ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.324.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 324/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6243 — CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria) ( 1 ) |
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2011/C 324/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6261 — North Sea Group/Argos Groep/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 324/03 |
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2011/C 324/04 |
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2011/C 324/05 |
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2011/C 324/06 |
Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.525 — Telekomunikacja Polska |
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2011/C 324/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 324/08 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso COMP/M.6397 — G4S/ISS) ( 1 ) |
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2011/C 324/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6408 — EAH/Mitsubishi Electric/Mitsubishi/ETAM) ( 1 ) |
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2011/C 324/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione [Caso COMP/M.6405 — Banco Santander/Certain assets of RBS (Rainbow)] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6243 — CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 324/01
In data 4 novembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6243. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6261 — North Sea Group/Argos Groep/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 324/02
In data 27 settembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6261. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 novembre 2011
2011/C 324/03
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3788 |
JPY |
yen giapponesi |
107,51 |
DKK |
corone danesi |
7,4445 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85805 |
SEK |
corone svedesi |
9,0355 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2382 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7250 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,172 |
HUF |
fiorini ungheresi |
307,36 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7028 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3545 |
RON |
leu rumeni |
4,3565 |
TRY |
lire turche |
2,4494 |
AUD |
dollari australiani |
1,3339 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3974 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7134 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7351 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7523 |
KRW |
won sudcoreani |
1 539,12 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,8856 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,7506 |
HRK |
kuna croata |
7,4913 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 306,11 |
MYR |
ringgit malese |
4,3068 |
PHP |
peso filippino |
59,435 |
RUB |
rublo russo |
41,6468 |
THB |
baht thailandese |
42,315 |
BRL |
real brasiliano |
2,4048 |
MXN |
peso messicano |
18,4477 |
INR |
rupia indiana |
68,2230 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/3 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 10 giugno 2011, in relazione a un progetto di decisione sul caso COMP/39.525 (1) — Telekomunikacja Polska
Relatore: Belgio
2011/C 324/04
1. |
Il comitato consultivo concorda con la definizione data dalla Commissione europea del mercato del prodotto rilevante, che comprende:
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il mercato geografico rilevante corrisponde all'intero territorio della Polonia. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, almeno fra l'agosto 2005 e l'ottobre 2009, Telekomunikacja Polska ha detenuto una posizione dominante sul mercato. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che Telekomunikacja Polska ha abusato della sua posizione dominante sul mercato rilevante, rifiutando di fornire i propri prodotti all'ingrosso ad operatori alternativi. |
5. |
Il comitato consultivo concorda sul fatto che le pratiche abusive adottate da Telekomunikacja Polska possono essere pregiudizievoli al commercio tra Stati membri ai sensi dell'articolo 102 TFUE. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un'ammenda a Telekomunikacja Polska. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini del calcolo dell'ammenda, la durata dell'infrazione di Telekomunikacja Polska è stata di 4 anni e 2 mesi. |
8. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/4 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 20 giugno 2011, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.525 (2) — Telekomunikacja Polska
Relatore: Belgio
2011/C 324/05
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo di base dell'ammenda. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che non esiste alcuna circostanza attenuante o aggravante di cui tenere conto. |
3. |
La maggioranza del comitato consultivo concorda con la riduzione dell'ammenda, alla luce delle ammende pertinenti inflitte a TP dall'autorità di regolamentazione nazionale polacca. Una minoranza si astiene. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo definitivo dell'ammenda. |
5. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/5 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
COMP/39.525 — Telekomunikacja Polska
2011/C 324/06
CONTESTO
Il progetto di decisione concerne l'abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del TFUE da parte di Telekomunikacja Polska SA (in appresso «TP»), operatore storico nel settore delle telecomunicazioni, sui mercati dell'accesso Internet a banda larga all'ingrosso.
Il caso ha avuto origine da un'indagine avviata d'ufficio dalla Commissione. Il procedimento è stato avviato nell'aprile 2009 (2), a seguito di accertamenti effettuati nel settembre 2008 presso i locali di TP a Varsavia, Polonia.
PROCEDURA SCRITTA
Comunicazione degli addebiti
Una comunicazione degli addebiti è stata notificata a TP il 1o marzo 2010. In tale comunicazione la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'operatore storico del settore delle telecomunicazioni, in diverse fasi del processo, si è rifiutato di concedere agli operatori alternativi accesso ai suoi servizi di banda larga all'ingrosso dietro pagamento, compromettendo in tal modo la concorrenza e danneggiando i consumatori del mercato al dettaglio della banda larga in Polonia. L'infrazione si presume abbia avuto inizio il 3 agosto 2005, quando TP ha avviato le prime trattative per concludere contratti di accesso, ed era in corso al momento della notifica della comunicazione degli addebiti.
Accesso al fascicolo
TP ha avuto accesso al fascicolo di indagine mediante due DVD che le sono stati inviati l'8 marzo 2010.
TP non ha rivolto alcuna richiesta al consigliere-auditore in merito all'accesso al fascicolo.
Proroga del termine fissato per rispondere alla comunicazione degli addebiti
Per presentare le proprie osservazioni scritte, il destinatario della comunicazione degli addebiti disponeva originariamente di otto settimane a decorrere dal ricevimento del fascicolo della Commissione su DVD.
TP ha chiesto una proroga, che il consigliere-auditore ha concesso principalmente in considerazione del fatto che, parallelamente alla risposta alla comunicazione degli addebiti, TP stava preparando una proposta di impegni, d'accordo con la DG Concorrenza. Il termine è stato pertanto prorogato di quattro settimane, in linea con il termine per presentare proposte di impegni stabilito nel progetto di migliori pratiche (3). TP ha risposto entro questo termine.
PROCEDURA ORALE
Audizione
TP si è avvalsa del diritto di chiedere un'audizione. Per venire incontro alla richiesta di TP di attendere che tutti i suoi rappresentanti principali rientrassero dalle vacanze, l'audizione si è svolta più tardi rispetto al mese inizialmente previsto (luglio). L'audizione, durata l'intera giornata, si è svolta il 10 settembre 2010.
Due parti terze interessate hanno preso parte all'audizione: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji («KIGEIT»), la camera economica nazionale polacca dell'elettronica e delle telecomunicazioni, e Netia SA, un operatore alternativo. Su invito della Commissione ha inoltre partecipato all'audizione l'autorità nazionale di regolamentazione (UKE).
Durante l'audizione TP ha sostenuto, tra l'altro, di essere già stata oggetto di indagini e interventi di regolamentazione in Polonia per alcuni dei comportamenti ripresi dalla Commissione nel quadro delle norme di concorrenza dell'UE. Una decisione della Commissione violerebbe pertanto il diritto fondamentale di TP di non essere giudicata due volte (ne bis in idem). A norma dell'articolo 13 (4), il consigliere-auditore ha incluso nella sua relazione la dichiarazione di TP, dal momento che sembrava sufficientemente fondata. La dichiarazione è ora valutata nel progetto di decisione e sarà presa in considerazione per fissare l'importo dell'ammenda proposta.
TP ha inoltre dichiarato che la presunta infrazione è terminata dopo la firma dell'accordo tra TP e UKE il 22 ottobre 2009.
LETTERA DI ESPOSIZIONE DEI FATTI
A seguito dell'audizione, la Commissione ha intrapreso ulteriori accertamenti dei fatti per stabilire se l'infrazione fosse effettivamente terminata, come dichiarato da TP. L'esito di detti accertamenti è sintetizzato in una lettera di esposizione dei fatti datata 28 gennaio 2011. Su richiesta di TP, parzialmente accettata dal consigliere-auditore, il termine per la risposta, inizialmente fissato a quattro settimane, è stato prorogato di una settimana. TP ha risposto nei termini, il 7 marzo 2011.
IL PROGETTO DI DECISIONE
La principale modifica apportata alla comunicazione degli addebiti risiede nella durata dell'infrazione; ora la Commissione ritiene infatti che l'infrazione sia continuata almeno fino alla firma dell'accordo tra TP e UKE il 22 ottobre 2009, e non fino al 1o marzo 2010, data della notifica della comunicazione degli addebiti, e oltre.
Secondo il consigliere-auditore, il progetto di decisione concerne unicamente addebiti per i quali è stata accordata a TP la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.
Alla luce di quanto precede, il consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.
Bruxelles, 20 giugno 2011
Michael ALBERS
(1) A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).
(2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.
(3) Cfr. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/best_practice_articles.pdf
(4) Decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/7 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 22 giugno 2011
relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(Caso COMP/39.525 — Telekomunikacja Polska)
[notificata con il numero C(2011) 4378]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
2011/C 324/07
1. INTRODUZIONE
(1) |
Il 22 giugno 2011 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di Telekomunikacja Polska S.A. («TP»), una società di telecomunicazioni appartenente al gruppo Telekomunikacja Polska. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(2) |
Il 17 aprile 2009 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento in relazione al presente caso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Nel corso delle indagini la DG Concorrenza ha inviato diverse richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 a TP, agli operatori alternativi che hanno acquistato o erano interessati ad acquistare prodotti a banda larga all'ingrosso di TP per l’accesso a Internet e all’autorità di regolamentazione polacca nel settore delle telecomunicazioni (Ufficio per le comunicazioni elettroniche — UKE). |
(3) |
Il 26 febbraio 2010 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione in via preliminare ha ritenuto che TP detenesse una posizione dominante sui mercati rilevanti e che avesse abusato di tale posizione rifiutando di fornire i propri prodotti all'ingrosso di accesso a banda larga a internet a operatori alternativi, ostacolando in tal modo lo sviluppo della concorrenza sul mercato al dettaglio dei prodotti a banda larga in Polonia. Il 2 giugno 2010 TP ha risposto alla comunicazione degli addebiti. |
(4) |
In conformità all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, TP ha chiesto di essere sentita in merito agli addebiti sollevati dalla Commissione. Un'audizione si è svolta il 10 settembre 2010. |
(5) |
Il 28 gennaio 2011 la Commissione ha inviato a TP una lettera in cui attirava l’attenzione della società su una serie di prove specifiche concernenti gli addebiti della Commissione di cui essa avrebbe potuto servirsi in un’eventuale decisione finale («lettera di esposizione dei fatti»). Il 7 marzo 2011 TP ha presentato una risposta scritta alla lettera del 28 gennaio 2011 («risposta alla lettera di esposizione dei fatti»). |
(6) |
Il 9 marzo 2010 TP ha avuto accesso al fascicolo di indagine, a seguito della comunicazione degli addebiti. Inoltre, il 28 gennaio 2011 TP ha ottenuto l’accesso a tutti i nuovi documenti del fascicolo e alla lettera di esposizione dei fatti. |
(7) |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 10 giugno 2011 e il 20 giugno 2011. |
2.2. I mercati rilevanti
(8) |
La Commissione ha individuato, sulla base della sostituibilità della domanda e dell'offerta e delle pressioni concorrenziali, i tre seguenti mercati del prodotto rilevanti:
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(9) |
Il mercato geografico rilevante copre l’intero territorio della Polonia. |
2.3. Posizione dominante
(10) |
TP è l’unico fornitore all’ingrosso dell'accesso a banda larga e dell’accesso disaggregato alla rete a banda larga in Polonia. Pertanto, sui mercati all’ingrosso TP ha una quota di mercato pari al 100 %. |
(11) |
Nel periodo cui si riferisce la presente decisione, TP deteneva anche quote elevate di mercato nel mercato al dettaglio. In termini di entrate, le quote di mercato di TP erano tra il 57 % e il 46 %. In termini di numero di linee, le quote di mercato di TP erano tra il 58 % e il 40 %. Inoltre, la presenza sul mercato di PTK (una controllata di TP) consolida la posizione del gruppo di TP sul mercato al dettaglio. |
(12) |
Inoltre, esistono significativi ostacoli all'accesso o all'espansione nei mercati rilevanti, legati al fatto che la duplicazione della rete di TP non è economicamente redditizia. Altre barriere all'ingresso comprendono i costi degli investimenti e i costi irrecuperabili, la limitata differenziazione dei prodotti e dei prezzi e la mancanza di un potere contrattuale compensativo da parte dell'acquirente. Le consistenti barriere all'ingresso o all'espansione sono coerenti con la struttura di mercato osservata in cui ai concorrenti di TP viene lasciata una piccola quota di mercato che si eleva fino al 9 % (in termini di numero di linee) nel caso Netia, il maggior concorrente di TP per quanto riguarda DSL. |
2.4. Sintesi dell'infrazione
(13) |
La decisione stabilisce che TP ha abusato della sua posizione dominante sui mercati polacchi dell’accesso a banda larga rifiutandosi di concedere l’accesso alla propria rete e di fornire i propri prodotti per l’accesso a banda larga e per l’accesso disaggregato per la rete a banda larga all'ingrosso. L’infrazione ha avuto inizio il 3 agosto 2005, quando sono incominciati i primi negoziati per l’accesso ed è proseguita almeno fino al 22 ottobre 2009, data in cui, dopo l’avvio del procedimento della Commissione, è stato firmato un accordo tra TP e UKE e la situazione del mercato è notevolmente migliorata. |
(14) |
TP ha elaborato una strategia di mercato per limitare la concorrenza sui mercati in tutte le fasi del processo di accesso ai propri prodotti all’ingrosso. Vi sono diversi documenti interni di TP che dimostrano l’esistenza di questa strategia. |
(15) |
Le pratiche di TP hanno avuto un effetto cumulativo sugli operatori alternativi che si scontravano con ostacoli in ciascuna delle fasi di accesso ai prodotti all’ingrosso di TP. Le prove raccolte dimostrano che TP:
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2.4.1. Le condizioni irragionevoli
(16) |
I contratti standard di TP che servivano come base per le trattative relative all'accesso a banda larga all'ingrosso e all’accesso disaggregato per la rete a banda larga all’ingrosso contenevano disposizioni che, oltre ad essere svantaggiose per gli operatori alternativi, non soddisfacevano neanche i requisiti minimi stabiliti nelle offerte di riferimento pertinenti imposte dall’UKE. Nonostante una serie di revisioni dei progetti di contratti standard di TP, le proposte successive di TP continuavano a non soddisfare i requisiti minimi delle offerte di riferimento. Il fatto che gli operatori alternativi disponessero di un potere contrattuale molto limitato nei confronti di TP ha aggravato la loro situazione. Gli operatori alternativi sono stati costretti ad accettare le proposte di TP o ad abbandonare i negoziati. Pertanto, l’UKE è dovuta intervenire su base regolare per imporre a TP decisioni che eliminassero le clausole contrattuali sfavorevoli. |
2.4.2. Tattiche dilatorie nelle diverse fasi del processo di negoziazione
(17) |
TP è ricorsa a diverse tattiche dilatorie nel corso nel processo di negoziazione dell’accesso che hanno portato nel 70 % dei casi a trattative molto lunghe. Tali dilazioni includevano almeno i seguenti elementi:
|
(18) |
Ai problemi che gli operatori alternativi incontravano nelle diverse fasi di negoziazione, si aggiunge il fatto che TP non rispondeva alle loro proposte durante le trattative cercando invece di imporre le proprie idee. La decisione dimostra che i margini di trattativa erano limitati. In una serie di casi, gli operatori alternativi hanno dovuto accettare le proposte di TP, rinviare il caso all’UKE o abbandonare l’idea di fornire servizi a banda larga al dettaglio. |
2.4.3. Accesso limitato alla rete di TP
(19) |
TP ha anche frapposto ostacoli agli operatori alternativi nella fase di accesso alla rete di TP per quanto riguarda l'accesso a banda larga all'ingrosso e accesso disaggregato all’ingrosso. In particolare, TP ha rifiutato un gran numero di ordini per motivi formali o tecnici. I rifiuti sono stati principalmente di due tipi: i) rifiuti sulla base di requisiti formali inutili imposti da TP per completare gli ordini e ii) rifiuti ingiustificati cui si aggiungeva la mancanza di soluzioni alternative, almeno fino al 2007. |
(20) |
Inoltre, TP ha proposto delle stime di costi esagerate per la condivisione delle postazioni per l’accesso disaggregato che hanno spesso fatto sì che un’elevata percentuale di postazioni non fosse accessibile agli operatori alternativi nonostante i risultati positivi delle verifiche tecniche. Inoltre, TP ha ritardato l’esecuzione degli ordini ed ha effettuato alcuni lavori di condivisione della postazione in ritardo. |
(21) |
Nella decisione viene dimostrato che TP applicava migliori condizioni alla sua controllata PTK con cui aveva intessuto rapporti di stretta collaborazione. |
2.4.4. Accesso limitato alle linee di abbonati
(22) |
TP ha inoltre ostacolato l’accesso degli operatori alternativi agli abbonati, segnatamente respingendo un gran numero di ordini degli operatori alternativi sulla base di motivazioni tecniche e formali. Solo PTK, la controllata di TP, ha goduto di un tasso di rifiuti più basso. I rifiuti sono stati principalmente determinati da due fattori: i) l’uso di dati non aggiornati di TP per verificare gli ordini degli operatori alternativi e ii) il meccanismo di verifica difettoso utilizzato da TP. |
(23) |
Inoltre, gli operatori alternativi hanno dovuto far fronte al problema della disponibilità limitata delle linee di abbonati dovuta alla mancata fornitura di servizi di accesso a banda larga sulle linee WLR (Wholesale Line Rental) e a ritardi nella riparazione di linee difettose. In pratica, TP ha impedito agli operatori alternativi di far passare i loro clienti dalla banda stretta alla banda larga limitando così le loro capacità di espansione e di crescita sul mercato della banda larga al dettaglio. |
(24) |
Infine, TP ha ritardato in maniera significativa l’esecuzione degli ordini degli operatori alternativi per le linee di abbonati. Tali ritardi sono stati provocati principalmente dall’assenza di risorse dedicate ai servizi regolamentati da parte di TP, dalla mancanza di esperienza, dalla mancanza di una chiara interpretazione del modo in cui il processo deve essere eseguito, da una divisione poco chiara delle competenze tra le unità interne di TP e da un supporto IT insufficiente. I ritardi nell’esecuzione degli ordini si sono verificati nel periodo fino alla fine del 2007, nel caso degli ordini relativi all’accesso a banda larga, e fino al primo trimestre del 2008 per quanto riguarda l’accesso disaggregato alla rete locale. |
2.4.5. Rifiuto di fornire, in maniera affidabile e precisa, le informazioni generali di cui avevano bisogno gli operatori alternativi
(25) |
TP non ha fornito agli operatori alternativi informazioni generali affidabili, cosa che era invece necessaria per permettere loro di prendere decisioni valide in merito all'accesso ai prodotti all’ingrosso a banda larga di TP in specifiche località o ha fornito informazioni imprecise. Gli operatori alternativi si sono trovati a dover affrontare i seguenti ostacoli frapposti da TP:
|
(26) |
Tali ostacoli frapposti da TP rientrano nella strategia dell’operatore storico per bloccare l’accesso degli operatori alternativi alle informazioni. L’incompletezza e l’inaffidabilità delle informazioni generali fornite da TP ha determinato un aumento dei costi per gli operatori alternativi e un’incapacità da parte loro di attuare il loro piano d’impresa. |
(27) |
Inoltre, la decisione precisa che TP ha fornito a PTK canali supplementari di informazione che non erano accessibili agli altri operatori alternativi. In questo modo, il processo per ottenere informazioni generali era più rapido ed economico per PTK, ed ha portato, per esempio, ad un numero ridotto di ordini rifiutati. Ciò dimostra anche che TP avrebbe potuto migliorare la qualità delle informazioni generali e i canali di informazioni e che lo ha fatto nei confronti della sua controllata PTK, ma non nei confronti degli operatori alternativi. |
2.5. Probabili ripercussioni sulla concorrenza e i consumatori
(28) |
La decisione dimostra che il comportamento scorretto di TP nel mercato all’ingrosso era tale da determinare restrizioni della concorrenza sul mercato al dettaglio. Vi sono prove empiriche del fatto che il rifiuto a fornire di TP portava con ogni probabilità a limitare il tasso di ingresso e di espansione dei concorrenti sul mercato al dettaglio per i servizi DSL e che TP resta il maggior fornitore di DSL sul mercato al dettaglio. La quantità limitata di accesso disaggregato alla rete locale è un indicatore rivelatore dell’effetto probabile del rifiuto da parte di TP di fornire l’accesso ai propri prodotti all’ingresso: un ritardo nello sviluppo della concorrenza e quindi nello sviluppo di infrastrutture alternative. |
(29) |
La decisione dimostra, inoltre, che il rifiuto di TP poteva avere ripercussioni negative per gli utilizzatori finali come testimoniano la scarsa penetrazione della banda larga, i prezzi elevati per la banda larga e velocità di connessione a banda larga mediamente basse. Nel gennaio 2010, il tasso di penetrazione della banda larga in Polonia era soltanto del 13,5 %, una delle più basse in Europa e significativamente inferiore alla media UE del 24,88 %. |
2.6. Assenza di giustificazioni oggettive ed incrementi di efficienza
(30) |
TP ha negato l’esistenza dell’abuso. Ha ammesso alcune difficoltà nella fornitura dell’accesso ai propri prodotti a banda larga all’ingrosso, in particolare nel 2006 e 2007, ma ha affermato che esse potevano essere spiegate con gli sforzi tecnici che TP aveva dovuto prodigare in tempi molto brevi per adeguarsi al nuovo contesto normativo. Ha inoltre sostenuto di aver dovuto gestire contemporaneamente diversi progetti relativi a vari servizi all'ingrosso e di aver avuto difficoltà a sviluppare sistemi IT adeguati e a trovare le risorse umane per svolgere determinati compiti. |
(31) |
La decisione spiega perché le argomentazioni di TP non sono accettabili. Il fascicolo comprende prove consistenti di pratiche intese ad escludere i concorrenti di TP. Diversi documenti interni TP relativi allo stesso periodo confermano la strategia dell’impresa destinata ad impedire l’accesso alla propria rete da parte degli operatori alternativi. L’operatore storico ha avuto molto tempo per preparare le proprie risorse e sistemi IT interni ai futuri obblighi di accesso (imposti nel 2005 per quanto riguarda l’accesso disaggregato alla rete locale e nel 2006 in relazione all'accesso a banda larga). TP era al corrente di tali obblighi almeno dal 2003 quando la legge polacca sulle telecomunicazioni ha individuato TP come un operatore con rilevante potere di mercato. La firma dell’accordo con UKE nell’ottobre 2009 e il miglioramento del trattamento degli operatori alternativi che ne è conseguito dimostrano che TP avrebbe potuto applicare condizioni efficaci per l’accesso in precedenza. |
2.7. Calcolo della sanzione da irrogare
(32) |
La sanzione è stata stabilita sulla base del valore medio delle vendite effettuate da TP negli anni tra il 2005 e il 2009, periodo nel quale è stata commessa, direttamente o indirettamente, l’infrazione. In questo caso, la Commissione ha ritenuto che sia il valore delle vendite all’ingrosso che quello delle vendite al dettaglio si riferissero direttamente all’infrazione. |
(33) |
La Commissione ha tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione. La Commissione ha tenuto conto del fatto che, tra l’altro, il rifiuto di fornitura era già stato condannato dalla Commissione e dai tribunali europei, che i mercati rilevanti sono di notevole importanza economica, che gli operatori alternativi dipendono dall’infrastruttura di TP e che quest’ultima era consapevole dell’illegalità della propria condotta. Non sono state individuate circostanze attenuanti né aggravanti. |
3. PARTE OPERATIVA DELLA DECISIONE
(34) |
La decisione stabilisce che TP ha commesso un’infrazione unica e continuativa all’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal 3 agosto 2005 fino ad almeno il 22 ottobre 2009 rifiutando l’accesso ai propri prodotti a banda larga all’ingrosso. |
(35) |
Una sanzione di 127 554 194 EUR viene imposta a TP per tale infrazione. |
(36) |
A TP viene ingiunto di porre immediatamente fine alle infrazioni, nei limiti in cui non lo avesse già fatto, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/11 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso COMP/M.6397 — G4S/ISS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 324/08
[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]
In data 27 ottobre 2011 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione tra G4S e ISS. In data 2 novembre 2011 la parte notificante ha informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6408 — EAH/Mitsubishi Electric/Mitsubishi/ETAM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 324/09
1. |
In data 31 ottobre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ETA Ascon Holding LLC («EAH», Emirati arabi uniti), Mitsubishi Electric Corporation («Mitsubishi Electric», Giappone) e Mitsubishi Corporation («Mitsubishi», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di ETA Melco Elevator Company LLC («ETAM», Emirati arabi uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6408 — EAH/Mitsubishi Electric/Mitsubishi/ETAM, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
9.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
[Caso COMP/M.6405 — Banco Santander/Certain assets of RBS (Rainbow)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 324/10
1. |
In data 21 ottobre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Banco Santander SA («Banco Santander», Spagna) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parte dell'impresa The Royal Bank of Scotland Group («Rainbow», Regno Unito) mediante acquisto di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6405 — Banco Santander/Certain assets of RBS (Rainbow), al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).