ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.194.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2011/C 194/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/1 |
2011/C 194/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Hamburg — Germania) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg
(Causa C-147/08) (1)
(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Principi generali del diritto dell’Unione - Art. 157 TFUE - Direttiva 2000/78/CE - Ambito di applicazione - Nozione di «retribuzione» - Esclusioni - Regime di previdenza professionale sotto forma di pensione complementare di vecchiaia per gli ex dipendenti di un ente locale ed i loro superstiti - Metodo di calcolo di tale pensione che avvantaggia i beneficiari coniugati rispetto a quelli che vivono nell’ambito di un’unione civile registrata - Discriminazione fondata sulle tendenze sessuali)
2011/C 194/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Jürgen Römer
Convenuta: Freie und Hansestadt Hamburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Hamburg — Interpretazione del principio della parità di trattamento, dell’art. 141 del Trattato CE, degli artt. 1, 2 e 3, nn. 1, lett. c), e 3, nonché del «considerando» 22 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Sfera d’applicazione della direttiva — Esclusione dei versamenti di qualsiasi natura effettuati dai regimi pubblici o assimilabili, ivi inclusi i regimi pubblici di sicurezza sociale o di protezione sociale — Esclusione delle leggi nazionali relative allo stato civile e delle prestazioni che ne derivano — Regime di previdenza professionale sotto forma di pensione complementare di vecchiaia per gli ex impiegati e lavoratori di un ente locale territoriale e per i loro superstiti — Metodo di calcolo della pensione che avvantaggia i beneficiari coniugati rispetto a quelli che vivono nell’ambito di un’unione civile registrata
Dispositivo
1) |
La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non sono escluse dal suo ambito di applicazione ratione materiae — né sulla base del suo art. 3, n. 3, né a norma del suo ventiduesimo «considerando» — le pensioni complementari di vecchiaia come quelle versate agli ex dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg e ai loro superstiti ai sensi della legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg), nel testo del 30 maggio 1995, le quali costituiscono retribuzioni ai sensi dell’art. 157 TFUE. |
2) |
Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come quella di cui all’art. 10, n. 6, della succitata legge del Land di Amburgo, ai sensi della quale un beneficiario partner di un’unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora:
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3) |
Nel caso in cui l’art. 10, n. 6, della legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg, nel testo del 30 maggio 1995, costituisse una discriminazione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2000/78, il diritto alla parità di trattamento potrebbe essere rivendicato da un singolo quale il ricorrente nella causa principale non prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, ossia a partire dal 3 dicembre 2003, e ciò senza necessità di attendere che il legislatore nazionale renda la disposizione suddetta conforme al diritto dell’Unione. |
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg/Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09)
(Cause riunite C-230/09 e C-231/09) (1)
(Agricoltura - Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1788/2003 - Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune - Trasferimento di quantitativi di riferimento individuali - Ripercussioni sul calcolo del prelievo - Ripercussioni sul calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari)
2011/C 194/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrenti: Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)
Convenuti: Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09)
con l’intervento di: Bundesministerium der Finanzen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123) — Ricostituzione del quantitativo di riferimento di latte nel corso del periodo di riferimento a seguito della risoluzione di un contratto di affitto agrario — Questione della considerazione, per determinare il quantitativo di riferimento disponibile per il locatore, del quantitativo già trasferito dall’ex affittuario nel corso del periodo di riferimento
Dispositivo
1) |
L’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1o aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo. |
2) |
Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero. |
3) |
Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione di cui trattasi. |
4) |
La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo. |
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — Repubblica di Lituania) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
(Causa C-391/09) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati membri - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità - Artt. 18 TFUE e 21 TFUE - Principio di parità di trattamento fra le persone senza distinzioni di razza o di origine etnica - Direttiva 2000/43/CE - Normativa nazionale che impone la registrazione dei nomi e dei cognomi delle persone fisiche negli atti di stato civile in una forma che rispetti le regole di grafia proprie della lingua ufficiale nazionale)
2011/C 194/04
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas
Parti
Ricorrenti: Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn
Convenuti: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 12, primo comma CE e 18, n. 1 CE e dell’art. 2, n. 2, lett. b) della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Normativa nazionale che prevede la trascrizione dei nomi e cognomi delle persone di un’altra nazionalità o cittadinanza nei caratteri della lingua ufficiale di detto Stato nei documenti attestanti lo stato civile rilasciati dal medesimo
Dispositivo
1) |
Una normativa nazionale secondo cui i cognomi e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato unicamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale riguarda una fattispecie che esula dall’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. |
2) |
L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che:
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2.7.2011 |
IT |
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C 194/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-543/09) (1)
(Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/22/CE - Art. 25, n. 2 - Direttiva 2002/58/CE - Art. 12 - Fornitura di elenchi telefonici e di servizi di consultazione - Obbligo imposto ad un’impresa che assegna numeri di telefono di trasmettere ad altre imprese i dati di cui dispone relativi agli abbonati di imprese terze)
2011/C 194/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
con l’intervento di: GoYellow GmbH, Telix AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 25, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51), nonché dell'art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Fornitura di servizi di elenchi — Portata dell'obbligo imposto ad un'impresa che ha assegnato numeri telefonici agli abbonati di trasmettere ad altre imprese tutti i dati rilevanti ai fini della pubblicazione di un elenco generale o della fornitura di un servizio universale di consultazione — Dati relativi agli abbonati di imprese terze
Dispositivo
1) |
L’art. 25, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che imponga alle imprese che assegnano numeri di telefono agli utenti finali l’obbligo di mettere a disposizione delle imprese la cui attività consiste nel fornire elenchi telefonici e servizi di consultazione accessibili al pubblico non solo i dati relativi ai propri abbonati, ma anche quelli di cui esse dispongono relativi agli abbonati di imprese terze. |
2) |
L’art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche») deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che imponga ad un’impresa che pubblica elenchi telefonici pubblici l’obbligo di trasmettere dati personali di cui essa dispone relativi agli abbonati di altri operatori telefonici ad un’impresa terza, la cui attività consista nel pubblicare un elenco pubblico, cartaceo o elettronico, o nel rendere tali elenchi consultabili attraverso servizi di consultazione, senza che una simile trasmissione sia subordinata ad un nuovo consenso degli abbonati, purché tuttavia, da un lato, questi ultimi siano stati informati, prima dell’iniziale iscrizione dei loro dati in un elenco pubblico, in merito allo scopo di questo nonché del fatto che tali dati potranno essere comunicati ad un altro operatore telefonico e purché, dall’altro, sia garantito che i dati in questione non saranno usati, dopo la loro trasmissione, per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti al fine della loro prima pubblicazione. |
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP
(Causa C-107/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE - Rimborso - Termini - Interessi - Compensazione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Tutela del legittimo affidamento)
2011/C 194/06
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Enel Maritsa Iztok 3 AD
Resistente: Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione degli artt. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e 183, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Termine imperativo per il rimborso dell’eccedenza di IVA alla scadenza del quale viene effettuato il calcolo degli interessi dovuti al soggetto passivo — Modifica della normativa nazionale nel corso di siffatto calcolo, che prevede che, in caso di verifica fiscale, tale calcolo sarà effettuato a partire dalla data del deposito dell’avviso di imposta che pone fine alla verifica fiscale — Termine ragionevole — Possibilità di rimborso dell’eccedenza di TVA mediante compensazione della somma da rimborsare con importi fiscali a carico del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità
Dispositivo
1) |
L’art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, nel combinato disposto con il principio di tutela del legittimo affidamento, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, con effetto retroattivo, la proroga dei termini per il rimborso delle eccedenze dell’imposta sul valore aggiunto nella misura in cui tale normativa privi il soggetto interessato del diritto, di cui disponeva anteriormente all’entrata in vigore della modifica normativa, di pretendere la corresponsione di interessi di mora sul proprio credito di imposta. |
2) |
L’art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, nel combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui i normali termini di rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto, alla scadenza dei quali sono dovuti interessi di mora sulla somma da rimborsare, sono prorogati in caso di avvio di un procedimento di verifica fiscale, ove tale proroga produca l’effetto che gli interessi medesimi siano dovuti unicamente a decorrere dalla data di conclusione di detto procedimento, laddove tale eccedenza abbia già costituito oggetto di riporto nei tre periodi di imposizione successivi a quello in cui l’eccedenza è sorta. Per contro, il fatto che tale termine sia di regola fissato in 45 giorni non risulta in contrasto con la detta disposizione. |
3) |
L’art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto venga effettuato tramite compensazione. |
2.7.2011 |
IT |
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C 194/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlino — Germania) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch
(Causa C-144/10) (1)
(Competenza giurisdizionale in materia civile - Artt. 22, punto 2, e 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza esclusiva dei giudici dello Stato della sede a conoscere delle controversie relative alla validità delle decisioni degli organi societari - Portata - Azione proposta da una persona giuridica di diritto pubblico diretta a far dichiarare la nullità di un contratto a motivo della asserita invalidità delle decisioni dei propri organi relative alla conclusione di tale contratto - Litispendenza - Obbligo del giudice adito successivamente di sospendere il procedimento - Portata)
2011/C 194/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlino
Parti
Ricorrente: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts
Convenuta: JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammergericht Berlin — Interpretazione degli artt. 22, punto 2, e 27 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza esclusiva dei giudici dello Stato della sede per le controversie relative alla validità delle decisioni degli organi delle società — Applicabilità di detta norma sulla competenza esclusiva a un’azione proposta da una persona giuridica di diritto pubblico diretta a far dichiarare la nullità di un accordo a motivo della pretesa invalidità delle decisioni di suoi organi relative alla conclusione di detto accordo
Dispositivo
L’art. 22, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che non si applica ad una controversia nel cui ambito una società deduce l’inopponibilità di un contratto nei suoi confronti in ragione della asserita invalidità, per violazione del suo statuto, di una decisione dei suoi organi che ha portato alla conclusione del predetto contratto.
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Cause riunite C-201/10 e C-202/10) (1)
(Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Art. 3 - Recupero di una restituzione all’esportazione - Termine di prescrizione trentennale - Norma sulla prescrizione facente parte del diritto civile generale di uno Stato membro - Applicazione «per analogia» - Principio della certezza del diritto - Principio del legittimo affidamento - Principio di proporzionalità)
2011/C 194/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente percepita dall’esportatore in ragione di irregolarità da quest’ultimo commesse — Applicazione di una normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione di 30 anni — Principi della certezza del diritto e di proporzionalità
Dispositivo
1) |
In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause principali, il principio della certezza del diritto non osta in linea di massima a che, nell’ambito della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea definita dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e in applicazione dell’art. 3, n. 3, di tale regolamento, le autorità e i giudici nazionali di uno Stato membro applichino «per analogia», alle controversie relative al rimborso di restituzioni all’esportazione indebitamente corrisposte, un termine di prescrizione derivante da una disposizione nazionale di diritto comune, a condizione, tuttavia, che un’applicazione siffatta risultante da una prassi giurisprudenziale sia stata sufficientemente prevedibile, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause principali, il principio di proporzionalità osta, nell’ambito dell’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95, all’applicazione di un termine di prescrizione trentennale alle controversie relative al rimborso delle restituzioni indebitamente percepite. |
3) |
In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause principali, il principio della certezza del diritto osta a che un termine di prescrizione «più lungo» ai sensi dell’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95 possa risultare da un termine di prescrizione di diritto comune ridotto in via giurisprudenziale affinché quest'ultimo soddisfi nella sua applicazione il principio di proporzionalità, poiché, in siffatte circostanze, è comunque applicabile il termine di prescrizione di quattro anni di cui all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95. |
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
(Causa C-294/10) (1)
(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 5, n. 3 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di annullamento del volo - Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di circostanze eccezionali - Attuazione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per ovviare a circostanze eccezionali - Pianificazione di risorse, in tempo utile, al fine di poter garantire il volo dopo che sono venute meno siffatte circostanze)
2011/C 194/09
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās Tiesas Senāts
Parti
Ricorrenti: Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks
Convenuto: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’art. 5, nn. 3 e 6, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Cancellazione di un volo a causa della chiusura dello spazio di traffico aereo, dovuta a problemi del sistema radar e di aviazione, e, successivamente, a causa del termine del tempo massimo autorizzato di lavoro dell’equipaggio di volo — Adozione di tutte le misure del caso per evitare le circostanze eccezionali
Dispositivo
L’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all’eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno. Per contro, questa disposizione non può essere interpretata come atta ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali. La valutazione della capacità del vettore aereo di garantire l’intero volo previsto alle nuove condizioni risultanti dal verificarsi di tali circostanze deve essere effettuata vegliando a che l’ampiezza del margine di tempo richiesto non comporti che il vettore aereo sia indotto ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione. L’art. 6, n. 1, di tale regolamento non è applicabile nel contesto di una tale valutazione.
2.7.2011 |
IT |
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C 194/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Svezia
(Causa C-479/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 1999/30/CE - Controllo dell'inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente)
2011/C 194/10
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e K. Simonsson, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) — Superamento dei valori limite per le particelle di PM10 nell'aria ambiente per gli anni 2005, 2006 e 2007 nelle zone SW 2 e SW 4 e, per gli anni 2005 e 2006, nella zona SW 5
Dispositivo
1) |
Il Regno di Svezia, avendo superato i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente per gli anni 2005-2007 nelle zone SW 2 e SW 4 e, per gli anni 2005 e 2006, nella zona SW 5, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo |
2) |
Il Regno di Svezia è condannato alle spese. |
2.7.2011 |
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C 194/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2011 — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.
(Causa C-128/11)
2011/C 194/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: UsedSoft GmbH
Reisistente: Oracle International Corp.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un «legittimo acquirente» ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2009/24/CE (1). |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo periodo, della direttiva 2009/24/CE, qualora l’acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di «download» (scaricamento) del programma da internet con l’autorizzazione del titolare del diritto. |
3) |
In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software «usata», possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di «legittimo acquirente» ai sensi dell’art. 5, n. 1, e dell’art. 4, n. 2, primo periodo, della direttiva 2009/24/CE, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l’autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di «download» (scaricamento) del programma da internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (GU L 111, pag. 16).
2.7.2011 |
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C 194/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšším súdom Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 4 aprile 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro
(Causa C-165/11)
2011/C 194/12
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Convenuta: Profitube spol., sro
Questioni pregiudiziali
1) |
Se — in una situazione in cui, negli anni 2005 e 2006, in un deposito doganale pubblico sito nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea sono stati [importati], da un importatore di tale Stato membro, beni provenienti dal territorio di uno Stato non appartenente all’Unione europea (Ucraina), beni successivamente trasformati in detto deposito doganale in regime di perfezionamento attivo nell’ambito del sistema della sospensione, e in cui il prodotto finale invece di essere immediatamente esportato, ai sensi dell’art. 114 del regolamento CEE n. 2913/92, è stato ceduto, in quello stesso deposito, dal soggetto che l’ha trasformato ad un’altra società di detto Stato membro, la quale dal suddetto deposito doganale non l’ha immesso in libera pratica, ma lo ha in seguito ricollocato in regime di deposito doganale — alla menzionata vendita di beni in quello stesso deposito doganale si applichi sempre e soltanto la normativa doganale comunitaria oppure se la situazione giuridica, con la vendita di cui trattasi, abbia subìto una modificazione tale da far sì che detta operazione venga sottoposta al regime della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), cioè se sia possibile, per le finalità del regime dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della Sesta direttiva, considerare un deposito doganale pubblico, sito sul territorio di uno degli Stati membri, quale parte del territorio della Comunità, segnatamente del territorio di quello Stato membro, ai sensi della definizione di cui all’art. 3 della Sesta direttiva. |
2) |
Se sia possibile valutare la situazione supra ricordata alla luce della dottrina dell’abuso di diritto elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e relativa all’applicazione della Sesta direttiva (sentenza 21 febbraio 2006, causa C–255/02, Halifax) nel senso che la ricorrente, con la cessione dei beni nel deposito doganale pubblico sito nel territorio della Repubblica slovacca, ha già realizzato una cessione di beni a titolo oneroso nel territorio nazionale. |
3) |
Qualora la prima questione sia risolta affermativamente, nel senso che l’operazione in parola vada sottoposta al regime della Sesta direttiva, se tale operazione costituisca il fatto generatore dell’imposta
|
4) |
Se gli scopi della Sesta direttiva formulati nel suo preambolo, in particolare gli scopi del GATT (WTO), siano soddisfatti, qualora una cessione di beni importati da un paese terzo nel deposito doganale, successivamente ivi trasformati e ceduti ad un’altra persona di tale Stato membro in un deposito doganale, sito nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea, non sia sottoposta al regime dell’imposta sul valore aggiunto in detto Stato membro. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
2.7.2011 |
IT |
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C 194/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) l’8 aprile 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (società costituita in Germania), Sportradar (società costituita in Svizzera)
(Causa C-173/11)
2011/C 194/13
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd
Resistenti: Sportradar GmbH (società costituita in Germania), Sportradar (società costituita in Svizzera)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nel caso in cui una parte carichi dati provenienti da una banca di dati protetta da diritto «sui generis» ai sensi della direttiva 96/9/CE (1) (in prosieguo: «la direttiva sulle banche di dati») sul server web di tale parte situato nello Stato membro A e, in risposta alle richieste di un utente in un altro Stato membro B, il server web invii tali dati al computer dell’utente in maniera che essi siano registrati nella memoria di quel computer e visualizzati sul suo schermo,
|
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
2.7.2011 |
IT |
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C 194/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 15 aprile 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
(Causa C-177/11)
2011/C 194/14
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)
Parti
Ricorrente: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton (Associazione degli urbanisti e pianificatori territoriali greci)
Convenuti: 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon (Ministro dell’Ambiente, dell’Assetto territoriale e dei Lavori Pubblici), 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon kai (Ministro dell’Economia e delle Finanze), 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Ministro degli Interni, della Pubblica Amministrazione e del Decentramento)
Questione pregiudiziale
«Se l’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30), disponendo che viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”, significhi che l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale dipende dal fatto che ricorrano, per tale piano, i presupposti per procedere a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, pertanto, detta disposizione della direttiva 2001/42 presuppone anch’essa, come quelle succitate della direttiva 92/43, la constatazione che il piano può avere un’incidenza significativa su una determinata zona speciale di conservazione, lasciando la corrispondente valutazione sostanziale agli Stati membri. O se invece, ai sensi di tale art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42, l’obbligo di effettuare, conformemente ad essa, una valutazione ambientale non dipenda dalla sussistenza dei presupposti per l’effettuazione di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 92/43, ossia dal giudizio sui possibili effetti significativi su una zona speciale di conservazione, bastando — al contrario — affinché si attivi l’obbligo di eseguire una tale valutazione, constatare che un determinato piano è collegato in qualche modo ad uno dei siti di cui alla direttiva 92/43, e non necessariamente ad una zona speciale di conservazione».
2.7.2011 |
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C 194/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 4 maggio 2011 — Sportingbet PLC/Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon
(Causa C-209/11)
2011/C 194/15
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Sportingbet PLC
Convenuti: Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con le disposizioni degli artt. 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, allo scopo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa, a maggior ragione allorché tale impresa pubblicizza i giochi d’azzardo che organizza, estende la propria attività in altri Stati, i giocatori partecipano liberamente e l’importo massimo della scommessa e della vincita è determinato per schedina e non per giocatore. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se sia compatibile con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, perseguendo di per sé la lotta alla criminalità attraverso l’esercizio di un controllo sulle imprese operanti nel settore di cui trattasi, in modo da assicurare che tali attività si svolgano esclusivamente all’interno di circuiti controllati, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, anche qualora tale attribuzione abbia l’effetto parallelo di sviluppare illimitatamente la relativa offerta; oppure se occorra, in ogni caso, e affinché tale restrizione venga considerata idonea al conseguimento dello scopo della lotta alla criminalità, che lo sviluppo dell’offerta sia comunque controllato, cioè si mantenga entro la misura necessaria al perseguimento di tale scopo e non la ecceda. Nel caso in cui detto sviluppo debba essere comunque controllato, se, in tale prospettiva, esso possa considerarsi controllato qualora in tale settore venga attribuito un diritto esclusivo ad un ente dotato delle caratteristiche elencate nella prima questione pregiudiziale. Infine, nel caso in cui si ritenga che l’attribuzione del diritto esclusivo in parola conduca a uno sviluppo controllato dell’offerta dei giochi d’azzardo, se l’attribuzione ad una sola impresa vada oltre quanto necessario, nel senso che il medesimo scopo può essere utilmente perseguito anche con l’attribuzione di tale diritto a più di un’impresa. |
3) |
Qualora, con riferimento alle due questioni pregiudiziali precedenti, si ritenesse che l’attribuzione, con le disposizioni nazionali in questione, di un diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo non sia compatibile con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE: a) se sia ammissibile, ai sensi di dette disposizioni del Trattato, che le autorità nazionali omettano di esaminare, nel corso di un periodo transitorio, necessario all’adozione di disposizioni compatibili con il Trattato CE, le domande relative all’avvio di tali attività presentate da soggetti stabiliti in altri Stati membri; b) in caso di risposta affermativa, sulla base di quali criteri si determini la durata di tale periodo transitorio; c) se non si ammette un periodo transitorio, sulla base di quali criteri le autorità nazionali debbano valutare le relative domande. |
Tribunale
2.7.2011 |
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C 194/12 |
Sentenza del Tribunale 19 maggio 2011 — Ryanair/Commissione
(Causa T-423/07) (1)
(Aiuti di Stato - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Settore aereo - Utilizzo esclusivo del terminal 2 dell’aeroporto di Monaco di Baviera - Ricorso per carenza - Presa di posizione da parte della Commissione - Non luogo a provvedere - Obbligo di agire - Insussistenza)
2011/C 194/16
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: E. Vahida, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë ed E. Righini, agenti)
Oggetto
Domanda diretta a far dichiarare un’omissione della Commissione, in quanto essa si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione in ordine alla denuncia della ricorrente riguardante, da un lato, un aiuto asseritamente concesso dalla Repubblica federale di Germania alla Lufthansa e ai suoi partner della Star Alliance, sotto forma di un utilizzo esclusivo del terminal 2 dell’aeroporto di Monaco di Baviera (Germania) e, dall’altro, un presunto abuso di posizione dominante da parte dell’aeroporto di Monaco di Baviera
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di declaratoria di carenza presentata dalla Ryanair Ltd per quanto concerne il presunto aiuto di Stato a favore della Lufthansa. |
2) |
La domanda di declaratoria di carenza presentata dalla Ryanair per quanto concerne il presunto aiuto di Stato a favore dei partner della Star Alliance della Lufthansa è respinta. |
3) |
La domanda di declaratoria di carenza presentata dalla Ryanair per quanto concerne il presunto abuso di posizione dominante è respinta. |
4) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Ryanair. |
5) |
La Ryanair sopporterà la metà delle proprie spese. |
2.7.2011 |
IT |
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C 194/12 |
Sentenza del Tribunale 18 maggio 2011 — IIC-Intersport International/UAMI — McKenzie (McKENZIE)
(Causa T-502/07) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo McKENZIE - Marchi comunitari figurativo e denominativo anteriori McKINLEY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 194/17
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: IIC-Intersport International Corporation GmbH (Ostermundingen, Svizzera) (rappresentante: avv. P. Steinhauser)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e D. Botis, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The McKenzie Corp. Ltd (Ponteland Village, Newcastle Upon Tyne, Regno Unito) (rappresentanti: D. Alexander, Queen’s Counsel, R. Kempner e O. M. Delafaille, solicitors)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 15 ottobre 2007 (procedimento R 1425/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra The McKenzie Corporation Ltd e la IIC — Intersport International Corp. GmbH
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La IIC-Intersport International Corp. GmbH è condannata alle spese. |
2.7.2011 |
IT |
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C 194/13 |
Sentenza del Tribunale 18 maggio 2011 — Habanos/UAMI — Tabacos de Centroamérica (KIOWA)
(Causa T-207/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo KIOWA - Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori COHIBA - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Mancanza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 194/18
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Corporación Habanos, SA (La Havana, Cuba) (rappresentanti: inizialmente avv.ti V. Gil Vega e A. Ruiz López, in seguito avv. A. Ruiz López)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tabacos de Centroamérica, SL (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentante: avv. R. M. Caldés Llopis)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 31 marzo 2008 (procedimento R 1189/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Corporación Habanos, SA, e la Tabacos de Centroamérica, SL
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Corporación Habanos, SA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) |
La Tabacos de Centroamérica, SL sopporterà le proprie spese. |
2.7.2011 |
IT |
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C 194/13 |
Sentenza del Tribunale 19 maggio 2011 — PJ Hungary/UAMI — Pepekillo (PEPEQUILLO)
(Causa T-580/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PEPEQUILLO - Marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi anteriori PEPE e PEPE JEANS - Restitutio in integrum - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009] - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 194/19
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti M. H. Granado Carpenter e C. Gutiérrez Martínez)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Pepekillo, SL (Algésiras, Spagna) (rappresentante: avv. J. Garrido Pastor)
Oggetto
Ricorso proposto contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 aprile e 24 settembre 2008 (entrambe pronunciate nel procedimento R 722/2007-1), relative, rispettivamente, alla domanda di resitutio in integrum della Pepekillo, SL, e al procedimento di opposizione tra la PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) e la Pepekillo
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 settembre 2008 (procedimento R 722/2007-1) è annullata. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese, la metà delle spese della JP Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), nonché le spese indispensabili sostenute dalla PJ Hungary kft ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’UAMI. |
4) |
La Pepekillo, SL, sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della JP Hungary kft. |
2.7.2011 |
IT |
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C 194/14 |
Sentenza del Tribunale 18 maggio 2011 — Glenton España/UAMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)
(Causa T-376/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo POLO SANTA MARIA - Marchio Benelux figurativo anteriore raffigurante un profilo di giocatore di polo - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 194/20
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Glenton España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Polo/Lauren Company, LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black, R. Guthrie, solicitors, e S. Malynicz, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 giugno 2009 (procedimento R 594/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra The Polo/Lauren Company, LP, e la Glenton España, SA
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Glenton España, SA è condannata alle spese. |
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/14 |
Sentenza del Tribunale 19 maggio 2011 — Tempus Vade/UAMI — Palacio Serrano (AIR FORCE)
(Causa T-81/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo AIR FORCE - Marchi comunitari e nazionali denominativo e figurativi anteriori TIME FORCE - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 194/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Tempus Vade, SL (San Sebastián de los Reyes, Spagna) (rappresentante: avv. A. Gómez López)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Juan Palacio Serrano (Alcobendas, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Ochoa Santamaría, J. Del Valle Sánchez e V. Ruiz de Velasco Martinez de Ercilla)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 7 gennaio 2010 (procedimento R 1114/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tempus Vade, SL, e il sig. Juan Palacios Serrano
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Tempus Vade, SL è condannata alle spese. |
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/14 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — COMPLEX S.A./UAMI — Kajometal (KX)
(Causa T-206/11)
2011/C 194/22
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: COMPLEX S.A (Łódź, Polonia) (rappresentante: sig. R. Rumpel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kajometal s.r.o. (Dolny Kubin, Slovacchia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso fondato; |
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 gennaio 2011, procedimento R 864/2010-2; |
— |
sostituire la decisione impugnata con una recante diniego della registrazione del marchio KX, n. 6125405; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la Kajometal s. r. o.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo KX per prodotti della classe 7
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario denominativo CX (n. 3588241) registrato per prodotti della classe 7 e marchio comunitario figurativo CX PRECISION BEARINGS (n. 3979432) registrato per prodotti della classe 7.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: erronea applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/15 |
Ricorso proposto l'8 aprile 2011 — EyeSense/UAMI — Osypka Medical (ISENSE)
(Causa T-207/11)
2011/C 194/23
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: EyeSense AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Aicher)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Osypka Medical GmbH (Berlino, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 febbraio 2011 (procedimento R 1098/2010-4); |
— |
condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del ricorso dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Osypka Medical.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ISENSE» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 42 — domanda n. 7 165 327.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «EyeSense» per prodotti e servizi delle classi 10 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è respinta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/15 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Progust/UAMI — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)
(Causa T-216/11)
2011/C 194/24
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Progust, SL (Girona, Spagna) (rappresentante: avv.ti M. E. López Camba e Sr. J. L. Rivas Zurdo)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sopralex & Vosmarques SA (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso, procedimento R 1036/2010-1, nella sua interezza; |
— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla Progust, SL; |
— |
condannare la Sopralex & Vosmarques SA a sopportare le spese sostenute dalla Progust, SL. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «IMPERIA» (domanda di registrazione n. 7.008.154), per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32 e 43.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Sopralex & Vosmarques SA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario (n. 3.260.288) contenente l’elemento denominativo «IMPERIAL», per prodotti della classe 29.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: interpretazione e applicazione erronee dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/16 |
Ricorso proposto il 15 aprile 2011 — Otero González/UAMI — Apli-Agipa (AGIPA)
(Causa T-219/11)
2011/C 194/25
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: José Luis Otero González (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apli-Agipa SAS (Dormans, Francia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 14 febbraio 2011, procedimento R 0556/2010-2, in relazione al parziale accoglimento della domanda di marchio per i seguenti prodotti: «fotografie, adesivi, (colla) per la cartoleria o per uso domestico, pennelli, macchine da scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché»; |
— |
respingere la domanda di marchio comunitario n. 5.676.721 «AGIPA» rispetto a tutti i prodotti concessi nella classe 16; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: APLI-AGIPA S.A.S.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «AGIPA» (domanda n. 5.676.721), per prodotti appartenenti alla classe 16.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo spagnolo «AGIPA» (n. 2.216.879) e marchio figurativo spagnolo contenente l’elemento denominativo «a — agipa» (n. 1.269.511), entrambi per prodotti appartenenti alla classe 16.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.
Motivi dedotti: applicazione e interpretazione erronee dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009.
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/16 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — TeamBank/UAMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)
(Causa T-220/11)
2011/C 194/26
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (Norimberga, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Kiphuht, H. Lindner e D. Terheggen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fercredit Servizi Finanziari SpA (Roma)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2011, procedimento R 719/2010-1, |
— |
condannare l'Ufficio convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «f@ir Credit» per servizi della classe 36 (domanda n. 6 947 766).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Fercredit Servizi Finanziari SpA.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «FERCREDIT» per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43 e 44 (marchio comunitario n. 3 749 801) con opposizione contro la registrazione per servizi della classe 36.
Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/17 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Siemens/Commissione
(Causa T-223/11)
2011/C 194/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Siemens AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Risse, R. Harbst e H. Haller)
Convenuta: Comunità europea dell’energia atomica, rappresentata dalla Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di EUR 16 114 147 maggiorata degli interessi a un tasso di 8 punti percentuali superiore al tasso base in vigore in Germania, a decorrere dal 20 aprile 2011; |
— |
condannare la convenuta a rifondere alla ricorrente la totalità delle spese per l’assistenza legale e tutte le altre spese sostenute nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, con cui si sostiene che in base al contratto concluso con la convenuta, la ricorrente ha diritto a un indennizzo per le spese supplementari sostenute. |
2) |
Secondo motivo, con cui si afferma, in subordine, che tale indennizzo dev’essere corrisposto ai sensi del diritto tedesco, che disciplina il contratto, in particolare ai sensi dell’art. 313 del codice civile tedesco (BGB). |
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/17 |
Ricorso proposto il 21 aprile 2011 — Caventa/UAMI — Anson's Herrenhaus (BERG)
(Causa T-224/11)
2011/C 194/28
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Krenzel)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anson's Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 febbraio 2011, procedimento R 1494/2010-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «BERG» per prodotti delle classi 25 e 28 (domanda n. 7 115 009).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Anson's Herrenhaus KG.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «Christian Berg» per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 25 e 35 (marchio comunitario n. 338 36 76); l'opposizione è stata diretta contro la registrazione per prodotti delle classi 25 e 28.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/18 |
Ricorso proposto il 21 aprile 2011 — Caventa/UAMI — Anson's Herrenhaus (BERG)
(Causa T-225/11)
2011/C 194/29
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Krenzel)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anson's Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 febbraio 2011, procedimento R 740/2010-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «BERG» per prodotti delle classi 25 e 28 (domanda n. 7 124 084).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Anson's Herrenhaus KG.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «Christian Berg» per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 25 e 35 (marchio comunitario n. 338 36 76); l'opposizione è stata diretta contro la registrazione per prodotti delle classi 25 e 28.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/18 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2011 — Wall/UAMI — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)
(Causa T-227/11)
2011/C 194/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wall AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 febbraio 2011 nel procedimento R 301/2010-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bluepod media», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6099709
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario «blue spot», registrato con il n. 5660972 per servizi delle classi 35, 36, 37 e 38; marchio denominativo internazionale «BlueSpot», regostrato con il n. 880800, per servizi delle classi 35, 37 e 38; marchio denominativo tedesco «BlueSpot» registrato con il n. 30472373, per servizi delle classi 35, 37 e 38
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso e parziale rigetto della domanda. Di conseguenza, domanda accolta per il resto e parziale rigetto dell’opposizione.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non sussisteva rischio di confusione.
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/19 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2011 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione
(Causa T-232/11)
2011/C 194/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. B. Kloostra)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la decisione della Commissione 1o marzo 2011 Ares(2011)223668 è contraria al regolamento 1367/2006/CE (1); |
— |
annullare la decisione della Commissione 1o marzo 2011 Ares(2011)223668; |
— |
ordinare alla Commissione di valutare nel merito la domanda di riesame interno del 20 dicembre 2010 entro un termine fissato dal Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1) |
Con il primo motivo esse affermano che la convenuta era obbligata ad effettuare il riesame interno della direttiva 2010/77/UE (2), come richiesto dalle ricorrenti, per il fatto che tale direttiva non è di generale applicazione, come sostiene la convenuta, ma è piuttosto un atto che contiene decisioni concrete e individuali, basate su domande individuali dei produttori interessati. |
2) |
Con il secondo motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata è contraria al regolamento 1367/2006/CE, poiché la direttiva 2010/77/UE contiene diversi atti amministrativi riguardanti decisioni individuali relative a domande individuali. Inoltre, poiché tale direttiva non è stata adottata dalla Commissione in veste di legislatore, deve essere garantito in relazione ad essa l'accesso alla giustizia. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25 settembre 2006, pag. 13).
(2) Direttiva della Commissione 10 novembre 2010, 2010/77/UE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I (GU L 293 dell'11 novembre 2010, pag. 48).
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/19 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2011 — Glaxo Group/UAMI — Farmodiética (ADVANCE)
(Causa T-243/11)
2011/C 194/32
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Glaxo Group Ltd (Greenford, Regno Unito) (rappresentato da: O. Benito, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farmodiética — Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda (Estarda de S.Marcos, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
sospendere il procedimento fino alla decisione nel procedimento di dichiarazione di nullità pendente in Portogallo, dal momento che tale procedimento di dichiarazione di nullità riguarda l’unico motivo in base al quale il marchio comunitario n. 6472971 è stato negato, e, nel caso in cui tale domanda di dichiarazione di nullità non sia accolta, |
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 febbraio 2011, procedimento R 665/2010-4; e |
— |
condannare il convenuto e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ADVANCE», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio n. 6472971.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo portoghese n. 417744 «ADVANCIS CAPS MORE BIOAVAILABLE. MORE EFFECTIVE» per prodotti delle classi 3 e 5.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 65, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha ritenuto che la ricorrente non abbia impugnato la decisione della divisione di opposizione 25 febbraio 2010, in relazione alla somiglianza dei segni contrapposti, (ii) ha considerato che non sussistessero motivi per discostarsi dalla decisione della divisione di opposizione 25 febbraio 2010 relativamente alla somiglianza dei prodotti interessati, (iii) ha omesso di esaminare se i prodotti interessati della classe 3 siano simili o meno ai prodotti interessati della classe 5, (iv) non ha chiarito perché fosse rilevante tener conto del modo in cui i segni sono pronunciati in inglese, mentre il territorio di riferimento è il Portogallo, (v) ha dichiarato che i marchi contrapposti sono simili da un punto di vista fonetico in inglese, (vi) ha effettuato una valutazione non corretta in relazione al confronto tra i segni, giungendo alla conclusione che il grado di somiglianza sia medio, e (vii) ha condotto una valutazione scorretta e incompleta nell’apprezzare globalmente il rischio di confusione.
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/20 |
Ricorso proposto il 6 maggio 2011 — ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA
(Causa T-245/11)
2011/C 194/33
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e The International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia) (rappresentante: avv. P. Kirch)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la convenuta ha violato la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; |
— |
dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1367/2006 (1); |
— |
dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 (2); |
— |
annullare la decisione, contenuta nella risposta di conferma della convenuta del 4 marzo 2011, di negare l'accesso ai documenti richiesti; e |
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti, incluse le spese sostenute da ogni eventuale parte interveniente. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione, contenuta nella risposta di conferma della convenuta del 4 marzo 2011, di negare l'accesso a documenti contenenti i nomi e i recapiti dei titolari delle registrazioni (fabbricanti, importatori) di un rilevante numero di sostanze che si asseriscono essere pericolose per la salute umana e l'ambiente ed il quantitativo in cui esse sono vendute sul mercato dell'UE.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1) |
Con il primo motivo esse affermano che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, non avendo risposto alla domanda di conferma delle ricorrenti entro il termine prescritto e non avendo addotto alcuna giustificazione a tale ritardo. |
2) |
Con il secondo motivo le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 4, nn. 4 e 6, del regolamento n. 1049/2001, non avendo la convenuta consultato i titolari delle registrazioni al fine di valutare se esistesse un interesse commerciale alla mancata divulgazione e non avendo addotto sufficienti motivi per provare che era evidente che i documenti non potessero venire divulgati. |
3) |
Con il terzo motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 4, nn. 1, 2, 3 e 4 della Convenzione di Aarhus, in quanto non concede alle ricorrenti l'accesso alle informazioni richieste. La decisione impugnata viola altresì l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1367/2006, poiché non interpreta in maniera restrittiva le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 1049/2001, tenendo conto dell'interesse pubblico legato alla divulgazione e dell'eventualità che le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. |
4) |
Con il quarto motivo le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non dimostra che l'accesso ai documenti richiesti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale interno dell'ECHA, nonché l'art. 4, n. 2, primo trattino, dello stesso regolamento, poiché non dimostra l'esistenza di un interesse commerciale che giustifichi la mancata divulgazione. |
5) |
Con il quinto motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, secondo comma, e l'art. 4, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non considera se vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e non adduce una motivazione dettagliata per il diniego. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).