbe dal principio cosiddetto netto obiettivo. La ricorrente ritiene che la clausola di risanamento che figura all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG si limiti a confermare questo sistema di riferimento. Peraltro, l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG non potrebbe rappresentare il contesto di riferimento nazionale pertinente altresì perché tale disposizione sarebbe incostituzionale alla luce delle disposizioni della Legge fondamentale tedesca.

La norma dell’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG costituirebbe, inoltre, una misura generale di cui possono beneficiare tutti gli operatori economici che abbiano subito perdite, e non soltanto un gruppo determinato di imprese. Per questo, ad avviso della ricorrente, la clausola di risanamento non ha carattere selettivo.

La clausola di risanamento di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG sarebbe altresì giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale tedesco, nella misura in cui essa limita gli effetti dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, che restringe la possibilità di dedurre le perdite. La ricorrente fa valere al riguardo che l’articolo 8c KStG, nella sua versione iniziale, costituiva una disposizione antifrode concepita in termini troppo ampi e che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, andando successivamente ad integrare (con effetti retroattivi) tale disposizione, non ha fatto che ridimensionare l’enorme portata dell’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, ristabilendo così l’applicazione del principio generale di compensazione delle perdite tra esercizi fiscali come sistema di riferimento pertinente.

Infine, la ricorrente invoca la tutela del legittimo affidamento, in quanto non era prevedibile una decisione negativa della convenuta e quest’ultma, da parte sua, non aveva mai criticato la disposizione, similmente strutturata, contenuta nell’articolo 8, paragrafo 4, KStG, vecchia versione, né analoghe disposizioni in vigore in altri Stati membri.


18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/27


Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — Biogas Nord/Commissione

(Causa T-628/11)

2012/C 49/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biogas Nord AG (Bielefeld, Germania) (rappresentante: C. Birkemeyer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 264 TFUE, annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul rispetto del principio del creditore privato

Nell’ambito del primo motivo la ricorrente afferma che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non costituisce un aiuto ai sensi degli articoli 107 TFUE e segg., in quanto le imprese che ne beneficiano forniscono una controprestazione di ugual valore, che regge il confronto con il comportamento di un creditore privato attivo in un’economia di mercato.

2)

Secondo motivo, vertente sull’assenza di selettività

La ricorrente sostiene al riguardo che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non è un aiuto ai sensi degli articoli 107 TFUE e segg., giacché tale disposizione non ha l’effetto di conferire vantaggi selettivi.

3)

Terzo motivo, vertente sulla tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo la ricorrente fa valere che imprese che abbiano adottato disposizioni patrimoniali prima di venire a conoscenza dell’avvio da parte della Commissione del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE beneficiano, contro la decisione impugnata, della tutela del legittimo affidamento.


18.2.2012   

IT

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C 49/28


Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — Biogas Nord Anlagenbau/Commissione

(Causa T-629/11)

2012/C 49/50

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biogas Nord Anlagenbau (Bielefeld, Germania) (rappresentante: C. Birkemeyer, avvocato)

Convenuta: Commisisone europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 264 TFUE, annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul rispetto del principio del creditore privato

Nell’ambito del primo motivo la ricorrente afferma che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non costituisce un aiuto ai sensi degli articoli 107 TFUE e segg., in quanto le imprese che ne beneficiano forniscono una controprestazione di ugual valore, che regge il confronto con il comportamento di un creditore privato attivo in un’economia di mercato.

2)

Secondo motivo, vertente sull’assenza di selettività

La ricorrente sostiene al riguardo che l’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non è un aiuto ai sensi degli articoli 107 TFUE e segg., giacché tale disposizione non ha l’effetto di conferire vantaggi selettivi.

3)

Terzo motivo, vertente sulla tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo la ricorrente fa valere che imprese che abbiano adottato disposizioni patrimoniali prima di venire a conoscenza dell’avvio da parte della Commissione del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE beneficiano, contro la decisione impugnata, della tutela del legittimo affidamento.


18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/28


Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Peter Strobl avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, causa F-56/05, Peter Strobl/Commissione

(Causa T-630/11 P)

2012/C 49/51

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Strobl (Besozzo, Italia) (rappresentante: avv. H. -J. Rüber)

Controinteressati nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, Strobl/Commissione,

dichiarare erronea e annullare la decisione di inquadramento nel grado del ricorrente nell’ambito della sua nomina in data 7 ottobre 2004,

condannare i convenuti a cessare la discriminazione nei confronti del ricorrente e ad indennizzarlo per lo svantaggio subito,

condannare i convenuti all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’erroneo accertamento dei fatti da parte del Tribunale della funzione pubblica in ordine all’esperienza professionale richiesta ai fini delle funzioni esercitate dal ricorrente.

2)

Secondo motivo, vertente sull’erroneo accertamento dei fatti da parte del Tribunale della funzione pubblica e sull’interpretazione contraddittoria degli elementi di prova in ordine all’inquadramento nel grado del ricorrente e violazione dell’obbligo di motivazione a tal riguardo.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’obbligo di motivazione nell’ambito del rigetto di alcuni motivi di ricorso dedotti dal ricorrente.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica in ordine all’esame dell’anzianità di servizio del ricorrente.

5)

Quinto motivo, vertente sulla carenza di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica in ordine all’applicabilità della giurisprudenza rilevante.


18.2.2012   

IT

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C 49/29


Ricorso proposto il 12 dicembre 2011 — European Dynamics Belgium e a./Agenzia europea dei medicinali

(Causa T-638/11)

2012/C 49/52

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Evropaïki Dinamiki — Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), European Dynamics UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Agenzia europea dei medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali, EMA/787935/2011 (European Medicine Agency: in prosieguo: l’«EMA»), notificata alle ricorrenti il 3 ottobre 2011 e con cui l’EMA ha respinto la loro offerta nella gara controversa;

annullare la decisione dell’Acting Executive Director dell’EMA del 9 novembre 2011, EMA/882467/2011, con cui è stata respinta la domanda delle ricorrenti che venisse loro comunicata la composizione della commissione di valutazione; e

condannare l’EMA alla totalità delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento dei seguenti atti: in primo luogo, la decisione dell’EMA, EMA/787935/2011, notificata alle ricorrenti il 3 ottobre 2011 e con cui l’EMA ha respinto la loro offerta nella gara d’appalto aperta EMA/2011/05/DV, e, in secondo luogo, la decisione dell’Action Executive Director dell’EMA del 9 novembre 2011, EMA/882467/2011, con cui l’EMA, in seguito ad una richiesta di conferma delle ricorrenti, ha respinto la loro domanda di accesso ai documenti della gara riguardanti la composizione della commissione di valutazione.

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della prima decisione impugnata per violazione di forme sostanziali e, in particolare, per motivazione insufficiente, scorretta o per difetto assoluto di motivazione, poiché: 1) la prima decisione impugnata non conteneva e continua a non contenere una motivazione sufficiente quanto ai motivi per cui l’offerta delle ricorrenti è stata respinta e, comunque, la motivazione risulta scorretta. In particolare, le ricorrenti sostengono che la prima decisione impugnata non fornisce chiarimenti in merito agli elementi a sfavore della loro offerta e a quelli che facevano apparire più vantaggiose le offerte degli altri partecipanti. 2) La prima decisione impugnata non conteneva e continua a non contenere una motivazione in merito alla formula matematica (algoritmo), con cui è stata calcolata la graduatoria esatta (fino alla seconda cifra decimale) delle ricorrenti. 3) La prima decisione impugnata non conteneva e continua a non contenere una motivazione in merito ai motivi per cui l’offerta economica di uno degli offerenti non è stata ritenuta eccessivamente bassa.

Le ricorrenti sostengono che la seconda decisione impugnata deve essere annullata, in conformità all’articolo 263 TFUE, per una violazione di una norma di diritto dell’Unione e, in particolare, del regolamento n. 1049/2001, come completato dalle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1049/2001 all’EMA, poiché quest’ultima ha respinto la domanda delle ricorrenti di avere accesso ai nomi e ad altri elementi di identificazione dei membri della commissione di valutazione della gara controversa.


18.2.2012   

IT

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C 49/29


Ricorso proposto il 14 dicembre 2011 — Heads!/UAMI (HEADS)

(Causa T-639/11)

2012/C 49/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heads! GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Jaeger-Lenz e T. Bösling)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 ottobre 2011, procedimento R 2348/2010-1, nella parte relativa al diniego della registrazione della domanda di marchio n. 8 327 926, «HEADS», per servizi della classe 35: «gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; consulenza per questioni riguardanti il personale e consulenza manageriale; marketing delle risorse umane; reperimento di manodopera specializzata e dirigenti; messa a disposizione di manodopera specializzata e dirigenti a tempo determinato (gestione a tempo determinato)»;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HEADS» per servizi della classe 35.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe forza distintiva, e in quanto la commissione di ricorso, per quanto concerne l’impedimento alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul quale essa ha basato la propria decisione, non avrebbe adottato alcuna posizione specifica, avrebbe indebitamente fondato la propria valutazione su associazioni di parole che non costituirebbero oggetto della domanda, si sarebbe ingiustamente basata su una decisione del Bundespatentgericht (Tribunale federale dei brevetti) e le conseguenze che avrebbe tratto dalla presunta opinione del pubblico di riferimento sarebbero errate.


18.2.2012   

IT

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C 49/30


Impugnazione proposta l'8 dicembre 2011 da Harald Mische avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-70/05, Mische/Commissione

(Causa T-641/11 P)

2012/C 49/54

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Holland, J. Mische e M. Velardo, lawyers

Controinteressati nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-70/05, e pronunciarsi, per quanto possibile, fondandosi sui fatti prodotti dinanzi al Tribunale, nonché

annullare la decisione della Commissione dell'11 novembre 2004 per la parte in cui stabilisce l'inquadramento del ricorrente;

condannare la Commissione a risarcire i danni causati (inclusi il danno alla carriera, il violato legittimo e regolare stipendio, il danno morale, gli interessi ecc.);

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'aver omesso di esaminare, nonostante esso sia stato esplicitamente sollevato, il motivo riguardante la violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nonché il paragrafo 3 della citata disposizione, relativo al diritto al risarcimento e, precisamente, a che le questioni che riguardano il ricorrente siano trattate in modo «equo» ed «entro un termine ragionevole» in base ad una serie di dati di fatto.

2)

Secondo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'aver dichiarato inammissibile il motivo attinente alla violazione dell'articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari (1) contenente un obbligo giuridico specifico secondo il quale i funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti non ad analoghe, bensì a «identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».

3)

Terzo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'aver omesso di considerare la continuità di carriera legittimamente acquisita da ex agenti temporanei, come chiarito dalla Corte di giustizia in una recente causa (C-177/10). In aggiunta, il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo attinente all'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato XIII dello Statuto argomentando che il ricorrente non è stato inquadrato in applicazione di tale disposizione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).


18.2.2012   

IT

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C 49/30


Impugnazione proposta l'8 dicembre 2011 da Harald Mische avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-93/05, Mische/Parlamento

(Causa T-642/11 P)

2012/C 49/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Holland, J. Mische e M. Velardo, lawyers

Controinteressati nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-93/05, Mische/Parlamento, e pronunciarsi, per quanto possibile, fondandosi sui fatti prodotti dinanzi al Tribunale, nonché

annullare la decisione del Parlamento del 4 ottobre 2004 per la parte in cui stabilisce l'inquadramento del ricorrente;

condannare il Parlamento a risarcire i danni causati (inclusi il danno alla carriera, il violato legittimo e regolare stipendio, il danno morale, gli interessi ecc.);

condannare il Parlamento alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel dichiarare il ricorso inammissibile in quanto depositato tardivamente.

2)

Secondo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nello statuire che il ricorso è inammissibile in quanto non procurerebbe alcun beneficio al ricorrente e quest'ultimo non ha interesse ad agire.

3)

Terzo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'aver omesso di statuire sul motivo attinente alla fondatezza della domanda e, in particolare, la violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e/o dell'articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari (1).


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).


18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/31


Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio

(Causa T-643/11)

2012/C 49/56

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Cina) e Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Germania) (rappresentanti: K. Neuhaus, H. Freund e B. Ecker, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (1), in quanto concerne le ricorrenti;

condannare il convenuto a sopportare le sue spese e quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione del diritto della difesa delle ricorrenti in quanto il convenuto ha esplicitamente ignorato parte dei loro asserti.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (2) in quanto il convenuto ha fondato il suo asserto relativo ad illecito e rapporto di causalità su diversi errori in fatto. Il convenuto ha fondato il suo asserto su fatti contrari a quelli esposti nel regolamento controverso:

in primo luogo, con riferimento all’evoluzione relativa degli indicatori di illecito nella produzione e nel volume delle vendite rispetto al consumo nell’Unione;

in secondo luogo, con riferimento all’evoluzione della capacità dell’industria dell’Unione di produrre profitto;

in terzo luogo, con riferimento all’evoluzione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafo 2, 6 e 7 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 oppure dell’art. 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto il convenuto fondato i suoi asserti relativi ad illecito e nesso di causalità su manifesti errori di valutazione oppure è venuto meno all’obbligo di fornire una sufficiente motivazione. Il convenuto ha commesso errori manifesti di valutazione:

in primo luogo, nel valutare gli indicatori di illecito in astratto invece che in rapporto all’evoluzione della domanda; e

in secondo luogo, nel riferirsi implicitamente alle quote di mercato come indicatore essenziale di un nesso causale, malgrado il fatto che le quote di mercato non mostrano una chiara linea di evoluzione e si sono sviluppate in modo contrario ad altri fattori di illecito cui il Consiglio ha fatto riferimento come importanti.

In ogni caso, il convenuto ha commesso un errore procedurale in quanto il regolamento contestato non contiene spiegazioni sull’ovvio impatto della contrazione della domanda sull’illecito che si asserisce l’industria dell’Unione abbia subito.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


18.2.2012   

IT

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C 49/32


Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Italia/Commissione

(Causa T-661/11)

2012/C 49/57

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione C(2011) 7105 del 14 ottobre 2011, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della Repubblica italiana alcune spese effettuate nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOAG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è il risultato di due indagini attivate dalla Commissione, per le campagne lattiere 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, e propone una correzione finanziaria complessiva, a questo riguardo, a carico dell’Italia, di Euro 85 625 455.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto:

a)

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del reg. (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006 (1) e delle Linee Guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG Doc. VI/5330/97 adottato il 23 dicembre 1997 nonché violazione dell’art. 230 Trattato CE per sviamento di potere.

Si afferma a questo riguardo che l’applicazione nel caso di specie della rettifica forfetaria merita di essere censurata poiché era possibile a seguito dei controlli effettuati, seppur in alcuni casi tardivamente, accertare le eventuali «sottodichiarazioni», irrogando ai soggetti autori delle dichiarazioni mendaci le sanzioni, così recuperando il prelievo supplementare eventualmente dovuto ed impedendo in tal modo il verificarsi di danni economici a carico delle casse comunitarie per sottodimensionamento delle entrate.

b)

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21 e 22, par. 1 lett. b) del reg. (CE) 30 marzo 2004 n. 595/2004 (2).

Si ritiene a questo riguardo che la regolamentazione applicabile, relativamente ai controlli degli acquirenti pone una correlazione non già sul numero degli stessi, ma sulla percentuale del latte che deve essere sottoposto al controllo e che deve rappresentare almeno il 40 % del latte dichiarato prima della rettifica per il periodo in questione. E’ infatti evidente che il fattore rischio per il sistema di finanziamento del FEAOG è intimamente connesso alla quantità di latte complessiva prodotta da ciascuno Stato membro. E’ proprio su questo volume che deve essere apprezzato il rischio di pregiudizio che può derivare per le casse comunitarie dal mancato pagamento del prelievo supplementare.

c)

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del reg. (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006, già citato, e delle Linee Guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG Doc. VI/5330/97 adottato il 23 dicembre 1997, nonché violazione del principio di proporzionalità nonché violazione dell’art. 230 Trattato CE per sviamento di potere.

Per lo Stato ricorrente, la Commissione ha utilizzato la percentuale di rettifica finanziaria per stimare il possibile superamento della quota e il conseguente prelievo, cumulandolo al superamento della quota di produzione nazionale e scorporandolo per riattribuirlo alle singole regioni assoggettate ai controlli per la chiusura conti. Ora, con un approccio di questo tipo il concetto della correzione forfetaria sconfina nell’arbitrarietà con conseguente violazione del principio di proporzionalità.

d)

In ultimo luogo, si fa anche valere la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 Trattato CE per omessa o insufficiente motivazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pagg. 90-110)

(2)  Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (Ce) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.


18.2.2012   

IT

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C 49/32


Ricorso proposto il 28 dicembre 2011 — Müller/UAMI — Loncar (Sunless)

(Causa T-662/11)

2012/C 49/58

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Müller (Gütersloh, Germania) (rappresentante: avv. J. Schmidt)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Loncar, SL (Sabadell, Barcellona, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 settembre 2011, procedimento R 2508/2010-2;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «Sunless», per prodotti rientranti nelle classi 6, 19, 22 e 24.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Loncar, SL.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi «SUNLESS» e «LONCAR-SUNLESS» per prodotti rientranti nelle classi 22, 23 e 24, quali corde, spaghi, reti, tendoni, tele catramate, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiali di riempimento (caucciù o materie plastiche esclusi); e fibre tessili grezze.

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.


18.2.2012   

IT

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C 49/33


Ricorso proposto il 5 gennaio 2012 — Godrej Industries e V V F/Consiglio

(Causa T-6/12)

2012/C 49/59

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Godrej Industries Ltd (Mumbai, India), V V F Ltd (Mumbai) (rappresentante: avv. B. Servais)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che non concedendo l’adeguamento della conversione valutaria chiesta dalle ricorrenti per le vendite effettuate in euro tra gennaio e giugno 2010, alla luce del fatto che si era avuto un notevole apprezzamento della rupia indiana nei confronti dell’euro per una parte importante del periodo dell’indagine, il Consiglio ha violato l’articolo 2, paragrafo 10 [e, in particolare, la sua lettera j)], del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), interpretato conformemente agli articoli 2.4 e 2.4.1 dell’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che non escludendo le vendite del prodotto in esame all’industria dell’Unione ai fini della determinazione del margine di pregiudizio e ai fini dell’analisi del pregiudizio e della causalità, il Consiglio ha violato l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 e, in particolare, i suoi paragrafi 2, 6 e 7, nonché l’articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che non escludendo le vendite all’industria dell’Unione ai fini della determinazione del margine di dumping, il Consiglio ha violato gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, interpretato conformemente alle disposizioni pertinenti dell’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nonché il principio di proporzionalità e di ragionevolezza.


(1)  GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51.


18.2.2012   

IT

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C 49/33


Ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 2011 — Maxima Grupė/UAMI — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

(Causa T-523/11) (1)

2012/C 49/60

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011.