ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.258.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 258

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
2 settembre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2011/C 258/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de Portugal (BCE/2011/11)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 258/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6196 — Lenovo/Medion) ( 1 )

2

2011/C 258/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 258/04

Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 — Conclusioni del Consiglio

6

 

Commissione europea

2011/C 258/05

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 1,50 % al 1o settembre 2011 — Tassi di cambio dell'euro

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 258/06

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 258/07

Avviso destinato a Mati ur-Rehman, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 876/2011 della Commissione

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 agosto 2011

al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de Portugal

(BCE/2011/11)

2011/C 258/01

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni del Banco de Portugal si è concluso al termine dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2010. Risulta pertanto necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2011.

(3)

Il Banco de Portugal ha selezionato PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. quale proprio revisore indipendente esterno per gli esercizi finanziari compresi tra il 2011 e il 2016.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. sia nominato revisore esterno del Banco de Portugal per gli esercizi finanziari compresi tra il 2011 e il 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2011

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6196 — Lenovo/Medion)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 258/02

In data 26 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6196. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 258/03

Data di adozione della decisione

13.7.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.30596 (N 101/10)

Stato membro

Germania

Regione

Dresden, Sachsen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Globalfoundries Gruppe (Fab Booster Investment und Fab 1 Annex), Dresden

Base giuridica

„Investitionszulagengesetz 2007“ (XR 7/07); „Investitionszulagengesetz 2010“ (X 167/08); „36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (XR 31/07)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, sgravio d'imposta

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 211 Mio EUR

Intensità

11 %

Durata

31.12.2010-31.12.2013

Settore economico

Informatica e attività connesse

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sächsisches Staatministerium für Wirtschafft und Arbeit

Wilhelm-Buck Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

13.7.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31690 (N 438/10)

Stato membro

Germania

Regione

Sachsen-Anhalt

Titolo (e/o nome del beneficiario)

IB Sachsen-Anhalt/Darlehensprogramm „Sachsen-Anhalt WACHSTUM“ für bestehende Unternehmen

Base giuridica

Haushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Verwaltungsvorschriften

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Abbuono di interessi

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 40 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Domplatz 12

39104 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

1.2.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32092 (N 339/10)

Stato membro

Germania

Regione

Sachsen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Nachrangdarlehen für KMU mit Rating

Base giuridica

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung; Operationelles Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Freistaat Sachsen für die EU-Strukturfondsperiode 2007-2013; Gesetze zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank — Förderbank; Gesetze zur Errichtung von Fonds zur Förderung im Freistaat Sachsen; Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale, PMI

Forma dell'aiuto

Abbuono di interessi

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 100 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sächsisches Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

20.5.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32203 (11/N)

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Breitband Egenhofen

Base giuridica

1.

Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern;

2.

Artikel 23, 44 der Bayerischen Haushaltsordnung;

3.

Bayerische Gemeindeordnung (Art. 61ff.)

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 623,238 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 623,238 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

1.1.2011-31.12.2011

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regierung von Oberbayern

Maximilianstraße 39

80538 München

DEUTSCHLAND

Gemeinde Egenhofen

Unterschweinbach

Hauptstr. 37

82281 Egenhofen

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/6


Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione (1) dei Rom (2) fino al 2020

Conclusioni del Consiglio

2011/C 258/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

1.

che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e in particolare dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2.

che la lotta all'esclusione sociale, alle discriminazioni e alle ineguaglianze è un esplicito impegno dell'Unione europea, sancito tra l'altro dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, nonché dagli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

che l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce al Consiglio precise competenze a prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; il Consiglio ha esercitato tali competenze adottando la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

4.

le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del dicembre 2007 (3) e del giugno 2008 (4); le conclusioni del Consiglio sull'inclusione dei Rom del dicembre 2008 (5), le conclusioni del Consiglio sull'inclusione dei Rom e i principi di base comuni sull'inclusione dei Rom ad esse allegati del giugno 2009 (6), le conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'inclusione dei Rom del giugno 2010 (7), le conclusioni del Consiglio europeo che adottano la strategia Europa 2020 del giugno 2010 (8) e le conclusioni del Consiglio sulla quinta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale del febbraio 2011 (9);

5.

le risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea del giugno 2006, sulla situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'UE (marzo 2009), sulla situazione dei Rom in Europa del settembre 2010 e sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom del marzo 2011;

6.

la comunicazione della Commissione sull'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa (10) e il relativo documento di lavoro «I Rom in Europa: relazione sull'attuazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione europea per l'integrazione dei Rom» (11);

7.

i vertici europei sui Rom svoltisi a Bruxelles, il 16 settembre 2008, e a Cordoba, l'8 aprile 2010;

8.

il parere del Comitato delle regioni sull'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa, del dicembre 2010;

9.

il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate (12);

SOTTOLINEA CHE:

10.

nonostante gli sforzi profusi a livello nazionale, europeo ed internazionale per far progredire la loro inclusione, molti Rom sono tuttora confrontati a un'estrema povertà, a una grave esclusione sociale, ad ostacoli all'esercizio dei diritti fondamentali e a discriminazioni, che spesso comportano un accesso limitato ad un'istruzione, a posti di lavoro e a servizi di qualità, livelli di reddito bassi, condizioni abitative non conformi, condizioni sanitarie precarie e aspettativa di vita più breve. Questa situazione non riguarda solo i Rom ma ha anche un costo economico per la società nel suo insieme, tra l'altro per lo spreco di capitale umano e la perdita di produttività;

11.

l'entità e la situazione socioeconomica della popolazione Rom sono diverse in ciascuno Stato membro; pertanto le impostazioni nazionali a favore dell'inclusione dei Rom dovrebbero essere adeguate alle circostanze e alle esigenze specifiche sul terreno, in particolare adottando o portando avanti politiche che affrontano i gruppi emarginati e svantaggiati, quali i Rom, in un contesto più ampio;

12.

sono fondamentali il coinvolgimento e la partecipazione attivi degli stessi Rom per migliorare le loro condizioni di vita e far progredire la loro inclusione;

13.

la protezione dei diritti fondamentali, segnatamente con la lotta alla discriminazione e alla segregazione, conformemente alla normativa vigente dell'UE e agli impegni internazionali degli Stati membri, è essenziale per migliorare la situazione delle comunità emarginate, compresi i Rom;

14.

migliorare la situazione dei Rom non è solo un'urgente priorità sociale, ma può anche rafforzare la crescita economica a lungo termine; politiche di inclusione efficaci contribuiranno agli sforzi degli Stati membri per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto gli obiettivi principali nel campo dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale;

15.

gli Stati membri hanno competenza primaria a definire e attuare politiche intese a portare avanti l'inclusione socioeconomica dei Rom e l'azione intrapresa a livello UE dovrebbe tener conto delle diverse situazioni nazionali e rispettare il principio di sussidiarietà. Portare avanti l'inclusione dei Rom è altresì una preoccupazione comune ed è nell'interesse degli Stati membri e dell'UE e la cooperazione a livello di UE produce un notevole valore aggiunto, migliorando la competitività, la produttività e la crescita economica nonché la coesione sociale;

16.

per concepire le politiche di inclusione dei Rom in settori chiave quali istruzione, occupazione, alloggi e assistenza sanitaria occorre, se del caso, tener conto in primo luogo degli aspetti socioeconomici e territoriali, secondo il principio di base comune «approccio mirato, esplicito ma non esclusivo» (13) e la prospettiva dei diritti umani. Possono altresì essere adottate misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una origine etnica;

17.

occorre prestare un'attenzione particolare alle esigenze e alle difficoltà delle donne e delle ragazze rom, che rischiano una discriminazione multipla, e integrare una prospettiva di genere in tutte le politiche e le azioni volte a promuovere l'inclusione dei Rom;

18.

c'è un'urgente necessità di bloccare la trasmissione intergenerazionale di povertà ed esclusione sociale; in questa prospettiva, è necessario migliorare la situazione dei bambini rom dalla più tenera età, per far sì che possano sviluppare appieno le loro potenzialità. Istruzione e formazione, con particolare attenzione per la prospettiva di genere, nonché una stretta cooperazione con le famiglie hanno un ruolo determinante da svolgere al riguardo;

ACCOGLIE CON FAVORE:

19.

la comunicazione della Commissione su un quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (14), che invita gli Stati membri ad adottare o sviluppare ulteriormente un'impostazione globale per l'integrazione dei Rom e li incoraggia a fissare obiettivi realizzabili su scala nazionale in materia di istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggi, nonché a istituire un meccanismo di monitoraggio e a rendere i finanziamenti UE esistenti più accessibili per i progetti di inclusione dei Rom, secondo l'entità e la situazione socioeconomica della popolazione Rom che vive nei loro territori e tenendo conto delle diverse situazioni nazionali;

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

20.

migliorare la situazione socioeconomica dei Rom mediante un approccio di integrazione in materia di istruzione, occupazione, alloggi e assistenza sanitaria, tenendo conto, se del caso, dei principi di base comuni sull’inclusione dei Rom, come pure assicurando parità di accesso a servizi di qualità, e applicare un approccio integrato a tali politiche nonché utilizzare in modo ottimale fondi e risorse disponibili;

21.

stabilire o continuare a perseguire i loro obiettivi, conformemente alle politiche nazionali, in materia di istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggi al fine di colmare i divari tra comunità Rom emarginate e popolazione generale. Si dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di garantire parità di accesso in pratica. Gli obiettivi potrebbero incentrarsi sui settori prioritari seguenti, prestando particolare attenzione alla dimensione di genere:

a)

accesso a un'istruzione di qualità, compresa la scuola della prima infanzia, nonché all'istruzione primaria, secondaria e superiore, con particolare riferimento all'eliminazione dell'eventuale segregazione a scuola, alla prevenzione dell'abbandono scolastico e alla riuscita della transizione dalla scuola all'occupazione;

b)

accesso all'occupazione, con particolare riferimento a un accesso non discriminatorio al mercato del lavoro, nonché politiche attive del mercato del lavoro, programmi per tale mercato, istruzione e formazione professionale per gli adulti e sostegno al lavoro autonomo;

c)

accesso all'assistenza sanitaria, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria di qualità, comprese l'assistenza sanitaria preventiva e l'educazione alla salute; e

d)

accesso agli alloggi, con particolare riferimento alle case popolari e alla necessità di promuovere la desegregazione abitativa, con pieno ricorso ai finanziamenti recentemente messi a disposizione nel contesto del Fondo europeo di sviluppo regionale (15);

22.

mettere a punto, aggiornare o sviluppare, entro la fine del 2011, le rispettive strategie nazionali di inclusione dei Rom o insiemi integrati di misure di intervento nell'ambito delle loro politiche più generali di inclusione sociale, per il miglioramento della situazione dei Rom, tenendo conto della loro situazione specifica, e considerare l'esigenza di promuovere l'inclusione socioeconomica dei Rom allorché gli Stati membri elaborano, attuano e controllano i programmi nazionali di riforma nell'ambito della strategia Europa 2020;

23.

monitorare e valutare adeguatamente l'impatto delle strategie di inclusione dei Rom o degli insiemi integrati di misure di cui al punto 22;

24.

assicurare, se del caso, che i finanziamenti disponibili dell'UE siano utilizzati conformemente alle politiche nazionali, regionali e locali di inclusione dei Rom;

25.

individuare e attuare le misure necessarie volte a migliorare l'accesso ai fondi dell'UE per l'inclusione socioeconomica dei Rom e assicurarne l'uso efficace, compresi ad esempio la modifica dei programmi operativi, un maggiore ricorso all'assistenza tecnica e il miglioramento della prevedibilità dei finanziamenti aumentando la durata dei progetti e massimizzando l'utilizzo dei fondi;

26.

promuovere la desegregazione in tutti i settori d'intervento ed evitare di riprodurre la segregazione, in modo da superare tale problema a lungo termine;

27.

designare un punto di contatto nazionale o fare uso di un organo esistente per assicurare un efficace monitoraggio delle strategie di inclusione dei Rom o degli insiemi integrati di misure di cui al punto 22, nonché favorire lo scambio di buone prassi e i dibattiti riguardo ad impostazioni fondate su dati comprovati nel settore delle politiche di inclusione dei Rom;

28.

promuovere il coinvolgimento attivo della società civile dei Rom e di tutti gli altri soggetti interessati, anche ai livelli regionale e locale, nelle politiche volte a favorire l'inclusione dei Rom;

INVITA LA COMMISSIONE A:

29.

continuare i lavori della task force per i Rom, in modo da integrare l'inclusione dei Rom nelle politiche dell'UE e valutare il ruolo dei finanziamenti dell'UE negli sforzi di promozione dell'inclusione dei Rom nell'UE, nonché nel contesto della politica di allargamento, favorendo in tal modo anche lo scambio di migliori prassi e contribuendo alle discussioni sul futuro degli strumenti finanziari dell'UE e sul loro uso più efficace;

30.

proseguire il monitoraggio rigoroso dell'attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che è uno strumento efficace per combattere la discriminazione fondata sull'origine tecnica;

31.

valutare adeguatamente il successo delle politiche di inclusione dei Rom condotte dagli Stati membri, conformemente alle rispettive impostazioni e nell'ambito dei meccanismi di coordinamento esistenti quali il metodo di coordinamento aperto;

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, in stretta collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, a:

32.

considerare l'integrazione della lotta alla segregazione e alla povertà estrema, nonché la promozione delle pari opportunità per le comunità emarginate, inclusi i Rom, in tutti i pertinenti settori di intervento, compreso il contesto dei finanziamenti dell'UE, e sulla base di criteri precisi e verificabili;

33.

assicurare che, in futuro, i diversi finanziamenti dell'UE disponibili agiscano insieme in modo più integrato e flessibile, fornendo un quadro idoneo in cui collocare azioni integrate a lungo termine per la promozione dell'inclusione dei Rom;

34.

migliorare l'attuazione e rafforzare l'efficacia dei finanziamenti dell'UE utilizzati a favore dei gruppi emarginati e svantaggiati, inclusi i Rom, in particolare mediante la valutazione dei risultati;

35.

se del caso, individuare i principali fattori socioeconomici che caratterizzano la concentrazione territoriale dei gruppi emarginati e svantaggiati, inclusi i Rom, al fine di localizzare tali aree ed avvalersi di pertinenti politiche volte a migliorare la situazione;

36.

potenziare la cooperazione tra i diversi soggetti interessati al fine di agevolare lo scambio di migliori prassi e l'apprendimento reciproco in ordine a politiche basate su dati comprovati e metodi efficaci, in particolare estendendo e migliorando le reti e le iniziative esistenti quali la rete europea dei Rom ed eventi ad alto livello organizzati dalla Commissione;

37.

rafforzare il ruolo della piattaforma europea per l'inclusione dei Rom, intensificando in tal modo lo scambio di buone prassi e i dibattiti sulle politiche nazionali tra gli Stati membri nonché la cooperazione con la società civile; rafforzare il ruolo della Commissione nel preparare e far funzionare la piattaforma e nel garantirne la continuità; far sì che i suoi risultati siano integrati negli sviluppi delle politiche a livello sia nazionale sia dell'UE;

38.

attingere dall'esperienza di organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa (16) e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché di iniziative internazionali quali il Decennio per l'inclusione dei Rom 2005-2015;

39.

promuovere l'inclusione socioeconomica dei Rom garantendone i diritti giuridici, in particolare quelli dei Rom vittime della tratta di esseri umani, intensificando la lotta contro quest'ultima con il pieno ricorso agli strumenti disponibili a livello dell'UE, inclusa la direttiva 2011/36/UE (17) di recente adottata;

40.

promuovere mutamenti positivi degli atteggiamenti nei confronti dei Rom migliorando la consapevolezza pubblica della cultura e dell'identità dei Rom e combattendo gli stereotipi, la xenofobia e il razzismo;

41.

incoraggiare la responsabilizzazione, il coinvolgimento attivo e la necessaria partecipazione degli stessi Rom a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche, del processo decisionale e dell'attuazione delle misure, anche mediante un'azione di sensibilizzazione circa i loro diritti e doveri, nonché consolidare la capacità delle ONG rom e incentivare una migliore partecipazione della società civile e di tutti gli altri soggetti interessati.


(1)  Il termine «Rom» è usato conformemente alla definizione contenuta nella comunicazione della Commissione (doc. 8727/11, nota 1).

(2)  Ai fini delle presenti conclusioni, i termini «integrazione» e «inclusione» si riferiscono entrambi alle misure intese a migliorare la situazione dei Rom che vivono nei territori degli Stati membri.

(3)  Doc. 16616/1/07 REV 1.

(4)  Doc. 11018/1/08 REV 1.

(5)  Doc. 15976/1/08 REV 1.

(6)  Doc. 10394/09 + COR 1.

(7)  Doc. 10058/10 + COR 1.

(8)  Doc. EUCO 13/1/10 REV 1.

(9)  Doc. 6738/11.

(10)  Doc. 8439/10.

(11)  Doc. 8439/10 ADD 1.

(12)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.

(13)  Principio di base comune n. 2.

(14)  Doc. 8727/11.

(15)  Cfr. nota 12.

(16)  Vedasi in particolare la dichiarazione di Strasburgo sui Rom: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1691607&Site=CM

(17)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.


Commissione europea

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/10


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

1,50 % al 1o settembre 2011

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o settembre 2011

2011/C 258/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4285

JPY

yen giapponesi

110,08

DKK

corone danesi

7,4500

GBP

sterline inglesi

0,88120

SEK

corone svedesi

9,0960

CHF

franchi svizzeri

1,1417

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6850

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,154

HUF

fiorini ungheresi

273,11

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

4,1442

RON

leu rumeni

4,2330

TRY

lire turche

2,4584

AUD

dollari australiani

1,3349

CAD

dollari canadesi

1,3954

HKD

dollari di Hong Kong

11,1209

NZD

dollari neozelandesi

1,6793

SGD

dollari di Singapore

1,7208

KRW

won sudcoreani

1 519,31

ZAR

rand sudafricani

10,0219

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1138

HRK

kuna croata

7,4845

IDR

rupia indonesiana

12 160,70

MYR

ringgit malese

4,2384

PHP

peso filippino

60,503

RUB

rublo russo

41,4130

THB

baht thailandese

42,826

BRL

real brasiliano

2,2895

MXN

peso messicano

17,6351

INR

rupia indiana

65,8360


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/11


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 258/06

1.   Conformemente a quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori dell’Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza (3)

Determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato

Thailandia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio (GU L 246 del 18.9.2009, pag. 1)

21.6.2012


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


ALTRI ATTI

Commissione europea

2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/12


Avviso destinato a Mati ur-Rehman, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 876/2011 della Commissione

2011/C 258/07

1.

La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

Al-Qaeda

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è “associata/o a” Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda o di qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 22 agosto 2011 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Mati ur-Rehman all'elenco corrispondente. Mati ur-Rehman può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 876/2011 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Mati ur-Rehman all'elenco dell'allegato I del regolamento (“allegato I”).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

1)

congelamento di tutti i capitali e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente capitali e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio [articolo 2 e articolo 2 bis  (4)] e

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 876/2011 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 876/2011 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 227 del 2.9.2011, pag. 11.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(4)  L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).

(5)  L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).