ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.122.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
20 aprile 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 122/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2011/C 122/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa) ( 1 )

5

2011/C 122/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6059 — Norbert Dentressangle/Laxey Logistics) ( 1 )

5

2011/C 122/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6119 — Arla/Hansa) ( 1 )

6

2011/C 122/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6112 — Good Energies/NEIF/Newco) ( 1 )

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 122/06

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 122/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 122/08

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 122/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6199 — TowerBrook/York/Apollo/Monier) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 122/01

Data di adozione della decisione

14.4.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 30/09

Stato membro

Irlanda

Regione

South and East Region

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Base giuridica

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 17,8 Mio EUR

Intensità

8,4 %

Durata

2008-2014

Settore economico

Alberghi e ristoranti (turismo)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

20.12.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 490/10

Stato membro

Belgio

Regione

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Base giuridica

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale, tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 10 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 60 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

1.1.2011-31.12.2016

Settore economico

Trasporti per vie navigabili interne

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

27.1.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32028 (2010/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Madrid

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aid to short films in Spain

Base giuridica

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 0,36 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 0,36 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

27.11.2010-25.11.2011

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

24.1.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32183 (2011/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Base giuridica

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2011

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 122/02

In data 25 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6128. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6059 — Norbert Dentressangle/Laxey Logistics)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 122/03

In data 21 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6059. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6119 — Arla/Hansa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 122/04

In data 1o aprile 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6119. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6112 — Good Energies/NEIF/Newco)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 122/05

In data 13 aprile 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6112. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 aprile 2011

2011/C 122/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4302

JPY

yen giapponesi

118,23

DKK

corone danesi

7,4576

GBP

sterline inglesi

0,87800

SEK

corone svedesi

8,9210

CHF

franchi svizzeri

1,2842

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7635

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,125

HUF

fiorini ungheresi

266,88

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

3,9785

RON

leu rumeni

4,0885

TRY

lire turche

2,1936

AUD

dollari australiani

1,3622

CAD

dollari canadesi

1,3694

HKD

dollari di Hong Kong

11,1240

NZD

dollari neozelandesi

1,8154

SGD

dollari di Singapore

1,7835

KRW

won sudcoreani

1 557,28

ZAR

rand sudafricani

9,7827

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3399

HRK

kuna croata

7,3580

IDR

rupia indonesiana

12 422,61

MYR

ringgit malese

4,3271

PHP

peso filippino

61,973

RUB

rublo russo

40,4869

THB

baht thailandese

42,992

BRL

real brasiliano

2,2647

MXN

peso messicano

16,7398

INR

rupia indiana

63,6220


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

2011/C 122/07

Aiuto n.: XF 31/10

Stato membro: Repubblica di Estonia

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Maksu- ja Tolliamet

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Kalandustoodete tootjale eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimaksu vabastus

Base giuridica: Eesti Vabariigi Riigikogu poolt 4. detsembril 2002 vastu võetud seaduse „Alkoholi-, tubaka- ja kütuse- ja elektriaktsiisi seadus” § 27 lõige 1 punkt 222

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: il regime prevede un aiuto di 50 000 EEK (3 195 EUR) all'anno a favore dei pescatori che operano nelle acque interne, concesso sotto forma di esenzione dalle accise

Intensità massima dell'aiuto: l'intensità massima dell'aiuto corrisponde all'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 7, della legge relativa alle accise applicabile all'alcole, al tabacco, ai carburanti e all'elettricità. Il 1o gennaio 2010, l'accisa applicata a 1 000 litri di gasolio utilizzato a fini specifici o di olio combustibile leggero è stata stabilita a 1 736 EEK. Detto importo può variare in caso di aumento dell'accisa sui carburanti

Data di entrata in vigore: l'esenzione dall'accisa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: l'obiettivo è di aiutare le PMI, prevedendo nel 2011 un'esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato a fini specifici e sull'olio combustibile leggero

Indicare l'articolo o gli articoli applicati: articolo 24 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione

Attività interessata: settore della pesca nelle acque interne

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

15176 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto nonché i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13279879

Giustificazione: la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, concerne i pescatori che operano nelle acque marittime cui è data di conseguenza la possibilità di utilizzare carburanti non tassati, mentre l'esenzione dall'imposta prevista da detta direttiva non si applica automaticamente ai pescatori che operano nelle acque interne. L'attuazione del presente regime di aiuto assicura che i principi relativi alla parità di trattamento e alla trasparenza in materia di concorrenza si applichino anche ai pescatori nelle acque interne

Aiuto n.: XF 32/10

Stato membro: Italia

Regione/Autorità che concede l’aiuto: Regione Autonoma della Sardegna

Titolo: Legge regionale n. 3/2006, art. 6 — Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2010

Base giuridica: Decreto n. 2000/DecA/76 del 30 luglio 2010 dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3 art. 6, Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 27, Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6

Spesa annua prevista per il regime o importo dell’aiuto ad hoc concesso: 1 500 000,00 EUR

Intensità massima dell’aiuto: Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 e sono erogati nella misura stabilita nell’allegato II dello stesso regolamento (CE) n. 1198/2006, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008. Al fine di garantire parità di trattamento sia tra le imprese che tra gli imbarcati interessati all’arresto temporaneo, utilizzando la dotazione finanziaria regionale, possono essere riconosciuti:

alle imprese di pesca, un premio pari al rimanente 50 % dell’aiuto nazionale erogato sulla base della tabella 2 del decreto del MIPAAF del 23 giugno 2010 in modo da equiparare gli aiuti erogati a livello nazionale per le regioni obiettivo convergenza (tabella 1);

ai marittimi imbarcati sulle unità interessate all’arresto temporaneo, un premio calcolato relativamente al salario minimo, sulla base delle tabelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore in conformità a quanto previsto dal PO FEP per l’attuazione della misura 1.2 «aiuti pubblici per l’arresto temporaneo», nel rispetto della misura stabilita nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 e ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 736/2008 del 22 luglio 2008.

Data di entrata in vigore:

o

Durata del regime di aiuto o dell’aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare:

Obiettivo dell’aiuto: erogare compensazioni socio-economiche agli imbarcati e premi per i comportamenti virtuosi agli armatori in conformità a quanto previsto dalla Misura 1.2 «Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo» del P.O. in attuazione del Piano di gestione per la GSA11 adottato con Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 giugno 2010, inerente la flotta a strascico, che prevede riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010

Indicare l’articolo o gli articoli applicati: articolo 9

Attività interessata: pesca a strascico e/o volante

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell’Agricoltura e della riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

per il tramite dell’Agenzia regionale autonoma ARGEA Sardegna.

Sito internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto: http://www.regione.sardegna.it

(http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20100802121355.pdf)

Giustificazione:

modulazione differenziata delle risorse finanziarie previste a livello nazionale dal decreto del MIPAAF del 23 giugno 2010 per l’attuazione della Misura 1.2 Arresto temporaneo tra le regioni obiettivo convergenza e quelle fuori obiettivo convergenza in applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006;

non sono stati maturati gli otto mesi di durata massima di cui all’articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del regolamento (CE) n. 1198/2006.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/10


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 122/08

1.   Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Polietilentereftalato (PET)

India

Indonesia

Malaysia

Repubblica di Corea

Taiwan

Thailandia

Dazio antidumping

Impegno

Regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1)

28.2.2012


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6199 — TowerBrook/York/Apollo/Monier)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 122/09

1.

In data 11 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese TowerBrook Capital Partners (U.K.) LLP («TowerBrook», Regno Unito), York Capital Global Management Advisors, LLC («York», USA) e Apollo Global Management, LLC («Apollo», USA) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Monier (Germania) mediante offerta pubblica annunciata il 4 aprile 2011.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

TowerBrook: investimenti in private equity,

York: gestione di fondi di investimento,

Apollo: investimenti di portafoglio,

Monier: produzione e fornitura di tegole, componenti per tetti, comignoli e sistemi di ventilazione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6199 — TowerBrook/York/Apollo/Monier, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).