ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.032.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 32

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
4 febbraio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 032/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 25 del 28.1.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 032/02

Causa C-250/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle persone — Acquisto di un immobile destinato a nuova abitazione principale — Calcolo di un’agevolazione fiscale — Imposta di registro — Coerenza del regime fiscale)

2

2012/C 032/03

Causa C-371/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Nural Ziebell, già Nural Örnek/Land Baden-Württemberg (Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 7, primo comma, secondo trattino, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Direttive 64/221/CEE, 2003/109/CE e 2004/38/CE — Diritto di soggiorno di un cittadino turco nato nel territorio dello Stato membro ospitante e che ivi ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per oltre dieci anni in quanto figlio di un lavoratore turco — Condanne penali — Legittimità di una decisione di espulsione — Presupposti)

2

2012/C 032/04

Causa C-157/09: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o dicembre 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Articolo 43 CE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito della nazionalità — Articolo 45 CE — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri)

3

2012/C 032/05

Causa C-253/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Acquisto di un bene immobile destinato a costituire una nuova abitazione principale — Determinazione della base imponibile dell’imposta prelevata sull’acquisto di beni immobili — Deduzione del valore dell’abitazione alienata dal valore dell’abitazione acquistata — Esclusione della deduzione se il bene alienato non è situato sul territorio nazionale)

3

2012/C 032/06

Causa C-272/09 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 — KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dei tubi industriali in rame — Ammende — Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione — Ricorso giurisdizionale effettivo)

4

2012/C 032/07

Cause riunite C-446/09 e C-495/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio, Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) [Politica commerciale comune — Lotta all’introduzione nell’Unione di merci contraffatte e usurpative — Regolamenti (CE) nn. 3295/94 e 1383/2003 — Deposito doganale e transito esterno di merci provenienti da Stati terzi e che costituiscono imitazioni o copie di prodotti tutelati, nell’Unione, da diritti di proprietà intellettuale — Intervento delle autorità degli Stati membri — Presupposti]

4

2012/C 032/08

Causa C-79/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg (Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Art. 14, n. 1, lett. b) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea — Utilizzazione di un aeromobile a fini diversi da quelli commerciali — Portata)

5

2012/C 032/09

Causa C-81/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 dicembre 2011 — France Télécom/Commissione europea, Repubblica francese (Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime d’assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale — Nozione di aiuto — Legittimo affidamento — Termine di prescrizione — Obbligo di motivazione — Principio della certezza del diritto)

6

2012/C 032/10

Causa C-125/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt [Proprietà intellettuale e industriale — Brevetti — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Art. 13 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Possibilità di rilasciare tale certificato nel caso in cui il periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione sia inferiore a cinque anni — Regolamento (CE) n. 1901/2006 — Art. 36 — Proroga della durata del certificato protettivo complementare]

6

2012/C 032/11

Causa C-145/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG [Competenza giurisdizionale in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Direttiva 93/98/CEE — Art. 6 — Tutela di fotografie — Direttiva 2001/29/CE — Art. 2 — Riproduzione — Utilizzo di un ritratto fotografico come modello per elaborare un identikit — Art. 5, n. 3, lett. d) — Eccezioni e limitazioni per le citazioni — Art. 5, n. 3, lett. e) — Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza — Art. 5, n. 5]

7

2012/C 032/12

Causa C-157/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado (Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Convenzione contro le doppie imposizioni — Divieto di detrarre l’imposta dovuta ma non riscossa in altri Stati membri)

8

2012/C 032/13

Causa C-275/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam (Art. 88, n. 3, CE — Aiuti di Stato — Aiuto concesso sotto forma di garanzia al mutuante al fine di consentirgli la concessione di un finanziamento al mutuatario — Violazione di norme procedurali — Obbligo di recupero — Nullità — Poteri del giudice nazionale)

8

2012/C 032/14

Causa C-371/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione — Libertà di stabilimento — Art. 49 TFUE — Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri — Determinazione dell’importo del prelievo al momento del trasferimento della sede — Riscossione immediata dell’imposta — Proporzionalità)

9

2012/C 032/15

Causa C-386/10 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 — Chalkor AE Epexergasias Metallon/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dei tubi idrotermosanitari in rame — Ammende — Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione — Ricorso giurisdizionale effettivo)

9

2012/C 032/16

Causa C-389/10 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 — KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dei tubi idrotermosanitari in rame — Ammende — Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione — Ricorso giurisdizionale effettivo)

10

2012/C 032/17

Causa C-442/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Churchill Insurance Company Limited/Benjamin Wilkinson e Tracy Evans/Equity Claims Limited (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli — Direttiva 84/5/CEE — Artt. 1, n. 4, e 2, n. 1 — Terzo vittima — Autorizzazione alla guida esplicita o implicita — Direttiva 90/232/CEE — Art. 1, primo comma — Direttiva 2009/103/CE — Artt. 10, 12, n. 1, e 13, n. 1 — Vittima di un incidente stradale quale passeggero di un veicolo per il quale è assicurata come conducente — Veicolo guidato da una persona non assicurata dalla polizza di assicurazione — Vittima assicurata non esclusa dal beneficio dell’assicurazione)

10

2012/C 032/18

Causa C-492/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Immobilien Linz GmbH Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Fiscalità — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette — Raccolta di capitali — Art. 4, n. 2, lett. b) — Operazioni assoggettate all’imposta sui conferimenti — Aumento del patrimonio sociale — Prestazione effettuata da un socio — Accollo delle perdite registrate in forza di un impegno precedentemente assunto)

11

2012/C 032/19

Causa C-515/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Decisione 2003/33/CE — Normativa nazionale — Discarica per rifiuti inerti — Ammissione dei rifiuti d’amianto-cemento)

11

2012/C 032/20

Causa C-329/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne (Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, la pena della reclusione e un’ammenda)

12

2012/C 032/21

Cause riunite da C-448/10 P a C-450/10 P: Ordinanza della Corte 6 ottobre 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Commissione europea (Impugnazione — Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione di agevolazione — Principio della tutela del legittimo affidamento — Interpretazione del diritto nazionale — Snaturamento — Nozione — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)

12

2012/C 032/22

Causa C-515/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 3 ottobre 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Repubblica federale di Germania

13

2012/C 032/23

Causa C-559/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgio) il 7 novembre 2011 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e a.

13

2012/C 032/24

Causa C-574/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 novembre 2011 — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Causa C-577/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 21 novembre 2011 — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Causa C-579/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portogallo) il 22 novembre 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e altri

14

2012/C 032/27

Causa C-594/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 25 novembre 2011 — Christoph Becker/Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Causa C-604/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 12 di Madrid (Spagna) il 28 novembre 2011 — Genil 48, S.L. e Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter S.A., e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Causa C-613/11: Ricorso presentato il 30 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

16

 

Tribunale

2012/C 032/30

Causa T-291/04: Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione [Ambiente e protezione dei consumatori — Classificazione, imballaggio e etichettatura del bromuro di propile in quanto sostanza pericolosa — Direttiva 2004/73/CE — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Ricorso di annullamento — Domanda tardiva di adattamento delle conclusioni — Interesse ad agire — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Sentenza della Corte che si pronuncia sulla validità della direttiva 2004/73 — Identità d’oggetto]

17

2012/C 032/31

Causa T-377/07: Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici concernenti le tecnologie per l'interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment — Rigetto dell’offerta di un offerente — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale)

17

2012/C 032/32

Causa T-232/08: Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 — Lussemburgo/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Misure di sviluppo rurale — Zone svantaggiate e Agroambiente — Sistemi nazionali di gestione, controllo e sanzioni — Rettifica finanziaria forfettaria)

18

2012/C 032/33

Causa T-244/08: Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Konsum Nord/Commissione (Aiuti di Stato — Prezzi di vendita di un terreno — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che ordina il suo recupero — Criterio dell’investitore privato — Determinazione del prezzo di mercato)

18

2012/C 032/34

Causa T-437/08: Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 — CDC Hydrogene Peroxide/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Indice del fascicolo amministrativo di un procedimento in materia d’intese — Diniego d’accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile]

18

2012/C 032/35

Causa T-52/09: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Nycomed Danmark/EMA [Medicinali per uso umano — Autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale — Regolamento (CE) n. 1901/2006 — Domanda di deroga all’obbligo di presentare un piano di indagine pediatrica — Decisione di rigetto dell’EMA — Sviamento di potere]

19

2012/C 032/36

Causa T-61/09: Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Meica/UAMI — Bösigner Fleischwaren (Schinken King) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Schinken King — Marchio nazionale denominativo anteriore King — Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori Curry King — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)]

19

2012/C 032/37

Causa T-62/09: Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PROTI SNACK — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER — Produzione tardiva di documenti — Potere di valutazione conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) — Nozione di disposizione contraria — Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95]

20

2012/C 032/38

Causa T-109/09: Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIVITAL — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER — Produzione tardiva di documenti — Potere di valutazione conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) — Nozione di disposizione contraria — Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95]

20

2012/C 032/39

Causa T-152/09: Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIACTIVE — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER — Produzione tardiva di documenti — Potere di valutazione conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Nozione di disposizione contraria — Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95]

21

2012/C 032/40

Causa T-377/09: Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 — Mövenpick/UAMI (PASSIONATELY SWISS) (Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario PASSIONATELY SWISS — Impedimento assoluto alla registrazione — Indicazione geografica di provenienza — Assenza di carattere distintivo)

21

2012/C 032/41

Causa T-423/09: Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio [Dumping — Importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Cina — Regolamento che chiude un riesame intermedio — Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Considerazione dell’imposta sul valore aggiunto del paese di origine — Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso dell’inchiesta iniziale — Mutamento di circostanze — Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009]]

21

2012/C 032/42

Causa T-424/09: Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK/UAMI — Sportfive (QUALIFIER) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo QUALIFIER — Marchio comunitario denominativo anteriore Qualifiers 2006 — Rifiuto di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2012/C 032/43

Causa T-504/09: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Völkl/UAMI — Marker Völkl (VÖLKL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitariodenominativo VÖLKL — Marchio internazionale denominativo anteriore VÖLKL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Parziale rifiuto di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e regola 22, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione — Articolo 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009 — Domanda di riforma della decisione della commissione di ricorso — Articolo 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009]

22

2012/C 032/44

Causa T-106/10: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Spagna/Commissione [FEOGA — Sezione Orientamento — Riduzione di un contributo finanziario — Programma d’iniziativa comunitaria Leader+ — Articolo 4 del regolamento (CE) n. 438/2001 — Proporzionalità]

23

2012/C 032/45

Causa T-237/10: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Vuitton Malletier/UAMI — Friis Group International (Rappresentazione di un dispositivo di chiusura) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]

23

2012/C 032/46

Causa T-361/10 P: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Commissione/Pachtitis (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Procedure di selezione — Bando di concorso — Concorso generale — Mancata ammissione alla prova scritta in seguito al risultato ottenuto nei test di accesso — Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice)

23

2012/C 032/47

Causa T-425/10: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Häfele/UAMI (Mixfront) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Mixfront — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

24

2012/C 032/48

Causa T-433/10 P: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Allen e a./Commissione (Impugnazione — Personale impiegato nella joint venture JET — Applicazione di uno status giuridico diverso da quello di agente temporaneo — Risarcimento del danno materiale subito — Termini di ricorso — Tardività — Termine ragionevole)

24

2012/C 032/49

Causa T-488/10: Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Francia/Commissione (FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica — Ricorso di annullamento — Appalti pubblici — Direttiva 93/37/CEE — Nozione di sovvenzione diretta — Nozione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero — Obbligo di motivazione — Principio di proporzionalità)

24

2012/C 032/50

Causa T-531/10: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Häfele/UAMI (Vorfront) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Vorfront — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

25

2012/C 032/51

Causa T-563/10 P: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — De Luca/Commissione (Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina ad un posto di un gruppo di funzioni superiore a seguito di un concorso generale — Entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie — Art. 12, n. 3, dell’allegato VIII dello Statuto)

25

2012/C 032/52

Causa T-6/11 P: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Commissione/Vicente Carbajosa e a. (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Bando di concorso — Concorso generale — Non ammissione a partecipare alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto ai test di accesso — Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione di esame — Principio del contraddittorio)

25

2012/C 032/53

Causa T-166/11: Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Häfele/UAMI (Infront) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Infront — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

26

2012/C 032/54

Causa T-283/11: Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Fon Wireless/UAMI — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Causa T-566/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (Servizio da caffè con striature)

26

2012/C 032/56

Causa T-567/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (scodella con striature)

27

2012/C 032/57

Causa T-584/11: Ricorso proposto il 15 novembre 2011 — Atlas Transport/UAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Causa T-589/11: Ricorso proposto il 17 novembre 2011 — Phonebook of the World/UAMI — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Causa T-591/11: Ricorso proposto il 15 novembre 2011 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/UAMI — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Causa T-598/11: Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — MPDV Mikrolab/UAMI (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Causa T-599/11: Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Causa T-600/11: Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Schuhhaus Dielmann/UAMI — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Causa T-602/11: Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — Pêra-Grave/UAMI — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Causa T-604/11: Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — Mega Brands/UAMI — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Causa T-605/11: Ricorso proposto il 29 novembre 2011 — Novartis/UAMI — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Causa T-606/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Woodman Labs/UAMI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Causa T-608/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Beifa Group/UAMI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumenti per scrivere)

32

2012/C 032/68

Causa T-610/11: Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Wagon Automotive Nagold/Commissione

33

2012/C 032/69

Causa T-611/11: Ricorso proposto il 1o dicembre 2011 — Spa Monopole/UAMI — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Causa T-612/11: Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Treofan Holdings e Treofan Germany/Commissione

34

2012/C 032/71

Causa T-613/11: Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — VMS Deutschland/Commissione

35

2012/C 032/72

Causa T-615/11: Ricorso proposto il 6 dicembre 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione

36

2012/C 032/73

Causa T-617/11: Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — Meyr-Melnhof Karton/UAMI — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Causa T-622/11 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2011 da Francesca Cervelli avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 settembre 2011, causa F-98/10, Cervelli/Commissione

37

2012/C 032/75

Causa T-623/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — PICO Food/UAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Causa T-624/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Causa T-625/11: Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — BSH/UAMI (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Causa T-631/11: Ricorso proposto il 6 dicembre 2011 — Caventa/UAMI — Anson's Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Causa T-633/11: Ricorso proposto l’8 dicembre 2011 — Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio

40

2012/C 032/80

Causa T-634/11 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, causa F-72/10, da Silva Tenreiro/Commissione

40

2012/C 032/81

Causa T-635/11: Ricorso proposto il 9 dicembre 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Commissione

41

2012/C 032/82

Causa T-637/11: Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Euris Consult/Parlamento

41

2012/C 032/83

Causa T-342/09: Ordinanza del Tribunale 2 dicembre 2011 — Bard/UAMI — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 032/84

Causa F-51/08 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 dicembre 2011 — Stols/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Scrutinio per merito comparativo — Errore manifesto di valutazione — Assenza — Motivazione della decisione — Motivazione ad abundantiam — Motivo inconferente)

43

2012/C 032/85

Causa F-30/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 — de Fays/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Art. 73 dello Statuto — Diniego del riconoscimento dell’origine professionale di una malattia)

43

2012/C 032/86

Causa F-9/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 — Sabbag Afota/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Promozione — Esercizio di promozione 2010 — Insussistenza del rapporto informativo)

43

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/1


2012/C 32/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 25 del 28.1.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 13 del 14.1.2012

GU C 6 del 7.1.2012

GU C 370 del 17.12.2011

GU C 362 del 10.12.2011

GU C 355 del 3.12.2011

GU C 347 del 26.11.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-250/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle persone - Acquisto di un immobile destinato a nuova abitazione principale - Calcolo di un’agevolazione fiscale - Imposta di registro - Coerenza del regime fiscale)

2012/C 32/02

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel, R. Lyal e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, agente, e B. van de Walle de Ghelcke, advocaat)

Sostenuto da: Repubblica d’Ungheria (rappresentanti: R. Somssich, K. Borvölgyi e M.Z. Fehér, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18 CE, 43 CE e 56 CE nonché degli artt. 31 SEE e 40 SEE — Calcolo di un'agevolazione fiscale in occasione dell'acquisto di un bene immobile destinato a nuova abitazione principale — Considerazione dell'importo dell'imposta di registro versata in occasione dell'acquisto di una precedente abitazione principale soltanto se quest'ultima è situata nella Regione fiamminga

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Nural Ziebell, già Nural Örnek/Land Baden-Württemberg

(Causa C-371/08) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Artt. 7, primo comma, secondo trattino, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Direttive 64/221/CEE, 2003/109/CE e 2004/38/CE - Diritto di soggiorno di un cittadino turco nato nel territorio dello Stato membro ospitante e che ivi ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per oltre dieci anni in quanto figlio di un lavoratore turco - Condanne penali - Legittimità di una decisione di espulsione - Presupposti)

2012/C 32/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Nural Ziebell, già Nural Örnek

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione dell’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, sullo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Estensione ai cittadini turchi del campo di applicazione dell’art. 28, n. 3, lett. a) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), che autorizza l’espulsione dei cittadini dell’Unione solo per gravi motivi di pubblica sicurezza — Decisione di espulsione adottata a seguito di molteplici condanne penali nei confronti di un cittadino turco nato e residente da oltre 34 anni in Germania

Dispositivo

L’art. 14, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d’altro lato, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, dev’essere interpretato nel senso che:

la protezione contro l’allontanamento conferita da tale disposizione ai cittadini turchi non riveste la stessa portata di quella attribuita ai cittadini dell’Unione dell’art. 28, n. 3, lett. a) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e, pertanto, il regime di protezione contro l’allontanamento di cui beneficiano tali cittadini non può essere applicato, mutatis mutandis, a detti cittadini turchi ai fini della determinazione del senso e della portata del summenzionato art. 14, n. 1;

la suddetta disposizione della decisione n. 1/80 non osta a che un provvedimento di allontanamento fondato su motivi di ordine pubblico sia adottato nei confronti di un cittadino turco il quale sia titolare di diritti conferitigli dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, di detta decisione, nei limiti in cui il comportamento personale dell’interessato costituisca effettivamente una minaccia reale e sufficientemente grave che pregiudica un interesse fondamentale della società dello Stato membro ospitante e qualora tale provvedimento sia indispensabile per la salvaguardia di siffatto interesse. Spetta al giudice del rinvio valutare, in considerazione di tutti gli elementi rilevanti che caratterizzano la situazione del cittadino turco in questione, se nella causa principale un simile provvedimento sia fondato su motivi legittimi.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o dicembre 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-157/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito della nazionalità - Articolo 45 CE - Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri)

2012/C 32/04

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti:.J.M. de Grave e M.A.M. de Ree, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Slovenia (rappresentante: T. Mihelič, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 45 CE — Accesso alla professione notarile ed esercizio della stessa — Requisito della nazionalità — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri

Dispositivo

1)

Avendo imposto il requisito della nazionalità per l’accesso alla professione notarile, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 43 CE.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

(Causa C-253/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Acquisto di un bene immobile destinato a costituire una nuova abitazione principale - Determinazione della base imponibile dell’imposta prelevata sull’acquisto di beni immobili - Deduzione del valore dell’abitazione alienata dal valore dell’abitazione acquistata - Esclusione della deduzione se il bene alienato non è situato sul territorio nazionale)

2012/C 32/05

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: R. Somssich e Z. Fehér, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE — Normativa nazionale relativa all’imposta applicata sull’acquisto di proprietà diretta a subordinare, in fase di determinazione della base di detta imposta, la possibilità di dedurre dal valore dell’abitazione acquistata il valore dell’abitazione alienata purché quest’ultima sia situata sul territorio nazionale

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 26.9.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 — KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea

(Causa C-272/09 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dei tubi industriali in rame - Ammende - Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione - Ricorso giurisdizionale effettivo)

2012/C 32/06

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G. Rizza, avvocato, T. Graf, advokat, M. Piergiovanni, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e J. Bourke, agenti, assistiti da C. Thomas, solicitor)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 6 maggio 2009, causa T-127/04, KME Germany e a./Commissione con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/421/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.240 — Tubi industriali) (GU L 125, pag. 50) — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Impatto concreto sul mercato — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio, Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

(Cause riunite C-446/09 e C-495/09) (1)

(Politica commerciale comune - Lotta all’introduzione nell’Unione di merci contraffatte e usurpative - Regolamenti (CE) nn. 3295/94 e 1383/2003 - Deposito doganale e transito esterno di merci provenienti da Stati terzi e che costituiscono imitazioni o copie di prodotti tutelati, nell’Unione, da diritti di proprietà intellettuale - Intervento delle autorità degli Stati membri - Presupposti)

2012/C 32/07

Lingue processuali: l'olandese e l'inglese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Court of Appeal (England Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09), Nokia Corporation (C-495/09)

Convenuti: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

con l’intervento di: International Trademark Association

Oggetto

(C-446/09)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. b) del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341, pag. 8) — Immissione in libera pratica e vincolo ad un regime sospensivo — Diritto applicabile — Merci originarie di un paese terzo — Violazione dei diritti di proprietà intellettuale del titolare

(C-495/09)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Nozione di «merci contraffatte» — Merci recanti un marchio comunitario, in transito a partire da uno Stato terzo in cui sono state fabbricate e destinate al mercato di un altro Stato terzo — Telefoni cellulari «Nokia»

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure riguardanti l’introduzione nella Comunità, l’esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241, e il regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, devono essere interpretati nel senso che:

le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell’Unione europea da un diritto di marchio o copia di un prodotto ivi protetto da un diritto d’autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno non possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime sospensivo;

dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell’Unione europea; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell’Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell’Unione;

affinché l’autorità competente a statuire nel merito possa esaminare utilmente l’esistenza di una prova simile e degli altri elementi costitutivi di una violazione del diritto di proprietà intellettuale invocato, l’autorità doganale cui è stata presentata una domanda d’intervento, non appena dispone di indizi che consentano di sospettare l’esistenza di detta violazione, deve sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle stesse merci, e che

tra i predetti indizi possono figurare, segnatamente, il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione, l’assenza di informazioni precise o affidabili circa l’identità o l’indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, la mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti o di corrispondenza concernenti le merci di cui trattasi atti a far supporre che è possibile che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell’Unione europea.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.

GU C 37 del 13.2.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg

(Causa C-79/10) (1)

(Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Art. 14, n. 1, lett. b) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea - Utilizzazione di un aeromobile a fini diversi da quelli commerciali - Portata)

2012/C 32/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Resistente: Systeme Helmholz GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Nürnberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 11, n. 3, 14, n. 1, lett. b), e 15, n. 1, lett. j) della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Portata della deroga alla tassazione prevista per i prodotti energetici forniti ai fini della loro utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea effettuata da compagnie aeree — Voli effettuati a fini commerciali e di diporto con aeromobili appartenenti ad un’impresa diversa da una compagnia aerea

Dispositivo

1)

L’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che dell’esenzione dall’accisa sul carburante utilizzato per la navigazione aerea prevista da tale disposizione non può beneficiare un’impresa, come quella oggetto della causa principale, la quale, al fine di sviluppare la propria attività, utilizzi un aeromobile ad essa appartenente per provvedere agli spostamenti del proprio personale presso clienti o luoghi di svolgimento di fiere commerciali, laddove tali spostamenti non sono direttamente funzionali alla prestazione di servizi aerei a titolo oneroso da parte dell’impresa medesima.

2)

L’art. 15, n. 1, lett. j), della direttiva 2003/96 dev’essere interpretato nel senso che i carburanti utilizzati per l’effettuazione di voli andata e ritorno verso un’officina di manutenzione aeronautica non ricadono nella sfera di applicazione di tale disposizione.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 dicembre 2011 — France Télécom/Commissione europea, Repubblica francese

(Causa C-81/10 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime d’assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale - Nozione di «aiuto» - Legittimo affidamento - Termine di prescrizione - Obbligo di motivazione - Principio della certezza del diritto)

2012/C 32/09

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom (rappresentanti: S. Hautbourg, L. Olza Moreno et L. Godfroid, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e D. Grespan, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 novembre 2009, cause riunite T-427/04 e T-17/05, Francia e France Télécom/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dalla Repubblica francese e dalla ricorrente aventi ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione (GU 2005, L 269, pag. 30) — Violazione delle nozioni di «aiuto di Stato» e di «vantaggio» connesse con il regime di assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale per gli anni 1994-2002 — Violazione del principio del legittimo affidamento — Termine di prescrizione del regime di aiuti — Obbligo di motivazione e violazione del principio della certezza del diritto

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La France Télécom SA è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-125/10) (1)

(Proprietà intellettuale e industriale - Brevetti - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Art. 13 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Possibilità di rilasciare tale certificato nel caso in cui il periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione sia inferiore a cinque anni - Regolamento (CE) n. 1901/2006 - Art. 36 - Proroga della durata del certificato protettivo complementare)

2012/C 32/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co.)

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht — Interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Possibilità di rilasciare detto certificato nel caso in cui il periodo di tempo intercorso tra il deposito della domanda di registrazione del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità sia inferiore a cinque anni

Dispositivo

L’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1901, nel combinato disposto con l’art. 36 dello stesso regolamento n. 1901/2006, dev’essere interpretato nel senso che è consentito il rilascio di un certificato protettivo complementare per medicinali qualora il periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione europea sia inferiore a cinque anni. In tal caso, il termine di proroga pediatrica previsto dal regolamento n. 1901/2006 inizia a decorrere dalla data determinata deducendo, dalla data di scadenza del brevetto, la differenza tra cinque anni e la durata del periodo intercorso tra il deposito della domanda di brevetto e il rilascio della prima autorizzazione di immissione in commercio.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

(Causa C-145/10) (1)

(Competenza giurisdizionale in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Direttiva 93/98/CEE - Art. 6 - Tutela di fotografie - Direttiva 2001/29/CE - Art. 2 - Riproduzione - Utilizzo di un ritratto fotografico come modello per elaborare un identikit - Art. 5, n. 3, lett. d) - Eccezioni e limitazioni per le citazioni - Art. 5, n. 3, lett. e) - Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza - Art. 5, n. 5)

2012/C 32/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Eva-Maria Painer

Convenuti: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), degli artt. 1, n. 1, 5, n. 3, lett. d) ed e) nonché n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Pubblicazione di fotografie su diversi periodici, senza autorizzazione dell’autore e senza corretta citazione dello stesso — Competenza di un giudice a statuire su diversi ricorsi formulati nei confronti di una pluralità di convenuti per la medesima violazione del diritto d’autore e basati su fondamenti normativi sostanzialmente identici del diritto di due Stati membri — Violazione del diritto d’autore giustificata da obiettivi di pubblica sicurezza

Dispositivo

1)

L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il mero fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente.

2)

L’art. 6 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, deve essere interpretato nel senso che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di tale disposizione, dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto. Una volta accertato che il ritratto fotografico di cui trattasi presenta la qualità di un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a quella di cui beneficia ogni altra opera, ivi comprese quelle fotografiche.

3)

L’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere escluso che detto mezzo di comunicazione di massa contribuisca in singoli casi al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure adottate da queste ultime, senza che sia necessario, tuttavia, un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.

4)

L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

5)

L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata all’obbligo di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell’autore o dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado

(Causa C-157/10) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Imposta sulle società - Convenzione contro le doppie imposizioni - Divieto di detrarre l’imposta dovuta ma non riscossa in altri Stati membri)

2012/C 32/12

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Convenuta: Administración General del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 63 e 65 TFUE — Imposta sulle società — Normativa nazionale e convenzione in materia di doppia imposizione che vietano la deduzione dell’imposta dovuta, ma non versata, in altri Stati membri per i redditi percepiti sul loro territorio

Dispositivo

L’art. 67 del Trattato CEE e l’art. 1 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, che, nell’ambito dell’imposta sulle società e delle disposizioni contro la doppia imposizione, vieta di detrarre l’importo dell’imposta dovuta in altri Stati membri dell’Unione europea su redditi soggetti a detta imposta e realizzati nel territorio di questi, nel caso in cui l’importo, sebbene dovuto, non sia stato pagato in virtù di esenzioni, sgravi o altri vantaggi fiscali, nei limiti in cui siffatta normativa non sia discriminatoria rispetto al trattamento cui sono assoggettati gli interessi realizzati in detto Stato membro, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam

(Causa C-275/10) (1)

(Art. 88, n. 3, CE - Aiuti di Stato - Aiuto concesso sotto forma di garanzia al mutuante al fine di consentirgli la concessione di un finanziamento al mutuatario - Violazione di norme procedurali - Obbligo di recupero - Nullità - Poteri del giudice nazionale)

2012/C 32/13

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Residex Capital IV CV

Resistente: Gemeente Rotterdam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad del Nederlanden — Aiuti di Stato — Interpretazione dell’art. 108, n. 3, TFUE — Aiuto concesso sotto forma di garanzia a un finanziatore al fine di consentirgli di accordare un credito ad un finanziato — Violazione delle regole di procedura — Competenze dei giudici nazionali

Dispositivo

L’ultimo periodo dell’art. 88, n. 3, CE, dev’essere interpretato nel senso che i giudici nazionali sono competenti ad annullare una garanzia in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui sia stata data esecuzione ad un aiuto illegittimo per mezzo di una garanzia concessa dalla pubblica amministrazione al fine di assistere un finanziamento concesso da una società finanziaria a favore di un’impresa che non avrebbe potuto ottenere un finanziamento di tal genere in normali condizioni di mercato. Nell’esercizio di tale competenza, i giudici medesimi sono tenuti ad assicurare il recupero dell’aiuto e, a tal fine, possono disporre l’annullamento della garanzia, segnatamente, qualora, in assenza di misure procedurali meno vincolanti, detto annullamento sia idoneo a garantire o ad agevolare il ripristino della situazione concorrenziale precedente alla concessione della garanzia stessa.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

(Causa C-371/10) (1)

(Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione - Libertà di stabilimento - Art. 49 TFUE - Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri - Determinazione dell’importo del prelievo al momento del trasferimento della sede - Riscossione immediata dell’imposta - Proporzionalità)

2012/C 32/14

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: National Grid Indus BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell'art. 43 CE (attualmente art. 49 TFUE) — Norme tributarie nazionali che prevedono un'imposizione immediata all'uscita per le società che trasferiscono la loro sede o i loro attivi in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’art. 49 TFUE al fine di mettere in discussione la legittimità di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.

2)

L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che:

non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva — senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente — nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;

osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 — Chalkor AE Epexergasias Metallon/Commissione europea

(Causa C-386/10 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dei tubi idrotermosanitari in rame - Ammende - Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione - Ricorso giurisdizionale effettivo)

2012/C 32/15

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chalkor AE Epexergasias Metallon (rappresentante: I. Forrester QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e S. Noë, agenti, B. Doherty, barrister)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-21/05, Chalcor/Commissione, con la quale il Tribunale ha ridotto l’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 3 settembre 2004, 2006/485/CE, relativa a un procedimento di cui all'art. 81 del Trattato CE ed all'art. 53 dell'Accordo SEE (procedimento COMP/E-1/38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame)[notificata con numero di ruolo C(2004) 2826], concernente un sistema di attribuzione di volumi di produzione e di quote di mercato, nonché la fissazione di obiettivi e di aumenti di prezzi nel mercato europeo dei tubi idrotermosanitari in rame

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Chalkor AE Epexergasias Metallon è condannata alle spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 — KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea

(Causa C-389/10 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dei tubi idrotermosanitari in rame - Ammende - Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione - Ricorso giurisdizionale effettivo)

2012/C 32/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G. Rizza, avvocato, T. Graf, advokat, M. Piergiovanni, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e S. Noë, agenti, assistiti da C. Thomas, solicitor)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-25/05, KME Germany e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto una domanda volta alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con decisione della Commissione 3 settembre 2004, 2006/485/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 — Tubi sanitari in rame) [notificata con il numero C(2004) 2826] riguardante un sistema di attribuzione di volumi di produzione e di quote di mercato, nonché la fissazione di obiettivi e di aumenti di prezzi sul mercato europeo dei tubi sanitari in rame

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Churchill Insurance Company Limited/Benjamin Wilkinson e Tracy Evans/Equity Claims Limited

(Causa C-442/10) (1)

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli - Direttiva 84/5/CEE - Artt. 1, n. 4, e 2, n. 1 - Terzo vittima - Autorizzazione alla guida esplicita o implicita - Direttiva 90/232/CEE - Art. 1, primo comma - Direttiva 2009/103/CE - Artt. 10, 12, n. 1, e 13, n. 1 - Vittima di un incidente stradale quale passeggero di un veicolo per il quale è assicurata come conducente - Veicolo guidato da una persona non assicurata dalla polizza di assicurazione - Vittima assicurata non esclusa dal beneficio dell’assicurazione)

2012/C 32/17

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Convenuti: Benjamin Wilkinson, Equity Claims Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, e 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, 2009/103/CE, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) — Persona assicurata quale conducente di un veicolo, vittima di un incidente stradale, la quale, al momento dell’incidente, viaggi come passeggero su tale veicolo guidato da un’altra persona non assicurata ma autorizzata alla guida dalla vittima stessa — Disposizioni di diritto nazionale che producono l’effetto di escludere la vittima dal beneficio dell’assicurazione

Dispositivo

1)

L’art. 1, primo comma, della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e l’art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale produca l’effetto di escludere in modo automatico l’obbligo in capo all’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell’incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo.

2)

La soluzione della prima questione sottoposta non varia a seconda che l’assicurato vittima sia stato consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non era assicurata a tal fine, oppure sia stato convinto che lo fosse, ovvero non si sia posto domande a tale riguardo.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Immobilien Linz GmbH Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Causa C-492/10) (1)

(Fiscalità - Direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette - Raccolta di capitali - Art. 4, n. 2, lett. b) - Operazioni assoggettate all’imposta sui conferimenti - Aumento del patrimonio sociale - Prestazione effettuata da un socio - Accollo delle perdite registrate in forza di un impegno precedentemente assunto)

2012/C 32/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti

Ricorrente: Immobilien Linz GmbH Co KG

Convenuto: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz — Interpretazione dell’art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Operazioni assoggettate all’imposta sui conferimenti — Aumento del patrimonio sociale di una società di capitali — Eventuale inclusione in tale patrimonio dell’impegno assunto da un ente di diritto pubblico, unico socio di una tale società, di farsi carico delle perdite di quest’ultima

Dispositivo

L’art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che l’accollo del passivo di una società, effettuato da un socio in esecuzione di un impegno assunto da quest’ultimo prima che si registrasse tale passivo e diretto esclusivamente a garantirne il ripianamento, non aumenta il patrimonio sociale di tale società.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-515/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Decisione 2003/33/CE - Normativa nazionale - Discarica per rifiuti inerti - Ammissione dei rifiuti d’amianto-cemento)

2012/C 32/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e A. Marghelis, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Inesatta trasposizione dell’articolo 2 (punto e), dell’articolo 3, primo paragrafo, e dell’articolo 6 (punto d), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), e delle disposizioni dell’allegato alla decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11, pag. 27) — Normativa nazionale che istituisce una categoria di rifiuti «inerti e pericolosi», non conforme alla direttiva — Immissione in discarica dei rifiuti di amianto-cemento

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che i rifiuti di amianto-cemento siano trattati nelle discariche appropriate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni degli articoli 2, lettera e), 3, paragrafo 1, e 6, lettera d), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché delle disposizioni dell’allegato alla decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne

(Causa C-329/11) (1)

(Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, la pena della reclusione e un’ammenda)

2012/C 32/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Alexandre Achughbabian

Convenuto: Préfet du Val-de-Marne

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Paris — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Conformità d'una normativa nazionale che prevede una pena detentiva per un cittadino di un paese terzo per il solo motivo che il suo ingresso o il suo soggiorno nel territorio nazionale sono irregolari — Trattenimento ai fini del riaccompagnamento alla frontiera — Eventuale irregolarità dell’arresto

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretata nel senso che essa:

osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all’art. 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata; e

non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/12


Ordinanza della Corte 6 ottobre 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Commissione europea

(Cause riunite da C-448/10 P a C-450/10 P) (1)

(Impugnazione - Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità - Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di «agevolazione» - Principio della tutela del legittimo affidamento - Interpretazione del diritto nazionale - Snaturamento - Nozione - Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)

2012/C 32/21

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) (rappresentanti: T. Salonico, G. Barone e A. Marega, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e G. Conte, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 1o luglio 2010, causa T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA/Commissione europea, con cui il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408//CE, relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche (GU 2008, L 144, pag. 37)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, la Cementir Italia Srl e la Nuova Terni Industrie Chimiche SpA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 3 ottobre 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Repubblica federale di Germania

(Causa C-515/11)

2012/C 32/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe e.V.

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 2, n. 2, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE (1), sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che vi è azione nell’esercizio di competenze legislative anche nel caso di attività svolte da organismi e istituzioni che riguardino l’adozione di norme da parte dell’esecutivo in forza di un’autorizzazione conferita con legge del Parlamento.

2)

Nel caso in cui la prima questione debba essere risolta affermativamente, se i suddetti organismi e istituzioni siano esclusi dalla definizione di «autorità pubbliche» o lo siano solo per il periodo che termina con la conclusione del procedimento legislativo.


(1)  GU L 41, pag. 26.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgio) il 7 novembre 2011 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e a.

(Causa C-559/11)

2012/C 32/23

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Pelckmans Turnhout NV

Convenute: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV

Questioni pregiudiziali

1)

«Se tenere aperto un negozio sette giorni alla settimana e fare pubblicità a detta apertura debba essere considerato come un’azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori, e dunque come una pratica commerciale ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

2)

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, o altre disposizioni del diritto dell’Unione, come ad esempio gli artt. 34 o 35 TFUE o gli artt. 49 o 56 TFUE, ostino ad una disposizione nazionale come quella prevista agli artt. 8-14 della legge 10 novembre 2006 che — salve talune eccezioni elencate nella legge — obbligano i commercianti a scegliere un giorno di chiusura settimanale per il negozio, atteso che al commerciante viene comunque vietato tenere aperto il suo negozio sette giorni alla settimana, senza riguardo all’effetto che ciò ha o può avere sul consumatore medio e senza riguardo al fatto se detto comportamento nelle circostanze concrete possa essere considerato come contrario alla diligenza professionale o alle pratiche commerciali leali, ed anche senza riguardo al fatto che, oltre a detta legge, il riposo dei lavoratori ai sensi del diritto del lavoro è garantito da altre normative».


(1)  GU L 149, pag. 22.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 novembre 2011 — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

(Causa C-574/11)

2012/C 32/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Novartis AG

Convenuta: Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 (1) debbano essere interpretati nel senso che la protezione di un certificato protettivo complementare, rilasciato per un singolo principio attivo (nella specie il Valsartan), si estenda a un preparato sotto forma di composizione di principi attivi contenente il detto principio attivo (nella specie, il valsartan + l’hidroclorotiazida).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) GU. L 152, pag. 1.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 21 novembre 2011 — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

(Causa C-577/11)

2012/C 32/25

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: DKV Belgium

Convenuta: Association belge des consommateurs test-achats ASBL

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 29, [secondo comma] e 39, [n.] 3, della direttiva 92/49/CEE (1) e 8, n. 3, [terzo comma] della direttiva 73/239/CEE (2), da un lato, e gli artt. 49 e 56 TFUE, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che essi vietano agli Stati membri di prevedere, nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale, disposizioni ai sensi delle quali il premio, la franchigia e la prestazione possono essere adeguati, alla data di scadenza annuale del premio, solo:

sulla base dell’indice dei prezzi al consumo;

sulla base di uno o più indici specifici, ai costi dei servizi coperti dai contratti privati di assicurazione malattia [denominato «indice medico»] se e nella misura in cui l’evoluzione di tale o tali indici superi quella dell’indice dei prezzi al consumo;

dietro autorizzazione di un’autorità amministrativa, incaricata del controllo delle imprese di assicurazione, adita su richiesta dell’impresa di assicurazione interessata, qualora tale autorità constati che l’applicazione della tariffa di detta impresa, nonostante gli adeguamenti calcolati in base agli indici previsti nei paragrafi precedenti, dà luogo o rischia di dar luogo a perdite, e le permetta quindi di adottare misure dirette al bilanciamento delle proprie tariffe, le quali possono comportare un adeguamento delle condizioni di copertura.


(1)  Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1).

(2)  Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3).


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portogallo) il 22 novembre 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e altri

(Causa C-579/11)

2012/C 32/26

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Parti

Ricorrente: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)

Convenuti: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Comissão Diretiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Controinteressati: Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Ministério da Saúde, Instituto do Desporto de Portugal (IP)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 5-8, 22, 32, 34, 35 e 56, del regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083 (1) nonché agli artt. 174, 175 e 176 del TFUE debbano essere interpretati nel senso che non sono ammesse eccezioni al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, cioè nel senso che le spese relative ad operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione possono essere finanziate nell’ambito dei programmi operativi soltanto qualora siano realizzate nell’ambito delle NUTS II (Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica) contemplate da ciascuno di questi programmi.

2)

In particolare, se le summenzionate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che non è consentito alle autorità nazionali stabilire norme in virtù delle quali, in deroga al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, possono essere considerati sovvenzionabili investimenti che, per la loro ubicazione geografica o per l’ubicazione geografica dell’ente beneficiario, non si situano all’interno delle regioni NUTS II dei programmi operativi specificamente indirizzati all’obiettivo «convergenza», [che] si considereranno sovvenzionabili nell’ambito dei detti programmi operativi.

3)

Se, al contrario, il diritto comunitario e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 5-8, 22, 32, 34, 35 e 56 del regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006 n. 1083, e agli artt. 174, 175 e 176 del TFUE, debbano essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di deroghe al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, consentendo alle autorità nazionali di adottare disposizioni che permettono di considerare le spese relative ad operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei programmi operativi anche qualora non vengano effettuate nelle regioni NUTS II contemplate da ciascuno dei detti programmi, specialmente quando si tratta di spese/operazioni con un rilevante effetto di ricaduta («spill over effect»), ossia di spese che si giustificano in virtù della natura delle operazioni e dell’effetto moltiplicatore prodotto in regioni diverse da quelle in cui viene realizzato l’investimento.

4)

Più in particolare, se le citate disposizioni di diritto dell’Unione non impediscano alle autorità nazionali di stabilire norme che permettono di considerare sovvenzionabili, nell’ambito dei programmi operativi rivolti all’obiettivo «convergenza», investimenti che, per la loro ubicazione geografica o per l’ubicazione geografica dell’ente beneficiario, non si situano all’interno delle regioni NUTS II dell’obiettivo «convergenza», specialmente ove si tratti di investimenti/operazioni con un rilevante effetto di ricaduta («spill over effect»), ossia che si giustifichino in virtù della natura delle operazioni e dell’effetto moltiplicatore prodotto in regioni diverse da quelle in cui viene realizzato l’investimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 25 novembre 2011 — Christoph Becker/Société Air France SA

(Causa C-594/11)

2012/C 32/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Christoph Becker.

Convenuta: Société Air France SA.

Questione pregiudiziale

Se al passeggero spetti una compensazione pecuniaria in base all’art. 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), qualora il volo sia stato ritardato per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti nell’art. 6, n. 1, del regolamento, ma l’arrivo alla destinazione finale avvenga almeno tre ore dopo l’orario d’arrivo previsto.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 12 di Madrid (Spagna) il 28 novembre 2011 — Genil 48, S.L. e Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter S.A., e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Causa C-604/11)

2012/C 32/28

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 12 di Madrid.

Parti

Ricorrenti: Genil 48, S.L. e Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L.

Convenute: Bankinter S.A., e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la proposta di uno swap di interessi ad un cliente, al fine di coprire il rischio di variazioni dei tassi di interesse relativi ad altri prodotti finanziari, debba essere considerata un servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alla definizione di cui all’art. 4, n. 1, [sub 4)], della direttiva 2004/39/CE (Mifid) (1).

2)

Qualora non venga effettuata la valutazione di adeguatezza, prevista dall’art. 19, n. 4, della citata direttiva nel caso di un investitore al dettaglio, se tale omissione comporti la nullità assoluta del contratto sottoscritto dall’investitore con l’impresa di investimento.

3)

Nel caso in cui il servizio prestato nei termini appena descritti non debba essere considerato un servizio di consulenza in materia di investimenti, se il mero fatto di procedere all’acquisto di un prodotto finanziario complesso come uno swap di interessi senza che sia stata effettuata la valutazione di appropriatezza prevista dall’art. 19, n. 5, della direttiva Mifid, per causa imputabile all’impresa di investimento, comporti la nullità assoluta del contratto.

4)

Se il fatto che un ente creditizio proponga ad un cliente uno strumento finanziario complesso vincolato ad altri prodotti finanziari costituisca un motivo sufficiente per escludere l’applicazione degli obblighi di procedere alle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza previste dall’art. 19 della direttiva Mifid, che l’impresa di investimento è tenuta ad effettuare sul cliente al dettaglio.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/16


Ricorso presentato il 30 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-613/11)

2012/C 32/29

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia

dichiarare che, non avendo preso, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare l’aiuto di Stato giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno con la decisione [2008/92/CE] della Commissione, del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell'Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna (notificata l’11 luglio 2007 e pubblicata in G.U. L 29 del 2 febbraio 2008, pag. 24), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 2 e 5 di tale decisione e dal Trattato TFUE, nonché;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per eseguire la decisione 2008/92 è scaduto l’11 settembre 2007.

Ad oggi la Repubblica italiana non avrebbe ancora provveduto al completo recupero degli aiuti dichiarati illegittimi dalla decisione in questione o ad informare la Commissione dell'avvenuto recupero. Le difficoltà giuridiche e pratiche addotte dall’Italia per giustificare il ritardo dell'esecuzione di tale decisione non sarebbero, peraltro, idonee a configurare un’impossibilità assoluta del recupero conformemente alla giurisprudenza della Corte né l’Italia avrebbe mai invocato una tale impossibilità assoluta.

La Commissione lamenta, inoltre, che l'Italia l'avrebbe informata con ritardo dell'avanzamento del procedimento nazionale di esecuzione della decisione, violando l’obbligo d’informazione imposto dalla decisione in questione, nonché dal principio di leale cooperazione.


Tribunale

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/17


Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione

(Causa T-291/04) (1)

(Ambiente e protezione dei consumatori - Classificazione, imballaggio e etichettatura del bromuro di propile in quanto sostanza pericolosa - Direttiva 2004/73/CE - Direttiva 67/548/CEE - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Ricorso di annullamento - Domanda tardiva di adattamento delle conclusioni - Interesse ad agire - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità - Responsabilità extracontrattuale - Sentenza della Corte che si pronuncia sulla validità della direttiva 2004/73 - Identità d’oggetto)

2012/C 32/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Enviro Tech Europe Ltd (Kingston upon Thames, Regno Unito), e Enviro Tech International, Inc. (Melrose Park, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, successivamente P. Oliver e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di sospensione dell’inclusione del bromuro di propile nella direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1, rettificata con GU L 216, pag. 3), nella misura in cui la direttiva 2004/73 ha classificato il bromuro di propile come sostanza avente talune proprietà pericolose e, dall’altro, una domanda di risarcimento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Enviro Tech Europe Ltd e la Enviro Tech International, Inc. sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/17


Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-377/07) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici concernenti le tecnologie per l'interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment - Rigetto dell’offerta di un offerente - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Responsabilità extracontrattuale)

2012/C 32/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, assistito dall’avv. J. Stuyck)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 13 luglio 2007 di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto concernente le «tecnologie per l'interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment» (GU S 128), nonché della decisione di attribuire l’appalto a un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/18


Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-232/08) (1)

(«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Misure di sviluppo rurale - “Zone svantaggiate” e “Agroambiente” - Sistemi nazionali di gestione, controllo e sanzioni - Rettifica finanziaria forfettaria»)

2012/C 32/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti. F. Probst, agente, assistito dagli avv.ti M. Theisen e K. Spitz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. van Rijn, in seguito F. Clotuche-Duvieusart e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 8 aprile 2008, 2008/321/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 109, pag. 35)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/18


Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Konsum Nord/Commissione

(Causa T-244/08) (1)

(Aiuti di Stato - Prezzi di vendita di un terreno - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che ordina il suo recupero - Criterio dell’investitore privato - Determinazione del prezzo di mercato)

2012/C 32/33

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Svezia) (rappresentanti: avv.ti U. Öberg e I. Otken Eriksson)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, P. Dejmek e J. Enegren, poi C. Giolito e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2008, 2008/366/CE, riguardante l’aiuto di Stato C 35/06 (ex NN 37/06) concesso dalla Svezia alla Konsum Jämtland ekonomisk förening (GU L 126, pag. 3)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 30 gennaio 2008, 2008/366/CE, riguardante l’aiuto di Stato C 35/06 (ex NN 37/06) concesso dalla Svezia alla Konsum Jämtland ekonomisk förening è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Konsum Nord ekonomisk förening.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/18


Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 — CDC Hydrogene Peroxide/Commissione

(Causa T-437/08) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Indice del fascicolo amministrativo di un procedimento in materia d’intese - Diniego d’accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile)

2012/C 32/34

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv. R. Wirtz, successivamente avv.ti Wirtz e S. Echement e, da ultimo, avv.ti T. Funke, A. Kirschstein e D. Stein)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira, A. Antoniadis e O. Weber, successivamente A. Bouquet, Costa de Oliveira e Antoniadis, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska e S. Johannesson, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: inzialmente avv. C. Steinle e, successivamente, avv.ti C. Steinle e M. Holm Hadulla)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2008, SG.E3/MM/psi D(2008) 6658, che nega l’accesso completo all’indice del fascicolo del procedimento COMP/F/38.620 — Perossido d’idrogeno e perborato

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 8 agosto 2008, SG.E3/MM/psi D(2008) 6658, che nega l’accesso completo all’indice del fascicolo del procedimento COMP/F/38.620 — Perossido d’idrogeno e perborato, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide).

3)

Il Regno di Svezia e la Evonik Degussa GmbH sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/19


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Nycomed Danmark/EMA

(Causa T-52/09) (1)

(Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale - Regolamento (CE) n. 1901/2006 - Domanda di deroga all’obbligo di presentare un piano di indagine pediatrica - Decisione di rigetto dell’EMA - Sviamento di potere)

2012/C 32/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente C. Schoonderbeek e H. Speyart van Woerden, avvocati, poi C. Schoonderbeek)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e P. Antunes, agenti); Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e C. Pochet, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski e H. Walker, agenti, assistiti da J. Stratford, barrister); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A. Adam, R. Loosli Surrans e J.-S. Pilczer, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e M. Šimerdová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) 28 novembre 2008, recante rigetto della domanda della ricorrente volta alla concessione di una deroga specifica riguardante il perfluorobutano, a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1901/2006 quale modificato

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nycomed Danmark ApS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), comprese quelle afferenti al procedimento sommario.

3)

La Repubblica portoghese, il Regno del Belgio, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/19


Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Meica/UAMI — Bösigner Fleischwaren (Schinken King)

(Causa T-61/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Schinken King - Marchio nazionale denominativo anteriore King - Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori Curry King - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009))

2012/C 32/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Germania) (rappresentante: avv. S. Russlies)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Führer e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 dicembre 2008 (procedimento R 1049/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG e la Bösinger Fleischwaren GmbH

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 dicembre 2008 (procedimento R 1049/2007-1) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/20


Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

(Causa T-62/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PROTI SNACK - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER - Produzione tardiva di documenti - Potere di valutazione conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) - Nozione di “disposizione contraria” - Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95)

2012/C 32/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: avv. A. Dreyer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, Francia)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 dicembre 2008 (procedimento R 740/2008-4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Bernhard Rintisch e la Bariatrix Europe Inc. SAS

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/20


Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL)

(Causa T-109/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIVITAL - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER - Produzione tardiva di documenti - Potere di valutazione conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) - Nozione di “disposizione contraria” - Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95)

2012/C 32/38

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: avv. A. Dreyer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, Francia) (rappresentante: avv. F. Baujoin)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 1660/2007-4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Bernhard Rintisch e la Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/21


Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE)

(Causa T-152/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIACTIVE - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER - Produzione tardiva di documenti - Potere di valutazione conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Nozione di “disposizione contraria” - Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95)

2012/C 32/39

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: avv. A. Dreyer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, Francia) (rappresentante: avv. F. Baujoin)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2009 (procedimento R 1661/2007-4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Bernhard Rintisch e la Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/21


Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 — Mövenpick/UAMI (PASSIONATELY SWISS)

(Causa T-377/09) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio denominativo comunitario PASSIONATELY SWISS - Impedimento assoluto alla registrazione - Indicazione geografica di provenienza - Assenza di carattere distintivo)

2012/C 32/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mövenpick-Holding (Cham, Svizzera) (rappresentante: avv. M. Taxhet)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 luglio 2009 (procedimento R 1457/2008-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo PASSIONATELY SWISS come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mövenpick Holding è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/21


Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio

(Causa T-423/09) (1)

(Dumping - Importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Cina - Regolamento che chiude un riesame intermedio - Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione - Considerazione dell’imposta sul valore aggiunto del paese di origine - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso dell’inchiesta iniziale - Mutamento di circostanze - Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009])

2012/C 32/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (Dashiqiao, Cina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, in seguito J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, in seguito da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 7), in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce nei confronti della ricorrente eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo di calcolo applicato nel corso dell’inchiesta iniziale per tener conto del mancato rimborso dell’IVA cinese sull’esportazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/22


Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK/UAMI — Sportfive (QUALIFIER)

(Causa T-424/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo QUALIFIER - Marchio comunitario denominativo anteriore Qualifiers 2006 - Rifiuto di registrazione - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 32/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sportfive GmbH & Co. KG (Colonia, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 11 agosto 2009 (procedimento R 1291/2008-4), relativa ad un’opposizione tra la Sportfive GmbH & Co. KG e la Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/22


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Völkl/UAMI — Marker Völkl (VÖLKL)

(Causa T-504/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitariodenominativo VÖLKL - Marchio internazionale denominativo anteriore VÖLKL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Parziale rifiuto di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e regola 22, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione - Articolo 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009 - Domanda di riforma della decisione della commissione di ricorso - Articolo 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009)

2012/C 32/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: avv. C. Raßmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Marker Völkl International GmbH (Baar, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Bauer)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 settembre 2009 (procedimento R 1387/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Marker Völkl International GmbH e la Völkl GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 settembre 2009 (procedimento R 1387/2008-1) è annullata.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Völkl GmbH & Co. KG.

4)

La Marker Völkl International GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/23


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Spagna/Commissione

(Causa T-106/10) (1)

(FEOGA - Sezione “Orientamento” - Riduzione di un contributo finanziario - Programma d’iniziativa comunitaria Leader+ - Articolo 4 del regolamento (CE) n. 438/2001 - Proporzionalità)

2012/C 32/44

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009, C(2009) 10136 def., relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie alla parte della sezione Orientamento del FEAGA, corrispondente al Programma d’iniziativa comunitaria CCI 2000.ES.06.0.PC.003 (Spagna — Leader+ Aragon)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 113 del 1.5.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/23


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Vuitton Malletier/UAMI — Friis Group International (Rappresentazione di un dispositivo di chiusura)

(Causa T-237/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso - Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 32/45

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto ed E. Gavuzzi)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Friis Group International ApS (Copenhagen, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Type Jardorf)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 febbraio 2010 (procedimento R 1590/2008-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Friis Group International Aps e la Louis Vuitton Malletier

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 febbraio 2010 (procedimento R 1590/2008-1) è annullata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio comunitario numero 3 693 116 per «bijoux, compresi anelli, portachiavi, fibbie ed orecchini, gemelli, braccialetti, ciondoli, spille, collane, spille per cravatte, ornamenti, medaglioni;orologeria, nonché strumenti ed apparecchi cronometrici, compresi orologi, scatole per orologi, sveglie;schiaccianoci in metalli preziosi, loro leghe o in placcato, candelieri in metalli preziosi, loro leghe o in placcato» della classe 14 e per i prodotti «cuoio e sue imitazioni» e «parapioggia» della classe 18.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Louis Vuitton Malletier, la Friis Group International ApS e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/23


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Commissione/Pachtitis

(Causa T-361/10 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Procedure di selezione - Bando di concorso - Concorso generale - Mancata ammissione alla prova scritta in seguito al risultato ottenuto nei test di accesso - Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice)

2012/C 32/46

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e I. Chatzigiannis, agenti, quindi J. Currall, assistiti da E. Antypas e E. Bourtzalas, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia) (rappresentanti: P. Giatagantzidis e K. Kyriazi, avvocati); e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. Dimitrios Pachtitis nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/24


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Häfele/UAMI (Mixfront)

(Causa T-425/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Mixfront - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 32/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Eck e J. Dönch)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi R. Manea, e infine A. Pohlmann, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2010 (procedimento R 338/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Mixfront come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Häfele GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/24


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Allen e a./Commissione

(Causa T-433/10 P) (1)

(Impugnazione - Personale impiegato nella joint venture JET - Applicazione di uno status giuridico diverso da quello di agente temporaneo - Risarcimento del danno materiale subito - Termini di ricorso - Tardività - Termine ragionevole)

2012/C 32/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Allen (Horspath, Regno Unito) e gli altri 109 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (Rappresentanti: K. Lasok, QC, e B. Lask, barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 13 luglio 2010, causa F-103/09, Allen e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. John Allen e gli altri 109 ricorrenti, i cui nomi compaiono in allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/24


Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Francia/Commissione

(Causa T-488/10) (1)

(FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica - Ricorso di annullamento - Appalti pubblici - Direttiva 93/37/CEE - Nozione di “sovvenzione diretta” - Nozione di “impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero” - Obbligo di motivazione - Principio di proporzionalità)

2012/C 32/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, C(2010) 5229, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell’obiettivo 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica in Francia

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/25


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Häfele/UAMI (Vorfront)

(Causa T-531/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Vorfront - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 32/50

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Eck e J. Dönch)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi R. Manea ed infine A. Pohlmann, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 settembre 2010 (procedimento R 570/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Vorfront come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Häfele GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/25


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — De Luca/Commissione

(Causa T-563/10 P) (1)

(Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Funzionari - Nomina ad un posto di un gruppo di funzioni superiore a seguito di un concorso generale - Entrata in vigore del nuovo Statuto - Disposizioni transitorie - Art. 12, n. 3, dell’allegato VIII dello Statuto)

2012/C 32/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J.-N. Louis e S. Orlandi)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente), e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 30 settembre 2010, causa F-20/06, De Luca/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni incidentali sono respinte.

2)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 30 settembre 2010, causa F-20/06, De Luca/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/25


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Commissione/Vicente Carbajosa e a.

(Causa T-6/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale - Non ammissione a partecipare alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto ai test di accesso - Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione di esame - Principio del contraddittorio)

2012/C 32/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgio); Niina Lehtinen (Bruxelles); e Myriam Menchén (Bruxelles) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas)

Oggetto

Impugnazione promossa avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 ottobre 2010, Vicente Carbajosa e a./Commission (F-9/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 ottobre 2010, Vicente Carbajosa e a./Commission (F-9/09) è annullate per la parte in cui annulla le decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non iscrivere la sig.ra Isabel Vicente Carbajosa per il concorso EPSO/AD/117/08 e le sig.re Niina Lehtinen e Myriam Menchén per il concorso EPSO/AD/116/08 sulla lista dei candidati invitati a presentare una candidatura completa.

2)

Le decisioni dell’EPSO di non iscrivere la sig.ra Vicente Carbajosa per il concorso EPSO/AD/117/08 e le sig.re Lehtinen e Menchén per il concorso EPSO/AD/116/08 sulla lista dei candidati invitati a presentare una candidatura completa sono annullate.

3)

Le sig.re Vicente Carbajosa, Lehtinen e Menchén e la Commissionee europea sopporteranno le proprie spese relative al presente procedimento.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/26


Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 — Häfele/UAMI (Infront)

(Causa T-166/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Infront - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 32/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Eck e J. Dönch)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Manea, poi A. Pohlmann, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 gennaio 2011 (procedimento R 1711/2010-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo Infront come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Häfele GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/26


Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Fon Wireless/UAMI — nfon (nfon)

(Causa T-283/11)

2012/C 32/54

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fon Wireless Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. F. Brandolini Kujman)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: nfon AG (Monaco, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso, con tutti i documenti ad esso allegati e le corrispondenti copie;

ammettere le prove proposte;

accogliere la domanda, annullando e privando di efficacia la decisione emanata dalla quarta commissione di ricorso dell’UAMI il 18 marzo 2011 nel procedimento R 1017/2009-4, e, di conseguenza, negare la registrazione del marchio comunitario n. 6.206.321 «nfon»;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: nfon AG

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «nfon» per beni e servizi delle classi 9, 35 e 38.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario e nazionale figurativo e denominativo «fon» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché i marchi confrontati sarebbero simili, e violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la nfon AG intenderebbe sfruttare la notorietà acquisita dai marchi anteriori.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/26


Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (Servizio da caffè con striature)

(Causa T-566/11)

2012/C 32/55

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Viejo Valle, SA (L’Olleria, Spagna) (rappresentante: avv. I. Temiño Ceniceros, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il presente ricorso insieme con i suoi allegati;

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2011, procedimento R 1054/2010-3;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Disegno n. 384.912-0001, che raffigura una porcellana con ornamento; una tazzina da caffè con piattino

Titolare del marchio comunitario: Ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del modello o disegno comunitario: Etablissements Coquet SA.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002, dato che il modello comunitario costituisce un uso non autorizzato di un’opera protetta dalla normativa sul diritto di autore di uno Stato membro

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell’art. 28, n. 1, lett. b), iii), del regolamento n. 2245/2002, dato che il convenuto non avrebbe debitamente documentato né l’opera protetta su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, né la sua titolarità, né l’oggetto della stessa.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/27


Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (scodella con striature)

(Causa T-567/11)

2012/C 32/56

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Viejo Valle, SA (L’Olleria, Spagna) (rappresentante: avv. I. Temiño Ceniceros)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il presente ricorso insieme con i suoi allegati;

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2011, procedimento R 1055/2010-3;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Disegno n. 384.912-0009, che raffigura una porcellana con ornamento; una scodella

Titolare del marchio comunitario: Ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del modello o disegno comunitario: Etablissements Coquet SA

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002, dato che il modello comunitario costituisce un uso non autorizzato di un’opera protetta dalla normativa sul diritto di autore di uno Stato membro

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell’art. 28, n. 1, lett. b), iii), del regolamento n. 2245/2002, dato che il convenuto non avrebbe debitamente documentato né l’opera protetta su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, né la sua titolarità, né l’oggetto della stessa.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/27


Ricorso proposto il 15 novembre 2011 — Atlas Transport/UAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

(Causa T-584/11)

2012/C 32/57

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Alfred Hartmann (Leer, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1osettembre 2011, procedimento R 2262/2010-1;

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo «ATLAS TRANSPORT» per servizi della classe 39.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Alfred Hartmann.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione della decadenza.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: violazione della regola 40, n. 5, in combinato disposto con la regola 22 del regolamento di esecuzione n. 2868/95 per valutazione erronea delle prove; violazione dell’art. 15 del regolamento n. 207/2009, in quanto la convenuta si sarebbe limitata ad un’interpretazione letterale di tale articolo per valutare l’uso serio del marchio per i servizi interessati; violazione dell’art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto la convenuta avrebbe citato un unico riferimento per determinare il significato del termine «trasporti» e avrebbe valutato quest’ultimo riferimento in modo insufficiente e quindi negligente; violazione dell’art. 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009, in quanto la convenuta non avrebbe avvalorato chiaramente la sua analisi giuridica; violazione degli artt. 75, secondo periodo e 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 per violazione del diritto della ricorrente di essere sentita.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/28


Ricorso proposto il 17 novembre 2011 — Phonebook of the World/UAMI — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Causa T-589/11)

2012/C 32/58

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Phonebook of the World (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Bertrand)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seat Pagine Gialle SpA (Milano)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione interna (marchi, disegni e modelli) del 4 agosto 2011, procedimento R 1541/2010-2;

annullare la registrazione del marchio comunitario «PAGINE GIALLE» n. 161380, registrato nelle classi 16 e 35 dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «PAGINE GIALLE», per prodotti e servizi delle classi 16 e 35 — registrazione di marchio comunitario n. 161380

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha basato la propria domanda sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, deducendo, in particolare, che il marchio comunitario è stato registrato in violazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso si è rifiutata di applicare i principi generali di diritto comunitario, segnatamente i principi sanciti dal Tribunale di primo grado nella causa T-322/03, Telefon & Buch/UAMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), nonché di applicare le proprie conclusioni secondo cui le parole «PAGINE GIALLE» sono prive di carattere distintivo per il pubblico italiano.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/29


Ricorso proposto il 15 novembre 2011 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/UAMI — Henkel (SUPER GLUE)

(Causa T-591/11)

2012/C 32/59

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Repubblica di Polonia) (rappresentante: avv. M. Konieczyński, adwokat)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Henkel Corp. (Gulph Mills, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2011 nel procedimento R 1147/2010-4;

condannare il convenuto alle spese, ivi comprese le spese di rappresentanza processuale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta un tubo di colore bianco-nero-grigio-giallo, comprendente l’elemento denominativo «SUPER GLUE», per merci classificate nelle classi 1 e 16 (domanda di registrazione n. 7 262 405)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo registrato nel Benelux n. 377 517«SUPERGLUE» per merci classificate nelle classi 1 e 16

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento del ricorso

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) in rapporto alla constatazione della somiglianza dei marchi nonché della possibilità di indurre in errore operatori economici.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 27 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24 marzo 2009, pag. 1).


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/29


Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — MPDV Mikrolab/UAMI (Lean Performance Index)

(Causa T-598/11)

2012/C 32/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Germania) (rappresentante: avv.to W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2011, procedimento R 131/2011-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Lean Performance Index» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 42.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/29


Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)

(Causa T-599/11)

2012/C 32/61

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. De Simone e G. Orsoni)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EMI (IP) Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 settembre 2011, procedimento R 2439/2010-1; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENI», per prodotti e servizi delle classi 1-4, 6-7, 9, 11, 14, 16-19, 22, 25 e 35-45 — domanda di marchio comunitario n. 6488076

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 4197315 del marchio denominativo «EMI», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42; registrazione comunitaria n. 6167357 del marchio figurativo «EMI», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente contesta la citata decisione della prima commissione di ricorso per i seguenti tre motivi: (i) erronea e non motivata constatazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi, basata su un’interpretazione e su un’applicazione inesatte della giurisprudenza precedente in materia; (ii) erronea interpretazione ed applicazione della sentenza Praktiker che denota una comprensione errata dei principi anti-monopolio che la sottendono e in particolare del motivo ispiratore dell’introduzione della registrabilità dei servizi di vendita al dettaglio; ed (iii) erronea constatazione della somiglianza dei segni e del rischio di confusione.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/30


Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Schuhhaus Dielmann/UAMI — Carrera (Carrera panamericana)

(Causa T-600/11)

2012/C 32/62

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carrera SpA (Caldiero, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2011, procedimento R 1989/2010-1;

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Carrera panamericana» per prodotti delle classi 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Carrera SpA.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «CARRERA» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/30


Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — Pêra-Grave/UAMI — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

(Causa T-602/11)

2012/C 32/63

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pêra-Grave Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (Évora, Portogallo) (rappresentante: avv. J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fundação Eugénio De Almeida (Évora, Portogallo)

Conclusioni

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 settembre 2011, procedimento R 1797/2010-2, con la conseguenza che l’opposizione diretta contro il marchio richiesto sarà respinta nel suo complesso e la registrazione del marchio richiesto consentita nella sua integralità; e

condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA», per prodotti della classe 33 — Domanda di marchio comunitario n. 7291669.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 283684 del marchio figurativo «VINHO PÊRAMANCA TINTO», per prodotti della classe 33; registrazione portoghese n. 308864 del marchio figurativo «VINHO PÊRAMANCA BRANCO», per prodotti della classe 33; registrazione portoghese n. 405797 del marchio figurativo «PÊRAMANCA», per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento dell’opposizione e del ricorso, annullamento della decisione e rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti contestati.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso: i) ha commesso un errore di diritto nel sottovalutare l’importanza complessiva delle numerose differenze visive, auditive e concettuali esistenti tra i segni e nell’esagerare, sopravvalutandone l’importanza, l’impressione complessivo dell’unico elemento comune che contengono, costituito dagli elementi verbali «PERA» e «MANCA»; e ii) ha applicato erroneamente alla causa in esame i principi e l’impostazione seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza «TERRANUS/TERRA», T-332/05 e ha erroneamente ritenuto che il grado di somiglianza complessiva tra i segni a confronto sarebbe sufficiente a creare un rischio di confusione.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/31


Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — Mega Brands/UAMI — Diset (MAGNEXT)

(Causa T-604/11)

2012/C 32/64

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mega Brands International, Lussemburgo, Zweigniederlassung Zug (Zug, Svizzera) (rappresentante: avv. A. Nordemann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diset, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 settembre 2011, procedimento R 1695/2010-4 e rigetto dell’opposizione n. B 1383639; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «MAGNEXT», per prodotti della classe 28 — Domanda di marchio comunitario n. 6588991.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2550099 del marchio denominativo «MAGNET 4» per prodotti della classe 28; registrazione comunitaria n. 3840121 del marchio figurativo in blu e bianco «Diset Magnetics» per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario nel suo complesso:

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/31


Ricorso proposto il 29 novembre 2011 — Novartis/UAMI — Organic (BIOCERT)

(Causa T-605/11)

2012/C 32/65

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. M. Douglas)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dr. Organic Ltd (Swansea, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 settembre 2011, procedimento R 1030/2010-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BIOCERT», per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 35 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 7134984

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione austriaca n. 136273 del marchio denominativo «BIOCEF», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha interpretato erroneamente i principi generali sanciti dai giudici europei e ha erroneamente concluso che non sussiste rischio di confusione tra «BIOCEF» e «BIOCERT»; e (ii) ha erroneamente basato la sua decisione su fatti che non sono stati comunicati dalle parti del procedimento.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/32


Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Woodman Labs/UAMI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

(Causa T-606/11)

2012/C 32/66

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Woodman Labs, Inc. (Sausalito, Stati Uniti d’America) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 2 Mas 2 Publicidad Integral, SL (Vitoria-Gasteiz, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 settembre 2011, procedimento R 876/2010-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HERO», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 6750376

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5883533 del marchio figurativo, nei colori oro e nero, «hero PICTURES», per prodotti e servizi delle classi 9 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento della domanda di marchio comunitario per una parte dei prodotti rientranti nella classe 9

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente sussistente un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/32


Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Beifa Group/UAMI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumenti per scrivere)

(Causa T-608/11)

2012/C 32/67

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beifa Group Co. Ltd (anteriormente: Ningbo Beifa Group Co. Ltd) (Zhejiang, Cina) (rappresentanti: R. Davis, Barrister, e N. Cordell, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 agosto 2011, procedimento R 1838/2010-3; e

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: un disegno o modello per il prodotto «strumenti per scrivere» — disegno o modello comunitario registrato n. 352315-0007

Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione tedesca n. 30045470.8 del marchio figurativo raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16; registrazione tedesca n. 936051 del marchio figurativo raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16; registrazione tedesca n. 2911311 del marchio tridimensionale raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16; registrazione internazionale n. 936051 di un marchio figurativo raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16; registrazione internazionale n. 418036 di un marchio figurativo raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario contestato

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso ha effettuato un riesame inammissibile. Violazione dell’articolo 62 del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso (i) ha violato i principi fondamentali di tale articolo a causa delle modalità con cui ha applicato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale; e (ii) ha applicato erroneamente il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b) ed e), RDC. Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso (i) ha applicato un criterio erroneo per stabilire se, per quanto riguarda il disegno o modello comunitario registrato, sussistesse l’«utilizzazione» del marchio richiesta; (ii) ha omesso di valutare se l’uso dei marchi fosse avvenuto sia nel senso di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC, sia nel senso previsto dalla normativa nazionale tedesca; e (iii) ha effettuato un’applicazione erronea del criterio relativo al diritto di impedire l’uso del marchio. Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente le caratteristiche dell’utilizzatore informato nonché le modalità secondo le quali deve essere valutata l’impressione globale.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/33


Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Wagon Automotive Nagold/Commissione

(Causa T-610/11)

2012/C 32/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wagon Automotive Nagold GmbH (Nagold, Germania) (rappresentanti: T. Hackemann e H. Horstkotte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue.

1)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: la deduzione delle perdite non costituisce un aiuto di Stato

La ricorrente fa valere che l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG infrange il principio netto obiettivo nonché il principio di capacità contributiva e che la clausola di risanamento vale unicamente ad evitare, nei casi compresi nel proprio ambito di applicazione, un intervento incostituzionale sui beni del soggetto passivo. Per questa ragione, ad avviso delle ricorrente, non sarebbe integrata la fattispecie dell’aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

2)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di deroghe al sistema di riferimento applicabile

La ricorrente allega che il sistema di riferimento applicabile è il regime generale di deduzione delle perdite nel caso di società (articolo 10d dell’Einkommensteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sul reddito], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, KStG e con l’articolo 10a del Gewerbesteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sulle attività economiche]) e che l’articolo 8c KStG costituisce solo un’eccezione a detto sistema di riferimento applicabile, soggetta a propria volta a restrizioni in forza, inter alia, della clausola di risanamento.

3)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di discriminazione tra operatori economici che si trovino, riguardo agli obiettivi perseguiti, in situazioni di fatto e di diritto analoghe.

La ricorrente sostiene, in particolare, che qualunque impresa soggetto passivo d’imposta può beneficiare della clausola di risanamento e che quest’ultima non è destinata a favorire esclusivamente determinate categorie di imprese o determinati settori di attività e neppure le sole imprese di determinate dimensioni.

4)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività perché la misura è giustificata in base alla natura o alla struttura del regime fiscale di appartenenza

La ricorrente allega che la clausola di risanamento risponde a ragioni di sistematica fiscale informate a principi costituzionali come quelli della tassazione in funzione della capacità contributiva, del ripudio di una tassazione eccessiva e della tutela della proporzionalità.

5)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: errore manifesto di valutazione per insufficiente considerazione della normativa tributaria tedesca in vigore

La ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto conto delle norme tributarie tedesche che disciplinano la deduzione delle perdite.

6)

Invocazione della tutela comunitaria del legittimo affidamento

Secondo la ricorrente, sarebbe la prima volta che la Commissione si occupa, in un procedimento di indagine formale, dei privilegi fiscali del risanamento in caso di acquisizione di quote in correlazione con deduzioni di perdite; tale comportamento avrebbe carattere straordinario, posto che l’eventuale carattere di aiuto di Stato potrebbe essere ricavato solo da una semplificazione giuridica di un regime indiscutibilmente compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti (articolo 8, paragrafo 4, KStG). Né il legislatore tedesco né le imprese con i loro consulenti specializzati avrebbero potuto riconoscere a detta semplificazione normativa qualche rilevanza sotto il profilo del diritto degli aiuti.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/34


Ricorso proposto il 1o dicembre 2011 — Spa Monopole/UAMI — South Pacific Management (Manea Spa)

(Causa T-611/11)

2012/C 32/69

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu e E. De Gryse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: South Pacific Management (Papeete, Polinesia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 settembre 2011, procedimenti riuniti R 1776/2010-1 e R 1886/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: South Pacific Management

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Manea Spa» per prodotti e servizi delle classi 3, 24, 25, 43 e 44

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni Benelux dei marchi denominativi «SPA» e «Les Thermes de Spa» per prodotti e servizi delle classi 3, 32 e 42 (divenuta oggi classe 44)

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nella valutazione della somiglianza tra i marchi in questione e nella valutazione dell’importanza del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio «SPA» e del rischio di confusione, nonché violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 nella valutazione della notorietà dei marchi «SPA» e «Les Thermes de Spa».


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/34


Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Treofan Holdings e Treofan Germany/Commissione

(Causa T-612/11)

2012/C 32/70

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Treofan Holdings GmbH (Raunheim, Germania) e Treofan Germany GmbH & Co. KG (Neunkirchen, Germania) (rappresentante: J. de Weerth, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, come modificata dalla decisione C(2011) 2628, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono, in sostanza, quanto segue.

1)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: la deduzione delle perdite non costituisce un aiuto di Stato

Le ricorrenti asseriscono, in particolare, che la clausola di risanamento non ha come oggetto di concedere un vantaggio patrimoniale, bensì di non sottrarre una posizione patrimoniale già esistente, in forma di riporto di perdite. Per questo non sussisterebbe, a loro avviso, nessun finanziamento con mezzi statali.

2)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di deroghe al sistema di riferimento applicabile

Le ricorrenti allegano che il sistema di riferimento applicabile è il regime generale di deduzione delle perdite nel caso di società (articolo 10d dell’Einkommensteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sul reddito], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, KStG e con l’articolo 10a del Gewerbesteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sulle attività economiche]) e che l’articolo 8c KStG costituisce solo un’eccezione a detto sistema di riferimento applicabile, soggetta a propria volta a restrizioni in forza, inter alia, della clausola di risanamento come parziale controeccezione.

3)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di discriminazione tra operatori economici che si trovino, riguardo agli obiettivi perseguiti, in situazioni di fatto e di diritto analoghe.

Le ricorrenti sostengono che qualunque impresa soggetto passivo d’imposta può beneficiare della clausola di risanamento e che quest’ultima non è destinata a favorire esclusivamente determinate categorie di imprese o determinati settori di attività e neppure le sole imprese di determinate dimensioni.

4)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività perché la misura è giustificata in base alla natura o alla struttura del regime fiscale di appartenenza

Le ricorrenti allegano che la clausola di risanamento risponde a ragioni di sistematica fiscale informate a principi costituzionali come quelli della tassazione in funzione della capacità contributiva, del ripudio di una tassazione eccessiva e della tutela della proporzionalità.

5)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: errore manifesto di valutazione per insufficiente considerazione della normativa tributaria tedesca in vigore

Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha tenuto conto delle norme tributarie tedesche che disciplinano la deduzione delle perdite.

6)

Invocazione della tutela comunitaria del legittimo affidamento

Secondo le ricorrenti, sarebbe, in particolare, la prima volta che la Commissione si occupa, in un procedimento e di indagine formale, dei privilegi fiscali del risanamento in caso di acquisizione di quote in correlazione con deduzioni di perdite; tale comportamento avrebbe carattere straordinario, che né il legislatore tedesco né i tribunali specializzati e l’amministrazione tributaria e neppure le imprese con i loro consulenti specializzati avrebbero potuto riconoscere.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/35


Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — VMS Deutschland/Commissione

(Causa T-613/11)

2012/C 32/71

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VMS Deutschland Holdings GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: D. Pohl, G. Burwitz, M. Maier e P. Werner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo: la misura manca di selettività prima facie

Nell’ambito del primo motivo la ricorrente sostiene, in particolare, che la clausola di risanamento enunciata all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, concernente il riporto delle perdite di imprese rilevate da un’altra impresa a fini di risanamento, non è selettiva. A suo avviso, non si tratterebbe di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, giacché non sarebbe stata disposta alcuna deroga al sistema di riferimento applicabile.

2)

Secondo motivo: misura generale

Secondo la ricorrente, la differenziazione tra imprese in funzione della loro situazione economica e del loro potenziale sarebbe una misura tecnica che, in quanto misura generale, non potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Sempre secondo la ricorrente, ad un esame economico complessivo una tale misura può rivelarsi vantaggiosa per tutte le imprese, per quanto, in dati momenti, solo talune di esse sarebbero in condizione di avvalersene effettivamente.

3)

Terzo motivo: giustificazione della norma in base alla natura e alla struttura del sistema fiscale

La ricorrente ritiene che la clausola di risanamento enunciata all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale e che, anche per questo, non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/36


Ricorso proposto il 6 dicembre 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione

(Causa T-615/11)

2012/C 32/72

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (Århus, Danimarca) (rappresentante: avv. B. Jacobi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

annullamento della decisione della Commissione del 20 settembre 2011, relativa alla misura C 35/2010 (ex N 302/2010) che la Danimarca intende attuare in forma di imposta sui giochi on line nella legge danese sulla tassazione dei giochi on line;

condannare la Commissione a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1)

Primo motivo: la Commissione ha erroneamente approvato l’aiuto sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, poiché:

l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non consente di approvare un aiuto di Stato per una parte di un’attività;

l’aiuto non soddisfa la condizione di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE di essere destinato ad agevolare lo sviluppo di un’attività,

l’aiuto altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, e

l’aiuto non è volto a realizzare un provato obiettivo di interesse pubblico.

Inoltre, il ricorrente fa osservare che l’eccezione di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE dev’essere interpretata restrittivamente e che tale disposizione non consente di concedere aiuti di stato sulla base di considerazioni attinenti alle finanze dello Stato.

2)

Secondo motivo: la Commissione ha approvato l’aiuto in violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa agli aiuti al funzionamento. Il ricorrente afferma che l’aiuto in esame, attribuito come aiuto permanente in forma di riduzione dell’imposta, costituisce un aiuto al funzionamento che secondo costante giurisprudenza non può essere ammesso in un caso come quello in esame.

3)

Terzo motivo: la Commissione ha violato il principio di proporzionalità in quanto gli obiettivi della normativa danese possono essere raggiunti senza concedere un aiuto di Stato.

4)

Quarto motivo: la Commissione ha commesso un errore di valutazione nel giudicare erroneamente che l’aiuto è necessario per incentivare i fornitori di giochi on line a richiedere una licenza danese.

5)

Quinto motivo: la Commissione ha commesso un abuso di potere, riferendosi ad una disposizione del Trattato che costituisce il fondamento dell’aiuto concesso per incentivare lo sviluppo di un’attività, mentre dalla decisione risulta invece che l’effettiva motivazione dell’approvazione dell’aiuto è l’obiettivo di attrarre un congruo numero di operatori a richiedere una licenza danese per giochi on line. Inoltre, il ricorrente afferma che la Commissione ha abusato dei suoi poteri allorché, per motivare l’approvazione, si riferisce all’obiettivo della liberalizzazione e a quello di agevolare lo sviluppo di un’attività, mentre lo Stato danese stesso afferma che l’obiettivo generale del provvedimento fiscale è quello di generare introiti fiscali il più possibile elevati.

6)

Sesto motivo: la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente, poiché la motivazione:

in generale è inconsistente e su numerosi punti contraddittoria,

non chiarisce a sufficienza perché la liberalizzazione del settore dei giochi sarebbe un obiettivo legittimamente perseguibile con un’approvazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

non contiene una spiegazione esaustiva dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), effettuata dalla Commissione,

non prova la necessità dell’aiuto di stato e non esamina a sufficienza la questione delle imposte esistenti in altri Stati membri,

non è sufficientemente chiara per quanto riguarda gli obiettivi della legge danese sulla tassazione dei giochi,

non considera la normativa danese su altri tipi di giochi e

non esamina né spiega gli effetti degli aiuti su un’attività di prestazione di giochi svolta da imprese che si trovano nello Stato membro.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/37


Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — Meyr-Melnhof Karton/UAMI — Stora Enso (SILVAWHITE)

(Causa T-617/11)

2012/C 32/73

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Meyr-Melnhof Karton AG (Vienna, Austria) (rappresentante: avv.ti P. Baronikians e N. Wittich)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stora Enso Oyj (Helsinki, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 settembre 2011, procedimento R 2139/2010-2;

respingere l’opposizione avverso la domanda di marchio comunitario n. 8197469, e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi all’UAMI e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SILVAWHITE», per prodotti della classe 16 — domanda di marchio comunitario n. 8197469

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione finlandese n. 231953 del marchio denominativo «SILVAPRESS», per prodotti della classe 16; registrazione internazionale n. 872793 del marchio denominativo «SILVAPRESS», per prodotti della classe 16

Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente sussistente un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/37


Impugnazione proposta il 2 dicembre 2011 da Francesca Cervelli avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 settembre 2011, causa F-98/10, Cervelli/Commissione

(Causa T-622/11 P)

2012/C 32/74

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accusare ricevimento del ricorso e dichiararlo ricevibile;

considerare il ricorso proposto a nome e nell’interesse della sig.ra Francesca Cervelli dai suoi legali rappresentanti;

dichiarare l’integrale nullità dell’ordinanza emanata il 12 settembre 2011 dal Tribunale della funzione pubblica;

ordinare il rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per esame nel merito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti, in quanto il TFP ha ritenuto che la ricorrente non poteva far valere il manifestarsi di un fatto nuovo consistente nella sentenza emanata dal Tribunale il 19 giugno 2007, nella causa Asturias Cuerno/Commissione, T-473/04 (non pubblicata nella Raccolta). La ricorrente afferma che detta sentenza costituisce fatto nuovo, in quanto riguarda la stessa situazione di quella in cui si trovava la ricorrente e in quanto la parte essenziale dell’esame contenuto nella sentenza riguarda un punto obiettivo e non fatti specifici alla controversia.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto in diritto, in quanto il TFP avrebbe fatto, in modo assoluto, prevalere il margine di valutazione basato sul principio di autonomia dell’AIPN sul principio di unicità della funzione pubblica.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/38


Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — PICO Food/UAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(Causa T-623/11)

2012/C 32/75

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: PICO Food GmbH (Tamm, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bogumit Sobieraj (Milanówek, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 settembre 2011, procedimento R 553/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MILANÓWEK CREAM FUDGE», per prodotti della classe 30 — domanda di marchio comunitario n. 6342455

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 30522224 del marchio figurativo raffigurante una mucca, per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30523439 del marchio figurativo «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30702751 del marchio figurativo «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30702748 del marchio figurativo «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30700574 del marchio figurativo «SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE», per prodotti della classe 30

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente i principi generali sanciti dai giudici europei e ha negato la sussistenza di rischio di confusione tra i marchi su cui si fonda l’opposizione e la domanda controversa. Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha basato la sua decisione su fatti che non sono stati comunicati dalle parti del procedimento.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/38


Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)

(Causa T-624/11)

2012/C 32/76

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Cina) (rappresentante: avv. B. Piepenbrink)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ensto Oy (Porvoo, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2011, procedimento R 2535/2010-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ONESTO», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. W00909305

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 1980242 del marchio figurativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9 e 11; registrazione comunitaria n. 40600 del marchio denominativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9, 11 e 16; registrazione finlandese n. 218071 del marchio denominativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9 e 11

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/39


Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — BSH/UAMI (ecoDoor)

(Causa T-625/11)

2012/C 32/77

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. S. Biagosch)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 settembre 2011, procedimento R 340/2011-1;

condannare l’UAMI alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ecoDoor» per prodotti delle classi 7, 9 e 11.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe forza distintiva e non sarebbe meramente descrittivo.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/39


Ricorso proposto il 6 dicembre 2011 — Caventa/UAMI — Anson's Herrenhaus (B BERG)

(Causa T-631/11)

2012/C 32/78

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Krenzel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2011, procedimento R 2014/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «B BERG», per prodotti delle classi 25 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Anson's Herrenhaus KG.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «Christian Berg» per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 25 e 35.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda.

Motivi dedotti: non esisterebbe alcuna somiglianza tra i prodotti in conflitto, non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i segni in conflitto.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/40


Ricorso proposto l’8 dicembre 2011 — Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio

(Causa T-633/11)

2012/C 32/79

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd (Foshan, Cina), Jingdezhen Kito Ceramic Co. Ltd (Jingdezhen, Cina), Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Jingdezhen, Cina) e Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Sihui, Cina) (rappresentante: avv. M. Sánchez Rydelski)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1), nella parte che le riguarda;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (1) del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione del regolamento contestato.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la procedura che ha condotto all’adozione del regolamento non era conforme ai principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di buona amministrazione e di trasparenza, e al diritto della difesa delle ricorrenti nonché sul fatto che essa sarebbe stata condotta in violazione dell’articolo 18, numero 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/40


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, causa F-72/10, da Silva Tenreiro/Commissione

(Causa T-634/11 P)

2012/C 32/80

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 

dichiarare che:

la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, da Silva Tenreiro/Commissione, F-72/10, che respinge il ricorso proposto dal ricorrente, è annullata;

 

statuendo ex novo,

 

dichiarare che:

 

la decisione della Commissione europea che respinge la candidatura del ricorrente al posto vacante di direttore della Direzione E «Giustizia» della Direzione generale (DG) «Giustizia, Libertà e Sicurezza», nonché la decisione recante nomina a tale posto della sig.ra K siano annullate;

 

la Commissione sia condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Il primo motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe respinto il motivo di ricorso attinente ad uno sviamento di potere malgrado i seri indizi di tale abuso, che il ricorrente ha fatto valere, allorché dovrebbe essere constatata l’inversione dell’onere della prova nel rispetto del principio di uguaglianza tra le parti dinanzi al Tribunale.

2)

Il secondo motivo verte sul travisamento del principio della parità delle armi tra le parti, in quanto si è rifiutato di ordinare, tra l’altro, la produzione del rapporto informativo della sig.ra K per il periodo nel corso del quale essa ha esercitato le funzioni di direttrice della direzione «Sicurezza» della DG «Libertà, Sicurezza, Giustizia», mentre l’AIPN giustifica il rigetto della sua candidatura a tale impiego con una plausibile inadeguatezza alla luce delle sue prestazioni in quanto direttrice ad interim, pur considerando tuttavia che essa può essere nominata all’impiego di direttore del direzione «Giustizia» della stessa DG sul presupposto della stessa esperienza in qualità di direttrice.

3)

Il terzo motivo verte su uno snaturamento dei fatti, in quanto il TFP avrebbe concluso che le due procedure di assegnazione degli impieghi di direttore («Giustizia» e «Sicurezza») fossero distinte e che il risultato di una delle procedure non abbia influenzato l’esito dell’altra.

4)

Il quarto motivo verte sul travisamento del principio del contraddittorio, dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione, in quanto il TFP avrebbe omesso di far riferimento all’errore manifesto di valutazione sollevato dal ricorrente in udienza, sulla base della griglia di valutazione redatta dalla giuria di preselezione di cui il ricorrente ha preso conoscenza mediante l’allegato al controricorso, dato che il TFP ha ritenuto che non dovesse aver luogo un secondo scambio di memorie scritte.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/41


Ricorso proposto il 9 dicembre 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Commissione

(Causa T-635/11)

2012/C 32/81

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (Maroussi Attikis, Grecia) (rappresentanti: N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, avvocati e F. Carlin, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, del 1o novembre 2011, pag. 25);

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui si applica alla ricorrente; o

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero di somme presso la ricorrente; e

condannare la convenuta all’integralità delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE decidendo che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato, in quanto:

essa ha indicato che la ricorrente beneficiava di un vantaggio economico in forma di una «discriminazione fiscale», consistente nella fissazione di un importo pari a EUR 7,20 per biglietto;

essa ha constatato che la misura di cui trattasi era finanziata mediante risorse statali,

essa ha ritenuto che la misure fosse selettiva a vantaggio della ricorrente; e

essa è giunta alla conclusione che la misura falsasse la concorrenza ed incidesse sugli scambi tra Stati membri.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato i diritti della difesa della ricorrente ignorando totalmente le osservazioni e le informazioni complementari da essa sottoposte, nell’esercizio dei suoi diritti procedurali, in seguito alla decisione di avvio del procedimento.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’art. 296 TFUE non avendo motivato sufficientemente la sua decisione al fine di consentire alla ricorrente di capire e alla Corte di esaminare i motivi per cui essa ritiene che la ricorrente abbia fruito di un vantaggio selettivo, che siffatto vantaggio fosse finanziato mediante risorse statali e che fosse atto a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che, richiedendo alla ricorrente il recupero degli aiuti, la decisione impugnata viola:

l’art. 14, n. 1, primo periodo, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (1), a tenore del quale il recupero deve essere commisurato all’aiuto percepito dal beneficiario, poiché nella decisione impugnata la convenuta non ha correttamente quantificato l’importo dell’aiuto di cui la ricorrente avrebbe eventualmente beneficiato;

l’art. 14, n. 1, secondo periodo, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, poiché nella specie il recupero lede i principi generali dell’Unione europea, ossia il principio del legittimo affidamento, il principio della certezza del diritto e il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/41


Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Euris Consult/Parlamento

(Causa T-637/11)

2012/C 32/82

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Euris Consult Ltd (Floriana, Repubblica di Malta) (rappresentante: avv. F. Moyse)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della direzione generale per la traduzione del Parlamento europeo adottata nell’ambito della gara d’appalto MT/2011/EU, vertente sulla prestazione di servizi di traduzione in maltese, che ha respinto all’apertura l’offerta presentata dalla ricorrente per violazione dell’obbligo di segretezza;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente;

dichiarare che la ricorrente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno cagionato dalla decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla:

violazione dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione e dell’articolo 2.4 del bando di gara MT/2011/EU e, di conseguenza, dell’eccezione di inapplicabilità ex articolo 277 TFUE.

2)

Secondo motivo, vertente sulla:

violazione del principio di proporzionalità.

3)

Terzo motivo, vertente sulla:

violazione del principio della parità di trattamento.

4)

Quarto motivo, vertente sulla:

violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, poiché l’amministrazione aggiudicatrice non ha ascoltato la ricorrente prima di adottare la decisione impugnata.

5)

Quinto motivo, vertente sulla:

insufficienza di motivazione della decisione impugnata.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/42


Ordinanza del Tribunale 2 dicembre 2011 — Bard/UAMI — Braun Melsungen (PERFIX)

(Causa T-342/09) (1)

2012/C 32/83

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


Tribunale della funzione pubblica

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 dicembre 2011 — Stols/Consiglio

(Causa F-51/08 RENV) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Promozione - Esercizio di promozione 2007 - Scrutinio per merito comparativo - Errore manifesto di valutazione - Assenza - Motivazione della decisione - Motivazione ad abundantiam - Motivo inconferente)

2012/C 32/84

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Willem Stols (Halsteren, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avocats)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentante: M. Bauer, agente)

Oggetto

L’annullamento della decisione dell’APN di non includere il ricorrente nell’elenco dei promossi nel grado AST 11 a titolo dell’esercizio di promozione 2007.

Dispositivo

1)

Il ricorso del sig. Stols è respinto.

2)

Il sig. Stols sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa F-51/08.

3)

Il sig. Stols e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nella causa T-175/09 P e nella presente causa.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008, pag. 34.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 — de Fays/Commissione

(Causa F-30/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattie professionali - Art. 73 dello Statuto - Diniego del riconoscimento dell’origine professionale di una malattia)

2012/C 32/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe de Fays (Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Belgio) (rappresentanti: avv. N. Soldatos, successivamente avv.ti N. Soldatos e C. Eyben)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall’avv. J.-L. Fagnart)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione recante diniego del riconoscimento dell’origine professionale della malattia da cui il ricorrente è affetto.

Dispositivo

1)

Il ricorso del sig. de Fays è respinto.

2)

Il sig. de Fays sopporterà la totalità delle spese.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010, pag. 59.


4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 — Sabbag Afota/Consiglio

(Causa F-9/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Promozione - Esercizio di promozione 2010 - Insussistenza del rapporto informativo)

2012/C 32/86

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Verónica Sabbag Afota (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione dell’APN di non promuovere la ricorrente al grado AD 11 nell’esercizio di promozione 2010.

Dispositivo

1)

Il ricorso della sig.ra Sabbag Afota è respinto.

2)

La sig.ra Sabbag Afota sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011, pag. 33.