ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.116.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
14 aprile 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 116/01

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

1

2011/C 116/02

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

2

 

Commissione europea

2011/C 116/03

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 116/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 116/05

Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 116/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV) ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 116/07

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Croazia

12

2011/C 116/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/1


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

2011/C 116/01

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Coordinamento TEFS

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.


14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/2


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

2011/C 116/02

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano negli allegati II e IV della decisione di esecuzione 2011/236/PESC (1) del Consiglio che attua la decisione 2011/137/PESC del Consiglio e nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2011 (2) del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 58.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 12.


Commissione europea

14.4.2011   

IT

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C 116/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 aprile 2011

2011/C 116/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4493

JPY

yen giapponesi

121,84

DKK

corone danesi

7,4584

GBP

sterline inglesi

0,88980

SEK

corone svedesi

9,0300

CHF

franchi svizzeri

1,2995

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8620

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,390

HUF

fiorini ungheresi

266,17

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

3,9584

RON

leu rumeni

4,1110

TRY

lire turche

2,1921

AUD

dollari australiani

1,3814

CAD

dollari canadesi

1,3938

HKD

dollari di Hong Kong

11,2693

NZD

dollari neozelandesi

1,8360

SGD

dollari di Singapore

1,8197

KRW

won sudcoreani

1 573,87

ZAR

rand sudafricani

9,7978

CNY

renminbi Yuan cinese

9,4687

HRK

kuna croata

7,3671

IDR

rupia indonesiana

12 546,36

MYR

ringgit malese

4,3812

PHP

peso filippino

62,654

RUB

rublo russo

40,7905

THB

baht thailandese

43,696

BRL

real brasiliano

2,2999

MXN

peso messicano

17,1016

INR

rupia indiana

64,5010


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 116/04

Aiuto n.: SA.31983 (2010/XA).

Stato membro: Germania.

Regione: Freistaat Sachsen (Sassonia).

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Base giuridica: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2,3 milioni di EUR/anno.

Intensità massima di aiuti:

tenuta di libri genealogici da parte delle associazioni di allevatori riconosciute: 80 % (massimo 80 000 EUR).

controlli di rendimento e determinazione del valore genetico nell’ambito dei programmi zootecnici: 70 %,

organizzazione di mostre di riproduttori: 70 % (massimo 33 000 EUR).

Data di applicazione: a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: dicembre 2015

Obiettivo dell'aiuto: con la sovvenzione dovrebbe essere migliorata la capacità di concorrenza della produzione animale grazie a misure zootecniche. In particolare programmi economici di allevamento devono finanziare il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del bestiame. Parimenti l’aiuto serve al rilevamento e alla valutazione di dati ai fini della conservazione e del miglioramento della qualità genetica degli animali d’allevamento nell’ambito dei programmi zootecnici. A tal fine il prestatore di servizi esegue i test, rileva i dati, quindi li analizza; per i servizi resi egli riceve una remunerazione adeguata al mercato ottenuta dall’aiuto e dalla quota a carico del produttore. Sono esclusi dall’aiuto i costi relativi ai controlli di routine della qualità del latte.

La misura si basa sull’articolo 15 (prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo/partecipazione a mostre e fiere campionarie) nonché sull’articolo 16 (sostegno del settore zootecnico).

Settore economico: agricoltura (allevamento bovino, suino, ovino, caprino ed equino).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 33 „Förderung“

Postfach 80 01 32

01101 Dresden

DEUTSCHLAND

Sito web:

 

http://www.smul.sachsen.de > Foerderung > Foerderrichtlinien > Besondere Aufgaben

 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/374.htm

Altre informazioni:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“

Postanschrift: 01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 351564-2350

Aiuto n.: SA.32108 (2010/XA).

Stato membro: Belgio.

Regione: Vlaanderen.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Biologische bedrijfsnetwerken 2011

Base giuridica: Subsidiebesluit voor het project Biologische bedrijfsnetwerken 2011 van Bioforum vzw

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,109 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: l'intensità massima degli aiuti è del 100 % dei costi comprovati del progetto di aiuto presentato. I costi generali non sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.

Data di applicazione: l'aiuto sarà concesso soltanto una volta che il ministro ha firmato la relativa decisione di sovvenzione e che gli stanziamenti sono stati assegnati. Il principio del mantenimento dello status quo sarà rispettato.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: l'aiuto è concesso per l'anno 2011 (dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 incluso).

Obiettivo dell'aiuto: l'aiuto è concesso per ottimizzare lo scambio di conoscenze interattivo fra gli operatori e migliorare la dinamica fra le reti delle imprese; l'aiuto è anche destinato alla ricerca sul terreno, all'informazione e alla ricerca in generale. Un'interazione dinamica fra i diversi membri del gruppo di consulenza è la chiave di uno sviluppo ottimale delle conoscenze che deve sfociare nell'innovazione e nel miglioramento delle tecniche nel settore dell'agricoltura biologica. Nel biennio 2009-2010, nelle Fiandre sono state lanciate delle «Bio-bedrijfsnetwerken» (reti di imprese biologiche) in quattro settori dell'agricoltura e dell'orticoltura biologica: produzione lattiera, allevamento caprino, produzione di frutta su piccola scala e orticoltura in piena terra.

Nel 2011, queste reti di imprese biologiche continueranno ad essere finanziate ed una strategia pluriennale sarà messa a punto per consentire a tali reti di acquistare piena autonomia.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

proseguire le riunioni dei gruppi di reti,

associare i ricercatori/fornitori di informazioni alle reti di imprese,

comunicare la metodologia,

definire i nuovi settori (frutta a nocciolo, produzione di carne bovina, pollame).

La misura si inserisce nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 «Prestazioni di assistenza tecnica nelle aziende agricole». L'aiuto può coprire il 100 % dei seguenti costi:

articolo 15, paragrafo 2, lettera c): aiuto per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi;

articolo 15, paragrafo 2, lettera d): aiuto per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere e la partecipazione a tali eventi:

articolo 15, paragrafo 2, lettera e), punto ii): aiuti relativi alle informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti;

articolo 15, paragrafo 2, lettera f): aiuti relativi alle pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. L’aiuto sarà concesso unicamente per le attività o il materiale informativo in cui non vi sia alcun riferimento all'origine del prodotto.

Il progetto non prevede la concessione di aiuti a fini pubblicitari.

Le disposizioni di tutti i paragrafi dell'articolo 15 saranno soddisfatte.

Settore economico: agricoltura biologica.

L'aiuto è concesso unicamente alle piccole e medie imprese.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32132 (2010/XA).

Stato membro: Repubblica Federale di Germania.

Regione: tutti i Länder tedeschi in quanto autorità che concedono l'aiuto.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK).

Base giuridica: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: circa 3 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 80 % al massimo con un massimale di 1 500 EUR.

Data di applicazione: 1o gennaio 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto consiste nell'offrire alle singole aziende agricole — oltre alle normali consulenze di routine — un servizio di consulenze mirate sull'applicazione dei sistemi documentali. Si tratta di aiutare gli agricoltori a rispettare le norme di un'agricoltura moderna e imperniata sulla qualità, in particolare i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità). I servizi di consulenza vengono forniti da enti di consulenza pubblici e privati che devono essere riconosciuti dai Länder. Le consulenze fornite alle singole aziende si basano sui dati forniti dai sistemi documentali. La misura è destinata, in linea di massima, a tutti i beneficiari degli aiuti e viene corrisposta sotto forma di sovvenzione erogata agli enti di consulenza.

Settore economico: tutti i settori dell'agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'aiuto sarà concesso dalle competenti autorità dei Länder.

Indirizzi delle autorità che concedono gli aiuti

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7111260

Fax + 49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820

Fax +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0

Fax +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Fax +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel. +49421361-0 / 4213618502

Fax +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0

Fax +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel. +49 611815-0

Fax +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tel. +49 611815-0

Fax +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880

Fax +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200

Fax +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0

Fax +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160

Fax +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00

Fax +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640

Fax +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Fax +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0

Fax +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00

Fax +49 3613799-950

Sito web: http://www.bmelv.de/GAK2011-EMS

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32133 (2010/XA).

Stato membro: Repubblica Federale di Germania.

Regione: tutti i Länder tedeschi in quanto autorità che concedono gli aiuti.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Base giuridica: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: circa 175 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 40 % al massimo con un massimale di 400 000 EUR per periodo di tre campagne successive.

Data di applicazione: 1o gennaio 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: per sostenere un'agricoltura competitiva, sostenibile e rispettosa dell'ambiente, che tenga in debito conto il benessere degli animali e che sia anche multifunzionale, è possibile incoraggiare le aziende agricole ad investire nella produzione primaria dei prodotti agricoli. Occorre prendere in considerazione gli interessi dei consumatori, lo sviluppo delle zone rurali e il mantenimento della biodiversità nonché il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.

La misura si basa sull'articolo 4 (Investimenti nelle aziende agricole) del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: tutti i settori dell'agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: l'aiuto è concesso dalle competenti autorità dei Länder.

Indirizzi delle autorità che concedono gli aiuti

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel. +497111260

Fax +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820

Fax +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0

Fax +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Fax +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 421361-0 / 4213618502

Fax +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0

Fax +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel. +49 611815-0

Fax +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tel. +49 611815-0

Fax +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880

Fax +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200

Fax +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0

Fax +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160

Fax +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00

Fax +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640

Fax +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Fax +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0

Fax +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00

Fax +49 3613799-950

Sito web: http://www.bmelv.de/GAK2011-AFP

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32267 (2011/XA).

Stato membro: Spagna.

Regione: Salamanca.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sistemas de control lechero 2011

Base giuridica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2011.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,02 milioni EUR.

Intensità massima di aiuti: 50,00 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 22 gennaio 2011-31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Settore zootecnico [articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: allevamento di ovini e caprini, Allevamento di bovini da latte.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Sito web: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ControlLechero.pdf

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/10


Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative

2011/C 116/05

1.   La Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure determinerebbe il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Polietilentereftalato (PET)

India

Daziocompensativo

Regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34)

28.2.2012


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 116/06

1.

In data 5 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione PetroChina International (London) Company Limited («PCIL», Regno Unito), di proprietà esclusiva di PetroChina Company Limited («PetroChina», Cina), controllata a sua volta da China National Petroleum Corporation («CNPC», Cina), e Ineos AG («Ineos», Svizzera) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune del comparto «raffinazione» di Ineos, cioè le due raffinerie di Grangemouth (Scozia) e Lavera (Francia) e gli attivi collegati (collettivamente «attività target»), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PetroChina: produzione e distribuzione di prodotti petroliferi e petrolchimici,

Ineos: produzione su scala mondiale di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi,

attività target: produzione e fornitura all'ingrosso di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio greggio.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/12


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Croazia

2011/C 116/07

I negoziati di adesione tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia, inclusa la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, vini aromatizzati e bevande spiritose, sono in corso. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

L'inclusione delle denominazioni richiesta dalla Croazia nel trattato di adesione può avere luogo solo a seguito di una procedura di esame e di opposizione. Verrà garantita la tutela per le suddette denominazioni a partire dalla data di adesione, limitata ad un periodo di transizione durante il quale la Croazia è tenuta a presentare i fascicoli completi.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B2@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrano che la protezione della denominazione proposta:

1)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già tutelata nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), del regolamento (CEE) n. 1601/91, del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (2) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione europea con uno dei seguenti paesi:

Repubblica di Albania [decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (4) (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato)],

Australia [decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (5)],

Bosnia-Erzegovina [decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (6) (Protocollo n. 6)],

Canada [decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (7)],

Repubblica del Cile [decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (8)],

ex Repubblica iugoslava di Macedonia [decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia , dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (9)],

Messico [decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (10)],

Montenegro [decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (11)],

Serbia [decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (12)],

Sudafrica [decisione 2002/51/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (13) e decisione 2002/52/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (14)],

Svizzera [decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (15), in particolare l’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7 e allegato 8],

Stati Uniti d’America [decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (16)].

2)

è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto, tenendo conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso.

I criteri di cui sopra saranno valutati rispetto al territorio dell'Unione europea per il quale, nel caso dei diritti di proprietà intellettuale, si intendono soltanto il territorio/i territori in cui i suddetti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco delle indicazioni geografiche per i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose  (17)

Classe di prodotto

Denominazione registrata nella Repubblica di Croazia

Vino

Dalmatinska zagora

Vino

Dingač

Vino

Hrvatsko primorje

Vino

Istočna kontinentalna Hrvatska

Vino

Hrvatska Istra

Vino

Moslavina

Vino

Plešivica

Vino

Podunavlje

Vino

Pokuplje

Vino

Prigorje-Bilogora

Vino

Primorska Hrvatska

Vino

Sjeverna Dalmacija

Vino

Slavonija

Vino

Srednja i Južna Dalmacija

Vino

Zagorje – Međimurje

Vino

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Vino aromatizzato

Samoborski Bermet

Bevanda spiritosa

Hrvatska loza

Bevanda spiritosa

Hrvatska travarica

Bevanda spiritosa

Hrvatska stara šljivovica

Bevanda spiritosa

Slavonska šljivovica

Bevanda spiritosa

Pelinkovac

Bevanda spiritosa

Zadarski maraschino


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(4)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

(5)  GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1.

(6)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(7)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(8)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

(9)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

(10)  GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15.

(11)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(12)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

(13)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

(14)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

(15)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(16)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

(17)  Elenco fornito dalle autorità della Repubblica di Croazia. Basato sull’ordinanza per le indicazioni geografiche relative al vino pubblicata nelle GU 141/10 e GU 31/11, ai vini aromatizzati nella GU 14/11 e alle bevande spiritose nelle GU 61/09 e 141/09.


14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/15


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 116/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY»/«SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS»

N. CE: PL-PDO-0005-0684-26.02.2008

N. CE: LT-PDO-0005-0850-26.02.2008

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus»

2.   Stato membro o paese terzo:

Polonia e Lituania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.4.

altri prodotti di origine animale, miele

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Può essere venduto con il nome di «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» esclusivamente il miele da nettare di api millefiori. Quando viene messo in vendita, il miele può essere allo stato liquido (patoka), o cristallizzato (krupiec). Il miele può avere una consistenza densa e trasparente, allo stato liquido oppure trovarsi allo stato cristallizzato. Esso è ottenuto da piante mellifere caratteristiche di questa zona e tra cui le seguenti: varie specie di salice e acero, tarassaco comune, lamponi, olivello spinoso, trifoglio bianco e violetto, ginestrino, meliloto e altre piante papilionacee (Papilionaceae), buglossa della vipera, polmonaria, vischio, malerbe della famiglia delle Crucifere (Brassicaceae), fiordaliso, erba del salice, robinia, giglio «coda di volpe», prugno e piante delle ombrellifere, Caryophyllaceae e famiglie delle Labiatae.

È possibile che siano presenti nel miele esclusivamente tracce di polline da monocolture (in tutto al massimo il 5 %). In nessun caso la presenza di tale polline può cambiare gusto, odore e colore caratteristici di questo miele. Il miele ha un colore molto particolare, con sfumature che vanno dal giallo scuro al giallo oro. Caratteristica del miele è una leggera torbidezza. Il colore del miele può essere in qualche misura più scuro; ciò è dovuto alla presenza di melata e questa circostanza a volte si verifica nel periodo della produzione del nettare in alcune piante. Misurato in termini di conduttività elettrica la melata può essere presente al massimo allo 0,5 mS/cm.

Caratteristiche fisico-chimiche:

contenuto di acqua non superiore al 18 %,

densità superiore a 1 400 g/cm3,

contenuto di prolina pari almeno a 25 mg/100 g di miele,

contenuto di HMF (5-idrossimetilfurfurale) non superiore a 2,0 mg/100 g di miele,

pH stabile (3,8-4,8),

contenuto di zuccheri semplici (glucosio e fruttosio) non inferiore a 60 g/100 g,

contenuto di saccarosio non superiore a 5 g/100 g,

indice diastasico secondo la scala di Schade non inferiore a 8,

acidità libera — non superiore a 50 meq/kg,

conduttività elettrica — non inferiore a 0,8 mS/cm.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Il cibo principale per le api durante la stagione apicola e durante lo svernamento è il miele naturale e il polline che hanno immagazzinato negli alveari. Cibo e polline vengono lasciati in quantitativi sufficienti ad assicurare che le api svernino bene, fino al momento in cui il nettare fresco e il polline diventano disponibili in primavera. Tuttavia, in caso di condizioni atmosferiche avverse verso la fine dell'estate, le api possono utilizzare parte del cibo che hanno immagazzinato. In questo caso si rende necessario ricostituire le riserve in agosto e settembre. A tal proposito viene utilizzato uno sciroppo fatto di zucchero (saccarosio) e acqua in una proporzione tra 1,5:1 e 2:1, a seconda del periodo dell'anno e della temperatura dell'aria. Questo cibo viene dato nelle ore serali (in modo da evitare di attirare i predatori nell'alveare), e in diverse dosi (in modo che venga interamente elaborato e trasformato dalle api). Se è necessario fornire cibo supplementare all'inizio della primavera a causa del protrarsi della stagione invernale o delle avverse condizioni atmosferiche o della mancanza di nettare, anzitutto occorre fare rifornimento di provviste di miele e propoli, che vanno conservati nell'area di magazzinaggio dei locali dell'apicoltore, scoprendole poco alla volta, man mano che ce ne sia bisogno. In mancanza di tali provviste in autunno si somministrerà un sciroppo zuccherato meno denso, poiché le api hanno più bisogno di acqua in primavera, con la proporzione zucchero-acqua tra 1:2 e 1:1, nonché polline di campo, in modo tale che le api possano disporre di proteine. Lo sciroppo zuccherato che deriva da barbabietole da zucchero e acqua o sciroppo zuccherato invertito viene utilizzato per l'alimentazione. Lo sciroppo viene somministrato utilizzando mangiatoie sopraelevate o a schiera. Non si deve dare cibo supplementare durante il periodo in cui il «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» viene raccolto.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutte le fasi della produzione — dall'ubicazione degli apiari fino al condizionamento del miele — deve avere luogo nella zona geografica specificata. Tenendo conto della stagione brevissima di crescita delle piante in questa zona il «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» viene prodotto unicamente per un periodo di tre mesi, cioè dalla metà di maggio fino alla metà di agosto. Il miele viene centrifugato a freddo in un estrattore usando una forza centrifuga. Il miele allo stato liquido viene travasato in imballaggi con una capacità che non supera i 1 400 g. Il miele va immagazzinato in posti privi di luce, a una temperatura di 4-18 °C, in locali secchi, ben ventilati. Non è consentito che il polline sia filtrato o che il miele sia scremato, pastorizzato o riscaldato artificialmente. La temperatura del miele non può superare i 42 °C in nessuna fase di produzione. Nel periodo in cui il miele viene prodotto, è vietato somministrare medicine alle api. L'uso di sostanze chimiche o altri repellenti delle api, allo stato solido, liquido o gassoso, è altresì vietato.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Gli apicoltori stessi travasano il miele in confezioni singole (che hanno una capacità massima di 1 400 g). In questo modo essi evitano i rischi connessi alle modifiche delle proprietà fisico-chimiche e organolettiche che potrebbero verificarsi quando trasportano il miele per lunghe distanze qualora non sia stato adeguatamente condizionato.

Nel caso in cui il miele venga trasportato fuori dalla zona confezionandolo in imballaggi diversi dalle suddette confezioni singole sussiste anche il rischio che il «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» possa essere mischiato con altri tipi di miele o che il miele che non proviene dall'area geografica definita al n. 4 possa essere collocato sul mercato con la denominazione di origine protetta.

Questa restrizione è stabilita per eliminare qualsiasi fattore che possa compromettere la qualità del «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» e mantenere un elevato livello di credibilità del sistema d'ispezione.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Tutti gli apicoltori e gli enti impegnati nell'acquisto del miele e nella successiva presentazione con la denominazione protetta in Polonia e Lituania devono utilizzare un solo tipo di etichetta. Le iscrizioni appaiono sull'etichetta nella pertinente lingua ufficiale. Il norme del prodotto può essere indicato nel relativo linguaggio nazionale.

In ogni etichetta dev'essere inserito il nome «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» e le informazioni sulla capacità del contenitore, tra l'altro, nonché l'indicazione dell'indirizzo del produttore, il numero di registrazione veterinaria, la data in cui il miele è stato travasato e il periodo di conservazione. Sulle etichette sarà inoltre inserito il simbolo dell'Unione DOP o il simbolo dell'Unione e l'iscrizione «denominazione di origine protetta».

Le etichette in Polonia saranno distribuite dall'associazione degli apicoltori (Terenowe Koło Pszczelarzy) di Sejny, e in Lituania dalla società degli apicoltori di Lazdijai. L'associazione in questione raccomanda norme dettagliate all'organo di ispezione competente concernenti la distribuzione delle etichette. Tali norme non devono discriminare affatto i produttori che producono il «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» conformemente al disciplinare, ma che non appartengono all'associazione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Il «Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» viene raccolto nella zona seguente:

in Polonia: in quattro comuni della regione di Sejny (Sejny, Giby, Krasnopol e Puńsk) e in cinque comuni della regione di Suwałki (Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak e Wiżajny),

in Lituania: in dodici località della regione di Lazdijai (Kapčiamiestis, Veisejai, Kučiūnai, Lazdijai, Seirijai, Noragėliai, Šventežeris, Teizai, Šlavantai, Būdvietis, Šeštokai e Krosna).

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona in cui il «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» viene prodotto si trova nel bacino del fiume Niemen al confine tra Polonia e Lituania, nel distretto orientale della regione che si trova presso il lago Suwałki (Pojezierze Wschodniosuwalskie). Tale zona che un tempo era un territorio unico abitato dalle tribù Yotvingian è ora situato in una zona chiamata Ziemia Sejneńska (Sejneńszczyzna) e Lazdijų kraštas. Il termine «miód z Sejneńszczyzny» si riferisce al miele prodotto in Polonia e il termine «Lazdijų krašto medus» si riferisce al miele prodotto in Lituania. Tuttavia, tale zona costituisce un territorio omogeneo entro il quale si usano gli stessi metodi per ottenere un prodotto identico. «Miód z Sejneńszczyzny» e «Lazdijų krašto medus» si riferiscono allo stesso miele.

Ziemia Sejneńska e Ziemia Łoździejska (Lazdijų kraštas) sono situate nel distretto orientale della regione che si trova presso il lago Suwałki (Pojezierze Litewskie). Questa zona ha un legame omogeneo che deriva in particolare dalla sua posizione geografica, dal clima e da identica flora e fauna e orografia. Queste terre hanno una storia comune. La regione è stata divisa da un confine di Stato nel 1919 (in seguito alla definizione dei territori di Polonia e Lituania dopo la prima guerra mondiale). Tuttavia, il confine non ha indebolito i legami culturali tra la gente che vive in questi luoghi e tali legami sono stati rinnovati dal momento in cui Polonia e Lituania sono entrate a far parte dell'Area Schengen nel 2007.

Il rilievo di questa zona si è formato in seguito a molte fasi di glaciazione. Gli elementi caratteristici di questa zona sono i laghi, i profondi canali ghiacciati creati sotto il ghiaccio (ora occupati da laghi o fiumi) e i bacini post-glaciali — piccole depressioni senza sbocchi, a volte riempite d'acqua, che sono stati creati soprattutto quando si sono sciolti blocchi di ghiaccio permanenti. Ci sono circa 150 laghi nel distretto in località Lazdijai, e molti laghi nella regione della Ziemia Sejneńska; il più grande dei quali è il lago Gaładuś, che in parte si trova in territorio lituano.

La zona in questione ha un clima rigido con caratteristiche continentali molto pronunciate. Le temperature invernali sono più basse — e le temperature estive più elevate — della media nazionale. La temperatura annuale media è di 6,1 °C. Su tutta la zona descritta, le precipitazioni medie sono tra i 550 mm e i 600 mm all'anno. La stagione di crescita delle piante inizia una e due settimane dopo nelle regioni circostanti e dura molto poco, cioè meno di 150 giorni.

La vegetazione in questa zona è il risultato dei cambi climatici, geologici e idrologici e prodotti dall'attività umana e si è ben adattata alle condizioni prevalenti. Il rilievo, le temperature in inverno ed estate, il livello moderato di precipitazioni, la stagione di crescita molto breve e l'ambiente pulito sono fattori essenziali nel determinare la vegetazione. Le piante rare delle specie boreali e artiche, comprese Salix lapponum, Betula humilis, Rubus chamaemorus, Ledum palustre, Glyceria lithuanica e Baeothryon alpinum, si trovano nella zona dove si raccoglie il «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus». La flora della zona in questione crea i seguenti ecotipi: campi/prati, boschi, paludi/torbiere (in misura considerevole conservate in uno stato molto vicino all'originale). Tutte queste comunità vegetali, naturali o introdotte dall'uomo, includono molti tipi di piante papilonacee: trifoglio (Trifolium), meliloti (Melilothus), vecce (Vicia), erba medica (Medicago), cicerchia (Lathyrus) e ginestrino (Lotus), il cui nettare contiene una serie di alcaloidi, glicosidi e oli essenziali.

Il fattore umano è molto importante nella produzione del «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus». La competenza degli apicoltori si evidenzia nei seguenti settori: le regole per la localizzazione degli apiari, l'allevamento delle api e l'allevamento tradizionale delle api, che consiste tra l'altro nell'uso di alveari di legno; l'osservanza delle restrizioni sull'alimentazione supplementare delle api durante l'inverno e il divieto di filtro del polline e di scrematura, pastorizzazione e riscaldamento artificiale del miele; la centrifuga a freddo del miele e il rispetto delle restrizioni sul travaso e sull'immagazzinamento del miele. Le competenze degli apicoltori si basano su molti anni di esperienza e si tramandano di generazione in generazione. La lunga tradizione di apicoltura in questa zona è confermata da numerosi documenti e pubblicazioni e da molti strumenti giuridici. La legge sull'apicoltura è stata ufficialmente promulgata nella legge speciale del Granducato di Lituania del 1529. Nel 14o e 15o secolo i duchi di Lituania hanno concesso agli abitanti di questa zona il diritto di usare risorse del bosco, compreso il diritto di utilizzare i primitivi alveari della foresta (wchody bartne). Nel 1873 è stata fondata un'associazione degli apicoltori a Sejny, ed è stata la prima nel Regno di Polonia. Molti registri di alveari esistono tuttora in questa zona: ad esempio quelli che risalgono al 1830 e al 1948.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le caratteristiche che attestano l'unicità del «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» sono le seguenti:

basso contenuto di acqua — non più del 18 %,

elevata densità — più di 1 400 g/cm3,

forte aroma,

retrogusto amarognolo,

bassa proporzione di polline da fiori di monocolture — non più del 5 %,

elevato contenuto di prolina — non meno di 25 mg/100 g di miele,

contenuto di HMF (5-idrossimetilfurfurale) non superiore a 2,0 mg/100 g di miele,

PH stabile (3,8-4,8),

colore caratteristico, che va dal giallo scuro al giallo oro e a volte più scuro per la presenza di melata e leggera torbidezza.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il «Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» è un prodotto unico, strettamente legato alla zona in cui viene prodotto. Ciò è dovuto al suo caratteristico forte aroma e retrogusto amarognolo, alla diversità di piante nettarifere, alla zona definita al n. 4, che sono in proporzione significativa piante papilonacee. La specificità della zona geografica è dovuta anche al fatto che la percentuale di polline dalle monocolture non supera il 5 %.

La qualità del «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» è dovuta anche in gran parte alla competenza specifica degli apicoltori locali. Essi hanno dovuto applicare la loro competenza alle difficili condizioni climatiche (in questa zona, il miele può essere prodotto soltanto in un periodo di tre mesi, cioè da metà maggio a metà agosto, a causa del periodo di crescita molto breve). Il mestiere degli apicoltori e la natura eccezionale della zona danno al miele prodotto caratteristiche che lo distinguono come il basso contenuto di acqua, l'elevata densità, un basso contenuto di HMF (5-idrossimetilfurfurale) e un pH stabile.

Un'altra caratteristica che distingue il «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» e dimostra la sua elevata qualità è il suo alto contenuto di prolina, dovuto alla sua origine naturale, a fattori ambientali e occasionalmente anche alla presenza di melata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0

http://www.zum.lt/documents/Kokybe-medus.doc


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.