ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.122.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 122/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2011/C 122/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa) ( 1 ) |
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2011/C 122/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6059 — Norbert Dentressangle/Laxey Logistics) ( 1 ) |
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2011/C 122/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6119 — Arla/Hansa) ( 1 ) |
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2011/C 122/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6112 — Good Energies/NEIF/Newco) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 122/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 122/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2011/C 122/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 122/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6199 — TowerBrook/York/Apollo/Monier) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 122/01
Data di adozione della decisione |
14.4.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
NN 30/09 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
South and East Region |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow |
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Base giuridica |
Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997 |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Agevolazione fiscale |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 17,8 Mio EUR |
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Intensità |
8,4 % |
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Durata |
2008-2014 |
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Settore economico |
Alberghi e ristoranti (turismo) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
20.12.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 490/10 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Vlaams Gewest (Vlaanderen) |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04) |
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Base giuridica |
Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
1.1.2011-31.12.2016 |
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Settore economico |
Trasporti per vie navigabili interne |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
27.1.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32028 (2010/N) |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Madrid |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aid to short films in Spain |
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Base giuridica |
Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
27.11.2010-25.11.2011 |
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Settore economico |
Attività ricreative, culturali e sportive |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
24.1.2011 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32183 (2011/N) |
Stato membro |
Francia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09) |
Base giuridica |
Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007] |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Garanzia |
Dotazione di bilancio |
— |
Intensità |
— |
Durata |
Fino al 31.12.2011 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 122/02
In data 25 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6128. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6059 — Norbert Dentressangle/Laxey Logistics)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 122/03
In data 21 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6059. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6119 — Arla/Hansa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 122/04
In data 1o aprile 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6119. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6112 — Good Energies/NEIF/Newco)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 122/05
In data 13 aprile 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6112. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 aprile 2011
2011/C 122/06
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4302 |
JPY |
yen giapponesi |
118,23 |
DKK |
corone danesi |
7,4576 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87800 |
SEK |
corone svedesi |
8,9210 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2842 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7635 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,125 |
HUF |
fiorini ungheresi |
266,88 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7093 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9785 |
RON |
leu rumeni |
4,0885 |
TRY |
lire turche |
2,1936 |
AUD |
dollari australiani |
1,3622 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3694 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,1240 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8154 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7835 |
KRW |
won sudcoreani |
1 557,28 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,7827 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,3399 |
HRK |
kuna croata |
7,3580 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 422,61 |
MYR |
ringgit malese |
4,3271 |
PHP |
peso filippino |
61,973 |
RUB |
rublo russo |
40,4869 |
THB |
baht thailandese |
42,992 |
BRL |
real brasiliano |
2,2647 |
MXN |
peso messicano |
16,7398 |
INR |
rupia indiana |
63,6220 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/8 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
2011/C 122/07
Aiuto n.: XF 31/10
Stato membro: Repubblica di Estonia
Regione/Autorità che concede l'aiuto: Maksu- ja Tolliamet
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Kalandustoodete tootjale eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimaksu vabastus
Base giuridica: Eesti Vabariigi Riigikogu poolt 4. detsembril 2002 vastu võetud seaduse „Alkoholi-, tubaka- ja kütuse- ja elektriaktsiisi seadus” § 27 lõige 1 punkt 222
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: il regime prevede un aiuto di 50 000 EEK (3 195 EUR) all'anno a favore dei pescatori che operano nelle acque interne, concesso sotto forma di esenzione dalle accise
Intensità massima dell'aiuto: l'intensità massima dell'aiuto corrisponde all'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 7, della legge relativa alle accise applicabile all'alcole, al tabacco, ai carburanti e all'elettricità. Il 1o gennaio 2010, l'accisa applicata a 1 000 litri di gasolio utilizzato a fini specifici o di olio combustibile leggero è stata stabilita a 1 736 EEK. Detto importo può variare in caso di aumento dell'accisa sui carburanti
Data di entrata in vigore: l'esenzione dall'accisa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: l'obiettivo è di aiutare le PMI, prevedendo nel 2011 un'esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato a fini specifici e sull'olio combustibile leggero
Indicare l'articolo o gli articoli applicati: articolo 24 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione
Attività interessata: settore della pesca nelle acque interne
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Maksu- ja Tolliamet |
Narva mnt 9j |
15176 Tallinn |
EESTI/ESTONIA |
Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto nonché i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13279879
Giustificazione: la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, concerne i pescatori che operano nelle acque marittime cui è data di conseguenza la possibilità di utilizzare carburanti non tassati, mentre l'esenzione dall'imposta prevista da detta direttiva non si applica automaticamente ai pescatori che operano nelle acque interne. L'attuazione del presente regime di aiuto assicura che i principi relativi alla parità di trattamento e alla trasparenza in materia di concorrenza si applichino anche ai pescatori nelle acque interne
Aiuto n.: XF 32/10
Stato membro: Italia
Regione/Autorità che concede l’aiuto: Regione Autonoma della Sardegna
Titolo: Legge regionale n. 3/2006, art. 6 — Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2010
Base giuridica: Decreto n. 2000/DecA/76 del 30 luglio 2010 dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3 art. 6, Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 27, Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6
Spesa annua prevista per il regime o importo dell’aiuto ad hoc concesso: 1 500 000,00 EUR
Intensità massima dell’aiuto: Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 e sono erogati nella misura stabilita nell’allegato II dello stesso regolamento (CE) n. 1198/2006, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008. Al fine di garantire parità di trattamento sia tra le imprese che tra gli imbarcati interessati all’arresto temporaneo, utilizzando la dotazione finanziaria regionale, possono essere riconosciuti:
alle imprese di pesca, un premio pari al rimanente 50 % dell’aiuto nazionale erogato sulla base della tabella 2 del decreto del MIPAAF del 23 giugno 2010 in modo da equiparare gli aiuti erogati a livello nazionale per le regioni obiettivo convergenza (tabella 1);
ai marittimi imbarcati sulle unità interessate all’arresto temporaneo, un premio calcolato relativamente al salario minimo, sulla base delle tabelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore in conformità a quanto previsto dal PO FEP per l’attuazione della misura 1.2 «aiuti pubblici per l’arresto temporaneo», nel rispetto della misura stabilita nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 e ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 736/2008 del 22 luglio 2008.
Data di entrata in vigore:
o
Durata del regime di aiuto o dell’aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare:
Obiettivo dell’aiuto: erogare compensazioni socio-economiche agli imbarcati e premi per i comportamenti virtuosi agli armatori in conformità a quanto previsto dalla Misura 1.2 «Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo» del P.O. in attuazione del Piano di gestione per la GSA11 adottato con Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 giugno 2010, inerente la flotta a strascico, che prevede riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010
Indicare l’articolo o gli articoli applicati: articolo 9
Attività interessata: pesca a strascico e/o volante
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Regione Autonoma della Sardegna |
Assessorato dell’Agricoltura e della riforma agro-pastorale |
Via Pessagno 4 |
09126 Cagliari CA |
ITALIA |
per il tramite dell’Agenzia regionale autonoma ARGEA Sardegna.
Sito internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto: http://www.regione.sardegna.it
(http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20100802121355.pdf)
Giustificazione:
— |
modulazione differenziata delle risorse finanziarie previste a livello nazionale dal decreto del MIPAAF del 23 giugno 2010 per l’attuazione della Misura 1.2 Arresto temporaneo tra le regioni obiettivo convergenza e quelle fuori obiettivo convergenza in applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006; |
— |
non sono stati maturati gli otto mesi di durata massima di cui all’articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del regolamento (CE) n. 1198/2006. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/10 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2011/C 122/08
1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza |
Polietilentereftalato (PET) |
India Indonesia Malaysia Repubblica di Corea Taiwan Thailandia |
Dazio antidumping Impegno |
Regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1) |
28.2.2012 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6199 — TowerBrook/York/Apollo/Monier)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 122/09
1. |
In data 11 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese TowerBrook Capital Partners (U.K.) LLP («TowerBrook», Regno Unito), York Capital Global Management Advisors, LLC («York», USA) e Apollo Global Management, LLC («Apollo», USA) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Monier (Germania) mediante offerta pubblica annunciata il 4 aprile 2011. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6199 — TowerBrook/York/Apollo/Monier, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).