ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.211.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 211

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
16 luglio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 211/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 204 del 9.7.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 211/02

Parere 1/08: Parere della Corte (Seduta Plenaria) 30 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee [Parere emesso ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE — Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) — Elenchi di impegni specifici — Conclusione di accordi sulla concessione di compensazioni in considerazione della modifica e della revoca di taluni impegni a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea — Competenza ripartita — Fondamenti giuridici — Politica commerciale comune — Politica comune dei trasporti]

2

2011/C 211/03

Parere 1/09: Parere della Corte (Seduta Plenaria) 8 marzo 2011 — Consiglio dell’Unione europea (Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE — Progetto di accordo — Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti — Tribunale dei brevetti europeo e comunitario — Compatibilità di tale progetto con i Trattati)

2

2011/C 211/04

Causa C-485/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep Paesi Bassi) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik (Associazione CEE-Turchia — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Revoca delle clausole di residenza — Portata — Indennità integrativa della pensione d’invalidità versata dallo Stato membro ospitante per garantire ai beneficiari i requisiti minimi di sussistenza — Modifica della normativa nazionale — Soppressione di detta indennità integrativa in caso di residenza del beneficiario fuori dal territorio dello Stato membro interessato)

3

2011/C 211/05

Causa C-306/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Normativa urbanistica nella Comunità autonoma di Valencia)

3

2011/C 211/06

Cause riunite da C-165/09 a C-167/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu e a. (causa C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica — Direttiva 2001/81/CE — Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici — Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio — Effetto diretto)

4

2011/C 211/07

Causa C-538/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Art. 6, n. 3 — Zone speciali di conservazione — Valutazione opportuna dell’incidenza dei piani o progetti atti a pregiudicare significativamente il sito protetto — Esenzione dalla valutazione dei piani o progetti soggetti a regime dichiarativo — Trasposizione non corretta)

5

2011/C 211/08

Causa C-293/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Innsbruck — Austria) — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Art. 4, n. 1 — Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato — Limitazione del rimborso concesso per le spese relative alla rappresentanza in giudizio dell’assicurato — Rimborso limitato all’importo corrispondente a quello richiesto da un avvocato avente sede nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria competente in primo grado)

6

2011/C 211/09

Causa C-344/09: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden — Svezia) — nell’ambito dell’esame del ricorso proposto da Dan Bengtsson (Rinvio pregiudiziale — Nozione di giudice nazionale — Necessità di una controversia e di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale — Incompetenza della Corte)

6

2011/C 211/10

Causa C-519/09: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Wuppertal — Germania) — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse [Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Ambito di applicazione ratione personae — Congedo per ferie coincidente con un congedo per malattia — Pagamento compensativo in caso di malattia — Nozione di lavoratore — Dipendenti soggetti alla disciplina relativa al congedo per ferie dei dipendenti pubblici (Dienstordnungsangestellte)]

6

2011/C 211/11

Cause riunite C-136/10 e C-178/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Târgu — Mureș — Romania) — Daniel Ionel Obreja/Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (causa C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL (causa C-178/10) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

7

2011/C 211/12

Causa C-151/10: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 97/81/CE — Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno — Discriminazione — Ostacolo amministrativo idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale — Pubblicità e conservazione obbligatoria dei contratti e degli orari di lavoro)

7

2011/C 211/13

Causa C-336/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

8

2011/C 211/14

Causa C-418/10 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 2011 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Stabilator sp. z o.o. [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Opposizione — Marchio anteriore STABILAT — Segno figurativo stabilator — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi]

8

2011/C 211/15

Causa C-609/10 P: Ordinanza della Corte 14 aprile 2011 — Dieter C. Umbach/Commissione europea (Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Programma TACIS — Contratto concluso dalla Commissione — Risoluzione del contratto — Controversia tra i contraenti — Domanda di accesso ai documenti — Manifesta irricevibilità)

9

2011/C 211/16

Cause riunite C-29/11 e C-30/11: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Suceava — Romania) — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (causa C-29/11), Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (causa C-30/11) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

9

2011/C 211/17

Causa C-92/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 febbraio 2011 — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

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2011/C 211/18

Causa C-168/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 aprile 2011 — Manfred Beker e Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

10

2011/C 211/19

Causa C-182/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 18 aprile 2011 — Econord Spa/Comune di Cagno e Comune di Varese

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2011/C 211/20

Causa C-183/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 18 aprile 2011 — Econord Spa/Comune di Solbiate e Comune di Varese

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2011/C 211/21

Causa C-187/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso (Italia) il 20 aprile 2011 — Procedimento penale a carico di Elena Vermisheva

11

2011/C 211/22

Causa C-188/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien (Austria) il 20 aprile 2011 — Peter Hehenberger/Republik Österreich

11

2011/C 211/23

Causa C-191/11 P: Impugnazione proposta il 20 aprile 2011 dalla Yorma's AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 febbraio 2011, causa T-213/09, Yorma’s AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Altre parti nel procedimento: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

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2011/C 211/24

Causa C-192/11: Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

13

2011/C 211/25

Causa C-197/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 28 aprile 2011 — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele/Gouvernement flamand

13

2011/C 211/26

Causa C-207/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano (Italia) il 2 maggio 2011 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

14

2011/C 211/27

Causa C-208/11 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2011 dall’Internationaler Hilfsfonds e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2011, causa T-36/10, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commissione

14

2011/C 211/28

Causa C-210/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 9 maggio 2011 — État belge/Medicom sprl

15

2011/C 211/29

Causa C-211/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 9 maggio 2011 — État belge/Maison Patrice Alard sprl

15

2011/C 211/30

Causa C-223/11: Ricorso proposto il 13 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

16

2011/C 211/31

Causa C-225/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 13 maggio 2011 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

16

2011/C 211/32

Causa C-226/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 maggio 2011 — Expedia Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

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2011/C 211/33

Causa C-228/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 maggio 2011 — Melzer/MF Global UK Ltd

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2011/C 211/34

Causa C-235/11 P: Impugnazione proposta il 17 maggio 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Commissione

17

2011/C 211/35

Causa C-240/11 P: Impugnazione proposta il 19 maggio 2011 dalla World Wide Tobacco España S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 marzo 2011, causa T-37/05, World Wide Tobacco España/Commissione

18

2011/C 211/36

Causa C-247/11 P: Impugnazione proposta il 24 maggio 2011 da Areva avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva e a./Commissione

18

2011/C 211/37

Causa C-253/11 P: Impugnazione proposta il 25 maggio 2011 da Alstom, T & D Holding, già Areva T & D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T & D SA, Alstom Grid AG, già Areva T & D AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva e a./Commissione

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2011/C 211/38

Causa C-219/09: Ordinanza del presidente della Corte 15 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano) — Vitra Patente AG/High Tech Srl

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2011/C 211/39

Causa C-158/10: Ordinanza del presidente della Corte 30 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Johan van Leendert Holding BV/Minister van sociale Zaken en Werkgelegenheid

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2011/C 211/40

Causa C-227/10: Ordinanza del presidente della Ottava Sezione della Corte 10 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

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2011/C 211/41

Causa C-241/10: Ordinanza del presidente della Corte 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg — Austria) — Harald Jung, Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, con l’intervento di: Finanzamt Salzburg-Stadt

21

2011/C 211/42

Causa C-306/10: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 10 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

21

2011/C 211/43

Causa C-374/10: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 12 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Svezia

21

2011/C 211/44

Causa C-380/10: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 17 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

21

2011/C 211/45

Causa C-445/10: Ordinanza del presidente della Corte 21 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

21

2011/C 211/46

Causa C-471/10: Ordinanza del presidente della Corte 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg — Austria) — Martin Wohl, Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, altra parte nel procedimento: Finanzamt Salzburg-Stadt

21

 

Tribunale

2011/C 211/47

Causa T-206/06: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Total ed Elf Aquitaine/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato del metacrilato — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE — Imputabilità del comportamento costitutivo di un’infrazione — Diritti della difesa — Presunzione d'innocenza — Obbligo di motivazione — Principio di parità di trattamento — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Principio della legalità dei reati e delle pene — Principio di buona amministrazione — Principio di certezza del diritto — Sviamento di potere — Ammende — Attribuzione della responsabilità del pagamento in seno ad un gruppo di società)

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2011/C 211/48

Causa T-217/06: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Arkema France e altri/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato del metacrilato — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE — Imputabilità del comportamento costitutivo di un’infrazione — Obbligo di motivazione — Principio di parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Impatto concreto sul mercato — Effetto dissuasivo dell'ammenda — Recidiva — Principio del non bis in idem — Principio di proporzionalità — Circostanze attenuanti — Non applicazione di fatto degli accordi — Attribuzione della responsabilità del pagamento in seno ad un gruppo di società — Competenza di piena giurisdizione)

22

2011/C 211/49

Causa T-471/08: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Toland/Parlamento [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Relazione di revisione contabile sull’indennità di assistenza parlamentare — Rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale]

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2011/C 211/50

Causa T-507/08: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Psytech International/UAMI — Institute for Personality & Ability Testing (16 PF) [Marchio comunitario — Declaratoria di nullità — Marchio comunitario denominativo 16PF — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Assenza di descrittività — Assenza di segni divenuti di uso comune — Assenza di malafede — Art. 7, n. 1, lett. b)-d), ed art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. b)-d), e art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

23

2011/C 211/51

Causa T-489/08: Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Power-One Italy/Commissione [Ricorso per risarcimento danni — Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE+ — Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto Pneuma) — Sviamento di procedura — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità]

23

2011/C 211/52

Causa T-176/09: Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Governo di Gibilterra/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2009/95/CE — Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Inclusione nel sito di importanza comunitaria denominato Estrecho Oriental di una zona di acque territoriali di Gibilterra e di una zona d’alto mare — Annullamento parziale — Indissociabilità — Irricevibilità)

24

2011/C 211/53

Causa T-493/09 P: Ordinanza del Tribunale 23 maggio 2011 — Y/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Licenziamento — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

24

2011/C 211/54

Causa T-115/10: Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Regno Unito/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2010/45/CE — Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto non impugnabile — Atto meramente confermativo — Irricevibilità)

24

2011/C 211/55

Causa T-198/11 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2011 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 gennaio 2011, causa F-121/07, Strack/Commissione

25

2011/C 211/56

Causa T-228/11 P: Impugnazione proposta il 26 aprile 2011 da Florence Barbin avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 febbraio 2011, causa F-68/09, Barbin/Parlamento

26

2011/C 211/57

Causa T-229/11: Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Inglewood e altri/Parlamento

26

2011/C 211/58

Causa T-234/11 P: Impugnazione proposta il 28 aprile 2011 da Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 febbraio 2011, causa F-34/10, Arango Jaramillo e a./BEI

27

2011/C 211/59

Causa T-242/11: Ricorso proposto il 9 maggio 2011 — Kaltenbach & Voigt/UAMI (3D eXam)

27

2011/C 211/60

Causa T-248/11: Ricorso proposto il 12 maggio 2011 — International Engine Intellectual Property Company/UAMI (PURE POWER)

28

2011/C 211/61

Causa T-255/11: Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Fellah/Consiglio

28

2011/C 211/62

Causa T-257/11: Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Pangyrus/UAMI — RSVP Design (COLOURBLIND)

29

2011/C 211/63

Causa T-260/11: Ricorso proposto il 19 maggio 2011 — Regno di Spagna/Commission

29

2011/C 211/64

Causa T-264/11 P: Impugnazione proposta il 21 maggio 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 marzo 2011 causa F-59/09, De Nicola/BEI

30

2011/C 211/65

Causa T-267/11: Ricorso proposto il 24 maggio 2011 — Video Research USA/UAMI (VR)

31

2011/C 211/66

Causa T-269/11: Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Xeda International/Commissione

31

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 211/67

Causa F-35/11: Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — ZZ/Parlamento

33

2011/C 211/68

Causa F-57/11: Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — ZZ/Commissione

33

2011/C 211/69

Causa F-58/11: Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — ZZ e a./BEI

34

2011/C 211/70

Causa F-59/11: Ricorso proposto il 24 maggio 2011 — ZZ/UAMI

34

2011/C 211/71

Causa F-60/11: Ricorso proposto il 25 maggio 2011 — ZZ/BCE

35

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/1


2011/C 211/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 204 del 9.7.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 194 del 2.7.2011

GU C 186 del 25.6.2011

GU C 179 del 18.6.2011

GU C 173 del 11.6.2011

GU C 160 del 28.5.2011

GU C 152 del 21.5.2011

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/2


Parere della Corte (Seduta Plenaria) 30 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee

(Parere 1/08) (1)

(Parere emesso ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE - Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) - Elenchi di impegni specifici - Conclusione di accordi sulla concessione di compensazioni in considerazione della modifica e della revoca di taluni impegni a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea - Competenza ripartita - Fondamenti giuridici - Politica commerciale comune - Politica comune dei trasporti)

2011/C 211/02

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Parti

Richiedente: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di parere — Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) — Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) — Elenchi di impegni specifici vertenti sull’apertura dei mercati e sulla concessione del trattamento nazionale — Accordi vertenti sulla modifica e la revoca di impegni specifici in seguito all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea nonché su adeguamenti compensativi a favore dei membri dell’OMC danneggiati dalla detta modifica e dal detto ritiro — Natura della competenza (esclusiva o ripartita) della Comunità a procedere alla conclusione di tali accordi e fondamenti giuridici corretti — Rispettivi ambiti di applicazione della politica commerciale comune e della politica comune dei trasporti

Dispositivo

1)

La conclusione degli accordi con i membri danneggiati dell’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), quali illustrati nella presente domanda di parere, rientra nell’ambito della competenza ripartita della Comunità europea e degli Stati membri.

2)

L’atto comunitario che conclude i detti accordi dev’essere fondato sia sull’art. 133, nn. 1, 5, e 6, secondo comma, CE, che sugli artt. 71 CE e 80, n. 2, CE, in combinato disposto con l’art. 300, nn. 2 e 3, primo comma, CE.


(1)  GU C 183 du 19.7.2008.


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/2


Parere della Corte (Seduta Plenaria) 8 marzo 2011 — Consiglio dell’Unione europea

(Parere 1/09) (1)

(Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE - Progetto di accordo - Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti - Tribunale dei brevetti europeo e comunitario - Compatibilità di tale progetto con i Trattati)

2011/C 211/03

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Parti

Richiedente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda di parere — Compatibilità con il trattato CE di un progetto di accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti — Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, composto di un Tribunale di primo grado e di una Corte di appello — Attribuzione a questi organi giurisdizionali di una competenza a decidere, in particolare, sulle controversie collegate alla validità e/o all'applicazione dei brevetti comunitari, unita alla facoltà o, rispettivamente, all'obbligo, per detti organi giurisdizionali, di adire la Corte in via pregiudiziale, sottoponendo questioni vertenti sull'interpretazione del trattato CE o sulla validità e sull'interpretazione di atti adottati dalle istituzioni dell'Unione — Se sussista violazione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario e del primato del diritto comunitario

Dispositivo

Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario») non è compatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep Paesi Bassi) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik

(Causa C-485/07) (1)

(Associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Revoca delle clausole di residenza - Portata - Indennità integrativa della pensione d’invalidità versata dallo Stato membro ospitante per garantire ai beneficiari i requisiti minimi di sussistenza - Modifica della normativa nazionale - Soppressione di detta indennità integrativa in caso di residenza del beneficiario fuori dal territorio dello Stato membro interessato)

2011/C 211/04

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Convenuti:H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione dell’art. 9 dell’accordo di associazione, dell’art. 59 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1) e dell’art. 6, n. 1, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60) — Normativa nazionale che prevede la concessione di un supplemento all’indennità versata a titolo dell’assicurazione contro l’incapacità di lavoro al fine di raggiungere il minimo sociale — Limitazione in caso di residenza al di fuori dei Paesi Bassi — Revoca in due tempi diversi a seconda del luogo di residenza e della cittadinanza

Dispositivo

1)

L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che esso ha efficacia diretta, cosicché i cittadini turchi cui si applica questa disposizione hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto interno ad esso contrarie.

2)

L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, esso osta ad una normativa di uno Stato membro che, come l’art. 4 a della legge sulle indennità (Toeslagenwet) 6 novembre 1986, sopprime l’erogazione di una prestazione quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità, concessa a titolo della normativa nazionale, nei confronti di ex lavoratori migranti turchi, in quanto questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante essendo divenuti invalidi in quest’ultimo Stato.

3)

L’art. 9 dell’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, non si applica ad una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-306/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Normativa urbanistica nella Comunità autonoma di Valencia)

2011/C 211/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro, D. Kukovec e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, 6, n. 6, 11, 12 e del Titolo IV del Capitolo II (artt. 24-29) della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) e degli artt. 2, 6, 24, 30, 31, n. 4, 48, n. 2 e 53 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Normativa urbanistica della Comunidad Valenciana — Non conformità al diritto comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


16.7.2011   

IT

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C 211/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu e a. (causa C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

(Cause riunite da C-165/09 a C-167/09) (1)

(Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica - Direttiva 2001/81/CE - Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici - Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio - Effetto diretto)

2011/C 211/06

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State (Paesi Bassi)

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals (C-165/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-166/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-167/09)

Convenuti: College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09), College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 e C-167/09)

con l’intervento di: RWE Eemshaven Holding BV, già RWE Power AG (C-165/09), Electrabel Nederland NV (C-166/09), College van Burgemeester en Wethouders Rotterdam (C-166/09 e C-167/09), E.On Benelux NV (C-167/09)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), attualmente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) (GU L 24, pag. 8) e dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22) — Domanda di autorizzazione ambientale — Decisione dell’autorità competente — Obblighi degli Stati membri nel periodo compreso tra il termine ultimo per il recepimento della direttiva e la data prevista dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/81, successiva al termine ultimo per il recepimento di quest’ultima — Centrale elettrica

Dispositivo

1)

L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante da detta direttiva di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010.

2)

Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81:

gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva;

l’adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali;

l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente;

l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx.

3)

L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010.

L’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


16.7.2011   

IT

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C 211/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-538/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Art. 6, n. 3 - Zone speciali di conservazione - Valutazione opportuna dell’incidenza dei piani o progetti atti a pregiudicare significativamente il sito protetto - Esenzione dalla valutazione dei piani o progetti soggetti a regime dichiarativo - Trasposizione non corretta)

2011/C 211/07

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione scorretta delle disposizioni dell’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Valutazione obbligatoria dell’impatto ambientale in caso di incidenza di un progetto o di un piano su un sito «Natura 2000»

Dispositivo

1)

Non imponendo, per talune attività, assoggettate a un regime dichiarativo, un’opportuna valutazione dell’incidenza ambientale, qualora tali attività possano pregiudicare un sito Natura 2000, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


16.7.2011   

IT

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C 211/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Innsbruck — Austria) — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

(Causa C-293/10) (1)

(Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Art. 4, n. 1 - Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato - Limitazione del rimborso concesso per le spese relative alla rappresentanza in giudizio dell’assicurato - Rimborso limitato all’importo corrispondente a quello richiesto da un avvocato avente sede nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria competente in primo grado)

2011/C 211/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Gebhard Stark

Convenuta: D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Innsbruck — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Contratto di assicurazione il quale prevede, conformemente ad una normativa nazionale, che il titolare di un’assicurazione tutela giudiziaria debba scegliere un avvocato che ha sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente

Dispositivo

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giuridica, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


16.7.2011   

IT

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C 211/6


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden — Svezia) — nell’ambito dell’esame del ricorso proposto da Dan Bengtsson

(Causa C-344/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Nozione di «giudice nazionale» - Necessità di una controversia e di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale - Incompetenza della Corte)

2011/C 211/09

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Mora kommun

Parte nella causa principale

Dan Bengtsson

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione della raccomandazione del Consiglio 12 luglio 1999, 1999/519/CE, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199, pag. 59), nonché del principio di precauzione — Effetti sulla salute delle radiazioni elettromagnetiche emesse dalle stazioni base di telecomunicazione e di trasmissione dati senza fili — Livello di riferimento previsto dalla raccomandazione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione sollevata dal Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Svezia), con decisione 2 giugno 2009.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


16.7.2011   

IT

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C 211/6


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Wuppertal — Germania) — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

(Causa C-519/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Ambito di applicazione ratione personae - Congedo per ferie coincidente con un congedo per malattia - Pagamento compensativo in caso di malattia - Nozione di lavoratore - Dipendenti soggetti alla disciplina relativa al congedo per ferie dei dipendenti pubblici («Dienstordnungsangestellte»))

2011/C 211/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Wuppertal

Parti

Ricorrente: Dieter May

Convenuto: AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Wuppertal — Interpretazione degli artt. 1, n. 3, e 7, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Diritto ad indennità compensativa per un congedo annuale non interamente fruito a causa di una malattia — Ambito d’applicazione ratione personae della direttiva 2003/88/CE — Dipendenti degli organismi di previdenza e assistenza sociale che svolgono mansioni paragonabili a quelle della funzione pubblica e che sono soggetti alla disciplina dell’orario di lavoro in vigore per i funzionari («Dienstordnungsangestellte»)

Dispositivo

L’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavoratore» include l’impiegato di un ente di diritto pubblico che appartiene al settore della previdenza e assistenza sociali, soggetto, segnatamente per quanto riguarda il suo diritto alle ferie annuali retribuite, alle norme applicabili ai dipendenti pubblici.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


16.7.2011   

IT

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C 211/7


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Târgu — Mureș — Romania) — Daniel Ionel Obreja/Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (causa C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL (causa C-178/10)

(Cause riunite C-136/10 e C-178/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Imposizioni interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

2011/C 211/11

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Târgu — Mureș

Parti

Ricorrenti: Daniel Ionel Obreja (causa C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș (causa C-178/10)

Convenuti: Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (causa C-136/10), SC Darmi SRL (causa C-178/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Târgu-Mureș — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con gli artt. 23, 25 e 90 CE — Deroga eventuale basata sull’art. 174 CE

Dispositivo

L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


16.7.2011   

IT

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C 211/7


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Causa C-151/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 97/81/CE - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Discriminazione - Ostacolo amministrativo idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale - Pubblicità e conservazione obbligatoria dei contratti e degli orari di lavoro)

2011/C 211/12

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Dai Cugini NV

Convenuto: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen (Afdeling Hasselt) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9) — Normativa nazionale che prevede un sistema di pubblicità e di controllo degli orari dei lavoratori occupati a tempo parziale, consistente nella redazione e nella conservazione obbligatoria, a pena di sanzione penale o amministrativa, di documenti che menzionano l’orario esatto delle prestazioni di ciascun lavoratore

Dispositivo

La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che pone a carico dei datori di lavoro obblighi di conservazione e di pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale, qualora sia dimostrato che tale normativa non porti a trattare questi ultimi in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile o, laddove esiste una siffatta disparità di trattamento, qualora sia dimostrato che essa sia giustificata da ragioni obiettive e non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi così perseguiti.

Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto e giuridiche necessarie, in particolare con riferimento al diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò avvenga nella causa di cui è investito.

Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione secondo cui la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, di quest'ultimo nel senso che anch'essa osta ad una siffatta normativa.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


16.7.2011   

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C 211/8


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

(Causa C-336/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Imposizioni interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

2011/C 211/13

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Ricorrenti: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Convenuto: Victor Vinel Ijac

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Craiova — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in un determinato Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE

Dispositivo

L’art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


16.7.2011   

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Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 2011 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Stabilator sp. z o.o.

(Causa C-418/10 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Opposizione - Marchio anteriore STABILAT - Segno figurativo «stabilator» - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi)

2011/C 211/14

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (rappresentanti: avv.ti A. Zinnecker e S. Müller)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Stabilator sp. z o.o. (rappresentante: M. Kacprzak, radca prawny)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T-60/09, Herhof/UAMI — Stabilator, con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo STABILAT, per prodotti e servizi delle classi 1, 7, 11, 20, 37, 40 e 42, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 16 dicembre 2008, recante rigetto della sua opposizione alla registrazione del marchio comunitario figurativo stabilator, per prodotti e servizi delle classi 19, 37 e 42 — Valutazione erronea della somiglianza dei servizi designati dai marchi in conflitto — Violazione del diritto al contraddittorio

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


16.7.2011   

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C 211/9


Ordinanza della Corte 14 aprile 2011 — Dieter C. Umbach/Commissione europea

(Causa C-609/10 P) (1)

(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - «Programma TACIS» - Contratto concluso dalla Commissione - Risoluzione del contratto - Controversia tra i contraenti - Domanda di accesso ai documenti - Manifesta irricevibilità)

2011/C 211/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dieter C. Umbach (rappresentante: M. Stephani, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Ricorso di impugnazione proposto avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 21 ottobre 2010, causa T-474/08, Umbach/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2008, che nega al ricorrente l’accesso a taluni dati contenuti in documenti relativi a un contratto concluso tra il ricorrente e la Commissione e relativo all'assistenza alla redazione di un codice amministrativo a favore della Federazione Russa nell’ambito del programma TACIS — Domanda di accesso in relazione alla controversia tra il ricorrente e la Commissione in seguito alla risoluzione di suddetto contratto — Violazione dell’art. 41, n. 2, lett. b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Umbach è condannato alle spese.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


16.7.2011   

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Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Suceava — Romania) — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (causa C-29/11), Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (causa C-30/11)

(Cause riunite C-29/11 e C-30/11) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Imposizioni interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

2011/C 211/16

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Suceava

Parti

Ricorrenti: Aurora Elena Sfichi (causa C-29/11), Adrian Ilaș (causa C-30/11)

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (causa C-29/11), Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (causa C-30/11)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal di Suceava — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Normativa nazionale che subordina la prima immatricolazione di detti veicoli al pagamento di una tassa ambientale, mentre i veicoli di occasione già presenti sul mercato nazionale sono esenti dal pagamento di detta tassa in occasione di una nuova immatricolazione — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110, commi 1 e 2, TFUE — Ostacolo alla libera circolazione di merci

Dispositivo

L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


16.7.2011   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 febbraio 2011 — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

(Causa C-92/11)

2011/C 211/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: RWE Vertrieb AG

Convenuta: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali di revisione dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas conclusi con consumatori che ricevono le forniture nell’ambito della libertà contrattuale generale (clienti speciali), al di fuori dell’obbligo generale di approvvigionamento, non siano soggette alle disposizioni della direttiva qualora in tali clausole contrattuali applicabili nei rapporti contrattuali con i clienti speciali siano state recepite, senza apportarvi modifiche, le disposizioni legislative applicabili ai clienti soggetti a tariffa nell’ambito dell’obbligo generale di allacciamento e approvvigionamento.

2)

Se — laddove applicabili — gli artt. 3 e 5 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il n. 1, lett. j), e il n. 2, lett. b), seconda frase, dell’allegato all’art. 3, n. 3, di tale direttiva, nonché l’art. 3, n. 3, in combinato disposto con l’allegato A, lett. b), e/o c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE (2), relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, debbano essere interpretati nel senso che le clausole contrattuali di revisione dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas conclusi con clienti speciali soddisfano i requisiti attinenti ad una formulazione chiara e comprensibile e/o al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nelle medesime il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l’impresa di distribuzione del gas comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU L 176, pag. 57.


16.7.2011   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 aprile 2011 — Manfred Beker e Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

(Causa C-168/11)

2011/C 211/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Manfred Beker e Christa Beker

Convenuto: Finanzamt Heilbronn

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 56 CE osti alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in conformità alle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, nel caso di persone soggette illimitatamente a imposta i cui redditi prodotti all’estero siano soggetti, nello Stato in cui tali redditi sono prodotti, a un’imposta corrispondente all’imposta nazionale sul reddito, l’imposta pagata all’estero sia imputata all’imposta nazionale sul reddito relativa ai redditi provenienti da questo Stato, in modo tale che l’imposta nazionale sul reddito risultante al momento della tassazione del reddito imponibile, comprensivo di quello estero, venga ripartita in funzione della proporzione tra questi redditi esteri e il reddito complessivo, quindi in mancata considerazione delle spese straordinarie e degli oneri eccezionali quali i costi di natura personale nonché quelli legati a circostanze personali e familiari.


16.7.2011   

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C 211/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 18 aprile 2011 — Econord Spa/Comune di Cagno e Comune di Varese

(Causa C-182/11)

2011/C 211/19

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Econord Spa

Convenuti: Comune di Cagno, Comune di Varese

Controinteressata: Aspem Spa

Questione pregiudiziale

Se il principio di irrilevanza della situazione del singolo ente pubblico partecipante alla società strumentale debba applicarsi anche nel caso in cui uno dei Comuni associati possegga una sola azione della società strumentale ed i patti parasociali intercorsi fra enti pubblici non siano idonei a dare alcun controllo effettivo della società al Comune partecipante, sicché la partecipazione societaria possa considerarsi solo la veste formale di un contratto di prestazione di servizi.


16.7.2011   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 18 aprile 2011 — Econord Spa/Comune di Solbiate e Comune di Varese

(Causa C-183/11)

2011/C 211/20

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Econord Spa

Convenuti: Comune di Solbiate, Comune di Varese

Controinteressata: Aspem Spa

Questione pregiudiziale

Se il principio di irrilevanza della situazione del singolo ente pubblico partecipante alla società strumentale debba applicarsi anche nel caso in cui uno dei Comuni associati possegga una sola azione della società strumentale ed i patti parasociali intercorsi fra enti pubblici non siano idonei a dare alcun controllo effettivo della società al Comune partecipante, sicché la partecipazione societaria possa considerarsi solo la veste formale di un contratto di prestazione di servizi.


16.7.2011   

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C 211/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso (Italia) il 20 aprile 2011 — Procedimento penale a carico di Elena Vermisheva

(Causa C-187/11)

2011/C 211/21

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Treviso

Parte nella causa principale

Elena Vermisheva

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (1) ostino alla possibilità che un cittadino membro di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a quattro anni nell’ipotesi di inosservanza al primo ordine del Questore e con la reclusione sino a cinque anni per l’inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all’arresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed, in particolare, a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa.


(1)  GU L 348, pag. 98.


16.7.2011   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien (Austria) il 20 aprile 2011 — Peter Hehenberger/Republik Österreich

(Causa C-188/11)

2011/C 211/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parti

Ricorrente: Peter Hohenberger

Resistente: Republik Österreich

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 (1), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU 1999, L 160, pagg. 80 e segg.), in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817 (2), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU 2004, L 231, pagg. 24 e segg.), osti a una norma dell’ente finanziatore, per effetto della quale, nel caso di impedimento dell’esecuzione di un controllo in loco (misurazione della superficie), tutti i contributi finanziari già erogati nell’ambito di una misura agroambientale nel periodo di durata dell’impegno debbano essere restituiti dal beneficiario, ancorché essi siano stati già concessi e versati per più anni.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; GU L 160, pag. 80.

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153 del 30.4.2004); GU L 231, pag. 24.


16.7.2011   

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C 211/12


Impugnazione proposta il 20 aprile 2011 dalla Yorma's AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 febbraio 2011, causa T-213/09, Yorma’s AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Altre parti nel procedimento: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

(Causa C-191/11 P)

2011/C 211/23

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yorma's AG (rappresentante: avv. A. Weiß)

Altre parti nel procedimento:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che sia annullata nella sua interezza la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 15 febbraio 2011, causa T-213/09, ai sensi dell’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 20 febbraio 2010, recante rigetto della domanda di registrazione del segno figurativo comportante l’elemento denominativo «yorma’s». Con la sua sentenza, il Tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso secondo la quale sussiste un rischio di confusione con il marchio comunitario denominativo anteriore «NORMA».

Il motivo dedotto verte sulla violazione dell’art. 8, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «RMC»).

Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC, giungendo alla conclusione che sussiste una certa somiglianza tra i servizi in questione — alloggio temporaneo da un lato e locazione di abitazioni dall’altro. In tale contesto, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che tali servizi né si completano dal punto di vista funzionale né sono in concorrenza. Anche i gruppi di consumatori a cui tali servizi si rivolgono sono diversi, come diversi sono i canali di commercializzazione.

Inoltre, l’interpretazione errata dell’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC fornita dal Tribunale avrebbe portato a un risultato scorretto dal punto di vista della causalità, laddove esso ha negato la neutralizzazione della somiglianza concettuale manifestamente assente tra i due marchi.

Se, come ha concluso il Tribunale, non esiste una somiglianza concettuale, non si può nemmeno affermare che esiste una somiglianza in quanto tale ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC. Il significato concettuale di un termine incide significativamente, in quanto un segno con un significato concettuale molto preciso è più facile da ricordare rispetto ad altri segni che non esprimono nulla. Si dovrebbe quindi ammettere un rischio di confusione solo se il segno posteriore utilizzasse il significato concettuale del marchio anteriore. Nella fattispecie ciò non è affatto accaduto. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del rischio di confusione previsto dall’art. 8, n. 1, lett. b), ultima metà della frase, del RMC. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il significato della dissomiglianza concettuale, tralasciando di esaminare il significato specifico di tale dissomiglianza rispetto alla dissomiglianza sonora e figurativa, e non lo avrebbe debitamente valutato, soprattutto poiché la «s» apostrofata della parola «Yorma’s» reca indubbiamente un significato autonomo, particolarmente enfatizzato.

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicare l’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC, affermando che, nel contesto di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che l’elemento denominativo fosse dominante nel caso di specie. La colorazione che mette in risalto il segno «Y» sovrapposto a tre linee, che ricordano un pentagramma, non è compatibile con tale valutazione. Inoltre, si tralascia totalmente di considerare che il colore scelto per la «Y» è molto più intenso e pregnante rispetto a quello scelto per la parola «Yorma’s». La conclusione del Tribunale trascurerebbe inoltre il fatto che la lettera «Y» presa singolarmente è riprodotta in una sorta di corsivo, mentre l’elemento denominativo «yorma’s» è riprodotto in stampatello ordinario.

Il Tribunale commetterebbe poi un errore e violerebbe l’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC nel momento in cui afferma che il marchio Norma, invocato a sostegno dell’opposizione, trasmette un’impressione visiva. Non vi sono dubbi sul fatto che tale marchio non produce alcuna impressione visiva.

Sarebbe errata e violerebbe l’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC anche la conclusione del Tribunale secondo cui l’impressione complessiva evocata tramite il marchio di cui si chiede la registrazione può essere influenzata in maniera sostanziale.

Del pari, sarebbe errata e violerebbe l’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC la conclusione del Tribunale secondo cui la differenza sonora tra le due lettere iniziali «N» e «Y» delle parole «Norma» e «Yorma’s» ha un peso irrilevante rispetto alla concordanza sonora delle lettere «O», «R», «M» e «A» contenute in entrambi i marchi. Inoltre, secondo il Tribunale, la «Y» che si trova sullo sfondo del marchio richiesto non viene pronunciata, così come non è per forza pronunciata la lettera «s» apostrofata, e anche se lo fosse, ciò non basterebbe a neutralizzare la somiglianza sonora derivante dall’elemento denominativo comune «orma».

Grazie alle lettere iniziali diverse, il rispettivo marchio assume un suono totalmente nuovo. La «Y» di «Yorma’s» conferisce alla parola un suono più morbido, mentre la «N» di «Norma» uno più duro e monotono. Tramite la «S», che — contrariamente a quanto ritiene il Tribunale — viene sempre pronunciata, poiché nella sua rappresentazione grafica non è posta in secondo piano, il marchio «Yorma» acquisisce un suono essenzialmente più melodioso e diverso nell’accentuazione.


16.7.2011   

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C 211/13


Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-192/11)

2011/C 211/24

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non includendo nella protezione tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri la cui protezione è coperta dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009, 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), nonché definendo in maniera non corretta le condizioni di applicazione delle deroghe ai divieti previste in tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 1, 5 nonché 9, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE,

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia non ha effettuato una transposizione corretta dell’art. 1 della direttiva 2009/147, non avendo incluso nella protezione delle specie le specie di uccelli viventi allo stato naturale nel territorio europeo degli Stati membri. Alla luce della normativa nazionale, le specie protette sono solo le specie di uccelli registrate nel territorio della Polonia e menzionate negli allegati I e II del rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (regolamento del Ministro dell’ambiente 29 settembre 2004 sulle specie protette di animali viventi allo stato naturale) (2).

La Repubblica di Polonia non ha trasposto correttamente neppure l’art. 5 della direttiva 2009/147, poiché il divieto di raccogliere le uova e detenerle anche vuote nonché di detenere le specie di uccelli di cui sono vietate la caccia e la cattura comprende solo le specie di uccelli registrate nel territorio polacco.

Inoltre la Repubblica di Polonia non ha trasposto correttamente l’art. 9, n. 1, della direttiva per i motivi seguenti: in primo luogo, l’introduzione con l’ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (legge del 16 aprile 2001 sulla protezione della natura) (3) della possibilità di adottare deroghe per ragioni diverse da quelle menzionate in tale articolo; in secondo luogo, il fatto che la normativa di cui alla legge sulla protezione della natura va oltre l’ambito del presupposto definito all’art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, riguardante la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; in terzo luogo, l’autorizzazione, col regolamento del Ministro dell’ambiente sulle specie protette di animali viventi allo stato naturale, di una deroga non menzionata all’art. 9, n. 1, della direttiva relativa ad attività connesse alla conduzione razionale dell’economia agricola, forestale o di pesca; in quarto luogo, l’autorizzazione, col menzionato regolamento, di una deroga generale non conforme all’art. 9, n. 1, della direttiva con riferimento al cormorano (Phalacrocorax carbo) ed all’airone grigio (Ardea cinerea) viventi nell’area di vivai destinati all’acquacoltura.

Da ultimo, la Repubblica di Polonia non ha trasposto correttamente l’art. 9, n. 2, della direttiva per i motivi seguenti: in primo luogo, la mancata introduzione nel diritto nazionale di un controllo obbligatorio in rapporto alle deroghe concesse; in secondo luogo, la mancata definizione nel diritto nazionale delle fattispecie di rischio per le deroghe concesse; in terzo luogo, l’omessa definizione di qualsiasi presupposto di applicazione, ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva, della deroga generale riferentesi al cormorano (Phalacrocorax carbo) ed all’airone grigio (Ardea cinerea) viventi nell’area di vivai destinati all’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento del Ministro dell’ambiente sulle specie protette di animali.


(1)  GU L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7.

(2)  Dz. U. 2004, n. 220, pos. 2237.

(3)  Dz. U. 2004, n. 92, pos. 890 con modifiche.


16.7.2011   

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C 211/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 28 aprile 2011 — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele/Gouvernement flamand

(Causa C-197/11)

2011/C 211/25

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionelle

Parti

Ricorrenti: Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele

Convenuto: Gouvernement flamand

Intervenienti: Collège de la Commission communautaire française, Gouvernement de la Communauté française, Conseil des ministres

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 21, 45, 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli artt. 22 e 24 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano al sistema istituito dal Libro 5 del decreto della Regione fiamminga 27 marzo 2009 relativo alla politica di gestione di terreni e immobili, intitolato «Vivere nella propria regione», che subordina, in taluni comuni detti comuni «bersaglio», la cessione di terreni e degli edifici ivi costruiti alla dimostrazione, da parte dell’acquirente o dell’affittuario, di un legame sufficiente con tali comuni ai sensi dell’art. 5.2.1, § 2, del decreto.


(1)  GU L 158, pag. 77.


16.7.2011   

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C 211/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano (Italia) il 2 maggio 2011 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

(Causa C-207/11)

2011/C 211/26

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: 3D I srl

Convenuto: Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

Questione pregiudiziale

Se la normativa di uno Stato membro, come quello italiano, di cui all’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 544, in forza del quale un conferimento o uno scambio di azioni dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze da conferimento corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle azioni o quote conferite ed il loro valore corrente, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un apposito fondo di riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento, in un caso come quello oggetto del presente procedimento, contrasti con gli artt. 2, 4 e 8 nn. 1 e 2 della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE (1), relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi


(1)  GU L 225, pag. 1


16.7.2011   

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C 211/14


Impugnazione proposta il 29 aprile 2011 dall’Internationaler Hilfsfonds e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2011, causa T-36/10, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commissione

(Causa C-208/11 P)

2011/C 211/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e.V. (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità delle misure controverse e adottare una decisione definitiva nel merito, ovvero, in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un’organizzazione non governativa di diritto tedesco che opera nel settore degli aiuti umanitari. La controversia trova origine nel contratto «LIEN 97 2011», stipulato tra la ricorrente e la Commissione, per il cofinanziamento di un progetto di assistenza medica in Kazakistan. Nell'ottobre del 1999, ad avviso della ricorrente la Commissione ha indebitamente sciolto unilateralmente il contratto e posto termine al progetto.

Dall’interruzione del contratto la ricorrente tenta di verificare quali motivi hanno condotto la Commissione a porre fine al progetto, che, nell'opinione sua e del governo del Kazakistan, era importante ed aveva avuto un inizio positivo. Essa sospetta che ci sia stato un abuso di potere e per tale motivo ha tentato in vari procedimenti, dinanzi al Mediatore europeo e ai giudici dell'Unione, di ottenere che la Commissione rendesse pubblici tutti i documenti relativi in base al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «regolamento n. 1049/2001»). La Commissione negherebbe del tutto l'accesso.

L'impugnazione è diretta contro l’ordinanza del Tribunale con cui quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 9 ottobre 2009, con la quale questa aveva nuovamente negato l'accesso a tutti i documenti e con cui, inoltre, la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento. La ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente determinato e interpretato il termine prescritto per la presentazione del ricorso di annullamento.

In particolare, la ricorrente adduce che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il suo ricorso verteva su una decisione della Commissione prevista nel procedimento in due tappe di cui al regolamento n. 1049/2001. Dal punto di vista procedurale, la ricorrente non sarebbe stata in grado di presentare un ricorso prima della risposta resa dalla Commissione alla sua seconda domanda, in data 15 ottobre 2009, con cui essa chiedeva che si tornasse a esaminare la risposta del 9 ottobre 2009 alla sua prima domanda. La ricorrente ha agito in tal modo, a suo avviso, in conformità alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione. Secondo la ricorrente, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere dal momento in cui essa ha ricevuto la risposta — considerata di rigetto a termini dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 — alla sua seconda domanda, vale a dire il 2 dicembre 2009. Tale termine sarebbe giunto a scadenza il 2 febbraio 2010. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il ricorso è stato presentato entro il termine. La ricorrente ritiene incomprensibile che il Tribunale abbia potuto indebitamente stabilire il termine del 16 ottobre 2009 (momento in cui essa ha presentato la sua seconda domanda) come dies a quo del termine utile per presentare il ricorso e il 29 dicembre 2009 come dies ad quem, senza tener conto che la decisione 9 ottobre 2009 (risposta provvisoria alla sua prima domanda) si è convertita in un atto giuridico impugnabile solo al momento della risposta di rigetto della sua seconda domanda.


16.7.2011   

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C 211/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 9 maggio 2011 — État belge/Medicom sprl

(Causa C-210/11)

2011/C 211/28

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: État belge

Convenuta: Medicom sprl

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che sia trattata come una prestazione di servizi esente, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l’utilizzazione totale o parziale, per le necessità private dei gestori, degli amministratori o dei soci (e delle loro famiglie) di una società soggetto passivo dotata di personalità giuridica, di un immobile facente parte del patrimonio di tale società e quindi interamente destinato alla sua impresa, nel caso in cui nessun canone di locazione pagabile in denaro sia stato stipulato come corrispettivo di detta utilizzazione, ma in cui quest’ultima vada considerata un beneficio in natura soggetto, in quanto tale, ad imposta nell’ambito dell’imposta sui redditi cui sono assoggettati i gestori, posto che detta utilizzazione, di conseguenza, è considerata fiscalmente come il corrispettivo di una frazione della prestazione lavorativa effettuata dai gestori, dagli amministratori o dai soci.

2)

Se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che siffatta esenzione si applica in questa ipotesi allorché la società non prova l’esistenza di un nesso necessario tra la gestione dell’impresa e la messa a disposizione, interamente o in parte, dell’immobile ai gestori, agli amministratori o ai soci e, in tal caso, se sia sufficiente l’esistenza di un nesso indiretto.


(1)  GU L 145, pag. 1.


16.7.2011   

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C 211/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 9 maggio 2011 — État belge/Maison Patrice Alard sprl

(Causa C-211/11)

2011/C 211/29

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: État belge

Convenuta: Maison Patrice Alard sprl

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che sia trattata come una prestazione di servizi esente, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l’utilizzazione totale o parziale, per le necessità private dei gestori, degli amministratori o dei soci (e delle loro famiglie) di una società soggetto passivo dotata di personalità giuridica, di un immobile facente parte del patrimonio di tale società e quindi interamente destinato alla sua impresa, nel caso in cui nessun canone di locazione pagabile in denaro sia stato stipulato come corrispettivo di detta utilizzazione, ma in cui quest’ultima vada considerata un beneficio in natura soggetto, in quanto tale, ad imposta nell’ambito dell’imposta sui redditi cui sono assoggettati i gestori, posto che detta utilizzazione, di conseguenza, è considerata fiscalmente come il corrispettivo di una frazione della prestazione lavorativa effettuata dai gestori, dagli amministratori o dai soci.

2)

Se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che siffatta esenzione si applica in questa ipotesi allorché la società non prova l’esistenza di un nesso necessario tra la gestione dell’impresa e la messa a disposizione, interamente o in parte, dell’immobile ai gestori, agli amministratori o ai soci e, in tal caso, se sia sufficiente l’esistenza di un nesso indiretto.


(1)  GU L 145, pag. 1.


16.7.2011   

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C 211/16


Ricorso proposto il 13 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-223/11)

2011/C 211/30

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e I. Hadjiyiannis, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che

non avendo pubblicato i piani nazionali e internazionali di gestione dei bacini idrografici, lo Stato portoghese ha violato l'art. 6, in combinato disposto con i nn. 1 e 2, dell'art. 13, della direttiva 2000/60/CE (1);

non avendo pubblicato e resi disponibili al pubblico, inclusi gli utenti, per eventuali osservazioni i progetti dei piani di gestione dei bacini idrografici, lo Stato portoghese ha violato l'art. 1, lett. c), dell'art. 14, della direttiva 2000/60/CE;

non avendo inviato alla Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, lo Stato portoghese ha violato il n. 1, dell'art. 15, della direttiva 2000/60/CE;

2)

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Art. 13 della direttiva 2000/60/CE

L’art 6, in combinato disposto con i nn. 1 e 2, dell'art. 13, della direttiva 2000/60/CE stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici di ciascun distretto idrografico, nazionale o internazionale interamente compreso nel territorio dell’Unione, siano pubblicati entro il 22 dicembre 2009.

La Commissione non ha notizia ne è a conoscenza che tali piani, per quel che riguarda il Portogallo, siano stati pubblicati.

Art. 14, della direttiva 2000/60/CE

Come risulta dalla direttiva, la partecipazione del pubblico è considerata essenziale per il perseguimento dei suoi obiettivi.

La Commissione non ha notizia ne è a conoscenza che alcun progetto di piani di gestione dei bacini idrografici sia stato pubblicato e reso disponibile per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti.

Art. 15 della direttiva 2000/60/CE

La Commissione non ha ricevuto dallo Stato portoghese nessuna copia dei piani di gestione dei bacini idrografici né per i distretti idrografici nazionali né per i distretti idrografici internazionali.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE,che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque — GU L 327, pag. 1


16.7.2011   

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C 211/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 13 maggio 2011 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

(Causa C-225/11)

2011/C 211/31

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Convenuta: Able UK Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 151, n. 1, lett. c), della direttiva principale sull’IVA (1) debba essere interpretato nel senso che esenta una prestazione di servizi nel Regno Unito, consistente nello smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense per l’US Department of Transportation Maritime Administration, in una o entrambe le circostanze che seguono:

a)

ove tale prestazione non sia stata fornita ad una parte delle forze armate di un membro della NATO, destinate allo sforzo comune di difesa, o al personale civile che le accompagna;

b)

ove tale prestazione non sia stata fornita ad una parte delle forze armate di un membro della NATO di stanza nel Regno Unito o ospiti nello stesso, o al personale civile che le accompagna.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, (GU L 347, pag. 1).


16.7.2011   

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C 211/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 maggio 2011 — Expedia Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

(Causa C-226/11)

2011/C 211/32

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Expedia Inc.

Convenuti: Autorité de la concurrence, Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 101, n. 1, TFUE e l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pratica, consistente in accordi, decisioni di associazioni di imprese o avente natura concordata, che possa pregiudicare il commercio tra Stati membri ma che non superi le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione 22 dicembre 2001, relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis) (GU C 368, pag. 13), sia perseguita e sanzionata da un’autorità nazionale garante della concorrenza sul duplice fondamento dell’art. 101, n. 1, TFUE e della legislazione nazionale in materia di concorrenza


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 2003, pag. 1).


16.7.2011   

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C 211/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 maggio 2011 — Melzer/MF Global UK Ltd

(Causa C-228/11)

2011/C 211/33

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Attore: Melzer

Convenuta: MF Global UK Ltd

Questione pregiudiziale

Se, in materia di determinazione del foro per illeciti civili di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/2001 (1), nel caso di concorso transfrontaliero di più soggetti in un illecito civile, sia ammissibile, ai fini della determinazione del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, un’attribuzione alternativa del luogo dell’azione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


16.7.2011   

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C 211/17


Impugnazione proposta il 17 maggio 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa C-235/11 P)

2011/C 211/34

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, M. Dermitzakis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione della Commissione (DG ENVI) che respinge l’offerta presentata della ricorrente per ciascuno dei tre lotti relativi alla gara d’appalto aperta DG ENV.C2/FRA/2008/0017 «Accordo quadro relativo al sistema di scambio delle quote di emissione CITL/CR» (2008/S 72-096229), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente;

rinviare la causa al Tribunale affinché esamini le questioni rimaste in sospeso nei due lotti, inclusa la richiesta di risarcimento del danno, non ancora esaminata dal Tribunale;

ordinare alla Commissione di sopportare l’integralità delle spese della ricorrente comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché di quelle della presente impugnazione, qualora fosse accolta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione;

erronea interpretazione dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario (1) e dell’art. 149 delle modalità di applicazione (2), in relazione alla sua valutazione dell’obbligo dell’autorità contraente di fornire una motivazione;

il Tribunale ha errato in diritto, poiché non ha accolto gli argomenti della ricorrente riguardanti la violazione del principio di parità di trattamento.


(1)  GU L 248, pag. 1.

(2)  GU L 357, pag. 1.


16.7.2011   

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C 211/18


Impugnazione proposta il 19 maggio 2011 dalla World Wide Tobacco España S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 marzo 2011, causa T-37/05, World Wide Tobacco España/Commissione

(Causa C-240/11 P)

2011/C 211/35

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: World Wide Tobacco España S.A. (rappresentanti: avv. M. Odriozola e A. Vide)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullamento parziale della sentenza del Tribunale nella causa T-37/05;

riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente;

condanna della Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento imponendo un fattore dissuasivo più rigoroso alla WWTE (World Wide Tabacco España S.A.) che ad altre imprese di trasformazione. La Commissione ha imposto un fattore dissuasivo alla WWTE perché appartiene ad un gruppo multinazionale dotato di un rilevante potere economico e finanziario. La circostanza che la WWTE abbia agito, quod non, sotto l’influenza decisiva delle sue società madri è stata considerata solo un elemento addizionale.

In secondo luogo, in subordine, il Tribunale deve ricalcolare il fattore di moltiplicazione qualora accerti che una delle società madri non è responsabile della condotta della WWTE. Il Tribunale non avrebbe dovuto respingere gli argomenti della WWTE per il motivo che essa non avrebbe incluso nella sua domanda gli argomenti delle sue società madri, in quanto spetta alle società madri contestare gli addebiti loro mossi e non alla loro controllata. In ogni caso, le sentenze pronunciate o da pronunciarsi nei ricorsi delle società madri, compresa la sentenza nella causa T-24/05, hanno forza di giudicato tra obbligati in solido.

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per mancanza di chiarezza l’affermazione della ricorrente con cui si asseriva che la Commissione avesse imposto un’ammenda che violava il limite del 10 % del fatturato, giacché le società madri non erano responsabili. I motivi sono identici a quelli esposti nel paragrafo precedente: solo le società madri hanno la capacità di difendersi dalle accuse loro mosse e la sentenza emessa ha forza di giudicato tra obbligati in solido.

Infine, la Commissione viola le linee direttrici sul calcolo delle ammende, in quanto non ha tenuto conto del fatto che, negli anni 1996 e 1997, la WWTC non si era attenuta agli accordi. Pertanto, la ricorrente ritiene che, non essendosi riferita espressamente a tale circostanza attenuante nella decisione impugnata, la Commissione non possa pretendere di averne tenuto conto.


16.7.2011   

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C 211/18


Impugnazione proposta il 24 maggio 2011 da Areva avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva e a./Commissione

(Causa C-247/11 P)

2011/C 211/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Areva SA (rappresentante: avv. A. Schild, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Alstom, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la sentenza impugnata;

qualora la Corte ritenga che la causa è matura per essere decisa:

in via principale, annullare i seguenti articoli della decisione impugnata:

art. 1, lett. c)

art. 2, lett. c);

in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la Commissione alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale;

qualora la Corte ritenga che la causa non è ancora matura per la decisione, rimetterla ad una sezione del Tribunale diversamente composta e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente adduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

Il primo motivo riguarda la violazione da parte del Tribunale delle regole in tema di motivazione e dei diritti della difesa nell’ambito dell’analisi dell’esercizio effettivo di un’influenza decisiva della Areva SA sulla Areva T & D SA e sulla Areva T & D AG nel periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004. Al riguardo la ricorrente osserva che il Tribunale non ha tenuto conto degli artt. 36 e 53 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (obbligo per il Tribunale di motivare le sue decisioni), in quanto, al punto 150 della sentenza impugnata, ha sostituito il suo proprio ragionamento a quello della Commissione aggiungendo a posteriori alla decisione impugnata motivi ivi non compresi. La ricorrente osserva pure che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione nella misura in cui le sue argomentazioni non consentono di comprendere perché non ha accolto le allegazioni della ricorrente. La ricorrente fa valere, infine, che il Tribunale ha violato i diritti della difesa della Areva SA imponendole una probatio diabolica nell’ambito della dimostrazione dell’assenza di esercizio effettivo di un’influenza decisiva da parte della società madre sulle controllate e negandole la possibilità di pronunciarsi sui nuovi argomenti da esso aggiunti alla decisione impugnata.

Il secondo motivo attiene ad un errore di diritto nell’applicazione delle regole relative alla solidarietà nel pagamento delle ammende, un errore che comporta una violazione dei principi di certezza del diritto e di personalità delle pene. Imponendo ammende che hanno l’effetto di creare una solidarietà «di fatto» tra due società che non sono mai appartenute ad una stessa entità economica, il Tribunale avrebbe disconosciuto detti principi.

Il terzo motivo verte sull’errata interpretazione da parte del Tribunale delle regole relative alla delega illecita di poteri della Commissione, su vizi di motivazione da parte del Tribunale e sulla violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni per difetto di attribuzione chiara delle responsabilità tra condebitori nel contesto di una solidarietà. Al riguardo la Areva SA fa valere, da un lato, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto fondandosi su un’interpretazione della decisione della Commissione contraria alle intenzioni di quest’ultima al fine di elaborare una «soluzione» che, senza essere fondata in diritto, gli permettesse di respingere le argomentazioni della ricorrente circa la delega dei poteri della Commissione. La ricorrente fa valere, d’altro lato, che la soluzione elaborata dal Tribunale infrange i principi generali di certezza del diritto e di personalità delle pene.

Il quarto ed ultimo motivo è tratto da un errore di diritto quanto all’applicazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento relativamente all’ammenda imposta in solido alla Areva SA. Non facendo uso della sua competenza di merito e confermando un’attribuzione delle ammende che non tiene conto della durata dell’infrazione commessa, il Tribunale avrebbe violato detti principi.


16.7.2011   

IT

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C 211/19


Impugnazione proposta il 25 maggio 2011 da Alstom, T & D Holding, già Areva T & D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T & D SA, Alstom Grid AG, già Areva T & D AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva e a./Commissione

(Causa C-253/11 P)

2011/C 211/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alstom, T & D Holding, già Areva T & D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T & D SA, Alstom Grid AG, già Areva T & D AG (rappresentanti: avv.ti J. Derenne e A. Müller-Rappard)

Altre parti nel procedimento: Areva, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, nelle cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva SA, Areva T & D Holding SA, Areva T & D AG, Areva T & D SA e Alstom/Commissione europea;

qualora la Corte ritenga che la causa è matura per essere decisa:

in via principale, annullare i seguenti articoli della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def. (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas):

art. 1, lett. b) [Alstom]

art. 1, lett. d) [Alstom Grid AG (già Areva T & D AG)]

art. 1, lett. e) [T & D Holding (già Areva T & D Holding SA)]

art. 1, lett. f) [Alstom Grid SAS (già Areva T & D SA)]

art. 2, lett. b) [Alstom]

art. 2, lett. c) [Alstom, Alstom Grid AG (già Areva T & D AG), T & D Holding (già Areva T & D Holding SA) e Alstom Grid SAS (già Areva T & D SA)];

in subordine, ridurre sostanzialmente le ammende inflitte alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale;

qualora la Corte ritenga che la causa non è ancora matura per la decisione, rimetterla ad una sezione del Tribunale diversamente composta e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Le parti ricorrenti adducono cinque motivi a sostegno della loro impugnazione.

Con il primo motivo, che consta di due capi, le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 269 TFUE da parte del Tribunale, per aver statuito che la decisione della Commissione è sufficientemente motivata. Al riguardo, esse censurano al Tribunale, in primo luogo, di aver dichiarato, ai punti 90-99 della sentenza impugnata, che la Commissione ha motivato adeguatamente la sua conclusione di responsabilità congiunta e solidale della Alstom con la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, fondata sul fatto che la Alstom non avrebbe invertito la presunzione di esercizio di un’influenza decisiva sulle sue controllate, mentre la Commissione non ha risposto agli elementi forniti dalla Alstom al fine di invertire tale presunzione (primo capo). In secondo luogo, le ricorrenti censurano al Tribunale di aver dichiarato, al punto 200 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a spiegare per quale ragione due società che non formano un’entità economica il giorno dell’adozione di una decisione possono vedersi infliggere un’ammenda in solido.

Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’art. 263 TFUE, perché ha sostituito, ai punti 101-110 (primo capo), 148-150 (secondo capo) e 214-216 (terzo capo) della sentenza, il suo proprio ragionamento a quello della Commissione aggiungendo a posteriori alla decisione impugnata motivi ivi non compresi. Allo stesso modo, la Alstom e le altre censurano al Tribunale di aver statuito, al punto 206 della sentenza impugnata, che a due società che non formano un’entità economica il giorno dell’adozione della decisione impugnata può essere inflitta un’ammenda in solido (quarto capo).

Il terzo motivo, vertente sull’imposizione da parte del Tribunale di una probatio diabolica in violazione dell’art. 101 TFUE, e in particolare in violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità ad una società madre del comportamento di una sua controllata come pure dei principi del diritto a un processo equo e della presunzione d’innocenza sanciti agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si articola in due capi. Le ricorrenti sostengono:

a)

da un lato, confermando l’imputazione di responsabilità dei comportamenti tenuti dalle controllate alla loro società madre Alstom e applicando i principi giurisprudenziali della presunzione di esercizio di un’influenza decisiva, il Tribunale non ha tenuto conto, ai punti 84-110 della sentenza impugnata, del diritto a un processo equo e del principio di presunzione di innocenza, bensì ha accolto, in un contesto di imputazione di responsabilità, una definizione dell’esercizio di influenza decisiva da parte di una società madre sulla propria controllata senza alcun rapporto con un comportamento effettivo sul mercato in questione e, così facendo, ha reso irrefragabile tale presunzione;

b)

d’altro lato, il Tribunale ha commesso errori di diritto, ai punti 144-152 della sentenza impugnata, nella determinazione dell’esercizio effettivo di un’influenza decisiva da parte della Areva T & D Holding SA sulla Areva T & D SA e sulla Areva T & D AG nel periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004.

Il quarto motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, della nozione di solidarietà, per aver statuito, ai punti 214-216 della sentenza impugnata, che la solidarietà determina le quote-parti di contribuzione di ciascuna delle società cui è imposta un’ammenda in solido (primo capo) e per aver violato, ai punti 232-236 e 238-242 della sentenza impugnata, i principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, nonché l’art. 13 TUE, riguardo a una delega da parte della Commissione del potere di determinare la responsabilità di ciascuna delle imprese sanzionate.

Il quinto motivo è tratto dalla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di rispondere ai motivi e agli argomenti sollevati, in quanto, ai punti 223-230 della sentenza impugnata, esso fraintende la portata del motivo attinente alla violazione del diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale e non risponde, quindi, al motivo sollevato, bensì ad un altro in realtà mai dedotto.


16.7.2011   

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C 211/20


Ordinanza del presidente della Corte 15 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano) — Vitra Patente AG/High Tech Srl

(Causa C-219/09) (1)

2011/C 211/38

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


16.7.2011   

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C 211/21


Ordinanza del presidente della Corte 30 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Johan van Leendert Holding BV/Minister van sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Causa C-158/10) (1)

2011/C 211/39

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


16.7.2011   

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C 211/21


Ordinanza del presidente della Ottava Sezione della Corte 10 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-227/10) (1)

2011/C 211/40

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


16.7.2011   

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C 211/21


Ordinanza del presidente della Corte 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg — Austria) — Harald Jung, Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, con l’intervento di: Finanzamt Salzburg-Stadt

(Causa C-241/10) (1)

2011/C 211/41

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


16.7.2011   

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C 211/21


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 10 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-306/10) (1)

2011/C 211/42

Lingua processuale: l’estone

Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


16.7.2011   

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C 211/21


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 12 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-374/10) (1)

2011/C 211/43

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


16.7.2011   

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C 211/21


Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 17 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-380/10) (1)

2011/C 211/44

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


16.7.2011   

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C 211/21


Ordinanza del presidente della Corte 21 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-445/10) (1)

2011/C 211/45

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


16.7.2011   

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C 211/21


Ordinanza del presidente della Corte 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg — Austria) — Martin Wohl, Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, altra parte nel procedimento: Finanzamt Salzburg-Stadt

(Causa C-471/10) (1)

2011/C 211/46

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


Tribunale

16.7.2011   

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C 211/22


Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Total ed Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-206/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato del metacrilato - Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE - Imputabilità del comportamento costitutivo di un’infrazione - Diritti della difesa - Presunzione d'innocenza - Obbligo di motivazione - Principio di parità di trattamento - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Principio della legalità dei reati e delle pene - Principio di buona amministrazione - Principio di certezza del diritto - Sviamento di potere - Ammende - Attribuzione della responsabilità del pagamento in seno ad un gruppo di società)

2011/C 211/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA (Courbevoie, Francia) ed Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv.ti É. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e V. Bottka, successivamente V. Bottka e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 1, lett. c) e d), dell’art. 2, lett. b), e degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilato), nonché, in subordine, domanda di riforma dell'art. 2, lett. b), di tale decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Total SA e la Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


16.7.2011   

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C 211/22


Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Arkema France e altri/Commissione

(Causa T-217/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato del metacrilato - Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE - Imputabilità del comportamento costitutivo di un’infrazione - Obbligo di motivazione - Principio di parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Ammende - Gravità dell’infrazione - Impatto concreto sul mercato - Effetto dissuasivo dell'ammenda - Recidiva - Principio del non bis in idem - Principio di proporzionalità - Circostanze attenuanti - Non applicazione di fatto degli accordi - Attribuzione della responsabilità del pagamento in seno ad un gruppo di società - Competenza di piena giurisdizione)

2011/C 211/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Arkema France (Colombes, Francia), Altuglas International SA (Puteaux, Francia); e Altumax Europe SAS (Puteaux) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Winckler, S. Sorinas Jimeno e P. Geffriaud, successivamente S. Sorinas Jimeno e E. Jégou)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente avv.ti F. Arbault e V. Bottka, successivamente V. Bottka e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilato), nella parte riguardante le ricorrenti, e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con la detta decisione

Dispositivo

1)

L'importo dell'ammenda al cui pagamento sono tenute in solido la Arkema SA (divenuta Arkema France), la Altuglas International SA e la Altumax Europe SAS, in forza dell'art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilato), è ricondotto ad EUR 113 343 750.

2)

Il ricorso, per il resto, è respinto.

3)

La Arkema France, la Altuglas International e la Altumax Europe sono condannate alle spese.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


16.7.2011   

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C 211/23


Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Toland/Parlamento

(Causa T-471/08) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Relazione di revisione contabile sull’indennità di assistenza parlamentare - Rifiuto di accesso - Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale)

2011/C 211/49

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ciarán Toland (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Burke, solicitor, E. Regan, SC, e J. Newman, barrister)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, N. Lorenz e D. Moore, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e C. Vang, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski, A. Guimaraes-Purokoski e H. Leppo, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, S. Johannesson e K. Petkovska, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione del Parlamento europeo 11 agosto 2008, recante il riferimento A(2008) 10636, nella misura in cui rifiuta l’accesso alla relazione n. 06/02 del servizio interno di revisione contabile del Parlamento 9 gennaio 2008, intitolata «Revisione contabile dell’indennità di assistenza parlamentare»

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo 11 agosto 2008, recante riferimento A(2008) 10636, è annullata nella parte in cui nega l’accesso alla relazione n. 06/02 del servizio interno di revisione contabile del Parlamento 9 gennaio 2008, intitolata «Revisione contabile dell’indennità di assistenza parlamentare».

2)

Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle del sig. Ciarán Toland.

3)

Le spese sostenute dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia restano a loro carico.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


16.7.2011   

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C 211/23


Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Psytech International/UAMI — Institute for Personality & Ability Testing (16 PF)

(Causa T-507/08) (1)

(Marchio comunitario - Declaratoria di nullità - Marchio comunitario denominativo 16PF - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere distintivo - Assenza di descrittività - Assenza di segni divenuti di uso comune - Assenza di malafede - Art. 7, n. 1, lett. b)-d), ed art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. b)-d), e art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 211/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Psytech International (Pulloxhill, Regno Unito) (rappresentanti: N. Phillips, solicitor, N. Saunders, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Institute for personality & Ability Testing, Inc. (Champaign, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Hobbs, QC, e A. Chaudri, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2008, pratica R 1012/2007-2) relativa ad una declaratoria di nullità tra la Psytech International Ltd e l’Institute for Personality & Ability Testing, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Psytech International Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


16.7.2011   

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C 211/23


Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Power-One Italy/Commissione

(Causa T-489/08) (1)

(Ricorso per risarcimento danni - Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE+ - Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto Pneuma) - Sviamento di procedura - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità)

2011/C 211/51

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Power-One Italy (Terranova Bracciolini) (rappresentanti: avv.ti R. Giuffrida e A. Giussani)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente in conseguenza della decisione della Commissione di chiusura del progetto Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595), per il cofinanziamento dello sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia ad uso della telefonia mobile.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Power-One Italy SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


16.7.2011   

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C 211/24


Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Governo di Gibilterra/Commissione

(Causa T-176/09) (1)

(Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione 2009/95/CE - Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Inclusione nel sito di importanza comunitaria denominato “Estrecho Oriental” di una zona di acque territoriali di Gibilterra e di una zona d’alto mare - Annullamento parziale - Indissociabilità - Irricevibilità)

2011/C 211/52

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Governo di Gibilterra (rappresentanti: avv.ti D. Vaughan e M. Llamas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, agenti, assistiti da D. Wyatt, QC, e M. Wood, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e M. Muñoz Pérez, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2009, L 43, pag. 393), nella parte in cui estende il sito denominato «Estrecho oriental» (ES6120032) alle acque territoriali di Gibilterra (sia interne che esterne al sito UKGIB0002) e ad una zona d’alto mare

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Governo di Gibilterra è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


16.7.2011   

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C 211/24


Ordinanza del Tribunale 23 maggio 2011 — Y/Commissione

(Causa T-493/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Licenziamento - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

2011/C 211/53

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Y (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: J. Van Rossum, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: inizialmente J.-P. Keppenne e L. Lozano Palacios, successivamente J.-P. Keppenne e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Y sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


16.7.2011   

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C 211/24


Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-115/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione 2010/45/CE - Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Atto non impugnabile - Atto meramente confermativo - Irricevibilità)

2011/C 211/54

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, agente, assistito da D. Wyatt, QC, e M. Wood, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, 2010/45/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2010, L 30, pag. 322), nella parte in cui designa il sito denominato «Estrecho oriental» (recante il riferimento ES6120032) quale sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

3)

Non occorre statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.


(1)  GU C 113 del 1o.5.2010.


16.7.2011   

IT

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C 211/25


Impugnazione proposta il 30 marzo 2011 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 gennaio 2011, causa F-121/07, Strack/Commissione

(Causa T-198/11 P)

2011/C 211/55

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: T. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare per intero la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011, causa F-121/07;

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 17 settembre 2009, causa F-121/07, nella parte in cui essa ha respinto la domanda del ricorrente di pronuncia di una sentenza contumaciale;

annullare le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con le quali la causa F-121/07, in un primo tempo assegnata alla Prima Sezione, è stata successivamente assegnata alla Seconda Sezione;

annullare la decisione del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea nella causa F-121/07 con la quale non sono state considerate o, rispettivamente, accolte la memoria del ricorrente 2 aprile 2009 e la domanda ivi contenuta del ricorrente di ampliamento dell'oggetto del ricorso;

decidere secondo le domande del ricorrente di cui all’atto di ricorso nella causa F-121/07 e alla relativa memoria del ricorrente 2 aprile 2009 e condannare la convenuta ai sensi di tali domande e delle ulteriori domande del ricorrente nella causa F-121/07;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento;

il ricorrente chiede inoltre, facendo riferimento alla costante giurisprudenza a tale riguardo della Corte europea dei diritti dell'uomo, un risarcimento di almeno EUR 2 500, il cui preciso ammontare egli rimette alla discrezionalità del Tribunale, dovuto all’eccessiva durata del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce ventidue motivi.

Con tali motivi egli deduce tra l’altro: l’incompetenza del collegio che ha pronunciato le decisioni impugnate, l’illiceità del rifiuto di pronunciare una sentenza contumaciale, l’illiceità delle proroghe concesse alla Commissione, la mancata concessione di un ampliamento dell'oggetto del ricorso, il fatto che non si sia debitamente proceduto a riunire la causa con altre cause pendenti tra le parti, l’errata rappresentazione dei fatti di causa nella relazione d’udienza e nella sentenza impugnata, la parzialità del giudice relatore, la violazione del regime linguistico del Tribunale e la discriminazione del ricorrente fondata sulla lingua nonché la mancata traduzione dei documenti di causa.

Il ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso errori di diritto e non avrebbe sufficientemente motivato la propria sentenza. Ciò tra l’altro relativamente all’interpretazione e all’applicazione degli artt. 11, 25, 26, 26 bis e 90 e segg. dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, degli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 8, 41, 42, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 6 e segg. del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e degli artt. 11 e segg. del regolamento (CE) n. 45/2001 (2).


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


16.7.2011   

IT

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C 211/26


Impugnazione proposta il 26 aprile 2011 da Florence Barbin avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 febbraio 2011, causa F-68/09, Barbin/Parlamento

(Causa T-228/11 P)

2011/C 211/56

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 febbraio 2011, causa F-68/09, Barbin/Parlamento, che respinge il ricorso della ricorrente;

statuendo ex novo:

annullare la decisione 10 novembre 2008 di non promuovere la ricorrente al grado AD12 a titolo dell’esercizio di promozione 2006;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 febbraio 2011, causa F-68/09, Barbin/Parlamento, con cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione del Parlamento europeo 10 novembre 2008 di non promuovere la ricorrente al grado AD12 a titolo dell’esercizio di promozione 2006.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti:

su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente ritenuto che il Parlamento non avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel decidere, da un lato, che quest’ultimo non fosse tenuto a rispettare le norme interne relative alla valutazione e alla promozione e, dall’altro, che potesse legittimamente promuovere funzionari in possesso di un numero inferiore di punti di merito rispetto alla ricorrente sulla base di motivi contrari al sistema di comparazione dei meriti rispettivi dei funzionari promuovibili come attuato dalle decisioni dell’Ufficio di presidenza e del segretario generale del Parlamento europeo;

sulla violazione del principio della parità di trattamento nonché dell’obbligo del Parlamento di produrre la prova dell’assenza di qualsivoglia discriminazione subita dalla ricorrente in conseguenza dell’esercizio del suo diritto a congedo parentale.


16.7.2011   

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C 211/26


Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Inglewood e altri/Parlamento

(Causa T-229/11)

2011/C 211/57

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Lord Inglewood (Penrith, Regno Unito), Georges Berthu (Longré, Francia), Guy Bono (Saint-Martin-de-Crau, Francia), David Robert Bowe (Leeds, Regno Unito), Brendan Donnelly (Londra, Regno Unito), Catherine Guy-Quint (Cournon-d’Auvergne, Francia), Christine Margaret Oddy (Coventry, Regno Unito), Nicole Thomas-Mauro (Épernay, Francia), Gary Titley (Bolton, Regno Unito), Vincenzo Viola (Palermo), e Maartje van Putten (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare illegittima la decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 1o aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati del Parlamento europeo;

annullare le decisioni impugnate;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 1o aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati del Parlamento europeo.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono, nel merito, quattro motivi, vertenti:

sulla violazione di diritti acquisiti attribuiti da atti legittimi e del principio di certezza del diritto;

sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto le decisioni impugnate disporrebbero un innalzamento di tre anni dell’età pensionabile, senza prevedere misure transitorie;

sulla violazione dell’art. 29 della normativa relativa alle spese e alle indennità dei deputati del Parlamento europeo, che prevede che i questori e il segretario generale garantiscano l’interpretazione e la rigorosa applicazione di tale normativa;

su un errore manifesto di valutazione che inficerebbe la decisione dell’Ufficio di presidenza 1o aprile 2009, recante modifica della normativa alla base delle decisioni contestate.


16.7.2011   

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C 211/27


Impugnazione proposta il 28 aprile 2011 da Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 febbraio 2011, causa F-34/10, Arango Jaramillo e a./BEI

(Causa T-234/11 P)

2011/C 211/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. (Lussemburgo, Lussemburgo), Maria Esther Badiola (Lussemburgo), Marcella Bellucci (Lussemburgo), Stefan Bidiuc (Grevenmacher, Lussemburgo), Raffaella Calvi (Schuttrange, Lussemburgo), Maria José Cerrato (Lussemburgo), Sara Confortola (Verona, Italia), Carlos D’Anglade (Lussemburgo), Nuno Da Fonseca Pestana Ascenso Pires (Lussemburgo), Andrew Davie (Medernach, Lussemburgo), Marta De Sousa e Costa Correia (Itzig, Lussemburgo), Nausica Di Rienzo (Lussemburgo), José Manuel Fernandez Riveiro (Sandweiler, Lussemburgo), Eric Gällstad (Rameldange, Lussemburgo), Andres Gavira Etzel (Lussemburgo), Igor Greindl (Canach, Lussemburgo), José Doramas Jorge Calderon (Lussemburgo), Monica Lledo Moreno (Sandweiler), Antonio Lorenzo Ucha (Lussemburgo), Juan Antonio Magaña-Campos (Lussemburgo), Petia Manolova (Bereldange, Lussemburgo), Ferran Minguella Minguella (Gonderange, Lussemburgo), Barbara Mulder-Bahovec (Lussemburgo), István Papp (Lussemburgo), Stephen Richards (Blaschette, Lussemburgo), Lourdes Rodriguez Castellanos (Sandweiler), Daniela Sacchi (Mondorf-les-Bains, Lussemburgo), Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos (Almargem do Bispo, Portogallo), Isabelle Stoffel (Mondorf-les-Bains), Fernando Torija (Lussemburgo), Maria del Pilar Vargas Casasola (Lussemburgo), Carolina Vento Sánchez (Lussemburgo), Pé Verhoeven (Bruxelles, Belgio), Sabina Zajc (Contern, Lussemburgo) e Peter Zajc (Contern) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Banca europea degli investimenti

Conclusioni della ricorrente

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza impugnata, respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BEI nella causa F-34/10 e rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca nel merito e sulle spese in conformità alle conclusioni presentate alle ricorrenti in primo grado;

in subordine, considerata la novità delle questioni di diritto sollevate dalla presente impugnazione, suddividere le spese tra le parti secondo equità.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere tre motivi.

1)

Primo motivo, diviso in tre parti, vertente su un errore di diritto nella determinazione del termine ragionevole applicabile alla proposizione del ricorso nelle cause che vedono la BEI contrapposta ai suoi agenti.

Con la prima parte, le ricorrenti contestano al TFP di aver dato alla giurisprudenza riguardante i termini di ricorso degli agenti della BEI una portata ad essa estranea, abbandonando di fatto la regola del termine ragionevole, che è per sua stessa natura flessibile ed aperta al concreto bilanciamento degli interessi in gioco, per sostituirvi un termine di tre mesi di applicazione rigorosa e generalizzata.

Con la seconda parte, le ricorrenti fanno valere che, con riferimento alle controversie tra la BEI e i suoi agenti, non è fissato alcun termine nei testi normativi applicabili, mentre il TFP avrebbe applicato il termine di tre mesi e dieci giorni previsto, per analogia, all’art. 91 dello Statuto dei funzionari, nonché all’art. 100, n. 3, del regolamento di procedura.

Con la terza parte, le ricorrenti rilevano la violazione del principio di proporzionalità, nonché la violazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, avendo il TFP qualificato come irragionevole il termine, osservato dalle ricorrenti, recante qualche secondo di differenza rispetto ai termini di riferimento, applicabili nelle relazioni statutarie.

2)

Secondo motivo, invocato in subordine e vertente su un errore di diritto nell’interpretazione delle norme procedurali applicabili, lette alla luce di principio del caso fortuito.

3)

Terzo motivo invocato in subordine, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova atti a dimostrare l’esistenza del caso fortuito e su una violazione delle norme istruttorie e di organizzazione del procedimento.


16.7.2011   

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C 211/27


Ricorso proposto il 9 maggio 2011 — Kaltenbach & Voigt/UAMI (3D eXam)

(Causa T-242/11)

2011/C 211/59

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaltenbach & Voigt GmbH (Biberach an der Riß, Germania) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o marzo 2011 nel procedimento R 2361/2010-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo in parole «3D eXam» per prodotti della classe 10

Decisione dell’esaminatore: diniego della protezione della registrazione internazionale nell’Unione europea ai sensi dell’art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2 del regolamento del Consiglio n. 207/2009 (RMC)

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) RMC e mancata considerazione di registrazioni/concessioni di protezione nazionali anteriori, poiché la registrazione internazionale in questione: (i) non è meramente descrittiva, e; (ii) presenta carattere distintivo, poiché il pubblico pertinente considererà il segno «3D eXam» un’indicazione di origine commerciale.


16.7.2011   

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C 211/28


Ricorso proposto il 12 maggio 2011 — International Engine Intellectual Property Company/UAMI (PURE POWER)

(Causa T-248/11)

2011/C 211/60

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Engine Intellectual Property Company, LLC (Warrenville, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Thomas e B. Reiter)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 febbraio 2011 nel procedimento R 2310/2010-2;

condannare il convenuto alle spese;

fissare una data per un’udienza orale nel caso in cui le conclusioni del Tribunale non siano possibili senza di essa.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PURE POWER» per prodotti della classe 12

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nonché dei principi generali del diritto dei marchi, poiché la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio comunitario in questione fosse descrittivo dei prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione e privo di carattere distintivo.


16.7.2011   

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C 211/28


Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Fellah/Consiglio

(Causa T-255/11)

2011/C 211/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zakaria Fellah (New York, Stati Uniti d’America) (rappresentante: avv. G. Collard)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Zakaria Fellah, il regolamento (UE) del Consiglio n. 330/2011 e la decisione del Consiglio 2011/221/PESC, pubblicati il 7 aprile 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non sono fondati in fatto;

Di conseguenza,

Annullare il regolamento (UE) del Consiglio n. 330/2011 e la decisione del Consiglio 2011/221/PESC;

In subordine, disporre che il nome del sig. Zakaria Fellah sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto i motivi dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati, senza menzione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell’iscrizione stessa.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto:

Si contesta al ricorrente di contribuire al finanziamento dell’amministrazione del sig. L. Gbagbo, mentre invece, per un verso, il ricorrente avrebbe essenzialmente esercitato le proprie funzioni presso il sig. L. Gbagbo quando quest’ultimo era riconosciuto come legittimo capo di Stato dalla comunità internazionale e, per altro verso, il ricorrente non avrebbe avuto a disposizione risorse che gli permettessero il finanziamento dell’amministrazione del sig. L. Gbagbo;

gli atti contestati risultano essere senza oggetto dall’11 aprile 2001, data in cui il sig. L. Gbagbo è stato catturato.


16.7.2011   

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C 211/29


Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Pangyrus/UAMI — RSVP Design (COLOURBLIND)

(Causa T-257/11)

2011/C 211/62

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pangyrus Ltd (York, Regno Unito) (rappresentante: avv. S. Clubb)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RSVP Design Ltd (Renfrewshire, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 marzo 2011 nel procedimento R 751/2009-4;

ripristinare la decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 maggio 2009; e

aggiudicare le spese in favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «COLOURBLIND» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35 e 41 — registrazione del marchio comunitario n. 3337979

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte richiedente la dichiarazione di nullità ha fondato la sua richiesta su due motivi, segnatamente l’art. 53, n. 1, lett. c) in combinato disposto con l’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, deducendo un diritto anteriore non registrato, protetto dalla legge in materia di abuso di denominazione (law of passing-off) nel Regno Unito, nonché la sussistenza di malafede ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: la registrazione del marchio comunitario è stata dichiarata interamente nulla

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di annullamento è stata annullata e la domanda di dichiarazione di nullità è stata respinta

Motivi dedotti: la ricorrente reputa che la commissione di ricorso abbia commesso errori di diritto ritenendo che: (i) il titolare del marchio comunitario non avesse agito in malafede quando ha presentato domanda per il marchio comunitario; e (ii) la ricorrente non avesse dimostrato di aver utilizzato nel commercio un segno anteriore prima della data in cui il marchio comunitario impugnato è stato richiesto.


16.7.2011   

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C 211/29


Ricorso proposto il 19 maggio 2011 — Regno di Spagna/Commission

(Causa T-260/11)

2011/C 211/63

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) della Commissione 8 novembre 2010, n. 165/2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010, e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’allegato che accompagna il regolamento impugnato sanziona la Spagna per il superamento del contingente di sgombro nel 2010 nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 con una detrazione di 39 242 tonnellate, di cui 4 500 sono applicate nell’anno 2011, 5 500 nel 2012, 9 748 nel 2013, 9 747 nel 2014 e 9 747 nel 2015 «e se necessario negli anni successivi».

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1)

Violazione dell’art. 105, n. 6, del regolamento del Consiglio 2 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (in prosieguo: il «regolamento 1224/2009»), in quanto il regolamento impugnato è stato adottato prima che la Commissione adottasse il regolamento di esecuzione previsto nel summenzionato art. 105, n. 6.

2)

Vizio di forma sostanziale, in quanto manca un rapporto del comitato di gestione e fino ad ora tutte le sanzioni ad uno Stato membro per superamento dei contingenti erano state adottate con un regolamento della Commissione e previo parere motivato del comitato di gestione.

3)

Violazione dei diritti della difesa, poiché il regolamento impugnato è stato adottato senza previa audizione del Regno di Spagna.

4)

Violazione del principio della certezza del diritto, poiché la Commissione, infliggendo la sanzione impugnata, conserva la possibilità di estendere tale sanzione successivamente, per un numero indeterminato di anni.

5)

Violazione del principio del legittimo affidamento, poiché il regolamento impugnato è entrato in vigore dopo l’inizio della campagna di pesca dello sgombro in Spagna.

6)

Violazione del principio di non discriminazione, poiché la Commissione ha applicato il criterio di rischio delle conseguenze socioeconomiche in modo diverso da come l’aveva applicato in situazioni analoghe.


16.7.2011   

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C 211/30


Impugnazione proposta il 21 maggio 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 marzo 2011 causa F-59/09, De Nicola/BEI

(Causa T-264/11 P)

2011/C 211/64

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia, quale giudice di appello, contrariis rejectis, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ammettere le richieste istruttorie ed accogliere i residui capi della domanda di cui al ricorso amministrativo, con vittoria delle spesse del doppio grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce 7 motivi.

Sulle domande di annullamento

1)

In ordine alla domanda di annullamento della nota di servizio n. HR/Coord/2008-0038/BK del 22.9.2008, l’appellante lamenta che il Tribunale della Funzione Pubblica l’abbia completamente ignorata, quantunque abbia riportato la difesa della BEI, che ritiene legittima la scelta di non fornire al dipendente una copia della registrazione sonora della riunione dinanzi al Comitato dei Ricorsi, né un verbale ufficiale della riunione sicché, in conclusione, la BEI è libera di travisare i fatti, perché non è possibile fornire la prova contraria.

2)

Il ricorrente ha pure chiesto l’annullamento della decisione del Comitato dei Ricorsi.

Il Tribunale della Funzione Pubblica, analogamente a quanto avviene con il procedimento ex art. 90 dello Statuto dei funzionari pubblici, ha ritenuto che l’identità della domanda (proposta prima in sede amministrativa e poi davanti al Tribunale) consentisse a quest’ultimo di esaminare soltanto la seconda e di ritenere completamente assorbita la prima. Il ricorrente nega l’applicazione del citato art. 90 e ritiene di avere diritto alla pronuncia di annullamento, perché quel documento è acquisito al suo fascicolo personale e potrebbe condizionarne negativamente la futura carriera.

3)

Infine, il Tribunale della Funzione Pubblica ha respinto la domanda volta all’annullamento delle promozioni, perché tardiva. Il De Nicola ritiene illegittima la decisione per quattro motivi.

Sulla domanda di accertamento

4)

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che le vessazioni che sta subendo da 18 anni devono essere complessivamente considerate e realizzano tutte le forme che la Dottrina e la Giurisprudenza giuslavoristica individuano come mobbing. Su questo punto il ricorrente lamenta l’inadeguatezza del documento intitolato «Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro» (che nemmeno definisce il mobbing) e contesta la decisione del Tribunale della Funzione Pubblica, che ha giudicato irricevibile la domanda, siccome volta ad ottenere vietate constatazioni di principio od ingiunzioni nei confronti della BEI. Infatti, l’appellante ritiene che la sua domanda sia stata travisata, perché egli ha chiesto di accertare gli abusi commessi da taluni impiegati nei suoi confronti, di stabilire se quelle vessazioni, complessivamente considerate, realizzavano la fattispecie sintetizzata col termine mobbing, di addebitare alla BEI la responsabilità di quell’attività, quale mandante.

5)

Sotto altro punto di vista, l’appellante ha impugnato la decisione nella parte in cui, in violazione all’art. 41 reg. pers., il Tribunale della Funzione Pubblica ha preteso di individuare una inesistente necessità di fare ricorso all’analogia ed ha creato egli stesso il regime applicabile alla BEI, in violazione del suo diritto all’autodeterminazione.

6)

Inoltre, il giudice a quo ha erroneamente applicato ad un contratto di lavoro privato norme che sono state invece dettate per i soli dipendenti pubblici e, peggio, ha preteso di applicare ai fatti illeciti commessi da alcuni dipendenti, la normativa dettata per gli atti amministrativi.

Sulle domande di condanna

7)

Il ricorrente ha proposto tre domande di condanna: 1. a cessare l’attività di mobbing, 2. al risarcimento dei danni fisici, morali e materiali e 3. al pagamento spese di lite.

Sulla prima il Tribunale non s’è proprio pronunciato.

La seconda l’ha respinta dopo averla travisata, perché il ricorrente ha chiesto certi risarcimenti, in conseguenza dell’illegittimo comportamento della BEI, a prescindere dalla qualificazione che lo stesso potrà avere all’esito della richiesta considerazione unitaria.

In ogni caso, non ritiene la domanda irricevibile perché non c’è «un atto che arrechi pregiudizio» ed al quale sarebbe possibile collegare una domanda risarcitoria. Ciò in quanto il rapporto di lavoro ha natura privata, e perché stiamo discutendo di fatti illeciti, non di atti.

La terza l’ha respinta assumendo, contrariamente al vero, che il ricorrente non avesse chiesto la condanna della BEI al pagamento delle spese di lite.


16.7.2011   

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C 211/31


Ricorso proposto il 24 maggio 2011 — Video Research USA/UAMI (VR)

(Causa T-267/11)

2011/C 211/65

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Video Research USA, Inc. (New York, U.S.A.) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 marzo 2011, nel procedimento R 1187/2010-2;

rinviare il procedimento dinanzi all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) chiedendo che sia concessa la restitutio in integrum in relazione alla domanda di marchio comunitario n. 919 324;

condannare il convenuto alle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «VR» — registrazione di marchio comunitario n. 919 324

Decisione dell’esaminatore: rigetto della richiesta di restitutio in integrum e conferma dell’annullamento della registrazione del marchio comunitario n. 919 324

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 81 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore nell’applicare tale articolo e nel valutare i fatti, ritenendo che i rappresentanti della ricorrente non abbiano dato prova della diligenza dovuta nelle circostanze.


16.7.2011   

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C 211/31


Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Xeda International/Commissione

(Causa T-269/11)

2011/C 211/66

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xeda International SA (Saint Andiol, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese dei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 3 marzo 2011, 2011/143/UE, concernente la non iscrizione dell’etossichina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 59, pag. 71).

Come conseguenza della decisione impugnata, la voce relativa all’etossichina nella decisione 2008/941/CE è stata soppressa e l’etossichina non può essere inclusa come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Di conseguenza, la ricorrente non sarà più autorizzata a produrre e vendere etossichina e prodotti a base di etossichina nell’Unione europea e perderà le sue registrazioni di prodotti negli Stati membri a partire dal 3 settembre 2011.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. A quanto asserisce la ricorrente, la decisione impugnata vieta effettivamente l’uso di etossichina nei prodotti fitosanitari sulla base di una preoccupazione scientifica e delle lacune dei dati addotte, cui si fa riferimento al punto 6 del preambolo della decisione impugnata, ciascuna delle quali o era stata risolta in maniera adeguata dalla ricorrente oppure non costituiva una preoccupazione tale da giustificare la mancata iscrizione.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente e su requisiti procedurali essenziali. A parere della ricorrente, la decisione impugnata, non concedendo alla ricorrente opportunità e tempo sufficienti per risolvere preoccupazioni sorte nel corso del procedimento, e non considerando con attenzione i suoi commenti in merito alle lacune dei dati addotte, viola i diritti della difesa della ricorrente ed il suo diritto ad essere sentita.

3)

Terzo motivo, vertente su violazioni di principi fondamentali del diritto dell’Unione.

La ricorrente deduce che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento della ricorrente derivante dal procedimento di nuova presentazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33.

La ricorrente deduce inoltre che la decisione impugnata è sproporzionata, tenuto conto della scelta dei mezzi a disposizione della Commissione e degli svantaggi provocati rispetto ai fini perseguiti.


Tribunale della funzione pubblica

16.7.2011   

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C 211/33


Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — ZZ/Parlamento

(Causa F-35/11)

2011/C 211/67

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. J. Rybánsky)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del convenuto di attribuire al ricorrente solamente la metà dell’indennità di prima sistemazione cui egli normalmente avrebbe diritto.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento europeo (Unità Diritti individuali) 28 maggio 2010 sull'attribuzione al ricorrente dell'indennità di prima sistemazione, nella parte in cui l'indennità di prima sistemazione è fissata come pari a solamente un mese di stipendio base e non è concessa un’indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base;

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 6 gennaio 2011, recante rigetto del ricorso del ricorrente depositato in forza dell’art. 90, n. 2 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;

condannare il Parlamento alle spese.


16.7.2011   

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C 211/33


Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-57/11)

2011/C 211/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione di non riconoscere effetto all’accettazione da parte del ricorrente del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di Ricerca come assistente tecnico, offertogli dalla Commissione e la domanda di risarcimento del danno materiale e morale.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera 5 agosto 2010, di non riconoscere effetto all’accettazione da parte del ricorrente del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di Ricerca, ad Ispra, come assistente tecnico, offertogli dalla Commissione con decisione contenuta nella lettera 30 luglio 2010, inviatagli per posta elettronica il 30 luglio 2010, e di revocare quell’offerta;

annullare, per quanto necessario, degli atti preparatori della suddetta decisione impugnata;

annullare, per quanto necessario, della decisione dell’APN di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente, contenuta nella lettera 10 febbraio 2011, comunicata al ricorrente il giorno seguente;

condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale derivante dalla decisione di non riconoscere effetto all’accettazione da parte del ricorrente del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di Ricerca, ad Ispra, come assistente tecnico, offertogli dalla Commissione con decisione contenuta nella suddetta lettera 30 luglio 2010; il danno si quantifica provvisoriamente nella differenza tra la remunerazione complessiva reale percepita dal ricorrente nella sua posizione di agente temporaneo del Centro Comune di Ricerca e quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato tempestivamente assunto in seguito all’ accettazione della suddetta offerta del posto di funzionario di grado AST 3, primo scaglione, aumentata degli interessi moratori;

condannare la Commissione al risarcimento del danno morale derivante dalla decisione di non riconoscere effetto all’accettazione da parte del ricorrente del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di Ricerca, ad Ispra, come assistente tecnico, offertogli dalla Commissione con la suddetta decisione contenuta nella lettera 30 luglio 2010, come sarà equitativamente determinato dal Tribunale della Funzione Pubblica e che si indica qui, provvisoriamente, in un importo pari al triplo della remunerazione mensile di base di un funzionario di grado AST 3, primo scaglione, per un ammontare totale pari a 10 001 euro e 31 centesimi;

condannare la Commissione alle spese.


16.7.2011   

IT

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C 211/34


Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — ZZ e a./BEI

(Causa F-58/11)

2011/C 211/69

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: avv.ti B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni della BEI di aumentare i contributi dei ricorrenti al sistema delle pensioni, nonché il risarcimento del danno morale da essi subito.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni della Banca europea per gli investimenti risultanti dal foglio paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2011, con le quali sono stati aumentati i contributi di questi ultimi al sistema delle pensioni, mediante l’aumento, da un lato, della base di calcolo (stipendio sottoposto a trattenuta) di detti contributi, nonché, dall’altro, del coefficiente di calcolo, espresso in percentuale del detto stipendio sottoposto a trattenuta;

condannare la Banca al versamento di un euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale subito dai ricorrenti;

condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese.


16.7.2011   

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C 211/34


Ricorso proposto il 24 maggio 2011 — ZZ/UAMI

(Causa F-59/11)

2011/C 211/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti R. Adam e P. Ketter)

Convenuto: UAMI

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento, in primo luogo, della decisione che nega un secondo rinnovo del contratto iniziale di agente temporaneo del ricorrente e, in secondo luogo, del suo nuovo contratto di agente temporaneo, nonché domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del presidente dell'UAMI 29 settembre 2010 recante diniego di un secondo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo inizialmente concluso in data 16 luglio 2005;

annullare il contratto di agente temporaneo a tempo determinato concluso in data 1o agosto 2010, in quanto tale contratto costituisce in realtà un secondo rinnovo del contratto iniziale precitato;

annullare la decisione del presidente dell'UAMI 18 febbraio 2011;

accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

in caso contrario, annullare la qualificazione giuridica del contratto iniziale concluso in data 16 luglio 2005 nonché la sua data di scadenza fissata, successivamente al rinnovo, al 16 luglio 2010, e riqualificare quest’ultimo in contratto di assunzione a tempo indeterminato, altrimenti constatare una siffatta assunzione a tempo indeterminato;

in alternativa, annullare la qualificazione giuridica del contratto concluso in data 1o agosto 2010 nonché la sua data di scadenza fissata al 1o agosto 2013 e riqualificarlo in contratto di assunzione a tempo indeterminato, oppure constatare una siffatta assunzione a tempo indeterminato;

condannare il convenuto al risarcimento del danno sia materiale sia morale subito dal ricorrente a causa del comportamento dell'UAMI, quantificandolo provvisoriamente, senza alcun riconoscimento e con ogni riserva, in particolare con la riserva di aumento della domanda in pendenza di giudizio, in EUR 6 113,79 per il danno materiale e in EUR 30 000 per il danno morale;

in subordine, e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che nonostante l'insorgere di un vincolo di impiego a tempo indeterminato il rapporto di lavoro fosse venuto meno il 16 luglio 2010, concedere il risarcimento dei danni per illecita risoluzione del vincolo contrattuale;

in ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che non sono possibili alcuna riqualificazione né constatazione di un vincolo di impiego a tempo indeterminato, concedere il risarcimento per il danno subito dal ricorrente in ragione del comportamento illecito dell'UAMI;

riconoscere alla ricorrente ogni altro diritto, mezzo di ricorso o azione, segnatamente per quanto concerne la condanna dell'UAMI al risarcimento dei danni cagionati;

riconoscere alla ricorrente il diritto di presentare con qualsiasi mezzo legale e in particolare per mezzo di testimoni i fatti esposti nel caso di specie,

condannare l'UAMI alle spese.


16.7.2011   

IT

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C 211/35


Ricorso proposto il 25 maggio 2011 — ZZ/BCE

(Causa F-60/11)

2011/C 211/71

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della BCE recante conferma della sua decisione precedente di sospendere il ricorrente con efficacia a decorrere dal 5 agosto 2010 e risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della BCE 23 novembre 2010 recante conferma della decisione 4 agosto 2010 di sospendere il ricorrente e, se necessario, la decisione 15 marzo 2011, recante rigetto del ricorso speciale;

di conseguenza, ordinare la piena reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni con adeguata pubblicità al fine di ripristinarne il suo buon nome;

in ogni caso, ordinare il risarcimento del danno morale sofferto dal ricorrente, valutato in via di equità in EUR 20 000;

condannare la BCE alle spese.