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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.299.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 299/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6353 — CIE/COM HEM) ( 1 ) |
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2011/C 299/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6364 — DCDC Holdings/Universal/WB/DCDC Joint Venture) ( 1 ) |
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2011/C 299/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6377 — Advent/Oberthur Technologies) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2011/C 299/04 |
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2011/C 299/05 |
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Commissione europea |
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2011/C 299/06 |
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2011/C 299/07 |
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2011/C 299/08 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 299/09 |
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2011/C 299/10 |
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2011/C 299/11 |
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2011/C 299/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6353 — CIE/COM HEM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 299/01
In data 20 settembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6353. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6364 — DCDC Holdings/Universal/WB/DCDC Joint Venture)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 299/02
In data 21 settembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6364. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6377 — Advent/Oberthur Technologies)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 299/03
In data 30 settembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6377. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/3 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/667/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
2011/C 299/04
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2011/667/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio (2) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011.
Si attira l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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Coordinamento DG K |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 265 dell’11.10.2011, pag. 34.
(2) GU L 265 dell’11.10.2011, pag. 7.
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/4 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/639/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/666/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2011 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
2011/C 299/05
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone i cui nomi figurano nell'allegato IIIA della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/666/PESC (1) del Consiglio, e nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2011 (2) del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che i nomi delle persone che figurano nei suddetti allegati debbano essere inclusi nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/639/PESC e dal regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. I motivi delle designazioni di tali persone figurano nelle pertinenti voci dei suddetti allegati.
Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che include i loro nomi nell'elenco summenzionato:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
|
Coordinamento DG K |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 265 dell’11.10.2011, pag. 24.
(2) GU L 265 dell’11.10.2011, pag. 6.
Commissione europea
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 ottobre 2011
2011/C 299/06
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3593 |
|
JPY |
yen giapponesi |
104,26 |
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DKK |
corone danesi |
7,4434 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86890 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,1249 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2326 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8025 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,780 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
293,60 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7080 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,3185 |
|
RON |
leu rumeni |
4,3123 |
|
TRY |
lire turche |
2,4921 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,3680 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3986 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5797 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7415 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7399 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 587,74 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
10,6961 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,6297 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4735 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 124,42 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,2489 |
|
PHP |
peso filippino |
58,948 |
|
RUB |
rublo russo |
43,1255 |
|
THB |
baht thailandese |
41,962 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,3723 |
|
MXN |
peso messicano |
18,0715 |
|
INR |
rupia indiana |
66,5720 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/6 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2011
che modifica la decisione 2007/602/CE che istituisce il gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della tutela dei consumatori
2011/C 299/07
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione il compito di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di promuovere il loro diritto all'informazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. |
|
(2) |
La decisione 2007/602/CE (1) ha istituito, con effetto a decorrere dal 10 ottobre 2007, un «gruppo di dialogo delle parti interessate» nei settori della salute pubblica e della tutela dei consumatori, che ha il compito di consigliare la Commissione in merito alle migliori prassi in materia di consultazione, nonché di aiutarla a meglio adeguare alle esigenze delle parti interessate i processi che fanno intervenire queste ultime nei suddetti settori. |
|
(3) |
I membri sono nominati per un mandato non rinnovabile di quattro anni a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale decisione. Tuttavia, solo per quanto riguarda la prima nomina, metà dei membri è nominata per un mandato non rinnovabile di due anni. La Commissione ha stabilito un mandato più breve per una metà dei membri per limitare le turbative legate alla sostituzione integrale dei membri del gruppo. |
|
(4) |
La Commissione ha nominato i membri del gruppo di dialogo delle parti interessate con la decisione 2007/793/CE della Commissione (2) e stabilito la durata del loro mandato con la decisione 2009/783/CE della Commissione (3). Di conseguenza il mandato di dieci membri è stato fissato a quattro anni dal 29 novembre 2007 al 29 novembre 2011 e dieci nuovi membri sono stati nominati per un mandato quadriennale che scade nel novembre 2013. |
|
(5) |
Il gruppo di dialogo delle parti interessate ha compiuto notevoli passi avanti nell'elaborazione di un codice di buone pratiche nelle consultazioni per la DG Salute e consumatori. Il rinnovo della composizione del gruppo in questo momento interferirebbe con questo processo e la sua continuità. |
|
(6) |
L'esperienza dimostra che nella composizione attuale il gruppo di dialogo delle parti interessate ha raggiunto un equilibrio tra i membri provenienti dall'industria e dalle organizzazioni non governative che si occupano dei settori di intervento di competenza della direzione generale per la Salute e i consumatori e ha garantito una vasta gamma di conoscenze specialistiche, un'ampia distribuzione geografica nell'ambito dell'Unione e l'equilibrio tra uomini e donne. |
|
(7) |
È quindi opportuno mantenere la composizione attuale del gruppo di dialogo delle parti interessate fino al novembre 2013, data di scadenza del mandato del gruppo, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2007/602/CE è così modificata:
|
1) |
all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Una volta nominati, i membri restano in carica fino al 2 novembre 2013.»; |
|
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o che non rispettano le condizioni enunciate al paragrafo 3 del presente articolo o all'articolo 339 del TFUE possono essere sostituiti dalla Commissione.»; |
|
3) |
all'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. I nominativi dei membri nominati a titolo personale sono contenuti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.»; |
Articolo 2
L'allegato della presente decisione, che contiene l'elenco dei membri del gruppo di dialogo delle parti interessate, è inserito come allegato nella decisione 2007/602/CE.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto dal 2 novembre 2011.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 234 del 6.9.2007, pag. 13.
(2) GU L 320 del 6.12.2007, pag. 33.
(3) GU L 279 del 24.10.2009, pag. 6.
ALLEGATO
Il gruppo di dialogo delle parti interessate è composto dai seguenti membri:
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BAX Willemien |
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BERTELETTI KEMP Florence |
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CEPONYTE Zita |
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CZIMBALMOS Ágnes |
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GALLANI Barbara |
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GOUVEIA Rodrigo |
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GRUNER Bernd |
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HERVE Maryse |
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KETTLITZ Beate |
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KOSINSKA Monika |
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KUTIN Breda |
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LOGSTRUP Susanne |
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RODRIGUEZ Nathalie |
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ROSS Melody |
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SHEPPARD Philip |
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TIDDENS-ENGWIRDA Lisette |
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VAN TICHELEN Sonja |
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VINCENTEN Joanne |
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VON ESSEN Garlich |
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/9 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
2011/C 299/08
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro destinata alla circolazione emessa da Malta
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione nel rispetto di determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Malta.
Oggetto della commemorazione: prime elezioni dei rappresentanti.
Descrizione del disegno: al centro della moneta è raffigurata una mano che introduce una scheda elettorale nell'urna. In basso è indicato il millesimo di conio, «2011». In alto, ad arco verso destra lungo l'anello interno, si legge «Malta, prime elezioni dei rappresentanti, 1849».
Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.
Volume di emissione: 430 000.
Data di emissione: secondo semestre 2011.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/10 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea
2011/C 299/09
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Stato membro |
Grecia |
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Rotta interessata |
Atene–Zante |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o aprile 2012 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico |
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/11 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
2011/C 299/10
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Stato membro |
Grecia |
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Rotta interessata |
Atene–Zante |
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Periodo di validità del contratto |
1o aprile 2012-31 marzo 2016 |
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Termine di presentazione delle offerte |
61 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso degli OSP |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/12 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità
Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea
2011/C 299/11
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Stato membro |
Grecia |
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Rotta interessata |
Athene–Syros |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
1o aprile 2012 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
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11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/13 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità
Invito a presentare proposte in merito all’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
2011/C 299/12
|
Stato membro |
Grecia |
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Rotta interessata |
Athene–Syros |
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Durata del contratto |
1o aprile 2012-31 marzo 2016 |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
61 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso degli OSP |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo dell’invito a partecipare alla gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
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