ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.215.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 215

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
21 luglio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2011/C 215/01

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 dell’Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Irlanda, 2011-2015

1

2011/C 215/02

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014

4

2011/C 215/03

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 della Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Lettonia, 2011-2014

8

2011/C 215/04

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato di Malta, 2011-2014

10

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2011/C 215/05

Parere del Garante europeo della protezione dei datisulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione

13

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 215/06

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

19

2011/C 215/07

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

21

2011/C 215/08

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) ( 2 )

25

2011/C 215/09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) ( 2 )

25

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 215/10

Tassi di cambio dell'euro

26

2011/C 215/11

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale dell’origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

27

2011/C 215/12

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)  ( 2 )

29

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2011/C 215/13

Richiesta di parere consultivo della Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 25 marzo 2011 in relazione alla causa Grund, elli- og hjúkrunarheimili v Lyfjastofnun (Agenzia islandese per il controllo dei medicinali) (Causa E-7/11)

31

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 215/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

32

2011/C 215/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 dell’Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Irlanda, 2011-2015

2011/C 215/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.

(2)

Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2), che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

(3)

Il 7 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2011/77/UE (3) che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione per un periodo di tre anni a norma del trattato e del regolamento (UE) n. 407/2010, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo di stabilizzazione finanziaria (4). Il memorandum di intesa che lo accompagna, firmato il 16 dicembre 2010 e il suo primo aggiornamento stabiliscono le condizioni di politica economica sulla cui base è concessa l'assistenza finanziaria. La decisione di esecuzione 2011/77/UE è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2011/326/UE (5). Il primo aggiornamento del memorandum di intesa è stato firmato il 18 maggio 2011.

(4)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di governance economica nell’UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato ed ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

(5)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all’Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(6)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(7)

Il 29 aprile 2011 l’Irlanda ha presentato l’aggiornamento del suo programma di stabilità 2011, relativo al periodo 2011-2015, e il suo programma nazionale di riforma 2011. Onde tener conto di eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.

(8)

La crisi ha comportato una correzione importante dei vasti squilibri che si erano formati durante il precedente periodo di espansione economica. Tra il 2007 e il 2010 il PIL reale è sceso del 12 % e l'occupazione di quasi il 13 %, mentre la disoccupazione è passata dal 4,6 % nel 2007 all'13,7 % nel 2010. Ciò ha portato ad un drammatico deterioramento delle finanze pubbliche, con un rapporto disavanzo pubblico/PIL che ha raggiunto livelli a due cifre nel 2008 e nel 2009. Nel 2010, il disavanzo pubblico ha raggiunto il 32,4 % del PIL, includendo le misure di sostegno al settore finanziario pari al 20,5 % del PIL. Il rapporto debito/PIL è passato dal 25 % nel 2007 al 96 % nel 2010.

(9)

L'esecuzione del programma di assistenza finanziaria UE-FMI è rispettata. Le misure fiscali convenute sono state attuate, l'obiettivo fiscale del 2010 è stato raggiunto e i risultati delle entrate fiscali nel primo trimestre del 2011 sono stati in linea con gli obiettivi del programma di assistenza. Il disavanzo pubblico per il 2011 dovrebbe rimanere sotto al massimale previsto dal programma di assistenza, nonostante una revisione al ribasso nelle previsioni relative al PIL nominale nel 2011. Sono stati compiuti importanti progressi nella riforma del sistema bancario e si sono compiuti passi per raggiungere gli obiettivi di riforma strutturale.

(10)

In base alla valutazione del programma di stabilità aggiornato ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio ritiene che lo scenario macroeconomico alla base delle proiezioni di bilancio contenute nel programma di stabilità sia plausibile. La strategia di bilancio di medio termine del programma di stabilità consiste nel portare il disavanzo pubblico nominale sotto il 3 % del valore di riferimento del PIL entro il termine previsto nella raccomandazione del Consiglio del 3 dicembre 2010. Il programma di stabilità mira a disavanzi del 10 % del PIL nel 2011, dell'8,6 % nel 2012, del 7,2 % nel 2013, del 4,7 % nel 2014 e del 2,8 % nel 2015 alla fine del periodo previsto dal programma di stabilità. Questo percorso è sostenuto da misure di consolidamento pari al 3,8 % del PIL eseguite nell'ambito del bilancio 2011 e da ampie misure di consolidamento pari al 5,9 % del PIL nel 2012-2014, nonché da un ulteriore sforzo di consolidamento non specificato per più dell'1 % del PIL nel 2015. Il programma di stabilità ribadisce l'obiettivo di medio termine di una posizione di bilancio di – 0,5 % del PIL, che non viene raggiunta nel periodo del programma di stabilità. Secondo l'ultima valutazione della Commissione i rischi riguardo alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sembrano essere elevati. È necessario raggiungere sufficienti avanzi primari nel medio termine e procedere ad un'ulteriore riforma del sistema di previdenza sociale per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(11)

L'Irlanda ha assunto una serie di impegni nell'ambito del patto Euro Plus, che sono stati presentati il 3 maggio 2011. Tra essi figurano misure concrete per promuovere la competitività, tra cui la riforma dei meccanismi di fissazione delle retribuzioni, l'apertura di determinate professioni alla concorrenza, il rafforzamento della ricerca e dell'innovazione, il rafforzamento della stabilità finanziaria, in particolare meccanismi di risoluzione delle crisi, il miglioramento della sostenibilità delle finanze pubbliche attraverso un quadro di bilancio di medio termine, la riforma delle pensioni e l'innalzamento dell'età della pensione.

(12)

La Commissione ha valutato il programma di stabilità e il programma di riforma nazionale, inclusi gli impegni presi nell'ambito del patto Euro Plus. Essa ha tenuto conto non solo della loro importanza per la sostenibilità delle politiche finanziarie e socioeconomiche in Irlanda ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell'UE, data la necessità di rafforzare la governance economica complessiva dell'Unione europea fornendo un contributo a livello dell'Unione alle future decisioni nazionali. In questo contesto, la Commissione sottolinea l'urgenza di eseguire le misure programmate per conformarsi alla decisione di esecuzione 2011/77/UE.

(13)

Alla luce della valutazione che precede e tenuto conto della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 7 dicembre 2010, il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato dell’Irlanda per il 2011 (6). Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il Consiglio ha altresì esaminato il programma nazionale di riforma dell’Irlanda,

RACCOMANDA che l'Irlanda:

adotti le misure stabilite nella decisione di esecuzione 2011/77/UE, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/326/UE, e ulteriormente precisate nel memorandum di intesa del 16 dicembre 2010 e nell'aggiornamento del 18 maggio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

(3)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

(4)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(5)  GU L 147 del 2.6.2011, pag. 17.

(6)  Previsto all’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/4


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014

2011/C 215/02

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.

(2)

Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2), che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

(3)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di governance economica nell’UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato ed ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

(4)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all’Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(5)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(6)

Il 6 maggio 2011 l’Italia ha presentato l’aggiornamento del suo programma di stabilità 2011, relativo al periodo 2011-2014, e il suo programma nazionale di riforma 2011. Onde tener conto di eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.

(7)

L’economia italiana era caratterizzata da debolezze strutturali molto prima dell’attuale crisi economica e finanziaria mondiale. Tra il 2001 e il 2007 la crescita del PIL reale media è stata pari a circa l’1 %, ovvero la metà della media dell’area dell’euro, principalmente a causa della fiacca crescita della produttività. Poiché questo andamento ha interessato l’intero paese, le grandi disparità economiche a livello di regioni non si sono ridotte. Pur non presentando grandi squilibri interni a livello del settore privato, l’economia è stata gravemente colpita dalla crisi mondiale. Un crollo delle esportazioni e successivamente degli investimenti ha prodotto una forte contrazione del PIL reale, pari a circa il 7 % tra il secondo trimestre del 2008 e il secondo trimestre del 2009. Dopo la costante diminuzione registrata nel decennio precedente, il debito pubblico lordo è salito al 119 % alla fine del 2010, riflettendo anche il netto calo del PIL. L’occupazione è diminuita in maniera molto inferiore, anche grazie ad un sistema finanziato dallo Stato per la riduzione delle ore lavorate, e pertanto il tasso di disoccupazione è aumentato solo leggermente nel periodo 2008-2009. L’economia, sostenuta dalle esportazioni, ha ripreso a crescere nella seconda metà del 2009, anche se ad un ritmo lento. La situazione del mercato del lavoro è rimasta precaria nel 2010 e il tasso di disoccupazione si è stabilizzato attorno all’8,5 % alla fine dell'anno. Dato il rapporto debito pubblico/PIL molto elevato, l’Italia ha mantenuto un approccio fiscale adeguatamente prudente durante la crisi, evitando di ricorrere ad un consistente stimolo di bilancio e mantenendo quindi il disavanzo pubblico al di sotto della media dell’area dell’euro nel 2009-2010.

(8)

In base alla valutazione del programma di stabilità aggiornato a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio ritiene che lo scenario macroeconomico alla base del programma sia plausibile. Il programma prevede di riportare il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL entro il 2012, sulla base di un ulteriore contenimento della spesa e di entrate aggiuntive derivanti dal miglioramento della lotta all’evasione fiscale. Dopo la correzione del disavanzo eccessivo, il programma prevede di conseguire l’obiettivo a medio termine di un bilancio in pareggio in termini strutturali entro la fine del periodo di riferimento (2014), sulla scorta dell’impegno ad un ulteriore contenimento della spesa primaria. Il programma prevede che il rapporto debito pubblico/PIL culmini nel 2011 e scenda in seguito ad un ritmo crescente parallelamente all’aumento dell’avanzo primario. La prevista correzione di bilancio media annua nel periodo 2010-2012 è superiore al valore raccomandato dal Consiglio (0,5 % del PIL) nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e il ritmo di adeguamento previsto dopo il 2012 è di gran lunga superiore a quanto stabilito dal patto di stabilità e crescita. La realizzazione di tali risultati in termini di disavanzo e di debito richiede un'esecuzione rigorosa del bilancio; nel contempo sono necessarie maggiori informazioni sulle misure di risanamento previste per il 2013 e 2014 per aumentare la credibilità del programma.

(9)

Dato il livello molto elevato del debito pubblico, pari a circa il 120 % del PIL nel 2011, il perseguimento di un risanamento credibile e sostenibile e l’adozione di misure strutturali volte a potenziare la crescita sono priorità fondamentali per l’Italia. Secondo l'ultima valutazione della Commissione i rischi riguardo alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sembrano essere medi. Da qui al 2012 il conseguimento degli obiettivi per il disavanzo pubblico fissati nel programma di stabilità e, quindi, la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2012, si basano sulla piena attuazione delle misure già adottate. Sarebbero necessari ulteriori interventi se, ad esempio, le entrate derivanti da una migliore lotta all’evasione fiscale fossero inferiori a quanto previsto in bilancio o se insorgessero difficoltà nella realizzazione del previsto contenimento della spesa in conto capitale. Per il periodo 2013-2014, il nuovo quadro di bilancio triennale prevede che le misure concrete su cui si basa lo sforzo di risanamento vengano adottate entro l’ottobre 2011. Anche se il quadro di bilancio è stato considerevolmente rafforzato negli ultimi anni, l’introduzione di tetti di spesa vincolanti e ulteriori miglioramenti nella sorveglianza del bilancio in tutti i sottosettori pubblici sono destinati a promuovere la disciplina di bilancio e a rafforzare la credibilità della strategia di bilancio a medio termine.

(10)

Malgrado una creazione di posti di lavoro relativamente consistente negli anni che hanno preceduto la crisi, in Italia il mercato del lavoro presenta alcune debolezze strutturali. I lavoratori con contratti a tempo indeterminato godono di una tutela maggiore rispetto a quelli con contratti atipici. Per i primi, i licenziamenti sono soggetti a norme rigorose e procedure onerose. Per i secondi occorrerebbe prestare attenzione alle dinamiche del lavoro autonomo che potrebbero nascondere rapporti di lavoro subordinato. Malgrado nuove misure ad hoc adottate durante la crisi al fine di estendere il sostegno al reddito e la tutela in caso di disoccupazione, il sistema attuale delle indennità di disoccupazione rimane frammentato. Il tasso di disoccupazione tra i lavoratori di età inferiore ai 25 anni ha raggiunto il 27,8 % nel 2010, con una distribuzione disuguale sul territorio nazionale, e la disoccupazione giovanile nel Sud Italia è risultata doppia rispetto a quella delle regioni settentrionali. Il ruolo dell’apprendistato e della formazione professionale dovrebbe essere ulteriormente rafforzato. Pur essendo molto utile e necessario, non esiste attualmente un sistema unico di certificazione delle competenze e di riconoscimento degli standard di formazione professionale riconosciuto in tutto il paese, ma si registra una molteplicità di regimi regionali; il che non facilita la mobilità del lavoro e le possibilità di occupazione in tutta l'Italia. Vi sono margini per rafforzare ulteriormente l’efficacia dei servizi per l'impiego, in particolare nelle regioni con un’elevata disoccupazione. Il lavoro non dichiarato, infine, rimane un fenomeno grave in Italia.

(11)

È importante allineare l’evoluzione salariale alla crescita della produttività in considerazione della costante perdita di competitività registrata in Italia dalla fine degli anni novanta in poi. In tale contesto, la contrattazione a livello di singole imprese può svolgere un ruolo importante, che può servire anche ad affrontare le disparità regionali del mercato del lavoro. La riforma del 2009 del quadro negoziale ha introdotto, tra l’altro, la possibilità di «clausole aperte» (ossia di deroghe rispetto ai salari settoriali concordati a livello nazionale), ma non vi si è ancora fatto ricorso in misura ampia.

(12)

Il tasso di occupazione delle donne è inferiore rispetto a quello degli uomini in media di oltre 20 punti percentuali con significative differenze tra regioni. Nel 2009 appena un terzo delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni risultava occupato nelle regioni meridionali a causa, sia dei tassi di attività relativamente più bassi, sia dei tassi di disoccupazione più elevati. In Italia la pressione fiscale sul lavoro, relativamente elevata, riduce gli incentivi all’offerta di manodopera, specialmente per i coniugi a carico, ed incide negativamente sulla domanda di manodopera da parte delle imprese. Per contribuire ad incentivare l’occupazione femminile, il programma nazionale di riforma fa riferimento al piano adottato nel 2010 per coordinare gli sforzi fatti a tutti i livelli pubblici per promuovere la conciliazione di vita professionale e vita familiare. Il governo ha recentemente introdotto un incentivo fiscale per le imprese che assumono lavoratori svantaggiati, compresi quelli che lavorano in un settore o in una professione in cui lo squilibrio uomini-donne è particolarmente pronunciato, nelle regioni con un’elevata disoccupazione. Il programma annuncia inoltre una riforma del sistema di imposizione fiscale nella prospettiva di un graduale trasferimento dell’onere fiscale dal lavoro al consumo, il che potrebbe contribuire ad accrescere l’occupazione.

(13)

Rispetto agli standard dell’UE, il costo dell’attività economica in Italia rimane elevato, in particolare nelle regioni meridionali, nonostante le recenti misure volte a migliorare il contesto in cui operano le imprese e ad accrescere il rendimento e la responsabilità della pubblica amministrazione. Vi è ancora un ampio margine per eliminare gli ostacoli normativi e amministrativi nei mercati dei prodotti e dei servizi, in particolare nei servizi professionali. Nel 2009 è stata introdotta una Legge annuale per il mercato e la concorrenza quale strumento legislativo volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, che non è stata tuttavia ancora adottata. La lunghezza delle procedure nell’esecuzione dei contratti rappresenta un ulteriore punto debole del contesto imprenditoriale italiano. In Italia i canali non bancari di finanziamento alle imprese rimangono ancora scarsi rispetto ad altri paesi, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). Il finanziamento tramite equity e il venture capital, in particolare, continuano a svolgere solo un ruolo limitato, nonostante le loro potenzialità per la promozione della crescita delle dimensioni delle imprese, l’espansione su nuovi mercati globali e il miglioramento del governo societario.

(14)

La spesa in ricerca e sviluppo (R&S) è aumentata solo in misura modesta negli ultimi dieci anni. Di conseguenza, l’intensità della R&S rimane bassa, pari a circa l’1,27 % del PIL e ben inferiore alla media UE (1,90 %). Tale divario è dovuto principalmente a un basso livello di ricerca industriale: le attività di R&S rappresentano lo 0,64 % del PIL rispetto alla media dell’UE-27 dell’1,23 %. Anche l’intensità del venture capital resta molto bassa. Nel programma nazionale di riforma è stata presentata una serie di misure, tra cui sgravi fiscali temporanei per le imprese che investono in progetti di ricerca svolti da università o organismi pubblici. L’obiettivo dell'1,53 % del PIL fissato per l’intensità della R&S si arresta alla proiezione del tasso di crescita annuale medio per il periodo 2006-2008 e tiene in considerazione i vincoli di stabilità finanziaria del paese. Tale obiettivo sarà soggetto a revisione nel 2014.

(15)

L'Italia è il terzo maggior beneficiario della politica di coesione dell’UE ed ha ricevuto circa l’8 % dei fondi complessivamente destinati a tale politica nel periodo 2007-2013. A metà del periodo di riferimento, la quota di fondi UE a cui si è fatto effettivamente ricorso costituisce solo il 16,8 % ed è molto più ridotta nelle «regioni di convergenza» meridionali.

(16)

L’Italia ha assunto una serie di impegni nel quadro del patto Euro Plus. Il programma nazionale di riforma menziona alcune misure di recente adozione ed illustra a grandi linee i piani per una futura riforma per affrontare la sostenibilità delle finanze pubbliche e la stabilità finanziaria, promuovere la competitività e aumentare l’occupazione, in linea con i principi del patto Euro Plus. Un nuovo impegno importante adottato specificamente per rispondere al patto è l’intenzione espressa dal governo di modificare la Costituzione in modo da rafforzare la disciplina di bilancio. Questi elementi sono stati valutati e tenuti in debito conto nelle raccomandazioni.

(17)

La Commissione ha valutato il programma di stabilità ed il programma nazionale di riforma, compresi gli impegni per l’Italia nel quadro del patto Euro Plus. Essa ha tenuto conto non solo della loro importanza per la sostenibilità delle politiche finanziarie e socioeconomiche in Italia, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell’UE, vista la necessità di rafforzare la governance economica complessiva dell’Unione europea fornendo un contributo a livello dell’Unione a sostegno delle future decisioni nazionali. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il piano di risanamento per il periodo 2011-2014 dell’Italia sia credibile fino al 2012, mentre dovrebbe essere sostenuto da misure concrete per il periodo 2013-2014, in modo tale che il debito pubblico — molto elevato — rimanga in costante discesa. Il programma nazionale di riforma illustra un’ampia serie di iniziative che interessano tutte le dimensioni della strategia Europa 2020, ma ulteriori misure sono considerate necessarie per affrontare le carenze strutturali che esistono da molto tempo e che sono state acuite dalla crisi. Onde rafforzare il potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro dell’Italia e favorire il recupero delle regioni meridionali, dovrebbero essere adottate ulteriori misure nel 2011-2012 allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aprire i mercati dei prodotti e dei servizi ad una concorrenza più intensa, migliorare il contesto imprenditoriale, rafforzare le politiche della ricerca e dell’innovazione e favorire un ricorso migliore e più rapido ai fondi di coesione dell’UE.

(18)

Alla luce della valutazione che precede, e tenuto conto della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del 2 dicembre 2009, il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato dell’Italia per il 2011 e il suo parere (3) trova riscontro, in particolare, nella raccomandazione di cui al seguente punto 1. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il Consiglio ha altresì esaminato il programma nazionale di riforma dell’Italia,

RACCOMANDA che l’Italia adotti provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di:

1.

attuare il risanamento finanziario previsto nel 2011 e nel 2012 allo scopo di garantire la correzione del disavanzo eccessivo in linea con le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, portando alla decrescita dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL. Sulla base della normativa approvata di recente, sfruttare appieno qualsiasi sviluppo migliore del previsto a livello economico e di bilancio per attuare una riduzione più rapida del disavanzo e del debito e vigilare per evitare scostamenti in fase di attuazione del bilancio. Sostenere gli obiettivi per il periodo 2013-2014 e il raggiungimento previsto dell'obiettivo di medio termine entro il 2014 con misure concrete entro l’ottobre 2011, come previsto nel nuovo quadro di bilancio pluriennale. Rafforzare il quadro introducendo tetti di spesa vincolanti e migliorando il controllo di tutti i sottosettori pubblici;

2.

rafforzare le misure intese a combattere la segmentazione del mercato del lavoro, anche rivedendo aspetti specifici della legislazione a tutela dell’occupazione, comprese le norme e le procedure che disciplinano i licenziamenti, e rivedendo il sistema di indennità di disoccupazione, attualmente frammentario, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Intensificare gli sforzi intesi a contrastare il lavoro non dichiarato. Adottare inoltre misure per promuovere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, aumentando la disponibilità di asili e servizi di assistenza in tutto il paese e fornendo incentivi finanziari alle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare per accedere ai posti di lavoro in un modo neutro in termini di bilancio;

3.

adottare ulteriori misure, sulla base dell'accordo di riforma del quadro di contrattazione collettiva del 2009 e in consultazione con le parti sociali, in conformità delle prassi nazionali, volte a garantire che la crescita dei salari rifletta meglio l’evoluzione in termini di produttività e le condizioni locali e delle singole imprese, ivi incluse eventuali clausole intese a permettere che la contrattazione a livello d'impresa vada in questa direzione;

4.

estendere il processo di apertura del settore dei servizi ad un’ulteriore concorrenza, in particolare nell’ambito dei servizi professionali. Adottare nel 2011 la legge annuale per il mercato e la concorrenza, tenendo conto delle raccomandazioni presentate dall’autorità antitrust. Ridurre la durata delle procedure di applicazione del diritto contrattuale. Adottare misure per promuovere l’accesso delle PMI ai mercati dei capitali eliminando gli ostacoli normativi e riducendo i costi;

5.

migliorare il quadro per gli investimenti del settore privato nella ricerca e nell’innovazione, estendendo gli attuali incentivi fiscali, migliorando le condizioni per il venture capital e sostenendo sistemi di appalto innovativi;

6.

adottare misure per accelerare la spesa atta a promuovere la crescita, cofinanziata dai fondi della politica di coesione, onde ridurre le persistenti disparità tra le regioni, migliorando la capacità amministrativa e la governance politica. Rispettare gli impegni presi nel quadro di riferimento strategico nazionale in termini di quantità delle risorse e di qualità della spesa.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

(3)  Previsto all’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/8


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 della Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Lettonia, 2011-2014

2011/C 215/03

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/290/CE (2), volta a mettere a disposizione della Lettonia l’assistenza finanziaria a medio termine per un periodo di tre anni, in base a quanto disposto dall’articolo 143 del trattato. Il memorandum d’intesa che l’accompagna, firmato il 28 gennaio 2009, e le sue successive integrazioni stabiliscono le condizioni di politica economica in base alle quali erogare l’assistenza finanziaria. La decisione 2009/290/CE è stata modificata il 13 luglio 2009 dalla decisione 2009/592/CE del Consiglio (3). L’ultima integrazione al memorandum d’intesa è stata firmata nel giugno 2011.

(2)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.

(3)

Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (4), che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

(4)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di governanza economica nell’UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato ed ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

(5)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all’Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(6)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma. Il programma di convergenza e il programma nazionale di riforma della Lettonia includono un riferimento generale al patto Euro Plus. Una lettera inviata al Consiglio europeo il 17 maggio 2011 evidenzia gli impegni e gli interventi specifici per il 2011, compresi nei programmi conformi agli obiettivi del patto Euro Plus.

(7)

Il 29 aprile 2011 la Lettonia ha presentato l’aggiornamento 2011 del suo programma di convergenza per il periodo 2011-2014 e il suo programma nazionale di riforma 2011. Per tener conto delle eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.

(8)

Dal 2000 al 2007 l’economia lettone è cresciuta più velocemente che in qualsiasi altro Stato membro, grazie alle prospettive di convergenza, agli afflussi finanziari dall’estero e a una domanda di consumo molto forte. Tuttavia, almeno in parte a causa di una politica macroeconomica espansionistica, l’economia si è surriscaldata. Si sono accumulati notevoli squilibri, messi in luce da un disavanzo delle partite correnti pari al 22,3 % del PIL nel 2007 e al 13,1 % nel 2008. Di conseguenza, tra il 2008 e il 2009, l’economia lettone ha subito la peggiore contrazione di tutta l’UE. Nel corso del suddetto periodo, il PIL reale ha subito una flessione del 25 % tra i valori massimi e minimi, mentre il crollo della domanda interna è stata amplificata da un brusco calo nel commercio mondiale. Il tasso di occupazione lettone, in precedenza tra i più elevati dell’UE (nel 2008 si assestava al 75,8 %), si è ridotto di oltre 10 punti percentuali, mentre il tasso di disoccupazione, superiore al 18 %, è oggi uno dei più elevati dell’UE. Nel 2009 il disavanzo pubblico ammontava al 9,7 % del PIL, sceso nel 2010 al 7,7 % per merito di misure di risanamento del bilancio: un risultato dovuto, fra l’altro, ad importanti misure di stabilizzazione del settore finanziario pari all’1,1 % del PIL nel 2009 e al 2,3 % del PIL nel 2010.

(9)

In base alla valutazione dell’aggiornamento del programma di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio è del parere che lo scenario macroeconomico sotteso alle proiezioni di bilancio contenute nel programma di convergenza sia plausibile, sebbene le proiezioni per l'inflazione nel 2011 possano risultare sottostimate. La strategia di bilancio a medio termine del programma di convergenza è volta a portare il disavanzo nominale delle amministrazioni pubbliche al disotto del valore di riferimento del 3 % entro il termine previsto nella raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009. Tenuto conto delle misure attuate dopo la formulazione della raccomandazione per correggere la situazione di disavanzo eccessivo e attuare il risanamento aggiuntivo previsto nel programma di convergenza aggiornato, lo sforzo di bilancio previsto per il periodo 2011-2012 è in linea con l’aggiustamento richiesto. Considerato il punto di partenza, il programma di convergenza non prevede il raggiungimento dell’obiettivo a medio termine (OMT) entro la fine del periodo di riferimento del programma, mentre lo sforzo di bilancio previsto per raggiungere l’OMT una volta corretta la situazione di disavanzo eccessivo potrebbe conoscere un acceleramento soprattutto nel 2013. Il programma di convergenza prevede un percorso di risanamento di bilancio basato principalmente sulla spesa. Gli obiettivi di bilancio sono soggetti a rischi di risultati peggiori delle previsioni, dal momento che il programma di convergenza non fornisce informazioni complete circa le misure che permetteranno di raggiungere gli obiettivi stabiliti. Si prevede che tali misure saranno indicate con esattezza nei prossimi bilanci. La riduzione del disavanzo primario nel medio periodo, come previsto dal programma di convergenza, contribuirebbe a ridurre i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(10)

La Commissione ha esaminato il programma di convergenza e il programma nazionale di riforma. Essa ha tenuto conto non solo della loro importanza per la sostenibilità delle politiche socioeconomiche e di bilancio della Lettonia, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell’UE, vista la necessità di rafforzare la governanza economica complessiva dell’UE fornendo un contributo a livello dell’Unione a sostegno delle future decisioni nazionali. Alla luce di quanto precede, la Commissione sottolinea l’urgenza di attuare le misure previste per conformarsi alla decisione 2009/290/CE,

RACCOMANDA alla Lettonia:

di attuare le misure contenute nella decisione 2009/290/CE, modificata dalla decisione 2009/592/CE, e ulteriormente specificate nel memorandum d’intesa del 20 gennaio 2009 e sue successive integrazioni, in particolare l’ultima integrazione del 7 giugno 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

(3)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 52.

(4)  Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/10


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato di Malta, 2011-2014

2011/C 215/04

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.

(2)

Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2), che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

(3)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di governance economica nell’UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato e ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

(4)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all’Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(5)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(6)

Malta ha presentato il 28 aprile 2011 il programma nazionale di riforma 2011 e il 29 aprile 2011 l’aggiornamento del programma di stabilità 2011 relativo al periodo 2011-2014. Onde tener conto di eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.

(7)

Con l’insorgere della crisi economica le esportazioni e gli investimenti hanno registrato una drastica flessione e il PIL reale è diminuito del 3,4 % nel 2009. L’occupazione ha subito solo una lieve contrazione, anche grazie al sostegno pubblico. Al forte incremento delle esportazioni e degli investimenti delle imprese registrato nel 2010 hanno fatto riscontro, nello stesso anno, una netta ripresa dell’attività economica e una flessione della disoccupazione. Dato l’elevato livello del debito pubblico (61,5 % del PIL nel 2008), il governo non ha adottato misure di stimolo fiscale di ampia portata e nel 2009 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche (3,7 % del PIL) è rimasto inferiore a quello dell’area dell’euro nel suo insieme. Nel 2010 i rapporti disavanzo di bilancio/PIL e debito/PIL sono rimasti sostanzialmente stabili.

(8)

Sulla base della valutazione del programma di stabilità aggiornato a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio ritiene che lo scenario macroeconomico su cui si basano le proiezioni di bilancio sia lievemente favorevole, in particolare negli ultimi anni del periodo del programma di stabilità. Dal 3,6 % del PIL nel 2010, il programma di stabilità prevede di riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del valore di riferimento stabilito dal trattato entro il 2011. In seguito, il progresso graduale verso l’obiettivo a medio termine di un bilancio in pareggio in termini strutturali dovrà essere accompagnato da un impegno a garantire un risanamento sostenibile e prevalentemente basato sulla spesa. Tuttavia, il programma di stabilità non prevede che l’obiettivo a medio termine sia conseguito nel periodo di riferimento del programma di stabilità. Si prevede che il rapporto debito/PIL passerà dal livello record del 68 % del PIL nel 2010 al 63,7 % del PIL nel 2014, grazie a un saldo primario positivo e in via di consolidamento. Lo sforzo di aggiustamento strutturale medio annuo nel periodo 2012-2014, calcolato dalla Commissione, è sostanzialmente in linea con il patto di stabilità e crescita. Tuttavia, i risultati di bilancio potrebbero essere peggiori del previsto a causa di possibili eccedenze di spesa e della mancanza di informazioni sulle misure a sostegno dello sforzo di risanamento dopo il 2011.

(9)

Proseguire il risanamento delle finanze pubbliche per conseguire l’obiettivo a medio termine è una sfida cruciale per Malta. Sebbene il bilancio per il 2011 stabilisca misure volte a correggere il disavanzo eccessivo nel 2011, in caso di scostamenti si renderebbero necessari ulteriori interventi. La credibilità della strategia di risanamento a medio termine, che non è ancora sostenuta da misure concrete, risulterebbe rafforzata da un quadro pluriennale di bilancio più rigoroso. Uno dei principali punti deboli è il carattere non vincolante degli obiettivi pluriennali, che comporta un orizzonte di programmazione di bilancio relativamente breve. Nel programma di stabilità si afferma che si sta valutando l’opportunità di introdurre una normativa in materia di spesa.

(10)

Secondo l'ultima valutazione della Commissione, i rischi relativi alla sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine appaiono superiori all’impatto di bilancio a lungo termine dell’invecchiamento demografico, tenuto conto anche delle pensioni, che è decisamente superiore a Malta rispetto alla media UE. Inoltre, la presenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro è estremamente modesta a causa dell’età pensionabile ancora relativamente bassa, del frequente ricorso a programmi di prepensionamento e della ridotta partecipazione delle donne di età più avanzata. La riforma pensionistica del 2006 ha cominciato ad affrontare la questione della sostenibilità innalzando l’età pensionabile, ancorché molto gradualmente, e ha affrontato il problema dell’adeguatezza delle pensioni future, in particolare attraverso meccanismi di indicizzazione più generosi e l’introduzione di una pensione minima nazionale garantita. Il programma nazionale di riforma fa riferimento al processo di consultazione in corso sulle proposte di ulteriore riforma presentate dal gruppo di lavoro «pensioni», che prevedono tra l’altro l’istituzione di un collegamento esplicito tra età pensionabile e speranza di vita e l’introduzione di un secondo pilastro pensionistico obbligatorio e di un terzo pilastro volontario. Tuttavia, il programma nazionale di riforma non propone una strategia globale per l’invecchiamento attivo che accompagni i cambiamenti legislativi previsti e in corso. L’incidenza relativamente elevata del lavoro sommerso costituisce un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Nel programma nazionale di riforma il governo presenta una serie di misure per ovviare a tale problema, ma non formula proposte di revisione del sistema fiscale e previdenziale che mirino a rendere il lavoro più proficuo. Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è un’altra sfida importante per Malta, che registra il tasso di occupazione femminile più basso dell’UE. Nel programma nazionale di riforma il governo ha presentato numerose iniziative a favore delle lavoratrici. L’attuazione di tali misure e il loro impatto dovrebbero formare oggetto di valutazione nel 2012.

(11)

Negli ultimi anni il sistema industriale maltese ha subito una profonda ristrutturazione, passando da un apparato ad alta intensità di manodopera a nuove attività ad elevato valore aggiunto. Ne è conseguito uno squilibrio tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro: ciò mette in luce la necessità di offrire le competenze richieste dai nuovi settori, in particolare attraverso l’istruzione superiore, al fine di diversificare ulteriormente la base economica di Malta.

(12)

Con il 36,8 % nel 2009 rispetto a una media UE del 14,4 %, Malta registra il più elevato tasso di abbandoni scolastici dell’UE. Modesta risulta anche la percentuale di persone di età compresa tra 30 e 34 anni con un livello di istruzione terziaria o equivalente (21,1 % rispetto a una media UE del 32,3 % nel 2009). Entro il 2020 il paese mira a ridurre gli abbandoni scolastici al 29 % e ad aumentare al 33 % la percentuale delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni che hanno completato l’istruzione terziaria o di livello equivalente. Nel 2011 Malta ha introdotto misure destinate a indirizzare le persone a rischio di abbandono scolastico verso percorsi di carriera interessanti, attraverso la formazione professionale o una seconda opportunità di apprendimento.

(13)

Malta è uno dei pochi Stati membri dell’UE dotati di un meccanismo generalizzato di indicizzazione dei salari. Gli aumenti salariali sono collegati a un meccanismo vincolante di adeguamento al costo della vita che fa sì che essi siano in linea con l’andamento passato dell’inflazione, benché proporzionalmente più elevati ai livelli retributivi più bassi. Insieme al salario minimo, tale meccanismo può ulteriormente ostacolare la competitività dei settori ad alta intensità di manodopera. La questione assume particolare rilievo alla luce dei recenti rincari dell’energia, che potrebbero portare a una spirale salari-prezzi.

(14)

Per coprire il suo fabbisogno energetico Malta è quasi interamente dipendente dalle importazioni di petrolio, che rendono l’economia vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi petroliferi. Questo aspetto, insieme all’inadeguatezza del sistema energetico maltese, può risultare svantaggioso per l’imprenditorialità e la competitività delle piccole e medie imprese. Dallo sfruttamento del potenziale di produzione energetica da fonti rinnovabili potrebbe derivare il duplice vantaggio di rafforzare la competitività e conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia. Tuttavia, il programma nazionale di riforma reca scarse informazioni sulle misure previste nel settore energetico, delle quali risulta quindi difficile valutare la fattibilità e l’efficacia in termini di costi.

(15)

Malta ha assunto una serie di impegni nell’ambito del patto Euro Plus. Gli impegni si riferiscono a due settori del patto: competitività e sostenibilità delle finanze pubbliche. Sul piano fiscale, essi mirano a rafforzare l’affidabilità e la trasparenza del quadro di bilancio, valutando nel contempo la possibilità di introdurre meccanismi destinati ad accrescere la disciplina nell’esecuzione del bilancio. Sul versante della produttività sono previste misure destinate a migliorare il contesto imprenditoriale e le condizioni di finanziamento delle imprese nonché a rafforzare la concorrenza nel settore dei servizi, con particolare riguardo alle telecomunicazioni. Pur essendo contemplati dal programma nazionale di riforma, gli impegni del patto Euro Plus non riguardano l’occupazione e la stabilità finanziaria. Nonostante pongano l’accento sulla necessità di rafforzare la produttività, le autorità maltesi non riconoscono che il vigente meccanismo di indicizzazione dei salari incide negativamente sulla competitività del paese. Gli impegni del patto Euro Plus sono stati valutati e presi in considerazione nelle raccomandazioni.

(16)

La Commissione ha valutato il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma di Malta, compresi gli impegni nel quadro del patto Euro Plus. Ha tenuto conto non solo della loro importanza per la sostenibilità delle politiche finanziarie e socioeconomiche di Malta, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell’UE, vista la necessità di rafforzare la governance economica complessiva dell’UE fornendo un contributo a livello dell’UE a sostegno delle future decisioni nazionali. Alla luce di quanto precede, pur riconoscendo l’opportunità di mirare al conseguimento dell’obiettivo a medio termine, la Commissione ritiene che sussistano rischi significativi per la strategia di risanamento, che non è sostenuta da misure concrete, e teme che, come è già avvenuto in passato, potrebbero verificarsi eccedenze di spesa. Inoltre, il carattere non vincolante del quadro di bilancio a medio termine potrebbe non giocare a favore della disciplina fiscale. I costi dell’invecchiamento demografico, relativamente elevati nel lungo periodo, e, in particolare, la spesa pensionistica, mettono a repentaglio la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche di Malta. Il programma nazionale di riforma riconosce le principali sfide strutturali cui deve far fronte l’economia maltese; tuttavia, appare giustificato riservare maggiore attenzione ad alcune questioni, tra cui in particolare un migliore utilizzo del potenziale occupazionale dell’economia, il riesame e l'adozione di provvedimenti intesi a riformare il meccanismo di fissazione dei salari al fine di garantire un migliore allineamento tra evoluzione salariale e andamento della produttività e la diversificazione energetica.

(17)

Alla luce della valutazione che precede e tenuto conto della raccomandazione del Consiglio, del 16 febbraio 2010, a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato di Malta per il 2011; il suo parere (3) trova riscontro, in particolare, nelle raccomandazioni di cui ai successivi punti 1 e 2. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il Consiglio ha altresì esaminato il programma nazionale di riforma di Malta,

RACCOMANDA che Malta adotti provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di:

1.

garantire la correzione del disavanzo eccessivo nel 2011, conformemente alle raccomandazioni EDP, prepararsi ad adottare ulteriori misure volte ad evitare eventuali scostamenti e adottare misure concrete a sostegno del conseguimento dell’obiettivo di disavanzo fissato per il 2012. Riportare l’elevato livello del debito pubblico verso il basso e garantire un progresso adeguato verso l’obiettivo a medio termine. Al fine di rafforzare la credibilità della strategia di risanamento a medio termine, definire le misure generali necessarie, inserire gli obiettivi di bilancio in un quadro pluriennale di bilancio vincolante e basato su regole precise e migliorare il monitoraggio dell’esecuzione del bilancio;

2.

adottare provvedimenti volti a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico accelerando il progressivo innalzamento dell’età pensionabile e agganciando quest’ultima alla speranza di vita. Accompagnare l’innalzamento dell’età pensionabile prevista dalla legge con una strategia globale per l’invecchiamento attivo, scoraggiare il ricorso a programmi di prepensionamento e incoraggiare il ricorso a regimi privati di risparmio-pensione;

3.

adeguare il sistema educativo alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare adottando misure volte a migliorare l’accesso all’istruzione superiore e rafforzando l’efficacia del sistema di formazione professionale. Adottare misure volte a ridurre il tasso di abbandoni scolastici provvedendo, entro il 2012, a identificare, analizzare e quantificare le cause di tale fenomeno e istituendo un meccanismo che consenta di monitorare regolarmente il tasso di successo delle misure e di riferire al riguardo;

4.

rivedere e adottare i necessari provvedimenti per riformare, in consultazione con le parti sociali e conformemente alla prassi nazionale, il meccanismo di fissazione e di indicizzazione dei salari al fine di garantire che l'evoluzione salariale rifletta meglio l'andamento della produttività del lavoro e della competitività;

5.

intensificare gli sforzi per ridurre la dipendenza di Malta dalle importazioni di petrolio realizzando investimenti a favore delle energie rinnovabili e facendo ampio ricorso ai fondi UE disponibili per ammodernare le infrastrutture e promuovere l’efficienza energetica.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

(3)  Previsto all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97.


PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/13


Parere del Garante europeo della protezione dei datisulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione

2011/C 215/05

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

vista la richiesta di parere a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), trasmessa dalla Commissione il 5 gennaio 2011,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 22 dicembre 2010 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione («la proposta»). Il documento riunisce e sostituisce due precedenti proposte della Commissione concernenti la revisione del regolamento finanziario [«il RF», regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3)]. Le due proposte riguardavano, da un lato, la revisione triennale del RF e, dall’altro, la revisione del RF per allinearlo al trattato di Lisbona (4).

2.

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il 5 gennaio 2011 la proposta è stata inviata al GEPD. Prima dell’adozione della proposta, il GEPD era stato consultato in modo informale. Il Garante raccomanda al legislatore di includere un riferimento alla sua consultazione all’inizio del regolamento proposto.

3.

La proposta comporta implicazioni per la protezione dei dati, sia a livello di Unione europea sia a livello nazionale, che sono esaminate nel presente parere.

4.

La proposta contiene riferimenti ai pertinenti strumenti per la protezione dei dati. Tuttavia, come spiegato nel presente parere, è necessario elaborare e chiarire ulteriormente alcuni aspetti al fine di garantire la piena osservanza del quadro giuridico sulla protezione dei dati.

II.   ANALISI DELLA PROPOSTA

II.1.   Riferimenti generali alla normativa UE sulla protezione dei dati

5.

Il regolamento proposto comprende diverse situazioni che comportano il trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell’UE, nonché da parte di entità a livello di Stati membri. Tali attività di trattamento dei dati sono analizzate in modo più approfondito nel prosieguo. Quando trattano dati personali, le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell’UE sono vincolati dalle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. Le entità che agiscono a livello nazionale sono vincolate dalle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE nel rispettivo Stato membro.

6.

Il GEPD constata con soddisfazione che la proposta di regolamento contiene riferimenti a uno di questi due strumenti o a entrambi (5). Tuttavia i riferimenti non figurano in modo sistematico e coerente nella proposta. Il GEPD invita pertanto il legislatore ad adottare un approccio più esauriente al riguardo nell’ambito del regolamento.

7.

Il GEPD raccomanda al legislatore di inserire nel preambolo del regolamento il seguente riferimento alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001:

«Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.».

8.

Il GEPD raccomanda altresì di inserire nell’articolo 57, paragrafo 2, lettera f), un riferimento alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, analogo a quello che figura all’articolo 31, paragrafo 3, della proposta.

II.2.   Prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità

9.

L’articolo 28 della proposta riguarda il controllo interno dell’esecuzione del bilancio. Esso prevede, al paragrafo 2, lettera d), che ai fini dell’esecuzione del bilancio, il controllo interno è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento della prevenzione, dell’individuazione e della rettifica delle frodi e irregolarità.

10.

In caso di esecuzione indiretta del bilancio da parte della Commissione, mediante gestione concorrente con gli Stati membri o con entità e persone diverse dagli Stati membri, l’articolo 56, paragrafo 2, e l’articolo 57, paragrafo 3, rispettivamente, stabiliscono che gli Stati membri e le entità e persone prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi nell’ambito dell’espletamento delle funzioni connesse all’esecuzione del bilancio. Va da sé che tali misure devono essere pienamente conformi alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.

11.

A tal fine, l’articolo 56, paragrafo 4, lettera f) (che dovrebbe essere il paragrafo 4, lettera e), secondo l’ordine logico dei commi), stabilisce che gli organismi accreditati dagli Stati membri, che assumono la responsabilità esclusiva della gestione e del controllo corretti dei fondi, «garantiscono un grado di tutela dei dati personali che soddisfa i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE». Il GEPD raccomanda di rafforzare tale riferimento, modificandolo in «garantiscono la conformità di qualsiasi trattamento dei dati personali alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE».

12.

Per quanto riguarda le entità e persone diverse dagli Stati membri, l’articolo 57, paragrafo 2, lettera f), indica che tali entità e persone «garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali». Il GEPD critica severamente questa formulazione, in quanto sembra lasciare margini per un’applicazione meno rigorosa delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Il GEPD raccomanda quindi di sostituire la frase, anche in questo caso, con «garantiscono la conformità di qualsiasi trattamento dei dati personali alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE».

II.3.   Informatori

13.

L’articolo 63, paragrafo 8, della proposta riguarda le procedure per la denuncia delle irregolarità. Impone agli agenti l’obbligo di informare l’ordinatore (o l’istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 6, della proposta), qualora ritengano irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione sia stata loro imposta da un superiore. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, gli agenti informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

14.

Il GEPD desidera rilevare che la posizione dei denuncianti è delicata. Le persone che ricevono le informazioni dovrebbero assicurare che l’identità del denunciante non sia rivelata a terzi, in particolare al presunto autore dell’illecito denunciato (6). Garantire la riservatezza del denunciante non solo tutela la persona che fornisce le informazioni, ma assicura anche l’efficienza della procedura di denuncia stessa. Senza adeguate garanzie di riservatezza, gli agenti saranno meno propensi a denunciare irregolarità o illeciti.

15.

La tutela della riservatezza del denunciante tuttavia non è assoluta. In seguito alla prima verifica interna, potrebbero essere avviati procedimenti amministrativi o giudiziari che comportano la comunicazione dell’identità del denunciante, per esempio alle autorità giudiziarie. Al riguardo si devono osservare le normative nazionali che disciplinano i procedimenti giudiziari (7).

16.

Possono anche verificarsi situazioni in cui la persona accusata di un illecito ha il diritto di conoscere il nome del denunciante. Per esempio, se viene accertato che quest’ultimo ha dichiarato il falso in malafede, è possibile che il denunciato voglia avviare un procedimento per diffamazione e che sia quindi necessario rivelargli l’identità del denunciante (8).

17.

Il GEPD raccomanda di modificare l’attuale proposta al fine di garantire la riservatezza dei dati sull’identità del denunciante durante le attività di verifica, purché ciò non sia in contrasto con le normative nazionali che disciplinano i procedimenti giudiziari e fatto salvo il diritto della persona accusata di un illecito di conoscere l’identità del denunciante per avviare un procedimento nei suoi confronti, qualora venga accertato che il denunciante ha dichiarato il falso in malafede.

II.4.   Pubblicazione di informazioni sui destinatari di fondi provenienti dal bilancio

18.

Secondo l’articolo 31, paragrafo 2 (Pubblicazione dei destinatari di fondi dell’Unione e di altre informazioni) la Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui destinatari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l’esecuzione del bilancio sia espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni.

19.

All’articolo 31, paragrafo 3, si legge che tali informazioni «sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione […] e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali».

20.

La pubblicazione dell’identità dei destinatari di fondi dell’Unione è stata esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («la Corte») nella sua sentenza del novembre 2010 nella causa Schecke e Eifert  (9). Senza entrare nel merito della fattispecie, va sottolineato che la Corte ha valutato attentamente se la legislazione dell’Unione, che prevedeva l’obbligo di rivelare le informazioni, fosse conforme agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta dell’UE»).

21.

La Corte ha esaminato la finalità della pubblicazione delle informazioni e quindi la proporzionalità della misura. Ha osservato che le istituzioni, prima di divulgare informazioni riguardanti una persona fisica, devono soppesare l’interesse dell’Unione alla trasparenza e la lesione dei diritti riconosciuti dalla Carta dell’UE (10). La Corte ha sottolineato che le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati personali devono operare nei limiti dello stretto necessario (11).

22.

Secondo la Corte, le istituzioni dovrebbero esaminare diverse modalità di pubblicazione al fine di individuarne una che sia conforme all’obiettivo della pubblicazione pur essendo meno lesiva del diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata, in generale, e alla protezione dei dati personali, in particolare (12). Nella fattispecie, la Corte ha indicato la limitazione della pubblicazione dei dati nominativi relativi ai beneficiari in base ai periodi durante i quali essi hanno percepito aiuti, alla frequenza, o al tipo e all’entità di tali aiuti (13).

23.

Il GEPD sottolinea ancora una volta che il ruolo della protezione della vita privata e dei dati personali non è impedire il pubblico accesso alle informazioni allorché riguardano dati personali, né limitare indebitamente la trasparenza dell’amministrazione dell’Unione. Il GEPD condivide il punto di vista secondo cui il principio di trasparenza «consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico»; la pubblicazione tramite Internet dei dati nominativi relativi ai beneficiari dei fondi, effettuata in modo adeguato, «contribuisce all’impiego appropriato delle finanze pubbliche da parte dell’amministrazione» e «rafforza il controllo pubblico sull’utilizzazione delle somme in questione» (14).

24.

Su tali basi, il GEPD desidera sottolineare che le considerazioni della Corte esposte ai paragrafi precedenti sono direttamente pertinenti alla proposta in esame. Sebbene contenga riferimenti alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, essa non assicura che la pubblicazione prevista soddisfi le condizioni stabilite dalla Corte nella causa Schecke. Al riguardo va rilevato che la Corte non solo ha dichiarato invalido il regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei fondi agricoli (15), ma anche la disposizione del regolamento che costituisce la base giuridica di detto regolamento della Commissione contenente l’obbligo generale di pubblicare le informazioni (16), nella parte in cui riguardano le persone fisiche beneficiarie di aiuti.

25.

Il GEPD nutre seri dubbi in merito al soddisfacimento, da parte dell’attuale proposta, dei criteri enunciati dalla Corte nella causa Schecke. Né l’articolo 31, né gli altri articoli indicano una finalità chiara e ben definita per la quale è prevista la pubblicazione dei dati personali. Inoltre non è chiaro quando e in quale forma saranno divulgate tali informazioni. Non è quindi possibile valutare se sia stato garantito un contemperamento equilibrato dei diversi interessi in causa e verificare, come sottolineato espressamente dalla Corte nella causa Schecke, se la pubblicazione sarebbe proporzionata. È altresì poco chiaro il modo in cui saranno tutelati i diritti degli interessati.

26.

Anche se è prevista una legislazione di attuazione — il che non è esplicitamente indicato — le precisazioni essenziali di cui sopra dovrebbero figurare nella base giuridica che dovrebbe essere costituita dal RF per la pubblicazione di tali dati.

27.

Il GEPD raccomanda pertanto al legislatore di chiarire la finalità e spiegare la necessità della pubblicazione prevista, di indicare come e in quale misura saranno divulgati dati personali, di garantire che i dati siano pubblicati soltanto se ciò è proporzionato e di assicurare che gli interessati possano far valere i loro diritti, sanciti dalla normativa UE sulla protezione dei dati.

II.5.   Pubblicazione di decisioni o sintesi di decisioni sulle sanzioni amministrative e finanziarie

28.

L’articolo 103 della proposta stabilisce che l’amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie: a) a contraenti, candidati o offerenti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o non abbiano fornito tali informazioni [articolo 101, lettera b)]; b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

29.

L’articolo 103, paragrafo 1, stabilisce che gli interessati devono avere la possibilità di presentare osservazioni. Secondo l’articolo 103, paragrafo 2, le sanzioni possono consistere nell’esclusione dell’interessato dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o in sanzioni finanziarie entro i limiti del valore dell’appalto in questione.

30.

Rispetto alla situazione attuale, un nuovo elemento della proposta è che l’istituzione di cui all’articolo 103, paragrafo 3, può pubblicare le decisioni o una sintesi delle decisioni in cui figurano il nominativo dell’operatore economico, una breve descrizione dei fatti, la durata dell’esclusione o l’ammontare delle sanzioni finanziarie.

31.

Nella misura in cui ciò comporta la divulgazione di informazioni su persone fisiche, la disposizione solleva alcuni dubbi dal punto di vista della protezione dei dati. In primo luogo, è chiaro dall’uso del termine «può» che la pubblicazione non è obbligatoria. Tuttavia ciò lascia irrisolte alcune questioni sulle quali il testo della proposta non garantisce chiarezza. Per esempio, qual è la finalità di tale pubblicazione? Quali sono i criteri in base ai quali l’istituzione interessata decide di pubblicare le informazioni? Per quanto tempo tali informazioni saranno disponibili al pubblico e tramite quali mezzi? Chi verificherà se le informazioni sono ancora esatte e le terrà aggiornate? Chi informerà la persona interessata in merito alla pubblicazione? Sono tutte questioni che riguardano gli obblighi in materia di qualità dei dati di cui all’articolo 6 della direttiva 95/46/CE e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001.

32.

Va sottolineato che la pubblicazione di tali informazioni ha un ulteriore impatto negativo sull’interessato. La pubblicazione dovrebbe essere consentita soltanto se è strettamente necessaria per la finalità prevista. Le osservazioni formulate nella parte II.4 nel contesto della sentenza della Corte nella causa Schecke si applicano anche in questo caso.

33.

Nella sua formulazione attuale, il testo proposto all’articolo 103, paragrafo 3, non rispetta pienamente le condizioni stabilite dalla normativa sulla protezione dei dati. Il GEPD raccomanda pertanto al legislatore di chiarire la finalità e spiegare la necessità della pubblicazione prevista, di indicare come e in quale misura saranno divulgati dati personali, di garantire che i dati siano divulgati soltanto se ciò è proporzionato e di assicurare che gli interessati possano far valere i loro diritti, sanciti dalla normativa UE sulla protezione dei dati.

II.6.   La base centrale di dati sull’esclusione

34.

La proposta prevede anche la creazione di una base centrale di dati sull’esclusione («la base dati centrale»), che conterrà informazioni sui candidati e gli offerenti esclusi dalla partecipazione alle gare (cfr. articolo 102). Tale base di dati esiste già in forza dell’attuale RF, e le sue modalità di funzionamento sono precisate nel regolamento (CE) n. 1302/2008 della Commissione. Le operazioni di trattamento dei dati personali svolte nell’ambito della base di dati centrale sono state analizzate dal GEPD in un parere sul controllo preventivo del 26 maggio 2010 (17).

35.

I destinatari dei dati contenuti nella base dati centrale sono diversi. A seconda di chi ha accesso alla base dati, si applicano gli articoli 7, 8 o 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

36.

Nel suddetto parere sul controllo preventivo, il GEPD ha concluso che la prassi attuale per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 7 (consultazione della base dati da parte di altre istituzioni e agenzie dell’UE) e dell’articolo 8 (consultazione della base dati centrale da parte delle autorità e di taluni altri organismi degli Stati membri) è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

37.

Non ha tuttavia potuto trarre la stessa conclusione per quanto riguarda il trasferimento di dati personali alle autorità di paesi terzi, disciplinato dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001, che riguarda il trasferimento di dati alle autorità di paesi terzi e/o a organizzazioni internazionali. L’articolo 102, paragrafo 2, prevede l’accesso alla base centrale di dati anche da parte dei paesi terzi.

38.

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 recita: «È consentito trasferire dati personali a destinatari che non siano le istituzioni e gli organismi comunitari né siano soggetti alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE se nel paese del destinatario o all’interno dell’organizzazione internazionale destinataria è assicurato un livello adeguato di protezione e se il trasferimento dei dati avviene strettamente nell’ambito dei compiti che rientrano nelle competenze del responsabile del trattamento». In deroga al paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 6, consente il trasferimento di dati a paesi che non garantiscono una protezione adeguata qualora «il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante […]».

39.

Nel parere sul controllo preventivo di cui sopra, il GEPD ha sottolineato la necessità di ulteriori misure atte a garantire che, in caso di trasferimento dei dati a un paese terzo o un’organizzazione, il destinatario assicuri un livello adeguato di protezione. Il GEPD desidera sottolineare che tale adeguatezza deve essere accertata sulla base di una valutazione caso per caso, comprendente un’analisi esauriente delle circostanze relative a un’operazione di trasferimento dei dati o una serie di operazioni di trasferimento dei dati. Il RF non può esentare la Commissione da tale obbligo. Analogamente, anche un trasferimento di dati in forza di una delle deroghe di cui all’articolo 9 dovrà basarsi su una valutazione caso per caso.

40.

Al riguardo, il GEPD raccomanda al legislatore di aggiungere un nuovo paragrafo all’articolo 102, che riguardi specificamente la protezione dei dati personali. Il paragrafo potrebbe cominciare con la prima frase già contenuta nel primo paragrafo dell’articolo 102, cioè «la Commissione crea e gestisce una base dati centrale nel rispetto della normativa dell’Unione riguardante la protezione dei dati personali». A tale frase andrebbe aggiunto che l’accesso da parte delle autorità di paesi terzi è autorizzato soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

III.   CONCLUSIONE

41.

La proposta in esame comporta implicazioni per la protezione dei dati sia a livello di Unione europea sia a livello nazionale, che sono esaminate nel presente parere. Essa contiene riferimenti ai pertinenti strumenti per la protezione dei dati. Tuttavia, come spiegato nel presente parere, è necessario elaborare e chiarire alcuni aspetti al fine di garantire la piena osservanza del quadro giuridico sulla protezione dei dati. Il GEPD raccomanda di:

inserire nel preambolo del regolamento un riferimento alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001,

inserire nell’articolo 57, paragrafo 2, lettera f), un riferimento alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, analogo a quello che figura all’articolo 31, paragrafo 3, della proposta,

rafforzare, all’articolo 56, paragrafo 4, lettera f) (che dovrebbe essere il paragrafo 4, lettera e), secondo l’ordine logico dei commi), il riferimento alla direttiva 95/46/CE, modificandolo in «garantiscono la conformità di qualsiasi trattamento dei dati personali alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE»,

sostituire, all’articolo 57, paragrafo 2, lettera f), la frase «garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali» con la frase «garantiscono la conformità di qualsiasi trattamento dei dati personali alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE»,

garantire, all’articolo 63, paragrafo 8, la riservatezza dei dati sull’identità del denunciante durante le attività di verifica, purché ciò non sia in contrasto con le normative nazionali che disciplinano i procedimenti giudiziari e fatto salvo il diritto della persona accusata di un illecito di conoscere l’identità del denunciante per avviare un procedimento nei suoi confronti, qualora venga accertato che il denunciante ha dichiarato il falso in malafede,

all’articolo 31, chiarire la finalità e spiegare la necessità della prevista pubblicazione di informazioni sui destinatari di fondi provenienti dal bilancio, indicare come e in quale misura saranno divulgati dati personali, garantire che i dati siano divulgati soltanto se ciò è proporzionato e assicurare che gli interessati possano far valere i loro diritti, sanciti dalla normativa UE sulla protezione dei dati,

migliorare l’articolo 103, paragrafo 3, relativo alla pubblicazione di decisioni o sintesi di decisioni sulle sanzioni amministrative e finanziarie, chiarendo la finalità e spiegando la necessità della pubblicazione prevista, indicando come e in quale misura saranno divulgati dati personali, garantendo che i dati siano divulgati soltanto se ciò è proporzionato e assicurando che gli interessati possano far valere i loro diritti, sanciti dalla normativa UE sulla protezione dei dati,

aggiungere un nuovo paragrafo all’articolo 102, che riguardi la protezione dei dati personali, inteso a garantire che l’accesso da parte delle autorità di paesi terzi sia autorizzato soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001, in seguito a una valutazione caso per caso.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  Cfr. rispettivamente COM(2010) 260 definitivo e COM(2010) 71 definitivo.

(5)  Cfr. articolo 31, paragrafo 3, e articolo 56, paragrafo 4, della proposta. Un riferimento generale figura inoltre al considerando 36: «esigenze di protezione dei dati personali», all’articolo 57, paragrafo 2, lettera f): «tutela dei dati personali», e all’articolo 102, paragrafo 1: «normativa dell’Unione riguardante la protezione dei dati personali».

(6)  L’importanza di garantire che l’identità del denunciante resti segreta è già stata sottolineata dal GEPD in una lettera al Mediatore europeo del 30 luglio 2010, relativa al caso 2010-0458, reperibile nel sito Internet del GEPD (http://www.edps.europa.eu). Anche il gruppo di lavoro «articolo 29» ha dato risalto a tale necessità nel parere 1/2006, del 1o febbraio 2006, relativo all’applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria, reperibile nel sito Internet del gruppo di lavoro «articolo 29»: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm).

(7)  Cfr. anche pareri del GEPD sul controllo preventivo del 23 giugno 2006 (caso 2005-0418), concernente le indagini interne dell’OLAF, e del 4 ottobre 2007 (casi 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72), concernente le indagini esterne dell’OLAF, reperibili nel sito Internet del GEPD (http://www.edps.europa.eu).

(8)  Al riguardo, cfr. anche il citato parere 1/2006 del gruppo di lavoro «articolo 29».

(9)  Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, Schecke e Eifert, cause riunite C-92/09 e C-93/09.

(10)  Sentenza della Corte, Schecke, punto 85.

(11)  Sentenza della Corte, Schecke, punto 86.

(12)  Sentenza della Corte, Schecke, punto 81.

(13)  Cfr. nota 12.

(14)  Sentenza della Corte, Schecke, punti 68, 69, 75 e 76.

(15)  Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.

(16)  Articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005, GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1, come modificato.

(17)  Cfr. parere del GEPD sul controllo preventivo, del 26 maggio 2010, relativo alle operazioni di trattamento dei dati personali riguardanti la «Registrazione di un interessato nella base centrale di dati sull’esclusione» (caso 2009-0681), reperibile nel sito Internet del GEPD (http://www.edps.europa.eu).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/19


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 215/06

Data di adozione della decisione

15.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31144 (N 274a/10)

Stato membro

Germania

Regione

Bayern

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Disaster Aid Scheme „Bayerischer Härtefonds Finanzhilfen (Beneficiaries in agriculture and forestry)“

Base giuridica

Artikel 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung; Artikel 6 und 7 des Gesetzes über die Übernahme von Staatsbürgschaften und Garantien des Freistaates Bayern (BÜG);

Bekanntmachung des Staatsministeriums der Finanzen „Härtefonds für Notstände durch Elementarereignisse“ mit „Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften bei Notständen durch Elementarereignisse“

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Calamità naturali o altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta, garanzia, abbuono di interessi

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 9 EUR milioni

 

Dotazione annuale: 1,50 EUR milioni

Intensità

100 %

Durata

Fino al 10.5.2017

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kreisverwaltungsbehörden, jeweiliges Landratsamt bzw. jeweilige kreisfreie Stadt, in deren Zuständigkeitsbereich die Naturkatastrophe stattgefunden hat

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32872 (11/N)

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Tuki vuosien 2010–2013 epäsuotuisista sääoloista aiheutuneiden menetysten korvaamiseksi viljelijöille

Base giuridica

Laki satovahinkojen korvaamisesta, 1214/2000, sellaisena kuin se on muutettuna laeilla 434/2007, 1495/2007, 1487/2009 ja 1055/2010; valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta 297/2008, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla 950/2009 ja 271/2010; valtioneuvoston asetus vuoden 2010 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista XX/2011, annetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tämän ilmoituksen sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta 213/2011.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Condizioni atmosferiche avverse

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 24 EUR milioni

Intensità

70 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministry of Agriculture and Forestry and Finnish Agency for Rural Affairs

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 30

FI-00023 Government

SUOMI/FINLAND

http://www.mmm.fi

Body responsible for implementing the aid:

Finnish Agency for Rural Affairs

PO Box 405

FI-60101 Seinäjoki

SUOMI/FINLAND

http://www.mavi.fi

Altre informazioni

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21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/21


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 215/07

Data di adozione della decisione

15.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.30381 (N 44/10)

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Valsts atbalsta paziņojums projektam “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”

Base giuridica

Rīgas attīstības plāns 2006.–2018. gadam ar grozījumiem

MK noteikumi Nr. 690 “Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” (“LV”, 138 (3506), 30.8.2006.)

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam, Darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi” (CCI: 2007LV161PO002).

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo settoriale, tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista —

 

Importo totale dell'aiuto previsto 83,9 Mio LVL

Intensità

61 %

Durata

1.1.2010-31.12.2015

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Satiksmes ministrija

Gogoļa iela 3

Rīga, LV-1743

LATVIJA

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

11.5.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.30649 (11/N)

Stato membro

Danimarca

Regione

Limfjorden

Titolo (e/o nome del beneficiario)

State aid to the Danish Shellfish Centre

Base giuridica

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Cultura, conservazione del patrimonio, sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, garanzia

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 10 Mio DKK

 

Importo totale dell'aiuto previsto 10 Mio DKK

Intensità

100 %

Durata

1.5.2011-31.12.2012

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Vejlsøvej 29

8600 Silkeborg

DANMARK

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

15.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32224 (11/N)

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

De stadsregio Rotterdam

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Alblasserdam Container Transferium

Base giuridica

Algemene wet bestuursrecht

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 8,3 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 8,3 Mio EUR

Intensità

18 %

Durata

1.5.2011-1.5.2011

Settore economico

Trasporti terrestri e trasporti mediante condotte

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Minister van Infrastructuur en Milieu

PO Box 20904

2500 EX Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

9.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32454 (11/N)

Stato membro

Belgio

Regione

Bruxelles/Brussel

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Brussels Greenfields (amended)

Base giuridica

Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 op begroting en controle (B.S., 23 juni 2006)

Ordonnantie van 5 maart 2009 op verontreinigde bodems (B.S., 10 maart 2009)

Kandidatuur „Greenfields” voor het Operationeel Programma: „Doelstelling 2013 …”

Brief van 19 januari 2009 van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beslissing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 december 2008

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 14 960 000 EUR

Intensità

75 %

Durata

Fino al 31.12.2014

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer

Gulledelle 100

1200 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

30.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33106

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Support for private owners of cultural monuments in the restoration and preservation of cultural heritage

Base giuridica

Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.3. aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ”.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista —

 

Importo totale dell'aiuto previsto 3,9 Mio LVL

Intensità

50 %

Durata

2009-2015

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kultūras ministrija

K. Valdemāra iela 11a

Rīga, LV-1364

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/25


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 215/08

In data 14 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6274. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/25


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 215/09

In data 14 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6265. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/26


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 luglio 2011

2011/C 215/10

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4207

JPY

yen giapponesi

112,05

DKK

corone danesi

7,4553

GBP

sterline inglesi

0,88065

SEK

corone svedesi

9,1713

CHF

franchi svizzeri

1,1652

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8040

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,498

HUF

fiorini ungheresi

269,18

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

3,9917

RON

leu rumeni

4,2475

TRY

lire turche

2,3575

AUD

dollari australiani

1,3218

CAD

dollari canadesi

1,3451

HKD

dollari di Hong Kong

11,0704

NZD

dollari neozelandesi

1,6609

SGD

dollari di Singapore

1,7247

KRW

won sudcoreani

1 500,59

ZAR

rand sudafricani

9,8020

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1762

HRK

kuna croata

7,4575

IDR

rupia indonesiana

12 130,21

MYR

ringgit malese

4,2585

PHP

peso filippino

60,690

RUB

rublo russo

39,7267

THB

baht thailandese

42,493

BRL

real brasiliano

2,2206

MXN

peso messicano

16,5442

INR

rupia indiana

63,1570


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/27


Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale dell’origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia (1) e Turchia

2011/C 215/11

Ai fini dell’istituzione di un cumulo diagonale dell’origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia, l’Unione europea e i paesi interessati si informano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, in merito agli accordi e alle relative norme d’origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute dai paesi in questione, le informazioni relative ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di applicazione di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 225 del 20.8.2010, pag. 4).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme d’origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all’acquisizione del carattere originario, vale a dire con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di un paese che non ha concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE/Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l’Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d’origine.

I codici ISO alpha-2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

Albania

AL

Bosnia-Erzegovina

BA

Croazia

HR

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK (2)

Montenegro

ME

Serbia

RS

Turchia

TR

Data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

 

UE

AL

BA

HR

MK

ME

RS

TR

UE

 

1.1.2007

1.7.2008

1.6.2011

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (3)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

 

HR

1.6.2011

22.8.2007

22.11.2007

 

22.8.2007

22.8.2007

24.10.2007

 

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (3)

1.8.2011

 

 

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  L’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia sono i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione.

(2)  Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

(3)  Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/29


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

2011/C 215/12

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 71-1:2011

Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

18.6.2011

 

 

CEN

EN 71-2:2011

Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

Questa è la prima pubblicazione

 

 

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

in caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE,

le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità,

questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista,

per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/31


Richiesta di parere consultivo della Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 25 marzo 2011 in relazione alla causa Grund, elli- og hjúkrunarheimili v Lyfjastofnun (Agenzia islandese per il controllo dei medicinali)

(Causa E-7/11)

2011/C 215/13

Con lettera del 25 marzo 2011 il Héraðsdómur Reykjavíkur (Corte distrettuale di Reykjavík) ha inviato alla Corte EFTA una domanda, protocollata dalla Corte il 31 marzo 2011, di parere consultivo in relazione alla causa Grund, elli- og hjúkrunarheimili (una casa di riposo e casa di cura) v Lyfjastofnun (Agenzia islandese per il controllo dei medicinali), in merito ai seguenti quesiti:

1.

devono la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, altre normative SEE, fra cui gli articoli 11-13 del dispositivo dell’accordo SEE sulla libera circolazione delle merci, essere interpretate nel senso che un organismo per le cure sanitarie, come la ricorrente, che presta cure e servizi sanitari, non può importare, ad uso delle persone da essa in cura, prodotti medicinali dalla Norvegia che hanno ricevuto l’autorizzazione nazionale norvegese di immissione sul mercato, in riferimento a un’autorizzazione nazionale islandese di immissione sul mercato di prodotti medicinali aventi lo stesso nome, se le autorizzazioni sono state concesse prima dell’entrata in vigore della direttiva 2001/83/CE?

2.

Se questa è la situazione, come può un organismo per le cure sanitarie come la ricorrente, che sostiene che i prodotti medicinali importati da un’altra Parte contraente SEE hanno l’autorizzazione islandese di immissione sul mercato, dimostrare quanto afferma? Deve il primo paragrafo dell’articolo 51 i.f. della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio essere interpretato nel senso che l’organismo di cura è tenuto a presentare una relazione di controllo al convenuto in quanto autorità di sorveglianza competente? Vi potrebbero essere requisiti meno rigorosi relativi alla prova per quanto riguarda l’importazione di medicinali dalla Norvegia, se i prodotti non sono destinati a un’ulteriore vendita o distribuzione o commercializzazione in Islanda, ma sono solo ad uso dei pazienti dell’organismo di cura?

3.

Hanno le autorità competenti la piena discrezionalità in merito a se, e a chi, concedere deroghe ai sensi del terzo paragrafo dell’articolo 63 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di medicinali importati da un organismo di cura come la ricorrente, se i prodotti non sono destinati all’auto-somministrazione ma sono preparati da un farmacista impiegato presso l’organismo di cura e distribuiti ai pazienti in appositi contenitori per medicinali?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 215/14

1.

In data 12 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo) e Ande Investissements SA (Lussemburgo) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Delachaux SA (Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CVC Capital Partners SICAV-FIS: consulenza in materia di investimenti a fondi di investimento e/o gestione di investimenti per conto di fondi di investimento («CVC Funds»). CVC Funds detiene partecipazioni di controllo in imprese di diversi settori tra cui prodotti chimici, servizi pubblici, industria manifatturiera, commercio al dettaglio e distribuzione, prevalentemente in Europa e nella regione Asia-Pacifico,

Ande Investissements SA: acquisizione, amministrazione, gestione e sviluppo di partecipazioni azionarie. Attualmente Ande detiene e gestisce le partecipazioni azionarie della famiglia di André Delachaux nel gruppo Delachaux,

Delachaux SA: fabbricazione e produzione di sistemi di attacco e saldatura delle rotaie, sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e dei dati, sistemi magnetici, cavi e cromo metallo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/33


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 215/15

1.

In data 13 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa MEIF II Luxembourg Holdings Sàrl («MEIF II», Lussemburgo), controllata da Macquarie Group Limited («Macquarie Group», Australia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Airwave Solutions Limited («Airwave», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MEIF II e Macquarie Group: servizi bancari, finanziari, di consulenza, d'investimento e di gestione di fondi,

Airwave: tecnologie mobili dell'informazione e della comunicazione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).