ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.283.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
27 settembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 283/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6363 — Dalkia Polska/SPEC) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 283/02

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/635/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 956/2011 del Consiglio

2

 

Commissione europea

2011/C 283/03

Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 283/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ( 1 )

5

2011/C 283/05

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26)

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 283/06

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro Persone 2012 del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 283/07

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 283/08

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6363 — Dalkia Polska/SPEC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 283/01

In data 19 settembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6363. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/2


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/635/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 956/2011 del Consiglio

2011/C 283/02

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/635/PESC (1) del Consiglio, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 956/2011 (2) del Consiglio.

Il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) relativa alla Somalia ha adottato, il 12 aprile 2010, l'elenco delle persone e delle entità cui si applicano le disposizioni dei punti 1, 3 e 7 dell'UNSCR 1844 (2008).

Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite, unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/231/PESC e dal regolamento (UE) n. 356/2010.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare una richiesta per ottenere la motivazione dell'inclusione nell'elenco predisposto dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Coordinamento DG K

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, all'indirizzo precedentemente menzionato, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 249 del 27.9.2011.

(2)  GU L 249 del 27.9.2011, pag. 1.


Commissione europea

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 settembre 2011

2011/C 283/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3500

JPY

yen giapponesi

103,05

DKK

corone danesi

7,4427

GBP

sterline inglesi

0,86960

SEK

corone svedesi

9,2475

CHF

franchi svizzeri

1,2206

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8260

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,675

HUF

fiorini ungheresi

289,42

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7096

PLN

zloty polacchi

4,3888

RON

leu rumeni

4,2963

TRY

lire turche

2,5002

AUD

dollari australiani

1,3794

CAD

dollari canadesi

1,3889

HKD

dollari di Hong Kong

10,5276

NZD

dollari neozelandesi

1,7376

SGD

dollari di Singapore

1,7545

KRW

won sudcoreani

1 593,14

ZAR

rand sudafricani

10,8100

CNY

renminbi Yuan cinese

8,6418

HRK

kuna croata

7,4865

IDR

rupia indonesiana

12 269,23

MYR

ringgit malese

4,3004

PHP

peso filippino

58,971

RUB

rublo russo

43,7214

THB

baht thailandese

42,012

BRL

real brasiliano

2,4589

MXN

peso messicano

18,2116

INR

rupia indiana

66,7540


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 283/04

Aiuto n.: SA.32720 (11/XF)

Stato membro: Spagna

Regione/Autorità che concede l’aiuto: La Rioja/Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Titolo del regime di aiuto/Nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Programa estratégico de comercio exterior

Base giuridica: Orden no 2/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concurrencia competitiva (Boletín Oficial de La Rioja número 22, de 16 de febrero de 2011).

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo dell’aiuto ad hoc concesso: 120 000 EUR.

Intensità massima dell’aiuto: fino al 50 %.

Data di applicazione: 17 febbraio 2011.

Durata del regime o dell’aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare: se si tratta di un regime: la data entro la quale può essere concesso l’aiuto: 30 giugno 2014.

Obiettivo dell’aiuto: migliorare la competitività delle piccole e medie imprese (PME) allo scopo di agevolare il loro accesso ai mercati esteri.

Indicare l’articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 20.

Attività interessata: sviluppo di nuovi mercati e campagne di promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

Muro de la Mata, 13-14

26071 Logroño, La Rioja

ESPAÑA

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab^449883

Giustificazione: Le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca fanno parte dei beneficiari del Programa Estratégico de Comercio Exterior (Programma strategico per il commercio estero). Non è stato istituito alcun aiuto specifico per queste imprese, che sono state integrate in un regime di aiuti già esistente (finora registrato con il numero XF 4/09).

Aiuto n.: SA.32722 (11/XF)

Stato membro: Spagna

Regione/Autorità che concede l’aiuto: La Rioja

Titolo del regime di aiuto/Nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Régimen de ayudas para el fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.

Sostituisce il regime registrato con il numero XF 7/09.

Base giuridica: Orden no 1/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura (Boletín Oficial de La Rioja número 22, de 16 de febrero de 2011).

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo dell’aiuto ad hoc concesso: 0,65 milioni di EUR.

Intensità massima dell’aiuto: 40 %.

Data di applicazione: 17 febbraio 2011.

Durata del regime o dell’aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare: se si tratta di un regime: la data entro la quale può essere concesso l’aiuto: 30 giugno 2014.

Obiettivo dell’aiuto: promuovere l’acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Indicare l’articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articoli 11 e 16.

Attività interessata: l’acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

Muro de la Mata, 13-14

26071 Logroño, La Rioja

ESPAÑA

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=26-314122

Giustificazione: Le sovvenzioni di cui al decreto n. 1/2011, dell’11 febbraio 2011, rientrano nel programma operativo per il settore alieutico della Spagna relativo al periodo 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo per la pesca.

È tuttavia previsto che i contributi finanziari della Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja superino gli importi stabiliti nel programma operativo. Per questo motivo si ritiene che sia d’applicazione il disposto dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e, di conseguenza, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.


27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/7


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26)

2011/C 283/05

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Affari interni.

REPUBBLICA CECA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 201 dell'8.7.2011

1.   Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

Povolení k pobytu

[Permesso di soggiorno, sticker uniforme sul documento di viaggio — rilasciato dal 1o maggio 2004 ai cittadini di paesi terzi per soggiorni permanenti o di lunga durata (la pertinente categoria di soggiorno è indicata sullo sticker); a decorrere dal 4 luglio 2011 tali permessi possono essere rilasciati in via temporanea (durante la procedura di proroga dei precedenti permessi di soggiorno di lunga durata) o in casi di emergenza.]

2.   Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente ad un permesso di soggiorno

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie

(Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione europea — rilasciata a cittadini di paesi terzi — familiari di cittadini dell'UE per soggiorni temporanei — libretto blu, rilasciata dal 27 aprile 2006)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

[Carta di soggiorno permanente, libretto verde — rilasciata dal 27 aprile 2006 a cittadini di paesi terzi — familiari di cittadini dell’UE e a cittadini SEE/svizzeri (fino al 21 dicembre 2007)]

Potvrzení o přechodném pobytu na území

(Certificato di soggiorno temporaneo, documento pieghevole — rilasciato dal 27 aprile 2006 a cittadini UE/SEE/svizzeri)

Povolení k pobytu

(Permesso di soggiorno, sticker sul documento di viaggio — rilasciato dal 15 marzo 2003 al 30 aprile 2004 a cittadini di paesi terzi che hanno la residenza permanente)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Permesso di soggiorno, libretto verde — rilasciato dal 1996 al 1o maggio 2004 a cittadini di paesi terzi che risiedono permanentemente, dal 1o maggio 2004 al 27 aprile 2006 per il soggiorno temporaneo o permanente di familiari di cittadini UE e di cittadini SEE/svizzeri e loro familiari)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Permesso di soggiorno, libretto verde — rilasciato a cittadini SEE/svizzeri e a loro familiari dalla data di adesione della Repubblica ceca allo spazio Schengen)

Průkaz povolení k pobytu azylanta

(Permesso di soggiorno per rifugiati, libretto grigio — rilasciato a coloro cui è stato concesso l'asilo; a decorrere dal 4 luglio 2011 questi documenti sono rilasciati solo in casi di emergenza).

Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

(Permesso di soggiorno per persone sotto protezione sussidiaria, libretto giallo - rilasciato a coloro cui è stata concessa la protezione sussidiaria; rilasciati a partire dal 1o settembre 2006; a decorrere dal 4 luglio 2011 questi documenti sono rilasciati solo in casi di emergenza)

Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951

[Documento di viaggio, convenzione del 28 luglio 1951 — rilasciato dal 1o gennaio 1995 (dal 1o settembre 2006 come passaporto elettronico)]

Cizinecký pas

[Passaporto per stranieri — se rilasciato a un apolide (indicato nelle pagine interne con un timbro ufficiale dalla dicitura «Úmluva z 28. září 1954/convenzione del 28 settembre 1954» — rilasciato dal 17 ottobre 2004) (dal 1o settembre 2006 come passaporto elettronico)]

Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie

(Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea, documento cartaceo — rilasciato dal 1o aprile 2006)

Identifikační průkazy vydané Ministerstvem zahraničních věcí:

(Carte d'identità rilasciate dal ministero degli Esteri)

Diplomatické identifikační průkazy s označením

(Carte di identità diplomatica con i codici seguenti)

D – pro členy diplomatického personálu diplomatických misí

(D — per i membri del personale diplomatico delle rappresentanze diplomatiche)

K – pro konzulární úředníky konzulárních úřadů

(K — per i funzionari consolari delle rappresentanze consolari)

MO/D – pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako diplomatičtí zástupci.

(MO/D — per i funzionari di organizzazioni governative internazionali che godono, in forza di trattati internazionali o legislazione nazionale, degli stessi privilegi e immunità del personale diplomatico di rappresentanze diplomatiche)

Identifikační průkazy s označením

(Carte di identità con i codici seguenti)

ATP – pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí

(ATP — per il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche)

KZ – pro konzulární zaměstnance konzulárních úřadů

(KZ — per il personale consolare delle rappresentanze consolari)

MO/ATP – pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako členové administrativního a technického personálu diplomatické mise

(MO/ATP — per i funzionari di organizzazioni governative internazionali che godono, in forza di trattati internazionali o legislazione nazionale, degli stessi privilegi e immunità del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche)

MO – pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají výsad a imunit podle příslušné mezinárodní smlouvy

(MO — per i funzionari di organizzazioni governative internazionali che godono di privilegi e immunità in forza di trattati internazionali)

SP, resp. SP/K – pro členy služebního personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SP o SP/K — per il personale di servizio delle rappresentanze diplomatiche o consolari)

SSO, resp. SSO/K – pro soukromé služebné osoby členů personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu.

(SSO o SSO/K — per il personale di servizio di membri delle rappresentanze diplomatiche o consolari)


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/10


Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2012 del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

2011/C 283/06

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2012 del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per gli inviti e il premio elencati qui di seguito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nell’apposito sito web della Commissione.

Programma specifico «Persone»:

Titolo dell'invito

Codice identificativo dell'invito

La notte dei ricercatori

FP7-PEOPLE-2012-NIGHT

Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 2012 adottato dalla Commissione con decisione C(2011) 5033 del 19 luglio 2011.

Per le informazioni sugli inviti, i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web corrispondente della Commissione.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/11


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

2011/C 283/07

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («paesi interessati»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 30 giugno 2011 da 33 produttori o gruppi di produttori dell'Unione («i richiedenti»), i quali rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione dell'Unione di sacchi e sacchetti di plastica.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % in peso di polietilene, in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («prodotto in esame»), che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 475/2011 (4) del Consiglio.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

La denuncia del persistere delle pratiche di dumping da parte della Thailandia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione europea. Su tale base il margine di dumping calcolato risulta significativo.

Allo scopo di dimostrare il rischio di persistenza del dumping da parte della Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i richiedenti hanno determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato in base al valore normale costruito in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d). Per le società cui, durante l'inchiesta, era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione europea. I margini di dumping così calcolati risultano significativi.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dai richiedenti, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto interessato hanno continuato ad avere, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, compromettendone gravemente la situazione finanziaria e il livello occupazionale.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure implichi o no il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, in applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), i) e nella forma indicata al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione nel periodo dall’1o luglio 2010 al 30 giugno 2011, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (5) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate verso altri paesi terzi dall’1o luglio 2010 al 30 giugno 2011,

descrizione dettagliata delle attività societarie a livello internazionale in relazione al prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (su mercati esteri e/o su quello interno) del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, nonché tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se risulti necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), i) e nella forma di cui al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione nel periodo dall’1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 del prodotto in esame importato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori dell'Unione

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo, consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 7 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà il nome delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Ogni parte interessata che desideri fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni è tenuta a farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a far parte del campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, una conclusione basata sui dati disponibili può risultare meno vantaggiosa per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Thailandia inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità dei paesi interessati.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che queste ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La pertinente richiesta va presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii).

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta era stata scelta la Malaysia come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende scegliere nuovamente la Malaysia a tal fine. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Nel caso venga confermato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. A tal fine la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi specifici della loro richiesta, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), iii). Si noti che le informazioni comunicate in applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società selezionate per far parte di un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Salvo laddove altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta della Malaysia che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene presa in considerazione quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (8) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Detto riassunto deve risultare sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate comunicate da una parte interessata che non presenti un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono pertanto tenute a presentare ogni comunicazione e richiesta in formato elettronico (le informazioni non riservate andranno trasmesse via e-mail, quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome o ragione sociale, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni atto di procura o certificato firmato che eventualmente corredi le risposte al questionario andrà però, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, trasmesso in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all'indirizzo riportato più avanti. In ossequio all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la parte interessata che non possa trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico deve informarne immediatamente la Commissione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Indirizzo di contatto:

 

Per questioni relative al dumping:

Indirizzo e-mail: trade-psb-dumping@ec.europa.eu

 

Per questioni relative al pregiudizio:

Indirizzo e-mail: trade-psb-injury@ec.europa.eu

8.   Omessa collaborazione

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, qualora una qualsiasi parte interessata rifiuti l'accesso alle necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente l'inchiesta, è possibile elaborare conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, in forza dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà risultare meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, offrendo all'occorrenza a queste ultime una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  GU C 22 del 22.1.2011, pag. 8.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(4)  GU L 131 del 18.5.2011, pag. 10.

(5)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bułgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(6)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(7)  Cfr. nota 6.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione europea

27.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/16


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 283/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

«BERENJENA DE ALMAGRO»

N. CE: ES-PGI-0105-0011-23.09.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Image

Prova dell'origine

Metodo di ottenimento

Image

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Image

Altro (struttura di controllo)

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa.

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati.

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche:

3.1.   Descrizione del prodotto:

È stata estesa la definizione della materia prima, che in precedenza era definita fino alla specie ed ora lo è fino alla varietà, per cui potranno beneficiare dell'IGP «Berenjena de Almagro» solo i frutti ottenuti esclusivamente dalla specie «Solanum Melongena» var. «Dealmagro», una nuova varietà riconosciuta come varietà autoctona della zona geografica di produzione.

Questa nuova varietà è stata iscritta nel Registro delle varietà commerciali tenuto dal Ministero dell'ambiente, delle aree rurali e marine con il numero 20060251 e con il nome «Dealmagro» per analogia con il nome della zona tradizionale di produzione e con il nome comune locale che designa questa particolare melanzana. Si possono ottenere informazioni su questa varietà presso l'Ufficio spagnolo delle varietà vegetali.

Integrando questa varietà autoctona unica nella descrizione del prodotto, si è inteso definire e caratterizzare meglio il prodotto dell'IGP «Berenjena de Almagro», insistendo sulla sua singolarità.

Le caratteristiche della composizione chimica, nonché le proprietà peculiari della varietà «Dealmagro», sono state adattate secondo le nuove tecniche analitiche.

3.2.   Zona geografica:

La zona interessata: la varietà autoctona «Dealmagro», per il suo adattamento a questa zona geografica e per la domanda esistente di prodotti dell'IGP «Berenjena de Almagro», è stata estesa ad un altro comune originariamente non compreso nella zona di produzione dell'IGP.

Uno dei comuni in cui dall'antichità fino ad oggi si coltiva questa varietà autoctona di melanzana è Viso del Marqués, facente parte del distretto (comarca) di Campo de Calatrava. Il territorio comunale di Viso del Marqués confina a nord con quello di Granátula de Calatrava e ad ovest con Calzada de Calatrava, due comuni ricompresi nella zona di produzione dell'IGP «Berenjena de Almagro».

Secondo lo studio presentato, tra Viso del Marqués e la zona di produzione dell'IGP «Berenjena de Almagro» esistono i seguenti legami:

legame storico: a Viso del Marqués si coltivano melanzane sin dall'antichità, al pari di altri ortaggi,

legame naturale: la principale varietà di melanzana coltivata è la varietà autoctona «Dealmagro»,

legame orografico: il territorio del comune presenta, nella sua parte settentrionale, rilievi ondulati intorno ai 650 m, simili a quelli della zona geografica di produzione,

legame idrografico: il territorio del comune è attraversato da due versanti idrografici, la conca del Guadiana e la conca del Guadalquivir, le cui risorse idriche vengono sfruttate per l'irrigazione, analogamente a quanto avviene nella zona di produzione,

legame climatico: clima mediterraneo continentale, caratterizzato da inverni freddi ed estati calde con punte fino ai 40 °C, piovosità annua variante tra 400 e 600 mm con periodi di pioggia concentrati prevalentemente in primavera e inverno, mentre la stagione estiva è lunga e secca.

Per tutti questi motivi si ritiene che il comune di Viso del Marqués debba includersi nella zona interessata dall'IGP «Berenjena de Almagro».

3.3.   Prova dell'origine:

In questa rubrica è stata aggiunta la verifica del requisito che la varietà coltivata sia la varietà autoctona «Dealmagro», la quale è stata iscritta nel Registro ufficiale delle varietà commerciali tenuto dal Ministero dell'ambiente, delle aree rurali e marine.

3.4.   Struttura di controllo:

In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, l'autorità competente della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha ha delegato la verifica del rispetto del disciplinare delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni d'origine protette a uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; di conseguenza, si chiede che venga riconosciuto come organismo di controllo dell'IGP «Berenjena de Almagro» l'organismo di certificazione «Servicios de Inspección y Certificación, S.L. (SIC)», il quale risponde ai requisiti stabiliti dalla norma UNE-EN 45011 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è inoltre un organismo di controllo accreditato dalla Comunità autonoma di Castilla-La Mancha.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«BERENJENA DE ALMAGRO»

N. CE: ES-PGI-0105-0011-23.09.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Berenjena de Almagro»

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La «Berenjena de Almagro» (melanzana di Almagro) è il frutto della specie «Solanum Melongena» var. «Dealmagro» sano, pulito e intero, sottoposto a un procedimento tradizionale di conservazione comprendente cottura, condimento, fermentazione e successivo confezionamento.

Il procedimento di lavorazione della conserva inizia in primo luogo con la cottura delle melanzane per 5-20 minuti; le melanzane cotte vengono quindi lasciate fermentare, con l'aggiunta di condimenti, in appositi recipienti per un periodo compreso tra 4 e 15 giorni.

Il condimento consiste in aceto, olio vegetale, sale, cumino, aglio, peperoncino e acqua.

Il prodotto confezionato è commercializzato nelle quattro forme seguenti: melanzane condite, ripiene al peperoncino naturale o con pasta di peperoncino, cuori di melanzana e infine melanzane tagliate a pezzi.

Una volta fermentate, le melanzane vengono confezionate nello stesso luogo di produzione.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Melanzane ottenute dalla varietà autoctona, specie «Solanum Melongena» var. «Dealmagro». Il frutto è una bacca carnosa di forma variabile (tonda, allungata, piriforme) e di colore verde, violaceo, viola, scuro marezzato, ecc., ricoperta per la maggior parte dal calice di colore verde pallido volgente al violaceo nella parte scoperta.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La produzione delle melanzane, la lavorazione e il confezionamento devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

La lavorazione è caratterizzata da cottura seguita immediatamente da fermentazione: alla melanzana ancora calda viene aggiunto il condimento, il quale, grazie alla combinazione delle proprietà del prodotto e delle condizioni ambientali circostanti, catalizza una fermentazione lattica naturale e spontanea che trasforma la melanzana appena cotta in un prodotto dal colore, sapore e consistenza tipici, noto come «Berenjena de Almagro».

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Lavorazione e confezionamento avvengono nello stesso luogo. Una volta terminato il processo di fermentazione, che dura dai 4 ai 15 giorni, le melanzane devono essere confezionate nello stesso luogo in cui sono state trasformate, al fine di preservare il sapore tipico della «Berenjena de Almagro». Esse vengono inscatolate in lattine, barattoli di vetro o qualunque altro imballaggio alimentare.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Le etichette commerciali recano obbligatoriamente la seguente dicitura: Indicazione geografica protetta «Berenjena de Almagro».

Il prodotto sarà immesso al consumo provvisto di controetichette numerate rilasciate dal Consiglio Regolatore, non riutilizzabili, che verranno apposte nello stabilimento di trasformazione accreditato.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica di produzione, lavorazione e confezionamento coincide con il territorio dei seguenti comuni:

Aldea del rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Valenzuela de Calatrava e Viso del Marqués, tutti situati nella provincia di Ciudad Real.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Suoli calcareo-argillosi di tipo Alfisol e Aridisol, con un orizzonte illuviale e di disintegrazione in situ, di colore rossiccio chiaro e a basso tenore di materia organica, e un altro orizzonte inferiore di accumulo di carbonati di calcio, spesso cementato.

La zona presenta un clima di tipo continentale, con ampie escursioni e punte estreme, inverni particolarmente rigidi ed estati molto calde, con temperature fino a 40 °C.

Le precipitazioni raggiungono in media 430 mm l'anno, concentrate per il 26 % in autunno, il 32 % in inverno e il 30 % in primavera, mentre l'estate è lunga e secca.

La melanzana viene coltivata da tempo immemorabile e si è andata adattando alla specificità della zona geografica, anche grazie alla selezione genetica operata dagli agricoltori che ne riproducono le sementi, fino a dare luogo a una varietà autoctona della zona, registrata con il nome «Dealmagro».

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Berenjena de Almagro» è un prodotto unico, sia dal punto di vista della varietà vegetale, sia da quello del sistema di lavorazione.

La varietà vegetale è la varietà autoctona della zona di produzione «Dealmagro».

Si tratta di una varietà locale/endemica, selezionata geneticamente nel corso degli anni dagli agricoltori della zona geografica di produzione. La selezione genetica è stata operata in funzione dell'adattamento alle condizioni pedoclimatiche della zona (produzione/resa della coltura) e delle caratteristiche organolettiche richieste nel corso degli anni dai consumatori di questo prodotto. Il prodotto finale che ne risulta è UNICO al mondo, trattandosi di una varietà coltivata e trasformata unicamente ed esclusivamente in questa zona.

Il frutto è una bacca carnosa di forma variabile e di colore verde, violaceo, viola, scuro marezzato, ecc., ricoperta per la maggior parte dal calice di colore verde pallido volgente al violaceo nella parte scoperta.

Il particolare sistema di lavorazione consiste nella cottura delle melanzane per 5-20 minuti, seguita immediatamente da fermentazione in appositi recipienti, con aggiunta di condimenti (aceto, olio vegetale, sale, cumino, aglio, peperoncino e acqua), per un periodo compreso tra 4 e 15 giorni, al termine del quale il prodotto viene confezionato.

La «Berenjena de Almagro» presenta la seguente composizione chimica:

Kcal × (100 g): < 32,

Grassi vegetali: < 1,5 %,

pH < 4,5,

Acido acetico: < 15 g/kg,

Sodio (%) < 0,6.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La varietà di melanzana «Dealmagro» appartiene alla sottospecie Sculentum (Solarum Melongena), di cui esiste anche un gruppo di varietà Depressum piccole o nane. Si tratta di una varietà autoctona, endemica, perfettamente adattata all'ambiente geografico della zona di produzione.

È una varietà particolarmente richiesta e apprezzata dai consumatori, in quanto si presta al peculiare metodo di lavorazione utilizzato da secoli nella zona, secondo ricette tradizionali che prevedono i tempi di cottura e di fermentazione in condimento, tanto da indurre gli agricoltori a selezionare la varietà «Dealmagro» al fine di ottenere proprio quel prodotto trasformato, unico al mondo, noto come «Berenjena de Almagro».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/10/20/pdf/2010_17414.pdf&tipo=rutaDocm


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.