ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.309.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 309/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6141 — China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries) ( 1 ) |
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2011/C 309/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6296 — Triton/Compo) ( 1 ) |
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2011/C 309/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6373 — Sungwoo/Mitsubishi/Sungwoo CZ/Sungwoo SK) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2011/C 309/04 |
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2011/C 309/05 |
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Commissione europea |
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2011/C 309/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 309/07 |
Notifica a norma dell'articolo 114, paragrafo 5 del TFUE — Richiesta di autorizzazione a introdurre norme nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell'UE ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Parlamento europeo |
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2011/C 309/08 |
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Commissione europea |
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2011/C 309/09 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2011/C 309/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6141 — China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 309/01
In data 3 ottobre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6141. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6296 — Triton/Compo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 309/02
In data 23 settembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6296. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6373 — Sungwoo/Mitsubishi/Sungwoo CZ/Sungwoo SK)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 309/03
In data 17 ottobre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6373. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/3 |
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/699/PESC del Consiglio
2011/C 309/04
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/699/PESC (1) del Consiglio.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha indicato le persone ed entità da includere nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure previste dai paragrafi 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005), riconfermate dal paragrafo 3 della risoluzione 1952 (2010).
Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 8 dell'UNSCR 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone ed entità che figurano nel suddetto allegato dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/699/PESC del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone ed entità in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio.
Si attira l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, all'indirizzo precedentemente menzionato, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 276 del 21.10.2011, pag. 50.
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/5 |
Avviso all'attenzione della persona cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/698/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan
2011/C 309/05
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/698/PESC (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2011 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.
Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che la persona indicata nella suddetta risoluzione dovrà essere inclusa negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC e dal regolamento (UE) n. 753/2011. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.
Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
Coordinamento DG K |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 276 del 21.10.2011, pag. 47.
(2) GU L 276 del 21.10.2011, pag. 2.
Commissione europea
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 ottobre 2011
2011/C 309/06
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3807 |
JPY |
yen giapponesi |
106,07 |
DKK |
corone danesi |
7,4450 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87500 |
SEK |
corone svedesi |
9,0978 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2362 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7085 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,903 |
HUF |
fiorini ungheresi |
296,24 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7053 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3515 |
RON |
leu rumeni |
4,3331 |
TRY |
lire turche |
2,5696 |
AUD |
dollari australiani |
1,3449 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4015 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7412 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7310 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7499 |
KRW |
won sudcoreani |
1 577,16 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,1584 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,8147 |
HRK |
kuna croata |
7,4738 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 181,59 |
MYR |
ringgit malese |
4,3130 |
PHP |
peso filippino |
59,852 |
RUB |
rublo russo |
43,1730 |
THB |
baht thailandese |
42,760 |
BRL |
real brasiliano |
2,4417 |
MXN |
peso messicano |
18,5178 |
INR |
rupia indiana |
68,7690 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/8 |
Notifica a norma dell'articolo 114, paragrafo 5 del TFUE — Richiesta di autorizzazione a introdurre norme nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell'UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 309/07
1. |
Il 17 maggio 2011 il Regno di Svezia ha notificato una richiesta di introdurre norme nazionali relative alla commercializzazione di fertilizzanti contenenti cadmio. Il Regno di Svezia beneficia già di una deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (1), in forza della quale le autorità svedesi hanno la facoltà di proibire la commercializzazione di fertilizzanti contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 100 grammi per tonnellata di fosforo. La notifica presentata dalle autorità svedesi mira a ottenere l'autorizzazione ad introdurre norme nazionali che abbassino il quantitativo massimo di cadmio consentito nei fertilizzanti a base di fosforo a 46 grammi per tonnellata di fosforo. |
2. |
Quando ha aderito all'Unione europea agli inizi del 1995 il Regno di Svezia applicava valori limite giuridicamente vincolanti per la concentrazione di cadmio nei fertilizzanti minerali. L'atto di adesione del Regno di Svezia, all'articolo 112 e al punto 4 dell'allegato XII, dispone che per quanto riguarda la concentrazione di cadmio nei fertilizzanti l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE (2) non si applichi al Regno di Svezia prima dell'1 gennaio 1999. La direttiva 76/116/CEE è stata in seguito modificata dalla direttiva 98/97/CE (3) concernente la commercializzazione in Austria, Finlandia e in Svezia di fertilizzanti contenenti cadmio, che consente in particolare al Regno di Svezia di vietare la commercializzazione sul suo territorio di fertilizzanti contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data di adesione. La deroga produce effetto dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. |
3. |
Il 7 dicembre 2001 il Regno di Svezia ha notificato l’esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo attento esame, con decisione 2002/399/CE della Commissione del 24 maggio 2002 (4) sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, è stata accordata alla Svezia una proroga sino al 31 dicembre 2005 della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE. |
4. |
Il 29 giugno 2005 il Regno di Svezia ha richiesto nuovamente di mantenere le disposizioni nazionali che si discostano da quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003 relative ai concimi. La decisone della commissione 2006/347/CE del 3 gennaio 2006 (5) consente alle autorità svedesi di mantenere le misure nazionali fino a che a livello dell'UE non vengano applicati provvedimenti armonizzati relativi al cadmio nei concimi. Nonostante il progresso dei lavori vi sono ritardi nell'adozione di una normativa in materia a livello europeo. |
5. |
A norma della legislazione nazionale sul territorio del Regno di Svezia è vietato commercializzare e trasferire fertilizzanti che rientrano nella tariffa doganale ai numeri 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 e 31.05 contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 100 grammi per tonnellata di fosforo. La Svezia chiede di abbassare il livello delle concentrazioni a 46 grammi per tonnellata di fosforo (equivalente a 20 mg Cd/kg di P2O5). |
6. |
L'articolo 114, paragrafo 5, del TFUE dispone che uno Stato membro il quale, allorché dopo l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione di un provvedimento di armonizzazione ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione del provvedimento di armonizzazione, notifichi le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. |
7. |
Entro sei mesi dalla notifica la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
8. |
Le autorità svedesi giustificano la propria richiesta con una nuova valutazione dei rischi effettuata dalla Svezia. Questa valutazione tiene conto della valutazione generale dei rischi del cadmio e dell'ossido di cadmio effettuata dall'UE a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (6), nonché del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sul cadmio negli alimenti (7). La valutazione svedese dei rischi è pubblicata su internet al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specific-chemicals/fertilisers/cadmium/risk-assessment_en.htm |
9. |
Secondo le autorità svedesi la nuova valutazione dei rischi evidenzia la necessità di ridurre l'esposizione al cadmio per proteggere la salute della popolazione. L'esposizione dipende dall'assunzione del cadmio attraverso gli alimenti, principalmente dalle piante, ed è quindi necessario ridurre il rischio di alti livelli di cadmio nelle coltivazioni. In Svezia i terreni coltivabili sono in genere più acidi che in Europa centrale e questa particolare situazione rende il cadmio più facilmente disponibile per le piante. |
10. |
L'abbassamento del limite nazionale da 100 a 46 grammi di cadmio per tonnellata di fosforo è un provvedimento volto a ridurre l'accumulo di cadmio nei terreni, il suo assorbimento da parte delle coltivazioni e, in ultima analisi, il rischio di esposizione degli esseri umani al cadmio attraverso la dieta. |
11. |
Rifacendosi all'articolo 114, paragrafo 5 del TFUE il Regno di Svezia ritiene pertanto necessario introdurre norme nazionali volte ad abbassare il quantitativo di cadmio contenuto nei fertilizzanti. |
12. |
La presente notifica sarà valutata alla luce del regolamento (CE) n. 2003/2003 conformemente all'articolo 114, paragrafo 5, del TFUE. La Commissione ha sei mesi di tempo per approvare o respingere le misure notificate, periodo durante il quale controllerà che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio né creino ostacoli inutili e sproporzionati al funzionamento del mercato interno. |
13. |
Eventuali osservazioni concernenti la presente notifica vanno inviate alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. I commenti presentati dopo lo scadere di tale termine non verranno presi in considerazione. |
14. |
Ulteriori informazioni in merito alla notifica svedese possono essere ottenute da:
|
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(2) Sostituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
(3) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(4) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24.
(5) GU L 129 del 17.5.2006, pag. 24.
(6) EU RAR, ECB 2007: Relazione dell'unione europea sulla valutazione dei rischi dell'ossido di cadmio e del cadmio, volume 72, Commissione europea, Centro comune di ricerca, Istituto per la Salute e la Protezione dei consumatori.
(7) EFSA, 2009. Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sul cadmio negli alimenti. The EFSA Journal (2009) 980, pag. 1-139.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Parlamento europeo
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/11 |
Bando di assunzione PE/141/S
2011/C 309/08
Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:
— |
PE/141/S — Agente temporaneo Administrateur (AD 5) — Ingegnere civile |
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di 3 anni almeno sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto di architetto o ingegnere attinente al settore degli edifici.
Non è richiesta alcuna esperienza professionale.
Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in tedesco, inglese e francese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 309 A in tali lingue.
Commissione europea
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/12 |
Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito del secondo programma Marco Polo
[Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio — GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1]
2011/C 309/09
La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte per la procedura di selezione 2011 nell'ambito del secondo programma Marco Polo. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 16 gennaio 2012.
Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web:
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2011/index_en.htm
È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica (eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu) e via fax: +32 22979506.
ALTRI ATTI
Commissione europea
21.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/13 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2011/C 309/10
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«KRAŠKI ZAŠINK»
N. CE: SI-PGI-0005-0824-29.09.2010
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Kraški zašink».
2. Stato membro o paese terzo:
Slovenia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.2. |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Il «Kraški zašink» è un prodotto tradizionale a base di carne essiccata della regione del Carso, ottenuto da collo di maiale. Di forma cilindrica, è rivestito di budello naturale ricoperto da una rete elastica. Il peso minimo del prodotto finito è pari a 0,9 kg. La superficie del «Kraški zašink» è soda ma elastica e leggermente rugosa alle estremità. L’aroma pieno della carne e del grasso circostante si sviluppa durante il processo di essiccatura e stagionatura. Il «Kraški zašink» ha un sapore caratteristico, leggermente salato. Il tenore di sale non può eccedere il 6 %, il grado di essiccatura conseguito deve essere almeno pari al 36 %, il valore aw deve essere inferiore a 0,92, mentre il contenuto proteico minimo è pari al 24 %.
La sezione del «Kraški zašink» ha un colore rosa-rossastro, dai bordi leggermente più scuri. Il grasso è di colore bianco. La consistenza della carne e del grasso è delicata al palato e si scioglie rapidamente.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
Per la produzione del «Kraški zašink» si impiega il collo di razze suine carnose. La parte del collo usata comprende tutte le vertebre cervicali fino alla quinta vertebra dorsale. La carne è priva di grasso superficiale, ossa e cartilagine, ben dissanguata e non presenta incisioni né ecchimosi. Il peso minimo di un collo fresco è di 1,5 kg.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
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La temperatura della carne suina fresca deve essere compresa fra + 1 °C e + 4 °C, misurata appena prima della salatura. |
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Marcatura dell’inizio della salatura ed etichettatura del lotto (giorno, mese, anno). |
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Salatura con sale marino. Il quantitativo di sale è calibrato in funzione del peso. Si aggiungono zucchero, pepe e aglio. |
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La salatura dura fra 7 e 12 giorni, a una temperatura compresa fra + 1 °C e + 6 °C. |
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Rimozione del sale rimanente e insaccatura del collo in budelli di fibre naturali, seguita da avvolgimento in rete elastica. |
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L’essiccatura a freddo dura 7 giorni a una temperatura compresa fra + 1 °C e + 6 °C. |
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Segue l’essiccatura alla temperatura di 20 °C-22 °C per almeno 12 ore. |
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Segue l’essiccatura/stagionatura a una temperatura compresa fra 10 °C e 16 °C; il periodo complessivo di produzione dura almeno 12 settimane ed è prorogato di conseguenza per i colli suini più grossi. |
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Si misura il grado di essiccatura ottenuto, che deve essere almeno pari al 36 %, il valore aw deve essere inferiore a 0,92, il tenore di sale non può eccedere il 6 % e il peso minimo del prodotto finito è pari a 0,9 kg. |
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Si effettuano l’analisi sensoriale del prodotto, l’analisi del tenore di sale e del valore aw. |
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I prodotti stagionati sono conservati a una temperatura di + 8 °C. |
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Si procede alla tracciabilità, alla verifica e alla registrazione della documentazione nonché della documentazione veterinaria pertinente e dei registri del produttore (fascicolo tecnico). |
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Il «Kraški zašink» può essere commercializzato intero con la sua rete elastica, in tranci sottovuoto oppure sotto forma di affettato confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata. |
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
Al fine di garantire la natura autentica del prodotto, di conservarne le qualità tipiche e le proprietà organolettiche nonché garantirne la sicurezza microbiologica, il processo di confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata deve avvenire esclusivamente presso stabilimenti approvati per la produzione del «Kraški zašink». In queste fasi è essenziale tener conto delle speciali conoscenze, dell’esperienza e delle capacità acquisite dai produttori di «Kraški zašink» nel corso dei numerosi anni di attività. Un’attrezzatura inadeguata, l’esposizione all’aria, una temperatura o un’umidità scorrette possono causare un rapido deterioramento delle proprietà tipiche del prodotto, fino a renderlo addirittura inadatto al consumo. Tutte le fasi summenzionate sono controllate da personale qualificato che ha dimestichezza con tutte le caratteristiche del «Kraški zašink». Questo sistema garantisce una continua supervisione, la piena tracciabilità e la tutela delle proprietà tipiche del «Kraški zašink», tanto apprezzate e ricercate dai consumatori.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Il «Kraški zašink» prodotto in conformità al disciplinare e che abbia ottenuto un certificato può fregiarsi del nome «Kraški zašink», adottando il marchio «Kraški zašink», la dicitura «indicazione geografica protetta» e il marchio di qualità nazionale. Il marchio consiste in un collo di maiale stilizzato recante la scritta «Kraški zašink» ed è uguale per tutti i produttori. Il numero di registrazione del produttori è apposto accanto al marchio. L’uso del marchio è obbligatorio per tutti i formati di «Kraški zašink» commercializzati.
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
La zona di produzione del «Kraški zašink» è delimitata da una linea che va da Kostanjevica na Krasu a Opatje selo, da qui alla frontiera italo-slovena, lungo tale linea dal valico di confine di Lipica, lungo la strada del villaggio di Lokev, quindi lungo la strada per Divača, da qui in linea retta fino al villaggio di Vrabče, proseguendo per Štjak, Selo, Krtinovica, Kobdilj, e da questo punto in linea retta attraverso Mali Dol a Škrbina verso Lipa e Temnica per tornare a Kostanjevica na Krasu. Tutti i villaggi menzionati in precedenza costituiscono la zona geografica.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Il Carso (Kras) è una delle maggiori aree panoramiche della Slovenia e si distingue chiaramente dalle zone limitrofe. Si tratta di un altopiano calcareo ondulato, dal tipico suolo carsico la cui altitudine diminuisce da sud-est verso nord-ovest. La famosa terra rossa carsica costituisce il substrato calcareo. La superficie è scarsamente terrosa mentre il suolo è prevalentemente roccioso anche se in talune zone crescono erbe, cespugli o foreste rade. La prossimità del mare rappresenta l’influenza predominante sul clima della regione carsica dove il cima mediterraneo temperato incontra l’aria continentale fredda. Nel Carso sono frequenti le variazioni di temperatura nelle zone in cui l’aria continentale fredda confluisce nel Mediterraneo sotto forma di bora (vento carsico). La vicinanza del mare fa sì che durante l’inverno si verifichino frequenti innalzamenti di temperatura successivi a gelidi giorni di bora. Qualora nevichi, la neve si scioglie rapidamente. La prossimità del mare esercita un effetto importante sull’estate, quando il tempo è caldo e soleggiato. La diversità dell’altopiano carsico e l’immediata vicinanza del mare fa sì che spiri continuamente un vento o una brezza, il che favorisce un tasso di umidità relativa piuttosto bassa. Le condizioni naturali della zona geografica offrono condizioni microclimatiche ideali per l’essiccatura della carne, come da tempi immemori fanno i nativi del luogo che sfruttano la corretta combinazione di temperatura e umidità, grazie alle diverse stanze delle case carsiche, dotate di muri spessi. Gli agricoltori spostano pršut (prosciutti), panceta (pancetta), vratovina (collo), salsicce e altri prodotti da una stanza all’altra alla ricerca costante della giusta combinazione di umidità e temperatura per ciascuna fase del processo di stagionatura. In questo modo nel corso del tempo le abilità tecniche e le conoscenze pratiche si sono evolute con l’esperienza, diventando un patrimonio consolidato della popolazione locale.
5.2. Specificità del prodotto:
Il «Kraški zašink» è un prodotto tradizionale della regione del Carso a base di carne essiccata.
Una delle caratteristiche specifiche del «Kraški zašink» è l’accurata selezione della materia prima (collo di maiale), che comprende tutte le vertebre cervicali fino alla quinta vertebra dorsale, senza grasso superficiale, ossa e cartilagine. Il «Kraški zašink» si distingue inoltre da altri prodotti analoghi per il processo produttivo tecnico, che si avvale della sola procedura di salatura manuale a secco, con un quantitativo ridotto di sale marino, strofinato manualmente su ciascun collo di maiale. Un’altra caratteristica precipua è il processo di essiccatura/stagionatura, che non comprende il trattamento a caldo e avviene a temperature inferiori a 16 °C. Ciò evita il deterioramento delle proteine dovuto al calore e preserva la compattezza del tessuto lipidico.
Il processo di salatura a secco e il tempo di stagionatura a basse temperature sufficientemente lungo esercitano un impatto considerevole sulle caratteristiche organolettiche tipiche del «Kraški zašink». La delicata compattezza del muscolo maturo e del grasso può essere apprezzata al palato. Il forte aroma e il gusto privo di qualsivoglia retrogusto di spezie è tipico. Una fetta di «Kraški zašink» ha il tipico colore rosso-rosato uniforme del muscolo e il colore bianco del grasso intramuscolare.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Il successo in termini di attuale reputazione e sviluppo della produzione di collo di maiale sul Carso è dovuto alle singole tecniche tradizionali usate dagli agricoltori.
La diversità dell’altopiano del Carso e l’immediata vicinanza del mare comportano una brezza o un vento costante con un’umidità relativa relativamente bassa nella zona in questione, offrendo alla popolazione locale condizioni climatiche propizie all’essiccatura dei prodotti della carne. Tale pratica risale probabilmente ai tempi in cui il Carso è stato antropizzato. Nei registri relativi all’alimentazione degli abitanti della regione carsica risalenti al 1820 è scritto che la dieta consueta dell’agricoltore comprendeva prodotti a base di carne essiccata. Fra gli altri, Anton Melik, nel suo libro «Slovensko Primorje» (1960) narrava dell’elevato livello di sviluppo raggiunto dall’allevamento suino sul Carso. Diversi altri autori hanno lasciato abbondanti scritti relativi alla reputazione del «Kraški zašink», compreso il dott. Stanko Renčelj, nelle opere «Suhe mesnine narodne posebnosti» (Prodotti a base di carne essiccata — specialità nazionali) (1991), «Kraška kuhinja» (Cucina del Carso) (1999), «Suhe mesnine na Slovenskem» (Prodotti sloveni a base di carne essiccata) (2009), «Okusi Krasa» (Sapori del Carso) (2009) e «Kras, zvestoba tradiciji» (Il Carso, fedele alla tradizione) (Anny Rechberger Pečar, Umberto Pillizon, 2006) nonché in guide turistiche quali «Dobrote Krasa in Brkinov» (Specialità del Carso e della regione di Brkini) (TIC Sežana, 2010).
Nel corso del tempo gli abitanti del luogo hanno acquisito un’esperienza e una conoscenza pratica inestimabili, messe a frutto per sviluppare le tecniche tradizionali di produzione del «Kraški zašink». A differenza di altre regioni della Slovenia, le popolazioni del Carso usano esclusivamente la salatura a secco e un modesto quantitativo di sale nei prodotti a base di carne essiccata. In altre zone del paese si fa uso di salamoia o di una combinazione di salatura a secco e a umido. La salatura è effettuata manualmente con un quantitativo di sale marino alquanto ridotto, strofinato a mano in ciascun collo di maiale. Le popolazioni della regione carsica sono inoltre orgogliose della tradizione di essiccare il collo di maiale. In origine il collo di maiale era essiccato intero con le vertebre ma il prodotto si essiccava eccessivamente, sviluppando una superficie dura e secca, spesso screpolata. Tenuto conto degli inconvenienti del processo di essiccatura del collo di maiale comprensivo delle vertebre, il metodo è stato abbandonato e la popolazione locale ha sviluppato il processo di essiccatura del collo di maiale disossato e insaccato in budello naturale, prima dell’essiccatura. Inizialmente era usata una vescica di maiale, ma in seguito si è utilizzato il retto. Lo spago era solitamente avvolto intorno al prodotto, conferendogli un aspetto attraente. L’assenza di trattamento a caldo è una tradizione consolidata riguardante tutta la fase di essiccatura/stagionatura. Grazie alle temperature relativamente basse, non si verifica il deterioramento delle proteine dovuto al calore. Il processo di salatura a secco e il periodo di stagionatura sufficientemente lungo a temperature abbastanza basse incidono in modo significativo sulle caratteristiche organolettiche tipiche del «Kraški zašink».
La ricchezza di esperienza è stata trasmessa di generazione in generazione ed è sfociata nello sviluppo di una vera e propria tradizione. Le tecniche di produzione del «Kraški zašink» comprendono un elevato livello di conoscenza e di esperienza sia pratiche, sia manuali, le quali conferiscono al prodotto le sue caratteristiche proprietà organolettiche che ne hanno fatto una specialità gastronomica e culinaria di fama.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Varna_hrana/KRASKI_ZASINK_splet_10611.pdf
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.