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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.124.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 124/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2011/C 124/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 124/03 |
||
|
2011/C 124/04 |
||
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|
Corte dei conti |
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|
2011/C 124/05 |
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|
V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Eurojust |
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2011/C 124/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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|
|
Commissione europea |
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|
2011/C 124/07 |
||
|
2011/C 124/08 |
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2011/C 124/09 |
||
|
2011/C 124/10 |
||
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2011/C 124/11 |
Comunicazione del governo della Repubblica di Ungheria ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 2 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2011/C 124/12 |
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2011/C 124/13 |
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Rettifiche |
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2011/C 124/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
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|
(2) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2011/C 124/01
|
Data di adozione della decisione |
31.1.2011 |
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|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 545/09 |
|
|
Stato membro |
Paesi Bassi |
|
|
Regione |
— |
|
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Natuur- en Landschapsbeheer |
|
|
Base giuridica |
Model-Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer |
|
|
Tipo di misura |
Regime |
— |
|
Obiettivo |
Assistenza tecnica (AGRI), impegni agroambientali, silvicoltura |
|
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta, servizi agevolati |
|
|
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 27,77 milioni di EUR Dotazione annuale: 9,26 milioni di EUR |
|
|
Intensità |
100,00 % |
|
|
Durata |
1.1.2011-31.12.2013 |
|
|
Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Gedeputeerde Staten van de Provincies |
|
|
Altre informazioni |
— |
|
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
|
Data di adozione della decisione |
16.3.2011 |
|||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
NN 54/10 |
|||||
|
Stato membro |
Repubblica ceca |
|||||
|
Regione |
Miste |
— |
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|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Náhrady poskytované podle § 37 zákona o lesích – Náklady na činnost odborného lesního hospodáře |
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|
Base giuridica |
|
|||||
|
Tipo di misura |
Regime |
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|
Obiettivo |
Protezione ambientale, sviluppo settoriale |
|||||
|
Forma dell'aiuto |
Servizi agevolati |
|||||
|
Dotazione di bilancio |
Spesa annua: 174 milioni di CZK Importo complessivo: 1 556 miliardi di CZK |
|||||
|
Intensità |
100 % |
|||||
|
Durata |
1.5.2004-31.12.2013 |
|||||
|
Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
|
Altre informazioni |
— |
|||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
|
Data di adozione della decisione |
21.3.2011 |
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|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32622 (2011/N) |
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|
Stato membro |
Paesi Bassi |
|
|
Regione |
— |
|
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Wijziging van de steunregeling „Natuur- en landschapsbeheer (land- en bosbouwaspecten)” |
|
|
Base giuridica |
Model-Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer |
|
|
Tipo di misura |
Regime |
— |
|
Obiettivo |
Assistenza tecnica (AGRI), impegni agroambientali, silvicoltura |
|
|
Forma dell'aiuto |
Servizi agevolati, sovvenzione diretta |
|
|
Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 27,77 milioni di EUR Dotazione annuale: 9,26 milioni di EUR |
|
|
Intensità |
100,00 % |
|
|
Durata |
31.12.2013 |
|
|
Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
|
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Gedeputeerde Staten van de Provincies |
|
|
Altre informazioni |
— |
|
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
|
27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/4 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 124/02
|
Data di adozione della decisione |
23.3.2011 |
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|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 365/10 |
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Stato membro |
Germania |
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|
Regione |
Sachsen |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Solar Factory GmbH |
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Base giuridica |
|
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|
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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|
Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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|
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 18,75 Mio EUR |
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|
Intensità |
23,83 % |
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|
Durata |
Fino al 2012 |
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|
Settore economico |
Industria manifatturiera |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||||||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
|
Data di adozione della decisione |
21.10.2010 |
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|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 406/10 |
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|
Stato membro |
Spagna |
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|
Regione |
País Vasco |
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|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual |
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|
Base giuridica |
Orden de 14 de julio de 2010, de la Consejera de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual |
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|
Tipo di misura |
Regime |
||||||
|
Obiettivo |
Cultura |
||||||
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
||||||
|
Dotazione di bilancio |
|
||||||
|
Intensità |
50 % |
||||||
|
Durata |
Fino al 31.3.2011 |
||||||
|
Settore economico |
Media |
||||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
|
Data di adozione della decisione |
23.2.2011 |
||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 446/10 |
||||
|
Stato membro |
Francia |
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|
Regione |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aide aux projets pour les nouveaux médias |
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|
Base giuridica |
Articles L 111.2 et L 311.1 du code du cinéma et de l'image animée |
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|
Tipo di misura |
Regime |
||||
|
Obiettivo |
Cultura |
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|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
||||
|
Dotazione di bilancio |
|
||||
|
Intensità |
50 % |
||||
|
Durata |
Fino al 31.12.2016 |
||||
|
Settore economico |
Media |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
|
Data di adozione della decisione |
6.4.2011 |
||||
|
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32664 (2011/N) |
||||
|
Stato membro |
Repubblica ceca |
||||
|
Regione |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prolongation of Czech limited amounts of compatible aid scheme (N 236/09) |
||||
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Base giuridica |
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) usnesení vlády České republiky č. 50 ze dne 17. ledna 2007; Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 659/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve znění pozdějších předpisů |
||||
|
Tipo di misura |
Regime |
||||
|
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
||||
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
||||
|
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 1 000 Mio CZK |
||||
|
Intensità |
— |
||||
|
Durata |
Fino al 31.12.2011 |
||||
|
Settore economico |
Tutti i settori |
||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 aprile 2011
2011/C 124/03
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,4584 |
|
JPY |
yen giapponesi |
119,52 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4573 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,8813 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,8885 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2851 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7842 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,18 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
263,8 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7093 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,9493 |
|
RON |
leu rumeni |
4,0868 |
|
TRY |
lire turche |
2,2102 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,3562 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3826 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,3313 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,82 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,8019 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 578,34 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,8383 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,4708 |
|
HRK |
kuna croata |
7,3588 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 584,5 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,3861 |
|
PHP |
peso filippino |
62,912 |
|
RUB |
rublo russo |
40,7395 |
|
THB |
baht thailandese |
43,621 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,2823 |
|
MXN |
peso messicano |
16,936 |
|
INR |
rupia indiana |
64,706 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 aprile 2011
2011/C 124/04
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,4617 |
|
JPY |
yen giapponesi |
119,43 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4566 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,88715 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,9257 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2830 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7800 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,100 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
264,48 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7093 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,9340 |
|
RON |
leu rumeni |
4,0725 |
|
TRY |
lire turche |
2,2289 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,3591 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3929 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,3605 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8169 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,8037 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 584,89 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,8036 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,5418 |
|
HRK |
kuna croata |
7,3553 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 639,62 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,3668 |
|
PHP |
peso filippino |
63,231 |
|
RUB |
rublo russo |
40,6750 |
|
THB |
baht thailandese |
43,822 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,2882 |
|
MXN |
peso messicano |
16,9521 |
|
INR |
rupia indiana |
65,0750 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
|
27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/9 |
Relazione speciale n. 2/2011 «Seguito dato alla relazione speciale n. 1/2005 concernente la gestione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode»
2011/C 124/05
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 2/2011 «Seguito dato alla relazione speciale n. 1/2005 concernente la gestione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
|
Cour des comptes européenne |
|
Unité «Communication et rapports» |
|
12, rue Alcide De Gasperi |
|
1615 Luxembourg |
|
LUXEMBOURG |
|
Tel. +352 4398-1 |
|
E-mail: euraud@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Eurojust
|
27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/10 |
Comunicazione di vacanza del posto di direttore amministrativo di Eurojust (livello AD 14) — L’Aja (Paesi Bassi) — 11/EJ/08
2011/C 124/06
Eurojust ricerca candidature per il posto di direttore amministrativo. Eurojust è stata istituita nel 2002 con l’obiettivo di supportare le competenti autorità nazionali degli Stati membri dell’UE nella lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale e di criminalità organizzata. Eurojust è composta di magistrati (giudici o pubblici ministeri) o ufficiali di polizia che sono responsabili della sua organizzazione e della sua attività. Al suo interno vi è un Segretariato diretto dal direttore amministrativo. Il direttore amministrativo, sotto la supervisione del presidente del Collegio, è responsabile della quotidiana amministrazione di Eurojust e della gestione dello staff. La descrizione dettagliata della posizione e le procedure di presentazione della candidatura sono disponibili sul nostro sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.eurojust.europa.eu/recr_vacancies.htm
La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 25 maggio 2011.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/11 |
Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2011/C 124/07
Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore M2, come appare dalla mappa contenuta nell’allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore M2 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, 542).
Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
|
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie |
|
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
|
ALP A/562 |
|
Bezuidenhoutseweg 30 |
|
Postbus 20101 |
|
2500 EC Den Haag |
|
NEDERLAND |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
Per ulteriori informazioni contattare il signor P. C. de Regt al seguente numero di telefono: +31 703797382.
|
27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/12 |
Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2011/C 124/08
Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F9, come appare dalla mappa contenuta nell’allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F9 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542).
Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
|
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie |
|
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
|
ALP A/562 |
|
Bezuidenhoutseweg 30 |
|
Postbus 20101 |
|
2500 EC Den Haag |
|
NEDERLAND |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
Per ulteriori informazioni contattare il signor P. C. de Regt al seguente numero di telefono: +31 703797382.
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27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/13 |
Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2011/C 124/09
Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F1, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatscourant 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F1 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatscourant 2002, n. 542).
Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
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De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie |
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ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
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ALP A/562 |
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Bezuidenhoutseweg 30 |
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Postbus 20101 |
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2500 EC Den Haag |
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NEDERLAND |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
Per ulteriori informazioni contattare il signor P.C. de Regt al seguente numero di telefono: +31 703797382.
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27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/14 |
Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2011/C 124/10
Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore E3, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore E3 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542).
Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
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De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie |
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ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
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ALP A/562 |
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Bezuidenhoutseweg 30 |
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Postbus 20101 |
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2500 EC Den Haag |
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NEDERLAND |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
Per ulteriori informazioni contattare il signor P. C. de Regt al seguente numero di telefono: +31 703797382.
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27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/15 |
Comunicazione del governo della Repubblica di Ungheria ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 124/11
Ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1) (nel prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica di Ungheria comunica alla Commissione europea quanto segue.
In una comunicazione relativa alla designazione delle «zone chiuse» pubblicata nelle «Comunicazioni ufficiali» allegate alla Gazzetta ufficiale della Repubblica ungherese n. 91 del 22 ottobre 2010 (nel prosieguo: la «comunicazione»), l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal – MBFH) ha classificato l’intero territorio ungherese come zona chiusa in relazione agli idrocarburi, al diossido di carbonio, al gas metano ricavato da giacimenti di carbone, al carbon fossile e ai minerali (compresa la bauxite).
La comunicazione MBH (Bá. K. 3.) n. 2040/1999 relativa alla designazione delle zone chiuse è stata ritirata dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere il giorno della pubblicazione della citata comunicazione.
I diritti minerari acquisiti anteriormente alla pubblicazione della comunicazione in parola e le procedure relative all’acquisizione di tali diritti in corso al momento della pubblicazione della stessa comunicazione non sono interessati dalle disposizioni in essa contenute.
La pubblicazione della comunicazione in parola ha comportato la contestuale abrogazione delle disposizioni di cui alle comunicazioni del governo ungherese pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rispettivamente con il riferimento 2007/C 100/11 (a partire dal paragrafo 6) e 2008/C 232/09.
Restano in vigore le disposizioni della comunicazione relative alla designazione dell’autorità ungherese responsabile dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva e alla procedura di avvio dei bandi di gara relativi alla concessione.
(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/16 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2011/C 124/12
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«MONGETA DEL GANXET»
N. CE: ES-PDO-005-0636-27.07.2007
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione:
«Mongeta del Ganxet»
2. Stato membro o paese terzo:
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
|
Classe 1.6: |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
La DOP «Mongeta del Ganxet» tutela i semi della varietà autoctona «ganxet» del Phaseolus vulgaris L., secchi o cotti e in conserva.
I fagioli cui si applica questa DOP appartengono alla categoria commerciale extra e presentano le caratteristiche in seguito indicate.
A livello morfologico, il legume ha le seguenti caratteristiche: i grani sono bianchi, leggermente lucidi, piatti e con una forma assai arrotondata (ganxet significa gancetto in catalano), con un grado di curvatura da 2 a 3 su una scala di 0-3 per tutte le specie di Phaseolus vulgaris L. Il peso medio è compreso tra 40 e 50 g per 100 semi.
A livello chimico, il legume secco presenta le seguenti caratteristiche:
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a) |
umidità: inferiore al 15 %; |
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b) |
proteine: superiori o pari al 27 %. Elevato tenore di proteine; |
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c) |
amido: inferiore o pari al 25 %. Bassa concentrazione di amilosio; |
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d) |
fibre: pari o superiori al 21 %. |
Dopo la cottura, effettuata in ambito domestico o nelle imprese di trasformazione, a livello organolettico i fagioli sono caratterizzati da:
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a) |
un tegumento leggermente ruvido e poco percettibile, tra 0 e 2 su una scala da 0 a 10; |
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b) |
una cremosità significativa e persistente; |
|
c) |
sapore di una delicata intensità, di grado 3 su una scala da 0 a 10. |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
La DOP tutela i fagioli secchi o cotti e in conserva. I prodotti in conserva cui si applica la DOP sono elaborati unicamente utilizzando fagioli della varietà «Ganxet» tutelata dalla DOP, acqua e sale. È vietato l'uso di qualsiasi tipo di additivo o di conservante.
3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata:
La coltivazione dei fagioli della DOP «Mongeta del Ganxet» deve essere effettuata nella zona geografica delimitata.
Dopo che i fagioli sono stati raccolti manualmente, devono essere sbarazzati delle impurità, poi sottoposti a un trattamento contro i punteruoli e quindi immagazzinati fino al momento del condizionamento per la vendita come fagioli secchi o fino alla cottura e alla trasformazione in prodotti in conserva.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:
La cottura e la trasformazione in conserva devono essere effettuate nella zona delimitata per garantire la qualità finale del prodotto. Il procedimento di cottura dei fagioli in conserva è realizzato direttamente nei recipienti finali. Durante le fasi di magazzinaggio, di condizionamento e/o di cottura occorre mantenere un basso livello di umidità e temperature fresche per impedire il deterioramento dei grani, come il loro indurimento o l'accelerazione dell'invecchiamento.
Per i fagioli secchi possono essere utilizzati contenitori di tela o di tela plastificata con una capacità massima di 15 kg e barchette con una capacità massima di 1 kg. Soltanto per la vendita ai ristoranti sono ammessi gli imballaggi di juta con una capacità superiore a 25 kg.
Per le conserve, i recipienti hanno una capacità massima di 1,5 kg di peso sgocciolato.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Sulle confezioni deve essere riportato in maniera ben visibile il nome della denominazione geografica protetta «Mongeta del Ganxet», il logo specifico della DOP e quello dell'UE, oltre ai dati di carattere generale richiesti dalla normativa vigente.
Riproduzione in bianco e nero del logo della DOP:
Colori pantone del logo della DOP: due colori, nero e verde. Il verde è il pantone 383 assieme alla quadricromia CMYK: 23 CIANO-0 MAGENTA-100 GIALLO-17 NEGRO
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
La zona geografica di produzione e trasformazione dei fagioli tutelati dalla DOP comprende tutti i comuni delle regioni del Vallès Occidental e del Vallès Oriental, insieme ai comuni di Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, San Cebriá de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Munt, Dosrius, Argentona e Orrius della regione di El Maresme e i comuni di Blanes, Fogars de Tordera, Massanet de la Selva e Hostalric della regione di La Selva.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
La zona geografica delimitata comprende la depressione del Vallés nonché la valle e il delta del fiume Tordera. I confini di questa pianura leggermente ondulata sono la Serralada Prelitoral Catalana a nordovest, la Serralada Litoral Catalana a nordest e il fiume Llobregat a sud. La depressione è soprattutto piena di sedimenti del Miocene, formati da argilla e limo di colore rosso, con la presenza di arenarie e conglomerati di origine alluvionale e fluviale del quaternario.
La coltivazione avviene perlopiù su suoli con una tessitura che varia da franco-argillosa a franco-limosa, franco-arenosa e franca, con un pH leggermente alcalino ed elevato tenore di Ca++ con reazioni di scambio nel suolo (cfr. punto 5.3).
Il clima è di tipo mediterraneo, temperato e asciutto, con una pluviometria media annua da 500 a 700 L/m2, distribuita irregolarmente e concentrata soprattutto in primavera e in autunno, mentre i mesi estivi, seguiti dai mesi invernali, sono quelli con il livello di precipitazioni più basso.
In passato il fagiolo del «Ganxet» era coltivato in rotazione con cereali invernali.. Poiché è necessario raccogliere in primo luogo i cereali, la semina ha luogo nel mese di luglio in modo che la fioritura si verifichi alla fine di agosto e la maturazione alla fine di settembre e ottobre. In questo periodo non molto caldo, è dimostrato che la maturazione è piuttosto lenta e favorisce la formazione di un tegumento poco percettibile e una consistenza più cremosa. I produttori si sono accorti di questo fattore e ora, anche quando non intercalano questa coltura in una rotazione con cereali, la semina è effettuata a metà luglio.
I fagioli che hanno dato origine al «Mongeta del Ganxet» sono giunti in Catalogna dall'America centrale durante il XIX secolo. Grazie a decenni di coltivazione dei fagioli, al lavoro dei contadini e alle loro conoscenze sono state selezionate le piante migliori, che si adattano a una coltura intercalare da luglio a novembre. Inoltre, parallelamente al processo di selezione, sono state sviluppate tecniche di coltivazione che permettono di gestire il raccolto con input minimi e con il massimo rispetto del prodotto. Preparazione del terreno, semina, densità e orientamento delle culture che permettono la massima ventilazione, controllo dell'irrigazione, raccolta e successiva lavorazione, fino a quando il prodotto giunge al consumatore, sono effettuati secondo metodi tradizionali di cui sono depositari gli agricoltori della zona. Il risultato è una varietà autoctona con specifiche caratteristiche organolettiche, che ha sostituito quasi completamente altri tipi di fagioli in precedenza coltivati nella zona di produzione. Attualmente, il fagiolo «Mongeta del Ganxet» è l'ingrediente principale di molti piatti della cucina tradizionale locale, come ad esempio «mongetes amb butifarra», «empedrat de bacallà», «truita de mongetes», «mongetes amb cloïsses» e appare nei menù di ristoranti tradizionali e di quelli più prestigiosi come pure nel resto della Catalogna.
5.2. Specificità del prodotto:
Il fagiolo ha un tegumento poco percettibile alla degustazione e un'elevata cremosità.
Questa varietà autoctona di fagiolo possiede un elevato tenore di proteine, pari o superiore al 27 %, e basse concentrazioni di amido, inferiori o pari al 25 %, e dette caratteristiche determinano la notevole cremosità del prodotto finale.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
I fattori ambientali che danno luogo alle caratteristiche di eccellenza del prodotto (tegumento poco percettibile e cremosità elevata) sono:
|
— |
il clima che consente di avere un ciclo di coltivazione da luglio a novembre, periodo in cui le temperature dolci permettono una maturazione dei baccelli che conferisce ai fagioli un tegumento poco percettibile alla degustazione e una consistenza cremosa; |
|
— |
la concentrazione di Ca++ presente nel terreno, necessaria affinché questa varietà di fagioli non si rompa durante la cottura e abbia un tegumento poco percettibile alla degustazione. |
La coltivazione e la selezione per generazioni del fagiolo «Ganxet» nella zona geografica delimitata hanno portato a una varietà perfettamente adattata alle condizioni della zona e di un livello qualitativo riconosciuto dalla tradizione culinaria.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
http://www.gencat.cat/dar/pliego-mongeta-ganxet
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
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27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/20 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2011/C 124/13
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«SALVA CREMASCO»
N. CE: IT-PDO-0005-0639-30.07.2007
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione:
«Salva Cremasco».
2. Stato membro o paese terzo:
Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
|
Classe 1.3. |
Formaggi. |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Il «Salva Cremasco» DOP è un formaggio molle da tavola a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero tal quale, a crosta lavata, con stagionatura minima di 75 giorni. All’atto dell’immissione al consumo il formaggio «Salva Cremasco» presenta le seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche: la forma è parallelepipeda con faccia piana di lato compreso tra 11 e 13 cm o tra 17 e 19 cm; lo scalzo è diritto compreso tra 9 e 15 cm; il peso è compreso tra 1,3 kg a 1,9 kg o da 3 kg a 5 kg, con variazioni in più od in meno, in ogni caso la variazione non può superare il 10 %; la crosta di spessore sottile è liscia a volte fiorita, di consistenza media con presenza di microflora caratteristica; la pasta presenta un’occhiatura rara distribuita irregolarmente, con consistenza tendenzialmente compatta, friabile, più morbida nella parte immediatamente sotto la crosta per effetto della maturazione prettamente centripeta, il suo colore è bianco tendente al paglierino con l’aumentare della stagionatura con fenomeni di proteolisi nel sottocrosta. Al gusto la pasta è di sapore aromatico ed intenso e assume connotazioni più pronunciate con il trascorrere della stagionatura. Il formaggio «Salva Cremasco» DOP ha un gusto molto legato alla stagionatura, non si percepisce tanto il salato e soprattutto vicino alla crosta si avverte un leggero sapore amaro che ricorda l’erba verde. Le caratteristiche chimiche del formaggio «Salva Cremasco» DOP all’atto dell’immissione al consumo sono le seguenti:
|
— |
grasso sulla sostanza secca min 48 %; |
|
— |
estratto secco min 53 %; |
|
— |
tenore in furosina max 14 mg/100 g proteina. |
L’odore intenso e deciso è comunque delicato, e ricorda soprattutto gli agrumi, il burro cotto con una punta di latte acido. Più intenso dell’odore è l’aroma. In virtù dell’elevata acidità la struttura del «Salva Cremasco» sotto la pressione delle dita non risulta elastica ma friabile e anche un poco farinosa.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
Per la produzione della DOP «Salva Cremasco» è utilizzato il latte vaccino intero crudo derivante dalle razze bovine allevate nell’area di interesse, che sono la Frisona italiana e la Bruna Alpina.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
L’alimentazione delle bovine si basa sull’utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno del 50 % dalle coltivazioni aziendali o nell’ambito del territorio di produzione del «Salva Cremasco».
Almeno il 60 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nella zona geografica delimitata. I foraggi ammessi comprendono foraggi freschi e/o foraggi freschi da prati stabili od artificiali, essenze foraggere, fieni, paglie e insilati. Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, di trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino. I fieni sono ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi. Le paglie ammesse sono quelle di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale. I mangimi ammessi ad integrazione dei foraggi sono: cereali e loro derivati quali mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale, pastoni di mais; semi oleaginosi e loro derivati quali soia, cotone, girasole, lino; tuberi e radici e loro prodotti quali patata e relativi derivati; foraggi disidratati; derivati dell'industria dello zucchero polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate e melasso e/o derivati pari ad un valore massimo del 2,5 % della sostanza secca della razione giornaliera; semi di leguminose quali pisello proteico, fave, favine in forma di granelle, sfarinati e relativi derivati; carrube essiccate e relativi derivati. Sono previsti grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele». È consentita l’integrazione di sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione e di additivi quali vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Le fasi della produzione che devono avvenire nella zona d’origine geografica identificata devono essere: produzione del latte, trasformazione del latte, stagionatura.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
Le operazioni di porzionatura del «Salva Cremasco» e conseguentemente il suo confezionamento devono avvenire nella zona geografica delimitata al fine di garantire al consumatore la qualità e l’autenticità del prodotto. E’importante che la porzionatura e il confezionamento del «Salva Cremasco» avvengano in ambienti idonei e contigui agli ambienti di stagionatura, utilizzando l’idonea carta per alimenti, avendo cura di farla aderire bene alla parte tagliata, al fine di prevenire l’umidità iniziale, di preservare l’integrità della sottile crosta ed evitare lo svilupparsi di microrganismi non autoctoni. Inoltre, limitazioni al confezionamento si rendono necessarie anche perché la marchiatura identificativa è impressa esclusivamente su una faccia piana del prodotto e questo, una volta porzionato, potrebbe essere significativamente confuso con un prodotto similare, compromettendo quindi la corretta identificazione del formaggio nelle singole porzioni, che si presenterebbero senza alcun segno identificativo del marchio d’origine, impedendo quindi di garantire, in maniera certa, la tracciabilità del prodotto stesso.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Il formaggio «Salva Cremasco» DOP può essere venduto in forme intere o porzionato.
Al momento della sua immissione al consumo, su tutti gli incarti e/o su tutte le confezioni è obbligatoria, in etichetta, la dicitura «Salva Cremasco» DOP, unitamente al logo dell'UE e al logo della denominazione di forma quadrata che riporta al proprio interno le seguenti lettere così disposte:
La dicitura «Salva Cremasco» DOP dovrà risultare di dimensioni significativamente superiori ad ogni altra scritta presente.
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
La zona di produzione della DOP «Salva Cremasco» comprende l’intero territorio delle province di: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Gli elementi che comprovano la specificità della zona geografica di origine sono sostanzialmente legati alla sensibilità e alla storica cultura casearia degli operatori, alle particolari condizioni di salatura adottate, nonché alla tecnica di maturazione, oltre che alle condizioni geografiche del territorio che hanno consentito da sempre un significativo sviluppo dell’allevamento e della produzione di latte. L’area interessata alla produzione del «Salva Cremasco» DOP copre parte della pianura Padana ove, sia pure come centro di transumanza invernale, si era fin dal medioevo concentrata la produzione lattea e casearia italiana. L’uso dei suoli da un punto di vista agricolo, prevede cerealicoltura, culture specializzate intensive e una copiosa produzione foraggera, resa possibile dallo storico lavoro di bonifica e canalizzazione. I fattori naturali hanno quindi da sempre permesso di valorizzare l’attività di allevamento di razze bovine residenti (frisona italiana e bruna alpina) che producono latte con grande caratterizzazione casearia, garantito da un’alimentazione delle bovine, composta da foraggi integrati da mangimi.
Altro fattore ambientale importante è costituito dagli ambienti di stagionatura. La stagionatura avviene in ambienti particolari ricchi di muffe contaminanti, che diventano parte del corredo microbiologico del «Salva Cremasco». La specificità di questi ambienti deriva dalle forme di formaggio progressivamente prodotte che sono poi collocate nei locali di stagionatura. In questo modo si rende possibile una contaminazione delle forme più fresche da parte di quelle più invecchiate che trasmettono loro le muffe naturalmente sviluppatesi nel corso della maturazione e che vanno quindi a caratterizzare anche l’ambiente stesso. L’ecosistema che determina le predette caratteristiche ambientali dei locali non è trasferibile e le muffe ne costituiscono un elemento indispensabile, concorrendo così a definire le peculiarità intrinseche del prodotto.
Grande importanza va attribuita alla cultura casearia dei casari che nel corso dei secoli ed attraverso l’esperienza generazionale hanno sviluppato ed affinato tecniche di caseificazione, sapendo gestire al meglio le delicate fasi di produzione e continuando ad utilizzare materiali tradizionali, quali il legno, previsti ancora oggi nella fase di stagionatura. Questo materiale permette al «Salva Cremasco» di respirare e di rilasciare l’eccesso di siero, consentendo una regolare stagionatura e un lento affinamento del formaggio.
Inoltre, il ricorso all’esperienza e all’abilità dei produttori è essenziale per il controllo e la valutazione del buon andamento della stagionatura, nonché per garantire la formazione della caratteristica crosta. I produttori infatti nel periodo di stagionatura sono chiamati ad effettuare specifiche operazioni di spugnatura e spazzolatura della crosta di ogni forma di «Salva Cremasco». È di particolare importanza la spugnatura che viene effettuata con cura utilizzando acqua e sale o olio alimentare, vinacce ed erbe aromatiche. Queste abilità, tramandandosi da generazione in generazione si esprimono attraverso la manualità dei produttori, maturata nel rispetto dell’antica tradizione di produzione del «Salva Cremasco». A tal proposito appare opportuno ricordare che alcune formelle di «Salva Cremasco» sono state riprodotte in alcuni affreschi del XVII e XVIII (gruppo Antropologico tavola ieri e oggi, 2001).
5.2. Specificità del prodotto:
Il «Salva Cremasco» DOP è un formaggio con caratteristiche di sapore, di colore della pasta e d’aspetto strettamente legate alla fase di stagionatura. Il periodo minimo di 75 giorni di stagionatura consente un graduale affinamento del sapore e del colore della pasta. Infatti, il sapore diviene progressivamente più aromatico ed intenso ed il colore vira gradualmente dal bianco al paglierino. L’aspetto del «Salva Cremasco» si contraddistingue per la presenza di una sottile crosta costituita da una microflora di superficie che nel corso della stagionatura permette il successivo impianto di altre forme microbiche autoctone che svolgono specifica attività lipolitica e proteolitica. Inoltre, nel «Salva Cremasco» anche la forma di parallelepipedo quadrangolare costituisce un elemento di distinzione rispetto ad formaggi italiani e lombardi.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Nella zona geografica di produzione del «Salva Cremasco» operano caseifici nei quali si ritrovano ambienti particolari, caratterizzati da muffe contaminanti che fanno parte del corredo microbiologico del «Salva Cremasco». L’ambiente nel quale avviene la stagionatura del «Salva Cremasco» è tra gli elementi necessari allo sviluppo delle caratteristiche di sapore, di colore della pasta e d’aspetto. Gli ambienti di stagionatura sono contaminati da una microflora naturale presente oramai da molti anni che contribuisce alla formazione di una crosta sottile, a sua volta terreno di insediamento di altrettante forme microbiche autoctone che diventano parte integrante del «Salva Cremasco» e che determinano il buon andamento della maturazione nonchè il raggiungimento delle caratteristiche qualitative sopra descritte.
Le dimensioni e i relativi formati in peso, oltre a costituire di per sé un fattore distintivo, sono espressione e testimonianza del rispetto delle antiche metodiche di produzione del «Salva Cremasco» che prevedevano l’utilizzo di forme rettangolari destinate ad accogliere la cagliata.
Altro aspetto importante da sottolineare è il contributo fornito dall’uomo nella produzione del «Salva Cremasco» e in particolar modo nelle fasi di salatura e di stagionatura. La salatura è un’operazione critica dalla quale dipende fortemente la riuscita del «Salva Cremasco», formaggio a maturazione centripeta in cui la maturazione è legata ad un corretto equilibrio tra diffusione del sale e sviluppo della microflora di superficie. Questa è un’operazione che richiede grande abilità ed esperienza del casaro, così come le operazioni di spugnatura e spazzolatura che, avvenendo durante la stagionatura, attraverso il controllo visivo e tattile delle forme permettono di mantenere la superficie delle forme elastica e a contenere lo sviluppo delle ife fungine al fine di evitare che la loro eccesiva crescita possa alterare le caratteristiche della crosta e compromettere il buon andamento della stagionatura stessa.
Infine, è interessante ricordare anche come attraverso la semantica della denominazione, la produzione del «Salva Cremasco» si leghi intimamente al comportamento assunto in passato dalla popolazione locale. L’origine semantica della denominazione viene ricondotta ad un atteggiamento prima diffuso nel territorio di produzione ovvero quello di utilizzare i quantitativi di latte eccedenti il fabbisogno, salvando così le eccedenze del latte con la produzione del «Salva Cremasco».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].
Si comunica inoltre che questa Amministrazione ha provveduto ad attivare la procedura di cui all’articolo 5 paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006 pubblicando la proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Salva Cremasco» sulla GURI n. 145 del 27 giugno 2007.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
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http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg oppure |
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accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]». |
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
Rettifiche
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27.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/24 |
Rettifica di MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/05/11 — Sostegno per l’attuazione di progetti pilota
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 121 del 19 aprile 2011 )
2011/C 124/14
A pagina 65, sezione 5, «Bilancio», l'ultimo paragrafo «All'atto della presentazione delle domande, i richiedenti possono optare per un accordo di un anno o per un accordo quadro di partenariato di tre anni.» è soppresso.