ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.023.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 23

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
28 gennaio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 023/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 023/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2012/C 023/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6350 — Siemens/Nem Holding) ( 1 )

10

2012/C 023/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska) ( 1 )

10

2012/C 023/05

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di maggio 2012 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 023/06

Tassi di cambio dell'euro

12

2012/C 023/07

Decisione della Commissione, del 28 novembre 2011, relativa alla conclusione, per conto dell'Unione europea, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco

13

2012/C 023/08

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione, del 5 novembre 2010, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care — Relatore: Slovacchia

25

2012/C 023/09

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care

28

2012/C 023/10

Sintesi della decisione della Commissione, del 17 novembre 2010, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care) [notificata con il numero C(2010) 7934]  ( 1 )

30

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 023/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6445 — Eurochem/BASF Antwerp Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

35

2012/C 023/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6451 — Schneider Electric France/Bouygues Immobilier/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

36

2012/C 023/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 23/01

Data di adozione della decisione

23.5.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32051 (10/N)

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Temporary Framework — Guarantees for development of enterprise competitiveness — amendment to N 506/09

Base giuridica

Cabinet Regulations No 269 ‘Regulations on Guarantees for Development of Enterprise and Cooperative Partnerships which provide Agricultural Services Competitiveness’

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 40,6 Mio di LVL

Intensità

Durata

30.10.2010-31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Latvian Guarantee Agency

Tirgonu Str. 11/13; 15

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

7.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33042 (11/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Wielkopolska

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoc na restrukturyzację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Base giuridica

1)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56 ust. 1 pkt 2

2)

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – art. 5

3)

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 3,65 Mio di PLN

Intensità

Durata

2011-2012

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33098 (11/N)

Stato membro

Belgio

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds)

Base giuridica

1.

Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams audiovisueel Fonds.

2.

Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

3.

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013.

4.

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 18,97 Mio di EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 56,91 Mio di EUR

Intensità

50 %

Durata

1.1.2011-31.12.2013

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vlaamse Overheid — Departement Cultuur Jeugd Sport en Media

Arenbergstraat 9

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.8.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33238 (11/N)

Stato membro

Italia

Regione

Friuli Venezia Giulia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuto al salvattagio di FADALTI SpA

Base giuridica

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998 n. 274. D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270; decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, conertito nella legge 18 febbraio 2004 n. 39 e ss.mm.; decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2004, n. 319, Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi mprese in stato di insolvenza, asi sensi dell'art. 101 del D.lvo 270/1999

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 5 Mio di EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 5 Mio di EUR

Intensità

100 %

Durata

8.2011-2.2012

Settore economico

Costruzioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio dello Sviluppo Economico

Via Molise 2

00196 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

11.1.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33844 (11/N)

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation of the Danish export credit financing scheme

Base giuridica

Danish Act on Eksport Kredit Fonden

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Contratti ad hoc

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 20 000 Mio di DKK

Intensità

Durata

11.1.2012-31.12.2015

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kingdom of Denmark

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 23/02

Data di adozione della decisione

7.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32834 (11/N)

Stato membro

Svezia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Nedsättning av egenavgifter

Base giuridica

Lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

PMI

Forma dell'aiuto

Riduzione dei contributi di previdenza sociale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 1 500 Mio di SEK

Intensità

Durata

Illimitata

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Skatteverket

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

20.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33180 (11/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Program pomocy na usuwanie skutków przyszłych powodzi

Base giuridica

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risarcimento di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato, Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 600 Mio di PLN

Intensità

100 %

Durata

fino al 20.12.2017

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, starosta, fundusze pożyczkowe

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33433 (11/N)

Stato membro

Repubblica Ceca

Regione

Vysočina

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Město Bystřice nad Pernštejnem (Centrum zelených vědomostí)

Base giuridica

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (XR 4/2008); Usnesení zastupitelstva č. 11/2009 ze dne 8. dubna 2009 o schválení projektového záměru

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Conservazione del patrimonio, Cultura, Formazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 128 616 026 CZK

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2015

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive, Istruzione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Kounicova 13

602 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

16.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33606 (11/N)

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Refund of Social Security Contributions of Seafarers

Base giuridica

S.I No. 204/2006 — Social Welfare (Consolidated Contributions and Insurability) (Refunds) Regulations

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale, Occupazione

Forma dell'aiuto

Riduzione dei contributi di previdenza sociale, Sgravio d'imposta

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 0,57 Mio di EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 3,42 Mio di EUR

Intensità

100 %

Durata

1.1.2011-31.12.2016

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Transport, Tourism and Sport

Maritime Transport Division

Leeson Lane

Dublin 2

IRELAND

http://www.dttas.ie

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33740 (11/N)

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation of the ELG Scheme until 30 June 2012

Base giuridica

The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008

The Credit Institutions (Eligible Liabilities Guarantee) Scheme 2009 as amended

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

[…] (1)

Intensità

Durata

1.1.2012-30.6.2012

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Finance

Government Buildings

Merrion Street

Dublin 2

IRELAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


(1)  Informazioni riservate.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6350 — Siemens/Nem Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 23/03

In data 28 ottobre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6350. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 23/04

In data 19 dicembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6403. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/11


Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di maggio 2012 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso

2012/C 23/05

Il regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione ha aperto contingenti tariffari di importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1). Non sono state presentate domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di gennaio 2012 per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande devono essere aggiunti al sottoperiodo successivo.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione, i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati dalla Commissione entro il giorno 25 dell'ultimo mese di un dato sottoperiodo.

Pertanto nell'allegato della presente comunicazione sono indicati i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di maggio 2012, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (UE) n. 1274/2009.


(1)  GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo a norma del regolamento (UE) n. 1274/2009

Origine

Numero d'ordine

Domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo di gennaio 2012

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo di maggio 2012 (in kg)

Antille olandesi e Aruba

09.4189

 (1)

16 667 000

PTOM meno sviluppati

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 gennaio 2012

2012/C 23/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3145

JPY

yen giapponesi

101,18

DKK

corone danesi

7,4335

GBP

sterline inglesi

0,83685

SEK

corone svedesi

8,8966

CHF

franchi svizzeri

1,2078

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6450

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,156

HUF

fiorini ungheresi

293,95

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6991

PLN

zloty polacchi

4,2207

RON

leu rumeni

4,3457

TRY

lire turche

2,3389

AUD

dollari australiani

1,2326

CAD

dollari canadesi

1,3129

HKD

dollari di Hong Kong

10,1947

NZD

dollari neozelandesi

1,5949

SGD

dollari di Singapore

1,6485

KRW

won sudcoreani

1 475,64

ZAR

rand sudafricani

10,2035

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2995

HRK

kuna croata

7,5698

IDR

rupia indonesiana

11 809,33

MYR

ringgit malese

3,9941

PHP

peso filippino

56,313

RUB

rublo russo

39,7400

THB

baht thailandese

40,920

BRL

real brasiliano

2,2903

MXN

peso messicano

17,0004

INR

rupia indiana

64,9300


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

relativa alla conclusione, per conto dell'Unione europea, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco

2012/C 23/07

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2011, che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 dicembre 2001 è stata conclusa la convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (2) (in appresso «la convenzione»).

(2)

Nelle sue conclusioni del 10 febbraio 2009, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi monetari vigenti e a considerare l’eventuale incremento dei massimali di emissione di monete.

(3)

Nella comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con il Principato di Monaco (in appresso «Monaco»), San Marino e il Vaticano, la Commissione ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione monetaria nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra l’Unione e i paesi che hanno sottoscritto un accordo monetario.

(4)

A seguito della decisione del Consiglio del 25 febbraio 2011, in particolare, dell'articolo 4, la convenzione con Monaco è stata rinegoziata in modo soddisfacente dalla Francia e, per conto dell'Unione, dalla Commissione. La Banca centrale europea (BCE) è stata coinvolta a pieno titolo nei negoziati e ha dato il suo accordo per le materie di sua competenza.

(5)

La Commissione ha presentato il progetto di convenzione rinegoziata al comitato economico e finanziario (CEF) affinché questo esprimesse il proprio parere al riguardo.

(6)

Né la BCE né il CEF ritengono che la convenzione debba essere presentata al Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione tra l'Unione europea e il Principato di Monaco è approvata.

Il testo della convenzione figura nell'allegato I.

Articolo 2

Il vicepresidente responsabile degli Affari economici e monetari e dell'euro è autorizzato a firmare la convenzione allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La convenzione entra in vigore il 1o dicembre 2011. Viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Olli REHN

Vicepresidente


(1)  GU L 81 del 29.3.2011, pag. 3.

(2)  GU L 142 del 31.5.2002, pag. 59.


ALLEGATO

CONVENZIONE MONETARIA

tra l'Unione europea e il Principato di Monaco

L'UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea,

e

IL PRINCIPATO DI MONACO,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o gennaio 1999 l'euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, tra cui la Francia, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.

(2)

Già prima dell'introduzione dell'euro, la Francia e il Principato di Monaco erano legati da accordi bilaterali in materia monetaria e bancaria, in particolare dalla convenzione franco-monegasca relativa al controllo dei cambi del 14 aprile 1945 e dalla convenzione di vicinato del 18 maggio 1963.

(3)

Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale a decorrere dal 1o gennaio 1999, in virtù della decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1).

(4)

Il 24 dicembre 2001 l'Unione europea, rappresentata dalla Repubblica francese in associazione con la Commissione e la BCE, ha concluso una convenzione monetaria con il Principato di Monaco. La convenzione di vicinato tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco è stata aggiornata di conseguenza.

(5)

In virtù della presente convenzione monetaria, il Principato di Monaco ha il diritto di continuare a utilizzare l'euro come moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro. Sul suo territorio si applicano le norme dell'Unione europea elencate in allegato alla presente convenzione, alle condizioni da essa stabilite.

(6)

Il Principato di Monaco deve assicurare che sul suo territorio si applichino le norme comunitarie sulle monete e sulle banconote denominate in euro, che devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni. È importante che il Principato di Monaco adotti tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e per collaborare in questo ambito con la Commissione, la BCE, la Repubblica francese e l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

(7)

La presente convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nell'Unione europea. Simmetricamente, essa non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari situati nel territorio dell'Unione europea, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel Principato di Monaco.

(8)

La presente convenzione monetaria non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l'obbligo di includere gli strumenti finanziari del Principato di Monaco negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del Sistema europeo delle banche centrali.

(9)

Il Principato di Monaco dispone, sul suo territorio, di società di gestione che esercitano attività di gestione per conto terzi o attività di trasmissione di ordini e i cui servizi sono disciplinati esclusivamente dal diritto monegasco, lasciando impregiudicati gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 6. Queste società non possono accedere ai sistemi di pagamento né ai sistemi di regolamento e consegna titoli.

(10)

In continuità dei legami storici esistenti tra la Francia e il Principato di Monaco e dei principi stabiliti dalla convenzione monetaria del 24 dicembre 2001, l'Unione europea e il Principato di Monaco si impegnano a cooperare in buona fede per assicurare l'efficacia della presente convenzione nel suo insieme.

(11)

È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Repubblica francese, della Commissione europea e della BCE, incaricato di esaminare l'applicazione della presente convenzione, di decidere, nelle condizioni stabilite all'articolo 3, il massimale annuo per l'emissione delle monete, di esaminare l'adeguatezza della proporzione minima di monete da emettere al valore nominale e di valutare le misure adottate dal Principato di Monaco per attuare la normativa pertinente dell'Unione europea.

(12)

La Corte di giustizia dell'Unione europea sarà l'organo incaricato della risoluzione delle controversie risultanti dalla mancata esecuzione di un obbligo o dall'interpretazione erronea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione e per le quali si constati che le parti non abbiano potuto preventivamente giungere ad un accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al regolamento (CE) n. 974/98 modificati. Il Principato di Monaco conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.

Articolo 2

Il Principato di Monaco emette banconote o monete solo dopo aver concordato con l'Unione europea le condizioni di tali emissioni. A decorrere dal 1o gennaio 2011 l'emissione delle monete in euro è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.

Articolo 3

1.   Il massimale annuo, in termini di valore, per l'emissione delle monete in euro da parte del Principato di Monaco comprende:

 

una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2011 è fissato a 2 340 000 EUR;

 

una parte variabile, corrispondente, in termini di valore, al numero medio pro capite di monete emesse della Repubblica francese nell'anno n-1 moltiplicato per il numero di abitanti del Principato di Monaco.

Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell'inflazione (sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato in Francia nell'anno n-1) sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro.

2.   Il Principato di Monaco può inoltre emettere una moneta commemorativa speciale e/o monete da collezione in occasione di eventi importanti per il Principato. Qualora a seguito dell'emissione speciale l'emissione complessiva dovesse superare il massimale fissato al paragrafo 1, il valore dell'emissione speciale verrà conteggiato sulla parte rimanente del massimale dell'anno precedente e/o detratto dal massimale dell'anno successivo.

Articolo 4

1.   Le monete in euro emesse dal Principato di Monaco sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

2.   Il Principato di Monaco notifica preventivamente i progetti di faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità con le norme dell'Unione europea.

Articolo 5

La Francia mette a disposizione del Principato di Monaco l'Hôtel de la Monnaie di Parigi per il conio delle sue monete, conformemente all'articolo 18 della convenzione di vicinato tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963.

Articolo 6

1.   Il volume delle monete in euro emesse dal Principato di Monaco si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica francese ai fini dell'approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica francese, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Il Principato di Monaco comunica ogni anno alla Repubblica francese, entro il 1o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo. Notifica inoltre alla Commissione le condizioni previste per l'emissione delle monete.

3.   Il Principato di Monaco comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno 2011 al momento della firma della presente convenzione.

4.   Fatta salva l'emissione di monete da collezione, il Principato di Monaco mette in circolazione al valore nominale almeno l'80 % delle monete in euro che esso emette ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l'adeguatezza della proporzione minima di monete da emettere al valore nominale e può decidere di modificarla.

Articolo 7

1.   Il Principato di Monaco può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all'articolo 3. L'emissione di monete da collezione in euro da parte del Principato di Monaco deve rispettare gli orientamenti dell'Unione europea per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.

2.   Le monete da collezione emesse dal Principato di Monaco non hanno corso legale nell'Unione europea.

Articolo 8

Il Principato di Monaco adotta tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e per collaborare in tale ambito con la Commissione, la BCE, la Repubblica francese e l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

Articolo 9

Il Principato di Monaco si impegna a:

a)

applicare gli atti giuridici e le norme dell'Unione europea elencati nell'allegato A che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, e che sono applicati direttamente dalla Francia, o le disposizioni adottate dalla Francia per recepire tali atti giuridici e tali norme secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3;

b)

adottare misure equivalenti agli atti giuridici e alle norme dell'Unione europea elencati nell'allegato B che sono applicati direttamente dagli Stati membri o da essi recepiti, secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, in materia di:

diritto bancario e finanziario, nonché prevenzione del riciclaggio di denaro nei settori e secondo le modalità di cui all'articolo 11,

prevenzione delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni;

c)

applicare direttamente sul suo territorio gli atti giuridici e le norme dell'Unione europea relativi alle banconote e alle monete in euro nonché le misure necessarie all'utilizzo dell'euro in quanto moneta unica adottate in base all'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salva espressa disposizione contraria prevista nella presente convenzione. La Commissione, tramite il comitato misto, tiene le autorità monegasche informate circa l'elenco degli atti e delle norme interessati.

Articolo 10

1.   Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel Principato di Monaco possono, alle condizioni stabilite all'articolo 11, partecipare ai sistemi di regolamento interbancari e di pagamento e di regolamento titoli dell'Unione europea in base alle stesse modalità previste per gli enti creditizi e, se del caso, per gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia, purché soddisfino le condizioni stabilite per l'accesso a detti sistemi.

2.   Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti, alle condizioni stabilite all'articolo 11, alle stesse modalità di attuazione, da parte della Banque de France, delle disposizioni stabilite dalla BCE in materia di strumenti e di procedure di politica monetaria previste per gli enti creditizi e, se del caso, per gli altri istituti finanziari aventi sede nel territorio francese.

Articolo 11

1.   Gli atti giuridici adottati dal Consiglio in applicazione dell'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, oppure con l'articolo 19, paragrafo 1, oppure con l'articolo 34, paragrafo 3, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso «lo statuto»), gli atti adottati dalla BCE in applicazione dei suddetti atti giuridici adottati dal Consiglio o degli articoli 5, 16, 18, 19, 20, 22 o 34, paragrafo 3, dello statuto, oppure gli atti adottati dalla Banque de France per l'attuazione degli atti giuridici adottati dalla BCE, sono applicabili nel Principato di Monaco. Lo stesso vale per le eventuali modifiche apportate a detti atti.

2.   Il Principato di Monaco applica le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti dell'Unione europea relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A. A tal fine il Principato di Monaco applica, in primo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative all'attività e al controllo degli enti creditizi nonché i testi regolamentari adottati per la loro applicazione, come previsto dalla convenzione franco-monegasca relativa ai controlli dei cambi del 14 aprile 1945 e dagli scambi di lettere interpretative tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 10 maggio 2001, dell'8 novembre 2005 e del 20 ottobre 2010 relativi alla normativa nel settore bancario e, in secondo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli.

3.   L'elenco riportato nell'allegato A è modificato dalla Commissione a seguito di ciascuna modifica dei testi interessati e ogniqualvolta l'Unione europea adotti un nuovo testo, tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. Gli atti giuridici e le norme di cui all'allegato A sono applicati dal Principato di Monaco a decorrere dal loro recepimento nella legislazione francese conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Il Principato di Monaco adotta misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri in applicazione degli atti dell'Unione europea necessari all'attuazione della presente convenzione riportati nell'allegato B. Il comitato misto di cui all'articolo 13 esamina l'equivalenza tra le misure adottate dal Principato di Monaco e quelle che gli Stati membri adottano in applicazione degli atti dell'Unione sopra menzionati, conformemente ad una procedura che sarà stabilita da detto comitato.

5.   Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 9 del presente articolo, l'elenco riportato nell'allegato B è modificato mediante decisione del comitato misto. A tal fine la Commissione, ove elabori una nuova normativa in un settore disciplinato dalla presente convenzione e ritenga che essa debba essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato B, ne informa il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco riceve copia dei documenti elaborati dalle istituzioni e organi dell'Unione europea nelle varie fasi della procedura legislativa. La Commissione pubblica l'allegato B così modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il comitato misto stabilisce inoltre termini appropriati e ragionevoli per l'attuazione, da parte del Principato di Monaco, delle nuove norme e dei nuovi atti giuridici, aggiunti all'allegato B.

6.   Il Principato di Monaco adotta misure di effetto equivalente alle direttive dell'Unione europea di cui all'allegato B relative alla lotta contro il riciclaggio dei capitali conformemente alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI). L'inclusione nell'allegato B dei regolamenti dell'Unione europea relativi alla lotta contro il riciclaggio di capitali viene decisa caso per caso dal comitato misto. L'unità di informazione finanziaria del Principato di Monaco e quelle degli Stati membri dell'Unione europea collaborano attivamente nella lotta contro il riciclaggio di capitali.

7.   Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari e gli altri agenti dichiaranti aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti alle sanzioni e alle procedure disciplinari applicabili in caso di interpretazione erronea degli atti giuridici menzionati ai paragrafi precedenti. Il Principato di Monaco provvede all'esecuzione delle sanzioni imposte dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del presente articolo.

8.   Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore nel Principato di Monaco lo stesso giorno in cui entrano in vigore nell'Unione europea se si tratta di atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e lo stesso giorno in cui entrano in vigore in Francia se si tratta di atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF). Gli atti giuridici di portata generale di cui al paragrafo 1 non pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella JORF entrano in vigore non appena vengono comunicati alle autorità monegasche. Gli atti di portata individuale di cui al paragrafo 1 sono applicabili a decorrere dalla loro notificazione al destinatario.

9.   Prima di concedere un'autorizzazione a imprese di investimento che desiderano stabilirsi nel Principato di Monaco e che potrebbero prestarvi servizi di investimento diversi dalle attività di gestione per conto terzi e dalla trasmissione di ordini, e lasciando impregiudicati gli obblighi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Principato di Monaco si impegna ad adottare misure di effetto equivalente a quelle previste dagli atti giuridici dell'Unione europea vigenti che disciplinano detti servizi. In deroga alla procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, detti atti comunitari sono a quel punto inseriti nell'allegato B dalla Commissione.

Articolo 12

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti risultanti dalla mancata esecuzione di un obbligo o dall'interpretazione erronea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto. Le parti si impegnano ad adoperarsi per risolvere le controversie in via amichevole in seno al comitato misto.

2.   Qualora tale risoluzione in via amichevole non fosse possibile, l'Unione europea, agendo su raccomandazione della Commissione previo parere della Francia e della BCE per le materie di sua competenza, o il Principato di Monaco, possono adire la Corte di giustizia se dall'esame effettuato dal comitato misto risulta che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo o abbia dato un'interpretazione erronea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è vincolante per le parti, che adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine stabilito dalla Corte nella sentenza stessa.

3.   Se l'Unione europea o il Principato di Monaco non adottano le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l'altra parte può porre fine immediatamente alla convenzione.

4.   Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni delle istituzioni o organi dell'Unione europea adottate in applicazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Principato di Monaco possono esercitare le vie di ricorso esperibili dalle persone fisiche e giuridiche stabilite in Francia avverso gli atti giuridici di cui sono destinatarie, a prescindere dalla forma o dalla natura dei medesimi.

Articolo 13

1.   Il comitato misto è composto da rappresentanti del Principato di Monaco e dell'Unione europea. Esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 11. Esso esamina le misure adottate dal Principato di Monaco e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione. Esso adotta il proprio regolamento interno.

2.   La delegazione dell'Unione europea si compone di rappresentanti della Repubblica francese, che la presiedono, nonché di rappresentanti della Commissione europea e della Banca centrale europea. La delegazione dell'Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso.

3.   La delegazione monegasca si compone di rappresentanti designati dal ministro di Stato ed è presieduta dal Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie o dal suo rappresentante.

4.   Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogniqualvolta uno dei suoi membri lo ritenga necessario affinché il comitato possa svolgere i compiti affidatigli dalla presente convenzione, in particolare in funzione degli sviluppi legislativi a livello europeo, francese e monegasco. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno dal presidente della delegazione dell'Unione europea e dal presidente della delegazione monegasca. Il comitato misto adotta le sue decisioni all'unanimità.

5.   La segreteria del comitato si compone di due persone: una di esse viene nominata dal presidente della delegazione monegasca e l'altra dal presidente della delegazione dell'Unione europea. La segreteria partecipa alle riunioni del comitato.

Articolo 14

Ciascuna delle parti può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.

Articolo 15

La presente convenzione è redatta in lingua francese e potrà, se del caso, essere tradotta nelle altre lingue dell'Unione europea. La versione francese, tuttavia, sarà l'unica facente fede.

Articolo 16

La presente convenzione entra in vigore il 1o dicembre 2011.

Articolo 17

La convenzione monetaria del 24 dicembre 2001 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 24 dicembre 2001 si intendono fatti alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011, in tre originali in lingua francese

Per l'Unione europea

Olli REHN

Vicepresidente

François BAROIN

Ministro dell'Economia, delle finanze e dell'industria della Repubblica francese

Per il Principato di Monaco

Michel ROGER

Ministro di Stato

ALLEGATO A

Normativa bancaria e finanziaria

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari: per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

Modificata da:

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1.

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione): per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

Modificata da:

Direttiva 2008/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 54.

Direttiva 2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 97.

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97.

Direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3.

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

Modificata da:

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari, GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

Modificata da:

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37.

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione): ad eccezione del titolo III e del titolo III e IV, GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

Modificata da:

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo, GU L 87 del 28.3.2007, pag. 9.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1: per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE.

Direttiva 2008/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 38.

Direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, GU L 196 del 28.7.2009, pag. 14.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7: ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE.

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97.

Direttiva 2010/16/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di un determinato ente dall'ambito di applicazione, GU L 60 del 10.3.2010, pag. 15.

Direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3.

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

Modificata da:

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE, GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

Modificata da:

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari, GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40.

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio: per le disposizioni applicabili agli enti creditizi e ad eccezione degli articoli 15 e da 31 a 33 e del titolo III, GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

Rettifica della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004), GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18.

Modificata da:

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze, GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33.

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

Integrata da:

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE, GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE: per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Rettifica della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007), GU L 187 del 18.7.2009, pag. 5.

Modificata da:

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97.

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

ALLEGATO B

Prevenzione del riciclaggio di denaro

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Modificata da:

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE: per le disposizioni dei titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7, ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE.

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

Integrata da:

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

Prevenzione delle frodi e della contraffazione

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

Modificato da:

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5.

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

Modificato da:

Regolamento (CE) n 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1.

Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

Modificata da:

Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3.

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione, GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1.

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»), GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50.

Modificata da:

Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle), GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 40.

Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle), GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28.

Normativa bancaria e finanziaria

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.


(1)  GU L 30 del 4.2.1999, pag. 31.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/25


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 5 novembre 2010 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care

Relatore: Slovacchia

2012/C 23/08

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata riveste dimensione comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, per valutare l'operazione in oggetto, le definizioni dei mercati del prodotto rilevanti sono le seguenti:

a)

mercati distinti dei deodoranti per uomo e dei deodoranti diversi da quelli per uomo;

b)

mercato dei detergenti per bagno e doccia, anche se le ulteriori distinzioni tra detergenti per bagno e detergenti per doccia e poi anche tra detergenti doccia per uomo o per donna possono essere lasciate in sospeso in questo caso;

c)

mercato dei saponi, anche se l'ulteriore distinzione tra saponette e saponi liquidi può essere lasciata in sospeso in questo caso;

d)

mercato dei prodotti per la cura della pelle, anche se l'ulteriore distinzione tra prodotti per il viso, il corpo e le mani può essere lasciata in sospeso in questo caso;

e)

mercato dei detersivi, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;

f)

mercato degli ammorbidenti, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;

g)

mercato dei prodotti per la rasatura, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;

h)

mercato dei dentifrici, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;

i)

mercato dei prodotti per la cura dei capelli, anche se l'ulteriore distinzione tra shampoo, balsamo/creme e prodotti styling può essere lasciata in sospeso in questo caso;

j)

mercato dei prodotti per l'igiene della casa, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto, compresa la segmentazione dei prodotti multiuso, non è necessaria in questo caso.

4.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, per valutare l'operazione in oggetto, le definizioni dei pertinenti mercati geografici sono nazionali per tutti i mercati analizzati:

5.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta rischia di dar luogo ad ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale sui seguenti mercati:

a)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Belgio;

b)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Danimarca;

c)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Irlanda;

d)

deodoranti diversi da quelli per uomo nei Paesi Bassi;

e)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Portogallo;

f)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Spagna;

g)

deodoranti per uomo in Spagna;

h)

deodoranti diversi da quelli per uomo nel Regno Unito.

6.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta rischia di dar luogo ad ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale sui seguenti mercati:

a)

tutti i mercati dei deodoranti per uomo e dei deodoranti diversi da quelli per uomo non compresi fra quelli elencati al punto 5;

b)

tutti i mercati dei detergenti per bagno e doccia;

c)

tutti i mercati dei saponi;

d)

tutti i mercati dei prodotti per la cura della pelle;

e)

tutti i mercati dei detersivi;

f)

tutti i mercati degli ammorbidenti;

g)

tutti i mercati dei prodotti per la rasatura;

h)

tutti i mercati dei dentifrici;

i)

tutti i mercati dei prodotti per la cura dei capelli;

j)

tutti i mercati dei prodotti per l'igiene della casa.

7.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni assunti sono sufficienti per sopprimere gli ostacoli significativi alla concorrenza nei seguenti mercati:

a)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Belgio;

b)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Danimarca;

c)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Irlanda;

d)

deodoranti diversi da quelli per uomo nei Paesi Bassi;

e)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Portogallo;

f)

deodoranti diversi da quelli per uomo in Spagna;

g)

deodoranti per uomo in Spagna;

h)

deodoranti diversi da quelli per uomo nel Regno Unito.

8.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, purché vengano onorati integralmente gli impegni offerti dalle parti, e considerati tutti gli impegni nel loro complesso, la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale.

9.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

10.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/28


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care

2012/C 23/09

Unilever N.V. e Unilever Plc (in appresso insieme denominate «Unilever») hanno notificato alla Commissione in data 21 aprile 2010 l’acquisizione del controllo esclusivo su Sara Lee Household e Body Care International (in appresso denominata «Sara Lee»), appartenente a Sara Lee Corporation, mediante un'offerta vincolante irrevocabile annunciata il 25 settembre 2009.

Dopo aver esaminato la notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) (in appresso denominato «il regolamento sulle concentrazioni») e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo. Di conseguenza, il 31 maggio 2010 la Commissione ha avviato un procedimento iniziando un’indagine per la fase II del caso, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

Il 12 agosto 2010 è stata inviata a Unilever una comunicazione degli addebiti contenente la conclusione preliminare della Commissione, secondo cui la concentrazione notificata ostacolava in modo significativo una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato comune ai sensi dell'articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni.

Dopo aver avuto accesso al fascicolo, il 17 agosto 2010 Unilever ha chiesto, tra l'altro, ulteriori informazioni su alcuni documenti contenenti, a suo giudizio, troppi omissis. Di conseguenza, la Commissione ha contattato coloro che avevano fornito le informazioni ottenendo, per alcuni documenti, una versione in cui figuravano meno omissis, che è stata poi trasmessa ad Unilever. Quest'ultima si è riservata il diritto di far valere che proprio il rinvio dell'accesso al fascicolo le aveva impedito di difendersi. Unilever non è però più tornata su questo argomento nel prosieguo del procedimento, né si è rivolta al consigliere-uditore.

Unilever ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 27 agosto 2010, senza chiedere un'audizione orale.

Una società, che è stata ammessa dal consigliere-auditore come terzo interessato, ha ricevuto informazioni sulla natura e sull'oggetto del procedimento ed è stata invitata dalla Commissione a presentare le sue osservazioni.

In una lettera di esposizione dei fatti datata 1o ottobre 2010, sono stati notificati ad Unilever fatti supplementari di cui la Commissione è venuta a conoscenza dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti e le è stata data l'opportunità di presentare osservazioni dopo aver avuto nuovamente accesso al fascicolo.

Per rendere compatibile con il mercato interno la concentrazione notificata, Unilever ha proposto una prima serie di impegni che è stata sottoposta a verifica di mercato. Successivamente, la parte notificante ha presentato una nuova serie di impegni, che è stata pure sottoposta a verifica di mercato. La società ha avuto accesso alle osservazioni ricevute a seguito di tali verifiche.

Successivamente è stata presentata un'ultima serie di impegni che a parere della Commissione risponde adeguatamente alle preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti in merito alla concorrenza, soprattutto sul mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito, nonché sul mercato dei deodoranti per uomo in Spagna. Unilever non ha sollevato obiezioni riguardo all'oggettività delle verifiche di mercato effettuate dalla Commissione (3).

In pratica, la proposta finale d'impegno consiste nella cessione completa del marchio Sanex relativamente a tutte le categorie di prodotto nel SEE. Sono compresi in particolare tutti i marchi commerciali di proprietà di Unilever in Europa, nonché altri diritti di proprietà intellettuale che sono usati da o si riferiscono a Sanex.

La Commissione ritiene che in questo modo gli impegni modificati pongano rimedio in maniera accettabile a tutti i problemi di concorrenza indicati nella comunicazione degli addebiti. La Commissione propone pertanto di dichiarare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE la concentrazione notificata, fatti salvi gli obblighi e le condizioni di cui sopra.

Al consigliere-auditore non è pervenuta alcuna richiesta o osservazione dalla parte notificante, dall'altra parte interessata o da altri terzi. In considerazione di quanto precede e tenuto conto che il caso non dà adito a particolari osservazioni per quanto riguarda il diritto delle parti ad essere ascoltate, egli ritiene che tale diritto sia stato rispettato.

Bruxelles, 12 novembre 2010

Michael ALBERS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  Articolo 14 della decisione 2001/462/CE.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/30


Sintesi della decisione della Commissione

del 17 novembre 2010

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care)

[notificata con il numero C(2010) 7934]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 23/10

Il 17 novembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione si trova, nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue procedurali della Commissione, sul sito web della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

Unilever, impresa anglo-olandese (2), è un fornitore mondiale di prodotti di consumo a elevata rotazione quotato all'Euronext Amsterdam (attraverso Unilever N.V.) e alla Borsa di Londra (attraverso Unilever Plc). Opera prevalentemente nei settori dei prodotti alimentari e dei prodotti per la pulizia della casa e per l'igiene personale. Nel settore della pulizia della casa, Unilever è uno dei principali fornitori di prodotti per la pulizia e l'igiene dei tessuti e delle superfici. Nel settore dell'igiene personale, fornisce deodoranti, detergenti per bagno e doccia, prodotti per la cura della pelle, per l'igiene orale e la cura dei capelli.

(2)

Sara Lee Corporation è un fornitore mondiale di beni di consumo di marca, attivo nel settore alimentare (carni, prodotti da forno e bevande) e in quelli della pulizia della casa e della cura del corpo; ha sede negli Stati Uniti ed è quotata in borsa a New York e a Chicago. Sara Lee Body Care è costituita da i) un ramo internazionale dedicato alla cura del corpo, che produce e distribuisce in tutto il mondo detergenti per bagno e doccia, deodoranti, prodotti per l'igiene del neonato, prodotti per uomo riservati alla cura del corpo e prodotti per l'igiene orale e ii) un ramo europeo per gli articoli di lavanderia, che fornisce detersivi e ammorbidenti per tessuti e prodotti da bucato.

II.   L'OPERAZIONE

(3)

Il 25 settembre 2009 Unilever ha presentato un’offerta per il ramo internazionale di Sara Lee Corporation dedicato alla cura del corpo e per quello europeo degli articoli di lavanderia. L'operazione proposta da Unilever consiste in una serie di acquisti di quote e di attivi comprendenti Sara Lee Body Care da Sara Lee Corporation, come stabilito nel contratto di compravendita.

(4)

Poiché, a seguito della transazione notificata, Unilever detiene tutte le azioni e gli attivi di Sara Lee Body Care, l'operazione proposta costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni.

III.   SINTESI

(5)

Dopo l'esame della notificazione, il 31 maggio 2010 la Commissione ha adottato una decisione, concludendo che l'operazione rientrava nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE. La Commissione ha quindi avviato il procedimento previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.

(6)

Il 12 agosto 2010 è stata inviata a Unilever una comunicazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni. Unilever ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 27 agosto 2010.

(7)

Il 21 settembre 2010 Unilever ha offerto impegni nell'intento di rendere compatibile con il mercato interno la concentrazione proposta. Questi impegni sono stati poi modificati: la loro versione definitiva è stata presentata alla Commissione il 12 novembre 2010.

IV.   RELAZIONE

(8)

Unilever e Sara Lee Body Care operano entrambe nella fornitura di prodotti per la pulizia della casa e per l'igiene personale. Le loro attività si sovrappongono nelle seguenti categorie: deodoranti, igiene personale (detergenti per bagno e doccia e saponi), cura della pelle (prodotti idratanti e nutrienti per mani e corpo), cura dei tessuti (detersivi, ammorbidenti e prodotti da bucato), prodotti post rasatura, igiene orale (dentifrici), cura dei capelli (shampoo, balsami e prodotti styling) e pulizia della casa (prodotti multiuso).

(9)

A prescindere dalla configurazione esatta del mercato, l'operazione non dà adito a riserve sotto il profilo della concorrenza nelle categorie seguenti: igiene personale, cura della pelle, cura dei tessuti, prodotti post rasatura, igiene orale, cura dei capelli e pulizia della casa.

(10)

La presente sintesi riguarda unicamente i deodoranti per i quali è stato individuato un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nei seguenti mercati nazionali: Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito.

A.   I mercati rilevanti

(11)

I deodoranti sono prodotti che riducono o eliminano gli effetti negativi del sudore tenendo sotto controllo il cattivo odore e/o l'umidità. Si differenziano sempre più in funzione del sesso del consumatore e la maggior parte dei marchi presenta varianti studiate specificamente per uomo e per donna. Alcuni marchi si vendono soltanto in varianti destinate a uomini o donne. In alcuni Stati membri (specialmente in Spagna) esiste una categoria «unisex», con prodotti destinati sia a uomini che a donne.

(12)

I deodoranti sono venduti in formati diversi. Si può distinguere tra prodotti a contatto (soprattutto roll-on, creme, stick e salviettine) e a vaporizzazione. I deodoranti sono di solito associati ad alcune caratteristiche essenziali, come «l'efficacia», «la delicatezza» o «il profumo».

(13)

Il marchio principale di Sara Lee è Sanex (3). Il prodotto promette essenzialmente il rispetto della cute del consumatore, ma i clienti lo apprezzano anche per la sua vantata efficacia.

(14)

I marchi principali di Unilever sul mercato UE sono tre: Axe, Rexona e Dove (4). Axe (noto come Lynx nel Regno Unito e in Irlanda) è un deodorante per uomo. Rexona (noto come Sure nel Regno Unito e in Irlanda) punta sull'efficacia del prodotto, è disponibile nelle versioni per uomo e per donna, ma vanta le credenziali maggiori tra le consumatrici. I deodoranti Dove puntano su un più elevato potere idratante utile contro la secchezza della pelle. Il marchio era destinato esclusivamente alle donne, ma nel gennaio 2010 è stata lanciata sul mercato di alcuni Stati membri una gamma di prodotti per uomo, Dove Men + Care, che comprende anche deodoranti.

(15)

I principali concorrenti delle parti interessate nel SEE sono Beiersdorf (che commercializza Nivea, uno dei più importanti marchi di deodoranti del SEE), Henkel (con il marchio Fa), Colgate-Palmolive (che distribuisce deodoranti con i marchi Palmolive e Soft & Gentle), L'Oreal (attiva con marchi come Narta, Ushuaïa e Garnier Mineral) e Procter & Gamble (che commercializza Mum, Secret, Gillette e Old Spice).

Definizione del mercato dei deodoranti

(16)

Per quanto riguarda il mercato del prodotto rilevante, l'indagine di mercato non ha confermato la definizione di mercato del prodotto proposta dalle parti, secondo cui i deodoranti per uomo e i deodoranti diversi da quelli per uomo fanno parte dello stesso mercato del prodotto rilevante. Al contrario, dall'indagine è emerso che i deodoranti per uomo e i deodoranti diversi da quelli per uomo costituiscono due mercati del prodotto distinti.

(17)

L'indagine di mercato ha fornito una serie di elementi che ha permesso di concludere che i deodoranti per uomo e i deodoranti diversi da quelli per uomo non sono sostituibili dal punto di vista della domanda: tra questi elementi, la diversa collocazione negli scaffali, le differenze di prezzo, i modelli di crescita diversi e l'uso limitato dei prodotti per uomo da parte delle donne e viceversa. Per quanto riguarda la sostituibilità sotto il profilo dell'offerta, i risultati dell'indagine non hanno avvalorato la conclusione che i deodoranti per uomo e i deodoranti diversi da quelli per uomo sono intercambiabili ai fini della definizione del mercato del prodotto rilevante. Se in teoria è possibile per i principali fornitori di deodoranti estendere un marchio già noto di deodorante per uomo/donna/unisex ad una diversa categoria di genere, per preparare e lanciare il prodotto occorrerebbero comunque molto tempo e importanti investimenti. È stato pertanto concluso che i deodoranti per uomo e i deodoranti diversi da quelli per uomo sono mercati rilevanti del prodotto distinti.

(18)

Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante, l'indagine di mercato ha confermato che il mercato geografico dei deodoranti rimane di portata nazionale. I clienti e i concorrenti di tutti gli Stati membri hanno spiegato che i prezzi e le preferenze dei consumatori per marchi, formati e varietà uomo/donna variano da un paese all'altro. In molti Stati membri i marchi locali sono ancora molto importanti. Inoltre, quasi tutti gli operatori del mercato hanno confermato che i prezzi sono negoziati e gli acquisti sono effettuati a livello nazionale. Pertanto, i mercati dei deodoranti sono stati analizzati a livello nazionale.

B.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

Introduzione

(19)

La Commissione ha effettuato un esame approfondito della struttura e del funzionamento dei mercati dei deodoranti interessati dalla concentrazione proposta. Come risultato di tale indagine, si è riscontrato che probabilmente la concentrazione costituirebbe un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza nei mercati dei deodoranti diversi da quelli per uomo in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Per quanto riguarda il mercato dei deodoranti per uomo, soltanto in Spagna è stato individuato un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza.

(20)

I considerandi seguenti contengono, innanzitutto, la valutazione degli argomenti generali applicabili per tutti gli Stati membri summenzionati; seguono una valutazione specifica per paese e una sintesi degli impegni.

Valutazione Generale

(21)

Su mercati differenziati come quello dei deodoranti, è possibile che le quote di mercato, pur fornendo un'indicazione del potere di mercato delle parti, non riflettano l'interazione concorrenziale nel suo insieme. La decisione esamina gli elementi che lasciano presagire un aumento dei prezzi prima di discutere le argomentazioni in senso contrario conformemente al quadro per l'analisi degli effetti non coordinati contenuto negli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali (5).

Probabilità di un aumento dei prezzi

(22)

Su mercati differenziati, il grado di sostituibilità tra i prodotti delle società partecipanti alla concentrazione è un elemento essenziale della valutazione degli effetti dell'operazione. Per quanto riguarda il rapporto di concorrenza, la Commissione ha concluso che i marchi di Unilever (Dove, Rexona/Sure e Vasenol/Vaseline) hanno un posizionamento comparabile a quello di Sanex. Anche documenti interni di Unilever e l'analisi di una serie di studi di interazione hanno confermato la stretta concorrenza tra i marchi di Unilever e Sanex.

(23)

La Commissione ha eseguito una simulazione della concentrazione che ha indicato un probabile aumento dei prezzi a seguito dell'operazione. Il modello presenta due componenti. Dal lato della domanda, si descrive il modo in cui i consumatori hanno scelto un deodorante e a tal fine sono stati usati modelli nested logit. Dal lato dell'offerta, si descrive il modo in cui i produttori hanno scelto i prezzi: il modello presuppone che i produttori si facciano concorrenza fissando i prezzi dei loro prodotti in funzione della domanda quale delineata nel modello di simulazione. L'aumento dei prezzi previsto si ottiene confrontando l'equilibrio del mercato successivo alla concentrazione, simulato dal modello, e l'equilibrio esistente prima della concentrazione. Per simulare i prezzi successivi all'operazione, il modello economico usato parte dal presupposto che, dopo la concentrazione, i prezzi dei marchi in questione saranno fissati dalla stessa azienda, mentre prima della concentrazione tali marchi erano in concorrenza tra di loro.

Assenza di potere contrattuale dell'acquirente

(24)

Unilever occupa una posizione importante sul mercato dei deodoranti, che le conferisce un potere contrattuale superiore a quello dei suoi concorrenti. La Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione rafforzerebbe ancor più questa posizione e non potrebbe essere controbilanciata dai dettaglianti, il cui potere contrattuale risulterebbe ulteriormente indebolito.

(25)

Infatti, né la pressione concorrenziale esercitata dai prodotti con il marchio del distributore, né l'esclusione dei prodotti in questione dalla vendita o la minaccia di ritirarli dagli scaffali, né i margini relativi indicano che i dettaglianti sarebbero in grado di resistere ad un aumento generale dei prezzi di Unilever dopo la concentrazione.

(26)

Alla luce di quanto suesposto, si conclude che il potere contrattuale dell'acquirente non ridurrebbe la probabilità di un aumento dei prezzi.

Improbabilità di un sufficiente ingresso di nuovi operatori sul mercato

(27)

La maggior parte dei concorrenti, ma anche un numero elevato di clienti del mercato dei deodoranti sostiene che entrare (o espandersi) sul mercato dei deodoranti — sia dal mercato contiguo dei prodotti per l'igiene personale che come nuovo concorrente — è difficile, e che le barriere che ostacolano l'ingresso sul mercato dei deodoranti sono generalmente difficili da superare. Infatti, per lanciare con successo un nuovo marchio o una nuova variante per uomo o per donna, un fornitore già presente sul mercato deve investire molto tempo e denaro durante una serie di fasi cruciali (sperimentazione, distribuzione, commercializzazione).

(28)

Inoltre, documenti interni e esempi relativi al recente ingresso sul mercato di Garnier Mineral dimostrano che Unilever, operatore principale già presente sul mercato con numerosi marchi, ha non soltanto la capacità ma anche l'interesse a cercare di impedire l'ingresso di nuovi marchi sul mercato o l'espansione dei marchi esistenti.

(29)

Pertanto, si è giunti alla conclusione che le barriere all'ingresso sui mercati dei deodoranti sono molto elevate.

Valutazione specifica per paese

(30)

Sulla maggior parte dei mercati nazionali interessati l'operazione comporterebbe un ulteriore rafforzamento della posizione già dominante di Unilever per quanto riguarda i deodoranti diversi da quelli per uomo (unica eccezione la Danimarca, dove il leader del mercato è Sara Lee, seguita da Unilever). Anche se variabile, l'incremento è di solito significativo e superiore a sei punti percentuali. Inoltre, in tutti questi Stati membri, nel settore dei deodoranti diversi da quelli per uomo, le quote di mercato in possesso del secondo principale concorrente sarebbero di gran lunga inferiori alle quote cumulate delle parti, come indicato nella tabella qui sotto:

Paese

Unilever in %

Sara Lee in %

Cumulato in %

Concorrenti in %

Belgio

30-40

10-20

50-60

Henkel: 10-20

Beiersdorf: 10-20

Prodotti con il marchio del distributore: 5-10

Danimarca

20-30

20-30

40-50

Unicare: 10-20

Beiersdorf: 10-20

E. Tjellesen: 5-10

Irlanda

60-70

5-10

60-70

Beiersdorf: 10-20

Colgate: 10-20

Revlon: 0-5

Paesi Bassi

30-40

10-20

40-50

Beiersdorf: 10-20

Altri: 10-20

Henkel: 5-10

Portogallo

40-50

5-10

40-50

Beiersdorf: 20-30

L'Oreal: 10-20

Prodotti con il marchio del distributore: 5-10

Spagna (mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo)

20-30

20-30

40-50

Prodotti con il marchio del distributore: 20-30

G. Puig: 5-10

Beiersdorf: 5-10

Spagna (mercato dei deodoranti per uomo)

50-60

10-20

60-70

Beiersdorf: 10-20

G. Puig: 5-10

Coty: 5-10

Regno Unito

50-60

5-10

60-70

Colgate: 5-10

Revlon: 5-10

Beiersdorf: 5-10

Belgio

(31)

In Belgio l'indagine di mercato ha mostrato che esiste una notevole interazione concorrenziale tra i marchi appartenenti alle parti. Il principale fornitore sul mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo è Sara Lee con il suo marchio Sanex, le cui vendite sono aumentate del [10-20 %] tra il 2008 e il 2009. Il rischio di perdere quote di mercato a vantaggio di Sanex rappresenta una pressione concorrenziale notevole per Unilever, che sarebbe eliminata grazie alla concentrazione. L'aumento del prezzo complessivo simulato per l'intero mercato dei deodoranti si attesterebbe intorno al 4-5 %, e intorno al 6 % per il mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo. Inoltre, la simulazione ha previsto un forte aumento dei prezzi per Sanex (tra il 14 % e il 20 %).

Danimarca

(32)

In Danimarca il fornitore più importante e di maggior successo di deodoranti diversi da quelli per uomo è Sara Lee. L'indagine di mercato ha rivelato che alcuni dei concorrenti distribuiscono marchi di qualità superiore/di prestigio che rimangono alquanto distanti da quelli forniti dalle parti. La differenza di prezzo tra questi marchi e i prodotti di largo consumo, come quelli venduti dalle parti è rimasta significativa. L'operazione eliminerebbe la concorrenza tra i due fornitori principali, dal momento che Unilever esercita una pressione commerciale su Sara Lee e viceversa.

Irlanda

(33)

In Irlanda, le quote di mercato cumulate sul mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo (60-70 %) sono molto significative (il secondo fornitore — Beiersdorf — rimarrebbe molto distanziato dalla nuova entità). L'indagine di mercato ha indicato che i marchi delle parti, soprattutto Dove e Sanex, sono in stretta concorrenza e che l'operazione eliminerebbe una forza concorrenziale che stimola la concorrenza sul mercato.

Paesi Bassi

(34)

Nei Paesi Bassi Unilever e Sara Lee sono il primo e il terzo fornitore sul mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo, ma quello di maggior successo è Sara Lee, le cui vendite sono aumentate del [10-20 %] tra il 2007 e il 2009, con Sanex e Neutral che hanno incrementato le vendite rispettivamente del [10-20 %] e del [20-30 %]. L'operazione eliminerebbe uno stretto concorrente di due dei marchi principali di Unilever. La possibilità di un aumento dei prezzi grazie all'operazione è pertanto elevata e la simulazione della concentrazione ha indicato un aumento del 5-6 % per i deodoranti diversi da quelli per uomo. I fattori che spiegano tale aumento sono soprattutto gli aumenti dei prezzi di Sanex (circa il 20 %) e di Dove (tra il 7 e l'11 %).

Portogallo

(35)

In Portogallo le parti raggiungerebbero una quota di mercato cumulata del [40-50 %] per i deodoranti diversi da quelli per uomo potendo contare su più del doppio delle quote del concorrente più prossimo, Beiersdorf, e su più del quadruplo delle quote del concorrente successivo, L'Oréal. L'indagine di mercato ha indicato che i marchi delle parti, soprattutto Vasenol, Dove and Sanex, sono in stretta concorrenza. Inoltre, anche se Sanex ha perso quote tra il 2003 e il 2007, a partire dal 2007 è stato un marchio solido e si è attestato tra i primi cinque o sei marchi in Portogallo.

Spagna (mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo)

(36)

In Spagna Sara Lee e Unilever sono i principali fornitori sul mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo e detengono ciascuna più del doppio delle quote del terzo fornitore, Puig. La stretta concorrenza tra i marchi delle parti è stata confermata anche dall'indagine di mercato. Anche se le vendite dei prodotti con il marchio del distributore sono particolarmente importanti in Spagna (20 %) e hanno registrato un elevato tasso di crescita, questo aumento è stato soprattutto il risultato della strategia di un singolo dettagliante. Inoltre, l'aumento delle vendite di prodotti con il marchio del distributore si è ripercosso soprattutto sui marchi dei concorrenti (le cui vendite sono crollate dal 15 fino al 50 %), mentre le vendite di Sanex sono aumentate leggermente e quelle di Unilever sono rimaste stabili.

Spagna (mercato dei deodoranti per uomo)

(37)

In Spagna i principali fornitori di deodoranti per uomo sono Unilever e Sara Lee. L'indagine di mercato ha rivelato un'interazione concorrenziale importante tra i marchi di Sara Lee (Sanex e Williams) e quelli di Unilever (Axe e Rexona), in termini di gamme proposte dai marchi e posizionamento di prezzo. La simulazione della concentrazione ha indicato un aumento del 2,2 % del prezzo dei deodoranti per uomo.

Regno Unito

(38)

Nel Regno Unito le parti otterrebbero una quota di mercato cumulata del [60-70 %] per i deodoranti diversi da quelli per uomo, mentre il principale concorrente sarebbe Colgate con una quota di mercato del [5-10 %]. Oltre alle parti, soltanto tre concorrenti raggiungerebbero una quota di mercato superiore al 2 %. I dati quantitativi e qualitativi raccolti durante l'indagine di mercato hanno rivelato che i marchi delle parti sono in stretta concorrenza gli uni con gli altri. La simulazione della concentrazione ha previsto aumenti di prezzo dell'ordine del 2-3 % sul mercato globale dei deodoranti e del 4 % sul mercato dei deodoranti diversi da quelli per uomo. A livello dei marchi, la simulazione ha previsto un aumento dei prezzi piuttosto deciso per Sanex (intorno al 30 %).

C.   Impegni

(39)

Per dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza suscitate dalla concentrazione notificata, le parti hanno proposto impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. La prima serie d'impegni è stata presentata il 21 settembre 2010 ed è stata modificata il 24 settembre 2010, nell'intento di ottenere il nulla osta della Commissione. Le misure correttive consistevano in una licenza di cinque anni destinata a dare una nuova denominazione i) a tutti i prodotti commercializzati con il marchio Sanex nel Regno Unito, in Irlanda, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Danimarca e ii) al marchio Rexona in Spagna e in Portogallo per quanto riguarda i deodoranti.

(40)

La Commissione ha poi sottoposto tali impegni ad una verifica di mercato. I risultati del primo test di mercato hanno mostrato che erano necessari notevoli miglioramenti. Di conseguenza, il 7 ottobre 2010 le parti hanno presentato una serie migliorata di impegni consistenti nella cessione completa del comparto deodoranti di Sanex in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Regno Unito. Unilever manterrebbe il marchio Sanex per tutti gli altri prodotti/paesi ma con l'obbligo di scegliere una nuova denominazione.

(41)

Il test di mercato del secondo pacchetto di misure ha mostrato che la cessione del comparto deodoranti di Sanex è una soluzione più radicale e preferibile alla prima, ma sono state espresse preoccupazioni circa l'attuabilità di una misura correttiva che consiste nello scindere il comparto deodoranti di Sanex dalle altre categorie di prodotto. Le parti, che sono state informate di queste preoccupazioni, hanno presentato un'ultima serie di impegni il 12 novembre 2010.

(42)

Gli impegni definitivi consistono nella cessione completa dell'attività di Sanex in tutte le categorie di prodotti nel SEE e includono tutti i diritti di marchio detenuti da Unilever in Europa per quanto riguarda Sanex, tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti da Unilever in Europa che sono usati nel quadro dell'attività di Sanex o si riferiscono al marchio, in particolare le innovazioni in progetto, tutti i contratti, le locazioni, gli impegni e gli ordini dei clienti, compresi tutti i contratti di copacking relativi all'attività ceduta, l'accesso a tutte le attrezzature di produzione e le linee di produzione utilizzate nel quadro dell'attività Sanex, nonché il personale dirigente.

(43)

Il pacchetto definitivo di misure correttive elimina radicalmente i problemi di concorrenza identificati poiché prevede la cessione definitiva di Sanex, compresi i deodoranti commercializzati nei sette Stati membri in cui sono stati individuati tali problemi, senza sollevare questioni in materia di attuabilità. Si tratta di una soluzione chiara, pratica ed adeguata che potrà dare vita a un concorrente valido ed efficace, poiché questa soluzione affronta tutti i timori in materia di attuabilità espressi durante il secondo test di mercato relativo alla scissione di Sanex proposta nella seconda serie di impegni.

V.   CONCLUSIONE

(44)

Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta non sarà atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(45)

Di conseguenza, la concentrazione va dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Unilever è caratterizzata da una struttura a doppia quotazione comprendente Unilever N.V. e Unilever Plc. Le due entità sono imprese distinte che funzionano però come una sola unità economica.

(3)  Sara Lee distribuisce anche altri marchi, come Radox (Regno Unito e Irlanda), Williams (Belgio, Danimarca, Francia e Spagna), Duschdas (Germania), Monsavon (Francia) e Neutral (Danimarca, Paesi Bassi e Svezia). Tra i prodotti di Sara Lee questi marchi sono però molto meno importanti del marchio principale Sanex.

(4)  Oltre ai marchi principali ne esistono altri due presenti su alcuni mercati nazionali: Vaseline (Vasenol in Portogallo) e Impulse.

(5)  Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5 (di seguito «orientamenti sulle concentrazioni orizzontali»).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/35


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6445 — Eurochem/BASF Antwerp Assets)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 23/11

1.

In data 20 gennaio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Eurochem International Holding B.V. («Eurochem BV», Paesi Bassi), controllata da Eurochem Group SE («Eurochem SE», Cipro), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di determinati attivi nel settore dei fertilizzanti attualmente controllati da BASF Antwerpen N.V («BASF Antwerp Assets», Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Eurochem SE: estrazione di minerali per fertilizzanti; produzione e vendita di fertilizzanti,

BASF Antwerp Assets: produzione di fertilizzanti minerali ad uso agricolo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6445 — Eurochem/BASF Antwerp Assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/36


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6451 — Schneider Electric France/Bouygues Immobilier/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 23/12

1.

In data 20 gennaio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Schneider Electric France e Bouygues Immobilier (Francia) costituiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, un'impresa comune che offrirà servizi di efficienza energetica. L'operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Schneider Electric France è un'impresa controllata dal gruppo Schneider Electric, specializzato nella gestione dell'energia. Il gruppo opera nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti, attrezzature e soluzioni di distribuzione elettrica, controllo industriale e automazione. Schneider Electric France svolge le attività del gruppo in Francia,

Bouygues Immobilier fa parte del gruppo Bouygues («Bouygues», Francia), che opera nei settori dell'edilizia, delle telecomunicazioni e dei media,

L'impresa comune offrirà servizi destinati a migliorare e ottimizzare l'efficienza energetica degli edifici, vecchi o nuovi, adibiti a ufficio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6451 — Schneider Electric France/Bouygues Immobilier/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/37


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 23/13

1.

In data 23 gennaio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese IHC Merwede Holding B.V («IHC», Paesi Bassi) e DEME N.V. («DEME», Belgio) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa OceanflORE B.V. («OceanflORE JV», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

IHC: sviluppo di tecnologia e costruzione di attrezzature per dragaggio e attività connesse, estrazione in mare e varie attività offshore,

DEME: prestazione di servizi di dragaggio, bonifica e ingegneria idraulica marina e di servizi ambientali,

OceanflORE JV: prestazione di servizi di estrazione in alto mare.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).