ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.113.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 113

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
9 aprile 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 113/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 103 del 2.4.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 113/02

Causa C-608/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 24 dicembre 2010 — Südzucker AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

2

2011/C 113/03

Causa C-8/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 6 gennaio 2011 — Johann Bilker e a./EWE AG

2

2011/C 113/04

Causa C-15/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 gennaio 2011 — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

3

2011/C 113/05

Causa C-19/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 gennaio 2011 — Markus Geltl/Daimler AG

3

2011/C 113/06

Causa C-23/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 17 gennaio 2011 — Fleischkontor Moksel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

4

2011/C 113/07

Causa C-26/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 17 gennaio 2011 — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Stato belga

4

2011/C 113/08

Causa C-29/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Suceava (Romania) il 17 gennaio 2011 — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

5

2011/C 113/09

Causa C-30/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Suceava (Romania) il 17 gennaio 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

5

2011/C 113/10

Causa C-31/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 gennaio 2011 — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven

6

2011/C 113/11

Causa C-41/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 26 gennaio 2011 — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne

6

2011/C 113/12

Causa C-43/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 31 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Assane Samb

7

2011/C 113/13

Causa C-47/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Timișoara (Romania) il 2 febbraio 2011 — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ

7

2011/C 113/14

Causa C-50/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ivrea (Italia) il 4 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Lucky Emegor

7

2011/C 113/15

Causa C-60/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ragusa (Italia) il 9 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Mohamed Mrad

8

2011/C 113/16

Causa C-61/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento (Italia) il 10 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di El Dridi Hassen alias Karim Soufi

8

2011/C 113/17

Causa C-64/11: Ricorso proposto l’11 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

8

2011/C 113/18

Causa C-74/11: Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

9

 

Tribunale

2011/C 113/19

Causa T-110/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Siemens/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Ripartizione del mercato — Effetti all’interno del mercato comune — Nozione di infrazione continuata — Durata dell’infrazione — Prescrizione — Ammende — Proporzionalità — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader — Circostanze attenuanti — Cooperazione)

10

2011/C 113/20

Cause riunite T-117/07 e T-121/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Areva e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Imputabilità dell’infrazione — Durata dell’infrazione — Ammende — Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione)

10

2011/C 113/21

Cause riunite da T-122/07 a T-124/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Siemens Österreich e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Ripartizione del mercato — Effetti all’interno del mercato comune — Nozione di infrazione continuata — Durata dell’infrazione — Prescrizione — Ammende — Proporzionalità — Limite del 10 % del fatturato — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Diritti della difesa)

11

2011/C 113/22

Causa T-387/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Portogallo/Commissione (FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo — Ricorso di annullamento — Spese effettivamente sostenute — Clausola compromissoria)

12

2011/C 113/23

Causa T-401/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Caixa Geral de Depósitos/Commissione (FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Irricevibilità — Clausola compromissoria)

12

2011/C 113/24

Causa T-589/08: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici e di assistenza agli utenti relativi al sistema comunitario di scambio di quote di emissione — Rigetto dell’offerta — Criteri di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento — Trasparenza)

12

2011/C 113/25

Causa T-330/09: Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — RapidEye/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalle autorità tedesche a titolo dell’inquadramento multisettoriale degli aiuti a finalità regionale — Progetto di sistema di geo-informazione via satellite — Domanda di conferma della portata di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune — Risposta della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

13

2011/C 113/26

Causa T-130/10: Ordinanza del Tribunale 16 febbraio 2011 — Lux Management/UAMI — Zeis Excelsa (KULTE) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Accordo di coesistenza dei marchi e revoca della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a provvedere)

13

2011/C 113/27

Causa T-336/10: Ordinanza del Tribunale 3 febbraio 2011 — Abercrombie & Fitch Europe/UAMI — Gilli (GILLY HICKS) (Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a statuire)

13

2011/C 113/28

Causa T-520/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall’obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un meccanismo di chiamata prioritaria a loro favore — Decisione di non sollevare obiezioni — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Insussistenza dell’urgenza — Ponderazione degli interessi)

14

2011/C 113/29

Causa T-560/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 16 febbraio 2011 — Nencini/Parlamento (Procedimento sommario — Membro del Parlamento europeo — Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

14

2011/C 113/30

Causa T-68/11: Ricorso proposto il 25 gennaio 2011 — Kastenholz/UAMI — qwatchme (quadranti di orologi)

15

2011/C 113/31

Causa T-72/11: Ricorso proposto il 3 febbraio 2011 — Sogepi Consulting Consulting y Publicidad/UAMI (ESPETEC)

15

2011/C 113/32

Causa T-82/11: Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)

16

2011/C 113/33

Causa T-83/11: Ricorso proposto l’11 febbraio 2011 — Antrax It v OHMI — Heating Company (Radiatori per riscaldamento)

16

2011/C 113/34

Causa T-84/11: Ricorso proposto l’11 febbraio 2011 — Antrax It v UAMI — Heating Company (Radiatori per riscaldamento)

17

2011/C 113/35

Causa T-89/11: Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Vincci Hoteles (NANU)

17

2011/C 113/36

Causa T-91/11: Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — Chimei InnoLux/Commissione

18

2011/C 113/37

Causa T-93/11: Ricorso proposto il 15 febbraio 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione

19

2011/C 113/38

Causa T-103/11: Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Shang v UAMI (justing)

19

2011/C 113/39

Causa T-104/11: Ricorso proposto il 17 febbraio 2011 — Ferrari v UAMI (PERLE')

20

2011/C 113/40

Causa T-140/07: Ordinanza del Tribunale 4 febbraio 2011 — Chi Mei Optoelectronics Europe e Chi Mei Optoelectronics UK/Commissione

20

2011/C 113/41

Causa T-5/10: Ordinanza del Tribunale 16 febbraio 2011 — Commissione/Earthscan

20

2011/C 113/42

Causa T-217/10: Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Rautaruukki/UAMI — Vigil Pérez (MONTERREY)

20

2011/C 113/43

Causa T-274/10: Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Suez Environnement e Lyonnaise des eaux France/Commissione

21

2011/C 113/44

Causa T-316/10: Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — HIM/Commissione

21

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 113/45

Causa F-3/11: Ricorso proposto il 11 gennaio 2011 — Marcuccio/Commissione

22

2011/C 113/46

Causa F-12/11: Ricorso proposto il 13 febbraio 2011 — Hecq/Commissione

22

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/1


2011/C 113/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 103 del 2.4.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 95 del 26.3.2011

GU C 89 del 19.3.2011

GU C 80 del 12.3.2011

GU C 72 del 5.3.2011

GU C 63 del 26.2.2011

GU C 55 del 19.2.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 24 dicembre 2010 — Südzucker AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-608/10)

2011/C 113/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Südzucker AG

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Se il titolare di una licenza di esportazione abbia diritto alla restituzione all’esportazione solo ove risulti indicato come esportatore alla voce 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’ufficio doganale competente (art. 5, n. 7, del regolamento n. 800/1999 (1)).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione 1: se l’art. 78, nn. 1 e 3 del codice doganale comunitario (2) consenta una revisione successiva della dichiarazione di esportazione, al fine di modificare l'indicazione dell’esportatore alla voce 2 della dichiarazione, e se, in un caso come quello del procedimento a quo, le autorità doganali siano obbligate a regolarizzare la situazione, concedendo all’esportatore la restituzione all’esportazione.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione 2: se le autorità doganali possano regolarizzare direttamente la situazione ai sensi dell’art. 78, n. 3 del codice doganale comunitario, in modo da concedere all’esportatore la restituzione all’esportazione, senza che occorra una previa rettifica della dichiarazione di esportazione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 6 gennaio 2011 — Johann Bilker e a./EWE AG

(Causa C-8/11)

2011/C 113/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Oldenburg

Parti

Ricorrente: Johann Bilker e a.

Convenuta: EWE AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che le disposizioni legislative o regolamentari non sono soggette alle disposizioni di detta direttiva anche qualora un professionista rinvii, nelle sue condizioni di contratto, a disposizioni legislative o regolamentari emanate per una diversa categoria di consumatori e per un diverso tipo di contratto. Se, in caso di inapplicabilità della direttiva, l’esclusione dell’applicazione si estenda anche all’obbligo di chiarezza e comprensibilità fissato dall’art. 5.

2)

Se l’art. 5, primo periodo, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché l’art. 3, n. 3, quarto periodo, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE (2), relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, debbano essere interpretati nel senso che non sussiste una «clausola chiara e comprensibile» ovvero che non è garantito «un elevato livello di tutela dei consumatori con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto», qualora un professionista intenda giustificare un diritto unilaterale di modifica del prezzo con il rilievo che, nelle sue condizioni generali di contratto, si rinvia genericamente ad un regolamento adottato per una diversa categoria di consumatori e per un diverso tipo di contratto, nel quale per di più la norma applicabile al diritto di modifica del prezzo non rispetta l’obbligo di trasparenza.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 gennaio 2011 — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

(Causa C-15/11)

2011/C 113/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: sig. Leopold Sommer

Convenuta: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/114/CE (1), relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (in prosieguo: la «direttiva studenti»), sia applicabile in Austria ad uno studente bulgaro alla luce di quanto stabilito dall’allegato VI - «Elenco di cui all’articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria», del Protocollo relativo alle condizioni d’ammissione della Bulgaria all’Unione europea (2) annesso al Trattato di adesione di tale Stato, e più precisamente alla luce del disposto di cui alla Sezione 1 - «Libera circolazione delle persone», punto 14, primo o terzo comma, del suddetto allegato.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione 1), se il diritto dell’Unione, e in particolare l’art. 17 della «direttiva studenti», osti ad una normativa nazionale che, come le pertinenti norme dell’Ausländerbeschäftigungsgesetz applicabili nel procedimento a quo, esiga sempre e comunque una verifica della situazione del mercato del lavoro prima del rilascio di un permesso di impiego a favore di un datore di lavoro ai fini dell’assunzione di uno studente che soggiorna nel territorio austriaco già da più di un anno ([art. 17] n. 3 della «direttiva studenti»), e che inoltre, in caso di superamento di un limite massimo stabilito quanto al numero di lavoratori stranieri impiegati, subordini il rilascio di un permesso di impiego al rispetto di ulteriori presupposti.


(1)  GU L 375, pag. 12.

(2)  Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, Allegato VI - «Elenco di cui all’articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria» (GU 2005, L 157, pag. 104).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 gennaio 2011 — Markus Geltl/Daimler AG

(Causa C-19/11)

2011/C 113/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Markus Geltl

Convenuta: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se in una fattispecie a formazione progressiva, in cui deve realizzarsi una determinata circostanza ovvero deve prodursi un certo evento in più fasi intermedie, sia rilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/6/CE (1), nonché dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/124/CE (2), solo il fatto che la circostanza futura o l’evento futuro debba essere considerato, ai sensi delle suddette disposizioni, come un’informazione che ha un carattere preciso e, di conseguenza, occorra esaminare se si possa ragionevolmente ritenere che tale circostanza futura o l’evento futuro si verificherà, ovvero se in tale fattispecie a formazione progressiva anche le fasi intermedie già esistenti o già verificatesi, collegate al verificarsi della circostanza futura o dell’evento futuro, possano essere considerate come informazioni che hanno un carattere preciso ai sensi delle menzionate disposizioni.

2)

Se l’espressione «si possa ragionevolmente ritenere» di cui all’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/124/CE richieda che la probabilità sia considerata preponderante o elevata ovvero se per circostanze di cui si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistere o per eventi che ragionevolmente si verificheranno debba intendersi che il grado di probabilità dipende dall’ampiezza delle conseguenze per l’emittente e che, qualora l’idoneità ad influire sulle quotazioni in borsa sia forte, è sufficiente che il verificarsi della circostanza futura o dell’evento futuro sia incerto ma non improbabile.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16).

(2)  Direttiva della Commissione 22 dicembre 2003, 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 339, pag. 70).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 17 gennaio 2011 — Fleischkontor Moksel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-23/11)

2011/C 113/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Fleischkontor Moksel GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Se il titolare di un titolo di esportazione abbia diritto alla restituzione all’esportazione solo ove risulti indicato come esportatore alla voce 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’ufficio doganale competente (art. 5, n. 7, del regolamento n. 800/1999 (1)).

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione: se lo Haupzollamt (ufficio doganale principale) competente per il pagamento della restituzione sia vincolato alla successiva rettifica, effettuata dall’ufficio doganale di esportazione, dell’indicazione di cui alla voce 2 della dichiarazione di esportazione.

3)

In caso di soluzione negativa della seconda questione: se l’organismo pagatore, in un caso come quello oggetto della causa principale, possa prendere alla lettera quanto riportato nella voce 2 della dichiarazione di esportazione e respingere la domanda di restituzione all’esportazione per il motivo che il richiedente non sarebbe l’esportatore dei prodotti per i quali è chiesta la restituzione, oppure se l’organismo pagatore sia tenuto, in caso di contraddizione tra l’indicazione dell’esportatore nella voce 2 della dichiarazione di esportazione e il documento precedente preso in considerazione nella voce 40 e/o il titolare del titolo d’esportazione indicato nella voce 44, a contattare colui che richiede la restituzione e a rettificare, eventualmente d’ufficio, quanto riportato nella voce 2 della dichiarazione di esportazione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 17 gennaio 2011 — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Stato belga

(Causa C-26/11)

2011/C 113/07

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: Belgische Petroleum Unie VZW e a.

Convenuto: Stato belga

Intervenienti: Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 3, 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE (1), «relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE» del Consiglio, ed, eventualmente, l’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e gli artt. 26, paragrafo 2, 28 e 34-36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione legislativa in forza della quale ogni società petrolifera registrata che immette in commercio prodotti di benzina e/o di diesel sia tenuta ad immettere in consumo, nello stesso anno di calendario, anche una quantità di biocombustili sostenibili, ovvero, bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, sino ad almeno il 4 vol % dei prodotti di benzina immessi in commercio, e di FAME, sino ad almeno il 4 vol % dei prodotti diesel immessi in commercio.

2)

In caso di soluzione negativa della seconda questione, se l’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE (2), «che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche relative ai servizi della società dell’informazione», debba essere interpretato nel senso che, nonostante l’art. 10, n. 1, primo trattino, della stessa direttiva, detto articolo impone l’obbligo che la Commissione venga informata di un progetto di norma in forza della quale ogni società petrolifera registrata che immette in commercio prodotti di benzina e/o di diesel sia tenuta ad immettere in commercio, nello stesso anno di calendario, anche una quantità di biocombustili sostenibili, ovvero, bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, sino ad almeno il 4 vol % dei prodotti di benzina immessi in commercio, e FAME, sino ad almeno il 4 vol % dei prodotti diesel immessi in commercio.


(1)  GU L 350, pag. 58

(2)  GU L 204, pag. 37.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Suceava (Romania) il 17 gennaio 2011 — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-29/11)

2011/C 113/08

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunal Suceava

Parti

Ricorrente: Aurora Elena Sfichi

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), primo comma, ai sensi del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di istituire una tassa che presenta le caratteristiche della tassa sull’inquinamento disciplinate dal Decreto d’urgenza n. 50/2008, come successivamente modificato e integrato, tassa imposta all’atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate che precedentemente sono state immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che autovetture di occasione immatricolate in Romania non sono state soggette alla stessa tassa nel caso in cui costituiscano oggetto di alcune transazioni e sono immatricolate nuovamente.

2)

Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), secondo comma, che mira ad eliminare elementi atti a proteggere il mercato nazionale e a violare i principi di concorrenza, vieti l’istituzione di una tassa sull’inquinamento per le autovetture, imposta all’atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate, precedentemente immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che con il Decreto d’urgenza n. 218/2008 sono esentate dall’obbligo del versamento della tassa sull’inquinamento «gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4, aventi cilindrata non superiore a 2 000 cm3, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri Stati membri dell’Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009 inclusi», vale a dire la categoria di autovetture che corrisponde alle caratteristiche tecniche delle autovetture prodotte in Romania, favorendo in tal modo il settore nazionale di produzione di autovetture.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Suceava (Romania) il 17 gennaio 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-30/11)

2011/C 113/09

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunal Suceava

Parti

Ricorrente: Adrian Ilaș

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), primo comma, ai sensi del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di istituire una tassa che presenta le caratteristiche della tassa sull’inquinamento disciplinate dal Decreto d’urgenza n. 50/2008, come successivamente modificato e integrato, tassa imposta all’atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate che precedentemente sono state immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che autovetture di occasione immatricolate in Romania non sono state soggette alla stessa tassa nel caso in cui costituiscano oggetto di alcune transazioni e sono immatricolate nuovamente.

2)

Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), secondo comma, che mira ad eliminare elementi atti a proteggere il mercato nazionale e a violare i principi di concorrenza, vieti l’istituzione di una tassa sull’inquinamento per le autovetture, imposta all’atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate, precedentemente immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che con il Decreto d’urgenza n. 218/2008 sono esentate dall’obbligo del versamento della tassa sull’inquinamento «gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4, aventi cilindrata non superiore a 2 000 cm3, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri Stati membri dell’Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009 inclusi», vale a dire la categoria di autovetture che corrisponde alle caratteristiche tecniche delle autovetture prodotte in Romania, favorendo in tal modo il settore nazionale di produzione di autovetture.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 gennaio 2011 — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven

(Causa C-31/11)

2011/C 113/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Marianne Scheunemann

Convenuta: Finanzamt Bremerhaven

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 56, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea in combinato disposto con l’art. 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che prevede, ai fini del calcolo dell’imposta di successione gravante su un’eredità, che la partecipazione compresa nel patrimonio personale, come socio unico in una società di capitali con sede e direzione in Canada, venga valutata in base al valore pieno, mentre in caso di acquisizione di una siffatta quota di una società di capitali con sede o direzione nel territorio nazionale venga concessa una franchigia per specifici beni e il valore residuo venga preso in considerazione esclusivamente nella misura del 65 % del suo importo.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 26 gennaio 2011 — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne

(Causa C-41/11)

2011/C 113/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL

Convenuta: Région wallonne

Questione pregiudiziale

Se il Conseil d’État,

adito con ricorso di annullamento del decreto del Governo vallone 15 febbraio 2007, che modifica il libro II del Codice dell’ambiente, costituente il Codice dell’acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile dell’azoto in agricoltura,

pur constatando che detto decreto è stato adottato senza rispettare la procedura prescritta dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE (1), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente ed è, pertanto, incompatibile con il diritto dell’Unione europea e deve essere annullato,

ma nel constatare al contempo, che il decreto impugnato rappresenta un’esecuzione vantaggiosa della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE (2), relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,

possa differire nel tempo gli effetti dell’annullamento giurisdizionale per un breve periodo, necessario per il rifacimento dell’atto annullato, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, nel diritto dell’Unione sull’ambiente, una qualche concreta attuazione.


(1)  GU L 197, pag. 30.

(2)  GU L 375, pag. 1.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 31 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Assane Samb

(Causa C-43/11)

2011/C 113/12

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Assane Samb

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (1) ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a quattro anni nell’ipotesi di inosservanza al primo ordine del Questore e con la reclusione sino a cinque anni per l’inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all’arresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa.


(1)  GU L 348, pag. 98.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Timișoara (Romania) il 2 febbraio 2011 — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ

(Causa C-47/11)

2011/C 113/13

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Timișoara

Parti

Ricorrente: SC Volksbank România SA

Convenuta: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) ARAD TIMIȘ

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 30, n. 1, della direttiva 2008/48 (1) debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di prevedere l’applicazione della legge nazionale di trasposizione della direttiva anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della disposizione nazionale;

2)

Se l’art. 22, n. 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che istituisce la massima armonizzazione nel settore dei contratti di credito al consumo, armonizzazione che non consente agli Stati membri:

2.1.

di estendere l’ambito di applicazione delle norme contenute nella direttiva 2008/48 a contratti espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della stessa (come i contratti di prestito ipotecario) o

2.2.

di istituire obblighi aggiuntivi a carico degli istituti di credito in materia di tipi di commissione che questi possono percepire nei contratti di credito al consumo rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione nazionale di trasposizione;

3)

Qualora le risposte alla questioni sottoposte sub 2) siano negative, se i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di circolazione dei capitali debbano essere interpretati nel senso che impediscono ad uno Stato membro di imporre agli istituti di credito provvedimenti con cui vieta nei contratti di credito al consumo l’applicazione di commissioni bancarie non annoverate nell’elenco di quelle ammesse, senza che queste ultime siano definite dalla normativa del rispettivo Stato.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ivrea (Italia) il 4 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Lucky Emegor

(Causa C-50/11)

2011/C 113/14

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ivrea

Parti nella causa principale

Lucky Emegor

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli artt. 15 e 16 della direttiva comunitaria 2008/115/CE (1) ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo irregolare sul territorio nazionale possa essere sottoposto alla sanzione penale della reclusione sino a quattro anni in caso di inosservanza al primo ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica, e con la reclusione da uno a cinque anni per l’inosservanza agli ordini successivi, con obbligo per la polizia giudiziaria di arresto in flagranza, in conseguenza della sola sua mancata collaborazione nella procedura di espulsione ed in particolare per la mancata osservanza dell’ordine amministrativo di allontanamento.


(1)  GU L 348, pag. 98.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ragusa (Italia) il 9 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Mohamed Mrad

(Causa C-60/11)

2011/C 113/15

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ragusa

Parti nella causa principale

Mohamed Mrad

Questioni pregiudiziali

1

Se la direttiva 2008/115/CE (1) debba ritenersi o meno direttamente applicabile nell’ordinamento interno dello Stato Italiano a far data dal 25.12.2010;

2

se l’art. 14, comma 5ter e comma 5quater, D.lgs.n. 286/98 e successive modifiche sia incompatibile con gli artt. 15 e 16 della direttiva comunitaria succitata, con conseguente obbligo da parte di questo Giudice di disapplicare la normativa interna.


(1)  GU L 348, pag. 98.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento (Italia) il 10 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di El Dridi Hassen alias Karim Soufi

(Causa C-61/11)

2011/C 113/16

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Trento

Parte nella causa principale

El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce dei principi di leale collaborazione, dell’effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (1) ostino:

1)

alla possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente;

2)

alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa.


(1)  GU L 348, pag. 98.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/8


Ricorso proposto l’11 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-64/11)

2011/C 113/17

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e J. Baquero Cruz, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, attraverso l’art. 17, primo comma, del Real Decreto Legislativo 5 marzo 2004, n. 4/2004, con il quale si approva il testo consolidato della Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge sull’imposta sulle società), è rimasto inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La disposizione controversa stabilisce un trattamento speciale per le plusvalenze latenti degli attivi delle società che trasferiscono la loro sede in un altro Stato membro dell’Unione europea, cessano la propria attività in Spagna per continuarla in un altro Stato membro o trasferiscono i loro attivi in un altro Stato membro. In tali casi, lo Stato spagnolo sottopone a imposizione le plusvalenze latenti al momento dell’uscita, cosicché le società colpite dall’imposizione devono saldare un debito fiscale per redditi latenti e ipotetici che forse non realizzeranno mai. Tale regime costituisce un’eccezione alla regola normale secondo la quale è sottoposto a imposizione il reddito effettivamente realizzato dal soggetto passivo nel periodo imponibile.

La Commissione considera che tale spetto della legislazione spagnola è incompatibile con il TFUE e con l’Accordo SEE, in quanto rappresenta una misura discriminatoria e comunque una restrizione sproporzionata della libertà di stabilimento. La normativa spagnola può avere effetto dissuasivo su movimenti di imprese o di attivi che condurrebbero a una migliore distribuzione delle risorse economiche.

Secondo la Commissione, le società devono avere il diritto di trasferire in un altro Stato membro la loro sede sociale o i loro singoli attivi senza dover essere sottoposte a procedimenti eccessivamente complessi o onerosi. A parere di tale istituzione non esiste alcuna giustificazione per procedere alla riscossione immediata di imposte su plusvalenze non realizzate in occasione del trasferimento in un altro Stato membro di una società spagnola o della cessazione di attività in Spagna di una sede aziendale stabile o del trasferimento in un altro Stato membro di attivi posseduti in Spagna, allorché questa stessa imposizione non esista in situazioni nazionali comparabili.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/9


Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-74/11)

2011/C 113/18

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Koskinen e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Finlandia non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in quanto ha ammesso nei gruppi IVA soggetti diversi dai soggetti passivi dell’IVA e ha limitato il sistema di registrazione come gruppo IVA ai prestatori di servizi finanziari e di assicurazione (1);

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’art. 11 della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto autorizza gli Stati membri a considerare come un unico soggetto passivo diverse persone che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. L’art. 9, n. 1, della direttiva definisce la nozione di soggetto passivo rilevante ai fini dell’IVA.

La Commissione considera che la direttiva 2006/112/CE non consente l’inclusione di persone non soggetti passivi in un gruppo IVA, estendendo in tal modo i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi a coloro che non sono tali. Di conseguenza, la normativa finlandese che ammette l’inclusione di persone che non sono soggetti passivi in un gruppo IVA è contraria a quanto stabilito nella direttiva. L’interpretazione della Commissione è altresì conforme allo scopo dell’art. 11, consistente nella semplificazione amministrativa e nella prevenzione di abusi.

Inoltre, la registrazione del gruppo IVA, disciplinata dall’ordinamento giuridico finlandese, viola l’art. 11 della direttiva 2006/112/CE in quanto l’ambito di applicazione della registrazione del gruppo IVA è limitato nella normativa finlandese alle imprese che operano nel settore della finanza e delle assicurazioni. La Commissione è del parere che il regime relativo al gruppo IVA debba applicarsi a tutte le imprese stabilite negli Stati membri, a prescindere dal tipo di servizi che forniscono. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto è un sistema uniforme e un regime speciale introdotto in tale sistema deve essere di applicazione generale. Nel testo dell’art. 11 della direttiva 2006/1127CE non vi è alcun elemento che attesti che gli Stati membri possono limitare l’applicazione del regime relativo alla registrazione del gruppo IVA a determinate categorie che svolgono la loro attività in un settore determinato. Anche lo scopo dell’art. 11 suggerisce che esso deve applicarsi a tutte le imprese a prescindere dal settore in cui operano. Le disposizioni della normativa finlandese, nel limitare la registrazione a talune categorie di gruppi, violano altresì il principio generale della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 347, pag. 1.


Tribunale

9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/10


Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Siemens/Commissione

(Causa T-110/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE - Ripartizione del mercato - Effetti all’interno del mercato comune - Nozione di infrazione continuata - Durata dell’infrazione - Prescrizione - Ammende - Proporzionalità - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader - Circostanze attenuanti - Cooperazione)

2011/C 113/19

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Siemens AG (Berlino e Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: inizialmente I. Brinker, T. Loest e C. Steinle, successivamente I. Brinker e C. Steinle, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e O. Weber, successivamente X. Lewis e R. Sauer, e infine R. Sauer e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Siemens AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/10


Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Areva e a./Commissione

(Cause riunite T-117/07 e T-121/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Imputabilità dell’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione)

2011/C 113/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Areva, société anonyme (Parigi, Francia); Areva T & D Holding SA (Parigi); Areva T & D SA (Parigi); Areva T & D AG (Oberentfelden, Svizzera) (rappresentanti: A. Schild e J.-M. Cot, avvocati); e Alstom, société anonyme (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, avvocato, W. Broere, solicitor, A. Müller-Rappard e C. Guirado, avvocati, successivamente J. Derenne e A. Müller-Rappard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e F. Arbault, successivamente X. Lewis e infine V. Bottka e N. Von Lingen, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda che è stata loro inflitta.

Dispositivo

1)

Le cause T-117/07 e T-121/07 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

L’art. 2, lett. b) e c), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato.

3)

Per le infrazioni constatate all’art. 1, lett. b)-f), della decisione C(2006) 6762 def. sono inflitte le seguenti ammende:

Alstom, société anonyme: EUR 10 327 500;

Alstom: EUR 48 195 000, in solido con la Areva T & D SA; EUR 20 400 000 dell’importo dovuto dalla Areva T & D SA sono da pagare in solido con la Areva T & D AG, la Areva, société anonyme, e la Areva T & D Holding SA.

4)

I ricorsi sono respinti per il resto.

5)

Nella causa T-117/07, la Commissione europea sopporterà un decimo delle spese della Areva, della Areva T & D Holding, della Areva T & D SA e della Areva T & D AG e un decimo delle sue proprie spese. La Areva, la Areva T & D Holding, la Areva T & D SA e la Areva T & D AG sopporteranno i nove decimi delle loro proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

6)

Nella causa T-121/07, la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Alstom e un decimo delle sue proprie spese. La Alstom sopporterà i nove decimi delle sue proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/11


Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Siemens Österreich e a./Commissione

(Cause riunite da T-122/07 a T-124/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE - Ripartizione del mercato - Effetti all’interno del mercato comune - Nozione di infrazione continuata - Durata dell’infrazione - Prescrizione - Ammende - Proporzionalità - Limite del 10 % del fatturato - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Circostanze attenuanti - Cooperazione - Diritti della difesa)

2011/C 113/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Siemens AG Österreich (Vienna, Austria) (causa T-122/07); VA Tech Transmission & Distribution GmbH Co. KEG (Vienna) (causa T-122/07); Siemens Transmission & Distribution Ltd (Manchester, Regno Unito) (causa T-123/07); Siemens Transmission & Distribution SA (Grenoble, Francia) (causa T-124/07); e Nuova Magrini Galileo SpA (Bergamo) (causa T-124/07) (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlesberger)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e O. Weber, successivamente X. Lewis e A. Antoniadis, e infine A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

1)

L’art. 1, lett. m), p), q), r) e t), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato nella parte in cui la Commissione ha constatato un’infrazione, da parte della Siemens AG Österreich, della VA Tech Transmission & Distribution GmbH Co. KEG, della Siemens Transmission & Distribution Ltd, della Siemens Transmission & Distribution SA e della Nuova Magrini Galileo SpA, per il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno 2002.

2)

L’art. 2, lett. j), k) e l), della decisione C(2006) 6762 def. è annullato.

3)

Per le infrazioni constatate all’art. 1, lett. m), p), q), r) e t), della decisione C(2006) 6762 def., sono inflitte le seguenti ammende:

alla Siemens Transmission & Distribution SA e alla Nuova Magrini Galileo, in solido con la Schneider Electric SA: EUR 8 100 000;

alla Siemens Transmission & Distribution Ltd, in solido con la Siemens AG Österreich, la VA Tech Transmission & Distribution GmbH Co. KEG, la Siemens Transmission & Distribution SA e la Nuova Magrini Galileo: EUR 10 350 000;

alla Siemens Transmission & Distribution Ltd, in solido con la Siemens AG Österreich e la VA Tech Transmission & Distribution GmbH Co. KEG: EUR 2 250 000;

alla Siemens Transmission & Distribution Ltd: EUR 9 450 000.

4)

Quanto al resto, i ricorsi sono respinti.

5)

Nella causa T-122/07, la Commissione europea sopporterà un decimo delle spese sostenute dalla Siemens AG Österreich e dalla VA Tech Transmission & Distribution GmbH Co. KEG e un decimo delle proprie spese. La Siemens AG Österreich e la VA Tech Transmission & Distribution GmbH Co. KEG sopporteranno nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

6)

Nella causa T-123/07, la Commissione sopporterà un decimo delle spese sostenute dalla Siemens Transmission & Distribution Ltd e un decimo delle proprie spese. La Siemens Transmission & Distribution Ltd sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

7)

Nella causa T-124/07, la Commissione sopporterà un quinto delle spese sostenute dalla Siemens Transmission & Distribution SA e dalla Nuova Magrini Galileo e un quinto delle proprie spese. La Siemens Transmission & Distribution SA e la Nuova Magrini Galileo sopporteranno quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/12


Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Portogallo/Commissione

(Causa T-387/07) (1)

(FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo - Ricorso di annullamento - Spese effettivamente sostenute - Clausola compromissoria)

2011/C 113/22

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, S. Rodrigues e A. Gattini, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, relativa alla riduzione del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concernente la sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995, C(95) 1769

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/12


Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Caixa Geral de Depósitos/Commissione

(Causa T-401/07) (1)

(FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta - Irricevibilità - Clausola compromissoria)

2011/C 113/23

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti N. Mimoso Ruiz, F. Ponce de Leão Paulouro e C. Farinhas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, P. Guerra e Andrade, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandez, S.Rodrigues e A. Gattini, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, recante riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riguardante la sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo, ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995 C(95) 1769, e domanda di condanna della Commissione al pagamento del saldo del contributo finanziario in forza dell’art. 238 CE

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Caixa Geral de Depósitos, SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/12


Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-589/08) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici e di assistenza agli utenti relativi al sistema comunitario di scambio di quote di emissione - Rigetto dell’offerta - Criteri di attribuzione - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Trasparenza)

2011/C 113/24

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, P. Katsimani, M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e N. Bambara, agenti, assistiti dagli avv.ti P. Wytinck e B. Hoorelbeke)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 ottobre 2008 che respinge l’offerta presentata della ricorrente per ciascuno dei tre lotti relativi alla gara d’appalto aperta DG ENV.C2/FRA/2008/0017 «Accordo quadro relativo al sistema di scambio delle quote di emissione CITL/CR» (2008/S 72-096229), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro lato, domanda di risarcimento dei danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/13


Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — RapidEye/Commissione

(Causa T-330/09) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalle autorità tedesche a titolo dell’inquadramento multisettoriale degli aiuti a finalità regionale - Progetto di sistema di geo-informazione via satellite - Domanda di conferma della portata di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune - Risposta della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità)

2011/C 113/25

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrente: RapidEye AG (Brandenbourg sulla Havel, Germania) (rappresentante: avv.to T. Jestaedt)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross e B. Martenczuk, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera della Commissione 9 giugno 2009, relativa all’aiuto concesso dalle autorità tedesche alla RapidEye AG ai fini dell’istituzione di un sistema di geo-informazione via satellite [Aiuto di Stato CP 183/2009 — Germania; RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 — N 416/2002)].

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La RapidEye AG è condannata alle spese


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/13


Ordinanza del Tribunale 16 febbraio 2011 — Lux Management/UAMI — Zeis Excelsa (KULTE)

(Causa T-130/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Accordo di coesistenza dei marchi e revoca della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a provvedere)

2011/C 113/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lux Management Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Mas)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Zeis Excelsa SpA (Montegranaro)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 gennaio 2010 (procedimento R 712/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zeis Excelsa SpA e la Lux Management Holding SA

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La Lux Management Holding SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/13


Ordinanza del Tribunale 3 febbraio 2011 — Abercrombie & Fitch Europe/UAMI — Gilli (GILLY HICKS)

(Causa T-336/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Revoca dell'opposizione - Non luogo a statuire)

2011/C 113/27

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Svizzera) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, D. Stone e L. Ritchie, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gilli Srl (Milano, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 20 maggio 2010 (procedimento R 832/2008-1), relativa ad un'opposizione tra la Gilli Srl e la Abercrombie & Fitch Europe SA.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/14


Ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2011 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione

(Causa T-520/10 R)

(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione di talune centrali elettriche risultanti dall’obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di elettricità a partire da carbone di origine nazionale e attuazione di un “meccanismo di chiamata prioritaria” a loro favore - Decisione di non sollevare obiezioni - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni iuris - Insussistenza dell’urgenza - Ponderazione degli interessi)

2011/C 113/28

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: avv.ti S. Martínez Lage, H. Brokelmann e A. Rincón García Loygorri)

Resistente: Commissione Europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta, in sostanza, a che sia disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 29 settembre 2010, C(201) 499, relativa all’aiuto di Stato N 178/2010, notificato dal Regno di Spagna sotto forma di una compensazione per l’obbligo di servizio pubblico associata ad un meccanismo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica a partire da carbone di origine nazionale.

Dispositivo

1)

La Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, e la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón sono ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.

2)

Una copia di tutti gli atti sarà trasmessa, a cura del cancelliere, alle parti menzionate al n. 1 del presente dispositivo.

3)

La domanda di procedimento sommario è respinta.

4)

Le spese sono riservate.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/14


Ordinanza del presidente del Tribunale 16 febbraio 2011 — Nencini/Parlamento

(Causa T-560/10 R)

(Procedimento sommario - Membro del Parlamento europeo - Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza)

2011/C 113/29

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Riccardo Nencini (Barberino di Mugello) (rappresentante: avv. F. Bertini)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, A. Caiola e D. Moore, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione di diversi atti del Parlamento europeo relativi al recupero di indennità parlamentari che sarebbero state percepite indebitamente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/15


Ricorso proposto il 25 gennaio 2011 — Kastenholz/UAMI — qwatchme (quadranti di orologi)

(Causa T-68/11)

2011/C 113/30

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erich Kastenholz (Troisdorf, Germania) (rappresentante: avv. L. Acker)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: qwatchme A/S (Vejle East, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 novembre 2010 nel procedimento R 1086/2009-3;

rinviare la causa alla divisione di annullamento affinché esamini la questione della tutela del diritto d'autore fatta valere dal ricorrente, non correttamente trattata in precedenza;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno o modello n. 602636-0003, che rappresenta il quadrante di un orologio.

Titolare del disegno o modello comunitario: qwatchme A/S.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente.

Fondamento della domanda di dichiarazione di nullità: violazione dell'art. 25, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 4, nonché dell'art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002 (1), per mancanza del requisito di novità e per violazione del diritto d'autore con riferimento all'opera d'arte di Paul Heimbach.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 25, n. 1, lett. b), in combinato disposto con gli artt. 5 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso non ha operato una distinzione netta tra le caratteristiche di «novità» e di «individualità», nonché violazione dell'art. 25, n. 1, lett. f), del detto regolamento, poiché né la commissione di ricorso né la divisione di annullamento dell'UAMI hanno esaminato correttamente la questione se il disegno o modello comunitario costituisca utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione tedesca in materia di diritto d'autore.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/15


Ricorso proposto il 3 febbraio 2011 — Sogepi Consulting Consulting y Publicidad/UAMI (ESPETEC)

(Causa T-72/11)

2011/C 113/31

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sogepi Consulting y Publicidad (Vic, Spagna) (rappresentanti: sig. J. P de Oliveira Vaz Miranda Sousa, sig.ra. T. Barceló Rebaque e sig.ra. N. Esteve Manasanch, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 novembre 2010, caso R 312/2010-2;

disporre la conseguente concessione della registrazione del marchio comunitario n. 7.114.572 «ESPETEC», e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «ESPETEC», per prodotti della classe 29.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della registrazione del marchio richiesto.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il termine «ESPETEC» non sarebbe privo di carattere distintivo considerato indipendentemente dai prodotti in questione, e violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, tenuto conto dello snaturamento e della scorretta valutazione delle prove dell’uso nel mercato del marchio «ESPETEC».


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/16


Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)

(Causa T-82/11)

2011/C 113/32

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Formica, SL (Galdakao, Spagna) (rappresentante: sig. A. Gómez López, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silicalia, SL (Valencia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 9 dicembre 2010, caso R 1083/2010-1;

disporre la conseguente concessione della registrazione del marchio comunitario n.o6 524 243 CompacTop, mista, nella classe 20, e

condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata, alle spese di procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «CompacTop» per prodotti della classe 20.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Silicalia, SL.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali che contengono gli elementi verbali «COMPACquartz», «COMPACMARMOL&QUARTZ» e «COMPAC MARMOL&QUARTZ», per prodotti e servizi della classi 19, 27, 35, 37 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe né somiglianza né rischio di confusione fra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/16


Ricorso proposto l’11 febbraio 2011 — Antrax It v OHMI — Heating Company (Radiatori per riscaldamento)

(Causa T-83/11)

2011/C 113/33

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Antrax It Srl (Resana, Italia) (rappresentante: L. Gazzola, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Heating Company BVBA (The) (Dilsen, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’UAMI datata 2 novembre 2010, nella parte in cui ha dichiarato nullo il modello comunitario n. 000593959-0001.

Annullare la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’UAMI datata 2 novembre 2010 nella parte in cui ha condannato Antrax It s.r.l. al pagamento delle spese sostenute da The Heating Company BVBA nel procedimento avanti all’UAMI.

Condannare l’UAMI a The Heating Company BVBA al pagamento in favore di Antrax It s.r.l. delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio.

Condannare The Heating Company BVBA al pagamento in favore di Antrax It s.r.l. delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre accessori di legge, dalla stessa sostenute nel procedimento avanti all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello comunitario n. 000593959/0001 (radiatori per riscaldamento).

Titolare del modello comunitario: La ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: The Heating Company BVBA

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli art. 4-9- del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC), risultando privo de peculiarità rispetto al modello tedesco n. 5 contenuto nella registrazione multipla n. 401 10481.8, pubblicato su domanda di The Heating Company BVBA ed stesso in Francia, Italia e Benelux, quale modelo internazionale n. DM/060899.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarare nullo il modello comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: Annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il modello comunitario.

Motivi dedotti: La sussistenza del carattere individuale del modello comunitario n. 000593959–0001.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/17


Ricorso proposto l’11 febbraio 2011 — Antrax It v UAMI — Heating Company (Radiatori per riscaldamento)

(Causa T-84/11)

2011/C 113/34

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Antrax It Srl (Resana, Italia) (rappresentante: L. Gazzola, avvocato)

Convenuta: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heating Company BVBA (The) (Dilsen, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’UAMI datata 2 novembre 2010, nella parte in cui ha dichiarato nullo il modello comunitario n. 000593959-0002

Annullare la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’UAMI datata 2 novembre 2010 nella parte in cui ha condannato Antrax It s.r.l al pagamento delle spese sostenute da The Heating Company BVBA nel procedimento avanti all’UAMI

Condannare l’UAMI e The Heating Company al pagamento in favore di Antrax It s.r.l. delle spese, dei diritti e dei onorari di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio

Condannare The Heating Company BVBA al pagamento in favore di Antrax It s.r.l. delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre accessori di legge, dalla stessa sostenute nel procedimento avanti all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Modello comunitario n. 000593959-0002 (radiatori per riscaldamento)

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: The Heating Company BVBA

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Il modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli art. 4-9 del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC), essendo pressoché identico al modello tedesco n. 4 contenuto nella registrazione multipla n. 401 10481,8, pubblicato il 10 Settembre 2002 e stesso in Francia, Italia e Benelux, quale modello internazionale n. DM/0608899

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarare nullo il modello comunitario

Decisione della commissione di ricorso: Annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il modello comunitario

Motivi dedotti: La sussistenza del carattere individuale del modello comunitario n. 000593959-0002.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/17


Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Vincci Hoteles (NANU)

(Causa T-89/11)

2011/C 113/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vincci Hoteles S.A. (Alcobendas, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2010 nel procedimento R 641/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NANU» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 6, 16, 18, 20, 21, 24, 26 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 6218879

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «NAMMU» registrato con il n. 5238704 per prodotti e servizi delle classi 3, 32 e 44

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta con conseguente rigetto parziale della domanda di marchio comunitario per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 16, 21 e 35; opposizione respinta per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26 e 35

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione per prodotti delle classi 4, 16 e 21; rigetto del ricorso per la parte restante e conferma del rigetto della domanda di marchio comunitario per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 35

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/18


Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — Chimei InnoLux/Commissione

(Causa T-91/11)

2011/C 113/36

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taiwan) (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, e R. Burton, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 2010, C(2010) 8761 def., nel caso COMP/39.309 — LCD — Schermi a cristalli liquidi, nella parte in cui dichiara che la violazione si estende anche ai pannelli LCD destinati ai televisori;

ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del ricorso:

1)

con il primo motivo, afferma che la Commissione, nel determinare il valore pertinente delle vendite ai fini del calcolo dell’ammenda, ha impiegato una nozione giuridicamente errata, quella delle c.d. «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati».

Nel calcolare il valore pertinente delle vendite della ricorrente ai fini della determinazione dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto del valore dei pannelli LCD integrati in prodotti finiti rientranti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione o della televisione, venduti dalla ricorrente nel SEE. Secondo quest'ultima, la nozione di «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» è giuridicamente errata e non può essere utilizzata per determinare il valore pertinente delle vendite. A parere della ricorrente, si tratta di una nozione che si basa su vendite di prodotti che non sono interessate né direttamente né indirettamente dalla violazione, e che sposta artificialmente, dall’esterno del SEE al suo interno e viceversa, il luogo in cui sono avvenute le pertinenti vendite, all’interno del gruppo, di pannelli LCD, a seconda del luogo di vendita dei prodotti finiti in cui i detti pannelli LCD sono integrati. A parere della ricorrente, tale nozione, così concepita, risulta difforme dalla precedente giurisprudenza dei giudici dell’Unione europea relativa, in particolare, al trattamento delle vendite all'interno di un gruppo ai fini del calcolo dell’ammenda. Da ultimo, la ricorrente dichiara che tale nozione, così come impiegata dalla Commissione nella decisione, comporta discriminazioni illegittime tra i destinatari della stessa, basate sulla mera forma delle rispettive strutture societarie.

2)

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’art. 101 TFUE e l’art. 53 dell’accordo SEE, avendo concluso che la violazione si estende ai pannelli LCD per applicazioni TV.

In ragione delle caratteristiche specifiche dei pannelli LCD destinati ai televisori, della natura superficiale e sporadica delle discussioni concernenti tali pannelli e del fatto che altre discussioni bilaterali più dettagliate sullo stesso argomento cui hanno partecipato terzi non sono state prese in considerazione dalla Commissione nella sua decisione, secondo la ricorrente la condotta tenuta rispetto ai pannelli LCD da utilizzare per i televisori avrebbe dovuto essere analizzata e valutata in maniera distinta dalla condotta tenuta rispetto ai pannelli LCD destinati ad usi nell’ambito delle tecnologie dell'informazione. In particolare, alla luce di questi fattori, la ricorrente afferma che la conclusione della Commissione secondo cui la violazione si estende ai pannelli LCD destinati ai televisori è viziata a causa della violazione del principio di parità di trattamento e di requisiti procedurali fondamentali. Tale decisione deve pertanto essere annullata o, perlomeno, ai fini del calcolo dell'ammenda, la Commissione avrebbe dovuto valutare la gravità e la durata di ogni singola violazione derivante dalla condotta relativa ai pannelli LCD destinati ai televisori in maniera distinta dalla violazione riguardante i pannelli LCD per usi nell'ambito delle tecnologie dell’informazione.

3)

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il valore pertinente delle vendite utilizzato dalla Commissione come base per il calcolo dell’ammenda comprende erroneamente le vendite diverse da quelle dei pannelli LCD per usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e nei televisori.

Le vendite di pannelli LCD destinati alle apparecchiature mediche e utilizzati nella fabbricazione di queste ultime sono state incluse per errore nei dati relativi alle vendite forniti alla Commissione durante il procedimento amministrativo. Dato che i pannelli per le apparecchiature mediche non corrispondono ai pannelli destinati ad usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione o nei televisori, come definiti nella decisione della Commissione, la ricorrente afferma che le vendite di pannelli per apparecchiature mediche devono essere escluse dal valore pertinente delle vendite utilizzato ai fini del calcolo dell'ammenda. Anche le vendite delle cellule LCD c.d. aperte (LCD open-cells) sono state incluse per errore nei dati sulle vendite forniti alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Se si considera che le cellule LCD aperte non sono prodotti finiti e che nella decisione non si accerta una violazione in relazione a prodotti semi-finiti, la ricorrente sostiene che le vendite delle cellule LCD aperte devono essere escluse dal valore pertinente delle vendite utilizzato ai fini del calcolo dell'ammenda.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/19


Ricorso proposto il 15 febbraio 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione

(Causa T-93/11)

2011/C 113/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Crosby, Solicitor e avv. S. Santoro)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la decisione della Commissione 6 dicembre 2010, nel procedimento GESTDEM 2009/2508, viola il regolamento n. 1049/2001 (1) e annullarla di conseguenza; e

condannare la Commissione alle spese della ricorrente, ai sensi dell’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, a norma dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione 6 dicembre 2010, nel procedimento GESTDEM 2009/2508, con cui le nega l’accesso completo a vari documenti relativi alle trattative commerciali tra l’UE e l’India, ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo vertente sull’erronea applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, poiché l’eccezione relativa alle relazioni internazionali non è applicabile nella specie, essendo tutti i documenti richiesti di pubblico dominio.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/19


Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Shang v UAMI (justing)

(Causa T-103/11)

2011/C 113/38

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tiantian Shang (Roma, Italia) (rappresentante: A. Salerni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Che venga annullato il provvedimento impugnato

E in riforma della decisione assunta dall’UAMI, che venga riconosciuto il diritto di preesistenza del marchio nazionale RM 2006C002075 rispetto al marchio comunitario 008391202 comprensivo di nome e simbolo, con ogni conseguenza derivante ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario in materia di marchi n. 40/94, come sostituito dal regolamento n. 207/2009

In subordine, attesa la coincidenza per lo meno dell’elemento nominativo presente in entrambi i marchi, nazionale e comunitario, ambedue caratterizzati dalla parola «Justing», si chiede di voler riconoscere il diritto di preesistenza de la parte nominativa del marchio, ovvero del nome «Justing», estendendone gli effetti retroattivi dell’iscrizione comunitaria, con eventuale esclusione solo della parte grafica illustrativa che circonda il nome.

Motivi e principali argomenti

Marco comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «Justing» (richiesta di registrazione n. 8 391 203), per dei prodotti e servizi nelle classi 18 e 25, riguardo al quale si richiede la rivendicazione della preesistenza del marchio figurativo nazionale (registrazione italiana n. 1 217 303), contenente anche l’elemento verbale «JUSTING»

Decisione dell’esaminatore: Rigetto della richiesta di rivendicazione della preesistenza del marchio figurativo nazionale, poiché il marchio italiano e il comunitario non sono identici.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, nonché la violazione della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/20


Ricorso proposto il 17 febbraio 2011 — Ferrari v UAMI (PERLE')

(Causa T-104/11)

2011/C 113/39

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ferrari F.lli Lunelli SpA (Trento, Italia) (rappresentante: P. Perani e G. Ghisletti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell’UAMI, nel procedimento R 1249/2010-2, resa in data 8 dicembre 2010 e notificata in data 17 dicembre 2010

Condannare l’UAMI al rimborso delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marco di cui trattasi: Marchio figurativo internazionale (n. W 10510030) contenente l’elemento verbale «PERLE’», per dei prodotti nelle classi 3, 25 e 33, al cui riguardo la ricorrente ha chiesto la protezione comunitaria

Decisione dell’esaminatore: Rifiuto parziale per la richiesta di protezione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell’articolo 7, primo paragrafo, lett. b) e c), e secondo paragrafo del regolamento n. 207/2009.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/20


Ordinanza del Tribunale 4 febbraio 2011 — Chi Mei Optoelectronics Europe e Chi Mei Optoelectronics UK/Commissione

(Causa T-140/07) (1)

2011/C 113/40

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/20


Ordinanza del Tribunale 16 febbraio 2011 — Commissione/Earthscan

(Causa T-5/10) (1)

2011/C 113/41

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/20


Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Rautaruukki/UAMI — Vigil Pérez (MONTERREY)

(Causa T-217/10) (1)

2011/C 113/42

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/21


Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Suez Environnement e Lyonnaise des eaux France/Commissione

(Causa T-274/10) (1)

2011/C 113/43

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/21


Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — HIM/Commissione

(Causa T-316/10) (1)

2011/C 113/44

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


Tribunale della funzione pubblica

9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/22


Ricorso proposto il 11 gennaio 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-3/11)

2011/C 113/45

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente datata 15 marzo 2010 e il risarcimento del danno subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 15 marzo 2010, inoltrata dall’attore all’Autorità investita del potere di nomina (AIPN) della Commissione;

quatenus oportet, annullare l’atto di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo, datato 5 agosto 2010;

quatenus oportet, annullare la nota datata 24 agosto 2010, redatta in lingua italiana, e ricevuta dall’attore in data non anteriore al 1o ottobre 2010;

condannare la Commissione a risarcire il danno ingiustamente subito dal ricorrente a cagione di ognuna delle decisioni di cui è qui chiesto l’annullamento, ed a fortiori del loro coacervo, mercé la corresponsione, in favore dell’attore, della somma di 1 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta alle spese.


9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/22


Ricorso proposto il 13 febbraio 2011 — Hecq/Commissione

(Causa F-12/11)

2011/C 113/46

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Ricorso volto all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda presentata dal ricorrente al fine di poter riprendere la sua attività professionale e ottenere il versamento completo del suo stipendio da funzionario, calcolato a decorrere dal 1o agosto 2003, nonché il risarcimento dei danni, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’APN 29 ottobre 2010, con la quale è stato respinto un reclamo proposto dal ricorrente il 6 luglio 2010 avverso una decisione implicita, da considerarsi adottata il 15 aprile 2010, recante rigetto della domanda del ricorrente del 15 dicembre 2009, volta a riprendere la sua attività professionale e ad ottenere il versamento completo del suo stipendio da funzionario, calcolato a decorrere dal 1o agosto 2003, nonché il risarcimento dei danni, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003;

Annullare, per quanto necessario, la decisione implicita cui l’APN avrebbe dato luogo il 15 aprile 2010, nella parte in cui essa respinge la succitata domanda del ricorrente del 15 dicembre 2009;

Condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, una somma corrispondente agli stipendi da funzionario dei quali è stato ingiustamente privato, a partire dal 1o agosto 2003, in via principale e aggiuntiva, oltre ad un importo pari a EUR 50 000, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003;

condannare la Commissione europea alle spese.