ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.295.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
7 ottobre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 295/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2011/C 295/02

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 22 novembre 2010, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.309 (1) — LCD — Relatore: Danimarca

2

2011/C 295/03

Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 3 dicembre 2010, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.309 (2) — LCD — Relatore: Danimarca

3

2011/C 295/04

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.309 — Display a cristalli liquidi (LCD)

4

2011/C 295/05

Sintesi della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Caso COMP/39.309 — LCD) [notificata con il numero C(2010) 8761 definitivo]  ( 1 )

8

 

Agenzia europea per la difesa

2011/C 295/06

Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2010

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 295/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6262 — AGRANA/RWA/JV) ( 1 )

11

2011/C 295/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6266 — J&J/Synthes) ( 1 )

12

 

Rettifiche

2011/C 295/09

Rettifica delle informazioni relative allo Spazio economico europeo (GU C 285 del 29.9.2011)

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 ottobre 2011

2011/C 295/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3269

JPY

yen giapponesi

101,87

DKK

corone danesi

7,4428

GBP

sterline inglesi

0,86680

SEK

corone svedesi

9,1650

CHF

franchi svizzeri

1,2316

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8245

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,845

HUF

fiorini ungheresi

296,55

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7090

PLN

zloty polacchi

4,3768

RON

leu rumeni

4,3133

TRY

lire turche

2,4587

AUD

dollari australiani

1,3725

CAD

dollari canadesi

1,3890

HKD

dollari di Hong Kong

10,3286

NZD

dollari neozelandesi

1,7313

SGD

dollari di Singapore

1,7325

KRW

won sudcoreani

1 574,31

ZAR

rand sudafricani

10,6816

CNY

renminbi Yuan cinese

8,4650

HRK

kuna croata

7,4953

IDR

rupia indonesiana

11 839,07

MYR

ringgit malese

4,2156

PHP

peso filippino

58,072

RUB

rublo russo

43,1265

THB

baht thailandese

41,279

BRL

real brasiliano

2,4350

MXN

peso messicano

18,0606

INR

rupia indiana

65,4830


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/2


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 22 novembre 2010, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.309 (1) — LCD

Relatore: Danimarca

2011/C 295/02

1.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea, secondo cui i fatti in oggetto rappresentano accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda sul fatto che l'insieme di accordi e/o di pratiche concordate costituisce un'infrazione unica e continuata alla normativa antitrust nel settore dei pannelli di visualizzazione a cristalli liquidi per TV e delle applicazioni per notebook e schermi per il periodo di tempo in cui esso è stato valido.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che il complesso di accordi e/o di pratiche concordate aveva per oggetto ed effetto la restrizione della concorrenza.

4.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea sulla durata delle infrazioni in relazione ad ogni singolo destinatario.

5.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione, formulata nel progetto di decisione della Commissione europea, secondo la quale gli accordi e/o le pratiche concordate tra i destinatari potevano produrre un effetto rilevante sugli scambi tra Stati membri dell'UE e tra parti contraenti dell'accordo SEE.

6.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea in merito ai destinatari della decisione, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati.

7.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del proprio parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


7.10.2011   

IT

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C 295/3


Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 3 dicembre 2010 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.309 (2) — LCD

Relatore: Danimarca

2011/C 295/03

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo di base delle ammende.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'aumento dell'importo di base allo scopo di garantire un effetto dissuasivo sufficiente.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione dell'importo delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

4.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea delle richieste di riconoscimento dell'incapacità contributiva.

5.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi definitivi delle ammende.

6.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


7.10.2011   

IT

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C 295/4


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.309 — Display a cristalli liquidi (LCD)

2011/C 295/04

(1)

Il progetto di decisione presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 riguarda un cartello tra produttori di pannelli con display a cristalli liquidi («pannelli LCD»).

(2)

Nella comunicazione degli addebiti (CA) del 27 maggio 2009, la Commissione ha concluso in via provvisoria che alcune imprese hanno preso parte ad un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE nel settore dei pannelli LCD per TV e applicazioni per notebook e schermi tra il 5 ottobre 2001 e il 25 maggio 2006. La durata vale per tutte le imprese eccezion fatta per una, che sosteneva di avere partecipato dal 5 ottobre 2001 al 6 gennaio 2006.

(3)

Nel progetto di decisione si conclude che, tramite la partecipazione ad un accordo unico e continuato e ad una pratica concertata unica e continuata nel settore dei pannelli LCD per TV, notebook e schermi, hanno violato l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE le seguenti imprese:

i)

Samsung Electronics Co Ltd e Samsung Electronics Taiwan Co Ltd («Samsung»), dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006,

ii)

LG Display Co., Ltd. e LG Display Taiwan Co., Ltd. («LGD»), dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006,

iii)

AU Optronics Corporation («AUO»), dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006,

iv)

Chimei InnoLux Corporation («CMI»), dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006,

v)

Chunghwa Picture Tubes, Ltd. («CPT»), dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006, e

vi)

HannStar Display Corporation («HannStar»), dal 5 ottobre 2001 al 6 gennaio 2006.

(4)

Ciascuna impresa (a cui ci si riferirà in prosieguo con il termine «le parti») ha ricevuto una comunicazione degli addebiti ed ha avuto la possibilità di essere sentita in merito agli addebiti ivi contenuti, conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(5)

Il consigliere-auditore nominato inizialmente era Karen WILLIAMS. In seguito alla mia nomina a consigliere-auditore del 16 settembre 2010, ho assunto la responsabilità del caso.

I.   PROCEDURE SCRITTA E ORALE

A.   Accesso al fascicolo

(6)

Dopo avere ricevuto la comunicazione degli addebiti del 27 maggio 2009, le parti hanno potuto avere accesso al fascicolo tramite un CD-ROM recapitato il 4 giugno 2009. Esse hanno inoltre avuto accesso, nei locali della Commissione, alle dichiarazioni orali e scritte rilasciate dalle imprese che hanno presentato domanda di trattamento favorevole.

(7)

Relativamente all'accesso al fascicolo sono state sollevate alcune questioni, in particolare da LGD, in sede di risposta alla CA e di audizione. LGD sosteneva che mancassero alcune traduzioni e che l'organizzazione del fascicolo, in particolare l'indirizzo di memoria delle versioni non riservate, rendeva impossibile valutare quale valore aggiunto potessero rappresentare per la Commissione le proprie dichiarazioni. LGD ha avuto nuovamente accesso al fascicolo, presentando poi, il 1o febbraio 2010, un nuovo documento in cui faceva richiesta di immunità parziale ai sensi del paragrafo 26 della comunicazione sul trattamento favorevole. Pur rivendicando il diritto, nella dichiarazione del 1o febbraio 2010, di presentare ulteriori osservazioni, LGD non se ne è poi avvalso.

(8)

Alla luce di quanto precede, ritengo che LGD sia stata messa nelle condizioni di esercitare appieno il diritto ad essere sentita sulla questione del suo diritto a beneficiare dell'immunità parziale e che le difficoltà di accesso al fascicolo — per quanto deplorevoli — non abbiano inficiato in alcun modo il diritto ad essere sentita.

B.   Termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti

(9)

Inizialmente, i destinatari della CA hanno avuto tempo fino al 10 luglio 2009 per rispondere. Tutte le parti hanno tuttavia chiesto una proroga, adducendo motivazioni che sono state accolte dall'allora consigliere-auditore. CPT ha beneficiato di una proroga fino al 23 luglio 2009, HannStar e Samsung fino al 24 luglio 2009 e CMI, AUO e LGD fino al 28 luglio 2009. Alla luce della questione sollevata da LGD in merito all'accesso al fascicolo, LGD ha chiesto un'ulteriore proroga, che è stata accordata fino all'11 agosto 2009. Tutte le parti hanno risposto entro i tempi previsti.

C.   Audizione

(10)

Il 22 e il 23 settembre 2009 si è tenuta l'audizione, cui hanno partecipato i rappresentanti di tutte le parti.

(11)

Nel corso dell'audizione, la Commissione ha rivolto determinati quesiti ad alcune parti, esigendo una risposta scritta. L'accesso alla versione riservata di tali risposte è stato concesso con lettera del 6 aprile 2010.

D.   Lettera alle parti riguardante alcuni documenti di […]

(12)

Il 6 aprile 2010, la Commissione ha inviato alle parti una lettera (la «lettera») in cui esprimeva il desiderio di inserire nella decisione alcuni documenti che […] aveva presentato l'11 agosto nella sua risposta alla CA. I documenti erano allegati alla lettera, nella quale si affermava che le nuove informazioni avallavano e confermavano gli addebiti formulati nella CA.

(13)

In risposta alla lettera, AUO ha scritto che non avendo inviato i documenti prima dell'audizione, la Commissione aveva privato AUO della possibilità di essere sentita in materia. Commentando in merito ad alcuni documenti di […], AUO ha inoltre chiesto alla Commissione di chiarire meglio in che modo i documenti avallassero e confermassero gli addebiti formulati nella CA. In risposta alla lettera, CMI ha sostenuto che senza apportare spiegazioni sul presunto significato dei documenti, era difficile capire che utilizzo ne avrebbe fatto la Commissione.

(14)

Nonostante le obiezioni di AUO e CMI, il consigliere-auditore ritiene che la Commissione abbia rispettato il diritto delle parti ad essere sentite sui nuovi documenti di […]. In primo luogo, il consigliere-auditore non ritiene che la data in cui la Commissione ha trasmesso i documenti di […] fosse inadeguata. Non si può inoltre chiedere alla Commissione di determinare già prima dell'audizione quali parti delle risposte alla CA essa intenda utilizzare nella decisione finale. In secondo luogo, le parti hanno avuto la possibilità di esprimere osservazioni per iscritto in merito ai nuovi documenti di […]. Il diritto ad essere sentiti riguarda esclusivamente gli addebiti sui cui la Commissione si basa, ma la lettera non conteneva nuovi addebiti rispetto a quelli contenuti nella CA. La Commissione non era quindi tenuta a sentire le parti in merito a tali documenti specifici. In terzo luogo, pur ammettendo che la lettera avrebbe potuto indicare più precisamente gli addebiti cui i documenti si riferivano, il consigliere-auditore ritiene che il contesto in cui la Commissione avrebbe potuto utilizzare i documenti risultasse nella fattispecie sufficientemente chiaro da permettere alle parti di esprimere le proprie osservazioni sui documenti, esercitando il diritto ad essere sentite.

II.   IL PROGETTO DI DECISIONE DI DIVIETO

A.   Il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti in merito ai quali le parti sono state sentite

(15)

Dopo avere esaminato il progetto di decisione, il consigliere-auditore ha concluso che questo riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere le rispettive osservazioni (2).

(16)

Tuttavia, il consigliere-auditore procede ora ad esaminare alcune osservazioni che le parti hanno espresso durante il procedimento relativamente al diritto di essere sentite, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione e il calcolo delle ammende.

a)   Le giurisdizione della Commissione

(17)

Rispondendo alla CA, diverse parti (3) hanno criticato la Commissione per non avere adeguatamente dimostrato di essere competente nella fattispecie. In particolare, alcune di esse hanno sostenuto che la CA contiene un'analisi molto limitata della questione, in base alla quale si conclude che la Commissione risulta competente soltanto in virtù del fatto che la pratica anticoncorrenziale in oggetto ha inciso sugli scambi all'interno della Comunità e del SEE. Una parte ha sostenuto che il suo diritto ad essere sentita sarebbe risultato violato se la decisione fosse stata adottata in virtù dell'argomentazione contenuta nella CA.

(18)

Il progetto di decisione tiene conto di tali critiche e comprende un'analisi più articolata in cui vengono illustrate le ragioni dell'attribuzione della competenza nel caso di specie, in particolare il fatto che il cartello aveva un campo di applicazione di portata mondiale e che tra le sue finalità rientrava la vendita diretta ai consumatori del SEE.

(19)

Pur ammettendo che nella CA la valutazione giuridica della competenza della Commissione risultava piuttosto limitata, il consigliere-auditore ritiene che il diritto delle parti ad essere sentite sia stato adeguatamente rispettato. La CA conteneva una dichiarazione senza riserve secondo la quale la Commissione riteneva di essere competente nel caso di specie. Tanto per iscritto quanto durante l'audizione, le parti hanno diffusamente espresso le proprie osservazioni in merito a tale dichiarazione. I fatti fondamentali invocati nel progetto di decisione a sostegno della conclusione giuridica che la Commissione è competente erano già stati presentati nella CA. Pertanto, le parti hanno potuto esprimere la loro posizione su tali fatti prima dell'adozione della decisione. A guisa di conclusione, pur riconoscendo che sarebbe stato preferibile che la CA contenesse un'analisi più esaustiva della questione dell'attribuzione della competenza, il consigliere-auditore ritiene che tale carenza non abbia comportato, nel caso di specie, alcuna violazione del diritto ad essere sentiti.

b)   Calcolo delle ammende

(20)

Al punto 352 della CA si notava l'intenzione della Commissione di tenere conto, inserendolo nella valutazione, del fatto che il prodotto oggetto del procedimento è parte integrante di altri prodotti finali. Tale punto ha scatenato le reazioni di diverse parti in sede di risposta alla CA e di audizione. In particolare, alcune parti hanno sostenuto che il punto 352 fosse molto oscuro, in modo tale da compromettere il diritto ad essere sentite.

(21)

In primo luogo, va notato che, per quanto riguarda il calcolo delle ammende, la Commissione è semplicemente tenuta, nel quadro della CA, a indicare i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza» (4). Pertanto, pur riconoscendo la fondatezza dell'argomentazione che il punto 352 non indicava chiaramente la metodologia che la Commissione intendeva seguire per calcolare le ammende, la Commissione ha agito entro i limiti previsti dalla giurisprudenza.

(22)

In ogni caso, dopo l'audizione la Commissione ha affrontato e chiarito tutte le preoccupazioni espresse dalle parti. Il 4 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha inviato alle parti una lettera in cui chiedeva informazioni relative al fatturato, necessarie per calcolare le eventuali ammende. Alle parti è stato chiesto di fornire, tra le altre informazioni, i dati relativi alle vendite dirette ed indirette effettuate nel SEE (5). In seguito alla risposta delle parti, il 6 aprile la Commissione ha inviato una nuova lettera, in cui esprimeva esplicitamente l'intenzione di utilizzare i dati richiesti nella lettera del 4 marzo come base per il calcolo del valore delle vendite e quindi, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, per il calcolo dell'ammenda.

(23)

Tanto la richiesta di informazioni del 4 marzo 2010 che la lettera della Commissione del 6 aprile 2010 hanno chiarito che la Commissione per il calcolo delle eventuali ammende intendeva tenere conto anche di determinate vendite indirette nello SEE (le vendite dirette nello SEE sotto forma di prodotti trasformati). Da quanto precede consegue che le parti hanno avuto la possibilità di essere sentite in materia, che esse hanno effettivamente utilizzato tale possibilità, e che il loro diritto ad essere sentite è stato rispettato. Come indicato, agendo in questo modo la Commissione è andata al di là di quanto previsto dalla giurisprudenza.

B.   Addebiti contenuti nella CA che non sono stati confermati

(24)

Tenendo conto di quanto affermato dalle parti per iscritto o durante l'audizione, la durata dell'infrazione è stata ridotta […].

(25)

Inoltre, numerosi destinatari della CA che la Commissione intendeva ritenere responsabili in solido con alcuni autori dell'infrazione non sono destinatari del progetto di decisione.

III.   CONCLUSIONI

(26)

Alla luce di quanto precede, il consigliere-auditore ritiene che il diritto ad essere sentiti sia stato rispettato.

Bruxelles, 30 novembre 2010

Wouter WILS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 (il «mandato»).

(2)  Articolo 15 del mandato.

(3)  AUO, LGD, CMI e HannStar.

(4)  Cfr. cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e altri contro Commissione, Racc. 2005 pag. I-5425, punto 428.

(5)  La lettera del 4 marzo 2010 contiene una definizione di entrambe. Nel progetto di decisione, le vendite indirette sul SEE di cui si tiene conto per il calcolo dell'ammenda sono chiamate vendite dirette nello SEE sotto forma di prodotti trasformati.


7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/8


Sintesi della decisione della Commissione

dell'8 dicembre 2010

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

(Caso COMP/39.309 — LCD)

[notificata con il numero C(2010) 8761 definitivo]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 295/05

I.   INTRODUZIONE

(1)

L'8 dicembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

(2)

La versione non riservata della decisione è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.html

(3)

I seguenti soggetti giuridici, appartenenti a sei imprese, sono i destinatari della decisione: Samsung Electronics Co. Ltd. e Samsung Electronics Taiwan Co. Ltd., LG Display Co., Ltd. e LG Display Taiwan Co., Ltd., AU Optronics Corporation, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Picture Tubes, Ltd., HannStar Display Corporation.

II.   L'INDUSTRIA LCD

(4)

I prodotti a cui si riferisce l'infrazione sono i pannelli con display a cristalli liquidi (pannelli LCD) di grandi dimensioni per TV e applicazioni IT (schermi e notebook). I pannelli LCD sono formati da una lastra di vetro inferiore (un transistor a pellicola sottile o thin film transistor, TFT), una lastra di vetro superiore (colour filter formation) ed da uno strato intermedio di cristalli liquidi. Tale insieme, sistemato davanti ad una sorgente luminosa, funge da schermo di un'apparecchiatura elettronica.

III.   PROCEDIMENTO

(5)

In data […] Samsung ha presentato domanda di immunità a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (1). Il […] LG Display ha presentato domanda di immunità/trattamento favorevole.

(6)

Il 7 dicembre 2006, la Commissione ha avviato l'indagine tramite richieste di informazioni inviate a tutte le parti interessate, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2).

(7)

In data […], AU Optronics ha presentato domanda di trattamento favorevole, seguita dall'invio di relativa documentazione.

(8)

La comunicazione degli addebiti è stata pubblicata il 27 maggio 2009. Nei giorni 22 e 23 settembre 2009 si è svolta l’audizione.

(9)

In data […], LG Display ha presentato, a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, domanda di trattamento favorevole (chiedendo la cosiddetta «immunità parziale») relativamente alla sua partecipazione al cartello nel […] 2006.

IV.   FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

(10)

Tra il 5 ottobre 2001 e il 1o febbraio 2006, i destinatari della presente decisione hanno sottoscritto accordi anticoncorrenziali volti a fissare direttamente e indirettamente i prezzi del settore dei pannelli LCD. La fissazione diretta dei prezzi avveniva tramite accordi su aumenti di prezzo, fasce di prezzo e prezzi minimi. La fissazione indiretta dei prezzi avveniva tramite lo scambio regolare e puntuale di informazioni su prezzi, domanda, produzione e capacità relative al passato, al presente e al futuro.

(11)

Tra gli elementi di prova su cui la Commissione basa le proprie conclusioni rientrano i verbali, risalenti all'epoca dei fatti, di circa 60 riunioni mensili a cui hanno partecipato le sei imprese.

V.   MISURE CORRETTIVE

1.   Importo di base dell'ammenda

(12)

Conformemente agli orientamenti sulle ammende del 2006 (3), nel determinare l’importo di base dell’ammenda da imporre, la Commissione parte dal valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l'infrazione si riferisce, realizzate dall'impresa nell'area geografica interessata all'interno del SEE.

(13)

Come base, la Commissione ha utilizzato il valore medio annuo dei pannelli LCD venduti direttamente nel SEE dalle imprese che hanno preso parte al cartello, tenendo conto delle vendite nel SEE tanto agli acquirenti di pannelli LCD quanto agli acquirenti di televisioni, schermi e notebook il cui pannello LCD aveva subito una trasformazione interna ad opera dell'impresa partecipante al cartello.

(14)

Considerata la natura dell'infrazione e la portata geografica del cartello, la percentuale relativa all'importo variabile e all'importo supplementare («tariffa d'ingresso») è stata fissata al 16 %.

(15)

Il cartello è durato per un periodo di 4 anni, 3 mesi e 25 giorni per tutte le imprese, eccezion fatta per Hannstar, per cui la durata è di 4 anni, 3 mesi e 1 giorno. L'importo variabile è stato moltiplicato per 4,25 anni per tutte le parti, ad eccezione di LGD, per la quale, grazie alla «immunità parziale» che è stata parzialmente accettata, il fattore moltiplicatore del fatturato 2006 è stato fissato a 4,16 anni.

2.   Modifiche all'importo di base

(16)

La Commissione non ha riconosciuto fattori aggravanti od attenuanti, ma a Samsung è stato applicato un moltiplicatore dissuasivo di 1,2 ai sensi del punto 30 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende.

3.   Applicazione della soglia del 10 % del fatturato

(17)

L'importo definitivo dell'ammenda inflitta alle singole imprese, calcolato prima dell'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, non superava il 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle imprese destinatarie della decisione.

4.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: immunità dalle ammende e riduzione dell'importo delle ammende

(18)

Samsung è stata la prima impresa a presentare informazioni ed elementi di prova conformi ai requisiti di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. L’ammenda da infliggere a Samsung è stata ridotta del 100 %.

(19)

LG Display ha beneficiato di una riduzione del 50 % e di una «immunità parziale» per il 2006.

(20)

AU Optronics ha beneficiato di una riduzione del 20 %.

(21)

Pur non avendo presentato ufficialmente domanda di trattamento favorevole, Chunghwa Picture Tubes ha beneficiato di una riduzione del 5 % in virtù del valore aggiunto delle informazioni trasmesse.

VI.   DECISIONE

(22)

Le imprese destinatarie della decisione e la durata della loro partecipazione sono le seguenti:

a)

Samsung, dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006;

b)

LGD, dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006;

c)

AUO, dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006;

d)

CMO, dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006;

e)

CPT, dal 5 ottobre 2001 al 1o febbraio 2006;

f)

HannStar, dal 5 ottobre 2001 al 6 gennaio 2006.

(23)

Per le infrazioni descritte sono state inflitte le seguenti ammende:

a)

Samsung Electronics Co. Ltd. e Samsung Electronics Taiwan Co. Ltd. 0 EUR;

b)

LG Display Co., Ltd. e LG Display Taiwan Co., Ltd. 215 000 000 EUR;

c)

AU Optronics Corporation 116 800 000 EUR;

d)

Chimei InnoLux Corporation 300 000 000 EUR;

e)

Chunghwa Picture Tubes, Ltd. 9 025 000 EUR;

f)

HannStar Display Corporation 8 100 000 EUR.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).

(2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).


Agenzia europea per la difesa

7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/10


Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2010

2011/C 295/06

La versione integrale dei conti annuali è reperibile sul seguente sito Internet:

http://www.eda.europa.eu/


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6262 — AGRANA/RWA/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 295/07

1.

In data 30 settembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) No 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese AGRANA (Austria), controllata da AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, e RWA (Austria), appartenente a RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di AGRANA Juice (Austria) e Ybbstaler (Austria) mediante contratto di gestione in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

AGRANA: opera nel settore dello zucchero, dell'amido e della frutta,

RWA: opera nei seguenti settori: prodotti e fattori di produzione agricoli, attrezzature tecniche, energia, materiali da costruzione, servizi per l'edilizia e il giardinaggio,

L'impresa comune: riunisce le attività delle società madri nel settore dei succhi di frutta e opererà sul mercato per la produzione e commercializzazione di concentrati di succhi di frutta, succhi di frutta non concentrati, puree di frutta, aromi di frutta, miscugli di succhi, dolcificanti alla frutta e prodotti collegati.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6262 — AGRANA/RWA/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6266 — J&J/Synthes)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 295/08

1.

In data 27 settembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Johnson & Johnson («J&J», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Synthes, Inc. («Synthes», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

J&J: gruppo di imprese che opera a livello mondiale in tre segmenti commerciali: i) prodotti di consumo, ii) prodotti farmaceutici e iii) dispositivi medici e diagnostica,

Synthes: gruppo di imprese che opera a livello mondiale nella fornitura di dispositivi medici utilizzati per la fissazione, correzione e rigenerazione chirurgica dello scheletro umano e dei suoi tessuti molli.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6266 — J&J/Synthes, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


Rettifiche

7.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/13


Rettifica delle informazioni relative allo Spazio economico europeo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 285 del 29 settembre 2011 )

2011/C 295/09

A pagina 13 e nel sommario, sotto la rubrica «INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO»:

anziché:

«Commissione europea»,

leggi:

«Autorità di vigilanza EFTA».