ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.018.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 18

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
21 gennaio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2012/C 018/01

Parere della Commissione, del 20 gennaio 2012, concernente il progetto modificato relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dalla centrale nucleare di Blayais ubicata in Francia

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 018/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6425 — Imperial Mobility/Lehnkering) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 018/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2012/C 018/04

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 5 dicembre 2011, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione — Relatore: Estonia

4

2012/C 018/05

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione

5

2012/C 018/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 13 dicembre 2011, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione) [notificata con il numero C(2011) 9245]  ( 1 )

6

2012/C 018/07

Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2012, relativa all'istituzione del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 018/08

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 4, comma 1 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra gli scali di Lampedusa e Pantelleria e gli scali di Trapani, Palermo e Catania ( 1 )

11

2012/C 018/09

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consigliò recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all'informativa pubblicata nella GU C 53 del 19 febbraio 2011 ( 1 )

12

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

2012/C 018/10

Pubblicazione presentata a norma della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

13

2012/C 018/11

Pubblicazione a norma dell’articolo 13 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2012/C 018/12

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2012

concernente il progetto modificato relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dalla centrale nucleare di Blayais ubicata in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2012/C 18/01

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato.

In data 6 settembre 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto modificato relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dalla centrale nucleare di Blayais.

Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

La distanza tra la centrale e gli Stati membri più vicini è pari a 226 km per la Spagna e 568 km per l'Italia.

2)

La modifica in questione prevede l'utilizzo di gruppi di elementi di combustibile MOX in due delle quattro unità presenti nel sito (unità 3 e 4).

3)

In condizioni operative normali, la modifica prevista non comporterà in altri Stati membri un'esposizione della popolazione significativa sotto il profilo sanitario.

4)

In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, è improbabile che la modifica prevista determini un’esposizione delle popolazioni di un altro Stato membro significativa dal punto di vista sanitario.

La Commissione è pertanto del parere che la realizzazione del progetto modificato relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla centrale nucleare di Blayais, Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali né in caso di incidente del tipo e dell'entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2012

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6425 — Imperial Mobility/Lehnkering)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 18/02

In data 22 dicembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6425. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 gennaio 2012

2012/C 18/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2902

JPY

yen giapponesi

99,53

DKK

corone danesi

7,4362

GBP

sterline inglesi

0,83390

SEK

corone svedesi

8,7804

CHF

franchi svizzeri

1,2077

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6600

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,466

HUF

fiorini ungheresi

304,68

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6990

PLN

zloty polacchi

4,3196

RON

leu rumeni

4,3440

TRY

lire turche

2,3640

AUD

dollari australiani

1,2379

CAD

dollari canadesi

1,3076

HKD

dollari di Hong Kong

10,0145

NZD

dollari neozelandesi

1,6071

SGD

dollari di Singapore

1,6463

KRW

won sudcoreani

1 463,46

ZAR

rand sudafricani

10,2858

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1732

HRK

kuna croata

7,5670

IDR

rupia indonesiana

11 541,85

MYR

ringgit malese

4,0016

PHP

peso filippino

55,940

RUB

rublo russo

40,4552

THB

baht thailandese

40,719

BRL

real brasiliano

2,2804

MXN

peso messicano

17,1248

INR

rupia indiana

64,8730


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/4


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 5 dicembre 2011, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione

Relatore: Estonia

2012/C 18/04

1.

Il comitato consultivo condivide la valutazione che la Commissione ha espresso nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 21 novembre 2011 a norma dell'articolo or: 102 del trattato e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento possa essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti da IBM siano adeguati, necessari e proporzionati.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che IBM. propone di assumersi, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

5.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione

2012/C 18/05

(1)

Il 23 luglio 2010 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento contro International Business Machines Corporation («IBM») per un presunto abuso di posizione dominante sul mercato dei dispositivi di ingresso indispensabili per la fornitura di servizi di manutenzione delle componenti hardware e software dei mainframe IBM.

(2)

Il 1o agosto 2011 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), notificata a IBM il 2 agosto 2011. In tale valutazione la Commissione concludeva che IBM aveva presumibilmente negato a prestatori di servizi di manutenzione terzi l'accesso a determinati dispositivi di ingresso indispensabili per fornire servizi di manutenzione delle componenti hardware e software dei mainframe IBM, in violazione dell'articolo 102, paragrafo b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo sullo spazio economico europeo.

(3)

Il 14 settembre 2011 IBM ha presentato una prima proposta di impegni, per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione nella valutazione preliminare. Il 20 settembre 2011 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, che sintetizza il caso, il contenuto essenziale degli impegni, la linea d'azione proposta e in cui invita i terzi interessati a formulare le loro osservazioni sugli impegni presentati da IBM (3). In risposta alla comunicazione, la Commissione ha ricevuto 7 osservazioni di terzi interessati e ne ha informato IBM. Il 24 ottobre 2011 IBM ha presentato una nuova serie di impegni.

(4)

Nella decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende vincolanti gli impegni presentati da IBM per un periodo di 5 anni e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.

(5)

Nell'ambito del presente caso, non sono pervenute richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (4). Ritengo pertanto, che, nel caso in esame, l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 5 dicembre 2011

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  Comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione, GU C 275 del 20.9.2011, pag. 8.

(4)  Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.


21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 13 dicembre 2011

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

(Caso COMP/39.692 — IBM servizi di manutenzione)

[notificata con il numero C(2011) 9245]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 18/06

Il 13 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione, con la presente pubblicazione, indica il nome della parte interessata e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla non divulgazione dei segreti aziendali. La versione non riservata della decisione figura sul sito della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39692

1.   INTRODUZIONE

(1)

International Business Machines Corporation («IBM») è destinataria della decisione adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Tale decisione rende vincolanti gli impegni proposti da IBM al fine di rispondere alle riserve in materia di concorrenza sollevate da un'indagine della Commissione sul mercato dei servizi di manutenzione delle componenti hardware e software dei mainframe IBM.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Riserve preliminari sotto il profilo della concorrenza

(2)

I mainframe sono potenti computer utilizzati da grandi imprese e istituzioni pubbliche di tutto il mondo per conservare e trattare informazioni sensibili. I mainframe offrono elevati livelli di affidabilità, disponibilità e operatività, e per questo sono comunemente utilizzati per eseguire processi aziendali di importanza «cruciale». Per garantire la continuità operativa è pertanto essenziale poter disporre di un celere servizio di manutenzione. I servizi di manutenzione per mainframe sono offerti sia da IBM sia da prestatori di servizi di manutenzione terzi (Third Party Maintainer — «TPM»).

(3)

Il 1o agosto 2011 la Commissione ha trasmesso a IBM una valutazione preliminare in cui esprimeva le sue preoccupazioni per il fatto che IBM potesse aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei servizi di manutenzione delle componenti hardware e software dei suoi mainframe.

(4)

In particolare, la Commissione concludeva in via preliminare che IBM potesse aver detenuto una posizione dominante sul mercato dei dispositivi di ingresso necessari per la manutenzione dei mainframe IBM e che potesse aver imposto ai suoi concorrenti nel mercato dei servizi di manutenzione condizioni di fornitura irragionevoli per alcuni di detti dispositivi di ingresso indispensabili, generando così uno svantaggio concorrenziale. Secondo la Commissione tale condotta potrebbe equivalere a un rifiuto «costruttivo» di fornitura nei confronti dei prestatori concorrenti di servizi di manutenzione dei mainframe, in violazione dell'articolo 102 del TFUE.

(5)

Le pratiche di IBM sono state considerate in grado di danneggiare molti TPM, alcuni dei quali sono attivi in diversi Stati membri. Per tale motivo la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le pratiche oggetto di preoccupazione potrebbero avere ripercussioni sul gioco della concorrenza nel mercato interno.

2.2.   Gli impegni

(6)

Il 14 settembre 2011, in riposta alle preoccupazioni della Commissione espresse nella valutazione preliminare, IBM ha presentato degli impegni.

(7)

Il 20 settembre 2011, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata una comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizza il caso e gli impegni, e nella quale si invitano i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti entro un mese.

(8)

La Commissione ha ricevuto, entro il termine fissato, 7 osservazioni da terzi interessati e ne ha informato IBM; il 24 ottobre 2011 IBM ha presentato una proposta di modifica degli impegni (datata 21 ottobre 2011).

(9)

Il 5 dicembre 2011 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Il 5 dicembre 2011 il consigliere-auditore ha consegnato la sua relazione finale.

(10)

Mediante decisione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, il 13 dicembre 2011 la Commissione ha reso vincolanti gli impegni modificati di IBM. Per un periodo di cinque anni IBM si impegna a garantire la rapida disponibilità di pezzi di ricambio e di informazioni tecniche essenziali, secondo termini ragionevoli e non discriminatori dal punto di vista commerciale, e a permettere a terzi di attuare detti impegni. In un allegato agli impegni, IBM ha inoltre presentato una serie di clausole contrattuali standard che specificano nel dettaglio in che modo gli obblighi sottoscritti saranno messi in atto. Ogni eventuale modifica o rettifica apportata a dette clausole dovrà essere sottoposta alla previa approvazione della Commissione.

(11)

La Commissione ritiene che gli impegni, nella loro versione definitiva, siano sufficienti e necessari per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza sollevate nella valutazione preliminare, senza essere eccessivi. Dal momento che le preoccupazioni in materia di concorrenza nascono dal fatto che IBM ha presumibilmente rifiutato di fornire determinati dispositivi di ingresso indispensabili per prestare servizi di manutenzione dei mainframe IBM, la Commissione ritiene che gli impegni modificati proposti siano proporzionati, poiché garantiscono ai TPM, secondo termini ragionevoli e non discriminatori dal punto di vista commerciale, la rapida disponibilità di pezzi di ricambio e di informazioni tecniche essenziali per la manutenzione dei mainframe IBM.

3.   CONCLUSIONI

(12)

Alla luce degli impegni rivisti proposti, la Commissione ritiene che il suo intervento non sia più giustificato e che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, il procedimento possa essere chiuso.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

relativa all'istituzione del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi

2012/C 18/07

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 191 del trattato stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e istituisce l'obbligo di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di protezione basato sui principi di precauzione e azione preventiva e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

(2)

La politica dell'Unione è intesa a ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi e a limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, limitando possibili interruzioni alla produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

(3)

Gli incidenti del 2010 legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi, in particolare quello della Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, sono all’origine dell’avvio di un processo di revisione delle politiche volto a garantire la sicurezza delle attività offshore. La Commissione ha espresso il proprio parere iniziale sulla sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nella sua comunicazione «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» (1) del 12 ottobre 2010.

(4)

I rischi che si verifichino gravi incidenti nell'estrazione di petrolio o gas offshore nelle acque unionali non sono trascurabili. Le industrie offshore del settore degli idrocarburi operano in diverse regioni dell'Unione e nelle acque dell'Unione sono previsti nuovi progetti regionali. La coltivazione offshore di idrocarburi è un elemento significativo per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE.

(5)

Benché l'Unione disponga già di esempi eccellenti di pratiche normative nazionali per quanto attiene all'attività offshore nel settore degli idrocarburi, un'armonizzazione verso l'alto dell'attuazione del quadro normativo attinenti alle operazioni offshore di estrazione di petrolio o gas, può ulteriormente migliorare la sicurezza di tali attività.

(6)

Si riconosce attualmente che lo scambio regolare di esperienze e l'individuazione delle migliori pratiche fra le autorità di regolamentazione e l'industria, così come il miglioramento delle misure di attuazione, costituiscono gli aspetti fondanti di un regime normativo efficace.

(7)

Il valore della collaborazione tra le autorità offshore è stato chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore Authorities Forum e dell’International Regulators Forum. Partendo da tali premesse è importante incrementare l’efficacia del trasferimento di esperienze e di conoscenze all'interno dell'Unione mediante una struttura formale per tutta l'Unione.

(8)

Basandosi soprattutto sulle attività delle autorità nazionali di regolamentazione, il Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi dovrebbe integrare nelle sue attività l'esperienza dei soggetti interessati più coinvolti, ivi compresi i principali paesi terzi. Il Gruppo di autorità dovrebbe agevolare il trasferimento di conoscenze tra i soggetti interessati e coadiuvare nell'elaborazione di orientamenti formali relativi alle migliori pratiche.

(9)

Gli obiettivi delle autorità che collaborano per evitare il verificarsi di gravi incidenti offshore, e definire le modalità di intervento in caso di tali incidenti, sono inoltre complementari agli obiettivi del gruppo di lavoro permanente sull'industria mineraria e le altre industrie estrattive, istituito a norma dell'articolo 6 della decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, e sono complementari agli obiettivi di detto comitato.

(10)

Occorre prevedere norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del Gruppo di autorità e dei loro rappresentanti, fatte salve le norme in materia di sicurezza previste dalla Commissione, di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, della Commissione.

(11)

È necessario che i dati personali relativi ai membri del Gruppo di autorità siano trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (in appresso «il Gruppo di autorità»).

Articolo 2

Mansioni

1.   Il Gruppo di autorità funge principalmente da forum per lo scambio di esperienze e di competenze tra le autorità nazionali e la Commissione.

2.   Le attività del Gruppo di autorità possono comprendere, in coordinamento con le attività di altri gruppi di esperti competenti, tutte le questioni connesse alla prevenzione e alla risposta agli incidenti gravi nelle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonché, se del caso, all'esterno delle sue frontiere.

3.   Il Gruppo di autorità discute, assiste la Commissione e ad essa comunica il proprio parere, sia su richiesta della Commissione che di propria iniziativa, in particolare sulle seguenti questioni:

a)

individuare le priorità per l’elaborazione di documenti orientativi, norme e migliori pratiche nel settore degli idrocarburi;

b)

predisporre, o avviare, e controllare l'elaborazione di linee guida inerenti alle migliori pratiche del settore;

c)

facilitare il rapido scambio di informazioni tra Commissione e autorità nazionali, ai fini della condivisione di esperienze, per quanto riguarda, ad esempio, il verificarsi di incidenti gravi e le loro cause, le risposte da prevedere, le circostanze che avrebbero potuto causare incidenti gravi, nonché, informazioni operative relative agli impianti di trivellazione che devono spostarsi nei vari Stati membri;

d)

suscitare e stimolare un consenso tra Commissione e autorità nazionali per quanto riguarda le migliori pratiche normative;

e)

incentivare gli scambi e agevolare i distacchi di personale tra le varie autorità nazionali al fine di accrescerne le conoscenze e l'esperienza;

f)

scambiarsi informazioni in merito all'applicazione della normativa e delle politiche, nazionali e dell'Unione, inerenti alle attività offshore nel settore degli idrocarburi, ivi comprese le misure volte a prevenire atti illeciti intenzionali nei confronti di tali attività, nonché a coadiuvare la Commissione nel monitoraggio dell'attuazione del pertinente acquis dell'Unione.

Articolo 3

Consultazione

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può consultare il Gruppo di autorità su qualsiasi questione relativa ai principali rischi della prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi offshore.

2.   Il Gruppo di autorità consulta altri gruppi di esperti della Commissione su temi di interesse complementare, affinché le pertinenti questioni siano trasmesse agli altri gruppi e il Gruppo di autorità riceva le informazioni che possono interessarlo.

Articolo 4

Adesione — Nomina

1.   Il Gruppo di autorità è composto dalle autorità degli Stati membri competenti per la sorveglianza dell’applicazione delle norme nelle attività offshore nel settore degli idrocarburi e delle politiche connesse.

2.   Dette autorità nominano i rispettivi rappresentanti.

3.   I nominativi delle autorità degli Stati membri sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (in appresso, il «Registro»).

4.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il Gruppo di autorità è presieduto da un rappresentante della Commissione, che può designare un copresidente.

2.   D'accordo con i servizi della Commissione, il Gruppo di autorità, in base ad un apposito mandato, può istituire sottogruppi al fine di esaminare temi specifici, quali lo scambio delle migliori pratiche. Tali sottogruppi si sciolgono dopo aver espletato il loro mandato.

3.   I rappresentanti dei settori interessati, tra cui industria, sindacati, università, istituti di ricerca, organizzazioni non governative, pertinenti agenzie dell'Unione, paesi terzi e altri soggetti interessati possono partecipare ai lavori del Gruppo di autorità su invito del presidente. Inoltre può essere concesso lo statuto di osservatore a singoli o a organizzazioni la cui partecipazione può contribuire ai lavori del Gruppo di autorità.

4.   In linea di massima il Gruppo di autorità e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. Salvo diversa disposizione, la Commissione fornisce i servizi di segreteria.

5.   Ogni Stato membro può chiedere il parere del Gruppo di autorità su documenti e informazioni pubblicate riguardanti i principali rischi delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, conformemente alla normativa applicabile dell'Unione europea.

6.   Il Gruppo di autorità riferisce regolarmente in merito alle proprie attività, in particolare per quanto attiene all'individuazione e all'applicazione delle migliori pratiche e ai risultati dell'industria offshore in materia.

7.   Il Gruppo di autorità si riunisce almeno una volta all’anno.

8.   Membri appositamente designati del gruppo di autorità e della presidenza si riuniscono almeno una volta all’anno con le controparti del gruppo di lavoro permanente sull'industria mineraria e le altre industrie estrattive per discutere il lavoro di entrambi gli organismi nel periodo precedente e per condividere i futuri programmi di lavoro.

9.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo di autorità o dei sottogruppi non sono divulgate se le Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.

10.   Il Gruppo di autorità adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del Gruppo di autorità o dei relativi sottogruppi non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del Gruppo di autorità o dei relativi sottogruppi in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili previsti nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  COM(2010) 560 definitivo.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/11


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 4, comma 1 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra gli scali di Lampedusa e Pantelleria e gli scali di Trapani, Palermo e Catania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 18/08

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Pantelleria–Trapani e viceversa

Pantelleria–Palermo e viceversa

Lampedusa–Palermo e viceversa

Lampedusa–Catania e viceversa

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

25 marzo 2012

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere, a titolo gratuito, le informazioni e/o la documentazione relativa all'onere di servizio pubblico

ENAC Ente nazionale per l'aviazione civile

Direzione centrale sviluppo economico

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

Internet: http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/12


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consigliò recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all'informativa pubblicata nella GU C 53 del 19 febbraio 2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 18/09

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Pantelleria–Trapani e viceversa

Pantelleria–Palermo e viceversa

Lampedusa–Palermo e viceversa

Lampedusa–Catania e viceversa

Perìodo di validità del contratto

Diciotto mesi a partire dal 25 marzo 2012

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla pubblicazione della presente informativa

Indirizzo presso il quale è reso disponibile, a titolo gratuito, il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlate alla gara di appalto e all'onere di servizio pubblico

ENAC Ente nazionale per l'aviazione civile

Direzione centrale sviluppo economico

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

Internet: http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/13


Pubblicazione presentata a norma della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2012/C 18/10

Il 7 dicembre 2011 il tribunale distrettuale di Vilnius si è pronunciato sull'apertura delle procedure concorsuali contro AB Bankas Snoras e sulla nomina di un curatore fallimentare, determinando così l'entrata in vigore della risoluzione n. 03-196 del consiglio di amministrazione della Banca di Lituania, del 24 novembre 2011, che stabilisce la revoca definitiva della licenza bancaria di AB Bankas Snoras.


21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/14


Pubblicazione a norma dell’articolo 13 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2012/C 18/11

ESTRATTO DELLA SENTENZA FALLIMENTARE EMESSA NEI CONFRONTI DI AKCINĖ BENDROVĖ BANKAS SNORAS

Il 7 dicembre 2011, il tribunale regionale di Vilnius ha emesso una sentenza fallimentare nei confronti della banca pubblica a responsabilità limitata Snoras [Akcinė bendrovė bankas Snoras, codice entità giuridica: 112025973, numero di registrazione IVA: LT120259716, sede sociale: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lituania, iscritta al registro delle entità giuridiche (qui di seguito «AB bankas Snoras»)] con causa civile n. B2-7791-611/2011, procedimento giudiziario n. 2-55-3-03098-2011-9.

Con la sentenza del 7 dicembre 2011, il tribunale regionale di Vilnius ha stabilito il termine di un mese (a partire dalla data in cui la sentenza fallimentare è diventata esecutiva) per i creditori che intendono insinuare crediti posti in essere prima dell’avvio della procedura fallimentare nei confronti di AB bankas Snoras.

Il tribunale ha nominato Neil Cooper come curatore di AB bankas Snoras.

La procedura fallimentare nei confronti di AB bankas Snoras costituisce una procedura di liquidazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. La presente pubblicazione è conforme alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/24/CE.

Qui di seguito si riporta un estratto della sentenza fallimentare:

«Il tribunale, conformemente agli articoli 290 e 291 del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, all’articolo 84 della legge sulle banche e all’articolo 9 della legge sul fallimento delle società,

DECIDE:

di avviare una procedura fallimentare nei confronti di AB bankas Snoras, codice entità giuridica 112025973, registrata a A. Vivulskio g. 7, Vilnius;

di nominare Neil Cooper (nato il 30 giugno 1947, domiciliato a 10 Fleet Place, Londra, EC4M 7RB, UK, certificato n. 11198) come curatore di AB bankas Snoras;

di conferire al curatore il compito di eseguire i compiti indicati all’articolo 85, punto 1, della legge sulle banche della Repubblica di Lituania e all’articolo 10, punti 3, 4, 7 e 8 della legge sul fallimento delle società della Repubblica di Lituania;

di incaricare il curatore di informare il tribunale senza indugi e per iscritto se dovesse venire a conoscenza di qualsiasi causa intentata nei confronti di AB bankas Snoras o di atti esecutivi trasmessi ad ufficiali giudiziari che riguardino il recupero di crediti da AB bankas Snoras;

di stabilire il termine di un mese, a partire dalla data di entrata in vigore della decisione di avviare la procedura fallimentare, per i creditori che intendano presentare istanze fallimentari per crediti finanziari posti in essere prima dell’avvio della procedura fallimentare;

di prescrivere agli organi di gestione di AB bankas Snoras di trasferire al curatore gli attivi della società corrispondenti al bilancio redatto sulla base dei dati aggiornati alla data di entrata in vigore della decisione di avviare la procedura fallimentare, nonché l’intera documentazione relativa al fallimento entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza fallimentare diventa esecutiva;

di confiscare l’intero patrimonio immobiliare di AB bankas Snoras e tutte le altre immobilizzazioni materiali a partire dalla data in cui la sentenza fallimentare diventa esecutiva;

di conferire al curatore il compito di trasmettere una copia della sentenza sulla confisca degli attivi di AB bankas SNORAS a fini esecutivi a un ufficiale giudiziario di sua scelta che opera all’interno del territorio del secondo tribunale distrettuale della città di Vilnius;

di dare esecuzione con urgenza alla presente sentenza.

La presente sentenza può essere impugnata entro i 10 giorni successivi alla sua emissione inoltrando appello in sede separata presso il tribunale d’appello lituano tramite il tribunale regionale di Vilnius».

Vilnius, Lituania, 15 dicembre 2011

Curatore di Akcinė bendrovė bankas Snoras (in fallimento) (che agisce in qualità di agente senza responsabilità personale)

Neil COOPER


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/16


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America

2012/C 18/12

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America (nel seguito «paese interessato»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 21 ottobre 2011 da BASF AG, Ineos Europe AG e Sasol Germany GmbH, tre produttori dell'Unione («i richiedenti») che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione totale di etano lamina nell'Unione.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è l'etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America («prodotto in esame») attualmente classificabile sotto i codici NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 e 2922 13 10.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che il venir meno delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra i prezzi del mercato interno del paese interessato e i prezzi all'esportazione verso l'Unione Europea del prodotto in esame. Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Secondo gli elementi di prova presuntiva presentati dai richiedenti, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto interessato hanno continuato ad avere, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, compromettendo gravemente l'andamento generale di quest'ultima.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, sentito il parere del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione inizia detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se la scadenza delle misure implichi o meno il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari all'industria dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori degli Stati Uniti d'America e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori noti e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, sottopunto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite. Detta richiesta va presentata entro i termini di cui al punto 6, sottopunto iii).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Nel caso venga confermato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si stabilirà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. A tal fine la Commissione potrà inviare questionari agli operatori del settore nell'Unione ad essa noti, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza di consumatori ed utenti. Le parti, anche quelle non note alla Commissione, che possano comprovare l'esistenza di un collegamento oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, sottopunto ii) del presente avviso. Le parti che hanno agito conformemente a quanto appena detto possono chiedere un'audizione esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione solo se corroborate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a prendere le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7.   Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

La dicitura «Diffusione limitata» va apposta a tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza per cui venga richiesto il trattamento riservato (4).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare ogni comunicazione e richiesta in formato elettronico (le informazioni non riservate andranno trasmesse via e-mail, quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome o ragione sociale, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni mandato di procura o certificato firmato che eventualmente corredi le risposte al questionario andrà però trasmesso, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all'indirizzo riportato più avanti. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Indirizzo di contatto:

 

Per questioni relative al dumping:

Indirizzo e-mail: trade-ethanolamine-dumping@ec.europa.eu

Fax +32 22980450

 

Per questioni relative al pregiudizio:

Indirizzo e-mail: trade-ethanolamine-injury@ec.europa.eu

Fax +32 22980765

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, è possibile arrivare a conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Non si tiene conto delle informazioni documentabilmente false o fuorvianti fornite da una parte interessata, e in forza dell'articolo 18 del regolamento di base si fa invece eventualmente ricorso ai dati disponibili. L'esito di un'inchiesta in cui la collaborazione di una parte interessata sia parziale o nulla potrà risultare meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se si fosse avuta la piena collaborazione della parte stessa.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le conclusioni raggiunte non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere la portata delle misure al fine di modificarla (cioè aumentarla o ridurla) può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati (5).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che si ritengano in difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, .Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, offrendo all'occorrenza a queste ultime una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per contatti le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  GU C 79 del 12.3.2011, pag. 20.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 17 del 22.1.2010, pag. 1.

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.