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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.303.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 303/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2011/C 303/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2011/C 303/03 |
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Commissione europea |
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2011/C 303/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 303/05 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2011/C 303/06 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2011/C 303/07 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Parlamento europeo |
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2011/C 303/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2011/C 303/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 303/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6387 — Buchen Industrie Service/Thyssen Krupp Xervon) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2011/C 303/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6243 — CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2011/C 303/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 303/01
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Data di adozione della decisione |
20.12.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 270/10 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Groene energiebelasting, verlaagd tarief voor de glastuinbouwsector |
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Base giuridica |
Wet belastingen op Milieugrondslag en Wet op de Accijns |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Riduzione dell'aliquota fiscale |
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Dotazione di bilancio |
|
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Intensità |
— |
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Durata |
1.1.2011-31.12.2012 |
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|
Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
13.7.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 308/10 |
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|
Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Subsidieregeling grondverwerving ten behoeve van natuurbehoud |
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Base giuridica |
Provinciale Subsidieregeling grondaankoop EHS, Rijkssubsidieregeling grondaankoop EHS |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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|
Dotazione di bilancio |
|
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|
Intensità |
— |
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|
Durata |
1.1.2011-1.1.2021 |
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|
Settore economico |
Altro |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Provincies en ministerie van ELI |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
8.9.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33317 (11/N) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Śląskie |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pomoc na ratowanie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. |
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Base giuridica |
|
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Salvataggio di imprese in difficoltà |
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Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 0,34 Mio PLN |
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Intensità |
— |
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Durata |
9.2011-3.2012 |
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Settore economico |
Trasporti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/4 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2011/C 303/02
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Data di adozione della decisione |
12.9.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 529/08 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
— |
Zone miste |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità |
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Base giuridica |
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1, commi 380/381 Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, articolo 1, comma 1 — Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 68 del 22.3.2007). |
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|
Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente, esenzioni fiscali di cui alla direttiva 2003/96/CE |
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Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
0 % |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/5 |
Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/684/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Siria
2011/C 303/03
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/684/PESC del Consiglio (1), e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive nei confronti della Siria.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati devono essere incluse nell'elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Siria. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 6 del regolamento).
Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
Coordinamento DG K |
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30.HN.09 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama infine l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 269 del 14.10.2011, pag. 33.
(2) GU L 269 del 14.10.2011, pag. 18.
Commissione europea
|
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 ottobre 2011
2011/C 303/04
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,3727 |
|
JPY |
yen giapponesi |
105,48 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4450 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,87585 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,1374 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2335 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7570 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,746 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
291,80 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7055 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,3168 |
|
RON |
leu rumeni |
4,3203 |
|
TRY |
lire turche |
2,5174 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,3536 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4030 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6792 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7352 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7560 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 591,54 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
10,8297 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,7580 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4808 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 179,44 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,3096 |
|
PHP |
peso filippino |
59,552 |
|
RUB |
rublo russo |
42,9275 |
|
THB |
baht thailandese |
42,320 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,4217 |
|
MXN |
peso messicano |
18,3118 |
|
INR |
rupia indiana |
67,4410 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/7 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2011/C 303/05
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
|
Data e ora della chiusura |
13.8.2011 |
|
Durata |
13.8.2011-31.12.2011 |
|
Stato membro |
Belgio |
|
Stock o gruppo di stock |
SOL/8AB. |
|
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
|
Zona |
VIIIa e VIIIb |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
|
Numero di riferimento |
870462 |
Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
|
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/8 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2011/C 303/06
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
|
Data e ora della chiusura |
16.9.2011 |
|
Durata |
16.9.2011-31.12.2011 |
|
Stato membro |
Portogallo |
|
Stock o gruppo di stock |
BET/ATLANT |
|
Specie |
Tonno obeso (Thunnus obesus) |
|
Zona |
Oceano Atlantico |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
|
Numero di riferimento |
— |
Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
|
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/9 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2011/C 303/07
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
|
Data e ora della chiusura |
13.8.2011 |
|
Durata |
13.8.2011-31.12.2011 |
|
Stato membro |
Belgio |
|
Stock o gruppo di stock |
NEP/8ABDE. |
|
Specie |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
|
Zona |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
|
Tipo(i) di pescherecci |
— |
|
Numero di riferimento |
870462 |
Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Parlamento europeo
|
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/10 |
Bando di assunzione PE/148/S
2011/C 303/08
Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:
PE/148/S — Capo Unità (AD 9) — Unità affari esteri e finanziari
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un’esperienza minimia di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 3 in funzioni d’inquadramento.
Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in tedesco, inglese e francese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 303 A in tali lingue.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/11 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio originari della Russia
2011/C 303/09
La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata da «OAO TMK» (il «richiedente»), un gruppo di produttori esportatori della Russia, composto da OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works.
Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.
2. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW) (2), originari della Russia (di seguito «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (3).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2008 (5).
Nel giugno 2011 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura (6) di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Russia In attesa che sia completata l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, le misure restano in vigore.
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova diretti presentati dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo, le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo.
Il richiedente sostiene che le circostanze sono cambiate dall'ultimo periodo di riesame intermedio e che si tratta di mutamenti di carattere duraturo in quanto correlati con cambiamenti significativi nella struttura interna della società con la soppressione di talune attività e con miglioramenti tecnici sostanziali degli impianti di produzione con conseguenti notevoli ripercussioni sulla struttura globale dei suoi costi interni grazie all'ottimizzazione della sua produttività.
Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per neutralizzare il dumping pregiudizievole. In particolare, il richiedente sostiene che i cambiamenti significativi nella sua struttura interna e i miglioramenti sostanziali dei suoi impianti di produzione hanno avuto un impatto diretto sulla struttura dei suoi costi. Un confronto tra il valore normale del richiedente e i prezzi da esso applicati per l'esportazione nell'Unione indica che il margine di dumping sembra più basso rispetto all'attuale livello della misura.
Pertanto, per eliminare il dumping non sembra più essere necessario mantenere le misure al livello attuale, che è stato fissato in base al livello di dumping precedentemente accertato.
5. Procedura di determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.
a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere motivi particolari per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera b).
6. Termini
a) Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario o fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte inviate dalle parti interessate per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7).
Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate comunicate da una parte interessata che non presenti un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti potranno non essere prese in considerazione.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 04/092 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22921507 |
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E-mail: TRADE-R-SPT-TMK-DUMPING@ec.europa.eu |
8. Omessa collaborazione
A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, qualora una qualsiasi parte interessata rifiuti l'accesso alle necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente l'inchiesta, è possibile elaborare conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
11. Consigliere-auditore
Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW.
(3) Si veda l'attuale definizione contenuta nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1). Il prodotto in esame è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4) e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.
(4) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.
(5) GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1.
(6) GU C 187 del 28.6.2011, pag. 16.
(7) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6387 — Buchen Industrie Service/Thyssen Krupp Xervon)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 303/10
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1. |
In data 6 ottobre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Buchen Industrie Service GmbH («Buchen Industrie Service», Germania), appartenente a Remondis AG & Co (Remondis, Germania), controllata in ultima istanza da Rethmann-AG & Co. KG («Rethmann», Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Thyssen Krupp Xervon GmbH («Xervon», Germania) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6387 — Buchen Industrie Service/Thyssen Krupp Xervon, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/15 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6243 — CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 303/11
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1. |
In data 7 ottobre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese CE Gas Marketing & Trading GmbH («CEMAG», Austria) e Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft («VNG», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo in comune dell’impresa VNG Austria GmbH («VNG Austria», Austria) mediante acquisto di quote e contratto. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6243 — CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/16 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2011/C 303/12
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SOMMARIO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«KALOCSAI FŰSZERPAPRIKA-ŐRLEMÉNY»
N. CE: HU-PDO-0005-0393-21.10.2004
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
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Nome: |
Vidékfejlesztési Minisztérium – Élelmiszer-feldolgozási Főosztály |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+36 13014419 |
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Fax |
+36 13014808 |
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E-mail: |
Eniko.Zobor@vm.gov.hu; eefo@fvm.gov.hu |
2. Associazione:
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Nome: |
Kalocsai Fűszerpaprika-őrlemény védelméért polgári jogi társaság |
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Sede centrale: |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+36 78462555 |
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Fax |
+36 78462211 |
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E-mail: |
paprikart@mail.externet.hu |
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Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
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Gruppo 1.8: |
altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie). |
4. Disciplinare:
[Sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].
4.1. Nome:
«Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény».
4.2. Descrizione:
La «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény» è una paprika ottenuta macinando i frutti essiccati (peperoni) di una pianta (Capsicum annuum L. var. Longum DC.) ottenuta da varietà di sementi imballate riconosciute dallo Stato.
Per produrre la «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény» possono essere utilizzate le seguenti varietà: Delikát, Favorit, Folklór, Jubileum, Kaldóm, Kalmár, Kalocsai 50, Kalocsai 801, Kalocsai merevszárú 622, Kalocsai V-2, Kalorez, Kalóz, Remény, Rubinvörös, Szegedi-178, Szegedi 20 e Szegedi 80.
Di seguito sono elencate le principali caratteristiche della «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény»:
caratteristiche organolettiche:
— caratteristiche fisiche: omogenea, macinazione uniforme,
— colore: rosso seta intenso,
— aroma: aroma piacevole e piccante, profumo invitante simile a quello di semi arrostiti e caramellati,
— sapore,: dolce, fruttato, che riflette l'armonia dei cinque sapori (dolce, acido, salato, amaro, piccante) e non acre, con un tenore di capsacina che è caratteristico della varietà.
La paprika piccante presenta tale armonia di gusto, profumo e aroma in forma ancora più intensa. L’intensità del gusto piccante è determinata dal tenore di capsaicina. Se quest’ultimo è compreso tra 30 e 200 mg/kg la paprika avrà un gusto moderatamente piccante, se è compreso tra 200 e 500 mg/kg il gusto sarà piccante e al di sopra dei 500 mg/kg sarà estremamente piccante,
proprietà fisico-chimiche:
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— |
granulometria, finezza di macinazione max. 0,5 mm, |
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— |
caratteristiche analitiche:
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— |
la paprika non può contenere additivi alimentari e il processo di condizionamento prevede l’aggiunta di acqua potabile. |
4.3. Zona geografica:
La zona di coltivazione dei peperoni utilizzati per la produzione della «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény» con denominazione di origine protetta è la regione di produzione di Kalocsa che comprende 119 località del dipartimento di Bács-Kiskun, 35 del dipartimento di Tolna, 26 del dipartimento di Jász-Nagykun-Szolnok, quattro del dipartimento di Fejér e una località nei dipartimenti di Baranya e Csongrád. L'elenco completo delle località figura nel la descrizione del prodotto.
La «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény» deve essere prodotta e imballata nella zona geografica compresa tra i confini amministrativi delle località indicate nella descrizione del prodotto.
4.4. Prova dell'origine:
L'intero processo di produzione della «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény» deve avvenire nel rispetto di un rigoroso ordine di produzione e controllo e sulla base di un sistema di gestione della qualità che consenta di verificare l'origine documentata delle sementi e della materia prima (peperoni). È così possibile verificare e rintracciare tutto il percorso compiuto dal prodotto, dalla materia prima al prodotto finito.
Il rispetto delle norme è monitorato dagli uffici regionali competenti dell’ispettorato dell’agricoltura.
4.5. Metodo di ottenimento:
In autunno il suolo è cosparso di effluenti o, in loro assenza, di fertilizzanti.
I semi sono piantati in terra viva nei loro imballi a una temperatura di almeno 12 °C dall'inizio di marzo alla fine di maggio; in alternativa i germogli cresciuti in serra fredda o calda sono piantati a partire dalla metà di maggio.
A tal fine il suolo viene preparato accuratamente per accogliere i semi o i germogli: si procede alla rottura degli strati sottosuperficiali più duri, all'erpicatura, alla sarchiatura e al livellamento completo del suolo.
I peperoni maturi sono quindi raccolti a mano o con l'ausilio di macchine; quindi, dopo l'identificazione e la valutazione di qualità, sono immagazzinati in funzione dei risultati della valutazione per un periodo di postmaturazione in condizioni naturali.
Durante la fase di postmaturazione (10-40 giorni) il prodotto è conservato in casse di legno, container, sacchi o legato in ghirlande (separate per lotti) per aumentare quanto più possibile la pigmentazione ed evitare ogni deterioramento e contaminazione.
Dopo lo stoccaggio temporaneo e la fase di postmaturazione, il prodotto viene essiccato in condizioni simili a quelle naturali, mediante essiccatori indiretti o all'aria aperta in condizioni naturali, fino a raggiungere un tenore di umidità inferiore al 10 % ed viene quindi contrassegnato mediante etichette. L'essiccatura «dolce» garantisce una temperatura massima di 80 °C sulla superficie. Si tratta della temperatura massima alla quale l'evaporazione dell'umidità dei peperoni corrisponde ancora a condizioni naturali. I peperoni preservano così il loro gusto e aroma naturali fino alla macinazione.
Dopo l'essiccatura il prodotto etichettato è conservato in locali freschi al riparo dalla luce e dai parassiti.
Dopo lo stoccaggio temporaneo i peperoni essiccati sono macinati a una temperatura che deve rimanere inferiore a 80 °C. In questa fase l'olio contenuto nei semi dei peperoni evita che la paprika sia oggetto di processi di decomposizione. Per la macinatura si utilizzano macine, mulini a cilindri, mulini a martelli e altri mulini che operano secondo il principio dell'impatto. Durante la macinatura la ventilazione deve essere tale da mantenere la temperatura sempre al di sotto di 80 °C. I peperoni secchi devono essere macinati con una proporzione naturale di semi. Alla fine del processo la paprika deve essere condizionata in modo tale che il suo tenore di umidità sia compreso tra l'8 % e l'11 % mediante l'aggiunta di acqua naturale di provata qualità.
Il prodotto macinato può essere commercializzato dopo l'omogeneizzazione, l'eventuale riduzione dei germi, l'imballaggio e la marcatura e l'etichettatura appropriate.
I processi sopradescritti di postmaturazione, macinazione e condizionamento determinano in gran parte la qualità del prodotto che può essere garantita soltanto se quest’ultimo viene immediatamente imballato per evitare alterazioni del tenore di acqua raggiunto durante il condizionamento. La complessità di tali procedure richiede competenze che sono disponibili soltanto nella zona geografica considerata. Pertanto, allo scopo di garantire non solo l'origine ma anche la qualità del prodotto, ogni fase della produzione della «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény» — vale a dire coltivazione e trattamento della materia prima e imballaggio — devono avvenire nella zona geografica definita al punto 4.3.
4.6. Legame:
La «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény», una spezia ampiamente conosciuta, si ottiene da una pianta che è presente in Ungheria e a Kalocsa da circa 500 anni e che vi viene coltivata da circa 300; essa è commercializzata da circa 150 anni e da un secolo viene esportata con un marchio specifico.
Già all'inizio del 1700 diversi insediamenti della regione di Kalocsa erano dediti alla produzione della paprika ed è provato che la produzione di paprika era fiorente nella maggior parte dei villaggi della regione nel corso dell'Ottocento. Il primo impianto di essiccatura della paprika fu costruito nel 1880.
La paprika cominciò a essere commercializzata nel XIX secolo, nel momento in cui cominciò a essere richiesta in regioni lontane da quella di produzione.
All'inizio del XX secolo i volumi di vendita della paprika ungherese avevano già raggiunto livelli significativi. Nel sistema di libero scambio in vigore all'epoca, la produzione, la trasformazione, la macinatura e il commercio non erano limitati da alcun intervento o regolamento dello Stato. Lo sbocco naturale per i prodotti ungheresi erano allora i mercati della monarchia austro-ungarica. A quell'epoca la superficie di coltivazione doveva essere compresa tra 4 000 e 6 000 acri catastali, dal momento che nel 1901 le esportazioni ammontavano quasi a 600 tonnellate.
Nel 1917 fu istituita a Kalocsa una stazione sperimentale di analisi chimica della paprika (Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás). Il nuovo istituto riuscì non solo a migliorare la qualità della paprika di Kalocsa, e a lottare contro le pratiche sempre più diffuse di contraffazione, ma anche ad aumentare il volume della produzione di paprika grazie al lavoro degli esperti e alla formazione degli agricoltori. La cosiddetta paprika nobile di Kalocsa e le varietà dolci (non piccanti) furono selezionate sul sito della stazione sperimentale di Kalocsa.
Nel 1922 fu promulgato un decreto ministeriale (decreto 83.000/1922. del Ministero dell'agricoltura) che disciplinava la categorizzazione qualitativa della paprika e fu pubblicato il primo codice di classificazione della paprika. Con il regolamento di base 1890/1934 M.E. la regione di Kalocsa fu designata come «zona chiusa» e da quel momento la produzione di paprika fu subordinata al rilascio di un'autorizzazione.
Dopo la seconda guerra mondiale la coltivazione della paprika occupava circa 4 000-5 000 ettari di terra. Con la ripresa e il rapido aumento delle esportazioni si registrò un aumento della superficie destinata alla coltivazione dei peperoni da paprika, che negli anni Cinquanta arrivò a coprire circa 6 000-7 000 ettari. Negli anni Sessanta furono create cooperative dei produttori agricoli che continuarono la produzione di paprika nelle stesse zone. La paprika è ottenuta da varietà di peperoni pendenti, eretti e di forma oblunga coltivati nella zona di Kalocsa. Grazie a metodi di coltivazione secolari le varietà che hanno preservato le loro caratteristiche genetiche si sono adattate estremamente bene al suolo e al clima della regione anche perché, nella selezione delle piante, sono state usate varietà che preservavano il gusto, l'aroma e il colore originali sviluppati nella regione per più di un secolo. Dopo la macinazione la paprika veniva lasciata per una notte in un luogo fresco in modo che potesse assorbire la giusta quantità di acqua dall'umidità dell'aria. La tecnica attuale di condizionamento si basa sui metodi tradizionali di trasformazione della paprika impiegata dai contadini.
Oltre all'esperienza professionale, anche il clima e il suolo hanno svolto un ruolo importante nell'evoluzione della regione di produzione della paprika di Kalocsa.
La produzione della «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény» avviene precipuamente nella zona compresa tra il Danubio e il canale principale del bacino del Danubio e si estende nelle piane alluvionali del fiume Tibisco. Il territorio in questione si situa nella zona centrale della regione di produzione tra i bacini del Danubio e del Tibisco e in particolare nelle piane alluvionali del Danubio, sui terreni sabbiosi di Dunaföldvár e il loess della regione di Nord-Bácska. Caratteristiche delle zone comprese tra il Danubio e il Tibisco sono le praterie alluvionali e varietà delle stesse che a est sono poi sostituite dalle «terre nere» che occupano la parte centrale della regione. I suoli caratteristici dei limiti orientali della regione presentano invece un elevato tenore salino. Poiché la pianta da cui si ottiene la paprika è seminata principalmente in piena terra, la germinazione richiede temperature elevate garantite dai terreni della zona che si riscaldano rapidamente. I peperoni da cui si ottiene la paprika sono inoltre sensibili al pH del suolo (per uno sviluppo appropriato è necessario un pH subalcalino pari a 7,2-8,2) e hanno bisogno di nutrienti facilmente assimilabili; per questo sono adatti alla produzione i suoli mediamente compatti, che si riscaldano facilmente e con un pH subalcalino o neutro.
Poiché i suoli alluvionali delle piane sabbiose e il loess del Danubio e del Tibisco hanno caratteristiche geologiche simili, negli anni Settanta la principale regione di produzione della materia prima — basata sulle varietà e la tecnologia di Kalocsa — si è ampliata fino a comprendere la regione di Szolnok (Mezőhék).
Nella regione di Kalocsa la temperatura media durante il periodo vegetativo è compresa tra 17,5 e 18 °C. Benché in tale periodo il numero di ore di sole — un fattore determinante ai fini della qualità — arrivi a 1 500, nelle condizioni climatiche della regione i peperoni non maturano mai nella stessa misura di quelli coltivati in paesi che beneficiano di un numero di ore di sole molto elevato; al momento del raccolto i peperoni presentano un contenuto residuale di zuccheri. La reazione di condensazione tra una parte di questi zuccheri e le proteine contenute nel peperone, la caramellizzazione dello zucchero nel processo di essiccazione e macinazione e gli oli contenuti nei semi sono all'origine del colore intenso che caratterizza la «Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény», nonché del suo sapore dolce, fruttato, che riflette l'armonia dei cinque sapori (dolce, acido, salato, amaro, piccante).
Nella regione, inoltre, le gelate di fine primavera e di inizio autunno sono un fenomeno poco frequente e ciò garantisce un ambiente ideale per la coltivazione dei peperoni da paprika.
L’ufficio ungherese dei brevetti ha registrato la denominazione di origine il 30 novembre 1998 (numero di registrazione: 26) e, ai sensi dell’accordo di Lisbona, l’Ufficio dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) l’ha inserita nel registro internazionale delle denominazioni di origine il 6 maggio 1969 (numero di registrazione: 501).
4.7. Organismo di controllo:
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Nome: |
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+36 4563012 |
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E-mail: |
etbi@mgszh.gov.hu |
nonché le sedi regionali del Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elencate nella descrizione del prodotto.
4.8. Etichettatura:
—
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.