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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.340.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2011/C 340/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2011/C 340/02 |
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2011/C 340/19 |
Causa C-468/11: Ricorso proposto il 13 settembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna |
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2011/C 340/20 |
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2011/C 340/21 |
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2011/C 340/22 |
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Tribunale |
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2011/C 340/50 |
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2011/C 340/51 |
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2011/C 340/52 |
Causa T-461/11: Ricorso proposto il 22 agosto 2011 — Natura Selection/UAMI — Menard (natura) |
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2011/C 340/53 |
Causa T-478/11: Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Francia/Commissione |
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2011/C 340/54 |
Causa T-479/11: Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Francia/Commissione |
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2011/C 340/55 |
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2011/C 340/56 |
Causa T-486/11: Ricorso proposto il 2 settembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commissione |
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2011/C 340/57 |
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2011/C 340/58 |
Causa T-496/11: Ricorso proposto il 15 settembre 2011 — Regno Unito/BCE |
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2011/C 340/59 |
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2011/C 340/60 |
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2011/C 340/61 |
Causa T-509/11: Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — Makhlouf/Consiglio |
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2011/C 340/62 |
Causa T-511/11: Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Francia/Commissione |
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2011/C 340/63 |
Causa T-368/07: Ordinanza del Tribunale 19 settembre 2011 — Lituania/Commissione |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2011/C 340/64 |
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2011/C 340/65 |
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2011/C 340/66 |
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2011/C 340/67 |
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2011/C 340/68 |
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2011/C 340/69 |
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2011/C 340/70 |
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2011/C 340/71 |
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2011/C 340/72 |
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2011/C 340/73 |
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2011/C 340/74 |
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2011/C 340/75 |
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2011/C 340/76 |
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2011/C 340/77 |
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2011/C 340/78 |
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2011/C 340/79 |
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2011/C 340/80 |
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2011/C 340/81 |
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2011/C 340/82 |
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2011/C 340/83 |
Causa F-77/11: Ricorso proposto il 1o agosto 2011 — ZZ/Consiglio |
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2011/C 340/84 |
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2011/C 340/85 |
Causa F-82/11: Ricorso proposto il 17 agosto 2011 — ZZ e a./Parlamento |
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2011/C 340/86 |
Causa F-83/11: Ricorso proposto il 26 agosto 2011 — ZZ/Commissione |
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2011/C 340/87 |
Causa F-84/11: Ricorso proposto il 29 agosto 2011 — ZZ e a./Corte di giustizia |
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2011/C 340/88 |
Causa F-85/11: Ricorso proposto il 29 agosto 2011 — ZZ/Commissione |
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2011/C 340/89 |
Causa F-86/11: Ricorso proposto l'8 settembre 2011 — ZZ/Comitato delle regioni |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/1 |
2011/C 340/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Arkema SA/Commissione europea
(Causa C-520/09 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato europeo dell’acido monocloroacetico - Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante - Presunzione dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante - Obbligo di motivazione)
2011/C 340/02
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Arkema SA (rappresentante: M. Debroux, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-168/05, Arkema/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente volto ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione degli artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE ad un’intesa riguardante il mercato dell’acido monocloroacetico e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Violazione delle norme concernenti l’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società madre — Violazione del principio di parità di trattamento e del diritto ad un equo processo — Violazione della portata degli orientamenti per il calcolo delle ammende
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
L’Arkema SA è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Elf Aquitaine SA/Commissione europea
(Causa C-521/09 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato dell’acido monocloroacetico - Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una società controllata alla sua controllante - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione)
2011/C 340/03
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger e E. Lagathu)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-174/05, Elf Aquitaine/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE ad un’intesa relativa al mercato dell’acido monocloroacetico e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Inosservanza dei principi di presunzione d'innocenza e di personalità delle pene nonché delle norne relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una società controllata alla sua controllante — Violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2009, causa T-174/05, Elf Aquitaine/Commissione, è annullata. |
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2) |
La decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), è annullata nella parte in cui addebita all’Elf Aquitaine SA l’infrazione di cui trattasi e le infligge un’ammenda. |
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3) |
L’Elf Aquitaine SA e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla presente impugnazione. |
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4) |
La Commissione europea è condannata alle spese del primo grado. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 settembre 2011 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-82/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 73/239/CEE - Artt. 6, 8, 9, 13 e da 15 a 17 - Direttiva 92/49/CEE - Artt. 22 e 23 - Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita - Modifica degli statuti di un ente assicurativo in ordine alla competenza di quest’ultimo - Disapplicazione della normativa dell’Unione in materia di assicurazioni diverse da quelle sulla vita)
2011/C 340/04
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: N. Yerrell, agente)
Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O’Hagan, agente, E. Regan, SC)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 17 della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) — Violazione degli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
L’Irlanda, non avendo applicato integralmente a tutte le compagnie di assicurazioni, in modo non discriminatorio, la normativa dell’Unione in materia di assicurazioni, segnatamente gli artt. 6, 8, 9, 13 e 15 — 17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, nonché gli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), come modificata dalla direttiva 2005/68, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti. |
|
2) |
L’Irlanda è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Baris Unal/Staatssecretaris van Justitie
(Causa C-187/10) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Art. 6, n. 1, primo trattino - Cittadino turco - Permesso di soggiorno - Ricongiungimento familiare - Separazione dei partner - Revoca del permesso di soggiorno - Effetto retroattivo)
2011/C 340/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Baris Unal
Convenuto: Staatssecretaris van Justitie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno dei cittadini turchi — Permesso di soggiorno concesso a un cittadino turco per consentirgli di vivere presso la sua partner — Separazione dei partner non portata a conoscenza delle autorità competenti — Revoca del permesso di soggiorno
Dispositivo
L’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/4 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-387/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Normativa di uno Stato membro riguardante i fondi di investimento e i fondi di investimento immobiliare - Prova relativa ai redditi considerati distribuiti - Prova fornita dall’intermediario di un rappresentante fiscale - Istituti di credito e fiduciari economici «nazionali» aventi qualità di rappresentate fiscale)
2011/C 340/06
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE e dell’art. 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) — Normativa di uno Stato membro che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli amministratori fiduciari e agli istituti di credito stabiliti in tale Stato.
Dispositivo
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1) |
La Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni in base alle quali soltanto gli istituti di credito nazionali e gli amministratori fiduciari economici nazionali possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi di investimento o di fondi di investimento immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992. |
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2) |
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/4 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 giugno 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa riunite C-54/10 P e C-55/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Impedimento alla registrazione dei segni «350», «250», «150», «222», «333» e «555» in quanto marchi per periodici, libri ed opuscoli per giochi - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. c) - Carattere descrittivo - Obbligo per l’UAMI di tener conto della sua prassi decisionale anteriore)
2011/C 340/07
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, radca prawny)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, nelle cause riunite da T-64/07 a T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto i tre ricorsi presentati contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 dicembre 2006 (casi R 1033/2006-4, R 1034/2006-4 e R 1035/2006-4), concernenti le domande di registrazione dei marchi denominativi 150, 250 e 350 in quanto marchi comunitari — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. c), e 76 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere descrittivo dei marchi costituiti esclusivamente da cifre
Dispositivo
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1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
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2) |
L’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/5 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 giugno 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-56/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchi figurativi 100 e 300 - Impedimento alla registrazione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. b) e c) - Carattere distintivo - Carattere descrittivo - Art. 38, n. 2 - Dichiarazione di non invocare alcun diritto esclusivo su un elemento di un marchio richiesto privo di carattere distintivo («disclaimer»))
2011/C 340/08
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, radca prawny)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, nelle cause riunite T-425/07 e T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto due ricorsi presentati contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2007 (casi R 1274/2006-4, R 1275/2006-4), concernenti le domande di registrazione dei marchi denominativi 100 e 300 in quanto marchi comunitari — Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), nonché dell’art. 38 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere descrittivo dei marchi costituiti esclusivamente da cifre
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
L’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/5 |
Ordinanza della Corte 22 giugno 2011 — Grúas Abril Asistencia, SL/Commissione europea
(Causa C-521/10 P) (1)
(Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Asserite violazioni di disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza - Domanda diretta ad ottenere che la Commissione avvii un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro)
2011/C 340/09
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grúas Abril Asistencia, SL (rappresentante: R. García García, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e F. Castilla Contreras, agenti)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 24 agosto 2010, causa T-386/09, Grúas Abril Asistencia, S.L/Commissione europea, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della lettera della Commissione 7 agosto 2009, con la quale la ricorrente veniva informata che i fatti per i quali aveva presentato denuncia presso di essa non consentivano di concludere per una violazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE e che pertanto non sarebbe stato dato alcun seguito alla sua denuncia
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Grúas Abril Asistencia, S.L è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/5 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mestre) — procedimento penale a carico di Asad Abdallah
(Causa C-144/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Omessa descrizione delle circostanze in fatto della causa principale - Irricevibilità manifesta)
2011/C 340/10
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Mestre
Imputato nella causa principale
Asad Abdallah
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Mestre — Applicabilità diretta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Interpretazione dell'art. 2 di detta direttiva — Normativa nazionale che prevede un'ammenda compresa tra 5 000 e 10 000 euro per lo straniero che abbia fatto ingresso irregolarmente nel territorio nazionale o che ivi soggiorni irregolarmente, nonché la facoltà per il giudice di sostituire a detta ammenda l'espulsione per un periodo inferiore a cinque anni, in caso di condanna penale
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mestre, con decisione 16 marzo 2011, è manifestamente irricevibile.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/6 |
Impugnazione proposta l’11 agosto 2011 dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 giugno 2011, causa T-206/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione
(Causa C-421/11 P)
2011/C 340/11
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Total SA e Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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in via principale:
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in subordine: riformare, in base all’art. 261 TFUE, le ammende inflitte congiuntamente e in solido all’Elf Aquitaine e alla Total in forza dell’art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., nell'esercizio della sua competenza di piena giurisdizione, a causa dei difetti oggettivi di motivazione e di ragionamento della sentenza (in particolare per quanto riguarda il trattamento da parte del Tribunale del fattore dissuasivo) del Tribunale 7 giugno 2011, causa T-206/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione, e ridurre tali ammende congiunte e solidali a EUR 75 562 500 per l’Elf Aquitaine e a EUR 58 500 000 per la Total; |
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in ulteriore subordine: riformare, in base all’art. 261 TFUE, le ammende inflitte congiuntamente e in solido all’Elf Aquitaine e alla Total in forza dell’art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., nell'esercizio della sua competenza di piena giurisdizione, a causa dei difetti oggettivi di motivazione e di ragionamento della sentenza, nella proporzione che sembrerà opportuna alla Corte; |
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in estremo subordine: dispensare l’Elf Aquitaine e la Total dal pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati a partire dalla decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., e fino alla data della sentenza nella causa T-217/06, Arkema; |
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in ogni caso, condannare la Commissione europea a tutte le spese, ivi comprese quelle sostenute dall’Elf Aquitaine e dalla Total dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del presente ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi in via principale e tre motivi in subordine.
Con il primo motivo, la Total SA e l’Elf Aquitaine SA fanno valere la violazione dell'art. 5 TUE da parte del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe convalidato il principio della responsabilità automatica delle società controllanti, applicato nella fattispecie dalla Commissione e giustificato dalla nozione di impresa ai sensi dell'art. 101 TFUE. Un’impostazione siffatta sarebbe incompatibile con i principi di attribuzione e di sussidiarietà (prima parte) nonché di proporzionalità (seconda parte).
Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono un'interpretazione manifestamente erronea del diritto nazionale e della nozione di impresa, in quanto il Tribunale avrebbe, segnatamente, conferito un valore giuridico inesatto al principio di autonomia della persona giuridica.
Con il terzo motivo, le ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale ha volontariamente rifiutato di trarre le conseguenze dalla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza e dai nuovi obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Il Tribunale avrebbe infatti applicato in maniera abusiva ed erronea la nozione di impresa nel diritto dell'Unione, in spregio alla presunzione di autonomia che fonda il diritto societario nazionale e anche alla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza. Inoltre, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegittimità del sistema attuale di procedura amministrativa dinanzi alla Commissione.
Con il quarto motivo, le ricorrenti fanno valere una violazione dei diritti della difesa risultante da un'interpretazione erronea dei principi di equità e di parità delle armi. Il Tribunale avrebbe infatti approvato il ricorso della Commissione ad una probatio diabolica ed avrebbe commesso un errore affermando che l'indipendenza di una controllata va valutata in modo generale, con riferimento al suo rapporto con la controllante sotto il profilo del capitale, mentre la medesima dovrebbe essere valutata con riferimento ad un comportamento su un determinato mercato.
Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono la violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe brevemente constatato il rigetto del loro argomento da parte della Commissione, senza fornire una qualsivoglia analisi degli argomenti dedotti da quest'ultima (prima parte). Inoltre le ricorrenti deducono errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione della Commissione (seconda parte) e addebitano al Tribunale di avere sostituito la propria motivazione a quella della Commissione (terza parte).
Con il sesto motivo, le ricorrenti denunciano una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, società controllanti, è superiore all’importo dell’ammenda inflitta all’Arkema, società controllata responsabile dell’infrazione.
Con il settimo motivo, le ricorrenti censurano al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto nell’applicazione di un fattore moltiplicatore di tre a titolo dell’effetto dissuasivo dell’ammenda. Il Tribunale avrebbe così violato gli Orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende (prima parte) nonché il carattere indivisibile dell’importo di base dell’ammenda (seconda parte).
Con l’ottavo motivo, le ricorrenti chiedono la riduzione dell’importo delle ammende che sono state loro inflitte.
Con il nono ed ultimo motivo, le ricorrenti chiedono l’annullamento degli interessi di mora richiesti dalla Commissione in esecuzione della decisione impugnata nonché della sentenza.
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19.11.2011 |
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C 340/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) 22 agosto 2011 — SKP/Kveta Polhošová
(Causa C-433/11)
2011/C 340/12
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: SKP
Convenuta: Kveta Polhošová
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli artt. 5-9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (1), debbano essere interpretati nel senso che è da considerare pratica commerciale sleale anche la pratica di un operatore economico di cedere crediti nei confronti di consumatori ad un soggetto in fallimento, qualora ai consumatori non sia garantito il rimborso delle spese del procedimento giudiziario che tragga origine da un contratto stipulato con un consumatore. |
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2) |
Laddove la risposta alla questione precedente sia nel senso che è contraria al diritto dell’Unione europea la cessione di crediti nei confronti di consumatori ad un soggetto in fallimento a fini di recupero:
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(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»); GU L 149, pag. 22.
(2) GU L 95, pag. 29.
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19.11.2011 |
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C 340/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) il 26 agosto 2011 — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH
(Causa C-435/11)
2011/C 340/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: CHS Tour Services GmbH
Resistente: Team4 Travel GmbH
Questione pregiudiziale
Se l’art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), debba essere interpretato nel senso che, in caso di pratiche commerciali ingannevoli di cui all’art. 5, n. 4, della direttiva, sia inammissibile un esame specifico dei criteri di cui all’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149, pag. 22).
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19.11.2011 |
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C 340/8 |
Impugnazione proposta il 31 agosto 2011 dalla Bavaria NV avverso la sentenza pronunciata il 16 giugno 2011 dal Tribunale (Sesta Sezione ampliata), nella causa T-235/07, Bavaria NV/Commissione europea
(Causa C-445/11 P)
2011/C 340/14
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Bavaria NV (rappresentanti: O.W. Brouwer, P.W. Schepens e N. Al-Ani, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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annullare i punti 202-212, 252-255, 288, 289, 292-295, 306, 307 e 335 della sentenza del Tribunale 16 giugno 2011; |
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rinviare la causa al Tribunale o annullare, almeno parzialmente, la decisione impugnata (1); |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
In primo luogo , la ricorrente considera che il Tribunale ha interpretato erroneamente il diritto dell’Unione — in particolare l’art. 101, n. 1, TFUE — che ha violato il principio della certezza del diritto e che è incoerente il suo ragionamento per determinare la data dell’inizio dell’infrazione. La riunione 27 febbraio 1996 non fa parte dell’infrazione e non può costituire il momento d’inizio di una serie di riunioni aventi fini anticoncorrenziali. Il Tribunale, nella misura in cui considera che il solo fatto della riunione del 27 febbraio 1996 sia stato qualificato come riunione «Catherijne» dimostra che tale riunione perseguiva fini anticoncorrenziali, non tiene conto della decisione impugnata ed eccede la sua giurisdizione. Il metodo usato dal Tribunale per constatare la serie di riunioni aventi fini anticoncorrenziali non può essere utilizzato per determinare la data d’inizio dell’infrazione. Inoltre, il Tribunale ha mostrato incoerenze nel suo ragionamento concludendo che una mera dichiarazione della InBev può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’infrazione.
In secondo luogo , la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il principio della parità di trattamento (e non ha fornito una motivazione sufficiente), concludendo che la decisione impugnata non può essere paragonata a cause precedenti nel medesimo settore e in particolare con la decisione della Commissione nel caso 2003/569 (2) — Interbrew en Alken-Maes. Inoltre, non era oggettivamente giustificato trattare diversamente le imprese di cui trattasi nelle cause citate.
In terzo luogo , il Tribunale ha violato i principi di parità di trattamento, di irretroattività delle pene, di legalità e di proporzionalità, non riducendo l’ammenda inflitta alla ricorrente, a causa dell’applicazione, da essa ammessa, della politica in materia di ammende elaborata nel 2005, in una situazione in cui tale applicazione era consecutiva ad una durata eccessiva del procedimento amministrativo, riconosciuta dallo stesso Tribunale, situazione esclusivamente dovuta all’inerzia della Commissione.
In quarto luogo , il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il principio di proporzionalità autorizzando la Commissione a fissare l’importo iniziale dell’ammenda in base ad un fatturato della ricorrente incluse le accise, con cui si esagera l’effettivo impatto della ricorrente sulla concorrenza, e a fissare eccessivamente l’importo iniziale inflitto alla ricorrente.
In quinto luogo , il Tribunale ha interpretato erroneamente i diritti della difesa e il diritto ad una buona amministrazione considerando che la ricorrente non doveva avere accesso alla risposta della InBev alla comunicazione degli addebiti. La ricorrente aveva dimostrato sufficientemente che tale documento conteneva elementi a suo discarico.
(1) Decisione C(2007) 1697 della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] (caso COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra).
(2) Decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 del Trattato [CE] (caso. IV/37.614/F3 PO/Interbrew en Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1).
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/9 |
Impugnazione proposta il 2 settembre 2011 dalla Heineken Nederland BV e dalla Heineken NV contro la sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 (Sesta Sezione ampliata), nella causa T-240/07, Heineken Nederland BV e Heineken NV/Commissione europea
(Causa C-452/11 P)
2011/C 340/15
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrenti: Heineken Nederland BV e Heineken NV (rappresentanti: T.R. Ottervanger e M.A. de Jong, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare del tutto o parzialmente la sentenza impugnata, nella misura in cui essa respinge il ricorso (delle ricorrenti), conformemente ai motivi addotti nel presente ricorso; |
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annullare del tutto o parzialmente la decisione (1) in quanto essa le riguarda (le ricorrenti); |
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annullare o ridurre l’ammenda inflitta (alle ricorrenti); |
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca conformemente ai punti di diritto pronunciati dalla Corte; |
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condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti adducono sei motivi:
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Col primo motivo , le ricorrenti sostengono che a torto il Tribunale ha giudicato che la Commissione non era tenuta ad accordare l’accesso alla risposta della InBev alle censure. |
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Col secondo motivo , le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la Commissione era legittimata ad ammettere, quanto al settore del consumo a domicilio, che i comportamenti delle imprese considerate si qualificavano come un insieme di accordi e/o di pratiche concordate. |
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Col terzo motivo , le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ecceduto la sua competenza e ha commesso un errore di diritto quanto al modo con cui ha valutato il momento di inizio dell’infrazione. |
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Col quarto motivo , le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto tenendo conto del fatto che le ricorrenti hanno ricevuto un’ammenda irragionevolmente elevata esclusivamente per la lunga durata del procedimento amministrativo, causata dalla stessa Commissione. |
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Col quinto motivo , le ricorrenti sostengono che il Tribunale, in particolare per non aver ammesso (o quanto meno insufficientemente) il confronto con il birrificio belga Interbrew/Alken-Maes, ha commesso un errore di diritto ammettendo che la Commissione non ha agito in violazione del principio della parità di trattamento. |
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Col sesto motivo , le ricorrenti sostengono che la riduzione dell’ammenda del 5 % concessa dal Tribunale, a titolo della durata eccessiva del procedimento amministrativo, è insufficiente, tenuto conto dell’ammenda particolarmente elevata loro inflitta e del fatto che la Commissione non giustifica affatto il superamento del termine ragionevole. |
(1) Decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697, relativa ad un procedimento a norma dell’art 81 [CE] (caso COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra).
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/10 |
Impugnazione proposta il 2 settembre 2011 dalla Timehouse GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 6 luglio 2011, causa T-235/10, Timehouse GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-453/11 P)
2011/C 340/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Timehouse GmbH (rappresentante: avv. V. Knies)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare in toto la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2011, causa T-235/10, nonché la decisione della prima commissione di ricorso 11 marzo 2010, procedimento R 0942/2009-1, e condannare il convenuto alle spese; |
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in subordine, annullare in toto la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2011 (causa T-235/11) e rinviare il procedimento al Tribunale per una nuova udienza e decisione che tenga conto del parere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché condannare il convenuto alle spese dell’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale dell’Unione europea non avrebbe applicato correttamente il criterio determinante per valutare il carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dell’aspetto globale del marchio di cui trattasi, n. 7 378 888, per i prodotti da registrare, «gioielleria, bigiotteria; orologeria e strumenti cronometrici», in quanto, per motivare la sua decisione, avrebbe esaminato solo l'assenza di carattere distintivo delle singole componenti del marchio. Facendo derivare dalla (asserita) mancanza di carattere distintivo delle singole componenti del marchio l'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto nel suo aspetto complessivo, la decisione impugnata si fonderebbe sull’inammissibile presunzione/conclusione che un marchio, le cui singole componenti non abbiano carattere distintivo, non possa ottenere tale carattere neanche ove tali sue componenti siano combinate. Poiché il marchio tuttavia avrebbe nel suo insieme carattere distintivo, già la decisione della commissione di ricorso, confermata dal Tribunale dell’Unione europea, sarebbe sia stata emessa a torto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) 2 settembre 2011 — Ulf Kazimierz Radziejewski/Kronofogdemyndigheten i Stockholm
(Causa C-461/11)
2011/C 340/17
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Stockholms tingsrätt
Parti
Ricorrente: Ulf Kazimierz Radziejewski
Convenuto: Kronofogdemyndigheten i Stockholm
Questioni pregiudiziali
Se il requisito del domicilio in Svezia di cui all’art. 4 della legge sulla ristrutturazione dei debiti (2006:548) possa costituire un ostacolo o dissuadere un lavoratore a lasciare la Svezia, esercitando il proprio diritto di libera circolazione, e sia quindi in contrasto con la disposizione sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione contenuta nell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo — Sezione Distaccata di Bagheria (Italia) il 7 settembre 2011 — Paola Galioto/Maria Guccione e a.
(Causa C-464/11)
2011/C 340/18
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Palermo — Sezione Distaccata di Bagheria
Parti nella causa principale
Ricorrente: Paola Galioto
Convenuti: Maria Guccione, Maria Piera Savona, Fabio Savona
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/52/CE (1) sull’efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto di controversia; |
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2) |
se l’articolo 1 della direttiva 2008/52/CE possa interpretarsi nel senso di richiedere criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che mirino a facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie ed a promuovere la composizione amichevole delle medesime; |
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3) |
se l’articolo 1 della direttiva 2008/52/CE sull’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, l’articolo 3 lett. a), il considerando 10 ed il considerando 13 della direttiva 2008/52/CE sull’assoluta centralità della volontà delle parti nella gestione del procedimento di mediazione e nella decisione relativa alla sua conclusione possano interpretarsi nel senso che, quando l’accordo amichevole e spontaneo non è raggiunto, il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di non farlo (poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione). |
(1) GU L 136, pag. 3.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/11 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-468/11)
2011/C 340/19
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e S. Pardo Quintillán, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che |
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— |
imponendo alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale al pagamento di un diritto destinato al finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, fissando al riguardo una serie di condizioni ed eccezioni nonché taluni meccanismi di trasferimento di pagamenti in eccedenza, e |
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— |
non avendo comunicato in modo adeguato la propria intenzione di effettuare modifiche in relazione alle autorizzazioni generali, né avendo concesso alle parti interessate, ivi compresi gli utenti e i consumatori, un lasso temporale sufficiente per poter manifestare il proprio punto di vista quanto alle modifiche proposte, |
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— |
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 12 e 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE (1), relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) |
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— |
condannare Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la Commissione, l’art. 5 della Ley de RTVE non è compatibile con quanto previsto dall’art. 12 della direttiva autorizzazioni. Con l’art. 5 della Ley de RTVE, le autorità spagnole hanno fissato un diritto (chiamato «aportación»: «partecipazione»), sui redditi lordi degli operatori di comunicazioni elettroniche di determinati ambiti geografici, senza rispettare i principi e i requisiti fissati dall’art. 12 della direttiva autorizzazioni.
Conseguentemente, la Commissione ritiene che, non avendo comunicato in modo adeguato la propria intenzione di effettuare modifiche in relazione alle autorizzazioni generali, né avendo concesso alle parti interessate, ivi compresi gli utenti e i consumatori, un lasso temporale sufficiente per poter manifestare il proprio punto di vista quanto alle modifiche proposte, il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 14, n. 1, della direttiva autorizzazioni.
(1) GU L 108, pag. 21.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 19 settembre 2011, HK/Danmark per conto della sig.ra Glennie Kristensen/Experian A/S
(Causa C-476/11)
2011/C 340/20
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: HK/Danmark per conto della sig.ra Glennie Kristensen
Convenuta: Experian A/S
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la deroga di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 2000/78/CE (1), relativa alla fissazione di limiti di età per poter accedere ai regimi professionali di sicurezza sociale, debba essere interpretata quale autorizzazione agli Stati membri a esentare in generale i regimi professionali di sicurezza sociale dal divieto, contenuto nell’art. 2 della direttiva, di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età, purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso. |
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2) |
Se la deroga di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 2000/78/CE, relativa alla fissazione di limiti di età per poter accedere ai regimi professionali di sicurezza sociale, debba essere interpretata nel senso che non impedisce ad uno Stato membro di mantenere una situazione giuridica in cui un datore di lavoro può versare, come parte della retribuzione, contributi previdenziali graduati in base all’età, il che implica ad esempio che il datore di lavoro versi un contributo previdenziale del 6 % per i dipendenti di età inferiore a 35 anni, dell’8 % per i dipendenti di età compresa tra 35 e 44 anni e del 10 % per i lavoratori di età superiore a 45 anni, purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso. |
(1) Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/12 |
Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-81/09, Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa C-497/11 P)
2011/C 340/21
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, K. Boskovits e G. Michailopoulos)
Altra parta nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione europea 13 luglio 2011, causa T-81/09, in quanto respinge il ricorso della Repubblica ellenica; |
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— |
accogliere il ricorso della Repubblica ellenica nella causa T-81/09; |
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— |
condannare la Commissione alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Primo motivo : errata interpretazione e applicazione degli artt. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88 e 12 del regolamento n. 2064/97, nonché degli artt. 54 e 57 del regolamento n. 1650/02, quanto all’ampiezza dei poteri di controllo accordati dalla Commissione a società private. |
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2) |
Secondo motivo : errata applicazione del principio generale di proporzionalità e vizio di motivazione riguardo al progetto «Asse stradale Nord di Creta», in quanto la Commissione ha applicato a tale progetto una rettifica del 25 % con un mero rinvio ad un precedente controllo delle autorità elleniche relativamente a parte di detto progetto. |
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3) |
Terzo motivo : errata interpretazione e applicazione dell’art. 2 del regolamento n. 2064/97 riguardo al progetto «Kakia Skala», nella misura in cui il Tribunale ha valutato la sufficienza della pista di audit del progetto in base ad elementi qualitativi. |
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4) |
Quarto motivo : errata interpretazione e applicazione del principio della parità di trattamento degli offerenti e dell’art. 22, n. 1, della direttiva 93/37 riguardo ai progetti «Nodo di Varibobi — Bogiati e Afidnes — Nodo di Markopoulo — sezione 1» nonché «Aerino — M. Monastiri», «M. Monastiri — Inizio della deviazione di Larissa» e «Deviazione di Larissa», in quanto i termini e le condizioni previsti per lo svolgimento della procedura d’appalto ristretta erano noti a tutti gli interessati ed erano funzionali all’economia del progetto. |
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5) |
Quinto motivo : mancata disamina del motivo essenziale della Repubblica ellenica relativo ai termini della procedura d’appalto per i progetti «Aerino — M. Monastiri», «M. Monastiri — Inizio della deviazione di Larissa» e «Deviazione di Larissa», con violazione dei diritti della difesa e del contraddittorio. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/12 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 dalla ENI SpA avverso la sentenza del Tribunale (prima sezione) 13 luglio 2011, nella causa T-39/07, ENI/Commissione
(Causa C-508/11 P)
2011/C 340/22
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ENI SpA (rappresentanti: G. M. Roberti, D. Durante, R. Arras, E. D’Amico, I. Perego, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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— |
Annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di ENI nella causa T-39/07 e, conseguentemente:
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— |
in subordine, annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di ENI nella causa T-39/07 e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli; |
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— |
porre sia le spese del presente giudizio, sia le spese della procedura della causa T-39/07, a carico della Commissione. |
Motivi e principali argomenti
Nel primo motivo, suddiviso in quattro parti, la ENI sostiene che il Tribunale è incorso in diverse violazioni di diritto e si è discostato dall’obbligo di motivazione ad esso incombente, oltre che dai principi fondamentali dettati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalla CEDU, a discapito delle prerogative della difesa della ricorrente. La ENI fa valere che:
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— |
la presunzione di esercizio effettivo di influenza determinante da parte di una società madre non è giustificata alla luce dei principi che reggono l’imputazione della responsabilità antitrust e dei principi in materia di presunzioni elaborati dalla giurisprudenza della Corte CEDU; il Tribunale ha, in ogni caso, omesso di pronunciarsi sulle argomentazioni sviluppate nel ricorso in merito alla portata del requisito dell’esercizio effettivo dell’influenza determinante; |
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— |
gli elementi di prova addotti da ENI al fine di rovesciare la presunzione di responsabilità non sono stati correttamente analizzati. Il Tribunale si è infatti discostato dai canoni giuridici definiti al riguardo dalla conferente giurisprudenza della Corte e dello stesso Tribunale; |
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— |
pur affermando, in base alla giurisprudenza, la natura relativa della presunzione di responsabilità, il Tribunale ne ha distorto, in sede applicativa, la reale portata, rendendo di conseguenza la prova contraria richiesta alla ENI impossibile e dando luogo all’applicazione di un regime di responsabilità oggettiva; |
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— |
il Tribunale ha, immotivatamente, ritenuto di non dover valutare le considerazioni sottopostegli dalla ENI in merito alla rilevanza del principio della responsabilità limitata delle società nell’imputazione di una responsabilità alla società madre in virtù della presunzione di esercizio effettivo di influenza determinante ed ha erroneamente applicato i criteri giuridici discendenti dalla giurisprudenza in materia di successioni d’imprese nel diritto della concorrenza. |
Con il secondo motivo, articolato in due parti, ENI contesta al Tribunale di aver violato l’art. 23 del regolamento 1/2003 (1), il principio di proporzionalità e l’obbligo di motivazione. In particolare, la ENI fa valere che il Tribunale:
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— |
ha erroneamente valutato la gravità dell’infrazione ai fini della determinazione dell’ammenda, negando, immotivatamente, rilevanza agli elementi a tal fine rappresentati da ENI, nonché alle argomentazioni sviluppate circa la natura sproporzionata del fattore moltiplicatore applicato; |
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— |
ha fondato l’esclusione dal novero dei destinatari della decisione impugnata di Syndial, discostandosi dai criteri discendenti dalla giurisprudenza sulla successione delle imprese e senza tener conto delle conseguenze discendenti sull’ammontare massimo della ammenda. |
(1) GU L 1, pag. 1.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/13 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2011 dalla Polimeri Europa SpA avverso la sentenza del Tribunale (prima sezione) 13 luglio 2011, nella causa T-59/07, dalla Polimeri Europa/Commissione
(Causa C-511/11 P)
2011/C 340/23
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Polimeri Europa SpA (rappresentanti: M. Siragusa, F. M. Moretti, L. Nascimbene, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Annullare, in tutto o in parte, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il ricorso della Polimeri nella causa T-59/07 e conseguentemente:
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in subordine, annullare, in tutto o in parte, la Sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso della Polimeri nella causa T-59/07 e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli; |
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porre sia le spese del presente giudizio, sia le spese della procedura della causa T-59/07, a carico della Commissione. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale sarebbe incorso in un grave errore nella lettura della Comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006 e avrebbe dunque fondato su false premesse il rigetto del terzo motivo di ricorso della Polimeri relativo alla violazione dei diritti di difesa derivante dalla divergenza tra la Comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006 e la Decisione per quanto concerne le modalità di ripartizione della responsabilità tra Polimeri e Syndial.
Il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo la giurisprudenza comunitaria rilevante ai fini dell’imputazione dell’infrazione alla Polimeri e dell’esclusione di Syndial dai destinatari della Decisione e avrebbe motivato in modo insufficiente il rigetto delle censure svolte al riguardo dalla Polimeri.
Il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo la giurisprudenza comunitaria rilevante ai fini di valutare le censure della Polimeri relative alle divergenze tra le dichiarazioni di diversi dipendenti delle imprese che avrebbero prestato la propria collaborazione nell’ambito del programma di clemenza, in merito ad alcuni aspetti dell’asserita infrazione. Il Tribunale, trascurando importanti elementi di prova a discarico, avrebbe così omesso di esercitare il pieno sindacato giurisdizionale sugli elementi di prova addotti dalla Commissione.
Il Tribunale avrebbe omesso di rilevare i gravi errori commessi dalla Commissione nell’applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende e la qualificazione quale «molto grave» dell’infrazione contestata nella Decisione, motivando, peraltro, in modo insufficiente il rigetto delle censure svolte al riguardo dalla Polimeri. Il Tribunale avrebbe omesso di esercitare un sindacato giurisdizionale pieno sulla quantificazione dell’ammenda comminata alla Polimeri.
Il Tribunale avrebbe omesso di rilevare i gravi errori commessi dalla Commissione nella determinazione del coefficiente di moltiplicazione motivando in modo insufficiente il rigetto delle censure svolte al riguardo dalla Polimeri. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di rilevare il mancato rispetto da parte della Commissione del principio della parità di trattamento nella determinazione del coefficiente di moltiplicazione e avrebbe, peraltro, motivato in modo insufficiente il rigetto delle censure svolte al riguardo dalla Polimeri.
Il Tribunale sarebbe incorso in un grave errore nell’applicazione della giurisprudenza comunitaria rilevante ai fini della valutazione delle censure svolte dalla Polimeri in merito all’irricevibilità di taluni allegati al ricorso introduttivo e avrebbe motivato in modo insufficiente al riguardo. Il Tribunale avrebbe così compromesso le argomentazioni difensive di Polimeri avverso gli addebiti ascritti con riferimento all’esistenza del cartello e alla sua partecipazione allo stesso, sottraendosi in modo illegittimo al doveroso esercizio del sindacato giurisdizionale pieno sui fatti contestati dalla Commissione.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/14 |
Ordinanza del presidente della Corte 4 agosto 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-346/10) (1)
2011/C 340/24
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/14 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-597/10) (1)
2011/C 340/25
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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19.11.2011 |
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C 340/14 |
Ordinanza del presidente della Corte 22 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel
(Causa C-151/11) (1)
2011/C 340/26
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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19.11.2011 |
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C 340/15 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — Romana Tabacchi/Commissione
(Causa T-11/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Partecipazione all’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Circostanze attenuanti - Limite massimo del 10 % del fatturato - Parità di trattamento - Competenza di piena giurisdizione)
2011/C 340/27
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Romana Tabacchi Srl, già Romana Tabacchi SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa e G.C. Rizza)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier e F. Amato, successivamente É. Gippini Fournier e V. Di Bucci, e infine É. Gippini Fournier e L. Malferrari, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia) e, dall’altro, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo
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1) |
L’art. 1, lett. b), della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), è annullato nella parte in cui la Commissione europea vi ha constatato che la Romana Tabacchi Srl aveva partecipato all’infrazione al di là del mese di febbraio 1999. |
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2) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Romana Tabacchi è fissato in EUR 1 milione. |
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3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Romana Tabacchi. |
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5) |
Nella causa T-11/06 R, la Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Romana Tabacchi. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/15 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — Mindo/Commissione
(Causa T-19/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale - Ricorrente oggetto di una procedura di insolvenza in corso - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a provvedere)
2011/C 340/28
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mindo Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier, N. Khan e F. Amato, successivamente É. Gippini Fournier, N. Khan e L. Malferrari, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Mindo Srl.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
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2) |
La Mindo Srl è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/15 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — Transcatab/Commissione
(Causa T-39/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Proporzionalità - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione)
2011/C 340/29
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Transcatab SpA (Caserta) (rappresentanti: avv.ti C. Osti e A. Prastaro)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Amato, successivamente V. Di Bucci, e infine É. Gippini Fournier e L. Malferrari, agenti assistiti dall'avv. F. Ruggeri Laderchi)
Oggetto
In primo luogo, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), in secondo luogo una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Transcatab con detta decisione e, in terzo luogo, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta all’aumento di detto importo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La domanda riconvenzionale presentata dalla Commissione europea è respinta. |
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3) |
La Transcatab SpA sopporterà le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione. |
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4) |
La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/16 |
Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — Galileo International Technology/UAMI–Galileo Sistemas y Servicios (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS)
(Causa T-488/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS - Marchi comunitari denominativi anteriori GALILEO - Marchio comunitario figurativo anteriore powered by Galileo - Marchi comunitari figurativi anteriori GALILEO INTERNATIONAL - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 340/30
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, M. Blair e K. Gilbert, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Galileo Sistemas y Servicios, SL (Madrid, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 403/2006-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Galileo International Technology, LLC e la Galileo Sistemas y Servicios, SL
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Galileo International Technolog è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/16 |
Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante)
(Causa T-508/08) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Raffigurazione di un altoparlante - Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso - Art. 63, n. 6, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 65, n. 6, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto - Art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 207/2009))
2011/C 340/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bang & Olufsen A/S (Struer, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente K. Wallberg, successivamente J. Glaesel, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e G. Schneider, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 settembre 2008 (procedimento R 497/2005-1), riguardante la domanda di registrazione quale marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un altoparlante
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Bang & Olufsen A/S è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/17 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — La Sonrisa de Carmen e Bloom Clothes/UAMI — Heldmann (BLOOMCLOTHES)
(Causa T-118/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BLOOMCLOTHES - Marchio nazionale denominativo anteriore BLOOM - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 340/32
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: La Sonrisa de Carmen, SL (Vigo, Spagna) e Bloom Clothes, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: S. Míguez Pereira, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. F. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Harald Heldmann (Amburgo, Germania) (rappresentante: E. Günther, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 gennaio 2009 (procedimento R 695/2008-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra il sig. Harald Heldmann e La Sonrisa de Carmen, SL, e la Bloom Clothes, SL.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sonrisa do Carmen, SL e la Bloom Clothes, SL sono condannate alle spese eccettuate quelle sostenute dal sig. Harald Heldmann. |
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3) |
Il sig. Heldmann sopporterà le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/17 |
Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — Honda Motor/UAMI — Blok (BLAST)
(Causa T-425/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BLAST - Marchi comunitario e Benelux denominativi anteriori BLAST - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere debolmente distintivo dei marchi anteriori)
2011/C 340/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Honda Motor Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Ahlgren, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Hendrik Blok (Oudenaarde, Belgio)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 16 luglio 2009 (procedimento R 1097/2008-1), relativo ad un procedimento d’opposizione tra il sig. Hendrik Blok e la Honda Motor Co. Ltd.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Honda Motor Co. Ltd è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/17 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — PAKI Logistics/UAMI (PAKI)
(Causa T-526/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PAKI - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume - Art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 340/34
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: PAKI Logistics GmbH (Ennepetal, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Bergermann, P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt e J. Vogtmeier)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, poi F. Penlington, agenti, assistiti da S. Malynicz, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 ottobre 2009 (procedimento R 1805/2007-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo PAKI come marchio comunitario
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La PAKI Logistics GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
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3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/18 |
Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — Seven/UAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)
(Causa T-176/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SEVEN FOR ALL MANKIND - Marchi comunitari e internazionale figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo “seven” - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 340/35
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: avv. L. Trevisan)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven for all mankind LLC (Vernon, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti A. Gautier-Sauvagnac, B. Guimberteau, M. Choukroun)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Seven SpA e la Seven for all mankind LLC.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008-2) è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Seven SpA nel procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle che la stessa ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
|
4) |
La Seven for all mankind LLC sopporterà le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/18 |
Sentenza del Tribunale 7 luglio 2011 — Cree/UAMI (TRUEWHITE)
(Causa T-208/10) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio denominativo comunitario TRUEWHITE - Impedimento assoluto alla registrazione- art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 - Marchio descrittivo)
2011/C 340/36
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cree, Inc. (Durham, Carolina del Nord, Stati Uniti) (rappresentante: V. Schiller, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi G. Schneider, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 febbraio 2010 (procedimento R 985/2009-2) relativa alla registrazione del segno TRUEWHITE come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
La Cree, Inc. è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/19 |
Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — Industrias Francisco Ivars/UAMI — Motive (Riduttore meccanico di velocità)
(Causa T-246/10) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un riduttore meccanico di velocità - Disegno o modello comunitario anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza di impressione generale diversa - Artt. 6 e 25, n. 1, lett.b), del regolamento (CE) n. 6/2002)
2011/C 340/37
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell y Martínez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Motive Srl (Montirone, Italia) (rappresentanti: avv.ti I. Valdelomar Serrano e J. Mora Granell)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 16 marzo 2010 (procedimento R 1337/2008-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Motive Srl e la Industrias Francisco Ivars, SL.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Industrias Francisco Ivars, SL è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/19 |
Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — medi/UAMI — Deutsche Medien Center (deutschemedi.de)
(Causa T-247/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo deutschemedi.de - Marchio comunitario denominativo anteriore World of medi, marchi nazionali figurativo e denominativi anteriori medi.eu, medi welt, medi-Verband, medi e nome commerciale e denominazione sociale anteriori medi - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 340/38
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Lindner, D. Terheggen, T. Kiphuth)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Deutsche Medien Center GmbH (Dortmund, Germania) (rappresentante: avv. R. Bodemann)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 marzo 2010 (procedimento R 1366/2008-4), relativa al procedimento di opposizione tra la Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG e la Deutsche Medi Präventions GmbH.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 marzo 2010 (procedimento R 1366/2008-4) è annullata. |
|
2) |
L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della medi GmbH & Co. KG. |
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3) |
La Deutsche Medien Center GmbH sopporterà le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/19 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
(Causa T-421/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ROSALIA DE CASTRO - Marchio denominativo nazionale anteriore ROSALIA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Valutazione della somiglianza dei segni sul piano concettuale - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 340/39
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Spagna) (rappresentante: avv. E. Sánchez-Quiñones González)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: María Constantina Sotelo Ares (Cambados, Spagna) (rappresentante: avv. C. Lema Devesa)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2010, nel procedimento R 1804/2008-4, relativamente ad un procedimento di opposizione fra María Constantina Sotelo Ares e la Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega è condannata alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/20 |
Ordinanza del Tribunale 22 settembre 2011 — Athinaïki Techniki/Commissione
(Causa T-94/05 RENV II) (1)
(Aiuto di Stato - Denuncia - Decisione di archiviare la denuncia - Rinvio al Tribunale in seguito all’annullamento - Non luogo a provvedere)
2011/C 340/40
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grecia) (rappresentante: avv. P. Spyropoulos)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2004 di archiviare la denuncia della ricorrente avente ad oggetto un presunto aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio di Hyatt Regency nell’ambito dell’appalto pubblico «Casino Mont Parnès».
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dall’Athinaïki Techniki AE. |
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3) |
L’Athinaïki Techniki sopporterà la metà delle proprie spese. |
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4) |
L’Athens Resort Casino AE Symmetochon sopporterà le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/20 |
Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione
(Causa T-141/05 RENV) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/01 - Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 - Diniego di accesso - Nuovo esame in corso d’istanza - Introduzione di un ricorso distinto - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a provvedere)
2011/C 340/41
Lingua processuale: il teedesco
Parti
Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: H. Kaltenecker, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 febbraio 2005 che nega alla Internationaler Hilfsfonds eV l'accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni della Hilfsfonds eV dirette all’annullamento della decisione della Commissione europea 14 febbraio 2005 recante rigetto della sua domanda di accesso al fascicolo relativo al contratto LIEN 97 2011. |
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2) |
La Internationaler Hilfsfonds è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/20 |
Ordinanza del Tribunale 19 settembre 2011 — Matkompaniet/UAMI — DF World of Spices (KATOZ)
(Causa T-195/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2011/C 340/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Matkompaniet AB (Borås, Svezia) (rappresentanti: avv.ti J. Gulliksson e J. Olson)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Ebert-Weidenfeller e S. Schmüser)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 marzo 2009 (procedimento R 577/2008-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Matkompaniet AB e la DF World of Spices GmbH.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/21 |
Ordinanza del Tribunale 19 settembre 2011 — Matkompaniet/UAMI — DF World of Spices (KATOZ)
(Causa T-473/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2011/C 340/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Matkompaniet AB (Borås, Svezia) (rappresentanti: J. Gulliksson e J. Olson, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e S. Schmüser, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la seconda commissione di ricorso dell’UAMI 9 settembre 2009 (procedimento R 1023/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Matkompaniet AB e la DF World of Spices GmbH.
Dispositivo
|
1) |
Non è più necessario statuire sul ricorso. |
|
2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna di essa, la metà delle spese del convenuto. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/21 |
Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 — PPG e SNF/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa T-1/10) (1)
(Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente problematica - Atto non impugnabile - Irricevibilità)
2011/C 340/44
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem, avocat, P. Sellar, solicitor, e R. Cana, avocat, successivamente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck, avocat)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer, Y. de Vries e M. de Ree, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e G. Wilms, successivamente P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilamide (CE n. 201-173-7) come sostanza che risponde ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), ai sensi dell’art. 59 di detto regolamento.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
|
2) |
Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché le spese dichiarate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
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3) |
La SNF sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario. |
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4) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/22 |
Ordinanza del Tribunale 20 settembre 2011 — Land Wien/Commissione
(Causa T-267/10) (1)
(Energia nucleare - Atto introduttivo del giudizio - Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione di archiviare una denuncia relativa ad un progetto di estensione di unità di una centrale nucleare - Ricorso per inadempimento - Omissione della Commissione di trasmettere tutti i documenti richiesti relativi a tale progetto - Requisiti di forma - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità)
2011/C 340/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Land Wien (Austria) (rappresentante: avv. W.G. Schärf)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, M. Pataria e G. Wilms, agenti)
Oggetto
In sostanza, da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 marzo 2010, di archiviare la denuncia del ricorrente relativa al completamento delle unità tre e quattro della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) e, dall’altro lato, domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, nel senso dell’art. 265 TFUE, dal momento che non è stato concesso al ricorrente l’accesso a tutti i documenti richiesti relativi a tale progetto, in violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Land Wien è condannato alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/22 |
Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 — PPG e SNF/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa T-268/10) (1)
(Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell’acrilamide come sostanza estremamente problematica - Termine di ricorso - Irricevibilità)
2011/C 340/46
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana, avocats, e P. Sellar, solicitor, successivamente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Noort e J. Langer, agenti) e Commissione europea (rappresentanti P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilamide (CE n. 201-173-7) come sostanza che risponde ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e che include l’acrilamide nell’elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV di detto regolamento, ai sensi dell’art. 59 dello stesso.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché le spese dichiarate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
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3) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/22 |
Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 — Etimine e Etiproducts/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa T-343/10) (1)
(Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell’acido borico e del tetraborato di disodio anidro come sostanze estremamente problematiche - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità)
2011/C 340/47
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Etimine SA (Bettembourg, Lussemburgo) e AB Etiproducts Oy (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dagli avv.ti J. Stuyck e A.-M. Vandromme)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti, assistiti dall’avv. K. Sawyer, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA, pubblicata il 18 giugno 2010, che identifica l’acido borico (CE n. 233-139-2) e il tetraborato di disodio anidro (CE n. 215-540-4) come sostanze che rispondono ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e che include tali sostanze nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell'allegato XIV di detto regolamento, ai sensi dell’art. 59 dello stesso.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Etimine SA e la AB Etiproducts Oy sono condannate a sopportare le proprie spese nonché le spese dichiarate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/23 |
Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 — Borax Europe/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa T-346/10) (1)
(Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell’acido borico e del tetraborato di disodio anidro come sostanze estremamente problematiche - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità)
2011/C 340/48
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Borax Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti K. Nordlander, avocat, e H. Pearson, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dagli avv.ti J. Stuyck e A.-M. Vandromme)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti, assistiti dall’avv. K. Sawyer, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA, pubblicata il 18 giugno 2010, che identifica l’acido borico (CE n. 233-139-2) e il tetraborato di disodio anidro (CE n. 215-540-4) come sostanze che rispondono ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e che include tali sostanze nell’elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV di detto regolamento, ai sensi dell’art. 59 dello stesso.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
|
2) |
La Borax Europe Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese dichiarate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/23 |
Ordinanza del Tribunale 23 settembre 2011 — Ahoua-N'Guetta e a./Consiglio
(Causa T-193/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio - Ricorso di annullamento - Inazione dei ricorrenti - Non luogo a provvedere)
2011/C 340/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Timothée Ahoua-N'Guetta (Abidjan, Costa d’Avorio); Jacques André Monoko Daligou (Abidjan); Bruno Walé Ekpo (Abidjan); Félix Tano Kouakou (Abidjan); Hortense Sess (Abidjan) e Joséphine Suzanne Ebah (Abidjan) (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avocat)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Chavrier, agenti)
Oggetto
Domanda d’annullamento, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, d’altro lato, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
I sigg. Timothée Ahoua-N'Guetta, Jacques André Monoko Daligou, Bruno Walé Ekpo, Félix Tano Kouakou e le sigg.re Hortense Sess e Joséphine Suzanne Ebah sono condannati alle spese. |
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3) |
Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di intervento della Commissione europea e della Repubblica della Costa d’Avorio. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/24 |
Ordinanza del Tribunale 23 settembre 2011 — Bro Grébé/Consiglio
(Causa T-194/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio - Ricorso di annullamento - Inazione della ricorrente - Non luogo a provvedere)
2011/C 340/50
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Geneviève Bro Grébé (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avocat)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Chavrier, agenti)
Oggetto
Domanda d’annullamento, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, d’altro lato, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
|
2) |
La sig.ra Geneviève Bro Grébé è condannata alle spese. |
|
3) |
Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di intervento della Commissione europea e della Repubblica della Costa d’Avorio. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/24 |
Impugnazione proposta il 18 luglio 2011 da L avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 luglio 2010, cause riunite F-116/07, F-13/08 e F-31/08, L/Parlamento europeo
(Causa T-317/10 P)
2011/C 340/51
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: L (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti Audrey Sèbe e Vytautas Sviderskis)
Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 luglio 2010, cause riunite F-116/07, F-13/08 e F-31/08, L/Parlamento europeo; |
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— |
accogliere, in quanto fondati in tutto o in parte, i motivi dedotti dal ricorrente in primo grado; |
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— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sull’errata interpretazione della nozione di «decisione presa in risposta al reclamo» («décision prise en réponse à la réclamation»). Secondo il ricorrente, la decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti d’impiego (in prosieguo: l’«AACC») del Parlamento europeo 10 luglio 2007 è stata considerata a torto come una nuova decisione di licenziamento, che ha annullato la prima decisione di licenziamento, in quanto essa non ha ripristinato la situazione antecedente all’adozione della prima decisione. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sull’irricevibilità della decisione dell’AACC 13 febbraio 2008, recante rigetto del secondo reclamo del ricorrente, avendo egli ricevuto tale decisione solo il 27 febbraio 2008, ossia dopo la proposizione del terzo ricorso, il 25 febbraio 2008. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. Secondo il ricorrente, la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, in base alla quale tale principio non si applica alla rescissione di un contratto di agente temporaneo basato sulla fiducia reciproca, è contraria alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione e alle conclusioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. |
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4) |
Quarto motivo, vertente sull’errata valutazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, delle conseguenze della violazione dell’art. 10 del regolamento interno del Parlamento [in materia di assunzione di funzionari e altri agenti], in quanto esso ha dichiarato che la decisione di licenziamento non poteva essere annullata sulla base della violazione dell’obbligo di previa notificazione del comitato del personale. |
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio d’imparzialità. |
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6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto, secondo il ricorrente, la decisione 10 luglio 2007 è completamente priva di motivazione. |
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7) |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in considerazione del fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha declinato la competenza a valutare la correttezza e la serietà dei motivi del licenziamento. |
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8) |
Ottavo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il licenziamento del ricorrente non è stato basato su elementi probatori di tipo fattuale. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/25 |
Ricorso proposto il 22 agosto 2011 — Natura Selection/UAMI — Menard (natura)
(Causa T-461/11)
2011/C 340/52
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Natura Selection SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, abogada)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ernest Menard SA (Bourseul, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Accogliere la presente domanda; |
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— |
Ordinare all’UAMI di produrre, relativamente alla presente domanda, le prove di notorietà cui la ricorrente ha fatto riferimento nel corso del procedimento di ricorso R 2454/2010-2 e identificate al punto 39 della domanda; |
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— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 giugno 2001, nel procedimento R 2454/2010-2 e la decisione della divisione d'opposizione 21 ottobre 2010 nel procedimento B 1072513; |
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— |
Concedere integralmente la registrazione, negata con opposizione B 1072513 per prodotti della classe 20, del marchio figurativo n. 4 713 368«natura»; |
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— |
Ordinare all’UAMI di sopportare tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «natura» per prodotti e servizi delle classi 14, 20, 25 e 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ernest Menard SA.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo «natura» per prodotti e servizi delle classi 19 e 20.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe rischio di confusione fra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/25 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Francia/Commissione
(Causa T-478/11)
2011/C 340/53
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione europea 29 giugno 2011, C(2011) 4376 def., relativa all’aiuto di Stato NN 10/2010 riguardante le azioni condotte dall’«interprofession nationale porcine» (organizzazione francese interprofessionale del settore suino; in prosieguo: l’«INAPORC»), finanziate mediante contributi volontari resi obbligatori (in prosieguo: i «CVO»), prelevati dall’INAPORC nei confronti dei membri da essa rappresentati. La Commissione ha ritenuto che tali CVO configurassero misure costitutive di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente su una violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, allorquando la Commissione ha considerato che le azioni condotte dall’INAPORC, per mezzo degli utili ricavati dai CVO, siano imputabili allo Stato e finanziati mediante risorse statali.
La ricorrente fa valere che le azioni condotte dall’INAPORC grazie agli utili provenienti dai CVO soddisfano i requisiti sanciti dalla Corte nella sentenza 15 luglio 2004, causa C-345/02, Pearle e a. (Racc. I. pag. 7139) affinché contributi obbligatori percepiti da un ente, rappresentante le imprese di un settore economico, non siano considerate come risorse statali che finanziano azioni imputabili allo Stato, in quanto:
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— |
le azioni condotte dall’INAPORC sarebbero decise dall’associazione di categoria che rappresenta le imprese del settore agricolo interessato e non servirebbero come strumenti per l’attuazione di una politica statale; |
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— |
le azioni condotte dall’INAPORC sarebbero finanziate per mezzo di risorse prelevate sulle imprese del settore. |
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— |
le modalità di finanziamento e la percentuale/quantità dei contributi sarebbero stabiliti in senso all’INAPORC senza alcun intervento dello Stato; |
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— |
i contributi sarebbero obbligatoriamente utilizzati per il finanziamento del provvedimento senza possibilità d’intervento per lo Stato. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/26 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Francia/Commissione
(Causa T-479/11)
2011/C 340/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha e J. Gstalter, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella sua interezza; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione europea 29 giugno 2011, C(2011) 4483 def., relativa all’aiuto di Stato n. C 35/2008 concesso dalla Francia all’ente pubblico a carattere industriale e commerciale «Institut Français du Pétrole».
A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca tre motivi:
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1) |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione non avrebbe adeguatamente dimostrato l’esistenza di un aiuto di Stato. Infatti, la ricorrente ritiene che, al fine di concludere per l’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione non abbia osservato le norme che disciplinano la prova in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda sia l’onere della prova che il livello di prova richiesto. |
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2) |
Secondo motivo, suddiviso in quattro parti, vertenti su errori di fatto e di diritto in quanto la Commissione ha ritenuto che esista una garanzia implicita illimitata a favore dell’Institut Français du Pétrole. La ricorrente deduce che:
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3) |
Terzo motivo, suddiviso in due parti, vertenti su una violazione della nozione di vantaggio ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, in quanto:
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/27 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Technion — Israel Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione
(Causa T-480/11)
2011/C 340/55
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Technion — Israel Institute of Technology e Technion Research & Development (Haifa) (rappresentanti: D. Grisay e D. Piccininno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
ricevere il presente ricorso di annullamento fondato sull’art. 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
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— |
dichiararlo ricevibile; |
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— |
dichiararlo fondato e pertanto:
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— |
su tali basi, annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea del 30 giugno 2011; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul mancato esame concreto e individuale dei documenti citati dalla domanda di accesso e pertanto su una motivazione insufficiente della decisione impugnata, in quanto la Commissione avrebbe fatto riferimento ad una categoria di documenti (documenti appartenenti ad un controllore) invece che ad elementi di informazione concreti contenuti in tali documenti. |
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2) |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’applicazione delle eccezioni previste dall’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 (1):
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3) |
Terzo motivo, vertente su una lesione del diritto d’accesso parziale ai documenti richiesti in forza dell’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, derivante dal rifiuto di esaminare concretamente e individualmente i documenti cui si richiede l’accesso. |
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4) |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità derivante dall’omessa ponderazione delle eccezioni fatte valere rispetto all’interesse pubblico, in quanto sarebbe di interesse pubblico consentire di verificare come la Commissione svolge i propri procedimenti di controllo e chiarire ai contraenti le procedure da seguire per soddisfare i requisiti formali. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/27 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commissione
(Causa T-486/11)
2011/C 340/56
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Telekomunikacja Polska SA (Varsavia, Repubblica di Polonia) (rappresentanti: M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, avvocati, C. Vajda, QC, e A. Howard, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare nella sua interezza la decisione della Commissione 22 giugno 2011, C(2011) 4378 def.; in subordine: |
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— |
annullare nella sua interezza l’art. 2 della decisione impugnata; ovvero, in subordine: |
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— |
ridurre l’ammenda che figura in tale decisione, in maniera adeguata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e di ragionamento, in quanto la Commissione non ha dimostrato nessun interesse legittimo nel procedere all’indagine e nell’adottare una decisione accertante una violazione in relazione a una condotta passata. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’art. 2 della decisione impugnata viola l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani («CEDU») e/o l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»), in quanto consente a un organo amministrativo, nella fattispecie la Commissione, di decidere in merito ad un’accusa penale, decisione che andrebbe invece lasciata a un organo giurisdizionale indipendente, nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 6. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla nullità dell’art. 2, in quanto la Commissione non ha rispettato i diritti della difesa della ricorrente durante il procedimento amministrativo, omettendo di prendere posizione sulle circostanze aggravanti e attenuanti ai fini del calcolo dell’ammenda. |
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4) |
Quarto motivo, con cui si chiede la riduzione dell’importo dell’ammenda, poiché la Commissione ha commesso un errore nel valutare la gravità della violazione e non ha rispettato il principio di proporzionalità nel determinare l’importo base dell’ammenda:
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5) |
Quinto motivo, con cui si chiede la riduzione dell’importo dell’ammenda, per il fatto che la Commissione non ha adeguatamente e correttamente preso in considerazione le circostanze attenuanti:
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/28 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Banco Privado Português, S.A. — Massa insolvente do Banco Privado Português/Commissione
(Causa T-487/11)
2011/C 340/57
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Banco Privado Português, S.A. — em liquidação («BPP») e Massa insolvente do Banco Privado Português, S.A. — em liquidação («BPP») («massa fallimentare») (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: C. Fernandez, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, T. Mafalda Santos, R. Leandro Vasconcelos e A. Kéri, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2010, 2011/346/UE, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP (1); |
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— |
altrimenti, in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’aiuto di Stato relativo alla garanzia illegittimo e incompatibile nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009; |
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— |
in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha disposto il recupero del (presunto) aiuto, ai sensi degli artt. 2-4; |
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— |
altrimenti, in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero per il periodo compreso tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sull’assenza di motivazione:
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art 107, n. 3, lett. b), TFUE:
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3) |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e conseguente violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE:
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 108, n. 2, TFUE:
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione:
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6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento:
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7) |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un equo trattamento:
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(1) GU L 159, 17.6.2011, pag. 95.
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/29 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2011 — Regno Unito/BCE
(Causa T-496/11)
2011/C 340/58
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: K. Beal, barrister, e S. Ossowski, Treasury Solicitor)
Convenuta: Banca Centrale Europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il Quadro politico di vigilanza sull’Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) della Banca Centrale Europea («BCE») del 5 luglio 2011 (1), nei limiti in cui adotta una politica di fissazione della sede da applicarsi ai sistemi di compensazione con controparte centrale («CCP») stabiliti in Stati membri che non sono parte dell’Eurosistema. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Con il primo motivo, esso asserisce che la BCE difettava del tutto di competenza a pubblicare l’atto contestato, oppure, in subordine, non poteva procedervi senza fare ricorso alla promulgazione di uno strumento legislativo, come un regolamento, adottato dal Consiglio o, altrimenti, dalla Banca Centrale Europea («BCE») stessa. |
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2) |
Con il secondo motivo, esso asserisce che l’atto contestato impone, de jure oppure de facto, un obbligo relativo allo stabilimento della sede ai CCP che intendano intraprendere operazioni di compensazione o di regolamento in EURO e i cui scambi giornalieri eccedano un certo volume. L’atto contestato viola tutti o alcuni tra gli artt. 48, 56 e/o 63 TFUE, in quanto:
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3) |
Con il terzo motivo, esso asserisce che l’atto contestato viola gli artt. 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l’art. 106 TFUE e con l’art. 13 TUE, in quanto:
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4) |
Con il quarto motivo, esso asserisce che imporre ai CCP stabiliti in uno Stato membro non appartenente all’area Euro di adottare una veste giuridica e una sede diverse comporti una discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità. Tale obbligo violerebbe anche il principio generale di diritto dell'Unione della parità di trattamento, in quanto i CCP aventi sede in Stati membri diversi sono soggetti a trattamento diverso senza obiettive giustificazioni. |
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5) |
Con il quinto motivo, il Regno Unito asserisce, senza con ciò assumersi l’onere di dimostrare che non vi è una giustificazione di interesse pubblico per tali restrizioni (mentre incomberebbe alla BCE l’onere di dimostrare la necessità di una deroga, se intende farlo), che qualsiasi giustificazione di ordine pubblico presentata dalla BCE non soddisferebbe il requisito della proporzionalità, in quanto sarebbero disponibili mezzi meno restrittivi per garantire la vigilanza sulle istituzioni finanziarie aventi sede nell’ambito dell’Unione ma fuori dell’area Euro. |
(1) Resa accessibile mediante pubblicazione sul sito web della BCE il 5 luglio 2011.
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/30 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Sanofi Pasteur MSD/UAMI — Mundipharma (Raffigurazione di un’immagine contenente falci incrociate)
(Causa T-502/11)
2011/C 340/59
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sanofi Pasteur MSD SNC (Lione, Francia) (rappresentante: avv.ti T. de Haan e P. Péters)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 luglio 2011 nel procedimento R 1904/2010-4; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo raffigurante un’immagine contenente falci incrociate, per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 5164561
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione francese n. 94500834 del marchio figurativo raffigurante un’immagine contenente nastri, per prodotti della classe 5; registrazione internazionale n. 620636 del marchio figurativo raffigurante un’immagine contenente nastri, per prodotti della classe 5; registrazione internazionale n. 627401 del marchio figurativo raffigurante un’immagine contenente nastri, per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 76 e 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dichiarato erroneamente che l’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori non è stato più dedotto dinanzi ad essa e non avrebbe valutato correttamente il rischio di confusione.
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/31 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — Paul Hartmann AG/UAMI — Protecsom (DIGNITUDE)
(Causa T-504/11)
2011/C 340/60
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Protecsom SAS (Valognes, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 luglio 2011 nel procedimento R 1197/2010-4; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DIGNITUDE», per prodotti delle classi 5, 24 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 7506025
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 7436603 del marchio denominativo «Dignity», per prodotti rientranti nella classe 5; registrazione tedesca n. 302008076849.5/05 del marchio denominativo «Dignity», per prodotti rientranti nelle classi 5 e 10
Decisione della divisione d'opposizione: parziale rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione, segnatamente la somiglianza tra i prodotti.
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/31 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-509/11)
2011/C 340/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohammad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: C. Rygaert e G. Karouni, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 1o agosto 2011, 2011/488/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nei limiti in cui essa riguarda il sig. Mohammad (detto Mohammed) Makhlouf; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli artt. 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-383/11, Makhlouf/Consiglio (1).
(1) GU C 282 del 24.9.2011, pag. 30.
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/31 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Francia/Commissione
(Causa T-511/11)
2011/C 340/62
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la ricorrente chiede al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione europea 13 luglio 2011, n. C(2011) 4973 def., riguardante l’aiuto di Stato n. C 46/2003, relativo ai contributi in favore dell’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev). La Commissione ha ritenuto che i contributi volontari resi obbligatori, prelevati dall’Interbev, costituissero un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi di cui il primo è essenzialmente identico o simile a quello dedotto nell’ambito della causa T-478/11, Francia/Commissione.
Il secondo motivo verte su una violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di osservare un termine ragionevole nello svolgimento del procedimento amministrativo.
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19.11.2011 |
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C 340/32 |
Ordinanza del Tribunale 19 settembre 2011 — Lituania/Commissione
(Causa T-368/07) (1)
2011/C 340/63
Lingua processuale: il lituano
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
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19.11.2011 |
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C 340/33 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 settembre 2011 — Fouwels e a./Commissione
(Causa F-8/05 REV)
(Funzione pubblica - Procedura - Domanda di revocazione - Art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale - Decisione del Tribunale - Domanda di revocazione relativa a un’ordinanza di cancellazione dal ruolo in esito a rinuncia agli atti - Autorità della cosa giudicata - Assenza - Irricevibilità sollevata d’ufficio)
2011/C 340/64
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Martine Fouwels e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Berscheid, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Oggetto
Ricorso di revocazione proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica il 16 settembre 2010, nelle cause riunite F-8/05 e F-10/05.
Dispositivo
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1) |
La domanda di revocazione è irricevibile. |
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2) |
Le richiedenti sopporteranno le spese della Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente in revocazione, sopporterà le proprie spese. |
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19.11.2011 |
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C 340/33 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 26 settembre 2011 — Abad-Villanueva e a./Commissione.
(Causa F-23/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto - Concorsi interni di passaggio di categoria pubblicati prima del 1o maggio 2004 - Candidati iscritti negli elenchi di riserva prima del 1o maggio 2006 - Inquadramento nel grado - Mantenimento del fattore di moltiplicazione - Perdita dei punti di promozione)
2011/C 340/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Roberto Abad–Villanueva e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Bontinck e J. Feld, successivamente avv.ti T. Bontinck e S. Woog)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall et H. Krämer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Arpio Santacruz e M. Simm, successivamente M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
L’annullamento delle decisioni con le quali è stato notificato ai ricorrenti il loro passaggio di categoria, nella parte in cui attribuiscono loro un grado inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione delle disposizioni statutarie, mantengono il fattore di moltiplicazione e sopprimono i loro punti di promozione
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 108 del 6.5.2006, pag. 32.
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19.11.2011 |
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C 340/34 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 26 settembre 2011 — Arnaldos Rosauro e a./Commissione
(Causa F-29/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto - Concorsi interni per il passaggio di categoria pubblicati prima del 1o maggio 2004 - Candidati iscritti in elenchi di riserva prima del 1o maggio 2006 - Inquadramento nel grado - Applicazione di un coefficiente moltiplicatore inferiore a 1 - Perdita dei punti di promozione)
2011/C 340/66
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Andres Arnaldos Rosauro e altri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Rodrigues e A. Jaume, successivamente S. Rodrigues, e, infine, S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)
Oggetto
Annullamento delle decisioni della Commissione che nominano i ricorrenti, funzionari di categoria C e vincitori di un concorso interno per il passaggio di categoria, nei gradi B*3/B*4, mantengono il loro stipendio al livello precedente al cambiamento di categoria mediante l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore ed azzerano i loro punti di promozione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 121 del 20.5.2006, pag. 19.
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19.11.2011 |
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C 340/34 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 26 settembre 2011 — Pino/Commissione
(Causa F-31/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto - Concorso interno di passaggio di categoria pubblicato prima del 1o maggio 2004 - Candidato iscritto nell’elenco di riserva prima del 1o maggio 2006 - Inquadramento nel grado - Applicazione di un fattore di moltiplicazione inferiore a 1 - Perdita dei punti di promozione)
2011/C 340/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marco Pino (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Arpio Santacruz e M. Simm, successivamente M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleśkiewicz, agenti).
Oggetto
L’annullamento delle decisioni della Commissione recanti nomina dei ricorrenti, funzionari di categoria B e vincitori di un concorso interno di passaggio di categoria, a posti di amministratore, nella parte in cui stabiliscono l’inquadramento dei ricorrenti in applicazione dell’allegato XIII dello Statuto, mantengono l’applicazione alle loro retribuzioni di un fattore di moltiplicazione e riconducono a zero i loro punti di promozione
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C131 del 3.6.2006, pag. 50.
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19.11.2011 |
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C 340/34 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 settembre 2011 — De Buggenoms e a./Commissione
(Causa F-45/06 REV)
(Funzione pubblica - Procedura - Domanda di revocazione - Art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale - Decisione del Tribunale - Domanda di revocazione relativa a un’ordinanza di cancellazione dal ruolo in esito a rinuncia agli atti - Autorità della cosa giudicata - Assenza - Irricevibilità sollevata d’ufficio)
2011/C 340/68
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sandrine De Buggenoms e a. (Hoeilaart, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Oggetto
Ricorso di revocazione proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica il 16 settembre 2010, nella causa F-45/06.
Dispositivo
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1) |
La domanda di revocazione è irricevibile. |
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2) |
Le richiedenti sopporteranno le spese della Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente in revocazione, sopporterà le proprie spese. |
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C 340/35 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 settembre 2011 — Saintraint/Commissione
(Causa F-103/06 REV)
(Funzione pubblica - Procedura - Domanda di revocazione - Art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale - Decisione del Tribunale - Domanda di revocazione relativa a un’ordinanza di cancellazione dal ruolo in esito a rinuncia agli atti - Autorità della cosa giudicata - Assenza - Irricevibilità sollevata d’ufficio)
2011/C 340/69
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Antoine Saintraint (La Paz, Bolivia) (rappresentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Oggetto
Ricorso di revocazione proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica il 16 settembre 2010, nella causa F-103/06
Dispositivo
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1) |
La domanda di revocazione è irricevibile. |
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2) |
La richiedente sopporterà le spese della Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente in revocazione, sopporterà le proprie spese. |
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C 340/35 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 settembre 2011 — Angé Serrano/Parlamento.
(Causa F-9/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Passaggio di categoria sotto la vigenza del vecchio Statuto - Norme transitorie di inquadramento nel grado al 1o maggio 2004 - Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 febbraio 2006 - Reinquadramento in base al salario dei funzionari che beneficiano di un’indennità compensativa - Fattore di moltiplicazione applicabile - Perdita dei punti di promozione - Domanda di risarcimento danni)
2011/C 340/70
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Pilar Angé Serrano (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente C. Burgos e K. Zejdová, successivamente L.G. Knudsen e K. Zejdová, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Simm e I. Šulce, successivamente K. Zieleśkiewicz, M. Bauer e J. Monteiro, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione del Parlamento europeo recante reinquadramento nel grado B*6, scatto 8, della ricorrente, che era iscritta nell’elenco di riserva di un concorso interno di passaggio di categoria anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto, in forza delle disposizioni meno favorevoli di quest’ultimo — Domanda di risarcimento danni
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 69 del 24.3.2007, pag. 31.
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19.11.2011 |
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C 340/36 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 27 settembre 2011 — Whitehead/Banca centrale europea
(Causa F-98/09) (1)
(Funzione pubblica - Personale della BCE - Esercizio di revisione annua degli stipendi e dei premi - Esercizio 2008 - Esercizio annuo di valutazione - Criteri di valutazione - Consultazione del Comitato del personale - Presa in considerazione dei congedi per malattia - Fissazione degli obiettivi)
2011/C 340/71
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sarah Whitehead (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente F. Feyerbacher e G. Nuvoli, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat, successivamente E. Carlini e G. Nuvoli, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto
Anzitutto, la domanda del ricorrente volta all’annullamento della decisione della BCE con cui gli si concede un incremento salariale di due punti nell’ambito dell’Annual salary and Bonus Review per l’anno 2008, nonché ad ottenere il rimborso della differenza tra l’aumento di stipendio ricevuta e quella cui avrebbe asseritamente diritto. Inoltre, la domanda volta al risarcimento del danno morale subito.
Fallo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Whitehead sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea. |
(1) GU C 24 del 30.1.10, pag. 82.
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19.11.2011 |
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C 340/36 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 settembre 2011 — AA/Commissione
(Causa F-101/09) (1)
(Funzione pubblica - Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Inquadramento nel grado - Esecuzione della cosa giudicata - Perdita di un’opportunità)
2011/C 340/72
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, successivamente K. Van Maldegem, C. Mereu e M. Velardo)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Una domanda di annullamento della decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AD 6, scatto 2, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno causato al ricorrente.
Dispositivo
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1) |
La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale da questi subito anteriormente alla pronuncia della presente sentenza, l’importo pari alla differenza tra, da un lato, la retribuzione al netto degli oneri sociali e delle imposte che egli avrebbe percepito se fosse stato assunto come funzionario nel grado intermedio A*6 in data 1o agosto 2004, e successivamente la sua carriera si fosse svolta in conformità all’avanzamento di scatto previsto dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e alla durata media del periodo passato dal funzionario in ciascun grado, quale risultante dall’allegato I, lett. b), dello Statuto, e, dall'altra, le retribuzione al netto degli oneri sociali e delle imposte che il ricorrente ha percepito tra il 1o agosto 2004 e la data di pronuncia della presente sentenza, inizialmente nella sua qualità di funzionario nazionale, successivamente, a partire dal 15 marzo 2009, nella sua qualità di funzionario dell'Unione europea, differenza alla quale dev'essere applicato un coefficiente dello 0,8. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente la somma di 120 000 euro a titolo di risarcimento del danno materiale da questi subito successivamente alla pronuncia della presente sentenza. |
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3) |
La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente l'importo delle somme già scadute dovute in esecuzione della presente sentenza, maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dalle date in cui dette somme erano rispettivamente dovute e, qualora tali date siano anteriori al 15 marzo 2009, a partire da quest'ultima data. Tali interessi dovranno essere calcolati, fino alla data dell'effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo in questione, maggiorato di due punti. |
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4) |
La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente l’importo di 2 000 euro a titolo di risarcimento del danno morale. |
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5) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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6) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese del ricorrente. |
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7) |
Il ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese. |
(1) GU C 63 del 13.3.2010, pag. 52.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/37 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 settembre 2011 — De Nicola/BEI
(Causa F-13/10) (1)
(Funzione pubblica - Personale della Banca europea per gli investimenti - Valutazione - Promozione - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità)
2011/C 340/73
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams e F. Martin, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Da un lato, una domanda diretta all’annullamento della decisione del Comitato dei ricorsi, recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la valutazione delle sue prestazioni nell’anno 2008, nonché all’annullamento del rapporto informativo 2008. Dall’altro, una domanda diretta ad ottenere la condanna della BEI al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. De Nicola sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti. |
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3) |
La Banca europea per gli investimenti sopporterà la metà delle proprie spese. |
(1) GU C 134 del 22.5.2010, pag. 53.
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C 340/37 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 settembre 2011 — Behnke/Commissione
(Causa F-68/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di valutazione e di promozione 2009 - Motivazione del parere del comitato paritetico di valutazione e di promozione - Errore manifesto di valutazione)
2011/C 340/74
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione di classificare il ricorrente nel livello di prestazioni II e di attribuirgli cinque punti di promozione nell’ambito del suo rapporto di evoluzione di carriera riguardante il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche un quarto delle spese sostenute dal sig. Behnke. |
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3) |
Il sig. Behnke sopporterà i tre quarti delle proprie spese. |
(1) GU C 288 del 23.10.2010, pag. 74.
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19.11.2011 |
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C 340/37 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 settembre 2011 — Van Soest/Commissione
(Causa F-117/10) (1)
(Funzione pubblica - Assunzione - Concorso - Requisiti d’ammissione - Diploma richiesto - Nozione di diploma che sancisce un livello di istruzione secondaria e dà accesso a studi superiori - Decisione della commissione giudicatrice - Natura del controllo svolto dall’autorità che ha il potere di nomina)
2011/C 340/75
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione con cui la Commissione ha posto fine al procedimento di assunzione del ricorrente, vincitore di un concorso e incluso nell’elenco di riserva, per il fatto che non sarebbe titolare di un diploma di istruzione secondaria che dia accesso a studi superiori
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione europea sostiene le proprie spese, nonché quelle sostenute dal sig. Van Soest. |
(1) GU C 30 del 29.1.2011, pag. 66.
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19.11.2011 |
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C 340/38 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — Pereira Sequeira/Commissione
(Causa F-65/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Concorso interno pubblicato prima del 1o maggio 2004 - Agente t emporaneo iscritto nell’elenco degli idonei prima del 1o maggio 2006 - Inquadramento nel grado - Artt. 5, n. 4, e 12, n. 3, dell’allegato XIII dello statuto - Indennità di segreteria - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
2011/C 340/76
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Bontinck e J. Feld, successivamente avv.ti T. Bontinck e S. Woog)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione dell'APN, notificata alla ricorrente il 19 settembre 2005, con cui quest’ultima, agente temporaneo e vincitrice del concorso interno COM/PC//04, è stata nominata funzionario con inquadramento C*1, in applicazione delle disposizioni dell'allegato XIII dello statuto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 165 del 15.07.2006, pag. 36.
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/38 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — Kyriazi/Commissione
(Causa F-66/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Concorso interno pubblicato anteriormente al 1 maggio 2004 - Agente temporaneo iscritto nell’elenco di idoneità anteriormente al 1 maggio 2006 - Inquadramento nel grado - Art. 5, n. 4, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto - Indennità di segretariato - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
2011/C 340/77
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentata, inizialmente, dai sigg. C. Berardis-Kayser e K. Herrmann, successivamente, dai sigg. K.Herrmann e H. Krämer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentato, inizialmente, dai sigg. M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti, successivamente dai sigg. M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione 12 settembre 2005, avente ad oggetto la nomina della ricorrente in qualità di funzionaria in prova inquadrata nel grado C*1, secondo scatto, e di qualsiasi atto consecutivo o relativo, come la decisione di sopprimere la sua indennità di segretariato e di non ripristinarla a seguito della sua titolarizzazione
Dispositivo
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1) |
Il ricorso respinto. |
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2) |
La sig.ra Kyriazi e la Commissione europea sopportano ciascuna le proprie spese. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, in quanto interveniente, sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 178 del 29.7.2006, pag. 43.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/38 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 27 settembre 2011 — Lübking e a./Commissione
(Causa F-105/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2005 - Nuova struttura delle carriere - Allungamento della carriera attraverso l’introduzione di nuovi gradi che non hanno equivalenti nel vecchio Statuto - Applicazione dell’art. 45 dello Statuto, dell’allegato XIII dello Statuto, nonché delle DGE applicabili a partire dal 2005 - Principio della parità di trattamento - Effetto retroattivo delle decisioni di promozione a una data anteriore al 1o maggio 2004 - Misure transitorie - Ricorso manifestamente destinato al rigetto)
2011/C 340/78
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Johannes Lübking e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Simm e B. Driessen, successivamente M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione della Commissione pubblicata nelle Informazioni amministrative del 23 novembre 2005, n. 85/2005, nella parte in cui è prevista la promozione dei ricorrenti al grado A*9 e non al grado A*10, a titolo dell’esercizio di promozione 2005.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
I ricorrenti e la Commissione europea sopporteranno rispettivamente le proprie spese. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 281 del 18.11.2006, pag. 45.
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/39 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — Prieto/Parlamento
(Causa F-42/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Concorso interno pubblicato prima del 1o maggio 2004 - Agente temporaneo iscritto nell’elenco degli idonei prima del 1o maggio 2006 - Inquadramento nel grado - Artt. 5, n. 4, e 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto - Indennità di segretariato - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
2011/C 340/79
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Antonio Prieto (Bousval, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente C. Burgos e K. Zejdová, successivamente K. Zejdová e N. B. Rasmussen, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione 9 giugno 2006 recante nomina del ricorrente, all’epoca agente temporaneo di grado AST 3 e vincitore del concorso interno C/348 per la carriera C5–4, come funzionario in prova con inquadramento nel grado AST 2, scatto 3.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso del sig. Prieto è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 140 del 23.6.2007, pag. 47.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/39 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 27 settembre 2011 — Brown e Volpato/Commissione
(Causa F-75/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2006 - Nuova struttura delle carriere - Allungamento della carriera grazie all’introduzione di nuovi gradi che non hanno alcuna equivalenza nel vecchio statuto - Applicazione dell’art. 45 dello statuto, dell’allegato XIII dello statuto nonché delle DGE applicabili a partire dal 2005 - Principio della parità di trattamento - Efficacia retroattiva delle decisioni di promozione ad una data anteriore al 1o maggio 2004 - Misure transitorie - Ricorso manifestamente destinato al rigetto)
2011/C 340/80
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Colin Brown (Bruxelles, Belgio) e Alberto Volpato (Mosca, Russia) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: rappresentato inizialmente da M. Arpio Santacruz e I. Šulce, poi da M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55 2006 del 17 novembre 2006 nella parte in cui ha previsto la promozione dei ricorrenti al grado A*9 e non al grado A*10, a titolo dell’esercizio di promozione 2006
Dispositivo dell’ordinanza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
I sigg. Brown e Volpato e la Commissione sopportano rispettivamente le proprie spese. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 235 del 6.10.2007, pag. 30.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/40 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 27 settembre 2011 — Dittert/Commissione
(Causa F-82/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2006 - Nuova struttura delle carriere - Allungamento della carriera grazie all’introduzione di nuovi gradi che non hanno alcuna equivalenza nel vecchio statuto - Applicazione dell’art. 45 dello statuto, dell’allegato XIII dello statuto nonché delle DGE applicabili a partire dal 2005 - Principio della parità di trattamento - Efficacia retroattiva delle decisioni di promozione ad una data anteriore al 1o maggio 2004 - Misure transitorie - Ricorso manifestamente destinato al rigetto)
2011/C 340/81
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Daniel Dittert (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: rappresentato inizialmente da M. Arpio Santacruz e I. Šulce, poi da M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55 2006 del 17 novembre 2006 nella parte in cui ha previsto la promozione dei ricorrenti al grado AD 9 e non al grado AD 10, a titolo dell’esercizio di promozione 2006
Dispositivo dell’ordinanza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Dittert e la Commissione europea sopportano rispettivamente le proprie spese. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 235 del 6.10.2007, pag. 32.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/40 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — M/EMA
(Causa F-6/11) (1)
(Funzione pubblica - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente irricevibile)
2011/C 340/82
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: M (Broxbourne, Regno Unito) (rappresentanti: C. Thomann, barrister e I. Khawaja, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)
Oggetto
Ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a seguito di un incidente che ha avuto luogo sul posto di lavoro, il quale si sarebbe prodotto a causa della violazione da parte dell’Agenzia dei suoi obblighi in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori derivanti dalla normativa europea e britannica.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
M sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 148 del 5.6.10, pag. 37.
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/40 |
Ricorso proposto il 1o agosto 2011 — ZZ/Consiglio
(Causa F-77/11)
2011/C 340/83
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione adottata in esecuzione della sentenza nella causa F-53/08 e recante rigetto della candidatura del ricorrente per la promozione nel grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007, nonché la domanda volta al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione del Direttore generale della DGA Personale e Amministrazione del Consiglio dell'Unione europea 1o ottobre 2010, adottata in esecuzione della sentenza 5 maggio 2010, causa F-53/08, e recante rigetto della candidatura del ricorrente per la promozione nel grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007; |
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— |
condannare il Consiglio a risarcire il ricorrente per il danno morale e materiale subito; |
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— |
condannare il Consiglio al risarcimento del danno morale e materiale subito, ivi compresi gli interessi di mora e compensativi al tasso del 6,75 %, |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |
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19.11.2011 |
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C 340/41 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — ZZ/AESA
(Causa F-81/11)
2011/C 340/84
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. B. -H. Vincent)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di assegnare il ricorrente ad un posto non manageriale nell’interesse del servizio, a seguito di un rapporto informativo sfavorevole, nonché la domanda di versare al ricorrente un importo a titolo del danno asseritamente subito.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione del direttore esecutivo 17 dicembre 2010 per la parte in cui il ricorrente viene assegnato ad «un posto non manageriale nell’interesse del servizio» a seguito di un rapporto informativo sul management sfavorevole; |
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— |
condannare l’AESA a versare al ricorrente un importo stabilito ex aequo et bono a EUR 350 000, a titolo di risarcimento del danno morale e professionale, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data in cui esso diventa esigibile; |
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— |
condannare l’AESA alle spese. |
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19.11.2011 |
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C 340/41 |
Ricorso proposto il 17 agosto 2011 — ZZ e a./Parlamento
(Causa F-82/11)
2011/C 340/85
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentante: avv. M. -A. Lucas)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
La domanda volta a dichiarare l’illegittimità delle elezioni del comitato del personale del Parlamento e del mancato intervento del Parlamento europeo a fronte delle diverse illegittimità che hanno viziato l’iter elettorale.
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
Dichiarare l’illegittimità delle elezioni del comitato del personale del Parlamento europeo che si sono svolte dal 27 ottobre al 24 novembre 2010; |
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— |
dichiarare l’illegittimità del mancato intervento del Parlamento europeo a fronte delle diverse irregolarità che hanno viziato l’iter elettorale; |
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— |
annullare la decisione implicita del Segretario generale del Parlamento 20 maggio 2011 recante rigetto del reclamo dei ricorrenti 20 gennaio 2011, volto ad annullare i risultati delle elezioni del comitato del personale resi pubblici il 19 novembre 2010, quelli pubblicati il 23 e il 24 novembre nonché il 10 dicembre 2010, e ad ottenere che siano organizzate nuove elezioni o, almeno, un secondo ballottaggio; |
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— |
condannare il Parlamento alle spese. |
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19.11.2011 |
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C 340/41 |
Ricorso proposto il 26 agosto 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-83/11)
2011/C 340/86
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione del presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/112/10 — Assistenti (AST 3) di non ammettere la ricorrente alla fase di valutazione
Conclusioni della ricorrente
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— |
In via principale
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In subordine, qualora la domanda principale non sia accolta, quod non, versare alla ricorrente un importo fissato provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno materiale, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’emananda sentenza; |
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ad ogni modo, versare alla ricorrente un importo fissato provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000, quale risarcimento del danno morale, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’emananda sentenza; |
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condannare la Commissione alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
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C 340/42 |
Ricorso proposto il 29 agosto 2011 — ZZ e a./Corte di giustizia
(Causa F-84/11)
2011/C 340/87
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal)
Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di rigetto della Corte di giustizia, concernente la domanda dei ricorrenti di godere dell'indennità per servizio continuo o a turno, prevista dall'art. 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 300, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38, pag. 1) e la domanda di risarcimento danni.
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
Annullare la decisione dell'APN 17 maggio 2011, recante rigetto del reclamo dei ricorrenti 17 gennaio 2011, diretto, da un lato, alla concessione di un'indennità per servizio a turno ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 300, modificato in ultimo con regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1873, e, dall'altro, alla concessione di un risarcimento per i danni derivanti dall'omessa risposta dell'APN alla loro prima e nuova domanda entro i termini fissati dallo statuto, e dalla mancata indicazione, nella risposta espressa di rigetto, dei mezzi di ricorso giurisdizionali, con conseguente perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un giudice; |
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— |
condannare la Corte di giustizia al pagamento, a ciascun ricorrente, di un importo pari a EUR 10 700,76, per risarcimento del danno patrimoniale, e di uno pari a EUR 3 000 ciascuno, per risarcimento del danno non patrimoniale; |
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condannare la Corte di giustizia alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/42 |
Ricorso proposto il 29 agosto 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-85/11)
2011/C 340/88
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente al grado AST 5 con effetto a partire dal 1o marzo 2009 a titolo dell’esercizio di promozione 2009
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente al grado AST 5 con effetto a partire dal 1o marzo 2009 a titolo dell’esercizio di promozione 2009; |
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condannare la Commissione alle spese. |
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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/42 |
Ricorso proposto l'8 settembre 2011 — ZZ/Comitato delle regioni
(Causa F-86/11)
2011/C 340/89
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Levi, avocat)
Convenuto: Comitato delle regioni
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione recante diniego di riconoscere l’origine professionale dello stato di invalidità, in cui si troverebbe il ricorrente, ai sensi dell’art. 78, n. 5, dello Statuto
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni 11 settembre 2010 nella parte in cui quest’ultimo, interinando le conclusioni della commissione d’invalidità, si rifiuta di riconoscere l’origine professionale dell’invalidità che colpisce il ricorrente ai sensi dell’art. 78, n. 5, dello Statuto; |
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per quanto necessario, annullare la decisione del Comitato delle regioni 20 maggio 2011, notificata il 1o giugno 2011, con la quale si respinge il reclamo del ricorrente; |
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condannare il Comitato delle regioni al pagamento di un’indennità pari a EUR 10 000 a titolo di risarcimento dei danni morali; |
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condannare il Comitato delle regioni a rimborsare la totalità delle spese del ricorrente legate alla procedura di invalidità a partire dall’avvio di quest’ultima, ivi comprese quelle legate al reclamo; |
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condannare il Comitato delle regioni alle spese. |