ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.CE2011.308.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 308E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 7 settembre 2010 |
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2011/C 308E/01 |
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2011/C 308E/02 |
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2011/C 308E/03 |
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2011/C 308E/04 |
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2011/C 308E/05 |
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2011/C 308E/06 |
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2011/C 308E/07 |
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2011/C 308E/08 |
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2011/C 308E/09 |
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Mercoledì 8 settembre 2010 |
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2011/C 308E/10 |
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Giovedì 9 settembre 2010 |
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2011/C 308E/11 |
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2011/C 308E/12 |
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2011/C 308E/13 |
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2011/C 308E/14 |
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2011/C 308E/15 |
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2011/C 308E/16 |
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2011/C 308E/17 |
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2011/C 308E/18 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Martedì 7 settembre 2010 |
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2011/C 308E/19 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Martedì 7 settembre 2010 |
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2011/C 308E/20 |
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2011/C 308E/21 |
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2011/C 308E/22 |
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2011/C 308E/23 |
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2011/C 308E/24 |
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2011/C 308E/25 |
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2011/C 308E/26 |
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Mercoledì 8 settembre 2010 |
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2011/C 308E/27 |
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2011/C 308E/28 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione) Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ . Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo SESSIONE 2010-2011 Sedute dal 7 al 9 settembre 2010 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 314 E del 18.11.2010. TESTI APPROVATI
Martedì 7 settembre 2010
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/1 |
Martedì 7 settembre 2010
Interconnessione dei registri delle imprese
P7_TA(2010)0298
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull’interconnessione dei registri delle imprese (2010/2055(INI))
2011/C 308 E/01
Il Parlamento europeo,
visto il libro verde della Commissione su «L’interconnessione dei registri delle imprese» del 4 novembre 2009 (COM (2009)0614) e la relazione che lo accompagna,
vista la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (1), come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (2),
vista l'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (3),
vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (4),
vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (5),
visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) (6),
visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (7),
vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (8),
vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore (9),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0218/2010),
A. |
considerando che i registri delle imprese esaminano, registrano e archiviano informazioni sulle società quali forma giuridica, sede e capitale, nomina, cessazione del mandato, poteri e specificità dei suoi rappresentanti legali, documenti contabili per ciascun esercizio finanziario e, se del caso, gli atti relativi alla liquidazione societaria, e rendono tali informazioni accessibili al pubblico, |
B. |
considerando che i registri delle imprese nell'Unione europea operano su base nazionale o regionale e archiviano solo le informazioni relative alle società registrate nell'area di cui sono responsabili, |
C. |
considerando che vi è una richiesta crescente di accesso alle informazioni sulle imprese in un contesto transfrontaliero, sia a fini commerciali che per facilitare l'accesso alla giustizia; che è essenziale per i creditori e le autorità responsabili disporre di informazioni attendibili e aggiornate sui debitori e il loro patrimonio; che è necessario rivelare determinati particolari al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori sanciti dal diritto societario europeo, |
D. |
considerando che il fatto che i registri delle imprese non siano ancora interconnessi determina perdite economiche e crea problemi per tutte le parti interessate – non soltanto per le società ma anche per i loro dipendenti, i consumatori e il pubblico – in particolare per in termini di trasparenza, efficienza e certezza giuridica; che un migliore accesso transfrontaliero a informazioni affidabili e aggiornate sulle imprese provenienti da tutti gli Stati membri aumenta la trasparenza e la certezza del diritto nel mercato interno e può ripristinare la fiducia nei mercati dopo la crisi economica e finanziaria, |
E. |
considerando che dal 1o gennaio 2007 le informazioni contenute nei registri delle imprese sono state archiviate elettronicamente e sono accessibili on-line in tutti gli Stati membri; che, anche se le informazioni commerciali pertinenti sono disponibili on-line, il livello dei registri è disomogeneo e i soggetti interessati devono confrontarsi con diverse lingue, condizioni di ricerca e strutture, |
F. |
considerando che il contenuto, l'adeguatezza e la valenza giuridica dei singoli registri tendono ad essere diversi, il che potrebbe determinare conseguenze sul piano giuridico che potrebbero essere diverse da Stato membro a Stato membro, |
G. |
considerando che un unico punto di accesso alle informazioni societarie a livello paneuropeo permetterebbe di risparmiare tempo e risorse; che per raggiungere tale obiettivo occorrerebbe prevedere la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri, |
H. |
considerando che detto punto d'accesso unico dovrebbe consentire di ottenere informazioni di elevata qualità da parte di tutti gli Stati membri; che tali informazioni dovrebbero essere affidabili, aggiornate e fornite in un formato standard e in tutte le lingue dell'UE; che il punto d'accesso unico dovrebbe essere attivamente monitorato dalla Commissione, |
I. |
considerando che, nella sua iniziativa faro «Una politica industriale per l'era della globalizzazione», contenuta nella sua comunicazione dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», la Commissione si impegna a «migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, riducendo fra l'altro i costi delle transazione commerciali in Europa», |
J. |
considerando che il 25 e 26 maggio 2010 il Consiglio ha adottato alcune conclusioni che sottolineano giustamente l'importanza della qualità dei dati e l'esigenza di una semplificazione in materia di accesso all'informazione allo scopo di rafforzare la fiducia degli interessati e il successo delle attività nel mercato interno, come pure l'esigenza di coinvolgere tutti gli Stati membri per garantire l'accesso centralizzato alle informazioni, |
K. |
considerando che la cooperazione tra i registri delle imprese è fondamentale in caso di fusioni transfrontaliere, trasferimenti di sede o procedure transfrontaliere di insolvenza; che tale cooperazione è espressamente imposta da numerosi strumenti di diritto societario, quali la direttiva 2005/56/CE, il regolamento (CE) n. 2157/2001 e il regolamento (CE) n. 1435/2003, |
L. |
considerando che i requisiti in materia di pubblicità per le succursali estere stabiliti dall'undicesima direttiva sul diritto societario 89/666/CEE rendono di fatto indispensabile la cooperazione tra i registri delle imprese; che tale cooperazione non dovrebbe limitarsi al momento dell'apertura di una succursale, ma proseguire, per garantire che le informazioni pertinenti permangano corrette e aggiornate, in modo da evitare discrepanze tra i contenuti del registro contenente i dettagli della succursale e quelli del registro contenente le informazioni relative alla società madre, |
M. |
considerando che, una volta adottato lo statuto della Società privata europea (COM(2008)0396), il numero di casi che richiedono la cooperazione transfrontaliera potrebbe aumentare in modo significativo, |
N. |
considerando che sono già in vigore diversi meccanismi di cooperazione tra i registri delle imprese, come il Registro europeo delle imprese (EBR - European Business Register), il progetto Interoperabilità dei registri delle imprese in Europa (BRITE - Business Register Interoperability Throughout Europe) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI); che la partecipazione a EBR e BRITE è volontaria e, pertanto, non tutti gli Stati membri vi partecipano; che, inoltre, BRITE costituisce solo un progetto di ricerca, |
O. |
considerando che, nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008, il Parlamento europeo ha accolto con favore l'idea di creare un portale per la giustizia elettronica; che il piano europeo d’azione in materia di giustizia elettronica per il periodo 2009-2013 prevede l'integrazione nel portale per la giustizia elettronica del registro europeo delle imprese (EBR), |
1. |
ritiene che l'utilità del progetto ai fini dell'ulteriore integrazione dello spazio economico europeo potrà essere sfruttata solo quando vi parteciperanno tutti gli Stati membri ed è convinto che, per raggiungere tale obiettivo, sia necessaria la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri; |
2. |
considera opportuno portare avanti prima di tutto l'iniziativa EBR e il progetto BRITE e ritiene che la partecipazione dovrebbe essere obbligatoria; insiste sull'importanza del Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) ai fini di una migliore attuazione della legislazione sul mercato interno, visto che tale strumento ha già dimostrato la sua validità nel contesto dell'applicazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (10) e della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (11); ricorda che tutti gli Stati membri utilizzano già l'IMI che può essere esteso a una più ampia gamma di procedure senza comportare cospicui investimenti da parte degli Stati membri; |
3. |
fa presente che i dati contenuti nei registri non sono comparabili a informazioni di natura puramente economica; ritiene pertanto che l'accesso pubblico a informazioni affidabili e aggiornate debba essere assicurato attraverso un unico punto d'accesso ufficiale; rileva che ciò migliorerà la trasparenza, l'efficienza e la certezza giuridica a vantaggio delle imprese e dei loro dipendenti, dei consumatori e del sistema nel suo insieme; |
4. |
invita la Commissione ad operare verso l'integrazione di tutti gli Stati membri in questo futuro punto unico di accesso alle informazioni, fornendo consulenza e risorse supplementari; chiede alla Commissione di ponderare i vantaggi e gli svantaggi di un obbligo di adesione a questo nuovo punto unico di accesso alle informazioni per tutti gli Stati membri; |
5. |
segnala che la valenza dei dati custoditi in registri commerciali diversi può variare e che ciò potrebbe avere a sua volta conseguenze giuridiche – non soltanto per le società ma anche per i loro dipendenti e i consumatori – che possono essere diverse da Stato membro a Stato membro; |
6. |
ritiene che le informazioni in merito alla registrazione delle società rivestano importanza anche per i dipendenti, in particolare all'interno delle imprese cui si applica il diritto societario europeo, ovvero il regolamento (CE) n. 2157/2001, il regolamento (CE) n. 1435/2003 e la direttiva 2005/56/CE; ritiene che dette informazioni rivestano importanza anche nell'ottica delle disposizioni della direttiva 2003/72/CE (12) e della direttiva 2001/86/CE (13), che prevedono la tutela dei preesistenti diritti di partecipazione dei dipendenti in seno alle società risultanti; |
7. |
sottolinea quindi l'importanza che, nel consultare i dati, gli utenti abbiano presente che la valenza giuridica e gli obblighi relativi a tali dati possono essere diversi da Stato membro a Stato membro; |
8. |
fa presente che una migliore interconnessione automatizzata sarebbe importante per lo scambio delle registrazioni nel rapporto tra sedi principali e succursali; |
9. |
è consapevole del fatto che i contenuti delle registrazioni non sempre evidenziano sufficiente coerenza; |
10. |
considera essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno rendere accessibili al pubblico informazioni, ufficiali e attendibili, relative alle imprese che operano nell'UE; accoglie positivamente, in tale contesto, il libro verde della Commissione sull'interconnessione dei registri delle imprese; |
11. |
rileva che una maggiore trasparenza nel mercato interno potrebbe comportare un incremento degli investimenti transfrontalieri; |
12. |
è convinto che un migliore e più facile accesso alle informazioni sia necessario per aiutare le piccole e medie imprese, le quali costituiscono un elemento essenziale della spina dorsale dell'economia europea e il principale volano della creazione di posti di lavoro, della crescita e della coesione sociale in Europa, in quanto contribuiscono a ridurre gli oneri amministrativi di tali imprese; |
13. |
sottolinea che un agevole accesso a dati affidabili concernenti fusioni, trasferimenti di sede o altre procedure transfrontaliere è indispensabile per le imprese europee e migliorerà ulteriormente la competitività del mercato interno, facendolo funzionare più agevolmente, rafforzando le sue principali libertà, cioè quelle di circolazione di capitali, servizi e persone; |
14. |
è convinto che ogni strategia di uscita dalla crisi e di miglioramento del funzionamento del mercato unico dovrà tassativamente comportare una maggiore trasparenza e cooperazione nei meccanismi transfrontalieri, il che rafforzerà la fiducia dei 500 milioni di consumatori europei; |
15. |
riconosce gli sforzi compiuti nell'ambito dei diversi meccanismi e iniziative di cooperazione; |
16. |
sottolinea, tuttavia, che occorre compiere ulteriori passi e che la trasparenza del mercato richiede da una parte che le informazioni contenute nei registri commerciali dei ventisette Stati membri siano facilmente accessibili attraverso un unico punto di accesso attivamente monitorato e, dall'altra, che siano affidabili, aggiornate e fornite in un formato standard e in tutte le lingue ufficiali dell'UE; ritiene che occorra innanzitutto valutare in che misura ciò compirti ulteriori oneri di traduzione e che, a tal fine, occorra prendere in considerazione la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri; |
17. |
chiede che si assicurino modalità efficaci di divulgazione dell'esistenza di questo punto di accesso unico affinché tutti gli interessati possano ricorrervi per ottenere informazioni chiare e affidabili sulle imprese europee; |
18. |
fa presente che il gruppo ad alto livello di soggetti autonomi sugli oneri amministrativi (Gruppo Stoiber) ha rilevato che un più agevole accesso transfrontaliero per via elettronica alle informazioni sulle imprese potrebbe comportare un risparmio di oltre 160 milioni di euro all'anno; |
19. |
sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni sulle imprese europee, specialmente alla luce direttiva sui servizi e dello statuto della società privata europea all'esame; |
20. |
sottolinea tuttavia che le misure adottate non dovrebbero imporre oneri amministrativi supplementari alle imprese, in particolare alle PMI; |
21. |
attende con interesse il lancio del portale sulla giustizia elettronica, che dovrà essere accessibili ai singoli, alle imprese, agli operatori del diritto e della magistratura ed essere di facile impiego; caldeggia l'idea di integrare in questo portale il registro europeo delle imprese (EBR); |
22. |
sottolinea l'importanza di un'ulteriore fusione tra i dati e i sistemi BRITE, IMI e EBR, in modo da creare un unico punto d'accesso alle informazioni per gli operatori del mercato interno e i consumatori, riducendo i costi delle transazioni sia per i produttori che per i consumatori attraverso la concentrazione delle informazioni in un unico punto e rafforzare così il commercio transfrontaliero, segnatamente il commercio elettronico transfrontaliero, e la crescita economica nell'Unione; |
23. |
sostiene l'istituzione, nel frattempo, di meccanismi obbligatori di cooperazione tra i registri, in particolare in concomitanza con l'aggiornamento regolare delle informazioni la cui pubblicazione è prevista per quanto concerne le succursali estere; raccomanda che le questioni pratiche che interessano la cooperazione siano chiarite in un accordo amministrativo tra gli Stati membri e/o i relativi registri commerciali; |
24. |
ritiene che il collegamento della rete dei registri di imprese con la rete elettronica creata a titolo della direttiva sulla trasparenza fornirà un facile accesso alle informazioni di natura giuridica e finanziaria sulle imprese quotate in borsa, nonché un valore aggiunto per gli investitori; |
25. |
insiste sul fatto che una soluzione europea deve garantire ai cittadini e alle imprese un'adeguata tutela dei dati personali e commerciali, onde evitare che essi vengano utilizzati in modo improprio e garantire la sicurezza giuridica dei dati sensibili; |
26. |
sottolinea che qualsiasi soluzione europea integrata deve in particolare tenere in considerazione fino a che punto possa essere opportuno chiudere, adeguare o fondere registri nazionali e i registri europei già esistenti in settori specifici, in modo da evitare duplicazioni e ridurre così gli oneri burocratici, garantendo chiarezza e semplicità; |
27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.
(2) GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13.
(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.
(4) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(5) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
(6) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(7) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.
(8) Testi approvati, P6_TA(2008)0637.
(9) Testi approvati, P6_TA(2009)0238.
(10) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(11) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(12) Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).
(13) Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/6 |
Martedì 7 settembre 2010
Sviluppare il potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile
P7_TA(2010)0299
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile (2010/2010(INI))
2011/C 308 E/02
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile» (COM(2009)0400),
vista la proposta della Commissione di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (COM(2010)0193),
visto il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (1),
vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulle prestazioni energetiche degli edifici (2),
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3),
visti il Libro bianco della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147) e la sua risoluzione sullo stesso del 6 maggio 2010 (4),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Rendere i trasporti più ecologici» (COM(2008)0433),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per l'internalizzazione dei costi esterni» (COM(2008)0435),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una politica energetica per l’Europa» (COM(2007)0001),
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, in particolare i punti da 21 a 24,
vista la relazione della Presidenza del Consiglio sul riesame 2009 della strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile (5),
visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il protocollo di Kyoto all’UNFCCC,
visto il documento IPPC del 2007 dal titolo «Climate Change 2007: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change» (Cambiamenti climatici 2007: relazione di sintesi, contributo dei gruppi di lavoro I, II e III alla quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici),
vista la relazione Stern sull'economia del cambiamento climatico, pubblicata nel 2006,
vista l’iniziativa per favorire l’occupazione verde promossa nel 2008 da PNUA, OIL, UIE e ITUC «Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World» (Occupazione verde: verso un lavoro dignitoso in un mondo sostenibile e a basse emissioni di carbonio),
vista la nota informativa dell’OIL «Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs» (Sfide globali per lo sviluppo sostenibile: strategie per l’occupazione verde), presentata alla conferenza dei ministri del Lavoro e dell’occupazione del G8 tenutasi a Niigata, Giappone, dall’11 al 13 maggio 2008,
viste la dichiarazione dell’OCSE «Declaration on Green Growth» (Dichiarazione sulla crescita verde), approvata dalla riunione del Consiglio a livello ministeriale tenutasi il 25 giugno 2009, e la strategia di crescita verde in corso,
vista la relazione del 2009 di Greenpeace e del Consiglio europeo delle energie rinnovabili (EREC) dal titolo «Working for the climate: renewable energy and the green job revolution» (Lavorare per il clima: le energie rinnovabili e la rivoluzione dell’occupazione verde),
vista la relazione del 2007 della Confederazione europea dei sindacati (CES) e della Social Development Agency (SDA) su «Climate Change and Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030» (Cambiamenti climatici e occupazione: impatto dei cambiamenti climatici sull’occupazione nell’Unione europea a 25 e misure di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030),
visto lo studio economico 156 dell'Università della Ruhr (Ruhr economic papers) dal titolo «Economic impacts from the Promotion of Renewable Energy Technologies, The German Experience» (Impatti economici della promozione delle tecnologie delle fonti energetiche rinnovabili: l’esperienza della Germania),
vista la pubblicazione del CEPOS dal titolo «Wind Energy, the case of Denmark» (L’energia eolica, il caso danese),
vista la pubblicazione dell’Università Re Juan Carlos dal titolo «Studio degli effetti sull’occupazione degli aiuti pubblici alle fonti di energia rinnovabili»,
vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 sugli appalti precommerciali (COM(2007)0799),
vista la relazione della Commissione «Occupazione in Europa 2009», in particolare il capitolo 3 sui cambiamenti climatici e sui risultati del mercato del lavoro,
viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)0800) e la propria risoluzione dell’11 marzo 2009 in materia (6),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» (COM(2009)0114),
vista l’analisi congiunta delle parti sociali europee dal titolo «Key challenges facing European labour markets» (Le sfide chiave per i mercati del lavoro europei) del 18 ottobre 2007,
visto il «Framework of actions for the lifelong development of competencies and qualifications» (Quadro d'intervento per lo sviluppo permanente delle competenze e delle qualifiche) pubblicato dalle parti sociali europee nel 2002,
viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Nuove competenze per nuovi lavori – Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi» (COM(2008)0868), e la relazione del gruppo di esperti dal titolo 'New Skills for New Jobs: Action Now' (Nuove competenze per nuovi lavori: agire ora) del febbraio 2010,
visto il documento del 2009 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) dal titolo «Future Skills Needs for the Green Economy» (Futuro fabbisogno di competenze per l’economia verde),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0234/2010),
A. |
considerando che il Consiglio europeo ha confermato nel 2009 che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo centrale del trattato di Lisbona; che la considerazione integrata degli interessi economici, sociali ed ecologici, l’intensificazione del dialogo sociale, il rafforzamento della responsabilità sociale delle imprese e il principio di precauzione e del «chi inquina paga» rientrano negli orientamenti della strategia di sostenibilità dell’Unione europea, |
B. |
considerando che uno dei punti fondamentali della strategia EUROPA 2020 è la promozione di un’economia sociale, efficiente sotto il profilo delle risorse, ecocompatibile e competitiva, |
C. |
considerando la necessità che entro il 2050 i paesi industrializzati riducano, conformemente all’Accordo di Copenaghen, le loro emissioni di CO2 dell’80-90 % rispetto al 1990, |
D. |
considerando che, in Europa, il cambiamento climatico ha ripercussioni diverse sulle varie regioni; che, in base a uno studio della Commissione (7), le regioni dell'Europa meridionale e orientale, dove vive più di un terzo della popolazione dell’UE, sono particolarmente esposte alla pressione del cambiamento climatico; che i gruppi più vulnerabili sono quelli maggiormente colpiti e che ciò potrebbe determinare un aumento delle disparità regionali e sociali, |
E. |
considerando che il passaggio a un’economia sostenibile ha incidenze positive diverse nei differenti settori specificamente; che si possono creare, sostituire o in parte perdere posti di lavoro; che tutti i posti di lavoro devono essere adattati a una modalità di produzione e di lavoro sostenibile ed efficiente sotto il profilo del consumo di risorse, che il maggiore bisogno di adattamento riguarda pertanto i rapporti di lavoro esistenti e che a tal proposito sono auspicabili rapporti di lavoro flessibili, |
F. |
considerando che i dati contenuti nel Libro verde sui cambiamenti demografici (COM(2005)0094) dimostrano che, tra il 2005 e il 2030, la popolazione in età lavorativa dell'UE scenderà di 20,8 milioni (il 6,8 %), e che il numero degli ultrasessantenni sta attualmente aumentando a una velocità doppia rispetto a prima del 2007 - circa due milioni in più ogni anno rispetto ad un milione in precedenza, |
G. |
considerando che questo cambiamento ha in sé il potenziale per stabilizzare l’occupazione e aumentare il numero di posti di lavoro con importanti effetti di ricaduta; che laddove sono state introdotte condizioni quadro affidabili, si registra una crescita costante delle possibilità occupazionali e della sicurezza del lavoro, stabilizzata da crescenti esportazioni, |
H. |
considerando che, se i ricercatori e le aziende europee non sono in grado di convertire i risultati delle loro ricerche in prodotti commerciali, non sarà possibile conseguire la necessaria crescita economica e i vantaggi occupazionali derivanti da un'economia basata sull'innovazione; che il Quadro di valutazione dell'innovazione della Commissione segnala un deficit di innovazione del 30 % rispetto agli USA e del 40 % rispetto al Giappone, |
I. |
considerando che in alcuni nuovi settori non esistono ancora strutture di dialogo sociale; che si registrano casi di nuovi settori in cui mancano contratti collettivi o quelli esistenti non sono applicati ovvero non sono previsti codici di settore; che tutti i settori sono soggetti a un’elevata pressione per aumentare la competitività; che, nelle regioni in cui la disoccupazione è elevata, si registra una forte sollecitazione ad accettare condizioni di lavoro inadeguate, |
J. |
considerando che la precarietà del lavoro a lungo termine si è sviluppata sul mercato del lavoro UE negli ultimi due decenni, e che soprattutto i giovani tendono sempre più a lavorare sulla base di contratti di breve durata e in condizioni di lavoro deteriori; che i nuovi posti di lavoro creati secondo tali modelli non possono essere considerati sostenibili; che queste carenze strutturali vanno affrontate nel contesto degli sforzi volti a sviluppare il potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile, |
K. |
considerando che la transizione verso una nuova economia sostenibile non dovrebbe servire da pretesto per escludere i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati dal mercato del lavoro; che esiste pertanto la necessità di evitare l'effetto di «scrematura» che i lavoratori meno qualificati saranno i primi a subire, |
L. |
considerando che la parità di genere è uno degli obiettivi del trattato di Lisbona e rientra tra gli Obiettivi di sviluppo del millennio; che le donne sono sottorappresentate in diversi settori e che pertanto non beneficiano in egual modo della crescita dell’occupazione generata dalla nuova economia sostenibile, |
M. |
considerando che la nuova economia prenderà forma in una società che invecchia, caratterizzata da una contrazione della forza lavoro, il che implica la necessità di invogliare più donne a esercitare un'attività retribuita, procedendo a un adeguamento dell'organizzazione del lavoro e preparando i datori di lavoro in tutti i settori a una forza lavoro più diversificata, |
N. |
considerando che, secondo recenti studi, la presenza delle donne a tutti i livelli di responsabilità rappresenta un valore aggiunto per le imprese, soprattutto in relazione alla loro performance economica, |
O. |
considerando che, benché conseguano la maggioranza dei diplomi universitari nell'Unione e frequentino per lo più facoltà di economia, gestione e diritto, le donne continuano ad essere minoritarie nei posti di responsabilità delle imprese e delle amministrazioni, |
P. |
considerando che, soprattutto a causa della presenza di stereotipi sessisti nell'educazione e nella società, le donne sono sottorappresentate nei settori considerati a torto maschili, quali informatica, ingegneria, fisica e mestieri tecnici, come il meccanico e il muratore, |
Q. |
considerando che la disoccupazione è in aumento tra i lavoratori più anziani, per cui, dopo i 55 anni, il problema dell’esclusione sociale è particolarmente grave e che, nonostante i progressi conseguiti negli ultimi dieci anni, solo poco più di un terzo delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni lavorava nel 2008, rispetto al 55 % degli uomini della stessa fascia di età, |
Strategia occupazionale per una nuova economia sostenibile
1. |
ritiene che lo sviluppo sostenibile si fondi su una visione a lungo termine in cui la crescita economica, la coesione sociale e la protezione ambientale vanno di pari passo e si sostengono reciprocamente; richiama l'attenzione sul potenziale rappresentato dalla creazione di posti di lavoro «verdi» nell'ambito di un'economia sostenibile; |
2. |
ritiene che la situazione economica post-crisi rappresenti un'ottima opportunità per la crescita sostenibile basata sulla giustizia sociale e l'efficienza ambientale; rileva il fatto che la trasformazione delle economie europee da inquinanti a eco-efficienti comporterà profondi cambiamenti a livello di produzione, distribuzione e consumo e che tali cambiamenti rappresentano un'opportunità che dovrebbe essere colta per progredire verso un'autentica sostenibilità senza pregiudicare la crescita e l'occupazione; è convinto che la transizione verso un'economia basata su fonti energetiche non inquinanti debba essere considerata come un'opportunità per investire nello sviluppo sostenibile e non soltanto come un onere per i bilanci del settore pubblico e di quello privato; |
3. |
sottolinea l’importanza di misure che favoriscano la crescita e l’occupazione nelle zone rurali, onde contrastare l'esodo rurale; |
4. |
osserva che esiste la necessità di rendere più sostenibile la produzione di merci e servizi; rileva che gli investimenti in una nuova economia sostenibile rappresentano un importante potenziale di crescita per il mercato del lavoro e comportano nuove possibilità di reddito; constata che il saldo positivo tiene conto delle perdite registrate in alcuni settori e che andrebbero quindi stimolate la riqualificazione e la formazione; |
5. |
ritiene che l'attuale crisi economica e sociale mondiale, che ha frenato i cambiamenti in materia di consumo energetico e le riduzioni delle emissioni di carbonio, non debba impedire agli Stati membri di realizzare la transizione verso un'economia competitiva, più sostenibile, a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'uso delle risorse, poiché tale transizione aumenta le loro capacità di recupero, li rende meno dipendenti da importazioni sempre più costose e accresce la loro competitività; |
6. |
è convinto che si dovrebbe fare di più per internalizzare i costi esterni; invita la Commissione a utilizzare gli strumenti di politica esistenti – o ad elaborarne di nuovi, se necessario – per imputare correttamente i costi e assicurare che le future proposte politiche rispecchino i risultati; |
7. |
ritiene che una nuova economia sostenibile dell'UE debba garantire uno sviluppo economico e sociale equilibrato; chiede un'ambiziosa politica industriale sostenibile, che tenga in particolare considerazione l'efficienza delle risorse; sottolinea che l'economia verde deve offrire prospettive occupazionali dignitose e ben retribuite, incentrate sulla protezione dell'ambiente; |
8. |
è fermamente convinto che una politica ambientale basata sui principi dell’economia di mercato possa divenire il motore della crescita e dell’occupazione in tutti i settori economici e sottolinea che condizioni prevedibili e favorevoli agli investimenti rappresentano il presupposto affinché le imprese innovative possano sfruttare al meglio tali opportunità a favore dell’ambiente e dei lavoratori; |
9. |
chiede di coinvolgere l'industria nell'eco-innovazione, in quanto gli imprenditori hanno un ruolo molto importante da svolgere per una sua più ampia diffusione; osserva, a tale proposito, che informare gli imprenditori illustrando le nuove opportunità economiche è fondamentale per procedere con successo nella strategia volta a sviluppare economie che facciano un uso efficiente delle risorse e industrie sostenibili; |
10. |
sostiene l’iniziativa faro della Commissione nell'ambito della strategia EUROPA 2020 volta a completare ora la transizione verso un’economia sostenibile, a rendere la crescita economica meno dipendente dal consumo di risorse e di energia, a ridurre le emissioni dannose per il clima e a combattere quindi il riscaldamento globale; accoglie con favore l’intenzione di orientare verso tale obiettivo quadri giuridici, strumenti di stimolo dell’economia di mercato, sovvenzioni e appalti pubblici; si rammarica, tuttavia, del fatto che nella strategia dell'Unione europea 2020 la Commissione non abbia colto l'opportunità di esaminare il potenziale del mercato del lavoro di un'economia sostenibile; |
11. |
osserva che, al fine di raggiungere gli obiettivi occupazionali della strategia EUROPA 2020 e di sfruttare il potenziale di posti di lavoro di una nuova economia sostenibile nonché di migliorare la sostenibilità della produzione di merci e servizi, è necessario aumentare l'efficienza energetica dell'edilizia e delle costruzioni, la percentuale di energie rinnovabili, tecnologia ambientale, trasporto e mobilità sostenibili, agricoltura, silvicoltura e pesca sostenibili come pure la consulenza da parte di servizi ambientali nonché il riciclaggio, i processi di produzione a basso consumo di risorse e i cicli chiusi di materiali; constata che anche il settore dei servizi e quello dell'economia sociale presentano un grande potenziale di occupazione verde; |
12. |
sottolinea l'importanza che il settore pubblico sia di esempio, con l'adozione di norme progressive in materia di appalti e fornendo incentivi e informazioni, soprattutto nei settori dell'energia, della costruzione di infrastrutture e impianti, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della creazione di posti di lavoro con diritti; chiede alla Commissione e agli Stati membri di privilegiare, specialmente negli appalti pubblici precommerciali, l'inclusione di norme ambientali e sociali, oltre a promuovere clausole di «contenuto locale» e le imprese dell'economia sostenibile e solidale, specialmente le PMI; |
13. |
esorta gli Stati membri a scambiare le loro esperienze e le migliori prassi in materia di opportunità d'impiego nel gestire l'impatto economico, sociale e ambientale dei cambiamenti climatici; |
14. |
è convinto che i posti di lavoro verdi e sostenibili non debbano essere una mera appendice ma che le imprese e la società debbano essere organizzate nel complesso in modo sostenibile; è consapevole del fatto che nessun settore dell'economia può essere considerato separatamente e denominato «protezione ambientale» o «industria dell'ambiente», in quanto l'attività di protezione ambientale è strettamente legata a molti settori tradizionali come le industrie manifatturiere, l'industria edilizia e le industrie dei servizi; chiede pertanto di adottare, quale definizione di base, la definizione dell’OIL, secondo la quale tutti i posti di lavoro che accelerano lo sviluppo sostenibile sono lavori verdi e sostenibili; rileva che la definizione comprende, da un lato, i posti di lavoro che riducono il consumo diretto di energia e materie prime, proteggono gli ecosistemi e la biodiversità e riducono al minimo la produzione di rifiuti e l’inquinamento atmosferico e, dall’altro, tutti i posti di lavoro che diminuiscono l’impronta ecologica; riconosce che, a causa della relatività della definizione, il potenziale occupazionale non può essere stabilito in via definitiva; |
15. |
ritiene che sia necessario ampliare sensibilmente gli studi volti a misurare l'impatto delle politiche ambientali e dei cambiamenti climatici sulla creazione netta di occupazione; invita la Commissione a inserire tale questione tra le priorità dell'ottavo programma quadro; |
16. |
sottolinea che tutti i posti di lavoro vanno vincolati all'obiettivo della promozione di uno sviluppo sostenibile e che sarebbe opportuno organizzare le modalità di produzione e di lavoro nel modo più efficiente possibile dal punto di vista delle risorse, dei materiali e dell’energia; rileva che tale approccio andrebbe adottato per l’intera catena di approvvigionamento e che la distinzione tra comparti industriali virtuosi e non è insensata ma che può essere accresciuta la sostenibilità di tutti i comparti; |
17. |
reputa di fondamentale importanza che un nuovo quadro comunitario sia dotato di un bilancio che consenta di sostenere la ricerca pubblica e renderne accessibili i risultati in modo semplice e non burocratico, cosicché tutte le imprese, incluse quelle piccole e medie e le microimprese, possano attuare cambiamenti riguardanti l’efficienza energetica, l’utilizzo di nuove fonti energetiche, il ricorso a nuovi processi produttivi, nonché il riciclaggio e un migliore sfruttamento delle risorse, e creare occupazione garantendo i diritti connessi; |
Ottimizzare il potenziale occupazionale
18. |
invita allo sviluppo, nell'ambito della strategia EUROPA 2020, di una strategia occupazionale europea per un’economia sostenibile, finalizzata a ottimizzare il potenziale occupazionale, prestando particolare attenzione a un lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, al fabbisogno di competenze e a una transizione socialmente equa; sottolinea che un’economia sostenibile deve coniugare sostenibilità sociale, tecnologica, economica ed ecologica; rileva che una tale strategia occupazionale sostenibile dovrebbe costituire una delle componenti centrali degli orientamenti per le politiche dell'occupazione; |
19. |
raccomanda agli enti regionali di adottare strategie di sviluppo in linea con gli obiettivi della strategia EUROPA 2020, al fine di creare nuovi posti di lavoro in un’economia sostenibile; |
20. |
esorta la Commissione a proporre entro il 2011 una strategia che includa misure legislative e non legislative volte a stimolare lo sviluppo di posti di lavoro «verdi», fonte di crescita e di benessere per tutti; |
21. |
sottolinea che, grazie alla loro capacità di innovazione, le imprese europee sono ormai all’avanguardia nel settore della tutela ambientale a livello globale; è, tuttavia, preoccupato che la produzione continui a essere trasferita in larga misura dall’UE in paesi terzi le cui norme ambientali sono decisamente meno rigorose; esorta la Commissione e gli Stati membri a combattere tale fenomeno tempestivamente ed energicamente mediante un approccio mondiale e multilaterale in grado di garantire che la concorrenza globale sia regolata da requisiti analoghi; |
22. |
sottolinea che un quadro regolamentare stabile, a lungo termine e ambizioso costituisce un presupposto per realizzare pienamente il potenziale dell'occupazione verde; invita la Commissione e gli Stati membri a definire norme ambientali e incentivi finanziari che creino condizioni quadro affidabili per almeno dieci anni e, di conseguenza, certezza giuridica e di pianificazione; chiede di utilizzare gli strumenti finanziari disponibili per promuovere la sostenibilità e che la crescente sostenibilità dell'attività e della produzione economica sia integrata nelle prospettive finanziarie dei vari fondi, compresi i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, come uno degli obiettivi promossi; |
23. |
sottolinea, al riguardo, l'importanza del concetto di sviluppo urbano integrato e rileva che la riqualificazione sostenibile delle aree urbane svantaggiate potrebbe assumere una funzione pilota; ritiene che presupposto ne sia una politica quadro chiara, compreso il mantenimento della promozione della dimensione urbana nei fondi strutturali; |
24. |
osserva la necessità di ricorrere a finanziamenti nell'ambito dei programmi esistenti per realizzare studi mirati nelle regioni più svantaggiate dell’UE, al fine di stabilire obiettivi strategici e determinare il tipo di misure necessarie per creare condizioni favorevoli allo sviluppo di economie locali sostenibili, prevedendo obiettivi specifici per la creazione di posti di lavoro verdi e misure integrate intese ad attrarre nuove imprese verdi e a sostenere quelle già esistenti; |
25. |
sottolinea che gli investimenti mirati per la trasformazione in senso ecologico delle regioni più svantaggiate dell’UE rappresentano uno degli strumenti più utili per il conseguimento degli obiettivi strategici di convergenza regionale e di coesione territoriale; |
26. |
sottolinea l’importanza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per aggregazioni regionali che colleghino ricerca, innovazione e infrastrutture locali nel contesto delle nuove tecnologie, quali le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica; sottolinea altresì che, soprattutto nelle aree urbane, gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore e i più capaci per creare le condizioni necessarie alla crescita delle aggregazioni di imprese innovative; sottolinea che siffatte aggregazioni possono accelerare in modo determinante lo sviluppo economico locale e creare nuovi posti di lavoro nelle regioni; |
27. |
è consapevole dello scarsissimo coordinamento dei programmi di finanziamento UE, nazionali e regionali, per cui sottolinea la necessità di un migliore coordinamento a livelli diversi tra i programmi e di un sostegno a una maggiore sinergia tra le diverse politiche comuni che utilizzano i fondi strutturali, i fondi per lo sviluppo rurale e agricolo, il programma quadro per la ricerca e il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), che devono essere concepiti per conseguire un'economia sostenibile ed efficiente sul piano delle risorse; ritiene, per quanto attiene ai finanziamenti a titolo della politica agricola comune, che un'opzione da considerare ulteriormente sia quella di abbandonare progressivamente i meccanismi di sostegno a favore dello sviluppo rurale e dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile; |
28. |
invita ancora una volta la Commissione e gli Stati membri a sfruttare il successo del Fondo per la ricostruzione e a preparare una nuova iniziativa UE comprendente progetti pilota per la ricostruzione nell'ottica di una nuova economia sostenibile; |
29. |
osserva che al punto 8 delle conclusioni del Consiglio del 21 ottobre 2009 si invita la Commissione a riesaminare con urgenza, settore per settore, le sovvenzioni che hanno notevoli effetti negativi sull'ambiente e che sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile; chiede alla Commissione di dare seguito senza indugio a tali conclusioni, esaminando i possibili modi per riassegnare dette sovvenzioni iscritte in bilancio a sostegno di nuove attività connesse con l'economia sostenibile; |
30. |
chiede l'introduzione di meccanismi di finanziamento efficaci e di incentivi fiscali per incoraggiare le PMI a optare per politiche occupazionali verdi, garantendo l'innovazione e la produzione verde; |
31. |
ritiene che la legislazione UE, vigente e proposta, racchiuda un notevole potenziale per la creazione di nuovi posti di lavoro in settori quali l'aria, il suolo, le risorse idriche, l'energia, i servizi pubblici, l'agricoltura, i trasporti, il patrimonio forestale e la gestione ambientale; esorta gli Stati membri ad applicare la legislazione UE che potrebbe promuovere nuovi investimenti in tecnologie e posti di lavoro eco-compatibili; |
32. |
ricorda che gli appalti pubblici costituiscono un'ampia quota del mercato e potrebbero fornire incentivi significativi per rendere più ecologica l'economia; chiede pertanto che tutti gli appalti pubblici impongano elevati standard ambientali; |
33. |
invita l’Unione europea e gli Stati membri ad anticipare i cambiamenti, ossia a superare le carenze e le incertezze informative e a stimolare la consapevolezza, i processi di apprendimento sociale e i cambiamenti nelle abitudini di consumo; ritiene che siano necessari incentivi perché le società investano maggiormente nelle tecnologie pulite e i lavoratori siano più disponibili ad affrontare il cambiamento se questo comporta maggiori opportunità occupazionali e se viene loro fornita una rete di sicurezza; |
34. |
rileva che la necessità di sviluppare il potenziale di occupazione di qualità offerto da una nuova economia sostenibile impone di orientare l'innovazione a trovare soluzioni che rispondano alle sfide principali con cui si confronta la società, quali la disoccupazione e la povertà, il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione e la scarsità delle risorse; richiama l'attenzione sull'importanza di una politica industriale e di ricerca basate sull'innovazione aperta e sulle aggregazioni, per incoraggiare la condivisione delle conoscenze tra i diversi operatori economici pubblici e privati e stimolare l'innovazione; invita a tal fine la Commissione a sviluppare una piattaforma tecnologica europea per le industrie a basso utilizzo di risorse; |
35. |
raccomanda che, qualora uno Stato membro decida di sovvenzionare, per esempio, un aumento della produzione di energia eolica, di bioenergia e di energia solare, il livello dei sussidi sia determinato in base a una valutazione scientifica dei dati empirici e che tali sussidi offrano ragionevoli prospettive di investimento e sicurezza a eventuali investitori; invita a considerare con attenzione fattori quali l'aumento di posti di lavoro netti grazie ai sussidi, il prezzo dell’energia e l’influenza netta sulle emissioni di gas a effetto serra e di altri agenti inquinanti e, quindi, a puntare a un’ottimizzazione dell’aumento della sostenibilità; |
36. |
osserva la mancanza di comprensione uniforme di quali siano le scelte tecnologiche più sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale nel contesto della concorrenza globale; rileva la necessità di tener conto di diverse variabili nel momento in cui si confronta, ad esempio, la sostenibilità della produzione di energia mediante l'impiego di pale eoliche, pannelli solari fotovoltaici, carbone con cattura e stoccaggio del carbonio, reattori nucleari e altre tecnologie; invita, quindi, a realizzare ulteriori studi scientifici al riguardo confrontando l’intero ciclo di vita della produzione e chiede che tutti i processi produttivi siano resi più efficienti dal punto di vista delle risorse; |
Potenziale di posti di lavoro per donne e uomini nella nuova economia sostenibile
37. |
ribadisce che solo aumentando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro europeo è possibile utilizzare appieno il potenziale di crescita e occupazione della nuova economia, dal momento che la metà dell'incremento del tasso di occupazione complessivo in Europa e un quarto della crescita economica annuale dal 1995 sono riconducibili alla riduzione del divario fra i tassi di occupazione maschile e femminile, e che si tratta di una condizione essenziale per assicurare una crescita sostenibile e rispondere ai bisogni della trasformazione ecologica in una società che invecchia; |
38. |
sollecita un'iniziativa dell'UE volta a sensibilizzare i datori di lavoro, soprattutto in settori tradizionalmente a predominanza maschile, sulla necessità e sui vantaggi di una forza lavoro più diversificata in una società che invecchia e a offrire loro gli strumenti per prepararsi a una maggiore diversità; |
39. |
invita l’Unione europea, gli Stati membri e le parti sociali a combattere la discriminazione e promuovere la parità di genere in un’economia sostenibile, creare ambienti di lavoro che attraggano e trattengano le donne in tali settori, promuovere un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa attraverso adeguati accordi che prevedano un'assistenza di qualità all'infanzia e luoghi di lavoro adeguati alle esigenze delle famiglie, creare opportunità nonché condizioni in cui gli uomini e le donne possano partecipare al mercato del lavoro su un piano di parità, promuovere la partecipazione femminile agli organi di rappresentanza a predominanza maschile e ridurre la segmentazione dei posti di lavoro e il divario retributivo tra uomini e donne; |
40. |
sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture sociali costituiscono un'opportunità per modernizzare l'Europa e promuovere la parità, potendo essere considerati una strategia parallela agli investimenti in tecnologie ecologiche per l‘ammodernamento delle infrastrutture fisiche; ritiene che la parità di genere debba pertanto costituire una priorità programmatica e uno strumento fondamentale; |
41. |
rileva che uno sforzo volto a garantire l'accesso delle donne a tutti i livelli d'istruzione, lottando contro gli stereotipi sessisti, e a fornire un apprendimento lungo tutto l'arco della vita è essenziale per poter abbattere la segregazione di genere nel mercato del lavoro; sollecita l'offerta di una formazione adeguata per evitare la sottorappresentanza delle lavoratrici nei posti di lavoro verdi, tenendo presente che un'esclusione massiccia delle donne dal campo scientifico e tecnologico pregiudicherebbe la crescita e la sostenibilità dell'Europa e lascerebbe molte giovani donne qualificate e dotate ai margini della sicurezza economica e occupazionale; |
42. |
sollecita un'iniziativa specifica dell'UE per attrarre le ragazze verso le cosiddette professioni «MINT» (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia) e per combattere gli stereotipi che continuano a caratterizzare queste professioni; sottolinea che il ruolo dei media e dell'istruzione è fondamentale per combattere tali stereotipi; |
43. |
sottolinea l'opportunità che, nella fase di passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, le giovani donne siano orientate verso l'apprendistato in ambiti in cui sono sottorappresentate, promuovendo tale forma di impegno mediante la progettazione condivisa tra scuola, università e agenzie formative in modo che possano acquisire competenze e capacità concrete, anche di livello alto e specialistico, attraverso l'esperienza di lavoro e svolgendo attività regolari e non precarie con la prospettiva della propria realizzazione; |
44. |
esorta l'Unione europea e gli Stati membri a dare una più elevata priorità ai posti verdi per le donne nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE), tenendo conto del fatto che il FSE finanzia progetti di formazione in settori quali l'energia rinnovabile e l'ecoturismo; sottolinea che occorrono maggiori sforzi per aumentare il tasso di partecipazione delle donne ai progetti sostenuti dal FSE, attualmente inferiore al 10 %; sollecita l'introduzione di bilanci di genere nel FSE nonché nei piani di ripresa e nei programmi di adeguamento strutturale per garantire che tali programmi attraggano e integrino in ugual maniera le donne; |
45. |
rileva che la transizione a una nuova economia non deve servire da pretesto per ridurre le diverse misure a favore delle pari opportunità, ma deve essere vista come un’occasione unica per incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nell’UE, dal momento che ciò costituisce una presupposto essenziale per garantire la crescita sostenibile, lo sviluppo ottimale del potenziale occupazionale e il rafforzamento della competitività; |
Lavoro dignitoso
46. |
invita la Commissione a prestare particolare attenzione, al di là del potenziale occupazionale dei lavoratori altamente qualificati, ai molti posti di lavoro nell'ambito dell'economia sostenibile per cui è richiesto un livello di qualifica medio o basso nonché ai lavoratori non qualificati ma specializzati; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare con particolare attenzione questo aspetto negli orientamenti per le politiche dell'occupazione; invita gli Stati membri a rivalutare i posti di lavoro con un livello di formazione medio-basso e a garantire un lavoro dignitoso in tali ambiti; |
47. |
sottolinea la necessità di accordare particolare attenzione al lavoro dignitoso, alle esigenze di qualifica e ad una transizione socialmente equa; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a garantire che tutti nell’Unione europea beneficino di una strategia occupazionale per un'economia sostenibile; sottolinea la necessità di integrare tale strategia in tutti i tipi di occupazione, sia essa di livello elevato, medio o basso; chiede di aumentare le opportunità di istruzione e ricerca e sviluppo; chiede, inoltre, di prestare attenzione agli orientamenti per le politiche dell'occupazione e al programma della Commissione «Nuove competenze per nuovi lavori», in particolare alle persone più lontane dal mercato del lavoro, ai lavoratori più vulnerabili, soprattutto ai disabili e ai lavoratori scarsamente qualificati, nonché alla tutela di queste persone; |
48. |
ritiene che la politica dell'occupazione svolga un ruolo centrale nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e chiede pertanto, ai sensi del programma «lavoro dignitoso» dell'OIL, condizioni di lavoro di buona qualità e retribuzioni che garantiscano la sussistenza e un'equa partecipazione al PIL; |
49. |
osserva che, a causa di un livello organizzativo dei lavoratori e dei datori di lavoro spesso più basso in alcuni nuovi settori economici, esiste un elevato rischio di rapporti di lavoro precari e di inadeguate condizioni di lavoro; invita l’Unione europea e gli Stati membri a definire condizioni quadro volte a istituire strutture rappresentative nei nuovi settori; chiede alle parti sociali di organizzarsi e invita la Commissione a promuovere lo scambio di esempi di migliori prassi a livello di Unione europea, in particolare rafforzando l'informazione e la consultazione dei lavoratori e l'istituzione di comitati aziendali europei; |
50. |
osserva che sono necessari ulteriori sforzi per garantire un'efficace armonizzazione a livello UE dei requisiti minimi per l'organizzazione dell'orario di lavoro in relazione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori; |
51. |
invita gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, ad elaborare piani integrati per valutare le operazioni di trasformazione ecologica ai livelli sia locale che nazionale; invita le parti sociali a monitorare la partecipazione dei lavoratori alla strategia di sviluppo sostenibile, proponendo e quindi adottando politiche volte a rafforzare l'effettiva partecipazione per quanto riguarda la mobilità sostenibile dei lavoratori e la crescita verde; |
52. |
invita le parti sociali ad aprirsi a nuovi settori e a elaborare strategie volte all’integrazione delle associazioni di categoria nel partenariato sociale; |
53. |
invita l’Unione europea e gli Stati membri a subordinare maggiormente in futuro gli incentivi e gli appalti pubblici a norme sociali minime a livello di Stati membri e a portare avanti la costituzione di strutture rappresentative delle parti sociali; |
54. |
rileva che anche la formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dei lavoratori interessati dai cambiamenti nei processi di produzione di un'impresa o di un'industria creano posti di lavoro; invita l’Unione europea a sviluppare un quadro di riferimento per anticipare i cambiamenti e le ristrutturazioni, in particolare della produzione, riconoscendo a tutti i lavoratori interessati il diritto garantito a partecipare ai programmi di formazione e apprendimento permanente; esorta gli Stati membri, i datori di lavoro e i lavoratori a riconoscere la gestione delle competenze, la formazione e l’apprendimento permanente quali responsabilità condivise, come precisato nell’accordo quadro tra le parti sociali del 2002 sull’apprendimento permanente; invita la Commissione a inserire nell'ambito dell'apprendimento permanente una nona competenza relativa all'ambiente, al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile, essenziale in una società della conoscenza; chiede agli Stati membri di inserire il concetto di sostenibilità nella formazione di base, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; |
55. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali ad aumentare il loro impegno per gestire in modo efficace gli effetti negativi della ristrutturazione, sia sulle economie locali sia sull’occupazione; sottolinea la necessità di divulgare orientamenti sulla gestione del cambiamento e delle sue ripercussioni a livello sociale; |
Far fronte al fabbisogno di competenze
56. |
sottolinea la necessità che gli Stati membri adattino i propri sistemi di formazione e istruzione e predispongano ed attuino piani d'azione mirati per la riconversione professionale dei lavoratori nei settori interessati dalla trasformazione delle economie locali in una nuova economia sostenibile, in modo da garantire che abbiano accesso ai nuovi lavori verdi sostenibili e da assicurare che la forza lavoro possa adeguare le proprie competenze alle esigenze professionali di un'economia più sostenibile, fondata su concetti formativi basati sulle competenze; si compiace, in questo contesto, dell'iniziativa della Commissione «Nuove competenze per nuovi lavori» e riconosce che la cooperazione con gli Stati membri dell'UE costituisce un passo nella giusta direzione; rileva, tuttavia, che questa iniziativa deve essere maggiormente collegata agli obiettivi della decisione del Consiglio sullo sviluppo sostenibile e portata avanti prevedendo misure tangibili sia a livello di UE che di Stati membri; |
57. |
sottolinea la necessità di rafforzare il metodo aperto di cooperazione e gli scambi di buone pratiche per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, i lavori verdi e l’apprendimento permanente al fine di garantire una gestione positiva ed efficace della trasformazione dell’economia e, per estensione, delle nuove necessità di formazione nonché delle conseguenze negative sul piano sociale di una simile transizione; |
58. |
invita gli Stati membri a combattere la discriminazione basata sull’età e ad adattare l'offerta formativa e le strategie per l’apprendimento permanente alle esigenze dei lavoratori più anziani, al fine di garantire elevate quote di partecipazione anche tra i lavoratori di oltre cinquantacinque anni, ivi comprese le donne in questa fascia d'età; |
59. |
invita l’Unione europea e gli Stati membri ad adottare politiche dettagliate in materia di innovazione e creatività, in particolare nel settore dell’istruzione e della formazione, ivi comprese l’istruzione e la formazione professionale, quale base per un’economia verde, per la competitività e la prosperità; |
60. |
rileva che in tempi di crisi è essenziale attrarre i giovani verso il nuovo tipo di lavori verdi e garantire che i programmi di qualificazione promuovano l'accesso dei giovani al mercato del lavoro in modo che possano approfittare del potenziale di posti di lavoro, al fine di combattere l'elevata disoccupazione tra i cittadini di età inferiore ai 25 anni e di capitalizzare le competenze delle giovani generazioni nell'uso delle nuove tecnologie; deplora che l'iniziativa faro EUROPA 2020 «Gioventù in movimento» esclude i giovani che non partecipano a corsi di istruzione superiore; sottolinea che, al fine di effettuare un vero cambiamento, è necessario focalizzarsi sui giovani che hanno oggi le minori opportunità e sono a rischio di povertà; |
61. |
invita gli Stati membri ad elaborare, di concerto con le parti sociali, e ad attuare programmi di orientamento professionale destinati ai giovani nelle discipline scientifiche e tecnologiche al fine di promuovere un'economia redditizia e sostenibile, nonché ad adottare misure di informazione e sensibilizzazione riguardo alle questioni ecologiche e ambientali, sia mediante il sistema scolastico ufficiale sia nel quadro dei provvedimenti adottati dalle autorità locali e regionali; |
62. |
invita la Commissione a collaborare più strettamente con gli Stati membri al fine di mettere a punto previsioni di medio e lungo periodo riguardo alle competenze richieste dal mercato del lavoro, e di incoraggiare partenariati tra le università e il settore industriale per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo al contempo alla creazione di una società basata sulla conoscenza, a sviluppare la ricerca applicata e a predisporre migliori prospettive occupazionali per i laureati; |
63. |
invita gli Stati membri e le parti sociali a definire obiettivi per realizzare una partecipazione paritetica di uomini e donne, fornire pari opportunità a livello di istruzione, formazione, programmi di assunzione mirati, tirocini e iniziative di formazione specifici per le donne, i migranti, i disoccupati di lungo periodo e altri gruppi discriminati sul mercato del lavoro; |
64. |
incoraggia gli Stati membri ad utilizzare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per realizzare gli obiettivi europei e promuovere nuove competenze, compresi nuovi posti di lavoro «verdi» di elevata qualità; |
65. |
invita le parti responsabili a monitorare l'occupazione al fine di rendere più importante la formazione professionale di base e l'apprendimento permanente; invita, in tale ambito, gli Stati membri a valutare la fattibilità della costituzione di «fondi per la transizione» volti a gestire il fabbisogno di competenze; |
66. |
invita l'Unione europea e gli Stati membri ad adoperarsi affinché la promozione dell'adattabilità ad un'economia sostenibile rientri tra gli obiettivi del Fondo sociale europeo in modo da contribuire ad aumentare la sostenibilità delle attività economiche e lo sviluppo infrastrutturale; |
67. |
ricorda che la dimensione sostenibile non dovrebbe limitarsi alla formazione ai posti di lavoro verdi ma che è necessario integrarla in tutti i programmi di istruzione e formazione al fine di promuovere una cultura dello sviluppo sostenibile e della consapevolezza ambientale; |
68. |
sottolinea il valore aggiunto del concetto di apprendimento permanente e invita gli Stati membri a realizzare una esaustiva mappatura delle potenzialità locali, allo scopo di organizzare attività di formazione orientate sulla domanda in cui le risorse disponibili vadano a soddisfare le necessità reali e a ripristinare il prestigio dell'istruzione secondaria professionale attraverso l’offerta di istruzione di alto livello, soprattutto nelle regioni in cui le potenzialità locali e i settori delle attività tradizionali rendono necessario il pieno sviluppo di competenze e conoscenze specifiche; invita la Commissione a fornire agli Stati membri un'adeguata assistenza tecnica quanto alle modalità di mappatura delle necessità locali e rileva che le scuole secondarie professionali di alto livello qualitativo potrebbero contribuire a ridurre la disoccupazione fra i diplomati e i laureati e favorire l’occupazione sostenibile; |
69. |
sottolinea quanto sia importante che gli Stati membri utilizzino il Fondo sociale europeo per investire in competenze, occupazione e attività di formazione e riqualificazione professionale allo scopo di creare posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità attraverso progetti nazionali, regionali e locali; è del parere che l’esperienza professionale delle persone più anziane possa anche contribuire a tali iniziative, tenendo conto della percentuale sempre più elevata di anziani nella popolazione dell'UE; raccomanda agli enti locali e regionali di mantenere adeguati contatti permanenti con l’ambiente imprenditoriale, le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e le ONG, allo scopo di prevedere le esigenze a medio e lungo termine del mercato del lavoro; |
70. |
riconosce il ruolo fondamentale degli enti locali e regionali nella formazione scolastica, che costituisce la base per l’acquisizione di ulteriori competenze orientate al futuro, inclusi l’apprendimento e la formazione permanenti; rileva che in molti paesi le condizioni generali per l’istruzione e la formazione dei giovani, compreso chi lascia la scuola senza diplomi, rientrano nella responsabilità degli enti locali e regionali; invita pertanto questi ultimi a utilizzare i fondi strutturali per infrastrutture scolastiche, soprattutto nelle regioni e nelle aree urbane svantaggiate, e a rendere possibile, grazie a tale sostegno, una formazione scolastica completa e inclusiva; sottolinea l’importante potenziale (formativo e istruttivo) del collegamento in rete degli enti locali e regionali con imprese e associazioni per creare posti di lavoro sostenibili nei settori dei trasporti locali, della mobilità urbana, dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo ponendo l'accento sulle pari opportunità; |
71. |
rileva la necessità di una cooperazione tra gli Stati membri, le parti sociali e le università al fine di organizzare corsi di laurea e post-laurea e di creare aree disciplinari mirate per la trasformazione in senso ecologico delle economie; |
72. |
ritiene che le sfide demografiche richiedano una strategia di più ampio respiro che combini la creazione di occupazione e le nuove esigenze emergenti sul mercato del lavoro europeo; reputa, a questo proposito, che occorra compiere progressi più significativi per migliorare la mobilità dei lavoratori dell'UE, compresi ricercatori e altri professionisti, nell'ottica di costruire un'Europa senza confini nel mercato interno dell'UE; |
Cambiamento socialmente equo
73. |
rileva che la crescente sostenibilità delle attività economiche può comportare cambiamenti in interi settori industriali; invita l'Unione europea e gli Stati membri ad adoperarsi per evitare sacrifici sociali nel passaggio ad un'economia sostenibile e per definire condizioni quadro per una trasformazione socialmente equa, che riduca al minimo i rischi del cambiamento e ottimizzi i benefici per tutti i lavoratori; sottolinea che una trasformazione socialmente equa è una componente fondamentale dello sviluppo sostenibile e un presupposto essenziale se si vuole che i popoli dell'Europa appoggino la trasformazione stessa; |
74. |
sottolinea che i costi correlati a una mancata gestione della trasformazione possono essere di gran lunga superiori agli investimenti ex ante; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali ad assumersi insieme la responsabilità di una gestione preventiva della trasformazione; |
75. |
sottolinea la necessità di integrare l’economia sostenibile nel quadro della responsabilità ambientale delle imprese a livello aziendale e sociale e rileva la possibilità di promuovere una cultura dello sviluppo sostenibile e un’economia sostenibile mediante programmi di formazione realizzati nel contesto della responsabilità sociale delle imprese; |
76. |
ricorda che la creazione delle condizioni necessarie perché i lavoratori procedano ad un'ulteriore formazione professionale e si adeguino alle nuove tecnologie, al fine di evitare la perdita di posti di lavoro, nonché la promozione e il sostegno di contratti collettivi per anticipare i cambiamenti ed evitare la disoccupazione costituiscono misure preventive fondamentali, unitamente al rafforzamento della sicurezza sociale, dei sistemi di sostegno al reddito e delle iniziative proattive di formazione settoriale; |
77. |
esorta la Commissione a sostenere a livello UE la ricerca relativa alle professioni di domani al fine di evitare esuberi e di salvaguardare posti di lavoro in seno all’Unione europea; |
78. |
sottolinea la necessità di una stretta ed efficace cooperazione e complementarità tra le organizzazioni internazionali e chiede all’Organizzazione mondiale del commercio di adottare misure in relazione alla dimensione sociale e ambientale degli investimenti e degli scambi commerciali; |
79. |
riconosce che le ONG e i sindacati hanno un ruolo importante da svolgere nello sviluppo del potenziale occupazionale «verde», in termini di contributo al processo decisionale, in quanto datori di lavoro e a livello di sensibilizzazione del pubblico; |
80. |
rileva che le organizzazioni che investono in pratiche eco-efficienti contribuiranno a creare un migliore ambiente di lavoro per il personale e gli occupati e possono di conseguenza essere più produttive; invita gli Stati membri a promuovere il sistema comunitario di eco-gestione ed audit ambientale (EMAS) e ad incoraggiare tutti i settori economici perché si adoperino al fine di realizzare la registrazione EMAS; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali ad includere essenziali questioni ambientali nel dialogo sociale, a tutti i livelli della consultazione, ponendo l'accento sui negoziati settoriali; sottolinea che, ai fini di una transizione socialmente equa, i lavoratori dovrebbero svolgere un ruolo di partenariato attivo nel processo; chiede il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori incaricati di «rendere ecologico» il luogo di lavoro, come definito dall'OIL, conformemente alle prassi nazionali affinché i posti di lavoro, le imprese e le industrie siano più sostenibili; invita gli Stati membri e le parti sociali a collaborare in modo strutturato con i soggetti e gli esperti attivi nel settore dell'ambiente per poter beneficiare della loro consulenza nella gestione della transizione; |
81. |
invita l’Unione europea ad avviare, con l’aiuto delle parti sociali, un dialogo sistematico nel contesto delle relazioni esterne, al fine di promuovere un analogo approccio allo sviluppo sostenibile in altre regioni del mondo, per assicurare pari condizioni di sviluppo e non mettere a repentaglio la competitività industriale; ritiene che la garanzia di un'equa concorrenza nei settori industriali sostenibili avrà ripercussioni positive, migliorando la protezione e le condizioni di lavoro degli occupati; |
82. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne pubbliche di informazione e di sensibilizzazione in merito allo sviluppo di posti di lavoro «verdi» in un'economia sostenibile; |
*
* *
83. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.
(2) GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0154.
(5) Documento del Consiglio 16818/09 dell'1.12.2009.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0123.
(7) Lo studio della Commissione si intitola «Regions 2020 - An assessment of future challenges for EU regions»,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (novembre 2008).
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/18 |
Martedì 7 settembre 2010
SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno
P7_TA(2010)0300
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno (2009/2176(INI))
2011/C 308 E/03
Il Parlamento europeo,
visto l'accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,
visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul riconoscimento delle qualifiche professionali,
visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure di sicurezza doganali,
visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,
visto il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,
visto il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno («direttiva sui servizi») (1),
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2),
vista la risoluzione adottata dalla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) in occasione della sua trentatreesima riunione,
vista la relazione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) sulla relazione annuale relativa al funzionamento dell'accordo SEE nel 2008,
visto il rapporto sulla politica estera della Svizzera del 2 settembre 2009,
visto il venticinquesimo quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, che attribuisce all'Unione il diritto di concludere accordi internazionali,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0216/2010),
A. |
considerando che i quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ovvero Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, sono partner commerciali importanti dell'Unione europea (UE), e che la Svizzera e la Norvegia sono rispettivamente il quarto e il quinto partner commerciale più importante dell'UE in termini di volume, |
B. |
considerando che le relazioni tra l'UE e tre Stati membri dell'EFTA (Islanda, Lichtenstein e Norvegia) si basano sullo Spazio economico europeo (SEE), il quale prevede la piena partecipazione al mercato interno, e che l'accordo SEE è gestito e controllato da un quadro altamente istituzionalizzato, |
C. |
considerando che la partecipazione della Svizzera all'accordo SEE è stata contestata da un voto popolare nel 1992 e che, quindi, le relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano attualmente su oltre 120 accordi bilaterali e settoriali che prevedono un forte livello di integrazione, ma non la piena partecipazione al mercato interno, |
Introduzione
1. |
considera l'accordo SEE un fattore trainante essenziale per la crescita economica; accoglie favorevolmente i risultati globalmente positivi degli Stati SEE-EFTA nell'attuazione della legislazione relativa al mercato interno, come attestato dal quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA; osserva che le relazioni tra l'UE e la Svizzera pongono ben altre sfide quanto all'attuazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (FMPA); |
2. |
osserva che gli accordi bilaterali non istituiscono meccanismi automatici di adattamento dei loro contenuti a un'evoluzione successiva dell'acquis in questione; riconosce che l'adattamento autonomo del diritto nazionale al diritto dell'UE nei settori disciplinati dagli accordi bilaterali è il risultato della decisione sovrana del popolo svizzero di non aderire al SEE, che deve essere pienamente rispettata; |
Attuazione delle norme relative al mercato interno: paesi SEE-EFTA
3. |
accoglie favorevolmente l'inclusione di dati affinati sui paesi SEE-EFTA nel quadro di valutazione annuale dei mercati dei beni di consumo; incoraggia l'autorità di vigilanza EFTA, con l'assistenza della Commissione e in collaborazione con essa, a sviluppare ulteriormente il controllo sistematico dell'attuazione della legislazione relativa al mercato interno; |
4. |
osserva che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona vi è incertezza riguardo a quali parti della legislazione dell'UE siano pertinenti ai fini SEE; ritiene che ciò potrebbe portare a una più lenta attuazione della legislazione sul mercato interno negli Stati SEE-EFTA; sollecita la Commissione a fornire una valutazione della situazione; |
5. |
osserva che il trattato di Lisbona rafforza il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'UE; ritiene che, per analogia, i parlamenti degli Stati SEE-EFTA andrebbero associati più strettamente al processo legislativo dell'Unione nell'ambito delle proposte pertinenti ai fini SEE; invita la Commissione a fornire ai parlamenti nazionali degli Stati SEE-EFTA le proposte legislative che sono trasmesse ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE per consultazione; |
6. |
invita la Commissione a formalizzare il processo di notifica delle nuove regole e leggi dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE, al fine di ridurre lo scarto tra l'adozione di nuove leggi e la loro potenziale accettazione da parte degli Stati SEE-EFTA; |
7. |
incoraggia gli Stati SEE-EFTA a stanziare risorse adeguate per l'applicazione della normativa sul mercato interno; osserva che l'attuazione della direttiva sui servizi e, in particolare, l'istituzione di sportelli unici sono di importanza cruciale in questo contesto; |
8. |
riconosce che, per ragioni istituzionali, nei paesi SEE-EFTA l'applicazione della normativa sul mercato interno procede necessariamente a un ritmo più lento che nell'Unione europea; fa notare che, malgrado questa diversità di condizioni, e sebbene il bilancio sia complessivamente positivo, negli Stati SEE-EFTA esiste ancora un margine per ridurre ulteriormente il deficit di recepimento; |
9. |
osserva che sono in discussione altre importanti proposte legislative relative al mercato interno, inclusa la proposta della Commissione riguardante una direttiva sui diritti dei consumatori; invita la Commissione ad accrescere il coinvolgimento degli Stati membri SEE-EFTA nelle discussioni; |
Attuazione delle norme relative al mercato interno: Svizzera
10. |
accoglie favorevolmente i progressi compiuti verso la liberalizzazione della fornitura di servizi transfrontalieri tra l'UE e la Svizzera e, in particolare, gli effetti positivi dell'FMPA, come dimostrato dall'aumento costante del numero di lavoratori distaccati e di fornitori di servizi dell'Unione operanti in Svizzera dal 2005 al 2009; osserva che questa tendenza è andata a beneficio a entrambe le parti; |
11. |
osserva che la Svizzera ha adottato una serie di misure di sostegno che integrano l'FMPA, allo scopo di tutelare i lavoratori contro il dumping sociale e dei salari, assicurare la parità di trattamento tra fornitori di servizi svizzeri e dell'UE e mantenere il sostegno pubblico all'accordo; osserva che queste misure possono ostacolare la fornitura di servizi da parte delle imprese dell'UE, in particolare nel caso delle piccole e medie imprese in Svizzera; osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, molte di queste misure di sostegno sono accettabili soltanto se tutelano, in maniera proporzionale, un interesse generale che non sia già tutelato nello Stato di origine dei fornitori di servizi; |
12. |
richiama l'attenzione sul fatto che le seguenti misure di accompagnamento in particolare sono sproporzionate per quanto riguarda l’accordo sulla libertà di circolazione e rendono difficile la prestazione di servizi in Svizzera da parte delle piccole e medie imprese: l'obbligo di notifica preliminare vigente in Svizzera, che implica un periodo di attesa di otto giorni prima dell'avvio dell'attività, l'obbligatorietà del contributo alle spese di esecuzione da versare alle commissioni tripartite e un'applicazione eccessivamente rigorosa; esorta altresì, in tale contesto, le autorità svizzere ad abrogare le regolamentazioni che obbligano le imprese straniere che forniscono servizi transfrontalieri a presentare una garanzia di integrità finanziaria; |
13. |
esprime la sua preoccupazione per i recenti sviluppi all’aeroporto di Zürich-Kloten in cui le autorità svizzere hanno rifiutato a taxi tedeschi ed austriaci di trasportare passeggeri, ed esprime seri dubbi quanto alla conformità di tale misura con l’FMPA; esorta la Commissione ad esaminare esaurientemente tale questione; |
14. |
invita la Commissione ad analizzare le misure che ostacolano il funzionamento del mercato interno dell'UE e che pongono problemi anche ai fornitori di servizi svizzeri, per intervenire laddove sia opportuno; |
15. |
incoraggia il governo svizzero e i cantoni a basarsi sull'esperienza dell'UE e del SEE per quanto riguarda la liberalizzazione del settore dei servizi attraverso l'attuazione della direttiva sui servizi; sottolinea che, in termini economici, la direttiva sui servizi sta dimostrando di produrre effetti di liberalizzazione dei mercati, non solo tra Stati membri, ma anche al loro interno, grazie al processo di screening della legislazione nazionale, finalizzato alla rimozione degli ostacoli inutili alla libertà di insediamento, e alla valutazione tra pari, processo nell'ambito del quale gli Stati membri devono giustificare ogni ulteriore restrizione nell'interesse pubblico; ritiene pertanto che un esercizio analogo potrebbe rivelarsi utile per spianare la strada all'aumento della prestazione transfrontaliera di servizi tra l'UE e la Svizzera; |
16. |
accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dal governo svizzero per migliorare la disponibilità delle informazioni per le imprese dell'UE; |
17. |
accoglie positivamente la decisione del Consiglio federale elvetico in merito al recepimento della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e invita la Svizzera e la Commissione a raggiungere quanto prima un accordo sull’attuazione della direttiva; |
18. |
osserva che, in generale, l'FMPA non contiene un accordo completo sulla libera circolazione dei servizi e che la questione è affrontata solo in modo molto selettivo da accordi bilaterali specifici; sottolinea che un accordo globale sulla libera prestazione dei servizi arrecherebbe notevoli vantaggi economici a entrambe le parti; invita dunque la Commissione e la Svizzera a valutare la possibilità di avviare negoziati, allo scopo di concludere un accordo onnicomprensivo sulla libera circolazione dei servizi; |
19. |
ritiene, pur rispettando appieno i motivi della natura specifica delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, che si dovrebbe compiere ogni sforzo possibile per far sì che regole del mercato interno identiche o parallele, anche nel settore della libera circolazione dei servizi, siano interpretate e applicate allo stesso modo nell'UE e in Svizzera, al fine di garantire una partecipazione paritaria della Svizzera al mercato interno; |
20. |
sottolinea l'interesse sia dell'UE che della Svizzera a una maggiore uniformità nell'applicazione dell'FMPA e a una convergenza più puntuale tra la legislazione sul mercato interno della Svizzera e dell'UE, al fine di fornire agli operatori economici di entrambe le parti un ambiente più trasparente e prevedibile in cui operare; |
21. |
accoglie favorevolmente la tendenza seguita autonomamente dalle autorità svizzere di tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emessa dopo la firma dell'FMPA, nonché la recente adozione di leggi svizzere che tengono conto del principio «Cassis de Dijon»; |
22. |
esorta la Commissione e la Svizzera a raggiungere rapidamente un'intesa nei negoziati in corso sugli accordi bilaterali, compreso quello sulla sicurezza dei prodotti; invita la Commissione e la Svizzera a formulare tali accordi e gli eventuali accordi futuri con la massima chiarezza e lungimiranza possibile per limitare rigorosamente già in partenza le possibilità di un'applicazione difforme; |
23. |
invita la Commissione e la Svizzera a valutare la messa a punto di un meccanismo che consenta un più rapido adattamento dell'FMPA allo sviluppo dell'acquis nei settori che rientrano nel suo ambito di applicazione; |
24. |
invita la Commissione e la Svizzera a studiare, a breve termine, formule per trovare soluzioni orizzontali a talune questioni istituzionali, per ridurre la frammentazione e aumentare la trasparenza nel sistema decisionale, rafforzare la comunicazione tra le commissioni paritetiche ed esaminare l'introduzione di un meccanismo efficace di composizione delle controversie; |
25. |
chiede l'intensificazione delle comunicazioni tra il Parlamento europeo e la Svizzera e un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti svizzeri nel lavoro del Parlamento europeo e dei suoi rispettivi organi; |
26. |
osserva che, alla luce delle nuove sfide nell'ambito dei negoziati attuali e previsti su settori diversi, tra cui quello della protezione dei consumatori, occorre esaminare se sia possibile andare al di là del quadro istituzionale esistente per stipulare forse un accordo bilaterale globale che torni a vantaggio sia della Svizzera che dell'Unione europea; |
*
* *
27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/22 |
Martedì 7 settembre 2010
Redditi equi per gli agricoltori: Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa
P7_TA(2010)0302
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa (2009/2237(INI))
2011/C 308 E/04
Il Parlamento europeo,
visti la comunicazione della Commissione intitolata «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591) e i vari documenti di lavoro allegati a detta comunicazione,
viste le raccomandazioni finali del Gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare del 17 marzo 2009 (1),
vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa (2),
vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea (3),
viste le conclusioni adottate dal Consiglio il 29 marzo 2010 su un migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa (4),
vista la relazione sul settore agroalimentare e il diritto all'alimentazione, del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0225/2010),
A. |
considerando che la recente volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e delle materie prime ha suscitato profonde inquietudini sul funzionamento delle filiere alimentari a livello europeo e mondiale, |
B. |
considerando che dal 1996 i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 3,3 % l'anno, mentre i prezzi pagati agli agricoltori sono aumentati solo del 2,1 % e le spese di gestione del 3,6 %, il che dimostra che la catena alimentare non funziona adeguatamente, |
C. |
considerando che, nella sua comunicazione, la Commissione riconosce che «i produttori agricoli sono stati notevolmente pregiudicati da queste fluttuazioni, al pari dei consumatori, che non beneficiano di un trattamento equo» (5), |
D. |
considerando che i prezzi finali al consumatore si sono mantenuti mediamente costanti o sono addirittura aumentati, nonostante il netto calo dei prezzi delle materie prime agricole nel 2008, |
E. |
considerando che relazioni commerciali equilibrate non solo migliorerebbero il funzionamento della filiera alimentare, ma sarebbero vantaggiose anche per gli agricoltori, |
F. |
considerando che la proliferazione delle pratiche commerciali sleali compromette oggi la capacità d'investimento e d'innovazione degli agricoltori (soprattutto in materia di tecnologie verdi, mitigazione del clima e fonti energetiche rinnovabili), mentre d'altra parte gli agricoltori sono tenuti a rispettare severe norme ambientali – obblighi questi che saranno ulteriormente rafforzati nel quadro della politica agricola comune dopo il 2013, |
G. |
considerando che la quota del valore aggiunto agricolo della filiera alimentare è scesa dal 31 % nel 1995 al 24 % nel 2005 nell'UE-25, e che i dati preliminari per i prossimi anni mostrano una nuova diminuzione dei guadagni degli agricoltori a fronte di un aumento costante dei margini dei trasformatori, dei commercianti all'ingrosso e/o dei dettaglianti nonché degli operatori economici esterni alla filiera alimentare, |
H. |
considerando che il reddito medio degli agricoltori è diminuito di oltre il 12 % nell'UE-27 nel 2009, che pertanto gli agricoltori non traggono più un'entrata remunerativa dal loro lavoro e che, ciononostante, gli agricoltori e il settore agroalimentare continuano a dover produrre alimenti nel rispetto di rigorosi standard qualitativi e a prezzi accessibili per i consumatori, in conformità con gli obiettivi stabiliti dalla PAC, |
I. |
considerando che alla filiera alimentare partecipano gli agricoltori, le cooperative agricole e le organizzazioni dei produttori, le industrie di trasformazione alimentare, i grossisti, i dettaglianti, le catene di supermercati, i servizi di ristorazione, i ristoranti, l'approvvigionamento diretto dalla produzione di sussistenza e privata nonché i consumatori, ma anche operatori economici esterni alla filiera alimentare, come le imprese di comunicazione e promozione, i fornitori di trasporto e logistica, di energia e utenze, di imballaggio, di mezzi tecnici, di additivi e di tecnologie e le società di consulenza, e considerando che tale complessità e tale grande diversità devono essere tenute presenti per migliorare la sostenibilità di tutta la filiera, |
J. |
considerando che la comunicazione della Commissione mette in evidenza gravi problemi quali l'abuso di potere d'acquisto degli acquirenti dominanti, le pratiche contrattuali sleali come i pagamenti tardivi, le modifiche unilaterali dei contratti, il versamento di anticipi per accedere alle trattative, le restrizioni dell'accesso al mercato, l'assenza di informazioni sulla formazione dei prezzi e la distribuzione dei margini di profitto lungo la filiera alimentare – problemi strettamente collegati all'aumento della concentrazione nei settori dei fattori produttivi agricoli, della vendita all'ingrosso e della vendita al dettaglio, |
K. |
considerando che nella comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 si raccomanda di promuovere e favorire la ristrutturazione e il consolidamento del settore agricolo, in particolare incoraggiando la creazione volontaria di organizzazioni di produttori agricoli, |
L. |
considerando che la globalizzazione e i processi di concentrazione, soprattutto a livello di commercio al dettaglio, hanno condotto a una situazione di squilibrio tra i diversi soggetti operanti nella catena di distribuzione alimentare, e che la realtà odierna è caratterizzata dalla presenza di un ristrettissimo numero di dettaglianti estremamente influenti, che negoziano direttamente o indirettamente con 13,4 milioni di agricoltori e 310 000 imprese agroalimentari in tutta l'UE, |
M. |
considerando che l'eccessiva concentrazione comporta perdite per quanto riguarda la varietà dei prodotti, il patrimonio culturale, i punti di vendita al dettaglio, i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza, |
N. |
considerando che, secondo quanto affermato dalla Commissione, gli squilibri contrattuali uniti all'ineguale potere negoziale hanno ripercussioni negative sulla competitività della filiera alimentare, giacché operatori piccoli ma efficienti possono talora ritrovarsi costretti ad operare con margini di profitto ridotti, il che ne limita la capacità e l'incentivazione ad investire per migliorare la qualità del prodotto e innovare i processi di produzione, |
O. |
considerando che i prodotti alimentari sono commercializzati liberamente nel mercato interno e che l'esito dei negoziati tariffari fra produttori (organizzazioni), trasformatori, commercianti e dettaglianti è spesso determinato dall'andamento dei prezzi nei mercati mondiali, |
P. |
considerando che l'enorme differenza numerica e di potere economico tra gli agricoltori e i dettaglianti è un chiaro indicatore dello squilibrio esistente nella filiera alimentare, che ai fini di un bilanciamento numerico è necessario promuovere lo sviluppo di organizzazioni economiche di agricoltori, e che le cooperative svolgono un ruolo cruciale poiché rafforzano l'influenza e il potere negoziale degli agricoltori, |
Q. |
considerando che l'Unione europea è inserita nella rete del commercio globale ed è vincolata dai trattati siglati in tale contesto, |
R. |
considerando che l'Unione europea è il maggiore importatore ed esportatore di prodotti agricoli al mondo e che le importazioni di prodotti agricoli nell'UE sono cresciute nel 2008 del 10 % circa, per un valore di 986 miliardi di euro, mentre le esportazioni di prodotti agricoli sono cresciute quasi dell'11 %, per un valore di 752 miliardi di euro, |
S. |
considerando che l'Unione europea accorda già numerose concessioni nel quadro della sua politica dell'aiuto allo sviluppo, e che gli accordi bilaterali non possono essere stipulati unilateralmente a detrimento del settore agricolo europeo, |
1. |
accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 intitolata «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591), poiché in essa si riconosce l'esistenza di forti squilibri a livello di potere negoziale tra i diversi operatori, ma ritiene insufficienti le misure suggerite nella medesima per far fronte ai relativi problemi; |
2. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare d'urgenza il problema dell'ingiusta distribuzione dei profitti lungo la filiera alimentare, specialmente al fine di garantire agli agricoltori entrate adeguate; riconosce che per promuovere sistemi di produzione sostenibili ed etici occorre indennizzare gli agricoltori per i loro investimenti e impegni in tali ambiti; sottolinea che occorre sostituire i rapporti di forza con rapporti di collaborazione; |
3. |
osserva che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi stabiliti dal trattato di Roma in materia di agricoltura (incremento della produttività, sufficiente approvvigionamento di prodotti alimentari, prezzi al consumo ragionevoli, stabilizzazione dei mercati), salvo l'obiettivo di assicurare un reddito adeguato agli agricoltori; esorta pertanto la Commissione a tenere conto di tale aspetto in tutte le proposte di bilancio; |
4. |
riconosce l'esigenza di un settore produttivo stabile, sicuro e redditizio quale fattore determinante nella filiera alimentare; ricorda, tuttavia, che la filiera alimentare si compone di diverse parti – agricoltori, industrie di trasformazione, fabbricanti, fornitori e dettaglianti – che apportano tutte un valore aggiunto e necessitano allo stesso modo di un certo grado di sicurezza; |
Trasparenza dei prezzi
5. |
invita la Commissione a migliorare lo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari al fine di renderlo più facile da utilizzare, integrandovi un'interfaccia multilingue comprendente un maggior numero di prodotti alimentari e introducendo una migliore comparabilità tra i prezzi per ciascun anello della filiera alimentare all'interno degli Stati membri e tra essi, in modo da soddisfare l'esigenza dei consumatori e degli agricoltori di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la formazione dei prezzi dei prodotti alimentari; |
6. |
si rammarica profondamente della scarsa disponibilità della Commissione a condurre uno studio sulla distribuzione dei margini di profitto lungo la filiera, così come convenuto nel quadro della procedura di bilancio 2009; |
7. |
osserva che uno squilibrio della trasparenza commerciale tra le aziende agricole e le parti a valle e a monte della filiera alimentare può avere ripercussioni negative sulla posizione negoziale degli agricoltori e delle organizzazioni di produttori; |
8. |
esorta la Commissione a realizzare immediatamente il progetto pilota relativo alla creazione di un osservatorio europeo dei prezzi e margini agricoli – integrando tale strumento con dati sui prezzi, i margini e i volumi – per il quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una dotazione di 1,5 milioni di euro nel quadro del bilancio 2010; |
9. |
esorta la Commissione a mantenere il gruppo di alto livello sulla catena di distribuzione alimentare quale forum permanente di discussione, giacché si è dimostrato uno strumento molto importante per l'individuazione di problemi, l'elaborazione di raccomandazioni e l'adozione di strategie volte a correggere l'attuale situazione di squilibrio; |
10. |
invita la Commissione a proporre l'obbligo, per i maggiori commercianti, trasformatori, grossisti e distributori europei, di presentare una relazione annuale sulle loro quote di mercato (con informazioni sui marchi privati) relativamente ai prodotti alimentari essenziali nonché sui loro volumi di vendita mensili, in modo da permettere a tutti i partner di mercato di stimare le tendenze dell'evoluzione della domanda, dell'offerta e dei prezzi nella filiera alimentare; |
11. |
osserva che in alcuni paesi l'industria di trasformazione dei prodotti alimentari registra il margine di profitto più elevato nella filiera alimentare, come confermato anche dalla Commissione; chiede, pertanto, che l'industria di trasformazione sia monitorata e studiata con particolare attenzione al fine di garantire la trasparenza dei prezzi; |
12. |
ritiene necessario aumentare la trasparenza del mercato e le informazioni da fornire ai consumatori, condizione essenziale per mettere in evidenza l'identità dei prodotti nonché garantire la varietà dei cibi e dei prodotti agricoli ed agroalimentari – espressione della storia e delle culture di una pluralità di territori e della natura «distintiva» dell'agricoltura di ciascuno Stato membro; |
13. |
invita la Commissione a compiere uno studio d'impatto sui vantaggi di un migliore inquadramento giuridico delle etichette di qualità private e dei marchi di distributori privati, al fine di evitarne la moltiplicazione e garantire una maggiore trasparenza per i consumatori e un miglior accesso ai mercati per i produttori; |
14. |
sottolinea la necessità di promuovere un aumento del valore aggiunto delle produzioni agroalimentari europee e di lanciare campagne d'informazione rivolte ai consumatori relative agli sforzi realizzati dagli agricoltori e dal settore in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali; |
Concorrenza
15. |
invita le autorità della concorrenza nazionali ed europee e le altre autorità di regolamentazione competenti in materia di produzione e commercio ad affrontare energicamente la questione della posizione dominante e della forte quota di mercato delle aziende agroindustriali, delle società che forniscono fattori produttivi agricoli, delle imprese di trasformazione e dei dettaglianti che operano nella filiera alimentare; esorta tali autorità ad adottare misure contro le prassi di acquisto abusive di qualsiasi operatore della filiera alimentare che ponga gli agricoltori in una posizione negoziale estremamente diseguale; |
16. |
invita la Commissione a istituire una nuova relazione tra le regole di concorrenza e la PAC, con l'obiettivo di fornire agli agricoltori e alle loro organizzazioni interprofessionali gli strumenti che consentano di migliorare la loro posizione negoziale; |
17. |
invita la Commissione a valutare le conseguenze della significativa penetrazione del mercato da parte di un unico dettagliante o di un numero limitato di dettaglianti in un determinato Stato membro; esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di introdurre misure correttive – a vantaggio dei produttori e dei consumatori – laddove si riscontri che le prassi o la quota di mercato del dettagliante abbiano un effetto anticoncorrenziale; |
18. |
invita la Commissione a presentare al Parlamento prima della fine del 2010 una relazione che contenga dati sugli abusi di potere d'acquisto nell'UE, sui comportamenti anticoncorrenziali e sulle prassi contrattuali sleali lungo tutta la filiera alimentare, dal settore dei fattori produttivi agricoli ai consumatori, e che proponga risposte adeguate; |
19. |
invita gli Stati membri a rafforzare, ove necessario, la capacità di azione delle rispettive autorità nazionali preposte alla concorrenza, instaurando meccanismi semplici per la raccolta delle prove inerenti a distorsioni della concorrenza dovute a pratiche contrattuali sleali; |
20. |
ritiene necessario vietare la vendita al di sotto del prezzo d'acquisto dei prodotti agricoli a livello dell'UE; |
21. |
esorta la Commissione ad avviare un'indagine settoriale completa, lungo l'intera filiera alimentare, al fine di determinare il livello degli abusi di potere d'acquisto nel settore; richiama l'attenzione sul successo dell'indagine sulla concorrenza nel settore farmaceutico condotta nel 2009; |
22. |
esorta la Commissione ad effettuare una revisione dei criteri attualmente utilizzati per valutare i comportamenti anticoncorrenziali (Herfindahl Index); ritiene che tale indice, utile per valutare rischi monopolistici, non sia in grado di dare una dimensione reale delle pratiche anticoncorrenziali di tipo collusivo e oligopolistico, come sembra accada, almeno in parte, nel caso della grande distribuzione organizzata; |
23. |
invita la Commissione a garantire un'applicazione più mirata delle regole di concorrenza nella filiera alimentare e ad esaminare la possibilità di presentare al Parlamento e al Consiglio delle proposte legislative in materia, con l'obiettivo di limitare efficacemente lo sviluppo di posizioni dominanti di mercato nei settori dei fattori produttivi agricoli, della trasformazione e della vendita al dettaglio, nonché al fine di rafforzare il potere negoziale degli agricoltori consentendo loro di intraprendere un'azione coordinata contro gli operatori dominanti grazie ad organizzazioni di produttori, organizzazioni settoriali e PMI efficienti; |
24. |
ritiene che occorra urgentemente rivedere il regolamento (CE) n. 1234/2007 sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) al fine di rafforzare tali organizzazioni, ampliandone il campo di applicazione in modo da includere le pratiche di produzione sostenibili tra i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
25. |
ritiene che sia necessario un certo grado di coordinamento e armonizzazione a livello dell'UE per quanto riguarda le misure nazionali contro le pratiche commerciali sleali; |
26. |
esorta la Commissione a prevedere una diversificazione delle norme per i prodotti a forte base territoriale, contraddistinti dalla specificità e distintività delle caratteristiche territoriali, rispetto a quelle relative ai prodotti standardizzati; |
27. |
invita la Commissione a presentare misure per garantire la sopravvivenza delle diverse caratteristiche nutrizionali, ambientali e salutistiche e che a tali diversità corrispondano prezzi adeguati; ritiene in sostanza che la concorrenza debba essere sviluppata anche in base alle diverse caratteristiche qualitative, che dovrebbero rendersi opportunamente misurabili; |
Abuso di potere d'acquisto e contrattazione
28. |
invita la Commissione a garantire che il diritto dell'UE in materia di concorrenza non possa essere eluso dall'abuso di potere d'acquisto nella filiera alimentare – ossia non consenta distorsioni, che spesso assumono la forma di pagamenti tardivi agli agricoltori o ai piccoli trasformatori, di modifiche a posteriori delle condizioni contrattuali, di sconti forzati, di rivendite in perdita, di obblighi di fornire quantitativi eccessivi o di compensi ingiustificati per l'inclusione nei listini – nonché a presentare, se del caso, adeguate proposte legislative; |
29. |
chiede in particolare che – nel quadro della revisione in corso della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – i tempi di pagamento nella filiera alimentare siano abbreviati a un massimo di 30 giorni per tutti i prodotti alimentari e a un termine ancora minore per i prodotti agricoli altamente deperibili, pur riconoscendo l'opportunità di prevedere eventualmente delle eccezioni nei casi di organizzazioni di produttori e di cooperative; |
30. |
esorta la Commissione a proporre un ampliamento del diritto europeo in materia di concorrenza, al di là dell'attuale approccio ristretto incentrato sul benessere dei consumatori e sulle preoccupazioni relative al basso livello dei prezzi dei prodotti alimentari; |
31. |
invita la Commissione a verificare se le condizioni in materia di pratiche agricole per la produzione ortofrutticola e di residui di pesticidi, imposte da singole catene di distribuzione e aventi una portata più ampia rispetto alle disposizioni legislative vigenti, sono in grado di ostacolare il libero scambio e di rafforzare slealmente la posizione dei distributori nella filiera alimentare; |
32. |
sollecita una catalogazione delle pratiche di mercato abusive, quali la vendita sottocosto o le commissioni di vendita, e il loro espresso divieto da parte dell'Unione europea; chiede l'istituzione di un elenco pubblico delle imprese che non rispettano le norme e di un regime di sanzioni; |
33. |
invita la Commissione ad analizzare se e in quale misura l'uso indebito di marchi privati (prodotti «a marchio proprio») e le pratiche delle alleanze di acquisto operate dalle catene di supermercati possano causare una pressione concorrenziale sleale sugli agricoltori e una riduzione sistematica dei prezzi alla produzione; rileva che l'uso indebito di marchi privati ha un effetto negativo sulla capacità di innovare dei produttori – soprattutto di quelli piccoli; esorta la Commissione ad adottare misure in merito cosicché gli agricoltori e i produttori siano trattati equamente nel corso del processo di formazione dei prezzi; |
34. |
ritiene che le raccomandazioni della Commissione volte a rafforzare l'integrazione verticale dell'industria alimentare non sempre rispecchino la necessità di riequilibrare il potere negoziale tra gli agricoltori, i distributori e l'industria alimentare, e che pertanto tali strategie debbano essere accompagnate da misure intese a dissuadere da eventuali pratiche abusive; |
35. |
avverte che l'agricoltura a contratto imposta dagli acquirenti, l'integrazione verticale e le operazioni a termine, che svolgono un ruolo sempre più importante, potrebbero indebolire la concorrenza e le posizioni negoziali degli agricoltori; invita pertanto la Commissione ad esaminare gli effetti delle relazioni contrattuali di questo tipo e, se del caso, ad adottare misure appropriate; |
36. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una contrattazione equa tra tutti gli operatori della filiera alimentare, basata sui termini negoziati con le organizzazioni di agricoltori e di produttori, comprese le organizzazioni settoriali e interprofessionali, in modo da valorizzare le pratiche agricole sostenibili e assicurare la migliore qualità possibile dei prodotti, ridurre i prezzi d'acquisto per quanto concerne i fattori produttivi agricoli e garantire prezzi giusti, nonché istituire un sistema di facile accesso per premunirsi contro le violazioni contrattuali da parte degli acquirenti; ritiene che i contratti standard potrebbero rivelarsi strumenti utili, il cui utilizzo dovrebbe essere reso obbligatorio in taluni settori; sostiene lo scambio delle migliori prassi in ordine alla notifica delle pratiche contrattuali tra Stati membri, compresa la trasmissione di informazioni alla Commissione; |
37. |
saluta con soddisfazione e incoraggia l'istituzione di mediatori per il settore del commercio al dettaglio di prodotti alimentari così come di altri meccanismi di arbitraggio volti a garantire l'osservanza degli accordi contrattuali; invita la Commissione ad esaminare le esperienze in tale campo in vista dell'istituzione di un mediatore per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari a livello europeo, che avrebbe il compito di garantire l'applicazione dei codici di condotta, delle migliori prassi e dei contratti nelle transazioni tra operatori di Stati membri diversi; |
38. |
invita la Commissione a individuare e a valutare, ai sensi del diritto della concorrenza, le pratiche sleali connesse all'imposizione di compensi per l'inclusione nei listini e di altri compensi per l'immissione sul mercato; invita la Commissione a proporre norme uniformi in materia di compensi per l'inclusione nei listini e per l'immissione sul mercato e, in particolare, a prendere provvedimenti contro i compensi eccessivi richiesti dai distributori; |
39. |
ritiene che la Commissione debba promuovere una vasta campagna di informazione a livello europeo, intesa a sensibilizzare gli agricoltori in merito ai loro diritti, alle pratiche abusive di cui potrebbero essere destinatari e agli strumenti a loro disposizione per denunciare gli abusi; |
Speculazione
40. |
invita l'Unione europea ad esercitare pressioni per la creazione di un'agenzia mondiale di regolazione indipendente, incaricata di definire le regole sui mercati a termine delle materie prime e sui mercati di opzioni e di attuare rigorose misure regolamentari contro la speculazione globale sulle materie prime alimentari; |
41. |
sollecita, al fine di accrescere l'orientamento al mercato, l'adozione di misure volte a contrastare l'estrema volatilità dei prezzi, dal momento che alcuni operatori della filiera alimentare traggono vantaggio da tale fenomeno mentre altri ne sono palesemente danneggiati; invita pertanto la Commissione a presentare proposte legislative concernenti strumenti volti a frenare la volatilità dei prezzi al fine di ridurre la vulnerabilità dei produttori; |
42. |
esorta la Commissione a rafforzare le competenze delle autorità europee delle borse merci in modo da prevenire la speculazione sulle materie prime alimentari e ad adoperarsi per l'attuazione di adeguate misure a livello dell'UE intese ad evitare che la speculazione relativa ai prodotti di base non agricoli influisca sui mercati a termine agricoli; |
43. |
invita la Commissione a migliorare il controllo e la trasparenza complessiva dei mercati dei derivati sulle materie prime agricole, nonché a migliorare la trasparenza per le operazioni fuori borsa nell'ambito dell'imminente revisione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e di altre norme applicabili; |
Autoregolamentazione
44. |
esorta il Consiglio a continuare ad incoraggiare le iniziative di autoregolamentazione e la possibilità di creare fondi di mutualizzazione per far fronte ai rischi economici in modo da rafforzare le posizioni negoziali degli agricoltori, in particolare apportando un sostegno alle organizzazioni economiche e di produttori, alle organizzazioni di filiera e alle cooperative agricole; |
45. |
incoraggia gli Stati membri ad elaborare codici di buone prassi commerciali per la filiera alimentare, comprendenti meccanismi di denuncia e sanzioni per le prassi sleali; invita la Commissione a proporre un codice comune, applicabile in tutta l'Unione europea, al fine di riequilibrare le relazioni nella filiera alimentare; esorta inoltre la Commissione a presentare una proposta concernente l'applicazione a livello dell'Unione europea di un meccanismo inteso a monitorare le relazioni tra i dettaglianti dominanti e i loro fornitori attraverso organismi specializzati negli Stati membri; |
46. |
ritiene necessario promuovere una maggiore integrazione dei diversi anelli della filiera nel quadro di organizzazioni interprofessionali nonché l'elaborazione di modelli di contratti standard facoltativi, con la possibilità per gli Stati membri di esigerne l'applicazione obbligatoria in casi specifici, soprattutto per i prodotti deperibili; |
Sistemi alimentari sostenibili, qualità dei prodotti alimentari
47. |
si rammarica che la Commissione, nella sua comunicazione, non sottolinei ulteriormente l'importanza che riveste l'agricoltura nella catena del valore economico che va dal settore dei fattori produttivi agricoli all'industria alimentare; rileva le correlazioni tra i bassi prezzi franco azienda agricola e la produzione eccedentaria strutturale e le loro conseguenze per la sostenibilità, la qualità dei prodotti alimentari, il benessere degli animali, l'innovazione nel settore agricolo e l'occupazione nelle regioni sfavorite; |
48. |
invita la Commissione a proporre l'adozione di strumenti di sostegno e promozione di filiere alimentari gestite dagli agricoltori, di filiere corte, e di mercati gestiti direttamente dagli agricoltori («farmers' markets»), al fine di stabilire un rapporto diretto tra agricoltori e consumatori e consentire agli agricoltori di ottenere una parte più equa del valore del prezzo di vendita finale attraverso una riduzione dei passaggi e delle intermediazioni; |
49. |
esorta la Commissione a prestare particolare attenzione, nell'ambito delle sue attività, alla situazione nei paesi in via di sviluppo e a non pregiudicare l'autoapprovvigionamento alimentare di tali paesi terzi; |
50. |
invita la Commissione a rivedere le norme europee in materia di igiene per quanto riguarda la commercializzazione locale o a distanza e il periodo di validità dei prodotti, a decentrare e a semplificare i sistemi di certificazione e di controllo, e a promuovere le relazioni dirette tra produttori e consumatori e filiere alimentari brevi; |
51. |
sottolinea l'importanza e la necessità di una solida regolamentazione in materia di qualità dei prodotti agricoli; rammenta a tale proposito la risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla politica di qualità dei prodotti alimentari e sottolinea che tutte le norme di qualità e di produzione devono essere tassativamente rispettate dai prodotti importati, al fine di evitare una concorrenza sleale con i prodotti europei; |
52. |
ricorda che la stabilità del reddito degli agricoltori determina la capacità di questi ultimi di investire in tecnologie verdi, in misure di mitigazione del clima e in fonti energetiche rinnovabili, nonché in misure di protezione ambientale per un'agricoltura sostenibile; ricorda altresì che gli agricoltori sono tenuti a conformarsi a standard ambientali elevati; |
53. |
ritiene essenziale migliorare l'organizzazione e la razionalizzazione della filiera alimentare al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti alimentari e di promuovere la commercializzazione dei prodotti alimentari locali; |
54. |
sottolinea che gli investimenti in attrezzature per la conservazione e il confezionamento di prodotti agricoli potrebbero contribuire significativamente a garantire prezzi equi per tali prodotti; |
55. |
sottolinea la necessità di garantire uno sviluppo sostenibile dell'economia rurale promuovendo le attività di trasformazione dei prodotti agricoli presso le aziende agricole, così come le attività non agrarie, al fine di aumentare il numero di posti di lavoro e generare entrate supplementari; |
56. |
invita la Commissione a sostenere le iniziative locali e regionali volte alla commercializzazione di prodotti alimentari e a non gravarle eccessivamente di oneri regolamentari e burocratici, dal momento che contribuiscono in modo notevole alla creazione di valore aggiunto nelle aziende agricole; |
Autoapprovvigionamento, servizi di ristorazione pubblica, rifiuti alimentari
57. |
invita la Commissione a prestare la debita attenzione, in sede di revisione delle norme dell'UE, anche alla produzione di generi alimentari a livello locale, come la produzione di sussistenza; |
58. |
invita la Commissione a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano le pratiche in materia di appalti pubblici per i servizi di ristorazione in modo da rafforzare le pratiche agricole sostenibili, migliorare il benessere degli animali e valorizzare gli alimenti stagionali e locali; |
59. |
ritiene che gli appalti pubblici, per esempio nel contesto di programmi specifici relativi a prodotti lattiero-caseari e ortofrutticoli attuati nelle scuole, debbano garantire l'accesso ai piccoli produttori locali e ai gruppi di produttori locali; |
60. |
ritiene che sia necessario adottare misure per promuovere la creazione di mercati agricoli direttamente amministrati dagli agricoltori, la costituzione di punti vendita dove i produttori possano offrire i loro prodotti direttamente ai consumatori e l'introduzione di programmi volti a incoraggiare la vendita di prodotti nei mercati locali; |
61. |
esorta la Commissione ad analizzare, in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, il problema dell'enorme quantità di rifiuti alimentari nella filiera alimentare, che nella maggior parte degli Stati membri raggiungono il 30 % dei generi alimentari prodotti, e a prendere provvedimenti lanciando una campagna di sensibilizzazione in merito al valore essenziale del cibo; |
62. |
sottolinea l'importanza di elaborare dei programmi alimentari per i cittadini europei che ne hanno bisogno, come i più indigenti, gli anziani e i giovani; |
*
* *
63. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_recommendations_hlg_17_03_09_en.pdf
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0191.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0054.
(4) Documento del Consiglio 8099/10.
(5) Cfr. COM(2009)0591 – Introduzione.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/30 |
Martedì 7 settembre 2010
Finanziamento e funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
P7_TA(2010)0303
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2010/2072(INI))
2011/C 308 E/05
Il Parlamento europeo,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),
visto il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (3),
viste le sue risoluzioni sulle proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti l'intervento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, approvate dal 23 ottobre 2007 ad oggi (4),
viste le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 luglio 2008 (COM(2008)0421) e del 28 luglio 2009 (COM(2009)0394), relative alle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2007 e 2008,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0236/2010),
A. |
considerando che al fine di rimediare alle conseguenze negative della globalizzazione per i lavoratori vittime di licenziamenti collettivi e di manifestare loro solidarietà, oltre che per favorirne il ricollocamento professionale, l'Unione europea ha istituito un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso FEG) per sostenere finanziariamente programmi personalizzati di reinserimento professionale dei lavoratori in esubero; che il FEG è dotato di un importo massimo di 500 milioni di EUR annui, prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente o da stanziamenti d'impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b del quadro finanziario; che il FEG è stato istituito quale strumento di sostegno flessibile e specifico, inteso a fornire una risposta più rapida ed efficace in termini di reinserimento dei lavoratori in esubero a seguito delle trasformazioni intervenute nella struttura del commercio mondiale, |
B. |
considerando che, per rispondere all'aumento della disoccupazione risultante dalla crisi economica e finanziaria e per trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita nel 2007 e 2008, l'Unione europea ha modificato, nel giugno 2009, le norme che disciplinano l'utilizzo del FEG; considerando che tali modifiche riguardano tutte le domande da presentare entro il 31 dicembre 2011 e hanno comportato l'ampliamento del campo di applicazione del FEG nonché una flessibilizzazione e una puntualizzazione dei suoi criteri di intervento, l'aumento del suo tasso di cofinanziamento e l'estensione del periodo durante il quale gli Stati membri possono utilizzare i contributi finanziari erogati, |
C. |
considerando che l'analisi degli stanziamenti mobilitati a titolo del FEG tra il 2007 e la fine del primo semestre 2009 rivela un modesto tasso di esecuzione delle risorse assegnate, visto che degli 1,5 miliardi EUR che erano teoricamente disponibili sono stati mobilitati solo 80 milioni EUR per 18 domande, a beneficio di 24 431 lavoratori e di 8 Stati membri, e relativamente a un numero molto limitato di settori (segnatamente il settore tessile e quello dell'industria automobilistica); che tali carenze sono altresì evidenziate dalle differenze tra il livello degli importi inizialmente assegnati e quelli realmente eseguiti, dal momento che nel caso delle prime 11 domande sono stati successivamente rimborsati 24,8 milioni EUR, ossia il 39,4 % degli importi mobilitati, |
D. |
considerando che, sebbene non sia ancora possibile valutare il funzionamento del FEG a norma del regolamento rivisto, poiché le domande presentate a partire dal maggio 2009 sono in attesa di decisione o in corso di esecuzione, si constata sin d'ora una netta accelerazione del ricorso al FEG, il che conferma la pertinenza delle modifiche introdotte; considerando che tra il maggio 2009 e l'aprile 2010 il numero di domande presentate è passato da 18 a 46, i contributi richiesti sono saliti da 80 a 197 milioni di euro, il numero di Stati richiedenti è passato da 8 a 18, il numero di lavoratori da assistere è quasi raddoppiato (36 712 lavoratori in più) e i settori economici interessati si sono ampiamente diversificati, |
E. |
considerando nondimeno che 9 Stati membri non hanno ancora fatto ricorso al FEG, che gli importi mobilitati restano ben al di sotto dell'importo massimo annuo disponibile - che è di 500 milioni di EUR - e che la maggior parte delle domande riguarda regioni il cui PIL per abitante è superiore alla media dell'Unione europea e il cui tasso di disoccupazione resta moderato; che da ciò si può concludere che, sebbene al regolamento iniziale siano stati apportati notevoli miglioramenti, questi restano modesti rispetto all'aumento del numero di licenziamenti collettivi osservati in questi ultimi anni, |
F. |
considerando che l'innalzamento della soglia di cofinanziamento dal 50 % al 65 % in occasione della revisione del giugno 2009 sembrerebbe essere uno dei fattori che spiegano l'aumento del numero di domande, |
G. |
considerando che l'esiguo ricorso al FEG nelle regioni più povere dell'Unione europea è imputabile sia a strategie nazionali differenziate, sia alle difficoltà di far progredire la concretizzazione delle candidature prima che sia presa una decisione a livello europeo, |
H. |
considerando che, sebbene la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 17 luglio 2008 chiedesse che il sostegno finanziario del FEG fosse il più rapido ed efficace possibile, intercorrono ancora circa 12-17 mesi tra il momento in cui si verificano gli esuberi e la data in cui i finanziamenti a titolo del FEG sono messi a disposizione dello Stato membro richiedente, e che ciò spiega in parte la differenza constatata tra il numero di lavoratori per i quali è richiesto l'intervento del FEG e il numero di lavoratori assistiti, |
I. |
considerando che il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio (5) modifica solo marginalmente la procedura di attivazione del FEG, rendendo facoltativa la procedura della consultazione a tre, conformemente alla prassi, e che tale modifica non è di natura tale da rimediare alla pesantezza e alla lentezza della procedura, |
J. |
considerando che, secondo la relazione di valutazione intermedia della Commissione sul funzionamento dell'AII (6), la necessità che i due rami dell'Autorità di bilancio adottino una decisione specifica per l'attivazione del FEG è uno dei fattori che rallentano la procedura; considerando altresì che ciò non dovrebbe impedire di accelerare e semplificare le decisioni sulla mobilitazione del Fondo, |
K. |
considerando che non sono ancora disponibili dati affidabili e coerenti sull'esecuzione del FEG successivamente alla sua modifica nel 2009 e che è assolutamente necessario introdurre obblighi in materia di trasparenza e di presentazione di relazioni periodiche, |
L. |
constatando che le 27 decisioni prese tra il 2007 e l'aprile 2010 sono state tutte positive e conformi, nel loro importo, alle proposte della Commissione, |
M. |
considerando che il fenomeno della globalizzazione e gli effetti della crisi economica sull'occupazione persisteranno anche dopo il 2013 e che, di conseguenza, è probabile che nei prossimi anni si intensificherà la tendenza all'aumento del numero di domande; considerando tuttavia che la finalità del Fondo non è quella di ovviare alla mancanza di innovazione, |
1. |
ritiene che il valore aggiunto del FEG, in quanto strumento della politica sociale dell'Unione europea, risieda nella natura specifica, puntuale, temporanea e visibile del sostegno finanziario fornito a programmi personalizzati di riqualificazione e di reinserimento professionale dei lavoratori vittime di esuberi in settori o regioni che subiscono gravi perturbazioni economiche e sociali; |
2. |
considera che l'aumento del numero di domande d'intervento del FEG e le difficoltà nell'applicazione della sua procedura d'attivazione ed esecuzione richiedano una rapida modifica delle sue disposizioni procedurali e di bilancio; sottolinea che la Commissione dovrebbe migliorare le informazioni sul FEG e la visibilità del Fondo a livello degli Stati membri e dei suoi potenziali beneficiari; chiede pertanto alla Commissione di anticipare al 30 giugno 2011 la presentazione della sua valutazione intermedia e di corredarla di una proposta di revisione del regolamento FEG al fine di rimediare alle carenze più flagranti del Fondo prima dello scadere dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); |
3. |
invita la Commissione, per quanto riguarda la sua relazione intermedia, a valutare i contributi concessi rapportandoli ai seguenti aspetti qualitativi:
|
4. |
invita la Commissione a valutare dal punto di vista finanziario, nella sua relazione intermedia, i contributi concessi e ad esporre le proprie conclusioni in particolare per quanto riguarda:
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5. |
ritiene che la revisione del regolamento debba tener debitamente conto dei risultati della valutazione del funzionamento del FEG nonché dell'esperienza acquisita e integrare misure che permettano di ridurre sostanzialmente la durata della procedura di attivazione del Fondo; |
6. |
invita la Commissione a proporre l'inserimento, nel regolamento FEG, dell'obbligo per gli Stati membri di sostenere la partecipazione di un'associazione di lavoratori nella fase di attuazione; invita la Commissione ad organizzare scambi di esperienze e buone prassi concernenti la partecipazione dei lavoratori all'attuazione del FEG, di modo che, attualmente o in futuro, i lavoratori possano usufruire dell'esperienza acquisita in casi precedenti; |
7. |
sottolinea che il tempo necessario per attivare il FEG potrebbe essere dimezzato qualora venissero definite e adottate le misure indicate in appresso:
|
8. |
invita la Commissione a fornire agli Stati membri una serie di linee guida per la concezione e l'attuazione delle domande di finanziamento a titolo del FEG per conseguire una procedura di candidatura rapida e un ampio consenso tra le parti interessate sulla strategia da attuare e le misure da porre in essere ai fini di un'effettiva reintegrazione dei lavoratori nel mercato del lavoro; chiede agli Stati membri di accelerare la procedura prefinanziando le misure che dovrebbero essere avviate dal giorno della presentazione della domanda, in modo da sfruttare al massimo il periodo di esecuzione del FEG a vantaggio dei lavoratori interessati; |
9. |
ricorda agli Stati membri che sono tenuti sia ad associare le parti sociali sin dall'inizio della preparazione delle domande conformemente all'articolo 5 del regolamento FEG, sia a rispettare l'articolo 9 di detto regolamento, che impone loro di fornire informazioni e pubblicizzare le azioni finanziate, prevedendo che le informazioni siano destinate anche ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali e alle parti sociali, nonché di standardizzare le procedure; invita gli Stati membri ad assicurarsi della partecipazione dei comitati aziendali prima dell'avvio di qualsiasi programma per garantire che le parti sociali siano realmente coinvolte nella definizione di programmi di riconversione che rispondano alle esigenze dei dipendenti e non delle imprese; |
10. |
chiede agli Stati membri di porre in essere una struttura di comunicazione e di amministrazione del FEG a livello nazionale, in sinergia con tutte le parti in causa e in particolare con le parti sociali, e di scambiare le migliori prassi a livello europeo, consentendo un rapido ed efficace intervento del Fondo in caso di licenziamenti di massa; |
11. |
ricorda che il regolamento (CE) n. 1927/2006 consente a più paesi di presentare congiuntamente domande di assistenza al Fondo allorché i lavoratori colpiti in una data regione geografica o in un dato settore non siano concentrati in un unico Stato membro; |
12. |
ritiene che, per accelerare e semplificare le procedure, occorra garantire un coordinamento più efficace tra la Commissione e il Parlamento europeo, in modo da ridurre il termine massimo per le decisioni senza che ciò vada a scapito della valutazione delle domande da parte delle pertinenti commissioni parlamentari e a tale fine reputa necessario che:
|
13. |
considera che tali misure immediate di semplificazione e di flessibilizzazione della procedura di attivazione del FEG potrebbero essere introdotte nel regolamento in occasione della sua revisione ove l'esperienza acquisita fino a quel momento lo giustifichi; osserva che nessuna di tali misure dovrebbe in alcun modo limitare o ridurre le competenze del Parlamento, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, nel decidere in merito alla mobilitazione del Fondo; |
14. |
giudica che, al di là del miglioramento della procedura, sia necessario prorogare fino alla scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale la deroga introdotta nel giugno 2009 per assistere i lavoratori in esubero a motivo della crisi economica e finanziaria e che, di conseguenza, occorra mantenere il tasso di cofinanziamento al 65 %, dal momento che le cause che hanno ne giustificato l'approvazione sono tutt'altro che rimosse; |
15. |
rileva che nel progetto di bilancio 2011 della Commissione sono previsti per la prima volta stanziamenti di pagamento per il FEG e ritiene che tale evoluzione rappresenti un elemento importante nella riflessione globale sulla gestione e la visibilità del Fondo; reputa tuttavia che tali stanziamenti di pagamento potrebbero non essere sufficienti per coprire gli importi necessari per le domande di intervento del FEG nel 2011; ribadisce quindi la sua richiesta di non finanziare gli interventi del FEG esclusivamente attraverso storni dalle linee del Fondo sociale europeo e invita la Commissione a individuare e a utilizzare a tal fine, senza ulteriori ritardi, diverse linee di bilancio; |
16. |
sottolinea che il futuro del FEG sarà determinato nel quadro dei negoziati sul prossimo QFP; ritiene che al riguardo si potrebbero valutare varie opzioni; reputa che occorra esaminare con particolare attenzione la possibilità di creare un Fondo indipendente, dotato di propri stanziamenti d'impegno e di pagamento, e invita la Commissione a presentare proposte per alimentare tale Fondo; ritiene che qualsiasi futura riforma del FEG dovrà salvaguardare la flessibilità del Fondo, che rappresenta attualmente un vantaggio comparativo rispetto ai Fondi strutturali dell'UE; |
17. |
sottolinea che la trasformazione delle attuali misure del FEG in strumento permanente di sostegno a misure attive di ricerca di occupazione segnalerebbe la volontà politica di costruire un pilastro sociale europeo complementare alle politiche sociali degli Stati membri e capace di rinnovare l'approccio europeo in materia di formazione professionale; sottolinea, in tale contesto, che gli obiettivi del FEG dovrebbero rimanere distinti da quelli del FSE e dei programmi europei di formazione lungo tutto l'arco della vita, dato che il FEG s'incentra sulla valorizzazione delle capacità di ogni lavoratore assistito e non già sulla risposta alle preoccupazioni delle imprese o sulla fornitura di servizi orizzontali agli istituti di formazione; |
18. |
invita gli Stati membri che fanno ricorso al FEG a creare sinergie fra FEG, FSE e microfinanziamento, in modo da trovare le misure più adeguate ai singoli casi; |
19. |
invita gli Stati membri a utilizzare il FEG per realizzare gli obiettivi europei, promuovere nuove competenze per nuovi posti di lavoro duraturi, «verdi» e di qualità in una determinata regione e incoraggiare lo spirito imprenditoriale e la formazione lungo tutto l'arco della vita, al fine di permettere ai lavoratori di sviluppare la propria carriera personale e contribuire al miglioramento della competitività dell'Unione nel contesto della globalizzazione; |
20. |
chiede alla Commissione di migliorare la rendicontazione sul ricorso al FEG, arricchendo sostanzialmente le sue comunicazioni annuali e trasmettendo regolarmente al Parlamento europeo informazioni sull'utilizzazione dei contributi finanziari da parte degli Stati membri; |
21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.
(4) Testi approvati del 25.3.2010 (P7_TA(2010)0071 e P7_TA(2010)0070), 9.3.2010 (P7_TA(2010)0044, P7_TA(2010)0043 e P7_TA(2010)0042), 16.12.2009 (P7_TA(2009)0107), 25.11.2009 (P7_TA(2009)0087), 20.10.2009 (P7_TA(2009)0049), 15.9.2009 (GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 46), 5.5.2009 (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 165), 18.11.2008 (GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 84), 21.10.2008 (GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 117), 10.4.2008 (GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 75), 12.12.2007 (GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 260) e 23.10.2007 (GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 155).
(5) COM(2010)0073 del 3 marzo 2010.
(6) COM(2010)0185 del 27 aprile 2010.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/36 |
Martedì 7 settembre 2010
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
P7_TA(2010)0304
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2009/2140(INI))
2011/C 308 E/06
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in appresso «il regolamento Bruxelles I» o «il regolamento»),
vista la relazione della Commissione sull'applicazione di detto regolamento (COM(2009)0174),
visto il Libro verde della Commissione del 21 aprile 2009 sulla revisione del regolamento Bruxelles I (COM(2009)0175),
vista la relazione Heidelberg (JLS/2004/C4/03) sull'applicazione del regolamento Bruxelles I negli Stati membri e le risposte al Libro verde della Commissione,
vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – Programma di Stoccolma (2) e in particolare le sezioni «Maggiore accesso alla giustizia civile per i cittadini e le imprese» e «Creare una cultura giudiziaria europea»,
vista l'adesione dell'Unione alla Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato del 3 aprile 2007,
vista la firma in data 1o aprile 2009, a nome dell'Unione, della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro,
vista la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza nella causa Gambazzi/DaimlerChrysler Canada (3), il parere Lugano (4), le sentenze nelle cause West Tankers (5), Gasser/MISAT (6), Owusu/Jackson (7), Shevill (8), Owens Bank/Bracco (9), Denilauer (10), St Paul Dairy Industries (11) e Van Uden (12),
visti la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (13), il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (14), il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (15), il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (16), il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (17) e il regolamento (CE) n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (18),
visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (19),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 dicembre 2009,
visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A7–0219/2010),
A. |
considerando che il regolamento (CE) n. 44/2001, unitamente alla precedente Convenzione di Bruxelles, rappresenta uno degli atti più efficaci della legislazione europea; che esso stabilisce le fondamenta di un'area giudiziaria europea, si è rivelato utile per cittadini e imprese promuovendo la sicurezza giuridica e la prevedibilità delle decisioni grazie a norme europee uniformi (corredate da un'importante corpus giurisprudenziale) e evitando procedimenti paralleli, ed è utilizzato come riferimento e strumento di base per altri atti, |
B. |
considerando tuttavia che detto regolamento è stato criticato a seguito di diverse sentenze della Corte di giustizia ed ha bisogno di un ammodernamento, |
C. |
considerando che l'abolizione dell'exequatur (obiettivo principale della Commissione) accelererebbe la libera circolazione delle decisioni giudiziarie e costituirebbe una pietra miliare nella costruzione di uno spazio giudiziario europeo, |
D. |
considerando che l'exequatur è rifiutato di rado, che solo l'1-5 % delle esecuzioni comporta un ricorso e che tali ricorsi hanno raramente un esito positivo; che, tuttavia, la perdita di tempo e le spese per il riconoscimento di una sentenza estera sono difficilmente giustificabili nel mercato unico e possono rivelarsi particolarmente fastidiose se un ricorrente cerca di ottenere l’esecuzione di una decisione concernente i beni di un debitore giudiziario in diverse giurisdizioni, |
E. |
considerando che l'exequatur non è richiesto per diversi strumenti dell'UE, quali il titolo esecutivo europeo, il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il regolamento sulle obbligazioni alimentari (20), |
F. |
considerando che l'abolizione dell'exequatur dovrebbe essere effettuata prevedendo che una decisione giudiziaria, per la quale il regolamento dispone il riconoscimento e l'esecuzione, resa esecutiva nello Stato membro in cui è stata pronunciata, sia eseguita in tutta l'Unione europea; che a ciò sarebbe opportuno abbinare una procedura straordinaria a disposizione della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, atta a garantire ai debitori giudiziari un adeguato diritto di ricorso ai giudici dello Stato di esecuzione nel caso tale parte intenda contestare l'esecuzione per i motivi di cui al regolamento; che sarà necessario garantire che le misure prese per l'esecuzione prima della scadenza del termine per la domanda di riesame non siano irreversibili, |
G. |
considerando la necessità di mantenere le salvaguardie minime previste dal regolamento (CE) n. 44/2001, |
H. |
considerando che i funzionari e gli ufficiali giudiziari nello Stato membro ricevente devono essere in grado di dichiarare che il documento di cui si chiede l'esecuzione è una decisione autentica e definitiva emanante da una giurisdizione nazionale, |
I. |
considerando che l'arbitrato è trattato in modo soddisfacente dalla Convenzione di New York del 1958 e dalla Convenzione di Ginevra del 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, di cui sono parte tutti gli Stati membri, e che l'arbitrato deve continuare ad essere escluso dal campo di applicazione del regolamento, |
J. |
considerando che le norme stabilite dalla Convenzione di New York sono norme minime e che la legge degli Stati contraenti potrebbe essere più favorevole alla competenza arbitrale e ai lodi arbitrali, |
K. |
considerando altresì che una norma che preveda che i giudici dello Stato membro della sede dell'arbitrato debbano avere competenza esclusiva potrebbe provocare notevoli alterazioni, |
L. |
considerando che, dall'acceso dibattito sollevato dalla proposta relativa alla giurisdizione esclusiva dei procedimenti giudiziari a sostegno dell'arbitrato nei tribunali civili degli Stati membri, si evince che gli Stati membri non hanno raggiunto una posizione comune in proposito e che sarebbe controproducente, considerata la concorrenza mondiale in quest'ambito, cercare di costringerli, |
M. |
considerando che i vari meccanismi processuali nazionali sviluppati per tutelare la giurisdizione arbitrale («anti-suit injunctions» nella misura in cui sono conformi alla libera circolazione delle persone e ai diritti fondamentali, dichiarazioni di validità di una clausola compromissoria, concessione di risarcimenti del danno per violazione di clausole compromissorie, effetto negativo del principio «Kompetenz-Kompetenz», ecc.) devono continuare a essere disponibili mentre l'effetto di tali meccanismi e le conseguenti decisioni dei giudici degli altri Stati membri devono essere legiferati da tali Stati, conformemente all'orientamento precedente alla sentenza West Tankers, |
N. |
considerando che l'autonomia delle parti è di importanza fondamentale e che l'applicazione della regola della litispendenza come sostenuta dalla Corte di giustizia (per esempio nella causa Gasser) permette che le clausole di scelta del foro siano pregiudicate da azioni «torpedo» abusive, |
O. |
considerando che terzi potrebbero essere vincolati da un accordo di scelta del foro (ad esempio in una polizza di carico) al quale non hanno specificamente consentito e che ciò potrebbe influire negativamente sulla loro volontà di adire la giustizia ed essere manifestamente iniquo e che, pertanto, l'effetto degli accordi di scelta del foro nei confronti di terzi deve formare oggetto di in una disposizione specifica del regolamento, |
P. |
considerando che il Libro verde suggerisce che molti problemi causati dal regolamento potrebbero essere mitigati migliorando le comunicazioni tra giurisdizioni; che sarebbe praticamente impossibile legiferare su una migliore comunicazione tra giudici con uno strumento di diritto internazionale privato, ma che la comunicazione può essere promossa nel quadro della creazione di una cultura giudiziaria europea, mediante la formazione e il ricorso alle reti (Rete europea di formazione giudiziaria, Rete europea dei Consigli giudiziari, Rete dei Presidenti delle Supreme Corti dell'UE, Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale), |
Q. |
considerando che, per quanto concerne i diritti della personalità, è necessario limitare la possibilità di scelta opportunistica del foro sottolineando che, in linea di principio, le giurisdizioni dovrebbero accettare una competenza territoriale solo se vi è un legame sufficiente, sostanziale o significativo con il paese in cui è stata avviata l'azione, dato che ciò contribuirebbe a un migliore equilibrio fra gli interessi in gioco, in particolare fra il diritto alla libertà d'espressione e i diritti relativi alla reputazione e alla vita privata; che il problema della legge applicabile sarà esaminato in modo specifico nell'ambito di un’iniziativa legislativa per il regolamento Roma II; che, tuttavia, il regolamento modificato dovrebbe dare qualche orientamento ai giudici nazionali, |
R. |
considerando che, in merito ai provvedimenti provvisori, la dottrina giurisprudenziale derivante dalla causa Denilauer andrebbe chiarita, precisando che provvedimenti disposti su istanza di parte possono essere riconosciuti e resi esecutivi in virtù del regolamento, a condizione che il convenuto abbia avuto l'opportunità di opporvisi, |
S. |
considerando che non è chiaro in quale misura i provvedimenti cautelari disposti per l'ottenimento di informazioni e prove siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 31 del regolamento, |
Concetto completo per il diritto internazionale privato
1. |
incoraggia la Commissione a rivedere l'interrelazione tra i diversi regolamenti che trattano della competenza, dell'esecuzione e della legge applicabile; ritiene che l'obiettivo generale debba essere la definizione di un quadro giuridico coerentemente strutturato e facilmente accessibile; reputa che, a tal fine, debba essere unificata e armonizzata la terminologia relativa a tutte le tematiche e a tutti i concetti e i requisiti inerenti a norme analoghe per tutte le tematiche (per esempio litipendenza, clausole di competenza ecc.), con l'obiettivo finale di una possibile codificazione completa del diritto internazionale privato; |
Abolizione dell'exequatur
2. |
chiede l'abolizione del requisito dell'exequatur, ma ritiene che l'abolizione debba essere controbilanciata da adeguate salvaguardie intese a tutelare i diritti della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione; ritiene pertanto che si debba prevedere una procedura straordinaria a disposizione nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione; ritiene che tale procedura debba essere disponibile su richiesta della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione al giudice indicato nell'elenco riportato all'allegato III del regolamento; ritiene che i motivi per presentare domanda nell'ambito di tale procedura straordinaria debbano essere i seguenti: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui tale riconoscimento è richiesto; b) se la decisione non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; c) se la decisione è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento è richiesto e d) se la decisione è in contrasto con una decisione precedentemente emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, riguardante la stessa causa d'azione e tra le medesime parti, purché la decisione precedente soddisfi le condizioni necessarie per il riconoscimento nello Stato membro interessato; ritiene altresì che la domanda debba poter essere proposta a un giudice anche prima dell'adozione di misure di esecuzione e che qualora il giudice stabilisca che la domanda è fondata, quest'ultimo debba sottoporre la questione al giudice indicato nell'elenco di cui all'allegato III per l'esame sulla base dei motivi sopra esposti; è favorevole ad aggiungere nel preambolo un considerando recante che le giurisdizioni nazionali possono sanzionare una richiesta vessatoria o irragionevole, anche riguardo all'ingiunzione di pagamento delle spese; |
3. |
incoraggia la Commissione ad avviare un dibattito pubblico sulla questione dell'ordine pubblico in connessione con gli strumenti del diritto internazionale privato; |
4. |
ritiene necessario un calendario procedurale armonizzato per la procedura straordinaria di cui al paragrafo 2, volto a garantire che sia condotta nel modo più rapido possibile; ritiene altresì che si debba assicurare il carattere non irreversibile delle misure che possono essere prese mediante esecuzione prima della scadenza del termine per la domanda di adozione della procedura straordinaria ovvero prima della conclusione della stessa; sottolinea in particolare che una decisione emessa all'estero non dovrebbe essere eseguita se non è stata debitamente notificata al debitore giudiziario; |
5. |
sostiene non solo che il requisito del certificato di autenticità debba essere mantenuto come ausilio procedurale in modo da garantire il riconoscimento, ma che dovrebbe essere disponibile anche un modulo standardizzato per tale certificato; reputa, a tal fine, che si dovrebbe perfezionare il certificato riportato all'allegato V, ovviando nel contempo, per quanto possibile, a qualsiasi esigenza di traduzione; |
6. |
ritiene che, per risparmiare sui costi, la traduzione della decisione da eseguire potrebbe essere limitata alla parte finale (dispositivo e motivazione), ma che una traduzione integrale dovrebbe essere richiesta nel caso di una domanda di adozione della procedura straordinaria; |
Atti autentici
7. |
ritiene che gli atti autentici non dovrebbero essere direttamente esecutivi senza alcuna possibilità di impugnarli dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato in cui si chiede l'esecuzione; ritiene pertanto che la procedura straordinaria che dovrà essere introdotta non dovrebbe essere limitata ai casi in cui l'esecuzione dell’atto è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato richiesto, in quanto è possibile ipotizzare circostanze in cui un atto autentico possa essere inconciliabile con una decisione precedente e la validità (in quanto opposta all'autenticità) di un atto autentico possa essere contestata dinanzi ai giudici dello Stato di origine per errore, falsificazione, ecc. anche nel corso dell’ esecuzione; |
Campo di applicazione del regolamento
8. |
ritiene che le obbligazioni alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del regolamento, ma ribadisce che l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di un corpus legislativo comprensivo dell'intera materia; |
9. |
è decisamente contrario all'abolizione (anche parziale) dell'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento; |
10. |
è del parere che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento debba chiarire che non solo i procedimenti arbitrali, ma anche i procedimenti giudiziari che decidono della validità o della misura della competenza arbitrale in via principale o incidentale o pregiudiziale siano esclusi dal campo di applicazione del regolamento; ritiene altresì che sarebbe opportuno aggiungere un paragrafo all'articolo 31 che preveda che una sentenza non venga riconosciuta qualora, nel pronunciare la propria decisione, il giudice dello Stato membro di origine abbia ignorato, nel decidere una questione relativa alla validità o alla portata di una clausola compromissoria, una norma della legge in materia di arbitrato dello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione, a meno che la sentenza di quello Stato membro produca lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se fosse stata applicata la legge in materia di arbitrato dello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione; |
11. |
ritiene che anche questo dovrebbe essere chiarito in un considerando; |
Scelta del giudice
12. |
auspica, come soluzione del problema delle azioni «torpedo», che il giudice designato in un accordo di scelta del foro sia sciolto dall'obbligo di sospendere un procedimento in conformità della regola sulla litispendenza; ritiene che ciò dovrebbe essere accompagnato dal requisito secondo cui ogni disputa sulla giurisdizione deve essere decisa in modo rapido, come questione preliminare, da parte del giudice scelto e sostenuta da un considerando che sottolinei l'importanza dell'autonomia delle parti; |
13. |
ritiene che il regolamento debba contenere una nuova disposizione riguardante l'opponibilità a terzi degli accordi di scelta del foro; è del parere che tale disposizione potrebbe prevedere che un soggetto non parte del contratto sia vincolato da un accordo di scelta del foro esclusivo concluso conformemente al regolamento solo se: a) tale accordo è contenuto in un documento scritto o in una registrazione elettronica; b) tale persona riceve una notifica tempestiva e adeguata del giudice che sarà adito; c) nei contratti per il trasporto di merci, il foro scelto è i) il domicilio del vettore, ii) il luogo di ricezione concordato nel contratto di trasporto, iii) il luogo di consegna concordato nel contratto di trasporto o iv) il porto dove le merci sono inizialmente caricate su una nave o il porto finale di arrivo in cui le merci sono scaricate da una nave; ritiene che si dovrebbe prevedere, inoltre, che in tutti gli altri casi i terzi possono adire il giudice che sarebbe competente ai sensi del regolamento qualora emerga che il mantenimento del foro scelto sarebbe manifestamente iniquo per tali terzi; |
Forum non conveniens
14. |
propone, per evitare il tipo di problema rilevato nella causa Owusu/Jackson, una soluzione in linea con l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003, in modo da consentire al giudice di uno Stato membro competente nel merito di sospendere un procedimento se ritiene che un giudice di un altro Stato membro o di un paese terzo sarebbe in una posizione migliore per trattare il caso o una parte specifica dello stesso, permettendo così alle parti di presentare a detto giudice una domanda, ovvero consentire al giudice adito di trasferire il caso a detto giudice con l'accordo delle parti; accoglie con favore i corrispondenti suggerimenti nella proposta di un regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni (21); |
Applicazione del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale
15. |
ritiene, da un lato, che non si sia esaminata a sufficienza la questione se le disposizioni del regolamento debbano avere un effetto riflessivo e che sarebbe prematuro prendere questa iniziativa senza studi approfonditi, consultazioni ad ampio raggio e un dibattito politico in cui il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo guida e incoraggia la Commissione ad avviare tale processo; ritiene, dall'altro, che, in considerazione dell'esistenza di un gran numero di accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi e delle questioni di reciprocità e cortesia internazionale, il problema sia globale e che, parallelamente, una soluzione debba anche essere ricercata in seno alla Conferenza dell'Aia, mediante ripresa dei negoziati su una convenzione giudiziaria internazionale; dà mandato alla Commissione di fare del suo meglio per ridare vita al progetto, che rappresenta il «Santo Graal» del diritto internazionale privato; esorta la Commissione ad esaminare la misura in cui la Convenzione di Lugano del 2007 (22) possa fungere da modello e da fonte di ispirazione per una siffatta convenzione giudiziaria internazionale; |
16. |
ritiene nel contempo che le norme dell'Unione sulla competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari e locazione di immobili potrebbero essere estese ai procedimenti avviati in uno Stato terzo; |
17. |
auspica una modifica del regolamento che consenta di dare un effetto riflessivo alle clausole esclusive di scelta del foro a favore delle giurisdizioni degli Stati terzi; |
18. |
ritiene che la questione di una decisione che rovesci la sentenza della causa Owens Bank/Bracco dovrebbe essere oggetto di un esame separato; |
Definizione del domicilio delle persone fisiche e giuridiche
19. |
ritiene auspicabile una definizione europea autonoma (applicabile in definitiva a tutti gli atti giuridici europei) del domicilio delle persone fisiche, soprattutto per evitare situazioni in cui le persone possono avere più di un domicilio; |
20. |
respinge una definizione uniforme del domicilio delle società all'interno del regolamento Bruxelles I, dato che una definizione con conseguenze di tale portata andrebbe discussa e decisa nell'ambito dello sviluppo di un diritto societario europeo; |
Tassi di interesse
21. |
ritiene che il regolamento dovrebbe prevedere una disposizione che impedisca a un giudice esecutivo di rifiutare di dare effetto alle norme automatiche sui tassi di interesse della giurisdizione dello Stato di origine, applicando invece il tasso d'interesse nazionale soltanto a partire dalla data del rilascio del titolo esecutivo nell'ambito della procedura straordinaria; |
Proprietà industriale
22. |
ritiene che, per superare il problema delle azioni «torpedo», il secondo giudice adito dovrebbe essere sciolto dall'obbligo di sospendere un procedimento in conformità della regola sulla litispendenza nel caso in cui il primo giudice adito sia evidentemente incompetente; respinge tuttavia l'idea che le domande volte ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo debbano essere completamente esenti dalla regola «primo nel tempo», in quanto queste domande possono avere un legittimo scopo commerciale; ritiene, tuttavia, che le questioni di competenza possano essere risolte meglio nel contesto di proposte volte a creare un sistema unificato per le controversie in materia di brevetti; |
23. |
ritiene che le incongruenze terminologiche tra il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) (23) e il regolamento (CE) n. 44/2001 dovrebbero essere eliminate introducendo all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I la definizione di «professionista» inclusa nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I e sostituendo l'espressione «contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio» all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I con un riferimento alla direttiva 90/314/CEE (24) sui viaggi «tutto compreso», come avviene nell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento Roma I; |
Competenza in materia di contratti individuali di lavoro
24. |
esorta la Commissione a prendere in considerazione, vista la giurisprudenza della Corte di giustizia, la possibilità di trovare una soluzione che consenta una maggiore certezza giuridica e un'opportuna protezione della parte più vulnerabile, per i lavoratori dipendenti che non svolgono la loro attività lavorativa in un solo Stato membro (ad esempio gli autotrasportatori che operano su lunghe distanze, gli assistenti di volo); |
Diritti della personalità
25. |
ritiene che la sentenza nella causa Shevill vada qualificata; ritiene pertanto che, per ridurre la presunta tendenza di talune giurisdizioni ad accettare una competenza territoriale quando esiste soltanto un debole legame con il paese in cui è stata avviata l'azione, dovrebbe essere aggiunto un considerando inteso a precisare che, in via di principio, le giurisdizioni del paese in questione dovrebbero accettare la competenza solo se vi è un legame sufficiente, sostanziale o significativo con detto paese; ritiene che ciò potrebbe contribuire a definire un migliore equilibrio tra gli interessi in gioco; |
Provvedimenti provvisori
26. |
ritiene che, per garantire un migliore accesso alla giustizia, le ordinanze dirette a ottenere informazioni e prove o all'assunzione preventiva dei mezzi di prova dovrebbero rientrare nella nozione di provvedimenti provvisori e cautelari; |
27. |
ritiene che il regolamento debba conferire la competenza per tali provvedimenti ai giudici dello Stato membro in cui si trovano le informazioni o le prove cercate, in aggiunta alla giurisdizione dei fori competenti nel merito; |
28. |
ritiene che i «provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari» dovrebbero essere definiti in un considerando con i termini utilizzati nella causa St Paul Dairy; |
29. |
ritiene che la distinzione tracciata nella causa Van Uden tra cause in cui il giudice che concede il provvedimento è competente nel merito e cause in cui non lo è dovrebbe essere sostituita da un test basato sulla domanda se i provvedimenti siano richiesti a sostegno di procedimenti avviati o da avviare in quello Stato membro o in uno Stato non membro (nel qual caso non si applicherebbero le limitazioni di cui all'articolo 31) oppure a sostegno di procedimenti in un altro Stato membro (nel qual caso si dovrebbero applicare le limitazioni previste dall'articolo 31); |
30. |
sollecita l'introduzione di un considerando, al fine di superare le difficoltà poste dal requisito riconosciuto nella causa Van Uden su un «effettivo nesso di collegamento» con la competenza territoriale del tribunale dello Stato membro che concede tale provvedimento, per chiarire che nel decidere se concedere, rinnovare, modificare o respingere un provvedimento provvisorio concesso per un procedimento in un altro Stato membro, il giudice dello Stato membro debba tenere conto di tutte le circostanze, inclusa i) qualunque dichiarazione da parte del giudice dello Stato membro adito per la controversia principale riguardo al provvedimento in questione o a provvedimenti dello stesso genere, ii) l'esistenza di un effettivo nesso di collegamento tra il provvedimento richiesto e il territorio dello Stato membro in cui viene richiesto e iii) i probabili effetti del provvedimento sul procedimento pendente o da avviare in un altro Stato membro; |
31. |
respinge l'idea della Commissione che il giudice adito per la causa principale debba essere in grado di respingere, modificare o adattare i provvedimenti provvisori concessi dal giudice di un altro Stato membro dato che ciò non sarebbe conforme allo spirito del principio di fiducia reciproca sancito dal regolamento; ritiene altresì che non sia chiaro su quali basi un giudice possa riesaminare una decisione presa da un giudice in una diversa giurisdizione e quale legge si applicherebbe in tali circostanze; ciò potrebbe far sorgere, inoltre, problemi pratici concreti, per esempio riguardo ai costi; |
Ricorso collettivo
32. |
sottolinea che può rivelarsi necessario che le future attività della Commissione in merito agli strumenti di ricorso collettivo contemplino norme riguardanti la competenza speciale per le azioni collettive; |
Altre questioni
33. |
reputa, tenuto conto delle speciali difficoltà del diritto internazionale privato, dell'importanza della legislazione dell'Unione in materia di conflitti giuridici per le aziende, i cittadini e le controversie internazionali e della necessità di un coerente corpus giurisprudenziale, che sia tempo di istituire in seno alla Corte di giustizia una camera speciale che si occupi delle pronunce pregiudiziali relative al diritto internazionale privato; |
*
* *
34. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2009)0090.
(3) Causa C-394/07, Gambazzi/DaimlerChrysler Canada, Raccolta 2009, I-2563.
(4) Parere 1/03 della Raccolta 2006 I-1145.
(5) Causa C-185/07 Allianz SpA/West Tankers Inc, Raccolta 2009 I-663.
(6) Causa C-116/02 Gasser GmbH/MISAT Srl, Raccolta 2003, I-14693.
(7) Causa C-281/02 Owusu/Jackson, Raccolta 2005, I-1383.
(8) Causa C-68/93 Shevill e altri Others/Presse Alliance, Raccolta 1995, I-415.
(9) Causa C-129/92 Owens Bank Ltd/Fulvio Bracco e Bracco Industria Chimica SpA, Raccolta 1994, I-117.
(10) Causa 125/79 Denilauer/Couchet Frères, Raccolta 1980, 1553.
(11) Causa C-104/03 St Paul Dairy Industries/Unibel, Raccolta 2005, I-3481.
(12) Causa C-391/95 Van Uden/Deco-Line, Raccolta 1998, I-7091.
(13) Versione consolidata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.
(14) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.
(15) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
(16) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.
(17) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
(18) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
(19) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(20) Cfr. il trattino 9 nel preambolo.
(21) COM(2009)0154, articolo 5.
(22) GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5.
(23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(24) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/44 |
Martedì 7 settembre 2010
Integrazione sociale delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari
P7_TA(2010)0305
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'integrazione sociale delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari (2010/2041(INI))
2011/C 308 E/07
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,
vista la Parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fissa gli obblighi dell'Unione europea per la lotta alla discriminazione,
viste la direttiva del Consiglio 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1), la direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2), la direttiva 2006/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (3) e la direttiva del Consiglio 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (4),
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,
viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (5), la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) (6) e la Dichiarazione ONU sui diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (7),
vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR),
visto il Programma di Stoccolma (8),
vista la strategia di Lisbona e la strategia UE 2020, attualmente in via di elaborazione,
vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (9),
vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea (10),
vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sulla parità di trattamento tra le persone a prescindere dall'origine razziale o etnica (11),
vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea (12),
vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 (13),
vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (14),
vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea - 2009 (15),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0221/2010),
A. |
considerando che il trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fissano i valori sui quali si fonda l'UE, ma che, nella pratica, non tutte le persone che vivono nell’UE beneficiano pienamente della Carta dei diritti fondamentali, in particolare le donne appartenenti a gruppi etnici minoritari, incluse quelle che sono vittime della violenza, della tratta e della povertà; considerando altresì che tali valori sono comuni alle società di tutti gli Stati membri in cui vigono il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l’uguaglianza tra uomini e donne, |
B. |
considerando che l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull’appartenenza ad una minoranza nazionale; che tuttavia numerose comunità etniche minoritarie che vivono nell’UE sono ancora vittime di discriminazioni, di esclusione sociale e di segregazione, |
C. |
considerando che la parità di trattamento è un diritto fondamentale, non un privilegio, di tutti i cittadini e che la tolleranza deve essere un atteggiamento generale nei confronti della vita, non un favore concesso ad alcuni; e che tutte le forme di discriminazione devono essere combattute con la stessa intensità, |
D. |
considerando che le donne appartenenti a minoranze etniche sono svantaggiate non solo rispetto alla maggioranza delle donne, ma anche rispetto agli uomini appartenenti a minoranze etniche, |
E. |
considerando che un'impostazione integrata dell'UE è d'importanza cruciale per una politica coerente nei confronti dell'inclusione sociale delle donne provenienti da minoranze etniche, includendo misure che combattano la discriminazione, facilitino l'accesso a alloggio, occupazione, istruzione, cure sanitarie e servizi sociali e promuovano il rispetto dei diritti fondamentali, |
F. |
considerando che non esiste una definizione giuridica universalmente accettata di gruppi etnici minoritari; che i principi delle pari opportunità e della parità di trattamento basati sul rispetto, la comprensione e l'accettazione reciproci dovrebbero rappresentare una pietra miliare delle politiche dell'UE nei confronti di tutti i suoi abitanti, a prescindere dalla loro origine, |
G. |
considerando che la parità di accesso per tutti a un'istruzione di qualità promuove una migliore inclusione nel mercato del lavoro e una migliore qualità complessiva di vita; che tuttavia in alcuni Stati le popolazioni appartenenti a minoranze etniche sono escluse da una partecipazione piena ed equa ai sistemi di istruzione tradizionali; che, al fine di garantire lo sviluppo di una società democratica, di ampie vedute in seno all'UE, i sistemi d’istruzione devono trasmettere i valori della tolleranza e dell’uguaglianza, |
H. |
considerando che le politiche d'integrazione per i cittadini di paesi terzi beneficiano di una più marcata prospettiva di genere, che è fondamentale per garantire che le specifiche esigenze delle donne appartenenti ai gruppi etnici minoritari siano tenute in conto, |
I. |
considerando che le politiche d'asilo e d'immigrazione e la relativa legislazione dovrebbero promuovere l'inclusione delle donne appartenenti ai gruppi etnici minoritari, |
J. |
considerando che è necessario un approccio mirato per l’inclusione sociale delle donne che appartengono a minoranze etniche al fine di evitare discriminazione multipla, stereotipi, stigmatizzazione e segregazione etnica, |
K. |
considerando che le differenze culturali, di tradizione e/o di religione non devono costituire un ostacolo all’inclusione delle donne appartenenti a minoranze etniche, |
L. |
considerando che la raccolta di dati disaggregati è fondamentale per tutelare e promuovere i diritti umani delle donne e delle minoranze etniche, e che, a causa della mancanza di dati statistici, numerosi problemi non sono ancora stati identificati e non è possibile adottare nessuna politica mirata, |
M. |
considerando che, sebbene si disponga di un'ampia gamma di strumenti e di politiche atti a garantire l'inclusione delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari, a livello nazionale l'attuazione è carente e a livello europeo manca il coordinamento, |
N. |
considerando che nella maggioranza dei casi le donne appartenenti a gruppi etnici minoritari sono confrontate a discriminazioni plurime e sono più vulnerabili all'esclusione sociale, alla povertà e a violazioni estreme dei diritti umani, quali la tratta di esseri umani e la sterilizzazione forzata, rispetto alle donne appartenenti alla società tradizionale e agli uomini appartenenti ai gruppi minoritari, |
O. |
considerando che lo stato socio-economico inferiore di molte donne appartenenti a minoranze etniche si traduce in pratica nella limitazione dell’esercizio dei loro diritti fondamentali e nella mancanza di accesso alle risorse, in particolare le risorse in materia di salute sessuale e riproduttiva, il che rende più difficile il processo d'inclusione, |
P. |
considerando che lo stato di salute delle donne incide non solo sulla loro salute ma anche su quella dei loro figli, |
Q. |
considerando che la partecipazione attiva delle donne nella società e la riuscita inclusione delle donne avranno un effetto positivo sui loro figli e sulle generazioni future, |
R. |
considerando che l'esclusione sociale delle donne appartenenti a minoranze etniche può generare difficoltà in termini di indipendenza economica da cui possono scaturire costi diretti e indiretti per le finanze pubbliche dell'UE, |
S. |
considerando che le donne appartenenti a gruppi delle minoranze etniche sono più vulnerabili alle diverse forme di violenza e sfruttamento maschili se sono meno integrate delle donne appartenenti alla società tradizionale, |
T. |
considerando che l’inclusione sociale trarrebbe vantaggio da consultazioni crescenti e regolari delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE, |
1. |
sottolinea che non esiste una definizione giuridica universalmente accettata di gruppi etnici minoritari e che tale concetto contempla un’ampia gamma di situazioni cui sono confrontati diversi gruppi etnici all’interno degli Stati membri dell’UE; |
2. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le ONG e i gruppi della società civile, a prevedere la raccolta regolare e l'analisi di dati ripartiti per genere e appartenenza etnica conformemente alla regolamentazione degli Stati membri in materia di protezione dei dati personali riferiti a temi connessi all'inclusione sociale, quali l'accesso all'istruzione, al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale, alle cure sanitarie e all'alloggio; |
3. |
ritiene di primaria importanza attuare tempestivamente la legislazione esistente e recepire conseguentemente le direttive negli Stati membri; ritiene che sia necessario un coordinamento più strutturato delle politiche UE, nazionali, regionali e locali relative ai gruppi etnici minoritari per ottenere un impatto duraturo e giungere a formulare politiche migliori a livello UE, nazionale, regionale e locale; e incoraggia i decisori politici a tutti i livelli a consultare le donne i cui diritti sono in questione, come pure le loro comunità e le organizzazioni attive nel settore per quanto riguarda le politiche e le misure volte a migliorare l’inclusione sociale delle donne appartenenti a minoranze etniche; |
4. |
sottolinea l’importanza dell'educazione all'accettazione di culture diverse e sull'impatto della discriminazione e del pregiudizio; rileva che la responsabilità di un’inclusione efficace ricade sia sulle minoranze etniche sia sulla società tradizionale, che debbono entrambe adoperarsi per integrarsi a vicenda garantendo così l’unità sociale; |
5. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a evitare una dequalificazione delle donne appartenenti alle minoranze etniche fornendo un migliore accesso al mercato del lavoro, incluso l’accesso a strutture di assistenza di minori a costi ragionevoli e di elevata qualità e garantendo loro l'accesso all’istruzione, alla formazione e alla formazione professionale; esorta ad attuare in modo efficace politiche rivolte alle donne appartenenti alle minoranze etniche e a introdurre procedure rapide e chiare per il riconoscimento di competenze e qualifiche; |
6. |
nota l'importanza dei modelli di ruolo nell'integrazione e sostiene lo scambio delle migliori prassi con gli Stati membri che vantano maggiore esperienza nella prevenzione dell’esclusione sociale; incoraggia i decisori politici a livello UE, nazionale, regionale e locale a consultare le organizzazioni di donne appartenenti a minoranze etniche sulle politiche e le misure volte all’inclusione sociale delle stesse; sollecita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure volte a promuovere l’esistenza di mediatori interculturali e socioculturali all'interno dell'UE; |
7. |
è del parere che il processo d'inclusione debba essere avviato fin dalle fasi iniziali della vita, al fine di fornire reali alternative alla povertà e all’esclusione sociale; sostiene pertanto la necessità di fornire un quadro istituzionale per i servizi sociali ed educativi della comunità rivolti ai bambini e alle famiglie, che rispondano alle esigenze regionali e personali, garantendo pari accesso a servizi di elevata qualità; esorta quindi la Commissione a fornire un sostegno particolare ai programmi finalizzati a un’inclusione precoce; |
8. |
esorta la Commissione, attraverso il Fondo sociale europeo, e gli Stati membri, attraverso i fondi sociali nazionali, a promuovere opportunità imprenditoriali specificatamente rivolte alle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari, organizzando seminari e gruppi di lavoro imprenditoriali e pubblicizzando progetti di sviluppo; |
9. |
invita la Commissione e i suoi Stati membri, in collaborazione con le ONG, a svolgere campagne di sensibilizzazione destinate alle donne delle minoranze etniche e al pubblico in generale e ad assicurare la piena applicazione delle disposizioni adeguate per combattere abitudini culturali discriminatorie e modelli patriarcali, prevenire la polarizzazione e affrontare gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che sostengono la violenza contro le donne e garantire che non vi sia nessuna giustificazione alla violenza sulla base di usi, tradizioni o motivi religiosi; |
10. |
sottolinea che sono necessari una ricerca e degli indicatori più trasversali in relazione all’impatto della discriminazione e dell’esclusione sociale sulle donne appartenenti alle comunità delle minoranze etniche presenti nell’UE, al fine di perseguire politiche di integrazione mirate; esorta a tal fine la Commissione, e in particolare la DG Ricerca, a finanziare simili progetti di ricerca; |
11. |
incoraggia l'attiva partecipazione politica e sociale delle donne appartenenti ai gruppi delle minoranze etniche a tutte le sfere della società, inclusa la leadership politica, l’istruzione e la cultura onde combattere l’attuale sottorappresentanza; |
12. |
sottolinea che l’indipendenza e l’emancipazione economiche delle donne sono fattori chiave per garantirne la piena partecipazione alla società tradizionale; |
13. |
invita gli Stati membri a rispettare i diritti fondamentali di tutte le donne, incluse quelle delle minoranze etniche, in particolare il loro accesso all’assistenza sanitaria, alla giustizia, alla consulenza legale e all'alloggio; |
14. |
incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad intraprendere sforzi per migliorare e facilitare l'accesso all'istruzione con un accento particolare sull’apprendimento delle lingue (segnatamente le lingue ufficiali del paese in questione), e sull’accesso all’istruzione lungo tutto l’arco della vita per le donne e le ragazze appartenenti ai gruppi delle minoranze etniche per evitare una disparità di genere nei livelli educativi, che può portare all'esclusione dal mercato del lavoro e alla povertà; |
15. |
sottolinea che le donne provenienti da gruppi delle minoranze etniche devono aver accesso all'informazione sulle cure sanitarie nelle varie lingue; sottolinea l'importanza della formazione interculturale per chi dispensa le cure sanitarie in partenariato con i gruppi delle donne provenienti da minoranze etniche; |
Uguaglianza di genere
16. |
esorta la Commissione a tener conto dell'aspetto di genere al momento di decidere politiche e misure miranti all'inclusione sociale; |
17. |
invita gli Stati membri a prendere misure per garantire l'accesso ai servizi di sostegno volti a prevenire la violenza di genere e a proteggere le donne contro tale tipo di violenza a prescindere dal loro stato giuridico, razza, età, orientamento sessuale, origine etnica o religione; |
18. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la vigente legislazione in materia di parità di genere e antidiscriminazione sia attuata pienamente, mettendo a disposizione risorse per misure mirate di formazione e di sensibilizzazione sui diritti di cui le donne appartenenti a minoranze etniche già dispongono e sul modo in cui possono ricorrere contro qualsiasi violazione dei loro diritti; |
19. |
invita gli Stati membri a garantire la protezione delle vittime di discriminazione multipla, gran parte delle quali sono donne delle minoranze etniche, aggiungendo al quadro giuridico clausole esplicite e regolamenti vincolanti sulla discriminazione multipla; |
20. |
insiste sul coinvolgimento attivo dell'Istituto europeo per la parità di genere nella raccolta di dati e nella realizzazione di studi su questioni di integrazione riguardanti le donne appartenenti a minoranze etniche, applicando coerentemente il principio dell'inserimento della problematica di genere e promuovendo le priorità nell'area dell'inclusione sociale; |
21. |
chiede all'Agenzia dei diritti fondamentali di includere una prospettiva trasversale sulla parità di genere e sui diritti delle donne in tutti gli aspetti del quadro pluriennale e delle sue successive attività, incluse quelle sulla discriminazione etnica e sui diritti fondamentali dei rom; |
22. |
invita l'Istituto europeo per la parità di genere a raccogliere sistematicamente dati ripartiti per genere ed etnia, nonché per altri aspetti, presentando risultati disaggregati per genere ed etnia; evidenzia la necessità di meccanismi idonei di raccolta e di protezione dei dati al fine di prevenire abusi dei dati, ad esempio, ai fini dell'elaborazione di profili su base razziale; |
23. |
sottolinea il ruolo cruciale degli enti nazionali per la parità nel fornire sostegno e aiuto alle vittime della discriminazione informandole dei loro diritti e obblighi; esorta gli Stati membri a garantire l’efficienza e l’indipendenza degli enti nazionali per la parità, nonché a fornire loro risorse finanziarie e umane sufficienti per ogni singolo terreno di discriminazione, nonché per la discriminazione multipla; esorta gli enti nazionali per la parità a sviluppare strumenti e formazioni in materia di discriminazione multipla, inclusa la situazione specifica delle donne appartenenti a minoranze etniche; |
*
* *
24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(4) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(5) Adottata dall'Assemblea generale, risoluzione 217 A (III) del 10 dicembre 1948.
(6) Adottata dall'Assemblea generale, risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979.
(7) Adottata dall'Assemblea generale, risoluzione 47/135 del 18 dicembre 1992.
(8) Consiglio dell'Unione europea, documento n. 5731/10 del 3 marzo 2010.
(9) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
(10) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.
(11) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 317.
(12) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 118.
(13) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 48.
(14) Testi approvati, P6_TA(2009)0371.
(15) Testi approvati, P7_TA(2010)0021.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/49 |
Martedì 7 settembre 2010
Il ruolo delle donne in una società che invecchia
P7_TA(2010)0306
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia (2009/2205(INI))
2011/C 308 E/08
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 dal titolo «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» (COM(2009)0180),
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'11 maggio 2007 dal titolo «Il futuro demografico dell'Europa: fatti e cifre» (SEC(2007)0638),
vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007 dal titolo «Promuovere la solidarietà tra le generazioni» (COM(2007)0244),
vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 intitolata «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» (COM(2006)0571),
vista la comunicazione della Commissione del 1o marzo 2006 intitolata «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010» (COM(2006)0092),
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 23 e 25, sulla parità di genere e i diritti degli anziani, nonché gli articoli 34, 35 e 36, che definiscono in modo specifico il diritto all'assistenza sociale e abitativa, un livello elevato di protezione della salute umana e l'accesso ai servizi d'interesse economico generale,
visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che sottolinea i valori comuni degli Stati membri quali il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini,
visto l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale,
visto il patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006 (1),
vista la raccomandazione R 162 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente i lavoratori anziani, del 1980,
vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),
vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 (2) sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni,
vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2009 concernente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (3),
vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa (4),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0237/2010),
A. |
considerando che l'invecchiamento della società viene troppo spesso percepito in senso negativo, vale a dire nell'ottica delle sfide che rappresentano la struttura di età della forza lavoro e la sostenibilità dei sistemi sanitario e di protezione sociale, malgrado le persone più anziane costituiscano anche una risorsa economica e una fonte di esperienza, offrano un sostegno prezioso alla comunità e al nucleo familiare prestando assistenza alle persone non autosufficienti e come consulenti del lavoro, in virtù della loro ampia esperienza professionale, e contribuiscano inoltre alla conservazione delle zone rurali, |
B. |
considerando che la tabella di marcia per la parità 2006-2010 ha evidenziato lacune nella realizzazione della piena parità di genere e, in taluni casi, ha dato un impulso ai lavori in materia, ma che i progressi nell'insieme sono stati limitati, |
C. |
considerando che l'attuale crisi economica e sociale produce conseguenze particolarmente gravi per le donne, specialmente le donne in età avanzata, e per i servizi a loro dedicati, accentuando le disparità e la discriminazione fondate non soltanto sul sesso, ma anche sull'età e sullo stato di salute, |
D. |
considerando che gli anziani sono più esposti al rischio di povertà rispetto alla popolazione in generale, raggiungendo una percentuale prossima al 19 % dei cittadini di età pari o superiore ai 65 anni nel 2008 nell'UE a 27, mentre nel 2005 il dato era pari al 19 % e nel 2000 al 17 %, e considerando che le donne di età pari o superiore ai 65 anni sono a elevato rischio di povertà (con una percentuale del 22 %, ossia maggiore di 5 punti rispetto agli uomini), |
E. |
considerando che le proiezioni indicano un invecchiamento della popolazione dell'UE a 27, con un incremento della percentuale di popolazione di età pari o superiore a 65 anni dal 17,1 % del 2008 al 30 % nel 2060 e un aumento della popolazione di età pari o superiore a 80 anni dal 4,4 % al 12,1 % per lo stesso periodo, |
F. |
considerando che si prevede una relativa riduzione della popolazione attiva e che diventa sempre più importante l'inclusione dei gruppi attualmente non attivi nel mercato del lavoro, |
G. |
considerando che il genere è un fattore rilevante nell'invecchiamento, dato che l'aspettativa di vita per le donne supera di circa 6 anni quella degli uomini, come dimostrato dalle statistiche per l'UE a 27 nel 2007 secondo cui la speranza di vita è di 76 anni per gli uomini e di 82 per le donne, e considerando che, per contro, i dati Eurostat indicano che il divario tra la speranza di vita in buona salute per gli uomini e per le donne è molto inferiore, segnatamente 61,6 anni per gli uomini e 62,3 per le donne, |
H. |
considerando che le donne sono tradizionalmente più esposte al rischio di povertà e di una pensione esigua, specialmente le donne oltre i 65 anni, che spesso ricevono pensioni appena al di sopra del sostentamento minimo per vari motivi, quali il forte divario retributivo tra uomini e donne, che incide direttamente sul diritto alla pensione, la cessazione o l'interruzione dell'attività professionale per dedicarsi alla famiglia o l'aver lavorato nell'azienda del coniuge – soprattutto nei settori commerciale e agricolo – senza salario e senza iscrizione alla previdenza sociale; considerando che, in tempi di recessione economica, il rischio di povertà è per queste donne ancora maggiore, |
1. |
accoglie positivamente la comunicazione della Commissione sull'impatto dell'invecchiamento della popolazione, pur rammaricandosi del fatto che le definizioni, le statistiche e le situazioni considerate non siano sufficientemente fondate sulla consapevolezza della disuguaglianza di genere in età avanzata, risultante principalmente dall'accumularsi di disparità basate sul genere nel corso di una vita intera; |
2. |
condivide l'attenzione rivolta dalla Commissione alla strategia adottata dal Consiglio europeo di Stoccolma nel 2001 (5) quale orientamento a lungo termine per affrontare le sfide e le opportunità che l'invecchiamento genera nella società; sostiene inoltre la proposta della Commissione di adottare un approccio globale e multidisciplinare per affrontare il fenomeno dell'invecchiamento e per creare opportunità, soprattutto nel settore dei prodotti e servizi che rispondono ai bisogni specifici degli anziani e alle esigenze di coloro che prestano assistenza informale alle persone non autosufficienti; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti dei consumatori più anziani, dato che sono fin troppo spesso tratti in inganno o sfruttati; |
3. |
esorta le istituzioni a diffondere un atteggiamento più positivo nei confronti dell'invecchiamento e a sensibilizzare i cittadini dell'UE alla problematica dell'invecchiamento e alle sue implicazioni concrete; esorta la Commissione ad affrontare l'atteggiamento che vede l'invecchiamento come un onere, per esempio avviando uno studio sugli effetti e sulle possibilità offerte dalla cosiddetta «economia d'argento», nella quale le donne più anziane sono soggetti attivi; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di proclamare il 2012 anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni; |
4. |
ritiene che la prospettiva futura delle politiche in materia di invecchiamento consista nell'adozione di un approccio che consideri tutto l'arco della vita e che tenga conto delle interconnessioni tra invecchiamento e genere;ritiene inoltre che l'adozione di un approccio alle questioni di genere ed età in cui l'integrazione di tali questioni diventa un metodo e uno strumento indispensabile per l'elaborazione delle politiche in tutti gli ambiti interessati (economia, questioni sociali, occupazione, salute pubblica, sicurezza alimentare, diritti dei consumatori, agenda digitale, sviluppo urbano e rurale, ecc.) sia la strada da seguire per creare una maggiore inclusione e coesione sociale; |
Combattere la discriminazione fondata sull'età
5. |
chiede che la direttiva antidiscriminazione sia adottata quanto prima; |
6. |
riconosce la necessità di combattere la discriminazione fondata sull'età anche con misure giudiziarie più efficaci e con procedure più accessibili, in particolar modo nei casi di discriminazione in ambiente lavorativo per cui vige una legislazione specifica e in cui il sostegno dell'individuo e l'indagine sulle circostanze sono essenziali; invita pertanto gli Stati membri a garantire l'efficace attuazione della legislazione necessaria a combattere la discriminazione fondata sull'età e di altra natura; |
7. |
chiede che l'approccio nei confronti dell'invecchiamento sia maggiormente incentrato sui diritti, affinché le persone più anziane possano agire come soggetti attivi anziché oggetti; |
8. |
chiede un aumento delle risorse e della ricerca e lo sviluppo degli attuali meccanismi di controllo, dato che la discriminazione fondata sull'età è raramente riconosciuta e affrontata; riconosce l'esigenza di aumentare la sensibilizzazione negli Stati membri e apprezzerebbe eventuali contributi dell'Agenzia per i diritti fondamentali e del nuovo Istituto europeo per l'uguaglianza di genere; |
9. |
sottolinea la necessità di riconoscere la discriminazione multipla cui le donne anziane spesso sono esposte nelle nostre società, dove sono vittime di discriminazione per motivi di età, genere, stato di salute e disabilità; |
10. |
esprime profonda preoccupazione per le proporzioni assunte dalla discriminazione multipla nei confronti dei gruppi più vulnerabili di donne: donne migranti, disabili, omosessuali, appartenenti a minoranze, scarsamente qualificate, anziane, che subiscono discriminazioni per motivi di età, genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale o religioso, ecc. e chiede l'introduzione di misure di discriminazione positiva; |
11. |
invita gli Stati membri a condurre vere e proprie campagne di sensibilizzazione sul ruolo fondamentale degli anziani nella società e sulla necessità di consentire alle donne anziane di svolgere un ruolo attivo, anche promuovendo piccole attività commerciali e artigianali; |
12. |
invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione la situazione specifica delle donne LBT (lesbiche, bisessuali e transgender) in età avanzata; |
Riconciliare lavoro e assistenza
13. |
invita gli Stati membri a introdurre nuove tipologie di congedo che permettano di beneficiare di permessi retribuiti finalizzati a prestare assistenza in contesti diversi dal congedo parentale e a promuovere una più equa suddivisione dell'assistenza non retribuita tra donne e uomini, dal momento che l'assistenza informale prestata in seno al nucleo familiare limita le possibilità di chi presta assistenza di lavorare fuori casa; è del parere che, in tale contesto, un modo per ridurre la povertà tra le donne anziane sia sostenere modalità quali il lavoro a tempo parziale e il lavoro condiviso, che offrono la possibilità di un lavoro flessibile; sottolinea tuttavia, in tale contesto, che i diritti occupazionali dei lavoratori flessibili devono essere pari a quelli dei lavoratori a tempo pieno; sottolinea che la disoccupazione tra le donne anziane deve essere contrastata per raggiungere gli obiettivi di occupazione previsti dalla Strategia UE 2020; |
14. |
chiede agli Stati membri di sviluppare meccanismi che garantiscano un sufficiente accumulo di diritti pensionistici anche nei periodi in cui il reddito di chi presta assistenza è temporaneamente inferiore a causa di tale incombenza, situazione che riguarda soprattutto le donne; chiede alla Commissione di avviare uno studio sui diversi effetti che i sistemi pensionistici producono sulle donne e sugli uomini negli Stati membri; |
15. |
invita gli Stati membri a tenere in considerazione la dimensione di genere in sede di riforma dei sistemi pensionistici e di adeguamento dell'età pensionabile, alla luce delle differenze tra donne e uomini riguardo alle modalità di lavoro e del più elevato rischio di discriminazione cui sono esposte le donne anziane sul mercato del lavoro; |
16. |
invita gli Stati membri a promuovere forme di assistenza reciproca che colmino la distanza tra giovani e anziani, giovandosi dell'entusiasmo dei primi e dell'esperienza dei secondi; |
Servizi sanitari, assistenziali e sociali
17. |
chiede l'adozione di un approccio imperniato sui diritti, per consentire agli anziani di svolgere un ruolo attivo allorché sono prese le decisioni riguardanti la scelta e la natura dei servizi assistenziali, sociali e sanitari a loro destinati, ogniqualvolta esistano più opzioni; chiede inoltre che nella fornitura dei vari tipi di servizi assistenziali si applichi un approccio basato sulla domanda, onde consentire alle persone in età avanzata di vivere in modo indipendente finché lo desiderano; |
18. |
chiede la promozione di politiche di sostegno alle famiglie nucleari onde consentire alle persone di decidere se occuparsi in prima persona dell'assistenza ai propri congiunti anziani oppure richiedere servizi sociali supplementari; tale assistenza dovrebbe essere remunerata allo stesso modo in entrambi i casi; |
19. |
sottolinea che i servizi pubblici e privati dovrebbero essere facilmente accessibili, di elevata qualità e sostenibili finanziariamente per le persone anziane e che la struttura di tali servizi dovrebbe consentire il più a lungo possibile l'assistenza a domicilio; |
20. |
ritiene necessaria una politica globale di sostegno per coloro che prestano assistenza informale, in maggioranza donne, che includa il loro status, le prestazioni e i diritti in materia di sicurezza sociale, la fornitura di servizi sociali e di sostegno, la disponibilità di servizi di assistenza professionale, ecc.; |
21. |
sottolinea che l'attività di volontariato o l'assistenza informale di cui spesso le donne si fanno carico non dovrebbe ovviare alle inadeguatezze dell'assistenza sociale e chiede l'introduzione di misure sociali adeguate per consentire alle donne di impegnarsi in attività retribuite di propria scelta; |
22. |
chiede l'introduzione, a livello di Stati membri, di pacchetti di sostegno comprendenti programmi di misure volte a migliorare l'occupabilità, mitigare l'impatto della disoccupazione e aumentare i livelli di occupazione tra le persone di età superiore a 50 anni; |
23. |
sottolinea che si dovrebbe garantire la qualità dell'assistenza per migliorare la qualità di vita degli anziani come pure per evitare i maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici ed economici spesso loro inflitti; sottolinea che le persone che vivono in istituti pubblici e privati di assistenza agli anziani dovrebbero avere il diritto di partecipare ai processi decisionali di tali istituti attraverso le strutture direttive e amministrative; ritiene che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori incaricati dell'assistenza agli anziani nel settore pubblico e privato ricevano una formazione continuativa e una valutazione sistematica delle loro prestazioni e che sia attribuito un maggior valore economico al loro lavoro, comprese la retribuzione, l'assicurazione e le condizioni di lavoro; |
24. |
invita gli Stati membri a fornire incentivi alla fornitura di formazione in materia di assistenza psicologica e fisica agli anziani e alla realizzazione di strutture adeguate a ospitarli; |
25. |
incoraggia la trasformazione delle case di cura per anziani, che funzionano normalmente come ospedali, in strutture conviviali in cui si applica un modello familiare, come strumento per evitare l'istituzionalizzazione; |
26. |
propone che il lancio del piano d'azione europeo sul morbo di Alzheimer dia il debito riconoscimento al ruolo delle donne anziane nell'assistenza alle persone affette da demenza e che tale piano sia attuato con rapidità; reputa inoltre necessari programmi a livello nazionale volti a individuare le misure che si potrebbero adottare per migliorare la qualità di vita delle donne anziane; propone che siano consultate le associazioni che si occupano di Alzheimer per identificare e attuare tali misure; |
27. |
chiede che la prospettiva di genere sia tenuta in considerazione in sede di formulazione delle diagnosi mediche, onde garantirne l'accuratezza e assicurare che i pazienti ricevano assistenza e cure adeguate; chiede che gli strumenti diagnostici, l'assistenza e i servizi sanitari non siano limitati unicamente in relazione al sesso e all'età del paziente, affinché anche le donne in età avanzata possano beneficiare ad esempio dello screening per i tumori al seno, al collo dell'utero, al polmone e colo-rettale, oltre allo screening cardiovascolare; chiede inoltre che sia prestata maggiore attenzione alla prevenzione e alla cura delle malattie cui sono particolarmente soggette le donne in età avanzata, come l'osteoporosi e l'artrite reumatoide; |
28. |
chiede che la prospettiva di genere e di età sia utilizzata nelle raccomandazioni riguardanti l'alimentazione; chiede inoltre che ci si avvalga di tale prospettiva nelle raccomandazioni relative alle questioni di sicurezza alimentare quali l'etichettatura degli alimenti, le indicazioni relative alla salute, il regolamento REACH e i nuovi alimenti; |
29. |
sottolinea che i progressi tecnologici e tecnici possono essere importanti per l'adattamento della società alle esigenze di una popolazione che invecchia; chiede una maggiore applicazione delle innovazioni sviluppate in stretta collaborazione con le persone anziane, tra cui figurano connessioni Internet o telefoni cellulari semplificati, sensori intelligenti integrati in alcuni prodotti specifici per ridurre il numero di incidenti, cani addestrati all'assistenza di persone ad esempio affette da malattie che colpiscono la memoria; chiede che i programmi sviluppati specificamente sulla base della formazione permanente per gli anziani siano sostenuti dallo Stato; |
30. |
chiede che le sperimentazioni dei medicinali in fase di studio siano effettuate, per esaminarne gli effetti, su organismi non soltanto maschili ma anche femminili; |
31. |
propone che vengano realizzati studi statistici sull'aumento della violenza nei confronti delle persone anziane al fine di far luce su questo grave problema, che solitamente gli anziani non sono in grado di denunciare in quanto può succedere che accettino il maltrattamento subito come parte integrante della loro condizione di vecchiaia e dipendenza, e con l'obiettivo di combattere gli abusi sugli anziani con maggiore efficacia e impegno da parte di tutta la società; |
32. |
chiede, onde evitare l'esclusione sociale delle donne più anziane, l'istituzione di programmi culturali ed educativi mirati e il coinvolgimento delle donne più anziane nelle iniziative della comunità locale; |
Passi successivi
33. |
chiede alla Commissione di proporre entro la fine del 2011 un piano d'azione che comprenda:
|
34. |
chiede alla Commissione di aggiornare e consolidare, entro la fine del 2012, i meccanismi di monitoraggio delle questioni relative all'applicazione dei diritti fondamentali; chiede inoltre una maggiore sensibilizzazione a tali meccanismi, spesso sottoutilizzati, dato che le persone anziane in generale, e le donne in particolare, sono particolarmente disinformati circa i propri diritti; |
35. |
sostiene che tutti gli uomini e le donne dell'Unione europea devono avere diritto a servizi sociali e sanitari di interesse generale che siano di qualità, adeguati e a un prezzo accessibile, in base alle proprie esigenze e preferenze specifiche; invita la Commissione a proporre una direttiva sui servizi di base che prenda in considerazione le situazioni nazionali; sottolinea che le donne anziane sono particolarmente vulnerabili e invita la Commissione a considerare un sistema in cui a tutti gli uomini e le donne dell'Unione europea sia riconosciuto il diritto a un reddito minimo in funzione del tenore di vita del relativo Stato membro; |
36. |
invita la Commissione ad adoperarsi per garantire lo stanziamento di fondi dell'UE per progetti che riguardino, tra gli altri, le donne sole e anziane socialmente svantaggiate; |
*
* *
37. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Bollettino UE 3-2006, punto I.13.
(2) GU C 67 E del 12.3.2010, pag. 31.
(3) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 95.
(4) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 75.
(5) Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/55 |
Martedì 7 settembre 2010
Giornalismo e nuovi media – creare una sfera pubblica in Europa
P7_TA(2010)0307
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul giornalismo e i nuovi media – creare una sfera pubblica in Europa (2010/2015(INI))
2011/C 308 E/09
Il Parlamento europeo,
visto il titolo II del trattato sull’Unione europea,
visti gli articoli 11, 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, dal titolo «Insieme per comunicare l’Europa», firmata il 22 ottobre 2008 (1),
vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2008, dal titolo «Debate Europe – Valorizzare l'esperienza del Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito» (COM(2008)0158),
vista la comunicazione della Commissione del 24 aprile 2008, dal titolo «Comunicare l'Europa tramite gli audiovisivi» (SEC(2008)0506),
vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2007, dal titolo «Comunicare l'Europa via Internet – Coinvolgere i cittadini» (SEC(2007)1742),
visto il documento di lavoro della Commissione del 3 ottobre 2007, dal titolo «Proposta relativa ad un Accordo interistituzionale Insieme per comunicare l’Europa» (COM(2007)0569),
vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» volto a promuovere una cittadinanza europea attiva (2),
vista la comunicazione della Commissione del 1 febbraio 2006, dal titolo «Libro bianco su una politica europea di comunicazione» (COM(2006)0035),
vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sul Libro bianco su una politica europea di comunicazione (3),
vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2005, dal titolo «Il contributo della Commissione al periodo di riflessione e oltre: un Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito» (COM(2005)0494),
vista la sua risoluzione del 12 maggio 2005 sull'attuazione della strategia di informazione e comunicazione dell’Unione europea (4),
visto l’articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la cultura e l’istruzione (A7-0223/2010),
A. |
considerando che l’accesso all’informazione per i cittadini e la comunicazione tra responsabili politici ed elettori sono elementi centrali delle nostre società a democrazia rappresentativa e rappresentano il prerequisito fondamentale per l'esercizio del diritto alla piena e consapevole partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica nazionale e dell'UE, |
B. |
considerando che i cittadini hanno il diritto di essere informati sull’UE e i suoi progetti concreti, di esprimere le proprie idee sull’UE e di essere ascoltati; che la sfida della comunicazione consiste proprio nell’agevolare questo dialogo, |
C. |
considerando che le ultime elezioni europee non hanno invertito la tendenza all’astensionismo, sottolineando la necessità di perseverare nello sforzo di superare la distanza tra l’UE e i suoi cittadini, |
D. |
considerando che è dimostrato chiaramente che i cittadini sono scarsamente informati sulle politiche e le tematiche dell'UE, ma esprimono la volontà di esserlo maggiormente, come indicato dai risultati di diversi sondaggi Eurobarometro; che, secondo gli stessi sondaggi, la mancanza d'informazione è una delle ragioni principali dell'astensionismo e della mancanza di fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE, |
E. |
considerando che il trattato di Lisbona ha conferito maggiori poteri al Parlamento europeo, nell’ambito del processo decisionale dell’UE, rendendo ancora più importante, per i cittadini dell'UE, la conoscenza del lavoro svolto dai loro rappresentanti eletti, |
F. |
considerando che il trattato di Lisbona introduce una nuova forma di partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche dell'UE: l'iniziativa dei cittadini europei; che l'accesso dei cittadini all'informazione e la loro capacità critica di capirla sono elementi fondamentali per il successo di detta iniziativa dei cittadini europei, |
G. |
considerando che la sfera pubblica può essere considerata come uno spazio in cui le politiche pubbliche possono essere meglio comprese e condivise con tutti i cittadini dell'UE, in tutte le loro componenti e in tutta la loro diversità, allo scopo di soddisfare meglio le loro aspettative, e che essa deve essere non solo un luogo d'informazione, ma anche la sede di un'ampia consultazione che oltrepassi le frontiere nazionali e contribuisca allo sviluppo di un interesse comune a livello di UE, |
H. |
considerando che il termine «nuovi media» è usato per descrivere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale sviluppate in rete e che queste nuove tecnologie favoriscono la diffusione dell'informazione e la molteplicità delle espressioni e consentono la costruzione di una democrazia più deliberativa; considerando che i media sociali elettronici creano nuove forme di pubblico, fisicamente disseminato, ma legato da comuni interessi per gli stessi argomenti, con un potenziale atto a creare nuove sfere pubbliche transnazionali, |
I. |
considerando che l’uso di piattaforme di media sociali da parte del Parlamento nella campagna elettorale per le elezioni europee del 2009 ha aumentato favorevolmente il numero di utenti attivi, soprattutto tra i giovani, |
J. |
considerando la trasformazione che si osserva nel modo in cui i giovani intendono, utilizzano e valorizzano i media, e l'ampio uso che essi fanno delle nuove tecnologie come mezzo di comunicazione, |
K. |
considerando che la creazione di una sfera pubblica europea è strettamente legata all’esistenza di strutture mediatiche transnazionali o paneuropee e che non esiste oggi una sfera pubblica europea d'insieme, benché ci siano sfere pubbliche nazionali molto vivaci, tra le quali è quindi opportuno sviluppare delle sinergie sul modello, in particolare, del canale televisivo franco-tedesco Arte, |
L. |
considerando che, in base al Protocollo al trattato di Amsterdam sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (5), spetta agli Stati membri definire e organizzare la missione degli organismi pubblici di radiodiffusione, |
M. |
considerando che la disciplina giuridica del mercato dei media è molto diversa nei singoli Stati membri e che è necessario rispettarla, |
N. |
considerando che i media nazionali, e in particolare le emittenti del servizio pubblico, hanno la responsabilità particolare di informare in modo esauriente la popolazione circa i processi decisionali politici e la governance, responsabilità che dovrebbe estendersi alle questioni dell'UE, |
O. |
considerando che il miglioramento della conoscenza dell’UE da parte della popolazione presuppone l’introduzione dello studio dell’Unione europea nei programmi scolastici, |
P. |
considerando che il giornalismo è un importante metro di democrazia e deve costituire un accesso libero all'espressione pluralista e considerando il ruolo primario dei media e del giornalismo nel processo di costruzione europea, |
Q. |
considerando che l'UE, alla ricerca di legittimazione presso i cittadini degli Stati membri, deve favorire la creazione di media transnazionali capaci di conferire all'Europa una nuova dimensione democratica e indipendente, rafforzando nel contempo le regole a tutela del pluralismo e contro la concentrazione della proprietà dei media, |
R. |
considerando che l'introduzione di nuovi strumenti di comunicazione ha trasformato l'intero ambito delle professioni del settore giornalistico e dell'industria mediatica, inducendo a un ripensamento dei metodi tradizionali di queste professioni, consentendo a chiunque di creare e condividere contenuti nei blog; che i social network sono divenuti sedi indispensabili del Web 2.0 e hanno modificato le abitudini offrendo un altro punto di vista sull'informazione, dato che sempre di più i giornalisti che utilizzano queste reti come fonti d'informazione o per la diffusione delle informazioni; considerando che i media sociali hanno una certa importanza per condurre inchieste e produrre determinati tipi di articoli, e che vari giornalisti li utilizzano per pubblicare, condividere e promuovere i loro articoli, |
1. |
parte dal presupposto che deve essere obiettivo delle istituzioni dell'UE creare insieme una sfera pubblica europea caratterizzata dalla possibilità di partecipazione per tutti i cittadini dell'UE e avente come fondamento l'accesso libero e gratuito a tutte le informazioni pubbliche della Commissione europea, del Consiglio e del Parlamento in tutte le lingue dell'UE; |
2. |
accoglie con favore la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, dal titolo «Insieme per comunicare l’Europa» e chiede alle istituzioni europee di rispettare e di difendere questa dichiarazione; |
3. |
è del parere che la copertura delle notizie sull'UE debba essere assicurata da tutti i tipi di media, in particolare i mass media, e debba essere imparziale, basata sui fatti e indipendente, un prerequisito capitale per dar vita a un dibattito paneuropeo e per creare una sfera pubblica europea; |
4. |
osserva che il problema non è rappresentato dalla mancanza di notizie e di informazioni online sull’UE e sulle sue istituzioni, quanto piuttosto da una pluralità di informazioni senza una vera scala di priorità, che rischia di trasformarsi nell'equazione troppa informazione uguale nessuna informazione; rileva che tutte le istituzioni hanno lanciato le nuove piattaforme, le quali, però, non riescono ad attirare un pubblico vasto, spesso a causa di mancanza di chiarezza, di attrattiva o comprensibilità, spesso dovuta a un linguaggio troppo tecnico non immediatamente fruibile da cittadini privi di familiarità con le questioni europee; ritiene che esse dovrebbero essere dotate di un portale introduttivo che renda più comprensibile il funzionamento dell'insieme delle istituzioni europee; |
5. |
ritiene che la comunicazione dovrebbe basarsi su di un dialogo autentico tra cittadini e responsabili delle politiche, nonché su di un sereno confronto politico tra i cittadini stessi; auspica una comunicazione più interattiva e meno incentrata sulla comunicazione istituzionale, spesso fredda e distante dalla vita quotidiana dei cittadini; |
6. |
ritiene che una comunicazione efficace debba evidenziare la rilevanza diretta delle decisioni politiche prese a livello europeo sulla vita quotidiana dei cittadini, che considerano l'UE ancora troppo distante e poco influente nella risoluzione dei loro problemi concreti; |
7. |
invita la Commissione a rafforzare la politica della comunicazione e a collocarla ai primi posti della lista delle priorità nel momento in cui si inizierà a negoziare il quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013; |
Stati membri
8. |
ricorda che ai sensi del nuovo articolo 12 del TUE i parlamenti nazionali partecipano al processo decisionale dell'UE a partire da una fase più iniziale rispetto al passato, ed esorta a fare in modo che tale coinvolgimento aumenti il grado del dibattito politico sull'UE a livello nazionale; sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei parlamentari nazionali nel processo decisionale europeo e saluta con favore iniziative come la partecipazione diretta, da parte dei deputati nazionali, alle riunioni delle commissioni del PE tramite la trasmissione in streaming; |
9. |
sottolinea l'importanza che i partiti politici hanno nel formare l’opinione pubblica sulle problematiche europee; osserva che essi hanno un ruolo di primo piano nell’incoraggiare il dibattito e contribuire alla sfera pubblica europea; ritiene che i partiti dovrebbero dare più spazio alle questioni europee nei loro programmi; |
10. |
ritiene che le organizzazioni della società civile abbiano un ruolo importante da svolgere nel dibattito europeo; tale loro ruolo dovrebbe essere rafforzato mediante progetti di cooperazione mirati nel settore della comunicazione pubblica; |
11. |
sottolinea la necessità, per ciascun Stato membro, di avere un ufficio specializzato per gli affari UE, con un responsabile competente ad illustrare le implicazioni locali, regionali e nazionali delle politiche UE e a fungere da punto di riferimento al quale i cittadini possano rivolgersi per le questioni europee; |
12. |
evidenzia quanto sia importante per gli addetti stampa delle rappresentanze della Commissione e degli uffici di informazione del Parlamento europeo essere professionisti della comunicazione e svolgere un ruolo attivo e visibile nei dibattiti nazionali sulle questioni europee; |
13. |
fa notare che il processo d'integrazione europea va avvicinato di più ai giovani e chiede di conseguenza agli Stati membri e alle regioni, al fine di familiarizzare gli studenti con le istituzioni dell'UE, un suo maggiore inserimento nei programmi educativi, incentrati sul contesto storico, gli scopi e le attività dell'UE, e li invita a scambiare, a livello europeo, le buone pratiche in questo settore; ritiene che il pieno coinvolgimento della scuola sia elemento essenziale della comunicazione UE per raggiungere e coinvolgere i giovani; |
I media e l'UE
14. |
accoglie con favore i piani di formazione sulle questioni europee rivolti ai giornalisti ed elaborati dalla Commissione e dal Parlamento, insistendo affinché siano ampliati per far fronte alla domanda crescente; esprime la propria preoccupazione riguardo ai tagli delle linee del bilancio della Commissione europea destinate alla comunicazione, specialmente nel programma «Informazione per i media»; |
15. |
riconosce l'importanza di estendere la gamma delle lingue di Euronews fino a copertura di tutti gli Stati membri (e oltre) e di far sì che continui ad essere un modello di giornalismo televisivo indipendente che promuova l'obiettività delle notizie, la qualità nella politica e la trasparenza nella pubblicità; |
16. |
sottolinea l'importanza cruciale di rispettare, sia a livello di UE che nazionale, la libertà dei mezzi d'informazione e la loro indipendenza editoriale e specialmente il diritto delle emittenti radiotelevisive del servizio pubblico di pianificare i loro programmi come ritengano opportuno, dato che la loro autonomia di programmazione è un valore fondamentale dell'UE e il suo paesaggio mediatico va rispettato perché una società libera, aperta e democratica possa prosperare; |
17. |
rileva che i media sociali hanno un immenso potenziale nel raggiungere le persone giovani e, pertanto, esorta la Commissione e il Parlamento a rafforzare l'attività giornalistica di mezzi d'informazione editorialmente indipendenti che sia diretta a una certa distanza dallo Stato; |
18. |
sottolinea, considerato il ruolo speciale dei mezzi d'informazione come intermediari nel processo di formazione della volontà democratica e dell'opinione pubblica, la necessità di un'informazione politica affidabile, anche nel settore dei nuovi media; sottolinea l'importanza di promuovere partenariati fra i media pubblici e quelli privati al fine di raggiungere un più ampio spettro di pubblico; |
19. |
esorta la Commissione e il Parlamento a rafforzare ulteriormente il proprio impegno nell’istruzione e nella formazione del personale in materia di comunicazione, affinché quest’ultimo sia in grado di comunicare con i media e con il pubblico, al fine di migliorare l'informazione e la comunicazione delle istituzioni UE; considera essenziale potenziare il reclutamento di professionisti dei media per soddisfare tali requisiti; |
20. |
invita la Commissione a aprirsi a tutti i mezzi di comunicazione, ad avere maggiori contatti con i giornalisti e i media e a sostenere tutti i progetti e le iniziative volti a informare meglio il pubblico sugli affari UE; |
21. |
propone che la Commissione promuova e finanzi scambi sulle prassi ottimali tra le emittenti e altri professionisti dei media dei diversi Stati membri relativamente alla copertura dell'UE, inclusa la formazione dei media dei servizi pubblici e privati; |
22. |
ritiene estremamente preoccupante la recente diminuzione del numero di giornalisti accreditati a Bruxelles e che tale nuova situazione non sia nell'interesse delle istituzioni europee, né della stampa accreditata a Bruxelles; invita pertanto le istituzioni europee, a sostegno di quanti attualmente sono a Bruxelles, a cooperare più strettamente con i rappresentanti della stampa a Bruxelles dimostrando maggiore apertura nei loro confronti; propone a tale riguardo di prendere misure per agevolare la procedura di accreditamento per i giornalisti; |
23. |
si compiace che molti operatori media, e in particolare le emittenti di servizio pubblico, abbiano notevolmente investito in nuovi servizi media interattivi e non lineari, coprendo notiziari e affari correnti, soprattutto in Internet, anche a contenuto europeo, e che quindi stiano soprattutto raggiungendo, specialmente, un pubblico più giovane; |
24. |
riconosce che le emittenti di servizio pubblico non sono i soli strumenti che possono essere utilizzati per far giungere messaggi dell'UE ai cittadini, in quanto l'esperienza empirica suggerisce che le emittenti private sono anch'esse una risorsa chiave per la copertura delle informazioni UE e possono contribuire allo sviluppo e alla promozione di una sfera pubblica europea; |
25. |
accoglie con favore il progetto pilota sulle borse di ricerca per il giornalismo investigativo transfrontaliero; è del parere che l'indipendenza dei membri del comitato di selezione sia d'importanza vitale per garantire l'indipendenza editoriale; |
26. |
sostiene un'iniziativa europea che crei programmi di formazione in affari UE, soprattutto per i giovani giornalisti; ribadisce che si dovrebbero adottare iniziative per incoraggiare i giornalisti a produrre nuovi pezzi regolari sulle attività delle istituzioni dell'UE; esorta gli Stati membri a inserire corsi di giornalismo tra le materie scolastiche curricolari utilizzando i nuovi mezzi d'informazione; |
Media del servizio pubblico
27. |
sottolinea che secondo il Protocollo di Amsterdam è competenza degli Stati membri definire, organizzare e finanziare le emissioni di servizio pubblico; incoraggia pertanto gli Stati membri a includere la copertura informativa relativa all'UE ove opportuno nel rispetto dell'indipendenza editoriale e dell'etica giornalistica; |
28. |
sottolinea che le emittenti del servizio pubblico nazionale e regionale hanno una particolare responsabilità nell’informare il pubblico circa le politiche e i processi decisionali a livello UE; evidenzia, a tal proposito, che le emittenti del servizio pubblico devono analizzare con sguardo critico, nella piena indipendenza editoriale, la copertura delle notizie sull’UE da essi offerta e fissare degli obiettivi ambiziosi; |
29. |
sottolinea che gli Stati membri dovrebbero garantire l’indipendenza delle emittenti del servizio pubblico e che queste ultime hanno la responsabilità di informare sull'UE nel contesto della loro funzione di servizio pubblico e di informare e rafforzare i cittadini e la società civile; |
30. |
sottolinea la necessità che i media del servizio pubblico integrino le tecniche di comunicazione basate sui nuovi media, onde rafforzare la propria credibilità tramite la partecipazione aperta del pubblico; esorta le emittenti del servizio pubblico a creare, ad esempio, delle tribune online da trasmettere in streaming, tramite le quali il pubblico possa seguire le discussioni dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo e scambiare opinioni al riguardo; |
UE/approccio locale
31. |
sottolinea l'importanza di garantire che le istituzioni dell’UE lavorino in parallelo per migliorare la comunicazione; esse dovrebbero contribuire a decentralizzare la politica di comunicazione dell’UE verso una dimensione locale e regionale, allo scopo di ravvicinare i differenti livelli di comunicazione, ed incoraggiare gli Stati membri ad essere più attivi nell’informare i cittadini sulle questioni inerenti all’UE; |
32. |
chiede alla Commissione di continuare l'approccio «going local» nell'intento di rendere l'UE più visibile a livello locale; |
33. |
nota l’operato della Commissione con le radio e le televisioni locali, unitamente al finanziamento delle stesse; precisa che le emittenti devono godere della completa indipendenza editoriale; |
Parlamento europeo
34. |
suggerisce che un gruppo di lavoro del Parlamento europeo, da istituire su base temporanea, esamini le nuove soluzioni già esistenti nel mondo dei media e formuli proposte sulle modalità di creazione di relazioni interparlamentari tra i parlamenti nazionali o regionali e il Parlamento europeo; |
35. |
riconosce le funzioni accresciute dei parlamenti nazionali e, quindi, l’importanza della presenza di un ufficio di informazione del Parlamento europei in ogni Stato membro; rileva, tuttavia, che per avere maggiore visibilità, tali uffici devono rivedere la definizione del proprio mandato, inserendo il rafforzamento dei contatti con i parlamenti nazionali, le autorità locali e regionali e i rappresentanti della società civile; |
36. |
evidenzia la necessità che gli uffici di informazione del PE a livello locale offrano informazioni mirate sulle decisioni e le attività del Parlamento al pubblico in generale; propone di esaminare l'opportunità di conferire maggiore indipendenza agli uffici d'informazione nel decidere in qual modo comunicare con il pubblico; |
37. |
considera che gli uffici di informazione del Parlamento negli Stati membri debbano svolgere un ruolo più incisivo nel coinvolgere i media sia a livello nazionale che a livello regionale e locale; suggerisce di aumentare le linee di bilancio per gli uffici di informazione del Parlamento, con la finalità specifica di migliorare la comunicazione; |
38. |
ritiene sia opportuno valutare il rapporto costi benefici di EuroparlTV, sulla base di un'analisi esaustiva di valutazione e di pubblico; consiglia di sviluppare EuroparlTV, integrandola maggiormente nella strategia di diffusione via Internet del Parlamento, procedendo al contempo ad adeguati aggiustamenti del suo statuto per garantirne l'indipendenza editoriale e mettendone il contenuto quanto più possibile a disposizione dei canali TV e dei media online che desiderino utilizzarlo; |
39. |
si compiace del fatto che il premio del Parlamento europeo al giornalismo includa la categoria dei nuovi media; |
Giornalismo e nuovi media
40. |
sollecita i giornalisti e altri professionisti dei media a riunirsi per discutere ed esaminare il giornalismo europeo di domani; |
41. |
sottolinea che gli Stati membri devono ideare concetti fattibili per i media UE che vadano oltre la pura trasmissione di informazioni e consentano loro di contribuire pienamente alla diversità culturale e linguistica dell'UE; |
42. |
sottolinea che, sebbene le reti sociali rappresentino un mezzo relativamente buono di divulgare rapidamente l'informazione, la loro affidabilità in quanto fonti non può essere sempre garantita a sufficienza ed essi non possono essere considerati media professionali; rileva che il modo in cui i dati sono gestiti sulle piattaforme delle reti sociali in molti casi può rivelarsi pericoloso e dar luogo a gravi violazioni dell'etica giornalistica e che pertanto è necessaria molta cautela nell'utilizzare questi nuovi strumenti; sottolinea l'importanza di elaborare un codice etico applicabile ai nuovi media; |
43. |
sottolinea che le modifiche al modo in cui i giornalisti perseguono la propria professione stanno portando a media più aperti e impegnati al servizio delle comunità che risultano sempre meglio informate, ma che occorre prendere misure per garantire che ciò sia nell'interesse del giornalismo nel suo complesso e non incida sullo statuto dei giornalisti; |
44. |
sottolinea l'esigenza che i giornalisti e i professionisti dei media stiano in ascolto degli sviluppi della propria professione in continua evoluzione e si avvantaggino delle possibilità offerte dalle reti sociali, che possono consentire loro di espandere le proprie reti di conoscenza facilitando quello che si potrebbe chiamare «controllo del web»; osserva con interesse che, nonostante l'irreversibile emergere delle reti sociali, il giornalismo ha mantenuto il proprio ruolo chiave nella trasmissione di notizie, perché i giornalisti utilizzano queste reti profondamente diverse per effettuare ricerche approfondite e controllare i fatti, dando perciò luogo a un nuovo modello di giornalismo partecipatorio e approfondendo la divulgazione dell'informazione; |
45. |
sottolinea il ruolo cruciale dei giornalisti in una società moderna confrontata a un fuoco di fila di informazioni, in quanto sono gli unici che possano dare un notevole valore aggiunto all'informazione utilizzando la propria professionalità, etica, capacità e credibilità per dare un senso alle notizie; sottolinea che la qualità e l'indipendenza dei media può essere garantita soltanto mediante rigorosi criteri professionali e sociali; |
*
* *
46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3.
(2) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.
(3) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 369.
(4) GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 403.
(5) GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.
Mercoledì 8 settembre 2010
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/62 |
Mercoledì 8 settembre 2010
Diritti umani in Iran, segnatamente i casi di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e di Zahra Bahrami
P7_TA(2010)0310
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2010 sulla situazione dei diritti umani in Iran, in particolare sui casi di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e di Zahra Bahrami
2011/C 308 E/10
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle aventi per oggetto la questione dei diritti umani, e più specificamente le risoluzioni adottate il 22 ottobre 2009 (1) e il 10 febbraio 2010 (2),
vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo del 9 ottobre 2009 in occasione della Giornata europea contro la pena di morte e la dichiarazione dell'11 agosto 2010 sulla condanna dei leader religiosi Baha'i,
viste le dichiarazioni del 14 giugno e 6 luglio 2010 rilasciate dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
vista la relazione del Segretario generale dell’ONU del 23 settembre 2009 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell’Iran e la dichiarazione sull'Iran rilasciata il 4 marzo 2010 dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,
viste le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 62/149 e 63/168 su una moratoria delle esecuzioni nell'attesa dell'abolizione della pena di morte,
visti il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la convenzione sui diritti del fanciullo, patti e convenzioni di cui la Repubblica islamica dell'Iran è firmataria,
vista la convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari,
visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. |
considerando che l’Iran continua a detenere nel mondo il triste primato del paese che sottopone ad esecuzione il maggior numero di delinquenti minorili e considerando che solo nel 2010 sono state emesse qualcosa come 2 000 sentenze di condanna a morte, |
B. |
considerando che, secondo quanto viene riferito, nella prigione Aba Vahil di Mashad soltanto nelle ultime settimane sono stati giustiziati oltre cento prigionieri per reati connessi con la droga, e che centinaia di altri attendono di essere messi a morte nei prossimi giorni; che tali esecuzioni di massa, peraltro decise nel più grande segreto, violano palesemente il diritto internazionale, |
C. |
considerando che contrariamente alle asserzioni fatte dalle massime autorità giudiziarie iraniane, l’Iran infligge ancora la pena della lapidazione per il reato di adulterio, come nel caso di Sahineh Mohammadi Ashtiani, fatto sottolineato nelle sue «confessioni» trasmesse per televisione l'11 agosto 2010, |
D. |
considerando che nel 2006 Sakineh Mohammadi-Ashtiani, accusata di aver avuto due relazioni intime extraconiugali dopo la morte del marito, è stata condannata in Iran alla pena di 99 frustate, eseguita lo stesso anno, |
E. |
considerando che la stessa è stata anche accusata di complicità nell'omicidio del marito, accusa dalla quale è stata poi assolta, prima di essere accusata di relazione adulterina durante il matrimonio e condannata alla lapidazione, |
F. |
considerando che la lapidazione, che doveva aver luogo il 9 luglio 2010, è stata sospesa «per ragioni umanitarie» dalle autorità iraniane in seguito alle pressioni internazionali, |
G. |
considerando che la sentenza di lapidazione è una palese violazione degli obblighi internazionali cui è soggetto l'Iran in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; considerando che soltanto di recente l'Iran ha accettato, durante la revisione periodica universale di cui è stato oggetto presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di rispettare almeno i requisiti minimi e le disposizioni di detto Patto sulla pena di morte fin quando questa sarà mantenuta, |
H. |
considerando che nell'agosto 2010 il diciottenne Ebrahim Hammadi è stato condannato a morte dopo essere stato incriminato per presunti atti di sodomia che sarebbero stati commessi a soli 16 anni, a seguito di una confessione che egli sostiene essergli stata estorta sotto tortura, |
I. |
considerando che l’avvocato difensore per entrambi i casi, Mohammad Mostafaei, che ha cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione degli accusati, è dovuto fuggire dal paese per paura di essere arrestato, e considerando che un numero sempre maggiore di avvocati dei diritti umani, fra cui Mohammed Ali Dadkah, Mohammad Oliyifard e Mohammad Seifzadeh nonché personalità eminenti come il premio Nobel Shirin Ebadi, devono affrontare le persecuzioni dello Stato, che vanno dalle imposizioni fiscali spropositate alle minacce contro le loro vite e le loro famiglie, |
J. |
considerando che l’avvocato per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, che gode di ampio rispetto per il suo impegno a favore dei minori condannati alla pena di morte e per la sua difesa di prigionieri di coscienza, è stata arrestata il 4 settembre 2010 con l'accusa di propaganda contro lo Stato e collusione e associazione finalizzate ad attentare alla sicurezza nazionale, |
K. |
considerando che un anno dopo le elezioni presidenziali fraudolente e le successive proteste di massa, restano in carcere centinaia di manifestanti, giornalisti, attivisti civili e persino comuni cittadini, come la olandese Zahra Bahrami, che pur negano ogni collegamento con le dimostrazioni, |
L. |
considerando che Zahra Bahrami, che si era recata in Iran per far visita alla sua famiglia, è stata arrestata in seguito alle proteste della festività dell'Ashura che si celebrava il 27 dicembre 2009 ed è stata costretta a fare delle confessioni in televisione per ammettere la veridicità delle accuse formulate contro di lei, |
M. |
considerando che né le organizzazioni internazionali per i diritti umani, né le autorità olandesi hanno avuto il permesso di vedere Zahra Bahrami, |
N. |
considerando che le confessioni forzate, le torture e i maltrattamenti inflitti ai detenuti, la privazione del sonno, la detenzione in celle di isolamento, la detenzione illegale, il ricorso a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, le violenze fisiche, compresa la violenza sessuale, e l'impunità per gli agenti dello Stato continuano a essere largamente diffuse in Iran, il che solleva gravi dubbi circa l’equità e la trasparenza dei processi giudiziari nel paese, |
O. |
considerando che sono in aumento i casi in cui i difensori pacifici dei diritti civili sono imputati di «moharabeh’» (guerra contro Dio) che può comportare la pena di morte come nel caso di Shiva Nazar Ahari, un membro della Commissione dei reporter sui diritti umani (CHRR), detenuta dal 20 dicembre 2009 e il cui processo è imminente, |
P. |
considerando che in Iran non cessa la persecuzione delle minoranze religiose ed etniche; considerando che nell’agosto 2010 i sette leader di fede Baha’i, Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli e Vahid Tizfahm, imprigionati dal 2008 unicamente sulla base delle loro credenze religiose, sono stati condannati a 20 anni di prigione con l’imputazione di propaganda contro lo Stato e spionaggio, |
Q. |
considerando che continuano le vessazioni a carico degli oppositori politici Mir-Hossein Mousavi e Mehdi Karrubi e di altri alti esponenti dei partiti politici; che ai primi di settembre 2010 la residenza dell'ex candidato alla presidenza Mehdi Karroubi è stata attaccata da dozzine di membri delle forze dell'ordine in borghese, con atti di vandalismo, graffiti, vetri infranti e spari all'interno della sua abitazione; considerando che gli attacchi sono stati perpetrati dopo che il comandante della Guardia rivoluzionaria Ali Jafari aveva dichiarato che il popolo dell'Iran avrebbe giudicato i «capi della sedizione», riferendosi ai leader dell'opposizione; considerando che non vi è stato alcun tentativo da parte delle forze di polizia di bloccare gli attacchi, |
R. |
considerando che in Iran le persone accusate di reati sono state associate all'opposizione politica e che i membri dell’opposizione sono considerati dalla giustizia iraniana alla stregua di criminali, allo scopo di rendere l'opposizione politica sinonimo di attività criminosa, |
1. |
rende onore al coraggio di tutti gli uomini e le donne iraniani che lottano per difendere le proprie libertà fondamentali, il rispetto dei diritti umani e i principi democratici, che protestano attivamente contro la lapidazione ed altre forme di pena crudeli e che esprimono la loro volontà di vivere in una società libera da repressioni e intimidazioni; |
2. |
condanna fermamente la condanna a morte per lapidazione di Sakineh Mohammadi-Ashtiani; ritiene che, quali che siano i fatti, una condanna a morte per lapidazione non possa mai essere giustificata o accettata; |
3. |
sollecita le autorità iraniane a sospendere la sentenza inflitta a Sakineh Mohammadi Ashtiani e ad avviare una completa revisione del suo caso; |
4. |
insiste fermamente affinché il governo iraniano riconsideri il caso di Zahra Bahrami, le conceda immediatamente la possibilità di consultare un legale e di beneficiare dell’assistenza consolare, la rilasci o le permetta di essere sottoposta a un equo processo; invita Catherine Ashton, vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ad affrontare la questione della detenzione di Zahra Bahrami con le autorità iraniane; |
5. |
invita il governo dell’Iran a sospendere l’esecuzione di Ebrahim Hamidi, il diciottenne accusato di sodomia, ed esorta la Repubblica islamica dell’Iran ad abolire infine la pena di morte per i crimini commessi prima dei 18 anni e a modificare la propria legislazione per allinearla con le convenzioni internazionali dei diritti umani che l’Iran ha ratificato, tra cui la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione internazionale sui diritti politici e civili; |
6. |
esprime la sua profonda costernazione per il fatto che l’Iran continua a trovarsi nel gruppo dei pochissimi paesi, insieme all’Afghanistan, la Somalia, l’Arabia Saudita, il Sudan e la Nigeria, che ancora praticano la lapidazione; invita il parlamento iraniano ad emanare una legge che renda illegale la crudele e disumana pratica della lapidazione; |
7. |
riafferma la sua opposizione alla pena di morte e chiede alle autorità iraniane, conformemente alle risoluzioni 62/149 e 63/168 delle Nazioni Unite, di instaurare una moratoria delle esecuzioni in attesa dell'abolizione della pena di morte; |
8. |
chiede che, in occasione della prossima Assemblea generale dell'ONU, sia presentata una risoluzione con una richiesta a tutti i paesi che ancora praticano la pena di morte di mettere a disposizione del Segretario generale dell'ONU e del pubblico tutte le informazioni relative alla pena capitale e alle esecuzioni, in modo da superare il segreto di Stato sulla pena di morte, che è un elemento che caratterizza un elevato numero di esecuzioni; |
9. |
esprime la propria opposizione a qualsiasi criminalizzazione di relazioni sessuali consensuali tra adulti e sollecita le autorità iraniane a depenalizzare l'adulterio e l’omosessualità; |
10. |
sollecita le autorità iraniane a eliminare, di fatto e di diritto, tutte le forme di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, a rispettare le procedure previste dalla legge e a porre fine alle impunità per le violazioni dei diritti dell'uomo; |
11. |
invita la Repubblica islamica dell'Iran a firmare e ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW); |
12. |
deplora profondamente la mancanza di equità e trasparenza dei processi giudiziari in Iran e invita le autorità iraniane a garantire una procedura di ricorso equa e aperta; |
13. |
invita le autorità iraniane a garantire alla Mezzaluna Rossa l'accesso a tutti i prigionieri e a permettere alle organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani di seguire la situazione nel paese; |
14. |
invita le autorità iraniane a rilasciare immediatamente tutti coloro che sono detenuti unicamente sulla base delle loro partecipazione a proteste pacifiche e della loro volontà di utilizzare il diritto fondamentale della libertà di espressione, e in particolare ribadisce la sua richiesta che i sette leader Baha’i siano assolti; |
15. |
rammenta che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione sono valori fondamentali che devono essere garantiti in ogni circostanza, conformemente all'articolo 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), di cui la Repubblica islamica dell'Iran è parte contraente e che l’Iran ha ratificato; |
16. |
chiede la liberazione immediata di tutti gli avvocati per i diritti umani che si trovano in stato di arresto; |
17. |
esprime profonda preoccupazione per l'abuso dei poteri giudiziari da parte delle autorità iraniane al fine di colpire i difensori dei diritti umani e gli attivisti civili, tra cui i membri della campagna «Un milione di firme» e del Consiglio centrale dell'organizzazione studentesca ADVAR; |
18. |
chiede alla Commissione e al Consiglio di elaborare ulteriori misure nel contesto dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani in modo da proteggere attivamente i difensori dei diritti umani in Iran ed esorta gli Stati membri a supportare il Programma europeo Shelter City; |
19. |
chiede che venga emesso nuovamente un mandato ONU che incarichi un Relatore speciale di indagare sugli abusi e si adoperi affinché i responsabili delle violazioni dei diritti umani in Iran rendano conto del loro operato; |
20. |
chiede che l'elenco vigente relativo alle persone e alle organizzazioni soggette al divieto di accesso all'UE e al congelamento dei beni sia esteso per includervi quanti sono responsabili delle violazioni dei diritti umani, della repressione e della limitazione della libertà in Iran; |
21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, al presidente della Corte suprema iraniana nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2009)0060.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0016.
Giovedì 9 settembre 2010
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/66 |
Giovedì 9 settembre 2010
Legiferare meglio
P7_TA(2010)0311
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 su «Legiferare meglio» – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (2009/2142(INI))
2011/C 308 E/11
Il Parlamento europeo,
visto l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1),
visto l’approccio interistituzionale comune alle valutazioni di impatto del novembre 2005,
vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell’accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura (2),
vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 su «Legiferare meglio 2006» ai sensi dell’articolo 9 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità - (14a relazione annuale) (3),
viste le sue risoluzioni del 21 ottobre 2008 e del 24 aprile 2009 sulla 24a e 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (4),
vista la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità (15a relazione «Legiferare meglio», 2007) (COM(2008)0586),
vista la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità (16a relazione «Legiferare meglio», 2008) (COM(2009)0504),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea» (COM(2009)0015),
visto il documento di lavoro della Commissione «Riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea» – Relazione sullo stato d’avanzamento delle attività nel 2008 e prospettive per il 2009 (COM(2009)0016),
visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Terza relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo» (COM(2009)0017),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE – Piani settoriali di riduzione e azioni 2009» (COM(2009)0544),
visti gli orientamenti della Commissione in merito alla valutazione d’impatto (SEC(2009)0092),
vista la relazione del comitato per la valutazione d’impatto per il 2008 (SEC(2009)0055),
vista la relazione del comitato per la valutazione d’impatto per il 2009 (SEC(2010)1728),
vista la relazione del 17 settembre 2009 del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sugli oneri amministrativi,
viste le conclusioni del Consiglio Competitività del 4 dicembre 2009,
vista la relazione finale del gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare 2007-2009,
visto il documento di lavoro della Conferenza dei presidenti di commissione intitolato «Valutazione d’impatto: l’esperienza del Parlamento europeo»,
vista la proposta di regolamento della Commissione riguardante l’iniziativa dei cittadini (COM(2010)0119),
visto l’articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0215/2010),
A. |
considerando che la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è indispensabile sia per il buon funzionamento dell’Unione europea sia per far sì che le attività delle istituzioni dell’Unione soddisfino le aspettative dei cittadini, delle imprese operanti nel mercato unico nonché delle amministrazioni nazionali e locali, e per far sì che le decisioni siano prese quanto più vicino possibile ai cittadini, |
B. |
considerando che l’obiettivo di legiferare meglio è divenuto una condizione necessaria per un efficiente funzionamento dell’Unione europea e che può contribuire in modo sostanziale al superamento della crisi economica e alla crescita economica, |
C. |
considerando che la problematica di legiferare meglio va interpretata non solo nel contesto del programma della Commissione relativo a una migliore regolamentazione ma anche in un senso più ampio, in correlazione all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, |
D. |
considerando che il trattato di Lisbona colloca il Parlamento europeo su un piede di parità con il Consiglio nel processo legislativo condotto secondo la procedura legislativa ordinaria, |
E. |
considerando che il trattato di Lisbona prevede il formale coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà, |
F. |
considerando che la questione del legiferare meglio era prioritaria per la precedente Commissione e che deve essere un compito altrettanto fondamentale per il nuovo collegio, |
G. |
considerando che una migliore regolamentazione nell’Unione comprende una serie di elementi, quali lo svolgimento delle valutazioni d’impatto, la riduzione degli oneri amministrativi nonché la semplificazione e codificazione della legislazione in vigore, |
H. |
considerando l’importanza fondamentale svolta nell’elaborazione dei progetti di atti legislativi (incluse le valutazioni d’impatto) dalle consultazioni con tutte le parti interessate, e in particolare con le parti sociali, |
I. |
considerando che, a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati, |
J. |
considerando che un programma di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell’Unione europea è operativo dal 2005 e che mira a limitare detti oneri del 25 % entro il 2012, |
K. |
considerando che una delle componenti chiave di tale programma è la misurazione dei costi amministrativi basata sul modello dei costi standard, |
L. |
considerando che l’uso delle tecniche di rifusione e codificazione per semplificare e codificare il diritto vigente consente una migliore comprensibilità e una maggiore coesione dei cambiamenti apportativi, |
M. |
considerando l’importanza fondamentale di una corretta e puntuale attuazione da parte degli Stati membri delle direttive dell’Unione europea, come anche la rilevanza del persistente problema della «sovra-regolamentazione» del diritto, intesa come l’introduzione di obblighi maggiori rispetto a quanto previsto dal diritto dell’Unione, |
N. |
considerando che il trattato di Lisbona ha sostituito il sistema della comitatologia con una nuova suddivisione tra atti delegati e atti di esecuzione, |
O. |
considerando l’iniziativa dei cittadini europei, introdotta dal trattato di Lisbona, che rappresenta un nuovo strumento mediante il quale i cittadini possono esercitare un’influenza sul diritto dell’Unione europea, |
P. |
considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede, tra i diritti dei cittadini, il diritto ad una buona amministrazione, che può essere garantito solo sulla base di una legislazione trasparente e comprensibile per i cittadini, |
Osservazioni generali
1. |
sottolinea l’assoluta necessità di elaborare una legislazione semplice, trasparente e comprensibile per i cittadini dell’Unione; |
2. |
pone l’accento sul fatto che le Istituzioni europee debbono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità allorché formulano proposte e debbono osservare i criteri stabiliti nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al TFUE; |
3. |
sottolinea che tutti i progetti legislativi debbono comprendere i motivi per cui si conclude che l’obiettivo può meglio essere raggiunto attraverso un’azione UE, comprovati da indicatori qualitativi e, là dove possibile, quantitativi, in conformità del suddetto protocollo; |
4. |
esprime il suo forte sostegno a favore del processo di una migliore regolamentazione, finalizzato a una maggiore trasparenza, efficacia e coesione del diritto dell’Unione europea; sottolinea il ruolo chiave della Commissione, quale istituzione detentrice del potere di iniziativa legislativa, nella preparazione di proposte legislative di alta qualità; si impegna a profondere il massimo impegno nell’esaminare in modo adeguato tali proposte in ottemperanza alla procedura legislativa; sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione con gli Stati membri al fine di garantire una corretta applicazione del diritto; |
5. |
prende atto del coinvolgimento della Commissione in suddetto processo, come manifestato in una serie di documenti e in particolare nel terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea, nonché nelle sue iniziative in corso; osserva nel contempo che il programma è ancora sconosciuto alla maggior parte dei destinatari e rivolge un appello alla Commissione affinché lo promuova in modo più esplicito; |
6. |
concorda con le osservazioni riportate ai punti 3 e 15 delle conclusioni del Consiglio, del 4 dicembre 2009, relative alla responsabilità condivisa per una migliore regolamentazione che assegnano a tutte le istituzioni e le persone coinvolte in questo processo una maggiore responsabilità; |
7. |
prende atto della partecipazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni al dibattito su una migliore regolamentazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi e confida in una fruttuosa cooperazione in questo ambito; |
8. |
ritiene che il miglioramento della collaborazione interistituzionale in questa vasta materia richieda una revisione dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2003; richiama l’attenzione, a tal proposito, sui pertinenti paragrafi della risoluzione del 9 febbraio 2010 relativa all’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, specialmente all’impegno congiunto delle due istituzioni di concordare cambiamenti chiave in preparazione dei futuri negoziati con il Consiglio dei ministri su un adeguamento dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona; |
9. |
esorta la Commissione a compiere ogni sforzo per assicurare che il Parlamento e il Consiglio ricevano un trattamento equo nel quadro del processo legislativo, sulla base dell’intesa politica contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell’accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione, applicando così il principio della parità di trattamento tra Parlamento europeo e Consiglio sancito dal trattato di Lisbona, in particolare informando entrambe le istituzioni simultaneamente e pienamente in merito a tutti gli eventi e gli sviluppi che incidono su tale processo e garantendo un accesso equivalente alle riunioni e alle proposte presentate o alle informazioni di altro tipo; |
10. |
sottolinea che il processo di semplificazione del diritto non deve condurre a un abbassamento degli standard previsti dall’attuale legislazione, per cui le consultazioni con tutte le parti interessate, ivi incluse le parti sociali, ne devono essere una componente imprescindibile; |
11. |
accoglie con favore un più intenso coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, in particolare nel processo di controllo della conformità delle proposte legislative al principio di sussidiarietà; sottolinea la necessità che i parlamenti nazionali rispettino il termine di otto settimane per la trasmissione dei loro pareri; |
12. |
accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione volte a garantire un efficace scambio di informazioni con i parlamenti nazionali nonché a informare il Parlamento e il Consiglio al riguardo; incoraggia altresì i parlamenti nazionali a separare nettamente i pareri relativi al principio di sussidiarietà dai pareri sul contenuto delle proposte della Commissione; |
Valutazione d’impatto
13. |
sottolinea la sostanziale responsabilità della Commissione nell’elaborazione delle valutazioni d’impatto; chiede che si elaborino meccanismi di garanzia dell’indipendenza e della credibilità delle analisi effettuate; s’impegna nel contempo a continuare a compiere valutazioni d’impatto di tutte le importanti modifiche apportate alle proposte della Commissione; |
14. |
invita, a questo scopo, la Commissione a fornire sistematicamente al Parlamento e al Consiglio una sintesi da due a quattro pagine della sua valutazione di impatto, unitamente alla valutazione di impatto completa, all’atto di presentare la proposta legislativa; |
15. |
incoraggia tutte le commissioni parlamentari a far precedere ogni discussione di una proposta legislativa della Commissione da uno scambio di opinioni con la Commissione sulla valutazione di impatto; |
16. |
constata, alla luce delle esperienze finora acquisite, la necessità di una revisione dell’approccio interistituzionale comune alle valutazioni d’impatto ed esorta tutte le istituzioni ad adempiere ai loro impegni in materia di valutazioni di impatto; richiama l’attenzione sulle conclusioni del documento di lavoro della Conferenza dei presidenti di commissione a tale proposito; incoraggia le iniziative adottate dalle commissioni parlamentari per esortare la Commissione a presentare tutte le valutazioni di impatto acciocché possano essere vagliate pienamente dalle commissioni competenti fin dall’inizio e preliminarmente al primo scambio di opinioni; |
17. |
ricorda al contempo alla Commissione che tutte le nuove proposte devono essere valutate tenendo conto del loro impatto complessivo, conformemente al principio di un approccio integrato che prevede un’analisi parallela degli effetti economici, sociali e ambientali; |
18. |
sottolinea in particolare la necessità di esaminare l’impatto sociale delle proposte legislative, incluse le ripercussioni sul mercato europeo del lavoro e sulla qualità della vita; sottolinea ancora una volta la necessità di esaminare con attenzione l’impatto della legislazione sulle imprese; |
19. |
propone alla Commissione di realizzare una valutazione d’impatto di tutte le proposte al fine di ridurre gli oneri amministrativi, consentendo così di analizzarne gli eventuali effetti collaterali; |
20. |
ricorda che, ai fini di una valutazione d’impatto obiettiva, la Commissione deve sistematicamente consultare tutte le parti interessate, ivi comprese le piccole e medie imprese; osserva la necessità di una migliore informazione delle parti interessate circa le opportunità di partecipare alle consultazioni e rivolge un appello a favore dell’estensione del periodo di otto settimane previsto per le consultazioni; esorta la Commissione a stilare e pubblicare un chiaro elenco delle valutazioni d’impatto in programma per l’anno successivo onde consentire alle parti interessate di prepararvisi adeguatamente; |
21. |
è convinto che le valutazioni di impatto obiettive siano uno strumento estremamente importante per valutare le proposte della Commissione e chiede, pertanto, che la realizzazione delle valutazioni di impatto sia controllata da un organismo indipendente che dovrebbe, tuttavia, essere responsabile dinanzi al Parlamento; |
22. |
sottolinea che la qualità delle valutazioni d’impatto deve essere sottoposta a un controllo costante; accoglie favorevolmente il parere del comitato per la valutazione d’impatto circa un generale miglioramento della loro qualità; prende atto del fatto che il comitato adotta criteri di valutazione più rigidi; osserva altresì che l’alto tasso delle valutazioni d’impatto inizialmente respinte dal comitato (oltre il 30 %) comprova la necessità che i pertinenti servizi della Commissione ne migliorino ulteriormente la qualità; rivolge inoltre un appello a favore di un aumento delle risorse umane a disposizione del comitato; |
23. |
accoglie con favore i nuovi orientamenti della Commissione concernenti l’elaborazione delle valutazioni d’impatto e, in particolare, la serie di domande inclusevi riguardanti il principio di sussidiarietà e proporzionalità; fa affidamento sul significativo contributo dei nuovi orientamenti ai fini di un miglioramento del processo di realizzazione delle valutazioni d’impatto e, di conseguenza, di un miglioramento della qualità delle proposte legislative; |
24. |
accoglie con favore in particolare il fatto che i nuovi orientamenti della Commissione sulla valutazione di impatto impongano un’analisi dell’impatto della futura legislazione e delle iniziative amministrative sulle PMI (test delle PMI) e la presa in considerazione dei risultati di detta analisi nell’elaborazione delle proposte; sottolinea che l’applicazione sistematica del test delle PMI nelle valutazioni di impatto della Commissione è un elemento importante nell’attuazione dello Small Business Act, contribuendo considerevolmente a creare un ambiente regolamentare favorevole alle PMI; chiede agli Stati membri di applicare il test delle PMI a livello nazionale; |
25. |
invita la Commissione a precisare il programma di «regolamentazione intelligente» delineato negli orientamenti politici del Presidente Barroso, segnatamente rispetto al rafforzamento dell’impegno relativo alle valutazioni ex-post, e anche ad inserirvi indicatori quantitativi, particolarmente quelli connessi all’intenzione di ridurre gli oneri burocratici; |
26. |
esorta sistematicamente la Commissione a condurre valutazioni ex-post del diritto approvato, per verificare tra l’altro, nella misura del possibile, l’esattezza delle pertinenti valutazioni d’impatto; |
27. |
prende atto dell’iniziativa di analisi del sistema di valutazione d’impatto intrapresa dalla Corte dei conti e ne attende con interesse i risultati; |
Riduzione degli oneri amministrativi
28. |
sottolinea l’importanza di ridurre i costi per le imprese che operano nell’Unione europea, onde consentire loro di operare efficacemente in condizioni economiche difficili e di essere competitive su scala globale; sottolinea la necessità di semplificare le procedure amministrative pubbliche; sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi deve incentrarsi sulle richieste di informazioni superflue e, in questo senso, sostiene pienamente il principio «solo una volta» stabilito nello Small Business Act; sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese non deve avere nessuna conseguenza sociale e ambientale negativa; |
29. |
accoglie con favore i risultati ottenuti finora dalla Commissione in termini di preparazione delle proposte che, una volta approvate, consentiranno di ridurre gli oneri amministrativi addirittura del 33 % entro il 2012, che rappresenta un miglioramento rispetto al precedente impegno di riduzione fissato al 25 %; osserva che in questo modo potranno essere risparmiati oltre 40 miliardi di euro (5); |
30. |
richiama in particolare l’attenzione sui progressi conseguiti nei lavori sulle proposte della Commissione che sono caratterizzate da un enorme potenziale di risparmio (ad es. esonero per le microimprese dal rispetto dei requisiti dell’Unione sulla contabilità nonché modifiche alla direttiva sull’IVA per agevolare la fatturazione elettronica); rivolge un appello agli Stati membri affinché collaborino in modo costruttivo in seno al Consiglio ai fini di un’efficace attuazione degli atti approvati nei rispettivi ordinamenti giuridici; |
31. |
ritiene che il programma di misurazione degli oneri amministrativi si è rivelato un sistema utile ma costoso; incoraggia la Commissione a valutare metodi alternativi per quantificare gli oneri amministrativi, quali le consultazioni con le parti interessate, che consentirebbero una rapida abolizione di tali oneri in situazioni concrete; |
32. |
sottolinea che il modello di costi standard per la misurazione degli oneri amministrativi non è stato oggetto di una valutazione indipendente; |
33. |
osserva al contempo il numero relativamente ridotto (148 nel 2008) di suggerimenti giunti on-line mediante l’apposito sito Internet; ritiene che la Commissione dovrebbe divulgare la possibilità, a disposizione dei soggetti interessati, di segnalare gli eccessivi costi amministrativi dovuti alla legislazione europea o nazionale; |
34. |
condivide il parere della Commissione che le comunicazioni elettroniche costituiscono un eccellente strumento per la riduzione degli oneri amministrativi e la incoraggia ad attuare le idee illustrate nella comunicazione e-Commission 2006-2010 e nella strategia i-2010, mirati all’ammodernamento dell’amministrazione in Europa; |
35. |
incoraggia la Commissione a proseguire l’attuazione delle misure dei piani settoriali di riduzione degli oneri amministrativi; si impegna ad esaminare attentamente le proposte legislative al riguardo; |
36. |
prende atto del contributo positivo del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi apportato al programma di riduzione di tali oneri che la Commissione sta realizzando; sottolinea tuttavia che la composizione del gruppo dovrebbe essere maggiormente equilibrata, inserendovi più esperti di altri Stati membri; chiede che i termini di riferimento del gruppo, così ampliato, siano estesi fino al 2013; |
37. |
sottolinea che i cittadini non sono in grado di distinguere gli oneri amministrativi derivanti dal diritto europeo da quelli imposti dal diritto nazionale, e che gli oneri amministrativi nazionali contribuiscono a formare un’immagine negativa dell’Unione europea; |
38. |
richiama l’attenzione sul fatto che, al fine di garantire il successo del programma di riduzione degli oneri, è necessaria un’attiva collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri onde evitare divergenze di interpretazione e la cosiddetta «orpellatura» della legislazione; |
39. |
invita gli Stati membri ad adoperarsi in modo coerente per soddisfare i propri obiettivi nazionali di riduzione degli oneri amministrativi e auspica una fruttuosa cooperazione con i parlamenti nazionali in questo campo; |
40. |
esorta la Commissione ad estendere il programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE a nuovi settori prioritari e ad altri atti legislativi, sulla base della consultazione di tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, e della valutazione ex post della legislazione esistente; chiede alla Commissione di continuare questo programma d’azione al di là del 2012; |
Osservazioni istituzionali e procedurali
41. |
si compiace dell’impegno sinora profuso dalla Commissione per identificare ed elaborare proposte per semplificare e codificare il diritto europeo; ricorda la necessità di mantenere una buona collaborazione interistituzionale in tale ambito, in particolare in merito al ritiro da parte della Commissione delle proposte legislative considerate superflue; |
42. |
rivolge un appello alla Commissione affinché prosegua il processo di codificazione degli atti legislativi e presenti la relazione prevista per il 2009 che descriva dettagliatamente i risultati del programma di codificazione del diritto nel suo insieme (6); |
43. |
sottolinea che la modifica del diritto deve sempre svolgersi mediante rifusione; osserva e rispetta al contempo i diritti spettanti alla Commissione nell’ambito della procedura legislativa; |
44. |
ricorda che le restanti iniziative a favore della semplificazione del diritto sono soggette alla procedura legislativa ordinaria e ai relativi termini; assicura di profondere il massimo impegno affinché le proposte della Commissione vengano esaminate nel minor tempo possibile; |
45. |
sottolinea che il TFUE (7) vieta esplicitamente l’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di atti legislativi non previsti dalle disposizioni del trattato applicabili al settore in questione; |
46. |
mette in guardia contro la rinuncia alla legislazione necessaria a favore dell’autoregolamentazione, della coregolamentazione o di altri strumenti a carattere non legislativo; reputa che in ogni situazione occorra analizzare attentamente le conseguenze di tali scelte, nel rispetto delle norme del trattato e del ruolo delle singole istituzioni; |
47. |
ricorda al contempo che gli strumenti normativi non vincolanti devono essere adottati con la massima cautela e su una base debitamente giustificata, senza pregiudicare la certezza del diritto e la chiarezza delle norme in vigore, e previa consultazione del Parlamento come sottolineato nella sua risoluzione su un accordo quadro rivisto; |
48. |
valuta con favore il migliore scambio di informazioni e documenti legati agli atti di esecuzione (comitatologia), e in particolare il funzionamento della nuova procedura di regolamentazione con controllo; auspica che il passaggio al nuovo sistema introdotto dal trattato di Lisbona avvenga in modo efficiente e senza ritardi superflui; |
49. |
mette in evidenza una serie di ulteriori modifiche istituzionali introdotte dal trattato di Lisbona che si ripercuoteranno sul processo legislativo dell’Unione europea; sottolinea in particolare l’importanza dell’iniziativa dei cittadini europei, che ha il potenziale per divenire un elemento essenziale del dibattito pubblico europeo, e accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione in materia; sottolinea la necessità di una stretta cooperazione tra Parlamento e Commissione per creare uno strumento efficace e comprensibile dotato di criteri chiari di ammissibilità, che sia conforme alle buone prassi del processo legislativo dell’UE; |
50. |
appoggia la proposta della Commissione di esaminare l’ammissibilità di un’iniziativa dei cittadini proposta ex ante già da quando viene ottenuto un terzo delle dichiarazioni di sostegno richieste, il che renderà possibile evitare di deludere i cittadini nel caso di iniziative che siano dichiarate inammissibili; |
51. |
chiede alla Commissione di definire non soltanto i suoi limiti temporali per l’esame di un’iniziativa presentata in forma ufficiale, ma anche il termine entro cui presenterà una proposta legislativa ove l’iniziativa sia ammissibile; |
52. |
esorta la Commissione a impegnarsi a rispettare la scadenza entro la quale dovrà dare seguito alle richieste del Parlamento, ai sensi dell’articolo 225 del TFUE, in particolare onorando l’impegno assunto nell’accordo quadro di elaborare una relazione sul seguito concreto a tutte le richieste di iniziativa legislativa entro i tre mesi successivi all’approvazione di una relazione di iniziativa legislativa e di presentare una proposta legislativa entro un anno al massimo; |
53. |
chiede alla Commissione, alla luce delle risoluzioni del Parlamento sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione, di esercitare pienamente i diritti conferitile ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, con particolare riferimento alla mancata notifica da parte degli Stati membri delle misure di recepimento delle direttive; |
54. |
sottolinea che la questione del legiferare meglio è direttamente connessa alla questione del monitoraggio dell’attuazione del diritto dell’Unione europea; |
55. |
sta seguendo da vicino l’attuazione del progetto pilota dell’UE relativo a detto monitoraggio; è preoccupato che il metodo proposto per l’esame dei ricorsi possa portare a un’eccessiva dipendenza della Commissione dagli Stati membri; |
*
* *
56. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0009.
(3) GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 16.
(4) GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 21 e GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 114.
(5) Cfr. pagina 6 del programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE. Piani settoriali di riduzione e azioni 2009 (COM(2009)0544).
(6) Cfr. la sezione 5 della terza relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo (COM(2009)0017).
(7) Articolo 296, paragrafo 3, TFUE.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/73 |
Giovedì 9 settembre 2010
Situazione dei rom in Europa
P7_TA(2010)0312
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sulla situazione dei rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea
2011/C 308 E/12
Il Parlamento europeo,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 e 45,
visto il diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
viste le convenzioni europee a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e le relative raccomandazioni del Comitato europeo dei diritti sociali e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali,
visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea che sanciscono i diritti e i principi fondamentali dell'Unione europea, compresi i principi di non discriminazione e di libera circolazione,
visti gli articoli 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 151, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
viste le sue risoluzioni del 28 aprile 2005 sulla situazione dei rom nell'Unione europea (1), del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea (2), del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (3), del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom (4), del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia (5), dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'UE (6) e del 25 marzo 2010 sul secondo vertice europeo sui rom (7),
viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (8), la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (9), la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (10), la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (11) nonché la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (12),
viste le relazioni sui rom, il razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell'UE nel 2009, pubblicate dall'Agenzia per i diritti fondamentali (13), e le relazioni del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg,
viste le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2007 e del giugno 2008, le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del dicembre 2008 e le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» sull'inclusione dei rom, adottate a Lussemburgo l'8 giugno 2009,
visti il Decennio per l'inclusione dei rom e il Fondo per l'istruzione dei rom, istituiti nel 2005 da numerosi Stati membri dell'UE, paesi candidati e altri paesi in cui le istituzioni dell'Unione sono presenti in modo significativo,
vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione delle donne: ruolo e posizione delle donne immigrate nell'Unione europea (14),
viste le conclusioni del primo vertice europeo sui rom (Bruxelles, 16 settembre 2008) e del secondo vertice europeo sui rom (Cordoba, 8 aprile 2010),
vista la prossima relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom, prevista per la fine del 2010,
viste la raccomandazioni della Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale durante la sua 77a sessione (2-27 agosto 2010),
vista la relazione del Consiglio d'Europa intitolata «Quarta relazione dell'ECRI sulla Francia», pubblicata il 15 giugno 2010,
visti i dieci principi di base comuni sull'inclusione dei rom,
visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. |
considerando che l'Unione europea è fondata sui principi sanciti dalla Carta dell'UE e dai suoi trattati, tra i quali figurano i principi della non discriminazione, i diritti specifici che definiscono la cittadinanza dell'UE e il diritto alla protezione dei dati personali, |
B. |
considerando che detti principi sono applicati attraverso le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/38/CE e 95/46/CE di cui sopra, |
C. |
considerando che i 10-12 milioni di rom europei continuano a subire discriminazioni sistematiche gravi nei settori dell'istruzione (in particolare la segregazione), dell'alloggio (segnatamente gli sfratti forzati e condizioni di vita inferiori agli standard, spesso in ghetti), dell'occupazione (con un tasso di occupazione particolarmente basso) e della parità di accesso ai sistemi di assistenza sanitaria e ad altri servizi pubblici, e che presentano un livello sorprendentemente basso di partecipazione politica, |
D. |
considerando che gran parte dei rom europei sono divenuti cittadini dell'UE in seguito agli allargamenti del 2004 e del 2007 per cui, assieme ai loro familiari, godono del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, |
E. |
considerando che numerosi rom e numerose comunità rom che hanno deciso di stabilirsi in uno Stato membro dell'UE diverso da quello di cui sono cittadini si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile, |
F. |
considerando che in vari Stati membri stanno avendo luogo rimpatri e rientri di cittadini rom e, recentemente, anche in Francia, dove il governo ha adottato una politica di espulsione o di rientro «volontario» per centinaia di cittadini rom dell'UE, tra i mesi di marzo e agosto 2010, |
G. |
considerando che le autorità francesi hanno invitato i ministri degli Interni dell'Italia, della Germania, del Regno Unito, della Spagna, della Grecia, del Canada e degli Stati Uniti e successivamente il ministro degli Interni del Belgio e rappresentanti della Commissione, a una riunione a Parigi nel mese di settembre per discutere sulle questioni in materia di «immigrazione» e libertà di circolazione rientranti nelle competenze dell'UE, riunione alla quale altri Stati membri non sono stati invitati, e che il ministro degli Interni italiano ha annunciato la sua intenzione di propugnare l'adozione di norme dell'UE più rigorose sull'immigrazione e la libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i rom, |
H. |
considerando che tale comportamento è andato di pari passo con la stigmatizzazione dei rom e un generale antizingarismo nei loro confronti a livello di discorso politico, |
I. |
considerando che il tribunale amministrativo di Lilla ha confermato una precedente decisione del tribunale del 27 agosto 2010 annullando gli ordini di espulsione di sette rom adducendo che le autorità non avevano provato che essi costituissero «una minaccia per l'ordine pubblico», |
J. |
considerando che il Parlamento europeo ha invitato in più occasioni la Commissione ad elaborare una strategia dell'UE per i rom che promuova i principi delle pari opportunità e dell'inclusione sociale in Europa, |
K. |
considerando che l'UE dispone di diversi strumenti da utilizzare nella lotta contro l'esclusione dei rom, come la nuova opportunità offerta nel quadro dei Fondi strutturali di destinare fino al 2 % della dotazione complessiva del Fondo europeo di sviluppo regionale alle spese per l'alloggio a favore delle comunità emarginate, che avrà effetto nel corso del 2010, o le possibilità esistenti nel quadro del Fondo sociale europeo, |
L. |
considerando che i progressi compiuti nella lotta alla discriminazione dei rom garantendo loro il diritto all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e alla libera circolazione negli Stati membri sono stati discontinui e lenti; che la rappresentanza dei rom nelle strutture governative e nella pubblica amministrazione degli Stati membri dovrebbe essere incrementata, |
1. |
ribadisce che l'Unione europea rappresenta innanzitutto una comunità basata su valori e principi miranti a mantenere e promuovere una società aperta e inclusiva e la cittadinanza dell'UE, in particolare attraverso il divieto di tutte le forme di discriminazione; |
2. |
sottolinea il diritto di tutti i cittadini dell'UE e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'UE, diritto che costituisce un aspetto fondamentale della cittadinanza dell'UE quale definita dai trattati ed attuata dalla direttiva 2004/38/CE, che tutti gli Stati membri sono chiamati ad applicare e rispettare; |
3. |
esprime viva preoccupazione per i provvedimenti adottati dalle autorità francesi nonché dalle autorità di altri Stati membri nei confronti dei rom e dei nomadi e che ne prevedono l'espulsione; esorta tali autorità a sospendere immediatamente tutte le espulsioni di rom, invitando nel contempo la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a intervenire avanzando la stessa richiesta; |
4. |
sottolinea che le espulsioni di massa sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che dette misure violano i trattati e il diritto dell'Unione europea, dal momento che rappresentano una discriminazione razziale ed etnica nonché una violazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nell'UE; |
5. |
esprime profonda inquietudine, in particolare, per la retorica provocatoria e apertamente discriminatoria che ha caratterizzato il discorso politico durante i rimpatri dei rom, dando credibilità a dichiarazioni razziste e alle azioni di gruppi di estrema destra; richiama pertanto i decisori politici alle proprie responsabilità e respinge qualsiasi dichiarazione che associ le minoranze e l'immigrazione alla criminalità e crei stereotipi discriminatori; |
6. |
ricorda a tale proposito che la direttiva 2004/38/CE prevede limitazioni della libertà di circolazione dei cittadini dell'UE e il loro allontanamento soltanto come eccezioni e impone limiti chiari e specifici a tali misure; rammenta, in particolare, che i provvedimenti di allontanamento devono essere valutati e decisi singolarmente tenendo conto delle circostanze personali e assicurando garanzie procedurali e mezzi di impugnazione (articoli 28, 30 e 31); |
7. |
sottolinea altresì che, secondo la direttiva 2004/38/CE, la mancanza di mezzi economici non può in nessun caso giustificare l'espulsione automatica di cittadini dell'Unione europea (considerando 16 e articolo 14), e che le limitazioni della libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica possono essere imposte esclusivamente in relazione al comportamento personale e non in base a considerazioni generali di prevenzione o all'origine etnica o nazionale; |
8. |
sottolinea inoltre che la raccolta delle impronte digitali dei rom espulsi è illegale e contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 21, paragrafi 1 e 2), ai trattati e al diritto dell'Unione, in particolare alle direttive 2004/38/CE e 2000/43/CE, e costituisce una discriminazione fondata sull'origine etnica o nazionale; |
9. |
esorta gli Stati membri a rispettare pienamente gli obblighi emananti dalle normative dell'Unione europea e a eliminare le incongruenze nell'applicazione delle prescrizioni previste dalla direttiva sulla libertà di circolazione; ribadisce i suoi precedenti inviti agli Stati membri a rivedere e revocare le leggi e le politiche che discriminano, direttamente o indirettamente, i rom sulla base della razza e dell'origine etnica, e l'invito al Consiglio e alla Commissione a vigilare sull'applicazione, da parte degli Stati membri, dei trattati e delle direttive sulle misure contro le discriminazioni e sulla libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i rom, e ad adottare, in caso contrario, i provvedimenti necessari, in particolare avviando procedure d'infrazione; |
10. |
considera che la situazione dei rom in Europa non può in alcun modo ostacolare la prossima adesione della Romania e della Bulgaria all'area Schengen, né i diritti dei loro cittadini; |
11. |
esprime profondo rammarico per il ritardo e la limitatezza con cui la Commissione, quale guardiano dei trattati, ha reagito alla necessità di verificare la conformità delle azioni degli Stati membri al diritto primario e alla legislazione dell'Unione europea, in particolare le suddette direttive sulla non discriminazione, la libera circolazione e il diritto alla riservatezza dei dati personali; ribadisce le sue preoccupazioni in merito alle implicazioni dell'attuale distribuzione delle responsabilità concernenti le politiche relative ai rom tra i membri della Commissione e chiede un solido coordinamento orizzontale per garantire risposte puntali ed efficaci in futuro; |
12. |
invita la Commissione a sostenere con determinazione i valori e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dai trattati e a reagire con rapidità effettuando un'analisi completa della situazione in Francia e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la conformità delle politiche relative ai rom alla legislazione dell'UE, anche sulla base delle informazioni fornite dalle ONG e dai rappresentanti dei rom; |
13. |
esprime profonda preoccupazione quanto al fatto che, nonostante l'urgenza della questione, la Commissione non abbia ancora dato seguito alle sue richieste del gennaio 2008 e del marzo 2010 di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, una strategia europea per i rom; invita ancora una volta la Commissione a sviluppare una strategia europea globale per l'inclusione dei rom; |
14. |
ritiene che l'Unione europea e tutti gli Stati membri condividano la responsabilità di promuovere l'inclusione dei rom e che tale obiettivo richieda un approccio globale a livello di UE da concretizzare in una strategia dell'UE per i rom, fondata sugli impegni assunti durante il secondo vertice sui rom svoltosi a Cordova, ovvero:
|
15. |
deplora profondamente la mancanza di volontà politica manifestata dagli Stati membri durante il secondo vertice europeo sui rom, a cui hanno partecipato solo tre ministri, e invita gli Stati membri ad appoggiare misure concrete che traducano in realtà gli impegni espressi dalla troika della Presidenza nella dichiarazione congiunta del vertice sui rom; |
16. |
ritiene essenziale creare un complesso programma di sviluppo che copra contemporaneamente tutti i settori politici correlati e renda possibile un intervento immediato nelle zone «ghettizzate» che devono far fronte a gravi svantaggi strutturali; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le disposizioni in materia di pari opportunità siano rigorosamente osservate al momento dell'attuazione dei programmi operativi, cosicché i progetti non accentuino, direttamente o indirettamente, la segregazione e l'esclusione dei rom; sottolinea che il 10 febbraio 2010 il Parlamento ha approvato una relazione sull'ammissibilità degli interventi nel settore dell'alloggio a favore delle comunità emarginate, che prevede tali interventi a favore dei gruppi vulnerabili nel quadro del FESR, e chiede la rapida applicazione del regolamento rivisto affinché gli Stati membri possano ricorrere attivamente a tale opportunità; |
17. |
chiede che siano attuate politiche efficaci rivolte alle donne rom, che sono vittime di una duplice discriminazione in quanto rom e in quanto donne; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le ONG, a svolgere campagne di sensibilizzazione destinate alle donne rom e al grande pubblico, ad assicurare la piena applicazione delle pertinenti disposizioni per combattere abitudini culturali discriminatorie e modelli patriarcali, prevenire la polarizzazione e affrontare gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che sostengono la violenza contro le donne, nonché a garantire che non vi sia alcuna giustificazione alla violenza fondata su usi, tradizioni o motivi religiosi; |
18. |
esprime preoccupazione per il rimpatrio forzato di rom nei Balcani occidentali dove rischiano di trovarsi in condizione di senzatetto e di essere vittime di discriminazioni; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a provvedere affinché siano rispettati i diritti fondamentali dei rom, per esempio fornendo un livello adeguato di assistenza e di monitoraggio; |
19. |
esorta il Consiglio ad adottare una posizione comune sul finanziamento a titolo dei fondi strutturali e di preadesione, in cui trovi riscontro l'impegno politico europeo a promuovere l'inclusione dei rom e a garantire che i principi di base comuni sull'inclusione dei rom siano presi in considerazione nel corso di un'eventuale revisione dei relativi programmi operativi, anche in vista del prossimo periodo di programmazione; esorta la Commissione ad analizzare e a valutare quali sono state sino ad oggi le ricadute sociali degli investimenti dei fondi strutturali e di preadesione destinati ai gruppi vulnerabili, a trarne le debite conclusioni e a concepire, se necessario, nuove strategie e norme in questo settore; |
20. |
chiede che siano mobilizzati finanziamenti adeguati dall'Unione europea e dagli Stati membri a favore di progetti di integrazione dei rom, che sia effettuato un controllo della distribuzione di tali finanziamenti agli Stati membri, dell'utilizzo dei fondi e dell'adeguata attuazione dei progetti e che sia valutata l'efficacia di questi ultimi, e invita la Commissione e il Consiglio a presentare una relazione in merito, accompagnata da opportune proposte; |
21. |
incoraggia le istituzioni dell'Unione europea a coinvolgere le comunità rom – dal livello di base fino alle ONG internazionali – nel processo di sviluppo di una politica globale dell'UE nei confronti dei rom, anche sotto tutti gli aspetti della pianificazione, dell'attuazione e della supervisione, nonché a fare tesoro delle esperienze acquisite grazie al Decennio per l'integrazione dei rom 2005-2015, del piano d'azione dell'OSCE e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dello stesso Parlamento europeo; |
22. |
invita la sua commissione competente, in collaborazione con i parlamenti nazionali e dopo aver consultato l'Agenzia per i diritti fondamentali, che dovrebbe redigere una relazione, e le ONG e le organizzazioni che si occupano di questioni inerenti ai diritti umani e ai rom, a seguire la questione e ad elaborare una relazione sulla situazione dei rom in Europa, sulla base delle sue precedenti risoluzioni e relazioni; ritiene necessario istituire un meccanismo di valutazione tra pari a livello di Unione europea per controllare e garantire la conformità degli Stati membri; |
23. |
sollecita gli Stati membri a rispettare rigorosamente i loro obblighi emananti dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale approvando immediatamente le raccomandazioni adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale nel corso della sua 77a sessione; |
24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Garante europeo della protezione dei dati, al Consiglio d'Europa e all'OSCE. |
(1) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.
(2) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.
(3) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 428.
(4) GU C 68 E del 21.3.2009, pag. 31.
(5) GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 54.
(6) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 60.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0085.
(8) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(9) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(10) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(11) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(12) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(13) Relazione su razzismo e xenofobia negli Stati membri dell'UE nel 2009; Inchiesta sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea, relazione con dati mirati: I rom nel 2009; La situazione dei cittadini rom dell'UE che si trasferiscono e si stabiliscono in altri Stati membri dell'UE; Le condizioni di alloggio dei rom e dei nomadi nell'Unione europea: relazione comparativa.
(14) GU C 313E del 20.12.2006, pag. 118.
20.10.2011 |
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CE 308/79 |
Giovedì 9 settembre 2010
Assistenza a lungo termine per le persone anziane
P7_TA(2010)0313
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sull'assistenza di lunga durata agli anziani
2011/C 308 E/13
Il Parlamento europeo,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
vista la proposta di direttiva sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale COM(2008)0426),
vista l'interrogazione alla Commissione, del 30 giugno 2010, sull'assistenza di lunga durata per gli anziani (O-0102/2010 – B7-0457/2010),
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
1. |
invita gli Stati membri a considerare gli sviluppi demografici degli ultimi anni, in particolare l'invecchiamento della popolazione, che hanno determinato maggiori pressioni sul bilancio e un'elevata domanda di migliori infrastrutture sanitarie e di assistenza sociale; incoraggia gli Stati membri a combattere l'esclusione sociale degli anziani e qualsiasi forma di discriminazione basata sull'età; |
2. |
ricorda agli Stati membri che garantire l'accesso a servizi sanitari e di assistenza adeguati è un principio fondamentale del modello europeo di solidarietà; |
3. |
riconosce l'importanza sia della qualità che della continuità dell'assistenza e invita gli Stati membri a migliorare, favorire e incoraggiare le misure volte alla formazione specialistica, all'istruzione e al reinserimento di tutte le persone che hanno responsabilità di assistenza di lunga durata agli anziani, comprese quelle che prestano assistenza a titolo informale e coloro che necessitano di qualifiche professionali; ritiene che tale formazione possa inoltre contribuire a migliorare lo status di questo importante lavoro; esorta gli Stati membri ad affrontare i problemi di scarsa remunerazione del lavoro di assistenza, di carenza di personale, di mancanza di formazione o formazione inadeguata che mettono a dura prova i servizi di assistenza; sottolinea l'importante contributo della società civile, delle organizzazioni religiose e delle associazioni benefiche ai servizi di assistenza; |
4. |
sottolinea l'importanza di un ulteriore sviluppo della sanità elettronica, al fine di migliorare il rendimento e l'efficacia dei servizi di assistenza, nonché di sostenere coloro che prestano assistenza a titolo informale e gli stessi anziani; |
5. |
invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle necessità di coloro che prestano assistenza a titolo informale, i quali forniscono una quota significativa dell'assistenza agli anziani, e ad adottare misure concrete per sostenere e tutelare tale risorsa attraverso formazione, riposo e misure volte a bilanciare lavoro e vita familiare; |
6. |
sostiene la necessità che in tutti gli Stati membri siano presenti garanzie per tutelare i diritti fondamentali delle persone destinatarie di assistenza di lunga durata, e invita a tal fine gli Stati membri a prestare d'ora in poi maggiore attenzione all'applicazione e al rispetto dei criteri di qualità nell'erogazione dei servizi; |
7. |
invita gli Stati membri a sostenere gli anziani in ogni modo necessario per garantire che essi possano continuare a vivere da soli nella propria abitazione e a fornire forme di assistenza che consentano loro di vivere meglio in tale ambiente, dal momento che questa rappresenta la migliore alternativa all'assistenza in istituto; |
8. |
invita gli Stati membri, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, a disciplinare i requisiti professionali per gli operatori responsabili dell'assistenza agli anziani e a sviluppare ed attuare sistemi di formazione avanzata per contribuire ad elevare il livello di istruzione di coloro che operano nel sistema di assistenza agli anziani, migliorando così la qualità dei servizi offerti; |
9. |
osserva con rammarico che in molti Stati membri il finanziamento e la prestazione di assistenza medica geriatrica specialistica hanno subito riduzioni nel corso degli anni e che non è stata offerta una formazione sufficiente ad altri specialisti di problemi della terza età; rileva che ciò in molti casi ha condotto a un calo della qualità dell'assistenza fornita agli anziani, il che talvolta costituisce un'iniqua discriminazione nei loro confronti; invita gli Stati membri a vagliare tale situazione al fine di incrementare, se necessario, le risorse in tale settore; |
10. |
invita gli Stati membri a sostenere in via prioritaria la creazione di unità di cure palliative a domicilio; |
11. |
chiede alla Commissione di raccogliere dati sulle infrastrutture istituzionali, comunitarie e di assistenza a domicilio per gli anziani in ciascuno Stato membro, e di elaborarne una sintesi; |
12. |
chiede norme minime per tutti i contratti del settore assistenziale, comprese retribuzioni minime; |
13. |
chiede che la Commissione svolga maggiori ricerche per determinare il numero dei decessi attribuibili a malnutrizione o disidratazione tra gli anziani che ricevono assistenza di lunga durata; |
14. |
invita gli Stati membri a perseguire una politica di informazione e di prevenzione rivolta agli anziani, concentrandosi soprattutto sulle scelte alimentari e sulla prevenzione della disidratazione; |
15. |
rileva che la politica dell'UE relativa agli anziani si basa sul principio di una «società per tutti», secondo il quale gli Stati membri devono garantire che persone di età diversa abbiano la piena possibilità di partecipare attivamente alla vita della comunità, a prescindere dalla loro età; |
16. |
auspica l'introduzione di programmi di assistenza sociale e sanitaria a domicilio per gli anziani oppure, nei paesi in cui esistano già disposizioni in merito, il mantenimento di tali programmi, la cui gestione spetta alle autorità comunali e locali nell'ambito dei rispettivi mandati; |
17. |
chiede che la Commissione pubblichi un Libro verde sugli abusi nei confronti degli anziani e sulla tutela di questi ultimi in seno alla comunità e in tutti i contesti sanitari, con particolare attenzione alla mobilità dei pazienti e con informazioni relative alle migliori pratiche già esistenti nei 27 Stati membri; |
18. |
invita la Commissione ad elaborare uno studio che fornisca un quadro più chiaro delle crescenti esigenze di assistenza agli anziani e una stima delle prestazioni specialistiche previste da qui al 2020; |
19. |
chiede che gli Stati membri procedano, secondo il metodo di coordinamento aperto, a uno scambio di informazioni, di idee e di migliori pratiche sulla prestazione di assistenza di lunga durata agli anziani e che, in particolare, adottino misure e standard professionali minimi al fine di:
|
20. |
esorta la Commissione a compiere ogni sforzo per garantire standard accettabili di assistenza sanitaria per tutti i cittadini europei, a prescindere dalle loro condizioni economiche; |
21. |
invita gli Stati membri e la Commissione, dal momento che la popolazione dell'UE sta invecchiando in modo generalizzato, a perseguire ogni forma di cooperazione al fine di elaborare sistemi di finanziamento sostenibili per servizi di assistenza di lunga durata, in modo da garantire l'esistenza, in futuro, di un sistema sostenibile per finanziare l'erogazione di assistenza agli anziani e la disponibilità dei servizi di assistenza necessari; |
22. |
chiede lo scambio delle miglior pratiche nel definire le modalità più efficaci per sviluppare le relazioni intergenerazionali in modo da aumentare il coinvolgimento dei familiari in soluzioni di assistenza di lunga durata, il che comporterebbe numerosi vantaggi e la possibilità di soddisfare meglio le esigenze individuali degli assistiti; |
23. |
chiede l'elaborazione di una strategia integrata di invecchiamento attivo che favorisca il coinvolgimento degli anziani in attività sociali e culturali; |
24. |
chiede l'adozione di misure in risposta al notevole aumento del numero degli anziani, in modo da garantire che essi abbiano pari accesso ai servizi di assistenza; |
25. |
invita gli Stati membri a ridurre l'onere che grava su coloro che prestano assistenza ad anziani o disabili, nonché a istituire sistemi integrati di assistenza per consentire loro di lavorare; |
26. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
20.10.2011 |
IT |
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CE 308/81 |
Giovedì 9 settembre 2010
Situazione del fiume Giordano, con particolare riferimento al suo basso corso
P7_TA(2010)0314
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sulla situazione del fiume Giordano, con particolare riferimento alla regione del Basso Giordano
2011/C 308 E/14
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente,
visto il trattato di pace del 1994 tra lo Stato d'Israele e il Regno hascemita di Giordania,
vista la dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo, tenutosi il 13 luglio 2008,
visto l'accordo ad interim israelo-palestinese sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza del 1995 (Oslo II), in particolare gli articoli 12 e 40 del suo allegato III,
vista la quarta Convenzione di Ginevra del 1949,
vista la Convenzione UNESCO concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, firmata il 16 novembre 1972,
vista la raccomandazione sulla situazione nella valle del Giordano della commissione ad hoc per l'energia, l'ambiente e l'acqua dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, approvata in occasione della sua sesta sessione plenaria, tenutasi dal 12 al 14 marzo 2010,
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando che il fiume Giordano, in particolare il suo basso corso, rappresenta un paesaggio culturale di valore universale, dalla grande importanza storica, simbolica, religiosa, ambientale, agricola ed economica nel Medio Oriente e oltre i suoi confini, |
B. |
considerando che il Giordano è stato devastato dallo sfruttamento eccessivo, dall'inquinamento, dalla cattiva gestione e dalla mancanza di una cooperazione regionale; che circa il 98 % delle risorse di acqua dolce del fiume è stato deviato da Israele, Giordania e Siria, con una conseguente perdita di biodiversità pari al 50 %, |
C. |
considerando che si prevede che alla fine del 2011 entreranno in funzione nuovi centri di trattamento delle acque reflue, destinati a eliminare gli effluenti inquinanti attualmente presenti nel Basso Giordano; che, se non si instaurano prassi di gestione idrica sane e sostenibili e non si assegnano risorse d'acqua dolce al Basso Giordano in concomitanza con il funzionamento di tali centri, è probabile che lunghi tratti del fiume finiscano per prosciugarsi entro la fine del 2011, |
D. |
considerando che il risanamento del Giordano, e del suo basso corso in particolare, è della massima importanza per le comunità locali israeliane, giordane e palestinesi, che affrontano le medesime sfide idriche, e offre enormi vantaggi economici e in termini di promozione della fiducia; che la cooperazione attiva tra i governi, le organizzazioni della società civile e le comunità locali interessate può contribuire notevolmente agli sforzi di pace nella regione, |
E. |
considerando che la popolazione palestinese in Cisgiordania deve far fronte a gravi carenze idriche; che gli agricoltori palestinesi sono duramente colpiti dalla mancanza di acqua per l'irrigazione, provocata dall'utilizzo della maggior parte dell'acqua in questione da parte di Israele e dei coloni israeliani in Cisgiordania; che la disponibilità di risorse idriche sufficienti è essenziale per la vitalità di un futuro Stato palestinese, |
F. |
considerando che i finanziamenti dell'UE contribuiscono ai tentativi di mitigare i problemi ambientali cui è esposta la regione del Basso Giordano, |
1. |
richiama l'attenzione sul degrado del fiume Giordano, in particolare del suo basso corso, ed esprime la propria preoccupazione al riguardo; |
2. |
invita le autorità di tutti i paesi rivieraschi a collaborare per risanare il Giordano, definendo e attuando politiche incentrate sul raggiungimento di risultati tangibili in materia di gestione della domanda idrica per uso domestico e agricolo, conservazione dell'acqua e gestione delle acque reflue e degli effluenti agricoli e industriali, nonché a garantire che una quantità sufficiente di acqua dolce raggiunga il basso corso del fiume; |
3. |
plaude alla cooperazione tra le comunità locali israeliane, giordane e palestinesi che fanno fronte alle medesime sfide idriche nella regione del basso corso del Giordano; invita Israele e Giordania a onorare pienamente gli impegni assunti nel trattato di pace in relazione al risanamento del fiume; |
4. |
plaude all'iniziativa del ministero dell'ambiente israeliano di elaborare un piano direttore per lo sviluppo paesaggistico nella regione del basso Giordano; esorta il governo giordano e l'Autorità palestinese a intraprendere iniziative analoghe con l'intento di adottare piani direttori di risanamento dei tratti del fiume che attraversano i rispettivi territori; sottolinea l'importanza dell'accesso al fiume per tutte le parti interessate e rileva che tali piani direttori potrebbero fungere da base per un piano regionale generale di risanamento e tutela della regione del Basso Giordano; |
5. |
accoglie positivamente l'applicazione di metodi e tecnologie avanzate per la gestione delle acque in Israele e incoraggia un utilizzo equo di tali metodi e il trasferimento delle tecnologie corrispondenti a tutti i paesi della regione; invita la comunità internazionale, Unione europea compresa, a intensificare gli sforzi volti a fornire un'ulteriore assistenza finanziaria e tecnica a progetti cooperativi in tale ambito; |
6. |
invita i governi israeliano e giordano e l'Autorità palestinese a lavorare in uno spirito di cooperazione al fine di salvare il Basso Giordano e li esorta a istituire, con il sostegno dell'Unione europea, una commissione per il bacino del Giordano, che dovrebbe essere aperta ad altri paesi rivieraschi; |
7. |
invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a promuovere e sostenere un piano globale per rimediare alla devastazione del Giordano e a continuare a fornire assistenza finanziaria e tecnica a favore del risanamento del fiume, in particolare del suo basso corso, anche nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo; |
8. |
ribadisce che la questione della gestione idrica, e in particolare di un'equa distribuzione dell'acqua, che corrisponda alle necessità di tutti gli abitanti della regione, riveste un'importanza fondamentale per garantire una pace e una stabilità durature in Medio Oriente; |
9. |
ritiene al contempo che nei piani d’azione per la politica europea di vicinato con Israele, la Giordania e l'Autorità palestinese vada incluso un riferimento chiaro e specifico al processo di risanamento della regione; esorta vivamente la Commissione ad avviare uno studio congiunto sul fiume Giordano; |
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'inviato del Quartetto in Medio Oriente, alla Knesset e al governo israeliano, al parlamento e al governo della Giordania, al parlamento e al governo del Libano, al Presidente dell'Autorità palestinese, al Consiglio legislativo palestinese e al parlamento e al governo della Siria. |
20.10.2011 |
IT |
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CE 308/83 |
Giovedì 9 settembre 2010
Kenya: mancato rresto del Presidente del Sudan Omar al-Bashir
P7_TA(2010)0315
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sul Kenya: mancato arresto del Presidente Omar al-Bashir
2011/C 308 E/15
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla crisi nel Darfur in Sudan,
visti i mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale (CPI) nei confronti del Presidente sudanese Omar al-Bashir per crimini contro l'umanità e genocidio,
vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1593/2005,
viste le dichiarazioni dell'Alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton del 22 luglio 2010 e del 20 agosto 2010 nelle quali chiede con insistenza al Ciad e al Kenya di cooperare con la CPI,
vista la decisione n. ICC-02/05-01/09 della camera preliminare della CPI del 27 agosto 2010 che informa il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Assemblea degli Stati contraenti dello Statuto di Roma della presenza di Omar Al-Bashir nel territorio della Repubblica del Kenya,
visto lo statuto di Roma,
visti i vari accordi di partenariato, quali l'Accordo di Cotonou, conclusi tra l'UE e gli Stati africani, nei quali gli aspetti commerciali e gli aiuti sono subordinati a condizioni concernenti lo Stato di diritto,
visto l'articolo 4 dell'atto costitutivo dell'Unione africana che respinge l'impunità,
visto l'articolo 122 del suo regolamento,
A. |
considerando che il governo keniota ha invitato e accolto il Presidente del Sudan Omar al-Bashir a partecipare alla cerimonia del 27 agosto 2010 per la promulgazione della costituzione keniota, pur sapendo che egli era stato incriminato dal CPI, |
B. |
considerando che il Presidente del Sudan Omar al-Bashir è stato oggetto di un mandato di arresto internazionale spiccato dal CPI il 4 marzo 2009 per crimini contro l'umanità (omicidio, sterminio, deportazione, tortura e stupro) e crimini di guerra (pianificazione di attacchi contro civili e saccheggi) e di un'ordinanza del 12 luglio 2010 che lo incolpa di «genocidio per omicidio, genocidio per aver causato gravi danni fisici o mentali alle vittime e genocidio per aver imposto deliberatamente condizioni di vita tali da comportare distruzione fisica», |
C. |
considerando che il Kenya, assieme ad altri 31 altri Stati africani, è firmatario dello statuto di Roma, il quale impone loro l'obbligo di arrestare qualsiasi persona ricercata dalla CPI e di consegnarla alla Corte o di impedirle l'accesso al suo territorio, |
D. |
considerando che i paesi che hanno ratificato la convenzione del 1948 delle Nazioni Unite contro il genocidio hanno l'obbligo di cooperare con la CPI, pur non essendo firmatari dello statuto della CPI, |
E. |
considerando che il Sudan, Stato membro delle Nazioni Unite, si è continuamente rifiutato di collaborare con la CPI, negando così verità e giustizia a milioni di vittime di atrocità di guerra in Sudan e in particolare nella regione del Darfur, |
F. |
considerando che il Primo ministro keniota ha ammesso di aver commesso un errore nell'invitare il Presidente al-Bashir e che il mancato arresto da parte delle autorità keniote rappresenta una grave violazione degli obblighi internazionali del Kenya, non solo in virtù dello statuto di Roma, ma anche in virtù della nuova normativa nazionale, compresa la sua nuova costituzione, che riconosce l'applicabilità diretta del diritto internazionale, |
G. |
considerando che Kofi Annan, ex Segretario generale delle Nazioni Unite e attuale mediatore nella crisi keniota, ha ingiunto al Kenya di chiarire la propria posizione sulla CPI e di riaffermare il proprio impegno nei confronti della Corte, |
H. |
considerando che il Kenya ha il chiaro obbligo di cooperare con la CPI in relazione all'esecuzione di tali mandati di arresto che derivano sia dalla risoluzione 1593 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta vivamente tutti gli Stati e le organizzazioni regionali e le altre organizzazioni internazionali interessate a cooperare pienamente con la CPI, che dall'articolo 87 dello statuto della Corte, di cui la Repubblica del Kenya è parte contraente, |
I. |
considerando che il Presidente al-Bashir ha visitato il Ciad, anch'esso firmatario del trattato che istituisce la CPI, sebbene non ne osservi gli obblighi, |
J. |
considerando che dal momento della sua incriminazione il Presidente del Sudan ha visitato l'Egitto, la Libia, l'Arabia Saudita, l'Eritrea, il Qatar, lo Zimbabwe e l'Etiopia, |
K. |
considerando che nel luglio 2009 l'Unione africana ha effettivamente fatto sapere che i suoi Stati membri si sarebbero rifiutati di cooperare, come richiesto dall'articolo 98 dello statuto, e che essa ha ripetuto questa posizione dopo l'incriminazione per genocidio di Omar al-Bashir e successivamente, mediante una risoluzione adottata per consenso il 27 luglio 2010 al suo vertice di Kampala, ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di sospendere il procedimento penale a carico del Presidente sudanese conformemente all'articolo 16 dello statuto, |
L. |
deplorando il rifiuto dell'Unione africana di consentire la creazione di un ufficio della CPI presso l'UA nonché la sua minaccia di sanzioni nei confronti degli Stati africani che non rispettano la decisione dell'UA, |
M. |
considerando che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra non devono restare impuniti e che il trattamento del caso del Presidente al-Bashir rappresenta un precedente essenziale nella lotta all'impunità dei capi di Stato in carica, |
1. |
esprime il proprio rammarico per la decisione del Kenya di invitare il Presidente Omar al-Bashir ad assistere alla firma della nuova costituzione che segna l'avvento di una nuova era di governo democratico nel paese; |
2. |
chiede ai membri della comunità internazionale, compresi gli Stati africani, di garantire la piena responsabilità per i crimini commessi contro il diritto internazionale, in particolare nel Sudan; |
3. |
chiede ai capi di Stato e di governo firmatari dello statuto di Roma di onorare i loro impegni e cooperare con la CPI nelle sue indagini relative a crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio; |
4. |
sottolinea che la CPI ha il dovere di esercitare la propria giurisdizione in modo imparziale e universale anche nei paesi occidentali e che il rispetto delle sue decisioni è indispensabile per la sua credibilità e la sua azione futura; |
5. |
deplora che taluni membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non siano firmatari dello statuto di Roma che istituisce la CPI; |
6. |
deplora le posizioni dell'Unione africana e della Lega araba di rifiuto di collaborazione con la CPI e chiede all'Alto rappresentante dell'Unione europea di prendere le necessarie misure per garantire che questo punto figuri all'ordine del giorno del prossimo vertice UA/UE; |
7. |
chiede all'Unione africana di rivedere la propria posizione e di opporsi all'impunità, all'ingiustizia, ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e al genocidio; |
8. |
chiede che si ponga fine all'impunità per tutti i crimini perpetrati durante la guerra nel Sudan ed auspica che il Presidente al-Bashir sarà presto consegnato alla CPI all'Aia, dove potrà beneficiare dei diritti riconosciuti in base al diritto internazionale, nell'ambito del necessario ristabilimento della giustizia, dello Stato di diritto e del rispetto per le vittime di tali crimini; |
9. |
chiede al Presidente e al governo del Kenya di riaffermare il loro impegno e la loro cooperazione con la CPI, anche in relazione agli atti di violenza a seguito delle elezioni del 2007 e del 2008; |
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle istituzioni dell'Unione africana, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla Corte penale internazionale, al governo keniota e a tutti i parlamenti e ai governi dell'IGAD. |
20.10.2011 |
IT |
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CE 308/86 |
Giovedì 9 settembre 2010
Diritti umani in Siria, segnatamente il caso di Haythan Al-Maleh
P7_TA(2010)0316
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 su i diritti umani in Siria, in particolare il caso di Haythan Al-Maleh
2011/C 308 E/16
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle dell'8 settembre 2005 sulla situazione dei detenuti politici in Siria (1), del 15 giugno 2006 sui diritti umani in Siria (2), del 24 maggio 2007 sui diritti umani in Siria (3) e del 17 settembre 2009 sulla Siria: il caso di Muhannad Al-Hassani (4),
vista la relazione recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla conclusione di un accordo di associazione euro-mediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall’altra, approvata dal Parlamento europeo il 10 ottobre 2006,
vista la sua relazione sulle politiche dell'UE in favore dei difensori dei diritti umani approvata il 17 giugno 2010,
vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
visto il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (ICCPR), del quale la Siria è firmataria,
vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1975, che è stata ratificata dalla Siria il 18 settembre 2004,
vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,
visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti dell'uomo,
vista la dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008,
vista la dichiarazione dell'Alto rappresentante Catherine Ashton sui casi dei diritti umani in Siria del 27 luglio 2010,
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando l'importanza dei legami politici, economici e culturali esistenti tra l'Unione europea e la Siria, |
B. |
considerando che Haythan Al-Maleh, un avvocato siriano per i diritti umani di 80 anni, è stato arrestato dagli ufficiali del servizio generale di intelligence il 14 ottobre 2009, tenuto in segregazione fino al 20 ottobre 2009 quando è stato interrogato dal procuratore militare, e condannato il 4 luglio 2010 dalla seconda Corte militare di Damasco a tre anni di reclusione con l'accusa di «aver trasmesso notizie false ed esagerate che indeboliscono i sentimenti nazionali» in forza degli articoli 285 e 286 del Codice penale siriano, sebbene i tribunali militari non siano competenti a processare i civili, |
C. |
considerando che, secondo i rapporti delle missioni di monitoraggio dei processi organizzate da organizzazioni internazionali della società civile, nel processo di Al-Maleh non sono state rispettate le norme internazionali di equità, compreso il diritto alla presunzione di innocenza e alla difesa, |
D. |
considerando che ad Al-Maleh, affetto da artrite, diabete e problemi alla tiroide, è negato un accesso regolare ai farmaci; che le sue condizioni di salute sono gravemente peggiorate nel corso dell'estate 2010, |
E. |
considerando che altri noti difensori dei diritti umani siriani, tra cui Muhannad Al-Hassani e Ali Al-Abdullah, sono tuttora detenuti nel paese, |
F. |
considerando che il procedimento giudiziario e la condanna di Al-Maleh per accuse connesse con le dichiarazioni pubbliche da lui rilasciate sul sistema politico e giuridico in Siria e di Muhannad Al-Hassani per accuse relative alle sue attività professionali di avvocato, tra cui osservare le audizioni pubbliche dinnanzi alla Corte di sicurezza dello Stato e riferirne in merito, costituiscono una forma di punizione per aver esercitato il loro diritto legittimo alla libertà di espressione sancito dal patto internazionale sui diritti civili e politici di cui la Siria è firmataria, |
G. |
considerando che le pratiche di vessazione, restrizione della libertà di circolazione e arresto arbitrario sono utilizzate regolarmente dalle autorità siriane nei confronti dei difensori dei diritti umani nel paese; che tali pratiche contraddicono il ruolo importante svolto dalla Siria nella regione, |
H. |
considerando che la continuata applicazione della legge di emergenza sta in realtà limitando i cittadini nell'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione, associazione e assemblea, |
I. |
considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, deve ancora essere firmato; considerando che la firma di detto accordo viene posticipata dall'ottobre 2009 su richiesta della Siria; considerando che il rispetto dei diritti umani costituisce parte essenziale dell'accordo, |
J. |
considerando che il partenariato tra i paesi partecipanti all'Unione per il Mediterraneo si basa sull'impegno a rispettare pienamente i diritti democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, quali sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, |
1. |
esprime profonda preoccupazione circa la situazione di Haythan Al-Maleh e invita le autorità siriane a rilasciarlo immediatamente ed incondizionatamente e a garantire in tutte le circostanze il suo benessere fisico e psicologico; |
2. |
invita il governo siriano a riesaminare tutti i casi dei prigionieri di coscienza in conformità della Costituzione nazionale e degli impegni internazionali del paese e a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri di coscienza, compresi Muhannad Al-Hassani, Ali Al-Abdullah, Anour Al-Bunni e Kamal Labwani; |
3. |
invita le autorità siriane a porre fine ad ogni persecuzione o vessazione nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei loro familiari e a garantire che essi siano liberi di svolgere liberamente le loro attività senza incontrare ostacoli o subire intimidazioni; |
4. |
invita le autorità siriane a rispettare le norme del diritto internazionale in materia di diritti umani e gli impegni internazionali che il paese ha liberamente sottoscritto e che garantiscono la libertà di opinione e di espressione e il diritto a un giusto processo, e ad assicurare che i detenuti ricevano un trattamento adeguato, non subiscano torture o maltrattamenti e sia loro concesso un accesso rapido, regolare e illimitato alle loro famiglie, avvocati e medici; |
5. |
invita le autorità siriane a garantire un funzionamento trasparente del sistema giudiziario in particolare per quanto riguarda la Corte suprema di sicurezza dello Stato; |
6. |
ribadisce il suo appello alla cessazione dello stato di emergenza in Siria, posto in essere più di quaranta anni fa; |
7. |
ritiene che la prospettiva di firmare l'accordo di associazione costituisca un'opportunità importante offerta per far fronte alle attuali violazioni dei diritti umani e per rafforzare il processo di riforma in Siria; invita il Consiglio e la Commissione ad utilizzare pienamente questa leva di cruciale importanza adottando un piano d'azione bilaterale per i diritti umani e la democrazia che indichi chiaramente i miglioramenti relativi ai diritti umani che si attendono dalle autorità siriane; |
8. |
sottolinea che, conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe essere pienamente informato in tutte le fasi dei negoziati degli accordi internazionali; esorta pertanto la Commissione a comunicare al Parlamento lo stato delle discussioni con le autorità siriane relative sulla firma del trattato di associazione; |
9. |
accoglie con favore il proseguimento del dialogo tra l'Unione europea e la Siria e auspica che gli sforzi attualmente profusi portino a miglioramenti non solo per quanto riguarda la situazione economica e sociale in Siria, come già sta avvenendo, ma anche per quanto riguarda la situazione politica e dei diritti umani; |
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza nonché al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana. |
(1) GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 349.
(2) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 519.
(3) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 485.
(4) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 32.
20.10.2011 |
IT |
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CE 308/88 |
Giovedì 9 settembre 2010
Mancanza di un processo trasparente per l’Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) e il suo contenuto potenzialmente discutibile
P7_TA(2010)0317
Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sulla mancanza di un processo trasparente per l’Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) e il suo contenuto potenzialmente discutibile
2011/C 308 E/17
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 123 del suo regolamento,
A. |
considerando i negoziati in corso per l’Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA), |
B. |
considerando che il ruolo di codecisione del Parlamento in questioni commerciali e il suo accesso ai documenti negoziali sono garantiti dal trattato di Lisbona, |
1. |
è del parere che l’accordo proposto non dovrebbe imporre indirettamente l’armonizzazione a livello europeo dei diritti d’autore, dei brevetti o dei marchi commerciali e che dovrebbe essere rispettato il principio di sussidiarietà; |
2. |
dichiara che la Commissione dovrebbe rendere immediatamente disponibili al pubblico tutti i documenti relativi ai negoziati in corso; |
3. |
ritiene che l’accordo proposto non dovrebbe imporre limitazioni al procedimento giudiziario dovuto né attenuare diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto alla vita privata; |
4. |
sottolinea che rischi economici e per l'innovazione debbano essere valutati prima dell’introduzione di sanzioni penali ove siano già in vigore sanzioni civili; |
5. |
ritiene che i fornitori di servizi internet non dovrebbero essere ritenuti responsabili per i dati trasmessi o ospitati tramite i loro servizi nella misura in cui si renderebbe necessaria una sorveglianza o un filtraggio preventivi di tali dati; |
6. |
evidenzia che qualsiasi misura tesa a rafforzare i poteri di indagini transfrontaliere e di sequestro di merci non dovrebbe compromettere l’accesso globale a medicinali legali, economici e sicuri; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 9 settembre 2010 (P7_PV(2010)09-09(ANN1)).
20.10.2011 |
IT |
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CE 308/89 |
Giovedì 9 settembre 2010
Istituzione di un Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne
P7_TA(2010)0318
Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sull’istituzione di un Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne
2011/C 308 E/18
Il Parlamento europeo,
visto l’articolo 123 del suo regolamento,
A. |
considerando che l'espressione «violenza contro le donne» indica ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le semplici minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata, |
B. |
considerando che la violenza contro le donne rappresenta un notevole ostacolo per la parità fra donne e uomini e che essa è una delle più diffuse violazioni dei diritti umani, senza distinzioni geografiche, economiche, culturali o sociali, |
C. |
considerando che essa costituisce un problema critico nell'Unione, dove tra il 20 e il 25 % delle donne subisce violenze fisiche durante la vita adulta e più del 10 % è vittima di violenze sessuali, |
D. |
considerando che il Parlamento ha chiesto più volte l’istituzione di un anno europeo della lotta alla violenza contro le donne, in particolare in occasione dell’approvazione della risoluzione sulla parità tra donne e uomini nel 2009, |
1. |
sottolinea l'importanza di combattere la violenza contro le donne al fine di raggiungere la parità fra donne e uomini; |
2. |
chiede alla Commissione di istituire, entro i prossimi cinque anni, un Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione. |
(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 9 settembre 2010 (P7_PV(2010)09-09(ANN2)).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Martedì 7 settembre 2010
20.10.2011 |
IT |
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CE 308/90 |
Martedì 7 settembre 2010
Richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich
P7_TA(2010)0296
Decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (2009/2147(IMM))
2011/C 308 E/19
Il Parlamento europeo,
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich, trasmessa dalle autorità giudiziarie lituane in data 14 luglio 2009 e comunicata in seduta plenaria il 7 ottobre 2009,
avendo ascoltato Viktor Uspaskich, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato ai Trattati,
viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964 e 10 luglio 1986 (1),
visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania,
visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0244/2010),
A. |
considerando che è stato intentato un procedimento penale contro Viktor Uspaskich, membro del Parlamento europeo, il quale nel procedimento pendente di fronte al tribunale regionale di Vilnius è accusato di reati penali a norma dei seguenti articoli del codice penale lituano: articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 222, paragrafo 1, articolo 220, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 1, articolo 205, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 205, paragrafo 1, |
B. |
considerando che secondo l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; che l'immunità non può essere invocata qualora un deputato sia colto in flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità a uno dei suoi membri, |
C. |
considerando che i capi d'accusa formulati contro l'on. Uspaskich non si riferiscono a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo, |
D. |
considerando che, secondo l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania, un membro del parlamento nazionale (il Seimas) non può essere perseguito penalmente né arrestato o altrimenti sottoposto a restrizione della libertà personale senza il consenso del Seimas, |
E. |
considerando che l'articolo 62 dispone inoltre che un membro del Seimas non può essere perseguito per i voti o le dichiarazioni espressi al Seimas, ma può essere perseguito secondo l'ordinamento ordinario per ingiurie personali o per diffamazione, |
F. |
considerando che l'on. Uspaskich in essenza è imputato di reati di falso in bilancio in relazione al finanziamento di un partito politico durante un periodo precedente alla sua elezione al Parlamento europeo, |
G. |
considerando che non sono state addotte prove cogenti quanto all'esistenza di un fumus persecutionis e che i reati di cui è imputato l'on. Uspaskich non attengono in nessun modo alle sue attività in quanto membro del Parlamento europeo, |
H. |
considerando che è pertanto appropriato revocare la sua immunità, |
1. |
decide di revocare l'immunità di Viktor Uspaskich; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica di Lituania. |
(1) Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964 pag. 195, e causa 149/85 Wybote/Faure e altri, Raccolta 1986 pag. 2391.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Martedì 7 settembre 2010
20.10.2011 |
IT |
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CE 308/92 |
Martedì 7 settembre 2010
Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione ***I
P7_TA(2010)0291
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (codificazione) (COM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))
2011/C 308 E/20
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0204),
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0112/2010),
visto l'articolo 294, paragrafo 3 del TFUE,
visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010,
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0222/2010),
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
1. |
adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Martedì 7 settembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0110
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 settembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (codificazione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. …/2011)
20.10.2011 |
IT |
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CE 308/93 |
Martedì 7 settembre 2010
Autenticazione delle monete in euro e trattamento delle monete non adatte alla circolazione ***I
P7_TA(2010)0292
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))
2011/C 308 E/21
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0459),
visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0207/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665) e il relativo addendum (COM(2010)0147),
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere della Banca centrale europea del 16 novembre 2009 (1),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0212/2010),
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 284 del 25.11.2009, pag. 6.
Martedì 7 settembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0128
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 settembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1210/2010)
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/94 |
Martedì 7 settembre 2010
Concessione di assistenza macrofinanziaria alla Moldova ***I
P7_TA(2010)0293
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))
2011/C 308 E/22
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0302),
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0144/2010),
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0242/2010),
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Martedì 7 settembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0162
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 settembre 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 938/2010/UE)
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/95 |
Martedì 7 settembre 2010
Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali a Madera e nelle Azzorre *
P7_TA(2010)0294
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))
2011/C 308 E/23
(Procedura legislativa speciale - nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto del Consiglio (09109/2010),
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0370),
vista la sua posizione del 20 gennaio 2010 (1),
visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C7-0106/2010),
visti l'articolo 55 e l'articolo 59, paragrafo 3, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0232/2010),
1. |
approva il progetto del Consiglio, quale emendato; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un altro testo; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
PROGETTO DEL CONSIGLIO |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
Emendamento 1 |
|
Progetto di regolamento Articolo 6 bis – paragrafo 2 |
|
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio. |
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 2 |
|
Progetto di regolamento Articolo 6 ter – paragrafo 2 |
|
2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. |
2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. |
Emendamento 3 |
|
Progetto di regolamento Articolo 6 quater – paragrafo 1 |
|
1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica. |
1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica. Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0002.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/96 |
Martedì 7 settembre 2010
Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010: BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche)
P7_TA(2010)0295
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))
2011/C 308 E/24
Il Parlamento europeo,
visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 (2),
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, presentato dalla Commissione il 19 marzo 2010 (COM(2010)0108),
vista la lettera del Commissario Janusz Lewandowski al Presidente Buzek del 9 luglio 2010,
vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010, adottata il 26 luglio 2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),
visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0240/2010),
A. |
considerando che la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 comprende l’organico del BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), |
B. |
considerando che la finalità del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 è l'iscrizione ufficiale di tale adeguamento di bilancio nel bilancio 2010, |
C. |
considerando che il Consiglio ha adottato la sua posizione il 26 luglio 2010, |
1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010; |
2. |
approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 senza modifiche e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 3/2010 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/97 |
Martedì 7 settembre 2010
Accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale ***
P7_TA(2010)0297
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE))
2011/C 308 E/25
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto di decisione del Consiglio (05308/2010),
visto il progetto di accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone (15915/2009),
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0029/2010),
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0209/2010),
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Giappone. |
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/98 |
Martedì 7 settembre 2010
Clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea ***I
P7_TA(2010)0301
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))
2011/C 308 E/26
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 settembre 2010 (1):
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 5 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 quater (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 quinquies e sexies (nuovi) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 septies (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 octies (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 nonies, decies e undecies (nuovi) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera a |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera c |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera e bis (nuova) |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera e ter (nuova) |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera e quater (nuova) |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera e quinquies (nuova) |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 |
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1. Una misura di salvaguardia può essere applicata in conformità delle disposizioni del presente regolamento se un prodotto originario della Corea, per effetto della riduzione o dell'eliminazione dei dazi doganali sul prodotto in questione, è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti. |
1. Una misura di salvaguardia può essere applicata in conformità delle disposizioni del presente regolamento se un prodotto , o un'attività economica, originario della Corea, per effetto della riduzione o dell'eliminazione dei dazi doganali sul prodotto o l'attività in questione, è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione produttrice di prodotti o attività simili o direttamente concorrenti. |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Ove risulti, principalmente in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alla regione/alle regioni in questione, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicate a livello dell'Unione. Le misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono adottate a norma del paragrafo 2 del presente articolo. |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi) |
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2 bis. Affinché le misure di salvaguardia siano utilizzate efficacemente, la Commissione (Eurostat) presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di controllo concernente le statistiche aggiornate sulle importazioni dalla Corea che a seguito dell'accordo hanno un impatto su settori sensibili nell'Unione europea. 2 ter. Qualora l'industria europea segnali alla Commissione una minaccia concreta di pregiudizio, la Commissione può valutare di estendere il monitoraggio ad altri settori colpiti (parti interessate). |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo) |
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Articolo 2 bis Controllo La Commissione segue l'evoluzione delle statistiche relative alle importazioni ed esportazioni di prodotti coreani e coopera e provvede inoltre a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e con le industrie dell'Unione. La Commissione provvede a che gli Stati membri forniscano diligentemente dati statistici adeguati e qualitativamente validi. La Commissione segue attentamente le statistiche e le previsioni della Corea e di terzi relative alla gamma di prodotti potenzialmente interessati dalla restituzione dei dazi doganali a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 |
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1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. |
1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro , del Parlamento europeo, del gruppo consultivo nazionale e di persone giuridiche o di associazioni prive di personalità giuridica che agiscono per conto dell'industria dell'Unione e ne rappresentano almeno il 25 % o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova iuris tantum sufficienti , determinati sulla base dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per giustificare l'apertura di un'inchiesta. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. La richiesta di aprire un'inchiesta include la prova che esistono le condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Essa contiene in linea generale le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttività, l'utilizzo della capacità, i profitti e le perdite, l'occupazione. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo) |
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1 ter. Nell'applicazione del paragrafo 1 e per un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Commissione presta particolare attenzione ai prodotti finiti le cui importazioni dalla Repubblica di Corea nell'Unione europea registrano un incremento riconducibile a un incremento dell'incorporazione, in detti prodotti finiti, di parti o componenti importate nella Repubblica di Corea da paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso un accordo di libero scambio e che sono coperte dalle disposizioni del sistema di restituzioni dei dazi o di esenzione dai dazi. |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 |
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2. Se l'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Corea sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi . |
2. Se l'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Corea sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri o l'industria dell'Unione ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 , paragrafo 5 . La Commissione , entro tre giorni lavorativi, trasferisce tali informazioni sulla piattaforma online di cui all'articolo 9 (la «piattaforma online») e invia notifica dell'avvenuto trasferimento a tutti gli Stati membri , all'industria dell'Unione e al Parlamento europeo . |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 |
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3. Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni previste al paragrafo 2, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 10 secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro. |
3. Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione delle informazioni previste al paragrafo 2, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 10 secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti , determinati sulla base dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso sulla piattaforma online e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte di uno Stato membro , del Parlamento europeo o dell'industria dell'Unione . |
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Emendamento 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Gli elementi di prova raccolti nel quadro dell'avvio dei procedimenti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del protocollo sulle norme di origine allegato all'accordo (restituzione dei dazi o esenzione dai dazi) possono essere utilizzati anche per inchieste finalizzate all'applicazione di misure di salvaguardia, se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. |
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Emendamento 33 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 |
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1. Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta. |
1. Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta. Il periodo dell'inchiesta, quale fissato all'articolo 4, paragrafo 3, decorre dalla data in cui la decisione di aprire l'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. |
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Emendamento 34 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 |
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2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri , a condizione che non abbiano carattere riservato. Se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato. |
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, dal Parlamento europeo o dall'industria dell'Unione, la Commissione le trasferisce sulla piattaforma online , a condizione che non abbiano carattere riservato. Se le informazioni sono riservate, la Commissione trasferisce un riassunto non riservato. |
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Emendamento 35 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 |
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3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, debitamente motivate dalla Commissione, tale termine può essere prorogato di tre mesi. |
3. L'inchiesta è conclusa entro i 200 giorni seguenti la sua apertura. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 |
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5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione. |
5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori per determinare il pregiudizio, quali le azioni, i prezzi, i rendimenti dei capitali investiti, i flussi di liquidità e altri fattori che arrecano o possono aver arrecato grave pregiudizio, o che ne costituiscono una minaccia. Se il contenuto di paesi terzi rappresenta in genere una parte significativa del costo di produzione del prodotto in questione, la Commissione dovrebbe valutare altresì la capacità di produzione, i tassi di utilizzazione, le pratiche valutarie e le condizioni di lavoro nei paesi terzi interessati, nella misura in cui tali fattori abbiano un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
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Emendamento 37 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. Inoltre, nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta il rispetto, da parte della Repubblica di Corea, delle norme sociali e ambientali di cui al capo 13 dell'accordo e le relative eventuali ripercussioni sulla formazione dei prezzi o sui vantaggi concorrenziali sleali che potrebbero determinare l'insorgere di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per i produttori o per specifici settori economici dell'Unione europea. |
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Emendamento 38 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo) |
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5 ter. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta anche l'osservanza delle disposizioni dell'accordo relative agli ostacoli non tariffari agli scambi e il conseguente eventuale insorgere di un grave pregiudizio per i produttori o per determinati settori economici dell'Unione europea. |
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Emendamento 39 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 |
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6. La parti interessate che si sono manifestate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e i rappresentanti della Repubblica di Corea possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova sufficienti. |
6. La parti interessate che si sono manifestate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e i rappresentanti della Repubblica di Corea possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che sono prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova sufficienti. |
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Emendamento 40 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7 |
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7. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste sono sentite quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente. |
7. La Commissione sente le parti interessate. Queste sono sentite quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi per sentirle oralmente. La Commissione sente le parti interessate in ulteriori occasioni qualora esistano motivi particolari per sentirle nuovamente. |
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Emendamento 41 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) |
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Articolo 4 bis Misure di vigilanza 1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario della Repubblica di Corea è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui all'articolo 2, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza preventiva dell'Unione. 2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1. 3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, esse cessano di essere valide alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte. 4. Se necessario, le misure di vigilanza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni dell'Unione. |
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Emendamento 42 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 |
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1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficile da riparare, si applicano misure di salvaguardia in via provvisoria sulla base di una determinazione preliminare dell'esistenza di una prova certa che le importazioni di una merce originaria della Repubblica di Corea sono aumentate per effetto della riduzione o dell'eliminazione di un dazio doganale in forza dell'accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. Le misure provvisorie sono prese secondo la procedura di cui all'articolo 11.1. |
1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficile da riparare, si applicano misure di salvaguardia in via provvisoria sulla base di una determinazione preliminare , alla luce dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'esistenza di una prova sufficiente che le importazioni di una merce originaria della Repubblica di Corea sono aumentate per effetto della riduzione o dell'eliminazione di un dazio doganale in forza dell'accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1. |
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Emendamento 43 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 |
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2. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta. |
2. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro , dal Parlamento europeo o dall'industria dell’Unione e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta. Il periodo dell’inchiesta, quale fissato all’articolo 4, paragrafo 3, decorre dalla data in cui è adottata la decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie. |
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Emendamento 44 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione. |
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Emendamento 45 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 |
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Se misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura di cui all' articolo 11.2 . |
1. Se le misure di salvaguardia bilaterali non soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento , l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura di cui all' articolo 11, paragrafo 1 . 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora il Parlamento europeo sollevi un'obiezione al progetto di decisione di non imporre misure di salvaguardia bilaterali, sulla base del fatto che tale decisione sarebbe contraria all'intenzione del legislatore, la Commissione riesamina il progetto di decisione. Tenuto conto dei motivi dell'obiezione e nel rispetto dei termini del procedimento in corso, la Commissione può sottoporre al comitato un nuovo progetto di decisione o presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente al trattato. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato del seguito che intende dare, esponendone i motivi. 3. La Commissione pubblica una relazione contenente le constatazioni e le conclusioni ragionate cui è pervenuta in merito a tutti gli aspetti di fatto e di diritto pertinenti, ferma restando la tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 9. |
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Emendamento 46 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 |
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Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2.1, viene presa la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive secondo la procedura di cui all' articolo 11.2 . |
Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene presa la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive secondo la procedura di cui all' articolo 11, paragrafo 1 . La Commissione pubblica, ferma restando la tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 9, una relazione in cui figura una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione. |
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Emendamento 47 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Le misure di salvaguardia restano in vigore, in attesa dell'esito del riesame, durante la fase di proroga. |
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Emendamento 48 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. La Commissione provvede affinché tutte le informazioni e le statistiche necessarie ai fini dell'inchiesta siano disponibili, chiare, trasparenti e verificabili. La Commissione si impegna, non appena sussistano i necessari presupposti tecnici, a creare e gestire un portale online protetto da password attraverso il quale diffondere tutte le pertinenti informazioni non riservate ai termini del presente articolo. Gli Stati membri, le industrie dell'Unione iscritte al registro, il gruppo consultivo nazionale e il Parlamento europeo devono, su richiesta, poter avere accesso a tale piattaforma online. Le informazioni comprendono i dati statistici pertinenti al fine di determinare se gli elementi di prova soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché ogni ulteriore informazione pertinente all'inchiesta. Le informazioni ricevute mediante detta piattaforma online sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento non sono divulgate, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite. |
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Emendamento 49 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 |
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La Commissione è coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. |
La Commissione è coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009, del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni. |
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Emendamento 50 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo) |
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Articolo 10 bis Relazione 1. La Commissione pubblica una relazione annuale sull'applicazione e l’attuazione dell’accordo. La relazione comprende informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio. 2. Una speciale sezione della relazione è dedicata al rispetto degli obblighi ex capo 13 dell’accordo e alle attività del gruppo consultivo nazionale e del Forum della società civile. 3. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Corea. Essa si sofferma in particolare sui risultati del monitoraggio relativo alla restituzione dei dazi doganali. 4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono, entro un mese, invitare la Commissione a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento o del Consiglio per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo. |
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Emendamento 51 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. |
soppresso |
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Emendamento 52 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 |
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3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. |
soppresso |
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Emendamento 53 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo) |
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Articolo 11 bis Relazioni 1. La Commissione pubblica una relazione annuale sull'applicazione e il funzionamento della clausola di salvaguardia. Tale relazione comprende una sintesi dei seguenti elementi: richieste di aprire procedimenti, inchieste e relative risultanze, conclusione di inchieste e procedimenti senza adozione di misure, imposizione di misure di salvaguardia provvisorie o definitive e motivazione di ogni decisione presa in merito ai punti sopra esposti, accompagnata da un sommario delle informazioni e dei fatti pertinenti. 2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Corea. Essa si sofferma in particolare sui risultati del monitoraggio relativo alla restituzione dei dazi doganali. 3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono convocare la Commissione entro un mese per una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento o del Consiglio intesa a presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione della clausola di salvaguardia, alla restituzione dei dazi doganali o all'accordo in generale. |
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Emendamento 54 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 ter (nuovo) |
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Articolo 11 ter Procedura per l'applicazione dell'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 (Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi) del protocollo sulle norme di origine, la Commissione procede a un attento monitoraggio dell'evoluzione delle pertinenti statistiche relative alle importazioni ed esportazioni per quanto riguarda sia il valore, sia, se del caso, le quantità e condivide sistematicamente questi dati con il Parlamento europeo, il Consiglio e le industrie dell'Unione interessate, ai quali riferisce inoltre con regolarità le risultanze ottenute. Il monitoraggio ha inizio al momento dell'adozione delle misure provvisorie e i dati sono condivisi a cadenza bimestrale. Oltre alle linee tariffarie previste all'articolo 14.1 del protocollo sulle norme di origine, la Commissione elabora, in collaborazione con l'industria dell'Unione, un elenco di linee tariffarie di rilevanza chiave, non specificatamente attinenti al comparto automobilistico, ma importanti per l’industria automobilistica e altri settori connessi. È effettuato un monitoraggio specifico, secondo quanto stabilito all'articolo 14.1 dell'accordo. 2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione procede immediatamente a valutare se sussistono le condizioni di applicazione dell'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine e riferisce sulle risultanze entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. A seguito di consultazioni in seno al comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione richiede consultazioni con la Corea in qualsiasi momento si verifichino le condizioni di cui all'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine. La Commissione ritiene che tali condizioni sussistano, fra l'altro, al raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 3. 3. Una differenza di 10 punti percentuali è considerata «notevole» ai fini dell'applicazione del paragrafo 2.1, lettera a), dell'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell'incremento del tasso delle importazioni di pezzi di ricambio o componenti in Corea a fronte dell'incremento del tasso di esportazioni di prodotti finiti dalla Corea all'Unione europea. Un aumento del 10 % è considerato «notevole» ai fini dell'applicazione del paragrafo 2.1, lettera b), dell'articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell'incremento delle esportazioni dalla Corea all'Unione europea di prodotti finiti in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna. Anche gli incrementi che non eccedono i valori soglia sopra indicati possono essere considerati «notevoli», previo esame caso per caso. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0210/2010).
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
Mercoledì 8 settembre 2010
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/115 |
Mercoledì 8 settembre 2010
Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ***II
P7_TA(2010)0308
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 settembre 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))
2011/C 308 E/27
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06106/1/2010 – C7-0147/2010),
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0543),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0391/2008),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la sua posizione in prima lettura (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 maggio 2009 (2),
visti gli articoli 70 e 72 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0230/2010),
1. |
approva la posizione del Consiglio; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 170.
(2) GU C 277 del 17.11.2009, pag. 51.
20.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 308/116 |
Mercoledì 8 settembre 2010
Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
P7_TA(2010)0309
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 settembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))
2011/C 308 E/28
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0193),
visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0111/2010),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0235/2010),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
reitera l'appello da tempo rivolto alla Commissione e al Consiglio al fine di garantire che il Parlamento disponga del tempo necessario, e in ogni caso non meno di cinque mesi, per svolgere il ruolo consultivo che gli è attribuito dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel contesto della revisione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di decisione Considerando 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di decisione Considerando 2 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di decisione Considerando 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di decisione Considerando 4 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di decisione Considerando 5 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di decisione Considerando 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di decisione Considerando 6 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di decisione Considerando 7 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di decisione Considerando 8 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di decisione Considerando 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di decisione Considerando 9 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di decisione Considerando 9 bis (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di decisione Considerando 9 ter (nuovo) |
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Emendamento 60 |
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Proposta di decisione Considerando 9 quater (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di decisione Considerando 10 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di decisione Considerando 11 |
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Emendamento 16 |
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Proposta di decisione Considerando 11 bis (nuovo) |
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Emendamento 61 |
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Proposta di decisione Considerando 11 ter |
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Emendamento 17 |
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Proposta di decisione Considerando 12 |
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Emendamento 18 |
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Proposta di decisione Considerando 13 |
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Emendamento 19 |
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Proposta di decisione Considerando 13 bis (nuovo) |
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Emendamento 20 |
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Proposta di decisione Considerando 13 ter (nuovo) |
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Emendamento 62 |
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Proposta di decisione Considerando 13 quater (nuovo) |
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Emendamento 21 |
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Proposta di decisione Considerando 14 |
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Emendamento 22 |
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Proposta di decisione Considerando 14 bis (nuovo) |
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Emendamento 23 |
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Proposta di decisione Considerando 15 |
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Emendamento 24 |
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Proposta di decisione Considerando 16 |
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Emendamento 63 |
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Proposta di decisione Considerando 16 bis (nuovo) |
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Emendamento 25 |
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Proposta di decisione Considerando 17 |
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Emendamento 26 |
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Proposta di decisione Considerando 17 bis (nuovo) |
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Emendamento 27 |
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Proposta di decisione Articolo 2 |
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Le politiche occupazionali degli Stati membri tengono conto degli orientamenti contenuti nell'allegato e di esse si riferisce nei programmi nazionali di riforma. I programmi nazionali di riforma elaborati dagli Stati membri devono risultare in linea con gli obiettivi indicati negli «orientamenti integrati di Europa 2020 ». |
Le politiche occupazionali degli Stati membri attuano gli orientamenti contenuti nell'allegato e i programmi nazionali di riforma. L'impatto occupazionale e sociale dei programmi nazionali di riforma , che devono risultare in linea con gli obiettivi indicati in tali orientamenti , deve essere attentamente monitorato. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di decisione Articolo 2 bis (nuovo) |
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Articolo 2 bis In sede di definizione e di attuazione dei programmi nazionali di riforma alla luce degli orientamenti contenuti nell'allegato, gli Stati membri garantiscono una governance efficace delle politiche occupazionali e sociali. I soggetti interessati, anche a livello regionale e locale, nonché quelli su cui incidono i vari aspetti della strategia Europa 2020, gli organi parlamentari e le parti sociali sono strettamente associati all'intero processo di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di tali programmi, compresa la fissazione di obiettivi e indicatori. Gli obiettivi principali dell'Unione europea elencati nell'allegato sono accompagnati da adeguati sotto-obiettivi e indicatori, tra i quali indicatori di esito e di risultato, nonché da obiettivi, indicatori e quadri di valutazione nazionali. Gli Stati membri tengono conto di tali obiettivi e indicatori, unitamente agli orientamenti e alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte loro dal Consiglio. Gli Stati membri monitorano da vicino l'impatto occupazionale e sociale delle riforme attuate nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di riforma. Nel riferire in merito all'applicazione degli orientamenti figuranti nell'allegato, gli Stati membri seguono la struttura che deve essere convenuta a livello dell'Unione e includono gli stessi elementi, al fine di garantire la chiarezza, la trasparenza e la comparabilità tra Stati membri. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – titolo |
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Emendamento 30 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – comma -1 (nuovo) |
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Gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali per aumentare il tasso di occupazione di donne e uomini al 75 % entro il 2020, con l'obiettivo di raggiungere la piena occupazione, in particolare attraverso una maggiore partecipazione al mercato del lavoro da parte di giovani, lavoratori più anziani, lavoratori scarsamente qualificati, persone con disabilità, minoranze, in particolare i rom, e una migliore integrazione degli immigrati legali. Inoltre, gli Stati membri dovranno definire i propri obiettivi nazionali in modo tale che la percentuale di donne e uomini della fascia di età tra i quindici e i ventiquattro anni che studiano, partecipano a una formazione o hanno un impiego raggiunga almeno il 90 %. Gli Stati membri sono chiamati ad aumentare il tasso di occupazione del 10 % entro il 2014, concentrando gli sforzi su determinati gruppi:
La percentuale dei disoccupati di lungo periodo dovrebbe essere ridotta del 10 %. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – comma 1 |
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Gli Stati membri sono chiamati ad integrare nelle loro politiche occupazionali i principi di flessicurezza appoggiati dal Consiglio europeo ed applicarli sfruttando pienamente il sostegno del Fondo sociale europeo al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e combattere la segmentazione, l'inattività e la disuguaglianza di genere, riducendo nel contempo la disoccupazione strutturale . I provvedimenti volti a migliorare flessibilità e sicurezza dovranno risultare equilibrati e rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri dovranno pertanto introdurre una combinazione di contratti di lavoro flessibili ed affidabili, politiche attive del mercato del lavoro, formazione continua efficace, politiche a favore della mobilità dei lavoratori e sistemi di previdenza sociale adeguati e volti a garantire che quando intende cambiare di ruolo professionale il disoccupato abbia chiari i propri diritti e le proprie responsabilità e possa di conseguenza cercare attivamente un impiego. |
Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri sono chiamati a promuovere la crescita, creando in tal modo nuovi posti di lavoro dignitosi, a rafforzare il potenziale di innovazione dell'economia, in particolare delle PMI, e a liberare l'industria dalle barriere amministrative e non tariffarie. A tal fine gli Stati membri sono parimenti chiamati a sviluppare strumenti normativi e di supporto che tengano conto della diversità delle imprese e dei diritti dei lavoratori affinché tutte le forme di impresa usufruiscano di condizioni equivalenti per quanto concerne la concorrenza e la promozione. Per migliorare l'accesso delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, tenendo conto delle sfide demografiche, si dovrebbero crea conto delle sfide demografiche, si dovrebbero creare le condizioni per strutture idonee per la custodia dei bambini, affinché ogni bambino in età prescolare possa essere accudito al di fuori della famiglia e a ogni giovane possa essere proposto un vero lavoro o un'opportunità di formazione o di ulteriore istruzione entro quattro mesi dalla conclusione degli studi, in stretta collaborazione con le parti sociali. I disoccupati di lungo periodo dovrebbero ricevere proposte nel quadro di provvedimenti diretti all'occupabilità, per i quali sarebbe opportuno fissare obiettivi quantitativi al fine di rafforzare le politiche preventive sul mercato del lavoro. Pertanto, almeno il 25 % di tutti i disoccupati di lungo periodo dovrebbe partecipare ad una misura attiva per il mercato del lavoro sotto forma di formazione avanzata, istruzione e/o riqualificazione professionale. |
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Emendamento 32 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – comma 2 |
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Gli Stati membri sono parimenti chiamati ad intensificare il dialogo sociale e affrontare il problema della segmentazione del mercato del lavoro prendendo iniziative per contrastare l' occupazione temporanea e precaria, la sottoccupazione e il lavoro non dichiarato. La mobilità professionale va promossa e premiata. Occorre migliorare la qualità del posto di lavoro e le condizioni lavorative combattendo i salari troppo bassi e garantendo misure di previdenza sociale adeguate anche ai lavoratori con contratti a tempo determinato e ai lavoratori autonomi. I servizi di promozione dell'occupazione vanno migliorati e aperti a tutti, compresi i giovani e le persone che rischiano la disoccupazione e dovranno venir resi capaci di offrire servizi personalizzati a quanti si trovano più ai margini del mercato del lavoro. |
Gli Stati membri , in collaborazione con le parti sociali, sono chiamati ad aumentare il tasso di occupazione attraverso provvedimenti di attivazione, in particolare per i giovani lavoratori scarsamente qualificati e per le persone che necessitano di protezione e/o di un sostegno particolare, tramite servizi di consulenza, istruzione e formazione professionale adattati alle esigenze del mercato del lavoro . Gli Stati membri dovrebbero salvaguardare e rafforzare la parità di trattamento e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro, come previsto dagli articoli 18 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Occorre affrontare altresì la qualità del lavoro riducendo il numero di lavoratori poveri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero aumentare l'occupabilità degli immigrati legali attraverso programmi idonei. Si rendono inoltre necessari sforzi costanti e programmi innovativi per reintegrare nel mercato del lavoro le persone con disabilità, anche attraverso posti di lavoro sovvenzionati. Gli Stati membri dovrebbero rimuovere le barriere che ostacolano il primo ingresso sul mercato del lavoro, sostenere la creazione di posti di lavoro, promuovere l'innovazione sociale e migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi di collocamento, compresi i servizi pubblici per l'impiego. I centri per l'impiego devono fornire programmi di formazione e tutoraggio, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oltre all'accesso alla connessione Internet ad alta velocità per chi cerca un lavoro, in particolare gli anziani, gli immigrati legali, le minoranze etniche e le persone con disabilità, al fine di agevolare in modo ottimale la ricerca del lavoro. In questo contesto è opportuno che siano sostenute le formule imprenditoriali sia individuali che collettive mediante forme di impresa di economia sociale. È necessario introdurre specifiche misure contro la predominanza delle donne nei lavori mal pagati e promuovere più efficacemente la presenza delle donne nelle posizioni dirigenziali onde evitare una segmentazione del mercato del lavoro basata sul genere. In particolare, occorre adeguare le norme relative al tempo di lavoro così da consentire modalità lavorative che rispettino l'esigenza di conciliare vita familiare e vita lavorativa e che permettano un passaggio più flessibile dalla vita lavorativa al pensionamento. Gli Stati membri sono chiamati a introdurre misure per promuovere la partecipazione dei padri alla custodia dei bambini e a rivedere i propri sistemi fiscali per renderli più favorevoli all'occupazione. Le strategie di flessicurezza esterne e interne per aumentare la flessibilità ed essere in grado di reagire in modo più efficiente ai cicli di produzione andrebbero applicate meglio, attraverso politiche attive del mercato del lavoro e sistemi di previdenza sociale adeguati, disponibili per i lavoratori in tutte le forme di occupazione, affinché cambiare lavoro non comporti costi finanziari sproporzionati. Occorre sottolineare che la flessibilità senza previdenza sociale non è un meccanismo sostenibile per aumentare l'occupazione. Le misure in questione dovrebbero essere accompagnate da un impegno chiaro di sostegno attivo alla ricerca del lavoro. Le nuove forme di organizzazione del lavoro, come il lavoro temporaneo atipico, il lavoro a tempo parziale e il telelavoro o la mobilità dei lavoratori, non devono portare a un indebolimento dei diritti individuali e collettivi nell'ambito del lavoro e della protezione sociale per le persone interessate. Occorre garantire che non siano istituite nuove forme di lavoro a spese dei contratti regolari (a tempo pieno, a tempo indeterminato). Occorre inoltre intraprendere azioni per contrastare l'occupazione non dichiarata, attraverso misure efficaci per monitorare e attuare i diritti dei lavoratori. Il lavoro dignitoso promosso dall'OIL e il «buon lavoro» («good work») in quanto principi guida devono orientare sia la creazione dei posti di lavoro che l'integrazione nel mercato del lavoro. Nel migliorare il funzionamento e le prestazioni del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri promuovano il partenariato sociale coinvolgendo attivamente le parti sociali nell'elaborazione della politica nazionale e rispettino pienamente il loro diritto, conformemente alle leggi e prassi nazionali, di concludere e applicare contratti collettivi. |
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Emendamento 33 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – comma 2 bis (nuovo) |
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È di primaria importanza creare posti di lavoro di elevata qualità che siano necessari anche a più lungo termine e che possiedano un elevato valore aggiunto. È pertanto essenziale che le politiche in materia di istruzione e occupazione sostengano i cambiamenti nella struttura economica. Di norma, i posti di lavoro persi durante la crisi economica non vengono ricreati nello stesso numero e nei medesimi settori in cui erano presenti in precedenza. Pertanto, il sistema di istruzione deve adattarsi in modo flessibile alle esigenze del mercato del lavoro che accompagnano una nuova struttura economica. La politica in materia di occupazione deve garantire che i lavoratori compiano una transizione quanto più agevole possibile sia tra i diversi settori dell'economia che tra i diversi stati del mercato del lavoro. Ora più che in passato è necessario adottare obiettivi a lungo termine come punto di partenza e concentrarsi maggiormente su misure coordinate per l’imprenditoria, l'istruzione e l'occupazione. |
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Emendamento 34 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – comma 3 |
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Al fine di aumentare i livelli di competitività e partecipazione, in particolare quelli delle persone scarsamente qualificate, e in linea con il secondo orientamento di politica economica è opportuno che gli Stati membri riesaminino il proprio sistema fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità dei servizi pubblici di fornire l'appoggio necessario. Occorre ottenere una più ampia partecipazione della forza lavoro mediante l'elaborazione di politiche a sostegno dell'invecchiamento attivo, delle pari opportunità, della parità salariale e dell'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, dei disabili, dei migranti legali e degli altri gruppi vulnerabili. Occorre altresì conciliare vita familiare e vita professionale mediante politiche che prevedono la fornitura di servizi di custodia a prezzi accessibili e un'organizzazione innovativa del lavoro per aumentare i tassi d'occupazione, in particolare quella giovanile, femminile e dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le potenzialità delle professioniste altamente qualificate in campi scientifici e tecnici. È inoltre opportuno che gli Stati membri rimuovano le barriere all'ingresso sul mercato del lavoro e promuovano il lavoro autonomo, l'innovazione sociale e la creazione di posti di lavoro in diversi settori tra i quali l’occupazione verde. |
In questo contesto, è opportuno che le risorse del Fondo sociale europeo siano pienamente utilizzate per aumentare l'occupabilità e la qualità dei posti di lavoro, con provvedimenti tesi a sviluppare le competenze personali e a soddisfare i requisiti di qualità dei posti di lavoro di punta. Per promuovere la mobilità professionale, è opportuno che gli Stati membri aumentino la disponibilità delle persone nei confronti della mobilità all'interno dell'Unione europea, fornendo incentivi. A tal fine occorre esaminare e, ove possibile, semplificare le norme per l'ottenimento di sovvenzioni nell'ambito del Fondo sociale europeo. I bilanci nazionali e il bilancio generale dell'Unione europea, compresi il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, dovrebbero essere coordinati e orientati specificamente alla preparazione della forza lavoro per un'economia sostenibile. Con questo obiettivo, gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure per pubblicizzare lo scopo di detti fondi e le relative condizioni di utilizzo. |
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Emendamento 35 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – comma 3 bis (nuovo) |
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Gli Stati membri dovranno promuovere lo strumento di microfinanziamento dell'Unione europea quale esempio di come combinare provvedimenti economici e sociali per promuovere la crescita economica e occupazionale. Gli strumenti di microfinanziamento a livello nazionale e dell'Unione europea sono accompagnati da programmi specifici di formazione e tutoraggio, oltre che da regimi di prestazioni sociali, che assicurano un reddito minimo nel primo anno dall'apertura dell'attività, così da rendere la scelta imprenditoriale un'opzione reale. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – comma 3 ter (nuovo) |
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È inoltre opportuno che gli Stati membri promuovano i servizi sociali di interesse generale, compresi quelli per il lavoro, la salute e gli alloggi, e investano in tali servizi, che devono poter contare su finanziamenti sufficienti. |
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Emendamento 37 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 7 – comma 4 |
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L'obiettivo principale dell'UE, in base al quale gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali, è portare al 75 % entro il 2020 il tasso di occupazione per gli uomini e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni, ampliando la partecipazione giovanile, dei lavoratori anziani e scarsamente qualificati e facilitando l'integrazione dei migranti legali. |
soppresso |
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Emendamento 38 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 8 – titolo |
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Emendamento 39 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 8 – comma -1 (nuovo) |
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Gli Stati membri fisseranno come propri obiettivi nazionali la riduzione del tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10 % entro il 2020, aumentando nel contempo ad almeno il 40 % la quota di popolazione di età compresa tra i trenta e i trentaquattro anni in possesso di titolo di studio universitario o equivalente. |
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Emendamento 40 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 8 – comma 1 |
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Gli Stati membri sono chiamati a sostenere produttività e occupabilità fornendo conoscenze e abilità in linea con le future esigenze del mercato del lavoro. Ad un'istruzione iniziale di alta qualità e una formazione professionale interessante devono affiancarsi incentivi alla formazione continua e una «seconda opportunità» di formazione che garantiscano ad ogni adulto la possibilità di migliorare le proprie qualifiche professionali, nonché politiche mirate in tema di immigrazione e di integrazione. Occorre che gli Stati membri mettano a punto sistemi per il riconoscimento delle competenze acquisite, rimuovano gli ostacoli alla mobilità professionale e geografica dei lavoratori, promuovano l'acquisizione di competenze trasversali e la creatività e si adoperino per sostenere i lavoratori scarsamente qualificati e aumentare l'occupabilità dei lavoratori più anziani, migliorando nel contempo la formazione, le abilità e l'esperienza dei lavoratori altamente qualificati, compresi i ricercatori. |
La messa a disposizione di un'istruzione iniziale di alta qualità e di una formazione professionale interessante che aiutino i lavoratori ad adeguare le proprie competenze alle esigenze del mercato del lavoro sono priorità importanti per gli Stati membri. Tali priorità devono essere integrate da una «seconda opportunità» per i giovani, in particolare di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni, che includa un'offerta obbligatoria di istruzione e formazione professionale, e da incentivi efficaci alla formazione continua, fermo restando che le parti sociali sono chiamate a fornire il tempo necessario ed anche sostenere finanziariamente la formazione professionale. In particolare, è opportuno che gli Stati membri riducano il tasso di abbandono scolastico a meno del 10 % e completino la politica in tema di immigrazione e integrazione con offerte di apprendimento linguistico e di educazione sociale. Occorre che gli Stati membri mettano inoltre a punto sistemi per il riconoscimento delle competenze e capacità acquisite. |
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Emendamento 41 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 8 – comma 2 |
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Gli Stati membri sono altresì chiamati, in collaborazione con le aziende e le parti sociali, ad aumentare l'accesso alla formazione nonché a migliorare l'orientamento scolastico e professionale mediante informazioni sistematiche sulle nuove opportunità di lavoro, la promozione dell' attività imprenditoriale e una maggiore capacità di anticipare le esigenze del mercato in termini di qualifiche richieste . È indispensabile incoraggiare l'investimento nello sviluppo delle risorse umane, la crescita della qualificazione e la partecipazione agli schemi di formazione continua per mezzo del contributo finanziario congiunto dei governi, dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per sostenere i giovani, in particolare quelli disoccupati o non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, gli Stati membri dovrebbero prendere iniziative in collaborazione con le parti sociali per aiutare i neo-laureati nella ricerca di una prima occupazione, corsi postuniversitari o opportunità di formazione, compresi gli stage, e per intervenire prontamente contro la disoccupazione giovanile. Il monitoraggio regolare dei risultati ottenuti dalle politiche a sostegno della crescita della qualificazione dovrebbe contribuire ad individuare i settori da migliorare ed a delineare sistemi d'istruzione e di formazione in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Per promuovere i suddetti obiettivi occorre che gli Stati membri mobilitino integralmente i fondi UE. |
Gli Stati membri sono altresì chiamati, in collaborazione con le parti sociali e le aziende, ad aumentare l'accesso alla formazione , compresa quella professionale, a migliorare l'orientamento scolastico e professionale mediante informazioni sistematiche sulle nuove opportunità di lavoro , come pure con adeguate misure di promozione di queste ultime, a promuovere l'attività imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, e a rafforzare la capacità di anticipare le esigenze del mercato in termini di requisiti qualitativi . È indispensabile finanziare lo sviluppo delle risorse umane, le qualifiche più elevate e la formazione con il contributo finanziario congiunto dei datori di lavoro e dei governi . L'accesso a una formazione generale e professionale di alta qualità e il reinserimento nel sistema formativo di chi ha abbandonato precocemente gli studi dovrebbe essere possibile per tutti, in qualunque momento. È opportuno che gli Stati membri adeguino gli investimenti nel sistema formativo per raggiungere l'obiettivo di aumentare il livello delle competenze tra la popolazione attiva, tenendo conto anche dell'apprendimento in contesti informali e non formali. In questo ambito le riforme in particolare in materia di occupabilità dovrebbero mirare ad assicurare, attraverso la formazione o le conoscenze nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'acquisizione delle competenze essenziali di cui ogni lavoratore ha bisogno per poter riuscire in un'economia basata sulla conoscenza. Si impongono interventi miranti a far sì che la mobilità studentesca e degli insegnanti diventi la norma . È necessario che gli Stati membri migliorino l'apertura e la pertinenza dei sistemi di istruzione e di formazione professionale, in particolare attraverso la realizzazione di schemi nazionali di qualificazione che consentano percorsi di apprendimento flessibili e lo sviluppo di partenariati tra istituti di istruzione e di formazione professionale e mondo del lavoro, compresi gli stage retribuiti, al fine di aumentare notevolmente la percentuale delle persone in possesso di titoli accademici e professionali di livello elevato . |
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Emendamento 42 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 8 – comma 2 bis (nuovo) |
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Il monitoraggio regolare dei risultati ottenuti dalle politiche a sostegno della crescita della qualificazione e in materia di anticipazione dovrebbe contribuire ad individuare i settori da migliorare e ad aumentare la capacità dei sistemi d'istruzione e di formazione di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Per sostenere i suddetti obiettivi occorre che gli Stati membri mobilitino integralmente i fondi dell'Unione europea. |
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Emendamento 43 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 8 bis (nuovo) |
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Orientamento 8 bis: rafforzare la politica di coesione economica e sociale a sostegno dell'occupazione Gli Stati membri si impegnano a definire, integrare, coordinare e adeguare i propri obiettivi nazionali, al livello nazionale interno e tra di loro, in modo tale da ridurre gli squilibri di sviluppo economico tra le regioni. Gli Stati membri sono consapevoli che la politica di coesione rappresenta un efficace strumento di sostegno per gli orientamenti – ai quali non è però subordinata – in quanto tiene conto delle specificità regionali, aiuta le regioni a superare le difficoltà socioeconomiche e riduce le disparità. Un approccio integrato, una governance a più livelli e i principi del partenariato dovrebbero costituire il fulcro della governance e della realizzazione della strategia, mentre i livelli locale e regionale, in particolare, sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale quali veicoli per raggiungere gli innumerevoli soggetti economici e sociali che vivono e producono nell'Unione, in particolare le PMI, soprattutto nell'ambito dell'economia sociale. Pertanto, la politica di coesione è non soltanto la fonte di dotazioni finanziarie stabili, ma anche un potente mezzo di sviluppo economico e, di conseguenza, uno strumento al servizio dell'occupazione per tutte le regioni dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente nelle infrastrutture per i trasporti, l'energia, le telecomunicazioni e l'informatica e utilizzino appieno i Fondi strutturali europei. La partecipazione dei potenziali beneficiari ai programmi cofinanziati dall'Unione dovrebbe essere incoraggiata attraverso la semplificazione dei sistemi di erogazione. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero creare sinergie tra le proprie politiche di coesione e le altre politiche settoriali esistenti, sulla base di un approccio integrato, dato che la coesione non è un costo, bensì un punto di forza, in quanto libera il potenziale inutilizzato, riduce le differenze strutturali tra paesi e regioni, rafforza la crescita e migliora la competitività delle regioni dell'Unione in un mondo globalizzato, controbilancia gli effetti della crisi economica globale e genera capitale sociale nell'Unione. |
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Emendamento 44 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 9 – titolo e comma 1 |
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Orientamento 9: migliorare l'efficacia dei sistemi d'istruzione e formazione a tutti i livelli e aumentare la partecipazione all'insegnamento superiore Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema d'istruzione e di formazione di qualità e migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono chiamati ad investire nei sistemi d'istruzione e di formazione, segnatamente per innalzare il livello di competenza della forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare le esigenze in rapida evoluzione dei mercati del lavoro moderni. Le iniziative dovrebbero interessare tutti i settori (dall'istruzione e dalle scuole della prima infanzia all'istruzione superiore e all'istruzione e alla formazione professionali fino all'istruzione e alla formazione degli adulti) senza escludere l'apprendimento in contesti informali e non formali. È importante che le riforme mirino a garantire l'acquisizione di competenze chiave, ovvero quelle competenze necessarie per il successo in un'economia basata sulla conoscenza, in particolare in termini di occupabilità, apprendimento ulteriore o competenze in tema di TIC. S'impongono anche interventi miranti a far sì che la mobilità studentesca e degli insegnanti diventi la norma. Per favorire l'accesso ai sistemi d'istruzione e di formazione e migliorarne la qualità, gli Stati membri dovrebbero perfezionare gli schemi d'istruzione nazionali con percorsi formativi flessibili e creare collegamenti tra il mondo dell'istruzione e della formazione e quello del lavoro. La professione dell'insegnamento va resa più attraente. L'istruzione superiore deve diventare maggiormente aperta a discenti non tradizionali e consentire un'elevata partecipazione all'istruzione terziaria o equipollente. Al fine di ridurre il numero di giovani disoccupati e non frequentanti corsi di istruzione o di formazione vanno prese tutte le misure necessarie per contrastare l'abbandono scolastico precoce. |
soppresso |
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Emendamento 45 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 9 – comma 2 |
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L'obiettivo principale dell'UE, in base al quale gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali, è ridurre al 10 % il tasso di abbandono scolastico e portare almeno al 40 % entro il 2020 la quota di popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio universitario. |
soppresso |
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Emendamento 46 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 10 – titolo |
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Emendamento 47 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 10 – comma -1 (nuovo) |
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Gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali per ridurre del 25 % il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali, sottraendo alla povertà oltre venti milioni di persone, in particolare attraverso misure nei settori dell'occupazione e dell'istruzione. |
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Emendamento 48 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 10 – comma 1 |
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Gli Stati membri sono chiamati ad adoperarsi per ridurre la povertà e in particolar modo per favorire la piena partecipazione sociale e lavorativa e aumentare le occasioni di lavoro avvalendosi appieno del sostegno del Fondo sociale europeo. Vanno garantite le pari opportunità, segnatamente la fruizione di servizi accessibili, sostenibili e di alta qualità (compresi i servizi on-line, in linea con il quarto orientamento ) ed in particolare dei servizi sanitari. Gli Stati membri sono parimenti chiamati a mettere in opera misure antidiscriminatorie efficaci. Per combattere l'esclusione sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, promuovere la partecipazione al mercato del lavoro e sostenere i sistemi di protezione sociale occorre puntare sulla formazione continua e migliorare le politiche attive d'inclusione in modo da creare opportunità nelle diverse fasi della vita e proteggere dal rischio di esclusione . I sistemi previdenziali e di pensionamento vanno modernizzati e resi capaci di fornire un 'idonea integrazione del reddito e l'accesso alla sanità pubblica— creando così coesione sociale — senza per questo diventare finanziariamente insostenibili. I sistemi previdenziali dovrebbero mirare a garantire la sicurezza del reddito ai lavoratori che stanno cambiando ruolo professionale e a ridurre la povertà, in particolare fra i gruppi maggiormente a rischio d'esclusione sociale, come le famiglie monoparentali, le minoranze, i disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati membri sono infine chiamati a promuovere attivamente l'economia sociale e l' innovazione sociale a sostegno della parte più vulnerabile della cittadinanza. |
La lotta alla povertà e all'esclusione resta una sfida fondamentale. Per realizzare questo obiettivo è necessario creare opportunità di partecipazione o di ritorno al mercato del lavoro per tutti i gruppi sociali, indipendentemente dal luogo o dal grado di istruzione. È essenziale pervenire a un equilibrio tra la necessità di dare alle persone una sensazione di sicurezza sufficiente e il mantenimento della loro motivazione a lavorare e guadagnare un salario. A tal fine gli Stati membri sono chiamati ad adoperarsi per ridurre la povertà , compresa la povertà in situazione lavorativa, per favorire la piena e autodeterminata partecipazione politica, sociale, culturale ed economica e per aumentare le occasioni di lavoro , ambiti nei quali si deve far ricorso al Fondo sociale europeo. In questo contesto gli Stati membri dovrebbero rivolgere particolare attenzione al numero crescente di lavoratori poveri. Per stabilire obiettivi specifici per la lotta contro la povertà occorre chiarire come «misurare» la povertà. La definizione standard secondo cui è «povero» chi percepisce il 60 % del reddito medio deve essere rettificata. La povertà non può essere stabilita in base a un siffatto indicatore unilaterale. Occorre garantire la tutela delle pari opportunità, come anche il mantenimento della fruizione di servizi accessibili, sostenibili e di alta qualità (compresi i servizi on-line, in linea con l'orientamento 4), in particolare nei settori sociale, occupazionale, sanitario e degli alloggi, garantendo che tali servizi siano messi a disposizione anche dei gruppi più vulnerabili e deboli della popolazione . Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere a che le informazioni orali o scritte fornite dai servizi pubblici siano chiare ed esaurienti, e assicurare che, laddove sia negato il riconoscimento di un diritto, venga fornita una motivazione che indichi le possibilità di ricorso per gli interessati. Il principio secondo cui non può esservi discriminazione tra uomini e donne con la stessa formazione e nello stesso tipo di occupazione dovrebbe essere giuridicamente vincolante negli Stati membri per tutti i rapporti di lavoro. Per combattere l'esclusione sociale, sensibilizzare i cittadini a svolgere un ruolo attivo nella società e promuovere la partecipazione al mercato del lavoro, i sistemi di protezione sociale e le politiche attive d'inclusione devono essere ulteriormente migliorati in modo da creare opportunità e prospettive lavorative, tenuto conto delle varie esigenze e responsabilità nelle diverse fasi della vita, proteggere dal rischio di esclusione e fornire sostegno, in particolare a quanti si trovano più ai margini del mercato del lavoro, per un lavoro di qualità. Occorre pertanto adottare approcci efficienti nel quadro di una politica attiva del mercato del lavoro per la formazione e la creazione di posti di lavoro per coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro a causa della mancanza di formazione. Nel contempo, i sistemi di sicurezza sociale e di pensionamento devono essere modernizzati in modo da renderli capaci di fornire un reddito di livello superiore alla soglia di povertà e di consentire la partecipazione alla vita sociale e l'accesso alla sanità pubblica, mantenendo allo stesso tempo la sostenibilità finanziaria di tali sistemi . I sistemi previdenziali dovrebbero garantire la sicurezza del reddito ai lavoratori che stanno cambiando ruolo professionale e ridurre la povertà, in particolare fra i gruppi maggiormente a rischio d'esclusione sociale, come le famiglie monoparentali, le minoranze, i disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, i migranti legali ed i senzatetto. In particolare, gli Stati membri si devono impegnare ad affrontare il problema della povertà infantile con misure adeguate, affinché i minori non siano limitati nel loro sviluppo personale e non risultino svantaggiati all'ingresso nella vita professionale a causa delle interferenze della povertà nel loro libero sviluppo. È particolarmente importante assicurare parità di accesso all'istruzione e pari opportunità per i figli di famiglie indigenti onde evitare l'esclusione sociale in età adulta. Allo scopo di rafforzare la sicurezza del reddito nelle diverse fasi della vita gli Stati membri sono chiamati a garantire redditi minimi adeguati, di livello almeno superiore alla soglia di povertà, nel rispetto delle diverse pratiche, dei contratti collettivi e della legislazione degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere attivamente l'economia sociale e le innovazioni sociali destinate a far fronte ai vari rischi sociali che si presentano nel corso della vita, in particolare per quanto concerne le persone più vulnerabili, e ad attuare con efficacia le misure antidiscriminatorie adottate. Occorre che gli Stati membri, nel migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche, prestino particolare attenzione agli effetti positivi che i miglioramenti della coesione sociale producono sui bilanci nazionali. La riduzione della povertà e l'aumento della partecipazione fanno diminuire la spesa sociale e aumentare il gettito fiscale. Occorre che gli Stati membri garantiscano standard minimi elevati per la qualità dei posti di lavoro, al fine di eliminare la povertà tra gli occupati. |
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Emendamento 49 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 10 – comma 1 bis (nuovo) |
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Occorre rafforzare e modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresi i sistemi sanitari e pensionistici, per garantirne l'adeguatezza sociale, la sostenibilità finanziaria e la capacità di adattamento alle mutevoli esigenze, e allo stesso tempo offrire a tutti nell'Unione europea una protezione adeguata rispetto alle insicurezze sociali, come i problemi di salute, la disoccupazione e la povertà. È opportuno che gli Stati membri migliorino la protezione sociale dei contratti a breve termine, che interessano soprattutto le donne, e le donne in gravidanza in particolare. |
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Emendamento 50 |
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Proposta di decisione Allegato – Orientamento 10 – comma 2 |
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L'obiettivo principale dell'UE, in base al quale gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali, è ridurre del 25 % il numero dei cittadini europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali facendo uscire dalla povertà più di 20 milioni di persone. |
soppresso |