ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.305.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
15 ottobre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 305/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 298 del 8.10.2011

1

 

Tribunale

2011/C 305/02

Nomina del Cancelliere

2

2011/C 305/03

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 305/04

Causa C-387/11: Ricorso proposto il 19 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

4

2011/C 305/05

Causa C-391/11: Ricorso proposto il 25 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

4

 

Tribunale

2011/C 305/06

Causa T-524/09: Sentenza del Tribunale 7 settembre 2011 — Meredith/UAMI (BETTER HOMES AND GARDENS) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BETTER HOMES AND GARDENS — Impedimento assoluto alla registrazione — Diniego parziale di registrazione da parte dell’esaminatore — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

6

2011/C 305/07

Causa T-525/09: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2011 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo METRONIA — Marchio nazionale figurativo anteriore METRO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

6

2011/C 305/08

Causa T-452/11: Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione

6

2011/C 305/09

Causa T-459/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Barloworld/Commissione

7

2011/C 305/10

Causa T-465/11: Ricorso proposto il 26 agosto 2011 — Globula/Commissione

8

2011/C 305/11

Causa T-471/11: Ricorso proposto il 5 settembre 2011 — Éditions Jacob/Commissione

9

2011/C 305/12

Causa T-177/11: Ordinanza del Tribunale 30 agosto 2011 — PASP e a./Consiglio

10

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 305/13

Causa F-75/11: Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — ZZ/Consiglio

11

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/1


2011/C 305/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 298 del 8.10.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 282 del 1.10.2011

GU C 282 del 24.9.2011

GU C 269 del 10.9.2011

GU C 252 del 27.8.2011

GU C 238 del 13.8.2011

GU C 232 del 6.8.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/2


Nomina del Cancelliere

2011/C 305/02

Il mandato del sig. Emmanuel Coulon, cancelliere del Tribunale dell’Unione europea, è scaduto il 5 ottobre 2011.

Il Tribunale, nel corso della sua riunione plenaria del 13 aprile 2011, ha deciso di rinnovare il mandato del sig. Emmanuel Coulon, conformemente agli artt. 20 e 7, n. 3, del regolamento di procedura, per il periodo 6 ottobre 2011 – 5 ottobre 2017 incluso.


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

2011/C 305/03

Il 20 settembre 2011 il Tribunale ha deciso, a seguito dell’assunzione delle funzioni da parte della sig.ra Kancheva, giudice, di assegnare quest’ultima alle sezioni e di prorogare l’assegnazione degli altri giudici fino al 31 agosto 2013.

Di conseguenza, la decisione del Tribunale 20 settembre 2010, relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni, come modificata dalle decisioni 26 ottobre 2010 (1) e 29 novembre 2010 (2), è modificata nel modo seguente:

«Per il periodo 20 settembre 2011 - 31 agosto 2013, l’assegnazione dei giudici alle sezioni è la seguente:

Ia Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

sig. Azizi, presidente di sezione, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen e sig. Gratsias, giudici.

1a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

sig. Azizi, presidente di sezione;

 

sig.ra Cremona, giudice;

 

sig. Frimodt Nielsen, giudice.

IIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek, sig. Schwarcz, sig. Popescu e sig.ra Kancheva, giudici.

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

sig. Forwood, presidente di sezione;

a)

sig. Dehousse e sig. Popescu, giudici;

b)

sig. Dehousse e sig. Schwarcz, giudici;

c)

sig. Schwarcz e sig. Popescu, giudici.

IIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

sig. Czúcz, presidente di sezione, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen e sig. Gratsias, giudici.

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

sig. Czúcz, presidente di sezione;

 

sig.ra Labucka, giudice;

 

sig. Gratsias, giudice.

IVa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

 

sig.ra Jürimäe, giudice;

 

sig. van der Woude, giudice.

Va Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

sig. Papasavvas, presidente di sezione;

 

sig. Vadapalas, giudice;

 

sig. O’Higgins, giudice.

VIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

sig. Moavero Milanesi, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso e sig. Kanninen, giudici.

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

sig. Moavero Milanesi, presidente di sezione;

 

sig. Wahl, giudice;

 

sig. Soldevila Fragoso, giudice.

VIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek, sig. Schwarcz, sig. Popescu e sig.ra Kancheva, giudici.

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

sig. Dittrich, presidente di sezione;

a)

sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig. Prek, giudici;

b)

sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig.ra Kancheva, giudici;

c)

sig. Prek e sig.ra Kancheva, giudici.

VIIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

sig. Truchot, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso e sig. Kanninen, giudici.

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

sig. Truchot, presidente di sezione;

 

sig.ra Martins Ribeiro, giudice;

 

sig. Kanninen, giudice.

Nelle IIa e VIIa Sezioni ampliate che si riuniscono con cinque giudici, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio di cinque giudici saranno i due altri giudici del collegio inizialmente adito, il quarto giudice di questa sezione e un giudice dell’altra sezione composta da quattro giudici. Quest’ultimo, che non sarà il presidente di sezione, sarà designato per un anno a rotazione nell’ordine previsto dall’art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale».


(1)  GU C 317 del 20.11.2010, pag. 5.

(2)  GU C 346 del 18.12.2010, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/4


Ricorso proposto il 19 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-387/11)

2011/C 305/04

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Soulay, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo norme diverse riguardo alla tassazione dei redditi da capitali e beni mobili percepiti da società d’investimento belghe e alla tassazione dei redditi da capitali e beni mobili percepiti da società d’investimento estere, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli artt. 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione censura la disparità di trattamento tra le società d’investimento residenti e quelle non residenti in materia di tassazione dei redditi da capitali e beni mobili. A differenza delle società d’investimento residenti, quelle non residenti che non hanno un centro d’attività stabile sul territorio nazionale non avrebbero infatti la possibilità di recuperare l’importo pagato a titolo della ritenuta alla fonte sui redditi da capitale e da beni mobili. Tale discriminazione sarebbe incompatibile con le disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento, poiché avrebbe l’effetto di rendere meno attraente la creazione di società d’investimento non residenti, nonché con le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei capitali, poiché il finanziamento di una società belga per il tramite di una società d’investimento estera sarebbe più oneroso rispetto ad un finanziamento per il tramite di una società d’investimento belga.

La Commissione rifiuta peraltro le giustificazioni addotte dalle autorità belghe. Innanzitutto esse non avrebbero fornito elementi oggettivi che consentano di concludere che sussista una differenza tra la situazione delle società d’investimento residenti e quella delle società d’investimento non residenti pertinente dal punto di vista del loro status fiscale. Inoltre il regime fiscale in oggetto non avrebbe nulla a che fare con l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati interessati. Uno Stato membro non può comunque opporre una convenzione bilaterale per aggirare gli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato. Infine, per quanto riguarda un asserito rischio di evasione fiscale da parte delle società non residenti, le autorità belghe non possono, per giustificare la mancata applicazione delle libertà garantite dal Trattato, addurre ostacoli che impediscono verifiche fiscali e che risultano da disposizioni adottate dal Belgio stesso.


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/4


Ricorso proposto il 25 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-391/11)

2011/C 305/05

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le disposizioni dell’art. 2, punti 1 e 3, e dell’art. 5, nn. 1, 2 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (1), siano trasposte correttamente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2000/53/CE è scaduto il 21 aprile 2002. Orbene, alla data d’introduzione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o comunque non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 269, pag. 34.


Tribunale

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/6


Sentenza del Tribunale 7 settembre 2011 — Meredith/UAMI (BETTER HOMES AND GARDENS)

(Causa T-524/09) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo BETTER HOMES AND GARDENS - Impedimento assoluto alla registrazione - Diniego parziale di registrazione da parte dell’esaminatore - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 305/06

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meredith Corp. (Des Moines, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Furneaux ed E. Hardcastle)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 settembre 2009 (procedimento R 517/2009-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BETTER HOMES AND GARDENS come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Meredith Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/6


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2011 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)

(Causa T-525/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo METRONIA - Marchio nazionale figurativo anteriore METRO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 305/07

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Metronia, SA (Madrid, Spagna)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 8 ottobre 2009 (procedimento R 1315/2006-1), relativa ad un’opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Metronia, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/6


Ricorso proposto l’8 agosto 2011 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione

(Causa T-452/11)

2011/C 305/08

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Western Digital Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti) e Western Digital Ireland, Ltd (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentanti: F. González Díaz, avvocato, e P. Stuart, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a produrre i questionari da essa inviati a terzi durante la prima e la seconda fase della sua indagine relativa all’acquisizione proposta dalla Western Digital Corporation della Viviti Technologies Ltd. e all’acquisizione proposta dalla Seagate dell’attività relativa ai dischi rigidi della Samsung Electronics Co. Ltd.;

condannare la convenuta ad accordare l’accesso al fascicolo precedente e successivo alla notifica concernente la transazione Seagate, compreso, in particolare, l’accesso alle versioni non riservate di tutta la corrispondenza e al resoconto dei contatti tra la Seagate, la Samsung e la Commissione fino alla data della notifica, e a tutte le comunicazioni interne con la Commissione – tanto nel caso Seagate/Samsung quanto nel caso Western Digital Ireland/Viviti Technologies – per quanto riguarda la priorità delle due transazioni;

annullare la decisione di priorità contenuta nella decisione della Commissione europea 30 maggio 2011, 2011/C 165/04, nel caso COMP/M.6203 – Western Digital Ireland/Viviti Technologies, di aprire una seconda fase d’indagine avente ad oggetto la concentrazione proposta ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 139/2004 (1) (GU C 165, pag. 3);

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, con cui si afferma che la convenuta non è competente per adottare una regola di priorità sulla base della data della notifica di una concentrazione.

2)

Secondo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto e ha violato i principi generali di equità e di buona amministrazione, in quanto:

la regola di priorità scelta dalla convenuta non trova fondamento nel diritto dell’Unione, non segue la giurisprudenza consolidata e non è insita nel sistema di controllo delle concentrazioni;

la regola di priorità scelta dalla convenuta conduce a risultati politici scorretti;

la regola di priorità scelta dalla Commissione viola principi generali di diritto.

3)

Terzo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha violato il legittimo affidamento delle ricorrenti in ordine al fatto che l’acquisizione della Viviti Technologies Ltd proposta dalla Western Digital Corporation sarebbe stata valutata alla luce della struttura di mercato esistente all’epoca in cui l’acquisizione è stata firmata, annunciata e previamente notificata alla Commissione.

4)

Quarto motivo, con cui si afferma che la convenuta ha violato i principi di buona amministrazione, equità, proporzionalità e non discriminazione, imponendo alle ricorrenti oneri aggiuntivi e omettendo di comunicare che vi era stata una transazione parallela con incidenza sugli stessi mercati pertinenti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/7


Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Barloworld/Commissione

(Causa T-459/11)

2011/C 305/09

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Barloworld International, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. Alcaraz Gutierrez e A. J. de la Cruz Martínez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

procedere all’annullamento dell’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n. 5, della legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; in prosieguo: il «TRLIS») contiene elementi che integrano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, n. 1, del TFUE e difetta della motivazione richiesta dall’art. 296 del TFUE;

in subordine, in forza del principio del legittimo affidamento, procedere all’annullamento dell’art. 1, nn. 2 e 3, della decisione oggetto del presente ricorso, nella parte in cui non consente che alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della decisione di istruzione del fascicolo da parte della Commissione (21 dicembre 2007) e la data di pubblicazione della decisione impugnata (21 maggio 2011) si continui ad applicare la detrazione fiscale derivante dall’art. 12, n. 5, del TRLIS durante l’intero periodo di ammortamento;

in subordine, procedere all’annullamento dell’art. 1, nn. 4 e 5, della decisione oggetto del presente ricorso, nella parte in cui difetta di motivazione nello stabilire un sistema sulla base di una presunta assenza di ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere, e

condannare la Commissione dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 107, n. 1, del TFUE, poiché l’art. 12, n. 5, del TRLIS non presenta i requisiti per essere considerato aiuto di Stato.

L’art. 12, n. 5, del TRLIS, considerato nel complesso del sistema fiscale spagnolo, non attribuisce un vantaggio economico ai sensi dell’art. 107, n. 1, del TFUE. Inoltre il provvedimento in oggetto è di carattere generale, non potendo essere considerato di fatto selettivo nei termini stabiliti dalla dottrina della Commissione stessa e dalla giurisprudenza comunitaria.

2)

Secondo motivo, vertente sull’assoluta mancanza di motivazione della decisione impugnata.

La decisione difetta della motivazione richiesta dall’art. 296 del TFUE, poiché la Commissione stessa non valuta in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti e non motiva in maniera sufficiente le conclusioni della propria decisione. Concretamente si evidenzia l’insufficiente motivazione relativa all’analisi dell’esistenza o meno di ostacoli giuridici per quanto riguarda le aggregazioni transfrontaliere d’imprese.

3)

Terzo motivo, vertente sulla compatibilità del provvedimento con l’art. 107, n. 3, del TFUE.

L’ammortamento dell’avviamento finanziario persegue la finalità, in mancanza di armonizzazione fiscale all’interno dell’UE, di eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, poiché annulla gli effetti negativi degli ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese ed equipara il trattamento fiscale delle aggregazioni transfrontaliere d’imprese e di quelle nazionali, il che garantisce che le decisioni adottate per quanto riguarda tali operazioni non si basino su considerazioni di natura fiscale, bensì esclusivamente di natura economica.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, poiché il regime transitorio derivante dall’applicazione di tale principio dovrebbe applicarsi fino alla data di pubblicazione della decisione nella GUUE, il 21 maggio 2011.

La decisione relativa alle acquisizioni al di fuori dell’Unione europea è rimasta pendente, dato che nella prima decisione, relativa alle acquisizioni all’interno dell’Unione europea, è stato espressamente segnalato che al di fuori della Comunità possono persistere ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese che porrebbero tali operazioni in una situazione di fatto e di diritto diversa rispetto alle operazioni effettuate all’interno della Comunità. La prima decisione ha pertanto ingenerato in determinate imprese un legittimo affidamento nella norma spagnola, specialmente quando era nota l’impossibilità di fatto, nella grande maggioranza delle giurisdizioni, di realizzare aggregazioni transfrontaliere d’imprese al di fuori dell’Unione europea.


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/8


Ricorso proposto il 26 agosto 2011 — Globula/Commissione

(Causa T-465/11)

2011/C 305/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Globula a.s. (Hodonín, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček e P. Zákoucký)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 27 giugno 2011 con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione notificata del Ministero dell’Industria e del Commercio ceco 26 ottobre 2010 di concedere alla ricorrente un’esenzione temporanea dall’obbligo di garantire a terzi l’accesso negoziato ad un progettato impianto di stoccaggio di gas sotterraneo a Dambořice [C(2011) 4509]; e

condannare la convenuta a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente applicato l’art. 36, n. 9, della terza direttiva sul gas (1) invece che l’art. 22, n. 4, della seconda direttiva sul gas (2). Ne è risultato che la stessa ha erroneamente emanato la decisione controversa sotto forma di una decisione vincolante invece che di una richiesta informale. Inoltre, basandosi sul lasso di tempo di cui all’art. 36, n. 9, della terza direttiva sul gas, la convenuta ha emanato la decisione controversa in ritardo, poiché, ai sensi della seconda direttiva sul gas, il lasso di tempo originario poteva essere prorogato al massimo di un ulteriore mese. Ne risulta che la decisione controversa è giuridicamente inefficace.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle legittime aspettative della ricorrente da parte della convenuta, avendo quest’ultima in un primo tempo fornito garanzie precise, incondizionate e coerenti relative al momento e alle circostanze in cui la decisione notificata del Ministero dell’Industria e del Commercio ceco sarebbe divenuta definitiva, avendo successivamente confermato ciò in modo inequivocabile e poi, inaspettatamente, emanato la decisione controversa in contrasto con le proprie affermazioni precedenti.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dei Trattati e delle norme di legge relative alla loro applicazione. A tale riguardo, la decisione controversa ha applicato il diritto sostanziale in maniera errata. La ricorrente sostiene che le norme di diritto sostanziale applicabili, alla luce delle quali la Commissione avrebbe dovuto riesaminare la decisione notificata, si trovano all’art. 22 della seconda direttiva sul gas. La Commissione ha pertanto violato i principi della certezza del diritto e le legittime aspettative della ricorrente.

4)

Quarto motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione dei fatti commesso dalla convenuta, poiché essa ha erroneamente respinto la spiegazione fornita dal Ministero dell’Industria e del Commercio ceco in base alla quale la ricorrente non era e non è tuttora in grado di trovare un partner a lungo termine affidabile ai sensi delle norme di legge ceche relative all’allocazione della capacità di stoccaggio, applicabili sia all’epoca in cui la ricorrente ha presentato al Ministero la domanda di esenzione sia attualmente.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/9


Ricorso proposto il 5 settembre 2011 — Éditions Jacob/Commissione

(Causa T-471/11)

2011/C 305/11

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éditions Odile Jacob SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Fréget, M. Struys ed L. Eskenazi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 13 maggio 2011, n. SG-Greffe (2011) D/C(2001) 3503, adottata nel caso COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP, successivamente alla sentenza del Tribunale 13 settembre 2010, causa T-452/04, Éditions Odile Jacob/Commissione, mediante la quale la Commissione ha autorizzato ancora una volta la Wendel come acquirente degli attivi ceduti, a norma degli obblighi collegati alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che autorizza l’operazione di concentrazione Lagardère/Natexis/VUP;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’impossibilità manifesta per la Commissione di adottare una decisione confermativa che convalidi ex post, con l’aggiunta dell’effetto retroattivo, l’autorizzazione ricevuta dalla Wendel all’acquisto degli attivi della Editis nel 2004. La ricorrente afferma quanto segue:

agendo in tal modo, senza trarre tutte le conseguenze derivanti dall’illegalità constatata dal Tribunale, cioè dalla mancata indipendenza del mandatario incaricato di vigilare sulla detta cessione, la Commissione avrebbe violato l’art. 266 TFUE,

e

fissando al 30 luglio 2004 la data d’acquisto d’efficacia della decisione impugnata, la Commissione avrebbe violato il principio di irretroattività, nell’inosservanza della giurisprudenza della Corte che autorizza eccezionalmente siffatta efficacia soltanto al ricorrere di una doppia condizione, e cioè che la realizzazione di uno scopo imperativo di interesse generale lo esiga e che il legittimo affidamento degli interessati sia adeguatamente salvaguardato. La ricorrente afferma che le due dette condizioni non sono nella fattispecie soddisfatte.

2)

Secondo motivo, vertente sull’assenza di base giuridica della decisione impugnata, in quanto la decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che autorizza l’operazione di concentrazione, sarebbe divenuta inapplicabile successivamente alla constatazione del Tribunale in merito al mancato rispetto da parte di Lagardère di alcuni dei suoi impegni.

3)

Terzo e quarto motivo, vertenti su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione, compiuti dalla Commissione nella valutazione della candidatura della Wendel sia nel 2004 sia nella nuova decisione di autorizzazione, nonché su errori relativi, da una parte, alla considerazione, ai fini dell’adozione della decisione impugnata, di dati posteriori al 30 luglio 2004 e, dall’altra, alla considerazione selettiva e parziale di tali dati posteriori.

4)

Quinto motivo, vertente su uno sviamento di potere, segnatamente in quanto, adottando ex post la decisione di convalida retroattiva di una cessione illegale e approvando un nuovo mandatario incaricato del solo compito di redigere un nuovo rapporto a conferma delle qualità della Wendel come acquirente degli attivi ceduti, la Commissione avrebbe deviato la finalità dell’art. 266 TFUE e del regolamento n. 4064/89 (1), che prevedeva tra l’altro la possibilità di revocare la decisione di autorizzazione e di sanzionare la parti all’origine della commessa illegalità.

5)

Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione in quanto la decisione impugnata è viziata da insufficienza e da contraddittorietà dei motivi.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; nuova pubblicazione integrale, successiva a rettifiche, in GU 1990, L 257, pag. 13).


15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/10


Ordinanza del Tribunale 30 agosto 2011 — PASP e a./Consiglio

(Causa T-177/11) (1)

2011/C 305/12

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


Tribunale della funzione pubblica

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/11


Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — ZZ/Consiglio

(Causa F-75/11)

2011/C 305/13

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Autorità investita del potere di nomina (APN) di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2007.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’APN 18 aprile 2011 recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione di non promuoverlo al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2007;

ove occorra, annullare la decisione dell’APN di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2007;

condannare il Consiglio alle spese.