ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.223.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 223

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
29 luglio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 223/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6183 — MAHLE/BEHR) ( 1 )

1

2011/C 223/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6123 — ArcelorMittal Bremen/Kokerei Prosper/Arsol Aromatics) ( 1 )

1

2011/C 223/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6184 — Indorama/Sinterama/Trevira) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 223/04

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 223/05

Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell'acquicoltura il cui riconosumento è stato terminato nel 2010

4

2011/C 223/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 223/07

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio originari dell'Ucraina

8

2011/C 223/08

Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.

11

2011/C 223/09

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

16

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 223/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6225 — Molaris/Commerz Real/RWE/Amprion) ( 1 )

19

2011/C 223/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6326 — Stanley Black & Decker/Niscayah Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2011/C 223/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6303 — Antin Infrastructure Partners FCPR/RREEF Pan European Infrastructure Fund LP/Andasol-1 Central Thermosolar Uno, SA AND Andasol-2 Central Thermosolar, Dos SA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6183 — MAHLE/BEHR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 223/01

In data 23 giugno 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6183. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6123 — ArcelorMittal Bremen/Kokerei Prosper/Arsol Aromatics)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 223/02

In data 27 maggio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6123. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6184 — Indorama/Sinterama/Trevira)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 223/03

In data 9 giugno 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6184. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 luglio 2011

2011/C 223/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4260

JPY

yen giapponesi

110,86

DKK

corone danesi

7,4497

GBP

sterline inglesi

0,87390

SEK

corone svedesi

9,0735

CHF

franchi svizzeri

1,1437

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7245

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,215

HUF

fiorini ungheresi

268,20

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7096

PLN

zloty polacchi

4,0150

RON

leu rumeni

4,2505

TRY

lire turche

2,3955

AUD

dollari australiani

1,2931

CAD

dollari canadesi

1,3521

HKD

dollari di Hong Kong

11,1110

NZD

dollari neozelandesi

1,6356

SGD

dollari di Singapore

1,7169

KRW

won sudcoreani

1 499,62

ZAR

rand sudafricani

9,5543

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1874

HRK

kuna croata

7,4604

IDR

rupia indonesiana

12 125,04

MYR

ringgit malese

4,2145

PHP

peso filippino

60,176

RUB

rublo russo

39,4050

THB

baht thailandese

42,409

BRL

real brasiliano

2,2277

MXN

peso messicano

16,6187

INR

rupia indiana

62,8840


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/4


ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA IL CUI RICONOSUMENTO È STATO TERMINATO NEL 2010

2011/C 223/05

Tale pubblicazione è conforme all'articolo 6 § 6 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, p. 22) (Situazione al 29 luglio 2011).

Nota: Il testo delle note si trova nelle pagine 5 e 6.

 

Име на организацията

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Isem u indirizz

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Nume și adresă

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Дата на признаване

Fecha del reconocimento

Datum uznání

Dato for anerkendelsen

Datum der Anerkennung

Tunnustamise kuupäev

Ημερομηνία αναγνώρισης

Date of recognition

Date de retrait de reconnaissance

Data del riconoscimento

Atzīšanas diena

Pripažinimo data

Elismerés dátuma

Data tar-rikonoxximent

Datum van erkenning

Data dopuszczenia

Data de reconhecimento

Data recunoașterii

Dátum uznania

Datum priznanja

Hyväksymispäivä

Datum för godkännandet

 

1

2

GERMANIA

DEU 007

 (2) (L)

Fischereigenossenschaft Holsatia Husum-Friedrichskoog Erzeugergemeinschaft e.G.

1.1.2011

Westerheverstraße 9

25813 Husum

 

Tel. +49 4841-4699

Fax +49 484180-4478

DEU 011

 (2) (L)

Erzeugergenossenschaft der Krabbenfischer Elbe-Weser e.V. Dorum

10.7.2010

Königsweg 4

26532 Großheide

 

Tel. +49 4936-1327

Fax +49 4936917-1906

E-Mail: kontakt@egelbe-weser.de

Internet: http://www.egelbe-weser.de

DEU 034

 (2) (C)

Erzeugergemeinschaft der Hochsee- und Kutterfischer GmbH, Cuxhaven

1.1.2010

Niedersachsenstraße — Halle 9

27472 Cuxhaven

 

Tel. +49 4721-64911

Fax +49 047216-5058

E-Mail: erzeugergemeinschaft-nordsee@t-online.de

DEU 019

 (1) (C)

Landesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Nordseekrabben und Küstenfischer an der Schleswig-Holsteinischen Westküste e.V. Büsum

10.3.2011

Am Fischereihafen 7

25761 Büsum

 

Tel. +49 483496-2415

Fax +49 483496-2416

E-Mail: lv-krabbenfischer-sh@t-online.de

SPAGNA

ESP 012

 (2) (L)

Organización de productores de la pesca de Asturias

11.3.2011

 

OPP-12

 

Puerto s/n

33330 Lastre (Oviedo)

 

Tel. +34 985850606

Fax +34 985850440

E-mail: clastres@princast.es

ITALIA

ITA 031

 (2) (L)

Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli

29.9.2009

Piazza dei Pescatori

86039 Termoli (Campobasso)

 

Tel. +39 0875705850

Fax +39 0875705850

E-mail: info@motopesca.it

IRLANDA

IRL 005

Irish South and East Fish Producers Organisation Limited

27.4.2011

First floor front office

18 The Mall, Waterford

 

Tel. +353 51853627 / 852469164

Fax +353 51383103

E-mail: irishfish.org@gmail.com

(A)

Аквакултури

Acuicultura

Akvakultura

Akvakultur

Aquakultur

Akvakultuur

Υδατοκαλλιέργεια

Aquaculture

Aquaculture

Acquacoltura

Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultúra

Akkwakultura

Aquacultuur

Akwakultura

Aquicultura

Acvacultură

Akvakultúra

Ribogojstvo

Vesiviljely

Vattenbruk

(C)

Крайбрежен риболов

Pesca costera

Pobřežní rybolov

Kystfiskeri

Küstenfischerei

Rannapüük

Παράκτια αλιεία

Coastal fishing

Pêche côtière

Pesca costiera

Piekrastes zveja

Pakrantės žvejyba

Part menti halászat

Sajd mal-kosta

Kustvisserij

Połowy przybrzeżne

Pesca costeira

Pescuit de coastă

Pobrežný rybolov

Obalni ribolov

Rannikkokalastus

Kustfiske

(D)

Дълбоководен риболов

Pesca en alta mar

Hlubinný rybolov

Fjernfiskeri

Fernfischerei

Süvamerepüük

Αλιεία στο πέλαγος

Deep-sea fishing

Pêche au large

Pesca al largo

Dziļjūras zveja

Gelminė žvejyba

Mélytengeri halászat

Sajd fil-baħar fond

Zeevisserij

Połowy głębokowodne

Pesca do largo

Pescuit în larg

Hlbokomorský rybolov

Globokomorski ribolov

Syvänmerenkalastus

Fiske på öppna havet

(H)

Риболов в открито море

Pesca de altura

Rybolov na volném moři

Højsøfiskeri

Hochseefischerei

Avamerepüük

Αλιεία στην ανοικτή θάλασσα

High-sea fishing

Pêche hauturière

Pesca d'altura

Tāljūras zveja

Žvejyba atviroje jūroje

Nyílt tengeri halászat

Sajd fil-baħar miftuħ

Visserij op de volle zee

Połowy dalekomorskie

Pesca do alto

Pescuit în mare liberă

Rybolov na otvorenom mori

Ribolov na odprtem morju

Avomerikalastus

Djuphavsfiske

(L)

Локален дребномащабен риболов

Pequeña pesca local

Drobný místní rybolov

Lokalt fiskeri af mindre omfang

Lokale Küstenfischerei

Väikesemahuline kohalik kalapüük

Τοπική αλιεία περιορισμένης κλίμακας

Local small-scale fishing

Petite pêche locale

Piccola pesca locale

Vietējā sīkzveja

Vietinė mažo masto žvejyba

Helyi kisipari halászat

Sajd lokali fuq skala żgħira

Kleinschalige kustvisserij

Lokalne połowy przybrzeżne

Pequena pesca local

Pescuit local la scară mică

Miestny malý rybolov

Mali lokalni ribolov

Lähivesikalastus

Småskaligt lokalt fiske

(O)

Други видове риболов

Otro tipo de pesca

Ostatní druhy rybolovu

Andet fiskeri

Sonstige

Muu kalapüük

Άλλου τύπου αλιεία

Other types of fishing

Autre pêche

Altri tipi di pesca

Citi zvejas veidi

Kitos žvejybos rūšys

Egyéb típusú halászat

Tipi oħra ta’ sajd

Andere visserijtypes

Inne

Outra pesca

Alte tipuri de pescuit

Iné druhy rybolovu

Drugi tipi ribolova

Muu kalastus

Annat fiske


(1)  Асоциации на организации на производители

Asociaciones de organizaciones de productores

Sdružení organizací producentů

Sammenslutninger af producentorganisationer

Vereinigungen von Erzeugerorganisationen

Tootjaorganisatsioonide liidud

Σύνδεσμοι ομάδων παραγωγών

Associations of producer organisations

Association d’organisation de producteurs

Associazioni di organizzazioni di produttori

Ražotāju organizāciju asociācijas

Gamintojų organizacijų asociacijos

Termelői szervezetek szövetsége

Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonjiet ta’ produtturi

Verenigingen van producentenorganisaties

Stowarzyszenia organizacji producentów

Associações de organizações de produtores

Asociațiile organizațiilor de producători

Združenia organizácií výrobcov

Združenja organizacij proizvajalcev

Tuottajajärjestöjen yhdistys

Sammanslutningar av producentorganisationer

(2)  Организации на производители

Organizaciones de productores

Organizace producentů

Producentorganisationer

Erzeugerorganisation

Tootjaorganisatsioonid

Ομάδες παραγωγών

Producer organisations

Organisation de producteurs

Organizzazioni di produttori

Ražotāju organizācijas

Gamintojų organizacijos

Termelői szervezetek

Organizzazzjonijiet ta’ produtturi

Producentenorganisaties

Organizacje producentów

Organizações de produtores

Organizațiile de producători

Organizácie výrobcov

Organizacije proizvajalcev

Tuottajajärjestö

Producentorganisationer

(A)

Аквакултури

Acuicultura

Akvakultura

Akvakultur

Aquakultur

Akvakultuur

Υδατοκαλλιέργεια

Aquaculture

Aquaculture

Acquacoltura

Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultúra

Akkwakultura

Aquacultuur

Akwakultura

Aquicultura

Acvacultură

Akvakultúra

Ribogojstvo

Vesiviljely

Vattenbruk

(C)

Крайбрежен риболов

Pesca costera

Pobřežní rybolov

Kystfiskeri

Küstenfischerei

Rannapüük

Παράκτια αλιεία

Coastal fishing

Pêche côtière

Pesca costiera

Piekrastes zveja

Pakrantės žvejyba

Part menti halászat

Sajd mal-kosta

Kustvisserij

Połowy przybrzeżne

Pesca costeira

Pescuit de coastă

Pobrežný rybolov

Obalni ribolov

Rannikkokalastus

Kustfiske

(D)

Дълбоководен риболов

Pesca en alta mar

Hlubinný rybolov

Fjernfiskeri

Fernfischerei

Süvamerepüük

Αλιεία στο πέλαγος

Deep-sea fishing

Pêche au large

Pesca al largo

Dziļjūras zveja

Gelminė žvejyba

Mélytengeri halászat

Sajd fil-baħar fond

Zeevisserij

Połowy głębokowodne

Pesca do largo

Pescuit în larg

Hlbokomorský rybolov

Globokomorski ribolov

Syvänmerenkalastus

Fiske på öppna havet

(H)

Риболов в открито море

Pesca de altura

Rybolov na volném moři

Højsøfiskeri

Hochseefischerei

Avamerepüük

Αλιεία στην ανοικτή θάλασσα

High-sea fishing

Pêche hauturière

Pesca d'altura

Tāljūras zveja

Žvejyba atviroje jūroje

Nyílt tengeri halászat

Sajd fil-baħar miftuħ

Visserij op de volle zee

Połowy dalekomorskie

Pesca do alto

Pescuit în mare liberă

Rybolov na otvorenom mori

Ribolov na odprtem morju

Avomerikalastus

Djuphavsfiske

(L)

Локален дребномащабен риболов

Pequeña pesca local

Drobný místní rybolov

Lokalt fiskeri af mindre omfang

Lokale Küstenfischerei

Väikesemahuline kohalik kalapüük

Τοπική αλιεία περιορισμένης κλίμακας

Local small-scale fishing

Petite pêche locale

Piccola pesca locale

Vietējā sīkzveja

Vietinė mažo masto žvejyba

Helyi kisipari halászat

Sajd lokali fuq skala żgħira

Kleinschalige kustvisserij

Lokalne połowy przybrzeżne

Pequena pesca local

Pescuit local la scară mică

Miestny malý rybolov

Mali lokalni ribolov

Lähivesikalastus

Småskaligt lokalt fiske

(O)

Други видове риболов

Otro tipo de pesca

Ostatní druhy rybolovu

Andet fiskeri

Sonstige

Muu kalapüük

Άλλου τύπου αλιεία

Other types of fishing

Autre pêche

Altri tipi di pesca

Citi zvejas veidi

Kitos žvejybos rūšys

Egyéb típusú halászat

Tipi oħra ta’ sajd

Andere visserijtypes

Inne

Outra pesca

Alte tipuri de pescuit

Iné druhy rybolovu

Drugi tipi ribolova

Muu kalastus

Annat fiske


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2011/C 223/06

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.6.2011

Durata

10.6.2011-31.12.2011

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/8


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio originari dell'Ucraina

2011/C 223/07

La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La richiesta è stata presentata dalla Interpipe Group («il richiedente»), un produttore esportatore ucraino.

Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica (2) dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW), originari dell'Ucraina (di seguito «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (3).

3.   Misure in vigore

Attualmente è in vigore il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 954/2006 (4) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2008 del Consiglio (5).

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova prima facie forniti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.

Il richiedente sostiene che la sua struttura societaria è mutata in seguito alla riorganizzazione e alla fusione dei due impianti di produzione controllati da Interpipe Group, cioè CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tube Plant Niko Tube e CJSC Interpipe Nikopolskaya Tube Company, da cui è sorta Interpipe Niko Tube, società alla quale sono stati trasferiti tutti i diritti e le passività, di proprietà e non, di CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tube Plant Niko Tube e di CJSC Interpipe Nikopolskaya Tube Company.

Il richiedente ha fornito prove prima facie del fatto che, per quanto riguarda i tre produttori esportatori, non è più necessario continuare ad applicare la misura al livello attuale per neutralizzare il dumping pregiudizievole. In particolare, il richiedente sostiene che i cambiamenti significativi nell'organizzazione della produzione e la ristrutturazione delle vendite della società, sia sul mercato interno sia su quello per l'esportazione, hanno avuto un impatto diretto sulla struttura dei costi del richiedente. Un confronto tra il valore normale del richiedente e i prezzi da esso applicati per l'esportazione nell'Unione indica che il margine di dumping sembra più basso rispetto all'attuale livello della misura.

Pertanto, per eliminare il dumping non sembra più essere necessario mantenere le misure al livello attuale, che è stato fissato in base al livello di dumping precedentemente accertato.

5.   Procedura per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta intende valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi del richiedente alla luce della nuova struttura societaria.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a) del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere motivi particolari per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera b).

6.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Per la presente inchiesta la Commissione si avvarrà di un sistema di gestione elettronica dei documenti. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe e le certificazioni firmate che accompagnano le risposte al questionario e i relativi aggiornamenti, devono essere tuttavia presentate in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato qui di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulterà che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

11.   Consigliere auditore

Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(3)  Si veda l'attuale definizione contenuta nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1). Il prodotto in esame è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4) e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

(4)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(5)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1.

(6)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/11


Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.

2011/C 223/08

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. («Hangzhou Bioking» o «il produttore esportatore interessato») sarebbero oggetto di dumping e causerebbero quindi un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata depositata il 15 giugno 2011 dai seguenti produttori («i denuncianti»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. e Comercial Quimica Sarasa s.l., che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione di acido tartarico dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto di questa inchiesta è l'acido tartarico, escluso l'acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

Dato che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il denunciante ha determinato il valore normale per Hangzhou Bioking in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso l'Argentina. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi.

4.   Denuncia del pregiudizio

I denuncianti hanno fornito elementi di prova che dimostrano che le importazioni del prodotto in esame da Hangzhou Bioking sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Le prove addotte dai denuncianti indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono prove sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto da Hangzhou Bioking sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'UE. Se queste circostanze saranno accertate, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura per la determinazione del dumping

Il produttore esportatore (3) del prodotto in esame è invitato a partecipare all'inchiesta della Commissione, inviando un questionario contenente informazioni su, tra l'altro, la struttura della società, le attività di questa in rapporto con il prodotto in esame, i costi di produzione, le vendite del prodotto in esame sul mercato interno del paese interessato e nell'Unione.

5.1.1.   Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie per la propria inchiesta, la Commissione invierà un questionario al produttore esportatore interessato e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.1.2.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

Fatto salvo quanto disposto alla successiva sezione 5.1.2.2 e conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è determinato sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. La Commissione sceglierà a questo scopo un paese terzo a economia di mercato appropriato; in via provvisoria la Commissione ha scelto l'Argentina. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.1.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, qualora ritenga che nel suo caso prevalgono condizioni di economia di mercato riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, Hangzhou Bioking può presentare una domanda debitamente motivata a tal fine («domanda TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta di TEM dimostra che sono soddisfatti i criteri stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping di Hangzhou Bioking, se gli sarà concesso il TEM, sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il suo valore normale e i suoi prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

Hangzhou Bioking può anche, o in alternativa, chiedere il trattamento individuale (TI). Per ottenere il TI Hangzhou Bioking deve dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (5). Il margine di dumping di Hangzhou Bioking, se gli sarà concesso il TI, sarà calcolato sulla base dei suoi prezzi all'esportazione. Il valore normale per Hangzhou Bioking, se gli sarà concesso il TI, si baserà sui valori stabiliti per il paese terzo ad economia di mercato scelto, come indicato sopra.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà a Hangzhou Bioking e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta di TEM. Qualora decida di chiedere il TEM, il produttore esportatore interessato dovrà rinviare il modulo TEM debitamente compilato entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.

b)   Trattamento individuale (TI)

Per presentare una domanda di trattamento individuale, Hangzhou Bioking dovrà inviare il modulo di richiesta TEM compilando le sezioni relative al trattamento individuale entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (6)  (7)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (procedura detta del «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

fatturato totale per il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 del prodotto in esame importato originario del paese interessato e prodotto da Hangzhou Bioking,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (8) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite (di seguito «verifica in loco»). Se la società dichiara che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avessero collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione degli importatori non collegati, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Se il campionamento sarà ritenuto necessario, gli importatori potranno essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio si intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori europei del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Considerato il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione (procedura detta del «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha scelto provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al paragrafo 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione) e a presentare osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà le società selezionate per far parte del campione a tutti i produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura delle loro società, la situazione finanziaria delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Se sarà accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si stabilirà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi d'inchiesta della Commissione. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato (9) devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata».

Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Per la presente inchiesta la Commissione si avvarrà di un sistema di gestione elettronica dei documenti. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe e le certificazioni firmate che accompagnano le risposte al questionario e i relativi aggiornamenti devono essere tuttavia presentate in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato qui di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ufficio Dumping:

Fax +32 22920480

E-mail: TRADE-AD-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu

Ufficio Pregiudizio:

Fax +32 22921022

E-mail: TRADE-AD-TARTARIC-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e si utilizzeranno i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Attraverso il consigliere-auditore sarà inoltre possibile organizzare un'audizione di più parti, al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere adottate misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere all'esportazione un prodotto («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende solitamente un prezzo comparabile del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto che è in tutti i suoi aspetti simile al prodotto in esame oppure, in assenza di un tale prodotto, un prodotto che assomiglia molto a quello in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(4)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato ed v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 8

(7)  I dati forniti dagli importatori non collegati possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica.

(9)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/16


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

2011/C 223/09

La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dai seguenti produttori dell'Unione: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. and Comercial Quimica Sarasa s.l. (i «richiedenti»).

Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne due produttori esportatori cinesi, ovvero Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, di Changzhou City, e Ninghai Organic Chemical Factory, di Ninghai.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è l'acido tartarico, escluso l'acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 130/2006 (2) del Consiglio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio (3). Tali misure restano in vigore a causa di un riesame in previsione della scadenza (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova prima facie forniti dai richiedenti, da cui risulta che, per quanto riguarda i due produttori esportatori cinesi, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure attuali sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.

I richiedenti hanno fornito prove prima facie del fatto che, per quanto riguarda i due produttori esportatori, non è più sufficiente continuare ad applicare le misure al livello attuale per neutralizzare il dumping pregiudizievole. In particolare, i richiedenti asseriscono che entrambi i produttori esportatori cinesi partecipano a determinati programmi governativi di recente introduzione traendone vantaggi che, di conseguenza, producono una distorsione dei costi di produzione effettivi e contestano la possibilità che le società continuino a beneficiare del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. Un confronto tra il valore normale dei produttori esportatori, sulla base di un valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese o dei prezzi interni in un paese analogo, nella fattispecie l'Argentina, e i prezzi da applicati dagli stessi per l'esportazione nell'Unione indica che il margine di dumping sembra maggiore rispetto all'attuale livello delle misure.

Pertanto, per neutralizzare il dumping sembra non essere più sufficiente mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente accertato.

5.   Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne i produttori esportatori.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori sopra indicati e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere motivi particolari per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto ii).

c)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

Qualora i produttori esportatori fornissero prove sufficienti a dimostrare che operano in condizioni di economia di mercato, vale a dire che essi soddisfano i criteri disposti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale verrà determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico indicato al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso. La Commissione invierà un modulo di domanda ai produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. I produttori esportatori possono utilizzare il modulo di domanda anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Se i produttori esportatori non ottengono il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato, ma soddisfano i requisiti per fruire di un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, si farà riferimento a un paese appropriato ad economia di mercato per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tale scopo, la Commissione intende nuovamente fare riferimento all'Argentina, come nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

Inoltre, nel caso in cui ai produttori esportatori sia accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione può far valere, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire gli elementi di costi o prezzi inattendibili della Repubblica popolare cinese che occorrono per stabilire il valore normale, se nella Repubblica popolare cinese i dati attendibili necessari non sono disponibili. La Commissione intende utilizzare l'Argentina anche a tale scopo.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per presentare le domande relative al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e/o al trattamento individuale

Le domande dei produttori esportatori, debitamente motivate, relative al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta dell'Argentina, di cui al punto 5, lettera d), come paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5).

Le parti interessate che comunicano informazioni contrassegnate da tale dicitura sono invitate, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse, recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Per la presente inchiesta la Commissione si avvarrà di un sistema di gestione elettronica dei documenti. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe e le certificazioni firmate che accompagnano le risposte al questionario e i relativi aggiornamenti, devono essere tuttavia presentate in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato qui di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22920480

E-mail: TRADE-AD-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulterà che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

11.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della Direzione generale Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per i recapiti, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1.

(4)  GU C 24 del 26.1.2011, pag. 14.

(5)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6225 — Molaris/Commerz Real/RWE/Amprion)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 223/10

1.

In data 15 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione M 31 Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. Energie KG («Colmar», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Amprion GmbH («Amprion», Germania) mediante acquisto di quote e contratto. Colmar è controllata congiuntamente da Molaris Vermietungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH («Molaris», Germany), controllata in ultima istanza da diversi privati, e Commerz Real AG, controllata in ultima istanza da Commerzbank AG («Commerzbank», Germania). Attualmente, Amprion è controllata al 100 % da RWE.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RWE: produzione di elettricità, commercio di energia, trasporto e fornitura di gas e di elettricità,

Commerzbank: servizi finanziari,

Colmar: detiene una partecipazione azionaria in Amprion, su cui esercita un controllo congiunto,

Molaris: affitto e gestione di beni immobili,

Amprion: gestore del sistema di trasmissione dell'elettricità.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6225 — Molaris/Commerz Real/RWE/Amprion, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6326 — Stanley Black & Decker/Niscayah Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 223/11

1.

In data 22 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Stanley Black & Decker, Inc. (Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Niscayah Group AB (Svezia) mediante offerta pubblica annunciata il 27 giugno 2011.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Stanley Black & Decker: utensileria manuale e meccanica per uso industriale, edilizio e privato, sistemi di fissaggio e assemblaggio e sistemi di sicurezza, prevalentemente per applicazioni commerciali,

Niscayah Group AB: soluzioni antincendio, sistemi di videosorveglianza, impianti di controllo dell'accesso, servizi di installazione, manutenzione, monitoraggio e intervento in caso di allarme.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6326 — Stanley Black & Decker/Niscayah Group, al seguente indirizzo:

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Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6303 — Antin Infrastructure Partners FCPR/RREEF Pan European Infrastructure Fund LP/Andasol-1 Central Thermosolar Uno, SA AND Andasol-2 Central Thermosolar, Dos SA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 223/12

1.

In data 20 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Antin Infrastructure Partners FCPR («Antin», Francia) e RREEF Pan European Infrastructure Fund LP («RREFF», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di due imprese già esistenti, Andasol-1 Central Termosolar Uno, SA e Andasol-2 Central Termosolar Dos, SA (entrambe spagnole, denominate collettivamente Andasol-1&2), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Antin: fondo di investimento che opera nel settore delle infrastrutture europee,

RREEF: fondo di investimento che opera, tra l'altro, nel settore delle infrastrutture europee,

Andasol-1&2: produzione di elettricità in Spagna mediante la tecnologia solare termica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6303 — Antin Infrastructure Partners FCPR/RREEF Pan European Infrastructure Fund LP/Andasol-1 Central Thermosolar Uno, SA AND Andasol-2 Central Thermosolar, Dos SA, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).