ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.251.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
27 agosto 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 251/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2011/C 251/02

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 2 maggio 2011, e relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.796 — Suez Environnement — Violazione dei sigilli — Relatore: Repubblica ceca

2

2011/C 251/03

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso COMP/39.796 — Suez Environnement — Violazione del sigillo

3

2011/C 251/04

Sintesi della decisione della Commissione, del 24 maggio 2011, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Caso COMP/39.796 — Suez Environnement — Violazione dei sigilli) [notificata con il numero C(2011) 3640 definitivo]

4

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 251/05

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

6

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 agosto 2011

2011/C 251/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4402

JPY

yen giapponesi

110,41

DKK

corone danesi

7,4509

GBP

sterline inglesi

0,88565

SEK

corone svedesi

9,1082

CHF

franchi svizzeri

1,1458

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7735

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,166

HUF

fiorini ungheresi

272,66

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7096

PLN

zloty polacchi

4,1751

RON

leu rumeni

4,2445

TRY

lire turche

2,5275

AUD

dollari australiani

1,3727

CAD

dollari canadesi

1,4241

HKD

dollari di Hong Kong

11,2298

NZD

dollari neozelandesi

1,7262

SGD

dollari di Singapore

1,7379

KRW

won sudcoreani

1 557,78

ZAR

rand sudafricani

10,3676

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1988

HRK

kuna croata

7,4833

IDR

rupia indonesiana

12 339,77

MYR

ringgit malese

4,3040

PHP

peso filippino

61,045

RUB

rublo russo

41,6500

THB

baht thailandese

43,177

BRL

real brasiliano

2,3185

MXN

peso messicano

18,0543

INR

rupia indiana

66,4720


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/2


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 2 maggio 2011, e relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.796 — Suez Environnement — Violazione dei sigilli

Relatore: Repubblica ceca

2011/C 251/02

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che Lyonnaise des eaux France SA e Suez Environnement Company SA abbiano, quanto meno per negligenza, violato l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

2.

Il comitato consultivo concorda sui fattori presi in esame dalla Commissione per il calcolo dell’importo dell’ammenda da irrogare a Lyonnaise des eaux France SA e Suez Environnement Company SA in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito all'importo definitivo dell'ammenda.

4.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/3


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso COMP/39.796 — Suez Environnement — Violazione del sigillo

2011/C 251/03

Il caso in oggetto riguarda un procedimento di infrazione alle norme procedurali della concorrenza avviato nei confronti dell'impresa francese Suez Environnement SA («Suez Environnement») e della filiale Lyonnaise des eaux de France SA («LDE») a seguito della violazione del sigillo apposto durante un accertamento effettuato dalla Commissione ad aprile 2010 presso i locali di LDE.

Il 19 ottobre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, notificata alle imprese Suez Environnement e LDE il 21 ottobre 2010. La comunicazione degli addebiti concludeva, in via preliminare, che il sigillo apposto presso i locali della sede sociale di LDE durante un accertamento effettuato dalla Commissione ad aprile 2010 era stato infranto ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 e che la Commissione intendeva irrogare un'ammenda a LDE e Suez Environnement ai sensi del suddetto articolo. La comunicazione degli addebiti rendeva nota anche l'intenzione della Commissione di riconoscere l'impresa Suez Environnement come responsabile dell'infrazione, commessa da LDE.

Entrambe le parti hanno avuto accesso al fascicolo della Commissione e hanno presentato l'8 dicembre 2010 le loro osservazioni scritte in risposta alla comunicazione degli addebiti. Al consigliere-auditore non è stato segnalato alcun problema durante la consultazione del suddetto fascicolo.

Nelle osservazioni scritte, le parti non hanno contestato i fatti, ma hanno sostenuto che la violazione è imputabile a negligenza. Le parti hanno inoltre invocato, come circostanza attenuante, la collaborazione attiva con i servizi della Commissione, nel momento in cui sono venute a conoscenza della violazione del sigillo. Infine, le parti non hanno contestato l'imputabilità dell'infrazione a Suez Environnement.

Nelle loro osservazioni scritte, entrambe le parti hanno inoltre espresso la volontà di non esercitare il diritto di essere sentite durante un'audizione orale.

Dopo aver esaminato il progetto di decisione della Commissione, il consigliere-auditore prende atto che le parti sono state sentite in merito a tutte le obiezioni in esso contemplate.

In considerazione di quanto esposto sopra, il consigliere-auditore ritiene che, nel caso in oggetto, il diritto delle parti di essere sentite sia stato rispettato.

Bruxelles, 3 maggio 2011

Wouter WILS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).


27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/4


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 maggio 2011

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

(Caso COMP/39.796 — Suez Environnement — Violazione dei sigilli)

[notificata con il numero C(2011) 3640 definitivo]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2011/C 251/04

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato  (2). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, incluse le sanzioni eventualmente irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39796

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatarie della presente decisione sono Lyonnaise des Eaux France S.A. («LDE», Francia) e Suez Environnement Company S.A. («Suez Environnement», Francia), cui viene irrogata un’ammenda per violazione di un sigillo apposto da agenti della Commissione durante l’accertamento svolto presso la sede sociale di LDE, infrazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

2.   PROCEDIMENTO

(2)

Il 21 maggio 2010 è stato avviato un procedimento contro Suez Environnement in vista dell’adozione di una decisione volta a sanzionare la violazione di un sigillo presso la sede sociale di LDE, una controllata al 100 % di Suez Environnement.

(3)

Il 21 ottobre 2010 è stata inviata a Suez Environnement e a LDE una comunicazione degli addebiti. Sulla base dei fatti noti, tale comunicazione conclude che il sigillo apposto presso i locali della sede sociale di LDE è stato infranto ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 e che la responsabilità di detta infrazione è imputabile a LDE e Suez Environnement.

(4)

L’8 dicembre 2010, Suez Environnement e LDE hanno presentato le loro osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti. In tale risposta, le parti non hanno sostanzialmente contestato i fatti, né la loro classificazione giuridica, e neppure l’imputazione dell’infrazione a Suez Environnement.

(5)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti è stato consultato il 2 maggio 2011 in merito all’esistenza di un’infrazione e all’importo dell’ammenda proposto. Il comitato consultivo ha espresso all’unanimità un parere positivo sul progetto di decisione della Commissione, ivi compreso l’importo dell’ammenda proposto.

(6)

Il 3 maggio 2011, il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale, concludendo che è stato rispettato il diritto delle parti al contraddittorio.

3.   FATTI

(7)

Il 14 aprile 2010, durante un accertamento svolto presso la sede sociale di LDE a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 nell’ambito del caso COMP/39.756 (mercati di fornitura dei servizi di acqua e di smaltimento delle acque reflue), è stato infranto un sigillo apposto dagli agenti della Commissione.

4.   ANALISI

(8)

Innanzitutto, la decisione stabilisce che il sigillo in questione è stato apposto conformemente al disposto dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 e che era intatto in quel momento.

(9)

In secondo luogo, la decisione stabilisce che il sigillo in questione è stato infranto ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 e che la violazione è imputabile, quantomeno, a negligenza.

(10)

In terzo luogo, la decisione imputa l’infrazione a LDE poiché essa è stata compiuta nei suoi locali. Inoltre, l’infrazione viene imputata anche a Suez Environnement, tenuto conto delle relazioni economiche, organizzative e giuridiche tra LDE e Suez Environnement, nonché del fatto che quest’ultima ha partecipato attivamente all’accertamento svolto presso LDE.

5.   AMMENDA

(11)

Poiché l’infrazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 è stata accertata, la Commissione può irrogare alle imprese un’ammenda il cui importo può giungere fino all’1 % del loro fatturato.

(12)

Nella fattispecie, per quanto concerne l’importo dell’ammenda, la decisione tiene conto, da un lato, della gravità dell’infrazione e, dall’altro, di altri elementi legati alle particolari circostanze del caso.

(13)

Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la decisione indica che la violazione di un sigillo compromette seriamente i poteri d’indagine della Commissione in materia di concorrenza. Inoltre, la decisione sottolinea che LDE e Suez Environnement, importanti aziende che dispongono di conoscenze giuridiche in materia di diritto della concorrenza, erano perfettamente consapevoli del rischio di sanzioni corso per tale tipo di infrazione.

(14)

Quanto agli altri elementi legati alle particolari circostanze del caso, la decisione indica che, subito dopo la scoperta della violazione del sigillo, Suez Environnement e LDE hanno comunicato spontaneamente e senza indugio alla Commissione numerose informazioni che hanno permesso di chiarire i fatti e hanno agevolato l’accertamento della Commissione. Esse hanno inoltre riconosciuto che era stato un dipendente della stessa LDE a violare il sigillo.

(15)

A tale riguardo, la decisione sottolinea che Suez Environnement e LDE hanno fornito ben più informazioni di quelle che la Commissione avrebbe potuto esigere a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(16)

La decisione rileva altresì che Suez Environnement e LDE hanno accettato le conclusioni della comunicazione degli addebiti quanto alla sostanza dei fatti, alla loro classificazione giuridica e all’imputabilità dell’infrazione a LDE e Suez Environnement.

6.   CONCLUSIONE

(17)

Alla luce di tutti questi elementi, la decisione irroga un’ammenda di 8 milioni di EUR in solido a LDE e Suez Environnement.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), ma non sono cambiati nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/6


Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 251/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 11

«FALUKORV»

N. CE: SE-TSG-0107-0020-31.08.2007

1.   Associazione richiedente:

Nome dell’associazione:

Kött och Charkföretagen (associazione svedese dei produttori di carne)

Indirizzo:

Box 55680

SE-102 15 Stockholm

SVERIGE

Tel.

+46 87626525

E-mail:

info@kcf.se

2.   Stato membro o paese terzo:

Svezia.

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Nome del prodotto

Riserva del nome [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006]

Image

Descrizione del prodotto

Image

Metodo di ottenimento

Image

Altro (specificare): requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

4.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del disciplinare di una STG registrata

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006] (fornire prova delle misure)

5.   Modifica (modifiche):

Metodo di ottenimento

a)   Materie prime

i)

Semplificazione e abbreviazione del testo nella parte recante indicazioni relative alla carne e al grasso contenuti nel prodotto.

ii)

Il sale da cucina è sostituito con il sale.

iii)

Agli ingredienti ammessi si aggiungono lo zucchero, il destrosio e la cipolla.

La modifica è volta a precisare la definizione di «carne». Le modifiche sono giustificate dal miglioramento della ricetta nonché dall’impiego di tipi di sale diversi dal sale da cucina. Tali modifiche non incidono sulla specificità del prodotto alimentare né sulle sue caratteristiche essenziali. Al fine di garantire la specificità si devono indicare le materie prime obbligatorie. L’impiego di materie prime ammesse non influisce in modo decisivo sulla specificità del prodotto.

b)   Additivi

i)

Il conservante E 250 costituisce un additivo obbligatorio.

ii)

L’acido ascorbico E 300, l’ascorbato di sodio E 301, congiuntamente agli additivi E 450, E 451, E 452 (la cui soglia massima di utilizzo è fissata a 1,5 g per kg calcolata sotto forma di P2O5), rappresentano gli additivi ammessi.

La modifica consiste in un adeguamento delle denominazioni degli additivi nonché di un chiarimento. La modifica è una conseguenza dell’evoluzione naturale delle tecniche di produzione. Al fine di garantire la specificità del prodotto, si devono indicare gli additivi obbligatori. L’impiego di additivi ammessi non incide in modo decisivo sulla specificità del prodotto alimentare.

c)   Preparazione

La modifica è dovuta all’evoluzione naturale dei macchinari impiegati nella preparazione dei salumi. È stata introdotta una modifica del precedente disciplinare, ossia l’uso obbligatorio di «budello permeabile al fumo». Tale chiarimento è fondamentale al fine di preservare il carattere tradizionale del prodotto.

Descrizione del prodotto

La semplificazione del testo non ha incidenza alcuna sulla specificità né sulle caratteristiche del prodotto. Le caratteristiche microbiologiche non sono più pertinenti, tenuto in considerazione lo sviluppo della legislazione in materia igienico-sanitaria rispetto al disciplinare inizialmente approvato.

È stata inserita una descrizione particolareggiata delle caratteristiche specifiche del «falukorv».

Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

a)

Si tratta di un adeguamento alla nuova definizione di «carne» ai sensi dell’allegato I della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In conseguenza della modifica apportata dall’UE alla definizione di «carne» in tempi successivi all’approvazione del disciplinare originario, è opportuno innalzare il tenore minimo di carne ammesso. Nella fattispecie non si tratta di una modifica sostanziale bensì di un adeguamento concettuale.

b)

La modifica è una conseguenza della soppressione delle caratteristiche microbiologiche.

c)

È stato introdotto un chiarimento relativo alla frequenza dei controlli in loco e alle modalità di svolgimento di tali controlli.

6.   Disciplinare aggiornato:

DISCIPLINARE

6.1.   Nome (nomi) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

«Falukorv».

«enligt svensk tradition» (secondo la tradizione svedese).

6.2.   Indicare se il nome:

Image

è specifico di per sé

indica la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare

«Falukorv» è una denominazione diffusa che definisce il tipo di prodotto oggetto del disciplinare. La denominazione è impiegata esclusivamente per il tipo di salsiccia in questione e tale uso ha una lunga storia. In origine la denominazione indicava le salsicce prodotte nella cittadina di Falun, ma da molto tempo non sussiste più il legame geografico e al giorno d’oggi il «falukorv» è prodotto in tutti i salumifici su tutto il territorio svedese.

6.3.   Indicare se è richiesta la riserva del nome ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006:

Image

Registrazione con riserva del nome

Registrazione senza riserva del nome

6.4.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

6.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

Caratteristiche organolettiche

Il colore della sezione è bruno-rosato e varia da delicato a deciso.

La consistenza è soda.

Il prodotto ha sapore affumicato, speziato e salato e varia da delicato a deciso.

Caratteristiche fisico-chimiche

Il tenore di acqua non può eccedere 65 g per 100 g di prodotto finito.

Il tenore lipidico non può eccedere 23 g per 100 g di prodotto finito, calcolato in relazione al tenore d’acqua massimo consentito.

6.6.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

Materie prime obbligatorie

Carne bovina, equina o suina (priva di cotenna), cruda o salata, a norma della definizione di cui all’allegato I della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Grasso suino crudo o salato privo di cotenna.

Fecola di patate.

Acqua.

Sale.

Spezie.

Materie prime ammesse

Zucchero.

Destrosio.

Cipolla.

Additivi obbligatori

Conservante E 250.

Additivi ammessi.

Antiossidanti E 300, E 301.

Stabilizzanti E 450, E 451, E 452 (massimo 1,5 g/kg sotto forma di P2O5).

Preparazione

Le materie prime e gli additivi sono mescolati ed emulsionati in un’impastatrice o in una macchina tritatutto.

L’impasto è insaccato in un budello permeabile al fumo di diametro minimo pari a 45 mm.

Le salsicce sono affumicate e sottoposte a trattamento termico a una temperatura interna di almeno 72 °C.

Il raffreddamento avviene fino a una temperatura inferiore a 8 °C.

6.7.   Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

Il colore della sezione è bruno-rosato e varia da delicato a deciso.

La consistenza è soda.

Il prodotto ha un sapore affumicato, speziato e salato e varia da delicato a deciso.

Il tenore di acqua non può eccedere 65 g per 100 g di prodotto finito.

Il tenore lipidico non può eccedere 23 g per 100 g di prodotto finito, calcolato in relazione al tenore d’acqua massimo consentito.

Il prodotto è una cosiddetta salsiccia a grana grossa, con un diametro superiore a 45 mm; è tagliata a fette dello spessore di un centimetro, successivamente rosolate e servite in occasione del pranzo o della cena. In talune zone della Svezia le fette di «falukorv» fungono da companatico.

6.8.   Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

La tradizione svedese del «falukorv» risale al XVII secolo e dal 1973 esiste una normativa a livello nazionale. La maggioranza degli svedesi considera il «falukorv» una specialità nazionale.

Secondo il museo di Dalecarlia è possibile rinvenire nel XVII secolo l’origine del «falukorv». Nelle miniere di rame di Falun si usavano corde di pelli di bovini per estrarre il minerale. Durante l’inverno era possibile conservare le eccedenze di carne bovina ma durante l’estate si era soliti trasformarla in salsicce al fine di prolungarne la durata. Tale salsiccia divenne nota con la denominazione di «falukorv».

Nel giornale del distretto minerario della Grande montagna di rame del 14 dicembre 1834 si riportava quanto segue: «Ogni anno sono inviati verso la capitale ingenti quantitativi di salsiccia affumicata prodotta nella parrocchia di Schedwi. Questa salsiccia, comunemente nota a Stoccolma con il nome di “Fahlu Korf”, è uno dei prodotti che da tempo si vendono meglio».

Secondo un’inchiesta sulle abitudini alimentari dal titolo «Mat och måltider bland arbetare och tjänstemän i Jonsered under 1900-talet» («Prodotti alimentari e pasti degli operai e degli impiegati a Jonsered nel XX secolo», saggio etnologico di Birgitta Frykman, università di Göteborg, primo semestre 1976), il «falukorv» rappresentava un alimento abituale sia per gli operai, sia per gli impiegati.

Da tempi immemori la tradizione vuole che il «falukorv» sia preparato con carne cruda e fecola di patate quale unico legante.

Nell’opera «Receptbok för charkuterister» (Ricette per salumi), compilato da Henning Fasth nel 1936, sono riprodotte due ricette del «falukorv». La prima ricetta menziona carne bovina o lardo, la seconda carne bovina più grassa ma con aggiunta di fecola di patate quale unico legante.

In «Charkuterikursen – del 2» (corso di salumeria tomo 2o), pubblicato nel 1955 da Brevskolan och LTK, a pagina 69 è presente una ricetta di «falukorv». La «carne bovina di categoria III» ha un tenore di materia grassa pari a circa il 20 % mentre il «lardo di categoria III» arriva a circa il 50 % (pag. 92). L’unico legante è la fecola di patate.

Nel 1973, al momento dell’introduzione di una normativa nazionale, si è provveduto a fissare i requisiti minimi relativi al tenore di carne per la preparazione del «falukorv» secondo la tradizione dell’inizio del secolo scorso.

6.9.   Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità del prodotto [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

Il tenore di carne deve essere almeno di 45 g per 100 g di prodotto finito.

La fecola di patate non può eccedere l’equivalente di materia secca pari a 4 g per 100 g di prodotto di finito. Il tenore di materia secca è calcolato in relazione al tenore d’acqua massimo consentito.

I controlli dei requisiti minimi e massimi nonché l’analisi chimica sul luogo di produzione sono eseguiti con cadenza annuale dalle autorità competenti. Per ciascun campione si misurano i valori chimici relativi al tenore di materia grassa e acqua, previa omogeneizzazione di 500 g di «falukorv».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.