ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.236.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 236/08 |
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2011/C 236/09 |
Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2011, recante la composizione e le disposizioni operative del gruppo di coordinamento del gas e che abroga la decisione 2006/791/CE della Commissione ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 236/10 |
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2011/C 236/11 |
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2011/C 236/12 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2011/C 236/13 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2011/C 236/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 236/01
Data di adozione della decisione |
10.5.2011 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.31261 (11/N) |
Stato membro |
Germania |
Regione |
Bayern |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Kommunalbürgschaft für städtische Geothermie Unterschleißheim (GTU) AG |
Base giuridica |
Bayerische Gemeindeordnung (Artikel 71f.) |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
— |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, garanzia |
Dotazione di bilancio |
— |
Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
Durata |
— |
Settore economico |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Stadt Unterschleißheim |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
13.7.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32573 (11/N) |
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Stato membro |
Danimarca |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Short-term export-credit insurance scheme for SMEs |
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Base giuridica |
Act on Eksport Kredit Fonden: Legislative Order 913 of December 9, 1999 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Crediti all'esportazione, esportazione e internazionalizzazione |
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Forma dell'aiuto |
Contratti ad hoc |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
— |
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Durata |
Fino al 31.12.2012 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
27.6.2011 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32683 (11/N) |
Stato membro |
Italia |
Regione |
Veneto |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 |
Base giuridica |
Progetto di Ordinanza del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 3 ottobre al 2 novembre 2010, recante «disposizioni per la concessione alle imprese di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, del 13 novembre 2010, «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»; Ordinanza del Commissario n. 4, del 24 novembre 2010, recante «individuazione dei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»; Ordinanza del Commissario n. 9, del 17 dicembre 2010, recante «individuazione dei Comuni e delle Provincie destinatarie dei primi acconti per i danni subiti dalle opere pubbliche e dai soggetti privati e imprese a seguito dell'evento che ha colpito il Veneto dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010»; Ordinanza del Commissario n. 3, del 21 gennaio 2011, recante «integrazione alle Ordinanze commissariali n. 4, in data 24 novembre 2010 e n. 9 in data 17 dicembre 2010 e fissazione di termini temporali» |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Risarcimento di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 60 Mio EUR |
Intensità |
100 % |
Durata |
Fino al 31.12.2013 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Commissario delegato ex OPCM 3906 per il tramite dei Comuni |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
23.6.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32994 (11/N) |
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Stato membro |
Ungheria |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prolongation of the Hungarian liquidity scheme for banks |
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Base giuridica |
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 1 100 800 Mio HUF |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.7.2011-31.12.2011 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
28.6.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33007 (11/N) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Trzecie przedłużenie okresu obowiązywania programu rekapitalizacji polskich banków |
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Base giuridica |
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
Non specificato, ma comunque nei limiti della dotazione complessiva prevista per tutte le garanzie del ministero del Tesoro, pari a 40 miliardi di PLN |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.7.2011-31.12.2011 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6273 — Samsung C&T Deutschland/Korea Development Bank/KNS Solar)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 236/02
In data 3 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6273. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6213 — Westfield/CPPIB/APG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 236/03
In data 5 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6213. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6170 — First Reserve Fund XII/Finmeccanica/Ansaldo Energia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 236/04
In data 11 maggio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6170. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6171 — IPIC/CEPSA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 236/05
In data 5 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6171. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6264 — Rhone Capital/Triton/Evonik carbon black business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 236/06
In data 19 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6264. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6288 — Blackstone/Stargazer)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 236/07
In data 26 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6288. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/9 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 agosto 2011
2011/C 236/08
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4143 |
JPY |
yen giapponesi |
108,29 |
DKK |
corone danesi |
7,4506 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87570 |
SEK |
corone svedesi |
9,2947 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0499 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8205 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,185 |
HUF |
fiorini ungheresi |
276,77 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7093 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1759 |
RON |
leu rumeni |
4,3005 |
TRY |
lire turche |
2,5350 |
AUD |
dollari australiani |
1,3875 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4091 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,0317 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7353 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7210 |
KRW |
won sudcoreani |
1 533,02 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,3391 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,0437 |
HRK |
kuna croata |
7,4515 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 104,71 |
MYR |
ringgit malese |
4,2479 |
PHP |
peso filippino |
60,146 |
RUB |
rublo russo |
42,0250 |
THB |
baht thailandese |
42,372 |
BRL |
real brasiliano |
2,3061 |
MXN |
peso messicano |
17,6618 |
INR |
rupia indiana |
64,1600 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2011
recante la composizione e le disposizioni operative del gruppo di coordinamento del gas e che abroga la decisione 2006/791/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 236/09
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 994/2010 ha istituito un gruppo di coordinamento del gas finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle loro autorità competenti, nonché dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) del gas e degli organismi rappresentativi dell’industria interessata e degli utenti pertinenti. |
(2) |
La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è una responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri e della Commissione, nell’ambito dei rispettivi settori di attività e competenza. Inoltre, anche gli utenti che utilizzano il gas per la produzione di energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti attraverso la possibilità di reagire a una crisi con misure prese dal lato della domanda. Pertanto, per garantire il miglior coordinamento delle misure da adottare nell'ambito del regolamento (UE) n. 994/2010, gli organismi rappresentativi dell’industria interessata e quelli dell'utenza pertinente dovrebbe partecipare attivamente ai lavori del gruppo di coordinamento del gas. |
(3) |
È necessario che la Commissione, consultandosi con gli Stati membri, decida in merito alla composizione del gruppo, garantendone la piena rappresentatività e il rispetto di un approccio a tre livelli che coinvolga anzitutto le imprese e il settore del gas naturale, in secondo luogo gli Stati membri a livello nazionale o regionale, e infine l'Unione. |
(4) |
Debbono considerarsi rappresentativi del settore interessato i seguenti organismi:
|
(5) |
Per quanto riguarda l'utenza pertinente, occorre distinguere quattro principali settori di consumatori di gas naturale:
|
(6) |
Il gruppo di coordinamento del gas deve svolgere un ruolo di consulenza per la Commissione al fine di agevolare il coordinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti da applicare nell’eventualità di un’emergenza a livello regionale o dell’Unione. Si tratta inoltre dell’organo principale che la Commissione deve consultare nel quadro della definizione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza. Il gruppo di coordinamento del gas ha il compito di monitorare l'adeguatezza e l'opportunità delle misure da adottare a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 e scambiare tutte le informazioni pertinenti ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello regionale, nazionale e dell'Unione. |
(7) |
Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo. |
(8) |
È necessario che i dati personali siano trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
(9) |
È necessario abrogare la decisione 2006/791/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
Composizione del gruppo di coordinamento del gas («il gruppo»)
1. Il Gruppo è composto dai seguenti membri:
a) |
gli Stati membri, in particolare le rispettive autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010; |
b) |
l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l'Agenzia»); |
c) |
la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas («la REGST del gas»); |
d) |
il segretariato della Comunità dell'energia; |
e) |
Gas Infrastructure Europe (GIE) in quanto organismo rappresentativo degli operatori del sistema di stoccaggio e degli operatori del sistema GNL; |
f) |
Eurogas; |
g) |
l’Associazione internazionale di produttori di petrolio e di gas (Oil and Gas Producers — OGP); |
h) |
la Federazione europea dell'energia (European Federation of Energy Traders — EFET); |
i) |
la Federazione internazionale dei consumatori industriali di energia (International Federation of Industrial Energy Consumers — IFIEC Europe); |
j) |
Eurelectric; |
k) |
l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC); |
l) |
Euroheat & Power. |
2. Ciascuna di queste organizzazioni designa al massimo due rappresentanti per partecipare alle riunioni del gruppo. Almeno uno dei rappresentanti designati dagli Stati membri proviene dall'autorità competente. Il direttore è scelto tra uno dei rappresentanti nominati dall'Agenzia. Il segretario generale è scelto tra uno dei rappresentanti nominati dal REGST del gas. Il direttore generale (general manager) o il segretario generale è scelto tra uno dei rappresentanti nominati dagli organismi rappresentativi dell'industria e dell'utenza.
3. Se l'autorità competente non è un'autorità di regolamentazione nazionale, gli Stati membri provvedono affinché sia assicurato uno scambio di informazioni sufficiente tra l'autorità competente e l'autorità di regolamentazione nazionale per quanto riguarda le attività del gruppo.
4. Durante una situazione di emergenza a livello dell’Unione, di Stato membro o regionale, o in altre situazioni eccezionali, su richiesta di almeno tre Stati membri, la Commissione può limitare la partecipazione al gruppo, per una parte o per l'intera riunione, ai rappresentanti delle autorità competenti e degli Stati membri.
5. Durante una situazione di emergenza a livello dell’Unione, di Stato membro o regionale, o in altre situazioni eccezionali, i membri del gruppo possono chiedere alla Commissione di nominare più di due rappresentanti provenienti dalle rispettive autorità competenti o da altri organismi per partecipare ai lavori del gruppo.
6. I nomi dei membri del gruppo, nonché i nomi dei rappresentanti dei membri e dei sostituti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altri organi simili della Commissione («il registro») (4).
7. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 2
Compiti del gruppo
1. Il gruppo è istituito al fine di facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Il gruppo viene consultato e assiste la Commissione in particolare sulle questioni illustrate all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010:
a) |
la sicurezza delle forniture di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza; |
b) |
tutte le informazioni importanti per la sicurezza delle forniture di gas a livello nazionale, regionale e dell’Unione; |
c) |
le buone prassi e le eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate; |
d) |
il livello di sicurezza dell’approvvigionamento, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione; |
e) |
gli scenari nazionali, regionali e dell’Unione e la sperimentazione del grado di preparazione; |
f) |
la valutazione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza nonché l’attuazione delle misure ivi contemplate; |
g) |
il coordinamento delle misure finalizzate ad affrontare l’emergenza all’interno dell’Unione, con i paesi terzi firmatari del trattato che istituisce la Comunità dell’energia e con altri paesi terzi; |
h) |
l’assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti. |
2. Come indicato all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010, non appena dichiarata l’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione convoca il gruppo di coordinamento del gas.
Articolo 3
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione («il presidente»).
2. Come indicato all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 994/2010, la Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti mantenendo al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
3. Sulla base di un mandato definito dal gruppo e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi con il compito di esaminare questioni specifiche. I sottogruppi sono sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato.
4. In funzione di esigenze specifiche, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo esperti ad essi esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno. Inoltre, il presidente può attribuire lo status di osservatore permanente o ad hoc ad altre persone fisiche o organizzazioni qualora siano in grado di fornire un contributo significativo alle attività del gruppo.
5. Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se, a giudizio della Commissione o di un altro membro del gruppo, tali informazioni sono di natura riservata. I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale stabilito dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.
6. Le riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma presso i locali della Commissione. La Commissione provvede ai servizi di segreteria. Altri servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna possono essere invitati alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi quando sono direttamente interessati dalle questioni che devono essere discusse.
7. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
8. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione mette a disposizione dei membri del gruppo tutti i documenti di lavoro pertinenti attraverso uno spazio di collaborazione con i partner dell'Unione europea (sito web CIRCA) e pubblica le informazioni rilevanti sulle attività effettuate dal gruppo includendole nel registro o attraverso un link dal registro ad un sito web dedicato.
Articolo 4
Spese per le riunioni
1. I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio sostenute da un rappresentante di ogni Stato membro o dalla sua autorità competente. Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 5
Abrogazione
La decisione 2006/791/CE (6) è abrogata.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2011
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(1) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.
(2) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(4) Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.
(5) SEC(2007) 639 del 25.6.2007.
(6) GU L 319 del 18.11.2006, pag. 49-50.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2011/C 236/10
Aiuto n.: SA.33090 (11/XA)
Stato membro: Francia
Regione: France
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides de FranceAgriMer visant à encourager les produits de qualité dans le secteur des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM).
Base giuridica:
— |
articles L 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime |
— |
projet de décision du directeur général de FranceAgriMer |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,15 milioni di EUR.
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 4 agosto 2011-30 giugno 2016.
Obiettivo dell'aiuto: Produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, coltivazione di altre colture permanenti.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Le directeur de FranceAgriMer |
FranceAgriMer |
12 rue Henri Rol Tanguy |
TSA 20002 |
93555 Montreuil sous Bois Cedex |
FRANCE |
Sito web: http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/05aides/ppam-0511/qualite-pj-text-BUE.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.33286 (11/XA)
Stato membro: Lussemburgo
Regione: Luxembourg (Grand-Duché)
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Investissement dans les exploitations agricoles
Base giuridica:
|
Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001. |
|
Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment les articles 3 à 8. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 32,40 milioni di EUR.
Intensità massima di aiuti: 55 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 3 agosto 2011-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Investimenti nelle aziende agricole [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural |
Service juridique/Aides d'État |
1, rue de la Congrégation |
2913 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Sito web: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0067/a067.pdf#page=2
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.33288 (11/XA)
Stato membro: Lussemburgo
Regione: Luxembourg (Grand-Duché)
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale.: Indemnisations pour les exploitations agricoles touchées par la sécheresse.
Base giuridica:
|
Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001. |
|
Décision du Conseil de gouvernement du 22 juin 2011 |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 5 milioni di EUR.
Intensità massima di aiuti: 90 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 4 agosto 2011-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Avversità atmosferiche [articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Coltivazione di colture agricole non permanenti.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural |
Service juridique/Aides d'État |
1, rue de la Congrégation |
2913 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Sito web: http://www.ma.public.lu/aides_financieres/aides_nationales/index.html
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.33416 (11/XA)
Stato membro: Repubblica ceca
Regione: Czech Republic
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu“ k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006
Base giuridica:
1) |
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů |
2) |
Prováděcí pokyn Pozemkového fondu České republiky k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 „Splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu“ |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 950 milioni di CZK.
Intensità massima di aiuti: 40 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 4 agosto 2011-31 dicembre 2015.
Obiettivo dell'aiuto: Investimenti nelle aziende agricole [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Pozemkový fond České republiky |
Husinecká 1024/11a |
130 00 Praha 3 |
ČESKÁ REPUBLIKA |
URL: http://www.pfcr.cz |
Sito web: http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?OdkazyID=987
Altre informazioni: —
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/15 |
Procedura di liquidazione
Decisione di aprire una procedura di liquidazione nei confronti di LEX LIFE & PENSION SA
(Pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
2011/C 236/11
Impresa di assicurazione |
LEX LIFE & PENSION SA stabilita e con sede legale in
|
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Sentenza di natura commerciale n. 790/2011, del 13 luglio 2011, che ha pronunciato la liquidazione di LEX LIFE & PENSION SA Entrata in vigore il 13 luglio 2011 |
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Autorità competente |
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Autorità di vigilanza |
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Liquidatore nominato |
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Legge applicabile |
Legge lussemburghese Articoli 58 e 60 della legge modificata del 6 dicembre 1991 sul settore assicurativo; articoli 141, 144, 146, 147 e 149 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali; articoli 444, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 463, 464, 465-1, 3 e 5, 485, 487, 492, 499 paragrafo 2, 528, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 561, 562, 567-1 del codice di commercio lussemburghese («Code de commerce»), sezione «De la faillite». |
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/16 |
Bilancio UE-27 dell'alcole etilico relativo all'anno 2010
[Stilato il 7 luglio 2011 a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003]
2011/C 236/12
|
Bilancio UE-27 dell'alcole etilico relativo all'anno 2010 [Stilato il 7 luglio 2011 a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 (1) ] |
In ettolitri di alcole puro (HAP) |
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1. |
Scorta iniziale |
— |
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9 311 119 |
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— |
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2. |
Produzione |
— |
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|
55 135 250 |
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|
— |
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3. |
4 023 966 |
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|
1 937 944 |
||||
|
— |
||||
|
2 086 022 |
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4. |
Disponibilità totali |
68 470 335 |
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5. |
Esportazioni |
659 044 |
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6. |
Uso interno |
57 265 208 |
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|
Alcole di origine agricola |
Alcole di origine non agricola |
Totale |
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Alimentare |
8 946 266 |
|
|
||
Industriale |
7 616 635 |
|
|
||
Carburante (3) |
38 963 604 |
|
|
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Altro |
1 738 703 |
|
|
||
|
Totale |
57 265 208 |
|
|
|
7. |
Scorta finale |
— |
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|
10 546 083 |
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— |
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Fonti: comunicazioni degli Stati membri/Eurostat Comext. |
(1) Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola. GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.
(2) Comprende unicamente i prodotti NC 2207 10, NC 2207 20, NC 2208 90 91 e NC 2208 90 99.
(3) Sono esclusi 7,3 Mio HAP del codice NC 3824 90 99 e 2,4 Mio HAP di ETBE, NC 2909 19 10, utilizzati per la produzione di carburante.
Fonti: comunicazioni degli Stati membri/Eurostat Comext.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/17 |
L'impresa comune SESAR
2011/C 236/13
L’impresa comune SESAR (la «SJU») ha pubblicato un invito a presentare proposte per diventare «Partner associato dell’impresa comune SESAR» rif. SJU/LC/0055-CFP (GU C 76 del 10.3.2011, pag. 15) il 1o febbraio 2011. L’invito era rivolto esclusivamente a PMI, organizzazioni di ricerca, università e istituti di insegnamento superiore. Lo scadere del termine di presentazione delle offerte è stato inizialmente fissato al 31 marzo 2011 e prorogato al 4 maggio 2011.
L’invito a presentare proposte è stato diviso in sei lotti: Lotto 1 — «Information Management» (gestione dell’informazione); Lotto 2 — «Network & Airport Collaboration» (rete & collaborazione aeroportuale); Lotto 3 — «Technical Service Management» (gestione del servizio tecnico); Lotto 4 — «Airborne & CNS Systems» (sistemi «Airborne» & CNS); Lotto 5 — «Modelling Support to Validation» (sostegno alla modellistica per la convalida); Lotto 6 — «UAV/UAS integration in SESAR» (integrazione UAV/UAS in SESAR).
In seguito alla valutazione delle proposte ricevute nell’ambito di tale invito aperto a presentare proposte e all’approvazione della raccomandazione del direttore esecutivo della SJU da parte del consiglio di amministrazione il 1o luglio 2011, accordi quadro di partenariato sono stati aggiudicati esclusivamente per i lotti 1, 2, 4, 5 e 6 ai due soggetti che hanno ricevuto i punteggi più alti per ciascuno di questi lotti, come segue:
|
LOTTO 1: MOSIA Consortium AT-ONE Consortium |
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LOTTO 2: OPTPROMISE Consortium ACSES Consortium |
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LOTTO 4: MAGNITUDE Consortium AT-ONE Consortium |
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LOTTO 5: INNOVATE Consortium VERITAS Consortium |
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LOTTO 6: ATM-FUSION Consortium AT-ONE Consortium |
Per maggiori informazioni, si rimanda al sito web SJU: http://www.sesarju.eu
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/18 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di radiatori in alluminio originarie della Repubblica popolare cinese
2011/C 236/14
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di radiatori in alluminio originarie della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2011 dall'Associazione internazionale radiatori alluminio (International Association Aluminium Radiators — AIRAL) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione complessiva di alcuni tipi di radiatori in alluminio.
2. Prodotto in esame
I prodotti oggetto della presente inchiesta sono i radiatori in alluminio e gli elementi o le sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, assemblati in blocchi o meno, esclusi i radiatori e i relativi elementi e sezioni di tipo elettrico («il prodotto in esame»).
3. Denuncia di dumping (2)
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC ex 7616 99 10, ex 7615 19 10, ex 7615 19 90 ed ex 7616 99 90. I codici NC sono forniti a titolo puramente indicativo.
Poiché a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso la Russia. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.
I margini di dumping calcolati su questa base risultano rilevanti per il paese interessato.
4. Denuncia del pregiudizio
Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova presentati dal denunziante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo alla Commissione le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in numero di elementi delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI») (compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011), indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale, |
— |
fatturato nella valuta locale e volume in numero di elementi delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI (1o luglio 2010-30 giugno 2011), |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale, |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
— |
ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
I produttori esportatori devono anche indicare se, nel caso in cui non siano stati inclusi nel campione, desiderano ricevere un questionario e altri formulari da compilare per chiedere un margine di dumping individuale, come indicato alla successiva lettera b).
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono risultare meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni a cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.
Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo indicazione diversa.
Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.
Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la lettera b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (6).
b) Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderano chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e altri moduli conformemente alla lettera a) riportata in precedenza e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito e al punto 5.1.2.2. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Si noti che, per consentire alla Commissione di determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato, in linea di principio occorre dimostrare che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o almeno quelli per il trattamento individuale («TI»), come specificato al successivo punto 5.1.2.2 (7). Si informano inoltre i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse tanto elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato
5.1.2.1.
Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine la Commissione sceglie un paese terzo ad economia di mercato adeguato. La Commissione ha selezionato in via provvisoria la Russia. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengono o meno appropriata questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.1.2.2. (8)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, possono presentare una domanda debitamente motivata a tal fine («domanda TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM dimostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (9) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l’uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
I singoli produttori esportatori del paese interessato possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (10). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si basa sui valori stabiliti per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato sopra.
a) Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
Tutti i produttori esportatori che chiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa indicazione.
b) Trattamento individuale (TI)
Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato nelle sezioni relative al TI entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
c) Domande di un margine di dumping individuale da parte di esportatori che non richiedono né il TEM né il TI
Per inoltrare domanda di un margine di dumping individuale senza chiedere il TEM o il TI, i produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione nonché i produttori esportatori che collaborano non inseriti nel campione che volessero chiedere un margine di dumping individuale devono presentare il relativo modulo di domanda entro 21 giorni a decorrere dalla data della notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
5.1.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (11) (12)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Salvo diversa indicazione, le suddette parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando i seguenti dati circa la o le loro società:
— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame, |
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fatturato totale durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011, |
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volume in numero di elementi e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame originario del paese interessato durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011, |
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ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (13) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se la società verrà scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono risultare meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni a cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione degli importatori non collegati, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualora fosse necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione riguardo alle società incluse nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio
Per pregiudizio si intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella costituzione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su elementi di prova diretti e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono disponibili nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che intendano fornire qualsiasi altra informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione comunicherà il nome delle società selezionate per essere inserite nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni che rappresentano i consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Salvo indicazione diversa, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario redatto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno tuttavia prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.
5.4. Altre osservazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salve diverse indicazioni.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi d'inchiesta della Commissione. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza
Devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (14) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.
Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.
Per la presente inchiesta la Commissione si avvarrà di un sistema di gestione elettronica dei documenti. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano i moduli di richiesta TEM e TI, le risposte al questionario e i relativi aggiornamenti, devono essere presentate in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine pertinenti sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 04/092 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
E-mail: trade-radiators-dumping@ec.europa.eu; trade-radiators-injury@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e si utilizzeranno i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, tali conclusioni possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa delle parti interessate.
La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (15).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il dumping consiste nella pratica di vendere all'esportazione un prodotto («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese interessato. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto, sotto tutti gli aspetti, simile al prodotto in esame oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un prodotto che abbia caratteristiche molto simili a quelle del prodotto in esame.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(4) I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(5) Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.
(6) A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione margini nulli o minimi, né margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.
(7) Tuttavia, nonostante quanto indicato sopra, la Commissione invita tutti i produttori esportatori che intendono inoltrare domanda di esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, a collaborare e partecipare senza riserve all'inchiesta ai fini di ottenere un margine di dumping individuale e un relativo dazio antidumping individuale, anche qualora non ritenessero di soddisfare i criteri per il riconoscimento del TEM né del TI. In tali circostanze, la Commissione reperirà le informazioni alla luce delle considerazioni espresse dall'organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio nella propria relazione DS 397 (EC-Fasteners), con particolare riferimento ai punti da 371 a 384 (cfr. http://www.wto.org). Il fatto che la Commissione reperisca tali informazioni non incide su eventuali e specifiche conseguenze che l'Unione europea attribuirà a tale provvedimento.
(8) Nonostante di seguito si faccia riferimento esclusivamente alla possibilità di chiedere il TEM o il TI, la Commissione invita tutti i produttori esportatori a collaborare e partecipare senza riserve all'inchiesta ai fini di ottenere un margine di dumping individuale e un relativo dazio antidumping individuale, anche qualora non ritenessero di soddisfare i criteri per il riconoscimento del TEM né del TI. In tali circostanze, la Commissione reperirà le informazioni alla luce delle considerazioni espresse dall'organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio nella propria relazione DS 397 (EC-Fasteners), con particolare riferimento ai punti da 371 a 384 (cfr. http://www.wto.org). Il fatto che la Commissione reperisca tali informazioni non incide su eventuali e specifiche conseguenze che l'Unione europea attribuirà a tale provvedimento.
(9) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta ai segnali del mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e d'applicazione in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.
(10) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
(11) Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.
(12) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(13) Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.
(14) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(15) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.