ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.162.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
1 giugno 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 162/01

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014

1

2011/C 162/02

Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2011, recante nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

6

 

Commissione europea

2011/C 162/03

Tassi di cambio dell'euro

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 162/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6167 — RWA/OMV Wärme) ( 1 )

8

2011/C 162/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6252 — Total/SunPower) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2011/C 162/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6212 — LVMH/Bulgari) ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 162/07

Avviso destinato alle persone ed entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, in forza del regolamento (UE) n. 383/2011 della Commissione

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

1.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/1


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014

2011/C 162/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

1.   INTRODUZIONE

RICORDANO le competenze assegnate all'Unione europea, segnatamente ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i quali lo sport è un settore in cui l'azione a livello di UE dovrebbe sostenere, coordinare e completare l'azione degli Stati membri.

RICONOSCONO che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona è emersa l'esigenza di una cooperazione rafforzata nel settore dello sport a livello di Unione.

SI COMPIACCIONO della comunicazione della Commissione intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (1), e dei principali settori di intervento nell'ambito dei suoi capitoli tematici che si fondano sul libro bianco sullo sport (2). La comunicazione rappresenta un passo importante verso l'individuazione di settori di cooperazione al livello dell'UE rispettando nel contempo l'autonomia delle strutture direttive ed il principio di sussidiarietà.

RICONOSCONO che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

RICORDANO la risoluzione del Consiglio del 18 novembre 2010 nella quale si è convenuto di convocare periodicamente, di norma a margine di una sessione del Consiglio, una riunione informale dei principali rappresentanti delle autorità pubbliche UE e del movimento sportivo al fine di procedere a uno scambio di opinioni sulle questioni relative allo sport nell'UE (3).

CONVENGONO di favorire un quadro di cooperazione europea nel settore dello sport stabilendo un piano di lavoro UE triennale sullo sport per l'azione degli Stati membri e della Commissione, riconoscendo e tenendo conto dei risultati positivi dei lavori nell'ambito delle strutture istituite prima del trattato di Lisbona.

2.   SVILUPPARE LA DIMENSIONE EUROPEA DELLO SPORT MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI UN PIANO DI LAVORO UE

RITENGONO che il piano di lavoro UE triennale sullo sport debba essere improntato ai seguenti principi guida:

promuovere fra gli Stati membri e la Commissione un approccio collaborativo e concertato per apportare, nel lungo periodo, un valore aggiunto nel settore dello sport a livello di UE,

allineare le strutture informali esistenti alle priorità definite nel piano di lavoro,

stimolare e dare risalto, se del caso, all'azione della Commissione nel settore,

far fronte alle sfide transnazionali utilizzando un approccio UE coordinato,

promuovere la specificità e il contributo dello sport in altri ambiti di intervento dell'UE,

orientarsi verso politiche sportive basate su dati concreti.

SOTTOLINEANO che tale piano di lavoro EU dovrebbe essere un quadro flessibile in grado di rispondere, ove necessario, agli sviluppi nel settore dello sport.

ACCOLGONO CON FAVORE i seguenti temi individuati nella comunicazione e nel libro bianco, che fungono da base generale per la cooperazione futura:

a)

il ruolo sociale dello sport:

lotta al doping,

istruzione, formazione e qualifiche nello sport,

prevenzione e lotta contro la violenza e l'intolleranza,

benefici dell'attività fisica per la salute,

inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport,

volontariato nello sport,

cooperazione con paesi terzi e altre organizzazioni,

sviluppo sostenibile nello sport e attraverso lo sport;

b)

la dimensione economica dello sport:

definizione di politiche basate su dati concreti nel settore dello sport,

finanziamento sostenibile dello sport,

applicazione allo sport delle norme UE in materia di aiuti di Stato,

sviluppo regionale e occupabilità;

c)

l'organizzazione dello sport:

buona governance nello sport,

specificità dello sport,

libera circolazione e nazionalità degli sportivi,

norme in materia di trasferimenti e attività degli agenti sportivi,

integrità delle competizioni sportive, compresa la lotta alle partite truccate, alla corruzione, al riciclaggio di denaro e ad altre forme di criminalità finanziaria,

dialogo sociale europeo nel settore dello sport,

tutela dei minori,

sistemi per la concessione di licenze alle società,

diritti di trasmissione e diritti di proprietà intellettuale.

Sulla base dell'elenco generale che precede, CONVENGONO che i seguenti temi dovrebbero avere la priorità per gli Stati membri e la Commissione nel periodo interessato dall'attuale piano di lavoro (fino alla metà del 2014). I settori prioritari possono essere integrati da ciascuna presidenza alla luce di eventuali nuovi sviluppi:

integrità dello sport, in particolare lotta al doping e alle partite truccate e promozione della buona governance,

valori sociali dello sport, in particolare salute, inclusione sociale, istruzione e volontariato,

aspetti economici dello sport, in particolare finanziamento sostenibile degli sport di base e definizione di politiche basate su dati concreti.

CONCORDANO su un elenco di azioni specifiche in linea con tali settori prioritari e su una tabella di marcia per la loro attuazione, figurante nell'allegato I.

3.   METODI E STRUTTURE DI LAVORO

 

RICONOSCONO quanto segue:

occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in base ai principi guida elencati nella sezione 2 del piano di lavoro;

è altresì necessaria una stretta collaborazione dell'UE con il movimento sportivo e le organizzazioni competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, per esempio il Consiglio d'Europa, in particolare mediante il dialogo strutturato.

 

CONVENGONO che:

le attività UE nel settore dello sport dovrebbero concentrarsi sui settori prioritari, le azioni prioritarie ed i metodi di lavoro elencati nel piano;

l'attuazione del piano di lavoro sarà assistita da una serie di gruppi informali composti da esperti che si fonderanno sul lavoro compiuto dai sei gruppi di esperti esistenti (4) istituiti dal 2005;

i gruppi di esperti saranno invitati a concentrare i lavori sui settori prioritari indicati nella sezione 2 e sulle azioni e date obiettivo elencate nell'allegato I. Le azioni di cui all'allegato I possono essere rivedute dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, alla luce dei risultati raggiunti e dell'evolvere delle politiche a livello UE;

i principi relativi alla composizione e al funzionamento dei gruppi di esperti figurano nell'allegato II.

Oltre ai gruppi di esperti, altri metodi di lavoro possono includere, per esempio, conferenze della presidenza, riunioni informali dei dirigenti in materia di sport e dei ministri dello sport, studi e conferenze della Commissione.

Nel primo semestre del 2014 il Consiglio valuterà l'attuazione dell'attuale piano in base ad una relazione elaborata dalla Commissione entro la fine del 2013.

 

ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE:

il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, invitano gli Stati membri e la Commissione ad istituire gruppi di esperti sui seguenti temi per la durata dell'attuale piano di lavoro:

lotta al doping,

buona governance nello sport,

istruzione e formazione nello sport,

sport, salute e partecipazione,

statistiche in materia di sport,

finanziamento sostenibile dello sport.

4.   AZIONI

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

collaborare con il sostegno della Commissione e utilizzando i metodi di lavoro descritti nella presente risoluzione,

tenere nella debita considerazione il piano di lavoro nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e l'autonomia delle strutture direttive dello sport,

informare regolarmente i soggetti interessati nel settore dello sport sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro UE, al fine di garantire la pertinenza e la visibilità delle attività.

INVITANO LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO A:

tener conto, nel contesto del trio di presidenza, dei settori prioritari del piano di lavoro dell'UE nell'elaborazione del loro programma, a riferire in merito all'attuazione del piano e a sviluppare i risultati realizzati,

al termine dei tre anni interessati dalla presente risoluzione e sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione, proporre un nuovo piano di lavoro per il periodo successivo.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

informare gli Stati membri su iniziative in corso o programmate in altri settori di intervento dell'UE che hanno un impatto sullo sport e sui rispettivi sviluppi nella Commissione e in altre formazioni del Consiglio,

lavorare con gli Stati membri e sostenerli nella cooperazione nel quadro istituito mediante la presente risoluzione,

esaminare le modalità per facilitare la più ampia partecipazione possibile degli Stati membri alle riunioni dei gruppi di esperti,

organizzare su base annuale un Forum europeo dello sport che riunisca tutti i principali soggetti interessati a diversi livelli del settore, prestando particolare attenzione alle organizzazioni sportive di base e ai loro rappresentanti,

intraprendere una valutazione d'impatto basata, fra l'altro, sulla valutazione di azioni preparatorie nel settore dello sport eseguite fino ad oggi per determinare il valore aggiunto di un programma di finanziamento specifico che comprenda le azioni nel settore dello sport,

adottare, entro la fine del 2013 e sulla base di contributi volontari degli Stati membri, una relazione sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro. La relazione servirà da base per la preparazione del prossimo piano di lavoro del Consiglio nel primo semestre del 2014.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

1)

continuare la stretta cooperazione a livello di esperti conformemente agli allegati I e II della presente risoluzione;

2)

tenere conto dello sport nella formulazione, nell'attuazione e nella valutazione delle politiche e degli interventi in altri settori strategici, prestando particolare attenzione a garantire che sia incluso in modo tempestivo ed efficace nel processo di elaborazione delle politiche;

3)

promuovere un maggiore riconoscimento del contributo dello sport nella realizzazione degli obiettivi globali della strategia Europa 2020, considerato il forte potenziale del settore ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e della creazione di nuovi posti di lavoro, e tenuto conto dei suoi effetti positivi sull'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, nonché sulla salute pubblica e l'invecchiamento attivo;

4)

promuovere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati e potenziali candidati, insieme alle organizzazioni internazionali competenti nel settore dello sport, compreso il Consiglio d'Europa.


(1)  COM(2011) 12.

(2)  COM(2007) 391.

(3)  GU C 322 del 27.11.2010, pag. 1.

(4)  In precedenza denominati «gruppi dell'UE» su: lotta al doping, istruzione e formazione nello sport, sport e salute, inclusione sociale e pari opportunità nello sport, sport e economia, organizzazioni sportive senza scopo di lucro.


ALLEGATO I

Azioni basate su settori prioritari

Azione

Gruppo di esperti

Produzione e termine

Integrità dello sport, in particolare lotta al doping e alle partite truccate e promozione della buona governance

Formulare un progetto di osservazioni dell'UE per la revisione del codice WADA

Gruppo di esperti «Lotta al doping»

Progetto di osservazioni preliminari dell'UE entro l'inizio del 2012 e relativo follow up

Elaborare la dimensione europea dell'integrità dello sport ponendo inizialmente l'accento sulla lotta alle partite truccate

Gruppo di esperti «Buona governance nello sport»

Raccomandazioni che saranno analizzate intorno alla metà del 2012

Elaborare principi di trasparenza in materia di buona governance

Gruppo di esperti «Buona governance nello sport»

Prima serie di raccomandazioni da esaminare entro il 2012

Analizzare le questioni individuate, inerenti all'accesso alla professione degli agenti sportivi e relativa supervisione e ai trasferimenti negli sport di squadra, compresa in particolare la questione relativa alle norme di trasferimento dei giovani giocatori

Gruppo di esperti «Buona governance nello sport»

Seguito del convegno della Commissione sugli agenti sportivi e prossimo studio sui trasferimenti negli sport di squadra, rispettivamente entro la metà del 2013 e la fine del 2013

Valori sociali dello sport, in particolare salute, inclusione sociale, istruzione e volontariato

Preparare una proposta relativa ad orientamenti europei sulle carriere parallele

Gruppo di esperti «Istruzione e formazione nello sport»

Proposte di orientamenti europei entro la fine del 2012

Follow up dell'inclusione di qualifiche relative allo sport negli NQF con riferimento all'EQF

Gruppo di esperti «Istruzione e formazione nello sport»

Sintesi sul follow up entro la metà del 2013

Esplorare i modi per promuovere attività fisiche a vantaggio della salute e la partecipazione negli sport di base

Gruppo di esperti «Sport e salute»

Individuazione di misure entro la metà del 2013

Aspetti economici dello sport, in particolare finanziamento sostenibile degli sport di base e definizione di politiche basate su dati concreti

Raccomandare mezzi di promozione della raccolta dei dati per misurare i vantaggi economici del settore dello sport nell'UE in linea con la definizione di Vilnius e valutare i risultati

Gruppo di esperti «Statistiche in materia di sport»

Raccomandazioni da esaminare entro la metà del 2012 e valutazione dei risultati entro la fine del 2013

Raccomandare mezzi per rafforzare i meccanismi di solidarietà finanziaria nello sport

Gruppo di esperti «Finanziamento sostenibile dello sport»

Raccomandazioni da esaminare entro la fine del 2012


ALLEGATO II

Principi relativi alla composizione e al funzionamento dei gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro del piano di lavoro dell'UE per lo sport 2011-2014

Composizione

La partecipazione degli Stati membri al lavoro dei gruppi è volontaria e gli Stati membri possono unirsi ai lavori ad ogni momento.

Gli Stati membri interessati a prender parte ai lavori dei gruppi nominano degli esperti come membri dei gruppi rispettivi. Gli Stati membri garantiscono che l'esperto nominato abbia un'esperienza pertinente nell'ambito in questione a livello nazionale e assicuri una comunicazione efficace con le autorità nazionali competenti. La Commissione coordina le procedure di nomina degli esperti.

Ciascun gruppo di esperti può decidere di invitare altri partecipanti: esperti indipendenti, rappresentanti del movimento sportivo ed altri soggetti interessati, nonché rappresentanti di paesi terzi europei.

Procedure di lavoro

Il lavoro dei gruppi di esperti consisterà nell'apportare risultati concreti ed utilizzabili sulla materia richiesta.

Ai fini dell'attuazione di tale piano di lavoro, ciascun gruppo di esperti sarà responsabile della nomina di un presidente e di un vicepresidente alla prima riunione del gruppo successiva all'adozione del piano di lavoro. Ciascun gruppo di esperti elaborerà un calendario dei lavori in base al piano di lavoro.

Gli Stati membri avranno la possibilità di fornire orientamenti ai gruppi di esperti al fine di garantire i risultati auspicati e il rispetto del calendario, nonché il coordinamento dei lavori dei gruppi.

Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, decideranno in merito all'opportunità di assegnare nuove azioni al gruppo di esperti.

La Commissione fornirà ai lavori dei gruppi competenze e sostegno logistico e di segretariato. Nella misura del possibile, fornisce ai gruppi assistenza con altri mezzi appropriati (compresi studi relativi ai rispettivi campi d'azione).

I gruppi di esperti si riuniranno di regola a Bruxelles, ma potranno convocare riunioni in altra sede su invito di uno Stato membro.

I gruppi di esperti si riuniranno di regola due volte l'anno, ma potranno modificare il calendario delle riunioni se necessario.

Relazione e informazione

I presidenti dei gruppi di esperti riferiranno al gruppo «Sport» sull'andamento di lavori nei rispettivi ambiti e presenteranno raccomandazioni su eventuali future misure.

Gli ordini del giorno e le relazioni riguardanti le riunioni di tutti i gruppi saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dal grado di partecipazione in un determinato settore. Le relazioni dei gruppi saranno pubblicate.

Le relazioni elaborate dai gruppi di esperti serviranno da base per la relazione finale della Commissione sull'attuazione del piano di lavoro.


1.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2011

recante nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

2011/C 162/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

viste le candidature presentate dal governo portoghese,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 14 settembre 2009 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2009 al 17 settembre 2012.

(2)

Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi si è reso vacante a seguito delle dimissioni della sig.ra Maria da Conceição AFONSO.

(3)

Occorre nominare il membro del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2012,

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2012:

RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO:

PORTOGALL

dott. Nuno PESTANA

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

NYITRAI Zs.


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(2)  GU C 226 del 19.9.2009, pag. 2.


Commissione europea

1.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 maggio 2011

2011/C 162/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4385

JPY

yen giapponesi

117,22

DKK

corone danesi

7,4561

GBP

sterline inglesi

0,87205

SEK

corone svedesi

8,8932

CHF

franchi svizzeri

1,2275

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7590

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,547

HUF

fiorini ungheresi

266,85

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7095

PLN

zloty polacchi

3,9558

RON

leu rumeni

4,1280

TRY

lire turche

2,2955

AUD

dollari australiani

1,3504

CAD

dollari canadesi

1,3985

HKD

dollari di Hong Kong

11,1876

NZD

dollari neozelandesi

1,7489

SGD

dollari di Singapore

1,7754

KRW

won sudcoreani

1 552,34

ZAR

rand sudafricani

9,8710

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3199

HRK

kuna croata

7,4460

IDR

rupia indonesiana

12 288,98

MYR

ringgit malese

4,3335

PHP

peso filippino

62,333

RUB

rublo russo

40,2750

THB

baht thailandese

43,601

BRL

real brasiliano

2,2758

MXN

peso messicano

16,6521

INR

rupia indiana

64,8150


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6167 — RWA/OMV Wärme)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 162/04

1.

In data 23 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione RWA Raiffeisen Ware Austria AG («RWA», Austria) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di OMV Wärme VertriebsgmbH («OMV Wärme», Austria) mediante acquisto di quote. Attualmente OMV Wärme è di proprietà esclusiva di OMV Refining & Marketing GmbH («OMV R&M», Austria), controllata al 100 % di OMV AG. Dopo la concentrazione RWA deterrà il 51 %, «Unser Lagerhaus» Warenhandelsgesellschaft m.b.H. il 27 % e BayWa Vorarlberg HandelsGmbH l'11% delle quote di OMV Wärme. OMV R & M conserverà una partecipazione minoritaria dell'11% in quanto socio finanziario.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RWA: acquisto e vendita di prodotti agricoli, attrezzature tecniche, energia, materiali da costruzione, prodotti e servizi per il giardinaggio,

OMV Wärme: distribuzione di prodotti a base di oli minerali in Austria.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6167 — RWA/OMV Wärme, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


1.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6252 — Total/SunPower)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 162/05

1.

In data 24 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Total S.A. («Total», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa SunPower Corporation («SunPower», USA) mediante «cash tender offer» annunciata il 28 aprile 2011.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Total: opera prevalentemente nella produzione di petrolio e gas naturale, nonché nella raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, petrolchimici e prodotti chimici speciali,

SunPower: opera nella progettazione, produzione e vendita di celle, moduli e sistemi solari su scala mondiale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6252 — Total/SunPower, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


1.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6212 — LVMH/Bulgari)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 162/06

1.

In data 24 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Group («LVMH», Francia), controllata da Groupe Arnault SAS (Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell'impresa Bulgari SpA («Bulgari», Italia), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

LVMH: opera nella produzione e vendita di beni di lusso (vini e alcolici, moda e pelletteria, compresi gli accessori, profumi e cosmetici, orologi e gioielli, selective retailing e yacht di lusso). LVMH è controllata da Groupe Arnault, che controlla anche Christian Dior Couture,

Bulgari: opera nella creazione e distribuzione di gioielli e orologi, profumi e cosmetici, prodotti e accessori in pelle, nonché nel settore degli alberghi di lusso.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6212 — LVMH/Bulgari, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/11


Avviso destinato alle persone ed entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, in forza del regolamento (UE) n. 383/2011 della Commissione

2011/C 162/07

Nell'allegato II della decisione 2010/232/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2011/239/PESC del Consiglio (2), il Consiglio dell'Unione europea elenca le persone, le entità e gli organismi a cui si applicano le misure di cui agli articoli 9 e 10 di detta decisione, avendo accertato che si tratta di:

a)

membri di alto livello dell'ex consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i membri delle loro famiglie;

b)

ufficiali di alto livello in servizio nelle forze armate birmane e loro familiari o

c)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone di cui alle lettere a) e b),

come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/232/PESC del Consiglio.

La Commissione ha pertanto adottato, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio (3), il regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2011 della Commissione (4), che modifica, tra l'altro, l'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008.

Il regolamento (CE) n. 194/2008 dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di altre attività finanziarie e risorse economiche di proprietà delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato VI e il divieto di mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche.

Si segnala alle persone, alle entità e agli organismi che figurano nell'allegato VI che esiste la possibilità di presentare alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 194/2008 la domanda di autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

Le persone, le entità e gli organismi che figurano negli elenchi del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2011 della Commissione, possono presentare in qualsiasi momento al Consiglio dell’Unione europea, unitamente a tutti i documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli o di mantenerli negli elenchi di cui sopra. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

Coordinamento TEFS

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le persone, le entità e gli organismi aggiunti all'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2011 della Commissione possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell’elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Misure restrittive

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le richieste saranno esaminate al momento del loro ricevimento. A questo proposito, si segnala alle persone e alle entità interessate che il Consiglio riesamina costantemente gli elenchi, conformemente all'articolo 14 della decisione 2010/232/PESC del Consiglio.

Si segnala inoltre alle persone, alle entità e agli organismi interessati che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2011 della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 105 del 26.4.2010, pag. 22. La decisione proroga le misure precedentemente imposte dalla posizione comune 2006/318/PESC.

(2)  GU L 101 del 12.4.2011, pag. 24.

(3)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

(4)  GU L 103 del 18.4.2011, pag. 8.