ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.364.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 364

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
14 dicembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 364/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2011/C 364/02

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

4

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

 

Consiglio

2011/C 364/03

Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2011, relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

6

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Banca centrale europea

2011/C 364/04

Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2011, sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (CON/2011/100)

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 364/05

Tassi di cambio dell'euro

8

2011/C 364/06

Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale

9

 

Corte dei conti

2011/C 364/07

Relazione speciale n. 12/2011 Le misure dell’UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?

14

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 364/08

Invito a presentare proposte 2011 — Programma Europa per i cittadini (2007-2013) — Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l’Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 364/09

Comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.654 — Reuters Instrument Codes (RIC) [notificata con il numero C(2011) 9391]  ( 1 )

21

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 364/10

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 364/01

Data di adozione della decisione

10.11.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 549/09

Stato membro

Germania

Regione

Bayern

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Verlängerung der Beihilferegelung zur Unterstützung der Filmproduktion in Bayern

Base giuridica

Richtlinien für die FilmFernsehFonds Bayern GmbH, Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione rimborsabile, sovvenzione a fondo perduto, prestito agevolato

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 13,5 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 54 Mio EUR

Intensità

70 %

Durata

1.1.2010-31.12.2013

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

19.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 330/10

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Programme national «Très haut débit» — Volet B

Base giuridica

Loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Code général des collectivités territoriales (articles L 1425-1 et L 1425-2). Loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Code des postes et des communications électroniques (articles L 34-8 et L 34-8-3). Décision no 2010-1314 de l'ARCEP en date 14 décembre 2010 précisant les conditions d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement numérique des territoires

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale, sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 750 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino all'1.1.2016

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Fonds national pour la societé numérique, collectivités territoriales

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

9.11.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31722 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

A sporttevékenység támogatásához kapcsolódó társaságiadó-, és illetékkedvezmény

Base giuridica

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sgravio d'imposta

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 21 200 Mio HUF

 

Importo totale dell'aiuto previsto 127 200 Mio HUF

Intensità

70 %

Durata

Fino al 30.6.2017

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/4


Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

2011/C 364/02

Un’informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida dalla data odierna qualora divenga incompatibile con l’interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle seguenti misure tariffarie internazionali:

modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri di classificazione approvati dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC1649 — relazione della 47a riunione del Comitato SA):

MODIFICHE ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATE DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(47a RIUNIONE DEL C.S.A DI MARZO 2011)

DOC. NC1649

Modifiche alle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione SA

Capitolo 29

R/11


Pareri di classificazione approvati dal Comitato SA

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

In conformità con l'articolo 17 del codice doganale comunitario, a decorrere dal 1o gennaio 2012 un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida se diviene incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale, così come essa risulta dalle seguenti disposizioni tariffarie internazionali.

Modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC1649, allegato Q/4, relazione della 47a riunione del Comitato del SA):

MODIFICHE ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO APPROVATE DAL COMITATO S.A DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(47a RIUNIONE DEL C.S.A DI MARZO 2011)

DOC. NC1649

Modifiche alle note esplicative della nomenclatura allegata alla convenzione SA, derivanti dalla raccomandazione del 26 giugno 2009 e predisposte dal CSA durante la 47a sessione. Documento NC1649.

Note esplicative

Q/4

Modifiche delle note esplicative del sistema approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC1705, allegato N, relazione della 48a riunione del Comitato del SA):

MODIFICHE ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO APPROVATE DAL COMITATO S.A DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(48a RIUNIONE DEL C.S.A DI SETTEMBRE 2011)

DOC. NC1705

Modifiche alle note esplicative della nomenclatura allegata alla convenzione SA, derivanti dalla raccomandazione del 26 giugno 2009 e predisposte dal CSA durante la 48a sessione. Documento NC1705.

Note esplicative

N

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgium, oppure consultando il sito Internet di questa direzione generale al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


III Atti preparatori

CONSIGLIO

Consiglio

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/6


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

2011/C 364/03

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 2,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.2,

considerando che è necessario nominare un nuovo membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea in seguito alla decisione del sig. Lorenzo BINI SMAGHI di rassegnare le dimissioni con effetto a decorrere dalla fine del 31 dicembre 2011,

RACCOMANDA AL CONSIGLIO EUROPEO:

di nominare il sig. Benoît COEURÉ membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca centrale europea

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/7


PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2011

sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Introduzione e base giuridica

Il 1o dicembre 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal presidente del Consiglio europeo una richiesta di parere in merito alla raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2011 (1), relativa alla nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.

Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Osservazioni di carattere generale

1.

La raccomandazione del Consiglio, presentata al Consiglio europeo ed oggetto di consultazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE, raccomanda che Benoît COEURÉ sia nominato quale membro del Comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni.

2.

Il Consiglio direttivo della BCE ritiene che il candidato proposto sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall’articolo 283, paragrafo 2, del trattato.

3.

Il Consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni da formulare sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Benoît COEURÉ quale membro del Comitato esecutivo della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2011

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.12.2011   

IT

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C 364/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 dicembre 2011

2011/C 364/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3181

JPY

yen giapponesi

102,60

DKK

corone danesi

7,4366

GBP

sterline inglesi

0,84625

SEK

corone svedesi

9,0605

CHF

franchi svizzeri

1,2345

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7110

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,633

HUF

fiorini ungheresi

304,39

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6970

PLN

zloty polacchi

4,5608

RON

leu rumeni

4,3485

TRY

lire turche

2,4641

AUD

dollari australiani

1,3016

CAD

dollari canadesi

1,3528

HKD

dollari di Hong Kong

10,2548

NZD

dollari neozelandesi

1,7215

SGD

dollari di Singapore

1,7158

KRW

won sudcoreani

1 519,49

ZAR

rand sudafricani

10,8795

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3877

HRK

kuna croata

7,4986

IDR

rupia indonesiana

12 005,28

MYR

ringgit malese

4,1850

PHP

peso filippino

57,795

RUB

rublo russo

41,7115

THB

baht thailandese

41,138

BRL

real brasiliano

2,4292

MXN

peso messicano

18,1647

INR

rupia indiana

70,1100


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/9


DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO ALLA COSTRUZIONE NAVALE

2011/C 364/06

1.   INTRODUZIONE

1.

Fin dai primi anni ’70, gli aiuti di Stato alla costruzione navale sono stati oggetto di una serie di regimi specifici, gradualmente allineati alle disposizioni sugli aiuti di Stato orizzontali. L'attuale disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (1) giungerà a scadenza il 31 dicembre 2011. Coerentemente con la sua politica di trasparenza e semplificazione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione intende, nella misura più ampia possibile, eliminare le differenze tra le norme applicabili alla costruzione navale e quelle applicabili ad altri settori industriali, estendendo alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale (2).

2.

Ciò nonostante, la Commissione riconosce che il settore della costruzione navale presenta alcune caratteristiche distintive, ad esempio le serie produttive limitate, le dimensioni, il valore e la complessità delle unità prodotte e il fatto che le navi prototipo sono successivamente utilizzate commercialmente.

3.

In considerazione delle citate peculiarità, la Commissione ritiene opportuno continuare ad applicare al settore della costruzione navale specifiche disposizioni relative agli aiuti all’innovazione, avendo cura di garantire che tali aiuti non incidano negativamente sulle condizioni degli scambi e sulla concorrenza in misura contraria al comune interesse.

4.

Gli aiuti di Stato all’innovazione devono indurre il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo ad accrescere il livello di innovazione e a realizzare progetti innovativi che diversamente non sarebbero stati realizzati o lo sarebbero stati in misura più limitata. L'effetto di incentivazione è individuato mediante un'analisi controfattuale, che compara i livelli previsti di attività con e senza aiuti. La presente disciplina individua pertanto condizioni specifiche che consentiranno agli Stati membri di accertarsi della presenza di un effetto di incentivazione.

5.

Una serie di regole informali relative agli aiuti all’innovazione per il settore della costruzione navale, concernenti in particolare i costi ammissibili e la conferma del carattere innovativo del progetto, è stata elaborata di concerto con l’industria ed è applicata dalla Commissione nella sua prassi decisionale. Per motivi di trasparenza, tali regole dovrebbero essere formalmente integrate nelle norme sugli aiuti all’innovazione.

6.

Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, nel 2013 la Commissione rivedrà gli orientamenti orizzontali in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (3). Pertanto, fino ad allora la Commissione continuerà ad applicare le stesse norme specifiche per gli aiuti a finalità regionale nel settore della costruzione navale che sono attualmente previste nella disciplina del 2003. La Commissione riesaminerà la situazione nel contesto della revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

7.

Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, la presente disciplina intende rispettare gli obblighi internazionali applicabili in materia.

8.

La presente disciplina contiene pertanto specifiche disposizioni relative agli aiuti all’innovazione e agli aiuti a finalità regionale applicabili al settore della costruzione navale, nonché disposizioni in materia di crediti all’esportazione. Inoltre, gli aiuti al settore della costruzione navale possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni orizzontali in materia di aiuti di Stato (4), salvo se disposto diversamente in tali strumenti.

9.

A norma dell'articolo 346 del trattato e fatte salve le disposizioni dell'articolo 348 del trattato, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza per quanto riguarda le sovvenzioni relative alle navi militari.

10.

La Commissione intende applicare i principi previsti nella presente disciplina dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Successivamente a tale data la Commissione prevede di includere le disposizioni relative agli aiuti all’innovazione nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (5) e di integrare gli aiuti di Stato a finalità regionale per il settore della costruzione navale negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

11.

In base alla presente disciplina, la Commissione può autorizzare aiuti concessi ai cantieri navali, o, in caso di crediti all'esportazione, gli aiuti agli armatori per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi, nonché aiuti all’innovazione concessi per la costruzione di strutture galleggianti e mobili in alto mare.

12.

Ai fini della presente disciplina, valgono le seguenti definizioni:

a)

«costruzione navale»: la costruzione, nell’Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma;

b)

«riparazione navale»: la riparazione o la revisione, nell’Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma;

c)

«trasformazione navale», la trasformazione, nell’Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl (6), purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d)

per «nave mercantile a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare o per vie navigabili interne e appartiene a una delle seguenti categorie:

i)

navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite al trasporto di passeggeri e/o di merci;

ii)

navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio);

iii)

rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv)

scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti i), ii) e iii), che siano galleggianti e mobili;

e)

«strutture galleggianti e mobili in alto mare»: strutture per l’esplorazione, lo sfruttamento e la produzione di petrolio, gas o energia rinnovabile che presentano le caratteristiche di una nave mercantile, tranne la propulsione autonoma, e sono destinate a essere spostate più volte nel corso del loro ciclo di funzionamento.

3.   MISURE SPECIFICHE

3.1.   Aiuti a finalità regionale

13.

Gli aiuti regionali alla costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato interno se ricorrono, in particolare, le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti devono essere erogati per investimenti volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che sussistano connessioni con la ristrutturazione finanziaria degli stessi, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti;

b)

nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato rientranti nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 22,5 % equivalente sovvenzione lordo;

c)

nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e che corrispondono alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 12,5 % equivalente sovvenzione lordo o il massimale applicabile per gli aiuti regionali, se questo è inferiore;

d)

inoltre, l’aiuto deve limitarsi a sovvenzionare le spese ammissibili, conformemente alla definizione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

3.2.   Aiuti all'innovazione

3.2.1.   Domande ammissibili

14.

Gli aiuti all'innovazione concessi per la costruzione, la riparazione o la trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato interno fino a un'intensità massima del 20 % lordo, a condizione che riguardino l'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte dell’industria cantieristica nell’Unione e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Gli aiuti all'innovazione a favore dell'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci non saranno considerati compatibili con il mercato interno, a meno che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (7), o norme che a queste succedano. A un cantiere navale non è concesso ricevere un aiuto qualora per la stessa nave esso riceva già aiuti dal Fondo europeo per la pesca, o da uno strumento che ad esso succeda, o altri aiuti pubblici.

15.

I prodotti e processi innovativi ai sensi del punto 14 comprendono i miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni, come ad esempio l’ottimizzazione del consumo di carburante, le emissioni dei motori, i rifiuti e la sicurezza.

16.

Qualora l'innovazione abbia l'obiettivo di aumentare la tutela dell'ambiente e comporti il rispetto di norme adottate dell'Unione almeno un anno prima che tali norme entrino in vigore, o accresca il livello di tutela dell'ambiente in mancanza di norme dell'Unione o consenta di andare oltre le norme dell'Unione, l'intensità massima di aiuto può essere aumentata al 30 % lordo. Le espressioni «norme dell'Unione» e «tutela dell'ambiente» sono intese secondo la definizione di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

17.

A condizione che soddisfino i criteri di cui al punto 14, i prodotti innovativi si riferiranno a una nuova classe di navi basate su una prima nave di una serie potenziale (prototipo) o a parti innovative di una nave, tali da poter essere isolate da questa come elemento separato.

18.

A condizione che soddisfino i criteri di cui al punto 14, i processi innovativi riguarderanno lo sviluppo e l'applicazione di nuovi processi attinenti ai settori della produzione, della gestione, della logistica e dell'ingegneria.

19.

Gli aiuti all'innovazione possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se sono concessi per la prima applicazione industriale di un prodotto o processo innovativo.

3.2.2.   Costi ammissibili

20.

Gli aiuti all’innovazione per prodotti e processi sono limitati al sostegno delle spese d'investimento, progettazione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto e sostenute dopo la data della domanda di aiuti all’innovazione (8).

21.

I costi ammissibili comprendono i costi del cantiere navale e i costi sostenuti per l'acquisto di merci e servizi presso terzi (ad esempio, fornitori di sistemi, fornitori «chiavi in mano» e società subappaltatrici), nella misura in cui siano direttamente ed esclusivamente connessi alla parte innovativa del progetto. Una definizione più particolareggiata dei costi ammissibili è riportata nell’allegato.

22.

L’autorità nazionale competente, designata dallo Stato membro per l'applicazione degli aiuti all'innovazione, deve esaminare i costi ammissibili sulla base delle stime fornite e giustificate dal richiedente. Se la domanda comprende costi relativi all’acquisto di beni o servizi da un fornitore, quest’ultimo non deve aver beneficiato, per detti beni o servizi, di aiuti di Stato finalizzati ai medesimi obiettivi.

3.2.3.   Conferma del carattere innovativo del progetto

23.

Affinché gli aiuti all'innovazione possano essere considerati compatibili con il mercato interno in base alla presente disciplina, una domanda di aiuto all’innovazione deve essere presentata alla competente autorità nazionale prima che il richiedente concluda un accordo vincolante relativo all’attuazione dello specifico progetto per il quale viene chiesto l'aiuto all'innovazione. La domanda di aiuto deve includere una descrizione dell'innovazione, in termini qualitativi e quantitativi.

24.

L'autorità nazionale competente deve chiedere a un esperto indipendente e tecnicamente competente conferma del fatto che l’aiuto è destinato ad un progetto consistente in un prodotto o processo tecnologicamente nuovo o sensibilmente più avanzato rispetto allo stato dell'arte dell’industria cantieristica nell’Unione (valutazione qualitativa). L'aiuto può essere ritenuto compatibile con il mercato interno solo se l’esperto indipendente e tecnicamente competente conferma all’autorità nazionale competente che i costi ammissibili del progetto sono stati calcolati considerando esclusivamente le parti innovative del progetto in esame (valutazione quantitativa).

3.2.4.   Effetto di incentivazione

25.

Un aiuto all’innovazione ai sensi della presente disciplina deve avere un effetto di incentivazione, deve cioè determinare un cambiamento di comportamento da parte del beneficiario inducendolo ad accrescere il suo livello di attività di innovazione. Per effetto dell'aiuto, le attività di innovazione devono aumentare in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo.

26.

Conformemente al punto 25, la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se il progetto (9) è già stato avviato prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali.

27.

Per verificare se gli aiuti inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il loro livello di attività di innovazione, gli Stati membri devono fornire una valutazione ex ante dell’accresciuta attività di innovazione sulla base di un’analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall’assenza di aiuti. I criteri da applicare possono comprendere l’aumento di attività di innovazione in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo, unitamente ad altri fattori quantitativi e/o qualitativi pertinenti indicati dallo Stato membro nella sua notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

28.

Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno di questi elementi, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, la Commissione, in generale, concluderà che l'aiuto ha un effetto di incentivazione.

29.

Quando esamina un regime d’aiuti, la Commissione ritiene che le condizioni necessarie per stabilire l’esistenza dell'effetto di incentivazione siano soddisfatte se lo Stato membro si è impegnato a concedere singoli aiuti ai sensi di detto regime unicamente dopo aver verificato l’esistenza di tale effetto e a fornire relazioni annue sull’attuazione del regime di aiuti approvato.

30.

L'approvazione della domanda di aiuto deve essere subordinata alla condizione che il beneficiario sottoscriva un contratto vincolante per la realizzazione del progetto o processo specifico di costruzione, riparazione o trasformazione navale per il quale è richiesto l'aiuto. L'aiuto può essere erogato soltanto dopo la firma del contratto in questione. In caso di annullamento del contratto o di abbandono del progetto tutti gli aiuti erogati devono essere rimborsati con gli interessi a decorrere dalla data di erogazione. Analogamente, in caso di realizzazione parziale del progetto, gli aiuti non utilizzati per le spese di innovazione ammissibili devono essere rimborsati maggiorati degli interessi. Il tasso di interesse deve essere almeno equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione.

3.3.   Crediti all’esportazione

31.

Gli aiuti alla costruzione navale sotto forma di meccanismi di credito finanziati dallo Stato, concessi a un armatore o a un terzo per la costruzione o la trasformazione di navi, possono essere considerati compatibili con il mercato interno se conformi alle disposizioni dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e a quelle dell'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o di qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi.

4.   CONTROLLO E RELAZIONI

32.

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (10) e il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (11) prevedono che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuto esistenti. Quando adotta una decisione in forza della presente disciplina, per tutti gli aiuti all'innovazione concessi a imprese di grandi dimensioni nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, la Commissione può chiedere agli Stati membri di spiegare come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione per gli aiuti concessi alle grandi imprese, in particolare utilizzando i criteri di cui al punto 3.2.4.

5.   CUMULO

33.

I massimali di aiuto stabiliti dalla presente disciplina sono di applicazione sia quando l'aiuto è finanziato integralmente mediante risorse pubbliche sia quando è finanziato in tutto o in parte mediante risorse dell’Unione. Gli aiuti autorizzati in forza della presente disciplina non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, né con altre forme di finanziamento dell’Unione, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella ammessa dalla presente disciplina.

34.

Se gli aiuti perseguono scopi diversi ma comportano gli stessi costi ammissibili, si applica il massimale più favorevole.

6.   APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISCIPLINA

35.

La Commissione applicherà i principi indicati nella presente disciplina dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. La Commissione applicherà tali principi a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente al 31 dicembre 2011, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione stessa.

36.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (12), la Commissione applicherà i principi previsti dalla presente disciplina in caso di aiuti non notificati erogati dopo il 31 dicembre 2011.


(1)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(2)  Cfr. Piano d'azione sugli aiuti di Stato, COM(2005) 107 definitivo, punto 65: «la Commissione deciderà se vi sia ancora bisogno di una disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale o se invece il settore possa essere disciplinato semplicemente da norme orizzontali».

(3)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(4)  Ad esempio la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1) stabilisce le condizioni alle quali possono essere autorizzati aiuti ai cantieri navali per processi produttivi più rispettosi dell'ambiente. Inoltre, gli aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto e gli interventi di equipaggiamento che superano le norme dell'Unione o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme dell'Unione possono essere concessi agli armatori, contribuendo in questo modo a trasporti marittimi più puliti.

(5)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  Stazza lorda.

(7)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(8)  Con l’eccezione degli studi di fattibilità eseguiti nei 12 mesi precedenti la domanda di aiuto destinato ad un processo innovativo.

(9)  Ciò non esclude che il potenziale beneficiario possa avere già realizzato studi di fattibilità non coperti dalla domanda di richiesta di aiuti di Stato.

(10)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(12)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO

Costi ammissibili agli aiuti all'innovazione nel settore della costruzione navale

1.   NUOVA CLASSE DI NAVI

Relativamente alla realizzazione di una nuova classe di navi, ammissibile agli aiuti all'innovazione, si considerano ammissibili i seguenti costi:

a)

costi di sviluppo concettuale;

b)

costi di progettazione di base;

c)

costi di progettazione funzionale;

d)

costi di progettazione di dettaglio;

e)

costi relativi a studi, test, modelli e costi analoghi connessi allo sviluppo e alla progettazione della nave;

f)

costi di pianificazione e realizzazione del progetto;

g)

costi dei test e collaudi del prodotto;

h)

costi incrementali di manodopera e spese generali aggiuntive per una nuova classe di navi (curva di apprendimento).

Ai fini dei punti da a) a g), sono esclusi i costi connessi alla normale progettazione ingegneristica equivalente a quella eseguita per una classe di navi precedente.

Ai fini del punto h), i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica possono essere ammissibili, in misura limitata all'importo minimo necessario. Le sfide di ordine tecnico inerenti alla costruzione di un prototipo rendono i costi di produzione della prima nave generalmente superiori ai costi delle «navi gemelle» costruite successivamente. I costi di produzione aggiuntivi costituiscono la differenza tra i costi di manodopera e le spese generali connesse imputabili alla produzione della prima nuova classe di navi e i costi di produzione delle navi della stessa serie (navi gemelle). I costi di manodopera includono i salari e i costi sociali.

Conseguentemente, in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi di produzione connessi con la costruzione di una nuova classe di navi possono essere considerati ammissibili fino ad un massimo del 10 %, se tali costi risultano necessari per convalidare l’innovazione tecnica. Un caso è considerato debitamente giustificato se la stima dei costi di produzione aggiuntivi è superiore al 3 % dei costi di produzione delle navi gemelle che saranno costruite successivamente.

2.   NUOVI COMPONENTI E SISTEMI DI UNA NAVE

Relativamente ai componenti o sistemi ammissibili agli aiuti all'innovazione, sono ammissibili i costi seguenti nella misura in cui sono strettamente connessi all'innovazione:

a)

costi di sviluppo e progettazione;

b)

costi dei test e modelli della parte innovativa;

c)

costi di materiali e attrezzature;

d)

in casi eccezionali i costi di costruzione e di installazione di un nuovo componente o sistema necessario a convalidare l'innovazione, a condizione che siano limitati all'importo minimo necessario allo scopo.

3.   NUOVI PROCESSI

Relativamente ai processi ammissibili agli aiuti all'innovazione, sono ammissibili i costi seguenti nella misura in cui sono strettamente connessi al processo d'innovazione:

a)

costi di sviluppo e progettazione;

b)

costi di materiali e attrezzature;

c)

se applicabili, costi dei test e collaudi del nuovo processo;

d)

costi relativi a studi di fattibilità eseguiti nei 12 mesi precedenti la domanda di aiuto.


Corte dei conti

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/14


Relazione speciale n. 12/2011 «Le misure dell’UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?»

2011/C 364/07

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 12/2011 «Le misure dell’UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/15


Invito a presentare proposte 2011 — Programma «Europa per i cittadini» (2007-2013)

Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l’Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva

2011/C 364/08

INTRODUZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (1). Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono reperibili nella guida al programma «Europa per i cittadini», pubblicata sul sito web Europa (vedi punto VII). La guida al programma costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte.

I.   Obiettivi

Il programma «Europa per i cittadini» si pone i seguenti obiettivi specifici:

riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro;

promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, di valori condivisi, di storia e cultura comuni in Europa, grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo;

rendere l’idea dell’Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo i valori e i risultati europei e conservando al tempo stesso la memoria del passato;

incoraggiare l’interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l’unità dell’Europa con un’attenzione particolare per le attività finalizzate a facilitare l’intreccio di legami tra i cittadini degli Stati membri che facevano già parte dell’Unione europea il 30 aprile 2004, e quelli degli Stati membri che hanno aderito successivamente.

II.   Candidati ammissibili

Il programma è aperto a tutti i promotori che risiedano in uno dei paesi partecipanti al programma e siano, a seconda della misura:

un ente pubblico, o

un’organizzazione senza fini di lucro dotata di status giuridico (personalità giuridica).

Ciascuna azione del programma è però indirizzata a una gamma di organizzazioni più specifica. L’ammissibilità delle organizzazioni che si candidano viene quindi definita in maniera specifica per ogni misura/sottomisura nella guida al programma.

Per questo programma, i paesi ammissibili sono:

gli Stati membri dell’Unione europea (2)

la Croazia,

l’Albania,

l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

III.   Azioni ammissibili

Il programma «Europa per i cittadini» sostiene progetti che promuovono la cittadinanza europea attiva.

Il presente invito riguarda le seguenti azioni del programma «Europa per i cittadini» che vengono finanziate nell’ambito di due tipi di sovvenzioni: sovvenzioni di progetto e sovvenzioni operative.

Azione 1:   Cittadini attivi per l’Europa

Misura 1:   Gemellaggio tra città

Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città.

Misura 1.1:   Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città (sovvenzione di progetto)

Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città. Un progetto deve interessare municipalità di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 25 partecipanti internazionali, provenienti dalle municipalità invitate. La durata massima della manifestazione è di 21 giorni. La sovvenzione massima erogabile è di 25 000 EUR per progetto. La sovvenzione minima erogata è di 5 000 EUR.

Le sovvenzioni destinate a incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città servono a cofinanziare i costi organizzativi sostenuti dalla città ospite e le spese di viaggio dei partecipanti invitati. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari/importi forfettari.

Misura 1.2:   Collegamento in rete telematico tra le città gemellate (sovvenzione di progetto)

Questa misura sostiene la formazione di reti istituite sulla base dei legami fra città gemellate. Si tratta di un elemento importante per garantire una cooperazione articolata, intensa e multiforme tra le municipalità e contribuire di conseguenza ad amplificare al massimo l’impatto del programma. Un progetto deve prevedere almeno tre eventi, e devono prendervi parte municipalità di almeno quattro paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 30 partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità invitate. La durata massima del progetto è di 24 mesi e la durata massima di ciascun evento è di 21 giorni.

L’importo massimo ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 150 000 EUR. L’importo minimo ammissibile è di 10 000 EUR. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari/importi forfettari.

Misura 2:   «Progetti dei cittadini» e «Misure di sostegno»

Misura 2.1:   Progetti dei cittadini (sovvenzione di progetto)

Questa misura affronta uno dei più gravi problemi cui oggi l’UE deve dare risposta: come colmare il divario che separa i cittadini dall’Unione europea. Si intende quindi esplorare metodologie originali e innovative per incoraggiare la partecipazione dei cittadini e stimolare il dialogo tra i cittadini europei e le istituzioni dell’Unione.

Un progetto deve prevedere almeno cinque paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. Al progetto devono prendere parte almeno 200 partecipanti. La durata massima del progetto è di 12 mesi.

L’importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, formulato in euro. La sovvenzione erogata non può superare il 60 % del totale dei costi ammissibili del progetto. La sovvenzione minima sarà di 100 000 EUR; la sovvenzione massima ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è invece di 250 000 EUR.

Misura 2.2:   Misure di sostegno (sovvenzione di progetto)

Questa misura si propone di sostenere le attività che possono sfociare nella formazione di partenariati e reti di lunga durata, coinvolgendo un gran numero di parti interessate nella promozione della cittadinanza attiva europea, contribuendo così a dare una risposta più efficace agli obiettivi dei programmi e ampliando l’impatto complessivo del programma e la sua efficacia.

Un progetto deve prevedere almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. Il periodo massimo è di 12 mesi; si richiedono almeno due eventi per ogni progetto.

L’importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, formulato in euro. La sovvenzione non può superare un importo massimo pari all’80 % dei costi ammissibili dell’azione in questione. La sovvenzione minima ammissibile è di 30 000 EUR; la sovvenzione massima ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 100 000 EUR.

Azione 2:   Società civile attiva in Europa

Misure 1 e 2:   Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee e alle organizzazioni della società civile a livello di Unione europea (sovvenzioni operative (3))

Misura 1— Il sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (think tank — strutture di riflessione) intende sostenere l’opera dei centri di ricerca sulle politiche europee (think tank), che possono fornire nuove idee e riflessioni sui temi europei, sulla cittadinanza attiva a livello europeo o sui valori europei.

Misura 2— Il sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello di Unione europea offrirà alle organizzazioni della società civile di portata europea la capacità e la stabilità per sviluppare la propria attività a livello europeo. Si intende infatti contribuire alla realizzazione di una società civile attiva, coerente e articolata a livello europeo.

Il periodo di ammissibilità deve corrispondere all’esercizio finanziario del candidato, quale risulta dai conti certificati dell’organizzazione. Se l’esercizio finanziario del candidato coincide con l’anno solare, il periodo di ammissibilità andrà dal 1o gennaio al 31 dicembre. Se l’esercizio finanziario del candidato è diverso dall’anno solare, il periodo di ammissibilità sarà di 12 mesi decorrenti dalla data in cui avrà inizio l’esercizio finanziario.

La sovvenzione può essere calcolata in base a due metodi differenti:

a)

tassi forfettari/importo forfettario;

b)

bilancio basato su costi reali. L’importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, formulato in euro. La sovvenzione non può superare un importo massimo pari all’80 % dei costi ammissibili dell’azione in questione.

La sovvenzione massima è di 100 000 EUR.

Misura 3:   Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile (sovvenzione di progetto)

Obiettivo di questa misura è il sostegno a progetti concreti promossi da organizzazioni della società civile che appartengano a differenti paesi partecipanti. Tali progetti devono svolgere opera di sensibilizzazione su questioni di interesse europeo e contribuire a diffondere la reciproca comprensione tra diverse culture, nonché a individuare valori comuni tramite la cooperazione a livello europeo.

Un progetto deve prevedere almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea; la durata massima dei progetti è di 18 mesi.

La sovvenzione può essere calcolata in base a due metodi differenti che corrispondono ad approcci diversi ai quali si applicano regole specifiche:

a)

tassi forfettari/importo forfettario;

b)

bilancio basato sui costi reali. In questo caso la sovvenzione richiesta non può superare il 70 % dei costi ammissibili dell’azione in questione.

La sovvenzione massima è di 150 000 EUR. La sovvenzione minima ammissibile è di 10 000 EUR.

Non sono ammissibili al finanziamento nell’ambito di questa misura le organizzazioni di interesse generale europeo selezionate per ricevere una sovvenzione operativa nel 2012 nell’ambito dell’azione 2, misure 1 e 2.

Azione 4:   Memoria europea attiva (sovvenzione di progetto)

L’obiettivo dei progetti sostenuti nell’ambito di questa azione è mantenere viva la memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo e migliorare la conoscenza e la comprensione da parte delle generazioni attuali e future di ciò che è avvenuto nei campi di concentramento e in altri siti di sterminio di massa, e delle cause che hanno provocato tali eventi.

La durata massima del progetto è di 18 mesi.

La sovvenzione può essere calcolata in base a due metodi differenti:

a)

tassi forfettari/importi forfettari;

b)

bilancio basato sui costi reali. In questo caso la sovvenzione richiesta non può superare il 70 % dei costi ammissibili dell’azione in questione.

La sovvenzione massima è di 100 000 EUR. La sovvenzione minima ammissibile è di 10 000 EUR.

IV.   Criteri di aggiudicazione

Per le sovvenzioni di progetto:

criteri qualitativi (80 % dei punti disponibili):

pertinenza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità del programma (25 %),

qualità del progetto e dei metodi proposti (25 %),

impatto (15 %),

visibilità e valutazione (15 %),

criteri quantitativi (20 % dei punti disponibili):

impatto geografico (10 %),

gruppo di destinatari (10 %).

In subordine, per i paesi manifestamente sottorappresentati, e nel rispetto della parità di trattamento per quanto riguarda la qualità, la Commissione e l’Agenzia esecutiva si riservano il diritto di garantire una distribuzione geografica equilibrata dei progetti selezionati per ciascuna azione.

Per le sovvenzioni operative:

criteri qualitativi (80 % dei punti disponibili):

pertinenza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità del programma (30 %),

adeguatezza, coerenza e completezza del programma di lavoro (20 %),

impatto del programma di lavoro (10 %),

valore aggiunto europeo (10 %),

visibilità delle attività, divulgazione e valorizzazione dei risultati verso i cittadini europei e le altre parti interessate (10 %),

criteri quantitativi (20 % dei punti disponibili):

impatto geografico (10 %),

gruppo di destinatari (10 %).

In subordine, la Commissione e l’Agenzia esecutiva si riservano il diritto di garantire una distribuzione geografica equilibrata dei progetti selezionati per ciascuna azione.

V.   Bilancio

Bilancio 2012 previsto per le azioni seguenti

Azione 1 Misura 1.1

Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città

6 107 000 EUR

Azione 1 Misura 1.2

Collegamento in rete telematico tra le città gemellate

4 528 000 EUR

Azione 1 Misura 2.1

Progetti dei cittadini

1 308 000 EUR

Azione 1 Misura 2.2

Misure di sostegno

805 000 EUR

Azione 2 Misura 3

Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

2 807 000 EUR

Azione 4

Memoria europea attiva

2 414 000 EUR

L’attuazione di questo invito a presentare proposte è soggetta all’adozione del bilancio dell’Unione europea per il 2012 da parte dell’autorità di bilancio.

VI.   Scadenze per la presentazione delle candidature

Azioni

Scadenza per la presentazione delle candidature

Azione 1 Misura 1.1

Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città

1o febbraio

1o giugno

1o settembre

Azione 1 Misura 1.2

Collegamento in rete tematico tra le città gemellate

1o febbraio

1o settembre

Azione 1 Misura 2.1

Progetti dei cittadini

1o giugno

Azione 1 Misura 2.2

Misure di sostegno

1o giugno

Azione 2 Misura 1 e 2

Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (think tank) e alle organizzazioni della società civile a livello di Unione europea

15 ottobre

Azione 2 Misura 3

Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

1o febbraio

Azione 4

Memoria europea attiva

1o giugno

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) della data di scadenza delle candidature. Se la scadenza per la presentazione delle candidature cade di sabato o di domenica, il primo giorno lavorativo successivo alla domenica verrà considerato il giorno della scadenza.

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Verranno prese in considerazione soltanto le proposte presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale (modulo elettronico) debitamente compilato e firmato dalla persona autorizzata ad assumersi impegni giuridicamente vincolanti a nome del candidato.

Le candidature presentate su supporto cartaceo per posta, a mezzo fax o direttamente tramite posta elettronica non saranno prese in considerazione.

VII.   Ulteriori informazioni

Le condizioni dettagliate per la presentazione delle proposte relative ai progetti e ai moduli di candidatura sono reperibili nella guida al programma «Europa per i cittadini» sui seguenti siti Internet:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(2)  I 27 Stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Repubblica ceca, Ungheria.

(3)  Il presente invito a presentare proposte riguarda le sovvenzioni annuali operative per l’esercizio finanziario 2013.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/21


Comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.654 — Reuters Instrument Codes (RIC)

[notificata con il numero C(2011) 9391]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 364/09

1.   INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le parti interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

(2)

Il 19 settembre 2011 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. La valutazione riguardava il settore dei servizi di informazioni finanziarie e, più in particolare, il mercato dei flussi di dati in tempo reale consolidati (2) ed era indirizzata alla Thomson Reuters Corporation e alle società poste sotto il suo controllo diretto o indiretto, compresa la Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). La Commissione teme che alcune prassi in materia di licenza relative ai Reuters Instrument Codes (RIC) possano costituire una violazione dell’articolo 102 del TFUE (3). Il procedimento avverso Thomson Reuters è stato avviato il 30 ottobre 2009.

(3)

Secondo quanto emerso dalla valutazione preliminare, Thomson Reuters detiene una posizione dominante nel mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati.

(4)

È possibile che Thomson Reuters abbia abusato della propria posizione dominante imponendo ai suoi clienti alcune restrizioni sull’utilizzo dei RIC. Thomson Reuters a) vieta ai propri clienti l’utilizzo dei RIC per reperire dati da flussi di dati in tempo reale consolidati offerti da altri fornitori e b) impedisce a terzi di realizzare e mantenere tabelle di corrispondenza comprendenti RIC grazie ai quali i sistemi dei clienti di Thomson Reuters potrebbero interagire con flussi di dati in tempo reale consolidati da altri fornitori (4).

(5)

Tali restrizioni sembrano ostacolare notevolmente il passaggio. I clienti di Thomson Reuters fanno largo uso dei RIC nelle loro applicazioni basate su server e il personale che gestisce tali applicazioni si è familiarizzato con la simbologia dei RIC. A causa delle restrizioni applicate da Thomson Reuters, laddove i RIC sono stati inseriti nelle applicazioni basate su server, il passaggio ad altri fornitori implica la rimozione dei RIC e la ricodifica di tali applicazioni per sostituire i RIC con una simbologia alternativa. Si tratta di un’attività difficile e spesso eccessivamente costosa. Nella sua valutazione preliminare, la Commissione sostiene che, in effetti, Thomson Reuters abbia vincolato al suo attuale flusso di dati in tempo reale consolidati i clienti che hanno inserito i RIC nelle proprie applicazioni. Di conseguenza, altri fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati non possono competere in modo efficace con Thomson Reuters sul mercato per quanto riguarda i flussi di dati di consolidati e trasmessi in tempo reale.

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(6)

Thomson Reuters non concorda con la valutazione preliminare della Commissione. Ciononostante, ha offerto alcuni impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, al fine di rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione in materia di concorrenza. Gli impegni offerti da Thomson Reuters (in prosieguo «gli impegni») sono esposti in maniera sintetica nei punti seguenti. Una versione integrale non riservata relativa ad essi è disponibile in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Gli impegni proposti consistono nell’offerta di una licenza ai clienti attuali e futuri del servizio RT (5) di Thomson Reuters [una licenza RIC prorogata, in breve «ERL» (6)], volta a concedere a costoro ulteriori diritti per quanto riguarda l’utilizzazione della simbologia RIC. Ciò permetterebbe loro, mediante il versamento di un diritto mensile, di utilizzare i RIC per reperire dati finanziari in tempo reale da flussi di dati in tempo reale consolidati forniti dai concorrenti di Thomson Reuters per trasferire tutte o alcune delle loro applicazioni basate su server ad altri fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati. In aggiunta, Thomson Reuters rilascerebbe licenze ERL con regolari aggiornamenti dei RIC pertinenti comprese, se del caso, le informazioni necessarie legate ai RIC (vale a dire sede di negoziazione, fonte, codice ufficiale, valuta e/o descrizione).

(8)

Gli impegni riguardano i) i clienti che, in modo totale o parziale, passeranno dai flussi di dati in tempo reale consolidati Thomson Reuters a un sistema alternativo di flusso di dati consolidato e trasmesso in tempo reale, e ii) i clienti che, oltre al servizio RT di Thomson Reuters, aderiranno a un flusso di dati di una parte terza consolidato e trasmesso in tempo reale (adottandolo, ad esempio, come soluzione di riserva in caso di emergenza o strumento atto a valutare le funzionalità e l’affidabilità dei nuovi flussi di dati in tempo reale consolidati). In caso di passaggio parziale ad un altro fornitore (o altri fornitori) di flussi di dati in tempo reale consolidati, Thomson Reuters si impegna a non assumere un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei propri clienti, nel rispetto delle condizioni alle quali è concesso il flusso di dati Thomson Reuters in tempo reale consolidato (7).

(9)

La proroga della licenza relativa alla simbologia RIC avrà una durata illimitata e, grazie agli impegni offerti, potrà essere ottenuta nell’arco di 5 anni. Pertanto, in questo lasso di tempo, il cliente può ottenere la suddetta proroga da parte di Thomson Reuters, ma potrà continuare a beneficiarne senza l’obbligo di rispettare determinate scadenze, purché versi il canone corrispondente e rispetti le altre condizioni previste dalla licenza.

(10)

La misura correttiva si applicherebbe a tutti i simboli RIC direttamente associati al costo di un singolo strumento finanziario o al valore di un indice riferito al servizio RT di Thomson Reuters e, tra l’altro ai i) dati di borsa e sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) nonché ii) alla maggior parte dei titoli negoziati fuori borsa (OTC) che, pertanto, non risultano quotati nelle borse o negli MTF (8). Sono esclusi solo i RIC connessi agli OTC per i quali Thomson Reuters ottiene i dati da un singolo contribuente identificabile attraverso il RIC («RIC a fonte unica») (9).

(11)

Thomson Reuters continuerà a fornire le informazioni necessarie volte a permettere ai clienti di effettuare i rimandi incrociati dai RIC alla simbologia di altri fornitori. Gli impegni, inoltre, consentirebbero ai clienti di rivolgersi a produttori terzi per realizzare appositi strumenti atti a favorire il passaggio verso altri fornitori, nonché di autorizzare questi ultimi a impiegare i software realizzati per vari utenti, a patto che ciascun utente abbia sottoscritto l’ERL. Tuttavia, i terzi non acquisirebbero alcun diritto per quanto concerne la simbologia RIC.

(12)

Esistono altri tipi di licenze già concesse da Thomson Reuters nel rispetto di determinate condizioni commerciali, ma non contemplate dall’ERL. Per elaborare strumenti che permettano il passaggio ad un altro fornitore è necessario ottenere un’apposita licenza da parte di Thomson Reuters. In secondo luogo, Thomson Reuters concede una licenza per il trattamento delle operazioni ai clienti intenzionati a utilizzare i RIC come identificatori nell'ambito di un trattamento interamente automatizzato. Questo, ad esempio, riguarda la ridistribuzione dei RIC ad altre parti ad opera dei clienti di Thomson Reuters. Thomson Reuters si impegna a non assumere un atteggiamento discriminatorio sia nei confronti dei propri clienti che passino a un altro fornitore/altri fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati, nel rispetto delle condizioni previste dalle altre licenze di cui sopra, sia nei confronti dei terzi che realizzino software o strumenti tecnologici volti a favorire il passaggio ad altri fornitori per i titolari di licenze ERL (10).

(13)

In linea di principio, a livello geografico la licenza proposta si limita alle applicazioni dei clienti destinate alle imprese stabilite nel SEE. Ciononostante, anche le applicazioni destinate ad altre imprese sono incluse, qualora esse siano «ragionevolmente necessarie» per consentire il passaggio a beneficio dell’impresa del cliente con sede nel SEE (11). Thomson Reuters ha segnalato vari esempi di casi in cui si ritiene che questa condizione venga soddisfatta. Detti esempi sono riportati nell’allegato IV agli impegni.

(14)

I canoni mensili di licenza ERL che Thomson Reuters intende addebitare rispecchiano i termini commerciali relativi ai dati attualmente trasmessi per l’utilizzo nelle applicazioni basate su server (12). I canoni si basano sul numero di simboli RIC che un cliente desidera usare con autorizzazione allo scopo di reperire dati da un concorrente in una determinata attività commerciale. I canoni riguardano i diritti aggiuntivi relativi all'utilizzazione della simbologia RIC, nonché i costi del servizio che Thomson Reuters è tenuto a fornire ai propri clienti conformemente agli impegni proposti. Thomson Reuters sostiene che l’importo del canone corrisponde a una piccola percentuale del costo previsto per i flussi di dati di Thomson Reuters in tempo reale consolidati, per lo stesso ambito e lo stesso uso dei RIC oggetto della licenza. Lo schema tariffario prevede anche un canone mensile minimo pari a 750 USD. Per maggiori informazioni sullo schema tariffario ERL consultare la versione non riservata degli impegni disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza (allegato I).

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(15)

La Commissione, dopo aver consultato gli operatori di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. Nel caso in cui gli impegni fossero modificati in maniera sostanziale, sarà avviata una nuova consultazione.

(16)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni.

(17)

In aggiunta, la Commissione invita le parti interessate a esprimere il proprio parere in particolare per quanto riguarda le seguenti domande relative al passaggio di un cliente che utilizza un’applicazione basata su server dall’RT Service di Thomson Reuters a un fornitore alternativo di flussi di dati in tempo reale consolidati.

a)

Ritenete che l’importo dei canoni — compreso quello minimo — permetta una riduzione sufficiente dei costi di passaggio legati alla simbologia, tale da consentire ai clienti di Thomson Reuters il passaggio a un fornitore alternativo, qualora lo desiderino? Esprimete una valutazione sui seguenti aspetti:

i)

i canoni della ERL previsti per la vostra società in caso di rinuncia parziale e/o totale ai flussi di dati di Thomson Reuters in tempo reale consolidati;

ii)

la percentuale dei canoni della ERL rappresentativa dell’importo iniziale relativo ai flussi di dati in tempo reale consolidati (in ogni caso dopo il, calcolo delle riduzioni applicabili) versato attualmente dalla vostra società nei confronti di Thomson Reuters: i) 1-3 %, ii) 4-6 %, iii) 7-9 % o iv) una quota superiore al 10 %; e

iii)

la categoria del canone applicabile mensilmente alla vostra società per ciascuna attività svolta (per consultare lo schema tariffario vedasi l’allegato I agli impegni).

b)

A vostro avviso, i regolari aggiornamenti dei RIC costituiscono una parte essenziale della licenza ERL, necessaria alla vostra società per favorire il passaggio ad altri fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati?

c)

A vostro parere, la limitazione della ERL al passaggio di sole applicazioni basate su server (senza alcun riferimento specifico all’utilizzo da parte dei loro operatori) basta per placare le succitate preoccupazioni della Commissione relative ai RIC?

d)

L’ambito geografico degli impegni si limita alle applicazioni basate su server utilizzate nelle imprese del SEE. Esse comprendono anche applicazioni basate su server impiegate in imprese ubicate al di fuori del SEE, qualora ritenute «ragionevolmente necessarie». Credete che questo sia sufficiente per consentire alle imprese con sede nel SEE di trarre beneficio dagli impegni e passare a un altro fornitore, qualora lo desiderino? In caso negativo, specificate il motivo per cui l’ambito geografico proposto potrebbe impedire il passaggio a un altro fornitore per la vostra impresa stanziata nel SEE. Qualora opportuno, aggiungete altri esempi a quelli forniti da Thomson Reuters nell’allegato IV.

e)

Stando alle stime di Thomson Reuters, i RIC che rientrano nella misura correttiva equivalgono al 95 % della liquidità mondiale. Thomson Reuters ritiene che non sia necessario né praticabile inserire RIC OTC che individuano un unico contribuente e il suo costo nell’ambito di applicazione della misura correttiva. Ritenete che questo sia sufficiente per una misura correttiva efficace?

f)

Si prega di fornire informazioni su eventuali terzi che abbiano la capacità e/o dispongano degli incentivi commerciali per realizzare appositi strumenti volti a facilitare il passaggio dei clienti ad altri fornitori. Se possibile, esprimete una valutazione sull’entità dei costi previsti per i clienti di questo servizio.

g)

A vostro giudizio, le disposizioni antidiscriminatorie contenute negli impegni proposti da Thomson Reuters in merito ad altre licenze (cfr. i precedenti paragrafi 8 e 12) sono sufficienti e adeguate i) per i clienti che desiderano passare a un altro fornitore e ii) per i produttori terzi che mirano a favorire questo passaggio?

(18)

È opportuno argomentare le risposte e le osservazioni formulate, nonché esporre i fatti fondamentali. In caso di problemi riscontrati in una sezione qualsiasi degli impegni proposti, vi preghiamo di suggerire una soluzione.

(19)

Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni scadrà sei settimane dopo la data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita le parti interessate a fornire una versione non riservata delle osservazioni in cui eventuali segreti aziendali o altri passaggi riservati siano omessi e sostituiti, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(20)

Le osservazioni potranno essere inviate alla Commissione con il numero di riferimento «Caso COMP/39.654 — RIC», per posta elettronica all’indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

(2)  Il presente caso riguarda nello specifico flussi di dati in tempo reale consolidati e non dati in tempo reale trasmessi attraverso terminali.

(3)  Secondo quanto affermato da Thomson Reuters, i RIC sono codici alfanumerici che costituiscono il meccanismo di reperimento attuato e fornito da Thomson Reuters a favore dei propri clienti come parte integrante dei servizi Thomson Reuters di informazioni finanziarie, allo scopo di individuare, gestire e reperire un insieme strutturato di dati collegati dalla rete Thomson Reuters per la raccolta e diffusione degli stessi in tempo reale (IDN Integrated Data Network).

(4)  Thomson Reuters ha affermato di non impedire ai propri clienti di flussi di dati in tempo reale consolidati di effettuare rimandi incrociati tra i RIC e la simbologia di altri fornitori, purché la banca dati o la tabella di mappatura ottenuta non venga impiegata per reperire dati da un altro fornitore. In altri termini, Thomson Reuters non impedisce la creazione di tabelle di mappatura in quanto tali, ma si oppone all’uso diretto e indiretto dei RIC finalizzato a reperire dati in tempo reale da altri fornitori.

(5)  Thomson Reuters offre flussi di dati di mercato consolidati e trasmessi in tempo reale attraverso il Thomson Reuters Real-time Service («RT Service», precedentemente noto come Reuters Datascope Real-Time Service, ossia RDRT), consentendo la loro fruizione attraverso applicazioni basate su server.

(6)  Cfr. l’allegato II degli impegni.

(7)  Cfr. la clausola 6.4.2 degli impegni.

(8)  Secondo Thomson Reuters, i RIC compositi che rappresentano un unico prezzo aggregato per tutti i contribuenti riconosciuti che individuano strumenti finanziari (RIC aggregati derivanti dai contribuenti), costituiscono una percentuale superiore al 95 % della liquidità mondiale e rientrano nella portata dell’impegno.

(9)  Thomson Reuters ritiene che i titoli negoziati fuori borsa (OTC), per i quali ottiene i dati da un’unica fonte, rappresentino una percentuale inferiore al 5 % della liquidità mondiale.

(10)  Cfr. le clausole 6.4 e 6.5 degli impegni.

(11)  Secondo quanto stabilito negli impegni, il SEE comprende anche la Svizzera.

(12)  Flussi di dati in tempo reale consolidati, secondo quanto previsto dall’RT Service.


ALTRI ATTI

Commissione europea

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/25


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 364/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«BOVŠKI SIR»

N. CE: SI-PDO-0005-0423-29.10.2004

DOP ( X ) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Indirizzo:

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789000

Fax

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Društvo rejcev drobnice Bovške

Indirizzo:

Soča 50

SI-5232 Soča

SLOVENIJA

Tel.

+386 53889510

Fax

E-mail:

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3:

formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]:

4.1.   Nome:

«Bovški sir»

4.2.   Descrizione:

Il «Bovški sir» (formaggio di Plezzo) è classificato tra i formaggi grassi, a pasta dura; è prodotto con latte crudo di pecore provenienti dalla razza ovina autoctona di Bovec (Plezzo) ma può contenere latte vaccino o caprino nella proporzione massima del 20 %.

Le forme hanno un diametro di 20-26 cm, un'altezza di 8-12 cm e pesano da 2,5 a 4,5 kg. La crosta è soda, liscia ed uniforme, di colore grigio-marrone che può andare fino al color crema pallido. I lati sono leggermente convessi ed i bordi leggermente arrotondati.

Il formaggio è compatto, elastico, denso; si spezza facilmente senza sbriciolarsi. È di colore grigio-beige uniforme, presenta occhiature delle dimensioni di una lenticchia ripartite uniformemente o, qua e là, buchetti e fenditure. La pasta dei formaggi più maturi è più compatta e friabile.

Il suo sapore e odore sono caratteristici, intensi, leggermente piccanti. Se vi si aggiunge latte vaccino o caprino, il gusto e l'aroma del formaggio sono meno aspri.

Il «Bovški sir» contiene almeno il 60 % di materia secca e il 45 % di materie grasse in peso della materia secca.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione del latte destinato alla preparazione del «Bovški sir» è delimitata a nord e ad ovest dalla frontiera con l'Italia, da Mali e Veliki Mangrt fino al passaggio della frontiera di Učje. Dalla frontiera, il perimetro della attraversa le cime di Mali e di Veliki Muzec, racchiudendo tutta la Planina Božca, prosegue fino a Na Vrhu in direzione di Hrib, attraversa Pirovec, Krasji Vrh, Planina Zaprikraj, Zapleč fino a Lopatnik e Krn, Mali Šmohor, Bogatin, Vratca fino a Lanževica, Mala Vrata, Velika Vrata, Travnik, Malo Špičje e Kanjevec, attraversa il Triglav, Luknja, Križ, Prisojnik, Mala Mojstrovka, passa attraverso Travnik, si dirige verso Jalovec, Kotovo Sedlo, Mali Mangart per ritornare alla frontiera con l'Italia. Le località limitrofe sopra citate sono site all'interno della zona geografica.

4.4.   Prova dell'origine:

La tracciabilità del «Bovški sir» è assicurata dai procedimenti produttivi e dalle misure indicate in appresso.

Produzione del latte: il latte deve essere prodotto nella zona geografica delimitata. La tenuta di un registro genealogico garantisce la composizione appropriata del gregge dal punto di vista della razza. Gli agricoltori tengono anche un registro nel quale figurano le razioni alimentari e gli acquisti di foraggi.

Raccolta del latte: il latte destinato alla produzione del «Bovški sir» deve essere raccolto e conservato separatamente da altri tipi di latte. I quantitativi di latte (ovino, caprino e vaccino) prodotti e venduti quotidianamente sono registrati per ogni singola azienda.

Lavorazione del latte: i produttori del «Bovški sir» registrano i quantitativi di latte lavorati quotidianamente e le quantità di formaggi prodotti quotidianamente per lotto. Un lotto indica la quantità di formaggio prodotto per una singola coagulazione di latte. Se in un giorno è stato prodotto un solo lotto di formaggio, la data di produzione corrisponde anche alla designazione del lotto.

Stagionatura del formaggio: per garantire che la stagionatura di ogni singolo lotto duri almeno 60 giorni, i produttori tengono registri di stagionatura. La data di produzione del formaggio corrisponde anche alla data di inizio della sua stagionatura.

4.5.   Metodo di produzione:

Il «Bovški sir» è prodotto con latte ovino crudo di pecore della razza ovina autoctona Bovec oppure da una miscela di latte ovino, caprino e vaccino. La proporzione di latte caprino o latte vaccino non può superare il 20 % del volume totale del latte.

La produzione del «Bovški sir» è limitata ai periodi di allattamento degli animali che coincide con il periodo di vegetazione dei pascoli in cui pascolano le mandrie e le greggi. La razione alimentare di base durante il periodo di lattazione è composta essenzialmente da erbe dei pascoli sebbene sia possibile integrarle con fieno od insilati. La razione alimentare quotidiana di base deve comportare almeno il 75 % di materia secca.

Per la produzione del «Bovški sir» si adopera latte maturato, a cui si può aggiungere latte fresco prima della coagulazione. Il latte matura per almeno dodici ore trascorse le quali si ottiene una microflora autoctona ed un adeguato livello di acidità. Onde accelerare la fermentazione è autorizzato il ricorso a fermenti lattici artigianali (mediante maturazione di piccoli quantitativi di latte a temperatura piuttosto elevata per almeno dodici ore) oppure a colture selezionate. Prima della coagulazione il latte viene riscaldato ad una temperatura compresa fra i 35 °C e i 36 °C. La coagulazione dura da 30 a 45 minuti. Il coagulo viene quindi suddiviso in pezzetti delle dimensioni di un fagiolo o di un pisello che, una volta asciugati, diventano grandi come chicchi di grano. Il caglio è quindi posto nelle forme e diventa più consistente; la pressatura dura dalle quattro alle sei ore.

La salagione può essere effettuata a secco (per due giorni il formaggi viene salato e rivoltato due volte al giorno) o in salamoia (per 24-48 ore). Dopo la salagione, si appone su ogni forma un marchio indicante la data di inizio della stagionatura del formaggio o la designazione del lotto. Il «Bovški sir» è lasciato stagionare per almeno 60 giorni. Le cure apportate al formaggio durante la stagionatura (rivoltatura, asciugatura e pulitura) sono molto importanti.

4.6.   Legame:

Il «Bovški sir» è un prodotto la cui importanza risale a molti secoli fa. Vestigia archeologiche mostrano anche che la regione di Bovec è stata colonizzata migliaia di anni fa. Si presume quindi che la lavorazione del formaggio nei pascoli di alta montagna di questa regione si sia sviluppata tremila anni fa, contemporaneamente all'industria siderurgica.

I primi documenti sul Bovec sono anteriori al 1174, mentre quelli che menzionano il formaggio prodotto in questa regioni risalgono al XIV secolo. I registri catastali ed altri registri dell'epoca testimoniano il grande valore che il formaggio rappresentava poiché le imposte sulle aziende, i diritti sulla pesca e così via erano calcolati in quantità di formaggi (Rutar, 1882).

Il nome «Bovški sir» (Formaggio di Plezzo vero) viene citato per la prima volta nel 1756, nella città di Udine, in un prezzario in cui il prezzo del «Bovški sir» era superiore a quello di vari altri tipi di formaggio.

I metodi utilizzati dall'attività pastorale e casearia nonché l'organizzazione nei pascoli sono descritti nell'opera «Pašni red» (norme di gestione pastorale). Il dottor Henrik Tuma ha descritto, nel «Pašni red» le modalità di gestione dei pascoli ed una giornata di lavoro a Zapotok, un pascolo sito al di sopra di Zadnja Trenta, anteriormente alla prima guerra mondiale. Questa testimonianza permette di constatare che le modalità di produzione del «Bovški sir» restano identiche a quelle che erano alcuni secoli addietro, pur tenendo conto dei progressi tecnologici.

Le alte montagne ed i ripidi pendii lasciano poco spazio nella zona geografica ad un'agricoltura intensiva. L'intera zona geografica è ubicata in un sito Natura 2000, ed una parte significativa si estende anche nel parco nazionale del Triglav. La zona geografica è caratterizzata da un clima alpino e continentale, parzialmente influenzato dal clima mediterraneo, che penetra all'interno lungo il fiume Soča (Isonzo). Le precipitazioni sono numerose durante tutto l'anno (la media annua per gli anni 1961-1990 a Bovec era di 2 735 mm/anni). Alcune valli sono prive di sole fino a due mesi all'anno a causa delle alte cime che le circondano. Malgrado l'abbondanza delle piogge, la siccità ed i forti venti sui suoli poco profondi riducono sistematicamente la produzione di erba, il che rende la zona ideale per l'allevamento di ovini e caprini.

Il latte di pecora utilizzato per la produzione del «Bovški sir» proviene dalla razza ovina autoctona di Bovec, che si è sviluppata nel corso dei secoli nella valle superiore del fiume Soča (Isonzo) ed ha preso il nome della città di Bovec. La razza ovina Bovec appartiene ad una razza da latte caratteristica e possiede una testa dalla struttura delicata ed orecchie piccole. Fino ad oggi, l'obiettivo fondamentale di questo allevamento è stato quello di sviluppare la capacità di adattamento degli animali alle condizioni di vita difficili, metterli in grado di pascolare nelle zone collinari e montagnose, di sviluppare un temperamento tranquillo e di renderle longeve e resistenti. Il latte prodotto dalle pecore di Bovec presenta un contenuto di grasso e di materia secca superiore a quello degli altri ovini da latte della Slovenia, il che incide sulla resa della produzione di formaggi e sul loro sapore.

Durante il periodo di lattazione gli animali che producono latte, adoperati per la produzione del «Bovški sir» sono liberi di pascolare sui prati presenti in tutta la zona. Gli animali pascolano secondo il metodo tradizionale, che costituisce al tempo stesso l'unica opzione fattibile dal punto di vista finanziario. Ciò vuol dire che la razione alimentare degli animali durante il periodo di produzione del latte destinato alla fabbricazione del «Bovški sir» è composta essenzialmente da foraggi freschi che contribuiscono in ampia misura ad ottenere il gusto e l'aroma tipici del «Bovški sir». La ricchezza della flora che cresce sui pascoli è eccezionale ed è associata all'altitudine, al clima ed alla composizione geologica del suolo. Le piante che si trovano nella zona geografica sono tipiche della regione alpina, continentale ed anche mediterranea.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Bureau Veritas d.o.o.

Indirizzo:

Linhartova cesta 49 a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+ 386 14757600

Fax

+ 386 14757601

E-mail:

info@si.bureauveritas.com

4.8.   Etichettatura:

I formaggi che rispondono ai requisiti del disciplinare portano il nome del produttore, il nome «Bovški sir» ed il suo logo (riprodotto in appresso), il corrispondente simbolo dell'Unione ed il simbolo di qualità nazionale. La percentuale di latte caprino o vaccino eventualmente utilizzata va ugualmente menzionata.

I produttori possono precisare anche se il formaggio è stato stagionato per oltre un anno e se è stato fabbricato in un'azienda di montagna.

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(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.