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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.193.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 193/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6252 — Total/SunPower) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 193/02 |
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2011/C 193/03 |
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2011/C 193/04 |
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2011/C 193/05 |
Relazione finale del consigliere auditore — COMP/39.579 — Detersivi per consumatori |
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2011/C 193/06 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 13 aprile 2011, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.579 — Detersivi per i consumatori) [notificata con il numero C(2011) 2528 definitivo] ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 193/07 |
Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2011/C 193/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 193/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6275 — BNP Paribas/BNL Vita) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2011/C 193/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6233 — Fred. Olsen Energy Wind/DONG Energy Power Holding/Novasion/Aalborg Universitet/Universal Foundation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2011/C 193/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6252 — Total/SunPower)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 193/01
In data 28 giugno 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6252. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/2 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
1,25 % al 1o luglio 2011
Tassi di cambio dell'euro (2)
1o luglio 2011
2011/C 193/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4488 |
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JPY |
yen giapponesi |
116,92 |
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DKK |
corone danesi |
7,4589 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,90500 |
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SEK |
corone svedesi |
9,1280 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2267 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,7900 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,310 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
264,93 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7091 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,9678 |
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RON |
leu rumeni |
4,2396 |
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TRY |
lire turche |
2,3362 |
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AUD |
dollari australiani |
1,3523 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3964 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
11,2750 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7552 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,7772 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 545,06 |
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ZAR |
rand sudafricani |
9,8011 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,3663 |
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HRK |
kuna croata |
7,3898 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 371,01 |
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MYR |
ringgit malese |
4,3587 |
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PHP |
peso filippino |
62,511 |
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RUB |
rublo russo |
40,3909 |
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THB |
baht thailandese |
44,638 |
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BRL |
real brasiliano |
2,2617 |
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MXN |
peso messicano |
16,9266 |
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INR |
rupia indiana |
64,5950 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2011
riguardante il finanziamento per l'anno 2011 di attività dell'Unione europea nel settore veterinario relative alla politica di informazione, al sostegno alle organizzazioni internazionali, alla notifica delle malattie e all'informatizzazione delle procedure veterinarie
2011/C 193/03
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE (1) del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare gli articoli 20 e 23, l'articolo 35, paragrafo 2, e l'articolo 41,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario e all'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. |
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(2) |
Conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario, per le sovvenzioni è necessario adottare un programma di lavoro annuale. |
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(3) |
Occorre definire un programma di lavoro per le attività dell'Unione europea nel settore veterinario relative alla politica di informazione, al sostegno alle organizzazioni internazionali, alla notifica delle malattie e all'informatizzazione delle procedure veterinarie. |
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(4) |
Poiché il programma di lavoro che figura negli allegati costituisce un quadro sufficientemente particolareggiato ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (2) della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (nel seguito «le modalità d'esecuzione»), la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento per le spese previste nel programma di lavoro per le sovvenzioni e gli appalti. |
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(5) |
A norma dell'articolo 19 della decisione 2009/470/CE l'Unione fornisce un contributo finanziario per l'attuazione di una politica di informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale, anche mediante la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali. |
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(6) |
L'articolo 19, lettera a), punto i), della decisione 2009/470/CE prevede che l'Unione fornisca un contributo finanziario per la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa dell'Unione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale. |
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(7) |
In passato sono state eseguite attività di comunicazione per promuovere le questioni di salute animale e i principi della strategia per la salute animale presso gli interessati, le organizzazioni e la società nel suo insieme. È pertanto opportuno continuare queste attività di comunicazione nel 2011. |
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(8) |
Ai fini della definizione della strategia di comunicazione da adottare a partire dal 2012 è opportuno condurre una valutazione completa della promozione delle questioni di salute animale e della strategia per la salute animale della Commissione nel periodo 2008-2010. |
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(9) |
In forza dell'articolo 22 della decisione 2009/470/CE l'Unione può intraprendere o aiutare gli Stati membri o le organizzazioni internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa UE nel settore veterinario, nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario. |
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(10) |
Conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, lettera c), delle modalità d'esecuzione, è possibile concedere sovvenzioni o contributi senza un invito a presentare proposte nel caso di organismi che si trovano di fatto in situazione di monopolio. L'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), in qualità di organismo di normazione in virtù dell'accordo SPS dell'OMC e in quanto organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute e del benessere animale a livello mondiale mediante l'applicazione dei suoi standard, si trova di fatto in una situazione di monopolio in questo settore; pertanto non è necessario un invito a presentare proposte per consentire all'UE di contribuire all'organizzazione di conferenze globali e seminari regionali in materia di salute e benessere animale. |
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(11) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE la creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie può beneficiare di un aiuto finanziario dell'Unione. |
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(12) |
Va quindi concesso un contributo finanziario dell'Unione per la gestione e il miglioramento del sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS), basato sulla decisione 2005/176/CE (3) della Commissione, del 1 marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio. |
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(13) |
A norma dell'articolo 36 della decisione 2009/470/CE un contributo finanziario dell'Unione può essere concesso per alcuni sistemi informatici utilizzati per gli scambi commerciali e le importazioni all'interno dell'Unione. |
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(14) |
Occorre continuare a fornire contributi finanziari per l'hosting, la gestione e la manutenzione del sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE (4) della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato. |
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(15) |
Secondo l'articolo 41 della decisione 2009/470/CE la Commissione deve presentare una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dell'attuazione di programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali. |
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(16) |
La presente decisione di finanziamento può coprire altresì il pagamento di interessi di mora in base all'articolo 83 del regolamento finanziario e all'articolo 106, paragrafo 5, delle modalità d'esecuzione. |
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(17) |
Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno attribuire all'espressione «modifica sostanziale» il significato di cui all'articolo 90, paragrafo 4, delle modalità d'esecuzione. |
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(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
È adottato il programma di lavoro annuale per l'attuazione degli articoli 20 e 23, dell'articolo 35, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 2, e dell'articolo 41 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, quale illustrato negli allegati I e II.
Il programma di lavoro costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.
Articolo 2
Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per l'attuazione del programma è fissato a 5 370 000 EUR da finanziare dalla seguente linea di bilancio del bilancio generale dell'Unione europea per il 2011:
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— |
linea di bilancio : 5 370 000 EUR. |
Tali stanziamenti possono comprendere anche gli interessi dovuti per pagamento tardivo.
Articolo 3
L'esecuzione del bilancio riguardante l'azione 1.2.1. dell'allegato può essere affidata alla seguente organizzazione internazionale, che applica in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti norme che offrono garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute: Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).
Articolo 4
1. L'ordinatore competente può adottare, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità, qualsiasi modifica della presente decisione che non sia una «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
2. Non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate degli stanziamenti per azioni previste dal programma di lavoro non superiori al 10 % del contributo massimo di cui all'articolo 2 della presente decisione, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro.
Articolo 5
Le sovvenzioni possono essere concesse senza un invito a presentare proposte all'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) e per l'organizzazione della prima conferenza internazionale sulla sorveglianza zoosanitaria (ICAHS), conformemente alle condizioni elencate nel programma di lavoro allegato.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.
(4) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.
ALLEGATO I
Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare gli articoli 20 e 23, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 36, paragrafo 2, e l'articolo 41 — Programma di lavoro per il 2011
1.1. Introduzione
Il programma contiene otto misure di attuazione per il 2011. In base agli obiettivi presentati nella decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, la distribuzione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:
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— |
per sovvenzioni (mediante gestione congiunta diretta) (1.2.1):
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— |
per appalti (mediante gestione centralizzata diretta) (1.3):
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1.2. Sovvenzioni
1.2.1. Conferenze globali sulla salute degli animali acquatici, sul controllo della rabbia e dell'afta epizootica e seminari regionali sui sistemi di informazione sanitaria, sul benessere animale e sulla sicurezza degli alimenti di origine animale
I contributi sono oggetto di una convenzione scritta.
BASE GIURIDICA
Articolo 23 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
ORGANISMO INCARICATO DELL'ATTUAZIONE
L'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) è l'organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale. Al fine di migliorare le condizioni di salute animale a livello globale e di conseguenza abbassare il rischio di malattie animali nell'UE, è importante che l'approccio dell'UE alla salute e al benessere animale sia condiviso da tutti i paesi membri dell'OIE e che l'UE sostenga attivamente le conferenze e i seminari di formazione organizzati dall'OIE onde promuovere in tale occasione la politica dell'Unione in materia di salute e benessere animale.
Conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, lettera c), delle modalità d'esecuzione, è possibile concedere sovvenzioni o contributi senza un invito a presentare proposte nel caso di organismi che si trovano di fatto in situazione di monopolio. L'OIE, in qualità di organismo di normazione in virtù dell'accordo SPS dell'OMC e in quanto organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute e del benessere animale a livello mondiale mediante l'applicazione dei suoi standard, si trova di fatto in una situazione di monopolio in questo settore; pertanto non è necessario un invito a presentare proposte per consentire all'UE di contribuire all'organizzazione di conferenze globali e seminari regionali in materia di salute e benessere animale.
Il 7 giugno 2010 la Commissione e l'OIE hanno firmato una convenzione quadro di lungo termine che stabilisce le condizioni amministrative e finanziarie della loro cooperazione (allegata alla presente), in base alla quale «l'accordo di contributo dell'Unione europea con un'organizzazione internazionale» (l'«accordo di contributo standard» o «SCA») è applicabile a programmi e azioni globali, regionali o nazionali amministrati dall'OIE e finanziati o cofinanziati dall'Unione europea.
Questo accordo quadro è stato firmato dalla DG AIDCO a nome della Commissione. Una valutazione approfondita e completa dell'OIE è già stata effettuata precedentemente mediante una «valutazione su quattro pilastri» che ha stabilito che l'OIE applica in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti norme che offrono garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute.
OBIETTIVI PREFISSI E RISULTATI PREVISTI
Condividere l'approccio alla salute e al benessere animale con tutti i membri dell'OIE mediante la promozione della politica dell'Unione sulla salute e sul benessere degli animali in occasione di conferenze e seminari di formazione organizzati dall'OIE. Migliorare le condizioni di salute animale a livello globale e quindi ridurre il rischio di malattie veterinarie nell'UE.
DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELLA MISURA DI ESECUZIONE
Una sintesi delle diverse azioni da finanziare sotto questa voce figura nell'allegato II.
ATTUAZIONE
Gestione congiunta.
AGGIUDICAZIONE DIRETTA: ARTICOLO 168, PARAGRAFO 1, LETTERA C)
IMPORTO INDICATIVO DEL CONTRIBUTO
660 000 EUR.
PERCENTUALE MASSIMA DI COFINANZIAMENTO POSSIBILE
Non pertinente.
1.3. Aggiudicazione degli appalti
La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2011 è pari a 4 710 000 EUR.
1.3.1 Pubblicazioni e diffusione di informazioni per promuovere gli aspetti relativi alla salute degli animali e i principi della strategia per la salute degli animali
BASE GIURIDICA
Articolo 20 della decisione 2009/470/CE.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Conclusione di almeno quattro contratti di servizi specifici (utilizzazione dei contratti quadro esistenti).
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
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— |
Sviluppare la campagna di comunicazione per la settimana veterinaria dell'UE 2011 in modo da promuovere la politica in materia di salute animale dell'Unione, inclusi eventi, logistica e materiali promozionali. |
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— |
Valutazione dell'impatto delle campagne di comunicazione del periodo 2008-2010 (tra cui gli eventi Vet Week Conference e One Health Roadshow, nonché le attività attinenti all'Anno veterinario mondiale 2011. |
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— |
Ulteriore traduzione e aggiornamento del manuale on-line sulla prevenzione della rabbia. |
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— |
Lavori preliminari di preparazione della settimana veterinaria dell'UE 2012. |
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA
Prima metà del 2011.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
1 500 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)
Conclusione di almeno quattro contratti di servizio specifici nell'ambito del contratto quadro SANCO/2009/A1/005.
1.3.2. Studio per sostenere l'attuale politica a favore del benessere animale e mantenimento degli esistenti strumenti di comunicazione (contratti quadro)
BASE GIURIDICA
Articoli 20 e 23 della decisione 2009/470/CE.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Un massimo di sei contratti di servizi (utilizzando un contratto quadro).
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
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a) |
Uno studio sul benessere dei pesci di allevamento. |
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b) |
Organizzazione o co-organizzazione di un massimo di quattro eventi per promuovere le norme di benessere animale dell'UE e una loro migliore applicazione nell'UE. |
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c) |
Mantenimento di siti web Farmland e Animal Welfare Education, dedicati al benessere animale. |
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d) |
Produzione di pubblicazioni sul benessere animale. |
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA
Luglio 2011.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
575 000 EUR.
CONTRATTI SPECIFICI
Conclusione di un massimo di cinque contratti di servizi specifici nell'ambito del contratto quadro SANCO/2009/A1/005, lotti 1 e 2, e conclusione di un contratto di servizi specifico nell'ambito del contratto quadro, SANCO/2008/01/055, lotto 3.
1.3.3. Studio ed evento per sostenere l'attuale politica di benessere animale (gara d'appalto con procedura aperta)
BASE GIURIDICA
Articoli 20 e 23 della decisione 2009/470/CE.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Un massimo di due contratti di servizi (gare d'appalto con procedura aperta).
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
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a) |
Uno studio per sostenere la relazione sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. |
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b) |
Co-organizzazione di un evento per promuovere una comprensione reciproca del benessere animale al di fuori dell'UE. |
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA
Luglio 2011.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
210 000 EUR.
CONTRATTI SPECIFICI
Esecuzione di un massimo di tre gare d'appalto con procedura aperta.
1.3.4. Sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS)
BASE GIURIDICA
Articolo 35, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Un massimo di tre contratti di servizi (impiego dei contratti quadro esistenti).
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
L'appalto in questione riguarda obiettivi:
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a) |
i lavori in corso sul sistema ADNS; |
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b) |
il rilevamento: migliore uso degli strumenti di rilevamento; |
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c) |
le licenze e il sostegno. |
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA
Già eseguita da DIGIT.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
350 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO
Conclusione di un massimo di tre contratti specifici di servizi (nel 2011) nell'ambito del contratto quadro rif. DI 5710-5750.
1.3.5. Hosting, gestione, manutenzione e ulteriore sviluppo del sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System)
BASE GIURIDICA
Articolo 36, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Vari contratti di servizi (impiego dei contratti quadro esistenti).
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
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a) |
1 925 000 EUR per l'hosting, la gestione e la manutenzione del sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), il supporto logistico per l'assistenza agli utenti TRACES, il contributo ai servizi centrali, la comunicazione, il sito web, la sicurezza e l'acquisto (manutenzione e supporto) di licenze per il software. |
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b) |
50 000 EUR per lo sviluppo e la realizzazione di una piattaforma informatica per lo scambio di informazioni tra basi di dati nazionali sui bovini, associata alla certificazione via TRACES. |
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA
Contratti quadro firmati per tutto tranne l'accordo amministrativo con DIGIT per l'hosting.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
1 975 000 EUR [una parte dei 140 milioni di EUR di ESP DESIS I & II (servizi di sviluppo IT da parte di DIGIT)].
CONTRATTO SPECIFICO
Conclusione di diversi contratti di servizi specifici (durante il primo semestre del 2011) nell'ambito del contratto quadro con riferimento DIGIT.
1.3.6. Realizzazione di studi a sostegno di una relazione sulla situazione della salute animale e sul rapporto costo/efficacia dell'applicazione dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali
BASE GIURIDICA
Articolo 41 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Due contratti di servizi (uso dell'attuale contratto quadro) GU L 313 del 28.11.2009, pag. 129.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
Preparare studi come input per la finalizzazione della relazione di cui all'articolo 41 della decisione 2009/470/CE.
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA
Secondo semestre del 2011.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
100 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO
Conclusione di due contratti di servizi specifici (nel primo semestre del 2011) nell'ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2008/01/055.
ALLEGATO II
Sintesi delle attività che dovranno essere organizzate dall'OIE nel 2011, conformemente all'allegato I, punto 1.2.1
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Attività |
Luogo |
Date (2011) |
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1. |
Conferenze globali |
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1.1. |
Programmi per la salute degli animali acquatici e loro benefici per la sicurezza globale degli alimenti |
Città del Panama (Panama) |
27-29 giugno 2011 |
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1.2. |
Controllo della rabbia |
Seoul (Repubblica di Corea) |
7-9 settembre 2011 |
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1.3. |
2o Conferenza internazionale sull'afta epizootica: «La via verso il controllo globale» |
Tailandia |
Primo semestre del 2012 |
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2. |
Seminari e workshop |
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2.1. |
Seminario regionale di «Europe (regione OIE) for OIE National Focal Points for sanitary information systems» (WAHIS/WAHID) |
Vladimir (Russia) |
15-17 giugno 2011 |
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2.2. |
Seminario di «Europe (regione OIE) for OIE National Focal Points» in collegamento con la strategia per il benessere animale in Europa |
Kiev (Ucraina) |
Data da confermare |
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2.3. |
Seminario regionale di «Europe (regione OIE) for OIE National Focal Points», a favore della sicurezza degli alimenti di origine animale |
Italia |
7-11 novembre 2011 |
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/11 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'11 aprile 2011 relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.579 — Detersivi per i consumatori
Relatore: Ungheria
2011/C 193/04
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. |
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2. |
Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e la portata geografica dell'accordo e/o pratica concordata. |
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3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le imprese di cui al progetto di decisione hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione che lo scopo dell'accordo e/o pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. |
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5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'accordo e/o la pratica concordata sono stati tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE. |
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6. |
Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione sulla durata dell'infrazione. |
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7. |
Il Comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
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8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
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9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità in questo caso di circostanze attenuanti o aggravanti. |
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11. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. |
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12. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo di base delle ammende. |
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13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'aumento specifico dell'importo di base dell'ammenda, per uno dei destinatari della decisione, allo scopo di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo. |
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14. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione circa gli importi delle riduzioni delle ammende calcolati secondo la comunicazione della Commissione del 2006 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese. |
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15. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione dell'importo delle ammende in applicazione della comunicazione concernente la transazione. |
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16. |
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sugli importi definitivi delle ammende. |
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17. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/12 |
Relazione finale del consigliere auditore (1)
COMP/39.579 — Detersivi per consumatori
2011/C 193/05
La procedura di transazione in questione riguarda un cartello tra le imprese Henkel, Procter & Gamble («P&G») e Unilever inteso a stabilizzare le posizioni di mercato e coordinare il prezzo sul mercato dei detersivi in polvere per bucato normale per lavatrice destinati ai consumatori. L'infrazione della normativa antitrust riguarda nel complesso Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi e si è protratta dal 7 gennaio 2002 all'8 marzo 2005.
Contesto
Il caso è iniziato con una richiesta di immunità presentata da Henkel a maggio 2008, alla quale è stata concessa un'immunità dalle ammende, soggetta a condizioni, il 12 giugno 2008. A luglio 2008 sono stati effettuati accertamenti presso i locali di diversi produttori di detersivi, tra cui P&G e Unilever. Ad aprile 2009 si sono svolti ulteriori accertamenti presso i locali di Unilever. P&G e Unilever hanno presentato domanda di trattamento favorevole rispettivamente a settembre 2008 e a ottobre 2009.
La Commissione ha avviato il procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) il 21 dicembre 2009. Il 23 dicembre 2009 tutte e tre le parti sono state invitate formalmente a manifestare per iscritto la disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione (3). Tutte e tre le parti hanno accettato l'invito e sono state avviate discussioni bilaterali di transazione con la DG Concorrenza.
La procedura di transazione
Le discussioni di transazione, suddivise in tre fasi principali, si sono svolte tra giugno 2010 e gennaio 2011, periodo durante il quale la Commissione ha tenuto con ciascuna parte tre tornate di riunioni bilaterali formali.
Durante le riunioni le parti sono state informate oralmente degli addebiti che la Commissione intendeva muovere nei loro confronti e dei rispettivi elementi di prova a sostegno. Dopo la prima riunione tenutasi a giugno 2010, le parti hanno potuto consultare, presso i locali della DG Concorrenza, i pertinenti elementi di prova e le dichiarazioni orali. Le parti hanno avuto inoltre accesso all'elenco di tutti i documenti presenti nel fascicolo della Commissione e hanno ricevuto copia degli elementi di prova già mostrati loro per accertare il loro rispettivo ruolo durante un determinato periodo o altri aspetti del cartello. Henkel e Unilever hanno chiesto un ulteriore accesso al fascicolo della Commissione; la richiesta, considerata giustificata, è stata accolta. Alle parti è stata peraltro comunicata una stima del livello delle ammende applicabili dalla Commissione nell'ambito della procedura di transazione.
Alla fine della terza tornata di riunioni, le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4). Nelle rispettive proposte di transazione, Henkel, P&G e Unilever hanno riconosciuto in modo chiaro e inequivocabile la propria responsabilità per l'infrazione ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Le società madri delle tre parti Henkel, P&G e Unilever hanno inoltre riconosciuto in modo chiaro e inequivocabile la propria responsabilità per il comportamento delle controllate coinvolte nel cartello. Nelle proposte di transazione le parti hanno altresì confermato: i) di essere state adeguatamente informate degli addebiti che la Commissione intendeva muovere nei loro confronti e di aver avuto sufficienti possibilità di presentare osservazioni in proposito; ii) di non avere intenzione di richiedere accesso al fascicolo o di essere sentite durante un'audizione orale, a condizione che la comunicazione degli addebiti e la decisione finale rispecchiassero la proposta di transazione; iii) di acconsentire a ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione finale in lingua inglese.
Il 9 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti, che teneva conto delle proposte di transazione delle parti e che è stata notificata alle parti presso i locali della DG Concorrenza.
Tutte e tre le parti hanno risposto confermando che la comunicazione degli addebiti corrispondeva al contenuto della proposta di transazione e rinnovando il proprio impegno a seguire la procedura di transazione. La Commissione ha potuto pertanto procedere all'adozione di una decisione a norma degli articoli 7 e 13 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Il progetto di decisione
Il progetto di decisione riprende gli addebiti mossi nella comunicazione degli addebiti e riflette pertanto le rispettive proposte di transazione delle parti. Di conseguenza, il progetto di decisione riporta unicamente gli addebiti rispetto ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
Alla luce di quanto sopra e del fatto che le parti non hanno sollevato davanti al consigliere auditore, o al membro del suo ufficio che ha partecipato alle riunioni di transazione, alcuna questione riguardante l'accesso al fascicolo o il diritto di difesa, il consigliere auditore considera rispettato, nel caso in oggetto, il diritto delle parti ad essere sentite.
Bruxelles, 12 aprile 2011.
Michael ALBERS
(1) Redatta ai sensi dell’articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori in taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli, GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3, e comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/14 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 13 aprile 2011
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso COMP/39.579 — Detersivi per i consumatori)
[notificata con il numero C(2011) 2528 definitivo]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 193/06
Il 13 aprile 2011 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), con la presente pubblicazione la Commissione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La decisione, che riguarda un'infrazione unica e continuata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, è destinata a 5 imprese. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(2) |
Il caso è iniziato con una richiesta di immunità presentata da Henkel il 13 maggio 2008. A giugno 2008 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa e l'8 settembre 2008 P&G ha presentato domanda di trattamento favorevole. Il 2 ottobre 2009 anche Unilever presentava domanda di trattamento favorevole. A marzo 2008 è stata inoltrata la prima richiesta di informazioni, seguita da ulteriori richieste in fasi successive. |
|
(3) |
Nel caso in questione è stata applicata la procedura di transazione (2). Le discussioni di transazione sono cominciate a giugno 2010, dopo che le imprese hanno dichiarato di essere disposte a parteciparvi. Successivamente, a gennaio 2011, tutte le parti hanno presentato proposte formali di transazione nelle quali hanno riconosciuto in modo chiaro ed inequivocabile le rispettive responsabilità per l'infrazione. Alle parti è stata quindi notificata una comunicazione degli addebiti conforme alle proposte di transazione; tutte le parti hanno confermato che la comunicazione corrispondeva nel merito alle proposte e hanno confermato l'interesse a seguire la procedura di transazione. L'11 aprile 2011 il comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 13 aprile 2011 la Commissione ha adottato la decisione. |
2.2. Sintesi dell’infrazione
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(4) |
La presente decisione riguarda un'infrazione unica e continuata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Detta infrazione, cui hanno preso parte i destinatari della presente decisione, riguarda il mercato dei detersivi in polvere per bucato normale per lavatrice destinati ai consumatori («polveri per bucato a basso potere schiumogeno») nei seguenti paesi: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi. L'infrazione, che mira a stabilizzare le posizioni di mercato e coordinare il prezzo, ha ad oggetto la restrizione della concorrenza. |
|
(5) |
L'infrazione si inscrive nell'ambito di un'iniziativa ecocompatibile che ha prodotto la riduzione dei dosaggi e del peso delle polveri per bucato a basso potere schiumogeno e dei relativi materiali per il confezionamento («iniziativa AISE»). Sebbene l'iniziativa non prevedesse né necessitasse una ridiscussione del prezzo, gli accordi industriali e le discussioni condotte in occasione dell'iniziativa hanno portato Henkel, P&G e Unilever ad assumere un comportamento anticoncorrenziale. |
|
(6) |
Henkel, P&G e Unilever hanno agito nell'intento di stabilizzare il mercato assicurandosi che nessuna di loro utilizzasse l'iniziativa ecocompatibile per acquisire un vantaggio competitivo sulle altre e che le rispettive posizioni sul mercato rimanessero invariate rispetto a quelle precedenti alle azioni intraprese nell'ambito dell'iniziativa ecocompatibile (in particolare per quanto riguarda il compattamento dei prodotti). |
|
(7) |
Quanto ai prezzi, Henkel, P&G e Unilever hanno perseguito le seguenti pratiche anticoncorrenziali:
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2.3. Società destinatarie e durata delle infrazioni
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(8) |
Le seguenti imprese sono ritenute responsabili di aver commesso un'infrazione ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE tra il 7 gennaio 2002 e l'8 marzo 2005:
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2.4. Misure correttive
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(9) |
Per determinare l'importo delle ammende da infliggere, la Commissione si attiene ai principi delineati negli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (8) e applica le disposizioni della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 (9) e quelle della comunicazione concernente la transazione (10). |
2.4.1. Importo di base dell'ammenda
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(10) |
L'importo di base delle ammende da infliggere a ciascuna delle parti è ottenuto sommando un importo variabile e un importo supplementare. L’importo variabile viene calcolato in percentuale delle rilevanti vendite dell'impresa: la percentuale, fino a un massimo del 30 % a seconda del grado di gravità dell’infrazione, viene poi moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione. L'importo supplementare viene calcolato in percentuale, tra il 15 % e il 25 %, del valore delle rilevanti vendite dell'impresa, indipendentemente dalla durata. |
|
(11) |
L'importo variabile dell'ammenda è fissato al 16 % del valore delle rilevanti vendite delle imprese. Il valore rilevante delle vendite equivale a quello generato dalle vendite al dettaglio di polveri per bucato a basso potere schiumogeno realizzate dalle imprese in otto Stati membri interessati dall'infrazione: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi. Detto importo è moltiplicato per il numero di anni di durata dell'infrazione. La percentuale per il calcolo dell'importo supplementare è anch'essa del 16 %. |
2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base
2.4.2.1.
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(12) |
Non vi sono circostanze aggravanti di cui tener conto. |
2.4.2.2.
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(13) |
Non vi sono circostanze attenuanti di cui tener conto. |
2.4.2.3.
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(14) |
Conformemente al punto 30 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, a una delle imprese è applicato un aumento specifico dell'importo di base dell'ammenda, tenuto conto delle sue dimensioni. |
2.4.3. Applicazione del limite del 10 % del fatturato
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(15) |
Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'ammenda inflitta a ciascuna impresa non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente alla data della decisione della Commissione. Nel presente caso non è necessario adeguare l'importo delle ammende alla luce del fatturato delle imprese. |
2.4.4. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole
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(16) |
Il 13 maggio 2008 Henkel ha presentato una richiesta di immunità ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Henkel è stata la prima impresa a fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'intesa avente ad oggetto le polveri per bucato a basso potere schiumogeno e per questo motivo le è stata concessa un'immunità dalle ammende, soggetta a determinate condizioni. Dal momento che la cooperazione offerta dall'impresa rispetta le condizioni previste dalla comunicazione sul trattamento favorevole, a Henkel è stata concessa l'immunità dalle ammende. |
|
(17) |
Tenuto conto sia della qualità della richiesta di immunità che della cooperazione tempestiva offerta da P&G sin dalle prime fasi dell'indagine, all'impresa viene concessa la riduzione massima dell'importo dell'ammenda prevista per la prima impresa che fornisce elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo, pari al 50 %. Tenuto conto della qualità e dei tempi della richiesta di Unilever, all'impresa viene accordata una riduzione del 25 %. |
2.4.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
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(18) |
Conformemente al punto 32 della comunicazione concernente la transazione, la ricompensa a titolo di transazione corrisponde a una riduzione del 10 % dell'ammontare dell'ammenda da irrogare una volta applicato il massimale del 10 % stabilito negli orientamenti per il calcolo delle ammende. Se i casi risolti mediante transazione coinvolgono anche imprese che hanno chiesto di beneficiare del trattamento favorevole, la riduzione dell'ammenda accordata loro a titolo di transazione viene aggiunta a quanto concesso loro a titolo di trattamento favorevole, conformemente al punto 33 della comunicazione concernente la transazione. Di conseguenza l'importo dell'ammenda da irrogare viene ridotto del 10 %. |
3. AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE
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(19) |
Per l'infrazione unica e continuata di cui alla presente decisione, vengono inflitte le seguenti ammende:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda le transazioni nei procedimenti relativi ai cartelli, GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3, e comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1.
(3) Henkel AG & Co. KGaA è ritenuta responsabile del proprio comportamento e di quello delle controllate interessate.
(4) Procter & Gamble Company e Procter & Gamble International Sàrl sono ritenute responsabili in solido del comportamento delle controllate interessate.
(5) Cfr. nota 4.
(6) Unilever PLC e Unilever NV sono ritenute responsabili in solido del proprio comportamento e di quello delle controllate interessate.
(7) Cfr. nota 6.
(8) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.
(9) GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17.
(10) Cfr. nota 2.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/17 |
Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 193/07
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Stato membro |
Francia |
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Rotte interessate |
Rennes–Mulhouse Rennes–Tolosa |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
Abrogazione |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
Arrêté du 6 juin 2011 relatif à l’abrogation des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Rennes, d’une part, Mulhouse et Toulouse, d’autre part (Decreto del 6 giugno 2011 relativo all’abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Rennes, da una parte, e Mulhouse e Tolosa, d'altra parte) NOR: DEVA1115300A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Per maggiori informazioni:
|
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/18 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/16/11
Nell’ambito del programma di apprendimento permanente (LLP)
Promozione dell’integrazione delle comunità Rom nell’istruzione e attraverso l’istruzione
2011/C 193/08
1. Obiettivi
Gli obiettivi dell’invito a presentare proposte sono:
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— |
offrire sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nell’elaborazione e nell’attuazione di misure congiunte, coerenti e globali, nel settore dell’istruzione e di altre politiche, per aumentare i livelli di partecipazione e di riuscita scolastica degli studenti delle comunità Rom all’interno dell’insegnamento generale e della formazione professionale (VET), |
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— |
offrire sostegno alle attività di collegamento in rete per diffondere le esperienze di maggiore successo, adottando misure comuni nel campo dell’istruzione e di altre politiche, al fine di favorire l’integrazione sociale dei bambini e degli studenti delle comunità Rom. |
Questo invito si basa sulla Decisione LLP che abbraccia il periodo compreso fra il 2007 e il 2013. Gli obiettivi specifici del programma LLP sono elencati nell’articolo 1.3 della Decisione (1).
2. Candidati ammissibili
I beneficiari possono essere ONG che si occupano dell’integrazione di comunità Rom, altri organismi pubblici e organizzazioni di gruppi interessati, ministeri nazionali responsabili dell’istruzione e la formazione, istituti scolastici, altri organismi di formazione che operano negli Stati membri.
I candidati devono avere la propria sede in uno dei seguenti paesi:
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— |
i 27 Stati membri dell’Unione europea, |
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— |
i paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, |
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— |
paesi candidati: Croazia, Turchia. |
3. Attività ammissibili e durata
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— |
Formazione di docenti e di mediatori di comunità. |
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— |
Progetti di cooperazione per lo sviluppo di capacità. |
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— |
Progetti di cooperazione (fra cui apprendimento reciproco e apprendimento tra pari, estensione, ampliamento o generalizzazione delle migliori pratiche pedagogiche, di recupero e di tutoraggio). |
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— |
Iniziative di sensibilizzazione e diffusione che possono anche comprendere aspetti di pari opportunità ed educazione alla cittadinanza. |
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— |
Collegamento in rete. |
La durata massima dei progetti è di 12 mesi. Le attività devono iniziare fra il 1o gennaio 2012 e il 31 marzo 2012.
4. Criteri di aggiudicazione
Le domande ammissibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
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— |
rilevanza (si applica una ponderazione del 40 %), |
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— |
qualità del piano di azioni (si applica una ponderazione del 10 %), |
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— |
metodologia (si applica una ponderazione del 10 %), |
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— |
consorzio (si applica una ponderazione del 10 %), |
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— |
rapporto costi/benefici (si applica una ponderazione del 10 %), |
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— |
impatto e valore aggiunto europeo (10 %), |
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— |
qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati) (si applica una ponderazione del 10 %). |
5. Bilancio in dotazione
L’importo stimato del bilancio totale destinato al presente invito è di 584 000 EUR, con una sovvenzione massima di 150 000 EUR per progetto.
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.
6. Scadenza per la presentazione delle domande
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 16 settembre 2011 (farà fede il timbro postale).
7. Informazioni dettagliate
Istruzioni dettagliate sull’invito a presentare proposte e sul plico di candidatura sono disponibili sul seguente sito Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_roma_2011_en.php
Le domande devono essere presentate utilizzando i moduli forniti e devono contenere i relativi allegati e le informazioni richieste nelle istruzioni dettagliate.
(1) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (cfr. http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6275 — BNP Paribas/BNL Vita)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 193/09
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1. |
In data 23 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa BNP Paribas SA («BNPP», Francia), attraverso la sua controllata al 100 % Cardif Assicurazioni SpA («Cardif Assicurazioni», Italia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa BNL Vita SpA («BNL Vita», Italia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6275 — BNP Paribas/BNL Vita, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6233 — Fred. Olsen Energy Wind/DONG Energy Power Holding/Novasion/Aalborg Universitet/Universal Foundation)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 193/10
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1. |
In data 23 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese FOEW (parte del gruppo Fred. Olsen Energy che fa capo all'impresa madre Bonheur ASA) («Bonheur», Norvegia), DONG Energy Power (come controllata al 100 % di DONG Energy A/S)(«DONG», Danimarca), Novasion (Danimarca), e Aalborg Universitet (Danimarca) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del succitato regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di MIG Business Development A/S (che, a seguito dell'operazione, sarà rinominata Universal Foundation, Danimarca) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6233 — Fred. Olsen Energy Wind/DONG Energy Power Holding/Novasion/Aalborg Universitet/Universal Foundation, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/22 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2011/C 193/11
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«BÉA DU ROUSSILLON»
N. CE: FR-PDO-0005-0548-30.03.2006
DOP ( X ) IGP ( )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
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Nome: |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+33 153898000 |
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Fax |
+33 142255797 |
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E-mail: |
info@inao.gouv.fr |
2. Associazione:
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Nome: |
Syndicat de défense de la pomme de terre primeur du Roussillon |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+33 468359768 |
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Fax |
+33 468228695 |
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E-mail: |
— |
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Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
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Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. |
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].
4.1. Nome:
«Béa du Roussillon».
4.2. Descrizione:
La «Béa du Roussillon» è una patata primaticcia, ovvero raccolta prima di giungere a completa maturazione, e commercializzata fresca.
Proviene esclusivamente dalla varietà Béa.
La «Béa du Roussillon» presenta una forma oblunga, allungata, piatta e regolare. La buccia — liscia, brillante e di colore giallo chiaro — è molto sottile e si sfalda facilmente. La polpa è di colore giallo pallido. Dal punto di vista gustativo, presenta un intenso odore di ortaggio primaticcio. In bocca è caratterizzata da un sapore leggermente dolce e da aromi intensi di ortaggi primaticci (carciofi, piselli, fave). La polpa ha una consistenza fondente.
La «Béa du Roussillon» presenta un calibro compreso tra 17 e 65 mm e una percentuale di sostanza secca inferiore al 20 % al momento del condizionamento.
Le patate vengono commercializzate con la denominazione d’origine «Béa du Roussillon» dal 1o maggio al 31 luglio dell’anno di raccolta.
4.3. Zona geografica:
Le patate vengono sottoposte a pregermogliazione, coltivate, lavate, selezionate e condizionate nella zona geografica di produzione che comprende il territorio dei seguenti comuni della pianura del Roussillon (dipartimento dei Pirenei orientali): Alénya, Argelès-sur-Mer, Baho, Bompas, Canet, Corneilla-la-Rivière, Elne, Latour-Bas-Elne, Le Soler, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Perpignan, Pezilla-la-Rivière, Pia, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Sainte-Marie, Saleilles, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Rivière.
La zona geografica è caratterizzata soprattutto dal tipico clima mediterraneo, dalla presenza di terrazze alluvionali recenti del quaternario su sottosuolo filtrante e da paesaggi particolari creati dall’uomo.
Le patate sono raccolte nella zona geografica di produzione, in un’area delimitata da appezzamenti o porzioni di appezzamenti, come approvata dal comitato nazionale dei prodotti agroalimentari dell’Institut National de l’Origine et de la Qualité, nella seduta del 19 maggio 2005.
Si estende su una superficie di 5 500 ettari e comprende i 22 comuni della zona geografica della denominazione d’origine «Béa du Roussillon».
La superficie fondiaria così delimitata è riportata nel registro catastale depositato presso il municipio dei comuni interessati.
4.4. Prova dell’origine:
Le patate «Béa du Roussillon» sono seguite e controllate dall’appezzamento fino al prodotto finale.
Sono chiaramente identificati tutti gli operatori (produttori e centri di lavaggio, selezione e condizionamento) e i relativi mezzi di produzione che intervengono nel rispetto delle condizioni di produzione della denominazione d’origine. Entro il 1o novembre del primo anno di rivendicazione della denominazione, gli operatori interessati devono sottoscrivere un’apposita dichiarazione di identificazione. La tracciabilità del prodotto è garantita da registri (contabilità di magazzino, registro colturale) e da dichiarazioni che descrivono tutti i movimenti del prodotto e delle operazioni effettuate.
L’operatore che non intendesse destinare i suoi mezzi di produzione o parte di essi alla denominazione d’origine controllata dovrà sottoscrivere e inoltrare all’associazione, entro il 1o maggio dell’anno di impianto, una dichiarazione d’intenti in cui enuncia di non assegnare i suddetti mezzi di produzione alla denominazione in questione.
Al termine della campagna di raccolta ogni produttore sottoscrive ogni anno un’apposita dichiarazione da inviare all’associazione entro il 31 agosto dell’anno di raccolta. Gli operatori che avranno effettuato attività di raccolta, selezione e condizionamento dovranno trasmettere all’associazione, entro il 31 agosto dell’anno di raccolta, una dichiarazione di commercializzazione riepilogativa.
L’intera procedura è completata da un esame analitico e organolettico, effettuato a campione, che consente di garantire la qualità e la tipicità del prodotto. Questo esame viene condotto su lotti di patate primaticce condizionate o pronte al condizionamento.
4.5. Metodo di ottenimento:
Tutte le operazioni relative alla produzione, al lavaggio, alla selezione e al condizionamento devono essere effettuate nella zona geografica indicata.
Le tecniche colturali, così come le operazioni di lavaggio, selezione e condizionamento, devono concorrere all'ottenimento e alla conservazione delle tipiche caratteristiche della patata primaticcia, ovvero una buccia molto sottile che si sfalda facilmente.
Il tubero-seme certificato, di varietà Béa, viene sottoposto a pregermogliazione in cassette forate in serra o in tunnel illuminati e aerati da fine dicembre a inizio gennaio, per un periodo compreso tra 4 e 12 settimane.
L’impianto viene effettuato a solchi su terreno nudo o coperto di paglia tra il 25 gennaio e il 20 aprile. La messa a terra dei tuberi-seme viene realizzata manualmente.
La densità di piantagione è compresa tra 60 000 e 78 000 tuberi-seme per ettaro per i tuberi di calibro da 28 a 35 mm. In questo caso la distanza interfilare è compresa tra 70 e 80 cm mentre la distanza tra i tuberi sullo stesso filare è compresa tra 17 e 20 cm.
La densità di piantagione è compresa tra 42 000 e 53 000 tuberi-seme per ettaro per i tuberi di calibro superiore a 35 mm. In questo caso la distanza interfilare è compresa tra 70 e 80 cm mentre la distanza tra i tuberi sullo stesso filare è compresa tra 25 e 32 cm.
La coltura in serra o tunnel è vietata. Sono ammesse solo le coperture temporanee antigelo e antivento.
L’irrigazione a solchi, a pioggia o localizzata è autorizzata a partire dalla totale emergenza della coltura fino all’ottavo giorno che precede la raccolta. In caso di terreno troppo asciutto, un’irrigazione può essere effettuata il giorno stesso della raccolta o il giorno precedente.
È vietata sia la fertilizzazione minerale sia quella organica a pioggia.
Il diserbo chimico è ammesso (con mezze dosi per i terreni coperti di paglia).
La durata del ciclo di produzione è di massimo 100 giorni. La defogliazione è vietata prima della raccolta. Solo la triturazione delle foglie è consentita il giorno stesso della raccolta. La raccolta ha inizio quando il 70 % dei tuberi di un appezzamento presenta un calibro compreso tra 28 e 55 mm. La raccolta viene effettuata manualmente o con raccoglitrici conformi a criteri ben precisi che mirano a salvaguardare l’integrità della patata e soprattutto a limitare gli urti e le cadute. Le patate vengono riposte manualmente in cassette della capacità massima di 30 kg e spedite il giorno stesso della raccolta ai centri di raccolta, lavaggio, selezione e condizionamento.
La resa massima consentita è di 30 tonnellate nette per ettaro.
Il lavaggio, la selezione e il condizionamento devono essere effettuati nella zona di produzione della patata «Béa du Roussillon» per salvaguardare la qualità e le caratteristiche di questo tubero fresco, fragile e sensibile soprattutto agli urti e alla luce (bruciature dovute al sole, invecchiamento rapido). Per conservare il tipico aspetto della patata «Béa du Roussillon», caratterizzato da una buccia molto sottile che si sfalda facilmente, il condizionamento viene effettuato nelle 24 ore successive alla raccolta. Questo comporta che le operazioni preliminari di lavaggio e selezione siano effettuate in tempi ridotti. Il lavaggio dei tuberi a bordo campo è vietato. Le operazioni di lavaggio, selezione e condizionamento vengono effettuate ricorrendo a competenze locali che prevedono l’uso di macchine adatte a questo tipo di produzione (lavaggio, selezione e condizionamento) e che mirano ad evitare ogni genere di urto. In questo modo durante tutto il processo i tuberi non subiscono cadute da oltre 50 cm di altezza. Nei casi di caduta da oltre 30 cm, i tuberi sono protetti da una bavetta o cadono su un nastro elastico.
Al termine delle operazioni di selezione, i tuberi della patata «Béa du Roussillon» presentano le seguenti caratteristiche:
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interi, ovvero privi di ogni forma di ablazione o lesione che ne alteri l’integrità, |
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sani, |
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sodi, |
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non aperti, ovvero privi di screpolature di crescita, |
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puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, soprattutto terra aderente, |
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privi di alterazioni imputabili al calore o al gelo, |
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privi di colorazione verde, |
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privi di difetti interni gravi, |
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privi di umidità esterna anormale, |
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privi di odore e/o sapori estranei. |
Oltre a contribuire alla salvaguardia della qualità e delle caratteristiche del prodotto, le operazioni di condizionamento nella zona geografica migliorano la gestione della tracciabilità del prodotto.
Il condizionamento: le patate «Béa du Roussillon» devono essere condizionate in confezioni rigide di massimo 15 kg. Il controllo del prodotto è inoltre facilitato dalla presenza su ogni confezione di un dispositivo che perde la sua integrità al momento della vendita al consumatore finale. Il condizionamento delle patate viene effettuato in base ai seguenti calibri:
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da 17 a 28 mm, i tuberi possono essere commercializzati con la denominazione di «granaglia», |
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da 28 a 65 mm. |
Commercializzazione: le patate che godono della denominazione d’origine «Béa du Roussillon» vengono messe in commercio dal 1o maggio al 31 luglio incluso dell’anno di raccolta.
4.6. Legame:
Grazie all’irrigazione introdotta dai Visigoti, al dissodamento e alla bonifica degli stagni ad opera dei Mori, i giardini (hortas) hanno conosciuto un precoce sviluppo nel Roussillon.
Introdotta nel XVIII secolo, la patata copre, fin dal 1855, una superficie di 500 ettari.
In un territorio propizio agli ortaggi primaticci, grazie al clima mediterraneo semi-arido, la varietà Béa si è imposta fin dalla sua iscrizione a catalogo nel 1954. Questo bacino è oggi l’unico (Francia, Italia e Spagna comprese) a proporre questa varietà primaticcia.
I terreni adibiti alla coltivazione della «Béa du Roussillon» sono facilmente identificabili. Si tratta di terreni alluvionali di ricoprimento su terrazze pietrose, poco evoluti, profondi, permeabili, di consistenza limacciosa o sabbiosa, molto morbidi e drenanti. L’assenza di pietre e ghiaia garantisce uno sviluppo armonioso dei tuberi.
Il terreno, unito alle particolari condizioni climatiche, conferisce alla «Béa du Roussillon» le sue peculiari caratteristiche visive: allungata, piatta, liscia, di colore giallo pallido e brillante. In terreni con una struttura diversa sono state osservate chiaramente caratteristiche molto dissimili da quelle summenzionate (aspetto rugoso e più arrotondato).
La «Béa du Roussillon» gode di un clima puramente mediterraneo, semi-arido con stagioni secche molto pronunciate. La temperatura media oscilla tra 15 e 16 °C con estati molto calde e 2 530 ore di soleggiamento in media all’anno. Le precipitazioni sono solitamente poco abbondanti (da 550 a 650 mm) ma con forti variazioni da un anno all’altro e a carattere temporalesco.
Le condizioni naturali date da un soleggiamento unico, da inverni miti ed estati calde ma temperate per effetto della vicinanza del mare, consentono uno sviluppo armonioso dei tuberi-seme, favorevole a una crescita regolare dei tuberi.
La tramontana che soffia nel Roussillon un giorno su tre, spesso con forza, e che avrebbe potuto costituire un problema, è invece un fattore benefico perché limita lo sviluppo delle malattie crittogamiche particolarmente dannose per la forma, la regolarità e l’uniformità della «Béa du Roussillon». Anche l’uomo con il suo know-how ha saputo limitarne l’impatto: da un lato, la densità è volutamente alta per contrastare gli effetti diretti del vento (rottura degli steli) in modo da indurre un effetto «massa»; dall’altro, la lottizzazione è molto frammentata con l’impianto di siepi frangivento. Nella prima fase di crescita i germogli sono infatti molto fragili, anche se una volta effettuato l’impianto questa varietà reagisce meglio al vento, grazie allo stelo spesso e a un fogliame più resistente agli attriti.
Il paesaggio è molto particolare con piccoli appezzamenti, siepi alte e un circuito antico di canali di adduzione e deflusso delle acque. Si tratta di un paesaggio che, pur non essendo del tutto statico, cambia molto poco e con molte precauzioni. La sua destrutturazione determina l’abbandono della coltura della «Béa du Roussillon».
A livello colturale, la pregermogliazione è una fase essenziale per la salvaguardia e lo sviluppo di numerosi germogli; l’impianto viene effettuato manualmente con una densità determinata dal numero di germogli. La densità è volutamente elevata per contrastare gli effetti del vento. L’irrigazione, ancora praticata a solchi, lascia il posto al metodo a pioggia che comporta un minore consumo di acqua.
Le competenze dei produttori si esprime anche nella fase della raccolta. I produttori hanno infatti inventato delle raccoglitrici adatte alla particolare fragilità della Béa le quali, contrariamente ai modelli classici il cui obiettivo è quello di eliminare più terra possibile senza preoccupasi della preservazione del tubero, raccolgono la patata in un letto di terra.
Ciò consente di proteggere dagli urti questo tubero assai fragile, perché caratterizzato da una buccia molto sottile. Le raccoglitrici lavorano a ritmi molto lenti e necessitano di un’abbondante manodopera perché i tuberi vengono depositati manualmente nelle cassette.
Le stesse considerazioni si applicano alle operazioni di lavaggio, selezione e condizionamento durante le quali i tuberi sono protetti dagli urti con scivoli o bavette in plastica o gomma che li accompagnano nella caduta da altezze limitate. Inoltre il condizionamento non avviene nelle tradizionali buste o reti ma in confezioni rigide della capacità massima di 15 kg per preservare l’integrità del tubero.
Le caratteristiche analitiche, visive e gustative della «Béa du Roussillon» sono legate al territorio di produzione e alle competenze dei produttori. Le analisi sensoriali condotte tra il 1995 e il 2004 infatti, hanno chiaramente dimostrato che le caratteristiche specifiche della patata «Béa du Roussillon» sono rimaste invariate negli anni e che la stessa patata, prodotta altrove, non presenta le medesime caratteristiche. Dal punto di vista visivo, le patate prodotte in zone diverse sono spesse, più arrotondate, di aspetto rugoso e di colore giallo più scuro. Contrariamente al gusto e agli odori di affumicato e di bruciato normalmente dominanti, i tipici aromi di ortaggi primaticci sono invece assenti o molto meno intensi nella «Béa du Roussillon» coltivata in zone di produzione diverse.
La percentuale massima di sostanza secca della «Béa du Roussillon» può sembrare relativamente alta rispetto a quella degli altri bacini di produzione ma può essere spiegata da vari fattori: innanzitutto dal clima mediterraneo con scarse precipitazioni, da un forte soleggiamento (soprattutto in primavera, nel periodo di crescita del tubero, e in estate, nel periodo di maturazione), dall’alternanza di piogge (episodi piovosi tipici, spesso di notevole entità in primavera) e di un forte soleggiamento, oltre che da temperature elevate e dalla durata del ciclo. Man mano che si procede nella stagione e anche in caso di cicli prossimi ai 100 giorni, la percentuale di sostanza secca aumenta arrivando quasi al 20 %, senza però alterare la qualità del prodotto.
Oltre questa soglia, invece, la buccia diventa più spessa e si perdono le caratteristiche tipiche della patata primaticcia. Le analisi sensoriali hanno infatti evidenziato che le caratteristiche del prodotto «Béa du Roussillon» si mantengono costanti con una percentuale di sostanza secca inferiore al 20 % (soprattutto in termini di consistenza fondente e di aromi di ortaggi primaticci).
È questo insieme di componenti fatto di terreno, clima e savoir-faire dell’uomo ad aver contribuito alla notorietà della «Béa du Roussillon» sia tra i professionisti che tra i consumatori. La «Béa du Roussillon» è talmente apprezzata sul mercato che appena viene messa in commercio s’impone subito sulle altre varietà proposte localmente come primaticce.
Ecco perché già dalla metà degli anni ’50 e ancora oggi molti articoli della stampa locale, regionale e nazionale fanno riferimento a questo prodotto tipico indissolubilmente legato al suo territorio di produzione.
4.7. Organismo di controllo:
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Nome: |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
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Indirizzo: |
51 rue d’Anjou 75008 Paris FRANCE |
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Tel. |
+33 153898000 |
|
Fax |
+33 142255797 |
|
E-mail: |
info@inao.gouv.fr |
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Nome: |
DGCCRF |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+33 144871717 |
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Fax |
+33 144973037 |
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E-mail: |
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4.8. Etichettatura:
Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei generi alimentari, l'etichettatura delle patate primaticce che beneficiano della denominazione d’origine «Béa du Roussillon» comporta le seguenti indicazioni su ogni confezione unitaria:
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— |
il nome della denominazione d’origine «Béa du Roussillon» scritto a caratteri di dimensioni almeno uguali a quelli dei caratteri più grandi riportati sull'etichetta, |
|
— |
la dicitura «denominazione di origine protetta» o «DOP», a decorrere dalla registrazione dell'UE, |
|
— |
il logo DOP comunitario, a decorrere dalla registrazione dell'UE. |
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.