ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.339.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 339

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
19 novembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 339/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6368 — TPG/Fournais Holding/Lars Seier Christensen Holding/Saxo Bank) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 339/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2011/C 339/03

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 26 marzo 2010, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/38.344 (1) — Acciaio per precompresso

3

2011/C 339/04

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 25 giugno 2010, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/38.344 (2) — Acciaio per precompresso

4

2011/C 339/05

Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/38.344 — Acciaio per precompresso (Redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, il mandato — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

5

2011/C 339/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso) [notificata con il numero C(2010) 4387 (def.) quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 notificata con il numero C(2010) 6676 (def.) e decisione della Commissione del 4 aprile 2011 notificata con il numero C(2011) 2269 (def.)]  ( 1 )

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 339/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

2011/C 339/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

13

2011/C 339/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

14

2011/C 339/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

15

2011/C 339/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

16

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

2011/C 339/12

Avviso di posto vacante di Direttore (Grado AD 14)

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 339/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6401 — Waterland/Alychlo/Omega Pharma) ( 1 )

18

2011/C 339/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6407 — Apache/Mobil North Sea) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2011/C 339/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska) ( 1 )

20

2011/C 339/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6434 — Teekay/Marubeni/Maersk LNG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2011/C 339/17

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6433 — Glencore International plc/Carlo Colombo SpA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

2011/C 339/18

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6431 — Evonik Degussa/Treibacher Industries/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

 

Rettifiche

2011/C 339/19

Rettifica della notifica a norma dell'articolo 114, paragrafo 5 del TFUE — Richiesta di autorizzazione a introdurre norme nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell'UE (GU C 309 del 21.10.2011)

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6368 — TPG/Fournais Holding/Lars Seier Christensen Holding/Saxo Bank)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 339/01

In data 3 novembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6368. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 novembre 2011

2011/C 339/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3576

JPY

yen giapponesi

104,06

DKK

corone danesi

7,4426

GBP

sterline inglesi

0,85805

SEK

corone svedesi

9,1606

CHF

franchi svizzeri

1,2378

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8200

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,475

HUF

fiorini ungheresi

305,30

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7045

PLN

zloty polacchi

4,4200

RON

leu rumeni

4,3643

TRY

lire turche

2,4686

AUD

dollari australiani

1,3479

CAD

dollari canadesi

1,3879

HKD

dollari di Hong Kong

10,5719

NZD

dollari neozelandesi

1,7800

SGD

dollari di Singapore

1,7579

KRW

won sudcoreani

1 546,23

ZAR

rand sudafricani

11,0814

CNY

renminbi Yuan cinese

8,6273

HRK

kuna croata

7,4950

IDR

rupia indonesiana

12 244,66

MYR

ringgit malese

4,2907

PHP

peso filippino

58,927

RUB

rublo russo

41,8304

THB

baht thailandese

42,072

BRL

real brasiliano

2,4043

MXN

peso messicano

18,5448

INR

rupia indiana

69,5840


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/3


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 26 marzo 2010, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/38.344 (1) — Acciaio per precompresso

2011/C 339/03

1.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'articolo 101 del trattato TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate costituiscono un'infrazione unica e continuata nel settore dell'acciaio per precompresso, per tutto il periodo della loro durata.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno come oggetto una restrizione della concorrenza.

4.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea in merito alla durata delle infrazioni di ogni singolo destinatario.

5.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto concerne la conclusione che l'accordo tra i destinatari ha avuto un effetto considerevole sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e tra le parti contraenti dell'accordo SEE.

6.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione e in particolare per quanto concerne l'imputazione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati.

7.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del suo parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/4


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 25 giugno 2010 concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/38.344 (2) — Acciaio per precompresso

2011/C 339/04

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi di base delle ammende.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito alle circostanze attenuanti e aggravanti.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi della riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito alla valutazione dell'incapacità contributiva.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi definitivi di tali ammende.

7.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del suo parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/5


Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/38.344 — Acciaio per precompresso

(Redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, il «mandato» — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

2011/C 339/05

Il presente caso ha per oggetto la conclusione di duraturi accordi in materia di prezzi e di quote tra fornitori europei di acciaio per precompresso.

I.   PROCEDURA SCRITTA

1.   Comunicazione degli addebiti e contesto

Il 30 settembre 2008, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA») destinata a 40 società (le «parti») che costituiscono 18 imprese.

L’indagine della Commissione è stata avviata dopo che nel 2002 il Bundeskartellamt ha inviato una serie di documenti, a cui si è aggiunta la richiesta di immunità da parte di un’impresa, presentata ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (1). Dopo avere concesso l’immunità condizionale, la Commissione ha compiuto accertamenti a sorpresa presso i locali di un gran numero di produttori di acciaio per precompresso e presso un'altra impresa. In seguito a tali accertamenti la Commissione ha ricevuto altre richieste di trattamento favorevole. Prima di adottare la CA, la Commissione ha comunicato ai richiedenti l’impossibilità di ottenere l'immunità dalle ammende e le conclusioni preliminari sulla possibilità di ottenere una riduzione dell’ammenda, specificando, ove opportuno, la fascia di riduzione prevista.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che le parti hanno commesso, per periodi di lunghezza variabile, una violazione unica e continuata e/o a violazioni ripetute dell’articolo 101 del TFUE dal 1o gennaio 1984 e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE dal 1o gennaio 1994, fino al 19 settembre 2002.

2.   Accesso al fascicolo

Nell'ottobre 2008 le parti hanno ottenuto accesso al fascicolo mediante un DVD. Esse hanno inoltre avuto accesso, nei locali della Commissione, alle dichiarazioni orali e scritte rilasciate dalle imprese che hanno presentato domanda di trattamento favorevole. A tale proposito, il Consigliere-auditore osserva con piacere che nessuna parte ha sollevato questioni relative all’accesso al fascicolo, nonostante la mole e la complessità dello stesso.

3.   Data di scadenza per la presentazione della risposta scritta

Alle società era stato originariamente accordato un periodo di sei settimane per rispondere per iscritto alla comunicazione degli addebiti, con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento del DVD. Alcune parti hanno presentato richieste giustificate di proroga, che il Consigliere-auditore ha accolto. Tutte le parti hanno risposto entro i tempi stabiliti.

II.   PROCEDURA ORALE

L’11 e il 12 febbraio 2009 si è tenuta un’audizione, a cui hanno preso parte i rappresentanti di tutte le parti, fatta eccezione per quattro di esse.

Un'impresa in particolare, nel quadro del suo intervento orale, che comprendeva le osservazioni di una persona, ha energicamente contestato i fatti riportati nella CA relativi alla sua presunta partecipazione al cartello. L’impresa in questione ha tra l’altro fornito elementi di prova relativi al fatto che durante il periodo in esame avrebbe adottato una strategia commerciale aggressiva. Simili argomentazioni sono state usate anche nella risposta scritta.

III.   IL PROGETTO DI DECISIONE

Nel progetto di decisione, la Commissione conferma in via di massima le obiezioni che aveva avanzato nella CA. Sulla base delle comunicazioni scritte e orali delle parti, è stato possibile definire in modo leggermente più preciso il prodotto in esame e la natura dei presunti comportamenti anticoncorrenziali.

Quattro parti (ovverosia, persone giuridiche) cui era destinata la CA non figurano più tra i destinatari del progetto di decisione; tra di esse, l’impresa di cui al capitolo II. Sebbene la durata complessiva dell’infrazione riportata nel progetto di decisione sia la stessa di quella presunta nella CA, per alcune imprese e per alcune parti facenti parti di imprese, la durata della partecipazione è risultata essere inferiore

Per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, nella CA alcune imprese venivano indicate come possibili «capofila» del cartello; nel progetto di decisione tale elemento non è stato confermato. Inoltre, nel quadro del progetto di decisione sono state definite recidive meno imprese e sono state citate meno decisioni precedenti.

Infine, il Consigliere-auditore osserva che nel progetto di decisione la Commissione intende in generale, per quanto riguarda tutte le imprese, fare riferimento ai dati disponibili più recenti relativi al fatturato ai fini del calcolo del limite del 10 % del fatturato [rispettando allo stesso tempo il limite legale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003]. Così facendo, la Commissione tiene conto della recente crisi economica e finanziaria e dei suoi effetti sul fatturato registrato dalle parti. Tale modifica favorisce le parti. Tuttavia, nel caso di una parte, la Commissione ha fatto riferimento ad un anno precedente, avendo la parte cessato di generare fatturato alcuni anni fa.

Secondo il Consigliere-auditore, il progetto di decisione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

IV.   CONCLUSIONI

In considerazione delle suddette osservazioni, il consigliere-auditore ritiene che nel procedimento relativo al presente caso sia stato rispettato il diritto di tutte le parti a essere sentite.

Bruxelles, 29 giugno 2010

Michael ALBERS


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 30 giugno 2010

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding

(Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso)

[notificata con il numero C(2010) 4387 (def.) quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 notificata con il numero C(2010) 6676 (def.) e decisione della Commissione del 4 aprile 2011 notificata con il numero C(2011) 2269 (def.)]

(I testi in lingua olandese, inglese, tedesca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 339/06

Il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE), modificata mediante decisioni della Commissione del 30 settembre 2010 e del 4 aprile 2011. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), con la presente pubblicazione la Commissione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione è notificata a 36 soggetti giuridici, appartenenti a 17 imprese del settore dell'acciaio per precompresso, per aver partecipato ad una violazione, unica e continuata, dell'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. Tali imprese hanno praticato la fissazione di prezzi e di quote, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale nell'ambito di un cartello relativo all'acciaio per precompresso ad eccezione di trefoli speciali e tiranti. Il periodo di esistenza del cartello è compreso tra il gennaio 1984 e il settembre 2002; esso riguardava tutti i paesi che all'epoca costituivano l'UE-15, ad eccezione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Grecia. Anche la Norvegia è risultata coinvolta nel cartello. Il cartello si è interrotto nel 2002, quando DWK/Saarstahl ne ha rivelato l'esistenza a norma della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole (2) adottata proprio quell'anno.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(2)

Il caso in oggetto è stato avviato sulla base di una richiesta di immunità presentata da DWK Drahtwerk Köln GmbH (DWK) il 18 giugno 2002.

(3)

A seguito delle informazioni fornite, il 19 e il 20 settembre 2002 hanno avuto luogo accertamenti presso i locali di 14 imprese in 6 paesi diversi.

(4)

Successivamente, tra il 21 settembre 2002 ed il 28 giugno 2007, sono pervenute alla Commissione le richieste di applicazione del trattamento favorevole di sei imprese. In risposta alle richieste di informazioni, quattro imprese hanno inoltre fornito informazioni che ne comprovavano la responsabilità.

(5)

L'indagine sul caso è proseguita indirizzando diverse richieste di informazioni a tutte le imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali ed effettuando un ulteriore accertamento il 7-8 giugno 2006 presso i locali del sig. (…), consulente esterno (della componente italiana) del cartello.

(6)

La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 30 settembre 2008 e l'audizione si è svolta l'11 e il 12 febbraio 2009.

(7)

La Commissione ha adottato una decisione il 30 giugno 2010; una decisione rettificativa di alcuni errori di calcolo dell'ammenda è stata adottata il 30 settembre 2010.

(8)

Il 4 aprile 2011 la Commissione ha adottato una nuova decisione recante modifica nella quale ha esercitato il suo margine di discrezionalità per ridurre le ammende di cui erano responsabili a titolo individuale quattro soggetti giuridici coinvolti nel cartello, in modo che le ammende si riferissero soltanto ai periodi in cui tali soggetti giuridici hanno partecipato senza le attuali società madri, al fine di garantire che tali ammende non risultassero sproporzionate alle rispettive dimensioni e ai rispettivi fatturati. La Commissione ha ridotto le rispettive ammende del 10 % rispetto ai fatturati dei soggetti giuridici.

2.2.   Sintesi dell'infrazione

(9)

Il caso riguarda un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE e, a partire dal 1o gennaio 1994, dell'articolo 53 dell'accordo SEE relativamente all'acciaio per precompresso, ad eccezione di trefoli speciali e tiranti. L'acciaio per precompresso consiste di lunghi cavi d'acciaio arrotolati impiegati in combinazione con il calcestruzzo nel settore delle costruzioni, per gettare le fondamenta di edifici o costruire terrazze e ponti ed è anche usato nella realizzazione di opere sotterranee e di ponti.

(10)

I fornitori in questione hanno praticato la fissazione di prezzi e di quote, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili nel contesto di un cartello durato oltre 18 anni, nel periodo compreso almeno tra il 1o gennaio 1984 e il 19 settembre 2002. Essi controllavano inoltre i prezzi e gli accordi relativi alle quote e ai clienti mediante un sistema di coordinatori nazionali e di contatti bilaterali. Alcuni fornitori hanno altresì praticato una forma specifica di ripartizione della clientela relativamente ad un grosso cliente scandinavo. Si tratta, per sua stessa natura, di una delle violazioni più gravi dell'articolo 101 del TFUE.

(11)

Il cartello consisteva in un accordo paneuropeo, inizialmente noto come «Club di Zurigo» (Zurich Club), per il fatto che le prime riunioni del cartello si erano svolte a Zurigo, e successivamente come «Club Europa» (Club Europe). Esistevano inoltre due accordi a livello regionale, uno in Italia (il «Club Italia») e uno in Spagna/Portogallo (il «Club España»). I diversi accordi del cartello costituivano un'infrazione unica, complessa e continuata in quanto erano legati tra di loro da competenze territoriali, membri e tempi sovrapposti. Gli accordi avevano inoltre il medesimo scopo e ricorrevano a meccanismi identici. Lo scopo del cartello era infatti quello di stabilizzare le quote di mercato dei fornitori onde stabilizzare i prezzi e facilitare gli aumenti dei prezzi stessi. Questo è avvenuto concludendo accordi sulle quote, sui prezzi e/o sulla ripartizione dei clienti. Il rispetto degli accordi veniva monitorato ed erano previsti meccanismi di compensazione. I partecipanti ai diversi accordi erano inoltre a conoscenza dei rispettivi tentativi di stabilizzare quote di mercato/prezzi e si sforzavano di convenire su un equilibrio ed una fissazione dei prezzi comuni.

(12)

Le imprese partecipanti si riunivano solitamente in un albergo a margine delle riunioni ufficiali del settore organizzate in tutta Europa. La Commissione possiede elementi di prova relativi a più di 550 riunioni del cartello.

2.3.   Destinatari e durata

(13)

I destinatari della decisione hanno preso parte all'infrazione almeno per i periodi che si riportano di seguito:

 

Impresa costituita da

Periodo di responsabilità

1.

a)

ArcelorMittal Wire France SA

dall’ 1.1.1984 al 19.9.2002

b)

ArcelorMittal Fontaine SA

dal 20.12.1984 al 19.9.2002

c)

ArcelorMittal Verderio Srl e

dal 3.4.1995 al 19.9.2002

d)

ArcelorMittal

dall’ 1.7.1999 al 19.9.2002

2.

a)

Emesa-Trefilería SA

dal 30.11.1992 al 19.9.2002

b)

Industrias Galycas SA

dal 15.12.1992 al 19.9.2002

c)

ArcelorMittal España SA e

dal 2.4.1995 al 19.9.2002

d)

ArcelorMittal

dal 18.2.2002 al 19.9.2002

3.

a)

Moreda-Riviere Trefilerías SA

dal 10.6.1993 al 19.9.2002

b)

Trenzas y Cables de Acero PSC, SL

dal 26.3.1998 al 19.9.2002

c)

Trefilerías Quijano SA e

dal 15.12.1992 al 19.9.2002

d)

Global Steel Wire SA

dal 15.12.1992 al 19.9.2002

4.

SOCITREL — Sociedade Industrial de Trefilaria SA e Companhia Previdente — Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA

dal 7.4.1994 al 19.9.2002

5.

voestalpine Austria Draht GmbH e voestalpine AG

dal 15.4.1997 al 19.9.2002

6.

Fapricela Industria de Trefilaria SA

dal 2.12.1998 al 19.9.2002

7.

Proderac Productos Derivados del Acero SA

dal 24.5.1994 al 19.9.2002

8.

a)

Westfälische Drahtindustrie GmbH

dall’ 1.1.1984 al 19.9.2002

b)

Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG

dal 3.9.1987 al 19.9.2002

c)

Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG

dall’ 1.7.1997 al 19.9.2002

9.

a)

Nedri Spanstaal BV

dall’ 1.1.1984 al 19.9.2002

b)

Hit Groep BV

dall’ 1.1.1998 al 17.1.2002

10.

DWK Drahtwerk Köln GmbH e Saarstahl AG

dal 9.2.1994 al 6.11.2001

11.

Ovako Hjulsbro AB, Ovako Dalwire Oy Ab, Ovako Bright Bar AB e Rautaruukki Oyj

dal 23.10.1997 al 31.12.2001

12.

Italcables SpA e Antonini SpA

dal 24.2.1993 al 19.9.2002

13.

Redaelli Tecna SpA

dall’ 1.1.1984 al 19.9.2002

14.

CB Trafilati Acciai SpA

dal 23.1.1995 al 19.9.2002

15.

I.T.A.S. — Industria Trafileria Applicazioni Speciali — SpA

dal 24.2.1993 al 19.9.2002

16.

a)

Siderurgica Latina Martin SpA e

dal 10.2.1997 al 19.9.2002

b)

ORI Martin SA

dall’ 1.1.1999 al 19.9.2002

17.

Emme Holding SpA

dal 4.3.1997 al 19.9.2002

2.4.   Misure correttive

2.4.1.   Importo di base dell'ammenda

(14)

Per definire l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite delle imprese coinvolte effettuate sui mercati in questione nell'ultimo anno prima della cessazione delle attività del cartello (il 2001, tranne per DWK: 2000), della natura estremamente grave dell'infrazione, della portata geografica del cartello e della sua lunga durata.

2.4.2.   Adeguamenti dell'importo di base

2.4.2.1.   Circostanze aggravanti/attenuanti

(15)

La Commissione ha aumentato l'importo delle ammende di ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France in quanto a tali imprese erano già state comminate ammende in altre due precedenti occasioni per la partecipazione a cartelli. A Saarstahl erano già state irrogate ammende per avere partecipato al cartello relativo ai profilati in acciaio, ma per quanto concerne il cartello in oggetto tale impresa ha beneficiato dell'immunità completa, in quanto è stata la prima a offrire spontaneamente informazioni nel quadro della comunicazione della Commissione del 2002 sul trattamento favorevole.

(16)

La Commissione ha riconosciuto il ruolo secondario svolto da Proderac e da Emme Holding, riducendo l'importo dell'ammenda del 5 %. L'ammenda destinata a ArceloMittal España è stata ridotta del 15 % grazie alla collaborazione dell'impresa al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole.

2.4.2.2.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(17)

Per molte imprese l'ammenda calcolata avrebbe superato la soglia massima consentita del 10 % del fatturato del 2009; il rispettivo importo è stato quindi ridotto a tale livello.

2.4.3.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

(18)

La Commissione ha concesso l'immunità completa da ammende a DWK/Saarstahl, nonché una riduzione dell'ammenda per collaborazione, prevista dalla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a Italcables/Antonini (50 %), Nedri (25 %), Emesa e Galycas (5 %), ArcelorMittal e le sue controllate (20 %) e WDI/Pampus (5 %). Redaelli e SLM non hanno soddisfatto le condizioni per il riconoscimento della collaborazione e non hanno pertanto beneficiato di alcuna riduzione dell'ammenda.

2.4.4.   Capacità contributiva

(19)

La Commissione ha accolto tre dichiarazioni di incapacità contributiva concedendo, rispettivamente, riduzioni del 25 %, del 50 % e del 75 % rispetto all'importo dell'ammenda che avrebbe dovuto essere versato. Le richieste di questo tipo ricevute nel quadro degli orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende sono state 13.

3.   DECISIONE

(20)

Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

1.

45 705 600 EUR

a ArcelorMittal Wire France SA e ArcelorMittal Fontaine SA di cui

ArcelorMittal Verderio Srl è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 32 353 600 EUR, di cui

ArcelorMittal SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 31 680 000 EUR.

2.

36 720 000 EUR

a ArcelorMittal España SA, di cui

ArcelorMittal SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 8 256 000 EUR, di cui

Emesa — Trefilería SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 2 576 400 EUR, di cui

Industrias Galycas SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 868 300 EUR.

3.

54 389 000 EUR

in solido a Global Steel Wire SA e Moreda-Riviere Trefilerías SA, di cui

Trenzas y Cables de Acero PSC, SL è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 40 000 000 EUR, di cui

Trefilerías Quijano SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 4 190 000 EUR.

4.

12 590 000 EUR

in solido a Companhia Previdente — Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA e SOCITREL — Sociedade Industrial de Trefilaria SA

5.

22 000 000 EUR

in solido a voestalpine AG e voestalpine Austria Draht GmbH.

6.

8 874 000 EUR

a Fapricela — Indústria de Trefilaria SA

7.

482 250 EUR

a Proderac Productos Derivados del Acero SA

8.

46 550 000 EUR

a Westfälische Drahtindustrie GmbH, di cui

Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 38 855 000 EUR, di cui

Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 15 485 000 EUR.

9.

6 934 000 EUR

a HIT Groep BV, di cui

Nedri Spanstaal BV è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 5 056 500 EUR.

10.

0 EUR

in solido a Saarstahl AG e DWK Drahtwerk Köln GmbH.

11.

4 300 000 EUR

in solido a Rautaruukki Oyj e Ovako Bright Bar AB, di cui

Ovako Hjulsbro AB è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 1 808 000 EUR, di cui

Ovako Dalwire Oy Ab è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 554 000 EUR.

12.

2 386 000 EUR

a Italcables SpA, di cui

Antonini SpA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 22 500 EUR.

13.

6 341 000 EUR

a Redaelli Tecna SpA

14.

2 552 500 EUR

a CB Trafilati Acciai SpA

15.

843 000 EUR

I.T.A.S. — Industria Trafileria Applicazioni Speciali — SpA

16.

15 956 000 EUR

a Siderurgica Latina Martin SpA, di cui:

ORI Martin SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 14 000 000 EUR.

17.

3 249 000 EUR

a Emme Holding SpA


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Ancora in conformità alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 339/07

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

24.10.2011

Durata

24.10.2011-31.12.2011

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

RED/51214D

Specie

Scorfano (acque pelagiche profonde) — (Sebastes spp.)

Zona

Acque UE e acque internazionali della zona V e acque internazionali delle zone XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 339/08

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

31.10.2011

Durata

31.10.2011-31.12.2011

Stato membro

Svezia

Stock o gruppo di stock

POK/2A34.

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Zone IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/14


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 339/09

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

23.10.2011

Durata

23.10.2011-31.12.2011

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

HER/4AB.

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

1152436

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 339/10

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

17.10.2011

Durata

17.10.2011-31.12.2011

Stato membro

Danimarca

Stock o gruppo di stock

LIN/3A/BCD

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

IIIa; sottodivisioni 22-32 (acque UE)

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 339/11

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

31.10.2011

Durata

31.10.2011-31.12.2011

Stato membro

Svezia

Stock o gruppo di stock

COD/2A3AX4

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Zona IV; acque UE della zona IIa; parte della zona IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/17


Avviso di posto vacante di Direttore (Grado AD 14)

2011/C 339/12

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Cedefop, è un organismo dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia. Aiuta la Commissione europea e altre parti interessate, stimolandole a promuovere e sviluppare l’istruzione e la formazione professionale.

In qualità di direttore, Lei avrà la responsabilità di dirigere, gestire e rappresentare il Cedefop; inoltre, dovrà rendere conto del Suo operato al consiglio di direzione e al Parlamento europeo. Deve avere una buona comprensione del quadro istituzionale di un’organizzazione UE nonché saper apprezzare il fatto di lavorare ai massimi livelli in un ambiente internazionale. Il contratto, rinnovabile, ha una durata di cinque anni.

Le qualifiche ed esperienze richieste sono descritte in forma dettagliata nell’avviso di posto vacante e comprendono:

cittadinanza di uno Stato membro dell’UE

possibilità di completare il mandato di 5 anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile obbligatoria

laurea

15 anni di esperienza professionale post-laurea, di cui almeno 5 in settori correlati alle attività del Cedefop e almeno 5 con una funzione dirigenziale di alto livello

buone conoscenze linguistiche

capacità di guidare e motivare un’organizzazione internazionale

capacità di interagire e negoziare sul piano internazionale ad alto livello con istituzioni UE, autorità pubbliche e parti sociali

Il modulo di candidatura si può trovare nell’avviso di posto vacante, disponibile sul sito web del Cedefop http://www.cedefop.europa.eu

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 9 gennaio 2012; farà fede la data del timbro postale.

Una società di risorse umane contribuirà a valutare i candidati.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6401 — Waterland/Alychlo/Omega Pharma)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 339/13

1.

In data 9 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Waterland Private Equity Investment B.V. («Waterland», Paesi Bassi) e Alychlo NV, controllata in ultima istanza da Marc Coucke, Belgio, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Omega Pharma NV («Omega», Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Waterland: gestore di fondi di private equity che investono in imprese operanti in numerosi settori tra cui la sanità, il turismo e le assicurazioni,

Alychlo NV: holding,

Omega: fornitore di prodotti per la salute e l'igiene personale.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6401 — Waterland/Alychlo/Omega Pharma, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6407 — Apache/Mobil North Sea)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 339/14

1.

In data 11 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Apache Corporation («Xerox», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Mobil North Sea Limited («MNSL», Isole Cayman), appartenente al gruppo ExonMobil (Stati Uniti), mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Apache Corporation: prospezione, sviluppo e produzione di gas naturale, petrolio greggio e liquidi da gas naturale,

MNSL: produzione, sviluppo e vendita di petrolio greggio e gas naturale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6407 — Apache/Mobil North Sea, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 339/15

1.

In data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Volkswagen AG («VW», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di KPI Polska Sp. z o.o. («KPI Polska», Polonia), Skoda Auto Polska SA («Skoda Auto Polska», Polonia), Volkswagen Bank Polska SA («VW Bank Polska», Polonia) e Volkswagen Leasing Polska Sp z o.o. («VW Leasing Polska», Polonia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

VW: fabbricazione, vendita e distribuzione di autoveicoli (autovetture e veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, pullman e telai di autobus), compresi i relativi pezzi di ricambio e accessori, e di motori diesel; prestazione di servizi finanziari,

KPI Polska: importazione, distribuzione e vendita di determinati tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri VW, compresi i relativi pezzi di ricambio e accessori, in Polonia,

Skoda Auto Polska: importazione e distribuzione all'ingrosso di autovetture e veicoli commerciali leggeri della marca Skoda, compresi i relativi pezzi di ricambio e accessori, in Polonia,

VW Bank Polska: prestazione di servizi bancari al dettaglio e alle imprese in Polonia, principalmente ai concessionari KPI Polska e Skoda Auto Polska e ai loro clienti,

VW Leasing Polska: prestazione di servizi finanziari.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6434 — Teekay/Marubeni/Maersk LNG)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 339/16

1.

In data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Teekay LNG Partners, tramite la sua controllata al 100 % Teekay LNG Operating, e Marubeni Corporation (Giappone), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo Maersk LNG A/S (Danimarca) Maersk LNG A/S (Danimarca) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Teekay LNG Partners: servizi di trasporto di GNL, gas di petrolio liquefatto e petrolio greggio,

Marubeni Corporation: distribuzione di prodotti e prestazioni di servizi in un’ampia gamma di settori. Le sue attività comprendono importazioni, esportazioni e operazioni commerciali sul mercato giapponese afferenti a materiali e prodotti alimentari, prodotti tessili, materiali, pasta di carta e carta, prodotti chimici, energia, metalli e risorse minerali, attrezzature di trasporto e comprende anche il commercio offshore. Le attività di Marubeni si estendono altresì a progetti e infrastrutture dell'energia, impianti e macchinari industriali, finanza, logistica, industria dell'informazione, gestione di beni immobiliari e costruzione. Inoltre, Marubeni investe in imprese, e si occupa del loro sviluppo e della loro gestione su scala mondiale,

Maersk LNG A/S: servizi di trasporto di GNL su navi specificamente progettate per questo tipo di trasporto.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6434 — Teekay/Marubeni/Maersk LNG, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6433 — Glencore International plc/Carlo Colombo SpA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 339/17

1.

In data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Glencore International plc («Glencore», Jersey) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Carlo Colombo SpA («Carlo Colombo», Italia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Glencore: produzione e commercializzazione di prodotti di base e materie prime,

Carlo Colombo: produzione di barre di rame e semilavorati di rame.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6433 — Glencore International plc/Carlo Colombo SpA, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6431 — Evonik Degussa/Treibacher Industries/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 339/18

1.

In data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Evonik Industries AG («Evonik», Germania) e Treibacher Industrie AG («Treibacher», Austria) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Germania), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Evonik: produzione di specialità chimiche,

Treibacher: produzione di prodotti chimici e metallurgici,

JV: produzione e vendita di alcuni tipi di persali, in particolare perborato di sodio e percarbonato di sodio, sostanze chimiche prevalentemente utilizzate in detergenti sintetici e detersivi in polvere.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6431 — Evonik Degussa/Treibacher Industries/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


Rettifiche

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/24


Rettifica della notifica a norma dell'articolo 114, paragrafo 5 del TFUE — Richiesta di autorizzazione a introdurre norme nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell'UE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 309 del 21 ottobre 2011 )

2011/C 339/19

A pagina 8, paragrafo 1:

anziché:

«Il 17 maggio 2011 il Regno di Svezia ha notificato»,

leggi:

«Il 17 ottobre 2011 il Regno di Svezia ha notificato».