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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.252.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2011/C 252/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/1 |
2011/C 252/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/2 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Zeturf Ltd/Premier ministre
(Causa C-212/08) (1)
(Regime di esclusiva di gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo - Art. 49 CE - Restrizione alla libera prestazione dei servizi - Motivi imperativi d’interesse generale - Obiettivi di lotta alla dipendenza dal gioco e alle attività fraudolente e criminali nonché di contributo allo sviluppo rurale - Proporzionalità - Misura restrittiva che deve essere diretta a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico - Operatore che conduce una politica commerciale dinamica - Politica pubblicitaria contenuta - Valutazione dell’ostacolo alla commercializzazione tramite i canali tradizionali e attraverso Internet)
2011/C 252/02
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Zeturf Ltd
Convenuto: Premier ministre
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’Etat (Francia) — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE — Ammissibilità di un regime di esclusiva per la gestione di scommesse ippiche al di fuori degli ippodromi a favore di un operatore unico, che non persegue fini di lucro ma che conduce, viceversa, una politica commerciale dinamica — Necessità di prendere in considerazione esclusivamente le scommesse ippiche on-line o l’intero settore delle scommesse ippiche, a prescindere dalla loro forma
Dispositivo
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1) |
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che:
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2) |
Per valutare il pregiudizio alla libera prestazione di servizi da parte di un sistema che sancisce un regime di esclusiva per l’organizzazione delle scommesse ippiche, spetta ai giudici nazionali tener conto del complesso dei canali di commercializzazione interscambiabili di dette scommesse, a meno che il ricorso a Internet non abbia l’effetto di aggravare i rischi connessi ai giochi di azzardo al di là di quelli che esistono per quanto riguarda i giochi commercializzati tramite canali tradizionali. In presenza di una normativa nazionale che si applica in egual modo all’offerta di scommesse ippiche on line e all’offerta mediante canali tradizionali, il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi deve essere valutato dal punto di vista delle restrizioni arrecate a tutto il settore interessato. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt
(Causa C-262/09) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Imposta sui redditi - Attestato concernente l’imposta sulle società effettivamente versata relativa ai dividendi di origine estera - Prevenzione della doppia imposizione dei dividendi - Credito d’imposta per i dividendi corrisposti da società residenti - Prove richieste riguardo all’imposta estera deducibile)
2011/C 252/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrenti: Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler
Convenuto: Finanzamt Bonn-Innenstadt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Interpretazione degli artt. 56 e 58, nn. 1, lett. a), e 3, CE, nonché dei principi di effettività e dell’effetto utile — Distribuzione dei dividendi da parte di una società stabilita in un primo Stato membro ad una persona soggetta ad imposta in un secondo Stato membro — Compatibilità con il diritto comunitario del regime d’imposizione del reddito vigente nel secondo Stato membro il quale, da un lato, prevede un «credito d’imposta» pari ai 3/7 dei dividendi lordi, benché sia di fatto impossibile per una società stabilita in un altro Stato membro determinare l’imposta sulle società che grava su tali dividendi, e il quale, dall’altro lato, subordina tale «credito d’imposta» alla produzione di un certificato relativo all’imposta sulle persone giuridiche redatto secondo il proprio diritto tributario, nonostante appaia di fatto impossibile che il soggetto passivo possa produrlo per una società stabilita in un altro Stato membro
Dispositivo
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1) |
Ai fini del calcolo dell’importo del credito d’imposta al quale ha diritto un azionista fiscalmente residente in uno Stato membro in relazione a dividendi distribuiti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro, gli artt. 56 CE e 58 CE ostano, in mancanza della produzione degli elementi di prova prescritti dalla normativa del primo Stato membro, all’applicazione di una disposizione, quale l’art. 36, n. 2, secondo periodo, punto 3, della legge relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz) 7 settembre 1990, come modificata dalla legge 13 settembre 1993, in forza della quale l’imposta sulle società gravante sui dividendi di origine estera è deducibile dall’imposta sui redditi dell’azionista nella misura della frazione dell’imposta sulle società gravante sui dividendi lordi distribuiti dalle società del primo Stato membro. Il calcolo del credito d’imposta deve essere effettuato in funzione dell’aliquota d’imposta sugli utili distribuiti a titolo dell’imposta sulle società applicabile alla società distributrice secondo il diritto del suo Stato membro di stabilimento, senza tuttavia che l’importo deducibile possa eccedere l’importo dell’imposta sui redditi dovuto sui dividendi percepiti dall’azionista beneficiario nello Stato membro in cui questi sia fiscalmente residente. |
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2) |
Per quanto concerne il grado di precisione che devono soddisfare gli elementi di prova necessari per ottenere un credito d’imposta relativo ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficiario è fiscalmente residente, gli artt. 56 CE e 58 CE ostano all’applicazione di una disposizione, quale l’art. 36, n. 2, secondo periodo, punto 3, quarto periodo, lett. b), della legge relativa all’imposta sui redditi 7 settembre 1990, come modificata dalla legge 13 settembre 1993, ai sensi della quale il grado di precisione e i requisiti di forma relativi alla presentazione degli elementi di prova che tale beneficiario deve fornire devono essere gli stessi che sono prescritti nel caso in cui la società distributrice sia stabilita nello Stato membro in cui il beneficiario è fiscalmente residente. L’amministrazione finanziaria di quest’ultimo Stato membro può legittimamente imporre a detto beneficiario di fornire documenti probatori che le consentano di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di un credito d’imposta previsto dalla normativa nazionale, senza poter procedere ad una stima di tale credito d’imposta. |
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3) |
Il principio di effettività osta ad una normativa nazionale, come quella risultante dall’art. 175, n. 2, secondo periodo, del Codice tributario (Abgabenordnung), come modificato dalla legge recante trasposizione delle direttive dell’Unione europea nel diritto tributario interno e modifica di altre disposizioni (Gesetz zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur Änderung weiterer Vorschriften), in combinato disposto con l’art. 97, n. 9, terzo comma, della legge di introduzione del Codice tributario (Einführungsgesetz zur Abgabenordnung) 14 dicembre 1976, come modificata, la quale, in modo retroattivo e senza prevedere un termine transitorio, esclude la deducibilità dell’imposta estera sulle società, afferente ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro, dietro presentazione di un attestato relativo a tale imposta e redatto in modo conforme alla normativa dello Stato membro in cui il beneficiario di tali dividendi è fiscalmente residente, ovvero di documenti probatori che consentano all’amministrazione finanziaria di detto Stato membro di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di un beneficio fiscale. Spetta al giudice del rinvio individuare un termine ragionevole per la produzione di tale attestato o di tali documenti probatori. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 luglio 2011 — Edwin Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Elio Fiorucci
(Causa C-263/09 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 52, n. 2, lett. a) - Marchio comunitario denominativo «ELIO FIORUCCI» - Domanda di nullità fondata su un diritto al nome ai sensi del diritto nazionale - Controllo della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto nazionale effettuate dal Tribunale - Potere del Tribunale di riformare la decisione della commissione di ricorso - Limiti)
2011/C 252/04
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Edwin Co. Ltd (rappresentanti: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto, L. Rampini e J. Crespo Carrillo, agenti), Elio Fiorucci (rappresentanti: A. Vanzetti e A. Colmano, avvocati)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 aprile 2006 (procedimento R 238/2005-1), relativa a un procedimento di nullità e di decadenza tra il sig. Elio Fiorucci e la Edwin Co. Ltd, nella parte in cui detta decisione contiene un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La domanda di modifica della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 maggio 2009, causa T-165/06, Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), presentata dal sig. Fiorucci è respinta. |
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3) |
La Edwin Co. Ltd e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporteranno ciascuno le proprie spese nonché, in solido tra loro, tre quarti delle spese del sig. Fiorucci. |
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4) |
Il sig. Fiorucci sopporterà un quarto delle proprie spese. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht Kassel — Germania) — Joao Filipe da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse
(Causa C-388/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 15, 27 e 28 - Artt. 39 CE e 42 CE - Ex lavoratore migrante - Attività lavorativa esercitata nello Stato membro di origine e in un altro Stato membro - Collocamento a riposo nello Stato membro di origine - Pensione corrisposta dai due Stati membri - Regime previdenziale distinto a copertura del rischio per persone non autosufficienti - Esistenza nell’altro ex Stato membro di occupazione - Affiliazione facoltativa continuata a tale regime - Mantenimento del diritto ad un assegno per persone non autosufficienti a seguito del ritorno nello Stato membro di origine)
2011/C 252/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundessozialgericht Kassel
Parti
Ricorrente: Joao Filipe da Silva Martins
Resistente: Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgericht — Interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e di previdenza sociale dei lavoratori migranti, in particolare degli artt. 27 e 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 19, pag. 2) — Ex lavoratore migrante titolare di una pensione nel proprio Stato di origine nonché precedente Stato di svolgimento dell’attività lavorativa e avente diritto, in quest’ultimo, ad un’indennità a copertura del rischio di bisogno di assistenza per persone non autosufficienti («Pflegegeld»), prestazione non esistente nel regime di previdenza sociale del paese di origine — Conservazione del diritto a tale indennità successivamente al ritorno nello Stato di origine
Dispositivo
Gli artt. 15 e 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una persona, in una situazione come quella oggetto della causa principale, che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti pensionistici tanto del proprio Stato membro di origine quanto di quello in cui abbia svolto la maggior parte della propria vita lavorativa, e che abbia trasferito la propria residenza da quest’ultimo Stato membro verso il proprio Stato membro di origine, possa continuare a beneficiare, per effetto dell’affiliazione facoltativa continuata, nello Stato membro in cui abbia trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa, ad un regime autonomo di assicurazione contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, di una prestazione in denaro corrispondente a tale affiliazione, in particolare nell’ipotesi in cui non sussistano, nello Stato membro di residenza, prestazioni in denaro riguardanti il rischio specifico di perdita dell’autosufficienza, circostanza di cui il giudice del rinvio dovrà verificare l’effettività.
Nel caso in cui, diversamente da tale ipotesi, la normativa dello Stato membro di residenza preveda prestazioni in denaro per il rischio di perdita dell’autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore a quella delle prestazioni relative al rischio medesimo previste dall’altro Stato membro debitore di pensione, l’art. 27 del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, dev’essere interpretato nel senso che tale persona ha diritto, nei confronti dell’ente competente di quest’ultimo Stato, a percepire un’integrazione di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-485/09) (1)
(Direttiva 91/628/CEE - Capitolo VII, punto 48, n. 5, dell’allegato - Regolamento (CE) n. 615/98 - Art. 5, n. 3 - Restituzioni all’esportazione - Protezione dei bovini durante il trasporto ferroviario - Condizioni per il pagamento delle restituzioni all’esportazione dei bovini - Osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità)
2011/C 252/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Viamex Agrar Handels GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52) e, segnatamente, del capitolo VII, punto 48, n. 5, dell’allegato a tale direttiva, nonché dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19) — Trasporto ferroviario di bovini — Applicabilità delle regole di protezione degli animali relative agli intervalli di abbeveraggio, di alimentazione e alle durate di viaggio e di riposo
Dispositivo
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1) |
Il capitolo VII, punto 48, n. 5, dell’allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, si applica, segnatamente, ai trasporti ferroviari. |
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2) |
Qualora la violazione della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non abbia condotto alla morte degli animali trasportati, le autorità competenti e i giudici degli Stati membri, nell’esercizio del loro controllo, sono tenuti ad applicare l’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, in maniera conforme al principio di proporzionalità, rifiutando il pagamento della restituzione all’esportazione con riferimento agli animali per i quali non sono state rispettate le disposizioni della direttiva stessa relative al loro benessere. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België — Belgio) — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/Belgische Staat
(Causa C-271/10) (1)
(Direttiva 92/100/CEE - Diritti d’autore e diritti connessi - Prestito da parte di istituzioni pubbliche - Remunerazione degli autori - Reddito adeguato)
2011/C 252/07
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State van België
Parti
Ricorrente: Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State van België — Interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61) (attualmente divenuto art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006) (GU L 376, pag. 28) — Retribuzione degli autori nel caso di prestito pubblico — Remunerazione sufficiente
Dispositivo
L’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, osta ad una normativa, come quella in esame nella causa principale, che pone in essere un sistema secondo cui la remunerazione spettante agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di prestiti iscritte presso le istituzioni pubbliche, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-397/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Art. 56 TFUE - Libera prestazione di servizi - Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo - Ostacoli ingiustificati)
2011/C 252/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e I. Rogalski, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: M. Jacobs, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 TFUE — Restrizione alla libera prestazione di servizi — Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo di altri Stati membri — Ostacoli ingiustificati.
Dispositivo
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1) |
Assoggettando le agenzie di lavoro temporaneo che forniscono i loro servizi nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale ai seguenti obblighi:
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 56 TFUE. |
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2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/6 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2011 — Perfetti Van Melle SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Cloetta AB, dante causa della Cloetta Fazer AB
(Causa C-353/09 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo CENTER SHOCK - Marchio nazionale denominativo anteriore CENTER - Esame del rischio di confusione)
2011/C 252/09
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente), Cloetta AB, dante causa della Cloetta Fazer AB (rappresentanti: avv.ti M. Fammler, M. Treis, R. Niebel e E.M. Strobel)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1o luglio 2009, causa T-16/08, Perfetti Van Melle/UAMI — Cloetta Fazer, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario «CENTER SHOCK», per prodotti della classe 30, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 novembre 2007, procedimento R 149/2006-4, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento che accoglie la domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio presentata dal titolare dei marchi denominativi nazionali anteriori «CENTER» e «CLOETTA CENTER», per prodotti classificati, in particolare nella classe 30 — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
Dispositivo
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1) |
L'impugnazione è respinta. |
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2) |
La Perfetti Van Melle SpA è condannata alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/7 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 1o marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Claude Chartry/État belge
(Causa C-457/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Art. 234 CE - Esame della conformità di una norma nazionale sia con il diritto dell’Unione che con la Costituzione nazionale - Normativa nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Necessità di un collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)
2011/C 252/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Ricorrente: Claude Chartry
Convenuto: État belge
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Liège — Interpretazione degli artt. 6 UE e 234 CE — Obbligo per i giudici nazionali di adire preliminarmente la Cour constitutionnelle belga in caso di supposta violazione dei diritti fondamentali ad opera di una legge nazionale — Validità, alla luce del diritto comunitario, della disposizione che impone tale obbligo — Violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti della difesa in assenza del diritto, per i giudici di merito, di esercitare il controllo di conformità delle norme nazionali alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Prescrizione del recupero delle imposte stabilite dall’amministrazione tributaria a titolo dei «profitti da professione liberale»
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la questione sottopostale dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio).
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/7 |
Ordinanza della Corte 23 marzo 2011 — Repubblica di Estonia/Commissione europea, Repubblica di Lettonia
(Causa C-535/09 P) (1)
(Impugnazione - Zucchero - Determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per i nuovi Stati membri)
2011/C 252/11
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agent)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e E. Randvere, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Drevina e K. Krasovska, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 ottobre 2009, causa T-324/05, Estonia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto l’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Repubblica di Estonia è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica di Lettonia sopporta le proprie spese. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/7 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 16 maggio 2011 — Giampietro Torresan/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG
(Causa C-5/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo CANNABIS - Procedimento di nullità - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. c))
2011/C 252/12
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giampietro Torresan (rappresentanti: avv.ti G. Recher e R. Munarini)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Montalto, agente), Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e R. Cartella)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, causa T-234/06, Torresan/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 giugno 2006 (procedimento R 517/2005-2), relativa ad un procedimento di nullità fra la Klosterbrauerei Weissenohe GmbH&Co. KG e Giampietro Torresan
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Torresan è condannato alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/8 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Robert Nicolaus Abt e a./Hypo Real Estate Holding AG
(Causa C-194/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Pertinenza della questione - Incompetenza)
2011/C 252/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyi, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann
Convenuta: Hypo Real Estate Holding AG
con l’intervento di: Klaus E. H. Zapf, Inge Jung-Arend
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht München I — Interpretazione dell’art. 297 CE e dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17) — Termine di convocazione dell’assemblea generale di una società quotata — Normativa nazionale, destinata a perdere vigore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, la quale prevede un termine di convocazione più breve del termine minimo previsto dalla direttiva — Disposizione idonea a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva, alla luce della disciplina nazionale secondo cui talune decisioni dell’assemblea generale restano valide dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese, anche in caso di declaratoria di nullità all’esito di un procedimento giudiziario
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a risolvere la prima questione pregiudiziale sollevata dal Landgericht München I.
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27.8.2011 |
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C 252/8 |
Ordinanza della Corte 3 marzo 2011 — Centre de Coordination Carrefour SNC/Commissione europea
(Causa C-254/10 P) (1)
(Impugnazione - Regime di aiuti a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio - Presupposti per la ricevibilità di un ricorso di annullamento - Nozione di «interesse ad agire» - Autorità di cosa giudicata)
2011/C 252/14
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre de Coordination Carrefour SNC (rappresentanti: X. Clarebout, C. Docclo e M. Pittie, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e J.-P. Keppenne, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 18 marzo 2010, causa T-94/08, Centre de coordination Carrefour/Commissione, con la quale quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7) — Presupposti per la ricevibilità di un ricorso di annullamento — Nozione di interesse ad agire — Autorità di cosa giudicata
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il centre de coordination Carrefour SNC è condannato alle spese. |
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27.8.2011 |
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C 252/9 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Dendermonde — Belgio) — Wamo BVBA/JBC NV, Modemakers Fashion NV
(Causa C-288/10) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Normativa nazionale che vieta gli annunci di riduzione di prezzo e quelli che alludono a tale riduzione)
2011/C 252/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
Parti
Ricorrente: Wamo BVBA
Convenute: JBC NV, Modemakers Fashion NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van Koophandel te Dendermonde — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 2006/2004 («Direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che vieta gli annunci di diminuzione di prezzo o annunci che alludano a tale diminuzione nel corso di taluni periodi precedenti i saldi, in taluni determinati settori
Dispositivo
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale preveda un divieto generale di annunci di riduzione di prezzi e di quelli che alludono ad una riduzione siffatta nel corso del periodo precedente a quello delle vendite in saldo, nei limiti in cui detta disposizione persegua finalità dirette alla tutela dei consumatori. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nella causa principale.
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27.8.2011 |
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C 252/9 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 marzo 2011 — Claro SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Telefónica SA
(Causa C-349/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Diniego di registrazione - Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Mancato deposito di una memoria che espone i motivi del ricorso - Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 - Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Impugnazione manifestamente infondata)
2011/C 252/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Claro SA (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Telefónica SA
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09, Claro/UAMI e Telefónica, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 febbraio 2009 (procedimento R 1079/2008-2), relativa ad un'opposizione tra la Telefónica, SA e la BCP S/A
Dispositivo
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1) |
L'impugnazione è respinta. |
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2) |
La Claro SA è condannata alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/9 |
Ordinanza della Corte 31 marzo 2011 — EMC Development AB/Commissione europea
(Causa C-367/10 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Mercato europeo del cemento - Ricorso di annullamento contro una decisione recante rigetto di una denuncia diretta all’adozione d’una norma armonizzata per il cemento - Procedura per l’adozione della norma - Carattere vincolante della norma - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
2011/C 252/17
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: EMC Development AB (rappresentante: avv. W.-N. Schelp)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: J. Bourke, agente)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 maggio 2010, causa T-432/05, EMC Development/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 28 novembre 2005, che respinge la denuncia della ricorrente fondata sull’art. 2, n. 2, del regolamento n. 17 e relativa a presunte pratiche concertate dei produttori europei di cemento Portland consistenti nel far adottare uno standard europeo per il cemento (EN 197-1) che sarebbe destinato ad escludere dal mercato prodotti e tecnologie concorrenti
Dispositivo
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1) |
L'impugnazione è respinta. |
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2) |
L’EMC Development AB è condannata alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/10 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 14 marzo 2011 — Ravensburger AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borras SA
(Causa C-369/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo MEMORY - Procedimento di dichiarazione di nullità - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. c))
2011/C 252/18
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ravensburger AG (rappresentanti: avv.ti H. Harte-Bavendamm e M. Goldmann)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Educa Borras SA
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-108/09, Ravensburger/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 gennaio 2009, procedimento R 305/2008-2, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di annullamento che dichiara la nullità del marchio denominativo «MEMORY», per prodotti delle classi 9 e 28, nell'ambito della domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Educa Borras.
Dispositivo
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1) |
L'impugnazione è respinta. |
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2) |
La Ravensburger AG è condannata alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/10 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 — Félix Muñoz Arraiza/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
(Causa C-388/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 8, n. 1, lett. b), 43, n. 2, e 44, n. 1 - Domanda di marchio comunitario denominativo RIOJAVINA - Opposizione del titolare del marchio comunitario collettivo figurativo anteriore RIOJA - Diniego di registrazione - Rischio di confusione)
2011/C 252/19
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Félix Muñoz Arraiza (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (rappresentante: avv. J. Martínez De Torre)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 giugno 2010, causa T-138/09, Muñoz Arraiza/UAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 29 gennaio 2009 (procedimento R 721/2008-2), relativa a un procedimento di opposizione tra il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja e il sig. Félix Muñoz Arraiza
Dispositivo.
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Félix Muñoz Arraiza è condannato alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/11 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 16 maggio 2011 — X Technology Swiss GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-429/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Segno consistente nella colorazione parziale di un prodotto - Colorazione arancio della punta di una calza - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. b))
2011/C 252/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: X Technology Swiss GmbH (rappresentanti: avv.ti A. Herbertz e R. Jung)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 giugno 2010, causa T-547/08, X Technology Swiss/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 6 ottobre 2008 di rigetto del ricorso avverso la decisione dell’esaminatore che ha rifiutato la registrazione come marchio comunitario del segno consistente nella colorazione arancio della punta di una calza per prodotti della classe 25 — Carattere distintivo di un segno consistente nella colorazione parziale di un prodotto
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La X Technology GmbH è condannata alle spese. |
(1) GU C 301 del 6 novembre 2010.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/11 |
Ordinanza della Corte 31 marzo 2011 — Volker Mauerhofer/Commissione europea
(Causa C-433/10 P) (1)
(Impugnazione - Progetto sostenuto dall’Unione in Bosnia-Erzegovina - Contratti conclusi tra la Commissione e un consorzio nonché tra quest’ultimo e taluni esperti - Circolare di servizio della Commissione che modifica il suo contratto con tale consorzio - Ricorso di annullamento di detta circolare di servizio proposto da uno degli esperti - Ricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione - Nesso di causalità tra la circolare di servizio della Commissione e il danno che l’esperto asserisce di aver subito)
2011/C 252/21
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Volker Mauerhofer (rappresentante: J. Schartmüller, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: S. Boelaert, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 29 giugno 2010, causa T-515/08, Mauerhofer/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 9 settembre 2010, recante riduzione del numero dei giorno dei lavoro effettuati dal ricorrente per adempiere le mansioni derivanti da un contratto di perizia, che quest’ultimo poteva fatturare alla Commissione (contratto n. MC/5043/025/001/2008 — «Analisi della cartografia della catena di valore»), concluso con il responsabile di un progetto realizzato in Bosnia e Erzegovina in esecuzione del contratto quadro «EuropeAid/123314/C/SER/multi — Lotto 5 — “Studi, valutazioni e presentazioni nel settore del commercio, delle imprese e dell”integrazione economica regionale» — Assenza di atto impugnabile
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Mauerhofer è condannato alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/11 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 24 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Austria) — causa promossa da projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe
(Causa C-476/10) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera circolazione dei capitali - Art. 40 e allegato XII dell’Accordo SEE - Acquisto di una residenza secondaria sita nel Land del Vorarlberg (Austria) effettuato da cittadini del Principato del Liechtenstein - Procedura di autorizzazione preventiva - Ammissibilità)
2011/C 252/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg
Parti nella causa principale
projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Interpretazione dell’art. 6, n. 4 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato CEE (GU L 178, pag. 5) — Acquisto di una residenza secondaria, situata in uno Stato membro dell’Unione, effettuato da cittadini di uno Stato terzo, parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Liechtenstein) — Normativa nazionale di detto Stato membro che subordina siffatti acquisti ad una procedura di autorizzazione
Dispositivo
L’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, la quale, fondandosi sull’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], vieta ad un cittadino del Principato del Liechtenstein l’acquisto di una residenza secondaria situata in uno Stato membro dell’Unione europea, cosicché l’autorità nazionale è tenuta a disapplicare tale normativa nazionale.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 febbraio 2011 — Generalbundesanwalt presso il Bundesgerichtshof/Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel
(Causa C-72/11)
2011/C 252/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Generalbundesanwalt presso il Bundesgerichtshof
Convenuti: Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, ai fini della messa a disposizione di una risorsa ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 423/2007 (1), sia necessario che la risorsa economica possa essere utilizzata con immediatezza temporale dalla persona/dall’organismo elencati per l’acquisizione di capitali o prestazioni di servizi. Se invece l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che rientri nel divieto di indiretta messa a disposizione anche la fornitura e installazione presso un terzo in Iran di una risorsa economica funzionale, ma non ancora utilizzabile (nella fattispecie: di un forno sottovuoto) con il quale tale terzo intenda successivamente avviare la produzione di beni per una persona giuridica, un’entità o un organismo elencati negli allegati IV e V del regolamento. |
|
2) |
Se l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 debba essere interpretato nel senso che può sussistere elusione unicamente se l’autore adegua formalmente — seppure solo in apparenza — il suo comportamento ai divieti di cui all’art. 7, nn. 1-3, del regolamento n. 423/2007, in modo tale che anche secondo la più ampia interpretazione possibile esso non rientri più nell’ambito di applicazione delle norme che sanciscono il divieto, e se quindi le fattispecie dei divieti di elusione e di messa a disposizione di una risorsa si escludano a vicenda. In caso affermativo: se un comportamento che non rientri (ancora) nel divieto di mettere a disposizione (indirettamente) una risorsa possa comunque costituire un’elusione ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007. O se, piuttosto, l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 costituisca una clausola residuale alla quale ricondurre qualsiasi comportamento che in definitiva sia volto a mettere una risorsa economica a disposizione di una persona o di un organismo elencati. |
|
3) |
Se il requisito soggettivo «consapevolmente e deliberatamente» di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 423/2007 richieda da un lato la consapevolezza positiva di un’azione avente l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di mettere a disposizione una risorsa, ma anche, d’altro lato, una componente volontaria più ampia, quanto meno nel senso che l’autore accetti l’ipotesi di eludere il divieto. Oppure se lo scopo dell’autore debba proprio essere quello di eludere il divieto, agendo pertanto intenzionalmente. O se invece non occorra la consapevolezza di aggirare il divieto, ma sia sufficiente ritenere possibile l’elusione e quanto meno accettarla. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/12 |
Impugnazione proposta il 13 maggio 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 marzo 2011, causa T-190/09, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Performing Science LLC
(Causa C-222/11 P)
2011/C 252/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: avv. J. Korab)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Performing Science LLC
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare ricevibile l’impugnazione proposta dalla società Longevity Health Products, Inc.; |
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— |
annullare la sentenza del Tribunale 9 marzo 2011, causa T-190/09; |
|
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La limitazione della libertà di uso del marchio può essere giustificata soltanto nell’interesse pubblico, ad esempio per evitare l’eventuale confusione del pubblico di riferimento. Tale ipotesi si può tuttavia escludere nel caso di specie, in quanto sia gli esperti sia i profani sono in grado di distinguere tra il termine utilizzato per il marchio 5 HTP e la denominazione sistematica del 5- idrossitriptofano.
Agli esperti quali farmacisti e medici veterinari è noto che anche modifiche minime nei termini della nomenclatura chimica o delle formule chimiche molecolari possono comportare differenze sostanziali nella composizione delle sostanze. Di conseguenza, tali operatori del settore continueranno comunque a impiegare la denominazione chimica corretta, non coincidente con il marchio.
Anche le persone «informate», ossia i profani e i consumatori interessati ai prodotti in questione, sono consapevoli del fatto che le denominazioni derivate dalla nomenclatura chimica designanti sostanze diverse possono differenziarsi di poco. Tali discrepanze minime nelle denominazioni implicano tuttavia differenze enormi per quanto concerne le caratteristiche farmacologiche, chimiche e fisiche di tali sostanze.
Il pubblico di profani che non è interessato ai prodotti in questione non è comunque in grado di stabilire un collegamento tra il marchio 5 HTP e la sostanza 5- idrossitriptofano e non può quindi essere indotto in errore.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 20 maggio 2011 — RVS Levensverzekeringen NV/Belgische Staat
(Causa C-243/11)
2011/C 252/25
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: RVS Levensverzekeringen NV
Convenuto: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 50 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/83/CE (1), relativa all’assicurazione sulla vita, che al primo paragrafo stabilisce che, fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato, e che prevede al terzo paragrafo che, fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1, osti ad un regime nazionale come quello previsto agli artt. 173 e 175/3 del Wetboek van diverse rechten en taksen (Codice su diversi diritti e tasse), in cui si prevede che le operazioni di assicurazione (tra cui le assicurazioni sulla vita) sono assoggettate ad una tassa annuale, se il luogo di situazione del rischio è il Belgio, segnatamente se l’assicurato ha la sua residenza abituale in Belgio o, se l’assicurato è una persona giuridica, se la sede di detta persona giuridica a cui si riferisce il contratto si trova nel Belgio, senza tenere conto del luogo di residenza dell’assicurato al momento della stipula del contratto. |
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2) |
Se i principi comunitari relativi all’abolizione tra gli Stati membri dell’Unione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, come derivanti dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ostino ad un regime nazionale come quello previsto agli artt. 173 e 175/3 del Wetboek van diverse rechten en taksen (Codice su diversi diritti e tasse), in cui si prevede che le operazioni di assicurazione (tra cui le assicurazioni sulla vita) sono assoggettate ad una tassa annuale, se il luogo di situazione del rischio è il Belgio, segnatamente se l’assicurato ha la sua residenza abituale in Belgio o, se l’assicurato è una persona giuridica, se la sede di detta persona giuridica a cui si riferisce il contratto si trova nel Belgio, senza tenere conto del luogo di residenza dell’assicurato al momento della stipula del contratto. |
(1) GU L 345, pag. 1.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Cluj (Romania) il 23 maggio 2011 — Procedimento penale a carico di Rareș Doralin Nilaș, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean (nata Șchiopu), Sergiu-Dan Dascăl, Ionuț Horea Baboș
(Causa C-248/11)
2011/C 252/26
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Curte de Apel Cluj
Imputati nella causa principale
Rareș Doralin Nilaș, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean (nata Șchiopu), Sergiu-Dan Dascăl, Ionuț Horea Baboș
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 4, punto 14, nonché gli artt. 9-14 della direttiva 2004/39/CE (1) possano essere interpretati nel senso che questi si applicano sia al mercato principale di negoziazione autorizzato dalla CNVM [Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (Commissione Nazionale di Valori Mobiliari)] sia al mercato secondario di negoziazione che sin dal 2005 è stato incorporato nel primo (omissis), ma che ha continuato a essere considerato a sé stante dal mercato regolamentato, senza che vi sia stato un chiarimento normativo sulla sua natura giuridica. |
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2) |
Se le disposizioni dell’art. 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE debbano essere interpretate nel senso che nell’ambito della nozione di mercato regolamentato non rientrano quei sistemi di negoziazione che non rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva MiFiD. |
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3) |
Se le disposizioni dell’art. 47 della direttiva 2004/39/CE debbano essere interpretate nel senso che un mercato che non sia stato segnalato da un’autorità nazionale responsabile e che non rientri nell’elenco dei mercati regolamentati non sia sottoposto al regime giuridico applicabile ai mercati regolamentati, in particolare per quanto riguarda le norme contro gli abusi di mercato nel quadro della direttiva 2003/6/CE. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 maggio 2011 — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-259/11)
2011/C 252/27
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: DTZ Zadelhoff vof
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 13, parte B, parte iniziale e lett. d), parte iniziale e punto 5, della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche operazioni, come quelle svolte dalla ricorrente, che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti dalle società in questione e il loro trasferimento (indiretto), per l’unico motivo che dette operazioni erano rivolte al trasferimento delle azioni delle società ed hanno avuto questo risultato. |
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2) |
Se la deroga all’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), n. 5, parte iniziale e secondo trattino, della sesta direttiva si applichi anche se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, offerta dall’art. 5, n. 3, parte iniziale e lett. c), della sesta direttiva, di considerare come beni materiali le quote di interessi o azioni il cui possesso conferisce il diritto di proprietà o di godimento di un bene immobile. |
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3) |
In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se nelle quote di interessi e azioni sopra menzionate rientrino azioni in società che possiedono direttamente o indirettamente (tramite società affiliate) beni immobili, senza riguardo alla circostanza se esse gestiscano detti immobili come tali o li utilizzino nell’ambito di un’impresa diversa. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/14 |
Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 da Densmore Ronald Dover avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-149/09, Densmore Ronald Dover/Parlamento europeo
(Causa C-278/11 P)
2011/C 252/28
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Densmore Ronald Dover (rappresentanti: D. Vaughan QC, M. Lester, Barrister, R. Collard, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare le parti impugnate della sentenza del Tribunale nella causa T-149/09; |
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— |
annullare interamente la decisione impugnata; |
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— |
condannare il Parlamento alle spese sopportate dal ricorrente per la presente impugnazione e per il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Parlamento avesse ottemperato al suo obbligo di motivare debitamente il recupero della somma di GBP 345 289,00 ai nn. 24 e 25 della decisione impugnata. Il ricorrente non aveva appreso, dai nn. 24 e 25 della decisione impugnata né in altro modo, i motivi per cui gli veniva imposta la restituzione di tali somme, fatto che gli avrebbe consentito di contestare la validità di tali motivi dinanzi agli organi giurisdizionali o di mettere gli organi giurisdizionali in condizione di esaminare correttamente tali motivi.
In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Parlamento fosse legittimato a pretendere la restituzione di GBP 345 289,00, per il fatto che tale somma era stata versata «indebitamente» ai sensi dell’art. 14 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), in quanto:
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a) |
Il Parlamento non aveva esposto, in alcun punto della decisione impugnata, i motivi per cui riteneva che i numerosi documenti trasmessi dal ricorrente non provassero che le voci di cui al n. 25 erano state utilizzate conformemente alla regolamentazione SID, né sotto quali aspetti il Parlamento aveva considerato che tali voci fossero state ingiustamente richieste ai sensi dell’art. 14 della regolamentazione SID o che ne fosse stato fatto un uso improprio o a fini impropri. |
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b) |
In realtà il ricorrente aveva fornito spiegazioni per ogni voce elencata al n. 25 della decisione impugnata ed aveva anche chiarito che ciascuna voce era servita esclusivamente ed esattamente per coprire le sole spese derivanti dall’impiego o ingaggio della MP Holdings come fornitore di servizi. Il ricorrente aveva prodotto una grande quantità di prove documentali per dimostrare che le indennità pagate alla MP Holdings erano effettivamente state utilizzate per i fini di cui all’art. 14. I documenti prodotti dal ricorrente eccedevano in larga misura quanto esso era tenuto a conservare e produrre per tutto il periodo rilevante, in particolare per quanto concerne i documenti relativi al primo mandato del ricorrente. Tali prove dimostravano che tutte le spese erano state sostenute interamente ed esclusivamente per procurare al ricorrente servizi di assistenza parlamentare. Il Parlamento ha cercato di imporre al ricorrente requisiti estremamente onerosi per la produzione di documenti atti a giustificare ogni singola spesa risalendo fino al 1999. Tali requisiti non esistevano al momento in cui le spese erano state sostenute e anzi non hanno mai affatto costituito condizioni per il rimborso ai sensi dell’art. 14 della regolamentazione SID. |
In terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente considerato che il fatto inammissibile che il Parlamento si fosse basato su un asserito «conflitto di interessi» non avrebbe dovuto portare al completo annullamento della decisione impugnata. Il Tribunale ha correttamente affermato che il Parlamento non poteva basarsi su un asserito conflitto di interessi per giustificare il recupero dell'indennità di assistenza parlamentare. Poiché il Parlamento si è basato espressamente e principalmente su tale motivo per giustificare l’intera decisione impugnata, tale statuizione del Tribunale avrebbe dovuto portare all’annullamento in toto della decisione impugnata.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/15 |
Ricorso presentato il 6 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-281/11)
2011/C 252/29
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non trasponendo o trasponendo in maniera non corretta il disposto degli artt. 2, lett. a), b), d), e) nonché f), 3, n. 3, 4, n. 3, 6, 7, 8, 9, nn. 1 e 2, lett. a), 10, nn. 3 e 4, 18, n. 1, secondo comma, nn. 3 e 4 nonché l’Allegato V, parte A, quarto trattino, parte B, primo trattino, nonché parte C, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, 2009/41/CE, sull’impiego confinato di organismi geneticamente modificati, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia che non ha correttamente trasposto nella legislazione polacca le definizioni «microrganismi», microrganismo geneticamente modificato, «incidente» e «utilizzatore» rispettivamente contenute all’art. 2, lett. a), lett. b), lett. d), nonché lett. e) della direttiva 2009/41/CE. A parere della Commissione, costituisce una violazione anche il fatto che la legislazione polacca non contiene la definizione «notifica», una definizione figurante all’art. 2, lett. f), di questa stessa direttiva.
La Commissione sostiene inoltre che gli artt. 3, n. 3, 6, 7, 8, 9, nn. 1 e 2, lett. a) e 18, n. 1, secondo comma, nn. 3 e 4 della direttiva nonché le disposizioni dell’allegato V, parte B, primo trattino nonché parte C, primo trattino, della direttiva 2009/41/CE non sono stati trasposti nella legislazione polacca.
Secondo la Commissione la trasposizione dell’art. 4, n. 3, della direttiva 2009/41/CE è inadeguata poiché, conformemente al diritto polacco, la prima classe comprende solo operazioni che non implicano alcun rischio, quando invece la direttiva comprende anche operazioni con rischi trascurabili.
La Commissione censura la Repubblica di Polonia anche per un’attuazione non corretta dell’art. 3 della direttiva 2009/41/CE per aver limitato la possibilità di stabilire condizioni supplementari all’impiego confinato proposto di organismi geneticamente modificati solo alle situazioni in cui è necessitato dalla tutela della salute delle persone o dell’ambiente, mentre l’art. 10, n. 3, non contiene una limitazione siffatta.
Oltre a ciò, secondo la Commissione, l’art. 10, n. 4, della direttiva 2009/41/CE non è stato correttamente trasposto nella legislazione polacca poiché quest’ultima introduce un termine di trenta giorni non previsto dalla direttiva.
Da ultimo, la Commissione afferma che le autorità polacche non hanno integralmente trasposto l’Allegato V, parte A, quarto trattino, della direttiva 2009/41.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/16 |
Impugnazione proposta l'8 giugno 2011 dalla Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, cause riunite T-443/08 e T-455/08, Freistaat Sachsen e a./Commissione europea
(Causa C-288/11 P)
2011/C 252/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH (rappresentanti: avv.ti M. Núñez-Müller e J. Dammann)
Altre parti nel procedimento: Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt, Repubblica federale di Germania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV), Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata, il quale respinge per il resto il ricorso nella causa T-455/08, e la relativa decisione sulle spese di cui al punto 6, |
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statuire definitivamente sulla causa e accogliere il ricorso nella causa T-455/08 anche nella parte in cui è diretto ad annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la Commissione europea vi dichiara che il conferimento di capitale accordato dalla Germania per la costruzione presso l'aeroporto di Lipsia/Halle di una nuova pista sud di decollo e di atterraggio e dei relativi impianti aeroportuali costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE (già art. 87, n. 1, CE), |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese dell’impugnazione nonché a quelle relative al procedimento di primo grado nella causa T-455/08 — completando il punto 7 del dispositivo della sentenza impugnata. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale con la quale quest'ultimo ha parzialmente respinto il ricorso delle ricorrenti avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell’aeroporto di Lipsia/Halle.
L'impugnazione è limitata riguardo al suo contenuto. Essa non contesta il punto 3 del dispositivo della sentenza con cui il Tribunale aveva parzialmente annullato l'art. 1 della decisione impugnata, bensì semplicemente il punto 4, mediante il quale il Tribunale aveva respinto «per il resto» il ricorso. Così, pure incontestata è l'autorizzazione rilasciata in forza dell'art. 1, seconda parte, della decisione impugnata ai sensi dell'art. 107, n. 3, TFUE; è solo impugnata, invece, la qualificazione come aiuto a norma dell'art. 107, n. 1, TFUE delle misure di finanziamento controverse.
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:
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La sentenza impugnata viola l'art. 107, n. 1, TFUE. Contrariamente alle considerazioni del Tribunale, l’aeroporto di Lipsia/Halle GmbH non costituisce un'impresa ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE per quanto riguarda le misure controverse in materia di infrastrutture e il loro finanziamento. La costruzione di infrastrutture aeroportuali regionali non rappresenta un'attività economica. Di conseguenza, le norme relative agli aiuti di Stato sono inapplicabili alla presente fattispecie. |
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La sentenza impugnata viola, inoltre, i principi di irretroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Nella decisione impugnata, la Commissione ha applicato retroattivamente la comunicazione sugli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, adottata il 9 dicembre 2005, alle misure relative alle infrastrutture già approvate il 4 novembre 2004. Il Tribunale nega tale applicazione retroattiva dei cosiddetti orientamenti del 2005 e, pertanto, mantiene una situazione giuridica contraddittoria ed oggettivamente iniqua creata dalla Commissione in violazione dei principi summenzionati. Inoltre, esso non rispetta i cosiddetti orientamenti per il settore dell'aviazione del 1994, ancora applicabili, secondo i quali il finanziamento statale di infrastrutture aeroportuali equivale ad una misura di carattere generale e, di conseguenza, non è soggetto al controllo in materia di aiuti. |
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La sentenza impugnata viola altresì l'art. 1, lett. b), sub v), e rispettivamente gli artt. 17 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 CE (1), poiché il Tribunale non ha applicato al conferimento di capitale del 4 novembre 2004, da esso qualificato come aiuto, le disposizioni del summenzionato regolamento sugli aiuti esistenti. |
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Infine, la sentenza impugnata viola anche la ripartizione delle competenze di cui al TFUE. Nell'interpretare il concetto di impresa previsto dall'art. 107, n. 1, TFUE, il Tribunale viola il diritto primario, assoggettando misure degli Stati membri al controllo in materia di aiuti, quando, in realtà, tali misure non sono soggette alla normativa in materia di aiuti. |
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Da ultimo, le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata, per l'incompletezza della sua motivazione, violi anche l'obbligo di motivazione delle sentenze derivante dall'art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale. |
(1) GU L 83, pag. 1.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/17 |
Impugnazione proposta il 9 giugno 2011 dalla Legris Industries SA contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) pronunciata il 24 marzo 2011 nella causa T-376/06, Legris Industries/Commissione
(Causa C-289/11 P)
2011/C 252/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Legris Industries SA (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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in principalità,
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— |
in subordine , annullare, sulla base dell’art. 261 TFUE, l’ammenda di EUR 46,8 milioni inflitta alla Legris Industries SA, di cui EUR 18,56 milioni in solido con la Comap, dall’art. 2 g) della citata decisione della Commissione europea o ridurre, sulla base dell’art. 261 TFUE, tale ammenda di EUR 46,8 milioni ad un importo appropriato; |
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— |
condannare, comunque, la Commissione europea a tutte le spese, comprese quelle incorse dalla Legris Industries SA dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente a sostegno della sua impugnazione deduce quattro motivi.
Con il primo motivo, la Legris Industries deduce violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale nella misura in cui il controllo operato dal Tribunale sulla decisione della Commissione, istituzione ispettiva e sanzonatoria, si è limitato agli errori manifesti di diritto e di fatto, senza effettuare un controllo esteso al merito basato su un completo riesame dei fatti di causa e, in particolare, delle prove fornite.
Con il secondo motivo, che si articola su due parti, la ricorrente deduce la violazione dei principi che governano l’imputazione ad una società madre della violazione dell’art. 101 TFUE posta a carico della sua filiale. Con la prima parte, la ricorrente sostiene in primo luogo che l’applicazione nei suoi confronti di una presunzione di responsabilità di fatto inconfutabile per le pratiche della sua filiale Comap riveste un carattere inammissibile nel diritto dell’Unione, tenuto conto della natura repressiva della sanzione inflittale. Con la seconda parte, la ricorrente sostiene inoltre che l’applicazione nei suoi confronti di tale di fatto inconfutabile presunzione di responsabilità è conseguenza del rigetto dei suoi argomenti da parte del Tribunale sulla base di una motivazione insufficiente e contraddittoria. Nella seconda parte, la ricorrente eccepisce infine la violazione della giurisprudenza intesa ad escludere l’applicazione di tale presunzione di responsabilità alle holdings finanziarie prive di attività operativa, nonché dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento.
Con il terzo motivo, la società madre denuncia la violazione dei principi di parità di trattamento, di responsabilità personale e di individualità delle pene derivanti dal rifiuto del Tribunale di far beneficiare alla ricorrente i mezzi di annullamento della decisione impugnata sollevati dalla filiale Comap, fermo restando la responsabilità della ricorrente per le pratiche addebitate alla Comap.
Con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente chiede infine alla Corte di trarre le conseguenze nei suoi confronti, di un eventuale annullamento della sentenza Comap sulla base dei motivi sollevati dalla Comap nella sua impugnazione.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/18 |
Impugnazione proposta il 9 giugno 2011 dalla Comap SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-377/06, Comap/Commissione
(Causa C-290/11 P)
2011/C 252/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Comap SA (rappresentanti: avv.ti A. Wachsmann e S. de Guigné)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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in via principale,
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in subordine,
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in ogni caso, condannare la Commissione europea a pagare tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Comap SA dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce quattro motivi.
Con il primo motivo, la Comap lamenta la violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale, in quanto il sindacato operato dal Tribunale sulla decisione della Commissione, istituzione che è titolare al contempo delle funzioni di indagine e sanzionatorie, si è limitato agli errori manifesti di diritto e di fatto, senza procedere ad un controllo diretto a conoscere della legittimità e del merito fondato su un esame completo dei fatti di causa e, in particolare, delle prove prodotte.
Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere applicato nei suoi confronti la nozione di «pubblica dissociazione» in modo eccessivamente restrittivo, così ledendo i dettami del principio di stretta interpretazione della legge penale, sancito all’art. 7, primo comma, della CEDU, il quale «impone di non applicare la legge penale estensivamente a danno dell’accusato». Tale concezione viola inoltre il principio in base al quale il dubbio deve risolversi a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione e che si applica in forza del principio della presunzione d'innocenza.
Con il terzo motivo la Comap fa valere lo snaturamento di diversi elementi probatori che ha condotto ad una qualificazione giuridica errata di taluni contatti bilaterali tra la ricorrente e una delle sue concorrenti dopo le ispezioni della Commissione.
Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta infine che il Tribunale è venuto meno all’obbligo di motivazione quando ha ritenuto che la Commissione avesse dimostrato in modo giuridicamente adeguato la partecipazione della Comap ad un’infrazione unica e continua dopo marzo 2001.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 9 giugno 2011 — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) B.V.
(Causa C-291/11)
2011/C 252/33
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Convenuta: TNT Freight Management (Amsterdam) B.V.
Questioni pregiudiziali
Se la nota 1, parte iniziale e lett. g), al capitolo 30 del Sistema armonizzato, in combinato disposto con la nota 1, parte iniziale e lett. b), al capitolo 35 del Sistema armonizzato, debba essere interpretata nel senso che l’albumina del sangue, che in sé non ha effetti terapeutici o profilattici, ma viene prodotta ed è indispensabile allo scopo di ottenere prodotti con effetti terapeutici o profilattici e per sua natura può essere utilizzata solo a questo fine, è preparata per usi terapeutici o profilattici ai sensi della nota
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/19 |
Impugnazione proposta il 9 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 29 marzo 2011, causa T-33/09, Repubblica portoghese/Commissione europea
(Causa C-292/11 P)
2011/C 252/34
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, P. Costa de Oliveira e M. Heller, agenti)
Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia
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annullare la sentenza del Tribunale 29 marzo 2011, causa T-33/09, Repubblica portoghese/Commissione; |
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decidere sulle questioni oggetto della presente impugnazione, che sono state oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale, e respingere la domanda della Repubblica portoghese di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 2008, che infligge una penalità; |
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condannare la Repubblica portoghese, oltre alle proprie spese, anche a quelle sostenute dalla Commissione sia in primo grado sia nell'ambito del presente ricorso |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha commesso errori di diritto 1) nell’avere erroneamente interpretato sia le competenze della Commissione nell’esecuzione delle sentenze della Corte emanate in applicazione dell'art. 260, n. 2, TFUE, sia le proprie competenze a verificare l’azione della Commissione; 2) nel decidere, nella sentenza impugnata, basandosi su una parziale lettura del dispositivo della sentenza del 2004 della Corte, la sussistenza di un inadempimento, così violando, l'art. 260, n. 2, TFUE. Inoltre, la sentenza del Tribunale risulta, comunque, viziata da un errore di diritto, poiché il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione, dal momento che ha giudicato sulla base di una motivazione insufficiente e contraddittoria che la Commissione era andata oltre i limiti dell’inadempimento come era stato constatato dalla stessa Corte.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 9 giugno 2011 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate/Elsacom NV
(Causa C-294/11)
2011/C 252/35
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate
Convenuta: Elsacom NV
Questione pregiudiziale
Se il termine di sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all’interno del paese, dall’art. 7, paragrafo l, primo comma, ultimo periodo, dell’ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE (1), abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al rimborso.
(1) GU L 331, pag. 11.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/19 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-296/11)
2011/C 252/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay e L. Lozano Palacios, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni
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constatare che, applicando il regime specifico delle agenzie di viaggi a prestazioni rese a persone diverse dal viaggiatore (nella specie altri agenti di viaggio), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1); |
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condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione solleva un motivo unico a sostegno del suo ricorso che deduce l’erronea applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggi a prestazioni rese a persone diverse dal viaggiatore. A questo proposito, rileva che tale regime è applicabile solo quando il servizio di viaggi viene venduto al viaggiatore. Per contro, non è applicabile ai servizi forniti dalle agenzie di viaggi ad altre agenzie di viaggi o ad organizzatori di circuiti turistici. Tenuto conto della redazione delle disposizioni del codice generale delle imposte che fanno riferimento al termine «cliente» piuttosto che al termine «viaggiatore», la convenuta utilizza un approccio fondato sul «cliente» e quindi applica il regime speciale delle agenzie di viaggi in modo estensivo.
La Commissione respinge peraltro la tesi sostenuta dalle autorità francesi secondo cui la normativa francese consentirebbe di raggiungere meglio gli obiettivi perseguiti dal regime speciale, e cioè la semplificazione delle formalità amministrative delle agenzie di viaggi e l’attribuzione degli introiti dell’IVA allo Stato membro nel quale avviene il consumo finale di ciascun servizio individuale.
(1) GU L 347, pag. 1.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 17 giugno 2011 — ZZ/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-300/11)
2011/C 252/37
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: ZZ
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Questioni pregiudiziali
Se il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’art. 30, n. 2, della direttiva 2004/38 (1), come interpretato alla luce dell’art. 346, n. 1, lett. a), TFUE, richieda che l’autorità giudiziaria, nell’esaminare un ricorso contro un provvedimento che vieta l’ingresso di un cittadino dell’Unione europea nel territorio di uno Stato membro per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza ai sensi del capo VI della direttiva 2004/38, garantisca che siano comunicati all’interessato gli elementi essenziali delle accuse mosse nei suoi confronti, anche nel caso in cui le autorità dello Stato membro e il giudice nazionale competente abbiano ritenuto, sulla base di tutte le prove a carico fatte valere da dette autorità, che a ciò ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77)
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/20 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-301/11)
2011/C 252/38
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, adottando e mantenendo in vigore nella loro forma attuale gli artt. 3.60 e 3.61 della Wet inkomstenbelasting (legge sull’imposta sul reddito) del 2001 e gli artt. 15 c e 15 d della Wet Vennootschapsbelasting (legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche) del 1969 è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare dall’art. 49; |
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— |
condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che l’imposizione sulle plusvalenze non realizzate in caso di trasferimento di (una parte di) un’impresa in un altro Stato membro o nel caso di trasferimento della sede sociale o del luogo della sede effettiva della società in un altro Stato membro comporta un ostacolo alla libertà di stabilimento incompatibile con l’art. 49 TFUE.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 giugno 2011 — Rosanna Valenza/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-302/11)
2011/C 252/39
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Rosanna Valenza
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Questioni pregiudiziali
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a) |
Se la previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE (1), clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale della stabilizzazione dei precari (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006) che ha consentito l’assunzione diretta a tempo indeterminato dei lavoratori già assunti a tempo determinato, in deroga alla regola del concorso pubblico, ma con azzeramento dell’anzianità maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato, o se invece la perdita dall’anzianità, prevista dal legislatore nazionale, rientri nella deroga. per «motivazioni oggettive» da ravvisarsi nell’esigenza di evitare che l’immissione in ruolo dei precari avvenga a detrimento dei lavoratori già di ruolo, il che si determinerebbe se ai precari fosse conservata l’anzianità pregressa; |
|
b) |
se la citata previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale che, ferma restando la maturazione dell’anzianità in costanza di rapporto di lavoro a termine, stabilisca di chiudere il contratto a termine e instaurare un nuovo contratto a tempo indeterminato, diverso dal precedente e senza conservazione della pregressa anzianità (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006). |
(1) GU L 175, pag. 43.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 giugno 2011 — Maria Laura Altavista/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-303/11)
2011/C 252/40
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Maria Laura Altavista
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Questioni pregiudiziali
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a) |
Se la previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE (1), clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale della stabilizzazione dei precari (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006) che ha consentito l’assunzione diretta a tempo indeterminato dei lavoratori già assunti a tempo determinato, in deroga alla regola del concorso pubblico, ma con azzeramento dell’anzianità maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato, o se invece la perdita dall’anzianità, prevista dal legislatore nazionale, rientri nella deroga. per «motivazioni oggettive» da ravvisarsi nell’esigenza di evitare che l’immissione in ruolo dei precari avvenga a detrimento dei lavoratori già di ruolo, il che si determinerebbe se ai precari fosse conservata l’anzianità pregressa; |
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b) |
se la citata previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale che, ferma restando la maturazione dell’anzianità in costanza di rapporto di lavoro a termine, stabilisca di chiudere il contratto a termine e instaurare un nuovo contratto a tempo indeterminato, diverso dal precedente e senza conservazione della pregressa anzianità (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006). |
(1) GU L 175, pag. 43.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 giugno 2011 — Rosanna Valenza/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-304/11)
2011/C 252/41
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Rosanna Valenza
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Questioni pregiudiziali
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a) |
Se la previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE (1), clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale della stabilizzazione dei precari (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006) che ha consentito l’assunzione diretta a tempo indeterminato dei lavoratori già assunti a tempo determinato, in deroga alla regola del concorso pubblico, ma con azzeramento dell’anzianità maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato, o se invece la perdita dall’anzianità, prevista dal legislatore nazionale, rientri nella deroga. per «motivazioni oggettive» da ravvisarsi nell’esigenza di evitare che l’immissione in ruolo dei precari avvenga a detrimento dei lavoratori già di ruolo, il che si determinerebbe se ai precari fosse conservata l’anzianità pregressa; |
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b) |
se la citata previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale che, ferma restando la maturazione dell’anzianità in costanza di rapporto di lavoro a termine, stabilisca di chiudere il contratto a termine e instaurare un nuovo contratto a tempo indeterminato, diverso dal precedente e senza conservazione della pregressa anzianità (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006). |
(1) GU L 175, pag. 43.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 giugno 2011 — Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-305/11)
2011/C 252/42
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Questioni pregiudiziali
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a) |
Se la previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE (1), clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale della stabilizzazione dei precari (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006) che ha consentito l’assunzione diretta a tempo indeterminato dei lavoratori già assunti a tempo determinato, in deroga alla regola del concorso pubblico, ma con azzeramento dell’anzianità maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato, o se invece la perdita dall’anzianità, prevista dal legislatore nazionale, rientri nella deroga. per «motivazioni oggettive» da ravvisarsi nell’esigenza di evitare che l’immissione in ruolo dei precari avvenga a detrimento dei lavoratori già di ruolo, il che si determinerebbe se ai precari fosse conservata l’anzianità pregressa; |
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b) |
se la citata previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale che, ferma restando la maturazione dell’anzianità in costanza di rapporto di lavoro a termine, stabilisca di chiudere il contratto a termine e instaurare un nuovo contratto a tempo indeterminato, diverso dal precedente e senza conservazione della pregressa anzianità (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006). |
(1) GU L 175, pag. 43.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/23 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-309/11)
2011/C 252/43
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Koskinen e L. Lozano Palacios)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, avendo applicato il regime speciale delle agenzie di viaggio previsto all’art. 80 della arvonlisäverolaki (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto, 1501/1993) quando servizi relativi al viaggio sono venduti a persone diverse dal viaggiatore, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi derivantile dagli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1) relativa al al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; |
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— |
condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che, a norma delle disposizioni della direttiva relativa all’imposta sul valore aggiunto 2006/112/CE, il regime speciale delle agenzie di viaggio è applicabile solo quando i servizi relativi al viaggio sono venduti ai viaggiatori. Viceversa è contrario alla direttiva relativa all’imposta sul valore aggiunto che la Repubblica di Finlandia applichi il regime speciale delle agenzie di viaggio anche ai servizi che le agenzie di viaggio si prestano tra loro o forniscono ad operatori turistici.
(1) GU L 347, pag. 1.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/23 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-313/11)
2011/C 252/44
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e A. Szmytkowska, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che, introducendo il divieto di produzione, commercializzazione o uso nell’alimentazione degli animali in Polonia di mangimi geneticamente modificati nonché di organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nei mangimi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 16, n. 5, 19, 20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1); |
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— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia che, a causa dell’adozione di una legge nazionale sui mangimi che vieta la produzione, la commercializzazione e l’uso nell’alimentazione degli animali in Polonia di mangimi geneticamente modificati nonché di organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nei mangimi, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per effetto dell’adozione del regolamento menzionato, che introduce una completa armonizzazione in materia di autorizzazioni riguardanti i mangimi OGM a livello dell’Unione, la Polonia non può adottare disposizioni legali che vietino la commercializzazione, l’uso e la produzione sul suo territorio dei prodotti che sono oggetto delle autorizzazioni menzionate. Concretamente la Polonia non ha osservato:
|
— |
l’art. 16, n. 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente al quale l’autorizzazione a immettere in commercio, usare o modificare un OGM per l’impiego in mangimi, di mangimi che contengono o sono costituiti da tale OGM, nonché i mangimi prodotti a partire da tale OGM è rilasciata, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata soltanto per i motivi e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento; |
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— |
l’art. 19 del regolamento a norma del quale la competenza per il rilascio dell’autorizzazione spetta alla Commissione europea; |
|
— |
l’art. 20 del regolamento ai sensi del quale i prodotti già immessi sul mercato ed autorizzati in forza del diritto vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento 1829/2003 vengono considerati autorizzati in forza del regolamento stesso; |
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— |
l’art. 34 del regolamento (clausola in materia di misure d’emergenza) che, data la completa armonizzazione della materia in oggetto, costituisce la sola possibilità di adottare misure straordinarie diretta a sospendere o modificare un’autorizzazione già rilasciata. |
È al riguardo irrilevante che l’entrata in vigore del divieto controverso nel diritto nazionale sia stata rinviata, poiché già solo l’adozione da parte del legislatore e la pubblicazione delle disposizioni controverse non conformi al diritto dell’Unione costituisce un inadempimento degli obblighi gravanti sulla Repubblica di Polonia riguardo al menzionato regolamento.
(1) GU L 268, pag. 1.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 27 giugno 2011 — Digitalnet OOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
(Causa C-320/11)
2011/C 252/45
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Varna
Parti
Ricorrente: Digitalnet OOD
Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
Questioni pregiudiziali
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1) |
Cosa si debba intendere per «Internet» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031 (1)), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
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2) |
Cosa si debba intendere per «modem» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
|
3) |
Cosa si debba intendere per «modulazione» e «demodulazione» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
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4) |
Quale sia la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box TF6100DCC, in base alla quale deve avvenire la classificazione doganale: la ricezione di segnali televisivi o l’impiego di un modem che consente lo scambio interattivo di informazioni necessario per accedere a Internet. |
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5) |
Qualora la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box TF6100DCC sia costituita dall’impiego di un modem che consente uno scambio interattivo di informazioni, necessario per accedere a Internet: se, per la classificazione doganale, rilevi il tipo di modulazione e demodulazione effettuata dal modem ovvero il tipo di modem impiegato, o se sia sufficiente che il modem consenta l’accesso ad Internet. |
|
6) |
In quale sottovoce e in quale codice occorra classificare un apparecchio che corrisponde alla descrizione dell’apparecchio TF6100DCC. |
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7) |
Qualora il set-top-box TF6100DCC debba essere classificato nella sottovoce 8521 90 00 della nomenclatura combinata: se l’applicazione di un’aliquota positiva di dazi doganali sia un’applicazione legittima del diritto comunitario laddove una siffatta classificazione costituisca una violazione degli obblighi della Comunità risultanti dall’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione parte II b dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, o se dalla classificazione nella voce 8521 derivi la conseguenza che il set-top box TF6100DCC non rientra nell’ambito di applicazione della parte di cui trattasi dell’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione. |
(1) GU L 291, pag. 1.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 28 giugno 2011 — K
(Causa C-322/11)
2011/C 252/46
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: K
Altre parti nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, valtiovarainministeriö
Questioni pregiudiziali
Se gli artt. 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale a norma della quale una persona fisica illimitatamente soggetto passivo di imposta in Finlandia non può dedurre, dai guadagni derivanti dalla cessione di azioni tassate in Finlandia, le perdite derivanti dalla cessione di un bene immobile situato in Francia, quando la persona illimitatamente soggetto passivo di imposta in Finlandia possa nondimeno a determinate condizioni dedurre la perdita derivante dalla cessione di un bene immobile equivalente situato in Finlandia, dai guadagni provenienti dalla cessione di titoli in quest’ultimo paese.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 29 giugno 2011 — Tsifrova kompania/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
(Causa C-330/11)
2011/C 252/47
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Varna
Parti
Ricorrente: Tsifrova kompania
Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
Questioni pregiudiziali
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1) |
Cosa si debba intendere per «Internet» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031 (1)), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
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2) |
Cosa si debba intendere per «modem» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
|
3) |
Cosa si debba intendere per «modulazione» e «demodulazione» nel senso delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce nel codice TARIC 8528711300. |
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4) |
Quale sia la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box DC 215 KL, in base alla quale deve avvenire la classificazione doganale: la ricezione di segnali televisivi o l’impiego di un modem che consente uno scambio interattivo di informazioni, necessario per accedere a Internet. |
|
5) |
Qualora la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box DC 215 KL sia costituita dall’impiego di un modem che consente uno scambio interattivo di informazioni, necessario per accedere a Internet: se, per la classificazione doganale, rilevi il tipo di modulazione e demodulazione effettuata dal modem ovvero il tipo di modem impiegato, o se sia sufficiente che il modem consenta l’accesso ad Internet. |
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6) |
In quale sottovoce e in quale codice occorra classificare un apparecchio che corrisponde alla descrizione dell’apparecchio DC 215 KL. |
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7) |
Qualora il set-top-box DC 215 KL debba essere classificato nella sottovoce 8521 90 00 della nomenclatura combinata: se l’applicazione di un’aliquota positiva di dazi doganali sia un’applicazione legittima del diritto comunitario laddove una siffatta classificazione costituisca una violazione degli obblighi della Comunità risultanti dall’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione parte II b dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, o se dalla classificazione nella voce 8521 derivi la conseguenza che il set-top box DC 215 KL non rientra nell’ambito di applicazione della parte di cui trattasi dell’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione. |
(1) GU L 291, pag. 1.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/26 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-352/11)
2011/C 252/48
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
la Repubblica d'Austria, avendo omesso di rilasciare autorizzazioni a norma degli artt. 6 e 8, di controllare o, se necessario, di rinnovare e di garantire quelle esistenti, in modo che tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10 e 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2, della direttiva IPPC, è venuta meno ai propri obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC). |
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— |
Condannare la Repubblica d'Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo le disposizioni della direttiva IPPC (1), gli «impianti esistenti» ai sensi di tale direttiva dal 30 ottobre 2007 necessitano di un'autorizzazione.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, non tutti gli «impianti esistenti» situati nella Repubblica d'Austria hanno l'autorizzazione necessaria al momento determinante.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento; GU L 24, pag. 8.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/26 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Commissione/Repubblica ceca
(Causa C-353/11)
2011/C 252/49
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, M. Thomannová-Körnerová, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che la Repubblica ceca, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2010, 2010/5/UE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 2 di tale direttiva. |
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— |
condannare Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 31 agosto 2010.
(1) GU L 36, pag. 24.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/26 |
Ordinanza del presidente della Corte 9 febbraio 2011 — Acegas-APS SpA, già Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas)/Commissione europea
(Causa C-341/09) (1)
2011/C 252/50
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/26 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 11 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Sky Italia Srl
(Causa C-390/09) (1)
2011/C 252/51
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/27 |
Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 23 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Siegburg — Germania) — Hüseyin Balaban/Zelter GmbH
(Causa C-86/10) (1)
2011/C 252/52
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/27 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 giugno 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal d'instance de Dax — Francia) — AG2R Prévoyance/Bourdil SARL (causa C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (causa C-98/10), Baba-Pom SARL (causa C-99/10)
(Cause riunite da C-97/10 a C-99/10) (1)
2011/C 252/53
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/27 |
Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 19 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-253/10) (1)
2011/C 252/54
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/27 |
Ordinanza del presidente della Corte 15 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Accor Services France/Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard
(Causa C-269/10) (1)
2011/C 252/55
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/27 |
Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 17 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-278/10) (1)
2011/C 252/56
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/27 |
Ordinanza del presidente della Corte 15 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Amares — Portogallo) — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA
(Causa C-299/10) (1)
2011/C 252/57
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/27 |
Ordinanza del presidente della Corte 6 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portogallo) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA
(Causa C-363/10) (1)
2011/C 252/58
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/27 |
Ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-428/10) (1)
2011/C 252/59
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-466/10) (1)
2011/C 252/60
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 13 mai 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-486/10) (1)
2011/C 252/61
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes — Francia) — L'Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest
(Causa C-487/10) (1)
2011/C 252/62
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
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C 252/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-531/10) (1)
2011/C 252/63
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 2 maggio 2011 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-570/10) (1)
2011/C 252/64
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 21 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ivrea) — Procura della Repubblica/Lucky Emegor
(Causa C-50/11) (1)
2011/C 252/65
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 21 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ragusa) — Procura della Repubblica/Mohamed Mrad
(Causa C-60/11) (1)
2011/C 252/66
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/28 |
Ordinanza del presidente della Corte 21 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovereto) — Procura della Repubblica/John Austine
(Causa C-63/11) (1)
2011/C 252/67
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
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C 252/29 |
Ordinanza del presidente della Corte 21 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo) — Procura della Repubblica/Survival Godwin
(Causa C-94/11) (1)
2011/C 252/68
Lingua processuale: l’italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/29 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 29 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione/Demba Ngagne
(Causa C-140/11) (1)
2011/C 252/69
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/30 |
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Hitachi e a./Commissione
(Causa T-112/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE ed all’art. 53 dell’accordo SEE - Ripartizione del mercato - Diritti della difesa - Prova dell’infrazione - Infrazione unica e continuata - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Effetto dissuasivo - Cooperazione)
2011/C 252/70
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hitachi Ltd (Tokyo, Giappone); Hitachi Europe Ltd (Maidenhead, Regno Unito); e Japan AE Power Systems Corp. (Tokyo) (rappresentanti: M. Reynolds, P. Mansfield e B. Roy, solicitors, D. Arts, avvocato, N. Green, QC, e S. Singla, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, poi X. Lewis, poi P. Van Nuffel e J. Bourke, infine P. Van Nuffel, N. Khan e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nella parte riguardante le ricorrenti, e una domanda di annullamento delle ammende inflitte a queste ultime; in subordine, domanda di annullamento dell’art. 2 della suddetta decisione nella parte riguardante le ricorrenti e, in ulteriore subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Le ricorrenti sono condannate alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/30 |
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Toshiba/Commissione
(Causa T-113/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE ed all’art. 53 dell’accordo SEE - Ripartizione del mercato - Diritti della difesa - Prova dell’infrazione - Infrazione unica e continuata - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Motivazione - Importo di partenza - Anno di riferimento)
2011/C 252/71
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: inizialmente J. MacLennan, solicitor, A. Schulz e J. Borum, avvocati, poi J. MacLennan ed A. Schulz)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e J. Samnadda, poi X. Lewis, poi J. Bourke e F. Ronkes Agerbeek, infine J. Ronkes Agerbeek e N. Khan, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nella parte riguardante la ricorrente e, in subordine, domanda di modifica degli artt. 1 e 2 della suddetta decisione al fine di annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
L’art. 2, lett. h) ed i), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas) è annullato nella parte in cui riguarda la Toshiba Corp. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Toshiba sopporterà tre quarti delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. |
|
4) |
La Commissione europea sopporterà un quarto delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/31 |
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Fuji Electric/Commissione
(Causa T-132/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE ed all’art. 53 dell’accordo SEE - Ripartizione del mercato - Prova dell’infrazione - Imputabilità del comportamento illecito - Durata dell’infrazione - Ammende - Circostanze attenuanti - Cooperazione)
2011/C 252/72
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fuji Electric Co. Ltd (già denominata Fuji Electric Holdings Co. Ltd e succeduta alla Fuji Electric Systems Co. Ltd) (Kawasaki, Giappone) (rappresentanti: P. Chappatte e P. Walter, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, poi X. Lewis, J. Bourke, e F. Ronkes Agerbeek, infine N. Khan e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Fuji Electric Holdings ed alla Fuji Electric Systems.
Dispositivo
|
1) |
L’art. 1, lett. h), e l’art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas) sono annullati nella parte in cui dichiarano o si fondano sulla dichiarazione che la Fuji Electric Systems Co. Ltd, alla quale è succeduta la Fuji Electric Co. Ltd, può essere considerata personalmente responsabile dell’infrazione per il periodo compreso tra il mese di settembre 2000 ed il 30 giugno 2001. |
|
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Fuji Electric, già denominata Fuji Electric Holdings Co. Ltd e succeduta alla Fuji Electric Systems, dall’art. 2, lett. d), della decisione C(2006) 6762 def. è fissato nella misura di EUR 2 200 000. |
|
3) |
La Commissione europea sopporterà un quarto delle spese sostenute dalla Fuji Electric nonché un quarto delle proprie spese. |
|
4) |
La Fuji Electric sopporterà i tre quarti delle proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/31 |
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Mitsubishi Electric/Commissione
(Causa T-133/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE ed all’art. 53 dell’accordo SEE - Ripartizione del mercato - Diritti della difesa - Prova dell’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Importo di partenza - Anno di riferimento - Parità di trattamento)
2011/C 252/73
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Denton, solicitor, e K. Haegeman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e J. Samnadda, poi X. Lewis, poi P. Van Nuffel e J. Bourke, infine P. Van Nuffel e N. Khan, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nella parte in cui riguarda la ricorrente e la TM T&D, in subordine, domanda di annullamento dell’art. 2, lett. g), di tale decisione nonché dell’art. 2, lett. h), della stessa, nella parte riguardante la ricorrente e, in ulteriore subordine, domanda di modifica dell’art. 2 della medesima decisione al fine dell’annullamento ovvero della riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
L’art. 2, lett. g) e h), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato nella parte in cui riguarda la Mitsubishi Electric Corp. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Mitsubishi Electric sopporterà tre quarti delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. |
|
4) |
La Commissione europea sopporterà un quarto delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/32 |
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Aldi Einkauf/UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
(Causa T-374/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedura d’opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo TOP CRAFT - Marchi nazionali figurativi anteriori Krafft - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Uso effettivo dei marchi anteriori - Art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009) e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95)
2011/C 252/74
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Illinois Tools Works, Inc. (Glenview, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorsi proposti avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 giugno 2008 (procedimento R 952/2007-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Illinois Tools Works, Inc. e la Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 giugno 2008 (procedimento R 952/2007-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Illinois Tools Works, Inc. e la Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, è annullato. |
|
2) |
L’UAMI è condannato alle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/32 |
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Commissione/Q
(Causa T-80/09 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Impugnazione incidentale - Molestie psicologiche - Art. 12 bis dello Statuto - Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche presso la Commissione - Dovere di assistenza dell’amministrazione - Art. 24 dello Statuto - Portata - Domanda di assistenza - Provvedimenti provvisori di allontanamento - Dovere di sollecitudine - Responsabilità - Domanda di risarcimento danni - Competenza a conoscere della legittimità e del merito - Presupposti di attuazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire)
2011/C 252/75
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: V. Joris, D. Martin e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Q (Domsjö, Svezia) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
|
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui quest’ultimo, al punto 2 del dispositivo, condanna la Commissione delle Comunità europee a versare a Q, a titolo di risarcimento, una somma pari a EUR 500, nonché la somma di EUR 15 000, quest’ultima a titolo di risarcimento del danno morale subito da Q a causa di un asserito ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa, e nella parte in cui, al fine di respingere il ricorso in primo grado per la restante parte, al punto 3 del dispositivo, esso statuisce, ai punti 147 — 189 della motivazione, sul «motivo relativo a molestie psicologiche sollevato da [Q]» pronunciando, al punto 230 della motivazione, il non luogo a statuire sulla domanda di annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera riguardanti il ricorrente redatti, rispettivamente, per i periodi 1ogennaio — 31 ottobre e 1o novembre — 31 dicembre 2006. |
|
2) |
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte per il resto. |
|
3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica affinché statuisca sulla domanda di annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera summenzionati nonché sull’importo dovuto à Q dalla Commissione a titolo del solo danno morale derivante dal rifiuto, da parte di quest’ultima, di adottare un provvedimento provvisorio di allontanamento. |
|
4) |
Le spese sono riservate. |
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/33 |
Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Slovenia/Commissione
(Causa T-197/09) (1)
(FEAOG - Sezione Garanzia - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Seminativi)
2011/C 252/76
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: inizialmente Ž. Cilenšek Bončina, agente, poi L. Bembič, agente, assistito da J. Sladič, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. van Rijn e K. Banks, poi F. Jimeno Fernández e M. Žebre, e infine F. Jimeno Fernández e B. Rous, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 75, pag. 15), nella misura in cui concerne la Repubblica di Slovenia.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/33 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 21 giugno 2011 — MB System/Commissione
(Causa T-209/11 R)
(Procedimento sommario - Aiuto di Stato - Obbligo di recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Urgenza - Ponderazione degli interessi)
2011/C 252/77
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: MB System GmbH & Co. KG (Nordhausen, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Brüggen, M. Ackermann e C. Geiert)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e T. Maxian Rusche, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2010, C(2010) 8289 def., relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania a favore del gruppo Biria.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/33 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2011 — Zinātnes, Inovāciju un Testēšanas Centrs/Commissione
(Causa T-259/11)
2011/C 252/78
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Zinātnes, Inovāciju un Testēšanas Centrs (rappresentante: E. Darapoļskis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione concernente il contratto relativo al programma nazionale PHARE 2003 in Lettonia, «creazione di un centro d’innovazione e prova di materiali da costruzione» (2003/004-979-06-03/1/0027), dichiarando che il recupero del finanziamento PHARE nella misura di EUR 1 576 010,80 è privo di giustificazione. |
Motivi e principali argomenti
In una decisione concernente il contratto relativo al programma nazionale PHARE 2003 in Lettonia, «creazione di un centro d’innovazione e prova di materiali da costruzione» (2003/004-979-06-03/1/0027) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione ha deciso di recuperare fondi dell'Unione europea in misura pari a EUR 1 474 200,00.
La ricorrente ritiene che, adottando la decisione controversa, la Commissione non abbia rispettato il memorandum finanziario concluso in data 19 settembre 2003 tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia, relativo al finanziamento del programma nazionale PHARE in Lettonia, sulla scorta del quale è stato concluso un accordo di finanziamento con la ricorrente in data 23 agosto 2005 ed è stato corrisposto un finanziamento di ammontare pari a EUR 1 576 010,80. La ricorrente ritiene altresì che la Commissione abbia violato il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), e il regolamento della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
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1) |
In primo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia adottato la decisione controversa senza esaminare in modo puntuale le circostanze della causa né operare una valutazione dei fatti, fondandosi unicamente sui rapporti di funzionari lettoni che non sono suffragati da pareri o decisioni delle autorità competenti. Ad avviso della ricorrente, prima di avviare un procedimento di recupero la Commissione avrebbe dovuto verificare l'esistenza delle infrazioni asserite nei rapporti dei funzionari della Repubblica di Lettonia ed ottenere tutte le prove necessarie, cosa che la Commissione non ha fatto, limitandosi ad un esame formale della corrispondenza precedente. Sono state quindi ignorate rilevanti circostanze di fatto ed è stato indebitamente preteso il rimborso del finanziamento PHARE. |
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2) |
In secondo luogo, la ricorrente è del parere che la Commissione non si sia avvalsa dei poteri ad essa conferiti dal memorandum finanziario, dal regolamento finanziario e dal regolamento di esecuzione. In proposito essa osserva che, rilevando delle infrazioni, la Commissione doveva, anzitutto, valutarne le conseguenze finanziarie per il bilancio dell'Unione e, in secondo luogo, qualora avesse constatato che le infrazioni erano atte a comportare conseguenze finanziarie di tipo sostanziale, fornire alla Repubblica di Lettonia la possibilità di presentare osservazioni utili sulle circostanze della causa nonché un termine per porre fine alle irregolarità. Nella fattispecie in esame, la Commissione non si è servita dei suoi poteri e, pertanto, la decisione controversa era contraria al memorandum finanziario, all'art. 71 del regolamento finanziario e agli artt. 79 e 80 del regolamento di esecuzione. |
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3) |
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione controversa sia sproporzionata e che sia stata adottata in violazione del procedimento relativo all'adozione di decisioni di questo tipo fissato dal memorandum finanziario, dal regolamento finanziario e dal regolamento d'esecuzione. Inoltre, la decisione controversa non è stata pubblicata, essa non reca data di emissione e la ricorrente ne è venuta a conoscenza soltanto dopo il 9 marzo 2011, nell'ambito di un procedimento avviato in Lettonia. |
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4) |
In quarto luogo, la ricorrente ritiene che la decisione controversa abbia provocato conseguenze gravi e le abbia cagionato pregiudizi, dal momento che essa funge da fondamento per una procedura avviata nei suoi confronti e dato che le impedisce di ottenere per il futuro finanziamenti nell'ambito del programma PHARE.
|
(1) GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 357, del 31.12.2002, pag. 1.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/34 |
Ricorso proposto il 1 giugno 2011 — Kieffer Omnitec/Commissione
(Causa T-288/11)
2011/C 252/79
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrentee: Kieffer Omnitec (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Delvaux e V. Bertrand, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile; |
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— |
annullare la decisione con cui la Commissione europea ha escluso a sua offerta e ha aggiudicato l’appalto ad un’altra offerente, della quale la ricorrente è stata informata con lettera del 1 aprile 2011, ricevuta il 5 aprile successivo; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 1 aprile 2011, con cui è stata respinta l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto intesa alla conclusione di un contratto di manutenzione delle installazioni HVAC, sprinkler e idrosanitarie del palazzo Joseph Bech sito in Lussemburgo ed è stato attribuito l’appalto ad un’altra offerente (GU 2010/S 241 — 367523).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 89, nn. 1 e 2, e 92 del regolamento finanziario, dell’art. 135, nn. 1 e 5, del regolamento d’esecuzione e dell’art. 49 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), nonché dei principi di trasparenza, di uguaglianza e di proporzionalità nella misura in cui la Commissione europea richiede all’offerente che fornisca «l’attestazione ISO valida per l’integralità della sua attività di manutenzione, rilasciata dall’ente certificatore». La ricorrente contesta alla Commissione europea, in primo luogo, di non aver formulato il criterio di selezione in modo chiaro e preciso, in assenza di precisazioni nel capitolato d’oneri con riferimento al numero della certificazione ISO richiesta; in secondo luogo, di aver chiesto alle partecipanti alla gara una certificazione ISO «per l’integralità della loro attività di manutenzione» e non soltanto per l’appalto interessato e, in terzo luogo, di non aver consentito alle partecipanti alla gara di dimostrare che esse presentavano un livello qualitativo analogo a quello della certificazione ISO. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’art. 296 TFUE e dall’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario, nonché sulla violazione del capitolato d’oneri e dei suoi allegati e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione europea avrebbe escluso l’offerta della società A+P KIEFFER OMNITEC considerando che la ricorrente non soddisfaceva il criterio n. 16, non avendo essa prodotto i documenti probatori pertinenti idonei a dimostrare che i candidati disponevano delle qualificazioni richieste. La ricorrente afferma, da una parte, che il criterio n. 16 avrebbe riguardato «la dichiarazione indicante i mezzi effettivi annuali dotati del profilo richiesto durante gli ultimi tre anni, che fossero presenti in capo a tutti i membri dell’eventuale raggruppamento» e che la pagina 27/37 dell’allegato II del capitolato d’oneri avrebbe fatto riferimento soltanto alle conoscenze linguistiche dei candidati e, dall’altra, che la ricorrente avrebbe per contro fornito la prova che uno dei candidati disponeva delle qualifiche richieste alla pagina 28/38 dell’allegato II del capitolato d’oneri, producendo documenti probanti. Per quanto riguarda l’altro candidato, i documenti dell’appalto non esigevano che fossero soddisfatte le qualificazioni richieste per il soggetto preposto all’esecuzione dei lavori. |
(1) GU L 134, pag. 114.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/35 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — ABN AMRO Group/Commissione
(Causa T-319/11)
2011/C 252/80
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ABN AMRO Group NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti W. Knibbeler e P. van den Berg)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’art. 5 della decisione della Commissione 5 aprile 2011 concernente le misure C 11/2009 (ex NN 53b/2008, NN 2/2010 e N 19/2010) adottate dallo Stato olandese a favore della ABN AMRO Group NV; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della decisione impugnata relativamente alla portata del divieto di procedere ad acquisizioni contenuto nell’art. 5 sono viziate dai seguenti errori di diritto e devono quindi essere annullate:
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della decisione impugnata relativamente alla durata del divieto di procedere ad acquisizioni contenuto nell’art. 5 sono viziate dai seguenti errori di diritto e di valutazione, e devono quindi essere annullate:
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(1) Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU 2008 C 270, pag. 8); Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU 2009 C 10, pag. 2); Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU 2009 C 72, pag. 1); Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU 2009 C 195, pag. 9).
(2) Cfr. nota 1.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/36 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Ungheria/Commissione
(Causa T-320/11)
2011/C 252/81
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K. Szíjjártó, K. Veres, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare la decisione della Commissione 28 marzo 2011, 2011/192/UE, che esclude dal finanziamento dell’UE alcune spese sostenute dall’Ungheria a titolo del programma relativo al sostegno per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (Sapard) nel 2004; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che, a suo giudizio, la Commissione sarebbe incorsa in una violazione del diritto dell’Unione. Essa sostiene che la deduzione finanziaria applicata dalla Commissione a causa del mancato rispetto del termine di tre mesi prescritto è illegittima dal momento che, a suo avviso, contrariamente a quanto deduce la Commissione, il termine di tre mesi per l’effettuazione dei pagamenti di cui al programma Sapard, indicato dal diritto dell’Unione — in particolare, dall’art. 9, n. 6, del regolamento della Commissione 2222/2000/CE (1) e dall’art. 8, n. 6, dell’allegato A del quadro finanziario pluriennale sottoscritto dalla Comunità europea e dalla Repubblica di Ungheria il 15 giugno 2001 — inizia a decorrere quando l’autorità dispone di tutti i documenti necessari per effettuare i pagamenti. Di conseguenza, qualora, per determinati motivi, siano necessari documenti giustificativi supplementari, il termine non decorre prima che sia fornito l’ultimo dei suddetti documenti supplementari. D’altro lato, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato altresì i principi di leale cooperazione e di tutela del legittimo affidamento, laddove ha applicato una deduzione finanziaria in una situazione in cui le autorità ungheresi potevano a ragione ritenere che il loro procedimento di pagamento non fosse in contrasto con il diritto dell’Unione.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nell’adottare la decisione impugnata, non avendo tenuto conto di circostanze eccezionali e di fondati motivi che avrebbero giustificato la mancata applicazione della deduzione finanziaria o, eventualmente, la limitazione di quest’ultima. In specifico, indica che tali circostanze sono rappresentate dal carattere «educativo» del programma Sapard e dal fatto che l’obiettivo principale delle autorità ungheresi consisteva nel proteggere gli interessi economici dell’UE. La ricorrente deduce che la Commissione non ha subito alcun pregiudizio per il mancato rispetto del temine.
Terzo motivo, basato sulla mancanza di motivazione, vertente sul fatto che, nel fondare la decisione impugnata, non si sarebbe adeguatamente tenuto conto delle cause per le quali la Commissione ha deciso di applicare la deduzione, né di come sia stato quantificato lo specifico ammontare di quest’ultima né, in particolare, del motivo per il quale la Commissione si è discostata dall’opinione formulata al riguardo dall’organo di conciliazione, secondo cui nella presente causa concorrono circostanze eccezionali che occorre prendere in considerazione per applicare la deduzione.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 7 giugno 2000, n. 2222, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (GU L 253, pag. 5).
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/36 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — UCP Backus y Johnston/UAMI (Forma di una bottiglia)
(Causa T-323/11)
2011/C 252/82
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA (Lima, Perù) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
constatare la proposizione nei termini e nelle forme di legge del ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 marzo 2011, nel procedimento R 2238/2010-2; |
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— |
previ gli adempimenti processuali del caso, pronunciare una sentenza di annullamento della citata decisione, condannando espressamente l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia (domanda di registrazione n. 8 592 081) per prodotti della classe 32 («birra»).
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: interpretazione e applicazione errate dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/37 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Amador López/UAMI (AUTOCOACHING)
(Causa T-325/11)
2011/C 252/83
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Pedro Germán Amador López (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. Falcón Morales)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia prendere atto della presentazione del presente atto con i documenti allegati, lo dichiari ricevibile e consideri presentato un ricorso avverso la decisione di rigetto parziale della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 23 marzo 2011, R 1665/2010-2, e, in forza di tale ricorso, annulli detta decisione.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «AUTOCOACHING» (domanda di registrazione n. 8 945 362) per prodotti e servizi delle classi 16, 41 e 45.
Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: applicazione e interpretazione errate dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/37 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2011 — TM.E./Commissione
(Causa T-329/11)
2011/C 252/84
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: TM.E. S.p.A. — Termomeccanica Ecologia (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Malinconico, S. Fidanzia e A. Gigliola, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011 con cui viene esclusa la necessità di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Romania per violazione dei principi e delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti, nonché delle «Pratical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions»; |
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— |
condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni, pari a 18 955 106 euro, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, subiti da TME a causa della violazione del diritto comunitario perpetrata dalla Commissione europea stessa; |
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— |
in subordine, condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni da perdita di chance subiti da TME, pari a 3 791 021 euro, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; |
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— |
in ulteriore subordine, condannare la Commissione europea al risarcimento del danno da ritardo addebitabile alla Commissione europea nell’esercizio delle sue funzioni, quantificabile nell’ammontare complessivo delle spese legali sostenute da TME pari a 73 044,32 euro, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; |
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— |
condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della lettera della Commissione europea del 20 aprile 2011, con cui viene esclusa la necessità di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Romania per violazione dei principi e delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti, delle «Practical Guide to contract procedures for UE external actions» (d’ora in avanti PRAG) redatte dalla Commissione stessa, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall’istituzione comunarda nell’esercizio delle sue funzioni.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:
|
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali della PRAG, nonché la violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativo alla loro applicazione. La ricorrente ritiene che la Commissione europea, con la decisione impugnata, abbia omesso di rendere un parere motivato sulle evidenti e gravi irregolarità denunciate nella procedura di gara concernente il progetto «Bucharest Wastewater Treatment Plant Rehabilitation: Stage I ISPA 2004/RO/16/P/PE/003-03» e omesso di avviare, in conseguenza, una procedura di infrazione nei confronti della Romania revocando, inoltre, i finanziamenti comunitari erogati della gara in oggetto. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e delle PRAG, nonché un travisamento dei fatti. La ricorrente ritiene altresì che l’atto impugnato sia viziato, poiché la Commissione, travisando il fatto oggetto di denuncia, non ha rilevato gli evidenti vizi procedurali posti in essere dalla Primaria Municipiului Bucaresti. In concreto, quest’ultima dapprima ha escluso l’offerta della ricorrente per pretesa anomalia dell’offerta economica e poi, accortasi della grave illegittimità commessa, ha tentato di giustificare la decisione già assunta con pretesi vizi dell’offerta tecnica. Inoltre, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che dinanzi all’Autorità giudiziaria rumena la domanda di annullamento del contratto non è stata esaminata per un preteso mancato pagamento di una tassa di timbro pari a 7,3 milioni di euro, in conclamata violazione del diritto alla difesa e dei principi comunitari. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sull’omessa pronuncia della Commissione su ulteriore violazione denunciata. La ricorrente afferma altresì che la Commissione europea, nella lettera impugnata, ha omesso di considerare gli altri aspetti sottoposti alla sua attenzione. In particolare, non è stato in alcun modo valutato che la ricorrente è stata giudicata in primo grado dallo stesso Giudice che aveva dichiarato inammissibile la domanda, con sentenza poi riformata in sede d’appello, e quindi da un giudice non imparziale che avrebbe dovuto astenersi, ciò determinando un’indubbia e palese contravvenzione del diritto di difesa, dei principi comunitari e dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. Per quanto riguarda, in fine, la richiesta di risarcimento danni, la ricorrente fa valere che l’inerzia addebitabile alla Commissione, così come la mancata revoca dei finanziamenti comunitari erogati in favore della Romania nell’ambito del progetto in oggetto, ha determinato un ingente danno economico in ragione della mancata esecuzione del contratto d’appalto, ovvero della perdita di chance di aggiudicazione dello stesso e, comunque, un danno da ritardo che ha costretto la parte ricorrente ad esperire un costoso contenzioso dinanzi alle Autorità giudiziarie rumene. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/38 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Italiana Calzature v OHMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)
(Causa T-336/11)
2011/C 252/85
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell’8 aprile 2008, relativa al procedimento numero R 0634/2010-2 e per l’effetto confermare il provvedimento della divisione di Opposizione del 5 marzo 2010 e relativo all’opposizione n. 1350711 |
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Condannare l’UAMI all’integrale refusione delle spesse e tasse del presente giudizio |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: VICINI S.p.A.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «GIUSEPPE» (richiesta di registrazione n. 6.513.386), per dei prodotti e servizi nelle classi 18 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario verbale «ZANOTTI» (n. 244.277), per dei prodotti nella classe 25, e marchio figurativo italiano contenente l’elemento verbale «Zanotti», per dei prodotti nelle classi 18 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Respingere l’opposizione nella sua integralità
Motivi dedotti: Interpretazione ed applicazione incorrette dell’articolo 8, secondo paragrafo, lettera b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/38 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Italiana Calzature v OHMI — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)
(Causa T-337/11)
2011/C 252/86
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell£8 aprile 2011 relativa al procedimento n. R 0918/2010-2, e per l’effetto confermare il provvedimento della Divisione di Opposizione del 30 aprile 2010 relativa all’opposizione n. 992653 |
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Condannare l’UAMI all’integrale refusione delle spese e tasse del presente giudizio |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: VICINI S.p.A.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo continente l’elemento verbale «Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI» (richiesta di registrazione n. 992.653), per dei prodotti nelle classi 18 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio verbale comunitario anteriore «ZANOTTI» (m. 244.277), per dei prodotti nella classe 25
Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Respingere l’opposizione nella sua integralità
Motivi dedotti: Interpretazione ed applicazione incorrette dell’articolo 8, secondo paragrafo, lettera b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/39 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM)
(Causa T-338/11)
2011/C 252/87
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Getty Images (US), Inc. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. P. G. Olson)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, nel procedimento R 1831/2010-2; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PHOTOS.COM» per prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8549991.
Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), in combinato disposto con l’art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha erroneamente concluso che il marchio richiesto sia descrittivo dei prodotti/servizi per cui è stata chiesta la registrazione; ii) è incorsa in errore omettendo di tenere conto del fatto che il nome di dominio registrato della ricorrente corrisponde al marchio per cui è stata richiesta la registrazione e ha un effetto sulla valutazione del carattere distintivo del marchio; iii) ha erroneamente ritenuto che la documentazione fosse insufficiente a dimostrare che il marchio aveva acquisito carattere distintivo e ha basato la sua decisione su una comprensione e un’interpretazione errate delle prove prodotte. Violazione dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente negato l’importanza del fatto che l’UAMI, nell’ambito di una domanda precedente, avesse accettato il marchio «PHOTOS.COM» della ricorrente per prodotti e servizi simili.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/39 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2011 — Spagna/Commissione
(Causa T-339/11)
2011/C 252/88
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione 15 aprile 2001, 2011/244/UE, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte che forma oggetto del presente ricorso; |
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— |
condannare l’istituzione convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione esclude il finanziamento di determinate spese per la gestione ambientale degli imballaggi (corrispondenti alle campagne 2006, 2007 e 2008) per un importo di EUR 37 252 551,10.
A tale proposito il ricorrente sostiene che con la decisione 2010/152/UE, la Commissione ha escluso EUR 33 339 525,05 dal finanziamento tramite il FEOGA in relazione agli aiuti per i programmi operativi, ritenendo che gli aiuti comunitari destinati a coprire le spese sostenute per la gestione ambientale degli imballaggi durante le campagne dal 2003 al 2008 non fossero stati concessi conformemente alla normativa dell’Unione. Tale decisione è stata oggetto di ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna, tuttora pendente con il numero di ruolo T-230/10.
Gli argomenti avanzati nel presente procedimento sono identici a quelli esposti nella causa T-230/10.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/40 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione
(Causa T-341/11)
2011/C 252/89
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J. Doreste Hernández)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea che ha negato, non essendo la risposta pervenuta entro i termini, l’accesso ai documenti richiesti nel caso GESTDEM 2011/6; |
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— |
dichiarare che ECOLOGISTAS EN ACCION ha diritto ad ottenere i documenti richiesti e, al contrario, indebitamente rifiutati:
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
All’origine del presente ricorso vi è la richiesta di documentazione di carattere ambientale implicitamente rifiutata dalla Commissione europea.
Le informazioni rifiutate sono tre documenti trasmessi dall’amministrazione spagnola alla Commissione europea, affinché emettesse un parere ai sensi dell’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), relativamente alla costruzione di un porto a Granadilla (Tenerife, Spagna).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/40 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — CEEES e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commissione
(Causa T-342/11)
2011/C 252/90
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) (Spagna) e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Hernández Pardo e B. Marín Corral)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare l’atto impugnato e, |
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— |
Conseguentemente, ordinare alla Commissione di procedere ad imporre alla REPSOL ammenda o penalità di mora, in forza dell’inosservanza dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso decisione della Commissione europea 28 aprile 2011, adottata nel caso COMP/39461/CEEES AOP-REPSOL, avente ad oggetto la questione dell’avvio del procedimento sulla base della denuncia presentata il 30 maggio 2007 dalle ricorrenti. Tale denuncia era basata sui seguenti tre argomenti fondamentali:
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a) |
l’esistenza di accordi orizzontali della Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) e dei suoi membri, che limitava la concorrenza fra di essi; |
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b) |
la violazione degli artt. 101 e 102 TFUE per aver influenzato i prezzi di vendita al pubblico; |
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c) |
inosservanza, da parte della REPSOL, della decisione della Commissione 12 aprile 2006, (2006/446/CE), relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 CE e adottata conformemente all’art. 9 del regolamento n. 1/2003 (caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP), nonché le conseguenze sanzionatorie previste per siffatta inosservanza. |
Nella decisione impugnata la Commissione considera che non sussistano sufficienti motivi per adottare nei confronti della REPSOL una delle misure previste dal regolamento (CE) 1/2003 per il caso in cui le parti non adempiano ai loro impegni.
A sostegno del loro ricorso le parti fanno valere due motivi:
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, in relazione alla violazione del principio dell’effetto diretto del diritto comunitario.
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 23, n. 2, lett. c), e 24, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 1/2003.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/41 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2011 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-343/11)
2011/C 252/91
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Ree, B. Koopman e C.Schillemans, procuratori)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’art. 1 della decisione della Commissione 15 aprile 2011, 2011/244/UE, pubblicata il 18 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella misura in cui l’art. 1 della suddetta decisione si riferisce ai Paesi Bassi e concerne l’esclusione dal finanziamento per un importo di EUR 22 691 407,79 applicata alle spese dichiarate negli anni 2006-2008 nel quadro dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 2011/244/UE, la Commissione ha considerato tutti i costi relativi alla stampa di scritte sugli imballaggi, senza riguardo alla natura e allo scopo delle medesime, come costi generali di produzione, ai sensi dell’allegato II del regolamento n. 1433/2003 (1) e non li ha dunque considerati idonei al finanziamento comunitario. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che le scritte sugli imballaggi con una denominazione o un nome commerciale di organizzazioni di produttori, scritte aventi finalità promozionali, devono essere considerate come promozione generica delle vendite e/o promozione delle vendite per marchi di qualità e promozione delle vendite per denominazioni/nomi commerciali di organizzazioni di produttori. Le spese di siffatte operazioni danno diritto a finanziamento, ai sensi dell’allegato I del regolamento n. 1433/2003.
Inoltre la Commissione, con la decisione 2011/244/UE, ha integralmente escluso dal finanziamento le spese nell’ambito dei programmi operativi dell’organizzazione di produttori FresQ per le stagioni di vendita 2004-2007, in base al giudizio che tale organizzazione di produttori non soddisfa i requisiti di riconoscimento di cui ai regolamenti n. 2200/96 (2) e n. 1433/2003. La Commissione fonda il suddetto giudizio sulla constatazione che alcune filiali per le vendite della FresQ vendono esclusivamente la produzione di un unico produttore e che, a seguito dell’asserita influenza di detto produttore sulla filiale stessa, la FresQ non svolge più la sua funzione di regia centrale riguardo allo smercio e alla determinazione del prezzo. Il governo dei Paesi Bassi si oppone a tale giudizio e alla conclusione, ad esso inerente, che le autorità olandesi avrebbero dovuto revocare il riconoscimento dell’organizzazione di produttori FresQ.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 (3) e dell’art. 31 del regolamento n. 1290/2005 (4), in combinato disposto con l’art. 15 del regolamento n. 2200/96 e con l’art. 8, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8 e 9, del regolamento n. 1433/2003, poiché la Commissione ha considerato le spese per le scritte sugli imballaggi come spese generiche di produzione e le ha escluse per questo motivo dal finanziamento. |
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2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l’art. 11 del regolamento n. 2200/96 e con gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1433/2003, essendosi concluso che l’organizzazione di produttori FresQ non avrebbe rispettato i criteri di riconoscimento. |
|
3) |
In subordine, terzo motivo, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l’art. 21 del regolamento n. 1433/2003, atteso che l’aiuto integrale ricevuto dalla FresQ per le stagioni di vendita 2004-2007 non è stato preso in considerazione ai fini del cofinanziamento comunitario. |
|
4) |
In ulteriore subordine, quarto motivo, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31 del regolamento n. 1290/2005, nonché del principio di proporzionalità, atteso che il livello della rettifica finanziaria è sproporzionato rispetto all’effettivo rischio finanziario per il Fondo agricolo. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1433, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (GU L 203, pag. 25)
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1)
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103)
(4) Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1)
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/42 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Gollnisch/Parlamento
(Causa T-346/11)
2011/C 252/92
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) (rappresentante: G. Dubois, avocat)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del Parlamento europeo di revocare l’immunità parlamentare del ricorrente, adottata il 10 maggio 2011, recante adozione del rapporto n. A7-0155/2011; |
|
— |
attribuire al Signor Gollnisch la somma di EUR 8 000 per risarcimento del danno morale; |
|
— |
attribuire al Signor Gollnisch la somma di EUR 4 000 al titolo di spese sostenute per il suo avvocato e preparazione del seguente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, da un lato, intende ottenere l’annullamento della decisione del Parlamento europeo 10 maggio 2011, che adotta il rapporto della Commissione affari legali (A7-0155/2011) e respinge la domanda di tutela dell’immunità e dei privilegi di Bruno Gollnisch [2010/2284(IMM)] e dall’altro, con un ricorso per risarcimento, intende ottenere la riparazione del danno morale assertivamente da lui subito a seguito dell’adozione della decisione impugnata.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
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1) |
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 9, del protocollo sui privilegi e immunità dell’Unione europea dell’8 aprile 1965. |
|
2) |
Con il secondo motivo deduce la necessaria applicazione nella specie dell’art. 9 del protocollo. |
|
3) |
Con il terzo motivo deduce violazione della consolidata giurisprudenza della Commissione affari giuridici del Parlamento europeo. |
|
4) |
Con il quarto motivo deduce inosservanza della certezza del diritto dell’Unione e violazione del legittimo affidamento. |
|
5) |
Con il quinto motivo deduce violazione dell’indipendenza del deputato. |
|
6) |
Con il sesto motivo deduce violazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo relative al procedimento che può comportare la decadenza di un deputato. |
|
7) |
Con il settimo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa del ricorrente. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/43 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Gollnisch/Parlamento
(Causa T-347/11)
2011/C 252/93
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) (rappresentante: G. Dubois, avocat)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del Parlamento europeo di revocare l’immunità parlamentare del ricorrente, adottata il 10 maggio 2011, recante adozione del rapporto n. A7-0154/2011; |
|
— |
attribuire al Signor Gollnisch la somma di EUR 8 000 per risarcimento del danno morale; |
|
— |
attribuire al Signor Gollnisch la somma di EUR 4 000 al titolo di spese sostenute per il suo avvocato e preparazione del seguente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, da un lato, intende ottenere l’annullamento della decisione del Parlamento europeo 10 maggio 2011, che adotta il rapporto della Commissione affari legali (A7-0154/2011) e respinge la domanda di tutela dell’immunità e dei privilegi di Bruno Gollnisch [2010/2097(IMM)] e dall’altro, con un ricorso per risarcimento, intende ottenere la riparazione del danno morale assertivamente da lui subito a seguito dell’adozione della decisione impugnata.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
|
1) |
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 9, del protocollo sui privilegi e immunità dell’Unione europea dell’8 aprile 1965. |
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2) |
Con il secondo motivo deduce la necessaria applicazione nella specie dell’art. 9 del protocollo. |
|
3) |
Con il terzo motivo deduce violazione della consolidata giurisprudenza della Commissione affari giuridici del Parlamento europeo. |
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4) |
Con il quarto motivo deduce inosservanza della certezza del diritto dell’Unione e violazione del legittimo affidamento. |
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5) |
Con il quinto motivo deduce violazione dell’indipendenza del deputato. |
|
6) |
Con il sesto motivo deduce violazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo relative al procedimento che può comportare la decadenza di un deputato. |
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7) |
Con il settimo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa del ricorrente. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/43 |
Ricorso proposto il 29 giugno 2011 — Event/UAMI — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)
(Causa T-353/11)
2011/C 252/94
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Event Holding GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Schoenen e V. Töbelmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 marzo 2011 nel procedimento R 939/2010-2; |
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— |
condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente; |
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— |
condannare la controinteressata a sopportare le proprie spese in caso di intervento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6483606
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «Event» registrato in Germania con il n. 39548 073.6 per servizi delle classi 35, 36, 42 e 43
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha concluso erroneamente nel senso dell’insussistenza di impedimenti alla registrazione del marchio comunitario «eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS». Data la somiglianza dei marchi e dei servizi da essi contraddistinti, sussiste un rischio di confusione tra i due marchi.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/44 |
Ricorso proposto il 1o luglio 2011 — Bimbo/UAMI — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)
(Causa T-357/11)
2011/C 252/95
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Bimbo, SAB de CV (Messico, Messico)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
modificare la decisione della prima commissione di ricorso 14 aprile 2011, in conformità all'art. 65, n. 3 del regolamento sul marchio comunitario, per violazione dell'art. 8, n. 5, respingendo interamente la domanda del marchio figurativo 5.025.598 «GRUPO BIMBO», per tutti i prodotti e servizi richiesti; |
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in subordine, e solo nel caso in cui la precedente domanda sia respinta, annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 aprile 2011 per violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «GRUPO BIMBO» (domanda di registrazione n. 5.025.598), per prodotti e servizi delle classi 5, 29, 30, 31, 32, 35 e 43.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo spagnolo «BIMBO» (n. 2.689.432), per prodotti delle classi 5, 29 e 30, e vari marchi figurativi spagnoli (n. 464.785, n. 2.244.562, n. 2.244.563 e n. 2.255.097) contenenti l'elemento denominativo «BIMBO», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 35 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata.
Motivi dedotti: interpretazione ed applicazione erronee dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, dal momento che, avendo ammesso che i marchi opposti «BIMBO» sono notoriamente conosciuti nel mercato spagnolo e che la richiesta del marchio «GRUPO BIMBO» è praticamente identica a quello dell'opponente, la domanda viene parzialmente accolta, per il motivo che l'opponente non ha provato il profitto indebitamente tratto dai suoi marchi o il rischio per la notorietà ovvero il carattere distintivo dei suoi marchi.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/44 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2011 — Italia/Commissione
(Causa T-358/11)
2011/C 252/96
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Marchini, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare i seguenti atti: decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2011) 2517 del 15.4.2011 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea delle spese sostenute dall’Italia nell’ambito del FEAOG sezione garanzia relative alla misura Ammasso pubblico-zucchero esercizi finanziari 2006 (rettifica forfettaria del 10 % per EUR 171 418,00), 2007 (rettifica forfettaria del 10 % per EUR 182 006,00), 2008 (rettifica forfettaria del 10 % per EUR 111 062,00), 2009 (rettifica forfettaria del 10 % per EUR 34 547,00) «aumento del 35 % dei costi di magazzinaggio», esercizio finanziario 2006 (rettifica forfettaria del 5 % per EUR 781 044,00) «Controlli degli inventari effettuati in ritardo», indicate nell’allegato ex art. 1 della stessa decisione in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea; lettera della Commissione europea Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, Direzione J.Audit delle spese agricole, n. ARES (2011) 2287 del 3 gennaio 2011, e dell’allegato punto 2 con cui sono state espresse le motivazioni finali a sostegno della posizione definitiva in seguito alla relazione dell’Organo di conciliazione nel caso 10/IT/435, quali atti presupposti della decisione; della lettera della commissione europea direzione generale dell'agricoltura dello sviluppo rurale, direzione J.Audit delle spese agricole, n. ARES (2010) 57525 del 3 febbraio 2010 e del suo allegato contenente i motivi dell'esclusione dal finanziamento, quali atti presupposti della decisione; |
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in via incidentale: si chiede accogliersi l’eccezione di invalidità del Regolamento CE n. 915/2006. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
Primo motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE ex art. 253 TCE) sotto il profilo del difetto di istruttoria, in relazione alla rettifica finanziaria delle spese «Aumento del 35 % dei costi di magazzinaggio per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009».
Secondo il Governo italiano la Commissione non ha condotto un’istruttoria adeguata sulle prove addotte da A.g.e.a. che dimostrano l’effettuazione di detta indagine di mercato e la conoscenza delle cause dell’aumento dei prezzi degli affitti dei silos dipese proprio dalla difficile situazione dello stesso mercato delle locazione dei depositi di stoccaggio dello zucchero da ammassare fin dal 2005.
Secondo motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE ex art. 253 TCE) sotto il profilo del difetto di motivazione, in relazione alla rettifica finanziaria delle spese «Aumento del 35 % dei costi di magazzinaggio per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009».
La Commissione non avrebbe illustrato i motivi per cui le attestazioni dei funzionari Agea ed il tariffario di uno dei maggiori operatori economici di magazzinaggio non fossero stati ritenuti documenti di prova idonei a dimostrare la generalizzata richiesta da parte delle Società saccarifere di aumento dei prezzi fino al 50 %.
Terzo motivo vertente sulla violazione ed errata interpretazione degli articoli 8 del regolamento CE n. 884/2006, e dell’allegato I del medesimo regolamento, e dell’art. 4 del regolamento CE n. 2148/1996, come modificato dall’allegato al regolamento CE n. 915/2006 della Commissione, nonché violazione del principio di certezza del diritto, del principio di retroattività delle norme e del principio della tutela dell’affidamento in relazione alla rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per l’esercizio 2006 «Controlli degli inventari effettuati in ritardo».
Il Governo italiano ritiene che la Commissione abbia violato la disciplina transitoria prevista dall’Allegato I al Reg. n. 884/2006 punto A/II/5. Poiché A.g.e.a. aveva già adempiuto a tali attività, in virtù del controllo interno sulla base di norme dello Stato, ed aveva provveduto a comprovarle ai Servizi della Commissione tramite la consegna di tutti i registri di carico e scarico e dei verbali in occasione della missione del maggio 2007, la disciplina transitoria avrebbe dovuto applicarsi nel senso di non penalizzare lo Stato italiano che, per oggettive difficoltà organizzative di coordinamento con Agecontrol, poteva essere considerato autorizzato a consegnare solo il documento di sintesi nel febbraio 2007. Il Governo italiano censura la violazione dei principi di certezza del diritto, di irretroattività delle norme, della tutela dell’affidamento, nonchè del principio di proporzionalità, atteso che disporre l’applicazione immediata di un’obbligo di redigere inventari ad operazioni già da tempo compiute al momento di entrata in vigore dei citati regolamenti, 23 e 24 giugno 2006 (in particolare l’allegato al Reg. n. 915/2006) ed a breve distanza dalla chiusura contabile dell’esercizio 830 settembre 2006), urta contro tali principi.
Quarto motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE ex art. 253 TCE) sotto il profilo del difetto di motivazione in relazione alla rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per l’esercizio 2006 «Controlli degli inventari effettuati in ritardo».
La Commissione, secondo il Governo italiano, non ha adeguatamente motivato la non adesione alla proposta dell’Organo di conciliazione laddove si prospettava l’ipotesi di applicare la nuova norma sul termine finale degli inventari portata dal regolamento CE n. 915/2006 ai soli movimenti di zucchero decorrenti dalla sua entrata in vigore e non retroattivamente a tutto l’esercizio 2006, con l’effetto di comminare la rettifica finanziaria in misura minore proporzionata al ritardo (di c.a. 8 mesi).
Quinto motivo vertente sull’eccezione di invalidità del regolamento CE n. 915/2006.
Il Governo italiano solleva l’eccezione di invalidità di tale regolamento nella parte in cui impone l’obbligo di tenuta degli inventari delle rimanenze finali esercizio 2004-2005 (30 settembre 2005) e delle giacenze iniziali esercizio 2005-2006 (1 ottobre 2005) e rimanenze finali esercizio 2005-2006 (30 settembre 2006), in corso dell’esercizio 2006 a soli tre mesi c.a. dal nuovo termine di redazione degli inventari. Secondo il ricorrente, appare contrario ai principi generali del diritto comunitario imporre per regolamento comportamenti relativi a fatti storici ormai esauriti e, conseguentemente, sanzionarne l'omissione attraverso il procedimento di rettifica finanziaria.
Sesto motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di prova (art. 269 TUE ex art. 253 TCE).
La Commissione, secondo il Governo italiano incorre nel travisamento di fatti allorquando dispone la rettifica finanziaria sull’erroneo presupposto affermato dalla DG AGRI che non vi sia stato il controllo di A.g.e.a. sulle entrate ed uscite dello zucchero, nonché che «sono state trattate (senza verifica ufficiale del peso) circa 127 000 tonnellate di zucchero». Inoltre il Governo italiano censura anche il difetto di prova in ordine al fatto «di non aver eseguito il controllo annuo degli inventari…quando si è proceduto a operazioni di magazzinaggio» ed al fatto che «circa 127 000 tonnellate di zucchero sono state spostate (senza verifica o pesatura ufficiale) tra il 30 settembre 2006 (data entro la quale l’inventario avrebbe dovuto essere eseguito) e il febbraio 2007». Infatti, a fronte della prova documentale offerta da A.g.e.a., ossia la contabilità attestante i quantitativi dei movimenti e delle giacenze dello zucchero per singolo deposito, consegnata ai servizi della Commissione, questi ultimi non potrebbero affermare il contrario senza fornirne la prova.
Settimo motivo vertente sulla violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di prova (art. 269 TUE ex art. 253 TCE), in relazione all’asserito pericolo di danno a carico del Fondo.
La decisione, secondo il Governo italiano, è affetta da difetto di motivazione per aver trascurato di valutare l'effetto utile dei controlli comunque effettuati da Agea sulle entrate e le uscite dello zucchero da immagazzini, nonché sulle loro giacenze mensili.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/46 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione
(Causa T-362/11)
2011/C 252/97
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. B. Kloostra)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
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— |
Dichiarare che la decisione della Commissione 6 maggio 2011 viola il regolamento (CE) n. 1049/2001 (1); |
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— |
dichiarare che la decisione della Commissione 6 maggio 2011 viola la Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché i regolamenti (CE) nn. 1049/2001 e 1367/2006 (2); |
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— |
annullare la decisione della Commissione 6 maggio 2011; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto essa non si pronuncia entro i termini prescritti sulla domanda confermativa delle ricorrenti e non fornisce una motivazione adeguata in merito. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell’art. 4 della Convenzione di Aarhus, dell’art. 4, nn. 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dell’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 per omessa valutazione, in quanto:
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(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
Tribunale della funzione pubblica
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 giugno 2011 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione
(Causa F-17/05 REV)
(Funzione pubblica - Domanda di revocazione di una sentenza - Fatto nuovo - Irricevibilità delle domanda)
2011/C 252/98
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgio), (rappresentanti: avv.ti N. Kanyonga Mulumba e M. Boury)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: D. Martin, agente)
Oggetto
Ricorso per revocazione proposto dal ricorrente avverso la sentenza emanata dalla Terza Sezione del Tribunale della funzione pubblica il 13 dicembre 2006, causa F-17/05.
Dispositivo
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1) |
La domanda di revocazione è irricevibile. |
|
2) |
Il sig. de Brito Sequeira Carvalho sopporterà la totalità delle spese. |
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 14 dicembre 2010 — Michail/Commissione
(Causa F-67/05 REV)
(Funzione pubblica - Funzionari - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione per l’anno 2003 - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)
2011/C 252/99
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Meïdanis)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e K. Herrmann, agenti, successivamente J. Currall e K. Herrmann, agenti, assistiti dagli avv.ti E. Bourtzalas e I. Antypas)
Oggetto
Da un lato, un ricorso diretto all’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l’esercizio di valutazione del periodo 1o aprile–31 dicembre 2000 nonché, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno (già causa T-284/05) — Causa T-49/08 P rinviata a seguito di annullamento.
Dispositivo
|
1) |
Il rapporto di evoluzione della carriera del sig. Michail redatto per il periodo 1o aprile – 31 dicembre 2003 è annullato. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata a risarcire il sig. Michail per un importo pari a EUR 1 000. |
|
3) |
La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese. |
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27.8.2011 |
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C 252/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 — Irmantas Šimonis/Commissione
(Causa F-113/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Trasferimento interistituzionale - Giurista linguista - Sostituzione dei motivi - Requisito di un periodo minimo di anzianità)
2011/C 252/100
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Irmantas Šimonis (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. V. Vilkas)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e K. Herrmann, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione con la quale quest’ultima, nel corso di un procedimento di selezione per coprire un posto oggetto dell’avviso di posto vacante n. COM/2007/142, ha rinunciato a chiedere il trasferimento del ricorrente alla Commissione e l’ha eliminato dal procedimento di selezione.
Dispositivo
|
1) |
La decisione con cui la Commissione europea ha eliminato il sig. Šimonis dal procedimento di selezione previsto dall’avviso di posto vacante n. COM/2007/142, rinunciando a chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea il suo trasferimento, è annullata. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente. |
|
3) |
La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 79 del 29.03.2008, pag. 36.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/48 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 17 febbraio 2011 — Strack/Commissione
(Causa F-119/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Procedura di conciliazione - Atto che arreca pregiudizio - Art. 73 dello statuto - Consolidamento - Indennità provvisoria)
2011/C 252/101
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Cologna, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Annullamento di varie decisioni della Commissione che respingono le richieste del ricorrente di avviare una procedura di conciliazione, di intervento rapido, di adottare misure per risolvere conflitti, nonché di pagare un anticipo in base all'art. 19, n. 4, della regolamentazione di copertura. Domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della Commissione europea 26 febbraio 2007 che rifiuta il pagamento al sig. Strack di un'indennità provvisoria ai sensi dell’art. 19, n. 4, della regolamentazione comune è annullata. |
|
2) |
Il ricorso, per il resto, è respinto. |
|
3) |
La Commissione sopporta, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal sig. Strack. |
|
4) |
Il sig. Strack sopporta la metà delle sue spese. |
(1) GU C 183 del 19.7.2008, pag. 32.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/48 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 marzo 2011 Strack/Commissione
(Causa F-120/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Riporto dei giorni di ferie annuali - Art. 4 dell'allegato V allo statuto - Ragioni di servizio - Art. 73 dello statuto - Direttiva 2003/88/CE - Diritto a ferie retribuite - Congedo di malattia)
2011/C 252/102
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Cologna, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Annullamento di varie decisioni della Commissione relative alla richiesta di riportare dal 2004 al 2005 i giorni di congedo ordinario non utilizzati oltre ai dodici previsti. Condanna della Commissione al pagamento di un'indennità compensatoria per i 26,5 giorni di congedo ordinario non utilizzati e non pagati, unitamente agli interessi annui del 2 %
Dispositivo
|
1) |
La decisione della Commissione europea 15 marzo 2007 che respinge la richiesta del sig. Strack diretta a beneficiare del riporto del saldo dei giorni di ferie dell'anno 2004 è annullata. |
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2) |
Il ricorso, per il resto, è respinto. |
|
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Strack. |
(1) GU C 315 del 22.12.2007, pag. 50.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/49 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 — Clarke e a./UAMI
(Causa F-82/08) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Art. 8 del RAA - Clausola che pone fine al contratto nel caso in cui l’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un concorso - Concorsi generali UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07 - Atto che arreca pregiudizio - Principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Requisiti linguistici - Incompetenza dell’EPSO - Direttiva 1999/70/CE - Lavoro a tempo determinato)
2011/C 252/103
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Nicole Clarke e a. (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: I. de Medrano Caballero, agente, assistito dall’avv. D. Waelbroeck)
Oggetto
Da un lato, dichiarare la nullità della clausola dei contratti dei ricorrenti che prevede la risoluzione automatica qualora questi ultimi non vengano iscritti nell’elenco di riserva del primo concorso generale relativo alle loro funzioni. Dall’altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/02 non avranno alcuna incidenza sui contratti dei ricorrenti, o annullare tali concorsi. Inoltre, condannare l’UAMI a risarcire il danno morale causato ai ricorrenti.
Dispositivo
|
1) |
La decisione del direttore dell’Ufficio del personale dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 dicembre 2007, e la decisione dell’UAMI 7 marzo 2008, nella parte in cui quest’ultima ha respinto le domande, rispettivamente, delle sig.re Clarke, Papathanasiou e Periañez-González dirette ad ottenere che la clausola di risoluzione contenuta nel loro contratto di agente temporaneo non sia applicata relativamente ai concorsi UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07, sono annullate. |
|
2) |
L’UAMI è condannato al risarcimento dei danni subiti da ciascuno dei ricorrenti per un importo pari a EUR 2 000. |
|
3) |
Il ricorso, per il resto, è respinto. |
|
4) |
L’UAMI sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dai ricorrenti. |
(1) GU C 19 del 24.01.2009, pag. 38.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/49 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 aprile 2011 — Lebedef e Jones/Commissione
(Causa F-29/09 REV)
(Funzione pubblica - Revocazione di una sentenza - Fatto nuovo - Insussistenza - Irricevibilità)
2011/C 252/104
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) e Trevor Jones (Ernzen, Lussemburgo (rappresentanti: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione europea. (rappresentanti: sigg. J. Currall e D. Martin, agenti)
Interveniente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: sig.ra K. Zieleśkiewicz e sig. M. Bauer)
Oggetto
Ricorso per revocazione proposto dalla parte ricorrente contro la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Tribunale della funzione pubblica il 30 settembre 2010 nella causa F-29/09.
Dispositivo
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1) |
La domanda di revocazione è irricevibile. |
|
2) |
I sigg. Lebedef e Jones sopporteranno la totalità delle spese. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/49 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 aprile 2011 — Chaouch/Commissione
(Causa F-30/09) (1)
(Funzione pubblica - Retribuzione - Indennità di prima sistemazione - Determinazione dei diritti - Entrata in servizio come funzionario in prova - Considerazione di un cambiamento di residenza dopo la nomina in ruolo - Obbligo di residenza incombente a un funzionario ai sensi dell’art. 20 dello Statuto)
2011/C 252/105
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Dhikra Chaouch (Oetrange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Moyse e A. Salerno)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione dell’APN di non concedere alla ricorrente l’indennità di prima sistemazione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso della sig.ra Chaouch è respinto. |
|
2) |
La sig.ra Chaouch sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 129 del 06.06.2009. pag. 21.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/50 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 maggio 2011 — J/Commissione
(Causa F-53/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattia professionale - Art. 73 dello Statuto - Diniego del riconoscimento dell’origine professionale di una malattia - Obbligo di svolgere il procedimento entro un termine ragionevole)
2011/C 252/106
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: J (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione recante rigetto della domanda del ricorrente di riconoscere quale malattia professionale la malattia da cui è affetto, e della decisione di porre a suo carico gli onorari e le spese del medico da egli designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico della commissione medica.
Dispositivo
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1) |
La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente la somma di 1euro a titolo di risarcimento danni. |
|
2) |
La restante parte delle conclusioni del ricorso è respinta. |
|
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese del ricorrente. |
|
4) |
Il ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese. |
(1) GU C 180 dell’1.8.2009, pag. 64.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/50 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 febbraio 2011 — Barbin/Parlamento
(Causa F-68/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di promozione 2006 - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Esame comparativo dei meriti - Principio della parità di trattamento - Congedo parentale a metà tempo)
2011/C 252/107
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente A. Lukošiūtė e C. Burgos, agenti, successivamente J. F. de Wachter, R. Ignătescu e K. Zejdová, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuovere la ricorrente al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2006.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La sig.ra Barbin sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 220 del 12.09.09, pag. 43.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/50 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 aprile 2011 — Sukup/Commissione
(Causa F-73/09) (1)
(Funzione pubblica - Retribuzione e indennità - Assegno per figli a carico - Indennità scolastica - Attribuzione ad effetto retroattivo)
2011/C 252/108
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Viktor Sukup (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» della Commissione europea di non concedere al ricorrente né l’assegno per figli a carico, né l’indennità scolastica.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Sukup sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 267 del 07.11.2009, pag. 84.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/51 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 26 maggio 2011 — Kalmár/Europol
(Causa F-83/09) (1)
(Funzione pubblica - Personale Europol - Licenziamento - Domanda di annullamento - Pagamento della remunerazione - Effetto di una sentenza di annullamento)
2011/C 252/109
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Andreas Kalmár (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. D. C. Coppens)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Da un lato, la domanda di annullare le decisioni di Europol 4 e 24 febbraio 2009 di licenziare il ricorrente e di sospenderlo dalle funzioni durante il periodo di preavviso. Dall’altro, la domanda diretta al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente.
Dispositivo
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1) |
La decisione 4 febbraio 2009 con la quale il Direttore dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha risolto il contratto a tempo determinato del sig. Kalmár, la decisione 24 febbraio 2009 con la quale il Direttore di Europol ha esonerato l’interessato dall’obbligo del preavviso nonché la decisione 18 luglio 2009 che respinge il suo reclamo, sono annullate. |
|
2) |
Europol è condannato a risarcire il danno causato al ricorrente per un importo di EUR 5 000. |
|
3) |
Il ricorso, per il resto, è respinto. |
|
4) |
Europol sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Kalmár. |
(1) GU C 24 del 30.01.2010, pag. 80.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/51 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 aprile 2011 — Scheefer/Parlamento
(Causa F-105/09) (1)
(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Rinnovo di un contratto a tempo determinato - Conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Art. 8, primo comma, del RAA)
2011/C 252/110
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Séverine Scheefer (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti R. Adam e P. Ketter)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente avv.ti R. Ignătescu e L. Chrétien, successivamente avv.ti R. Ignătescu e S. Alves, agenti)
Oggetto
Una domanda di annullamento delle decisioni del convenuto recanti diniego della conversione del contratto di agente temporaneo della ricorrente in contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 8, primo comma, del RAA, nonché una domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
La decisione contenuta nella lettera del 12 febbraio 2009 con cui il segretario generale del Parlamento europeo ha informato la sig.ra Scheefer, da un lato, che non aveva potuto essere trovata nessuna soluzione giuridicamente accettabile che le consentisse di proseguire la sua attività presso il gabinetto medico di Lussemburgo (Lussemburgo) e che, dall’altro, il suo contratto di agente temporaneo avrebbe avuto termine il 31 marzo 2009, è annullata. |
|
2) |
Il Parlamento europeo è condannato a versare alla sig.ra Scheefer la differenza tra, da un lato, l’importo della retribuzione che le sarebbe spettata se fosse rimasta in servizio presso l’istituzione e, dall’altro, l’importo della retribuzione, degli onorari, delle indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra indennità sostitutiva che ella ha effettivamente percepito dopo il 1o aprile 2009, in sostituzione della retribuzione che ella percepiva come agente temporaneo. |
|
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
4) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese e quelle della sig.ra Scheefer. |
(1) GU C 37 del 13.2.2010, pag. 52.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/52 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 maggio 2011 (Seconda Sezione) — Lebedef/Commissione.
(Causa F-40/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Congedo ordinario - Assenza intervenuta dopo l’esaurimento del congedo ordinario e senza previa autorizzazione - Perdita del beneficio della retribuzione - Art. 60 dello Statuto)
2011/C 252/111
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione della Commissione attestante un superamento non autorizzato di 5,5 giorni dei diritti a congedo ordinario del ricorrente relativi all’anno 2009.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso del sig. Lebedef è respinto. |
|
2) |
Il sig. Lebedef sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 209 del 31.07.2010, pag. 55.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/52 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 31 marzo 2011 Hecq/Commissione
(Causa F-10/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Presa in carico di spese mediche al 100 % - Decisione implicita di rigetto - Insussistenza di una decisione di riconoscimento dell’origine professionale della malattia - Competenza vincolata dell’amministrazione - Decisione di rigetto del reclamo - Decisione non meramente confermativa - Insussistenza di un reclamo - Irricevibilità)
2011/C 252/112
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall’avv. J.-L. Fagnart).
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione recante rigetto di una domanda di rimborso, al 100 %, di diverse spese mediche.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile. |
|
2) |
Il sig. Hecq sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 100 del 17.04.10, pag. 70.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/52 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 30 giugno 2011 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-14/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Infortunio - Procedura di accertamento d’invalidità parziale ai sensi dell’art. 73 dello Statuto - Durata della procedura - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Art. 94 del regolamento di procedura)
2011/C 252/113
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Domanda diretta ad ottenere la condanna della convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa della durata di un procedimento relativo al riconoscimento di una invalidità parziale
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso del sig. Marcuccio è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto. |
|
2) |
Il sig. Marcuccio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. |
|
3) |
Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 1 000 ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura. |
(1) GU C 134 del 22.5.10, pag. 54.
|
27.8.2011 |
IT |
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C 252/53 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 10 giugno 2011 — Hecq/Commissione
(Causa F-56/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Presa in carico di spese mediche al 100 % - Decisione implicita di rigetto - Reclamo prematuro - Irricevibilità)
2011/C 252/114
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione della Commissione di negare il rimborso totale di talune spese mediche.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
2) |
Il sig. Hecq sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 246 dell’11.09.10, pag. 43.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/53 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 27 giugno 2011 — Scheefer/Parlamento
(Causa F-75/10) (1)
(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Rinnovo di un contratto a tempo determinato - Non luogo a statuire)
2011/C 252/115
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Séverine Scheefer (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti C. L’Hote-Tissier, R. Adam e P. Ketter)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Ignătescu e S. Alves, agenti)
Oggetto
La domanda diretta ad ottenere l’annullamento delle decisioni del convenuto recanti diniego di rendere una decisione motivata riguardo alla situazione giuridica della ricorrente nonché, infine, di riqualificare il contratto di agente temporaneo della ricorrente in contratto di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 8, n. 1, del RAA, nonché il risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso F-75/10, Scheefer/Parlamento. |
|
2) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della sig.ra Scheefer. |
(1) GU C 301 del 06.11.10, pag. 64.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/53 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 giugno 2011 — Antelo Sanchez e a./Parlamento
(Causa F-78/10) (1)
(Funzione pubblica - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a statuire)
2011/C 252/116
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Pilar Antelo Sanchez (Bruxelles, Belgio) e a. (rappresentante: avv. M. Casado García-Hirschfeld)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione del convenuto, ripresa nei fogli paga dei ricorrenti, di limitare l’adeguamento delle loro retribuzioni mensili, a partire dal luglio 2009, ad un aumento dell’1,85 %, nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso F-78/10, Antelo Sanchez e a./Parlamento. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 301 del 06.11.10, pag. 65.
|
27.8.2011 |
IT |
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C 252/54 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 giugno 2011 — Nolin/Commissione
(Causa F-82/10) (1)
(Funzione pubblica - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a statuire)
2011/C 252/117
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michel Nolin (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Velardo)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare il foglio di conguaglio delle retribuzioni del ricorrente per il periodo luglio–dicembre 2009 e il suo foglio paga relativo al mese di gennaio 2010, stabiliti nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (UE/Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso F-82/10, Nolin/Commissione. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 13 del 15/01/2011, pag. 38.
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27.8.2011 |
IT |
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C 252/54 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 giugno 2011 — Adriaens e a./Commissione
(Causa F-87/10) (1)
(Funzione pubblica - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a statuire)
2011/C 252/118
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Stéphane Adriaens (Evere, Belgio) e a. (rappresentanti: avv. M. Casado García-Hirschfeld)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione della convenuta, ripresa nei fogli paga dei ricorrenti, di limitare l’adeguamento della loro retribuzione, a partire dal luglio 2009, ad un aumento dell’1,85 % nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso relativo alla causa F-87/10, Adriaens e a./Commissione. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 13 del 15.01.11, pag. 40.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/54 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 giugno 2011 — Dricot–Daniele e a./Commissione
(Causa F-92/10) (1)
(Funzione pubblica - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a statuire)
2011/C 252/119
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgio) e a. (rappresentante: avv. C. Mourato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare i fogli di conguaglio delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio–dicembre 2009 e i fogli paga redatti successivamente al 1o gennaio 2010 nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso relativo alla causa F-92/10, Dricot–Daniele e a./Commissione. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 13 del 15.01.11, pag. 40.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/55 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 giugno 2011 — Andrecs e a./Commissione
(Causa F-96/10) (1)
(Funzione pubblica - Adattamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a statuire)
2011/C 252/120
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgio) e altri (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg. G. Berscheid e D. Martin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della convenuta, che ha adattato le retribuzioni, le pensioni e gli altri assegni spettanti ai ricorrenti, con effetto a partire dal 1 luglio 2009, e che è riportata nella loro busta paga nel contesto dell’adattamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296
Dispositivo
|
1) |
Non occorre statuire sul ricorso F-96/10, Andrecs e a./Commissione. |
|
2) |
Le ricorrenti sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 30 del 29 gennaio 2011, pag. 63.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/55 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 giugno 2011 — Ashbrook e a./Commissione
(Causa F-99/10) (1)
(Funzione pubblica - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a statuire)
2011/C 252/121
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michael Ashbrook (Lussemburgo, Lussemburgo) e a. (rappresentanti: avv.ti B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento delle decisioni della convenuta, riprese nei fogli paga dei ricorrenti, di limitare l’adeguamento delle loro retribuzioni, a partire dal luglio 2009, ad un aumento dell’1,85 % nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296, e la domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso relativo alla causa F-99/10, Michael Ashbrook e a./Commissione. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 13 del 15.01.11, pag. 42.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/55 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 20 giugno 2011 — Gross e a./Corte di giustizia
(Causa F-106/10) (1)
(Funzione pubblica - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a statuire)
2011/C 252/122
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ivo Gross (Lussemburgo, Lussemburgo) e a. (rappresentante: avv. J. Kayser)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentante: A.V. Placco, agente)
Oggetto
La domanda di annullare le decisioni riprese nei fogli di conguaglio delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio–dicembre 2009 e nei fogli paga redatti successivamente al 1o gennaio 2010 nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso relativo alla causa F-106/10, Gross e a. Corte di giustizia. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 72 del 05.03.11, pag. 34.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/56 |
Ricorso proposto il 15 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-47/11)
2011/C 252/123
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. W. Bode)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di escludere la ricorrente dal concorso generale EPSO AST/100/09, e domanda di accesso alle informazioni sullo svolgimento del concorso.
Conclusioni del ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
ingiungere alla convenuta di fornire alla ricorrente informazioni esaustive sullo svolgimento del concorso fino alla data del presente atto e sulle singole prove di esame, incluso il procedimento di valutazione di dette prove, in particolare, ma non esclusivamente,
|
|
— |
annullare la comunicazione della convenuta del 28 settembre 2010 nonché la decisione di conferma del 5 aprile 2011, con l’effetto di consentire l’ulteriore partecipazione al concorso della ricorrente, provvedendo in particolare, in primo luogo, alla correzione della prova pratica (b) della ricorrente; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese stragiudiziali sostenute dalla ricorrente per i tre procedimenti amministrativi di reclamo e per il presente ricorso. |
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/56 |
Ricorso proposto il 21 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-51/11)
2011/C 252/124
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: P. Giatagantzidis e K. Kyriazi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell’EPSO di riaprire la procedura di concorso generale EPSO/AD/77/06 e di invitare il ricorrente a partecipare di nuovo alla prima fase di tale concorso.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
annullare la decisione dell’EPSO di riaprire la procedura di concorso; |
|
— |
annullare la decisione dell’EPSO 11 marzo 2011; |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/56 |
Ricorso proposto il 9 maggio 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-55/11)
2011/C 252/125
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della Commissione di ridurre l’assegno scolastico a favore del ricorrente, per il fatto che suo figlio percepisce un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro sotto forma di una borsa e di un prestito.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
annullare la decisione di ridurre l’ «assegno scolastico» versato al ricorrente; |
|
— |
annullare la decisione riguardante la trattenuta retroattiva dell’importo di EUR 939,96, come risultante dalla busta paga del ricorrente del mese di ottobre 2010; |
|
— |
annullare la decisione riguardante la trattenuta retroattiva dell’importo di EUR 939,96, come risultante dalla busta paga del ricorrente del mese di novembre 2010; |
|
— |
annullare la decisione della Commissione 17 febbraio 2011 che respinge espressamente il reclamo; |
|
— |
rimborsare con gli interessi al ricorrente le somme che gli sono state trattenute; |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/57 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — ZZ/Commissione europea
(Causa F-64/11)
2011/C 252/126
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Crosby e S. Santoro)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della convenuta di revocare unilateralmente l’offerta di assunzione effettuata al ricorrente, nonostante quest’ultimo l’avesse già accettata.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della Commissione europea 4 marzo 2011 recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente avverso la decisione della Commissione 5 ottobre 2010, n. HR B2 (2010) 662634; |
|
— |
versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento del danno da lui sofferto, comprendente le mancate retribuzioni ed indennità; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/57 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2011 — ZZ/Parlamento europeo
(Causa F-65/11)
2011/C 252/127
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. O. Mader)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del Parlamento europeo con la quale sono stati attribuiti al ricorrente soltanto 2 punti di merito per il periodo di valutazione 2004, durante il quale egli era comandato presso la Corte dei conti.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare le decisioni del convenuto del 19 luglio 2010, di non riconoscere al ricorrente un terzo punto di merito nell’ambito della sua valutazione per il 2004, e del 28 aprile 2011, recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione del 19 luglio 2010; |
|
— |
condannare il convenuto a risarcire al ricorrente il danno morale da lui sofferto, per un importo da determinare secondo equità; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/57 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 gennaio 2011
Dekker/Europol
(Causa F-87/09) (1)
2011/C 252/128
Lingua processuale: l’olandese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in seguito ad una composizione amichevole.
(1) GU C 24 del 30.1.2010, pag. 80.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/57 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 12 luglio 2011 Hidalgo/Parlamento
(Causa F-70/10) (1)
2011/C 252/129
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 288 del 23.10.10, pag. 75.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/58 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 18 maggio 2011 — Carpenito/Consiglio
(Causa F-94/10) (1)
2011/C 252/130
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 13 del 15.01.11, pag. 41.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/58 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 giugno 2011 — Kerstens/Commissione
(Causa F-97/10) (1)
2011/C 252/131
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 13 del 15.1.11, pag. 41.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/58 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 12 luglio 2011 — Massez e a./Corte di giustizia
(Causa F-101/10) (1)
2011/C 252/132
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 30 del 29.1.11, pag. 63.
|
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/58 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 12 luglio 2011
Geradon/Consiglio
(Causa F-102/10) (1)
2011/C 252/133
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 30 del 29.1.11, pag. 64.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/58 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 17 giugno 2011
Nieminen/Consiglio
(Causa F-8/11) (1)
2011/C 252/134
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 95 del 26.3.11, pag. 14.
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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/58 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 12 luglio 2011
BC/Consiglio
(Causa F-28/11) (1)
2011/C 252/135
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 173 dell’11.6.11, pag. 16.