ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.206.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
12 luglio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 206/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2011/C 206/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

4

2011/C 206/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2011/C 206/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

8

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 206/05

Tassi di cambio dell'euro

10

2011/C 206/06

Regolamento interno tipo per i comitati — Regolamento interno del comitato [denominazione del comitato]

11

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 206/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

14

2011/C 206/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

15

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2011/C 206/09

Bando di concorsi generali

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 206/10

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 206/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6200 — APMM/Bolloré/Douala International Terminal JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 206/01

Data di adozione della decisione

14.12.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31726 (N 449/10)

Stato membro

Finlandia

Regione

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus

Base giuridica

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) muuttamisesta.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Esenzioni fiscali di cui alla direttiva 2003/96/CE

Forma dell'aiuto

Riduzione dell’aliquota

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 156 milioni EUR

 

Dotazione annuale: 52 milioni EUR

Intensità

82,24 %

Durata

1.1.2011-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Verohallinto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32678 (11/N)

Stato membro

Lettonia

Regione

Latvia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Grozījumi atbalsta shēmā “Atbalsts kredītgarantīju veidā”

Base giuridica

Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība””

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Insediamento dei giovani agricoltori, Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione, Investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 250 milioni LVL

 

Dotazione annuale: 50 milioni LVL

Intensità

Durata

8.6.2011-30.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

31.5.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32682 (11/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Rioja, Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Modificación del régimen de ayudas a la reconversión de plantaciones de determinadas especies frutícolas

Base giuridica

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto no 358/2006, de 24 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinadas especies frutícolas

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 2,28 milioni EUR

 

Dotazione annuale: 1,14 milioni EUR

Intensità

55 %

Durata

Fino al 30.6.2013

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Margarita Arboix Arzo

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 206/02

Data di adozione della decisione

7.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32686 (11/N)

Stato membro

Italia

Regione

Veneto

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010

Base giuridica

OPCM 3906 del 13 novembre 2010. Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Ordinanza del Commissario n. 9 del 17 dicembre 2010 recante «individuazione dei comuni e della Provincie destinatarie dei primi acconti per i danni subiti dalle Opere Pubbliche e dai soggetti privati e imprese a seguito dell'evento che ha colpito il Veneto dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010».

Progetto di Ordinanza del Commissario recante «disposizioni per la concessione alle imprese di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Calamità naturali o altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 15 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Commissario delegato ex OPCM 3906 per il tramite dei Comuni

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

8.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32792 (11/N)

Stato membro

Lettonia

Regione

Latvia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” nodrošināšana

Base giuridica

Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” īstenošanai”

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 40,35 milioni di LVL

 

Dotazione annuale: 7 milioni di LVL

Intensità

100 %

Durata

8.6.2011-30.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 206/03

Data di adozione della decisione

9.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 367/10

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide aux investissements réalisés dans les élevages de canards gras en vue de l'installation de systèmes d'hébergement collectifs

Base giuridica

Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques, adoptée par le Comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages le 22 juin 1999

Articles L 621-1 et s. du code rural

Décret no 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de services et de paiement, à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer

Régime d'aide à la mise aux normes de bien-être dans les élevages de palmipèdes

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 10 milioni di EUR

Intensità

60 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

FranceAgriMer

12 rue Henri Rol-Taguy

TSA 20002

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

14.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 383/10

Stato membro

Germania

Regione

Bayern

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Bayern: Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen Bergbauernprogramms (BBP-B);

Teil B: Förderung der Weide- und Alm-/Alpwirtschaft

612-40304-BY/00

Base giuridica

Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen Bergbauernprogramms (BBP-B);

Teil B: Förderung der Weide- und Alm-/Alpwirtschaft

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Investimenti nelle aziende agricole, silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 6 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 2 milioni di EUR

Intensità

90 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern Anschriften siehe folgende Internetadresse:

http://www.stmelf.bayern.de/behoerden/amt/

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 206/04

Data di adozione della decisione

6.5.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 653/09

Stato membro

Polonia

Regione

Śląskie, Lubelskie

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoc inwestycyjna dla sektora węgla kamiennego

Base giuridica

Artykuł 19 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 400 Mio PLN

 

Importo totale dell'aiuto previsto 400 Mio PLN

Intensità

30 %

Durata

Fino al 31.12.2010

Settore economico

Industrie estrattive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Minister Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

1.6.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32990 (11/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fifth prolongation of the Spanish Guarantee Scheme for credit institutions — Spain

Base giuridica

Royal Decree-law 07/2008, October 13

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 164 000 Mio EUR

Intensità

Durata

1.7.2011-31.12.2011

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kingdom of Spain

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/10


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 luglio 2011

2011/C 206/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4056

JPY

yen giapponesi

113,16

DKK

corone danesi

7,4584

GBP

sterline inglesi

0,88070

SEK

corone svedesi

9,1720

CHF

franchi svizzeri

1,1715

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7440

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,180

HUF

fiorini ungheresi

266,14

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

3,9813

RON

leu rumeni

4,2298

TRY

lire turche

2,3104

AUD

dollari australiani

1,3168

CAD

dollari canadesi

1,3627

HKD

dollari di Hong Kong

10,9425

NZD

dollari neozelandesi

1,6877

SGD

dollari di Singapore

1,7210

KRW

won sudcoreani

1 486,46

ZAR

rand sudafricani

9,5804

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0903

HRK

kuna croata

7,3955

IDR

rupia indonesiana

12 001,35

MYR

ringgit malese

4,2343

PHP

peso filippino

60,445

RUB

rublo russo

39,6550

THB

baht thailandese

42,618

BRL

real brasiliano

2,2256

MXN

peso messicano

16,4793

INR

rupia indiana

62,5010


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/11


REGOLAMENTO INTERNO TIPO PER I COMITATI

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO [DENOMINAZIONE DEL COMITATO]

2011/C 206/06

IL COMITATO [DENOMINAZIONE DEL COMITATO],

visto [titolo completo dell'atto di base] (1), in particolare l'articolo … [articolo che istituisce il comitato],

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento interno tipo pubblicato dalla Commissione (3),

[vista la decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (2010/427/UE)] (4),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Convocazione delle riunioni

1.   Le riunioni del comitato sono convocate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del comitato.

2.   Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, se la procedura scritta è conclusa senza esito, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

3.   Riunioni congiunte del comitato con altri comitati possono essere convocate per questioni che rientrano nelle loro sfere di competenza rispettive (5).

Articolo 2

Ordine del giorno

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e lo sottopone al comitato.

2.   L'ordine del giorno distingue tra:

a)

i progetti di atti di esecuzione che saranno adottati dalla Commissione per i quali si richiede il parere del comitato secondo la procedura [consultiva/di esame] di cui all’articolo …, paragrafo …, del … [atto di base] (6);

b)

le altre questioni sottoposte al comitato per informazione o semplice scambio di opinioni, sia su iniziativa del presidente, sia su richiesta scritta di un membro del comitato [oppure a norma delle disposizioni specifiche dell’articolo …, paragrafo …, del [atto di base] ….].

Articolo 3

Documentazione da presentare ai membri del comitato

1.   Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, il presidente trasmette ai membri del comitato l'invito, il progetto di ordine del giorno e il progetto di atto di esecuzione per il quale si richiede il parere del comitato con congruo anticipo rispetto alla data della riunione, tenendo conto dell'urgenza e della complessità della materia, e comunque non oltre 14 giorni di calendario prima di tale data (7). Ogni altro documento attinente alla riunione, in particolare i documenti che corredano il progetto di atto di esecuzione, viene trasmesso per quanto possibile entro lo stesso termine.

La trasmissione dei documenti viene effettuata conformemente all’articolo 12, paragrafo 2.

2.   In casi debitamente giustificati, il presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato, abbreviare il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1. Tranne in casi di estrema urgenza (8), il termine non può essere inferiore a 5 giorni di calendario.

Articolo 4

Parere del comitato

1.   Il comitato esprime il proprio parere sul progetto di atto di esecuzione entro il termine fissato dal presidente conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Quando si procede a una votazione nel quadro della procedura consultiva, il parere è espresso a maggioranza semplice dei membri del comitato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il parere del comitato è richiesto nel quadro della procedura d'esame, esso viene espresso a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Salvo obiezione di un membro del comitato, il presidente può, senza procedere ad un voto formale, stabilire che il comitato ha espresso parere favorevole per consenso sul progetto di atto di esecuzione.

4.   Il presidente, in consultazione con i membri del comitato, può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato, rinviare la votazione al termine della riunione o ad una riunione successiva.

5.   Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. Prima della votazione, il presidente informa il comitato del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifica, in particolare per quanto riguarda le proposte che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato.

Articolo 5

Rappresentanza

1.   Ogni Stato membro è considerato un membro del comitato. Ciascun membro del comitato stabilisce la composizione della propria delegazione e ne informa il presidente. Previa autorizzazione del presidente, le delegazioni possono farsi accompagnare da esperti che non appartengono alla delegazione.

2.   Le informazioni seguenti vengono trasmesse al presidente entro un termine ragionevole e non oltre 5 giorni di calendario prima della data di una riunione del comitato:

a)

la composizione di ciascuna delegazione, tranne se questa è già nota al presidente;

b)

il nome e le funzioni degli eventuali esperti che accompagnano le delegazioni e i motivi per cui è richiesta la loro presenza.

Se il presidente non si oppone alla partecipazione di un esperto prima della riunione del comitato, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 si considera concessa.

3.   Il rimborso delle spese di viaggio da parte della Commissione è corrisposto conformemente alle norme in vigore, subordinatamente ai fondi di bilancio destinati a tale scopo.

4.   La delegazione di uno Stato membro può rappresentare non più di un altro Stato membro. Lo Stato membro che si fa rappresentare ne informa il presidente prima della riunione o, al più tardi, prima della votazione.

Articolo 6

Gruppi di lavoro

1.   Il comitato può costituire gruppi di lavoro per l’esame di questioni specifiche. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante della Commissione.

2.   Sotto la responsabilità del presidente, i gruppi di lavoro presentano una relazione al comitato.

Articolo 7

Terzi ed esperti

1.   I rappresentanti di [specificare il paese o l'organismo terzo in questione] vengono invitati a partecipare alle riunioni del comitato, conformemente a [specificare l'atto giuridico, quale un accordo concluso dall'Unione, una decisione del consiglio d'associazione o altro atto di base che prevede la presenza dei suddetti osservatori].

2.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione vengono invitati a partecipare alle riunioni del comitato a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.

3.   Il presidente può decidere di invitare rappresentanti di altri terzi o altri esperti per discutere punti specifici, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato. Tuttavia, una maggioranza semplice dei membri del comitato può opporsi alla loro partecipazione alla riunione.

4.   I rappresentanti di terzi e gli esperti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non assistono e non partecipano alle votazioni del comitato.

Articolo 8

Procedura scritta

1.   Il presidente può ottenere il parere del comitato con procedura scritta, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 (9). In particolare, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per ottenere il parere del comitato qualora il progetto di atto di esecuzione sia già stato esaminato durante una riunione del comitato.

2.   Il presidente comunica l'esito della procedura scritta ai membri del comitato senza indugio, e comunque non oltre 14 giorni di calendario dopo la scadenza del termine.

Articolo 9

Segreteria

La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato e, se necessario, dei gruppi di lavoro creati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 10

Processo verbale e resoconto sommario delle riunioni

1.   Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 182/2011, il processo verbale di ogni riunione viene stilato sotto la responsabilità del presidente. I membri del comitato hanno il diritto di chiedere che la loro posizione figuri a verbale. Il presidente invia il processo verbale ai membri del comitato senza indugio, al più tardi entro un mese dalla riunione.

I membri del comitato comunicano al presidente, per iscritto, le loro eventuali osservazioni sulla bozza di processo verbale. In caso di disaccordo, la questione viene discussa dal comitato. Qualora il disaccordo persista, le osservazioni in questione vengono allegate al processo verbale definitivo.

2.   Ai fini dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 182/2011, il presidente è responsabile della redazione di un resoconto sommario che riassume ciascun punto iscritto all'ordine del giorno e il risultato delle votazioni su ogni progetto di atto di esecuzione sottoposto al comitato. Questo resoconto sommario non reca menzione della posizione individuale dei membri nel corso delle deliberazioni del comitato.

Articolo 11

Elenco delle presenze e conflitti d'interesse

1.   Nel corso di ciascuna riunione il presidente redige un elenco delle presenze che specifica le autorità o gli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri per rappresentarli.

2.   All'inizio di ciascuna riunione, le persone designate dagli Stati membri, nonché gli esperti che sono stati autorizzati dal presidente ad assistere alla riunione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 3, e i rappresentanti di terzi che sono stati invitati ad assistere alla riunione conformemente all'articolo 7, informano il presidente dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse (10) per un determinato punto dell'ordine del giorno.

Nell’eventualità di tale conflitto d’interessi, l'interessato lascia la riunione, su richiesta del presidente, quando vengono discussi i punti all’ordine del giorno in questione.

Articolo 12

Corrispondenza

1.   La corrispondenza relativa al comitato viene inviata alla Commissione, all'attenzione del presidente del comitato.

2.   La corrispondenza destinata ai membri del comitato è inviata alle rappresentanze permanenti, preferibilmente per via elettronica. Laddove le rappresentanze permanenti abbiano indicato alla Commissione un indirizzo di posta elettronica centrale adibito a ricevere la corrispondenza relativa ai lavori dei comitati, questa viene trasmessa a tale indirizzo. Inoltre, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alle persone designate dagli Stati membri per rappresentarli nel comitato.

Articolo 13

Accesso ai documenti e riservatezza

1.   Le domande di accesso ai documenti del comitato sono trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Spetta alla Commissione deliberare sulle richieste relative all'accesso a tali documenti, conformemente al suo regolamento interno, modificato dalla decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom (12). Se la richiesta è indirizzata a uno Stato membro, quest'ultimo applica l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.

3.   I documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi sono riservati (13), tranne qualora sia stato concesso l'accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o la Commissione li abbia resi pubblici in altro modo.

4.   I membri del comitato nonché gli esperti e i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che gli esperti e i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare.

Articolo 14

Protezione dei dati personali

Il comitato e i suoi gruppi di lavoro assicurano il trattamento dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) sotto la responsabilità del presidente, che agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del suddetto regolamento.


(1)  GU L […] del […], pag. […].

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  GU C […] del […], pag. […].

(4)  

NB:

questo visto può essere utilizzato solo per il regolamento interno di specifici comitati di strumenti dell'azione esterna identificati nella decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (2010/427/UE).

(5)  

NB:

Il regolamento interno di un determinato comitato può precisare in quali ambiti particolari e/o con quali altri comitati possono essere convocate le riunioni congiunte.

(6)  

NB:

Se il comitato è chiamato a dare il proprio parere secondo più procedure di comitato, questo punto deve essere ripetuto nel regolamento interno del comitato interessato, includendo i riferimenti adeguati dei relativi atti di base.

(7)  

NB:

Il regolamento interno del comitato interessato può prevedere un periodo di tempo inferiore in ambiti particolari in cui è richiesta un'azione rapida con cadenza periodica o quando l'atto di base prevede termini di azione specifici e obbligatori. Tali casi possono essere considerati come «casi debitamente giustificati» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)  

NB:

Il regolamento interno di un determinato comitato può prevedere l'applicazione di questa disposizione nei casi in cui siano a rischio l'ambiente, la salute pubblica o quella degli animali o delle piante ovvero gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi dell'articolo 325 del TFUE, o in caso di crisi umanitaria, o per evitare il verificarsi di crisi significative dei mercati nel settore dell’agricoltura.

(9)  

NB:

Il regolamento interno del comitato interessato può prevedere che, di norma, il parere del comitato sia ottenuto con procedura scritta in ambiti particolari in cui è richiesta un'azione rapida con cadenza periodica o quando l'atto di base prevede termini di azione specifici e obbligatori. Tali casi possono essere considerati come «casi debitamente giustificati» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(10)  A titolo d'esempio, l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1) contiene una definizione specifica del conflitto d'interessi.

(11)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(12)  GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.

(13)  Ai sensi dell'articolo 339 del TFUE, «[i] membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.»

(14)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/14


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 206/07

Aiuto n.: SA.33162 (11/XA)

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Noord-Brabant

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidieregeling convenant Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB-subsidieregeling)

Base giuridica:

Artikel 152 Provinciewet

Artikel 2 Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,48 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2012-1o gennaio 2016.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006], Investimenti nelle aziende agricole [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006], Produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura e pesca.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC’ s-Hertogenbosch

NEDERLAND

Sito web: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedeputeerde-staten/bestuursinformatie/provinciale-bladen.aspx?qvi=36824

http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/365-beleidsregels-inzake-de-subsidieverlening-in-het-kader-van-het-convenant-stuurgroep-landbouw-innovatie-noord-brabant/

Altre informazioni: —


12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 206/08

Aiuto n.: SA.33215 (11/XA)

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Adaptación de las casetas destinadas a la recepción de cadáveres de animales.

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa a la Asociación de Usuarios de Casetas de Castellón.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,11 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 50 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o luglio 2011-31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Investimenti nelle aziende agricole [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Dir. Gral. Prod. Agraria

Conselleria Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=81bbe313-443c-441f-8831-f31e4ad50d26&groupId=16

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.33248 (11/XA)

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas a pymes agrarias a través de la Asociación de caballos de pura raza española (APREA)

Base giuridica: Resolución de … 2011, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención a pymes agrarias a través de la Asociación de caballos de pura raza española (APREA)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,03 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o luglio 2011-1o novembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura e pesca.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=8b308875-b392-4f07-89dd-59f7294b1c98&groupId=16

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.33249 (11/XA)

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas a pymes agrarias a través de la Asociación de criadores de caballos de pura raza española de la Comunidad Valenciana (PRECVAL)

Base giuridica: Resolución de … 2011, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa a pymes agrarias a través de la Asociación de criadores de caballos de pura raza española de la Comunidad Valenciana (PRECVAL)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,11 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o luglio 2011-1o novembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura e pesca.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=4aa5c8a7-f0fa-4e5f-aa5b-e125b2a812ae&groupId=16

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/17


BANDO DI CONCORSI GENERALI

2011/C 206/09

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

INTERPRETI DI CONFERENZA

:

per la lingua ceca (CS)

:

EPSO/AD/222/11 (gradi AD 5 e AD 7)

:

per la lingua lettone (LV)

:

EPSO/AD/223/11 (gradi AD 5 e AD 7)

:

per la lingua maltese (MT)

:

EPSO/AD/224/11 (gradi AD 5 e AD 7)

:

di lingua svedese (SV)

:

EPSO/AD/225/11 (gradi AD 5 e AD 7)

:

di lingua spagnola (ES)

:

EPSO/AD/226/11 (grado AD 7)

Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue ceca, lettone, maltese, svedese e spagnola nella Gazzetta ufficiale C 206 A del 12 luglio 2011.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO all’indirizzo: http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/18


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 206/10

Dato che in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che la misura antidumping sottoindicata scadrà tra breve.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (2), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Vengono di conseguenza chiusi i riesami intermedi parziali avviati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 con l'obiettivo di verificare il livello di pregiudizio (3) e la forma e il livello delle misure (4).

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza (5)

Cloruro di potassio

Bielorussia

Russia

Dazio antidumping

Impegno

Sistema di gestione del massimo quantitativo

Regolamento (CE) n. 1050/2006 della Commissione (GU L 191 del 12.7.2006, pag. 1)

Decisione 2005/802/CE della Commissione modificata da ultimo dalla decisione 2006/557/CE della Commissione (GU L 218 del 9.8.2006, pag. 22)

Regolamento (CE) n. 1818/2006 della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 3)

13.7.2011


(1)  GU C 352 del 23.12.2010, pag. 15.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU C 323 del 30.11.2010, pag. 24.

(4)  GU C 170 del 10.6.2011, pag. 10.

(5)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6200 — APMM/Bolloré/Douala International Terminal JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 206/11

1.

In data 5 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese A.P. Møller-Mærsk A/S («APMM», Danimarca) e Bolloré SA (Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Douala International Terminal (Camerun) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

APMM: trasporto di linea containerizzato; servizi di terminal; trasporto interno; logistica; rimorchio portuale; navi cisterna; prospezione e produzione di petrolio e di gas; commercio al dettaglio; trasporto aereo,

Bolloré SA: servizi di trasporto e logistici; produzione di pellicole di plastica, apparecchi per l’emissione di biglietti, batterie e veicoli elettrici; distribuzione di carburante; comunicazioni e media, compresa la pubblicità; sfruttamento di piantagioni,

Douala International Terminal: gestione del terminal per container e roll-on/roll-off nel porto di Douala, Camerun.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6200 — APMM/Bolloré/Douala International Terminal JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).