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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.176.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 176/01 |
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2011/C 176/02 |
Decisione della Commissione, del 15 giugno 2011, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato pediatrico, rappresentanti gli operatori sanitari e le associazioni dei pazienti ( 1 ) |
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Comitato europeo per il rischio sistemico |
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2011/C 176/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2011/C 176/04 |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2011/C 176/05 |
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2011/C 176/06 |
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2011/C 176/07 |
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2011/C 176/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 176/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6206 — Iberdrola/Caja Rural de Navarra/Renovables de la Ribera) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2011/C 176/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6279 — Toshiba/Landis+Gyr) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 giugno 2011
2011/C 176/01
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4292 |
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JPY |
yen giapponesi |
115,54 |
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DKK |
corone danesi |
7,4591 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87970 |
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SEK |
corone svedesi |
9,1482 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2164 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,8200 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,215 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
265,85 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7089 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,9410 |
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RON |
leu rumeni |
4,1720 |
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TRY |
lire turche |
2,2811 |
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AUD |
dollari australiani |
1,3387 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3862 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
11,1306 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7574 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,7642 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 548,35 |
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ZAR |
rand sudafricani |
9,7231 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,2644 |
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HRK |
kuna croata |
7,3995 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 217,93 |
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MYR |
ringgit malese |
4,3405 |
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PHP |
peso filippino |
62,180 |
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RUB |
rublo russo |
39,9470 |
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THB |
baht thailandese |
43,633 |
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BRL |
real brasiliano |
2,2717 |
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MXN |
peso messicano |
16,9239 |
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INR |
rupia indiana |
63,9710 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/2 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2011
relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato pediatrico, rappresentanti gli operatori sanitari e le associazioni dei pazienti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 176/02
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006 prescrive che la Commissione nomini i rappresentanti degli operatori sanitari e delle associazioni dei pazienti al comitato pediatrico dell'Agenzia europea per i medicinali. |
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(2) |
In conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006, la Commissione ha indetto un invito pubblico a manifestare interesse. Il Parlamento europeo è stato consultato sull'esito della valutazione delle candidature pervenute nel quadro di tale invito a manifestare interesse. |
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(3) |
I membri titolari e i membri supplenti del comitato sono nominati per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o agosto 2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
1. Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato pediatrico in rappresentanza degli operatori sanitari, per un periodo di tre anni dal 1o agosto 2011:
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membro titolare: Jean Pierre ABOULKER, |
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— |
membro supplente: Alexandra COMPAGNUCCI, |
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membro titolare: Adriana CECI, |
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— |
membro supplente: Paolo PAOLUCCI, |
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— |
membro titolare: Anthony James NUNN, |
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— |
membro supplente: André RIEUTORD. |
2. Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato pediatrico in rappresentanza delle associazioni dei pazienti, per un periodo di tre anni dal 1o agosto 2011:
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membro titolare: Matthias KELLER, |
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— |
membro supplente: Gerlind BODE, |
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— |
membro titolare: Michal ODERMARSKY, |
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membro supplente: Milena STEVANOVIC, |
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membro titolare: Tsvetana SCHYNS-LIHARSKA, |
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— |
membro supplente: Gérard NGUYEN. |
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.
Comitato europeo per il rischio sistemico
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/3 |
DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 3 giugno 2011
relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico
(CERS/2011/5)
2011/C 176/03
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), ed in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), ed in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7,
vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 13, paragrafo 10,
vista la decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (4),
Considerando che occorre adottare delle modalità pratiche per l’applicazione della decisione BCE/2004/3 ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Tali modalità dovrebbero: 1) salvaguardare l’efficacia e la riservatezza di lavori, attività e discussioni del CERS, oltre che delle sue segnalazioni e raccomandazioni, 2) specificare la procedura di gestione delle domande di accesso ai documenti del CERS dirette alle parti rappresentate nel Consiglio generale del CERS, e 3) garantire una procedura articolata in due fasi, in linea con le buone prassi amministrative,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Obiettivo
La presente decisione stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione della decisione BCE/2004/3 ai documenti del CERS. Le regole contenute nella decisione BCE/2004/3, applicabili alla concessione dell’accesso ai documenti della BCE da parte della Banca centrale europea, si applicano mutatis mutandis alla concessione dell’accesso ai propri documenti da parte del CERS, fatti salvi gli adattamenti contenuti nella presente decisione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
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a) |
«documento» e «documento del CERS», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dal CERS e relativo alle proprie politiche, attività o decisioni; |
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b) |
«terzo», qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna al CERS; |
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c) |
«membro del CERS», un’istituzione od organismo terzo da cui provengono i membri del Consiglio generale del CERS, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010. |
Articolo 3
Eccezioni
1. Per quanto attiene alle eccezioni all’accesso ai documenti del CERS, si applicano le regole contenute nell’articolo 4 della decisione BCE/2004/3, fatti salvi gli adattamenti contenuti nel presente articolo.
2. Il CERS rifiuta l’accesso ai documenti del CERS sulla base di una qualsiasi delle ragioni contenute nell'articolo 4 della decisione BCE/2004/3, e in particolare laddove la divulgazione potrebbe minare la protezione dell’interesse pubblico alla riservatezza o all’efficacia dei suoi lavori, attività, discussioni, segnalazioni ovvero raccomandazioni.
3. Per quanto concerne i documenti di terzi, il CERS consulta il terzo interessato al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni, a meno che sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato. Il CERS può deferire le domande di accesso a documenti elaborati da membri del CERS al membro del CERS interessato.
4. Il Consiglio generale del CERS svolge le funzioni che l’articolo 4, paragrafo 6, della decisione BCE/2004/3 assegna al Consiglio direttivo della BCE
Articolo 4
Documenti detenuti da membri del CERS
I documenti in possesso di un membro del CERS elaborati dal CERS possono essere divulgati da un membro del CERS solo previa consultazione del Consiglio generale del CERS, a meno che sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato. In alternativa il membro del CERS può deferire la richiesta al Consiglio generale del CERS.
Articolo 5
Esame delle domande
1. Il CERS esamina le domande d’accesso ai documenti del CERS ai sensi degli articoli da 6 a 8 della decisione BCE/2004/3, fatti salvi gli adattamenti contenuti nel presente articolo.
2. Le domande di accesso e le domande di conferma di accesso ai documenti del CERS devono essere rivolte al Segretariato del CERS (5).
3. Il Capo del Segretariato del CERS svolge le funzioni che l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/3 assegna al Direttore generale del Segretariato e Servizi linguistici della BCE.
4. Il Consiglio generale del CERS svolge le funzioni che l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/3 assegnano al Comitato esecutivo della BCE. Il Comitato direttivo del CERS assiste il Consiglio generale del CERS, esaminando le domande di conferma e presentando la propria valutazione.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 18 giugno 2011.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 giugno 2011.
Il Presidente del CERS
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.
(3) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
(4) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.
(5) Indirizzate al Segretariato del CERS, Kaiserstrasse 29, 60311 Francoforte sul Meno. Fax +49 6913447347. E-mail: esrbsecretariat@esrb.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/5 |
MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2012
2011/C 176/04
1. Obiettivi
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus 2011-2013) (1).
Il programma si propone di accrescere la competitività dell’industria audiovisiva europea, di permettere all’Europa di svolgere in maniera più efficace il suo ruolo culturale e politico nel mondo e di ampliare la scelta dei consumatori e la diversità culturale. Il programma cercherà di migliorare l’accesso ai mercati dei paesi terzi e di sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi.
Il programma MEDIA Mundus sostiene progetti di cooperazione tra professionisti europei e professionisti dei paesi terzi, a reciproco vantaggio del settore audiovisivo europeo e di quello dei paesi terzi.
2. Azioni ammissibili
Le azioni in questione sono:
— Azione 1 — Sostegno alla formazione— Azione destinata a migliorare le competenze e le capacità dei professionisti europei e dei paesi terzi.
L'opzione 1 sostiene l'inclusione degli studenti/dei professionisti e degli insegnanti dei paesi terzi in sistemi di formazione iniziale o permanente nell'ambito del programma MEDIA 2007 (2).
L'opzione 2 sostiene la creazione di un sistema di formazione permanente specifico per MEDIA Mundus.
— Azione 2 — Sostegno per l'accesso al mercato— Azione destinata a sostenere progetti volti a promuovere l'accesso ai mercati internazionali per le opere audiovisive. I progetti riguardano le fasi di sviluppo e/o pre-produzione (ad esempio i mercati internazionali della coproduzione) e le attività a valle (manifestazioni promozionali per la vendita delle opere sui mercati internazionali).
— Azione 3 — Sostegno alla distribuzione e alla circolazione— Azione destinata ad incentivare la distribuzione, la promozione, lo screening e la diffusione delle opere europee sui mercati dei paesi terzi e delle opere audiovisive dei paesi terzi in Europa in condizioni ottimali.
— Azione 4 — Attività trasversali— Azione destinata a sostenere progetti trasversali, ovvero riguardanti diverse priorità nell'ambito del programma, ad esempio formazioni seguite da manifestazioni per la ricerca di partner (pitching) nell'ambito degli incontri di coproduzione.
Il presente invito riguarda progetti da avviare tra il 1o febbraio 2012 ed il 31 dicembre 2012, che dovranno essere completati entro il 31 marzo 2013. I costi di preparazione dei progetti sono ammissibili a partire dal 1o gennaio 2012.
3. Candidati ammissibili
I progetti destinati al finanziamento da parte di MEDIA Mundus devono:
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— |
essere proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e dei paesi terzi per essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma; |
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— |
cercare di promuovere la creazione di reti internazionali; a tal fine, ad eccezione dei progetti presentati a titolo dell'Azione 1, Opzione 1, ogni progetto deve essere guidato ed attuato da un gruppo che rispetti tre criteri:
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Le condizioni specifiche sono illustrate nel programma di lavoro di MEDIA Mundus 2012.
4. Criteri di aggiudicazione
Alle domande ammissibili verrà attribuito un punteggio (massimo 100) basato sulla seguente ponderazione:
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— |
qualità del contenuto dell'attività (massimo 25 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %) |
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— |
Gestione del progetto (massimo 25 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %) |
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— |
Dimensione internazionale ed europea nonché valore aggiunto (massimo 30 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %) |
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— |
Impatto (massimo 20 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %) |
5. Stanziamento di bilancio dei progetti
Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte è di 5 042 215 EUR. Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %, il 60 % o il 70 % dell’insieme dei costi ammissibili in funzione della natura dell’attività.
Il contributo finanziario è concesso sotto forma di una sovvenzione.
6. Termine per la presentazione della candidatura
La domanda va inviata entro il 23 settembre 2011 a:
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Sig.ra Aviva Silver |
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Commissione europea |
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Direzione generale istruzione e cultura |
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Direzione D — Cultura e mezzi di comunicazione |
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Unità D3 — Programma MEDIA e alfabetizzazione mediatica |
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Ufficio MADO 18/68 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
7. Informazioni complete
Le linee guida del programma di lavoro e i moduli di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/media
Le domande devono rispettare quanto indicato nelle linee guida, devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli e devono contenere tutte le informazioni e gli allegati elencati nel testo completo dell'invito.
(1) GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.
(2) Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/media. Il programma MEDIA 2007 è stato istituito tramite la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).
(3) La partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è ancora in attesa di conferma.
(4) In questa fase la partecipazione della Croazia e della Svizzera non è ancora stata decisa. In caso affermativo il coordinatore (punto 2) può anche avere sede in Croazia o in Svizzera.
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/8 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 17 dicembre 2010
nella causa E-11/10
Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein
(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)
2011/C 176/05
Nella causa E-11/10, Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di notificare, entro i termini prescritti, all’Autorità di vigilanza tutte le misure necessarie per attuare integralmente nella propria legislazione nazionale l’atto di cui al punto 21b dell'allegato XVIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)], adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, il Principato del Liechtenstein non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 33, paragrafo 1, di tale atto e dall'articolo 7 dell'accordo SEE — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson (giudice relatore) e Henrik Bull, giudici, ha emesso il 17 dicembre 2010 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte:
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1) |
dichiara che, omettendo di adottare o di notificare, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per l’attuazione dell’atto di cui al punto 21b dell'allegato XVIII all'accordo sullo Spazio economico europeo [Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)], adattato all'accordo SEE dal protocollo 1 dello stesso, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, dell’atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE; |
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2) |
condanna il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali. |
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/9 |
Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dallo Statens helsepersonellnemnd in data 25 gennaio 2011 nel quadro di un ricorso presentato da A
(Causa E-1/11)
2011/C 176/06
Con lettera del 25 gennaio 2011, protocollata presso la cancelleria della Corte il 31 gennaio 2011, lo Statens helsepersonellnemnd (commissione norvegese per i ricorsi del personale medico) ha inviato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo nel quadro di un ricorso presentato da A, in merito al seguente quesito:
se la direttiva 2005/36/CE o qualsiasi altra normativa SEE autorizzi le autorità degli Stati membri ad applicare norme nazionali che prevedono il diritto di negare un'autorizzazione all'esercizio della professione medica, o di accordare soltanto un'autorizzazione limitata, ai richiedenti con qualifiche professionali insufficienti a un richiedente cittadino di un altro Stato membro che formalmente soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (autorizzazione all'esercizio della professione medica senza limitazioni), qualora l'esperienza professionale del richiedente in Norvegia abbia dimostrato l'insufficienza delle qualifiche professionali.
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/10 |
COMPOSIZIONE DELLA CORTE EFTA
2011/C 176/07
Su proposta del governo norvegese, il signor Per Christiansen è stato concordemente nominato giudice della Corte EFTA dalle tre parti contraenti dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, per il periodo dal 17 gennaio 2011 al 16 gennaio 2017, succedendo al signor Henrik Bull. Nel corso della seduta pubblica della Corte EFTA del 13 gennaio 2011, Per Christiansen ha prestato il giuramento prescritto dall'articolo 2 del protocollo 5 del suddetto accordo.
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/10 |
Richiesta di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein in data 14 febbraio 2011, in relazione alla causa Arnulf Clauder
(Causa E-4/11)
2011/C 176/08
Con lettera del 14 febbraio 2011, protocollata presso la cancelleria della Corte il 16 febbraio 2011, il Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein) ha inviato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo in relazione alla causa Arnulf Clauder, in merito ai seguenti quesiti:
|
1. |
La direttiva 2004/38/CE, segnatamente il combinato disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, va intesa nel senso che un cittadino dell'Unione avente diritto di soggiorno permanente, pensionato e beneficiario di prestazioni sociali nello Stato membro ospitante, può invocare il diritto al ricongiungimento familiare anche qualora il familiare richieda egli stesso sussidi sociali? |
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2. |
Ai fini della risposta al primo quesito, è rilevante il fatto che il cittadino dell'Unione avente diritto di soggiorno permanente sia stato lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante prima di raggiungere l'età legale di pensionamento? |
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3. |
Ai fini della risposta al primo quesito, è rilevante il fatto che il familiare eserciterà un'attività lavorativa subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante, continuando a richiedere prestazioni sociali? |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6206 — Iberdrola/Caja Rural de Navarra/Renovables de la Ribera)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 176/09
|
1. |
In data 31 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Iberenova Promociones SA Unipersonal («Iberenova», Spagna), appartenente al gruppo Iberdrola, e Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito («Caja Rural de Navarra», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa di nuova costituzione Renovables de la Ribera, S.L. («Renovables de la Ribera», Spagna), mediante acquisto di azioni. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6206 — Iberdrola/Caja Rural de Navarra/Renovables de la Ribera, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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16.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6279 — Toshiba/Landis+Gyr)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 176/10
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1. |
In data 1o giugno 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Toshiba Corporation («Toshiba», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’impresa Landis+Gyr AG e delle sue controllate («Landis+Gyr», Svizzera) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6279 — Toshiba/Landis+Gyr, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).