ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.377.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 377

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
23 dicembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2011/C 377/01

Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2011, Orientamenti sul valore aggiunto e i benefici dello spazio per la sicurezza dei cittadini europei

1

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2011/C 377/02

Parere del Garante europeo della protezione dei datisulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali

5

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 377/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

8

2011/C 377/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

13

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 377/05

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [vedasi l'allegato del regolamento (UE) n. 1375/2011 del Consiglio]

17

 

Commissione europea

2011/C 377/06

Tassi di cambio dell'euro

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 377/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2011

«Orientamenti sul valore aggiunto e i benefici dello spazio per la sicurezza dei cittadini europei»

2011/C 377/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTO QUANTO SEGUE:

1.

la risoluzione «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata dal settimo Consiglio «Spazio» il 25 novembre 2010;

2.

le conclusioni del Consiglio UE «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», del 31 maggio 2011; e la comunicazione della Commissione «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», adottata il 4 aprile 2011;

3.

La risoluzione del Consiglio ESA a livello ministeriale sul ruolo dello spazio nel conseguimento degli obiettivi globali dell'Europa, del 26 novembre 2008;

4.

la comunicazione della Commissione «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», adottata il 3 marzo 2010 (1);

5.

l'accordo quadro concluso tra la Comunità europea — ora sostituita dall'Unione europea — e l'Agenzia spaziale europea (nel seguito «l'accordo quadro»), che è entrato in vigore il 28 maggio 2004, e la crescente cooperazione tra le due parti;

6.

RICONOSCENDO che la competenza dell'UE nel settore spaziale, stabilita con l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rafforza la dimensione politica dello spazio in Europa (2);

7.

SOTTOLINEA il ruolo svolto dai sistemi spaziali nel fornire informazioni e strumenti pratici per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche europee nei settori dell'ambiente, del cambiamento climatico, degli aiuti umanitari, della protezione civile e gestione delle crisi per assicurare una miglior protezione delle persone, dei beni, dell'ambiente e del patrimonio culturale in caso di grandi calamità naturali o causate dall'uomo;

8.

SOTTOLINEA che le risorse spaziali possono contribuire in modo significativo agli obiettivi della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); e RILEVA, in questo contesto, la firma di un accordo amministrativo tra l'AED e l'ESA il 20 giugno 2011 (3);

9.

RICONOSCENDO che il completamento e l'applicazione dei sistemi globali di navigazione Galileo e EGNOS e del programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) forniranno ai responsabili politici ed altri utilizzatori strumenti avanzati e affidabili destinati a rispondere alle esigenze dei cittadini europei e non europei in materia di sicurezza, in particolare attraverso l'interoperabilità e un uso integrato delle applicazioni spaziali per la gestione delle crisi, la protezione civile e l'assistenza umanitaria;

10.

ACCOGLIENDO con favore la messa in orbita dei primi due satelliti Galileo con il primo lancio Soyuz dal porto spaziale europeo «Centre Spatial Guyanais», che costituisce un nuovo passo significativo nelle attività spaziali dell'Europa;

11.

RICORDANDO che l'infrastruttura spaziale, che è di cruciale importanza per i motivi succitati, deve essere protetta dai rischi, sia naturali, compresi gli effetti potenziali delle tempeste solari, sia provocati dalle attività umane (per esempio detriti spaziali);

12.

PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (4) che contiene proposte per il quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020 (QFP);

13.

RICONOSCENDO che i presenti orientamenti per il Consiglio «Spazio» non pregiudicano le decisioni sul prossimo QFP;

I.   Lo spazio per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile

14.

RICORDA che il GMES, come pure i programmi Galileo/EGNOS, sono programmi faro dell'Unione europea posti sotto la responsabilità della Commissione e da essa gestiti, e che il GMES si basa altresì su un partenariato con l'ESA e i suoi Stati membri, con la partecipazione di altri organismi europei competenti; RIAFFERMA che assicurare lo sviluppo e l'applicazione di servizi e infrastrutture GMES sostenibili è una priorità dell'UE nel medio e lungo periodo. ESORTA la Commissione europea ad intraprendere le azioni necessarie e tempestive per garantire la continuità del programma e rassicurare gli utenti e i soggetti interessati al GMES riguardo all'impegno della Commissione stessa per il programma;

15.

RICONOSCE che il GMES svolge un ruolo importante nell'assicurare l'accesso indipendente dell'Europa a informazioni strategiche fondamentali che sono la base di varie politiche dell'UE contenute nel trattato, quali agricoltura, ambiente, trasporti, energia, sanità, protezione civile, aiuti umanitari e sicurezza; e pertanto SOTTOLINEA la necessità di assicurare la continuità e disponibilità di infrastrutture e servizi oltre il 2013;

16.

PRENDE ATTO DEL FATTO che i cambiamenti climatici hanno serie ripercussioni sulla società e sull'economia nonché sugli ecosistemi naturali e gestiti, RICONOSCE che il GMES è un importante contributo europeo agli sforzi globali per comprendere i cambiamenti climatici e per controllarne e attenuarne l'impatto, e SOTTOLINEA che l'attuazione di un servizio dedicato del GMES relativo ai cambiamenti climatici dovrebbe integrare i servizi e le attività esistenti e interagire con essi al fine di fornire risposte a questa sfida;

17.

SI COMPIACE della prestazione efficace di servizi satellitari di informazione nell'ambito del programma GMES per sostenere operazioni di crisi durante le recenti calamità verificatesi in tutte le parti del mondo; RITIENE che il GMES abbia un ruolo importante da svolgere quale struttura portante di una capacità europea di reazione alle emergenze, in sinergia con i meccanismi esistenti e INVITA la Commissione europea a migliorare ulteriormente l'accesso ai dati e alle informazioni pertinenti forniti dai programmi nazionali nelle situazioni di crisi;

18.

SI COMPIACE dei risultati conseguiti dalla Commissione europea nello sviluppo di capacità preoperative per i servizi di sicurezza GMES e RACCOMANDA alla Commissione europea, in stretta collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agli Stati membri e alle competenti agenzie dell'UE, quali FRONTEX, EUSC ed EMSA, di ultimare la definizione di servizi di sicurezza GMES pienamente operativi e di accelerare la transizione verso gli stessi, a sostegno delle azioni esterne dell'UE nonché del controllo delle frontiere e della sorveglianza marittima, in base alla domanda degli utenti;

19.

ESORTA la Commissione europea, in stretta consultazione con tutti i soggetti interessati, a proporre un quadro organizzativo, che includa la governance, e l'istituzione dei servizi operativi previsti; ESORTA in particolare la Commissione europea a completare, in consultazione con tutti i soggetti interessati, la definizione di un'appropriata politica in materia di dati per il GMES sulla base di un accesso pieno ed aperto alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti mediante le infrastrutture GMES, nel rispetto degli accordi internazionali, delle limitazioni di sicurezza e delle condizioni di concessione delle licenze pertinenti, compresa la registrazione e l'accettazione delle licenze di utente, e che ottimizzi l'uso del GMES e si basi su un approccio ben equilibrato tra l'accesso gratuito a determinati dati e servizi pubblici e l'esigenza di rafforzare i mercati di osservazione della terra in Europa e la crescita delle imprese europee fornitrici di dati e di servizi di dati, esistenti ed emergenti, nonché la governance della sicurezza delle componenti e delle informazioni GMES;

20.

RITIENE che la questione della titolarità dell'infrastruttura spaziale GMES rivesta un'importanza centrale per il futuro del GMES ed ESORTA la Commissione europea e l'ESA a completarne al più presto la valutazione;

21.

PRENDE ATTO della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dai sistemi globali di navigazione satellitare risultanti dal programma Galileo (5) ed ESORTA la Commissione europea, con il sostegno del SEAE e in stretta cooperazione con gli Stati membri e le pertinenti comunità di utilizzatori, a definire le misure appropriate per garantire un'introduzione senza intoppi del servizio pubblico regolamentato e dei sistemi associati, tenendo pienamente conto delle infrastrutture nazionali, in quanto ciò migliorerà le capacità dell'UE di gestire le crisi;

22.

RICONOSCE che le comunicazioni satellitari costituiscono una capacità fondamentale in qualsiasi operazione di risposta alla crisi e gestione della crisi nonché una risorsa fondamentale e limitata, in particolare quando le infrastrutture a terra sono danneggiate o distrutte e RACCOMANDA alla Commissione europea, al SEAE e agli Stati membri, con il sostegno dell'AED, di adoperarsi per realizzare un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari commerciali e statali per i soggetti competenti in materia di risposta alle crisi e alla gestione delle crisi;

23.

SOTTOLINEA che la gestione efficace delle situazioni di crisi richiede la mobilitazione di risorse adeguate nonché delle informazioni appropriate per impiegarle in modo ottimale e richiede pertanto l'integrazione di diverse applicazioni spaziali e di terra a sostegno del coordinamento delle attività, effettuato da vari soggetti coinvolti nella protezione civile e nelle operazioni umanitarie;

24.

Tenendo conto di quanto precede, ESORTA la Commissione europea, con il sostegno, se del caso, del SEAE, dell'ESA, degli Stati membri e dell'AED, a:

sensibilizzare i possibili utilizzatori al potenziale dell'integrazione delle applicazioni spaziali in sistemi appropriati,

assicurare l'utilizzazione ottimale delle soluzioni spaziali nell'ambito del meccanismo di coordinamento europeo nel campo della protezione civile,

elaborare soluzioni che portino all'interoperabilità di sistemi tecnici connessi con lo spazio e un quadro coerente di procedure operative per l'uso di applicazioni basate sullo spazio per la gestione delle crisi,

inoltre, esplorare opzioni per la miniaturizzazione mediante l'utilizzazione di piccoli (micro-, nano- e pico-)satelliti per ridurre i costi;

II.   Sicurezza e sostenibilità per lo spazio

25.

RILEVA che esistono serie minacce alle risorse spaziali e alle infrastrutture a terra associate, che possono includere i rischi di collisioni e l'impatto dei fenomeni meteorologici spaziali; RICONOSCE l'importanza della protezione di tali risorse e servizi spaziali, che rivestono un'importanza cruciale per l'economia e le politiche europee e RICONOSCE la necessità di un'efficace capacità di sorveglianza dell'ambiente spaziale (Space Situational Awareness — SSA) come attività a livello europeo, tra l'altro al fine di migliorare la protezione delle risorse spaziali europee e dei futuri lanci da detriti spaziali e altri oggetti presenti nello spazio nonché da fenomeni meteorologici spaziali; a tal fine l'Unione europea dovrebbe sfruttare al massimo le risorse, competenze e capacità che già esistono o sono in fase di sviluppo negli Stati membri, a livello europeo e, ove opportuno, a livello internazionale;

26.

RICONOSCE l'importante contributo del programma preparatorio dell'ESA in materia di SSA; riconoscendo la natura di duplice uso di tale sistema e tenendo conto della sua specifica dimensione di sicurezza, INVITA la Commissione europea, in collaborazione con l'alto rappresentante, in stretta cooperazione con l'ESA e gli Stati membri, che detengono tali risorse e dispongono di capacità, e in consultazione con tutti gli attori coinvolti, a presentare proposte per sfruttare appieno e sviluppare tali risorse e capacità al fine di elaborare una capacità di sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA) come attività a livello europeo e a definire, in tale contesto, una governance e una politica dei dati adeguate che tengano conto dell'alta sensibilità dei dati SSA;

27.

RILEVA che la futura capacità operativa a livello europeo nel campo dell'SSA dovrebbe abbracciare tre segmenti: sorveglianza e rintracciamento di oggetti in orbita, previsione e monitoraggio dei fenomeni meteorologici spaziali e dei loro effetti, in particolare sulle infrastrutture critiche, e monitoraggio degli oggetti vicini alla terra (NEO — Near Earth Objects), nell'ambito della definizione di una capacità SSA, in base all'aggregazione approvata (6) tra requisiti degli utenti SSA civili e militari;

28.

RICONOSCE che la protezione delle risorse spaziali richiederà attività di ricerca costanti in settori quali gli effetti dei fenomeni meteorologici spaziali il rintracciamento e la previsione nonché la riduzione e l'eliminazione dei NEO e dei detriti spaziali; ed ESORTA la Commissione europea, l'ESA e gli Stati membri a valutare azioni appropriate per affrontare in modo adeguato questi problemi;

29.

RICONOSCE l'esigenza di aumentare la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività svolte nello spazio extra-atmosferico. In questo contesto, RIBADISCE l'importanza di proseguire le discussioni a livello multilaterale sul progetto di codice di condotta internazionale per le attività extra-atmosferiche nella prospettiva di assicurare l'adesione al codice del numero più elevato possibile di Stati. RITIENE, inoltre, che un più ampio accesso a informazioni adeguate e affidabili sulle attività spaziali rappresenti una misura atta a rafforzare la fiducia e costituisca la base di una maggiore fiducia per quanto riguarda l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico;

30.

RITIENE che la politica industriale dello spazio debba tenere conto delle specificità del settore spaziale e dell'interesse di tutti gli Stati membri a investire in risorse spaziali e prefiggersi gli obiettivi comuni seguenti: sostenere la capacità europea di concepire, sviluppare, lanciare, gestire e sfruttare sistemi spaziali; rafforzare la competitività dell'industria europea sia sul mercato interno che nelle esportazioni; e promuovere la concorrenza come pure uno sviluppo e una mobilitazione equilibrati delle capacità all'interno dell'Europa; SOTTOLINEA l'esigenza di esaminare la necessità di opportune misure a livello europeo e internazionale per garantire la sostenibilità e lo sviluppo economico delle attività spaziali, comprese quelle del settore commerciale europeo;

31.

Nel contesto della sostenibilità delle attività spaziali, RICORDA (7) l'invito rivolto a tutti gli attori istituzionali europei a mantenere un accesso allo spazio indipendente, affidabile ed efficace in termini di costi, a condizioni accettabili, a considerare altamente prioritario l'uso di vettori sviluppati in Europa e ad esaminare questioni relative ad una loro possibile partecipazione ad attività di esercizio relative ai vettori;

III.   Esplorazione

32.

RICORDA le discussioni a livello politico tra i partner europei e internazionali nel corso della terza conferenza sull'esplorazione spaziale e della prima riunione della piattaforma internazionale ad alto livello sull'esplorazione svoltesi il 10 novembre 2011 a Lucca (Italia) e la relativa dichiarazione che riconosce il vantaggio di un dialogo politico permanente e strutturato ad alto livello sull'esplorazione spaziale futura grazie al quale si possono individuare potenziali settori di cooperazione internazionale; ACCOGLIE CON FAVORE l'offerta degli Stati Uniti di ospitare il prossimo dialogo;

33.

RICONOSCE la potenzialità dell'esplorazione robotica e umana nell'orbita terrestre bassa e oltre, sostenuta da un dialogo politico internazionale ad alto livello, ossia a livello di governi, al fine di conseguire progressi societali, intellettuali ed economici e vantaggi per i cittadini. Ciò comprende l'esigenza di creare partenariati globali condividendo obiettivi impegnativi e pacifici, incoraggiando il progresso della scienza, alimentando future scoperte, affrontando sfide globali nello spazio e a terra attraverso il ricorso a tecnologie innovative, ispirando la società e in particolare le nuove generazioni attraverso sforzi collettivi e individuali e consentendo l'espansione economica e nuove possibilità commerciali;

34.

INVITA la Commissione europea, l'ESA e gli Stati membri a proseguire le discussioni a livello europeo e con i partner internazionali in vista della definizione di una strategia per il dopo 2020, compresa la partecipazione europea alla stessa, in preparazione della prossima riunione del dialogo che dovrebbe tener conto delle aspirazioni, delle priorità e delle risorse europee.


(1)  Doc. 7110/10.

(2)  Segnatamente gli articoli 4 e 189.

(3)  Doc. 10085/11.

(4)  Doc. 12475/11.

(5)  GU L 287 del 4.11.2011 pag. 1.

(6)  Doc. 15715/11.

(7)  Doc. 16864/10.


PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 377/5


Parere del Garante europeo della protezione dei datisulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali

2011/C 377/02

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 31 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (in prosieguo «la proposta»).

1.1.   Consultazione del GEPD

2.

La proposta è stata inviata dalla Commissione al GEPD il 31 marzo 2011. Il GEPD considera questa comunicazione una richiesta di informazione delle istituzioni e degli organismi comunitari, secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [in appresso «regolamento (CE) n. 45/2001»]. In precedenza (3), prima dell’adozione della proposta, la Commissione aveva dato al GEPD la possibilità di esprimere osservazioni informali. Il GEPD accoglie con favore l’apertura del processo, che ha contribuito a migliorare il testo dal punto di vista della protezione dei dati in una fase iniziale. Alcune di tali osservazioni sono state prese in considerazione nella proposta. Il GEPD è favorevole a un riferimento esplicito alla presente consultazione nel preambolo della proposta.

1.2.   Contesto generale

3.

La proposta definisce la concessione responsabile come l’attenzione mostrata da creditori e intermediari del credito nel prestare somme di denaro che i consumatori possano sostenere e nel soddisfare le loro esigenze e condizioni. Il concetto di accensione responsabile di mutui implica per i consumatori la necessità di fornire informazioni pertinenti, complete e accurate sulla loro situazione finanziaria e li esorta ad adottare decisioni informate e sostenibili.

4.

La proposta elenca diversi fattori che dettano la decisione di concedere un determinato credito ipotecario, la scelta del prodotto da parte del mutuatario e la capacità del mutuatario di rimborsare il prestito. Tra questi figurano la situazione economica, le asimmetrie informative, i conflitti di interessi, le lacune e le incoerenze normative, nonché altri fattori quali la cultura finanziaria del mutuatario e le strutture di finanziamento del credito ipotecario. Nell’ottica della proposta, il comportamento irresponsabile di alcuni operatori del mercato è all’origine della crisi finanziaria; pertanto, la questione della concessione e dell’accensione irresponsabile dei mutui deve essere affrontata dall’iniziativa legislativa per evitare il ripetersi della crisi finanziaria.

5.

La proposta introduce dunque requisiti prudenziali e di vigilanza per gli istituti di credito, nonché obblighi e diritti per i mutuatari, allo scopo di stabilire un chiaro quadro giuridico volto a preservare il mercato del credito ipotecario dell’UE dagli effetti deleteri subiti nel corso della crisi finanziaria.

1.3.   Nesso con il regime di protezione dei dati dell’UE

6.

La proposta riguarda un ristretto numero di attività rilevanti nel quadro del regime di protezione dei dati dell’UE. Tali attività si riferiscono principalmente alla consultazione dei creditori e degli intermediari del credito della cosiddetta «banca dati relativa ai crediti», con l’intento di valutare il merito di credito dei consumatori, nonché alla divulgazione di informazioni da parte dei consumatori ai creditori o agli intermediari del credito.

7.

Il GEPD constata con soddisfazione l’inserimento di importanti riferimenti alle norme pertinenti sulla tutela dei dati personali nel testo attuale della proposta; tuttavia, gradirebbe sottolineare l’esigenza di alcuni chiarimenti. Da un lato, la proposta non dovrebbe introdurre disposizioni troppo dettagliate circa il rispetto dei principi di protezione dei dati, garantito dall’applicabilità delle normative nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE a qualsiasi operazione di trattamento dei dati. D’altro lato, il GEPD suggerisce alcuni miglioramenti del testo allo scopo di chiarirlo ed evitare l’affidamento alla legislazione delegata dei criteri che determinano i diritti di accesso alla banca dati relativa ai crediti.

2.   ANALISI DELLA PROPOSTA

2.1.   Riferimento alla direttiva 95/46/CE e obbligo di valutazione del merito di credito del consumatore

Considerando 30

8.

Il GEPD è lieto di osservare che la proposta ha introdotto il riferimento alla direttiva 95/46/CE nel preambolo al testo della direttiva. Il considerando 30 introduce l’applicazione generale della direttiva 95/46/CE alle attività di trattamento dei dati svolte nel contesto della valutazione del merito di credito del consumatore.

9.

Tuttavia, per tener conto del fatto che le operazioni di trattamento dei dati devono essere effettuate conformemente alle normative di recepimento e che le varie normative nazionali di recepimento della direttiva costituiscono i riferimenti adeguati, la proposta potrebbe introdurre un articolo di portata generale come quello riportato di seguito: «I trattamenti di dati personali effettuati ai sensi della presente direttiva devono essere conformi alle pertinenti normative nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE». L’introduzione di un simile articolo comporterebbe l’eliminazione dei riferimenti specifici alla direttiva nell’articolo 15, paragrafo 3, e nell’articolo 16, paragrafo 4.

Articolo 14

10.

L’articolo 14 della proposta introduce per i creditori l’obbligo di procedere a una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Questa valutazione dovrebbe basarsi su determinati criteri quali reddito, risparmi, debiti e altri impegni finanziari del consumatore. Tale obbligo potrebbe causare effetti notevoli sulla riservatezza dei soggetti che accedono al credito, dal momento che il tipo e la quantità di informazioni cui il creditore può accedere sono potenzialmente molto ampi. Pertanto, il GEPD accoglie con favore l’introduzione di precisazioni all’interno del testo per quanto riguarda la limitazione della ricerca del creditore alle informazioni «necessarie» ottenute dal creditore. In termini generali, l’articolo stabilisce la possibilità di ottenere tali informazioni solo attraverso «fonti interne o esterne pertinenti». Il GEPD è favorevole al riferimento esplicito ai principi di necessità e proporzionalità sanciti dall’articolo 6 della direttiva 95/46/CE; ciononostante suggerisce di specificare in modo più dettagliato, per quanto possibile, le fonti da cui è possibile ricevere informazioni.

2.2.   Consultazione della banca dati relativa ai crediti

11.

La banca dati relativa ai crediti viene citata in primo luogo nel considerando 27, dove la sua utilità viene evidenziata nel quadro della valutazione del merito di credito e per l’intera durata del prestito. Il considerando precisa inoltre che, a norma della direttiva 95/46/CE, i consumatori debbono essere informati sulla consultazione della banca dati, oltre ad avere il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati contenuti in tale banca dati. L’articolo 14 introduce obblighi specifici per il creditore concernenti l’eventuale rifiuto della richiesta di credito, in particolare qualora legato alla consultazione della «banca dati relativa ai crediti».

12.

Disposizioni più generali che stabiliscono i criteri di «accesso alle banche dati» sono contenute nell’articolo 16, che presenta una formulazione molto generica («Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l’accesso non discriminatorio alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio e per verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito […]»). Il testo non specifica se le banche dati devono essere realizzate in modo specifico per consentire i controlli sul merito creditizio, né stabilisce la persona responsabile delle banche dati, il tipo di informazioni eventualmente contenute in esse, le implicazioni della «verifica» relativa al rispetto degli obblighi da parte dei consumatori, ecc. Il GEPD comprende il fatto che le banche dati relative ai crediti presentino diverse strutture e siano contemplate nei quadri giuridici di diversi Stati membri. Il Garante, inoltre, considera che una piena armonizzazione dei criteri summenzionati trascenderebbe l’ambito di applicazione della direttiva. Lo scopo della proposta, però, consisterebbe nell’introdurre condizioni di accesso armonizzate alle banche dati per far sì che un creditore del Belgio, ad esempio, possa accedere alla storia dei crediti di un consumatore italiano (benché la banca dati belga e quella italiana possano differire tra loro) alle stesse condizioni dei creditori italiani, qualora il consumatore chieda un mutuo ipotecario in Belgio. I dettagli relativi ai criteri per l’accesso armonizzato devono essere maggiormente specificati in appositi atti delegati della Commissione (cfr. articolo 16, paragrafo 2). Il GEPD rileva altresì il riferimento alla direttiva 95/46 nell’articolo 16, paragrafo 4 (4).

13.

Il GEPD ha già evidenziato come le misure che determinano effetti notevoli sulla riservatezza dei cittadini non dovrebbero essere prese in considerazione nella legislazione delegata. Senza dubbio è possibile stabilire alcuni dettagli nell’ambito di detta legislazione; tuttavia, occorre chiarire e concordare le principali conseguenze per i cittadini all’interno della legislazione adottata conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Dal punto di vista della protezione dei dati, il GEPD si dimostra particolarmente preoccupato per l’apparente contraddizione tra la generica possibilità di consultazione della banca dati da parte di (un numero non ancora identificato di) operatori del credito, a norma dell’articolo 16, e il «lieve» obbligo menzionato solo nel considerando 27 in cui, di fatti, viene stabilito che «i consumatori debbono essere informati […] della consultazione della banca dati relativa ai crediti» e «debbono avere il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano […] in modo da poter […] rettificarli, cancellarli o bloccarli […]». Nell’ottica del GEPD, la possibilità concreta di esercitare i diritti della persona interessata, ai sensi della direttiva 95/46/CE, è connessa all’opportunità di identificare i possibili destinatari dei dati personali contenuti nella banca dati relativa ai crediti. Pertanto, l’efficacia del riferimento ai diritti menzionati nella direttiva 95/46/CE potrebbe essere neutralizzato dall’impossibilità per la persona interessata di identificare in modo chiaro e preventivo le persone fisiche o giuridiche che possono accedere alla banca dati relativa ai crediti.

14.

Pertanto, il GEPD suggerisce alcune modifiche al testo della direttiva con l’intento di affrontare i punti deboli individuati in precedenza. Ogni (5) accesso alla banca dati deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni da introdurre nel testo dell’articolo 16: i) definizione dei criteri in base ai quali i creditori o gli intermediari del credito possono accedere alla banca dati e, in particolare, chiarimenti sulla possibilità di accedere ai dati personali di una persona riconosciuta solo ai creditori o intermediari del credito che hanno concluso un contratto con un consumatore o, su richiesta di quest’ultimo, eseguono misure volte a concludere un rapporto contrattuale (6); ii) obbligo di comunicare in anticipo al consumatore il fatto che un determinato creditore o intermediario del credito abbia intenzione di accedere ai suoi dati personali contenuti nella banca dati; iii) obbligo di comunicare contemporaneamente al consumatore i suoi diritti di accesso, rettifica, blocco o cancellazione dei dati contenuti nella banca dati, in linea con i principi esposti nella direttiva 95/46/CE.

15.

Introducendo tali criteri e obblighi generali all’interno del testo è possibile eliminare la disposizione specifica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e al considerando 29, relativa all’obbligo di comunicare al consumatore l’accesso alla banca dati in caso di rifiuto della richiesta di credito.

3.   CONCLUSIONE

16.

Il GEPD accoglie con favore il riferimento specifico alla direttiva 95/46/CE. Tuttavia, suggerisce alcune lievi modifiche del testo per chiarire l’applicabilità dei principi di protezione dei dati alle operazioni di trattamento oggetto della proposta. In particolare:

per sancire con maggior chiarezza che le normative nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE costituiscono i riferimenti adeguati e per sottolineare la necessità di effettuare le operazioni di trattamento dei dati conformemente alle normative di recepimento, il GEPD suggerisce l’introduzione di un nuovo articolo con una formulazione specifica a tal riguardo. Questo consentirebbe altresì l’eliminazione di altri riferimenti alla direttiva 95/46/CE nel testo della proposta,

il testo della proposta potrebbe precisare in modo più dettagliato le fonti da cui è possibile ricevere informazioni riguardanti il merito creditizio del creditore,

il testo della proposta dovrebbe comprendere la definizione di criteri legati alla possibilità di consultare la banca dati relativa ai crediti e gli obblighi di comunicare i diritti degli interessati prima di qualsiasi accesso alla banca dati in questione, garantendo così a tali soggetti possibilità reali ed efficaci concernenti l’esercizio dei propri diritti.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31, (in appresso «direttiva 95/46/CE»).

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  Nel dicembre 2010.

(4)  L’articolo recita «non pregiudica l’applicazione della direttiva 95/46/CE […]». Tuttavia, cfr. il paragrafo 9 in cui viene suggerita una modifica dell’articolo in questione.

(5)  Questo termine va inteso come accesso effettuato in qualsiasi momento da parte di un creditore autorizzato.

(6)  Cfr. l’articolo 7, lettera b), della direttiva 95/46/CE.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 377/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 377/03

Data di adozione della decisione

6.7.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 261/09

Stato membro

Germania

Regione

Mecklenburg-Vorpommern

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Liebherr MCCtec Rostock GmbH

Base giuridica

Investitionszulagengesetz 2007 vom 23. Februar 2007, Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008, 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 12. April 2007.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, sgravio d'imposta

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 22,33 Mio EUR

Intensità

17,21 %

Durata

2010-2015

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstr. 213

19061 Schwerin

DEUTSCHLAND

Finanzamt Ribnitz-Damgarten

Postfach 1061

18301 Ribnitz-Damgarten

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.8.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32037 (10/N)

Stato membro

Svezia

Regione

Västra Götalands län

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Broadband development in Västra Götaland

Base giuridica

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och Kommunallagen (1991:900).

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 350 Mio SEK

Intensità

Durata

Fino al 2014

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Västra Götalandsregionen

Box 1091

SE-405 23 Göteborg

SVERIGE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33076 (11/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Pais Vasco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régimen de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual en el País Vasco

Base giuridica

Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejera de Cultura de País Vasco, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 3,02 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 3,02 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

1.4.2011-31.3.2012

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección de Promoción de la Cultura

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33077 (11/N)

Stato membro

Regno Unito

Regione

North East

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Northumberland Uplands Rural Community Broadband

Base giuridica

Local Government Act 2003

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo settoriale, sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 0,5 Mio GBP

 

Importo totale dell'aiuto previsto 0,5 Mio GBP

Intensità

70 %

Durata

1.11.2011-1.4.2012

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Northumberland County Council

Regeneration Programmes & Funding Team

County Hall

Morpeth

NE61 2EF

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

25.7.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33221 (11/N)

Stato membro

Svezia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Amendment of the State aid broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10).

Base giuridica

Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 453 Mio SEK

Intensità

Durata

2010-2013

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Länsstyrelserna i respektive län, Sametinget

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33241 (11/N)

Stato membro

Cipro

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Κρατική ενίσχυση προς το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου

Base giuridica

Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 64.387 της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 και Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 35/2011 της 10ης Ιανουαρίου 2011

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 140,18 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

2011-2024

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου — Ιφηγενίας 27 Λευκωσία

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 377/13


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 377/04

Data di adozione della decisione

11.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33043 (11/N)

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) — konijnenstallen

Base giuridica

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31 (Wet werken aan winst, artikel I, onderdeel D en Da); Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Riduzione della base imponibile

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 0,60 milioni EUR

 

Dotazione annuale: 0,15 milioni EUR

Intensità

18,80 %

Durata

Fino al 31.12.2014

Settore economico

Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerie van Financiën

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

31.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33157 (11/N)

Stato membro

Bulgaria

Regione

Bulgaria

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Base giuridica

Чл. 189б от Закона за корпоративно подоходно облагане,

Чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Detrazione di imposta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 132,02 milioni BGN

Intensità

50 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Национална агенция за приходите

бул. Княз Дондуков № 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

18.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33372 (11/N)

Stato membro

Germania

Regione

Saarland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Base giuridica

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR);

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO);

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) in der jeweils geltenden Fassung.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Impegni agroambientali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 0,09 milioni EUR

Intensità

90 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

18.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33429 (11/N)

Stato membro

Romania

Regione

România

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Acordarea unui ajutor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

Base giuridica

Proiect de Hotărâre de Guvern privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului;

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Fitopatie

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 27,30 milioni RON

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

21.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33800 (11/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aides aux groupements de producteurs dans les secteurs ovin et caprin

Base giuridica

Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Avviamento delle organizzazioni di produttori, Investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 20 milioni EUR

 

Dotazione annuale: 20 milioni EUR

Intensità

50 %

Durata

1.1.2012-31.12.2012

Settore economico

Allevamento di ovini e caprini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Alfonso XIII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 377/17


Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[vedasi l'allegato del regolamento (UE) n. 1375/2011 del Consiglio]

2011/C 377/05

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nel regolamento (UE) n. 1375/2011 del Consiglio (1).

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2). Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all'articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata) al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

(all'attenzione di: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché le richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, dovrebbero essere presentate entro il 29 febbraio 2012.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, gruppi e entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, commi quarto e sesto, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 10.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.


Commissione europea

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 377/19


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 dicembre 2011

2011/C 377/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3047

JPY

yen giapponesi

101,93

DKK

corone danesi

7,4336

GBP

sterline inglesi

0,83250

SEK

corone svedesi

8,9952

CHF

franchi svizzeri

1,2232

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7640

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,625

HUF

fiorini ungheresi

306,45

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6965

PLN

zloty polacchi

4,4352

RON

leu rumeni

4,3000

TRY

lire turche

2,4650

AUD

dollari australiani

1,2878

CAD

dollari canadesi

1,3369

HKD

dollari di Hong Kong

10,1523

NZD

dollari neozelandesi

1,6888

SGD

dollari di Singapore

1,6884

KRW

won sudcoreani

1 509,47

ZAR

rand sudafricani

10,6521

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2705

HRK

kuna croata

7,5156

IDR

rupia indonesiana

11 820,58

MYR

ringgit malese

4,1261

PHP

peso filippino

56,989

RUB

rublo russo

41,0980

THB

baht thailandese

40,785

BRL

real brasiliano

2,4218

MXN

peso messicano

17,9918

INR

rupia indiana

68,6660


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.