ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.243.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 243

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
20 agosto 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 243/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6287 — Bain Capital/Oaktree/International Market Centers JV) ( 1 )

1

2011/C 243/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6239 — ONEX/JELD-WEN) ( 1 )

1

2011/C 243/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6207 — GESTAMP/TKMF) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 243/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2011/C 243/05

Decisione della Commissione, del 19 agosto 2011, relativa ai giorni festivi dell’anno 2013 per le istituzioni dell’Unione europea

4

2011/C 243/06

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 agosto 2011, che adotta un programma di lavoro per il finanziamento delle attività dell'Unione concernenti le alternative alla castrazione chirurgica dei suini

5

2011/C 243/07

Decisione della Commissione, del 19 agosto 2011, che istituisce il comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione

12

 

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

2011/C 243/08

Decisione dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 luglio 2011, relativa alle norme sull'accesso ai documenti

16


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 243/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6317 — BNP Paribas/Fortis Luxembourg-Vie) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2011/C 243/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6301 — Eurazeo/Moncler) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2011/C 243/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6185 — Flabeg/Schott/SBPS/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6287 — Bain Capital/Oaktree/International Market Centers JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 243/01)

In data 16 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6287. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


20.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6239 — ONEX/JELD-WEN)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 243/02)

In data 17 giugno 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6239. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


20.8.2011   

IT

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C 243/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6207 — GESTAMP/TKMF)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 243/03)

In data 18 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6207. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.8.2011   

IT

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C 243/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 agosto 2011

(2011/C 243/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4385

JPY

yen giapponesi

110,00

DKK

corone danesi

7,4487

GBP

sterline inglesi

0,86965

SEK

corone svedesi

9,2204

CHF

franchi svizzeri

1,1340

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8575

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,475

HUF

fiorini ungheresi

272,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

4,1724

RON

leu rumeni

4,2678

TRY

lire turche

2,5700

AUD

dollari australiani

1,3783

CAD

dollari canadesi

1,4189

HKD

dollari di Hong Kong

11,2199

NZD

dollari neozelandesi

1,7404

SGD

dollari di Singapore

1,7394

KRW

won sudcoreani

1 563,67

ZAR

rand sudafricani

10,3284

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2006

HRK

kuna croata

7,4800

IDR

rupia indonesiana

12 320,66

MYR

ringgit malese

4,2889

PHP

peso filippino

61,374

RUB

rublo russo

41,9115

THB

baht thailandese

42,896

BRL

real brasiliano

2,2928

MXN

peso messicano

17,6173

INR

rupia indiana

65,8110


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.8.2011   

IT

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C 243/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

relativa ai giorni festivi dell’anno 2013 per le istituzioni dell’Unione europea

(2011/C 243/05)

GIORNI FESTIVI DELL’ANNO 2013

1o gennaio

martedì, Capodanno

2 gennaio

mercoledì, giorno dopo Capodanno

28 marzo

giovedì santo

29 marzo

venerdì santo

1o aprile

lunedì dell’Angelo

1o maggio

mercoledì, festa del lavoro

9 maggio

giovedì, anniversario della dichiarazione del presidente Schuman nel 1950 e giorno dell’Ascensione

10 maggio

venerdì, giorno dopo l’Ascensione

20 maggio

lunedì di Pentecoste

15 agosto

giovedì, Assunzione

1o novembre

venerdì, Ognissanti

dal 24 dicembre al 31 dicembre

martedì

6 giorni per le feste di fine anno

martedì

TOTALE:

17 giorni

Lussemburgo: stessi giorni che a Bruxelles.

L’attività lavorativa riprenderà normalmente venerdì 3 gennaio 2014.

Fatta salva la definizione del calendario dei giorni festivi del 2014, giovedì 2 gennaio 2014 sarà considerato giorno festivo per quell’anno.

La Commissione si riserva la facoltà di modificare le decisioni in funzione delle esigenze di servizio.


20.8.2011   

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C 243/5


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

che adotta un programma di lavoro per il finanziamento delle attività dell'Unione concernenti le alternative alla castrazione chirurgica dei suini

(2011/C 243/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 90,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), in particolare gli articoli 19, 20, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 prevedono che gli impegni di bilancio dell'Unione siano preceduti da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali della particolare azione considerata.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione ad azioni veterinarie specifiche, comprendenti una politica d'informazione in materia di salute animale, benessere degli animali e sicurezza alimentare, nonché ad azioni tecniche e scientifiche.

(3)

L'odore di verro è un odore sgradevole che si manifesta durante la cottura della carne dei suini maschi non castrati. Solo una piccola percentuale di suini accumula nella carne un'elevata concentrazione di androstenone, scatolo e indolo, sostanze responsabili dell'odore, quando raggiungono la maturità sessuale. Non tutti sono sensibili all'odore di verro, ma ai consumatori che lo sono la carne suina pare non commestibile. Di conseguenza, l'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), dichiara le carni con un intenso odore sessuale non idonee al consumo umano.

(4)

Per prevenire l'odore di verro nelle carni suine si utilizzano attualmente soprattutto tre metodi: la macellazione precoce, la rimozione dei testicoli (castrazione chirurgica) o l'immunocastrazione (vaccinazione per ridurre l'odore di verro). La castrazione chirurgica è oggetto di critiche per motivi legati alla protezione degli animali. Di conseguenza la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (5), dispone che solo un veterinario o una persona adeguatamente formata può praticare la castrazione dei suini, la quale, se praticata dopo il settimo giorno di vita dei suini, deve essere effettuata sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

(5)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), adottato il 12 e 13 luglio 2004 a seguito di una domanda della Commissione concernente la castrazione dei suinetti e il benessere degli animali (6), la castrazione chirurgica dei suini è dolorosa a qualsiasi età.

(6)

L'articolo 13 del trattato riconosce che gli animali sono esseri senzienti e che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, tra l'altro nei settori dell'agricoltura e del mercato interno, va tenuto pienamente conto delle loro esigenze in materia di benessere.

(7)

Nella dichiarazione europea sulle alternative alla castrazione chirurgica dei suini (7) del dicembre 2010, importanti operatori del settore suinicolo si sono impegnati su base volontaria a far cessare entro il 1o gennaio 2018 la pratica della castrazione chirurgica dei suini maschi ed hanno proposto di istituire un partenariato europeo sulla castrazione dei suini al fine di elaborare le azioni necessarie a raggiungere quest'obiettivo.

(8)

Occorre quindi che l'Unione investa in studi sulle alternative alla castrazione chirurgica dei suini. È perciò opportuno lanciare un programma di lavoro per sostenere azioni tecniche, scientifiche ed educative volte a trovare e introdurre alternative alla castrazione chirurgica. Tale programma dovrà comprendere l'elaborazione di metodi di riferimento e di screening per individuare l'odore di verro nelle carni suine e lo svolgimento di studi sull'accettazione, da parte dei consumatori, di carni e prodotti ottenuti da suini maschi non castrati chirurgicamente.

(9)

I risultati di questi studi possono anche richiedere un riesame della normativa dell'Unione in materia per garantire il buon funzionamento del mercato interno. Deve essere determinato l'impatto economico della cessazione, entro il 1o gennaio 2018, della pratica della castrazione chirurgica dei suini. È quindi opportuno effettuare un'analisi completa dei costi e dei benefici che le azioni comportano nelle diverse fasi della catena di produzione delle carni suine.

(10)

Occorre istituire uno specifico sito web interattivo al fine di promuovere l'informazione e la formazione delle principali parti interessate del settore suinicolo sulle azioni dell'Unione concernenti le alternative alla castrazione chirurgica dei suini.

(11)

Il Centro comune di ricerca della Commissione — Istituto dei materiali e misure di riferimento (JRC-IRMM) di Geel (Belgio) dispone delle competenze scientifiche e tecniche necessarie per sviluppare e convalidare i metodi analitici di riferimento. È perciò necessario assegnare al JRC-IRMM un trasferimento di bilancio dell'Unione coperto da un accordo amministrativo per lo sviluppo di metodi di riferimento riconosciuti dall'Unione europea per l'individuazione e la misura delle principali componenti responsabili dell'odore di verro.

(12)

Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno definire il termine «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il programma di lavoro per le attività dell'Unione concernenti le alternative alla castrazione chirurgica dei suini, di cui all'allegato («programma di lavoro»).

Articolo 2

Il contributo massimo per il programma di lavoro ammonta a 1 330 000 EUR ed è finanziato con la seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per il 2011:

linea di bilancio 17 04 02 01: 1 330 000 EUR.

Questi stanziamenti possono coprire gli interessi dovuti per pagamento tardivo.

Articolo 3

Le modifiche cumulate degli stanziamenti per azioni previste dal programma di lavoro non superiori al 10 % del contributo massimo fissato nell'articolo 2 della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, a condizione che non abbiano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro.

Articolo 4

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

La presente decisione copre il pagamento degli interessi dovuti per pagamento tardivo, a norma dell'articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.

(6)  EFSA Journal 2004 n. 91, pagg. 1-18.

(7)  http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm


ALLEGATO

Programma di lavoro di cui all'articolo 1

1.1.   Introduzione

Il presente programma contiene misure di attuazione per le azioni che comportano spese dell'Unione per le alternative alla castrazione chirurgica dei suini.

In base agli obiettivi della decisione 2009/470/CE del Consiglio relativa alle spese nel settore veterinario, la ripartizione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:

Per gli appalti (eseguiti mediante gestione centralizzata diretta) (1.2):

il ricorso a un accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca, Istituto dei materiali e misure di riferimento, di Geel (Belgio), per lo sviluppo di metodi di riferimento riconosciuti dall'Unione europea per l'individuazione e la misura delle principali componenti responsabili dell'odore di verro: importo massimo di 500 000 EUR (1.2.1);

una gara d'appalto con procedura aperta per uno studio sull'accettazione, da parte dei consumatori nell'Unione europea e nei paesi terzi, delle carni di suini e dei prodotti a base di carne ottenuti da suini maschi non castrati chirurgicamente, la pubblicazione di tale studio e la diffusione delle relative informazioni: importo massimo di 250 000 EUR (1.2.2);

una gara d'appalto con procedura aperta per uno studio sui metodi di individuazione rapida dell'odore di verro, utilizzati o elaborati nei centri di macellazione dell'Unione europea: importo massimo di 150 000 EUR (1.2.3);

una gara d'appalto con procedura aperta per uno studio sui modi per ottenere una riduzione delle componenti dell'odore di verro mediante tecniche di allevamento, di alimentazione e di gestione: importo massimo di 250 000 EUR (1.2.4);

il ricorso a un contratto quadro per uno studio e un'analisi economica dei costi e dei benefici della cessazione della castrazione chirurgica dei suini, con particolare attenzione al livello dei costi in tutta la catena di produzione delle carni suine: importo massimo di 150 000 EUR (1.2.5);

il ricorso a un contratto quadro per sviluppare, gestire e mantenere un sito web specifico sulle azioni dell'Unione europea concernenti le alternative alla castrazione chirurgica dei suini: importo massimo di 30 000 EUR (1.2.6);

1.2.   Appalti

La dotazione di bilancio complessiva riservata per il 2011 agli appalti di cui al punto 1.2 ammonta a 1 330 000 EUR.

1.2.1.   Sviluppo di metodi di riferimento riconosciuti dall'Unione europea per l'individuazione e la misura delle principali componenti responsabili dell'odore di verro

Base giuridica: Articoli 22 e 23 della decisione 2009/470/CE del Consiglio

Linea di bilancio: 17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti: Un contratto amministrativo con il Centro comune di ricerca, Istituto dei materiali e misure di riferimento (JRC-IRMM), di Geel (Belgio).

Oggetto dei contratti previsti:

Sviluppo di metodi di riferimento armonizzati nell'Unione europea per l'individuazione e la misura delle tre componenti principali responsabili dell'odore di verro (androstenone, scatolo e indolo), allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno delle carni di suini maschi non castrati chirurgicamente.

Sviluppo di tecniche armonizzate nell'Unione europea di campionamento e preparazione dei campioni per l'individuazione dell'odore di verro.

Collegamento delle soglie dei metodi di riferimento armonizzati dell'Unione europea per l'individuazione delle componenti dell'odore di verro con le soglie sensoriali.

Comparabilità dei risultati analitici tra i laboratori.

Taratura dei metodi di screening rapido per l'individuazione dell'odore di verro.

Attuazione: Gestione centralizzata diretta

Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione: Settembre 2011

Importo indicativo della gara d'appalto: 500 000 EUR

Contratto specifico: Non pertinente

1.2.2.   Studio sull'accettazione, da parte dei consumatori nell'Unione europea e nei paesi terzi, delle carni suine e dei prodotti a base di carne ottenuti da suini maschi non castrati chirurgicamente

Base giuridica: Articoli 22 e 23 della decisione 2009/470/CE del Consiglio

Linea di bilancio: 17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti: Un contratto di servizi (gara d'appalto con procedura aperta)

Oggetto dei contratti previsti:

Studio sull'accettazione, da parte dei consumatori nell'Unione europea e nei paesi terzi, delle carni suine e dei prodotti a base di carne ottenuti da suini maschi non castrati chirurgicamente.

Individuazione e analisi delle differenze nell'accettazione, da parte dei consumatori dei diversi Stati membri, delle carni suine e dei prodotti a base di carne ottenuti da suini maschi non castrati chirurgicamente.

Individuazione e analisi delle differenze nell'accettazione, da parte dei consumatori, delle carni suine e dei prodotti a base di carne ottenuti da suini maschi non castrati chirurgicamente, nei paesi terzi in cui l'Unione esporta carni suine e prodotti a base di carni suine.

Attuazione: Gestione centralizzata diretta

Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione: Dicembre 2011

Importo indicativo della gara d'appalto: 250 000 EUR

Contratto specifico: Non pertinente

1.2.3.   Studio sui metodi di individuazione rapida dell'odore di verro utilizzati o elaborati nei centri di macellazione dell'Unione europea

Base giuridica: Articoli 22 e 23 della decisione 2009/470/CE del Consiglio

Linea di bilancio: 17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti: Un contratto di servizi (gara d'appalto con procedura aperta)

Oggetto dei contratti previsti:

Studio sui metodi d'individuazione rapida dell'odore di verro utilizzati o elaborati nei centri di macellazione dell'Unione europea.

Confronto della fattibilità, dei risultati e dei costi dei diversi metodi utilizzati o elaborati nei centri di macellazione dell'Unione europea.

Attuazione: Gestione centralizzata diretta

Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione: Febbraio 2012

Importo indicativo della gara d'appalto: 150 000 EUR

Contratto specifico: Non pertinente

1.2.4.   Studio sui modi per ottenere una riduzione delle componenti dell'odore di verro mediante tecniche di allevamento, di alimentazione e di gestione

Base giuridica: Articoli 22 e 23 della decisione 2009/470/CE del Consiglio

Linea di bilancio: 17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti: Un contratto di servizi (gara d'appalto con procedura aperta)

Oggetto dei contratti previsti:

Studio per individuare e quantificare i modi per ottenere la riduzione delle componenti dell'odore di verro cambiando le tecniche di allevamento, di alimentazione e di gestione.

Attuazione: Gestione centralizzata diretta

Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione: Aprile 2012

Importo indicativo della gara d'appalto: 250 000 EUR

Contratto specifico: Non pertinente.

1.2.5.   Studio ed analisi economica dei costi e dei benefici della cessazione della castrazione chirurgica dei suini

Base giuridica: Articoli 22 e 23 della decisione 2009/470/CE del Consiglio

Linea di bilancio: 17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti: Un contratto di servizi (utilizzazione del contratto quadro esistente)

Oggetto dei contratti previsti:

Raccogliere dati economici ed effettuare proiezioni economiche su costi e benefici (ambiente, mangimi, numero di suinetti) della cessazione della pratica della castrazione chirurgica dei suini, considerando i costi e i benefici di tutti gli operatori del settore, dai produttori ai consumatori.

Stabilire come questi costi e benefici possano essere suddivisi tra i diversi operatori del settore.

Attuazione: Gestione centralizzata diretta

Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione: Giugno 2012

Importo indicativo della gara d'appalto: 150 000 EUR

Contratto specifico: Conclusione di un contratto di servizi specifico nell'ambito del contratto quadro in materia di valutazione, valutazione dell'impatto e servizi connessi, lotto 3, catena alimentare, contratto numero SANCO/2008/01/055.

1.2.6.   Sviluppo, gestione e manutenzione di uno specifico sito web per offrire informazione e formazione alle principali parti interessate del settore suinicolo sulle azioni dell'Unione concernenti le alternative alla castrazione chirurgica dei suini

Base giuridica: Articoli 19 e 20 della decisione 2009/470/CE del Consiglio

Linea di bilancio: 17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti: Un contratto di servizi (utilizzo del contratto quadro esistente)

Oggetto dei contratti previsti: I principali obiettivi del sito web specifico sono:

fornire informazioni aggiornate online sulle attività dell'Unione europea concernenti la castrazione chirurgica dei suini;

offrire una piattaforma per lo scambio d'informazione e formazioni agli operatori di tutta la catena delle carni suine;

produrre pubblicazioni per diffondere i risultati delle azioni dell'Unione europea concernenti le alternative alla castrazione dei suini.

Attuazione: Gestione centralizzata diretta

Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione: Ottobre 2011

Importo indicativo della gara d'appalto: 30 000 EUR

Contratto specifico: Conclusione di un contratto di servizi specifico nell'ambito del contratto quadro riferimento SANCO/2009/A1/005, lotto 1.


20.8.2011   

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C 243/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

che istituisce il comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione

(2011/0000/)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/111/CE, Euratom della Commissione (1), ha istituito il comitato dello Spazio europeo della ricerca (ERAB) al fine di assistere la Commissione in merito alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, tenendo conto degli obiettivi fissati nel Libro verde della Commissione «Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca» (2).

(2)

La decisione 2008/111/CE, Euratom scade il 29 febbraio 2012.

(3)

Facendo seguito alla comunicazione della Commissione «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (3), il 17 giugno 2010 il Consiglio ha avallato la nuova strategia.

(4)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020: l’Unione dell’innovazione» (4), adottata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2010, inserisce le politiche in materia di ricerca e innovazione in un unico quadro di riferimento e costituisce un elemento basilare della strategia Europa 2020 nel suo complesso nonché un contributo a ciascuno dei suoi tre pilastri, ossia una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(5)

In tale comunicazione la Commissione ha annunciato l’intenzione di ampliare il mandato dell’ERAB, definito nella sua decisione 2008/111/CE, Euratom, al fine di valutare periodicamente l’Unione dell’innovazione, riflettere sulle nuove tendenze e fornire raccomandazioni relative alle priorità e alle azioni.

(6)

Il comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (nel prosieguo, «il comitato») ha il compito di assistere la Commissione nelle sue azioni volte a conseguire gli obiettivi definiti nella decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (5) e nella decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (6), nonché nei relativi programmi quadro dell’Unione europea e dell’Euratom.

(7)

Il presidente e i membri del comitato sono proposti alla Commissione da un comitato indipendente di alto livello per l’identificazione composto da rappresentanti del mondo degli affari e dell’accademia.

(8)

Al fine di rafforzare la capacità del comitato e garantirne la continuità, i servizi della Commissione hanno la facoltà di nominare membri onorari del comitato, sulla base del merito e dei servizi resi da membri giunti alla fine del loro mandato.

(9)

È opportuno regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del comitato, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza definite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (7).

(10)

I dati personali dei membri del comitato saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

(11)

È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione

Il comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione, nel prosieguo «il comitato», è istituito a decorrere dal 1o marzo 2012.

Articolo 2

Funzioni

1.   Il comitato ha i seguenti compiti:

a)

consigliare la Commissione europea in merito a questioni inerenti lo Spazio europeo della ricerca, fornire raccomandazioni relative alle priorità e alle azioni, in particolare per quanto attiene alle modalità destinate a incrementare l’impatto delle innovazioni e valutare periodicamente la parte rilevante delle iniziative faro per l’Unione dell’innovazione;

b)

fornire pareri in merito allo sviluppo e alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione, su richiesta della Commissione, o su iniziativa del comitato;

c)

presentare alla Commissione una relazione annuale sullo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e dell’Unione dell’innovazione;

d)

riflettere in merito alle nuove tendenze dello Spazio europeo della ricerca e nell’Unione dell’innovazione.

2.   Il comitato è regolarmente informato in merito agli sviluppi e alle azioni pertinenti.

3.   I pareri del comitato sono trasmessi entro il termine stabilito dalla Commissione.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il comitato in merito a qualsiasi questione relativa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’Unione dell’innovazione.

2.   Il presidente del comitato può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo relativamente a una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il comitato consta di undici membri.

2.   Il presidente e i membri del comitato sono nominati dalla Commissione. Nell’ambito della procedura di selezione e di nomina del comitato si applicano i seguenti criteri:

profilo di rilievo nel settore della ricerca e/o dell’innovazione, compresa un’esperienza nell’innovazione non tecnologica,

esperienza nella progettazione, nella gestione e nell’attuazione della politica di ricerca e/o di innovazione,

esperienza nel campo della consulenza a livello europeo o internazionale,

equilibrio fra la ricerca e le discipline tecnologiche, con la nomina di persone che vantano un’esperienza universitaria-industriale specifica,

equilibrio geografico tenendo conto dei paesi associati ai programmi quadro,

adeguato equilibrio tra i generi.

3.   I candidati ritenuti idonei ma non nominati figurano in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti.

4.   I membri sono nominati a titolo personale dalla Commissione, alla quale forniranno consulenze indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.

5.   I membri informano in tempo utile la Commissione su un eventuale conflitto d’interessi che possa compromettere la loro indipendenza.

6.   I membri sono nominati per un mandato quadriennale e restano in carica fino alla scadenza del loro mandato o sono sostituiti a norma del paragrafo 7.

7.   I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato in uno dei casi seguenti:

a)

dimissioni;

b)

quando non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del comitato;

c)

in caso di inottemperanza dell’articolo 339 del TFUE per quanto attiene alla divulgazione delle informazioni;

d)

qualora, contrariamente al disposto del paragrafo 4, non siano indipendenti da ogni influenza esterna;

e)

qualora, contrariamente al disposto del paragrafo 5, non abbiano informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

8.   I nominativi dei membri del comitato sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (nel prosieguo, «il Registro») e sul sito Internet della direzione generale della Ricerca e dell’innovazione. I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Membri onorari

I servizi della Commissione possono nominare membri onorari senza diritto di voto i membri che abbiano portato a termine il proprio mandato presso il comitato. Lo statuto di membro onorario equivale a quello di osservatore. Tali nomine sono decise sulla base dei meriti e dei servizi resi. I membri onorari sono nominati per un mandato di durata non superiore a quattro anni.

Articolo 6

Funzionamento

1.   Il comitato elegge a maggioranza semplice due vicepresidenti fra i propri membri, che congiuntamente al presidente eletto costituiscono l’ufficio del comitato.

2.   Tale ufficio organizza i lavori del comitato, in collaborazione con la Commissione.

3.   Con l’accordo della Commissione, il comitato può creare sottogruppi cui viene affidato il compito di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal comitato. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato.

4.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare alle delibere o ai lavori di un sottogruppo, qualora la Commissione lo ritenga utile o necessario.

5.   I membri del comitato, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, come disposto dall’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (9). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

6.   Il comitato e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da esso stabiliti. La segreteria è tenuta dalla Commissione.

7.   La Commissione fornisce le informazioni e l’assistenza di esperti necessari per i lavori del comitato, consentendogli di lavorare in condizioni di autonomia e di indipendenza. Tale assistenza di esperti è fornita mediante sovvenzioni o contratti di appalto pubblico previsti nell’ambito del pertinente programma di lavoro.

8.   I rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del comitato o dei suoi sottogruppi.

9.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione.

10.   La Commissione pubblica le informazioni pertinenti alle attività svolte dal comitato, sia inserendole nel registro o mediante un collegamento dal registro verso un sito web dedicato.

Articolo 7

Onorari e spese per le riunioni

1.   I membri del comitato ricevono per i compiti da essi svolti un compenso sotto forma di un onorario per la loro partecipazione alle riunioni plenarie del comitato, che rifletta le loro responsabilità e sia stabilito in rapporto a disposizioni dello stesso tipo in analoghi organismi e Stati membri. Gli onorari e le relative norme di applicazione sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.

2.   Gli osservatori e i membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

3.   Per quanto attiene alle riunioni necessarie all’espletamento delle mansioni del comitato diverse dalle riunioni plenarie ivi comprese quelle previste all’articolo 6, previa approvazione la Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del comitato, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

Articolo 8

Scadenza

La presente decisione scade il 29 febbraio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011

Per la Commissione

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membro della Commissione


(1)  GU L 40 del 14.2.2008, pag. 7.

(2)  COM(2007) 161 definitivo del 4.4.2007.

(3)  COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

(4)  COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010.

(5)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60. Rettifica pubblicata nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.

(7)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(9)  Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).


ALLEGATO

Importo degli onorari e norme di applicazione per la partecipazione dei membri del comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione alle riunioni plenarie

1.

Il versamento degli onorari e il rimborso delle spese delle riunioni (viaggio, vitto e alloggio) per partecipare a non oltre cinque riunioni plenarie l’anno avvengono per mezzo di una lettera di nomina ad hoc prevista dal programma di lavoro che attua il programma specifico «Capacità» (1), conformemente alle modalità in appresso.

2.

La durata media delle riunioni plenarie del comitato è di norma pari a 1,5 giorni.

3.

Gli onorari dei membri del comitato sono stabiliti a 2 000 EUR per la partecipazione all’intera riunione plenaria o 1 000 EUR per la partecipazione a parte di essa.

4.

Gli onorari dei vicepresidenti del comitato sono stabiliti a 3 500 EUR per la partecipazione all’intera riunione plenaria o 1 750 EUR per la partecipazione a parte di essa.

5.

Gli onorari del presidente del comitato sono stabiliti a 5 000 EUR per la partecipazione all’intera riunione plenaria o 2 500 EUR per la partecipazione a parte di essa.

6.

Il pagamento è autorizzato sulla base di un elenco di presenze convalidato dal presidente e dal Direttore generale della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione o da loro supplenti debitamente autorizzati. L’elenco delle presenze indica se la partecipazione di ciascun membro riguarda l’intera durata della riunione («intera») o meno («parziale»)


(1)  Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), GU L 400, del 30.12.2006, pag. 299. Rettifica pubblicata nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.


Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

20.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/16


Decisione dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

del 19 luglio 2011

relativa alle norme sull'accesso ai documenti

(2011/C 243/08)

L’ALTA RAPPRESENTANTE,

vista la decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterna, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1.   Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di accedere ai documenti del Servizio europeo per l’azione esterna secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento») e le disposizioni specifiche stabilite in tali norme. Il diritto di accesso riguarda i documenti detenuti dal Servizio europeo per l’azione esterna, vale a dire i documenti redatti o ricevuti dal medesimo e che si trovino in suo possesso.

2.   Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro gode, secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni, dello stesso diritto di accesso ai documenti del Servizio europeo per l’azione esterna negli stessi termini, ad eccezione del diritto di presentare una denuncia al mediatore europeo.

Articolo 2

Presentazione della domanda

1.   La domanda di accesso ai documenti del Servizio europeo per l’azione esterna è inviata a mezzo posta al coordinatore dell’accesso ai documenti, CHAR 15/11, Servizio europeo per l’azione esterna, rue de la Loi 170, Bruxelles 1046, Belgio, oppure per posta elettronica, utilizzando il modulo figurante sul sito web del Servizio europeo per l’azione esterna, o via fax al numero +32 22979893.

2.   Una volta registrata la domanda, al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento (salvo che si possa contestualmente rispondere nel merito della domanda).

Articolo 3

Termini

1.   Il Servizio europeo per l’azione esterna risponde alle domande iniziali e di conferma entro quindici giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda.

2.   Qualora la domanda non sia sufficientemente precisa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, il Servizio europeo per l’azione esterna invita il richiedente a fornire informazioni complementari che permettano di identificare i documenti richiesti; il termine di risposta decorre soltanto dal momento in cui il Servizio europeo per l’azione esterna dispone di queste informazioni.

3.   In casi eccezionali, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, il termine può essere prorogato di altri quindici giorni lavorativi, in particolare:

a)

nel caso di domande complesse o relative a documenti voluminosi;

b)

se la richiesta richiede la consultazione di una delegazione dell’Unione; o

c)

se è necessario consultare un terzo.

Il richiedente è informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.

Articolo 4

Trattamento delle risposte

1.   Le risposte alle domande iniziali sono trattate dal coordinatore dell’accesso ai documenti.

2.   Le risposte alle domande di conferma sono decise dal direttore esecutivo, sulla base del parere del coordinatore dell’accesso ai documenti.

Articolo 5

Risposta negativa

Qualsiasi decisione negativa, anche solo in parte, indica il motivo del rifiuto fondato su una delle eccezioni previste dal regolamento e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma (in caso di risposta a una domanda iniziale) o degli altri mezzi di ricorso a sua disposizione (in caso di risposta a una domanda di conferma).

Articolo 6

Documenti di terzi detenuti dal Servizio europeo per l’azione esterna

1.   Qualora il Servizio europeo per l’azione esterna riceva una domanda di accesso a un documento che detiene ma che proviene da un terzo, quest’ultimo è consultato a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato in base alle eccezioni previste dal regolamento.

2.   Alla domanda è dato seguito favorevole senza consultare il terzo se il documento richiesto è già stato divulgato dal suo autore o ai sensi del regolamento o di disposizioni simili.

3.   In ogni caso, il terzo deve essere consultato se il documento rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 del regolamento, o se proviene da uno Stato membro che ha chiesto al Servizio europeo per l’azione esterna di non comunicare a terzi il documento senza il suo previo accordo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento. La richiesta in tal senso dello Stato membro è formulata per iscritto.

4.   Il terzo è consultato per iscritto (anche tramite posta elettronica) e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di risposta del Servizio europeo per l’azione esterna di cui all’articolo 3. Il terzo esprime il suo parere per iscritto (anche tramite posta elettronica).

5.   Se il terzo non risponde entro il termine fissato oppure è irreperibile o non identificabile, il Servizio europeo per l’azione esterna decide sulla domanda conformemente al regime di eccezioni di cui al regolamento, considerando i legittimi interessi del terzo sulla base degli elementi di cui dispone.

6.   Qualora intenda accordare l'accesso al documento contro la volontà del terzo, il Servizio europeo per l’azione esterna lo informa della sua intenzione di divulgare il documento entro il termine applicabile ai sensi del regolamento e dei mezzi di ricorso a sua disposizione per opporsi alla divulgazione.

Articolo 7

Consultazione del Servizio europeo per l’azione esterna

1.   La richiesta di consultazione del Servizio europeo per l’azione esterna da parte di uno Stato membro o di un’altra istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione che ha ricevuto una domanda relativa a un documento in suo possesso ma che proviene dal Servizio europeo per l’azione esterna è inviata a mezzo posta al coordinatore dell’accesso ai documenti, CHAR 15/11, Servizio europeo per l’azione esterna, rue de la Loi 170, Bruxelles 1046, Belgio, oppure per posta elettronica all’indirizzo EEAS-ACCESS-TO-DOCUMENTS@eeas.europa.eu o via fax al numero +32 22979893.

2.   Il Servizio europeo per l’azione esterna esprime il suo parere quanto prima, tenendo conto degli eventuali termini applicabili alla risposta, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi.

Articolo 8

Documenti classificati

1.   Le domande di accesso a documenti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 9 del regolamento o ad altri documenti classificati ai sensi delle norme di sicurezza del Servizio europeo per l’azione esterna sono trattate da funzionari autorizzati a prendere conoscenza del documento in questione.

2.   Qualsiasi decisione di rifiuto dell'accesso a tutto o parte di un documento classificato è motivata sulla base delle eccezioni enumerate all'articolo 4 del regolamento. Se l'accesso al documento richiesto non può essere rifiutato in base a tali eccezioni, il funzionario che tratta la domanda provvede affinché il documento sia declassificato prima di trasmetterlo al richiedente.

Articolo 9

Modalità di accesso

1.   I documenti a cui deve essere consentito l’accesso sono inviati a mezzo posta, fax o posta elettronica. In caso di documenti voluminosi o difficili da trattare, il richiedente può essere invitato a consultarli sul posto. La consultazione è gratuita.

2.   Se il documento è stato pubblicato, la risposta può consistere nell’indicare i riferimenti di pubblicazione, compreso l'indirizzo del sito Internet sul quale il documento è consultabile.

3.   In caso di documenti di più di venti pagine, può essere addebitato al richiedente un importo di 0,10 EUR per pagina, maggiorato delle spese di porto. Le spese inerenti ad altri supporti sono decise caso per caso, e non superano comunque un importo ragionevole.

Articolo 10

Registro dei documenti

1.   Conformemente all’articolo 11 del regolamento, il Servizio europeo per l’azione esterna tiene un registro dei documenti accessibile tramite il suo sito Internet.

2.   In conformità dell’articolo 9 del regolamento, i documenti rientranti nel campo d’applicazione di tale disposizione sono iscritti nel registro solo con il consenso dell'originatore.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011

L’Alta rappresentante

C. ASHTON


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6317 — BNP Paribas/Fortis Luxembourg-Vie)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 243/09)

1.

In data 11 agosto 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cardif Lux International SA, controllata da BNP Paribas Cardif, appartenente al gruppo BNP Paribas SA (tutti in Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Fortis Luxembourg-Vie SA (Lussemburgo) mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Cardif Lux International SA: prodotti di assicurazione sulla vita,

Fortis Luxembourg-Vie SA: servizi bancari e assicurativi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6317 — BNP Paribas/Fortis Luxembourg-Vie, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


20.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6301 — Eurazeo/Moncler)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 243/10)

1.

In data 12 agosto 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Eurazeo SA («Eurazeo», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Moncler SpA («Moncler», Italia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Eurazeo: società d'investimento che opera in una vasta gamma di settori tra cui noleggio auto, gestione parcheggi auto, investimenti immobiliari, lavanderia e noleggio tessili,

Moncler: design, realizzazione, commercializzazione e distribuzione di capi di abbigliamento e accessori di alta gamma.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6301 — Eurazeo/Moncler, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


20.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6185 — Flabeg/Schott/SBPS/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 243/11)

1.

In data 16 agosto 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 4/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Flabeg Holding GmbH («Flabeg», Germania), controllata in ultima istanza da IK Invest B.V., Schott Solar CSP GbmH («Schott», Germania), appartenente a Carl-Zeiss-Stiftung, e SBP Sonne GmbH («SBPS», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Flabeg: vetro speciale per l'industria automobilistica e per applicazioni tecniche e solari,

Schott: ricevitori per centrali solari a concentrazione,

SBPS: ingegneria,

JV: sviluppo e distribuzione di concetti, sistemi e componenti che convertono in calore la luce del sole concentrata per un uso nelle centrali solari a concentrazione e ingegneria connessa.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6185 — Flabeg/Schott/SBPS/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).