ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.155.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 155

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
25 maggio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Banca centrale europea

2011/C 155/01

Parere della Banca centrale europea, del 7 aprile 2011, sulla proposta di regolamento che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (CON/2011/32)

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 155/02

Conclusioni del Consiglio, del 7 marzo 2011, sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020)

10

 

Commissione europea

2011/C 155/03

Tassi di cambio dell'euro

14

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 155/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

15

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2011/C 155/05

Bando di concorso generale

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 155/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2011/C 155/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca centrale europea

25.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 aprile 2011

sulla proposta di regolamento che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Introduzione e base giuridica

Il 28 gennaio 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (1) (in seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto il regolamento proposto contiene disposizioni che riguardano la funzione fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), consistente nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di cui al quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato. Conformemente alla prima frase dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore e sostiene la proposta della Commissione europea di stabilire dei termini per la migrazione verso i bonifici dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e gli addebiti diretti della SEPA, per mezzo di un regolamento dell’Unione. La BCE e l’Eurosistema hanno ripetutamente richiamato l’attenzione sulla necessità di fissare alcuni termini, ambiziosi ma realistici, per la migrazione verso i bonifici e gli addebiti diretti della SEPA, al fine di approfittare di tutti i benefici della SEPA stessa. Sebbene i potenziali benefici del progetto SEPA siano notevoli, l’approccio attuale, che la concepisce come un progetto trainato principalmente dal mercato, non può essere considerato pienamente soddisfacente. L'incertezza che domina attualmente sui mercati a causa del clima economico generalmente difficile, gli svantaggi ai quali vanno incontro le imprese che si lanciano per prime in un'attività di rete, nonché la duplicazione dei costi a causa dell'utilizzo contestuale dei sistemi di pagamento SEPA e di quelli tradizionali sono le ragioni che hanno indotto numerosi operatori del mercato, soprattutto sul versante dell'offerta, a chiedere la fissazione di un termine per la migrazione verso la SEPA, attraverso l’adozione di un atto normativo a livello dell’Unione. Pertanto, affinché la migrazione verso la SEPA avvenga con successo, si considera necessario un atto dell’Unione di portata generale, vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, diversamente, il progetto andrebbe incontro al serio rischio di fallimento.

Osservazioni di carattere specifico

La BCE ha più volte sottolineato la necessità di un indirizzo chiaro in merito alla commissione interbancaria per gli addebiti diretti (2). Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (3) hanno introdotto una commissione interbancaria temporanea di default per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto, nonché l’applicazione temporanea di commissioni interbancarie nazionali per gli addebiti diretti. Entrambi tali articoli cesseranno di avere vigore a decorrere dal 1o novembre 2012; pertanto, al fine di evitare che un vuoto legislativo pregiudichi la migrazione verso gli addebiti diretti SEPA, è importante stabilire una soluzione a lungo termine per le commissioni interbancarie per gli addebiti diretti. L’articolo 6 della proposta di regolamento, relativo alle commissioni interbancarie per gli addebiti diretti, contribuisce al raggiungimento di tale certezza giuridica.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative sono contenute a tal fine nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 aprile 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 775 definitivo.

(2)  Si veda la Dichiarazione congiunta della Commissione europea e della Banca centrale europea, che chiarisce taluni principi alla base del futuro modello commerciale di addebito diretto della SEPA (SDD), del marzo 2009, nonché Dalla teoria alla pratica, settimo rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro, dell’ottobre 2010, pag. 17, entrambi disponibili presso il sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(3)  GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Prima frase del considerando n. 2 della proposta di regolamento

«Il successo dell’AUPE è molto importante dal punto di vista economico, monetario e politico.»

«Il successo della SEPA è molto importante dal punto di vista economico, e politico.»

Nota esplicativa

La SEPA è importante dal punto di vista economico e politico, ma non svolge alcun ruolo nell’ambito della politica monetaria; pertanto il termine «monetario» dovrebbe essere eliminato.

Modifica n. 2

Frasi terza e quarta (nuova) del considerando 6 della proposta di regolamento

«È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di valore elevato tra prestatori di servizi di pagamento e i pagamenti tramite telefoni mobili non rientrino nell'ambito di applicazione di queste norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili al bonifico e all'addebito diretto.»

«È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di valore elevato tra prestatori di servizi di pagamento e i pagamenti tramite telefoni mobili non rientrino nell'ambito di applicazione di queste norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili al bonifico e all'addebito diretto come definiti nel presente regolamento. Anche le operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce di aggiungere «come definiti nel presente regolamento» per chiarire il concetto che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, ecc., non costituiscono bonifici e addebiti diretti nel senso del regolamento proposto. Per quanto riguarda la nota esplicativa della quarta frase (nuova) proposta dalla BCE, si veda la modifica n. 5.

Modifica n. 3

Seconda frase del considerando 9 della proposta di regolamento

«Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia frenato da ostacoli tecnici e venga eseguito nel quadro di regimi le cui regole di base siano rispettate dalla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento della maggior parte degli Stati membri e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, siano queste transfrontaliere o puramente nazionali.»

«Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia frenato da ostacoli tecnici , venga eseguito nel quadro di regimi le cui regole di base siano rispettate dalla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento della maggior parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, siano queste transfrontaliere o puramente nazionali.»

Nota esplicativa

L’interoperabilità è essenziale al fine di garantire che i pagamenti possano essere trattati in maniera efficiente in tutta l’Unione. I due requisiti, e cioè il fatto che le regole si applichino su base nazionale e transnazionale e la necessaria partecipazione della maggioranza, previsti nel considerando n. 9 e nell’articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento, sono misure importanti affinché i regimi di pagamento divengano paneuropei. Tuttavia, tenendo in conto lo sviluppo dei nuovi servizi di pagamento, l’adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento negli Stati membri la cui moneta non è l’euro può non essere ritenuta una priorità, considerando l’esiguità del numero delle operazioni in euro in alcuni di tali Stati membri. Si suggerisce pertanto di limitare la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (si veda la modifica n. 14), e di conseguenza il considerando 9, alla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggioranza degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Ciò dovrebbe, da un lato, evitare il frapporsi di ostacoli insormontabili al lancio dei servizi innovativi di bonifico e addebito diretto e, dall’altro, garantirne il carattere paneuropeo.

Modifica n. 4

Prima frase del considerando 16 della proposta di regolamento

«In alcuni Stati membri vigono alcuni strumenti di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche.»

«In alcuni Stati membri vigono alcuni strumenti di pagamento tradizionali che, pur essendo classificati come bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche.»

Nota esplicativa

Tale proposta è volta a chiarire che taluni strumenti di pagamento tradizionali sono classificati come bonifici o addebiti diretti, a prescindere dalle loro funzioni specifiche.

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento

«2.   Il presente regolamento non si applica:

[…]

b)

alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato, di cui sia l'ordinante che il destinatario finale del pagamento siano un prestatore di servizi di pagamento»

«2.   Il presente regolamento non si applica:

[…]

b)

alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato, »

Nota esplicativa

I pagamenti effettuati mediante sistemi per pagamenti di valore elevato non sono mai rientrati nell’ambito della SEPA e pertanto dovrebbero essere esclusi da quello della proposta di regolamento. A tal proposito,la proposta di regolamento dovrebbe concentrarsi in modo chiaro sul volume dei pagamenti al dettaglio, poiché l’inclusione dei sistemi per pagamenti di valore elevato necessiterebbe di un atto dell’Unione separato e più complesso, a causa dei livelli di servizio molto diversi. La BCE non ritiene necessaria l’adozione di un tale atto dell’Unione, in considerazione della complessità dei sistemi per pagamenti di valore elevato, delle sfide tecniche che l’industria bancaria affronterebbe a causa di una tale migrazione, e del fatto che i pagamenti al dettaglio regolati nell’ambito di sistemi per pagamenti di valore elevato costituiscono meno dell’1% del numero totale dei pagamenti al dettaglio effettuati nell’area dell’euro.

Tuttavia, la BCE e le banche centrali nazionali (BCN), nel ruolo loro riservato ai sensi del quarto trattino dell’articolo 3.1 e dell’articolo 22 dello Statuto del SEBC quali operatori dei sistemi componenti del sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), attualmente considerano l’introduzione degli standard ISO20022 XML in TARGET2 una questione di importanza strategica.

Modifica n. 6

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento

«2.   Il presente regolamento non si applica:

[…]

c)

alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento, ivi compresi i prelievi in contanti da conti di pagamento, che non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso o da un conto di pagamento identificato dalle coordinate nazionali del conto bancario (BBAN) o dal numero internazionale di conto bancario (IBAN)»

«2.   Il presente regolamento non si applica:

[…]

c)

alle operazioni con carta di pagamento, ivi compresi i prelievi in contanti da conti di pagamento, »

Nota esplicativa

La BCE concorda sull’opportunità di escludere dalla proposta di regolamento i pagamenti tramite carta e i prelievi in contanti; tuttavia i pagamenti tramite carta, ad eccezione dei prelievi in contanti da un conto di pagamento, danno sempre luogo ad un bonifico o a un addebito diretto verso o da un conto di pagamento identificato dal proprio BBAN o IBAN. Inoltre, la valutazione dell’impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento, non riguarda i pagamenti tramite carta; ne consegue che questi non rientrano nell’ambito di applicazione della proposta di regolamento. Di conseguenza, la BCE propone di eliminare il riferimento all’uso di BBAN e IBAN al fine di evitare che si intendano inclusi the facto nella proposta di regolamento, la qual cosa è contraria all’intenzione alla base della presente disposizione.

Modifica n. 7

Articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento (nuovo).

Nessun testo.

«4.   Il presente regolamento non si applica alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali ove agiscano in qualità di autorità monetarie o ad altre autorità pubbliche.»

Nota esplicativa

È opportuno che le attività svolte dalla BCE o dalle banche centrali nazionali ai sensi del quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e dell'articolo 3 dello statuto del SEBC, siano escluse dall’ambito di applicazione della proposta di regolamento, in considerazione dell’indipendenza della banca centrale (si veda l’articolo 130 del trattato). A tal fine, la BCE propone l’inserimento nella proposta di regolamento della stessa esenzione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (2) .

Modifica n. 8

Articolo 2 della proposta di regolamento (nuova definizione)

Nessun testo.

«per “carta di pagamento” si intende uno strumento che permette al pagatore i) di eseguire operazioni di pagamento sia presso un terminale sia a distanza, anche tramite lettera, telefono o Internet; o ii) di avere accesso al contante presso una cassa automatica prelievi»

Nota esplicativa

La BCE dà per inteso che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento sia diretto ad escludere dal proprio ambito di applicazione le operazioni tramite carta tradizionali ma comprenda le operazioni in cui una carta di pagamento sia utilizzata principalmente al fine di identificare il pagatore quando procede ad un addebito diretto o a un bonifico. Poiché la maggior parte dei pagamenti tramite carta sono regolati alla fine tramite bonifico o addebito diretto, si potrebbe ritenere che l’attuale formulazione comprenda anche operazioni tramite carta in generale. Al fine di garantire la certezza giuridica, la BCE propone di introdurre una definizione di carta di pagamento e di riformulare l’articolo 7, paragrafo 2 della proposta di regolamento, non tenendo conto degli addebiti diretti iniziati tramite carta presso un punto vendita (si veda la modifica n. 17). Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento esclude dall’ambito di applicazione le operazioni di pagamento effettuate tramite una carta di pagamento senza dare una definizione di quest’ultima.

Modifica n. 9

Articolo 2 della proposta di regolamento (nuova definizione)

Nessun testo.

«per “sistemi per pagamenti di valore elevato” si intendono sistemi di pagamento il cui scopo principale è quello di trattare, compensare e/o regolare singole operazioni di pagamento aventi alta priorità e principalmente di ammontare elevato»

Nota esplicativa

Il nuovo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che si suggerisce di inserire nella proposta di regolamento (si veda la modifica n. 5) contiene il termine «sistemi per pagamenti di valore elevato», di cui è opportuno dare la definizione.

Modifica n. 10

Articolo 2 della proposta di regolamento (nuova definizione)

Nessun testo.

«per “sistemi di pagamento al dettaglio” si intendono i sistemi di pagamento il cui scopo principale è quello di trattare, compensare e/o regolare operazioni di pagamento che sono sommate per la trasmissione e sono principalmente di scarso ammontare e di bassa priorità.»

Nota esplicativa

L’articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento introduce il concetto di interoperabilità tra sistemi di pagamento, che dovrebbe interessare solo i sistemi di pagamento al dettaglio (si veda la modifica n. 15). Pertanto, è opportuno fornire la definizione del termine «sistemi di pagamento al dettaglio».

Modifica n. 11

Articolo 2, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«(1)

“bonifico”, un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario in cui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento sono disposte dal pagatore in base al consenso dato al suo prestatore di servizi di pagamento»

«(1)

“bonifico”, un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario in cui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento sono disposte dal pagatore sulla base di un’istruzione data al suo prestatore di servizi di pagamento»

Nota esplicativa

È opportuno che la definizione di bonifico sia resa più specifica, dal momento che questo richiede un’azione concreta e non il solo consenso da parte del pagatore.

Modifica n. 12

Articolo 2, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«(2)

“addebito diretto”, un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore»

«(2)

“addebito diretto”, un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore»

Nota esplicativa

Al fine di garantire coerenza con altri atti secondari dell’Unione pertinenti e per ragioni di certezza del diritto, si propone di allineare la definizione di «addebito diretto» contenuta nella proposta di regolamento con quella di cui all’articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 924/2009 e all’articolo 4, paragrafo 28, della Direttiva 2007/64/CE.

Modifica n. 13

Articolo 2, paragrafo 7, della proposta di regolamento

«(7)

“regime di pagamento”, un insieme di norme, di prassi e di standard per l'esecuzione di pagamenti tra i partecipanti al regime, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, tra gli Stati membri o al loro interno»

«(7)

“regime di pagamento”, un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento»

Nota esplicativa

Al fine di garantire la coerenza con altra normativa secondaria dell’Unione pertinente e per ragioni di certezza del diritto, sarebbe opportuno allineare la definizione di «regime di pagamento» contenuta nella proposta di regolamento con quella di «regime di addebito diretto» di cui all’articolo 2, paragrafo 15, del Regolamento (CE) n. 924/2009, visti gli elementi in comune contenuti nelle due definizioni di regime.

Modifica n. 14

Articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   I prestatori di servizi di pagamento effettuano bonifici e addebiti diretti nel quadro di un regime di pagamento che rispetti le seguenti condizioni:

a)

le sue norme sono le stesse per le operazioni nazionali e transfrontaliere di bonifico e di addebito diretto, tra gli Stati membri e al loro interno;

b)

i partecipanti al regime rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggior parte degli Stati membri.»

«1.   I prestatori di servizi di pagamento effettuano bonifici e addebiti diretti nel quadro di un regime di pagamento che rispetti le seguenti condizioni:

a)

le sue norme sono le stesse per le operazioni nazionali e transfrontaliere di bonifico e di addebito diretto, tra gli Stati membri e al loro interno;

b)

i partecipanti al regime rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggior parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica n. 3.

Modifica n. 15

Articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   I sistemi e, se del caso, i regimi di pagamento sono tecnicamente interoperabili mediante l'utilizzo di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione.»

«2.   I sistemi di pagamento al dettaglio sono tecnicamente interoperabili mediante l'utilizzo di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione.»

Nota esplicativa

L’articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento richiede l’interoperabilità tecnica dei sistemi e dei regimi di pagamento (se del caso) senza dare una definizione concreta di cosa si intenda per interoperabilità tecnica. Idealmente, sarebbe consigliabile una formulazione più precisa che chiarisca il significato del termine. In mancanza di ciò, la BCE consiglia di cancellare il riferimento ai regimi di pagamento poiché si ritiene che l’interoperabilità tecnica tra tali regimi non sia attuabile. Quel che più conta è che i sistemi di pagamento al dettaglio e i sistemi per pagamenti di valore elevato hanno natura molto differente, sotto il profilo del trattamento, della compensazione e del regolamento, nonostante entrambe le tipologie di sistemi possano essere usate per trattare operazioni di pagamento al dettaglio. In generale, i sistemi di pagamento al dettaglio utilizzano i sistemi per pagamenti di valore elevato per il regolamento dei saldi. Dovrebbe essere chiarito che può aversi interoperabilità solo tra sistemi di pagamento dello stesso tipo. Richiedere l’interoperabilità tra sistemi di pagamento al dettaglio e sistemi per pagamenti di valore elevato non solo solleverebbe dubbi di proporzionalità, poichè i pagamenti al dettaglio trattati attraverso sistemi per pagamenti di valore elevato come TARGET2 e EURO1 costituiscono meno dell’1 % del numero totale dei pagamenti al dettaglio nell’area dell’euro, ma potrebbe anche avere effetti collaterali indesiderati sotto il profilo del rischio e della stabilità.

Modifica n. 16

Articolo 5, paragrafi 1 e 2, della proposta di regolamento.

«1.   Entro il [ inserire data precisa 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.

2.   Entro il [ inserire data precisa 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato.»

«1.   Entro il 31 gennaio 2013, i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.

2.   Entro il 31 gennaio 2014, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato.»

Nota esplicativa

La BCE concorda sul fatto che i requisiti per i bonifici e per gli addebiti diretti debbano entrare in vigore in tempi piuttosto prossimi, specialmente in considerazione del fatto che il bonifico SEPA è stato lanciato nel gennaio 2008 e l’addebito diretto SEPA nel novembre 2009. In considerazione del fatto che il settore dei pagamenti necessita di tempistiche abbastanza ampie, la BCE suggerisce di stabilire date concrete, che potrebbero essere preferibilmente alla fine di gennaio 2013 per i bonifici e alla fine di gennaio 2014 per gli addebiti diretti.

Modifica n. 17

Articolo 7, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5 fino al [ inserire data precisa 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di pagamento effettuate mediante carta di pagamento al punto vendita che diano luogo a addebito diretto da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN.»

«2.   Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, fino al [ inserire data precisa 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di pagamento effettuate mediante carta di pagamento al punto vendita che diano luogo a una operazione di addebito diretto .»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa delle modifiche n. 8 e 20.

Modifica n. 18

Articolo 12, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Alla Commissione sono conferiti per un periodo di tempo indeterminato i poteri di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Per motivi tassativi di urgenza si applica l'articolo 15.»

«1.   Alla Commissione sono conferiti per un periodo di tempo indeterminato i poteri di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La Commissione prepara le bozze di atti delegati in stretta collaborazione con l’Eurosistema e, ove opportuno, con gli altri membri del SEBC, nonché consultando i fornitori di servizi e i rappresentanti degli utilizzatori. Per motivi tassativi di urgenza si applica l'articolo 15.»

Nota esplicativa

Per non pregiudicare lo sviluppo di strumenti di pagamento nuovi e innovativi, è della massima importanza che i requisiti tecnici stabiliti negli atti delegati possano essere modificati in modo regolare ed efficiente. Nell’esercizio dei poteri ad essa delegati, la Commissione dovrebbe farlo in stretta cooperazione con l’Eurosistema e, ove opportuno, con gli altri membri del SEBC, nonchè sulla base della consultazione del settore dei pagamenti e delle altre parti interessate, al fine di garantire, tra le altre cose, che le modifiche siano pianificate tenendo conto dei cicli economici del settore dei pagamenti.

Modifica n. 19

Punto 1, lettera d), dell’allegato alla proposta di regolamento

«d)

il campo di dati sulla rimessa deve consentire l'inserimento di 140 caratteri. I regimi di pagamento possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche in relazione al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;»

«d)

il campo di dati sulla rimessa deve consentire l'inserimento di un minimo di 140 caratteri. I regimi di pagamento possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche in relazione al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;»

Nota esplicativa

Nei regimi di pagamento, il numero di caratteri il cui inserimento è consentito non dovrebbe essere ristretto, pertanto si consiglia di prevedere 140 caratteri come limite minimo.

Modifica n. 20

Punto 3, lettera f), dell’allegato alla proposta di regolamento

«f)

il consenso viene dato sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario); i mandati, assieme alle successivi modifiche e/o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario;»

«f)

il consenso viene dato sia al beneficiario, direttamente o indirettamente tramite questo, che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ; i mandati, assieme alle successivi modifiche e/o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario;»

Nota esplicativa

La formulazione del punto 3, lettera f), dell'allegato alla proposta di regolamento, potrebbe essere interpretata in modo non corretto nel senso che i mandati esistenti che non siano esplicitamente indirizzati sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento siano nulli e debbano essere firmati nuovamente. Questa potrebbe essere un'attività molto onerosa, considerando l'ampio numero di mandati per addebiti diretti. Dovrebbe pertanto essere chiarito, al fine di evitare qualsiasi possibile dubbio, che il consenso al prestatore di servizi di pagamento del pagatore può essere dato indirettamente tramite il beneficiario.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

25.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/10


Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020)

2011/C 155/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1.

La parità tra donne e uomini costituisce un valore fondamentale dell'Unione europea, sancito nei trattati, e uno degli obiettivi e dei compiti dell'Unione europea, e l'integrazione del principio della parità tra donne e uomini in tutte le sue attività rappresenta un obiettivo generale dell'Unione (1).

2.

Il principio della parità di genere è sancito nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Benché l'Unione europea disponga di un significativo corpus legislativo che promuove il rispetto del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in settori quali l'occupazione e l'accesso ai beni e ai servizi (2), le successive relazioni annuali sulla parità tra donne e uomini (3) adottate dalla Commissione europea dimostrano che i progressi sono lenti e la parità di genere de facto deve essere ancora conseguita.

4.

«Europa 2020», la nuova strategia dell'Unione europea per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (4), aiuterà gli Stati membri e l'Unione europea a raggiungere livelli elevati di competitività, produttività, crescita, coesione sociale e convergenza economica.

5.

Fra i suoi obiettivi principali, la strategia «Europa 2020» si prefigge di portare al 75 % il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra 20 e 64 anni, il che significa che, nel mettere in atto la strategia, è necessario dedicarsi in via prioritaria, agli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

6.

Gli orientamenti per l'occupazione, che fanno parte degli «orientamenti integrati di Europa 2020» (5), e sono monitorati nell'ambito del quadro di valutazione comune (6) mettono a tale proposito in rilievo l'importanza dell'attuazione, della valutazione e del follow-up di politiche dell'occupazione che promuovano la parità di genere e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata.

7.

L'analisi annuale della crescita (7) adottata dalla Commissione europea indica che il lavoro a tempo parziale non volontario costituisce ancora un problema in alcuni Stati membri e che le donne che desiderano rientrare nel mercato del lavoro continuano ad incontrare ostacoli.

8.

La strategia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 fa seguito alla tabella di marcia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (8), che è stata oggetto di un riesame intermedio (9), ed alla Carta per le donne, adottata dalla Commissione europea il 5 marzo 2010 (10).

9.

La strategia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 è incentrata sulle seguenti cinque priorità: pari indipendenza economica, pari retribuzione per lo stesso lavoro o lavoro di pari valore, parità nel processo decisionale, dignità, integrità e fine della violenza sessista; e parità tra donne e uomini nelle azioni esterne. La strategia affronta anche una serie di importanti questioni orizzontali relative ai ruoli di genere, alla normativa, alla gestione e agli strumenti della parità di genere.

10.

Nel 2006 il Consiglio europeo ha adottato il primo patto europeo per la parità di genere (11) e nel marzo 2010 il trio di presidenze ha invitato a commemorare il quinto anniversario del patto.

TENUTO CONTO DI QUANTO SEGUE:

11.

Il 6 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato conclusioni a sostegno dell'attuazione della strategia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (12) e conclusioni dal titolo «Rafforzamento dell'impegno e intensificazione dell'azione per colmare il divario di retribuzione tra i generi, nonché revisione dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino» (13), che invitavano il Consiglio europeo ad adeguare e migliorare il patto europeo per la parità di genere nella primavera del 2011 alla luce della nuova strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2010-2015, della strategia Europa 2020 e delle suddette conclusioni.

12.

Sono necessari provvedimenti opportuni per combattere ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne ed occorre esaminare le cause della discriminazione multipla e studiare modi efficaci per eliminarla.

13.

ADOTTA il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) che figura in allegato.

14.

INVITA il Consiglio europeo ad approvare il patto nelle conclusioni di primavera, per affrontare le sfide cui è attualmente confrontata la politica volta a promuovere la parità di genere e per assicurare che in tutti i settori, ed in particolare nel contesto della strategia «Europa 2020», sia integrata una dimensione di genere.

15.

INCORAGGIA il Consiglio europeo a iscrivere il tema della parità di genere nel suo ordine del giorno prima del termine della strategia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015.


(1)  Articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3 del TUE e articolo 8 del TFUE.

(2)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1); direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37); direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23); direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13); direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(3)  Per la relazione più recente, cfr. doc. 6571/11. I documenti citati nelle note in calce 3-4 e 6-12 si trovano nel registro pubblico del Consiglio: http://register.consilium.eu.int/

(4)  Doc. EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(6)  Doc. 16984/10 + ADD 1.

(7)  Doc. 18066/10 + ADD 1-3.

(8)  Doc. 7034/06.

(9)  Doc. 17495/08.

(10)  Doc. 7370/10.

(11)  Doc. 7775/1/06 REV 1.

(12)  Doc. 16880/10.

(13)  GU C 345 del 18.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Patto europeo per la parità di genere (2011-2020)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA riconosce che la parità tra donne e uomini costituisce un valore fondamentale dell'Unione europea e che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività. A cinque anni dall'adozione del primo patto europeo per la parità di genere vi è la necessità di un nuovo slancio, in particolare per ribadire e sostenere lo stretto legame tra la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2010-2015 ed «Europa 2020», la strategia dell'Unione europea per l'occupazione ed una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. IL CONSIGLIO ribadisce pertanto il suo impegno a realizzare le ambizioni dell'UE in materia di parità di genere come menzionato nel trattato e in particolare a:

1)

colmare i divari di genere nell'occupazione e nella protezione sociale, compreso il divario di retribuzione tra i generi, per realizzare gli obiettivi della strategia «Europa 2020», soprattutto in tre settori di grande importanza per la parità di genere, vale a dire l'occupazione, l'istruzione e la promozione dell'inclusione sociale, in particolare tramite la riduzione della povertà, contribuendo così al potenziale di crescita della forza lavoro europea;

2)

promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per le donne e gli uomini lungo tutto l'arco della vita in modo da accrescere la parità di genere, ampliare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a fronteggiare le sfide demografiche; e

3)

combattere ogni forma di violenza contro le donne al fine di garantire a queste ultime il rispetto dei loro diritti e realizzare la parità di genere, anche nella prospettiva di una crescita inclusiva.

IL CONSIGLIO sollecita interventi a livello degli Stati membri e, ove opportuno, dell'Unione nei seguenti settori:

 

misure atte a colmare i divari di genere e combattere la segregazione di genere nel mercato del lavoro:

a)

promuovere l'occupazione delle donne in tutte le fasce d'età e colmare i divari di genere nell'occupazione, anche tramite la lotta a tutte le forme di discriminazione;

b)

eliminare gli stereotipi di genere e promuovere la parità di genere a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione nonché nella vita lavorativa, in modo da ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro;

c)

assicurare pari retribuzione per lo stesso lavoro e lavoro di pari valore;

d)

promuovere l'emancipazione delle donne nella vita politica ed economica e far progredire l'imprenditorialità femminile;

e)

incoraggiare le parti sociali e le imprese a sviluppare e attuare con efficacia iniziative a favore della parità di genere e promuovere piani per la parità di genere sul luogo di lavoro; e

f)

promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale a tutti i livelli e in tutti i settori, onde utilizzare pienamente tutti i talenti;

 

misure atte a promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per le donne e gli uomini:

a)

migliorare la fornitura di servizi di assistenza all'infanzia adeguati, accessibili e di qualità elevata destinati ai bambini in età pre-scolare al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, tenendo conto della richiesta di servizi di assistenza all'infanzia ed in linea con i modelli nazionali di assistenza all'infanzia;

b)

migliorare la disponibilità delle strutture di assistenza per altre persone non autosufficienti; e

c)

promuovere formule di lavoro flessibili e varie forme di congedo sia per le donne che per gli uomini;

 

misure atte ad affrontare ogni forma di violenza contro le donne:

a)

adottare, attuare e verificare strategie a livello nazionale e dell'Unione al fine di eliminare la violenza contro le donne;

b)

rafforzare la prevenzione della violenza contro le donne e la protezione delle vittime e potenziali vittime, comprese le donne appartenenti a tutti i gruppi svantaggiati; e

c)

porre l'accento sul ruolo e sulla responsabilità degli uomini e dei ragazzi nel processo di sradicamento della violenza contro le donne.

 

Governance, attuazione e verifica:

Nei meccanismi della strategia «Europa 2020» si dovrebbe tener conto, se del caso, degli aspetti pertinenti del presente patto e delle relazioni annuali della Commissione sulla parità tra donne e uomini.

IL CONSIGLIO ribadisce il suo impegno di rafforzare la governance tramite l'integrazione di genere introducendo la prospettiva di genere in tutti i settori di intervento, incluse le azioni esterne dell'UE, anche tenendo conto del ruolo essenziale degli uomini e dei ragazzi nella promozione della parità di genere, ed assicurando che gli effetti della parità di genere siano tenuti in considerazione nelle valutazioni d'impatto delle nuove politiche dell'UE. IL CONSIGLIO incoraggia gli Stati membri e la Commissione, in particolare mediante Eurostat, a sviluppare ulteriormente le statistiche e gli indicatori esistenti disaggregati per sesso e ad avvalersi pienamente delle capacità dell'Istituto europeo per la parità di genere.

Nell'elaborazione e nell'attuazione dei rispettivi programmi nazionali di riforma, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare una prospettiva di parità di genere ed a promuovere politiche di parità di genere, in particolare riguardo agli orientamenti per l'occupazione, e sono invitati ad utilizzare in modo opportuno gli indicatori concordati in materia di parità di genere sviluppati nell'ambito del quadro di valutazione comune e del follow-up della piattaforma d'azione di Pechino in tutti i settori di intervento e i processi pertinenti.

Si invitano inoltre la Commissione ed il Consiglio ad integrare una prospettiva di parità di genere nell'analisi annuale della crescita, nei pareri sui singoli paesi e nelle raccomandazioni specifiche per paese. I progressi compiuti nell'attuazione del patto europeo per la parità di genere dovrebbero essere annualmente discussi dai ministri a livello di Consiglio.


Commissione europea

25.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/14


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 maggio 2011

2011/C 155/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4089

JPY

yen giapponesi

115,45

DKK

corone danesi

7,4566

GBP

sterline inglesi

0,87285

SEK

corone svedesi

8,9200

CHF

franchi svizzeri

1,2405

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8385

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,580

HUF

fiorini ungheresi

269,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

3,9473

RON

leu rumeni

4,1218

TRY

lire turche

2,2547

AUD

dollari australiani

1,3328

CAD

dollari canadesi

1,3780

HKD

dollari di Hong Kong

10,9563

NZD

dollari neozelandesi

1,7608

SGD

dollari di Singapore

1,7559

KRW

won sudcoreani

1 540,85

ZAR

rand sudafricani

9,8834

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1543

HRK

kuna croata

7,4328

IDR

rupia indonesiana

12 072,47

MYR

ringgit malese

4,2971

PHP

peso filippino

61,169

RUB

rublo russo

40,0100

THB

baht thailandese

42,859

BRL

real brasiliano

2,2918

MXN

peso messicano

16,5036

INR

rupia indiana

63,6890


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 155/04

Aiuto n.: SA.32801 (11/XA)

Stato membro: Germania

Regione: Sachsen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Zuschuss für den Einstieg ins Umweltmanagement, analog dem Zuschuss den ein gewerblicher KMU-Teilnehmer über die Sächsische Mittelstandsrichtlinie — „Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit“, gemäß Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“ erhält.

Base giuridica: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie), Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“

Vertrag zur Umweltallianz Sachsen

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 0,15 milioni EUR.

 

importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,05 milioni EUR.

Intensità massima di aiuti: 50 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 17 maggio 2011-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006], produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Sito web:

 

http://www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_wirtschaft/fp_wirtschaft/detailfp_wi_2475.html

 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2202814313422

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32841 (11/XA)

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayuda nominativa FEDACOVA

Base giuridica: Resolución del expediente acogido a la línea «programas intersectoriales en materia de atributos y valores de la calidad agroalimentaria»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,09 milioni EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 18 maggio 2011-31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006], Produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32947 (11/XA)

Stato membro: Lettonia

Regione: Latvia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Grozījumi atbalsta shēmā “Nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensēšana”

Base giuridica: Ministru kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 1 milioni LVL

Intensità massima di aiuti: 80 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 13 maggio 2011-30 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Avversità atmosferiche [articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: agricoltura, silvicoltura e pesca.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Sito web: http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32968 (11/XA)

Stato membro: Estonia

Regione: Estonia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus

Base giuridica: „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” paragrahvi 11 lõike 1 alusel

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,25 milioni EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 13 maggio 2011-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Fitopatie — infestazioni parassitarie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Sito web: http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32973 (11/XA)

Stato membro: Germania

Regione: Bayern

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Förderung der Vermittlung und des Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haushaltshilfe sowie für die Melkeraushilfe

Base giuridica:

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Eckpunktepapier; Zuwendungsbescheide

Bay. Haushaltsordnung (BayHO)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 17,50 milioni EUR.

 

importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 3,50 milioni EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 17 maggio 2011-31 dicembre 2015.

Obiettivo dell'aiuto: assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: agricoltura, silvicoltura e pesca.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

80638 München

DEUTSCHLAND

Sito web:

 

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AgrarWiGBYrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

 

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdkath.pdf

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

25.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/18


BANDO DI CONCORSO GENERALE

2011/C 155/05

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AD/215/11 — Amministratori (AD 5) di lingua inglese (EN), spagnola (ES), estone (ET), francese (FR), neerlandese (NL), polacca (PL), portoghese (PT), slovacca (SK), slovena (SL) o svedese (SV) nel settore della Comunicazione.

Il bando di concorso è pubblicato esclusivamente in inglese, spagnolo, estone, francese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno e svedese nella Gazzetta ufficiale C 155 A del 25 maggio 2011.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 155/06

1.

In data 16 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa CIE Management II Limited («CIE») (Guernsey), controllata da BC Partners Holdings, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Giorgione Investimenti SpA («Giorgione», Italia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CIE: partner e manager generale o mandatario dei BC Funds (fondi d'investimento in private equity),

Giorgione: holding di Gruppo Coin SpA, che opera nella distribuzione, nella vendita al dettaglio e nella produzione di capi d'abbigliamento, accessori, prodotti sanitari e di bellezza e arredi per la casa.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


25.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 155/07

1.

In data 18 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa General Mills Inc. («General Mills», Stati Uniti d'America), quotata alla Borsa di New York, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo del gruppo Yoplait («Yoplait», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

General Mills: produzione e vendita di prodotti alimentari di consumo quali cereali pronti per l'uso, pasti preconfezionati, cibi surgelati, contorni, dessert, gelati, farina, miscele per dolci e snack. Negli Stati Uniti General Mills è un'affiliata di Yoplait dal 1977,

Yoplait: produzione e vendita di latticini freschi quali yogurt, dessert a base di latte, formaggi freschi e panna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).