ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.039.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 39/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/1 |
(2012/C 39/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 dicembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-560/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Progetti di sdoppiamento e/o sistemazione della strada M-501 in Spagna - ZPS ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» - SIC proposto ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama» e SIC proposto ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»)
(2012/C 39/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Pologna (rappresentante: K. Rokicka, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, 5, 6, n. 2, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) e dell’art. 6, nn. 3 e 4, in combinato disposto con l’art. 7, e dell’art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03, e 14 settembre 2006, causa C-244/05 — Progetti di sdoppiamento e/o sistemazione della strada M-501 — ZPS ES 0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» — SIC proposto ES 3110005 «Cuenca del río Guadarrama» e SIC proposto ES 3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, non soddisfacendo i requisiti di cui:
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
3) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH
(Causa C-119/10) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. b) - Riempimento di lattine già provviste di un segno simile a quello di un marchio - Prestazione di servizio su incarico e secondo le direttive di un terzo - Azione del titolare del marchio contro il prestatore)
(2012/C 39/03)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Frisdranken Industrie Winters BV
Convenuta: Red Bull GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Diritto per il titolare di un marchio registrato di opporsi all’uso illecito del suo marchio — Uso di un segno — Riempimento di lattine già munite di un segno in quanto prestazione per un terzo e su incarico di questi — Prodotti unicamente destinati all’esportazione al di fuori del Benelux o al di fuori dell’Unione europea — Pubblico pertinente
Dispositivo
L’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi che, su incarico e secondo le direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli dal terzo medesimo, il quale vi ha fatto precedentemente apporre un segno identico o simile a un segno tutelato come marchio, non fa a sua volta un uso di tale segno che può essere vietato ai sensi della suddetta disposizione.
11.2.2012 |
IT |
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C 39/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Société Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international
(Causa C-191/10) (1)
(Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Competenza internazionale - Estensione di una procedura di insolvenza, avviata nei confronti di una società avente sede in uno Stato membro, ad una società la cui sede statutaria si trova in un altro Stato membro, a causa della confusione dei patrimoni)
(2012/C 39/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Société Rastelli Davide e C. Snc
Convenuto: Jean-Charles Hidoux, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Competenza internazionale dei giudici francesi per estendere una procedura di insolvenza aperta nei confronti di una società stabilita nel territorio nazionale ad una società la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro, a causa di confusione dei patrimoni — Nozioni di «apertura» e di «estensione» di una procedura di insolvenza — Determinazione del centro degli interessi principali
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che ha avviato una procedura principale di insolvenza nei confronti di una società, considerando che il centro degli interessi principali della stessa sia situato sul territorio di tale Stato, può estendere, in applicazione di una norma del suo diritto nazionale, tale procedura ad una seconda società, la cui sede statutaria sia situata in un altro Stato membro, soltanto a condizione che sia dimostrato che il centro degli interessi principali di quest’ultima si trova nel primo Stato membro. |
2) |
Il regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui contro una società, la cui sede statutaria si trovi sul territorio di uno Stato membro, sia diretta un’azione intesa ad estenderle gli effetti di una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro nei confronti di un’altra società avente sede sul territorio di quest’ultimo Stato, la mera constatazione della confusione dei patrimoni di tali società non è sufficiente a dimostrare che il centro degli interessi principali della società contro cui la detta azione è diretta si trovi del pari in quest’ultimo Stato. Per confutare la presunzione secondo cui detto centro coincide con il luogo della sede statutaria, è necessario che una valutazione globale dell’insieme degli elementi pertinenti permetta di accertare che, in un modo riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società contro cui è diretta l’azione finalizzata all’estensione si trova nello Stato membro nel quale è stata avviata la procedura di insolvenza iniziale. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen (già Regeringsrätten) — Svezia] — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström
(Causa C-257/10) (1)
(Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività professionale in Svizzera - Ritorno al suo paese d’origine)
(2012/C 39/05)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen (già Regeringsrätten)
Parti
Ricorrente: Försäkringskassan
Convenuta: Elisabeth Bergström
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta förvaltningsdomstolen (già Regeringsrätten) — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427(GU L 331, pag. 1), nonché dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (GU L 114, pag. 6) — Diritto all’assegno parentale (föräldrapenning) — Normativa nazionale che subordina il diritto ad un assegno familiare per un importo più elevato dell’importo garantito al compimento di un determinato periodo di affiliazione ad un regime di assicurazione malattia — Importo dell’assegno familiare determinato in funzione dei redditi provenienti da un’attività lavorativa svolta in tale Stato membro — Persona che risiede in uno Stato membro (Svezia), ma che ha compiuto la totalità del periodo di riferimento usato per la determinazione dell’importo superiore dell’assegno familiare, come affiliato al regime di assicurazione malattia in un altro Stato (Svizzera)
Dispositivo
1) |
L’art. 8, lett. c), dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e l’art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, devono essere interpretati nel senso che, quando la legislazione di uno Stato membro subordina il beneficio di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, l’ente competente del suddetto Stato membro, al fine di erogare la prestazione familiare di cui trattasi, debba tener conto, a tal fine, di siffatti periodi compiuti integralmente nel territorio della Confederazione svizzera. |
2) |
L’art. 8, lett. a), di detto accordo e gli artt. 3, n. 1, 23, nn. 1 e 2, 72 nonché l’allegato VI, N, punto 1, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui l’importo di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, debba essere determinato secondo le regole della prestazione di malattia, l’importo stesso, a favore di una persona che ha compiuto integralmente i periodi di attività professionale necessari all’acquisizione del diritto in parola nel territorio dell’altra parte contraente, deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di una persona avente un’esperienza e qualifiche comparabili alle sue e che eserciti un’attività comparabile nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta la prestazione medesima. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Jan Voogsgeerd/Navimer SA
(Causa C-384/10) (1)
(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Contratto di lavoro - Scelta delle parti - Norme imperative della legge applicabile in mancanza di scelta - Determinazione di tale legge - Lavoratore che compie il suo lavoro in più di uno Stato contraente)
(2012/C 39/06)
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: Jan Voogsgeerd
Convenuta: Navimer SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. b), della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 226, pag. 1) — Legge applicabile in mancanza di scelta — Contratto di lavoro — Lavoratore che non svolge abitualmente il suo lavoro in un solo e stesso paese — Capo macchina della marina
Dispositivo
1) |
L’art. 6, n. 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale adito deve innanzitutto stabilire se il lavoratore, nell’esecuzione del contratto, compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, che è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la detta attività, il lavoratore adempie essenzialmente ai suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro. |
2) |
Ove il giudice del rinvio ritenesse di non poter statuire sulla controversia ad esso sottoposta alla luce dell’art. 6, n. 2, lett. a), di tale Convenzione, l’art. 6, n. 2, lett. b), della predetta Convenzione deve essere interpretato come segue:
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11.2.2012 |
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C 39/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH
(Causa C-409/10) (1)
(Politica commerciale comune - Regime preferenziale per l’importazione dei prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) - Irregolarità emerse nel corso di un’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nello Stato ACP di esportazione - Recupero dei dazi all’importazione)
(2012/C 39/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Convenuta: Afasia Knits Deutschland GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 32 del protocollo n. 1, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (GU L 317, pag. 3), nonché dell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Esportazione dalla Giamaica verso l’Unione europea di tessile fabbricato in Cina — Controllo a posteriori della prova di origine svolto dall’OLAF e non dalle autorità doganali del paese di esportazione, come previsto da detto protocollo n. 1 — Tutela dell’eventuale legittimo affidamento dell’importatore
Dispositivo
1) |
L’art. 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/159/CE, deve essere interpretato nel senso che i risultati di un controllo a posteriori relativo all’esattezza dell’origine delle merci come indicata nei certificati EUR.1 rilasciati da uno Stato ACP, consistente essenzialmente in un’indagine condotta dalla Commissione europea e, più precisamente, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode in tale Stato e su invito di quest’ultimo, vincolano le autorità dello Stato membro in cui le merci sono state importate, alla condizione, la cui valutazione spetta al giudice del rinvio, che tali autorità abbiano ricevuto un documento che riconosce inequivocabilmente che detto Stato ACP fa propri tali risultati. |
2) |
L’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui i certificati EUR.1 rilasciati per l’importazione di merci nell’Unione europea sono annullati in quanto il loro rilascio è viziato da irregolarità e l’origine preferenziale indicata su di essi non ha potuto essere confermata all’atto di un controllo a posteriori, l’importatore non può opporsi al recupero a posteriori dei dazi all’importazione facendo valere che non si può escludere che, in realtà, talune di dette merci abbiano l’origine preferenziale suddetta. |
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
(Causa C-427/10) (1)
(IVA - Recupero dell’imposta indebitamente versata - Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell’indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi - Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell’imposta al prestatore dopo che per quest’ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell’amministrazione finanziaria - Principio di effettività)
(2012/C 39/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa
Convenuti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell’art. 17, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Rimborso dell’imposta versata a torto — Normativa nazionale che prevede possibilità di agire in giudizio per il rimborso dinanzi a due giudici diversi, con termini diversi, secondo che si tratti del cessionario/committente del servizio di riscossione dell’imposta (termine di 10 anni) o del cedente/prestatore dello stesso servizio (termine di 2 anni) — Possibilità per il cessionario/committente di chiedere il rimborso dell’imposta al cedente/prestatore del servizio dopo la scadenza per quest’ultimo del termine per agire — Principi di neutralità fiscale, d'effettività e di non discriminazione
Dispositivo
Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che prevede un termine di prescrizione per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell’amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione. Quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora l’applicazione di una normativa siffatta abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi.
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/6 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Niels Møller/Haderslev Kommune
(Causa C-585/10) (1)
(Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Direttiva 96/61/CE - Allegato I, punto 6.6, lett. c) - Impianti destinati all’allevamento intensivo di suini con più di 750 posti stalla per scrofe - Inclusione o meno dei posti stalla per scrofette)
(2012/C 39/09)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Niels Møller
Convenuto: Haderslev Kommune
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione del punto 6.6 dell’allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26) — Impianti destinati all’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 750 posti stalla per scrofe — Inclusione o non inclusione dei posti stalla per scrofette (maiali di sesso femminile dopo il primo periodo di calore, che non hanno ancora partorito)
Dispositivo
L’espressione «posti stalla per scrofe», di cui al punto 6.6, lett. c), dell’allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 gennaio 2006, n. 166, deve essere interpretata nel senso che comprende i posti stalla per scrofette (maiali di sesso femminile che si sono già accoppiati, ma che non hanno ancora partorito).
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-624/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 - Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro - Normativa che consente una compensazione tra l’IVA deducibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da egli riscossa in nome e per conto dei suoi clienti)
(2012/C 39/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabiliti al di fuori del territorio nazionale — Obbligo di registrarsi ai fini IVA — Natura e portata del diritto a deduzione
Dispositivo
1) |
Avendo previsto nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell’imposta sul valore aggiunto e implicante la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, la registrazione di quest’ultimo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Francia e la compensazione tra l’imposta sul valore aggiunto deducibile che detto venditore o prestatore ha sopportato e quella che ha riscosso in nome e per conto dei suoi clienti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/7 |
Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-530/11)
(2012/C 39/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, L. Armati, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo recepito integralmente e non avendo applicato correttamente gli articoli 3, paragrafo 7 e 4, paragrafo 4 della direttiva 2003/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE (2) e 96/61/CE (3) relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di predetta direttiva; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi degli articolo 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, i procedimenti giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerosi. Si tratta dell’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale che è stata conclusa dall’Unione e dalla maggior parte degli Stati membri.
La Commissione addebita al Regno Unito di non avere recepito tali disposizioni in tutti e tre i suoi territori (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord).
In base ad un’analisi delle norme e prassi applicabili in tali territori e in base ad un esame del concetto di procedimento «eccessivamente oneroso», la Commissione sostiene anche che il Regno Unito non ha applicato correttamente tali disposizioni.
(1) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).
(2) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
(3) Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26).
11.2.2012 |
IT |
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C 39/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 9 novembre 2011 — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-562/11)
(2012/C 39/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Questione pregiudiziale
Se debba essere applicata una sanzione ad un esportatore il quale, illustrando correttamente i fatti rilevanti ai fini della concessione di una restituzione all’esportazione, presenti una domanda di restituzione nonostante non sia sorto, in realtà, alcun diritto alla restituzione relativamente all’esportazione di cui trattasi (1).
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495 (GU L 77, pag. 12).
11.2.2012 |
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C 39/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 novembre 2011 — Iberdrola, S.A. e Gas Natural SDG, S.A/Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Endesa, S.A.
(Causa C-566/11)
(2012/C 39/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: Iberdrola, S.A. e Gas Natural SDG, S.A.
Altre parti nel procedimento: Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Endesa, S.A.
Questione pregiudiziale
Se l’art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento.
(1) GU L 275, pag. 32.
11.2.2012 |
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C 39/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 novembre 2011 — Gas Natural SDG, S.A./Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Administración del Estado
(Causa C-567/11)
(2012/C 39/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Gas Natural SDG, S.A.
Altre parti nel procedimento: Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Administración del Estado
Questione pregiudiziale
Se l’art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento.
(1) GU L 275, pag. 32.
11.2.2012 |
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C 39/9 |
Impugnazione proposta il 15 novembre 2011 dalla ClientEarth avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 6 settembre 2011, causa T-452/10, ClientEarth, sostenuta dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-573/11 P)
(2012/C 39/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (rappresentante: avv. P. Kirch)
Altre parti nel procedimento: Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale 6 settembre 2011, causa T-452/10; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sua interpretazione delle nozioni di «indipendenza» e di «terzo» nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 19, primo, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
11.2.2012 |
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C 39/9 |
Ricorso proposto il 18 novembre 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-576/11)
(2012/C 39/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e B. Simon, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che non avendo adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 23 novembre 2006, nella causa C-452/05, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, primo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
— |
ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione la penalità indicata in EUR 11 340 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata il 23 novembre 2006 nella causa C-452/05, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno di esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-452/05; |
— |
ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione l’importo forfettario giornaliero di EUR 1 248, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza del 23 novembre 2006 nella causa C-452/05 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa o fino al giorno di esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-452/05, se la sua attuazione si verificasse a una data anteriore; |
— |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la Commissione afferma che, come risulta dall’esame delle informazioni comunicate dalle autorità lussemburghesi, finora il Lussemburgo non ha dato piena esecuzione alla sentenza della Corte, e ciò quasi cinque anni dopo la pronuncia della citata sentenza. Il Lussemburgo non si è infatti conformato né alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 4, né a quelle dell’articolo 5, paragrafo 2. Infatti, in Lussemburgo, sei impianti di trattamento che servono agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 non sono ancora conformi ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE (1).
(1) Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).
11.2.2012 |
IT |
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C 39/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 novembre 2011 — Tarragona Power S. L./Gas Natural SDG, S.A., Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Endesa, S.A.
(Causa C-580/11)
(2012/C 39/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Tarragona Power S. L.
Altre parti nel procedimento: Gas Natural SDG, S.A., Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Endesa, S.A.
Questione pregiudiziale
Se l’art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento.
(1) GU L 275, pag. 32.
11.2.2012 |
IT |
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C 39/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 novembre 2011 — Gas Natural SDG, SA, Bizcaia Energia, S.L./Administración del Estado, Endesa S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Iberdrola, S.A.
(Causa C-591/11)
(2012/C 39/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: Gas Natural SDG, S.A. e Bizcaia Energia, S.L.
Altre parti nel procedimento: Administración del Estado, Endesa S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Iberdrola, S.A.
Questione pregiudiziale
Se l’art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento
(1) GU L 275, pag. 32.
11.2.2012 |
IT |
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C 39/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Juridiction de Proximité de Chartres (Francia) il 25 novembre 2011 — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
(Causa C-603/11)
(2012/C 39/19)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Juridiction de Proximité de Chartres
Parti
Ricorrente: Hervé Fontaine
Convenuta: Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea firmato a Lisbona il 13.12.2007 ed entrato in vigore il 1o/12/2009 sul territorio francese ostino a una normativa nazionale come quella risultante dall’art. L 112-1 del Code de la mutualité francese in quanto la sua interpretazione vieti agli enti mutualistici che praticano l’assicurazione sanitaria complementare di variare le loro prestazioni in funzione delle condizioni di fornitura di opere e servizi, mentre una restrizione del genere non è imposta alle altre imprese che pratichino anch’esse l’assicurazione sanitaria complementare, indipendentemente dal fatto che siano disciplinate dal Code des Assurances o dal Code de la Securité sociale.
11.2.2012 |
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C 39/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 2 dicembre 2011 — Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L./Gas Natural SDG, S.A., Endesa S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Administración del Estado
(Causa C-620/11)
(2012/C 39/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo.
Parti
Ricorrente: Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.
Altre parti nel procedimento: Gas Natural SDG, S.A., Endesa S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Administración del Estado
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento.
(1) GU L 275, pag. 32
11.2.2012 |
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C 39/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 dicembre 2011 — Société Geodis Calberson GE/FranceAgriMer
(Causa C-623/11)
(2012/C 39/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Geodis Calberson GE
Convenuto: FranceAgriMer
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni di cui all’art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 1999, n. 111 (1), debbano essere interpretate nel senso di attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza a conoscere delle controversie sulle condizioni in presenza delle quali l’organismo d’intervento designato a ricevere le offerte presentate per l’aggiudicazione delle prestazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Russia procede al pagamento dovuto all’aggiudicatario e allo svincolo della cauzione di fornitura costituita dall’aggiudicatario a favore di tale organismo, segnatamente delle azioni dirette al risarcimento del danno derivante da errori commessi dall’organismo d’intervento nell’esecuzione di tali operazioni.
(1) Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione del 18 gennaio 1999 recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14, pag. 3).
11.2.2012 |
IT |
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C 39/11 |
Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) 21 settembre 2011, causa T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-626/11 P)
(2012/C 39/22)
Lingua processuale: l’inglese.
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale nella causa T-1/2010; e |
— |
annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA»), che identifica l’acrilammide come sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, conformemente all’articolo 59 del medesimo regolamento; o |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento dei ricorrenti,e |
— |
condannare i convenuti a pagare tutte le spese del procedimento (comprese quelle dinanzi al Tribunale). |
Motivi e principali argomenti
— |
I ricorrenti sostengono che, avendo respinto il loro ricorso di annullamento avverso la decisione dell’ECHA, che identifica l’acrilammide come sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’articolo 59 del medesimo regolamento, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha commesso una serie di errori nell’interpretazione dei fatti e del contesto normativo quale applicabile alla situazione dei ricorrenti. Di conseguenza, esso avrebbe commesso una serie di errori di diritto, in particolare: |
— |
avendo considerato che l’identificazione di una sostanza come sostanze ad altissimo rischio («SVHC») da parte del Comitato degli Stati membri dell’ECHA, a norma dell’articolo 59, paragrafo 8, del regolamento n. 1907/2006, non costituisce una decisione tesa a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi prima della pubblicazione di tale decisione nell’elenco delle sostanze candidate, conformemente all’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006. |
Per tali ragioni, i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale nella causa T-1/10, nonché della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide come sostanza che risponde ai criteri enunciati dall’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, a norma dell’articolo 59 del medesimo regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
11.2.2012 |
IT |
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C 39/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 dicembre 2011 — E.ON Generación, S. L., Iberdrola, S.A., Administración del Estado
(Causa C-640/11)
(2012/C 39/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: E.ON Generación, S. L., Iberdrola, S.A., Administración del Estado
Questione pregiudiziale
Se l’art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento.
(1) GU L 275, pag. 32.
Tribunale
11.2.2012 |
IT |
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C 39/13 |
Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2011 — Traxdata France/UAMI — Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA)
(Causa T-365/07) (1)
(Marchio comunitario - Ricorso di annullamento - Inattività del ricorrente - Non luogo a provvedere)
(2012/C 39/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Traxdata France SARL (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti F. Valentin, B. Amaudric du Chauffaut e G. Courtois)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ritrax Corporation Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti M. H. Blair, M. J. Gilbert, S. S. Malynicz e C. A. N. Balme)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 maggio 2007 (procedimenti riuniti R 1337/2005-1, R 1338/2005-1, R 1339/2005-1 e R 1340/2005-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra Ritrax Corporation Ltd e Traxdata France SARL
Dispositivo
1) |
Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Traxdata France SARL è condannata alle spese. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/13 |
Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2011 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/UAMI — Fernández Martinez (HELLER)
(Causa T-431/07) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
(2012/C 39/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH (Nürtingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Keßler e S. Baur)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, in seguito R. Pethke, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Manuel Fernández Martinez (Elche, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2007 (procedimento R 974/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Manuel Fernández Martinez e Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/13 |
Ordinanza del Tribunale 7 dicembre 2011 — Ahouma/Consiglio
(Causa T-138/11) (1)
(Decesso del ricorrente - Non luogo a provvedere)
(2012/C 39/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Brouha Nathanaël Ahouma (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: avv. G. Collard)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e C. Fekete, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
3) |
Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di intervento della Commissione europea e della Repubblica della Costa d’Avorio. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/14 |
Ordinanza del Tribunale 7 dicembre 2011 — Fellah/Consiglio
(Causa T-255/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio - Revoca dell’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
(2012/C 39/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zakaria Fellah (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. G. Collard)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Étienne, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20), e del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10)
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
3) |
Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Commissione europea. |
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/14 |
Ordinanza del Tribunale 7 dicembre 2011 — VE (*1)/Commissione
(Causa T-274/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Indennità di dislocazione - Condizioni previste dall’articolo 4 dell’allegato VII dello statuto - Nozione di residenza abituale - Snaturamento dei fatti - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
(2012/C 39/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VE (*1) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Impugnazione promossa avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011, VE (*1)/Commissione (F-28/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il VE (*1) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento. |
(*1) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/14 |
Ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2011 — AO/Commissione
(Causa T-365/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Termine di impugnazione - Tardività - Originale firmato dell’atto introduttivo depositato fuori termine - Caso fortuito - Art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale - Impugnazione manifestamente irricevibile)
(2012/C 39/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AO (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Lewisch)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 aprile 2011, causa F-45/10, AO/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
AO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 12 dicembre 2011 — Preparados Alimenticios del Sur/Commissione
(Causa T-402/11 R)
(Procedimento sommario - Domanda di sgravio di dazi all’importazione di taluni prodotti alimentari - Decisione di rinvio di una pratica alle autorità nazionali - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità - Mancanza di urgenza)
(2012/C 39/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Richiedente: Preparados Alimenticios del Sur, SL (Murcia, Spagna) (rappresentante: avv. I. Acero Campos)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e L. Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori, fra cui la sospensione dell’esecuzione della lettera della decisione della Commissione del 29 giugno 2011, che informa la ricorrente del rinvio, alle autorità nazionali, della pratica relativa alla sua domanda di sgravio di dazi all’importazione, affinché dette autorità si pronuncino riguardo alla domanda in questione
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 12 dicembre 2011 — Akhras/Consiglio
(Causa T-579/11 R)
(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Blocco dei fondi e delle risorse economiche - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Assenza di urgenza - Assenza di un danno grave e irreparabile)
(2012/C 39/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedente: Tarif Akhras (Homs, Siria) (rappresentanti: S. Ashley e S. Millar, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister)
Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)
Oggetto
In sostanza, domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17) e del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 269, pag. 18), nei limiti in cui tali testi riguardano il ricorrente
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti sommari è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/15 |
Impugnazione proposta il 22 novembre 2011 da Christos Michail avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 settembre 2011, Michail/Commissione, F-100/09
(Causa T-597/11 P)
(2012/C 39/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. Ch. Meidanis)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 settembre 2011, Michail/Commissione, F-100/09; |
— |
accordare al ricorrente un risarcimento dell'importo di EUR 30 000 a titolo di danno morale sofferto; |
— |
statuire sulle spese secondo diritto. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha statuito erroneamente sul suo ricorso, con il quale egli chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda di assistenza, formulata ai sensi dell’art. 24 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo «Statuto»), e della decisione della Commissione, datata 14 settembre 2009, recante rigetto del reclamo da lui proposto ai sensi dell’art. 90, paragrafo 2, dello Statuto.
In particolare, il ricorrente fa valere una violazione dei suoi diritti procedurali nonché una violazione del diritto dell’Unione in quanto, in primo luogo, il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP»), valutando erroneamente gli elementi di prova, avrebbe completamente omesso, a torto, di verificare se le prove fossero state acquisite illegalmente, dato che la Commissione aveva modificato il regime di servizio del ricorrente senza che vi fosse stato prima un atto amministrativo concernente tale mutamento. In secondo luogo, il ricorrente asserisce che il TFP non ha tenuto conto dei principi relativi all’acquisizione delle prove e all’onere probatorio giacché, pur avendo il ricorrente prodotto il documento comprovante che detto mutamento era illegale, in nessuna fase del procedimento il TFP ha chiesto alla Commissione, come avrebbe dovuto in forza dell’art. 55 del proprio regolamento di procedura, di fornire prove che confutassero tale allegazione. In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il TFP non ha esaminato il suo effettivo regime di servizio, quale appariva nei sistemi Sysper e Sysper 2, né la base giuridica su cui si fondava l’immagine di lui che ne risultava, al fine di stabilire se quest’ultima integrasse una molestia psicologica ai suoi danni e una falsificazione delle prove.
11.2.2012 |
IT |
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C 39/16 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Garner CAD Technic e a./Commissione
(Causa T-614/11)
(2012/C 39/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Garner CAD Technic GmbH (Weißling, Germania), GCT Design Organisation GmbH (Weißling), SG Aerospace GmbH (Weißling) (rappresentanti: R. Zehetmeier-Müller, M. Schweda, C. Wünschmann, F. Loose, I. Dörr e J. Eggers, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)] [notificata con il numero C(2011) 275] (GU L 235, pag. 26); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono, in sostanza, quanto segue.
1) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: la deduzione delle perdite non costituisce un aiuto di Stato Le ricorrenti fanno valere, in particolare, che la clausola di risanamento prevista all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non sortisce l’effetto selettivo presupposto dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, giacché non favorisce determinate imprese o produzioni. Inoltre, la clausola di risanamento non costituirebbe un’eccezione al sistema di riferimento, vigente nell’ordinamento tributario tedesco, del riporto in linea di principio illimitato delle perdite e della loro compensazione tra esercizi fiscali, bensì contribuirebbe a metterlo in atto. |
2) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di discriminazione tra operatori economici che si trovino, riguardo agli obiettivi perseguiti, in situazioni di fatto e di diritto analoghe Le ricorrenti allegano che dalla clausola di risanamento può trarre vantaggio qualunque impresa rivesta forma di società, alle stesse condizioni e senza margine di discrezionalità. Detta clausola è, a loro avviso, una misura generale di politica fiscale alla quale non si applica, per ciò stesso, il divieto di aiuti. |
3) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività perché la misura è giustificata in base alla struttura del regime fiscale di appartenenza Secondo le ricorrenti, anche ad accogliere la tesi della Commissione e ad ammettere la selettività della clausola di risanamento, la selettività è giustificata dai principi costituzionali della tassazione in funzione della capacità contributiva, del ripudio di una tassazione eccessiva e della tutela della proporzionalità. |
4) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: alle ricorrenti non sono state elargite risorse statali Le ricorrenti contestano un’elargizione di risorse statali a loro favore. Affermano al riguardo, in particolare, che tramite la clausola di risanamento le società che hanno subito perdite non ricevono nessun nuovo vantaggio patrimoniale, ma solo non si vedono sottrarre una situazione patrimoniale preesistente e riconosciuta dalla legge, in applicazione del principio del riporto illimitato delle perdite e della loro compensazione tra esercizi fiscali. |
5) |
Errore manifesto di valutazione per insufficiente considerazione della normativa tributaria tedesca in vigore In particolare, la Commissione non avrebbe tenuto conto delle pertinenti norme tributarie tedesche; per questo la decisione impugnata sarebbe inficiata da gravi vizi. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/17 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — CB/Commissione
(Causa T-619/11)
(2012/C 39/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: CB (Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Hackemann e H. Horstkotte)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)]; |
— |
in subordine, annullare detta decisione almeno nella parte in cui non prevede che, in virtù del principio della tutela del legittimo affidamento, imprese come la ricorrente possano essere esonerate dall’obbligo di restituire l’aiuto percepito; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue.
1) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: la deduzione delle perdite non costituisce un aiuto di Stato La ricorrente fa valere che l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG infrange il principio netto obiettivo nonché il principio di capacità contributiva e che la clausola di risanamento vale unicamente ad evitare, nei casi compresi nel proprio ambito di applicazione, un intervento incostituzionale sui beni del soggetto passivo. Per questa ragione, ad avviso della ricorrente, non sarebbe integrata la fattispecie dell’aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione. |
2) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di deroghe al sistema di riferimento applicabile La ricorrente allega che il sistema di riferimento applicabile è il regime generale di deduzione delle perdite nel caso di società (articolo 10d dell’Einkommensteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sul reddito], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, KStG e con l’articolo 10a del Gewerbesteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sulle attività economiche]) e che l’articolo 8c KStG costituisce solo un’eccezione a detto sistema di riferimento applicabile, soggetta a propria volta a restrizioni in forza della clausola di risanamento. |
3) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di discriminazione tra operatori economici che si trovino, riguardo agli obiettivi perseguiti, in situazioni di fatto e di diritto analoghe La ricorrente sostiene, in particolare, che qualunque impresa soggetto passivo d’imposta può beneficiare della clausola di risanamento e che quest’ultima non è destinata a favorire esclusivamente determinate categorie di imprese o determinati settori di attività e neppure le sole imprese di determinate dimensioni. |
4) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività perché la misura è giustificata in base alla natura o alla struttura del regime fiscale di appartenenza La ricorrente allega che la clausola di risanamento risponde a ragioni di sistematica fiscale informate a principi costituzionali come quelli della tassazione in funzione della capacità contributiva, del ripudio di una tassazione eccessiva e della tutela della proporzionalità. |
5) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: errore manifesto di valutazione per insufficiente considerazione della normativa tributaria tedesca in vigore La ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto conto delle norme tributarie tedesche che disciplinano la deduzione delle perdite. |
6) |
Invocazione del principio della tutela del legittimo affidamento Secondo la ricorrente, sarebbe la prima volta che la Commissione si occupa, in un procedimento di indagine formale, dei privilegi fiscali del risanamento in caso di acquisizione di quote in correlazione con deduzioni di perdite; tale comportamento avrebbe carattere straordinario, posto che l’eventuale carattere di aiuto di Stato potrebbe essere ricavato solo da una semplificazione giuridica di un regime indiscutibilmente compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti (articolo 8, paragrafo 4, KStG). Né il legislatore tedesco né le imprese con i loro consulenti specializzati avrebbero potuto riconoscere a detta semplificazione normativa qualche rilevanza sotto il profilo del diritto degli aiuti. |
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/18 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — GFKL Financial Services/Commissione
(Causa T-620/11)
(2012/C 39/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GFKL Financial Services AG (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers e M. Knebelsberger)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)] [notificata con il numero C(2011) 275] (GU L 235, pag. 26); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue.
1) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: la clausola di risanamento non costituisce una misura selettiva La ricorrente ritiene che la convenuta abbia fondato la sua decisione su un’errata interpretazione del diritto societario fiscale tedesco. In particolare, essa avrebbe commesso un errore di determinazione del sistema di riferimento pertinente partendo, a torto, dalla premessa che l’eccezione prevista all’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, secondo la quale in taluni casi di acquisizione di quote perdite di per sé riportabili non vengono dedotte, faccia parte del sistema di riferimento. In realtà, tale disposizione deroga al sistema di riferimento. Quest’ultimo è caratterizzato dalla possibilità generale di riportare perdite ad esercizi successivi. È quanto risulta, non da ultimo, dal principio (costituzionale) del netto obiettivo. Secondo la ricorrente, inoltre, la clausola di risanamento è una misura generale di politica fiscale che non conferisce vantaggi selettivi, in quanto non favorisce determinate imprese o produzioni e, di conseguenza, non fa distinzioni tra operatori economici che si trovino, riguardo agli obiettivi di politica fiscale, in situazioni di fatto o di diritto analoghe. Infine, la clausola di risanamento è giustificata anche dalla struttura del regime fiscale tedesco, giacché contribuisce all’applicazione di principi fondamentali del diritto societario fiscale che discendono direttamente dalla Legge fondamentale tedesca (fra i quali il principio della compensazione delle perdite tra esercizi fiscali). |
2) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di elargizione di risorse statali La ricorrente fa valere che il riporto delle perdite mantenuto in vigore dalla clausola di risanamento non costituisce un aiuto mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che la clausola di risanamento non è volta a conferire un vantaggio patrimoniale, ma solo ad evitare che venga sottratta una posizione patrimoniale preesistente. |
3) |
Violazione dell’obbligo di motivazione La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola forme sostanziali. I criteri della determinazione del sistema di riferimento da cui è partita la convenuta non sarebbero comprensibili. I numerosi errori commessi dalla convenuta nel valutare il diritto societario fiscale che ne è alla base comporterebbero, peraltro, nel loro insieme, che non è più possibile riconoscere le considerazioni fondamentali da essa svolte. Secondo la ricorrente, dalla decisione impugnata non risultano gli elementi di fatto e di diritto sui quali la convenuta ha fondato la conclusione che la clausola di risanamento è un aiuto. |
4) |
Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento La decisione impugnata sarebbe illegale altresì perché dispone il recupero immediato ed effettivo dei (pretesi) aiuti, senza consentire alla Germania di tener conto dell’affidamento che il beneficiario ha a buon diritto riposto nel vantaggio. In tal modo la decisione impugnata viola il principio non scritto della tutela comunitaria del legittimo affidamento. |
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/19 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — SinnLeffers/Commissione
(Causa T-621/11)
(2012/C 39/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: SinnLeffers GmbH (Hagen, Germania) (rappresentanti: C. Rupp e H. Wunderlich, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)]; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per assenza di selettività della misura
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di una disposizione di rango superiore — Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento La ricorrente adduce al riguardo, inter alia, che la Commissione, prima dell’avvio del procedimento di indagine formale concernente la clausola di risanamento di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non ha mai espresso riserve quanto alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti, da un lato, della clausola di risanamento contenuta nell’articolo 8, paragrafo 4, terza frase, KStG, vecchia versione, e, dall’altro, di disposizioni analoghe di altri Stati membri. Tenuto conto di questo precedente comportamento della Commissione, la ricorrente, pur applicando la massima diligenza richiesta ad un operatore economico prudente e accorto, non era in grado di prevedere la decisione impugnata. Essa poteva dunque legittimamente confidare che la nuova clausola di risanamento di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non sollevasse alcuna difficoltà. |
11.2.2012 |
IT |
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C 39/19 |
Ricorso proposto il 12 dicembre 2011 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-632/11)
(2012/C 39/37)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaϊoannou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il ricorso; |
— |
annullare, del tutto o in parte, la decisione di esecuzione della Commissione 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 7105 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 270 del 15.10.11, pag. 33, ovvero modificarla secondo quanto più specificamente esposto; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica ellenica chiede con il suo ricorso l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 7105 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 270 del 15.10.11, pag. 33, nella parte relativa alle rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica, nel settore del regime di pagamento unico e nel settore dei regimi di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, della distillazione e degli aiuti a determinati usi dei mosti.
Quanto alla rettifica nel settore del regime di pagamento unico, la ricorrente sottolinea, in primo luogo, che la sottoposizione a rettifiche forfettarie nei settori del regime di pagamento unico è illegittima in quanto: a) l’applicazione di rettifiche forfettarie nel primo anno di applicazione della PAC viola il principio generale di equità e di cooperazione; b) non sussiste un valido fondamento normativo per l’applicazione dei vecchi orientamenti di cui al documento VI/5530/1997 alla nuova PAC e al regime di pagamento unico, ovvero l’applicazione dei vecchi orientamenti alla nuova PAC lede gravemente il principio di proporzionalità.
In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che la conclusione della Commissione secondo cui i criteri di ripartizione della riserva nazionale non erano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 42 del regolamento n. 1782/2003 (1) e all’articolo 21 del regolamento n. 795/2004 (2) si basa su un’erronea interpretazione delle disposizioni stesse e su un’erronea valutazione delle circostanze di fatto.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene, quanto alla rettifica forfettaria del 10 % applicata, che le constatazioni della Commissione riguardo ai criteri nazionali di ripartizione della riserva nazionale, alla mancata inclusione di tutte le superfici foraggere nel calcolo delle superfici/degli importi di riferimento e al calcolo della media regionale, non costituiscono violazioni del regolamento n. 1290/2005 e illegittimamente la Commissione ha applicato rettifiche finanziarie in applicazione di tale regolamento. In ogni caso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 (3) e gli orientamenti di cui al documento VI/5530/1997 in quanto a) gli addebiti invocati dalla Commissione quanto ai criteri di ripartizione della riserva nazionale, anche se fossero provati, non sono sfociati nel pagamento di importi a favore di non aventi diritto e non hanno comportato un rischio di danno per il FEAGA; b) gli addebiti in questione non sono relativi alla mancata applicazione di un controllo fondamentale e, conseguentemente, non giustificano l’applicazione di una rettifica forfettaria in misura del 10 %.
Quanto alla rettifica nel settore del vino, la ricorrente deduce che la Commissione ha valutato erroneamente le circostanze di fatto con riferimento ai seguenti specifici punti: schedario viticolo, distillazioni e aiuti per gli usi dei mosti, distillazione obbligatoria dei sottoprodotti e ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che manifestamente non giustificano una rettifica del 10 %, conformemente agli orientamenti sulle rettifiche finanziarie nella procedura di liquidazione, rettifica che è manifestamente sproporzionata rispetto alle carenze accertate nel sistema di controllo.
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
(2) Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
(3) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/20 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Cham/Consiglio
(Causa T-649/11)
(2012/C 39/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. E. Ruchat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile l’azione della ricorrente, e di conseguenza: |
— |
annullare la decisione 2011/628/PESC, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui questi atti riguardano la ricorrente, disponendo l’inserimento del suo nominativo nell’elenco delle entità contemplate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 442/2011, del 9 maggio 2011 e dagli articoli 3 e 4 della decisione 2011/273/PESC, del 9 maggio 2011; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono in sostanza identici o simili a quelli formulati nell’ambito della causa T-433/11, Makhlouf/Consiglio (1).
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/20 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2011 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio
(Causa T-651/11)
(2012/C 39/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. J. Pujol)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
per l’effetto, annullare la decisione 2011/628/PESC, nonché il regolamento (UE) n. 950/2011 e i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento normativo della decisione 2011/628/PESC (1) in ragione dell’abrogazione della decisione 2011/273/PESC (2) ad opera della decisione 2011/782/PESC (3). |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento normativo del regolamento n. 950/2011 (4) in ragione dell’abrogazione della decisione 2011/273/PESC. |
3) |
Terzo motivo, secondo il quale i provvedimenti impugnati violerebbero i diritti della difesa, e segnatamente del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, previsti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dall’articolo 215 TFUE e dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del convenuto, in quanto la motivazione fornita non soddisfa l’obbligo gravante sulle istituzioni dell’Unione europea, previsto dall’articolo 6 della CEDU, dall’articolo 296 TFUE nonché dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che i provvedimento impugnati limiterebbero in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali della ricorrente e in particolare i suoi diritti di proprietà previsti dall’articolo 1 del protocollo aggiuntivo alla CEDU e dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il diritto al rispetto della sua reputazione previsto dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU. |
6) |
Sesto motivo, vertente sul pregiudizio alla concorrenza nell’ambito dell’Unione europea, in quanto i provvedimenti adottati avrebbero l’effetto di alterare il funzionamento normale del mercato delle telecomunicazioni nel contesto dell’Unione e pregiudicherebbero pertanto la concorrenza tra gli operatori europei e nel commercio tra gli Stati membri. |
(1) Decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17).
(2) Decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11).
(3) Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56).
(4) Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 3).
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/21 |
Ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2011 — Truvo Belgium/UAMI — AOL (TRUVO e Truvo)
(Cause riunite T-528/10, T-69/11 e T-77/11) (1)
(2012/C 39/40)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione delle cause riunite dal ruolo.
(1) GU C 30 del 29.1.2011, C 89 del 19.3.2011 e C 95 del 26.3.2011.
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/21 |
Ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione
(Causa T-22/11) (1)
(2012/C 39/41)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/21 |
Ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione
(Causa T-27/11) (1)
(2012/C 39/42)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.