ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.199.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
7 luglio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2011/C 199/01

Raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011 — Youth on the Move — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 199/02

Tassi di cambio dell'euro

6

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2011/C 199/03

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2011/C 199/04

Ricorso presentato l'11 aprile 2011 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda (Causa E-8/11)

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 199/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse) ( 1 )

9

2011/C 199/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6257 — Blackstone/Valad Property) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 199/07

Avviso destinato a Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 621/2011 della Commissione

11

 

Rettifiche

2011/C 199/08

Rettifica del parere della Commissione relativo ad un avviso di apertura un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell'India (GU C 142 del 13.5.2011)

13

2011/C 199/09

Rettifica del parere della Commissione riguardante l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell'India (GU C 142 del 13.5.2011)

13

2011/C 199/10

Rettifica del parere della Commissione relativo a un avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 146 del 17.5.2011)

14

2011/C 199/11

Rettifica della comunicazione della Commissione riguardante l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese (GU C 121 del 19.4.2011)

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

Youth on the Move — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento

2011/C 199/01

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» la Commissione pone come uno dei suoi obiettivi prioritari lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione («crescita intelligente») e mette in risalto un'iniziativa faro (Youth on the move), il cui obiettivo consiste nel rafforzare le prestazioni e aumentare l'attrattiva internazionale degli istituti europei di istruzione superiore, migliorare la qualità generale di tutti i livelli dell'istruzione e della formazione nell'Unione, combinando eccellenza e equità, mediante la promozione della mobilità dei giovani, e migliorarne la situazione occupazionale. La presente raccomandazione si iscrive nel contesto dell'iniziativa Youth on the move, ed è in linea con gli orientamenti integrati della strategia Europa 2020.

(2)

La mobilità per l'apprendimento, vale a dire la mobilità transnazionale volta all'acquisizione di nuove conoscenze, capacità e competenze, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali i giovani possono incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare la propria consapevolezza interculturale, il proprio sviluppo personale, la creatività e la cittadinanza attiva. I cittadini europei che sperimentano la mobilità da giovani studenti hanno maggiori possibilità di essere mobili anche più tardi nella vita, sul mercato del lavoro. La mobilità dei discenti può contribuire ad una maggiore apertura dei sistemi e degli istituti di istruzione e formazione, nonché allo sviluppo della loro dimensione europea e internazionale e al miglioramento della loro accessibilità e efficacia. Essa può anche rafforzare la competitività dell'Europa contribuendo alla costruzione di una società ad alto contenuto di conoscenza.

(3)

I vantaggi della mobilità sono stati messi in evidenza dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa al piano d'azione per la mobilità (1), e dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (2). Detta raccomandazione del 2001 invitava gli Stati membri ad adottare i necessari provvedimenti per eliminare gli ostacoli alla mobilità di queste categorie di persone.

(4)

Dopo la raccomandazione del 2001 sono stati compiuti molti passi avanti in materia di mobilità dei giovani. Tuttavia, non sono utilizzati nella misura più piena possibile tutti gli strumenti e i dispositivi esistenti e permangono numerosi ostacoli. Inoltre, il contesto complessivo della mobilità per l'apprendimento ha subito notevoli cambiamenti nell'ultimo decennio, a causa, tra l'altro, della globalizzazione, del progresso tecnologico, in particolare delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione («TIC»), e del maggior interesse rivolto all'occupabilità e alla dimensione sociale.

(5)

Le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell'innovazione attraverso l'istruzione e la formazione, hanno sottolineato che la diversità e gli ambienti multiculturali possono stimolare la creatività.

(6)

Nelle conclusioni sulla mobilità dei giovani del 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato gli Stati membri a far sì che i periodi di apprendimento all'estero divengano progressivamente la norma e non l'eccezione per tutti i giovani europei. Il Consiglio ha invitato la Commissione a definire un piano di lavoro per l'integrazione di azioni a favore della mobilità transfrontaliera in tutti i programmi europei e ad appoggiare gli Stati membri nei loro sforzi per promuovere la mobilità.

(7)

Le conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2009, sullo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto, hanno riconosciuto che gli insegnanti di ogni ordine e grado potrebbero trarre più vantaggio dalla maggiore mobilità e messa in rete nel campo dell'apprendimento.

(8)

Nel luglio 2009 la Commissione ha pubblicato il Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento», che ha dato luogo a una consultazione pubblica su una serie di questioni come i migliori mezzi per ampliare le opportunità di mobilità dei giovani europei, gli ostacoli alla mobilità che restano da eliminare e le possibilità per tutte le parti in causa di collaborare nel quadro di un nuovo partenariato per la mobilità a fini di apprendimento. Nell'elaborare la presente raccomandazione si è tenuto ampiamente conto delle risposte a detta consultazione, nonché dei pareri formulati dal Comitato economico e sociale europeo (3) e dal Comitato delle regioni (4).

(9)

Occorre inoltre incoraggiare la mobilità dei giovani ricercatori affinché l'Unione non resti distanziata dai suoi concorrenti nel campo della ricerca e dell'innovazione. La comunicazione della Commissione del 23 maggio 2008«Migliori carriere e maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori» ha proposto una serie di azioni intese a garantire ai ricercatori nell'Unione una formazione adeguata, interessanti opportunità di carriera e la rimozione degli ostacoli alla mobilità, mentre le conclusioni del Consiglio del 2 marzo 2010 sulla mobilità e sulla carriera dei ricercatori europei hanno fornito elementi concreti sulle possibilità di migliorare la mobilità dei ricercatori, individuando diversi settori d'intervento al fine di promuovere la libera circolazione delle conoscenze («quinta libertà»).

(10)

I programmi dell'Unione, oltre a fornire un sostegno sostanziale alla mobilità e contribuire allo sviluppo e all'internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, hanno permesso la diffusione di buone pratiche e di strumenti a livello dell'Unione volti a facilitare la mobilità dei giovani in tutti i contesti di apprendimento e di formazione.

(11)

Considerazioni di natura economica rendono particolarmente necessario assicurare l'uso efficace e la semplificazione amministrativa dei programmi nazionali e dell'Unione esistenti, nonché strumenti per la promozione ed il sostegno della mobilità per l'apprendimento.

(12)

La presente raccomandazione interessa i giovani in Europa appartenenti a tutti i contesti di apprendimento e di formazione, scuola, formazione professionale (scolastica o apprendistato), programmi di ciclo breve e corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato, nonché scambi tra giovani, attività di volontariato o tirocini, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La mobilità per l'apprendimento è considerata pertinente per tutte le discipline e tutti gli ambiti, come cultura, scienze, tecnologia, arti o sport, e interessa anche i giovani imprenditori e i giovani ricercatori. Ai sensi della presente raccomandazione, il termine «apprendimento» si riferisce all'apprendimento di tipo formale, non formale e informale.

(13)

La presente raccomandazione intende incoraggiare gli Stati membri a promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento e, ove possibile, ad eliminare gli ostacoli che impediscono i progressi in tale settore. Nel contempo, essa rispetta pienamente le competenze e le responsabilità degli Stati membri nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali ed dell'Unione.

(14)

La presente raccomandazione incoraggia inoltre gli Stati membri a sfruttare tutte le possibilità offerte dagli strumenti esistenti dell'Unione e di Bologna per facilitare la mobilità, in particolare la Carta europea di qualità per la mobilità, Europass (compreso il supplemento al diploma), Youthpass, il quadro europeo delle qualifiche, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.

(15)

La presente raccomandazione fornisce orientamenti specifici per quanto riguarda questioni amministrative ed istituzionali connesse alla mobilità dei giovani per l'apprendimento,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

(1)   Informazioni e orientamenti riguardo alle opportunità in materia di mobilità per l'apprendimento

a)

Migliorare la qualità delle informazioni e degli orientamenti riguardo alle opportunità di mobilità e all'ottenimento di sussidi ai livelli nazionale, regionale e locale, destinati a gruppi specifici di discenti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero ricorrere a mezzi nuovi, creativi e interattivi per diffondere informazioni, comunicare e scambiare esperienze con i giovani e tutti gli altri soggetti interessati.

b)

Rendere le informazioni facilmente accessibili a tutti i giovani riguardo alla mobilità per l'apprendimento, ad esempio attraverso portali web centralizzati ed altri servizi web, centri di assistenza (quali gli «uffici europei») e servizi di informazione e consulenza. Può essere utile anche il ricorso a servizi basati su internet. A tale proposito si raccomanda di consultare la rete Euroguidance.

c)

Cooperare con la Commissione per sviluppare ulteriormente ed aggiornare il portale PLOTEUS sulle opportunità di apprendimento, in particolare aumentando le fonti di informazione nazionali alle quali i cittadini possono accedere direttamente attraverso l'interfaccia multilingue PLOTEUS.

d)

Incoraggiare le agenzie nazionali e regionali competenti a far sì che le loro attività siano integrate in quelle dei soggetti interessati alla mobilità per l'apprendimento, al fine di garantire la chiarezza, la coerenza e la semplicità del flusso di informazioni.

(2)   Motivazione a partecipare ad attività di mobilità per l'apprendimento a livello transnazionale

a)

Promuovere il valore aggiunto della mobilità per l'apprendimento tra i discenti, le loro famiglie, gli insegnanti, i formatori, gli operatori socioeducativi ed i datori di lavoro in termini di autorealizzazione e di sviluppo delle competenze professionali, linguistiche, sociali e interculturali, di creatività, di cittadinanza attiva e di futura occupabilità, in particolare nel contesto di un mercato del lavoro sempre più globale.

b)

Incoraggiare la messa in rete delle organizzazioni pertinenti, dei soggetti interessati e di altri operatori, al fine di assicurare un approccio coordinato finalizzato alla motivazione dei giovani.

c)

Incentivare lo scambio tra pari tra discenti in mobilità e altri non ancora in mobilità allo scopo di accrescerne la motivazione.

d)

Favorire una «cultura della mobilità», ad esempio, integrando le opportunità di mobilità in tutti i contesti d'apprendimento e promuovendo un maggiore riconoscimento sul piano sociale del valore della mobilità per l'apprendimento.

(3)   Preparazione ad opportunità di mobilità per l'apprendimento, in particolare con riferimento alla conoscenza delle lingue straniere e alla consapevolezza interculturale

a)

Riconoscere l'importanza dell'apprendimento delle lingue e dell'acquisizione di competenze interculturali sin dai primi anni di studio, incoraggiando una preparazione di qualità sul piano linguistico e culturale per la mobilità nel settore dell'istruzione sia generale sia professionale.

b)

Incoraggiare gli insegnanti ad avvalersi di metodi d'insegnamento delle lingue più innovativi, compresi quelli basati sulle TIC. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai discenti svantaggiati e alle loro esigenze specifiche.

c)

Promuovere l'acquisizione da parte dei giovani di competenze informatiche di base affinché possano prepararsi alla mobilità in condizioni ottimali, nonché sfruttare le nuove opportunità di mobilità virtuale, ad integrazione della mobilità fisica.

d)

Incoraggiare lo sviluppo di partenariati e di scambi tra gli istituti d'insegnamento, nonché tra fornitori dell'apprendimento non formale, al fine di preparare meglio i periodi di mobilità.

(4)   Questioni amministrative e istituzionali concernenti il periodo di apprendimento all'estero

a)

Risolvere, ove possibile, le questioni amministrative relative alle difficoltà connesse con l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per i residenti non-Unione europea che desiderano fruire di un'opportunità di apprendimento in uno Stato membro.

b)

Ridurre, ove possibile, gli oneri amministrativi per promuovere la mobilità per l'apprendimento da e verso l'Unione. Una maggiore cooperazione e partenariati con i paesi terzi, accordi tra le autorità responsabili degli Stati membri e accordi bilaterali tra le istituzioni favorirebbero la mobilità per l'apprendimento tra l'Unione e altre regioni del mondo.

c)

Esaminare le questioni derivanti dalla diversità delle disposizioni giuridiche vigenti nell'Unione per quanto riguarda i minori che partecipano a programmi di mobilità per l'apprendimento.

d)

Predisporre sistemi ben definiti per incoraggiare gli apprendisti all'inizio dell'istruzione professionale ad intraprendere la mobilità dell'apprendimento. Per stimolare la mobilità per l'apprendimento degli apprendisti e dei giovani ricercatori, gli Stati membri dovrebbero, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, garantire un accesso adeguato alla protezione in termini di assicurazione, di norme di lavoro, di prescrizioni in materia di salute e sicurezza, di fiscalità, di previdenza sociale e di pensione.

e)

Incoraggiare attivamente i programmi di insegnamento e di formazione sviluppati e dispensati congiuntamente con istituti di altri paesi.

f)

Integrare opportunità di mobilità per l'apprendimento nel programma di studi o di formazione, ove opportuno. Inoltre, fornire opportunità anche per periodi brevi di mobilità, il che può contribuire ad incoraggiare un maggior numero di giovani a spostarsi.

(5)   Trasferibilità delle borse e dei prestiti

Promuovere la trasferibilità di borse e prestiti e l'accesso adeguato alle prestazioni pertinenti, al fine di facilitare la mobilità dei giovani per l'apprendimento.

(6)   Qualità della mobilità per l'apprendimento

a)

Utilizzare gli strumenti di qualità esistenti, quale la carta europea di qualità per la mobilità e le carte a livello nazionale e regionale, per garantire una mobilità di qualità e promuovere una garanzia della qualità per ogni aspetto della mobilità.

b)

Stimolare il dialogo continuo e l'applicazione di modalità chiare tra gli istituti d'origine e quelli di accoglienza, ad esempio tramite accordi in materia di apprendimento. Incoraggiare il riconoscimento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze acquisite, procedure di selezione trasparenti, lo scambio tra pari e un'assistenza strutturata ai discenti.

c)

Promuovere meccanismi regolari di feedback in seguito ad un periodo di mobilità per l'apprendimento, onde garantire la qualità dell'esperienza.

d)

Incoraggiare programmi di tutoraggio e di apprendimento tra pari per garantire l'integrazione dei discenti in mobilità nel paese o nell'istituto ospitante.

e)

Favorire la messa a disposizione dei discenti in mobilità di attrezzature pratiche e accessibili, come alloggio, vitto, trasporto.

f)

Incoraggiare l'offerta di orientamenti ai discenti su come utilizzare al meglio la mobilità per l'apprendimento al fine di sviluppare le loro conoscenze, capacità e competenze.

g)

Incoraggiare l'offerta di orientamenti ai discenti in mobilità, dopo il loro rientro, su come sfruttare le competenze acquisite durante il loro soggiorno all'estero; aiutarli a reinserirsi dopo un lungo soggiorno all'estero.

(7)   Riconoscimento dei risultati dell'apprendimento

a)

Promuovere l'utilizzo degli strumenti dell'Unione volti a facilitare il trasferimento e la convalida tra gli Stati membri dei risultati dell'apprendimento ottenuti nel corso di esperienze di mobilità. L'uso di tali strumenti dovrebbe inoltre essere meglio pubblicizzato, in particolare fra i datori di lavoro.

b)

Migliorare le procedure e gli orientamenti per la convalida e il riconoscimento dell'apprendimento di tipo informale e non formale onde agevolare maggiormente la mobilità, ad esempio nelle attività di volontariato e socioeducative.

c)

Esaminare la questione della convalida e del riconoscimento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze, quali le conoscenze linguistiche, acquisite durante periodi di mobilità all'estero.

d)

Sostenere punti di contatto, migliorandone la visibilità, per fornire informazioni sulle modalità di riconoscimento e di certificazione dei diplomi dopo il rientro dall'estero.

(8)   Discenti svantaggiati

Fornire ai discenti svantaggiati, che potrebbero essere privati delle possibilità di mobilità dell'apprendimento, informazioni mirate sui programmi e sugli aiuti, adeguati alle loro esigenze specifiche.

(9)   Partenariati e finanziamento

a)

Incoraggiare i partenariati per la mobilità per l'apprendimento con soggetti sia pubblici che privati che operano a livello regionale e locale. Le camere di commercio, le associazioni di imprese, il settore dell'istruzione e formazione professionale, le associazioni professionali e le Organizzazioni non governative possono essere partner molto utili in tale contesto. Inoltre, dovrebbero essere rafforzate le reti di scuole, università ed imprese che si scambiano informazioni, notizie e esperienze.

b)

Incoraggiare le autorità regionali e locali a svolgere un ruolo sempre più incisivo nella valorizzazione della mobilità per l'apprendimento basandosi sulle reti esistenti e creando nuovi partenariati.

c)

Incentivare la cooperazione e la comunicazione attive,anche tramite la sensibilizzazione e una campagna sui vantaggi della mobilità per l'apprendimento, tra i settori dell'insegnamento e delle imprese, in quanto la partecipazione di queste ultime è un fattore importante per il rafforzamento della mobilità dei giovani, ad esempio per quanto riguarda l'offerta di tirocini. Se del caso, predisporre incentivi, conformemente alla legislazione dell'Unione e nazionale, ad esempio sotto forma di sussidi speciali a favore delle imprese per incoraggiarle a proporre tirocini.

d)

Contribuire alla coerenza e alla complementarità dei programmi nazionali e dell'Unione, al fine di creare sinergie e migliorare l'efficacia dei programmi di mobilità.

(10)   Ruolo dei moltiplicatori

a)

Incoraggiare l'utilizzo di «moltiplicatori» come gli insegnanti, i formatori, le famiglie, gli operatori socioeducativi e i giovani che hanno sperimentato la mobilità per spronare e motivare i giovani a spostarsi. Incoraggiare i datori di lavoro nel campo dell'insegnamento a riconoscere e apprezzare l'impegno di insegnanti, formatori e operatori socioeducativi ai fini della mobilità per l'apprendimento.

b)

Promuovere e sostenere le possibilità di mobilità per l'apprendimento come parte della formazione iniziale e dello sviluppo professionale continuo dei dirigenti degli istituti d'insegnamento, degli insegnanti, dei formatori, del personale amministrativo e degli operatori socioeducativi.

(11)   Controllo dei progressi

a)

Sostenere, su base volontaria, i lavori relativi alla possibilità di mettere a punto un quadro metodologico per il monitoraggio dei progressi nella promozione della mobilità dell'apprendimento e nell'eliminazione degli ostacoli alla sua realizzazione, basati su uno studio preparatorio effettuato dalla rete Eurydice con l'assistenza di esperti degli Stati membri ed utilizzando appieno le risorse esistenti in termini di dati e informazioni.

b)

Riferire alla Commissione sui progressi realizzati nella promozione della mobilità dell'apprendimento e nell'eliminazione degli ostacoli alla sua realizzazione, nel quadro delle strutture di comunicazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) esistenti.

PRENDE ATTO DELL'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

(1)

Assicurare — in stretta cooperazione con gli Stati membri — il pieno ed efficace utilizzo dei programmi e dei finanziamenti dell'Unione, in particolare nel settore dell'apprendimento permanente, per estendere e allargare le opportunità di apprendimento per i giovani, anche prendendo in considerazione il ricorso ai Fondi strutturali, al Fondo sociale europeo e alla Banca europea degli investimenti (5).

(2)

Sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a promuovere la mobilità dell'apprendimento, in particolare considerando le implicazioni della presente raccomandazione per la prossima generazione di programmi dell'Unione nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

(3)

Migliorare, in collaborazione con gli Stati membri, il quadro statistico utilizzato per misurare la mobilità dell'apprendimento transnazionale.

(4)

Esaminare la fattibilità, in stretta cooperazione con esperti degli Stati membri, di elaborare un quadro metodologico — cui la Commissione ha fatto riferimento nella comunicazione «Youth on the move» come un «Quadro di controllo della mobilità» — per il controllo dei progressi nella promozione della mobilità dell'apprendimento e nell'eliminazione degli ostacoli alla sua realizzazione.

(5)

Valutare i progressi realizzati nell'eliminazione degli ostacoli alla mobilità dell'apprendimento dopo i primi quattro anni di applicazione della presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.

(2)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(3)  GU C 255 del 22.9.2010, pag. 81.

(4)  GU C 175 dell'1.7.2009, pag. 31.

(5)  Considerando altresì la possibilità di elaborare nuovi strumenti di sostegno finanziario, compresa la possibilità di prestiti europei per studenti conformemente all'invito formulato dal Consiglio alla Commissione nelle conclusioni sulla mobilità dei giovani del novembre 2008.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 luglio 2011

2011/C 199/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4318

JPY

yen giapponesi

116,03

DKK

corone danesi

7,4589

GBP

sterline inglesi

0,89485

SEK

corone svedesi

9,0902

CHF

franchi svizzeri

1,2059

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7665

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,265

HUF

fiorini ungheresi

265,06

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

3,9544

RON

leu rumeni

4,2105

TRY

lire turche

2,3394

AUD

dollari australiani

1,3420

CAD

dollari canadesi

1,3833

HKD

dollari di Hong Kong

11,1436

NZD

dollari neozelandesi

1,7335

SGD

dollari di Singapore

1,7605

KRW

won sudcoreani

1 522,70

ZAR

rand sudafricani

9,7005

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2592

HRK

kuna croata

7,3993

IDR

rupia indonesiana

12 240,27

MYR

ringgit malese

4,3146

PHP

peso filippino

61,526

RUB

rublo russo

40,0600

THB

baht thailandese

43,660

BRL

real brasiliano

2,2495

MXN

peso messicano

16,7138

INR

rupia indiana

63,5790


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/7


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

2011/C 199/03

L’autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni in merito alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

:

23 marzo 2011

Aiuto n.

:

69527

Numero della decisione

:

89/11/COL

Stato EFTA

:

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

modifica del regime per i centri di innovazione basata sulla ricerca

Base giuridica

:

libro bianco del governo sulla ricerca: «Impegno per la ricerca». Documento di bilancio 2011 del ministero dell’Istruzione e della ricerca. Orientamenti del Consiglio norvegese per la ricerca

Forma dell’aiuto

:

sovvenzione

Bilancio

:

1 680 milioni di NOK

Durata

:

fino al 2019

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

:

The Norwegian Ministry of Education and Research

PO Box 8119 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/8


Ricorso presentato l'11 aprile 2011 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda

(Causa E-8/11)

2011/C 199/04

L'11 aprile 2011 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Florence Simonetti, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgium, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro l'Islanda.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

1)

omettendo di provvedere affinché le autorità competenti elaborassero e, se del caso, adottassero mappe acustiche e piani d'azione per gli assi stradali principali del paese attraversati da più di sei milioni di autovetture ogni anno, e inviassero i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI della direttiva 2002/49/CE all'Autorità di vigilanza EFTA, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10 dell’atto cui è fatto riferimento al punto 32g dell'allegato XX all'accordo SEE (direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1;

e che

2)

la Repubblica d'Islanda è condannata al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

l'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che l'Islanda non ha elaborato mappe acustiche e piani d'azione per gli assi stradali principali del paese attraversati da più di sei milioni di autovetture ogni anno,

l'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che tale inadempimento costituisce una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, di cui al punto 32g dell'allegato XX dell'accordo SEE.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 199/05

1.

In data 29 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese NYSE Euronext («NYX», Stati Uniti) e Deutsche Börse («DB», Germania) procedono ad una fusione completa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

NYX: servizi di cash listing, di cash trading e di post-trading, serivzi di negoziazione di derivati e di compensazione e regolamento, servizi di informazione e soluzioni tecnologiche,

DB: servizi di cash listing, di cash trading e di post-trading, serivzi di negoziazione di derivati e di compensazione e regolamento, servizi di informazione e soluzioni tecnologiche.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6257 — Blackstone/Valad Property)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 199/06

1.

In data 30 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa The Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle imprese Valad Funds Management Limited e Valad Property Trust (denominate collettivamente «Valad Property», Australia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Blackstone: gestione patrimoniale alternativa e servizi di consulenza finanziaria,

Valad Property: servizi immobiliari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6257 — Blackstone/Valad Property, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/11


Avviso destinato a Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 621/2011 della Commissione

2011/C 199/07

1.

La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talebani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

Al-Qaeda, i Talebani e Osama bin Laden,

le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda, ai Talebani e a Osama bin Laden, infine

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o con» Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talebani consistono, tra l'altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talebani o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi; o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 16 giugno 2011 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi all'elenco corrispondente. Questa persona può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirla nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 621/2011 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio [articolo 2 e articolo 2 bis  (4)]; e

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con regolamento (UE) n. 621/2011 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 621/2011 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

I dati personali delle persone interessate saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi della Comunità (attualmente Unione), nonché la libera circolazione di tali dati (6). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

7.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 166 del 25.6.2011, pag. 18.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(4)  L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).

(5)  L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Rettifiche

7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/13


Rettifica del parere della Commissione relativo ad un avviso di apertura un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell'India

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 142 del 13 maggio 2011 )

2011/C 199/08

Nel titolo dell'atto,

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7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/13


Rettifica del parere della Commissione riguardante l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell'India

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 142 del 13 maggio 2011 )

2011/C 199/09

Nel titolo dell'atto,

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7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/14


Rettifica del parere della Commissione relativo a un avviso di scadenza di alcune misure antidumping

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 146 del 17 maggio 2011 )

2011/C 199/10

Nel titolo dell'atto,

anziché:

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7.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/14


Rettifica della comunicazione della Commissione riguardante l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 121 del 19 aprile 2011 )

2011/C 199/11

Nel titolo dell'atto,

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