ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.187.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
28 giugno 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Consiglio

2011/C 187/01

Risoluzione del Consiglio, del 10 giugno 2011, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 187/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2011/C 187/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait) ( 1 )

10

2011/C 187/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV) ( 1 )

10

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 187/05

Tassi di cambio dell'euro

11

2011/C 187/06

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o luglio 2011[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

12

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 187/07

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 2011 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 [Decisione C(2011) 1766 della Commissione modificata dalla decisione C(2011) 4317]

13

2011/C 187/08

Valutazioni esterne TEN-T — Registrazione e selezione di esperti

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 187/09

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

15

2011/C 187/10

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio originari della Croazia, della Russia e dell'Ucraina

16

2011/C 187/11

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

21

2011/C 187/12

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, ad eccezione di quelli in acciaio inossidabile, originari della Bielorussia

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 187/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6218 — INEOS/Tessenderlo Group S-PVC Assets) ( 1 )

27

2011/C 187/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

28

2011/C 187/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6196 — Lenovo/Medion) ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Consiglio

28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2011

relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali

2011/C 187/01

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

Tutelare attivamente le vittime di reato costituisce una priorità importante per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali («la Carta») e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la convenzione»), di cui tutti gli Stati membri sono firmatari, chiedono agli Stati di tutelare attivamente le vittime di reato.

(2)

L'Unione europea ha definito con successo uno spazio di libera circolazione e soggiorno di cui beneficiano i cittadini che sempre più frequentemente si recano, studiano e lavorano in paesi diversi dal paese di residenza. Tuttavia, l'eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno hanno comportato inevitabilmente un aumento del numero di persone che diventano vittime di reato e sono interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

(3)

Sono necessarie pertanto azioni specifiche per stabilire un livello minimo comune di tutela delle vittime di reato e dei loro diritti nei procedimenti penali in tutta l'Unione. Tali azioni, che possono includere sia misure legislative che di altro tipo, rafforzeranno la fiducia dei cittadini nel fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri tuteleranno e garantiranno i loro diritti.

(4)

Nel Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (1), il Consiglio europeo ha rilevato l'importanza di offrire un sostegno particolare e protezione giuridica alle persone più vulnerabili o in situazioni particolarmente a rischio, come le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono. In linea con le conclusioni del Consiglio su una strategia volta ad assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime della criminalità e a migliorare il sostegno offerto a tali vittime (2), il Consiglio europeo ha insistito affinché sia adottato un approccio alle vittime integrato e coordinato. In reazione al programma di Stoccolma, la Commissione europea ha proposto un pacchetto di misure riguardanti le vittime di reato fra cui si annoverano una direttiva riguardante i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (3) e un regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (4).

(5)

Tenuto conto dei progressi significativi compiuti in base alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (5), il Consiglio ritiene che si debba adottare un approccio analogo in ordine alla tutela delle vittime di reato.

(6)

Le azioni in questo settore sono espressamente contemplate nell'ambito del processo di attuazione del principio del reciproco riconoscimento quale principio fondante della creazione di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia: l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c) del TFUE dispone infatti che l'Unione può stabilire, mediante direttive, norme minime riguardanti i diritti delle vittime della criminalità laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale.

(7)

La questione del ruolo delle vittime nei procedimenti penali è già stata affrontata a livello di Unione con la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Tuttavia, dall'approvazione di questo strumento sono trascorsi oltre dieci anni e i progressi realizzati nella creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, così come i rimanenti problemi di attuazione nel settore dei diritti delle vittime, impongono da parte dell'Unione un riesame e un miglioramento quanto al merito della decisione quadro, anche alla luce delle risultanze della Commissione in merito all'attuazione e applicazione dello strumento (6).

(8)

Occorre altresì rivedere e, se necessario, migliorare i meccanismi esistenti volti a garantire che le vittime di reato ottengano un indennizzo equo e adeguato per i danni subiti, come quello previsto dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, al fine di potenziarne l'operatività e contribuire ad integrare gli strumenti per la protezione delle vittime.

(9)

Inoltre, si dovrebbe istituire un meccanismo volto ad assicurare il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni relative a misure di protezione, conformemente alle linee elaborate nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, presentata dalla Commissione. Tale meccanismo dovrebbe completare quello previsto nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo, con riguardo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale, attualmente allo studio. Le disposizioni contenute nelle due proposte non dovrebbero imporre l'obbligo di modificare i sistemi nazionali per le misure di protezione, ma lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere quale sistema adottare per poter emettere o eseguire misure di protezione.

(10)

Tenuto conto dell'importanza e della complessità di tali questioni, appare opportuno affrontarle procedendo per tappe, garantendo nel contempo coerenza ed equilibrio globali. Trattare le future azioni settore per settore consente di incentrare l'attenzione sulle singole misure e pertanto di individuare e affrontare i problemi in modo da conferire valore aggiunto a ciascuna misura.

(11)

Andrebbe prestata un'attenzione particolare al processo di attuazione degli strumenti legislativi in questo settore. Misure pratiche e migliori prassi dovrebbero essere riunite in uno strumento giuridico non vincolante, come una raccomandazione, al fine di aiutare e orientare gli Stati membri nell'ambito del processo di attuazione.

(12)

In sede di esame delle misure necessarie per rafforzare la tutela delle vittime, si dovrebbero prendere in debita considerazione i principi contenuti, fra l'altro, nella raccomandazione Rec(2006) 8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime della criminalità. L'Unione dovrebbe tener conto specialmente delle norme contenute nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011.

(13)

Le misure elencate nell'allegato del presente documento dovrebbero essere considerate indicative in quanto riguardano un primo gruppo di misure da trattare in via prioritaria. Altre misure, legislative e non legislative, e misure pratiche potranno essere proposte in futuro, se ritenuto opportuno, anche alla luce dell'attuale processo di approvazione e attuazione degli atti giuridici contemplati nella presente tabella di marcia,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1.

Si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione europea per rafforzare i diritti e la tutela delle vittime di reato, in particolare nei procedimenti penali. Tali azioni possono comprendere misure legislative nonché altre misure.

2.

Il Consiglio si compiace della proposta della Commissione europea relativa a un pacchetto di misure riguardanti le vittime di reato e invita la Commissione a presentare proposte relative alle misure previste nella tabella di marcia.

3.

Il Consiglio approva la «tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime di reato» («la tabella di marcia»), figurante nell'allegato della presente risoluzione, come base per le future azioni. Si dovrebbe attribuire priorità alle misure contemplate nella tabella di marcia, le quali potrebbero essere integrate da altre misure.

4.

Il Consiglio esaminerà tutte le proposte presentate nel contesto della tabella di marcia e intende trattarle in via prioritaria.

5.

Il Consiglio agirà in piena cooperazione con il Parlamento europeo, conformemente alle norme applicabili.


(1)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1; cfr. punto 2.3.4.

(2)  Adottate nella 2969a sessione del Consiglio (Giustizia e affari interni), tenutasi a Lussemburgo il 23 ottobre 2009.

(3)  10610/11 DROIPEN 45 JUSTCIV 141 ENFOPOL 165 DATAPROTECT 58 SOC 434 FREMP 59 CODEC 887 [COM(2011) 275 definitivo del 18 maggio 2011].

(4)  10613/11 JUSTCIV 143 COPEN 123 CODEC 889 [COM(2011) 276 definitivo del 18 maggio 2011].

(5)  Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (2009/C 295/01). (GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1).

(6)  Cfr. relazione della Commissione sulla base dell'articolo 18 della decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [COM(2004) 54 definitivo/2 del 16 febbraio 2004]; relazione della Commissione in base all'articolo 18 della decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) [COM(2009) 166 definitivo del 20 aprile 2009]; valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, presentata dalla Commissione [SEC(2011) 780 definitivo del 18 maggio 2011].


ALLEGATO

TABELLA DI MARCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI DIRITTI E DELLA TUTELA DELLE VITTIME, IN PARTICOLARE NEI PROCEDIMENTI PENALI

L'ordine delle misure sottoelencate è indicativo. Le spiegazioni fornite riguardo alle singole misure servono puramente da indicazione dell'azione proposta e non mirano a disciplinare lo specifico campo di applicazione e contenuto della misura in questione. La presente tabella sostiene e sviluppa le proposte della Commissione europea relative a un pacchetto di misure sulle vittime di reato.

Principi generali

L'azione a livello di Unione europea intesa a rafforzare i diritti e la protezione delle vittime dovrebbe mirare a introdurre norme minime comuni e a raggiungere tra l'altro i seguenti obiettivi generali:

1)

Stabilire procedure e strutture adeguate ai fini del rispetto della dignità, dell'integrità personale e psicologica e della vita privata della vittima nei procedimenti penali;

2)

Facilitare l'accesso alla giustizia per le vittime della criminalità, anche promuovendo il ruolo dei servizi di assistenza delle vittime;

3)

Progettare procedure e strutture adeguate volte a evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta;

4)

Promuovere la fornitura di interpretazione e traduzione alle vittime nei procedimenti penali;

5)

Se del caso, incoraggiare le vittime a partecipare attivamente ai procedimenti penali;

6)

Rafforzare il diritto delle vittime e dei loro avvocati a ricevere tempestive informazioni sui procedimenti e sul loro esito;

7)

Incoraggiare il ricorso alla giustizia riparativa e a metodi alternativi di risoluzione delle controversie che tengano conto dell'interesse della vittima;

8)

Rivolgere particolare attenzione ai minori, come parte del gruppo di vittime più vulnerabile, e tener sempre presente l'interesse superiore dei minori;

9)

Garantire che gli Stati membri forniscano formazione a tutti i professionisti interessati, o ne incoraggino la fornitura;

10)

Garantire che la vittima ottenga un adeguato indennizzo.

Nel promuovere i diritti delle vittime nei procedimenti penali, l'Unione dev'essere consapevole degli elementi fondamentali dei sistemi nazionali di diritto penale e deve tenere il debito conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti in causa, nonché dell'obiettivo generale del procedimento penale.

Nell'ambito del perseguimento di questi obiettivi dovrebbero rientrare le misure indicate qui di seguito, nonché qualsiasi altra misura possa risultare adeguata nel corso dell'applicazione della normativa vigente.

Misura A:   Direttiva che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ha rappresentato un importante passo avanti nella realizzazione di un approccio globale alla protezione delle vittime di reato nell'UE. Tuttavia, dieci anni dopo l'approvazione della decisione quadro, è necessario rivedere e integrare i principi in essa sanciti e fare passi avanti significativi nel livello di protezione delle vittime in tutta l'UE, specialmente nel quadro dei procedimenti penali. A tal fine la Commissione ha presentato il 18 maggio 2011 una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. Il Consiglio si impegna a esaminare tale proposta in via prioritaria, anche alla luce dei principi generali precedentemente esposti.

Misura B:   Raccomandazione o raccomandazioni sulle misure pratiche e migliori prassi riguardo alla direttiva di cui alla misura A

Una volta approvato lo strumento giuridico vincolante globale di cui alla misura A, la Commissione è invitata a integrarlo il più presto possibile con una o più proposte di raccomandazione che dovrebbero servire da orientamento e modello per gli Stati membri onde facilitare l'applicazione della direttiva a livello nazionale, sulla base dei principi previsti dalla direttiva stessa. La raccomandazione dovrebbe fare il punto delle migliori prassi esistenti tra gli Stati membri nel campo dell'assistenza e della protezione alle vittime della criminalità, basandosi su tali prassi nel quadro degli strumenti legislativi applicabili.

La raccomandazione dovrebbe tener conto delle migliori prassi riguardo alla questione della protezione delle vittime, comprese le prassi seguite da organizzazioni non governative e da istituzioni diverse dall'Unione europea, come la raccomandazione Rec(2006) 8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime della criminalità, e dovrebbe riguardare settori quali quelli contemplati dalla misura A.

Misura C:   Regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione delle vittime in materia civile

La Commissione ha presentato il 18 maggio 2011 una proposta di regolamento sul reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile per completare il meccanismo di reciproco riconoscimento previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo, attualmente in discussione. Tale direttiva prevede il reciproco riconoscimento delle decisioni prese in materia penale da un'autorità giudiziaria o equivalente per proteggere la vittima di un reato da ulteriori pericoli che potrebbero essere causati dal presunto autore del reato. Un meccanismo analogo è previsto per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione adottate in materia civile. Il Consiglio si impegna a esaminare tale proposta in via prioritaria, anche alla luce dei principi generali precedentemente esposti.

Misura D:   Riesame della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato

Alla luce delle conclusioni tratte dalla relazione sull'applicazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio e da ulteriori analisi, si invita la Commissione a riesaminare la direttiva sull'indennizzo, vagliando in particolare se occorra rivedere e semplificare le procedure che la vittima deve seguire per chiedere un indennizzo, e a presentare adeguate proposte legislative o non legislative nel campo dell'indennizzo delle vittime di reato.

Misura E:   Esigenze specifiche delle vittime

Nell'atto giuridico generale previsto dalla misura A sono contenute norme generali applicabili a tutte le vittime di reati che abbiano bisogno di assistenza, sostegno e protezione in relazione a procedimenti penali relativi al reato di cui sono vittime. Tale atto giuridico contiene anche norme generali per tutti i tipi di vittime vulnerabili.

Alcune vittime hanno esigenze specifiche legate al tipo o alle circostanze del reato di cui sono vittime, date le ripercussioni sociali, fisiche e psicologiche di tali reati, come le vittime della tratta degli esseri umani, i minori vittime di sfruttamento sessuale, le vittime del terrorismo e le vittime della criminalità organizzata. Alle loro esigenze specifiche potrebbe venire incontro una normativa specifica relativa alla lotta contro queste forme di criminalità.

D'altra parte, alcune vittime di reati richiedono sostegno e assistenza speciale a causa delle loro caratteristiche personali, da valutare caso per caso. Sotto questo profilo i minori dovrebbero sempre essere considerati particolarmente vulnerabili.

La Commissione è invitata, nel contesto del controllo dell'attuazione degli strumenti legislativi summenzionati e di altri relativi a settori specifici della criminalità, e dopo averne valutato il funzionamento pratico una volta concluso il periodo di applicazione, a proporre mediante raccomandazioni misure pratiche e a suggerire migliori prassi per fornire orientamenti agli Stati membri nell'affrontare le esigenze specifiche delle vittime.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 187/02

Data di adozione della decisione

15.9.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 671/A/09

Stato membro

Slovacchia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prechod na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike – Koncové zariadenie pre sociálne znevýhodnene osoby

Base giuridica

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; výnos MDPT SR o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sostegno sociale a singoli consumatori

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 10 625 700 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino all'1.7.2013

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Námestie Slobody 6

PO Box 100

810 05 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

15.12.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 402/10

Stato membro

Bulgaria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Помощ за оздравяване на „Български държавни железници“ ЕАД

Pomosht za ozdravjavane na „Bylgarski dyrzhavni zheleznici“ EAD

Base giuridica

Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

Zakon za dyrzhavnia bjudzhet na Republika Bylgaria za 2011 g.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Prestito di salvataggio, garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 248,6 Mio BGN

Intensità

100 %

Durata

15.12.2010-15.6.2011

Settore economico

Trasporti ferroviari

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ул. „Дякон Игнатий“ № 9

1000 София

БЪЛГАРИЯ

Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniata

Ul. „Djakon Ignatij“ No 9

1000 Sofia

BULGARIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

24.5.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 484/10

Stato membro

Germania

Regione

Sachsen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zuwendungen an KMU nach erfolgreicher Überwindung einer Krisensituation

Base giuridica

§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

PMI

Forma dell'aiuto

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

1.1.2011-31.12.2011

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

19.4.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.322266 (11/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Basque country

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda para fomentar el euskera en los centros de trabajo

Base giuridica

Proyecto de Orden de … de … de 2011, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado y en corporaciones de derecho público ubicados en la CAV durante el año 2011 (LANHITZ)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 2,4 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 2,4 Mio EUR

Intensità

60 %

Durata

24.4.2011-31.12.2011

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive, Istruzione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 187/03

In data 22 giugno 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6220. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 187/04

In data 6 giugno 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6195. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 giugno 2011

2011/C 187/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4205

JPY

yen giapponesi

114,74

DKK

corone danesi

7,4580

GBP

sterline inglesi

0,88970

SEK

corone svedesi

9,1929

CHF

franchi svizzeri

1,1849

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7845

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,442

HUF

fiorini ungheresi

268,96

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

4,0024

RON

leu rumeni

4,2220

TRY

lire turche

2,3352

AUD

dollari australiani

1,3605

CAD

dollari canadesi

1,4056

HKD

dollari di Hong Kong

11,0621

NZD

dollari neozelandesi

1,7677

SGD

dollari di Singapore

1,7641

KRW

won sudcoreani

1 541,88

ZAR

rand sudafricani

9,8039

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2038

HRK

kuna croata

7,3703

IDR

rupia indonesiana

12 249,99

MYR

ringgit malese

4,3439

PHP

peso filippino

61,935

RUB

rublo russo

40,2441

THB

baht thailandese

43,893

BRL

real brasiliano

2,2750

MXN

peso messicano

16,9253

INR

rupia indiana

63,9760


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/12


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o luglio 2011

[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

2011/C 187/06

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 125 del 28.4.2011, pag. 4.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.7.2011

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

1,76

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.5.2011

30.6.2011

1,73

1,73

3,97

1,73

1,79

1,73

1,76

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

5,61

1,73

1,73

2,56

1,73

2,20

1,73

1,73

4,26

1,73

7,18

2,65

1,73

1,73

1,48

1.3.2011

30.4.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,20

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

2,23

1,49

1,49

1,48

1.1.2011

28.2.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,64

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

1,76

1,49

1,49

1,48

1.12.2010

31.12.2010

1,45

1,45

4,15

1,45

2,03

1,45

1,88

1,85

1,45

1,45

1,45

1,45

5,97

1,45

1,45

2,85

1,45

3,15

1,45

1,45

4,49

1,45

7,82

1,38

1,45

1,45

1,35

1.10.2010

30.11.2010

1,24

1,24

4,15

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,38

1,24

1,24

1,35

1.9.2010

30.9.2010

1,24

1,24

4,15

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,18

1,24

1,24

1,35

1.8.2010

31.8.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,18

1,24

1,24

1,35

1.7.2010

31.7.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,35

1.6.2010

30.6.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

3,45

1,24

4,72

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.5.2010

31.5.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

4,46

1,24

6,47

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.4.2010

30.4.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

3,47

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

5,90

1,24

8,97

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.3.2010

31.3.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

4,73

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

7,17

1,24

11,76

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.1.2010

28.2.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

6,94

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

8,70

1,24

15,11

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/13


Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 2011 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013

[Decisione C(2011) 1766 della Commissione modificata dalla decisione C(2011) 4317]

2011/C 187/07

La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013, al fine di concedere sovvenzioni ai seguenti progetti:

settore n. 14: Progetto prioritario TEN-T n. 21 — Autostrade del mare. L'importo massimo totale disponibile per le proposte selezionate, per il 2011, ammonta a 70 milioni di EUR,

settore n. 15: Progetti nel settore dei servizi d'informazione fluviale (RIS). L'importo massimo totale disponibile per le proposte selezionate, per il 2011, ammonta a 10 milioni di EUR,

settore n. 16: Progetti nel settore del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). L'importo massimo totale disponibile per le proposte selezionate, per il 2011, ammonta a 100 milioni di EUR.

Le proposte devono essere inviate entro il 23 settembre 2011.

Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.htm


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/14


Valutazioni esterne TEN-T — Registrazione e selezione di esperti

2011/C 187/08

L’Agenzia esecutiva TEN-T (rete transeuropea di trasporto) invita esperti indipendenti nei loro rispettivi ambiti di competenza a partecipare alla selezione delle migliori proposte sottoposte nell’ambito degli inviti a presentare proposte TEN-T. Nel 2011 i settori sono i seguenti: sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), servizi di informazione fluviale (RIS) e autostrade del mare (MoS).

Esperti indipendenti per le valutazioni esterne TEN-T 2011, come per gli anni scorsi, saranno selezionati a partire dalla banca dati EMM creata dalla DG Ricerca.

Per partecipare vi invitiamo a registrarvi nella banca dati EMM:

https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm

L’Agenzia interrogherà la banca dati per individuare e selezionare esperti idonei utilizzando parole chiave connesse alle loro competenze.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/15


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 187/09

1.   Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Alcuni tipi di fragole congelate

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 407/2007 del Consiglio (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 1)

18.4.2012


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/16


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio originari della Croazia, della Russia e dell'Ucraina

2011/C 187/10

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature originari della Croazia, della Russia e dell'Ucraina (di seguito «i paesi interessati»), la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (di seguito «il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 29 marzo 2011 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (di seguito «il richiedente») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione totale nell'Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica (3) dell'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW), originari della Croazia, della Russia e dell'Ucraina (di seguito «il prodotto interessato»), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (4).

3.   Misure in vigore

Attualmente è in vigore il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2008 (6).

4.   Motivazione del riesame

La motivazione della domanda di riesame risiede nel fatto che la scadenza delle misure rischierebbe di comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

Per dimostrare la probabile reiterazione del dumping da parte della Croazia e della Russia, oltre ai prezzi all'esportazione verso l'UE il richiedente ha utilizzato i prezzi all'esportazione verso un altro paese terzo, gli Stati Uniti d'America, visto che attualmente i volumi delle importazioni dalla Croazia e dalla Russia verso l'Unione europea non sono significativi. I prezzi all'esportazione sono stati quindi confrontati con il valore normale costruito per la Croazia e con i prezzi applicati sul mercato interno per la Russia. Su tale base, il richiedente sostiene che esiste una probabilità di reiterazione del dumping per la Croazia e la Russia.

L'affermazione della probabile persistenza del dumping da parte dell'Ucraina si basa su un confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto interessato in caso di vendita all'esportazione verso l'Unione. Su questa base, il margine di dumping calcolato per l'Ucraina è notevole.

Per quanto riguarda l'Ucraina, il richiedente sostiene inoltre che le importazioni del prodotto interessato originario di questo paese hanno continuato a causare un pregiudizio all'industria dell'Unione a causa dei loro prezzi bassi. Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto interessato hanno continuato ad avere, tra l'altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato da essa detenuta, compromettendone gravemente l'andamento generale, la situazione finanziaria e il livello occupazionale.

Secondo il richiedente esiste inoltre la probabilità della persistenza o della reiterazione del dumping pregiudizievole per tutti i paesi interessati. A tale riguardo il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente le importazioni del prodotto interessato aumenterebbero data l'esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.

Inoltre, il richiedente sostiene che, qualora si lasciassero scadere tali misure, la situazione già fragile dell'industria dell'Unione sarebbe ulteriormente aggravata e che l'eventuale ripresa di importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping da parte dei paesi interessati causerebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio legato allo scadere delle misure.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli esportatori/produttori di Russia e Ucraina

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, se del caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/produttori di Russia e Ucraina o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto interessato verso l'Unione nel periodo dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (7) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto interessato effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o aprile 2010 il 31 marzo 2011,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto interessato effettuate verso altri paesi terzi dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011,

descrizione dettagliata delle attività societarie a livello internazionale in relazione al prodotto interessato,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (8) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto interessato,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità di Russia e Ucraina e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, se del caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto i), e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività societarie in relazione al prodotto interessato,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto interessato originario della Croazia, della Russia e dell'Ucraina effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (9) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto interessato,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori dell'Unione

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha scelto provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al paragrafo 7 per mettersi in contatto con la Commissione) e a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione. Essi dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completo dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione di esportatori/produttori di Russia e Ucraina e del campione di importatori devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, agli esportatori/produttori noti della Croazia, agli esportatori/produttori di Russia e Ucraina inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità dei paesi interessati.

Tutti gli esportatori/produttori della Croazia sono invitati a contattare via fax la Commissione al più presto, e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso, per verificare se il loro nome compare nella denuncia e, se necessario, per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso è valido per tutte queste parti interessate.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), punto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere motivi particolari per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), punto iii).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Nel caso venga confermato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. A tal fine la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto interessato, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), punto ii). Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), punto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione solo se sostenute da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono richiedere un questionario o altri formulari al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Tutte le altre informazioni relative alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Salvo diversa indicazione, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (10) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare la pagina web dedicata al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 348 del 21.12.2010, pag. 16.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(4)  Si veda l'attuale definizione contenuta nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4) e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

(5)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(6)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1.

(7)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(8)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(9)  Cfr. nota 8.

(10)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/21


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 187/11

1.   Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Assi da stiro

Repubblica popolare cinese

Ucraina

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12) modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 del Consiglio (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 8)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 22)

27.4.2012


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/22


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, ad eccezione di quelli in acciaio inossidabile, originari della Bielorussia

2011/C 187/12

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, originari della Bielorussia, sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un notevole pregiudizio all'industria dell'UE.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 16 maggio 2011 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (di seguito «il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione totale di alcuni tubi e condotte senza saldature nell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto in esame consiste in alcuni tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile, di sezione circolare con un diametro esterno massimo inferiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica (2) dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW).

3.   Denuncia di dumping  (3)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Bielorussia (di seguito «il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93. I codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunciante ha determinato il valore normale delle importazioni dal paese interessato in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato, ovvero gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione. Il margine di dumping calcolato su questa base risulta notevole per il paese interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato da essa detenuta, compromettendone gravemente l'andamento generale, la situazione finanziaria e il livello occupazionale.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedimento per la determinazione del dumping

I produttori esportatori (4) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori del paese interessato, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti della Bielorussia, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. Salvo indicazione contraria, tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione, via fax, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori devono rinviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Bielorussia il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine la Commissione sceglie un paese terzo ad economia di mercato adeguato. Il paese provvisoriamente scelto sono gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno appropriata questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

I singoli produttori esportatori nel paese interessato possono richiedere il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base (5). Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si basa sui valori stabiliti per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato sopra.

I produttori esportatori che intendono presentare domande di trattamento individuale debitamente documentate, devono farlo entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria. La Commissione invierà moduli di domanda a tutti i produttori esportatori della Bielorussia e a tutte le loro associazioni figuranti nella denuncia, nonché alle autorità del paese interessato.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (6)  (7)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero di importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame,

fatturato totale durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame originario del paese interessato durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011,

denominazione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (8) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite (di seguito «verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e possono risultare per loro meno favorevoli di quelle che sarebbero state raggiunte nel caso in cui avessero collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se il campionamento è necessario, gli importatori possono essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere, tra l’altro, informazioni riguardanti la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio s'intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. La determinazione del pregiudizio si basa su elementi di prova positivi e comprende un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel mercato dell'Unione e del loro impatto sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori europei del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al paragrafo 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione) e a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni che rappresentano i consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre osservazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Qualsiasi comunicazione trasmessa dalle parti interessate, comprese le informazioni inviate per la selezione del campione, i moduli di richiesta TI compilati, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, deve essere effettuata per iscritto sia in formato cartaceo che elettronico, e deve indicare la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Se una delle parti interessate non è in grado di inviare le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente la Commissione.

Devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (9) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2295650

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni, provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta potrebbero essere per tale parte meno favorevoli di quelle che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della Direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Attraverso il consigliere-auditore sarà inoltre possibile organizzare un'audizione di più parti, al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali eventualmente raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(3)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto interessato») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per «valore normale» si intende di norma un prezzo comparabile del «prodotto simile» praticato sul mercato interno del paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto interessato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto interessato.

(4)  Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto interessato.

(5)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono libere di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato; v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti o discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 6.

(9)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/27


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6218 — INEOS/Tessenderlo Group S-PVC Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 187/13

1.

In data 20 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Kerling plc, operante con la denominazione commerciale INEOS ChlorVinyls e facente parte del gruppo di imprese INEOS («INEOS», Svizzera), acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parti di Tessenderlo Chemie NV, operante con la denominazione commerciale Tessenderlo Group («Tessenderlo», Belgio), mediante acquisto di determinati attivi relativi al settore del policloruro di vinile in sospensione («S-PVC»).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

INEOS: fabbricazione di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi. Attraverso la propria controllata INEOS ChlorVinyls, l’impresa è uno dei principali produttori di cloro-alcali in Europa ed un importante fornitore di PVC,

Tessenderlo: industria chimica, prodotti naturali derivati, trasformazione delle materie plastiche, gelatine e soluzioni agricole. Gli attivi oggetto della vendita comprendono le attività di Tessenderlo nel settore del S-PVC.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6218 — INEOS/Tessenderlo Group S-PVC Assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/28


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 187/14

1.

In data 20 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese SNCF (Francia), Haselsteiner Familien-Privatstiftung («HFPS», Austria) e Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH («Wehinger GmbH», Austria) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Rail Holding AG (Austria) mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SNCF: servizi di trasporto ferroviario passeggeri e merci in Francia e altri paesi SEE; gestione dell’infrastruttura ferroviaria francese,

HFPS: investimenti in piccole e medie imprese operanti in diversi settori, quale quello delle costruzioni,

Wehinger GmbH: partecipazione in Rail Holding AG,

Rail Holding AG: partecipazione in WESTbahn Management GmbH (Austria); prevede di gestire servizi di trasporto ferroviario passeggeri in Austria.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


28.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6196 — Lenovo/Medion)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 187/15

1.

In data 20 giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Lenovo Group Limited («Lenovo», Cina) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Medion AG («Medion», Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Lenovo: desktop e notebook, server, unità di memorizzazione; software per la gestione informatica; servizi informatici,

Medion: apparecchiature elettroniche per consumatori privati, in particolare desktop e notebook, telefoni, dispositivi di navigazione, TV; software; servizi di telecomunicazione mobile.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6196 — Lenovo/Medion, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).