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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.CE2011.161.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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Martedì 18 maggio 2010 |
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2011/C 161E/01 |
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2011/C 161E/03 |
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Mercoledì 19 maggio 2010 |
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Giovedì 20 maggio 2010 |
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2011/C 161E/22 |
Situazione in Thailandia |
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2011/C 161E/23 |
Myanmar |
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III Atti preparatori |
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Martedì 18 maggio 2010 |
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2011/C 161E/24 |
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2011/C 161E/30 |
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Mercoledì 19 maggio 2010 |
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2011/C 161E/37 |
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Giovedì 20 maggio 2010 |
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2011/C 161E/38 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione) Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ . Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo SESSIONE 2010-2011 Sedute dal 18 al 20 maggio 2010 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 256 E del 23.9.2010. I testi approvati del 19 maggio 2010 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2008 sono stati pubblicati nella GU L 252 del 25.9.2010, pag. 22. TESTI APPROVATI
Martedì 18 maggio 2010
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/1 |
Martedì 18 maggio 2010
Istituzione di un programma comune di reinsediamento UE
P7_TA(2010)0163
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (2009/2240(INI))
2011/C 161 E/01
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 78 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visti gli strumenti internazionali ed europei relativi ai diritti umani, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), e visti i diritti e le garanzie che essi conferiscono ai rifugiati e alle persone che chiedono protezione internazionale,
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e tenuto conto della preoccupazione primaria degli Stati membri di tutelare l'interesse superiore del minore,
visto il Libro verde della Commissione sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM(2007)0301), del 6 giugno 2007,
visto il piano strategico della Commissione sull'asilo: «Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea» (COM(2008)0360), del 17 giugno 2008,
viste le conclusioni della 2908a riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni, tenutasi il 28 novembre 2008 (16325/1/08 REV 1 (Presse 344)), con particolare riferimento all'accoglienza dei profughi iracheni,
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (COM(2009)0447),
vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (COM(2009)0456),
vista la propria risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini - Programma di Stoccolma» (1),
visti i commenti formulati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in merito alla comunicazione della Commissione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE e alla proposta di modifica della decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008–2013,
vista la sua posizione del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (2),
visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0131/2010),
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A. |
considerando che una politica migratoria equa e realistica dell'Unione europea, che implica l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, deve comprendere un programma di reinsediamento efficace, solido e sostenibile, che fornisca una soluzione durevole per i rifugiati che non possono far ritorno ai rispettivi paesi d'origine e la cui protezione e sostentamento non possono essere garantiti nei paesi di primo asilo, |
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B. |
considerando che il reinsediamento non persegue soltanto una finalità umanitaria nei confronti dei reinsediati, ma è anche diretto a sollevare i paesi terzi dall'onere di accogliere un gran numero di rifugiati ed è uno strumento molto utile per ripartire le responsabilità, |
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C. |
considerando che al momento attuale solo dieci Stati membri provvedono ogni anno al reinsediamento di rifugiati, con uno scarso coordinamento tra loro quanto alle priorità di reinsediamento, il che fa sì che il reinsediamento non venga utilizzato in modo strategico come strumento della politica esterna dell'UE, |
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D. |
considerando che l'utilizzo strategico del programma di reinsediamento potrebbe presentare vantaggi diretti ed indiretti non solo per i rifugiati reinsediati ma anche per gli altri rifugiati che rimangono nel paese di primo asilo, per il paese ospitante e per gli altri paesi, oltre che per quanto concerne la totalità degli accordi internazionali sulla loro protezione, |
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E. |
considerando che il programma di reinsediamento può contribuire a far sì che i profughi che cercano di entrare nell'Unione europea siano meno attratti dall'immigrazione clandestina, |
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F. |
considerando che la necessità di mostrare solidarietà ai paesi terzi che offrono rifugio a un gran numero di profughi bisognosi di tutela internazionale è un elemento fondamentale e rispecchia la necessità di mostrare solidarietà anche all'interno dell'UE, |
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G. |
considerando che il livello di partecipazione dell'UE al reinsediamento di rifugiati a livello planetario resta decisamente modesto e che ciò influisce negativamente sull'aspirazione dell'UE a svolgere un ruolo di primo piano nelle questioni umanitarie mondiali e sulla scena internazionale, |
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H. |
considerando che le politiche comuni in materia di immigrazione e asilo devono essere incentrate su un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il che dovrebbe permettere un'equa condivisione della responsabilità di ottemperare agli obblighi internazionali in materia di protezione dei rifugiati, nonché agli obblighi nei confronti dei paesi terzi oberati dall'onere di accogliere un gran numero di rifugiati, |
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I. |
considerando che, nella sua risoluzione del 7 maggio 2009, il Parlamento europeo ha altresì sollecitato un obbligo di solidarietà nel reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'UE nei casi in cui, ad esempio, le capacità di accoglienza di uno Stato membro siano insufficienti, al fine di agevolare il reinsediamento dei beneficiari di protezione internazionale in altri Stati membri, previo consenso dei diretti interessati e nel rispetto dei loro diritti fondamentali, |
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J. |
considerando che occorre promuovere la cooperazione con i paesi terzi che hanno già realizzato vari programmi di reinsediamento, al fine di beneficiare, attraverso lo scambio delle migliori prassi, della loro esperienza in termini di misure di accoglienza e di integrazione e qualità generale delle iniziative di reinsediamento, |
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K. |
considerando che è opportuno coinvolgere in tutte le fasi del programma di reinsediamento UE tanto le organizzazioni locali quanto quelle internazionali, governative e non governative - e in particolare l'UNHCR -, che dovrebbero contribuire con le informazioni, la competenza tecnica, la previsione logistica e l'esperienza di cui dispongono, |
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L. |
considerando che il programma europeo di reinsediamento non deve rendere più complicato il processo di reinsediamento, |
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M. |
considerando che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) dovrebbe divenire operativo nel 2010 e che esso potrà essere di supporto agli Stati membri nell'attuazione di iniziative di reinsediamento, garantendo nel contempo il coordinamento delle politiche all'interno dell'UE; considerando che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrà partecipare attivamente alle deliberazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l'UNHCR, |
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N. |
considerando che occorre richiamare l'attenzione non soltanto sulla necessità di coinvolgere un maggior numero di Stati membri nel reinsediamento dei rifugiati, ma anche sulla qualità, sostenibilità ed efficacia del reinsediamento stesso, ponendo l'accento sulle misure di integrazione, |
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O. |
considerando che ai rifugiati dovrebbe essere rapidamente accordato l'accesso a corsi di lingua e cultura e, ove necessario, all'assistenza medica e psicologica, |
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P. |
considerando che l'accesso alle opportunità lavorative, nel caso degli adulti, e l'integrazione scolastica immediata, nel caso dei minori, rappresentano un passaggio essenziale per il successo di un'iniziativa di reinsediamento efficace, e che per questo motivo essi dovrebbero avere accesso a servizi di orientamento scolastico e professionale, |
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Q. |
considerando che sono numerosi i soggetti - nell'amministrazione pubblica (ad esempio i comuni) così come nella società civile, dalle ONG agli enti caritativi, dalle scuole ai servizi sociali - che dispongono dell'esperienza e della competenza necessarie per realizzare misure di follow-up, |
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R. |
considerando che la cooperazione con tali soggetti - in particolare con le amministrazioni comunali – si è dimostrata preziosa per l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati nei paesi che hanno una prassi consolidata in materia di reinsediamento, |
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S. |
considerando che la fissazione delle priorità dovrebbe divenire il più flessibile possibile, senza mai dimenticare la priorità effettiva che occorre accordare alle categorie di persone più vulnerabili, secondo le indicazioni dall'UNHCR, |
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T. |
considerando che il reinsediamento va attuato quale misura complementare, senza trascurare le altre soluzioni durature previste per quanti cercano protezione internazionale nell'Unione europea, e considerando che gli sforzi per il reinsediamento dei rifugiati non dovrebbero indebolire l'impegno a garantire un accesso equo ed efficace all'asilo all'interno dell'UE, |
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U. |
considerando che anche i programmi di ricollocazione interna svolgono un ruolo importante e meritano di essere sostenuti in aggiunta alle attività di reinsediamento di cui si occupa la presente relazione, |
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V. |
considerando che nella sua risoluzione del 7 maggio 2009 il Parlamento europeo ha anche chiesto l'introduzione di un sistema per ricollocare in altri Stati membri i beneficiari di protezione internazionale che si trovano in Stati membri sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, in consultazione con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e nel rispetto di norme non discrezionali, trasparenti e univoche, da attuarsi anch'esse in base a una richiesta del Parlamento, |
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W. |
considerando che, senza accesso alle informazioni, alle risorse umane, a una consulenza specialistica e a un follow-up costante degli sforzi di reinsediamento, gli Stati membri che non hanno mai partecipato a programmi di reinsediamento incontreranno grandi difficoltà ad aderirvi e sarà difficile raggiungere l'obiettivo del coinvolgimento di un maggior numero di Stati membri, |
Un programma di reinsediamento UE concreto ed efficace
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1. |
plaude all'iniziativa della Commissione di proporre una modifica del Fondo europeo per i rifugiati in modo da tener conto dell'impatto del programma di reinsediamento UE; |
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2. |
valuta positivamente gli obiettivi generali enunciati nella comunicazione sul programma di reinsediamento UE di cui sopra e la crescente attenzione di cui è oggetto il reinsediamento nel quadro più generale della politica di asilo dell'Unione europea; |
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3. |
chiede misure intese a informare gli Stati membri e le autorità locali circa i vantaggi derivanti dal reinsediamento dei rifugiati; |
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4. |
ricorda tuttavia che una linea di bilancio e un sostegno finanziario non sono sufficienti per istituire un vero programma di reinsediamento su scala UE; |
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5. |
esorta gli Stati membri a promuovere la creazione di meccanismi di finanziamento privato e più ampie iniziative pubblico-privato a sostegno del programma europeo di reinsediamento; |
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6. |
sollecita un programma più ambizioso, che garantisca la qualità e l'efficacia del reinsediamento e contenga orientamenti specifici su un nuovo modello per la fissazione delle priorità, preveda incentivi per indurre un maggior numero di Stati membri a procedere al reinsediamento di rifugiati, assicuri la coerenza del reinsediamento con le altre politiche dell'UE in materia di asilo e contempli norme relative alle condizioni di accoglienza e alle misure di follow-up da applicare nel quadro di ogni iniziativa di reinsediamento; |
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7. |
ritiene che, nel quadro delle nuove prospettive finanziarie (2013–2017), sarebbe opportuno prevedere una dotazione finanziaria specifica per il reinsediamento; osserva che tale dotazione potrebbe assumere la forma di un fondo dedicato al reinsediamento e dovrebbe fornire il sostegno finanziario necessario per un programma di reinsediamento più ambizioso; |
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8. |
accoglie con favore l'apertura in Romania del nuovo Centro di transito di emergenza (CTE) che offre alloggio provvisorio ai rifugiati che hanno urgente bisogno di essere reinsediati e/o ai rifugiati impossibilitati a rimanere nei paesi di primo asilo; esorta la Commissione a farne uso e a promuovere il reinsediamento anche attraverso il Centro di transito di emergenza; |
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9. |
accoglie con favore le iniziative ad hoc varate da diversi Stati membri nell'offrire alloggio ai rifugiati che hanno urgente bisogno di reinsediamento, pur riconoscendo la necessità che dette iniziative assumano una forma più strutturata; |
Requisiti di efficacia e reattività delle misure di reinsediamento
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10. |
sottolinea che un programma di reinsediamento UE efficace dovrebbe fornire protezione e soluzioni durature tanto per le situazioni dei rifugiati che si protraggono nel tempo quanto per la necessità di risposte rapide e adeguate in situazioni di emergenza o di urgenza imprevista, e rileva che la fissazione delle priorità annue dovrebbe avvenire in modo tale da consentire una reazione tempestiva qualora nel corso dell'anno dovessero verificarsi improvvisamente crisi umanitarie; |
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11. |
insiste sul fatto che è importante consentire la realizzazione di lavori sul campo per preparare il reinsediamento dei rifugiati, valutare le loro necessità e permettere una pianificazione adeguata delle fasi successive del processo di reinsediamento, a prescindere dalle informazioni che potrebbero essere fornite dall'UNHCR, dalle ONG e da altre organizzazioni; |
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12. |
incoraggia un partenariato pubblico-privato con le ONG e con altri partner sociali quali le organizzazioni religiose ed etniche al fine di contribuire all'attuazione del reinsediamento e alla promozione del volontariato in tale settore; |
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13. |
ritiene che i comuni già coinvolti nel reinsediamento, o in procinto di esserlo, dovrebbero dar vita a partenariati e gemellaggi con altri comuni del proprio paese o degli Stati membri dell'UE, al fine di favorire lo scambio delle loro esperienze in questo campo e rafforzare la cooperazione in tutta l'UE; |
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14. |
sottolinea la necessità di creare un quadro strutturato di cooperazione attraverso misure finalizzate a mettere in comune le competenze specialistiche e a permettere la raccolta e la condivisione di informazioni; sottolinea inoltre che un programma di reinsediamento UE efficace deve offrire agli Stati membri (tanto a quelli che partecipano già al programma, quanto a quelli intenzionati a farlo) l'accesso alle risorse umane, a una consulenza specialistica e alle informazioni comuni che potrebbero risultare utili in qualsiasi fase dell'iniziativa di reinsediamento; riconosce che tutti coloro che sono coinvolti nel reinsediamento, e in particolare i rifugiati reinsediati, costituiscono una preziosa fonte di informazioni per la valutazione delle iniziative di reinsediamento; |
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15. |
sollecita la presa in considerazione e lo scambio tra gli Stati membri delle migliori pratiche atte a promuovere l'efficienza, che possono includere la promozione di programmi congiunti, le valutazioni inter pares, l'istituzione di missioni congiunte, l'utilizzo di infrastrutture comuni (come i centri di transito) e l'organizzazione di missioni negli Stati membri per valutare le iniziative di reinsediamento in corso; |
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16. |
chiede che non venga trascurata la rilevanza delle misure di follow-up relative alla qualità dell'accoglienza e dell'integrazione nello Stato membro ospitante; ritiene che la riuscita del reinsediamento non vada definita unicamente in termini di trasferimento fisico dei rifugiati da un paese terzo verso uno Stato membro, ma anche sotto il profilo dell'attuazione di misure che consentano l'integrazione dei rifugiati nel paese di accoglienza; |
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17. |
chiede che venga prestata un'attenzione particolare alle risorse umane coinvolte in qualsiasi programma di reinsediamento UE, attuale o futuro, per garantire una procedura che renda possibili buone prassi relativamente all'adattamento e all'integrazione dei rifugiati nella società di accoglienza, in quanto l'esperienza dimostra che lo svolgimento di operazioni di reinsediamento richiede il monitoraggio di funzionari ed esperti adatti a tale compito; |
Un'unità permanente per il reinsediamento quale elemento portante di un efficace programma comune di reinsediamento UE
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18. |
riconosce che manca una cooperazione strutturata per quanto riguarda le attività di reinsediamento all'interno dell'UE, le quali comportano notevoli attività logistiche preparatorie, ad esempio missioni di selezione e orientamento, controlli medici e di sicurezza, accordi per viaggi e visti e programmi di accoglienza e integrazione, come indicato nella comunicazione della Commissione COM(2009)0447; |
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19. |
conferma inoltre la valutazione secondo cui la mancanza di meccanismi di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri fa aumentare i costi delle operazioni collegate al reinsediamento, le rende meno interessanti e riduce il loro impatto strategico; |
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20. |
raccomanda pertanto la creazione di un'unità ad hoc dotata di personale adeguato per effettuare il necessario coordinamento di tutte le attività di reinsediamento in corso negli Stati membri; |
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21. |
ritiene che il quadro istituzionale più indicato in cui collocare questa Unità per il reinsediamento sia rappresentato dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA), dove essa potrebbe cooperare nell'ambito delle politiche dell'UE in materia di asilo e migrazione; |
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22. |
ritiene che detta unità potrebbe instaurare stretti contatti con l'UNHCR e le ONG locali al fine di raccogliere informazioni importanti da trasmettere agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, ad esempio riguardo alle priorità più urgenti, alle tecniche di integrazione, ecc.; |
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23. |
insiste inoltre sul fatto che l'Unità per il reinsediamento potrebbe svolgere una funzione importante nel monitoraggio e nella valutazione dell'efficacia e della qualità del programma di reinsediamento a livello di UE, pubblicando relazioni annuali su tutte le attività sulla base delle informazioni che raccolgono le istituzioni/autorità coinvolte nelle iniziative di reinsediamento degli Stati membri; |
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24. |
desidera porre l'accento sull'opportunità che l'Unità per il reinsediamento sia al corrente delle ONG, degli enti caritativi e degli altri organismi che possono cooperare con le autorità pubbliche nel processo di reinsediamento dei rifugiati; osserva inoltre che la suddetta unità dovrebbe pubblicare con cadenza periodica documenti indicanti le norme e i criteri che gli organismi in questione devono rispettare per poter essere ammessi a partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE; |
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25. |
sottolinea che l'UESA potrebbe fornire un contributo estremamente utile al fine di garantire che il programma di reinsediamento UE sia coerente con le altre politiche dell'Unione in materia di asilo e complementare ad esse; |
Flessibilità nella fissazione delle priorità
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26. |
riconosce che un programma di reinsediamento adeguato presuppone un aggiornamento regolare delle nazionalità e delle categorie di rifugiati cui accordare la priorità nel processo di reinsediamento, con un'attenzione particolare per le emergenze geografiche e per le persone particolarmente vulnerabili, che sono più bisognose di protezione; |
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27. |
ritiene che le priorità annuali dell'UE dovrebbero essere stabilite, come proposto, dalla Commissione, con un forte ed efficace coinvolgimento dell'UNHCR e del Parlamento europeo in tutte le fasi dell'individuazione e valutazione dei candidati al reinsediamento; |
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28. |
propone che una delegazione di membri delle commissioni del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), per gli affari esteri (AFET) e per lo sviluppo (DEVE) partecipi alla riunione annuale del gruppo di esperti per il reinsediamento; |
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29. |
ritiene che un programma di reinsediamento UE dovrebbe comprendere procedure specifiche per associare il Parlamento europeo all'elaborazione delle priorità annuali dell'UE; |
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30. |
incoraggia l'UESA ad assumere un ruolo importante nella definizione del programma di reinsediamento nell'UE; |
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31. |
difende il principio secondo cui, parallelamente all'esigenza di adattabilità delle priorità annuali dell'UE, si dovrebbero prevedere categorie che rimangano stabili tutti gli anni, di modo che gli Stati membri possano effettuare in qualsiasi momento dell'anno il reinsediamento di persone particolarmente vulnerabili; |
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32. |
propone che i singoli Stati membri siano autorizzati a predisporre procedure d'urgenza in caso di problemi umanitari imprevisti – ad esempio se i rifugiati sono esposti ad attacchi armati o quando si verificano eventi o catastrofi naturali aventi un grave impatto sui campi profughi; ritiene che tali procedure consentirebbero di effettuare celermente il reinsediamento, applicando un calendario accelerato per l'espletamento delle formalità amministrative o rinviando queste ultime, in alcuni casi, a una fase successiva al trasferimento dei rifugiati; raccomanda che questo sforzo sia considerato uno degli obiettivi del programma di reinsediamento UE; |
Garanzia della partecipazione di un maggior numero di Stato membri alle attività di reinsediamento
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33. |
si duole del fatto che attualmente solo dieci Stati membri abbiano programmi di reinsediamento, i quali sono stati stabiliti senza coordinamento fra loro; |
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34. |
riconosce che la partecipazione degli Stati membri rimane volontaria, date le differenze nelle condizioni di accoglienza nonché in termini di soggetti che collaborano e di criteri giuridici applicati per decidere quali siano le persone da reinsediare; |
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35. |
riconosce che alcuni Stati membri, in particolare dell'Europa meridionale, hanno problemi particolari per la loro posizione alla frontiera esterna dell'Unione; |
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36. |
chiede comunque maggiori incentivi per incoraggiare un maggior numero di Stati membri a partecipare al programma di reinsediamento UE; riconosce che, ferma restando l'importanza di una maggiore assistenza finanziaria, non va sminuito il contributo che l'UESA può fornire al riguardo contribuendo a ridurre la disparità di situazioni attraverso l'incremento della qualità dei servizi predisposti per i rifugiati negli Stati membri e offrendo assistenza relativamente alle prassi più efficienti in materia di accoglienza e integrazione; |
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37. |
propone di prevedere un'assistenza finanziaria più cospicua per gli Stati membri che intendono aderire al programma di reinsediamento UE, al fine di aiutarli a mettere a punto un programma sostenibile di reinsediamento e di ridurre gli oneri iniziali legati all'avvio di una simile iniziativa; propone che, al fine di evitare un aggravio eccessivo per il Fondo europeo per i rifugiati, dopo i primi anni di partecipazione al programma l'importo dell'assistenza finanziaria sia reso uniforme a quello accordato agli altri Stati membri; |
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38. |
ritiene che non sarà possibile aumentare il numero di rifugiati reinsediati nell'UE senza poggiare il programma su una struttura amministrativa e di esperti e senza creare strutture permanenti per preparare il reinsediamento e seguire il processo di integrazione; |
Misure di follow-up
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39. |
ritiene che un programma di reinsediamento UE efficace debba comprendere disposizioni sulle misure di follow-up, insistendo sulla qualità del reinsediamento nei singoli Stati membri e sulla bontà degli standard a ogni livello, dal riconoscimento all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati; |
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40. |
esorta gli Stati membri partecipanti al programma di reinsediamento a valutare le misure che hanno adottato nel quadro della procedura di reinsediamento, al fine di garantire e migliorare l'integrazione dei profughi; ritiene che gli Stati membri dovrebbero altresì seguire regolarmente l'andamento dell'integrazione dei rifugiati; |
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41. |
è dell'avviso che le autorità governative debbano promuovere la massima cooperazione con gli organismi non governativi (ad esempio le ONG internazionali e locali) e avvalersi del livello di prossimità di queste ultime e della loro competenza per predisporre le iniziative migliori e più efficaci per il reinsediamento dei rifugiati; ritiene che la partecipazione della società civile al programma europeo di reinsediamento fungerà da supporto alle iniziative di sostegno e di accoglienza adottate dagli Stati membri e dagli enti locali; |
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42. |
propugna un forte impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti per offrire ai rifugiati, specialmente i più vulnerabili, l'accesso ad alloggi adeguati, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, a corsi di lingua e all'assistenza psicologica, nonché l'accesso al mercato del lavoro, al fine di garantire il successo dell'integrazione; |
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43. |
invita l'UESA, in particolare attraverso l'Unità per il reinsediamento di cui si propone la creazione, a stabilire criteri chiari per un reinsediamento di qualità, in stretta collaborazione con l'UNHCR, le ONG e gli enti locali, e a seguire il reinsediamento dei rifugiati, al fine di contribuire alla valutazione e all'ulteriore miglioramento delle attività di reinsediamento degli Stati membri; |
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44. |
sottolinea ancora una volta il ruolo dell'UESA in quanto organismo in grado di accrescere la consapevolezza di talune carenze delle iniziative di reinsediamento, assistendo gli Sati membri nell'individuazione di soluzioni specifiche, e di incoraggiare le migliori prassi, se dotato in modo permanente di un'Unità per il reinsediamento; |
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45. |
chiede che venga organizzata ogni anno una discussione comune delle sue commissioni per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e per gli affari esteri al fine di contribuire allo sviluppo del programma; |
*
* *
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46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2009)0090.
(2) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 348.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/8 |
Martedì 18 maggio 2010
Competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»
P7_TA(2010)0164
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulle competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (2010/2013(INI))
2011/C 161 E/02
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2009 dal titolo «Competenze chiave per un mondo in trasformazione» (COM(2009)0640),
viste le otto competenze chiave definite nella raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, dal titolo «Competenze chiave per l'apprendimento permanente – Un quadro di riferimento europeo» (1),
visti il decennale programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» e le successive relazioni provvisorie congiunte sui progressi compiuti verso la sua attuazione,
vista la risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi lavori (2),
vista la relazione del gruppo di esperti sulle nuove competenze per nuovi lavori dal titolo «New Skills for New Jobs: Action Now» (Nuove competenze per nuovi lavori: è ora di agire),
viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (3),
vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sull'istruzione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere (4),
vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione - Attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (5),
visto il Quadro per la cooperazione europea nell'ambito della gioventù adottato nel novembre 2009,
visto il Consenso europeo in materia di sviluppo, quadro strategico messo a punto da rappresentanti delle Istituzioni europee, degli Stati membri, della società civile e da altri operatori nel novembre 2007,
vista la valutazione dettagliata dei risultati e delle relazioni nazionali in rapporto a una serie di indicatori e di parametri di riferimento (SEC(2009)1598 e SEC(2009)1616),
visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'UE,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0141/2010),
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A. |
considerando che l'istruzione e la formazione di qualità sono essenziali per lo sviluppo personale dell'individuo, l'uguaglianza e la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, la cittadinanza attiva e la coesione sociale, |
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B. |
considerando che è prioritario innalzare la qualità dell'insegnamento e della formazione per tutti gli studenti, al fine di ottenere risultati e competenze più elevate, e questo in primo luogo attraverso nuove e più incisive politiche di aumento dell'offerta formativa, |
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C. |
considerando che, nonostante un certo miglioramento dei risultati nel campo dell'istruzione e della formazione dell'Unione europea, la maggior parte dei parametri di riferimento fissati per il 2010 non verrà raggiunta, che in particolare rimangono non adeguati i livelli delle competenze e che un terzo della popolazione europea è in possesso di titoli di studio di livello molto basso, |
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D. |
considerando che a dieci anni dalla dichiarazione di Bologna l'obiettivo di far convergere i sistemi d'insegnamento superiore fra gli Stati membri non è stato raggiunto, |
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E. |
considerando che le politiche di istruzione e formazione dovrebbero consentire a tutti i cittadini, a prescindere da età, genere, stato di salute, condizioni fisiche, mentali e psichiche e provenienza linguistica, etnica, nazionale, religiosa e socio-economica, di acquisire, aggiornare e sviluppare le proprie abilità e competenze per tutto l'arco della loro vita, |
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F. |
considerando che l'istruzione e la formazione sono elementi fondamentali per garantire un'efficace attuazione dell'Agenda Sociale rinnovata per le opportunità, l'accesso e la solidarietà; considerando che la sua attuazione consentirebbe la creazione di maggiori e migliori posti di lavoro e garantirebbe a più cittadini europei la possibilità di sviluppare il loro potenziale, |
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G. |
considerando che è indispensabile uno sforzo costante per garantire che le donne abbiano accesso paritario a tutti i livelli d'istruzione e che le scelte in materia di istruzione non siano prederminate da stereotipi di genere, |
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H. |
considerando che la piena realizzazione delle competenze chiave richiede ulteriori interventi politici a livello europeo e nazionale, |
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I. |
considerando che la sfida chiave per l'istruzione e la formazione in Europa è una riforma dell'istruzione orientata verso un sistema educativo olistico incentrato su un apprendimento in grado di preparare i giovani a diventare cittadini globali felici e attivi, pronti a entrare nel mondo del lavoro, |
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J. |
considerando che l'attuazione e il rafforzamento delle strategie di apprendimento permanente restano una sfida cruciale per molti Stati membri; considerando che sarebbe opportuno concentrarsi maggiormente sull'intero arco della vita anziché su settori o gruppi specifici, |
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K. |
considerando che i benefici degli investimenti nell'istruzione si vedono soltanto nella prospettiva a lungo termine ed è importante garantire che non siano lasciati da parte nell'agenda politica; considerando che sarebbero opportuni degli orientamenti dell'UE per quanto concerne la qualità dei sistemi di istruzione e formazione e che si dovrebbero evitare vincoli di bilancio, o quanto meno le risorse stanziate dovrebbero aumentare e non diminuire; considerando pertanto la necessità per l'UE di dotarsi di meccanismi di bilancio non ancorati alla programmazione annuale nel settore della formazione e dell'istruzione, |
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L. |
considerando che gli investimenti nell'istruzione e nella formazione nonché nell'aggiornamento e nell'adeguamento delle conoscenze e delle competenze di tutti i cittadini sono un fattore determinante per prepararsi ad uscire dalla crisi e per rispondere alle sfide a lungo termine riguardanti la competitività economica mondiale, l'occupazione, l'attivazione dei cittadini e l'inclusione sociale, |
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M. |
considerando che oltre l'80 % degli insegnanti della scuola primaria e il 97 % degli insegnanti della scuola d'infanzia dell'Unione sono donne, mentre nel settore dell'istruzione secondaria la percentuale di insegnanti donne si riduce al 60 %, e che nell'insegnamento superiore e nella ricerca questa percentuale è inferiore al 40 %, |
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N. |
considerando che le sfide cui sono confrontati gli insegnanti sono in aumento in quanto gli ambienti didattici stanno diventando sempre più complessi ed eterogenei a causa dei cambiamenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), delle restrizioni finanziarie dovute alla crisi economica, delle modifiche nelle strutture sociali e familiari e del multiculturalismo, |
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O. |
considerando che sarà importante attuare il Quadro strategico dell'UE 2020 per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione al fine di affrontare tali sfide cruciali, |
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P. |
considerando che le competenze informatiche assumeranno sempre maggiore importanza in un'economia in evoluzione basata sulla conoscenza e sul mercato del lavoro nell'UE; considerando che tali competenze costituiscono un'opportunità per la ripresa economica, in quanto promuovono l'imprenditorialità, e facilitano l'accesso all'occupazione, |
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Q. |
considerando che l'attività sportiva è lo strumento più efficace contro vizi dannosi come il fumo, l'alcolismo e il consumo di droga, poiché, da questo punto di vista, gli alunni e gli studenti di scuola superiore costituiscono uno dei gruppi sociali più vulnerabili; considerando che la condizione principale per l'attività sportiva degli alunni e degli studenti è l'esistenza di un adeguato retroterra infrastrutturale, |
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1. |
saluta con favore la suddetta comunicazione della Commissione «Competenze chiave per un mondo in trasformazione»; |
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2. |
osserva che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, molti cittadini europei non sono ancora sufficientemente qualificati; sottolinea che un giovane (18-24 anni) su sette abbandona gli studi prima del termine (6 milioni di abbandoni nell'UE-27), che un quindicenne su quattro possiede scarse abilità di lettura, che circa 77 milioni di persone (quasi un terzo della popolazione europea di età compresa tra i 25 e i 64 anni) non possiedono una qualifica formale o hanno un basso titolo di studio, che solo un quarto di tale popolazione è in possesso di una qualifica di alto livello e che troppi cittadini europei sono carenti di competenze nel settore delle TIC; sottolinea la permanenza di livelli di competenze ancora molto bassi in tutta l'UE e che è inquieto per l'aumento del numero di giovani che non sanno leggere correttamente all'età di 15 anni (21,3 % nel 2000 e 24,1 % nel 2006); |
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3. |
invita la Commissione a portare avanti il dibattito su «nuove competenze per nuovi lavori»; sottolinea che, entro il 2020, 16 milioni di posti di lavoro in più richiederanno qualifiche di alto livello e quattro milioni di posti di lavoro in più una qualifica media, mentre 12 milioni di posti di lavoro in meno richiederanno una bassa qualifica; sottolinea che entro il 2015 un'ampia maggioranza dei posti di lavoro, in tutti i settori, richiederà competenze in materia di TIC; chiede che il dibattito in questione coinvolga tutte le parti interessate, inclusi gli insegnanti, gli studenti, le organizzazioni professionali competenti, le ONG e i sindacati pertinenti, i protagonisti della società civile e in particolare le associazioni di genitori e studenti, nonché i rappresentanti del mondo degli affari; |
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4. |
ritiene essenziale porre in atto politiche che puntino ad un innalzamento della qualità dell'insegnamento e della formazione per tutti gli studenti e sottolinea che, al fine di mettere i sistemi formativi europei al passo con la sfida della competitività globale, occorre aumentare le offerte formative a disposizione, che devono essere di livello più elevato e di più ampio respiro rispetto alle domande immediate dei settori professionali e del mercato del lavoro; |
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5. |
ritiene essenziale l'apprendimento delle lingue per facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e promuoverne la mobilità e le pari opportunità; |
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6. |
invita gli Stati membri a portare avanti il processo di implementazione del quadro europeo delle qualifiche; |
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7. |
esorta a prestare attenzione non soltanto ai cosiddetti nuovi «lavori verdi», ma anche ai «lavori bianchi»; sottolinea che entro il 2030 la percentuale di ultrasessantacinquenni rispetto alle persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni aumenterà dal 26 % del 2008 al 38 %; rileva che, per tale motivo, si rendono sempre più necessarie politiche condivise a favore dell'invecchiamento attivo, con particolare riferimento a iniziative di alfabetizzazione, di recupero e di aggiornamento delle competenze chiave in materia di TIC, per contrastare il divario digitale, causa sempre più diffusa di esclusione sociale degli anziani; |
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8. |
constata che la comunicazione della Commissione sul 2020 sottolinea che «il tasso di occupazione delle donne è particolarmente basso» (solo il 63 % delle donne contro il 76 % degli uomini) e che «occorreranno politiche in favore dell'uguaglianza di genere per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro»; rileva che è pertanto necessario che le politiche in materia di istruzione e formazione siano orientate alla riduzione di tale divario nel mercato del lavoro, contribuendo in tal modo alla realizzazione di una crescita sostenibile e della coesione sociale; insiste sull'importanza di un'educazione indifferenziata per i due sessi fin dalla più giovane età; |
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9. |
invita a prestare particolare attenzione alla necessità di facilitare l'integrazione delle persone disabili, a prescindere dalla loro età, nel campo dell'istruzione e della formazione con particolare attenzione alla reale integrazione dei bambini disabili, fin dai primi anni di vita, nelle istituzioni scolastiche; sottolinea la necessità di investimenti adeguati e di una strategia a lungo termine per rimuovere qualsiasi barriera in tale ambito; |
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10. |
ritiene che qualsiasi tipo di istruzione debba promuovere l'acquisizione di competenze democratiche sostenendo gli organi rappresentativi degli studenti e attribuendo a questi ultimi una posizione di corresponsabilità in materia di istruzione ai sensi di una Carta dei diritti degli studenti; sollecita, a tale riguardo, un dibattito approfondito a livello di società europea sulla funzione e il ruolo dell'istruzione e propone che l'Agorà dei cittadini europei sia la sede di tale dibattito; |
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11. |
invita la Commissione europea, gli Stati membri e i datori di lavoro a promuovere, in stretta collaborazione con gli istituti di istruzione e formazione, un miglioramento delle competenze delle persone svantaggiate; |
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12. |
riconosce che la globalizzazione ha profondamente modificato le società europee e raccomanda di includere educazione globale e educazione allo sviluppo in tutti i tipi di istruzione, in modo da consentire ai cittadini di confrontarsi con le minacce e le opportunità di un mondo in evoluzione; |
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13. |
ritiene essenziale introdurre, a tutti i livelli nel campo dell'istruzione e della formazione, l'alfabetizzazione digitale e mediatica e fornire un primo contatto con le nuove tecnologie ed insegnare a ciascuno ad utilizzare le competenze e il discernimento critico in relazione alle forme di comunicazione moderne e ai contenuti dei media; sottolinea l'urgenza di migliorare le competenze informatiche di tutti i cittadini europei; rileva che formazione e istruzione in materia di TIC, sia a livello nazionale che a livello europeo, costituiscono una necessità, data la crescente importanza di tali competenze in un mercato del lavoro in trasformazione; |
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14. |
evidenzia l'importanza di assicurare un sostegno adeguato e di alta qualità per lo sviluppo delle competenze degli insegnanti e di prevedere nuovi metodi didattici in ambienti scolastici gradevoli; |
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15. |
sottolinea l'importanza dell'arte, della cultura e dello sport nell'istruzione e nella formazione e la necessità di accordare particolare attenzione a questi aspetti nella scuola d'infanzia, primaria e secondaria e nell'apprendimento tutto l'arco della vita; ritiene che lo sviluppo delle competenze tecniche o professionali, ma anche dell'educazione culturale e sociale, costituisca parte integrante delle politiche di istruzione e formazione, perché contribuisce a sviluppare inclinazioni non scolastiche in grado di favorire la realizzazione individuale e l'apprendimento delle conoscenze di base; |
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16. |
invita gli Stati membri ad assicurare fondi sufficienti agli investimenti negli istituti di istruzione a fini sportivi, e a rafforzare la collaborazione tra settore pubblico e settore privato in questo campo; |
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17. |
invita gli Stati membri ad assicurare investimenti sufficienti a favore dell'istruzione in modo da garantire l'accessibilità al mercato del lavoro a tutte le categorie; |
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18. |
sottolinea l' importanza di utilizzare la storia e la lingua come veicoli per il conseguimento dell'integrazione culturale e sociale dell'Europa; |
Istruzione prescolare
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19. |
richiama l'attenzione sull'importanza di un'istruzione di qualità fin dalla tenera età per una precoce acquisizione delle competenze chiave, compresa l'abilità del bambino di comunicare nella propria lingua madre e anche nella lingua del paese di residenza e, in particolare, per sostenere i bambini provenienti da ambienti svantaggiati e con esigenze (educative) speciali allo scopo di combattere la povertà futura e l'esclusione sociale; |
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20. |
richiama l'attenzione sull'importanza di promuovere la cultura della lettura già a partire dal periodo prescolare e di garantire l'accesso al materiale di lettura già in età prescolare; |
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21. |
attira l'attenzione sull'importanza dell'istruzione nella propria madrelingua, anche nei casi delle minoranze tradizionali; |
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22. |
sottolinea l'importanza del multilinguismo per la mobilità: pertanto, invita gli Stati membri a introdurre già dalla fase precoce l'apprendimento di una seconda lingua; |
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23. |
sottolinea che è essenziale prevedere misure di sostegno pedagogico per i figli degli immigrati in modo da facilitarne l'adattamento all'ambiente scolastico e sociale del paese di accoglienza; |
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24. |
sottolinea la necessità di incoraggiare e sostenere le iniziative volte a valorizzare la creatività dei bambini fin dalla tenera età, in modo tale da spianare meglio la strada a una cultura dell'innovazione in Europa; |
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25. |
richiama l'attenzione sugli obiettivi di Barcellona che miravano, entro il 2010, a fornire assistenza all'infanzia per almeno il 90 % dei bambini di età compresa fra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33 % dei bambini di età inferiore ai tre anni, nonché a garantire al maggior numero di persone possibile un'assistenza all'infanzia a un prezzo accessibile; |
Istruzione primaria e secondaria
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26. |
sottolinea la necessità di continuare a sviluppare e confermare l'apprendimento linguistico nella scuola primaria e secondaria, anche per i bambini immigrati, e l'importanza che l'insegnamento venga impartito nella lingua madre degli alunni nel caso delle minoranze tradizionali; |
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27. |
sostiene l'idea di un metodo pedagogico che preveda una consultazione più regolare e una maggiore partecipazione degli alunni alla gestione del processo educativo, una partecipazione attiva dei genitori degli alunni alla comunità educativa e lo sviluppo di relazioni di fiducia fra alunni e insegnanti in grado di stimolare lo spirito di iniziativa e l'acquisizione delle competenze sociali e civiche indispensabili per una cittadinanza attiva; |
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28. |
sottolinea l'importanza dell'inserimento delle nuove tecnologie nei programmi scolastici in quanto costituiscono uno strumento indispensabile per l'apprendimento nell'ambito di un sistema d'istruzione moderno; appoggia l'idea che i bambini acquisiscano fin dalla tenera età, sotto un'appropriata supervisione, competenze che permettano loro di utilizzare in modo responsabile e con discernimento critico i contenuti dei media e in particolare di Internet e ritiene essenziale sensibilizzare i bambini alle questioni riguardanti la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme in materia di diritti d'autore; |
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29. |
ritiene che i progressi compiuti nell'adattamento dei programmi scolastici alle competenze chiave siano un passo positivo, ma che sia essenziale profondere ulteriori sforzi, anche attraverso il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite nella formazione non formale e informale, e sostenere l'acquisizione delle competenze chiave da parte di coloro che rischiano di ottenere risultati al di sotto delle loro potenzialità nel campo dell'istruzione e di essere esclusi dalla società; |
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30. |
chiede che si dia impulso all'attività fisica e sportiva nelle scuole, nonché alla creazione e partecipazione a campionati scolastici, considerando che tali attività sono benefiche per la salute, promuovono l'integrazione e contribuiscono all'affermazione di valori capaci di creare modelli di comportamento positivi; |
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31. |
sostiene l'istruzione e la formazione dei bambini provenienti da famiglie di migranti, sottolineando l'importante contributo dell'istruzione al successo dell'integrazione dei migranti nelle società europee; |
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32. |
chiede una strategia globale per l'acquisizione delle competenze chiave, che vada dalla riforma dei programmi scolastici al sostegno della formazione continua e dello sviluppo professionale degli insegnanti, offrendo così una comunità educativa con un'adeguata formazione; ritiene che sarebbe opportuno offrire incentivi agli insegnanti affinché possano migliorare la qualità del loro insegnamento e concentrarsi sullo sviluppo professionale; |
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33. |
invita gli Stati membri a introdurre nei corsi di insegnamento generale nuovi percorsi e materiali in modo che i giovani affetti da uno dei più frequenti disturbi dell'apprendimento – la dislessia – possano concludere gli studi con successo nonostante le difficoltà di apprendimento; |
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34. |
sottolinea l'importanza di un'istruzione integrata allo scopo di prevenire pregiudizi sociali e discriminazione e contribuire così alla solidarietà sociale in Europa; |
Istruzione superiore
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35. |
chiede un potenziamento della mobilità tra gli istituti di istruzione superiore, il mondo delle imprese e l'istruzione e formazione professionale (ad esempio, studenti, insegnanti, lavoratori dipendenti e formatori) al fine di promuovere un apprendimento incentrato sullo studente e l'acquisizione di competenze quali l'imprenditorialità, la comprensione interculturale, una mentalità critica e la creatività, che sono sempre più necessarie nel mercato del lavoro; ritiene che a tale scopo si dovranno affrontare quanto prima gli ostacoli esistenti all'interno dell'UE, in particolare quelli di natura finanziaria e quelli relativi al riconoscimento, così da migliorare la qualità delle esperienze di mobilità di tutti gli studenti; sostiene la certificazione della qualità nell'istruzione superiore come mezzo per rafforzare la mobilità a fini accademici e di ricerca e quale presupposto per pari opportunità di lavoro per i cittadini dell'Unione; |
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36. |
sottolinea l'importanza di assicurare a tutti i giovani una solida base di competenze, presupposto fondamentale per favorirne la mobilità per tutta la vita e permettere loro di far fronte alle evoluzioni del mercato del lavoro e all'emergere di nuove esigenze economiche e sociali; |
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37. |
chiede che si promuovano i programmi di ricerca per rafforzare il «triangolo della conoscenza», essenziale per dare impulso alla crescita e all'occupazione nell'Unione europea; |
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38. |
esorta gli Stati membri ad aggiornare i programmi dell'istruzione superiore e, in particolare, a conciliare i programmi di studi con le esigenze del mercato del lavoro; |
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39. |
invita gli istituti di istruzione superiore ad accelerare il processo di ammodernamento dei programmi di studio e, in termini più ampi, ad attuare il processo di Bologna; |
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40. |
ritiene che gli istituti di istruzione superiore dovrebbero divenire più aperti e preparati nei confronti di tutti gli allievi, in particolare degli studenti «non tradizionali», degli studenti con particolari esigenze e dei gruppi svantaggiati e che uno dei mezzi più adatti allo scopo sarebbe il sistema delle borse di studio ben finanziate, grazie al quale i giovani di famiglie socialmente disagiate possono essere incoraggiati a intraprendere studi universitari; ritiene altresì che gli Stati membri dovrebbero attuare politiche specifiche per garantire a tutti il diritto fondamentale all'istruzione, anche ai giovani che dispongono di scarse possibilità finanziarie e che in futuro si dovrebbe definire un parametro di riferimento composito per la parità nell'istruzione superiore, come parte del quadro strategico per l'istruzione e la formazione; |
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41. |
rammenta in proposito le conclusioni del Consiglio (6) del maggio 2007 sugli indicatori sviluppati per monitorare la piattaforma d'azione di Pechino in materia di istruzione e formazione delle donne, in particolare per quanto attiene all'istruzione superiore e alla ricerca; si rammarica, tuttavia, che di tali indicatori non si tenga adeguatamente conto nel monitoraggio dell'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»; raccomanda l'uso di questo strumento per monitorare i progressi verso la parità di genere nell'istruzione e nella formazione; |
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42. |
rileva che, mentre sono stati compiuti progressi in materia di accesso delle donne all'istruzione superiore, esse sono ancora sottorappresentate in discipline quali la matematica, le scienze e la tecnologia (solo il 32 % dei laureati sono donne, contro il 68 % dei maschi); sottolinea che una riduzione del divario legato al genere in questi campi contribuirebbe a ridurre la carenza di competenze che l'Unione europea accusa in tali settori; |
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43. |
ritiene che l'istruzione non formale costituisca un campo educativo complementare all'istruzione formale e raccomanda che venga trattata come tale in sede di elaborazione della politica «Istruzione e formazione 2020»; |
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44. |
chiede che nel campo dell'istruzione superiore vengano garantiti finanziamenti maggiori, più efficaci e diversificati; |
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45. |
invita gli Stati membri ad incoraggiare la creazione di partenariati (a livello internazionale, nazionale, regionale e locale) tra gli istituti di istruzione superiore, le Università, i centri di ricerca e il mondo delle imprese nonché investimenti finanziari nell'istruzione superiore da parte di quest'ultimo; |
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46. |
esorta gli Stati membri a stanziare le risorse necessarie per il settore dell'istruzione superiore, affinché sia in grado di rispondere alle sfide globali, in quanto si tratta di uno dei principali strumenti per la ripresa economica e sociale dopo la recente recessione; |
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47. |
esorta gli Stati membri a sostenere con strumenti legislativi, amministrativi e finanziari l'istruzione nella propria madre lingua per le minoranze; |
Istruzione e formazione professionale
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48. |
ribadisce che l'istruzione e la formazione professionale di qualità sono fondamentali per la creazione di nuove figure professionali ed essenziali per l'iniziativa «nuove competenze per nuovi lavori», accordando particolare attenzione all'espansione dell'apprendimento sul lavoro e delle opportunità di apprendistato anche per giovani laureati, da realizzare sulla base di accordi tra Università e imprese; ritiene inoltre che sia importante promuovere periodi di studio e tirocinio di studenti in altri paesi dell'Unione europea, come avviene con il programma Erasmus in ambito universitario; chiede che siano accresciuti il sostegno e il prestigio della formazione professionale; |
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49. |
ribadisce la necessità di rinnovare ulteriormente i programmi di istruzione professionale nel rispetto delle competenze chiave, la cui applicazione, da una parte, garantisca ai giovani un livello di qualità e coinvolgimento più elevato e, dall'altra, consenta di soddisfare in maniera più efficace le nuove richieste del mercato del lavoro; ritiene che i programmi di formazione professionale dovrebbero migliorare le competenze chiave trasversali; |
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50. |
sottolinea l'esigenza dell'adozione, sulla base delle buone pratiche esistenti, di un modello di riconoscimento dei crediti formativi legati alle competenze della cittadinanza, per i giovani che partecipano ad iniziative di volontariato e di servizio civile promosse da associazioni senza fini di lucro o nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; |
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51. |
chiede una migliore gestione del passaggio dall'istruzione e formazione professionale secondaria all'istruzione superiore, che assicura di un livello di qualifica più elevato; |
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52. |
sottolinea la dimensione dell'apprendimento permanente definita nella raccomandazione relativa alle competenze chiave e rimarca che per una sua piena attuazione sono necessari ulteriori progressi nei campi dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione degli adulti anche attraverso il riconoscimento legale del diritto, per ciascuno, alla formazione lungo tutto l'arco della vita; |
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53. |
sottolinea l'importanza dello scambio fra Stati membri di esperienze e prassi corrette ed efficaci nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale; |
Apprendimento permanente
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54. |
chiede un rapido intervento per affrontare il problema del crescente numero di persone con basso livello di abilità di lettura, mediante un sostegno specifico alle amministrazioni locali in quanto organi più prossimi ai cittadini; invita gli Stati membri e la Commissione europea a rivolgere l'attenzione al numero ancora troppo elevato di analfabeti e a combattere risolutamente tale piaga, anche tra gli adulti; |
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55. |
nutre gravi preoccupazioni per il numero crescente di giovani disoccupati, specialmente nell'attuale congiuntura economica; esorta gli Stati membri a far sì che il mercato del lavoro sia il più possibile flessibile, in modo che i giovani possano trovare lavoro e passare senza difficoltà da un impiego all'altro; |
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56. |
ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti del mondo dell'istruzione nell'elaborazione dei quadri generali nazionali delle qualifiche e di un maggior riconoscimento della formazione preliminare, comprese le competenze ottenute in maniera informale od occasionale; |
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57. |
osserva che gli obiettivi fissati per quanto riguarda quattro dei cinque parametri di riferimento adottati nel 2003 non saranno raggiunti; invita la Commissione, gli Stati membri, le autorità regionali e locali ed altri attori ad analizzarne le cause e ad adottare misure adeguate al fine di invertire la situazione; |
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58. |
sottolinea l'importanza di un dialogo e di una consultazione continui e strutturati fra gli studenti che stanno per concludere i corsi di istruzione e formazione, gli istituti di istruzione superiore e il mondo delle imprese; |
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59. |
sostiene l'obiettivo di incrementare la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente dal 12,5 % al 15 % entro il 2020 e chiede misure adeguate; a tal fine sollecita le università a rendere possibile un maggiore accesso all'apprendimento, a diversificare e ampliare la base di studenti ed a modificare i programmi di studio in modo da renderli attraenti per gli adulti che fanno ritorno allo studio; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare iniziative ancora più decisive per sostenere e diffondere gli istituti di formazione permanente, per esempio le «Scuole della seconda opportunità»; chiede che, nell'attuazione delle strategie di formazione permanente, si tenga conto della prospettiva di genere e la si promuova; osserva che un ruolo importante nella formazione permanente è svolto dalle università della terza età; |
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60. |
osserva che uno dei principali ostacoli che devono affrontare gli adulti desiderosi di partecipare all'istruzione e alla formazione è la mancanza di strutture di sostegno per i loro familiari; incoraggia, pertanto, gli Stati membri a predisporre misure di sostegno volte a garantire a tutti gli studenti e i lavoratori aventi responsabilità familiari (ad esempio la cura di minori o di altre persone non autosufficienti) la possibilità di aggiornare e/o accrescere le proprie abilità e competenze sulla base delle buone pratiche sperimentate a tale riguardo, nella programmazione del Fondo Sociale Europeo, con i voucher di servizio e per la conciliazione; ritiene, in particolare, che occorra prendere in esame le possibilità di e-learning in quanto offrono una maggiore flessibilità nel conciliare formazione, lavoro e impegni di assistenza; |
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61. |
esorta l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ad adottare provvedimenti per migliorare la raccolta e l'analisi di dati paragonabili sulla parità di genere nel campo dell'istruzione e della formazione e ad assicurare che le statistiche dei pertinenti indicatori relative alla piattaforma d'azione di Pechino siano rese rapidamente disponibili e vengano aggiornate regolarmente; |
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62. |
raccomanda agli istituti di insegnamento e formazione di perseguire una migliore diffusione dei loro programmi aperti agli adulti e di semplificare le procedure amministrative che danno accesso a tali programmi; |
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63. |
esorta la Commissione europea a tenere pienamente conto delle competenze delle parti interessate e del loro ruolo nell'attuazione della strategia in materia di istruzione e formazione per il 2020; |
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64. |
esorta la Commissione europea a inserire l'istruzione non formale, l'istruzione e la formazione professionali e gli alunni delle scuole nel parametro di mobilità da definirsi per il quadro strategico in materia di istruzione e formazione per il 2020 e a riprendere i parametri comparativi del processo di Bologna sulla mobilità degli studenti; |
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65. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(2) GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.
(3) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(4) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 46.
(5) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 33.
(6) Documento del Consiglio 9152/2007.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/16 |
Martedì 18 maggio 2010
Questioni deontologiche connesse con la gestione di imprese
P7_TA(2010)0165
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulle questioni deontologiche in relazione alla gestione delle società (2009/2177(INI))
2011/C 161 E/03
Il Parlamento europeo,
vista la raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (1),
vista la raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2),
vista la comunicazione della Commissione che accompagna le due raccomandazioni succitate, anch'essa pubblicata il 30 aprile 2009 (COM(2009)0211),
vista la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362),
vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (3),
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (4),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0135/2010),
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A. |
considerando che l'Unione europea e il resto del mondo stanno attraversando la più grave crisi economica di questi ultimi 60 anni, che l'economia reale deve affrontare la peggior recessione di questo periodo e che si prevede un peggioramento delle condizioni per l'occupazione nonostante un relativo rilancio dell'economia, |
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B. |
considerando che, indipendentemente dal tipo di società o dal settore in cui una società opera, alcune questioni relative alla gestione delle società come il dovere di diligenza, la trasparenza, la responsabilità sociale d'impresa, la gestione del rischio, la sostenibilità economica delle scelte d'investimento finanziario, le prassi del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza o l'esercizio dei diritti degli azionisti risultano importanti nel contesto generale della deontologia delle imprese; considerando che la recente crisi finanziaria ha messo in evidenza la necessità di analizzare continuamente tali questioni nella prospettiva di salvaguardare la stabilità finanziaria e di esaminarle così da contribuire alla determinazione di soluzioni che consentano alle aziende di far fronte alle sfide attuali, e di contribuire positivamente alla crescita economica e all'aumento dell'occupazione all'interno dell'Unione europea, |
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C. |
considerando che la crisi ha altresì evidenziato la stretta relazione tra la gestione del rischio e la politica retributiva, nonché l'importanza che quest'ultima riveste nei meccanismi che disciplinano un corretto funzionamento delle società; per questa ragione, la gestione del rischio dovrebbe essere debitamente tenuta in considerazione al momento dell'elaborazione della politica retributiva, così da consentire di inserire in una più ampia ed equilibrata impostazione verso la governance sistemi efficaci di gestione del rischio e da garantire che in presenza di incentivi si faccia in modo di inserire adeguati sistemi di gestione dei rischi come contrappeso, |
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D. |
considerando che le società in tutti i settori condividono una serie di classi di rischio, sebbene alcuni tipi di rischio siano specifici di un dato settore (come i rischi cui vanno incontro le società attive nel settore finanziario); considerando che la mancanza di un'efficace gestione del rischio riconducibile alla mancata verifica delle norme di vigilanza e gli incentivi disallineati delle politiche retributive hanno svolto un ruolo fondamentale nella recente crisi finanziaria, |
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E. |
considerando che la gestione del rischio dovrebbe essere compresa e applicata a livello dell'intera organizzazione e non solo delle singole unità operative; tale gestione del rischio dovrebbe altresì essere pubblica, trasparente e soggetta a requisiti di rendicontazione, |
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F. |
considerando che qualunque soluzione dovrebbe garantire che, se viene assunto un rischio, questo risponda alle finalità e alla strategia dell'azienda, prestando la debita attenzione all'efficace gestione del rischio; un'efficace gestione del rischio dovrebbe essere considerata come uno degli elementi più importanti del buon governo societario in tutte le aziende, |
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G. |
considerando che uno dei primi passi intrapresi dalla Commissione dopo la crisi ha riguardato la questione della politica retributiva, integrando le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE della Commissione intese a garantire un'adeguata politica retributiva stabilendo le migliori prassi per la sua definizione con una nuova raccomandazione concernente il regime retributivo dei dirigenti di società quotate; la Commissione ha altresì pubblicato una raccomandazione sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari, |
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H. |
considerando che il grado delle raccomandazioni varia a seconda del tipo di società, tenendo debitamente conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna della stessa e della complessità delle sue attività; che siffatte distinzioni possono essere fatte tra società che operano nel settore finanziario (quotate o non quotate) e società quotate ma non di natura finanziaria, nonché tra diversi comparti del settore finanziario, quali banche, assicurazioni e gestione di fondi, |
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I. |
considerando che, per quanto riguarda la questione delle retribuzioni, è necessario considerare alcuni punti come (i) i regimi retributivi (incluse la loro struttura, trasparenza e simmetria e il nesso tra remunerazione e incentivi), (ii) il processo atto a determinare i regimi retribuitivi (inclusa la definizione degli attori, dei ruoli e delle responsabilità) e (iii) il controllo dei regimi retribuitivi, dedicando particolare attenzione agli azionisti, e (iv) la remunerazione totale, tra cui gli stipendi e le pensioni, |
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J. |
considerando che alcuni aspetti dei principi enunciati nelle raccomandazioni sono di fondamentale importanza e devono essere adeguatamente messi in pratica, come il concetto di criteri in materia di risultati, che dovrebbero contribuire a creare un nesso tra retribuzione e i risultati, la nozione di «risultati inadeguati» in caso di trattamenti di fine rapporto, il trattamento di fine rapporto nonché le componenti variabili della remunerazione del settore dei servizi finanziari, |
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K. |
considerando che, alla luce delle difficoltà ricorrenti riscontrate nella definizione del legame tra remunerazione e risultati, bisognerebbe incentrarsi sull'efficacia del processo di determinazione della politica retributiva e sulla trasparenza, entrambe basate su una sana gestione d'impresa definita e valutata rispetto ad un arco temporale adeguato che si concentri sul medio e lungo periodo onde evitare politiche di gestione del rischio pericolose e non sostenibili basate sul breve (e brevissimo) periodo, con ruoli definiti e separati e tenendo conto delle responsabilità degli attori coinvolti, |
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L. |
considerando che qualunque soluzione adottata dovrebbe essere presa sulla base dei singoli casi e che le società dovrebbero mantenere la flessibilità nell'adattare i regimi alle loro necessità, |
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M. |
considerando la necessità di una valutazione ex-post dei risultati e della politica retributiva, |
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N. |
considerando che la trasparenza si è dimostrata un elemento importante del buon governo; considerando che essa non dovrebbe essere ridotta alla mera diffusione delle informazioni ma dovrebbe invece assicurare che le società siano in grado di spiegare le ragioni di una determinata politica retributiva, |
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O. |
considerando che la divulgazione chiara e comprensibile della politica retributiva dei dirigenti dovrebbe, in linea di principio, andare a beneficio del processo decisionale in materia di politiche retributive, soprattutto da parte degli azionisti; tale diffusione delle informazioni potrebbe altresì comprendere la pubblicazione dettagliata, nei conti annuali o nelle relazioni sulle retribuzioni, della remunerazione totale e di altri bonus accordati ai singoli dirigenti, |
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P. |
considerando che l'obiettivo della società dovrebbe essere quello di un coinvolgimento costruttivo degli azionisti e dei lavoratori; considerando che ciò implica la valutazione di altre misure di coinvolgimento attivo degli azionisti nella definizione della politica aziendale in materia di retribuzione (come la possibilità, introdotta in Germania, che le imprese chiedano l'approvazione degli azionisti rispetto a una politica retributiva di un livello aziendale tramite una votazione consultiva), soprattutto perché gli azionisti non sempre sono disposti o pronti ad assumere un ruolo più attivo; considerando che ciò implicherebbe anche la possibilità di valutare come garantire un comportamento maggiormente proattivo (più che reattivo) degli azionisti nei confronti dei consigli di amministrazione, |
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Q. |
considerando che, soprattutto nelle società quotate in cui il livello di partecipazione degli azionisti è alquanto scarso, andrebbe incoraggiato il voto elettronico alle assemblee generali degli azionisti, |
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R. |
considerando che la legislazione vigente sull'informazione e la consultazione dei lavoratori in materia di gestione della propria impresa deve essere correttamente applicata per consentire un autentico dialogo con i dirigenti delle imprese e una chiara definizione delle pratiche di remunerazione e degli obiettivi delle imprese, |
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S. |
considerando che, da un punto di vista legale, compete al consiglio di amministrazione della società stabilire i criteri per la remunerazione dei dirigenti e fissarne i livelli, |
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T. |
considerando che gli standard volontari sono fondamentali per migliorare i risultati dei consigli di amministrazione e che potrebbe essere necessaria una revisione delle buone prassi, |
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U. |
considerando che l'obiettivo dovrebbe essere quello di istituire consigli di amministrazione e organi di vigilanza competenti e capaci di giudizi obiettivi e indipendenti; considerando che sarebbe auspicabile valutare l'efficacia e l'efficienza dei consigli di amministrazione, |
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V. |
considerando che, in ragione delle carenze dell'attuale sistema di governo societario, una quota (ad es. un terzo) dei dirigenti (membri del consiglio di amministrazione) dovrebbe essere composta da professionisti remunerati, responsabili e subordinati unicamente agli azionisti; che la responsabilità e la subordinazione devono essere vagliate in base alla competenza professionale, |
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W. |
considerando che, anche se l'azione normativa in tale settore potrebbe risultare più difficile e dispendiosa in termini di tempo rispetto all'approvazione di raccomandazioni, l'approccio basato sulla soft low risulta insoddisfacente, |
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X. |
considerando che la Commissione intende dare seguito alle raccomandazioni con proposte legislative per condurre i regimi retributivi nell'ambito della vigilanza prudenziale e che ha proposto, in particolare, di rivedere la direttiva sui requisiti patrimoniali; considerando che la Commissione prenderà in esame misure supplementari per il settore dei servizi finanziari non bancari, |
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Y. |
considerando che le raccomandazioni della Commissione sulle società non rappresentano necessariamente orientamenti generali adeguati per elaborare una serie di migliori prassi nelle società non quotate, |
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Z. |
considerando che è essenziale garantire l'attuazione uniforme e coerente di qualunque strumento adottato in tale settore in tutta l'UE e da parte di tutti gli attori coinvolti, |
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1. |
accoglie con favore le misure dedicate agli aspetti deontologici della gestione delle società che, come rivela la recente crisi finanziaria, sono ben lungi dall'essere risolti; plaude in tale contesto alle due raccomandazioni della Commissione; |
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2. |
sottolinea tuttavia che l'approccio basato sulla soft low non risulta soddisfacente; |
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3. |
accoglie con favore la prima proposta legislativa della Commissione che consente al legislatore dell'Unione europea di affrontare adeguatamente questioni pertinenti come la modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali; |
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4. |
condivide i principi introdotti dalla Commissione nelle sue raccomandazioni del 30 aprile 2009, riguardanti, in primo luogo, la struttura di remunerazione e la governance in materia di remunerazione degli amministratori e dirigenti delle società quotate e, in secondo luogo, la struttura di remunerazione, il processo di definizione e attuazione della politica di remunerazione (governance), la trasparenza di tale politica e il controllo prudenziale (vigilanza) nel settore finanziario, pur sottolineando che gli Stati membri hanno attuato le raccomandazioni in oggetto soltanto in maniera insoddisfacente; |
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5. |
sottolinea che l'Unione europea necessita di un modello produttivo, sociale e ambientale imperniato sul lungo periodo, rispettoso dell'interesse generale – delle imprese, degli azionisti e dei lavoratori – e di una nuova architettura finanziaria basata su un sistema di regole prudenziali e deontologiche e su autorità di sorveglianza nazionali ed europee con poteri vincolanti; ritiene altresì che il settore finanziario debba rispondere alla necessità dell'economia reale, contribuire ad una crescita sostenibile e dar prova della più ampia responsabilità sociale; |
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6. |
ricorda che nella fase di ristrutturazione dell'economia, oltre alle misure di aiuto all'economia reale rivestono un'importanza fondamentale le misure di protezione dell'occupazione, della formazione e delle condizioni di lavoro, le quali dovrebbero essere prese in considerazione da tutte le parti interessate; |
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7. |
sottolinea che le politiche remunerative finalizzate ad una gestione d'impresa sana e sostenibile non hanno solo una ragione deontologica ma anche una prettamente economica perché tali politiche incidono direttamente sulla tenuta patrimoniale e sulle prospettiva di sviluppo delle imprese stesse così come dell'economia in generale, e sul mantenimento e la creazione di più elevati livelli di occupazione; |
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8. |
ritiene che i provvedimenti relativi alle politiche retributive degli amministratori di banche ed enti creditizi non possano restare semplici raccomandazioni ma debbano sostanziarsi in provvedimenti vincolanti correlati ad un sistema di vigilanza, con l'obiettivo di evitare che la parte variabile della remunerazione - bonus, stock option e incentivi - spinga a politiche di investimento e di gestione delle imprese troppo rischiose e sganciate dalle ricadute sull'economia reale; |
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9. |
ribadisce con forza la necessità che la gestione aziendale e le politiche di remunerazione rispettino e incoraggino i principi di parità retributiva e parità di trattamento tra donne e uomini, sanciti dai trattati e dalle direttive dell'Unione; |
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10. |
ritiene necessaria un'ulteriore azione legislativa a livello europeo atta a risolvere il problema delle disparità nelle norme nazionali in materia di retribuzione per le società, nei casi in cui i dirigenti si trasferiscono da uno Stato membro a un altro all'interno di una società (di partecipazione) o da una società all'altra in un diverso Stato membro, ovvero quando le società si avvalgono della libertà di circolazione nel mercato interno dando vita, per esempio, a fusioni transfrontaliere; |
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11. |
reputa importante sottolineare la responsabilità sociale generale degli organi di vigilanza per lo sviluppo sostenibile e a lungo termine delle aziende insediate in uno Stato membro dell'Unione europea, e ritiene che sia loro dovere strutturare la remunerazione degli amministratori in maniera commisurata a tale obiettivo e che risulti trasparente per l'opinione pubblica a livello europeo; |
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12. |
esorta la Commissione a proporre modifiche settoriali alla normativa sui servizi finanziari, onde garantire coerenza tra gli enti bancari e non bancari per quanto riguarda la politica di remunerazione; invita inoltre la Commissione ad avanzare proposte legislative nel settore del diritto societario al fine di contribuire e garantire la coerenza della politica remunerativa per qualsiasi tipo di società; |
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13. |
invita la Commissione a incoraggiare e sostenere un'efficace esecuzione delle misure adottate a livello dell'UE, incentrandosi in primo luogo sulle società transfrontaliere, e a onorare il suo impegno a presentare una relazione di valutazione concernente l'applicazione di entrambe le raccomandazioni da parte degli Stati membri; in tal senso, esorta la Commissione a includere, nelle conclusioni della relazione di valutazione, un calendario di adeguate attività legislative e non legislative che potrebbero rappresentarne il necessario seguito; |
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14. |
chiede che siano applicate efficacemente le regole in materia di consultazione e di partecipazione dei lavoratori prescelti nel quadro della direttiva 2001/86/CE (5), che comprende lo statuto della società europea; |
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15. |
ravvisa nella Società per azioni europea un idoneo quadro di prassi eccellenti al fine di integrare i principi etici nelle modalità di direzione delle imprese transnazionali e di dare attuazione pratica a tali principi; |
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16. |
esorta gli Stati membri ad attuare efficacemente misure come la direttiva dell'UE sui diritti degli azionisti, così da rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione degli azionisti alle votazioni e incrementare tale partecipazione, segnatamente in relazione alle votazioni transfrontaliere; |
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17. |
chiede a tutti gli azionisti di partecipare attivamente a una revisione delle prassi aziendali e ai cambiamenti nella cultura aziendale; |
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18. |
chiede che sia promossa una maggiore presenza femminile nei posti direttivi mediante una raccomandazione della Commissione sull'introduzione di un regime per la composizione degli organi decisionali delle imprese, nonché di altri organismi ed enti; |
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19. |
propone che le autorità nazionali di controllo, definendo più rigorosamente l'indipendenza dei membri degli organi direttivi di un'impresa, elaborino meccanismi più efficaci di lotta alla corruzione, la cui applicazione permetterà non solo di rafforzare la gestione etica delle imprese ma anche di incrementare il loro rendimento economico; |
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20. |
sostiene la creazione di linee guida uniformi e globali sulla gestione del rischio, che al momento sembra essere disciplinata da vari codici e standard applicabili negli Stati membri solo frammentariamente; |
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21. |
sottolinea che, nel caso di reati economici, dovrebbe essere possibile intentare un'azione penale contro i singoli membri del consiglio di amministrazione di una società, responsabili di detti reati; |
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22. |
invita la Commissione a promuovere l'utilizzo di linee guida sulle prassi eccellenti per le società non quotate, mirante a tener conto delle specificità e differenze di tali società; |
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 28.
(2) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.
(3) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.
(4) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(5) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/21 |
Martedì 18 maggio 2010
Una strategia dell'UE per la gioventù: investire e conferire maggiori responsabilità
P7_TA(2010)0166
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 su una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità (2009/2159(INI))
2011/C 161 E/04
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 18 dicembre 2000, con particolare riferimento al suo articolo 14,
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, del 20 novembre 1989, con particolare riferimento ai suoi articoli 23 e 28,
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, con particolare riferimento ai suoi articoli 7 e 24,
vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 intitolata «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità. Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù» (1),
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità» - Relazione europea sulla Gioventù (2),
vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010–2018) (3),
viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (4),
viste le conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2009 sulla valutazione dell'attuale quadro di cooperazione europea nel settore della gioventù e sulle prospettive future per il quadro rinnovato (5),
vista la raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea (6),
vista la decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) (7),
visto il Patto europeo per la gioventù adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles il 22 e 23 marzo 2005 (8),
vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 relativa a un'Agenda sociale rinnovata, rivolta prioritariamente ai giovani e ai bambini (9),
visti il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione (10),
vista la sua dichiarazione scritta sulla necessità di una maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei giovani alle politiche dell'Unione europea (11),
vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa (12),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0113/2010),
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A. |
considerando che investire in azioni mirate ai giovani è fondamentale per il futuro delle società europee, soprattutto in un momento in cui la percentuale dei giovani nella popolazione totale è in costante diminuzione, |
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B. |
considerando che tutti i giovani rappresentano un valore aggiunto per la società e devono essere riconosciuti come tali, |
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C. |
considerando che le generazioni attuali, nell'elaborazione delle politiche odierne, hanno una grande responsabilità nei confronti dei giovani e delle generazioni future, e considerando che i responsabili della politica e i ricercatori devono tenere in considerazione le opinioni dei giovani per dar loro voce, |
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D. |
considerando che l'Unione europea dispone di strumenti importanti correlati alle politiche giovanili, che devono però essere pienamente sfruttati, comunicati e integrati dagli Stati membri, |
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E. |
considerando che l'occupazione è più che un semplice lavoro retribuito: è un agente di socializzazione e può rappresentare un'importante fonte di sostegno, struttura e formazione dell'identità, |
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F. |
considerando che una situazione lavorativa precaria può portare i giovani a rinunciare o a posporre la creazione di una famiglia, con conseguenze negative sullo sviluppo demografico, |
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G. |
considerando che la gioventù europea di oggi è esposta a crescenti tassi di disoccupazione e duramente colpita dalla crisi economica e che i giovani con un basso livello di istruzione, in particolare, hanno maggiori probabilità di restare disoccupati, e considerando che è quindi fondamentale provvedere a un'offerta formativa per i giovani quanto più elevata possibile, onde garantire un rapido ingresso e una partecipazione sostenibile al mercato del lavoro, |
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H. |
considerando che occorre sostenere la parità di accesso per tutti i giovani a un'istruzione e a una formazione di alta qualità a tutti i livelli e che occorre promuovere ulteriormente le opportunità di apprendimento permanente, |
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I. |
considerando che occorre agevolare i giovani nella transizione dall'istruzione e dalla formazione al mercato del lavoro, |
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J. |
considerando che urge attribuire priorità assoluta ai problemi della dispersione scolastica, dell'analfabetismo e dell'illetteratismo, in particolare tra gli adolescenti e tra la popolazione carceraria giovane, |
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K. |
considerando che le questioni relative a salute, alloggi e ambiente sono di grande importanza per i giovani e possono avere gravi ripercussioni sulla loro vita e sul loro avvenire, e considerando che è necessario promuovere un contesto favorevole sul piano dell'istruzione, dell'occupazione, dell'inclusione sociale e della salute, |
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L. |
considerando che i giovani, se da un lato debbono poter contare su un sano ambiente familiare, dall'altro necessitano anche di un sostegno per soddisfare l'esigenza di autonomia e indipendenza, |
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M. |
considerando che gli aspetti ambientali non sono esplicitamente inclusi nella comunicazione della Commissione e nella risoluzione del Consiglio, nonostante siano essenziali per i giovani e abbiano un impatto significativo sulla salute, sulla qualità della vita e sul benessere delle future generazioni, e considerando, pertanto, che in una strategia dell'Unione europea per i giovani le questioni ambientali devono essere chiaramente menzionate tra i settori di azione, |
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N. |
considerando che la partecipazione attiva alla società non è solo un importante strumento per responsabilizzare i giovani, ma che essa contribuisce altresì al loro sviluppo personale, a una migliore integrazione nella società, all'acquisizione di competenze e allo sviluppo di un senso di responsabilità, |
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O. |
considerando l'importanza attribuita nel quadro della strategia dell'UE per la gioventù all'animazione socio-educativa per i giovani, quale utile attività che i giovani possono svolgere nel tempo libero a favore di altri giovani, ma anche quale attività utile per l'acquisizione di competenze e per la realizzazione personale, |
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P. |
considerando che l'apprendimento e l'esperienza della partecipazione alla società favoriscono la comprensione e l'attiva partecipazione alla democrazia e ai suoi processi, |
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Q. |
considerando che l'esistenza di programmi europei a beneficio dei giovani dovrebbe essere comunicata meglio ai giovani stessi al fine di aumentarne la partecipazione, |
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R. |
considerando che un'efficace politica a favore della gioventù può contribuire a sviluppare una mentalità europea, |
Considerazioni generali
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1. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità»; |
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2. |
accoglie con favore la risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018); |
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3. |
sottolinea che la definizione del concetto di «gioventù» varia da uno Stato membro all'altro; segnala che detto concetto è influenzato dalle diverse circostanze sociali, lasciando così spazio a un approccio diverso da parte di ciascuno Stato membro; |
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4. |
ritiene che i programmi e i fondi comunitari debbano riflettere l'ambizione dell'Europa a favore dei giovani; |
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5. |
invita gli Stati membri ad applicare pienamente le disposizioni del trattato di Lisbona nel settore della politica della gioventù, quali il sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita democratica, l'attenzione speciale per i giovani sportivi e l'applicazione giuridica della Carta dei diritti fondamentali; |
Osservazioni essenziali sull'efficacia della strategia per la gioventù
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6. |
riconosce che il rafforzamento del metodo aperto di coordinamento (MAC) nel rispetto del principio di sussidiarietà è uno strumento appropriato per la cooperazione sulle questioni di politica della gioventù, nonostante i suoi punti deboli, il suo uso limitato, i suoi deficit di legittimità, la mancanza di un'efficace cooperazione tra «esperti» e politici eletti, la mancanza di un'adeguata integrazione con le priorità nazionali e il rischio di una scarsa chiarezza sulle responsabilità dei vari livelli; ritiene che, al fine di ottenere risultati a lungo termine, occorra rafforzare il metodo aperto di coordinamento; |
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7. |
sottolinea che, per ottenere risultati ottimali, il metodo aperto di coordinamento deve essere sostenuto da una forte volontà politica da parte di tutti gli attori coinvolti; ritiene che le carenze nell'attuazione siano un ostacolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; |
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8. |
riconosce l'importanza della cooperazione tra le istituzioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente strategia e chiede la partecipazione attiva della Commissione, degli Stati membri e dei rappresentanti dei giovani onde mettere in atto una strategia a favore dei giovani; |
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9. |
sollecita una maggiore cooperazione sulle tematiche concernenti i giovani tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio, e sottolinea l'esigenza di una cooperazione più integrata con i parlamenti nazionali e tra i medesimi nell'ambito del processo MAC; |
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10. |
accoglie con favore la chiara definizione del duplice approccio, l'introduzione di metodi di lavoro e, in particolare, l'elenco preciso degli strumenti di attuazione stabiliti dal Consiglio; chiede di essere coinvolto nella definizione delle priorità dei cicli di lavoro; chiede che la cooperazione europea in materia di gioventù sia basata su dati certi e sia pertinente e concreta; |
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11. |
sottolinea la necessità di mettere a punto indicatori chiari e di facile utilizzo, sia a livello europeo che nazionale, che consentano di migliorare, ampliare e aggiornare la reale conoscenza della condizione giovanile nonché di misurare e confrontare i progressi compiuti nell'attuazione degli obiettivi comuni; sottolinea l'importanza di un monitoraggio e di una valutazione costanti; |
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12. |
rileva l'importanza di una valutazione dello stato di attuazione della strategia dell'UE per la gioventù; evidenzia che le relazioni degli Stati membri sui progressi compiuti nel settore della gioventù dovrebbero essere pubblicate per sensibilizzare l'opinione pubblica; sottolinea la necessità di monitorare l'evoluzione reale della vita dei giovani europei e di rilevare i cambiamenti, in modo da poter valutare i progressi reali; |
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13. |
ritiene che vadano maggiormente sviluppate le attività di apprendimento fra pari come mezzo per facilitare lo scambio di buone prassi e per contribuire alla coerenza delle azioni intraprese a livello nazionale; |
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14. |
ritiene che, ai fini di una strategia completa dell'UE per la gioventù, la formulazione delle politiche giovanili dovrebbe procedere di pari passo con quella dei programmi e delle azioni dell'UE, in modo preciso e trasparente; ritiene, in particolare, che i risultati derivati dall'attuazione dei programmi dell'UE dovrebbero fornire un feedback sulla formulazione delle politiche giovanili e le strategie dell'UE per la gioventù in generale, e viceversa; |
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15. |
pone altresì l'accento sulla necessità di procedere a una valutazione approfondita dei programmi esistenti già realizzati, onde consentire una solida gestione della qualità ed eventualmente mettere a punto per il futuro gli interventi necessari per migliorare i programmi; |
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16. |
sottolinea la necessità di mobilitare e adattare i programmi e i fondi sociali dell'UE per i giovani, di agevolarne l'accesso e di semplificare le procedure di accesso; sottolinea che in tale contesto è di fondamentale importanza identificare un approccio pratico e scarsamente burocratico allo scopo di perseguire una strategia integrata intesa a migliorare la vita dei giovani; rileva l'importanza della partecipazione dei giovani all'attuazione di programmi per la gioventù al fine di apprenderne meglio le esigenze; |
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17. |
sottolinea l'importanza dei programmi Comenius, Erasmus e Leonardo da Vinci nello sviluppo di politiche europee in materia di istruzione e formazione; ribadisce la priorità politica attribuita alla considerazione di tali programmi come un cardine dello sviluppo della strategia dell'UE per la gioventù, in particolare in vista della prossima generazione di programmi pluriennali; |
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18. |
ritiene che si debba puntare ulteriormente sulla mobilità dei giovani in Europa e che i programmi di mobilità debbano dedicare spazio e attenzione a sufficienza agli scambi tra i giovani al di fuori dell'educazione formale; |
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19. |
auspica che, nell'ambito dei nuovi programmi di mobilità, la Commissione presti particolare attenzione alla mobilità degli animatori giovanili e chiede che, a tal fine, il regime speciale attualmente in vigore in materia di concessione del visto agli studenti sia esteso agli animatori giovanili; |
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20. |
sottolinea la necessità di coinvolgere i mezzi di comunicazione di massa nella diffusione di programmi per i giovani; |
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21. |
riconosce che il miglioramento delle condizioni di vita dei giovani è un impegno trasversale che va osservato in tutti gli ambiti politici; incoraggia le Istituzioni europee e gli Stati membri a promuovere la creazione, in tutti i portafogli e ministeri, di un settore per i giovani che contribuisca a rafforzare l'elaborazione di politiche giovanili adeguate; invita altresì la Commissione a procedere alla nomina e alla formazione professionale di «incaricati delle questioni giovanili» in seno alle sue direzioni generali; ritiene che lo scopo sarebbe quello di valutare i documenti della Commissione dal punto di vista degli obiettivi della politica della gioventù; si dichiara pertanto decisamente favorevole all'approccio intersettoriale, quale fattore necessario per raggiungere un livello ottimale di efficacia; ritiene che l'introduzione delle questioni giovanili in tutti i settori della politica sia un fattore chiave per il successo della strategia per la gioventù; |
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22. |
sottolinea la necessità dell'istituzionalizzazione della giustizia intergenerazionale a livello europeo e l'adozione di tale principio da parte degli Stati membri per la corretta regolamentazione delle relazioni tra generazioni; |
Settori d'azione
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23. |
sottolinea energicamente che la crisi economica mondiale sta avendo un forte impatto sui giovani e che, di conseguenza, essa dovrebbe avere una netta incidenza sulle priorità nei vari campi d'azione; ritiene che ciò vada fatto attraverso l'individuazione di un ventaglio di misure di accompagnamento della strategia di uscita dalla crisi in ambito sociale, e che si debba rivolgere un'attenzione specifica alla revisione degli ammortizzatori sociali e dei sistemi di previdenza; |
Principi generali di ciascun campo d'azione
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24. |
rileva l'importanza di eliminare ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale tra i giovani; |
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25. |
sottolinea l'importanza di considerare i giovani come un gruppo prioritario nella visione sociale dell'UE; |
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26. |
sottolinea energicamente la necessità di fornire ai giovani con disabilità un sostegno efficace e fatto su misura nonché pari opportunità concrete per l'accesso fisico, sensoriale e cognitivo all'istruzione, all'occupazione, alla cultura, ai divertimenti, allo sport, alle attività sociali e alla partecipazione alla gestione della vita pubblica e civile; |
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27. |
chiede misure volte a garantire il rispetto per la diversità e il buon esito dell'integrazione di giovani e bambini; |
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28. |
invita gli Stati membri a identificare i collegamenti intersettoriali tra le politiche della gioventù e quelle in materia di istruzione, formazione, occupazione, cultura e altre politiche; |
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29. |
sottolinea l'esigenza di forti legami tra le politiche della gioventù e dell'infanzia; |
Istruzione e formazione
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30. |
incoraggia gli Stati membri a intensificare l'interazione tra i lati del triangolo della conoscenza (istruzione, ricerca, innovazione) quale elemento chiave per la crescita e la creazione di posti di lavoro; raccomanda vivamente la promozione di criteri comuni per un maggior riconoscimento reciproco dell'istruzione informale e della formazione professionale, ad esempio accelerando l'adozione del sistema del quadro europeo delle qualifiche (EQF) per il riconoscimento delle qualifiche, la trasparenza e la validazione delle competenze; |
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31. |
invita gli Stati membri a intraprendere più iniziative per investire nelle competenze adatte per i lavori richiesti e li incoraggia a collegare i programmi di studio alle esigenze del mercato del lavoro, a regolamentare la formazione professionale a breve termine (ove ancora necessario) e a utilizzare, ogniqualvolta sia possibile, la validazione delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche; |
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32. |
sottolinea il problema della dispersione scolastica e l'esigenza di intraprendere azioni per garantire che il numero più elevato possibile di giovani completi la scuola dell'obbligo; |
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33. |
incoraggia vivamente gli Stati membri, nel contesto di un finanziamento rafforzato, a promuovere la mobilità nell'apprendimento e nella formazione di tutti i giovani, poiché si tratta di un fattore decisivo ai fini dell'acquisizione di conoscenze ed esperienze lavorative; sottolinea l'importanza della mobilità dei giovani anche nelle regioni confinanti con l'UE, garantendo un'ampia partecipazione ai programmi europei a favore della gioventù; |
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34. |
esorta gli Stati membri a impegnarsi al massimo per raggiungere gli obiettivi strategici e i valori di riferimento fissati nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («ET 2020»), in particolare per quanto concerne i giovani che hanno ottenuto scarsi risultati nelle abilità fondamentali e che hanno abbandonato presto la scuola; |
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35. |
invita gli Stati membri a sviluppare percorsi adeguati per consentire a chi ha abbandonato il sistema d'istruzione di reinserirsi e a chi ha frequentato corsi di formazione professionale di disporre di percorsi adeguati per accedere a livelli di istruzione superiore, e li esorta a intraprendere azioni volte a offrire programmi mirati ai giovani che sono rimasti indietro o che hanno abbandonato presto la scuola a causa di circostanze difficili o scelte errate; |
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36. |
sottolinea l'importanza di fornire ai giovani l'accesso a forme di orientamento e di consulenza sul passaggio dal mondo della scuola al lavoro; |
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37. |
invita gli Stati membri a garantire che i bambini e i giovani, a prescindere dallo status giuridico delle loro famiglie, abbiano diritto all'istruzione statale, aiutandoli a conseguire, pur nel debito rispetto della loro cultura e della loro lingua, la necessaria padronanza della lingua dello Stato membro ospitante e una conoscenza della sua cultura come strumento di integrazione; |
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38. |
invita gli Stati membri a garantire la parità di accesso all'istruzione per i giovani indipendentemente dall'origine sociale e dalle condizioni economiche, e a garantire la parità di accesso all'istruzione per i giovani svantaggiati provenienti da famiglie a basso reddito; |
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39. |
invita gli Stati membri a recepire la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ad attuare un'istruzione inclusiva, sia nell'ambito dell'istruzione formale che di quella non formale; |
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40. |
sottolinea l'importanza di un nuovo ed efficace sistema di formazione continua per gli insegnanti al fine di aiutare i giovani studenti a confrontarsi meglio con le sfide poste da una società in rapida evoluzione; |
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41. |
sottolinea l'importanza di promuovere l'alfabetizzazione mediatica; |
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42. |
ricorda il ruolo fondamentale dell'istruzione nello sviluppo positivo delle attitudini personali; |
Occupazione e imprenditorialità
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43. |
è estremamente preoccupato per il crescente numero di giovani disoccupati, sottooccupati e precari, in particolare nell'attuale crisi economica; sostiene con forza l'invito rivolto al Consiglio europeo di garantire una prospettiva giovanile nelle strategie di Lisbona dopo il 2010 e Europa 2020 e di sostenere il proseguimento delle iniziative in linea con gli obiettivi complessivi del Patto europeo per la gioventù; sostiene con forza la proposta di sviluppare adeguati interventi mirati ai giovani nell'ambito dei piani di ripresa elaborati nel quadro dei piani per la crisi economica e finanziaria; |
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44. |
sottolinea l'esigenza fondamentale di raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona dell'Europa per la crescita e l'occupazione e ritiene che la nuova agenda dell'UE per il 2020 debba consentire all'UE di riprendersi pienamente dalla crisi muovendosi più velocemente verso un'economia innovativa e in grado di creare posti di lavoro; in tale contesto, sollecita una maggiore attenzione dell'agenda nei confronti della gioventù; |
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45. |
invita gli Stati membri a intraprendere azioni per contrastare l'insicurezza del lavoro e le condizioni lavorative inadeguate che i giovani sperimentano nel mondo del lavoro e per sostenere attivamente la riconciliazione del mondo del lavoro e della vita personale e familiare; |
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46. |
esorta gli Stati membri a considerare la dimensione intergenerazionale nelle politiche di promozione dell'occupazione; |
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47. |
invita gli Stati membri a favorire l'accesso dei giovani a ogni tipo di occupazione a buone condizioni di lavoro, al fine di evitare una discrepanza tra competenze e lavori che rappresenta uno spreco di talenti; raccomanda a tal fine un miglioramento della qualità dei tirocini offerti nonché dei diritti dei tirocinanti garantendo che la maggioranza dei programmi di tirocinio conferisca una qualifica ai giovani e porti a posizioni retribuite; |
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48. |
invita inoltre gli Stati membri a offrire maggiori opportunità di occupazione, ad attuare politiche di protezione sociale per i giovani svantaggiati, a garantire la parità di opportunità ai giovani delle periferie e dei centri urbani e ad offrire particolare sostegno alle giovani madri; |
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49. |
ricorda il pericolo della fuga dei cervelli e le conseguenze negative per i paesi d'origine dei giovani; invita gli Stati membri a esplorare e sviluppare strategie per trattenere i giovani nei paesi e nelle regioni con una forte tendenza all'emigrazione, che assume aspetti diversi quali la fuga dei cervelli, l'utilizzo dei giovani per colmare una carenza di competenze e il lavoro sottopagato, flessibile, non qualificato e spesso stagionale; |
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50. |
invita gli Stati membri a eliminare le situazioni in cui si rilevi una discrepanza nei livelli di reddito tra giovani uomini e donne fondata sulla differenza di sesso; |
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51. |
invita gli Stati membri a garantire diritti per l'occupazione decenti e sicurezza sociale in un'epoca caratterizzata dalla globalizzazione, trovando un equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza; |
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52. |
chiede agli Stati membri di garantire la trasferibilità totale delle prestazioni sociali acquisite al fine di non pregiudicare la protezione sociale dei giovani lavoratori in mobilità; |
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53. |
sottolinea l'importanza di periodi di tirocinio presso aziende e istituzioni nel corso degli studi, con l'obiettivo di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro; |
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54. |
propone la promozione di una cultura imprenditoriale tra i giovani grazie a una migliore comunicazione sul mondo dell'imprenditoria, sostenendo a tale scopo lo sviluppo di strutture e reti europee e incoraggiando i giovani a optare per il lavoro autonomo e a ricorrere agli strumenti del microcredito e della microfinanza; sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente; |
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55. |
sostiene la necessità di rapporti sinergici tra mondo della scuola e realtà produttive e di forme avanzate di integrazione tra università e imprese; |
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56. |
esorta gli Stati membri a sostenere iniziative private per i giovani, comprese quelle condotte per mezzo di programmi nazionali a integrazione dei programmi europei; |
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57. |
richiama l'attenzione sull'esigenza di elaborare politiche intese a conciliare la vita lavorativa con la vita privata ed esorta i giovani a creare una famiglia; rileva altresì l'esigenza di garantire che i giovani dispongano di un reddito sufficiente che consenta loro di prendere decisioni in modo indipendente, compresa la decisione di creare una famiglia; |
Salute, benessere e ambiente
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58. |
sottolinea che l'impatto dei cambiamenti climatici e ambientali e il degrado ambientale hanno conseguenze nefaste sulla vita dei giovani e invita a intraprendere azioni sostenibili in tale settore; |
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59. |
invita gli Stati membri a inserire nei programmi scolastici adeguate forme di sensibilizzazione in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla salute e all'ambiente; |
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60. |
si rammarica profondamente del fatto che il quadro di cooperazione non faccia riferimento alle politiche dei consumatori; ritiene che alcuni problemi sanitari possano essere correlati alla produzione e alla vendita di alimenti nocivi alla salute; |
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61. |
sottolinea l'esigenza di tenere in considerazione la particolare vulnerabilità dei giovani e dei bambini al momento di formulare politiche per i consumatori e per l'ambiente; sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di protezione ai giovani consumatori per mezzo di azioni quali campagne di informazione ed educazione; |
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62. |
sottolinea l'importanza di continuare a combattere l'utilizzo di droghe, i danni dell'alcol e del tabacco e altre forme di dipendenza, tra cui il gioco d'azzardo, in via prioritaria attraverso la prevenzione e il recupero; invita gli Stati membri a sfruttare al massimo il Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga e la strategia dell'UE per sostenere gli Stati membri nella lotta contro i danni dell'alcol e altre forme di dipendenza; |
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63. |
ricorda inoltre che i bambini e i giovani sono esposti a numerose scene di natura violenta sui mezzi di comunicazione di massa; suggerisce che la questione venga ulteriormente studiata e che vengano intraprese tutte le misure necessarie a eliminare l'impatto che tali scene hanno sulla loro salute mentale; |
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64. |
incoraggia ad assistere i giovani nel ricorso alle nuove tecnologie attraverso politiche di educazione ai media e di sensibilizzazione ai pericoli derivanti da un uso non controllato; |
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65. |
sottolinea il ruolo svolto dall'informazione dei giovani sui temi connessi all'educazione sessuale ai fini della protezione della loro salute; |
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66. |
richiama l'attenzione sul numero sempre molto elevato di gravidanze fra le minorenni e invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare e a informare i giovani in merito a tale problematica; |
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67. |
invita gli Stati membri a garantire ai bambini e ai giovani immigrati, a prescindere dallo status giuridico delle loro famiglie, l'accesso all'assistenza medica di base; |
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68. |
sottolinea il ruolo dello sport come un insieme di attività volte a promuovere uno stile di vita sano per i giovani nonché a sostenere il lavoro di squadra, il fair play e la responsabilità, e il ruolo dell'informazione dei giovani per combattere la violenza negli stadi; richiede programmi speciali per i giovani con disabilità; |
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69. |
invita gli Stati membri a tenere conto, nelle loro azioni volte a incoraggiare i giovani a partecipare allo sport, anche degli aspetti connessi alla specificità di genere e altresì a sostenere gli sport meno popolari; |
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70. |
sottolinea l'importanza di promuovere campagne educative per i giovani al fine di combattere il doping a sostegno dello sport pulito; |
Partecipazione
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71. |
sottolinea l'importanza di un dialogo strutturato e di una consultazione permanenti con i giovani; incoraggia vivamente a promuovere la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni giovanili a ogni livello (locale, nazionale e internazionale) alla formulazione delle politiche generali e, in particolare, delle politiche per i giovani e non solo, attraverso il dialogo strutturato permanente; |
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72. |
sottolinea l'importanza di prendere in considerazione il metodo della consultazione dei giovani, al fine di garantire che venga tenuta presente un'ampia gamma di opinioni giovanili; è a favore dello sviluppo di strutture in cui tutti gli attori possano lavorare assieme, influenzare allo stesso modo le politiche e le decisioni nonché fornire i mezzi necessari per creare tali strutture; |
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73. |
esorta gli Stati membri a includere le organizzazioni giovanili nel processo di elaborazione delle politiche, anche a livello locale; |
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74. |
sottolinea l'importanza della partecipazione di un'adeguata rappresentanza dei giovani al dialogo strutturato e raccomanda alla Commissione di consultare i rappresentanti dei consigli nazionali della gioventù circa i temi prioritari per i giovani; |
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75. |
concorda con l'esigenza, spesso ribadita, di riconoscere e sostenere le organizzazioni giovanili e l'importante contributo che esse offrono all'istruzione non formale; invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare gli Stati membri a istituire e a fornire sostegno ai parlamenti e ai consigli della gioventù in ambito locale e ad avviare i corrispondenti programmi; |
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76. |
sottolinea la necessità di un coinvolgimento maggiore e più diversificato dei giovani, al fine di migliorare la rappresentatività; è favorevole al coinvolgimento fin dalla più giovane età; a tale proposito, incoraggia la riflessione sul rafforzamento dei legami tra le scuole, le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e raccomanda vivamente di promuovere un maggiore riconoscimento dell'istruzione non formale; |
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77. |
suggerisce che siano istituiti sistemi di riconoscimento per i giovani che partecipano attivamente alla società, con l'obiettivo finale di stabilire una cultura fondata su diritti e doveri; |
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78. |
sottolinea l'esigenza di un particolare impegno per incoraggiare i giovani che vivono in zone periferiche e rurali, e in quartieri poveri a partecipare attivamente alle attività europee; si rammarica, al riguardo, che il quadro di cooperazione non proponga alcuna azione specifica per migliorare la comunicazione dei programmi dell'UE ai giovani e in particolare a coloro che vivono in zone remote e che non sono organizzati in associazioni politiche, sociali o non governative; chiede alla Commissione un impegno preciso in questo senso; |
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79. |
sottolinea la necessità di intensificare le azioni volte a garantire un corretto scambio reciproco di opinioni e informazioni nell'ambito della cooperazione trilaterale tra la comunità accademica, il mondo imprenditoriale e quello politico a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; |
Creatività e cultura
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80. |
invita gli Stati membri a favorire l'accesso alle nuove tecnologie in modo da promuovere la creatività e la capacità d'innovazione dei giovani e risvegliare l'interesse per la cultura, le arti e le scienze; |
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81. |
si sorprende dell'assenza nella comunicazione della Commissione di qualsiasi riferimento esplicito alle sfide culturali; aggiunge che queste ultime non potranno limitarsi alla cultura imprenditoriale e all'impiego delle nuove tecnologie; |
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82. |
accoglie con favore la considerazione riservata nella risoluzione del Consiglio al ruolo dell'animazione socioculturale, che è complementare a quello del sistema scolastico e delle famiglie e inoltre contribuisce in modo determinante alla lotta contro le discriminazioni e le disparità, favorendo l'accesso dei giovani alle attività ricreative, alla cultura e allo sport; |
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83. |
sottolinea l'importanza di sostenere la cultura dei giovani e di riconoscerla in fase di assegnazione dei fondi da parte degli Stati membri, in quanto elemento essenziale per lo sviluppo della creatività dei giovani; |
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84. |
accoglie con favore la proposta che figura nella risoluzione del Consiglio di promuovere una formazione specializzata per gli animatori giovanili nei settori della cultura, dei nuovi media e delle competenze interculturali; |
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85. |
suggerisce che nelle politiche, nei programmi e nelle azioni nei settori della cultura e dei mezzi di comunicazione sia presente una prospettiva giovanile; |
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86. |
ritiene che le istituzioni culturali (per esempio musei, biblioteche e teatri) debbano essere incoraggiate a coinvolgere maggiormente i bambini e i giovani; |
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87. |
chiede alla Commissione e al Consiglio di ideare una tessera per i giovani che consenta loro di accedere a prezzi minimi alle istituzioni culturali di tutta l'Unione; |
Attività di volontariato
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88. |
accoglie con favore la decisione del Consiglio di designare il 2011 come Anno europeo del volontariato e le iniziative enunciate nella raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea; |
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89. |
ritiene che il volontariato giovanile andrebbe sostenuto, anche attraverso l'ampliamento del Programma di Volontariato Europeo e aiutando i giovani svantaggiati ad impegnarsi nel volontariato; |
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90. |
ritiene che, in base all'esito della valutazione dell'azione preparatoria Amicus, si dovrebbero prevedere ulteriori azioni analoghe; |
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91. |
ritiene che le attività di volontariato non debbano sostituire opportunità di lavoro professionali e retribuite, ma debbano costituire un valore aggiunto per la società; |
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92. |
chiede, a completamento dello «Youth Pass» europeo già esistente, l'introduzione e il riconoscimento reciproco di un «passaporto europeo del volontariato», che dimostri l'impegno nel volontariato di bambini e giovani e possa essere esibito a un potenziale datore di lavoro quale attestazione delle proprie qualifiche; |
Inclusione sociale
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93. |
accoglie con favore il fatto che il 2010 sia designato quale Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in particolare nel contesto della crisi economica e finanziaria, le cui conseguenze sono sentite particolarmente dai giovani; |
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94. |
ritiene che, alla luce dell'invecchiamento delle società, la parità intergenerazionale costituisca una sfida fondamentale; invita gli Stati membri a tenere in considerazione gli interessi dei giovani e delle generazioni future al momento di formulare le loro politiche, in particolare nei periodi di crisi economica e finanziaria; |
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95. |
sottolinea altresì la necessità di mettere a punto ulteriori programmi di solidarietà rivolti ai gruppi emarginati, come i giovani immigrati e tutti coloro con esigenze particolari (disabili, giovani da reinserire nella società al termine di un periodo di detenzione carceraria, senzatetto, precari ecc.); |
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96. |
riconosce l'esigenza di aumentare la consapevolezza in ordine ai giovani disabili e invita le istituzioni europee a intraprendere azioni per garantire che, in futuro, i giovani con disabilità siano pienamente integrati; |
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97. |
ribadisce la richiesta di garantire la parità di genere fin dalla più giovane età e in ogni settore della vita; accoglie pertanto con particolare favore il fatto che la risoluzione del Consiglio si ponga l'obiettivo di migliorare l'assistenza all'infanzia e di promuovere la condivisione di responsabilità tra i genitori al fine di facilitare la riconciliazione tra la vita privata e professionale sia per i giovani uomini sia per le giovani donne; |
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98. |
sottolinea la necessità di sensibilizzare bambini e giovani in merito all'inaccettabilità di qualsiasi forma di discriminazione in qualsivoglia settore e di intervenire con risolutezza contro ogni tipo di estremismo; |
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99. |
raccomanda che in ogni Stato membro sia attribuita priorità alla necessità di garantire che a nessun minore sia negato l'accesso all'assistenza sociale; |
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100. |
sottolinea l'importanza dell'inclusione digitale in un ambiente digitale; incoraggia gli Stati membri a sviluppare, nel quadro dell'insegnamento formale e non formale, concetti che garantiscano l'accesso all'informazione, all'istruzione e alla cultura e migliorino le competenze mediatiche dei giovani; |
I giovani nel mondo
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101. |
raccomanda che siano destinati aiuti diretti allo sviluppo per misure a favore dei giovani e per combattere il consumo e il traffico di droga nei paesi in via di sviluppo; |
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102. |
è favorevole alla promozione di attività di interesse generale che creino un senso di responsabilità tra i giovani, come il volontariato per il cambiamento climatico, per lo sviluppo o per gli aiuti umanitari; accoglie con favore, a tale proposito, le opportunità offerte dalla creazione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario che consentiranno ai giovani di partecipare alle attività umanitarie dell'UE, e invita gli Stati membri a assicurarsi che i giovani siano pienamente informati della sua esistenza; |
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103. |
incoraggia la Commissione a esplorare ulteriormente la possibilità di migliorare le attività di cooperazione internazionale nel volontariato giovanile; |
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104. |
invita gli Stati membri a sviluppare programmi di scambi e gemellaggi con i paesi terzi e le collettività locali, al fine di promuovere il dialogo interculturale e incoraggiare i giovani ad avviare progetti comuni; |
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105. |
invita a migliorare e a estendere l'applicazione del programma Erasmus Mundus; |
*
* *
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106. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) COM(2009)0200.
(2) SEC(2009)0549.
(3) GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.
(4) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(5) 9169/09.
(6) GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.
(7) 15658/09.
(8) GU C 292 del 24.11.2005, pag. 5.
(9) 11517/08.
(10) SOC/349.
(11) DCE/2008/2193.
(12) Testi approvati, P6_TA(2008)0066.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/32 |
Martedì 18 maggio 2010
PAC semplificata per l'Europa
P7_TA(2010)0172
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla semplificazione della PAC (2009/2155(INI))
2011/C 161 E/05
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2005«Semplificazione e migliore regolamentazione per la politica agricola comune» (COM(2005)0509),
vista la comunicazione della Commissione del 18 marzo 2009«Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti» (COM(2009)0128),
visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0051/2010),
|
A. |
considerando che tutta la legislazione deve essere proporzionata all’obiettivo perseguito e va introdotta solo dopo essere stata sottoposta a una valutazione completa dell'impatto, che analizzi l'onere finanziario che il provvedimento legislativo imporrebbe e comprenda un'esauriente analisi costi-benefici, |
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B. |
considerando che la semplificazione dovrebbe andare a beneficio, in primo luogo, degli agricoltori e non solo delle autorità nazionali e degli organismi di pagamento degli Stati membri, come prevalentemente avviene, |
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C. |
considerando che una nuova PAC dovrebbe consentire agli agricoltori di concentrarsi sull’obiettivo centrale di fornire derrate alimentari sicure, di qualità e tracciabili, sostenendoli allo stesso tempo nella fornitura di beni pubblici non commerciali, |
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D. |
considerando che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre i costi di attuazione della PAC riducendo nel contempo gli oneri amministrativi che gravano sui produttori comunitari, onde permettere agli agricoltori di dedicare più tempo al lavoro dei campi, |
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E. |
considerando che una nuova PAC dovrebbe essere stabilmente competitiva, |
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F. |
considerando che è necessario assicurare una legislazione chiara e comprensibile che offra certezza giuridica alle autorità competenti e agli agricoltori, eliminando al contempo le norme superflue, |
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G. |
considerando che la distribuzione del pagamento unico aziendale dovrebbe garantire l'equità, |
|
H. |
considerando che per gestire le importanti questioni giuridiche che la PAC implica è necessario un quadro giuridico funzionale, |
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I. |
considerando che una nuova PAC dovrebbe essere maggiormente orientata al mercato, in linea con le recenti riforme di cui è stata oggetto, e incentrata sulla riduzione dell’eccessivo protezionismo, tenendo nel contempo a disposizione gli strumenti per assistere gli agricoltori in tempi di grande volatilità economica, |
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J. |
considerando che la nuova PAC deve essere più semplice e più reattiva, |
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K. |
considerando che la legislazione dovrebbe essere più flessibile, in modo da consentire alla PAC di riconoscere le specificità di regioni e territori, senza porre in pericolo il suo carattere comune, |
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L. |
considerando che occorre promuovere lo scambio di buone pratiche fra Stati membri e autorità locali, |
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M. |
considerando che la politica agricola comune riveste un’importanza centrale nell’UE a 27 in quanto mezzo non solo per assicurare un’adeguata disponibilità di alimenti sicuri, ma anche per continuare a far fronte a sfide come la conservazione delle zone rurali, le regioni di montagna e svantaggiate, le regioni ultraperiferiche e la multifunzionalità dell’agricoltura europea, |
Principi generali
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1. |
sottolinea che la PAC deve cercare di armonizzare la regolamentazione eliminando la duplicazione esistente; chiede inoltre alla Commissione di cercare, all'atto di introdurre una nuova normativa, di rimuovere allo stesso tempo gli oneri inutili; |
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2. |
esorta la Commissione a consultare largamente e regolarmente gli attori del settore agricolo per valutare meglio l’impatto della regolamentazione sul terreno e per definire regole pratiche, semplici e trasparenti per gli agricoltori; |
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3. |
sottolinea che una semplificazione ulteriore della PAC è necessaria per ridurre i costi di attuazione per le istituzioni della UE, per gli Stati membri e per i beneficiari stessi; ritiene che in tal modo la PAC diventerà anche maggiormente comprensibile per gli agricoltori e i contribuenti; |
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4. |
chiede alla Commissione di armonizzare le regole della PAC eliminando la duplicazione dei compiti e riducendo la burocrazia, in vista di un aumento della competitività del settore agricolo in tutti gli Stati membri; |
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5. |
sottolinea che le misure della PAC devono essere proporzionate all’obiettivo e che si dovrebbe optare per la via legislativa solo nei casi in cui ciò sia realmente giustificabile, evitando in questo modo un impianto giuridico di difficile comprensione per gli agricoltori; |
|
6. |
chiede che la PAC sia incentrata più sui risultati che sulla regolamentazione e che tutti gli Stati membri e le autorità regionali forniscano in maggior misura assistenza e consulenza agli agricoltori, attraverso strumenti di consulenza e mezzi di comunicazione appropriati; |
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7. |
si attende che, in linea con i principi di miglior regolamentazione, tutta la legislazione futura sia accompagnata da una valutazione di impatto esaustiva che tenga conto degli oneri regolamentari ed amministrativi e che assicuri che qualsiasi nuova regolamentazione sia proporzionata agli scopi perseguiti; |
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8. |
ritiene che, ove possibile, gli Stati membri debbano consentire l'autocertificazione; |
|
9. |
è del parere che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di introdurre, nell’ambito dei piani di sviluppo rurale, un sistema di parcellizzazione dei terreni di tipo forfettario, in modo particolare per le piccole aziende, a condizione che sia garantito il rispetto degli obblighi assunti; |
|
10. |
riconosce il valore del principio di condizionalità come uno dei concetti chiave dei pagamenti diretti della PAC, ma riconosce altresì l’opportunità di procedere a una sua decisa semplificazione, senza pregiudicarne l’efficacia; |
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11. |
sottolinea la necessità che la PAC sia più semplice, più trasparente e più equa; |
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12. |
sottolinea che la semplificazione della PAC non ha motivo di tradursi in un minor sostegno agli agricoltori e nello smantellamento degli strumenti tradizionali di gestione dei mercati; chiede che per il futuro l'Unione europea introduca meccanismi efficienti atti ad arginare la volatilità dei prezzi; |
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13. |
sottolinea che la semplificazione della PAC dovrebbe procedere di pari passo con misure di informazione a favore dei beneficiari e chiede alla Commissione di espandere e sviluppare le azioni informative sulla politica agricola comune; |
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14. |
chiede che sia prevista la possibilità di autocorrezione degli errori, onde consentire ai beneficiari dei pagamenti di informare le autorità, in caso di errore involontario, senza incorrere in sanzioni pecuniarie; |
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15. |
segnala che il regime delle sanzioni a carico degli agricoltori per errori nelle domande di pagamento deve essere adeguato alla gravità dell’infrazione e che le sanzioni non possono essere comminate nel caso di errori minori, in particolare quelli non addebitabili all’agricoltore; |
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16. |
segnala che nessuna sanzione amministrativa, ivi compresa la restituzione dei pagamenti percepiti dall’agricoltore, può essere comminata a causa di circostanze oggettive o indipendenti dall’agricoltore; |
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17. |
pone in evidenza il problema degli agricoltori coniugati che gestiscono aziende agricole distinte, ai quali debbono essere garantiti diritti ed obblighi distinti in materia di ammissibilità a beneficiare dei pagamenti a titolo della PAC; |
Condizionalità
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18. |
ritiene che lo scopo fondamentale delle ispezioni sia di fornire consulenza agli agricoltori e indirizzarli nel modo giusto affinché possano conformarsi meglio agli obblighi di legge e con il minor numero possibile di ostacoli; ritiene pertanto che le ispezioni debbano continuare ad essere eseguite dal servizio pubblico, che ne garantisce terzietà ed imparzialità; |
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19. |
sottolinea che, secondo l’ONU, la produzione globale di cibo dovrà aumentare del 70 % entro il 2050 per rispondere alla domanda di nove miliardi di persone; |
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20. |
ritiene che gli impegni della condizionalità debbano essere identificati tenendo in considerazione anche le dimensioni aziendali, riducendone il carico per le imprese di ridotte dimensioni, ove il rischio risulta inferiore; |
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21. |
insiste sul fatto che, quando gli Stati membri infliggono sanzioni agli agricoltori per mancata osservanza delle regolamentazioni, dette sanzioni devono essere applicate in modo trasparente, semplice e proporzionato e tenendo conto delle realtà sul terreno; |
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22. |
ritiene che gli obblighi previsti dalla normativa per il controllo della condizionalità debbano essere facilmente comprensibili per gli agricoltori e le autorità di controllo; |
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23. |
è del parere che il principale obiettivo dei controlli sia di sollecitare gli agricoltori a un più rigoroso rispetto degli obblighi di legge; ritiene che i controlli annuali della condizionalità per gli obblighi regolamentari di gestione possano essere ridotti o sostituiti con sistemi di controlli a campione, qualora negli ultimi anni vi siano state poche violazioni; |
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24. |
pone l'accento sull'opportunità di ridurre all’applicazione di controlli a campione l'obbligo dei controlli successivi di verifica in relazione a infrazioni di poco conto (soglia di entità minima); |
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25. |
ritiene che vada abolito il ricorso a prescrizioni regolamentari di gestione che non possono essere controllate in modo semplice e non sono misurabili; |
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26. |
ritiene che gli Stati membri, o le autorità regionali e locali, a seconda del caso, debbano essere autorizzati a ridurre la quota d'ispezione a un determinato limite inferiore se dispongono di un quadro di analisi del rischio conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria e di prove che attestino un livello elevato di osservanza; |
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27. |
chiede l'introduzione, in ogni Stato membro, di un quadro di analisi dei rischi conforme alla legislazione comunitaria, con l'obiettivo di ridurre la quota d'ispezione a un determinato limite inferiore; |
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28. |
ritiene che, fornendo maggiore assistenza e consulenza attraverso efficaci strumenti di informazione e di consulenza, come una linea telefonica di assistenza agli agricoltori o l’utilizzazione di internet, si contribuirebbe a prevenire le violazioni e si darebbe agli Stati membri l’opportunità di ridurre gradualmente la loro quota d'ispezione; |
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29. |
ritiene necessario un coordinamento delle attività di controllo da eseguire o già eseguite sulle imprese agricole da parte dei vari soggetti funzionalmente e istituzionalmente preposti ai controlli al fine di ridurre il numero delle visite aziendali; |
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30. |
ritiene necessaria l'elaborazione di un piano di comunicazione della condizionalità, rivolto sia agli agricoltori che ai consumatori, al fine di fornire la massima informazione circa gli impegni della condizionalità e i benefici derivanti dalla produzione dei beni e servizi pubblici realizzati, appunto, dagli agricoltori che operano nel rispetto degli impegni di condizionalità; |
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31. |
ritiene che sia necessario ridurre il numero dei requisiti di condizionalità e che occorra aggiornarne l'ambito di applicazione; |
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32. |
chiede che si autorizzi un sistema di indicatori attuabile e trasparente destinato a semplificare gli strumenti di valutazione nel quadro dei controlli relativi alla condizionalità e che si abolisca il sistema attuale e la possibilità di comminare due o più sanzioni per lo stesso errore; invita la Commissione ad analizzare lo squilibrio fra le infrazioni concernenti l’identificazione degli animali, che rappresentano il 70 % circa del totale delle infrazioni, e quelle relative agli altri obblighi, e a procedere alle opportune modifiche; |
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33. |
ritiene indispensabile prevedere un testo legislativo unico per la condizionalità; ritiene che le esternalità positive prodotte dalle aziende agricole, intese quali beni e servizi pubblici, debbano essere equamente compensate; |
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34. |
chiede il mantenimento di determinate regole ben definite in materia di condizionalità, che gli Stati membri siano in grado di accettare e rispettare; |
Pagamenti diretti
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35. |
ritiene che gli agricoltori debbano avere accesso a sistemi funzionali che consentano facilmente e senza inutili adempimenti burocratici di presentare domanda di pagamento diretto, generalmente nel luogo di residenza; |
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36. |
ritiene che per semplificare le norme relative al regime di pagamento unico occorra abolire l'obbligo di fornire annualmente le stesse informazioni dettagliate; |
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37. |
ritiene che per la presentazione delle domande debba essere richiesta una minore quantità di informazioni, quando i dati necessari possono essere reperiti presso gli organismi pagatori degli Stati membri; |
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38. |
chiede che siano ammesse modalità di pagamento più flessibili che consentano di effettuare i pagamenti anche prima della conclusione definitiva di tutti i controlli; |
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39. |
esorta la Commissione a esaminare la definizione di terreno ammissibile e la sua interpretazione negli Stati membri; |
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40. |
ritiene che la definizione attuale di attività agricola ai fini del pagamento unico debba essere rivista allo scopo di assicurare che i richiedenti che non sono agricoltori attivi non siano ammissibili al beneficio; |
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41. |
ritiene che il futuro sistema debba tener conto dei principi di semplificazione e che la semplificazione, la trasparenza e la chiarezza debbano essere le priorità chiave della riforma della PAC; |
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42. |
invita la Commissione a rivedere il sistema di controllo e liquidazione dei conti; |
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43. |
ritiene che la Commissione debba adottare un approccio più proporzionato e, in ultima analisi, basato sul rischio per quanto concerne l’applicazione dei controlli regolamentari, la realizzazione delle verifiche di conformità e l’imposizione di correzioni finanziarie; |
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44. |
invita la Commissione a presentare proposte che permettano un miglioramento del quadro di audit e di controllo della PAC; |
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45. |
ritiene che si debbano impedire le grandi disparità esistenti tra gli Stati membri a livello di sostegno diretto onde garantire la parità di trattamento degli agricoltori in tutta l’Unione europea ed evitare le distorsioni del mercato e della concorrenza; |
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46. |
riconosce che, per far fronte alle sfide ambientali, compresi l’adeguamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti, gli agricoltori possono svolgere un ruolo importante nella definizione delle misure di ordine pratico necessarie per raggiungere gli obiettivi; ritiene che gli accordi sui risultati anziché le disposizioni regolamentari rappresentino i meccanismi più idonei per conseguire tali obiettivi; |
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47. |
sottolinea che una riduzione dell’onere amministrativo legato al monitoraggio e all’informazione imposto alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo renderebbe tali organizzazioni più attraenti agli occhi degli agricoltori e li incoraggerebbe ad associarsi e ad agire congiuntamente; |
Sviluppo rurale
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48. |
sottolinea che quando i pagamenti vengono effettuati in virtù di un regime di certificazione esistente (ad esempio, i regimi di aiuto per la produzione biologica e per l’ambiente) è sufficiente un unico audit; |
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49. |
rileva con sconcerto l'elevato numero di errori nelle domande di pagamenti diretti registrato in alcuni Stati membri; pone l'accento sul fatto che tali errori sono attribuibili principalmente alle apparecchiature ortofotografiche utilizzate, piuttosto che agli agricoltori; chiede che tali errori siano sanzionati solo in caso di manifesto tentativo di frode; |
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50. |
ritiene che le norme che risultano in conflitto con altre disposizioni legislative debbano essere regolarizzate prima di essere imposte all'agricoltore (ad esempio, legislazione ambientale e regime dei pagamenti unici); |
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51. |
ritiene che le definizioni contenute nelle disposizioni legislative in materia di sviluppo rurale dovrebbero essere riviste e, se necessario, ampliate, allo scopo di assicurare la coerenza con la normativa in materia di pagamenti diretti; |
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52. |
ritiene che occorra aumentare la trasparenza riguardo alle sanzioni e agli obblighi imposti agli agricoltori; |
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53. |
chiede l'introduzione di obblighi ben definiti per gli agricoltori, allo scopo di eliminare la mancanza di trasparenza per quanto riguarda le sanzioni; |
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54. |
desidera adottare una prospettiva più ampia e più a lungo termine per il controllo di questi regimi, che ponga maggiormente l'accento sull'impatto finale e sui risultati anziché concentrarsi sui tassi d'errore specifici derivanti dalle misure a carattere ambientale o di sviluppo rurale; |
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55. |
sottolinea che l'attuale complesso sistema di indicatori dev'essere rivisto e semplificato, e che il sistema di monitoraggio, le relazioni annuali e le valutazioni ex ante, di medio periodo e ex post hanno dato vita a un sistema di indicatori e relazioni eccessivamente complicato; |
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56. |
chiede alla Commissione di studiare l’uso degli accordi di risultato come metodo semplice e più efficiente per la produzione di beni pubblici in futuro; |
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57. |
chiede l'introduzione di un sistema semplificato e coerente di indicatori, suscettibile di condurre implicitamente a una più agevole comprensione e applicazione, in valutazioni pertinenti e a minori adempimenti burocratici; |
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58. |
ritiene che le norme relative all’ammissibilità dell’IVA al finanziamento a titolo del secondo pilastro della PAC, in particolare per le attività svolte da enti di diritto pubblico, debbano essere armonizzate con quelle applicate per i fondi strutturali; |
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59. |
sottolinea che la semplificazione della PAC deve procedere di pari passo con la semplificazione della sua applicazione, e chiede agli Stati membri di ridurre al minimo le formalità burocratiche richieste ai potenziali beneficiari della PAC, specialmente nell'area dello sviluppo rurale; |
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60. |
chiede agli Stati membri, nell'ambito dei programmi nazionali di sviluppo rurale, di mettere a disposizione dei potenziali beneficiari sistemi che garantiscano la trasparenza e di accordare loro il tempo necessario per preparare le domande di finanziamento e soddisfare i diversi criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto; chiede alla Commissione di iscrivere sistematicamente questo aspetto all’ordine del giorno delle discussioni bilaterali con gli Stati membri; |
Identificazione degli animali
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61. |
esorta la Commissione a esaminare il sistema di identificazione degli animali utilizzato nei singoli Stati Membri e a dedicarsi all’elaborazione di un sistema uniforme di identificazione, curando che siano soppresse tutte le regolamentazioni superflue: in particolare, esame dei numeri del produttore e dell’azienda, del numero di registri richiesto e della differenza tra produttore e azienda; |
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62. |
chiede una forte armonizzare delle disposizioni in materia di identificazione degli animali, attualmente molto eterogenee; |
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63. |
ritiene che vadano semplificate al massimo la notificazione del movimento di ovini e caprini e la comunicazione delle informazioni alle basi dati e alle autorità, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione disponibili, soprattutto le nuove tecnologie; |
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64. |
ritiene che per gli ovini e caprini, come nel caso dei suini, sia sufficiente l’identificazione delle greggi; |
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65. |
chiede il differimento dell'obbligo di identificazione elettronica degli ovini a partire dal 31 dicembre 2009, dato il suo costo eccessivo in tempi di crisi economica; |
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66. |
chiede un’amnistia di tre anni per le sanzioni relative alla condizionalità nel settore dell’identificazione elettronica degli ovini e dei caprini, in quanto si tratta di una tecnologia nuova e complessa che richiederà un certo tempo perché gli agricoltori vi si abituino e acquisiscano pratica; invita inoltre la Commissione a procedere a una revisione approfondita della regolamentazione; |
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67. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/38 |
Martedì 18 maggio 2010
Nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
P7_TA(2010)0173
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI))
2011/C 161 E/06
Il Parlamento europeo,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona,
viste le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e la direttiva 2007/66/CE sulle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici,
vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2009«Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato» (COM(2009)0615),
vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2009«Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità» (COM(2009)0215),
vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008«Appalti pubblici per un ambiente migliore» (COM(2008)0400),
vista la comunicazione interpretativa della Commissione del 5 febbraio 2008 sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati (PPPI) (C(2007)6661),
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts» (codice europeo delle migliori pratiche per agevolare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici) (SEC(2008)2193),
vista la comunicazione interpretativa della Commissione del 1o agosto 2006 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (1),
viste le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE):
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del 19 aprile 2007 nella causa C-295/05 (Tragsa), |
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del 18 dicembre 2007 nella causa C-532/03, Commissione contro Irlanda (servizi di trasporto d'urgenza in ambulanza in Irlanda), |
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— |
del 13 novembre 2008 nella causa C-324/07(Coditel Brabant), |
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del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06, Commissione contro Germania (servizi pubblici di Amburgo), |
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del 10 settembre 2009 nella causa C-206/08 (Eurawasser), |
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del 9 ottobre 2009 nella causa C-573/07 (Sea s.r.l.), |
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del 15 ottobre 2009 nella causa C-196/08 (Acoset), |
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del 15 ottobre 2009 nella causa C-275/08, Commissione contro Germania (Datenzentrale Baden-Württemberg), |
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del 25 marzo 2010 nella causa C-451/08 (Helmut Müller), |
visto il parere del Comitato delle regioni del 10 febbraio 2010 su «Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità» (RELEX–IV–026),
visti i seguenti studi:
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«Evaluation of Public Procurement Directives: Markt/2004/10/D Final Report», Europe Economics, del 15 settembre 2006, |
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«The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments: A Case Study of the 1999/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives», European Institute of Public Administration (EIPA), del settembre 2009, |
vista la propria risoluzione del 3 febbraio 2009 sugli appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa (2),
vista la propria risoluzione del 20 giugno 2007 sui problemi specifici relativi al recepimento e all’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici e al suo rapporto con l’agenda di Lisbona (3) ,
vista la propria risoluzione del 26 ottobre 2006 sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (4),
vista la propria risoluzione del 6 luglio 2006 sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (5),
visto l’articolo 48 del proprio regolamento,
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0151/2010),
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A. |
considerando che la crisi economica e dei mercati finanziari ha evidenziato la fondamentale importanza economica degli appalti pubblici, che gli effetti della crisi sulle autorità locali sono già chiaramente visibili, e che nel contempo le amministrazioni pubbliche possono svolgere adeguatamente i propri compiti nel pubblico interesse solo se possono contare sulla necessaria certezza del diritto in questo campo e se le procedure degli appalti non sono troppo complesse, |
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B. |
considerando che un mercato degli appalti ben funzionante è essenziale per il mercato interno, al fine di incoraggiare la concorrenza transfrontaliera, stimolare l'innovazione, promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio e conseguire un valore ottimale per le amministrazioni pubbliche, |
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C. |
considerando che il diritto degli appalti pubblici serve a garantire una gestione sana ed efficiente dei fondi pubblici e a offrire alle imprese interessate l'opportunità di aggiudicarsi appalti pubblici in un contesto di concorrenza leale, |
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D. |
considerando che la revisione del 2004 delle direttive sugli appalti pubblici mirava a semplificare e rendere più moderne e flessibili le relative procedure e a creare maggiore certezza giuridica, |
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E. |
considerando che il trattato di Lisbona riconosce per la prima volta nel diritto primario dell’Unione europea il diritto all’autonomia regionale e locale, rafforza il concetto di sussidiarietà e conferisce sia ai parlamenti nazionali che al Comitato delle regioni il diritto di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, |
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F. |
considerando che la Corte di giustizia ha esaminato un numero sproporzionato di casi di violazione in questo settore, il che dimostra le difficoltà incontrate da molti Stati membri a rispettare le direttive sugli appalti pubblici, |
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G. |
considerando che, al fine di garantire che le politiche europee si sviluppino in un modo che risponda alle aspirazioni dei cittadini d'Europa, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea include la nozione di economia sociale di mercato, una clausola sociale e un protocollo sui servizi di interesse generale, definendo i valori condivisi dell'Unione, |
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H. |
considerando che la convenzione OIL n. 94 statuisce che gli appalti pubblici generali devono contenere clausole che garantiscano una retribuzione equa e condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle stabilite, ad esempio, nei contratti collettivi, |
Osservazioni e raccomandazioni generali
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1. |
deplora che gli obiettivi della revisione del 2004 delle direttive sugli appalti pubblici non siano stati ancora conseguiti, in particolare per quanto riguarda la semplificazione delle norme sugli appalti e una maggiore certezza giuridica; esprime tuttavia la speranza che le più recenti sentenze della Corte di giustizia contribuiranno a risolvere le questioni giuridiche aperte e il numero dei ricorsi si ridurrà; esorta la Commissione a tener presenti e a perseguire attivamente, in ogni riesame delle norme europee, gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della procedura degli appalti pubblici; |
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2. |
deplora altresì che le normative esistenti – abbinate all'incompletezza delle misure di attuazione a livello nazionale e regionale, alla pletora di proposte di «soft law» (diritto non vincolante) formulate dalla Commissione e all'interpretazione delle relative disposizioni giuridiche da parte dei giudici europei e nazionali – abbiano creato un insieme di regole complicato e confuso, che pone, in particolare a enti pubblici, imprese private e prestatori di servizi d'interesse generale, seri problemi giuridici, impossibili ormai da risolvere senza affrontare notevoli spese amministrative o ricorrere alla consulenza legale esterna; sollecita la Commissione a porre rimedio a questa situazione e, nell'ambito dell'iniziativa «legiferare meglio», a esaminare l'impatto delle proposte di «soft law», a limitare tali proposte agli aspetti essenziali e a valutarle alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, tenendo conto dei cinque principi enunciati nel Libro bianco del 2001 sulla governance europea (apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza); |
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3. |
sottolinea che, in tali circostanze, i committenti pubblici devono spesso dare priorità alla certezza giuridica rispetto alle reali esigenze, e data la pressione sui bilanci pubblici spesso devono aggiudicare l'appalto o il servizio in questione all'offerta di prezzo più basso anziché a quella economicamente più vantaggiosa; teme che questo indebolirà la base innovativa e la competitività globale dell'UE; sollecita la Commissione a porre rimedio a tale situazione e ad elaborare misure strategiche volte a incoraggiare e autorizzare i committenti pubblici ad aggiudicare gli appalti alle offerte più economiche e di qualità più elevata; |
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4. |
sottolinea che le iniziative europee nel settore degli appalti pubblici devono essere coordinate più efficacemente per evitare di pregiudicarne la coerenza con le direttive sugli appalti pubblici o di creare problemi giuridici a coloro che applicano le norme; chiede pertanto misure obbligatorie di coordinamento all'interno della Commissione, sotto la guida della Direzione generale del Mercato interno e dei Servizi, che si occupa degli appalti pubblici, e con la partecipazione delle altre direzioni generali pertinenti; chiede una presenza uniforme su Internet e regolari informazioni per le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di rendere più trasparenti le relative disposizioni giuridiche e di semplificarne l'applicazione; |
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5. |
lamenta la mancanza di trasparenza riguardo alla composizione e ai lavori del comitato consultivo sugli appalti pubblici esistente in seno alla Commissione e riguardo al ruolo e alle competenze del comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici, ed esorta la Commissione a prendere misure che assicurino a quest'ultimo comitato e al nuovo comitato consultivo che s'intende costituire sui partenariati pubblico-privato una composizione equilibrata, comprendente sindacalisti e rappresentanti della comunità imprenditoriale, in particolare delle PMI, e un funzionamento trasparente; chiede che il Parlamento europeo sia tenuto adeguatamente informato e riceva in ogni fase del processo e alla sua conclusione tutte le informazioni disponibili; |
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6. |
ritiene che gli appalti pubblici, riguardando fondi pubblici, debbano essere trasparenti e aperti al controllo pubblico; chiede alla Commissione di fare chiarezza al fine di garantire certezza giuridica per le autorità locali e altre autorità pubbliche e di consentire loro di informare i cittadini in merito ai loro obblighi contrattuali; |
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7. |
sottolinea che l'aggiudicazione degli appalti pubblici deve avvenire in condizioni di trasparenza, nelle quali tutte le parti interessate ricevano un uguale trattamento e il criterio ultimo sia costituito dal rapporto tra prezzo e prestazioni del progetto, in modo che gli appalti stessi siano aggiudicati all'offerta migliore e non soltanto a quella di prezzo più basso; |
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8. |
invita la Commissione a svolgere una valutazione ex post delle direttive sugli appalti pubblici, tenendo conto delle opinioni espresse nella presente relazione; si attende che tale riesame sia condotto con la piena partecipazione di tutte le parti interessate e in stretta cooperazione con il Parlamento europeo; raccomanda che ogni revisione tenga conto dell'intero quadro e comprenda anche la direttiva sulle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici nonché un'analisi delle leggi nazionali di recepimento della stessa, onde evitare un'ulteriore frammentazione della legislazione in materia di appalti pubblici; ritiene che non sia ancora possibile valutare l'incidenza pratica di tale direttiva, non essendo essa stata trasposta in tutti gli Stati membri; |
Cooperazione pubblico–pubblico
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9. |
ricorda che il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, introduce per la prima volta nel diritto primario dell’Unione europea un riconoscimento del diritto all’autonomia regionale e locale (articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea); pone l'accento sul fatto che in varie sentenze la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha richiamato il diritto all’autonomia locale e ha chiarito che la «possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in collaborazione con altre autorità pubbliche»(sentenza nella causa C-324/07); attira inoltre l’attenzione sulla sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06, che ha aggiunto che il diritto comunitario non impone alle autorità pubbliche di ricorrere a una particolare forma giuridica per svolgere in comune i loro compiti di servizio pubblico; ritiene di conseguenza che i partenariati pubblico-pubblico, come gli accordi di collaborazione tra autorità locali e certe forme di cooperazione nazionale, non rientrino nel campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
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10. |
ricorda che la Commissione ha chiarito che non tutte le azioni intraprese da autorità pubbliche sono soggette al diritto degli appalti e che, purché le disposizioni del diritto europeo non impongano la creazione di un mercato in un determinato settore, spetta agli Stati membri decidere se e in quale misura espletare essi stessi funzioni pubbliche; |
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11. |
ricorda che le conclusioni della CGUE nella suddetta sentenza non solo si applicano direttamente alla cooperazione tra autorità locali, ma hanno validità generale e di conseguenza possono essere applicate alla cooperazione tra altre amministrazioni aggiudicatrici pubbliche; |
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12. |
ricorda che la Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 2009 nella causa C-573/07, ha osservato che la mera possibilità di aprire il capitale di una società già di proprietà pubblica a investitori privati non può essere presa in considerazione quale fattore che rende obbligatoria una procedura di gara concorrenziale, se non nel caso in cui la natura della società a capitale pubblico muti durante il periodo di validità del contratto, alterando così i dati fondamentali del contratto e rendendo necessaria una nuova gara concorrenziale; rileva che in relazione alle norme nel settore della cooperazione pubblico-pubblico si sono registrati importanti sviluppi derivanti dalla giurisprudenza della CGUE, e valuta positivamente le recenti sentenze della Corte in materia; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a diffondere ampiamente informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali sentenze; |
Concessioni di servizi
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13. |
ricorda che le concessioni di servizi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17/CE e dell’articolo 4 della direttiva 2004/18/CE, sono contratti in relazione ai quali « il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo»; sottolinea che le concessioni di servizi sono state escluse dal campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici onde consentire maggiore flessibilità ad amministrazioni aggiudicatrici e contraenti; ricorda che in varie sentenze la CGUE ha ribadito che le concessioni di servizi non sono disciplinate da tali direttive, bensì dai principi generali stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (divieto di discriminazione, principio della parità di trattamento e trasparenza), e che le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche devono conservare la possibilità di assicurare la fornitura dei servizi attraverso una concessione qualora reputino che si tratti del modo migliore per assicurare il servizio pubblico in oggetto, anche se il rischio associato a tale gestione è limitato ma tale rischio limitato è integralmente trasferito al concessionario (sentenza nella causa C-206/08 del 10 settembre 2009, punti 72-75); |
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14. |
prende atto della comunicazione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa allo sviluppo di partenariati pubblico-privato e attende con grande interesse la relativa valutazione d'impatto; si attende che la Commissione faccia tesoro dei casi di PPP falliti; sottolinea la necessità di considerare adeguatamente la complessità delle procedure nonché la diversità di culture e prassi giuridiche negli Stati membri per quanto riguarda le concessioni di servizi; è dell'avviso che con le direttive del 2004 relative agli appalti pubblici, e con la giurisprudenza della Corte che le integra, il processo di definizione del termine «concessione di servizi» e di consolidamento del relativo quadro giuridico abbiano subito un'evoluzione; ribadisce che ogni proposta di atto giuridico relativo alle concessioni di servizi sarebbe giustificata soltanto nell'ottica di rimediare a distorsioni del funzionamento del mercato interno; osserva che tali distorsioni non sono state finora individuate e che pertanto un atto giuridico sulle concessioni di servizi non è necessario fintantoché non sia mirato a un chiaro miglioramento del funzionamento del mercato interno; |
Partenariato pubblico-privato (PPP)
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15. |
accoglie con favore il chiarimento giuridico delle condizioni a cui la normativa in materia di appalti si applica ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, specialmente considerata la grande importanza che la Commissione, nella sua comunicazione del 19 novembre 2009, attribuisce a tali partenariati in relazione alla lotta al cambiamento climatico e alla promozione delle energie rinnovabili e dei trasporti sostenibili; ricorda che le direttive sugli appalti pubblici trovano sempre applicazione se affidataria è una società la cui proprietà è privata, anche se in misura molto ridotta; sottolinea tuttavia che sia la Commissione, nella sua comunicazione del 5 febbraio 2008, che la Corte di giustizia, nella sua sentenza del 15 ottobre 2009 nella causa C-196/08, hanno chiarito che per l’aggiudicazione di appalti o per l’affidamento di determinati compiti a partenariati pubblico-privato di nuova costituzione non è necessaria una duplice procedura di gara concorrenziale, ma che, affinché si possa assegnare una concessione senza gara concorrenziale a una società mista pubblico-privato costituita specificamente a tale scopo, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:
considera pertanto chiarita la questione dell'applicazione della normativa sugli appalti ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati e invita la Commissione e gli Stati membri a emanare dichiarazioni in tal senso; |
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16. |
sottolinea tuttavia che la recente crisi finanziaria ha gettato nuova luce su come i partenariati pubblico-privato sono spesso finanziati e sui rischi finanziari condivisi; chiede alla Commissione di valutare adeguatamente i rischi finanziari associati alla creazione di PPP; |
Pianificazione urbanistica/sviluppo urbano
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17. |
valuta positivamente la sentenza della Corte nella causa C-451/08; ritiene che le ampie e ambiziose finalità della direttiva vadano tenute presenti nell'interpretazione della stessa, ma che non si debba supporre che il suo ambito di applicazione possa essere esteso indefinitamente richiamandosi allo scopo del provvedimento, altrimenti si corre il rischio che tutte le attività di pianificazione urbanistica siano assoggettate alla direttiva, dal momento che, per definizione, i provvedimenti che disciplinano la possibilità di realizzare opere edilizie modificano in misura sostanziale il valore dei terreni interessati; ritiene che negli ultimi anni la normativa in materia di appalti sia penetrata in aree che non sono di per sé da classificare come acquisti pubblici, e suggerisce pertanto che nell'applicazione delle norme del diritto in materia di appalti si ponga ancora di più l'accento sul criterio dell'acquisto; |
Appalti inferiori alla soglia
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18. |
ricorda che il Parlamento europeo è parte nella causa Germania contro Commissione promossa davanti alla Corte di giustizia il 14 settembre 2006 avverso la comunicazione interpretativa della Comunicazione del 1o agosto 2006 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici», e attende una decisione in tempi rapidi; |
Micro, piccole e medie imprese
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19. |
chiede alla Commissione di valutare l'impatto delle direttive in materia di appalti pubblici sulle micro, piccole e medie imprese, in particolare nel loro ruolo di subappaltatori, e di considerare, in vista di una futura revisione delle direttive, se occorrano altre norme sull'aggiudicazione dei subappalti, in particolare per evitare che alle PMI, quali subappaltatori, siano applicate condizioni peggiori di quelle applicate al contraente principale che si è aggiudicato l'appalto pubblico; |
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20. |
invita la Commissione a semplificare le procedure degli appalti pubblici, in modo da evitare ad amministrazioni locali e imprese un grande dispendio di tempo e denaro per questioni puramente burocratiche; sottolinea che la semplificazione delle procedure faciliterà l'accesso delle PMI a tali appalti e consentirà loro di partecipare in modo più paritario ed equo; |
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21. |
è dell'opinione che il subappalto rappresenti una forma di organizzazione del lavoro adatta agli aspetti specializzati dell'esecuzione dei lavori; sottolinea che i contratti di subappalto devono rispettare tutti gli obblighi imposti ai contraenti principali, segnatamente in materia di diritto del lavoro e di sicurezza; ritiene che a tal fine sarebbe opportuno stabilire un collegamento tra contraente e subappaltatore in termini di responsabilità; |
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22. |
appoggia l'ammissione sistematica di offerte alternative (o varianti); pone in rilievo che le condizioni della gara d'appalto, in particolare l'ammissione di offerte alternative, sono cruciali ai fini della promozione e diffusione di soluzioni innovative; sottolinea che le specifiche relative a requisiti di prestazione e funzionali e l'ammissione esplicita di varianti offrono ai candidati l'opportunità di proporre soluzioni innovative; |
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23. |
incoraggia la creazione di un portale d'accesso Internet unico per tutte le informazioni sugli appalti pubblici, quale rete situata a monte di tutti i bandi di gara; osserva che l'obiettivo sarebbe fornire formazione e informazioni, orientare le imprese riguardo agli appalti e dare spiegazioni sulla normativa applicabile, in particolare per le PMI (che in genere non dispongono di vaste risorse umane e amministrative con competenze nella terminologia e nelle procedure relative agli appalti pubblici), e fa notare che anche degli helpdesk specializzati potrebbero aiutare le imprese a valutare se le proprie capacità soddisfino realmente le condizioni del bando di gara e, in tal caso, aiutarle a redigere le loro offerte; |
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24. |
osserva che le PMI hanno difficoltà a conquistare l'accesso ai mercati degli appalti pubblici e che si deve fare di più per sviluppare una «strategia PMI»; invita pertanto gli Stati membri, nell'ambito di tale strategia, a collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici al fine di incoraggiare le opportunità di subappalto ove opportuno, di sviluppare e diffondere tecniche sulle migliori pratiche, di evitare procedure di preselezione eccessivamente prescrittive, di utilizzare modelli standard nei documenti di gara affinché i fornitori non debbano cominciare da zero, nonché di creare un portale centralizzato per la pubblicità degli appalti; invita inoltre la Commissione a considerare attentamente le iniziative degli Stati membri in questo ambito e a incoraggiare una più ampia diffusione del codice europeo delle migliori prassi dello Small Business Act; |
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25. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere un «programma di sviluppo dei fornitori», quale già esiste in alcuni paesi; rileva che tale strumento può essere impiegato per promuovere il dialogo tra fornitori e committenti, consentendo agli attori di incontrarsi in una fase iniziale di un processo di acquisto; sottolinea che un tale meccanismo è essenziale per stimolare l'innovazione e migliorare l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti; |
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26. |
sollecita la Commissione ad adoperarsi maggiormente per garantire un ruolo più importante alle PMI europee negli appalti pubblici internazionali e ad intensificare gli sforzi per impedire discriminazioni nei confronti delle PMI europee, adeguandosi alle disposizioni specifiche applicate da talune parti dell'Accordo sugli appalti pubblici (GPA o AAP) (come il Canada e gli Stati Uniti); rileva che misure volte a migliorare sia la trasparenza che l'accesso ai mercati degli appalti nazionali potrebbero agevolare le PMI ad avere accesso a tali mercati; |
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27. |
invita la Commissione a garantire che l'Accordo sugli appalti pubblici (GPA) dell'OMC rinegoziato includa una clausola che consenta all'Unione europea di dare la preferenza alle PMI nell'aggiudicazione di tali appalti, analoga a quelle già applicate da altri Stati parti di tale accordo; |
Appalti verdi
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28. |
richiama l'attenzione sulla grande rilevanza che rivestono gli appalti pubblici per la protezione del clima e dell'ambiente, l'efficienza energetica, l'innovazione e la promozione della concorrenza, e ribadisce che le autorità pubbliche devono essere incoraggiate e messe in grado di basare gli appalti pubblici su criteri ambientali, sociali e di altro genere; accoglie con favore l'assistenza pratica offerta alle autorità pubbliche e ad altri organi pubblici in materia di appalti sostenibili; invita la Commissione a esplorare la possibilità di utilizzare appalti pubblici «verdi» quale strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile; |
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29. |
ribadisce la sua precedente richiesta, formulata nella sua relazione del febbraio 2009, che la Commissione produca un manuale sugli appalti pre-commerciali che illustri esempi pratici di condivisione dei rischi e dei benefici a seconda delle condizioni di mercato; ritiene inoltre necessario attribuire i diritti di proprietà intellettuale alle imprese che partecipano agli appalti pre-commerciali in modo da promuovere la comprensione tra le autorità pubbliche e stimolare i fornitori a partecipare alle procedure di appalti pre-commerciali; |
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30. |
accoglie con favore la creazione dell'helpdesk EMAS della Commissione, che fornisce informazioni pratiche e assistenza per aiutare le società e altre organizzazioni a valutare, rendicontare e migliorare le loro prestazioni ambientali nel contesto degli appalti pubblici; invita la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di un portale on-line più generico che potrebbe offrire consulenza e assistenza pratiche a coloro che si servono del processo degli appalti pubblici, in particolare gli attori coinvolti in procedure di appalto complesse e collaborative; |
Appalti socialmente responsabili
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31. |
sottolinea la mancanza di chiarezza nell'ambito degli appalti pubblici socialmente responsabili e invita la Commissione a fornire assistenza sotto forma di manuali; richiama l'attenzione, a tal proposito, sulle modifiche del quadro giuridico derivate dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali e si aspetta che la Commissione attui in maniera adeguata le disposizioni pertinenti; sottolinea il problema sottostante rappresentato dal fatto che i criteri sociali si riferiscono al processo di fabbricazione, cosicché il loro impatto non è più in linea di massima individuabile nel prodotto finale, e che sistemi di produzione globalizzata e catene di fornitura complesse rendono difficile controllare la conformità a tali criteri; si aspetta pertanto che anche per il settore degli appalti pubblici socialmente sostenibili siano elaborati criteri precisi e verificabili e sia creata una banca dati contenente parametri correlati in modo specifico ai prodotti; attira l'attenzione sulle difficoltà e i costi che la verifica del rispetto di tali criteri comporta per le amministrazioni aggiudicatrici e invita la Commissione a fornire adeguata assistenza nonché a promuovere strumenti atti a certificare l'affidabilità delle catene di fornitura; |
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32. |
invita la Commissione a chiarire che le autorità pubbliche possono basare gli appalti pubblici su criteri sociali, come il pagamento di adeguate retribuzioni standard e altri requisiti; invita la Commissione a elaborare orientamenti o altre misure di assistenza pratica per le autorità pubbliche e altri organi pubblici in materia di appalti sostenibili, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a organizzare frequenti corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione a tal riguardo; sostiene l'idea di un processo trasparente che coinvolga gli Stati membri e le autorità locali con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i criteri in questione; fa notare che tale processo offre buone prospettive di miglioramento, specialmente nell'ambito dei criteri sociali; |
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33. |
invita la Commissione a incoraggiare le autorità pubbliche a utilizzare, nei bandi di gara pubblici e nelle politiche d'acquisto, criteri relativi al commercio equo e solidale, sulla base della definizione di commercio equo e solidale formulata nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 e nella recente comunicazione della Commissione del 5 maggio 2009; ribadisce la sua precedente richiesta che la Commissione promuova l'utilizzo di tali criteri elaborando, per esempio, orientamenti costruttivi per gli appalti nel settore del commercio equo e solidale; accoglie con favore l'adozione unanime del parere del Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2010, che chiede una strategia comune europea in materia di commercio equo e solidale per le autorità locali e regionali; |
Assistenza pratica: banca dati e corsi di formazione
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34. |
chiede la creazione di una banca dati di norme, specialmente quelle relative ai criteri ambientali e sociali, che sia frequentemente aggiornata e messa a disposizione delle autorità pubbliche, al fine di garantire che i committenti abbiano accesso ad orientamenti adeguati e norme chiare per la preparazione delle procedure di gara, così da poterne facilmente verificare la conformità alle norme pertinenti; si attende che gli Stati membri e tutti i soggetti interessati vengano pienamente coinvolti in tale processo; osserva che questo processo dal basso dovrebbe tener conto della preziosa esperienza nonché della conoscenza che spesso esistono a livello locale, regionale e nazionale; richiama inoltre l'attenzione sugli effetti negativi che un mercato frammentario, a causa della molteplicità di marchi regionali, nazionali, europei e internazionali diversi, produce sull'innovazione e la ricerca; |
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35. |
constata l'importanza di norme standardizzate per gli appalti pubblici che possono aiutare i committenti pubblici a conseguire i propri obiettivi, consentendo loro di ricorrere a processi collaudati per ottenere prodotti e servizi e di dar vita a una procedura di gara d'appalto più efficace in termini di costi, e garantendo che l'appalto soddisfi altri obiettivi politici, quali la sostenibilità o gli acquisti da piccole imprese; |
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36. |
riconosce che la formazione e lo scambio di esperienze tra le autorità pubbliche e la Commissione sono essenziali per superare alcune delle complessità del mercato degli appalti pubblici; teme tuttavia che, considerati i vincoli sui bilanci pubblici, tali iniziative possano essere compromesse; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a utilizzare le risorse esistenti e i meccanismi a loro disposizione, quali le peer review previste nella direttiva servizi, per incoraggiare piccoli gruppi di esperti in materia di appalti di una regione a rivedere le attività di un'altra regione dell'UE, il che potrebbe contribuire a creare fiducia e introdurre migliori pratiche in vari Stati membri; |
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37. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a organizzare corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione tra le autorità locali e i responsabili politici, e a includere altri soggetti interessati, in particolare i fornitori di servizi sociali; |
Sviluppo regionale
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38. |
sottolinea che la Corte dei conti segnala regolarmente nelle sue relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell'UE, compresa quella sull'esercizio 2008, che il mancato rispetto della normativa dell'UE in materia di appalti è una delle due cause più frequenti di errori e irregolarità nell'attuazione dei progetti europei cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione; sottolinea, in tale contesto, che le irregolarità sono spesso causate da un recepimento scorretto delle norme dell'UE e dalle disparità delle norme applicate dagli Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri a rivedere, in collaborazione con le autorità regionali e locali, le diverse normative applicabili in materia di appalti pubblici al fine di unificarle e di semplificare l'intero quadro giuridico degli appalti pubblici, onde ridurre soprattutto il rischio di errori e assicurare un utilizzo più efficiente dei Fondi strutturali; |
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39. |
ritiene che non siano solo i costi e la complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, ma anche i tempi necessari a concludere le procedure di appalto pubblico, insieme alla minaccia di azioni legali sotto forma di lunghi procedimenti di ricorso che spesso sono ostacolati da diversi attori, e si compiace pertanto che il piano di ripresa consenta di applicare versioni accelerate delle procedure previste nelle direttive sugli appalti pubblici a grandi progetti pubblici in particolare nel 2009 e nel 2010; invita gli Stati membri a far ricorso a tali procedure e ad assistere le autorità locali e regionali nella loro applicazione e nel loro utilizzo, rispettando in ciascun caso le norme e i regolamenti standard in materia di appalti pubblici; |
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40. |
invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di continuare a utilizzare, anche oltre il 2010, procedure accelerate in relazione ai Fondi strutturali e a prorogare l'aumento temporaneo delle soglie, con l'obiettivo specifico di accelerare gli investimenti; |
International trade
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41. |
sottolinea la crescente interdipendenza tra il mercato interno e i mercati internazionali; ritiene che in tale contesto i legislatori del mercato interno dell'UE e i negoziatori dell'UE nel settore del commercio internazionale debbano essere consapevoli, nello svolgimento delle loro attività, delle possibili conseguenze reciproche e debbano adottare una politica coerente, sempre orientata alla promozione dei valori dell'UE nelle politiche in materia di appalti, quali la trasparenza, una posizione di principio contro la corruzione e l'avanzamento dei diritti sociali e umani; invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la commissione per il commercio internazionale a tenere sessioni informative congiunte, al fine di favorire le sinergie; |
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42. |
sottolinea che un quadro degli appalti pubblici solido è uno dei presupposti di un mercato equo e orientato alla libera concorrenza e contribuisce a combattere la corruzione; |
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43. |
sottolinea inoltre, nel contesto degli impegni assunti dall'Unione europea in materia di appalti pubblici internazionali, l'importanza di rafforzare i meccanismi anti-corruzione in questo settore, e richiama l'attenzione sulla necessità di concentrare gli sforzi sull'obiettivo di garantire trasparenza ed equità nell'uso dei fondi pubblici; |
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44. |
esorta i 22 Stati che siedono come osservatori in seno al comitato dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) ad accelerare il processo di adesione all'Accordo; |
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45. |
invita la Commissione a vagliare la possibilità di inserire negli accordi sugli appalti pubblici con partner internazionali disposizioni che impongano il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani fondamentali stabiliti in convenzioni e accordi internazionali; |
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46. |
pur opponendosi decisamente a misure protezionistiche in materia di appalti pubblici a livello mondiale, crede fermamente nel principio di reciprocità e proporzionalità in tale settore; invita la Commissione a prendere in considerazione l'imposizione di restrizioni, proporzionate e mirate, all'accesso ad alcune parti dei mercati UE degli appalti nei confronti di quei partner commerciali che, pur beneficiando dell'apertura del mercato dell'Unione, non hanno finora mostrato alcuna intenzione di aprire i propri mercati alle imprese dell'UE, e ciò allo scopo di incoraggiare i nostri partner a offrire alle imprese europee condizioni di reciprocità e proporzionalità nell'accesso ai mercati; |
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47. |
richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE; invita gli Stati membri a sfruttare appieno la possibilità di informare la Commissione dei problemi riguardanti l'accesso delle loro imprese ai mercati di paesi terzi, e invita la Commissione ad adottare misure efficaci per garantire che le imprese dell'Unione abbiano un accesso effettivo ai mercati dei paesi terzi; |
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48. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 179 dell’1.8.2006, pag. 2.
(2) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 10.
(3) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 227.
(4) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 447.
(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0320.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/47 |
Martedì 18 maggio 2010
Coerenze delle politiche per lo sviluppo - quadro politico per un approccio unico nell'Unione europea
P7_TA(2010)0174
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di aiuto pubblico allo sviluppo (2009/2218(INI))
2011/C 161 E/07
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 9 e 35 della dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (1),
visto il titolo V del trattato sull’Unione europea e in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, che stabilisce i principi e gli obiettivi dell’Unione nel settore delle relazioni internazionali e visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona), che riafferma che l'UE tiene conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo,
visto l’articolo 7 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (trattato di Lisbona), il quale ribadisce che l'UE assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell’insieme dei suoi obiettivi,
visto l'articolo 12 dell'accordo di partenariato ACP-CE (accordo di Cotonou),
vista la strategia congiunta UE-Africa, adottata a Lisbona nel dicembre 2007,
vista la comunicazione della Commissione «Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2005)0134 – SEC(2005)0455),
visti la prima relazione biennale dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (COM(2007)0545) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione (SEC(2007)1202),
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Codice di condotta dell’UE in materia di divisione dei compiti nell’ambito della politica di sviluppo» (COM(2007)0072),
visti la relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo 2009 (COM(2009)0461 def.) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione (SEC(2009)1137),
vista la comunicazione della Commissione «Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Definizione del quadro politico per un approccio unico dell'Unione» (COM(2009)0458),
visto il documento della Commissione «Coerenza politica per il programma di lavoro per lo sviluppo» (SEC(2010)0421 def.) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d'azione UE in dodici punti a sostegno degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (COM(2010)0159),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Aiutare i paesi in via di sviluppo nel far fronte alla crisi» (COM(2009)0160),
visto il Libro verde della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163),
vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (2),
vista la sua risoluzione legislativa del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e in particolare l’allegato I (3),
viste le conclusioni del Consiglio «Agricoltura e Pesca», del 21 e 22 dicembre 2004,
viste le conclusioni del Consiglio, del 24 maggio 2005, sull'accelerazione dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio,
viste le conclusioni del Consiglio, del 17 ottobre 2006, sull'integrazione delle considerazioni relative allo sviluppo nel processo decisionale,
visto il paragrafo 49 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006,
viste le conclusioni del Consiglio, del 19 e 20 novembre 2007, sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo,
visto il paragrafo 61 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008,
viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 18 maggio 2009, sul sostegno ai paesi in via di sviluppo per superare la crisi,
viste le conclusioni del Consiglio, del 17 novembre 2009, sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e il quadro operativo per l’efficacia degli aiuti,
visti il documento strategico dell'OCSE, del 1996, dal titolo «Shaping the 21st Century: the Contributions of Development Cooperation», la dichiarazione ministeriale dell'OCSE, del 2002, dal titolo «Action for a Shared Development Agenda» e la relazione dell'OCSE, del 2008, dal titolo «Building Blocks for Policy Coherence for Development»,
vista la dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti e il programma d’azione di Accra,
vista la dichiarazione ministeriale sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo adottata dall'OCSE il 4 giugno 2008,
visti la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, del 2000, e l'ottavo obiettivo di sviluppo del millennio,
visti la riunione ministeriale dell'OMC, del novembre 2001, e il Consenso di Monterrey del 2002,
visti il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e la risoluzione adottata dall'Assemblea generale nel quadro del vertice mondiale del 2005,
vista la risoluzione sul ruolo dell'accordo di partenariato di Cotonou nell'affrontare la crisi alimentare e finanziaria nei paesi ACP, adottata durante la 17a riunione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (4), tenutasi a Praga dal 4 al 9 aprile 2009,
viste le sue risoluzioni basate sulle relazioni della sua commissione per lo sviluppo: risoluzione del Parlamento europeo, del 23 marzo 2006, sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) (5); risoluzione del Parlamento europeo, del 1o febbraio 2007, sull'integrazione della sostenibilità nelle politiche di cooperazione allo sviluppo (6); risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2007, sulla situazione attuale delle relazioni UE-Africa (7); risoluzione del Parlamento europeo, del 17 giugno 2008, sulla coerenza delle assi di sviluppo ed effetti sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'UE di alcune risorse biologiche naturali (8); risoluzione del Parlamento europeo, del 29 novembre 2007, su «Dare slancio all'agricoltura africana – Proposta per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare in Africa» (9); e risoluzione del Parlamento europeo, del 22 maggio 2008, sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti (10),
viste le sue risoluzioni basate sulle relazioni della sua commissione per il commercio internazionale: risoluzione del Parlamento europeo, del 23 maggio 2007, sugli aiuti al commercio dell'Unione europea (11) e risoluzione del Parlamento europeo, del 1o giugno 2006, su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (12),
vista la relazione CONCORD del 2009 dal titolo «Spotlight on Policy Coherence»,
visto lo studio di ActionAid, del 2003, dal titolo «Policy (in)coherence in European Union support to developing countries: a three country case study»,
visto lo studio di Guido Ashoff, del 2006, dal titolo «Enhancing policy coherence for development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from comparative evidence»,
vista la relazione dell'ECDPM, del 2007, dal titolo «The EU institutions & Member States' mechanisms for promoting policy coherence for development: final report»,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0140/2010),
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A. |
considerando che l'OCSE ha proposto di definire il concetto di coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) come il fatto di adoperarsi per far sì che gli obiettivi e i risultati delle politiche di sviluppo di un governo non siano minati da altre politiche dello stesso governo che incidono sui paesi in via di sviluppo, e che tali altre politiche sostengano, ove possibile, gli obiettivi di sviluppo (13), e considerando che l’Unione europea ha elaborato un concetto di CPS destinato a rafforzare le sinergie fra le politiche dell’Unione; considerando che la mancanza di azioni politiche a tal fine può avere un impatto negativo sui risultati previsti dalla cooperazione allo sviluppo, |
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B. |
considerando l’impegno dell’Unione europea a prendere provvedimenti per favorire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, in conformità delle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nel 2005 (14), |
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C. |
considerando che vi è differenza fra la coerenza tra le politiche (evitare contraddizioni tra le diverse politiche esterne) e la coerenza delle politiche per lo sviluppo (tutte le politiche UE che hanno ripercussioni sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo), |
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D. |
considerando che, a norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà costituisce l'obiettivo principale della politica dell'UE in materia di sviluppo; considerando che la CPS concorre agli obiettivi di sviluppo dell'Unione attraverso tutte le sue politiche, |
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E. |
considerando che vi sono incoerenze palesi nelle politiche dell’UE in materia di commercio, agricoltura, pesca, clima, diritti di proprietà intellettuale, migrazione, finanze, armi e materie prime, e che la CPS può portare alla riduzione della povertà creando importanti sinergie tra le politiche dell’UE, |
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F. |
considerando che la CPS soffre di una mancanza di sostegno politico, mandati poco chiari, risorse insufficienti e assenza di strumenti e indicatori di monitoraggio efficaci, e che ad essa non viene accordata priorità in caso di interessi contrastanti, |
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G. |
considerando che le compensazioni finanziarie concesse dall’Unione nel quadro degli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) non hanno contribuito al consolidamento delle politiche della pesca dei paesi partner e ciò in gran parte a causa della mancanza di sorveglianza sull’attuazione di tali accordi, della lentezza con cui gli aiuti vengono erogati o addirittura talvolta del mancato utilizzo di tali aiuti, |
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H. |
considerando che il primo obiettivo di sviluppo del Millennio si prefigge di dimezzare entro il 2015 il numero di coloro che soffrono la fame, ma che quasi un miliardo di persone è ancora privo di alimentazione quotidiana, mentre il pianeta produce una quantità di cibo sufficiente per provvedere ai bisogni dell’intera popolazione mondiale, |
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I. |
considerando che le sovvenzioni dell’Unione alle esportazioni dei prodotti agricoli europei hanno un effetto disastroso sulla sicurezza alimentare e sull’organizzazione di un settore agricolo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, |
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J. |
F. considerando che l'UE si è impegnata a raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite di stanziare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) a favore degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) entro il 2015 e che l'obiettivo intermedio fissato per l'UE nel suo complesso è pari allo 0,56 % entro il 2010, |
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K. |
considerando la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del novembre 2008, in base alla quale le operazioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei paesi in via di sviluppo devono dare priorità allo sviluppo prima di qualsiasi obiettivo di ordine politico o economico, |
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L. |
considerando che la crisi ha evidenziato il ruolo cruciale degli APS nell’aiutare i paesi più poveri e nel fornire finanziamenti per lo sviluppo in modo più prevedibile e affidabile rispetto ad altri flussi finanziari, |
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M. |
considerando che numerosi studi hanno dimostrato che vi sono circa 900 miliardi di euro di flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo che riducono gravemente il gettito fiscale di tali paesi e quindi ostacolano la loro capacità di autosviluppo, |
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1. |
apprezza l'attenzione e l'impegno crescenti per la CPS da parte della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, come dimostrato dalla relazione biennale; |
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2. |
ribadisce il suo impegno a rafforzare la CPS nell'UE e nei suoi lavori parlamentari; |
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3. |
sottolinea che l'Unione europea è di gran lunga il maggiore donatore di aiuti nel mondo (gli aiuti UE ammontavano a 49 miliardi di euro nel 2008, ossia lo 0,40 % dell'RNL), e che l'andamento degli aiuti aumenterà probabilmente a 69 miliardi di euro nel 2010 per onorare l'impegno collettivo dello 0,56 % dell'RNL dell'UE assunto al Vertice del G8 di Gleneagles nel 2005; sottolinea che ciò dovrebbe consentire di disporre di 20 miliardi di euro per obiettivi di sviluppo; |
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4. |
ricorda l'adozione, nell'ottobre 2007, della strategia dell'Unione europea in materia di aiuti per il commercio, con l'impegno di aumentare l'assistenza collettiva dell'Unione europea in campo commerciale a 2 miliardi di euro l'anno entro il 2010 (1 miliardo di euro dalla Comunità e 1 miliardo di euro dagli Stati membri); |
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5. |
invita i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli che usufruiscono maggiormente degli aiuti dell'Unione europea, a garantire il buon governo in tutte le questioni pubbliche, in particolare nella gestione degli aiuti ricevuti, e sollecita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione trasparente e efficiente degli aiuti; |
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6. |
si compiace del programma di lavoro CPS 2010-2013 quale orientamento per le istituzioni e gli Stati membri UE e ne riconosce il ruolo quale sistema d'allerta precoce per future iniziative politiche; si compiace inoltre delle connessioni tra i vari settori politici; |
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7. |
rammenta la responsabilità dell’Unione europea nel tenere in considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo e dei loro cittadini; |
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8. |
ritiene che tutte le politiche dell'UE aventi un impatto esterno debbano essere elaborate in modo tale da sostenere e non da contrastare la lotta contro la povertà e il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nonché il conseguimento dei diritti dell'uomo, inclusi la parità di genere e i diritti sociali, economici e ambientali; |
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9. |
sottolinea la necessità di tener conto degli aspetti rilevanti della coerenza delle politiche per lo sviluppo negli accordi commerciali bilaterali e regionali nonché negli accordi commerciali multilaterali saldamente ancorati alle regole base del sistema dell'OMC e, in tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri ad unirsi attivamente a tutti gli altri partner interessati dell'OMC in grado di contribuire alla realizzazione, nell'immediato futuro di un esito del ciclo di Doha che sia equilibrato, ambizioso e orientato allo sviluppo; |
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10. |
sottolinea il fatto che le cosiddette «questioni di Singapore», quali la liberalizzazione dei servizi, gli investimenti e la concessione di appalti pubblici, l'introduzione di regole di concorrenza e un maggiore rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, non sono utili ai fini del conseguimento degli otto Obiettivi di sviluppo del Millennio; |
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11. |
chiede con insistenza all'Unione europea, agli Stati membri e alla BEI di contribuire per primi a rendere meno attraenti gli investimenti nei paradisi fiscali grazie all'adozione di norme in materia di appalti pubblici ed erogazione di finanziamenti pubblici che proibiscano a qualunque società, banca o altra istituzione registrata in un paradiso fiscale di beneficiare di tali finanziamenti; in tal senso, chiede alla Commissione e agli Stati membri di approfittare della revisione intermedia delle attività di prestito esterno della BEI per migliorare concretamente le capacità della BEI di valutare i beneficiari dei propri prestiti e assicurarsi che i suoi investimenti nei paesi in via di sviluppo contribuiscano effettivamente all’eliminazione della povertà e rediga relazioni annue sui loro progressi; |
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12. |
invita la Commissione e gli Stati membri a fornire una valutazione complessiva degli accordi di pesca con i paesi terzi perché la politica esterna dell'Unione nel settore della pesca sia totalmente coerente con la sua politica di sviluppo, rafforzando la capacità dei paesi partner dell’Unione di garantire una pesca sostenibile nelle proprie acque, migliorando la sicurezza alimentare e l’occupazione locale nel settore; |
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13. |
ricorda che l'accesso dell’UE agli stock ittici dei paesi terzi non dovrebbe rappresentare in alcun modo un presupposto per la fornitura di aiuti allo sviluppo a tali paesi; |
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14. |
sollecita la Commissione a includere in tutti gli APP, accanto alle clausole sociali, delle clausole relative ai diritti dell’uomo, onde consentire all’Unione europea di ricorrere a misure adeguate in caso di accertate violazioni dei diritti dell’uomo nei paesi terzi firmatari di APP con l’Unione; |
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15. |
ricorda che il 75 % della popolazione povera mondiale vive nelle zone rurali, ma che soltanto il 4 % degli APS sono destinati all’agricoltura; invita pertanto la Commissione, gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo a inserire l'agricoltura quale priorità della loro agenda di sviluppo; |
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16. |
nutre preoccupazione per il negativo impatto sullo sviluppo dei paesi terzi delle istituzioni finanziarie essenzialmente dedite all’organizzazione dell’evasione fiscale; al riguardo chiede alla Commissione di intensificare la cooperazione in materia di governance fiscale, in particolare con i paesi menzionati all’allegato 1 della sua proposta legislativa del 24 aprile 2009 (A6-0244/2009), che beneficiano dei finanziamenti europei in materia di sviluppo; |
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17. |
accoglie con favore le raccomandazioni contenute nelle conclusioni del Consiglio, enunciate al termine della sua riunione del 14 maggio 2008, intese a includere negli accordi commerciali una clausola sulla buona governance in materia fiscale, in quanto ciò rappresenta il primo passo della lotta contro misure e pratiche fiscali che incoraggiano l'evasione e la frode fiscale; chiede alla Commissione di introdurre immediatamente una clausola di tal genere nei negoziati sui futuri accordi commerciali; |
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18. |
invita la Commissione e i paesi ACP a continuare il loro dialogo sulla migrazione per rafforzare il principio della migrazione circolare e la sua facilitazione mediante il rilascio di visti circolari; sottolinea che il rispetto dei diritti dell’uomo e il trattamento equo dei cittadini dei paesi ACP sono gravemente compromessi da accordi bilaterali di riammissione – conclusi con paesi di transito in un contesto di esternalizzazione da parte dell’Europa della gestione dei flussi migratori – che non garantiscono il rispetto dei diritti dei migranti e possono condurre a riammissioni «a cascata» che mettono a repentaglio la loro sicurezza e la loro vita; |
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19. |
sollecita il Consiglio a raggiungere rapidamente un accordo al massimo livello sulla proposta di revisione della direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio, con particolare riferimento ai paesi menzionati all’allegato 1 della suddetta proposta legislativa che beneficiano dei finanziamenti europei in materia di sviluppo; |
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20. |
sottolinea l'esigenza di includere il FES, quale principale strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo UE, nel quadro del CPS; conferma il proprio appoggio a una piena integrazione del FES nel bilancio nel contesto del controllo democratico parlamentare e della trasparenza della sua attivazione, tenendo conto in particolare della crescente importanza dell'attuazione delle politiche di sviluppo UE che creano specifici servizi (come nel caso della strategia UE-Africa); |
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21. |
invita la Commissione a monitorare, non solo gli obiettivi della crescita economica, ma a rivolgere una particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito sia all’interno dei singoli Paesi in via di sviluppo sia a livello globale. Particolare attenzione deve essere rivolta alla crescita di processi partecipativi di autosviluppo sostenibile attraverso forme associative di tipo cooperativo e metodologie PRA («Participatory Reflection and Action») che, essendo basati sul consenso e la partecipazione delle comunità locali, garantiscano modelli organizzativi più efficaci e dall’impatto duraturo, valorizzando il ruolo dell'economia sociale per lo sviluppo; |
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22. |
invita la Commissione a promuovere azioni di aiuto allo sviluppo, che, tenendo conto degli effetti della crisi finanziaria, possano prevenire l’aumento di insicurezza e conflittualità, l’instabilità politica ed economica mondiale, l’aumento di flussi migratori forzati («rifugiati dalla fame»); |
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23. |
invita i paesi in via di sviluppo a fornire i servizi pubblici di base e a garantire l'accesso ai terreni, inclusi crediti ai piccoli agricoltori, per promuovere la sicurezza alimentare e la lotta alla povertà, che contribuisce a ridurre la concentrazione delle grandi aziende agricole e lo sfruttamento intensivo delle risorse a fini speculativi, con la distruzione degli ecosistemi; chiede inoltre alla Commissione di sostenere le suddette politiche; |
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24. |
invita la Commissione a valutare l’impatto della frattura digitale tra Paesi ricchi e Paesi poveri con particolare attenzione ai rischi derivanti da tecnologie informatiche che si mostrano funzionali ad una logica discriminatoria, dato che emarginano coloro che per ragioni sociali, economiche e politiche sono esclusi dall’accesso ai nuovi prodotti che sono il veicolo della nuova rivoluzione informatica; |
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25. |
chiede mandati ben definiti per valutare la CPS, obiettivi operativi chiari e precisi e procedure dettagliate per svolgere tale esercizio; |
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26. |
sottolinea la cruciale necessità di affrontare la CPS come attività a lungo termine, al fine di garantirle un sostegno duraturo; sottolinea altresì l'importanza di una tempestiva valutazione delle politiche per evitare incidenze negative sui paesi in via di sviluppo; a tal fine chiede di verificare l'impatto delle attività degli attori privati europei e non europei, con particolare attenzione alle multinazionali; |
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27. |
chiede di valutare con un’analisi comparata l’approccio, la metodologia e i risultati di politiche di cooperazione e di aiuto extra europee e i relativi livelli di collaborazione internazionale, con un’attenzione particolare agli interventi della Cina in Africa; |
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28. |
sottolinea che la decisione del Consiglio di concentrarsi su cinque ampi settori per l'applicazione della CPS nel 2009 non deve sostituirsi al controllo dei dodici settori tradizionali: scambi, ambiente, cambiamento climatico, sicurezza, agricoltura, accordi bilaterali di pesca, politiche sociali (occupazione), migrazione, ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione, trasporti ed energia; invita inoltre la Commissione a identificare i fattori di incoerenza ogniqualvolta le politiche europee hanno un impatto negativo sullo sviluppo suggerendo le relative soluzioni; invita la Commissione a creare meccanismi che includano nuovi settori politici che non si integrano soddisfacentemente nei dodici già esistenti, quali ad esempio le materie prime; |
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29. |
ricorda i propri cruciali impegni internazionali per un obiettivo dello 0,7 % APS/PIL per il 2015, che deve essere dedicato esclusivamente all'eradicazione della povertà; si dichiara preoccupato che l'imposta APS-plus possa diluire il contributo UE APS nella lotta alla povertà; è preoccupato che i fondi sollevati con l'impostazione APS-plus non si basano su un impegno giuridico all'eradicazione della povertà o all'aiuto al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio; |
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30. |
rileva con preoccupazione che nell’ambito dell’approccio «APS-plus» non si fa menzione della fuga dei capitali dai paesi in via di sviluppo verso l’UE, determinata da politiche incoerenti, né si tiene conto dei danni arrecati ai paesi in via di sviluppo dalla concorrenza fiscale sleale e dalla fuga illecita di capitali; |
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31. |
teme che l'approccio «APS-plus» si concentri solo sugli afflussi finanziari dall’UE verso il sud e trascuri i flussi efflussi finanziari dal sud verso l’UE, fornendo un’immagine fuorviante delle direzioni dei flussi finanziari; |
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32. |
chiede alla Commissione di chiarire maggiormente l'approccio unico nell'Unione e il suo impatto sulla politica di sviluppo dell'UE; è preoccupato che tale approccio possa essere integrato nelle prossime prospettive finanziarie; |
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33. |
invita i membri europei del CAS dell’OCSE a rifiutare qualsiasi tentativo di ampliamento della definizione di APS tale da includere l’approccio «APS-plus» e l’approccio unico dell’Unione recentemente proposti dalla Commissione europea, nonché voci diverse dagli aiuti come i flussi finanziari, la spesa militare, la cancellazione del debito (in particolare la cancellazione dei debiti connessi al credito all’esportazione) e il denaro speso in Europa per studenti e rifugiati; |
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34. |
riconosce che il rispetto degli impegni in materia di APS è imprescindibile ma ancora insufficiente per far fronte all'emergenza dello sviluppo e ribadisce il suo invito alla Commissione a individuare urgentemente ulteriori fonti innovative di finanziamento per lo sviluppo e a presentare proposte per l'introduzione di un’imposta internazionale sulle transazioni finanziarie per superare le peggiori conseguenze della crisi e per mantenersi sul cammino verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio; |
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35. |
ricorda fermamente alla Commissione e agli Stati membri che gli APS devono rimanere la spina dorsale della politica europea di cooperazione allo sviluppo volta all’eliminazione della povertà; pertanto sottolinea che se si desidera promuovere ampiamente le fonti innovative di finanziamento per lo sviluppo, queste devono essere aggiuntive, utilizzate con un approccio a favore dei poveri e non possono in nessun caso sostituire gli APS; |
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36. |
rileva che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo gran parte degli OSM non sarà raggiunta entro il 2015; pertanto esorta gli Stati membri a raggiungere il loro obiettivo collettivo, ad adottare disposizioni vincolanti e a predisporre dei calendari annuali per mantenere le promesse fatte; pertanto accoglie con favore il «Draft International Development Bill» presentato dal governo britannico nel gennaio 2010; |
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37. |
ricorda che, conformemente al quadro istituzionale dell’UE, propone la nomina di un relatore permanente per la coerenza delle politiche per lo sviluppo con l’incarico di dare seguito alla CPS e informare la commissione DEVE sulle incoerenze delle politiche UE; |
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38. |
esorta la Commissione a usare chiari e sistematici parametri di riferimento e indicatori aggiornati periodicamente per misurare la CPS, per esempio gli indicatori di sviluppo sostenibili, migliorando la trasparenza verso il Parlamento europeo, gli Stati beneficiari degli aiuti e la società civile; |
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39. |
invita i paesi in via di sviluppo a creare indicatori specifici per paese sulla CPS in linea con gli indicatori generali dell'UE per valutare le esigenze reali e i risultati in termini di sviluppo; |
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40. |
è del parere che, se le azioni e le misure contenute nelle politica di sviluppo dell'UE non rispettano i principi e gli obiettivi fissati all'articolo 208 del trattato di Lisbona e dell’azione esterna dell’Unione elencati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, ciò costituisca una violazione di un obbligo, suscettibile di ricorso presso la Corte di giustizia dell’Unione europea in virtù degli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
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41. |
sottolinea l'importanza di coerenza tra le politiche commerciali e di sviluppo per un migliore sviluppo e una concreta attuazione, plaude al proposito alla relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo 2009 (COM(2009)0461); |
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42. |
ricorda la necessità di coerenza della politica commerciale con le altre politiche (ambientali e sociali), in particolare nell'ambito degli accordi commerciali contenenti incentivi per la produzione di biocarburanti nei paesi in via di sviluppo; |
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43. |
ribadisce l'importanza della coerenza tra le politiche commerciali e di sviluppo e sottolinea che l'applicazione dei capitoli per lo sviluppo sostenibile nell'ambito degli accordi commerciali dev'essere l'occasione per la Commissione europea di promuovere una buona governance e l'applicazione dei fondamentali valori europei; |
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44. |
ritiene che la recente decisione UE di ripristinare i sussidi all'esportazione per il latte in polvere e altri prodotti lattiero-caseari, che rappresenta il principale sussidio al settore agroalimentare dell'Unione europea a detrimento degli agricoltori poveri nei paesi in via di sviluppo, sia una palese violazione dei principi fondamentali di coerenza politica per lo sviluppo e invita il Consiglio e la Commissione a revocare immediatamente tale decisione; |
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45. |
invita a porre fine alle sovvenzioni alle esportazioni; a tal fine, ricorda l’impegno assunto a Doha nel 2001 da tutti i membri dell'OMC inteso a concludere un ciclo di negoziati sullo sviluppo volti a correggere gli squilibri esistenti nel sistema di scambi commerciali e a porre il commercio al servizio dello sviluppo, contribuendo all’eliminazione della povertà e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio; |
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46. |
invita la Commissione, al fine di garantire che la DG Commercio abbia un mandato coerente per i negoziati commerciali, a tenere in debito conto i requisiti del Parlamento prima di dare il suo consenso alla conclusione di accordi commerciali; |
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47. |
invita la Commissione a impegnarsi mediante tutte le misure che può adottare per tutelare, dalla scadenza del protocollo sullo zucchero all’attuazione della riforma UE del regime dello zucchero, i partner interessati da qualsiasi perturbazione temporanea dei mercati; |
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48. |
propone di sviluppare ulteriormente gli attuali strumenti UE per la riduzione delle tariffe doganali come il sistema SPG-/SPG+ e alcuni capitoli degli ALS e degli APE e di integrare ulteriormente le norme ambientali e di lavoro concordate a livello internazionale in tali strumenti; |
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49. |
invita nuovamente la Commissione a utilizzare appieno i meccanismi dell’SPG e dell’SPG+ per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare la loro coerenza interna nella definizione delle strategie di sviluppo; |
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50. |
sottolinea che una consultazione sistematica delle organizzazioni dei lavoratori e dei sindacati sull'attuazione delle norme sociali e ambientali nei paesi terzi consentirebbe di garantire, soprattutto prima della conclusione degli APE o dell'assegnazione del SPG +, una maggiore coerenza delle politiche commerciali a servizio dello sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo; |
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51. |
riconosce che, secondo la relazione di monitoraggio 2009 della Commissione sugli aiuti al commercio (COM(2009)0160 definitivo, pag. 30), gli impegni di spesa dell'UE in materia di aiuti al commercio per gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono scesi da 2 975 milioni di euro nel 2005 a 2 097 milioni di euro nel 2007, e che la parte ACP degli impegni globali dell'UE in materia di aiuti al commercio è passata dal 50 % al 36 % nello stesso periodo, il che non è coerente con le promesse formulate in precedenza di dare la priorità all'eradicazione della povertà e allo sviluppo; |
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52. |
accoglie con favore, in tale contesto, tutte le attuali iniziative nel settore del commercio con i paesi in via di sviluppo a livelli di UE e OMC, in particolare l'iniziativa «tutto fuorché le armi»(EBA), SPG e SPG+, l'asimmetria e i periodi di transizione in tutti i vigenti accordi di partenariato economici (APE) e il programma di lavoro aiuti per il commercio 2010-2011, e chiede la revisione di quest'ultimo per conferirgli maggiori stimoli per alimentare la crescita sostenibile; |
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53. |
riconosce il ruolo importante che il sistema SPG+ dell'UE può svolgere nel favorire la buona governance e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo ed invita la Commissione a garantire che questo strumento sia efficace e che le convenzioni dell'OIL e delle Nazioni Unite siano correttamente attuate in loco; |
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54. |
ribadisce che l'UE dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo che utilizzano le «flessibilità» contenute nell'Accordo TRIPS in modo da fornire medicinali a prezzi accessibili nel quadro dei loro programmi nazionali di sanità pubblica; |
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55. |
plaude alla clausola di salvaguardia sulla sicurezza alimentare contemplata negli accordi di partenariato economico e incoraggia la Commissione a garantirne l'effettiva applicazione; |
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56. |
deplora le disposizioni TRIPS+ incluse nell'Accordo di partenariato economico CARIFORUM-CE come pure, negli accordi oggetto di negoziati con i paesi della Comunità Andina e dell'America centrale, le disposizioni che creano ostacoli all'accesso ai medicinali essenziali; |
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57. |
sollecita la Commissione a porre fine all'attuale approccio TRIPS-plus nell'ambito dei negoziati APE in materia di prodotti farmaceutici e medicinali, per consentire ai paesi in via di sviluppo di fornire farmaci a prezzi accessibili nell'ambito dei programmi sanitari pubblici nazionali; |
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58. |
sottolinea che qualsiasi misura dei negoziati ACTA per rafforzare il regime transfrontaliero di ispezione e il sequestro di merci non dovrebbe pregiudicare l’accesso globale a farmaci legali, economici e sicuri; |
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59. |
è preoccupato per i recenti episodi di sequestro di farmaci generici, da parte delle autorità doganali di Stati membri dell’UE, in transito nei porti e aeroporti europei e sottolinea che tale comportamento pregiudica la dichiarazione dell’OMC sull’accesso ai farmaci; chiede agli Stati membri dell'UE in questione di porre immediatamente fine a tale pratica; invita la Commissione a garantire al Parlamento che l’ACTA attualmente in fase di negoziato non impedisca l’accesso ai farmaci da parte dei paesi in via di sviluppo; |
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60. |
ritiene che la sfida dei cambiamenti climatici debba essere affrontata attraverso riforme strutturali e chiede una valutazione sistematica dei rischio del cambiamento climatico che copra tutti gli aspetti della pianificazione strategica e del processo decisionale, compresi il commercio, l’agricoltura e la sicurezza alimentare; chiede che il risultato di questa valutazione sia utilizzato per elaborare documenti strategici regionali o nazionali chiari e coerenti e in tutti i programmi e i progetti di sviluppo; |
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61. |
plaude alle recenti osservazioni della Commissione secondo le quali riesaminerà il regolamento (CE) n. 1383/2003, che ha avuto ripercussioni indesiderate per il transito sul territorio UE di farmaci generici in effetti destinati ai paesi in via di sviluppo; |
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62. |
ritiene che iniziative come il pool di brevetti Unitaid per farmaci anti HIV/Aids possano contribuire a dare coerenza alle politiche UE in materia di sanità e di proprietà intellettuale; |
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63. |
plaude al sostegno della Commissione a presentare proposte per aiutare le comunità indigene a valorizzare e a trarre beneficio dalle loro conoscenze tradizionali e risorse genetiche; |
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64. |
accoglie con favore le osservazioni della Commissione sull'ipotesi che l'UE potrebbe abbassare le tariffe sulle merci ecocompatibili con paesi che condividono gli stessi valori qualora non si potesse trovare un accordo nell'ambito dell'OMC; |
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65. |
sostiene la Commissione nel facilitare il trasferimento di tecnologia ai paesi in via di sviluppo, in particolare la tecnologia a bassa emissione di carbonio e la tecnologia clima resiliente, indispensabile per l'adattamento ai cambiamenti climatici; |
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66. |
riconosce l'importanza economica delle rimesse verso i paesi in via di sviluppo, sottolinea tuttavia la necessità di affrontare il problema della «fuga dei cervelli» nell'attuazione degli accordi commerciali bilaterali, in particolare nel settore della sanità; |
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67. |
sottolinea il lavoro svolto da molte organizzazioni della società civile sull'evasione fiscale da parte delle multinazionali UE nei paesi in via di sviluppo e chiede alla Commissione di prendere in considerazione le loro raccomandazioni nei futuri negoziati; |
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68. |
apprezza i meccanismi volti a rafforzare la CPS in seno alla Commissione, segnatamente il sistema di consultazione interservizi, il processo di valutazione d'impatto, le valutazioni d'impatto per la sostenibilità e il gruppo interservizi per la qualità e, ove opportuno, la valutazione ambientale strategica; si chiede, tuttavia, quali siano i criteri utilizzati dalla DG Sviluppo per decidere di revocare iniziative politiche incoerenti e chiede una maggiore trasparenza per quanto concerne l'esito delle consultazioni interservizi; chiede che le informazioni raccolte nelle valutazioni d’impatto vengano fornite al Parlamento europeo in modo più comprensibile; chiede inoltre che il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e i parlamenti dei paesi in via di sviluppo siano maggiormente coinvolti in tali meccanismi; |
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69. |
chiede che la strategia «aiuti agli scambi» avvantaggi tutti i paesi in via di sviluppo, non soltanto quelli che accedono a una maggiore liberalizzazione dei rispettivi mercati; chiede alla Commissione di non imporre, nel corso dei negoziati commerciali, soprattutto nel contesto degli accordi di partenariato economico, l'apertura, contro il desiderio dei paesi in via di sviluppo, di capitoli negoziali sui temi di Singapore e sui servizi finanziari e di non concludere accordi di questo tipo, a meno che i paesi in questione non abbiano prima creato un quadro nazionale adeguato di regolamentazione e di controllo; |
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70. |
chiede alla Commissione la sistematica inclusione di norme sociali e ambientali giuridicamente vincolanti negli accordi commerciali negoziati dall'Unione europea, al fine di promuovere l'obiettivo di un commercio al servizio dello sviluppo; |
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71. |
chiede alla Commissione di anticipare l'inizio delle valutazioni d'impatto, ovvero di effettuarle prima che la fase di redazione delle iniziative politiche sia già troppo avanzata, e di utilizzare a tal fine studi specifici basati su prove, includendo sistematicamente la dimensione sociale, ambientale e dei diritti umani, in quanto un'analisi prospettiva è più utile e pratica vista la mancanza di dati e la complessità inerente alla misura della CPS; chiede alla Commissione di includere i risultati delle valutazioni d'impatto nei documenti di strategia regionale e nazionale dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), insieme ai suggerimenti per l'opportuno seguito; |
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72. |
esprime la sua preoccupazione per il fatto che su 82 valutazioni d’impatto condotte nel 2009 dalla Commissione, solo una era dedicata allo sviluppo; sottolinea la necessità di un approccio sistematico della misurazione dell’efficienza della CPS; invita pertanto la Commissione ad affidare alla sua Unità per studi di anticipazione e di coerenza politica della DG Sviluppo un ruolo centrale nel miglioramento della presa in considerazione della CPS; |
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73. |
invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento europeo nel processo di stesura della relazione della Commissione sulla CPS, p.es. per quanto riguarda il questionario, una migliore tempistica e la considerazione delle relazioni d'iniziativa del Parlamento; |
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74. |
chiede alla Commissione di coinvolgere le delegazioni dell'UE nel proprio lavoro sulla CPS, nominando dei punti focali responsabili per la CPS in ciascuna delegazione, al fine di monitorare l'impatto della politica dell'UE a livello di paese partner; chiede altresì che la CPS sia inclusa nella formazione del personale; invita la Commissione a pubblicare annualmente i risultati delle consultazioni sul campo effettuate dalle delegazioni dell’UE; a tal fine, invita la Commissione a garantire che le delegazioni dell'UE abbiano capacità sufficiente per consultare ampiamente i governi e i parlamenti locali e di garantire la possibilità di una partecipazione attiva da parte degli attori non statali locali e alla società civile in materia di CPS; |
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75. |
propone che i funzionari della Commissione europea e i membri delle delegazioni del Consiglio attivi nel settore della CPS siano formati per aumentarne la consapevolezza degli obiettivi di questa politica; |
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76. |
invita la Commissione a conferire al Commissario per lo sviluppo la responsabilità esclusiva per i contributi per paese, i documenti di strategia per paese, per regione e tematica, i programmi indicativi nazionali e pluriennali, i programmi di azione annuale e per l'esecuzione degli aiuti in tutti i paesi in via di sviluppo, in stretta cooperazione con l’Alto rappresentante e il commissario per gli aiuti umanitari al fine di evitare approcci incoerenti all’interno della Commissione e del Consiglio; |
|
77. |
invita gli Stati membri e i loro parlamenti nazionali a promuovere la CPS mediante un programma di lavoro specifico con scadenze vincolanti al fine di migliorare il programma europeo di lavoro sulla CPS e gli sforzi in materia di aiuti, garantendo al tempo stesso che i motori di tale agenda non siano in contraddizione con le strategie di sviluppo dei paesi partner; |
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78. |
propone di includere la CPS nella revisione intermedia dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), soprattutto nei rispettivi programmi tematici; |
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79. |
propone di includere impegni specifici per la CPS nel programma di lavoro di ciascuna Presidenza; |
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80. |
suggerisce al Consiglio di migliorare il lavoro delle strutture esistenti per il rafforzamento della CPS, ad esempio intensificando il numero delle riunioni congiunte dei gruppi di lavoro e rendendo pubblicamente accessibile il programma di lavoro; |
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81. |
propone di redigere una relazione biennale del Parlamento europeo sulla CPS; propone a tutte le commissioni di elaborare relazioni che analizzino la loro prospettiva rispettiva di sviluppo in materia; |
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82. |
sottolinea l’importanza della cooperazione tra le commissioni del Parlamento europeo; a tal fine, propone che quando una commissione discute una questione delicata in materia di CPS, le altre commissioni pertinenti debbano essere strettamente associate, e quando una commissione organizza un’audizione di esperti su una questione delicata in materia di CPS, le altre commissioni pertinenti debbano partecipare all’organizzazione dell’audizione; |
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83. |
chiede un chiarimento istituzionale in merito alla comunicazione della Commissione sulla coerenza delle politiche (COM(2009)0458) relativamente al potenziamento del partenariato e del dialogo con i paesi in via di sviluppo in materia di CPS; si chiede se tale potenziamento del partenariato includerà altresì un meccanismo per offrire consulenza ai paesi in via di sviluppo su quello che essi stessi possono fare per promuovere la CPS e un piano per il rafforzamento delle capacità a livello nazionale per effettuare valutazioni della CPS; |
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84. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0039.
(3) Testi approvati, P6_TA(2009)0325.
(4) ACP-EU/100.568/09/def.
(5) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 121.
(6) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 77.
(7) GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 633.
(8) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 5.
(9) GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 201.
(10) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.
(11) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 291.
(12) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 261.
(13) «Policy Coherence for Development: Institutional Approaches: Technical Workshop», seminario dell'OCSE tenutosi a Parigi il 13 ottobre 2003.
(14) Articolo 35 della Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell’Unione europea: «Il consenso europeo» (2006/C 46/01).
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/58 |
Martedì 18 maggio 2010
Sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale
P7_TA(2010)0175
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale (2009/2154(INI))
2011/C 161 E/08
Il Parlamento europeo,
vista la relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati membri per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale (COM(2009)0225),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0130/2010),
|
A. |
considerando che l'Unione europea, nel corso degli ultimi anni, ha elaborato un sistema di norme sociali nel settore del trasporto stradale con l'adozione del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del regolamento (CE) n. 561/2006 nonché della direttiva 2006/22/CE, al fine di aumentare la sicurezza stradale e garantire una concorrenza leale, |
|
B. |
considerando che i sistemi sanzionatori degli Stati membri dell'Unione europea si sono sviluppati nel corso degli anni e presentano pertanto notevoli differenze, con ammende che in casi estremi possono essere fino a dieci volte superiori in uno Stato rispetto a un altro, |
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C. |
considerando che la situazione giuridica relativa ai trasporti internazionali è diventata difficilmente comprensibile per gli imprenditori e soprattutto per i conducenti, che gli Stati membri si trovano davanti a sfide impegnative nell'applicazione delle normative e che l'attuale situazione del mercato interno non è coerente, |
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D. |
considerando con preoccupazione le informazioni circa i difetti del cronotachigrafo digitale che lo rendono molto vulnerabile alle manipolazioni; |
Osservazioni generali
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1. |
accoglie con favore la relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati membri per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale; deplora tuttavia il fatto che la relazione non rappresenta un'analisi completa dell'attuale situazione in Europa, a causa delle lacune nelle informazioni dei singoli Stati membri; invita la Commissione a richiedere agli Stati membri le informazioni mancanti; |
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2. |
prende atto che la relazione della Commissione si fonda sulla categorizzazione delle violazioni secondo il nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE della Commissione, senza tenere in considerazione il termine di attuazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/5/CE della Commissione; |
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3. |
invita pertanto la Commissione a presentare già nel 2010 una relazione completa e aggiornata sull'attuazione del nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE; |
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4. |
osserva che nei periodi di riferimento precedenti sono stati registrati ritardi significativi, cosicché l'attuale relazione (24a relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale) del 3 agosto 2009, per esempio, si basa sui dati relativi al periodo 2005-2006 e non consente, quindi, di trarre praticamente alcuna conclusione circa il reale livello di armonizzazione delle norme in materia sociale applicabili agli autisti operanti nel settore del trasporto stradale; |
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5. |
invita la Commissione e gli Stati membri a fare quanto in loro potere per garantire il rispetto in tempi più brevi delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, al fine di disporre di statistiche più attuali per l'adozione delle future misure di armonizzazione; |
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6. |
osserva che anche nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 viene presentato un elenco di infrazioni gravi ai sensi di detto regolamento; ritiene quindi che sia assolutamente necessaria una categorizzazione armonizzata delle infrazioni gravi delle disposizioni in materia sociale; |
Considerevoli differenze tra gli Stati membri
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7. |
prende atto che le differenze relative alle sanzioni per le infrazioni gravi delle disposizioni in materia sociale, previste dagli Stati membri nel settore del trasporto stradale, non riguardano esclusivamente l'importo delle ammende, ma anche la tipologia e la classificazione delle sanzioni; |
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8. |
osserva che tali differenze possono essere spiegate in termini di condizioni economiche e geografiche e dipendono dai diversi sistemi giuridici degli Stati membri per quanto riguarda la repressione dei reati penali e dai diversi approcci politici in materia di sicurezza stradale; |
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9. |
prende atto che le disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti stradali, in particolare il regolamento (CEE) n. 3821/85 e il regolamento (CE) n. 561/2006, nonché la direttiva 2006/22/CE, lasciano ampi margini di interpretazione agli Stati membri; deplora il fatto che le numerose formulazioni imprecise delle normative europee portano inevitabilmente ad una mancata uniformità nella loro applicazione da parte degli Stati membri; ritiene che per raggiungere una maggiore armonizzazione sia anzitutto necessaria un'interpretazione uniforme e vincolante della direttiva e dei regolamenti suddetti; |
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10. |
deplora altresì il fatto che alcuni Stati membri non prevedano alcuna modulazione delle sanzioni in relazione alla gravità dell'infrazione; invita gli Stati membri ad adottare delle disposizioni legislative nazionali che abbiano un effetto efficace, proporzionato e dissuasivo e che tengano in considerazione la gravità dell'infrazione; |
Ulteriore armonizzazione
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11. |
sottolinea che un sistema sanzionatorio efficace, equilibrato e dissuasivo deve necessariamente fondarsi su sanzioni chiare, trasparenti ed equiparabili tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a individuare soluzioni legislative e pratiche per ridurre le talvolta notevoli differenze in termini di tipologia e di importo delle sanzioni; |
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12. |
esorta la Commissione, previa consultazione degli organi di controllo e dei rappresentanti del settore dei trasporti, a proporre un'interpretazione uniforme e vincolante del regolamento sulle ore di guida e di riposo; gli organi di controllo devono prendere in considerazione tale interpretazione; |
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13. |
ritiene che, per favorire un ulteriore ravvicinamento delle tipologie di sanzioni e dell'importo delle ammende, sia necessario classificare le ammende in base a una categorizzazione delle sanzioni, nonché stabilire sanzioni minime e massime per le singole infrazioni delle disposizioni in materia sociale nel settore del trasporto stradale; sottolinea che, nel semplificare le sanzioni, l’esigenza di conciliare le disparità economiche tra gli Stati membri deve essere proporzionata alla luce di criteri oggettivi (come il PIL o fattori geografici) e bilanciata da un efficace deterrente contro le violazioni gravi; |
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14. |
osserva che il nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE, introdotto con la direttiva 2009/5/CE della Commissione, va considerato come il fondamento per un'impostazione uniforme nell'inquadramento delle infrazioni delle disposizioni in materia sociale nel settore del trasporto stradale previste dalle legislazioni degli Stati membri; invita vivamente gli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative e amministrative necessarie per un rapido recepimento della direttiva 2009/5/CE della Commissione; |
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15. |
ricorda altresì che il trattato di Lisbona ha aggiunto un nuovo articolo 83, paragrafo 2, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia penale, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; chiede alla Commissione di analizzare questi nuovi strumenti legislativi nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle possibili misure di armonizzazione entro dodici mesi, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza stradale e all’applicazione transfrontaliera delle ammende, qualora non lo abbia ancora fatto; |
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16. |
accoglie con favore il fatto che la Commissione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 561/2006, abbia elaborato degli «orientamenti» per assistere gli Stati membri nell'interpretazione nazionale e nell'applicazione del regolamento; prende tuttavia atto che tali orientamenti non sono vincolanti e che pertanto non hanno raggiunto il loro scopo di assicurare una attuazione uniforme negli Stati membri; |
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17. |
ritiene che l’interpretazione dell'applicazione delle norme in materia sociale debba essere armonizzata al fine di realizzare il mercato interno dei trasporti e di accrescere la certezza del diritto per autisti e imprese; esorta in tale contesto la Commissione ad avanzare proposte volte a porre fine all’applicazione discriminatoria delle norme in materia sociale nel trasporto stradale, in collaborazione con Corte, Tispol ed Euro Contrôle Route; osserva, a tal proposito, la necessità di un’interpretazione comune di ogni singolo articolo del regolamento (CE) n. 561/2006 e del regolamento (CEE) n. 3821/85; |
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18. |
chiede agli Stati membri di fare riferimento a detti orientamenti nell'attuazione delle disposizioni in materia sociale, in modo che vi sia una trasposizione uniforme; |
Controlli
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19. |
fa espressamente notare che soltanto attraverso un'applicazione coerente e non discriminatoria delle disposizioni legislative vigenti è possibile evitare la concorrenza sleale e garantire la sicurezza stradale; insiste sul fatto che per la trasposizione delle disposizioni in materia sociale nel trasporto stradale è necessario un sistema armonizzato ed efficace di controlli; |
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20. |
richiama l'attenzione sul fatto che la situazione della viabilità, in relazione ad infrastrutture, volume ed impatto del traffico, è alquanto eterogenea nei singoli Stati membri e sottolinea che tali fattori, tra gli altri, devono essere tenuti in conto per determinare la frequenza dei controlli, poiché l'obiettivo principale è il rispetto delle norme in materia sociale; |
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21. |
ritiene che per eliminare gli ostacoli al mercato interno europeo e rafforzare la sicurezza stradale la Commissione europea dovrebbe sviluppare e favorire la realizzazione di tale sistema armonizzato e intervenire a livello di regolamentazione; invita la Commissione, al fine di pervenire a tali obiettivi, a istituire uno efficace e appropriato strumento di coordinamento a livello europeo; |
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22. |
chiede alla Commissione di elaborare raccomandazioni e standard minimi europei per la formazione degli organi di controllo e di coordinare la collaborazione tra detti organi; chiede altresì alla Commissione di migliorare la raccolta dei dati statistici per un'analisi più significativa dell'attuazione efficace e favorire l'introduzione di una procedura armonizzata negli Stati membri per le questioni riguardanti l'applicazione; |
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23. |
invita gli Stati membri ad aggiornare costantemente le forze dell'ordine sulle novità relative alla raccolta dei dati e a collaborare strettamente con l’organismo di coordinamento nell’attuazione delle norme comuni al fine di promuovere un sistema di controllo armonizzato e garantire, così, la certezza del diritto; |
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24. |
ritiene che debbano essere effettuati controlli più frequenti e accurati sulle strade e presso le aziende; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino la percentuale dei controlli da effettuare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE; esorta la Commissione a informare il Parlamento europeo in merito ai passi successivi che intende intraprendere in relazione a tali controlli; |
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25. |
invita la Commissione a presentare quanto prima una relazione sulla verifica dei difetti del cronotachigrafo digitale e sulle misure adottate per evitare tale vulnerabilità; |
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26. |
sottolinea che il cronotachigrafo digitale, basato sul regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere perfezionato quale strumento di controllo: la Commissione deve studiare un metodo affinché le autorità di controllo possano ricavare più velocemente i dati dal cronotachigrafo; |
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27. |
richiama l'attenzione sullo sportello per la segnalazione di ammende sproporzionate istituito da Euro Contrôle Route ed esorta gli autisti e le imprese di autotrasporto a segnalare presso tale sportello eventuali casi di applicazione sproporzionata e discriminatoria delle norme in materia sociale nel trasporto stradale; |
Altre iniziative
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28. |
ritiene che sarebbe utile un opuscolo comprensibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea per le aziende e gli autotrasportatori; sottolinea che tale opuscolo dovrebbe fornire informazioni migliori agli autisti e alle aziende interessate in merito alle disposizioni vigenti in materia sociale e alle relative sanzioni nei singoli Stati membri; ritiene che siffatte informazioni andrebbero fornite anche alle aziende e agli autisti di paesi terzi; sottolinea l’interesse di utilizzare sistemi di trasporto intelligenti per fornire agli autisti tali informazioni in tempo reale; |
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29. |
ritiene che l’uso delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dei sistemi di trasporto intelligenti dovrebbe offrire ad aziende e autisti la possibilità di informarsi sulle norme vigenti in materia sociale e sulle sanzioni per le infrazioni; |
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30. |
invita gli Stati membri a rafforzare la collaborazione sulla base delle strutture già esistenti, quale Euro Contrôle Route, e a migliorare il coordinamento dei controlli congiunti, lo scambio di buone pratiche e l’organizzazione di programmi di formazione destinati agli organi di controllo; |
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31. |
ritiene opportuno utilizzare tutta la tecnologia disponibile per informare in tempo reale gli autotrasportatori in merito alle norme sociali pertinenti e alle sanzioni per le infrazioni nei vari Stati membri, ad esempio utilizzando il GPS o altri strumenti disponibili; |
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32. |
invita gli Stati membri a creare un numero adeguato di parcheggi sicuri e servizi lungo la rete stradale europea che consentano agli autisti di rispettare le disposizioni relative al tempo di guida e ai periodi di riposo; osserva che deve essere data particolare importanza all'aspetto della sicurezza nella realizzazione di tali strutture; invita la Commissione a divulgare su basi regolari, nel formato più appropriato, dati sulle strutture disponibili, sia private che pubbliche, lungo la rete stradale europea, fornendo altresì informazioni sui servizi offerti agli operatori del trasporto su strada; |
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33. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere e finanziare progetti finalizzati alla costruzione di parcheggi sicuri, indispensabili per far sì che gli autisti rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006; |
*
* *
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34. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/62 |
Martedì 18 maggio 2010
Sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione
P7_TA(2010)0176
Dichiarazione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell’Unione per lottare contro la corruzione
2011/C 161 E/09
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 123 del suo regolamento,
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A. |
preoccupato per il fatto che la corruzione pregiudichi lo Stato di diritto, conduca ad un uso improprio del denaro UE fornito dai contribuenti e causi distorsioni del mercato che hanno svolto un ruolo nella crisi economica attuale, |
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B. |
considerando che l’UE ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e il 78 % dei cittadini dell’Unione ritiene che nel loro paese la corruzione sia una delle preoccupazioni principali (Eurobarometro, dicembre 2009), |
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C. |
considerando che, nella sua risoluzione sul programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia, il Parlamento ha posto l'accento sulla lotta contro la corruzione, |
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D. |
prendendo atto della Giornata internazionale contro la corruzione (9 dicembre), data in cui la presente dichiarazione viene presentata, |
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1. |
esorta le istituzioni europee ad adottare una politica globale contro la corruzione e a creare un meccanismo chiaro per controllare con regolarità la situazione negli Stati membri; |
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2. |
invita la Commissione a fornire tutte le risorse necessarie per l’attuazione del meccanismo di controllo e a garantire che le conclusioni e i risultati siano oggetto di un’effettiva sorveglianza; |
|
3. |
invita la Commissione e le agenzie dell’Unione interessate ad adottare tutte le misure necessarie e a fornire risorse adeguate per assicurare che i fondi UE non siano soggetti a corruzione e, laddove corruzione e frode sono riscontrate, ad adottare sanzioni dissuasive; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. |
(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 18.5.2010 (P7_PV(2010)05-18(ANN1)).
Mercoledì 19 maggio 2010
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/63 |
Mercoledì 19 maggio 2010
Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (trombina di origine bovina e/o suina)
P7_TA(2010)0182
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE
2011/C 161 E/10
Il Parlamento europeo,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 31 e l'articolo 28, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2),
viste la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3) e la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4), che sono state abrogate e sostituite dal summenzionato regolamento (CE) n. 1333/2008,
visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE,
visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),
visto l'articolo 88, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,
|
A. |
considerando che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1333/2008, fino a quando non sarà completata l'istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari di cui all'articolo 30 dello stesso regolamento, la Commissione può adottare misure intese a modificare, inter alia, gli allegati della direttiva 95/2/CE, |
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B. |
considerando che l'allegato IV della direttiva 95/2/CE contiene un elenco di additivi alimentari autorizzati all'interno dell'Unione europea, prescrivendone le condizioni di utilizzo, |
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C. |
considerando inoltre che i criteri generali per l'impiego di additivi alimentari erano definiti all'allegato II della direttiva 89/107/CEE e che, dal momento che tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1333/2008, i criteri pertinenti si trovano ora enunciati, in particolare, all'articolo 6 di tale regolamento, il quale riguarda le condizioni generali per l'inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso, |
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D. |
considerando che l'articolo 6 del succitato regolamento stabilisce che l'utilizzo di un additivo alimentare può essere autorizzato nell'UE soltanto se tale additivo soddisfa determinate condizioni tra cui, in particolare, a norma del paragrafo 1, lettera c), che il suo impiego non induca in errore i consumatori e, a norma del paragrafo 2, che esso presenti vantaggi e benefici per i consumatori, |
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E. |
considerando che l'articolo 6 di detto regolamento dispone inoltre, al paragrafo 1, lettera a), che un additivo alimentare può essere autorizzato soltanto se non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori, |
|
F. |
considerando altresì che il regolamento (CE) n. 178/2002 (noto come il «regolamento generale in materia di legislazione alimentare»), in particolare l'articolo 8, stabilisce fra l'altro che la legislazione alimentare deve prefiggersi di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano, nonché mirare a prevenire le pratiche in grado di indurre in errore il consumatore, |
|
G. |
considerando che il progetto di direttiva della Commissione, in particolare il considerando 25 e il punto 3, lettera h), del relativo allegato, dispone l'inclusione nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE di un preparato di enzima alimentare a base di trombina unita a fibrinogeno come additivo alimentare per la ricostituzione di alimenti, |
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H. |
considerando che la trombina, pur derivando da parti commestibili di animali, presenta le caratteristiche di un «collante per carne» e lo scopo per il quale è impiegata come additivo alimentare è quello di unire insieme pezzi di carne separati in modo da ottenere un unico prodotto a base di carne, |
|
I. |
considerando che la trombina è pertanto utilizzata per presentare ai consumatori pezzi di carne separati come un unico prodotto a base di carne, ed è quindi palese il rischio di indurre in errore il consumatore, |
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J. |
considerando che lo stesso progetto di direttiva della Commissione, al considerando 25, riconosce che l'utilizzo di trombina unita a fibrinogeno come additivo alimentare potrebbe trarre in inganno il consumatore riguardo allo stato del prodotto alimentare finale, |
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K. |
considerando che il punto 3, lettera h), dell'allegato del progetto di direttiva della Commissione prevede l'inclusione, nell'elenco degli additivi alimentari autorizzati di cui all'allegato IV della direttiva 95/2/CE, della trombina di origine bovina e/o suina nelle preparazioni e nei prodotti a base di carne preconfezionati per il consumatore finale fino a un massimo di 1 mg/kg, da utilizzarsi unitamente a fibrinogeno e a condizione che il prodotto alimentare rechi, in prossimità della sua denominazione commerciale, la dicitura «tagli di carne combinati», |
|
L. |
considerando che, sebbene il progetto di direttiva della Commissione non consenta l'utilizzo di trombina come additivo alimentare nelle pietanze a base di carne servite nei ristoranti o in altri pubblici esercizi che servono alimenti, ciononostante esiste il rischio evidente che in tali pietanze finisca della carne contenente trombina, dati i prezzi più elevati che si possono applicare a pezzi di carne serviti come un unico taglio di carne, |
|
M. |
considerando che non è pertanto certo che il divieto di utilizzare trombina nelle pietanze a base di carne servite nei ristoranti o in altri pubblici esercizi che servono alimenti sortisca l'effetto di impedire nella pratica l'utilizzo di prodotti a base di carne ricostituita nei ristoranti e negli altri esercizi suddetti nonché la loro vendita ai consumatori come tagli unici di carne, |
|
N. |
considerando che le summenzionate condizioni di etichettatura, contenute nel progetto di direttiva della Commissione, non riuscirebbero a impedire che i consumatori ricevano un'impressione falsa e fuorviante riguardo all'esistenza di un prodotto costituito da un unico taglio di carne, e che pertanto esiste il rischio che i consumatori siano tratti in errore e messi nell'impossibilità di compiere una scelta consapevole riguardo al consumo di prodotti a base di carne contenente trombina, |
|
O. |
considerando che i vantaggi e i benefici presentati dalla trombina per i consumatori sono ancora da dimostrare, |
|
P. |
considerando che il processo di unire assieme diversi pezzi di carne separati aumenta considerevolmente la superficie esposta a infezioni ad opera di batteri patogeni (quali il clostridium o la salmonella), che nel corso di tale processo possono sopravvivere e riprodursi in assenza di ossigeno, |
|
Q. |
considerando che il rischio di infezione da batteri patogeni è particolarmente grave, dato che il processo di unione può essere svolto a freddo senza l'aggiunta di sale e senza alcun successivo riscaldamento, e che conseguentemente la sicurezza del prodotto finale non può essere garantita, |
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R. |
considerando che il progetto di direttiva della Commissione non soddisfa pertanto, a tale riguardo, i criteri per l'inclusione degli additivi alimentari nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE, |
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1. |
ritiene che il progetto di direttiva della Commissione non sia compatibile con il fine e il contenuto del regolamento (CE) n. 1333/2008; |
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2. |
si oppone all'adozione del progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.
(4) GU L 40 del 11.2.1989, pag. 27.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/65 |
Mercoledì 19 maggio 2010
Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi
P7_TA(2010)0183
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione intitolata «Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009–2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri» (2009/2104(INI))
2011/C 161 E/11
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 184 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)0818),
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per la donazione e il trapianto di organi (2009–2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri» (COM(2008)0819),
vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1),
visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale per la sanità sul trapianto di organi umani,
vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,
vista la Conferenza sulla sicurezza e la qualità della donazione e del trapianto di organi nell'Unione europea, svoltasi a Venezia il 17 e 18 settembre 2003,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A7–0103/2010),
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A. |
considerando che attualmente nell'UE sono 56 000 i pazienti in attesa di un donatore compatibile di organi e che si stima che ogni giorno 12 persone muoiano in attesa di un trapianto d'organo solido, |
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B. |
considerando che le necessità dei pazienti che attendono un trapianto in Europa non sono coperte per il numero limitato di organi disponibili da donatori altruisti sia deceduti che viventi, |
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C. |
considerando che vi sono ampie differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda i tassi di donazione di organi di persone decedute, che vanno dai 34,2 donatori per milione di abitanti (pma) in Spagna a 1,1 donatori (pma) in Bulgaria e che la carenza di organi è un importante fattore che incide sui programmi di trapianto, |
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D. |
considerando che le politiche nazionali e il quadro regolamentare per le donazioni e i trapianti variano in modo sostanziale tra gli Stati membri secondo i differenti fattori giuridici, culturali, amministrativi e organizzativi, |
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E. |
considerando che la donazione e il trapianto di organi sono questioni delicate e complesse, con un'importante dimensione etica, che richiedono la piena partecipazione della società per il loro sviluppo nonché il coinvolgimento di tutte le parti interessate, |
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F. |
considerando che il trapianto di organi dà la possibilità di salvare vite umane, offre una migliore qualità della vita e (in caso di trapianto renale) presenta un migliore rapporto costi/benefici rispetto ad altre terapie sostitutive nonché di aumentare le occasioni dei pazienti di partecipare alla vita sociale e lavorativa, |
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G. |
considerando che lo scambio di organi fra gli Stati membri è già una prassi comune, sebbene vi siano notevoli differenze fra il numero di organi scambiati a livello transfrontaliero tra gli Stati membri e che lo scambio di organi tra Stati membri è stato facilitato da organizzazioni di scambio internazionali, come Eurotransplant e Scandiatransplant, |
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H. |
considerando che attualmente non vi è né una banca dati comune che copra l'intera Unione europea, contenente informazioni sugli organi destinati alla donazione e al trapianto o sui donatori viventi o deceduti, né, tanto meno, un sistema paneuropeo di certificazione che fornisca la prova che organi e tessuti umani sono stati ottenuti legalmente, |
|
I. |
considerando che solo la Spagna e pochi altri Stati membri sono riusciti ad aumentare significativamente il numero di donazioni di organi di persone decedute ed è stato dimostrato che tali aumenti sono legati all'introduzione di alcune pratiche organizzative che consentono ai sistemi di identificare i potenziali donatori e di massimizzare il numero di persone decedute che diventano donatori effettivi, |
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J. |
considerando che la direttiva 2004/23/CE fornirà un quadro giuridico chiaro per la donazione e il trapianto di organi nell'Unione europea, con la conseguenza che in ogni Stato membro verrà creata o designata un'autorità nazionale competente per garantire il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza dell'UE, |
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K. |
considerando che il traffico di organi e di esseri umani per l'espianto di organi costituisce una grave violazione dei diritti umani, |
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L. |
considerando che vi è un forte legame tra il traffico clandestino di organi e la tratta di persone allo scopo di espianto di organi, da una parte, e il sistema giuridico che regola la donazione di organi, dall'altra, in quanto, in primo luogo, la non disponibilità di organi nel sistema legale agisce da incentivo per le attività illecite, e, in secondo luogo, le attività illegali minano gravemente la credibilità del sistema legale di donazione di organi, |
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M. |
considerando che i tassi di rifiuto di donare organi variano notevolmente in Europa e tale variabilità potrebbe essere spiegata con il livello di formazione e di competenza dei professionisti in termini di comunicazione e di cura della famiglia, i diversi approcci legislativi per consenso alla donazione di organi e la loro applicazione pratica e altri importanti fattori culturali, economici o sociali che influenzano la percezione sociale dei benefici della donazione e del trapianto, |
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N. |
considerando che il tasso di donazione di organi di persone viventi può essere una misura aggiuntiva utile per i pazienti che non possono ottenere l'organo di cui hanno bisogno con un trapianto post-mortem, ma che occorre sottolineare che la donazione in vita può essere considerata solo allorché ogni attività illecita e il pagamento per la donazione sia stato escluso, |
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O. |
considerando che un intervento in campo sanitario può essere effettuato solo dopo che l'interessato ha espresso liberamente e con conoscenza di causa il proprio consenso, che egli deve essere adeguatamente informato in via preliminare quanto allo scopo e alla natura dell'intervento, nonché sulle conseguenze e i rischi, e che può liberamente ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento, |
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P. |
considerando che gli Stati membri devono provvedere affinché gli organi destinati al trapianto non vengano espiantati da una persona deceduta fino a quando la morte di tale persona non sia stata certificata in conformità del diritto nazionale, |
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Q. |
considerando che le donazioni di organi di persone vive dovrebbero essere complementari a quelle di persone decedute, |
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R. |
considerando che l'uso di organi a scopo terapeutico comporta un rischio di trasmissione di malattie infettive e di altro tipo, |
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S. |
considerando che il fatto che le persone vivono più a lungo comporta una minore qualità degli organi disponibili, che a sua volta porta frequentemente a una riduzione del numero di trapianti, anche in quegli Stati membri in cui il numero di donatori è in aumento, |
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T. |
considerando che la sensibilizzazione e l'opinione pubblica svolgono un ruolo decisivo nell'incremento del tasso di donazioni di organi, |
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U. |
considerando che l'opera portata avanti dagli enti di beneficenza e da altre organizzazioni di volontariato negli Stati membri aumenta la sensibilizzazione sulla donazione di organi, e che i loro sforzi, in ultima analisi, contribuiscono a un aumento del numero di persone che si iscrivono sui registri di donatori di organi, |
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1. |
si compiace del Piano d'azione europeo per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015) adottato dalla Commissione nel dicembre 2008, che definisce un approccio cooperativo fra gli Stati membri sotto forma di una serie di azioni prioritarie, basate sull'individuazione e lo sviluppo di obiettivi comuni e la valutazione della donazione e delle attività di trapianto mediante indicatori concordati che potrebbero contribuire a individuare i parametri di riferimento e le pratiche migliori; |
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2. |
esprime la sua preoccupazione dinanzi all'insufficienza di organi umani disponibili per il trapianto per far fronte alle necessità dei pazienti; riconosce che la grave penuria di donatori di organi rimane un ostacolo significativo che impedisce il pieno sviluppo dei servizi di trapianto e la principale sfida che gli Stati membri si trovano ad affrontare per quanto riguarda i trapianti di organi; |
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3. |
prende atto del successo dei regimi in cui ai cittadini viene data la possibilità di iscriversi direttamente in un registro di donatori di organi quando espletano certe procedure amministrative, come la richiesta di un passaporto o una patente di guida; esorta gli Stati membri ad esaminare l'adozione di tali regimi, al fine di aumentare il numero delle persone iscritte nei registri di donatori; |
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4. |
ritiene importante che, per evitare la perdita di organi disponibili per fini terapeutici, esista un quadro giuridico chiaramente definito relativo all'utilizzo di questi organi e che la società abbia fiducia nel sistema di donazione e di trapianto; |
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5. |
rileva l'importanza degli aspetti organizzativi del reperimento di organi e sottolinea che gli scambi di informazione e di prassi migliori tra Stati membri aiuteranno i paesi con una bassa disponibilità di organi a migliorare i tassi di donazione, come dimostra, ad esempio, l'applicazione di elementi del modello spagnolo in diversi paesi, all'interno e all'esterno dell'UE, che sono riusciti ad aumentare i tassi di donazione di organi; |
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6. |
sottolinea l'importanza dei coordinatori per le donazioni, e l'importanza di nominare coordinatori per le donazioni a livello ospedaliero; il ruolo del coordinatore per le donazioni dovrebbe essere riconosciuto come determinante ai fini del miglioramento non soltanto dell'efficacia del processo di donazione e trapianto, ma anche della qualità e della sicurezza degli organi da trapiantare; |
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7. |
sottolinea che modificare l'organizzazione della donazione di organi e il loro reperimento può aumentare notevolmente e sostenere i tassi di donazione di organi; |
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8. |
sottolinea che l'individuazione di potenziali donatori è stata considerata uno dei passaggi chiave nel processo di donazioni di persone decedute; evidenzia che la nomina, negli ospedali, di un responsabile delle donazioni (coordinatore per donazioni e trapianti) con il compito principale di elaborare un programma proattivo di individuazione dei donatori e ottimizzare l'intero processo della donazione di organi, costituisce il progresso più importante verso il miglioramento dei tassi di individuazione dei donatori e di donazione degli organi; |
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9. |
prende atto dell'importanza dello scambio transfrontaliero di organi, dato che il donatore e il ricevente devono essere compatibili, e della conseguente importanza di disporre di un ampio ventaglio di donatori per rispondere alle necessità di tutti i pazienti in lista d'attesa; ritiene che se non vi sono scambi di organi tra gli Stati membri, i riceventi che necessitano di una combinazione rara hanno scarse probabilità di trovare un organo, mentre nel contempo determinati donatori non sono presi in considerazione perché non c'è un ricevente compatibile in lista d'attesa; |
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10. |
accoglie con favore le attività di Eurotransplant e Scanditransplant, ma rileva che gli scambi di organi al di fuori di questi sistemi e tra questi sistemi possono essere notevolmente migliorati, soprattutto a beneficio dei pazienti in paesi piccoli; |
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11. |
sottolinea che la fissazione di norme di qualità e sicurezza vincolanti sarà l'unico meccanismo che possa garantire un elevato livello di tutela della salute in tutta l'UE; |
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12. |
sottolinea che la donazione dovrebbe essere volontaria e non remunerata e avvenire in contesti giuridici ed etici chiaramente definiti; |
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13. |
invita gli Stati membri a provvedere affinché l'assegnazione degli organi ai riceventi avvenga secondo criteri trasparenti, scientifici e non discriminatori; |
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14. |
invita gli Stati membri a garantire che sia chiaramente definita una base giuridica per garantire un valido consenso o una valida opposizione alla donazione di organi da parte di una persona deceduta o dei suoi parenti nonché ad assicurare che gli organi non vengano espiantati da una persona deceduta fino a quando la morte di tale persona non sia stata certificata in conformità del diritto nazionale; |
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15. |
appoggia le misure volte a proteggere i donatori viventi e a garantire che la donazione di organi sia effettuata in modo altruistico e volontario, escludendo ogni pagamento che non sia un indennizzo che è strettamente limitato a compensare le spese sostenute nella donazione di un organo, quali le spese di viaggio, le spese per far accudire i bambini, la perdita di guadagno o i costi della convalescenza, vietando qualsiasi incentivo finanziario o svantaggio per un potenziale donatore; esorta gli Stati membri a definire le condizioni secondo cui può essere concesso un compenso; |
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16. |
chiede alla Commissione di vagliare la possibilità di garantire che i donatori viventi siano legalmente assicurati in tutti gli Stati membri; la invita altresì ad analizzare le diverse coperture sanitarie dei donatori viventi in tutti gli Stati membri al fine di individuare le migliori prassi in seno all'Unione europea; |
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17. |
sottolinea che gli Stati membri devono provvedere affinché i donatori viventi siano selezionati da professionisti qualificati o formati e competenti, sulla base dei loro antecedenti sanitari e medici, compreso un esame psicologico, se ritenuto necessario; |
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18. |
sottolinea che la creazione di sistemi operativi ben strutturati e la promozione di modelli di successo a livello nazionale sono della massima importanza; suggerisce che i sistemi operativi dovrebbero includere un adeguato quadro giuridico, un'infrastruttura tecnica e logistica, un sostegno organizzativo associato a un efficace sistema di assegnazione; |
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19. |
invita gli Stati membri a promuovere l'elaborazione dei programmi per il miglioramento della qualità della donazione di organi in tutti gli ospedali in cui esiste una possibilità di donazione di organi, come primo passo, sulla base di un'autovalutazione dell'intero processo di donazione di organi da parte di specialisti di cure intensive e del coordinatore dei trapianti di ogni ospedale, cercando la complementarità con revisioni esterne dei centri, qualora necessario e fattibile; |
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20. |
sottolinea che l'educazione continua deve formare una parte essenziale delle strategie di comunicazione di tutti gli Stati membri su questo tema; in particolare, suggerisce che la gente dovrebbe essere meglio informata e incoraggiata a esprimersi sulla donazione di organi e a comunicare ai familiari i propri desideri al riguardo; constata che solo il 41 % dei cittadini europei sembra aver discusso in famiglia della donazione di organi; |
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21. |
incoraggia gli Stati membri a facilitare la dichiarazione della volontà di donare gli organi espressa in vita, offrendo la possibilità di un'iscrizione on-line in un registro nazionale e/o europeo di donatori, al fine di accelerare le procedure per la verifica del consenso alla donazione di organi; |
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22. |
invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e i soggetti interessati, a esaminare la possibilità di sviluppare un sistema grazie al quale si tenga conto, nel maggior numero possibile di Stati membri, delle volontà espresse dai cittadini che acconsentono alla donazione dei propri organi dopo il decesso; |
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23. |
invita gli Stati membri a garantire la creazione di sistemi e registri connessi agevolmente accessibili ai fini della registrazione dei desideri dei futuri donatori; |
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24. |
chiede, inoltre, agli Stati membri di adottare misure per facilitare l'inserimento, sulle carte d'identità nazionali o sulla patente di guida, di menzioni o simboli che identifichino il titolare come un donatore di organi; |
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25. |
invita di conseguenza gli Stati membri a migliorare le conoscenze e le capacità di comunicazione dei professionisti nel settore sanitario e dei gruppi di sostegno dei pazienti in materia di trapianti; invita la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile, a partecipare a questo sforzo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla possibilità di donare organi, tenendo conto delle peculiarità culturali di ciascun Stato membro; |
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26. |
invita gli Stati membri a sfruttare pienamente il potenziale delle donazioni di donatori deceduti mettendo a punto sistemi efficaci per identificare i donatori di organi e promuovendo l'esistenza di coordinatori per donazioni e trapianti negli ospedali di tutta l'Europa; chiede agli Stati membri di valutare e rendere più frequente l'utilizzo di organi provenienti da donatori secondo criteri «ampliati» (vale a dire donatori anziani o quelli affetti da talune patologie), mantenendo i requisiti di qualità e sicurezza al più alto livello ricorrendo in particolare ai recenti progressi biotecnologici che limitano il rischio di rigetto degli organi trapiantati; |
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27. |
è convinto sia necessario garantire un adeguato equilibrio tra, da un lato la protezione del donatore in termini di anonimato e di riservatezza e, dall'altro, la tracciabilità per scopi sanitari delle donazioni di organi onde impedire la remunerazione di donazioni di organi e il commercio e traffico di organi; |
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28. |
sottolinea che i donatori viventi devono essere trattati con i più alti standard medici e senza alcun onere finanziario a loro carico, allorché si verificano problemi medici quali l'ipertensione, l'insufficienza renale e le loro conseguenze, potenzialmente causati dal trapianto, e che è opportuno evitar loro qualsiasi perdita di guadagno come conseguenza del trapianto o qualsiasi problema medico; ritiene che i donatori debbano essere protetti contro la discriminazione nel sistema sociale; |
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29. |
ritiene che tutte le norme che disciplinano i sistemi dei trapianti (assegnazione, accesso ai servizi di trapianto, dati relativi all'attività, ecc.) dovrebbero essere rese pubbliche e adeguatamente controllate, in modo da evitare che qualsiasi discriminazione ingiustificata in termini di accesso alle liste di attesa per un trapianto e/o metodologie terapeutiche; |
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30. |
constata che, benché vari Stati membri abbiano introdotto una registrazione obbligatoria per le procedure di trapianto e benché esistano taluni registri volontari, non esiste un sistema globale per raccogliere i dati sui vari tipi di trapianto e i loro risultati; |
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31. |
sostiene pertanto fermamente la creazione di registri nazionali e comunitari e l'elaborazione di un metodo di confronto dei risultati dei registri esistenti per il seguito post-trapianto dei riceventi di organi, in conformità al quadro giuridico europeo esistente sulla protezione dei dati personali; |
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32. |
è favorevole alla creazione di protocolli speciali a livello dell'UE che stabiliscano le procedure per le fasi operatorie e post-operatorie, sotto la responsabilità delle rispettive équipe di chirurghi, patologi e altri specialisti pertinenti; |
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33. |
sostiene la creazione di registri nazionali e comunitari per il seguito dei donatori viventi, al fine di tutelarne meglio la salute; |
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34. |
sottolinea che qualsiasi sfruttamento commerciale di organi, che impedisca un accesso equo al trapianto, non è etico, è contrario ai valori umani più fondamentali, viola l'articolo 21 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina ed è proibito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; |
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35. |
sottolinea che la carenza di organi è collegata in due modi al traffico di organi e alla tratta di persone a scopo di espianto di organi: in primo luogo, una maggiore disponibilità di organi negli Stati membri contribuirebbe a migliorare il controllo di queste pratiche, eliminando la necessità per i cittadini dell'Unione europea di prendere in considerazione la ricerca di un organo al di fuori dell'UE, e, in secondo luogo, l'attività illegale pregiudica gravemente la credibilità del sistema legale di donazione di organi; |
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36. |
ribadisce le raccomandazioni sulla lotta al commercio di organi della relazione Adamou sulla donazione e il trapianto di organi (2) ed è del parere che dovrebbero essere prese pienamente in considerazione dalla Commissione in sede di redazione del piano d'azione; insiste che la consapevolezza del problema all'interno della Commissione e di Europol deve crescere; |
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37. |
sottolinea l'importanza dell'Assemblea mondiale della sanità che si terrà nel maggio 2010 e sollecita la Commissione e il Consiglio a combattere con forza a livello di OMS per il principio della donazione volontaria e gratuita; |
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38. |
accoglie con favore lo studio congiunto del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite sul traffico di organi, tessuti e cellule e la tratta di esseri umani a scopo di espianto di organi; |
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39. |
prende atto della relazione di David Matas e David Kilgour sull'uccisione dei praticanti del Falung Gong per i loro organi, e chiede alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle accuse, corredata da altri casi simili; |
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40. |
esorta gli Stati membri a stabilire meccanismi volti a evitare una situazione in cui gli operatori sanitari, le istituzioni o le compagnie di assicurazione incoraggino i cittadini dell'Unione ad acquisire organi in paesi terzi mediante pratiche che comportano il traffico di organi o di persone a scopo di espianto di organi; esorta gli Stati membri a monitorare i casi di questo genere che si verificano nei loro territori e li invita a prendere in considerazione l'opportunità di introdurre misure legislative, comprese sanzioni, applicabili alle persone che fomentano tali attività o vi partecipano; |
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41. |
respinge con fermezza il comportamento di alcune organizzazioni di assicurazione sanitaria che incoraggiano i pazienti a partecipare al turismo dei trapianti e chiede agli Stati membri di controllare rigorosamente e punire tale comportamento; |
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42. |
sottolinea che i pazienti che hanno ricevuto un organo in circostanze illecite non possono essere esclusi dall'assistenza sanitaria nell'Unione europea; ricorda che, come in ogni altro caso, è opportuno distinguere tra la punizione per attività illegali e la necessità di cure; |
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43. |
sottolinea che gli Stati membri devono intensificare la cooperazione sotto gli auspici di Interpol ed Europol al fine di affrontare con maggiore efficacia il problema del traffico di organi; |
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44. |
riconosce l'importanza essenziale di migliorare la qualità e la sicurezza della donazione e del trapianto di organi; osserva che ciò avrà un impatto sulla riduzione dei rischi di trapianto e ridurrà, pertanto, gli effetti negativi; riconosce che le azioni in materia di qualità e di sicurezza potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità di organi e viceversa; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a sviluppare la loro capacità di creare e sviluppare regolamentazioni nazionali e un quadro regolamentare volto a potenziare la qualità e la sicurezza; |
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45. |
sottolinea che una buona cooperazione tra i professionisti sanitari e le autorità nazionali o altre organizzazioni legittimate è necessaria e fornisce valore aggiunto; |
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46. |
riconosce l'importante ruolo delle cure post-trapianto, compreso l'uso di appropriate terapie anti-rigetto, nel successo dei trapianti; riconosce che l'uso ottimale delle terapie antirigetto può portare a un miglioramento della salute a lungo termine per i pazienti, la sopravvivenza del trapiantato e, di conseguenza, a una più ampia disponibilità di organi in ragione del ridotto fabbisogno di nuovo trapianto, e afferma che gli Stati membri dovrebbero garantire che i pazienti abbiano accesso alle migliori terapie disponibili; |
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47. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
(2) Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (Testi approvati, P6_TA(2008)0130).
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/72 |
Mercoledì 19 maggio 2010
Aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
P7_TA(2010)0184
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sugli aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2009/2241(INI))
2011/C 161 E/12
Il Parlamento europeo,
visti l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 216, paragrafo 2, l'articolo 218, paragrafo 6, l'articolo 218, paragrafo 8 e l'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come pure il protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso CEDU),
vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 gennaio 2010 di autorizzare l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (procedura delle commissioni associate) (1),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A7–0144/2010),
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A. |
considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha constatato, con giurisprudenza costante a partire dalle sentenze nella causa 11-70 Internationale Handelsgesellschaft mbH del 17 dicembre 1970 (2) e nella causa 4-73 Nold del 14 maggio 1974 (3), che i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa assicura il rispetto, |
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B. |
considerando che, così facendo, la Corte di giustizia dell'Unione europea si ispira alle tradizioni costituzionali che gli Stati membri hanno in comune, nonché a strumenti internazionali concernenti la protezione dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno aderito, come la CEDU, |
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C. |
considerando che l'essenza di questa giurisprudenza è stata incorporata nel diritto primario dal trattato di Maastricht sull'Unione europea del 1993, |
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D. |
considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea presta un'attenzione particolare all'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come dimostra il numero crescente di sentenze che fanno riferimento a disposizioni della CEDU, |
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E. |
considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo parte, in linea di principio, da una «presunzione di compatibilità» del comportamento di uno Stato membro dell'Unione con la CEDU quando detto Stato non fa che porre in atto il diritto dell’Unione, |
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F. |
considerando che, in un parere del 28 marzo 1996, la Corte di giustizia dell'Unione europea constatava che la Comunità europea non poteva aderire alla CEDU senza una modifica preliminare del trattato, in quanto l’UE non aveva una competenza esplicita o implicita a tal fine, |
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G. |
considerando che all'atto dell'adesione i limiti posti dal trattato di Lisbona e dai protocolli aggiuntivi devono essere rispettati, segnatamente l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 8 del trattato di Lisbona; considerando inoltre che queste disposizioni non costituiscono solo un'opzione che consente all'Unione di aderire, ma un obbligo per le istituzioni dell'Unione di agire in tal modo; considerando che l'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU deve rispecchiare la necessità di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, |
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H. |
considerando che, a seguito della conclusione del protocollo n. 14 che modifica la CEDU, la possibilità di un'adesione dell'Unione è ormai acquisita per quanto concerne gli Stati parte alla CEDU, e che le condizioni e le modalità dell'adesione devono essere stabilite in occasione di quest'ultima fra l'Unione, da un lato, e gli Stati parte alla CEDU, dall'altro, |
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I. |
considerando che un accordo di questo tipo dovrebbe altresì trattare questioni amministrative e tecniche, come il principio di un contributo dell'Unione ai costi di funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo; che sarebbe opportuno prevedere, in tale contesto, la creazione di un bilancio autonomo della Corte europea dei diritti dell’uomo al fine di facilitare la determinazione dei rispettivi contributi, |
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J. |
considerando che, aderendo alla CEDU, l'Unione sarà integrata nel suo sistema di protezione dei diritti fondamentali e disporrà, oltre alla protezione interna di questi diritti da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di un organo di protezione esterna di carattere internazionale, |
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K. |
considerando che la CEDU è stata sviluppata non solo attraverso i protocolli aggiuntivi, ma anche attraverso altre convenzioni, carte e accordi, che producono un sistema in continua evoluzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, |
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1. |
sottolinea i principali argomenti a favore di un'adesione dell'Unione alla CEDU, che possono riassumersi come segue:
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2. |
ricorda che, in base all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 8, l'adesione non comporta un'estensione delle competenze dell'Unione né crea, in particolare, una competenza generale di quest'ultima in materia di diritti dell'uomo e che, in base all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, devono essere rispettate le tradizioni e le identità costituzionali degli Stati membri; |
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3. |
afferma che, in base all'articolo 2 del protocollo n. 8 del trattato di Lisbona, l'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU deve garantire che l’adesione non pregiudichi la situazione interna specifica degli Stati membri nei confronti della CEDU e, segnatamente, dei suoi protocolli, nonché nei confronti di eventuali deroghe e riserve formulate dagli Stati membri in particolare, e che siffatte circostanze non dovrebbero influenzare la posizione che l’Unione assume rispetto alla CEDU; |
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4. |
constata che il sistema della CEDU è stato completato da una serie di protocolli addizionali concernenti la protezione di diritti che non sono oggetto della CEDU e raccomanda che la Commissione abbia il mandato per negoziare anche un'adesione a tutti i protocolli concernenti diritti che corrispondono alla Carta dei diritti fondamentali e ciò indipendentemente dalla loro ratifica da parte degli Stati membri dell’Unione; |
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5. |
sottolinea che, essendo l'adesione dell'UE alla CEDU l’adesione di una parte «non Stato» a uno strumento giuridico creato per gli Stati, tale adesione andrebbe completata senza alterare i tratti distintivi della CEDU e riducendo al minimo le modifiche al suo sistema giudiziario; ritiene importante, nell’interesse dei ricorrenti sia dell’Unione che dei paesi terzi, privilegiare modalità d’adesione che determino il minore impatto possibile sul carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo; |
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6. |
sottolinea che, assieme all’impegno politico, è della massima importanza trovare le risposte e le soluzioni adeguate ai principali interrogativi tecnici per far sì che l’adesione dell’UE alla CEDU sia usata a beneficio dei cittadini; osserva che dettagli non definiti e poco chiari possono creare confusione e mettere in pericolo lo scopo stesso dell’adesione; segnala tuttavia che impedimenti tecnici non devono ritardare il processo; |
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7. |
sottolinea che l'adesione alla CEDU non fa dell'Unione un membro del Consiglio d'Europa, ma che una certa partecipazione dell'Unione agli organi della CEDU è necessaria per garantire una buona integrazione dell'Unione stessa nel sistema della CEDU e che l'Unione dovrebbe quindi disporvi di taluni diritti, segnatamente:
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8. |
è del parere che gli Stati membri, al momento dell'adesione alla CEDU, dovrebbero impegnarsi fra loro e nelle loro reciproche relazioni con l'Unione a non presentare un ricorso interstatale per inadempimento ai sensi dell'articolo 33 della CEDU quando l'atto o l'omissione facente oggetto del litigio rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, poiché ciò sarebbe contrario all'articolo 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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9. |
ritiene che il principale valore aggiunto dell'adesione dell'UE alla CEDU risieda nel ricorso individuale contro azioni intese alla messa in atto del diritto dell'Unione da parte delle sue istituzioni o degli Stati membri, e che pertanto qualsiasi ricorso di una persona fisica o morale relativo a un atto o a un inadempimento di un'istituzione o di un organismo dell'Unione deve essere diretto esclusivamente contro quest'ultima; analogamente, qualsiasi ricorso avente come oggetto una misura intesa alla messa in atto, da parte di uno Stato membro, del diritto dell'Unione deve essere presentato esclusivamente contro lo Stato membro in questione; ciò non deve impedire che, se vi sono dubbi circa la ripartizione delle responsabilità, il ricorso possa essere presentato contemporaneamente contro l'Unione e lo Stato membro; |
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10. |
ritiene che, agli effetti dell’adempimento alla condizione di esaurimento dei ricorsi interni di cui all’articolo 35 della CEDU, il richiedente debba aver esaurito i ricorsi giudiziali dello Stato in oggetto, nonché il ricorso pregiudiziale dinanzi alla Corte di Lussemburgo; tale formalità si considera espletata quando il ricorrente ne ha fatto domanda e il giudice nazionale non ritiene opportuno la proposizione del relativo ricorso pregiudiziale; |
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11. |
rileva che, a seguito dell'adesione dell'UE alla CEDU, potrebbe accadere che in alcuni casi siano competenti sia la Corte europea dei diritti dell'uomo sia la Corte di giustizia dell'Unione europea e rileva che non sarà consentita la possibilità di adire simultaneamente le due Corti; |
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12. |
ritiene opportuno che, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2 della CEDU, in ogni causa dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo suscettibile di sollevare una questione concernente il diritto dell'Unione, intentata contro uno Stato membro, l'Unione possa intervenire in qualità di coconvenuta e che, in ogni causa intentata contro l'Unione alle stesse condizioni, ogni Stato membro possa intervenire come coconvenuto; questa possibilità deve essere definita sulla base delle disposizioni del trattato di adesione in maniera chiara e sufficientemente ampia; |
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13. |
ritiene che l’adozione dello statuto di coconvenuto non ostacoli altre possibilità indirette offerte dalla CEDU (articolo 36, paragrafo 1), quali il diritto dell’UE di intervenire in qualità di terzo nei casi di ricorsi presentati da cittadini dell'Unione; |
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14. |
ritiene che, avendo la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosciuto l’applicabilità extraterritoriale della CEDU, l’Unione si debba porre l'obiettivo del pieno rispetto di tale obbligo nelle sue relazioni e attività esterne; |
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15. |
è del parere che non sarebbe ragionevole formalizzare le relazioni fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo introducendo una procedura pregiudiziale dinanzi a quest'ultima o istituendo un organismo o «panel» incaricato di prendere una decisione allorché uno dei due tribunali prevede di adottare un'interpretazione della CEDU diversa dall'interpretazione adottata dall'altro; ricorda, in tale contesto, la dichiarazione n. 2 relativa all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, che prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, dialogo che dovrebbe trovarsi ad essere rafforzato dall'adesione dell'Unione alla CEDU; |
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16. |
è chiaramente consapevole del fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo può riscontrare una violazione in una causa in merito alla quale la Corte di giustizia dell'Unione europea si è già pronunciata e sottolinea che ciò non metterebbe in alcun modo in dubbio la credibilità della Corte di giustizia dell'Unione europea, superarbitro finale nel sistema giudiziario dell’UE; |
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17. |
evidenzia che, in seguito all'adesione, la CEDU costituirà il livello minimo di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa e che sarà d'importanza fondamentale, in particolare nei casi in cui la protezione accordata dall'UE sia inferiore a quella prevista dalla CEDU; rileva che la CEDU rafforza la salvaguardia dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali e che rientrano nel suo campo di applicazione, e che la Carta riconosce anche altri diritti e principi che non sono contenuti nella CEDU, ma nei protocolli aggiuntivi e negli strumenti collegati alla CEDU; |
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18. |
ricorda che la promozione del rispetto dei diritti umani, valore fondamentale dell'UE già radicato nel suo trattato costitutivo, rappresenta un terreno comune per le sue relazioni con i paesi terzi; esprime pertanto il parere che detta adesione rafforzerà ulteriormente la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e la credibilità dell'Unione nel quadro del dialogo sui diritti umani con i paesi terzi; sottolinea inoltre che l'applicazione piena e uniforme della Carta dei diritti fondamentali a livello UE è ugualmente essenziale a garantire la credibilità dell'Unione in questo dialogo; |
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19. |
constata che la CEDU ha una funzione importante nel quadro dell'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui diritti garantiti dalla Carta che corrispondono a diritti riconosciuti dalla CEDU devono essere interpretati conformemente a questa e che la CEDU costituisce, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, una fonte di ispirazione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nella formulazione di principi generali del diritto dell'Unione; constata altresì che la CEDU, conformemente al suo articolo 53, non può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, che conserva quindi integralmente il suo valore giuridico; |
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20. |
sottolinea l'importanza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'elaborazione di un quadro giuridico e di principi guida quanto all'azione attuale e futura nel settore delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, soprattutto alla luce delle nuove forme di integrazione e armonizzazione delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni avviate con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'adozione del programma di Stoccolma; |
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21. |
sottolinea che tale adesione contribuirà innanzi tutto all'attuazione di un sistema dei diritti umani più coerente all’interno dell’UE; ritiene che essa rafforzerà la credibilità dell’UE agli occhi dei suoi cittadini nel settore della salvaguardia dei diritti umani, garantendo il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali ogniqualvolta sia in gioco il diritto dell’UE; |
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22. |
rileva che, dopo l'adesione, la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a giudicare sulle questioni di pertinenza della CEDU non potrà essere contestata in base alla struttura interna del diritto dell'UE; sottolinea altresì che la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non deve limitarsi ai cittadini europei o all'area geografica dell'Unione europea (ad esempio nel caso delle missioni o delle delegazioni); |
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23. |
rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU fornirà uno strumento aggiuntivo per applicare i diritti umani, in particolare la possibilità di presentare una denuncia dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione a un'azione o ad una mancata azione di un'istituzione dell'UE o di uno Stato membro nel quadro dell'attuazione del diritto dell'Unione, rientrante nell'ambito delle competenze della CEDU; sottolinea, tuttavia, che l'adesione non altera l'attuale sistema giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea né quello della Corte europea dei diritti dell'uomo e che la condizione di ricevibilità di un ricorso continuerà ad essere costituita dall'esperimento preventivo di tutti i rimedi giurisdizionali interni; chiede che i ricorsi e le denunce dei cittadini siano trattati entro termini ragionevoli; invita la Commissione a fornire, in consultazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, orientamenti su quali siano i rimedi giurisdizionali interni adeguati nell'ambito dell'Unione e sulle pronunce pregiudiziali a norma del diritto dell'UE; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire che i tribunali degli Stati membri deferiscano le cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea quando si tratta di questioni attinenti ai diritti fondamentali; |
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24. |
sottolinea che allo stesso tempo l'adesione richiederà una maggiore collaborazione tra i tribunali nazionali, la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo nel quadro della salvaguardia dei diritti fondamentali; rileva che la collaborazione tra i due tribunali europei favorirà lo sviluppo di un sistema giuridico coerente nel settore dei diritti umani; |
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25. |
si compiace altresì del fatto che l'articolo 1 della CEDU garantirà non solo la protezione dei cittadini dell'UE e delle altre persone all’interno del territorio dell’Unione, ma anche di tutti coloro che rientrano nella giurisdizione dell’Unione anche al di fuori del suo territorio; |
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26. |
è consapevole del fatto che l'adesione in quanto tale non risolverà i problemi estremamente gravi con cui il sistema della CEDU è chiamato a misurarsi, vale a dire, da un lato, il carico eccessivo di lavoro dovuto a un aumento esponenziale dei ricorsi individuali e, dall'altro, la riforma della struttura e del funzionamento della Corte al fine di far fronte alla situazione; nota che la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce il fatto che opera in un ambiente giuridico e politico complesso e constata che l'entrata in vigore, il 1o giugno 2010, del protocollo n. 14, certamente contribuirà a ridurre il numero delle procedure pendenti, ma non le farà scomparire; sottolinea, nel contesto della riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo, la rilevanza della Dichiarazione di Interlaken, con particolare riferimento al paragrafo 4 della stessa, il quale opera un doveroso richiamo ad una uniforme e rigorosa applicazione dei criteri concernenti l' ammissibilità e la giurisdizione della Corte; |
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27. |
ritiene fondamentale mantenere l’indipendenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in termini di politica del personale e di bilancio; |
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28. |
richiama l'attenzione sul fatto che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, data l'importanza che riveste sotto il profilo costituzionale un'adesione dell'Unione alla CEDU, prevede per l'Unione condizioni impegnative, vale a dire che il Consiglio adotti all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, la decisione relativa alla conclusione dell'accordo e che detto accordo entri in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali; |
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29. |
esorta i parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE a manifestare chiaramente la propria volontà e disponibilità a facilitare il processo di adesione coinvolgendo i propri tribunali nazionali e ministeri di giustizia; |
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30. |
osserva che l'adesione dell'Unione alla CEDU implica il riconoscimento, da parte dell'UE, dell'intero sistema di tutela dei diritti dell'uomo, come sviluppato e codificato da numerosi altri documenti del Consiglio d'Europa; in tal senso, l’adesione dell’Unione alla CEDU costituisce un primo passo essenziale che successivamente dovrebbe essere completato con l'adesione, fra l’altro, dell'Unione alla Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista a Strasburgo il 3 maggio 1996, in linea con l'acquis già sancito nella Carta dei diritti fondamentali nonché nella legislazione sociale dell'Unione; |
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31. |
chiede anche che l’Unione entri a far parte degli organi del Consiglio d’Europa, quali il comitato per la prevenzione della tortura (CTP), la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e la commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ); sottolinea anche la necessità che l'Unione assista in particolare ai lavori del Commissario per i diritti dell’uomo, del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) e del Comitato europeo sulle migrazioni e chiede di essere debitamente informato sulle conclusioni e decisioni di detti organi; |
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32. |
ritiene che, a beneficio dei cittadini, della democrazia e dei diritti dell’uomo in Europa e nell’UE e a garanzia del rispetto per la salvaguardia dei diritti umani, la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli organi specializzati del Consiglio d'Europa vada rafforzata per contribuire a una maggiore coerenza e a una maggiore complementarità in materia di diritti umani a livello paneuropeo; |
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33. |
suggerisce che, al fine di rendere i cittadini consapevoli del valore aggiunto dell'adesione, il Consiglio d'Europa e l'UE dovrebbero elaborare linee guida contenenti una chiara spiegazione di tutti gli effetti e le implicazioni dell'adesione; ribadisce, a questo proposito, che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini dell'UE informazioni che consentano loro di comprendere bene il significato dei meccanismi aggiuntivi e il modo in cui utilizzarli adeguatamente; |
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34. |
sottolinea l'importanza di disporre di un organo informale per coordinare la condivisione di informazioni fra il Parlamento europeo e l'Assembla parlamentare del Consiglio d'Europa; |
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35. |
sottolinea che, nella misura in cui l'adesione alla CEDU non riguarda solo le istituzioni dell'UE ma anche i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo deve essere consultato e coinvolto in tutto il processo negoziale e deve essere immediatamente e completamente associato e informato in tutte le fasi dei negoziati, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sull'Unione europea; |
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36. |
accoglie con favore l'impegno dimostrato dall'attuale Presidenza spagnola nel considerare questa adesione come «questione urgente» e l'atteggiamento positivo e collaborativo del Consiglio d'Europa al riguardo; invita le Presidenze belga e ungherese a fare tutto il possibile per portare a termine l'adesione alla prima occasione utile e nel modo più semplice e accessibile possibile affinché i cittadini dell'UE possano beneficiare al più presto dell'adesione dell'Unione alla CEDU; |
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37. |
insiste, in considerazione del ruolo rilevante che il trattato di Lisbona conferisce al Parlamento europeo per quanto concerne la conclusione dell’accordo di adesione, affinché il Parlamento sia debitamente informato in merito alla definizione del mandato negoziale per l'adesione alla CEDU e affinché sia strettamente coinvolto nelle discussioni preliminari e nello svolgimento dei negoziati su tale testo in conformità delle disposizioni dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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38. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Processo verbale della Conferenza dei presidenti, PE 432.390/CPG, punto 9.1.
(2) Raccolta della giurisprudenza 1970, pag. 1125.
(3) Raccolta della giurisprudenza 1974, pag. 491.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/78 |
Mercoledì 19 maggio 2010
Prima conferenza di riesame dello Statuto di Roma
P7_TA(2010)0185
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda
2011/C 161 E/13
Il Parlamento europeo,
vista la decisione dell'Assemblea degli Stati parte, adottata il 26 novembre 2009 nella sua 8a riunione plenaria (1), di convocare la Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010,
viste le precedenti risoluzioni e relazioni della Conferenza di revisione, e in particolare la risoluzione ICC-ASP/7/Res.2 relativa alla nomina e all'elezione dei giudici, del procuratore e dei procuratori aggiunti della CPI,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Corte penale internazionale, in particolare quelle in data 19 novembre 1998 (2), 18 gennaio 2001 (3), 28 febbraio 2002 (4), 4 luglio 2002 sul progetto di legge concernente la protezione dei membri delle forze armate americane (ASPA) (5) e 26 settembre 2002 (6) nonché la sua risoluzione in data 22 maggio 2008 (7),
visti lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) e la sua entrata in vigore il 1o luglio 2002,
vista la dichiarazione sulla Corte penale internazionale rilasciata il 1o luglio 2002 dalla Presidenza del Consiglio a nome dell'Unione europea,
vista l'importanza accordata dalla CPI e dall'UE al consolidamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale nonché alla difesa della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea,
visto che il 16 giugno 2003 (8) il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2003/444/PESC sulla Corte penale internazionale affermando che i crimini gravi che rientrano nella giurisdizione della Corte riguardano tutti gli Stati membri, che sono determinati a collaborare per prevenire tali crimini e porre termine all'impunità degli autori degli stessi e ponendo l'obiettivo di sostenere l'effettivo funzionamento della Corte e promuovere un appoggio universale a quest'ultima incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile allo Statuto,
visto il piano d'azione sul seguito da dare alla posizione comune (9) adottato in via definitiva dall'UE il 4 febbraio 2004 e concernente il coordinamento delle attività dell'UE, l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma e l'indipendenza e l'effettivo funzionamento della CPI,
vista l'adozione da parte dell'UE di una serie di «principi direttivi» (10) che fissano obiettivi di riferimento minimi che gli Stati parte della CPI devono rispettare al momento di concludere accordi bilaterali di non consegna,
viste le numerose decisioni (11) adottate dal Consiglio dell'Unione europea nel campo della giustizia, libertà e sicurezza al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nell'accertamento e nel perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra a livello nazionale,
visto il programma di Stoccolma che invita le istituzioni dell'UE a sostenere e a incoraggiare e promuovere le attività dell'Unione e degli Stati membri contro l'impunità e a combattere i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra e in tale contesto a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e la CPI,
visti i notevoli progressi compiuti dall'elezione dei primi giudici e del primo procuratore nonché il fatto che attualmente la Corte sta svolgendo indagini in cinque paesi (Kenya, Repubblica democratica del Congo, Sudan/Darfur, Uganda e Repubblica Centrafricana),
visto che la Conferenza di revisione della CPI costituisce il momento opportuno per riflettere sui progressi registrati dalla Corte e sulla opera di dissuasione e composizione dei conflitti armati, con particolare riferimento alla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,
visto il memorandum dello Statuto di Roma che definisce la giurisdizione della CPI e qualifica lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione coatta, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità alla stregua di crimini contro l'umanità,
viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda,
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
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A. |
considerando che l'UE è uno strenuo sostenitore della CPI e promuove l’universalità e difende l’integrità dello Statuto di Roma al fine di tutelare e rafforzare l’indipendenza, la legittimità e l'efficacia del processo giudiziario internazionale, |
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B. |
considerando che anche il raggiungimento della più ampia ratifica e attuazione possibile dello Statuto di Roma è stato un obiettivo dell'Unione europea nel corso dei negoziati relativi all’ampliamento nel processo di adesione dei nuovi Stati membri dell'Unione europea; che la ratifica e l'attuazione di tale statuto dovrebbero costituire un importante obiettivo per l'Unione europea anche nell'ambito delle relazioni con altri partner, segnatamente gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e Israele, |
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C. |
considerando che l'UE persegue sistematicamente l'inclusione di una clausola relativa alla CPI nei mandati di negoziato e negli accordi con i paesi terzi, |
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D. |
considerando che il rispetto e la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani fa parte dell'acquis giuridico ed etico dell'Unione ed è una delle pietre miliari dell'unità e dell’integrità europea (12), |
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E. |
considerando che negli ultimi decenni si è assistito a un rafforzamento del ruolo dell’UE come attore globale, |
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F. |
considerando che i Rappresentanti speciali promuovono le politiche e gli interessi dell’UE nelle regioni e nei paesi in conflitto e svolgono un ruolo attivo a favore del consolidamento della pace, della stabilità e dello Stato di diritto, |
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G. |
considerando che nell’aprile 2006 l’UE è diventata la prima organizzazione regionale a firmare un accordo con la CPI in materia di cooperazione e assistenza (13), |
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H. |
considerando che in più di 10 anni l’UE ha fornito oltre 40 milioni di euro nel quadro dello strumento finanziario dell’EIDHR per progetti finalizzati a sostenere la CPI e la giustizia penale internazionale, |
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I. |
considerando che l’Assemblea paritetica ACP-UE è stata attiva nel garantire che la giustizia penale internazionale sia inserita nell’accordo rivisto di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou) e ha adottato varie risoluzioni finalizzate all’integrazione sistematica della lotta contro l’impunità nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nel relativo dialogo politico, |
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J. |
considerando che la Conferenza di revisione costituisce un’opportunità essenziale per gli Stati parte come pure per gli Stati non parte, per la società civile e gli altri soggetti interessati per riaffermare con enfasi il loro impegno alla giustizia e alla responsabilità; |
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K. |
considerando che gli Stati parte hanno colto l’opportunità offerta dalla Conferenza di revisione per andare oltre gli emendamenti proposti allo Statuto di Roma e fare un bilancio della CPI a oltre 10 anni dalla sua fondazione e valutare in senso lato lo stato della giustizia penale internazionale, concentrandosi su quattro tematiche principali, segnatamente: complementarità, cooperazione, impatto del sistema dello Statuto di Roma sulle vittime e sulle comunità colpite e pace e giustizia; |
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L. |
considerando che, con 111 Stati parte aderenti alla CPI, talune regioni, quali il Medio Oriente, il Nordafrica e l’Asia sono ancora sottorappresentate, |
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M. |
considerando che la cooperazione tra gli Stati, le organizzazioni internazionali e la CPI è essenziale per l’efficacia e il successo del sistema della giustizia penale internazionale, in particolare in materia di capacità di applicazione della legge, |
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N. |
considerando che il 19 aprile 2010 è stata presentata, per la prima volta dalla creazione della CPI, una richiesta di accertamento di non cooperazione da parte di uno Stato, |
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O. |
considerando che la premessa sottostante al principio di complementarità, su cui si fonda lo Statuto di Roma, è che spetta allo Stato medesimo indagare e, se del caso, perseguire le persone sospettate di aver commesso reati in base al diritto internazionale, |
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P. |
considerando che nella maggior parte delle situazioni di conflitto in cui la giustizia non è stata incorporata nel processo di pace si è registrato un ritorno alla violenza, |
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1. |
reitera il suo forte sostegno a favore della CPI e dei suoi obiettivi; sottolinea che lo Statuto di Roma è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE come componente essenziale dei principi e dei valori democratici dell’Unione e chiede pertanto agli Stati membri di conformarsi pienamente allo Statuto in quanto parte dell’acquis dell’Unione; |
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2. |
pone l’accento sull’importanza che la scelta del paese ospitante di questa Conferenza di revisione sia caduta su un paese africano, l’Uganda, e sostiene la richiesta della Corte di aprire un ufficio di collegamento presso l’Unione africana ad Addis Abeba, pur riconoscendo la dimensione universale del sistema dello Statuto di Roma; |
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3. |
sottolinea l’importanza del principio dell’universalità dello Statuto di Roma e chiede al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza di promuovere attivamente l'adesione allo Statuto e la sua ratifica; |
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4. |
ribadisce la convinzione che nessun accordo di immunità possa permettere l'impunità di un individuo accusato di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidi; si felicita della dichiarazione dell'amministrazione statunitense in base alla quale non saranno conclusi nuovi accordi di immunità e invita gli Stati Uniti, come pure i loro partner, a recedere da quelli esistenti; |
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5. |
esorta vivamente gli Stati membri a partecipare alla Conferenza di revisione al massimo livello possibile, segnatamente Capi di Stato e di governo, e a riaffermare pubblicamente il proprio impegno alla CPI; |
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6. |
incoraggia gli Stati membri ad assumersi impegni, riaffermando la propria adesione a favore della CPI e indicando le misure concrete che intendono adottare per sostenerla, promettendo tra l’altro di applicare lo Statuto di Roma, ratificare e applicare l’accordo sui privilegi e le immunità della Corte (APIC), cooperare con altri Stati dotati di minori capacità al fine di promuovere l'accettazione universale della Corte e affermare il proprio contributo al rafforzamento del sistema della complementarietà e della cooperazione, segnatamente per quanto riguarda l’impatto sulle vittime e le comunità colpite, nonché altri settori dello Statuto di Roma; |
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7. |
appoggia fermamente l'inserimento all'articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto di Roma del reato di aggressione nell'ambito della giurisdizione materiale della CPI, in relazione al quale lo speciale gruppo di lavoro dell’Assemblea degli Stati parte allo Statuto di Roma ha deciso che, ai fini dello Statuto, il reato di aggressione significa «la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite»; |
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8. |
afferma risolutamente che qualsiasi decisione sulla definizione di crimine di aggressione deve rispettare l'indipendenza della Corte; raccomanda agli Stati di adottare la proposta in base alla quale non è necessario alcun filtro giurisdizionale per determinare se sia stato commesso un atto di aggressione prima che il procuratore della CPI possa avviare un’indagine; afferma inoltre che, qualora la Conferenza di revisione decida che debba essere predisposto un filtro, essa esiga che l’accertamento spetti alla Sezione pertinente, nel corso dei procedimenti giuridici già previsti dallo Statuto di Roma, per determinare se sia stato commesso o meno un atto di aggressione; |
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9. |
chiede agli Stati membri di impegnarsi in modo significativo nel processo di valutazione partecipando attivamente alle discussioni dei gruppi ufficiali nonché agli eventi organizzati dalla società civile (e da altri soggetti interessati) a margine della conferenza ufficiale; |
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10. |
esorta gli Stati membri a cogliere l'occasione della Conferenza di revisione anche per ribadire il loro impegno alla Corte con promesse specifiche sui quattro temi di valutazione e ad onorare tali impegni; |
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11. |
appoggia la CPI durante la Conferenza di revisione nel processo di valutazione su ogni fase dell'attuazione e dell'impatto dello Statuto di Roma, tenendo presente il punto di vista delle vittime e delle comunità colpite; |
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12. |
è preoccupato per l'impatto del sistema dello Statuto di Roma sulle vittime, gli individui e le comunità vittime di reati sotto la giurisdizione della CPI; ritiene essenziale garantire che le vittime e le comunità colpite abbiano accesso alle informazioni sulla corte, e ne comprendano l'attività, e che i diritti e gli interessi delle vittime costituiscano la preoccupazione principale della comunità dello Statuto di Roma, tenendo presente che la CPI è un'istituzione giudiziaria che integra il ruolo di primo piano degli Stati nel fornire protezione e facilitare l'accesso alla giustizia e riparazioni efficaci alle vittime, a livello individuale o collettivo; ritiene che gli Stati membri dovrebbero:
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13. |
ribadisce il suo appello agli Stati membri affinché assicurino una piena cooperazione fra gli Stati parte, gli Stati firmatari e la Corte, conformemente all'articolo 86 dello Statuto di Roma, al fine di rispettare l’oggetto e la finalità secondo cui, ai sensi del suo Preambolo, «i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti», avvalendosi dei seguenti mezzi:
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14. |
accoglie con favore la revisione e la discussione dell'articolo 124 («Disposizione transitoria») dello Statuto di Roma, che consente agli Stati di scegliere di non accettare la competenza della Corte nei confronti dei loro cittadini per quanto riguarda i crimini di guerra, nei sette anni successivi alla ratifica, e chiede che venga rapidamente soppresso dallo Statuto in modo che la legge sia applicata equamente a tutte le persone sospettate di presunti crimini di guerra perpetrati nei territori degli Stati parte allo Statuto o da loro cittadini; |
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15. |
invita gli Stati membri a dare la priorità all'inclusione come crimine di guerra di competenza della Corte, dell'uso di alcune armi nel contesto di un conflitto armato non di carattere internazionale, conformemente alla proposta belga per la modifica dell'articolo 8 dello Statuto di Roma, presentata all'ottava sessione dell'Assemblea degli Stati parte, come pure ad estendere la penalizzazione dell'uso di veleno, armi avvelenate, gas asfissianti, tossici o altri gas e di tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi, nonché dell'uso di proiettili che si espandono o si appiattiscono all'interno del corpo, ai conflitti armati non di carattere internazionale; |
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16. |
pone in rilievo l'efficacia del principio di complementarietà della Corte, che rappresenta il fondamento del sistema globale di giustizia penale internazionale (il sistema dello Statuto di Roma) e secondo cui il principale dovere degli Stati parte di investigare o perseguire i reati internazionali è chiaramente rafforzato dalla giurisdizione complementare (sussidiaria) della CPI; |
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17. |
è fermamente convinto che, durante le discussioni a Kampala, gli Stati membri dovrebbero:
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18. |
esorta tutti gli Stati parte allo Statuto di Roma, in particolare gli Stati membri dell'UE, a varare o attuare una legislazione nazionale atta a garantire che possano collaborare pienamente con la CPI; |
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19. |
esorta tutti gli Stati parte allo Statuto di Roma a stipulare accordi con la Corte sul trasferimento delle vittime e dei testimoni e sull'esecuzione delle sentenze; |
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20. |
invita l'Unione, gli Stati membri e altri donatori internazionali ad appoggiare i processi di riforma e le iniziative nazionali per lo sviluppo delle capacità volte a rafforzare la magistratura indipendente, il settore preposto all'applicazione della legge e il sistema penitenziario in tutti i paesi in via di sviluppo direttamente interessati dalla perpetrazione di reati che rientrano nello Statuto di Roma, assicurando in tal modo l'effettiva applicazione del principio di complementarietà e anche il rispetto da parte degli Stati delle decisioni della Corte; |
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21. |
invita gli Stati parte ad adottare una risoluzione, basata sulle discussioni di Kampala, che metta in evidenza l'importanza di rendere effettivamente giustizia alle vittime, nel quadro di processi equi e imparziali; |
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22. |
invita gli Stati membri dell'UE a rinnovare il proprio impegno nei confronti della CPI per il futuro; |
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23. |
sostiene la proposta avanzata dai rappresentanti di alto livello degli Stati contraenti dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale a dedicare il 17 luglio, che è il giorno dell'adozione dello Statuto di Roma nel 1998, alla Giornata internazionale della giustizia penale; |
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24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione. |
(1) Risoluzione ICC-ASP/8/Res.6.
(2) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265.
(3) GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262.
(4) Testi approvati, P5_TA(2002)0082.
(5) Testi approvati, P5_TA(2002)0367.
(6) Testi approvati, P5_TA(2002)0449.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0238.
(8) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.
(9) Documento del Consiglio 5742/04.
(10) Principi direttivi concernenti gli accordi tra uno Stato parte allo Statuto di Roma del CPI e gli Stati Uniti relativi alle condizioni di consegna di persone alla Corte.
(11) Decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1); decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membr (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1); decisione 2003/335/GAI, dell'8 maggio 2003 relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12).
(12) Articoli 2 e 3, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea.
(13) GU L 115 del 28.4.2006, pag. 50.
Giovedì 20 maggio 2010
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/84 |
Giovedì 20 maggio 2010
Realizzare un mercato unico per i consumatori e i cittadini
P7_TA(2010)0186
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (2010/2011(INI))
2011/C 161 E/14
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo «EUROPA 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
vista la relazione del professore Mario Monti alla Commissione sul rilancio del mercato unico (1),
vista la comunicazione della Commissione «Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei risultati» (COM(2006)0211),
visti la comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The single market: review of achievements» (SEC(2007)1521), la risoluzione del Parlamento del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico (2) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The single market review: one year on» (SEC(2008)3064),
viste la comunicazione della Commissione «Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0726), la comunicazione della Commissione «Servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo» (COM(2007)0725) e la risoluzione del Parlamento del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale (3),
viste la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (4) e la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno (5),
visti il Quadro di valutazione del mercato interno del luglio 2009 (SEC(2009)1007) e le risoluzioni del Parlamento del 9 marzo 2010 (6) e del 23 settembre 2008 (7) sul quadro di valutazione del mercato interno,
viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007–2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace» (COM(2007)0099) e la risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2008 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013 (8),
visti la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (COM(2009)0025) e il documento di lavoro di accompagnamento dei servizi della Commissione dal titolo «Second Consumer Markets Scoreboard» (SEC(2009)0076),
viste la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330) e la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009)0336),
vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (9),
vista la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),
vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo, sezione per il mercato unico, la produzione e il consumo, su «Obstacles to the European single market 2008» (10),
visti la relazione annuale del 2008 di SOLVIT sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT (SEC(2009)0142), il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 maggio 2008 su un piano d'azione per un approccio integrato per fornire i servizi di assistenza del mercato unico ai cittadini e alle imprese (SEC(2008)1882) e la risoluzione del Parlamento del 9 marzo 2010 su SOLVIT (11),
visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che mira a creare un quadro complessivo di norme e principi relativi all'accreditamento e alla vigilanza del mercato,
visto l'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui «[i]l mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati»,
visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), che impegna l'Unione a lavorare per «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e [su] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati dall'articolo 6 TUE,
visto l'articolo 9 TFUE ai sensi del quale «[n]ella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»,
visto l'articolo 11 TFUE, ai sensi del quale «[l]e esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»,
visto l'articolo 12 TFUE, ai sensi del quale «[n]ella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»,
visto l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse (economico) generale,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0132/2010),
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A. |
considerando che troppi ostacoli, dovuti alla mancanza di informazioni sui diritti e le opportunità, a una regolamentazione frammentaria, all'assenza di iniziative legislative in varie aree di fondamentale importanza, a un recepimento insoddisfacente, a un'applicazione e un'attuazione inadeguate delle norme, nonché a un'assenza di coordinamento e di cooperazione di carattere amministrativo, impediscono a cittadini, consumatori e PMI di circolare, acquistare, vendere o commerciare al di là delle frontiere con la stessa sensazione di sicurezza e fiducia che provano nei rispettivi Stati membri, |
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B. |
considerando che, al contempo, l'impegno volto ad armonizzare la legislazione al fine di superare detti ostacoli ha condotto, a volte, a un eccesso di regolamentazione che si è ripercossa negativamente sulla maggior parte delle PMI, in particolare le microimprese che non desiderano operare nel mercato europeo, ma preferiscono agire localmente, e sulle amministrazioni locali e che, pertanto, è auspicabile una migliore legiferazione con un onere amministrativo minimo, |
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C. |
considerando che solo una ridotta percentuale di lavoratori, prestatori di servizi e professionisti decide di spostarsi in un altro Stato membro, in particolare in quanto la burocrazia che tale scelta comporta e il rischio di perdere i diritti previdenziali rendono eccessivamente complicato e oneroso agire in questo senso, |
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D. |
considerando che pochi imprenditori e poche PMI offrono i loro prodotti e servizi al di fuori dei mercati nazionali, a causa sia delle barriere linguistiche e della mancanza di certezza per quanto attiene a investimenti, pagamenti e affidabilità, sia delle diverse tradizioni giuridiche, amministrative, sociali e culturali dei vari Stati membri, |
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E. |
considerando che il mercato unico non deve essere visto come un elemento distinto da altre aree politiche orizzontali, in particolare la politica esterna nonché in materia di salute, protezione sociale e dei consumatori, diritto del lavoro, ambiente, sviluppo sostenibile, |
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F. |
considerando che la strategia UE 2020 dovrebbe fissare obiettivi realistici volti a raggiungere entro il 2020 un'economia sociale di mercato verde e basata sulla conoscenza e una crescita sostenibile nonché a creare posti di lavoro anche nel settore ambientale; considerando che la pietra angolare di tale strategia deve essere il mercato unico europeo, con le sfide della giustizia sociale e della crescita economica e l'attenzione rivolta ai benefici a favore di cittadini, protezione dei consumatori e PMI, |
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G. |
considerando che le questioni del mercato unico e del commercio internazionale sono sempre più interdipendenti e che influiscono reciprocamente una sull'altra, |
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H. |
considerando che molti cittadini europei non sono consapevoli dei benefici pratici che essi stessi traggono dal mercato unico in quanto le informazioni disponibili su questo tema sono troppo esigue e non forniscono una spiegazione adeguata, |
Considerazioni generali
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1. |
ritiene che l'Unione stia affrontando un periodo particolarmente problematico nella storia dell'integrazione del mercato unico europeo; è dell'avviso che le sfide attuali e future debbano essere affrontate con coerenza, determinazione, impegno e forza, associandole necessariamente a sensibilità e praticità, in uno spirito di cooperazione e solidarietà; sottolinea che detto processo richiederà necessariamente una ferma autorità e una grande capacità d'iniziativa da parte della Commissione e una volontà politica da parte del Consiglio, degli Stati membri e del Parlamento europeo; |
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2. |
sottolinea che il mercato unico non è soltanto una struttura economica e che la normativa in materia protegge e preserva specifici diritti fondamentali dei cittadini, quali la sicurezza e la privacy e che, per questo motivo, un mercato unico che funziona regolarmente è nei migliori interessi dei cittadini, dei consumatori e delle PMI, considerate le numerose sfide economiche e di altro genere che l'UE si trova attualmente ad affrontare; |
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3. |
evidenzia che, nonostante le carenze economiche, tecnologiche e legislative nella sua struttura, il mercato unico europeo, insieme alla zona dell'euro, è l'esempio perfetto per illustrare il reale significato dell'integrazione e dell'unità economica dell'UE e rappresenta senza dubbio la conquista più visibile dell'integrazione europea per i cittadini dell'UE; |
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4. |
sottolinea che il mercato unico dovrebbe aprire nuovi orizzonti nel settore della ricerca e dell'innovazione, contribuendo maggiormente alla promozione e allo sviluppo di beni e servizi che pongono l'accento sulla conoscenza e la tecnologia e costituiscono una forza motrice per lo sviluppo economico futuro; |
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5. |
accoglie con favore e sostiene pienamente l'intenzione della Commissione di «ricollocare al centro del mercato interno coloro che vi vivono e lo usano ogni giorno» nonché il suo impegno a difendere con determinazione il mercato unico, sfruttando appieno le sue competenze esecutive e a delineare una prospettiva sociale ed ambientale del mercato unico sulla base degli obblighi derivanti dal trattato di Lisbona; |
Il processo di integrazione nel mercato unico non è irreversibile
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6. |
sottolinea che l'integrazione nel mercato unico non è un processo irreversibile e che il proseguimento dell'esistenza del mercato unico non deve essere dato per scontato; |
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7. |
esprime preoccupazione per il fatto che il riemergere del protezionismo economico a livello nazionale si tradurrebbe molto probabilmente in una frammentazione del mercato unico e ritiene pertanto che debba essere evitato; è preoccupato che l'attuale crisi economica e finanziaria possa essere usata per giustificare il rilancio di misure protezioniste in diversi Stati membri, quando invece la crisi rende necessari piuttosto dei meccanismi di salvaguardia comuni; |
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8. |
ritiene che la crisi abbia danneggiato in misura sostanziale il processo di integrazione nel mercato unico e che l'antagonismo e la sfiducia nei confronti del mercato unico si siano acuiti a causa delle lacune e delle disparità insite nei sistemi economici degli Stati membri; |
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9. |
ribadisce che le politiche volte a contrastare la crisi non dovrebbero ostacolare il processo d'integrazione del mercato unico, ma dovrebbero, piuttosto, offrire un'opportunità per riformare, consolidare e migliorare l'attuale struttura del mercato unico, liberare il potenziale in termini di creazione di occupazione di un'economia verde e riacquisire la fiducia dei cittadini, e in particolare di consumatori e PMI; |
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10. |
sottolinea che il rilancio del mercato unico non deve essere completamente dettato dalla recente recessione finanziaria e che la ripresa deve travalicare le lezioni fondamentali tratte dalla crisi; |
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11. |
sottolinea che il rilancio del mercato unico dovrebbe conseguire obiettivi concreti, misurabili, conseguibili, pertinenti e tempestivi, che devono essere conseguiti tramite strumenti e una politica adeguati ed efficaci, sulla base delle quattro libertà di circolazione che sono a disposizione di tutti i cittadini dell'UE; |
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12. |
sottolinea che il mercato unico europeo ha terribilmente bisogno di un nuovo impulso e che sono necessarie la forte leadership delle istituzioni europee, specialmente della Commissione, e l'appropriazione politica degli Stati membri per ripristinare credibilità e fiducia nel mercato unico; |
Necessità di un approccio globale e comune al mercato unico
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13. |
ritiene che la vecchia percezione del mercato unico debba essere completata per diventare più inclusiva; sottolinea che tutti coloro che sono coinvolti nella definizione e nell'attuazione del mercato unico devono adottare un approccio più globale, integrando appieno le preoccupazioni dei cittadini; |
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14. |
sottolinea che un mercato unico più forte, profondo e ampio è di vitale importanza ai fini della crescita e della creazione di posti di lavoro; |
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15. |
sottolinea che il mercato unico deve essere un elemento centrale per il conseguimento dell'obiettivo di un'economia sociale di mercato sostenibile e altamente competitiva nel contesto a lungo termine della strategia UE 2020; |
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16. |
è del parere che il mercato unico sia una condizione di grande importanza per il successo della strategia UE 2020; propone pertanto di prevedere il coordinamento da parte delle istituzioni europee di qualsiasi strategia e politica volta a rilanciare il mercato unico europeo, tra cui la strategia UE 2020, e di basarla su un accordo pragmatico, esaustivo e approfondito sostenuto da tutti gli Stati membri e incentrato principalmente su priorità che gli Stati membri faranno davvero proprie e attueranno efficacemente a livello nazionale, regionale e locale; |
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17. |
sottolinea che il mercato unico dovrebbe portare benefici ai consumatori in termini di miglioramento della qualità, aumento della varietà, prezzi ragionevoli di beni e servizi nonché sicurezza di questi ultimi; |
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18. |
chiede un nuovo paradigma di forma mentis politica che si concentri sui cittadini, i consumatori e le PMI nel rilancio del mercato unico europeo; ritiene che sia possibile conseguire tale obiettivo ponendo il cittadino europeo al centro del processo di definizione delle politiche dell'Unione europea; |
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19. |
ritiene che rilanciare il mercato unico richieda l'attuazione efficace di un sistema di equilibrio dei poteri più adeguato e maggiore dialogo, nell'intento di garantire che le esigenze dei cittadini e dei consumatori siano tenute maggiormente in conto; è dell'avviso che un approccio basato su dati concreti e un approccio basato sui cittadini aiuteranno l'Unione a riacquisire la fiducia della popolazione nel mercato unico europeo e a trovare la giusta formula per l'adozione di iniziative tese a conferire all'Unione il vantaggio competitivo di cui ha bisogno, lasciando impregiudicata la dimensione sociale; |
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20. |
ribadisce che la valutazione pertinente degli impatti esercitati dal mercato unico su società, consumatori, ambiente ed economia – che dovrebbero emergere in tutte le proposte relative al mercato unico – sia cruciale per riacquisire la fiducia dell'opinione pubblica e che garantirà anche l'integrazione realistica di obiettivi sociali, ambientali, economici e attinenti alla protezione dei consumatori; |
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21. |
ritiene che l'abolizione delle frontiere nel mercato unico abbia dato un ulteriore impulso alla competitività dell'Europa in un mondo globalizzato; |
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22. |
sottolinea che il buon funzionamento del mercato interno è indissociabile dal ruolo che deve svolgere l'Europa in quanto attore economico globale; ritiene che l'Unione europea debba proteggere il proprio modello sociale ed ecologico facendo rispettare con rigore la propria normativa riguardante prodotti e servizi importati e difendendone fermamente l'applicazione, segnatamente nel quadro delle istanze multilaterali e, in particolare, della procedura di composizione delle controversie in seno all'Organizzazione mondiale del commercio; |
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23. |
sottolinea che il mercato interno e la moneta unica hanno agito da scudo protettivo per l'Europa, riducendo l'impatto negativo della crisi finanziaria sulle imprese e sui cittadini; |
Sfide e opportunità da considerare nel quadro della politica in materia di mercato unico
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24. |
ritiene che la grande sfida che l'Unione deve affrontare consista nel pervenire a un equilibrio tra un'economia aperta, in grado di stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro e nel rispondere in modo integrato alle grandi sfide di domani (competitività, ricerca e sviluppo, politica industriale, sfida demografica, ambiente, tecnologie, ecc.) e un sistema economico anche capace di offrire protezione dei consumatori e le garanzie sociali e ambientali di cui necessitano i cittadini; |
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25. |
sottolinea che l'applicazione delle norme relative al mercato unico continua ad essere non omogenea, dato che le reti di mercato non sono sufficientemente interconnesse, il che significa che le imprese e i cittadini devono affrontare una realtà quotidiana caratterizzata da continue difficoltà nelle loro attività transfrontaliere, che possono coinvolgere 27 sistemi giuridici diversi per una singola transazione; |
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26. |
sottolinea l'importanza di istituire un mercato unico verde per tecnologie, servizi e prodotti emergenti ambientali e a basse emissioni di carbonio sviluppando norme a livello di UE per le emissioni di carbonio; rileva che norme precise e l'etichettatura per prodotti efficienti sotto il profilo energetico devono progressivamente diventare obbligatorie in tutta l'Unione; rileva che le metodologie e le norme esistenti dovrebbero essere tenute in considerazione in sede di messa a punto di nuove norme per le impronte di carbonio; sottolinea che tali norme non devono dare luogo a requisiti oltremodo onerosi, in particolare per le PMI; |
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27. |
esorta l'Unione a sfruttare appieno, nell'era digitale, il potenziale e le opportunità offerte da Internet, dal commercio elettronico e dalla diffusione delle TIC nelle PMI e nella pubblica amministrazione, nell'ottica di sviluppare ulteriormente il mercato unico, mettendoli a disposizione di tutti i cittadini dell'UE; evidenzia che lo studio di nuove tecnologie deve tener conto della necessità di proteggere i cittadini, i consumatori e le PMI e coloro che si trovano nelle posizioni più vulnerabili; |
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28. |
sottolinea l'importanza di instaurare nuovi modelli di impresa in cui i titolari di diritti d'autore e di diritti correlati siano adeguatamente remunerati senza creare inutili limiti all'accesso a contenuti creativi on-line per i consumatori; |
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29. |
sostiene le iniziative intraprese dalla Commissione volte ad attribuire priorità a ricerca, conoscenza e innovazione nelle future strategie; auspica che nei prossimo bilanci dell'Unione siano assegnati fondi sufficienti per affrontare questi aspetti cruciali; ricorda in tale contesto l'urgenza di concludere la questione pendente del brevetto comunitario; propone che la Commissione cominci a esaminare i modi possibili di trovare parametri concreti di riferimento, onde misurare gli esiti nei settori della ricerca, della conoscenza e dell'innovazione; |
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30. |
appoggia gli sforzi della Commissione volti a promuovere la sicurezza di prodotti tramite l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; |
Cittadini e consumatori nel mercato unico
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31. |
è persuaso che la percezione, la comprensione e la conoscenza del cittadino europeo riguardo al mercato unico siano ridotte, inesistenti, confuse o persino negative, in parte a causa della mancanza di impegno politico e di informazioni e di uno scarso livello di consapevolezza da parte del pubblico; è dell'avviso che occorra agire in modo determinato affinché la futura politica dell'Unione europea relativa al mercato unico risponda alle aspettative e alle esigenze dei cittadini e delle PMI e fornisca loro risultati tangibili; |
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32. |
sottolinea che, al fine di garantire il sostegno economico e sociale e la cooperazione dei cittadini europei, l'UE e gli Stati membri devono assicurare una promozione vigorosa delle possibilità derivanti dall'integrazione economica europea e cambiare la percezione della popolazione riguardo al mercato unico, rendendo la gente consapevole e in grado di comprendere i benefici che tale mercato offre loro e i mezzi per far valere in modo efficace i loro diritti; ritiene pertanto che sia importante che i settori che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle esigenze dei consumatori siano al centro del mercato unico; |
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33. |
ritiene che alcuni dei problemi più ovvi incontrati dai consumatori, soprattutto nel settore dei servizi, che devono essere affrontati in via prioritaria al fine di conseguire risultati rapidi, siano: 1) l'accesso a prodotti sicuri e servizi di qualità; 2) l'accesso a informazioni affidabili, confrontabili e obiettive, tra cui i confronti tra prezzi; 3) maggiore certezza giuridica e chiarezza delle relazioni contrattuali; 4) maggiore sicurezza dei pagamenti; 5) accesso a sistemi di ricorso adeguati, abbordabili ed efficaci e 6) migliore conoscenza del sistema e rafforzamento della fiducia in esso; |
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34. |
sostiene che ai cittadini non vengono fornite informazioni sufficienti sulla legislazione in materia di mercato unico e sulla disponibilità e il rispetto dei loro diritti; sottolinea la necessità di organizzare i siti web pertinenti, SOLVIT e i punti di contatto in modo più efficace; ritiene siano necessari un migliore coordinamento di tali iniziative e una migliore comunicazione in merito, dal momento che finora esse non sono riuscite a raggiungere il pubblico cui erano destinate; sottolinea il ruolo del portale della Commissione «La tua Europa», che informa sia i cittadini che le imprese sugli aspetti concernenti la vita, il lavoro e le opportunità commerciali nell'Unione europea; propone di rafforzare le offerte esistenti invece di creare nuovi punti di contatto; |
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35. |
è convinto che un comportamento responsabile da parte del mondo imprenditoriale, nel rispetto del principio della responsabilità societaria, delle regole della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori, contribuirà a dare fiducia ai consumatori, condizione minima necessaria per rafforzarne la protezione; |
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36. |
ritiene che le iniziative di integrazione economica riusciranno meglio a decollare se i cittadini sono convinti che i loro diritti sociali sono tutelati e che le politiche in materia di mercato interno avranno un impatto positivo sulle politiche sociali nazionali; |
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37. |
deplora il fatto che solo una percentuale ridotta di cittadini, consumatori e PMI conoscano l'esistenza di meccanismi di ricorso alternativi o sappiano come depositare una denuncia presso la Commissione; sottolinea che è necessario rafforzare i sistemi vigenti di risoluzione dei problemi per i cittadini e per le imprese, come ad esempio SOLVIT, in conformità della relazione del Parlamento su SOLVIT del 2 marzo 2010 (2009/2138(INI)); invita la Commissione a iniziare una procedura accelerata di violazione del trattato qualora un ricorso SOLVIT non risolto riveli una violazione prima facie del diritto comunitario; si rammarica del fatto che, malgrado le raccomandazioni della Commissione, i meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti non siano ancora stati posti in essere correttamente o non funzionino in modo soddisfacente; |
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38. |
sottolinea il ruolo principale svolto dalle associazioni dei consumatori in termini di informazione dei consumatori sui loro diritti, di sostegno ai consumatori in caso di controversie, nonché in termini di promozione degli interessi dei consumatori nella costruzione del mercato interno; |
Piccole e medie imprese nel mercato unico
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39. |
afferma che le PMI formano una parte essenziale della spina dorsale dell'economia europea e sono i principali motori di creazione di posti di lavoro, crescita economica, transizione verso un'economia verde e coesione sociale in Europa; sostiene che la partecipazione attiva delle PMI in un'UE allargata è un elemento imprescindibile per rendere più competitivo e innovativo il mercato unico ed evidenzia che occorre adoperarsi maggiormente per migliorare l'accesso delle PMI al mercato unico, per facilitare il loro sviluppo e per consentire loro di sfruttare appieno il loro potenziale imprenditoriale; |
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40. |
ritiene opportuno rimuovere gli ostacoli all'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici onde incoraggiare la competitività nel mercato unico, in particolare semplificando i requisiti imposti alle PMI nelle gare d'appalto delle amministrazioni aggiudicatrici; |
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41. |
incoraggia le iniziative future della Commissione e degli Stati membri volte a: 1) sostenere le piccole imprese con attività transfrontaliere nell'UE; 2) procedere a una riduzione tangibile degli oneri amministrativi, finanziari e regolamentari, soprattutto gli ostacoli amministrativi che devono affrontare le PMI, indipendentemente dal fatto che operino a livello locale, nazionale o europeo, conformemente al principio di proporzionalità; invita a tale riguardo gli Stati membri e la Commissione ad attuare e applicare rigorosamente il principio «pensare anzitutto in piccolo» delineato nello Small Business Act; |
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42. |
chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi per aiutare le PMI a colmare il divario linguistico che spesso impedisce a queste ultime di operare in Stati membri diversi dal proprio, mettendo a loro disposizione tutte le informazioni e i servizi relativi al mercato unico in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; |
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43. |
resta fedele all'impegno di ridurre la sovraregolamentazione nella nuova legislazione sul mercato unico e chiede agli Stati membri, e in particolare ai loro parlamenti, di restare fedeli all'impegno di evitare l'eccessiva regolamentazione al momento di trasporre la legislazione dell'UE, in quanto tali gravami aggiuntivi sono particolarmente onerosi per le PMI; |
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44. |
conviene sul fatto che l'attuazione adeguata dello Small Business Act – in particolare per quanto concerne l'applicazione rigorosa della prova PMI da parte della Commissione al momento di proporre nuove misure legislative in materia di mercato interno – e l'introduzione di uno statuto europeo delle società private garantiranno l'integrazione pratica delle PMI in un sistema unico europeo pertinente e redditizio; |
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45. |
sostiene con vigore il regolamento che disciplina i requisiti di traduzione per il futuro brevetto UE, grazie al quale quest'ultimo diverrà realtà e l'Europa si rafforzerà nel suo ruolo di elemento propulsore dell'innovazione e della concorrenza nel mondo; sostiene inoltre la revisione del sistema del marchio comunitario al fine di migliorarne la qualità e le prospettive; |
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46. |
afferma che il problema principale delle PMI in tempi di crisi economica è l'accesso ai finanziamenti; deplora che il ritiro delle grandi banche dalle zone rurali sottopopolate o economicamente deboli abbia fatto emergere un problema considerevole per le PMI in materia di accesso al credito; plaude al ruolo cruciale svolto dalle casse di risparmio e dai vari movimenti cooperativi nel finanziamento dell'economia regionale e nel contributo all'economia sociale di mercato mediante la promozione di progetti etici e sociali; |
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47. |
conviene che la procedura di notifica introdotta dalla direttiva 98/34/CE rappresenta uno strumento molto efficiente per migliorare la legislazione nazionale, da una parte e per evitare le barriere nel mercato unico, in particolare per le PMI, dall'altra; ritiene che la Commissione dovrebbe rafforzare il meccanismo avviando una procedura di infrazione accelerata se uno Stato membro non si conforma al parere circostanziato emesso dalla Commissione o non risponde a un parere circostanziato emesso da uno Stato membro; |
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48. |
ritiene che le diverse politiche economiche e sociali, quali quelle in materia di bilancio, tasse e imposte, istruzione e ricerca, debbano essere coordinate a livello di UE; |
Adesione e rispetto della legislazione in materia di mercato unico e principio del legiferare meglio
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49. |
sostiene che, conformemente al principio di sussidiarietà, una parte sostanziale della responsabilità amministrativa e giuridica del mercato unico è nelle mani degli Stati membri e, se del caso, delle loro autorità regionali e locali, che, insieme ad altre istituzioni dell'UE, devono quindi fare propri il mercato unico europeo e la relativa gestione; |
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50. |
sostiene che i quadri per il mercato interno e per il mercato dei beni di consumo evidenziano chiaramente che gli Stati membri non riescono ancora a conseguire gli obiettivi di recepimento, applicazione e rispetto corretti della normativa in materia di mercato unico e che i diritti europei accumulano ritardi sul versante del recepimento, il che pregiudica la parità di condizioni, elemento essenziale per il funzionamento corretto del mercato interno, particolarmente nel settore dei servizi; |
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51. |
osserva che una graduale frammentazione di norme e incoerenze nell'attuazione della normativa nell'UE si stanno dimostrando sempre più negative riguardo al completamento del mercato unico; rileva che l'UE deve ancora adottare una serie di politiche coerenti internamente volte a rimuovere ostacoli diretti e indiretti al funzionamento corretto del mercato interno; |
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52. |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per «legiferare meglio» che rafforza l'efficacia delle norme e la loro corretta applicazione da parte degli Stati membri; esorta la Commissione a mantenere il suo slancio in questo contesto, in quanto una rapida attuazione di questa strategia contribuirebbe in misura significativa ad un riuscito rilancio del mercato unico; |
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53. |
prende atto del nuovo concetto di «regolamentazione intelligente» introdotto nella comunicazione della Commissione su UE 2020; |
Obiettivi da realizzare
Un ruolo istituzionale più forte nella definizione e nell'attuazione di norme in materia di mercato unico
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54. |
propone, nell'ottica di un recepimento, un'applicazione e un rispetto migliori della normativa in materia di mercato unico, la creazione da parte della Commissione di un partenariato tra tutte le parti interessate coinvolto nella definizione, attuazione e applicazione di detta normativa, usando nuovi meccanismi quale il forum annuale del mercato unico che è stato proposto; |
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55. |
invita la Commissione a garantire un'attuazione e un recepimento corretti grazie a un controllo più sistematico e indipendente al fine di snellire e accelerare le procedure d'infrazione; sostiene che i ritardi accumulati nella risoluzione di procedure d'infrazione avranno effetti negativi sugli interessi dei cittadini nel mercato unico; |
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56. |
chiede alla Commissione di sviluppare nuovi metodi, diversi dalle formali procedure d'infrazione, per migliorare il recepimento e l'attuazione delle norme in materia di mercato unico; in detto contesto, invita a tenere in considerazione meccanismi innovativi, quali la procedura di valutazione reciproca prevista nella direttiva Servizi, per incoraggiare la verifica tra pari e l'appropriazione da parte degli Stati membri, così come per migliorare i meccanismi informali tesi alla risoluzione di problemi, come SOLVIT e EU-PILOT, dai quali i cittadini che devono quotidianamente far fronte a frustrazioni nel mercato unico trarrebbero un netto beneficio; |
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57. |
invita la Commissione a concentrare maggiormente la propria attenzione sulla valutazione sistematica e sulla semplificazione della legislazione esistente in materia di mercato unico, riducendo le procedure burocratiche ogniqualvolta possibile, a beneficio sia dei cittadini che delle imprese; |
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58. |
esorta la Commissione a garantire un coordinamento adeguato e a collaborare con il Parlamento e gli Stati membri, nonché con i principali partner commerciali e con le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, sul fronte della vigilanza del mercato dei beni e dell'applicazione transfrontaliera del diritto di protezione dei consumatori e ad informare in modo più efficace i consumatori e i cittadini europei; |
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59. |
raccomanda alla Commissione di condurre un'analisi indipendente volta a individuare le principali venti fonti di insoddisfazione e frustrazione relative al mercato unico che i cittadini incontrano quotidianamente, soprattutto nel mercato del lavoro, per quanto riguarda il commercio elettronico, l'assistenza medica transfrontaliera, l'acquisto e il noleggio di veicoli, la portabilità delle pensioni, il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali, l'affidamento, l'adozione e il mantenimento di minori, e gli assegni per minori a carico; |
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60. |
invita la Commissione ad accelerare la creazione di un meccanismo migliore per riesaminare l'applicazione pratica delle norme sul mercato unico a tutti i livelli nei vari Stati membri e verificare come viene conferito il potere a cittadini e imprese di esercitare i loro diritti nel mercato unico; |
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61. |
esorta la Commissione a fornire maggiore assistenza agli Stati membri e, ove opportuno, alle autorità regionali e locali al fine di facilitare un'adeguata osservanza delle norme dell'UE; sottolinea che le istituzioni dell'UE nel complesso devono inasprire le norme e incoraggiare gli Stati membri a recepire in modo corretto e tempestivo le leggi, onde garantire l'attuazione delle stesse norme su tutto il territorio dell'Unione; |
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62. |
chiede il rafforzamento del ruolo del Parlamento nelle aree relative ad applicazione, rispetto e controllo della legislazione in materia di mercato unico; ritiene che il ruolo potenziato del PE e dei parlamenti nazionali conformemente al trattato di Lisbona debba implicare una migliore sinergia tra i due livelli parlamentari; |
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63. |
esorta gli Stati membri a migliorare il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche nel mercato unico, soprattutto tramite il sistema d'informazione del mercato interno e la formazione di esperti nel settore della protezione dei consumatori e del mercato unico a livello nazionale, regionale e locale; |
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64. |
insiste affinché la Commissione garantisca: controllo indipendente della qualità delle proposte regolamentari; adozione di meccanismi ex ante ed ex post volti alla verifica dell'efficacia della legislazione; l'uso di analisi comparative rispetto alla migliore pratica internazionale; il ricorso a valutazioni di conformità per misurare l'impatto sociale, ambientale ed economico a livello di UE e nazionale; |
Misure necessarie per informare e conferire potere ai cittadini e alle PMI con maggiore efficacia nel mercato unico
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65. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una strategia di comunicazione mirata, incentrata sui problemi che i cittadini incontrano quotidianamente quando si trasferiscono e accettano un'offerta di lavoro in un altro Stato membro, specie quando effettuano transazioni transfrontaliere, si spostano, acquistano o vendono attraverso le frontiere, nonché le norme sociali, sanitarie, relative alla protezione dei consumatori e dell'ambiente su cui i cittadini possono basarsi; ritiene che detta strategia di comunicazione dovrebbe esplicitamente includere i metodi tesi alla soluzione dei problemi, quali SOLVIT; |
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66. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per garantire che le norme sui prodotti utilizzate nel mercato unico divengano le principali norme globali, garantendo così parità di condizioni per le imprese europee, in particolare le PMI, che desiderano estendere le proprie attività oltre il mercato unico; |
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67. |
esorta la Commissione, in fase di pianificazione delle attività annuali, a concentrarsi prioritariamente sulla legislazione in materia di mercato unico favorevole ai consumatori che incide sulla vita quotidiana dei cittadini europei; ritiene che l'attribuzione della priorità a detta questione debba essere seguita da adeguate campagne d'informazione per rafforzare la percezione che i cittadini hanno del mercato unico; |
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68. |
ricorda che, accanto alle azioni emblematiche sul tipo delle «campagne pubblicitarie» realizzate dagli attori istituzionali europei o dagli Stati membri, è importante intraprendere un'azione parallela di comunicazione decentralizzata – che associ meglio gli attori locali e i media nazionali, regionali e locali (ponendo l'accento in particolare sui media locali) – che sia maggiormente incentrata sui problemi quotidiani vissuti dal consumatore nel mercato interno (esempi di spese bancarie in un altro Stato membro, studio sulle possibilità di cambiare operatore, confronto tra i costi della telefonia ecc.); |
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69. |
invita la Commissione ad inaugurare una serie regolare di studi sulla relazione che intercorre tra il mercato unico e il cittadino europeo medio, ponendo in particolare l'accento sui costi e i benefici derivanti da tale relazione nonché sulle sfide quotidiane che i cittadini devono affrontare; |
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70. |
sollecita gli Stati membri a migliorare, con il sostegno della Commissione, la capacità dei meccanismi tesi alla soluzione dei problemi, in particolare SOLVIT, destinando loro risorse umane e finanziarie supplementari e rivedendone il mandato, al fine di garantire che tali meccanismi possano affrontare efficacemente l'ampia gamma di problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese; esorta la Commissione a completare il progetto sui servizi di assistenza al mercato unico quale questione prioritaria, in modo da offrire ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni e agli orientamenti di cui hanno bisogno, trovando nel contempo le soluzioni ai problemi da essi incontrati; |
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71. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a proseguire e potenziare, mediante campagne di informazione e controlli più severi, i propri sforzi tesi a rafforzare la fiducia dei cittadini nel marchio CE, che costituisce uno strumento fondamentale per garantire i diritti del consumatore e le norme di qualità nel mercato unico; |
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72. |
sottolinea il ruolo chiave dell'Enterprise Europe Network nel consentire alle PMI di sfruttare le opportunità offerte dal mercato; mette in evidenza che gli obblighi burocratici bloccano risorse preziose e impediscono quindi di prestare maggiore attenzione al compito principale di «Enterprise Europe Network» di offrire un'assistenza personalizzata alle PMI; invita la Commissione a utilizzare maggiormente l'Enterprise Europe Network per distribuire le informazioni in modo mirato e per ridurre la burocrazia per i partner dell'Enterprise Europe Network; |
Relazioni e proposte strategiche
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73. |
suggerisce alla Commissione di comprendere nella strategia per il mercato unico quattro principali fasi: la prima per contemplare un'analisi o una verifica dello stato di salute dell'attuale situazione, al fine di valutare il grado di distorsione e di tensione che le varie parti interessate del mercato unico devono subire, in particolare a seguito della crisi; la seconda per lanciare un processo di consolidamento, ritoccando gli ultimi dettagli; la terza relativa allo sviluppo e al miglioramento del mercato unico e la quarta per concentrarsi sulla prospettiva a lungo termine del mercato (strategia UE 2020); |
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74. |
ritiene che sia i servizi finanziari sia l'accesso al credito debbano fare parte della strategia UE 2020; |
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75. |
suggerisce che nella prima fase della suddetta verifica dello stato di salute, la Commissione proceda a un audit finanziario del bilancio UE e attribuisca in via prioritaria maggiori fondi agli investimenti nei settori dell'istruzione, dell'innovazione e della ricerca; chiede agli Stati membri di fissare le stesse priorità nella loro spesa di bilancio; |
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76. |
ritiene che, per conseguire un mercato unico efficace, la Commissione deve presentare un insieme chiaro di priorità politiche adottando una «legge sul mercato unico» che dovrebbe includere iniziative sia legislative sia non legislative, intese a creare un mercato sociale altamente competitivo e un'economia verde; |
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77. |
incoraggia la Commissione a presentare tale «legge» entro il maggio 2011 – ben prima del ventesimo anniversario del programma per il mercato unico del 1992 – collocando i cittadini, i consumatori e le PMI al centro del mercato unico; sottolinea che tale iniziativa dovrebbe essere considerata come un progetto per l'azione futura, nell'ottica di conseguire un'economia sociale di mercato basata sulla conoscenza, altamente competitiva ed ecocompatibile e che garantisca inoltre condizioni paritarie credibili; |
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78. |
invita la Commissione a integrare nella «legge sul mercato unico» misure specifiche intese, ma non limitate, a:
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79. |
esorta la Commissione, nell'ambito dell'elaborazione della «legge sul mercato unico», a prendere in considerazione le varie consultazioni e relazioni delle istituzioni dell'UE (relazioni UE 2020, Monti, Gonzales e IMCO ecc.) e di avviare un'ulteriore ampia consultazione pubblica, nell'ottica di avanzare una proposta politica coordinata per un mercato unico coerente e redditizio; |
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80. |
raccomanda di effettuare un'analisi volta a individuare le modalità e gli strumenti per integrare gli interessi dei consumatori nelle pertinenti politiche dell'UE, facendo sì che la protezione dei consumatori diventi automaticamente un aspetto da considerare in fase di elaborazione dei pertinenti atti legislativi dell'UE; |
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81. |
ribadisce l'importanza della direttiva servizi per il completamento del mercato unico e il suo enorme potenziale in termini di vantaggi per i consumatori e le PMI; sottolinea che un'attuazione riuscita di tale normativa richiede un notevole impegno politico e il sostegno di tutti i soggetti a livello europeo, nazionale e locale; invita la Commissione, dopo la fase di attuazione, a procedere a una valutazione della direttiva Servizi onde stabilire se ha raggiunto i suoi principali obiettivi; chiede un chiaro coinvolgimento del Parlamento europeo in tale attività e insiste sulla necessità di mantenere un equilibrio tra l'esigenza di migliorare il mercato unico nel settore dei servizi, garantendo nel contempo un alto livello di protezione sociale; |
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82. |
ritiene che un'attuazione adeguata della legislazione in materia di mercato unico (per esempio la direttiva sulle qualifiche professionali, la direttiva servizi e il regolamento sulla vigilanza del mercato) dovrebbe essere una delle maggiori priorità anche della nuova Commissione; |
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83. |
osserva che i meccanismi di ricorso applicabili nell'Unione hanno sortito risultati limitati e, pertanto, esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire l'attuazione entro il maggio 2011 di un opportuno sistema di ricorso accessibile a livello europeo; |
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84. |
invita la Commissione a considerare di adottare una Carta dei cittadini che contempli le diverse sfaccettature del diritto di vivere e lavorare ovunque nell'UE; sostiene che tale diritto debba essere facilmente accessibili a tutti i cittadini dell'Unione europea; sottolinea che, nel mercato unico, sussistono restrizioni per i lavoratori dei nuovi Stati membri; invita gli Stati membri, tenendo conto di tutti gli effetti positivi e negativi dell'apertura dei mercati nazionali, a valutare la possibilità di eliminare le restrizioni esistenti; |
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85. |
invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, nel corso dell'attuale legislatura, una proposta di regolamento su uno statuto europeo per le società mutue e le assicurazioni; |
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86. |
invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per proporre quanto prima uno studio di fattibilità e una consultazione intesi a condurre all'elaborazione di uno statuto europeo per le società mutue; |
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87. |
esorta la Commissione a concentrarsi maggiormente sul controllo del mercato, soprattutto nei settori di servizi finanziari, assicurazione, telefonia, servizi e strutture bancari, e ritiene che un controllo efficace dei mercati ne rafforzerà l'equa concorrenza e ne aumenterà l'efficienza, risultato di cui beneficeranno sia l'economia che i consumatori; |
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88. |
ritiene che occorra migliorare notevolmente la qualità della tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari, specialmente in relazione agli aspetti concernenti il monitoraggio e la supervisione; |
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89. |
ritiene che il continuo sviluppo sostenibile del mercato interno dipenda: 1) dall'impegno costante della Commissione verso tutte le iniziative di mercato necessarie per stimolare e migliorare in misura significativa la nostra posizione e il vantaggio competitivo sul mercato globale; 2) dall'adozione di un quadro complessivo teso a garantire un mercato unico davvero al servizio di tutte le parti interessate; e aspetto cruciale, 3) da un mercato unico che raggiunga anche i cittadini; |
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90. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Prevista nell'aprile 2010.
(2) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 80.
(3) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 277.
(4) GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.
(5) GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.
(6) Testi approvati, P7_TA(2010)0051.
(7) GU C 309 E del 4.12.2008, pag. 46.
(8) GU C 180 E del 17.7.2008, pag. 26.
(9) Testi approvati, P7_TA(2010)0046.
(10) http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
(11) Testi approvati, P7_TA(2010)0047.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/95 |
Giovedì 20 maggio 2010
Dialogo università-imprese: Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università europee
P7_TA(2010)0187
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sul dialogo università-imprese: un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università in Europa (2009/2099(INI))
2011/C 161 E/15
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2009 intitolata «Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese» (COM(2009)0158),
vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2006 intitolata «Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione», (COM(2006)0208),
viste le conclusioni della Presidenza pubblicate dopo il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, segnatamente la parte «Investire nelle persone e modernizzare i mercati del lavoro»,
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009, segnatamente la parte intitolata «Servirsi appieno della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione»,
vista la risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi lavori (1),
viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2),
vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 intitolata «Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere» (3),
vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti (4),
visti il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009 sul dialogo università-imprese (5) e il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 dicembre 2009 (6),
visto lo studio pubblicato dal Parlamento europeo intitolato «Approfondire il dialogo università-imprese»,
visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0108/2010),
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A. |
considerando che il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009 ha invitato gli Stati membri a incoraggiare i partenariati tra le imprese e il mondo della ricerca, dell'istruzione e della formazione, |
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B. |
considerando che il comunicato della conferenza dei ministri europei responsabili dell'istruzione superiore del 28-29 aprile 2009 chiede alle politiche pubbliche di riconoscere «pienamente il valore delle diverse missioni dell'istruzione superiore, che includono sia l'insegnamento e la ricerca che i servizi resi alla collettività e l'impegno per la coesione sociale e lo sviluppo culturale», |
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C. |
considerando che le università, tenuto conto del loro triplice ruolo (istruzione, ricerca e innovazione), svolgono una funzione essenziale per l'avvenire dell'Unione e la formazione dei cittadini, e che è importante ricordare che il ruolo dell'istruzione superiore è quello di offrire un ambiente di apprendimento che favorisca l'autonomia, la creatività e la valorizzazione delle conoscenze, |
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D. |
considerando che la definizione delle politiche in materia di istruzione resta di competenza degli Stati membri, i quali sono responsabili dell'organizzazione, del contenuto e della riforma dei loro sistemi di istruzione, |
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E. |
considerando che il diverso livello economico e sociale dei cittadini delle varie parti dell'Europa invita a fornire pari opportunità di istruzione a tutti i cittadini dell'Unione europea e sostegno ai giovani capaci ma indigenti, |
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F. |
considerando che la crisi economica, protraendosi, comporta perdite di posti di lavoro, e rende particolarmente importante una cooperazione più efficace tra gli istituti di insegnamento e le imprese, |
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G. |
considerando che è urgente attuare, coordinare e promuovere un approccio coerente fra tutti i paesi firmatari del Processo di Bologna, specialmente per quanto riguarda la mobilità degli studenti e il pieno riconoscimento dei diplomi, e che questo è possibile con un bilancio adeguato di tale processo che faccia emergere le difficoltà e gli ostacoli, |
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H. |
considerando che la Commissione europea ha un ruolo importante da svolgere nel facilitare gli scambi di informazioni e di buone prassi tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi vicini, |
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I. |
considerando che la varietà degli istituti d'istruzione superiore, degli ambienti imprenditoriali e dei tipi di cooperazione rende difficile accordarsi su un modello ideale di cooperazione che corrisponda al profilo, alle priorità e alle esigenze di ogni istituto in Europa; considerando altresì che dovrebbero essere mantenute in ogni circostanza l'autonomia delle università e la loro capacità di scegliere i modelli di partenariato imprenditoriale più adatti ai loro obiettivi, |
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J. |
considerando che l'istruzione è un compito che incombe a tutta la società e che pertanto lo Stato non può sottrarsi alle proprie responsabilità finanziarie, |
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K. |
considerando che l'istruzione superiore rimane una responsabilità pubblica e che è pertanto necessario un finanziamento pubblico delle università al fine di garantire un equo finanziamento di tutti i settori di studio, ad esempio delle discipline umanistiche; considerando che è importante sostenere finanziariamente le università (per esempio, attraverso partenariati pubblico-privato) assicurando, al contempo, la loro autonomia e la garanzia della qualità, |
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L. |
considerando che l'istruzione e la formazione, che dovrebbero consentire di acquisire le basi fondamentali della cultura generale e civica, sono ottimi strumenti per aiutare le regioni poco sviluppate a colmare il divario e che accanto alla creazione di posti di lavoro e alla promozione della competitività sono essenziali per il pluralismo culturale e intellettuale e la vita civile, |
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M. |
considerando che la cooperazione università-imprese riceve l'appoggio di numerosi programmi dell'UE, pur non riscontrandosi sempre un coordinamento tra le istituzioni, |
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1. |
accoglie favorevolmente la succitata comunicazione della Commissione intitolata «Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese» e gli ambiti in cui propone di incentrare la futura cooperazione; |
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2. |
si compiace della comunicazione della Commissione, che prende in esame lo stato di avanzamento del forum dell'UE università-imprese nei suoi primi tre anni di attività e definisce le sfide per il futuro, quali il sostegno all'innovazione, la promozione della ricerca, la creazione dell'imprenditorialità, il miglioramento della trasmissione della conoscenza e le modalità per attrarre i giovani ricercatori nel mercato europeo del lavoro; |
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3. |
riconosce che le sfide indicate nella comunicazione non sono nuove e che, ad oggi, non sono state affrontate con successo; ritiene tuttavia che un dialogo e una collaborazione continuativi a livello regionale, nazionale ed europeo, ivi compresi gli scambi delle migliori prassi relative ai programmi e agli strumenti, siano determinanti per creare legami e partenariati più stretti tra le università e le comunità imprenditoriali, superando in tal modo eventuali barriere culturali, istituzionali e operative, e contribuendo alla creazione di una società basata sulla conoscenza, allo sviluppo della ricerca applicata e al miglioramento delle prospettive dei laureati sul mercato del lavoro; |
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4. |
riconosce l'esistenza di differenze significative tra le università europee in termini di dimensioni, risorse, percorsi formativi offerti, organizzazione, nazionalità e tipologia; ritiene tuttavia che ciascuna università possa beneficiare a proprio modo della collaborazione nazionale e transfrontaliera con la comunità imprenditoriale, a condizione che vi sia una chiara consapevolezza del contesto effettivo nel quale si sviluppano le sue capacità di ricerca e istruzione; è del parere che anche a livello regionale si registra un importante contributo per incentivare la collaborazione tra le università e la comunità imprenditoriale; |
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5. |
accoglie favorevolmente il comunicato della conferenza dei ministri europei responsabili dell'istruzione superiore del 28-29 aprile 2009, che sottolinea il loro impegno a «raggiungere gli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione superiore, nel quale l'istruzione superiore è una responsabilità pubblica e dove tutte le istituzioni rispondono ai vari bisogni della società attraverso la diversità delle loro missioni»; |
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6. |
condivide il parere secondo cui il dialogo e la cooperazione tra le imprese e gli istituti d'istruzione superiore dovrebbero continuare a costituire una delle priorità del prossimo futuro, al pari del dialogo e della cooperazione con tutti gli altri settori della società, affinché l'insieme di tali attori possa beneficiare del sapere culturale, scientifico e tecnico prodotto e diffuso in seno agli istituti d'istruzione superiore; sottolinea che occorre preservare l'indipendenza intellettuale e finanziaria delle università dal mondo imprenditoriale e che non può stabilirsi alcun rapporto di dipendenza delle università nei confronti delle imprese; evidenzia altresì che le università dovrebbero in ogni circostanza mantenere l'autonomia decisionale sui loro piani di studio e sulle strutture di governance; |
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7. |
invita a una maggiore consapevolezza e ad azioni concrete da parte degli Stati membri nei casi in cui il quadro finanziario e giuridico non riesca a riconoscere o persino inibisca gli sforzi di cooperazione delle università con il settore imprenditoriale; |
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8. |
sottolinea che il dialogo università-imprese non dovrebbe limitarsi solo all'insegnamento della matematica e delle materie scientifiche e tecnologiche, ma dovrebbe riguardare tutti i settori di studio, ad esempio le discipline umanistiche; |
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9. |
ritiene necessario rafforzare sia l'interdisciplinarità e la transdisciplinarità dei programmi d'istruzione e di ricerca che la cooperazione tra università e che, da questo punto di vista, le TIC costituiscano uno strumento essenziale; |
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10. |
invita a migliorare la performance delle università europee applicando il principio del triangolo della conoscenza «ricerca-istruzione-innovazione», tenendo presente la necessità di rafforzare i legami tra le imprese e le università, come esemplificato dalle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) e, allo stesso tempo, incoraggia le università a prendere in considerazione, nel programma di ricerca e innovazione, l'ambiente sociale ed economico che rientra nella loro principale area di influenza; |
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11. |
sottolinea che il miglioramento del dialogo e della collaborazione tra le università e le imprese offrirà maggiori opportunità di ottenere benefici reciproci che non solo stimoleranno la crescita economica, ma che presenteranno anche un'utilità in un senso sociale più ampio, poiché contribuiranno a migliorare in permanenza la società basata sulla conoscenza; |
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12. |
mette in evidenza che i benefici derivanti da un dialogo e da una collaborazione migliori tra le università e le imprese in questo contesto sarebbero altrettanto importanti in termini di un rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra le università e le istituzioni nazionali, europee e internazionali e le organizzazioni della società civile, nonché in termini di un miglioramento dell'interazione tra le università e la società nel suo complesso; |
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13. |
invita le autorità nazionali, regionali e locali a proseguire, in collaborazione con il settore privato, la ricerca e il finanziamento dei processi che rafforzano l'interazione tra le università e le imprese e a continuare l'eliminazione degli ostacoli amministrativi che li rallentano; sottolinea che il regolamento sui Fondi strutturali prevede la possibilità di finanziare misure di sostegno alle PMI secondo modalità analoghe al sistema dei «buoni di conoscenza» attualmente utilizzato in alcuni Stati membri; |
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14. |
suggerisce che si presti particolare attenzione alla necessità di garantire che le PMI (piccole e medie imprese) abbiano accesso all'istruzione universitaria e alla ricerca, sia aumentando il finanziamento pubblico sia semplificando la burocrazia; |
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15. |
sottolinea la necessità di conferire prestigio e di dare un incentivo alla ricerca, non solo nei settori scientifici e tecnologici, ma anche nei settori sociali e umanistici in cui viene offerta una conoscenza di valore per un'imprenditorialità all'avanguardia; |
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16. |
sostiene il ruolo di progetti di ricerca di piccole e medie dimensioni rispetto alle reti di eccellenza basate su grandi progetti integrati; |
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17. |
invita le imprese e le università a lavorare congiuntamente al fine di equilibrare la diversa distribuzione tra generi rilevata in alcuni dipartimenti universitari; |
Apprendimento lungo tutto l'arco della vita
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18. |
ricorda l'importanza della definizione di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e dei numerosi concetti che include, che vanno dall'istruzione generale fino all'apprendimento non formale e informale passando per l'istruzione e la formazione utili nella vita economica, sociale, culturale, civile e professionale; |
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19. |
sottolinea che, dal momento che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita consente di rimanere in contatto costante non solo con l'istruzione e la formazione ma anche con la cultura, è di cruciale importanza che l'UE incoraggi, che i singoli Stati sostengano e che le università pubbliche mantengano e promuovano l'inserimento delle materie umanistiche nei piani di studio; |
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20. |
ricorda che uno dei messaggi chiave è quello di aumentare gli investimenti nelle risorse umane europee onde accordare priorità al maggior punto di forza dell'UE: i suoi cittadini, che possono adattarsi alle circostanze in costante cambiamento del mercato del lavoro; |
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21. |
sottolinea la necessità di adeguare al massimo le possibilità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita alle esigenze di ogni persona, dei gruppi sociali vulnerabili e del mercato del lavoro, mette in evidenza che la natura in costante evoluzione di tali esigenze rende la formazione continua una necessità imprescindibile e rivolge un'attenzione particolare alle sfide sociali e finanziarie a ciò connesse; ricorda che non esiste più il concetto di un «posto di lavoro per tutta la vita» e che la formazione e la riqualificazione professionale sono essenziali; riconosce che occorre creare condizioni adeguate per favorire, a partire dall'infanzia, un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento; |
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22. |
sottolinea che l'istruzione, l'informazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, oltre a costituire vantaggi particolarmente importanti per il mercato del lavoro, rappresentano altresì una precondizione per lo sviluppo spirituale e la crescita personale dell'individuo; |
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23. |
sottolinea quanto sia importante creare e promuovere metodi moderni di formazione lungo tutto l'arco della vita tramite Internet, per fare della formazione uno strumento più diretto e meno impegnativo in termini di tempo per il personale di imprese; |
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24. |
invita le università, tenendo presenti la trasformazione demografica dell'Europa (in una società che invecchia) e le mutevoli condizioni del mercato del lavoro dovute alla crisi economica, sociale e occupazionale, a facilitare l'accesso all'apprendimento e a modernizzare i piani di studio orientandoli verso le nuove sfide, al fine di aggiornare le competenze della forza lavoro europea; |
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25. |
invita le università, tenendo altresì conto del fatto che l'istruzione è uno dei più importanti ed efficaci strumenti di inclusione sociale e di lotta contro la povertà e le disuguaglianze, a estendere l'accesso a programmi di insegnamento e di scambi internazionali anche a persone con disabilità; |
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26. |
ribadisce l'importanza di trasmettere e scambiare le conoscenze, le capacità e l'esperienza acquisite dagli adulti, in modo che fungano da guida per le generazioni più giovani nell'accesso al mercato del lavoro (ad esempio, mediante programmi di tutorato); |
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27. |
suggerisce di ricorrere maggiormente a nuovi metodi di insegnamento, con particolare attenzione per l'insegnamento sperimentale, l'insegnamento a distanza, l'e-learning e forme miste di insegnamento; |
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28. |
sottolinea che è opportuno creare, promuovere e rafforzare una cultura dell'apprendimento e che la formazione continua e la riqualificazione in tutti gli stadi della vita sono cruciali per aumentare la competitività europea e favorire la crescita e l'occupazione in Europa; |
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29. |
sottolinea l'esigenza di fornire maggiori opportunità di stimolare un continuo adattamento al mercato del lavoro in evoluzione, che rappresenta una priorità per l'Unione europea in particolare nell'attuale recessione, tramite la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e in particolare tramite lo sviluppo di corsi a distanza specificamente adattati alle nuove tecnologie e di corsi per le persone di età superiore ai 45 anni, più vulnerabili e maggiormente esposte al rischio di esclusione sociale; |
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30. |
incoraggia le imprese a incentivare maggiormente i loro dipendenti a formarsi, ricorrendo, ad esempio, all'organizzazione di seminari continui e al finanziamento di studi di dottorato; |
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31. |
suggerisce un nuovo approccio a livello dell'orientamento permanente grazie al quale le università, gli studenti e gli ambienti economici e sociali in tutte le loro diversità trarrebbero beneficio dal seguire più da vicino i giovani laureati così da valutare l'utilità sociale ed economica dei programmi di insegnamento; |
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32. |
ricorda l'esigenza di migliorare ulteriormente l'attrattiva e la disponibilità dell'insegnamento virtuale; |
Mobilità, partenariati e piani di studio
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33. |
ribadisce che la mobilità costituisce una pietra angolare dell'istruzione superiore europea, nell'ambito della quale le università europee sono invitate a intraprendere riforme innovative, di ampia portata e metodiche dei loro piani di studio; afferma che ciò dovrebbe costituire una priorità politica nel quadro della ridefinizione dei principali obiettivi del Processo di Bologna dopo il 2010; |
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34. |
sottolinea che la mobilità tra i paesi e tra le università e le imprese è fondamentale per realizzare una maggiore cooperazione tra i due mondi; |
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35. |
invita la Commissione a proporre un quadro giuridico che sostenga e agevoli la mobilità tra le università e le imprese, nonché tra studenti e docenti universitari, e che ponga l'accento sulla necessità di riconoscere e di certificare questa forma di apprendimento e di insegnamento; |
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36. |
esorta non solo a estendere e ad ampliare i programmi di mobilità individuale quali «Erasmus per giovani imprenditori» e «Erasmus per apprendisti», ma anche a organizzare programmi post-laurea di master di eccellenza europei, in cooperazione con varie università e con la partecipazione attiva delle imprese, affiancati da borse di studio per gli studenti e da incentivi per i ricercatori; ritiene che tali iniziative potrebbero altresì risultare utili per il conseguimento degli obiettivi della mobilità, dell'apprendimento delle lingue e dell'acquisizione di esperienze multiculturali e imprenditoriali; |
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37. |
sottolinea la necessità che gli istituti d'istruzione superiore forniscano maggiori opportunità extracurricolari per imparare altre lingue, tenendo presente che la conoscenza di nuove lingue è essenziale per incoraggiare e facilitare la mobilità e gli scambi di studenti, di ricercatori, di insegnanti e di dipendenti delle imprese; |
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38. |
incoraggia le università a esplorare nuovi metodi di cooperazione tra le istituzioni pubbliche e il settore privato, in particolare per mezzo di fondi congiunti di innovazione pubblici e privati al fine di migliorare la mobilità in ogni settore; |
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39. |
sottolinea l'importanza dei vantaggi che gli studenti possono trarre dall'acquisizione di competenze nel settore delle nuove tecnologie, che moltiplicano le loro possibilità sul mercato del lavoro; |
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40. |
propone, alla luce delle buone prassi degli altri Stati in materia di istruzione, che paesi extracomunitari siano invitati a partecipare al forum dell'UE in modo da discutere e condividere le loro esperienze e preoccupazioni, tenendo presente che il dibattito dovrebbe essere basato su obiettivi, su una terminologia e su concetti ben definiti, e incentrarsi su settori di attività specifici; |
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41. |
sottolinea la necessità di un'adeguata preparazione e formazione degli insegnanti titolari di corsi di imprenditoria; sostiene l'idea di integrare lo spirito di impresa nei piani di studio sin dall'istruzione primaria; |
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42. |
incoraggia il mondo imprenditoriale a partecipare attivamente alla concezione di materiale didattico sulle modalità di funzionamento dell'attività imprenditoriale per tutti i livelli di insegnamento, consentendo agli istituti di istruzione di decidere autonomamente in merito al suo impiego, e a presentare regolarmente le opportunità di occupazione che possono offrire agli studenti; |
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43. |
invita il mondo imprenditoriale a contribuire all'adeguamento dei programmi universitari, avviando e finanziando corsi specifici intesi a fare acquisire agli studenti dimestichezza con le regole di funzionamento dell'impresa; |
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44. |
invita a studiare e a promuovere l'inserimento dei docenti nelle aziende e degli imprenditori nelle università; |
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45. |
sottolinea l'importanza delle nuove tecnologie, che favoriscono la mobilità e la cooperazione tra le imprese, gli studenti, i professori e i ricercatori; |
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46. |
ricorda che l'imprenditorialità commerciale nelle sue diverse forme deve essere vista come una delle alternative professionali per i giovani laureati e che è indispensabile che gli istituti d'istruzione superiore forniscano ai loro studenti conoscenze approfondite sull'insieme delle forme di imprenditorialità, tra l'altro sull'economia sociale e solidale, incoraggiandoli, ad esempio, a creare le loro imprese derivate; |
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47. |
puntualizza che il dialogo e la collaborazione tra le università e le imprese dovrebbero basarsi sui principi di reciprocità, fiducia, mutuo rispetto e trasparenza, incoraggiando una maggiore imprenditorialità delle università e una maggiore centralità del sapere all'interno delle imprese; ribadisce che tale risultato è raggiungibile, ad esempio, tramite l'introduzione di un sistema di «buoni di conoscenza» analogo a quello attualmente utilizzato in alcuni Stati membri, che consente in particolare alle PMI di migliorare la loro capacità di ricerca, senza inficiare l'indipendenza, l'autonomia e il carattere pubblico delle università; |
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48. |
riconosce che l'istruzione e la ricerca devono adottare un approccio più multidisciplinare al sapere e ritiene pertanto che sia le università che le imprese potrebbero trarre vantaggi dallo sviluppo congiunto delle competenze multidisciplinari, interdisciplinari e imprenditoriali, adattando con elasticità gli indirizzi di studio, i settori di competenza e le specializzazioni alle esigenze dell'economia, comprese quelle delle piccole e medie imprese; pone l'accento sulle iniziative di successo quali i tirocini per studenti e dipendenti, il ricorso a imprenditori in qualità di professori ospiti, i corsi di formazione «in alternanza» e staff in comune; |
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49. |
sottolinea che, al fine di promuovere lo spirito d'impresa tra gli studenti, tutte le parti coinvolte (personale accademico, studenti e imprenditori) dovrebbero ricevere le opportune informazioni in merito agli strumenti e ai meccanismi a loro disposizione per sviluppare una cooperazione più efficiente, efficace e reciprocamente vantaggiosa; ritiene che sia fondamentale, da un lato, rafforzare la formazione dei docenti universitari in questo settore tramite iniziative quali l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e, dall'altro, che le università aprano le porte alle imprese e ai datori di lavoro, affinché questi ultimi possano dare suggerimenti in merito al contenuto dell'insegnamento e alla formazione, alle conoscenze e alle capacità che gli studenti dovrebbero possedere; |
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50. |
raccomanda di proteggere appieno i centri universitari di orientamento alla carriera sul piano istituzionale, di proseguirne lo sviluppo e di collegarli più strettamente al mercato del lavoro; |
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51. |
sottolinea l'importanza di diffondere maggiormente nei piani di studio scolastici l'istituzione di stage nelle imprese, in particolare per gli studenti dell'istruzione superiore, e di remunerare questi ultimi tramite un compenso finanziario o attraverso il «sistema europeo di trasferimento crediti»; |
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52. |
invita la Commissione ad avviare un sistema europeo di dottorati in ambito industriale sul modello dei dottorati industriali esistenti in Europa a titolo delle attività Marie Curie del programma quadro, al fine di promuovere una ricerca mirata e a costi contenuti per le imprese europee, nonché i contributi da parte del settore delle imprese alle università europee; |
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53. |
propone che le associazioni imprenditoriali collaborino con le università all'elaborazione di piani di studio efficaci che consentano un rapido adattamento degli studenti al mondo delle imprese; |
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54. |
sottolinea l'importanza che riveste il sostegno delle università da parte del mondo imprenditoriale e incoraggia le società a concedere borse di studio che permettano agli studenti di acquisire conoscenze e competenze che abbiano un valore consistente sul mercato del lavoro; |
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55. |
sottolinea il valore essenziale della diffusione nella società delle conoscenze e dei risultati che sono frutto della collaborazione tra il mondo universitario e quello imprenditoriale; |
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56. |
invita le aziende a incrementare il sostegno ai giovani talenti per mezzo di borse di studio; |
Ricerca
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57. |
sottolinea la necessità di far sì che le imprese aumentino la loro capacità di assorbimento per utilizzare e trasformare il sapere scientifico prodotto dalle università, incentivando la ricerca interna, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione continua, e impegnandosi in una politica attiva di comunicazione delle proprie esigenze alla comunità accademica e di assunzione di dottori di ricerca e ricercatori; |
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58. |
mette in evidenza la necessità, presso gli istituti di ricerca, di personale specializzato in grado di identificare e gestire le risorse di conoscenza che presentano un potenziale commerciale; |
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59. |
attribuisce grande importanza alla trasmissione della conoscenza in un ambiente aperto; riconosce che esistono diversi strumenti per raggiungere questo obiettivo, quali pubblicazioni e seminari, uffici preposti al trasferimento delle tecnologie, cooperazione regionale, sostegno alle operazioni di start-up e spin-off, ricerca collaborativa e mobilità dei ricercatori; ritiene tuttavia che la dimensione sociale e umana dell'interazione abbia un'enorme importanza; dà pertanto il suo pieno appoggio alle iniziative di promozione dell'interazione diretta tra le università e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese; |
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60. |
plaude al lancio di una rete unica europea di centri per le imprese e l'innovazione che incorporerà i servizi attualmente forniti dai centri europei d'informazione e dai centri relais d'innovazione (IRC); |
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61. |
considera quale elemento imprescindibile nella promozione della trasmissione della conoscenza l'accresciuta mobilità dei ricercatori sia nel breve che nel lungo termine, al di là dei confini nazionali e tra il mondo accademico e imprenditoriale, nel debito rispetto del principio di non discriminazione; invita gli Stati membri e la Commissione, in relazione a quanto sopra indicato, non solo a rivedere accuratamente il quadro giuridico e finanziario esistente, ma anche a eliminare le inutili barriere alla mobilità, prestando particolare attenzione al riconoscimento delle qualifiche accademiche e alla riduzione della burocrazia; invita le università a introdurre per il proprio staff percorsi professionali più flessibili con possibilità di doppia carriera; |
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62. |
incoraggia la Commissione a creare incentivi per lo sviluppo di un mercato competitivo dell'UE per i diritti di proprietà intellettuale, che consenta alle università, alle organizzazioni pubbliche di ricerca e alle piccole e medie imprese di trovare partner e investitori per i propri diritti di proprietà intellettuale, competenze professionali e conoscenze; osserva che nella maggior parte delle università la gestione dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe essere più professionale; |
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63. |
mette in evidenza la necessità di accelerare le azioni per promuovere un brevetto unico europeo che garantisca, per i prodotti e i servizi innovativi, una protezione giuridica a prezzi ridotti, efficiente, efficace e di qualità elevata, in particolare per le PMI, nonché un sistema europeo armonizzato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti; |
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64. |
sottolinea che la partecipazione congiunta delle università e delle imprese a partenariati tra il settore pubblico e quello privato, quali le Piattaforme tecnologiche europee, le Iniziative tecnologiche comuni e le Comunità della conoscenza e dell'innovazione potranno rafforzare lo sfruttamento della conoscenza e aiutare l'Unione europea ad affrontare le sfide principali che le si prospettano; fa riferimento, a questo proposito, alle esistenti Linee guida per un partenariato responsabile; |
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65. |
ritiene, pur riconoscendo che ciascuna collaborazione richiede un approccio ad hoc e che esistono diversi tipi di meccanismi di cooperazione, che si possano trarre insegnamenti da strutture, esempi, casi paradigmatici e modelli di ruoli positivi, e che occorra intensificare la diffusione degli esempi di buone prassi e dei casi di successo come pure l'accesso agli stessi; sottolinea in particolare la necessità di tener conto delle migliori prassi applicate dalle imprese innovative, così come le conoscenze acquisite nel contesto del Sesto programma quadro di ricerca in relazione alla formazione di dottorato in collaborazione; |
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66. |
ritiene che, se si desidera promuovere la relazione tra imprese, ricerca e università, gli Stati membri e la Commissione debbano facilitare la partecipazione congiunta di fondazioni, ospedali e università pubbliche e private al processo di istruzione e alla promozione della ricerca; |
Buone prassi
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67. |
prende atto e si compiace degli esempi di buone prassi, in seno all'UE e al di fuori di essa, che mostrano il valore di questo tipo di cooperazione per tutte le parti interessate, tenendo presente che detti esempi sono necessari per contribuire a creare le condizioni idonee per il dialogo e per aumentare le possibilità di successo; |
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68. |
plaude all'iniziativa della Commissione di stabilire un inventario delle buone prassi attuali, e la invita a mettere tale inventario a disposizione di tutte le parti interessate per mezzo di una diffusione efficace delle prassi originali; |
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69. |
invita la Commissione a promuovere nuove forme di partenariato strutturato tra imprese, università e altri settori dell'istruzione e della formazione, in particolare scuole secondarie e agenzie di formazione professionale, anche al fine dell'aggiornamento dei docenti; osserva che tali partenariati possono prevedere anche la presenza di enti di settore; |
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70. |
propone la creazione di un sito web al fine di condividere e divulgare le esperienze e di garantire la comunicazione incentrata sulla condivisione delle buone prassi e fornire ai visitatori ispirazione e strumenti e meccanismi concreti per concepire e attuare progetti di cooperazione; sottolinea l'importanza di ricorrere alle nuove tecnologie per promuovere una cooperazione più stretta tra la comunità universitaria e quella imprenditoriale; |
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71. |
auspica, sulla base delle buone prassi esistenti in alcuni Stati membri, la promozione di una giornata europea dedicata ai giovani inventori ovvero alle innovazioni, alle invenzioni o ai brevetti ideati da giovani europei; |
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72. |
incoraggia la Commissione a continuare a promuovere il dialogo a livello nazionale, regionale e locale ponendo l'accento sulle migliori prassi, prestando attenzione a che questo dialogo coinvolga tutte le parti interessate (ad esempio, le parti sociali) e tutte le forme d'impresa (PMI, imprese dell'economia sociale e solidale, ecc.), ma anche rappresentanti di paesi terzi (ONG, ecc.), onde porre in rilievo il valore aggiunto dal punto di vista economico e sociale della collaborazione tra il mondo dell'università e quello dell'impresa; |
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73. |
invita la Commissione – onde garantire la coerenza tra le azioni dell'UE ed evitare doppioni nelle attività – a incaricare una task force inter-DG di valutare e sviluppare sinergie tra detto dialogo e altre inisziative, tenendo presente che le discussioni dovrebbero includere tanto le priorità politiche quanto le possibilità di finanziamento; |
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74. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.
(2) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0013.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0423.
(5) CdR 157/2009 def.
(6) SOC/347.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/104 |
Giovedì 20 maggio 2010
Attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo
P7_TA(2010)0189
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione (2009/2243(INI))
2011/C 161 E/16
Il Parlamento europeo,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i titoli XVII, XVIII e XIX,
visto il regolamento (CE) n. 1083/ 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1),
vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2),
vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3),
vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (4),
vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sul contributo della futura politica regionale alla capacità d'innovazione dell'Unione europea (5),
vista la sua risoluzione del 24 maggio 2007 su «Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'Europa» (6),
vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione (7),
vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulle migliori prassi nel settore della politica regionale e gli ostacoli nell'utilizzo dei Fondi strutturali (8),
vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007–2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della politica di coesione (9),
visto lo studio pubblicato dal Parlamento europeo dal titolo «Sinergie tra il Settimo programma quadro di ricerca dell'UE, il programma quadro per la competitività e l'innovazione e i Fondi strutturali»,
visto lo studio pubblicato dal Parlamento europeo dal titolo «Verso una territorializzazione delle politiche europee in materia di ricerca, sviluppo e innovazione»,
visto lo studio pubblicato dal Parlamento europeo dal titolo «Il sostegno dei Fondi strutturali all'innovazione: sfide dell'attuazione per il 2007-2013 e oltre»,
vista la comunicazione della Commissione del 16 agosto 2007 su «Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all'innovazione – Un contributo al rafforzamento della crescita e al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione» (COM(2007)0474),
vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007 su «Gli Stati membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione mediante la politica di coesione dell'UE 2007-2013» (COM(2007)0798),
vista la comunicazione della Commissione del 14 maggio 2008 sui risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai programmi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (COM(2008)0301),
vista la ventesima relazione annuale della Commissione del 21 dicembre 2009 sull'esecuzione dei fondi strutturali (2008) (COM(2009)0617),
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 novembre 2007 dal titolo «Regions delivering innovation through cohesion policy» (Innovazione prodotta dalle regioni grazie alla politica di coesione) (SEC(2007)1547),
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 novembre 2009 relativo alla consultazione sulla futura strategia «UE 2020» (COM(2009)0647),
vista la quinta relazione intermedia della Commissione del 19 giugno 2008 sulla coesione economica e sociale - Regioni in crescita, Europa in crescita (COM(2008)0371) (Quinta relazione intermedia),
vista la sesta relazione intermedia della Commissione del 25 giugno 2009 sulla coesione economica e sociale – Regioni creative e innovative (COM(2009)0295) (Sesta relazione intermedia),
vista la nota del comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) del 4 dicembre 2006 sulla relazione dal titolo «Lessons for R&D policies on the basis of the national reform programmes and the 2006 Progress Reports» (Insegnamenti da trarre per le politiche di ricerca e sviluppo sulla base dei programmi nazionali di riforma e delle relazioni di avanzamento per il 2006) (CREST1211/06),
vista la guida della Commissione dal titolo «Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all'innovazione - Guida pratica alle opportunità di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione»,
vista la relazione del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca intitolata «European Roadmap for Research Infrastructures - Report 2006» («Tabella di marcia europea per le infrastrutture di ricerca - relazione 2006»),
vista la relazione indipendente elaborata su richiesta della Commissione e intitolata «An Agenda for a Reformed Cohesion Policy» (Un'agenda per una politica di coesione riformata) del 2009 (relazione Barca),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0138/2010),
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A. |
considerando che la rinnovata strategia di Lisbona attribuisce un'elevata priorità alla ricerca e all'innovazione per rispondere a sfide come il cambiamento climatico e l'incremento della concorrenza globale; considerando che, nel periodo successivo alla crisi, lo stimolo della crescita e dell'occupazione attraverso la ricerca e l'innovazione è diventato ancora più importante e rappresenta un obiettivo centrale della futura strategia UE 2020, |
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B. |
considerando che l'innovazione e la ricerca sono una necessità condivisa da tutti gli strati sociali e devono essere destinate al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della popolazione, |
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C. |
considerando che il sostegno dell'Unione europea alla ricerca e all'innovazione si esplica soprattutto attraverso la politica di ricerca, innovazione e coesione, i cui principali strumenti sono i Fondi strutturali, il Settimo programma quadro di ricerca e il programma quadro per la competitività e l'innovazione, |
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D. |
considerando che la politica di coesione è un pilastro fondamentale del processo d'integrazione europea nonché una delle più riuscite politiche dell'UE, giacché facilita la convergenza tra regioni sempre più diverse e stimola la crescita e l'occupazione, |
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E. |
considerando che l'innovazione si realizza in modo più efficace a livello regionale grazie alla vicinanza di attori, fra cui università, organizzazioni pubbliche di ricerca e industrie, che promuovono i partenariati per il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di buone prassi fra regioni, |
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F. |
considerando che il secondo orientamento strategico dell'UE sulla coesione per il periodo 2007-2013 riguarda il miglioramento della conoscenza e dell'innovazione per la crescita e che è stato quindi stanziato, a favore di tale settore, il 25 % delle risorse totali, |
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G. |
considerando che, per affrontare le complesse sfide attuali, è necessario far ricorso a una combinazione integrata di tali politiche; considerando che la società della conoscenza richiede, più che una semplice somma delle attività dei diversi settori, una sinergia tra attori e strumenti, la quale è vitale poiché li rafforza reciprocamente e sostiene l'attuazione sostenibile dei progetti nel settore della ricerca e dell'innovazione, dando luogo a una migliore valorizzazione dei risultati della ricerca, che si concretizzano nella concezione di prodotti nelle regioni, |
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H. |
considerando che se, da un lato, alcuni elementi dell'architettura di tali strumenti (come la previsione di uno stesso calendario e l'allineamento alla strategia di Lisbona) consentono la realizzazione di sinergie, dall'altro permangono alcune differenze come le diverse basi giuridiche, la contrapposizione tra un approccio territoriale e uno tematico e tra una gestione condivisa e una centralizzata, |
Una politica di coesione orientata agli obiettivi della ricerca e dell'innovazione
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1. |
si compiace del fatto che, nel periodo 2007–2013, in conformità del secondo orientamento strategico comunitario sulla coesione, tutti gli Stati membri abbiano destinato una parte considerevole delle loro dotazioni finanziarie complessive alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione e allo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e che, pertanto, siano stati elaborati 246 programmi operativi nazionali o regionali con circa 86 miliardi di euro stanziati per la ricerca e l'innovazione, di cui 50 miliardi di euro già destinati alla ricerca e allo sviluppo di base e all'innovazione; rileva che la politica di coesione è divenuta un'importante fonte di finanziamento a livello europeo per tale settore, eguagliando la dotazione tanto del Settimo programma quadro (50,5 miliardi di euro) quanto del programma quadro per la competitività e l'innovazione (3,6 miliardi di euro); sottolinea l'efficacia e la possibilità di definire obiettivi quantificati a livello degli importi destinati alla spesa per la ricerca e lo sviluppo; |
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2. |
si compiace dell'esistenza di nuovi metodi di finanziamento e rileva le potenzialità dell'iniziativa JEREMIE e del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi della Commissione e del Gruppo BEI, onde incoraggiare le opportunità di finanziamento a favore delle imprese innovative; raccomanda agli attori regionali di sfruttare queste nuove opportunità in modo complementare ai finanziamenti dei Fondi strutturali; sottolinea al riguardo la necessità di coordinare in modo efficace gli investimenti pubblici e privati; |
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3. |
attende la relazione strategica della Commissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento generale; ritiene che la relazione fornirà una panoramica globale dei risultati ottenuti dagli Stati membri relativamente agli obiettivi per il periodo 2007–2009 e costituirà una base per la discussione sulle prospettive future della politica di coesione; |
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4. |
ribadisce la necessità di un approccio alle politiche specifiche dell'Unione europea basato su una governance integrata multilivello; sottolinea che un sistema funzionale di governance multilivello è un requisito indispensabile per stabilire e attuare in maniera efficiente gli obiettivi di destinazione degli stanziamenti; rileva che la responsabilità per l'attuazione dei Fondi strutturali è affidata alle autorità nazionali e regionali, mentre il programma quadro per la competitività e l'innovazione e il Settimo programma quadro sono gestiti in modo centralizzato dalla Commissione; è consapevole delle diversità amministrative esistenti a livello degli Stati membri e ritiene sia importante identificare il livello decisionale che risulti più efficace per i cittadini; |
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5. |
ritiene importante coordinare le politiche dell'UE che contribuiscono al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale; ritiene necessario analizzare più approfonditamente il loro impatto sul territorio e sulla coesione al fine di favorire sinergie efficaci nonché identificare e promuovere le misure migliori, su scala europea, per incoraggiare gli investimenti nell'innovazione a livello locale e regionale; ricorda che si deve tenere in considerazione la diversa situazione socioeconomica delle tre tipologie di regione (convergenza, transizione e competitività) e la diversa capacità creativa, innovatrice e imprenditoriale; insiste a tale proposito sul fatto che gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo nonché nell'innovazione, nell'istruzione e in tecnologie che utilizzano le risorse in maniera efficiente andranno a beneficio tanto dei settori tradizionali e delle zone rurali quanto delle economie di servizi altamente qualificati, rafforzando pertanto la coesione economica, sociale e territoriale; |
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6. |
sottolinea l'enorme potenziale delle città nel portare avanti attività di ricerca e innovazione; ritiene che una politica urbana più intelligente, fondata sui progressi tecnologici e consapevole del fatto che l'80 % della popolazione europea vive nelle città, dove si concentrano inoltre le maggiori disparità sociali, possa contribuire alla crescita economica sostenibile; sollecita pertanto l'integrazione della dimensione urbana nell'ambito della futura politica di coesione; |
Sinergie tra i Fondi strutturali, il Settimo programma quadro e il programma quadro per la competitività e l'innovazione
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7. |
riconosce che, attraverso le disposizioni relative alla destinazione degli stanziamenti per il 2007–2013, la politica di coesione risulta meglio orientata alla creazione di sinergie con le politiche di ricerca e innovazione e che, al contempo, la dimensione territoriale è diventata sempre più importante nel Settimo programma quadro e nel programma quadro per la competitività e l'innovazione; chiede che sia valutata la possibilità di istituire un meccanismo di destinazione degli stanziamenti basato sulla performance, con un più marcato approccio tematico che consenta di fornire risposte politiche adeguate alle nuove sfide; |
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8. |
osserva che la spesa per ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito del programma quadro viene suddivisa in base al criterio di eccellenza, il che implica una modalità di accesso più competitiva per i partecipanti, che richiede un'elevata capacità tecnica e una profonda conoscenza delle procedure amministrative e finanziarie; sottolinea che tale situazione determina una forte concentrazione nei cluster economici e nelle principali regioni dell'UE, limitando così la formazione di sinergie positive nel gruppo di regioni e Stati membri i quali, pur impegnati su questo fronte, non hanno ancora raggiunto l'obiettivo; sottolinea che l'aumento delle disparità regionali in termini di potenziale di ricerca e innovazione e la garanzia di un'autentica coerenza tra le politiche sono sfide che devono essere affrontate nel quadro tanto della politica di coesione quanto della politica in materia di ricerca e innovazione, a prescindere dal fatto che gli organismi esecutivi esistono a diversi livelli (sovranazionale, nazionale e subnazionale) e sono guidati da logiche diverse (si pensi ad es. alla contrapposizione tra coesione ed eccellenza); |
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9. |
insiste affinché l'efficacia innovativa dipenda dall'intensità delle sinergie conseguite e lamenta la scarsa conoscenza delle attuali opportunità di tali sinergie nei finanziamenti; esorta le regioni, quali principali attori a livello di informazione e capacità di analisi, e gli Stati membri a incrementare gli sforzi atti a migliorare la comunicazione; sottolinea che la creazione di sinergie efficaci necessita di un complesso insieme di relazioni tra gli attori che producono, distribuiscono, promuovono e applicano diversi tipi di conoscenza; rileva inoltre che i vari organismi nazionali, regionali e locali che gestiscono il Settimo programma quadro, il programma quadro per la competitività e l'innovazione e i Fondi strutturali devono essere consapevoli delle opportunità offerte da ciascuno di questi strumenti, e sollecita un migliore coordinamento tra detti attori e tra dette politiche; |
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10. |
sottolinea che gli interventi a favore di ricerca e innovazione devono trarre vantaggio dai punti di forza e dalle capacità a livello regionale e rientrare nell'ambito di una strategia regionale di innovazione basata sull'innovazione intelligente; è del parere che tali strategie richiedano un accresciuto ruolo di regioni e città nella definizione e attuazione di priorità a livello nazionale ed europeo; chiede pertanto che sia considerata la possibilità di reintrodurre azioni innovative nell'ambito dei Fondi strutturali allo scopo di promuovere strategie regionali di innovazione; |
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11. |
prende nota delle attuali possibilità di finanziamenti combinati; sottolinea, tuttavia, che il finanziamento misto non è consentito tra i Fondi strutturali e i programmi quadro; ribadisce che è però possibile combinare gli strumenti per coprire attività complementari ma separate, come nel caso delle infrastrutture di ricerca, ovvero fasi successive di progetti collegati, come nel caso dello sviluppo e del seguito di una nuova idea di ricerca, nonché i progetti che rientrano nella medesima rete o cluster; |
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12. |
ritiene che il fatto che non sia consentito il finanziamento misto da parte dei Fondi strutturali e dei programmi quadro impedisca alle regioni di utilizzare contemporaneamente i due strumenti e che processi strategici efficaci «dal basso verso l'alto» a livello regionale e nazionale potrebbero contribuire a eliminare le carenze o le sovrapposizioni dei finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali, del Settimo programma quadro e del programma quadro per la competitività e l'innovazione; |
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13. |
sottolinea che la sinergia è particolarmente efficace per lo sviluppo delle capacità; fa riferimento in tale contesto alla gestione del finanziamento dei progetti nell'ambito del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e alla necessità di coordinare le priorità dell'UE in termini di finanziamento della ricerca a livello regionale e nazionale; |
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14. |
sottolinea che la sinergia va oltre il finanziamento di progetti complementari; ritiene che il rafforzamento delle capacità, la creazione di reti e il trasferimento di conoscenze rappresentino una forma importante di sinergia e rileva che tutti gli strumenti prevedono la possibilità di realizzare tali scambi; |
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15. |
osserva che le sinergie effettive, dal punto di vista del diretto beneficiario del finanziamento, dipendono dalla sua capacità organizzativa e strategica di combinare il sostegno di vari strumenti UE; invita gli attori regionali a creare strategie regionali che possano facilitare la combinazione di finanziamenti; |
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16. |
raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di destinare risorse sufficienti dei Fondi strutturali alla ricerca e all'innovazione, in particolare alle innovazioni sostenibili, nonché di rafforzare le capacità di ricerca; sottolinea la necessità di promuovere e applicare modelli di successo nel triangolo della conoscenza nonché di garantire lo sviluppo sostenibile della ricerca regionale e dei quadri strategici per l'innovazione, in collaborazione con le imprese, i centri di ricerca, le università e le autorità pubbliche; ribadisce il potenziale dei cluster regionali innovativi ad alta intensità di conoscenza nel mobilitare la competitività regionale, e accoglie con favore l'inserimento dello sviluppo di cluster sia nel Settimo programma quadro sia nel programma quadro per la competitività e l'innovazione (azione «Regioni della conoscenza» nel Settimo programma quadro); evidenzia le nuove Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) create nel quadro dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), le quali mettono in collegamento tra loro i primari cluster regionali europei ad alta intensità di conoscenza; rileva che lo scambio di conoscenze nei cluster regionali può altresì essere facilitato dai Fondi strutturali; sottolinea che tali cluster rappresentano una grande opportunità, soprattutto per le regioni svantaggiate; |
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17. |
invita le autorità regionali e locali a fare un miglior uso dei Fondi strutturali per sviluppare la ricerca, le conoscenze e la capacità di innovazione nelle loro regioni, per esempio attraverso la creazione di infrastrutture di ricerca, consentendo loro di partecipare alle attività di ricerca e innovazione dell'UE; incoraggia le regioni a stabilire, in materia di ricerca e sviluppo, priorità per i Fondi strutturali che siano complementari a quelle del Settimo programma quadro; chiede una pianificazione a lungo termine a livello regionale che consenta di conseguire sinergie risultanti da complementarità tematiche tra gli strumenti di finanziamento; |
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18. |
sottolinea l'importanza di analizzare, condividere e integrare le migliori prassi sulle sinergie tra gli strumenti politici; plaude, in tale contesto, agli sforzi realizzati dalla Commissione per migliorare la cooperazione interservizi e la invita a rafforzare l'analisi a livello regionale delle potenzialità e delle esigenze della ricerca e dell'innovazione, in particolare in relazione alla raccolta dei dati qualitativi disponibili, nonché l'analisi delle interrelazioni con altri strumenti negli studi di valutazione su ognuno dei tre strumenti di finanziamento, in modo da poter fornire un orientamento comune; |
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19. |
prende nota con soddisfazione della guida pratica alle opportunità di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione; raccomanda che, in futuro, tali note guida siano fornite immediatamente dopo l'entrata in vigore dei quadri normativi; attende il documento di lavoro della Commissione e gli esempi ivi contenuti delle sinergie in atto; invita la Commissione a svolgere un ruolo di facilitatore, promuovendo lo scambio di buone prassi, e a valutare la possibilità di fornire un supporto specialistico supplementare sulle possibilità di finanziamento comunitario mediante note orientative ex ante e un «manuale per gli utenti» per la gestione pratica e l'amministrazione dei progetti nel campo della ricerca e dell'innovazione, allo scopo di raggiungere i risultati voluti; |
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20. |
invita la Commissione a semplificare la burocrazia relativa al Settimo programma quadro e al programma quadro per la competitività e l'innovazione, al fine di rafforzare gli effetti delle sinergie con i Fondi strutturali; |
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21. |
invita la Commissione a condurre uno studio sui modi per semplificare la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito dei vari programmi ricorrendo a programmi per computer che dispongano di manuali standardizzati; |
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22. |
incoraggia la Commissione a proseguire le sue attività volte a promuovere le sinergie e a informare il Parlamento europeo della loro evoluzione, segnatamente rispetto allo stato della cooperazione verticale tra l'UE e gli organismi nazionali e regionali; |
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23. |
appoggia una più forte collaborazione tra i punti di contatto nazionali del Settimo programma quadro, i gestori dei programmi di ricerca e sviluppo e le agenzie per l'innovazione, che consenta il finanziamento da fonti diverse dei diversi aspetti o delle diverse fasi dei progetti di ricerca e innovazione; |
Raccomandazioni per il prossimo periodo di programmazione
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24. |
accoglie con favore l'enfasi che il progetto di strategia UE 2020 pone sull'interdipendenza tra le politiche, sull'importanza della loro integrazione e sulla necessità di migliori sinergie e di un partenariato rafforzato nell'elaborazione e realizzazione delle politiche pubbliche; chiede che si tenga conto della necessità manifestata dalle città e dalle regioni di un quadro più completo nei tre settori anche mediante una struttura di collegamento tecnico, interna alla Commissione stessa, in grado di monitorare e coordinare le sinergie relative ai programmi di innovazione e di ricerca e sviluppo; chiede di essere associato all'elaborazione e all'attuazione degli strumenti di finanziamento dell'UE e dei regolamenti in materia di aiuti di Stato; chiede inoltre che in tale ambito la coesione territoriale svolga un ruolo particolare; |
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25. |
ritiene che i futuri programmi di ricerca, sviluppo e innovazione debbano fungere da complemento agli sforzi nazionali, orientandoli e rendendoli dinamici al fine di recuperarne il ruolo di motore e diffusore della conoscenza, dell'innovazione, dello sviluppo e degli investimenti nazionali in ricerca, sviluppo e innovazione; |
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26. |
rileva che, per consolidare la conoscenza e l'innovazione come motori della futura crescita economica, è necessario migliorare la qualità dell'istruzione, confermare i risultati della ricerca, stimolare l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'Unione, sfruttare al massimo le tecnologie di informazione e comunicazione, assicurarsi che le idee innovatrici si traducano in nuovi prodotti e servizi capaci di generare crescita e occupazione di qualità e di contribuire ad affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali in Europa e nel mondo, promuovere lo spirito imprenditoriale, attribuire un'attenzione prioritaria ai bisogni degli utenti e alle opportunità del mercato, nonché garantire finanziamenti accessibili e adeguati nel cui ambito i Fondi strutturali svolgano un ruolo fondamentale; |
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27. |
sostiene le tre iniziative rappresentative della strategia UE 2020 per realizzare una crescita intelligente, ovvero «L'Unione dell'innovazione», «Youth on the move» e «Un'agenda europea del digitale», nella cui realizzazione i Fondi strutturali svolgeranno un ruolo assai importante; |
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28. |
ritiene che una politica regionale dell'UE forte e debitamente finanziata a favore di tutte le regioni dell'Unione europea sia un requisito essenziale per raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020 in vista di una crescita intelligente, sostenibile e integratrice, caratterizzata da alti livelli di occupazione e produttività, nonché per conseguire la coesione sociale, economica e territoriale; sottolinea al riguardo l'importanza attribuita dalla strategia UE 2020 alla ricerca e all'innovazione; |
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29. |
insiste sulla necessità di rivedere e consolidare il ruolo degli strumenti dell'UE a sostegno dell'innovazione – segnatamente i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro di ricerca e sviluppo, il programma quadro per la competitività e l'innovazione e il piano SET – per razionalizzare le procedure amministrative, agevolare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI, introdurre meccanismi di stimolo innovatori basati sul conseguimento di obiettivi legati alla crescita intelligente, sostenibile e integratrice, nonché per promuovere una maggiore cooperazione con la BEI; |
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30. |
ritiene che i Fondi strutturali siano lo strumento appropriato per sostenere le autorità locali e regionali nei loro sforzi volti a promuovere la creatività e l'innovazione; sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità per garantire il rapido utilizzo di tali finanziamenti al fine di promuovere le iniziative imprenditoriali innovative; rileva a tale proposito il valore aggiunto che la politica di coesione apporta, specialmente alle piccole e medie imprese su vasta scala, offrendo un sostegno facilmente accessibile e fornendo un migliore accesso alla ricerca e al trasferimento di tecnologie e innovazione a fini applicativi pratici; |
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31. |
raccomanda che i finanziamenti non utilizzati in una data regione, in virtù delle disposizioni N+2 e N+3, siano integralmente riassegnati a progetti e ad iniziative dell'Unione su base regionale; |
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32. |
ricorda che la coesione territoriale ha carattere orizzontale multisettoriale e che pertanto le politiche dell'Unione europea devono contribuire al suo raggiungimento; ribadisce che tale concetto non si limita agli effetti della politica regionale ma riguarda anche il coordinamento con le altre politiche dell'UE orientate verso lo sviluppo sostenibile e atte a offrire risultati tangibili a livello regionale, allo scopo di sviluppare e utilizzare appieno le forme specifiche del potenziale regionale e aumentarne l'impatto sul territorio, promuovendo la competitività e la forza di attrazione delle regioni e raggiungendo la coesione territoriale; è del parere che «concentrazione, cooperazione, connessione» siano le coordinate chiave della coesione territoriale per conseguire uno sviluppo territoriale più equilibrato nell'Unione europea; |
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33. |
sottolinea la necessità di politiche concepite in un'ottica locale e ritiene che le città e le regioni dovrebbero perseguire una specializzazione intelligente e sostenibile, definendo un numero limitato di priorità basate sugli obiettivi dell'UE e sulle loro esigenze quali identificate nelle loro strategie regionali per l'innovazione, nonché concentrare le risorse dell'UE su tali priorità identificate; è del parere che la capacità dei responsabili decisionali regionali e degli imprenditori di attrarre e trasformare le conoscenze in un vantaggio competitivo sostenibile sia fondamentale per le prestazioni economiche di una regione e rappresenti un valore aggiunto anche per le regioni limitrofe, comprese alcune zone degli Stati membri confinanti; |
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34. |
mette in rilievo che la ricerca e l'innovazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie ad emissioni di carbonio basse o nulle e di tecnologie per il risparmio energetico, sono essenziali per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ma anche per migliorare la competitività a livello regionale e locale; |
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35. |
sostiene la proposta del Comitato delle regioni di creare una «rete virtuale della creatività» aperta a tutti (imprese, autorità locali e regionali, autorità pubbliche centrali, settore privato e cittadini), che fornisca consulenza, assistenza e accesso al capitale di rischio e ai servizi tecnici; rileva che una rete virtuale comporta l'ulteriore vantaggio di permettere agli abitanti di isole, regioni ultraperiferiche nonché zone rurali, montuose o scarsamente popolate di accedere più facilmente alla consulenza di esperti, all'istruzione e all'informazione, al sostegno alle imprese e all'orientamento in materia finanziaria; |
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36. |
sottolinea che la cooperazione transazionale è l'essenza del Settimo programma quadro e del programma quadro per la competitività e l'innovazione e che la cooperazione territoriale (esplicata attraverso i programmi transazionali, interregionali e transfrontalieri) è presente in maniera trasversale nei Fondi strutturali; esorta la Commissione a potenziare in futuro l'obiettivo della cooperazione territoriale europea attraverso una sua maggiore integrazione (mainstreaming); invita la Commissione a valutare le possibilità di rafforzare la cooperazione territoriale nel campo dell'innovazione per ogni obiettivo della politica di coesione; sottolinea che una conoscenza più approfondita dei risultati del Settimo programma quadro e del programma quadro per la competitività e l'innovazione a livello regionale agevolerebbe il coordinamento pratico fra la politica regionale dell'UE e tali programmi; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a tale coordinamento; incoraggia gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per un'efficace cooperazione transnazionale mediante la messa a punto di coerenti strategie regionali e nazionali volte a realizzare sinergie; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'elaborazione e l'accessibilità dei dati sull'argomento; |
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37. |
sottolinea che nell'ambito del Settimo programma quadro è concesso un sostegno alla cooperazione transnazionale nelle sue diverse forme, sia all'interno che all'esterno dell'UE, in una serie di settori tematici corrispondenti ai principali campi della conoscenza e della tecnologia, nel cui contesto è necessario sostenere e consolidare la ricerca di alta qualità allo scopo di affrontare le sfide sociali, economiche, ambientali e industriali che l'Europa fronteggia; |
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38. |
invita la Commissione ad analizzare l'impatto delle misure di semplificazione già adottate in merito alla gestione dei Fondi strutturali, allo scopo di preparare il futuro quadro legislativo; |
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39. |
riconosce che sia la gestione condivisa sia la gestione centralizzata richiedono norme specifiche e che tanto l'approccio dall'alto verso il basso («top-down») del Settimo programma quadro e del programma quadro per la competitività e l'innovazione quanto l'approccio dal basso verso l'alto («bottom-up») dei Fondi strutturali presentano ciascuno i propri meriti; sottolinea, tuttavia, la necessità di armonizzare le norme, le procedure e le prassi (relative alle norme di ammissibilità, ai costi unitari standard, alle somme forfettarie, ecc.) che disciplinano i diversi strumenti, e di garantire un migliore coordinamento (dei calendari degli inviti a presentare proposte, dei temi e tipi degli inviti, ecc.); esorta la Commissione a valutare le possibilità in tal senso, fatte salve le competenze degli Stati membri e delle regioni definite nel quadro della gestione condivisa, incoraggiando nel contempo una cultura amministrativa che promuova un'impostazione multidisciplinare mediante strategie intersettoriali comuni in una serie di settori tematici e mediante il dialogo continuo fra le comunità interessate dalle varie politiche al fine di rafforzare la coerenza delle politiche; invita la Commissione a semplificare la burocrazia dei fondi interessati e sollecita una maggiore valorizzazione dei vantaggi specifici dei due strumenti di finanziamento, contestualmente allo sfruttamento delle sinergie e al simultaneo incremento dei loro effetti; |
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40. |
invita la Commissione ad assicurare che l'imminente «Innovation Act» (atto a favore dell'innovazione) sarà elaborato con l'intento di rafforzare le sinergie tra i Fondi strutturali e i programmi quadro per la ricerca e per l'innovazione (Settimo programma quadro, programma quadro per la competitività e l'innovazione); |
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41. |
ribadisce la richiesta avanzata alla Commissione di elaborare specifici criteri di valutazione di progetti innovativi nonché di esaminare la possibilità di proporre, in futuro, incentivi normativi per l'attuazione di misure innovative; |
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42. |
constata un'evidente esigenza di maggiori competenze a livello regionale in materia di richieste di finanziamenti, procedure amministrative e finanziarie, gestione dei fondi e ingegneria finanziaria; invita la Commissione a valutare la possibilità di fornire un supporto specialistico supplementare e di garantire una più stretta cooperazione tra la rete Enterprise Europe Network e le autorità di gestione dei Fondi strutturali nonché un più stretto collegamento tra l'iniziativa Lead Market, le piattaforme tecnologiche e le tabelle di marcia tecnologiche regionali; |
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43. |
insiste sull'importanza di tenere in considerazione le pari opportunità nel valutare l'idoneità dei progetti e nel decidere l'accesso ai finanziamenti mediante i Fondi strutturali e gli altri strumenti dell'Unione; |
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44. |
sottolinea l'importanza di una migliore assistenza nell'attuazione di politiche e programmi volti a migliorare le sinergie in seno alla catena «infrastrutture di ricerca e sviluppo - innovazione - creazioni di posti di lavoro»; |
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45. |
ritiene che le grandi infrastrutture per la ricerca cofinanziate dai Fondi strutturali debbano essere sottoposte a una valutazione superiore da parte di una commissione esaminatrice internazionale inter pares, destinata ad avere un impatto positivo sull'uso efficiente dei Fondi strutturali stanziati; |
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46. |
è convinto che l'impegno dei leader politici sia un presupposto necessario per la coerenza della politica in materia di ricerca e innovazione ed anche uno strumento per rafforzarla; chiede pertanto l'istituzione di un quadro d'azione strategica per la ricerca e l'innovazione adattato alla luce dei progressi, delle nuove informazioni e del mutamento delle circostanze, nonché coerente con gli obiettivi e le priorità nazionali dello sviluppo economico e sociale; |
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47. |
ribadisce che i meccanismi informali che disciplinano la coesione territoriale e la pianificazione dello spazio in seno al Consiglio dovrebbero essere sostituiti da strutture più formali; ritiene che tale novità, unitamente alla creazione e al rafforzamento di strutture integrate e intertematiche, determinerà un migliore coordinamento delle politiche; |
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48. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 210 del 31.07.2006, pag. 25.
(2) GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
(3) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(4) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(5) Testi approvati, P6_TA(2007)0184.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0212.
(7) Testi approvati, P6_TA(2009)0163.
(8) Testi approvati, P6_TA(2009)0156.
(9) Testi approvati, P6_TA(2009)0165.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/112 |
Giovedì 20 maggio 2010
Sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa
P7_TA(2010)0190
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche nel contesto del rilancio economico (2010/2038(INI))
2011/C 161 E/17
Il Parlamento europeo,
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Public Finances in EMU - 2009» del 12 agosto 2009 (SEC(2009)1120),
vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 intitolata «Sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa» (COM(2009)0545),
vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio del 28 gennaio 2009 sull'aggiornamento nel 2009 degli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e sull'attuazione delle politiche per l'occupazione degli Stati membri (COM(2009)0034),
vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 intitolata «UEM@10: Bilancio del primo decennio dell'Unione economica e monetaria (UEM) e sfide future» (1),
vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sul piano europeo di rilancio economico (2),
vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2007–2008 (3),
vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sulla relazione annuale della BCE per il 2007 (4),
viste le raccomandazioni del vertice di Pittsburgh che invitano a mantenere lo sforzo di sostegno della crescita fintantoché la ripresa non sarà consolidata,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i bilanci (A7–0147/2010),
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A. |
considerando le inquietudini espresse nella comunicazione della Commissione quanto alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche nel contesto degli elevati livelli di deficit e di debito, soprattutto alla luce dell’invecchiamento demografico, e che si calcola che nella maggior parte degli Stati membri l’impatto dell’invecchiamento sul divario della sostenibilità sia da cinque a venti volte superiore rispetto agli effetti dell’attuale crisi economica, |
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B. |
considerando che il Patto di stabilità e crescita (PSC), nonostante la sua revisione nel 2005, non è stato sufficiente ad evitare la crisi attuale, |
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C. |
considerando la necessità urgente di approfondire lo studio del fenomeno della riduzione del tasso di natalità nell’Unione europea e delle sue cause e conseguenze così da invertire tale preoccupante tendenza, |
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D. |
considerando che la politica fiscale non è sostenibile se implica un eccessivo accumulo di debito pubblico nel tempo, |
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E. |
considerando che l'orizzonte politico del 2060 è appropriato, viste le proiezioni alla base della comunicazione e dato che l’invecchiamento della popolazione avrà gravi impatti sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche dei paesi europei, |
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F. |
considerando che gli aumenti di debito e deficit registrati negli Stati membri durante la crisi e i previsti sviluppi demografici faranno della sostenibilità fiscale una pesante sfida, |
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G. |
considerando che i cambiamenti demografici a lungo termine, in particolare l’invecchiamento della popolazione, negli Stati membri dell’UE hanno implicazioni sul finanziamento dei regimi pensionistici nazionali, |
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H. |
considerando che alcuni Stati membri hanno profuso sforzi insufficienti per ridurre le spese di funzionamento, contenere la spesa sanitaria e riformare i sistemi sanitario e pensionistico e che tutti gli Stati membri dovrebbero adottare le migliori prassi in questo ambito, |
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I. |
considerando che nel corso del 2009 i deficit e gli indici di indebitamento di tutti gli Stati membri sono aumentati per via del crollo delle entrate fiscali causato dalla crisi e dell’attuazione delle misure eccezionali di rilancio, |
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J. |
considerando che, di fronte ai primi segni di ripresa, il Consiglio europeo ha raccomandato nel settembre 2009 politiche di bilancio che siano «riorientate verso la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche» e ha invitato a «elaborare strategie di uscita in maniera coordinata una volta rilanciata l’economia, tenendo conto della situazione di ciascun paese», |
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K. |
considerando che recentemente si è potuta osservare una correlazione positiva tra finanze pubbliche sane e resistenza dell'economica di un paese, |
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L. |
considerando che i debiti pubblici pongono un onere gravoso sulle future generazioni, |
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M. |
considerando che in alcuni Stati membri il debito pubblico è aumentato compromettendo la stabilità e traducendosi in un'elevata spesa pubblica per i pagamenti di interessi a discapito della spesa sempre più importante concernente sistemi sanitari e pensionistici, |
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N. |
considerando che l'aumento dei prestiti pubblici perturba i mercati finanziari facendo aumentare i tassi di interesse, con conseguenze negative per le famiglie nonché per gli investimenti in nuovi posti di lavoro, |
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O. |
considerando che la mancanza di un’efficace governance statistica o di istituzioni statistiche indipendenti negli Stati membri sta compromettendo l’integrità e la sostenibilità delle finanze pubbliche, |
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P. |
considerando che altre parti del mondo che fino a tempi recenti competevano producendo merci di bassa qualità oggi entrano nei segmenti di qualità elevata; considerando che questi concorrenti utilizzano una tecnologia avanzata, corrispondono però retribuzioni orarie modeste e non devono affrontare tendenze demografiche negative, in un contesto dove il singolo individuo accumula un elevato numero di ore di lavoro nella vita; considerando che in Europa la piena occupazione è stata raggiunta l'ultima volta prima della crisi petrolifera del 1973 e che la piena occupazione rimane tuttavia un obiettivo per il quale l'UE deve adoperarsi, in conformità dello spirito dei trattati, senza pregiudicare l'elevato livello di protezione sociale e sviluppo umano, |
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Q. |
considerando che esistono vari strumenti per ridurre il divario di sostenibilità, quali l'aumento della produttività generale e soprattutto della produttività dei servizi di assistenza sociale, l'innalzamento dell'età pensionabile, l'aumento del tasso di natalità o del numero di immigrati, |
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R. |
considerando che gli andamenti demografici sono tributari dell'evoluzione del tasso di fecondità, che a sua volta dipende, in buona misura, dagli incentivi e dalle misure di sostegno alla maternità e dai movimenti migratori, |
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S. |
considerando che gli attuali livelli di debito e deficit minacciano l’esistenza stessa dello Stato sociale, |
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T. |
considerando che la mancata attuazione di riforme strutturali e l’assenza di consolidamento delle finanze pubbliche avrà effetti negativi sulla spesa per l'assistenza sanitaria, le pensioni e l'occupazione, |
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U. |
considerando che molti Stati membri violano il PCS mentre l'adeguata conformità ad esso avrebbe mitigato gli effetti negativi della crisi, |
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V. |
considerando che la sostenibilità delle finanze pubbliche non è cruciale solo per l'Europa in generale, ma anche per il bilancio dell'Unione europea in particolare, |
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W. |
considerando che, sebbene il bilancio dell'Unione europea sia attualmente limitato a circa l'1 % dell'RNL totale europeo, i principi generali e le soggiacenti ipotesi di ‧sostenibilità‧ dovrebbero valere anche per il bilancio stesso, |
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1. |
esprime profonda preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche all’indomani delle crisi finanziaria ed economica; rammenta che gli sforzi compiuti nel quadro del PSC prima delle crisi erano in notevole misura votati a fornire una risposta alla crescente sfida demografica; riconosce che tale sforzo è stato in gran parte vanificato dalla necessità di aumentare considerevolmente la spesa pubblica per prevenire il disfacimento a livello mondiale del sistema finanziario e per mitigare le ripercussioni sociali di detto disfacimento; |
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2. |
deplora che anche prima dell’inizio della crisi le prestazioni di alcuni Stati membri nel consolidare le finanze pubbliche siano state deludenti nonostante le condizioni economiche favorevoli; sottolinea che ciò costituisce una violazione della parte preventiva del PSC, in particolare dopo la sua nuova stesura del 2005, e che ha gravemente minato la capacità degli Stati membri di intervenire con un’azione anticiclica quando sono scoppiate le crisi, portando a una maggiore incertezza, una disoccupazione più elevata e maggiori problemi sociali; |
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3. |
è consapevole del fatto che gli attuali livelli di spesa pubblica non possano essere mantenuti indefinitamente; accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di desistere dal decidere in merito a un pacchetto di seguito di misure di aiuto fintanto che i risultati del pacchetto attuale non siano stati analizzati in modo approfondito e non sia stata dimostrata inequivocabilmente la necessità di un ulteriore intervento; |
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4. |
riconosce il successo delle operazioni volte a prevenire il disfacimento del settore finanziario, sebbene la vigilanza sia tuttora di vitale importanza; auspica che l’onere finanziario correlato al salvataggio del settore bancario diminuisca; loda l’approccio coordinato assunto dalle banche centrali per conseguire tale obiettivo; appoggia pienamente la riforma del sistema di sorveglianza prudenziale e la riformulazione del quadro dell’architettura finanziaria; |
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5. |
sottolinea che il PSC deve mirare al pareggio o all’attivo nel tempo, con l’attivo in tempi economici positivi e regimi pensionistici finanziati in modo trasparente nel quadro dei bilanci pubblici o tramite sistemi privati finanziati; |
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6. |
evidenzia che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche è essenziale per la stabilità e la crescita, e per mantenere livelli adeguati della spesa pubblica; sottolinea che gli alti livelli di debito e deficit sono una minaccia per la sostenibilità e avranno effetti negativi su assistenza sanitaria pubblica, pensioni e occupazione; |
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7. |
esprime profonda preoccupazione per i livelli elevati di debito e deficit negli Stati membri; mette in guardia dall’utilizzare la crisi come pretesto per non consolidare le finanze pubbliche, non diminuire la spesa pubblica e non attuare le riforme strutturali, tutti fattori essenziali per un ritorno alla crescita e all'occupazione; |
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8. |
sottolinea che il consolidamento delle finanze pubbliche e la riduzione dei livelli di debito e deficit sono essenziali per mantenere uno Stato sociale moderno e un sistema di redistribuzione che soddisfi la società come insieme, ma soprattutto che ne sostenga le parti meno privilegiate; |
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9. |
sottolinea che, se il debito pubblico e i tassi d'interesse continuano ad aumentare, i costi sotto forma di pagamenti di tassi di interesse non potranno più essere sostenuti dalle generazioni presenti e future senza che vengano compromessi i modelli di Stato sociale; |
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10. |
è profondamente preoccupato per il fatto che molti Stati membri violino il PSC; deplora che gli Stati membri non abbiano consolidato le loro finanze pubbliche nei tempi economicamente favorevoli prima della crisi; concorda sulla dichiarazione della Commissione secondo cui la sostenibilità del debito dovrebbe ricevere un esplicito ruolo preminente nelle procedure di vigilanza; esorta la Commissione a garantire il rispetto rigoroso del PSC; |
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11. |
mette in guarda dall’interrompere bruscamente il sostegno all’economia reale al fine di evitare una duplice caduta; richiama l’attenzione sugli effetti perversi di un abbandono prematuro di misure di sostegno o di un’eccessiva attesa prima di adottare misure correttive sulla sostenibilità delle finanze pubbliche; sottolinea che queste misure erano esplicitamente studiate per essere tempestive, mirate e temporanee; accoglie con favore il lavoro della Commissione sulla strategia di uscita dalle presenti misure contingenti; sostiene l’approccio della Commissione basato su strategie di uscita che sono differenziate tra i paesi in termini di tempo e portata; sa che il ritiro delle misure inizierà nel 2011 per il primo gruppo di paesi; incoraggia gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile per attuare le strategie di uscita quanto prima e con la massima risolutezza; |
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12. |
sollecita con vigore la Commissione affinché elabori un libro verde sulla natalità nell’Unione europea che non si limiti ad individuare cause e conseguenze della riduzione della natalità ma che individui soluzioni alternative per questo problema; |
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13. |
ritiene che la strategia di uscita fiscale dovrebbe essere lanciata prima della strategia di uscita monetaria onde consentire a quest’ultima una corretta attuazione, facendo in modo che la BCE, che è riuscita a evitare lo scivolone nella deflazione, possa anche garantire che l’inflazione non danneggi la ripresa; sa che la BCE ha suggerito che in assenza di una riduzione fiscale tempestiva, la sua stretta monetaria dovrà essere purtroppo più rigida di quanto anticipato; |
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14. |
sottolinea che una diminuzione dello slancio finanziario deve essere combinata con sforzi volti a rendere il mercato interno più dinamico, competitivo e attraente per gli investimenti; |
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15. |
evidenzia che una graduale e controllata uscita dai deficit è di cruciale importanza per mantenere bassi i tassi di interesse e limitare il carico del debito, salvaguardando in tal modo la capacità di mantenere la spesa sociale e gli standard di vita delle famiglie; |
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16. |
sottolinea che i tassi d’interesse bassi contribuiscono agli investimenti e alla ripresa; è consapevole degli effetti sui livelli di interesse prodotti da intense attività di prestito del governo; deplora profondamente che questo abbia portato a un aumento degli spread dei tassi d’interesse all’interno dell’UE; avverte gli Stati membri di tenere conto degli effetti delle loro decisioni di bilancio sui tassi d’interesse del mercato; è dell’avviso che finanze pubbliche sane siano un prerequisito per posti di lavoro sicuri; sottolinea che i governi, innalzando il costo del prestito, aumentano anche l'onere sui loro bilanci; |
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17. |
sottolinea che gli effetti anticiclici del PSC possono funzionare solo se gli Stati membri raggiungono efficacemente un attivo di bilancio durante i periodi favorevoli; chiede, in relazione a questo aspetto, una migliore attuazione anche della parte preventiva del PSC; esorta a passare dall’atteggiamento «prima spendi, poi ripaghi» al principio «risparmia per un’eventuale emergenza futura»; rammenta che il PSC richiede agli Stati membri di raggiungere a medio termine un bilancio in pareggio o in attivo, nel senso che un deficit del 3 % non è un obiettivo, ma il limite assoluto consentito, anche nel quadro del Patto rivisto; |
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18. |
esorta a procedere a riforme strutturali parallelamente alla correzione dei pacchetti di aiuti onde prevenire future crisi nonché rafforzare la competitività delle imprese europee, conseguire una crescita maggiore e imprimere impulso all’occupazione; |
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19. |
sottolinea, nel contesto della necessità di conseguire finanze pubbliche sane, che tutti gli Stati membri dovrebbero iniziare al più tardi nel 2011 a ridurre il loro divario di sostenibilità; |
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20. |
riconosce che l’impulso fiscale e gli stabilizzatori automatici senza vincoli si sono dimostrati efficaci e suggerisce alla Commissione di chiedere agli Stati membri di tendere verso l’equilibrio di bilancio destinando le eccedenze del bilancio primario al disindebitamento quando l’economia tende verso la ripresa sostenuta; |
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21. |
segnala la particolare importanza delle iniziative a favore dell’occupazione nonché degli investimenti a lungo termine indirizzati all’aumento del potenziale di crescita economica e al rafforzamento della competitività dell’economia europea; |
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22. |
sottolinea che, nel contesto delle attuali sfide demografiche poste all’Unione, le attività anticrisi non devono avere effetti a lungo termine sulle finanze pubbliche i cui costi debbano essere sostenuti dalle generazioni presenti e future; |
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23. |
sostiene l'idea che un maggiore coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione europea è cosa dovuta e porta ulteriori sinergie; |
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24. |
riconosce che il PSC non è uno strumento sufficiente per armonizzare le politiche fiscali ed economiche degli Stati membri; |
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25. |
sostiene, quindi, una revisione dei meccanismi necessari a riportare le economie nazionali interne dell'UE su un percorso di convergenza; |
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26. |
propone che la Commissione istituisca un adeguato meccanismo di cooperazione con l'FMI, in casi specifici di Stati membri che ottengono dal Fondo sostegno alla bilancia dei pagamenti; |
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27. |
sottolinea che un'inflazione elevata non è una risposta alla necessità di adeguamenti fiscali, dal momento che comporterebbe notevoli costi economici e porrebbe a rischio una crescita sostenibile e inclusiva; |
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28. |
sostiene, come fa la Commissione, che «un’efficace espansione di bilancio quale risposta alla recessione non è incompatibile con la sostenibilità delle finanze pubbliche a più lungo termine» ma richiama l’attenzione sui rischi di un’espansione eccessiva e artificiale basata su un aumento della spesa pubblica che la potrebbe porre a rischio; |
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29. |
ritiene che la gestione delle finanze pubbliche sulla base di una serie di decisioni specifiche a breve termine determinerà la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e che è nel quadro di detta serie di decisioni, che fornisce una struttura per il breve termine, che si deve affrontare il problema della sostenibilità del debito pubblico; |
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30. |
ritiene che la politica di bilancio debba convertire, prevalentemente attraverso la riassegnazione, il risparmio disponibile in investimenti che rilancino la crescita, quali gli investimenti in ricerca e sviluppo, modernizzazione della base industriale, sviluppo di un'economia dell’Unione europea più verde, più intelligente, più innovativa e più competitiva nonché investimenti per essere all'altezza della sfida dell'istruzione; |
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31. |
sottolinea che una quota sostanziale delle spese pubbliche e sociali può costituire una spesa produttiva, se è diretta verso progetti che hanno un impatto benefico sull’accumularsi di capitale fisico e umano nonché sulla promozione dell’innovazione; sottolinea la necessità di controllare l’aumento del carico del debito onde garantire che l’innalzamento dei costi dei tassi d’interesse non comprima la spesa sociale essenziale; sottolinea che la sempre maggiore scarsità di risorse rende indispensabile un miglioramento della qualità della spesa del settore pubblico; |
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32. |
sottolinea che gli «ammortizzatori sociali», vale a dire i regimi di protezione sociale, si sono rivelati particolarmente efficaci in tempo di crisi; sottolinea che finanze pubbliche stabili sono una condizione essenziale per garantire che sia così anche in futuro; |
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33. |
sottolinea che la sostenibilità a lungo termine dei regimi pensionistici obbligatori dipende non solo dall'evoluzione demografica, ma anche dalla produttività della popolazione attiva (che influenza il tasso di crescita potenziale), dall'effettiva età di pensionamento nonché della quota del PIL riservata al finanziamento di detti regimi; sottolinea, inoltre, che il consolidamento delle finanze pubbliche e la riduzione dei livelli di debito e di deficit sono fattori importanti ai fini della sostenibilità; |
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34. |
osserva che un mutamento demografico, in particolare l’invecchiamento della popolazione, comporta in molti Stati membri la necessità di riformare di tanto in tanto i regimi pensionistici statali, soprattutto per quanto riguarda la base contributiva, in modo da mantenerli sostenibili sotto il profilo finanziario; |
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35. |
sottolinea che il carico del debito aumenta quando i tassi di interesse reali sono superiori al tasso di crescita del PIL e che i mercati ritengono i rischi più elevati quando il carico del debito aumenta; |
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36. |
ritiene che il livello dei tassi d’interesse associati ai prestiti di Stato rifletta il valore che il mercato attribuisce alla sostenibilità del debito di uno Stato membro; |
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37. |
osserva che l’aumento dei deficit rende il prestito più oneroso, in parte a causa dei mercati che stimano il rischio più grave quando il carico del debito aumenta più rapidamente della crescita economica e della capacità di restituire i prestiti; |
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38. |
sottolinea che l’attuale crisi finanziaria ha evidenziato in modo inequivocabile il legame diretto tra la stabilità dei mercati finanziari e la sostenibilità delle finanze pubbliche; enfatizza in tale contesto la necessità di una legislazione rafforzata e integrata in materia di vigilanza dei mercati finanziari che contempli meccanismi forti intesi alla protezione di consumatori e investitori; |
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39. |
chiede alla Commissione di avviare studi per valutare la qualità del debito degli Stati membri; |
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40. |
osserva che, affinché le finanze pubbliche degli Stati membri siano credibili, sono indispensabili un'efficace governance statistica autenticamente indipendente e un controllo appropriato da parte della Commissione; |
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41. |
suggerisce in particolare alla Commissione di valutare gli effetti delle spese fiscali sostenute dagli Stati membri per rilanciare le loro economie in termini d’impatto sulla produzione, sui conti pubblici e sullo stimolo e sulla protezione dell’occupazione, sia nel breve che nel lungo termine; |
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42. |
rileva che il PSC forma ancora la spina dorsale della disciplina necessaria per conseguire la stabilità a lungo termine delle finanze pubbliche e che gli Stati membri devono registrare eccedenze di bilancio in «periodi positivi» e disavanzi soltanto in «periodi negativi»; |
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43. |
sottolinea che i recenti attacchi speculativi contro diverse economie europee avevano quale obiettivo primario lo stesso euro e la convergenza economica europea; è convinto, in questo senso, che i problemi europei richiedano soluzioni europee che dovrebbero offrire strumenti interni intesi a evitare qualsiasi rischio di inadempienza, combinando la disciplina fiscale nazionale con i meccanismi di sostegno finanziario di ultima istanza; |
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44. |
chiede di considerare il deficit strutturale come uno degli indicatori utilizzati nella determinazione della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche; |
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45. |
ritiene che una crescita rinnovata e una strategia per l’occupazione costituiscano un fattore chiave che contribuisce alle finanze pubbliche sostenibili nell’Unione europea; è dell’avviso che l’Unione europea abbia bisogno di modernizzare la propria economia e, in particolare, la base industriale; chiede un riorientamento dei finanziamenti nei bilanci dell’UE e degli Stati membri verso maggiori investimenti nella ricerca e nell’innovazione; sottolinea che la nuova strategia Europa 2020 necessita di strumenti vincolanti per avere successo; |
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46. |
richiama l’attenzione sulla necessità di un continuo monitoraggio della sostenibilità delle finanze pubbliche negli Stati membri dell'UE al fine di valutare la portata delle sfide a lungo termine; sottolinea inoltre la necessità di una pubblicazione regolare di informazioni riguardanti non solo i valori passivi del settore pubblico, ma anche quelli dei sistemi sociali, ad esempio dei sistemi pensionistici; |
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47. |
invita la Commissione a considerare la riduzione dei divari di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche una parte essenziale della strategia UE 2020; |
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48. |
esorta gli Stati membri a ridurre, dopo aver colmato i loro divari di sostenibilità, il rapporto tra debito pubblico e PIL a un massimo del 60 %; |
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49. |
sottolinea che gli spread dei tassi d’interesse sui mercati di capitale sono i principali indicatori della solvibilità dei singoli Stati membri; |
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50. |
è estremamente preoccupato per le disparità nella qualità delle statistiche osservabili nell’UE in generale e nella zona euro in particolare; |
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51. |
sottolinea che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche è anche fondamentalmente collegata al bilancio dell'Unione europea e al suo finanziamento; |
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52. |
sottolinea il ruolo molto positivo del bilancio dell'Unione europea, benché molto limitato dal quadro finanziario pluriennale, nel mitigare gli effetti della crisi attraverso il finanziamento del piano europeo di ripresa e la riassegnazione dei fondi verso i settori prioritari sotto questo aspetto; deplora tuttavia la mancanza di un coordinamento adeguato fra le politiche economiche e fiscali degli Stati membri per combattere la crisi economica e finanziaria e per assicurare una sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche; |
La dimensione sociale e occupazionale della strategia di uscita dalla crisi
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53. |
nota che l'aumento della disoccupazione e del debito e la riduzione della crescita provocati dalla crisi economica contrastano con l'obiettivo di finanze pubbliche sostenibili; prende atto della necessità per gli Stati membri di procedere a un consolidamento finanziario e di migliorare la liquidità delle finanze pubbliche onde ridurre il costo del debito, ma rileva anche la necessità di realizzare questi obiettivi calibrando tempi e modi, tenendo conto delle condizioni specifiche esistenti negli Stati membri; evidenzia tuttavia come tagli indiscriminati agli investimenti pubblici, alla ricerca, all'istruzione e allo sviluppo avranno conseguenze negative sulle prospettive di crescita, occupazione e inclusione sociale, e ritiene pertanto che occorra continuare a promuovere gli investimenti a lungo termine in questi campi e, se necessario, ampliarli; |
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54. |
sottolinea che la ripresa attuale è ancora fragile e che la disoccupazione continua ad aumentare nella maggior parte degli Stati membri, colpendo più duramente i giovani; è fermamente convinto che la crisi economica non potrà essere considerata conclusa fino a che il tasso di disoccupazione non sarà sceso in modo sostanziale e sostenibile, ed evidenzia il fatto che gli Stati sociali europei hanno dimostrato il loro valore nell'assicurare stabilità e contribuire alla ripresa; |
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55. |
reputa fondamentale valutare adeguatamente le ricadute sociali e occupazionali della crisi e definire a livello dell'UE una strategia di rilancio basata sul sostegno all'occupazione, alla formazione, agli investimenti che generano un'intensa attività economica, all'aumento della competitività e della produttività delle imprese, specialmente delle PMI, e al rilancio dell'industria, assicurandone nel contempo la transizione verso un'economia competitiva sostenibile; è convinto che questi obiettivi debbano essere al centro della Strategia Europa 2020; |
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56. |
ritiene che la strategia di rilancio economico non debba in alcun modo riprodurre squilibri strutturali e profonda disuguaglianza di redditi, che ostacolano la produttività e la competitività dell'economia, ma debba anzi introdurre le riforme necessarie per cercare di rimediare a tali squilibri; considera che le misure finanziarie e fiscali degli Stati membri debbano preservare salari, pensioni, sussidi di disoccupazione e potere d'acquisto dei nuclei familiari senza mettere a rischio la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e la capacità degli Stati membri di prestare in futuro servizi pubblici indispensabili; |
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57. |
osserva che il previsto invecchiamento della popolazione nei decenni a venire rappresenta una sfida senza precedenti per i paesi dell'Unione europea; ritiene pertanto che le misure anticrisi non dovrebbero, in linea di principio, avere ripercussioni a lungo termine sulle finanze pubbliche e oberare le generazioni future con il rimborso del debito attuale; |
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58. |
sottolinea l'importanza di collegare il rilancio dell'economia con politiche mirate contro la disoccupazione strutturale, in particolare quella dei giovani, degli anziani, dei disabili e delle donne, finalizzate all'aumento dell'occupazione di qualità per migliorare la produttività del lavoro e degli investimenti; sottolinea a tal proposito l'importanza che rivestono le politiche volte a migliorare la qualità del capitale umano – ad esempio quelle dell'istruzione – o le politiche di assistenza sanitaria volte a sviluppare una forza lavoro più produttiva e dalla vita attiva più lunga e le politiche intese a prolungare la durata dell'attività professionale; chiede agli Stati membri e alla Commissione di rafforzare le loro politiche e misure per l'occupazione e il mercato del lavoro, mettendole al centro della Strategia Europa 2020; |
L'impatto dei cambiamenti demografici e la strategia per l'occupazione
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59. |
considera che la sostenibilità delle finanze pubbliche dipenda in larga misura dalla capacità di innalzare il livello di occupazione per rispondere alle sfide demografiche e di bilancio, in particolare riguardo alla sostenibilità dei regimi pensionistici; è del parere che il capitale umano europeo esistente possa essere sostenuto a medio termine da politiche appropriate in materia di immigrazione che portino all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e alla concessione della cittadinanza; |
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60. |
sottolinea che livelli più elevati di occupazione sono essenziali perché l'Unione europea possa fronteggiare l'invecchiamento della popolazione, ed evidenzia che un'elevata partecipazione al mercato del lavoro è un presupposto della crescita economica, dell'integrazione sociale e di un'economia sociale di mercato sostenibile e competitiva; |
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61. |
ritiene che la Strategia Europa 2020 debba concretizzarsi in un «patto di politica economica, occupazionale e sociale» volto a sostenere la competitività dell'economia europea e incentrato sull'integrazione per tutti nel mercato del lavoro, ossia un patto che protegga al meglio i cittadini dall'esclusione sociale; sottolinea che tutte le politiche dovrebbero sostenersi reciprocamente onde ottenere sinergie positive; è del parere che la strategia dovrebbe essere basata su linee guida e, ove possibile, su indicatori e benchmark misurabili e comparabili a livello nazionale e di Unione europea; |
La sostenibilità dei sistemi di protezione sociale
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62. |
considera che finanze pubbliche coordinate a livello europeo e finalizzate alla crescita sostenibile, all'occupazione di qualità e all'adozione delle riforme necessarie per garantire la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale costituiscano una delle risposte necessarie alle conseguenze della crisi finanziaria, economica e sociale e alle sfide dei cambiamenti demografici e della globalizzazione; |
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63. |
sottolinea che l'equilibrio a lungo termine dei regimi pensionistici obbligatori dipende non solo dall'evoluzione demografica, ma anche dalla produttività della popolazione attiva, che influenza il tasso di crescita potenziale, nonché dalla quota del PIL riservata al finanziamento di detti regimi; |
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64. |
rileva l'importanza dell'imminente Libro verde sulla riforma delle pensioni e considera fondamentale – e da incoraggiare sia contrattualmente che fiscalmente – lo sviluppo di sistemi pensionistici sostenibili, sicuri e ben diversificati, con varie fonti di finanziamento collegate all'andamento del mercato del lavoro o ai mercati finanziari ed eventualmente rappresentate da regimi d'impresa, e che comportino regimi pubblici, regimi integrativi gestiti dal datore di lavoro e regimi individuali; riconosce pertanto l'importanza dell'alfabetizzazione dei cittadini dell'Unione europea in materia di pensioni; |
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65. |
sottolinea che a lungo termine le passività pensionistiche implicite rappresentano una delle componenti maggiori del debito pubblico complessivo, e che gli Stati membri dovrebbero pubblicare regolarmente informazioni sulle loro passività pensionistiche implicite, applicando la metodologia concordata; |
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66. |
ritiene che la contestuale necessità di avere finanze pubbliche sostenibili e sistemi adeguati di protezione e inclusione sociale richieda di innalzare la qualità e l'efficienza dell'amministrazione e della spesa pubblica, e che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione misure che assicurino una ripartizione più equa del carico fiscale con una progressiva e incisiva riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle PMI; è del parere che ciò potrebbe contribuire a ridurre la povertà, garantire la coesione sociale e promuovere la crescita e la produttività dell'economia, fattori centrali per la competitività e sostenibilità del modello economico e sociale europeo; |
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67. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca centrale europea e ai governi degli Stati membri. |
(1) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0123.
(3) Testi approvati, P6_TA(2009)0013.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0357.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/120 |
Giovedì 20 maggio 2010
Contributo della politica di coesione alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona e di Europa 2020
P7_TA(2010)0191
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 (2009/2235(INI))
2011/C 161 E/18
Il Parlamento europeo,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 178,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1),
vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2),
vista la risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007 2013: i risultati dei negoziati sulle strategie nazionali di coesione e i programmi operativi (3),
vista la comunicazione della Commissione del 16 agosto 2007 su “Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all’innovazione – Un contributo al rafforzamento della crescita e al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione” – (COM(2007)0474),
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 novembre 2007“L’innovazione prodotta dalle regioni grazie alla politica di coesione” (SEC(2007)1547),
vista la comunicazione della Commissione “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona” (COM(2005)0024),
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Documento di valutazione della strategia di Lisbona” (SEC(2010)0114),
vista la comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2007 su “Gli Stati membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione mediante la politica di coesione dell’UE 2007-2013” - COM(2007)0798,
vista la comunicazione della Commissione del 14 maggio 2008 sui risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai programmi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (COM(2008)0301),
vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2009 sulla ventesima relazione annuale sull’esecuzione dei Fondi strutturali (2008) (COM(2009)0617),
viste le valutazioni ex post del periodo di programmazione 2000-2006,
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 novembre 2009 sulla consultazione in merito alla futura strategia “UE 2020” (COM(2009)0647),
viste le conclusioni del Consiglio europeo informale dell’11 febbraio 2010,
visti la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione su “UE 2020” e il suo esito (SEC(2010)0116),
vista la proposta della Commissione del 3 marzo 2010“Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2010)2020),
vista la relazione strategica della Commissione del 31 marzo 2010 auspicante un dibattito UE sulla coesione,
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0129/2010),
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A. |
considerando che, sempre tenendo presente che l'obiettivo principale della politica di coesione è quello di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di sviluppo delle regioni e delle isole meno favorite, incluse le zone rurali, dal 2007 i regolamenti sui Fondi strutturali prevedono un'assegnazione obbligatoria degli stanziamenti per gli obiettivi di Lisbona per l'UE a 15 e che un simile meccanismo di assegnazione non obbligatoria è stato messo in atto volontariamente dall'UE a 12, correlando le risorse della politica di coesione all'attrattiva degli Stati membri e delle regioni, alla crescita e all'occupazione, |
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B. |
considerando che, soprattutto durante l'attuale recessione, la politica di coesione rappresenta uno degli strumenti principali per promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione nell'Unione europea grazie, tra l'altro, alla stabilità degli importi finanziati per i programmi e le politiche di sviluppo a lungo termine, al sistema di gestione decentralizzato in vigore e all'inclusione nei suoi obiettivi fondamentali delle priorità comunitarie per lo sviluppo sostenibile, |
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C. |
considerando che due terzi degli investimenti del settore pubblico nell'Unione europea provengono dai livelli regionale e locale, le autorità regionali e locali sono spesso dotate di notevoli competenze politiche e sono attori chiave per il raggiungimento dei risultati sia dell'attuale strategia di Lisbona sia della futura strategia UE 2020, |
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D. |
considerando che la politica di coesione e la strategia UE 2020 devono essere integrate poiché la politica di coesione è inserita nel trattato di Lisbona per stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione, che rappresentano gli obiettivi fondamentali della strategia, |
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E. |
considerando che la proposta strategia UE 2020, simile alla strategia di Lisbona, non riflette adeguatamente i differenti livelli di sviluppo delle regioni e degli Stati membri e quindi non pone a sufficienza l'accento sulla coesione economica dell'Unione allargata, |
Politica di coesione e strategia di Lisbona
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1. |
osserva che nelle dotazioni del programma per il 2007-2013, circa 228 miliardi di euro nel periodo di sette anni sono stati destinati alle priorità di Lisbona; sottolinea che le assegnazioni complessive, anche per l'UE a 12, sono state superiori alle percentuali suggerite; |
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2. |
rileva che le assegnazioni variano in modo significativo tra gli Stati membri e tra gli obiettivi; sottolinea che non c'è una politica unica per ogni settore e che un simile tentativo porterebbe a una mancata titolarità e identificazione con qualsiasi strategia di crescita e a una sua scarsa attuazione; |
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3. |
ricorda che, già nel periodo 2000-2006, nonostante l’assenza di un meccanismo di assegnazione degli stanziamenti, il legame tra i programmi della politica di coesione e la strategia di Lisbona era forte, con un investimento di 10,2 miliardi di euro in ricerca e innovazione; |
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4. |
ritiene che la strategia di Lisbona iniziale, basata soltanto sul metodo aperto di coordinamento, non sia stata in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati da un punto di vista strutturale e che sia stato possibile ottenere dei risultati reali solo quando è stata correlata alla politica di coesione; sottolinea che tale errore non dovrebbe essere commesso nella proposta strategia UE 2020; |
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5. |
si rammarica che, a causa del ritardo nell'avvio dei programmi e della conseguente mancanza di dati sulle spese, la corrispondenza tra le assegnazioni dei programmi e le spese reali non possa essere verificata in questa fase, né sia possibile attestare la solidità degli investimenti nell'ambito di Lisbona, principalmente per quanto attiene alla pianificazione nei paesi meno avanzati; plaude alla pubblicazione della relazione strategica della Commissione e chiede che venga sviluppato un dibattito interistituzionale di alto livello su tale base al fine di analizzare il contributo della politica di coesione agli obiettivi di Lisbona e di valutarne le interrelazioni future; |
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6. |
critica la mancanza di una valutazione complessiva dell'impatto delle spese di coesione sullo sviluppo regionale; invita la Commissione a valutare l'impatto territoriale dell'assegnazione degli stanziamenti dei Fondi strutturali alla strategia di Lisbona e a valutare se tale sistema contribuisca realmente allo sviluppo regionale coerente ed equilibrato; |
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7. |
riconosce che una valutazione efficace debba essere basata su indicatori che consentano il confronto e l'aggregazione dei dati tra regioni; sollecita la Commissione ad avanzare una proposta per indicatori di valutazione entro il 2012 al fine di fornire gli strumenti per misurare l'impatto prodotto, anche per quanto riguarda quantità e qualità, e per effettuare gli adeguamenti necessari per il prossimo periodo di programmazione; |
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8. |
si rammarica che, mentre gli obiettivi principali dell'agenda di Lisbona includevano inizialmente la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale, il rilancio della strategia nel 2005 presentava un programma meno ambizioso; |
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9. |
considera la debole governance multilivello uno dei limiti maggiori della strategia di Lisbona, con lo scarso coinvolgimento delle autorità locali e regionali e della società civile nella progettazione, attuazione, comunicazione e valutazione della strategia; ne raccomanda in futuro una maggiore integrazione in tutte le fasi; |
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10. |
sottolinea che quando il principio del partenariato è stato applicato alla strategia di Lisbona, è aumentato il senso di partecipazione agli obiettivi da parte delle autorità locali e regionali, nonché delle parti interessate economiche e sociali, e ciò ha assicurato una maggiore sostenibilità degli interventi; invita la Commissione a monitorare in maniera più efficace la messa in atto del principio di partenariato negli Stati membri; |
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11. |
rileva che le regioni e le città europee rivestono un ruolo fondamentale per l'implementazione della strategia di Lisbona, in quanto attori fondamentali nel campo dell'innovazione, della ricerca e delle politiche dell'istruzione; sottolinea che esse mettono in atto più di un terzo degli investimenti pubblici dell'Unione europea e che tendono sempre più a canalizzare l'allocazione dei Fondi strutturali verso obiettivi incentrati sulla crescita e sull'occupazione; |
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12. |
sottolinea che il livello regionale e locale, in particolare, ha un ruolo determinante come veicolo per raggiungere gli innumerevoli attori economici e sociali che vivono e producono in Europa, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) e per favorire l'istruzione e la formazione professionale, la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo; |
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13. |
si rammarica delle deboli sinergie che esistevano tra i quadri di riferimento strategici nazionali e i programmi di riforma nazionali inclusi nella strategia; raccomanda un dialogo più forte e regolare a ogni livello, anche a livello dell'UE, tra le amministrazioni responsabili per la politica di coesione e le strategie di Lisbona/UE 2020 e i partner interessati della commissione di monitoraggio; |
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14. |
apprezza i risultati ottenuti finora attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria e la cooperazione con la BEI nella promozione dell'innovazione e della ricerca con forme rinnovabili di finanziamento e sottolinea la necessità di rafforzare i legami tra gli strumenti finanziari dell'Unione e quelli della BEI; riconosce il loro margine di intervento per gli investimenti e chiede il loro rafforzamento soprattutto per quanto riguarda JEREMIE e JESSICA al fine di garantire un più ampio sostegno alle imprese e alle PMI; raccomanda che le norme relative a tali strumenti siano semplificate per consentirne un uso maggiore da parte dei beneficiari; |
Politica di coesione e UE 2020
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15. |
accoglie con favore il dibattito sulla strategia dell'UE 2020; sottolinea il carattere di lungo termine di tale strategia intesa a creare delle condizioni quadro per una crescita stabile, per la creazione di posti di lavoro in Europa e una transizione a un'economia sostenibile e approva le priorità individuate; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente un'impostazione di governance multilivello alla coesione territoriale così avvertita in Europa; |
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16. |
si rammarica che questa strategia sia stata proposta ancor prima del completamento della revisione dell'attuale strategia di Lisbona; raccomanda fortemente che la Commissione prepari una franca valutazione dei punti deboli della messa in atto della strategia di Lisbona; sottolinea di inserire le raccomandazioni della presente relazione parlamentare nella versione finale della nuova strategia; |
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17. |
ritiene sia necessario garantire infrastrutture ampie ed efficienti attraverso la modernizzazione dei sistemi di trasporto, l'introduzione di sistemi di gestione dei trasporti non inquinanti, un migliorato accesso all'acqua potabile e ai sistemi di smaltimento delle acque e di gestione dei rifiuti, l'introduzione di un sistema di gestione ambientale più efficace, la garanzia di un uso sostenibile delle risorse naturali e delle energie rinnovabili, in vista dello sviluppo economico e di una migliore coesione sociale; |
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18. |
esorta l'Unione europea ad adottare disposizioni specifiche e a prendere delle azioni appropriate al fine di soddisfare le esigenze speciali delle regioni caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi o permanenti, come le regioni costiere, insulari, montane, transfrontaliere e ultraperiferiche, tenendo conto della base giuridica per la coesione territoriale fornita dal nuovo trattato di Lisbona; |
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19. |
apprezza che nella proposta sia presa in considerazione la dimensione sociale, ma sottolinea che il pilastro economico riveste un ruolo fondamentale in termini di creazione di posti di lavoro e che è dunque di importanza cruciale portare a completamento il mercato interno, libero, aperto e funzionale che possa permettere alle imprese di reagire con flessibilità a tendenze macroeconomiche; sottolinea che la recente crisi ha dimostrato che nessuna strategia per la crescita può ignorare gli obiettivi della protezione sociale, dell'accesso ai servizi, della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché della creazione di posti di lavoro di qualità; |
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20. |
accoglie con favore l'invito a creare posti di lavoro più sostenibili e intelligenti, ma riconosce che un nuovo modello economico potrebbe portare a una distribuzione diseguale dei costi e dei benefici tra i singoli Stati membri e le regioni e pertanto, al fine di evitare che ciò accada, esorta l'Unione ad assumersi la responsabilità di identificare gli ambiti prioritari d'azione in cui, secondo quanto stabilito dal principio di sussidiarietà, un'azione a livello europeo risulti più appropriata per raggiungere migliori risultati per tutti; |
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21. |
sottolinea che l’istruzione e l’innovazione sono strumenti chiave per stimolare lo sviluppo dell’UE e possono renderla più competitiva dinnanzi alle sfide globali; ritiene che occorrano periodici investimenti in tali campi e, alla stessa stregua, che vengano effettuate valutazioni periodiche del progresso compiuto sulla base dei risultati raggiunti; invita, a tal proposito, ad un migliore coordinamento dei fondi strutturali e del programma quadro con lo scopo di utilizzare al meglio, in futuro, i benefici derivanti dai finanziamenti alla ricerca e all’innovazione e per lo sviluppo di poli innovativi regionali all'interno di e fra Stati membri; |
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22. |
è convinto che l’istruzione e la formazione siano i pre-requisiti fondamentali per lo sviluppo dell'UE e possono renderla più competitiva dinnanzi alle sfide globali; ritiene che occorrano investimenti regolari in tali campi e che si debbano valutare periodicamente i progressi conseguiti; |
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23. |
riconosce che la struttura degli obiettivi stabilita nelle politiche strutturali ha dato risultati positivi durante i primi anni; invita, per il bene dell’affidabilità della pianificazione, a proseguire nell’utilizzo di questa struttura e del principio di gestione ripartita; riconosce che un aggiustamento del contenuto degli obiettivi potrebbe rivelarsi necessario in vista di un adeguamento agli obiettivi per il 2020; |
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24. |
rileva che le carenze infrastrutturali, in particolar modo nelle regioni rurali, variano considerevolmente in Europa, bloccandone il potenziale di crescita e il regolare funzionamento del mercato interno; sottolinea l’importanza della cooperazione transfrontaliera a tale riguardo e ritiene che sia necessario creare una reale parità di condizioni nelle infrastrutture dei trasporti, dell’energia, delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche, e che tali condizioni debbano essere incluse nella strategia e debbano continuare a costituire una parte essenziale della politica di coesione; |
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25. |
riconosce che il bilancio dell’Unione è chiamato a svolgere un ruolo cruciale per conseguire gli obiettivi di UE 2020; ritiene che la politica di coesione, grazie al suo approccio strategico, alla forte condizionalità vincolante, agli interventi mirati, al monitoraggio e all’assistenza tecnica, sia un meccanismo efficace ed efficiente per raggiungere risultati nell’ambito della strategia UE 2020; |
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26. |
rileva che, per quanto attiene specificamente all’accesso alla banda larga, vi sono notevoli carenze nelle zone rurali, che devono essere superate in conformità all’obiettivo stabilito dall’agenda europea del digitale, al fine di sostenere lo sviluppo economico sostenibile di tali regioni; |
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27. |
accoglie con favore il riconoscimento del ruolo dei Fondi strutturali nel raggiungimento degli obiettivi UE 2020; sottolinea, tuttavia, che la politica di coesione non è solo la fonte di assegnazioni finanziarie stabili, ma è anche un potente strumento di sviluppo economico per tutte le regioni europee. I suoi obiettivi più importanti (il superamento delle disparità tra le regioni e l’introduzione di una reale coesione economica, sociale e territoriale in Europa) e i suoi principi più importanti (approccio integrato, governance multilivello e partenariato reale) sono gli elementi complementari chiave per il successo della strategia e dovrebbero essere coordinati con essa; |
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28. |
sottolinea che una politica di coesione forte e dotata dei giusti finanziamenti, che abbracci tutte le regioni europee, debba essere un elemento chiave della strategia UE 2020; ritiene che tale politica, con il suo approccio orizzontale, sia una precondizione per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi dell’UE 2020, nonché per raggiungere la coesione sociale, economica e territoriale nell’UE; rifiuta qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la politica di coesione e chiede che sia pienamente sostenuta una dimensione regionale nella revisione del bilancio dell’UE; |
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29. |
sottolinea che un’opportuna definizione dei meccanismi di azione è di vitale importanza per il successo della strategia UE 2020; |
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30. |
sottolinea che la politica di coesione non è subordinata alla strategia UE 2020; mette in evidenza che, sebbene le priorità della politica di coesione debbano essere allineate con gli obiettivi UE 2020, occorre garantire una sufficiente flessibilità per tener conto delle specificità regionali e per sostenere le regioni più deboli e più svantaggiate affinché superino le loro difficoltà socioeconomiche e gli svantaggi naturali, riducendo così le disparità; |
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31. |
richiede che sia migliorato il sistema di governance nella strategia UE 2020 rispetto alla strategia di Lisbona; raccomanda che esso sia progettato e implementato utilizzando i fondi strutturali e di politica di coesione secondo il principio della governance multilivello al fine di garantire un maggiore coinvolgimento delle autorità locali e regionali e delle parti interessate della società civile; sottolinea che tale coinvolgimento deve comprendere l’adozione di accordi di governance multilivello; |
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32. |
ritiene che la strategia UE 2020 debba essere una parte integrante per il raggiungimento dell’obiettivo di coesione territoriale, inserita come nuovo obiettivo nel trattato di Lisbona; ritiene che le iniziative locali per promuovere la cooperazione transfrontaliera rappresentino un potenziale notevole per la coesione territoriale che non è stato ancora sfruttato appieno; invita la Commissione ad indicare più in dettaglio il ruolo delle macroregioni nelle sue proposte per i futuri accordi in materia di cooperazione territoriale; |
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33. |
sottolinea che una più forte dimensione territoriale della strategia, considerando le specificità delle regioni europee e i differenti livelli di sviluppo, con il diretto coinvolgimento delle autorità regionali e locali e i partner indicati nel regolamento sui Fondi strutturali nella pianificazione e nell’attuazione dei programmi pertinenti, porterà a un maggiore senso di partecipazione ai suoi obiettivi a ogni livello e garantirà una migliore consapevolezza degli obiettivi e dei risultati in gioco; ritiene inoltre che le regioni debbano essere sostenute in modo continuativo sviluppando strumenti finanziari innovativi, affinché esse mantengano il loro ruolo nel conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona; |
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34. |
sottolinea l’importanza della conoscenza del territorio a livello locale e regionale per gli obiettivi della strategia UE 2020; a tal fine è fondamentale garantire una informazione statistica condivisa ed una capacità di lettura degli indicatori anche di livello locale e regionale; |
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35. |
sottolinea il ruolo chiave delle città nel raggiungimento degli obiettivi UE 2020; invita a tenere in considerazione la loro esperienza e i loro contributi per l’attuazione delle priorità UE 2020, in particolare per quanto concerne il cambiamento climatico, l’integrazione sociale, il cambiamento demografico e gli investimenti nello sviluppo economico sostenibile, i settori dell'energia, dei trasporti, della gestione delle risorse idriche, dell'assistenza sanitaria, della sicurezza pubblica e così via; concorda con la proposta di conclusioni del Consiglio che sottolinea come le regioni debbano essere coinvolte nelle future strategie per la crescita e per l’occupazione; afferma che, poiché l’attuazione di qualunque strategia in questo settore deve essere effettuata in cooperazione con le regioni e le città, la Commissione e il Consiglio dovrebbero prendere in considerazione il parere del Comitato delle regioni in merito alla strategia UE 2020; |
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36. |
si attende che la Commissione presenti proposte concrete per creare sinergie tra la politica di coesione e le politiche settoriali esistenti in base a un approccio integrato; raccomanda la razionalizzazione degli obiettivi, degli strumenti e delle procedure amministrative dei programmi e l’allineamento della durata del programma di tali politiche; |
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37. |
ritiene tuttavia che l’Unione debba continuare ad utilizzare come principali strumenti di finanziamento il Fondo di coesione e i Fondi strutturali, che presentano metodi operativi ben consolidati per il raggiungimento dei risultati; ritiene che non sia necessario creare nuovi fondi tematici separati per conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 e reputa invece che essi dovrebbero essere inclusi nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale; |
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38. |
raccomanda l’adozione di un approccio semplificato dell’uso dei Fondi strutturali nel prossimo quadro normativo; evidenzia che l’armonizzazione delle norme e delle procedure tenendo anche conto dei modelli di migliori prassi potrebbe portare a sistemi di applicazione semplificati e incoraggerebbe la partecipazione di potenziali beneficiari ai programmi cofinanziati dall’UE; |
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39. |
raccomanda che la Commissione effettui una revisione annuale delle priorità della strategia UE 2020, sulla base dei risultati conseguiti nella sua messa in atto, prendendo in considerazione ogni tipo di modifica delle condizioni inizialmente previste e identificando nuove priorità strettamente correlate ai cambiamenti permanenti a livello locale, regionale e globale; |
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40. |
invita la Commissione a presentare quanto prima al Parlamento un programma di lavoro strutturato per l’implementazione della strategia e, in futuro, valutazioni chiare sullo stato della sua messa in atto; chiede inoltre la stesura di un documento di lavoro chiaro che indichi la relazione tra la strategia e la politica di coesione; |
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41. |
ritiene che il Comitato delle regioni, attraverso la sua piattaforma di monitoraggio di Lisbona, dovrebbe continuare a monitorare l’effettivo progresso della futura strategia UE 2020 e che gli Stati membri dovrebbero riferire, su base annua e in maniera strutturata, in merito ai progressi conseguiti; |
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* *
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42. |
incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(2) GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
(3) Testi approvati, P6_TA(2009)0165.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/126 |
Giovedì 20 maggio 2010
Unione per il Mediterraneo
P7_TA(2010)0192
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sull’Unione per il Mediterraneo (2009/2215(INI))
2011/C 161 E/19
Il Parlamento europeo,
vista la dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euro-mediterranea dei ministri degli Affari esteri tenutasi a Barcellona il 27 e 28 novembre 1995, che istituisce un partenariato euro-mediterraneo,
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» (COM(2008)0319),
vista l'approvazione da parte del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo,
vista la dichiarazione finale del vertice di Parigi per il Mediterraneo, tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008,
vista la dichiarazione finale della riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Unione per il Mediterraneo, tenutasi a Marsiglia il 3 e 4 novembre 2008,
viste le dichiarazioni dell'Ufficio dell’Assemblea parlamentare euro-mediterranea (APEM) di Parigi (12 luglio 2008), Il Cairo (22 novembre 2009) e Rabat (22 gennaio 2010),
viste le conclusioni della riunione inaugurale dell'Assemblea regionale e locale euro-mediterranea (ARLEM) di Barcellona del 21 gennaio 2010,
vista la dichiarazione finale del vertice euro-mediterraneo dei Consigli economici e sociali e delle istituzioni analoghe di Alessandria del 19 ottobre 2009,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica mediterranea dell'Unione europea, comprese quelle del 15 marzo 2007 (1) e del 5 giugno 2008 (2), e la sua risoluzione sul processo di Barcellona: l’Unione per il Mediterraneo, del 19 febbraio 2009 (3),
viste le conclusioni della seconda conferenza ministeriale euro-mediterranea sul rafforzamento del ruolo delle donne nella società, tenutasi a Marrakech l’11 e 12 novembre 2009,
vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (4),
viste le raccomandazioni delle commissioni dell’APEM adottate durante la sesta sessione plenaria tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010,
vista la raccomandazione dell’APEM adottata il 13 ottobre 2008 in Giordania e trasmessa in occasione del primo incontro dei ministri degli Affari esteri del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo di Marsiglia,
visto lo statuto del segretariato generale dell’Unione per il Mediterraneo, adottato il 3 marzo 2010,
visto l’articolo 48 del proprio regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale nonché della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0133/2010),
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A. |
considerando che il bacino del Mediterraneo è un’area di importanza cruciale per l’UE e che in un mondo multipolare e interdipendente, i grandi insiemi regionali integrati saranno meglio in grado di rispondere alle sfide sociali, culturali, economiche, ambientali, demografiche, politiche e di sicurezza, |
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B. |
considerando che l'Unione europea deve adottare una visione strategica che tenga conto di tutte queste sfide nei suoi rapporti con i suoi vicini del Sud ponendosi come priorità lo sviluppo sociale, economico e democratico della regione, |
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C. |
considerando che, come stabilisce l’articolo 8 del trattato UE, l’Unione sviluppa con i paesi vicini rapporti preferenziali con l’obiettivo di creare uno spazio di prosperità e di buon vicinato basato sui valori dell’Unione e caratterizzato da stretti e pacifici rapporti fondati sulla cooperazione, |
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D. |
considerando che l'Unione per il Mediterraneo (UpM) aiuta a rafforzare ulteriormente la dimensione regionale e multilaterale delle relazioni euro-mediterranee rilanciando la prospettiva di costruire uno spazio di pace, sicurezza e prosperità per 800 milioni di abitanti, e rappresenta il quadro ideale per raccogliere le sfide socioeconomiche, promuovere l’integrazione regionale e garantire il co-sviluppo degli Stati partner, |
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E. |
considerando che la politica di vicinato, privilegiando l'approfondimento di relazioni bilaterali differenziate, non consente da sola di contribuire a un processo comune di integrazione e a riforme significative nella regione; considerando in questo quadro l'opportunità offerta dall'istituzione dell'UpM di rafforzare la complementarità tra le politiche bilaterali da un lato e regionali dall'altro onde rispondere più efficacemente agli obiettivi della cooperazione euro-mediterranea basati sul reciproco riconoscimento di valori condivisi come la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti dell'uomo; considerando che occorre insistere affinché gli Stati membri si impegnino a condurre una politica europea di vicinato coerente e credibile conformemente all'articolo 8 del trattato UE, |
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F. |
considerando indispensabile appoggiarsi sugli acquis del processo di Barcellona i cui obiettivi e le cui realizzazioni devono essere rafforzati dall'UpM conformemente alla dichiarazione di Parigi del 13 luglio 2008 non moltiplicando né sovrapponendo gli strumenti politici e i livelli istituzionali già esistenti per garantire l'efficacia e la coerenza dei numerosi strumenti di cooperazione euro-mediterranea, |
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G. |
considerando che da una quindicina d’anni i paesi mediterranei conoscono una rapida diversificazione delle loro relazioni commerciali ed economiche (per esempio, con la Russia, la Cina, il Brasile e gli Stati del Golfo) e che le loro società sono oggetto di sostanziali trasformazioni (modi di consumo, mobilità, transizione demografica, ecc.) che non sono senza conseguenze sugli equilibri interni soprattutto territoriali, |
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H. |
considerando che i limitati scambi culturali non sono in grado, da soli, di avvicinare i popoli del Mediterraneo e che l’Europa va perdendo gradatamente la propria influenza culturale sui suoi partner mediterranei, |
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I. |
considerando l’importanza delle crescenti disparità tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi mediterranei nonché i preoccupanti problemi strutturali di carattere socioeconomico e istituzionale, che richiedono risposte forti e condivise nel comune interesse di tutti gli Stati membri dell’UpM; considerando che il potenziale di crescita economica dei paesi terzi mediterranei incoraggia tale prospettiva; considerando la necessità di un'integrazione Sud-Sud migliorata, |
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J. |
considerando che il contesto regionale in cui prende forma l’UpM è segnato da conflitti e da tensioni politiche che ne hanno compromesso e rallentato lo sviluppo dopo il vertice di Parigi nel luglio 2008; considerando che il processo di pace nel Vicino Oriente è oggi ad un punto morto, |
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K. |
considerando che gli effetti della crisi economica e finanziaria si sono sommati alle sfide politiche, economiche e sociali già esistenti nei paesi partner, soprattutto in relazione al problema della disoccupazione; considerando che è nell’interesse comune di questi paesi e dell’UE ridurre il numero di disoccupati nella regione e offrire alla popolazione, e soprattutto alle donne, ai giovani e alla popolazione rurale una speranza per il futuro, |
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L. |
considerando che la ripresa del processo di pace nel Vicino Oriente e le concrete prospettive di una soluzione globale di lunga durata sono di primaria importanza per lo sviluppo delle relazioni euro-mediterranee e per il corretto funzionamento e la realizzazione dei progetti dell’UpM, |
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M. |
considerando che le due principali innovazioni dell’UpM – l'una istituzionale (copresidenza, comitato congiunto permanente, segretariato dell'UpM) l'altra operativa (progetti integrati) – devono funzionare in modo efficace e trasparente onde migliorare le condizioni di vita dei cittadini quali principali beneficiari di questo progetto, |
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N. |
considerando che il segretariato generale è chiamato a diventare il perno del dispositivo, che la sua efficacia dipenderà dalla capacità del suo personale di lavorare in modo indipendente e che d’altronde la presenza di un alto funzionario israeliano e di un alto funzionario palestinese che cooperano in seno a un'organizzazione internazionale su scala regionale è un fatto inedito e promettente, |
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O. |
considerando che le regioni mediterranee sono direttamente interessate dalle problematiche transnazionali quali lo sviluppo sostenibile, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, i flussi migratori, gli scambi culturali e il turismo e che sono altresì confrontate a problematiche transfrontaliere quali la gestione dell'acqua e l'accesso a quest'ultima, l'inquinamento, lo sviluppo delle reti di trasporto e che pertanto le autorità locali e regionali costituiscono fattori chiave ai fini dell'ideazione di politiche territoriali sostenibili adatte alle particolarità locali e della realizzazione di progetti concreti e inclusivi, |
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P. |
considerando la vasta problematica costituita dall’agricoltura nei paesi mediterranei, in ragione del suo peso socioeconomico, delle incidenze ambientali e delle implicazioni in materia di equilibrio territoriale, |
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Q. |
considerando che il 60 % della popolazione mondiale povera d’acqua si concentra nella parte meridionale del bacino mediterraneo e nel Vicino Oriente e che, secondo le relazioni del PNUS sul mondo arabo e quelle del piano blu, 63 milioni di persone potrebbero trovarsi in carenza d’acqua entro il 2025, |
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R. |
ricordando la decisione, adottata dalla conferenza ministeriale dell’UpM tenutasi a Marsiglia il 4 novembre 2008, di ridurre il divario digitale tra le due sponde del Mediterraneo, che ha dato vita alla proposta sulla BB-Med (banda larga per il Mediterraneo), |
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S. |
considerando che dopo il vertice di Parigi i progetti annunciati nel quadro dell’UpM soffrono al giorno d'oggi di una mancanza di fondi a livello mondiale che rischia di ritardarne l'esecuzione, |
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T. |
considerando l’importanza dei flussi migratori e delle diverse sfide che essi comportano per una sponda e l’altra del Mediterraneo sul piano umano, sociale, culturale ed economico, |
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U. |
considerando l’importanza fondamentale dei flussi di capitali costituiti dalle commesse versate dai migranti alle popolazioni nei paesi della sponda sud, |
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V. |
considerando la recente entrata in vigore del trattato di Lisbona con le modifiche istituzionali che ha comportato, da un lato, e i persistenti interrogativi relativi al funzionamento e al finanziamento dell’UpM, dall’altro, che rendono essenziale per il Parlamento europeo seguire da vicino gli sviluppi dell’UpM per dare il suo contributo alla piena riuscita del vertice di Barcellona, |
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1. |
chiede ai capi di Stato e di governo dell’UpM che si riuniranno a Barcellona il 7 giugno 2010 di fare tutto il possibile affinché questo appuntamento si riveli, dopo due anni difficili, un successo per l’avvio delle istituzioni dell’UpM, l’attuazione di grandi progetti e registri progressi in tutti i capitoli della cooperazione euro-mediterranea; |
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2. |
resta preoccupato, nonostante l’istituzione dell’UpM, per l’assenza di una definizione chiara della politica mediterranea dell’Unione europea e di una visione strategica a lungo termine per lo sviluppo e la stabilizzazione della regione; insiste sulla necessità che il processo di integrazione euro-mediterraneo ritorni a essere una priorità politica nell’agenda dell’UE; |
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3. |
invita i governi dei paesi membri dell'UpM a rivedere in profondità e intensificare il dialogo politico; insiste sul fatto che il rispetto e la comprensione reciproci costituiscono elementi essenziali di tale dialogo e ricorda che la promozione e il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali, nonché i diritti collettivi devono essere chiaramente iscritti tra gli obiettivi di questa nuova iniziativa, soprattutto attraverso il rafforzamento dei meccanismi esistenti; insiste in tale ambito sull'importanza del rispetto delle libertà di espressione, di pensiero e di credo nonché sulla necessità di garantire i diritti delle minoranze, comprese quelle religiose; sottolinea che i diritti della donna, la pari opportunità e la lotta contro la discriminazione basate sull'orientamento sessuale esigono particolare attenzione; ribadisce il suo sostegno alle organizzazioni politiche democratiche e della società civile della sponda sud del Mediterraneo e rende omaggio al lavoro di qualità compiuto dalle organizzazioni femminili; |
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4. |
è del parere che le tensioni politiche e i conflitti regionali nel Mediterraneo non debbano frenare la possibilità di compiere passi concreti verso operazioni settoriali e multilaterali e che attraverso la realizzazione di grandi progetti integratori e un dialogo politico aperto l'UpM contribuirà a sviluppare un clima di fiducia propizio al perseguimento degli obiettivi di giustizia e di sicurezza comune in uno spirito di solidarietà e di pace; sottolinea tuttavia che non vi potrà essere un successo pieno e completo dell'UpM senza una soluzione dei vari conflitti regionali nel rispetto del diritto internazionale che faccia del Mediterraneo un'unica area di pace; |
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5. |
insiste sull'urgenza di pervenire a una soluzione giusta e duratura del conflitto nel Vicino Oriente ed è favorevole a un impegno determinato dell'UE e di tutti i paesi membri dell'UpM in tal senso; ribadisce il suo appello alla ripresa di seri negoziati nell'ambito del processo di pace per giungere alla coesistenza tra due Stati, uno Stato palestinese indipendente, democratico e vitale e lo Stato di Israele, che vivono fianco a fianco in pace, in sicurezza e con frontiere riconosciute internazionalmente; incoraggia il contributo importante che l'UpM può fornire ai fini del miglioramento delle relazioni tra Israele e l'Autorità nazionale palestinese, soprattutto grazie alla cooperazione tra i rappresentanti israeliani e palestinese presenti al suo interno; |
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6. |
deplora che il processo di decolonizzazione del Sahara occidentale non sia ancora ultimato; |
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7. |
si rallegra della nomina del segretario generale e dell’adozione dello statuto del segretariato e raccomanda che, in vista del vertice di Barcellona, sia definita l’architettura istituzionale e operativa dell’UpM sulla base dei seguenti assi:
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8. |
ricorda che il Vertice di Parigi ha adottato sei grandi settori strategici orizzontali (protezione civile, autostrade del mare e autostrade terrestri, disinquinamento del Mediterraneo, piano solare mediterraneo, iniziativa di sviluppo degli affari nel Mediterraneo e università euro-mediterranea), la maggior parte dei quali sono già stati adottati nell’ambito del partenariato EuroMed; sottolinea pertanto l'importanza di una valutazione minuziosa dei programmi regionali e dei mezzi già posti in essere nell'ambito del partenariato euro-mediterraneo e auspica che la selezione dei progetti finanziati nell'ambito dell'UpM si basi sul criterio del valore aggiunto a livello sia regionale sia locale; plaude per la rapida attuazione di detti progetti prioritari; |
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9. |
ritiene essenziale che i finanziamenti dei progetti previsti grazie all’apporto di fondi pubblici e privati vengano garantiti, accresciuti e mobilitati; a tal fine:
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10. |
incoraggia a operare per migliorare il contesto economico e giuridico dei paesi terzi dando priorità all’instaurazione di istituzioni finanziarie subregionali durature e credibili in grado di attrarre gli investimenti stranieri; auspica altresì:
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11. |
auspica un miglioramento del clima economico e giuridico nella regione, garanzia indispensabile per futuri investimenti; insiste sull'obiettivo dello sviluppo delle risorse umane e dell’occupazione conformemente agli obiettivi del Millennio per lo sviluppo relativi alla lotta contro la povertà; sottolinea che la salvaguardia e il potenziamento di solidi servizi pubblici costituiscono un altro elemento essenziale per garantire lo sviluppo sostenibile della regione; |
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12. |
ritiene che una maggiore cooperazione economica bilaterale e multilaterale Sud-Sud recherebbe benefici concreti ai cittadini e migliorerebbe il clima politico nella regione; |
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13. |
insiste sulla necessità vitale di accrescere gli scambi Sud-Sud, che rappresentano attualmente solo il 6 % degli scambi commerciali, e dunque di intraprendere azioni volte all’estensione dell’accordo di Agadir; ricorda l’interesse di questi paesi a intensificare le loro relazioni e i loro scambi onde costituire un polo economico unito, forte e attrattivo per gli investitori, in grado di difendere gli interessi della regione e valorizzarne lo sviluppo; sottolinea che l’UpM deve permettere di rispondere più facilmente alle richieste di assistenza tecnica e finanziaria onde promuovere l’integrazione economica Sud-Sud; considera che l’estensione e la semplificazione del cumulo d’origine paneuropeo-mediterraneo potrebbe contribuire a raggiungere tale obiettivo; |
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14. |
ribadisce l’importanza dei negoziati in corso sulla zona di libero scambio Europa-Mediterraneo e invita i paesi membri dell’UpM ad adoperarsi per armonizzare le loro posizioni nell’ambito dei negoziati OMC; |
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15. |
chiede alla Commissione di tener conto, nel corso dei negoziati sugli accordi commerciali, dei risultati degli studi di impatto esistenti e di valutare gli effetti sociali e ambientali del processo di liberalizzazione alla luce del cambiamento climatico e della crisi economica e sociale e permetterne un’attuazione progressiva e asimmetrica, tutelando su entrambe le sponde del Mediterraneo le produzioni simili, esposte a un maggiore rischio di concorrenza in relazione all'evoluzione del processo di liberalizzazione; chiede all’UpM di selezionare i progetti soprattutto in funzione dei bisogni sociali ed economici e della necessità di ridurre l’impatto sull’ambiente; |
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16. |
auspica che gli accordi di associazione siano rivisti alla luce delle nuove necessità legate alla crisi finanziaria, economica e sociale nonché alle crisi alimentari e energetiche; ricorda che uno degli obiettivi principali della creazione di una zona euro-mediterranea di libero scambio deve restare quello di un commercio al servizio dello sviluppo e della riduzione della povertà e auspica che la tabella di marcia del vertice ministeriale del 9 dicembre 2009 permetterà di conseguire tale obiettivo; |
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17. |
deplora che gli aspetti socioeconomici, commerciali ed energetici, come gli investimenti diretti esteri, l’occupazione, l’efficacia energetica, l’economia informale o la riduzione della povertà, siano stati trascurati nella dichiarazione di Parigi e chiede di rimediarvi al vertice di Barcellona; |
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18. |
ricorda che le politiche migratorie costituiscono una delle priorità del partenariato euro-mediterraneo e invita gli Stati e le istituzioni che fanno parte dell'UpM a annettere particolare attenzione alla gestione coordinata dei flussi migratori; sottolinea che la costruzione dell'UpM è indissociabile dalla valorizzazione delle risorse umane e degli scambi tra le popolazioni del bacino del Mediterraneo e incoraggia, oltre che alla regolazione dei flussi e alla lotta contro l'immigrazione clandestina, l'agevolazione progressiva di una libera circolazione tra le due sponde, il rafforzamento dei dispositivi di integrazione dei migranti, l'elaborazione di politiche attive in favore dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di esercizio del diritto d'asilo; considera che occorre assicurare la continuità della conferenza ministeriale Euromed sulle migrazioni svoltasi a Albufeira il 18 e 19 novembre 2007; |
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19. |
invita i membri dell’UpM ad agevolare i trasferimenti delle commesse versate dai migranti alle popolazioni dei loro paesi di origine, operando in particolare per ridurre i relativi costi; |
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20. |
ricorda l’importanza del quarto capitolo della cooperazione euro-mediterranea (relativo alla migrazione, all'integrazione sociale, alla giustizia e alla sicurezza) e sottolinea la necessità per l'UpM di promuovere la cooperazione nell'ambito di tale capitolo; |
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21. |
insiste sull’importanza strategica di settori come l’agricoltura, lo sviluppo rurale, l'adattamento al cambiamento climatico, l'utilizzazione razionale dell'acqua e dell'energia nei paesi mediterranei e chiede di fare della cooperazione in materia agricola una priorità politica; incoraggia gli Stati dell’UpM a procedere quanto più possibile verso un’armonizzazione delle rispettive posizioni nell’ambito dei negoziati dell’OMC e a progredire verso una maggiore convergenza delle politiche agricole euro-mediterranee soprattutto in materia di rispetto di appropriate norme sociali, di sicurezza alimentare, fitosanitaria e ambientale e di qualità dei prodotti; ritiene che tali politiche dovranno integrare le esigenze di uno sviluppo sostenibile (compresa la preservazione delle risorse naturali) consentendo a termine di far emergere mercati regionali e tenendo conto della situazione particolare e concorrenziale degli agricoltori mediterranei nonché della necessità di mantenere un settore agricolo forte; |
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22. |
sottolinea la necessità di definire una politica agricola regionale secondo la tabella di marcia euro-mediterranea per l'agricoltura, che tuteli la produzione alimentare locale e la sicurezza alimentare, promuova la produzione, distribuzione e diversificazione dei prodotti tipici mediterranei, lo sviluppo delle piccole e medie imprese e sia compatibile con lo sviluppo sostenibile; chiede alla Commissione, alla luce dell’insicurezza alimentare crescente in numerosi paesi partner mediterranei, di accettare le richieste dei partner riguardanti l’estensione delle salvaguardie nonché le procedure accelerate per la loro applicazione in periodi di crisi alimentare; |
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23. |
ribadisce il suo sostegno alla dimensione ambientale dell'UpM e ricorda l'importanza dell'iniziativa euro-mediterranea per il disinquinamento del Mediterraneo; si compiace a tale proposito dell'avvio della seconda fase del programma di investimenti per l'eliminazione delle principali fonti di inquinamento del Mediterraneo - meccanismo di finanziamento per la preparazione e attuazione dei progetti (MeHSIP PPIF); ritiene urgente progredire nel settore specifico della prevenzione dell'inquinamento marino e reputa che il mar Mediterraneo debba formare oggetto di particolare attenzione in quanto mare chiuso; precisa che tutti i progetti UpM dovrebbero essere previsti e seguiti in coerenza con i programmi esistenti relativi in particolare al piano d'azione per il Mediterraneo dell'UNEP per la convenzione di Barcellona; |
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24. |
invita gli Stati partner, nel quadro dei grandi progetti dell’UpM in materia di trasporti terrestri e marittimi, a migliorare le infrastrutture per garantire una migliore circolazione di persone e merci nella regione del Mediterraneo e incentivare una politica dei trasporti che tenga conto delle esigenze di sviluppo sostenibile, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di efficienza energetica e di intermodalità; sottolinea che tali sforzi devono essere realizzati in linea soprattutto con la politica ambientale, industriale, di sanità pubblica e di gestione del territorio; insiste sulla necessità di sviluppare i progetti relativi alle autostrade del mare al fine di incoraggiare l’utilizzo di modi di trasporto alternativi e creare rotte commerciali sicure, pulite e sostenibili; |
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25. |
ritiene che il potenziamento delle infrastrutture portuali e di trasporto terrestre possa essere un fattore di sviluppo economico e contribuire a stimolare gli scambi commerciali tra i paesi euro-mediterranei; |
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26. |
sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione nel settore dell’energia e chiede l’immediata promozione di piani di sviluppo, che incoraggino la differenziazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico, contribuendo così in modo determinante alla sicurezza energetica nell’area mediterranea; |
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27. |
ricorda il grande potenziale delle fonti di energia rinnovabile nella regione euro-mediterranea, in particolare eolica e solare; sostiene una realizzazione rapida e coordinata del piano solare mediterraneo, il cui obiettivo principale è l'instaurazione, entro il 2020, di 20 GW di ulteriori capacità di produzione di energia rinnovabile nel Mediterraneo e di iniziative industriali come DESERTEC, nonché l'adozione di una strategia euro-mediterranea per l'efficienza energetica; auspica che i progetti corrispondano prioritariamente alle esigenze dei paesi fornitori e sottolinea a tal fine le ricadute in materia di sviluppo economico per i paesi partner del rafforzamento, in particolare sulla sponda Sud, delle infrastrutture di rete, della progressiva attuazione di un mercato regionale interdipendente e della creazione di un nuovo settore industriale connesso, ad esempio, alla fabbricazione di componenti per l'energia solare; |
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28. |
chiede che l’iniziativa «Il solare per la pace» venga promossa e sostenuta nell’ambito del progetto per l’integrazione del mercato energetico euro-mediterraneo (MED-EMIP); |
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29. |
raccomanda ai paesi partecipanti al processo euro-mediterraneo di aderire all’iniziativa «città intelligenti» prevista dal piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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30. |
sostiene la promozione delle interconnessioni transeuro-mediterranee nei settori dell’elettricità, del gas e del petrolio al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; sottolinea l’importanza di completare lo snodo mediterraneo dell’elettricità e sostiene lo sviluppo di un corridoio meridionale per il gas; incoraggia l'uso di flussi inversi laddove sia giustificato in termini di sicurezza, efficienza dei costi e redditività; |
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31. |
sottolinea che gli obiettivi climatici 20-20-20 avranno un notevole impatto sulla domanda di gas e ritiene pertanto che la creazione di un piano d’azione concernente il gas naturale liquefatto per i paesi membri dell’UpM possa migliorare la diversificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti, soprattutto per i paesi che dipendono da fornitori unici; |
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32. |
ribadisce l’importanza di realizzare progressi nella tecnologia del gas naturale liquefatto e di aumentare gli investimenti nelle capacità di trasporto via nave e nei terminal di rigassificazione del GNL; fa presente che oltre allo sviluppo delle infrastrutture è necessario garantire anche la sicurezza marittima; |
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33. |
insiste sull’urgenza di sviluppare cooperazioni rafforzate in materia di protezione civile nel Mediterraneo per lottare contro le catastrofi naturali, soprattutto sismi, inondazioni e incendi boschivi; incoraggia la creazione di un istituto euro-mediterraneo per gli incendi boschivi; |
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34. |
insiste sull'importanza di sviluppare nell'ambito dell'UpM nuovi progetti destinati all'insegnamento, agli scambi scolastici e universitari e alla ricerca, quali fattori di ravvicinamento e di sviluppo dei popoli delle sponde del Mediterraneo; ritiene prioritaria, grazie all'attivo coinvolgimento della società civile, la creazione di un vero e proprio spazio euro-mediterraneo dell'insegnamento superiore, della scienza e della ricerca e a tal fine:
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35. |
chiede che nuovi progetti volti a favorire gli scambi culturali e la reciproca cooperazione tra le società vengano rapidamente iscritti all'ordine del giorno dell'UpM, soprattutto attraverso l'adozione di una strategia euro-mediterranea in materia culturale e lo sviluppo del dialogo interculturale e interreligioso; incoraggia l'attuazione dei progetti della Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo (COPEAM) in particolare quello di una rete televisiva euro-mediterranea nonché la riedizione di iniziative che hanno avuto successo come la Settimana araba e EuroMedScola; plaude all'azione della Biblioteca di Alessandria, dell'Istituto del mondo arabo e della Fondazione Anna Lindh, in particolare l'organizzazione delle giornate del Forum per il dialogo interculturale a Barcellona nel marzo 2010 da parte di quest'ultima; chiede ai paesi e alle istituzioni che fanno parte dell'UpM di mantenere il proprio impegno nell'ambito dell'alleanza delle civiltà dell'ONU; |
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36. |
plaude alla scelta della candidatura a Capitale europea della cultura per il 2013 di Marsiglia (Provenza) il cui progetto è risolutamente orientato a una dimensione euro-mediterranea per una ravvicinamento dei popoli delle due sponde del Mediterraneo; sottolinea la vocazione di tale progetto culturale altamente simbolico a intraprendere azioni concrete e innovative al servizio del dialogo delle culture dell’Europa e del Mediterraneo; |
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37. |
rileva che occorre definire politiche industriali in grado di migliorare le economie di scala sostenendo nel contempo le piccole e medie imprese e potenziando i settori ad alta tecnologia; chiede ai paesi membri e alle istituzioni dell’UpM di svolgere un ruolo attivo nel sostenere le PMI, in particolare per quanto riguarda servizi finanziari efficienti e assistenza tecnica e amministrativa, in modo da creare una solida base imprenditoriale, soprattutto in settori che contribuiscono alla crescita economica nei paesi del Mediterraneo; |
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38. |
sottolinea che l'APEM ha vocazione a diventare l'Assemblea parlamentare dell'UpM, garante della sua legittimità democratica, e sostiene la proposta della 6a sessione plenaria dell'APEM svoltasi a Amman il 13 e 14 marzo 2010 di ribattezzare l'APEM in Assemblea parlamentare-Unione per il Mediterraneo (AP-UpM); |
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39. |
ribadisce le sue competenze nella procedura di bilancio dell’Unione europea e insiste sull’importanza per l’APEM di esercitare sin d'ora responsabilità più estese assumendo un ruolo di consulenza e di controllo democratico quanto alla definizione degli assi di lavoro, al regolare monitoraggio dei progetti e all’esecuzione di bilancio; invita le varie commissioni competenti dell'APEM a procedere alla regolare audizione del segretario generale e dei vicesegretari generali; ritiene che tale responsabilizzazione dovrebbe tuttavia andare di pari passo con un miglioramento del funzionamento e dei metodi di lavoro dell’APEM, ivi compresa l’assegnazione delle risorse umane e finanziarie necessarie nonché un miglior allineamento del lavoro dell'APEM a quello delle altre istituzioni dell'UpM; si rallegra delle decisioni adottate in tal senso in occasione della 6a sessione plenaria dell’APEM tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010; |
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40. |
si compiace della recente creazione dell’Assemblea regionale e locale euro-mediterranea (ARLEM) e chiede di vigilare sul corretto coordinamento dei lavori dell’ARLEM con quelli dell’APEM soprattutto per il tramite di riunioni congiunte o inviti reciproci di membri dei rispettivi uffici di presidenza alle riunioni di lavoro; insiste sull’interesse di tali assemblee, che riuniscono i rappresentanti eletti delle due sponde del Mediterraneo e favoriscono gli scambi di buone pratiche democratiche; |
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41. |
insiste affinché la società civile, le parti sociali e le numerose organizzazioni professionali e socioprofessionali sviluppatesi nell’ambito del partenariato euro-mediterraneo vengano regolarmente consultate e associate alle attività e ai progetti dell’UpM; e incoraggia:
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42. |
si compiace per l'impegno ribadito in occasione della seconda Conferenza ministeriale euro-mediterranea sul rafforzamento del ruolo delle donne nella società (Marrakesh, 11 e 12 novembre 2009) inteso a favorire la parità de iure e de facto tra donne e uomini, la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e il rispetto dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali sia delle donne sia degli uomini; chiede con insistenza che vengano adottate misure concrete in tal senso e raccomanda l'adozione di un progetto nell'ambito dell'UpM sull'imprenditoria femminile e il rafforzamento della loro partecipazione alla vita pubblica; ricorda la sua posizione costante secondo cui il rispetto delle tradizioni e dei costumi non può servire da pretesto alla violazione dei diritti fondamentali delle donne; |
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43. |
invita il Consiglio, la vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'UE, la Commissione europea e il neocostituito Servizio europeo per l'azione esterna a fornire gli sforzi necessari per garantire la coerenza dell’UE nella partecipazione all’UpM e associare il Parlamento europeo alla definizione della politica europea; |
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44. |
accoglie con favore la recente adesione all’UpM dei paesi dei Balcani occidentali, candidati all’adesione all’UE; |
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45. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio dell’Unione europea, al presidente della Commissione europea, alla vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell’Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla copresidenza e al segretario generale dell’UpM, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati partner. |
(1) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 210.
(2) GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 39.
(3) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 76.
(4) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/136 |
Giovedì 20 maggio 2010
La necessità di una strategia europea per il Caucaso meridionale
P7_TA(2010)0193
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sull'esigenza di una strategia UE per il Caucaso meridionale (2009/2216(INI))
2011/C 161 E/20
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sul Caucaso meridionale, fra le quali la risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della Politica europea di vicinato (PEV) (1) e le risoluzioni del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale (2) e su un approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (3),
viste le sue recenti risoluzioni del 17 dicembre 2009 sull'Azerbaigian: libertà di espressione (4), del 3 settembre 2008 sulla Georgia (5); del 5 giugno 2008 sul peggioramento della situazione in Georgia (6); e del 13 marzo 2008 sull'Armenia (7),
vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 dicembre 2008, intitolata «Partenariato orientale» (COM(2008)0823),
vista la dichiarazione comune del vertice di Praga sul partenariato orientale in data 7 maggio 2009,
visti i piani d’azione per la PEV approvati con l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia nel novembre 2006 nonché lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), strettamente collegato all’attuazione di tali piani,
viste le relazioni sui progressi compiuti nell'ambito della politica europea di vicinato da Armenia, Azerbaigian e Georgia, approvate dalla Commissione il 23 aprile 2009,
visti i documenti strategici per paese 2007–2013 e i programmi indicativi nazionali 2007-2010 a titolo dell’ENPI concordati per l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia,
vista la revisione intermedia dei documenti di programmazione ENPI per l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia,
visti gli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con Armenia, Azerbaigian e Georgia nel 1996,
viste le relative relazioni di monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
vista la relazione della commissione d'inchiesta internazionale sul conflitto in Georgia pubblicata il 30 settembre 2009 (relazione Tagliavini),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0123/2010),
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A. |
considerando che, in occasione del Consiglio Affari esteri dell'8 dicembre 2009, l'Unione europea ha ribadito la sua intenzione di promuovere la stabilità, la cooperazione, la prosperità e il buon governo in tutto il Caucaso meridionale, anche mediante programmi di assistenza tecnica, |
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B. |
considerando che, in seguito alla guerra scoppiata in Georgia nell’agosto 2008, al positivo intervento dell’UE per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e alla necessità di impegnarsi ulteriormente per garantirne la piena attuazione, l’UE è diventata un attore importante per la sicurezza nella regione, grazie all’invio della missione UE di monitoraggio, al varo di un importante programma di assistenza postbellica e all’avvio di una missione d’informazione sulle cause e l’andamento della guerra, |
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C. |
considerando che nel 2009 si sono intensificati i negoziati per la risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh mediati dal gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), |
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D. |
considerando che alle persone costrette a sfollare dalle zone di conflitto del Caucaso meridionale è tuttora negato il diritto di tornare alle proprie case; che i tre paesi hanno avviato programmi per l’integrazione locale dei propri profughi e sfollati interni, ma sono tuttora confrontati a varie difficoltà che ne ostacolano la riuscita; che i rifugiati e i profughi interni non dovrebbero essere utilizzati dalle autorità interessate come strumenti politici nei conflitti, |
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E. |
considerando che la firma nell’ottobre 2009, da parte dell’Armenia e della Turchia, dei protocolli relativi all’instaurazione e allo sviluppo di relazioni diplomatiche e all’apertura del loro confine comune costituiscono un passo promettente, cui non ha però fatto seguito la ratifica, |
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F. |
considerando che i conflitti congelati sono un impedimento allo sviluppo economico e sociale e ostacolano il miglioramento del tenore di vita della regione del Caucaso meridionale nonché il pieno sviluppo del partenariato orientale della PEV; che una soluzione pacifica dei conflitti è essenziale per la stabilità nel vicinato UE; che occorrerebbe compiere ulteriori sforzi per individuare settori di interesse comune che permettano di superare le divergenze, facilitare il dialogo nonché promuovere la cooperazione regionale e le opportunità di sviluppo, |
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G. |
considerando che l’UE rispetta i principi di sovranità e integrità territoriale nelle sue relazioni con gli Stati del Caucaso meridionale, |
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H. |
considerando che il partenariato orientale offre nuove possibilità di approfondimento delle relazioni bilaterali e introduce altresì la cooperazione multilaterale, |
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I. |
considerando che il partenariato orientale mira ad accelerare le riforme, il ravvicinamento delle normative e l’integrazione economica e a fornire sostegno concreto al consolidamento della statualità e dell’integrità territoriale dei paesi partner, si basa sui principi di condizionalità, differenziazione e titolarità congiunta e prevede la negoziazione di nuovi accordi di associazione, che richiederanno l'approvazione del Parlamento europeo, |
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J. |
considerando che l’Assemblea parlamentare del vicinato orientale dell'UE (EURONEST) deve essere ufficialmente costituita come meccanismo multilaterale indispensabile di dialogo interparlamentare rafforzato tra il Parlamento europeo e i sei partner orientali dell’UE, tra cui Armenia, Azerbaigian e Georgia, al fine di avvicinare maggiormente questi paesi all’UE, |
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K. |
considerando che la situazione nella regione del Caucaso meridionale richiede una politica sempre più proattiva nell’impegno dell’UE in questa zona e che l’avvio del partenariato orientale e l’entrata in vigore del trattato di Lisbona costituiscono una buona occasione per definire una strategia dell’UE nei confronti del Caucaso meridionale, |
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1. |
ribadisce che il principale obiettivo dell’UE nella regione è incoraggiare lo sviluppo dell'Armenia, dell'Azerbaigian e della Georgia in paesi aperti, pacifici, stabili e democratici, disposti a instaurare relazioni di buon vicinato e in grado di trasformare il Caucaso meridionale in una regione di pace sostenibile, stabilità e prosperità al fine di rafforzare l'integrazione di tali paesi nelle politiche europee; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo politico sempre più attivo per raggiungere questo obiettivo, mettendo a punto uno strategia che unisca i suoi poteri morbidi con un approccio fermo, d'intesa con i paesi della regione e completato da politiche bilaterali; |
Questioni di sicurezza e risoluzione pacifica dei conflitti
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2. |
sottolinea che il mantenimento dello status quo nei conflitti della regione è inaccettabile e insostenibile, dal momento che comporta il rischio costante di una escalation delle tensioni e di una ripresa delle ostilità armate; ritiene che tutte le parti dovrebbero impegnarsi attivamente per raggiungere la stabilità e la pace; raccomanda programmi transfrontalieri e al dialogo tra le società civili quali strumenti per trasformare i conflitti e instaurare fiducia al di là delle linee di divisione; sottolinea che l’UE ha un importante ruolo da svolgere nel contribuire alla cultura del dialogo nella regione e nel garantire l’attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, fra le quali la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1325 (2000); |
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3. |
fa presente che la gestione e la risoluzione dei conflitti nonché il dialogo di base richiedono, tra l’altro, il riconoscimento dei diritti e dei legittimi interessi di tutte le parti e comunità interessate, la disponibilità a rivedere l’interpretazione di eventi passati e a raggiungere una comprensione comune degli eventi passati, la volontà di superare l’odio e la paura, la propensione al compromesso su posizioni massimaliste, la rinuncia a posizioni revansciste e la disponibilità a discutere autentiche concessioni, per essere in grado di consolidare la stabilità e la prosperità; |
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4. |
rileva l’importanza di prevenire i conflitti, anche attraverso il rispetto dei diritti di tutti i membri delle minoranze nazionali, la tolleranza religiosa e sforzi volti a rafforzare la coesione economica e sociale; |
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5. |
sottolinea la responsabilità degli attori esterni nell'utilizzare le loro prerogative e la loro influenza in modo pienamente conforme al diritto internazionale, compresa la normativa in materia di diritti dell'uomo; ritiene che dovrebbe essere attuata un'ulteriore ed equilibrata cooperazione tra attori esterni nella regione per contribuire al conseguimento di una risoluzione pacifica dei conflitti; ritiene inaccettabile che attori esterni introducano condizioni per il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati del Caucaso meridionale; |
Il conflitto del Nagorno-Karabakh
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6. |
accoglie favorevolmente il ritmo dinamico dei negoziati sul conflitto nel Nagorno-Karabakh evidenziato dai sei incontri tra i presidenti di Armenia e Azerbaigian svoltisi nel corso del 2009 nello spirito della Dichiarazione di Mosca; invita le parti a intensificare i loro sforzi per i negoziati di pace in vista di una soluzione nei prossimi mesi, a mostrare un atteggiamento più costruttivo e ad abbandonare le preferenze a perpetuare lo status quo creato con la forza e senza legittimità internazionale, causando quindi instabilità e prolungando le sofferenze delle popolazioni colpite dalla guerra; condanna l’idea di una soluzione militare e le pesanti conseguenze della forza militare già usata e chiede ad entrambe le parti di evitare ulteriori violazioni del cessate il fuoco del 1994; |
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7. |
sostiene appieno gli sforzi di mediazione del gruppo di Minsk dell’OSCE, i principi fondamentali contenuti nel documento di Madrid e la dichiarazione dei paesi copresidenti del gruppo di Minsk in data 10 luglio 2009 a margine del vertice G8 dell'Aquila; invita la comunità internazionale a dimostrare coraggio e la volontà politica di contribuire a risolvere gli aspetti più problematici che continuano ad ostacolare il raggiungimento di un accordo; |
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8. |
è profondamente preoccupato dal fatto che le centinaia di migliaia di rifugiati e profughi interni fuggiti dalle proprie case durante o a causa del conflitto nel Nagorno-Karabakh sono tuttora sfollate e non hanno diritti, compreso il diritto di rientrare, i diritti di proprietà e il diritto alla sicurezza personale; chiede a tutte le parti di riconoscere in modo inequivocabile e senza riserve tali diritti e la necessità di una rapida realizzazione e di una rapida soluzione a questo problema che rispetti i principi del diritto internazionale; chiede, a tal proposito, il ritiro delle forze armene da tutti i territori occupati dell'Azerbaigian, unitamente all'invio di forze internazionali da organizzare ai sensi della Carta delle Nazioni Unite affinché possano fornire le necessarie garanzie di sicurezza per un periodo di transizione, il che garantirà la sicurezza della popolazione del Nagorno-Karabakh e permetterà il ritorno degli sfollati interni alle proprie case e la prevenzione di ulteriori conflitti provocati dalla mancanza di una casa; chiede alle autorità armene e azere e ai leader delle relative comunità di dar prova del loro impegno a creare relazioni pacifiche fra le etnie, preparando concretamente il rientro degli sfollati; ritiene che la situazione dei profughi e degli sfollati interni dovrebbe essere affrontata secondo standard internazionali, tenendo conto anche della recente raccomandazione 1877 (2009) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa dal titolo «I popoli dimenticati dell’Europa: proteggere i diritti umani degli sfollati di lunga durata»; |
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9. |
sottolinea la necessità di reali sforzi per spianare la strada a una pace duratura; invita tutte le autorità interessate ad evitare politiche provocatorie, dichiarazioni retoriche e dai toni accesi nonché la manipolazione della storia; esorta i leader di Armenia e Azerbaigian ad agire in modo responsabile, a smorzare i toni e a preparare il terreno affinché l'opinione pubblica accetti e comprenda appieno i benefici di una soluzione globale; |
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10. |
ritiene che dovrebbe essere rapidamente abbandonata la tesi secondo cui il Nagorno-Karabakh comprende tutte le terre azere che circondano il Nagorno-Karabakh; rileva che uno status provvisorio del Nagorno-Karabakh potrebbe offrire una soluzione finché non sia deciso lo status definitivo e che essa potrebbe creare un quadro temporaneo per la coesistenza pacifica e la cooperazione delle comunità armena e azera nella regione; |
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11. |
sottolinea che la sicurezza per tutti è un elemento indispensabile di qualsiasi accordo; riconosce l’importanza di adeguati accordi di mantenimento della pace in linea con le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo che comprendano aspetti sia militari che civili; invita il Consiglio ad esplorare la possibilità di sostenere il processo di pace con le missioni di politica comune di sicurezza e difesa (PCSD), inviando ad esempio un’ampia missione di monitoraggio in loco che potrebbe facilitare la creazione di una forza internazionale di mantenimento della pace, una volta reperita una soluzione politica; |
Il riavvicinamento Armenia-Turchia
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12. |
accoglie con favore i protocolli relativi all’instaurazione e allo sviluppo di relazioni diplomatiche tra l’Armenia e la Turchia che, tra l’altro, prevedono l’apertura del confine comune; invita entrambe le parti a cogliere quest’occasione per migliorare le loro relazioni procedendo alla ratifica e all’attuazione di detti protocolli senza condizioni preliminari e in un arco di tempo ragionevole; sottolinea che il riavvicinamento tra l’Armenia e la Turchia e i negoziati del gruppo di Minsk dell'OSCE sono processi distinti che dovrebbero avanzare seguendo la propria logica; osserva tuttavia che gli sviluppi in uno dei due processi potrebbero avere un forte impatto, potenzialmente molto positivo, per la regione nel suo insieme; |
I conflitti in Georgia
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13. |
ribadisce il suo incondizionato sostegno alla sovranità, all’integrità territoriale e all’inviolabilità delle frontiere della Georgia riconosciute a livello internazionale e chiede alla Russia di rispettarli; incoraggia le autorità georgiane a compiere ulteriori sforzi per pervenire a una risoluzione dei conflitti interni del paese in Abkhazia e nell’Ossezia meridionale; accoglie con favore la relazione Tagliavini e ne condivide le principali osservazioni e conclusioni; auspica che le ampie informazioni di base fornite dalla relazione possano essere utilizzate per procedimenti dinanzi al Tribunale penale internazionale (TPI) e da parte di singoli cittadini per quanto riguarda le violazioni della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU); sostiene il mandato della missione di monitoraggio UE (MMUE) e ne chiede l'ulteriore estensione; invita la Russia e le autorità de facto delle regioni separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale ad astenersi dal bloccarne in parte l'attuazione; |
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14. |
rileva con soddisfazione che la comunità internazionale respinge quasi all'unanimità la dichiarazione unilaterale di indipendenza dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia; deplora il riconoscimento dell'indipendenza dell'Abkhazia e dell’Ossezia meridionale da parte della Federazione russa in quanto contrario al diritto internazionale; chiede tutte le parti di rispettare l’accordo sul cessate il fuoco del 2008 e di garantire la sicurezza e il libero accesso al personale della MMUE in loco e chiede alla Russia di onorare l’impegno a ritirare le sue truppe sulle posizioni occupate prima dello scoppio della guerra nell’agosto 2008; prende atto con profonda preoccupazione dell’accordo concluso il 17 febbraio 2010 tra la Federazione russa e le autorità de facto dell’Abkhazia sulla creazione di una base militare russa in Abkhazia senza il consenso del governo della Georgia e rileva che tale accordo è in contrasto con gli accordi di cessate il fuoco del 12 agosto e dell’8 settembre 2008; |
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15. |
sottolinea l'importanza di tutelare la sicurezza e i diritti delle persone che vivono tuttora all'interno delle regioni separatiste, promuovere il rispetto del diritto degli sfollati di origine georgiana di rientrare in condizioni di sicurezza e dignità, arrestare il processo di passaportizzazione coatta, mitigare il carattere di «cortina di ferro» dei confini de facto e ottenere la possibilità per l’UE e altri soggetti internazionali di prestare assistenza alla popolazione nelle due regioni; sottolinea la necessità di definire obiettivi a breve e a medio termine più chiari da questo punto di vista; incoraggia la Georgia a proseguire l'applicazione del proprio piano d'azione per gli sfollati interni e ad assisterli entro i confini del proprio territorio; |
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16. |
sottolinea la necessità di affrontare la dimensione georgiano-abkhaza e georgiano-sudosseta dei conflitti e garantire che i diritti e le preoccupazioni di tutte le popolazioni coinvolte siano presi in considerazione allo stesso modo; sottolinea che l’isolamento dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale è controproducente per la soluzione del conflitto e si compiace della strategia nazionale sul coinvolgimento attraverso la cooperazione, adottata il 27 gennaio 2010; incoraggia le autorità georgiane a consultare tutti i soggetti interessati per quanto riguarda l'elaborazione di un piano d'azione per l'attuazione di questa strategia; rileva l’importanza di misure volte a costruire la fiducia e dei contatti interpersonali al di là del conflitto; incoraggia inoltre l'UE a promuovere progetti in materia di libera circolazione tra le persone interessate lungo le linee di confine amministrativo; |
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17. |
ritiene che le discussioni di Ginevra rivestano grande importanza, in quanto offrono l’unica sede in cui tutte le parti del conflitto sono rappresentate e i tre principali attori internazionali – UE, OSCE e ONU – lavorano in stretta cooperazione per la sicurezza e la stabilità della regione; deplora che il potenziale di questa sede non abbia ancora prodotto risultati tangibili e che continuino a verificarsi incidenti sulla linea del cessate il fuoco, nonostante l'opportuna istituzione del meccanismo di prevenzione e reazione agli incidenti; chiede alle parti di sfruttare appieno il meccanismo e le sue potenzialità per il rafforzamento della fiducia reciproca; esorta la Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione a compiere ogni sforzo per imprimere nuovo slancio a questi colloqui al fine di riuscire a stabilizzare in modo soddisfacente la situazione e di attuare pienamente l’accordo di cessate il fuoco dell’agosto 2008; |
Progressi verso la democratizzazione e rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto
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18. |
sottolinea che la democratizzazione, il buon governo, il pluralismo politico, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali rivestono importanza capitale per determinare le future relazioni di Armenia, Azerbaigian e Georgia con l’UE; invita tali paesi a compiere rinnovati sforzi per applicare pienamente il piano d'azione della PEV e chiede alla Commissione di continuare ad assisterli in tali sforzi; è preoccupato per i limitati progressi compiuti in questo ambito dai paesi nella regione del Caucaso meridionale, come indicato nelle relazioni di avanzamento del 2009 elaborate dalla Commissione e raccolto dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa; accoglie con favore l’avvio del dialogo sui diritti dell'uomo tra l’UE, la Georgia e l’Armenia ed esorta l’Azerbaigian e l'UE a finalizzare le discussioni su una equivalente struttura di cooperazione; |
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19. |
evidenzia l'importanza di attuare ulteriori riforme democratiche e il ruolo essenziale del dialogo politico e della cooperazione come strumenti per sviluppare il consenso nazionale; sottolinea l’importanza di rafforzare istituzioni democratiche più indipendenti, trasparenti e più forti, compresa una magistratura indipendente, di rafforzare il controllo parlamentare sull'esecutivo e garantire un democratico passaggio di potere, sostenendo e attribuendo responsabilità alla società civile e sviluppando i contatti interpersonali per promuovere la democrazia e lo Stato di diritto; rileva il lento progresso nella democratizzazione, nonostante gli impegni assunti; |
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20. |
fa presente la corruzione tuttora molto diffusa nella regione e chiede alle autorità di intensificare le misure volte ad arginarla, in quanto essa mette a repentaglio la crescita economica e lo sviluppo sociale e politico dei paesi interessati; ritiene che occorra prestare maggiore attenzione alla lotta ai monopoli nonché alle assunzioni nei servizi pubblici; si compiace dei progressi compiuti dalla Georgia nella lotta alla corruzione; |
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21. |
prende atto delle elezioni svoltesi di recente nei paesi della regione; sottolinea l'importanza di elezioni libere ed eque che si svolgano in conformità con gli impegni e gli standard internazionali e la necessità che questi paesi compiano ulteriori sforzi per l'adozione e l'attuazione delle riforme per raggiungere questi standard, anche al fine di rafforzare i meccanismi di controllo post-elettorali e garantire un'adeguata indagine e responsabilità per qualsiasi violenza post-elettorale; evidenzia il ruolo dell'UE nel fornire assistenza tecnica e garantire un monitoraggio elettorale internazionale e indipendente; ribadisce la posizione secondo cui l’Unione europea non riconosce il quadro costituzionale e giuridico in cui si svolgono le elezioni nei territori separatisti e difende i diritti politici degli sfollati; |
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22. |
ritiene che la libertà di espressione sia un diritto e un principio fondamentale, che il ruolo dei media sia essenziale e sottolinea l'esigenza che i media siano liberi e indipendenti; è preoccupato per le restrizioni alla libertà di espressione e la mancanza di pluralismo dei media nei paesi del Caucaso meridionale e chiede alle autorità di garantire entrambi questi aspetti; deplora le continue angherie e intimidazioni nei confronti dei professionisti dei media, gli attacchi, le torture e i maltrattamenti nei confronti dei giornalisti; ritiene che i principi e i meccanismi di autoregolamentazione, importante elemento della libertà di parola, debbano essere potenziati e rafforzati dai competenti organismi professionali;
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23. |
ritiene sia necessario garantire la libertà di riunione, essenziale per lo sviluppo di una società civile libera, democratica e vivace; rileva con preoccupazione le difficoltà, dirette e indirette, che la società civile deve affrontare nell’organizzarsi, ed è turbato per l’adozione di leggi e pratiche che potrebbero limitare indirettamente la libertà di riunione, fra cui le vessazioni amministrative in materia fiscale; sottolinea l'importante ruolo della società civile nei processi di democratizzazione, pace e riconciliazione nella regione; |
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24. |
invita i paesi della regione a partecipare attivamente all’attività dell’Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale (EURONEST) e a utilizzarne appieno il potenziale di quadro per gli scambi di opinione a livello multilaterali e bilaterali, nonché per il ravvicinamento legislativo alle norme dell'UE e il controllo parlamentare sulle riforme democratiche; rileva a tale riguardo che è essenziale intensificare il dialogo fra i parlamentari appartenenti ai paesi della regione; auspica che ciò possa creare un quadro di incontri bilaterali tra i membri dei parlamenti dell'Armenia e dell'Azerbaigian, al fine di avviare un dialogo parlamentare, alla presenza di membri del Parlamento europeo; esorta inoltre i parlamenti nazionali degli Stati membri UE interessati e il Parlamento europeo a rafforzare la cooperazione parlamentare con i parlamenti della regione, al fine di potenziarne il ruolo e le capacità politiche; |
Questioni economiche e sviluppo sociale
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25. |
ritiene che una più ampia cooperazione a livello regionale e con l’UE in settori come l’economia, i trasporti, l’energia e l’ambiente sia essenziale per lo sviluppo ottimale dei settori stessi e per garantire la stabilità nella regione, ma che la cooperazione dovrebbe comprendere anche la costruzione del capitale umano nell’intera regione quale investimento a lungo termine; si compiace del fatto che tutti e tre i paesi beneficino del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’UE e prende atto del fatto che tutti e tre hanno diritto all’SPG+ per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; rileva che la cooperazione regionale nei settori della giustizia e della polizia e l’introduzione di una gestione integrata delle frontiere sono essenziali per promuovere ulteriormente la mobilità nella regione e verso l'UE; deplora che l’attuazione dei progetti regionali con il coinvolgimento dei tre paesi sia ancora ostacolata dal persistere di conflitti irrisolti; |
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26. |
sottolinea l’importanza di creare un clima favorevole alle imprese e promuovere lo sviluppo del settore privato; fa presente che l’importante crescita economica dell’Azerbaigian è basata principalmente sui proventi di petrolio e gas; sostiene il processo di riforma, che rende più attraente l’economia per gli investitori stranieri; incoraggia le autorità azere ad accelerare i negoziati per l’adesione all’Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) ed esorta la Commissione a sostenere ulteriormente l’Azerbaigian in tale processo; valuta positivamente i progressi compiuti nelle riforme economiche in Armenia e in Georgia; rileva tuttavia che lo sviluppo economico dell'Armenia e della Georgia è stato pregiudicato dalla crisi economica generale e accoglie con favore la decisione presa dal'UE alla fine del 2009 di fornire assistenza macrofinanziaria ai due paesi; |
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27. |
esprime preoccupazione per il rapido aumento delle spese militari e di difesa del Caucaso meridionale nonché per la costruzione di arsenali militari; sottolinea che questa notevole quota dei bilanci nazionali sottrae importanti risorse finanziarie a problemi più urgenti, quali la riduzione della povertà, la sicurezza sociale e lo sviluppo economico; esorta a tale riguardo il Consiglio e la Commissione a evitare che l’assistenza macrofinanziaria dell’UE finanzi indirettamente la corsa agli armamenti nella regione; |
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28. |
prende atto della collocazione geopolitica strategica del Caucaso meridionale e della sua crescente importanza quale corridoio per l’energia, i trasporti e le comunicazioni che collega la regione del Caspio e l’Asia centrale con l’Europa; è pertanto del parere che sia assolutamente urgente riservare elevata priorità alla cooperazione dell’UE con il Caucaso meridionale, non da ultimo in materia di energia; sottolinea il ruolo essenziale dei tre paesi per il transito delle risorse energetiche, nonché per la diversificazione dell’approvvigionamento energetico dell’UE e delle relative rotte; in questa ottica, rammenta ancora una volta che l’Unione dovrebbe compiere passi concreti per garantire la stabilità politica della regione; si compiace della disponibilità dimostrata dall'Azerbaigian e dalla Georgia a continuare a svolgere un ruolo attivo nella promozione di un approvvigionamento energetico a condizioni di mercato e della diversificazione del transito nella regione; raccomanda vivamente ai paesi interessati e alla Commissione di inserire l’Armenia nei pertinenti progetti energetici e di trasporto nella regione; |
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29. |
riconosce l’importanza della regione per la cooperazione energetica e la sicurezza energetica dell’UE, soprattutto nel contesto dello sviluppo del corridoio meridionale (Nabucco e White Stream); sottolinea l'importanza di un approfondimento del partenariato energetico tra l'UE e l'Azerbaigian e rileva il grande valore delle risorse energetiche dell'Azerbaigian e il ruolo essenziale che esse svolgono nel suo sviluppo economico; sottolinea l’importanza di garantire che i benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali siano distribuiti in modo equo e investiti nello sviluppo del paese nel suo insieme, permettendogli di far fronte alle ripercussioni negative di un eventuale declino della produzione di petrolio; prende atto dell'intensificazione del partenariato tra Azerbaigian e Russia, soprattutto nel settore energetico, e a tale proposito accoglie con favore l'intenzione dell'Azerbaigian di diversificare la sua economia; sottolinea l'importanza della trasparenza nel settore energetico in questa regione come requisito fondamentale per la fiducia degli investitori e si congratula con l'Azerbaigian per la sua partecipazione all'iniziativa sulla trasparenza dell'industria estrattiva; |
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30. |
riconosce il ruolo fondamentale dello sviluppo di nuove infrastrutture e di nuovi corridoi di trasporto, progetti che colleghino il Mar Caspio e le regioni del Mar Nero attraverso o partire dal Caucaso meridionale, come indicato anche nella comunicazione sulla «Seconda revisione strategica in materia di energia»; sostiene in questo contesto tutte le iniziative che contribuiranno a creare un più solido dialogo produttore-consumatore e tra paesi di transito, con uno scambio di competenze sui sistemi di regolamentazione del settore energetico e sulla sicurezza delle legislazioni in materia di approvvigionamento e uno scambio delle migliori pratiche, compresi i meccanismi di trasparenza e solidarietà e lo sviluppo di meccanismi di allarme rapido per le interruzioni di energia; ritiene che ciò vada di pari passo con la convergenza dei quadri normativi, l'integrazione dei mercati e un regime non discriminatorio per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto; |
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31. |
sottolinea l’importanza di promuovere misure di efficienza energetica, investire nelle fonti di energia rinnovabili prestando comunque attenzione ai problemi ambientali; riconosce che è essenziale diversificare le forniture e che tale obiettivo può essere conseguito solo intensificando la cooperazione con i paesi confinanti; ritiene che il Centro ambientale regionale per il Caucaso dovrebbe essere adeguatamente finanziato e sostenuto al fine di poter gestire anche progetti transfrontalieri credibili; ritiene encomiabili i piani annunciati dall'Azerbaigian, volti a rendere lo sviluppo delle fonti di energia alternativa una priorità del governo, e incoraggia il perseguimento di tali obiettivi; accoglie con favore la decisione dell’Armenia di smantellare l’impianto nucleare di Medzamor e incoraggia le autorità armene a trovare soluzioni alternative sostenibili per l’approvvigionamento energetico, così come richiesto dall’UE; accoglie con favore gli sforzi compiuti dal governo georgiano per sviluppare il settore idroelettrico e sottolinea la necessità del sostegno UE a tale proposito; |
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32. |
ritiene che la promozione della coesione e del dialogo sociali attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, la promozione dell'uguaglianza di genere e dei diritti della donna, gli investimenti nell’istruzione e nella sanità, lo sviluppo del capitale umano e la garanzia di un adeguato tenore di vita siano essenziali per costruire vivaci società democratiche; prende atto con favore dell’adozione da parte dei tre paesi di programmi per la riduzione della povertà e ne incoraggia l’integrale realizzazione; |
Verso una strategia dell'UE
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33. |
accoglie con favore il partenariato orientale e prende atto sia delle iniziative connesse che sono state attivate sia delle riunioni che sono state tenute; sottolinea che, per renderlo credibile, dovrebbe essere accompagnato da progetti concreti e incentivi adeguati; si propone di sviluppare ulteriormente la dimensione parlamentare del partenariato; |
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34. |
accoglie con favore l’opportunità offerta dal partenariato orientale di approfondire le relazioni bilaterali con i paesi del Caucaso meridionale e l’UE, instaurando nuove relazioni contrattuali sotto forma di accordi di associazione; sottolinea l’importanza di integrare tappe e parametri nei documenti successivi agli attuali piani d’azione; rammenta che tra le condizioni per avviare i negoziati figura un livello sufficiente di democrazia, lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, ed esorta la Commissione a fornire l’assistenza tecnica, se del caso, per aiutare i paesi a rispettare le precondizioni; si compiace, in particolare del programma globale di potenziamento istituzionale offerto dal partenariato orientale quale strumento innovativo, inteso soprattutto ad aiutare i paesi a rispettare tali precondizioni; ribadisce la prerogativa del Parlamento europeo a essere immediatamente e totalmente informato in tutte le fasi del processo negoziale degli accordi di associazione, in quanto dovrà anche dare la propria approvazione ai fini della conclusione degli stessi; auspica l’attuazione di accordi di associazione da parte di tutti i paesi del Caucaso meridionale al fine di accelerare il processo di integrazione economica e cooperazione politica con l’UE; |
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35. |
ritiene che i piani d’azione PEV e la loro attuazione costituiscano una base essenziale per valutare il rispetto degli impegni e dei progressi delle relazioni bilaterali con l’UE e per l’eventuale miglioramento delle relazioni contrattuali con i paesi interessati; evidenzia l'impegno di Armenia e Georgia riguardo all’attuazione dei piani d’azione PEV ed esorta l’Azerbaigian ad accelerare i propri sforzi a tale riguardo; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe partecipare al processo; rileva che i progressi compiuti dai tre paesi nell’attuazione dei rispettivi piani d’azione per la PEV sono diversi; ritiene che i negoziati sui nuovi accordi di associazione dovrebbero tenere conto di queste differenze e dei diversi obiettivi nonché della dimensione regionale e che ai paesi deve essere riservata parità di trattamento; |
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36. |
ritiene che occorrerebbe rafforzare a dovere la dimensione regionale della strategia dell’UE per il Caucaso meridionale; accoglie con favore, a tale riguardo, l’assegnazione di ulteriori risorse finanziarie all’ENPI nell’ambito del partenariato orientale a favore di programmi di sviluppo regionale e della cooperazione multilaterale; esorta la Commissione a definire una serie di progetti e programmi regionali e transfrontalieri per i tre paesi del Caucaso meridionale in settori quali i trasporti, l'ambiente, la cultura e la società civile, onde fornire incentivi concreti per stimolare la cooperazione e costruire la fiducia tra le parti; |
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37. |
ricorda che tutti i paesi del Caucaso meridionale partecipano anche all'iniziativa per la sinergia del Mar Nero che, promuovendo la cooperazione regionale in taluni settori, anche attraverso programmi transfrontalieri, rafforza la fiducia reciproca fra i partner; sottolinea l’importanza della regione del Mar Nero per l'UE e invita il Consiglio e la Commissione e, in particolare, la Vicepresidente/Alto Rappresentante a elaborare idee e strategie per una cooperazione più forte tra tutti i paesi del Mar Nero e per rafforzare i legami con l’Unione europea; a tale proposito, raccomanda la creazione di una struttura istituzionalizzata che assuma la forma di un’Unione per il Mar Nero; |
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38. |
ribadisce che le posizioni della Russia, della Turchia e degli USA svolgono un ruolo importante nella risoluzione dei conflitti nel Caucaso meridionale; evidenzia che lo sviluppo del partenariato orientale non mira a isolare la Russia ma, anzi, è inteso a portare pace, stabilità e un progresso economico sostenibile a tutte le parti interessate con benefici per l’intera regione e i paesi vicini; |
Questioni di sicurezza e risoluzione pacifica dei conflitti
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39. |
ritiene essenziale fornire un sostegno ai processi di risoluzione dei conflitti e che l’UE sia nelle condizioni migliori per favorire l'instaurazione della fiducia, la ricostruzione e la riabilitazione e possa inoltre contribuire al coinvolgimento delle comunità interessate; a tale riguardo, è fondamentale la creazione di spazi per l’impegno civico non solo tra i leader ma anche tra organizzazioni civiche; ritiene altresì essenziale il mantenimento di un elevato livello di attenzione internazionale a tutti i conflitti nella regione, in modo da garantirne una rapida soluzione; riconosce che la cooperazione regionale è la condizione necessaria per instaurare la fiducia e rafforzare la sicurezza in linea con le priorità della PEV; esorta tutte le parti a impegnarsi appieno nella pista della cooperazione multilaterale del partenariato orientale svincolandolo dalla soluzione finale dei conflitti; |
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40. |
sottolinea il rischio potenziale che si riaccendano conflitti sopiti nella regione; a questo proposito, raccomanda l’istituzione di una Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Caucaso meridionale, che comprenda i paesi interessati e le parti interessate a livello regionale e mondiale, al fine di elaborare un patto di stabilità per il Caucaso meridionale; |
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41. |
prende atto dell’attuale coinvolgimento dell’UE nei processi di risoluzione dei conflitti nella regione e ritiene che l’entrata in vigore del trattato di Lisbona giustifichi un ruolo più importante dell’UE; esprime il suo totale sostegno al rappresentante speciale dell’UE per il Caucaso meridionale, Peter Semneby; accoglie con favore l'attività della missione di monitoraggio dell'UE in Georgia e chiede che l’UE intervenga con maggiore vigore per persuadere la Russia e le competenti autorità de facto a non bloccare l’ingresso di detta missione nell'Ossezia meridionale e in Abkhazia; ritiene che l’UE abbia ora la possibilità di sostenere la risoluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh e sottolinea l'importanza del contributo UE al riguardo; ritiene pertanto inevitabile aggiornare il ruolo dell’UE all’interno del gruppo di Minsk, istituendo un mandato UE per la copresidenza francese del gruppo di Minsk; esorta la Commissione a esplorare la possibilità di fornire aiuti e assistenza umanitari alla popolazione del Nagorno-Karabakh nonché agli sfollati interni e ai profughi fuggiti dalla regione; invita la Commissione e Peter Semneby ad esaminare l'opportunità di estendere al Nagorno-Karabakh i programmi di aiuto e diffusione di informazioni, come in Abkhazia e in Ossezia; |
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42. |
invita il Vicepresidente/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione a seguire da vicino gli sviluppi nella regione e a partecipare attivamente ai processi di risoluzione dei conflitti; riconosce il lavoro svolto dal Rappresentante speciale per il Caucaso meridionale ed esprime la speranza che l’Alto rappresentante ne garantisca la continuità e la coerenza; incoraggia il Consiglio a prendere in esame la possibilità di utilizzare strumenti della PSDC per accrescere la partecipazione alla costruzione della pace e ai processi di gestione dei conflitti; |
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43. |
invita la Commissione ad esplorare la possibilità di concedere un cospicuo sostegno finanziario e tecnico alle misure volte a creare la fiducia e a promuoverla tra le popolazioni e a partecipare alla riabilitazione e alla ricostruzione di tutte le regioni interessate dal conflitto, ad esempio mediante progetti che generino reddito e progetti per l'integrazione socioeconomica degli sfollati interni e dei rimpatriati, per il ripristino degli alloggi e per il dialogo e la mediazione e a continuare ad elaborare e sostenere i progetti della società civile finalizzati alla promozione della riconciliazione e dei contatti tra popolazioni locali e singoli; |
Democratizzazione, diritti dell'uomo e Stato di diritto
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44. |
sostiene i finanziamenti e l’assistenza UE alla regione volti a promuovere tali principi e processi e ritiene che l’assistenza comunitaria dovrebbe essere realizzata nel quadro della condizionalità politica e quindi presupporre progressi nel dialogo e nella riforma politici e in materia di democratizzazione; mette in guardia contro il possibile sfruttamento dei conflitti da parte dei governi, inteso a distrarre l’interesse della comunità internazionale dalle questioni interne; |
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45. |
invita la Commissione e il Consiglio a far sì che siano rispettati gli impegni inclusi nei pacchetti per la condizionalità politica, ad esempio lo specifico impegno del governo georgiano a promuovere ulteriormente le riforme democratiche previste dall'assistenza postconflitto dell'UE concordata tra la Commissione e la Georgia nel gennaio 2009, e a riferire regolarmente al Parlamento europeo sui progressi compiuti; |
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46. |
accoglie con favore l’attività del gruppo di consulenza UE ad alto livello per l’Armenia; accoglie con favore la possibilità di una maggiore assistenza finanziaria nel quadro del partenariato orientale, compresa l'assistenza per la preparazione dei negoziati per i nuovi accordi di associazione con l’UE, e invita la Commissione a studiare la possibilità di offrire assistenza ad hoc anche all’Azerbaigian e alla Georgia; |
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47. |
ritiene che occorra rivolgere particolare attenzione ai diritti delle minoranze e delle categorie vulnerabili e incoraggiare l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia ad attuare programmi di istruzione pubblica nel settore dei diritti dell'uomo volti a promuovere i valori della tolleranza, del pluralismo e della diversità, compreso il rispetto dei diritti delle minoranze sessuali e delle altre categorie emarginate e stigmatizzate; |
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48. |
esprime preoccupazione per il rifiuto di Eutelsat di diffondere il servizio in lingua russa dell’emittente pubblica georgiana in quanto tale rifiuto appare motivato politicamente; sottolinea che tale rifiuto lascia di fatto a Intersputnik e al suo principale cliente, Gazprom Media, il monopolio delle trasmissioni satellitari rivolte al pubblico regionale di lingua russa; rileva che è della massima importanza in una società democratica e pluralista non ostacolare la messa in onda di media indipendenti; |
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49. |
riconosce il ruolo potenziale del Forum della società civile per il partenariato orientale come sede per promuovere lo sviluppo di un’autentica società civile e rafforzarne le radici negli Stati della regione e invita la Commissione a garantire che il Forum riceva un sostegno finanziario adeguato; richiama l'attenzione sull'importanza di finanziare progetti della società civile e sul ruolo che svolgono nella regione le delegazioni dell'UE nel selezionare tali progetti, nonché sull'importanza che i progetti possono avere nel promuovere i contatti a livello regionale; |
Cooperazione economica e sviluppo sociale
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50. |
ritiene che l’UE dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo economico, gli scambi e gli investimenti nella regione, e che la politica commerciale sia un fattore fondamentale di stabilità politica e sviluppo economico, che porterà una riduzione della povertà nel Caucaso meridionale; è dell’avviso che il negoziato e la creazione di uno spazio di libero scambio globale ed approfondito possano svolgere un ruolo molto importante a tale riguardo; invita la Commissione a prendere in esame il modo in cui assistere i paesi della regione nella preparazione, nel negoziato e nell'attuazione in futuro, sostenendo anche gli impegni previsti negli eventuali futuri accordi approfonditi e globali di libero scambio e fornire a tempo debito una valutazione completa dell’impatto sociale e ambientale di questi accordi; incoraggia inoltre i paesi del Caucaso meridionale a prendere in considerazione la creazione di uno spazio di libero scambio tra loro; |
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51. |
sottolinea la situazione geopolitica dell'Armenia, della Georgia e dell'Azerbaigian in relazione all'Unione europea, alla Turchia quale paese candidato all'adesione all'UE, alla Russia e all'Iran; ritiene che il commercio sia una delle componenti fondamentali della politica globale dell'UE volta a promuovere la stabilità politica, il rispetto dei diritti dell'uomo, la crescita sostenibile e la prosperità ed è dell’avviso che la dimensione regionale della strategia dell'UE per il Caucaso meridionale richieda un approccio regionale ai negoziati in materia di accordi commerciali; chiede alla Commissione di identificare settori comuni d’interesse economico tali da poter superare le divergenze, favorire il dialogo e promuovere la cooperazione regionale; auspica un maggiore impegno e coinvolgimento dell'UE nell'integrazione della regione, dato che la Comunità ha ora competenza esclusiva sulla politica commerciale; |
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52. |
accoglie con favore la conclusione nel maggio 2008 degli studi di fattibilità per la Georgia e l'Armenia, i quali dimostrano che accordi di libero scambio globali e approfonditi apporterebbero significativi benefici economici a questi paesi e all'UE, consentendo quindi alla Commissione di avviare una fase preparatoria per i futuri negoziati in materia; incoraggia la Georgia, l’Armenia e l’Azerbaigian a migliorare i progressi per quanto riguarda l'attuazione dei rispettivi piani d’azione PEV e delle raccomandazioni della Commissione, in particolare per quanto concerne il miglioramento della loro capacità istituzionale e amministrativa e l'attuazione di riforme normative (tenendo conto soprattutto dello scarso livello di protezione della proprietà intellettuale in tutti e tre i paesi), che è uno dei requisiti necessari per attuare efficacemente questi ambiziosi accordi di libero scambio, nonché sostenerne gli effetti; ritiene che la conclusione di accordi di libero scambio con la Georgia, l’Armenia e l’Azerbaigian non solo possa determinare una crescita economica, ma anche stimolare gli investimenti esteri, creare nuovi posti di lavoro ed eliminare la povertà; |
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53. |
ricorda che la sicurezza energetica è una preoccupazione comune; insiste pertanto affinché l’UE dia maggiore sostegno ai progetti energetici nella regione in conformità delle norme europee, compresi i progetti che promuovono l’efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia alternativa, incrementando la cooperazione sulle questioni energetiche e lavorando duramente per la realizzazione del corridoio energetico meridionale, compreso il completamento del gasdotto Nabucco; invita altresì la Commissione a garantire che i progetti connessi all'energia e ai trasporti nel Caucaso meridionale promuovano le relazioni tra i tre paesi e non siano causa di esclusione di alcune comunità; ribadisce l’importanza dell’iniziativa di Baku e dei corrispondenti programmi di sostegno, INOGATE e TRACECA; |
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54. |
sottolinea che la stabilità politica è essenziale per la fornitura affidabile e ininterrotta delle risorse energetiche al fine di garantire adeguate condizioni per lo sviluppo delle infrastrutture; ricorda al riguardo che il doppio corridoio costituito dal gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum (BTC) e dall’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTE) favorisce il ravvicinamento tra l'UE e la regione del Caspio; chiede il rinnovamento degli attuali accordi bilaterali o dei memorandum d'intesa stipulati con i tre paesi del Caucaso meridionale nel settore dell'energia, con l'inclusione di una «clausola di sicurezza energetica», che stabilisca un codice di condotta e misure specifiche in caso di interruzioni d'energia; ritiene che l'approvvigionamento energetico e le disposizioni di transito dovrebbero essere inglobati nel negoziato di ampi accordi di associazione con tali paesi; |
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55. |
ribadisce l’importanza dei contatti interpersonali e dei programmi di mobilità, in particolare quelli diretti ai giovani, nonché dei programmi di gemellaggio con regioni e comunità locali dell’UE con minoranze nazionali che godono di un elevato grado di autonomia; ritiene sia necessario aumentare in misura significativa il numero di studenti, insegnanti e ricercatori che partecipano ai programmi di mobilità; accoglie con favore la conclusione degli accordi di riammissione e di facilitazione dei visti con la Georgia e invita il Consiglio e la Commissione a compiere progressi in vista degli accordi di riammissione e di facilitazione dei visti con Armenia e Azerbaigian; |
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56. |
ribadisce la necessità che l'UE sviluppi una strategia per il Caucaso meridionale, in considerazione dell'importanza che la regione riveste per l'UE e del ruolo potenziale dell’UE nel promuoverne ulteriormente lo sviluppo e nel risolvere i conflitti; |
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57. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dell'Armenia, dell'Azerbaigian e della Georgia. |
(1) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.
(2) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 53.
(3) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 64.
(4) Testi approvati, P7_TA(2009)0120.
(5) GU C 295 E, del 4.12.2009, pag. 26.
(6) GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 7.
(7) GU C 66 E del 20.03.2009, pag. 67.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/147 |
Giovedì 20 maggio 2010
Libertà religiosa in Pakistan
P7_TA(2010)0194
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla libertà religiosa in Pakistan
2011/C 161 E/21
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani e la democrazia in Pakistan, in particolare quelle del 12 luglio (1), 25 ottobre (2) e 15 novembre 2007 (3),
viste le conclusioni adottate dal Consiglio il 16 novembre 2009 sulla libertà religiosa o di credo, in cui si sottolinea l'importanza strategica di tale libertà e del contrasto all'intolleranza religiosa,
vista la dichiarazione congiunta UE-Pakistan del 17 giugno 2009, nella quale entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di una strategia integrata a lungo termine, che includa anche lo sviluppo economico e sociale e lo Stato di diritto, oltre a riconoscere l'importanza degli strumenti non militari di contrasto al terrorismo,
visto il secondo vertice UE-Pakistan previsto per il 4 giugno 2010,
vista la risoluzione sulla «Lotta alla diffamazione delle religioni», approvata con un'esigua maggioranza il 26 marzo 2009 in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che viene proposta annualmente dal Pakistan per conto dell'Organizzazione della Conferenza islamica (OCI),
viste le dichiarazioni rese dall'Alto rappresentante dell'Unione europea, Catherine Ashton, il 4 aprile 2010, sugli attentati in Pakistan, e il 20 aprile 2010 sull'adozione del 18o emendamento costituzionale,
visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU) del 1948,
vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione e sulle convinzioni personali,
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea stabilisce che la promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà civili costituiscono principi e obiettivi fondamentali dell'Unione europea e rappresentano la base comune delle sue relazioni con i paesi terzi, |
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B. |
considerando che la religione maggioritaria e di Stato del Pakistan è l'islam sunnita e che i gruppi religiosi di minoranza sono composti da cristiani, indù, sikh, sciiti, ahmadi, buddisti, parsi, bahá'í e altri, |
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C. |
considerando che il Pakistan è uno dei paesi chiave nella lotta al terrorismo e la diffusione dell'estremismo violento, |
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D. |
considerando che la stabilità interna del paese e le sue istituzioni democratiche sono state messe a dura prova dal crescente numero di attentati violenti ad opera di estremisti, che si verificano pressoché quotidianamente, |
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E. |
considerando che l'incessante minaccia delle forze radicali islamiche che operano su ambo i lati della frontiera pakistano-afghana rendono tanto più imperativi gli sforzi concertati a livello internazionale per sostenere e rafforzare lo sviluppo economico e sociale in Pakistan, |
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F. |
considerando che la parità di diritti per le minoranze si iscriveva nella visione del padre fondatore del Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, espressa durante la sua allocuzione all'Assemblea costituente nel 1947: «Si può essere di qualsiasi religione, casta o credo – il che non ha nulla a che fare con gli affari di Stato Partiamo da questo principio fondamentale, che siamo tutti cittadini e cittadini di uno Stato», |
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G. |
considerando che il capitolo sui diritti fondamentali della Costituzione pachistana del 1973 garantisce la libertà di professare una religione e di gestire istituzioni religiose (articolo 20), l'uguaglianza di tutti i cittadini (articolo 25) e i diritti e interessi legittimi delle minoranze (articolo 26), |
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H. |
considerando per contro che l'articolo 260 della medesima costituzione opera una distinzione tra musulmani e non musulmani, ammettendo pertanto la discriminazione sulla base della religione, |
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I. |
considerando che le relazioni e le indagini condotte da agenzie indipendenti rivelano che le minoranze in Pakistan sono prive delle libertà civili fondamentali e delle pari opportunità per quanto riguarda il lavoro, l'istruzione e la rappresentanza politica, |
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J. |
considerando che, secondo le stime, oltre l'85 % delle donne in Pakistan è vittima di violenze domestiche, sia a livello fisico che psicologico; che la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, tra cui lo stupro, le violenze domestiche e i matrimoni coatti, permangono problemi gravi parzialmente imputabili alla sharia, |
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K. |
considerando che il governo pakistano ha designato un portavoce per le minoranze e nominato, nel novembre 2008, il deputato Shahbaz Bhatti a Ministro federale delle Minoranze, elevando al contempo tale carica per la prima volta a livello ministeriale, |
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L. |
considerando che dal novembre 2008 il governo pakistano ha introdotto una quota del 5 % cento per le minoranze nel settore dei posti di lavoro a livello federale, ha riconosciuto le festività non musulmane, ha proclamato l'11 agosto Giornata nazionale delle minoranze e riservato dei seggi al Senato per i rappresentanti delle minoranze, |
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M. |
considerando che il 25 dicembre 2009 il Presidente Asif Ali Zardari ha ribadito l'impegno del Partito popolare pakistano a sostenere il diritto di tutte le minoranze di essere trattate come cittadini uguali, |
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N. |
considerando la contraddizione che esiste tra l'impegno del governo pakistano per la libertà di religione e il suo ruolo di primo piano nell'ambito dell'OCI nel sostenere il programma di «Lotta alla diffamazione delle religione» presso le Nazioni Unite, |
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O. |
considerando che le norme giuridiche note come «leggi sulla blasfemia», introdotte nel 1982 e nel 1986, pregiudicano i fondamentali diritti religiosi e di minoranza garantiti dalla Costituzione e che nei casi di blasfemia la sezione 295 C del Codice penale pakistano prevede la condanna alla pena capitale o all'ergastolo, |
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P. |
considerando che le leggi sulla blasfemia sono indebitamente utilizzate dai gruppi estremisti e da chi è interessato a un regolamento di conti personali e hanno provocato una recrudescenza delle violenze nei confronti dei membri di minoranze religiose, in particolare gli ahmadi, ma anche i cristiani, gli indù, i sikh, gli sciiti, i buddisti, i parsi, i bahá'í e qualsiasi cittadino che osi alzare una voce critica contro l'ingiustizia, |
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Q. |
considerando che se la stragrande maggioranza delle persone accusate in virtù delle leggi sulla blasfemia è di fede musulmana, le accuse contro individui di fedi minoritarie possono scatenare violenze sproporzionate contro le loro intere comunità; considerando che sono state le accuse di blasfemia ad aver scatenato violenze anti-cristiane a Gojra e Korian nell'estate del 2009, che hanno provocato la morte di otto persone la distruzione di almeno un centinaio di abitazioni, |
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R. |
considerando che, nel 2009, 76 persone sono state accusate di blasfemia in 25 casi segnalati, tra cui 17 persone accusate in virtù della sezione 295 C del Codice penale pakistano, |
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S. |
considerando che in Pakistan gli avvocati e i militanti dei diritti umani sono spesso minacciati di morte e oggetto di atti vessatori e che gli avvocati della difesa nelle cause di blasfemia sono particolarmente esposti a tali rischi; considerando che anche chi è stato pienamente assolto è costretto a trascorrere il resto della vita nella clandestinità, |
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T. |
considerando che, nonostante nell'agosto 2009 il Primo ministro pakistano Gilani abbia annunciato la costituzione di una commissione incaricata di riesaminare e migliorare le «leggi che pregiudicano l'armonia religiosa», alludendo nella propria dichiarazione per la legge sulla blasfemia del 1982 e del 1986, a tutt'oggi non è stato proposto nessun riesame in materia, |
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U. |
considerando che in Pakistan i musulmani Ahmadiyya subiscono spesso discriminazioni e persecuzioni, sostenute dalle disposizioni anti-Ahmadiyya previste dalla sezione 298 del Codice penale pakistano: un esempio recente è l'omicidio di un professore Ahmadi in pensione da parte di uomini armati con il volto coperto il 5 gennaio 2010, |
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V. |
considerando che il governo pakistano sta per ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, |
|
1. |
plaude alle misure adottate dal governo pakistano sin dal novembre 2008 nell'interesse delle minoranze religiose, quali ad esempio l'assegnazione di una quota del 5 % per le minoranze nel settore dei posti di lavoro a livello federale, riconoscendo le festività non musulmane e proclamando una Giornata nazionale delle minoranze; |
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2. |
sostiene senza alcuna riserva gli sforzi profusi dal Ministro federale delle Minoranze volti a porre in essere una rete di comitati locali per l'armonia interreligiosa, onde promuovere il dialogo e allentare le tensioni religiose; invita tutti gli altri livelli governativi, tra cui gli Stati, ad approvare pienamente tali misure; |
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3. |
si compiace dell'impegno assunto dal Primo ministro pakistano di concedere i diritti di proprietà agli abitanti delle baraccopoli di Islamabad che appartengono a gruppi di minoranza; |
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4. |
plaude all'impegno espresso dal governo pakistano di predisporre dei seggi per i gruppi di minoranza in Senato, anche per le rappresentanti femminili dei gruppi di minoranza al Senato e auspica che tale impegno sia rispettato; |
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5. |
invita il governo pakistano a rivedere la consuetudine di includere l'indicazione dell'appartenenza religiosa dei propri cittadini in tutti i nuovi passaporti, al fine di evitare qualsiasi tipo di discriminazione; |
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6. |
esprime solidarietà al governo pakistano nella lotta al terrorismo e il contrasto alla diffusione degli estremismi violenti; |
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7. |
esprime profonda preoccupazione per il fatto che le leggi sulla blasfemia – che in Pakistan possono condurre alla pena di morte e sono spesso usate per giustificare la censura, la criminalizzazione, la persecuzione e, in alcuni casi, l'uccisione di membri di minoranze politiche, etniche o religiose – diano adito ad abusi che colpisco le persone di qualsiasi confessione in Pakistan; |
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8. |
invita il governo pakistano a procedere a un riesame approfondito delle leggi sulla blasfemia e della loro attuale applicazione nonché, tra l'altro, della sezione 295 C del Codice penale, che prescrive obbligatoriamente la pena capitale per chiunque sia giudicato colpevole di blasfemia e, nel contempo, ad attuare le modifiche proposte dal Ministero federale per le Minoranze; |
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9. |
invita il governo pakistano a tener fede alla promessa fatta nel 2008 di commutare tutte le condanne alla pena capitale in pene detentive, quale primo passo verso l'abolizione della pena capitale stessa; |
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10. |
ricorda che la Commissione ha più volte dichiarato, in risposta a interrogazioni parlamentari scritte, che sta seguendo da vicino la reazione del governo pakistano ai disordini di massa verificatisi a Gojra e Korian in seguito ad accuse di blasfemia e la invita altresì a richiedere informazioni in merito ai progressi concreti compiuti, in particolare per quanto riguarda la traduzione dei colpevoli dinanzi alla giustizia; |
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11. |
esprime particolare preoccupazione per le continue discriminazioni e le persecuzioni nei confronti della comunità Ahmadiyya in Pakistan e invita il governo pakistano ad abrogare la sezione 298 del Codice penale, che vincola gravemente la vita quotidiana di questo gruppo e a scoraggiare eventi che possono dar luogo a disordini, come la conferenza sulla «fine della profezia» a Lahore; |
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12. |
invita le autorità pakistane ad applicare pienamente la sentenza della Corte suprema del Pakistan intesa a garantire l'iscrizione di tutti gli elettori nelle nuove liste elettorali, inclusi i musulmani Ahmadi; |
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13. |
è preoccupato per il possibile uso improprio della campagna «lotta contro la diffamazione della religione» presso le Nazioni Unite, sottolineando le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2009; |
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14. |
invita il governo del Pakistan a ratificare appieno e senza riserve la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del 1996 e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti delle Nazioni Unite del 1984; ritiene che la libertà di credo, quale sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite, fornisca un quadro e un riferimento adeguato a cui tutti i firmatari dovrebbero attenersi per fornire protezione ai loro cittadini, al fine di consentire loro di esercitare liberamente la propria fede; |
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15. |
chiede al governo di garantire il rispetto dei diritti umani delle minoranze, sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare l'articolo 18, che stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione»; |
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16. |
sostiene tutte le iniziative intese a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra le comunità; chiede alle autorità politiche e religiose di promuovere la tolleranza e di attuare iniziative contro l'odio e gli estremismi violenti; |
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17. |
sollecita il governo pakistano ad attuare le riforme proposte del sistema di istruzione e di regolamentare e controllare le madrasse; invita le autorità pachistane a sopprimere qualsiasi propaganda a favore dell'odio, della superiorità religiosa e della diffamazione della religione dai libri di testo approvati dall'organo del Ministero dell'educazione responsabile dei programmi didattici; |
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18. |
invita il governo del Pakistan a facilitare la visita in Pakistan del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di culto o credo, sig.ra Asma Jahangir; |
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19. |
invita il Consiglio e la Commissione a inserire i diritti delle minoranze in Pakistan all'ordine del giorno del prossimo vertice, al fine di avviare una prima riforma della legislazione discriminatoria sulla blasfemia; |
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20. |
invita il Consiglio a inserire la questione della tolleranza religiosa nella società nel dialogo per la lotta al terrorismo con il Pakistan, poiché si tratta di un tema estremamente importante per la lotta a lungo termine contro l'estremismo religioso; |
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21. |
invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire il sostegno finanziario a favore delle organizzazioni e degli attivisti per i diritti umani e a delineare misure pratiche per sostenere il crescente movimento della società civile pakistana contro le leggi sulla blasfemia e altre legislazioni discriminatorie; |
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22. |
ricorda che la Commissione ha dichiarato più volte, in risposta a interrogazioni scritte parlamentari, che sta seguendo da vicino la reazione del governo pakistano alle violenze contro i cristiani perpetrate a Gojra e Korian e invita la Commissione a richiedere informazioni sui progressi concreti compiuti, in particolare per quanto riguarda la traduzione dei colpevoli dinanzi alla giustizia; |
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23. |
invita il Consiglio e la Commissione a insistere affinché il governo pakistano faccia rispettare la clausola sulla democrazia e i diritti umani, prevista dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan; invita la Commissione a presentare una relazione sull'attuazione dell'accordo di cooperazione e della clausola sulla democrazia e i diritti umani; |
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24. |
invita il Consiglio a sostenere il governo del Pakistan nello sviluppo del Ministero per i diritti umani e nell'istituzione di una commissione nazionale per i diritti umani efficace, indipendente ed autorevole; |
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25. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Pakistan. |
(1) Testo approvati, P6_TA(2007)0351.
(2) GU C 263 del 16.10.2008, pag. 666.
(3) GU C 282 del 6.11.2008, pag. 434.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/152 |
Giovedì 20 maggio 2010
Situazione in Thailandia
P7_TA(2010)0195
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla Thailandia
2011/C 161 E/22
Il Parlamento europeo,
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,
visti i Principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine del 1990,
viste le dichiarazioni dell'Alto rappresentante Cahterine Ashton dell' 8 e 13 aprile 2010 sulla situazione politica in Thailandia,
vista la dichiarazione del Segretario generale dell'ASEAN del 12 aprile 2010 sulla situazione in Thailandia,
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che la Thailandia è stata teatro di violenti scontri tra i manifestanti delle «camicie rosse» e il governo, assieme all'esercito appoggiato dal movimento delle «camicie gialle», in cui hanno già perso la vita oltre 60 persone e più di 1 700 sono rimaste ferite, |
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B. |
considerando che in oltre 20 province del paese è stato dichiarato lo stato di emergenza, |
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C. |
considerando che il 10 aprile 2010 a Bangkok sono scoppiati violenti scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza, |
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D. |
considerando che il 3 maggio 2010 il Primo ministro Abhisit Vejjajiva ha presentato una tabella di marcia con un piano articolato in cinque punti che prevederebbe lo svolgimento di elezioni generali il 14 novembre 2010, |
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E. |
considerando che il 13 maggio 2010 a Bangkok vi è stata una nuova esplosione di violenza tra i manifestanti e le forze di sicurezza, |
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F. |
considerando che lo stato di emergenza dichiarato dal governo thailandese ha portato alla censura di un'emittente televisiva satellitare, di varie emittenti radiofoniche e televisive e di siti Internet; che l'Unione europea ha espresso profonda preoccupazione per le minacce nei confronti della libertà dei media e ha ribadito che la libertà di espressione è un diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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G. |
considerando che un'operazione dell'esercito avviata il 19 maggio 2010 con lo scopo di restringere il corridoio di sicurezza attorno al principale accampamento dei dimostranti ha causato molti morti, tra cui anche un giornalista italiano, e decine di feriti, |
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H. |
considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon si è detto preoccupato per la violenza e ha fatto appello ai dimostranti e alle autorità thailandesi affinché facciano tutto quanto è in loro potere per evitare ulteriori violenze e perdite di vite umane; che il Vietnam, che detiene attualmente la presidenza dell'ASEAN, ha espresso preoccupazione per l'aggravarsi della situazione in Thailandia e ha invitato tutte le parti a evitare la violenza e a cercare la riconciliazione, |
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1. |
esprime profonda preoccupazione per il conflitto violento tra dimostranti e forze di sicurezza in Thailandia, che rappresenta una minaccia per la democrazia nel paese, ed esprime solidarietà al popolo thailandese e a tutte le famiglie che hanno perso dei cari durante le ultime settimane; |
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2. |
ricorda che secondo i Principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, le autorità devono, nella misura del possibile, utilizzare mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco e, qualora l'uso legale della forza e delle armi da fuoco sia inevitabile, devono evitare ogni eccesso e agire in proporzione alla gravità del reato; |
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3. |
invita tutte le parti a dar prova della massima autodisciplina e a porre fine alla violenza politica; |
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4. |
accoglie con favore la decisione del governo thailandese di creare un comitato costituito da esperti forensi e rappresentanti delle istituzioni accademiche, con il compito di condurre indagini sui decessi avvenuti nell'incidente del 10 aprile 2010 e invita il governo ad estendere tali indagini ai recenti casi; appoggia l'iniziativa del Ministero dello sviluppo sociale e della sicurezza umana di creare un centro per assistere i feriti e i parenti delle persone rimaste uccise negli scontri tra funzionari statali e sostenitori del Fronte unito della democrazia contro la dittatura; |
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5. |
prende atto della tabella di marcia presentata dal Primo ministro Abhisit Vejjajiva il 3 maggio 2010; |
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6. |
invita il governo thailandese a garantire che la dichiarazione di stato di emergenza non comporti restrizioni sproporzionate dei diritti fondamentali e delle libertà individuali; lo invita a porre fine alla censura e alle limitazioni del diritto alla libertà di espressione; |
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7. |
esorta tutte le parti a impegnarsi immediatamente in un dialogo costruttivo al fine di giungere rapidamente a una soluzione negoziata e a risolvere l'attuale crisi attraverso mezzi pacifici e democratici; |
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8. |
accoglie con favore l'iniziativa della commissione nazionale dei diritti dell'uomo di convocare una riunione consultiva tra intellettuali, rappresentanti dei movimenti sociali, leader religiosi e i quattro ex Primi ministri Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh e Chuan Leekpai, allo scopo di trovare e proporre una soluzione per risolvere la crisi; |
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9. |
sottolinea la propria volontà di sostenere la democrazia in Thailandia tenendo conto delle eccellenti relazioni tra l'Unione europea e la Thailandia e del ruolo del paese quale elemento di prosperità e stabilità nella regione; |
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10. |
esorta la comunità internazionale a compiere ogni sforzo per fermare la violenza; esorta il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a monitorare attentamente la situazione politica e a coordinare l'azione con l'ASEAN per promuovere il dialogo e rafforzare la democrazia in Thailandia; |
|
11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo della Thailandia, al Segretario generale dell'ASEAN e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/154 |
Giovedì 20 maggio 2010
Myanmar
P7_TA(2010)0196
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla situazione a Myanmar
2011/C 161 E/23
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni su Myanmar,
visti gli articoli da 18 a 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948,
visto l'articolo 25 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del 1966,
vista la dichiarazione del 5 maggio 2010 del relatore speciale delle Nazioni Unite, Tomás Ojea Quintana,
viste le conclusioni del Consiglio su Myanmar, adottate in occasione del vertice n. 3009 del Consiglio «Affari esteri» tenutosi a Lussemburgo il 26 aprile 2010,
vista la dichiarazione rilasciata dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Catherine Ashton il 1o marzo 2010 sul rifiuto della Corte suprema di Myanmar di accogliere l'appello di Aung San Suu Kyi,
vista la dichiarazione della Presidenza rilasciata in occasione del sedicesimo vertice dei paesi del Sud-Est asiatico (ASEAN) tenutosi ad Hanoi il 9 aprile 2010,
viste le conclusioni del Consiglio europeo su Myanmar del 19 giugno 2009,
viste le conclusioni del Consiglio su Myanmar, adottate in occasione del vertice n. 2938 del Consiglio «Affari esteri» tenutosi a Lussemburgo il 27 aprile 2009,
vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea, del 23 febbraio 2009, in cui si auspica un dialogo globale tra le autorità e le forze democratiche a Myanmar,
vista la relazione del 28 agosto 2009 del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani a Myanmar,
vista la risoluzione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, del 26 marzo 2010, sulla situazione dei diritti umani a Myanmar,
vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, del 14 maggio 2009, sull'arresto di Aung San Suu Kyi,
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando l'annuncio, da parte delle autorità di Myanmar, dello svolgimento di elezioni nazionali nel 2010 per la prima volta dal 1990, |
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B. |
considerando che le cinque leggi elettorali e i quattro decreti, così come sono stati pubblicati, violano tutti i principi democratici e non consentono lo svolgimento di elezioni libere, in particolare in quanto escludono i 2 200 prigionieri politici recensiti; considerando che i membri di vari ordini religiosi a Myanmar, tra cui circa 400 000 monaci buddisti, sono esplicitamente esclusi dal voto, il che dimostra le continue discriminazioni perpetrate dalla giunta militare sulla base della religione o dello stato, |
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C. |
considerando che tali leggi violano principi di base quali la libertà di espressione e il diritto di associazione e che nei confronti dei media di Myanmar con sede all'estero, che rappresentano la principale fonte di informazione per la popolazione, continua a vigere il divieto di operare all'interno di Myanmar, |
|
D. |
considerando che tali leggi sono basate sulla Costituzione del 2010, la quale garantisce l'impunità dei crimini commessi dall'attuale regime e prevede una sospensione totale dei diritti fondamentali durante lo stato di emergenza per un periodo indeterminato; considerando che la nuova Costituzione di Myanmar è stata concepita per mantenere la dittatura sotto forma civile e non garantisce in alcun modo i diritti umani né offre alcuna prospettiva di reale cambiamento, |
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E. |
considerando che qualsiasi forma di dissidenza politica è sistematicamente e brutalmente repressa (per esempio mediante arresti arbitrari, processi iniqui, detenzione, tortura ed esecuzioni extragiudiziarie), |
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F. |
considerando che le elezioni non possono essere considerate libere ed eque senza la partecipazione dell'opposizione, |
|
G. |
considerando che il partito della Lega nazionale per la democrazia (NLD), che ha riportato una netta vittoria alle ultime elezioni democratiche, ha deciso di boicottare le elezioni annunciate nel 2010 a causa delle condizioni imposte per parteciparvi; considerando che l'NLD è stato sciolto per legge il 6 maggio 2010, dopo che non si era iscritto alle elezioni, |
|
H. |
considerando la dichiarazione rilasciata in occasione del sedicesimo vertice ASEAN, in cui si sottolinea l'importanza di una riconciliazione e dello svolgimento di elezioni generali libere, regolari e aperte a tutti, |
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I. |
considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite per Myanmar ha condannato le violazioni «gravi e sistematiche» dei diritti umani perpetrate dalla dittatura di Myanmar e ha dichiarato che costituiscono una «politica di Stato che coinvolge le autorità esecutive, militari e giudiziarie a tutti i livelli» e ha chiesto l'istituzione di una commissione di inchiesta delle Nazioni Unite sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi dalla dittatura, |
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J. |
considerando che il governo di Myanmar continua a rifiutare all'inviato speciale dell'Unione europea a Myanmar il permesso di visitare il paese e avviare un dialogo, nonostante le ripetute richieste nel corso di molti mesi, |
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K. |
considerando che dal 2003 il governo di Myanmar ha rifiutato qualsiasi proposta da parte delle Nazioni Unite e della comunità internazionale di rivedere la sua «tabella di marcia verso la democrazia» in sette fasi, |
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L. |
considerando che, secondo le stime, attualmente vi sono 2 200 prigionieri politici detenuti per aver svolto attività pacifiche a Myanmar e che ad oltre 140 prigionieri politici vengono deliberatamente rifiutate le cure mediche, tra i quali il leader del gruppo «88-Generation Students» Ko Mya Aya, le cui condizioni cardiache possono essere mortali, |
|
M. |
considerando che i militari continuano a perpetrare violazioni dei diritti umani contro i civili nelle zone di conflitti etnici, tra cui esecuzioni extragiudiziarie, lavori forzati e violenze sessuali, |
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N. |
considerando il perdurare di attacchi contro i civili appartenenti a minoranze etniche nella parte orientale di Myanmar, che provocano centinaia di migliaia di sfollati, molti dei quali, a causa delle restrizioni imposte dalla dittatura all'assistenza umanitaria, possono essere raggiunti unicamente dagli aiuti provenienti dai paesi vicini, |
|
O. |
considerando che Aung San Suu Kyi, leader del partito di opposizione NLD, è agli arresti domiciliari dal 2003; considerando che il 14 maggio 2009 le autorità l'hanno arrestata con l'accusa di aver violato le condizioni degli arresti domiciliari consentendo la visita di un americano, John Yettaw; considerando che l'11 agosto 2009 un tribunale penale all'interno del carcere di Insein a Rangoon ha condannato Aung San Suu Kyi a tre anni di detenzione per aver violato gli arresti domiciliari, condanna che è poi stata ridotta a 18 mesi di arresti domiciliari; considerando che il 1o marzo 2010 la Corte suprema di Myanmar ha respinto l'appello di Aung San Suu Kyi contro la sentenza ingiusta comminatale nel 2009, |
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P. |
considerando che l'UE resta uno dei principali donatori di Myanmar ed è pronta a rafforzare la propria assistenza a favore della popolazione, al fine di migliorarne le condizioni sociali ed economiche, |
|
Q. |
considerando che l'Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (ECHO) ha ridotto i finanziamenti a favore dei profughi al confine tra la Thailandia e Myanmar, nonostante il numero dei profughi rimasti sia quasi lo stesso e ha posto fine ai finanziamenti a favore delle scuole nei campi profughi, |
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R. |
considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, l'Unione europea e molti governi hanno dichiarato che la soluzione dei problemi di Myanmar è rappresentata da un dialogo tripartito adeguato tra Aung San Suu Kyi e l'NLD, i veri rappresentanti dei gruppi etnici e il governo di Myanmar e che quest'ultimo continua a rifiutare di partecipare a tale dialogo, |
|
1. |
ribadisce il suo incrollabile impegno nei confronti della popolazione di Myanmar; |
|
2. |
condanna l'organizzazione di elezioni in condizioni di assenza totale di democrazia e secondo regole che prevedono l'esclusione del principale partito di opposizione democratico e privano centinaia di migliaia di cittadini birmani del diritto di votare e di candidarsi alle elezioni, in un chiaro tentativo di escludere l'intera opposizione del paese dalle urne; |
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3. |
deplora il fatto che, a norma della nuova costituzione, all'esercito sarà garantito almeno il 25 % dei seggi in Parlamento nonché il potere di sospendere le libertà civili e l'autorità legislativa in qualsiasi momento lo reputi necessario nell'interesse della sicurezza nazionale; |
|
4. |
esorta fermamente il governo di Myanmar a compiere senza indugio i passi necessari a garantire processi elettorali liberi, equi e trasparenti, che comprendano la partecipazione di tutti gli elettori, di tutti i partiti politici e di tutti gli altri soggetti interessati pertinenti al processo elettorale, e ad accettare la presenza di osservatori internazionali; chiede l'abrogazione delle leggi elettorali pubblicate nel marzo 2010, che rendono impossibile l'organizzazione di elezioni libere e trasparenti; |
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5. |
invita le autorità di Myanmar a tenere conto degli appelli della comunità internazionale a consentire ad Aung San Suu Kyi e a tutti gli altri prigionieri di coscienza di partecipare al processo politico; |
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6. |
esorta la comunità internazionale a fare ogni sforzo possibile per garantire lo svolgimento di elezioni libere e democratiche; |
|
7. |
invita caldamente il governo di Myanmar ad abolire le restrizioni alla libertà di assemblea, associazione, movimento ed espressione, ivi compresa la libertà e indipendenza dei mezzi d'informazione, anche rendendo pienamente disponibili e accessibili servizi quali Internet e la telefonia mobile, e a cessare il ricorso alla censura; |
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8. |
condanna con fermezza le perduranti e sistematiche violazioni dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei diritti democratici basilari della popolazione di Myanmar; invita le autorità del paese a porre fine alle violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani internazionali; |
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9. |
esorta il governo di Myanmar a rilasciare senza indugio tutti i prigionieri di coscienza, senza condizioni e con il completo ripristino dei loro diritti politici, e ad astenersi da ulteriori arresti politici; |
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10. |
invita l'Alto rappresentante e gli Stati membri a sostenere pubblicamente la raccomandazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per Myanmar, nella quale si richiede l'istituzione di una commissione di inchiesta delle Nazioni Unite sui crimini di guerra e contro l'umanità commessi a Myanmar, nonché a includere tale richiesta nel progetto di risoluzione da sottoporre all'esame dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2010; |
|
11. |
sottolinea che le sfide politiche e socioeconomiche alle quali il paese deve far fronte possono essere affrontate soltanto attraverso un vero e proprio dialogo tra tutti i soggetti interessati, compresi i gruppi etnici e l'opposizione; |
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12. |
ribadisce l'importanza fondamentale di un autentico processo di dialogo e della riconciliazione nazionale ai fini della transizione verso la democrazia; invita il governo di Myanmar ad avviare immediatamente un vero e proprio dialogo con tutti i partiti e i gruppi etnici; si compiace, a tal proposito, degli sforzi di mediazione profusi dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dal relatore speciale delle Nazioni Unite per Myanmar; |
|
13. |
esorta i governi della Cina, dell'India e della Russia ad avvalersi del loro notevole ascendente economico e politico nei confronti delle autorità birmane per apportare sostanziali miglioramenti nel paese e cessare di rifornirlo di armamenti e altre risorse strategiche; invita i governi dei paesi ASEAN e della Cina, che godono di «relazioni privilegiate» con Myanmar, ad interporre i propri buoni uffici in particolare per tentare di invertire la rotta della politica birmana di pulizia etnica ai danni dell'etnia Rohingya, che sta provocando la fuga di centinaia di migliaia di persone, che si riversano oltre confine in Bangladesh, e inasprendo le difficoltà di vita dei più indigenti, che vivono nell'area di Cox's Bazar; |
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14. |
esprime il proprio forte sostegno al lavoro incessante dell'inviato speciale dell'UE e invita le autorità di Myanmar a cooperarvi pienamente; |
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15. |
plaude alla decisione del Consiglio di estendere per un altro anno le misure restrittive previste dall'attuale decisione dell'UE e sottolinea la propria disponibilità a rivedere, modificare o rafforzare le misure già adottate alla luce degli sviluppi in loco; |
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16. |
invita la Commissione a revocare i tagli ai finanziamenti destinati ai profughi al confine tra Myanmar e la Thailandia e a cominciare immediatamente a finanziare gli aiuti transfrontalieri, con speciale riferimento all'assistenza medica; |
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17. |
ribadisce il suo appello affinché si individui una soluzione al problema dei profughi di etnia Rohingya in Bangladesh; invita il governo del Bangladesh ad autorizzare la loro registrazione ufficiale in qualità di profughi e le autorità di Myanmar a cessare ogni forma di persecuzione nei loro confronti, nonché a rispettare pienamente i loro diritti fondamentali in quanto minoranza religiosa ed etnica; |
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18. |
valuta positivamente il sostegno dell'Unione europea a un embargo globale sugli armamenti ed esorta i governi europei e la Commissione a cominciare ad adoperarsi attivamente per costruire un consenso globale attorno a tale embargo; |
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19. |
sostiene la missione di mediazione intrapresa dal Segretario generale delle Nazioni Unite e plaude al suo impegno per la risoluzione del problema; |
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20. |
incarica le proprie delegazioni per le relazioni con i paesi ASEAN, con la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, l'India, i paesi dell'Asia meridionale e il Giappone di inserire Myanmar nell'agenda dei loro incontri con le rispettive controparti e interlocutori nei relativi paesi; |
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21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'inviato speciale dell'Unione europea per Myanmar, al Consiglio di Stato birmano per la pace e lo sviluppo, ai governi dell'ASEAN e agli Stati membri dell'ASEM, al segretariato ASEM, alla Commissione interparlamentare dell'ASEAN per la Birmania, ad Aung San Suu Kyi, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e al relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo a Myanmar. |
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Martedì 18 maggio 2010
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/158 |
Martedì 18 maggio 2010
Creazione di un Ufficio europeo di sostegno in materia di asilo ***II
P7_TA(2010)0158
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))
2011/C 161 E/24
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16626/2/2009 – C7-0049/2010),
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0066),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, primo comma, punti 1 e 2, e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0071/2009),
vista la sua posizione in prima lettura (1),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l'articolo 294, paragrafo 7, l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 72 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0118/2010),
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1. |
approva la posizione del Consiglio; |
|
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati del 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/159 |
Martedì 18 maggio 2010
Rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) ***II
P7_TA(2010)0159
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))
2011/C 161 E/25
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (05386/3/2010 – C7-0095/2010),
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0780),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0413/2008),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visto l'articolo 294, paragrafo 7 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la sua posizione in prima lettura (1),
visto il parere del 14 maggio 2009 del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del 21 aprile 2009 del Comitato delle regioni (3),
visto l'articolo 72 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0124/2010),
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1. |
approva la posizione comune del Consiglio; |
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2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
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3. |
prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione; |
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4. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune del Consiglio; |
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5. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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6. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati del 23.4.2009, P6_TA(2009)0278.
(2) GU C 277 del 17.11.2009, pag. 75.
(3) GU C 200 del 25.8.2009, pag. 41.
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO
Dichiarazioni
in merito alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 290 del TFUE
«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della direttiva 2010/31/UE non incidono sulla futura posizione delle istituzioni in merito all'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o di atti legislativi individuali contenenti siffatte disposizioni».
Dichiarazione della Commissione relativa ai periodi di vacanza
«La Commissione europea nota che, ad eccezione dei casi in cui l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica di atti delegati tiene conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio riescano a esercitare le loro prerogative entro i limiti stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è pronta ad agire di conseguenza.».
Dichiarazione della Commissione sul finanziamento dell'efficienza energetica nell'edilizia
«La Commissione sottolinea il ruolo fondamentale degli strumenti finanziari per garantire la transizione del settore edilizio europeo verso un settore di attività efficiente dal punto di vista energetico e a basse emissioni di carbonio. La Commissione continuerà a incoraggiare gli Stati membri a fare ampio uso dei fondi disponibili a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (attualmente è possibile utilizzare fino al 4 % delle quote totali nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, pari a 8 miliardi di EUR, per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili nel settore edilizio, oltre al sostegno finanziario non limitato già disponibile per le energie sostenibili negli edifici pubblici e commerciali/industriali) e fornirà sostegno agli Stati membri per favorire un uso migliore di tutti i fondi e finanziamenti disponibili che possono agevolare un effetto leva per incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica.
In aggiunta, la Commissione esaminerà la possibilità di sviluppare ulteriormente tutte le iniziative esistenti, fra cui l'iniziativa “Città intelligenti” (Piano SET, COM(2009)0519) o l'uso del bilancio “Energia intelligente — Europa II”, ad esempio per condividere le conoscenze e per fornire assistenza tecnica per istituire fondi nazionali rinnovabili.
Inoltre, la Commissione preparerà una sintesi e un'analisi dei meccanismi di finanziamento attualmente in uso negli Stati membri e terrà conto dei risultati per cercare di diffondere le migliori prassi in tutta l'Unione euroepea.
Infine, a seguito dell'analisi di cui all'articolo 10 paragrafo 5, della direttiva 2010/31/UE, la Commissione rifletterà sul possibile sviluppo di incentivi finanziari in futuro (anche in relazione agli strumenti dell'Unione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera a)) e sul loro uso ottimale per gli investimenti nell'efficienza energetica migliorata nell'edilizia.».
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/161 |
Martedì 18 maggio 2010
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I
P7_TA(2010)0160
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
2011/C 161 E/26
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0456),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0125/2010),
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali |
Martedì 18 maggio 2010
P7_TC1-COD(2009)0127
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2 e l'articolo 80,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Alla luce dell'istituzione di un programma comune dell'Unione europea per il reinsediamento, inteso ad aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento nell'Unione nel fornire protezione ai rifugiati e a massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare, su base regolare a livello di Unione, priorità comuni in tale settore. |
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(2) |
Per conseguire gli obiettivi della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda le priorità annuali comuni dell'Unione in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze e alle categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. |
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(3) |
In considerazione delle esigenze di reinsediamento da fissare nella decisione della Commissione che definisce le priorità annuali comuni dell'Unione in materia di reinsediamento in conformità della presente decisione, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari. |
|
(4) |
In questo contesto è opportuno adattare la scadenzario relativo al termine per la presentazione dei dati necessari per calcolare le ripartizioni annuali tra gli Stati membri, il termine entro cui questi ultimi devono presentare alla Commissione i programmi annuali e il termine per l'adozione delle decisioni di finanziamento da parte della Commissione. |
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(5) |
Allo scopo di incoraggiare un maggior numero di Stati membri a partecipare ad azioni di reinsediamento, è opportuno fornire un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri che partecipano per la prima volta al programma di reinsediamento. |
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(6) |
È inoltre necessario stabilire le norme per l'ammissibilità delle spese per il supporto finanziario supplementare a favore del reinsediamento, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:
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1. |
l'articolo 13 è così modificato:
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2. |
l'articolo 20, è così modificato:
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3. |
all'articolo 35 è inserito il seguente paragrafo: «5. L'importo fisso di 4 000 EUR assegnato agli Stati membri per ogni persona reinsediata è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.»; |
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4. |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 52 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, è conferito alla Commissione per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma. 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 52 ter e 52 quater. Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, si applica la procedura di cui all'articolo 52 quinquies. Articolo 52 ter Revoca della delega 1. La delega di poteri di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali ragioni della revoca. 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. La decisione prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 52 quater Obiezioni agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un mese a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di un mese. 2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso specificata. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. Articolo 52 quinquies Procedura d'urgenza 1. Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e resta d'applicazione fintanto che non venga sollevata alcuna obiezione ai sensi del paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio indica i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Entro un termine di tre mesi dalla data di notifica, il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato. In tal caso, l'atto cessa di essere d'applicazione. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/166 |
Martedì 18 maggio 2010
Migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica del regolamento (CE) n. 1104/2008) *
P7_TA(2010)0161
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))
2011/C 161 E/27
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0508),
visti gli articoli 66 e 67 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0244/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7–0126/2010),
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
nonostante il fatto che il Consiglio consideri il SIS 1 + RE come un piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento, nella sua veste di colegislatore per l'istituzione del sistema di informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n. 1987/2006) (1) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva fondi da assegnare allo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire pienamente il controllo e la supervisione parlamentari del processo; |
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3. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE; |
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4. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 1 – paragrafo 1 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1, punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 3 Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 11 – paragrafo 2 |
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2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione. |
2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2011 . Qualora si opti per una soluzione tecnica alternativa di cui all'articolo 11, paragrafo 5 bis, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1, punto (3) bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 11 – paragrafo 5 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1, punto 3 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 3 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4 Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 1 |
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1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. |
1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per l'assistenza allo sviluppo del SIS II centrale. Esso si occupa altresì di favorire la coerenza e assicurare il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4 Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 2 |
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2. Il GPMB si compone di massimo dieci esperti . Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo . |
2. Il GPMB si compone di massimo dieci membri, dotati delle competenze necessarie per contribuire attivamente allo sviluppo del SIS II, che si riuniscono su basi regolari . Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto membri e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, al massimo due membri e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB membri interessati e personale competente del Parlamento europeo, esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente interessati allo sviluppo dei progetti SIS II, con oneri a carico della rispettiva amministrazione o istituzione . Il GPMB può invitare altri esperti a prendere parte alle sue riunioni sulla base del proprio mandato, con oneri a carico della rispettiva amministrazione, istituzione o società. |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4 Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 5 |
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5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. |
5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. Il mandato del GPMB include l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione da parte parlamentare. |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4 Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 6 |
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6. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti». |
6. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti.» Gli stanziamenti necessari per coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente previsti nella programmazione finanziaria 2010-2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 5 Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 19 – paragrafo 1 |
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Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006. |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2013 . |
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(1) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/172 |
Martedì 18 maggio 2010
Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica della decisione 2008/839/GAI) *
P7_TA(2010)0162
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))
2011/C 161 E/28
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0015),
visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0040/2010),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7–0127/2010),
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
nonostante il Consiglio stia trattando SIS 1+RE come piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento, in qualità di colegislatore per l'istituzione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n. 1987/2006 (1) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva i fondi da assegnare per lo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione del processo da parte parlamentare; |
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3. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE; |
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4. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 1 – paragrafo 1 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 11 – paragrafo 2 |
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2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione. |
2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione , al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Qualora sia attuata una soluzione tecnica alternativa, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5 bis, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 11 – paragrafo 5 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) Decisione Consiglio 2008/839/JHA Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 17 bis – paragrafo 1 |
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1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. |
1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per l'assistenza allo sviluppo del SIS II centrale. Esso si occupa altresì di favorire la coerenza e assicurare il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 17 bis – paragrafo 2 |
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2. Il GPMB si compone di massimo dieci esperti . Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo . |
2. Il GPMB si compone di massimo dieci membri dotati delle competenze necessarie per contribuire attivamente allo sviluppo del SIS II, e che si riuniscono periodicamente . Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto membri e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, al massimo due membri e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB , a spese della rispettiva istituzione o amministrazione, anche deputati o funzionari del Parlamento europeo interessati, esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente interessati allo sviluppo dei progetti SIS II. Il GPMB può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni, come definito nel mandato, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società . |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione Consiglio 2008/839/JHA Articolo 17 bis – paragrafo 5 |
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5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. |
5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. Il mandato del GPMB include l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione da parte parlamentare. |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione Consiglio 2008/839/JHA Articolo 17 bis – paragrafo 6 |
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6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione dell'indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti». |
6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti». Gli stanziamenti necessari a coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente iscritti nella programmazione finanziaria 2010–2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 19 - comma 1 |
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«Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.» |
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2013 . |
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(1) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/177 |
Martedì 18 maggio 2010
Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ***II
P7_TA(2010)0167
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura per l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))
2011/C 161 E/29
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17279/3/2009 – C7-0075/2010),
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0636),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0341/2008),
vista la sua posizione in prima lettura (1),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto l'articolo 66 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0146/2010),
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1. |
adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati del 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
(2) GU C 228 del 22.9.2009, pag. 107.
Martedì 18 maggio 2010
P7_TC2-COD(2008)0192
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 maggio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/41/UE)
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/179 |
Martedì 18 maggio 2010
Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura ***I
P7_TA(2010)0168
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))
2011/C 161 E/30
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0031),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0048/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 dicembre 2009 (1),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0122/2010),
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Martedì 18 maggio 2010
P7_TC1-COD(2009)0006
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n.…/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili e che abroga la direttiva del Consiglio 73/44/CEE, la direttiva 96/73/CE e la direttiva 2008/121/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (3), la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (4) e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 , relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (5) sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza sostituire tali atti con uno strumento giuridico unico. |
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(2) |
La legislazione dell'Unione europea relativa alle denominazione e all'etichettatura dei prodotti tessili ha un contenuto estremamente tecnico e comprende disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare la necessità per gli Stati membri di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili contemporaneamente nell'insieme dell'Unione europea , il regolamento risulta essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa. |
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(3) |
Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni divergenti degli Stati membri per quanto riguarda le denominazioni, la composizione e l'etichettatura dei prodotti tessili, è necessario armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate nelle etichette, contrassegni e documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione. |
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(4) |
È opportuno stabilire regole che consentano ai fabbricanti di chiedere che la denominazione di una nuova fibra tessile sia iscritta nell'elenco delle denominazioni di fibre autorizzate. |
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(5) |
È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti esclusivamente di materiali tessili ma la cui componente tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale gli operatori economici richiamano specificamente l'attenzione. |
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(6) |
La tolleranza per quanto riguarda « ▐ fibre estranee », che non sono indicate sulle etichette, dovrebbe applicarsi sia ai prodotti puri che ai prodotti misti. |
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(7) |
L'etichettatura di composizione dovrebbe essere obbligatoria al fine di garantire la disponibilità di informazioni corrette per tutti i consumatori dell'Unione europea ad un livello uniforme. Nei casi in cui sia tecnicamente difficile precisare la composizione di un prodotto al momento della sua fabbricazione, le fibre eventualmente conosciute in quel momento possono essere indicate nell'etichetta, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito. |
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(8) |
Al fine di evitare differenze di applicazione tra gli Stati membri, è opportuno determinare con precisione le modalità particolari di etichettatura di alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tenere conto nell'etichettatura e in sede di analisi. |
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(9) |
La messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbe essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio totale o sul rotolo. |
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(10) |
È opportuno subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori. Inoltre, al fine di fornire informazioni agli utilizzatori e ai consumatori, è opportuno che le denominazioni delle fibre tessili siano collegate alle loro caratteristiche. |
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(11) |
La sorveglianza del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento negli Stati membri è soggetta alle disposizioni della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (6) e quelle del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (7). |
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(12) |
È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I metodi utilizzati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione in fibre di prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa; per questo motivo è opportuno che il presente regolamento stabilisca i metodi di analisi uniformi applicabili alla maggior parte dei prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie che sono sul mercato. Per semplificare il presente regolamento e adattare tali metodi uniformi al progresso tecnico é tuttavia opportuno che i metodi stabiliti nel presente regolamento siano trasformati in norme europee. A tal fine, la Commissione dovrebbe gestire la transizione dal sistema attuale, i cui metodi sono descritti dal presente regolamento, a un sistema basato su norme europee. |
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(13) |
Nel caso di mischie di fibre per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello di Unione , è opportuno che il laboratorio incaricato del controllo sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie ▐ indicando, nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto , il metodo utilizzato e il suo grado di precisione. |
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(14) |
È opportuno che il presente regolamento stabilisca i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra durante la determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili e fornisca due tassi convenzionali diversi per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Dal momento che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che di conseguenza risultati divergenti possono derivare dall'applicazione delle tolleranze durante i controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nell'Unione , è opportuno autorizzare i laboratori incaricati dei controlli ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico. |
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(15) |
È opportuno stabilire regole relative ai prodotti esentati dai requisiti generali di etichettatura posti dal presente regolamento, in particolare i prodotti monouso o i prodotti per i quali è richiesta unicamente un'etichettatura globale. |
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(16) |
È opportuno stabilire una procedura compresi obblighi specifici, che dev'essere osservata dal fabbricante o da ogni persona che agisce a suo nome che intende iscrivere una nuova denominazione di fibra tessile nell'elenco armonizzato delle denominazioni di fibre tessili figurante all'allegato I . ▐ |
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(17) |
Onde assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento stando al contempo al passo con il progresso tecnico, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati volti a completare o modificare elementi non essenziali degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento . |
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(18) |
Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine (8), ha sottolineato che la protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, che prevedano anche indicazioni dell'origine. Lo scopo di tali indicazioni dovrebbe essere di consentire ai consumatori di essere pienamente informati dell'esatta origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni dell'origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. A tal fine, dovrebbero essere elaborate norme armonizzate sui prodotti tessili. Dette norme dovrebbero assumere la forma di requisiti di etichettatura obbligatoria nel caso dei prodotti importati, mentre, per i prodotti non soggetti all'etichettatura obbligatoria di origine a livello dell'Unione, dovrebbero essere previste delle norme a garanzia che le eventuali dichiarazioni sull'indicazione di origine non siano false o fuorvianti. |
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(19) |
I requisiti di etichettatura di origine posti dal presente regolamento per quanto riguarda il settore specifico dei prodotti tessili non dovrebbero pregiudicare le discussioni in corso su un regime di marchio di origine generalmente applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi, da istituire nel quadro della politica commerciale comune dell'Unione. |
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(20) |
Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere, vale a dire l'adozione di regole uniformi applicabili all'utilizzazione di denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili, non possono essere realizzate in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzate, meglio, a livello di Unione , l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea . Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(21) |
Per potere operare scelte informate, i consumatori dovrebbero sapere al momento dell'acquisto di un prodotto tessile se quest'ultimo contiene parti non tessili di origine animale. È pertanto essenziale indicare sull'etichetta la presenza di materiali di derivazione animale. |
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(22) |
Il presente regolamento si limita a enunciare le norme concernenti l'armonizzazione delle denominazioni di fibre tessili e l'etichettatura della composizione in fibre dei prodotti tessili. Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni e pratiche divergenti tra Stati membri, e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura tessile. A tal fine, occorre che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire in tutta l'Unione un livello elevato di tutela dei consumatori. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili, e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. La relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici e dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose, l'infiammabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti tessili, l'utilizzo di simboli non linguistici per identificare le fibre tessili, l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere su richiesta informazioni supplementari in merito alle caratteristiche del prodotto, specialmente via Internet. |
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(23) |
È opportuno abrogare le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE , |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'utilizzazione delle denominazioni di fibre tessili, all'etichettatura dei prodotti tessili e alla determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante metodi uniformi di analisi quantitativa, al fine di migliorare la loro libera circolazione nel mercato interno e fornire informazioni accurate ai consumatori .
Articolo 2
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili.
Ai fini del presente regolamento, i seguenti prodotti sono assimilati ai prodotti tessili :
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a) |
i prodotti contenenti almeno l'80 % in peso di fibre tessili; |
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b) |
i tessuti le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso, per la copertura di mobili, ombrelli e ombrelloni; |
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c) |
le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti, purché tali parti o fodere costituiscano almeno l'80 % in peso del prodotto completo; |
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d) |
i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. |
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti tessili:
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a) |
destinati a essere esportati verso paesi terzi; |
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b) |
introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri; |
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c) |
importati dai paesi terzi per fare oggetto di un trattamento di perfezionamento attivo; |
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d) |
dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi; |
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e) |
consegnati agli utenti finali come articoli individuali su misura. |
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato; |
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b) |
per fibre tessili s'intende:
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c) |
per «larghezza apparente» s'intende la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media; |
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d) |
per «componente tessile» s'intende una parte di un prodotto tessile avente un contenuto di fibre distinto; |
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e) |
per «fibre estranee» s'intende le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta; |
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f) |
per «fodera» s'intende un elemento separato utilizzato nella confezione di tessuti e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile mantenuti in modo non fisso lungo uno più orli; |
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g) |
per «etichettatura» s'intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante apposizione su di esso di un'etichetta o mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione; |
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h) |
per «etichettatura globale» s'intende un modo di etichettatura consistente nell'utilizzare un'etichetta unica per più prodotti o parti tessili; |
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i) |
per «prodotti monouso» s'intende i prodotti tessili destinati a essere utilizzati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo. |
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «mandatario», «importatore», «distributore», «operatori economici», «norma armonizzata», «vigilanza del mercato» e «autorità di vigilanza del mercato» figuranti nel regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 4
Norme generali
1. I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siamo etichettati o accompagnati da documenti commerciali in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. Salvo disposizioni contrarie previste nel presente regolamento, le norme nazionali e dell'Unione relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale rimangono applicabili ai prodotti tessili .
Capo 2
Denominazioni delle fibre tessili e requisiti corrispondenti in materia di etichettatura
Articolo 5
Denominazioni delle fibre tessili
1. Solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I sono utilizzate per indicare la composizione fibrosa dei prodotti tessili .
2. L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.
È vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.
È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Articolo 6
Richieste di nuove denominazioni di fibre tessili
Qualunque fabbricante o persona che agisce a suo nome può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I.
La domanda è accompagnata da un allegato tecnico stabilito conformemente all'allegato II.
Articolo 7
Prodotti puri
1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine «100 %», «puro» o «tutto».
È vietato utilizzare queste espressioni o espressioni equivalenti per altri prodotti.
2. Una quantità di ▐ fibre estranee può essere tollerata fino a un massimo del 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata in quando tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulta da un'aggiunta sistematica.
Alle medesime condizioni tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato.
Articolo 8
Prodotti di lana
1. Un prodotto di lana può essere qualificato con una delle denominazioni di cui all’allegato III a condizione che sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, e che non sia stata danneggiata da un trattamento o da un impiego.
2. In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate nell'allegato III possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
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a) |
la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1; |
|
b) |
la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %; |
|
c) |
in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra. |
L'indicazione della composizione percentuale di tale mischia è obbligatoria.
3. La tolleranza giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione è limitata allo 0,3 % di fibre estranee sul peso totale per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato.
Articolo 9
Prodotti tessili composti da più fibre
1. Il prodotto tessile reca l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente .
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, le fibre che rappresentano singolarmente fino al 3 % del peso totale del prodotto tessile , o le fibre che rappresentano collettivamente fino al 10 % del peso totale, possono essere indicate con l'espressione «altre fibre», seguita dalla loro percentuale in peso, a condizione che non possano essere facilmente dichiarate al momento della fabbricazione .
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone — trama puro lino».
4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato, possono essere utilizzate le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata».
5. In deroga al paragrafo 1, le fibre che non rientrano nell'allegato I possono essere indicate con l'espressione «altre fibre», seguita dalla loro percentuale complessiva in peso, a condizione che sia stata presentata domanda per l'inclusione di tali fibre nell'allegato I, in conformità dell'articolo 6.
Articolo 10
Fibre decorative e fibre a effetto antistatico
Le fibre visibili isolabili che sono puramente decorative e non superano il 7 % del peso del prodotto finito non devono essere menzionate nelle composizioni di fibre previste agli articoli 7 e 9.
Lo stesso principio si applica alle fibre metalliche e alle altre fibre che sono incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico e che non superano il 2 % del peso del prodotto finito.
Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, tali percentuali sono calcolate separatamente per il peso dell'ordito e per quello della trama.
Articolo 11
Materiali di derivazione animale
1. Il prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale reca un'etichetta indicante che dette parti sono costituite da materiali di derivazione animale. L'etichettatura non è fuorviante ed è presentata in modo che il consumatore possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le informazioni che figurano sull'etichetta.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare i materiali di derivazione animale entro il… (9) e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per specificare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, e per stabilire i metodi analitici da utilizzare ai fini dell'identificazione dei materiali di derivazione animale.
Articolo 12
Etichettatura e marcatura
1. I prodotti tessili sono etichettati ▐ ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.
L'etichettatura è facilmente accessibile, visibile e solidamente fissata al prodotto tessile. Essa permane leggibile lungo tutto il normale periodo di uso del prodotto. L'etichettatura e il modo in cui è apposta sono tali da ridurre al minimo il disagio al consumatore che indossa il prodotto.
Tuttavia, l'etichettatura può essere sostituita o completata da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti ▐ sono forniti a operatori economici nell'ambito della catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (10).
Le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicati chiaramente in tali documenti commerciali d'accompagnamento.
Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di un codice meccanografico o qualora esse siano definite secondo norme riconosciute a livello internazionale, purché nel medesimo documento commerciale ne figuri il significato.
2. Al momento di immettere un prodotto tessile sul mercato, il fabbricante o, se questi non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni che essa contiene.
Al momento della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta appropriata prescritta dal presente regolamento.
Un distributore è considerato produttore ai fini del presente regolamento qualora mette un prodotto a disposizione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, vi apponga l'etichetta o modifichi il contenuto di quest'ultima.
Gli operatori economici indicati nel primo e secondo comma garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non può essere confusa con le denominazioni e le descrizioni stabilite dal presente regolamento.
Articolo 13
Impiego delle denominazioni e dei qualificativi
▐
1. All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato , le denominazioni e la composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 vengono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi e sulle etichette con modalità che le rendano facilmente accessibili, visibili e leggibili, con dimensioni di lettere/numeri, stile e caratteri tipografici uniformi . Tali informazioni sono chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nei casi in cui questo sia effettuato per via elettronica.
2. I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.
Tuttavia, nel caso in cui un marchio di fabbrica o una ragione sociale comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione contenuta nell'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, tale marchio o ragione sociale devono essere indicati immediatamente prima o dopo le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.
La altre informazioni devono essere sempre nettamente separate.
3. ▐ L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti tessili sono messi a disposizione. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili .
Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo capoverso si applica all'etichettatura globale prevista all'articolo 16, paragrafo 3. Laddove tali prodotti sono venduti individualmente all'utilizzatore finale, esse possono essere etichettati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione purché riportino anche un'etichettatura globale . Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili.
La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per stabilire nel dettaglio le condizioni relative all'utilizzo dei simboli di cui al presente paragrafo.
Articolo 14
Prodotti tessili composti da più parti
1. Il prodotto tessile composto da due o più parti è munito di un'etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti.
Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
Articolo 15
Disposizioni speciali
La composizione fibrosa dei prodotti di cui all'allegato IV è indicata conformemente alle norme di etichettatura ivi enunciate.
Articolo 16
Deroghe
1. In deroga agli articoli 12, 13 e 14, si applicano le norme stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
In ogni caso, i prodotti previsti ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che il consumatore finale possa effettivamente prendere conoscenza della loro composizione.
2. Non è richiesta l'indicazione tessile delle denominazioni o della composizione fibrosa sulle etichette o sulle marcature dei prodotti tessili elencati nell'allegato V.
Tuttavia, se una marca o una ragione sociale contengono, sia a titolo principale, sia a titolo di aggettivo o di radice, una delle denominazioni di cui all'allegato I o possono prestarsi a confusione con essa, si applicano gli articoli 12, 13 e 14.
3. Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione, possono essere messi a disposizioni sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale.
4. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo messi a disposizione sul mercato .
Capo 3
Vigilanza del mercato▐
Articolo 17
Disposizioni in materia di vigilanza del mercato
1. ▐ Le autorità ▐ di vigilanza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione di tali prodotti conformemente al presente regolamento .
2. Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati conformemente alle norme armonizzate o ai metodi ▐ definiti nell'allegato VIII.
A tal fine, le percentuali di fibre di cui agli articoli 7, 8 e 9 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato IX, previa eliminazione degli elementi indicati nell'allegato VII.
Nel determinare la composizione delle fibre di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione.
3. Il laboratorio accreditato e autorizzato dalle autorità dello Stato membro per il controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano dell'Unione determina la composizione in fibre di dette mischie ▐ indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti , il metodo utilizzato e il grado di precisione di detto metodo ▐.
Articolo 18
Tolleranze
1. Al fine di stabilire la composizione dei prodotti tessili destinati al consumatore finale, si applicano le tolleranze di cui al paragrafi 2, 3 e 4.
2. La presenza di fibre estranee nella composizione che dev'essere fornita conformemente all'articolo 9 non dev'essere indicata se la percentuale di tali fibre non raggiunge i tassi seguenti:
|
a) |
2 % del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica; |
|
b) |
alle medesime condizioni, 5 % del peso totale nel caso di prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato. |
La lettera b) del presente paragrafo si applica fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 3.
3. È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate in conformità con l'articolo 9 e quelle risultanti dall'analisi effettuata conformemente all'articolo 17. Tale tolleranza si applica anche:
|
a) |
alle fibre che sono elencate senza indicazione della percentuale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2; |
|
b) |
alla percentuale di lana di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b). |
In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al presente paragrafo è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2.
Il cumulo delle tolleranze di cui ai paragrafi 2 e 3 del primo comma è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.
4. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori, al momento del controllo della conformità dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.
Il fabbricante presenta una domanda indicante ragioni sufficienti e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione.
Capo 4
Indicazione d'origine dei prodotti tessili
Articolo 19
Indicazione d'origine dei prodotti tessili importati da paesi terzi
1. Ai fini del presente articolo, i termini «origine» e «originario» fanno riferimento all'origine non preferenziale in conformità degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (11).
2. L'importazione o l'immissione sul mercato di prodotti tessili importati da paesi terzi, ad eccezione dei prodotti originari dalla Turchia e dalle parti contraenti dell'accordo SEE, sono soggette all'etichettatura d'origine secondo le condizioni di cui al presente articolo.
3. Il paese di origine dei prodotti tessili è indicato sull'etichetta ad essi apposta. Nel caso in cui i prodotti siano imballati, l'indicazione è riportata separatamente sulla confezione. L'indicazione del paese di origine non può essere sostituita da un'indicazione corrispondente che figuri nei documenti commerciali d'accompagnamento.
4. La Commissione può adottare atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per determinare i casi in cui l'indicazione di origine sulla confezione è accettata in sostituzione dell'etichettatura sui prodotti stessi. Ciò può avvenire, in particolare, quando di norma i prodotti raggiungono il consumatore o l'utente finale nella normale confezione.
5. L'indicazione «made-in» seguita dal nome del paese di origine indica l'origine dei prodotti tessili. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti saranno messi a disposizione sul mercato.
6. L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto.
7. I prodotti tessili recano l'etichettatura richiesta al momento dell'importazione. Detta etichettatura non può essere rimossa o manomessa prima della vendita dei prodotti al consumatore o all'utente finale.
Articolo 20
Indicazione d'origine di altri prodotti tessili
1. Qualora sull'etichetta sia riportata l'origine di prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 19, l'indicazione di origine è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il prodotto è considerato originario del paese in cui è stato sottoposto ad almeno due delle seguenti fasi di fabbricazione:
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— |
filatura; |
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— |
tessitura; |
|
— |
finissaggio; |
|
— |
confezionamento. |
3. Il prodotto tessile può essere descritto sull'etichettatura come interamente originario di un paese soltanto se è stato sottoposto a tutte le fasi di fabbricazione di cui al paragrafo 2 in detto paese.
4. L'indicazione «made-in» seguita dal nome del paese di origine indica l'origine del prodotto. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui il prodotto sarà messo a disposizione sul mercato.
5. L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto.
Articolo 21
Atti delegati
La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 24, 25 e 26, al fine di:
|
— |
fissare dettagliatamente la forma e le modalità dell'etichettatura di origine; |
|
— |
stilare un elenco di termini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che esprimano chiaramente che i prodotti sono originari del paese indicato nell'etichettatura; |
|
— |
determinare i casi in cui le abbreviazioni di uso comune indicano senza possibilità di errore il paese di origine e possono essere utilizzate ai fini del presente regolamento; |
|
— |
determinare i casi in cui l'etichettatura dei prodotti non è possibile o non è necessaria per motivi tecnici o economici; |
|
— |
stabilire altre norme che possono essere richieste nel caso di prodotti che non sono conformi al presente regolamento. |
Articolo 22
Disposizioni comuni
1. I prodotti tessili di cui all'articolo 19 sono ritenuti non conformi al presente regolamento se:
|
— |
non recano un'etichettatura di origine; |
|
— |
l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti; |
|
— |
l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo. |
2. I prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 19 sono ritenuti non conformi al presente regolamento se:
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— |
l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti; |
|
— |
l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo. |
3. La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 24, 25 e 26, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità al presente regolamento.
4. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro… (12) e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
5. In caso di prodotti non conformi al presente regolamento, gli Stati membri adottano le ulteriori misure necessarie per richiedere al proprietario dei prodotti, o a qualsiasi altra persona che ne è responsabile, di etichettarli in conformità del presente regolamento e a carico personale.
6. Qualora necessario ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiarsi i dati ricevuti in fase di vigilanza della conformità al presente regolamento, ivi comprese le autorità o le altre persone o organizzazioni a cui gli Stati membri hanno conferito i poteri di cui all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (13).
Capo 5
Disposizioni finali
Articolo 23
Adeguamento al progresso tecnico
Le modifiche degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 24, secondo le condizioni di cui agli articoli 25 e 26 .
Articolo 24
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 11, 13, 19, 21, 22 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da… (14). La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima che giunga a scadenza il periodo di cinque anni. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che proroga la durata della delega.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 25
Revoca della delega
La delega di poteri di cui agli articoli 11, 13, 19, 21, 22 e 23 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
Articolo 26
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato ovvero se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non sollevare obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
▐
Articolo 27
Relazioni
Entro. … (15) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre tessili e presenta, ove ciò sia giustificato, una proposta legislativa .
Articolo 28
Riesame
1. Entro il … (16) ( la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili. La relazione si basa su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione verte in particolare sulle questioni seguenti:
|
— |
un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto; |
|
— |
un sistema uniforme su scala UE per l'etichettatura delle taglie dei prodotti d'abbigliamento e calzaturieri; |
|
— |
le indicazioni relative a eventuali sostanze potenzialmente allergeniche o pericolose utilizzate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti tessili; |
|
— |
l'etichettatura ecologica relativa alla prestazione ambientale e alla produzione sostenibile dei prodotti tessili; |
|
— |
l'etichettatura sociale per informare i consumatori in merito alle condizioni sociali nelle quali un prodotto tessile è stato fabbricato; |
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— |
le etichette di avvertenza relative al grado di infiammabilità dei prodotti tessili, in particolare dei capi d'abbigliamento ad alto rischio di infiammabilità; |
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— |
l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza (RFID); |
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— |
l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta, che possa essere utilizzato per ottenere informazioni supplementari su richiesta in merito al prodotto, ad esempio via Internet; |
|
— |
l'uso di simboli non linguistici per identificare le fibre usate per la fabbricazione di un prodotto tessile, che consentano al consumatore di capirne facilmente la composizione e, in particolare, la presenza di fibre naturali o sintetiche. |
2. Entro il … (17) la Commissione effettua uno studio per valutare se le sostanze impiegate nella fabbricazione o nella lavorazione di prodotti tessili possano rappresentare un pericolo per la salute umana. Detto studio valuta in particolare se vi sia un nesso causale tra reazioni allergiche e fibre sintetiche, coloranti, biocidi, conservanti o nanoparticelle utilizzati in prodotti tessili. Lo studio si basa su prove scientifiche e tiene conto dei risultati delle attività di vigilanza del mercato. Sulla base di tale studio la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative al fine di vietare o limitare l'impiego di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti tessili, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione europea.
Articolo 29
Disposizioni transitorie
I prodotti tessili conformi alle disposizioni della direttiva 2008/121/CE che sono stati immessi sul mercato prima di… (18) possono continuare a essere immessi sul mercato fino al … (19).
Articolo 30
Abrogazione
Le direttive 73/44/CEE , 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate a decorrere da… (20).
I riferimenti fatti alle direttive abrogate s'intendono come fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato X.
Articolo 31
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Parere del 16 dicembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010.
(3) GU L 83 del 30.3.1973, pag. 1.
(4) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
(5) GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29 .
(6) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(7) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30 .
(8) Testi approvati, P7_TA(2009)0093.
(9) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(10) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114 .
(11) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1 .
(12) Nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
(13) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22 .
(14) Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(15) Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(16) (Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(17) Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(18) Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(19) Due anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(20) La data di entrata in vigore del presente regolamento.
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO I
TABELLA DELLE FIBRE TESSILI
|
Numero |
Denominazione |
Descrizione delle fibre |
|
1 |
lana |
fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) o una mischia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al punto 2 |
|
2 |
alpaca, lama, cammello, kashmir,mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» |
peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra |
|
3 |
pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo …) |
peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2 |
|
4 |
seta |
fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni |
|
5 |
cotone |
fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium) |
|
6 |
kapok |
fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra) |
|
7 |
lino |
fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum) |
|
8 |
canapa |
fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa) |
|
9 |
iuta |
fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinutata |
|
10 |
abaca |
fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis |
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11 |
alfa |
fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima |
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12 |
cocco |
fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera |
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13 |
ginestra |
fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum |
|
14 |
ramiè |
fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima |
|
15 |
sisal |
fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana |
|
16 |
Sunn |
fibra proveniente dal libro della Crotalaria juncea |
|
17 |
Henequen |
fibra proveniente dal libro dell'Agave Fourcroydes |
|
18 |
Maguey |
fibra proveniente dal libro dell'Agave Cantala |
|
19 |
acetato |
fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato |
|
20 |
alginica |
fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico |
|
21 |
cupro (cuprammonium rayon) |
fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale |
|
22 |
modal |
fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5 % allo stato umido sono: BC (centi-newton) ≥ 1,3 √T + 2 T BM (centi-newton) ≥ 0,5 √T dove T è la massa lineica media espressa in decitex |
|
23 |
proteica |
fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici |
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24 |
triacetato |
fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato |
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25 |
viscosa |
fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua |
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26 |
acrilica |
fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico |
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27 |
clorofibra |
fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato |
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28 |
fluorofibra |
fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati. |
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29 |
modacrilica |
fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell'85 % in massa del motivo acrilonitrilico |
|
30 |
Poliammide o nylon |
fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85 % è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici |
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31 |
Aramide |
fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85 % è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici |
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32 |
Poli-immide |
fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti |
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33 |
lyocell |
fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati |
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34 |
Polilattide |
fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l’85 % (in massa) unità di estere dell’acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C |
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35 |
poliestere |
fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa di un estere al diolo ed acido tereftalico |
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36 |
polietilenica |
fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti |
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37 |
polipropilenica |
fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni |
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38 |
poliureica |
fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH) |
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39 |
poliuretanica |
fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico |
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40 |
vinilal |
fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile |
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41 |
trivinilica |
fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale |
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42 |
gomma |
fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
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43 |
elastan |
fibra elastomerica costituita da almeno l'85 % in massa di poliuretano segmentato che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
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44 |
vetro tessile |
fibra costituita da vetro |
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45 |
denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre tessili sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra» |
fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate |
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46 |
elastomultiestere |
fibra formata dall’interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l’85 % in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85 %), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
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47 |
Elastolefin |
fibra composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione |
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48 |
Melamina |
fibra composta di almeno l'85 % (massa) di macromolecole reticolate di derivati della melamina |
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO II
REQUISITI MINIMI CUI DEVE CONFORMARSI IL FASCICOLO TECNICO PER LA RICHIESTA DI UNA NUOVA DENOMINAZIONE DI FIBRA TESSILE
(articolo 6)
Un fascicolo tecnico destinato a proporre una nuova denominazione di fibra tessile per la sua iscrizione nell'allegato I, come indicato all'articolo 6, contiene almeno le seguenti informazioni:
|
— |
Denominazione proposta della fibra; La denominazione proposta dev'essere collegata alla composizione chimica e deve fornire informazioni, se del caso, sulle caratteristiche della fibra. La denominazione proposta dev'essere libera di diritti e non dev'essere collegata al fabbricante. |
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— |
Definizione proposta della fibra; Le caratteristiche menzionate nella definizione della nuova fibra, come ad esempio l'elasticità, devono essere verificabili mediante metodi di prova che devono figurare nel fascicolo tecnico insieme ai risultati sperimentali delle analisi. |
|
— |
Identificazione della fibra: formula chimica, differenze rispetto alle fibre esistenti ed eventualmente dati particolareggiati, come il punto di fusione, la densità, l'indice di rifrazione, il comportamento alla combustione e lo spettro FTIR; |
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— |
Tassi convenzionali proposti; |
|
— |
Metodi d'identificazione e di quantificazione sufficientemente sviluppati, compresi i dati sperimentali; Il richiedente deve valutare la possibilità di utilizzare i metodi di cui all'allegato VIII del presente regolamento per l'analisi delle più probabili mischie commerciali della nuova fibra con altre fibre e proporre almeno uno di questi metodi. Per i metodi per i quali la fibra può essere considerata come componente insolubile, il richiedente deve valutare i fattori di correzione di massa della nuova fibra. Tutti i dati sperimentali devono accompagnare la domanda. Se i metodi elencati nel presente regolamento non sono adeguati, il richiedente deve fornire un'adeguata argomentazione e proporre un nuovo metodo. La domanda deve contenere tutti i dati sperimentali dei metodi proposti. I dati sulla precisione, l'affidabilità e la ripetibilità dei metodi devono accompagnare il fascicolo. |
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— |
Risultati di test condotti per valutare possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra sulla salute umana, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione europea; |
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— |
Informazioni supplementari a sostegno della domanda: processo di produzione, interesse per i consumatori; |
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— |
Il fabbricante o il suo rappresentante forniscono campioni rappresentativi della nuova fibra pura e delle mischie di fibre pertinenti per realizzare la validazione dei metodi d'identificazione e di quantificazione proposti su richiesta della Commissione. |
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO III
DENOMINAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
– bulgaro: «необработена вълна,»
– spagnolo: «lana virgen» o «lana de esquilado,»
– ceco: «střižní vlna,»
– danese: «ren, ny uld,»
– tedesco: «Schurwolle,»
– estone: «uus vill,»
– irlandese: «olann lomra,»
– greco: «παρθένο μαλλί,»
– inglese: «fleece wool» o «virgin wool,»
– francese: «laine vierge» o «laine de tonte,»
– italiano: «lana vergine» o «lana di tosa,»
– lettone: «pirmlietojuma vilna» o «cirptā vilna,»
– lituano: «natūralioji vilna,»
– ungherese: «élőgyapjú,»
– maltese: «suf verġni,»
– olandese: «scheerwol,»
– polacco: «żywa wełna,»
– portoghese: «lã virgem,»
– rumeno: «lână virgină,»
– slovacco: «strižná vlna,»
– sloveno: «runska volna,»
– finlandese: «uusi villa,»
– svedese: «ren ull».
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL’ETICHETTATURA DI TALUNI PRODOTTI
(articolo 15)
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Prodotti |
Disposizioni in materia di etichettatura: |
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La composizione in fibre è indicata sull'etichetta dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: |
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|
tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore |
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parti anteriori, posteriori e laterali |
||
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tessuto esterno ed interno delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali |
||
|
La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto. |
||
|
L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta. |
||
|
Per i prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente. |
||
|
La composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; tale etichettatura è obbligatoria solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10 % della superficie del prodotto. |
||
|
La composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente. |
||
|
La composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti, che devono essere designate singolarmente. |
||
|
La composizione può essere data per il solo strato di usura, che dev'essere designato singolarmente. |
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO V
PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA
(Articolo 16, paragrafo 2)
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1. |
Fermamaniche di camicie |
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2. |
Cinturini in materia tessile per orologio |
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3. |
Etichette e contrassegni |
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4. |
Manopole di materia tessile imbottite |
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5. |
Copricaffettiere |
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6. |
Copriteiere |
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7. |
Maniche di protezione |
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8. |
Manicotti non di felpa |
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9. |
Fiori artificiali |
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10. |
Puntaspilli |
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11. |
Tele dipinte |
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12. |
Prodotti tessili per rinforzi e supporti ▐ |
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13. |
Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali |
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14. |
Ghette |
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15. |
Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali ▐ |
|
16. |
Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria |
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17. |
Articoli di materia tessile da viaggio |
|
18. |
Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi. |
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19. |
Chiusure lampo |
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20. |
Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile |
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21. |
Copertine di materia tessile per libri ▐ |
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22. |
Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti |
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23. |
Centrini composti da vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2 |
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24. |
Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno |
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25. |
Copriuova |
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26. |
Astucci per il trucco |
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27. |
Borse in tessuto per tabacco |
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28. |
Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini |
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29. |
Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti |
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30. |
«Nécessaires» da toletta |
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31. |
«Nécessaires» per calzature |
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32. |
Articoli funerari |
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33. |
Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. |
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34. |
Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale |
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35. |
Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
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36. |
Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) |
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37. |
Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche |
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38. |
Velatura |
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39. |
Articoli tessili per animali |
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40. |
Bandiere, stendardi e gagliardetti |
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO VI
PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALE
(Articolo 16, paragrafo 3)
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1. |
Canovacci |
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2. |
Strofinacci per pulizia |
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3. |
Bordure e guarnizioni |
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4. |
Passamaneria |
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5. |
Cinture |
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6. |
Bretelle |
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7. |
Reggicalze e giarrettiere |
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8. |
Stringhe |
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9. |
Nastri |
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10. |
Elastici |
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11. |
Imballaggi nuovi e venduti come tali |
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12. |
Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 35 dell'allegato V (1) |
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13. |
Centrini |
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14. |
Fazzoletti da naso e da taschino |
|
15. |
Retine per capelli |
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16. |
Cravatte e nodi a farfalla per bambini |
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17. |
Bavaglini; guanti e pannolini per bagno |
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18. |
Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo |
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19. |
Cinghie per tendaggi e veneziane |
(1) Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO VII
ELEMENTI DI CUI NON SI TIENE CONTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI FIBRE
(Articolo 17)
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Prodotti |
Elementi esclusi |
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Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura |
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Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura |
||||||
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Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa |
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Fili elastici utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone |
||||||
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Fili elastici utilizzati alla cintura e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone |
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Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, le fodere. Ai fini della presente disposizione:
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Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO VIII
METODI PER L'ANALISI QUANTITATIVA DELLE MISCHIE DI FIBRE TESSILI BINARIE E TERNARIE
CAPO 1
I. Preparazione dei campioni ridotti e delle provette per determinare la composizione fibrosa dei prodotti tessili
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Il presente allegato fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta (cioè non superiori a 100 g) per il trattamento preliminare ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subito un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose (1).
2. DEFINIZIONI
2.1. Partita— È la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove. Essa può includere, ad esempio, tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura di tessuto; tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio; una spedizione di filati, una balla o un gruppo di balle di fibre gregge.
2.2. Campione globale per laboratorio— È la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio. La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio (2).
2.3. Campione ridotto— È la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi. La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio (3).
2.4. Provetta— È la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.
3. PRINCIPIO
Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio.
Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo.
4. CAMPIONATURA DELLE FIBRE SCIOLTE
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4.1. |
Fibre non orientate - Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio. Prelevare tutto il campione ridotto, mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio (4). Sottoporre il velo o la mischia, nonché le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio, al trattamento preliminare. Prelevare in seguito, in proporzione della massa, le provette dal velo o dalla mischia, dalle fibre aderenti e da quelle che fuoriescono dall'apparecchio. Se la forma del velo di carda non ha subito modifiche a seguito del trattamento preliminare, prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2. Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento, scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte, più o meno uguali, e quindi riunirli. |
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4.2. |
Fibre orientate (veli, nastri, stoppini) - Tagliare nelle parti scelte a caso del campione globale per laboratorio almeno dieci sezioni trasversali di un grammo circa ciascuna. Sottoporre il campione ridotto così ottenuto all'operazione del pretrattamento. Riunire in seguito le sezioni ponendole una accanto all'altra e formare la provetta tagliando trasversalmente in modo da prelevare una parte di ciascuna delle 10 lunghezze. |
5. CAMPIONATURA DEI FILATI
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5.1. |
Filati in bobine o in matasse - Utilizzare tutte le bobine del campione globale per laboratorio. Prelevare da ciascuna bobina delle lunghezze continue, uguali ed adeguate, o avvolgendo delle matassine dello stesso numero di giri su un aspo (5), o con qualsiasi altro mezzo. Riunire le lunghezze una accanto all'altra sotto forma di una matassina unica o di una mazzetta ed assicurarsi che delle lunghezze uguali di ciascuna bobina costituiscano la matassina o la mazzetta. Sottoporre al trattamento preliminare il campione ridotto, ottenuto in questo modo. Prelevare le provette dal campione ridotto sottoposto a trattamento preliminare tagliando un fascio di fili di uguale lunghezza dalla matassina o dalla mazzetta e curando di non omettere nessuno dei fili che vi sono contenuti. Se t è il «tex» del filo e n il numero di bobine del campione globale per laboratorio, si dovrà prelevare da ciascuna bobina una lunghezza di filo di 106/nt cm per ottenere un campione ridotto di 10 g. Se il valore nt è elevato, vale a dire superiore a 2 000, si può preparare una matassina più grossa e tagliarla trasversalmente in due punti in modo da ottenere una mazzetta di massa adeguata. Le estremità di un campione che si presenta sotto forma di una mazzetta verranno legate in modo adeguato prima di effettuare il trattamento preliminare e le provette verranno prelevate a una distanza sufficiente da un nodo. |
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5.2. |
Fili su subbio - Prelevare un campione ridotto tagliando all'estremità del subbio un fascio di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i fili, ad eccezione dei fili di cimosa che vengono esclusi. Legare il fascio di fili ad una delle estremità. Se il campione è troppo grosso per effettuare un trattamento preliminare globale, dividerlo in due o più parti, ciascuna delle quali verrà legata per il trattamento preliminare; le parti verranno riunite dopo essere state sottoposte separatamente a tale pretrattamento. Prelevare una provetta di lunghezza adatta dal campione ridotto, tagliando sufficientemente lontano dal nodo e non tralasciando alcuno dei fili del subbio. Per i subbi che comprendono N fili di t «tex», la lunghezza di una provetta della massa di 1 g è di 105/Nt cm. |
6. CAMPIONATURA DEL TESSUTO
6.1. Campione globale per laboratorio costituito da un taglio unico rappresentativo del tessuto.
Ritagliare dal campione una striscia diagonale che va da un angolo all'altro e togliere le cimose. Tale striscia rappresenta il campione ridotto. Per ottenere un campione ridotto di x grammi, la superficie della striscia sarà di x104/G cm2.
essendo G la massa del tessuto in g/m2.
Dopo averla sottoposta al trattamento preliminare, tagliare la striscia trasversalmente in quattro parti uguali e sovrapporle. Prelevare le provette da una parte qualsiasi del materiale così preparato, tagliando trasversalmente tutti gli strati in modo che ogni provetta contenga una lunghezza uguale di ciascuno di essi.
Se il tessuto presenta un disegno operato, la larghezza del campione ridotto, misurata parallelamente alla direzione dell'ordito non deve essere inferiore a un rapporto di ordito del disegno. Se, essendo soddisfatta questa condizione, il campione ridotto è troppo grande per venire facilmente trattato preliminarmente per intero, esso deve essere tagliato in parti uguali che verranno sottoposte separatamente al trattamento preliminare, dopo di che tali parti verranno sovrapposte prima di prelevare le provette, curando però che le parti corrispondenti del disegno non coincidano.
6.2. Campione globale per laboratorio formato da più tagli
Si analizza ciascun taglio come indicato al paragrafo 6.1, poi si indica separatamente ciascun risultato.
7. CAMPIONATURA DEGLI ARTICOLI FINITI E CONFEZIONATI
Il campione globale per laboratorio è costituito normalmente da un articolo intero finito e confezionato o da una parte rappresentativa dell'articolo.
Determinare eventualmente le percentuali delle varie parti che non hanno la stessa composizione fibrosa, allo scopo di verificare la conformità con l'articolo 14.
Prelevare un campione ridotto rappresentativo della parte dell'articolo finito e confezionato la cui composizione deve essere indicata sull'etichetta. Se l'articolo confezionato è munito di più etichette, prelevare dei campioni ridotti rappresentativi di ciascuna parte corrispondente a una determinata etichetta.
Se l'articolo di cui si deve determinare la composizione non è omogeneo, può essere necessario prelevare dei campioni ridotti di ciascuna delle parti dell'articolo e determinare le proporzioni relative delle diverse parti rispetto all'insieme dell'articolo previsto.
Il calcolo delle percentuali verrà effettuato tenendo conto delle proporzioni relative delle parti campionate.
Sottoporre i campioni ridotti al trattamento preliminare.
Prelevare in seguito delle provette rappresentative dei campioni ridotti sottoposti al trattamento preliminare.
II. Introduzione ai metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili
I metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili si basano su due procedimenti principali, quello della separazione manuale e quello chimico.
Il procedimento di separazione manuale deve essere impiegato ogni qualvolta è possibile, perché dà generalmente risultati più precisi di quello chimico. Esso è applicabile a tutti quei prodotti tessili in cui le fibre costituenti non sono in mischia intima, come per esempio nel caso di filati ritorti a più capi, ciascuno dei quali è costituito da un solo tipo di fibra, o di tessuti in cui il filato di ordito è costituito da un tipo di fibra diverso da quello filato di trama, o di tessuti a maglia demagliabile composti di filati di costruzione diversa.
Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Dopo aver eliminato uno dei componenti si pesa il residuo insolubile: la proporzione del componente solubile si calcola partendo dalla perdita di massa. Nella prima parte del presente allegato sono raccolte le informazioni comuni all'analisi effettuata con questo procedimento, valida per le mischie di fibre considerate nel presente allegato, qualunque ne sia la composizione. Questo documento dovrà pertanto essere utilizzato assieme a quelli che descrivono particolareggiatamente i procedimenti applicabili a mischie di fibre particolari. È possibile che alcune analisi chimiche si basino su un principio diverso da quello della solubilità selettiva. In tal caso si possono trovare completi dettagli nella parte corrispondente del metodo applicabile.
Le mischie di fibre utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili e, in proporzione minore, quelle che si trovano nei prodotti finiti, contengono talvolta delle materie non fibrose, come grassi, cere o prodotti ausiliari e prodotti solubili in acqua che possono essere di origine naturale o essere stati aggiunti per facilitare il processo di fabbricazione. Le materie non fibrose debbono essere eliminate prima dell'analisi. A tale scopo è stato descritto anche un metodo di trattamento preliminare che consente di eliminare nella maggior parte dei casi gli oli, i grassi, le cere e i prodotti solubili in acqua.
I tessili possono ancora contenere resine o altre materie aggiunte allo scopo di conferire loro proprietà speciali. Tali materie, compresi in alcuni casi eccezionali i coloranti, possono modificare l'azione del reattivo sul componente solubile ed essere parzialmente o totalmente eliminate dai reattivi stessi. Le materie aggiunte possono pertanto dar luogo ad errori e debbono essere eliminate prima dell'analisi del campione. Quando questa eliminazione non sia possibile, non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti nel presente allegato.
Il colorante presente nelle fibre tinte è considerato parte integrante della fibra e non viene eliminato.
Tali analisi vengono effettuate sulla base della massa secca, per cui viene fornito anche un metodo per la sua determinazione.
Il risultato è espresso applicando alla massa di ciascuna fibra allo stato secco i tassi convenzionali elencati nell'allegato IX del presente regolamento.
Le fibre presenti nella mista devono essere identificate prima di effettuare le analisi. In alcuni metodi chimici il componente o i componenti insolubili di una mischia possono essere solubilizzati parzialmente dal reattivo utilizzato per sciogliere il componente o i componenti solubili.
Ogniqualvolta è stato possibile, si sono scelti reattivi che hanno effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Quando si sa che all'analisi risulta una perdita di massa è necessario correggerne il risultato; a tal fine sono forniti i fattori di correzione. Tali fattori sono stati determinati in diversi laboratori trattando, nel reattivo appropriato specificato nei metodi d'analisi, le fibre depurate con il trattamento preliminare.
Tali fattori di correzione si applicano soltanto a fibre normali; altri fattori di correzione possono rendersi necessari qualora le fibre siano state alterate prima o durante il trattamento. I metodi chimici illustrati si applicano a singole determinazioni.
Sia per il procedimento di separazione manuale che per quello chimico sarà necessario effettuare almeno due determinazioni su provette separate.
In casi dubbi, salvo impossibilità tecnica, si dovrà effettuare un'altra analisi impiegando un metodo che permetta la dissoluzione della fibra costituente il residuo ottenuto operando con il primo metodo.
CAPO 2
Metodi di analisi quantitativa di talune mischie binarie di fibre
I. Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie di fibre tessili.
I.1. Portata e ambito di applicazione
Nell'ambito di applicazione di ogni metodo è indicato per quali fibre il metodo è applicabile.
I.2. Principio
Dopo aver identificato i diversi componenti di una mischia, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi uno dei due componenti, in generale mediante solubilizzazione selettiva (6). Si pesa il residuo insolubile e si calcola la proporzione del componente solubile partendo dalla perdita di massa. Salvo difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere la fibra che si trova in maggiori proporzioni, onde ottenere come residuo la fibra che si trova in minori proporzioni.
I.3. Materiali e attrezzature
I.3.1. Apparecchiatura
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I.3.1.1. |
Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici. |
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I.3.1.2. |
Beuta caudata da collegare al vuoto. |
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I.3.1.3. |
Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore. |
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I.3.1.4. |
Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3 °C. |
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I.3.1.5. |
Bilancia analitica, sensibile a 0,0002 grammi. |
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I.3.1.6. |
Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico. |
I.3.2. Reattivi
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I.3.2.1. |
Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40 °C e 60 °C. |
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I.3.2.2. |
Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo. Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri. |
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I.3.2.3. |
Acqua distillata o deionizzata. |
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I.3.2.4. |
Acetone. |
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I.3.2.5. |
Acido ortofosforico. |
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I.3.2.6. |
Urea. |
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I.3.2.7. |
Bicarbonato di sodio. |
Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.
I.4. Atmosfera di condizionamento e di analisi
Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.
I.5. Campione ridotto
Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.
I.6. Trattamento preliminare del campione ridotto (7)
Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (si veda l'articolo 17 del presente regolamento), si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.
A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione per un'ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per un'ora in acqua a 65 ± 5 °C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1:100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.
Nel caso dell'elastolefin o di mischie di fibre contenenti elastolefin e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopra descritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.
Nel caso di mischie di fibre contenenti elastolefin e acetato, applicare come trattamento preliminare la procedura di seguito descritta. Estrarre la provetta per 10 minuti a 80 °C con una soluzione contenente 25 g/l di 50 % di acido ortofosforico e 50 g/l di urea; rapporto di bagno 1:100. Lavare il campione in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1 % e infine lavarlo con cura in acqua.
Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua sopra descritto con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque dei pretrattamenti supplementari, a meno che il campione non contenga degli appretti non solubili in etere di petrolio e in acqua.
Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.
I.7. Procedimento d'analisi
I.7.1. Istruzioni generali
I.7.1.1. Essiccazione
Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a 105 ± 3 °C in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essicazione in 60 minuti, è inferiore allo 0,05 %.
Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.
Si essiccano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.
Si essiccano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.
Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.
I.7.1.2. Raffreddamento
Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.
I.7.1.3. Pesatura
Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.
I.7.2. Procedimento d'analisi
Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo dell'Unione europea , si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.
I.8. Calcolo ed espressione dei risultati
Si esprime la massa del componente insolubile come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. La percentuale del componente solubile si ottiene per differenza. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa e i fattori di correzione necessari per tenere conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi. Tale calcolo viene effettuato applicando la formula descritta al punto I.8.2.
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I.8.1. |
Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile secco e depurato non tenendo conto della perdita di massa subita dalle fibre per effetto del trattamento preliminare
dove
Questi valori di «d» sono naturalmente i valori normali applicabili alle fibre non alterate chimicamente. |
|
I.8.2. |
Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare,
dove
La percentuale del secondo componente è P2A% = 100 - P1A%. Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, il valore di b1 e b2 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per pure fibre s'intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura o in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito). Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b1 e b2 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata. Nel caso in cui si proceda a un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua si possono trascurare in generale i fattori di correzione b1 e b2, salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è uguale al 4 % e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è uguale all'1 %. Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tenere conto nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare. |
II. Procedimento di analisi quantitativa mediante separazione manuale
II.1. Ambito d'applicazione
Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.
II.2. Principio
Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.
II.3. Apparecchiatura
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II.3.1. |
Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici. |
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II.3.2. |
Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore. |
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II.3.3. |
Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3 °C. |
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II.3.4. |
Bilancia analitica (sensibile allo 0,0002 g). |
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II.3.5. |
Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico. |
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II.3.6. |
Ago. |
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II.3.7. |
Torcimetro o apparecchio equivalente. |
II.4. Reattivi
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II.4.1. |
Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40 °C e 60 °C. |
|
II.4.2. |
Acqua distillata o deionizzata. |
II.5. Atmosfera di condizionamento e d'analisi
Vedi il punto I.4.
II.6. Campione ridotto
Vedi il punto I.5.
II.7. Trattamento preliminare del campione ridotto
Vedi il punto I.6.
II.8. Procedimento d'analisi
II.8.1. Analisi di un filato
Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.
Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcimetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a 105 ± 3 °C, finché si ottenga una massa costante come descritto ai punti I.7.1 e I.7.2.
II.8.2. Analisi di un tessuto
Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi e alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.
II.9. Calcolo ed espressione dei risultati
Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati (a) i tassi di ripresa e (b) i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.
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II.9.1. |
Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tener conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:
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II.9.2. |
Per il calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare, si veda il punto I.8.2. |
III.1. Precisione dei metodi
La precisione indicata per ogni metodo è relativa alla riproducibilità.
La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.
La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95 %.
Si intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in cinque casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.
III.2. Relazione di analisi
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III.2.1. |
Indicare che l'analisi è stata effettuata in conformità del presente metodo. |
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III.2.2. |
Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (vedi il punto I.6). |
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III.2.3. |
Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale. |
IV. Metodi speciali
TABELLA RIASSUNTIVA
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Metodo |
Ambito di applicazione |
Reattivo |
|
|
Componente solubile |
Componente insolubile |
||
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1. |
Acetato |
Determinate altre fibre |
Acetone |
|
2. |
Determinate fibre proteiche |
Determinate altre fibre |
Ipoclorito |
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3. |
Viscosa, cupro o determinati tipi di modal |
Cotone, elastolefin o melamina |
Acido formico e cloruro di zinco |
|
4. |
Poliammide o nylon |
Determinate altre fibre |
Acido formico, 80 % m/m |
|
5. |
Acetato |
Triacetato, elastolefin o melamina |
alcol benzilico |
|
6. |
Triacetato o polilattide |
Determinate altre fibre |
Diclorometano |
|
7. |
Determinate fibre cellulosiche |
Poliestere, elastomultiestere o elastolefin |
Acido solforico, 75 % m/m |
|
8. |
Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre |
Determinate altre fibre |
Dimetilformamide |
|
9. |
Determinate clorofibre |
Determinate altre fibre |
Disolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v |
|
10. |
Acetato |
Alcune clorofibre, elastolefin o melamina |
Acido acetico glaciale |
|
11. |
Seta |
Lana, peli, elastolefin o melamina |
Acido solforico, 75 % p/p |
|
12. |
Iuta |
Determinate fibre animali |
Metodo del tenore di azoto |
|
13. |
Polipropilene |
Determinate altre fibre |
Xilene |
|
14. |
Determinate altre fibre |
Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile), elastolefin o melamina |
Metodo del concentrato di acido solforico |
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15. |
Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati |
Determinate altre fibre |
Cicloesanone |
|
16. |
Melamina |
Cotone o aramide |
Acido formico caldo, 90 % m/m |
METODO N. 1
ACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento all'acetone)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
acetato (19) con |
|
2. |
lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7) canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46) elastolefin (47) e melamina (48). |
È ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre di acetato con acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.
3.2. Reattivo
Acetone.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acetone per grammo di materiale, scuotere quindi il matraccio, lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto e decantare quindi il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. |
|
|
Ripetere il trattamento per altre due volte (in tutto tre estrazioni), ma per soli 15 minuti ogni volta, in modo che il tempo totale del trattamento con acetone sia di un'ora. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante. Lavare il residuo nel crogiolo filtrante con acetone, aiutandosi con il vuoto. Riempire di nuovo il crogiolo di acetone, che si lascia scolare naturalmente, senza aspirazione. |
|
|
Asciugare infine il crogiolo per mezzo del vuoto, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come indicato nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, eccettuata la melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per il livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 2
DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento all'ipoclorito)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
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1. |
determinate fibre proteiche quali: lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), fibra proteica (23) con |
|
2. |
cotone (5), cupro (21), viscosa (25), acrilica (26), clorofibre (27), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), polipropilenica (37), elastane (43), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) elastolefin (47) e melamina (48). |
Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre proteiche con una soluzione di ipoclorito. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.
Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito di litio o l'ipoclorito di sodio.
L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Beuta di 250 ml con tappo di vetro. |
|
ii) |
Termostato regolabile a 20 (± 2) °C. |
3.2. Reattivi
i) Reattivo all'ipoclorito
a) Soluzione di ipoclorito di litio
È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (± 2) g/l di cloro attivo (± 1 M), alla quale è stato aggiunto dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una soluzione a 5 (± 0,5) g/l. A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il 35 % di cloro attivo (oppure 115 g con il 30 % di cloro attivo) in circa 700 ml di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora acqua distillata fino a 1 l. Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione preparata di recente.
b) Soluzione di ipoclorito di sodio
È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (± 2) g/l di cloro attivo (± 1 M) alla quale è stato aggiunto idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di 5 (± 0,5) g/l.
Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo dev'essere controllato per via iodometrica.
ii) Acido acetico diluito
Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: aggiungere alla provetta di circa 1 g, posta nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito (ipoclorito di sodio o di litio); agitare energicamente per bagnare bene la provetta.
In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad una temperatura di 20 °C e agitata di continuo o a intervalli ravvicinati. Poiché il processo di dissoluzione della lana è esotermico, il calore prodotto dalla reazione dev'essere distribuito ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipiente dissoluzione delle fibre insolubili.
Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre eventualmente rimaste nella beuta lavandole con un po' di reattivo all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e infine con acqua. Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.
Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00; per il cotone, la viscosa, il modal e la melamina il valore di «d» è uguale a 1,01; per il cotone greggio il valore di «d» è uguale a 1,03.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di affidabilità del 95 %.
METODO N. 3
VISCOSA, CUPRO O DETERMINATI TIPI DI MODAL E COTONE
(Procedimento all'acido formico e al cloruro di zinco)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
viscosa (25) o cupro (21), ivi compresi taluni tipi di modal (22) con |
|
2. |
cotone (5), elastolefin (47) e melamina (48). |
Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.
Questo metodo non si applica alle mischie in cui il cotone abbia subito un'eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre di viscosa, di cupro o di modal con un reattivo composto di acido formico e di cloruro di zinco. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; dopo correzione, la sua massa è espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di viscosa, di cupro o di modal si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Dispositivo che consente di mantenere i matracci a 40 °C ± 2 °C. |
3.2. Reattivi
|
i) |
Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro fuso e 68 di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro fuso in 80 parti in massa di acido formico all'85 % in massa). Nota: Si attira al riguardo l'attenzione sul punto I.3.2.2, che prescrive che tutti i reattivi devono essere chimicamente puri; inoltre è necessario impiegare esclusivamente cloruro di zinco anidro fuso. |
|
ii) |
Soluzione di idrato di ammonio: diluire in acqua 20 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (massa volumica: 0,880 g/ml) sino ad ottenere un litro. |
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: introdurre immediatamente la provetta nel matraccio preriscaldato a 40 °C. Aggiungere 100 ml di soluzione di acido formico e di cloruro di zinco preriscaldata a 40 °C per grammo di provetta. Chiudere il matraccio ed agitare. Mantenere il matraccio e il contenuto a 40 °C per due ore e mezzo, agitando due volte a intervalli di un'ora.
Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato o far passare nel crogiolo, per mezzo del reattivo, le fibre eventualmente presenti nel matraccio. Lavare con 20 ml di reattivo.
Lavare a fondo il crogiolo e il residuo con acqua a 40 °C. Lavare quindi il residuo fibroso in circa 100 ml di soluzione fredda di ammoniaca (3.2. ii), avendo cura che esso resti completamente immerso nella soluzione per 10 minuti; lavare quindi a fondo con acqua fredda.
Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.
Eliminare quindi l'eccesso di liquido con il vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,02 per il cotone, di 1,00 per la melamina e di 1,00 per l'elastolefin.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2, per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 4
POLIAMMIDICA O NYLON E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento all'acido formico all'80 %)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
poliammidica o nylon (30) con |
|
2. |
lana (1), peli di animali (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (35), polipropilenica (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48). |
Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle mischie contenenti lana ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25 %, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio alcalino.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, le poliammidiche vengono sciolte con acido formico. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di poliammidica o nylon si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato.
3.2. Reattivi
|
i) |
Acido formico all'80 % in massa (densità a 20 °C: 1,186). Portare 880 ml di acido formico al 90 % in massa (densità a 20 °C: 1,204) ad 1 litro con acqua. Oppure, portare 780 ml di acido formico al 98-100 % in massa (densità a 20 °C: 1,220) ad 1 litro con acqua. La concentrazione non è critica fra il 77 e l'83 % in massa di acido formico. |
|
ii) |
Ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20 °C: 0,880) ad 1 litro con acqua. |
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue: Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml. Tappare, agitare affinché la provetta si bagni. Lasciare a riposo per 15 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto. Filtrare il contenuto del matraccio sul crogiolo filtrante tarato, lavare il matraccio con una piccola quantità di acido formico per trasferire tutte le fibre nel crogiolo.
Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro, successivamente mediante acido formico, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia stata scolata per gravità.
Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di «d» è uguale a 1,01.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 5
ACETATO E TRIACETATO
(Procedimento all'alcol benzilico)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
— |
acetato (19) con |
|
— |
triacetato (24), elastolefin (47) e melamina (48). |
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa nota della mischia allo stato secco, le fibre di acetato vengono sciolte con alcol benzilico a 52 ± 2 °C.
Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Agitatore meccanico. |
|
iii) |
Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio alla temperatura di 52 ± 2 °C. |
3.2. Reattivi
|
i) |
Alcol benzilico. |
|
ii) |
Alcol etilico. |
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Aggiungere 100 ml d'alcol benzilico per grammo di materiale alla provetta contenuta nel matraccio conico. Mettere il tappo, fissare il matraccio sul dispositivo agitatore in modo che sia immerso in un bagno d'acqua mantenuto alla temperatura di 52 ± 2 °C e agitare per 20 minuti a tale temperatura. (L'agitazione meccanica può eventualmente essere sostituita da un'energica agitazione manuale). |
|
|
Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio una nuova porzione di alcol benzilico e agitare di nuovo alla temperatura di 52 ± 2 °C per 20 minuti. |
|
|
Decantare attraverso il crogiolo. Ripetere questo ciclo di operazioni una terza volta. |
|
|
Versare infine il liquido e il residuo nel crogiolo; trasferire le fibre che potrebbero restare nel matraccio con una quantità supplementare di alcol benzilico alla temperatura di 52 ± 2 °C. Asciugare completamente il crogiolo. |
|
|
Trasferire le fibre in un matraccio, aggiungere dell'alcol etilico per il lavaggio e, dopo agitazione manuale, decantare attraverso il crogiolo filtrante. |
|
|
Ripetere tale operazione di lavaggio due o tre volte. Trasferire il residuo nel crogiolo e far evaporare completamente il solvente. Seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di «d» è di 1,01.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 6
TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento al diclorometano)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
triacetato (24) o polilattide (34) con |
|
2. |
lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48). |
Nota
Le fibre di triacetato parzialmente saponificato da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
3.2. Reattivo
Diclorometano.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Aggiungere 100 ml di diclorometano per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di 200 ml munito di tappo smerigliato, tappare, agitare il matraccio ogni dieci minuti affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e lasciar riposare il matraccio per 30 minuti a temperatura ambiente agitando ad intervalli regolari. Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere 60 ml di diclorometano nel matraccio contenente il residuo, agitare a mano e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando con una piccola quantità supplementare di diclorometano. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione per eliminare l'eccesso di liquido, riempire di nuovo il crogiolo con diclorometano e lasciar scolare per gravità. |
|
|
Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido, poi trattare il residuo con acqua bollente per eliminare tutto il solvente, applicare il vuoto mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione del poliestere, dell'elastomultiestere, dell'elastolefin e della melamina, per i quali il valore di «d» è 1,01.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 7
DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E POLIESTERE
(Procedimento all'acido solforico al 75 %)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
cotone (5), lino (7), canapa (8), ramiè (14), cupro (21), modal (22), viscosa (25) con |
|
2. |
poliestere (35), elastomultiestere (46) ed elastolefin (47). |
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre cellulosiche con acido solforico al 75 %. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di fibre cellulosiche si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio a temperatura di 50 ± 5 °C. |
3.2. Reattivi
i) Acido solforico al 75 % ± 2 % in massa
Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico (densità relativa a 20 °C: 1,84) a 350 ml di acqua distillata.
Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.
ii) Soluzione di ammoniaca diluita
Diluire 80 ml di soluzione di ammoniaca (densità relativa a 20 °C: 0,88) a un litro con acqua.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato, 200 ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale, tappare ed agitare il matraccio conico con prudenza affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo. |
|
|
Mantenere il matraccio a temperatura di 50 ± 5 °C per un'ora, agitando ad intervalli regolari di circa 10 minuti. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato ricorrendo all'aspirazione. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con una piccola quantità di acido solforico al 75 %. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro una prima volta riempiendo il crogiolo stesso con nuovo acido solforico al 75 %. Applicare il vuoto dopo scolamento dell'acido per gravità. |
|
|
Lavare il residuo a più riprese con acqua fredda, due volte con la soluzione di ammoniaca diluita e quindi a fondo con acqua fredda, asciugando il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Alla fine eliminare le ultime porzioni di liquido mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 8
FIBRE ACRILICHE, DETERMINATE MODACRILICHE O DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento al dimetilformammide)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
acriliche (26), determinate modacriliche (29), o determinate clorofibre (27) (8) con |
|
2. |
lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica a nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48). |
Si applica parimenti alle fibre acriliche o a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre vengono sciolte con dimetilformammide alla temperatura del bagnomaria bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato. La massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mischia e le percentuali secche di acrilica, modacrilica e clorofibra si ottengono per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Matraccio conico di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Bagnomaria bollente. |
3.2. Reattivo
Dimetilformammide (punto di ebollizione 153 ± 1 °C) che non contenga più dello 0,1 % di acqua.
Data la tossicità del reattivo, si raccomanda di lavorare sotto cappa.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 80 ml di dimetilformammide per grammo di materiale preventivamente riscaldato in bagnomaria bollente, tappare, agitare affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e mantenere per un'ora in bagnomaria bollente. Durante questo periodo agitare a mano il matraccio con il suo contenuto con precauzione per cinque volte. |
|
|
Decantare il liquido attraverso un crogiolo filtrante tarato, mantenendo le fibre nel matraccio. Aggiungere di nuovo 60 ml di dimetilformammide nel matraccio e riscaldare ancora per 30 minuti, agitando a mano il matraccio con il contenuto con precauzione per due volte durante questo periodo. |
|
|
Filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante mediante aspirazione. |
|
|
Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Lavare il residuo con circa 1 l d'acqua calda a 70-80 °C, riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua. |
|
|
Dopo ogni aggiunta di acqua applicare brevemente il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua si è drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto. |
|
|
Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,00, ad eccezione dei seguenti casi:
|
|
lana 1,01 |
|
|
cotone 1,01 |
|
|
cupro 1,01 |
|
|
modal 1,01 |
|
|
poliestere 1,01 |
|
|
elastomultiestere 1,01 |
|
|
melamina 1,01. |
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 9
DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento al solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
determinate clorofibre (27), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no (9) con |
|
2. |
lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) e melamina (48). |
Se la percentuale di lana o di seta della mischia supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2.
Se la percentuale di poliammidica o nylon della mischia supera il 25 % dev'essere applicato il metodo n. 4.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, le clorofibre vengono sciolte con miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di policloruro di vinile si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Agitatore meccanico. |
3.2. Reattivi
|
i) |
Miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone (55,5 % di solfuro di carbonio e 44,5 % di acetone in volume). Data la tossicità di questo reattivo, si raccomanda di effettuare il trattamento sotto cappa. |
|
ii) |
Alcol etilico al 92 % in volume o alcol metilico. |
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml della miscela azeotropica per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitarlo con l'agitatore meccanico per 20 minuti, a temperatura ambiente, oppure a mano energicamente. |
|
|
Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato. |
|
|
Ripetere il trattamento con ulteriore aggiunta di 100 ml di solvente nuovo. Continuare con questo ciclo di operazioni fino a quando una goccia di questo liquido di estrazione, posta su un vetrino di orologio, non lascia più un deposito di polimero dopo evaporazione. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante usando dell'altro solvente, asciugare quindi mediante aspirazione e lavare il crogiolo e il residuo successivamente con 20 ml di alcol e quindi tre volte con acqua. Applicare l'aspirazione solo quando il liquido sia scolato naturalmente per gravità. Seccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare. |
Nota:
Con talune miste aventi un elevato contenuto di policloruro di vinile si può avere una forte contrazione della provetta durante l'essiccamento, il che disturba la dissoluzione del policloruro di vinile da parte del solvente.
Tuttavia ciò non impedisce la dissoluzione totale del policloruro di vinile da parte del solvente.
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 10
ACETATO E DETERMINATE CLOROFIBRE
(Procedimento all'acido acetico glaciale)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
acetato (19) con |
|
2. |
determinate clorofibre (27), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no, elastolefin (47) e melamina (48). |
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di acetato vengono sciolte mediante acido acetico glaciale. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Agitatore meccanico. |
3.2. Reattivo
Acido acetico glaciale (più di 99 %). Poiché il reattivo è molto caustico è necessario manipolarlo con precauzione.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml di acido acetico glaciale per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitare per 20 minuti a temperatura ambiente con agitatore meccanico o energicamente a mano. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato. Ripetere questo trattamento due volte, usando 100 ml di solvente nuovo ogni volta, effettuando in tutto tre estrazioni. |
|
|
Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante, eliminare il liquido mediante aspirazione e lavare crogiolo e residuo con 50 ml di acido acetico glaciale e poi tre volte con acqua. Dopo ogni lavaggio lasciare scolare il liquido per gravità prima di ricorrere all'aspirazione. Essiccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 1,00.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 11
SETA E LANA O PELI
(Procedimento all'acido solforico al 75 % m/m)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
seta (4) con |
|
2. |
lana (1), pelo animale (2 e 3), elastolefin (47) e melamina (48). |
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di seta con acido solforico al 75 % m/m (10).
Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato. La sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca totale della mista. La percentuale secca di seta è ottenuta per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.
3.2. Reattivi
|
i) |
Acido solforico al 75 % ± 2 % in massa: Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico (densità a 20 °C: 1,84) a 350 ml di acqua distillata. Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua. |
|
ii) |
Acido solforico diluito: aggiungere lentamente 100 ml di acido solforico (densità a 20 °C: 1,84) a 1 900 ml di acqua distillata. |
|
iii) |
Ammoniaca diluita: 200 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20 °C: 0,880) vengono portati a 1 000 ml con acqua distillata. |
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Aggiungere alla provetta, contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale e quindi tappare. Agitare energicamente e lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare di nuovo e lasciare quindi a riposo per altri 30 minuti. |
|
|
Agitare un'ultima volta e far passare il contenuto del matraccio nel crogiolo filtrante tarato. Asportare le fibre che restano eventualmente nel matraccio mediante acido solforico al 75 %. Lavare il residuo sul crogiolo, trattandolo successivamente con 50 ml di acido solforico diluito, 50 ml d'acqua e 50 ml d'ammoniaca diluita. Lasciare ogni volta le fibre in contatto con il liquido per circa 10 minuti prima di applicare il vuoto. Lavare infine con acqua, lasciando le fibre a contatto con l'acqua per 30 minuti circa. |
|
|
Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 0,985 per la lana, 1,00 per l'elastolefin e 1,01 per la melamina.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 12
IUTA E DETERMINATE FIBRE DI ORIGINE ANIMALE
(Metodo mediante dosaggio dell'azoto)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
iuta (9) con |
|
2. |
determinate fibre animali. |
Queste ultime possono essere costituite da lana (1) o da peli (2 e 3), oppure da una mischia di peli e di lana. È sottinteso che tale metodo non si applica alle mischie tessili con materie non fibrose (coloranti, appretti, ecc.) a base di azoto.
2. PRINCIPIO
Si determina il contenuto in azoto della mischia e, partendo da questo dato e dal contenuto in azoto noto dei due componenti, si calcola la proporzione di ciascuno dei componenti la mischia.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Pallone Kjeldahl della capacità di 200-300 ml. |
|
ii) |
Apparecchio di distillazione Kjeldahl con iniezione di vapore. |
|
iii) |
Apparecchiatura di titolazione che permetta una precisione di 0,05 ml. |
3.2. Reattivi
|
i) |
Toluene. |
|
ii) |
Metanolo. |
|
iii) |
Acido solforico, densità relativa a 20 °C: 1,84. |
|
iv) |
Solfati di potassio. |
|
v) |
Diossido di selenio. |
|
vi) |
Soluzione d'idrato sodico (400 g per litro). Sciogliere 400 g di idrato di sodio in 400-500 ml d'acqua e portare ad 1 litro con acqua. |
|
vii) |
Indicatore misto. Sciogliere 0,1 g di rosso di metile in 95 ml di etanolo e 5 ml di acqua e mescolare questa soluzione con 0,5 g di verde di bromocresolo sciolti in 475 ml di etanolo e 25 ml di acqua. |
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viii) |
Soluzione di acido borico. Sciogliere 20 g di acido borico in 1 litro d'acqua. |
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ix) |
Acido solforico 0,02 N (soluzione titolata). |
4. TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE RIDOTTO
Il pretrattamento descritto nelle considerazioni generali è sostituito con quello riportato qui di seguito:
Estrarre il campione secco all'aria in un apparecchio Soxhlet con una miscela di un volume di toluene e tre volumi di metanolo per 4 ore, con un minimo di 5 cicli all'ora. Fare evaporare all'aria il solvente contenuto nel campione ed eliminarne le ultime tracce in una stufa alla temperatura di 105 °C ± 3 °C. Procedere quindi all'estrazione del campione con acqua (50 ml per g di materiale), facendo bollire a ricadere per 30 minuti. Filtrare, riportare il campione nel pallone e ripetere l'estrazione con un volume identico di acqua. Filtrare, eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e lasciare quindi asciugare all'aria il campione.
Nota:
Si tengano presenti gli effetti tossici del toluene e del metanolo e si maneggino queste sostanze con la massima precauzione.
5. PROCEDIMENTO DI ANALISI
5.1. Istruzioni generali
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali relative al prelievo, essiccamento e pesata della provetta.
5.2. Istruzioni dettagliate
Trasferire la provetta in un pallone Kjeldahl. Aggiungere alla provetta di almeno 1 g posta nel pallone Kjeldahl, rispettando l'ordine seguente, 2,5 g di solfato di potassio, 0,1-0,2 g di diossido di selenio e 10 ml di acido solforico (d = 1,84). Riscaldare il pallone da prima dolcemente fino a distruzione totale delle fibre, poi più energicamente fino a quando la soluzione diventa chiara e praticamente incolore. Riscaldare per altri 15 minuti. Fare raffreddare il pallone, diluire il contenuto con precauzione con 10-20 ml di acqua, raffreddare, trasferire quantitativamente il contenuto in un pallone tarato di 200 ml e portare a volume con acqua per ottenere la soluzione di analisi. Versare circa 20 ml di soluzione di acido borico in un matraccio conico di 100 ml e porre quest'ultimo sotto il refrigerante dell'apparecchio di distillazione Kjeldahl in modo tale che il tubo di uscita arrivi proprio sotto la superficie della soluzione di acido borico. Aggiungere 10 ml esatti di soluzione di analisi nel pallone di distillazione, aggiungere almeno 5 ml di soluzione di idrato di sodio nell'imbuto, sollevare leggermente il tappo e fare scendere lentamente la soluzione di idrato di sodio nel pallone. Se la soluzione di analisi e la soluzione di idrato di sodio tendono a formare due strati separati, mescolarli agitando con prudenza. Riscaldare leggermente il pallone di distillazione e far passare attraverso il liquido il vapore proveniente dal generatore. Raccogliere circa 20 ml di distillato, abbassare il matraccio conico in maniera tale che l'estremità del tubo del refrigerante venga a trovarsi 20 ml circa al di sopra della superficie del liquido e distillare ancora per un minuto. Lavare l'estremità del refrigerante con acqua, raccogliendo l'acqua di lavaggio nel matraccio conico. Allontanare quest'ultimo e sostituirlo con un secondo matraccio conico contenente circa 10 ml di soluzione di acido borico e raccogliere circa 10 ml di distillato.
Titolare separatamente i due distillati con acido solforico 0,02 N, utilizzando l'indicatore misto. Annotare i risultati della titolazione dei due distillati. Se la titolazione del secondo distillato è superiore a 0,2 ml, ripetere la prova ricominciando la distillazione su una nuova aliquota di soluzione di analisi.
Effettuare una prova in bianco usando per la digestione e per la distillazione soltanto i reattivi.
6. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
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6.1. |
Il calcolo della percentuale di azoto del campione secco viene effettuato come segue:
dove
|
|
6.2. |
Applicando i valori di 0,22 % per l'azoto contenuto nella iuta e del 16,2 % per l'azoto contenuto nella fibra animale, queste due percentuali essendo espresse sulla base della massa secca delle fibre, si calcola la composizione della mischia come segue:
dove
|
7. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 13
POLIPROPILENICA E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento allo xilene)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
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1. |
polipropilene (37) con |
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2. |
lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), fibra di vetro (44), elastomultiestere (46) e melamina (48). |
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, la fibra polipropilenica è sciolta in xilene bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di fibra polipropilenica si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
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i) |
Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Refrigerante a ricadere (adatto per liquidi ad elevato punto di ebollizione), con giunto a smeriglio adattabile ai matracci conici i). |
3.2. Reattivo
Xilene, distillante tra 137 e 142 °C.
Nota:
Questo reattivo è molto infiammabile e dà vapori tossici: durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali, e procedere quindi come segue:
|
|
Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di xilene (3.2) per ogni grammo di materiale. Applicare il refrigerante [3.1.ii)], portare ad ebollizione e mantenerla per 3 minuti. |
|
|
Decantare immediatamente il liquido caldo su un crogiolo filtrante tarato (vedi nota 1). Ripetere questo trattamento per altre 2 volte utilizzando ogni volta 50 ml di solvente fresco. |
|
|
Lavare per due volte consecutive il residuo rimasto nel matraccio conico con porzioni di 30 ml di xilene bollente e quindi per altre due volte con porzioni di 75 ml di etere di petrolio (I.3.2.1 delle considerazioni generali). Dopo il secondo lavaggio con etere di petrolio, filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante e trasferire le fibre residue nel crogiolo stesso mediante una piccola quantità supplementare di etere di petrolio. Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare. |
Note:
|
1. |
Il crogiolo filtrante su cui sarà decantato lo xilene deve essere preriscaldato. |
|
2. |
Dopo le operazioni con xilene bollente e prima di introdurre l'etere di petrolio, controllare che il matraccio conico contenente il residuo sia sufficientemente raffreddato. |
|
3. |
Per diminuire i pericoli dell'infiammabilità e della tossicità del solvente, per gli operatori, possono essere utilizzati apparecchi per l'estrazione a caldo e appropriati procedimenti d'analisi, che diano identici risultati (11). |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d» = 1,01.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 14
CLOROFIBRE (A BASE DI OMOPOLIMERI DI CLORURO DI VINILE) E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento all'acido solforico concentrato)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
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1. |
clorofibre (27) a base di omopolimeri di cloruro di vinile, surclorati o no, elastolefin (47) con |
|
2. |
cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46) e melamina (48). |
Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 °C).
Questo metodo può essere usato invece dei metodi n. 8 e n. 9.
2. PRINCIPIO
Le componenti diverse dalla clorofibre o dall'elastolefin (ad esempio le fibre indicate al paragrafo 1.2) sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 °C).
Il residuo, costituito dalla clorofibra o dall'elastolefin, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Bacchetta di vetro con punta schiacciata. |
3.2. Reattivi
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i) |
Acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 °C). |
|
ii) |
Acido solforico in soluzione acquosa al 50 % circa (m/m). Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 400 ml di acido solforico (densità relativa 1,84 a 20 °C) a 500 ml di acqua distillata o deionizzata. Quando la soluzione è raffreddata a temperatura ambiente portarla a 1 litro con acqua. |
|
iii) |
Soluzione diluita di ammoniaca. Diluire a un litro con acqua distillata 60 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (densità relativa 0,880 a 20 °C). |
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:
|
|
Porre la provetta pesata nel matraccio conico (3.1.i)) e aggiungervi 100 ml di acido solforico (3.2.i)) per grammo di materiale. |
|
|
Lasciare a riposo per 10 minuti a temperatura ambiente, agitando di tanto in tanto la provetta con la bacchetta di vetro. Nel caso si tratti di tessuto o di tessuto maglia, premerlo contro la parete del matraccio conico con la bacchetta di vetro, esercitando una leggera pressione per separare la materia disciolta dall'acido solforico. |
|
|
Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio conico altri 100 ml di acido (3.2 i)) e ripetere la stessa operazione. Versare il contenuto del matraccio conico nel crogiolo, aiutandosi con la bacchetta di vetro per il trasferimento dei residui fibrosi. Se necessario aggiungere nel matraccio conico un poco di acido solforico concentrato (3.2.i) per trasferire le fibre che sono eventualmente rimaste aderenti alle pareti. Vuotare il crogiolo per aspirazione; eliminare il filtrato del matraccio conico o cambiare il matraccio. Lavare quindi consecutivamente il residuo nel crogiolo con la soluzione di acido solforico al 50 % (3.2.ii)) con acqua distillata o deionizzata (I.3.2.3 delle considerazioni generali), con soluzione di ammoniaca (3.2.iii)), e infine lavare a fondo con acqua distillata o deionizzata, vuotando completamente il crogiolo per aspirazione dopo ogni aggiunta. (Non applicare l'aspirazione durante l'operazione di lavaggio, ma soltanto quando il liquido sia scolato per gravità). Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 15
CLOROFIBRE, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA, DETERMINATI TIPI DI ELASTAN, ACETATO, TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento al cicloesanone)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
acetato (19), triacetato (24), clorofibra (27), determinate modacriliche (29), determinati elastan (43) con |
|
2. |
lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30), acrilica (26), vetro tessile (44) e melamina (48). |
Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre precedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.
Per l'analisi delle mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi n. 9 o n. 14.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato, di triacetato, le clorofibre, determinate modacriliche, determinati elastan, vengono sciolti con cicloesanone a temperatura vicina a quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato, triacetato si ottengono per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare secondo il procedimento di cui al punto 4. (Vedere schizzo che è una variante dell'apparecchio descritto in Melliand Textilberichte 56 (1975) pagg. 643 — 645). |
|
ii) |
Crogiolo filtrante per contenere la provetta. |
|
iii) |
Setto poroso, di porosità 1. |
|
iv) |
Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di distillazione. |
|
v) |
Apparecchio di riscaldamento. |
3.2. Reattivi
|
i) |
Cicloesanone, punto di ebollizione 156 °C. |
|
ii) |
Alcol etilico, diluito al 50 % in volume. |
NB:
Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
|
|
Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta e il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e continuare l'estrazione per 60 minuti a una velocità minima di 12 cicli all'ora. |
|
|
Dopo estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione, si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcol etilico al 50 % riscaldato a circa 60 °C e quindi con 1 l d'acqua a 60 °C. |
|
|
Durante i lavaggi e tra i lavaggi non applicare il vuoto ma lasciar drenare il solvente per gravità e alla fine applicare il vuoto. |
|
|
Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare. |
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00 ad eccezione:
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— |
della seta e della melamina 1,01 |
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— |
dell'acrilica 0,98. |
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.
METODO N. 16
MELAMINA E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Metodo all'acido formico caldo)
1. AMBITO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:
|
1. |
melamina (47) con |
|
2. |
cotone (5) e aramide (31). |
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, la melamina viene sciolta con acido formico caldo (90 % in peso).
Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.
Nota:
Mantenere rigorosamente la gamma di temperatura raccomandata perché la solubilità della melamina dipende in larga misura dalla temperatura.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
|
i) |
Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato. |
|
ii) |
Agitatore in bagno d'acqua o altre apparecchiature atte ad agitare e mantenere il matraccio a 90 ± 2 °C. |
3.2. Reattivi
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i) |
Acido formico (90 % m/m, densità relativa a 20 °C: 1,204 g/ml). Portare 890 ml di acido formico tra il 98-100 % m/m (densità relativa a 20 °C: 1,220 g/ml) a 1 litro con acqua. L'acido formico caldo è molto corrosivo e va manipolato con precauzione. |
|
ii) |
Soluzione di ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità relativa a 20 °C: 0,880) a 1 litro con acqua. |
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:
Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml con tappo smerigliato. Tappare, agitare fino a impregnare il materiale. Mantenere il matraccio in un agitatore in bagno d'acqua a 90 ± 2 °C per un'ora, agitandolo vigorosamente. Raffreddare il matraccio a temperatura ambiente. Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere al matraccio contenente il residuo 50 ml di acido formico, agitare manualmente e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire tutte le fibre residue nel crogiolo lavando completamente il matraccio con un po' più di acido formico reattivo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo con acido formico reattivo, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» per il cotone e l'aramide è di 1,02.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2, per un livello di confidenza del 95 %.
CAPO 3
Analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili
INTRODUZIONE
Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Sono possibili quattro varianti di questo procedimento:
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1. |
Si utilizzano due diverse provette sciogliendo un componente (a) della prima provetta e un altro componente (b) della seconda provetta. I residui insolubili di ciascuna provetta sono pesati e la percentuale di ciascuno dei due componenti solubili è calcolato a partire dalle rispettive perdite di massa. La percentuale del terzo componente (c) è calcolata per differenza. |
|
2. |
Si utilizzano due provette diverse, sciogliendo un componente (a) della prima provetta e due componenti (a e b) della seconda provetta. Il residuo insolubile della prima provetta viene pesato e la percentuale del componente (a) è calcolata a partire dalla perdita di massa. Il residuo insolubile della seconda provetta viene pesato; esso corrisponde al componente (c). La percentuale del terzo componente (b) è calcolata per differenza. |
|
3. |
Si utilizzano due provette differenti, sciogliendo due componenti (a e b) della prima provetta e due componenti (b e c) della seconda provetta. I residui insolubili corrispondono rispettivamente ai componenti (c) e (a). La percentuale del terzo componente (b) è calcolata per differenza. |
|
4. |
Si utilizza una sola provetta. Dopo aver sciolto uno dei componenti, il residuo insolubile costituito dalle altre due fibre viene pesato e la percentuale del componente solubile è calcolata a partire dalla perdita di massa. Una delle due fibre del residuo viene disciolta. Il componente insolubile viene pesato e la percentuale del secondo componente solubile è calcolata a partire dalla perdita di massa. |
Nel caso in cui è possibile la scelta, si raccomanda di utilizzare una delle prime tre varianti.
L'esperto incaricato dell'analisi deve vigilare affinché, nel caso dell'analisi chimica, vengano scelti metodi che prescrivano solventi che dissolvono solo la fibra o le fibre volute, senza disciogliere la o le altre fibre.
A titolo di esempio, viene fornita al capo 3.VI una tabella che presenta un certo numero di mischie ternarie, nonché i metodi d'analisi di mischie binarie che possono essere impiegati, in linea di principio, per l'analisi di queste mischie ternarie.
Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, si raccomanda di effettuare l'analisi chimica, in tutti i casi in cui ciò è possibile, secondo almeno due delle quattro varianti sopra menzionate.
Le fibre presenti nella mischia devono essere identificate prima di procedere alle analisi. In alcuni metodi chimici, la parte insolubile dei componenti di una mischia può essere parzialmente disciolta nel reattivo utilizzato per sciogliere la componente o le componenti solubili. Ogni volta che è stato possibile, sono stati scelti reattivi aventi un effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Se è noto che durante l'analisi avviene una perdita di massa, è necessario correggerne il risultato; a tal fine vengono forniti i fattori di correzione. Questi fattori sono stati determinati in vari laboratori trattando nel reattivo appropriato, specificato nel metodo d'analisi, le fibre pulite durante il pretrattamento. Tali fattori di correzione si applicano solo a fibre normali e possono essere necessari altri fattori di correzione se le fibre sono state degradate prima o durante il trattamento. Nel caso in cui si debba ricorrere alla quarta variante, nella quale una fibra tessile è sottoposta all'azione successiva di due solventi diversi, è necessario applicare fattori di correzione tenendo conto delle eventuali perdite di massa subite dalla fibra nel corso dei due trattamenti. È opportuno effettuare almeno due determinazioni, per quanto concerne sia il procedimento di separazione manuale che il procedimento di separazione chimica.
I. Informazioni generali sui metodi d'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili
Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili.
I.1. Ambito d'applicazione
Nell'ambito d'applicazione di ciascun metodo d'analisi di mischie binarie, viene precisato a quali fibre questo metodo è applicabile. (Si veda il capo 2 relativo a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili).
I.2. Principio
Dopo aver identificato i componenti di una mischia, si eliminano le materie non fibrose mediante un adeguato pretrattamento, quindi si applica una o più delle quattro varianti del procedimento di solubilità selettiva descritte nell'introduzione. Salvo in caso di difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere le fibre presenti in maggiore proporzione, al fine di ottenere come residuo finale la fibra presente in proporzione minore.
I.3. Apparecchiatura e reattivi
I.3.1. Apparecchiatura
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I.3.1.1. |
Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici. |
|
I.3.1.2. |
Beuta caudata da collegare al vuoto. |
|
I.3.1.3. |
Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore. |
|
I.3.1.4. |
Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3 °C. |
|
I.3.1.5. |
Bilancia analitica (sensibile a 0,0002 g). |
|
I.3.1.6. |
Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico. |
I.3.2. Reattivi
|
I.3.2.1. |
Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40 e 60 °C. |
|
I.3.2.2. |
Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo. Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri. |
|
I.3.2.3. |
Acqua distillata o deionizzata. |
|
I.3.2.4. |
Acetone. |
|
I.3.2.5. |
Acido ortofosforico. |
|
I.3.2.6. |
Urea. |
|
I.3.2.7. |
Bicarbonato di sodio |
I.4. Atmosfera di condizionamento e di analisi
Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.
I.5. Campione ridotto
Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.
I.6. Trattamento preliminare del campione ridotto (12)
Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (si veda l'articolo 16 del presente regolamento), si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.
A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione per un'ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per un'ora in acqua a 65 ± 5 °C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1:100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.
Nel caso dell'elastolefin o di mischie di fibre contenenti elastolefin e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopra descritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.
Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (juta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari aggiuntivi, a meno che il campione non contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua.
Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.
I.7. Procedimento d'analisi
I.7.1. Istruzioni generali
I.7.1.1. Essiccazione
Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a 105 ± 3 C in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essicazione in 60 minuti, è inferiore allo 0,05 %.
Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.
Si essiccano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.
Si essiccano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.
Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.
I.7.1.2. Raffreddamento
Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.
I.7.1.3. Pesatura
Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.
I.7.2. Procedimento d'analisi
Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo dell'Unione , si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.
I.8. Calcolo ed espressione dei risultati
Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati (a) i tassi di ripresa convenzionali e (b) i fattori di correzione necessari per tenere conto delle perdite di materia non fibrosa durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi.
I.8.1. Calcolo delle percentuali della massa delle fibre secche e depurate non tenendo conto della perdita di massa durante il trattamento preliminare:
I.8.1.1. - VARIANTE 1 -
Formule da applicare nel caso in cui un componente della mischia è eliminato da una sola provetta e un altro componente da una seconda provetta:
|
|
P1 % è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente della prima provetta sciolto nel primo reattivo); |
|
|
P2 % è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente della seconda provetta sciolta nel secondo reattivo); |
|
|
P3 % è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non disciolto nelle due provette); |
|
|
m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare; |
|
|
m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare; |
|
|
r1 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo componente della prima provetta nel primo reattivo; |
|
|
r2 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del secondo componente della seconda provetta nel secondo reattivo; |
|
|
d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del secondo componente non disciolto nella prima provetta (13); |
|
|
d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta; |
|
|
d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del primo componente non disciolto nella seconda provetta; |
|
|
d4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del terzo componente non disciolto nella seconda provetta. |
I.8.1.2. - VARIANTE 2 -
Formule da applicare nel caso in cui si elimini un componente (a) della prima provetta, avendo come residuo gli altri due componenti (b e c), e due componenti (a e b) della seconda provetta, avendo come residuo il terzo componente (c):
|
|
P1 % è la percentuale del primo componente secco depurato (componente della prima provetta disciolta nel primo reattivo); |
|
|
P2 % è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente solubile, contemporaneamente primo componente della seconda provetta, nel secondo reattivo); |
|
|
P3 % è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non disciolto nelle due provette); |
|
|
m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare; |
|
|
m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare; |
|
|
r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo componente della prima provetta nel primo reattivo; |
|
|
r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente della seconda provetta nel secondo reattivo; |
|
|
d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del secondo componente non disciolto nella prima provetta; |
|
|
d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta; |
|
|
d4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del terzo componente non disciolto nella seconda provetta. |
I.8.1.3. - VARIANTE 3 -
Formule da applicare nel caso in cui si eliminino due componenti (a e b) di una provetta, avendo come residuo il terzo componente (c), poi due componenti (b e c) di un'altra provetta, avendo come residuo il primo componente (a):
|
|
P1 % è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente disciolto dal reattivo); |
|
|
P2 % è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente disciolto dal reattivo); |
|
|
P3 % è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente disciolto nella seconda provetta dal reattivo); |
|
|
m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare; |
|
|
m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare; |
|
|
r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente dalla prima provetta con il primo reattivo; |
|
|
r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del secondo e terzo componente dalla seconda provetta con il secondo reattivo; |
|
|
d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta; |
|
|
d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del primo componente non disciolto nella seconda provetta. |
I.8.1.4. - VARIANTE 4 -
Formule da applicare nel caso in cui si eliminino successivamente due componenti della mischia della stessa provetta:
|
|
P1 % è la percentuale del primo componente secco e depurato (primo componente solubile); |
|
|
P2 % è la percentuale del secondo componente secco e depurato (secondo componente solubile); |
|
|
P3 % è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente insolubile); |
|
|
m è la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare; |
|
|
r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo componente da parte del primo reattivo; |
|
|
r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente da parte del primo e del secondo reattivo; |
|
|
d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del secondo componente nel primo reattivo; |
|
|
d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente nel primo reattivo; |
|
|
d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo. |
1.8.2. Calcolo della percentuale di ciascun componente dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare:
Se:
allora:
|
|
P1A % è la percentuale del primo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare; |
|
|
P2A % è la percentuale del secondo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare; |
|
|
P3A % è la percentuale del terzo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare; |
|
|
P1 è la percentuale del primo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1; |
|
|
P2 è la percentuale del secondo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1; |
|
|
P3 è la percentuale del terzo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1; |
|
|
a1 è il tasso convenzionale del primo componente; |
|
|
a2 è il tasso convenzionale del secondo componente; |
|
|
a3 è il tasso convenzionale del terzo componente; |
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|
b1 è la percentuale della perdita di massa del primo componente durante il trattamento preliminare; |
|
|
b2 è la percentuale della perdita di massa del secondo componente durante il trattamento preliminare; |
|
|
b3 è la percentuale della perdita di massa del terzo componente durante il trattamento preliminare. |
Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, i valori di b1, b2 e b3 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per pure fibre s'intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura o in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).
Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b1, b2 e b3 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.
Nel caso in cui si proceda a un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua, si possono trascurare in generale i fattori di correzione b1, b2 e b3, salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è uguale al 4 %, e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è uguale all'1 %.
Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tenere conto nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare.
I.8.3. Nota
Esempi di calcolo sono forniti nel capo 3.V.
II. Procedimento di analisi quantitativa mediante separazione manuale delle mischie ternarie di fibre tessili
II.1. Ambito d'applicazione
Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.
II.2. Principio
Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.
II.3. Apparecchiatura
|
II.3.1. |
Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici. |
|
II.3.2. |
Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore. |
|
II.3.3. |
Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3 °C. |
|
II.3.4. |
Bilancia analitica (sensibile allo 0,0002 g). |
|
II.3.5. |
Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico. |
|
II.3.6. |
Ago. |
|
II.3.7. |
Torcimetro o apparecchio equivalente. |
II.4. Reattivi
|
II.4.1. |
Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40 °C e 60 °C. |
|
II.4.2. |
Acqua distillata o deionizzata. |
II.5. Atmosfera di condizionamento e d'analisi
Vedi il punto I.4.
II.6. Campione ridotto
Vedi il punto I.5.
II.7. Trattamento preliminare del campione ridotto
Vedi il punto I.6.
II.8. Procedimento d'analisi
II.8.1. Analisi di un filato
Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.
Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcimetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a 105 ± 3 °C, finché si ottenga una massa costante come descritto ai punti I.7.1 e I.7.2.
II.8.2. Analisi di un tessuto
Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi e alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.
II.9. Calcolo ed espressione dei risultati
Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati (a) i tassi di ripresa e (b) i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.
|
II.9.1. |
Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tenere conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:
|
|
II.9.2. |
Per il calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare, si veda il punto I.8.2. |
III. Procedimento di analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili mediante una combinazione di separazione manuale e di separazione chimica
Nella misura del possibile, è opportuno procedere alla separazione manuale e tenere conto delle proporzioni degli elementi separati prima di passare all'eventuale trattamento chimico di ciascuno dei componenti separati.
IV.1. Precisione dei metodi
La precisione indicata per ogni metodo di analisi delle mischie binarie è relativa alla riproducibilità (si veda il capo 2 relativo a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili).
La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.
La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95 %.
S'intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in 5 casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.
Per determinare la precisione dell'analisi di una mischia ternaria, si applicano normalmente i valori indicati nei metodi d'analisi delle mischie binarie che sono stati impiegati per analizzare la mischia ternaria.
Considerando che, per le quattro varianti dell'analisi chimica quantitativa delle mischie ternarie, si prevedono due dissoluzioni (su due provette separate per le prime tre varianti e sulla stessa provetta per la quarta variante) e ammettendo che si designi con E1 e E2 le precisioni dei due metodi d'analisi delle mischie binarie, la precisione dei risultati per ciascun componente figura nella seguente tabella:
|
Fibra componente |
Varianti |
||
|
1 |
2 e 3 |
4. |
|
|
a |
E1 |
E1 |
E1 |
|
b |
E2 |
E1+E2 |
E1+E2 |
|
c |
E1+E2 |
E2 |
E1+E2 |
Se si utilizza la quarta variante, la precisione può risultare inferiore a quella calcolata secondo il metodo sopra indicato, a causa di un'eventuale azione, difficilmente valutabile, del primo reattivo sul residuo costituito dai componenti b e c.
IV.2. Relazione d'analisi
|
IV.1. |
Indicare la variante o le varianti utilizzate per effettuare l'analisi, i metodi, i reattivi e i fattori di correzione. |
|
IV.2. |
Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (si veda il punto I.6). |
|
IV.3. |
Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale. |
|
IV.4. |
Indicare, ogni volta che sia possibile, la precisione del metodo per ciascun componente, calcolata secondo la tabella del punto IV.1. |
V. Esempi di calcolo di percentuali dei componenti di alcune mischie ternarie utilizzando alcune varianti descritte al punto I.8.1.
Consideriamo il caso di una mischia di fibre la cui analisi quantitativa ha dato i seguenti componenti: 1. lana cardata; 2. nylon (poliammide); 3. cotone greggio.
VARIANTE n. 1
Operando sulla base di questa variante, vale a dire con due provette differenti, eliminando mediante dissoluzione un componente (a = lana) dalla prima provetta e un secondo componente (b = poliammide) dalla seconda provetta, è possibile ottenere i seguenti risultati:
|
1. |
Massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare (m1) = 1,6000 g |
|
2. |
Massa secca del residuo dopo il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (poliammide + cotone) (r1) = 1,4166 g |
|
3. |
Massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare (m2) = 1,8000 g |
|
4. |
Massa secca del residuo dopo trattamento con acido formico (lana + cotone) (r2) = 0,9000 g |
Il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino non comporta una perdita di massa di poliammide, mentre il cotone greggio perde il 3 %, cosicché d1 = 1,0 e d2 = 1,03.
Il trattamento con acido formico non comporta alcuna perdita di massa della lana e del cotone greggio, per cui d3 e d4 = 1,0.
Se si riportano nella formula indicata al punto I.8.1.1 i valori ottenuti mediante l'analisi chimica e i fattori di correzione, si ottiene:
|
|
P1 % (lana) = [1,03/1,0 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + 0,9000/1,8000 × (1 – 1,03/1,0)] × 100 = 10,30 |
|
|
P2 % (poliammide) = [1,0/1,0 – 1,0 × 0,9000/1,8000 + 1,4166/1,6000 × (1– 1,0/1,0)] × 100 = 50,00 |
|
|
P3 % (cotone) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70 |
Le percentuali delle varie fibre secche e depurate della mischia sono le seguenti:
|
lana |
10,30 % |
|
Poliammide |
50,00 % |
|
Cotone |
39,70 % |
Tali percentuali devono essere corrette secondo le formule indicate al punto I.8.2 al fine di tenere conto anche dei tassi convenzionali, nonché dei fattori di correzione delle eventuali perdite di massa dopo il trattamento preliminare.
Come indicato nell'allegato IX, i tassi convenzionali sono i seguenti: lana cardata: 17,0 %, poliammide: 6,25 %, cotone: 8,5 %; inoltre, il cotone greggio mostra una perdita di massa del 4 % dopo il trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua.
Si ottiene pertanto:
|
|
P1A % (lana) = 10,30 × [1 + (17,0 + 0,0)/100]/[10,30 × (1 + (17,0 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 39,70 × (1 + (8,5 + 4,0/100)] × 100 = 10,97 |
|
|
P2A % (poliammide) = 50,0 × (1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385 × 100 = 48,37 |
|
|
P3A % (cotone) = 100 - (10,97 + 48,37) = 40,66 |
La composizione della mischia è pertanto la seguente:
|
poliammide |
48,4 % |
|
Cotone |
40,6 % |
|
Lana |
11,0 % |
|
|
100,0 % |
VARIANTE n. 4:
Si consideri il caso di una mischia di fibre la cui analisi quantitativa ha dato i seguenti componenti: lana cardata, viscosa, cotone greggio.
Si supponga che operando in base alla variante 4, vale a dire eliminando successivamente due componenti della mischia da una stessa provetta, si ottengono i risultati seguenti:
|
1. |
Massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare (m1) = 1,6000 g |
|
2. |
Massa secca del residuo dopo trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (viscosa + cotone) (r1) = 1,4166 g |
|
3. |
Massa secca del residuo dopo un secondo trattamento del residuo r1 al cloruro di zinco/acido formico (cotone) (r2) = 0,6630 g |
Il trattamento all'ipoclorito di sodio alcalino non comporta alcuna perdita di massa della viscosa, mentre il cotone greggio perde il 3 %, cosicché d1 =1,0 e d2 = 1,03.
Dopo il trattamento con l'acido formico/cloruro di zinco, la massa di cotone aumenta del 4 %, cosicché d3 = 1,03×0,96 = 0,9888, arrotondato a 0,99, (ricordiamo che d3 è il fattore che tiene conto rispettivamente della perdita o dell'aumento di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo).
Se si integrano nelle formule indicate al punto I.8.1.4 i valori ottenuti mediante analisi chimica, nonché i fattori di correzione, si ottiene:
|
|
P2 % (viscosa) = 1,0 × 1,4166/1,6000 × 100 – 1,0/1,03 × 40,98 = 48,75 % |
|
|
P3 % (cotone) = 0,99 × 0,6630/1,6000 × 100 = 41,02 % |
|
|
P1 % (lana) = 100 - (48,75 + 41,02) = 10,23 % |
Come abbiamo già precisato per la variante 1, queste percentuali devono essere corrette secondo le formule indicate al punto I.8.2.
P1A % (lana) = 10,23 × [1 + (17,0 + 0,0/100)]/[10,23 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 48,75 × (1 + (13 + 0,0/100) + 41,02 × (1 + (8,5 + 4,0)/100)] × 100 = 10,57 %
P2A % (viscosa) = 48,75 × [1 + (13 + 0,0)/100]/113,2041 × 100 = 48,65 %
P3A % (cotone) = 100 - (10,57 + 48,65) = 40,78 %
La composizione della mischia è pertanto:
|
viscosa |
48,6 % |
|
cotone |
40,8 % |
|
lana |
10,6 % |
|
|
100,0 % |
VI. Tabella di mischie ternarie tipiche che possono essere analizzate utilizzando i metodi dell'Unione, di analisi delle mischie binarie (a fini di esempio)
|
Numero della mischia |
Fibre componenti |
Variante |
Numero del metodo utilizzato e reattivo per le mischie binarie |
||
|
Componente 1: |
Componente 2: |
Componente 3: |
|||
|
1. |
Lana o peli |
Viscosa, cupro o alcuni tipi di modal |
cotone |
1 e/o 4 |
2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 3 (cloruro di zinco/acido formico) |
|
2. |
Lana o peli |
poliammide 6 o 6-6 |
cotone, viscosa, cupro o modal |
1 e/o 4 |
2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 4. (acido formico, 80 % p/p) |
|
3. |
Lana, peli o seta |
Alcune clorofibre |
viscosa, cupro modal o cotone |
1 e/o 4 |
2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 9 (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5 p/p) |
|
4. |
Lana o peli |
poliammide 6 o 6-6 |
poliestere, polipropilene, acrilica o vetro tessile |
1 e/o 4 |
2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 4. (acido formico, 80 % p/p) |
|
5. |
Lana, peli o seta |
Alcune clorofibre |
poliestere, acrilica, poliammide or vetro tessile |
1 e/o 4 |
2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 9 (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5 p/p) |
|
6. |
Seta |
Lana o peli |
poliestere |
2 |
11. (acido solforico 75 % p/p) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino) |
|
7. |
Poliammide 6 o 6-6 |
Acrilica |
cotone, viscosa, cupro o modal |
1 e/o 4 |
4. (acido formico 80 % p/p) e 8. (dimetilformammide) |
|
8. |
Alcune clorofibre |
Poliammide 6 o 6-6 |
cotone, viscosa, cupro o modal |
1 e/o 4 |
8. (dimetilformammide) e 4. (acido formico, 80 % p/p) o 9. (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 % p/p) e 4. (acido formico, 80 % p/p) |
|
9. |
Acrilica |
poliammide 6 o 6-6 |
poliestere |
1 e/o 4 |
8. (dimetilformammide) e 4. (acido formico, 80 % p/p) |
|
10. |
Acetato |
poliammide 6 o 6-6 |
viscosa, cotone, cupro o modal |
4 |
1. (acetone) e 4. (acido formico, 80 % p/p) |
|
11. |
Alcune clorofibre |
acrilica |
poliammide |
2 e/o 4 |
9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5 % p/p) e 8. (dimetilformammide) |
|
12. |
Alcune clorofibre |
poliammide 6 o 6-6 |
acrilica |
1 e/o 4 |
9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5 % p/p) e 4. (acido formico, 80 % p/p) |
|
13. |
Poliammide 6 o 6-6 |
viscosa, cupro, modal o cotone |
poliestere |
4 |
4. (acido formico, 80 % p/p) e 7. (acido solforico, 75 % p/p) |
|
14. |
Acetato |
viscosa, cupro, modal o cotone |
poliestere |
4 |
1. (acetone) e 7 (acido solforico, 75 % p/p) |
|
15. |
Acrilica |
viscosa, cupro, modal o cotone |
poliestere |
4 |
8. (dimetilformammide) e 7 (acido solforico, 75 % p/p) |
|
16. |
Acetato |
lana, peli o seta |
cotone, viscosa, cupro, modal, poliammide, poliestere, acrilica |
4 |
1. (acetone) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino) |
|
17. |
Triacetato |
lana, peli o seta |
cotone, viscosa, cupro, modal, poliammide, poliestere, acrilica |
4 |
6. (diclorometano) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino) |
|
18. |
Acrilica |
lana, peli o seta |
poliestere |
1 e/o 4 |
8. (dimetilformammide) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino) |
|
19. |
Acrilica |
seta |
lana o peli |
4 |
8. (dimetilformammide) e 11. (acido solforico 75 % p/p) |
|
20. |
Acrilica |
Lana, peli o seta |
cotone, viscosa, cupro o modal |
1 e/o 4 |
8. (dimetilformammide) e 2 (ipoclorito di sodio alcalino) |
|
21. |
Lana, peli o seta |
cotone, viscosa, modal, cupro |
poliestere |
4 |
2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 7. acido solforico 75 % |
|
22. |
Viscosa, cupro o alcuni tipi di modal |
cotone |
poliestere |
2 e/o 4 |
3. (cloruro di zinco/acido formico) e 7 (acido solforico 75 % p/p) |
|
23. |
Acrilica |
viscosa, cupro o alcuni tipi di modal |
cotone |
4 |
8. (dimetilformammide) e 3 (cloruro di zinco/acido formico) |
|
24. |
Alcune clorofibre |
viscosa, cupro o alcuni tipi di modal |
cotone |
1 e/o 4 |
9. (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 % p/p) e 3. (cloruro di zinco/acido formico) o 8 (dimetilformammide) e 3. (cloruro di zinco/acido formico) |
|
25. |
Acetato |
viscosa, cupro o alcuni tipi di modal |
cotone |
4 |
1. (acetone) e 3 (cloruro di zinco/acido formico) |
|
26. |
Triacetato |
viscosa, cupro o alcuni tipi di modal |
cotone |
4 |
6. (diclorometano) e 3 (cloruro di zinco/acido formico) |
|
27. |
Acetato |
seta |
lana o peli |
4 |
1. (acetone) e 11. (acido solforico 75 % p/p) |
|
28. |
Triacetato |
seta |
lana o peli |
4 |
6. (diclorometano) e 11. (acido solforico 75 % p/p) |
|
29. |
Acetato |
acrilica |
cotone, viscosa, cupro o modal |
4 |
1. (acetone) e 8. (dimetilformammide) |
|
30. |
Triacetato |
acrilica |
cotone, viscosa, cupro o modal |
4 |
6. (diclorometano) e 8. (dimetilformammide) |
|
31. |
Triacetato |
poliammide 6 o 6-6 |
cotone, viscosa, cupro o modal |
4 |
6. (diclorometano) e 4. (acido formico80 % p/p) |
|
32. |
Triacetato |
cotone, viscosa, cupro o modal |
poliestere |
4 |
6. (diclorometano) e 7 (acido solforico 75 % p/p) |
|
33. |
Acetato |
poliammide 6 o 6-6 |
poliestere o acrilica |
4 |
1. (acetone) e 4. (acido formico 80 % p/p) |
|
34. |
Acetato |
acrilica |
poliestere |
4 |
1. (acetone) e 8. (dimetilformammide) |
|
35. |
Alcune clorofibre |
cotone, viscosa, cupro o modal |
poliestere |
4 |
8. (dimetilformammide) e 7. (acido solforico 75 % p/p) o 9 (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 % p/p) e 7. (acido solforico 75 % p/p) |
|
36 |
Cotone |
poliestere |
elastolefin |
2 e/o 4 |
7 (acido solforico 75 % p/p) e 14 (acido solforico concentrato) |
|
37 |
Alcune modacriliche |
poliestere |
melamina |
2 e/o 4 |
8 (dimetilformammide) e 14 (acido solforico concentrato) |
(1) In alcuni casi si possono anche pretrattare direttamente le provette.
(2) Per gli articoli finiti e confezionati si veda il punto 7.
(3) Si veda il punto 1.
(4) Si può sostituire la carda per laboratorio con un miscelatore di fibre o con il metodo detto di «accoppiamento e divisione dei ciuffetti».
(5) Se le bobine possono essere sistemate su una rastrelliera adeguata è possibile svolgerne parecchie contemporaneamente.
(6) Il metodo n. 12 rappresenta un'eccezione ed è basato sul dosaggio di un elemento costitutivo di uno dei due componenti.
(7) Vedi capitolo 1.1.
(8) Si deve verificare la solubilità di queste modacriliche o di queste clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.
(9) Si deve verificare la solubilità delle clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.
(10) Le sete selvatiche, come il tussah, non sono sciolte completamente dall'acido solforico al 75%.
(11) Si veda, ad esempio, l'apparecchiatura decritta nel Melliand Textilberichte 56 (1975), pagg. 643-645.
(12) Cfr. Capo 1.1.
(13) I valori di d sono indicati nel capitolo 2 del presente allegato relativo ai diversi metodi di analisi delle mischie binarie.
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO IX
TASSI CONVENZIONALI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE
(Articolo 17, paragrafo 2)
|
Numero delle fibre |
Fibre |
Percentuali |
|
1—2 |
Lana e peli di animali: |
|
|
fibre pettinate |
18,25 |
|
|
fibre cardate |
17,00 (1) |
|
|
3 |
Peli di animali: |
|
|
fibre pettinate |
18,25 |
|
|
fibre cardate |
17,00 (1) |
|
|
Crini: |
|
|
|
fibre pettinate |
16,00 |
|
|
fibre cardate |
15,00 |
|
|
4 |
Seta |
11,00 |
|
5 |
Cotone: |
|
|
fibre normali |
8,50 |
|
|
fibre mercerizzate |
10,50 |
|
|
6 |
Kapok |
10,90 |
|
7 |
Lino |
12,00 |
|
8 |
Canapa |
12,00 |
|
9 |
Iuta |
17,00 |
|
10 |
Abaca |
14,00 |
|
11 |
Alfa |
14,00 |
|
12 |
Cocco |
13,00 |
|
13 |
Ginestra |
14,00 |
|
14 |
Ramiè (fibra bianchita) |
8,50 |
|
15 |
Sisal |
14,00 |
|
16 |
Sunn |
12,00 |
|
17 |
Henequen |
14,00 |
|
18 |
Maguey |
14,00 |
|
19 |
Acetato |
9,00 |
|
20 |
Alginica |
20,00 |
|
21 |
Cupro |
13,00 |
|
22 |
Modal |
13,00 |
|
23 |
Proteica |
17,00 |
|
24 |
Triacetato |
7,00 |
|
25 |
Viscosa |
13,00 |
|
26 |
Acrilica |
2,00 |
|
27 |
Clorofibra |
2,00 |
|
28 |
Fluorofibra |
0,00 |
|
29 |
Modacrilica |
2,00 |
|
30 |
Poliammide o nylon: |
|
|
fibra discontinua |
6,25 |
|
|
filamento |
5,75 |
|
|
31 |
Aramide |
8,00 |
|
32 |
Poli-immide |
3,50 |
|
33 |
Lyocell |
13,00 |
|
34 |
Polilattide |
1,50 |
|
35 |
Poliestere |
|
|
fibra discontinua |
1,50 |
|
|
filamento |
1,50 |
|
|
36 |
Polietilenica |
1,50 |
|
37 |
Polipropilenica |
2,00 |
|
38 |
Poliureica |
2,00 |
|
39 |
Poliuretano: |
|
|
fibra discontinua |
3,50 |
|
|
filamento |
3,00 |
|
|
40 |
Vinilal |
5,00 |
|
41 |
Trivinilica |
3,00 |
|
42 |
Gomma |
1,00 |
|
43 |
Elastan |
1,50 |
|
44 |
Vetro tessile: |
|
|
con un diametro medio superiore a 5 μm |
2,00 |
|
|
con un diametro medio uguale o inferiore a 5 μm . |
3,00 |
|
|
45 |
Fibra metallica |
2,00 |
|
Fibra metallizzata |
2,00 |
|
|
Amianto |
2,00 |
|
|
Filati di carta |
13,75 |
|
|
46 |
Elastomultiestere |
1,50 |
|
47 |
Elastolefin |
1,50 |
|
48 |
Melamina |
7,00 |
(1) Il tasso convenzionale del 17,00 % è applicato nel caso in cui non sia possibile verificare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartiene al ciclo pettinato o cardato.
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO X
TABELLE DI CORRISPONDENZA
|
Direttiva 2008/121/CE |
Presente regolamento |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, parole introduttive |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 3 |
Articolo 5 |
|
Articolo 4 |
Articolo 7 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 8 (1) e allegato III |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 18 |
|
Articolo 7 |
Articolo 10 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
▐ |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 15 e allegato IV |
|
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 4 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo capoverso |
|
Articolo 11 |
Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma |
|
Articolo 12 |
▐ Allegato VII |
|
Articolo 13 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articoli 15 e 16 |
Articolo 23▐ |
|
Articolo 17 |
— |
|
Articoli 19 e 20 |
— |
|
Allegato I, nn. da 1 a 47 |
Allegato I, nn. da 1 a 47 |
|
Allegato II, nn. da 1 a 47 |
Allegato IX, nn. da 1 a 47 |
|
Allegato III |
Allegato V |
|
Allegato III, punto 36 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) |
|
Allegato IV |
Allegato VI |
|
Direttiva 96/73/CE |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Allegato VIII, capo 1, punto I, parte 2 |
|
Articolo 3 |
Articolo 17, paragrafo 2, primo capoverso |
|
Articolo 4 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
▐ |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 23 |
|
Articolo 6 |
▐ |
|
Articolo 7 |
— |
|
Articolo 8 |
— |
|
Articolo 9 |
— |
|
Allegato I |
Allegato VIII, capo 1, punto I |
|
Allegato II, paragrafo 1 introduzione |
Allegato VIII, capo 1, punto II |
|
Allegato II, paragrafo 1 punti I, II e III |
Allegato VIII, capo 2, punti I, II e III |
|
Allegato II, paragrafo 2 |
Allegato VIII, capo 2, punto IV |
|
Direttiva 73/44/CEE |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Allegato VIII, capo 1, punto I |
|
Articolo 3 |
Articolo 17, paragrafo 2, primo capoverso |
|
Articolo 4 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
Articolo 5 |
Articolo 23▐ |
|
Articolo 6 |
— |
|
Articolo 7 |
— |
|
Allegato I |
Allegato VIII, capo 3, introduzione e punti da I a IV |
|
Allegato II |
Allegato VIII, capo 3, punto V |
|
Allegato III |
Allegato VIII, capo 3, punto VI |
|
31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/256 |
Martedì 18 maggio 2010
Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ***I
P7_TA(2010)0169
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))
2011/C 161 E/31
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0580),
visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0101/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665) e il relativo addendum (COM(2010)0147),
visti l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 212, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 maggio 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7–0058/2010),
|
1. |
approva la sua posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Martedì 18 maggio 2010
P7_TC1-COD(2009)0162
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura del 18 maggio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 388/2010/UE)
|
31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/257 |
Martedì 18 maggio 2010
Misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (modifica al regolamento (CE) n. 247/2006) ***I
P7_TA(2010)0170
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))
2011/C 161 E/32
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0510),
visti gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C7-0255/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0054/2010),
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Martedì 18 maggio 2010
P7_TC1-COD(2009)0138
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura del 18 maggio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 641/2010)
|
31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/258 |
Martedì 18 maggio 2010
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2011 - Sezione I - Parlamento
P7_TA(2010)0171
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2011 (2010/2005(BUD))
2011/C 161 E/33
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 314, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 31,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2),
vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2011 – sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX (3),
vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2011,
visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 19 aprile 2010 a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, e dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,
visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,
visto l'articolo 79 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0134/2010),
|
A. |
considerando che, onde adempiere ai compiti conferitigli dal trattato, il Parlamento si propone di usare e sviluppare pienamente le sue prerogative e che ciò richiederà il rafforzamento di una serie di settori prioritari, comportando nel contempo la necessità di un approccio rigoroso all'impiego delle risorse disponibili, |
|
B. |
considerando che, a questo proposito, la situazione di bilancio per quanto riguarda la rubrica 5 (spese amministrative) per il 2011 merita più che mai un approccio attento e disciplinato al bilancio del Parlamento al fine di conciliare gli obiettivi politici e il loro finanziamento, |
|
C. |
considerando che due anni fa è stato avviato un progetto pilota di cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, progetto che è stato mantenuto per la procedura 2011, |
|
D. |
considerando che le prerogative dell'Aula quanto all'approvazione dello stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute conformemente alle disposizioni del trattato e del regolamento, |
|
E. |
considerando che il 24 marzo 2010 e il 13 aprile 2010 si sono svolte due riunioni di preconcertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, nel corso delle quali sono state affrontate diverse questioni chiave, |
Quadro generale e bilancio globale
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1. |
rileva che il livello del bilancio 2011, quale proposto dall'Ufficio di presidenza, ammonta a 1 710 547 354 EUR, che rappresentano il 20,32 % della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (QFP); constata che il tasso di incremento proposto rispetto al bilancio 2010 è del 5,8 %, il che include il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 1/2010; |
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2. |
ritiene, pur essendo pienamente consapevole delle sfide future, che occorra adeguare, nell'ambito del presente stato di previsione, il tasso di crescita e il livello definitivo del bilancio; decide che, in questa fase, il livello complessivo del bilancio è pari a 1 706 547 354 EUR, che rappresentano un tasso di incremento del 5,5 % e una quota percentuale del 20,28 % della rubrica 5; intende altresì precisare diverse questioni e approfondire la valutazione delle misure proposte, nonché individuare i possibili risparmi prima di stabilire il bilancio definitivo nell'autunno 2010; |
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3. |
rammenta la propria opinione secondo cui, sulla base dei riferimenti del QFP originario, negoziato nel 2006 e in vigore dal 2007, le spese del Parlamento dovrebbero essere stabilite attorno al tradizionale massimale del 20 %, tenendo conto delle esigenze delle altre istituzioni e del margine disponibile; prende atto a tale proposito della richiesta del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni di oltre 10 milioni di EUR per il solo esercizio 2010; ribadisce che anche l'Ufficio europeo per l'azione esterna può avere un'incidenza sulla rubrica 5; ribadisce inoltre la propria convinzione secondo cui l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci debbano collaborare al riesame del limite in questione prima di avviare un dialogo interistituzionale in materia; propone a tal fine la creazione di un gruppo di lavoro che dovrebbe essere operativo entro la fine del mese di luglio 2010; |
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4. |
chiede chiarimenti circa la programmazione finanziaria di medio periodo per la rubrica 5 e i margini previsti di 109 milioni di EUR per il 2011, di 102 milioni di EUR per il 2012 e di 157 milioni di EUR per il 2013; ritiene che sarebbe utile ottenere informazioni sulle ipotesi di lavoro del Parlamento per la sesta relazione dei Segretari generali (ottobre 2009) in termini di bilancio e di posti rispetto alla proposta per lo stato di previsione attualmente disponibile; intende inoltre chiarire quali (potenziali) progetti significativi e sviluppi in materia di personale sono già inclusi in tale programmazione per i prossimi 2-3 anni; rileva al tempo stesso che la programmazione finanziaria è semplicemente uno strumento di pianificazione indicativo e non vincolante e che le decisioni finali spettano all'autorità di bilancio; |
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5. |
accoglie la proposta dell'Ufficio di presidenza – pur non convenendo con il ragionamento di fondo secondo cui una quota dell'1 % del bilancio costituisce un importo ragionevole come riserva per imprevisti – di fissare l'entità di tale riserva a 14 milioni di EUR, tenendo conto del margine di manovra alquanto limitato nella rubrica 5; |
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6. |
constata che, per quanto riguarda la causa relativa agli stipendi, ancora pendente dinanzi alla Corte di giustizia, l'«effetto» totale per il Parlamento nel 2011, che potrebbe ammontare a circa 12 milioni di EUR in caso di una sentenza a favore alla Commissione, è incluso nella proposta e ripartito su varie linee di bilancio; |
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7. |
rinnova le sue precedenti richieste affinché sia presentata una proposta di bilancio integrale già nella fase previsionale in primavera, in modo che ci si debbano aspettare soltanto modifiche minori o tecniche nella cosiddetta «lettera rettificativa» in autunno; |
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8. |
ribadisce l'importanza che annette alla stretta cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci nel precisare congiuntamente le incidenze di bilancio delle decisioni da adottare; sottolinea, inoltre, che nell'ambito di ciascun organo decisionale, è di fondamentale importanza l'uso di schede finanziarie che illustrino con chiarezza ai deputati tutte le incidenze di bilancio; |
Questioni specifiche
Questioni legate al trattato di Lisbona
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9. |
accoglie con favore e approva il finanziamento delle proposte dell'Ufficio di presidenza in relazione alle misure in questione, ossia la creazione di un'apposita riserva di 9,4 milioni di EUR per i 18 deputati; |
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10. |
può convenire con l'accento posto dall'Ufficio di presidenza sul potenziamento delle competenze ai fini dell'obiettivo dell'eccellenza legislativa; |
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11. |
appoggia l'idea, a questo proposito, di individuare un giusto mix di competenze interne ed esterne per i dipartimenti tematici in base alla tipologia di informazioni richieste per i fascicoli specifici in esame ma auspica maggiori delucidazioni per quanto riguarda l'opportunità e le modalità di impiego flessibile dell'incremento di personale proposto e maggiori informazioni sui precedenti tassi di esecuzione e la richiesta di siffatte competenze da parte delle commissioni; |
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12. |
si compiace per il fatto che l'Ufficio di presidenza abbia tenuto conto dei timori espressi circa il rapporto tra personale AD e AST, procedendo in tal modo a una riduzione di 3 posti AST rispetto alla proposta iniziale; approva gli stanziamenti destinati alla creazione di 19 posti AD 5 e 13 posti AST 1 per i dipartimenti tematici come ora proposto dall'Ufficio di presidenza; |
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13. |
sostiene la necessità di potenziare gli studi esterni e plaude all'accordo raggiunto tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci sulla fissazione dell'importo aggiuntivo a 1,7 milioni di EUR; |
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14. |
prende atto della proposta di potenziare il personale della biblioteca con ulteriori 28 posti, di cui 13 per il servizio «briefing» per i deputati (in precedenza personale contrattuale); può approvare il finanziamento e l'inserimento in organico dei 13 posti in oggetto purché si garantisca che saranno coperti mediante concorsi generali e che si conseguano risparmi corrispondenti nella dotazione finanziaria per i contratti; ritiene che un ulteriore incremento dei finanziamenti e delle risorse umane degli attuali servizi di informazione dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo di un sistema di facile impiego, che consenta ai deputati di accedere agevolmente a tutte le informazioni prodotte all'interno dell'Istituzione; decide di includere nello stato di previsione gli stanziamenti per i 15 posti aggiuntivi, iscrivendone tuttavia la metà nella riserva, in attesa:
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15. |
ritiene che vada compiuta opera di sensibilizzazione e conferita visibilità ai due suddetti servizi di assistenza indiretta, anche mediante il sito web del Parlamento, a vantaggio dei deputati; |
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16. |
ricorda la sua risoluzione sugli orientamenti di bilancio in cui è già stata chiesta una valutazione, tra cui una scheda finanziaria dettagliata dei costi complessivi che deriverebbero dall'aumento dell'indennità di assistenza parlamentare proposto; decide pertanto di iscrivere in riserva gli stanziamenti corrispondenti; |
Allargamento
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17. |
plaude all'inclusione della Croazia nelle disposizioni per l'allargamento e approva i relativi stanziamenti e interventi in materia di personale; |
Organigramma generale
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18. |
constata che, oltre alle richieste di 68 posti legati al trattato di Lisbona e di 62 posti legati all'allargamento (tra cui 11 posti per i gruppi), si richiedono 17 posti per completare il secondo anno del piano triennale per la DG INLO concordato nella procedura 2010 e 30 posti per altri settori che non è stato possibile coprire neppure previa individuazione di 20 possibili riassegnazioni per il 2011, il che comporta un totale di 180 nuovi posti; chiede informazioni più dettagliate sui posti riassegnati o trasferiti dall'inizio della legislatura, comprese le stime delle riassegnazioni e dei trasferimenti per il 2010 e, se possibile, per il 2011; decide di includere nello stato di previsione gli stanziamenti per i posti in oggetto ma iscrive nella riserva l'importo connesso alla creazione di 30 posti per «altri settori», in attesa che siano analizzate le informazioni richieste; |
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19. |
rileva che la proposta dell'Ufficio di presidenza prevede ormai anche 1 posto AD 5 e 1 posto AST 1 per l'Assemblea parlamentare euromediterranea e 3 posti AD 5 e 1 posto AST 1 per la gestione dei rischi mentre non contiene più il previsto importo supplementare di 3 milioni di EUR per la DG ITEC; |
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20. |
constata altresì che l'Ufficio di presidenza ha previsto ulteriori 56 posti per i gruppi politici; |
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21. |
approva le misure e i posti per il 2011 proposti per il secondo anno del programma triennale della DG INLO concordato lo scorso anno; |
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22. |
auspica di ottenere maggiori informazioni sulla ripartizione degli stanziamenti per gli agenti contrattuali e un quadro dei costi netti o risparmi netti rispetto alla dotazione per gli agenti contrattuali, imputabili agli incrementi concessi all'organico dell'Istituzione, soprattutto per quanto attiene all'internalizzazione di diverse funzioni nei settori della sicurezza, delle TIC e della biblioteca; |
Edifici
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23. |
sottolinea che una politica immobiliare ragionevole è intimamente legata alla procedura 2011, come pure alla questione generale di un bilancio sostenibile; |
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24. |
si compiace della decisione dell'Ufficio di presidenza del 24 marzo 2010, con la quale ha accolto la richiesta del Parlamento europeo relativa a una politica immobiliare ed edilizia a medio e lungo termine; esprime preoccupazione circa la fattibilità di svolgere in parallelo tutte le operazioni immobiliari in corso e pianificate che potrebbero derivare dalla strategia immobiliare a medio e lungo termine; non gli è chiaro il modo in cui la pletora di progetti rientri nel QFP e chiede i necessari chiarimenti; |
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25. |
prende atto a tale proposito della proposta dell'Ufficio di presidenza di utilizzare 85,9 milioni di EUR delle entrate con destinazione specifica (da impiegare nell'ambito della politica immobiliare dell'Istituzione) per gli uffici dei deputati a Bruxelles; rammenta che eventuali progetti immobiliari suscettibili di avere una sostanziale incidenza finanziaria sul bilancio sono soggetti alla consultazione dell'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario; rammenta inoltre che, per quanto riguarda il riporto di stanziamenti, il regolamento finanziario prevede che siano utilizzate in via prioritaria le entrate con destinazione specifica riportate; si compiace al riguardo del fatto che, grazie al rimborso dello Stato belga per un importo di 85,9 milioni di EUR, il Parlamento sarà in grado di far avanzare i nuovi progetti immobiliari e di attuare pertanto con maggiore celerità una parte della strategia immobiliare a medio termine; |
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26. |
non può accettare di accantonare le entrate con destinazione specifica in questione per questo particolare progetto immobiliare; |
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27. |
chiede di iscrivere in bilancio in futuro gli stanziamenti necessari in base alla strategia immobiliare a medio termine; chiede inoltre di creare un'apposita linea di bilancio per i grandi progetti immobiliari, onde agevolare la pianificazione finanziaria a medio termine dei predetti progetti edilizi e rafforzare la trasparenza; |
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28. |
constata che, nella proposta dell'Ufficio di presidenza, sulla linea di bilancio destinata ai canoni enfiteutici è stato iscritto un importo di 10,2 milioni di EUR per il prefinanziamento diretto della fase iniziale della costruzione del nuovo edificio KAD; riconosce che un siffatto prefinanziamento volontario contribuirebbe effettivamente a ridurre i costi di finanziamento ma, tenuto conto dei vincoli estremamente rigorosi per il 2011, decide di iscrivere a tal fine nello stato di previsione un importo inferiore, pari a 6,2 milioni di EUR; è disposto a rivedere tale importo nell'autunno 2010 sulla base di un aggiornamento della situazione di bilancio e dell'evoluzione della politica immobiliare del Parlamento; |
Sicurezza
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29. |
annette importanza al riesame approfondito della politica di sicurezza annunciato dall'Ufficio di presidenza e, a tale riguardo, ricorda il proprio attaccamento ad un uso prudente delle risorse e, soprattutto, a un equilibrio economicamente razionale tra il personale interno e gli agenti esterni; invita l'Ufficio di presidenza a esaminare attentamente le incidenze operative e finanziarie di una nuova strategia volta a trovare un buon equilibrio, nelle proposte da formulare, tra questioni di sicurezza, da un lato, e l'accessibilità e l'apertura, dall'altro; sottolinea che il Parlamento dovrebbe rimanere il più possibile un'istituzione aperta e accessibile; auspica pertanto che l'amministrazione gli trasmetta maggiori informazioni riguardo al cosiddetto «progetto Wiertz» al fine di valutarne le incidenze sull'accessibilità del Parlamento per i cittadini; |
Strategia TIC
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30. |
si compiace dell'approccio più strutturato alle TIC e dell'elaborazione di una strategia globale in questo settore e ribadisce altresì il proprio sostegno per una sufficiente internalizzazione di funzioni per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni; rileva, tuttavia, che sono stati concessi nuovi posti per tre anni di fila e ritiene pertanto che la questione debba essere chiarita; |
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31. |
constata l'assegnazione di 5 milioni di EUR per i progetti di mobilità telematica dei deputati e, in particolare, per le comunicazioni mobili; auspica di ricevere maggiori informazioni data l'entità relativamente elevata dell'importo in questione; |
Questioni ambientali
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32. |
accoglie con soddisfazione il modesto incremento dei finanziamenti per l'attuazione del sistema EMAS e delle misure di riduzione del CO2, distribuito sull'intero bilancio, e sottolinea ulteriormente l'importanza che annette alla questione; |
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33. |
constata al riguardo l'andamento dei principali indicatori di rendimento dal 2006, come emerge dalla rassegna di gestione ambientale (Environmental Management Review) per l'anno 2008, in particolare una riduzione del 12,9 % dell'«impronta di carbonio», una diminuzione dello 0,8 % del consumo di elettricità, un aumento del consumo di gas/petrolio/calore pari al 7,4 % nel 2008, dopo una diminuzione del 17,5 % nel 2007, un aumento dell'8,8 % delle emissioni imputabili alla mobilità/ai trasporti, un aumento della percentuale di rifiuti riciclati dal 49,8 % nel 2006 al 55,4 % nel 2008, un incremento del 18,1 % del consumo di acqua e una diminuzione del 16,9 % del consumo di carta; |
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34. |
accoglie con soddisfazione l'allegato al bilancio relativo alla gestione ambientale, che offre una buona visione tecnica delle voci di bilancio interessate; auspica altresì, in tale contesto e nel medesimo allegato, l'inclusione nelle relazioni annuali EMAS di maggiori informazioni sull'impronta di carbonio di ciascun edificio del Parlamento a Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo, come pure sull'impatto degli spostamenti e dei trasporti legati alle tornate, al fine di presentare gli attuali risultati della riduzione dell'impronta di carbonio del Parlamento e di illustrare l'impatto positivo sull'ambiente riconducibile a tali investimenti, così come gli eventuali risparmi ottenuti nel lungo periodo; |
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35. |
manifesta il proprio sostegno al proseguimento delle misure intese a ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del Parlamento; si compiace a tale proposito degli studi in corso sugli aspetti relativi al risparmio energetico degli edifici e sulle modalità di messa a punto di programmi di compensazione delle emissioni di carbonio per i viaggi; è inoltre favorevole agli incentivi al ricorso ai trasporti pubblici al posto delle automobili e a una maggiore disponibilità di biciclette a Strasburgo; |
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36. |
constata che la voce di bilancio relativa alle spese di viaggio dei deputati è di fatto superiore a quella degli stipendi; sottolinea la necessità di un uso responsabile delle indennità, in particolare di quelle di viaggio, e rammenta che, senza modificare la vigente normativa, utilizzando, ove possibile, mezzi di trasporto diversi dai viaggi in aereo in classe ‧business‧ da e per i luoghi di lavoro del Parlamento, è possibile abbassare l'impronta di carbonio del Parlamento, riducendo nel contempo i costi; invita l'Ufficio di presidenza a presentare, in tempo utile per la prima lettura del Parlamento, come convenuto nel corso dell'ultima preconcertazione, uno studio incentrato sul funzionamento del nuovo sistema e le eventuali soluzioni per realizzare risparmi; |
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37. |
rammenta che l'autorità di bilancio ha stanziato fondi per i bilanci delle istituzioni europee allo scopo di finanziare una sovvenzione al trasporto pubblico per il personale, quale misura ambientale, seguendo un'iniziativa del Presidente Barroso; chiede di essere aggiornato sulla situazione in seno all'Istituzione; |
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38. |
chiede inoltre, se possibile e opportuno, di aggiungere schede ambientali alle schede finanziarie utilizzate in seno all'Istituzione; |
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39. |
ritiene che le direttive sugli appalti pubblici debbano essere adattate meglio onde agevolare, se possibile e indicato, l'inserimento di clausole ambientali e sociali; |
Progetti pluriennali e altre voci di spesa
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40. |
plaude all'accordo sull'incremento di 2,6 milioni di EUR inteso a finanziare i 110 visitatori – invece degli attuali 100 – che i deputati possono invitare annualmente; ritiene che possa essere opportuno disporre di un po' di tempo per valutare il funzionamento del nuovo Centro visitatori prima di prendere in considerazione qualsiasi altro incremento; è del parere che i servizi addetti all'organizzazione delle visite debbano anche tener conto dell'eventuale auspicio dei deputati di suddividere i visitatori, nel corso dell'anno, in gruppi di diverse dimensioni; |
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41. |
approva i 3 milioni di EUR iscritti in bilancio in relazione all'apertura del Centro visitatori e ai costi operativi per un intero esercizio; sottolinea la necessità di valutare il primo anno anche da un punto di vista finanziario, prendendo in considerazione altresì i costi di esercizio; |
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42. |
prende atto della decisione dell'Ufficio di presidenza di introdurre indennità per i titolari di cariche pubbliche, avente un'incidenza di bilancio di 400 000 EUR; osserva, tuttavia, che la discussione su tale principio è stata controversa; si compiace in proposito della necessità di presentare documenti giustificativi per ottenere il rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti nell'esercizio di tali funzioni; |
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43. |
prende atto della proposta dell'Ufficio di presidenza di iscrivere 2,5 milioni di EUR per la Casa della storia europea, per quanto riguarda gli studi facenti seguito ai risultati del concorso di architettura attualmente in fase di valutazione; rammenta la propria richiesta dello scorso anno di ricevere un quadro chiaro dei costi previsti per il progetto nel suo insieme, tra cui quelli amministrativi, al più tardi nella fase di progetto preliminare di stato di previsione per la procedura di bilancio 2011; rammenta altresì l'accordo con l'Ufficio di presidenza raggiunto nella riunione di preconcertazione del 2009; sottolinea che la relazione del comitato di esperti per la Casa della storia europea elenca 11 punti che comportano ulteriori costi: 1) «organo consultivo composto da esperti e museologi», 2) «indipendenza istituzionale dell'istituzione», 3) «ampia offerta museale-pedagogica», 4) «luogo d'incontro per giovani laureati», 5) «valutazione permanente», 6) «esposizioni temporanee e itineranti», 7) «eventi di rilievo a carattere europeo», 8) «pubblicazioni proprie», 9)«ampia offerta online», 10) «creazione di una collezione museale propria» e 11) «sviluppo continuo di esposizioni e dell'infrastruttura del museo»; sottolinea pertanto la necessità di determinare con urgenza il costo complessivo del progetto in questione; |
Questioni orizzontali
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44. |
plaude all'inclusione di un'analisi preliminare che individua i costi fissi e variabili della proposta di bilancio; riconosce le difficoltà metodologiche che essa comporta ma è convinto della necessità di esaminare ulteriormente tali concetti; rammenta al riguardo che attende una risposta dagli organi competenti in merito al modo in cui il concetto di una politica di bilancio che non comporti maggiorazioni di spesa e che operi una distinzione tra spese fisse e spese variabili, possa essere applicato nel quadro della procedura di bilancio del Parlamento; chiede un esame più approfondito dei costi fissi, operando una distinzione tra costi fissi permanenti, costi fissi per periodi determinati e settori in cui è possibile realizzare risparmi; chiede altresì un esame più approfondito dei costi variabili, stabilendo un chiaro nesso tra costi e obiettivi, politiche e interventi e individuando le priorità per ordine di importanza; |
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45. |
sottolinea che le soglie per le varie procedure di appalto pubblico sono attualmente più severe per le istituzioni europee di quelle stipulate nelle pertinenti direttive europee sugli appalti pubblici e che tale situazione comporta costi amministrativi supplementari e un maggiore impiego di risorse umane, che potrebbero essere evitati mediante un migliore allineamento della soglie; |
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46. |
sostiene le attività a carattere sociale, culturale o linguistico per i membri del personale e le loro famiglie ma è contrario alla concessione di sovvenzioni individuali in tale contesto e procede di conseguenza a modificare il commento della pertinente voce di bilancio; |
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47. |
sostiene con forza l'ulteriore impegno volto a rendere l'Istituzione più adatta alle persone con disabilità, sia per quanto riguarda le modifiche necessarie alle infrastrutture che le misure inerenti al personale; |
Considerazioni conclusive
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48. |
sottolinea l'opportunità di procedere a un esame più approfondito delle singole voci di bilancio, tra cui un'analisi dei tassi di esecuzione, anteriormente alla prima lettura del bilancio in autunno; intende pertanto esaminare e adottare le decisioni di bilancio definitive in quella fase; |
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49. |
stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2011, rammentando che il Parlamento adotterà la propria posizione sul progetto di bilancio, così come modificato dal Consiglio, nell'ottobre 2010, in base alle procedura di voto stabilita nel trattato; |
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50. |
approva le conclusioni comuni del trilogo di bilancio del 25 marzo 2010 figuranti in allegato; |
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* *
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51. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0087.
Martedì 18 maggio 2010
ALLEGATO
CONCLUSIONI COMUNI DEL TRILOGO DI BILANCIO DEL 25 MARZO 2010
TRILOGO DI BILANCIO
25 marzo 2010
Conclusioni
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno preso atto delle preoccupazioni espresse dal cancelliere della Corte di giustizia e dai Segretari generali della Corte dei conti, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale nella lettera da essi inviata ai Segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione circa la nuova procedura di bilancio e, in particolare, il comitato di conciliazione. Suggeriscono di invitare tali istituzioni a trasmettere direttamente al comitato di conciliazione, per iscritto, le loro osservazioni sull'impatto della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo.
Mercoledì 19 maggio 2010
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/266 |
Mercoledì 19 maggio 2010
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008–2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***II
P7_TA(2010)0177
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))
2011/C 161 E/34
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16627/1/2009 – C7-0051/2010),
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0067),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 63, primo comma, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0070/2009),
vista la sua posizione in prima lettura (1),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l’articolo 294, paragrafo 7, e l’articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 72 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0117/2010),
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1. |
approva la posizione del Consiglio; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297 paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati del 7.5.2009, P6_TA(2009)0375.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/267 |
Mercoledì 19 maggio 2010
Indicazione del consumo di energia e di altre risorse mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) ***II
P7_TA(2010)0178
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (05247/1/2010 – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))
2011/C 161 E/35
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05247/1/2010 – C7-0094/2010),
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0778),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0412/2008),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665) e il relativo addendum (COM(2010)0147),
visto l'articolo 294, paragrafo 7 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
vista la sua posizione in prima lettura (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2009 (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visti l'articolo 72 e 37 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0128/2010),
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1. |
approva la posizione del Consiglio; |
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2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
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3. |
prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione; |
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4. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
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5. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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6. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati del 5.5.2009, P6_TA(2009)0345.
(2) GU C 228 del 22.9.2009, pag. 90.
Mercoledì 19 maggio 2010
ALLEGATO
Dichiarazioni
relative alla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 290 del TFUE
«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della direttiva 2010/30/UE non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni con riguardo all'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o di singoli atti legislativi contenenti disposizioni di questo tipo.».
Dichiarazioni della Commissione relative ad alcune disposizioni della direttiva 2010/30/UE
Articolo 1, paragrafo 2
«Nello stilare l'elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico di cui al considerando 7, la Commissione presterà inoltre la dovuta attenzione ai prodotti da costruzione che incidono su tale consumo, tenendo conto in particolare del risparmio energetico che sarebbe possibile ottenere mediante l'etichettatura di alcuni di questi prodotti, dato che gli edifici sono all'origine del 40 % del consumo energetico totale dell'Unione europea.».
Articolo 10
«Nel preparare atti delegati ai sensi della direttiva 2010/30/UE, la Commissione provvede affinché sia evitata la sovrapposizione normativa e sia mantenuta la coerenza complessiva della normativa dell'Unione europea sui prodotti.».
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)
Percentuale significativa di prodotti ai fini del riesame delle classi di etichettatura
«La Commissione ritiene che la percentuale di prodotti compresi nelle due classi di efficienza energetica più elevate possa essere considerata significativa:
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— |
quando il numero di modelli disponibili sul mercato interno appartenenti alla classe A+++ o A++ costituisce circa un terzo, o più, del numero totale di modelli disponibili, oppure |
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— |
quando la proporzione dei prodotti appartenenti alla classe A+++ o A++ venduti ogni anno sul mercato interno costituisce circa un terzo, o più, del totale, oppure |
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— |
quando entrambe le condizioni precedenti risultano soddisfatte.». |
Dichiarazione della Commissione relativa alle informazione ai consumatori
«La Commissione incoraggia l'uso di strumenti dell'Unione quali il programma “Energia intelligente — Europa” al fine di contribuire a:
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iniziative volte a sensibilizzare l'utente finale sui vantaggi dell'etichettatura energetica; |
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— |
iniziative volte a seguire l'evoluzione del mercato e gli sviluppi tecnologici che sfociano nella creazione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, in particolare individuando, all'interno delle diverse categorie di prodotti, i modelli dalle prestazioni migliori e mettendo dette informazioni a disposizione di tutti i soggetti interessati — le organizzazioni di consumatori, l'industria e le ONG operanti nel settore ambientale — per poi diffonderle ampiamente tra i consumatori. Le suddette iniziative di monitoraggio potrebbero inoltre servire da indicatore per il riesame delle misure di etichettatura e/o di progettazione ecocompatibile ai sensi delle direttive 2010/30/UE e 2009/125/CE.» |
Dichiarazione della Commissione relativa ai periodi di interruzione delle attività
«La Commissione europea prende atto che, salvo nei casi in cui l'atto legislativo preveda una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati deve tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le proprie prerogative entro i termini stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è disposta ad agire di conseguenza.».
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/269 |
Mercoledì 19 maggio 2010
Bilancio rettificativo n. 1/2010: Sezione I - Parlamento
P7_TA(2010)0179
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione I – Parlamento europeo (09807/2010 – C7–0125/2010 – 2010/2045(BUD))
2011/C 161 E/36
Il Parlamento europeo,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314,
vista la decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), e in particolare il quadro finanziario pluriennale (QFP) di cui alla parte 1 e all'allegato I di tale accordo,
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 (4),
visto il progetto di stato di previsione approvato dal Parlamento il 25 febbraio 2010 (5),
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 presentato dalla Commissione il 19 marzo 2010 (COM(2010)0107),
vista la posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 presentata il 18 maggio 2010 (09807/2010),
visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0158/2010),
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A. |
considerando che nel corso della procedura di bilancio 2010 è stato deciso che le spese collegate in modo specifico all'entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea sarebbero state coperte, se necessario, ricorrendo agli strumenti di bilancio esistenti, quali un bilancio rettificativo, successivamente all'adozione del bilancio 2010, |
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B. |
considerando che è stato sottolineato che, in una simile eventualità, prima di richiedere risorse supplementari si sarebbe dovuta prendere pienamente in considerazione, nella misura più ampia possibile, una riorganizzazione delle risorse esistenti, |
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C. |
considerando che è stato particolarmente evidenziato che il livello iniziale del bilancio del Parlamento quale adottato, che ammonta al 19,87 % delle spese autorizzate nell'ambito della rubrica 5 (stanziamenti amministrativi) del QFP, non comprendeva gli adeguamenti necessari a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, soprattutto nel settore legislativo, |
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D. |
considerando che al contempo si è preso atto che, a causa dei limitati margini disponibili, sarebbero state necessarie ulteriori economie e operazioni di riassegnazione per poter far fronte a fabbisogni aggiuntivi, |
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1. |
accoglie con favore il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 della Commissione, redatto in piena conformità dello stato di previsione del Parlamento del 25 febbraio 2010; |
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2. |
prende atto della posizione del Consiglio, del 18 maggio 2010, che approva la proposta senza modifiche, nel pieno rispetto del «gentlemen's agreement»; |
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3. |
rileva che un'ampia discussione politica e un'analisi delle misure proposte hanno già avuto luogo durante la fase di previsione nei mesi di gennaio e febbraio 2010; |
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4. |
approva la posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2010 senza modifiche e incarica il suo Presidente di proclamare che il bilancio rettificativo n. 1/2010 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0038.
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/271 |
Mercoledì 19 maggio 2010
Norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti ***I
P7_TA(2010)0181
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)0818 – C6–0480/2008 – 2008/0238(COD))
2011/C 161 E/37
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0818),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0480/2008),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 168, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del 10 giugno 2009 del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A7–0106/2010),
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e prende atto della dichiarazione della Commissione qui di seguito allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme all'atto legislativo definitivo; |
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3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 306 del 16.12.2009, pag. 64.
Mercoledì 19 maggio 2010
P7_TC1-COD(2008)0238
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/53/UE)
Mercoledì 19 maggio 2010
ALLEGATO
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 del TFUE
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.
Dichiarazione della Commissione europea (Urgenza)
La Commissione europea si impegna a tenere il Parlamento europeo e il Consiglio pienamente informati sulla possibilità di adozione di un atto delegato adottato secondo la procedura d'urgenza. Non appena i servizi della Commissione prevedano che possa essere adottato un atto delegato secondo la procedura d'urgenza, essi avvertono informalmente i segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio.
Giovedì 20 maggio 2010
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31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/273 |
Giovedì 20 maggio 2010
Partecipazione finanziaria comunitaria allo smantellamento dei reattori 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria «Programma Kozloduy» *
P7_TA(2010)0188
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria comunitaria per la disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria – «Programma Kozloduy» (COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))
2011/C 161 E/38
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0581),
visto l'articolo 30 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea per quanto riguarda i reattori 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria,
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento dal titolo «La sicurezza nucleare e l'allargamento dell'Unione europea» (COM(2002)0605),
visto l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0289/2009),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0142/2010),
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio sia compatibile con il massimale della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007–2013, ma che il margine rimanente all'interno della rubrica 1a per gli anni 2011–2013 sia estremamente limitato; sottolinea che il finanziamento di nuove attività non deve compromettere programmi o altre iniziative già esistenti nel quadro della rubrica 1a; |
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3. |
ribadisce pertanto la sua richiesta che venga presentata una strategia pluriennale per il programma di disattivazione della centrale di Kozloduy come pure per le altre priorità politiche nell'ambito della rubrica 1a, nel contesto della revisione di metà periodo dell'attuale QFP, accompagnata da proposte concrete intese ad adeguare e a rivedere il QFP entro la fine del primo semestre del 2010, ricorrendo a tutti i meccanismi disponibili a titolo dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare i meccanismi previsti ai punti da 21 a 23; |
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4. |
sottolinea che l'importo annuo per il programma di disattivazione della centrale di Kozloduy sarà stabilito nel corso della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'AII del 17 maggio 2006; |
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5. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 106 A del trattato Euratom e dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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6. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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7. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 1 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 2 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 5 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Considerando 11 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo) |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo) |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 |
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Il presente regolamento stabilisce il programma che fissa le modalità di attuazione del contributo finanziario comunitario destinato alla disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy e alla gestione delle conseguenze della loro chiusura in Bulgaria (di seguito denominato «programma Kozloduy»). |
Il presente regolamento stabilisce il programma che fissa le modalità di attuazione del contributo finanziario comunitario destinato all'ulteriore processo di disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy e alla gestione delle conseguenze, per quanto riguarda l'ambiente, l'economia e la sicurezza di approvvigionamento nella regione, della loro chiusura anticipata in Bulgaria (di seguito denominato «programma Kozloduy»). |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 |
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Il contributo comunitario al programma Kozloduy è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy, misure per il ripristino ambientale in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale dirette a sostituire la capacità di produzione dei quattro reattori della centrale nucleare di Kozloduy e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia in Bulgaria nonché al potenziamento della sicurezza dell'approvvigionamento e al miglioramento dell'efficienza energetica in Bulgaria. |
Il contributo comunitario al programma Kozloduy è concesso al fine prioritario di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy. Esso è altresì destinato a misure per il ripristino ambientale in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione dirette a sostituire la capacità di produzione dei quattro reattori della centrale nucleare di Kozloduy e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare tali unità e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale, all'ammodernamento e al potenziamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia in Bulgaria nonché al potenziamento della sicurezza dell'approvvigionamento e all'aumento del livello di approvvigionamento, al miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili in Bulgaria , favorendo al contempo le misure di risparmio energetico e promuovendo le energie rinnovabili. Il sostegno finanziario può essere accordato anche al fine di attenuare l'impatto socioeconomico sulle comunità interessate, ad esempio attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e di industrie sostenibili . |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 |
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1. L'importo di riferimento finanziario necessario per l'attuazione del programma Kozloduy per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è di 300 milioni di euro. |
1. L'importo di riferimento finanziario necessario, ai sensi del punto 38 dell'AII del 17 maggio 2006, per l'attuazione del programma Kozloduy per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è di 300 milioni di EUR. |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 |
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2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. |
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie e tenendo conto dei requisiti del processo di disattivazione . |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 |
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3. L'importo degli stanziamenti assegnati al programma Kozloduy può essere modificato nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 per tenere conto dei progressi compiuti nell'attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l'assegnazione delle risorse si basino sulle effettive necessità di finanziamento e capacità di assorbimento. |
3. L'importo degli stanziamenti assegnati al programma Kozloduy è modificato nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 per tenere conto dei progressi compiuti nell'attuazione del programma nonché dell'impatto e delle conseguenze a lungo termine per l'ambiente, l'economia e la sicurezza di approvvigionamento della alla chiusura anticipata delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy, e per garantire che la programmazione e l'assegnazione delle risorse si basino sulle effettive necessità di finanziamento e capacità di assorbimento. |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 |
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2. Le misure intraprese nell'ambito del programma Kozloduy sono adottate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2. |
2. Le misure intraprese nell'ambito del programma Kozloduy sono adottate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2 e delle norme dell'Unione europea in materia di appalti pubblici . |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 |
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1. La Commissione ha il diritto di effettuare una verifica contabile sull'utilizzo dell'aiuto o direttamente, tramite il suo personale, oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali verifiche possono essere effettuate durante l'intera durata dell'accordo tra la Comunità e la BERS sulla messa a disposizione di fondi comunitari a beneficio del Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati della verifica possono portare a decisioni di recupero da parte della Commissione. |
1. La Commissione controlla e ha il diritto di effettuare una verifica contabile sull'utilizzo dell'aiuto o direttamente, tramite il suo personale, oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali verifiche possono essere effettuate durante l'intera durata dell'accordo tra la Comunità e la BERS sulla messa a disposizione di fondi comunitari a beneficio del Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy in conformità delle norme stabilite dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica e dall'Agenzia internazionale per l'energia e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati della verifica possono portare a decisioni di recupero da parte della Commissione. Tali verifiche contabili ed eventuali altre valutazioni non saranno finanziate a titolo del bilancio per l'assistenza finanziaria alla disattivazione. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 |
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2. Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzato dalla Commissione hanno adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili. |
2. Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzato dalla Commissione hanno adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili. Le verifiche riguardano anche lo stadio della procedura di autorizzazione della disattivazione. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 |
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La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione, segnatamente del diritto di accesso. |
La Corte dei conti e il Parlamento europeo dispongono degli stessi diritti della Commissione, segnatamente del diritto di accesso. |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 |
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La Commissione garantisce l'esecuzione del presente regolamento e presenta relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio. Effettua una valutazione intermedia secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3. |
La Commissione garantisce l'esecuzione del presente regolamento e presenta relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso dei fondi e sulle attività svolte . Effettua una valutazione intermedia e una valutazione ex-post, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 , e riferisce al Parlamento europeo su entrambe . |
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La valutazione ex-post contiene un bilancio completo e preciso dei costi relativi alla disattivazione di una centrale nucleare onde consentire una pianificazione delle future spese di disattivazione. Essa analizza altresì i costi economici, sociali e ambientali, con particolare attenzione all'impatto delle radiazioni residue libere e alle conseguenze per la sicurezza di approvvigionamento. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo) |
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Articolo 7 bis La Commissione esegue una valutazione di conformità in linea con norme riconosciute a livello internazionale, almeno per quanto riguarda la contabilità, la verifica contabile, il controllo interno e le procedure di aggiudicazione degli appalti della BERS, prima della firma della convenzione di finanziamento. |
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(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) SEC(2009)1431.
(3) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.
(4) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.