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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.258.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2011/C 258/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 258/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6196 — Lenovo/Medion) ( 1 ) |
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2011/C 258/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2011/C 258/04 |
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Commissione europea |
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2011/C 258/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2011/C 258/06 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2011/C 258/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
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2.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 agosto 2011
al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de Portugal
(BCE/2011/11)
2011/C 258/01
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 27.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea. |
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(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni del Banco de Portugal si è concluso al termine dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2010. Risulta pertanto necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2011. |
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(3) |
Il Banco de Portugal ha selezionato PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. quale proprio revisore indipendente esterno per gli esercizi finanziari compresi tra il 2011 e il 2016. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda che PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. sia nominato revisore esterno del Banco de Portugal per gli esercizi finanziari compresi tra il 2011 e il 2016.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2011
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
2.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6196 — Lenovo/Medion)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 258/02
In data 26 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6196. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 258/03
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Data di adozione della decisione |
13.7.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.30596 (N 101/10) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Dresden, Sachsen |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Globalfoundries Gruppe (Fab Booster Investment und Fab 1 Annex), Dresden |
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Base giuridica |
„Investitionszulagengesetz 2007“ (XR 7/07); „Investitionszulagengesetz 2010“ (X 167/08); „36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (XR 31/07) |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, sgravio d'imposta |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 211 Mio EUR |
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Intensità |
11 % |
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Durata |
31.12.2010-31.12.2013 |
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Settore economico |
Informatica e attività connesse |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
13.7.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.31690 (N 438/10) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Sachsen-Anhalt |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
IB Sachsen-Anhalt/Darlehensprogramm „Sachsen-Anhalt WACHSTUM“ für bestehende Unternehmen |
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Base giuridica |
Haushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Verwaltungsvorschriften |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Abbuono di interessi |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 40 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
1.2.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32092 (N 339/10) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Sachsen |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Nachrangdarlehen für KMU mit Rating |
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Base giuridica |
Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung; Operationelles Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Freistaat Sachsen für die EU-Strukturfondsperiode 2007-2013; Gesetze zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank — Förderbank; Gesetze zur Errichtung von Fonds zur Förderung im Freistaat Sachsen; Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, PMI |
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Forma dell'aiuto |
Abbuono di interessi |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 100 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
20.5.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32203 (11/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Breitband Egenhofen |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
1.1.2011-31.12.2011 |
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Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
2.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/6 |
Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione (1) dei Rom (2) fino al 2020
Conclusioni del Consiglio
2011/C 258/04
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
RICORDANDO:
|
1. |
che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e in particolare dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
|
2. |
che la lotta all'esclusione sociale, alle discriminazioni e alle ineguaglianze è un esplicito impegno dell'Unione europea, sancito tra l'altro dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, nonché dagli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
3. |
che l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce al Consiglio precise competenze a prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; il Consiglio ha esercitato tali competenze adottando la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; |
|
4. |
le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del dicembre 2007 (3) e del giugno 2008 (4); le conclusioni del Consiglio sull'inclusione dei Rom del dicembre 2008 (5), le conclusioni del Consiglio sull'inclusione dei Rom e i principi di base comuni sull'inclusione dei Rom ad esse allegati del giugno 2009 (6), le conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'inclusione dei Rom del giugno 2010 (7), le conclusioni del Consiglio europeo che adottano la strategia Europa 2020 del giugno 2010 (8) e le conclusioni del Consiglio sulla quinta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale del febbraio 2011 (9); |
|
5. |
le risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea del giugno 2006, sulla situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'UE (marzo 2009), sulla situazione dei Rom in Europa del settembre 2010 e sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom del marzo 2011; |
|
6. |
la comunicazione della Commissione sull'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa (10) e il relativo documento di lavoro «I Rom in Europa: relazione sull'attuazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione europea per l'integrazione dei Rom» (11); |
|
7. |
i vertici europei sui Rom svoltisi a Bruxelles, il 16 settembre 2008, e a Cordoba, l'8 aprile 2010; |
|
8. |
il parere del Comitato delle regioni sull'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa, del dicembre 2010; |
|
9. |
il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate (12); |
SOTTOLINEA CHE:
|
10. |
nonostante gli sforzi profusi a livello nazionale, europeo ed internazionale per far progredire la loro inclusione, molti Rom sono tuttora confrontati a un'estrema povertà, a una grave esclusione sociale, ad ostacoli all'esercizio dei diritti fondamentali e a discriminazioni, che spesso comportano un accesso limitato ad un'istruzione, a posti di lavoro e a servizi di qualità, livelli di reddito bassi, condizioni abitative non conformi, condizioni sanitarie precarie e aspettativa di vita più breve. Questa situazione non riguarda solo i Rom ma ha anche un costo economico per la società nel suo insieme, tra l'altro per lo spreco di capitale umano e la perdita di produttività; |
|
11. |
l'entità e la situazione socioeconomica della popolazione Rom sono diverse in ciascuno Stato membro; pertanto le impostazioni nazionali a favore dell'inclusione dei Rom dovrebbero essere adeguate alle circostanze e alle esigenze specifiche sul terreno, in particolare adottando o portando avanti politiche che affrontano i gruppi emarginati e svantaggiati, quali i Rom, in un contesto più ampio; |
|
12. |
sono fondamentali il coinvolgimento e la partecipazione attivi degli stessi Rom per migliorare le loro condizioni di vita e far progredire la loro inclusione; |
|
13. |
la protezione dei diritti fondamentali, segnatamente con la lotta alla discriminazione e alla segregazione, conformemente alla normativa vigente dell'UE e agli impegni internazionali degli Stati membri, è essenziale per migliorare la situazione delle comunità emarginate, compresi i Rom; |
|
14. |
migliorare la situazione dei Rom non è solo un'urgente priorità sociale, ma può anche rafforzare la crescita economica a lungo termine; politiche di inclusione efficaci contribuiranno agli sforzi degli Stati membri per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto gli obiettivi principali nel campo dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale; |
|
15. |
gli Stati membri hanno competenza primaria a definire e attuare politiche intese a portare avanti l'inclusione socioeconomica dei Rom e l'azione intrapresa a livello UE dovrebbe tener conto delle diverse situazioni nazionali e rispettare il principio di sussidiarietà. Portare avanti l'inclusione dei Rom è altresì una preoccupazione comune ed è nell'interesse degli Stati membri e dell'UE e la cooperazione a livello di UE produce un notevole valore aggiunto, migliorando la competitività, la produttività e la crescita economica nonché la coesione sociale; |
|
16. |
per concepire le politiche di inclusione dei Rom in settori chiave quali istruzione, occupazione, alloggi e assistenza sanitaria occorre, se del caso, tener conto in primo luogo degli aspetti socioeconomici e territoriali, secondo il principio di base comune «approccio mirato, esplicito ma non esclusivo» (13) e la prospettiva dei diritti umani. Possono altresì essere adottate misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una origine etnica; |
|
17. |
occorre prestare un'attenzione particolare alle esigenze e alle difficoltà delle donne e delle ragazze rom, che rischiano una discriminazione multipla, e integrare una prospettiva di genere in tutte le politiche e le azioni volte a promuovere l'inclusione dei Rom; |
|
18. |
c'è un'urgente necessità di bloccare la trasmissione intergenerazionale di povertà ed esclusione sociale; in questa prospettiva, è necessario migliorare la situazione dei bambini rom dalla più tenera età, per far sì che possano sviluppare appieno le loro potenzialità. Istruzione e formazione, con particolare attenzione per la prospettiva di genere, nonché una stretta cooperazione con le famiglie hanno un ruolo determinante da svolgere al riguardo; |
ACCOGLIE CON FAVORE:
|
19. |
la comunicazione della Commissione su un quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (14), che invita gli Stati membri ad adottare o sviluppare ulteriormente un'impostazione globale per l'integrazione dei Rom e li incoraggia a fissare obiettivi realizzabili su scala nazionale in materia di istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggi, nonché a istituire un meccanismo di monitoraggio e a rendere i finanziamenti UE esistenti più accessibili per i progetti di inclusione dei Rom, secondo l'entità e la situazione socioeconomica della popolazione Rom che vive nei loro territori e tenendo conto delle diverse situazioni nazionali; |
INVITA GLI STATI MEMBRI A:
|
20. |
migliorare la situazione socioeconomica dei Rom mediante un approccio di integrazione in materia di istruzione, occupazione, alloggi e assistenza sanitaria, tenendo conto, se del caso, dei principi di base comuni sull’inclusione dei Rom, come pure assicurando parità di accesso a servizi di qualità, e applicare un approccio integrato a tali politiche nonché utilizzare in modo ottimale fondi e risorse disponibili; |
|
21. |
stabilire o continuare a perseguire i loro obiettivi, conformemente alle politiche nazionali, in materia di istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggi al fine di colmare i divari tra comunità Rom emarginate e popolazione generale. Si dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di garantire parità di accesso in pratica. Gli obiettivi potrebbero incentrarsi sui settori prioritari seguenti, prestando particolare attenzione alla dimensione di genere:
|
|
22. |
mettere a punto, aggiornare o sviluppare, entro la fine del 2011, le rispettive strategie nazionali di inclusione dei Rom o insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle loro politiche più generali di inclusione sociale, per il miglioramento della situazione dei Rom, tenendo conto della loro situazione specifica, e considerare l'esigenza di promuovere l'inclusione socioeconomica dei Rom allorché gli Stati membri elaborano, attuano e controllano i programmi nazionali di riforma nell'ambito della strategia Europa 2020; |
|
23. |
monitorare e valutare adeguatamente l'impatto delle strategie di inclusione dei Rom o degli insiemi integrati di misure di cui al punto 22; |
|
24. |
assicurare, se del caso, che i finanziamenti disponibili dell'UE siano utilizzati conformemente alle politiche nazionali, regionali e locali di inclusione dei Rom; |
|
25. |
individuare e attuare le misure necessarie volte a migliorare l'accesso ai fondi dell'UE per l'inclusione socioeconomica dei Rom e assicurarne l'uso efficace, compresi ad esempio la modifica dei programmi operativi, un maggiore ricorso all'assistenza tecnica e il miglioramento della prevedibilità dei finanziamenti aumentando la durata dei progetti e massimizzando l'utilizzo dei fondi; |
|
26. |
promuovere la desegregazione in tutti i settori d'intervento ed evitare di riprodurre la segregazione, in modo da superare tale problema a lungo termine; |
|
27. |
designare un punto di contatto nazionale o fare uso di un organo esistente per assicurare un efficace monitoraggio delle strategie di inclusione dei Rom o degli insiemi integrati di misure di cui al punto 22, nonché favorire lo scambio di buone prassi e i dibattiti riguardo ad impostazioni fondate su dati comprovati nel settore delle politiche di inclusione dei Rom; |
|
28. |
promuovere il coinvolgimento attivo della società civile dei Rom e di tutti gli altri soggetti interessati, anche ai livelli regionale e locale, nelle politiche volte a favorire l'inclusione dei Rom; |
INVITA LA COMMISSIONE A:
|
29. |
continuare i lavori della task force per i Rom, in modo da integrare l'inclusione dei Rom nelle politiche dell'UE e valutare il ruolo dei finanziamenti dell'UE negli sforzi di promozione dell'inclusione dei Rom nell'UE, nonché nel contesto della politica di allargamento, favorendo in tal modo anche lo scambio di migliori prassi e contribuendo alle discussioni sul futuro degli strumenti finanziari dell'UE e sul loro uso più efficace; |
|
30. |
proseguire il monitoraggio rigoroso dell'attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che è uno strumento efficace per combattere la discriminazione fondata sull'origine tecnica; |
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31. |
valutare adeguatamente il successo delle politiche di inclusione dei Rom condotte dagli Stati membri, conformemente alle rispettive impostazioni e nell'ambito dei meccanismi di coordinamento esistenti quali il metodo di coordinamento aperto; |
INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, in stretta collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, a:
|
32. |
considerare l'integrazione della lotta alla segregazione e alla povertà estrema, nonché la promozione delle pari opportunità per le comunità emarginate, inclusi i Rom, in tutti i pertinenti settori di intervento, compreso il contesto dei finanziamenti dell'UE, e sulla base di criteri precisi e verificabili; |
|
33. |
assicurare che, in futuro, i diversi finanziamenti dell'UE disponibili agiscano insieme in modo più integrato e flessibile, fornendo un quadro idoneo in cui collocare azioni integrate a lungo termine per la promozione dell'inclusione dei Rom; |
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34. |
migliorare l'attuazione e rafforzare l'efficacia dei finanziamenti dell'UE utilizzati a favore dei gruppi emarginati e svantaggiati, inclusi i Rom, in particolare mediante la valutazione dei risultati; |
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35. |
se del caso, individuare i principali fattori socioeconomici che caratterizzano la concentrazione territoriale dei gruppi emarginati e svantaggiati, inclusi i Rom, al fine di localizzare tali aree ed avvalersi di pertinenti politiche volte a migliorare la situazione; |
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36. |
potenziare la cooperazione tra i diversi soggetti interessati al fine di agevolare lo scambio di migliori prassi e l'apprendimento reciproco in ordine a politiche basate su dati comprovati e metodi efficaci, in particolare estendendo e migliorando le reti e le iniziative esistenti quali la rete europea dei Rom ed eventi ad alto livello organizzati dalla Commissione; |
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37. |
rafforzare il ruolo della piattaforma europea per l'inclusione dei Rom, intensificando in tal modo lo scambio di buone prassi e i dibattiti sulle politiche nazionali tra gli Stati membri nonché la cooperazione con la società civile; rafforzare il ruolo della Commissione nel preparare e far funzionare la piattaforma e nel garantirne la continuità; far sì che i suoi risultati siano integrati negli sviluppi delle politiche a livello sia nazionale sia dell'UE; |
|
38. |
attingere dall'esperienza di organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa (16) e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché di iniziative internazionali quali il Decennio per l'inclusione dei Rom 2005-2015; |
|
39. |
promuovere l'inclusione socioeconomica dei Rom garantendone i diritti giuridici, in particolare quelli dei Rom vittime della tratta di esseri umani, intensificando la lotta contro quest'ultima con il pieno ricorso agli strumenti disponibili a livello dell'UE, inclusa la direttiva 2011/36/UE (17) di recente adottata; |
|
40. |
promuovere mutamenti positivi degli atteggiamenti nei confronti dei Rom migliorando la consapevolezza pubblica della cultura e dell'identità dei Rom e combattendo gli stereotipi, la xenofobia e il razzismo; |
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41. |
incoraggiare la responsabilizzazione, il coinvolgimento attivo e la necessaria partecipazione degli stessi Rom a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche, del processo decisionale e dell'attuazione delle misure, anche mediante un'azione di sensibilizzazione circa i loro diritti e doveri, nonché consolidare la capacità delle ONG rom e incentivare una migliore partecipazione della società civile e di tutti gli altri soggetti interessati. |
(1) Il termine «Rom» è usato conformemente alla definizione contenuta nella comunicazione della Commissione (doc. 8727/11, nota 1).
(2) Ai fini delle presenti conclusioni, i termini «integrazione» e «inclusione» si riferiscono entrambi alle misure intese a migliorare la situazione dei Rom che vivono nei territori degli Stati membri.
(3) Doc. 16616/1/07 REV 1.
(4) Doc. 11018/1/08 REV 1.
(5) Doc. 15976/1/08 REV 1.
(6) Doc. 10394/09 + COR 1.
(7) Doc. 10058/10 + COR 1.
(8) Doc. EUCO 13/1/10 REV 1.
(9) Doc. 6738/11.
(10) Doc. 8439/10.
(11) Doc. 8439/10 ADD 1.
(12) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.
(13) Principio di base comune n. 2.
(14) Doc. 8727/11.
(15) Cfr. nota 12.
(16) Vedasi in particolare la dichiarazione di Strasburgo sui Rom: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1691607&Site=CM
(17) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
Commissione europea
|
2.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/10 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
1,50 % al 1o settembre 2011
Tassi di cambio dell'euro (2)
1o settembre 2011
2011/C 258/05
1 euro =
|
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4285 |
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JPY |
yen giapponesi |
110,08 |
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DKK |
corone danesi |
7,4500 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,88120 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,0960 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1417 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,6850 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,154 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
273,11 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7093 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1442 |
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RON |
leu rumeni |
4,2330 |
|
TRY |
lire turche |
2,4584 |
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AUD |
dollari australiani |
1,3349 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3954 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
11,1209 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6793 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7208 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 519,31 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
10,0219 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,1138 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4845 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 160,70 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,2384 |
|
PHP |
peso filippino |
60,503 |
|
RUB |
rublo russo |
41,4130 |
|
THB |
baht thailandese |
42,826 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,2895 |
|
MXN |
peso messicano |
17,6351 |
|
INR |
rupia indiana |
65,8360 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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2.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/11 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2011/C 258/06
1. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori dell’Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza (3) |
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Determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato |
Thailandia |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio (GU L 246 del 18.9.2009, pag. 1) |
21.6.2012 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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2.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/12 |
Avviso destinato a Mati ur-Rehman, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 876/2011 della Commissione
2011/C 258/07
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1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è “associata/o a” Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:
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2. |
Il 22 agosto 2011 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Mati ur-Rehman all'elenco corrispondente. Mati ur-Rehman può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml. |
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3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 876/2011 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Mati ur-Rehman all'elenco dell'allegato I del regolamento (“allegato I”). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:
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4. |
L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 876/2011 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 876/2011 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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6. |
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 227 del 2.9.2011, pag. 11.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(4) L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
(5) L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).