ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2011.136.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 136E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
6 maggio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2011/C 136E/01

Posizione (UE) n. 8/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Adottata dal Consiglio il 17 marzo 2011

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IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

6.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 136/1


POSIZIONE (UE) N. 8/2011 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

Adottata dal Consiglio il 17 marzo 2011

2011/C 136 E/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.

(2)

Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate e nonostante le possibilità esistenti nell'ambito della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2), e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (3) («le decisioni di Prüm»), avviene spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano concretamente applicate quando le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. La presente direttiva mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

(3)

Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che le sanzioni siano facilitate indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, occorre istituire un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per determinate infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale definita dal diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro dell'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.

(4)

Uno scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che semplifichi l'identificazione di persone sospettate di aver commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, può accrescere l'effetto deterrente e indurre alla prudenza il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'infrazione, prevenendo con ciò gli incidenti stradali.

(5)

Le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. In alcuni Stati membri tali reati sono definiti dal diritto nazionale come un illecito «amministrativo», mentre in altri come un illecito «penale». La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni nel diritto nazionale.

(6)

Nell'ambito delle decisioni di Prüm gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi dati di immatricolazione dei veicoli per migliorare lo scambio di informazioni e per rendere più rapide le procedure in vigore. Nella presente direttiva dovrebbero essere incluse, per quanto possibile, le disposizioni relative alle specifiche tecniche e alla disponibilità dello scambio automatizzato di dati contenute nelle decisioni di Prüm.

(7)

È opportuno sfruttare il fatto che l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in relazione ai dati di immatricolazione dei veicoli a norma delle decisioni di Prüm, prevede lo scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli tra gli Stati membri. Tale applicazione software dovrebbe pertanto costituire la base per lo scambio di dati previsto dalla presente direttiva ed agevolare nel contempo la presentazione delle relazioni alla Commissione da parte degli Stati membri.

(8)

L’ambito d'applicazione di EUCARIS è limitato ai processi usati nello scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali negli Stati membri. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate ad essere utilizzate esulano dall’ambito d'applicazione di EUCARIS.

(9)

La strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione europea mira a trovare la soluzione più semplice, più facilmente reperibile e vantaggiosa in termini di costi per lo scambio di informazioni.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, il titolare del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informarlo delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'infrazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua che la persona interessata possa comprendere con maggiore probabilità, onde assicurare che la persona in questione abbia capito chiaramente di quali informazioni si tratta. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alle informazioni in questione consentendole, in particolare, di chiedere ulteriori informazioni, pagare la sanzione o esercitare i propri diritti della difesa, in particolare in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere di fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (4).

(12)

Una più stretta cooperazione tra le autorità preposte all’applicazione della legge dovrebbe andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e alla protezione dei dati personali, che deve essere garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati che tengano conto in particolare della natura specifica dell'accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Le decisioni di Prüm soddisfano tali requisiti.

(13)

I paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che abbiano concluso un accordo con l'Unione a tal fine. Tale accordo dovrebbe comprendere le necessarie disposizioni sulla protezione dei dati.

(14)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

(15)

A norma degli articoli 1 e 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati o soggetti alla sua applicazione.

(16)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(17)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(18)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, qualora siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ed ha espresso un parere (6),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione mediante l'agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

a)

eccesso di velocità;

b)

mancato uso della cintura di sicurezza;

c)

mancato arresto davanti a un semaforo rosso;

d)

guida in stato di ebbrezza;

e)

guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;

f)

mancato uso del casco protettivo;

g)

uso di una corsia vietata;

h)

uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«veicolo» ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci;

b)

«Stato membro dell'infrazione», lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;

c)

«Stato membro d'immatricolazione», lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;

d)

«eccesso di velocità», il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione;

e)

«mancato uso della cintura di sicurezza», il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (7), e della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

f)

«mancato arresto davanti a un semaforo rosso», il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

g)

«guida in stato di ebbrezza», la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

h)

«guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti», la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

i)

«mancato uso del casco protettivo», il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

j)

«circolazione su una corsia vietata», l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

k)

«uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida», l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

l)

«punto di contatto nazionale», un'autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli;

m)

«consultazione automatizzata», la procedura di accesso on line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri o dei paesi partecipanti;

n)

«titolare del veicolo», la persona al cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione.

Articolo 4

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

1.   Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate sui:

a)

dati relativi ai veicoli; nonché

b)

dati relativi ai proprietari o ai titolari del veicolo.

Gli elementi dei dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per procedere alla consultazione rispettano i requisiti di cui al punto 1.2.2 del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI.

2.   Qualsiasi consultazione in forma di richiesta presentata è effettuata dal punto nazionale di contatto dello Stato membro dell'infrazione che utilizza un numero completo di immatricolazione.

Le consultazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI.

Conformemente alla presente direttiva, lo Stato membro dell'infrazione utilizza i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale delle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui agli articoli 2 e 3.

3.   Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione applicabile dello Stato membro interessato.

4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, in modo efficiente in termini di costi e in modo sicuro, nella misura del possibile utilizzando applicazioni software esistenti, come quella appositamente concepita ai fini dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e le versioni modificate da tale software.

5.   Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese derivanti dalla gestione, dall’utilizzo e dalla manutenzione delle applicazioni software di cui all’articolo 4.

Articolo 5

Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

1.   Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare procedimenti di follow-up riguardanti le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, informa, a norma della sua legislazione, il proprietario, il titolare del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettato di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale delle conseguenze giuridiche nel territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma della legislazione dello Stato membro.

2.   Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, al titolare del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente quale la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.

A tal fine, lo Stato membro dell'infrazione può utilizzare il modello riportato nell'allegato.

3.   Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare procedimenti di follow-up riguardanti le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, lo Stato membro dell'infrazione, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, invia la lettera d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

Articolo 6

Relazione degli Stati membri alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione entro … (8) e in seguito ogni due anni. La relazione indica il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, insieme al numero di richieste fallite e alla natura di tali richieste.

Articolo 7

Protezione dei dati

Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (9), si applicano ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva.

Tutte le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nelle decisioni di Prüm si applicano altresì ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva.

Articolo 8

Informazione destinata ai conducenti nell'Unione

La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su tali norme.

Articolo 9

Revisione della direttiva

Entro … (10) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, valuta se debbano essere aggiunte altre infrazioni in materia di sicurezza stradale all'articolo 2 e, se del caso, formula proposte.

Articolo 10

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (11). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a …, .

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (GU C 45E del 23.2.2010, pag. 149) e posizione del Consiglio del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ….

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

(4)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

(5)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(6)  GU C 310 del 5.12.2008, pag. 9.

(7)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.

(8)  Cinquantaquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(9)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(10)  Sessanta mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

MODELLO PER LA LETTERA D'INFORMAZIONE

di cui all'articolo 5

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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 19 marzo 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale.

Si sono svolte intense discussioni durante la presidenza francese nel secondo semestre del 2008. La maggioranza delle delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta, esprimendo tuttavia perplessità riguardo alla base giuridica della direttiva. Nella sessione del Consiglio TTE dell'ottobre 2008 quindici ministri hanno indicato di preferire una «soluzione basata sul terzo pilastro». Pertanto, nella sessione del 9 dicembre 2008, il Consiglio TTE non è stato in grado di raggiungere un accordo ed è stata disposta la prosecuzione dei lavori nell'ambito degli organi preparatori del Consiglio al fine di trovare una soluzione.

Il 17 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha votato un parere in prima lettura.

Dal luglio 2010 il Consiglio ha ripreso l'esame della proposta, sulla scorta delle nuove proposte avanzate dalla presidenza belga, in particolare riguardo alla base giuridica (articolo 87, paragrafo 2 del TFUE, cooperazione di polizia). Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato all'unanimità una conclusione sull'accordo politico in relazione alla direttiva proposta. In tale occasione, la Commissione ha formulato una dichiarazione nella quale constata l'accordo unanime emerso in sede di Consiglio sul progetto di compromesso della presidenza, anche per quanto riguarda la sostituzione della base giuridica proposta dalla Commissione (articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE) con l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE. Pur condividendo il parere del Consiglio circa l'importanza di perseguire gli obiettivi della direttiva proposta al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Commissione ha ritenuto tuttavia che, da un punto di vista giuridico ed istituzionale, l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE, non costituisca la base giuridica appropriata.

In data 17 marzo 2011, il Consiglio ha adottato una posizione in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria stabilita nell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1.    Osservazioni generali

Il 19 marzo 2008 la Commissione ha presentato una proposta volta ad agevolare l'applicazione di sanzioni in caso di determinate infrazioni al codice della strada commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e ciò mediante l'istituzione di un sistema per lo scambio di dati pertinenti fra Stati membri. La proposta della Commissione contempla quattro infrazioni al codice della strada, ossia eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza e transito con semaforo rosso, poiché queste sono le infrazioni che causano il maggior numero di incidenti e di vittime sulle strade europee. La proposta intende istituire una rete per lo scambio elettronico di dati in tutta l'UE che consenta di identificare il proprietario del veicolo, di modo che le autorità dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione possano trasmettere una notifica al proprietario del veicolo con il quale l'infrazione è stata commessa.

La posizione del Consiglio in prima lettura presenta i medesimi obiettivi e principi informatori della proposta della Commissione. Intende inoltre migliorare la sicurezza stradale e garantire pari condizioni di trattamento ai conducenti indipendentemente dallo Stato di residenza. Invoca tuttavia una base giuridica diversa e prevede un sistema di attuazione semplificato rispetto a quanto proposto dalla Commissione. L'approccio del Consiglio prevede inoltre una migliore protezione dei dati personali che sono scambiati nell'ambito della direttiva ed estende l'ambito di applicazione di quest'ultima a quattro infrazioni supplementari, non contemplate dalla proposta della Commissione.

2.    Principali questioni

i)   Base giuridica

La base giuridica della proposta della Commissione è l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea (trasporti) (1).

Considerate le opzioni giuridiche offerte dal TFUE, il Consiglio ha scelto una base giuridica diversa (l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE, cooperazione di polizia).

Il Parlamento europeo, il cui parere è stato sottoposto a votazione prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non si è discostato al riguardo dalla proposta della Commissione.

Come indicato poc'anzi, la Commissione non è stata in grado di approvare la modifica della base giuridica; è pertanto richiesta l'unanimità ai fini di un accordo fra gli Stati membri.

ii)   Ambito di applicazione

La Commissione ha proposto di includere nell'ambito di applicazione della direttiva quattro infrazioni (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza e transito con semaforo rosso).

Il Consiglio ha esteso la sua posizione in prima lettura ad altre quattro infrazioni: guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, uso di una corsia vietata e uso indebito di cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Il Consiglio ha precisato che l'elenco potrà essere esteso in futuro in seguito alla revisione della direttiva, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Il Parlamento europeo non si è discostato dalla proposta della Commissione relativamente all'ambito di applicazione della direttiva. Ha proposto che la Commissione presenti al Parlamento stesso e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia della direttiva e valuti su tale base l'eventualità di estenderne l'ambito di applicazione, come previsto sostanzialmente nella posizione del Consiglio in prima lettura (eccezion fatta per il termine di due anni proposto dal PE). Tuttavia, nel suo emendamento il PE indica inoltre che nella relazione la Commissione potrebbe presentare proposte volte ad armonizzare gli strumenti di controllo e valutare l'attuazione degli orientamenti in materia di sicurezza stradale.

iii)   Definizioni

La Commissione ha proposto una serie di definizioni, richiamandosi ai termini usati nel testo della sua proposta.

Il Consiglio ha modificato al riguardo la proposta della Commissione adattando le definizioni ai nuovi termini usati nella posizione in prima lettura.

Il Parlamento europeo ha seguito ampiamente la proposta della Commissione, introducendo tuttavia quattro definizioni supplementari:

estende la definizione di «titolare» ai motocicli al fine di inglobarli nella direttiva. La posizione del Consiglio in prima lettura coglie lo spirito di tale emendamento prevedendo fra le infrazioni contemplate dalla direttiva il «mancato uso del casco protettivo»;

specifica che l’«autorità competente» è un punto di contatto unico. Tale emendamento non è stato incorporato nella posizione del Consiglio in prima lettura in quanto alcuni Stati membri hanno più di una autorità d'immatricolazione;

altre due definizioni («autorità centrale» e «decisione amministrativa definitiva») non sono state accolte dal Consiglio poiché tali termini non ricorrono nella sua posizione in prima lettura.

iv)   Lettera d'informazione

La proposta della Commissione prevede un modulo di notifica dell'infrazione da trasmettere al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in cui si impone al titolare di fornire informazioni sul conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione, se il titolare non accetta di pagare la sanzione. È lasciata allo Stato membro in cui è commessa l'infrazione la facoltà di decidere se avviare un procedimento contro il conducente.

La notifica contiene le informazioni necessarie per il pagamento della somma dovuta e informazioni sulle possibilità di contestazione e di ricorso. In ultima istanza, in caso di mancato pagamento da parte del trasgressore, si applicherebbe la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio.

La posizione del Consiglio in prima lettura prevede un modello per la lettera d'informazione molto simile, quanto al merito, alla notifica d'infrazione contemplata dalla proposta della Commissione. Tuttavia, la lettera d'informazione, non essendo obbligatoria (contrariamente alla notifica d'infrazione), si limita a consigliare al trasgressore di compilare il modulo di risposta ad essa allegato.

Il Parlamento europeo non si è discostato dalla proposta della Commissione apportandovi nondimeno alcune modifiche volte ad aggiungere un maggior numero di informazioni alla notifica d'infrazione. Qualora il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo non sia alla guida del veicolo nel momento in cui è commessa l'infrazione, il titolare in questione può rivelare l'identità del conducente, senza esservi tuttavia obbligato.

v)   Protezione dei dati

La Commissione ha proposto il ricorso alla direttiva 95/46/CE per garantire la protezione dei dati nell'ambito della direttiva e ha previsto i diritti di accesso, rettifica e cancellazione con riguardo ai dati delle persone interessate.

Il Consiglio ha ritenuto che, tenuto conto della nuova base giuridica, sia più appropriato, nel contesto specifico della direttiva, far riferimento alle disposizioni relative alla protezione dei dati contenute nella decisione quadro 2008/977/GAI e nelle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio.

Il Parlamento europeo ha seguito ampiamente la proposta della Commissione insistendo tuttavia sulla necessità di istituire un sistema solido di protezione dei dati che consenta di:

garantire la riservatezza dei dati trasmessi;

informare l'interessato in merito ai suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano;

evitare che i dati personali raccolti nell'ambito della direttiva siano utilizzati per scopi diversi da quelli propri della sicurezza stradale.

Le garanzie richieste dal Parlamento europeo figurano in generale negli atti legislativi (decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio) cui è fatto riferimento nella posizione del Consiglio in prima lettura.

vi)   Informazione dei cittadini dell'UE

La Commissione non contempla nella sua proposta l'informazione dei conducenti europei in merito alle norme del codice della strada.

Nella sua posizione in prima lettura, il Consiglio impone alla Commissione l'obbligo di mettere a disposizione sul proprio sito web una sintesi, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, delle norme che disciplinano negli Stati membri il codice della strada.

Il Parlamento europeo ha insistito sull'importanza di informare i conducenti ai fini della politica in materia di sicurezza stradale prevedendo che le informazioni necessarie siano comunicate ai cittadini dell'UE tramite gli Stati membri e la Commissione. Uno dei mezzi proposti dal Parlamento europeo è il sito web della Commissione, menzionato anche nella posizione del Consiglio in prima lettura.

3.    Altri emendamenti adottati dal Parlamento europeo

Altri emendamenti non inclusi nella posizione del Consiglio in prima lettura riguardano in particolare quanto segue:

introduzione di sanzioni fisse armonizzate per le infrazioni al codice della strada;

armonizzazione delle prassi in materia di controlli stradali e delle apparecchiature tecniche usate per tali controlli (attraverso l'adozione di orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea);

introduzione di un sistema che consenta di dare seguito alle infrazioni stradali, di riconoscere ed eseguire le sanzioni e di trasmettere informazioni sulle decisioni relative a tali infrazioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie;

procedura di comitato;

principi generali del diritto (carattere non discriminatorio delle sanzioni pecuniarie applicate conformemente alla legge in vigore nello Stato dell'infrazione; irretroattività).

III.   CONCLUSIONE

Nel definire la sua posizione in prima lettura, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e del parere in prima lettura del Parlamento europeo.

Tuttavia, considerato che il testo sul quale il Consiglio si è accordato nel dicembre 2010 differisce sensibilmente dalla proposta della Commissione del 2008 sulla quale si basano gli emendamenti del PE, il Consiglio non ha ritenuto utile esaminare ogni singolo emendamento. Invero, l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e la modifica della base giuridica hanno costretto il Consiglio a riformulare la maggior parte delle disposizioni contenute nella proposta della Commissione.

Riguardo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio rileva che vari emendamenti sono già stati integrati - nello spirito, del tutto o in parte - nella sua posizione in prima lettura.

I negoziati con il Parlamento europeo dovrebbero pertanto iniziare in quanto tali in seconda lettura, sulla base del testo concordato dal Consiglio nel dicembre 2010, anziché sulla base della proposta della Commissione.


(1)  Ora l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE.