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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.345.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 345 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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2011/C 345/01 |
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Commissione europea |
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2011/C 345/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 345/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2011/C 345/04 |
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2011/C 345/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 345/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2011/C 345/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
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25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 345/1 |
CONTRIBUTO XLVI
Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC)
Varsavia, 2-4 ottobre 2011
2011/C 345/01
1. Quadro finanziario pluriennale
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1.1. |
In considerazione, da un lato, dell’attuale crisi economica e finanziaria in alcuni Stati membri, dei problemi di eccessivo disavanzo di bilancio che costringono molti di essi ad attuare programmi di austerità di vasta portata e delle tensioni sociali che alimentano l'euroscetticismo e, dall’altro, delle sfide e delle necessità crescenti relative ad uno sviluppo economico sostenibile nell'Unione europea, dell'attuazione della strategia Europa 2020 e degli sforzi per tenere il passo con la concorrenza mondiale, la COSAC sostiene gli sforzi delle istituzioni europee che hanno portato all'elaborazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, su cui si baseranno il dibattito e le decisioni dell'Unione. Il risultato della discussione dovrà tener conto tuttavia delle situazioni e delle strategie di bilancio nazionali. |
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1.2. |
La COSAC ritiene necessario semplificare e migliorare la trasparenza delle norme e delle procedure relative all'accantonamento, all'assegnazione e all'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, ed esorta le istituzioni dell'UE a prendere le misure adeguate al riguardo. I Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo valuteranno i meriti di tali misure specifiche a tempo debito. |
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1.3. |
La COSAC ha analizzato con attenzione le proposte volte a definire diversi tipi di tasse europee che costituirebbero una nuova fonte di entrata per il bilancio dell'Unione. La COSAC ritiene che, nella fase di ripresa dalla crisi, i nuovi strumenti non debbano comportare un maggiore onere finanziario per il settore privato o i singoli cittadini. In alcuni casi, tali misure potrebbero altresì pregiudicare la parità delle condizioni di concorrenza tra gli enti UE e i loro concorrenti a livello mondiale. |
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1.4. |
Alla luce della complessità delle circostanze attuali e del numero di problemi relativi alla necessità di migliorare la pianificazione, l'approvazione e l'esecuzione dei futuri bilanci dell'UE, la COSAC esorta le istituzioni competenti ad accelerare i lavori legislativi in tale ambito e, ove possibile, ad effettuare consultazioni sociali più frequenti ed esaustive. |
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1.5. |
La COSAC esorta le istituzioni dell'UE a negoziare e adottare il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 che consentirà la piena attuazione delle politiche a medio e lungo termine dell'UE, conformemente al principio europeo della solidarietà e in considerazione della crisi economica e finanziaria in corso. In questo contesto la COSAC sottolinea che la politica di coesione, insieme ad una politica agricola comune giusta ed equa, sono strumenti fondamentali e hanno un ruolo importante nel favorire la solidarietà, riducendo le disparità economiche e sociali tra gli Stati membri e al fine di conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione. Tali politiche devono continuare a focalizzarsi sulla crescita e lo sviluppo ulteriori delle regioni meno avanzate. |
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1.6. |
La COSAC sottolinea la particolare importanza del finanziamento dei progetti di interesse europeo, per i quali potrebbero non essere sufficienti i finanziamenti provenienti esclusivamente dal settore privato, ma che restano fondamentali per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'UE per un buon funzionamento del mercato interno. |
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1.7. |
La COSAC valuta positivamente la comunicazione della Presidenza polacca in merito all'organizzazione di una conferenza sul quadro finanziario pluriennale per il 20 e il 21 ottobre 2011. La COSAC plaude inoltre all'intenzione della Presidenza di invitare i rappresentanti dei Parlamenti nazionali e sottolinea l'importanza di un loro precoce coinvolgimento. |
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1.8. |
La COSAC esorta le istituzioni dell'UE a inserire l'obiettivo di migliorare la rendicontazione e la trasparenza in materia di gestione dei fondi dell'UE nei negoziati sul quadro finanziario pluriennale. Nel rispetto della posizione della Commissione europea, la COSAC invita gli Stati membri a migliorare la rendicontazione e la trasparenza della spesa dei fondi UE a livello nazionale. |
2. Due anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona — esperienza parlamentare
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2.1. |
La COSAC prende atto con soddisfazione del suo primo dibattito sulla valutazione dell'esperienza parlamentare e delle migliori prassi a due anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. |
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2.2. |
La COSAC plaude al coinvolgimento attivo dei Parlamenti nazionali nel controllo di sussidiarietà, a norma del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità del Trattato di Lisbona. I Parlamenti nazionali hanno assunto diversi punti di vista in merito all'attuazione pratica del principio di sussidiarietà. La COSAC ritiene che i Parlamenti nazionali e le istituzioni dell'UE debbano condividere attivamente le informazioni e le prassi esistenti sull'applicazione del Protocollo n. 2 e che si debba procedere ad una sua più specifica applicazione nell'ambito di un dialogo continuo tra tutte le parti interessate. |
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2.3. |
A norma dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, la COSAC sottolinea che, affinché i Parlamenti nazionali esercitino i poteri loro affidati, è necessario consentire la valutazione degli effetti finanziari dei progetti di atti legislativi dell'UE e, nel caso delle direttive, la valutazione altresì delle implicazioni per i sistemi giuridici nazionali. La COSAC ricorda inoltre che i progetti di atti legislativi dell'UE dovrebbero essere giustificati in base a parametri qualitativi e quantitativi. La COSAC rileva che le analisi di sussidiarietà nelle relazioni introduttive della Commissione non hanno finora rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 5. |
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2.4. |
La COSAC rileva le preoccupazioni dei Parlamenti nazionali in merito alla qualità e all'indipendenza delle valutazioni d'impatto dei progetti di atti legislativi dell'UE, che a volte sono ritenute schematiche e insoddisfacenti nella sostanza. La COSAC richiama l'attenzione sulla proposta avanzata da alcuni Parlamenti nazionali di poter disporre della traduzione completa delle valutazioni d'impatto in tutte le lingue ufficiali dell'UE. |
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2.5. |
La COSAC plaude al dibattito intercorso sulla cooperazione dei Parlamenti nazionali con la Commissione europea e chiede a quest'ultima di tener conto dei risultati di tale dibattito nella valutazione sullo stato dell'Unione e nell'elaborazione dei programmi di lavoro. |
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2.6. |
In linea di massima, la COSAC è soddisfatta della cooperazione stretta e trasparente dei Parlamenti nazionali con la Commissione europea, stabilita dal Trattato di Lisbona. Il dialogo politico informale tra la Commissione e i Parlamenti nazionali contribuirà a rafforzare la dimensione parlamentare nel processo decisionale dell'UE. La COSAC rileva tuttavia che, a norma dell'articolo 6 del Protocollo n. 2, i pareri motivati presentati devono indicare il motivo per cui il progetto in questione non rispetta il principio di sussidiarietà anziché le ragioni per cui lo rispetta. |
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2.7. |
La COSAC chiede alla Commissione di fornire risposte più precise e sostanziali ai pareri motivati relativi ai progetti di atti legislativi dell'UE. Molti Parlamenti nazionali ritengono che le risposte della Commissione dovrebbero concentrarsi maggiormente sui dubbi specifici espressi nei pareri motivati presentati dai Parlamenti nazionali. La COSAC chiede alla Commissione di prendere i provvedimenti necessari per garantire che le risposte ai pareri motivati o i contributi nell'ambito del dialogo politico informale siano trasmessi entro tre mesi. |
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2.8. |
La COSAC prende atto delle preoccupazioni avanzate da numerosi Parlamenti nazionali, anche nei pareri motivati, in merito all’eccessivo potere concesso alla Commissione, che le consente di legiferare mediante atti delegati. La COSAC rileva che tale procedura potrebbe portare ad una situazione in cui gli elementi essenziali di un settore, riservato ai progetti di atti legislativi dell'UE, non rientreranno nell'ambito di controllo dei Parlamenti nazionali. |
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2.9. |
In considerazione della maggiore cooperazione interparlamentare, la COSAC sottolinea l'importanza di intensificare la comunicazione nell'ambito del dialogo e dello scambio di informazioni e migliori prassi tra le Commissioni per gli affari esteri dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e il Parlamento europeo. |
Commissione europea
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25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 345/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 novembre 2011
2011/C 345/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3373 |
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JPY |
yen giapponesi |
103,07 |
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DKK |
corone danesi |
7,4370 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,86060 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2440 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2268 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,8310 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,693 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
309,93 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6987 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,4905 |
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RON |
leu rumeni |
4,3570 |
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TRY |
lire turche |
2,4911 |
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AUD |
dollari australiani |
1,3697 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3964 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4237 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7971 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,7474 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 541,46 |
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ZAR |
rand sudafricani |
11,2962 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,5159 |
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HRK |
kuna croata |
7,4950 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 280,94 |
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MYR |
ringgit malese |
4,2566 |
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PHP |
peso filippino |
58,346 |
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RUB |
rublo russo |
41,9912 |
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THB |
baht thailandese |
41,817 |
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BRL |
real brasiliano |
2,4851 |
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MXN |
peso messicano |
18,8252 |
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INR |
rupia indiana |
69,5860 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 345/5 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2011/C 345/03
Aiuto n.: SA.33862 (11/XA)
Stato membro: Belgio
Regione: Vlaams Gewest
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bio zoekt Boer voor de periode 1 november 2011-31 december 2012, BB Projecten vzw/Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw vzw Innovatiesteunpunt, Diestsevest 40, 3000 Leuven
Base giuridica: Ministerieel Besluit tot toekenning van een subsidie aan BB Projecten vzw/Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw vzw Innovatiesteunpunt vzw voor het project „Bio zoekt Boer” voor de periode 1 november 2011 tot en met 31 december 2012 (zie bijlage).
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,13 EUR milioni
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 15 novembre 2011-31 dicembre 2012
Obiettivo dell'aiuto: assistenza tecnica (articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006)
Settore economico: agricoltura, silvicoltura e pesca
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Koning Albert II-laan 35, bus 40 |
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1030 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.33873 (11/XA)
Stato membro: Regno Unito
Regione: Scotland
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Small Scale Agricultural Aid Scheme (SSAAS)
Base giuridica: Sections 4 & 6 of the Small Landholders (Scotland) Act 1911.
CR 1857/2006, Chapter 2, Categories of Aid, Article 4, Investment in agricultural holdings.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 0 GBP milioni |
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Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,50 GBP milioni |
Intensità massima di aiuti: 50 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 18 novembre 2011-31 dicembre 2012
Obiettivo dell'aiuto: Investimenti nelle aziende agricole (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006)
Settore economico: agricoltura, silvicoltura e pesca
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Crofting Counties Agricultural Grants (Scotland) Scheme (CCAGS) |
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C1 Spur |
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Saughton House |
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Broomhouse |
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UNITED KINGDOM |
Sito web: http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Agriculture/grants/BDandM/SSAAS
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.33885 (11/XA)
Stato membro: Italia
Regione: Campania
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: consulenza tecnica agli allevamenti finalizzata al miglioramento delle condizioni di biosicurezza aziendale
Base giuridica: DPCM 3 agosto 2007 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008;
OPCM 21 dicembre 2007 n. 3634 modificata con OPCM 28 maggio 2008 n. 3675 e OPCM 3829 del 27 novembre 2009;
OPCM n. 3697 del 1o ottobre 2011 — Proroga delle attività comm
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 1 EUR milioni
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2012-31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: assistenza tecnica(articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006)
Settore economico: allevamento di altri bovini e di bufalini
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Commissariato di Governo per l’Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caser |
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presso IZSM via Iervolino 17 |
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fraz. Tuoro |
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81029 Caserta CE |
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ITALIA |
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E-mail: caserta@cert.izsmportici.it |
Sito web: http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/brucellosi/brucellosi.html
Altre informazioni: —
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 345/7 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America
2011/C 345/04
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 12 ottobre 2011 dalla European Producers Union of Renewable Ethanol Association ePURE («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame, quale definito al punto 2.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore a 10 % (v/v) («il prodotto in esame»).
3. Denuncia di dumping (2)
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario degli Stati Uniti d'America («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 11 11, ex 2710 11 15, ex 2710 11 21, ex 2710 11 25, ex 2710 11 31, ex 2710 11 41, ex 2710 11 45, ex 2710 11 49, ex 2710 11 51, ex 2710 11 59, ex 2710 11 70, ex 2710 11 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97. I codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
La denuncia di dumping nei confronti del paese interessato si basa sul confronto tra il prezzo sul mercato interno e il prezzo (franco fabbrica) all'esportazione del prodotto in esame esportato nell'Unione.
Il margine di dumping calcolato su questa base risulta rilevante per il paese interessato.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria di quest'ultima.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
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— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, indicando tali dati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale, |
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— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il periodo compreso fra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, |
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— |
descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale, |
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— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
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— |
ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qualora non fossero inclusi nel campione, desiderano ricevere un questionario da compilare al fine di richiedere un margine di dumping individuale, conformemente alla sezione b) riportata di seguito.
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.
Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.
Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.
Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (6).
b) Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirlo debitamente compilato entro i termini specificati qui di seguito e nella sezione 5.1.2.2. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Si informano comunque i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Inchiesta sugli importatori indipendenti (7) (8)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame, |
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fatturato totale durante il periodo compreso fra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, |
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volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame originario del paese interessato durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, |
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ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (9) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura della o delle loro società, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio
Per pregiudizio si intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su elementi di prova diretti e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati alla sezione 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo altrimenti disposto.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi d'inchiesta della Commissione. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti nonché le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 04/092 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22956505 |
contatti:
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per questioni relative al dumping: E-mail: TRADE-BIOETHANOL-DUMPING@ec.europa.eu Fax +32 22980772 |
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per questioni relative al pregiudizio: E-mail: TRADE-BIOETHANOL-INJURY@ec.europa.eu Fax +32 22980541 |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il dumping consiste nella pratica di vendere all'esportazione un prodotto («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese interessato. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto, sotto tutti gli aspetti, simile al prodotto in esame oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un prodotto che abbia caratteristiche molto simili a quelle del prodotto in esame.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(4) I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bułgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(5) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.
(6) A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione margini nulli o minimi, né margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.
(7) Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.
(8) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(9) Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.
(10) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 345/13 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America
2011/C 345/05
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 12 ottobre 2011 dalla European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame, quale definito al punto 2.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore a 10 % (v/v) («il prodotto in esame»).
3. Denuncia di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario degli Stati Uniti d'America («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 11 11, ex 2710 11 15, ex 2710 11 21, ex 2710 11 25, ex 2710 11 31, ex 2710 11 41, ex 2710 11 45, ex 2710 11 49, ex 2710 11 51, ex 2710 11 59, ex 2710 11 70, ex 2710 11 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97. I codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
Secondo la denuncia, i produttori statunitensi del prodotto in esame hanno beneficiato di varie sovvenzioni federali concesse dal governo degli Stati Uniti d'America e di sovvenzioni statali concesse dai governi di vari stati degli Stati Uniti d'America. Le sovvenzioni federali consistono in crediti d'imposta per la produzione e la vendita di bioetanolo sotto forma di: i) crediti di accisa e ii) crediti d'imposta sul reddito e in programmi federali di sussidi per i biocarburanti. Tra i regimi statali figurano i sussidi per infrastrutture per E85 dell'Illinois, i sussidi per impianti di produzione di biocarburanti dell'Illinois, i sussidi per infrastrutture per biocarburanti dell'Iowa, il programma di prestiti rinnovabili (revolving) per l'energia alternativa dell'Iowa, il credito d'imposta sugli investimenti per la produzione di etanolo cellulosico del Minnesota, i sussidi per infrastrutture di rifornimento per E85 del Minnesota, il credito d'imposta per la produzione di etanolo del Nebraska e l'incentivo per la produzione di etanolo del South Dakota.
Secondo quanto affermato nella denuncia i regimi di cui sopra costituiscono sovvenzioni poiché comportano il contributo finanziario del governo degli Stati Uniti d'America o di altri governi statali e rappresentano un vantaggio per i destinatari, ovvero i produttori/esportatori di bioetanolo. Secondo la denuncia, tali regimi sono limitati a società specifiche e, di conseguenza, essi sono specifici e compensabili.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria di quest'ultima.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se queste abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni
I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
a)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell’inchiesta («PI»), compreso fra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, indicando tali dati per ciascuno dei 27 Stati membri (3) separatamente e in totale, |
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fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il periodo compreso fra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, |
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descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale, |
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ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
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ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qualora non fossero inclusi nel campione, desiderino ricevere un questionario da compilare al fine di richiedere un margine di sovvenzione individuale, conformemente alla sezione b) riportata di seguito.
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.
Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.
Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.
Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata di seguito, il dazio compensativo che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.
b)
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di sovvenzione individuale («margine di sovvenzione individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario, conformemente alla sezione a) riportata in precedenza, e restituirlo debitamente compilato entro i termini specificati di seguito. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che intendono chiedere un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Inchiesta sugli importatori indipendenti (5) (6)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame, |
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fatturato totale durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, |
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volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame originario del paese interessato durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, |
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ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura della o delle loro società, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio
Per pregiudizio si intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su elementi di prova diretti e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati alla sezione 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione) e a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione comunicherà a tutti i produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione le società selezionate per l'inserimento nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora sia accertata l'esistenza di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure compensative sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa indicazione.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi d'inchiesta della Commissione. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato cartaceo ed elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Se una parte interessata non è in grado di inviare le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente la Commissione.
Devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (8) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.
Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 04/092 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22956505 |
contatti:
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per questioni relative alle sovvenzioni: Indirizzo e-mail: trade-bioethanol-subsidy@ec.europa.eu Fax +32 22980972 |
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per questioni relative al pregiudizio: Indirizzo e-mail: trade-bioethanol-injury@ec.europa.eu Fax +32 22980541 |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, tali conclusioni possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) GU L 188 del 18.7.2009 pag. 93.
(2) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(3) I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(4) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 4.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(7) Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 4.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 345/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 345/06
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1. |
In data 17 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese HBO Netherlands Holdings, S.R.O. («HBO», Paesi Bassi) e Ziggo B.V. («Ziggo», Paesi Bassi) intendono costituire un'impresa comune autonoma («HBO Nederland», Paesi Bassi) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 345/19 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2011/C 345/07
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«SER KORYCIŃSKI SWOJSKI»
N. CE: PL-PGI-0005-0835-18.10.2010
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Ser koryciński swojski»
2. Stato membro o paese terzo:
Polonia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
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Classe 1.3 |
Formaggi |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Per la produzione del formaggio stagionato «Ser koryciński swojski» si adopera latte crudo intero di mucca, al quale si aggiungono caglio e sale da tavola. Inoltre si possono aggiungere spezie ed erbe.
Il «Ser koryciński swojski» ha forma sferica, appiattita ai poli (geoide); presenta un diametro che può raggiungere i 30 cm (a seconda della misura della fascella utilizzata nella sua produzione e della quantità di formaggio collocata in essa) e pesa tra i 2,5 kg e i 5 kg (a seconda della fascella utilizzata e della lunghezza del periodo di stagionatura).
Il «Ser koryciński swojski» è pieno di minute occhiature di diverse dimensioni e forme. La superficie del formaggio è ondulata.
Sono previsti tre periodi di maturazione per il formaggio venduto con la denominazione «Ser koryciński swojski».
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Il «Ser koryciński swojski» — świeży (fresco) — è stagionato dai 2 ai 4 giorni. |
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Il «Ser koryciński swojski» — leżakowany — (stagionato mezzano) viene stagionato e maturato dai 5 ai 14 giorni. |
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Il «Ser koryciński swojski» — dojrzały — (stagionato) viene stagionato e maturato per più di 14 giorni. |
La durata del periodo di stagionatura non modifica le caratteristiche specifiche del «Ser korycińsk swojsk», descritte più avanti al punto 5.2.
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Descrizione del «Ser koryciński swojski» in base alla durata del periodo di stagionatura |
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Gruppo di caratteristiche o ingredienti |
Caratteristica o ingrediente |
«Ser koryciński swojski» fresco |
«Ser koryciński swojski» stagionato mezzano |
«Ser koryciński swojski» stagionato |
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Colore |
Colore esterno |
Crema |
Giallastro-paglierino |
Giallastro o giallo |
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Colore interno |
Crema |
Color crema-paglierino |
Giallastro paglierino |
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Consistenza |
Consistenza esterna |
Stessa consistenza all'esterno e all'interno |
Leggermente duro all'esterno e morbido dentro |
Crosta leggera gialla ricoperta da una patina biancastra |
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Consistenza interna |
Umido, molto elastico, con piccoli buchi distribuiti uniformemente (circa 1 mm) |
Umido, elastico, con buchi di grandezza uniforme e distribuiti uniformemente (circa 2 mm) |
Leggermente umido con buchi di grandezza uniforme e distribuiti uniformemente |
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Caratteristiche organolettiche |
Sapore |
Prevalentemente dolce e cremoso, tipicamente gommoso e stridente |
Leggermente salato, con una discernibile sfumatura di noci |
Decisamente secco, piuttosto salato in superficie e un po' meno al. centro, con un leggero sapore di noci. |
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Odore |
Aroma prevalente di burro fresco |
Leggero aroma di formaggio essiccato |
Aroma di formaggio essiccato |
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Proprietà fisico-chimiche |
Tenore |
≤ 53 % |
≤ 48 % |
≤ 43 % |
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Grasso |
≥ 20 % |
≥ 22 % |
≥ 30 % |
|
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
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— |
le materie prime basilari sono latte di mucca, caglio e sale da tavola (circa 3 g. ogni 10 litri di latte) oltre al sale che serve a strofinare il formaggio collocato negli stampi, |
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— |
le materie prime facoltative sono: spezie ed erbe secche: pepe, pimento, basilico, aneto, prezzemolo, levistico, menta, nigella, aglio selvatico, carvi, paprica, maggiorana, cumino, origano, funghi aromatizzati e secchi, |
|
— |
spezie ed erbe fresche: aglio, paprica, olive; erbe fresche: aneto, erba cipollina, basilico, menta e maggiorana. |
Il latte utilizzato per la produzione è crudo e intero. Non è permesso nessun trattamento fisico o chimico ad eccezione della possibilità di filtrare impurità macroscopiche e quella di raffreddare a temperatura ambiente per esigenze di conservazione. La produzione del formaggio deve iniziare entro cinque ore dalla fine della mungitura.
L'utilizzazione di varie spezie serve soltanto a dare aroma al prodotto e non incide sulle caratteristiche del «Ser koryciński swojski».
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
Il latte utilizzato per la produzione del «Ser koryciński swojski» proviene da mucche che pascolano per almeno 150 giorni all'anno. La relativa alimentazione fa riferimento a metodi tradizionali: nel periodo invernale è a base di fieno di erba, di alimenti concentrati a base di cereali (avena, segale, frumento e misture di cereali) o di insilato di fieno.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
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— |
riscaldamento del latte con aggiunta di caglio e di sale, |
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— |
caglio di latte, |
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— |
separazione del siero di latte, |
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— |
drenaggio del siero di latte, |
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— |
modellatura, |
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— |
strofinamento, |
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— |
stagionatura. |
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Tutti i produttori di «Ser koryciński swojski» devono utilizzare il relativo logo comune sulle etichette. Il logo viene distribuito tramite l'associazione di produttori del «Ser koryciński swojski» (Zrzeszenie Producentów Sera Korycińskiego).
L'uso di varie spezie ha come unico obiettivo quello di dare un aroma al. prodotto e non incide sulle caratteristiche del «Ser koryciński swojski».
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
Il «Ser koryciński swojski» viene prodotto nel territorio formato da tre comuni della regione di Sokólski, nella provincia di Podlaskie, vale a dire Korycin, Suchowola e Janów.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
5.1.1.
La zona geografica nella quale viene prodotto il «Ser koryciński swojski» si trova nella regione intermedia dell'altopiano di Białystock che fa parte della grande regione di Nizina Północnopodlaska (nella pianura settentrionale): una zona morenica di terre lacustri caratterizzata da depressioni paludose che si trovano in mezzo ad estesi altipiani. La diversità del paesaggio è dovuta all'azione glaciale che si è sviluppata a più riprese. La regione di Nizina Północnopodlaska comprende molte componenti più piccole, in particolare valli, bacini, pianure e altipiani, compreso l'altopiano di Bialystok. Gli altipiani sono di origine morenica e presentano una grande varietà morfologica. Le forme del paesaggio che si incontrano più comunemente sono colline moreniche erose e «kames» che a volte raggiungono un'altezza di 200 m sul livello del mare.
Questa regione ha un clima che diventa molto più continentale verso la parte orientale (mentre le influenze climatiche marittime prevalgono nella parte occidentale della Polonia). La zona in cui viene prodotto il «Ser koryciński swojski» si trova nella parte meridionale del nordest della Polonia, considerata la regione più fredda di questo paese (eccezion fatta per le zone montagnose). L'inverno è lungo (in media circa 110 giorni) con le più basse temperature del paese: in media le temperature in gennaio sono tra – 5 e – 6 °C (a Varsavia in gennaio la media è di circa – 3,5 °C) e per un periodo abbastanza lungo il terreno è coperto di neve. L'estate dura circa 90 giorni ed è abbastanza calda, con una temperatura media a luglio di circa 18 °C. I periodi di transizione sono più brevi rispetto alla parte centrale del paese. La pluviometria media annuale è di circa 650 mm. La maggior parte delle precipitazioni si verificano tra aprile e settembre. La ripartizione delle precipitazioni è favorevole, in quanto il 70 % di tutta la pioggia cade durante la stagione di crescita, e ciò va a beneficio dei prati e dei pascoli. La frequenza della pioggia durante la stagione di crescita è inoltre favorevole, in quanto le precipitazioni durano circa 94 giorni. Il periodo di crescita è breve: inizia verso il 10 aprile e termina alla fine di ottobre, cioè dura circa 200 giorni.
5.1.2.
La regione in cui viene prodotto il «Ser koryciński swojski» non possiede industria pesante. Gli impianti industriali che operano in questa zona trasformano prodotti agroalimentari e in particolare il latte. La maggior parte del terreno viene utilizzato per l'agricoltura oppure si tratta di zone boschive. I terreni agricoli (quasi tutti di proprietà di singoli agricoltori) rappresentano una parte significativa della zona. La maggior parte di essi ha un basso valore produttivo e si alterna a terreni boscosi.
La provincia di Podlaskie, che include la zona definita al punto 4, è dedita alla produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, come evidenziato dal fatto che ha la più elevata proporzione di pascoli della Polonia, vale a dire il 35,4 % della superficie coltivata. Il 13 % è costituito da pascoli e il 22,4 % da prati. La provincia è al secondo posto nel paese quanto a numero di capi bovini. Un terzo del latte e un quinto del burro immessi sul mercato provengono da questa regione. I produttori di latte producono in media 33,3 tonnellate di latte, a fronte di una media nazionale di 16,2 tonnellate. Tale quota è in continua crescita nell'ambito della produzione nazionale.
La regione è dedita da tempo alla produzione di latte e prodotti-lattiero caseari a causa della sua scarsa industrializzazione, del basso tasso di investimento, dell'elevato tasso di disoccupazione e del livello poco elevato delle retribuzioni. In passato si vendeva soprattutto latte fresco, ma in molte aziende si produceva anche burro e «Ser koryciński swojski» per il fabbisogno locale o per la vendita. La produzione casearia era in particolare un mezzo per utilizzare il latte prodotto nell'azienda e diversificare l'alimentazione. La competenza specifica dei produttori del «Ser koryciński swojski» consiste in particolare nell'utilizzazione di latte non pastorizzato per la produzione di questo formaggio e nel rigirare più volte il formaggio durante la stagionatura in varie fasi determinate in base alla conoscenza e all'esperienza dei produttori.
5.2. Specificità del prodotto:
Il «Ser koryciński swojski» si distingue per la sua forma caratteristica, che deriva dal tipo di fascella utilizzata per la produzione. Tale recipiente conferisce inoltre al formaggio l'aspetto scanalato caratteristico della sua superficie. Il latte utilizzato è intero e non pastorizzato, il che conferisce al formaggio il caratteristico odore di latte fresco. Questo formaggio umido a pasta elastica è pieno di minute occhiature di diverse dimensioni, distribuite in maniera uniforme.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Il legame tra il «Ser koryciński swojski» e la regione è basato sulle specifiche caratteristiche descritte al punto 5.2 e alla sua reputazione.
Le caratteristiche specifiche del «Ser koryciński swojski» si sono evolute nel corso degli anni, dal momento che la conoscenza del metodo di produzione e le relative competenze pratiche si sono trasmesse da una generazione all'altra, anche perché la tecnologia casearia e i manuali di produzione non descrivono come viene fabbricato il prodotto, che è strettamente legato alla zona geografica definita al punto 4. Il prodotto ha una buona reputazione, come sottolineato da diversi articoli di giornale, menzioni su Internet e premi ricevuti. Il «Ser koryciński swojski» viene venduto in negozi rinomati a prezzi superiori di oltre il 50 % rispetto ad altri formaggi presamici. Il Ser koryciński swojski è venduto su Internet esattamente allo stesso prezzo dell'«oscypek» che è un prodotto a denominazione d'origine protetta.
Nel 2004 il formaggio Korycin ha vinto il primo premio e il titolo «Smak Roku» alla fiera agricola di Polagra a Poznań, il premio Perła nell'ambito del concorso nazionale «Nasze Kulinarne Dziedzictwo» e il titolo «Podlaska Marka Roku» nella categoria «gusto». Dal 2004 si tiene la festa del formaggio Korycin in autunno. Nel 2005 il «Ser koryciński swojski» è stato inserito nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali gestito dal ministero polacco dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.
Il «Ser koryciński swojski» è sempre più rinomato e richiesto, soprattutto nel nord e nel centro della Polonia. La promozione di questo formaggio si svolge ogni anno a Varsavia durante il festival «Podlasie w stolicy».
Il riconoscimento e la popolarità di cui beneficia il formaggio Korycin sono regolarmente attestati dalla stampa regionale e nazionale: Gazeta Wyborcza (Białystok) del 4-5 giugno 2005 — «Podlasie w stolicy», Kurier Poranny del 4 luglio 2005 — «Tłoczno i smacznie», Gazeta Współczesna del 12 settembre 2005«Zrób sobie swojski ser», Gazeta Współczesna del 29 settembre 2005 — «Święto sera po raz drugi», Gazeta Współczesna del 4 ottobre 2005 — «Gospodynie z Gminy Korycin twierdzą że nie ma to jak … Swojskiego sera smak», Gazeta współczesna del 29 novembre 2005«Projekt dla sera», Gazeta Współczesna del 24 settembre 2007«Magia Smaku», Gazeta Współczesna del 25 settembre 2007«Pierwsza przydomowa serowarnia», Gazeta Współczesna del 23 ottobre 2007«Sery to jest przyszłość», Kurier Poranny del 17 ottobre2007 — «Niektórzy wracają», Kurier Poranny19 gennaio 2008Dobra marka. To jest to!, Gazeta Współczesna17 marzo 2008«Pierwszy Festiwal Kuchni Podlaskiej», GWAGRO del 19 maggio 2008«Danie warte ‚Perły‘», Gazeta współczesna dell'11 giugno 2008«Podlasie w stolicy», Gazeta Współczesna del 19 giugno 2008«Serowarnia po polsku», Gazeta Wyborcza Duży Format del 16 febbraio 2009 — «Bambus w szynce», Gazeta Współczesna del 17 marzo 2009 — «To były smaki», Gazeta wyborcza (Białystok) del 15 maggio 2009 — «Wspólna dla wszystkich jest kaczka – mowa o potrawach przygotowanych na Międzynarodowy Festiwal Kuchni, Gazeta Współczesna» del 9 giugno 2009 — «Dobre smaki można promować», Gazeta Współczesna del 16 giugno 2009«Regionalne specjały – próbujmy i kupujmy». Una ricerca su Internet sulla parola «ser koryciński» dà 10 pagine di risultati. Al «Ser koryciński swojski» è anche dedicato un articolo dell'enciclopedia libera Wikipedia.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.