ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.145.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2011/C 145/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2011/C 145/02 |
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2011/C 145/03 |
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2011/C 145/04 |
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2011/C 145/05 |
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2011/C 145/06 |
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2011/C 145/07 |
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2011/C 145/08 |
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2011/C 145/09 |
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2011/C 145/10 |
Causa C-68/11: Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana |
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2011/C 145/11 |
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2011/C 145/12 |
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2011/C 145/13 |
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2011/C 145/14 |
Causa C-85/11: Ricorso proposto il 24 febbraio 2011 — Commissione europea/Irlanda |
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2011/C 145/15 |
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2011/C 145/16 |
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2011/C 145/17 |
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2011/C 145/18 |
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2011/C 145/19 |
Causa C-108/11: Ricorso proposto il 2 marzo 2011 — Commissione europea/Irlanda |
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2011/C 145/20 |
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2011/C 145/21 |
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2011/C 145/22 |
Causa C-119/11: Ricorso proposto il 4 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese |
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2011/C 145/23 |
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2011/C 145/24 |
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2011/C 145/25 |
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Tribunale |
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2011/C 145/26 |
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2011/C 145/27 |
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2011/C 145/28 |
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2011/C 145/29 |
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2011/C 145/30 |
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2011/C 145/31 |
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2011/C 145/32 |
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2011/C 145/33 |
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2011/C 145/34 |
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2011/C 145/35 |
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2011/C 145/36 |
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2011/C 145/37 |
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2011/C 145/38 |
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2011/C 145/39 |
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2011/C 145/40 |
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2011/C 145/41 |
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2011/C 145/42 |
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2011/C 145/43 |
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2011/C 145/44 |
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2011/C 145/45 |
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2011/C 145/46 |
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2011/C 145/47 |
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2011/C 145/48 |
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2011/C 145/49 |
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2011/C 145/50 |
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2011/C 145/51 |
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2011/C 145/52 |
Causa T-149/11: Ricorso proposto l’11 marzo 2011 — GS/Parlamento e Consiglio |
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2011/C 145/53 |
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2011/C 145/54 |
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2011/C 145/55 |
Causa T-166/11: Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Häfele/UAMI (Infront) |
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2011/C 145/56 |
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2011/C 145/57 |
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2011/C 145/58 |
Causa T-171/11: Ricorso proposto il 21 marzo 2011 — Hopf/UAMI (Clampflex) |
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2011/C 145/59 |
Causa T-173/11: Ricorso proposto il 22 marzo 2011 — Hesse/UAMI — Porsche (Carrera) |
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2011/C 145/60 |
Causa T-177/11: Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — PASP e a./Consiglio |
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2011/C 145/61 |
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2011/C 145/62 |
Causa T-183/11: Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — MIP Metro/UAMI — Jacinto (My Little Bear) |
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2011/C 145/63 |
Causa T-186/11: Ricorso proposto il 26 marzo 2011 — Schönberger/Parlamento |
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2011/C 145/64 |
Causa T-188/11: Ricorso proposto il 1o aprile 2011 — Chiboub/Consiglio |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/1 |
2011/C 145/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-385/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Adesione di nuovi Stati - Autorizzazione all’immissione nel mercato di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix - Decisioni condizionali di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti farmaceutici - Violazione dell’acquis)
2011/C 145/02
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e B. Majczyna, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Mackevičienė, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), in combinato disposto con l’art. 13, n 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), nonché con gli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (Testo (GU L 136, pag. 1) — Autorizzazioni di immissione nel mercato di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, in violazione del periodo di tutela di dieci anni di cui beneficiava quest’ultimo — Decisioni condizionali di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti farmaceutici, che sono state rilasciate prima della data di adesione della Polonia all’Unione europea ma diventano effettive solo dopo tale data — Decisioni non conformi alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Polonia,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, per quanto riguarda il primo trattino, in forza del combinato disposto degli artt. 6, n. 1, della direttiva 2001/83, 13, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e, per quanto riguarda il secondo trattino, in forza dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost
(Causa C-27/11)
2011/C 145/03
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia — grad
Parti
Ricorrente: Anton Vinkov
Convenuto: Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni applicabili del diritto nazionale, come quelle del procedimento principale, che riguardano le conseguenze giuridiche di una decisione adottata da un’autorità amministrativa in merito alla comminazione di una sanzione pecuniaria a causa di un’infrazione amministrativa consistente in un incidente stradale, vadano interpretate nel senso che esse sono conformi alle disposizioni previste dal Trattato e alle misure di diritto dell’Unione adottate sulla base di queste ultime nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e/o eventualmente nel settore del traffico. |
2) |
Se, dalle disposizioni dei Trattati e dalle misure di diritto dell’Unione adottate sulla base di queste ultime nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in combinazione con la cooperazione giudiziaria in materia penale ai sensi dell’art. 82, n. 1, secondo comma, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, nonché nel settore del traffico secondo l’art. 91, n. 1, lett. c), di detto Trattato, deriva che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione infrazioni amministrative al codice della strada che possano essere qualificate come «lievi» ai sensi dell’art. 2, del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o in combinazione con esso. |
3) |
In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, si chiede la soluzione anche delle seguenti questioni:
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4) |
In caso di soluzione negativa della seconda questione si chiede la soluzione della seguente questione: Se l’art. 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, eventualmente, l’art. 91, n. 1, lett. c), di detto Trattato e le misure adottate in base alle citate disposizioni, nonché la decisione quadro del Consiglio 24 febbraio 2005, 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, consentano che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie o le misure di diritto dell’Unione volte al miglioramento della sicurezza stradale non si applichino, a discrezione dello Stato membro, in quanto esso ha previsto, in un atto normativo, che non devono essere osservati i requisiti dell’impugnabilità dinanzi ad un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale e dell’applicabilità della normativa processuale nazionale relativa ai mezzi di impugnazione in caso di imputazione di un reato, ad una decisione con cui viene comminata una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora per la decisione, nelle circostanze del procedimento principale, siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti presupposti:
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14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungheria) il 21 gennaio 2011 — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., dante causa della Magyar Opelkereskedők Bróker Kft/Gazdasági Versenyhivatal
(Causa C-32/11)
2011/C 145/04
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Parti
Ricorrenti: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., dante causa della Magyar Opelkereskedők Bróker Kft
Convenuta: Gazdasági Versenyhivatal
Questione pregiudiziale
Se possano essere considerati accordi contrari all’art. 101, n. 1, TFUE (in quanto aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno) quegli accordi bilaterali stipulati tra una compagnia assicuratrice e determinate officine di riparazione di veicoli, o tra una compagnia assicuratrice e un’associazione di officine di riparazione di veicoli, in forza dei quali la tariffa oraria di riparazione accordata dalla compagnia assicuratrice per la riparazione dei veicoli da essa assicurati dipende, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di polizze sottoscritte con la compagnia assicuratrice per il tramite dell’officina, che opera quale agente assicurativo di detta compagnia.
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 28 gennaio 2011 — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm
(Causa C-40/11)
2011/C 145/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Yoshikazu Iida
Convenuta: Stadt Ulm
Questioni pregiudiziali
A. Sugli articoli 2, 3, e 7 della direttiva 2004/38/CE (1):
1) |
Se, in particolare alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), interpretando estensivamente l’art. 2, n. 2, lett. d), della direttiva 2004/38/CE, si intenda per «familiare» anche un cittadino di uno Stato terzo genitore titolare della potestà genitoriale su un figlio cittadino dell’Unione legittimato alla libera circolazione, il quale non versa gli alimenti al primo. |
2) |
In caso di soluzione affermativa: se, in particolare alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta, nonché dell’art. 8 CEDU, la direttiva 2004/38/CE, interpretando estensivamente il suo art. 3, n. 1, si applichi a detto genitore anche qualora egli non «accompagni» o «raggiunga» il figlio cittadino dell’Unione che ha lasciato lo Stato membro d’origine. |
3) |
In caso di soluzione affermativa: se, in particolare alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta nonché dell’art. 8 CEDU, interpretando estensivamente l’art. 7, n. 2, della direttiva 2004/38, da quanto esposto risulti a favore di detto genitore un diritto di soggiorno superiore a tre mesi nello Stato membro d’origine del figlio cittadino dell’Unione, in ogni caso fintantoché abbia ed eserciti effettivamente la potestà genitoriale. |
B. Sugli articoli 6, n. 1, TUE, in combinato disposto con la Carta dei diritti fondamentali:
1.a) |
Se la Carta trovi applicazione, ai sensi del suo art. 51, n. 1, prima frase, seconda parte, quando l’oggetto della controversia dipende da una legge nazionale (o da una parte di una legge) mediante la quale sono state anche attuate delle direttive (ma non solo). |
1.b) |
In caso di soluzione negativa: se la Carta trovi applicazione, ai sensi del suo art. 51, n. 1, prima frase, seconda parte, per il semplice fatto che al ricorrente potrebbe spettare un diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione, ed egli potrebbe quindi, ai sensi dell’art. 5, n. 2, prima frase, della legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern; in prosieguo: il «FreizügG/EU»), richiedere una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, il cui fondamento giuridico risiede nell’art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 2004/38/CE. |
1.c) |
In caso di soluzione negativa: se la Carta, ai sensi del suo art. 51, n. 1, prima frase, seconda parte, collegandosi alla giurisprudenza ERT (sentenza della Corte di giustizia 18 giugno 1991, causa C-260/89, punti 41-45), sia applicabile qualora uno Stato membro limiti il diritto di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo padre titolare della potestà genitoriale su una minorenne cittadina dell’Unione, la quale, a causa della professione esercitata dalla madre, risiede prevalentemente con quest’ultima in un altro Stato membro dell’Unione europea. |
2.a) |
In caso di applicabilità della Carta: se possa essere desunto direttamente dall’art. 24, n. 3, della Carta, un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo a favore del padre cittadino di uno Stato terzo, in ogni caso fintantoché egli sia titolare ed eserciti la potestà genitoriale sul figlio cittadino dell’Unione, anche qualora quest’ultimo risieda prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione europea. |
2.b) |
In caso di soluzione negativa: se dal diritto alla libera circolazione del figlio cittadino dell’Unione ai sensi dell’art. 45, n. 1, della Carta, eventualmente in combinato disposto con l’art. 24, n. 3, della Carta, sia desumibile un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo a favore del padre cittadino di uno Stato terzo, in ogni caso fintantoché egli sia titolare ed eserciti effettivamente la potestà genitoriale sul figlio cittadino dell’Unione, affinché in particolare il diritto alla libera circolazione di quest’ultimo non venga privato di qualsiasi efficacia pratica. |
C. Sull’articolo 6, n. 3, TUE, in combinato disposto con i principi generali del diritto dell’Unione:
1) |
Se i diritti fondamentali «non scritti» dell’Unione europea, elaborati nella giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalla causa Stauder (causa 29/69, punto 7, su rinvio del tribunale amministrativo di Stoccarda) fino, ad esempio, alla causa Mangold (causa C-144/04, punto 75), possano essere pienamente applicati anche qualora, nel caso concreto, la Carta non sia applicabile; in altri termini: se i diritti fondamentali tuttora vigenti quali principi generali del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 6, n. 3, TUE, coesistano in maniera autonoma e indipendente accanto ai nuovi diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 6, n. 1, TUE. |
2) |
In caso di soluzione affermativa: se, per esercitare in maniera effettiva la potestà genitoriale, sia desumibile dai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare alla luce del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo del cittadino di uno Stato terzo padre di una cittadina minorenne dell’Unione, la quale, a causa dell’attività professionale esercitata dalla madre, risieda con quest’ultima prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione. |
D. Sull’articolo 21, n. 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU:
Nel caso in cui l’art. 6, n. 1, o n. 3, TUE, non comporti un diritto di soggiorno del ricorrente ai sensi del diritto europeo: se, collegandosi alla causa Zhu e Chen (sentenza della Corte 19 ottobre 2004, causa C-200/02, punti 45-47), al fine di esercitare in maniera effettiva la potestà genitoriale, sia desumibile, ai sensi dell’art. 21, n. 1, TFUE, eventualmente alla luce dell’art. 8 CEDU, dal diritto alla libera circolazione di una cittadina minorenne dell’Unione — la quale, a causa dell’attività professionale esercitata dalla madre, risieda con quest’ultima prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione — un diritto di soggiorno, ai sensi del diritto europeo, nello Stato di origine del figlio cittadino dell’Unione per il padre cittadino di uno Stato terzo.
E. Sull’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE:
Qualora si ritenga sussistente un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo: se un genitore cittadino di uno Stato terzo che si trovi nella situazione del ricorrente possieda un diritto al rilascio di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione», se del caso in conformità dell’art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 31 gennaio 2011 — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG
(Causa C-44/11)
2011/C 145/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Convenuta: Deutsche Bank AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la gestione patrimoniale relativa a titoli (gestione del portafoglio), in occasione della quale un soggetto passivo decide discrezionalmente e dietro remunerazione in merito alla compravendita di titoli, attuando tale decisione mediante la compravendita di titoli, sia esente
|
2) |
Quale ruolo svolga, in sede di determinazione delle prestazioni principale e accessoria, il criterio secondo il quale la prestazione accessoria non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore, rispetto alla fatturazione separata della prestazione accessoria e all’idoneità della prestazione accessoria di essere fornita da terzi. |
3) |
Se l’art. 56, n. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/CE comprenda unicamente le prestazioni menzionate dall’art. 135, n. 1, lett. a)-g), della direttiva 2006/112/CE, oppure anche la gestione patrimoniale relativa a titoli (gestione del portafoglio), anche qualora tale operazione non sia assoggettata alla disposizione menzionata da ultimo. |
(1) GU L 347, pag. 1.
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 3 febbraio 2011 — Content Services Ltd./Bundesarbeitskammer
(Causa C-49/11)
2011/C 145/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Wien
Parti
Ricorrente: Content Services Ltd.
Convenuta: Bundesarbeitskammer
Questione pregiudiziale
Se risponda al requisito di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva sui contratti a distanza (1), in base al quale il consumatore deve ricevere conferma delle informazioni ivi specificate su un supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, a meno che esse non gli siano già state fornite al momento della conclusione del contratto su un supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile, il fatto che tali informazioni siano messe a disposizione del consumatore sul sito dell’imprenditore attraverso un collegamento ipertestuale all’interno di un testo che il consumatore deve contrassegnare come letto, con l’apposizione di un segno di spunta, per aderire al rapporto contrattuale.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza — Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 — Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino (GU L 144, pag. 19).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’8 febbraio 2011 — Raffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
(Causa C-56/11)
2011/C 145/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Raffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.
Convenuta: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’obbligo di informazione cui è soggetto il fornitore di servizi di trattamento, disciplinato dall’art. 14, n. 3, sesto comma, del regolamento n. 2100/94 (1), e dall’art. 9, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1768/95 (2), sia fondato solo qualora la richiesta di informazioni del titolare del diritto di privativa pervenga a detto fornitore prima della scadenza della campagna di commercializzazione interessata dalla richiesta (nel caso di più campagne: l’ultima). |
2) |
Nel caso di soluzione affermativa della prima questione: Se una richiesta di informazioni sia presentata «entro i termini» già allorché il titolare del diritto di privativa sostenga, nella sua richiesta, di disporre di elementi circa il fatto che il fornitore di servizi di trattamento abbia trattato o preveda di trattare a fini di risemina il prodotto del raccolto ottenuto da un agricoltore –indicato per nome nella richiesta — piantando materiale di moltiplicazione della varietà tutelata, o se al fornitore di servizi di trattamento debba inoltre essere presentata la prova, nella richiesta di informazioni, degli elementi asseriti (ad es. mediante l’invio di una copia della dichiarazione di risemina da parte dell’agricoltore). |
3) |
Se gli elementi che fondano l’obbligo di informazione del fornitore di servizi di trattamento possano risultare dal fatto che detto fornitore, quale soggetto incaricato dal titolare del diritto di privativa, esegue un contratto di moltiplicazione inteso alla produzione di sementi certificate della varietà tutelata, concluso da detto titolare con un agricoltore che procede alla moltiplicazione, se e in quanto l’agricoltore, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di moltiplicazione, acquisisce di fatto la possibilità di impiegare una parte delle sementi di moltiplicazione a fini di risemina. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14).
14.5.2011 |
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C 145/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt (Germania) il 10 febbraio 2011 — Land Hessen, rappresentato dall’ufficio di presidenza di Gießen/Florence Feyerbacher
(Causa C-62/11)
2011/C 145/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessisches Landessozialgericht
Parti
Ricorrente: Land Hessen, rappresentato dall’ufficio di presidenza di Gießen
Convenuta: Florence Feyerbacher
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’accordo del 18 settembre 1998 tra il governo della Repubblica federale di Germania e la Banca centrale europea (in prosieguo la «BCE») relativo alla sede della BCE (in prosieguo l’«accordo sulla sede») sia da considerare parte del diritto dell’Unione, dotato di preminenza rispetto all’applicazione del diritto nazionale, oppure sia un trattato di diritto internazionale; |
2) |
Se l’art. 15 dell’accordo sulla sede, in combinato disposto con l’art. 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo lo «statuto del SEBC e della BCE»), sia da interpretare restrittivamente, nel senso che l’applicabilità ai dipendenti della BCE delle disposizioni del diritto sociale tedesco che fondano l’accesso a talune prestazioni sia da escludere solo quando la BCE abbia erogato agli stessi, ai sensi delle «condizioni di impiego», una prestazione sociale equiparabile; |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione:
|
14.5.2011 |
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C 145/8 |
Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-68/11)
2011/C 145/10
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e S. Mortoni, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
constatare che la Repubblica italiana, avendo ecceduto per diversi anni consecutivi i valori limite per le particelle PM10 nell’aria ambiente in numerose zone e agglomerati per la qualità dell’aria in tutto il territorio italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE (1) del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, divenuto articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
L’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente non superino i valori limite indicati nella sezione I dell’allegato III della direttiva a decorrere dalle date ivi indicate. La data rilevante in questa sede è il 1o gennaio 2005.
La valutazione effettuata dalla Commissione delle relazioni annuali trasmesse per gli anni 2005-2007 ha rilevato l’esistenza di superamenti dei valori limite di particelle PM10 in numerose zone ed agglomerati urbani. Inoltre, i dati più recenti trasmessi dall’Italia, riferiti al 2009, indicano una persistenza della situazione di superamento dei valori limite giornalieri e/o annuali in ben 70 zone.
L’Italia ha pertanto omesso di adempiere agli obblighi derivatigli dall’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 con riferimento alle zone e agli anni.
(1) GU L 163, pag. 41.
(2) GU L 152, pag. 1.
14.5.2011 |
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C 145/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 febbraio 2011 — Connoisseur Belgium BVBA/Stato belga
(Causa C-69/11)
2011/C 145/11
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge
Parti
Ricorrente: Connoisseur Belgium BVBA
Convenuto: Stato belga
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 26 della legge sull’IVA violi l’art. 11.A.1.a) della sesta direttiva 77/388/CEE (1), attualmente ripreso all’art. 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112 (2), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 2006/112, nonché il principio di neutralità dell’IVA, se siffatta disposizione deve essere interpretata nel senso che l’IVA è dovuta su spese ed importi che si possono contrattualmente addebitare alla controparte, ma che non le vengono addebitati.
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) GU L 347, pag. 1.
14.5.2011 |
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C 145/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 22 febbraio 2011 — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman
(Causa C-83/11)
2011/C 145/12
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parti
Ricorrente: Secretary of State for the Home Department.
Convenuti: Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE (1) imponga a uno Stato membro di adottare una norma di legge che agevoli l’ingresso e/o il soggiorno in uno Stato membro per la categoria di altri familiari non cittadini dell’Unione europea i quali siano in grado di soddisfare i requisiti prescritti dal successivo art. 10, n. 2. |
2) |
Se un altro familiare come quello indicato sub 1 possa, nel caso in cui non sia in grado di soddisfare alcuno dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale, invocare l’applicabilità diretta dell’art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE. |
3) |
Se la categoria degli altri familiari ai sensi degli artt. 3, n. 2, e 10, n. 2 della direttiva 2004/38/CE sia limitata a coloro che hanno soggiornato nello stesso Paese del cittadino dell’Unione e del suo coniuge prima che il cittadino dell’Unione si trasferisse nello Stato ospitante. |
4) |
Se la dipendenza economica ex art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE invocata dall’altro familiare per ottenere l’ingresso nello Stato ospitante dovesse già sussistere immediatamente prima del trasferimento del cittadino dell’Unione nello Stato ospitante. |
5) |
Se uno Stato membro possa prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza economica di detti altri familiari ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE, in modo da evitare che tale dipendenza sia simulata oppure superflua al fine di consentire a un non cittadino l’ingresso oppure la prosecuzione del suo soggiorno nel suo territorio. |
6) |
Se la dipendenza economica in forza della quale l’altro familiare chiede l’ammissione nello Stato membro debba proseguire per un certo periodo o a tempo indeterminato nello Stato ospitante perché possa essere rilasciata oppure rinnovata la carta di soggiorno ex art. 10 della direttiva 2004/38/CE, e, in caso affermativo, come debba essere dimostrata tale dipendenza economica. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
14.5.2011 |
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C 145/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 24 febbraio 2011 — Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala
(Causa C-84/11)
2011/C 145/13
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrenti: Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala
Altre parti nel procedimento: Helsingin yliopiston apteekki, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus FIMEA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 49 TFUE, sulla libertà di stabilimento a norma del diritto dell’Unione, debba interpretarsi nel senso che osta all’applicazione delle disposizioni della legge finlandese sui medicinali relative al regime autorizzativo per l’esercizio di farmacie per il motivo che i presupposti per l’apertura di succursali della farmacia dell’università di Helsinki divergono dai presupposti per l’apertura di succursali di farmacie private nel modo seguente:
|
2) |
Qualora la Corte ritenga che l’art. 49 TFUE, in rapporto alla soluzione delle questioni sopra descritte, osti al regime autorizzativo per le succursali della farmacia dell’università di Helsinki, il Korkein hallinto-oikeus chiede alla Corte di giustizia dell’Unione una pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni aggiuntive:
|
14.5.2011 |
IT |
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C 145/10 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2011 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-85/11)
2011/C 145/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che l'Irlanda, consentendo ai soggetti non passivi di essere membri di un gruppo IVA (un unico soggetto passivo ai fini IVA), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Per motivi di semplicità e per combattere eventuali abusi, la direttiva IVA consente agli Stati membri di considerare che due o più soggetti passivi formino congiuntamente un unico soggetto passivo. Si afferma che la direttiva non consente loro di includere soggetti non passivi in un siffatto gruppo, estendendo in tal modo i diritti e gli obblighi di soggetti passivi a soggetti non passivi. Pertanto, la normativa irlandese, autorizzando l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA, è contraria alla direttiva.
(1) GU L 347, pag. 1.
14.5.2011 |
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C 145/11 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-86/11)
2011/C 145/15
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Regno Unito, consentendo ai soggetti non passivi di essere membri di un gruppo IVA (un unico soggetto passivo ai fini IVA), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Per motivi di semplicità e per combattere eventuali abusi, la direttiva IVA consente agli Stati membri di considerare che due o più soggetti passivi formino congiuntamente un unico soggetto passivo. Si afferma che la direttiva non consente loro di includere soggetti non passivi in un siffatto gruppo, estendendo in tal modo i diritti e gli obblighi di soggetti passivi a soggetti non passivi. Pertanto, la normativa del Regno Unito, autorizzando l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA, è contraria alla direttiva.
(1) GU L 347, pag. 1.
14.5.2011 |
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C 145/11 |
Impugnazione proposta il 1o marzo 2011 dalla Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-336/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-98/11 P)
2011/C 145/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (rappresentanti: G. Hild, Rechtsanwältin, R. Lange, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che sia annullata la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-336/08, e che l’UAMI sia condannato alle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 11 giugno 2008, recante rigetto della sua domanda di registrazione del segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata con un nastro rosso.
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’esame del carattere distintivo, né l’esame condotto dall’UAMI né la valutazione giuridica del Tribunale sarebbero conformi al diritto, in quanto entrambe le decisioni sarebbero fondate su presunzioni. L’UAMI avrebbe presunto che la constatazione secondo cui il coniglio pasquale di cioccolata è una forma tipica per la festa di Pasqua fosse valida per tutti gli Stati membri dell’Unione e che ciò non fosse controverso. Invece, tale circostanza non sarebbe mai stata pacifica, avendo la ricorrente contestato esplicitamente tale constatazione con un’ampia esposizione in punto di fatto. L’UAMI e il Tribunale avrebbero dovuto esaminare tale punto, come imporrebbe il compito di esame loro conferito dall’art. 74, n. 1, del regolamento 40/94. Inoltre, il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che l’utilizzo di fogli di imballaggio dorati per i conigli pasquali di cioccolata sarebbe consueto sul mercato, nonostante nella sentenza siano citati soltanto altri tre prodotti imballati in fogli dorati. Un numero di prodotti così ridotto non consentirebbe di considerare la caratteristica come «di uso comune sul mercato».
L’infondatezza dell’assunto del Tribunale secondo il quale il marchio sarebbe privo di carattere distintivo intrinseco in tutto il territorio dell’UE sarebbe resa evidente altresì dal fatto che il segno di cui trattasi è stato registrato come marchio in 15 Stati membri dell’Unione europea.
Il punto della motivazione del Tribunale sul quale verte il secondo motivo, secondo cui il marchio avrebbe dovuto acquisire carattere distintivo in seguito all’uso in tutta l’Unione, sarebbe erroneo per due ordini di ragioni.
Da un lato, il Tribunale ometterebbe di considerare che il carattere distintivo in seguito all’uso deve essere acquisito unicamente laddove non sia già presente un carattere distintivo intrinseco. Nei 15 Stati membri nei quali il marchio in parola possiede carattere distintivo intrinseco non si dovrebbe quindi esigere la prova del fatto che il marchio è affermato in commercio. Ove si volesse seguire la tesi secondo la quale il carattere distintivo deve invece essere valutato con riferimento a ciascun singolo Stato membro, si dovrebbero allora constatare circostanze fattuali presenti in ciascuno di essi. Poiché ai sensi dell’art. 74 del regolamento il carattere distintivo deve essere esaminato d’ufficio dall’UAMI, quest’ultimo avrebbe dovuto procedere a tale riguardo ad accertamenti concreti per ogni singolo Stato membro dell’Unione. L’UAMI e il Tribunale non avrebbero compiuto tali accertamenti.
Dall’altro lato, il ragionamento del Tribunale non sarebbe conforme al principio del carattere unitario del marchio comunitario. Nel valutare la registrabilità e, nel caso di specie, il carattere distintivo, l’Unione europea dovrebbe essere considerata come un unico mercato comune. Se per una significativa parte dell’intera popolazione dell’Unione europea il marchio è affermato in commercio, ciò dovrebbe allora essere sufficiente per assicurare la tutela anche in tutto il mercato europeo.
14.5.2011 |
IT |
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C 145/12 |
Impugnazione proposta il 2 marzo 2011 da Helena Rubinstein e L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L’Oréal SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan, Inc.
(Causa C-100/11 P)
2011/C 145/17
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan, Inc.
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono alla Corte di voler:
— |
annullare la sentenza del Tribunale 16 novembre 2010 nelle cause riunite T-345/08 e T-357/08; |
— |
respingere i ricorsi proposti da Allergan, Inc., contro le decisioni della divisione di annullamento dell’UAMI del 28 marzo 2007, nel procedimento 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST), e del 4 aprile 2007, nel procedimento 1120 C (L’Oréal SA, BOTOCYL); |
— |
condannare l’UAMI alle spese di giudizio dinanzi alla Corte di giustizia e dinanzi al Tribunale nonché a quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi.
Il Tribunale avrebbe violato l’art. 52, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario (1), in combinato disposto con l’art. 8, n. 5, dello stesso, statuendo che l’UAMI avesse ragione di ritenere che i marchi precedenti opposti da Allergan, Inc., fossero noti e che l’utilizzazione dei marchi per i quali era stata chiesta la registrazione traesse indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà di tali marchi anteriori o recasse loro pregiudizio.
Il Tribunale avrebbe violato l’art. 115 del regolamento sul marchio comunitario in uno con l’art. 1, regola 38, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, come modificato (2), prendendo in considerazione prove che non erano state redatte nella lingua della procedura.
Il Tribunale avrebbe violato l’art. 63 del regolamento sul marchio comunitario esaminando e confermando le decisioni impugnate sulla base di criteri giuridici erronei.
Il Tribunale avrebbe violato l’art. 73 del regolamento sul marchio comunitario concludendo che le decisioni impugnate non fossero insufficientemente motivate.
(1) GU L 11, pag. 1.
(2) GU L 303, pag. 1.
14.5.2011 |
IT |
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C 145/13 |
Impugnazione proposta il 2 marzo 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-19/07, Systran e Systran Luxembourg/Commissione
(Causa C-103/11 P)
2011/C 145/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, E. Montaguti e J. Samnadda, agenti, assistiti dagli avv.ti A. Berenboom e M. Isgour)
Altra parte nel procedimento: Systran SA e Systran Luxembourg SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
— |
annullare la sentenza 16 dicembre 2010, causa T-19/07, Systran e Systran Luxembourg/Commissione, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso per risarcimento dei danni proposto contro la Commissione, e, pronunciandosi in via definitiva, respingere di conseguenza il ricorso in quanto irricevibile o infondato; |
— |
condannare le società Systran SA e Systran Luxembourg a tutte le spese da esse sostenute nonché a quelle sostenute dalla Commissione; |
— |
in subordine, annullare la sentenza 16 dicembre 2010, causa T-19/07, Systran e Systran Luxembourg/Commissione, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce otto motivi a sostegno della sua impugnazione. essa sostiene che la sentenza è inficiata da una serie di errori che ne giustificano l’annullamento. Essa sviluppa i motivi sollevati con riferimento alla competenza del Tribunale a dirimere la controversia, al rispetto da parte di quest’ultimo della procedura, nonché al rispetto dei tre presupposti che, secondo giurisprudenza costante, sono cumulativamente necessari a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità: l’esistenza di un illecito, di un danno e di un nesso causale tra l’illecito e il danno.
Con il suo primo motivo la Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quanto alla natura extracontrattuale della controversia, dichiarandosi così competente a dirimere la controversia.
Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato i diritti della difesa della Commissione e non ha tenuto conto delle norme relative alla produzione delle prove.
Nel terzo motivo essa deduce un’applicazione inesatta delle norme del diritto d’autore a proposito della titolarità di detti diritti.
Con il suo quarto motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di diritto riguardo alla valutazione dell’esistenza, da un lato, di una contraffazione e, d’altro lato, di una violazione del know-how della Systran.
Il quinto motivo è tratto dal fatto che, nel considerare che l’asserito illecito della Commissione costituisca una violazione sufficientemente qualificata, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione che ha comportato una violazione dei principi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea.
Nel sesto motivo la ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare l’eccezione prevista all’art. 5 della direttiva 91/250/CEE e, d’altro lato, che esso è venuto meno all’obbligo di motivazione riguardo all’art. 6 della stessa direttiva.
Con il suo settimo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver, da un lato, effettuato constatazioni di fatto manifestamente inesatte, di aver snaturato elementi di prova e di aver commesso errori manifesti di valutazione e, dall’altro, di esser venuto meno all’obbligo di motivazione relativamente all’esistenza di un nesso di causalità.
Infine, l’ottavo motivo è tratto dal fatto che, concedendo alla Systran un risarcimento danni per l’importo di 12 001 000 di euro, da un lato il Tribunale ha effettuato constatazioni di fatto manifestamente inesatte, snaturato gli elementi di prova e commesso errori di manifesti di valutazione e, d’altro lato, esso è venuto meno all’obbligo di motivazione riguardo al calcolo del danno.
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/13 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2011 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-108/11)
2011/C 145/19
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Soulay, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, applicando un'aliquota IVA del 4,8 % alle cessioni di levrieri e cavalli di norma non destinati alla preparazione di alimenti, alla locazione di cavalli e ad alcuni servizi d'inseminazione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 96, 98 (in combinato disposto con l'allegato III) e 110 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’art. 96 della direttiva IVA, l’aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro, che non può essere inferiore al 15 %, si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi. Un’aliquota diversa dall’aliquota normale può essere applicata solo se consentito da altre disposizioni della direttiva.
L'art. 98 dispone che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva. Le cessioni attualmente in questione non figurano nell'allegato III.
La direttiva IVA contiene anche disposizioni transitorie che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare aliquote in deroga alle regole generali concernenti la struttura e il livello delle aliquote di cui alla direttiva, purché le pertinenti disposizioni di diritto nazionale fossero in vigore al 1o gennaio 1991.
Ai sensi dell'art. 113 della direttiva IVA, se al 1o gennaio 1991 uno Stato membro applicava un'aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto dall'art. 99, può applicare a tali beni e servizi una delle aliquote ridotte previste dall'art. 98. Tuttavia, poiché l’aliquota applicata dall'Irlanda ai beni e servizi ora in questione è inferiore al minimo stabilito dall'art. 99 della direttiva IVA, l'art. 113 non può trovare applicazione.
L'art. 110 della direttiva, che si applica anche ad aliquote inferiori al minimo di cui all'art. 99, prevede un regime transitorio per talune misure nazionali adottate per ragioni di interesse sociale ben definite (ad esempio, ridurre il carico fiscale gravante sul consumo di beni e servizi che soddisfano bisogni primari di interesse sociale) e a favore dei consumatori finali. La Commissione sostiene che la cessione di cavalli e levrieri (per fini diversi dall'impiego nella preparazione di alimenti), la locazione di cavalli e i servizi d'inseminazione non possono essere considerati necessari per soddisfare bisogni primari di interesse sociale. La Commissione afferma inoltre che, poiché i cavalli e i levrieri sono in gran parte destinati alle corse o all'allevamento, la misura non può essere considerata a favore dei consumatori finali.
(1) GU L 347, pag. 1.
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 4 marzo 2011 — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-117/11)
2011/C 145/20
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrenti: Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Quali siano i fattori specifici di cui il giudice del rinvio deve tenere conto per stabilire se, in circostanze come quelle della presente causa, un soggetto passivo fornisca un’unica prestazione imponibile di servizi di parcheggio o due prestazioni separate, una di parcheggio e una di trasporto di passeggeri. In particolare:
|
2) |
Nel risolvere la questione sub 1a, nel valutare se si sia o meno in presenza di un’unica prestazione economica indissociabile, in quale conto il giudice del rinvio debba tenere il principio della neutralità fiscale. In particolare:
|
3) |
Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, il principio della neutralità fiscale, ostino a una disposizione di diritto nazionale che esclude l’applicazione di un’aliquota zero ai servizi di trasporto tra un aeroporto e un sito di parcheggio, qualora il soggetto che fornisce l’elemento di trasporto e il soggetto che fornisce l’elemento di parcheggio coincidano o siano connessi. |
14.5.2011 |
IT |
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C 145/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 7 marzo 2011 — «EON ASSET MANAGEMENT» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna
(Causa C-118/11)
2011/C 145/21
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna (Bulgaria)
Parti
Ricorrente:«EON ASSET MANAGEMENT» OOD
Convenuto: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite
Questioni pregiudiziali
1) |
Come debba essere interpretato il requisito di cui all’espressione «sono impiegati», stabilito dall’art. 168 della direttiva 2006/112 (1) e, quanto alla valutazione del sorgere del diritto a detrazione, in quale momento tale requisito debba essere soddisfatto: se già nel periodo d’imposta in cui i beni sono acquistati o i servizi ricevuti, o se sia sufficiente che tale requisito sia soddisfatto in un periodo di imposta successivo; |
2) |
Se, in considerazione degli artt. 168 e 176 della direttiva 2006/112, risulti ammissibile una norma nazionale quale l’art. 70, primo comma, n. 2, della legge bulgara sull’IVA, che consente di escludere sin dall’inizio dal sistema delle detrazioni i beni e i servizi «destinati a operazioni non aventi titolo oneroso o a attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo»; |
3) |
Nel caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l’art. 176 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, per avvalersi della possibilità riconosciutagli di escludere il diritto a detrazione per determinati beni e servizi, definisca le categorie di spese nei seguenti termini: i beni o i servizi sono destinati ad operazioni a titolo gratuito o ad altre attività che esulano dall’attività economica del soggetto passivo, fatti salvi i casi dell’art. 70, terzo comma, della legge bulgara sull’IVA, rispetti il requisito di designare una categoria di beni e servizi sufficientemente definiti, cioè se li definisca con riferimento alla loro natura; |
4) |
A seconda della soluzione apportata alla terza questione: come debba essere valutata la destinazione (l’impiego o il futuro impiego) dei beni o dei servizi acquistati dal soggetto passivo alla luce degli artt. 168 e 176 della direttiva 2006/112: alla stregua di una condizione per il sorgere iniziale del diritto a detrazione oppure quale motivo per procedere ad una rettifica dell’importo della detrazione; |
5) |
Qualora la destinazione (l’impiego) vada considerata un motivo per procedere alla rettifica dell’importo della detrazione, come debba essere interpretata la disposizione dell’art. 173 della direttiva 2006/112: se essa preveda il compimento di una rettifica anche nei casi in cui beni e servizi sono inizialmente impiegati per un’attività non soggetta all’imposta o dopo il loro acquisto non vengono affatto impiegati, pur essendo a disposizione dell’impresa ed essendo inclusi nell’attività imponibile del soggetto passivo in un periodo (d’imposta) successivo al loro acquisto; |
6) |
Qualora l’art. 173 della direttiva 2006/112 vada interpretato nel senso che la prevista rettifica riguarda anche le ipotesi in cui i beni o i servizi dopo essere stati acquistati vengono inizialmente utilizzati per una attività non soggetta ad imposta, o non vengono affatto impiegati ma, successivamente, vengono inclusi nell’attività imponibile del soggetto passivo, se si debba ritenere — considerate le limitazioni dell’art. 70, primo comma, n. 2, della legge sull’IVA e la circostanza che ex art. 79, primo e secondo comma, di detta legge le rettifiche possono essere eseguite quando i beni che originariamente erano utilizzati in modo da giustificare la detrazione sono poi impiegati in modo che tali condizioni non sono più soddisfatte — che lo Stato membro abbia rispettato il suo dovere di disciplinare il diritto a detrazione per tutti i soggetti passivi nel modo più affidabile ed equo possibile; |
7) |
A seconda delle soluzione fornite alle precedenti questioni, se si deve ritenere che un soggetto passivo registrato ai sensi della legge bulgara sull’IVA, secondo la disciplina di tale legge relativa alla limitazione del diritto a detrazione e alla rettifica dell’importo della detrazione, in circostanze come quelle della causa principale e considerato l’art. 168 della direttiva 2006/112, sia autorizzato a detrarre l’IVA con riferimento ai beni e ai servizi fornitigli o resi da un altro soggetto passivo, nel periodo (d’imposta) in cui questi gli sono stati forniti o resi e in cui l’imposta è divenuta esigibile. |
(1) GU L 347, pag. 1.
14.5.2011 |
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C 145/16 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-119/11)
2011/C 145/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni
— |
Dichiarare che, nell'applicare, dal 1o gennaio 2007, l'aliquota IVA del 2,10 % agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 99 e 110 della direttiva IVA (1); |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente addebita alla convenuta di applicare, dal 1o gennaio 2007, un'aliquota IVA del 2,10 % agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, anziché la precedente aliquota del 5,5 %.
La ricorrente sostiene che, in forza dell'art. 110 della direttiva IVA, gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano aliquote IVA ridotte inferiori al minimo del 5 % possono continuare ad applicarle. Tuttavia, tale articolo non può autorizzare gli Stati membri a introdurre nuove deroghe, o ad ampliare l'ambito di applicazione delle deroghe esistenti al 1o gennaio 1991 dopo averne ridotto la portata successivamente a tale data. Orbene, ciò è esattamente quanto accade nella fattispecie, poiché la convenuta, a partire dal 1o gennaio 1997, ha ridotto l'ambito di applicazione della deroga esistente al 1o gennaio 1991 in materia di aliquota IVA ridotta, escludendo espressamente da tale beneficio gli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per le prime «che consentono l'accesso esclusivamente a concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo». Ampliando l'ambito di applicazione di una deroga alla direttiva, la Repubblica francese contravverrebbe quindi alle finalità di quest'ultima.
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
14.5.2011 |
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C 145/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 7 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Yeboah Kwadwo
(Causa C-120/11)
2011/C 145/23
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Parte nella causa principale
Yeboah Kwadwo
Questione pregiudiziale
Se, alla luce dei principi di leale collaborazione, di effetto utile delle direttive, di proporzionalità e di efficacia delle misure coercitive funzionali all’esecuzione del rimpatrio dello straniero irregolarmente soggiornante, gli artt. 2, 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE (1) ostino all’incriminazione ed alla punizione — con pena che giunge fino a 4 anni nell’ipotesi di inottemperanza al primo ordine di allontanamento e fino a 5 anni nell’ipotesi di violazione dei successivi ordini del Questore — dello straniero irregolarmente soggiornante che si sia reso semplicemente inottemperante al decreto di espulsione ed all’ordine di allontanamento emanati dall’autorità amministrativa.
(1) GU L 348, pag. 98.
14.5.2011 |
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C 145/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 9 marzo 2011 — A Oy
(Causa C-123/11)
2011/C 145/24
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: A Oy
Altre parti nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, Valtiovarainministeriö
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 49 e 54, TFUE, impongano che la società assorbente possa dedurre in sede di imposizione le perdite dell’attività esercitata in un altro Stato membro, negli anni precedenti alla fusione, dalla società che ha assorbito, quando la società assorbente non dispone di una sede stabile nello Stato ove è stabilita la società assorbita e quando la società assorbente può, in conformità della normativa nazionale, dedurre le perdite della società assorbita, se quest’ultima era nazionale o le perdite sono state generate in una sede fissa in tale Stato. |
2) |
In caso di soluzione positiva della prima questione, se gli artt. 49 e 54, TFUE, influiscano sul punto se l’entità della perdita deducibile debba calcolarsi a norma della legislazione tributaria dello Stato ove è stabilita la società assorbente oppure se occorra ritenere quali perdite deducibili le perdite consolidate nello Stato ove è stabilita la società assorbita secondo il diritto di quest’ultimo. |
14.5.2011 |
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C 145/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 14 marzo 2011 — «Provadiinvest» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»
(Causa C-129/11)
2011/C 145/25
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente:«Provadiinvest» OOD
Convenuto: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto».
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CEE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, in caso di cessioni tra soggetti collegati, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, la base imponibile è pari al valore normale dell’operazione solo quando il cedente o l’acquirente non ha interamente diritto alla detrazione dell’imposta sull’acquisto o sulla produzione dei beni che costituiscono l’oggetto della cessione. |
2) |
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, quando il fornitore si è interamente avvalso del diritto a detrazione su beni e servizi oggetto di successive cessioni tra soggetti collegati di valore inferiore rispetto al valore normale, e tale diritto a detrazione non è stato rettificato in forza degli artt. da 173 a 177 della direttiva e la cessione non usufruisce di esenzione ai sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, n. 2, 379, n. 2, o da 380 a 390 della direttiva, lo Stato membro non possa prevedere misure in forza delle quali la base imponibile è esclusivamente il valore normale. |
3) |
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, quando l’acquirente si è interamente avvalso del diritto a detrazione su beni e servizi oggetto di cessioni tra soggetti collegati di valore inferiore rispetto al valore normale, e tale diritto a detrazione non è stato rettificato in forza degli artt. da 173 a 177 della direttiva, lo Stato membro non possa prevedere misure in forza delle quali la base imponibile è esclusivamente il valore normale. |
4) |
Se l’art. 80, n. 1, della direttiva 2006/112 elenchi esaustivamente i casi che integrano i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può adottare misure secondo cui la base imponibile in caso di cessioni è costituita dal valore normale. |
5) |
Se una disposizione come quella dell’art. 27, terzo comma, n. 1, della legge sull’IVA sia ammissibile in situazioni diverse da quelle previste dall’art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112. |
6) |
Se, in un caso come quello in oggetto, la disposizione dell’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112, abbia effetto diretto e il giudice nazionale la possa applicare direttamente. |
(1) GU L 347, pag. 1.
Tribunale
14.5.2011 |
IT |
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C 145/19 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Viega/Commissione
(Causa T-375/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Partecipazione all’infrazione - Obbligo di motivazione - Ammende - Fatturato rilevante - Circostanze attenuanti)
2011/C 145/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Germania) (rappresentanti: inizialmente, J. Burrichter, T. Mäger e F. Bulst, successivamente J. Burrichter, T. Mäger e M. Röhrig, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Botta, agenti, assisiti dall’avv. A. Böhlke)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Viega GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
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C 145/19 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Legris Industries/Commissione
(Causa T-376/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito)
2011/C 145/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Legris Industries SA (Rennes, Francia) (rappresentanti: inizialmente, A. Wachsmann e C. Pommiès, successivamente A. Wachsmann e A. Carré, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e A. Nijenhuis, agenti, assistiti dall’avv. N. Coutrelis)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Legris Industries SA è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
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C 145/19 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Comap/Commissione
(Causa T-377/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Durata della partecipazione all’infrazione - Ammende - Fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda - Proporzionalità)
2011/C 145/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Comap SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Wachsmann e C. Pommiès, successivamente avv.ti Wachsmann e D. Nourissier, ed infine avv.ti Wachsmann e S. de Guigné)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti dall’avv. N. Coutrelis)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F 1/38.121 — Raccordi), nonché domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Comap SA è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
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C 145/20 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — IMI e altri/Commissione
(Causa T-378/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Ammende - Fatturato rilevante - Comunicazione sulla cooperazione - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Parità di trattamento)
2011/C 145/29
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: IMI plc (Birmingham, Regno Unito); IMI Kynoch Ltd (Birmingham); Yorkshire Fittings Ltd (Leeds, Regno Unito); VSH Italia Srl (Bregnano, Italia); Comap SA, già Aquatis France SAS (La Chapelle-St-Mesmin, Francia); e Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Argenbühl — Eisenharz, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Struys e D. Arts)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti da S. Kinsella, solicitor e dall' avv. K. Nordlander)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L'IMI plc, l'IMI Kynoch Ltd, la Yorkshire Fittings Ltd, la VSH Italia Srl, la Comap SA e la Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sono condannate alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/20 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Kaimer e altri/Commissione
(Causa T-379/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Diritti della difesa - Partecipazione all’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Circostanze attenuanti - Proporzionalità - Parità di trattamento)
2011/C 145/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Germania); Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (Essen); e Sanha Italia Srl (Milano, Italia) (rappresentante: avv. J. Brück)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti dall’avv. A. Böhlke)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione
Dispositivo
1) |
L’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 30 luglio 1996 al 31 luglio 1997 per la partecipazione della Kaimer GmbH & Co. Holding KG e della Sanha Kaimer GmbH & Co. KG e il periodo dal 1o gennaio 1998 al 14 luglio 1999 per la partecipazione della Sanha Italia Srl. |
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Kaimer è fissato a EUR 7,15 milioni, di cui in solido con la Sanha Kaimer per un importo pari a EUR 7,15 milioni e in solido con la Sanha Italia per un importo pari EUR 6,325 milioni. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
La Kaimer, la Sanha Kaimer e la Sanha Italia sopporteranno le proprie spese nonché il 50 % delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
5) |
La Commissione europea sopporterà il 50 % delle proprie spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/21 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — FRA.BO/Commissione
(Causa T-381/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Ammende - Comunicazione sulla cooperazione - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende - Circostanze attenuanti - Immunità dalle ammende - Legittimo affidamento - Parità di trattamento)
2011/C 145/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: FRA.BO SpA (Bordolano, Italia) (rappresentanti: inizialmente, R. Celli, solicitor e avv. F. Distefano, successivamente avv. F. Distefano)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti da S. Kinsella, solicitor e avv. K. Nordlander)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La FRA.BO SpA è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/21 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Tomkins/Commissione
(Causa T-382/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Durata dell’infrazione)
2011/C 145/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tomkins plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Soames, S. Jordan, solicitors, e J. Joshua, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti da S. Kinsella e K. Daly, solicitors)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F 1/38.121 — Raccordi), nonché domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione
Dispositivo
1) |
L’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F 1/38.121 — Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 per quanto concerne la Tomkins plc. |
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins all’art. 2, lett. h), della decisione C(2006) 4180 è fissato in 4,25 milioni di euro, di cui 3,4 milioni di euro in solido con la Pegler Ltd. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/22 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — IBP e International Building Products France/Commissione
(Causa T-384/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Durata della partecipazione all’infrazione - Ammende - Circostanze aggravanti)
2011/C 145/33
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: IBP Ltd (Tipton, Regno Unito) e International Building Products France SA (Sartrouville, Francia) (rappresentanti: M. Clough, QC, e A. Aldred, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’IBP Ltd e l’International Building Products France SA sopporteranno le proprie spese nonché l’80 % delle spese della Commissione europea. Esse sopporteranno altresì le proprie spese e quelle della Commissione inerenti al procedimento sommario. |
3) |
La Commissione sopporterà il 20 % delle proprie spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/22 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Aalberts Industries e a./Commissione
(Causa T-385/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Infrazione unica e continuata - Partecipazione all’infrazione)
2011/C 145/34
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Aalberts Industries NV (Utrecht, Paesi Bassi), Comap SA, già Aquatis France SAS (La Chapelle Saint Mesmin, Francia), Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Argenbühl-Eisenharz, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti R. Wesseling e M. van der Woude, successivamente avv. Wesseling)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis, V. Bottka e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione
Dispositivo
1) |
L’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) è annullato nella parte in cui accerta che l’Aalberts Industries NV, la Comap SA, già Aquatis France SAS, e la Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG hanno partecipato all’infrazione nel periodo intercorrente dal 25 giugno 2003 al 1o aprile 2004. |
2) |
L’art. 2, lett. a) e b), punto 2, della decisione C(2006) 4180 è annullato. |
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/23 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Pegler/Commissione
(Causa T-386/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Effetto deterrente)
2011/C 145/35
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pegler Ltd (Doncaster, Regno Unito) (rappresentanti: R. Thompson, QC, e A. Collinson, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti da S. Kinsella e K. Daly, solicitors)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione
Dispositivo
1) |
L’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), è annullato nella parte in cui dichiara che la Pegler Ltd ha partecipato all’infrazione nel corso del periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993. |
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Pegler all’art. 2, lett. h), della decisione C(2006) 4180 è fissato in 3,4 milioni di euro. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/23 |
Sentenza del Tribunale 31 marzo 2011 — Grecia/Commissione
(Causa T-214/07) (1)
(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Seminativi - Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo)
2011/C 145/36
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos e I. Chalkias, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, agente, assistito dall’avv. N. Korogiannakis)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 aprile 2007, 2007/243/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 106, pag. 55)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/23 |
Sentenza del Tribunale 31 marzo 2011 — Italia/CESE
(Causa T-117/08) (1)
(Regime linguistico - Avviso di posto vacante relativo al posto di segretario generale del CESE - Pubblicazione in tre lingue ufficiali - Informazione relativa all’avviso di posto vacante - Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Artt. 12 CE e 290 CE - Art. 12 del RAA - Regolamento n. 1)
2011/C 145/37
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: R. Adam, agente, assistito da P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: inizialmente M. Bermejo Garde, poi M. Arsène, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)
Oggetto
Annullamento, da un lato, dell’avviso di posto vacante n. 73/07 concernente il posto di segretario generale presso la segreteria del CESE, pubblicato nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1) e, dall’altro, del corrigendum al suddetto avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 19) nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca.
Dispositivo
1) |
L’avviso di posto vacante n. 73/07, concernente un posto di segretario generale presso la segreteria del Comitato economico e sociale europeo (CESE), pubblicato il 28 dicembre 2007, come rettificato il 30 gennaio 2008, è annullato. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/24 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Freistaat Sachsen e a./Commissione
(Cause riunite T-443/08 e T-455/08) (1)
(Aiuti di Stato - Aiuto a favore dell’aeroporto di Leipzig-Halle - Finanziamento degli investimenti relativi alla costruzione della nuova pista sud - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Mancanza di interesse ad agire - Irricevibilità - Nozione di impresa - Nozione di attività economica - Infrastruttura aeroportuale)
2011/C 145/38
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Freistaat Sachsen (Germania) e Land Sachsen-Anhalt (Germania) (rappresentante: U. Soltész, avvocato) (causa T-443/08); Mitteldeutsche Flughafen AG (Leipzig, Germania) e Flughafen Leipzig-Halle GmbH (Leipzig) (rappresentante: M. Núñez-Müller, avvocato) (causa T-455/08)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross, B. Martenczuk e E. Righini, agenti)
Parti intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti); e Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (rappresentante: L. Giesberts, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell’aeroporto di Lipsia/Halle (GU L 346, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Le cause T-443/08 e T-455/08 sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
Il ricorso nella causa T-443/08 è irricevibile. |
3) |
L’art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore della DHL e dell’aeroporto di Leipzig-Halle, è annullato in quanto fissa in EUR 350 milioni l’importo dell’aiuto di Stato che la Repubblica federale di Germania intende concedere all’aeroporto di Leipzig-Halle per la costruzione di una nuova pista sud e delle relative infrastrutture aeroportuali. |
4) |
Il ricorso nella causa T-455/08 è per il resto respinto. |
5) |
Il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa T-443/08. |
6) |
La Mitteldeutsche Flughafen AG e la Flughafen Leipzig-Halle GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese. |
7) |
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese esposte nella causa T-455/08. |
8) |
La Repubblica federale di Germania e l’Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) sopporteranno le proprie spese nelle cause T-443/08 e T-455/08. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/24 |
Sentenza del Tribunale 29 marzo 2011 — Portogallo/Commissione
(Causa T-33/09) (1)
(Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato - Penalità - Domanda di pagamento - Abrogazione della normativa controversa)
2011/C 145/39
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. A. de Oliveira, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, P. Guerra e Andrade e P. Costa de Oliveira, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 2008, C(2008) 7419 def., vertente sulla domanda di pagamento delle penalità dovute in esecuzione della sentenza della Corte 10 gennaio 2008, causa C-70/06, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I-1).
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 25 novembre 2008, C(2008) 7419 def., è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/25 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — XXXLutz Marken/UAMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil)
(Causa T-54/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Linea Natura Natur hat immer Stil - Marchio comunitario figurativo anteriore natura selection - Impedimento relativo di registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 145/40
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: avv. H. Pannen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Natura Selection, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. E. Sugrañes Coca)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 novembre 2008 (procedimento R 1787/2007-2), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Natura Selection, SL e la XXXLutz Marken Gmb
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La XXXLutz Marken GmbH è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/25 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Dover/Parlamento
(Causa T-149/09) (1)
(Normativa attinente alle spese e alle indennità dei deputati del Parlamento europeo - Controllo dell'uso delle indennità - Indennità di assistenza parlamentare - Giustificazione delle spese - Recupero di somme versate indebitamente)
2011/C 145/41
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: D. Vaughan, QC, M. Lester, barrister, e M. French, solicitor)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, D. Moore e M. Windisch, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 29 gennaio 2009, D(2009) 4639, relativa al recupero di somme versate al ricorrente a titolo di indennità parlamentari
Dispositivo
1) |
La decisione del segretario generale del Parlamento europeo 29 gennaio 2009 è annullata per quanto riguarda il recupero della somma di GBP 193 001. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Il Parlamento e il sig. Densmore Ronald Dover sopportano ciascuno le proprie spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/26 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Grecia/Commissione
(Causa T-184/09) (1)
(FEAOG - Sezione Garanzia - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 - Valutazione del rischio di danno finanziario per il FEAOG - Principio di proporzionalità)
2011/C 145/42
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos, E. Leftheriotou e V. Karra, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e A. Markoulli, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia (GU L 75, pag. 15), in quanto essa esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/26 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Cybergun/UAMI — Umarex Sportwaffen (AK47)
(Causa T-419/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo AK 47 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 145/43
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cybergun SA (Bondoufle, Francia) (rappresentante: avv. S. Guyot)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Umarex Sportwaffen GmbH & Co.KG (Arnsberg, Germania) (rappresentanti: avv. M.-H. Hoffmann)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 agosto 2009 (procedimento R 1101/2007-1), relativa ad un procedimento di nullità tra l’Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG e la Cybergun SA.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Cybergun SA è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/26 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Cybergun/UAMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)
(Causa T-503/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo AK 47 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 145/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Cybergun SA (Bondoufle, Francia) (rappresentante: avv. S. Guyot)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Umarex Sportwaffen GmbH & Co.KG (Arnsberg, Germania) (rappresentanti: avv. M.-H. Hoffmann)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 8 ottobre 2009 (procedimento R 645/2008-1), relativa ad un procedimento di nullità tra l’Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG e la Cybergun SA.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Cybergun SA è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/27 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — CheckMobile/UAMI (carcheck)
(Causa T-14/10) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo carcheck - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 145/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: CheckMobile GmbH — The Process Solution Company (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. K. Lodigkeit)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 novembre 2009 (procedimento R 595/2009-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo carcheck come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La CheckMobile GmbH — The Process Solution Company è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/27 |
Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2011 — Milux/UAMI (REFLUXCONTROL e a.)
(Cause riunite T-139/10, da T-280/10 a T-285/10 e da T-349/10 a T-352/10) (1)
(Marchio comunitario - Rappresentanza della ricorrente tramite un avvocato che non ha la qualità di terzo - Irricevibilità)
2011/C 145/46
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Oggetto
Ricorsi proposti contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 13 gennaio 2010 (procedimento R 1134/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo REFLUXCONTROL come marchio comunitario (procedimento T-139/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1432/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo ANEURYSMCONTROL come marchio comunitario (procedimento T-280/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1433/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo APPETITECONTROL come marchio comunitario (procedimento T-281/10), 8 giugno 2010 (procedimento R 1434/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo STOMACONTROL come marchio comunitario (procedimento T-282/10), 17 giugno 2010 (procedimento R 1435/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo BMICONTROL come marchio comunitario (procedimento T-283/10), 3 giugno 2010 (procedimento R 1438/200-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo IMPLANTCONTROL come marchio comunitario (procedimento T-284/10), 29 aprile 2010 (procedimento R 1444/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo CHEMOCONTROL come marchio comunitario (procedimento T-285/10), 29 giugno 2010 (procedimento R 1436/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo OVUMCONTROL come marchio comunitario (procedimento T-349/10), 2 luglio 2010 (procedimento R 1437/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo HEARTCONTROL come marchio comunitario (procedimento T-350/10), 28 luglio 2010 (procedimento R 1439/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo VESICACONTROL come marchio comunitario (procedimento T-351/10), e 28 luglio 2010 (procedimento R 1443/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo RECTALCONTROL come marchio comunitario (procedimento T-352/10)
Dispositivo
1) |
Le cause T-139/10, da T-280/10 a T-285/10 e da T-349/10 a T-352/10 sono riunite ai fini dell’ordinanza. |
2) |
I ricorsi sono irricevibili. |
3) |
La Milux Holding SA è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/28 |
Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2011 — Milux/UAMI (FERTILITYINVIVO)
(Causa T-175/10) (1)
(Marchio comunitario - Rappresentanza della ricorrente tramite un avvocato che non ha la qualità di terzo - Irricevibilità)
2011/C 145/47
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2010 (procedimento R 1116/2009-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo FERTILITYINVIVO come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Milux Holding SA è condannata alle spese. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/28 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2011 — MSE Pharmazeutika/UAMI — Merck Sharp & Dohme (SINAMIT)
(Causa T-100/11)
2011/C 145/48
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: MSE Pharmazeutika GmbH (Bad Homburg, Germania) (rappresentante: T. Büttner, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck Sharp & Dohme Corp. (New Jersey, USA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2010, pratica R 724/2010-1; |
— |
annullare la decisione della divisione d’opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 marzo 2010, che ha accolto l’opposizione n. B 1441684. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SINAMIT» per beni delle classi 3, 5 e 32 — domanda di marchio comunitario n. 951596
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo registrato austriaco n. 57446 «SINEMET», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato nel Benelux n. 320194, «SINEMET», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato danese n. VR197302373, «SINEMET», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato finlandese n. 49091, «SINEMET», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato ellenico n. 34959, «SINEMET», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato ungherese n. 116223, «SINEMET», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato lettone n. M18257, «SINEMET», per prodotti della classe 5; marchio denominativo registrato lituano n. 12963, «SINEMET», per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti controversi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che sussistesse rischio di confusione tra i marchi in conflitto, accogliendo, da un lato, l’ipotesi di un alto grado di somiglianza tra i detti marchi, e, dall’altro, quella dell’identità e similitudine dei prodotti da essi protetti.
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/29 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissione
(Causa T-112/11)
2011/C 145/49
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Loschelder e V. Schoene)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento (UE) della Commissione 2 dicembre 2010, n. 1122, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)]; |
— |
condannare la Commissione al rimborso delle spese necessarie. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 (2)
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 2, nn. 1 e 2 del regolamento n. 510/2006 nonché dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1898/2006
|
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 510/2006
|
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 510/2006
|
6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 30 e 36 del TFUE
|
7) |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 510/2006
|
8) |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 3, n. 3, del regolamento n. 510/2006
|
9) |
Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi processuali nonché sul manifesto errore di valutazione
|
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre 2006, n. 1898, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/30 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissione
(Causa T-113/11)
2011/C 145/50
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Loschelder e V. Schoene)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento (UE) della Commissione 2 dicembre 2010, n. 1122, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)]; |
— |
condannare la Commissione al rimborso delle spese necessarie. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 (2)
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 2, nn. 1 e 2 del regolamento n. 510/2006 nonché dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1898/2006
|
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 510/2006
|
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 510/2006
|
6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 30 e 36 del TFUE
|
7) |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 510/2006
|
8) |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 3, n. 3, del regolamento n. 510/2006
|
9) |
Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi processuali nonché sul manifesto errore di valutazione
|
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre 2006, n. 1898, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/31 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione
(Causa T-125/11)
2011/C 145/51
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 17 dicembre 2010 per la parte concernente la compensazione tra il credito detenuto dal CNRS nei confronti della Comunità in base al contratto PIEF, da un lato, e il presunto credito della Comunità nei confronti del CNRS rivendicato in base al contratto ALLOSTEM, dall'altro; |
— |
condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e in particolare dell'art. 12, n. 4, del regolamento (CE) n. 2321/2002 (1), in quanto la Commissione non avrebbe raccolto le osservazioni del ricorrente in merito alla fondatezza della decisione di recuperare l'asserito credito per compensazione. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a rinviare alle considerazioni generali contenute nella sua relazione d'audit in data 16 marzo 2009, senza spiegare le ragioni per cui non ha tenuto conto degli elementi giustificativi addotti dal ricorrente al fine di stabilire l'ammissibilità dei costi dichiarati da quest'ultimo. |
3) |
Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che la retribuzione della sig.ra T., ricercatrice presso il CNRS, durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007 non rientrasse nei costi ammissibili nonostante gli elementi giustificativi prodotti dal ricorrente sotto forma di registri di presenza e di quattro articoli scientifici che facevano riferimento al contratto in questione. |
4) |
Quarto motivo, vertente su errori di diritto commessi, in quanto la Commissione avrebbe negato qualsiasi valore probatorio ai registri di presenza della sig.ra T. per il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007, e non avrebbe riconosciuto l'ammissibilità, da un lato, della retribuzione della signora B., ricercatrice presso il CNRS, durante il suo congedo di maternità e, dall'altro, dell'onere sociale denominato «accantonamento per la perdita del posto di lavoro» versato dal CNRS in base all'assicurazione per disoccupazione dei suoi agenti non di ruolo. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe:
|
6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 73, n. 1, del regolamento finanziario (2), in quanto il credito rivendicato dalla Commissione non sarebbe certo. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2321, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU L 355, pag. 23).
(2) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
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C 145/31 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2011 — GS/Parlamento e Consiglio
(Causa T-149/11)
2011/C 145/52
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (Eigeltingen, Germania) (rappresentante: avv. J. Schmidt)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare nullo l’art. 8, n. 2, seconda frase, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione; |
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1) |
La disciplina impugnata pregiudicherebbe gli artt. 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
|
2) |
La disciplina impugnata pregiudicherebbe l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
|
3) |
Inidoneità della disciplina impugnata al conseguimento dell’obiettivo previsto dal legislatore e carattere sproporzionato della disciplina impugnata
Essa sarebbe pertanto sproporzionata e inidonea a giustificare il pregiudizio arrecato ai diritti fondamentali della ricorrente. |
(1) Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
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C 145/32 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2011 — Telefónica de España e Telefónica Móviles España/Commissione
(Causa T-151/11)
2011/C 145/53
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna), Telafónica Móviles España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz, F. Salerno)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’art. 263 TFUE, la decisione della Commissione europea 20 luglio 2010; |
— |
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9), con la quale si dichiarano compatibili con il mercato interno, in base all’art. 106, n. 2, TFUE, le nuove modalità di finanziamento dell’organismo pubblico di radiodiffusione Corporación de Radio y Televisión Española introdotte con la legge 28 agosto 2009, n. 8/2009.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Il primo motivo si basa sulla violazione dell’art. 108, n. 2, TFUE, in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento previsto in tale disposizione, in relazione alla separabilità del finanziamento dalla misura di aiuto nel suo complesso. |
2) |
Il secondo motivo si basa sulla violazione dell’art. 108 TFUE, nella misura in cui la Commissione stabilisce la separabilità del finanziamento dalla misura nel suo complesso e definisce erroneamente come aiuto nuovo unicamente il finanziamento aggiuntivo. Procedendo in tal modo la Commissione non si conforma né alla giurisprudenza né alla propria prassi decisionale. |
3) |
Il terzo motivo si basa sulla violazione dell’art. 256 TFUE, poiché la decisione non fornisce alcuna spiegazione su come si giunge alla conclusione che le tre misure fiscali che si introducono o modificano mediante gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 8/2009 siano separabili dall’attuale regime di finanziamento del RTVE. |
4) |
Il quarto motivo si basa su un errore di diritto nello svincolare la fonte di finanziamento dalla misura, dal momento che l’incompatibilità delle fonti di finanziamento con il diritto comunitario deve comportare necessariamente la loro incompatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato. Si afferma al riguardo chela decisione impugnata dichiara compatibile un aiuto vincolato a un finanziamento che la stessa Commissione, in un procedimento parallelo, ha considerato contrario al diritto dell’Unione. |
5) |
Il quinto motivo si basa sulla violazione dell’art. 106, n. 2, TFUE e/o dell’art. 256 TFUE per mancanza di adeguata motivazione in ordine all’assenza di sovracompensazione e all’impatto della misura sulla concorrenza nel mercato interno. In concreto, la decisione, da un lato, non ha tenuto conto del fatto che i costi effettivi futuri della Corporación RTVE saranno inferiori ai costi sostenuti in passato e, dall’altro, dichiara compatibile con il mercato interno una misura che garantisce una protezione «dalle variazioni degli introiti sul mercato della pubblicità», nonostante non sussista nessun rischio commerciale. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/33 |
Ricorso proposto il 10 marzo 2011 — Marszałkowski przeciwko UAMI — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO)
(Causa T-159/11)
2011/C 145/54
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Marek Marszałkowski (Sokolniki, Polonia) (rappresentante: avv. C. Sadkowski, radca prawny)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG (Blankenheim, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 gennaio 2011 (caso n. R 760/2010-4) che rifiuta la registrazione del marchio comunitario «Marko Walichnowy», per prodotti classificati nella classe 29: carne, prodotti a base di carne e pollame, tra cui paté, trippa, cavolo con salsiccia, conserve di carne e prodotti a base di carne ed ortaggi, tra cui bigos, pollame (tra cui confezionati), polpette in salsa di ortaggi; |
— |
in subordine, modificare la decisione impugnata ammettendo la registrazione del marchio comunitario «Marko Walichnowy» per prodotti classificati nella classe 29, suindicati; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, ivi compreso l’obbligo di rimborsare al ricorrente le spese di rappresentanza nel processo. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Marko Walichnowy» per prodotti della classe 29 — domanda n. 007161541
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «Marko Walichnowy» per taluni prodotti della classe 29
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda per i seguenti prodotti della classe 29: carne, prodotti a base di carne e pollame, tra cui paté, trippa, cavolo con salsiccia, conserve di carne e prodotti a base di carne ed ortaggi, tra cui bigos, pollame (tra cui confezionati), polpette in salsa di ortaggi.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009 (1) nella parte che riguarda la constatazione della somiglianza di marchi nonché della possibilità di un rischio di confusione per i consumatori.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/33 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Häfele/UAMI (Infront)
(Causa T-166/11)
2011/C 145/55
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Eck e J. Dönch)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 gennaio 2011, procedimento R 1711/2010-1; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Infront» per prodotti delle classi 6 e 20.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché il marchio comunitario considerato ha carattere distintivo, non è descrittivo e non è divenuto di uso comune.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/34 |
Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione
(Causa T-167/11)
2011/C 145/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
condannare la Commissione a restituire il presunto credito di EUR 20 989,82 fatto valere dalla Commissione in base al contratto nella sua nota di addebito del 26 ottobre 2010, n. 2010-1232 e che ha dato luogo all'atto di compensazione del 17 dicembre 2010 (rif. BUDG/C3 D(2010) B.2 — 1232), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, conformemente al diritto belga applicabile al contratto; |
— |
condannare la Commissione a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. II.19, n. 1, delle condizioni generali del contratto LSHB-CT-2004-503319 relativo al progetto «ALLOSTEM», rientrante nel Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (2002-2006) (in prosieguo: «il contratto ALLOSTEM»), in quanto la Commissione ha limitato la possibilità della ricorrente di dimostrare un corretto adempimento del contratto, o ha addirittura privato la ricorrente di tale possibilità, quanto all'ammissibilità delle spese per il personale non rispettando i criteri di definizione dei costi ammissibili. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi contrattuali derivanti dagli artt. II.19 e II.20 delle condizioni generali del contratto «ALLOSTEM», in quanto la Commissione ha escluso l'ammissibilità delle spese relative all'«accantonamento per la perdita del posto di lavoro» e ai congedi di maternità di una biologa assunta con un contratto a tempo determinato. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 12 del contratto «ALLOSTEM» che assoggetta al diritto belga la valutazione della certezza di qualsiasi credito dovuto in base a detto contratto. La ricorrente fa valere che:
|
14.5.2011 |
IT |
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C 145/34 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)
(Causa T-170/11)
2011/C 145/57
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti C. Spintig, U. Sander e H. Förster)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s. (Grosseto, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 534/2010-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «BASKAYA» per prodotti delle classi 29, 30 e 32.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Passaia», registrazione internazionale, per prodotti della classe 32.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che la commissione di ricorso non avrebbe applicato l'art. 5 della convenzione tra la Svizzera e la Germania 13 aprile 1892 riguardante la tutela reciproca di brevetti, di modelli e di marchi e, pertanto, illegittimamente, non avrebbe preso in considerazione le prove dell'uso presentate dalla ricorrente.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/35 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2011 — Hopf/UAMI (Clampflex)
(Causa T-171/11)
2011/C 145/58
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Germania) (rappresentante: avv. V. Mensing)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 gennaio 2011, procedimento R 1514/2010-4; |
— |
condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Clampflex» per prodotti delle classi 5, 9, 10, 17 e 20.
Decisione dell’esaminatore: parziale rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il marchio comunitario interessato avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/35 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2011 — Hesse/UAMI — Porsche (Carrera)
(Causa T-173/11)
2011/C 145/59
Lingua di deposito del ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sig. Kurt Hesse (Norimberga) (rappresentante: avv. M. Krogmann)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG (Stoccarda, Germania)
Domande
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno pronunciata l’11 gennaio 2011 nel procedimento R 306/2010-4 e respingere l’opposizione proposta contro la domanda di marchio comunitario del 16 febbraio 2007, n. 5 723 432; |
— |
In subordine
|
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente del marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario controverso: marchio denominativo «Carrera» per prodotti della classe 9.
Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’opposizione: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Marchio o segno dedotto: marchio denominativo nazionale e comunitario «CARRERA» per prodotti della classe 12.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), e dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), nella parte in cui, secondo il ricorrente, non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi né di vantaggio sleale derivante dalla forza distintiva dei marchi invocati a sostegno dell’opposizione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/36 |
Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — PASP e a./Consiglio
(Causa T-177/11)
2011/C 145/60
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Port autonome de San Pedro (PASP) (San Pedro, Costa d’Avorio), Port autonome d’Abidjan (Abidjan, Costa d’Avorio), Société de gestion du patrimoine du secteur de l’électricité (Sogepe) (Abidjan) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità, specificamente per quanto riguarda il Port autonome de San Pedro, il Port autonome d’Abidjan, la Société de gestion du patrimoine du secteur de l’électricité (Sogepe); |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti invocati dai ricorrenti sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-142/11, SIR/Consiglio.
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/36 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2011 — Voss of Norway/UAMI — Nordic Spirit («Bottiglia» tridimensionale)
(Causa T-178/11)
2011/C 145/61
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Voss of Norway ASA (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti F. Jacobacci e B. La Tella)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nordic Spirit AB (pubI) (Stoccolma, Svezia)
Conclusioni
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2011 nel procedimento R 785/2010-1; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio tridimensionale che rappresenta una «bottiglia», per beni delle classi 32 e 33 — registrazione del marchio comunitario n. 3156163
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che richiede la dichiarazione di nullità ha basato la propria domanda sugli impedimenti assoluti alla registrazione in conformità all'art. 52, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, e ha sostenuto che il titolare del marchio comunitario ha agito in malafede al momento del deposito della domanda ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione degli artt. 75, 99 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nonché violazione della regola 37, lett. b), punto iv), del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore i) nel basare la propria motivazione su un requisito nuovo per stabilire la validità dei marchi tridimensionali, in ordine al quale la ricorrente non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni; ii) nell'invertire l'onere della prova in violazione del principio dell'equo processo; iii) nell'interpretare e nell'applicare l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario; e iv) nello snaturare gravemente i fatti giungendo a una conclusione errata.
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/37 |
Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — MIP Metro/UAMI — Jacinto (My Little Bear)
(Causa T-183/11)
2011/C 145/62
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manuel Jacinto, Lda (S. Paio de Oleiros, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Sospendere il procedimento fino alla decisione definitiva dell’Ufficio portoghese dei marchi in merito alla domanda di annullamento depositata il 23 marzo 2011 dalla ricorrente avverso il marchio anteriore portoghese registrato n. 384674; |
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Qualora la domanda di sospensione del procedimento non dovesse essere accolta, proseguire l’istanza e |
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 gennaio 2011, pratica R 494/2010-1, nonché |
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Condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «My Little Bear», in marrone, nero, bianco e rosso, per prodotti delle classi 12, 18, 20, 24, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. W00962622
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio portoghese n. 384674 del marchio figurativo «Little Bear», per prodotti della classe 18
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto della domanda per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che sussistesse rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio oggetto di opposizione, poiché gli elementi denominativi avrebbero costituito elementi dominanti in marchi complessi.
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/37 |
Ricorso proposto il 26 marzo 2011 — Schönberger/Parlamento
(Causa T-186/11)
2011/C 145/63
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del convenuto comunicata al ricorrente con lettera 25 gennaio 2011, con la quale si conclude l'esame della sua petizione n. 1188/2010, senza che la commissione per le petizioni ne abbia trattato il contenuto; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1) |
La decisione impugnata è stata emanata in violazione del diritto di petizione di cui gode il ricorrente, in quanto la commissione per le petizioni del Parlamento ha rifiutato di considerare gli argomenti contenuti nella sua petizione nonostante quest'ultima fosse ricevibile, e pertanto sarebbe stato negato il diritto del ricorrente alla trattazione del contenuto della sua petizione. |
2) |
Il Parlamento avrebbe violato il diritto del ricorrente alla motivazione del rifiuto, in quanto la decisione impugnata non contiene alcun elemento atto a giustificare l'omessa considerazione del contenuto della petizione da parte della commissione per le petizioni. |
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/38 |
Ricorso proposto il 1o aprile 2011 — Chiboub/Consiglio
(Causa T-188/11)
2011/C 145/64
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub (Abu Dabi, Emirati arabi uniti) (rappresentante: G. Perrot, avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea.
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/72/PESC, nei limiti in cui essa arreca pregiudizio al sig. CHIBOUB; |
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annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 4 febbraio 2011, 2011/79/PESC, emanata in base alla decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/72/PESC, nei limiti in cui essa arreca pregiudizio al sig. CHIBOUB; |
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annullare il regolamento (UE) del Consiglio 4 febbraio 2011, n. 101/2011, emanato in base alla decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/72/PESC, nei limiti in cui arreca pregiudizio al sig. CHIBOUB; |
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dichiarare pertanto che il Consiglio è tenuto a sopportare le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali e segnatamente dei diritti della difesa, in quanto la decisione 2011/72/PESC impone sanzioni e cagiona un danno considerevole al ricorrente, senza che questi sia stato sentito preliminarmente e senza addirittura che abbia potuto successivamente esprimere utilmente il proprio punto di vista. |
2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, del diritto ad una tutela giurisdizionale e effettiva e della presunzione di innocenza, in quanto il ricorrente sarebbe stato inserito nell'elenco controverso senza alcuna audizione preliminare e senza indicazione dei motivi di fatto e di diritto che hanno giustificato tale inclusione. |
3) |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il ricorrente non poteva essere accusato di sviamento di capitali ai fini del riciclaggio di denaro, poiché tali capitali provenivano dalla FIFA dalla quale il ricorrente sarebbe stato remunerato dal 2006 al 2010 nell’ambito di diversi contratti. |