ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.210.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 210

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
16 luglio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2011/C 210/01

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Lituania, 2011-2014

1

2011/C 210/02

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 del Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato del Lussemburgo, 2011-2014

5

2011/C 210/03

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 dell’Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Austria, 2011-2014

8

2011/C 210/04

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 di Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato di Cipro, 2011-2014

12

 

PARERI

 

Commissione europea

2011/C 210/05

Parere della Commissione, del 15 luglio 2011, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V-1 nella Repubblica slovacca, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom

16

2011/C 210/06

Parere della Commissione, del 15 luglio 2011, su un progetto di regolamento della Banca centrale europea recante modifica del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32)

18

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 210/07

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

20

2011/C 210/08

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6247 — KKR/Versatel) ( 2 )

23

2011/C 210/09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6277 — Access Industries/Warner Music Group) ( 2 )

23

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 210/10

Tassi di cambio dell'euro

24

2011/C 210/11

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 22 marzo 2011 relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura — Relatore: Spagna

25

2011/C 210/12

Sintesi della decisione della Commissione, del 31 marzo 2011, che modifica la decisione C(2007) 4257 definitivo, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli da cucito: cerniere) [notificata con il numero C(2011) 2070]

26

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 210/13

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

28

2011/C 210/14

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14)

30

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 210/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6306 — 3i Group/Action Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

31

2011/C 210/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6298 — Schneider Electric/Telvent) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

32

2011/C 210/17

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6322 — Carlyle/RAC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Lituania, 2011-2014

2011/C 210/01

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.

(2)

Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2), che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

(3)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di governance economica nell’UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato ed ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

(4)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all’Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(5)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(6)

Il 28 aprile 2011 la Lituania ha presentato l'aggiornamento del suo programma di convergenza 2011, relativo al periodo 2011-2014, e il programma nazionale di riforma 2011. Onde tener conto di eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.

(7)

L'economia lituana si sta riprendendo da una grave crisi economica, nel corso della quale il PIL ha subito una contrazione del 17 % e il crollo della domanda interna è stato amplificato dal declino degli scambi a livello mondiale. Il mercato del lavoro ha reagito rapidamente alla crisi e la disoccupazione ha raggiunto livelli record, toccando una punta del 18,3 % alla metà del 2010 (da un minimo di 4,2 % all'inizio del 2008). Un risoluto impegno al regime del comitato monetario («Currency Board Arrangement»), sostenuto da un profondo risanamento di bilancio, insieme ad aggiustamenti salariali nel settore privato e misure intese a rafforzare la stabilità del sistema finanziario hanno contribuito a stabilizzare l'economia. Con la ripresa dell'economia mondiale e grazie alla ritrovata competitività dell'economia nazionale, nel 2010 le esportazioni hanno avuto un'impennata e la crescita economica è ripresa. Nel 2011 la ripresa è in accelerazione e la domanda interna è in aumento. La disoccupazione, tuttavia, resterà a due cifre, benché le previsioni ne indichino una rapida diminuzione.

(8)

In base alla valutazione del programma di convergenza aggiornato a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio ritiene che lo scenario macroeconomico su cui si basa il programma di convergenza 2011 sia plausibile, anche se la crescita economica e l'inflazione possono rivelarsi più elevate di quanto attualmente proiettato. Pur partendo da ipotesi di crescita leggermente più favorevoli per il 2011, esso è infatti sostanzialmente in linea con le ultime previsioni dei servizi della Commissione per il 2012. Il programma di convergenza prevede di portare il disavanzo al di sotto del valore di riferimento del 3 % entro il 2012, termine fissato dal Consiglio, ma per il 2012 esso non è sostenuto da misure sufficienti. Per il 2011 l'accelerazione dello slancio economico può portare a risultati di bilancio migliori rispetto a quanto previsto dal programma di convergenza. Tuttavia, se le misure di risanamento temporaneo in scadenza alla fine del 2011 non saranno rinnovate e integrate da misure sostanziali e permanenti, gli obiettivi di bilancio 2012 contenuti nel programma di convergenza rischiano di non essere rispettati, nonostante il miglioramento delle prospettive macroeconomiche. Lo sforzo annuo di bilancio per il periodo 2010-2012 è, in media, nettamente al di sotto del 2,25 % del PIL, valore raccomandato dal Consiglio nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi adottata il 16 febbraio 2010. Dato che la crescita economica e gli introiti fiscali sono nettamente più elevati rispetto a quanto previsto al momento della raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 relativa alla procedura per i disavanzi eccessivi, la realizzazione dello sforzo di bilancio richiesto dovrebbe consentire una più rapida riduzione del disavanzo e un progresso più veloce verso l'obiettivo di medio termine. Nel periodo di riferimento del programma di convergenza non è previsto il conseguimento dell'obiettivo di medio termine di un avanzo strutturale pari allo 0,5 % del PIL.

(9)

Tenuto conto del notevole aggiustamento necessario per conseguire l'obiettivo 2012 stabilito ai termini della procedura per i disavanzi eccessivi e per progredire verso l'obiettivo di medio termine, nonché del bisogno di garantire il cofinanziamento richiesto per anticipare l'assorbimento dei fondi strutturali UE e aumentare gli investimenti produttivi nell'economia, sarà essenziale individuare ulteriori misure di risanamento. Miglioramenti nell'efficienza del settore pubblico potrebbero creare più spazio per adeguamenti della spesa, senza compromettere la qualità dei servizi pubblici. In assenza di ulteriori riforme, nei prossimi decenni la spesa legata all’invecchiamento demografico aumenterà ad un ritmo superiore alla media UE. Nel giugno 2010 il governo ha approvato le linee generali di un’ampia riforma del sistema di sicurezza sociale e pensionistico. La proposta comprende un significativo innalzamento dell'età pensionabile, modifiche relative alle modalità di calcolo delle pensioni e l'integrazione delle pensioni statali nel regime generale di previdenza sociale. L'approvazione e l'attuazione efficace di tutti gli aspetti di queste proposte saranno di fondamentale importanza per la sostenibilità delle finanze pubbliche della Lituania nel lungo termine e potrebbero contribuire ad aumentare l'offerta di manodopera offrendo ai lavoratori più anziani maggiori incentivi al lavoro, assicurando nel contempo pensioni adeguate. Inoltre, la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo termine necessiterebbe anche un quadro di bilancio più solido. In particolare, nel periodo precedente la crisi, il quadro di bilancio non ha impedito revisioni ricorrenti e significative degli obiettivi di spesa nonché un aumento prociclico della spesa, finanziato da entrate inattese. La crescita eccessiva della spesa — finanziata dalle entrate dovute al boom — è stata all'origine dei forti squilibri di bilancio emersi durante la crisi, che hanno anche contribuito al surriscaldamento dell'economia. Secondo l'ultima valutazione della Commissione i rischi riguardo alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sembrano essere elevati.

(10)

Il tasso di disoccupazione in Lituania è uno dei più elevati dell’UE. La cosa più importante è garantire che questo aumento rapido non diventi strutturale. Normative sul lavoro molto rigorose e disincentivi al lavoro nell’ambito del sistema di assistenza sociale stanno compromettendo il funzionamento del mercato del lavoro. Ciò richiede una revisione del Codice del lavoro e della legislazione pertinente, in particolare della legge in materia di assistenza sociale in denaro. Misure in questi settori, insieme a finanziamenti adeguati per politiche attive del mercato del lavoro, contribuirebbero a ridurre il rischio che l'elevato tasso di disoccupazione diventi strutturale e a ridimensionare l'economia sommersa, molto diffusa.

(11)

In Lituania le imprese statali rappresentano circa il 18 % del PIL. Esse restano caratterizzate da inefficienze e producono risultati finanziari insoddisfacenti. Una riforma efficace delle imprese statali rafforzerebbe inoltre la concorrenza e migliorerebbe il contesto imprenditoriale. Nel 2010 la Lituania ha avviato una riforma in cinque settori molto importanti, che ha stabilito orientamenti in materia di trasparenza per le imprese statali e ha gettato le basi della responsabilizzazione dell'amministrazione pubblica. La risoluzione sul miglioramento dell'efficienza adottata dal governo nel dicembre 2010 ha presentato un quadro credibile per la riforma. Si tratta, tuttavia, soltanto di quadri e orientamenti: la risoluzione non contiene diverse delle misure chiave inizialmente proposte che avrebbero garantito la separazione delle funzioni di regolamentazione e di proprietà.

(12)

L'intensità energetica dell'economia lituana è tra le più elevate dell'UE. Ciò è in larga misura legato al riscaldamento domestico, dove il problema risiede essenzialmente nella cattiva manutenzione dei condomini. Nonostante l'introduzione di una strategia al riguardo già nel 2004, gli investimenti effettuati sono scarsi. Inoltre, il livello di auto di proprietà è rapidamente cresciuto, mentre il gettito proveniente dalle tasse sull'energia e sui trasporti è diminuito rispetto al PIL ed alle imposte sul lavoro (sensibilmente al di sopra della media UE). Affrontare il problema delle basse aliquote delle tasse sull'energia, comprese quelle per l'immatricolazione e la proprietà dei veicoli, contribuirebbe al risanamento delle finanze pubbliche nel breve termine, incentivando anche un uso più efficiente dell'energia.

(13)

Benché il quadro normativo per le imprese sia globalmente favorevole, la Lituania si trova in posizione relativamente debole per quanto riguarda le condizioni di avviamento delle imprese, i tempi ed i costi per la concessione di licenze edilizie e la tutela degli investitori. Migliorare la regolamentazione in questi settori contribuirebbe a stimolare la creazione di posti di lavoro e la crescita. Una riforma della politica di concorrenza migliorerebbe ulteriormente il contesto, ma i progressi sono lenti, in particolare nei settori dell'energia e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Il completamento della strategia nazionale riveduta per l'autonomia energetica contribuirà a rispondere alle difficoltà di sicurezza dell’approvvigionamento e promuoverà la concorrenza nel settore della produzione di energia elettrica. L'attuazione del terzo pacchetto legislativo dell'UE concernente i mercati dell'elettricità e del gas migliorerebbe la concorrenza sul mercato al dettaglio dell'energia. Nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, la Lituania ha adottato nel 2009 una legge che vieta alle imprese di commercio al dettaglio di compiere operazioni sleali. Il settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, tuttavia, continua a presentare un livello di concorrenza insufficiente, parzialmente dovuto alla sua struttura e alle inefficienze della regolamentazione del mercato. La concentrazione delle catene di distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari ha registrato una tendenza al rialzo: nel 2008 i quattro principali venditori al dettaglio hanno raggiunto il 72 % delle vendite totali.

(14)

La Lituania ha assunto una serie di impegni nel quadro del patto Euro Plus. Per rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche, la Lituania adotterà leggi intese ad agevolare l'accumulo di fondi presso la tesoreria di Stato per i periodi di difficoltà economica e promuoverà una politica di bilancio anti-inflazionistica. È inoltre stata annunciata una serie di misure importanti per riformare il sistema pensionistico e previdenziale. Le misure intese a favorire l'occupazione si concentrano sullo sviluppo dell'occupazione, sulla lotta contro il lavoro illegale e non dichiarato e sulla promozione di contratti di lavoro flessibili. Per migliorare il contesto imprenditoriale sono stati assunti diversi impegni volti a rafforzare gli ispettorati delle imprese, a migliorare la trasparenza e a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. Questi impegni si riferiscono a tutti e quattro i settori del patto. Globalmente, essi riflettono l'agenda di riforma presentata nel programma di convergenza e nel programma nazionale di riforma. Se applicate, le misure in materia di occupazione contribuirebbero positivamente alla domanda di manodopera. Questi impegni sono stati valutati e tenuti nel debito conto nelle raccomandazioni.

(15)

La Commissione ha valutato il programma di convergenza e il programma nazionale di riforma, compresi gli impegni a titolo del patto Euro Plus. Essa ha valutato non solo la loro importanza per la sostenibilità delle politiche finanziarie e socioeconomiche in Lituania, ma anche la loro conformità con le norme e gli orientamenti dell'UE, vista la necessità di rafforzare la governance economica globale dell'Unione europea, fornendo un contributo a livello di Unione a sostegno delle future decisioni nazionali. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene necessario specificare le misure intese a garantire la conformità con gli obiettivi di bilancio per il 2012. Sarebbe inoltre opportuno adottare ulteriori provvedimenti di riforma del sistema delle pensioni, allo scopo di migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche, incoraggiare una vita attiva più lunga, migliorare il funzionamento del mercato interno, attuare il pacchetto di riforma sulle imprese statali, migliorare l'efficienza energetica, affrontare la questione delle basse aliquote delle tasse sull'energia e intensificare la concorrenza in alcuni settori.

(16)

Alla luce della valutazione che precede e tenuto conto della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del 16 febbraio 2010, il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Lituania per il 2011 e il suo parere (3) trova riscontro, in particolare, nella raccomandazione di cui ai seguenti punti 1 e 2. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il Consiglio ha altresì esaminato il programma nazionale di riforma della Lituania,

RACCOMANDA che la Lituania adotti provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di:

1.

adottare, in tempo utile per il bilancio 2012, ulteriori misure finanziarie di natura permanente, al fine di correggere il disavanzo eccessivo in linea con le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Migliorare la lotta contro l'evasione fiscale e mettere pienamente a frutto i benefici della ripresa economica per accelerare ulteriormente la riduzione del disavanzo e garantire un progresso verso la realizzazione dell'obiettivo di medio termine pari ad almeno lo 0,5 % del PIL ogni anno. Rafforzare il quadro di bilancio, in particolare introducendo massimali di spesa vincolanti nel quadro di bilancio a medio termine;

2.

adottare i provvedimenti di attuazione proposti per la riforma del sistema pensionistico. Eliminare i disincentivi fiscali al lavoro, specialmente per le persone in età pensionabile, allo scopo di migliorare la partecipazione al mercato del lavoro;

3.

migliorare la flessibilità del mercato del lavoro modificando la legislazione del lavoro in modo da renderla più flessibile e da consentire un migliore uso dei contratti a termine. Modificare la legislazione pertinente, al fine di garantire che il sistema di assistenza sociale non contenga disincentivi al lavoro;

4.

attuare tutti gli aspetti del pacchetto di riforma delle imprese statali entro la fine del 2011, garantendo la separazione delle funzioni di proprietà e di regolamentazione, obiettivi d'impresa chiari, maggiore trasparenza e separazione tra attività commerciali e non commerciali;

5.

migliorare l'efficienza energetica degli edifici, anche utilizzando rapidamente il fondo di partecipazione e intervenire per orientare la tassazione verso l'uso dell'energia;

6.

adottare provvedimenti per migliorare le condizioni di avviamento delle imprese e la concessione di licenze edilizie e per rafforzare la concorrenza nei settori dell’energia e al dettaglio.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

(3)  Previsto all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97.


16.7.2011   

IT

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C 210/5


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 del Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato del Lussemburgo, 2011-2014

2011/C 210/02

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.

(2)

Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2), che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

(3)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di governance economica nell’UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato ed ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

(4)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all’Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(5)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(6)

Il 29 aprile 2011 il Lussemburgo ha presentato l’aggiornamento 2011 del suo programma di stabilità, relativo al periodo 2011-2014, e il suo programma nazionale di riforma 2011. Onde tener conto di eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.

(7)

Considerato il peso eccezionale del settore finanziario nell’economia del paese, il Lussemburgo ha resistito alla crisi economica e finanziaria relativamente bene. Dopo il calo del PIL in termini reali del 3,6 % nel 2009, l’economia ha registrato una rapida ripresa nel 2010. Il PIL è cresciuto del 3,5 % circa, stimolato da un aumento della spesa pubblica deciso dal governo nel quadro del piano europeo di ripresa economica e da un forte incremento delle esportazioni nette. L’occupazione è rimasta solida, grazie in parte a un notevole ricorso a regimi di disoccupazione parziale incoraggiato dalle autorità. La disoccupazione ha cominciato ad aumentare all’inizio del 2008 e si è globalmente stabilizzata intorno al 6 %, un livello eccezionalmente elevato per il Lussemburgo. Nonostante la recessione, le finanze pubbliche del Lussemburgo sono relativamente sane (un disavanzo dell’1,7 % e un debito lordo del 18,4 % nel 2010) grazie a una situazione di partenza estremamente favorevole.

(8)

In base alla valutazione del programma di stabilità aggiornato a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio ritiene che lo scenario macroeconomico su cui si fondano le proiezioni di bilancio sia leggermente prudente rispetto alle previsioni di primavera 2011 dei servizi della Commissione. Secondo il programma di stabilità, l’obiettivo per il 2011 è un disavanzo dell’1 %, valore in linea con le previsioni di primavera dei servizi della Commissione. Il programma di stabilità, nell’ipotesi di politiche invariate, prevede che il disavanzo nominale si deteriori, raggiungendo l’1,5 % del PIL nel 2012, per poi migliorare gradualmente scendendo di nuovo allo 0,8 % del PIL entro il 2014. Le previsioni dei servizi della Commissione sono leggermente più ottimistiche in quanto prospettano un disavanzo dell’1,1 % del PIL nel 2012 sulla base di uno scenario macroeconomico più favorevole e di un aumento più lento delle spese. Il programma di stabilità non prevede il conseguimento dell’obiettivo a medio termine, definito come un avanzo strutturale dello 0,5 % del PIL, nel periodo di programmazione 2011-2014. Al contrario, il saldo strutturale (ricalcolato dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma di stabilità, applicando la metodologia comune) dovrebbe peggiorare progressivamente da un avanzo dello 0,3 % nel 2011 a un disavanzo dello 0,8 % nel 2014.

(9)

Dato che le previsioni di crescita del PIL rimangono solide, le finanze pubbliche del Lussemburgo potrebbero beneficiare di un ulteriore miglioramento del saldo strutturale per cui l’obiettivo a medio termine potrebbe essere raggiunto già nel 2012. Ciò garantirebbe al Lussemburgo un margine di sicurezza in caso di una possibile futura recessione economica e contribuirebbe a migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Inoltre, alla luce dell’impatto stimato delle passività implicite legate all’invecchiamento della popolazione, il paese trarrebbe beneficio da un obiettivo a medio termine più ambizioso.

(10)

Secondo l'ultima valutazione della Commissione i rischi riguardo alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sembrano essere medi. In Lussemburgo l’aumento della spesa pubblica connessa all’invecchiamento della popolazione dovrebbe essere il più elevato dell’UE nei prossimi decenni. Il finanziamento a breve termine del sistema pensionistico è attualmente sostenuto da un basso indice di dipendenza degli anziani e dipende in parte dai contributi versati dalla popolazione relativamente giovane dei lavoratori transfrontalieri. In futuro entrambi i fattori subiranno un’inversione di tendenza e i costi relativi alle pensioni dovrebbero aumentare considerevolmente. Nonostante il governo abbia accumulato notevoli attività e le riserve pensionistiche siano ancora in crescita, esse non saranno sufficienti ad assicurare la sostenibilità del sistema. Inoltre, il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani (fascia di età 55-64), che era del 38,2 % nel 2009, è uno dei più bassi nell’UE (media UE: 46 %). Mentre l’età pensionabile è fissata dalla legge, in linea di principio, a 65 anni, il sistema pensionistico del Lussemburgo consente spesso il prepensionamento senza praticamente alcuna riduzione del livello della pensione, che è, in più, relativamente elevato. Di conseguenza l’età media del ritiro dal mondo del lavoro è di 59,4 anni, con le relative conseguenze sui costi del sistema pensionistico. I piani di riforma pensionistica del governo prevedono un nuovo modello inteso a mantenere più a lungo in servizio i lavoratori, su base volontaria. Sarebbe così migliorato il tasso di dipendenza del sistema pensionistico. Tuttavia, questo meccanismo riguarderebbe solo i nuovi pensionati e si applicherebbe unicamente agli anni lavorativi successivi all’entrata in vigore della riforma, per cui produrrebbe effetti soltanto fra 40 anni.

(11)

La competitività dei prezzi e dei costi del Lussemburgo è considerevolmente peggiorata dall’inizio del decennio scorso a seguito dell’evoluzione sia dei salari che della produttività. Nel periodo 2000-2010 i costi del lavoro per unità di prodotto in Lussemburgo sono aumentati di circa una volta e mezzo più rapidamente che nella media dell’UE-15 e oltre cinque volte più rapidamente che in Germania. Visto l’accordo tra il governo e i sindacati per rinviare, dalla primavera all’ottobre 2011, l’applicazione del meccanismo di indicizzazione automatica dei salari, l’aumento dei salari reali nel 2011 sarà particolarmente moderato. Non è ancora stata adottata una decisione sulla soglia successiva. Date le attuali previsioni di inflazione, la prossima indicizzazione automatica potrebbe aver luogo già nella primavera del 2012, annullando così i benefici ottenuti in termini di competitività dei costi.

(12)

Nonostante una crescita dell’occupazione tradizionalmente elevata, il tasso di occupazione della popolazione residente è inferiore alla media dell’UE, soprattutto per le fasce di età alle due estremità della scala. La creazione di posti di lavoro negli ultimi anni ha beneficiato soprattutto i non residenti. La crescita della disoccupazione dal 2008, anche se legata alla recessione, presenta sempre più un carattere strutturale, dimostrato dal fatto che negli anni di crescita precedenti la crisi l’occupazione doveva crescere del 4 % circa ogni anno per produrre un calo marginale della disoccupazione. Nel 2010 la disoccupazione giovanile è risultata relativamente elevata al 16,1 % rispetto al 6 % del totale della popolazione attiva. Il tasso di disoccupazione dipende in larga misura dal livello di istruzione. I giovani residenti in Lussemburgo sono fortemente in concorrenza per i posti di lavoro disponibili con i non residenti, i quali sono spesso anche più altamente qualificati.

(13)

Nel contesto del patto Euro Plus il governo ha illustrato una serie di impegni, che si riferiscono ai quattro settori del Patto. Per quanto riguarda il settore fiscale, il governo ha approvato gli elementi salienti della riforma pensionistica e si impegna a portarla a termine entro la fine del 2011. Le misure intese a rafforzare la stabilità finanziaria sono incentrate sul potenziamento della resistenza del settore finanziario, mediante la regolamentazione e la vigilanza a livello europeo e internazionale, e sul proseguimento degli sforzi intesi a diversificare la struttura dell’economia lussemburghese. Le misure a favore dell’occupazione mirano ad aumentare l’efficacia delle politiche attive per l’occupazione (riforma della «Administration de l’emploi») e ad incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita nel settore privato mediante un tasso di cofinanziamento superiore da parte dello Stato. Le misure relative alla concorrenza prevedono un rinvio dell’indicizzazione dei salari dalla primavera 2011 (secondo quanto fissato dal sistema di indicizzazione automatica) all’ottobre 2011 e un impegno a negoziare con le parti sociali un rinvio analogo per il 2012. Il governo si è inoltre impegnato a migliorare il contesto imprenditoriale attraverso la semplificazione amministrativa e infrastrutture più efficienti. Tali impegni sono coerenti con il più ampio programma di riforma delineato nel programma di stabilità e nel programma nazionale di riforma e affrontano le sfide poste dai settori delle pensioni, della competitività, dell’occupazione (in particolare dei giovani e dei lavoratori più anziani) e del settore finanziario. Alcune delle riforme proposte non sono tuttavia sufficientemente dettagliate. Gli impegni relativi al patto Euro Plus sono stati valutati e presi in conto nelle raccomandazioni.

(14)

La Commissione ha valutato il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma, compresi gli impegni relativi al patto Euro Plus, del Lussemburgo. Ha tenuto conto non solo della loro importanza per una politica fiscale e socioeconomica sostenibile in Lussemburgo, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell’UE, vista la necessità di rafforzare la governance economica globale dell’Unione europea offrendo un contributo a livello dell’UE per le future decisioni nazionali. In tale contesto la Commissione ritiene che, in considerazione delle prospettive macroeconomiche favorevoli, dovrebbe essere possibile una riduzione più ambiziosa del disavanzo nel 2011 e che un impegno maggiore nel settore fiscale consentirebbe al Lussemburgo di conseguire l’obiettivo a medio termine nel 2012. Occorrerebbe inoltre prendere ulteriori iniziative per riformare il sistema pensionistico e promuovere l’invecchiamento attivo, rafforzare la competitività e aiutare i giovani a trovare un posto di lavoro.

(15)

Alla luce della valutazione che precede, il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato del Lussemburgo per il 2011; il suo parere (3) trova riscontro, in particolare, nella raccomandazione di cui ai successivi punti 1 e 2. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il Consiglio ha altresì esaminato il programma nazionale di riforma del Lussemburgo,

RACCOMANDA che il Lussemburgo adotti provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di:

1.

beneficiare del miglioramento delle condizioni cicliche per rafforzare lo sforzo di bilancio e utilizzare le entrate aggiuntive inattese al fine di ridurre ulteriormente il disavanzo nominale e di raggiungere l’obiettivo a medio termine nel 2012;

2.

proporre e attuare una vasta riforma delle pensioni per garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, iniziando con misure che aumentino il tasso di partecipazione dei lavoratori più anziani, in particolare scoraggiando i prepensionamenti. Al fine di aumentare l'effettiva età pensionabile, potrebbero essere valutate misure che mettano in relazione l’età pensionabile prevista dalla legge e l’aspettativa di vita;

3.

adottare provvedimenti per riformare, in consultazione con le parti sociali e in conformità alle prassi nazionali, il sistema di negoziazione e di indicizzazione dei salari in modo da garantire che gli aumenti salariali riflettano meglio l’evoluzione della produttività del lavoro e della competitività;

4.

adottare provvedimenti per ridurre la disoccupazione giovanile rafforzando le misure relative alla formazione e all’istruzione per garantire una migliore corrispondenza tra le qualifiche dei giovani e la domanda di lavoro.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

(3)  Previsto all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97.


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/8


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 dell’Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Austria, 2011-2014

2011/C 210/03

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.

(2)

Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2), che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

(3)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di governance economica nell’UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato ed ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

(4)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all’Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(5)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(6)

Il 27 aprile 2011 l’Austria ha presentato l'aggiornamento del suo programma di stabilità, relativo al periodo 2011-2014, e il 2 maggio 2011 il suo programma nazionale di riforma 2011. Onde tener conto di eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.

(7)

Al momento dello scoppio della crisi, l'economia austriaca presentava fondamentali solidi, senza aver subito nel periodo precedente notevoli squilibri o distorsioni. Ciononostante, la crisi economica e finanziaria ha spinto il paese nella più grave recessione degli ultimi decenni: complessivamente, il PIL reale ha subito una contrazione di quasi il 4 % nel 2009; il tasso di occupazione è sceso di circa l'1 % nel 2009, facendo salire la disoccupazione al 4,8 % (dal 3,8 % nel 2008). La crisi ha inoltre arrestato la crescita costante dell'avanzo delle partite correnti. La crisi economica e finanziaria ha avuto pesanti ripercussioni sulle finanze pubbliche austriache. A seguito dell'adozione di pacchetti di stimolo e con gli stabilizzatori automatici pienamente funzionanti, il disavanzo pubblico ha raggiunto il 4,1 % e il 4,6 % del PIL rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Il debito pubblico è salito al 69,6 % e al 72,3 % del PIL rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Data la natura permanente della maggior parte delle misure di stimolo, è emersa la necessità di attuare un risanamento finanziario non appena le condizioni economiche fossero migliorate. Un pacchetto di risanamento, pari a quasi l'1 % del PIL, è stato adottato con la legge finanziaria per il 2011. A partire dal terzo trimestre del 2009 l'economia ha registrato un costante recupero dalla crisi, grazie a una maggiore domanda estera e, in particolare, a un'attività economica più forte in Germania. Nel 2010, complessivamente, la crescita reale del PIL è stata del 2 %.

(8)

In base alla valutazione del programma di stabilità aggiornato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio ritiene che lo scenario macroeconomico su cui si fondano le proiezioni di bilancio sia plausibile, ma troppo ottimistico verso la fine del periodo di riferimento del programma di stabilità. La strategia di bilancio a medio termine, illustrata nell'ultimo aggiornamento del programma di stabilità, mira in primo luogo a ridurre gradualmente il disavanzo pubblico, portandolo dal 4,6 % del PIL nel 2010 al 2,4 % del PIL nel 2014, essenzialmente mediante un'azione di contenimento della spesa. Tali obiettivi comportano principalmente rischi negativi, dovuti al fatto che le misure intese a sostenere il risanamento a livello subnazionale non sono definite e che i risparmi generati da alcune delle misure adottate a livello federale non si realizzeranno (per esempio, le entrate a seguito della campagna contro la frode fiscale, il cui previsto impatto sembra essere altamente teorico). D'altro canto, un fattore positivo è costituito dal quadro pluriennale di spesa introdotto per il governo federale nel 2009, che sembra aver contribuito a migliorare la prevedibilità a medio termine del processo di bilancio, benché solo a livello federale. Il programma di stabilità prevede che il rapporto debito/PIL salirà dal 72,3 % nel 2010 al 75,5 % nel 2013, per poi scendere al 75,1 % nel 2014. Sussistono tuttavia alcuni rischi connessi a questa proiezione legati al crescente debito delle imprese statali che non rientrano nel settore pubblico e al potenziale ulteriore onere derivante dalle misure di sostegno a favore del settore bancario. Nondimeno, il rapporto debito/PIL potrebbe al contempo risultare inferiore, dal momento che è probabile che le banche che hanno beneficiato di aiuto pubblico durante la crisi saranno in grado di restituirlo in anticipo rispetto al calendario ipotizzato nel programma di stabilità.

(9)

Secondo il programma di stabilità, il disavanzo pubblico dovrebbe scendere al di sotto del valore di riferimento del 3 % nel 2013, in linea con il termine fissato dal Consiglio. Tuttavia, lo sforzo di bilancio medio annuo dello 0,35 % del PIL previsto dal programma di stabilità nel periodo 2011-2013 è di gran lunga inferiore allo 0,75 % richiesto all'Austria dal Consiglio. Secondo l'ultima valutazione della Commissione, i rischi riguardo alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sembrano essere medi.

(10)

Benché l'Austria abbia elaborato un patto di stabilità nazionale efficiente, un'ulteriore riforma delle relazioni di bilancio esistenti tra i diversi livelli di governo permetterebbe di realizzare notevoli risparmi, di sostenere il risanamento finanziario nonché di liberare risorse per promuovere investimenti a favore della crescita in settori quali la ricerca e lo sviluppo e l'istruzione. È ampiamente riconosciuto che le relazioni esistenti sono complesse: non solo le entrate generate dalla maggior parte delle singole imposte sono ripartite fra i diversi livelli territoriali secondo quote fisse, ma anche il potere decisionale in numerosi settori è suddiviso tra diversi livelli di governo. Le competenze in materia di fiscalità e spesa per numerose attività sono attribuite a livelli di governo differenti. Nei settori della sanità e dell'istruzione si riscontrano esempi salienti delle inefficienze originate dalla struttura attuale delle relazioni di bilancio.

(11)

In Austria la pressione fiscale media è tra le più elevate dell'Unione europea. Rispetto ad altri paesi dell'UE, i contributi sociali dei lavoratori sono estremamente elevati. La riduzione dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione introdotta nel 2008 per i lavoratori a basso reddito e la riforma dell’imposta sul reddito del 2009 hanno contribuito ad alleggerire gli oneri fiscali che gravano sul lavoro, ma non hanno impedito un leggero aumento della pressione fiscale sui lavoratori a basso e medio reddito rispetto all’inizio dell'ultimo decennio. Tale pressione ha un impatto negativo sull'occupazione, in particolare sui lavoratori meno qualificati e a basso reddito.

(12)

In Austria il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani è di molto inferiore alla media dell'Unione europea, nonostante un netto aumento nel corso dell'ultimo decennio. Il ricorso ai regimi di prepensionamento e alle pensioni di invalidità è tuttora ampiamente diffuso. Complessivamente, il 72 % di tutte le nuove pensioni del 2010 è stato concesso prima del compimento dell'età pensionabile prevista dalla legge. Un altro fattore che contribuisce al basso tasso di occupazione dei lavoratori più anziani è l'età pensionabile ancora relativamente bassa prevista dalla legge per le donne (60 anni). Data l'evoluzione demografica in Austria, l'innalzamento dell'età effettiva del pensionamento e il miglioramento del quadro che consente ai lavoratori più anziani di rimanere più a lungo sul mercato del lavoro sono misure importanti nell'ottica di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e accrescere la disponibilità di manodopera, di cui è previsto un calo a partire dal 2020.

(13)

Il tasso di occupazione femminile in Austria è relativamente alto ed è caratterizzato da una percentuale di lavoro a tempo parziale tra le più elevate. Gli impieghi coperti dalle donne sono concentrati soprattutto nella fascia dei lavori a basso reddito. Questi modelli generano un divario retributivo tra generi del 25,4 %, il secondo più alto nell'UE nonché uno dei fattori che comportano un rischio di povertà relativamente alto per le donne. La diseguale ripartizione tra donne e uomini degli obblighi di assistenza ai bambini e agli anziani e l'assenza di servizi di custodia dei bambini e di assistenza a lungo termine sono all'origine del lavoro a tempo parziale delle donne.

(14)

Il sistema di istruzione è caratterizzato da una diffusa pratica di insegnamento a mezza giornata e dallo «smistamento precoce», un meccanismo per cui gli alunni sono chiamati a decidere all'età di 10 anni il loro futuro percorso scolastico con una permeabilità limitata tra i percorsi. Ciò può dar luogo a risultati scolastici subottimali per i giovani vulnerabili, in particolare coloro che appartengono a famiglie migranti. Tali scelte precoci predeterminano in larga misura il successivo percorso scolastico, rendendo più difficile raggiungere livelli di istruzione superiore in una fase successiva. L'introduzione di programmi scolastici comuni per gli alunni tra i 10 e i 14 anni contribuirebbe ad accrescere la parità di opportunità nel sistema di istruzione e a ridurre i tassi di abbandono scolastico.

(15)

La concorrenza nel settore dei servizi, in particolare i servizi di rete quali le telecomunicazioni, i trasporti, i servizi pubblici, nonché nei settori del commercio al dettaglio e dei servizi professionali, non è sufficientemente sviluppata. La crescita della produttività è stata finora lenta e la struttura del mercato non ha favorito il potere d'acquisto né la domanda dei consumatori. Promuovere la concorrenza facilitando l'ingresso sul mercato, riducendo la regolamentazione relativa alle professioni e garantendo al contempo prezzi competitivi permetterebbe di ampliare le possibilità di scelta e l'accessibilità per i consumatori. L'Austria ha accumulato notevoli ritardi nell'attuazione della direttiva servizi e colmarli potrebbe contribuire a sbloccare la crescita. In particolare, la «legge orizzontale», una legge federale che attua i principi essenziali della direttiva, è ancora in attesa di adozione.

(16)

L'Austria ha assunto una serie di impegni nell'ambito del patto Euro Plus, che riguardano tre dei quattro settori di intervento del patto. A livello fiscale, le misure rispondono all'esigenza di alzare l'età pensionabile effettiva e di controllare in modo più efficace la spesa pubblica ai diversi livelli di governo. Per quanto concerne l'occupazione, la priorità è la lotta alla disoccupazione giovanile, mentre in materia di competitività l'obiettivo è investire ulteriormente nella ricerca e nell'istruzione tecnica e sviluppare modelli di scuola a tempo pieno. Le iniziative presentate nell'ambito del patto sono in linea con il programma nazionale di riforma e conformi alla legge quadro federale di bilancio e al programma di stabilità. Tuttavia, benché le misure riguardino alcune delle principali questioni socio-economiche del paese, gli impegni avrebbero potuto utilmente includere sfide importanti in settori quali la politica fiscale, l'istruzione, la concorrenza e l'innovazione. Gli impegni assunti nel quadro del patto Euro Plus sono stati valutati e presi in considerazione nel formulare le raccomandazioni.

(17)

La Commissione ha valutato il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma, compresi gli impegni presi dall'Austria nel quadro del patto Euro Plus. Essa ha tenuto conto non solo della loro importanza per la sostenibilità delle politiche finanziarie e socioeconomiche in Austria, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell'UE, vista la necessità di rafforzare la governance economica globale dell'Unione europea, fornendo un contributo a livello dell'Unione alle future decisioni nazionali. La Commissione ritiene che, date le favorevoli condizioni economiche, lo sforzo di risanamento di bilancio dovrebbe essere intensificato, in particolare nel 2012, e che le relazioni di bilancio esistenti tra i diversi livelli di governo dovrebbero essere oggetto di ulteriori riforme. Riducendo la pressione fiscale, migliorando i risultati scolastici e lottando contro la segmentazione di genere si stimolerebbe il dinamismo del mercato lavoro, mentre rafforzando la concorrenza e promuovendo l'innovazione si accrescerebbe la competitività.

(18)

Alla luce della valutazione che precede e tenuto conto della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 2 dicembre 2009, il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato dell’Austria per il 2011, e il suo parere (3) trova riscontro, in particolare, nella raccomandazione di cui ai successivi punti 1 e 2,

RACCOMANDA che l’Austria adotti provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di:

1.

accelerare la correzione del disavanzo eccessivo, pianificata principalmente sul lato della spesa, portando alla decrescita dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL, beneficiando dell'attuale ripresa economica al fine di assicurare uno sforzo finanziario medio annuo pari almeno allo 0,75 % del PIL nel 2012 e nel 2013 in linea con le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. A tal fine, adottare e attuare le misure necessarie, anche a livello subnazionale;

2.

adottare misure intese a rafforzare ulteriormente il quadro nazionale di bilancio, armonizzando le competenze legislative, amministrative, in materia di fiscalità e di spesa fra i diversi livelli di governo, segnatamente nel settore della sanità;

3.

in consultazione con le parti sociali e secondo le prassi nazionali, adottare provvedimenti per limitare ulteriormente l'accesso all'attuale regime di pensionamento anticipato per i lavoratori con un periodo di contribuzione molto lungo e adottare provvedimenti per ridurre il periodo transitorio per l'armonizzazione dell'età pensionabile legale tra uomini e donne per garantire la sostenibilità e l'adeguatezza del sistema pensionistico. Applicare rigorosamente le condizioni di accesso al regime pensionistico di invalidità;

4.

adottare misure per incrementare la partecipazione nel mercato del lavoro, tra cui: ridurre, in modo neutrale in termini di bilancio, l'effettivo onere fiscale e previdenziale che grava sul lavoro, in particolare sui lavoratori a basso e medio reddito; mettere in atto il piano d'azione nazionale sulla parità di trattamento tra donne e uomini nel mercato del lavoro, migliorando, tra l'altro, la disponibilità dei servizi di assistenza e delle scuole a tempo pieno per dare maggiore possibilità alle donne di lavorare a tempo pieno, e riducendo il grande divario retributivo tra generi; prendere iniziative volte a migliorare i risultati scolastici e prevenire gli abbandoni;

5.

adottare ulteriori provvedimenti per promuovere la concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, riducendo le barriere all'ingresso, eliminando le restrizioni ingiustificate su alcune professioni e rafforzando i poteri dell'autorità garante della concorrenza; accelerare l'adozione della «legge orizzontale» che attua la direttiva servizi.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

(3)  Previsto all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97.


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/12


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 di Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato di Cipro, 2011-2014

2011/C 210/04

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.

(2)

Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2), che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

(3)

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l’inizio di un nuovo ciclo di governanza economica nell’UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato ed ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

(4)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all’Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(5)

Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al Patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.

(6)

Il 6 maggio 2011 Cipro ha presentato il suo programma nazionale di riforma 2011 e il 7 maggio 2011 l’aggiornamento 2011 del suo programma di stabilità relativo al periodo 2010-2014. Onde tener conto di eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.

(7)

L'economia cipriota sta registrando un moderato recupero dopo aver sperimentato nel 2009 la prima contrazione dell'economia degli ultimi trentacinque anni, quando il PIL reale è sceso dell'1,7 %. Il mercato del lavoro ha sofferto a causa della recessione, raggiungendo un tasso di disoccupazione del 6,5 % nel 2010. Anche le finanze pubbliche si sono deteriorate. Il bilancio delle pubbliche amministrazioni è passato da un saldo attivo ad un disavanzo del 6 % del PIL nel 2009, spinto da stabilizzatori automatici, misure di stimolo fiscale discrezionali per contrastare il rallentamento dell'economia ed effetti piuttosto importanti dovuti ad una crescita che ha generato un ridotto gettito fiscale. L'attività economica, nel 2010, ha segnato un moderato miglioramento registrando una crescita dell'1 %, spinta principalmente dall'accumulo delle scorte dopo la notevole diminuzione verificatasi nel 2009, accompagnata da una lieve ripresa dei consumi privati. Il previsto rafforzamento dell'economia dovrebbe favorire il mercato del lavoro, mentre si prevede una modesta ripresa dell'occupazione e un calo della disoccupazione dal picco toccato alla fine del 2010.

(8)

Basandosi sulla valutazione del programma di stabilità aggiornato ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio è del parere che lo scenario macroeconomico alla base delle previsioni di bilancio sia plausibile fino al 2012, ma piuttosto ottimista per il periodo successivo, alla luce delle previsioni dei servizi della Commissione della primavera 2011. Il programma di stabilità mira a ridurre il disavanzo di bilancio al 4 % del PIL nel 2011 e al 2,6 % nel 2012, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010, e a proseguire nel consolidamento successivamente. Il programma prevede che il rapporto debito/PIL raggiunga un picco nel 2012 per poi scendere successivamente. Il miglioramento medio annuo del saldo strutturale per il periodo 2011-2012 è dell'1,5 % del PIL, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010. Tale miglioramento strutturale, però, sarà inferiore a quanto richiesto dal patto di stabilita e crescita nel 2013 e nel 2014. L'obiettivo di medio termine (OMT), che consiste nel pareggio di bilancio in termini strutturali, non sarà raggiunto entro il periodo oggetto del programma. Mentre l'aggiustamento complessivo programmato si basa su riduzioni di spesa, la maggior parte delle misure prese nel 2011 riguardano il lato delle entrate. Nel complesso, nel percorso di consolidamento indicato nel programma sono presenti rischi negativi, associati ad una continua azione di riequilibrio dovuta ad una crescita che ha generato un ridotto gettito fiscale, alla pratica di adottare nel corso dell'esercizio bilanci supplettivi e all'attuazione tempestiva di misure non ancora concordate con le parti sociali e altre ancora da precisare (ad esempio il contenimento della spesa corrente). Alla luce di questi rischi, può essere necessario adottare ulteriori misure se gli sviluppi macroeconomici o di bilancio dovessero rivelarsi peggiori di quanto inizialmente previsto.

(9)

Nonostante il calo a circa l'8 % del PIL nel 2010, il disavanzo delle partite correnti è ancora rilevante e in grado di frenare la crescita economica nel medio termine. Le consistenti uscite del settore pubblico dovranno essere finanziate dal debito estero o dal risparmio privato interno più elevato. La seconda possibilità comporterebbe una crescita più contenuta del prodotto potenziale venendo ad incidere sui consumi privati o sugli investimenti (effetto di spiazzamento o crowding-out). Nel medio termine il disavanzo dovrebbe continuare a ridursi, anche se ad un ritmo moderato. Il 13 luglio 2010, nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio ha raccomandato alle autorità di Cipro di rafforzare la natura vincolante anche del loro quadro di bilancio di medio termine. Finora non sono stati comunicati progressi. Secondo il programma di stabilità, il quadro di bilancio di medio termine deve essere pienamente attuato a partire dall'esercizio finanziario 2014, piuttosto che 2012, come previsto fino a recentemente. Pertanto, il suo impatto si farebbe sentire solo nel medio termine. L'attuazione tempestiva del nuovo quadro di bilancio sarebbe importante per assicurare il successo di un risanamento duraturo delle finanze pubbliche.

(10)

Il settore bancario ha superato bene la crisi finanziaria globale e la crisi del debito sovrano nell'area dell'euro, senza necessità di interventi dello Stato. Tuttavia, con attività che superano di sei volte il PIL, escludendo le affiliate e le succursali di banche estere, e di nove volte il PIL se le si include, il settore bancario è grande in relazione all'economia. Inoltre, esso è relativamente concentrato, con il mercato dominato da tre gruppi nazionali che detengono circa il 55 % delle attività bancarie consolidate totali, escludendo le cooperative di credito. I rischi esistenti sui mercati finanziari internazionali impongono che si prosegua in una gestione prudente del bilancio e in una attività di vigilanza prudente. Esistono due diverse autorità di vigilanza: la Banca centrale di Cipro per le banche commerciali e l'Autorità per la vigilanza e lo sviluppo delle società cooperative (ASDCS) per gli istituti di credito cooperativo. Il governo promuove le prassi di armonizzazione presso le due autorità di vigilanza. Nel frattempo, la trasparenza della vigilanza degli istituti di credito cooperativo deve essere potenziata in direzione dell'unificazione della vigilanza.

(11)

L'impatto di bilancio previsto a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione è ben al di sopra della media UE, principalmente in conseguenza di un aumento relativamente consistente della spesa per le pensioni in percentuale del PIL nei decenni a venire. Secondo la più recente valutazione della Commissione, i rischi relativi alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche appaiono elevati. Nel 2009 è stata adottata una riforma del sistema pensionistico. Essa guarda principalmente al lato delle entrate e potrebbe solo rallentare in misura minima l'aumento della spesa per le pensioni. I progressi relativi alla riforma sanitaria, finalizzata a ridurre la prevista crescita delle spese istituendo un sistema sanitario nazionale e trasformando gli ospedali pubblici in enti autonomi, sono stati molto limitati.

(12)

L'adeguamento automatico semestrale dell'indennità per il costo della vita (COLA) è direttamente collegato alla variazione percentuale media dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi sei mesi rispetto ai sei mesi precedenti. Esso gode di un forte sostegno delle parti sociali ed è rimasto non negoziabile durante il processo di contrattazione collettiva. Tuttavia, la sua applicazione uniforme non permette alle retribuzioni di riflettere le differenze di produttività dei diversi settori. I difetti del COLA sono, anzitutto, che le retribuzioni sono collegate solo ai prezzi dei prodotti e non ai guadagni di produttività. In secondo luogo, coloro che beneficiano maggiormente di questo sistema sono quelli che hanno i redditi più alti. In terzo luogo, il COLA esercita un impatto significativo sulle finanze pubbliche in quanto, oltre a stipendi e salari, costituisce un elemento essenziale di pensioni, assegni e altre indennità.

(13)

Mentre l'occupazione a Cipro è più elevata della media dell'UE, il mercato del lavoro mostra forti squilibri di genere. I divari occupazionali tra generi, il costo e la disponibilità di strutture per l'infanzia, la scarsità di forme flessibili di occupazione e il divario persistentemente elevato delle retribuzioni tra i generi sono riconosciuti nel programma nazionale di riforma come strozzature che ostacolano l'occupazione e la crescita. A tale proposito sono state presentate misure nel programma nazionale di riforma. Mentre i risultati ottenuti a livello della scuola secondaria e dell'università a Cipro sono elevati, l'istruzione e la formazione professionale (IFP) non sembrano costituire un'opzione attraente. L'elevata disoccupazione giovanile, combinata ad un'alta percentuale di individui con elevato titolo di studio totalmente disoccupati, è segno di un grave sfasamento delle capacità nell'economia di Cipro. Inoltre, la partecipazione a forme di formazione nell'arco della vita è bassa per un paese che ha generalmente buoni livelli di istruzione, in particolare per certi gruppi (i lavoratori con bassa formazione professionale, gli anziani e i disoccupati). Per affrontare tali questioni, il programma nazionale di riforma prevede diverse misure, tra cui la creazione di una serie di nuovi istituti di IFP post istruzione secondaria. Nel complesso, l'obiettivo strategico del paese di passare da posti a bassa produttività a posti ad alta produttività verrebbe notevolmente avvantaggiato dal riorientamento del sistema di istruzione e di formazione per creare una migliore diversificazione di competenze in grado di soddisfare la domanda del mercato del lavoro.

(14)

Cipro ha adottato una legge generale per il recepimento della direttiva servizi nel luglio 2010. È stata adottata anche normativa specifica per settore, recentemente trasmessa alla Commissione europea mediante notificazione delle misure nazionali di esecuzione all'inizio di giugno 2011. Vi sono tuttavia delle preoccupazioni in merito alla completezza del recepimento in quanto permangono taluni ostacoli allo stabilimento e alla libera prestazione di servizi nella normativa specifica per settore, dove non sono stati introdotti emendamenti. Tali ostacoli variano da quelli di carattere generale, come le autorizzazioni richieste dalle autorità locali per le attività commerciali o la durata limitata delle autorizzazioni, indipendentemente dal settore e dai rischi inerenti, a quelli molto specifici, come le tariffe fisse applicabili ai servizi turistici, le prove sui requisiti economici nelle autorizzazioni per il noleggio di automobili, il trattamento discriminatorio di imprese edili di altri Stati membri e il divieto ad architetti e ingegneri di esercitare le rispettive professioni come persone giuridiche.

(15)

Nel complesso, i vincoli ambientali e le questioni connesse all'uso di risorse e dell'energia potrebbero creare strozzature per la crescita. Queste sono connesse alla posizione geografica specifica e alle conseguenze dei cambiamenti climatici sotto forma di siccità prolungate. È stato recentemente completato e pubblicato uno studio sul rapporto costo-efficacia dei sistemi di sostegno alle energie rinnovabili, sulla cui base sono stati riveduti i sistemi di sostegno. Il funzionamento del settore energetico può essere notevolmente migliorato attraverso l'introduzione del gas naturale e l'agevolazione degli investimenti nelle infrastrutture per le energie rinnovabili.

(16)

Cipro ha assunto una serie di impegni nell'ambito del patto Euro Plus. Sul lato fiscale, il Patto impegna il paese a rafforzare la sostenibilità fiscale preparando una legge quadro per affrontare le crisi finanziarie e istituire un Fondo di stabilità finanziaria pienamente indipendente. Inoltre, è in corso un dialogo sulla ristrutturazione del sistema pensionistico del pubblico impiego che si dovrebbe concludere entro il 2011. Le misure sull'occupazione si concentrano sulla lotta al lavoro illegale e sommerso, affrontano la sfasatura tra le capacità e mirano ad accrescere la competitività delle imprese. Le misure relative alla competitività comprendono le retribuzioni del settore pubblico (modificando il meccanismo di indicizzazione), rafforzano la competitività delle piccole e medie imprese, completano la Strategia digitale nazionale entro il 2011 e promuovono l'efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabile. Questi impegni riflettono le quattro aree del Patto. Essi prevedono la continuità della più ampia agenda di riforme delineata nei programmi di riforma nazionali e di stabilità e confermano i programmi già annunciati per realizzare riforme in grado di affrontare le debolezze strutturali del paese, senza specificare, in questa fase, un calendario per affrontare questioni come le retribuzioni del pubblico impiego e il sistema pensionistico. Tali impegni sono stati esaminati e se ne è tenuto conto nelle raccomandazioni.

(17)

La Commissione ha esaminato il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma inclusi gli impegni del patto Euro Plus. Essa ha tenuto conto non solo della loro importanza per la sostenibilità delle politiche finanziarie e socioeconomiche a Cipro, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell'UE, vista la necessità di rafforzare la governanza economica complessiva dell'UE fornendo un contributo a livello dell'UE alle future decisioni nazionali. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che siano necessari maggiori sforzi per raggiungere l'obiettivo di disavanzo di bilancio del 2011 e che andrebbero precisate ulteriori misure di consolidamento per il 2012 e oltre. Al fine di migliorare la sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche, sono necessari ulteriori interventi sul sistema pensionistico e dell'assistenza sanitaria. Sono inoltre necessari ulteriori passi per rafforzare il quadro prudenziale della vigilanza bancaria, per adeguare il sistema di indicizzazione dei salari e per migliorare la formazione professionale, la formazione e le capacità, l'ambiente delle imprese e l'efficienza energetica.

(18)

Alla luce della valutazione che precede e tenuto conto della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 13 luglio 2010, il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato di Cipro per il 2011 e il suo parere (3) trova riscontro, in particolare, nelle raccomandazioni di cui ai seguenti punti 1 e 3. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il Consiglio ha esaminato il programma nazionale di riforma di Cipro,

RACCOMANDA che Cipro adotti provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di:

1.

adottare le necessarie misure di natura permanente per raggiungere l'obiettivo di bilancio nel 2011 e la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2012 in linea con le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Adottare misure per mantenere uno stretto controllo sulla spesa e avvalersi degli andamenti di bilancio migliori del previsto per raggiungere una riduzione più rapida del debito e del disavanzo. Assicurare un progresso verso l'obiettivo di medio termine di almeno lo 0,5 % del PIL annualmente e portare il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso discendente. Accelerare l'inserimento di un quadro di bilancio pluriennale da attuare con una base regolamentare vincolante e meccanismi correttivi, a partire dalla preparazione del bilancio 2012. La formazione del bilancio di programmazione e attuazione (Programme and Performance Budgeting) dovrebbe essere attuata al più presto;

2.

rafforzare ulteriormente il quadro prudenziale per la vigilanza delle banche e delle società di credito cooperativo per garantire la rapida individuazione dei rischi;

3.

migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine attuando misure di riforma volte a controllare la spesa pensionistica e per l'assistenza sanitaria, per limitare il previsto aumento della spesa pubblica connessa all'invecchiamento della popolazione. Per le pensioni, allungare gli anni di contributi, collegare l'età del pensionamento all'aspettativa di vita o adottare altre misure con un effetto di bilancio equivalente, avendo cura di affrontare il tasso elevato di «a rischio di povertà» tra gli anziani. Per il sistema sanitario, adottare ulteriori misure per accelerare l'attuazione del sistema di assicurazione sanitario nazionale;

4.

muovere in direzione della riforma, in consultazione con le parti sociali e in conformità alle pratiche nazionali, del sistema di contrattazione e indicizzazione salariale per assicurare che la crescita delle retribuzioni rifletta gli sviluppi della produttività della mano d'opera e della competitività;

5.

adottare ulteriori misure, nell'ambito delle riforme programmate per la formazione professionale e il sistema di formazione, per conciliare i risultati del sistema dell'istruzione con le necessità del mercato del lavoro, anche creando istituti per la formazione professionale e la formazione post istruzione secondaria. Adottare misure per accrescere l'efficienza del sistema di formazione professionale incrementando gli incentivi per la formazione professionale e migliorarne l'accesso, in particolare per i lavoratori a bassa specializzazione, le donne e i lavoratori più anziani;

6.

abolire i rimanenti ostacoli allo stabilimento e alla libera prestazione di servizi nella normativa specifica di settore entro dicembre 2011 al fine di creare maggiori opportunità di crescita e posti di lavoro nel settore dei servizi;

7.

introdurre misure per aumentare la varietà del mix energetico e l'espansione delle fonti di energia rinnovabile. Istituire, entro il 2012, un piano di gestione idrico e un sistema di fissazione dei prezzi che rifletta le preoccupazioni in termini di efficienza rispetto ai costi e di equità al fine di garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

(3)  Previsto all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97.


PARERI

Commissione europea

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/16


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2011

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V-1 nella Repubblica slovacca, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

2011/C 210/05

La valutazione che segue è effettuata in virtù delle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica ogni altra valutazione da effettuarsi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che scaturiscono dal medesimo e dalla legislazione secondaria.

Il 21 gennaio 2011, la Commissione europea ha ricevuto dal governo slovacco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V-1.

Sulla base di questi dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 18 febbraio 2011 e inviate dalle autorità slovacche l’8 e il 29 aprile 2011 e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

la distanza tra l’impianto e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie la Repubblica ceca) è di circa 38 km. I confini austriaco e ungherese si trovano a 55 km e a 62 km di distanza rispettivamente;

2)

in condizioni operative normali di disattivazione, gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non sono tali da avere ripercussioni sulla salute della popolazione di un altro Stato membro;

3)

i residui radioattivi solidi di livello ridotto e intermedio saranno temporaneamente depositati in loco prima di essere trasportati al centro nazionale di smaltimento autorizzato di Mochovce. I residui radioattivi solidi di elevato livello saranno depositati in loco fino a quando non sarà predisposto un deposito in profondità;

4)

i rifiuti solidi e i materiali residui non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esentati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo. Tali operazioni saranno effettuate nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom);

5)

in caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbe essere esposta la popolazione di un altro Stato membro non saranno tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di tale Stato.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V-1 nella Repubblica slovacca non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2011.

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/18


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2011

su un progetto di regolamento della Banca centrale europea recante modifica del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32)

2011/C 210/06

1.   Introduzione

1.1.

Il 19 maggio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha chiesto alla Commissione di esprimere un parere su un progetto di regolamento della BCE recante modifica del regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (nel prosieguo, il «progetto di regolamento»).

1.2.

La Commissione accoglie con favore tale richiesta e prende atto che la BCE adempie in tal modo al suo dovere di consultare la Commissione sui progetti di regolamento della BCE ogni qualvolta esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE. Poiché siffatto obbligo di consultazione ha lo scopo di garantire la produzione di statistiche coerenti in grado di soddisfare i rispettivi obblighi di segnalazione della BCE e della Commissione, quest'ultima ricorda che la buona collaborazione tra la BCE e la Commissione non può che essere proficua per entrambe le istituzioni, oltre che per gli utilizzatori e i rispondenti, in quanto rende più efficiente la produzione delle statistiche europee.

2.   Osservazioni specifiche

2.1.

In particolare, la Commissione accoglie con favore il riferimento, contenuto nel progetto di regolamento, alla direttiva 2009/110/CE concernente gli istituti di moneta elettronica.

2.2.

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la BCE distingue quattro sottosettori delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), segnatamente: «a) banche centrali», «b) enti creditizi», «c) altre IFM», e «d) fondi comuni monetari». A parere della Commissione, l'articolazione in quattro sottosettori è troppo dettagliata in quanto, di norma e ai fini dell'analisi macroeconomica, come nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95) e come proposto nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), si utilizzano soltanto due principali sottosettori delle istituzioni finanziarie monetarie, ossia banche centrali e altre IFM. Pertanto un significato diverso dell'espressione «altre IFM» nel progetto di regolamento ingenera confusione. Nel caso in cui la BCE ritenga che per determinati scopi sia opportuno mantenere una siffatta articolazione in quattro sottosettori, è necessario indicare nel progetto di regolamento un'altra denominazione per il sottosettore «c) altre IFM».

2.3.

La Commissione suggerisce inoltre di riformulare il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), come segue: «1) altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste i) nell'accettare depositi, e/o loro sostituti assimilabili, da unità istituzionali (quindi non soltanto da IFM) e ii) nel concedere crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per proprio conto, almeno in termini economici; …». La riformulazione del testo è suggerita per indicare che i depositi provengono principalmente da fonti diverse da altre IFM, ma possono provenire anche da IFM.

2.4.

Nell'articolo 1 bis, punto 4), la Commissione osserva che le lettere e), f), g) e h) sono pure definizioni, mentre le lettere a), b), c) e d) contengono spiegazioni sul modo in cui interpretare o utilizzare tali definizioni. La Commissione suggerisce di separare queste due categorie e di inserire le definizioni prima delle spiegazioni.

2.5.

Inoltre sarebbe utile se l'articolo 2 «Disposizioni transitorie» chiarisse se si applica anche alla nuova definizione di IFM.

2.6.

Poiché la Commissione deve essere consultata sul progetto di regolamento, sarebbe opportuno inserire nel progetto di regolamento un riferimento a questo riguardo.

3.   Conclusioni

3.1.

Nel complesso la Commissione è favorevole al progetto di regolamento nella misura in cui esso contribuisce a rendere più efficiente la collaborazione tra il Sistema statistico europeo (SSE) e il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) in merito alla definizione dei soggetti dichiaranti e alla promozione di statistiche coerenti e di elevata qualità a livello europeo. La Commissione ritiene tuttavia che il progetto di regolamento potrebbe essere più preciso sulle questioni sollevate in precedenza.

3.2.

La Commissione desidera inoltre ribadire l'importanza di un solido processo di classificazione nella pratica delle unità in questo settore, nel pieno rispetto dei principi statistici, in particolare con riguardo agli organismi istituiti nel contesto della crisi finanziaria.

3.3.

La Commissione accoglierà con favore ogni futura consultazione su progetti di regolamenti della BCE.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2011.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.7.2011   

IT

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C 210/20


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 210/07

Data di adozione della decisione

26.1.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 536/09

Stato membro

Spagna

Regione

Canarias

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régimen de ayudas por daños en producciones e infraestructura en el sector agrario producidos por el incendio en la isla de La Palma iniciados el 1 de agosto de 2009.

Base giuridica

Decreto 116/2009, de 3 de agosto, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el incendio acaecido en La Palma. (B.O.C. no 150, del 4 de agosto de 2009).

Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación por la que se regulan las ayudas por daños en producciones e infraestructuras en el sector agrario previstas en el Decreto 116/2009, de 3 de agosto.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Calamità naturali o altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 1,80 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 1,80 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

1.11.2009-31.12.2010

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Edificio de Usos Múltiples II

C/ José Manuel Guimerá, planta 3a

38071 Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

15.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 323/10

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Nederland

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Wijziging van N 577/06, Catalogus Groenblauwe diensten

Base giuridica

De kaderwet inzake subsidies van het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit, de provinciewet, de gemeentewet, de waterschapswet en de Catalogus Groen-Blauwe diensten (N 577/06)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Assistenza tecnica (AGRI), impegni agroambientali, silvicoltura, tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta, servizi agevolati

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 840 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 120 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino all’1.1.2018

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Diverse Nederlandse overheden

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

10.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32244 (11/N)

Stato membro

Regno Unito

Regione

Wales

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Glastir woodland creation scheme

Base giuridica

The Rural Development Programmes (Wales) Regulations 2006, Welsh Statutory Instrument 2006 No 3343 (W. 304), as amended

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 24 milioni di GBP

 

Dotazione annuale: 8 milioni di GBP

Intensità

70 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Forestry Commission Wales

National Office

Aberystwyth

SY23 3UR

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


16.7.2011   

IT

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C 210/23


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6247 — KKR/Versatel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 210/08

In data 7 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6247. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


16.7.2011   

IT

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C 210/23


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6277 — Access Industries/Warner Music Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 210/09

In data 7 luglio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6277. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.7.2011   

IT

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C 210/24


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 luglio 2011

2011/C 210/10

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4146

JPY

yen giapponesi

111,97

DKK

corone danesi

7,4568

GBP

sterline inglesi

0,87750

SEK

corone svedesi

9,2121

CHF

franchi svizzeri

1,1577

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8665

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,490

HUF

fiorini ungheresi

270,70

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

4,0348

RON

leu rumeni

4,2633

TRY

lire turche

2,3344

AUD

dollari australiani

1,3264

CAD

dollari canadesi

1,3549

HKD

dollari di Hong Kong

11,0241

NZD

dollari neozelandesi

1,6815

SGD

dollari di Singapore

1,7237

KRW

won sudcoreani

1 497,69

ZAR

rand sudafricani

9,7576

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1426

HRK

kuna croata

7,4315

IDR

rupia indonesiana

12 082,89

MYR

ringgit malese

4,2523

PHP

peso filippino

60,709

RUB

rublo russo

39,7535

THB

baht thailandese

42,551

BRL

real brasiliano

2,2283

MXN

peso messicano

16,5510

INR

rupia indiana

62,9710


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.7.2011   

IT

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C 210/25


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 22 marzo 2011 relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura

Relatore: Spagna

2011/C 210/11

1.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea sull’incapacità contributiva.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito all'importo definitivo dell'ammenda.

3.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma chiede alla Commissione di tenere conto della natura estremamente riservata del caso nel decidere i tempi e il contenuto della pubblicazione.


16.7.2011   

IT

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C 210/26


Sintesi della decisione della Commissione

del 31 marzo 2011

che modifica la decisione C(2007) 4257 definitivo, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

(Caso COMP/39.168 — PO/Articoli da cucito: cerniere)

[notificata con il numero C(2011) 2070]

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)

2011/C 210/12

Il 31 marzo 2011 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione C(2007) 4257 definitivo, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Con decisione del 19 settembre 2007 (2) nel caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: sistemi di chiusura relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 del TFUE) (in appresso la «decisione sulle cerniere»), la Commissione ha imposto un’ammenda di un importo totale di 40 538 000 EUR a William Prym GmbH & Co. KG, Prym Inovan GmbH & Co. KG (3) e Éclair Prym Group SA (4) (in appresso la «società») a causa di pratiche non conformi al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

2.   PROCEDIMENTO

(2)

La decisione sulle cerniere è stata notificata alla società in data 27 settembre 2007. Il 7 dicembre 2007 la società ha presentato al Tribunale dell’Unione europea (in appresso il «Tribunale») una domanda di annullamento o, in alternativa, di riduzione dell’ammenda inflitta alla società mediante la decisione sulle cerniere. Nel dicembre 2008 la società ha presentato una richiesta di provvedimenti provvisori (causa T-454/07 R) con la quale chiedeva la sospensione di una parte dell’ammenda e lo svincolo di parte della garanzia bancaria. La società ha successivamente ritirato la richiesta e con ordinanza del 17 marzo 2009 il presidente del Tribunale ha cancellato dal registro i procedimenti relativi ai provvedimenti provvisori.

(3)

Dietro richiesta della società, la Commissione ha effettuato una valutazione dell’impatto dell’ammenda inflitta mediante la decisione sulle cerniere sulla situazione finanziaria della società e della sua presunta incapacità contributiva conformemente al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (5).

(4)

Nella valutazione si conclude che per avere la ragionevole certezza di scongiurare il rischio che la società fallisca a causa dell’ammenda inflitta dalla Commissione è necessaria una riduzione di 25 milioni di EUR dell’ammenda e degli interessi maturati sul medesimo importo a partire dal 27 dicembre 2007, pari a 4 544 260,27 EUR (6).

(5)

La decisione è adottata senza compromettere la validità delle altre parti della decisione sulle cerniere.

(6)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 22 marzo 2011.

3.   DESTINATARI

(7)

William Prym GmbH & Co. KG, William Prym Holding GmbH e EP Group SA sono destinatari della presente decisione.

4.   DECISIONE

(8)

L’articolo 2 della decisione C(2007) 4257 definitivo del 19 settembre 2007 è modificata come segue:

a)

il quarto trattino dell’articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

William Prym GmbH & Co. KG e Prym Inovan GmbH & Co. KG, responsabili in solido: 9 549 021 EUR,

b)

il terzo trattino dell’articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

William Prym GmbH & Co. KG e Prym Inovan GmbH & Co. KG, responsabili in solido: 2 578 615 EUR, di cui EP Group SA è responsabile in solido per: 2 242 274 EUR,

c)

il primo trattino dell’articolo 2, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

William Prym GmbH & Co. KG e Prym Inovan GmbH & Co. KG, responsabili in solido: 3 410 364 EUR.

(9)

In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione C(2007) 4257 definitivo, del 19 settembre 2007, l'importo degli interessi maturati sull'importo di 25 000 000 EUR dopo il 27 dicembre 2007, ovvero 4 544 260,27 EUR (7) è ridotto a 0.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  C(2007) 4257 definitivo, sintesi pubblicata nella GU C 47 del 26.2.2009, pag. 8.

(3)  Ora «William Prym Holding GmbH».

(4)  Ora «EP Group SA».

(5)  GU C 210 dell’1.9.2006, pagg. 2-5.

(6)  Al 30 marzo 2011.

(7)  Cfr. nota 6.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/28


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 210/13

Aiuto n.: SA.33085 (11/XA)

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Prestación de servicios a los apicultores valencianos que sean pymes, en materia de calidad de la miel y sanidad apícola

Base giuridica: Resolución de … de … de 2011, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa al Centro Integrado Apícola Valenciano.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,04 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 11 luglio 2011-31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006], Produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Allevamento di altri animali.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Dir. Gral. Prod. Agraria

Conselleria Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=6cded651-7517-45ac-9f3d-500360e763cb&groupId=16

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.33247 (11/XA)

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas en materia de calidad avícola y alimentación animal

Base giuridica: Resolución de 2011, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención en materia de calidad avícola y alimentación animal en la Comunidad Valenciana

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 0,02 milioni di EUR.

 

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,02 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 11 luglio 2011-1o novembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura e pesca.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=eda858bb-ae87-4ebd-a099-abf9e6faa6b4&groupId=16

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.33290 (11/XA)

Stato membro: Germania

Regione: Sachsen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen und sonstigen Leistungen durch die Sächsische Tierseuchenkasse

Base giuridica:

§ 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland

§§ 6, 7 und 18 Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (SächsAGTierSG)

Leistungsatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 5,30 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o settembre 2013-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006], epizoozie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Sächsische Tierseuchenkasse

Anstalt des öffentlichen Rechts

Löwenstraße 7

01099 Dresden

DEUTSCHLAND

Sito web:

 

http://www.recht.sachsen.de/Details.do?sid=3743011664533

 

http://www.tsk-sachsen.de/joomdocs/LeisSatzung.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/viehseuchg/gesamt.pdf

Altre informazioni: —


16.7.2011   

IT

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C 210/30


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14)

2011/C 210/14

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

SLOVENIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007

La sezione «Frontiere marittime» è sostituita dalla seguente:

Frontiere marittime:

1)

Koper–Capodistria;

2)

Piran–Pirano.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.7.2011   

IT

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C 210/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6306 — 3i Group/Action Holding)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 210/15

1.

In data 11 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa 3i Group plc (Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Action Holding B.V. (Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

3i: società di private equity e di gestione alternativa degli attivi che detiene investimenti in diversi settori. 3i concentra la propria attività sul private equity, sulla gestione del debito e sugli investimenti infrastrutturali e opera prevalentemente in Europa, in Asia e nelle Americhe,

Action Holding B.V.: Action opera nella vendita al dettaglio di prodotti non alimentari e (in misura limitata) alimentari attraverso negozi situati nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6306 — 3i Group/Action Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


16.7.2011   

IT

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C 210/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6298 — Schneider Electric/Telvent)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 210/16

1.

In data 11. luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Schneider Electric SA («Schneider Electric», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Telvent GIT SA («Telvent», Spagna) mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Schneider Electric: holding di un gruppo internazionale di imprese che opera nella progettazione, nella produzione e nella vendita di prodotti e sistemi per la gestione dell'energia,

Telvent: opera su scala internazionale nella fornitura di servizi TI e di soluzioni integrate di automazione ad alto valore aggiunto, principalmente nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'ambiente.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6298 — Schneider Electric/Telvent, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


16.7.2011   

IT

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C 210/33


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6322 — Carlyle/RAC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 210/17

1.

In data 6 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Stag Bidco Limited (Regno Unito), veicolo di acquisizione costituito e controllato dal gruppo Carlyle (Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa RAC Limited (Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

gruppo Carlyle: opera nella gestione patrimoniale finanziando fondi che investono su scala mondiale in un gran numero di settori,

RAC Limited: opera principalmente nei servizi di soccorso stradale, nonché nei servizi di intermediazione assicurativa, assistenza giuridica e liquidazione dei sinistri automobilistici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6322 — Carlyle/RAC, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).