ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.331.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 331

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
12 novembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 331/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 319 del 29.10.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 331/02

Causa C-148/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 settembre 2011 — Regno del Belgio/Deutsche Post AG, DHL International, Commissione europea [Impugnazione — Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Nozione di dubbi — Servizi di interesse economico generale]

2

2011/C 331/03

Causa C-323/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 settembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited [Marchi — Pubblicità su Internet a partire da parole chiave (keyword advertising) — Selezione, da parte dell’inserzionista, di una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà di un concorrente — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 9, n. 1, lett. a) e c) — Condizione della violazione di una delle funzioni del marchio — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà (diluizione) — Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio (parassitismo)]

2

2011/C 331/04

Causa C-482/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 settembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — (Regno Unito)] — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc. (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 9, n. 1 — Nozione di tolleranza — Preclusione per tolleranza — Punto di partenza del termine di preclusione — Condizioni necessarie a far decorrere il termine di preclusione — Art. 4, n. 1, lett. a) — Registrazione di due marchi identici che designano prodotti identici — Funzioni del marchio — Uso simultaneo in buona fede)

3

2011/C 331/05

Causa C-90/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva habitat — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 — Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime — Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell’arcipelago delle Canarie)

4

2011/C 331/06

Cause riunite C-244/10 e C-245/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Bundesrepublik Deutschland (Direttiva 89/552/CEE — Attività di trasmissione televisiva — Facoltà per uno Stato membro di vietare sul suo territorio l’attività di un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro — Motivo fondato su un pregiudizio alla comprensione fra i popoli)

4

2011/C 331/07

Causa C-295/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Repubblica di Lituania) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente — Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale — Art. 3, n. 3 — Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica — Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale — Potere discrezionale degli Stati membri — Art. 3, n. 5 — Relazione con la direttiva 85/337/CEE — Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE)

5

2011/C 331/08

Causa C-426/10 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 settembre 2011 — Bell & Ross BV/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Klockgrossisten i Norden AB (Impugnazione — Originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine — Vizio regolarizzabile)

6

2011/C 331/09

Causa C-397/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 27 luglio 2011 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

6

2011/C 331/10

Causa C-415/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil 3 di Barcellona (Spagna) l’8 agosto 2011 — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CATALUNYACAIXA)

7

2011/C 331/11

Causa C-418/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 10 agosto 2011 — TEXDATA Software GmbH

7

2011/C 331/12

Causa C-425/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 16 agosto 2011 — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz

8

2011/C 331/13

Causa C-429/11 P: Impugnazione proposta il 18 agosto 2011 dalla Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea

8

2011/C 331/14

Causa C-434/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ — (Romania) il 22 agosto 2011 — Corpul Național al Polițiștilor — Nell’interesse dei suoi membri, appartenenti al corpo di polizia giudiziaria di Alba/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) e Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

9

2011/C 331/15

Causa C-436/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 agosto 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer/Iberia Lineas Aéreas de España, S. A.

10

2011/C 331/16

Causa C-437/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 agosto 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses, Sociadade Anónima (SA)

10

2011/C 331/17

Causa C-440/11P: Impugnazione proposta il 26 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea

10

2011/C 331/18

Causa C-441/11P: Impugnazione proposta il 26 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, causa T-210/08, Verhuizingen Coppens NV/Commissione europea

11

2011/C 331/19

Causa C-454/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 1o settembre 2011 — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests

12

2011/C 331/20

Causa C-456/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen (Germania) il 2 settembre 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG/Samskip GmbH

12

2011/C 331/21

Causa C-462/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Dâmbovița — Secția civilă (Romania) il 5 settembre 2011 — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște

12

2011/C 331/22

Causa C-469/11 P: Impugnazione proposta il 14 settembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2011, causa T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

13

2011/C 331/23

Causa C-470/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 14 settembre 2011 — SIA Garkalns/Rīgas dome

13

2011/C 331/24

Causa C-471/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 14 settembre 2011 — SIA Cido Grupa/Valsts ieņēmumu dienests

13

 

Tribunale

2011/C 331/25

Causa T-30/03 RENV: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — 3F/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti fiscali concessi dalle autorità danesi — Marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Gravi difficoltà)

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2011/C 331/26

Causa T-199/04: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (Dumping — Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan — Pregiudizio — Nesso di causalità)

15

2011/C 331/27

Causa T-352/05: Sentenza del Tribunale 28 settembre 2011 — Grecia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo — Ortofrutticoli — Tabacco grezzo — Carne ovina e caprina — Mancato rispetto dei termini di pagamento — Proporzionalità — Maggiorazione del tasso di correzione forfetaria in casi di ripetuto inadempimento)

16

2011/C 331/28

Causa T-4/06: Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Polonia/Commissione [Agricoltura — Atto di adesione del 2003 — Regolamento (CE) n. 1260/2001 — Regolamento (CE) n. 1686/2005 — Regolamento (CE) n. 1193/2009 — Campagna di commercializzazione 2004/2005 — Contributo complementare — Fissazione di due coefficienti — Competenza — Base giuridica — Norma di autorizzazione — Obbligo di motivazione — Rispetto delle forme sostanziali]

16

2011/C 331/29

Causa T-442/07: Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Ryanair/Commissione (Aiuti concessi dagli Stati — Settore aereo — Aiuti concessi dalle autorità italiane all’Alitalia, all’Air One e alla Meridiana — Ricorso per carenza — Mancata presa di posizione della Commissione — Obbligo di agire)

16

2011/C 331/30

Causa T-479/08: Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — adidas/UAMI — Patrick Holding (Raffigurazione di una scarpa con due strisce) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una scarpa con due strisce sul lato — Marchio nazionale anteriore raffigurante una scarpa con tre strisce sul lato — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di giustificazione del diritto anteriore — Difetto di traduzione di elementi essenziali che giustificano la registrazione del marchio anteriore — Regola 16, n. 3, regola 17, n. 2, e regola 20, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95]

17

2011/C 331/31

Causa T-581/08: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — Perusahaan Otomobil Nasional/UAMI Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PM PROTON MOTOR — Marchi nazionali, Benelux e comunitari denominativi e figurativi anteriori PROTON — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Mancanza di somiglianza dei prodotti e servizi — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009)]

17

2011/C 331/32

Causa T-207/09: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — El Jirari Bouzekri/UAMI — Nike International (NC NICKOL) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo NC NICKOL — Marchio comunitario figurativo anteriore NIKE — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94)

18

2011/C 331/33

Causa T-415/09: Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — New Yorker SHK Jeans/UAMI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FISHBONE — Marchio nazionale figurativo anteriore FISHBONE BEACHWEAR — Impedimento relativo alla registrazione — Diniego parziale di registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Presa in considerazione di prove aggiuntive — Motivazione — Prova dell’uso effettivo — Rischio di confusione — Art. 42, nn. 2 e 3, e art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 22, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Art. 75 del regolamento n. 207/2009 — Art. 15, n. 1, primo comma, e secondo comma, lett. a), e art. 42, nn. 2, 3 e 5, del regolamento n. 207/2009 — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]

18

2011/C 331/34

Causa T-107/10: Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/UAMI — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo NATURAVIVA — Marchio comunitario denominativo anteriore VIVA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di somiglianza dei segni]

19

2011/C 331/35

Causa T-150/10: Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LOOPIA — Marchi comunitari denominativi anteriori LOOP e LOOPY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8 n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2011/C 331/36

Causa T-356/10: Sentenza del Tribunale 28 settembre 2011 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VICTORY RED — Marchi, internazionale e nazionale, denominativi anteriori Victory — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2011/C 331/37

Causa T-403/10: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — Brighton Collectibles/UAMI — Felmar (BRIGHTON) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BRIGHTON — Marchi nazionali denominativi e figurativi BRIGHTON e altri segni anteriori BRIGHTON — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009]

20

2011/C 331/38

Causa T-224/09: Ordinanza del Tribunale 13 settembre 2011 — CEVA/Commissione (Ricorso di annullamento — Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore Energia, ambiente e sviluppo sostenibile — Progetto Protop — Convenzione di sovvenzione — Domanda di rimborso degli acconti versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca — Subappalto — Lettera di sollecito — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

20

2011/C 331/39

Causa T-84/10: Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Regione Puglia/Commissione (Ricorso di annullamento — FESR — Decisione di riduzione del contributo finanziario — Ente regionale — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

20

2011/C 331/40

Causa T-223/10: Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Regione Puglia/Commissione (FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Revoca della nota di addebito impugnata — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a provvedere)

21

2011/C 331/41

Causa T-239/10: Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Italia/Commissione (FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Revoca della nota di addebito impugnata — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a provvedere)

21

2011/C 331/42

Causa T-397/10: Ordinanza del Tribunale 13 settembre 2011 — ara/UAMI — Allrounder (A) (Marchio comunitario — Opposizione — Inosservanza del termine per il deposito dei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Decisione della commissione di ricorso che respinge una richiesta di restitutio in integrum — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

21

2011/C 331/43

Causa T-597/10: Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2011 — Biodes/UAMI — Manasul Internacional (BIESUL) (Marchio comunitario — Opposizione — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

22

2011/C 331/44

Causa T-598/10: Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2011 — Biodes/UAMI — Manasul Internacional (LINEASUL) (Marchio comunitario — Opposizione — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

22

2011/C 331/45

Causa T-335/11: Ricorso proposto il 23 giugno 2011 — Bulgaria/Commissione

22

2011/C 331/46

Causa T-460/11: Ricorso proposto il 19 agosto 2011 — Scandic Distilleries/UAMI — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

24

2011/C 331/47

Causa T-466/11: Ricorso proposto il 23 agosto 2011 — Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Commissione

24

2011/C 331/48

Causa T-483/11: Ricorso proposto il 5 settembre 2011 — Sepro Europe/Commissione

25

2011/C 331/49

Causa T-485/11: Ricorso proposto il 12 settembre 2011 — Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione

25

2011/C 331/50

Causa T-488/11: Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Sarc/Commissione

26

2011/C 331/51

Causa T-490/11: Ricorso proposto il 15 settembre 2011 — Bena Properties/Consiglio

26

2011/C 331/52

Causa T-491/11 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 giugno 2011 causa F-14/10, Marcuccio/Commissione

27

2011/C 331/53

Causa T-494/11: Ricorso proposto il 16 settembre 2011 — Missir Mamachi di Lusingano e.a./Commissione

27

2011/C 331/54

Causa T-210/10: Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Condé/Consiglio

28

2011/C 331/55

Causa T-295/10: Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Camara/Consiglio

28

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

12.11.2011   

IT

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C 331/1


2011/C 331/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 319 del 29.10.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 311 del 22.10.2011

GU C 305 del 15.10.2011

GU C 298 del 8.10.2011

GU C 290 del 1.10.2011

GU C 282 del 24.9.2011

GU C 269 del 10.9.2011

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 settembre 2011 — Regno del Belgio/Deutsche Post AG, DHL International, Commissione europea

(Causa C-148/09 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Art. 88, n. 3, CE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Nozione di «dubbi» - Servizi di interesse economico generale)

2011/C 331/02

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, T. Materne, agenti, J. Meyers, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Deutsche Post AG (rappresentanti: T. Lübbig e J. Sedemund, Rechtsanwälte), DHL International (rappresentanti: T. Lübbig e J. Sedemund, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 10 febbraio 2009, causa T-388/03, Deutsche Post e DHL International/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 23 luglio 2003, C(2003) 2508 def., di non sollevare obiezioni, a seguito del procedimento preliminare di esame previsto dall’art. 88, n. 3, CE, contro diverse misure adottate dalle autorità belghe in favore di La Poste SA — Compensazione dei costi netti dei servizi di interesse economico generale — Qualificazione erronea di determinate circostanze come indizi di gravi difficoltà che rendono necessaria l’apertura del procedimento formale di esame — Disamina di motivi irricevibili — Violazione del principio di certezza del diritto

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Regno del Belgio nonché la Commissione europea sono condannati alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 settembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

(Causa C-323/09) (1)

(Marchi - Pubblicità su Internet a partire da parole chiave («keyword advertising») - Selezione, da parte dell’inserzionista, di una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà di un concorrente - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 9, n. 1, lett. a) e c) - Condizione della violazione di una delle funzioni del marchio - Pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà («diluizione») - Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio («parassitismo»))

2011/C 331/03

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Interflora Inc, Interflora British Unit

Convenuti: Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a) e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), dell’art. 9, n. 1, lett. a) e c) del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) e degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1 e 14, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1) — Nozione di «uso» di un marchio — Iscrizione da parte di un operatore commerciale di un segno identico ad un marchio presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca Internet al fine di realizzare su schermo, in seguito all’introduzione del detto segno come termine di ricerca, un’affissione automatica dell’URL del suo siteweb che propone beni e servizi identici a quelli coperti dal marchio («AdWords») — Servizi di consegna di fiori

Dispositivo

1)

Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso:

viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;

non viola, nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, la funzione di pubblicità del marchio, e

viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

2)

Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).

Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.

Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


12.11.2011   

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C 331/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 settembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — (Regno Unito)] — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc.

(Causa C-482/09) (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 9, n. 1 - Nozione di «tolleranza» - Preclusione per tolleranza - Punto di partenza del termine di preclusione - Condizioni necessarie a far decorrere il termine di preclusione - Art. 4, n. 1, lett. a) - Registrazione di due marchi identici che designano prodotti identici - Funzioni del marchio - Uso simultaneo in buona fede)

2011/C 331/04

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Budějovický Budvar, národní podnik

Convenuta: Anheuser-Busch, Inc.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. a) e 9, n. 1, della Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Preclusione per tolleranza — Nozione di tolleranza — Nozione comunitaria? — Possibilità di ricorrere al diritto nazionale in materia, comprese le regole relative all’uso simultaneo onesto di due marchi identici

Dispositivo

1)

La tolleranza, nel senso dell’art. 9, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, costituisce una nozione del diritto dell’Unione, e non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l’uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico al suo, qualora non disponesse di alcuna possibilità di opporsi a tale uso.

2)

La registrazione del marchio anteriore nello Stato membro interessato non costituisce una condizione necessaria per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza sancito dall’art. 9, n. 1, della direttiva 89/104. Le condizioni necessarie per far decorrere tale termine, che devono essere verificate dal giudice nazionale, sono, in primo luogo, la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato; in secondo luogo, la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede; in terzo luogo, l’uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato e, in quarto luogo, la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo la sua registrazione.

3)

L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa quando, in circostanze come quelle della causa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


12.11.2011   

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C 331/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-90/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva «habitat» - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 - Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime - Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell’arcipelago delle Canarie)

2011/C 331/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d’importanza comunitaria — Misure di conservazione — Regione biogeografica macaronesica

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna,

omettendo di stabilire, ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, priorità per le zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti d’importanza comunitaria della regione biogeografica macaronesica situati in territorio spagnolo e identificati con la decisione della Commissione 28 dicembre 2001, 2002/11/CE, che stabilisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43, e

non avendo adottato, né applicato, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 92/43, misure appropriate di conservazione, né un regime di protezione che eviti il degrado degli habitat e le perturbazioni significative delle specie assicurando la tutela giuridica delle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti menzionati nella decisione 2002/11, situati in territorio spagnolo,

non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza delle summenzionate disposizioni della detta direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 113 del 1o.5.2010.


12.11.2011   

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C 331/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Bundesrepublik Deutschland

(Cause riunite C-244/10 e C-245/10) (1)

(Direttiva 89/552/CEE - Attività di trasmissione televisiva - Facoltà per uno Stato membro di vietare sul suo territorio l’attività di un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro - Motivo fondato su un pregiudizio alla comprensione fra i popoli)

2011/C 331/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli artt. 2 bis e 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60) — Divieto di un'attività per pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli, opposto dalle autorità di uno Stato membro ad un'emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro — Esclusione del potere dello Stato membro di ricezione di ostacolare sul suo territorio le trasmissioni televisive in provenienza da altri Stati membri per ragioni rientranti nei settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE — Ammissibilità del pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli come motivo di divieto rientrante nei settori coordinati dalla direttiva stessa

Dispositivo

L’art. 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, deve essere interpretato nel senso che fatti come quelli di cui trattasi nelle cause principali, rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, devono considerarsi riconducibili alla nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità». Tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale quale la legge sulle associazioni (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts) 5 agosto 1964, come modificata dall’art. 6 della legge 21 dicembre 2007, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall’altro Stato membro.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


12.11.2011   

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C 331/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Repubblica di Lituania) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

(Causa C-295/10) (1)

(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente - Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale - Art. 3, n. 3 - Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica - Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale - Potere discrezionale degli Stati membri - Art. 3, n. 5 - Relazione con la direttiva 85/337/CEE - Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE)

2011/C 331/07

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas

Convenuti: Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

con l’intervento di: Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius, Rimantas Pašakinskas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione degli artt. 3 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30), nonché della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Necessità eventuale di effettuare una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE — Normativa nazionale che prevede che non occorre procedere ad una valutazione strategica dell’impatto ambientale di documenti di pianificazione territoriale a livello locale se questi ultimi riguardano un unico oggetto di attività economica

Dispositivo

1)

L’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.

2)

L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.

3)

L’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337, come modificata.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


12.11.2011   

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C 331/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 settembre 2011 — Bell & Ross BV/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Klockgrossisten i Norden AB

(Causa C-426/10 P) (1)

(Impugnazione - Originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine - Vizio regolarizzabile)

2011/C 331/08

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bell & Ross BV (rappresentante: S. Guerlain, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Klockgrossisten i Norden AB

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 giugno 2010, causa T-51/10, Bell & Ross/UAMI — Klockgrossisten i Norden, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 27 ottobre 2009 (procedimento R 1267/2008-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Klockgrossisten i Norden AB e la Bell & Ross BV — Originale sottoscritto dell’atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine — Nozioni di «errore scusabile» e di «caso fortuito» — Principi della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità — Irricevibilità manifesta

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Bell & Ross BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


12.11.2011   

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C 331/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 27 luglio 2011 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Causa C-397/11)

2011/C 331/09

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Erika Jőrös

Convenuta: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della direttiva 93/13/CEE (1), il giudice nazionale, dopo aver constatato che una delle condizioni generali del contratto oggetto della causa risulta abusiva, sia competente a dichiarare per questo la nullità di tale condizione, anche qualora le parti non la abbiano specificamente fatta valere;

2)

Se, in un procedimento promosso dal consumatore, il giudice nazionale abbia l’obbligo di agire secondo l’iter descritto nella prima questione, benché, di regola, quando la parte lesa promuove un’azione per il motivo indicato la dichiarazione di nullità derivante dal carattere abusivo delle condizioni generali del contratto non ricade nella competenza del tribunale circoscrizionale, ma in quella di una giurisdizione superiore;

3)

In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, se il giudice nazionale possa prendere in esame il carattere abusivo delle condizioni generali di contratto anche in un procedimento di secondo grado, qualora nel procedimento di primo grado tale carattere non fosse stato considerato e, secondo la normativa nazionale, nel procedimento di appello non sia di norma possibile prendere in considerazione fatti nuovi o ammettere nuovi mezzi di prova.


(1)  Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


12.11.2011   

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C 331/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil 3 di Barcellona (Spagna) l’8 agosto 2011 — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CATALUNYACAIXA)

(Causa C-415/11)

2011/C 331/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil 3 di Barcellona

Parti

Ricorrente: Mohamed Aziz

Resistente: Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CATALUNYACAIXA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il sistema di esecuzione dei titoli giudiziali su beni ipotecati o pignorati stabilito dagli artt. 695 e segg. della Ley de Enjuiciamiento civil [codice di procedura civile], che pone limiti ai motivi di opposizione previsti dall’ordinamento processuale spagnolo, costitituisca una palese limitazione della tutela del consumatore, in quanto pone evidenti ostacoli di carattere formale e sostanziale all’esercizio, da parte di quest’ultimo, delle azioni legali o dei mezzi di ricorso giurisdizionali che garantiscono una tutela effettiva dei suoi diritti.

2)

Si chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di dare un contenuto alla nozione di sproporzione per quanto riguarda:

a)

la possibilità di scadenza anticipata di contratti a lungo termine — nel caso di specie, 33 anni — per inadempimenti relativi ad un periodo assai limitato e preciso;

b)

la fissazione di interessi moratori — nel caso di specie, superiori al 18 % — che non rispondono ai criteri di determinazione degli interessi di mora inseriti in altri contratti riguardanti i consumatori (credito al consumo) e che in altri ambiti della contrattazione relativa ai consumatori potrebbero essere considerati abusivi ma per i quali, tuttavia, nei contratti di mutuo per l’acquisto di immobili, non sono previsti limiti di legge chiari, nemmeno nei casi in cui i detti interessi debbano essere applicati non soltanto alle rate scadute, bensì a tutte le rate dovute in virtù della scadenza anticipata del contratto;

c)

la previsione di meccanismi di liquidazione e di fissazione degli interessi — sia ordinari che moratori — a tasso variabile, messi in atto unilateralmente dal mutuante e vincolati alla possibilità di esecuzione forzata, che non permettono al debitore esecutato di opporsi alla quantificazione del debito nell’ambito dello stesso procedimento di esecuzione, ma rinviano ad un procedimento di accertamento in cui, quando verrà ottenuta una pronuncia definitiva, l’esecuzione si sarà conclusa o, quanto meno, il debitore avrà perduto il bene ipotecato o dato in garanzia, una questione questa, che assume speciale rilevanza qualora il mutuo sia stato richiesto per l’acquisto di una casa e l’esecuzione comporti lo sgombero dell’immobile.


12.11.2011   

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C 331/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 10 agosto 2011 — TEXDATA Software GmbH

(Causa C-418/11)

2011/C 331/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck

Parte

Ricorrente: TEXDATA Software GmbH

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare

1)

la libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 54 TFUE;

2)

il principio generale del diritto (art. 6, n. 3 TUE) a un ricorso effettivo (principio dell’effettività);

3)

il principio del contraddittorio di cui all’art. 47, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali (art. 6, n. 1 TUE) e art. 6, n. 2 CEDU (art. 6, n. 1 TUE);

4)

il principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali; o

5)

le disposizioni relative alle sanzioni nella procedura di pubblicità di cui all’art. 6 della direttiva 68/151/CEE (1), art. 60 bis della direttiva 78/660/CEE (2) e art. 38, n. 6 della direttiva 83/349/CEE (3),

ostino a una normativa nazionale, che, in caso di decorso del termine di nove mesi previsto per legge ai fini della predisposizione e della pubblicazione del conto annuale presso il tribunale competente in materia di registri delle imprese,

senza possibilità preventiva di formulare osservazioni sulla configurabilità dell’obbligo di pubblicità e su eventuali motivi di impedimento, in particolare senza esame preventivo dell’eventualità che il conto annuale sia già stato presentato al giudice presso il quale vengono depositati i registri avente giurisdizione nel luogo in cui si trova la sede principale; e

senza preventivo specifico sollecito alla società o agli organi muniti del potere di rappresentanza di adempiere all’obbligo di pubblicità,

imponga l’immediata comminazione, da parte del giudice presso il quale vengono depositati i registri, nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, di una pena pecuniaria minima pari a EUR 700 per carenza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione, e, in caso di ulteriore inadempimento per due mesi, preveda l’ulteriore immediata irrogazione di sanzioni pecuniarie minime pari a EUR 700 nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, ancora una volta per carenza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).

(2)  Quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; geänderte Fassung, GU 2006, L 224, pag. 1).

(3)  Settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 pag. 1).


12.11.2011   

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C 331/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 16 agosto 2011 — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz

(Causa C-425/11)

2011/C 331/12

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Katja Ettwein

Resistente: Finanzamt Konstanz

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’Accordo fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (1) («Accordo sulla libera circolazione») (BGBl. II 2001, 810 e segg.), ratificato dal Bundestag con legge 2 settembre (BGBl II 2001, 810) ed entrato in vigore il 1o giugno, in particolare gli artt. 1, 2, 11, 16 e 21 del medesimo nonché gli artt. 9, 13 e 15, del suo allegato I, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa che precluda l’imposizione congiunta in base al regime del «frazionamento» («splitting») a coniugi domiciliati in Svizzera i cui redditi imponibili siano interamente soggetti a tassazione nella Repubblica federale di Germania.


(1)  Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone — Atto finale — Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli, GU 2002, L 114, pag. 6.


12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/8


Impugnazione proposta il 18 agosto 2011 dalla Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea

(Causa C-429/11 P)

2011/C 331/13

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Stichting Administratiekantoor Portielje

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

in via principale, (i) annullare la sentenza (1) nella parte in cui il Tribunale dichiara che le azioni controverse restringono la concorrenza per la loro stessa natura, senza che sia necessario dimostrare le relative conseguenze restrittive della concorrenza; e (ii) annullare la decisione (2) (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) in quanto non apporta prove circa le asserite conseguenze sotto il profilo del diritto delle concorrenza delle pratiche addebitate alla ricorrente.

In subordine, (i) annullare la sentenza nella parte in cui il Tribunale dichiara che la Commissione può, in via eccezionale, basarsi sulla seconda condizione alternativa di cui al n. 53 delle linee direttrici [sul]la nozione di pregiudizio al commercio (3) senza limitare esplicitamente il mercato ai sensi del n. 55 delle menzionate linee direttrici; e (ii) annullare la decisione (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) in quanto la Commissione non ha correttamente dimostrato nella decisione che le pratiche incidono significativamente sugli scambi intracomunitari.

In subordine, (i) annullare la sentenza nella parte in cui il Tribunale dichiara che la Commissione non doveva tenere conto del fatto che la ricorrente non avesse partecipato né agli accordi scritti per la determinazione dei prezzi né alle riunioni, e ciò sia sotto il profilo della valutazione della gravità dell’infrazione che sotto quello delle circostanze attenuanti; e (ii) annullare la decisione (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) per il medesimo motivo.

In subordine, (i) annullare la sentenza nella parte in cui si dichiara che prende in considerazione una quota delle azioni del 17 %, senza però tenere conto delle 30 circostanze rilevanti e ciò facendo richiamare la soglia minima del 15 % e (ii) annullare la decisione (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) per il medesimo motivo.

In subordine, (i) annullare la sentenza nella parte in cui si dichiara che la partecipazione della ricorrente fra il 31 gennaio 1992 e il 30 ottobre 1993 non è soggetta a prescrizione; (ii) annullare la decisione (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) nella parte in cui l’ammenda comminata alla ricorrente è stata calcolata con riferimento alla partecipazione della ricorrente dal 31 gennaio 1992 al 30 ottobre 1993; e (iii) di conseguenza ridurre conformemente detta ammenda.

Condannare la Commissione europea alle spese ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua pretesa la Gosselin Group NV afferma che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, in quanto ha fornito la qualificazione giuridica errata ai fatti stabiliti (offerte di protezione e provvigioni) definendoli accordi per la determinazione dei prezzi e pratiche di ripartizione del mercato; perlomeno in siffatta misura la sentenza è carente sotto il profilo della motivazione.

In subordine la Gosselin Group NV deduce che il Tribunale:

nel valutare se sussista una significativa incidenza sugli scambi fra gli Stati membri delle pratiche in discussione, ha violato la regola per cui la Commissione è tenuta a rispettare i suoi stessi orientamenti;

nel valutare le circostanze attenuanti nell’ambito del calcolo dell’ammenda, ha violato sia il principio del carattere personale della responsabilità, sia la regola che la Commissione è tenuta a rispettare i suoi stessi orientamenti;

nello stabilire l’importo di base dell’ammenda, ha violato l’obbligo di motivazione, il principio del carattere personale della responsabilità, nonché la regola per cui la Commissione è tenuta a rispettare i suoi stessi orientamenti. Nella prima parte si fa valere che il Tribunale avrebbe a torto giudicato che la Commissione potesse richiamarsi al punto 23 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (4). Nella seconda parte si lamenta che il Tribunale avrebbe scorrettamente considerato che sussistesse una percentuale minima pari al 15 % del valore del fatturato che, per definizione, costituisce la soglia di partenza più bassa per un’ammenda per gravi restrizioni della concorrenza. Nella terza parte si addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto giudicando che 15 % fosse pari o quasi pari a 17 % e concludendo che, di conseguenza, non occorresse considerare tutte le circostanze;

il Tribunale avrebbe violato l’art. 25 del regolamento n. 1/2003 (5) ritenendo che la partecipazione della Gosselin Group NV alle pratiche di cui trattasi durante il periodo dal 31 novembre 1992 al 30 ottobre 1993 non fosse soggetta a prescrizione.


(1)  Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea (in prosieguo: la «sentenza»).

(2)  Decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali) (in prosieguo: la «decisione»).

(3)  Linee direttrici [sul]la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2004, C 101, pag. 81).

(4)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

(5)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


12.11.2011   

IT

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C 331/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ — (Romania) il 22 agosto 2011 — Corpul Național al Polițiștilor — Nell’interesse dei suoi membri, appartenenti al corpo di polizia giudiziaria di Alba/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) e Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

(Causa C-434/11)

2011/C 331/14

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunal Alba

Parti

Ricorrente: Corpul Național al Polițiștilor — Nell’interesse dei suoi membri, appartenenti al corpo di polizia giudiziaria di Alba

Convenuti: Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) e Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni degli artt. 17, n. 1, 20 e 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che ostano a riduzioni retributive come quelle operate dallo Stato rumeno con legge n. 118/2010 e con legge n. 285/2010


12.11.2011   

IT

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C 331/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 agosto 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer/Iberia Lineas Aéreas de España, S. A.

(Causa C-436/11)

2011/C 331/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer

Convenuta: Iberia Lineas Aéreas de España, S. A.

Questione pregiudiziale

Se al passeggero spetti una compensazione pecuniaria in base all’art. 7 del regolamento (CE) 261/2004 (1), qualora il volo sia stato ritardato per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti nell’art. 6, n. 1, del regolamento, ma l’arrivo alla destinazione finale avvenga almeno tre ore dopo l’orario d’arrivo previsto.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


12.11.2011   

IT

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C 331/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 agosto 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses, Sociadade Anónima (SA)

(Causa C-437/11)

2011/C 331/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Ekkerhard Schauß

Convenuta: Transportes Aéreos Portugueses, Sociadade Anónima (SA)

Questione pregiudiziale

Se al passeggero spetti una compensazione pecuniaria in base all’art. 7 del regolamento (CE) 261/2004 (1), qualora il volo sia stato ritardato per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti nell’art. 6, n. 1, del regolamento, ma l’arrivo alla destinazione finale avvenga almeno tre ore dopo l’orario d’arrivo previsto.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1.)


12.11.2011   

IT

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C 331/10


Impugnazione proposta il 26 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea

(Causa C-440/11P)

2011/C 331/17

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek)

Altre parti nel procedimento: Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV, e Stichting Administratiekantoor Portielje

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla la decisione C(2008) 926, come modificata dalla decisione C(2009) 5810, laddove riguarda la Stichting Administratiekantoor Portielje;

Respingere l’impugnazione della Portielje;

Condannare la Portielje alle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

I.    Primo motivo, relativo all’ambito di applicazione ratione personae dell’art. 101 TFUE

Il Tribunale, nell’interpretazione del concetto di «impresa» e delle previsioni concernenti l’onere della prova relativamente alla responsabilità per la partecipazione ad un’infrazione all’art. 81 CE (attuale art. 101 TFUE), avrebbe commesso un errore di diritto. Nei punti da 36 a 50 della sentenza impugnata il Tribunale si è concentrato sulla domanda errata, ossia, se la Portielje sia un’impresa. La questione che il Tribunale avrebbe dovuto verificare è se la Commissione, nella sua decisione, abbia correttamente stabilito che la Portielje facesse parte dell’impresa che ha commesso la violazione. Relativamente a siffatta problematica dovrebbero trovare integrale applicazione i principi formulati nella sentenza della causa C-97/08P (1), Akzo Nobel e a. — inclusa la presunzione di prova circa la partecipazione al 100 %.

II.    Secondo motivo, relativo alla confutazione della presunzione di influenza determinante

A.    Prima parte

Il Tribunale ha manifestamente interpretato erroneamente i mezzi di prova, poiché ha affermato che l’interpenetrazione personale fra la Portielje e la Gosselin concerneva soltanto metà dell’amministrazione della Portielje, in ogni caso nella misura in cui il Tribunale ha inteso in tal modo suggerire che gli amministratori in discussione non abbiano potuto avere alcuna influenza determinante sulla gestione della Portielje. Le persone di cui trattasi hanno comunque avuto, congiuntamente, a disposizione voti sufficienti per poter determinare la politica della Portielje.

B.    Seconda parte

Il Tribunale è in ogni caso incorso in un errore di diritto giudicando che, malgrado l’interpenetrazione personale, la Portielje ha confutato la presunzione di prova circa la partecipazione al 100 % elaborata dalla giurisprudenza, atteso che detta società, nel periodo rilevante, non ha adottato formali decisioni di gestione. La considerazione del Tribunale sarebbe in contrasto con la funzionalità del concetto di impresa e con i principi formulati nella sentenza Akzo Nobel e a.

C.    Terza parte

Il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto giudicando che la Portielje abbia confutato la presunzione di prova circa la partecipazione al 100 % rilevando che nel periodo rilevante non si sono tenute assemblee generali della Gosselin. Anche siffatta considerazione del Tribunale sarebbe in contrasto con la funzionalità del concetto di impresa e con i principi formulati nella sentenza Akzo Nobel e a.


(1)  Sentenza della Corte 16 settembre 2009, Racc. pag. I-8237.


12.11.2011   

IT

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C 331/11


Impugnazione proposta il 26 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, causa T-210/08, Verhuizingen Coppens NV/Commissione europea

(Causa C-441/11P)

2011/C 331/18

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek).

Altra parte nel procedimento: Verhuizingen Coppens NV.

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 16 giugno 2001, causa T-210/08, Verhuizingen Coppens/Commissione;

Respingere il ricorso per annullamento, o, comunque, annullare unicamente l’art. 1, lett. i), della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), nella parte in cui ritiene responsabile la Verhuizingen Coppens NV per l’accordo sulle commissioni;

Stabilire l’importo della sanzione pecuniaria nel quantum che la Corte giudicherà opportuno;

Condannare la Verhuizingen Coppens alle spese del presente procedimento d’impugnazione ed alle spese per il procedimento dinanzi al Tribunale per la somma che la Corte ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Tribunale abbia violato il diritto, in particolare gli artt. 263 e 264 TFUE e il principio di proporzionalità, non avendo annullato integralmente la decisione della Commissione che addebita alla Coppens una violazione unica e continuata — e consistente, nel periodo preso in considerazione, in un accordo su commissioni e in un accordo su PDC (sistema di falsi preventivi) —, in quanto non è stato dimostrato che la Coppens fosse al corrente o dovesse essere al corrente dell’accordo sulle commissioni. Nell’interesse parimenti di una corretta amministrazione del diritto e di un’efficace attuazione delle regole sulla concorrenza dell’Unione, il Tribunale avrebbe potuto annullare la decisione impugnata soltanto nella parte in cui ritiene responsabile la Coppens per l’accordo sulle commissioni. ciò in quanto l’integrale annullamento significherebbe che la partecipazione della Coppens all’intesa sui PDC sarebbe esente da sanzioni, slavo che la Commissione non adottasse una nuova decisione concernente tale parte dell’infrazione originaria. Il che, tuttavia, comporterebbe un’inopportuna duplicazione dei procedimenti amministrativo e giudiziario, senza escludere la possibilità di procedere addirittura in contrasto con il principio ne bis in idem.


12.11.2011   

IT

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C 331/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 1o settembre 2011 — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests

(Causa C-454/11)

2011/C 331/19

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Gunārs Pusts

Convenuta: Lauku atbalsta dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’Unione europea che disciplinano il rimborso degli aiuti debbano essere interpretate nel senso che permettono di considerare indebito il pagamento di un aiuto nel caso in cui il beneficiario, pur continuando ad adempiere gli impegni assunti, non abbia rispettato la procedura stabilita per la presentazione della domanda di aiuti.

2)

Se sia conforme al diritto dell’Unione europea in materia di rimborso degli aiuti una normativa in base alla quale gli impegni assunti dal beneficiario si considerano interrotti quando tale interruzione si deduce dal mero fatto che non è stata presentata una domanda, senza aver dato al beneficiario degli aiuti l’opportunità di pronunciarsi al riguardo.

3)

Se sia conforme al diritto dell’Unione europea in materia di rimborso degli aiuti una normativa in virtù della quale, nel caso in cui non sia più possibile effettuare verifiche in loco (essendo trascorso un anno), e quindi si deduca che gli impegni assunti dal beneficiario dell’aiuto sono stati interrotti, quest’ultimo debba restituire l’intero ammontare degli aiuti erogati durante il periodo di impegno, anche qualora tali importi siano già stati concessi ed erogati per svariati anni.


12.11.2011   

IT

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C 331/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen (Germania) il 2 settembre 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG/Samskip GmbH

(Causa C-456/11)

2011/C 331/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bremen

Parti

Ricorrenti: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG

Resistente: Samskip GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 32 e 33 del regolamento Bruxelles I (1) debbano essere interpretati nel senso che, in linea di principio, nella nozione di «decisione» sono ricomprese anche le decisioni che si esauriscono nell’accertamento dell’insussistenza dei presupposti processuali di ricevibilità (cosiddette sentenze meramente processuali).

2)

Se gli artt. 32 e 33 del regolamento Bruxelles I debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di «decisione» rientra anche una sentenza conclusiva del grado di giudizio, con la quale il giudice adito declina la propria competenza internazionale in ragione di una clausola di proroga della competenza.

3)

Se, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa al principio dell’estensione dell’efficacia (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 4 febbraio 1988, causa 145/86), gli artt. 32 e 33 del regolamento Bruxelles I debbano essere interpretati nel senso che ogni Stato membro è tenuto a riconoscere le decisioni emesse dal giudice di un altro Stato membro relative all’efficacia di una clausola di proroga della competenza stipulata tra le parti, quando secondo il diritto nazionale dello Stato di origine l’accertamento dell’efficacia di tale clausola abbia autorità di cosa giudicata, e ciò anche qualora la decisione in proposito costituisca parte di una sentenza meramente processuale che ha respinto il ricorso.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1)


12.11.2011   

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C 331/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Dâmbovița — Secția civilă (Romania) il 5 settembre 2011 — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște

(Causa C-462/11)

2011/C 331/21

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Dâmbovița

Parti

Ricorrente: Victor Cozman

Convenuto: Teatrul Municipal Târgoviște

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali debba essere interpretato nel senso che consente riduzioni pari al 25 % degli stipendi del personale remunerato con fondi pubblici, a norma dell’art. 1, n. 1, della legge n. 118/2010, recante alcune misure necessarie a ristabilire il pareggio di bilancio.

2)

In caso di risposta affermativa, se il diritto allo stipendio sia un diritto assoluto, cui lo Stato non può imporre limitazioni.


12.11.2011   

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C 331/13


Impugnazione proposta il 14 settembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2011, causa T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-469/11 P)

2011/C 331/22

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare l’ordinanza del Tribunale, causa T-409/09;

Respingere integralmente l’eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione;

Rinviare gli atti al Tribunale affinché si pronunci sul merito della controversia;

Condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese, incluse quelle sostenute in collegamento con la fase iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché, ove fosse accolta, a quelle della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di applicare la disposizione di cui all’art. 102, n. 2, del Regolamento di procedura, relativo all’aumento forfettario dei termini in ragione della distanza di un solo periodo di 10 giorni, a casi che arrivano a stabilire la mancata responsabilità contrattuale delle Istituzioni Europee.

Il Tribunale, omettendo di applicare le disposizioni di cui all’art. 102, n. 2, ha violato il principio della parità di trattamento e della certezza del diritto.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ammettendo che il termine di prescrizione cominciasse a decorrere dal momento in cui è stata comunicata alla ricorrente la decisione della Commissione di respingere la sua offerta.


12.11.2011   

IT

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C 331/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 14 settembre 2011 — SIA «Garkalns»/Rīgas dome

(Causa C-470/11)

2011/C 331/23

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA «Garkalns»

Convenuto: Rīgas dome

Questione pregiudiziale

Se l’art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l’obbligo di trasparenza ad esso connesso debbano essere interpretati nel senso che è compatibile con le restrizioni ammissibili alla libera prestazione dei servizi l’uso previo, in una legge promulgata pubblicamente, di una nozione giuridica indeterminata come la «lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio amministrativo di cui trattasi», cui deve darsi un contenuto concreto attraverso criteri interpretativi in ogni singolo caso di applicazione, ma che al contempo concede una certa flessibilità nella valutazione della lesione della libertà.


12.11.2011   

IT

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C 331/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 14 settembre 2011 — SIA «Cido Grupa»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-471/11)

2011/C 331/24

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA «Cido Grupa»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 6, n. 3, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60 (1), recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia stata constatata, presso un operatore economico, un’eccedenza individuale di un prodotto che può essere designato come zucchero ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento, tale operatore è tenuto a pagare all’erario un importo, calcolato in base al quantitativo di zucchero bianco (codice di nomenclatura combinata 1701 99 10) corrispondente al contenuto di zucchero presente nel prodotto constatato presso l’operatore e non in base al quantitativo dello stesso prodotto constatato in suo possesso (per esempio, sciroppo di zucchero).

2)

Se nel calcolo di detto importo debba debbano essere inclusi i dazi all’importazione più elevati applicabili allo zucchero bianco invece di quelli applicabili al prodotto specifico constatato presso l’operatore.


(1)  GU L 9, pag. 8.


Tribunale

12.11.2011   

IT

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C 331/15


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — 3F/Commissione

(Causa T-30/03 RENV) (1)

(Aiuti di Stato - Aiuti fiscali concessi dalle autorità danesi - Marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Gravi difficoltà)

2011/C 331/25

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente P. Bentley, QC, e A. Worsøe, avvocato, successivamente P. Bentley e P. Torbøl, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e N. Khan, agenti)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e C. Vang, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2002, C(2002) 4370 def., di non sollevare obiezioni avverso le misure fiscali danesi applicabili ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea dinanzi alla Corte e al Tribunale.

3)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


12.11.2011   

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C 331/15


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio

(Causa T-199/04) (1)

(Dumping - Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan - Pregiudizio - Nesso di causalità)

2011/C 331/26

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (Karachi, Pakistan) [rappresentante: avv. L. Ruessmann, con domicilio eletto in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo)]

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (GU L 66, pag. 1), in quanto concerne la ricorrente

Dispositivo

1)

In quanto concerne la Gul Ahmed Textile Mills Ltd, il regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, è annullato.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da Gul Ahmed Textile Mills.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


12.11.2011   

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C 331/16


Sentenza del Tribunale 28 settembre 2011 — Grecia/Commissione

(Causa T-352/05) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo - Ortofrutticoli - Tabacco grezzo - Carne ovina e caprina - Mancato rispetto dei termini di pagamento - Proporzionalità - Maggiorazione del tasso di correzione forfetaria in casi di ripetuto inadempimento)

2011/C 331/27

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente G. Kanellopoulos e S. Charitaki, quindi I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Visaggio, agenti, assistiti da N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito delle misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo e nei settori ortofrutticolo, del tabacco greco e delle carni ovine e caprine

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


12.11.2011   

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C 331/16


Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Polonia/Commissione

(Causa T-4/06) (1)

(Agricoltura - Atto di adesione del 2003 - Regolamento (CE) n. 1260/2001 - Regolamento (CE) n. 1686/2005 - Regolamento (CE) n. 1193/2009 - Campagna di commercializzazione 2004/2005 - Contributo complementare - Fissazione di due coefficienti - Competenza - Base giuridica - Norma di autorizzazione - Obbligo di motivazione - Rispetto delle forme sostanziali)

2011/C 331/28

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente J. Pietras, poi E. Ośniecka-Tamecka, poi T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, B. Majczyna e P. Rosiak, e infine B. Majczyna, M. Szpunar e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Szmytkowska, C. Cattabriga e F. Erlbacher, poi A. Szmytkowska e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12), come modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, come modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


12.11.2011   

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C 331/16


Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Ryanair/Commissione

(Causa T-442/07) (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Settore aereo - Aiuti concessi dalle autorità italiane all’Alitalia, all’Air One e alla Meridiana - Ricorso per carenza - Mancata presa di posizione della Commissione - Obbligo di agire)

2011/C 331/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I. G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e E. Righini, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Air One SpA (Chieti) (rappresentanti: M. Merola, C. Satacroce et G. Belotti, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione in quanto essa si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione in ordine alle denunce della ricorrente riguardanti, da un lato, un aiuto asseritamente concesso dalla Repubblica italiana all’Alitalia, all’Air One e alla Meridiana e, dall’altro, una pretesa violazione del diritto della concorrenza

Dispositivo

1)

La Commissione delle Comunità europee è venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato CE avendo omesso di adottare una decisione in merito al trasferimento dei 100 dipendenti dell’Alitalia, denunciato nella lettera del 16 giugno 2006, inviatale dalla Ryanair Ltd, in merito all’indennizzo concesso a seguito degli attentati dell’11 settembre, denunciato nelle lettere del 3 novembre e 13 dicembre 2005, inviatele dalla Ryanair, e in merito alle riduzioni di diritti aeroportuali nei cosiddetti aeroporti «hub» di cui avrebbe beneficiato in particolare l’Alitalia, denunciate nelle citate lettere del 3 novembre e 13 dicembre 2005.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna delle parti, compresa l’Air One SpA, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


12.11.2011   

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C 331/17


Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — adidas/UAMI — Patrick Holding (Raffigurazione di una scarpa con due strisce)

(Causa T-479/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una scarpa con due strisce sul lato - Marchio nazionale anteriore raffigurante una scarpa con tre strisce sul lato - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di giustificazione del diritto anteriore - Difetto di traduzione di elementi essenziali che giustificano la registrazione del marchio anteriore - Regola 16, n. 3, regola 17, n. 2, e regola 20, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95)

2011/C 331/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e I. Fowler, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti J. Løje e T. Meedom)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 27 agosto 2008 (procedimento R 849/2007-2), relativa a un procedimento d’opposizione tra l’adidas AG e la Patrick Holding ApS

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ adidas AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


12.11.2011   

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C 331/17


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — Perusahaan Otomobil Nasional/UAMI Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

(Causa T-581/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PM PROTON MOTOR - Marchi nazionali, Benelux e comunitari denominativi e figurativi anteriori PROTON - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Mancanza di somiglianza dei prodotti e servizi - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009))

2011/C 331/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd (Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malesia) (rappresentanti: avv.ti J. Blind, C. Kleiner e S. Ziegler)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Proton Motor Fuel Cell GmbH (Puchheim, Germania) (rappresentante: avv. C. Sedlmeir)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 9 ottobre 2008 (procedimento R 1675/2007-1), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd e la Proton Motor Fuel Cell GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd è condannata alle spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


12.11.2011   

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C 331/18


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — El Jirari Bouzekri/UAMI — Nike International (NC NICKOL)

(Causa T-207/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo NC NICKOL - Marchio comunitario figurativo anteriore NIKE - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94)

2011/C 331/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mustapha El Jirari Bouzekri (Malaga, Spagna) (rappresentante: avv. E. Ragot)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 febbraio 2009 (procedimento R 554/2008-2), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Nike International Ltd ed il sig. Mustapha El Jirari Bouzekri

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 febbraio 2009 (procedimento R 554/2008-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Mustapha El Jirari Bouzekri. La Nike International Ltd sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


12.11.2011   

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C 331/18


Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — New Yorker SHK Jeans/UAMI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE)

(Causa T-415/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FISHBONE - Marchio nazionale figurativo anteriore FISHBONE BEACHWEAR - Impedimento relativo alla registrazione - Diniego parziale di registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Presa in considerazione di prove aggiuntive - Motivazione - Prova dell’uso effettivo - Rischio di confusione - Art. 42, nn. 2 e 3, e art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 22, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Art. 75 del regolamento n. 207/2009 - Art. 15, n. 1, primo comma, e secondo comma, lett. a), e art. 42, nn. 2, 3 e 5, del regolamento n. 207/2009 - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009)

2011/C 331/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH (Kiel, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. Spitz, A. Gaul, T. Golda e S. Kirschstein-Freund)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vallis K. — Vallis A. & Co. OE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Kilimiri, V. von Bomhard, A.W. Renck, avvocati, e H.J. O’Neill, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 luglio 2009 (procedimento R 1051/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Vallis K. — Vallis A. & Co. OE e la New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


12.11.2011   

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C 331/19


Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/UAMI — Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

(Causa T-107/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo NATURAVIVA - Marchio comunitario denominativo anteriore VIVA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di somiglianza dei segni)

2011/C 331/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Natura Cosméticos, SA (San Paolo, Brasile) (rappresentante: avv. C. Bercial Arias)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 novembre 2009 (procedimento R 1558/2008-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH e la Natura Cosméticos, SA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


12.11.2011   

IT

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C 331/19


Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)

(Causa T-150/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LOOPIA - Marchi comunitari denominativi anteriori LOOP e LOOPY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8 n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 331/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Loopia AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: avv.ti P. Håkon-Schmidt e N. Ringen)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 gennaio 2010 (procedimento R 1812/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG e la Loopia AB

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 gennaio 2010 (procedimento R 1812/2008-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG.

3)

L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla Telefónica O2 Germany ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’UAMI.

4)

La Loopia AB sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


12.11.2011   

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C 331/19


Sentenza del Tribunale 28 settembre 2011 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)

(Causa T-356/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VICTORY RED - Marchi, internazionale e nazionale, denominativi anteriori Victory - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 331/36

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Deichmann SE (Essen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 maggio 2010 (procedimento R 1309/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deichmann SE e la Nike International Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nike International Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


12.11.2011   

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C 331/20


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — Brighton Collectibles/UAMI — Felmar (BRIGHTON)

(Causa T-403/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BRIGHTON - Marchi nazionali denominativi e figurativi BRIGHTON e altri segni anteriori BRIGHTON - Impedimenti relativi alla registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009)

2011/C 331/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Brighton Collectibles, Inc. (Dover, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Delorey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Felmar (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. D. Monégier du Sorbier)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2010 (procedimento R 408/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Brighton Collectibles, Inc. e la Felmar.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Brighton Collectibles, Inc. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

La Felmar sopporterà le proprie spese


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


12.11.2011   

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C 331/20


Ordinanza del Tribunale 13 settembre 2011 — CEVA/Commissione

(Causa T-224/09) (1)

(Ricorso di annullamento - Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” - Progetto Protop - Convenzione di sovvenzione - Domanda di rimborso degli acconti versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca - Subappalto - Lettera di sollecito - Atto non impugnabile - Irricevibilità)

2011/C 331/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: avv. J.-M. Peyrical)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Joris, agente, assistito dall’avv. E. Bouttier)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera di sollecito della Commissione del 6 aprile 2009, con la quale quest’ultima invita il ricorrente a rimborsarle l’importo degli acconti da essa versatigli in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per la realizzazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile»

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


12.11.2011   

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C 331/20


Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Regione Puglia/Commissione

(Causa T-84/10) (1)

(Ricorso di annullamento - FESR - Decisione di riduzione del contributo finanziario - Ente regionale - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità)

2011/C 331/39

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (Bari) (rappresentanti: avv.ti F. Brunelli e A. Aloia)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C(2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell’obiettivo n. 1.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché irricevibile.

2)

La Regione Puglia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento cautelare.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


12.11.2011   

IT

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C 331/21


Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Regione Puglia/Commissione

(Causa T-223/10) (1)

(FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Revoca della nota di addebito impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a provvedere)

2011/C 331/40

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (Bari) (rappresentanti: avv.ti F. Brunelli e A. Aloia)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito n. 3241001630 del 26 febbraio 2010, attinente alla decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C(2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell’obiettivo n. 1.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento e la Regione Puglia sopporterà le spese relative al procedimento cautelare.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


12.11.2011   

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C 331/21


Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Italia/Commissione

(Causa T-239/10) (1)

(FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Revoca della nota di addebito impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a provvedere)

2011/C 331/41

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito n. 3241001630 del 26 febbraio 2010, attinente alla decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C(2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell’obiettivo n. 1.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


12.11.2011   

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C 331/21


Ordinanza del Tribunale 13 settembre 2011 — ara/UAMI — Allrounder (A)

(Causa T-397/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Inosservanza del termine per il deposito dei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Decisione della commissione di ricorso che respinge una richiesta di restitutio in integrum - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2011/C 331/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ara AG (Langenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Allrounder SARL (Sarrebourg, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 giugno 2010 (procedimento R 1543/2009-1), relativa alla richiesta di restitutio in integrum proposta dalla ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente infondato in diritto.

2)

L’ara AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


12.11.2011   

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C 331/22


Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2011 — Biodes/UAMI — Manasul Internacional (BIESUL)

(Causa T-597/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Revoca della decisione della commissione di ricorso - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire)

2011/C 331/43

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Biodes, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Manresa Medina)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Manasul Internacional, SL

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 settembre 2010, procedimento R 1519/2009-1, relativa ad un procedimento di opposizione fra la Manasul Internacional, SL e la Biodes, SL

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

L’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


12.11.2011   

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C 331/22


Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2011 — Biodes/UAMI — Manasul Internacional (LINEASUL)

(Causa T-598/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Revoca della decisione della commissione di ricorso - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire)

2011/C 331/44

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Biodes, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Manresa Medina)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Manasul Internacional, SL (Ponferrada, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 settembre 2010, procedimento R 1520/2009-1, relativa ad un procedimento di opposizione fra la Manasul Internacional, SL e la Biodes, SL

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

L’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


12.11.2011   

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C 331/22


Ricorso proposto il 23 giugno 2011 — Bulgaria/Commissione

(Causa T-335/11)

2011/C 331/45

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: Tsvetko Ivanov ed Elina Petranova)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 2517

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 2517 (1), nella parte in cui concerne la Repubblica di Bulgaria;

ridurre al 5 % la correzione del 10 % relativa alle spese sostenute in forza del regime di pagamento unico per superficie nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e la correzione del 10 % nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, asse 2 («Miglioramento dell’ambiente e delle zone rurali») del programma per lo sviluppo rurale;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)   Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005  (2)

La Repubblica di Bulgaria sostiene, in primo luogo, che la Commissione non ha dimostrato nessuna violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica di Bulgaria. Nella decisione controversa la Commissione ha proposto correzioni del 10 % in relazione alle spese sostenute in forza del regime concernente il pagamento unico per superficie e alle spese dell’asse 2 (Miglioramento dell’ambiente e delle zone rurali) del programma per lo sviluppo rurale, a causa di carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, che si manifestano nell’incapacità di esercitare un controllo chiave, incapacità che indica lacune gravi nel sistema di controllo che, a loro volta, comportano un alto rischio di perdite significative per il fondo. E’ stata proposta anche una correzione del 5 % per i pagamenti diretti complementari proprio in ragione di tale carenza nel funzionamento del SIPA-SIG. La ricorrente presenta una serie di fatti e dati in ordine ai controlli incrociati e ai controlli in loco effettuati dalle autorità, che secondo la stessa smentiscono le affermazioni della Commissione.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che, nel calcolo degli importi esclusi dal finanziamento, la Commissione non ha correttamente valutato il tipo e la gravità della violazione della normativa applicabile. In tale contesto essa sostiene che il controllo chiave è stato effettuato in maniera anche più ampia e completa di quanto richiesto dalla normativa pertinente e che la conclusione della Commissione, secondo cui tale controllo non sarebbe avvenuto, non rispecchia lo stato reale del sistema dei controlli nella Repubblica di Bulgaria.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il rischio di un pregiudizio al bilancio dell’Unione non è stato correttamente valutato. Secondo la sua tesi, la Commissione sarebbe incorsa in errore per quanto concerne le conseguenze finanziarie della violazione del diritto dell’Unione. In proposito essa richiama la relazione finale dell’organo di conciliazione nel caso 10/BG7442, in cui si afferma espressamente che le autorità bulgare hanno esercitato controlli in loco al 100 % sui pascoli permanenti.

2)   Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Secondo la ricorrente, la correzione finanziaria deve avvenire proporzionalmente alle irregolarità riscontrate e al rischio per il bilancio dell’Unione, sulla base dell’art. 31, n. 1, del regolamento n. 1290/2005 e dei requisiti posti dal Tribunale, secondo cui l’ammontare della correzione dev’essere chiaramente collegato alla probabile perdita per l’Unione. Le correzioni disposte nel caso di specie hanno ecceduto quanto necessario e adeguato per il raggiungimento degli obiettivi della procedura di liquidazione dei conti, e dovrebbero quindi essere diminuite.

3)   Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza giuridica

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio della certezza giuridica, in quanto non ha tenuto conto delle linee guida da essa stessa elaborate nel documento n. VI/5330/97 (3). Alla luce del fatto che le autorità bulgare hanno effettuato un controllo chiave, sulla base di tale documento la Commissione avrebbe dovuto fissare al 5 % e non al 10 % le correzioni per le spese sostenute in forza del regime concernente il pagamento unico per superficie e per le spese dell’asse 2 (“Miglioramento dell’ambiente e delle zone rurali”) del programma per lo sviluppo rurale.

Inoltre, le disposizioni su cui si fonda la Commissione per stabilire tre regole che, a suo parere, non sono state rispettate dalla Repubblica di Bulgaria, impongono agli Stati membri alcuni obblighi che non corrispondono però alle regole contenute nella comunicazione formale. Non solo due delle tre regole non sarebbero, secondo la ricorrente, espressamente previste dalla normativa pertinente, ma non sarebbero presenti nemmeno criteri chiari di valutazione per la loro applicazione. Per quanto riguarda la terza regola, mancherebbero criteri chiari di valutazione per la sua applicazione. La Repubblica di Bulgaria sostiene di avere soddisfatto i requisiti di cui all’art. 26 del regolamento n. 796/2004 (4).

4)   Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 296, n. 2, TFUE

Con la decisione impugnata sono state escluse dal finanziamento da parte dell’Unione europea spese della Repubblica di Bulgaria per un ammontare di EUR 24 543 106,87. A fronte delle ripercussioni negative della decisione nei confronti dello Stato, la repubblica di Bulgaria ha un notevole interesse a ottenere dalla Commissione spiegazioni debitamente motivate in ordine ai motivi della fissazione delle correzioni finanziarie. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha illustrato in maniera sufficiente e univoca la motivazione della fissazione delle correzioni ed è quindi venuta meno all’obbligo di motivazione della decisione impugnata nei confronti della Repubblica di Bulgaria.


(1)  GU L 102 del 16.4.2011, pag. 33.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(3)  Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).


12.11.2011   

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C 331/24


Ricorso proposto il 19 agosto 2011 — Scandic Distilleries/UAMI — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

(Causa T-460/11)

2011/C 331/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Scandic Distilleries SA (Bihor, Romania) (rappresentante: Á. László, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG (Bad Reichenhall, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 maggio 2011, pratica R 1962/2010-2 e convertire in marchio comunitario la registrazione della domanda di marchio con riferimento a tutti i beni e servizi in esame;

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBRUGEN» per beni e servizi delle classi 32 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 8359663

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: l’altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario registrato denominativo n. 1234061 «Bürgerbräu» per beni e servizi delle classi 21, 32 e 42

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso si è erroneamente pronunciata per la sussistenza del rischio di confusione.


12.11.2011   

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C 331/24


Ricorso proposto il 23 agosto 2011 — Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Commissione

(Causa T-466/11)

2011/C 331/47

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: 1) Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, Skaramanka, Grecia), 2) 2. Hoern Beteilingungs GmbH (Kiel, Germania) (rappresentanti: K. Chrysogonos e A. Mitsis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 1o dicembre 2010 C(2010) 8274 def., relativa all’aiuto di Stato CR 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005), la quale costituisce una misura di applicazione della decisione 2 luglio 2008, C(2008) 3118 (GU L 225 del 27 agosto 2009, pag. 104) sul recupero degli aiuti di Stato (decisione di recupero), come integrata, dettagliata e precisata dai documenti ed altri elementi del fascicolo;

condannare la Commissione alle spese giudiziarie sostenute dalle ricorrenti;

in subordine, interpretare, in maniera vincolante erga omnes e in particolare nei confronti della Commissione, la decisione 1o dicembre 2010, C(2010) 8274 def., come integrata dai documenti ed altri elementi del fascicolo, nel senso più precisamente definito nel ricorso, in modo che sia compatibile: con l’art. 17 della decisione di recupero, sulla quale si fonda la decisione impugnata; con l’art. 346 TFUE, in applicazione del quale essa è stata emessa; con i principi di certezza e sicurezza del diritto nonché con i diritti di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libertà d'impresa e di proprietà, principi violati dalla corrente interpretazione ed applicazione della decisione impugnata da parte della Commissione e delle autorità elleniche.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere quattro motivi.

Col primo motivo di annullamento, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’art. 17 della decisione di recupero, nella misura in cui la decisione impugnata incide sulle attività militari della Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, in prosieguo: la «HSY»), in quanto impone alla HSY di alienare il complesso dei suoi elementi patrimoniali che non sono attualmente indispensabili in maniera assoluta, ma che tuttavia sono in parte necessari o relativamente necessari o possono divenire assolutamente necessari in futuro per le attività militari della HSY.

Col secondo motivo di annullamento, le ricorrenti considerano che la decisione impugnata viene interpretata, sulla base di un’applicazione erronea dell’art. 346 TFUE, nel senso che le attività militari della HSY, consistono solo negli ordini correnti della Marina Militare ellenica e non nelle singole attività non commerciali, come le future commesse della Marina Militare o delle forze armate greche o straniere o ogni altra attività di fabbricazione, fornitura o riparazione del materiale di difesa.

Col terzo motivo di annullamento, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata, violando i principi di certezza e sicurezza del diritto, contiene incertezze sostanziali quanto all’ambito di applicazione della stessa ratione personae, ratione temporis e ratione materiae, mentre in parallelo offre un amplissimo margine discrezionale agli organi incaricati della sua applicazione, così da essere interpretata nel senso di imporre obblighi e divieti non previsti nella decisione di recupero, o alle persone non obbligate, o indeterminati e inapplicabili, ovvero oltrepassando la misura ragionevole imposta dalla salvaguardia di diritti e delle libertà fondamentali. Inoltre le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata, in violazione dei principi di certezza e sicurezza del diritto, è in parte inapplicabile, giacché esige misure per le quali ricorre una parziale o totale impossibilità giuridica e/o pratica di applicazione, mentre anche il termine semestrale richiesto per la sua attuazione era sin dall’inizio inattuabile ed irrealistico.

Col quarto motivo di annullamento, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata impone obblighi e divieti alla HSY ed ai suoi azionisti in un modo che lede i loro diritti fondamentali di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libertà d'impresa e di proprietà, in parte senza che sussista un fondamento giuridico nonché, comunque, andando oltre quanto necessario ai fini della misura di recupero.


12.11.2011   

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C 331/25


Ricorso proposto il 5 settembre 2011 — Sepro Europe/Commissione

(Causa T-483/11)

2011/C 331/48

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Regno Unito) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione 2011/328/UE (1);

condannare la convenuta alle spese; e

adottare gli ulteriori provvedimenti del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Con il primo motivo, essa asserisce che la convenuta sarebbe incorsa in manifesti errori di valutazione, in quanto la giustificazione da essa emessa con riguardo alla decisione della Commissione 2011/328/UE, in base alle preoccupazioni fatte valere e relative a i) esposizione dei lavoratori e ii) esposizione ambientale, avrebbe costituito errore di diritto.

2)

Con il secondo motivo, essa asserisce che la convenuta avrebbe violato il corretto svolgersi del procedimento ed i diritti della difesa, nonché il principio di buona amministrazione, avendo erroneamente preso in considerazione il problema fatto valere riguardante il rapporto tra isomeri, che è stato individuato come problema critico per la prima volta allo stadio del riesame, in una fase del procedimento molto avanzata. Ne è conseguito che alla ricorrente non è stata data l’opportunità di rispondere agli argomenti specifici che avevano condotto alla decisione di non inclusione. Per di più, la convenuta è venuta meno all’obbligo di prendere in considerazione la proposta di modifica della ricorrente.

3)

Con il terzo motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione 2011/328/UE è illegittima perché sproporzionata. Anche qualora si ammettesse che vi fossero preoccupazioni che meritano maggiore attenzione, il provvedimento di cui trattasi è sproporzionato per il modo in cui affronta i problemi dell’asserita esposizione del lavoratore e dell’esposizione ambientale.

4)

Con il quarto motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione 2011/328/UE è illegittima perché motivata in modo inadeguato, essendo la convenuta venuta meno all’obbligo di fornire la prova o la motivazione idonea a giustificare il suo disaccordo con la modifica proposta dalla ricorrente, pregiudicando pertanto il calcolo dei livelli stimati di esposizione dei lavoratori, pur con l’uso di serre in vetro ad alta tecnologia.


(1)  Decisione di esecuzione della Commissione 1 giugno 2011, concernente la non iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (notificata come documento C(2011) 3733) (GU 2011 L 153, pag. 192).


12.11.2011   

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C 331/25


Ricorso proposto il 12 settembre 2011 — Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione

(Causa T-485/11)

2011/C 331/49

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Ackros Chemicals Ltd (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente o parzialmente la decisione della Commissione 30 giugno 2011, che modifica la decisione 11 novembre 2009, C(2009) 8682 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE (ora art. 101 TFUE) e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici) nella misura in cui è diretta alle ricorrenti;

in alternativa, ridurre la multa irrogata dall’art. 1, nn. 2), 4), 19) e 21) della decisione della Commissione 30 giugno 2011; nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Con il primo motivo, si asserisce che la convenuta avrebbe erroneamente ascritto una responsabilità solidale ed individuale alle ricorrenti e alle società del gruppo Elementis; essa avrebbe poi erroneamente applicato la nozione di responsabilità solidale ed individuale, considerando le ricorrenti responsabili per la quota della multa che incombeva alle società appartenenti al gruppo Elementis.

2)

Con il secondo motivo, si asserisce che la convenuta avrebbe erroneamente modificato la decisione del 2009 a sfavore delle ricorrenti (mentre era pendente un’azione di annullamento della decisione del 2009), in violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

3)

Con il terzo motivo, si asserisce che la convenuta avrebbe erroneamente modificato la decisione del 2009 senza adottare una nuova, supplementare, esposizione delle eccezioni, in tal modo violando i diritti della difesa delle ricorrenti e, in particolare, il diritto ad essere sentiti.


12.11.2011   

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Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Sarc/Commissione

(Causa T-488/11)

2011/C 331/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. H. Speyart)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 10 maggio 2011, C(2011) 642 def., adottata nel procedimento in materia di aiuti di Stato NN 68/2010, in cui essa dichiara che l’aiuto concesso non costituisce un aiuto di Stato; e

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che:

la Commissione non avrebbe avviato, pur essendovi tenuta, il procedimento di indagine formale ai sensi dell’art. 108, n. 2, TFUE.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che:

la Commissione, inoltre, non avrebbe tenuto sufficientemente conto della SARC nella propria valutazione preliminare.

3)

Terzo motivo, vertente sulla:

errata applicazione, da parte della Commissione, dell’art. 107, n. 1, TFUE.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che:

la Commissione non avrebbe ordinato alla autorità dei Paesi Bassi, pur essendovi tenuta, di presentare una valutazione, o di commissionare una valutazione indipendente.

5)

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che:

la Commissione non avrebbe motivato adeguatamente la propria decisione.


12.11.2011   

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Ricorso proposto il 15 settembre 2011 — Bena Properties/Consiglio

(Causa T-490/11)

2011/C 331/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bena Properties Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. E. Ruchat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui queste la riguardano, nonché le conseguenti decisioni di esecuzione 23 maggio 2011, 2011/302/PESC, e 23 giugno 2011, 2011/367/PESC, nella parte in cui riprendono il suo nome nell’elenco delle persone e delle entità indicate agli artt. 3 e 4 della decisione 9 maggio 2011, 2011/273/PESC;

annullare il regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nonché i conseguenti regolamenti di esecuzione 23 maggio 2011, n. 504 e rettifica (regolamento di rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011, pubblicato il 24 giugno 2011), nella parte in cui tali atti la riguardano;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-433/11, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011, pag. 14.


12.11.2011   

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C 331/27


Impugnazione proposta il 19 settembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 giugno 2011 causa F-14/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-491/11 P)

2011/C 331/52

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata.

In via principale, accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum di cui all’atto introduttivo della causa de qua.

Condannare la CE alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti e onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti.

In via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, affinché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, del 30 giugno 2011, che ha respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto un ricorso avente per oggetto la condanna della convenuta a risarcire al ricorrente il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale che avrebbe subito a causa della pretesa durata irragionevolmente lunga della procedura diretta al riconoscimento di un’invalidità permanente parziale.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto, anche per difetto di motivazione e violazione del dovere di congrua istruttoria, nell’escludere sempre e comunque, tout cour, il sorgere della responsabilità aquiliana da parte di un’istituzione dell’Unione europea in caso di violazione dell’obbligo, su di essa incombente, di motivare ogni sua decisione e nel dichiarare inconferente il motivo addotto dal ricorrente in tal senso.

2)

Secondo motivo, vertente sull’erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione della nozione di obbligo di motivazione.

3)

Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione anche per carenza di istruttoria, ed error in procedendo nell’aver omesso di dichiarare prodotto chiaramente extra dies, e pertanto irricevibile, il controricorso della convenuta.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 44 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ed altresì ablazione dei diritti in capo all’attore, al contraddittorio e alla difesa.

5)

Quinto motivo, vertente sull’erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione dell’articolo 94 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.


12.11.2011   

IT

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C 331/27


Ricorso proposto il 16 settembre 2011 — Missir Mamachi di Lusingano e.a./Commissione

(Causa T-494/11)

2011/C 331/53

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgio), Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin (Bruxelles, Belgio), Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shangai, Chine), Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (Bruxelles, Belgio), Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (Eredi di) (Rabat, Maroc) (rappresentanti: F. Di Gianni, R. Antonimi e G. Coppo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione al risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito in seguito all’assassinio di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e della di lui consorte Ariane Lagasse de Locht;

condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Col primo motivo di ricorso si richiede la condanna della Commissione al risarcimento del danno non patrimoniale ingiustamente subito dai ricorrenti in seguito all’assassinio di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, già funzionario della Commissione, e della di lui consorte Ariane Lagasse de Locht. I ricorrenti invocano a tal fine la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, per avere la Commissione negligentemente omesso di assicurarsi che l’appartamento messo a disposizione del funzionario assassinato e della sua famiglia fosse dotato delle appropriate ed effettive misure di sicurezza atte a garantire la loro incolumità. A supporto delle loro richieste, i ricorrenti invocano le conclusioni di cui alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 maggio 2011, nella causa F-50/2009.

In subordine i ricorrenti invocano, in ragione delle circostanze assolutamente eccezionali del caso, la responsabilità della Commissione per il danno causato da comportamento lecito.


12.11.2011   

IT

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C 331/28


Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Condé/Consiglio

(Causa T-210/10) (1)

2011/C 331/54

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


12.11.2011   

IT

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C 331/28


Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Camara/Consiglio

(Causa T-295/10) (1)

2011/C 331/55

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.