ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.310.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
22 ottobre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Commissione europea

2011/C 310/01

Raccomandazione della Commissione, del 21 ottobre 2011, sull’iniziativa di programmazione congiunta della ricerca Collegare le conoscenze sul clima per l’Europa

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 310/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6392 — GORES/MEXX) ( 1 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 310/03

Atto del Consiglio, del 20 ottobre 2011, relativo alla nomina di un vicedirettore di Europol

5

2011/C 310/04

Avviso all'attenzione di Abdollahi Hamed (alias Mustafa Abdullahi), Arbabsiar Manssor (alias Mansour Arbabsiar), Shahlai Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), Shakuri Ali Gholam e Soleimani Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [vedasi l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1063/2011 del Consiglio, del 21 ottobre 2011,]

6

 

Commissione europea

2011/C 310/05

Tassi di cambio dell'euro

8

 

Corte dei conti

2011/C 310/06

Relazione speciale n. 9/2011 I progetti di e-Government sovvenzionati dal FESR sono stati efficaci?

9

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 310/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

10

2011/C 310/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2011/C 310/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

2011/C 310/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

13

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 310/11

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

14

2011/C 310/12

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Commissione europea

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/1


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2011

sull’iniziativa di programmazione congiunta della ricerca «Collegare le conoscenze sul clima per l’Europa»

2011/C 310/01

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 181,

considerando quanto segue:

(1)

I cambiamenti climatici costituiscono una delle grandi sfide del nostro tempo: l’accordo di Copenaghen (1) ha riconosciuto l’obiettivo dei 2 °C e ha sottolineato la necessità di ridurre fortemente le emissioni globali di gas a effetto serra, prevedendo azioni volte a ridurre al minimo gli impatti dei cambiamenti climatici.

(2)

La futura quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), che dovrebbe essere pubblicata nel 2014, prevede di elaborare e valutare nuovi risultati scientifici per costituire una solida base scientifica per l’adozione di decisioni, ponendo l’accento sulle future proiezioni climatiche, gli aspetti regionali dei cambiamenti climatici e del relativo impatto, la valutazione delle varie modalità di attenuazione dei cambiamenti climatici e il ruolo di ciascun settore, ad esempio energia, trasporti, agricoltura e industria.

(3)

La strategia Europa 2020 evidenzia la necessità di raggiungere gli obiettivi sulle emissioni già fissati a livello UE e sottolinea la necessità di rafforzare la capacità di adattamento delle nostre economie ai rischi climatici, così come la nostra capacità di prevenzione e di risposta alle catastrofi.

(4)

La ricerca e l’innovazione sono al centro degli obiettivi politici di cui sopra. In particolare, c’è bisogno di migliori proiezioni climatiche per far fronte all’eventualità di future modifiche della frequenza e dell’intensità di eventi estremi. La ricerca è inoltre necessaria per valutare la fattibilità, le implicazioni e l’attuazione degli obiettivi globali in Europa e negli altri paesi, e per quantificare gli impatti regionali connessi a tali obiettivi. Una migliore conoscenza è essenziale per individuare le opzioni di adattamento e attenuazione e per valutare i loro potenziali vantaggi, gli effetti e i costi rispetto al non intervento.

(5)

La vulnerabilità e la capacità di adattamento della società e degli ecosistemi ai rischi climatici rimangono un fenomeno poco compreso. A questo proposito è necessario comprendere meglio i processi fondamentali che disciplinano il complesso sistema climatico per individuare e attribuire con maggior precisione le cause dei cambiamenti climatici (influenza umana e naturale), distinguendo tra i cambiamenti climatici e la variabilità climatica.

(6)

Sono necessarie con urgenza tecnologie di mitigazione, progetti e meccanismi, tra cui la ricerca e l’innovazione sulle energie rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, l’efficienza energetica e delle risorse, i combustibili alternativi, il cambiamento nella destinazione d’uso dei terreni, la mobilità sostenibile, l’agricoltura e la silvicoltura e la riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti nocive per la salute umana o l’ambiente, al fine di garantire una forte riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2050.

(7)

Occorre sviluppare servizi climatici per la produzione, la disponibilità e l’applicazione di proiezioni climatiche fondate su basi scientifiche. A tale riguardo è necessaria una ricerca per migliorare e sviluppare sistemi di osservazione a lungo termine, analisi dei dati, modelli e sistemi di previsione secondo un calendario prefissato e per sostenere la creazione di partenariati fornitore-utente.

(8)

Nella sua riunione del 26 maggio 2010 (2), il Consiglio «Competitività» ha identificato l’iniziativa «Collegare le conoscenze sul clima per l’Europa» come un ambito in cui la programmazione congiunta offrirebbe un valore aggiunto significativo al fine di ridurre la frammentazione degli sforzi degli Stati membri nel settore della ricerca. Nelle sue conclusioni esso ha pertanto riconosciuto la necessità di avviare un’iniziativa di programmazione congiunta (IPC) in questo settore e ha invitato la Commissione a contribuire alla sua preparazione. Il Consiglio ha altresì ribadito che la programmazione congiunta è un processo condotto dagli Stati membri, affiancati dalla Commissione in veste di facilitatore. L’analisi delle attività di ricerca a livello nazionale illustrata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione conferma che è necessario un migliore coordinamento per aumentare l’efficacia e l’impatto della ricerca, nonché per evitare duplicazioni attraverso lo sviluppo di una comune agenda strategica.

(9)

La ricerca in materia di clima e di cambiamenti climatici è un settore chiave nell’ambito del programma quadro di ricerca dell’Unione europea, che svolge un ruolo altamente strategico nel sostegno al processo politico UE data la dimensione globale dei cambiamenti climatici. Le attività nell’ambito di tale iniziativa di programmazione congiunta devono essere coordinate strettamente con il Settimo programma quadro dell’Unione europea e i programmi futuri dell’Unione europea in questo settore, in particolare il programma quadro sulla ricerca e l’innovazione «Orizzonte 2020».

(10)

La programmazione congiunta delle attività di ricerca relative al collegamento delle conoscenze sul clima per l’Europa contribuirebbe a coordinare le attività in questo campo e a creare uno spazio europeo della ricerca pienamente operativo sui cambiamenti climatici, rafforzando la leadership e la competitività della ricerca europea in questo settore.

(11)

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente raccomandazione, è opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione per individuare le iniziative che quest’ultima potrebbe attuare onde assisterli ulteriormente nell’ulteriore sviluppo e nell’attuazione dell’agenda strategica di ricerca.

(12)

Per consentire alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti dalle iniziative di programmazione congiunta, è opportuno che gli Stati membri trasmettano relazioni periodiche alla Commissione concernenti tali progressi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare una visione comune riguardo al modo in cui la cooperazione e il coordinamento nel settore della ricerca a livello dell’Unione possono contribuire ad affrontare la sfida dell’attenuazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, combinando scienza, politica, economia e società. Sarebbe opportuno un pieno coinvolgimento degli Stati membri, in particolare dei paesi in cui si prevedono importanti conseguenze dovute ai cambiamenti climatici.

2.

Gli Stati membri sono incoraggiati a definire un’agenda operativa strategica di ricerca comune che individui le necessità di ricerca a medio e lungo termine e fissi obiettivi nel campo dei cambiamenti climatici. Essa dovrebbe includere un piano di attuazione che definisca le priorità e la tempistica e specifichi le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per la sua attuazione.

3.

Gli Stati membri sono incoraggiati a includere nell’agenda strategica operativa per la ricerca e nel piano di attuazione le azioni seguenti:

a)

rafforzare lo scambio di informazioni in merito ai programmi regionali e nazionali pertinenti, alle attività di ricerca e ai programmi di ricerca coordinati a livello dell’Unione europea, anche al fine di aggiornare regolarmente la mappatura delle ricerche europee in materia;

b)

scambiare informazioni, risorse, buone prassi, metodologie e orientamenti;

c)

individuare i settori o le attività di ricerca che trarrebbero vantaggio dal coordinamento, da gare d’appalto congiunte o dall’accorpamento delle risorse;

d)

definire le procedure per lo svolgimento congiunto della ricerca nei settori di cui alla lettera c);

e)

assicurare il coordinamento e lo sviluppo di sinergie con i sistemi di innovazione e ricerca esistenti nell’Unione europea, ad esempio il programma quadro, comprese le azioni preoperative del sistema globale di osservazione per l’ambiente e la sicurezza (GMES), le ricerche sul clima e connesse al clima da parte del Centro comune di ricerca e l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia IET/Clima e comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIC), le attività di ricerca promosse mediante la strategia di coesione e altre iniziative connesse di programmazione congiunta, così come con la «stanza di compensazione» dell’Unione europea sull’adattamento gestita dalla Commissione e dall’Agenzia europea per l’ambiente. Occorre sviluppare forti legami in settori pertinenti sui cambiamenti climatici non affrontati dalla presente iniziativa in modo specifico, vale a dire lo sviluppo di opzioni di attenuazione e adattamento, così come i rischi e le opportunità dell’azione relativa ai cambiamenti climatici;

f)

condividere, quando opportuno, le infrastrutture di ricerca esistenti oppure sviluppare nuovi strumenti, come banche dati coordinate, o definire modelli per lo studio dei processi dei cambiamenti e degli impatti climatici;

g)

incoraggiare una maggiore collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché un’innovazione aperta tra diverse attività di ricerca e settori economici collegati e influenzati dai cambiamenti climatici;

h)

esportare e diffondere la conoscenza, l’innovazione e gli approcci metodologici interdisciplinari, in particolare per quanto riguarda i risultati rilevanti a fini strategici;

i)

alimentare con adeguate informazioni scientifiche il processo decisionale politico a livello nazionale e dell’Unione europea;

j)

istituire scambi appropriati di informazioni con i programmi internazionali pertinenti;

k)

creare reti di comunicazione tra i centri dedicati alla ricerca sui cambiamenti climatici, tra cui i centri al di fuori dello spazio europeo della ricerca;

l)

intensificare gli esercizi congiunti di previsione.

4.

Gli Stati membri sono incoraggiati a mantenere e a sviluppare ulteriormente una struttura di gestione comune nel settore dei cambiamenti climatici, incaricata di stabilire condizioni, norme e procedure comuni per la cooperazione e il coordinamento e di monitorare l’attuazione dell’agenda strategica di ricerca.

5.

Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare congiuntamente l’agenda strategica di ricerca, anche attraverso i rispettivi programmi di ricerca nazionali o altre attività di ricerca a livello nazionale, in conformità alle linee guida per le condizioni quadro in materia di programmazione congiunta definite dal gruppo ad alto livello per la programmazione congiunta in seno al Consiglio (3).

6.

Gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con la Commissione con la prospettiva di individuare le iniziative per assistere gli Stati membri nella definizione e nell’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e per coordinare i programmi congiunti con altre iniziative dell’Unione in questo settore.

7.

Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare strettamente con il «Forum strategico per la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico (SFIC)» in sede di sviluppo e attuazione di un’eventuale dimensione internazionale nell’agenda strategica di ricerca e ad assicurare la coerenza con le iniziative SFIC con e nei confronti dei paesi terzi.

8.

Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire regolarmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nell’ambito della presente IPC mediante apposite relazioni annuali.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per la Commissione

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membro della Commissione


(1)  Relazione UNFCCC 2009 sulla conferenza delle parti, 15a sessione, Copenaghen, 7-19 dicembre 2009.

(2)  10246/10.

(3)  http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/voluntary_guidelines.pdf


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6392 — GORES/MEXX)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 310/02

In data 17 ottobre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6392. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/5


ATTO DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

relativo alla nomina di un vicedirettore di Europol

2011/C 310/03

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l’articolo 38,

deliberando quale autorità che ha il potere di nomina dei vicedirettori di Europol,

visto il parere del consiglio di amministrazione,

vista la tabella dell'organico di Europol per il periodo 2010-2012, e in particolare il punto 1.1, lettera C), e il piano Europol in materia di politica del personale per il periodo 2011-2013, e in particolare il punto 1.2.1,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della richiesta di dimissioni di un vicedirettore di Europol, che è stata accolta dal Consiglio (2), è necessario nominare un vicedirettore.

(2)

La decisione del consiglio di amministrazione di Europol che fissa le norme per la selezione, la proroga del mandato e la revoca del direttore e dei vicedirettori di Europol (3) stabilisce disposizioni speciali sulle procedure di selezione del direttore o di un vicedirettore di Europol.

(3)

Il consiglio di amministrazione ha presentato al Consiglio un elenco ristretto di candidati idonei, corredato del fascicolo di domanda completo di ciascuno di detti candidati, nonché dell'elenco di tutti i candidati ammissibili.

(4)

Sulla base di tutte le informazioni pertinenti fornite dal consiglio di amministrazione, il Consiglio intende nominare il candidato che, secondo il Consiglio, soddisfa tutti i requisiti per il posto vacante di vicedirettore,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Oldrich MARTINŮ è nominato vicedirettore di Europol dal 1o novembre 2011 al 31 ottobre 2015, nel grado AD 13, 1o scatto.

Articolo 2

Il presente atto ha effetto dal giorno della sua adozione.

Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  9425/11 ENFOPOL 126.

(3)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 3.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/6


Avviso all'attenzione di Abdollahi Hamed (alias Mustafa Abdullahi), Arbabsiar Manssor (alias Mansour Arbabsiar), Shahlai Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), Shakuri Ali Gholam e Soleimani Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[vedasi l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1063/2011 del Consiglio del 21 ottobre 2011]

2011/C 310/04

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), SHAKURI Ali Gholam e SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1063/2011 del Consiglio, del 21 ottobre 2011 (1).

Il Consiglio ha deciso di inserire le suddette persone nell'elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Le persone in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla loro inclusione nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale (all'attenzione di: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

o via fax al numero +32 22815375.

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro tre settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento.

Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea secondo le condizioni di cui all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 277 del 22.10.2011, pag. 1.


Commissione europea

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 ottobre 2011

2011/C 310/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3798

JPY

yen giapponesi

105,82

DKK

corone danesi

7,4456

GBP

sterline inglesi

0,86775

SEK

corone svedesi

9,1031

CHF

franchi svizzeri

1,2307

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7060

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,993

HUF

fiorini ungheresi

298,46

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7053

PLN

zloty polacchi

4,3935

RON

leu rumeni

4,3304

TRY

lire turche

2,5513

AUD

dollari australiani

1,3401

CAD

dollari canadesi

1,3957

HKD

dollari di Hong Kong

10,7353

NZD

dollari neozelandesi

1,7304

SGD

dollari di Singapore

1,7577

KRW

won sudcoreani

1 584,02

ZAR

rand sudafricani

11,2490

CNY

renminbi Yuan cinese

8,8120

HRK

kuna croata

7,4775

IDR

rupia indonesiana

12 228,04

MYR

ringgit malese

4,3390

PHP

peso filippino

59,959

RUB

rublo russo

43,0250

THB

baht thailandese

42,760

BRL

real brasiliano

2,4638

MXN

peso messicano

18,9171

INR

rupia indiana

69,0240


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/9


Relazione speciale n. 9/2011 «I progetti di e-Government sovvenzionati dal FESR sono stati efficaci?»

2011/C 310/06

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 9/2011 «I progetti di e-Government sovvenzionati dal FESR sono stati efficaci?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 310/07

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

11.5.2011

Durata

11.5.2011-31.12.2011

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

WHB/1X14

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

887265

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 310/08

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

18.7.2011

Durata

18.7.2011-31.12.2011

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

RNG/8X14-

Specie

Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

887089

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 310/09

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

18.7.2011

Durata

18.7.2011-31.12.2011

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

RNG/5B67-

Specie

Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

887083

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 310/10

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.9.2011

Durata

6.9.2011-31.12.2011

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

JAX/2A-14

Specie

Sugarello e catture accessorie connesse (Trachurus spp.)

Zona

Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

1008695

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/14


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 310/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«THÜRINGER ROSTBRATWURST»

N. CE: DE-PGI-0105-0223-09.02.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o dell’IGP registrata, per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche:

Modifiche richieste:

3.1.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

La frase «Almeno il 51 % degli ingredienti deve provenire dalla regione di Thüringer» deve essere soppressa.

Spiegazione:

Questo requisito relativo agli ingredienti deve essere soppresso. Le proprietà o la reputazione del prodotto non dipendono dal fatto che una parte degli ingredienti adoperati proviene dalla regione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«THÜRINGER ROSTBRATWURST»

N. CE: DE-PGI-0105-0223-09.02.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Thüringer Rostbratwurst»

2.   Stato membro o paese terzo:

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2:

prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Salsiccia da arrostire, lunga da 15 a 20 cm come minimo, di diametro medio, insaccata in budello naturale stretto (suino od ovino), cruda o scottata, dal tipico gusto speziato; peso unitario: 100-150 grammi.

Composizione

Carne suina parzialmente sgrassata, guanciale di maiale scotennato, con l’eventuale aggiunta di carne di vitello o di manzo priva di tendini per l’impasto di carne, senza colorazione dovuta alla salamoia; la miscela di condimenti varia a seconda delle ricette tradizionali o delle caratteristiche regionali; oltre al sale e al pepe vengono impiegati in particolare cumino, maggiorana e aglio. Tenore di grasso: 20% (± 5%)

Analisi

Proteine carnee prive di tessuti connettivi: come minimo 8,5 %; proteine carnee prive di tessuti connettivi rispetto alle proteine carnee: almeno il 65 % in volume (metodo istometrico) o almeno il 75 % (metodo chimico).

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

L’intero processo di fabbricazione della salsiccia da arrostire si svolge nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettattura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Land Thüringen (Turingia).

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La salsiccia «Thüringer Rostbratwurst» gode di una tradizione secolare. Essa viene citata ufficialmente per la prima volta in un documento del 1404. Nell’archivio di stato di Rudolstadt è conservato un conteggio del convento femminile di Arnstadt nel quale figura tra l’altro una voce «darme czu bratwurstin» (budella per salsicce). La ricetta più antica è conservata nell’archivio di Stato di Weimar ed è contenuta nel documento «Ordnung für das Fleischerhandwerk zu Weimar, Jena und Buttstädt» del 2 luglio 1613. Un’altra ricetta è contenuta nel «Thüringisch-Erfurtische Kochbuch» dell’anno 1797. Le salsicce da arrostire della Turingia fanno attualmente parte dell’assortimento di quasi tutti i fabbricanti di salumi e di prodotti a base di carne della regione e possono essere degustate ovunque in Turingia, in particolare nelle rosticcerie. Questa denominazione ha conservato il suo carattere originale grazie al fatto che anche nell’ex DDR è stata utilizzata esclusivamente come vera e propria indicazione di origine geografica.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Thüringer Rostbratwurst» è un prodotto di tradizione secolare. Martin Lutero e Goethe l’apprezzavano moltissimo e, fin dal 1669, gli autori della letteratura tedesca (Grimmelshausen, Simplizissimus) ne tessevano gli elogi. Grazie al suo sapore delizioso e impareggiabile, essa gode tuttora di grande fama e di eccellente reputazione sia in Germania che all’estero.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La reputazione della «Thüringer Rotbratwurst» si basa sulle conoscenze e l’esperienza dei salumai della Turingia nonché sulle ricette trasmesse di generazione in generazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Markenblatt, volume 33 del 20 agosto 2010, parte 7a-bb, pag. 14729

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/14402


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/17


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 310/12

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«SZŐREGI RÓZSATŐ»

N. CE: HU-PGI-0005-0389-21.10.2004

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Indirizzo:

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.

+36 17952000

Fax

+36 17950096

E-mail:

efef@vm.gov.hu

Agnes.Komari@vm.gov.hu

2.   Associazione:

Nome:

Szőregi Virág-Dísznövény Áfész

Indirizzo:

Szeged-Szőreg

Hősök tere 5.

6771

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.

+36 62406606

Fax

+36 62405138

E-mail:

szoreg.rozsa@vnet.hu

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 3.5.

Fiori e piante ornamentali

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Denominazione:

«Szőregi rózsatő»

4.2.   Descrizione:

La rosa migliorata a radice nuda messa in commercio è costituita da un portainnesto su cui è innestata una cultivar migliorata. Come portainnesto vengono utilizzate le seguenti varietà: Laxa, Polmeriana, Schmid’s Ideal, Inermis, Multiflora e Superbe. Il portainnesto deve presentare le seguenti caratteristiche: capacità di sopportare temperature fino a – 30 °C senza subire danni considerevoli; resistenza alle malattie (in particolare alla ruggine, alla fumaggine stellata e all’oidio); resistenza alla siccità e all’umidità; crescita vigorosa (sviluppo forte, sano e veloce); tolleranza dei suoli calcarei (ad eccezione della Multiflora); facilità di propagazione (è essenziale una rapida germinazione dei semi senza messa a riposo).

Nella produzione della «Szőregi rózsatő» vengono utilizzati i seguenti gruppi di cultivar di rosa: da giardino e da aiuola, Tea ibrida, Polianta, Floribunda, Rambler, in miniatura, tappezzante. Le marze appartenenti a questi gruppi possono inoltre essere innestate sul loro stesso tronco (ad eccezione della Floribunda). L’altezza dell’innesto può essere compresa fra 40 e 140 cm.

Nell’ambito della indicazione geografica protetta «Szőregi rózsatő» si distinguono due categorie, A o B, in funzione delle diverse caratteristiche:

la categoria A comprende le rose migliorate a radice nuda che si ramificano da un innesto da cui, nel caso di una rosa migliorata, si dipartono almeno due rami; il terzo ramo si divide a non più di 5 cm dall’innesto, il diametro totale dei rami è di 24 mm e ciascun ramo ha un diametro minimo di 6 mm. Per le rose migliorate a radice nuda di tipo Rambler, la lunghezza minima del ramo è di 40 cm, per le rose a radice nuda in miniatura è di 20 cm, mentre per le rose che rientrano in tutti gli altri gruppi (gruppi di cultivar da giardino e da aiuola, Tea ibrida, Polianta, Floribunda e tappezzante) è di 30 cm. Per tutti i gruppi, la radice principale deve presentare una densa ramificazione entro una distanza di 10 cm. La radice deve avere una lunghezza di almeno 20 cm,

la categoria B comprende le rose migliorate a radice nuda che si ramificano da un innesto da cui, nel caso di una rosa migliorata, si dipartono almeno due rami; il diametro totale dei rami è di 16 mm e ciascun ramo ha un diametro minimo di 6 mm. Se il diametro minimo dei due rami è inferiore a 16 mm, un terzo ramo con un diametro minimo di 6 mm deve svilupparsi entro una distanza di 5 cm,

le rose di tutti questi gruppi (ad eccezione di quelle migliorate a radice nuda di tipo Rambler) possono essere innestate sul loro stesso tronco. L’altezza dell’innesto può essere compresa fra 40 e 140 cm. Da ciascun innesto devono formarsi almeno tre rami, ciascuno dei quali con un diametro di almeno 6 mm.

4.3.   Zona geografica:

La rosa migliorata a radice nuda recante l’indicazione di origine protetta «Szőregi rózsatő» è prodotta entro i confini amministrativi delle seguenti località della provincia di Csongrád: Szeged-Szőreg, Szeged-Mihálytelek, Szeged-Gyálarét, Algyő, Deszk, Újszentiván, Kübekháza, Tiszasziget.

4.4.   Prova dell’origine:

Il produttore tiene un registro ispezionato e certificato dalle autorità competenti e aggiornato in conformità delle norme ufficiali. Il registro contiene le seguenti informazioni: il codice topografico della zona, il numero di portainnesti piantati, la loro varietà e origine; una mappa della superficie piantata; il calendario degli innesti e la sua attuazione; la quantità di innesti per varietà; la quantità e la distribuzione qualitativa del prodotto finale e la quantità venduta per varietà, il destinatario (o acquirente), il numero di contratti conclusi con l’acquirente, il numero del produttore e il codice delle piante. Nel commercializzare le rose migliorate a radice nuda con il marchio «Szőregi rózsatő», lo Szőregi Virág-Dísznövény Áfész utilizza un sistema unico di registrazione informatizzata che garantisce la coerenza qualitativa. Successivamente alla consegna o all’acquisto presso i coltivatori, le cultivar di rosa migliorata sono immesse sul mercato con un marchio comune recante un’immagine e il nome della varietà.

4.5.   Metodo di ottenimento:

La procedura inizia con l’ottenimento e le produzione del portainnesto. Se il coltivatore decide di produrre i portainnesti, i semi devono essere piantati in autunno o in primavera, a seconda che il trattamento a freddo avvenga in condizioni artificiali o naturali. Le piantine vengono estratte nel tardo autunno e sono selezionate e legate insieme in funzione dello spessore del collare della radice. Esse possono essere acquistate in questa fase del procedimento (dai coltivatori che non producono i propri portainnesti). I fasci di piantine, prodotti in proprio o acquistati, devono essere messi a dimora nelle trincee in posizione inclinata e accuratamente ricoperti di terra in modo che i rami risultino coperti uniformemente per tre quarti della loro lunghezza.

La fase successiva del procedimento prevede la preparazione del suolo per l’impianto. Il suolo del Tisza-Maros è eccellente per la coltivazione delle rose. Occorre tuttavia fare in modo che i portainnesti siano piantati in un terreno ricco di nutrienti e privo di erbe infestanti. La rotazione delle colture è una pratica obbligatoria nella coltivazione delle rose. Come colture precedenti devono essere prodotti cereali e fieno. Dopo aver proceduto alla raccolta di tali colture, in autunno occorre effettuare un trattamento fitosanitario e un’aratura del terreno in profondità (30-40 cm) mediante erpice a dischi o fresa.

L’impianto deve avvenire tra la metà di febbraio e l’inizio di marzo. I portainnesti sono piantati in ordine di grandezza, iniziando dal più spesso e terminando con il più sottile. I portainnesti devono essere preparati per l’impianto: le radici sono portate a 17 cm e i rami a 10 cm. L’impianto è in genere effettuato a mano, ma può anche essere effettuato a macchina. I filari sono posti a una distanza di 80-90 cm fra loro e la distanza fra le rose è di 12-14 cm. Dopo l’impianto vengono preparate le porche. La profondità d’impianto è fondamentale: il collo della piantina deve situarsi 2-3 cm al di sopra del terreno, in modo da facilitare la successiva operazione di innesto.

Le piante devono essere curate e protette durante l’intero ciclo di produzione. Poiché un apporto di nutrienti migliora la resistenza delle rose, andrebbero utilizzati fertilizzanti artificiali e, se possibile, concime organico. La rotazione delle colture contribuisce a impedire la proliferazione di parassiti specifici. Le erbe infestanti devono essere rimosse regolarmente dai portainnesti e a ciò si provvede con rotatori meccanici o mediante aratura e sarchiatura manuale. Ciò garantisce inoltre un’adeguata aerazione del terreno. L’operazione va effettuata 4-6 volte l’anno. Le piante devono essere regolarmente irrorate per proteggerle da funghi e parassiti. Anche l’irrigazione è importante, ma dipende dalle condizioni meteorologiche.

L’innesto che fa seguito alle operazioni di impianto si estende dalla seconda metà di luglio all’inizio di settembre. Per le rose occorre praticare l’innesto dormiente. Le operazioni di innesto comprendono tre fasi separate: apertura dei portainnesti, innesto e legatura. Le gemme devono essere prelevate da cultivar di rose migliorate, leggermente fiorite, innestate l’anno precedente.

La prima operazione da compiere dopo l’innesto consiste nello spargere fertilizzante combinato sui portainnesti in inverno. Le operazioni primaverili sulle rose iniziano il secondo anno, con la potatura. Il portainnesto viene quindi reciso al di sopra dei germogli con cesoie affilate. Il pollone tra i germogli deve essere rimosso. Le marze devono essere staccate dopo 5-10 cm di crescita per consentire alla rosa di formare un cespuglio. La regolare rimozione delle erbe infestanti, la sarchiatura manuale e l’irrorazione rientrano altresì fra le operazioni primaverili ed estive legate alla coltivazione della rosa migliorata. Durante l’estate, dalle rose create secondo il metodo sopra descritto devono essere prelevati i rametti con le gemme necessari per l’innesto nel portainnesto.

Le rose vengono estratte dal terreno in autunno. Ottobre è il mese migliore per la raccolta. Le piante devono essere potate ad un’altezza di 40 cm prima di procedere all’estrazione. Al momento della raccolta le rose, il cui terreno è stato arato e smosso meccanicamente, devono essere private delle foglie e dei polloni ed essere classificate, legate in fasci ed etichettate. In seguito, esse devono essere trasportate rapidamente in un luogo fresco e protette dall’essiccazione. Per il magazzinaggio sono particolarmente utili i refrigeratori che mantengono una temperatura costante di 0-2 °C sia in estate che in inverno.

Per l’imballaggio viene utilizzato un misto di torba e trucioli di legno in proporzione adeguata (50:50), tenuto insieme da poliestere o carta. Qualora si utilizzi la carta, le rose possono essere piantate con tutto l’involucro, che si disintegra a contatto col terreno. L’imballaggio serve a impedire che le radici si secchino e siano danneggiate dalle macchine. Le rose dello stesso calibro sono riunite in mazzi di dieci, cui viene apposta un’etichetta. I mazzi di dieci così preparati vengono ulteriormente riuniti in mazzi di cinque.

4.6.   Legame:

La qualità particolare della «Szőregi rózsatő» si deve in parte a oltre cento anni di tradizione e in parte alle condizioni climatiche e geografiche eccezionali della zona di produzione.

Legame storico: Nella regione di Szeged-Szőreg, la coltivazione delle rose e la vendita di portainnesti innestati e di fiori recisi ha avuto inizio a Új-Szeged verso la fine del XIX secolo. La storia della coltivazione delle rose a Szőreg è legata alle tradizioni di produzione a Szeged e Új-Szeged e allo sviluppo dei giardini. I giovani mastri innestatori qualificatisi nei vivai di Szeged si stabilivano a Szőreg e si dedicavano essi stessi al giardinaggio sulle loro minute parcelle di 400-800 négyszögöl (1 440-2 880 m2). Essi creavano vivai e, la maggior parte del tempo, vendevano i portainnesti innestati insieme agli ordini provenienti dal vivaio di Szeged, da cui dipendevano. Agli inizi del 900 un nuovo settore economico si sviluppò a Szőreg: i pionieri erano, senza eccezioni, contadini poveri senza terra e braccianti. Poiché disponevano anche di esperienza pratica, i piccoli giardinieri di Szőreg perfezionarono il loro lavoro, e dopo aver completato le attività di innesto a casa si recavano in località distanti per praticare altri innesti, consacrando in tal modo la fama di Szőreg grazie al loro lavoro. Questo piccolo gruppo insegnò le tecniche ai giardinieri attualmente in attività. L’età d’oro della coltivazione della rosa a Szőreg si situa intorno al 1927.

I piccoli proprietari di vivai erano interdipendenti. Poiché incontravano problemi specifici nel vendere le loro rose, nel 1936 crearono la prima cooperativa. Nel 1938, la superficie totale dei vivai di alberi di Szeged-Szőreg era di 350 kh (2), ed erano in preparazione 1 250 000 innesti. L’area di riposo dei vivai nel paese era di 850 acri ungheresi. I vivai di Szeged-Szőreg avevano già iniziato ad esportare rose nei primi anni del XX secolo. Tra il 1929 e il 1931, essi rappresentavano circa il 63,6 % delle esportazioni totali del paese (ossia 587 000 innesti), il che dimostra che questi vivai producevano talee di ottima qualità.

Il 98 % delle rose prodotte in Ungheria crescono a Szőreg e nelle zone limitrofe, l’unica regione coltivatrice di rose del paese. La «Szőregi rózsatő» gode inoltre di un’ottima reputazione e di una grande fama all’estero: lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza (oltre tre quarti) dei 4-5 milioni di rose migliorate a radice nuda prodotte ogni anno vengono destinate all’esportazione.

Fattori naturali: Oltre alle tradizioni di coltivazione, un altro vincolo che lega la rosa a Szőreg è dato dalle ottime condizioni ambientali. La produzione di rose di buona qualità, sane e resistenti richiede tre condizioni ambientali: terreno di buona qualità e ricco di nutrienti, adeguato apporto di acqua e sufficiente insolazione.

La regione di produzione della «Szőregi rózsatő» è un’antica pianura alluvionale alla confluenza dei fiumi Tibisco (Tisza, in ungherese) e Maros. Il terriccio argilloso semicompatto formatosi in questa zona, col suo elevato tenore di humus e la sua buona capacità di drenaggio, nonché il suolo alluvionale ricco di limo favoriscono la produzione di portainnesti ad elevata ramificazione contenenti più peli radicali di quanto avvenga con portainnesti di rose migliorate cresciuti in altri tipi di terreno. Grazie alla buona capacità di drenaggio, l’acqua non ristagna nel terreno e poiché il suolo non è compatto e presenta una struttura aerata, è disponibile l’ossigeno necessario a un buon sviluppo radicale. I portainnesti densamente ramificati garantiscono un migliore apporto di nutrienti e la parte migliorata cresce meglio, acquista robustezza e produce un maggior numero di rami, germogli e fiori rispetto alle piante cresciute in terreni con altre caratteristiche. Le rose migliorate a radice nuda destinate alla commercializzazione risultano pertanto maggiormente resistenti alle malattie e al gelo invernale e conservano queste caratteristiche anche in altri tipi di terreno. La vicinanza dei fiumi Tibisco e Maros garantisce inoltre un ottimo tenore di umidità relativa per la coltivazione delle rose nonché una possibilità di irrigazione.

Una delle condizioni ambientali più importanti per la coltivazione delle rose è la luce, poiché da essa proviene l’energia necessaria per la fotosintesi. Oltre al numero di ore di insolazione, la lunghezza delle giornate, la forza e l’energia della luce influenzano a loro volta in modo rilevante la qualità della «Szőregi rózsatő». La regione di coltivazione delle rose di Szőreg registra le estati più calde e la maggiore quantità di luce solare di tutto il paese. La temperatura media annua è di 11,5 °C, che sale a 18 °C nel corso della stagione vegetativa. La regione registra oltre 2 100 ore di sole, un quantitativo superiore alla media delle regioni più a nord. La stagione vegetativa comincia all’inizio della primavera e dura fino all’autunno inoltrato e il periodo vegetativo è esteso, per cui le piante ricevono un quantitativo totale di sole e calore superiore a quello delle regioni più a nord. Ciò consente una crescita robusta delle piante. Le rose migliorate a radice nuda sopportano bene l’autunno, producendo rami spessi di adeguata massa lignea, con boccioli ben sviluppati e sani. Le ricche riserve di nutrienti contenute nei rami robusti consentono alle cultivar di rosa raccolte in autunno di sopportare un magazzinaggio prolungato e facilitano lo sviluppo di radici dopo l’impianto negli anni successivi. La resistenza al gelo è aumentata dal fatto che nella regione di Szőreg non è infrequente che estati calde siano seguite da inverni rigidi, nel corso dei quali le piante acquistano una resistenza sufficiente per il resto della vita. La produzione di radici da parte delle «Szőregi rózsatő» piantate è garantita.

Fattori naturali, conoscenze tecniche: La produzione della «Szőregi rózsatő» risale a oltre un secolo fa e possiede tradizioni uniche nel paese. La coltivazione della rosa migliorata a radice nuda richiede un elevato contenuto di manodopera e di conoscenze ed è tipicamente effettuata in aziende a conduzione familiare costituite da varie generazioni di coltivatori. Le conoscenze e le abilità sviluppate nel campo vengono trasmesse di generazione in generazione. Esse includono la trasmissione delle tradizioni di coltivazione, le tecniche di innesto e la destrezza.

In sintesi, si può dire che la regione di Tisza-Maros, con il suo clima continentale, la sua abbondanza di nutrienti, il suolo alluvionale argilloso, poco compatto e idealmente irrigato e l’esposizione alla luce solare, è congeniale alla coltivazione della «Szőregi rózsatő». Come risultato di condizioni naturali eccezionali, conoscenze specializzate ed esperienza trasmessa di padre in figlio, le caratteristiche specifiche della «Szőregi rózsatő» si conservano in qualsiasi condizione climatica.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

Indirizzo:

Budapest

Kisrókus u. 15/A.

1024

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.

+36 13369115

Fax

+36 13369011

E-mail:

menyhertt@mgszh.gov.hu

4.8.   Etichettatura:

L’etichetta riporta i termini «Szőregi rózsatő» con la seguente illustrazione:

Image

A seguito dell’introduzione nel registro comunitario, sul prodotto devono altresì figurare l’etichetta relativa all’indicazione geografica protetta e il relativo simbolo dell’Unione.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  Kh = ettaro catastale, un termine arcaico di misura equivalente a 1 600 négyszögöl, ossia 0,5755 ha o 5 755 m2.